S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
Per la disciplina economica e normativa precedente all'accordo quadro 01/07/2015 si rinvia ai seguenti CCNL del Settore "Marittimi":
- Marittimi - Addetti agli Uffici
- Marittimi - Aliscafi e Natanti Veloci Passeggeri
- Marittimi - Capitani di Lungo Corso e Direttori di Macchina
- Marittimi - Navi da Crociera
- Marittimi - Navi fino a 151 Tsl
Testo Consolidato CCNL del 16/12/2020
MARITTIMI
Testo consolidato del CCNL 16/12/2020
per il settore privato dell'industria armatoriale
Decorrenza: 01/01/2021
Scadenza: 31/12/2026
CCNL 16/12/2020 come modificato da:
- Accordo di rinnovo Allievi 16/12/2020 (Decorrenza 01/01/2021)
- Accordo di rinnovo Allievi 19/12/2023
- Accordo di rinnovo 11/07/2024 (Decorrenza 01/07/2024)
N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.
Verbale di accordo 16 dicembre 2020 per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore privato dell'industria armatoriale
Il giorno 16 dicembre 2020, presso la sede della Confitarma, si sono incontrate
la Confitarma,
l'Assarmatori,
l'Assorimorchiatori,
la Federimorchiatori,
e le Segreterie Generali e Nazionali delle Organizzazioni Sindacali
FILT-CGIL, FIT-CISL,
UILTRASPORTI .
In armonia con le intese interconfederali in materia e ferme restando titolarità e prerogative per ciascuna "Sezione" in capo alle Organizzazioni sindacali e datoriali stipulanti, i contraenti hanno rinnovato la parte normativa ed economica del contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore privato dell'industria armatoriale, con decorrenza 1º gennaio 2021 e scadenza 31 dicembre 2023. Il suddetto contratto - che assumerà la denominazione del contratto collettivo nazionale di lavoro unico dell'industria armatoriale - e le singole Sezioni si intenderanno tacitamente prorogati di anno in anno qualora non vengano disdettati da una delle parti almeno sei mesi prima della scadenza. In ogni caso resteranno in vigore fino a quando non saranno sostituiti da successivi accordi dello stesso livello.
L'incremento retributivo complessivo è stato frazionato in tre tranches, la prima con decorrenza 1º gennaio 2022, la seconda con decorrenza 1º luglio 2022, la terza con decorrenza 1º luglio 2023 (cfr. Allegato 1 - tabelle retributive per il personale marittimo italiano/comunitario e Allegato 2 - tabelle retributive per il personale di terra).
In applicazione dei vigenti accordi interconfederali, le parti, inoltre, convengono che:
- il "trattamento economico minimo (TEM)" sarà costituito dal minimo contrattuale (basic wage);
- il "trattamento economico complessivo (TEC)" sarà costituito, per ogni Sezione del CCNL, dal "trattamento economico minimo (TEM)" e da tutti gli istituti economici espressamente previsti nelle singole Sezioni contrattuali (Consolidated wage).
Tutti gli importi menzionati nel presente accordo e nei relativi allegati sono da intendersi al lordo delle ritenute di Legge.
Si riportano di seguito le parti normative delle Sezioni del CCNL, come rinnovate dai contraenti, che sono parte integrante del presente accordo di rinnovo:
- Sezione 1 per l'imbarco dei lavoratori marittimi comunitari sulle navi da carico e sulle navi traghetto passeggeri/merci superiori a 151 t.s.l. e per i comandanti e direttori di macchina imbarcati su navi superiori a 151 t.s.l. e inferiori a 3.000 t.s.l. o 4.000 t.s.c. (cfr. Allegato 3 - in formato elettronico).
(rappresentanza datoriale stipulante: Confitarma e Assarmatori)
- Sezione 2 per l'imbarco dei lavoratori marittimi comunitari a bordo di navi da carico iscritte nel Registro Internazionale italiano, armate da imprese che operano in ambito internazionale: le parti contraenti convengono di non apportare alcuna modifica alla parte normativa.
(rappresentanza datoriale stipulante: Confitarma e Assarmatori)
- Sezione 3 per i comandanti e i direttori di macchina di navi da crociera, da carico e traghetti passeggeri/merci superiori a 3.000 tsl dell'armamento nazionale (cfr. Allegato 4 - in formato elettronico).
(rappresentanza datoriale stipulante: Confitarma, Assarmatori).
- Sezione 4 per l'imbarco degli equipaggi sulle unità veloci di tipo HSC, DSC e sugli aliscafi per trasporto passeggeri (cfr. Allegato 5 - in formato elettronico). (rappresentanza datoriale stipulante: Confitarma e Assarmatori).
Nota a verbale
Le parti, preso atto dei cambiamenti sistemici intervenuti nello specifico settore delle unità veloci e aliscafi, condividono la necessità di procedere a una differenziazione della struttura contrattuale in cui inquadrare le figure dei Comandanti e dei Direttori di Macchina rispetto a quella unica esistente al momento, che considera l'intero equipaggio delle unità veloci.
Data la complessità del tema in questione e l'importanza dell'obiettivo, le parti si impegnano ad avviare il confronto sulla materia entro tre mesi dalla firma del presente verbale, al fine di pervenire a un accordo che ridetermini per dette figure apicali una specifica e autonoma disciplina contrattuale riportandola come parte comunque inserita, anche se distinta, nella Sezione 4 del CCNL.
- Sezione 5 per i marittimi imbarcati su navi da crociera (cfr. Allegato 6 - in formato elettronico).
(rappresentanza datoriale stipulante: Confitarma).
- Sezione 6 per i marittimi imbarcati su navi fino a 151 t.s.l. (cfr. Allegato 7 - in formato elettronico).
(rappresentanza datoriale stipulante: Confitarma).
- Sezione 7 per l'imbarco dei marittimi di nazionalità italiana sulle navi da carico e passeggeri locate a scafo nudo ad armatore straniero ai sensi degli art. 28 e 29 della Legge 234/89: le parti contraenti convengono di non apportare alcuna modifica alla parte normativa.
(rappresentanza datoriale stipulante: Confitarma e Assarmatori).
- Sezione 8 per l'imbarco dei marittimi su mezzi navali speciali con armatore italiano: le parti contraenti convengono di non apportare alcuna modifica alla parte normativa. (rappresentanza datoriale stipulante: Confitarma).
- Sezione 9 per l'imbarco dei marittimi italiani su mezzi navali speciali con armatore straniero e battenti bandiera estera: le parti contraenti convengono di non apportare alcuna modifica alla parte normativa.
(rappresentanza datoriale stipulante: Confitarma).
- Sezione 10 per i comandanti e i direttori di macchina imbarcati sui mezzi navali speciali: le parti contraenti convengono di non apportare alcuna modifica alla parte normativa. (rappresentanza datoriale stipulante: Confitarma).
- Sezione 11 per il personale imbarcato sulle unità adibite al servizio di rimorchio delle navi ed al soccorso delle navi: le parti contraenti convengono di non apportare alcuna modifica alla parte normativa.
(rappresentanza datoriale stipulante: Confitarma, Assorimorchiatori e Federimorchiatori).
- Sezione 12 per i marittimi imbarcati su unità da diporto destinate a scopi commerciali, anche non in via esclusiva: le parti contraenti convengono di non apportare alcuna modifica alla parte normativa.
(rappresentanza datoriale stipulante: Confitarma).
- Sezione 13 - Collective Bargaining Agreement for non-doms seafarers embarked on Italian International Register vessels or vessels under the bare-boat system (cfr. Allegato 8 in formato elettronico).
(rappresentanza datoriale stipulante: Confitarma e Assarmatori).
- Sezione 14 per i medici di bordo imbarcati sulle navi per le quali è previsto in base alle norme di Legge il loro obbligo all'imbarco: le parti contraenti convengono di non apportare alcuna modifica alla parte normativa.
(rappresentanza datoriale stipulante: Confitarma e Assarmatori).
- Sezione 15 per il personale di terra - uffici e terminals delle società di navigazione che esercitano l'armamento privato (cfr. Allegato 9 in formato elettronico). (rappresentanza datoriale stipulante: Confitarma e Assarmatori).
Note a verbale
L'utilizzo della modalità lavorativa in Smart Working è quello disciplinato dalla specifica normativa vigente e implementato dalle apposite disposizioni di Legge riferite all'emergenza COVID-19.
Le parti si impegnano a monitorare l'evoluzione della normativa sullo Smart Working, al fine di valutare, a valle, l'opportunità di eventuali interventi della contrattazione collettiva su tale materia.
Specificatamente all'emergenza sanitaria da COVID-19, si applica, per la tutela del periodo in quarantena con sorveglianza attiva dei lavoratori, quanto previsto all'art.26 del DL n. 18/2020, convertito in Legge n. 27/2020 (cd. DL Cura Italia) e sue successive modifiche e integrazioni, nonché le eventuali ulteriori disposizioni di Legge che dovessero essere emanate sulla specifica materia.
*****
Le OO.SS. subordinano la validità del presente accordo alla consultazione e validazione dei lavoratori. La riserva verrà sciolta entro il 31 dicembre 2020.
I contraenti individuano in Confitarma la Parte stipulante incaricata della trasmissione al CNEL del presente accordo di rinnovo e del testo coordinato del CCNL che sarà elaborato a seguito della stesura definitiva.
Accordo di rinnovo Allievi 16/12/2020 (Decorrenza 01/01/2021)
Verbale di stipula
Il giorno 16 dicembre 2020, presso la sede della Confitarma in Roma, si sono incontrate Confitarma, Assarmatori e le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI al fine di svolgere una verifica sugli effetti del verbale di accordo sindacale del 30 luglio 2015 e ss. mm. ii. sottoscritto da Confitarma, Fedarlinea e dalle medesime Organizzazioni sindacali.
Accordo di rinnovo Allievi 19/12/2023
Verbale di stipula
Addì 19 del mese di dicembre dell'anno 2023 in Roma, si sono incontrate la Confitarma, la Assarmatori e le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL e UIL TRASPORTI.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 (Decorrenza 01/07/2024)
Il giorno 11 luglio 2024, in Roma, presso la sede della Confitarma, si sono incontrate Confitarma, Assarmatori, Assorimorchiatori, Federimorchiatori, e le Segreterie Generali e Nazionali delle Organizzazioni Sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, con la partecipazione delle rispettive delegazioni trattanti.
In armonia con le intese interconfederali in materia e ferme restando titolarità e prerogative per ciascuna "Sezione" in capo alle Organizzazioni sindacali e datoriali stipulanti, i contraenti hanno rinnovato la parte normativa ed economica del contratto collettivo nazionale di lavoro unico dell'industria armatoriale, con decorrenza 1º luglio 2024 e scadenza 31 dicembre 2026. Il suddetto contratto e le singole Sezioni si intenderanno tacitamente prorogati di anno in anno qualora non vengano disdettati da una delle parti almeno sei mesi prima della scadenza. In ogni caso resteranno in vigore fino a quando non saranno sostituiti da successivi accordi dello stesso livello.
L'Incremento retributivo complessivo del minimo contrattuale è stato frazionato in tre tranche, la prima con decorrenza dal mese di luglio 2024, la seconda con decorrenza dal mese di luglio 2025, la terza con decorrenza dal mese di luglio 2026 (cfr. Allegato 1 - tabelle retributive per il personale marittimo italiano/comunitario e Allegato 2 - tabelle retributive per il personale di terra).
A integrazione dell'aumento del minimo contrattuale, le parti concordano di istituire un Elemento aggiuntivo della retribuzione (EAR) pari a 64 euro al mese sulla qualifica del nostromo (Sezione 1) e sul 5º livello del personale di terra (Sezione 15) per 14 mensilità, suddiviso in tre tranche e riparametrato sulle altre qualifiche contrattuali secondo le tabelle allegate (cfr. Allegato 1 e Allegato 2), dandosi atto che l'ammontare complessivo dell'EAR è stato concordemente determinato come omnicomprensivo di ogni sua incidenza economica su tutti gli istituti diretti, indiretti e differiti del presente CCNL e comunque sul globale trattamento erogato ai lavoratori, con l'eccezione del solo TFR.
Tenuto conto, fra l'altro, di quanto stabilito dall'art. 325, ultimo comma cod. nav., le parti, a ogni effetto, stabiliscono che il suddetto EAR non può essere considerato direttamente o indirettamente nel calcolo della retribuzione, né di ogni altro istituto del presente CCNL che, direttamente o indirettamente, implichi la retribuzione come base di calcolo, con l'eccezione del solo TFR.
Con riferimento all'accordo 30 maggio 2007 e ss.mm.ii. sulla Previdenza complementare, le parti concordano, altresì, che a decorrere dal mese di luglio 2024, l'aliquota relativa al contributo mensile al Fondo Priamo a carico dell'azienda verrà elevata al 2,5%, ferma restando quella a carico del lavoratore pari all'1%.
Nell'ambito del rinnovo del CCNL unico dell'industria armatoriale, le parti predisporranno un innovativo sistema di Assistenza sanitaria integrativa da riconoscere, secondo le modalità da definire tra le parti, alla generalità dei lavoratori a cui si applica il presente CCNL (a esclusione dei non-doms), finanziandolo con una cifra mensile (o annuale) di € 16,50 (€ 198,00 annui) che sarà assicurata dalle singole aziende per ciascun lavoratore.
A tale scopo, sarà istituito un tavolo tecnico, composto dalle parti stipulanti il presente accordo di rinnovo del CCNL, con l'obiettivo di definire le caratteristiche dello strumento, nonché la coesistenza con altri strumenti di assistenza sanitaria esistenti e di concludere il lavoro istruttorio entro gennaio 2025.
A decorrere dal mese di gennaio 2025, qualora in tale data la copertura di assistenza sanitaria integrativa individuata non fosse ancora attiva, l'importo sopra indicato sarà accantonato mensilmente dalle imprese, con destinazione da definire tra le parti stipulanti il presente accordo di rinnovo del CCNL.
Nei casi in cui la contrattazione collettiva di secondo livello abbia già previsto forme di assistenza sanitaria integrativa, la presente previsione di primo livello è cumulabile e compatibile alle forme preesistenti a livello aziendale secondo le armonizzazioni che verranno contrattualmente definite nelle singole aziende.
Inoltre, fatti salvi diversi accordi sulla materia definiti nelle singole Sezioni contrattuali, le parti concordano che la percentuale dell'Elemento perequativo già previsto - o del quale si è concordata l'introduzione in occasione del presente accordo di rinnovo - nelle singole Sezioni contrattuali, a decorrere dal mese di luglio 2024, sarà pari al 3%.
Dove non diversamente specificato, tutti gli importi menzionati nel presente accordo e nei relativi allegati sono da intendersi al lordo delle ritenute di Legge.
In applicazione dei vigenti accordi interconfederali, le parti, inoltre, confermano che:
- il "Trattamento economico minimo (TEM)" sarà costituito dal minimo contrattuale (basic wage)
- il "Trattamento economico complessivo (TEC)" sarà costituito, per ogni Sezione del CCNL, dal "trattamento economico minimo (TEM)" e da tutti gli istituti economici espressamente previsti nelle singole Sezioni contrattuali (Consolidated wage).
Si riportano di seguito le parti normative delle Sezioni del CCNL, come rinnovate dai contraenti, che sono parte integrante del presente accordo di rinnovo:
- Sezione 1 per l'imbarco dei lavoratori marittimi comunitari sulle navi da carico e sulle navi traghetto passeggeri/merci superiori a 151 t.s.l. e per i comandanti e direttori di macchina imbarcati su navi superiori a 151 t.s.l. e inferiori a 3.000 t.s.l. o 4.000 t.s.c. (cfr. Allegato 3 in formato elettronico).
(rappresentanza datoriale stipulante: Confitarma e Assarmatori)
- Sezione 2 per l'imbarco dei lavoratori marittimi comunitari a bordo di navi da carico iscritte nel Registro Internazionale italiano, armate da imprese che operano in ambito internazionale: le parti contraenti convengono di non apportare alcuna modifica alla parte normativa
(rappresentanza datoriale stipulante: Confitarma e Assarmatori)
- Sezione 3 per i comandanti e i direttori di macchina di navi da crociera, da carico e traghetti passeggeri/merci superiori a 3.000 tsl dell'armamento nazionale (cfr. Allegato 4 in formato elettronico).
(rappresentanza datoriale stipulante: Confitarma, Assarmatori).
- Sezione 4 per l'imbarco degli equipaggi sulle unità veloci di tipo HSC, DSC e sugli aliscafi per trasporto passeggeri (cfr. Allegato 5 in formato elettronico),
(rappresentanza datoriale stipulante: Confitarma e Assarmatori).
- Sezione 5 per i marittimi imbarcati su navi da crociera: le parti contraenti convengono di non apportare alcuna modifica alla parte normativa.
(rappresentanza datoriale stipulante: Confitarma).
- Sezione 6 per i marittimi imbarcati su navi fino a 151 tsl: le parti contraenti convengono di non apportare alcuna modifica alla parte normativa.
(rappresentanza datoriale stipulante: Confitarma).
- Sezione 7 per l'imbarco dei marittimi di nazionalità italiana sulle navi da carico e passeggeri locate a scafo nudo ad armatore straniero ai sensi degli art. 28 e 29 della Legge 234/89: le parti contraenti convengono di non apportare alcuna modifica alla parte normativa.
(rappresentanza datoriale stipulante: Confitarma e Assarmatori).
- Sezione 8 per l'imbarco dei marittimi su mezzi navali speciali con armatore italiano (cfr. Allegato 6 in formato elettronico)
(rappresentanza datoriale stipulante: Confitarma).
- Sezione 9 per l'imbarco dei marittimi italiani su mezzi navali speciali con armatore straniero e battenti bandiera estera (cfr. Allegato 7 in formato elettronico)
(rappresentanza datoriale stipulante: Confitarma).
- Sezione 10 per i comandanti e i direttori di macchina imbarcati sui mezzi navali speciali (cfr. Allegato 8 in formato elettronico)
(rappresentanza datoriale stipulante: Confitarma).
- Sezione 11 perpersonale imbarcato sulle unità adibite al servizio di rimorchio delle navi ed al soccorso delle navi (cfr. Allegato 9 in formato elettronico) il
(rappresentanza datoriale stipulante: Confitarma, Assarmatori, Assorimorchiatori e Federimorchiatori).
- Sezione 12 per i marittimi imbarcati su unità da diporto destinate a scopi commerciali, anche non in via esclusiva: le parti contraenti convengono di non apportare alcuna modifica alla parte normativa.
(rappresentanza datoriale stipulante: Confitarma).
- Sezione 13 - Collective Bargaining Agreement for non-doms seafarers embarked on Italian International Register vessels or vessels under the bare-boat System (cfr. Allegato 10 in formato elettronico).
(rappresentanza datoriale stipulante: Confitarma e Assarmatori).
- Sezione 14 per i medici di bordo imbarcati sulle navi per le quali è previsto in base alle norme di Legge il loro obbligo all'imbarco: le parti contraenti convengono di non apportare alcuna modifica alla parte normativa.
(rappresentanza datoriale stipulante: Confitarma e Assarmatori).
- Sezione 15 per il personale di terra - uffici e terminals delle società di navigazione che esercitano l'armamento privato (cfr. Allegato 11 in formato elettronico).
(rappresentanza datoriale stipulante: Confitarma e Assarmatori).
[___]
Le OO.SS. subordinano la validità del presente accordo alla consultazione e validazione dei lavoratori. La riserva verrà sciolta entro il 25 luglio 2024.
I contraenti individuano in Confitarma la Parte stipulante incaricata della trasmissione al CNEL del presente accordo di rinnovo e del testo coordinato del CCNL che sarà elaborato a seguito della stesura definitiva.
Scioglimento della riserva 25/07/2024
Roma, 25/07/2024
Prot. 184/2024/SU/PORTI/mc
Spett.le Assarmatori
assarmatori @pec.assannatori.euConfitarma
confitarma @pec.itAssorimorchiatori
mail @pec.assorimorchiatori.itFederimorchiatori
federimorchiatori @pec.it
Oggetto: Scioglimento della riserva
In riferimento all'Ipotesi di Accordo di cui all'oggetto ed alla conseguente consultazione delle lavoratrici e dei lavoratori, conclusasi con esito positivo, siamo a comunicarvi, con la presente, lo scioglimento della riserva sull'applicazione del nuovo dettato contrattuale, a far data dal 1º luglio 2024, ivi compresi gli accordi parimenti sottoscritti il giorno 11 Luglio u.s. e che ne sono parte integrante.
L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.
SEGRETERIE NAZIONALI
FILT-CGIL
FIT-CISL
UILTRASPORTI
Per il periodo compreso fra il mese di gennaio 2018 e il mese di dicembre 2020 è determinata una cifra una-tantum di cui all'Allegato 1 che verrà corrisposta, esclusivamente ai marittimi italiani e comunitari in forza alla data della firma del presente accordo, in base ai criteri di seguito indicati.
Con riferimento ai marittimi in C.R.L., l'importo una-tantum da corrispondere verrà calcolato moltiplicando un trentaseiesimo di tale cifra (quota mensile) per ogni mese o pro-rata di permanenza in C.R.L. tra il 1º gennaio 2018 e il 31 dicembre 2020.
Con riferimento ai marittimi in T.P., l'importo una-tantum da corrispondere verrà calcolato moltiplicando la suddetta quota mensile o pro-rata per ogni mese di imbarco effettuato nel periodo intercorrente tra il 1º gennaio 2018 e il 31 dicembre 2020.
Gli importi così calcolati saranno corrisposti in tre tranches, la prima con le competenze di marzo 2021 (o, per i marittimi in TP, del primo mese di imbarco successivo al mese di marzo 2021), la seconda con le competenze di ottobre 2021 (o, per i marittimi in TP, del primo mese di imbarco successivo al mese di ottobre 2021), la terza con le competenze di gennaio 2022 (o, per i marittimi in TP, del primo mese di imbarco successivo al mese di gennaio 2022), secondo la ripartizione di cui all'Allegato 1.
Qualora il marittimo, avente diritto all'importo una-tantum, venga cancellato definitivamente dalla C.R.L. o dall'elenco del T.P. della Società prima che gli siano state riconosciute le suddette tranches, queste ultime gli verranno corrisposte al momento della liquidazione delle spettanze di fine rapporto.
*****
Al personale di terra in forza alla data della firma del presente accordo verrà erogata una cifra una-tantum di cui all'Allegato 2, in base ai criteri di seguito indicati:
- Ai dipendenti assunti prima del 1º gennaio 2018 l'importo sarà corrisposto per intero.
- Ai dipendenti assunti dopo il 1º gennaio 2018, l'importo una tantum da corrispondere verrà calcolato moltiplicando un trentaseiesimo di tale cifra (quota mensile) per ogni mese o prorata di anzianità compresa tra il 1º gennaio 2018 e il 31 dicembre 2020.
- Ai dipendenti in regime di part-time l'importo sarà erogato in proporzione all'orario di lavoro.
Gli importi così calcolati saranno corrisposti in tre tranches, la prima con le competenze di marzo 2021, la seconda con le competenze di ottobre 2021, la terza con le competenze di gennaio 2022, secondo la ripartizione di cui all'Allegato 2.
Qualora il rapporto di lavoro di un addetto di terra, avente diritto all'importo una-tantum, cessi prima che gli siano state riconosciute le suddette tranches, queste ultime gli verranno corrisposte al momento della liquidazione delle spettanze di fine rapporto.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 (Decorrenza 01/07/2024)
Una-tantum
Per il periodo compreso fra il mese di gennaio 2024 e il mese di giugno 2024 è determinata una cifra una-tantum di cui all'Allegato 1 che verrà corrisposta, esclusivamente ai marittimi italiani e comunitari in forza alla data della firma del presente accordo, in base ai criteri di seguito indicati.
Con riferimento ai marittimi in C.R.L., l'importo una-tantum da corrispondere verrà calcolato moltiplicando un sesto di tale cifra (quota mensile) per ogni mese o pro-rata di permanenza in C.R.L. tra il 1º gennaio 2024 e il 30 giugno 2024.
Con riferimento ai marittimi iscritti al T.P., l'importo una-tantum da corrispondere verrà calcolato moltiplicando la suddetta quota mensile o pro-rata per ogni mese di imbarco effettuato nel periodo intercorrente tra il 1º gennaio 2024 e il 30 giugno 2024.
Gli importi così calcolati saranno corrisposti in due tranche, la prima con le competenze di luglio 2024 (o, per i marittimi iscritti al T.P., del primo mese di imbarco successivo al mese di luglio 2024), la seconda con le competenze di gennaio 2025 (o, per i marittimi iscritti al TP, del primo mese di imbarco successivo al mese di gennaio 2025), secondo la ripartizione di cui all'Allegato 1.
Qualora il marittimo, avente diritto all'importo una-tantum, venga cancellato definitivamente dalla C.R.L. o dall'elenco del T.P. della Società prima che gli sia stata riconosciuta la seconda tranche, quest'ultima gli verrà corrisposta al momento della liquidazione delle spettanze di fine rapporto.
Al personale di terra in forza alla data della firma del presente accordo verrà erogata una cifra una-tantum di cui all'Allegato 2, in base ai criteri di seguito indicati:
Ai dipendenti assunti prima del 1º gennaio 2024 l'importo sarà corrisposto per intero.
Ai dipendenti assunti dopo il 1º gennaio 2024, l'importo una tantum da corrispondere verrà calcolato moltiplicando un sesto di tale cifra (quota mensile) per ogni mese o pro-rata di anzianità compresa tra il 1º gennaio 2024 e il 30 giugno 2024.
Ai dipendenti in regime di part-time l'importo sarà erogato in proporzione all'orario di lavoro.
Gli importi così calcolati saranno corrisposti in due tranche, la prima con le competenze di luglio 2024, la seconda con le competenze di gennaio 2025, secondo la ripartizione di cui all'Allegato 2.
Qualora il rapporto di lavoro di un addetto di terra, avente diritto all'importo una-tantum, cessi prima che gli sia stata riconosciuta la seconda tranche, quest'ultima gli verrà corrisposta al momento della liquidazione delle spettanze di fine rapporto.
Allegati 4 e 8
Verbale di stipula
[___]
Una-tantum
Per il periodo compreso fra il mese di gennaio 2024 e il mese di giugno 2024 è determinata una cifra una-tantum di cui all'Allegato 3 che verrà corrisposta esclusivamente ai Comandanti e Direttori di macchina italiani e comunitari in forza alla data della firma del presente accordo, in base ai criteri di seguito indicati.
Con riferimento ai Comandanti e Direttori di macchina in C.R.L., l'importo una-tantum da corrispondere verrà calcolato moltiplicando un sesto di tale cifra (quota mensile) per ogni mese o pro-rata di permanenza in C.R.L. tra il 1º gennaio 2024 e il 30 giugno 2024.
Con riferimento ai Comandanti e Direttori di macchina iscritti al T.P., l'importo una-tantum da corrispondere verrà calcolato moltiplicando la suddetta quota mensile o prorata per ogni mese di imbarco effettuato nel periodo intercorrente tra il 1º gennaio 2024 e il 30 giugno 2024.
Gli importi così calcolati saranno corrisposti in due tranche, la prima con le competenze di luglio 2024 (o, per i Comandanti e Direttori di macchina iscritti al TP, del primo mese di imbarco successivo al mese di luglio 2024), la seconda con le competenze di gennaio 2025 (o, per i Comandanti e Direttori di macchina iscritti al TP, del primo mese di imbarco successivo al mese di gennaio 2025), secondo la ripartizione di cui all'Allegato 3.
Qualora il Comandante o Direttore di macchina, avente diritto all'importo una-tantum, venga cancellato definitivamente dalla C.R.L. o dall'elenco del T.P. della Società prima che gli sia stata riconosciuta la seconda tranche, quest'ultima gli verrà corrisposta al momento della liquidazione delle spettanze di fine rapporto.
Allegato 3 - Una tantum
Una tantum
(importo complessivo)Una tantum
(prima tranche)Una tantum
(seconda tranche)Comandante - navi superiori a 3.000 tsl
€ 380,00
€ 200,00
€ 180,00
Direttore di macchina - navi superiori a 3.000 tsl
€ 380,00
€ 200,00
€ 180,00
Comandante in 2a su navi da crociera
€ 380,00
€ 200,00
€ 180,00
(Direttore di macchina in 2a su navi da crociera
€ 380,00
€ 200,00
€ 180,00
L'anno 2020 addì 16 del mese di dicembre in Roma
- CONFEDERAZIONE ITALIANA ARMATORI (CONFITARMA)
- ASSARMATORI
e
le Organizzazioni dei lavoratori sottoelencate:
- FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI TRASPORTI (FILT-CGIL)
- FEDERAZIONE ITALIANA TRASPORTI (FIT-CISL)
- UNIONE ITALIANA LAVORATORI TRASPORTI (UILTRASPORTI)
hanno stipulato la presente Sezione per l'imbarco dei lavoratori marittimi comunitari sulle navi da carico e sulle navi traghetto passeggeri/merci superiori a 151 tonnellate di stazza lorda e per i Comandanti e Direttori di Macchina imbarcati su navi superiori a 151 t.s.l. e inferiori a 3.000 t.s.l. o 4.000 t.s.c.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 3 (Decorrenza 01/07/2024)
Verbale di stipula
L'anno ___ addì___ del mese di___ in Roma
- CONFEDERAZIONE ITALIANA ARMATORI (CONFITARMA)
- ASSARMATORI
e
le Organizzazioni dei lavoratori sottoelencate:
- FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI TRASPORTI (FILT-CGIL)
- FEDERAZIONE ITALIANA TRASPORTI (FIT-CISL)
- UNIONE ITALIANA LAVORATORI TRASPORTI (UILTRASPORTI)
hanno stipulato la presente Sezione per l'imbarco dei lavoratori marittimi comunitari sulle navi da carico e sulle navi traghetto passeggeri/merci superiori a 151 tonnellate di stazza lorda e per i Comandanti e Direttori di Macchina imbarcati su navi superiori a 151 t.s.l. e inferiori a 3.000 t.s.l. o 4.000 t.s.c.
Le parti si danno reciprocamente atto che, quale espresso presupposto del presente accordo di rinnovo della Sezione, è stato tra esse voluto un vincolo di necessaria inscindibilità fra tutte le clausole della presente Sezione.
A tal fine le parti ribadiscono la natura vincolante della presente dichiarazione per tutto ciò che attiene anche all'applicazione della Sezione medesima.
Inoltre, le parti stipulanti il presente contratto dichiarano che le clausole tutte dettate con la presente Sezione, così come le precedenti, sono state volute tenendo conto sia della legislazione nazionale, sia dei principi di ordine internazionale. Tali clausole concorrono a costituire un trattamento, nel suo complesso, volutamente di miglior favore per i lavoratori.
Pertanto, le parti si danno reciprocamente atto che, ove per ipotesi si configurasse per alcuni istituti una divaricazione rispetto a disposizioni normative di diritto interno e/o a principi di ordine internazionale, a ciò ha fatto riscontro una compensazione con l'acquisizione di maggiori benefici in altri aspetti della disciplina contrattuale liberamente sottoscritta.
Le parti convengono inoltre che nei risultati contrattuali complessivamente conseguiti si è tenuto conto della volontà delle OO.SS. di acquisire, in uno spirito di spiccata flessibilità, miglioramenti economici e normativi conformi alle esigenze e alla specificità del settore convenendo sul valore omnicomprensivo del costo contrattuale.
In considerazione di quanto precede, le parti si danno reciprocamente atto che eventuali pretese derivanti dalla interpretazione di disposizioni normative e/o di clausole o istituti che siano difformi dalla contrattazione collettiva del settore sono in contrasto con la loro volontà e con le finalità conseguite, fermo restando che nessuna legittimità o pretesa può derivare da clausole aziendali direttamente o indirettamente contrastanti con le clausole contenute nella presente Sezione.
Navi fino a 3.000 t.s.l. o 4.000 t.s.c.
Le aziende le cui navi hanno una stazza fino a 3.000 t.s.l. o 4.000 t.s.c., costituiranno presso l'Ufficio di Collocamento Gente di mare del porto di armamento il "Turno particolare" secondo le normative vigenti.
L'adozione del Regolamento sulla CRL verrà adottata in via facoltativa.
Ai marittimi imbarcati sulle navi che alla data della stipula della presente Sezione abbiano una stazza compresa tra le 151 e le 3.000 t.s.l., o che abbiano una stazza espressa in GT o che venissero ristazzate in GT, nonché per quelle che abbiano subito trasformazioni o modifiche tali da comportare la ristazzatura in GT (in virtù della Legge 22 ottobre 1973, n. 958, art. 3) si applicheranno le norme contrattuali previste per le navi fino a 3.000 t.s.l. o 4.000 t.s.c. sempre che la stazza convenzionale sia compresa tra i valori 151 e 4.000 t.s.c. (tonnellate di stazza convenzionale).
Per stazza convenzionale si intende quella ottenuta moltiplicando la stazza espressa in GT per i coefficienti sotto indicati:
Coefficiente | |
Navi cisterna per greggio, prodotti puliti e rinfuse liquide, bitumiere | 0,78 |
Navi porta rinfuse secche | 0,78 |
Navi da carico generale: |
|
A 1 ponte | 0,75 |
A 2 o più ponti con GT inferiore a 1.500 | 0,26 |
A 2 o più ponti con GT da 1.500 a 4.000 | 0,30 |
A 2 o più ponti con GT superiore a 4.000 | 0,75 |
Navi porta contenitori cellulari: |
|
A 1 ponte | 0,75 |
A 2 o più ponti con GT inferiore a 6.000 | 0,38 |
A 2 o più ponti con GT non inferiore a 6.000 | 0,45 |
Navi frigorifere | 0,75 |
Navi Roll-on/Roll-off - Navi traghetto | 0,30 |
Navi per carichi unitizzati | 0,30 |
Navi porta auto | 0,22 |
Navi porta bestiame | 0,45 |
Gasiere e chimiche | 0,78 |
CAPO I - TIPI DI CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO
Art. 1 - Tipi di contratto di arruolamento
1 - Ferme restando le disposizioni contrattuali relative alla CRL e al Turno Particolare della presente Sezione, in osservanza all'art. 325 del Codice della Navigazione, il contratto di arruolamento può essere stipulato:
a) per un dato viaggio o per più viaggi;
b) a tempo determinato;
c) a tempo indeterminato.
2 - Il datore di lavoro ha facoltà di trasbordare il lavoratore marittimo, in qualunque tempo o luogo su qualsiasi nave da lui gestita. Il trasbordo non modifica la durata del contratto di arruolamento.
3 - I contratti di arruolamento da stipularsi avanti l'Autorità Marittima ai sensi di Legge saranno redatti in conformità ai modelli emessi dall'Autorità competente.
Art. 2 - Contratto di arruolamento a viaggio o per più viaggi
1 - Con il contratto di arruolamento a viaggio o per più viaggi il lavoratore marittimo viene imbarcato per il compimento di uno o più viaggi. Il contratto deve contenere le indicazioni del viaggio o dei viaggi per i quali viene stipulato.
2 - Per viaggio si intende il complesso delle traversate fra porto o porti di caricazione e porto di ultima destinazione, oltre alla eventuale traversata in zavorra per raggiungere il porto di caricazione.
3 - Il contratto di arruolamento a viaggio o per più viaggi non può avere una durata superiore a
4 (quattro) mesi, qualora il predetto limite scada nel corso del viaggio o dell'ultimo dei viaggi previsti, il contratto si intende prorogato fino al porto di ultima destinazione.
Una durata massima del contratto di arruolamento a viaggio o per più viaggi superiore a quella sopra indicata può essere altresì determinata con accordi aziendali.
Se il contratto di arruolamento a viaggio o per più viaggi supera il termine massimo sopra definito o quello eventualmente stabilito dalla contrattazione di secondo livello, si considera a tempo indeterminato.
4 - Qualora, per concorde volontà dell'Armatore e del lavoratore marittimo, questi non venga congedato nel porto di ultima destinazione il contratto di arruolamento si intende prorogato per un ulteriore viaggio e così di seguito nei limiti di cui al comma 3.
5 - Il rapporto derivante dal contratto di arruolamento a viaggio inizia al momento dell'imbarco e si estingue al momento dello sbarco, una volta terminate le operazioni commerciali dell'ultimo viaggio.
6 - Il lavoratore marittimo, allo sbarco, percepisce tutte le competenze maturate durante il periodo del contratto di arruolamento, nonché il trattamento di fine rapporto, fermo restando quanto previsto in materia di previdenza complementare.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 3 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 2 - Contratto di arruolamento a viaggio o per più viaggi
1 - Con il contratto di arruolamento a viaggio o per più viaggi il lavoratore marittimo viene imbarcato per il compimento di uno o più viaggi. Il contratto deve contenere le indicazioni del viaggio o dei viaggi per i quali viene stipulato.
2 - Per viaggio si intende il complesso delle traversate fra porto o porti di caricazione e porto di ultima destinazione, oltre alla eventuale traversata in zavorra per raggiungere il porto di caricazione.
3 - Il contratto di arruolamento a viaggio o per più viaggi non può avere una durata superiore a 4 (quattro) mesi
, q.Qualora il predetto limite scada nel corso del viaggio o dell'ultimo dei viaggi previsti, il contratto si intende prorogato fino al porto di ultima destinazione.Una durata massima del contratto di arruolamento a viaggio o per più viaggi superiore a quella sopra indicata può essere altresì determinata con accordi aziendali.
Se il contratto di arruolamento a viaggio o per più viaggi supera il termine massimo sopra definito o quello eventualmente stabilito dalla contrattazione di secondo livello, si considera a tempo indeterminato.
4 - Qualora, per concorde volontà dell'Armatore e del lavoratore marittimo, questi non venga congedato nel porto di ultima destinazione il contratto di arruolamento si intende prorogato per un ulteriore viaggio e così di seguito nei limiti di cui al comma 3.
5 - Il rapporto derivante dal contratto di arruolamento a viaggio inizia al momento dell'imbarco e si estingue al momento dello sbarco, una volta terminate le operazioni commerciali dell'ultimo viaggio.
6 - Il lavoratore marittimo, allo sbarco, percepisce tutte le competenze maturate durante il periodo del contratto di arruolamento, nonché il trattamento di fine rapporto, fermo restando quanto previsto in materia di previdenza complementare.
Art. 3 - Contratto di arruolamento a tempo determinato
1 - Con il contratto di arruolamento a tempo determinato il lavoratore marittimo viene imbarcato per lo svolgimento di una prestazione di lavoro di durata predeterminata. Il contratto di arruolamento a tempo determinato deve contenere l'indicazione del termine di durata.
2 - Ai sensi dell'art. 326 comma 2 del Codice della Navigazione, il singolo contratto di arruolamento a tempo determinato può avere una durata fino a 4 (quattro) mesi prorogabile da parte del datore di lavoro, d'intesa con il lavoratore, per esigenze dell'azienda, fino a 30 (trenta) giorni per le navi adibite a traffici mediterranei, le navi cisterna, le navi full containers e fino a 60 (sessanta) giorni per tutte le altre navi. La durata dell'imbarco può essere altresì determinata con accordi aziendali. Si conviene che in caso di intervallo pari o inferiore a 60 (sessanta) giorni tra successivi contratti di arruolamento a tempo determinato e/o a viaggio o per più viaggi il contratto di arruolamento si considera a tempo indeterminato solo nel caso in cui, in virtù della sua durata e delle singole interruzioni inferiori a 60 (sessanta) giorni, si raggiunga complessivamente l'arco temporale superiore ad un anno. Se il termine del contratto di arruolamento scade in corso di viaggio, il contratto stesso si intende prorogato fino al porto di ultima destinazione.
3 - Il rapporto derivante dal contratto di arruolamento a tempo determinato si costituisce al momento dell'imbarco e si estingue al momento dello sbarco.
4 - Il lavoratore marittimo, allo sbarco, percepisce tutte le competenze maturate durante il periodo del contratto di arruolamento, nonché il trattamento di fine rapporto, fermo restando quanto previsto in materia di previdenza complementare.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 3 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 3 - Contratto di arruolamento a tempo determinato
1 - Con il contratto di arruolamento a tempo determinato il lavoratore marittimo viene imbarcato per lo svolgimento di una prestazione di lavoro di durata predeterminata, il contratto di arruolamento a tempo determinato deve contenere l'indicazione del termine di durata. Se il termine del contratto di arruolamento scade in corso di viaggio, il contratto stesso si intende prorogato fino al porto di ultima destinazione.
2 -
Ai sensi dell'Art. 326, comma 2 del codice della navigazione,Il singolo contratto di arruolamento a tempo determinato può avere una durata fino a 4 (quattro) mesi. Il contratto è prorogabile anche più di una voltada parte del datore di lavoro,d'intesa con il lavoratore, per esigenze dell'azienda, per una durata massima pari a 5 mesifino a 30 (trenta) giorniper le navi adibite a traffici mediterranei, le navi cisterna, le navi full containers e pari a 6 mesifino a 60 (sessanta) giorniper tutte le altre navi. La durata dell'imbarco può essere altresì determinata con accordi aziendali sottoscritti con le OO.SS. stipulanti la presente Sezione. Ai sensi dell'art. 326, comma 2 e comma 3 del codice della navigazione, si conviene che in caso di intervallo pari o inferiore a 60 (sessanta) giorni tra successivi contratti di arruolamento a tempo determinato e/o a viaggio o per più viaggi il contratto di arruolamento si considera a tempo indeterminato solo nel caso in cui, in virtù della sua durata e delle singole interruzioni inferiori a 60 (sessanta) giorni, si raggiunga complessivamente l'arco temporale superiore ad un anno.Se il termine del contratto di arruolamento scade in corso di viaggio, il contratto stesso si intende prorogato fino al porto di ultima destinazione.3 - Il rapporto derivante dal contratto di arruolamento a tempo determinato si costituisce al momento dell'imbarco e si estingue al momento dello sbarco.
4 - Il lavoratore marittimo, allo sbarco, percepisce tutte le competenze maturate durante il periodo del contratto di arruolamento, nonché il trattamento di fine rapporto, fermo restando quanto previsto in materia di previdenza complementare.
Art. 4 - Contratto di arruolamento a tempo indeterminato
1 - Ai sensi dell'art. 325 del C.d.N., il contratto di arruolamento a tempo indeterminato disciplina la prestazione di lavoro mediante la quale il marittimo si pone a disposizione dell'Armatore, per lavorare alle sue dipendenze solo quando viene da esso imbarcato.
2 -Il contratto di arruolamento a tempo indeterminato si costituisce al momento dell'imbarco, con la stipula della "convenzione di arruolamento" ai sensi dell'art. 328 del C.d.N. e si estingue al momento dello sbarco.
3 -Il contratto di arruolamento a tempo indeterminato può avere una durata fino a mesi 4 (quattro) prorogabile da parte del datore di lavoro, per esigenze dell'azienda, di 30 (trenta) giorni per le navi adibite a traffici mediterranei, le navi cisterna, le navi full containers e di 60 (sessanta) giorni per tutte le altre navi. La durata dell'imbarco può essere altresì determinata con accordi aziendali.
4 - Nei periodi tra un contratto di arruolamento a tempo indeterminato ed il successivo non sussiste alcun rapporto di lavoro.
5 - Pertanto, i lavoratori marittimi, con esclusione di quelli in continuità di rapporto di lavoro (C.R.L.), allo sbarco percepiscono tutte le competenze maturate durante il periodo di imbarco (come il T.F.R., l'indennità sostitutiva ferie, i riposi non goduti, ecc.), fermo restando quanto previsto in materia di previdenza complementare.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 3 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 4 - Contratto di arruolamento a tempo indeterminato
1 - Ai sensi dell'art. 325 del C.d.N., il contratto di arruolamento a tempo indeterminato disciplina la prestazione di lavoro mediante la quale il marittimo si pone a disposizione dell'Armatore, per lavorare alle sue dipendenze solo quando viene da esso imbarcato.
2 - Il contratto di arruolamento a tempo indeterminato si costituisce al momento dell'imbarco, con la stipula della "convenzione di arruolamento" ai sensi dell'art. 328 del C.d.N. e si estingue al momento dello sbarco.
3 - Il contratto di arruolamento a tempo indeterminato può avere una durata fino a mesi 4 (quattro) prorogabile da parte del datore di lavoro, per esigenze dell'azienda, fino a
di30 (trenta) giorni per le navi adibite a traffici mediterranei, le navi cisterna, le navi full containers e fino adi60 (sessanta) giorni per tutte le altre navi. La durata dell'imbarco può essere altresì determinata con accordi aziendali.4 - Nei periodi tra un contratto di arruolamento a tempo indeterminato ed il successivo non sussiste alcun rapporto di lavoro.
5 - Pertanto, i lavoratori marittimi, con esclusione di quelli in continuità di rapporto di lavoro (C.R.L.), allo sbarco percepiscono tutte le competenze maturate durante il periodo di imbarco (come il T.F.R., l'indennità sostitutiva ferie, i riposi non goduti, ecc.), fermo restando quanto previsto in materia di previdenza complementare.
1 - In occasione del primo contratto di arruolamento a tempo indeterminato o a tempo determinato il personale marittimo dovrà effettuare un periodo di prova non superiore a 45 giorni di effettiva prestazione lavorativa sempre a contare dalla data della prima partenza su una nave di un determinato Armatore. Il patto di prova è stipulato per iscritto fra Armatore e lavoratore marittimo.
2 - Quando l'armatore riassuma in servizio con lo stesso grado un marittimo che alle sue dipendenze, in un precedente imbarco a tempo indeterminato o in precedenti imbarchi a viaggio o a tempo determinato, abbia positivamente superato il periodo di prova, detta prova non sarà ripetuta dal marittimo se viene reimbarcato entro tre anni dall'ultimo sbarco ed il reimbarco avvenga a bordo di una nave dello stesso armatore avente le stesse caratteristiche tecniche di quella sulla quale ha effettuato il periodo di prova e sempre che l'ultimo sbarco non sia stato determinato da colpa del marittimo.
3 - Entro il periodo di prova l'Armatore può risolvere il contratto di imbarco in qualunque porto nazionale, corrispondendo al marittimo le competenze dovute fino al giorno dello sbarco compreso, nonché quanto previsto alla lettera B) dell'alt 53 della presente Sezione.
4 - Il contratto di imbarco può essere risolto durante il periodo di prova anche dal marittimo con l'osservanza delle norme di cui all'art. 53 lettera A), e con diritto alle competenze maturate sino al giorno dello sbarco compreso nonché a quanto previsto alla lettera A) del predetto articolo 53 della presente Sezione.
5 - Se il contratto di imbarco è risolto durante il periodo di prova in un porto diverso da quello ove il contratto stesso è stato stipulato, si applicherà la normativa prevista all'art. 31 della presente Sezione.
6 - L'Armatore è tenuto a comunicare al marittimo il risultato della prova entro i termini sopra stabiliti. In difetto di questa comunicazione, la prova si intenderà positivamente superata.
7 - Il periodo di prova sarà riconosciuto a tutti gli effetti per la determinazione della anzianità di servizio.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 3 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 5 - Periodo di prova
1 - In occasione del primo contratto di arruolamento a tempo indeterminato o a tempo determinato/viaggio il personale marittimo dovrà effettuare un periodo di prova non superiore a 45 giorni di effettiva prestazione lavorativa sempre a contare dalla data della prima partenza su una nave di un determinato Armatore. Il patto di prova è stipulato per iscritto fra Armatore e lavoratore marittimo.
2 - Quando l'armatore riassuma in servizio con lo stesso grado un marittimo che alle sue dipendenze, in un precedente imbarco a tempo indeterminato o in precedenti imbarchi a viaggio o a tempo determinato, abbia positivamente superato il periodo di prova, detta prova non sarà ripetuta dai marittimo se viene reimbarcato entro tre anni dall'ultimo sbarco ed il reimbarco avvenga a bordo di una nave dello stesso armatore avente le stesse caratteristiche tecniche di quella sulla quale ha effettuato il periodo di prova e sempre che l'ultimo sbarco non sia stato determinato da colpa dei marittimo.
3 - Entro il periodo di prova l'Armatore può risolvere il contratto di imbarco in qualunque porto nazionale, corrispondendo al marittimo le competenze dovute fino al giorno dello sbarco compreso, nonché quanto previsto alla lettera B) dell'art. 53 della presente Sezione
4 - Il contratto di arruolamento
imbarcopuò essere risolto durante il periodo di prova anche dal marittimo con l'osservanza delle norme di cui all'art. 53 lettera A), e con diritto alle competenze maturate sino al giorno dello sbarco compreso nonché a quanto previsto alla lettera A) del predetto articolo 53 della presente Sezione.5 - Se il contratto di
imbarcoarruolamento è risolto durante il periodo di prova in un porto diverso da quello ove il contratto stesso è stato stipulato, si applicherà la normativa prevista all'art. 31 della presente Sezione.6 - L'Armatore è tenuto a comunicare al marittimo il risultato della prova entro i termini sopra stabiliti. In difetto di questa comunicazione, la prova si intenderà positivamente superata.
7 - Il periodo di prova sarà riconosciuto a tutti gli effetti par la determinazione della anzianità di servizio.
CAPO II - COMPOSIZIONE DELL'EQUIPAGGIO
Art. 6 - Tabelle minime di sicurezza
1 - Le tabelle minime di sicurezza sono stabilite dall'Autorità Marittima, in conformità alle disposizioni vigenti.
2 -Il numero dei componenti dell'equipaggio è stabilito in base all'Allegato 1 della presente Sezione.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 3 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 6 -
Tabelle minime di sicurezzaNumero componenti dell'equipaggio
1 - Le tabelle minime di sicurezza sono stabilite dall'Autorità Marittima, in conformità alle disposizioni vigenti.
2 - Il numero dei componenti dell'equipaggio è individuato nell'ambito dell'
è stabilito in base all'Allegato 1 della presente Sezione.
1 - In conformità a quanto previsto dal DPR 231/2006, sono Sottufficiali i marittimi compresi nella seguente elencazione:
- in coperta: il nostromo, il carpentiere, il tankista e l'operaio trattorista, l'ottonaio;
- in macchina: il capo operaio meccanico o motorista, l'operaio meccanico, l'operaio motorista, l'elettricista ed il frigorista;
- in camera: il cuoco o il dispensiere (quando ve ne sia uno solo), il 1º cuoco (quando vi siano due o più cuochi), il cambusiere.
2 - Sono considerati Sottufficiali capi servizio: il nostromo, il capo operaio meccanico o il capo operaio motorista sulle motonavi, il 1º elettricista quando abbia almeno due elettricisti in sottordine.
Art. 8 - Rapporti gerarchici e norme disciplinari
1 - I rapporti gerarchici e disciplinari del personale marittimo sono regolati dalle leggi e regolamenti dello Stato vigenti per il settore della navigazione marittima, secondo la gerarchia delle fonti disciplinata dall'art. 1 C.d.N. e dalla presente Sezione.
2 - Il marittimo ha il dovere di mantenere una condotta disciplinata, di uniformarsi alle disposizioni di Legge e alle prescrizioni delle autorità nazionali e locali, di eseguire ogni legittimo ordine del Comandante e di ogni altro superiore per ciò che concerne il servizio e la sicurezza della nave, delle persone imbarcate, del carico e delle provviste.
3 - I rapporti tra i marittimi devono essere improntati a spirito di collaborazione e di comprensione. Ogni marittimo ha il diritto di lavorare, addestrarsi e vivere in un ambiente privo di molestie e bullismo di carattere sessuale, razziale o di altra specie. L'armatore considererà tali condotte gravi infrazioni disciplinari da parte del marittimo.
4 - Quando la nave è in porto, il Comandante o chi lo rappresenti curerà che sia preventivamente indicato il personale comandato di servizio e che il restante personale libero dalla guardia oppure dal servizio sia autorizzato, salvo esigenze di sicurezza della nave, a scendere a terra.
5 - Nessuna persona dell'equipaggio potrà allontanarsi da bordo senza darne comunicazione al Comandante o a chi lo rappresenti ed averne ottenuto l'autorizzazione.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 3 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 8 - Rapporti gerarchici e norme disciplinari
1 - I rapporti gerarchici e disciplinari del personale marittimo sono regolati dalle leggi e regolamenti dello Stato vigenti per il settore della navigazione marittima, secondo la gerarchia delle fonti disciplinata dall'Art. 1 C.d.N. e dalla presente Sezione.
2 - Il marittimo ha il dovere di mantenere una condotta disciplinata, di uniformarsi alle disposizioni di Legge e alle prescrizioni delle autorità nazionali e locali, di eseguire ogni legittimo ordine del Comandante e di ogni altro superiore per ciò che concerne il servizio e la sicurezza della nave, delle persone imbarcate, del carico e delle provviste.
3 - Il marittimo deve rifiutare elargizione di denaro da parte di chiunque. È tenuto a osservare quanto previsto dal codice etico aziendale che deve essere messo a disposizione del marittimo, in ogni sua parte, nonché quanto previsto dai modelli di organizzazione e gestione adottati ai sensi della D.lgs. 231/2001. Deve indossare con cura gli abiti di lavoro o le divise aziendali con diligenza nei rispetto delle disposizioni aziendali e usare tutti i mezzi di protezione che l'azienda mette a disposizione. Deve mantenere la più assoluta segretezza sugli interessi dell'azienda e sulle informazioni riservate. Non deve trarre profitto da terzi in qualunque modo, con o senza danno dell'azienda, dai compiti inerenti la posizione assegnatagli. Fermo e salvo il diritto di opinione non deve divulgare, con qualsiasi mezzo, immagini, video e giudizi lesivi dell'immagine aziendale. Deve mantenere un comportamento civile ed educato nei confronti degli altri componenti l'equipaggio, dei passeggeri e, in generale dei terzi presenti, nonché rispettoso delle comuni norme di igiene, decoro e di tutela ambientale, oltre che dell'ambiente di lavoro nel suo complesso.
4 - I rapporti tra i marittimi devono essere improntati a spirito di collaborazione e di comprensione. Ogni marittimo ha il diritto di lavorare, addestrarsi e vivere in un ambiente privo di molestie e bullismo di carattere sessuale, razziale o di altra specie. L'armatore considererà tali condotte gravi infrazioni disciplinari da parte del marittimo.
5 - Quando la nave è in porto, il Comandante o chi lo rappresenti curerà che sia preventivamente indicato il personale comandato di servizio e che il restante personale libero dalla guardia oppure dal servizio sia autorizzato, salvo esigenze di sicurezza della nave, a scendere a terra.
6 - Nessuna persona dell'equipaggio potrà allontanarsi da bordo senza darne comunicazione al Comandante o a chi lo rappresenti ed averne ottenuto l'autorizzazione.
Art. 9 - Contrabbandi, paccottiglie, clandestini, ecc.
1 - Tutti i lavoratori marittimi hanno il dovere di esercitare la più attenta sorveglianza affinché non si verifichino casi di contrabbando, trasporto di paccottiglie, sottrazione di merci, vendite abusive a bordo, imbarco di persone o cose non autorizzate, favoreggiamento di clandestini. Gli Ufficiali tutti dovranno eseguire prima della partenza e durante il viaggio frequenti visite in ogni parte della nave per assicurarsi che non esistano a bordo clandestini o merci di contrabbando.
2 - L'Armatore ha il diritto di risolvere il contratto di arruolamento senza indennità di sorta e di essere risarcito dei danni tutti che gli derivassero in conseguenza di trasgressioni a disposizioni di leggi internazionali e/o nazionali, e particolarmente in conseguenza di contrabbando, trasporto di paccottiglie, imbarco o favoreggiamento di clandestini, poste in essere dai marittimi che risultassero responsabili sia della trasgressione, che della mancata vigilanza.
Art. 10 - Infrazioni disciplinari e sanzioni
1 - I provvedimenti disciplinari adottabili nei confronti del marittimo potranno essere:
a) rimprovero scritto;
b) multa nella misura massima di 4 ore di retribuzione calcolate con il divisore 240 e considerando come retribuzione quella indicata al punto 1 dell'art. 55;
c) sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni;
d) sospensione dal turno particolare per un periodo massimo di due mesi;
e) risoluzione del contratto di arruolamento e/o cancellazione dal turno particolare;
f) risoluzione del contratto di arruolamento e/o cancellazione dall'elenco del personale in C.R.L.
2 - Le sanzioni disciplinari di cui sopra sono adottate prescindendo dall'ordine in cui sono elencate rapportandole alla gravità della mancanza, alle circostanze speciali che l'accompagnano e al grado di colpa.
3 - Per le sanzioni più gravi del rimprovero verbale si dovrà, prima dell'adozione della sanzione stessa, procedere alla contestazione dell'addebito, consentendo, poi, l'esercizio di diritto di difesa del marittimo nei termini di Legge vigenti.
4 - Incorre nei provvedimenti di rimprovero scritto, il lavoratore marittimo che, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) non rispetta le procedure in materia di stoccaggio, gestione e distribuzione di attrezzature, utensili, ecc.;
b) utilizza in modo improprio le attrezzature di bordo;
5 - Incorre nel provvedimento della multa nella misura massima di 4 ore di retribuzione il lavoratore che, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) per disattenzione arreca danno non grave all'armatore;
b) per disattenzione procura guasti non gravi o sperpero non rilevante di materiali dell'azienda;
6 - Incorre nel provvedimento della sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni della retribuzione oppure della sospensione dal turno particolare fino ad un massimo di due mesi, il lavoratore che, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) esegue lavori non ordinatigli;
b) senza giustificato motivo ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) qualora di sua competenza non rispetta le disposizioni in materia di movimentazione del carico.
7 - Incorre nella sanzione della risoluzione del contratto di arruolamento e/o cancellazione dal Turno Particolare o della risoluzione del rapporto di lavoro nautico e cancellazione dall'elenco del personale in C.R.L., il marittimo che adotti un comportamento così grave da far venir meno il vincolo fiduciario con l'Armatore e, in via esemplificativa e non esaustiva, nei seguenti casi:
a) adotta un comportamento scorretto verso i superiori, i colleghi di lavoro o i passeggeri che abbia già dato luogo ad una sanzione disciplinare più grave del rimprovero scritto;
b) pone in essere insubordinazione verso i superiori;
c) commette qualsiasi mancanza che porti pregiudizio alla sicurezza del mezzo navale e/o della navigazione;
d) commette atti implicanti dolo o colpa grave con danno per l'azienda (ad esempio danneggiamento di impianti o materiali o falsificazione in atti pubblici o documenti aziendali);
e) è trovato in stato di manifesta ubriachezza o in stato di manifesta assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope;
f) commette furto e reati contro il patrimonio (ad esempio truffa, contrabbando, trafugamento);
g) sia coinvolto in rissa o vie di fatto;
h) commette infrazioni al rispetto dell'orario di lavoro che abbiano già dato luogo a due sanzioni disciplinari;
i) pretende da componenti l'equipaggio subordinati per ragioni di servizio la indebita corresponsione di somme di denaro;
j) abbandona il mezzo navale senza autorizzazione del comandante o di chi lo rappresenti;
k) commette azioni da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza delle persone e dei beni;
l) fuma a bordo nei luoghi in cui non è consentito;
m) commette bullismo o molestie nei confronti di un collega.
8 - In caso di recidività di comportamenti per il primo dei quali sia stata adottata la sanzione del rimprovero scritto, tale recidività potrà comportare l'adozione della sanzione di cui al comma 5.
9 - In caso di recidività di comportamenti per i quali siano state già adottate due sanzioni più gravi del rimprovero scritto, tale recidività potrà comportare l'adozione dei provvedimenti di risoluzione del contratto di imbarco, di non reiscrizione al turno particolare, di cancellazione dall'elenco della C.R.L.
10 - I provvedimenti disciplinari durante il periodo di imbarco potranno essere adottati dal Comandante oppure dall'Armatore o da un suo procuratore. Il Comandante potrà anche procedere allo sbarco immediato del marittimo nei casi di particolare gravità indicati nell'elenco di cui sopra. In tal caso l'Armatore potrà disporre la sospensione cautelare con erogazione del trattamento retributivo pari al 50% del minimo contrattuale mensile. I provvedimenti disciplinari nei riguardi dei marittimi non imbarcati saranno adottati dall'Armatore o da un suo procuratore.
11 - Il marittimo che ritenga ingiustificata l'adozione nei suoi riguardi di un rimprovero scritto avrà facoltà di reclamo secondo le disposizioni di Legge anche tramite l'Organizzazione Sindacale.
12 - Il marittimo che ritenga ingiustificata l'adozione nei suoi riguardi di una sanzione disciplinare più grave del rimprovero scritto, avrà facoltà di contestare la sanzione stessa entro 10 giorni dallo sbarco o entro 10 giorni dalla comunicazione della sanzione, dinanzi al Collegio di conciliazione di cui all'art. 83.
Qualora la sanzione contestata sia la multa o la sospensione dal Turno Particolare o dall'elenco della C.R.L. e il Collegio di conciliazione di cui all'art. 83 non la riconoscesse giustificata, questa verrà annullata e perderà ogni effetto.
Nel caso venga invece contestata la cancellazione dal Turno Particolare o la cancellazione dall'elenco della C.R.L. e il Collegio di conciliazione di cui all'art. 83 non la riconoscesse giustificata, la Società potrà comunque mantenere la non reiscrizione al Turno Particolare e la cancellazione dall'elenco della C.R.L. corrispondendo al marittimo a titolo di penale un importo pari a tante giornate calcolate in trentesimi di retribuzione utile, così come indicata al punto 1 dell'art. 55, e secondo i seguenti limiti:
PER I MARITTIMI ISCRITTI AL TURNO PARTICOLARE
- marittimi iscritti al T.P.: 60 giorni di retribuzione;
- marittimi iscritti al Fondo:
- fino a 12 mesi di navigazione nel Fondo: 60 giorni di retribuzione;
- oltre i 12 mesi di navigazione nel Fondo: 90 giorni di retribuzione.
Inoltre, il marittimo iscritto al Fondo manterrà tale iscrizione.
PER I MARITTIMI IN C.R.L.
- sino a 4 anni di anzianità in C.R.L.: 6 mesi di retribuzione;
- da oltre i 4 a 8 anni di anzianità in C.R.L.: 9 mesi di retribuzione;
- oltre 8 anni di anzianità in C.R.L.: 12 mesi di retribuzione.
Inoltre, il marittimo in C.R.L. verrà iscritto nel Fondo, qualora ne abbia maturato i requisiti.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 3 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 10 - Infrazioni disciplinari e sanzioni
1 - I provvedimenti disciplinari adottabili nei confronti del marittimo potranno essere:
a) rimprovero scritto;
b) multa nella misura massima di 4 ore di retribuzione calcolate con il divisore 240 e considerando come retribuzione quella indicata al punto 1 dell'art. 55;
c) sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni;
d) sospensione dal turno particolare per un periodo massimo di due mesi;
e) risoluzione del contratto di arruolamento e/o cancellazione dal turno particolare;
f) risoluzione del contratto di arruolamento e/o cancellazione dall'elenco del personale in C.R.L.
2 - Le sanzioni disciplinari di cui sopra sono adottate prescindendo dall'ordine in cui sono elencate rapportandole alla gravità della mancanza, alle circostanze speciali che l'accompagnano e al grado di colpa.
3 - Per le sanzioni più gravi del rimprovero verbale si dovrà, prima dell'adozione della sanzione stessa, procedere alla contestazione dell'addebito, consentendo, poi, l'esercizio di diritto di difesa del marittimo nei termini di Legge vigenti.
4 - Incorre nei provvedimenti di rimprovero scritto, il lavoratore marittimo che, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) non rispetta le procedure in materia di stoccaggio, gestione e distribuzione di attrezzature, utensili, ecc.;
b) utilizza in modo improprio le attrezzature di bordo;
5 - Incorre nel provvedimento della multa nella misura massima di 4 ore di retribuzione il lavoratore che, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) per disattenzione arreca danno non grave all'armatore;
b) per disattenzione procura guasti non gravi o sperpero non rilevante di materiali dell'azienda;
6 - Incorre nel provvedimento della sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni della retribuzione oppure della sospensione dal turno particolare fino ad un massimo di due mesi, il lavoratore che, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) esegue lavori non ordinatigli;
b) senza giustificato motivo ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) qualora di sua competenza non rispetta le disposizioni in materia di movimentazione del carico.
7 - Incorre nella sanzione della risoluzione del contratto di arruolamento e/o cancellazione dal Turno Particolare o della risoluzione del rapporto di lavoro nautico e cancellazione dall'elenco del personale in C.R.L., il marittimo che adotti un comportamento così grave da far venir meno il vincolo fiduciario con l'Armatore e, in via esemplificativa e non esaustiva, nei seguenti casi:
a) adotta un comportamento scorretto verso i superiori, i colleghi di lavoro o i passeggeri che abbia già dato luogo ad una sanzione disciplinare più grave del rimprovero scritto;
b) pone in essere insubordinazione verso i superiori;
c) commette qualsiasi mancanza che porti pregiudizio alla sicurezza del mezzo navale e/o della navigazione;
d) commette atti implicanti dolo o colpa grave con danno per l'azienda (ad esempio danneggiamento di impianti o materiali o falsificazione in atti pubblici o documenti aziendali, danneggiamento derivante da condotte attive od omissive connesse al necessario rispetto delle norme di igiene e decoro, nonché di tutela ambientale a bordo, danno all'immagine aziendale);
e) è trovato in stato di manifesta ubriachezza o in stato di manifesta assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope;
f) commette furto e reati contro il patrimonio (ad esempio truffa, contrabbando, trafugamento);
g) sia coinvolto in rissa o vie di fatto;
h) commette infrazioni al rispetto dell'orario di lavoro che abbiano già dato luogo a due sanzioni disciplinari;
i) pretende da componenti l'equipaggio subordinati per ragioni di servizio la indebita corresponsione di somme di denaro;
j) abbandona il mezzo navale senza autorizzazione del comandante o di chi lo rappresenti;
k) commette azioni od omissioni con dolo o colpa grave da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza delle persone e dei beni;
l) fuma a bordo noi luoghi in cui non è consentito;
m)
commette bullismo o molestie nei confronti di un collega.Commette atti di molestie o bullismo o atti di violenza fisica e/o psicologica e/o verbaleo moralenei confronti di colleghi/e e/o soggetti terzi (clienti, fornitori, consulenti, passeggeri ecc.).8 - In caso di recidività di comportamenti per il primo dei quali sia stata adottata la sanzione del rimprovero scritto, tale recidività potrà comportare l'adozione della sanzione di cui al comma 5.
9 - In caso di recidività di comportamenti per i quali siano state già adottate due sanzioni più gravi del rimprovero scritto, tale recidività potrà comportare l'adozione dei provvedimenti di risoluzione del contratto di imbarco, di non reiscrizione al turno particolare, di cancellazione dall'elenco della C.R.L.
10 - I provvedimenti disciplinari durante il periodo di imbarco potranno essere adottati dal Comandante oppure dall'Armatore o da un suo procuratore. Potrà essere, altresì, disposto
Il Comandante potrà anche procedere allo sbarco immediato del marittimo nei casi di particolare gravità di cui al punto 7.indicati nell'elenco di cui-sopra.In tal caso l'Armatore potrà disporre la sospensione cautelare con erogazione del trattamento retributivo pari al 50% del minimo contrattuale mensile. I provvedimenti disciplinari nei riguardi dei marittimi non imbarcati saranno adottati dall'Armatore o da un suo procuratore.11 - Il marittimo che ritenga ingiustificata l'adozione nei suoi riguardi di un rimprovero scritto avrà facoltà di reclamo secondo le disposizioni di Legge anche tramite l'Organizzazione Sindacale.
12 - Il marittimo che ritenga ingiustificata l'adozione nei suoi riguardi di una sanzione disciplinare più grave del rimprovero scritto, avrà facoltà di contestare la sanzione stessa entro 10 giorni dallo sbarco o entro 10 giorni dalla comunicazione della sanzione, dinanzi al Collegio di conciliazione di cui all'art. 83.
Qualora la sanzione contestata sia la multa o la sospensione dal Turno Particolare o dall'elenco della C.R.L. e il Collegio di conciliazione di cui all'art. 83 non la riconoscesse giustificata, questa verrà annullata e perderà ogni effetto.
Nel caso venga invece contestata la cancellazione dal Turno Particolare o la cancellazione dall'elenco della C.R.L. e il Collegio di conciliazione di cui all'art. 83 non la riconoscesse giustificata, la Società potrà comunque mantenere la non reiscrizione al Turno Particolare e la cancellazione dall'elenco della C.R.L. corrispondendo al marittimo a titolo di penale un importo pari a tante giornate calcolate in trentesimi di retribuzione utile, così come indicata al punto 1 dell'art. 55, e secondo i seguenti limiti:
PER I MARITTIMI ISCRITTI AL TURNO PARTICOLARE
- marittimi iscritti al T.P.: 60 giorni di retribuzione;
- marittimi iscritti al Fondo:
- fino a 12 mesi di navigazione nel Fondo: 60 giorni di retribuzione;
- oltre i 12 mesi di navigazione nel Fondo: 90 giorni di retribuzione.
Inoltre, il marittimo iscritto al Fondo manterrà tale iscrizione.
PER I MARITTIMI IN C.R.L.
- sino a 4 anni di anzianità in C.R.L: 6 mesi di retribuzione;
- da oltre i 4 a 8 anni di anzianità in C.R.L.: 9 mesi di retribuzione;
- oltre 8 anni di anzianità in C.R.L.: 12 mesi di retribuzione
Inoltre, il marittimo in C.R.L. verrà iscritto nel Fondo, qualora ne abbia maturato i requisiti.
Art. 11 - Procedure dei reclami a bordo da parte dei lavoratori marittimi
1 - Sulla base di quanto previsto dalla Regola 5.1.5 della Maritime Labour Convention 2006, gli eventuali reclami a bordo da parte dei lavoratori marittimi dovranno seguire le procedure, approvate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Art. 12 - Controversie sindacali
1 - Le eventuali divergenze sulla interpretazione della presente Sezione, comprese quelle afferenti alla puntuale applicazione di quanto previsto all'art. 86 (contrattazione integrativa), saranno esaminate dalle Organizzazioni stipulanti, in sede nazionale, mediante apposita Commissione paritetica. Essa esaminerà entro 30 giorni dalla data di denuncia della divergenza le questioni alla stessa sottoposte, redigendo apposito verbale.
2 - Ferma restando la possibilità di accordo diretto tra le parti interessate per eventuali reclami, le controversie sindacali fra Aziende e lavoratori quando riguardino una sola Società, saranno esaminate fra le Organizzazioni locali dei lavoratori e un rappresentante dell'Associazione datoriale stipulante la presente Sezione a cui l'Azienda aderisce. La trattativa dovrà iniziare entro 48 ore dalla comunicazione ufficiale della o delle Organizzazioni dei lavoratori stipulanti e firmatarie.
3 - Le controversie sindacali che riguardano navi e marittimi di diverse Società saranno esaminate in sede nazionale. La trattativa dovrà iniziare entro 3 giorni dalla comunicazione ufficiale della o delle Organizzazioni dei lavoratori stipulanti e firmatarie.
4 - In caso di mancato accordo a seguito dell'esame di cui sopra, ovvero in caso di mancata convocazione, le parti si riterranno libere di procedere secondo le consuete forme sindacali.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 3 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 12 - Controversie sindacali
1 - Le eventuali divergenze sulla interpretazione della presente Sezione, comprese quelle afferenti alla puntuale applicazione di quanto previsto all'art. 86 (contrattazione integrativa), saranno esaminate dalle Organizzazioni stipulanti, in sede nazionale, mediante apposita Commissione paritetica. Essa esaminerà entro 30 giorni dalla data di denuncia della divergenza le questioni alla stessa sottoposte, redigendo apposito verbale.
2 - Ferma restando la possibilità di accordo diretto tra le parti interessate per eventuali reclami, le controversie sindacali fra Aziende e lavoratori quando riguardino una sola Società, saranno esaminate fra le Organizzazioni locali dei lavoratori e un rappresentante dell'Associazione datoriale stipulante la presente Sezione a cui l'Azienda aderisce. La trattativa dovrà iniziare entro
48 ore5 giorni lavorativi dalla comunicazione ufficiale della o delle Organizzazioni dei lavoratori stipulanti e firmatarie.3 - Le controversie sindacali che riguardano navi e marittimi di diverse Società saranno esaminate in sede nazionale. La trattativa dovrà iniziare entro
34 giorni lavorativi dalla comunicazione ufficiale della o delle Organizzazioni dei lavoratori stipulanti e firmatarie.4 - In caso di mancato accordo a seguito dell'esame di cui sopra, ovvero in caso di mancata convocazione, le parti si riterranno libere di procedere secondo le consuete forme sindacali.
1 - L'orario normale di lavoro è stabilito in 8 (otto) ore giornaliere per tutti i lavoratori marittimi.
2 - Il servizio di guardia in coperta e macchina è normalmente suddiviso in tre turni di guardia alternando quattro (4) ore di lavoro e otto (8) ore franche.
3 - Per il personale giornaliero delle sezioni di coperta e macchina l'orario normale di lavoro (8 ore) è compreso tra le ore 06.00 e le ore 20.00. Per il personale di camera e cucina l'orario normale di lavoro (8 ore giornaliere) potrà essere ripartito in tre turni tra le ore 6.00 e le ore 24.00.
4 - Fermo restando il rispetto delle vigenti disposizioni di Legge in materia di orario minimo di riposo e in conformità con la Maritime Labour Convention 2006, il Comandante o Direttore di Macchina non è soggetto ad uno specifico orario di lavoro e pertanto allo stesso non spetta il compenso per lavoro straordinario e il disagio derivante da una eventuale prolungata prestazione è comunque già compensato dal trattamento economico globale complessivo stabilito nella presente Sezione.
5 - In navigazione l'orario normale di servizio, sia nei giorni feriali che in quelli festivi, è di 8 (otto) ore giornaliere per tutto il personale.
6 - Diverse articolazioni dell'organizzazione dell'orario normale di lavoro possono essere definite a livello aziendale.
1 - L'orario di riposo non deve essere inferiore alle 10 (dieci) ore nel periodo delle 24 (ventiquattro) ore e di 77 (settantasette) ore nel periodo di 7 (sette) giorni.
2 - Le suddette 10 ore di riposo possono essere ripartite in non più di due periodi distinti, uno dei quali dovrà essere almeno della durata di sei ore consecutive e l'intervallo tra periodi consecutivi di riposo non dovrà superare le 14 ore, salvo deroghe all'orario di lavoro, come previsto dalle norme vigenti.
3 - Il Comandante della nave ha il diritto di esigere dai lavoratori marittimi l'effettuazione delle ore di lavoro necessarie a garantire la sicurezza della nave, delle persone a bordo o del carico, oppure per portare soccorso ad altre navi o persone in pericolo in mare. In tali occasioni il Comandante può sospendere gli orari normali di lavoro o di riposo ed esigere che un lavoratore marittimo effettui delle ore di lavoro ritenute necessarie fino al ritorno della normalità. Una volta raggiunta una situazione di normalità, il Comandante si assicurerà che il lavoratore marittimo impegnato in attività lavorative in un periodo previsto di riposo, possa beneficiare di un adeguato periodo di riposo.
Art. 15 - Inizio del servizio a bordo
1 - Il marittimo sarà tenuto a trovarsi sulla nave a bordo della quale deve prestare servizio nel giorno ed ora che gli saranno indicati dall'Armatore o dal Comandante o da altro rappresentante dell'Armatore. In difetto di tale indicazione, dovrà trovarsi a bordo almeno 2 ore prima dell'ora stabilita per la partenza.
2 - Durante la sosta della nave a banchina in porto, il marittimo già imbarcato, libero dal servizio, dovrà trovarsi a bordo almeno un'ora prima dell'ora stabilita per la partenza della nave, risultante dall'apposito ordine di servizio da diramarsi all'atto dell'arrivo della nave in porto.
3 - Contravvenendo il marittimo a questa disposizione, il contratto di arruolamento sarà risolto per fatto imputabile al marittimo se la nave fosse già partita o se il marittimo fosse stato già sostituito, oppure se per effetto del ritardo la nave non abbia potuto ottenere le spedizioni ed abbia quindi dovuto rinviare l'orario della partenza.
4 - Qualora il marittimo possa dimostrare che il ritardo sia giustificato, il contratto di arruolamento sarà risolto per forza maggiore e fermo restando il diritto all'iscrizione al turno di provenienza, il marittimo avrà diritto al trattamento di fine rapporto con un minimo complessivo garantito di 15 giorni calcolati secondo i criteri e le misure indicate al punto 1 dell'art. 55 della presente Sezione.
5 - Qualora non si sia verificato nessuno dei casi indicati nel terzo comma il marittimo potrà riprendere il suo posto a bordo e qualora il ritardo non fosse imputabile a causa di forza maggiore o di giustificato motivo, potrà essere sottoposto a procedimento disciplinare.
Art. 16 - Orario di lavoro nei porti con turno di porto
1 - Fermo restando che la disciplina dell'organizzazione del lavoro a bordo è di competenza del Comandante, l'organizzazione dell'orario di lavoro nei porti con turno di porto sarà disciplinata dalla contrattazione integrativa aziendale, nel rispetto dei limiti legali sull'orario di lavoro e orario di riposo.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 3 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 16 - Orario di lavoro nei porti con turno di porto
1 - Fermo restando che il rispetto della disciplina dell'organizzazione del lavoro a bordo è di competenza del Comandante, l'organizzazione dell'orario di lavoro nei porti con turno di porto sarà disciplinata dalla contrattazione integrativa aziendale, nel rispetto dei limiti legali sull'orario di lavoro e orario di riposo.
Art. 17 - Personale libero dal servizio e mezzo di trasporto
1 - Durante la sosta della nave in porto o in rada il Comandante, ove sia possibile e compatibilmente con la sicurezza della nave metterà a disposizione gratuitamente, per il lavoratore marittimo, un mezzo idoneo per consentire ai marittimi liberi dal servizio della guardia di scendere a terra e rientrare a bordo. Il servizio del mezzo sarà organizzato compatibilmente con le esigenze della nave e preferibilmente al cambio della guardia.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 3 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 17 - Personale libero dal servizio e mezzo di trasporto
1 - Durante la sosta della nave in porto o in rada il Comandante, ove sia possibile e compatibilmente con la sicurezza della nave metterà a disposizione gratuitamente, per il lavoratore marittimo, un mezzo idoneo per consentire ai marittimi liberi dal servizio della guardia di scendere a terra e poi rientrare a bordo. Il servizio del mezzo sarà organizzato compatibilmente con le esigenze della nave e preferibilmente al cambio della guardia.
Art. 18 - Trattamento nella giornata del sabato in porto e in navigazione
1 - Il sabato mantiene la natura di giorno feriale.
2 - Per il lavoro prestato nelle 8 ore dell'orario normale del sabato sarà riconosciuto al lavoratore marittimo il corrispondente riposo compensativo.
3 - Agli effetti della valutazione economica l'importo da corrispondere per ogni giornata di riposo compensativo è pari ad un 1/26mo del minimo contrattuale, valore della panatica convenzionale, supplemento paga per il personale di stato maggiore ed 1/30mo del rateo di 13ª e 14ª e degli eventuali scatti di anzianità.
CAPO V - LAVORI E SERVIZI DIVERSI
Art. 19 - Lavori per la sicurezza della navigazione, ecc.
1 - Le persone dell'equipaggio saranno tenute a prestare la propria opera, senza diritto a compensi a titolo di lavoro straordinario, per la sicurezza della navigazione, del carico, delle provviste, per il salvataggio della nave e delle persone imbarcate.
2 - Saranno altresì tenute a prestare la propria opera per il recupero degli avanzi del naufragio o di altro sinistro occorso alla nave, ma in questo caso avranno diritto, in aggiunta al salario, ad uno speciale compenso che sarà determinato da apposito accordo.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 3 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 19 - Lavori por la sicurezza della navigazione, ecc.
1 -
Le personeI membri dell'equipaggio saranno tenuti a prestare la propria opera, senza diritto a compensi a titolo di lavoro straordinario, per la sicurezza della navigazione, del carico, delle provviste, per il salvataggio della nave e delle persone imbarcate,2 - Saranno altresì tenuti a prestare la propria opera per il recupero degli avanzi del naufragio o di altro sinistro occorso alla nave, ma in questo caso avranno diritto, in aggiunta al salario, ad uno speciale compenso che sarà determinato da apposito accordo.
Art. 20 - Lavori che non rientrano nelle ordinarie mansioni del marittimo
1 - I componenti dell'equipaggio non sono tenuti a prestare un servizio diverso da quello per il quale sono stati imbarcati; le qualifiche di mozzo, giovanotto di coperta e di macchina, in quanto categorie iniziali e polivalenti con intercambiabilità di mansioni potranno essere utilizzate a seconda delle esigenze lavorative di bordo nelle varie sezioni.
2 - Il Comandante, nell'interesse della navigazione, ha facoltà di adibire temporaneamente i componenti dell'equipaggio ad un servizio diverso da quello per il quale sono stati imbarcati, purché non sia inadeguato al loro titolo professionale e al loro grado. In caso di necessità per la sicurezza della spedizione, i marittimi possono essere adibiti dal Comandante a qualsiasi servizio.
3 - I componenti dell'equipaggio che svolgono mansioni diverse da quelle per le quali sono imbarcati hanno diritto alla maggiore retribuzione dovuta per tali mansioni, se superiori.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 3 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 20 - Lavori che non rientrano nelle ordinarie mansioni del marittimo
1 - I componenti dell'equipaggio non sono tenuti a prestare un servizio diverso da quello per il quale sono stati imbarcati; le qualifiche di mozzo, giovanotto di coperta e di macchina, in quanto categorie iniziali e polivalenti con intercambiabilità di mansioni potranno essere utilizzate a seconda delle esigenze lavorative di bordo nelle varie sezioni.
2 - Il Comandante, nell'interesse della navigazione, ha facoltà di adibire temporaneamente i componenti dell'equipaggio ad un servizio diverso da quello per il quale sono stati imbarcati, purché non sia inadeguato alla loro
titoloabilitazione professionale e al loro grado, in caso di necessità per la sicurezza della spedizione, i marittimi possono essere adibiti dal Comandante a qualsiasi servizio.2 - I componenti dell'equipaggio che svolgono mansioni diverse da quelle per le quali sono imbarcati hanno diritto alla maggiore retribuzione dovuta per tali mansioni, se superiori.
Art. 21 - Lavori per la manutenzione e pulizia della nave
1 - Oltre i necessari servizi di navigazione e di porto, l'equipaggio dovrà eseguire tutti i lavori usuali di pulizia e manutenzione della nave che venissero ordinati, nei modi e termini stabiliti dalla presente Sezione, con diritto al compenso per lavoro straordinario qualora detti lavori vengano eseguiti fuori dell'orario normale.
Art. 22 - Lavori inerenti alla pulizia degli alloggi
1 - L'equipaggio dovrà mantenere i locali dei propri alloggi nella massima pulizia, senza per ciò aver diritto al pagamento del compenso per lavoro straordinario. La pitturazione di detti locali effettuata fuori orario normale dà diritto, invece, al compenso per lavoro straordinario.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 3 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 22 - Lavori inerenti alla pulizia degli alloggi
1 - L'equipaggio dovrà mantenere i locali dei propri alloggi nella massima pulizia, senza per
ciòquesto aver diritto al pagamento del compenso per lavoro straordinario. La pitturazione di detti locali effettuata fuori orario normale dà diritto, invece, al compenso per lavoro straordinario.
Art. 23 - Servizio merci e provviste
1 - L'imbarco, lo sbarco e lo stivaggio delle merci, il maneggio del fardaggio durante le operazioni commerciali ed il rizzaggio dei colli pesanti e degli automezzi, saranno normalmente fatti dai lavoratori di terra specializzati e comunque in conformità con le norme di Legge vigenti che regolano tali operazioni.
2 - In mancanza di detti lavoratori le operazioni suddette dovranno essere eseguite dal personale di bordo. Detti lavori, se svolti oltre il normale orario di lavoro, daranno diritto al compenso per lavoro straordinario.
Per tali lavori inoltre è stabilito il compenso nella contrattazione integrativa aziendale.
3 - Il personale di camera e cucina, nonché ove necessario il personale di coperta e di macchina, deve caricare tutte le provviste di peso maneggevole anche se l'imbarco richieda l'uso di strumenti di sollevamento e curarne la sistemazione nelle cambuse o nei depositi frigoriferi.
4 - L'imbarco delle provviste, quando sia compiuto oltre l'orario di servizio, darà luogo al compenso per lavoro straordinario anche a favore del personale di camera e cucina che vi sia stato adibito.
5 - Con riferimento all'imbarco delle provviste non destinate all'equipaggio, la materia potrà essere disciplinata dalla contrattazione integrativa aziendale.
Art. 24 - Sostituzione di ammalati e di infortunati - funzioni superiori
1 - Nel caso di malattia o infortunio di un marittimo durante la navigazione, il servizio dell'ammalato sarà svolto, entro i limiti dell'orario normale, dal rimanente personale, anche appartenente a diversa categoria, senza diritto a compensi extra.
2 - Al lavoratore marittimo cui fossero affidate le mansioni di grado o categoria superiore spetteranno, pro-tempore, soltanto la paga e gli emolumenti accessori dovuti per tali mansioni.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 3 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 24 - Sostituzione di ammalati e di infortunati - funzioni superiori
1 - Nel caso di malattia o infortunio di un marittimo durante la navigazione, il servizio dell'ammalato sarà svolto, entro i limiti dell'orario normale, dal rimanente personale, anche appartenente a diverso grado o categoria, senza diritto a compensi extra.
2 - Al lavoratore marittimo cui fossero affidate le mansioni di grado o categoria superiore spetteranno, pro-tempore, soltanto la paga e gli emolumenti accessori dovuti per tali mansioni.
1 - Il personale che ha ricevuto in regolare consegna oggetti di dotazione e corredo è tenuto alla restituzione degli oggetti stessi o al pagamento della eventuale mancanza o danneggiamento, se dovuti a negligenza.
CAPO VI - PAGHE, COMPENSI, INDENNITÀ
Art. 26 - Misura e componenti della retribuzione
1 - La misura e le componenti della retribuzione sono determinate e regolate dalla presente Sezione.
2 - I minimi contrattuali spettanti ai marittimi a seconda del grado e della qualifica risultante a ruolo sono indicati nelle tabelle paga allegate alla presente Sezione (allegato n. 2).
3 - La paga base giornaliera è ragguagliata a 1/30mo del minimo contrattuale e la paga base oraria ad 1/8vo della paga base giornaliera salvo quanto disposto dal successivo art. 28. Agli effetti del presente articolo la giornata inizia alle ore 00.00 e termina alle ore 24.00.
NOTA A VERBALE (18 aprile 2002)
Le Parti, allo scopo di definire una regola condivisa sul problema delle retribuzioni da riconoscere al marittimo imbarcato, in caso di prestazione lavorativa inferiore al mese, convengono quanto segue:
per le prestazioni lavorative inferiori al mese intero, la retribuzione da corrispondere al marittimo dovrà essere rapportata ai giorni di lavoro svolti nel mese.
Ad esempio:
dal 10 marzo al 31 marzo, 22 giorni retribuiti;
dal 10 febbraio al 28 febbraio, 19 giorni retribuiti;
dal 10 aprile al 30 aprile, 21 giorni retribuiti.
Art. 27 - Scatti di anzianità / Navigazione
1 - Al marittimo, non in continuità di rapporto di lavoro, che abbia effettuato gli ultimi due anni di navigazione/comandata sempre con la stessa Azienda spetterà uno scatto di anzianità/navigazione, secondo i valori indicati nella tabella di cui all'allegato 3. Dopo il primo biennio di navigazione/comandata, maturando ulteriori analoghi requisiti, verranno corrisposti altri quattro scatti biennali, secondo i valori indicati nella tabella di cui all'allegato 3.
I valori in cifra degli scatti verranno rivalutati, in occasione di ogni aumento del minimo contrattuale, con una cifra pari all'incremento del minimo contrattuale moltiplicato per il coefficiente 0,05 per il primo scatto e per il coefficiente 0,03 per gli ulteriori quattro scatti biennali.
2 - Se nel corso di un biennio il marittimo viene ammesso alla C.R.L. ai fini della maturazione del successivo scatto di anzianità sarà considerata utile anche la precedente anzianità di navigazione maturata con la stessa Azienda nell'arco del biennio.
3 - Lo scatto di anzianità viene calcolato sul minimo contrattuale relativo alla qualifica posseduta dal lavoratore marittimo al momento della sua maturazione.
Art. 28 - Computo riposi compensativi
1 - Fermo restando quanto previsto all'art. 18, al marittimo saranno riconosciuti tanti giorni di riposo compensativo, quanti sono i giorni festivi trascorsi a bordo. Agli effetti della valutazione economica l'importo da corrispondere per ogni giornata di riposo compensativo è pari ad 1/26mo di minimo contrattuale, valore della panatica convenzionale, supplemento paga per il personale di Stato Maggiore ed 1/30mo del rateo di gratifica natalizia e pasquale e degli eventuali scatti di cui agli artt. 27 e 79.
Art. 29 - Indennità di navigazione
Per le navi fino a 3.000 t.s.l. o 4.000 t.s.c.
1 - Allo scopo specifico ed esclusivo di tenere conto dell'impegno richiesto dalle esigenze della navigazione marittima, nonché del vincolo di permanenza a bordo della nave e di qualsivoglia disagio, è istituita una indennità di navigazione riferita ai singoli tipi di navigazione come di seguito definiti, per ogni giorno di effettivo imbarco:
TIPO A) Navigazione tra porti nazionali limitatamente alle navi comprese tra le 151 e le 500 t.s.l.
TIPO B) Navigazione nel Mediterraneo, nel Mar Nero, Mar D'Azov e fuori dagli stretti fino a Huelva, Casablanca e Kosseir.
TIPO C) Navigazione che andando oltre i limiti di cui al tipo B si estende alle coste oceaniche della Spagna, del Portogallo e delle Isole Britanniche, al Mare del Nord, al Baltico, alle coste occidentali dell'Africa fino al Senegal, comprese le isole adiacenti e a non più di 300 miglia dalle coste suddette; e al Mar Rosso, al Golfo Persico ed alle coste indiane fino a Bombay, comprese le isole adiacenti.
TIPO D) Navigazione che andando oltre i limiti di cui al tipo C si estende alle rimanenti coste africane.
TIPO E) Navigazione che, andando oltre i limiti di cui al tipo D comporta la traversata di un oceano.
Qualifica | Tipo A | Tipo B | Tipo C | Tipo D | Tipo E |
Comandante | € 3,35 | € 3,43 | € 5,76 | € 7,13 | € 31,06 |
Direttore di mac. | € 2,87 | € 2,95 | € 4,85 | € 6,23 | € 27,19 |
1º Ufficiale | € 2,28 | € 2,37 | € 3,40 | € 4,43 | € 13,39 |
2º Ufficiale | € 1,72 | € 1,81 | € 2,84 | € 3,67 | € 9,86 |
Sottufficiale | € 1,19 | € 1,27 | € 2,05 | € 2,74 | € 4,49 |
Comune | € 0,69 | € 0,77 | € 1,29 | € 1,80 | € 3,08 |
Giovanotto | € 0,52 | € 0,60 | € 0,86 | € 1,22 | € 2,12 |
Mozzo | € 0,34 | € 0,43 | € 0,60 | € 0,93 | € 1,19 |
Il tipo di indennità di navigazione spettante al marittimo, a far data dal giorno della partenza della nave, sarà individuato facendo riferimento all'area geografica cui è diretto il viaggio, come risulta dalle spedizioni o dalla destinazione del carico a bordo.
Per i Comandanti e Direttori di macchina con abilitazione pari o superiore a 3.000 GT/3.000 kW l'indennità di navigazione di cui sopra è sostituita da una indennità di navigazione convenuta nell'accordo del 1º ottobre 1996, che abolisce l'istituto dello straordinario. A far data dal 1º luglio 2015, detta indennità di navigazione sarà pari a euro 920,00.
2 - a) In aggiunta alla indennità di navigazione indicata al punto 1, ai marittimi imbarcati su navi cisterna, quando queste trasportino materie infiammabili, saranno corrisposte le seguenti quote giornaliere integrative della indennità di navigazione per ogni giorno di imbarco:
Quota giornaliera | ||
Mediterraneo | Extra Mediterraneo | |
Comandante con abilitazione pari o superiore a 3.000 GT | € 12,15 | € 12,84 |
Direttore di Macchina con abilitazione pari o superiore a 3.000 kw | € 11,33 | € 11,97 |
Comandante con abilitazione entro 3.000 GT) | € 6,77 | € 7,16 |
Direttore di Macchina (con abilitazione entro 3.000 kw) | € 6,77 | € 7,16 |
1º Ufficiale coperta/macchina con abilitazione pari o superiore a 3.000 GT/3.000 kw | € 6,83 | € 7,21 |
2º Ufficiale coperta/macchina con abilitazione di Ufficiale di navigazione/di macchina | € 5,29 | € 5,59 |
1º Ufficiale coperta/macchina con abilitazione entro 3.000 GT/3.000 kw | € 5,40 | € 5,70 |
Nostromo/Sottufficiale Capo Servizio | € 4,18 | € 4,41 |
Sottufficiale | € 3,91 | € 4,13 |
Marinaio/Comune | € 3,12 | € 3,29 |
Giovanotto 1ª | € 2,52 | € 2,67 |
Giovanotto 2ª | € 2,35 | € 2,49 |
Mozzo | € 2,17 | € 2,30 |
N.B.: Per le navi cisterna o non cisterna adibite al trasporto di materie dichiarate infiammabili che raggiungono almeno il 25% del tonnellaggio, le indennità sopra indicate verranno riconosciute nella misura del 28%.
3 - a) Nel caso di ininterrotta permanenza all'estero, con decorrenza dal 61º giorno d'imbarco, e a contare dal giorno della partenza della nave dall'ultimo porto nazionale, saranno corrisposte al marittimo in aggiunta all'indennità di navigazione indicata al punto 1, le seguenti quote giornaliere integrative della indennità di navigazione.
Quota giornaliera | |
Comandante con-abilitazione pari o superiore a 3.000 GT | € 4,60 |
Direttore di Macchina con abilitazione pari o superiore a 3.000 kw | € 4,30 |
Comandante (con abilitazione entro 3.000 GT) | € 2,60 |
Direttore di Macchina (con abilitazione entro 3.000 kw) | € 2,60 |
1º Ufficiale coperta/macchina con abilitazione pari o superiore a 3.000 GT/3.000 kw | € 2,60 |
2º Ufficiale coperta/macchina con abilitazione di Ufficiale di navigazione/di macchina | € 2,10 |
1º Ufficiale coperta/macchina con abilitazione entro 3.000 GT/3.000 kw | € 2,10 |
Nostromo/Sottufficiale C.S. | € 1,60 |
Sottufficiale | € 1,50 |
Marinaio | € 1,20 |
Giovanotto 1ª | € 1,00 |
Giovanotto 2ª | € 0,90 |
Mozzo | € 0,80 |
b) Agli effetti del presente punto 3 il periodo di navigazione si considera continuativo all'estero anche nel caso che la nave approdi in porto nazionale con sosta di durata inferiore a 60 ore, si considerano non interruttive anche le soste in più porti nazionali che siano complessivamente di durata inferiore a 60 ore con l'esclusione delle navi adibite a linee locali.
4 - a) Ai membri dell'equipaggio imbarcati sulle navi che navighino o sostino in zone geografiche ove esista un effettivo rischio di guerra o di pirateria, riconoscendo come tali quelle che, nel tempo, vengono individuate attraverso le intese internazionali in sede IBF (Warlike Operations Area, High Risk Area), verranno corrisposte, in aggiunta alla indennità di navigazione indicata al punto 1, le seguenti quote giornaliere integrative della indennità di navigazione per ogni giorno o frazione di giorno di effettiva permanenza della nave in dette zone o porti:
Quota giornaliera | |
Comandante con abilitazione pari o superiore a 3.000 GT | € 74,80 |
Direttore di Macchina con abilitazione pari o superiore a 3.000 kw | € 69,70 |
Comandante (con abilitazione entro 3.000 GT) | € 53,60 |
Direttore di Macchina (con abilitazione entro 3.000 kw) | € 53,60 |
1º Ufficiale coperta/macchina con abilitazione pari o superiore a 3.000 GT/3.000 kw | € 53,60 |
2º Ufficiale coperta/macchina con abilitazione di Ufficiale di navigazione/di macchina | € 45,20 |
1º Ufficiale coperta/macchina con abilitazione entro 3.000 GT/3.000 kw | € 46,10 |
Nostromo/Sottufficiale C.S. | € 39,20 |
Sottufficiale | € 37,80 |
Marinaio/Comune | € 33,50 |
Giovanotto 1ª | € 30,20 |
Giovanotto 2ª | € 29,10 |
Mozzo | € 27,80 |
b) La decorrenza e la cessazione dell'indennità di navigazione integrativa di cui al presente punto 4 coincideranno con l'inizio e la cessazione dell'applicazione del citato soprappremio;
5 - a) Quando la nave approdi in un porto riconosciuto, con ordinanza del Ministero competente, colpito da malattia epidemica, verranno corrisposte a tutti i membri dell'equipaggio, in aggiunta all'indennità di navigazione indicata al punto 1, le seguenti quote giornaliere integrative della indennità di navigazione:
Quota giornaliera | |
Comandante con-abilitazione pari o superiore a 3.000 GT | € 3,30 |
Direttore di Macchina con abilitazione pari o superiore a 3.000 kw | € 3,00 |
Comandante (con abilitazione entro 3.000 GT) | € 1,90 |
Direttore di Macchina (con abilitazione entro 3.000 kw) | € 1,90 |
1º Ufficiale coperta/macchina con abilitazione pari o superiore a 3.000 GT/3.000 kw | € 1,90 |
2º Ufficiale coperta/macchina con abilitazione di Ufficiale di navigazione/di macchina | € 1,40 |
1º Ufficiale coperta/macchina con abilitazione entro 3.000 GT/3.000 kw | € 1,40 |
Nostromo/Sottufficiale C.S. | € 1,10 |
Sottufficiale | € 1,05 |
Marinaio/Comune | € 0,85 |
Giovanotto 1ª | € 0,70 |
Giovanotto 2ª | € 0,65 |
Mozzo | € 0,60 |
Le suddette quote saranno corrisposte a decorrere dall'arrivo al porto infetto e fino al giorno della libera pratica da detto porto;
b) L'indennità indicata alla lettera a) del presente punto 5 è pure dovuta nell'ipotesi che l'ordinanza del Ministero competente sia emanata successivamente alla data dell'arrivo della nave nel porto infetto, ma in tal caso decorrerà dal giorno dell'approdo e fino a quello della partenza della nave da detto porto;
c) L'indennità indicata alla lettera a) del presente punto 5 è pure dovuta nell'ipotesi che la patente rechi l'annotazione dell'esistenza di uno stato epidemico o peste, o vaiuolo o tifo petecchiale, o febbre gialla, ma occorre che l'annotazione sulla patente ricorra testuale l'espressione «epidemica» o «stato epidemico»;
d) Quando si manifesti a bordo un caso di colera, di peste, di vaiuolo, di tifo petecchiale o di febbre gialla, è dovuta ai membri dell'equipaggio la stessa indennità indicata alla lettera a) del presente punto 5 dal momento della partenza della nave dall'ultimo porto, ma con decorrenza da non oltre 15 giorni prima della constatazione della malattia, fino al giorno dell'ammissione della nave a libera pratica.
6 - Ad ogni effetto le parti stabiliscono che le quote di indennità di navigazione previste nei punti 1, 2, 3, 4 e 5 del presente articolo non possono essere calcolate nella retribuzione, né in ogni altro istituto che direttamente o indirettamente implichi la retribuzione quale base di calcolo.
Tale esclusione è dovuta al fatto che l'ammontare di detta indennità è stato pattiziamente determinato tenendo già conto della sua incidenza economica sui singoli istituti e comunque sul globale trattamento erogato ai marittimi.
7 - Fermo restando quanto sopra convenuto le parti per quanto possa occorrere precisano che le quote di indennità di navigazione previste nei punti 1, 2, 3, 4 e 5 del presente articolo non possono essere considerate nel calcolo del compenso orario per il lavoro straordinario, dei riposi compensativi (sabati, domeniche, festività nazionali e infrasettimanali, festività cadenti di domenica, semifestività) e delle relative indennità sostitutive, delle ferie e delle indennità sostitutive delle stesse, della gratifica natalizia e della gratifica pasquale, della tredicesima e della quattordicesima, dell'indennità sostitutiva del preavviso e del trattamento di fine rapporto.
8 - A decorrere dal 1º gennaio 1993 l'Ufficiale di macchina che abbia la responsabilità degli apparati di macchina su un arco di 24 ore, avrà diritto, per la disponibilità alle chiamate, oltre le 8 ore del normale orario di lavoro ad una maggiorazione dell'indennità di navigazione giornaliera di cui al punto 1, art. 35 nella misura del 20%.
NOTA A VERBALE - i Comandanti e Direttori di macchina con abilitazione superiore a 3.000 GT/3.000 kW imbarcati su navi inferiori a 3.000 t.s.l. o 4.000 t.s.c., ai quali viene già applicato, quale condizione di miglior favore adottata a livello aziendale, la Sezione per i Comandanti e Direttori di macchina del naviglio maggiore, continueranno a mantenere detto trattamento.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 3 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 29 - Indennità di navigazione
Per le navi fino a 3.000 t.s.l. o 4.000 t.s.c.
1 - Allo scopo specifico ed esclusivo di tenere conto dell'impegno richiesto dalle esigenze della navigazione marittima, nonché del vincolo di permanenza a bordo della nave e/o di qualsivoglia disagio, è istituita una indennità di navigazione riferita ai singoli tipi di navigazione come di seguito definiti, per ogni giorno di effettivo imbarco:
TIPO A) Navigazione tra porti nazionali limitatamente alle navi comprese tra le 151 e le 500 t.s.l.
TIPO B) Navigazione nel Mediterraneo, nel Mar Nero, Mar D'Azov e fuori dagli stretti fino a Huelva, Casablanca e Kosseir.
TIPO C) Navigazione che andando oltre i limiti di cui al tipo B si estende alle coste oceaniche della Spagna, del Portogallo e delle Isole Britanniche, al Mare del Nord, al Baltico, alle coste occidentali dell'Africa fino al Senegal, comprese le isole adiacenti e a non più di 300 miglia dalle coste suddette; e al Mar Rosso, al Golfo Persico ed alle coste indiane fino a Bombay, comprese le isole adiacenti.
TIPO D) Navigazione che andando oltre i limiti di cui al tipo C si estende alle rimanenti coste africane.
TIPO E) Navigazione che, andando oltre i limiti di cui ai tipo D comporta la traversata di un oceano.
Qualifica
Tipo A
Tipo B
Tipo C
Tipo D
Tipo E
Comandante
€ 3,35
€ 3,43
€ 5,76
€ 7,13
€ 31,06
Direttore di mac.
€ 2,87
€ 2,95
€ 4,85
€ 6,23
€ 27,19
1º Ufficiale
€ 2,28
€ 2,37
€ 3,40
€ 4,43
€ 13,39
2º Ufficiale
€ 1,72
€ 1,81
€ 2,84
€ 3,67
€ 9,86
Sottufficiale
€ 1,19
€ 1,27
€ 2,05
€ 2,74
€ 4,49
Comune
€ 0,69
€ 0,77
€ 1,29
€ 1,80
€ 3,08
Giovanotto
€ 0,52
€ 0,60
€ 0,86
€ 1,22
€ 2,12
Mozzo
€ 0,34
€ 0,43
€ 0,60
€ 0,93
€ 1,19
Il tipo di indennità di navigazione spettante al marittimo, a far data dal giorno della partenza della nave, sarà individuato facendo riferimento all'area geografica cui è diretto il viaggio, come risulta dalle spedizioni o dalla destinazione del carico a bordo.
Per i Comandanti e Direttori di macchina con abilitazione pari o superiore a 3.000 GT/3.000 kW l'indennità di navigazione di cui sopra è sostituita da una indennità di navigazione convenuta nell'accordo del 1º ottobre 1996, che abolisce l'istituto dello straordinario. A far data dal 1º luglio 2015, detta indennità di navigazione sarà pari a euro 920,00.
2 - a) In aggiunta alla indennità di navigazione indicata al punto 1, ai marittimi imbarcati su navi cisterna, quando queste trasportino materie infiammabili, saranno corrisposte le seguenti quote giornaliere integrative della indennità di navigazione per ogni giorno di imbarco:
Quota giornaliera
Mediterraneo
Extra Mediterraneo
Comandante con abilitazione pari o superiore a 3.000 GT
€ 12,15
€ 12,84
Direttore di Macchina con abilitazione pari o superiore a 3.000 kw
€ 11,33
€ 11,97
Comandante con abilitazione entro 3.000 GT)
€ 6,77
€ 7,16
Direttore di Macchina (con abilitazione entro 3.000 kw)
€ 6,77
€ 7,16
1º Ufficiale coperta/macchina con abilitazione pari o superiore a 3.000 GT/3.000 kw
€ 6,83
€ 7,21
2º Ufficiale coperta/macchina con abilitazione di Ufficiale di navigazione/di macchina
€ 5,29
€ 5,59
1º Ufficiale coperta/macchina con abilitazione entro 3.000 GT/3.000 kw
€ 5,40
€ 5,70
Nostromo/Sottufficiale Capo Servizio
€ 4,18
€ 4,41
Sottufficiale
€ 3,91
€ 4,13
Marinaio/Comune
€ 3,12
€ 3,29
Giovanotto 1a/Garzone
1a€ 2,52
€ 2,67
Giovanotto 2a
€ 2,35
€ 2,49Mozzo
€ 2,17
€ 2,30
N.B.: Per le navi cisterna o non cisterna adibite al trasporto di materie dichiarate infiammabili che raggiungono almeno il 25% del tonnellaggio, le indennità sopra indicate verranno riconosciute nella misura del 28%.
3 - a) Nel caso di ininterrotta permanenza all'estero, con decorrenza dal 61º giorno d'imbarco, e a contare dal giorno della partenza della nave dall'ultimo porto nazionale, saranno corrisposte al marittimo in aggiunta all'indennità di navigazione indicata al punto 1, le seguenti quote giornaliere integrative della indennità di navigazione.
Quota giornaliera
Comandante con-abilitazione pari o superiore a 3.000 GT € 4,60
Direttore di Macchina con abilitazione pari o superiore a 3.000 kw € 4,30
Comandante (con abilitazione entro 3.000 GT) € 2,60
Direttore di Macchina (con abilitazione entro 3.000 kw) € 2,60
1º Ufficiale coperta/macchina con abilitazione pari o superiore a 3.000 GT/3.000 kw € 2,60
2º Ufficiale coperta/macchina con abilitazione di Ufficiale di navigazione/di macchina € 2,10
1º Ufficiale coperta/macchina con abilitazione entro 3.000 GT/3.000 kw € 2,10
Nostromo/Sottufficiale C.S. € 1,60
Sottufficiale € 1,50
Marinaio € 1,20
Giovanotto 1a/Garzone
1a€ 1,00
Giovanotto 2a
€ 0,90Mozzo € 0,80
b) Agli effetti del presente punto 3 il periodo di navigazione si considera continuativo all'estero anche nel caso in cui
chela nave approdi in porto nazionale con sosta di durata inferiore a 60 ore, si considerano non interruttive anche le soste in più porti nazionali che siano complessivamente di durata inferiore a 60 ore con l'esclusione delle navi adibite a linee locali.4 - a) Ai membri dell'equipaggio imbarcati sulle navi che navighino o sostino in zone geografiche ove esista un effettivo rischio di guerra o di pirateria, riconoscendo come tali quelle che, nel tempo, vengono individuate attraverso le intese internazionali in sede IBF (Warlike Operations Area, High Risk Area), verranno corrisposte, in aggiunta alla indennità di navigazione indicata al punto 1, le seguenti quote giornaliere integrative della indennità di navigazione per ogni giorno o frazione di giorno di effettiva permanenza della nave in dette zone o porti:
Quota giornaliera
Comandante con abilitazione pari o superiore a 3.000 GT € 74,80
Direttore di Macchina con abilitazione pari o superiore a 3.000 kw € 69,70
Comandante (con abilitazione entro 3.000 GT) € 53,60
Direttore di Macchina (con abilitazione entro 3.000 kw) € 53,60
1º Ufficiale coperta/macchina con abilitazione pari o superiore a 3.000 GT/3.000 kw € 53,60
2º Ufficiale coperta/macchina con abilitazione di Ufficiale di navigazione/di macchina € 45,20
1º Ufficiale coperta/macchina con abilitazione entro 3.000 GT/3.000 kw € 46,10
Nostromo/Sottufficiale C.S. € 39,20
Sottufficiale € 37,80
Marinaio/Comune € 33,50
Giovanotto 1a/Garzone
1a€ 30,20
Giovanotto 2a
€ 29,10Mozzo € 27,80
b) La decorrenza e la cessazione dell'indennità di navigazione integrativa di cui al presente punto 4 coincideranno con l'inizio e la cessazione dell'applicazione del citato sovrappremio;
5 - a) Quando la nave approdi in un porto riconosciuto, con ordinanza del Ministero competente, colpito da malattia epidemica, verranno corrisposte a tutti i membri dell'equipaggio, in aggiunta all'indennità di navigazione indicata al punto 1, le seguenti quote giornaliere integrative della indennità di navigazione:
Quota giornaliera
Comandante con-abilitazione pari o superiore a 3.000 GT € 3,30
Direttore di Macchina con abilitazione pari o superiore a 3.000 kw € 3,00
Comandante con abilitazione entro 3.000 GT € 1,90
Direttore di Macchina con abilitazione entro 3.000 kw € 1,90
1º Ufficiale coperta/macchina con abilitazione pari o superiore a 3.000 GT/3.000 kw € 1,90
2º Ufficiale coperta/macchina con abilitazione di Ufficiale di navigazione/di macchina € 1,40
1º Ufficiale coperta/macchina con abilitazione entro 3.000 GT/3.000 kw € 1,40
Nostromo/Sottufficiale C.S. € 1,10
Sottufficiale € 1,05
Marinaio/Comune € 0,85
Giovanotto 1a/Garzone
1a€ 0,70
Giovanotto 2a
€ 0,65Mozzo € 0,60
Le suddette quote saranno corrisposte a decorrere dall'arrivo al porto infetto e fino al giorno della libera pratica da detto porto;
b) L'indennità indicata alla lettera a) del presente punto 5 è pure dovuta nell'ipotesi che l'ordinanza del Ministero competente sia emanata successivamente alla data dell'arrivo della nave nel porto infetto, ma in tal caso decorrerà dal giorno dell'approdo e fino a quello della partenza della nave da detto porto;
c) L'indennità indicata alla lettera a) del presente punto 5 è pure dovuta nell'ipotesi che la patente rechi l'annotazione dell'esistenza di uno stato epidemico o peste, o vaiolo o tifo petecchiale, o febbre gialla, ma occorre che l'annotazione sulla patente ricorra testuale l'espressione «epidemica» o «stato epidemico»;
d) Quando si manifesti a bordo un caso di colera, di peste, di vaiolo, di tifo petecchiale o di febbre gialla è dovuta ai membri dell'equipaggio la stessa indennità indicata alla lettera a) del presente punto 5 dal momento della partenza della nave dall'ultimo porto, ma con decorrenza da non oltre 15 giorni prima della constatazione della malattia, fino al giorno dell'ammissione della nave a libera pratica.
6 - Ad ogni effetto le parti stabiliscono che le quote di indennità di navigazione previste nei punti 1, 2, 3, 4 e 5 del presente articolo non possono essere calcolate nella retribuzione, né in ogni altro istituto contrattuale che direttamente o indirettamente implichi la retribuzione quale base di calcolo.
Tale esclusione è dovuta al fatto che l'ammontare di detta indennità è stato pattiziamente determinato tenendo già conto della sua incidenza economica sui singoli istituti e comunque sul globale trattamento erogato ai marittimi.
7 - Fermo restando quanto sopra convenuto le parti per quanto possa occorrere precisano che le quote di indennità di navigazione previste nei punti 1, 2, 3, 4 e 5 del presente articolo non possono essere considerate nel calcolo del compenso orario per il lavoro straordinario, dei riposi compensativi (sabati, domeniche, festività nazionali e infrasettimanali, festività cadenti di domenica, semifestività) e delle relative indennità sostitutive, delle ferie e delle indennità sostitutive delle stesse, della gratifica natalizia e della gratifica pasquale, della tredicesima e della quattordicesima, dell'indennità sostitutiva del preavviso e del trattamento di fine rapporto.
8 - A decorrere dal 1' gennaio 1993 l'Ufficiale di macchina che abbia la responsabilità degli apparati di macchina su un arco di 24 ore, avrà diritto, per la disponibilità alle chiamate, oltre le 8 ore del normale orario di lavoro ad una maggiorazione dell'indennità di navigazione giornaliera di cui al punto 1, art. 35 nella misura del 20%.
NOTA A VERBALE - i Comandanti e Direttori di macchina con abilitazione superiore a 3.000 GT/3.000 kW imbarcati su navi inferiori a 3.000 t.s.l. o 4.000 t.s.c., ai quali viene già applicato, quale condizione di miglior favore adottata a livello aziendale, la Sezione per i Comandanti e Direttori di macchina del naviglio maggiore, continueranno a mantenere detto trattamento.
Art. 30 - Indennità di navigazione
Per le navi superiori a 3.000 t.s.l.
1 - Allo scopo specifico ed esclusivo di tenere conto dell'impegno richiesto dalle esigenze della navigazione marittima, nonché del vincolo di permanenza a bordo della nave e di qualsivoglia disagio, è istituita una indennità di navigazione, per giorno di effettivo imbarco, nelle misure di seguito indicate:
Quota giornaliera | ||
Mediterraneo | Extra Mediterraneo | |
1º Ufficiale | € 3,73 | € 6,79 |
2º Ufficiale | € 2,79 | € 5,21 |
3º Ufficiale | € 2,26 | € 4,33 |
Ufficiale elettrotecnico | € 2,26 | € 4,33 |
Assistente Commissario | € 0,63 | € 0,72 |
Nostromo/Sottuff. C.S. | € 2,10 | € 3,09 |
Sottufficiale | € 2,02 | € 2,82 |
Comune cop./macch./elettrotecnico/cam./2º Cuoco | € 1,43 | € 1,81 |
Carbonaio | € 1,37 | € 1,58 |
Giovanotto 1ª e Giovanotto macchina | € 0,55 | € 0,63 |
Giovanotto 2ª / Garzone 2ª | € 0,51 | € 0,59 |
Mozzo/Piccolo di camera e cucina | € 0,41 | € 0,47 |
2 -a) In aggiunta alle quote di indennità di navigazione giornaliera indicate al punto 1, spetteranno ai marittimi imbarcati sulle navi che navighino o sostino in zone geografiche ove esista un effettivo rischio di guerra o di pirateria, riconoscendo come tali quelle che, nel tempo, vengono individuate attraverso le intese internazionali in sede IBF (Warlike Operations Area, High Risk Area), le seguenti quote giornaliere integrative, per ogni giorno o frazione di giorno di effettiva permanenza della nave in dette zone o porti:
Quota giornaliera | |
1º Ufficiale | € 54,00 |
2º Ufficiale | € 46,00 |
3º Ufficiale | € 43,00 |
Ufficiale elettrotecnico | € 43,00 |
Assistente Commissario | € 10,00 |
Nostromo/Sottuff. C.S. | € 40,00 |
Sottufficiale | € 38,00 |
Comune cop./macch./elettrotecnico/cam./2º Cuoco | € 34,00 |
Carbonaio | € 33,50 |
Giov 1ª e Giov. mac. | € 30,50 |
Giov. 2ª /Garzone 2ª | € 29,52 |
Mozzo/Piccolo di camera e cucina | € 28,00 |
3 - a) Ai marittimi imbarcati su navi cisterna adibite al trasporto di materie infiammabili saranno corrisposte, in aggiunta all'indennità di navigazione di cui al punto 1, le seguenti quote di indennità di navigazione giornaliera:
Quota giornaliera | ||
Mediterraneo | Extra Mediterraneo | |
1º Ufficiale | € 11,42 | € 12,06 |
2º Ufficiale | € 9,64 | € 10,18 |
3º Ufficiale | € 8,96 | € 9,46 |
Ufficiale elettrotecnico | € 8,96 | € 8,96 |
Sottuff. C.S. | € 8,33 | € 8,80 |
Sottufficiale | € 8,01 | € 8,47 |
Comune cop./macch./elettrotecnico/cam./2º Cuoco | € 7,09 | € 7,49 |
Carbonaio | € 7,07 | € 7,47 |
Giov 1ª e Giov. macchina | € 6,40 | € 6,76 |
Giov. 2ª / Garzone 2ª | € 6,18 | € 6,53 |
Mozzo/Piccolo di camera e cucina | € 5,88 | € 6,22 |
Nota 1) Le indennità sopra indicate verranno riconosciute anche nei casi in cui la nave sia adibita al trasporto di esplosivi il cui peso netto raggiunga almeno una tonnellata.
Nota 2) Per le navi cisterna e non cisterna adibite al trasporto di materie dichiarate infiammabili che raggiungano almeno il 25% del tonnellaggio le indennità sopra indicate verranno riconosciute nella misura del 75%.
b) Quando la nave cisterna sosti in un porto per un periodo superiore a quindici giorni e sia riconosciuta libera da gas, le somme di cui sopra non sono dovute per l'ulteriore durata della sosta e dopo la partenza sino a che permarrà in tale stato;
4 - a) Nel caso di ininterrotta permanenza all'estero, con decorrenza dal 61 ° giorno d'imbarco, e a contare dal giorno della partenza della nave dall'ultimo porto nazionale, saranno corrisposte al marittimo in aggiunta all'indennità di navigazione indicata al punto 1, le seguenti quote giornaliere integrative della indennità di navigazione.
Quota giornaliera | |
1º Ufficiale | € 4,50 |
2º Ufficiale | € 3,70 |
3º Ufficiale | € 3,50 |
Ufficiale elettrotecnico | € 3,50 |
Assistente Commissario | € 2,50 |
Nostromo/Sottuff. C.S. | € 3,20 |
Sottufficiale | € 3,10 |
Comune cop./macch./elettrotecnico/cam./2º Cuoco | € 2,80 |
Carbonaio | € 2,70 |
Giov 1ª e Giov. mac. | € 2,50 |
Giov. 2ª /Garzone 2ª | € 2,40 |
Mozzo/Piccolo di camera e cucina | € 2,30 |
b) Agli effetti del presente punto 4 il periodo di navigazione si considera continuativo all'estero, anche nel caso che la nave approdi in porto nazionale con sosta di durata inferiore a 60 ore. Si considerano non interruttive anche le soste in più porti nazionali che siano complessivamente di durata inferiore a 60 ore con esclusione delle navi adibite a linee locali;
5 - a) Quando la nave approdi in un porto riconosciuto colpito da malattia epidemica con Ordinanza del Ministero competente verranno corrisposte a tutto l'equipaggio, per il periodo che decorre dall'arrivo al porto infetto fino al giorno della libera pratica al porto successivo, ma non oltre i quindici giorni dalla partenza dal porto infetto, le seguenti quote giornaliere integrative dell'indennità di navigazione, che si aggiungono a quelle previste al punto 1 :
Quota giornaliera | |
1º Ufficiale | € 3,70 |
2º Ufficiale | € 2,90 |
3º Ufficiale | € 2,60 |
Ufficiale elettrotecnico | € 2,60 |
Assistente Commissario | € 1,00 |
Nostromo/Sottuff. C.S. | € 2,30 |
Sottufficiale | € 2,10 |
Comune cop./macch./elettrotecnico/cam./2º Cuoco | € 1,80 |
Carbonaio | € 1,70 |
Giov 1ª e Giov. mac. | € 1,40 |
Giov. 2ª /Garzone 2ª | € 1,30 |
Mozzo/Piccolo di camera e cucina | € 1,15 |
b) L'indennità è pure dovuta nell'ipotesi che l'Ordinanza del Ministero competente sia emanata successivamente alla data dell'arrivo della nave al porto infetto, ma con riferimento al tempo dell'approdo e della permanenza della nave in detto porto;
c) L'indennità è pure dovuta nell'ipotesi che la patente rechi l'annotazione dell'esistenza di uno stato epidemico di colera o peste, o vaiuolo o tifo petecchiale, o febbre gialla, ma occorre che nell'annotazione sulla patente ricorra testualmente l'espressione "epidemia" o "stato epidemico";
d) Quando si manifesti a bordo un caso di colera, di peste, di vaiuolo, di tifo petecchiale o di febbre gialla, è dovuta all'equipaggio la stessa indennità sopra prevista al momento della partenza della nave dall'ultimo porto, ma in ogni caso con decorrenza da non oltre quindici giorni prima della constatazione della malattia fino al giorno dell'ammissione della nave a libera pratica.
6 - Ad ogni effetto le parti stabiliscono che l'indennità di navigazione di cui al presente articolo non può essere calcolata nella retribuzione, né in ogni altro istituto che direttamente o indirettamente implichi la retribuzione quale base di calcolo. Tale esclusione è dovuta al fatto che l'ammontare di detta indennità è stato pattiziamente determinato, tenendo già conto della sua incidenza economica sui singoli istituti e comunque sul globale trattamento erogato ai lavoratori.
7 - Fermo restando quanto sopra convenuto, le parti, per quanto possa occorrere, precisano, che la indennità di navigazione non può essere considerata nel calcolo del compenso orario del lavoro straordinario, dei riposi compensativi (sabati, domeniche, festività nazionali ed infrasettimanali, festività cadenti di domenica, semifestività) e delle relative indennità sostitutive delle ferie e delle indennità sostitutive delle stesse,
della gratifica natalizia e della gratifica pasquale, dell'indennità sostitutiva del preavviso e del trattamento di fine rapporto.
8 - L'indennità di navigazione non si applica per le navi traghetto in servizio locale negli stretti i cui equipaggi non abbiano il vincolo di permanenza a bordo oltre il normale orario di lavoro.
9 -In sostituzione di detta indennità possono essere stabilite indennità di natura diversa compensative di particolari oneri e prestazioni derivanti dal tipo di servizio ed il cui importo complessivo sia equivalente, riproporzionato per tener conto di tutti gli eventuali oneri riflessi, all'importo dell'indennità di navigazione non corrisposta. Ciò in quanto la predetta indennità di navigazione ha una natura giuridica che non troverebbe riscontro nella fattispecie per la quale è stata posta la deroga.
Navi con certificazione IAQ1
10 - L'Ufficiale di macchina che abbia la responsabilità degli apparati di macchina su un arco di 24 ore, avrà diritto per la disponibilità alle chiamate, oltre le 8 ore del normale orario di lavoro, ad una maggiorazione dell'indennità di navigazione giornaliera di cui al punto 1 del presente articolo nella misura del 20%.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 3 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 30 - Indennità di navigazione
Per le navi superiori a 3.000 ts.l.
1 - Allo scopo specifico ed esclusivo di tenere conto dell'impegno richiesto dalle esigenze della navigazione marittima, nonché del vincolo di permanenza a bordo della nave e/o di qualsivoglia disagio, è istituita una indennità di navigazione, per giorno di effettivo imbarco, nelle misure di seguito indicate:
Quota giornaliera
Mediterraneo
Extra Mediterraneo
1º Ufficiale
€ 3,73
€ 6,79
2º Ufficiale
€ 2,79
€ 5,21
3º Ufficiale
€ 2,26
€ 4,33
Ufficiale elettrotecnico
€ 2,26
€ 4,33
Assistente Commissario
€ 0,63
€ 0,72
Nostromo/Sottuff. C.S.
€ 2,10
€ 3,09
Sottufficiale
€ 2,02
€ 2,82
Comune cop./macch./elettrotecnico/cam./2º Cuoco
€ 1,43
€ 1,81
Carbonaio
€ 1,37
€ 1,58
Giovanotto /Garzone
1a e Giovanotto macchina€ 0,55
€ 0,63
Giovanotto 2a / Garzone 2a
€ 0,51
€ 0,59Mozzo/Piccolo di camera e cucina
€ 0,41
€ 0,47
2- a) In aggiunta alle quote di indennità di navigazione giornaliera indicate al punto 1, spetteranno ai marittimi imbarcati sulle navi che navighino o sostino in zone geografiche ove esista un effettivo rischio di guerra o di pirateria, riconoscendo come tali quelle che, nel tempo, vengono individuate attraverso le intese internazionali in sede IBF (Warlike Operations Area, High Risk Area), le seguenti quote giornaliere integrative, per ogni giorno o frazione di giorno di effettiva permanenza della nave in dette zone o porti:
Quota giornaliera
1º Ufficiale
€ 54,00
2º Ufficiale
€ 46,00
3º Ufficiale
€ 43,00
Ufficiale elettrotecnico
€ 43,00
Assistente Commissario
€ 10,00
Nostromo/Sottuff. C.S.
€ 40,00
Sottufficiale
€ 38,00
Comune cop./macch./elettrotecnico/cam./2º Cuoco
€ 34,00
Carbonaio
€ 33,50
Giov. /Garzone
1a e Giov. mac.€ 30,50
Giov. 2a / Garzone 2a
€ 29,52Mozzo/Piccolo di camera e cucina
€ 28,00
3 - a) Ai marittimi imbarcati su navi cisterna adibite al trasporto di materie infiammabili saranno corrisposte, in aggiunta all'indennità di navigazione di cui al punto 1, le seguenti quote di indennità di navigazione giornaliera:
Quota giornaliera
Mediterraneo
Extra Mediterraneo
1º Ufficiale
€ 11,42
€ 12,06
2º Ufficiale
€ 9,64
€ 10,18
3º Ufficiale
€ 8,96
€ 9,46
Ufficiale elettrotecnico
€ 8,96
€ 8,96
Sottuff. C.S.
€ 8,33
€ 8,80
Sottufficiale
€ 8,01
€ 8,47
Comune cop./macch./elettrotecnico/cam./2º Cuoco
€ 7,09
€ 7,49
Carbonaio
€ 7,07
€ 7,47
Giov. /Garzone
1a e Giov. mac.€ 6,40
€ 6,76
Giov. 2a / Garzone 2a
€ 6,18
€ 6,53Mozzo/Piccolo di camera e cucina
€ 5,88
€ 6,22
Nota 1) Le indennità sopra indicate verranno riconosciute anche nei casi in cui la nave sia adibita al trasporto di esplosivi il cui peso netto raggiunga almeno una tonnellata.
Nota 2) Per le navi cisterna e non cisterna adibite al trasporto di materie dichiarate infiammabili che raggiungano almeno il 25% del tonnellaggio le indennità sopra indicate verranno riconosciute nella misura del 75%.
b) Quando la nave cisterna sosti in un porto per un periodo superiore a quindici giorni e sia riconosciuta libera da gas, le somme di cui sopra non sono dovute per l'ulteriore durata della sosta e dopo la partenza sino a che permarrà in tale stato;
4 - a) Nel caso di ininterrotta permanenza all'estero, con decorrenza dal 61º giorno d'imbarco, e a contare dal giorno della partenza della nave dall'ultimo porto nazionale, saranno corrisposte al marittimo in aggiunta all'indennità di navigazione indicata al punto 1, le seguenti quote giornaliere integrative della indennità di navigazione.
Quota giornaliera
1º Ufficiale
€ 4,50
2º Ufficiale
€ 3,70
3º Ufficiale
€ 3,50
Ufficiale elettrotecnico
€ 3,50
Assistente Commissario
€ 2,50
Nostromo/Sottuff. C.S.
€ 3,20
Sottufficiale
€ 3,10
Comune cop./macch./elettrotecnico/cam./2º Cuoco
€ 2,80
Carbonaio
€ 2,70
Giov. /Garzone
1a e Giov. mac.€ 2,50
Giov. 2a / Garzone 2a€ 2,40
Mozzo/Piccolo di camera e cucina
€ 2,30
b) Agli effetti del presente punto 4 il periodo di navigazione si considera continuativo all'estero, anche nel caso che la nave approdi in porto nazionale con sosta di durata inferiore a 60 ore. Si considerano non interruttive anche le soste in più porti nazionali che siano complessivamente di durata inferiore a 60 ore con esclusione delle navi adibite a linee locali;
5 - a) Quando la nave approdi in un porto riconosciuto colpito da malattia epidemica con Ordinanza del Ministero competente verranno corrisposte a tutto l'equipaggio, per il periodo che decorre dall'arrivo al porto infetto fino al giorno della libera pratica al pòrto successivo, ma non oltre i quindici giorni dalla partenza dal porto infetto, le seguenti quote giornaliere integrative dell'indennità di navigazione, che si aggiungono a quelle previste al punto 1:
Quota giornaliera
1º Ufficiale
€ 3,70
2º Ufficiale
€ 2,90
3º Ufficiale
€ 2,60
Ufficiale elettrotecnico
€ 2,60
Assistente Commissario
€ 1,00
Nostromo/Sottuff. C.S.
€ 2,30
Sottufficiale
€ 2,10
Comune cop./macch./elettrotecnico/cam./2º Cuoco
€ 1,80
Carbonaio
€ 1,70
Giov. /Garzone
1a e Giov. mac.€ 1,40
Giov. 2a / Garzone 2a€ 1,30
Mozzo/Piccolo di camera e cucina
€ 1,15
b) L'indennità è pure dovuta nell'ipotesi che l'Ordinanza del Ministero competente sia emanata successivamente alla data dell'arrivo della nave al porto infetto, ma con riferimento al tempo dell'approdo e della permanenza della nave in detto porto;
c) L'indennità è pure dovuta nell'ipotesi che la patente rechi l'annotazione dell'esistenza di uno stato epidemico di colera o peste, o vaiolo o tifo petecchiale, o febbre gialla, ma occorre che nell'annotazione sulla patente ricorra testualmente l'espressione "epidemia" o "slato epidemico";
d) Quando si manifesti a bordo un caso di colera, di peste, di vaiolo, di tifo petecchiale o di febbre gialla, è dovuta all'equipaggio la stessa indennità sopra prevista al momento della partenza della nave dall'ultimo porto, ma in ogni caso con decorrenza da non oltre quindici giorni prima della constatazione della malattia fino al giorno dell'ammissione della nave a libera pratica
6 - Ad ogni effetto le parti stabiliscono che l'indennità di navigazione di cui al presente articolo non può essere calcolata nella retribuzione, né in ogni altro istituto contrattuale che direttamente o indirettamente implichi la retribuzione quale base di calcolo. Tale esclusione è dovuta al fatto che l'ammontare di detta indennità è stato pattiziamente determinato, tenendo già conto della sua incidenza economica sui singoli istituti e comunque sul globale trattamento erogato ai lavoratori.
7 - Fermo restando quanto sopra convenuto, le parti, per quanto possa occorrere, precisano, che la indennità di navigazione non può essere considerata nel calcolo del compenso orario del lavoro straordinario, dei riposi compensativi (sabati, domeniche, festività nazionali ed infrasettimanali, festività cadenti di domenica, semifestività) e delle relative indennità sostitutive delle ferie e delle indennità sostitutive delle stesse, della gratifica natalizia e della gratifica pasquale, dell'indennità sostitutiva del preavviso e del trattamento di fine rapporto.
8 - L'indennità di navigazione non si applica per le navi traghetto in servizio locale negli stretti i cui equipaggi non abbiano il vincolo di permanenza a bordo oltre il normale orario di lavoro.
9 -In sostituzione di detta indennità possono essere stabilite indennità di natura diversa compensative di particolari oneri e/o prestazioni derivanti dal tipo di servizio ed il cui importo complessivo sia equivalente, riproporzionato per tener conto di tutti gli eventuali oneri riflessi, all'importo dell'indennità di navigazione non corrisposta. Ciò in quanto la predetta indennità di navigazione ha una natura giuridica che non troverebbe riscontro nella fattispecie per la quale è stata posta la deroga.
Navi con certificazione IAQ1
10- L'Ufficiale di macchina che abbia la responsabilità degli apparati di macchina su un arco di 24 ore, avrà diritto per la disponibilità alle chiamate, oltre le 8 ore del normale orario di lavoro, ad una maggiorazione dell'indennità di navigazione giornaliera di cui al punto 1 del presente articolo nella misura del 20%.
Art. 31 - Spese di viaggio, ingaggio e rimpatrio
1 - Le spese documentate di trasporto, vitto e di eventuale alloggio per l'imbarco a bordo della nave (dal Comune di residenza del marittimo al porto di imbarco) saranno a carico dell'armatore, secondo i criteri definiti aziendalmente o da contrattazione di secondo livello, sempre che il marittimo abbia mantenuto l'impegno a imbarcarsi.
2 - Le spese documentate di trasporto, vitto e di eventuale alloggio sostenute per il rimpatrio (o il ritorno, nel caso di sbarco in porto nazionale) fino al Comune di residenza del marittimo, se non coperte dall'Ente assicurativo, saranno a carico dell'armatore, secondo i criteri definiti aziendalmente, fatte salve le seguenti casistiche:
- le suddette spese saranno addebitate al marittimo in caso di sbarco per fatto imputabile alla sua volontà o colpa, ad eccezione dei casi di morte del padre, della madre, dei figli, del coniuge o convivente risultante da documentazione anagrafica o per fatto grave (ad es. terremoto, alluvione nel luogo di residenza, ecc.) da segnalare tempestivamente all'armatore e da documentare entro 10 giorni dallo sbarco, fermo restando l'obbligo dell'armatore di provvedere al rimpatrio nel rispetto di quanto previsto dalla normativa internazionale;
- in caso di sbarco per malattia con prognosi inferiore a 15 giorni, al marittimo sarà garantito soltanto il rimpatrio, senza alcuna spesa a suo carico, fino al Paese di residenza, in attuazione delle disposizioni della MLC 2006.
3 - Se il marittimo ne fa richiesta al momento dell'imbarco e non vi è aumento di spesa, il rimpatrio può essere effettuato provvedendo al suo ritorno in altra località da lui indicata. Il rimpatrio è effettuato a cura dell'armatore a mezzo motonave, ferrovia o aereo. In quest'ultimo caso è facoltà dell'armatore di far seguire i bagagli con altro mezzo, per i bagagli al seguito i limiti di peso sono quelli stabiliti dalla compagnia aerea.
4 - Durante il viaggio di rimpatrio (o di ritorno, nel caso di sbarco in porto nazionale) il marittimo beneficerà delle coperture assicurative secondo le vigenti disposizioni di Legge e della presente Sezione.
5 - Qualora l'imbarco sia preceduto da un periodo di ingaggio, decorrente dalla data di consegna del libretto di navigazione, il marittimo avrà diritto per tale periodo, sempre che abbia mantenuto l'impegno ad imbarcarsi, al pagamento del minimo contrattuale, del supplemento paga per anzianità e al riconoscimento delle spese documentate di vitto, secondo i criteri definiti aziendalmente. Nel caso che il lavoratore marittimo debba imbarcare in porto diverso da quello di ingaggio, il trasferimento sarà effettuato a cura dell'armatore.
6 - Il periodo di ingaggio, seguito da imbarco, sarà considerato utile agli effetti della determinazione dell'anzianità di servizio.
Art. 32 - Termini e modalità di corresponsione delle paghe e altre competenze dei marittimi
1 - Il minimo contrattuale, l'indennità di navigazione, il supplemento paga per anzianità ed eventuali compensi e indennità spettanti ai lavoratori marittimi per qualunque titolo saranno corrisposti ogni mese con accredito della valuta entro il giorno 10 (dieci) del mese successivo, salvo diversa prassi aziendale.
2 - Durante l'imbarco potranno essere corrisposti acconti ai lavoratori marittimi fino alla concorrenza dell'80% del minimo contrattuale, salvo diversa prassi aziendale. In caso di utilizzo di denaro contante l'acconto potrà essere riconosciuto entro i limiti di Legge.
3 - Gli acconti in valuta estera saranno corrisposti e saranno ragguagliati al cambio ufficiale del giorno del pagamento. L'ammontare del controvalore in euro al cambio ufficiale degli acconti corrisposti in valuta non potrà superare il saldo spettante al lavoratore marittimo per le competenze maturate a suo favore al momento della corresponsione dell'acconto.
4 - Ad ogni lavoratore marittimo, ai sensi di Legge, salvo particolari posizionamenti della nave o difficoltà logistiche, sarà consegnato, a carico del datore di lavoro, un cedolino paga sul quale saranno specificatamente registrate le competenze e tutti i compensi liquidati.
5 - Qualora un marittimo sia tenuto prigioniero sulla nave o fuori della nave in seguito ad atti di pirateria o rapina armata contro le navi, il trattamento previsto dal contratto di arruolamento e dalla presente Sezione dovrà continuare a essere erogato durante l'intero periodo della prigionia e fino a che il marittimo sia rilasciato e debitamente rimpatriato o, nel caso di decesso durante la prigionia, fino alla data della morte.
Art. 33 - Gratifica natalizia (13ª) e gratifica pasquale (14ª)
1 - Sia in occasione del Natale che della Pasqua sarà corrisposta ai marittimi che abbiano compiuto un anno di imbarco una gratifica costituita da una mensilità dei seguenti elementi:
a) minimo contrattuale;
b) supplemento paga per il personale di Stato Maggiore di cui all'allegato n. 2;
c) valore convenzionale della panatica come stabilito dall'art. 39;
d) eventuali scatti di cui agli artt. 27 e 79.
2 - Ai marittimi entrati in servizio nel corso dell'anno o che cessino dal servizio nel corso dell'anno, la gratifica natalizia (13A) e quella pasquale (14A) saranno corrisposte in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi di imbarco compiuti. Per le frazioni di mese verranno corrisposti i ratei giornalieri.
3 - Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, in occasione della liquidazione delle altre competenze, saranno corrisposte anche le quote parti della gratifica natalizia (13ª) e pasquale (14ª).
4 - Ferma restando l'abilitazione professionale del marittimo, nel caso di impiego pro-tempore, nel corso dell'anno, di un marittimo presso lo stesso Armatore con grado superiore a quello attribuito al momento della liquidazione delle gratifiche, la liquidazione stessa sarà effettuata computando i ratei della maggiore retribuzione percepita nel periodo di funzionamento.
5 - I ratei delle gratifiche natalizie (13ª) e pasquali (14ª) saranno da considerarsi ai fini del computo dell'indennità sostitutiva dei riposi compensativi e delle ferie.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno reciprocamente atto che, quale espresso presupposto di conclusione e stipulazione dell'Accordo di rinnovo del C. C.N.L. 3 luglio 1981 e cioè a partire dall'entrata in vigore della normativa contrattuale sulla "mensilizzazione" per il personale in C.R.L., i ratei delle gratifiche natalizia e pasquale sono stati esclusi dal computo dell'indennità sostitutiva dei riposi compensativi e delle ferie limitatamente a tale personale, per il quale vige la normativa di cui all'art. 77.
Per il personale marittimo in C.R.L., i ratei della 13ª e della 14ª entreranno invece a far parte della base di calcolo per la liquidazione dei riposi compensativi e delle ferie in caso di cancellazione dall'elenco della C.R.L. nel corso dell'anno.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 3 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 33 - Gratifica natalizia (13ª) e gratifica pasquale (14ª)
1 - Sia in occasione del Natale che della Pasqua sarà corrisposta ai marittimi che abbiano compiuto un anno di imbarco una gratifica costituita da una mensilità dei seguenti elementi:
a) minimo contrattuale;
b) supplemento paga per il personale di Stato Maggiore di cui all'allegato n. 2;
c) valore convenzionale della panatica come stabilito dall'art. 39;
d) eventuali scatti di cui agli artt. 27 e 79,
2 - Ai marittimi entrati in servizio nel corso dell'anno o che cessino dal servizio nel corso dell'anno, la gratifica natalizia (13ª) e quella pasquale (14ª) saranno corrisposte in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi di imbarco compiuti. Per le frazioni di mese verranno corrisposti i ratei giornalieri.
3 - Nei caso di cessazione del
rapporto di lavorocontratto di arruolamento, in occasione della liquidazione delle altre competenze, saranno corrisposte anche le quote parti della gratifica natalizia (13ª) e pasquale (14ª).4 - Ferma restando l'abilitazione professionale del marittimo, nel caso di impiego pro-tempore, nel corso dell'anno, di un marittimo presso lo stesso Armatore con grado superiore a quello attribuito al momento della liquidazione delle gratifiche, la liquidazione stessa sarà effettuata computando i ratei della maggiore retribuzione percepita nel periodo di funzionamento.
5 - I ratei delle gratifiche natalizie (13ª) e pasquali (14ª) saranno da considerarsi ai fini del computo dell'indennità sostitutiva dei riposi compensativi e delle ferie.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno reciprocamente atto che, quale espresso presupposto di conclusione e stipulazione dell'Accordo di rinnovo del CCNL 3 luglio 1981 e cioè a partire dall'entrata in vigore della normativa contrattuale sulla "mensilizzazione" per il personale in C.R.L., i ratei delle gratifiche natalizia e pasquale sono stati esclusi dal computo dell'indennità sostitutiva dei riposi compensativi e delle ferie limitatamente a tale personale, per il quale vige la normativa di cui all'art. 17.
Per il personale marittimo in C.R.L., i ratei della 13ª e della 14ª entreranno invece a far parte della base di calcolo per la liquidazione dei riposi compensativi e delle ferie in caso di cancellazione dall'elenco della C.R.L. nel corso dell'anno.
Art. 34 - Assegno per il nucleo familiare
1 - L'assegno per il nucleo familiare è corrisposto ai marittimi nelle misure e con le modalità stabilite per i lavoratori dell'industria dalle apposite disposizioni (1).
(1) In base alle vigenti disposizioni di Legge l'assegno per il nucleo familiare è pure dovuto per il periodo di preavviso, anche se il datore di lavoro si sia avvalso della facoltà di sostituire ad esso la relativa indennità, e per il periodo di ferie fruite.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 3 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 34 - Assegno per il nucleo familiare
1 - L'assegno per il nucleo familiare è corrisposto ai marittimi nelle misure e con le modalità stabilite per i lavoratori dell'industria dalle apposite disposizioni (1).
(1) In base alle vigenti disposizioni di Legge l'assegno per il nucleo familiare è pure dovuto per il periodo di preavviso, anche se il datore di lavoro si sia avvalso della facoltà di sostituire ad esso la relativa indennità, e per il periodo di ferie fruite.
COMMENTO: sono stati ormai sostituiti dall'Assegno Unico Universale che, trattandosi di prestazione diretta dell'INPS a favore del cittadino, non necessita di essere citata nel CCNL.
Art. 35 - Compensi per lavoro straordinario
1 - Ogni lavoro eseguito dai componenti dell'equipaggio oltre l'orario normale di lavoro è considerato lavoro straordinario.
2 - Le ore di lavoro straordinario massime dovranno essere compatibili con le ore minime di riposo previste dalle disposizioni di Legge.
3 - Non è considerato lavoro straordinario qualunque lavoro per la sicurezza della nave e del carico.
4 - La quota oraria per il lavoro straordinario si determina dividendo il minimo contrattuale per il divisore 184. Il valore così ottenuto sarà maggiorato secondo le seguenti percentuali:
Diurno feriale | Notturno feriale | Notturno festivo |
25% | 25% | 33% |
5 - Agli effetti dei compensi per lavoro straordinario per ore notturne si intendono quelle comprese tra le ore 20 e le ore 6.
6 - Le parti dichiarano espressamente che i riconoscimenti di ore di straordinario, i compensi per lavoro straordinario, anche se continuativi e/o predeterminati e/o forfettizzati, debbono essere esclusi, anche a livello aziendale, a qualsiasi titolo dalla retribuzione, essendo voluti come elementi distinti ed autonomi espressamente ribandendosi l'esclusione dei medesimi dal calcolo delle indennità sostitutive delle ferie e dei riposi compensativi nonché di ogni altro istituto che, direttamente o indirettamente, implichi la retribuzione quale base di calcolo. Pertanto, anche in relazione alla specialità del rapporto di lavoro nautico, le parti dichiarano che hanno sempre voluto escludere i riconoscimenti di ore di lavoro straordinario, i compensi per lavoro straordinario anche se continuativi e/o predeterminati e/o forfetizzati dal computo degli istituti contrattuali sui quali sono state calcolate le "indennità fisse".
Art. 36 - Deleghe del marittimo per il pagamento di parte della retribuzione
1 - Ai sensi della normativa nazionale ed internazionale, non sono consentite deleghe per la riscossione delle competenze, salvo casi particolari autorizzati dal lavoratore marittimo a mezzo di procura conferita per atto pubblico.
1 - Al marittimo sono garantiti alloggi e aree equipaggio sicure ed in condizioni dignitose, così come previsto dagli standard nazionali ed internazionali ILO, con particolare attenzione alla metratura della cabina, alla ventilazione ed al condizionamento, alla soglia di rumorosità, vibrazione, illuminazione ed ai presidi sanitari. In caso di assenza di alloggi a bordo, la contrattazione di secondo livello disciplinerà l'individuazione di adeguate soluzioni alternative.
2 - Le forniture di vitto e acqua potabile devono essere in linea con gli standard nazionali, internazionali ILO per quanto riguarda quantità, valore nutrizionale, qualità e varietà e terranno in considerazione la durata e la natura del viaggio nonché il numero di marittimi presenti a bordo.
3 - Per la somministrazione del vitto si terrà conto delle abitudini alimentari dei marittimi con particolare riferimento al credo religioso.
4 - Due marittimi franchi dal servizio appartenenti alle sezioni coperta, macchina e camera con esclusione dei Sottufficiali capiservizio e che accettino l'incarico, assisteranno, a turno settimanale, secondo l'ordine di iscrizione nel ruolino di equipaggio, senza diritto a compensi, al prelevamento, confezionamento e distribuzione dei viveri per l'equipaggio e segnaleranno al Comando di bordo le eventuali manchevolezze.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 3 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 37 - Alloggio e vitto
1 - Al marittimo sono garantiti alloggi e aree equipaggio sicure ed in condizioni dignitose, così come previsto dagli standard nazionali ed internazionali ILO, con particolare attenzione alla metratura della cabina, alla ventilazione ed al condizionamento, alla soglia di rumorosità, vibrazione, illuminazione ed ai presidi sanitari. In caso di assenza di alloggi a bordo, la contrattazione di secondo livello disciplinerà l'individuazione di adeguate soluzioni alternative.
2 - Le forniture di vitto, nell'ambito del servizio mensa,
e di acqua potabiledovrannodevonoessere gratuite e in linea con gli standard nazionali, internazionali ILO per quanto riguarda quantità, valore nutrizionale, qualità, e varietà saranno bilanciate e terranno in considerazione la durata e la natura del viaggio nonché il numero di marittimi presenti a bordo. Sarà, inoltre, sempre garantito l'accesso gratuito all'acqua potabile3 - Per la somministrazione del vitto si terrà conto delle abitudini alimentari dei marittimi con particolare riferimento al credo religioso.
4 - Due marittimi franchi dal servizio appartenenti alle sezioni coperta, macchina e camera con esclusione dei Sottufficiali capiservizio e che accettino l'incarico, assisteranno, a turno settimanale, secondo l'ordine di iscrizione nel ruolino di equipaggio, senza diritto a compensi, al prelevamento, confezionamento e distribuzione dei viveri per l'equipaggio e segnaleranno al Comando di bordo le eventuali manchevolezze.
Art. 38 - Indennità sostitutiva della panatica
1 - Durante l'imbarco, nel caso eccezionale di nave armata che non fornisca servizio di mensa, oppure di nave disarmata o in riparazione senza servizio di mensa e negli altri casi in cui non possa essere somministrato il vitto in natura, il datore di lavoro dovrà corrispondere in sostituzione del vitto una indennità giornaliera forfettizzata da concordare con le OO.SS. a livello aziendale.
2 - Tale indennità sarà corrisposta anche per i giorni di viaggio, in particolare per prendere imbarco, per il trasbordo e per rientrare nella località di residenza dopo la cessazione del contratto di arruolamento.
3 - In caso di mancato accordo a livello aziendale, l'armatore dovrà farsi carico delle spese di vitto, nel limite di 15 euro a pasto, a fronte di giustificativi di spesa.
Art. 39 - Valore della panatica convenzionale
1 - In tutti i casi in cui occorra computare la panatica quale coefficiente della retribuzione o considerarla come coefficiente di calcolo per la liquidazione di indennità (ad esempio: indennità sostitutiva del preavviso, indennità di risoluzione del rapporto di lavoro, indennità sostitutiva delle ferie o dei riposi compensativi, indennità giornaliera in caso di malattia o infortunio, gratifica natalizia, gratifica pasquale, ecc.) il valore da attribuire alla panatica convenzionale è determinato nelle misure seguenti:
Comandante e Direttore di macchina (per navi fino a 3.000 t.s.l.) e Ufficiali: € 10,00
Sottufficiali e Comuni: € 7,00
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 3 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 39 - Valore della panatica convenzionale
1 - In tutti i casi in cui occorra computare la panatica quale coefficiente della retribuzione o considerarla come coefficiente di calcolo per la liquidazione di indennità (ad esempio: indennità sostitutiva del preavviso,
indennità di risoluzione del rapporto di lavorotrattamento di fine rapporto, indennità sostitutiva delle ferie o dei riposi compensativi, indennità giornaliera in caso di malattia o infortunio, gratifica natalizia, gratifica pasquale, ecc.) il valore da attribuire alla panatica convenzionale è determinato nelle misure seguenti:
Comandante e Direttore di macchina (per navi fino a 3.000 t.s.l.) e Ufficiali: € 10,00
Sottufficiali e Comuni: € 7,00
CAPO VIII - GIORNI FESTIVI - FERIE - CONGEDI - MATERNITÀ
1 - Sono considerati giorni festivi:
a) tutte le domeniche;
b) l'Anniversario della Liberazione (25 aprile),
la Festa del lavoro (1 ° maggio),
la Festa della Repubblica (2 giugno);
c) le seguenti ulteriori festività:
- 1º gennaio (Capodanno);
- 6 gennaio (Epifania);
- Lunedì di Pasqua;
- 15 agosto (Assunzione);
- 1º novembre (Ognissanti);
- 8 dicembre (Immacolata Concezione);
- 25 dicembre (Natale);
- 26 dicembre (s. Stefano).
2 - Sono considerati semifestivi e cioè festivi nelle sole ore pomeridiane i giorni seguenti:
- Venerdì Santo;
- 24 dicembre.
3 - Per il trattamento relativo alle sole giornate festive del 19 marzo, dell'Ascensione, del Corpus Domini, del 29 giugno, soppresse a seguito della Legge 5 marzo 1977, n. 54 si stabilisce quanto segue:
- 19 marzo (S. Giuseppe), l'Ascensione, il Corpus Domini ed il 29 giugno sono considerate alla stregua di ogni altro giorno normalmente lavorativo e non daranno diritto ad alcun altro emolumento o indennità. In compenso il periodo annuale di ferie è stato aumentato di un equivalente numero di giornate.
AVVERTENZA - Nel testo della presente Sezione, per «festività nazionali» si intendono le ricorrenze del 25 aprile, del 1º maggio e del 2 giugno. Per «festività infrasettimanali» si intendono le festività che normalmente cadono in giorno infrasettimanale, escluse le «festività nazionali».
Art. 41 - Giorni festivi trascorsi a bordo
1 - Durante la navigazione o durante i servizi in porto, i turni di servizio continuano anche nei giorni festivi secondo l'orario normale di lavoro (domeniche o festività infrasettimanali comprese le festività nazionali).
2 - Ai marittimi saranno riconosciuti tanti giorni di riposo compensativo quanti saranno i giorni di domenica e i giorni di festività infrasettimanali (comprese le festività nazionali) trascorsi a bordo.
3 - Qualora il marittimo nei predetti giorni presti lavoro oltre l'orario normale di servizio, gli verrà corrisposto per dette ore il compenso per lavoro straordinario.
4 - In caso di malattia od infortunio nel corso dell'imbarco con conseguente esenzione dal servizio, al marittimo rimasto a bordo ammalato o infortunato sarà riconosciuto il riposo compensativo per le giornate di domenica e di festività infrasettimanali trascorse a bordo.
5 - Le modalità per fruire dei riposi compensativi maturati durante il periodo di imbarco potranno essere concordate nella contrattazione di secondo livello. In mancanza i riposi compensativi dovranno essere concessi appena possibile durante le soste in porto con facoltà di scendere a terra. Compatibilmente con le esigenze di servizio i comandi di bordo faranno godere i riposi compensativi nel porto nazionale più vicino alla località di residenza del marittimo.
6 - Nel caso che durante il corso del contratto di arruolamento per esigenze di servizio non sia stato possibile godere dei riposi compensativi, l'Armatore indennizzerà il marittimo mediante il pagamento di tante giornate o pro-rata secondo quanto previsto all'art. 28.
7 - Qualora una delle festività nazionali o una delle festività normalmente infrasettimanali cada di domenica sarà corrisposto al marittimo, in aggiunta a quanto previsto dai commi precedenti del presente articolo, il pagamento di un importo pari ad 1/26mo del minimo contrattuale, degli eventuali scatti di anzianità, delle indennità previste per le singole qualifiche che sono qui di seguito in modo esclusivo elencate: supplemento paga per il personale di Stato Maggiore di cui all'allegato 2 e, se il marittimo è in Turno Particolare, un trentesimo del rateo mensile di 13ª e 14ª.
8 - Qualora un giorno semifestivo cada di domenica sarà riconosciuto al marittimo il solo trattamento previsto per la domenica.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 3 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 41 - Giorni festivi trascorsi a bordo
1 - Durante la navigazione o durante i servizi in porto, i turni di servizio continuano anche nei giorni festivi secondo l'orario normale di lavoro (domeniche o festività infrasettimanali comprese le festività nazionali).
2 - Ai marittimi saranno riconosciuti tanti giorni di riposo compensativo quanti saranno i giorni di domenica e i giorni di festività infrasettimanali (comprese le festività nazionali) trascorsi a bordo.
3 - Qualora il marittimo nei predetti giorni presti lavoro oltre l'orario normale di servizio, gli verrà corrisposto per dette ore il compenso per lavoro straordinario.
4 - In caso di malattia od infortunio nel corso dell'imbarco con conseguente esenzione dal servizio, al marittimo rimasto a bordo ammalato o infortunato sarà riconosciuto il riposo compensativo per le giornate di domenica e di festività infrasettimanali trascorse a bordo.
5 - Le modalità per fruire dei riposi compensativi maturati durante il periodo di imbarco potranno essere concordate nella contrattazione di secondo livello. In mancanza i riposi compensativi dovranno essere concessi appena possibile durante le soste in porto con facoltà di scendere a terra. Compatibilmente con le esigenze di servizio i comandi di bordo faranno godere i riposi compensativi nel porto nazionale più vicino alla località di residenza del marittimo.
6 - Nel caso in cui nel
che durante ilcorso del contratto di arruolamento per esigenze di servizio non sia stato possibile godere dei riposi compensativi, l'Armatore indennizzerà il marittimo mediante il pagamento di tante giornate o pro-rata secondo quanto previsto all'art. 287 - Qualora una delle festività nazionali o una delle festività normalmente infrasettimanali cada di domenica sarà corrisposto al marittimo, in aggiunta a quanto previsto dai commi precedenti del presente articolo, il pagamento di un importo pari ad 1/26mo del minimo contrattuale, degli eventuali scatti di anzianità, delle indennità previste per le singole qualifiche che sono qui di seguito in modo esclusivo elencate: supplemento paga per il personale di Stato Maggiore di cui all'allegato 2 e, se il marittimo è in Turno Particolare, un trentesimo del rateo mensile di 13ª e 14ª.
8 - Qualora un giorno semifestivo cada di domenica sarà riconosciuto al marittimo il solo trattamento previsto per la domenica.
1 - A tutti i componenti dell'equipaggio è riconosciuto un periodo feriale di 34 giorni per ogni anno di servizio o pro-rata, da fruire in giorni di calendario con esclusione delle domeniche e delle altre festività comprese nel periodo feriale stesso.
2 - Per le navi inferiori a 3.000 t.s.l. o 4.000 t.s.c., le giornate di ferie, per i Comandanti e Direttori di macchina, sono 35.
3 - Le modalità per fruire delle ferie maturate durante il periodo di imbarco potranno essere concordate nella contrattazione di secondo livello. In mancanza, qualora l'Armatore, per imprescindibili ragioni di servizio, non potesse concedere, in tutto o in parte, le ferie annuali, corrisponderà al marittimo altrettante giornate calcolate in base ad 1/26mo del minimo contrattuale, valore convenzionale della panatica, supplemento paga per il personale di Stato Maggiore e ad 1/30mo del rateo di gratifica natalizia e pasquale e degli eventuali scatti di cui agli artt. 27 e 79.
Dichiarazione a verbale
Con la fissazione del periodo feriale a 30 giorni (aumentato a 34 giorni) convenuto con il presente accordo di rinnovo, le parti si danno reciprocamente atto della completa attuazione attraverso lo strumento contrattuale delle disposizioni contenute nella Maritime Labour Convention, 2006.
NORMA TRANSITORIA (5 agosto 1999)
Riduzione orario di lavoro
Premesso
a) che le festività del 2 giugno e del 4 novembre sono attualmente compensate con una quota giornaliera di retribuzione così come previsto dal verbale di intesa Confitarma-OO.SS.LL. del 12 luglio 1977 in applicazione della Legge n. 54 del 5 marzo 1977;
b) che una giornata di permesso retribuito, con decorrenza 1º luglio 1989 è già prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro per le navi superiori a 3.000 t.s.l., all'art. 49, comma 4;
c) che ulteriori 8 ore, pari ad un giorno, sono state richieste dalle OO.SS.LL. come ulteriore riduzione di orario su base annua;
le parti convengono che
con decorrenza 1º gennaio 2000 la prestazione lavorativa annuale verrà ridotta complessivamente di 32 ore pari a quattro giornate di lavoro recuperando la monetizzazione delle due giornate festive e della giornata di riposo concesse con il contratto del 1989 ed aggiungendo 8 ore di riduzione di orario.
La riduzione di 32 ore verrà fruita aumentando le giornate di ferie di 4 giorni. Una diversa attuazione della riduzione dell'orario di lavoro su base annua potrà essere determinata con accordi a livello aziendale.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 3 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 42 - Ferie
1 - A tutti i componenti dell'equipaggio è riconosciuto un periodo feriale di 34 giorni per ogni anno di servizio o pro-rata, da fruire in giorni di calendario con esclusione delle domeniche e delle altre festività comprese nel periodo feriale stesso.
2 - Per le navi inferiori a 3.000 t.s.l. o 4.000 t.s.c., le giornate di ferie, per i Comandanti e Direttori di macchina, sono 35.
3 - Le modalità per fruire delle ferie maturate durante il periodo di imbarco potranno essere concordate nella contrattazione di secondo livello. In mancanza, qualora l'Armatore, per imprescindibili ragioni di servizio, non potesse concedere, in tutto o in parte, le ferie annuali, corrisponderà al marittimo l'importo equivalente ad altrettante giornate calcolate in base ad 1/26mo del minimo contrattuale, valore convenzionale della panatica, supplemento paga per il personale di Stato Maggiore e ad 1/30mo del rateo di gratifica natalizia e pasquale e degli eventuali scatti di cui agli artt. 27 e 79.
Dichiarazione a verbale
Con la fissazione del periodo feriale a 30 giorni (aumentato a 34 giorni) convenuto con il presente accordo di rinnovo, le parti si danno reciprocamente atto della completa attuazione attraverso lo strumento contrattuale delle disposizioni contenute nella Maritime Labour Convention, 2006.
NORMA TRANSITORIA (5 agosto 1999)
Riduzione orario di lavoro
Premesso
a) che le festività del 2 giugno e del 4 novembre sono attualmente compensate con una quota giornaliera di retribuzione così come previsto dal verbale di intesa Confitarma-OO.SS.LL. del 12 luglio 1977 in applicazione della Legge n. 54 del 5 marzo 1977;
b) che una giornata di permesso retribuito, con decorrenza 1º luglio 1989 è già prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro per le navi superiori a 3.000 t.s.l., all'art. 49, comma 4;
c) che ulteriori 8 ore, pari ad un giorno, sono state richieste dalle OO.SS.LL. come ulteriore riduzione di orario su base annua;
le parti convengono che
con decorrenza 1º gennaio 2000 la prestazione lavorativa annuale verrà ridotta complessivamente di 32 ore pari a quattro giornate di lavoro recuperando la monetizzazione delle due giornate festive e della giornata di riposo concesse con il contratto del 1989 ed aggiungendo 8 ore di riduzione di orario.
La riduzione di 32 ore verrà fruita aumentando le giornate di ferie di 4 giorni. Una diversa attuazione della riduzione del l'orario di lavoro su base annua potrà essere determinata con accordi a livello aziendale.
1 - Nel caso in cui una lavoratrice marittima è in gravidanza durante il periodo di imbarco:
a) la lavoratrice deve avvisare il comandante appena la gravidanza è accertata;
b) l'armatore provvederà allo sbarco e all'eventuale rimpatrio della lavoratrice marittima appena ragionevolmente possibile, e comunque entro la 26ma settimana di gravidanza;
c) alla lavoratrice marittima spetterà l'indennità riconosciuta dalle disposizioni di Legge in materia.
1 - Il lavoratore marittimo ha diritto di usufruire dei congedi e permessi parentali previsti dalla normativa nazionale vigente.
Art. 45 - Congedo matrimoniale
A) Personale di Stato Maggiore.
1 - Agli Ufficiali che contraggono matrimonio sarà concesso dall'Armatore un congedo straordinario retribuito di giorni quindici. Il congedo verrà accordato nel porto nazionale di armamento o di ultima destinazione o di imbarco.
2 - Per fruire di tale congedo l'interessato dovrà presentare domanda con almeno 15 giorni di preavviso.
3 - Il congedo di cui sopra non potrà essere computato nel periodo delle ferie annuali né potrà essere considerato in tutto o in parte quale periodo di preavviso di licenziamento.
4 - Per la corresponsione della retribuzione si adotteranno i criteri seguiti per le ferie.
5 - Il periodo di congedo matrimoniale è computato agli effetti della determinazione dell'anzianità di servizio.
6 - Prima della concessione della licenza dovrà essere presentato il certificato di avvenuta pubblicazione matrimoniale.
7 - La celebrazione del matrimonio dovrà essere documentata entro 90 giorni dallo sbarco.
B) Sottufficiali e Comuni.
8 - Ai Sottufficiali e Comuni che contraggono matrimonio sarà concesso un congedo straordinario di otto giorni consecutivi.
9 - Il congedo di cui al precedente comma spetta al marittimo il cui rapporto di lavoro duri da almeno una settimana.
10 - Il congedo verrà accordato nel porto nazionale di armamento o di ultima destinazione o di imbarco.
11 - Per fruire di tale congedo l'interessato dovrà presentare domanda con un preavviso di almeno 15 giorni.
12 - Il congedo matrimoniale non potrà essere computato nel periodo delle ferie annuali, né potrà essere considerato in tutto o in parte quale periodo di preavviso di licenziamento.
13 - Durante il periodo di congedo matrimoniale sarà corrisposto ai marittimi un assegno calcolato moltiplicando per 8 il guadagno medio giornaliero realizzato nell'ultimo periodo di paga, computandosi anche il valore convenzionale della panatica, i compensi per lavoro straordinario ed ogni supplemento o indennità, anche occasionali, eccettuato soltanto il trattamento di fine rapporto, la gratifica natalizia, la gratifica pasquale, le indennità sostitutive di riposi maturati e non fruiti ed eventuali indennità corrisposte «una tantum».
14 - Qualora le esigenze dei traffici non consentano in tutto o in parte la concessione del congedo all'epoca del matrimonio, è lasciata al marittimo la facoltà di scelta di ritardare, in tutto o in parte, il congedo matrimoniale, ovvero di risolvere il contratto di arruolamento in corso con diritto alla corresponsione del trattamento di fine rapporto, escluso il preavviso.
15 - Ove il marittimo chieda la risoluzione del contratto di arruolamento in corso, gli sarà concessa, al termine del congedo, l'iscrizione con precedenza assoluta nel turno particolare dell'Armatore dal quale ha ottenuto il congedo. In mancanza di tale turno gli sarà concessa l'iscrizione con precedenza nel turno generale. Per fruire di questa iscrizione con precedenza il marittimo dovrà farne richiesta all'Armatore (per l'iscrizione nel turno particolare), ovvero all'Autorità marittima (per l'iscrizione nel turno generale), entro un mese dalla data di celebrazione del matrimonio.
16 - Gli assegni per congedo matrimoniale sono corrisposti ai marittimi dall'Armatore per conto dell'Inps.
17 - Il rimborso all'Armatore delle somme corrisposte per congedi matrimoniali sarà effettuato dall'Inps successivamente all'invio, a cura dello stesso Armatore, del certificato di matrimonio presentato dal marittimo che ha fruito del congedo matrimoniale e con le modalità stabilite dall'Istituto stesso.
NOTA (alla lettera B) - Hanno diritto all'assegno matrimoniale anche i marittimi disoccupati che alla data del matrimonio possano far valere un rapporto di lavoro di almeno 15 giorni nei 90 giorni precedenti la data stessa. A questo effetto non si computa l'eventuale periodo passato in servizio militare per richiamo alle armi o per arruolamento volontario o per trattenimento alle armi oltre il servizio di leva. Ai marittimi disoccupati l'assegno per il periodo di congedo matrimoniale sarà corrisposto dalla Sede dell'INPS competente per il luogo di residenza del marittimo. La corresponsione dell'assegno sarà effettuata su presentazione di domanda in carta semplice corredata dal certificato di matrimonio e della documentazione necessaria a dimostrare lo stato di disoccupazione nonché il possesso dei requisiti specificati nel presente articolo.
Hanno diritto all'assegno per congedo matrimoniale i marittimi in servizio militare per richiamo alle armi, per arruolamento volontario o per trattenimento alle armi oltre il servizio di leva, i quali possano far valere un rapporto di lavoro di almeno quindici giorni nei novanta precedenti alla data di richiamo alle armi ovvero alla data di ultimazione del servizio di leva.
Il pagamento dell'assegno sarà effettuato direttamente dalla Sede competente dell'INPS.
I marittimi disoccupati e quelli che si trovano alle armi decadono dal diritto al conseguimento dell'assegno ove non ne facciano domanda alla competente Sede dell'INPS entro sessanta giorni dalla data del matrimonio.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 3 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 45 - Congedo matrimoniale
A) Personale di Stato Maggiore.
1 - Agli Ufficiali che contraggono matrimonio sarà concesso dall'Armatore un congedo straordinario retribuito di giorni quindici. Il congedo verrà accordato nel porto nazionale di armamento o di ultima destinazione o di imbarco.
2 - Per fruire di tale congedo l'interessato dovrà presentare domanda con almeno 15 giorni di preavviso.
3 - Il congedo di cui sopra non potrà essere computato nel periodo delle ferie annuali né potrà essere considerato in tutto o in parte quale periodo di preavviso di licenziamento.
4 - Per la corresponsione della retribuzione si adotteranno i criteri seguiti per le ferie.
5 - Il periodo di congedo matrimoniale è computato agli effetti della determinazione dell'anzianità di servizio.
6 - Prima della concessione della licenza dovrà essere presentato il certificato di avvenuta pubblicazione matrimoniale.
7 - La celebrazione del matrimonio dovrà essere documentata entro 90 giorni dallo sbarco.
B)Sottufficiali e Comuni.
8 - Ai Sottufficiali e Comuni che contraggono matrimonio sarà concesso un congedo straordinario di quindici
ottogiorni consecutivi.9 - ll congedo di cui al precedente comma spetta al marittimo il cui
rapporto di lavorocontratto di arruolamento duri da almeno una settimana.10- Il congedo verrà accordato nel porto nazionale di armamento o di ultima destinazione o di imbarco.
11 - Per fruire di tale congedo l'interessato dovrà presentare domanda con un preavviso di almeno 15 giorni.
12 - Il congedo matrimoniale non potrà essere computato nel periodo delle ferie annuali, né potrà essere considerato in tutto o in parte quale periodo di preavviso di licenziamento.
13 - Durante il periodo di congedo matrimoniale sarà corrisposto ai marittimi un assegno calcolato moltiplicando per 8 il guadagno medio giornaliero realizzato nell'ultimo periodo di paga, computandosi anche ii valore convenzionale della panatica, i compensi per lavoro straordinario ed ogni supplemento o indennità, anche occasionali, eccettuato soltanto il trattamento di fine rapporto, la gratifica natalizia, la gratifica pasquale, le indennità sostitutive di riposi maturati e non fruiti ed eventuali indennità corrisposte «una tantum».
14 - Qualora le esigenze dei traffici non consentano in tutto o in parte la concessione del congedo all'epoca del matrimonio, è lasciata al marittimo la facoltà di scelta di ritardare, in tutto o in parte, il congedo matrimoniale, ovvero di risolvere il contratto di arruolamento in corso con diritto alla corresponsione del trattamento di fine rapporto, escluso il preavviso.
15- Ove il marittimo chieda la risoluzione del contratto di arruolamento in corso, gli sarà concessa, al termine del congedo, l'iscrizione con precedenza assoluta nel turno particolare dell'Armatore dal quale ha ottenuto il congedo.In mancanza di tale turno gli sarà concessa l'iscrizione con precedenza nel turno generale. Per fruire di questa iscrizione con precedenza il marittimo dovrà farne richiesta all'Armatore (per l'iscrizione nel turno particolare), ovvero all'Autorità marittima (per l'iscrizione nel turno generale), entro un mese dalla data di celebrazione del matrimonio.16- Gli assegni per congedo matrimoniale sono corrisposti ai marittimi dall'Armatore per conto dell'Inps.
17- Il rimborso all'Armatore delle somme corrisposte per congedi matrimoniali sarà effettuato dall'Inps successivamente all'invio, a cura dello stesso Armatore, del certificato di matrimonio presentato dal marittimo che ha fruito del congedo matrimoniale e con le modalità stabilite dall'Istituto stesso.
NOTA (alla lettera B) — Hanno diritto all assegno matrimoniale anche i marittimi disoccupati che alla data del matrimonio possano far valere un
rapporto di lavorocontratto di arruolamento di durata di almeno 15 giorni nei 90 giorni precedenti la data stessa. A questo effetto non si computa l'eventuale periodo passato in servizio militare per richiamo alle armi o per arruolamento volontario o per trattenimento alle armi oltre il servizio di leva. Ai marittimi disoccupati l'assegno per il periodo di congedo matrimoniale sarà corrisposto dalla Sede dell'INPS competente per il luogo di residenza del marittimo. La corresponsione dell'assegno sarà effettuata su presentazione di domanda in carta semplice corredata dal certificato di matrimonio e della documentazione necessaria a dimostrare lo stato di disoccupazione nonché il possesso dei requisiti specificati nel presente articolo.Hanno diritto all'assegno per congedo matrimoniale i marittimi in servizio militare per richiamo alle armi, per arruolamento volontario o per trattenimento alle armi oltre il servizio di leva, i quali possano far valere un rapporto di lavoro di almeno quindici giorni nei novanta precedenti alla data di richiamo alle armi ovvero alla data di ultimazione del servizio di leva.
Il pagamento dell'assegno sarà effettuato direttamente dalla Sede competente dell'INPS.
I marittimi disoccupati e quelli che si trovano alle armi decadono dal diritto al conseguimento dell'assegno ove non ne facciano domanda alla competente Sede dell'INPS entro sessanta giorni dalla data del matrimonio.
1 - Tutti i componenti l'equipaggio sono assicurati per la invalidità e la vecchiaia secondo le vigenti disposizioni di Legge.
2 - Tutti i componenti l'equipaggio sono assicurati contro la tubercolosi e contro la disoccupazione involontaria secondo le apposite disposizioni di Legge e di regolamento.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 3 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 46 - Assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia Assicurazioni contro la tubercolosi e la disoccupazione
1 - Tutti i componenti dell'equipaggio sono assicurati per la invalidità e la vecchiaia secondo le vigenti disposizioni di Legge
2 - Tutti i componenti dell'equipaggio sono assicurati contro la tubercolosi e contro la disoccupazione involontaria secondo le apposite disposizioni di Legge e di regolamento.
1 - Le società provvederanno a stipulare apposita polizza assicurativa per tutti i propri dipendenti in C.R.L. e T.P., nonché per il personale del turno generale, secondo quanto previsto dall'accordo del 20 dicembre 2002 e successive integrazioni (riportato nell'allegato 13).
NOTA - Eventuali assicurazioni previste in sede aziendale saranno mantenute assorbendo fino a concorrenza le disposizioni previste dal presente articolo.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 3 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 47 - Assicurazione contro la cancellazione dalle matricole e la perdita dell'abilitazione professionale per sinistro marittimo
1 - Le società provvederanno a stipulare apposita polizza assicurativa per tutti i
propri dipendentimarittimi in C.R.L. e T.P., nonché per il personale del turno generale, secondo quanto previsto dall'accordo del 20 dicembre 2002 e successive integrazioni (riportato nell'allegato 13).
NOTA - Eventuali assicurazioni previste in sede aziendale saranno mantenute assorbendo fino a concorrenza le disposizioni previste dal presente articolo.
1 - In caso di risoluzione del contratto di arruolamento per naufragio, qualunque sia il tipo di contratto, è dovuta al marittimo, oltre all'indennità prevista dalla presente Sezione (art. 53 lettera c), un'indennità di disoccupazione specifica per il naufragio pari a 2 mesi dello stipendio percepito a bordo, in conformità con quanto previsto dalla Regola 2.6 della Maritime Labour Convention, 2006.
Art. 49 - Assicurazione malattie e infortuni
1 - Tutti i componenti dell'equipaggio sono assicurati contro gli infortuni e le malattie ai sensi di Legge.
2 - La malattia insorta durante l'imbarco non darà luogo allo sbarco, sempre che il lavoratore marittimo sia in grado di riprendere servizio entro 3 giorni dall'insorgere della malattia.
3 -Il lavoratore marittimo assente per malattia è tenuto agli adempimenti di Legge per comunicazione e certificazione della malattia, nonché a trovarsi nel proprio domicilio dalle 10,00 alle 12,00 e dalle 17,00 alle 19,00, disponibile per le visite di controllo.
4 -Il lavoratore potrà indicare sul certificato medico 2 ore di reperibilità all'interno delle fasce orarie di cui sopra. Tale indicazione ha efficacia soltanto successivamente al terzo giorno di assenza per malattia, entro il quale deve pervenire, a termine di contratto, il certificato medico all'azienda.
5 - Sono fatte salve le documentabili necessità di assentarsi dal domicilio per le visite, le prestazioni e gli accertamenti specialistici nonché le visite di controllo.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 3 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 49 - Assicurazione malattie e infortuni
1 - Tutti i componenti dell'equipaggio sono assicurati contro gli infortuni e le malattie ai sensi di Legge.
2 - La malattia insorta durante l'imbarco non darà luogo allo sbarco, sempre che il lavoratore marittimo sia in grado di riprendere servizio entro 3 giorni dall'insorgere della malattia.
3 - Il lavoratore marittimo assente per malattia è tenuto agli adempimenti di Legge per comunicazione e certificazione della malattia, nonché a trovarsi nel proprio domicilio dalle 10,00 alle 12,00 e dalle 17,00 alle 19,00, disponibile per le visite di controllo.
4 - Il lavoratore potrà indicare sul certificato medico 2 ore di reperibilità all'interno delle fasce orarie di cui sopra. Tale indicazione ha efficacia soltanto successivamente al terzo giorno di assenza per malattia, entro il quale deve pervenire, a termine di contratto, il certificato medico all'azienda o il PUC in caso di certificato di malattia telematico. Medesimo obbligo per il marittimo è stabilito anche in caso di prolungamento del periodo di assenza per malattia.
5 - Sono fatte salve le documentabili necessità di assentarsi dal domicilio per le visite, le prestazioni e gli accertamenti specialistici nonché le visite di controllo.
Art. 50 - Indennità perdita corredo strumenti professionali ed utensili
1 - In caso di perdita di tutti gli effetti personali o della maggior parte di essi per fatto di guerra o altro sinistro, il personale ha diritto all'indennizzo da parte dell'Armatore del danno subito entro i limiti massimi indicati nella tabella allegata alla presente Sezione, allegato n. 7.
2 - Per perdite parziali le indennità massime saranno proporzionali a quelle indicate nella tabella.
3 - L'indennità relativa alla perdita degli strumenti scientifici od utensili non sarà dovuta quando risulti che i marittimi non ne fossero provvisti o li avessero avuti in dotazione dall'Armatore.
CAPO X - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO
Art. 51 - Risoluzione di diritto
1 - Qualunque sia il tipo di contratto di arruolamento, esso si risolve di diritto ai sensi dell'art. 343 del Codice della Navigazione.
Art. 52 - Risoluzione del contratto di arruolamento a viaggio o a tempo determinato
1 - La risoluzione del contratto di arruolamento a viaggio o a tempo determinato anticipatamente rispetto alla sua scadenza naturale può avvenire, da entrambe le parti, ai sensi delle disposizioni di Legge.
2 - Il marittimo può risolvere il contratto di arruolamento nei casi di morte del padre, della madre, dei figli, del coniuge o convivente risultante da documentazione anagrafica, da documentare entro 10 giorni dallo sbarco o per fatto grave (ad es. terremoto, alluvione nel luogo di residenza, ecc.), certificato dall'autorità competente, da segnalare tempestivamente al datore di lavoro e da documentare entro 10 giorni dallo sbarco. In tali casi le spese di rimpatrio o ritorno al Comune di residenza sono a carico del datore di lavoro; in ipotesi di mancata documentazione o di insussistenza del fatto grave, il marittimo sarà tenuto a corrispondere al datore di lavoro le spese sostenute per il rimpatrio o il ritorno al Comune di residenza.
3 - Ai sensi delle disposizioni previste dal Codice della Navigazione, la risoluzione del contratto di arruolamento può inoltre avvenire:
a) per colpa dell'arruolato;
b) a causa di disarmo per mancanza di traffico per un periodo non inferiore a 15 giorni, o di disarmo per riclassifica della nave o per grandi riparazioni di durata non inferiore a 30 giorni;
c) per effetto di interdizione del commercio con il luogo di destinazione della nave, arresto della nave o altra causa non imputabile all'armatore, che rendano impossibile l'inizio o la prosecuzione del viaggio; in tal caso l'armatore corrisponderà al marittimo l'eventuale trattamento economico di cui altari 359 del Codice della Navigazione.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 3 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 52 - Risoluzione del contratto di arruolamento a viaggio o a tempo determinato
1 - La risoluzione del contratto di arruolamento a viaggio o a tempo determinato anticipatamente rispetto alla sua scadenza naturale può avvenire, da entrambe le parti, ai sensi delle disposizioni di Legge.
2 - Il marittimo può risolvere il contratto di arruolamento nei casi di morte del padre, della madre, dei figli, del coniuge o convivente risultante da documentazione anagrafica, da documentare entro 10 giorni dallo sbarco o per fatto grave (ad es. terremoto, alluvione nel luogo di residenza, ecc.), certificato dall'autorità competente, da segnalare tempestivamente al datore di lavoro e da documentare entro 10 giorni dallo sbarco. In tali casi le spese di rimpatrio o ritorno al Comune di residenza sono a carico del datore di lavoro; in ipotesi di mancata documentazione o di insussistenza del fatto grave, il marittimo sarò tenuto a corrispondere al datore di lavoro le spese sostenute per il rimpatrio o il ritorno al Comune di residenza.
3 - Ai sensi delle disposizioni previste dal Codice della Navigazione, la risoluzione del contratto di arruolamento può inoltre avvenire:
a) per colpa dell'arruolato;
b) a causa di disarmo per mancanza di traffico per un periodo non inferiore a 15 giorni, o di disarmo per riclassifica della nave o per grandi riparazioni di durata non inferiore a 30 giorni;
c) per effetto di interdizione del commercio con il luogo di destinazione della nave, arresto della nave o altra causa non imputabile all'armatore, che rendano impossibile l'inizio o la prosecuzione del viaggio; ricorrendone i requisiti,
in tal casol'armatore corrisponderà al marittimo l'eventuale trattamento economico di cui all'art. 359 ultimo comma del Codice della Navigazione.
Art. 53 - Risoluzione del contratto di arruolamento a tempo indeterminato
1 - Il contratto di arruolamento a tempo indeterminato può essere risolto nei seguenti casi:
a) per volontà del lavoratore marittimo;
b) per volontà del datore di lavoro per giusta causa, giustificato motivo soggettivo, giustificato motivo oggettivo;
c) per forza maggiore o altre cause;
d) per colpa del marittimo.
A) Risoluzione per volontà del lavoratore marittimo.
Nel caso di risoluzione del contratto di arruolamento a tempo indeterminato per volontà del lavoratore marittimo, quest'ultimo è tenuto a rispettare il termine di 18 giorni di preavviso e a sostenere le spese del suo rimpatrio, o rimborsarle al datore di lavoro se da questi anticipate.
I termini di preavviso possono essere derogati nei casi di morte del padre, della madre, dei figli, del coniuge o convivente risultante da documentazione anagrafica, da documentare entro 10 giorni dallo sbarco; o per fatto grave (ad es. terremoto, alluvione nel luogo di residenza, ecc.) da segnalare tempestivamente al datore di lavoro e documentare entro 10 giorni dallo sbarco. In tali casi le spese di rimpatrio o ritorno al Comune di residenza sono a carico del datore di lavoro, in ipotesi di mancata documentazione o di insussistenza del fatto grave, il marittimo sarà tenuto a corrispondere al datore di lavoro le spese sostenute per il rimpatrio o il ritorno al Comune di residenza.
B) Risoluzione per volontà dell'armatore per giusta causa, giustificato motivo soggettivo, giustificato motivo oggettivo.
Per giusta causa il contratto di arruolamento può essere risolto dal datore di lavoro in qualunque tempo e luogo, fermo restando quanto previsto dalle norme sul rimpatrio.
Per giustificato motivo il contratto di arruolamento può essere risolto dal datore di lavoro in qualunque tempo e luogo, nel rispetto del termine di 18 giorni di preavviso, ferme restando le disposizioni relative al rimpatrio.
C) Risoluzione per forza maggiore o altre cause.
Quando la risoluzione del contratto di arruolamento avvenga in conseguenza di uno degli eventi sotto elencati:
- forza maggiore, caso fortuito, fatto del principe;
- morte del marittimo;
- interdizione del commercio;
- naufragio;
il marittimo di qualunque grado o i suoi aventi causa avranno diritto al trattamento di fine rapporto maturato fino alla data dello sbarco e alla metà dell'indennità sostitutiva del preavviso come disciplinato all'art. 54, con un minimo garantito di 15 giorni complessivi di retribuzione.
Quando la risoluzione del contratto di arruolamento avvenga in conseguenza di uno degli altri eventi sottoelencati:
- infortunio o malattia del marittimo;
- disarmo per qualsiasi causa;
- alienazione del mezzo navale;
il marittimo avrà diritto al trattamento di fine rapporto maturato fino alla data dello sbarco, con un minimo garantito di 9 giorni complessivi di retribuzione.
Qualora l'armatore risolva il contratto di arruolamento nei casi di vendita della nave con trapasso di bandiera, di arresto della nave il marittimo avrà diritto al trattamento di fine rapporto maturato fino alla data dello sbarco, nonché alla indennità sostitutiva del preavviso, con un minimo garantito di 30 giorni complessivi di retribuzione.
NOTA A VERBALE - in tutti i casi precedenti, qualora la somma del TFR e dell'indennità sostitutiva del preavviso, ove prevista, non garantisca i giorni minimi di retribuzione, la restante somma è imputata a titolo di integrazione del TFR.
D) Risoluzione per colpa del marittimo.
Se la risoluzione del contratto di arruolamento è dovuta a colpa del marittimo, ai sensi dell'art. 10 della presente Sezione, l'Armatore è tenuto a corrispondere il solo trattamento di fine rapporto e, ove ne ricorrano gli estremi, il marittimo è tenuto al risarcimento dei danni cagionati all'Armatore.
1 - Quando un marittimo è tenuto prigioniero sulla nave o fuori della nave in seguito ad atti di pirateria o rapina armata contro le navi, il contratto di arruolamento, ferme restando la natura giuridica, la tipologia e la durata dello stesso che permangono a ogni altro effetto, continua ad avere effetto indipendentemente dal fatto che il suo termine sia scaduto o una delle due parti ne notifichi la sospensione o la risoluzione. Ai fini del presente articolo, i termini "pirateria" e "rapina armata contro le navi" sono definiti dallo Standard A2.1 della Maritime Labour Convention, 2006 (come emendata).
1 - Il termine di preavviso per la risoluzione del contratto di arruolamento è stabilito: in 18 (diciotto) giorni per il contratto di arruolamento a tempo indeterminato; in 15 (quindici) giorni per il contratto di arruolamento a tempo determinato.
Quando il contratto di arruolamento di qualsiasi tipologia abbia durata inferiore al termine di preavviso, questo è ridotto alla metà della durata del contratto stesso.
2 - È in facoltà del datore di lavoro sostituire al preavviso una indennità giornaliera, per quanti sono i giorni di preavviso non osservati, calcolata sulla base dei seguenti istituti contrattuali: minimo contrattuale, valore della panatica convenzionale, pro-rata della 13ª e 14ª mensilità, e se dovuti, supplemento paga per personale di stato maggiore, eventuali scatti di anzianità.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 3 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 54 - Preavviso
1- Il termine di preavviso per la risoluzione del contratto di arruolamento è stabilito in 18 (diciotto) giorni per il contratto di arruolamento a tempo indeterminato.in 15 (quindici) giorni per il contratto di arruolamento a tempo determinato.
Quando il contratto di arruolamento di qualsiasi tipologia abbia durata inferiore al termine di preavviso, questo è ridotto alla metà della durata del contratto stesso.2 - È in facoltà del datore di lavoro sostituire al preavviso una indennità giornaliera, per quanti sono i giorni di preavviso non osservati, calcolata sulla base dei seguenti istituti contrattuali: minimo contrattuale, valore della panatica convenzionale, pro-rata della 13ª e 14ª mensilità, e se dovuti, supplemento paga per personale di stato maggiore, eventuali scatti di anzianità.
Art. 55 - Trattamento di fine rapporto
1 - Il trattamento di fine rapporto è regolato dall'art. 4, comma 2, della Legge 29 maggio 1982, n. 297, pertanto la retribuzione utile è costituita esclusivamente dai seguenti elementi:
a) minimo contrattuale;
b) rateo della gratifica natalizia (13ª);
c) rateo della gratifica pasquale (14ª);
d) valore convenzionale della panatica di cui all'art. 39;
e) gli scatti di anzianità/navigazione di cui agli artt. 27e 80;
f) supplemento paga per il personale di Stato Maggiore di cui all'allegato n. 2.
2 - All'atto della cessazione del contratto di arruolamento l'armatore corrisponderà al marittimo il trattamento di fine rapporto calcolato per tutte le qualifiche, in 30/30 di retribuzione utile.
CAPO XI - REGOLAMENTO DI BORDO
Art. 56 - Regolamento di bordo
A) Servizio di coperta.
1 - Fermo restando quanto disposto dagli artt. 21 e 22 il personale dovrà eseguire il lavoro di lavaggio della pittura, raschiatura, picchettaggio, smacchiatura e pitturazione della nave in condizioni di sicurezza.
2 - La pulizia dei gabinetti per gli Ufficiali, Sottufficiali e Comuni delle sezioni coperta e macchina sarà eseguita dai giovanotti e dai mozzi.
B) Servizio di macchina.
3 - Gli operai meccanici saranno adibiti a tutti i lavori di ordinaria manutenzione e riparazione delle caldaie, calderine, macchine principali ed ausiliarie e relative tubolature ed accessori e a quegli altri che venissero loro ordinati.
4 - Durante la navigazione, occorrendo eseguire la pulizia interna delle calderine, questa sarà eseguita dal personale di macchina col diritto al compenso per lavoro straordinario se effettuato fuori dell'orario di servizio.
Per detti lavori è altresì stabilito il compenso di cui all'allegato n. 4 salvo il diverso trattamento previsto dalla contrattazione integrativa aziendale.
C) Lavori.
a) Lavori da non effettuarsi.
5 - All'interno dei seguenti locali non possono essere effettuati, salvo quanto disposto dall'art. 19, i lavori di pulizia, di picchettaggio e pitturazione: gavoni, pozzi catene, doppi fondi salvo la manutenzione delle tubolature e degli accessi, depositi di olio combustibile e olio lubrificante, intercapedini di macchina, salvo la manutenzione delle tubolature e degli accessi, fuori bordo in navigazione, serbatoi aria di avviamento.
6 - Inoltre non possono essere effettuati lavori di picchettaggio e pittura all'interno di casse alte, deep-tanks e sentine.
7 - Saranno consentiti interventi del personale in detti locali per le necessità operative della nave.
8 - Eventuali deroghe per particolari tipi di nave potranno essere concordate nella contrattazione integrativa, tenuto conto di quanto indicato nel documento di valutazione rischi.
b) Lavori di particolare disagio.
9 - Per l'effettuazione dei sottoelencati lavori è riconosciuto il compenso di cui all'allegato n. 4 salvo il diritto al compenso per lavoro straordinario per le prestazioni effettuate oltre il normale orario di lavoro o di guardia.
In coperta.
a) cementazione previa pulizia con rimozione di sedimenti all'interno dei gavoni, dei doppi fondi e delle casse adibite ad acqua potabile;
b) pulizia dei deep-tanks e delle casse alte;
c) pulizia delle sentine stiva e delle sentine macchina degassificate.
I compensi per i lavori sopra elencati eventualmente già previsti nella contrattazione integrativa aziendale, sono aboliti salvo quelli con trattamento di miglior favore.
10 - I compensi per l'effettuazione dei sottoelencati lavori:
d) costruzione e demolizione di paratie divisionali (feeders bins);
e) apertura e chiusura delle boccaporte tradizionali; sono quelli previsti dalla contrattazione integrativa aziendale.
In macchina.
11 - I sottoelencati lavori di macchina saranno retribuiti con un compenso da determinarsi, per ogni singolo lavoro, nella contrattazione integrativa aziendale.
(motonavi):
1) smontaggio e rimontaggio per sostituzione testata cilindro motore principale;
2) smontaggio e rimontaggio stantuffi motore principale per sostituzione o manutenzione totale;
3) smontaggio e rimontaggio camicie per cilindro motore principale per sostituzione o manutenzione;
4) smontaggio e rimontaggio cuscinetto testa di biella per aggiustaggio e/o sostituzione del motore principale;
5) smontaggio e rimontaggio coppia cuscinetti piede di biella e aggiustaggio e/o sostituzione del motore principale;
6) smontaggio e rimontaggio per manutenzione o sostituzione di una turbosoffiante del motore principale, esclusa la pulizia dei filtri;
7) revisione completa in una soluzione di un gruppo elettrogeno, esclusa la manutenzione parziale;
8) smontaggio e revisione completa e lavaggio di un generatore elettrico e di un motore elettrico di potenza superiore a kW. 40, esclusa la manutenzione parziale;
9) smontaggio, manutenzione e rimontaggio valvole di scarico di un cilindro del motore principale;
10) smontaggio, manutenzione e rimontaggio gruppo valvole lavaggio di una pompa d'aria del motore principale;
11) riparazione muratura refrattaria al metro quadro;
12) imbarco, sistemazione e travaso fusti olio lubrificante.
NOTA A VERBALE
Considerata l'evoluzione tecnologica del naviglio, sarà costituito un Comitato tecnico paritetico per l'aggiornamento del Regolamento di bordo per il personale di coperta e di macchina, valorizzando fra l'altro la contrattazione di II livello al fine di tener conto delle specificità legate alle diverse tipologie di navi e servizi svolti.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 3 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 56 - Regolamento di bordo
A) Servizio di coperta.
1 - Fermo restando quanto disposto dagli artt. 21 e 22 il personale dovrà eseguire il lavoro di lavaggio della pittura, raschiatura, picchettaggio, smacchiatura e pitturazione della nave in condizioni di sicurezza.
2 - La pulizia dei gabinetti per gli Ufficiali, Sottufficiali e Comuni delle sezioni coperta e macchina sarà eseguita dai giovanotti e dai mozzi.
B) Servizio di macchina.
3 - Gli operai meccanici saranno adibiti a tutti i lavori di ordinaria manutenzione e riparazione delle caldaie, calderine, macchine principali ed ausiliarie e relative tubolature ed accessori e a quegli altri che venissero loro ordinati.
4 - Durante la navigazione, occorrendo eseguire la pulizia interna delle calderine, questa sarà eseguita dal personale di macchina col diritto al compenso per lavoro straordinario se effettuato fuori dell'orario di servizio.
Per detti lavori è altresì stabilito il compenso di cui all'allegato n. 4 salvo il diverso trattamento previsto dalla contrattazione integrativa aziendale.
C) Lavori.
a) Lavori da non effettuarsi.
5 - All'interno dei seguenti locali non possono essere effettuati, salvo quanto disposto dall'art. 19, i lavori di pulizia, di picchettaggio e pitturazione: gavoni, pozzi catene, doppi fondi salvo la manutenzione delle tubolature e degli accessi, depositi di olio combustibile e olio lubrificante, intercapedini di macchina, salvo la manutenzione delle tubolature e degli accessi, fuori bordo in navigazione, serbatoi aria di avviamento.
6 - Inoltre, non possono essere effettuati lavori di picchettaggio e pittura all'interno di casse alte, deep-tanks e sentine.
7 - Saranno consentiti interventi del personale in detti locali per le necessità operative della nave
8 - Eventuali deroghe per particolari tipi di nave potranno essere concordate nella contrattazione integrativa, tenuto conto di quanto indicato nel documento di valutazione rischi.
b) Lavori di particolare disagio.
9 - Per l'effettuazione dei sottoelencati lavori è riconosciuto il compenso di cui all'allegato n. 4 salvo il diritto al compenso per lavoro straordinario per le prestazioni effettuate oltre il normale orario di lavoro o di guardia.
In coperta.
a) cementazione previa pulizia con rimozione di sedimenti all'interno fondi e delle casse adibite ad acqua potabile;
b) pulizia dei deep-tanks e delle casse alte;
c) pulizia delle sentine stiva e delle sentine macchina degassificate.
I compensi per i lavori sopra elencati - eventualmente già previsti nella contrattazione integrativa aziendale - sono aboliti salvo quelli con trattamento di miglior favore.
10 - I compensi per l'effettuazione dei sottoelencati lavori sono quelli previsti dalla contrattazione integrativa aziendale:
d) costruzione e demolizione di paratie divisionali (feeders bins);
e) apertura e chiusura delle boccaporte tradizionali;
sono quelli previsti dalla contrattazione integrativa aziendale:
In macchina.
11 - I sottoelencati lavori di macchina saranno retribuiti con un compenso da determinarsi, per ogni singolo lavoro, nella contrattazione integrativa aziendale.
(motonavi):
1) smontaggio e rimontaggio per sostituzione testata cilindro motore principale;
2) smontaggio e rimontaggio stantuffi motore principale per sostituzione o manutenzione totale;
3) smontaggio e rimontaggio camicie per cilindro motore principale per sostituzione o manutenzione;
4) smontaggio e rimontaggio cuscinetto testa di biella per aggiustaggio e/o sostituzione del motore principale;
5) smontaggio e rimontaggio coppia cuscinetti piede di biella e aggiustaggio e/o sostituzione del motore principale;
6) smontaggio e rimontaggio per manutenzione o sostituzione di una turbosoffiante del motore principale, esclusa la pulizia dei filtri;
7) revisione completa in una soluzione di un gruppo elettrogeno, esclusa la manutenzione parziale;
8) smontaggio e revisione completa e lavaggio di un generatore elettrico e di un motore elettrico di potenza superiore a kW. 40, esclusa la manutenzione parziale;
9) smontaggio, manutenzione e rimontaggio valvole di scarico di un cilindro del motore principale;
10) smontaggio, manutenzione e rimontaggio gruppo valvole lavaggio di una pompa d'aria del motore principale;
11) riparazione muratura refrattaria al metro quadro;
12) imbarco, sistemazione e travaso fusti olio lubrificante.
NOTA A VERBALE
Considerata l'evoluzione tecnologica del naviglio, sarà costituito un Comitato tecnico paritetico per l'aggiornamento del Regolamento di bordo per il personale di coperta e di macchina, valorizzando fra l'altro la contrattazione di II livello al fine di tener conto delle specificità legate alle diverse tipologie di navi e servizi svolti.
CAPO XII - REGOLAMENTO DEI TURNI PARTICOLARI
In considerazione della specialità del lavoro a bordo delle navi, i lavoratori marittimi nell'arco dell'anno devono necessariamente alternare periodi di imbarco con periodi di riposo a terra per il necessario recupero delle energie psicofisiche.
L'organico complessivo di una impresa armatoriale è, pertanto, costituito dai marittimi imbarcati più una riserva per garantire l'avvicendamento.
I lavoratori marittimi in regime di Continuità di Rapporto di Lavoro compongono la consistenza organica del personale navigante dell'impresa armatoriale, insieme ai lavoratori marittimi iscritti al Turno Particolare.
1 - I lavoratori marittimi, compresi gli Ufficiali, da iscrivere nel Turno Particolare, saranno prelevati a libera scelta dalla eventuale lista stagionale, dal Turno Generale o dall'Ufficio Movimento Ufficiali.
2 - I lavoratori marittimi sono iscritti al Turno Particolare in base al proprio grado di bordo.
3 - I lavoratori marittimi, non iscritti alla continuità di rapporto di lavoro, saranno prelevati dal Turno Particolare o in caso di indisponibilità dalla eventuale lista stagionale o dal Turno Generale e imbarcati con una delle tipologie di contratto di arruolamento previste dal Codice della Navigazione.
4 - Un raggruppamento di società o compagnie consorziate può costituire un turno particolare unico.
Art. 58 - Iscrizioni e reiscrizioni
1 - Le iscrizioni e le reiscrizioni nel Turno vengono effettuate in seguito a richiesta scritta da parte della Società al competente Ufficio di Collocamento.
2 - Per l'iscrizione il lavoratore marittimo deve essere in possesso dei requisiti per la categoria nella quale è chiesta l'iscrizione stessa.
3 - I lavoratori marittimi saranno reiscritti nell'ordine cronologico di presentazione del libretto di navigazione, che dovrà essere effettuata non oltre il 15º giorno dallo sbarco, salvo quanto previsto dall'art. 64, punto 2.
4 - Il Turno sarà composto dagli iscritti al Turno Particolare e, per le navi superiori a 3.000 t.s.l., anche dagli iscritti al Fondo. La composizione numerica dei Turni Particolari per ogni categoria sarà rapportata alle tabelle minime di sicurezza delle navi in esercizio della Società, in modo che i marittimi iscritti al Turno Particolare, sommati a quelli in C.R.L., non superino il 143% del personale previsto dalle tabelle minime di sicurezza; per i traghetti si farà riferimento alla media annuale del personale marittimo imbarcato sulla nave. Sarà possibile istituire, a livello locale, Turni Particolari di riserva per eventuali specifiche e/o temporanee esigenze aziendali, previo accordo tra le parti. La contrattazione integrativa aziendale potrà determinare una maggiore consistenza di personale in base all'organizzazione del lavoro prevista per il servizio a cui vengono adibite le navi.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 3 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 58 - Iscrizioni e reiscrizioni
1 - Le iscrizioni e le reiscrizioni nel Turno vengono effettuate in seguito a richiesta scritta da parte della Società al competente Ufficio di Collocamento.
2 - Per l'iscrizione il lavoratore marittimo deve essere in possesso dei requisiti per la categoria nella quale è chiesta l'iscrizione stessa.
3 - I lavoratori marittimi saranno reiscritti nell'ordine cronologico di sbarco
di presentazione del libretto di navigazione, che dovrà essere effettuata non oltre il 15º giorno dallo sbarco, salvo quanto previsto dall'art. 64, punto 2.4 - Il Turno sarà composto dagli iscritti al Turno Particolare e, per le navi superiori a 3.000 t.s.1., anche dagli iscritti al Fondo. La composizione numerica dei Turni Particolari per ogni categoria sarà rapportata alle tabelle minime di sicurezza delle navi in esercizio della Società, in modo che i marittimi iscritti al Turno Particolare, sommati a quelli in C.R.L., non superino il 143% del personale previsto dalle tabelle minime di sicurezza; per i traghetti si farà riferimento alla media annuale del personale marittimo imbarcato sulla nave. Sarà possibile istituire, a livello locale. Turni Particolari di riserva per eventuali specifiche e/o temporanee esigenze aziendali, previo accordo tra le parti. La contrattazione integrativa aziendale potrà determinare una maggiore consistenza di personale in base all'organizzazione del lavoro prevista per il servizio a cui vengono adibite le navi.
Art. 59 - Regolamento di imbarco
1 - La Società ha facoltà di avviare a bordo il marittimo non strettamente nell'ordine cronologico di iscrizione, con un margine di scelta fra i primi cinque iscritti per categoria. Per le navi superiori a 3.000 t.s.l. si darà, in ogni caso, la precedenza ai marittimi in continuità di rapporto di lavoro o iscritti al Fondo che abbiano già usufruito del periodo di riposo (*).
(*) Nota a verbale:
1) I marittimi non imbarcati secondo l'ordine cronologico di iscrizione a turno saranno comunque chiamati per imbarco nelle successive quattro chiamate salvo oggettive esigenze di carattere tecnico.
2) I marittimi del turno particolare non iscritti al Fondo, né in regime di continuità, non saranno comunque chiamati all'imbarco prima che sia trascorso un periodo a terra pari almeno al 33% del periodo di imbarco.
1 - Il periodo massimo di imbarco è così regolamentato:
a) 4 mesi, prorogabili fino a 60 giorni d'intesa con il lavoratore marittimo, da parte dell'Armatore, per tutte le navi;
b) 4 mesi, prorogabili fino a 30 giorni d'intesa con il lavoratore marittimo, da parte dell'Armatore, per le navi adibite a traffici mediterranei, le navi cisterna, le navi full containers;
c) 4 mesi per le navi traghetto.
La durata del periodo d'imbarco può essere altresì determinata con accordi aziendali.
2 - Il marittimo, completato il periodo di imbarco, sbarcherà per "avvicendamento".
3 - Per i marittimi non in continuità di rapporto di lavoro il contratto di arruolamento cessa al compimento del periodo contrattuale di imbarco al marittimo sarà corrisposto il trattamento di fine rapporto maturato durante il periodo di imbarco, secondo le misure e le modalità indicate all'art. 55 e fermo restando quanto previsto in materia di previdenza complementare.
Qualora il marittimo iscritto a turno particolare non venisse imbarcato dopo il periodo di riposo, corrispondente a tante giornate quanti sono stati i riposi compensativi maturati e non fruiti durante l'imbarco per domeniche, festività, ferie, sabati, e una franchigia di 30 giorni, allo stesso verrà corrisposto un compenso pari alla metà del preavviso.
4 - Da parte dell'Armatore, potranno essere richiesti adeguamenti del periodo di imbarco previsto dalla normativa generale a particolari situazioni riguardanti ogni tipo di nave.
Qualora il marittimo debba iniziare l'ultimo viaggio del suo periodo di imbarco, potrà essere sbarcato entro i venti giorni precedenti la scadenza del periodo di imbarco.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 3 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 60 - Periodo di imbarco
1 - Il periodo massimo di imbarco è così regolamentato:
a) 4 mesi, prorogabili fino a 60 giorni d'intesa con il lavoratore marittimo, da parte dell'Armatore, per tutte le navi;b) 4 mesi, prorogabili fino a 30 giorni d'intesa con il lavoratore marittimo, da parte dell'Armatore, per le navi adibite a traffici mediterranei, le navi cisterna, le navi full container;
c) 4 mesi per te navi traghetto;
d) 4 mesi, prorogabili fino a 60 giorni d'intesa con il lavoratore marittimo, da parte dell'Armatore, per tutte le altre navi.
La durata del periodo d'imbarco può essere altresì determinata con accordi aziendali.
2 - Il marittimo, completato il periodo di imbarco, sbarcherà per "avvicendamento".
3 - Per i marittimi non in continuità di rapporto di lavoro il contratto di arruolamento cessa al compimento del periodo contrattuale di imbarco. Al
almarittimosarà corrispostosaranno corrisposte tutte le competenze maturate durante il periodo di imbarco, oltre al il trattamento di fine rapportomaturato durante il periodo di imbarco, secondo le misure e le modalità indicate all'art., 55 e fermo restando quanto previsto in materia di previdenza complementare.Qualora il marittimo iscritto a turno particolare non venisse imbarcato dopo il periodo di riposo, corrispondente a tante giornate quanti sono stati i riposi compensativi maturati e non fruiti durante l'imbarco per domeniche, festività, ferie, sabati, e una franchigia di 30 giorni, allo stesso verrà corrisposto un compenso pari alla metà del preavviso.3 bis - A esclusione dei casi di diverse turnazioni fra i periodi di imbarco e quelli di riposo a terra definite da eventuali accordi sindacali di secondo livello sottoscritti dalle OO.SS. stipulanti e firmatarie della presente Sezione, in caso di mancata chiamata all'imbarco dopo il periodo di riposo, corrispondente a tante giornate quanti sono stati i riposi compensativi maturati e non fruiti durante l'imbarco per domeniche, festività, ferie, sabati, e una franchigia
- di 30 giorni per periodi di imbarco superiori a 60 giorni,
- di 18 giorni per periodi di imbarco pari o inferiori a 60 giorni,
al marittimo in Turno Particolare imbarcato con contratto di arruolamento a tempo indeterminato verrà corrisposto un importo onnicomprensivo a titolo di indennizzo - che non ha alcun riflesso diretto o indiretto su qualsiasi istituto economico contrattuale - quantificato in una misura pari al 50% dell'indennità di preavviso.
Per ogni successivo periodo di quindici giorni di mancata chiamata all'imbarco il suddetto importo verrà incrementato nella misura del 10% dell'indennità di preavviso, fino a concorrenza massima dell'80% dell'importo del preavviso.
Tale indennizzo, che verrà corrisposto unitamente alle competenze relative al primo mese di reimbarco, spetterà soltanto se il marittimo:
- abbia comunicato per iscritto (secondo le modalità previste aziendalmente), prima del completamento del periodo di riposo, la propria disponibilità all'imbarco al termine del periodo predetto e
- non sia stato imbarcato, nel periodo di mancato arruolamento, con aitra impresa armatoriale. L'azienda verificherà tale requisito al momento del successivo imbarco.
Ai fini del computo del periodo, superato il quale spetta il suddetto indennizzo, sono in ogni caso esclusi i giorni di malattia e infortunio, nonché quelli comunque indennizzati dagli Enti presso i quali il lavoratore è assicurato.
3 ter - Fatti salvi eventuali accordi di secondo livello siglati dalle OO.SS. stipulanti la presente Sezione, la disposizione di cui al comma precedente non si applica ai marittimi iscritti ai Turni Particolari di Riserva e/o a Liste Stagionali.
NOTA TRANSITORIA
In non poche realtà aziendali - in particolare quelle che praticano servizi con caratteristiche di stagionalità - sono stati negli anni sottoscritti accordi di secondo livello che, con specifiche finalità sociali di ampliamento della base occupazionale e/o di ottimizzazione dell'organizzazione del lavoro, hanno previsto una diversa disciplina della gestione dei Turni Particolari che potrebbe essere non coerente con la nuova formulazione dell'art. 60, commi 3, 3 bis e 3 ter.
Le parti, pertanto, per dirimere eventuali situazioni di potenziale conflittualità, concordano che la riscrittura dell'art. 60 trovi applicazione dopo 9 mesi dall'entrata in vigore della presente Sezione e che, in tale periodo, ferme restando le previgenti disposizioni contrattuali su tale materia, gli accordi citati possano essere riesaminati da apposita Commissione insediata presso l'Associazione armatoriale di riferimento stipulante la presente Sezione.
Esperito il suddetto comporto di 9 mesi, le parti ritengono esaurita in maniera compiuta la procedura sopra descritta.
4 - Da parte dell'Armatore potranno essere richiesti adeguamenti del periodo di imbarco previsto dalla normativa generale a particolari situazioni riguardanti ogni tipo di nave.
Qualora il marittimo debba iniziare l'ultimo viaggio del suo periodo di imbarco, potrà essere sbarcato entro i venti giorni precedenti la scadenza del periodo di imbarco.
Art. 61 - Periodo di prova e reiscrizione al turno o cancellazione dal turno particolare
1 - L'obbligo della reiscrizione nei limiti di cui al punto 4 dell'art. 58 vige per i marittimi che abbiano superato il periodo di prova che, ai soli fini della iscrizione al turno viene fissato in mesi 3 per il personale imbarcato su navi che facciano scalo regolarmente in porti nazionali, ed in mesi 4 per il personale imbarcato su altre navi.
2 - Ai fini di cui al precedente comma, l'Armatore è tenuto a comunicare al marittimo il risultato della prova entro i termini sopra stabiliti. In difetto di questa comunicazione la prova si intenderà positivamente superata.
3 - Fermo restando quanto previsto dall'art. 10, costituiscono comunque motivi per la non reiscrizione al turno particolare e/o la cancellazione dal turno stesso:
a) indisponibilità all'imbarco per grave motivo personale di durata superiore a 30 giorni, nonché l'indisponibilità all'imbarco per malattia di durata superiore a 180 giorni;
b) l'aver superato nell'arco dell'ultimo triennio 360 giorni di malattia indennizzati (cioè coperti dalla assicurazione fondamentale e complementare dell'Ente competente) anche se dovuti a più eventi morbosi;
c) mancata tempestiva comunicazione della indisponibilità per malattia, infortunio o grave motivo personale da comunicare alla Società per telegramma/fax e/o anche per via telematica facendo seguire l'invio del documento giustificativo entro due giorni dall'insorgere del motivo;
d) lo sbarco per volontà del marittimo senza giustificato motivo;
e) l'ingiustificata indisponibilità del marittimo al momento della chiamata di imbarco ed il rifiuto del marittimo all'imbarco derivante dalla chiamata;
f) il rifiuto di trasbordare;
g) l'inibizione dall'esercizio professionale di durata superiore a 180 giorni;
h) il raggiungimento dei limiti di età previsti per il pensionamento dalle vigenti norme al riguardo;
i) la riduzione della flotta sociale, il disarmo di durata superiore a 90 giorni. In questi casi la non reiscrizione a turno e/o la cancellazione dal turno sarà effettuata, categoria per categoria, partendo da coloro che hanno minore anzianità di azienda;
l) produzione documentale mendace e/o impropria a sostegno della disponibilità all'imbarco.
4 - La società comunicherà tempestivamente al marittimo a mezzo di lettera raccomandata - o altro mezzo legalmente riconosciuto - il provvedimento di non reiscrizione e/o cancellazione dal turno particolare, che deve contenere le contestuali motivazioni.
5 - Fermo restando quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, il marittimo che per giustificato motivo non risponde alla chiamata per l'imbarco su una determinata nave, potrà successivamente essere imbarcato sulla medesima nave o su altra unità della flotta sociale, una volta cessati i motivi che causarono il mancato imbarco.
6 - Si considera contrario allo spirito delle presenti norme la cancellazione o la mancata reiscrizione al turno particolare determinata da motivi di fede religiosa, di credo politico o di appartenenza ad un Sindacato.
7 -Il marittimo già iscritto nel Turno Particolare di un'azienda, per essere iscritto nel Turno Particolare di un'altra azienda o comunque per imbarcare a bordo delle navi armate da un'altra impresa è tenuto necessariamente a comunicare per iscritto alla Società, al cui Turno Particolare appartenga, la propria volontà di essere cancellato da detto Turno Particolare. In tal caso, la stessa Società provvederà all'apposita comunicazione all'Ufficio di Collocamento della Gente di Mare di competenza. Nel caso di mancata comunicazione alla Società, lo stesso marittimo non potrà imbarcare a bordo delle navi armate da un'azienda differente.
*****
Settore traghetti
Ferme restando le vigenti disposizioni contrattuali in materia di determinazione della consistenza del Turno Particolare e in considerazione delle esigenze operative di stagionalità delle navi traghetto, le parti convengono sull'opportunità di definire a livello aziendale la costituzione di liste stagionali, individuando i requisiti che i lavoratori marittimi devono possedere per l'iscrizione.
La consistenza della lista, oltre a tener conto delle esigenze stagionali delle società, garantirà un periodo medio annuale di imbarco. Detto personale, qualora ne possegga i requisiti, avrà priorità nella copertura di eventuali carenze nell'ambito del Turno Particolare della società.
Art. 62 - Fondo Nazionale Marittimi (Navi superiori a 3.000 t.s.l.)
La Confederazione Italiana Armatori, l'Assarmatori e le Organizzazioni Sindacali stipulanti e firmatarie concordano che le Aziende aderenti alle suddette Associazioni datoriali partecipino a un Fondo secondo i seguenti principi direttivi.
Nota transitoria: resta fermo quanto previsto al verbale 16 dicembre 2020 tra Assarmatori e le OO.SS. citate.
1 - Il Fondo è denominato «Fondo Nazionale Marittimi». Esso è un soggetto autonomo ed indipendente sia rispetto alle Organizzazioni Sindacali e alle Associazioni datoriali sia rispetto alle imprese di navigazione tenute al versamento delle somme di cui al punto 5.
2 - Il Fondo costituisce strumento di attuazione della Convenzione OIL n. 145 del 1976, sulla continuità di lavoro della Gente di Mare, corrispondendo ai lavoratori, in possesso dei requisiti di cui al successivo punto 3 e che non beneficiano del trattamento di continuità o di altro compenso e/o indennità (comandata e simili, malattie ed infortuni, ecc.) una indennità corrispondente al 75% e all'80% del minimo contrattuale rispettivamente per i comuni/sottufficiali e gli ufficiali, per un massimo di sei elevabili a nove in caso di cancellazione dalla C.R.L. o dal T.P. successivamente alla risoluzione del contratto di imbarco e al periodo di permanenza a terra di cui al successivo articolo 64, punto 4; ovviamente qualora non si verifichi una delle condizioni sopra previste.
Il Fondo Nazionale Marittimi provvederà, altresì, ad erogare al personale iscritto al Fondo nel caso di cancellazione dalla C.R.L. o di non reiscrizione o cancellazione dal turno particolare, conseguente a disarmo superiore a 90 giorni, riduzione della flotta, ristrutturazione aziendale o cessazione dell'attività, sempre che non ci sia stata chiamata per l'imbarco, il trattamento economico di cui sopra per un periodo massimo di 6 mesi. Tale periodo decorre per il personale iscritto al Turno Particolare dalla cancellazione o non reiscrizione al turno stesso, detraendo dai 6 mesi l'eventuale periodo per il quale il Fondo ha già provveduto a corrispondere il relativo trattamento, e per i marittimi in C.R.L. dalla data della risoluzione del rapporto di lavoro. L'eventuale cancellazione o non reiscrizione al turno per i casi di ristrutturazione aziendale o di riduzione della flotta avverrà secondo le modalità previste dall'art. 61, punto 3, lettera i), ovviamente quando non si verifichi una delle condizioni previste al 1º comma del punto 2. Qualora il trattamento di cui al 1 ° comma del punto 2 si prolunghi oltre il 30º giorno sarà a carico dell'azienda, dalla quale proviene il marittimo, un contributo suppletivo pari alla indennità erogata per i giorni successivi al 30º. Tale contributo non è dovuto se l'azienda, fermo restando il mantenimento del marittimo nel proprio turno particolare, lo ha reso disponibile, con atto formale e con un preavviso di 30 giorni, all'imbarco presso altre aziende aderenti al Fondo.
Nel caso una impresa aderente al Fondo chiami il marittimo all'imbarco e questi rifiuti senza giustificato motivo, il marittimo stesso non avrà diritto al trattamento di cui al 1 ° comma del punto 2 mantenendo l'iscrizione al turno particolare della società da cui proviene.
Le imprese con meno di tre navi, qualora non consorziate con turno particolare unico, che non siano in grado di ruotare i marittimi nei periodi previsti dagli articoli 60 e 64 dovranno comunicare al Fondo, entro 10 giorni dallo sbarco del marittimo, la data della disponibilità all'imbarco presso le aziende aderenti al Fondo che curerà le relative segnalazioni. In mancanza di tale segnalazione nel suddetto termine sarà a carico della Azienda una corresponsione pari al trattamento che il Fondo avrebbe garantito.
Analoga procedura sarà seguita dalle Aziende e dal Fondo per il personale del Turno Particolare di Riserva.
3 - I requisiti richiesti per l'iscrizione al Fondo sono i seguenti:
a) tutti i marittimi che maturino i seguenti requisiti, purché risulti che i lavoratori medesimi abbiano svolto durante l'arruolamento i dovuti periodi di imbarco previsti dalle Sezioni e che non si siano rifiutati ingiustificatamente alle chiamate di imbarco:
- Ufficiali (con esclusione degli allievi): 12 mesi di navigazione negli ultimi 24 da Ufficiale con più Aziende oppure 9 mesi negli ultimi 18 da Ufficiale con la stessa Azienda;
- Sottufficiali: 12 mesi di navigazione da Sottufficiale negli ultimi 24 con più Aziende oppure 10 mesi negli ultimi 20 da Sottufficiale con la stessa Azienda;
- Comuni: 12 mesi di navigazione negli ultimi 24 con l'ultima qualifica con più Aziende oppure 10 mesi di navigazione negli ultimi 20 nell'ultima qualifica con la stessa Azienda.
Per navigazione si intende navigazione su navi mercantili;
b) per godere del trattamento economico del Fondo sarà necessario oltre che possedere i requisiti di iscrizione, effettuare imbarchi della durata minima di 2 mesi.
4 - Motivi di cancellazione dal Fondo:
- la cancellazione dal T.P. per giustificato motivo non contestato dal marittimo stesso. Resta inteso che il lavoratore che decade dal diritto di iscrizione al Fondo, per l'eventuale reiscrizione allo stesso, dovrà rimaturare i requisiti di cui al punto 3, lettera a) del presente articolo;
- l'aver superato nell'arco dell'ultimo triennio 360 giorni di malattia indennizzati (cioè coperti dalla Assicurazione fondamentale e complementare della Cassa Marittima) anche se dovuti a più eventi morbosi.
5 - Le imprese di navigazione aderenti alle Associazioni datoriali firmatarie della presente Sezione o che comunque applicano la presente Sezione accantoneranno presso il Fondo una somma mensile pari allo 0,25% del minimo contrattuale per ogni lavoratore marittimo imbarcato su navi superiori a 3.000 t.s.I. esclusi i lavoratori che beneficino del regime di continuità: comunque ogni Azienda contribuirà mensilmente al Fondo con almeno lo 0,125% del minimo contrattuale dei propri marittimi imbarcati.
Il contributo della Azienda potrà variare in relazione alle risultanze del bilancio del Fondo.
6 - Sono Organi del Fondo:
- Consiglio di Amministrazione;
- Assemblea;
- Collegio dei Sindaci.
7 - Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente e un Vice Presidente.
8 - Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti.
Un membro effettivo e uno supplente saranno designati dalle Organizzazioni Sindacali interessate.
NOTA - Per le navi adibite a traffico locale che hanno imbarcato più equipaggi, per disarmo si può anche intendere la riduzione di uno o più equipaggi conseguenti ad una variazione del servizio.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 3 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 62 - Fondo Nazionale Marittimi (Navi superiori a 3.000 t.s.l.)
La Confederazione Italiana Armatori, l'Assarmatori e le Organizzazioni Sindacali stipulanti e firmatarie concordano che le Aziende aderenti alle suddette Associazioni datoriali partecipino a un Fondo secondo i seguenti principi direttivi.
Nota transitoria: resta fermo quanto previsto al verbale 16 dicembre 2020 tra Assarmatori e le OO.SS. citate.
1 - Il Fondo è denominato «Fondo Nazionale Marittimi», Esso è un soggetto autonomo ed indipendente sia rispetto alle Organizzazioni Sindacali e alle Associazioni datoriali sia rispetto alle imprese di navigazione tenute al versamento delle somme di cui al punto 5.
2 - Il Fondo costituisce strumento di attuazione della Convenzione OIL n. 145 del 1976, sulla continuità di lavoro della Gente di Mare, corrispondendo ai lavoratori, in possesso dei requisiti di cui al successivo punto 3 e che non beneficiano del trattamento di continuità o di altro compenso e/o indennità (comandata e simili, malattie ed infortuni, ecc.) una indennità corrispondente al 75% e all'80% del minimo contrattuale rispettivamente per i comuni/sottufficiali e gli ufficiali, per un massimo di sei elevabili a nove in caso di cancellazione dalla C.R.L. o dal T.P. successivamente alla risoluzione del contratto di
imbarcoarruolamento e al periodo di permanenza a terra di cui al successivo articolo 64, punto 4; ovviamente qualora non si verifichi una delle condizioni sopra previste.Il Fondo Nazionale Marittimi provvederà, altresì, ad erogare al personale iscritto al Fondo nel caso di cancellazione dalla C.R.L. o di non reiscrizione o cancellazione dal turno particolare, conseguente a disarmo superiore a 90 giorni, riduzione della flotta, ristrutturazione aziendale o cessazione dell'attività, sempre che non ci sia stata chiamata per rimbarco, il trattamento economico di cui sopra per un periodo massimo di 6 mesi. Tale periodo decorre per il personale iscritto al Turno Particolare dalla cancellazione o non reiscrizione al turno stesso, detraendo dai 6 mesi l'eventuale periodo per il quale il Fondo ha già provveduto a corrispondere il relativo trattamento, e per i marittimi in C.R.L. dalla data della risoluzione del rapporto di lavoro. L'eventuale cancellazione o non reiscrizione al turno per i casi di ristrutturazione aziendale o di riduzione della flotta avverrà secondo le modalità previste dall'art. 61, punto 3, lettera i), ovviamente quando non si verifichi una delle condizioni previste al 1º comma del punto 2.
Qualora il trattamento di cui al 1º comma del punto 2 si prolunghi oltre il 30º giorno sarà a carico dell'azienda, dalla quale proviene il marittimo, un contributo suppletivo pari alla indennità erogata per i giorni successivi al 30º. Tale contributo non è dovuto se l'azienda, fermo restando il mantenimento del marittimo nel proprio turno particolare, lo ha reso disponibile, con atto formale e con un preavviso di 30 giorni, all'imbarco presso altre aziende aderenti al Fondo.
Nel caso una impresa aderente al Fondo chiami il marittimo all'imbarco e questi rifiuti senza giustificato motivo, il marittimo stesso non avrà diritto al trattamento di cui al 1º comma del punto 2 mantenendo l'iscrizione al turno particolare della società da cui proviene.
Le imprese con meno di tre navi, qualora non consorziate con turno particolare unico, che non siano in grado di ruotare i marittimi nei periodi previsti dagli articoli 60 e 64 dovranno comunicare al Fondo, entro 10 giorni dallo sbarco del marittimo, la data della disponibilità all'imbarco presso le aziende aderenti al Fondo che curerà le relative segnalazioni. In mancanza di tale segnalazione nel suddetto termine sarà a carico della Azienda una corresponsione pari al trattamento che il Fondo avrebbe garantito.
Analoga procedura sarà seguita dalle Aziende e dal Fondo per il personale del Turno Particolare di Riserva.
3 - I requisiti richiesti per l'iscrizione al Fondo sono i seguenti:
a) tutti i marittimi che maturino i seguenti requisiti, purché risulti che i lavoratori medesimi abbiano svolto durante l'arruolamento i dovuti periodi di imbarco previsti dalle Sezioni e che non si siano rifiutati ingiustificatamente alle chiamate di imbarco:
- Ufficiali (con esclusione degli allievi): 12 mesi di navigazione negli ultimi 24 da Ufficiale con più Aziende oppure 9 mesi negli ultimi 18 da Ufficiale con la stessa Azienda;
- Sottufficiali: 12 mesi di navigazione da Sottufficiale negli ultimi 24 con più Aziende oppure 10 mesi negli ultimi 20 da Sottufficiale con la stessa Azienda;
- Comuni: 12 mesi di navigazione negli ultimi 24 con l'ultima qualifica con più Aziende oppure 10 mesi di navigazione negli ultimi 20 nell'ultima qualifica con la stessa Azienda.
Per navigazione si intende navigazione su navi mercantili;
b) per godere del trattamento economico del Fondo sarà necessario oltre che possedere i requisiti di iscrizione, effettuare imbarchi della durata minima di 2 mesi.
4 - Motivi di cancellazione dal Fondo:
- la cancellazione dal T.P. per giustificato motivo non contestato dal marittimo stesso. Resta inteso che il lavoratore che decade dal diritto di iscrizione al Fondo, per l'eventuale reiscrizione allo stesso, dovrà rimaturare i requisiti di cui al punto 3, lettera a) del presente articolo;
- l'aver superato nell'arco dell'ultimo triennio 360 giorni di malattia indennizzati (cioè coperti dalla Assicurazione fondamentale e complementare della Cassa Marittima) anche se dovuti a più eventi morbosi.
5 - Le imprese di navigazione aderenti alle Associazioni datoriali firmatarie della presente Sezione o che comunque applicano la presente Sezione accantoneranno presso il Fondo una somma mensile pari allo 0,25% del minimo contrattuale per ogni lavoratore marittimo imbarcato su navi superiori a 3.000 t.s.l. esclusi i lavoratori che beneficino del regime di continuità: comunque ogni Azienda contribuirà mensilmente al Fondo con almeno lo 0,125% del minimo contrattuale dei propn marittimi imbarcati.
Il contributo della Azienda potrà variare in relazione alle risultanze del bilancio del Fondo.
6 - Sono Organi del Fondo:
- Consiglio di Amministrazione;
- Assemblea;
- Collegio dei Sindaci.
7 - Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente e un Vice Presidente.
8 - Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti.
Un membro effettivo e uno supplente saranno designati dalle Organizzazioni Sindacali interessate.
NOTA - Per le navi adibite a traffico locale che hanno imbarcato più equipaggi, per disarmo si può anche intendere la riduzione di uno o più equipaggi conseguenti ad una variazione del servizio.
Art. 63 - Periodo di riposo per i marittimi iscritti al Fondo
1 - Il periodo di riposo per il personale iscritto al Fondo corrisponde ad un numero di giorni solari pari al 38% dei giorni di imbarco effettuati. Per le navi adibite a traffico costiero nazionale il periodo sarà del 33%.
2 - Il marittimo, dopo aver goduto il predetto periodo di riposo, sarà disponibile per la chiamata di imbarco per la comandata, salva comunque la facoltà dell'Armatore di imbarcarlo o di impiegarlo di comandata nei 5 giorni precedenti alla scadenza del periodo di riposo stesso.
3 - Comunque, in caso di anticipato imbarco rispetto al compimento del periodo di riposo, il marittimo avrà diritto al differimento del rimanente periodo di riposo non usufruito in aggiunta a quello maturato al momento dello sbarco successivo.
4 - Il marittimo, dopo aver trascorso a terra un periodo di riposo corrispondente ad un numero di giorni solari pari alle percentuali di cui al primo comma, con l'aggiunta di 20 giorni (10 giorni per le navi traghetto e per quelle adibite a traffico costiero nazionale), nonché degli eventuali giorni di malattia o infortunio indennizzati, di permanenza a terra a seguito di sbarco per grave motivo personale, avrà diritto al trattamento del Fondo.
5 - I periodi di malattia non indennizzati per la malattia insorta dopo lo sbarco non saranno tenuti in nessun conto ai fini del computo della disponibilità all'imbarco.
6 - I periodi di malattia e di infortunio indennizzati, comunicati alle Società dalla competente Sede dell'Ente competente, saranno invece aggiunti al periodo di riposo da usufruire.
Art. 64 - Sbarchi per malattia e infortunio
1 - Allo sbarco saranno liquidate al marittimo le competenze spettantigli compreso il trattamento di fine rapporto calcolato secondo i criteri indicati all'art. 55.
2 - Il marittimo, alla guarigione (certificato di guarigione e libretto inviato all'Azienda entro 5 giorni dalla data di rilascio da parte dell'Ente Competente) sarà iscritto al turno in attesa di imbarco.
3 - Il marittimo, dopo la guarigione e la conseguente reiscrizione al turno, avrà diritto al riposo secondo le norme previste dal presente Regolamento con un minimo tra riposo e franchigia di 30 giorni.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 3 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 64 - Sbarchi per malattia e infortunio
1 - Allo sbarco saranno liquidate al marittimo le competenze spettantigli compreso il trattamento di fine rapporto calcolato secondo i criteri indicati all'art. 55.
2 - Il marittimo, alla guarigione (certificato di guarigione
e librettoinviato all'Azienda entro 5 giorni dalla data di rilascio da parte dell'Ente Competente) sarà iscritto al turno in attesa di imbarco.3 - Il marittimo, dopo la guarigione e la conseguente reiscrizione al turno, avrà diritto al riposo secondo le norme previste dal presente Regolamento con un minimo tra riposo e franchigia di 30 giorni.
Art. 65 - Sbarchi per gravi motivi personali
1 - Per gravi motivi personali si intendono:
a) morte di padre, madre, coniuge, figli, da documentare alla Società entro 10 giorni dall'avvenuto decesso (*);
b) fatto grave da documentare e sottoporre con la massima tempestività alla approvazione della Società o del Comando di bordo.
2 - Allo sbarco saranno liquidate al marittimo le competenze spettantigli compreso il trattamento di fine rapporto maturato.
3 - Entro il trentesimo giorno dallo sbarco il marittimo documenterà alla Società la propria posizione preannunciando la data della sua disponibilità al reimbarco che non dovrà avvenire comunque oltre due mesi dallo sbarco. Mancando di ottemperare a questo adempimento la Società potrà cancellare dal turno l'interessato e rivalersi delle spese sostenute.
(*) Solo in tale ipotesi il prezzo del biglietto di viaggio è a carico della Società.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 3 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 65 - Sbarchi per gravi motivi personali
1 - Per gravi motivi personali si intendono:
a) morte di padre, madre, coniuge, figli, da documentare alla Società entro 10 giorni dall'awenuto decesso (*);
b) fatto grave da documentare e sottoporre con la massima tempestività alla approvazione della Società o del Comando di bordo.
2 - Allo sbarco saranno liquidate al marittimo le competenze spettantigti compreso il trattamento di fine rapporto maturato.
3 - Entro il trentesimo giorno dallo sbarco il marittimo documenterà alla Società la propria posizione preannunciando la data della sua disponibilità al reimbarco che non dovrà avvenire comunque oltre due mesi dallo sbarco.
Mancando di ottemperare a questo adempimento la Società potrà cancellare dal turno l'interessato e rivalersi delle spese sostenute.La mancata comunicazione della data di disponibilità entro il termine previsto di 30 giorni dallo sbarco sarà valutabile come manifestazione di comportamento concludente da parte del marittimo di risoluzione del vincolo contrattuale e quindi manifestazione di volontà del marittimo di voler essere cancellato dal turno particolare.
____________
(*) Solo in tale ipotesi il prezzo del biglietto di viaggio è a carico della Società.
Art. 66 - Indisponibilità all'imbarco per grave motivo personale o malattia o infortunio
1 - L'indisponibilità all'imbarco per malattia, infortunio o grave motivo personale dovrà essere comunicata dall'interessato alla Società con telegramma/fax e/o per via telematica, facendolo seguire da un documento giustificativo (la malattia documentata con certificato medico del SASN o della ASL o, in mancanza, di un Ufficiale sanitario). La Società si riserva di ritenere valida o meno la documentazione certificante il grave motivo personale. Tale indisponibilità dovrà essere comunicata all'atto in cui si verifica e non al momento della chiamata.
L'interessato non avrà diritto al trattamento di cui al comma 1 del punto 2, art. 62.
2 - Appena disponibile all'imbarco il marittimo comunicherà alla Società la sua disponibilità.
3 - Il marittimo rimarrà a turno per:
- 30 giorni nel caso di persistente indisponibilità per grave motivo personale;
- 180 giorni nel caso di persistente indisponibilità per malattia.
4 - Perdurando la sua indisponibilità oltre i termini suddetti il marittimo potrà essere cancellato dal turno.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 3 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 66 - Indisponibilità all'imbarco per grave motivo personale o malattia o infortunio
1 - L'indisponibilità all'imbarco per malattia, infortunio o grave motivo personale dovrà essere comunicata dall'interessato alla Società con telegramma/fax e/o per via telematica, facendolo seguire da un documento giustificativo (la malattia documentata con certificato medico del SASN o della ASL o, in mancanza, di un Ufficiale sanitario). La Società si riserva di ritenere valida o meno la documentazione certificante il grave motivo personale. Tale indisponibilità dovrà essere comunicata all'atto in cui si verifica e non al momento della chiamata.
L'interessato non avrà diritto al trattamento di cui al comma 1 del punto 2, art. 62.
2 - Appena disponibile all'imbarco il marittimo comunicherà alla Società la sua disponibilità.
3 - Il marittimo rimarrà a turno per:
-
30 giorni nel caso di persistente indisponibilità per grave motivo personale; indisponibilità per gravi motivi personali di durata fino a 30 giorni;-
180 giorni nel caso dipersistente indisponibilità per malattia fino a 180 giorni.4 - Perdurando la sua indisponibilità oltre i termini suddetti il marittimo potrà essere cancellato dal turno.
CAPO XIII - REGOLAMENTO SULLA CONTINUITÀ DEL RAPPORTO DI LAVORO
(Navi superiori a 3.000 t.s.l.)
Art. 67 - Regolamento sulla continuità del rapporto di lavoro
1 - Il presente Regolamento è parte integrante a tutti gli effetti dei contratti di arruolamento stipulati in base alla presente Sezione e si applica alle Aziende che abbiano un numero di navi superiore a 2 o con equipaggi che nel totale superino le 120 persone imbarcate.
2 - Viene espressamente riconosciuta validità, anche per il passato a deroghe al presente Regolamento ovvero ad accordi volti ad attuarne le finalità in situazioni operative ed imprenditoriali diverse da quelle presupposte dalla disciplina generale dell'Istituto.
3 - Un raggruppamento di società o compagnie consorziate può costituire un elenco unico della Continuità di Rapporto di Lavoro.
Art. 68 - Applicabilità e criteri di ammissione alla C.R.L.
A) - Le aziende che applicano il regime di continuità del rapporto di lavoro dovranno avere un numero di marittimi in C.R.L. corrispondente alle percentuali sotto indicate, da calcolarsi sulle tabelle minime di sicurezza di ogni singola nave in esercizio, categoria per categoria:
Primi Ufficiali 100%
Secondi Ufficiali 80%
Terzi Ufficiali 60%
Sottufficiali 80%
Comuni 50%
Categorie iniziali 10%
Il numero complessivo dei marittimi presenti in C.R.L. e T.P. dovrà essere non superiore al 143% del personale presente nelle tabelle minime di sicurezza, per i traghetti si farà riferimento alla media annuale del personale marittimo imbarcato sulla nave. Eventuali ulteriori fabbisogni potranno essere prelevati dal Turno Generale.
La contrattazione di secondo livello potrà determinare una maggiore consistenza di personale in base alle organizzazioni del lavoro prevista per il servizio a cui vengono adibite le navi.
Qualora applicando le percentuali di cui sopra per ogni singola categoria si ottenessero frazioni di unità queste verranno arrotondate all'unità superiore qualora la frazione superi lo 0,5.
B) - Le Aziende assumeranno i marittimi in C.R.L. prelevandoli dal turno particolare aziendale ogni qualvolta si renda vacante un posto nella corrispondente categoria fino a concorrenza delle percentuali sopraelencate.
Pertanto, il marittimo che è ammesso al regime della continuità deve essere cancellato dal turno particolare e al momento della cessazione della convenzione di imbarco non sarà più iscritto in tale turno.
Per l'ammissione al regime di continuità l'azienda preleverà il personale del Turno Particolare Aziendale secondo la graduatoria combinata in base ai seguenti criteri:
- per il possesso di ogni certificato comprovante il superamento di corsi di qualificazione professionale concernenti la categoria professionale del marittimo: Punti 10
- per ogni anno di regolarità ed assiduità nelle chiamate all'imbarco e completamento dei periodi di imbarco contrattualmente stabiliti. Punti 6
- per ogni anno di anzianità di navigazione con lo stesso grado nel turno particolare dell'azienda: Punti 4
- per ogni anno di anzianità di navigazione nel turno particolare aziendale: Punti 1
C) - Le Aziende comunicheranno, entro il mese di marzo di ogni anno, alle Organizzazioni Sindacali Nazionali, e inviandone copia all'Associazione datoriale stipulante la presente Sezione a cui l'Azienda aderisce, l'elenco del personale in continuità di rapporto di lavoro e le graduatorie del personale iscritto al turno particolare compilate secondo i criteri di cui alla lettera B).
Copia dell'elenco del personale in Continuità di Rapporto di Lavoro dovrà essere inviata entro lo stesso termine anche al Fondo Nazionale Marittimi.
D) - Le aziende che raggiungessero o si trovassero ad avere un numero di marittimi in C.R.L. pari o superiore alle percentuali indicate al punto A del presente articolo, potranno bloccare il turn-over dei marittimi in C.R.L. fino a concorrenza delle percentuali sopra indicate.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 3 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 68 - Applicabilità e criteri di ammissione alla C.R.L.
A) - Le aziende che applicano il regime di continuità del rapporto di lavoro dovranno avere un numero di marittimi in C.R.L. corrispondente alle percentuali sotto indicate, da calcolarsi sulle tabelle minime di sicurezza di ogni singola nave in esercizio, per ogni grado di bordo
categoria per categoria:Primi Ufficiali: 100%
Secondi Ufficiali: 80%
Terzi Ufficiali: 60%
Sottufficiali: 80%
Comuni: 50%
Categorie iniziali: 10%
Il numero complessivo dei marittimi presenti in C.R.L. e T.P. dovrà essere non superiore al 143% del personale presente nelle tabelle minime di sicurezza. Per i traghetti si farà riferimento alla media annuale del personale marittimo imbarcato sulla nave. Eventuali ulteriori fabbisogni potranno essere prelevati dal Turno Generale.
La contrattazione di secondo livello potrà determinare una maggiore consistenza di personale in base alle organizzazioni del lavoro prevista per il servizio a cui vengono adibite le navi.
Qualora applicando le percentuali di cui sopra per ogni singolo grado di bordo
singola categoriasi ottenessero frazioni di unità queste verranno arrotondate all'unità superiore qualora la frazione superi lo 0,5.B) - Le Aziende assumeranno i marittimi in C.R.L. prelevandoli dal turno particolare aziendale ogni qualvolta si renda vacante un posto nella corrispondente categoria fino a concorrenza delle percentuali sopraelencate.
Pertanto, il marittimo che è ammesso al regime della continuità deve essere cancellato dal turno particolare e al momento della cessazione della convenzione di imbarco non sarà più iscritto in tale turno.
Per l'ammissione al regime di continuità l'azienda preleverà il personale del Turno Particolare Aziendale secondo la graduatoria combinata in base ai seguenti criteri:
- per il possesso di ogni certificato comprovante il superamento di corsi di qualificazione professionale concernenti la categoria professionale del marittimo
Punti 10
- per ogni anno di regolarità ed assiduità nelle chiamate all'Imbarco e completamento dei periodi di imbarco contrattualmente stabiliti
Punti 6
- per ogni anno di anzianità di navigazione con lo stesso grado nel turno particolare dell'azienda
Punti 4
- per ogni anno di anzianità di navigazione nel turno particolare aziendale
Punti 1
C) - Le Aziende comunicheranno, entro il mese di marzo di ogni anno, alle Organizzazioni Sindacali Nazionali, e inviandone copia all'Associazione datoriale stipulante la presente Sezione a cui l'Azienda aderisce, l'elenco del personale in continuità di rapporto di lavoro e le graduatorie del personale iscritto al turno particolare compilate secondo i criteri di cui alla lettera B).
Copia dell'elenco del personale in Continuità di Rapporto di Lavoro dovrà essere inviata entro lo stesso termine anche al Fondo Nazionale Marittimi
D) - Le aziende che raggiungessero o si trovassero ad avere un numero di marittimi in C.R.L. pari o superiore alle percentuali indicate al punto A del presente articolo, potranno bloccare il turn-over dei marittimi in C.R.L. fino a concorrenza delle percentuali sopra indicate.
Art. 69 - Regime di continuità e premio di fidelizzazione
Navi superiori a 3.000 t.s.l.
1 - Le aziende, che sono tenute ad applicare il regolamento sulla continuità del rapporto di lavoro, possono corrispondere, secondo le modalità di seguito stabilite, un "premio di fidelizzazione" che è alternativo all'iscrizione in C.R.L.
2 - Le aziende che applicano le norme sulla C.R.L. sono escluse dal regime di fidelizzazione.
3 - Le aziende che hanno in C.R.L. percentuali di marittimi inferiori a quelle previste nell'art. 68 saranno tenute a completarle, salvo quanto disposto al punto successivo.
4 - Non sono ammessi regimi misti che combinino applicazioni parziali della C.R.L. e del premio di fidelizzazione aziendale se non concordati in sede nazionale tra l'azienda e le OO.SS. stipulanti e firmatarie della presente Sezione.
5 - L'introduzione del premio di fidelizzazione aziendale può avvenire solamente con accordo sindacale sottoscritto a livello nazionale tra l'azienda e le OO.SS. stipulanti e firmatarie della presente Sezione.
6 - Nei casi di cui ai commi 4 e 5, le percentuali di cui all'art. 68, lettera a), primo periodo non trovano applicazione.
7 - L'importo del premio che è riportato nella tabella verrà erogato ogni qualvolta il marittimo abbia effettuato 24 mesi di imbarco complessivi sulle navi della stessa azienda o gruppo armatoriale. I periodi conseguenti ad infortunio verificatosi a bordo ed indennizzati dall'Ente competente saranno considerati utili ai fini della maturazione del premio.
8 - Ai fini della corresponsione del premio per imbarchi consecutivi si intendono quelli effettuati senza imbarchi intermedi su navi di altri gruppi armatoriali.
9 - Le parti, per quanto possa occorrere, si danno altresì atto che il premio di fidelizzazione non potrà essere considerato nella base di calcolo dei compensi per lavoro straordinario, dei riposi compensativi e delle relative indennità sostitutive, delle ferie e delle indennità sostitutive delle stesse, della gratifica natalizia e pasquale, dell'indennità sostitutiva del preavviso e del trattamento di fine rapporto.
Navi inferiori a 3.000 t.s.l. o 4.000 t.s.c.
10 - Gli equipaggi delle navi inferiori a 3.000 t.s.l. o 4.000 t.s.c. matureranno il diritto al premio di fidelizzazione per ogni periodo di 24 mesi di navigazione effettuato su navi della stessa azienda o gruppo armatoriale. Anche per essi i periodi di infortunio verificatisi a bordo ed indennizzati dall'Ente competente saranno considerati utili ai fini della maturazione del premio.
Anche in questo caso, ai fini della corresponsione del premio, per imbarchi consecutivi si intendono quelli effettuati senza imbarchi intermedi su navi di altri gruppi armatoriali.
Anche per gli equipaggi delle navi suddette il premio di fidelizzazione sarà applicato previo accordo sindacale sottoscritto a livello nazionale con le OO.SS. firmatarie e stipulanti la presente Sezione.
Le parti, per quanto possa occorrere, si danno altresì atto che il premio di fidelizzazione non potrà essere considerato nella base di calcolo dei compensi per lavoro straordinario, dei riposi compensativi e delle relative indennità sostitutive, delle ferie e delle indennità sostitutive delle stesse, della gratifica natalizia e pasquale, dell'indennità sostitutiva del preavviso e del trattamento di fine rapporto.
Valore del premio di fidelizzazione
Comandante su navi inferiori a 3.000 t.s.l. o 4.000 t.s.c. | € 2.800,00 |
Direttore di macchina su navi inferiori a 3.000 t.s.l. o 4.000 t.s.c. | € 2.700,00 |
1º Ufficiale | € 2.169,12 |
2º Ufficiale | € 1.859,24 |
3º Ufficiale | € 1.704,31 |
Sottufficiale C.S. | € 1.549,37 |
Sottufficiale | € 1.497,73 |
Comune | € 1.291,14 |
Categorie iniziali | € 516,46 |
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 3 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 69 - Regime di continuità e premio di fidelizzazione
Navi superiori a 3.000 t.s.1.
1 - Le aziende, che sono tenute ad applicare il regolamento sulla continuità del rapporto di lavoro, possono corrispondere, secondo le modalità di seguito stabilite, un "premio di fidelizzazione" che è alternativo all'Iscrizione in C.R.L.
2 - Le aziende che applicano le norme sulla C.R.L. sono escluse dal regime di fidelizzazione.
3 - Le aziende che hanno in C.R.L. percentuali di marittimi inferiori a quelle previste nell'art. 68 saranno tenute a completarle, salvo quanto disposto al punto successivo.
4 - Non sono ammessi regimi misti che combinino applicazioni parziali della C.R.L. e del premio di fidelizzazione aziendale se non concordati in sede nazionale tra l'azienda e le OO.SS. stipulanti e firmatarie della presente Sezione.
5 - L'introduzione del premio di fidelizzazione aziendale può avvenire solamente con accordo sindacale sottoscritto a livello nazionale tra l'azienda e le OO.SS, stipulanti e firmatarie della presente Sezione
6 - Nei casi di cui ai commi 4 e 5, le percentuali di cui all'art. 68, lettera a), primo periodo non trovano applicazione.
7 - L'importo del premio che è riportato nella tabella verrà erogato ogni qualvolta il marittimo abbia effettuato 24 mesi di imbarco complessivi sulle navi della stessa azienda o gruppo armatoriale, I periodi conseguenti ad infortunio verificatosi a bordo ed indennizzati dall'Ente competente saranno considerati utili ai fini della maturazione del premio.
8 - Ai fini della corresponsione del premio per imbarchi consecutivi si intendono quelli effettuati senza imbarchi intermedi su navi di altri gruppi armatoriali.
9 - Le parti, per quanto possa occorrere, si danno altresì atto che il premio di fidelizzazione non potrà essere considerato nella base di calcolo dei compensi per lavoro straordinario, dei riposi compensativi e delle relative indennità sostitutive, delle ferie e delle indennità sostitutive delle stesse, della gratifica natalizia e pasquale, dell'indennità sostitutiva del preavviso e del trattamento di fine rapporto.
Navi inferiori a 3.000 t.s.l. o 4.000 t.s.c.
10 - Gli equipaggi delle navi inferiori a 3.000 t.s.l. o 4.000 t.s.c. matureranno il diritto al premio di fidelizzazione per ogni periodo di 24 mesi di navigazione effettuato su navi della stessa azienda o gruppo armatoriale. Anche per essi i periodi di infortunio verificatisi a bordo ed indennizzati dall'Ente competente saranno considerati utili ai fini della maturazione del premio.
Anche in questo caso, ai fini della corresponsione del premio, per imbarchi consecutivi si intendono quelli effettuati senza imbarchi intermedi su navi di altri gruppi armatoriali.
Anche per gli equipaggi delle navi suddette il premio di fidelizzazione sarà applicato previo accordo sindacale sottoscritto a livello nazionale con le OO.SS. firmatarie e stipulanti la presente Sezione.
Le parti, per quanto possa occorrere, si danno altresì atto che il premio di fidelizzazione non potrà essere considerato nella base di calcolo dei compensi per lavoro straordinario, dei riposi compensativi e delle relative indennità sostitutive, delle ferie e delle indennità sostitutive delle stesse, della gratifica natalizia e pasquale, dell'Indennità sostitutiva del preavviso e del trattamento di fine rapporto.
Valore del premio di fidelizzazione
Comandante su navi inferiori a 3.000 t.s.l. o 4.000 t.s.c.
€ 2.800,00
Direttore di macchina su navi inferiori a 3.000 t.s.l. o 4.000 t.s.c.
€ 2.700,00
1º Ufficiale
€ 2.169,12
2º Ufficiale
€ 1.859,24
3º Ufficiale
€ 1.704,31
Sottufficiale C.S.
€ 1.549,37
Sottufficiale
€ 1.497,73
Comune
€ 1.291,14
Giovanotto di coperta e di macchina/Garzone
€ 749,37
Categorie iniziali
€ 516,46
1 - Il periodo massimo d'imbarco è così regolamentato:
a) 4 mesi prorogabili di 60 giorni d'intesa con il lavoratore marittimo, da parte dell'Armatore, per tutte le navi;
b) 4 mesi prorogabili di 30 giorni d'intesa con il lavoratore marittimo, da parte dell'Armatore, per le navi adibite a traffici mediterranei, le navi cisterna, le navi full-containers;
c) 4 mesi per le navi traghetto.
La durata del periodo d'imbarco può essere altresì determinata con accordi aziendali.
2 - Da parte dell'Armatore potranno essere richiesti adeguamenti al periodo di imbarco previsto dalla normativa generale a particolari situazioni riguardanti ogni tipo di nave. Qualora il marittimo imbarcato debba iniziare l'ultimo viaggio del suo periodo di imbarco potrà essere sbarcato entro i 20 giorni precedenti la scadenza del periodo d'imbarco.
3 - Il marittimo, dopo aver completato il prescritto periodo d'imbarco sbarcherà per «rotazione sociale», salvo le diverse motivazioni di cui ai casi previsti dagli articoli 72 e 73.
4 - L'anzianità continuerà a decorrere anche nel periodo in cui il marittimo è a terra in attesa d'imbarco e negli altri casi previsti dal presente regolamento.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 3 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 70 - Periodo d'imbarco
1 - Il periodo massimo d'imbarco è così regolamentato:
a) 4 mesi prorogabili di 60 giorni d'intesa con il lavoratore marittimo, da parte dell'Armatore, per tutte le navi;b) 4 mesi prorogabili fino a
di30 giorni d'intesa con il lavoratore marittimo, da parte dell'Armatore, per le navi adibite a traffici mediterranei, le navi cisterna, le navi full-containers;c) 4 mesi per le navi traghetto.
d) 4 mesi prorogabili fino a
di60 giorni d'intesa con il lavoratore marittimo, da parie dell'Armatore, per tutte le altre navi.La durata del periodo d'imbarco può essere altresì determinata con accordi aziendali.
2 - Da parte dell'Armatore potranno essere richiesti adeguamenti al periodo di imbarco previsto dalla normativa generale a particolari situazioni riguardanti ogni tipo di nave. Qualora il marittimo imbarcato debba iniziare l'ultimo viaggio del suo periodo di imbarco potrà essere sbarcato entro i 20 giorni precedenti la scadenza del periodo d'imbarco.
3 - Il marittimo, dopo aver completato il prescritto periodo d'imbarco sbarcherà per «rotazione sociale», salvo le diverse motivazioni di cui ai casi previsti dagli articoli 72 e 73.
4 - L'anzianità continuerà a decorrere anche nel periodo in cui il marittimo è a terra in attesa d'imbarco e negli altri casi previsti dal presente regolamento.
1 - Dopo aver completato il periodo di imbarco il marittimo avrà diritto ad un periodo di riposo a terra corrispondente a tante giornate quanti sono stati i riposi compensativi maturati e non fruiti durante l'imbarco per domeniche, festività, ferie, sabati, salvo quanto previsto dai successivi punti 2 e 3.
2 - Detto riposo sarà usufruito per altrettanti giorni di calendario, con esclusione delle domeniche ed eventuali festività infrasettimanali cadenti nel periodo di fruizione.
3 - Il marittimo dopo un periodo a terra corrispondente ai riposi compensativi maturati e non fruiti a bordo per domeniche, festività, ferie e sabati, sarà disponibile per la chiamata d'imbarco o per la comandata, salva comunque la facoltà dell'Armatore di imbarcarlo o di impiegarlo di comandata nei 15 giorni precedenti la scadenza del periodo di riposo summenzionato.
Qualora il marittimo venga chiamato all'imbarco o di comandata nei 15 giorni precedenti la scadenza del periodo di riposo di cui sopra avrà diritto al differimento di tali 15 giorni, o frazioni, in aggiunta al periodo di riposo maturato al momento dello sbarco successivo su richiesta del marittimo.
4 - Il marittimo, dopo aver trascorso a terra un periodo pari a quello previsto al precedente punto 1), con l'aggiunta delle ferie maturate durante il periodo stesso, nonché dei periodi relativi alle causali di legittima sospensione del rapporto di lavoro nautico entrerà in disponibilità retribuita.
5 - I periodi di malattia e di infortunio indennizzati, comunicati alle Società dal competente Ente, saranno aggiunti al periodo di riposo da usufruire.
6 - Durante il periodo di riposo a terra al marittimo sarà corrisposta la retribuzione su base mensile così composta: minimo contrattuale, scatti di anzianità, valore convenzionale della panatica e del supplemento paga per il personale di Stato Maggiore. Saranno inoltre corrisposti agli aventi diritto gli assegni familiari secondo le vigenti norme di Legge.
Art. 72 - Sbarchi per malattia e infortunio
1 - Allo sbarco saranno liquidate al marittimo le competenze spettanti maturate a bordo durante il periodo di imbarco. L'anzianità continuerà a decorrere.
2 - Il marittimo dovrà comunicare, tempestivamente all'azienda, la guarigione inviando il relativo certificato entro 5 giorni dalla data di rilascio da parte dell'Ente competente e avrà diritto al riposo e alla disponibilità retribuita secondo le norme previste al presente Regolamento. Al marittimo verrà riconosciuto un periodo a terra retribuito, fino a concorrenza dei riposi maturati e non fruiti.
3 - L'anzianità verrà sospesa al marittimo che, dopo sei mesi dallo sbarco per infortunio sul lavoro, non sia dichiarato guarito e sarà riaccesa al momento del reimbarco.
Art. 73 - Sbarchi per gravi motivi personali
1 - Per gravi motivi personali si intendono:
a) morte di padre, madre, coniuge, figli o convivente risultante da documentazione anagrafica, da documentare alla Società entro 10 giorni dallo sbarco(1). Nel caso di mancata documentazione il marittimo sarà tenuto a corrispondere al datore di lavoro le spese sostenute per il rimpatrio;
b) fatto grave da sottoporre con la massima tempestività alla approvazione dell'armatore e documentare entro 10 giorni dallo sbarco.
2 - Allo sbarco saranno liquidate al marittimo le competenze spettanti, maturate a bordo durante il periodo di imbarco. L'anzianità sarà sospesa al termine del riposo retribuito di cui all'art. 71 per essere riaccesa all'imbarco. L'interessato non avrà diritto alla disponibilità retribuita.
3 - Entro il trentesimo giorno dallo sbarco il marittimo documenterà alla Società la propria posizione preannunciando la data della sua disponibilità al reimbarco che non dovrà avvenire comunque oltre due mesi dallo sbarco. In ipotesi di mancata ottemperanza a tale adempimento la Società potrà rivalersi delle spese sostenute.
(1) Solo in tale ipotesi il prezzo del biglietto di viaggio è a carico della Società.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 3 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 74 - Indisponibilità all'imbarco per grave motivo personale o malattia o infortunio
1 - L'indisponibilità all'imbarco per malattia, infortunio o grave motivo personale dovrà essere comunicata dall'interessato alla Società per telegramma, fax o altra forma telematica di comunicazione facendolo seguire da un documento giustificativo (la malattia va documentata con certificato dell'Ente competente o, in mancanza, di un Ufficiale sanitario). La Società si riserva di ritenere valida o meno la documentazione certificante il grave motivo personale. Tale indisponibilità dovrà essere comunicata all'atto in cui si verifica e non al momento della chiamata.
2 - L'anzianità sarà sospesa dal giorno dell'indisponibilità ad imbarcare e riaccesa al reimbarco. L'interessato non avrà diritto alla disponibilità retribuita.
3 - Appena disponibile all'imbarco il marittimo comunicherà alla Società la sua disponibilità.
4 - Il marittimo rimarrà iscritto nell'elenco della C.R.L.:
- 60 giorni nel caso di persistente indisponibilità per grave motivo personale;
- 180 giorni nel caso di persistente indisponibilità per malattia.
5 - Perdurando la sua indisponibilità oltre i termini suddetti il marittimo potrà essere cancellato dall'elenco di cui sopra.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 3 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 74 - Indisponibilità all'imbarco per grave motivo personale o malattia o infortunio
1 - L'indisponibilità all'imbarco per malattia, infortunio o grave motivo personale dovrà essere comunicata dall'interessato alla Società per telegramma, fax o altra forma telematica di comunicazione facendolo seguire da un documento giustificativo (la malattia va documentata con certificato dell'Ente competente o, in mancanza, di un Ufficiale sanitario). La Società si riserva di ritenere valida o meno la documentazione certificante il grave motivo personale. Tale indisponibilità dovrà essere comunicata all'atto in cui si verifica e non al momento della chiamata.
2 - L'anzianità sarà sospesa dal giorno dell'indisponibilità ad imbarcare e riaccesa al reimbarco. L'interessato non avrà diritto alla disponibilità retribuita.
3 - Appena disponibile all'imbarco il marittimo comunicherà alla Società la sua disponibilità.
4 - Il marittimo rimarrà iscritto nell'elenco della C.R.L per:
-
60 giorni nel caso di persistente indisponibilità per grave motivo personale; indisponibilità per gravi motivi personali di durata fino a 60 giorni;-
180 giorni nel caso dipersistente indisponibilità per malattia fino a 180 giorni.5 - Perdurando la sua indisponibilità oltre i termini suddetti il marittimo potrà essere cancellato dall'elenco di cui sopra.
Art. 75 - Disponibilità retribuita
1 - Qualora il marittimo entri in disponibilità retribuita avrà diritto alla corresponsione di un assegno giornaliero pari al 75% del minimo contrattuale per i comuni ed i sottufficiali ed all'80% per gli ufficiali.
2 - L'assegno non compete per i giorni in cui il marittimo sia chiamato a svolgere lavori di comandata, custodia ed a frequentare corsi di addestramento se retribuiti e per giorni di malattia o infortunio indennizzati.
Art. 76 - Aspettativa non retribuita
1 - Su richiesta del lavoratore marittimo, l'armatore potrà concedere, ai sensi delle disposizioni di Legge vigenti, due periodi di aspettativa non retribuita per complessivi 180 giorni; in tale caso l'anzianità sarà sospesa dal giorno di inizio dell'aspettativa e riprenderà al termine della stessa, così come tutti gli altri emolumenti contrattuali.
1 - In occasione del Natale verrà corrisposta al personale in continuità del rapporto di lavoro una gratifica costituita dai seguenti elementi di retribuzione riferiti al mese di dicembre: minimo contrattuale, scatti di anzianità, valore convenzionale della panatica, supplemento paga per il personale di Stato Maggiore.
2 -La gratifica natalizia (13ª) si intende riferita all'anno solare nel corso del quale viene corrisposta e pertanto al personale nuovo assunto in continuità di rapporto di lavoro, nonché a quello che risolve il rapporto di lavoro nel corso dell'anno, la suddetta gratifica verrà corrisposta in ragione di tanti 360mi quanti sono i giorni di servizio utili nel corso dell'anno. Sono comunque esclusi i giorni di malattia, indennizzati dall'Ente competente, nonché i periodi di sospensione previsti dalla normativa in materia.
3 - In occasione della Pasqua verrà corrisposta sulla base degli elementi di cui sopra riferiti al mese di aprile, una mensilità di retribuzione con le stesse modalità previste per la gratifica natalizia. Detta gratifica pasquale (14ª) è riferita al periodo compreso tra il 1º maggio dell'anno precedente e il 30 aprile dell'anno in cui viene corrisposta.
Art. 78 - Ferie per il personale in C.R.L.
1 - A tutto il personale in continuità di rapporto di lavoro è riconosciuto un periodo feriale di 34 giorni lavorativi (sabati inclusi) per ogni anno di servizio o pro-rata per le frazioni di anno.
2 - I giorni di ferie maturati durante il periodo di riposo a terra saranno fruiti prima dell'inizio della disponibilità retribuita. In caso di imbarco anticipato, il marittimo avrà diritto al differimento del residuo di ferie non usufruite, da utilizzarsi in aggiunta al successivo periodo di riposo a terra.
3 - Le ferie maturano altresì durante la posizione di disponibilità retribuita.
4 - In caso di risoluzione del rapporto di lavoro i giorni di ferie non fruiti saranno liquidati e corrisposti unitamente al T.F.R.
1 - Al marittimo che maturi almeno due anni di anzianità in continuità di rapporto di lavoro con la stessa Azienda spetterà uno scatto di anzianità i cui valori sono indicati nella tabella dell'allegato n. 3. Dopo il primo biennio di anzianità, maturando ulteriori analoghi requisiti, verranno corrisposti altri quattro scatti biennali di importo i cui valori sono indicati nella tabella dell'allegato n. 3.
2 - Se nel corso di un biennio il marittimo viene ammesso alla C.R.L., ai fini della maturazione del successivo scatto di anzianità, sarà considerata utile anche la precedente anzianità di navigazione maturata con la stessa Azienda nell'arco del biennio.
Art. 80 - Trattamento di fine rapporto e indennità sostitutiva del preavviso
A) Trattamento di fine rapporto.
1 - Per il personale cui si applica il regolamento sulla continuità di rapporto di lavoro il trattamento di fine rapporto sarà calcolato per tutti i marittimi in ragione di 30/30 di retribuzione utile, come previsto dall'art. 4, comma 2, della Legge 297/82.
2 - La retribuzione annua utile si compone degli stessi elementi indicati al punto 1) dell'art. 55 in base alla disposizione del citato 2º comma dell'art. 4 della Legge 29 maggio 1982, n. 297.
B) Preavviso e relativa indennità sostitutiva.
3 - L'eventuale indennità sostitutiva del preavviso — da calcolare conformemente a quanto previsto dall'articolo 54 — sarà dovuta nelle seguenti misure:
| Ufficiali | Sottufficiali e comuni |
Fino a 5 anni | gg. 18 | gg. 12 |
Da oltre 5 a 10 anni | gg. 30 | gg. 20 |
Oltre 10 anni | gg. 40 | gg. 40 |
4 - Per Comandante con abilitazione entro 3.000 GT e il Direttore di Macchina con abilitazione entro 3.000 kW l'indennità è di 40 giorni.
C) Applicabilità.
5 - Gli scaglionamenti dell'anzianità e del preavviso di cui al presente articolo, punti A) e B), hanno applicazione dalla data di ammissione del marittimo al regime della continuità di rapporto di lavoro.
Art. 81 - Cause di cancellazione dalla C.R.L.
1 - Per il personale cui si applica il Regolamento sulla Continuità di Rapporto di Lavoro, le cause di cancellazione dalla C.R.L. sono le seguenti:
a) - la riduzione della flotta sociale e il disarmo di durata superiore a 90 giorni. In questi casi la cancellazione dalla C.R.L. sarà effettuata categoria per categoria secondo i seguenti criteri in concorso tra loro: esigenze tecniche e di rendimento, anzianità di azienda, carichi di famiglia;
b) - la temporanea inibizione dall'esercizio professionale di durata superiore a 30 giorni;
c) - lo sbarco per volontà del marittimo in assenza dei gravi motivi personali, così come indicati dall'art. 73;
d) - l'indisponibilità all'imbarco per grave motivo personale di durata superiore a 60 giorni, nonché l'indisponibilità all'imbarco per malattia di durata superiore a 180 giorni;
e) - l'aver superato nell'arco dell'ultimo triennio 360 giorni di malattia indennizzati (cioè coperti dalla assicurazione fondamentale e complementare dell'Ente competente) anche se dovuti a più eventi morbosi;
f) - lo sbarco per colpa grave del marittimo ai sensi dell'articolo 10;
g) - l'ingiustificata indisponibilità del marittimo al momento della chiamata all'imbarco ed il rifiuto del marittimo all'imbarco derivante dalla chiamata;
h) - il rifiuto di trasbordare;
i) - l'avere preteso dai componenti l'equipaggio, subordinati per ragioni di servizio, la indebita corresponsione di somme connesse al servizio;
j) - il raggiungimento dei limiti di età previsti per il pensionamento dalle vigenti norme al riguardo;
k) - le dimissioni dalla continuità di rapporto di lavoro.
1 - Le dimissioni del marittimo in continuità di rapporto di lavoro devono essere presentate per iscritto rispettando i termini di preavviso di cui all'art. 80, in osservanza delle disposizioni di Legge e circolari in materia.
2 - Il preavviso da parte del lavoratore marittimo potrà essere dato anche durante il periodo di imbarco.
CAPO XIV - COLLEGIO DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO
Art. 83 - Collegio di conciliazione e arbitrato
A) CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO
1 - In caso di controversie individuali di lavoro nautico l'Armatore o il lavoratore marittimo possono scegliere di adire il tentativo di conciliazione in sede sindacale, con l'assistenza delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente Contratto Collettivo e secondo le procedure e modalità di cui ai seguenti commi, da esperirsi presso la Commissione Sindacale di conciliazione.
2 - La Commissione di Conciliazione è composta:
- per le imprese armatoriali da un rappresentante dell'Associazione datoriale stipulante la presente Sezione a cui l'Armatore aderisce;
- per il lavoratore da un rappresentante della Organizzazione Sindacale firmataria del presente Contratto Collettivo cui il lavoratore è iscritto o abbia conferito mandato.
3 - La parte interessata a promuovere il tentativo di conciliazione deve inviare alla Commissione Sindacale e alla controparte una richiesta contenente:
- indicazione delle parti (in caso di persona giuridica la denominazione e la sede);
- indicazione della Organizzazione Sindacale dei lavoratori o dei datori di lavoro firmatarie del presente Contratto che rappresenta l'istante;
- succinta esposizione dei fatti e le ragioni a fondamento delle pretese.
Ricevuta la comunicazione di adesione delle Parti, la Commissione Sindacale provvederà entro i 20 giorni successivi alla convocazione delle parti fissando giorno, ora e luogo.
Alla conciliazione dinanzi alla Commissione adeguatamente costituita secondo le modalità del comma 2, devono comparire le parti personalmente o adeguatamente rappresentate.
Nel caso in cui una delle parti aderenti non si presenti, la Commissione di Conciliazione redige un verbale di mancata comparizione, da consegnare alle parti.
Qualora una parte non possa presenziare adducendo un giustificato motivo, o le parti concordino sulla necessità di un rinvio al fine di valutare la possibilità di addivenire ad una composizione bonaria della controversia, la Commissione fisserà un nuovo incontro, entro il termine di 10 giorni. Il tentativo di conciliazione deve comunque essere espletato entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta alla controparte.
Se la conciliazione si perfeziona, la sottoscrizione del verbale da parte della Commissione di Conciliazione e delle parti, rende inoppugnabile la conciliazione. Se la conciliazione si perfeziona solo parzialmente, se ne dà atto nell'apposito verbale.
Se la conciliazione non si perfeziona, le parti sono tenute a riportare nell'apposito verbale le rispettive ragioni circa il mancato accordo e possono procedere secondo quanto previsto dall'articolo 412 c.p.c.
All'esito del procedimento di conciliazione, il processo verbale viene depositato a cura della Commissione di Conciliazione presso l'Ispettorato Territoriale del lavoro e deve contenere:
- esito della conciliazione;
- presenza e firma dei Rappresentanti Sindacali di cui al comma 2 e le cui firme risultino essere depositate presso l'Ispettorato Territoriale del lavoro;
- presenza e firma delle parti o dei loro rappresentanti.
B) ARBITRATO VOLONTARIO
1 - Ferma restando la facoltà di ciascuna delle Parti di adire l'autorità giudiziaria e di avvalersi delle procedure di conciliazione, le controversie di cui all'articolo 603 cod. nav. possono essere altresì proposte innanzi al collegio di arbitrato istituito a cura delle Organizzazioni Sindacali e datoriali firmatarie del presente Contratto collettivo, presso la Commissione Sindacale di conciliazione.
Il Collegio è costituito da tre membri:
- un arbitro designato dalla Organizzazione datoriale di rappresentanza della Società di navigazione;
- un arbitro designato dalla Organizzazione Sindacale firmataria del presente contratto collettivo cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandato;
- il Presidente nominato con le modalità di cui al punto 3.
2 - La parte che intende ricorrere al collegio di arbitrato deve inviare alla controparte tramite raccomandata con ricevuta di ritorno un ricorso debitamente sottoscritto personalmente o da un suo rappresentante cui abbia conferito mandato. In tale caso la procura deve essere notificata contestualmente con il ricorso. Il ricorso e la prova della ricezione da parte del destinatario devono essere depositati presso la Segreteria del Collegio Arbitrale entro 10 giorni dalla spedizione.
Il ricorso deve contenere:
- la nomina dell'arbitro di parte;
- l'indicazione dell'oggetto della domanda;
- le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda la domanda;
- i mezzi di prova;
- il valore della controversia.
3 - L'altra parte convenuta ha la facoltà di aderire alla procedura arbitrale entro 20 giorni dal ricevimento del ricorso nominando il proprio arbitro di parte e depositando l'atto di nomina presso la Segreteria del Collegio di Conciliazione.
I due arbitri di parte possono concordare la nomina del Presidente del Collegio arbitrale. In caso di mancato accordo sulla designazione del Presidente, quest'ultimo sarà sorteggiato tra una lista di nomi, di numero non superiore ad otto, concordata fra i due arbitri.
Il presidente del collegio dura fino alla pronuncia del provvedimento che decide sulla controversia.
4 - Il Collegio provvede all'espletamento del procedimento arbitrale osservando il principio del contraddittorio.
Fissa la data della prima udienza da tenersi entro 30 giorni dalla sua nomina e la comunica alle parti a cura della Segreteria del Collegio Arbitrale.
La parte convenuta deve depositare presso la Segreteria del Collegio Arbitrale - entro 10 giorni precedenti l'udienza - una memoria difensiva contenente le difese in fatto ed in diritto e l'indicazione dei mezzi di prova.
Sentite le parti interessate, il Collegio stabilisce le forme ed i modi di espletamento dell'eventuale istruttoria secondo i criteri da esso ritenuti più opportuni.
Alla prima riunione il Presidente:
- verifica la regolare costituzione delle parti;
- procede all'interrogatorio libero delle parti;
- autorizza il deposito dei documenti;
- procede all'escussione dei testimoni indicati dalle parti;
- provvede alla assunzione di ogni altro mezzo di prova.
Qualora non sia possibile esaurire la fase di assunzione delle prove il Presidente rinvia ad un'altra riunione da tenersi entro il termine di 10 giorni dalla precedente.
Esaurita la fase di assunzione delle prove il Collegio invita le parti alla discussione finale ed emana il proprio lodo entro il termine di 60 giorni dalla data della prima udienza, assegnando, su richiesta di almeno una parte, un termine di 10 giorni dalla data della discussione finale per la presentazione di note difensive. In tal caso il lodo non potrà essere emanato prima dello spirare di detto termine.
Le decisioni sono assunte secondo leggi e contratto e non costituiscono comunque interpretazione autentica dei contratti e degli accordi collettivi. Il lodo arbitrale può essere impugnato davanti al competente Tribunale ai sensi dell'art. 412 quater c.p.c.
CAPO XV - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 84 - Disciplina contrattuale
1 - La disciplina risultante dalle disposizioni della presente Sezione, da valutare anche nel loro complesso, si intende stabilita in sostituzione integrale e complessiva dei trattamenti normativi e retributivi comunque in atto per effetto di qualsiasi altra regolamentazione collettiva nazionale preesistente, (anche se di carattere corporativo o estesa erga omnes ai sensi della Legge 14 luglio 1959, n. 741).
Art. 85 - Affissione del contratto a bordo
1 - Il Comandante curerà che sulla nave, in un posto accessibile all'equipaggio, sia tenuta una bacheca nella quale resti permanentemente affissa una copia della presente Sezione, del codice disciplinare, del Regolamento di servizio e di ogni altra disposizione che venga prescritta dalle Autorità. Ulteriori copie potranno essere messe a disposizione per la consultazione anche su supporto telematico.
Art. 86 - Contrattazione aziendale o di secondo livello
1 - Ai sensi di quanto previsto dai vigenti Accordi Interconfederali con la contestuale sottoscrizione dell'impegno a far si che le rispettive Organizzazioni, a tutti i livelli vi si attengano, la contrattazione aziendale o di secondo livello si esercita per le materie delegate, in tutto o in parte dal contratto collettivo nazionale di categoria o dalla Legge.
2 - La contrattazione aziendale o di secondo livello, che ha durata triennale, non potrà pertanto modificare quanto stabilito dalla presente Sezione, salvo nei casi espressamente demandati. Conseguentemente le Parti stipulanti la presente Sezione, con riguardo alla contrattazione aziendale o di secondo livello, prevedono che le materie ad essa delegate sono quelle indicate nell'elencazione in lettere di cui ai successivi punti.
a) erogazioni retributive correlate a programmi concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di efficienza, di efficacia ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività, nonché risultati legati all'andamento economico delle imprese, compresi i margini di produttività eccedente rispetto a quella eventualmente già utilizzata per riconoscere gli aumenti retributivi a livello di CCNL, tali importi di norma variabili e non predeterminabili non saranno utili ai fini del ricalcolo di alcun istituto legale e contrattuale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto;
b) tutela della salute dei lavoratori marittimi e attività di formazione e prevenzione in materia di ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro.
3 - Le piattaforme rivendicative aziendali devono essere presentate almeno tre mesi prima della scadenza del contratto collettivo aziendale o di secondo livello, e per tale periodo, così come per il mese successivo alla scadenza del contratto stesso, le parti si asterranno da azioni dirette o unilaterali. L'azienda darà riscontro entro 20 giorni dal ricevimento della piattaforma rivendicativa.
4 - Fermo restando che l'organizzazione del lavoro a bordo è di pertinenza del datore di lavoro e pertanto esclusa dalle materie oggetto di contrattazione aziendale o di secondo livello, i riflessi della stessa sulle condizioni di lavoro saranno argomento di contrattazione aziendale o di secondo livello, ove non già definiti dalla presente Sezione.
5 - Sulla base di accordi aziendali o territoriali, al fine di gestire gravi situazioni di crisi economiche, con l'obiettivo di salvaguardare l'occupazione, si possono determinare intese per individuare strumenti modificativi delle regolamentazioni disciplinate dalla presente Sezione sulle prestazioni lavorative, sugli orari di lavoro e sull'organizzazione del lavoro, aventi caratteristiche di temporaneità e di sperimentazione.
6 - Le aziende nelle quali non viene avviato un confronto per la contrattazione di secondo livello saranno tenute ad erogare, ai marittimi imbarcati, a titolo perequativo, un elemento "retributivo di garanzia" lordo mensile pro-capite non utilizzabile ai fini del calcolo degli istituti differiti né dello straordinario, pari al 2% del minimo contrattuale. Tale importo sarà assorbito nel caso di stipula di accordo aziendale o di secondo livello.
7 - Fatto salvo quanto previsto ai precedenti punti, durante il periodo di validità della presente Sezione non dovranno essere posti a carico delle Aziende oneri aggiuntivi.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Anche con riferimento alla disciplina prevista dallo Statuto della Confederazione Italiana Armatori ed agli obblighi associativi che da tale disciplina discendono per le imprese aderenti, la Confederazione Italiana Armatori nel ribadire ad ogni effetto che le materie della contrattazione integrativa aziendale sono quelle fissate nel presente articolo dichiarano che eventuali pattuizioni aziendali che stabiliscano, rispetto ai precedenti contenuti, impegni che esorbitino dalle materie e/o dai limiti desumibili dal presente articolo non possono essere addotte anche dai prestatori di lavoro che risultino destinatari della presente Sezione, come titolo valido per attribuzioni di diritti e/o obblighi.
1 - La presente Sezione decorre dal 1º gennaio 2021 ed avrà validità fino al 31 dicembre 2023. Essa si intenderà tacitamente prorogata di anno in anno qualora non venga disdettata da una delle parti, con lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della scadenza. In ogni caso essa resterà in vigore fino a quando non sarà sostituita da un successivo accordo dello stesso livello.
1 - Gli allegati tutti sono parte integrante della presente Sezione.
Allegato 1 - NUMERO COMPONENTI L'EQUIPAGGIO
Si conviene di costituire un Comitato tecnico paritetico al quale è affidato il compito di esaminare e aggiornare le tabelle di cui all'Allegato 1 della presente Sezione, tenendo conto dell'evoluzione della tecnologia e delle figure professionali operanti a bordo delle navi.
NUMERO COMPONENTI EQUIPAGGIO NAVI TRADIZIONALI NAVIGAZIONE LUNGO CORSO E MEDITERRANEO (compresa la navigazione fino a Huelva, Casablanca, Kosseir)
QUALIFICA | 3.000 a 5.999 | 6.000 a 11.999 | 12.000 a 20.999 | oltre 20.9999 | ||||
| L.C. | M. | L.C. | M. | L.C. | M. | L.C. | M. |
Comandante | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ufficiali Coperta | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Direttore Macchina | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ufficiali Macchina | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Nostromo | 1 | - | 1 - | 1 - | 1 | 1 | ||
Marinaio | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 |
Capo Operaio | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Operaio | 1 | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Comune di Macchina | 1 | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Elettricista | 1 | - | 1 - | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Cuoco | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Cameriere | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
R.T. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Categorie iniziali con intercambiabilità di impiego | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Totale | 22 | 15 | 24 | 18 | 25 | 19 | 25 | 21 |
L. C. = Lungo Corso.
M. = Mediterraneo compresa la navigazione fino a Huelva, Casablanca, Kosseir.
Note alle tabelle
1 ) Le tabelle di armamento già definite alla data della sigla del presente accordo e che risultano inferiori a quelle concordate contrattualmente non verranno modificate.
2) Le tabelle di armamento di cui sopra sono da considerarsi suscettibili di revisione, a seguito di accordi sindacali fra le parti stipulanti e firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro stesso, quando si tratti di navi parzialmente automatizzate. In detti accordi sindacali sarà tenuto conto del grado di automazione di ciascuna nave considerata, della conseguente razionalizzazione e semplificazione dei servizi, della eventuale più elevata qualificazione del personale, del rendimento del lavoro e della sua valutazione.
NUMERO COMPONENTI EQUIPAGGIO NAVI AUTOMATICHE IAQ NAVIGAZIONE LUNGO CORSO E MEDITERRANEO (compresa la navigazione fino a Huelva, Casablanca, Kosseir)
QUALIFICA | 3.000 a 5.999 | 6.000 a 11.999 | 12.000 a 20.999 | oltre 20.999 | ||||
| L.C. | M. | L.C. | M. | L.C. | M. | L.C. | M. |
Comandante | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ufficiali Coperta | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Direttore Macchina | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ufficiali Macchina | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Marò Sp (Nostromo) | 1 | - | 1 - | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Marinaio | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Operaio Specializzato | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Elettricista | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Comune di Macchina | - | - | - - | - - | - | - | ||
Cuoco | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Cameriere | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
R.T. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Categorie iniziali con intercambiabilità di impiego | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Totale | 18 | 15 | 19 | 17 | 20 | 18 | 20 | 18 |
L. C. = Lungo Corso.
M. = Mediterraneo compresa la navigazione fino a Huelva, Casablanca, Kosseir.
Note alle tabelle
1) In deroga alle suddette Tabelle, le navi automatizzate che non hanno il 3º Ufficiale di Macchina continuano a mantenere l'attuale composizione.
2) Il numero complessivo i componenti l'equipaggio per le navi automatizzate che invece hanno il 3º Ufficiale di Macchina non dovrà essere superiore a quello di cui al Punto 1.
3) Nell'arco della vigenza del Contratto, le parti si incontreranno per rivedere la composizione delle qualifiche tabellari in relazione agli indirizzi ed ai programmi in materia di formazione professionale che saranno adottati dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione.
4) Le tabelle di armamento già definite alla data della sigla del presente accordo e che risultano inferiori a quelle concordate contrattualmente non verranno modificate.
5) Verificata l'irreperibilità di terzi Ufficiali previa autorizzazione dell'Autorità Marittima in sostituzione del terzo Ufficiale potrà essere imbarcato un Allievo Ufficiale con dodici mesi di navigazione. Il Comandante, o il Direttore di Macchina assumerà gli obblighi di guardia, come previsto dall'alt 22, comma 6 del presente CCNL.
Numero componenti equipaggio navi tradizionali
| da 151 a 500 t.s.l./t.s.c. | da 501 a 1.600 t.s.l./t.s.c. | da 1.601 a 3.300 t.s.l./t.s.c. | da 3.301 a 4.000 t.s.c. | ||||||
Navig. di tipo | Navig. di tipo | Navig. di tipo | Navig. di tipo | |||||||
QUALIFICA | A-B | C | D | B | C | D | B | C-D | B | C-D-E |
Comandante | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 ° Uff. cop. |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2º Uff. cop. |
|
| 1 |
|
| 1 |
| 1 |
| 1 |
3º Uff. cop. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dir. Macch. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1º Uff. Macch. |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2º Uff. Macch. |
|
| 1 |
|
| 1 |
| 1 |
| 1 |
3º Uff. Macch. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nostromo | 1 |
|
|
|
|
| 1 |
|
|
|
Marinaio | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Giov. Cop. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mozzo |
|
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Capo Operaio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Operaio | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
Ingr. Fuoch. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Giov. Macch. |
| 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Elettricista |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
Cuoco/Mar. Cuoco | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Cameriere |
|
|
|
|
|
|
| 1 | 1 | 1 |
Garzone |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
R.T. |
|
|
|
|
|
| 1 | 1 | 1 | 1 |
TOTALE | 7 | 9 | 12 | 9 | 11 | 12 | 13 | 15 | 13 | 16 |
NOTE:
1 - Sia per le navi automatizzate che per quelle tradizionali qualora non risultasse disponibile all'imbarco un operaio, questi potrà essere sostituito da un comune di macchina, fatta eccezione per le navigazioni di tipo A e B delle navi di tonnellaggio fino a 1.600 t.s.l./t.s.c.
2 - Per le navi comprese tra le 151 e le 500 t.s.l. che compiano viaggi molto brevi con carico di particolare facilità di movimentazione, previa autorizzazione dell'Autorità Marittima, a livello aziendale, potranno essere concordate tabelle ridotte di una unità.
Numero componenti equipaggio navi automatizzate
da 151 a 500 t.s.l./t.s.c. | da 501 a 1.600 t.s.l./t.s.c. | da 1.601 a 3.300 t.s.l./t.s.c. | da 3.301 a 4.000 t.s.c. | |||||||
Navig. di tipo | Navig. di tipo | Navig. di tipo | Navig. di tipo | |||||||
QUALIFICA | A-B | C | D | B | C | D | B | C-D | B | C-D-E |
Comandante | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 ° Uff. cop. |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2º Uff. cop. |
|
| 1 |
|
| 1 |
| 1 | 1 | 1 |
3º Uff. cop. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dir. Macch. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1º Uff. Macch. |
| 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2º Uff. Macch. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
3º Uff. Macch. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nostromo | 1 | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
Marinaio | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Giov. Cop. |
|
| 1 |
|
| 1 |
|
|
|
|
Mozzo |
|
|
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Capo Operaio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Operaio | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |
Ingr. Fuoch. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Giov. Macch. |
|
|
| 1 |
|
| 1 | 1 |
|
|
Elettricista |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cuoco/Mar. Cuoco | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Cameriere |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Garzone |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
R.T. |
|
|
|
|
|
| 1 | 1 | 1 | 1 |
TOTALE | 6 | 8 | 10 | 8 | 9 | 11 | 10 | 13 | 12 | 13 |
NOTE:
1 - Sia per le navi automatizzate che per quelle tradizionali qualora non risultasse disponibile all'imbarco un operaio, questi potrà essere sostituito da un comune di macchina, fatta eccezione per le navigazioni di tipo A e B delle navi di tonnellaggio fino a 1.600 t.s.l./t.s.c.
2 - Per le navi comprese tra le 151 e le 500 t.s.l. che compiano viaggi molto brevi con carico di particolare facilità di movimentazione, previa autorizzazione dell'Autorità Marittima, a livello aziendale, potranno essere concordate tabelle ridotte di una unità.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 3 (Decorrenza 01/07/2024)
Allegato 1 - NUMERO COMPONENTI L'EQUIPAGGIO
NOTA A VERBALE: Entro tre mesi dalla sottoscrizione dell'accordo di rinnovo del CCNL 16 dicembre 2020, verrà costituito un Comitato tecnico paritetico che, tenendo conto anche dell'evoluzione della tecnologia e delle figure professionali operanti a bordo delle navi, provvederà ad aggiornare l'Allegato 1 della presente Sezione, che ha valore di linee guida per l'individuazione del numero dei componenti l'equipaggio.
Si conviene di costituire un Comitato tecnico pafitetieo- al- quale è affidato il compito di esaminare e aggiornare le tabelle di cui all'Allegato 1 della presente Sezione, tenendo conto dell'evoluzione della tecnologia e delle figure professionali operanti a bordo delle navi.
Allegato 2 - Importi mensili del minimo contrattuale
in vigore dal | 01/01/2022 | 01/07/2022 | 01/07/2023 |
Lungo Corso e Gran Cabotaggio | |||
1º Ufficiale | € 2.150,89 | € 2.204,13 | € 2.257,37 |
2º Ufficiale | € 1.816,55 | € 1.861,51 | € 1.906,48 |
3º Ufficiale | € 1.690,24 | € 1.732,08 | € 1.773,92 |
Ufficiale Elettrotecnico | € 1.690,24 | € 1.732,08 | € 1.773,92 |
3º Ufficiale Junior | € 1.352,19 | € 1.385,66 | € 1.419,13 |
Mediterraneo | |||
1º Ufficiale | € 2.117,45 | € 2.169,87 | € 2.222,28 |
2º Ufficiale | € 1.776,17 | € 1.820,14 | € 1.864,10 |
3º Ufficiale | € 1.658,87 | € 1.699,94 | € 1.741,00 |
Ufficiale Elettrotecnico | € 1.658,87 | € 1.699,94 | € 1.741,00 |
3º Ufficiale Junior | € 1.327,10 | € 1.359,95 | € 1.392,80 |
Nota alla tabella
Ai marittimi imbarcati con la qualifica di Ufficiale Elettrotecnico che abbiano maturato un periodo di effettiva navigazione nel grado con la stessa Società superiore a 4 anni sarà riconosciuto il 40% della differenza fra il minimo contrattuale di tale qualifica e quello del 2º Ufficiale, ferma restando la qualifica di appartenenza.
Supplemento paga per anzianità al personale di Stato Maggiore con esclusione del Comandante e Direttore di macchina
Al personale di Stato Maggiore di coperta e di macchina in possesso dell'abilitazione pari o superiore a 3000 GT/3000 kW è riconosciuto un supplemento paga per anzianità nelle seguenti misure:
In vigore dal 01/01/2022 | 1º Ufficiale | 2º Ufficiale | 3º Ufficiale |
fino a 5 anni | € 95,85 | € 76,50 | € 69,17 |
oltre 5 e fino a 10 anni | € 111,83 | € 89,24 | € 80,70 |
oltre 10 e fino a 15 anni | € 127,81 | € 101,99 | € 92,22 |
oltre 15 e fino a 20 anni | € 143,78 | € 114,74 | € 103,75 |
oltre 20 anni | € 159,76 | € 127,49 | € 115,28 |
Gli importi sopra indicati non sono cumulabili.
I valori sopra indicati verranno incrementati, ad ogni aumento di minimo contrattuale, di una cifra pari all'aumento per i seguenti coefficienti:
- fino a 5 anni 0,06
- da 5 a 10 anni 0,07
- da 10 a 15 anni 0,08
- da 15 a 20 anni 0,09
- oltre i 20 anni 0,10
Agli effetti della applicazione degli importi di cui sopra l'anzianità si calcola sommando i periodi di effettiva navigazione su navi mercantili nazionali compiuti in qualità di Ufficiale di coperta o di macchina dopo il conseguimento dell'abilitazione professionale.
Importi mensili del minimo contrattuale
Assistente Commissario
01/01/2022 | 01/07/2022 | 01/07/2023 | |
Assistente Commissario (con più di 12 mesi di navigazione) | € 1.343,69 | € 1.376,95 | € 1.410,21 |
Assistente Commissario (con un periodo di navigazione superiore a 6 mesi ma inferiore a 12 mesi) | € 1.296,27 | € 1.328,36 | € 1.360,45 |
Assistente Commissario (con meno di 6 mesi di navigazione) | € 1.223,14 | € 1.253,42 | € 1.283,69 |
*****
|
| in vigore dal | ||
| QUALIFICA | 01/01/2022 | 01/07/2022 | 01/07/2023 |
COPERTA | Nostromo | € 1.573,33 | € 1.612,27 | € 1.651,22 |
Carpentiere/Tankista/Ottonaio/Operaio trattorista | € 1.514,47 | € 1.551,96 | € 1.589,44 | |
Marinaio-Comune di guardia | € 1.341,84 | € 1.375,06 | € 1.408,27 | |
Giovanotto 1a | € 1.211,46 | € 1.241,45 | € 1.271,43 | |
Giovanotto 2a | € 1.168,37 | € 1.197,29 | € 1.226,21 | |
Mozzo | € 1.114,72 | € 1.142,31 | € 1.169,90 | |
MACCHINA | Capo operaio meccanico/motorista - 1º elettricista con almeno 2 elettricisti in sottordine | € 1.573,33 | € 1.612,27 | € 1.651,22 |
Elettricista-Frigorista-Operaio meccanico/motorista | € 1.514,47 | € 1.551,96 | € 1.589,44 | |
Fuochista/Ingrassatore-Comune di guardia-Comune elettrotecnico | € 1.341,84 | € 1.375,06 | € 1.408,27 | |
Carbonaio | € 1.336,42 | € 1.369,50 | € 1.402,58 | |
Giovanotto macch. | € 1.211,46 | € 1.241,45 | € 1.271,43 | |
CAMERA E CUCINA | Cuoco/dispensiere/cambusiere | € 1.514,47 | € 1.551,96 | € 1.589,44 |
Cameriere / 2º cuoco | € 1.341,84 | € 1.375,06 | € 1.408,27 | |
Garzone di 1a | € 1.211,46 | € 1.241,45 | € 1.271,43 | |
Garzone di 2a | € 1.168,37 | € 1.197,29 | € 1.226,21 | |
Piccolo di camera/cucina | € 1.114,72 | € 1.142,31 | € 1.169,90 |
Note alla tabella
Ai marittimi imbarcati con le qualifiche iniziali di mozzo e piccolo nonché di giovanotto e garzone che per indisponibilità di posti di lavoro nella qualifica superiore dovessero rimanere in tali qualifiche per un periodo di effettiva navigazione con la stessa società superiore ai 5 anni, sarà riconosciuto il 60% della differenza di retribuzione tra tali qualifiche e quella immediatamente superiore (giovanotto o comune), ferma restando la qualifica di appartenenza.
Tale importo sarà interamente assorbito in occasione di eventuale promozione alla qualifica superiore.
Navi fino a 3.000 t.s.l. o 4.000 t.s.c.
|
| in vigore dal |
|
QUALIFICA | 01/01/2022 | 01/07/2022 | 01/07/2023 |
Comandante con abilitazione oltre a 3.000 GT | € 3.313,18 | € 3.395,19 | € 3.477,20 |
Dir. Macch. con abilitazione oltre a 3.000 kW | € 3.136,83 | € 3.214,47 | € 3.292,12 |
Comandante con abilitazione fino a 3.000 GT | € 2.150,89 | € 2.204,13 | € 2.257,37 |
Dir. Macch. con abilitazione fino a 3.000 kW | € 2.150,89 | € 2.204,13 | € 2.257,37 |
1º Uff. con abilitazione fino a 3.000 GT/3.000 kW | € 1.838,84 | € 1.884,36 | € 1.929,87 |
2º Uff. con abilitazione fino a 3.000 GT/3.000 kW | € 1.601,51 | € 1.641,15 | € 1.680,79 |
N.B.: Per tutte le altre qualifiche si applicano i minimi contrattuali previsti per le navi superiori a 3.000 t.s.l.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 3 (Decorrenza 01/07/2024)
Navi superiori a 3.000 t.s.l.
Personale Stato Maggiore
in vigore dal
01/01/2022
01/07/2022
01/07/2023
Lungo Corso e Gran Cabotaggio
1º Ufficiale € 2.150,89 € 2.204,13 € 2.257,37 2º Ufficiale € 1.816,55 € 1.861,51 € 1.906,48 3º Ufficiale € 1.690,24 € 1.732,08 € 1.773,92 Ufficiale Elettrotecnico € 1.690,24 € 1.732,08 € 1.773,92 3º Ufficiale Junior € 1.352,19 € 1.385,66 € 1.419,13 Mediterraneo
1º Ufficiale € 2.117,45 € 2.169,87 € 2.222,28 2º Ufficiale € 1.776,17 € 1.820,14 € 1.864,10 3º Ufficiale € 1.658,87 € 1.699,94 € 1.741,00 Ufficiale Elettrotecnico € 1.658,87 € 1.699,94 € 1.741,00 3º Ufficiale Junior € 1.327,10 € 1.359,95 € 1.392,80
Nota alla tabella
Ai marittimi imbarcati con la qualifica di Ufficiale Elettrotecnico che abbiano maturato un periodo di effettiva navigazione nel grado con la stessa Società superiore a 4 anni sarà riconosciuto il 40% della differenza fra il minimo contrattuale di tale qualifica e quello del 2º Ufficiale, ferma restando la qualifica di appartenenza.
Supplemento paga per anzianità al personale di Stato Maggiore con esclusione del Comandante e Direttore di macchina
Al personale di Stato Maggiore di coperta e di macchina in possesso dell'abilitazione pari o superiore a 3000 GT/3000 kW è riconosciuto un supplemento paga per anzianità nelle seguenti misure:
In vigore dal 01/01/2022
1º Ufficiale
2º Ufficiale
3º Ufficiale
fino a 5 anni
€ 95,85
€ 76,50
€ 69,17
oltre 5 e fino a 10 anni
€ 111,83
€ 89,24
€ 80,70
oltre 10 e fino a 15 anni
€ 127,81
€ 101,99
€ 92,22
oltre 15 e fino a 20 anni
€ 143,78
€ 114,74
€ 103,75
oltre 20 anni
€ 159,76
€ 127,49
€ 115,28
Gli importi sopra indicati non sono cumulabili.
I valori sopra indicati verranno incrementati, ad ogni aumento di minimo contrattuale, di una cifra pari all'aumento per i seguenti coefficienti:
- fino a 5 anni 0,06
- da 5 a 10 anni 0,07
- da 10 a 15 anni 0,08
- da 15 a 20 anni 0,09
- oltre i 20 anni 0,10
Agli effetti della applicazione degli importi di cui sopra l'anzianità si calcola sommando i periodi di effettiva navigazione su navi mercantili nazionali compiuti in qualità di Ufficiale di coperta o di macchina dopo il conseguimento dell'abilitazione professionale.
Importi mensili del minimo contrattuale
Assistente Commissario
01/01/2022
01/07/2022
01/07/2023
Assistente Commissario (con più di 12 mesi di navigazione)
€ 1.343,69
€ 1.376,95
€ 1.410,21
Assistente Commissario (con un periodo di navigazione superiore a 6 mesi ma inferiore a 12 mesi)
€ 1.296,27
€ 1.328,36
€ 1.360,45
Assistente Commissario (con meno di
6 mesi di navigazione)
€ 1.223,14
€ 1.253,42
€ 1.283,69
Sottufficiali e comuni
in vigore dal
QUALIFICA
01/01/2022
01/07/2022
01/07/2023
COPERTA Nostromo
€ 1.573,33
€ 1.612,27
€ 1.651,22
Carpentiere/Tankista/Ottonaio/Operaio trattorista
€ 1.514,47
€ 1.551,96
€ 1.589,44
Marinaio-Comune di guardia
€ 1.341,84
€ 1.375,06
€ 1.408,27
Giovanotto 1a
€ 1.211,46
€ 1.241,45
€ 1.271,43
Giovanotto 2a
€ 1.168,37
€ 1.197,29
€ 1.226,21
Mozzo
€ 1.114,72
€ 1.142,31
€ 1.169,90
MACCHINA
Capo operaio meccanico/motorista - 1º elettricista con almeno 2 elettricisti in sottordine
€ 1.573,33
€ 1.612,27
€ 1.651,22
Elettricista-Frigorista-Operaio meccanico/motorista
€ 1.514,47
€ 1.551,96
€ 1.589,44
Fuochista/Ingrassatore-Comune di guardia-Comune elettrotecnico
€ 1.341,84
€ 1.375,06
€ 1.408,27
Carbonaio
€ 1.336,42
€ 1.369,50
€ 1.402,58
Giovanotto macch.
€ 1.211,46
€ 1.241,45
€ 1.271,43
CAMERA E CUCINA
Cuoco/dispensiere/cambusiere
€ 1.514,47
€ 1.551,96
€ 1.589,44
Cameriere / 2º cuoco
€ 1.341,84
€ 1.375,06
€ 1.408,27
Garzone di 1a
€ 1.211,46
€ 1.241,45
€ 1.271,43
Garzone di 2a
€ 1.168,37
€ 1.197,29
€ 1.226,21
Piccolo di camera/cucina
€ 1.114,72
€ 1.142,31
€ 1.169,90
Note alla tabella
Ai marittimi imbarcati con le qualifiche iniziali di mozzo e piccolo nonché di giovanotto e garzone che per indisponibilità di posti di lavoro nella qualifica superiore dovessero rimanere in tali qualifiche per un periodo di effettiva navigazione con la stessa società superiore ai 5 anni, sarà riconosciuto il 60% della differenza di retribuzione tra tali qualifiche e quella immediatamente superiore (giovanotto o comune), ferma restando la qualifica di appartenenza.
Tale importo sarà interamente assorbito in occasione di eventuale promozione alla qualifica superiore.
Navi fino a 3.000 t.s.l. o 4.000 t.s.c.
in vigore dal
QUALIFICA
01/01/2022
01/07/2022
01/07/2023
Comandante con abilitazione oltre a 3.000 GT
€ 3.313,18
€ 3.395,19
€ 3.477,20
Dir. Macch. con abilitazione oltre a 3.000 kW
€ 3.136,83
€ 3.214,47
€ 3.292,12
Comandante con abilitazione fino a 3.000 GT
€ 2.150,89
€ 2.204,13
€ 2.257,37
Dir. Macch. con abilitazione fino a 3.000 kW
€ 2.150,89
€ 2.204,13
€ 2.257,37
1º Uff. con abilitazione fino a 3.000 GT/3.000 kW
€ 1.838,84
€ 1.884,36
€ 1.929,87
2
° Uff. con abilitazione fino a 3.000 GT/3.000 kW
€ 1.601,51
€ 1.641,15
€ 1.680,79N.B.: Per tutte le altre qualifiche si applicano i minimi contrattuali previsti per le navi superiori a 3.000 t.s.l.
Allegato 3 - VALORE DEGLI SCATTI DI ANZIANITÀ/NAVIGAZIONE
1º scatto (ex 5%) | scatti succ. (ex 3%) | |||||
| in vigore dal | in vigore dal | ||||
| 01/01/2022 | 01/07/2022 | 01/07/2023 | 01/01/2022 | 01/07/2022 | 01/07/2023 |
Lungo Corso e Gran Cabotaggio | ||||||
1º Ufficiale | € 79,88 | € 82,54 | € 85,20 | € 47,92 | € 49,52 | € 51,12 |
2º Ufficiale | € 63,75 | € 65,99 | € 68,24 | € 38,25 | € 39,59 | € 40,94 |
3º Ufficiale | € 57,64 | € 59,74 | € 61,83 | € 34,59 | € 35,85 | € 37,10 |
Uff.le elettr.co | € 57,64 | € 59,74 | € 61,83 | € 34,59 | € 35,85 | € 37,10 |
Mediterraneo | ||||||
1º Ufficiale | € 78,26 | € 80,88 | € 83,50 | € 46,96 | € 48,53 | € 50,10 |
2º Ufficiale | € 61,78 | € 63,98 | € 66,18 | € 37,07 | € 38,39 | € 39,71 |
3º Ufficiale | € 56,13 | € 58,18 | € 60,24 | € 33,68 | € 34,91 | € 36,14 |
Uff.le elettr.co | € 56,13 | € 58,18 | € 60,24 | € 33,68 | € 34,91 | € 36,14 |
|
| 1º scatto (ex 5%) | scatti succ. (ex 3%) | ||||
| QUALIFICA | 01/01/2022 | 01/07/2022 | 01/07/2023 | 01/01/2022 | 01/07/2022 | 01/07/2023 |
COPERTA | Nostromo | € 52,05 | € 53,99 | € 55,94 | € 31,22 | € 32,39 | € 33,56 |
Carpentiere/Tankista/Ottonaio/ Operaio trattorista | € 49,22 | € 51,09 | € 52,97 | € 29,53 | € 30,66 | € 31,78 | |
Marinaio | € 40,91 | € 42,57 | € 44,23 | € 24,55 | € 25,54 | € 26,54 | |
Giovanotto 1a | € 34,65 | € 36,15 | € 37,65 | € 20,79 | € 21,69 | € 22,59 | |
Giovanotto 2a | € 32,58 | € 34,03 | € 35,47 | € 19,55 | € 20,42 | € 21,28 | |
Mozzo | € 30,01 | € 31,39 | € 32,77 | € 18,00 | € 18,83 | € 19,66 | |
MACCHINA | Capo operaio meccanico/motorista - 1 ° elettricista con almeno 2 elettricisti in sottordine | € 52,05 | € 53,99 | € 55,94 | € 31,22 | € 32,39 | € 33,56 |
Elettricista-Frigorista-Operaio meccanico/motorista | € 49,22 | € 51,09 | € 52,97 | € 29,53 | € 30,66 | € 31,78 | |
Fuochista/Ingrassatore-Comune di guardia-Comune elettrotecnico | € 40,91 | € 42,57 | € 44,23 | € 24,55 | € 25,54 | € 26,54 | |
Carbonaio | € 40,65 | € 42,31 | € 43,96 | € 24,39 | € 25,38 | € 26,37 | |
Giovanotto macch. | € 34,65 | € 36,15 | € 37,65 | € 20,79 | € 21,69 | € 22,59 | |
CAMERA E CUCINA | Cuoco/dispensiere/cambusiere | € 49,22 | € 51,09 | € 52,97 | € 29,53 | € 30,66 | € 31,78 |
Cameriere / 2º cuoco | € 40,91 | € 42,57 | € 44,23 | € 24,55 | € 25,54 | € 26,54 | |
Garzone di 1a | € 34,65 | € 36,15 | € 37,65 | € 20,79 | € 21,69 | € 22,59 | |
Garzone di 2a | € 32,58 | € 34,03 | € 35,47 | € 19,55 | € 20,42 | € 21,28 | |
Piccolo di camera/cucina | € 30,01 | € 31,39 | € 32,77 | € 18,00 | € 18,83 | € 19,66 |
Navi fino a 3.000 t.s.l. o 4.000 t.s.c.
QUALIFICA | 1º scatto (ex 5%) | scatti succ. (ex 3%) | ||||
| 01/01/2022 | 01/07/2022 | 01/07/2023 | 01/01/2022 | 01/07/2022 | 01/07/2023 |
Comandante con abilitazione oltre a 3.000 GT | € 136,09 | € 140,19 | € 144,29 | € 81,65 | € 84,11 | € 86,57 |
Dir. Macch. con abilitazione oltre a 3.000 kW | € 127,65 | € 131,54 | € 135,42 | € 76,59 | € 78,92 | € 81,25 |
Comandante con abilitazione fino a 3.000 GT | € 79,88 | € 82,54 | € 85,20 | €47,92 | € 49,52 | € 51,12 |
Dir. Macch. con abilitazione fino a 3.000 kW | € 79,88 | € 82,54 | € 85,20 | € 47,92 | € 49,52 | € 51,12 |
1º Uff. con abilitazione fino a 3.000 GT/3.000 kW | € 64,88 | € 67,15 | € 69,43 | €38,93 | € 40,29 | € 41,66 |
2º Uff. con abilitazione fino a 3.000 GT/3.000 kW | € 53,42 | € 55,40 | € 57,38 | € 32,05 | € 33,24 | € 34,43 |
N.B.: Per tutte le altre qualifiche si applicano i valori previsti per le navi superiori a 3.000 t.s.l.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 3 (Decorrenza 01/07/2024)
Allegato 3 - VALORE DEGLI SCATTI DI ANZIANITÀ/NAVIGAZIONE
Navi superiori a 3.000 t.s.l.
Personale di Stato Maggiore
1º scatto (ex 5%)
scatti succ. (ex 3%)
in vigore dal
in vigore dal
01/01/2022
01/07/2022
01/07/2023
01/01/2022
01/07/2022
01/07/2023
Lungo Corso e Gran Cabotaggio
1º Ufficiale
€ 79,88
€ 82,54
€ 85,20
€ 47,92
€ 49,52
€ 51,12
2º Ufficiale
€ 63,75
€ 65,99
€ 68,24
€ 38,25
€ 39,59
€ 40,94
3º Ufficiale
€ 57,64
€ 59,74
€ 61,83
€ 34,59
€ 35,85
€ 37,10
Uff.le elettr.co
€ 57,64
€ 59,74
€ 61,83
€ 34,59
€ 35,85
€ 37,10
Mediterraneo
1º Ufficiale
€ 78,26
€ 80,88
€ 83,50
€ 46,96
€ 48,53
€ 50,10
2º Ufficiale
€ 61,78
€ 63,98
€ 66,18
€ 37,07
€ 38,39
€ 39,71
3º Ufficiale
€ 56,13
€ 58,18
€ 60,24
€ 33,68
€ 34,91
€ 36,14
Uff.le elettr.co
€ 56,13
€ 58,18
€ 60,24
€ 33,68
€ 34,91
€ 36,14
Sottufficiali e comuni
1º scatto (ex 5%)
scatti succ. (ex 3%)
QUALIFICA
01/01/2022
01/07/2022
01/07/2023
01/01/2022
01/07/2022
01/07/2023
COPERTA Nostromo
€ 52,05
€ 53,99
€ 55,94
€ 31,22
€ 32,39
€ 33,56
Carpentiere/Tankista/Ottonaio/ Operaio trattorista
€ 49,22
€ 51,09
€ 52,97
€ 29,53
€ 30,66
€ 31,78
Marinaio
€ 40,91
€ 42,57
€ 44,23
€ 24,55
€ 25,54
€ 26,54
Giovanotto 1a
€ 34,65
€ 36,15
€ 37,65
€ 20,79
€ 21,69
€ 22,59
Giovanotto 2a
€ 32,58
€ 34,03
€ 35,47
€ 19,55
€ 20,42
€ 21,28
Mozzo
€ 30,01
€ 31,39
€ 32,77
€ 18,00
€ 18,83
€ 19,66
MACCHINA
Capo operaio meccanico/motorista - 1 ° elettricista con almeno 2 elettricisti in sottordine
€ 52,05
€ 53,99
€ 55,94
€ 31,22
€ 32,39
€ 33,56
Elettricista-Frigorista-Operaio meccanico/motorista
€ 49,22
€ 51,09
€ 52,97
€ 29,53
€ 30,66
€ 31,78
Fuochista/Ingrassatore-Comune di guardia-Comune elettrotecnico
€ 40,91
€ 42,57
€ 44,23
€ 24,55
€ 25,54
€ 26,54
Carbonaio
€ 40,65
€ 42,31
€ 43,96
€ 24,39
€ 25,38
€ 26,37
Giovanotto macch.
€ 34,65
€ 36,15
€ 37,65
€ 20,79
€ 21,69
€ 22,59
CAMERA E CUCINA
Cuoco/dispensiere/cambusiere
€ 49,22
€ 51,09
€ 52,97
€ 29,53
€ 30,66
€ 31,78
Cameriere / 2º cuoco
€ 40,91
€ 42,57
€ 44,23
€ 24,55
€ 25,54
€ 26,54
Garzone di 1a
€ 34,65
€ 36,15
€ 37,65
€ 20,79
€ 21,69
€ 22,59
Garzone di 2a
€ 32,58
€ 34,03
€ 35,47
€ 19,55
€ 20,42
€ 21,28
Piccolo di camera/cucina
€ 30,01
€ 31,39
€ 32,77
€ 18,00
€ 18,83
€ 19,66
Navi fino a 3.000 t.s.l. o 4.000 t.s.c.
QUALIFICA
1º scatto (ex 5%)
scatti succ. (ex 3%)
01/01/2022
01/07/2022
01/07/2023
01/01/2022
01/07/2022
01/07/2023
Comandante con abilitazione oltre a 3.000 GT
€ 136,09
€ 140,19
€ 144,29
€ 81,65
€ 84,11
€ 86,57
Dir. Macch. con abilitazione oltre a 3.000 kW
€ 127,65
€ 131,54
€ 135,42
€ 76,59
€ 78,92
€ 81,25
Comandante con abilitazione fino a 3.000 GT
€ 79,88
€ 82,54
€ 85,20
€47,92
€ 49,52
€ 51,12
Dir. Macch. con abilitazione fino a 3.000 kW
€ 79,88
€ 82,54
€ 85,20
€ 47,92
€ 49,52
€ 51,12
1º Uff. con abilitazione fino a 3.000 GT/3.000 kW
€ 64,88
€ 67,15
€ 69,43
€38,93
€ 40,29
€ 41,66
2º Uff. con abilitazione fino a 3.000 GT/3.000 kW
€ 53,42
€ 55,40
€ 57,38
€ 32,05
€ 33,24
€ 34,43
N.B.: Per tutte le altre qualifiche si applicano i valori previsti per le navi superiori a 3.000 t.s.l.
Allegato 4 - COMPENSI PER LAVORI DISAGIATI
Art. 56
a corpo | |
- Pulizia interna delle calderine | € 21,69 |
- Pulizia interna delle caldaie | € 43,38 |
- Picchettaggio e raschiaggio calderine | € 43,38 |
- Picchettaggio e raschiaggio caldaie | € 65,07 |
(da dividere, proporzionalmente, fra il personale che ha partecipato) |
Art. 56
per ora lavorata | |
- Cementazione previa pulizia con rimozione sedimenti, all'interno dei gavoni, dei doppi fondi e delle casse adibite ad acqua potabile | € 3,25 |
- Pulizia dei deep-tanks e delle casse alte | € 2,17 |
- Pulizia delle sentine stive e delle sentine macchina degassificate | € 2,17 |
- Pitturazione, picchettaggio, raschiaggio, con l'uso dei ponteggi sospesi | € 1,95 |
- Pulizia con rimozione sedimenti delle cisterne adibite a carico liquido | € 2,71 |
Restano salvi i migliori trattamenti aziendali in atto.
Allegato 5 - Accordo 25 luglio 1978
Premesso che quanto qui di seguito di comune accordo dichiarato è parte integrante ed inscindibile ad ogni effetto della disciplina contenuta nel presente contratto e non ha carattere innovativo ma serve a chiarire la comune volontà delle parti realizzata anche nei precedenti contratti, le parti dichiarano che con l'espressione «indennità fisse» esse per il passato hanno inteso, tanto a livello nazionale quanto a livello aziendale, esclusivamente riferirsi agli emolumenti che vengono qui tassativamente elencati: supplemento paga per anzianità al personale di Stato Maggiore, indennità speciale per il personale di macchina supplemento paga sottufficiali capi servizio, indennità di rappresentanza.
Pertanto, anche in relazione alla specialità del rapporto di lavoro del personale navigante, esse parti hanno sempre voluto escludere i compensi per lavoro straordinario, anche se continuativi e/o predeterminati e/o forfettizzati, dal computo degli istituti contrattuali sui quali sono state calcolate le «indennità fisse».
Per quanto attiene al presente contratto, le parti dichiarano che i compensi per lavoro straordinario, anche se continuativi e/o predeterminati e/o forfettizzati, debbono essere esclusi, anche a livello aziendale, così come per il passato sono stati esclusi a qualsivoglia titolo dalla retribuzione essendo voluti come elementi distinti ed autonomi espressamente ribadendosi altresì l'esclusione dei medesimi dal calcolo delle indennità sostitutive delle ferie e dei riposi compensativi nonché di ogni altro istituto che, direttamente o indirettamente, implichi la retribuzione quale base di calcolo.
Tutto quanto sopra precisato e pattuito le parti inoltre dichiarano ad ogni effetto che la determinazione dei livelli retributivi correlativi ad ogni qualifica del personale navigante sarebbe stata inferiore tanto per il passato quanto per gli importi stabiliti con il presente contratto se esse parti avessero voluto ricomprendere ai fini del calcolo dei vari istituti anche lo straordinario continuativo e/o predeterminato e/o forfettizzato.
Allegato 6 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI DICHIARATA INIDONEITÀ
L'assicurato è tenuto a proporre ricorso, (attualmente da presentarsi per l'accesso alla commissione di Il grado) nei termini e con le modalità previste dal Codice della Navigazione e/o dalle leggi vigenti in materia contro la dichiarazione di cancellazione dalle matricole e dai registri della gente di mare per i motivi che sono oggetto di assicurazione.
La Società si riserva la facoltà di richiedere all'assicurato che per l'espletamento delle pratiche tutte inerenti il ricorso o domanda di revisione questi si avvalga del Consulente Medico prescelto dalla Società stessa eventualmente affiancandolo ad altro Medico di sua fiducia.
Nel caso in cui l'Assicurato non ottemperi a tale obbligo, decade dai benefici dell'Assicurazione salvo che un collegio arbitrale composto da tre medici, due nominati dalle Parti ed il terzo nominato d'accordo tra i primi due o in difetto del Presidente dell'Ordine dei Medici di zona, non dichiari, entro 45 giorni dalla richiesta del marittimo, che tale invalidità definitiva è "manifesta" e che se anche l'Assicurato si fosse sottoposto a cure mediche un eventuale giudizio non avrebbe potuto che dare conferma di tale invalidità permanente definitiva dell'Assicurato con conseguente cancellazione dalle matricole e dai registri della gente di mare.
Il Collegio Medico risiede, a scelta della Società presso la sede della stessa o presso la sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.
Ognuna delle parti sostiene le proprie spese, remunera il proprio Medico designato e contribuisce per metà alle spese e competenze del terzo Medico.
I risultati della procedura, raccolti con apposito verbale redatto in doppio esemplare, uno per la Società, l'altro per l'Assicurato, e sottoscritti dai Medici concordi, ovvero dalla maggioranza, saranno obbligatori per le Parti rinunciando queste fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione di parti contrattuali.
Le conclusioni del Collegio saranno valide ancorché il medico dissidente rifiuti di sottoscriverle e tale rifiuto risulti attestato dagli altri Medici nel verbale definitivo.
I Medici sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.
Le Aziende saranno tenute a far inserire nella polizza tale formulazione al momento del rinnovo della polizza in corso.
Allegato 7 - INDENNITÀ PERDITA CORREDO STRUMENTI PROFESSIONALI E UTENSILI
In caso di perdita di tutti gli effetti personali o della maggior parte di essi per fatto di guerra o altro sinistro, i marittimi hanno diritto all'indennizzo da parte dell'armatore del danno subito, entro i limiti massimi indicati nella seguente tabella:
a) Indennità perdita corredo: | |
- Comandante | € 374,95 |
- Direttore di macchina | € 353,26 |
- Ufficiali | € 278,89 |
- Sottufficiali | € 167,33 |
- Marinai, fuochisti, camerieri, comuni | € 130,15 |
- Giovanotti, carbonai, mozzi, garzoni e piccoli | € 114,65 |
b) Indennità perdita strumenti professionali e utensili: | |
- Comandante | € 274,39 |
- Ufficiali di coperta | € 245,89 |
- Direttore di macchina | € 64,14 |
- Ufficiali macchinisti | € 42,76 |
- Carpentiere per perdita ferri | € 42,76 |
- Cuoco per perdita utensili | € 17,82 |
Per perdite parziali le indennità massime saranno proporzionate a quelle indicate nella tabella.
È sempre in facoltà dell'armatore dispensare i marittimi dal fornirsi dei propri strumenti professionali e utensili, provvedendoli egli stesso e facendo apporre apposita annotazione sulle carte di bordo. Le suddette indennità saranno corrisposte all'atto della liquidazione delle competenze spettanti.
Allegato 8 - PROTOCOLLO SU AMBIENTE DI LAVORO
Le parti riconoscono la necessità di un comune impegno ad affrontare i problemi della salute e della prevenzione dai rischi connessi alla specifica condizione di lavoro dei marittimi.
A questo fine le parti concordano che la normativa contrattuale qui definita sia accompagnata da una legislazione di sostegno, sulla base di alcune esperienze già maturate.
In particolare per quanto riguarda le soluzioni nell'ambito della prevenzione dei rischi derivanti da agenti nocivi strutturalmente presenti nelle navi, tra cui ad esempio l'amianto, le parti concordano che tale legislazione di sostegno debba intervenire nelle fasi di costruzione, trasformazione e riclassifica attraverso opportune forme di incentivazione.
In considerazione, inoltre, della peculiarità del lavoro nautico le parti convengono sulla necessità di istituire appositi strumenti di tutela della salute dei lavoratori.
Tale attività dovrà esercitarsi a partire dall'art. 9 della Legge 300/70 e svolgersi a livello decentrato con la partecipazione delle strutture sindacali territoriali.
Le Aziende si impegnano ad adottare sulle proprie navi le misure di prevenzione in rapporto a determinati fattori di rischio, attuando le procedure definite dall'art. 9 della Legge 300 già citata. Per i fattori di rischio già individuati nell'ambito del settore, si propongono quali priorità, nel corso della presente vigenza contrattuale:
Rumore: cabine insonorizzate, misure di bonifica cuffie.
Amianto: trattamento secondo procedimenti che evitino la dispersione di fibre, eliminazione di detto materiale su navi di nuova costruzione od acquistate di seconda mano, o come materiale di riparazione, misure di adeguata prevenzione durante l'attività di manutenzione e scoibentazione della nave.
Esposizione a fumi, gas di scarico, nebbie di olii minerali: misure di bonifica nella sala macchine od in garages secondo le indicazioni degli enti preposti.
Prevenzione degli infortuni a bordo: secondo le misure previste dal D.P.R. 547/55 per tutte quelle attività lavorative non direttamente connesse con la navigazione (esempio lavori di manutenzione).
Nell'ambito della valutazione del rischio, da parte del datore di lavoro, e della predisposizione dei piani di prevenzione previsti dalla normativa italiana ed europea, dovranno essere definiti gli opportuni processi di formazione dei lavoratori ed in particolare dei delegati sindacali.
Tale formazione, che potrà avvalersi della prevista legislazione di sostegno, dovrà in particolare mirare a:
1) una corretta informazione sui rischi specifici connessi alle singole mansioni;
2) all'uso degli opportuni mezzi di protezione individuale ed alla loro manutenzione;
3) alla gestione della propria mansione con le necessarie garanzie di sicurezza per la navigazione (formazione professionalizzante).
Le parti, alla ripresa delle trattative, prevista nel mese di settembre, individueranno i soggetti pubblici referenti per l'attività di studio e controllo dei fattori di rischio ambientale.
Allegato 9 - SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI A BORDO
DICHIARAZIONE A VERBALE: le parti convengono di costituire, nel periodo di vigenza contrattuale, uno specifico tavolo tecnico per l'aggiornamento degli Allegati 8 e 9.
VERBALE DI ACCORDO 27 GENNAIO 2000 E SS.MM.II.
Le parti si sono riunite per esaminare le questioni applicative poste dal D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271, recante l'«adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili e da pesca nazionali, a norma della Legge 31 dicembre 1998, n. 485».
Premesso che
- la sicurezza dei lavoratori a bordo delle navi è interesse comune sia dell'Armamento che delle
OO.SS.;
- l'accordo interconfederale 22 giugno 1995 ha fissato le modalità elettive, le prerogative e le attribuzioni del rappresentante alla sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
- l'art. 16, comma 1, D.Lgs. n. 271/99 rinvia alla contrattazione collettiva nazionale di categoria la definizione delle procedure elettive del rappresentante alla sicurezza della nave;
- l'art. 16, comma 2, D.Lgs. n. 271/99 specifica le attribuzioni del rappresentante alla sicurezza della nave;
- l'art. 16, comma 4, D.Lgs. n. 271/99 riconosce al rappresentante alla sicurezza il diritto ad una formazione particolare in materia di igiene e sicurezza del lavoro a bordo delle navi;
- con l'accordo 5 agosto 1999 di rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore
marittimo, siglato dalla Confitarma, dalla Fedarlinea e dalle OO.SS.
FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI, le parti stipulanti hanno formalizzato l'impegno di definire le modalità di nomina dei rappresentanti alla sicurezza entro il 31/12/1999;
- in data 21 novembre 1995 è stato sottoscritto dalle parti un accordo avente per oggetto il rappresentante dei lavoratori alla sicurezza;
hanno convenuto quanto segue:
I) RAPPRESENTANTE ALLA SICUREZZA DELL'AMBIENTE DI LAVORO
1. Elezioni del rappresentante alla sicurezza dell'ambiente di lavoro
Fermo restando quanto previsto dall'art. 16, comma 5, decreto legislativo n. 271/99, su ogni nave o unità mercantile nuova o esistente di stazza lorda superiore a 200 o con tabella di armamento superiore a 6 unità è eletto dai lavoratori marittimi il rappresentante alla sicurezza dell'ambiente di lavoro.
a) Navi Traghetto
1 lavoratori marittimi eleggono al loro interno, nel rispetto delle procedure di cui all'allegato 1, un numero di lavoratori destinati a ricoprire le funzioni di rappresentante alla sicurezza dell'ambiente di lavoro pari al numero delle navi. Tale numero è incrementato di una riserva pari al 70%.
Qualora siano imbarcati più di 100 membri di equipaggio i rappresentanti alla sicurezza saranno pari a due.
b) Navi da Carico
I membri dell'equipaggio eleggono al proprio interno il rappresentante alla sicurezza dell'ambiente di lavoro, con le procedure contenute nell'allegato 2.
c) Navi da Crociera
Sulle navi da crociera, in considerazione dell'elevato numero di componenti di equipaggio, è possibile eLeggere 3 rappresentanti, di cui due italiani eletti secondo le modalità sub A) e uno straniero eletto secondo le modalità sub B).
2. Funzioni del rappresentante alla sicurezza
1 - L'attività del rappresentante alla sicurezza della nave si svolge nei limiti delle funzioni di cui all'art. 16, comma 2 - lett. a), b), c) e d), D.Lgs. n. 271/99. L'elencazione delle suddette funzioni è tassativa.
2 - Il rappresentante alla sicurezza attende ai suddetti compiti limitatamente al periodo di impiego a bordo, compatibilmente con la normale attività lavorativa cui è adibito e nel rispetto delle norme del Codice della Navigazione riguardanti la disciplina gerarchica e funzionale.
3 - In relazione alle funzioni attribuite al rappresentante alla sicurezza dalla Legge e dal presente accordo, le parti sottolineano che egli dovrà attendere alle medesime con senso di responsabilità e spirito di collaborazione con gli altri soggetti preposti alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 271/99.
4 - Per lo svolgimento del proprio incarico il rappresentante alla sicurezza avrà diritto, a bordo della nave, ad un numero massimo di ore di permesso retribuito per mese di imbarco pari a sei nel caso dei traghetti e quattro nel caso delle navi da carico.
3. Formazione del Rappresentante alla sicurezza dell'ambiente di lavoro
1 - In adempimento di quanto previsto dall'art. 16, comma 4, D.Lgs. n. 271/99, le parti convengono che la formazione del rappresentante alla sicurezza, in materia di igiene e sicurezza del lavoro, verrà determinata ed attuata a cura dell'azienda, in base alla tipologia di traffico, sulle seguenti problematiche:
a) normativa nazionale e internazionale in materia di prevenzione infortuni;
b) i principali soggetti coinvolti, il ruolo e gli obblighi;
c) la definizione, l'individuazione e la valutazione dei fattori di rischio;
d) le misure di prevenzione adottabili.
2 - Le modalità di espletamento di tali corsi saranno valutate dalle singole aziende utilizzando la documentazione prevista dal decreto legislativo 271/99 e dal codice ISM. I corsi medesimi dovranno avere una durata di 24 ore nel caso delle navi traghetto e 8 ore per le navi da carico.
3 - Ulteriori momenti formativi a bordo potranno essere effettuati in presenza di mutamenti tecnologici del mezzo nautico e/o di mutamenti commerciali che comportino l'utilizzo di tipologia diversa di navi.
L'accordo del 21 novembre 1995, in quanto assorbito dalla presente intesa, è integralmente abrogato.
Il presente accordo ha carattere sperimentale. Le parti si incontreranno entro 12 mesi dalla data di effettuazione delle prime elezioni dei rappresentanti alla sicurezza dell'ambiente di lavoro per verificarne l'applicazione.
II) ORARIO DI LAVORO A BORDO DELLE NAVI MERCANTILI
1 - Ferma restando la coerenza tra le previsioni del D.Lgs. 271/99 e la normativa contrattuale in tema di orario di lavoro, le parti si danno atto che la contrattazione collettiva in vigore ha definito orari di lavoro ovvero ore di riposo rispondenti a quanto previsto dall'art. 11 del precitato decreto legislativo n. 271/99.
2- Per le navi impiegate in viaggi di breve durata, intendendosi per tali quelli inferiori alle 24 ore tra porto e porto, la contrattazione collettiva aziendale (secondo livello) ha previsto, in relazione alle specificità del servizio, in taluni casi rapporti imbarco/riposo più favorevoli, in altri più frequenti periodi di riposo.
Le parti si danno atto che con tali accordi sono soddisfatte le condizioni previste dall'art. 11, comma 8, del D.Lgs. n. 271/99 e successive modifiche e integrazioni.
III) ART. 23 D.Lgs. N. 271/99 (MEDICO COMPETENTE)
Le parti concordano nel ritenere che la sorveglianza sanitaria prevista dall'art. 23, D.Lgs. n. 271/99 debba essere espletata in forma integrativa a quella già prevista per il personale marittimo per il rilascio della idoneità alla navigazione, evitando la duplicazione di visite diagnostiche o di esami specialistici. Concordano altresì sulla necessità di individuare apposite procedure per l'espletamento della sorveglianza sanitaria per il personale imbarcato su navi impiegate permanentemente all'estero.
Allegato A - NAVI TRAGHETTO: PROCEDURA PER L'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI ALLA SICUREZZA DELL'AMBIENTE DI LAVORO
1 - Entro 120 giorni dalla stipula del presente accordo, le Organizzazioni sindacali stipulanti il presente accordo provvederanno ad indire le elezioni mediante comunicazione, contenente la data, la sede e le modalità, da affiggere a bordo di tutte le navi sociali e presso gli uffici marittimi delle aziende.
2 - L'elezione dei rappresentanti alla sicurezza dell'ambiente di lavoro ha luogo mediante la votazione dei candidati, riuniti in una lista, proposta dalle Organizzazioni sindacali di cui al comma 1.
3 - Nella composizione della lista dovrà essere assicurata un'adeguata rappresentanza di tutte le categorie di lavoratori eleggibili. La lista dovrà essere portata a conoscenza dei lavoratori aventi diritto al voto, a cura delle organizzazioni sindacali, mediante idonea pubblicità.
4 - I diritti di elettorato passivo spettano a tutti lavoratori marittimi appartenenti ai turni particolari delle aziende e/o in regime di C.R.L./R.O., esclusi i Comandanti ed il Responsabile alla sicurezza. I diritti di elettorato attivo spettano a tutti i lavoratori aventi capacità elettiva passiva, più i marittimi del turno generale presenti a bordo durante lo svolgimento delle elezioni.
Le aziende forniranno alle OO.SS. stipulanti l'elenco completo dei marittimi cui spettano i suddetti diritti di elettorato attivo e passivo.
5 - L'elezione ha luogo in seggi costituiti a bordo e/o presso la sede operativa dell'azienda.
6 - Presso ogni seggio, le OO.SS. stipulanti il presente accordo provvederanno alla designazione del Segretario elettorale che avrà i seguenti compiti:
a) presiedere alle operazioni elettorali e di scrutinio dei voti, assicurandone la correttezza;
b) esaminare e decidere su eventuali ricorsi.
7 - Il voto è segreto e diretto. La votazione avverrà a mezzo di scheda unica, firmata dal Segretario elettorale e comprendente la lista dei candidati ed il numero di preferenze, in ogni caso non superiore a 3. Il voto sarà espresso apponendo una croce a fianco dei nominativi presenti sulla scheda. Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se essa riporta un numero di preferenze maggiori di quelle esprimibili e/o se contiene tracce o segni di individuazione.
8 - Il luogo e gli orari della votazione saranno concordati a livello aziendale tra le OO.SS. e la Direzione, in modo tale da permettere a tutti gli eventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze dei servizi di bordo e delle connesse operazioni a terra. In particolare, le operazioni elettorali dovranno essere organizzate in modo tale da consentire a ciascun lavoratore avente diritto di esercitare il medesimo al di fuori dell'orario di lavoro. Le votazioni avranno luogo durante un arco di tempo strettamente necessario e comunque tale da non pregiudicare il regolare svolgimento del servizio. Il luogo ed il calendario di votazione dovranno essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante idonea pubblicità, con debito anticipo rispetto alla data fissata per l'elezione.
Le operazioni elettorali non potranno comportare aggravio di costi per l'azienda.
9 - Esaurita la votazione, il segretario darà inizio allo spoglio delle schede, al termine del quale provvederà a redigere il verbale dell'elezione ed inviarlo alla Commissione di cui al successivo punto 10.
10 - Presso la sede aziendale sarà costituita una Commissione elettorale centrale, composta da un membro per ogni organizzazione firmataria del presente accordo, avente il compito di raccogliere tutti i verbali, sommare i risultati dei singoli seggi e stilare l'elenco degli eletti, nonché la graduatoria degli esclusi. Risulteranno eletti, nei limiti del numero di rappresentanti indicati nel punto 1 ("Elezione del rappresentante alla sicurezza dell'ambiente di lavoro") - lett. A) ("Navi Traghetto") del presente accordo, i lavoratori che hanno ottenuto più voti.
11 - I risultati elettorali saranno proclamati, a cura della Commissione mediante idonea pubblicità, ai lavoratori marittimi, alle organizzazioni sindacali ed alla Direzione aziendale.
12 - L'elezione ha validità quinquennale.
Prima della scadenza quinquennale, il marittimo eletto decade dalla carica nelle seguenti ipotesi:
12.1 - rinuncia, formalizzata dal marittimo con lettera raccomandata A/R indirizzata all'armatore;
12.2 - risoluzione del rapporto di lavoro con l'armatore.
13 - Nelle ipotesi di cui al comma 12, secondo capoverso, il lavoratore decaduto sarà sostituito, per il tempo necessario a completare il mandato quinquennale, dal primo dei non eletti.
14 - Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato, le Organizzazioni sindacali promuoveranno nuove elezioni, con le modalità indicate nelle disposizioni che precedono.
Allegato B - NAVI DA CARICO E TRAGHETTI DA CARICO:
PROCEDURA PER L'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI ALLA SICUREZZA DELL'AMBIENTE DI LAVORO
1 - Entro 120 giorni dalla stipula del presente accordo, su indicazione dell'azienda in accordo con le OO.SS. verranno indette le elezioni, sulla base della lista comprendente il personale imbarcato escluso il comandante e il responsabile alla sicurezza, specificando la data e le modalità di effettuazione delle stesse. Tale comunicazione verrà affissa a bordo.
Il comando nave provvederà alla composizione del seggio elettorale che comprenderà il segretario elettorale che avrà i seguenti compiti:
1) presiedere alle operazioni elettorali e di scrutinio dei voti, assicurandone la correttezza;
2) esaminare e decidere su eventuali ricorsi;
3) proclamare gli eletti.
Le risultanze del voto saranno comunicate al Comandante che a sua volta le trasmetterà all'azienda e questa alle OO.SS.
2 - I diritti di elettorato attivo spettano a tutti i lavoratori marittimi imbarcati al momento dell'elezione, i diritti di elettorato passivo spettano a tutti i lavoratori marittimi imbarcati al momento dell'elezione escluso il comandante e il responsabile alla sicurezza.
3 - Modalità di voto: il voto è segreto e diretto; la votazione avrà luogo a mezzo di scheda unica, firmata dal segretario elettorale e comprendente la lista dei candidati. Il voto sarà espresso apponendo una croce a fianco del nominativo tra quelli presenti sulla scheda. Viene eletto il marittimo che ha ottenuto il numero di voti più alto. Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta e se essa riporta un numero di preferenze maggiori di quelle esprimibili e/o se contiene segni o tracce di individuazione.
4 - A bordo delle navi, il locale e gli orari della votazione saranno stabiliti dal comandante della nave, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio al voto, nel rispetto delle esigenze dei servizi di bordo.
In particolare, le operazioni dovranno essere organizzate in modo tale da consentire a ciascun lavoratore avente diritto di esercitare il medesimo possibilmente al di fuori dell'orario di lavoro. Le votazioni avranno luogo durante un arco di tempo strettamente necessario e comunque tale da non pregiudicare il regolare svolgimento del servizio. Il locale e gli orari di votazione dovranno essere portati a conoscenza di tutti gli elettori, mediante idonea pubblicità. Le OO.SS. saranno preventivamente informate sullo svolgimento delle operazioni di voto e degli esiti tramite gli uffici della società armatrice.
5 - L'elezione del rappresentante alla sicurezza dell'ambiente di lavoro ha validità per il periodo d'imbarco.
6 - Prima di tale scadenza il marittimo eletto decade dalla carica nelle seguenti ipotesi:
6.1) rinuncia, formalizzata dal marittimo con lettera indirizzata al comandante della nave;
6.2) sbarco del marittimo.
7 - Nelle ipotesi di cui ai punti 6.1) e 6.2) i lavoratori marittimi provvederanno a promuovere nuove elezioni con le modalità previste al presente accordo.
Allegato 10 - PROTOCOLLO DI INTESA FRA CONFITARMA E FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI
Gli scenari inediti dell'economia mondiale che sono di fronte, inducono forti sollecitazioni nell'attuale assetto dei traffici marittimi ed una nuova competizione si profila tra i diversi armamenti a livello internazionale.
La liberalizzazione del cabotaggio che dovrà accompagnare il processo di integrazione europea è, inoltre, una sfida ancor più ravvicinata per l'armamento nazionale.
Questi cimenti porranno all'insieme dell'armamento la revisione delle politiche di sviluppo e degli assetti gestionali conseguenti.
L'impresa ed il lavoro si troveranno di fronte a grandi responsabilità ed a sfide impegnative.
Lo scopo del presente Protocollo è quello di definire procedure per affrontare le problematiche che l'impresa armatoriale avrà di fronte sulla base di un sistema di informazione tra sindacato ed organizzazioni armatoriali nella formulazione e realizzazione delle linee di tendenza dell'armamento nell'ambito della politica generale dei trasporti e degli orientamenti CEE in materia.
Vanno, infine, affrontate, procedure e garanzie in ordine alle politiche del lavoro, alle procedure ed alle sedi negoziali per regolare il conflitto.
Consultazione a livello nazionale.
Viene istituito un Comitato con funzione consultiva a livello nazionale con sei membri nominati da Confitarma e sei membri nominati da FILT, FIT e UILTRASPORTI.
Il Comitato si riunirà, almeno due volte l'anno o su richiesta di una delle parti, per l'informazione e la consultazione preventiva:
- sugli indirizzi di politica marinara a livello nazionale e/o internazionale;
- sugli indirizzi di politica marinara derivanti dagli orientamenti di sviluppo previsti dalla Confitarma;
- sui progetti di sviluppo dei singoli settori;
- sui programmi di ristrutturazione;
- sui programmi ed interventi sulle condizioni ambientali di sicurezza sul lavoro e della navigazione.
Comitati consultivi territoriali.
Laddove sono presenti entrambe le rappresentanze datoriali e sindacali saranno istituiti comitati consultivi territoriali le cui materie ed i criteri di nomina dei rappresentanti dovranno essere analoghi a quello costituito a livello nazionale.
Regole per il conflitto.
Le parti ribadiscono la validità del protocollo contenente il codice di autoregolamentazione, corredato dal codice per le Aziende, dalle norme pattizie e dalle clausole impegnative assunte dal Governo, tramite l'allora Ministro dei Trasporti (Protocollo Signorile) che allegano al presente accordo (cfr. Allegato 11).
Le parti convengono inoltre di dare attuazione a quanto previsto dalla Legge 146/90.
NOTA A VERBALE: Fermi restando i vigenti accordi e le regolamentazioni provvisorie stabiliti ai sensi della Legge 146/90, le parti si riservano di aggiornare gli Allegati 10, 11 e 12.
Allegato 11 - PROTOCOLLO D'INTESA PER I TRASPORTI PUBBLICI 18 LUGLIO 1986
Premessa
1) Il presente Protocollo garantito dal Governo attraverso la presenza attiva del Ministro dei Trasporti, ha lo scopo di migliorare la qualità e i risultati degli attuali assetti di relazioni industriali -assoggettando a disciplina le procedure di ogni genere di vertenze, individuando autonome regole di comportamento datoriale e rafforzando l'autoregolamentazione dello sciopero - nel settore dei trasporti e nei servizi strumentali necessari all'esercizio del trasporto. Esso consta di una premessa, di impegni unilaterali delle Organizzazioni sindacali, di impegni unilaterali dei datori di lavoro, di norme pattizie e di clausole di garanzia.
2) Le parti riconoscono che nel settore individuato le prestazioni sono oggettivamente caratterizzate da un'articolazione funzionale e segmentazione tali che il ricorso non regolamentato ad azione diretta può provocare danni sperequati all'utenza rispetto agli stessi obiettivi dell'azione sindacale e agli interessi datoriali.
3) Le parti convengono sulla necessità di dare trasparenza e contestualità a una reciproca volontaria autoregolamentazione di poteri autonomi di comportamento. Ciò nel reciproco impegno di escludere tassativamente - per quanto concerne la materia di cui al presente Protocollo -l'attribuzione di diritti potestativi sulle rispettive sfere di competenza.
4) Le disposizioni del presente Protocollo si aggiungono, sostituendo ove esistenti clausole meno incisive rispetto agli obiettivi del presente Protocollo, a tutti i contratti, pattuizioni, accordi preliminari e autoregolamentazioni che le parti hanno adottato nei settori individuati e prevalgono su tutte le disposizioni dei contratti stipulati dalle Organizzazioni sindacali aderenti alla CGIL-CISL-UIL e da imprenditori iscritti alle associazioni datoriali firmatarie.
5) Il completamento coerente delle normative di cui al presente Protocollo, in relazione alle singole modalità del trasporto, è rimesso a specifiche regole di comportamento delle parti nonché a contrattazioni nei settori, ove necessario.
6) Il presente Protocollo si applica al trasporto-persone, ferroviario, aereo, marittimo, urbano e interurbano a gestione pubblica o privata nonché al servizio di rifornimento di carburante agli aeromobili. Si conviene sulla necessità che il presente Protocollo trovi applicazione anche nei servizi strumentali — diversi dal rifornimento avio sopra previsto - necessari all'esercizio dei trasporti di persone, pubblici e privati.
La determinazione di tali servizi è rimessa, sentite le Organizzazioni sindacali e datoriali firmatarie del presente Protocollo, di concerto con le altre Organizzazioni di categorie interessate, all'equo apprezzamento del Ministro dei Trasporti, d'intesa con gli altri Ministri e Assessorati competenti.
Le parti sin da ora individuano esemplificativamente tali servizi almeno in:
reti di distribuzione del carburante; servizi autostradali; servizi accessori al trasporto marittimo; servizi di assistenza al volo; servizi antincendi negli aeroporti; servizi medici negli scali aerei e portuali; servizi doganali; servizi veterinari; idrovie; servizi di soccorso autostradale; servizi di pulizia negli scali aerei, marittimi, ferroviari e negli stessi mezzi di trasporto.
Codice di comportamento delle aziende.
Premessa
Le Associazioni datoriali e le Aziende da esse rappresentate si impegnano ad osservare il presente codice di comportamento avendo riguardo all'interesse generale per il regolare funzionamento dei
vari servizi di trasporto, obiettivo cui necessariamente deve concorrere il responsabile comportamento dei lavoratori e delle Organizzazioni sindacali che li rappresentano (1).
1) Le Associazioni delle aziende si impegnano a intrattenere relazioni sindacali soltanto con le OO.SS. firmatarie dei contratti collettivi nazionali e si impegnano perché esse adottino, quando non lo abbiano fatto, codici di autoregolamentazione e procedure negoziali identici a quelli previsti nel presente Protocollo, investendo in caso di rifiuto l'autorità politica competente.
2) Le Associazioni datoriali e le Aziende, nel quadro di quanto previsto dalla Legge 20 maggio 1970, n. 300, non avranno trattative con le OO.SS. che attuino azioni di sciopero non conformi al codice di autoregolamentazione sindacale allegato al presente Protocollo.
3) Le Associazioni datoriali e le Aziende da esse rappresentate adotteranno e favoriranno forme congrue di pubblicizzazione dei termini delle vertenze e delle rispettive posizioni delle parti, anche per i possibili riflessi per l'utenza, e forniranno adeguata informativa agli organi pubblici competenti sulle ragioni dell'interruzione del servizio.
4) Le Associazioni datoriali e le Aziende utilizzeranno correttamente le forme di raffreddamento e la vigenza delle autoregolamentazioni anche per favorire, nel quadro di costruttive relazioni industriali, nell'interesse dell'utenza, la tempestiva soluzione dei conflitti. Inoltre, le Aziende assumeranno uno specifico onere di diligenza e buona fede nel ripristinare il regolare servizio dopo gli scioperi, ovvero dopo la revoca tempestiva degli stessi.
5) Le Associazioni delle Aziende di trasporto si impegnano acché le aziende da loro rappresentate diano ogni possibile notizia all'utenza delle prevedibili interruzioni di traffico che si potrebbero verificare a causa di scioperi tempestivamente comunicati dalle Organizzazioni di categoria.
6) Le Associazioni delle aziende di trasporto si impegnano acché le aziende:
a) si dotino, a eccezione delle aziende associate all'lntersind e all'ASAP per la loro peculiare organizzazione, fermi restando i limiti dei livelli di trattativa, di sedi di confronto sindacale fornite di adeguati poteri decisionali, decentrando a livello interregionale, per le imprese di dimensioni nazionali, le competenze in materia;
b) nell'ambito delle vigenti disposizioni di Legge tengano conto, nella evoluzione delle normative di attuazione, delle moderne esigenze del trasporto, della relativa sicurezza e delle innovazioni tecnologiche, allo scopo di evitare che una loro rigida applicazione possa tradursi in intralcio del servizio.
(1) La Federtrasporti, quale rappresentante delle aziende pubbliche locali, ribadisce che si riserva ampia facoltà di iniziativa, quando fossero in gioco i valori fondamentali della libertà, della democrazia e della pace.
Norme di autoregolamentazione sindacale.
Premessa
Le OO.SS. firmatarie del Protocollo assumono nell'esercizio del diritto di sciopero nei trasporti pubblici e nelle attività a essi connesse il presente Codice di autoregolamentazione. Esso costituisce disciplina generale per tutti i settori del trasporto pubblico ed è integrato dalle norme tecniche specifiche per i singoli settori.
Le confederazioni generali e le altre associazioni orizzontali si impegnano a promuovere altresì l'adozione di adeguati codici di autoregolamentazione delle lotte, in tutte le attività connesse al servizio di trasporto pubblico (doganali, antincendi e protezione civile, di rifornimenti, sanitarie, ecc.).
Gli obiettivi che le OO.SS. si pongono per la tutela degli interessi dei lavoratori e per la modifica del modello di sviluppo della società italiana comportano l'adozione di azioni sindacali capaci di realizzare attorno a esse il più ampio consenso.
Le OO.SS. ritengono che il consenso sia legato non soltanto alla soluzione dei problemi del Paese che le lotte si propongono, ma anche ai comportamenti adottati dal sindacato volti ad attenuare, il più possibile, i disagi derivanti alla collettività dalle azioni di sciopero nei servizi pubblici.
Per queste considerazioni le OO.SS. si impegnano a individuare forme di lotta capaci di incidere con efficacia sul negoziato e sulle controparti, riducendo al massimo le ripercussioni sull'utenza, e ritengono essenziale la ricerca di uno stretto collegamento tra le categorie del trasporto e le organizzazioni sindacali territoriali sia per i contenuti delle vertenze che per le forme di lotta. Le OO.SS. territoriali, in questo quadro, contribuiranno a individuare le iniziative atte a evitare le manifestazioni di protesta di altre categorie, estranee ai trasporti, che possano ostacolare il funzionamento del servizio pubblico.
L'adozione delle seguenti regole di comportamento si riferisce al complesso di azioni sindacali collegate alle politiche di riforma, rivendicative e contrattuali, mentre le OO.SS. si riservano la più ampia facoltà di iniziativa quando fossero in gioco i valori fondamentali delle libertà civili e sindacali, della democrazia e della pace.
Norme generali per i servizi pubblici di trasporto.
1 - Sono esclusi dagli scioperi i seguenti periodi di più intenso traffico interno e internazionale:
- dal 17 dicembre al 7 gennaio;
- dal 10 agosto al 5 settembre;
- i periodi concomitanti con i grandi esodi legati alle ferie che, allo stato, vengono individuati nei periodi dal 27 giugno al 4 luglio, dal 29 luglio al 3 agosto e dal 30 ottobre al 5 novembre;
- le cinque giornate che precedono e seguono la Pasqua;
- la settimana che precede e quella che segue la scadenza delle consultazioni elettorali nazionali, europee, regionali e amministrative generali;
- la giornata precedente, quella seguente e quelle concomitanti con elezioni amministrative, limitatamente al trasporto locale.
Le strutture nazionali, regionali e territoriali competenti eviteranno gli scioperi in concomitanza con le manifestazioni di importanza nazionale e internazionale.
Gli scioperi di qualsiasi genere, dichiarati o in corso di effettuazione, sono immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturale.
2 - La titolarità a dichiarare, sospendere o revocare gli scioperi è riservata alle strutture sindacali nazionali di categoria per quelli nazionali; alle strutture regionali di categoria per quelli regionali; alle strutture territoriali di categoria per quelli locali; congiuntamente alle strutture sindacali aziendali e territoriali per gli scioperi aziendali e/o di unità produttiva. In ogni caso è necessaria la previa intesa, da enunciare all'atto della proclamazione dello sciopero, con le competenti strutture delle organizzazioni orizzontali, cui eventualmente aderisca l'organizzazione sindacale che proclama lo sciopero; a tal fine il livello di competenza è determinato, in relazione al territorio interessato dagli effetti dello sciopero. Se l'organizzazione sindacale non aderisce a raggruppamenti orizzontali è necessaria la previa intesa delle strutture nazionali, da enunciare all'atto della proclamazione dello sciopero quando gli effetti dello sciopero interessano il territorio nazionale.
Gli eventuali adeguamenti statutari attuativi del presente punto sono comunicati al Ministro dei Trasporti.
3 - La proclamazione di ciascuno sciopero deve essere comunicata alle aziende con un preavviso di almeno 10 giorni.
La revoca o la sospensione dello sciopero devono, compatibilmente con lo stato delle trattative, essere comunicate alle aziende almeno 24 ore prima (35 ore per i voli intemazionali) e di esse deve essere dato annuncio tramite tutti i possibili mezzi informativi.
4 - Il primo sciopero per qualsiasi tipo di vertenza non può superare, anche in presenza di turni, la durata di una intera giornata aziendale di lavoro; ciascuno di quelli successivi al primo e relativi alla stessa vertenza non può superare le due giornate di lavoro.
5 - Gli scioperi, di durata inferiore alla giornata, si svolgono in un unico periodo di ore continuative, tenendo conto della necessità in presenza di turni fermo il limite di cui al punto 4 - di assicurare la maggiore partecipazione dei lavoratori interessati; modalità e tempo degli scioperi devono essere, inoltre, determinati in modo da ridurre al minimo possibile i disagi per l'utenza, con particolare riguardo a quella pendolare.
6 - Per le vertenze che interessano una o più unità produttive ovvero più categorie o profili professionali sono esclusi scioperi articolati per unità produttive o singola categoria o profilo professionale (cosiddetti scioperi a scacchiera); l'astensione dal lavoro che concerne una singola categoria o profilo è ammessa nell'ambito dell'esercizio dei diritti previsti dai contratti.
Ai fini dell'applicazione di tale regola e di quelle di cui ai precedenti punti 4 e 5, lo sciopero si considera unico quando sono proclamati contestualmente o anche in tempi diversi, più periodi di astensione dal lavoro tra i quali non intercorrano almeno 7 giorni.
7 - Vanno evitati scioperi concomitanti di più settori interessati al trasporto di massa (ferrovie, aerei, trasporti extra urbani, traghetti).
In ogni caso devono essere assicurati i servizi indispensabili alla sicurezza dell'esercizio, nonché i collegamenti essenziali con le isole.
È escluso che i normali collegamenti con le isole possano intendersi tutti come essenziali.
In caso di scioperi prolungati o reiterati, viene garantito il rifornimento ai settori produttivi di materie prime e materiali la cui mancanza, dovesse determinare rischio e pericolosità per la salvaguardia delle persone e degli impianti.
Nel settore delle merci, in caso di sciopero, sono garantite le prestazioni necessarie per il trasbordo su mezzi alternativi di animali vivi, di merci deperibili, di generi di prima necessità e di medicinali.
8 - L'effettuazione di ogni forma di lotta deve avere riguardo alla sicurezza degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi.
9 - La proclamazione di scioperi di 1 minuto da parte del personale dell'A.A.A.V. è ininfluente in relazione agli impegni assunti nella presente autoregolamentazione.
10 - Il presente Codice, integrato dalle norme tecniche specifiche di categoria o settore, vincola in modo rigoroso le strutture sindacali, a tutti i livelli, di ciascuna organizzazione firmataria del presente Protocollo e i lavoratori a essa iscritti.
Ogni comportamento difforme costituisce violazione degli Statuti ed è come tale, soggetto alle relative sanzioni.
Norme pattizie.
Procedure negoziali, di mediazione e raffreddamento dei conflitti nei trasporti da inserire nella contrattazione collettiva.
Le procedure di seguito indicate si presentano funzionali a un periodo di raffreddamento del conflitto e, soprattutto, a una tempestiva conclusione delle vertenze.
1) Rinnovi contrattuali nazionali e integrativi aziendali (1) - Le Organizzazioni sindacali si impegnano a presentare le loro piattaforme rivendicative per il rinnovo dei contratti 40 giorni prima della loro scadenza, indicando i soggetti cui spetta la conduzione delle trattative e la stipulazione definitiva del nuovo contratto.
Per gli accordi integrativi aziendali va verificato in sede nazionale il livello di competenza.
Le Associazioni datoriali e le aziende si impegnano a iniziare le trattative entro 30 giorni dalla presentazione delle piattaforme, con formali risposte di merito e poteri adeguati per la definizione della vertenza.
Sin dall'inizio di tale periodo, si attueranno le valutazioni sull'andamento del negoziato. Constatata l'esistenza di gravi difficoltà, si attuerà un resoconto alle sedi politiche competenti, le quali esplicheranno entro 3 giorni interventi atti a rimuovere le difficoltà. Qualora tali interventi non abbiano effetto, non sussiste impedimento alle azioni di lotta entro i termini di preavviso.
Trascorsi 60 giorni dall'inizio del negoziato senza che si sia raggiunta l'intesa sul rinnovo contrattuale, si ricorrerà a una sede istituzionale, di mediazione, individuata nel Ministero del Lavoro o dall'Autorità tradizionalmente competente nello specifico settore.
Questa fase di raffreddamento dovrà concludersi entro i 30 giorni successivi.
(1) Nota interpretativa - Tra gli Accordi integrativi aziendali sono da ricomprendere anche eventuali accordi — sostitutivi di quelli aziendali — stabiliti a livello regionale tra gruppi di aziende appartenenti a settori omogenei ed Organizzazioni territoriali su materie e/o istituti riservati all'area tipica.
2) Vertenze per la gestione e applicazione di accordi - Entro 15 giorni dalla contestazione della violazione, con relativa rivendicazione e richiesta di apertura del confronto, dovrà avviarsi il negoziato.
Entro i successivi 15 giorni si dovrà pervenire alla definizione della vertenza tra le parti, anche coinvolgendo, se necessario, i competenti livelli superiori.
Entro 5 giorni - considerati di raffreddamento ulteriore - dall'inizio del negoziato si procederà a una verifica dei risultati.
Trascorsi i 15 giorni dall'inizio del negoziato, qualora la vertenza non fosse conclusa, si farà ricorso ad una sede istituzionale di mediazione e/o di conciliazione, che si individua nel Ministero del Lavoro o nelle Autorità tradizionalmente competenti nello specifico settore, che dovrà concludersi entro i successivi ulteriori 15 giorni.
3) Vertenze locali - Allo scopo di prevenire possibili motivi di conflittualità, le parti, a tutti i livelli, si impegnano a migliorare la preventiva informativa a tutti i livelli, per ciò che attiene le materie individuate e da individuare nei contratti collettivi di categoria.
Le vertenze locali nelle aziende e nelle singole unità produttive impegnano le aziende a dar corso alle trattative non oltre 10 giorni dalla presentazione delle richieste, previo accertamento in sede nazionale del livello di competenza. Le trattative a livello locale dovranno concludersi entro i successivi 15 giorni dall'inizio del negoziato.
In caso di mancato accordo - e fatto salvo il diritto delle Organizzazioni sindacali alla proclamazione di azioni di lotta (entro i termini di preavviso) - la vertenza verrà esaminata a livello territoriale competente e/o a livello nazionale, insieme alle istanze di base, con il compito di raggiungere l'accordo entro i 10 giorni successivi.
In caso di ulteriore disaccordo la vertenza verrà trasferita nella sede territoriale del Ministero del Lavoro o dell'Autorità tradizionalmente competente nello specifico settore, che, entro i 10 giorni successivi, dovrà svolgere il tentativo di componimento.
4) Articolazione dei tempi di scadenza - Le parti convengono sull'articolazione temporale della scadenza dei contratti collettivi disciplinanti le varie modalità del trasporto e sulla necessità di tener conto di tale calendarizzazione in relazione alle scadenze contrattuali per i servizi strumentali all'esercizio del trasporto.
Resta affidata a una Commissione mista delle parti firmatarie del presente Protocollo la razionale calendarizzazione delle scadenze contrattuali, da trasmettere entro 6 mesi al Ministro dei Trasporti perché venga allegata alle norme pattizie.
Norme di attuazione.
1) In caso di presunta violazione delle norme pattizie di cui al presente Protocollo, le parti potranno ricorrere a una sede neutrale, preventivamente individuata di comune accordo, che si pronuncerà in merito.
In caso di mancato accordo, e comunque trascorsi 15 giorni dalla contestazione della presunta violazione, la sede neutrale sarà individuata, con il gradimento delle parti, dalla organizzazione centrale o periferica del Ministero del Lavoro o dall'Autorità tradizionalmente competente per lo specifico settore.
Il soggetto neutrale, accertata la violazione, provvede acché essa venga denunciata alla pubblica opinione, attraverso la stampa per esteso della notizia, a spese della parte responsabile, su tre giornali quotidiani a diffusione nazionale.
Nel caso di violazione delle norme pattizie da parte dei lavoratori, nei cui confronti trovino applicazione contratti collettivi stipulati dalle parti aderenti al presente Protocollo, si applicano le procedure e le sanzioni previste dalle normative disciplinari vigenti.
2) Il Ministro dei Trasporti si impegna a verificare l'effettiva applicazione dei Codici di autoregolamentazione e dà tempestiva notizia pubblica dei comportamenti difformi.
3) Il Ministro dei Trasporti, allo scopo di evitare che la rinuncia allo sciopero nei più lunghi periodi di franchigia possa compromettere le contrattazioni in corso e tenendo anche conto di quanto stabilito dalle norme pattizie, si impegna, anche a nome del Governo, a verificare, entro le date del 10 giugno e del 10 novembre di ciascun anno lo stato delle vertenze a carattere contrattuale di rilevanza nazionale.
Su richiesta del Ministro dei Trasporti, in relazione all'esito dello stato delle vertenze alla data del 10 giugno, le OO.SS. estendono la rinuncia allo sciopero nei trasporti per le isole al più ampio periodo dal 15 luglio al 5 settembre.
Allegato 12 - PATTO SULLE POLITICHE DI CONCERTAZIONE - 23 DICEMBRE 1998
Addì 23 dicembre 1998
Patto sulle politiche di concertazione e sulle nuove regole delle relazioni sindacali per la trasformazione e l'integrazione europea del sistema dei trasporti.
A. Premessa. Obiettivi e contenuti del patto
1 - Il Governo e le parti firmatarie - di fronte alla complessità ed alla rapidità delle trasformazioni in corso in tutte le modalità dei trasporti, anche a seguito dei processi di decentramento amministrativo, e nella consapevolezza che l'efficienza e la sicurezza del sistema dei trasporti incide sulla competitività del nostro paese nel contesto dell'Unione Europea - ritengono indispensabile accompagnare i processi in atto nei diversi comparti dei trasporti con un patto di alto profilo, che individui sedi di concertazione delle grandi scelte strategiche, strumenti per governare consensualmente gli effetti sociali delle trasformazioni, nuove e più adeguate regole nelle relazioni sindacali e negli assetti della contrattazione collettiva e forme di prevenzione e moderazione dei conflitti sindacali per garantire la continuità dei servizi pubblici e tutelare gli utenti.
2 - Il patto vuole coinvolgere, nel modo più ampio e ai diversi livelli, tutte le forze e le istanze rappresentative del mondo dei trasporti interessate a contribuire al perseguimento degli obiettivi di innovazione, competitività, sicurezza e protezione sociale nel settore. Esso si rivolge pertanto, oltre che alle organizzazioni rappresentative nel mondo del lavoro, dipendente ed autonomo, alle imprese e le loro associazioni, nei diversi settori dei trasporti: nonché agli operatori economici e ai cittadini che sono utenti del sistema dei trasporti.
3 - Il patto comprende:
- un protocollo tra il Governo, le Confederazioni dei datori di lavoro, le Confederazioni sindacali dei lavoratori e le rispettive categorie nel quale vengono individuati gli strumenti e gli obiettivi generali della concertazione delle politiche di settore e del governo dei processi sociali determinati dalle trasformazioni del sistema dei trasporti;
- un protocollo sulle regole delle relazioni sindacali e sulla prevenzione dei conflitti tra le associazioni e le imprese dei trasporti e le organizzazioni sindacali dei lavoratori dei trasporti e un accordo sulle regole per l'esercizio dello sciopero e la salvaguardia degli utenti.
I diversi atti formano parte integrante del Patto. Le parti che aderiscono al Patto e che rispettivamente li sottoscrivono condividono le finalità generali del Patto e in particolare l'obiettivo di governare i processi di trasformazione dei trasporti attraverso gli strumenti di concentrazione, le sedi di confronto non conflittuale e le regole delle relazioni sindacali che vengono predisposte, intervenendo sulle cause dei conflitti, ed evitando l'adozione di azioni unilaterali, riducendo conseguentemente la necessità del ricorso allo sciopero come mezzo di risoluzione delle controversie e valorizzando il metodo della contrattazione collettiva.
Aderiscono al Patto anche le associazioni rappresentative degli utenti, operatori economici e cittadini, del sistema dei trasporti che condividono le finalità generali del Patto.
B. Protocollo sugli strumenti e gli obiettivi generali delle politiche di concertazione.
4 - Sono strumenti e obiettivi generali delle politiche di concertazione:
4.1. Il Consiglio Nazionale dei Trasporti e della Logistica è sede stabile per un sistematico confronto fra le istituzioni e le parti sociali per la concertazione delle politiche del settore.
Per l'avvio immediato, il Consiglio è istituito con Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione. Il Consiglio elaborerà la proposta del provvedimento di Legge istitutivo da sottoporre al Governo.
Le funzioni, la composizione ed il funzionamento del Consiglio stesso sono definiti nel documento firmato contestualmente alla sottoscrizione del presente Patto.
4.2. Ente di regolazione dei trasporti: le parti convengono sulla opportunità di affidare al CNTL il compito di individuare le soluzioni più adeguate per il settore e di formulare le relative proposte.
4.3. Per accompagnare i processi di riorganizzazione in corso nel settore si rendono necessari specifici strumenti di politica del lavoro e di sostegno al reddito. A tal fine, anche alla luce delle determinazioni che verranno adottate in sede di attuazione della delega concessa al Governo per la riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, ove necessario, si aprirà, ai livelli ritenuti opportuni, un confronto tra le parti sociali al fine di istituire Fondi con le finalità del comma 28 dell'art. 2 della Legge n. 662 del 1996. Sugli esiti del confronto, si svolgerà una verifica con il Governo.
4.4. Le parti convengono che i processi di apertura al mercato derivanti anche dalla applicazione di normative europee nonché quelli di privatizzazione siano accompagnati da norme in linea con le stesse normative europee volte a salvaguardare l'efficienza e la competitività aziendale, a non pregiudicare l'assetto e la funzionalità delle diverse modalità di trasporto e ad assicurare la salvaguardia delle professionalità acquisite e della continuità occupazionale.
4.5. La struttura della contrattazione collettiva nei trasporti risente, in alcuni settori, dei preesistenti regimi monopolistici e rischia di rivelarsi inadeguata, e di generare conflitti, di fronte ai processi di apertura al mercato, articolazione organizzativa, diversificazione dei centri di costo in atto. Le parti confederali e le loro articolazioni di categoria convengono di esaminare la situazione della contrattazione collettiva di categoria nel settore, in direzione di una semplificazione e razionalizzazione del complesso sistema contrattuale del settore trasporti, anche con l'obiettivo di individuare le articolazioni funzionali e le aree complementari delle singole attività di trasporto onde ridefinire gli ambiti di applicazione dei contratti collettivi.
Sugli esiti del confronto, che si avvierà immediatamente, si svolgerà una verifica con il Governo entro tre mesi.
Le parti riconoscono che in ciascun settore o comparto dei trasporti si darà piena applicazione ai contenuti del Protocollo del 23 luglio 1993 e del 22 dicembre 1994, confermati il 22 dicembre 1998.
4.6. Le Parti convengono di far evolvere i sistemi di relazioni sindacali verso modelli di tipo partecipativo con le modalità che saranno previste in sede di contrattazione collettiva, finalizzate a coinvolgere le rappresentanze dei lavoratori sugli indirizzi strategici definiti dalle imprese. Il Ministro dei trasporti e della navigazione sottoporrà al Consiglio Nazionale dei Trasporti e della Logistica un apposito provvedimento legislativo di sostegno per favorire la partecipazione azionaria dei dipendenti nelle imprese di trasporti.
C. Protocollo sulle regole delle relazioni sindacali e sulla prevenzione dei conflitti.
5 - Il protocollo intende rinnovare profondamente le regole e i comportamenti nelle relazioni sindacali, sia a livello della contrattazione collettiva nazionale sia a livello di imprese. Nel quadro di riferimento più ampio che il Patto offre alle parti sociali è infatti possibile valorizzare la contrattazione collettiva come uno strumento di governo consensuale dei problemi del settore, incidere su taluni fattori ricorrenti di conflittualità sindacale e introdurre effettive garanzie a favore degli utenti.
A tal fine le parti stipulanti i contratti collettivi del settore, sottoscrivendo il protocollo assumono reciproci impegni relativamente alle relazioni sindacali ai vari livelli.
5.1. Per prevenire conflitti sul riconoscimento della rappresentatività sindacale ai fini delle relazioni sindacali e della contrattazione collettiva, le associazioni e le imprese, ai vari livelli, osserveranno codici di comportamento per il riconoscimento degli interlocutori sindacali, fermo restando che si tratta di una forma di volontaria autolimitazione della libertà negoziale riconosciuta ai datori di lavoro dalla vigente legislazione, autolimitazione che è impegnativa nell'ambito e per la durata del presente Patto.
Tali codici di comportamento adottano i seguenti criteri:
a) Costituisce condizione comunque necessaria per l'instaurazione e il mantenimento di relazioni sindacali a qualunque livello la sottoscrizione del presente Patto e la leale osservanza ed il rispetto degli accordi di settore o di impresa sulle prestazioni indispensabili ex lege n. 146 del 1990.
Le imprese, e le loro organizzazioni rappresentative, non intratterranno relazioni sindacali e non sottoscriveranno accordi con soggetti sindacali che non assumano e non rispettino gli obblighi derivanti dal presente Patto e dagli accordi ex lege n.146/1990. Le parti si impegnano a completare, entro 90 giorni dalla data di sottoscrizione del presente Patto, la definizione di tutti gli accordi sulle prestazioni indispensabili. Entro il mese di febbraio 1999 si svolgerà una sessione di verifica con il Ministro dei Trasporti e della Navigazione.
b) A livello nazionale le associazioni, oltre quanto previsto dai contratti vigenti, riconoscono la capacità di partecipare alle trattative contrattuali e la facoltà di sottoscrivere contratti collettivi alle organizzazioni sindacali che abbiano assunto e rispettino gli obblighi derivanti dal Patto e dagli accordi ex lege n. 146/1990, e che abbiano una rappresentatività significativa nell'ambito di applicazione del contratto collettivo nazionale. Si considera significativa, salvo che in sede nazionale non sia concordato un criterio diverso, la rappresentatività prevista a regime (5%) dall'articolo 7, del decreto legislativo n. 396, del 1997, per l'ammissione alle trattative nel settore delle pubbliche amministrazioni, verificata nei diversi ambiti contrattuali sulla base delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali e dai voti ottenuti nelle elezioni delle RSU, ove si siano svolte.
Le elezioni delle RSU, ove previste, saranno indette entro dodici mesi dalla data di sottoscrizione del presente Patto.
c) Alle altre organizzazioni sindacali, che abbiano sottoscritto il Patto e gli accordi sulle prestazioni indispensabili, di cui alla lettera a) e li osservino lealmente, ma che non raggiungano la rappresentatività nazionale minima di cui alla lettera b), sono riconosciute forme di relazioni sindacali secondo quanto sarà previsto nei contratti collettivi, senza che questo dia direttamente titolo alla partecipazione a trattative contrattuali o alla sottoscrizione di contratti collettivi, e verrà comunque assicurata la trattenuta dei contributi sindacali degli iscritti da parte delle aziende, con le modalità e nella misura minima fissata nei singoli contratti.
d) A livello di singole imprese e/o unità produttive restano ferme le prerogative sindacali di competenza delle RSA o, se costituite, delle RSU.
5.2. I contratti collettivi dovranno prevedere procedure di raffreddamento ai vari livelli, vincolanti per entrambe le parti, che recepiscano le disposizioni degli accordi del 23 luglio 1993 e del 22 dicembre 1994, confermati il 22 dicembre 1998, in materia di rinnovi dei contratti collettivi.
5.3. Nei casi di vertenze collettive attinenti l'applicazione di accordi collettivi e/o la loro interpretazione, le parti adotteranno una procedura di conciliazione attraverso modalità che prevedono il coinvolgimento delle parti stesse in via diretta, con loro rappresentanze, nonché, esaurita questa fase, attraverso un ricorso volontario consensuale ad entità terze, comunemente individuate, in funzione di ausilio per la composizione. Le modalità delle procedure di conciliazione saranno definite dai contratti collettivi. Il ricorso alle procedure di conciliazione comporta la non assunzione di iniziative unilaterali delle parti per la durata della procedura e la sospensione delle iniziative eventualmente adottate; è comunque assicurata la continuità del servizio.
In ogni caso i contratti collettivi nazionali di lavoro prevedranno procedure in base alle quali dovranno essere esplicitate e pubblicizzate le richieste (piattaforme) che stanno alla base della vertenza nonché valutate le ragioni che rendono necessario il ricorso allo sciopero in rapporto ad altre forme di composizione. La possibilità di stabilire ulteriori forme di coinvolgimento delle parti ed eventualmente di consultazione dei lavoratori sarà verificata dalle parti in un gruppo di lavoro tecnico che riferirà al Ministro dei Trasporti e della Navigazione entro tre mesi.
5.4. I contratti collettivi potranno altresì prevedere l'introduzione, in via sperimentale, di forme di azione collettiva alternativa, adottabili dalle singole organizzazioni sindacali, che, pur risultando onerose per le imprese e per i lavoratori che aderiscono alla protesta, non incidano sulla funzionalità del servizio e non penalizzino gli utenti.
D. Accordo sulle regole per l'esercizio dello sciopero e la salvaguardia degli utenti.
6 - In un quadro di relazioni sindacali più moderno e più stabile, fondato su regole certe e condivise, adeguato alle particolari caratteristiche del settore dei trasporti e alle condizioni nuove determinate dalle trasformazioni in atto si rendono possibili misure più avanzate per rendere più certo l'esercizio del diritto di sciopero e per realizzare una ulteriore salvaguardia degli utenti in caso di ricorso allo sciopero. A tal fine le Parti convengono che alle procedure di raffreddamento ricorreranno tutti i sottoscrittori il presente Patto e gli accordi sulle prestazioni minime indispensabili.
Salvo che negli accordi sulle prestazioni indispensabili ex lege n. 146 del 1990 esistenti nei diversi settori o imprese non siano già previste regole corrispondenti, le regole corrispondenti, le regole seguenti integrano le misure di salvaguardia degli utenti di cui all'art. 2 della Legge n. 146 del 1990 contenute negli accordi rispettivamente applicati, e saranno pertanto sottoposte alla Commissione di Garanzia ai fini della valutazione di idoneità.
6.1. Per evitare che lo stesso servizio pubblico subisca continue interruzioni per effetto di scioperi proclamati in successione da sigle sindacali diverse, le organizzazioni sindacali che aderiscono al Patto ricercheranno volontariamente di coordinare tra di loro e di concentrare nel tempo le iniziative rivendicative e conflittuali.
In ogni caso, tra l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione di uno sciopero successivo, incidente sul medesimo servizio di trasporto o bacino di utenza, non potrà intercorrere un intervallo inferiore a dieci giorni, indipendentemente dalle motivazioni dello sciopero, dal soggetto e dal livello sindacale che lo proclama (c.d. rarefazione oggettiva).
Tuttavia, la regola precedente non si applica, fermo restando il periodo minimo di preavviso e le altre procedure, quando lo sciopero è proclamato da più organizzazioni sindacali, e queste rappresentino, in base ai criteri di misurazione richiamati al punto 5, nel loro insieme, la maggioranza dei dipendenti considerati rispetto al totale dei lavoratori cui si applica il contratto collettivo di riferimento. Fino alla costituzione delle RSU, ove previste, da effettuarsi entro il termine di cui al punto 5.1 b), che precede, la maggioranza sarà computata con riferimento ai dipendenti iscritti.
Il Governo individuerà le misure necessarie affinché quanto previsto dal presente punto possa essere applicato alle categorie del pubblico impiego che prestano attività funzionali ai servizi di trasporto.
6.2. Al fine di potenziare la funzionalità dell'Osservatorio sui conflitti nei trasporti, costituito presso il Ministero dei trasporti, costituito presso il Ministero dei trasporti, ed al fine di evitare sovrapposizioni tra scioperi proclamati nello stesso settore o incidenti sul medesimo bacino di utenza,
ogni organizzazione sindacale che intende proclamare uno sciopero è tenuta a rilevare presso l'Osservatorio la concomitanza di altre agitazioni ovvero a formalizzare la dichiarazione di sciopero, le modalità di svolgimento, le motivazioni della agitazione stessa.
6.3. Le Parti convengono sull'esclusione di ogni uso strumentale della revoca degli scioperi proclamati (c.d. effetto annuncio). La revoca comunicata dopo il termine previsto per l'informazione agli utenti (non meno di tre giorni) è giustificata solo dal raggiungimento di un accordo. Il mancato avvio delle procedure di raffreddamento o la revoca tardiva ingiustificata, in quanto provocano un'alterazione del servizio pubblico a causa dell'"effetto annuncio", vengono considerate come forme sleali di azione sindacale.
L'impresa potrà adottare tutte le misure organizzative necessarie al più efficiente dimensionamento del servizio. Il comportamento delle parti viene segnalato alla Commissione di Garanzia per le valutazioni di competenza.
6.4. Nei mesi di maggio e novembre di ciascun anno il Governo promuoverà un'apposita sessione al fine di effettuare un esame delle vertenze e di definire, in accordo tra le parti, ferme restando le franchigie esistenti nei diversi settori, ulteriori periodi di franchigia in relazione a periodi di alta mobilità dei passeggeri sui collegamenti locali, nazionali ed internazionali.
6.5. Le parti convengono di assicurare l'effettività e la trasparenza del sistema sanzionatorio previsto dalla Legge n. 146 del 1990, eliminando ogni discrezionalità da parte delle imprese. Le sanzioni saranno applicate non oltre i trenta giorni dalla valutazione della Commissione di Garanzia che definirà i relativi procedimenti nei termini previsti dalla Legge n. 241 del 1990. Dell'applicazione i datori di lavoro daranno notizia alla Commissione di Garanzia e all'Osservatorio sui conflitti istituito presso il Ministero dei Trasporti. L'Inps trasmetterà trimestralmente alla Commissione di Garanzia e all'Osservatorio sui conflitti istituito presso il Ministero dei Trasporti i dati conoscitivi sulla devoluzione all'Inps dei contributi sindacali a norma della Legge n. 146 del 1990.
7 - I comportamenti ritenuti contrari agli obblighi assunti potranno essere segnalati da ciascuna delle parti firmatarie alla Commissione di garanzia di cui alla Legge n. 146 del 1990. Per le violazioni delle procedure previste dal presente Patto ai punti 5.2 e 5.3, i contratti collettivi nazionali di lavoro prevedranno le fattispecie, le modalità e le misure delle sanzioni da applicare alle parti, definite sulla base dei principi di equità e di proporzionalità.
8 - Le Parti convengono che, entro il mese di dicembre del 1999, si procederà ad una verifica sull'applicazione del presente accordo, anche al fine di verificare la funzionalità delle procedure individuate e l'efficacia delle stesse, prevedendo gli eventuali correttivi necessari. In ogni caso, su richiesta di una delle parti, il Ministro dei Trasporti e della Navigazione, potrà convocare un'apposita sessione di verifica in caso in cui venga denunciata una grave violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del presente accordo.
Allegato 13 - TUTELE ASSICURATIVE F.A.N.I.MAR.
VERBALE DI ACCORDO 20 DICEMBRE 2002
Premesso che
- l'accordo 23 luglio 1997 ha disciplinato le tutele assicurative del personale marittimo dipendente da Società aderenti a Confitarma;
- gli accordi 21 maggio 1997 e 10 settembre 1997 hanno previsto una pari regolamentazione per il personale delle Aziende aderenti a Fedarlinea,
è stato convenuto quanto segue:
Per meglio precisare e definire le tutele assicurative già in essere, che sono state aggiunte e si aggiungono a quelle di Legge (IPSEMA), le parti convengono che le norme sulle tutele stesse di cui all'Accordo Nazionale Confitarma del 23 luglio 1997 e agli accordi Nazionali Fedarlinea 21 maggio 1997 e 10 settembre 1997, riaffermate nel CCNL del 05/08/99, vengono da oggi abrogate e sostituite come segue:
1 - Ogni Datore di lavoro continuerà a versare € 201,42 (Lit. 390.000) annue per marittimo al F.A.N.I.MAR. (Fondo Assistenza Nazionale Integrativa Marittimi). Da detto importo è stata e sarà scorporata la somma di € 85,22, sempre annua per marittimo, che è stata e sarà destinata alla copertura delle assicurazioni per morte ed invalidità permanente da infortunio (punto 3 lettera c e
d). La differenza di € 116,20 annui per marittimo è stata e sarà destinata alla copertura delle assicurazioni per malattie e/o infortuni causa di ritiro del Libretto di Navigazione, e/o assicurazioni per ritiro o sospensione del Titolo Professionale (punto 3 lettere a e b).
Le suddette somme sono state e continueranno ad essere versate al F.A.N.I.MAR. con le seguenti modalità: € 85,22 annui per marittimo con la data del 1 ° gennaio di ogni anno; € 116,20 annui per marittimo al 1º gennaio di ogni anno oppure in coincidenza con le date di scadenza annuale già in essere e diverse dal 1º gennaio in conseguenza delle varie date di scadenza delle precedenti polizze assicurative dei singoli Armatori.
2 - Con il versamento di cui sopra il datore di lavoro avrà adempiuto ogni obbligo, restando inteso che egli non potrà essere ritenuto responsabile né direttamente né indirettamente per eventuali carenze o dinieghi di tutela assicurativa in relazione agli indennizzi previsti dal presente accordo.
3 - Il F.A.N.I.MAR., premesso quanto indicato ai precedenti punti 1) e 2), continua, restandone l'unico responsabile, ad avere l'obbligo di rinnovare la sottoscrizione delle polizze di assicurazione per i seguenti titoli ed importi, nei limiti delle condizioni generali e/o particolari d'uso e/o di mercato, polizze le cui condizioni valgono e varranno ai fini dell'accertamento del diritto all'indennizzo per ogni marittimo assicurato:
a) Per i sinistri avvenuti a seguito di malattie od infortuni a condizione che tali malattie od infortuni abbiano comportato il ritiro definitivo del Libretto di Navigazione con conseguente dichiarazione di permanente inidoneità alla navigazione da parte di entrambe le Commissioni di I° e II° grado:
fino a 40 anni non compiuti un indennizzo pari a € 31.000,00 (già Lit. 60.000.000)
fino a 50 anni non compiuti un indennizzo pari a € 15.500,00 (già Lit. 30.000.000)
fino a 55 anni non compiuti un indennizzo pari a € 7.750,00 (già Lit. 15.000.000)
fino a 60 anni non compiuti un indennizzo pari a € 5.200,00 (già Lit. 10.000.000)
fino a 65 anni non compiuti un indennizzo pari a € 2.600,00 (già Lit. 5.000.000).
Gli indennizzi di cui sopra per i marittimi in R.O. (Regolamento Organico), in C.R.L. (Continuità di Rapporto di Lavoro) ed in T.P. (Turno Particolare), intendendosi come marittimi in Turno particolare quei marittimi iscritti permanentemente nelle liste T.P. dell'Armatore di appartenenza, potranno essere richiesti al F.A.N.I.MAR. anche per malattie od infortuni comportanti il ritiro definitivo del Libretto di Navigazione insorte od avvenuti durante i periodi di riposo a terra.
Per i marittimi provenienti dal T.G. (Turno Generale) e per i marittimi prelevati dal T.G. ed inseriti momentaneamente nelle liste del T.P. con contratto a viaggio, gli stessi indennizzi potranno essere richiesti al F.A.N.I.MAR. solo per malattie od infortuni che abbiano comportato il ritiro definitivo del Libretto di Navigazione a condizione che siano insorte ed avvenuti durante l'imbarco e a causa stessa dello sbarco.
La denuncia di avvenuto ritiro del Libretto di Navigazione, ovvero di prima dichiarazione di inidoneità alla navigazione, deve essere inoltrata al F.A.N.I.MAR. già al momento dell'avvenuta conoscenza da parte del marittimo allegando il relativo verbale della Commissione di I° grado che ha deciso in tal senso. Comunque per poter accedere all'indennizzo la definitiva dichiarazione di inidoneità alla navigazione dovrà essere sancita, su ricorso del marittimo, anche dalla Commissione di II° grado salvo che il marittimo stesso all'atto della denuncia di cui sopra non abbia altresì richiesto al F.A.N.I.MAR. di fare costituire ai propri Assicuratori il Collegio Arbitrale così come previsto dalle condizioni di polizza indicando il nominativo del proprio medico fiduciario svolgente funzioni di arbitro, dichiarando contestualmente altresì di non aver proposto né di voler proporre ricorso alla Commissione di II° grado.
Il giudizio emesso dal Collegio Arbitrale, che si costituirà e svolgerà il proprio compito nel luogo ove ha sede legale il F.A.N.I.MAR., sarà vincolante ed inappellabile per tutte le parti interessate.
Si ricorda e sottolinea che non vi sarà diritto ad alcun indennizzo qualora la dichiarazione di permanente inidoneità alla navigazione sia motivata da: tossicodipendenza, alcolismo, AIDS, nonché da disturbi psichici, malattie nervose e mentali in genere. Così come peraltro previsto dalle condizioni generali e/o particolari d'uso e di mercato di tutte le polizze in materia.
Resta comunque inteso che qualora la permanente dichiarazione di inidoneità alla navigazione sia motivata solo ed esclusivamente dalle conseguenze di un infortunio, potrà essere avanzata richiesta di indennizzo anche se tale infortunio fosse stato subito durante un qualsiasi iniziale o temporaneo stato di malattia mentale non già diagnosticata.
b) Ritiro o sospensione del titolo professionale a seguito di sinistro marittimo:
gli ufficiali di coperta e macchina saranno inoltre assicurati per ritiro del titolo professionale a causa di sinistro marittimo per un massimale di € 25.900,00 (già Lit. 50.000.000) per ogni ufficiale nonché € 10.400,00 (già Lit. 20.000.000) per tutela legale sempre in caso di sinistro marittimo.
Per l'eventuale periodo di sospensione del Titolo Professionale, sempre in caso di sinistro marittimo, saranno riconosciuti gli emolumenti mensili medi percepiti a bordo, sino ad un massimo complessivo di € 25.900,00 (già Lit. 50.000.000).
c) Caso di morte a seguito di infortunio avvenuto a bordo per i marittimi provenienti dal T.P. o dal T.G. A bordo e a terra per i marittimi in C.R.L. e Regolamento Organico: € 25.900,00 (già Lit. 50.000.000).
d) Invalidità permanente totale o parziale (con franchigia relativa del 5%) a seguito di infortunio, con un massimale di € 36.200,00 (già Lit. 70.000.000) per infortunio avvenuto a bordo per i marittimi provenienti dal TP o dal TG. A bordo e a terra per i marittimi in CRL Regolamento Organico.
4 - Le convenzioni assicurative a suo tempo stipulate dal F.A.N.I.MAR. con primarie compagnie di assicurazione nonché le procedure che devono essere seguite per l'ottenimento dell'indennizzo sono già state ricevute per conoscenza da Confitarma e Fedarlinea che, a loro volta, le hanno circolarizzate agli Armatori associati. Eventuali variazioni non migliorative dovranno a loro volta essere inviate dal F.A.N.I.MAR. a Confitarma e Fedarlinea per opportuna conoscenza.
5 - Il marittimo potrà richiedere, con lettera raccomandata, di versare la somma di cui al punto 1) ad altro Fondo avente analoghe finalità, costituito da Organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale nonché stipulanti e firmatari di tutti i CCNL d'imbarco sottoscritti da entrambe le Associazioni datoriali del settore firmatarie del presente accordo, restando inteso che anche tale diverso Fondo dovrà parimenti esonerare l'Armatore da ogni responsabilità così come stabilito al punto 2).
Si precisa che il presente accordo si continua ad applicare a tutti i contratti nazionali marittimi di settore, non si applica invece agli addetti agli aliscafi in quanto essi vollero che tutto il beneficio, allora previsto in L. 350.000 annue, venisse allocato in indennità di navigazione. Deroghe al suddetto principio possono essere concordate con pattuizioni a livello aziendale. Il presente accordo si applica altresì alle navi in temporanea dismissione di bandiera ai sensi della Legge 234/89 per i marittimi imbarcati su tali navi.
Non si applica inoltre a quelle realtà del settore di rimorchio i cui contratti collettivi aziendali prevedono trattamenti assicurativi di miglior favore per gli stessi titoli.
6 - Versamenti
I versamenti da effettuarsi al 1º gennaio di ogni anno per le assicurazioni in caso di morte o invalidità permanente da infortunio e quelli da effettuarsi alle rispettive scadenze per le assicurazioni relative alla perdita dei libretti di navigazione o del titolo professionale dovranno continuare ad essere effettuati al F.A.N.I.MAR. entro e non oltre dieci giorni dalle predette date. La non osservanza di tali termini farà ricadere sull'armatore la responsabilità per le tutele di cui al punto 3).
In caso di versamento ritardato, le tutele assicurative di cui al presente accordo riprenderanno a far data dal versamento medesimo
7 - Calcolo delle quote da versarsi
a) Perdita del libretto di navigazione e del titolo professionale (punto 3º e 3b).
I versamenti continueranno ad essere fatti per un numero di quote annuali pari al numero dei marittimi risultanti dalle tabelle di armamento maggiorato del numero di marittimi in C.R.L, Regolamento Organico e T.P. in riposo a terra. Eventuali variazioni in corso d'anno verranno regolate a nuovo in occasione del conguaglio di fine anno.
b) Assicurazioni morte ed invalidità permanente da infortunio (punto 3 c) e 3d).
I versamenti continueranno ad essere fatti per un numero di quote annuali pari al numero dei marittimi risultanti dalle tabelle di armamento maggiorato del numero di marittimi in CRL e Regolamento Organico in riposo a terra. Eventuali variazioni in corso d'anno verranno regolate a nuovo in occasione del conguaglio di fine anno.
Sia per le assicurazioni di cui al punto a) sia per quelle di cui al punto b) la presenza a bordo verrà accertata dal ruolo equipaggio e la permanenza in riposo a terra dalla documentazione relativa.
8 - Variazioni stagionali dell'equipaggio
II versamento annuale continuerà ad essere formato dalla somma calcolata sull'equipaggio minimo e con i criteri di cui al punto 7) lettere a) e b), cui si aggiungerà una ulteriore somma calcolata sulla media ponderata delle ulteriori presenze a bordo per ogni singola nave così come risultante dall'esercizio dell'anno precedente.
Nel caso di nuovo armamento di una nave si procederà su dati stimati.
A fine anno si provvederà all'eventuale conguaglio a nuovo.
9 - Documentazione
L'armatore, su richiesta del F.A.N.I.MAR., o per conto suo, degli Assicuratori dello stesso, è sempre tenuto a fornire la documentazione necessaria ai fini assicurativi.
Il presente accordo ha decorrenza dal 1º gennaio 2003 e scadrà, in quanto parte integrante del CCNL di settore, nella stessa di quest'ultimo.
Pag. 9 dell'Accordo 11 giugno 2003
Tutele assicurative
A decorrere dal 1º gennaio 2004 le vigenti intese sulla materia in oggetto sono così modificate:
- Al punto 1, l'importo di € 201,42 è sostituito con € 261,00.
Inoltre, la somma di 85,22 euro è sostituita da 86,00 euro e quella di 116,20 euro con 175,00 euro.
- Viene istituita una fascia aggiuntiva tra 40 e 45 anni con un importo pari a € 20.660,00. Pertanto al punto 3 lettera a) dopo le parole: "fino a 40 anni non compiuti un indennizzo pari a € 31.000,00 (già Lit. 60.000.000)" viene aggiunto: "fino a 45 anni non compiuti un indennizzo pari a € 20.660,00".
ADDENDUM AL VERBALE DI ACCORDO DELL'11 GIUGNO 2003
A maggior precisazione di quanto previsto alla pagina 9 "Tutele assicurative" del verbale di Accordo 11 giugno 2003 le parti sottoscrittrici dichiarano che la decorrenza del 1º gennaio 2004, che riguarda sia un incremento contributivo annuo da versare al Fanimar, che l'istituzione di una fascia aggiuntiva tra 40 e 45 anni (importo pari a € 20.660,00) per l'indennizzo in caso di ritiro del libretto di navigazione, deve intendersi riferita esclusivamente alle singole coperture assicurative in scadenza in tale data, mentre per le altre la decorrenza coinciderà con la data delle rispettive scadenze.
Le Aziende, pertanto, dovranno provvedere, con decorrenza 1º gennaio 2004 all'usuale versamento del contributo per la copertura assicurativa agli infortuni (€ 86,00 per marittimo), mentre verseranno, alle singole scadenze delle coperture assicurative (1º gennaio o in corso d'anno) il nuovo importo, pari a € 175,00 per marittimo, per la copertura assicurativa in caso di ritiro del libretto di navigazione. Di conseguenza l'operatività della nuova fascia aggiuntiva (40-45 anni) decorrerà, per i marittimi di ogni singola Azienda, dalla data di versamento al Fanimar dei 175,00 Euro di cui sopra.
Roma, 25 novembre 2003
Tutele assicurative
In relazione alla richiesta sindacale di ampliare le tutele assicurative del personale navigante con la copertura del caso di morte a bordo o in franchigia per qualsiasi causa e di migliorare le coperture assicurative già previste, le parti hanno convenuto quanto segue:
A decorrere dal 1º luglio 2007 il F.A.N.I.MAR., o altro Fondo avente i requisiti di cui al punto 5) dell'accordo 20 dicembre 2002, provvederà ad assicurare il caso di morte per qualsiasi causa avvenuta a bordo o in franchigia.
In particolare, verrà riconosciuta agli eredi una somma pari a € 12.500,00 a fronte di un premio annuale di € 36,00. A decorrere dal 1º gennaio 2008, il versamento del premio verrà effettuato contestualmente a quello per la copertura del caso di morte o invalidità permanente per infortunio a bordo.
Pertanto, gli armatori verseranno al F.A.N.I.MAR. il 1º gennaio di ogni anno (con tolleranza di 10 giorni) la somma annua € 36,00 per ogni marittimo italiano o comunitario imbarcato sulle proprie navi in base alla tabelle di armamento, affinché il F.A.N.I.MAR., tramite la sottoscrizione di specifiche polizze di assicurazione, le cui condizioni generali e/o particolari nonché esclusioni varranno ai fini dell'accertamento dell'indennizzabilità dell'evento, possa garantire una copertura assicurativa di € 12.500,00 per marittimo nel caso di morte avvenuta esclusivamente a bordo per cause naturali o per infortunio, in quest'ultimo caso il capitale assicurato si sommerà con gli eventuali capitali già assicurati in caso di infortunio.
La copertura assicurativa potrà essere garantita dal F.A.N.I.MAR. solo dal giorno successivo a quello in cui il medesimo entrerà nella reale disponibilità delle somme necessarie versategli dagli armatori.
*****
Ai fini della disciplina delle tutele assicurative previste dall'accordo F.A.N.I.MAR. del 20 dicembre 2002 le parti convengono che i marittimi iscritti permanentemente in Turno Particolare, devono intendersi esclusivamente quelli che abbiano maturato almeno 15 mesi di navigazione nell'arco di 4 anni con la stessa società.
Tale limite non opera in caso di disarmo dei mezzi o cessazione di attività della società.
Il premio annuale per la copertura per il ritiro del libretto viene incrementato a decorrere dal 1º gennaio 2008 dagli attuali € 175,00 a € 190,00 annui pro-capite a fronte del seguente aggiornamento dei capitali assicurati:
- sino a 40 anni non compiuti: € 31.000,00
- da 40 a 45 anni non compiuti: € 21.000,00
- da 45 a 50 anni non compiuti: € 16.000,00
- da 50 a 55 anni non compiuti: € 8.500,00
- da 55 a 60 anni non compiuti: € 6.000,00
- da 60 a 65 anni non compiuti: € 3.000,00
Si precisa che:
nel caso di decesso di un marittimo che sia stato già dichiarato permanentemente non idoneo alla navigazione (ritiro del libretto) da parte della Commissione di I° grado, qualora il decesso avvenisse prima dell'esito dell'eventuale ricorso alla commissione di II° grado o prima dell'espletamento degli accertamenti medici a seguito di richiesta di applicazione della clausola arbitrale, si procederà ad indennizzare gli eredi aventi diritto per l'importo fissato, in base all'età, dal presente allegato.
Quanto sopra a condizione che il decesso sia avvenuto per la medesima malattia o infortunio che sia stata determinante per la dichiarazione di permanente inidoneità alla navigazione, sempre e comunque nel rispetto delle ulteriori norme e procedure per l'accertamento dell'indennizzabilità inerente al ritiro del libretto stesso.
Resta ferma ogni altra previsione contrattuale in materia di tutele assicurative.
Procedure da seguire per poter richiedere gli indennizzi previsti dall'ultimo accordo nazionale sindacale del 20/12/2002, a seguito di definitiva dichiarazione di inidoneità alla navigazione, con conseguente annullamento del relativo libretto e che vanno a formare parte integrante del predetto accordo.
1 - Il marittimo dovrà inviare lettera raccomandata al F.A.N.I.MAR. (Fondo Assistenza Nazionale Integrativa Marittimi), nella quale si denuncia l'avvenuta dichiarazione di inidoneità alla navigazione già da parte della Commissione di I° grado allegando l'ultimo completo verbale redatto dalla Commissione nonché eventuali verbali di precedenti visite effettuate dalla Commissione stessa, entro 15 giorni dalla data in cui il marittimo ne è venuto a conoscenza, pena la perdita del diritto a richiedere l'eventuale indennizzo per decadenza dei termini. Si ricorda altresì che in ogni caso dopo un anno interviene la prescrizione prevista dal codice civile in materia.
2 - Adempiuto a quanto riportato al punto "1" il marittimo deve, nei termini e con le modalità di Legge (attualmente entro 30 giorni), proporre ricorso contro la suddetta dichiarazione di inidoneità alla navigazione alla Commissione Centrale di II° grado, inviando al Fanimar copia di tale ricorso. Se il ricorso verrà respinto dovrà inviare una copia del provvedimento relativo, sempre al Fanimar, per il prosieguo della pratica.
3 - In alternativa a quanto indicato al punto "2", qualora il marittimo ritenesse che le patologie di cui è affetto siano così gravi e manifeste da rendere inutile il ricorso alla Commissione di II° grado in quanto quest'ultima non potrebbe far altro che respingerlo, potrà, nella stessa lettera raccomandata di denuncia di cui al punto "1", richiedere la costituzione del previsto Collegio Arbitrale. In tal caso la richiesta dovrà contenere nome, cognome, indirizzo e recapito telefonico del proprio medico ed arbitro designato nonché la dichiarazione di non aver proposto né di voler proporre ricorso alla Commissione di II° grado.
4 - Il Fanimar al ricevimento del provvedimento di respinta del ricorso di cui al punto "2" od al ricevimento della richiesta di arbitrato di cui al punto "3", provvederà a raccogliere la documentazione necessaria all'accertamento dell'indennizzabilità dell'evento per poi verificarla, preliminarmente, in base ai contenuti ed all'applicabilità del sucitato Accordo Nazionale Sindacale e, di concerto con i propri Assicuratori di riferimento, per verificarla definitivamente in base alle condizioni generali e particolari delle polizze "in convenzione" dallo stesso sottoscritte in funzione dell'Accordo medesimo.
5 - Qualora l'accertamento confermi l'indennizzabilità il Fanimar, nel caso abbia ricevuto il provvedimento della Commissione di II° grado che respinge il ricorso del marittimo, provvederà ad inviare tutta la documentazione ai propri Assicuratori di riferimento per le operazioni di liquidazione e pagamento.
6 - Qualora l'accertamento confermi l'indennizzabilità, il Fanimar, nel caso di richiesta di arbitrato, passerà la documentazione ai propri Assicuratori di riferimento che provvederanno ad avviare le procedure arbitrali incaricando il loro medico fiduciario ed arbitro perché giunga, di comune accordo con l'arbitro designato dal marittimo, alla nomina del terzo arbitro. Il giudizio del Collegio Arbitrale sarà inappellabile per tutte le parti in causa.
7 - Gli Assicuratori di riferimento al ricevimento di quanto al punto "5" oppure delle decisioni del Collegio Arbitrale di cui al punto "6", se favorevoli al marittimo, provvederanno ad inviare al marittimo stesso atti di quietanza per l'importo dovuto in base agli scaglioni di età previsti dall'Accordo.
8 - Entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento degli atti di quietanza debitamente sottoscritti e datati da parte del marittimo interessato, di norma (salvo il periodo feriale estivo e di fine anno) gli Assicuratori di riferimento provvederanno al pagamento effettivo a mezzo bonifico bancario sul conto corrente del marittimo stesso, i cui estremi il medesimo dovrà aver inviato in accompagnamento agli atti di quietanza di cui sopra.
9 - Ribadendo che agli effetti dell'accertamento definitivo dell'indennizzabilità dell'evento valgono le condizioni generali e particolari delle polizze "in convenzione" sottoscritte dal Fanimar in conformità agli usi di mercato in materia ed inviate a Confitarma e Fedarlinea per l'opportuna conoscenza, si vuole ulteriormente precisare e/o integrare e/o convenire:
a) che per l'accertamento dell'indennizzabilità, per data dell'evento, in relazione alla denuncia di cui al punto "1", si deve intendere la data di accadimento dell'infortunio o di insorgenza della malattia che ha causato la dichiarazione di inidoneità alla navigazione in quanto gli eventi assicurati sono sempre gli infortuni e le malattie che però possono essere indennizzati, alle condizioni previste, solo nel caso in cui siano risultati così gravi da comportare la dichiarazione di inidoneità alla navigazione da parte della Commissione di I° grado nonché di quella di II° grado (fatto salvo quanto previsto al punto "3").
b) che per i marittimi in R.O., C.R.L. o prelevati dalle liste del T.P. permanente dell'Armatore di appartenenza, le coperture valgono anche per gli eventi occorsi anche durante i periodi di riposo a terra. Per i marittimi prelevati o provenienti dal T.G. solo se occorsi esclusivamente a bordo od in franchigia (senza estensioni di alcun genere a dopo lo sbarco) e se risultati causa stessa dello sbarco.
c) che il termine di prescrizione nella fattispecie è di un anno come da Codice Civile in materia.
d) che sono esclusi dagli indennizzi quegli infortuni o malattie pregressi ai versamenti al Fanimar, da parte degli Armatori, dei contributi previsti dall'Accordo Sindacale per l'attivazione od il mantenimento annuale delle relative coperture a favore dei marittimi interessati.
e) che ogni eventuale prestazione sociale e/o assistenziale aggiuntiva erogata direttamente dal Fanimar ai marittimi interessati dagli Accordi Sindacali, non può costituire alcuna forma di obbligo per il Fondo stesso, che eroga, Statutariamente, in forma di elargizione volontaria, nei limiti delle proprie risorse disponibili, su delibera e ad insindacabile giudizio del proprio Comitato di gestione e/o del proprio Consiglio di Amministrazione riservandosi la facoltà di valutarne l'opportunità anche caso per caso.
f) che ogni marittimo interessato potrà rivolgersi per ogni ulteriore dubbio od informazione preventivamente al Fanimar stesso od alle OO.SS. di categoria firmatarie dell'Accordo Nazionale Sindacale.
Procedure da seguire per poter richiedere gli indennizzi previsti dall'ultimo Accordo Nazionale Sindacale del 20/12/2002 in caso di morte od invalidità permanente a seguito di infortunio e che vanno a formare parte integrante del predetto accordo.
1 - Il marittimo dovrà inviare lettera raccomandata indirizzata al F.A.N.I.MAR. (Fondo Assistenza Nazionale Integrativa Marittimi), nella quale si denuncia l'infortunio subito a bordo od in franchigia (per i marittimi in R.O. ed in C.R.L. anche se subito durante i periodi di riposo a terra) da inviarsi entro 15 giorni dalla data dell'infortunio o dalla data di sbarco dovuta all'infortunio medesimo, pena la perdita del diritto a richiedere l'eventuale indennizzo per decadenza dei termini. Si ricorda altresì che in ogni caso dopo un anno interviene la prescrizione prevista dal codice civile in materia.
2 - Se a causa dell'infortunio risultassero dei postumi invalidanti: lettera raccomandata al Fanimar con allegata la valutazione medica (in originale) che attesta il supposto grado di invalidità permanente (purché evidentemente superiore al minimo di franchigia del 5%) entro 1 anno dalla data di denuncia dell'infortunio. In mancanza, comunque una lettera raccomandata al Fanimar per interrompere il suddetto termine di prescrizione.
3 - Al ricevimento della valutazione medica che attesta un grado di invalidità permanente superiore al 5% il Fanimar provvederà a richiedere al marittimo e/o all'Armatore la documentazione necessaria all'accertamento dell'indennizzabilità dell'evento, per poi verificarla, preliminarmente, in base ai contenuti ed all'applicabilità del suddetto Accordo Nazionale Sindacale e, di concerto con i propri Assicuratori di riferimento, per verificarla definitivamente in base alle condizioni generali e particolari delle polizze "in convenzione" dallo stesso sottoscritte in funzione dell'Accordo medesimo.
4 - Nel caso in cui l'accertamento confermi l'indennizzabilità, il Fanimar passerà tutta la documentazione ai propri Assicuratori di riferimento che provvederanno ad incaricare il loro medico fiduciario perché visiti il marittimo e confermi o meno il grado di invalidità indicato dalla valutazione medica di parte inviata dal marittimo stesso.
5 - Gli Assicuratori di riferimento, ottenuto l'esito della visita effettuata dal loro medico fiduciario, invieranno al marittimo comunicazione scritta di tale esito allegando atti di quietanza per l'importo corrispondente al grado di invalidità accertato dal proprio medico fiduciario (sempre che risulti superiore al 5%).
6 - Entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento degli atti di quietanza debitamente sottoscritti e datati da parte del marittimo interessato, di norma (salvo il periodo feriale estivo e di fine anno) gli Assicuratori di riferimento provvederanno al pagamento a mezzo bonifico bancario sul conto corrente del marittimo stesso, i cui estremi il medesimo dovrà aver inviato in accompagnamento agli atti di quietanza di cui sopra.
7 - Ribadendo che agli effetti dell'accertamento definitivo dell'indennizzabilità dell'evento valgono le condizioni generali e particolari delle polizze "in convenzione" sottoscritte dal Fanimar in conformità agli usi di mercato in materia ed inviate a Confitarma e Fedarlinea per l'opportuna conoscenza, si vuole ulteriormente precisare e/o integrare e/o convenire:
a) che per l'accertamento del grado di invalidità permanente da infortunio, nella fattispecie, si potrà far riferimento solo alle tabelle INAIL, senza quindi tenere conto del danno biologico od altro come previsto invece quando si chiede un risarcimento a terzi per supposta responsabilità nell'accadimento dell'evento.
b) che il termine di prescrizione nella fattispecie è di un anno come da Codice Civile in materia.
c) che sono esclusi dagli indennizzi le conseguenze di infortuni pregressi al versamento al Fanimar da parte degli Armatori dei contributi previsti dall'Accordo Sindacale per l'attivazione od il mantenimento annuale delle relative coperture a favore dei marittimi interessati.
d) che non costituisce infortunio ogni evento che non sia dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna e che non produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili. Escludendo quindi qualunque forma di malattia quali, ad esempio, infarto, ictus, etc., ipotesi peraltro sostenibile solo ed esclusivamente, nell'ambito della "responsabilità civile", nei confronti di chi possa eventualmente essere ritenuto responsabile dell'evento accaduto.
e) che ogni eventuale prestazione sociale e/o assistenziale aggiuntiva erogata direttamente dal Fanimar ai marittimi interessati dagli Accordi Sindacali, non può costituire alcuna forma di obbligo per il Fondo stesso, che eroga, Statutariamente, in forma di elargizione volontaria, nei limiti delle proprie risorse disponibili, su delibera e ad insindacabile giudizio del proprio Comitato di gestione e/o del proprio Consiglio di Amministrazione riservandosi la facoltà di valutarne l'opportunità anche caso per caso.
f) che ogni marittimo interessato potrà rivolgersi per ogni ulteriore dubbio od informazione preventivamente al Fanimar stesso od alle OO.SS. di categoria firmatarie dell'Accordo Nazionale Sindacale.
Tutele assicurative "F.A.N.I.MAR." - Accordo 20 dicembre 2002 e successive integrazioni - Addendum del 3 febbraio 2009
A decorrere dall'1/1/2010 il premio di € 86,00 destinato alla copertura delle assicurazioni per morte ed invalidità permanente da infortunio è elevato a € 140,00. Conseguentemente, gli indennizzi in caso di morte si incrementano con pari decorrenza da € 25.900 a € 50.000 e il massimale per infortunio da € 36.200 a € 50.000.
Nella vigente disciplina contrattuale delle tutele assicurative del personale navigante, con decorrenza 1 ° giugno 2009, al punto 3, lettera a), dopo la tabella degli indennizzi i periodi successivi vengono così modificati a partire dalle parole "Gli indennizzi di cui sopra _____" e fino alle parole "_______e causa stessa dello sbarco":
"Gli indennizzi di cui sopra per i marittimi in R.O. (Regolamento Organico), in C.R.L. (Continuità di rapporto di lavoro) potranno essere richiesti al F.A.N.I.MAR. anche per malattie od infortuni comportanti il ritiro definitivo del libretto di navigazione manifestatesi o accaduti durante i periodi di riposo a terra maturati a bordo.
Per i marittimi in T.P. (Turno Particolare) o in T.G. (Turno Generale) gli indennizzi di cui sopra potranno essere richiesti al F.A.N.I.MAR.:
1) a seguito di infortuni avvenuti a bordo o in franchigia e che hanno determinato lo sbarco del marittimo;
2) a seguito di malattia manifestatasi a bordo o in franchigia oppure entro il limite del 28º giorno incluso dalla data dello sbarco."
Il punto 3, lettera a), prosegue con il capoverso: "La denuncia di avvenuto ritiro del Libretto di Navigazione, ovvero di prima dichiarazione di inidoneità alla navigazione, deve essere inoltrata al F.A.N.I.MAR. ecc."
Sono abrogate tutte le precedenti intese (10 maggio 2005 e 5 giugno 2007) nelle parti in cui sono previste modalità assicurative difformi da quelle contenute nella presente intesa.
Procedure da seguire per poter richiedere gli indennizzi.
Il punto 9, lettera b), delle procedure per la richiesta di indennizzo è così sostituito:
"b) che per i marittimi in R.O. e C.R.L. le coperture valgono altresì per gli eventi occorsi anche durante i periodi di riposo a terra maturati a bordo.
Per i marittimi in T.P. o in T.G. in caso di evento da infortunio, solo qualora l'infortunio sia accaduto a bordo o in franchigia e se risultato causa stessa dello sbarco. Nel caso invece di evento da malattia, solo se la stessa si è manifestata a bordo o in franchigia oppure entro il limite del 28º giorno incluso dalla data dello sbarco".
Dopo il punto 9 aggiungere il successivo punto 10:
"Per i marittimi comunitari non italiani, qualora la documentata definitiva dichiarazione di inidoneità alla navigazione non fosse sancita attraverso le procedure disposte per i marittimi italiani (commissioni preposte), si procederà all'applicazione della prevista clausola arbitrale nel luogo ove ha sede legale il F.A.N.I.MAR. o in una città italiana di mare indicata dal marittimo".
Allegato 14 - ASSICURAZIONE INTEGRATIVA SANITARIA
A fronte della richiesta avanzata dalle OO.SS. di rendere possibile una assicurazione integrativa sanitaria per tutto il personale marittimo ed amministrativo dipendente dalle società di navigazione dell'armamento pubblico e privato, le società dichiarano la propria disponibilità alla effettuazione, su richiesta scritta da parte del singolo lavoratore, della trattenuta mensile da versare in rate semestrali al FANIMAR all'uopo costituito.
L'anticipo semestrale da parte della società di armamento non comporterà oneri aggiuntivi per l'azienda stessa.
Nel caso di personale marittimo del T.G. dalle competenze allo sbarco sarà trattenuta la somma necessaria alla copertura della anticipazione effettuata.
Allegato 15 - VERBALE DI ACCORDO PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE 30 MAGGIO 2007 E SS.MM.II.
Visti
- gli accordi 5 agosto 1999 e 11 giugno 2003 di rinnovo dei contratti collettivi nazionali del personale marittimo e gli accordi 1º luglio 2003 e 17 luglio 2003 di rinnovo dei contratti collettivi nazionali del personale amministrativo delle società aderenti a CONFITARMA, ASSORIMORCHIATORI, FEDERIMORCHIATORI e FEDARLINEA, nei quali, fra l'altro, le parti sopra citate concordarono circa l'opportunità di dare corso alla previdenza complementare di settore attraverso l'individuazione di un fondo contrattuale di riferimento fra quelli già attivi sul mercato;
- il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 di disciplina delle forme pensionistiche complementari;
- la Legge 8 agosto 1995, n. 335 di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare;
- il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47 di disciplina fiscale della previdenza complementare, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 168.
- il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 di riforma della disciplina delle forme pensionistiche complementari;
- la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), che, modificando il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, prevede, fra l'altro, l'anticipazione dell'entrata in vigore della riforma della previdenza complementare al 1º gennaio 2007;
atteso che
- le forme pensionistiche complementari si distinguono in collettive, vale a dire le forme di cui agli articoli 3, comma 1, lettere da a) a h), e 12 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e individuali, vale a dire le forme di cui all'articolo 13 del citato decreto legislativo;
- la ridotta consistenza occupazionale del settore marittimo non consente la costituzione di un fondo di categoria di dimensioni finanziarie tali da garantire ai lavoratori aderenti adeguati livelli di remuneratività e, pertanto, si conferma l'opportunità di individuare un fondo pensione contrattuale del comparto trasporti, verso cui i lavoratori potranno far confluire le risorse che decideranno di destinare alla previdenza complementare;
le parti convengono che
il Fondo Pensione Complementare Nazionale PRIAMO rappresenta uno strumento idoneo all'erogazione, al termine dell'attività lavorativa, di un trattamento pensionistico complementare che integri quello derivante dal sistema pubblico obbligatorio.
Pertanto, il predetto Fondo PRIAMO è stato individuato quale fondo pensione contrattuale di categoria per i lavoratori dipendenti a cui sono applicati i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro sottoscritti dalle Organizzazioni datoriali e sindacali stipulanti il presente accordo.
Al fine di rendere possibile l'adesione al Fondo PRIAMO da parte dei lavoratori del settore marittimo, è necessario apportare alcune modifiche allo Statuto del citato Fondo, ex art. 36 dello Statuto.
Con riferimento ai lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria successivamente alla data del 28 aprile 1993, è prevista, in caso di adesione alla previdenza complementare, l'integrale destinazione al Fondo di previdenza complementare del TFR maturando.
Con riferimento ai lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993, il conferimento del TFR maturando è fissato ad una percentuale pari al 2,28% degli elementi della retribuzione, utili ai fini del calcolo del TFR, per 12 mensilità annue.
Qualora il lavoratore, a prescindere dalla data di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria, decida di versare, oltre al TFR maturando, un contributo mensile pari all'1 % del minimo contrattuale conglobato (paga base + contingenza + EDR) e degli eventuali scatti di anzianità, per 14 mensilità all'anno, l'azienda verserà sulla posizione individuale del lavoratore, per 14 mensilità annue, un contributo mensile di pari importo.
Resta ferma la facoltà per il lavoratore di versare al medesimo Fondo un contributo aggiuntivo esclusivamente a proprio carico.
L'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, di cui al punto precedente, è assunto esclusivamente nei confronti dei lavoratori che aderiscono al Fondo PRIAMO. Pertanto, tale contributo non sarà dovuto, né si convertirà in alcun trattamento sostitutivo anche di diversa natura, sia collettivo che individuale, a favore dei lavoratori che, a causa della mancata adesione, non conseguano la qualifica di Socio del Fondo in parola, ovvero la perdano successivamente.
Con specifico riferimento al personale non in Regolamento Organico e non in Continuità di Rapporto di Lavoro, gli obblighi di conferimento del TFR maturando e di versamento del contributo aggiuntivo a carico del datore di lavoro e del lavoratore sussistono solo relativamente ai periodi in cui il lavoratore è imbarcato in forza di convenzione di arruolamento o di un impiego a bordo o a terra in regime di comandata, purché nel corso dell'anno solare tali periodi siano di durata complessiva di almeno tre mesi.
Per quanto riguarda il personale amministrativo delle Società che applicano il CCNL sottoscritto da CONFITARMA e FEDARLINEA con le OO.SS.LL. firmatarie del presente accordo, possono aderire tutti i dipendenti con contratto di lavoro subordinato di durata pari almeno a tre mesi.
In base a quanto previsto dalla Nota Informativa di PRIAMO, le spese di adesione al fondo sono attualmente le seguenti:
- spese di adesione, pari a € 10,32, di cui € 5,16 a carico del socio e € 5,16 a carico del datore di lavoro, da versare in un'unica soluzione;
- quota associativa mensile pari a € 1,50 a carico del socio;
- costo annuale indirettamente a carico dell'aderente in funzione della scelta di comparto.
Per quanto riguarda gli altri aspetti normativi, nonché quelli tecnico-organizzativi, si rimanda integralmente a quanto previsto nello Statuto del Fondo PRIAMO e alle istruzioni contenute nella relativa Nota Informativa.
*****
ACCORDO 3 FEBBRAIO 2009 - PREVIDENZA COMPLEMENTARE
A decorrere dal 1 ° gennaio 2010 il contributo mensile a carico dell'Azienda, fermo restando quello a carico del lavoratore pari all'1 %, verrà elevato all'1,5% sempre per 14 mensilità all'anno.
A decorrere dalla data di stipula del presente accordo, il lavoratore marittimo che consegue, al termine del percorso formativo, l'abilitazione di Ufficiale e che non risulta essere mai stato imbarcato come Ufficiale abilitato alla guardia potrà essere arruolato come Terzo Ufficiale Junior.
Ai fini delle tabelle minime di sicurezza il Terzo Ufficiale Junior è un Ufficiale abilitato alla guardia in quanto in possesso della relativa abilitazione professionale.
Allo scopo di favorire l'inserimento nel mondo del lavoro dell'Allievo Ufficiale che ha conseguito l'abilitazione, questi potrà essere imbarcato, in base alle disposizioni del CCNL vigente, come Terzo Ufficiale Junior e allo stesso verrà riconosciuta, nei primi 12 mesi d'imbarco, una retribuzione d'ingresso composta dal minimo contrattuale e da tutti gli altri elementi retributivi previsti dal CCNL per la qualifica di Terzo Ufficiale ridotti del 20%.
Allegato 17 - VERBALE DI ACCORDO 19 NOVEMBRE 2015
COMMISSARI E ASSISTENTI COMMISSARI
Visto
- l'art. 321 del Codice della Navigazione che stabilisce la gerarchia dei componenti dell'equipaggio marittimo a bordo delle navi;
considerato che
- il costante miglioramento e potenziamento dei servizi offerti a bordo delle navi traghetto, in particolare della gestione dell'attività alberghiera, della comunicazione e dell'assistenza ai clienti, è un obiettivo primario delle imprese armatoriali;
- i Commissari di bordo sono figure professionali fondamentali per l'efficiente svolgimento delle attività sopra richiamate;
- le suddette figure professionali non sono attualmente disciplinate né all'interno del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il settore privato dell'industria armatoriale, Sezione per l'imbarco dei lavoratori marittimi comunitari sulle navi da carico e sulle navi traghetto passeggeri/merci superiori a 151 tsl e per i comandanti e direttori di macchina imbarcati su navi superiori a 151 tsl e inferiori a 3000 tsl o 4000 tsc (Confitarma) né all'interno del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale navigante ed amministrativo delle società che svolgono servizi di cabotaggio di breve, medio e lungo raggio sia con navi superiori a 50 tsl sia con unità veloci HSC, DSC e aliscafi (Fedarlinea);
le parti convengono che
nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il settore privato dell'industria armatoriale, Sezione per l'imbarco dei lavoratori marittimi comunitari sulle navi da carico e sulle navi traghetto passeggeri/merci superiori a 151 tsl e per i comandanti e direttori di macchina imbarcati su navi superiori a 151 tsl e inferiori a 3000 tsl o 4000 tsc (Confitarma) e nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale navigante ed amministrativo delle società che svolgono servizi di cabotaggio di breve, medio e lungo raggio sia con navi superiori a 50 tsl sia con unità veloci HSC, DSC e aliscafi (Fedarlinea) vengono introdotte, a decorrere dalla data di stipula del presente accordo, le seguenti qualifiche contrattuali:
- Primo Commissario di bordo, equiparato sotto il profilo economico e, ove compatibile, sotto il profilo normativo al Primo Ufficiale;
- Secondo Commissario di bordo, equiparato sotto il profilo economico e, ove compatibile, sotto il profilo normativo al Secondo Ufficiale;
- Terzo Commissario di bordo, equiparato sotto il profilo economico e, ove compatibile, sotto il profilo normativo al Terzo Ufficiale.
- Assistente Commissario. Detta figura collabora con i Commissari allo svolgimento del servizio alberghiero ai passeggeri e dei servizi connessi.
Tutte le suddette figure professionali fanno parte della Sezione alberghiera.
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Assistente Commissario
L'Assistente Commissario percepirà i minimi contrattuali previsti nella seguente tabella:
Minimi contrattuali Assistente Commissario
19/11/2015 | 01/01/2016 | 01/01/2017 | |
Assistente Commissario (con più di 12 mesi di navigazione) | € 1.275,00 | € 1.307,77 | € 1.330,39 |
Assistente Commissario (con un periodo di navigazione superiore a 6 mesi ma inferiore a 12 mesi) | € 1.230,00 | € 1.261,61 | € 1.283,44 |
Assistente Commissario (con meno di 6 mesi di navigazione) | € 1.160,62 | € 1.190,41 | € 1.211,03 |
Allo scopo specifico ed esclusivo di tenere conto dell'impegno richiesto dalle esigenze della navigazione marittima, nonché del vincolo di permanenza a bordo della nave e di qualsivoglia disagio, all'assistente Commissario, imbarcato su nave superiore alle 3.000 tsl, spetterà un'indennità di navigazione, per giorno di effettivo imbarco, nella misura di seguito indicata:
Quota giornaliera indennità di navigazione:
Mediterraneo | Extra mediterraneo |
€ 0,63 | € 0,72 |
In aggiunta all'indennità di navigazione di cui sopra, spetterà all'Assistente Commissario imbarcato sulle navi che navighino o sostino in zone geografiche ove esista un effettivo rischio di guerra o di pirateria, riconoscendo come tali quelle che, nel tempo, vengono individuate attraverso le intese internazionali in sede IBF (Warlike Operations Area, High Risk Area), una quota giornaliera integrativa, per ogni giorno o frazione di giorno di effettiva permanenza della nave in dette zone o porti, pari a € 10,00.
Nel caso di ininterrotta permanenza all'estero, con decorrenza dal 61 ° giorno d'imbarco, e a contare dal giorno della partenza della nave dall'ultimo porto nazionale, sarà corrisposta all'Assistente Commissario, in aggiunta all'indennità di navigazione, una quota giornaliera integrativa dell'indennità di navigazione pari a € 2,50.
Quando la nave approdi in un porto riconosciuto colpito da malattia epidemica con Ordinanza del Ministero competente verrà corrisposta all'Assistente Commissario, per il periodo che decorre dall'arrivo al porto infetto fino al giorno della libera pratica al porto successivo, ma non oltre i quindici giorni dalla partenza dal porto infetto, una quota giornaliera integrativa dell'indennità di navigazione pari a € 1,00.
Alla luce di quanto sopra convenuto, si conferma l'applicazione all'Assistente Commissario di tutti gli istituti economici e normativi applicabili a tale qualifica, previsti dai sopra richiamati CCNL
Per tutti gli altri specifici istituti contrattuali non menzionati nel presente accordo, per i quali, ai fini della loro applicazione, è previsto un differente trattamento fra personale di Stato Maggiore e Sottufficiali/Comuni (ad esempio vitto, valore convenzionale della panatica, congedo matrimoniale), l'Assistente Commissario viene considerato nell'ambito del personale di Stato Maggiore.
Gli Assistenti Commissari potranno essere alloggiati due per cabina.
Con esclusivo riferimento a grado e divisa, l'Assistente Commissario indosserà quelli previsti dalla normativa vigente per l'Allievo Ufficiale.
1 - Le Società assicureranno presso l'Ente competente il personale cui si applica il Regolamento sulla continuità del rapporto di lavoro ai fini della corresponsione - in aggiunta alle provvidenze già in atto per Legge o per regolamento - di una indennità giornaliera per le malattie che impediscano totalmente e di fatto di attendere al lavoro e si manifestino dal 29º giorno successivo alla data dello sbarco e che siano denunciate ed accertate dal Medico di fiducia.
2 - Per malattia si intende ogni alterazione dello stato della salute come definita dalle norme relative alla erogazione della assistenza economica e sanitaria da parte delle Casse Marittime.
3 - La indennità giornaliera sarà corrisposta nella misura di un trentesimo del minimo contrattuale mensile (secondo le Tabelle allegate ai contratti nazionali di imbarco) effettivamente percepita alla data dell'annotazione dell'ultimo sbarco sul ruolo, con esclusione di ogni altro elemento retributivo. La indennità giornaliera sarà corrisposta in base agli accertamenti e alle prescrizioni dei medici fiduciari in conformità alle disposizioni vigenti, a partire dal 4º giorno successivo a quello della denuncia della malattia debitamente accertata fino alla guarigione clinica del marittimo e per la durata massima di 180 giorni dall'annotazione dell'ultimo sbarco sul ruolo.
La indennità giornaliera non sarà corrisposta:
a) ai marittimi che percepiscono dall'Ente competente le prestazioni economiche previste dalla Legge 16 ottobre 1962, n. 1486, per i casi di temporanea inidoneità fisica ai servizi della navigazione, giudicati dalle competenti Commissioni mediche;
b) ai marittimi che abbiano maturato il diritto alle prestazioni dell'assicurazione di malattia «fondamentale» e «complementare» in seguito a lavori eseguiti in servizio di comandata nei porti;
c) al marittimo cui si applica il Regolamento sulla C.R.L. che si renda indisponibile all'imbarco, per la durata della indisponibilità.
Ai fini dell'applicazione della presente norma, copia dell'elenco nominativo dei marittimi in continuità da inviare all'Ente competente, sarà trasmesso anche alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie.
In applicazione della norma dello Statuto dei lavoratori che demanda ai contratti collettivi di lavoro l'attuazione dei principi sanciti dallo Statuto stesso alle Aziende di navigazione per il personale navigante si conviene quanto segue:
ad iniziativa dei marittimi imbarcati, nell'ambito delle rispettive Organizzazioni sindacali di appartenenza, possono essere costituite sulle navi soggette all'applicazione del presente contratto «rappresentanze sindacali di bordo» scelte fra i componenti dell'equipaggio.
Su ogni nave possono essere nominati per ogni Organizzazione sindacale stipulante il presente contratto:
1 rappresentante sindacale sino a 100 membri di equipaggio;
2 rappresentanti sindacali da 101 a 300 membri di equipaggio;
3 rappresentanti sindacali oltre 300 membri di equipaggio.
Della nomina sarà data comunicazione all'armatore ed al Comando di bordo.
I rappresentanti sindacali, che durano in carica, salvo revoca, per tutto il periodo di imbarco, avranno le seguenti attribuzioni:
a) prospettare verbalmente o per iscritto al Comando di bordo le questioni che possono sorgere relativamente all'esatta applicazione dei contratti di lavoro e degli accordi aziendali;
b) cooperare con la Commissione viveri, od eventualmente farne parte, per il controllo della qualità, quantità, confezione e distribuzione del vitto;
c) conferire con i componenti l'equipaggio, franchi dal servizio, nelle salette mensa;
d) indire assemblee sulle navi previa comunicazione al Comando di bordo e compatibilmente con le esigenze di servizio.
Eventuali problemi insoluti tra il Comando di bordo ed i rappresentanti sindacali formeranno oggetto di esame tra le rispettive Organizzazioni sindacali.
I rappresentanti sindacali sono tenuti, come gli altri membri dell'equipaggio, ad effettuare le prestazioni di lavoro secondo le comuni norme contrattuali.
Per l'eventuale cancellazione e mancata reiscrizione nel turno particolare si applicherà la procedura prevista nelle «norme sui turni particolari».
I componenti le rappresentanze sindacali beneficiano della tutela disposta dalle norme dello Statuto dei lavoratori.
RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE
In considerazione delle oggettive difficoltà che si frappongono alla generalizzazione dell'istituto al settore marittimo a causa della specificità del lavoro a bordo delle navi, le parti a livello nazionale individueranno ambiti merceologici o territoriali, ovvero società armatoriali, nelle quali sperimentare l'elezione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU), in applicazione dei vigenti accordi interconfederali.
ACCESSO A BORDO DEI RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI
1 - È consentito ai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali firmatarie l'accesso a bordo delle navi da carico nei porti nazionali
2 - Sulle navi da carico l'accesso e la permanenza a bordo dei rappresentanti sindacali saranno consentiti tra le ore 11 e le 14 e fra le ore 16 e le 19.
3 - I rappresentanti sindacali potranno conferire con i componenti l'equipaggio, franchi dal servizio, nelle salette mensa esclusivamente su questioni sindacali.
4 - L'autorizzazione all'accesso a bordo delle navi sarà rilasciata, per ogni singolo porto, a non più di quattro delegati di ciascuna Organizzazione sindacale, fermo restando che l'accesso a bordo di una stessa nave è limitato a due persone per Organizzazione Sindacale. I delegati delle Organizzazioni sindacali dovranno essere muniti di apposita tessera.
5 - La predetta autorizzazione sarà inoltre rilasciata, per tutti i porti nazionali, nei limiti di competenza delle Società armatrici, a cinque membri della Segreteria nazionale di ciascuna Organizzazione sindacale dei lavoratori firmataria del presente contratto. Agli anzidetti cinque membri della Segreteria nazionale sarà rilasciata dalle rispettive Società di navigazione apposita autorizzazione valida per l'accesso a bordo nei vari porti nazionali.
6 - Nei porti di transito per le navi in viaggio di ritorno e per quelle in viaggio circolare, l'accesso e la permanenza a bordo, quando la sosta della nave non sia inferiore a tre ore, saranno consentiti dopo un'ora dall'arrivo della nave e fino ad un'ora prima della partenza. In tal caso sarà consentita la presenza a bordo di un solo rappresentante per Organizzazione sindacale.
7 - Le Organizzazioni sindacali si impegnano a che la permanenza a bordo dei loro rappresentanti avvenga in modo da non disturbare il regolare svolgimento del servizio a bordo.
AFFISSIONE COMUNICAZIONI SINDACALI
1 - La Società curerà la collocazione su ogni nave in posto accessibile a tutti i membri dell'equipaggio, di un albo a disposizione delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto e delle Sezioni territoriali periferiche delle organizzazioni medesime.
2 - In tali albi saranno affisse le comunicazioni a firma delle Segreterie responsabili delle Organizzazioni e Sezioni periferiche predette, nonché delle Rappresentanze sindacali di bordo di cui al precedente paragrafo 1), che dovranno riguardare materie di interesse sindacale e del lavoro ed essere tempestivamente presentate ai Comandi delle navi e fatte pervenire, per opportuna conoscenza, alla Direzione della Società o Sedi succursali.
ASPETTATIVA DEI LAVORATORI CHIAMATI A FUNZIONI PUBBLICHE ELETTIVE O A RICOPRIRE CARICHE SINDACALI PROVINCIALI E NAZIONALI PERMESSI Al LAVORATORI CHIAMATI A FUNZIONI PUBBLICHE ELETTIVE
Compatibilmente con le particolari caratteristiche del rapporto di lavoro nautico, sono recepiti gli artt. 31 e 32 della Legge 20 maggio 1970, n. 300.
PERMESSI SINDACALI
A) Permessi retribuiti.
1 - Gli armatori concederanno ai rappresentanti sindacali di bordo permessi orari retribuiti mensili, non cumulabili, di otto ore compatibilmente con le esigenze dei servizi di bordo per l'espletamento del loro incarico durante la sosta della nave in porto nazionale.
2 - Eventuali richieste di cumulabilità dei permessi saranno, su istanza dell'organizzazione sindacale, esaminate dall'azienda.
3 - L'autorizzazione ad assentarsi dal lavoro dovrà essere richiesta per iscritto al Comando di bordo con almeno 24 ore di preavviso.
B) Permessi non retribuiti.
4 - Gli armatori concederanno ai marittimi membri di organi direttivi delle Federazioni nazionali di categoria e delle Sezioni territoriali periferiche di dette Federazioni permessi orari non retribuiti, compatibilmente con le esigenze dei servizi di bordo, per partecipare, durante la sosta della nave in porto nazionale, a riunioni degli anzidetti organi direttivi od a trattative sindacali.
5 - L'autorizzazione ad assentarsi dal lavoro dovrà essere richiesta per iscritto dalle Organizzazioni predette al Comando di bordo con almeno 24 ore di preavviso.
DELEGHE PER RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI SINDACALI
1 - Il marittimo potrà far pervenire alla Società armatrice, tramite la propria Organizzazione sindacale una delega a trattenere sulle proprie competenze un contributo associativo mensile da versare alla Organizzazione sindacale, indicata nella delega stessa, che sia stipulante e firmataria del contratto collettivo nazionale di lavoro.
2 -La delega sarà valida sino a revoca scritta da parte del marittimo, anche contestualmente alla eventuale sottoscrizione di una nuova delega a favore di altra Organizzazione sindacale stipulante e firmataria del contratto collettivo nazionale di lavoro. La revoca avrà effetto dal mese successivo a quella di avvenuta ricezione da parte della Società.
3 - Lo sbarco del marittimo iscritto a turno particolare o in continuità non costituisce motivo di decadenza della validità della delega.
4 - La prima trattenuta sarà effettuata sulla prima corresponsione di competenze successive al mese di ricezione della delega da parte della Società armatrice e il relativo importo sarà versato all'Organizzazione sindacale interessata oppure accreditato sul c/c bancario eventualmente indicato, entro il mese successivo alla data di effettuazione della trattenuta stessa sulle competenze del marittimo liquidate a mese od a viaggio. Analogamente le quote successive verranno rimesse alle Organizzazioni Sindacali interessate entro un mese dalla effettuazione della trattenuta sulle competenze del marittimo liquidate a mese od a viaggio.
5 - L'elenco delle deleghe inviato dalla Organizzazione sindacale stipulante e firmataria del contratto collettivo nazionale di lavoro sarà compilato in duplice copia, di cui una verrà restituita dalla Società alla Organizzazione sindacale stessa.
6 - Il contributo sindacale mensile viene stabilito nella misura dell'uno per cento del minimo contrattuale.
DELEGA COMUNE
Il marittimo potrà autorizzare il versamento del contributo anche ad un Fondo comune all'uopo specificato da tutte o parte delle Organizzazioni sindacali firmatarie, nel qual caso la delega sarà conforme al seguente fac-simile:
«Spettabile Società___________________________________________________________________________________
in base agli accordi sindacali in vigore il sottoscritto_________________________________
imbarcato in qualità di________________________________________________________________________________
sulla nave, chiede che venga effettuata sulle sue spettanze una trattenuta mensile quale contributo sindacale associativo, per una durata minima di 6 mesi a decorrere dal 1º del mese successivo, alla data di sottoscrizione della presente.
L'importo dovrà essere versato mensilmente sul conto corrente n___________
presso la Banca, in Roma, Via__________________________________________________________________
intestato al fondo comune aperto dalla FILT/CGIL (aderente CGIL), FIT/CISL (aderente CISL), UILTRASPORTI settore marittimi, indirizzando la relativa corrispondenza o documentazione a "Fondo marinaro" in Roma, Via___________________________________________________________
La presente delega vale anche come "revoca espressa" della eventuale precedente firmata a favore di altre Organizzazioni sindacali, fatta salva, però, la condizione sopra riportata circa la sua durata minima di 6 mesi».
Data____________________________________________ FIRMA
Ai marittimi imbarcati, salvo loro contrario avviso, da notificarsi entro 5 giorni al Comando di bordo, sarà effettuata una trattenuta mensile dello 0,50% della retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, a favore delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori stipulanti e firmatarie la presente Sezione.
Durante l'imbarco i marittimi che frequentino corsi di studio per corrispondenza o che comunque desiderino impegnarsi nello studio per conseguire titoli professionali, saranno ammessi su loro richiesta al comando, in turni di guardia che agevolino lo studio e saranno, per quanto possibile, esonerati dallo svolgere lavoro straordinario.
Saranno presi in esame, in base a curriculum scolastico, casi particolari che richiedendo un maggiore impegno nello studio, suggeriscano l'adozione di orari di lavoro particolari, nonché la concessione di ore retribuite da stabilire aziendalmente.
Per tale concessione il marittimo farà richiesta direttamente alla Società o tramite il Comando.
I marittimi che debbono sostenere esami di qualificazione per il conseguimento di un titolo professionale, possono usufruire su richiesta, qualora la nave sosti in porto italiano, o nel periodo in cui scala porti nazionali, di permessi retribuiti per tutti i giorni di esame e per i due giorni lavorativi precedenti la sessione di esame. Tali permessi sono subordinati alla presentazione della necessaria documentazione direttamente alla Società o tramite il Comando.
UTILIZZAZIONE DEL TEMPO LIBERO DURANTE IL PERIODO DI IMBARCO
Al fine di migliorare le condizioni di vita del marittimo durante le ore di tempo libero, sarà costituita una commissione composta da rappresentanti dell'armamento e delle organizzazioni sindacali firmatarie, con il compito di definire, nell'ambito dei programmi annuali, le iniziative per l'utilizzazione del tempo libero dei marittimi nel corso del periodo di imbarco.
Al fine di migliorare le dotazioni delle navi di strumenti utili ad assicurare forme di presidi sanitari, le Società di navigazione opereranno per verificare la possibilità di utilizzare servizi di telemedicina, efficace complemento alle forme di assistenza sanitaria già prevista a bordo.
Sarà, altresì, verificata l'eventualità di impiego delle apparecchiature per la telemedicina anche per perfezionare la preparazione degli ufficiali sui corsi obbligatori in materia sanitaria e per migliorare la pratica applicazione di alcune disposizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro.
L'impiego della telemedicina a bordo sarà monitorato da un'apposita Commissione mista paritetica composta da 3 rappresentanti dell'armamento e altrettanti delle Organizzazioni sindacali stipulanti e firmatari del presente accordo.
Ai marittimi adibiti ai lavori di comandata a bordo delle navi sarà corrisposta la paga giornaliera (1/30mo del minimo contrattuale) prevista dal contratto di imbarco vigente per l'equipaggio della nave sulla quale i marittimi sono chiamati ad effettuare le prestazioni.
Sarà somministrato il vitto secondo le disposizioni previste all'art. 37 della presente Sezione.
A far data dal 24/11/1994 viene abolita la maggiorazione forfettaria di cui al (CCNL 24/7/1991) e i seguenti istituti: ferie, festività infrasettimanali, gratifica natalizia, gratifica pasquale e preavviso se dovuto, saranno corrisposti nelle misure determinate dalla presente Sezione.
Art. 4 - Trattamento nelle festività nazionali
Ai marittimi adibiti ai lavori di comandata a bordo delle navi in giorno di festività nazionale sarà corrisposto, in sostituzione del trattamento previsto dall'art. 6 per le prestazioni in giorno festivo, il seguente trattamento: la paga di cui all'art. 1, più il compenso lavoro straordinario (nelle misure previste dal contratto di arruolamento applicabile all'equipaggio della nave per il lavoro straordinario festivo in porto) per le ore di lavoro effettivamente prestate.
L'orario normale di lavoro è di otto ore.
È ammessa la chiamata in servizio di comandata per durata inferiore ad otto ore, ma con il minimo di quattro ore.
Nel caso che le otto ore di lavoro siano prestate fuori dell'orario normale feriale, si applicheranno le seguenti maggiorazioni:
- per turni di lavoro in ore notturne di giorno feriale: maggiorazione del 20% della paga e dell'indennità di contingenza;
- per turni di lavoro in ore diurne di giorno festivo: maggiorazione del 20% della paga e dell'indennità di contingenza;
- per turno di lavoro in ore notturne di giorno festivo: maggiorazione del 40% della paga e dell'indennità di contingenza. Per ore notturne si intendono quelle comprese tra le ore 20 e le ore 6.
Nel caso di prestazioni oltre le otto ore giornaliere, saranno corrisposti, per le ore eccedenti, i compensi orari per lavoro straordinario nelle misure previste dal contratto di imbarco applicabile all'equipaggio della nave.
Art. 7 - Assicurazione infortuni e malattie
Il personale di comandata è assicurato contro gli infortuni sul lavoro e contro le malattie presso l'Ente competente. Inoltre, per le sole malattie è assicurato con le seguenti norme:
1) - Malattie manifestatesi durante il rapporto di lavoro «Fondamentale»:
- le stesse prestazioni e con le stesse modalità in vigore per i marittimi imbarcati.
2) - Malattie manifestatesi entro ventotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro «Complementare»:
a) assistenza sanitaria e ospedaliera, come per i marittimi imbarcati;
b) indennità di malattia, come per i marittimi imbarcati, però solo nei casi in cui il lavoro di comandata che ha preceduto l'assunzione in assistenza abbia avuto una durata continuativa, alle dipendenze dello stesso armatore, anche se il lavoro si è svolto su più di una nave, di almeno cinque giorni.
Per «periodo continuativo di almeno cinque giorni» agli effetti del conseguimento dei benefici assicurativi che ne derivano, si deve intendere una successione continua dì giorni anche se intervallata da giorni festivi.
3) - Assistenza sanitaria ai familiari (e allo stesso lavoratore per le malattie manifestatesi dopo il 28º giorno ed entro il 180º giorno dalla cessazione del rapporto di lavoro):
- le stesse prestazioni spettanti ai familiari dei marittimi imbarcati, però solo nei casi in cui il rapporto di lavoro che ha preceduto l'assunzione in assistenza o durante il quale essa viene chiesta abbia avuto una durata continuativa di almeno cinque giorni, come previsto alla lettera b) del precedente punto 2).
Gli eventuali servizi di comandata di durata inferiore a cinque giorni non fanno perdere al marittimo i diritti assicurativi che avesse già acquisito, per sé e per i familiari, per precedenti prestazioni di lavoro di comandata di durata continuativa di almeno cinque giorni (calcolati come al precedente punto 2) alle dipendenze dello stesso armatore o per precedenti periodi di imbarco.
NOTA A VERBALE - Trattamento del 7º giorno
Considerato che sono sorte talune incertezze in ordine al trattamento del lavoro domenicale a bordo delle navi, le parti ad ogni effetto precisano che la regola contrattuale del settore per quanto attiene al corrispettivo giornaliero è quella del divisore 30, e pertanto precisano che la regola contrattuale circa la suddivisione per il divisore 26 costituisce eccezione e clausola di miglior favore anche per quanto attiene al suddetto trattamento del lavoro domenicale a bordo delle navi.
Le parti confermano altresì che l'indennità di navigazione costituisce un emolumento globale e di ulteriore trattamento di miglior favore, volto specificatamente a compensare e risarcire ogni possibile circostanza di disagio e penosità causata dal vincolo di permanenza a bordo.
Tutto ciò considerato, le parti si danno reciprocamente atto che il complessivo regime contrattuale vigente, anche con riferimento all'ulteriore riposo compensativo per la giornata del sabato, costituisce corrispettivo per ogni e qualsiasi titolo previsto da leggi e da ogni altra fonte, e pertanto riconoscono che tale volontà, come qui chiarita, regolerà anche per il futuro ogni maggiorazione dovuta per 1 giorno domenicale.
L'anno 2020 addì 16 del mese di dicembre in Roma
- CONFEDERAZIONE ITALIANA ARMATORI (CONFITARMA)
- ASSARMATORI
e
le Organizzazioni dei lavoratori sottoelencate:
- FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI TRASPORTI (FILT-CGIL)
- FEDERAZIONE ITALIANA TRASPORTI (FIT-CISL)
- UNIONE ITALIANA LAVORATORI TRASPORTI (UILTRASPORTI)
hanno stipulato la presente Sezione per l'imbarco dei lavoratori marittimi comunitari a bordo di navi da carico iscritte nel registro internazionale italiano armate da imprese che operano in ambito internazionale.
Le imprese armatoriali che intendono applicare ai propri lavoratori marittimi comunitari il presente contratto collettivo nazionale di lavoro dovranno provvedere ad inviare una apposita comunicazione alle Segreterie nazionali di Filt-CGIL, Fit-CISL e Uiltrasporti e a Confitarma o ad Assarmatori, in funzione del rapporto di rappresentanza della Società con l'una o l'altra Associazione.
Fermo restando che le parti si danno atto che il presente contratto ha carattere esaustivo relativamente ai vari istituti del lavoro marittimo, qualora una delle parti firmatarie della presente Sezione avverta la necessità di verificare quanto sopra, potrà richiedere un incontro sindacale per l'individuazione delle opportune soluzioni, che avrà luogo entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta.
1 - La presente Sezione si applica ai marittimi comunitari imbarcati a bordo di navi da carico iscritte nel Registro Internazionale italiano armate da imprese che operano in ambito internazionale.
2 - Le aziende che utilizzano gli istituti della CRL e/o del TP (premio di fidelizzazione) continueranno ad applicare le specifiche norme contenute nel CCNL per l'imbarco dei lavoratori marittimi comunitari sulle navi da carico e sulle navi traghetto passeggeri/merci superiori a 151 tonnellate di stazza lorda e per i Comandanti e Direttori di Macchina imbarcati su navi superiori a 151 t.s.l. e inferiori a 3000 t.s.l. o 4.000 t.s.c.. Le aziende di nuova costituzione applicheranno la CRL o in alternativa il premio di fidelizzazione ai lavoratori marittimi iscritti al TP.
Art. 2 - Visita preventiva d'imbarco
1 - L'armatore provvederà affinché ogni marittimo sia sottoposto a visita medica preventiva d'imbarco secondo la vigente normativa.
1 - I primi 45 giorni d'imbarco, nel corso del primo periodo d'impiego con l'armatore, saranno considerati periodo di prova ed in qualunque momento di tale periodo sia il marittimo che l'armatore avranno diritto di recedere dal contratto con un preavviso di 15 giorni, salvo i casi particolari previsti all'art. 34 della presente Sezione.
2 - Nel caso di recesso dal contratto di arruolamento da parte del marittimo le spese di rimpatrio saranno a carico del marittimo, salvo i casi particolari previsti all'art. 34 della presente Sezione.
Art. 4 - Contratto di arruolamento - periodo d'imbarco
1 - Il contratto di arruolamento disciplina il periodo d'imbarco, si instaura al momento dell'imbarco stesso e si estingue al momento dello sbarco. Il contratto d'arruolamento può essere stipulato:
a) per un dato viaggio o per più viaggi;
b) a tempo determinato;
c) a tempo indeterminato.
2 - Il periodo di imbarco può avere una durata fino a 5 (cinque) mesi prorogabile o riducibile di trenta giorni per esigenze dell'azienda.
La durata del periodo di imbarco può essere altresì determinata con accordi sindacali aziendali.
3 - L'armatore ha facoltà di trasbordare il marittimo in qualunque tempo e luogo su qualunque nave da lui gestita garantendo la stessa qualifica/grado di bordo.
1 - Il marittimo che abbia mantenuto l'impegno ad imbarcarsi avrà diritto, per i giorni di viaggio dalla residenza al porto di imbarco (e dal porto di sbarco alla residenza), al pagamento del minimo conglobato giornaliero, al rimborso delle spese documentate di vitto, nei limiti di 25 euro per pasto, se sostenute direttamente.
2 - In caso di viaggio per imbarcare all'estero o in caso di rimpatrio, le relative spese saranno a carico dell'armatore; saranno addebitate al marittimo in caso di sbarco per fatto imputabile alla sua volontà o responsabilità, fermo restando l'obbligo dell'armatore di provvedere al rimpatrio nel rispetto di quanto previsto dalla normativa internazionale.
1 - Il marittimo è tenuto a trovarsi a bordo della nave su cui deve prestare servizio nel giorno ed ora indicati dall'armatore.
2 - Durante la sosta in porto, il marittimo imbarcato e libero dal servizio, autorizzato a scendere a terra, dovrà trovarsi a bordo almeno 1 ora prima dell'ora stabilita per la partenza della nave e secondo quanto disposto dalle autorità di scalo.
1 - L'orario normale di lavoro è di 8 (otto) ore giornaliere per tutti i lavoratori marittimi.
2 - Il servizio di guardia in coperta e macchina è normalmente suddiviso in tre turni di guardia alternando quattro (4) ore di lavoro e otto (8) ore franche.
3 - Per il personale giornaliero delle sezioni di coperta e macchina l'orario normale di lavoro (8 ore) è compreso tra le ore 06.00 e le ore 20.00. Per il personale di camera e cucina l'orario normale di lavoro (8 ore giornaliere) potrà essere ripartito in tre turni tra le ore 6.00 e le ore 24.00.
4 - Il Comandante o il Direttore di macchina (imbarcato su navi fino a 3000 tsl) non è soggetto ad uno specifico orario di lavoro.
5 - In navigazione l'orario normale di servizio, sia nei giorni feriali che in quelli festivi, è di 8 (otto) ore giornaliere per tutto il personale.
1 - L'orario di riposo non deve essere inferiore alle 10 (dieci) ore nel periodo delle 24 (ventiquattro) ore e di 77 (settantasette) ore nel periodo di 7 (sette) giorni.
2 - Le 10 (dieci) ore minime di riposo possono essere ripartite in non più di due periodi distinti, uno dei quali dovrà essere almeno della durata di sei ore consecutive e l'intervallo tra periodi consecutivi di riposo non dovrà superare le 14 (quattordici) ore, salvo deroghe all'orario di lavoro, in conformità alla normativa nazionale ed internazionale vigente.
3 - Il Comandante della nave ha il diritto di esigere dai lavoratori marittimi l'effettuazione delle ore di lavoro necessarie a garantire la sicurezza della nave, delle persone a bordo o del carico, oppure per portare soccorso ad altre navi o persone in pericolo in mare. In tali occasioni il Comandante può sospendere gli orari normali di lavoro o di riposo ed esigere che un lavoratore marittimo effettui delle ore di lavoro ritenute necessarie fino al ritorno della normalità. Una volta raggiunta una situazione di normalità, il Comandante si assicurerà che il lavoratore marittimo impegnato in attività lavorative in un periodo previsto di riposo, possa beneficiare di un adeguato periodo di riposo.
1 - È straordinario ogni lavoro eseguito dal marittimo oltre l'ottava ora di prestazione giornaliera. al di fuori dell'orario normale di lavoro.
2 - Ai soli effetti del compenso straordinario, per ore notturne si intendono quelle comprese fra le 20,00 e le 6,00.
3 - Le parti dichiarano espressamente che i riconoscimenti di ore di straordinario, i compensi per lavoro straordinario, anche se continuativi e/o predeterminati e/o forfettizzati, debbono essere esclusi, anche a livello aziendale, a qualsiasi titolo dalla retribuzione, essendo voluti come elementi distinti ed autonomi espressamente ribandendosi l'esclusione dei medesimi dal calcolo delle indennità sostitutive delle ferie e dei riposi compensativi nonché di ogni altro istituto che, direttamente o indirettamente, implichi la retribuzione quale base di calcolo. Pertanto, anche in relazione alla specialità del rapporto di lavoro nautico, le parti dichiarano che hanno sempre voluto escludere i riconoscimenti di ore di lavoro straordinario, i compensi per lavoro straordinario anche se continuativi e/o predeterminati e/o forfetizzati dal computo degli istituti contrattuali sui quali sono state calcolate le "indennità fisse".
Art. 10 - Lavori per la sicurezza della navigazione
1 - Oltre alle mansioni specifiche per le quali è stato arruolato, il marittimo è tenuto a prestare la propria opera, senza diritto a compenso per lavoro straordinario in relazione ad interventi per la sicurezza della navigazione, del carico, delle provviste, per il salvataggio della nave e delle persone imbarcate.
2 - In caso di necessità conseguente alla sicurezza della nave, del carico e dei passeggeri, e comunque nell'interesse della navigazione, il marittimo può essere adibito a qualsiasi servizio.
Art. 11 - Lavori per la manutenzione, pulizia della nave e alloggi
1 - Il marittimo deve eseguire tutti gli usuali lavori di pulizia e manutenzione della nave che venissero ordinati, nei modi e termini stabiliti dal presente contratto.
2 - Il marittimo, in particolare, dovrà mantenere il proprio alloggio nella massima pulizia senza che ciò comporti diritto al compenso per lavoro straordinario.
Art. 12 - Servizio merci e provviste
1 - L'imbarco, lo sbarco e lo stivaggio delle merci sono normalmente eseguiti dai lavoratori di terra specializzati.
2 - In mancanza di tale personale le operazioni suddette saranno svolte dai marittimi: per tali lavori è stabilito il compenso nella contrattazione di 2' livello.
3 - I marittimi dovranno imbarcare tutte le provviste di peso maneggevole anche se l'imbarco richieda l'uso dei verricelli e curarne la sistemazione nelle cambuse o nei depositi frigoriferi.
Art. 13 - Lavori che non rientrano nelle ordinarie mansioni del marittimo
1 - Il marittimo non è tenuto a prestare un servizio diverso da quello per il quale è stato arruolato.
2 - Ai marittimi non verrà richiesto, né saranno obbligati a svolgere attività di movimentazione del carico e altri lavori tradizionalmente e storicamente svolti da lavoratori portuali senza un preventivo accordo con il sindacato dei portuali ITF e sempreché i singoli marittimi svolgano volontariamente tali attività, per le quali riceveranno adeguato compenso.
3 - Il compenso per tali attività, svolte durante l'orario normale di lavoro, è pari a quello previsto per il lavoro straordinario per ogni ora o frazione di ora in cui tale attività viene svolta, in aggiunta al minimo contrattuale. Qualora tali lavori vengano svolti al di fuori dell'orario normale di lavoro, essi saranno retribuiti con il doppio del compenso previsto per il lavoro straordinario.
4 - Se una nave si trova in un porto dove è ufficialmente in corso una controversia sindacale che coinvolga una organizzazione sindacale affiliata a quella dei portuali ITF, ai marittimi non verrà richiesto, né saranno obbligati a svolgere attività di movimentazione del carico e altri lavori tradizionalmente e storicamente svolti da lavoratori appartenenti a detta organizzazione sindacale e che potrebbero condizionare la composizione della controversia sindacale.
Art. 14 - Sostituzione di malati e di infortunati - Personale mancante - Funzioni superiori
1 - Nel caso di malattia o di infortunio di un marittimo durante la navigazione, il servizio dell'ammalato sarà svolto - entro i limiti dell'orario ordinario - dal rimanente personale, anche appartenente a categoria diversa, senza diritto a compensi extra.
2 - Al marittimo cui fossero affidate le mansioni di grado o categoria superiore spetteranno, pro tempore, soltanto la paga e gli emolumenti accessori dovuti per tali mansioni.
1 - Il marittimo che ha ricevuto in consegna oggetti di dotazione e corredo è tenuto alla restituzione o al pagamento degli stessi in caso di mancata riconsegna o di danneggiamento.
1 - Al marittimo sono garantiti alloggi e aree equipaggio sicure ed in condizioni dignitose, così come previsto dagli standard nazionali ed internazionali ILO, con particolare attenzione alla metratura della cabina, alla ventilazione ed al condizionamento, alla soglia di rumorosità, vibrazione, illuminazione ed ai presidi sanitari.
2 - Le forniture di vitto devono essere in linea con gli standard nazionali, internazionali ILO per quanto riguarda quantità, valore nutrizionale, qualità e varietà e terranno in considerazione la durata e la natura del viaggio nonché il numero di marittimi presenti a bordo.
3 - Per la somministrazione del vitto si terrà conto delle abitudini alimentari dei marittimi con particolare riferimento al credo religioso.
Art. 17 - Indennità sostitutiva del servizio mensa - panatica convenzionale
1 - Nel caso in cui il marittimo non possa fruire della mensa di bordo, avrà diritto a una indennità giornaliera forfettizzata da concordare con le OO.SS. a livello aziendale. Tale indennità sarà corrisposta anche per i giorni di viaggio, in particolare per prendere imbarco, per il trasbordo e per rientrare nella località di residenza dopo la cessazione del contratto di arruolamento. In caso di mancato accordo a livello aziendale, l'armatore dovrà farsi carico delle spese di vitto, nel limite di 15 euro a pasto, a fronte di giustificativi di spesa.
2 - In tutti i casi in cui occorra computare la panatica quale coefficiente della retribuzione o considerarla come coefficiente di calcolo per la liquidazione di indennità (ad esempio: indennità sostitutiva del preavviso, indennità di risoluzione del rapporto di lavoro, indennità sostitutiva delle ferie o dei riposi compensativi, indennità giornaliera in caso di malattia o infortunio, gratifica natalizia, gratifica pasquale, ecc.) il valore da attribuire alla panatica convenzionale è determinato nelle misure seguenti:
Comandante e Direttore di macchina (per navi fino a 3.000 tsl) Ufficiali | € 10,00 |
Sottufficiali e Comuni | € 7,00 |
1 - Sono considerati giorni festivi:
a) tutte le domeniche;
b) le festività di cui all'allegato 1.
2 - La prestazione lavorativa a bordo continua secondo l'orario normale di lavoro anche nei giorni festivi, domeniche e festività infrasettimanali.
3 - Qualora un giorno festivo cada di domenica verrà riconosciuta al marittimo una ulteriore giornata di riposo compensativo.
1 - Al marittimo saranno riconosciuti tanti giorni di riposo compensativo quanti sono i giorni di sabato, domenica e festività infrasettimanali lavorati a bordo. Agli effetti della eventuale valutazione economica dell'indennità sostitutiva dei riposi compensativi si rinvia a quanto previsto dall'allegato 2.
2 - Il sabato mantiene la natura di giorno feriale.
1 - Ai marittimi è riconosciuto un periodo di ferie di 34 giorni per ogni anno di servizio o pro-rata da fruire in giorni di calendario con esclusione delle domeniche e delle altre festività comprese nel periodo feriale stesso. Agli effetti dell'eventuale indennità sostitutiva vedasi l'allegato 2.
Art. 21 - Previdenza, assistenza e assicurazioni diverse
1 - Le prestazioni previdenziali e assistenziali sono quelle previste dalle vigenti disposizioni di Legge, nonché quelle riportate negli allegati della Sezione per l'imbarco dei lavoratori marittimi comunitari sulle navi da carico e sulle navi traghetto passeggeri/merci superiori a 151 tsl, ivi comprese quelle previste dagli accordi sindacali coperte dal Fanimar.
Art. 22 - Servizi nelle aree ad alto rischio pirateria
1 - I termini e le condizioni da riconoscere a tutti i marittimi a bordo di navi operanti in "High Risk Area/Warlike Operations Area" sono quelli indicati negli accordi sindacali di riferimento a suo tempo sottoscritti da Confitarma e Filt-CGIL, Fit-CISL e Uiltrasporti.
2 - Le "High Risk/Warlike Operations Areas" sono quelle che vengono individuate, nel tempo, dall'International Bargaining Forum (IBF).
Art. 23 - Effetti personali dell'equipaggio
1 - Quando un marittimo subisce la perdita totale o parziale, o il danneggiamento dei propri effetti e strumenti personali mentre presta servizio a bordo della nave in conseguenza di un naufragio, incaglio o l'abbandono della nave, o in conseguenza di un incendio, allagamento o collisione, escluse le perdite o i danneggiamenti provocati per colpa del marittimo o per furto o appropriazione indebita, avrà diritto a ricevere dalla compagnia un'indennità fino ad al massimo di 3.000 € indipendentemente dal grado.
Art. 24 - Sbarco per malattia e infortunio
1 - Tutti i componenti l'equipaggio sono assicurati contro gli infortuni e le malattie ai sensi di Legge.
2 - L'Armatore assicurerà inoltre le prestazioni indicate negli allegati n. 6 e 8 della Sezione per l'imbarco dei lavoratori marittimi comunitari sulle navi da carico e sulle navi traghetto passeggeri/merci superiori a 151 t.s.l.
3 - La malattia insorta durante l'imbarco non darà luogo allo sbarco, sempre che il lavoratore marittimo sia in grado di riprendere servizio entro 3 giorni dall'insorgere della malattia.
Art. 25 - Misura e componenti della retribuzione
1 - Per la parte economica, si rinvia alla Sezione per l'imbarco dei lavoratori marittimi comunitari sulle navi da carico e sulle navi traghetto passeggeri/merci superiori a 151 tonnellate di stazza lorda e per i Comandanti e Direttori di Macchina imbarcati su navi superiori a 151 t.s.l. e inferiori a 3000 t.s.l. o 4.000 t.s.c.
2 - La paga base giornaliera è ragguagliata a 1/30mo del minimo contrattuale e la paga base oraria ad 1/8vo della paga base giornaliera salvo quanto disposto dal precedente art. 19. Agli effetti del presente articolo la giornata inizia alle ore 0 e termina alle ore 24.
Art. 26 - Indennità di navigazione
1 - Allo scopo specifico ed esclusivo di tenere conto dell'impegno richiesto dalle esigenze della navigazione marittima, nonché del vincolo di permanenza a bordo della nave e del relativo disagio, ad ogni marittimo è corrisposta una indennità di navigazione, per ogni giorno di imbarco effettivo, in relazione alle diverse condizioni in cui può operare la nave, come previsto negli specifici articoli della Sezione per l'imbarco dei lavoratori marittimi comunitari sulle navi da carico e sulle navi traghetto passeggeri/merci superiori a 151 t.s.l.
2 - Ad ogni effetto le parti stabiliscono che l'indennità di navigazione di cui al presente articolo non può essere calcolata nella retribuzione, né in ogni altro istituto che direttamente o indirettamente implichi la retribuzione quale base di calcolo. Tale esclusione è dovuta al fatto che l'ammontare di detta indennità è stato pattiziamente determinato, tenendo già conto della sua incidenza economica sui singoli istituti e comunque sul globale trattamento erogato ai lavoratori.
3 - Fermo restando quanto sopra convenuto, le parti, per quanto possa occorrere, precisano, che la indennità di navigazione non può essere considerata nel calcolo del compenso orario del lavoro straordinario, dei riposi compensativi (sabati, domeniche, festività nazionali ed infrasettimanali, festività cadenti di domenica, semifestività) e delle relative indennità sostitutive delle ferie e delle indennità sostitutive delle stesse, della gratifica natalizia e della gratifica pasquale, dell'indennità sostitutiva del preavviso e del trattamento di fine rapporto.
4 - In sostituzione di detta indennità possono essere stabilite indennità di natura diversa compensative di particolari oneri e prestazioni derivanti dal tipo di servizio ed il cui importo complessivo sia equivalente, riproporzionato per tener conto di tutti gli eventuali oneri riflessi, all'importo dell'indennità di navigazione non corrisposta.
Art. 27 - Termini e modalità di corresponsione del trattamento economico
1 - Il marittimo ha diritto alla percezione della retribuzione spettante entro il giorno 10 del mese successivo a quello di maturazione, salvo diversa prassi aziendale e comunque entro i 30 giorni successivi ai mesi di maturazione.
2 - Durante l'imbarco il Comandante potrà corrispondere acconti all'equipaggio fino alla concorrenza dell'80% sulla disponibilità per competenze maturate liquidabili; in alternativa il marittimo avrà facoltà di delegare un proprio congiunto (previa esplicita designazione all'armatore, che provvederà al pagamento) a riscuotere parte delle proprie competenze, fino al richiamato 80% delle stesse. In caso di utilizzo di denaro contante, l'acconto può essere riconosciuto entro i limiti di Legge.
Art. 28 - Tredicesima e quattordicesima mensilità
1 - Con la mensilità di Dicembre e di Aprile sarà corrisposto ai marittimi il rateo di una mensilità secondo le modalità previste dalla Sezione per l'imbarco dei lavoratori marittimi comunitari sulle navi da carico e sulle navi traghetto passeggeri/merci superiori a 151 t.s.l.
2 - In caso di cessazione del contratto di arruolamento, in occasione della liquidazione delle altre competenze, saranno corrisposti tanti dodicesimi di tredicesima e quattordicesima, eventualmente non percepiti, quanti saranno stati i mesi di imbarco compiuti.
3 - Per le frazioni di mese verranno corrisposti i ratei giornalieri.
Art. 29 - Compensi per lavoro straordinario
1 - La quota oraria per il lavoro straordinario si determina applicando il divisore 184 al minimo contrattuale: il valore così ottenuto sarà maggiorato secondo le seguenti percentuali:
Diurno feriale | Notturno feriale Diurno festivo | Notturno festivo |
25% | 25% | 33% |
Art. 30 - Rapporti gerarchici e norme disciplinari
1 - Durante l'imbarco i rapporti gerarchici e le norme disciplinari sono regolati dalle leggi e dai regolamenti dello Stato e dal presente contratto.
2 - Il marittimo ha il dovere di mantenere condotta disciplinata, di uniformarsi alle prescrizioni delle Autorità nazionali e di quelle consolari e locali nei porti all'estero, di eseguire ogni legittimo ordine del Comandante e di ogni altro superiore per ciò che concerne il servizio e la sicurezza della nave, delle persone imbarcate, del carico e delle provviste.
3 - Tutto l'equipaggio deve esercitare la massima sorveglianza affinché non si verifichino casi di contrabbando, trasporto di paccottiglie, sottrazione di merci, vendite abusive a bordo, imbarco o favoreggiamento di clandestini.
Art. 31 - Infrazioni disciplinari e sanzioni
1 - Le infrazioni disciplinari e le relative sanzioni sono disciplinate dall'Allegato 3 della presente Sezione.
Art. 32 - Bullismo e molestie sessuali
1 - Ogni marittimo ha diritto a lavorare, formarsi e vivere in un ambiente libero da bullismo e molestie di carattere sessuale, razziale o di altra natura. La Società considera la violazione di tale disposizione come un grave atto di infrazione disciplinare da parte del lavoratore marittimo.
Art. 33 - Procedure dei reclami a bordo da parte dei lavoratori marittimi
1 - Il marittimo deve ricevere una copia della procedura di reclamo a bordo ed a terra, approvata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Art. 34 - Risoluzione del contratto di arruolamento
1 - Il contratto di arruolamento si risolve con lo sbarco del marittimo, fermo restando quanto previsto per il licenziamento in caso di giustificato motivo o giusta causa.
2 - La risoluzione del contratto di arruolamento anticipatamente rispetto alla sua scadenza naturale può avvenire, da entrambe le parti, ai sensi delle disposizioni di Legge.
3 - Il marittimo può risolvere il contratto di arruolamento nei casi di morte del padre, della madre, dei figli, del coniuge o convivente risultante da documentazione anagrafica, da documentare entro 10 giorni dallo sbarco o per fatto grave (ad es. terremoto, alluvione nel luogo di residenza, ecc.), certificato dall'autorità competente, da segnalare tempestivamente al datore di lavoro e da documentare entro 10 giorni dallo sbarco. In tali casi le spese di rimpatrio sono a carico del datore di lavoro, in ipotesi di mancata documentazione o di insussistenza del fatto grave, il marittimo sarà tenuto a corrispondere al datore di lavoro le spese sostenute per il rimpatrio.
4 - La risoluzione del contratto di arruolamento può inoltre avvenire:
a) per colpa dell'arruolato;
b) per effetto di interdizione del commercio con il luogo di destinazione della nave, arresto della nave o altra causa non imputabile all'armatore, che rendano impossibile l'inizio o la prosecuzione del viaggio;
c) a causa di disarmo per mancanza di traffico per un periodo non inferiore a 15 giorni, o di disarmo per riclassifica della nave o per grandi riparazioni di durata non inferiore a 30 giorni.
5 - In caso di risoluzione anticipata del contratto di arruolamento, per giustificato motivo, la parte che recede deve dare all'altra un preavviso di 15 giorni o, in alternativa, una indennità sostitutiva, per i giorni di mancato preavviso, costituita dagli elementi retributivi di cui all'art. 35, comma 2.
1 - Il termine di preavviso per la risoluzione del contratto di arruolamento è stabilito: in 18 (diciotto) giorni per il contratto di arruolamento a tempo indeterminato; in 15 (quindici) giorni per il contratto di arruolamento a tempo determinato.
2 - Quando il contratto di arruolamento di qualsiasi tipologia abbia durata inferiore al termine di preavviso, questo è ridotto alla metà della durata del contratto stesso.
3 - È in facoltà del datore di lavoro sostituire al preavviso una indennità giornaliera, per quanti sono i giorni di preavviso non osservati, calcolata sulla base dei seguenti istituti contrattuali: minimo contrattuale, valore della panatica convenzionale, pro-rata della 13ª e 14ª mensilità, e se dovuti, supplemento paga per personale di stato maggiore, eventuali scatti di anzianità.
Art. 36 - Trattamento di fine rapporto
1 - Alla cessazione del contratto di arruolamento l'armatore corrisponderà al marittimo il trattamento di fine rapporto spettante ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4, comma 2 della Legge 297/82.
2 - La retribuzione utile per la determinazione del tfr è costituita esclusivamente dai seguenti elementi:
a) minimo contrattuale;
b) rateo di 13ª e 14ª mensilità;
c) valore convenzionale della panatica;
d) scatti di anzianità;
e) eventuale supplemento paga ufficiali;
f) eventuale indennità di rappresentanza.
Allegato 1 - FESTIVITÀ (Art. 18)
25 aprile (Anniversario della Liberazione) 1º maggio (Festa del lavoro)
2 giugno (Festa della Repubblica)
1º gennaio (Capodanno)
6 gennaio (Epifania)
Lunedì di Pasqua 15 agosto (Assunzione)
1º novembre (Ognissanti)
8 dicembre (Immacolata)
25 dicembre (Natale)
26 dicembre (s. Stefano)
Sono considerati semifestivi:
la Vigilia di Natale
il Venerdì Santo
1) DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ SOSTITUTIVA FERIE E RIPOSI COMPENSATIVI (ARTT. 19 E 20)
In caso di cessazione del contratto di arruolamento senza che il marittimo abbia potuto fruire delle ferie o dei riposi compensativi spettanti, l'armatore corrisponderà al marittimo una indennità sostitutiva per ogni giornata non fruita calcolata in base ad 1/26 di:
- minimo contrattuale;
- panatica convenzionale;
- eventuale supplemento paga per ufficiali;
- eventuale indennità di rappresentanza
ed a 1/30 di:
- rateo di 13ª e 14ª mensilità;
- eventuali scatti di anzianità
2) INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE IN CASO DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO PER NAUFRAGIO
In caso di risoluzione del contratto di arruolamento per naufragio, qualunque sia il tipo di contratto, è dovuta al marittimo un'indennità di disoccupazione pari a 2 mesi dello stipendio percepito a bordo, in conformità con quanto previsto dalla Regola 2.6 della Maritime Labour Convention, 2006.
Allegato 3 - INFRAZIONI DISCIPLINARI E SANZIONI
1 - I provvedimenti disciplinari applicabili nei confronti del marittimo potranno essere:
a) rimprovero scritto;
b) multa nella misura massima di 4 ore di retribuzione calcolate con il divisore 240 e considerando come retribuzione quella indicata al punto 2 dell'art. 36;
c) sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni;
d) sospensione dal turno particolare per un periodo massimo di due mesi;
e) risoluzione del contratto di arruolamento e/o cancellazione dal turno particolare;
f) risoluzione del contratto di arruolamento e/o cancellazione dall'elenco del personale in C.R.L.
2 - Le sanzioni disciplinari di cui sopra sono applicate prescindendo dall'ordine in cui sono elencate rapportandole alla gravità della mancanza, alle circostanze speciali che l'accompagnano e al grado di colpa.
3 - Per le sanzioni più gravi del rimprovero verbale si dovrà, prima dell'applicazione della sanzione stessa, procedere alla contestazione dell'addebito, consentendo, poi, l'esercizio di diritto di difesa del marittimo nei termini di Legge vigenti.
4 - Incorre nei provvedimenti di rimprovero scritto, il lavoratore marittimo che, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) non rispetta le procedure in materia di stoccaggio, gestione e distribuzione di attrezzature, utensili, ecc.;
b) utilizza in modo improprio le attrezzature di bordo;
5 - Incorre nel provvedimento della multa nella misura massima di 4 ore di retribuzione il lavoratore che, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) per disattenzione arreca danno non grave all'armatore;
b) per disattenzione procura guasti non gravi o sperpero non rilevante di materiali dell'azienda;
6 - Incorre nel provvedimento della sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni della retribuzione oppure della sospensione dal turno particolare fino ad un massimo di due mesi, il lavoratore che, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) esegue lavori non ordinatigli;
b) senza giustificato motivo ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) qualora di sua competenza non rispetta le disposizioni in materia di movimentazione del carico.
7 - Incorre nella sanzione della risoluzione del contratto di arruolamento e/o cancellazione dal Turno Particolare o della risoluzione del rapporto di lavoro nautico e cancellazione dall'elenco del personale in C.R.L., il marittimo che adotti un comportamento così grave da far venir meno il vincolo fiduciario con l'Armatore e, in via esemplificativa e non esaustiva, nei seguenti casi:
a) adotta un comportamento scorretto verso i superiori, i colleghi di lavoro o i passeggeri che abbia già dato luogo ad una sanzione disciplinare più grave del rimprovero scritto;
b) pone in essere insubordinazione verso i superiori.
c) commette qualsiasi mancanza che porti pregiudizio alla sicurezza del mezzo navale e/o della navigazione;
d) commette atti implicanti dolo o colpa grave con danno per l'azienda (ad esempio danneggiamento di impianti o materiali o falsificazione in atti pubblici o documenti aziendali);
e) è trovato in stato di manifesta ubriachezza o in stato di manifesta assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope;
f) commette furto e reati contro il patrimonio (ad esempio truffa, contrabbando, trafugamento);
g) sia coinvolto in rissa o vie di fatto;
h) commette infrazioni al rispetto dell'orario di lavoro che abbiano già dato luogo a due sanzioni disciplinari;
i) pretende da componenti l'equipaggio subordinati per ragioni di servizio la indebita corresponsione di somme di denaro;
j) abbandona il mezzo navale senza autorizzazione del comandante o di chi lo rappresenti;
k) commette azioni da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza delle persone e dei beni;
l) fuma a bordo nei luoghi in cui non è consentito.
8 - In caso di recidività di comportamenti per il primo dei quali sia stata applicata la sanzione del rimprovero scritto, tale recidività potrà comportare l'adozione della sanzione di cui al comma 5.
9 - In caso di recidività di comportamenti per i quali siano state già applicate due sanzioni più gravi del rimprovero scritto, tale recidività potrà comportare l'adozione dei provvedimenti di risoluzione del contratto di imbarco, di non reiscrizione al turno particolare, di cancellazione dall'elenco della C.R.L.
10 - I provvedimenti disciplinari durante il periodo di imbarco potranno essere adottati dal Comandante oppure dall'Armatore o da un suo procuratore e da questo potranno essere annotati sui documenti di bordo. Il Comandante potrà anche procedere allo sbarco immediato del marittimo nei casi di particolare gravità indicati nell'elenco di cui sopra. In tal caso l'Armatore potrà disporre la sospensione cautelare con erogazione del trattamento retributivo pari al 50% del minimo contrattuale mensile. I provvedimenti disciplinari nei riguardi dei marittimi non imbarcati saranno adottati dall'Armatore o da un suo procuratore.
11 - Il marittimo che ritenga ingiustificata l'adozione nei suoi riguardi di un rimprovero scritto avrà facoltà di reclamo secondo le disposizioni di Legge anche tramite l'Organizzazione Sindacale.
12 - Il marittimo che ritenga ingiustificata l'adozione nei suoi riguardi di una sanzione disciplinare più grave del rimprovero scritto, avrà facoltà di contestare la sanzione stessa entro 10 giorni dallo sbarco o entro 10 giorni dalla comunicazione della sanzione, dinanzi al Collegio di conciliazione di cui all'art. 84 della Sezione per l'imbarco dei lavoratori marittimi comunitari sulle navi da carico e sulle navi traghetto passeggeri/merci superiori a 151 t.s.l. e per i comandanti e direttori di macchina imbarcati su navi superiori a 151 t.s.l. e inferiori a 3.000 t.s.l. o 4.000 t.s.c.
Qualora la sanzione contestata sia la multa o la sospensione dal Turno Particolare o dall'elenco della C.R.L. e il suddetto Collegio di conciliazione non la riconoscesse giustificata, questa verrà annullata e perderà ogni effetto.
Nel caso venga invece contestata la cancellazione dal Turno Particolare o della cancellazione dall'elenco della C.R.L. e il suddetto Collegio di conciliazione non la riconoscesse giustificata, la Società potrà comunque mantenere la non reiscrizione al Turno Particolare e la cancellazione dall'elenco della C.R.L. corrispondendo al marittimo a titolo di penale un importo pari a tante giornate calcolate in trentesimi di retribuzione utile, così come indicata al punto 2 dell'alt 36 della presente Sezione, e secondo i seguenti limiti:
PER I MARITTIMI ISCRITTI AL TURNO PARTICOLARE
- marittimi iscritti al T.P.: 30 giorni di retribuzione;
- marittimi iscritti al Fondo:
- fino a 12 mesi di navigazione nel Fondo: 30 giorni di retribuzione;
- oltre i 12 mesi di navigazione nel Fondo: 45 giorni di retribuzione.
Inoltre, il marittimo iscritto al Fondo manterrà tale iscrizione.
PER I MARITTIMI IN C.R.L.
- sino a 4 anni di anzianità in C.R.L.: 3 mesi di retribuzione;
- da oltre i 4 a 8 anni di anzianità in C.R.L.: 6 mesi di retribuzione;
- oltre 8 anni di anzianità in C.R.L.: 9 mesi di retribuzione.
Inoltre, il marittimo in C.R.L. verrà iscritto nel Fondo, qualora ne abbia maturato i requisiti.
L'anno 2020 addì 16 del mese di dicembre in Roma
- CONFEDERAZIONE ITALIANA ARMATORI (CONFITARMA)
- ASSARMATORI
e
le Organizzazioni dei lavoratori sottoelencate:
- FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI TRASPORTI (FILT-CGIL)
- FEDERAZIONE ITALIANATRASPORTI (FIT-CISL)
- UNIONE ITALIANA LAVORATORI TRASPORTI (UILTRASPORTI)
- L'UNIONE SINDACALE NAZIONALE CAPITANI DI LUNGO CORSO AL COMANDO (USCLAC)
- L'UNIONE NAZIONALE CAPITANI DIRETTORI DI MACCHINA (U.N.C.Di.M.)
hanno stipulato la presente Sezione per i comandanti e direttori di macchina di navi da crociera, da carico e traghetti passeggeri/merci superiori a 3.000 tsl dell'armamento nazionale.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegati 4 e 8 (Decorrenza 01/07/2024)
Verbale di stipula
Il giorno 11 luglio 2024, in Roma, presso la sede della Confitarma, si sono incontrate Confitarma, Assarmatori, Assorimorchiatori, Federimorchiatori, e le Segreterie Generali e Nazionali delle Organizzazioni Sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, con la partecipazione delle rispettive delegazioni trattanti.
In armonia con le intese interconfederali in materia e ferme restando titolarità e prerogative per ciascuna "Sezione" in capo alle Organizzazioni sindacali e datoriali stipulanti, i contraenti hanno rinnovato la parte normativa ed economica del contratto collettivo nazionale di lavoro unico dell'industria armatoriale, con decorrenza 1º luglio 2024 e scadenza 31 dicembre 2026. Il suddetto contratto e le singole Sezioni si intenderanno tacitamente prorogati di anno in anno qualora non vengano disdettati da una delle parti almeno sei mesi prima della scadenza. In ogni caso resteranno in vigore fino a quando non saranno sostituiti da successivi accordi dello stesso livello.
Allegato 4
Verbale di stipula
L'anno ___ addì___ del mese di dicembre in Roma
- CONFEDERAZIONE ITALIANA ARMATORI (CONFITARMA)
- ASSARMATORI
e
le Organizzazioni dei lavoratori sottoelencate:
- FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI TRASPORTI (FILT-CGIL)
- FEDERAZIONE ITALIANATRASPORTI (FIT-CISL)
- UNIONE ITALIANA LAVORATORI TRASPORTI (UILTRASPORTI)
- L'UNIONE SINDACALE NAZIONALE CAPITANI DI LUNGO CORSO AL COMANDO (USCLAC)
- L'UNIONE NAZIONALE CAPITANI DIRETTORI DI MACCHINA (U.N.C.Di.M.)
hanno stipulato la presente Sezione per i comandanti e direttori di macchina di navi da crociera, da carico e traghetti passeggeri/merci superiori a 3.000 tsl dell'armamento nazionale.
Premesso che il Comandante ricopre il ruolo individuato dal Codice della Navigazione che comporta un elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale, le parti convengono debba essergli riconosciuto un trattamento contrattuale adeguato alla rilevanza delle sue funzioni e responsabilità, e stipulano la presente Sezione che si intende sostitutiva di quella preesistente.
Nell'intento di riconoscere al Direttore di Macchina un trattamento economico e normativo che tenga conto della sua posizione gerarchica a bordo delle navi e delle rilevanti funzioni tecniche che è chiamato a svolgere, pur non assumendo la responsabilità della spedizione, nonché delle elevate conoscenze professionali a lui richieste, le parti provvedono a stipulare la presente Sezione che si intende sostitutiva di quella preesistente.
Le parti si danno reciprocamente atto che, quale espresso presupposto di conclusione e stipulazione del presente rinnovo e dei precedenti rinnovi, è stato tra esse voluto e pattuito un vincolo di stretta inscindibilità fra tutte le pattuizioni previste nei suddetti rinnovi.
Tutto ciò nel preciso e dichiarato riconoscimento che le pattuizioni tutte contenute nel presente accordo, così come le precedenti, sono avvenute tenendo conto della legislazione vigente e costituiscono, rispetto a quest'ultima, trattamento, nel suo complesso, sicuramente di miglior favore per i lavoratori.
Le parti si danno, infatti, reciprocamente atto che, ove per ipotesi si potesse presupporre per alcuni istituti una interpretazione restrittiva della vigente legislazione a ciò ha fatto riscontro una compensazione con l'acquisizione di maggiori benefici in altri aspetti della disciplina normativa contrattuale liberamente sottoscritta.
Le parti convengono, inoltre, che nei risultati contrattuali complessivamente conseguiti si è tenuto conto della volontà delle OO.SS. di acquisire miglioramenti economici e normativi conformi alle esigenze e alla specificità del settore convenendo sul valore omnicomprensivo del costo contrattuale.
In considerazione di quanto precede, le parti si danno reciprocamente atto che eventuali pretese derivanti dalla interpretazione delle leggi vigenti al momento della stipula e/o di clausole e istituti che siano difformi alla contrattazione collettiva del settore sono in contrasto con le finalità conseguite e pertanto comporteranno per le aziende il diritto a considerare i suddetti miglioramenti anche a fronte di tali eventuali pretese.
A) Il termine "ARMATORE" usato nel testo della presente Sezione oltre ad avere il suo proprio significato, è indicativo e sostitutivo dei termini: Società di navigazione - Compagnia di navigazione ed in generale qualsiasi impresa che gestisce navi ed assume gli equipaggi.
B) Il termine "COMANDANTE", usato nel testo della presente Sezione, definisce e qualifica, ai sensi del Codice della Navigazione e delle leggi speciali in materia, il capo della comunità viaggiante, il capo della spedizione e capo responsabile della polizia di bordo.
C) Il termine "DIRETTORE DI MACCHINA" usato nel testo della presente Sezione, definisce e qualifica, ai sensi del Codice della Navigazione e delle leggi speciali in materia, colui che assume la direzione della sezione macchina della nave.
PARTE PRIMA - ISTITUZIONE DEL RAPPORTO
Art. 1 - Tipi di contratto di arruolamento
1 - Ferme restando le disposizioni contrattuali relative alla CRL e al Turno Particolare della presente Sezione, in osservanza all'art. 325 del Codice della Navigazione, il contratto di arruolamento può essere stipulato:
a) per un dato viaggio o per più viaggi;
b) a tempo determinato;
c) a tempo indeterminato.
2 - Per esigenze operative, l'armatore ha facoltà di trasbordare il Comandante o Direttore di macchina su qualsiasi nave da lui armata. Il trasbordo non modifica la durata del contratto di arruolamento.
3 - I contratti di arruolamento da stipularsi avanti l'Autorità Marittima ai sensi di Legge saranno redatti in conformità ai modelli emessi dall'Autorità competente.
Art. 2 - Contratto di arruolamento a viaggio o per più viaggi
1 - Con il contratto di arruolamento a viaggio o per più viaggi il Comandante o Direttore di macchina viene imbarcato per il compimento di uno o più viaggi. Il contratto deve contenere le indicazioni del viaggio o dei viaggi per i quali viene stipulato.
2 - Per viaggio si intende il complesso delle traversate fra porto o porti di caricazione e porto di ultima destinazione, oltre alla eventuale traversata in zavorra per raggiungere il porto di caricazione.
3 - Il contratto di arruolamento a viaggio o per più viaggi non può avere una durata superiore a 4 (quattro) mesi, qualora il predetto limite scada nel corso del viaggio o dell'ultimo dei viaggi previsti, il contratto si intende prorogato fino al porto di ultima destinazione. Una durata massima del contratto di arruolamento a viaggio o per più viaggi superiore a quella sopra indicata può essere altresì determinata con accordi aziendali.
Se il contratto di arruolamento a viaggio o per più viaggi supera il termine massimo sopra definito o quello eventualmente stabilito dalla contrattazione di secondo livello, si considera a tempo indeterminato.
4 - Qualora, per concorde volontà dell'Armatore e del Comandante o Direttore di macchina, questi non venga congedato nel porto di ultima destinazione il contratto di arruolamento si intende prorogato per un ulteriore viaggio e così di seguito nei limiti di cui al comma 3.
5 - Il rapporto derivante dal contratto di arruolamento a viaggio inizia al momento dell'imbarco e si estingue al momento dello sbarco, una volta terminate le operazioni commerciali dell'ultimo viaggio.
6 - Il Comandante o Direttore di macchina, allo sbarco, percepisce tutte le competenze maturate durante il periodo del contratto di arruolamento nonché il trattamento di fine rapporto, fermo restando quanto previsto in materia di previdenza complementare.
Art. 3 - Contratto di arruolamento a tempo determinato
1 - Con il contratto di arruolamento a tempo determinato il Comandante o Direttore di macchina viene imbarcato per lo svolgimento di una prestazione di lavoro di durata predeterminata. Il contratto di arruolamento a tempo determinato deve contenere l'indicazione del termine di durata.
2 - Ai sensi dell'art. 326, comma 2 del codice della navigazione, il singolo contratto di arruolamento a tempo determinato può avere una durata fino a 4 (quattro) mesi riducibile o prorogabile da parte del datore di lavoro, d'intesa con il lavoratore, per esigenze dell'azienda, fino a 30 (trenta) giorni. La durata dell'imbarco può essere altresì determinata con accordi aziendali. Si conviene che in caso di intervallo pari o inferiore a 60 (sessanta) giorni tra successivi contratti di arruolamento a tempo determinato e/o a viaggio o per più viaggi il contratto di arruolamento si considera a tempo indeterminato solo nel caso in cui, in virtù della sua durata e delle singole interruzioni inferiori a 60 (sessanta) giorni, si raggiunga complessivamente l'arco temporale superiore ad un anno. Se il termine del contratto di arruolamento scade in corso di viaggio, il contratto stesso si intende prorogato fino al porto di ultima destinazione.
3 - Il rapporto derivante dal contratto di arruolamento a tempo determinato si costituisce al momento dell'imbarco e si estingue al momento dello sbarco.
4 - Il Comandante o Direttore di macchina, allo sbarco, percepisce tutte le competenze maturate durante il periodo del contratto di arruolamento nonché il trattamento di fine rapporto, fermo restando quanto previsto in materia di previdenza complementare.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 4 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 3 - Contratto di arruolamento a tempo determinato
1 - Con il contratto di arruolamento a tempo determinato il Comandante o Direttore di macchina viene imbarcato per lo svolgimento di una prestazione di lavoro di durata predeterminata. Il contratto di arruolamento a tempo determinato deve contenere l'indicazione del termine di durata.
Se il termine del contratto di arruolamento scade in corso di viaggio, il contratto stesso si intende prorogato fino al porto di ultima destinazione.
2 -
Ai sensi dell'art. 326, comma 2 del codice della navigazione, Il singolo contratto di arruolamento a tempo determinato può avere una durata fino a 4 (quattro) mesi. Il contratto èriducibile oprorogabile anche più di una voltada parte del datore di lavoro, d'intesa con il lavoratore, per esigenze dell'azienda, per una durata massima pari a 5 mesifino a 30 (trenta) giorni. La durata dell'imbarco può essere altresì determinata con accordi aziendali. Ai sensi dell'art. 326, comma 2 e comma 3 del codice della navigazione, si conviene che in caso di intervallo pari o inferiore a 60 (sessanta) giorni tra successivi contratti di arruolamento a tempo determinato e/o a viaggio o per più viaggi il contratto di arruolamento si considera a tempo indeterminato solo nel caso in cui, in virtù della sua durata e delle singole interruzioni inferiori a 60 (sessanta) giorni, si raggiunga complessivamente l'arco temporale superiore ad un anno.Se il termine del contratto di arruolamento scade in corso di viaggio, il contratto stesso si intende prorogato fino al porto di ultima destinazione.3 - Il rapporto derivante dal contratto di arruolamento a tempo determinato si costituisce al momento dell'imbarco e si estingue al momento dello sbarco.
4 - Il Comandante o Direttore di macchina, allo sbarco, percepisce tutte le competenze maturate durante il periodo del contratto di arruolamento nonché il trattamento di fine rapporto, fermo restando quanto previsto in materia di previdenza complementare.
Art. 4 - Contratto di arruolamento a tempo indeterminato
1 - Ai sensi dell'art. 325 del C.d.N., il contratto di arruolamento a tempo indeterminato disciplina la prestazione di lavoro mediante la quale il marittimo si pone a disposizione dell'Armatore, per lavorare alle sue dipendenze solo quando viene da esso imbarcato.
2 - Il contratto di arruolamento a tempo indeterminato si costituisce al momento dell'imbarco, con la stipula della "convenzione di arruolamento" ai sensi dell'art. 328 del C.d.N. e si estingue al momento dello sbarco.
3 - Il contratto di arruolamento a tempo indeterminato può avere una durata fino a mesi 4 (quattro) riducibile o prorogabile da parte del datore di lavoro per esigenze dell'azienda, fino a 30 (trenta) giorni. La durata dell'imbarco può essere altresì determinata con accordi aziendali.
4 - Nei periodi tra un contratto di arruolamento a tempo indeterminato ed il successivo non sussiste alcun rapporto di lavoro.
5 - Pertanto, i Comandanti e Direttori di macchina, con esclusione di quelli in continuità di rapporto di lavoro (C.R.L.), allo sbarco percepiscono tutte le competenze maturate durante il periodo di imbarco (come il T.F.R., l'indennità sostitutiva ferie, i riposi non goduti, ecc.), fermo restando quanto previsto in materia di previdenza complementare.
1 - Fermo restando il rispetto delle vigenti disposizioni di Legge in materia di orario minimo di riposo e in conformità con la Maritime Labour Convention 2006, il Comandante o Direttore di Macchina non è soggetto ad uno specifico orario di lavoro e pertanto allo stesso non spetta il compenso per lavoro straordinario e il disagio derivante da una eventuale prolungata prestazione è comunque già compensato dal trattamento economico globale complessivo stabilito nel presente CCNL. Il Comandante o Direttore di macchina sarà escluso dal servizio di guardia quando siano imbarcati tre ufficiali.
2 - Qualora per cause di forza maggiore mancasse uno degli ufficiali abilitato alla guardia prescritti dalla tabella minima di sicurezza e conseguentemente il Comandante o il Direttore di Macchina dovesse disimpegnare in sua sostituzione il servizio di guardia in navigazione secondo le risultanze del giornale nautico, avrà diritto oltre al proprio normale trattamento economico, al minimo contrattuale dell'ufficiale mancante maggiorato del 7% (sette per cento).
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 4 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 5 - Orario di lavoro
1 - Fermo restando il rispetto delle vigenti disposizioni di Legge in materia di orario minimo di riposo e in conformità con la Maritime Labour Convention 2006, il Comandante o Direttore di Macchina non è soggetto ad uno specifico orario di lavoro e pertanto allo stesso non spetta il compenso per lavoro straordinario.
eIl disagio derivante da una eventuale prolungata prestazione è comunque già compensato dal trattamento economico globale complessivo stabilito nel presente CCNL. Il Comandante o Direttore di macchina sarà escluso dal servizio di guardia quando siano imbarcati tre ufficiali.2 - Qualora per cause di forza maggiore mancasse uno degli ufficiali abilitato alla guardia prescritti dalla tabella minima di sicurezza e conseguentemente il Comandante o il Direttore di Macchina dovesse disimpegnare in sua sostituzione il servizio di guardia in navigazione secondo le risultanze del giornale nautico, avrà diritto oltre al proprio normale trattamento economico, al minimo contrattuale dell'ufficiale mancante maggiorato del 7% (sette per cento).
Art. 6 - Incarico temporaneo a terra/comandata
1 - Il Comandante o Direttore di Macchina potrà essere destinato a prestare servizio di comandata per conto dell'Armatore, o su navi in corso di allestimento, o costruzione, o su navi in disarmo, o presso cantieri, stabilimenti industriali, nel qual caso l'Armatore curerà che le attribuzioni affidategli siano adeguate al grado.
2 - Durante tale periodo il Comandante o Direttore di Macchina percepirà lo stipendio mensile di cui all'art. 43 ed una indennità pari al 37 per cento del minimo contrattuale.
Maturerà la gratifica natalizia di cui all'art. 46, la gratifica pasquale di cui all'art. 47, nonché le ferie di cui all'art. 57 e l'anzianità di servizio agli effetti previsti dalla presente Sezione.
Se per esigenze di servizio il Comandante o Direttore di Macchina dovesse prestare la propria opera nelle giornate di sabato, domenica o festivi, maturerà per ogni giorno in detta posizione una giornata di riposo compensativo.
3 - Il servizio prestato in località diversa dalla propria provincia di residenza verrà considerato "Missione" e regolato dalle norme di cui al successivo art. 7 fermo restando quanto previsto al comma 2 del presente articolo.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 4 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 6 - Trattamento del personale marittimo in servizio di comandata/incarico temporaneo a terra
1
- Il Comandante o Direttore di Macchina potrà essere destinato a prestare servizio di comandata per conto dell'Armatore, o su navi in corso di allestimento, manutenzione, o costruzione, o su navi in disarmo, o presso cantieri, stabilimenti industriali, nel qual caso l'Armatore curerà che le attribuzioni affidategli siano adeguate al grado.
COMMENTO: La disciplina normativa della comandata è stata trasposta nella parte generale del CCNL (in appendice), fermo restando che il trattamento economico in servizio di comandata continuerà a essere disciplinato nell'ambito delle singole Sezioni contrattuali.
2 - In relazione al periodo svolto in servizio di incarico temporaneo a terra/comandata, la cui disciplina è riportata nell'Appendice del CCNL unico dell'industria armatoriale,
durante tale periodo, il Comandante o Direttore di Macchina percepirà lo stipendio mensile di cui all'art. 43 ed una indennità pari al 37 per cento del minimo contrattuale.Maturerà la gratifica natalizia di cui all'art. 46, la gratifica pasquale di cui all'art. 47, nonché le ferie di cui all'art. 57 e l'anzianità di servizio agli effetti previsti dalla presente Sezione.
Se per esigenze di servizio il Comandante o Direttore di Macchina dovesse prestare la propria opera nelle giornate di sabato, domenica o festivi, maturerà per ogni giorno in detta posizione una giornata di riposo compensativo.
3 - Il servizio prestato in località diversa dalla propria provincia di residenza verrà considerato "Missione" e regolato dalle norme di cui al successivo art. 7 fermo restando quanto previsto al comma 2 del presente articolo.
Art. 7 - Missioni e viaggi di servizio - ingaggio
1 - L'Armatore è tenuto a rimborsare al Comandante o Direttore di Macchina le spese documentate di viaggio, vitto e alloggio, nei limiti della normalità, sostenute in missione o per viaggi comunque effettuati per cause di servizio sia in Italia che all'estero, nonché ogni altra spesa fatta per l'esecuzione dell'incarico ricevuto.
2 - Durante tale periodo il Comandante o Direttore di Macchina percepirà lo stipendio mensile di cui all'art. 43 ed una indennità pari al 37 per cento del minimo contrattuale.
Maturerà la gratifica natalizia di cui all'art. 46, la gratifica pasquale di cui all'art. 47, nonché le ferie di cui all'art. 57 e l'anzianità di servizio agli effetti previsti dalla presente Sezione.
Se per esigenze di servizio il Comandante o Direttore di Macchina dovesse prestare la propria opera nelle giornate di sabato, domenica o festivi, maturerà per ogni giorno in detta posizione una giornata di riposo compensativo.
3 - Al Comandante o Direttore di Macchina spetta la prima classe per il viaggio per mare, la prima classe ovvero vagone letto per i viaggi in ferrovia, la classe turistica per il viaggio in aereo.
4 - Nel caso in cui l'imbarco sia preceduto da un periodo di ingaggio il Comandante o il Direttore di Macchina avrà diritto per tale periodo, sempre che abbia mantenuto l'impegno ad imbarcarsi, al minimo contrattuale mensile di cui all'art. 44 e il relativo periodo sarà considerato ai fini del trattamento di fine rapporto.
L'Armatore è inoltre tenuto a rimborsare al Comandante e al Direttore di Macchina le spese documentate di viaggio, vitto e alloggio, nei limiti della normalità sostenute all'imbarco, dal luogo di residenza fino a bordo, e allo sbarco, dal bordo fino al luogo di residenza.
PARTE SECONDA - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO
Art. 8 - Risoluzione di diritto
1 - Qualunque sia il tipo di contratto di arruolamento, esso si risolve di diritto ai sensi dell'art. 343 del Codice della Navigazione.
2 - In caso di risoluzione del contratto di arruolamento per naufragio al Comandante o Direttore di macchina è dovuta l'indennità sostitutiva del preavviso ed una indennità di disoccupazione specifica per il naufragio pari a due mesi dello stipendio percepito a bordo in conformità con quanto previsto dalla Regola 2.6 della Maritime Labour Convention 2006.
Art. 9 - Risoluzione del contratto di arruolamento a viaggio o a tempo determinato
1 - La risoluzione del contratto di arruolamento a viaggio o a tempo determinato anticipatamente rispetto alla sua scadenza naturale può avvenire, da entrambe le parti, ai sensi delle disposizioni di Legge.
2 - Il Comandante o Direttore di macchina può risolvere il contratto di arruolamento nei casi di morte del padre, della madre, dei figli, del coniuge o convivente risultante da documentazione anagrafica, da documentare entro 10 giorni dallo sbarco o per fatto grave (ad es. terremoto, alluvione nel luogo di residenza, ecc.), certificato dall'autorità competente, da segnalare tempestivamente al datore di lavoro e da documentare entro 10 giorni dallo sbarco. In tali casi le spese di rimpatrio sono a carico del datore di lavoro; in ipotesi di mancata documentazione o di insussistenza del fatto grave, il Comandante o Direttore di macchina sarà tenuto a corrispondere al datore di lavoro le spese sostenute per il rimpatrio.
3 - Ai sensi delle disposizioni previste dal Codice della Navigazione, la risoluzione del contratto di arruolamento può inoltre avvenire:
a) per colpa del Comandante o Direttore di macchina;
b) a causa di disarmo per mancanza di traffico per un periodo non inferiore a 15 giorni, o di disarmo per riclassifica della nave o per grandi riparazioni di durata non inferiore a 30 giorni;
c) per effetto di interdizione del commercio con il luogo di destinazione della nave, arresto della nave o altra causa non imputabile all'armatore, che rendano impossibile l'inizio o la prosecuzione del viaggio; in tal caso l'armatore corrisponderà al Comandante o Direttore di macchina l'eventuale trattamento economico di cui all'art. 359 del Codice della Navigazione.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 4 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 9 - Risoluzione del contratto di arruolamento a viaggio o a tempo determinato
1 - La risoluzione del contratto di arruolamento a viaggio o a tempo determinato anticipatamente rispetto alla sua scadenza naturale può avvenire, da entrambe le parti, ai sensi delle disposizioni di Legge.
2 - Il Comandante o Direttore di macchina può risolvere il contratto di arruolamento nei casi di morte del padre, della madre, dei figli, del coniuge o convivente risultante da documentazione anagrafica, da documentare entro 10 giorni dallo sbarco o per fatto grave (ad es. terremoto, alluvione nel luogo di residenza, ecc.), certificato dall'autorità competente, da segnalare tempestivamente al datore di lavoro e da documentare entro 10 giorni dallo sbarco. In tali casi le spese di rimpatrio sono a carico del datore di lavoro; in ipotesi di mancata documentazione o di insussistenza del fatto grave, il Comandante o Direttore di macchina sarà tenuto a corrispondere al datore di lavoro le spese sostenute per il rimpatrio.
3 - Ai sensi delle disposizioni previste dal Codice della Navigazione, la risoluzione del contratto di arruolamento può inoltre avvenire:
a) per colpa del Comandante o Direttore di macchina;
b) a causa di disarmo per mancanza di traffico per un periodo non inferiore a 15 giorni, o di disarmo per riclassifica della nave o per grandi riparazioni di durata non inferiore a 30 giorni;
c) per effetto di interdizione del commercio con il luogo di destinazione della nave, arresto della nave o altra causa non imputabile all'armatore, che rendano impossibile l'inizio o la prosecuzione del viaggio;
in tal casoricorrendone i requisiti, l'armatore corrisponderà al Comandante o Direttore di macchina l'eventuale trattamento economico di cui all'art. 359, ultimo comma del Codice della Navigazione.
Art. 10 - Risoluzione del contratto di arruolamento a tempo indeterminato
1 - Il contratto di arruolamento a tempo indeterminato può essere risolto nei seguenti casi:
a) per volontà del Comandante o Direttore di macchina;
b) per volontà dell'armatore per giusta causa, giustificato motivo soggettivo, giustificato motivo oggettivo;
c) per forza maggiore o altre cause;
d) per colpa del Comandante o Direttore di macchina.
A) Risoluzione per volontà del Comandante o Direttore di macchina.
Nel caso di risoluzione del contratto di arruolamento a tempo indeterminato per volontà del Comandante o Direttore di macchina, quest'ultimo è tenuto a rispettare il termine di 15 giorni di preavviso ed a sostenere le spese del suo rimpatrio, o rimborsarle al datore di lavoro se da questi anticipate.
I termini di preavviso possono essere derogati nei casi di morte del padre, della madre, dei figli, del coniuge o convivente risultante da documentazione anagrafica, da documentare entro 10 giorni dallo sbarco, o per fatto grave (ad es. terremoto, alluvione nel luogo di residenza, ecc.) da segnalare tempestivamente al datore di lavoro e documentare entro 10 giorni dallo sbarco. In tali casi le spese di rimpatrio sono a carico del datore di lavoro, in ipotesi di mancata documentazione o di insussistenza del fatto grave, il Comandante o Direttore di macchina sarà tenuto a corrispondere al datore di lavoro le spese sostenute per il rimpatrio.
B) Risoluzione per volontà dell'armatore per giusta causa, giustificato motivo soggettivo, giustificato motivo oggettivo.
Per giusta causa il contratto di arruolamento può essere risolto dall'armatore in qualunque tempo e luogo, ferme restando le disposizioni relative al rimpatrio.
Per giustificato motivo il contratto di arruolamento può essere risolto dal datore di lavoro in qualunque tempo e luogo, nel rispetto del termine di 30 giorni di preavviso nel caso di anzianità di servizio inferiore ad un anno presso lo stesso armatore o 45 giorni nel caso di anzianità di servizio superiore ad un anno presso lo stesso armatore, ferme restando le disposizioni relative al rimpatrio.
C) Risoluzione per forza maggiore o altre cause.
Quando la risoluzione del contratto di arruolamento a tempo indeterminato o del contratto di arruolamento a tempo determinato avvenga in conseguenza di uno dei casi sottoindicati, il Comandante o il Direttore di Macchina, od i suoi aventi causa, avrà diritto oltre alle competenze spettantigli sino alla data dello sbarco, ad una indennità sostitutiva del preavviso in misura pari alla metà di quella prevista alla lettera A) del presente articolo:
- interdizione del commercio;
- disarmo per qualsiasi causa;
- alienazione del mezzo navale;
il Comandante o Direttore di macchina avrà diritto al trattamento di fine rapporto maturato fino alla data dello sbarco, con un minimo garantito di 9 giorni complessivi di retribuzione.
Qualora l'armatore risolva il contratto di arruolamento nei casi di vendita della nave con trapasso di bandiera, di arresto della nave il Comandante o Direttore di macchina avrà diritto al trattamento di fine rapporto maturato fino alla data dello sbarco, nonché alla indennità sostitutiva del preavviso, con un minimo garantito di 30 giorni complessivi di retribuzione.
NOTA A VERBALE - in tutti i casi precedenti, qualora la somma del TFR e dell'indennità sostitutiva del preavviso, ove prevista, non garantisca i giorni minimi di retribuzione, la restante somma è imputata a titolo di integrazione del TFR.
D) Risoluzione per colpa del Comandante o Direttore di Macchina.
1 - La risoluzione del contratto di arruolamento per colpa del Comandante o Direttore di Macchina non è soggetta all'osservanza di alcun termine di preavviso.
2 - Il Comandante o Direttore di Macchina sarà liquidato delle sue competenze sino al giorno dello sbarco.
3 - Le spese di rientro al luogo di residenza sono a carico del Comandante o Direttore di Macchina e, ove ne ricorrano gli estremi di diritto, egli è tenuto al risarcimento dei danni cagionati all'Armatore.
Quando un Comandante o un Direttore di macchina è tenuto prigioniero sulla nave o fuori della nave in seguito ad atti di pirateria o rapina armata contro le navi, il contratto di arruolamento, ferme restando la natura giuridica, la tipologia e la durata dello stesso che permangono a ogni altro effetto, continua ad avere effetto indipendentemente dal fatto che il suo termine sia scaduto o una delle due parti ne notifichi la sospensione o la risoluzione. Ai fini del presente articolo, i termini "pirateria" e "rapina armata contro le navi" sono definiti dallo Standard A2.1 della Maritime Labour Convention, 2006 (come emendata).
1 - Il termine di preavviso per la risoluzione del contratto di arruolamento da parte dell'armatore è stabilito in 30 giorni nel caso di anzianità di servizio inferiore ad un anno presso lo stesso armatore o 45 giorni nel caso di anzianità di servizio superiore ad un anno presso lo stesso armatore.
Quando il contratto di arruolamento di qualsiasi tipologia abbia durata inferiore al termine di preavviso, questo è ridotto alla metà della durata del contratto stesso.
2 - Il termine di preavviso per la risoluzione del contratto di arruolamento da parte del Comandante o Direttore di macchina è stabilito in 15 giorni.
3 - È in facoltà del datore di lavoro sostituire al preavviso una indennità giornaliera, per quanti sono i giorni di preavviso non osservati, calcolata sulla base dei seguenti istituti contrattuali: minimo contrattuale, valore della panatica convenzionale, pro-rata della 13ª e 14ª mensilità.
1 - Durante il periodo di prova, disciplinato nel Regolamento della Continuità di Rapporto di Lavoro e nel Regolamento Turno Particolare, il contratto di arruolamento può essere risolto dall'Armatore in qualsiasi porto, corrispondendo al Comandante o Direttore di Macchina le competenze spettantigli sino alla data dello sbarco e il trattamento di fine rapporto calcolato secondo le modalità indicate al successivo art. 13.
2 - Il contratto di arruolamento, durante il periodo di prova, può essere risolto anche dal Comandante o Direttore di Macchina con preavviso scritto di 15 giorni e con diritto alle competenze spettantigli sino alla data dello sbarco. Il preavviso può essere dato, anche in navigazione, a mezzo, telegramma/telefax/posta elettronica certificata. L'Armatore ha la facoltà di trattenere tante giornate di indennità sostitutiva del preavviso per ogni giorno di preavviso non rispettato.
3 - Il rientro al luogo di residenza è regolato dalle norme di cui all'art. 7 comma 3 della presente Sezione.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 4 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 12 - Risoluzione del contratto di arruolamento per i Comandanti o Direttori di Macchina in periodo di prova
1 - Durante il periodo di prova, disciplinato nel Regolamento della Continuità di Rapporto di Lavoro e nel Regolamento Turno Particolare, il contratto di arruolamento può essere risolto dall'Armatore in qualsiasi porto, corrispondendo al Comandante o Direttore di Macchina le competenze spettantigli sino alla data dello sbarco e il trattamento di fine rapporto calcolato secondo le modalità indicate al successivo art. 13.
2 - Il contratto di arruolamento, durante il periodo di prova, può essere risolto anche dal Comandante o Direttore di Macchina con preavviso scritto di 15 giorni e con diritto alle competenze spettantigli sino alla data dello sbarco. Il preavviso può essere dato, anche in navigazione, per iscritto
a mezzo, telegramma/telefax/posta elettronica certificata. L'Armatore ha la facoltà di trattenere tante giornate di indennità sostitutiva del preavviso per ogni giorno di preavviso non rispettato.3 - Il rientro al luogo di residenza è regolato dalle norme di cui all'art. 7 comma 3 della presente Sezione.
Art. 13 - Trattamento di fine rapporto
1 - Alla cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa l'Armatore corrisponderà, al Comandante o Direttore di Macchina o agli aventi diritto, il trattamento di fine rapporto, regolato dall'art. 4, comma 2 della Legge 29 maggio 1982, n. 297. Pertanto, la retribuzione utile è costituita esclusivamente dai seguenti elementi:
- minimo contrattuale mensile di cui all'art. 44;
- aumenti per anzianità nella qualifica di cui agli artt. 20 e 37;
- rateo della gratifica natalizia;
- rateo della gratifica pasquale;
- panatica convenzionale di cui all'art. 49.
La frazione di mese uguale o superiore a 15 giorni è calcolata come mese intero, trascurando le frazioni inferiori.
1 - Nel caso di risoluzione del contratto di arruolamento per naufragio si applicano le norme di Legge in vigore.
2 - Il naufragio non costituisce di per sé giustificato motivo di automatica cancellazione dalla continuità del rapporto di lavoro o dal turno particolare del Comandante o Direttore di Macchina interessato.
Art. 15 - Contributi sindacali
1 - Il Comandante e il Direttore di Macchina potranno far pervenire all'Armatore una lettera di autorizzazione a trattenere sulle sue competenze mensili le quote del contributo sindacale associativo.
2 - Le aziende armatoriali, nel trasferire i contributi alle Organizzazioni Sindacali beneficiarie, daranno l'elenco nominativo dei versanti, con l'indicazione del periodo a cui i contributi si riferiscono.
3 - La lettera di delega dovrà essere redatta come segue:
Oggetto: Delega per versamento contributi sindacali.
Con riferimento all'art. 15 della Sezione per l'imbarco dei comandanti e i direttori di macchina di navi da crociera, da carico e traghetti passeggeri/merci superiori a 3.000 tsl dell'armamento nazionale, chiedo di voler versare per mio conto all'Organizzazione sindacale ____________ a titolo di contributo sindacale, dandomene debito sul mio statino paga, un importo mensile pari all'1% del Minimo contrattuale con decorrenza dal mese di ______________ .
Distinti saluti.
Firma del Comandante/Direttore di Macchina
Art. 16 - Contrattazione di secondo livello
1 - Conformemente a quanto previsto in materia dai vigenti accordi interconfederali viene istituito il secondo livello di contrattazione in sede aziendale.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegati 4 e 8 (Decorrenza 01/07/2024)
Verbale di stipula
[___]
Inoltre, le parti concordano che la percentuale dell'Elemento perequativo previsto nelle Sezioni contrattuali sopra richiamate, a decorrere dal mese di luglio 2024, sarà pari al 3%.
Allegato 4
Art. 16 - Contrattazione di secondo livello
1 - Conformemente a quanto previsto in materia dai vigenti accordi interconfederali viene istituito il secondo livello di contrattazione in sede aziendale.
2 - Le aziende nelle quali non viene avviato un confronto per la contrattazione di secondo livello o che non applicano alcun accordo sindacale di secondo livello saranno tenute ad erogare, ai marittimi imbarcati, a titolo perequativo, un elemento "retributivo di garanzia" lordo mensile procapite non utilizzabile ai fini del calcolo degli istituti differiti né dello straordinario, pari al ___% del minimo contrattuale. Tale importo sarà assorbito nel caso di stipula di accordo aziendale o di secondo livello.
PARTE TERZA - REGOLAMENTO DELLA CONTINUITÀ DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 17 - Applicabilità delle norme sulla continuità del rapporto di lavoro (C.R.L.)
1 - Gli Armatori che gestiscono almeno tre navi devono applicare le norme sulla continuità del rapporto di lavoro (C.R.L.) ad un numero di Comandanti e di Direttori di Macchina che sia sufficiente a coprire il normale avvicendamento degli stessi. L'eventuale maggior fabbisogno potrà essere coperto da Comandanti o Direttori di Macchina non in regime di continuità.
2 - Gli Armatori che gestiscono meno di tre navi devono applicare le norme sulla continuità del rapporto di lavoro (C.R.L.) ad almeno un Comandante e un Direttore di Macchina per nave senza obbligo di riserva.
3 - Un raggruppamento di società o compagnie consorziate può costituire un elenco unico della Continuità di Rapporto di Lavoro.
4 - L'applicazione della normativa sulla continuità del rapporto di lavoro è comunque soggetta al superamento del periodo di prova di cui all'art. 19 e sarà comunicata per iscritto ai Comandanti o Direttori di Macchina interessati.
Art. 18 - Premio di fidelizzazione alternativo al regime di C.R.L.
1 - Le Aziende che hanno iscritti in CRL Comandanti e Direttori di macchina in numero sufficiente a coprire il normale avvicendamento, saranno escluse dal regime di fidelizzazione, non potendosi ammettere, di norma, regimi misti che combinino applicazioni parziali della CRL e del premio di fidelizzazione.
2 - In alternativa alla continuità del rapporto di lavoro, le Aziende, possono corrispondere ai Comandanti e Direttori di Macchina un "premio di fidelizzazione". L'importo del premio sotto riportato verrà erogato ogniqualvolta il Comandante o il Direttore di macchina abbia effettuato 24 mesi complessivi di imbarchi consecutivi sulle navi della stessa Azienda o Gruppo armatoriale, intendendo per tali quelli effettuati senza imbarchi intermedi su navi armate da altre Aziende.
Comandante € 3.300,00
Direttore di macchina € 3.100,00
3 - Alla disposizione di cui al punto 1) è ammessa deroga tramite accordo sindacale a livello nazionale. In tal caso, i Comandanti e i Direttori di Macchina in CRL e quelli che beneficiano del premio di fidelizzazione concorrono alla copertura del numero previsto all'art. 17, comma 1, della presente Sezione.
Art. 19 - Periodo di prova ai fini dell'ammissione in C.R.L.
1 - Ai Comandanti o Direttori di Macchina potrà venire fissato un periodo di prova ai fini dell'ammissione alle norme sulla continuità del rapporto di lavoro che in ogni caso non dovrà superare i 6 mesi di effettiva presenza a bordo e dovrà risultare da atto scritto alla stipulazione del contratto di imbarco.
2 - Il periodo di prova sarà riconosciuto a tutti gli effetti per la determinazione dell'anzianità di servizio.
3 - L'Armatore è tenuto a comunicare al Comandante o Direttore di Macchina l'eventuale recesso per il mancato superamento della prova entro il termine stabilito al comma 1). In difetto di questa comunicazione la prova si intenderà superata ed al Comandante o al Direttore di Macchina verranno applicate le norme sulla continuità del rapporto di lavoro (C.R.L.).
4 - Il Comandante o Direttore di Macchina di nuova nomina, già primo ufficiale in C.R.L. presso lo stesso Armatore, che non abbia superato la prova verrà reintegrato nel grado precedente.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 4 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 19 - Periodo di prova ai fini dell'ammissione in C.R.L.
1 - Ai Comandanti o Direttori di Macchina potrà venire fissato un periodo di prova ai fini dell'ammissione alle norme sulla continuità del rapporto di lavoro che in ogni caso non dovrà superare i 6 mesi di effettiva presenza a bordo e dovrà risultare da atto scritto alla stipulazione del contratto di imbarco.
2 - Il periodo di prova sarà riconosciuto a tutti gli effetti per la determinazione dell'anzianità di servizio.
3 - L'Armatore è tenuto a comunicare al Comandante o Direttore di Macchina l'eventuale
recesso per ilmancato superamento della prova ai fini dell'ammissione in C.R.L, entro il termine stabilito al comma 1). In difetto di questa comunicazione la prova si intenderà superata ed al Comandante o al Direttore di Macchina verranno applicate le norme sulla continuità del rapporto di lavoro (C.R.L.).4 - Il Comandante o Direttore di Macchina di nuova nomina, già primo ufficiale in C.R.L. presso lo stesso Armatore, che non abbia superato la prova verrà
reintegratore-immesso nel grado precedente.
1 - A partire dall'inizio del secondo anno di anzianità aziendale dopo l'ammissione in continuità di rapporto di lavoro e successivamente al compimento di ciascun biennio di anzianità nella qualifica in continuità di rapporto di lavoro presso lo stesso Armatore e con effetto dal primo giorno del mese successivo, al Comandante o Direttore di Macchina verrà corrisposto un aumento nella misura indicata nell'allegato 4, fino ad un massimo di otto bienni.
2 - Il periodo di prova di cui all'art. 19 se superato sarà considerato ai fini della determinazione degli aumenti di anzianità.
Art. 21 - Periodo di imbarco in C.R.L.
1 - Il periodo contrattuale di imbarco per il Comandante o Direttore di Macchina in C.R.L. può avere una durata fino a mesi 4 che d'intesa con il marittimo, per esigenze aziendali, è prorogabile fino a giorni 30 e riducibile fino a giorni 30.
2 - La durata dell'imbarco può essere altresì determinata con accordi aziendali.
3 - Il Comandante o Direttore di Macchina che ha completato il periodo contrattuale di imbarco sbarcherà per "rotazione sociale" onde poter fruire del periodo di riposo garantito di cui al successivo art. 22.
Art. 22 - Periodo di riposo in C.R.L.
1 - Il Comandante o Direttore di Macchina in C.R.L. avrà diritto ad un periodo di riposo dalla data dello sbarco, escluso il tempo impiegato per il rimpatrio, corrispondente a tante giornate quanti sono stati i riposi compensativi maturati e non fruiti durante l'imbarco per domeniche, festività, ferie, sabati salvo quanto previsto dai successivi commi 2) e 3).
2 - Detto riposo sarà usufruito per altrettanti giorni di calendario, con esclusione delle domeniche ed eventuali festività infrasettimanali cadenti nel periodo stesso.
3 - Il Comandante o Direttore di Macchina dopo un periodo a terra corrispondente ai riposi compensativi maturati e non fruiti per domeniche, festività, ferie e al 50% dei sabati, sarà disponibile per l'imbarco o per un eventuale incarico temporaneo a terra, salva comunque la facoltà dell'Armatore di imbarcarlo o di impiegarlo nei cinque giorni precedenti la scadenza del periodo di riposo summenzionato, nel qual caso avrà diritto al differimento di tali cinque giorni o frazioni in aggiunta al periodo di riposo maturato allo sbarco successivo.
4 - Terminato il periodo di riposo di cui al comma 3) l'eventuale rimanenza del restante 50% dei sabati maturati e non fruiti verrà liquidata, al reimbarco, con la relativa indennità sostitutiva di cui all'art. 58.
5 - Il Comandante o Direttore di Macchina, che avendo usufruito del periodo di riposo di cui al comma 1), con l'aggiunta delle ferie maturate durante il periodo stesso, non fosse chiamato per l'imbarco o per un eventuale incarico temporaneo a terra, sarà considerato in disponibilità retribuita e percepirà per ogni giorno in tale posizione 1/40 (un quarantesimo) del minimo contrattuale mensile di cui all'art. 44.
6 - I periodi di malattia retribuiti e infortunio indennizzati, comunicati alle Società dall'Istituto competente, saranno aggiunti al periodo di riposo e saranno validi agli effetti dell'anzianità di servizio.
7 - Durante il periodo di riposo di cui al comma 1) al Comandante o Direttore di Macchina sarà corrisposta la retribuzione su base mensile così composta:
- minimo contrattuale;
- scatti di anzianità;
- valore convenzionale della panatica.
Saranno inoltre corrisposti agli aventi diritto gli assegni per il nucleo familiare secondo le vigenti norme di Legge.
8 - Dalla data di rientro al proprio domicilio il Comandante o il Direttore di Macchina in C.R.L., sbarcato per grave motivo personale, usufruirà del periodo di riposo maturato e non fruito. Trascorso tale periodo dovrà, se non ancora disponibile all'imbarco, chiedere un periodo di aspettativa di cui all'art. 23.
Al Comandante o al Direttore di Macchina sbarcato per grave motivo personale non spetta la disponibilità retribuita di cui al comma 5 del presente articolo, applicandosi l'aspettativa di cui all'art. 23.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 4 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 22 - Periodo di riposo in C.R.L.
1 - Il Comandante o Direttore di Macchina in C.R.L. avrà diritto ad un periodo di riposo dalla data dello sbarco, escluso il tempo impiegato per il rimpatrio, corrispondente a tante giornate quanti sono stati i riposi compensativi maturati e non fruiti durante rimbarco per domeniche, festività, ferie, sabati salvo quanto previsto dai successivi commi 2) e 3).
2 - Detto riposo sarà usufruito per altrettanti giorni di calendario, con esclusione delle domeniche ed eventuali festività infrasettimanali cadenti nel periodo stesso.
3 - Il Comandante o Direttore di Macchina dopo un periodo a terra corrispondente ai riposi compensativi maturati e non fruiti per domeniche, festività, ferie e al 50% dei sabati, sarà disponibile per l'imbarco o per un eventuale incarico temporaneo a terra, salva comunque la facoltà dell'Armatore di imbarcarlo o di impiegarlo nei cinque giorni precedenti la scadenza del periodo di riposo summenzionato, nel qual caso avrà diritto al differimento di tali cinque giorni o frazioni in aggiunta al periodo di riposo maturato allo sbarco successivo.
4 - Terminato il periodo di riposo di cui al comma 3) l'eventuale rimanenza del restante 50% dei sabati maturati e non fruiti verrà liquidata, al reimbarco, con la relativa indennità sostitutiva di cui all'art. 58.
5 - Il Comandante o Direttore di Macchina, che avendo usufruito del periodo di riposo di cui al comma 1), con l'aggiunta delle ferie maturate durante il periodo stesso, non fosse chiamato per l'imbarco o per un eventuale incarico temporaneo a terra, sarà considerato in disponibilità retribuita e percepirà per ogni giorno in tale posizione 1/40 (un quarantesimo) del minimo contrattuale mensile di cui all'art. 44.
6 - I periodi di malattia
retribuitie infortunio indennizzati, comunicati alle Società dall'Istituto competente, saranno aggiunti al periodo di riposo e saranno validi agli effetti dell'anzianità di servizio.7 - Durante il periodo di riposo di cui al comma 1) al Comandante o Direttore di Macchina sarà corrisposta la retribuzione su base mensile così composta:
- minimo contrattuale;
- scatti di anzianità;
- valore convenzionale della panatica.
Saranno inoltre corrisposti agli aventi diritto gli assegni per il nucleo familiare secondo le vigenti norme di Legge.
8 - Dalla data di rientro al proprio domicilio il Comandante o il Direttore di Macchina in C.R.L., sbarcato per grave motivo personale, usufruirà del periodo di riposo maturato e non fruito. Trascorso tale periodo dovrà, se non ancora disponibile all'imbarco, chiedere un periodo di aspettativa di cui all'art. 23.
Al Comandante o al Direttore di Macchina sbarcato per grave motivo personale non spetta la disponibilità
1 - Al Comandante o Direttore di Macchina in C.R.L. che ne faccia richiesta per giustificati motivi riconosciuti dall'Armatore potrà essere concesso un periodo di aspettativa fino a 6 mesi rinnovabile una sola volta. Durante tale periodo non è dovuto alcun trattamento economico e viene sospesa l'anzianità di servizio e la contribuzione previdenziale e assistenziale.
Art. 24 - Indisponibilità all'imbarco per grave motivo personale
1 - Il Comandante o il Direttore di Macchina indisponibile all'imbarco per grave motivo personale, da documentare entro quindici giorni, dovrà chiedere un periodo di aspettativa di cui all'art. 23 della presente Sezione.
2 - Per "grave motivo personale" si intendono i casi di morte, o di grave malattia con imminente pericolo di vita, del padre, della madre, dei figli, del coniuge o convivente risultante da documentazione anagrafica, da documentare entro 10 giorni dallo sbarco, o casi di particolare gravità da sottoporre all'attenzione dell'Armatore.
3 - L'indisponibilità dovrà essere comunicata con telegramma/telefax/posta elettronica certificata all'atto in cui si verifica e non al momento della chiamata per l'imbarco.
Art. 25 - Risoluzione del contratto di arruolamento in continuità di rapporto di lavoro (C.R.L.)
1 - La risoluzione del contratto di arruolamento a tempo indeterminato non costituisce di per sé motivo di automatica cancellazione dal regime di continuità del rapporto di lavoro.
Art. 26 - Cause di cancellazione dal regime di continuità del rapporto di lavoro (C.R.L.)
1 - La cancellazione dal regime di continuità del rapporto di lavoro può avvenire:
a) per volontà dell'Armatore per giusta causa, giustificato motivo soggettivo, giustificato motivo oggettivo;
b) per dimissioni;
c) per limiti di età pensionabile;
d) per cessazione d'attività o liquidazione della Società Armatrice oppure per riduzione della flotta o per disarmo superiore a 3 mesi;
e) per inibizione temporanea dell'esercizio professionale non inferiore a 6 mesi;
f) per dichiarazione definitiva di invalidità o inidoneità;
g) per morte;
h) per grave inadempienza;
i) indisponibilità all'imbarco per grave motivo personale di durata superiore a 30 giorni, nonché l'indisponibilità all'imbarco per malattia di durata superiore a 180 giorni;
l) l'aver superato nell'arco dell'ultimo triennio 360 giorni di malattia indennizzati (cioè coperti dalla assicurazione fondamentale e complementare dell'Istituto competente) anche se dovuti a più eventi morbosi;
2 - La risoluzione del rapporto di lavoro, deve essere notificata per iscritto e motivata, dalla parte recedente alla controparte, rispettando gli eventuali termini di preavviso di cui ai successivi articoli 27, 28, 30.
3 - È facoltà del Comandante o Direttore di Macchina di ricorrere al Collegio di conciliazione e arbitrato di cui all'art. 40 nei casi previsti alle lettere a), d), h) del presente articolo.
1 - La cancellazione dal regime di C.R.L. per volontà dell'Armatore è subordinata alla osservanza dei termini di preavviso sottoindicati:
Anzianità di servizio in C.R.L. | Preavviso |
Fino ad 1 anno | 45 giorni |
Da oltre 1 a 5 anni | 70 giorni |
Da oltre 5 a 10 anni | 100 giorni |
Oltre 10 anni | 150 giorni |
2 - Il preavviso deve essere notificato per iscritto.
3 - È sempre facoltà dell'Armatore di sostituire, in tutto o in parte, il preavviso con la corresponsione di una indennità pari ad 1/30 (un trentesimo) di:
- stipendio di cui all'art. 43;
- rateo della gratifica natalizia di cui all'art. 46;
- rateo della gratifica pasquale di cui all'art. 47;
- panatica convenzionale di cui all'art. 49, per ogni giorno di preavviso non osservato.
4 - Il periodo di preavviso è conteggiato agli effetti del computo della anzianità anche se il Comandante o Direttore di Macchina viene esonerato dal servizio per il periodo stesso.
5 - Ove la Commissione di conciliazione e arbitrato riconosca che il licenziamento è ingiustificato, il Comandante o Direttore di Macchina ha diritto alla indennità supplementare stabilita all'art. 39, ultimo comma.
6 - Il rientro del Comandante o Direttore di Macchina al luogo di residenza viene effettuata a spese dell'Armatore con le modalità previste all'art. 7 comma 3.
Art. 28 - Cancellazione dal regime di continuità del rapporto di lavoro per dimissioni
1 - Ferma restando l'osservanza degli obblighi derivanti dal contratto di arruolamento, le dimissioni devono essere presentate per iscritto, anche in navigazione, con preavviso di 45 giorni, in osservanza delle disposizioni di Legge e circolari in materia.
2 - Al Comandante o Direttore di Macchina dimissionario che non rispetta i termini di preavviso sopraindicati, saranno trattenute altrettante giornate di indennità sostitutiva, salvo il caso in cui il Comandante o Direttore di Macchina venga tenuto in disponibilità retribuita per un periodo superiore a 45 giorni.
In tale ipotesi non potrà essergli trattenuta una somma superiore a 20 giorni di disponibilità retribuita.
3 - Le spese di rientro al luogo di residenza sono a carico del dimissionario.
1 - Alla cancellazione dal regime di continuità del rapporto di lavoro (C.R.L.) per:
a) limiti di età pensionabile;
b) inidoneità definitiva;
c) morte,
al Comandante o Direttore di Macchina o agli aventi diritto sarà liquidata una indennità sostitutiva del preavviso in misura pari a quella stabilita all'art. 27 della presente Sezione.
1 - Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro per cessazione o liquidazione della Società Armatrice oppure per riduzione della flotta o disarmo previsto superiore a 3 mesi, i termini del preavviso ovvero dell'indennità sostitutiva saranno computati in misura pari a quelli stabiliti all'art. 27 della presente Sezione.
2 - Il Comandante o Direttore di Macchina licenziato per riduzione di flotta o disarmo superiore a 3 mesi conserva per la durata di un anno dal giorno della cessazione dal servizio, il diritto di essere riassunto col proprio grado qualora la flotta sia nello stesso anno aumentata. Inoltre, nel caso che il disarmo previsto per un periodo superiore a 3 mesi abbia di fatto avuto una durata inferiore, il Comandante o il Direttore di Macchina avrà diritto al reinserimento nel regime di C.R.L. con effetto retroattivo.
3 - La risoluzione del rapporto di lavoro di cui al presente articolo sarà effettuata iniziando dai Comandanti o Direttori di Macchina con minore anzianità di servizio nella qualifica presso lo stesso Armatore.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 4 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 30 - Cancellazione dal regime di C.R.L. per cessazione o liquidazione della Società Armatrice oppure per riduzione della flotta o disarmo
1 - Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro per cessazione o liquidazione della Società Armatrice oppure per riduzione della flotta o disarmo previsto superiore a 3 mesi, i termini del preavviso ovvero dell'indennità sostitutiva saranno computati in misura pari a quelli stabiliti all'art. 27 della presente Sezione.
2 - Il Comandante o Direttore di Macchina licenziato per riduzione di flotta o disarmo superiore a 3 mesi conserva per la durata di un anno dal giorno della cessazione dal servizio, il diritto di essere riassunto col proprio grado qualora la flotta sia nello stesso anno aumentata. Inoltre, nel caso che il disarmo previsto per un periodo superiore a 3 mesi abbia di fatto avuto una durata inferiore, il Comandante o il Direttore di Macchina avrà diritto al reinserimento nel regime di C.R.L. con effetto retroattivo.
3 - La risoluzione del rapporto di lavoro di cui al presente articolo sarà effettuata iniziando dai Comandanti o Direttori di Macchina con minore anzianità di servizio nel grado di bordo
nella qualificapresso lo stesso Armatore.
Art. 31 - Cancellazione dal regime di continuità del rapporto di lavoro per grave inadempienza
1 - La cancellazione dal regime di C.R.L. per grave inadempienza fra cui, per esempio, l'ingiustificata indisponibilità all'imbarco, sbarco ingiustificato e ingiustificato rifiuto di trasbordo su nave armata dallo stesso Armatore nei limiti del periodo di imbarco, ha effetto dal momento in cui ne viene data comunicazione scritta all'interessato senza l'osservanza di alcun termine di preavviso.
Art. 32 - Sbarco per malattia o infortunio
1 - Lo sbarco per malattia o infortunio non risolve la continuità del rapporto di lavoro.
2 - Alla guarigione il Comandante o Direttore di Macchina invierà il certificato medico di guarigione e comunicherà all'Armatore la sua disponibilità.
3 - I periodi di malattia o infortunio saranno aggiunti al periodo di riposo e saranno validi agli effetti dell'anzianità di servizio.
4 - In caso di infortunio o grave malattia all'estero che impedisca il rimpatrio in tempi brevi, l'Armatore curerà che un familiare raggiunga l'ammalato provvedendo alle spese di viaggio, vitto ed alloggio per tutta la durata della degenza.
Art. 33 - Indisponibilità per malattia o infortunio durante il periodo di riposo
1 - Il Comandante o Direttore di Macchina che durante il periodo di riposo e l'eventuale periodo a disposizione senza incarico, sia dichiarato inabile per malattia o infortunio dall'Ente competente, deve comunicare la sua indisponibilità all'Armatore per iscritto, inviando il certificato medico. Alla guarigione il Comandante o Direttore di Macchina invierà il certificato medico di guarigione e comunicherà all'Armatore la sua disponibilità.
2 - I periodi di malattia o infortunio saranno aggiunti al periodo di riposo e saranno validi agli effetti dell'anzianità di servizio.
PARTE QUARTA - REGOLAMENTO DEL TURNO PARTICOLARE
Art. 34 - Istituzione del Turno Particolare
1 - Gli armatori che gestiscono almeno tre navi istituiscono un Turno Particolare dove iscrivere Comandanti e Direttori di macchina prelevati a libera scelta dal Turno Generale o proveniente dal Turno Particolare previsto nel CCNL applicato ai restanti componenti dell'equipaggio, i quali verranno imbarcati con una delle tipologie di contratto di arruolamento previste dal Codice della Navigazione.
2 - Per l'iscrizione o reiscrizione al Turno Particolare il marittimo dovrà essere in possesso dei requisiti di categoria ed aver superato un periodo di prova di sei mesi di effettiva presenza a bordo.
3 - Per l'individuazione dei limiti numerici dei marittimi da iscrivere nel Turno Particolare, valgono le disposizioni di cui all'art. 18, ultimo comma, della presente Sezione.
4 - Un raggruppamento di società o compagnie consorziate può costituire un turno particolare unico.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 4 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 34 - Istituzione del Turno Particolare
1 - Gli armatori che gestiscono almeno tre navi istituiscono un Turno Particolare dove iscrivere Comandanti e Direttori di macchina prelevati a libera scelta dal Turno Generale o proveniente dal Turno Particolare previsto nel CCNL applicato ai restanti componenti dell'equipaggio, i quali verranno imbarcati con una delle tipologie di contratto di arruolamento previste dal Codice della Navigazione
2 - Per l'iscrizione o reiscrizione al Turno Particolare il marittimo dovrà essere in possesso dei requisiti della qualifica ricoperta
di categoriaed aver superato un periodo di prova di sei mesi di effettiva presenza a bordo.3 - Per l'individuazione dei limiti numerici dei marittimi da iscrivere nel Turno Particolare, valgono le disposizioni di cui all'art. 18, ultimo comma, della presente Sezione.
4 - Un raggruppamento dì società o compagnie consorziate può costituire un turno particolare unico.
1 - Il periodo contrattuale di imbarco può avere una durata fino a 4 (quattro) mesi, che, d'intesa con il marittimo, per esigenze aziendali, è prorogabile o riducibile fino a giorni 30.
2 - La durata del periodo di imbarco può essere altresì determinata con accordi aziendali.
3 - Al termine del periodo di imbarco il Comandante o il Direttore di Macchina in Turno Particolare verrà sbarcato per "avvicendamento" e verrà automaticamente reiscritto nel turno; conseguentemente il lavoratore sarà liquidato di tutte le competenze maturate, ivi compreso il trattamento di fine rapporto maturato, salvo non abbia aderito a forme di previdenza complementare.
Qualora il Comandante o il Direttore di macchina, iscritto al Turno Particolare, non venisse imbarcato dopo il periodo di riposo, corrispondente a tante giornate quanti sono stati i riposi compensativi maturati e non fruiti durante l'imbarco per domeniche, festività, ferie, sabati, e una franchigia di 30 giorni, agli stessi verrà corrisposto un compenso pari alla metà del preavviso.
4 - Ai marittimi iscritti al Turno Particolare è assicurato un periodo di riposo a terra pari almeno al 33% del periodo d'imbarco.
5 - L'azienda ha facoltà di imbarcare il Comandante e il Direttore di macchina non strettamente nell'ordine cronologico di iscrizione, con un margine di scelta fra i primi cinque iscritti. Coloro che non vengono imbarcati secondo l'ordine cronologico di iscrizione al turno particolare saranno comunque chiamati nelle successive quattro chiamate, salvo oggettive esigenze di carattere tecnico.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 4 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 35 - Periodo di imbarco
1 - Il periodo contrattuale di imbarco può avere una durata fino a 4 (quattro) mesi, che, d'intesa con il marittimo, per esigenze aziendali, è prorogabile o riducibile fino a giorni 30. La durata del periodo di imbarco può essere altresì determinata con accordi aziendali.
2 - Il Comandante o il Direttore di macchina, completato il periodo di imbarco, sbarcherà per "avvicendamento".
3 - Per i Comandanti o i Direttori di macchina non in continuità di rapporto di lavoro il contratto di arruolamento cessa al compimento del periodo contrattuale di imbarco. Al marittimo saranno corrisposte tutte le competenze maturate durante il periodo di imbarco, oltre al trattamento di fine rapporto, secondo le misure e le modalità indicate all'art. 13 e fermo restando quanto previsto in materia di previdenza complementare.
3 bis - A esclusione dei casi di diverse turnazioni fra i periodi di imbarco e quelli di riposo a terra definite da eventuali accordi sindacali di secondo livello sottoscritti dalle OO.SS. stipulanti e firmatarie della presente Sezione, in caso di mancata chiamata all'imbarco dopo il periodo di riposo, corrispondente a tante giornate quanti sono stati i riposi compensativi maturati e non fruiti durante l'imbarco per domeniche, festività, ferie, sabati, e una franchigia
- di 30 giorni per periodi di imbarco superiori a 60 giorni,
- di 18 giorni per periodi di imbarco pari o inferiori a 60 giorni,
al marittimo in Turno Particolare imbarcato con contratto di arruolamento a tempo indeterminato verrà corrisposto un importo onnicomprensivo a titolo di indennizzo - che non ha alcun riflesso diretto o indiretto su qualsiasi istituto economico contrattuale - quantificato in una misura pari al 50% dell'indennità di preavviso.
Per ogni successivo periodo di quindici giorni di mancata chiamata all'imbarco il suddetto importo verrà incrementato nella misura del 10% dell'indennità di preavviso, fino a concorrenza massima dell'80% dell'importo del preavviso.
Tale indennizzo, che verrà corrisposto unitamente alle competenze relative al primo mese di reimbarco, spetterà soltanto se il marittimo:
- abbia comunicato per iscritto (secondo le modalità previste aziendalmente), prima del completamento del periodo di riposo, la propria disponibilità all'imbarco al termine del periodo predetto e
- non sia stato imbarcato, nel periodo di mancato arruolamento, con altra impresa armatoriale. L'azienda verificherà tale requisito al momento del successivo imbarco.
Ai fini del computo del periodo, superato il quale spetta il suddetto indennizzo, sono in ogni caso esclusi i giorni di malattia e infortunio, nonché quelli comunque indennizzati dagli Enti presso i quali il lavoratore è assicurato.
3 ter - Fatti salvi eventuali accordi di secondo livello siglati dalle OO.SS. stipulanti la presente Sezione, la disposizione di cui al comma precedente non si applica ai marittimi iscritti ai Turni Particolari di Riserva e/o a Liste Stagionali.
NOTA TRANSITORIA
In non poche realtà aziendali - in particolare quelle che praticano servizi con caratteristiche di stagionalità - sono stati negli anni sottoscritti accordi di secondo livello che, con specifiche finalità sociali di ampliamento della base occupazionale e/o di ottimizzazione dell'organizzazione del lavoro, hanno previsto una diversa disciplina della gestione dei Turni Particolari che potrebbe essere non coerente con la nuova formulazione dell'art. 35 commi 3, 3bis e 3 ter.
Le parti, pertanto, per dirimere eventuali situazioni di potenziale conflittualità, concordano che la riscrittura dell'art. 35 trovi applicazione dopo 9 mesi dall'entrata in vigore della presente Sezione e che, in tale periodo, ferme restando le previgenti disposizioni contrattuali su tale materia, gli accordi citati possano essere riesaminati da apposita Commissione insediata presso l'Associazione armatoriale di riferimento stipulante la presente Sezione.
Esperito il suddetto comporto di 9 mesi, le parti ritengono esaurita in maniera compiuta la procedura sopra descritta.
3 quater - Da parte dell'Armatore potranno essere richiesti adeguamenti del periodo di imbarco previsto dalla normativa generale a particolari situazioni riguardanti ogni tipo di nave.
Qualora il marittimo debba iniziare l'ultimo viaggio del suo periodo di imbarco, potrà essere sbarcato entro i venti giorni precedenti la scadenza del periodo di imbarco.
3 - Al termine del periodo di imbarco il Comandante o il Direttore di Macchina in Turno Particolare verrà sbarcato per "avvicendamento" e verrà automaticamente reiscritto nel turno; conseguentemente il lavoratore sarà liquidato di tutte le competenze maturate, ivi compreso il trattamento di fine rapporto maturato, salvo non abbia aderito a forme di previdenza complementare.
Qualora il Comandante o il Direttore di macchina, iscritto al Turno Particolare, non venisse imbarcato dopo il periodo di riposo, corrispondente a tante giornate quanti sono stati i riposi compensativi maturati e non fruiti durante l'imbarco per domeniche, festività, ferie, sabati, e una franchigia di 30 giorni, agli stessi verrà corrisposto un compenso pari alla metà del preavviso.4 - Ai marittimi iscritti al Turno Particolare è assicurato un periodo di riposo a terra pari almeno al 33% del periodo d'imbarco.
5 - L'azienda ha facoltà di imbarcare il Comandante e il Direttore di macchina non strettamente nell'ordine cronologico di iscrizione, con un margine di scelta fra i primi cinque iscritti. Coloro che non vengono imbarcati secondo l'ordine cronologico di iscrizione al turno particolare saranno comunque chiamati nelle successive quattro chiamate, salvo oggettive esigenze di carattere tecnico.
Art. 36 - Cancellazione dal Turno Particolare
1 - Oltre alle infrazioni ai propri doveri di servizio, sono considerati giustificati motivi per la non reiscrizione al turno particolare e/o la cancellazione dal turno stesso:
a) indisponibilità all'imbarco per grave motivo personale di durata superiore a 30 giorni, nonché l'indisponibilità all'imbarco per malattia di durata superiore a 180 giorni;
b) l'aver superato nell'arco dell'ultimo triennio 360 giorni di malattia indennizzati (cioè coperti dalla assicurazione fondamentale e complementare dell'Ente previdenziale competente) anche se dovuti a più interventi morbosi;
c) mancata tempestiva comunicazione della indisponibilità per malattia, infortunio o grave motivo personale da comunicare alla Società per telegramma facendo seguire l'invio del documento giustificativo entro due giorni dall'insorgere del motivo;
d) lo sbarco per volontà del marittimo senza giustificato motivo;
e) l'ingiustificata indisponibilità del marittimo al momento della chiamata di imbarco ed il rifiuto del marittimo all'imbarco derivante dalla chiamata;
f) il rifiuto di trasbordare;
g) la temporanea inibizione dall'esercizio professionale:
h) il raggiungimento dei limiti di età previsti per il pensionamento dalle vigenti norme al riguardo;
i) la riduzione della flotta sociale, il disarmo di durata superiore a 90 giorni. In questi casi la non reiscrizione a turno o la cancellazione dal turno sarà effettuata, categoria per categoria, partendo da coloro che hanno minore anzianità di azienda;
j) produzione documentale mendace e/o impropria a sostegno della disponibilità all'imbarco.
2 - La società comunicherà tempestivamente al lavoratore marittimo a mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica certificata il provvedimento di non reiscrizione e/o cancellazione dal turno particolare, che deve contenere le contestuali motivazioni.
3 - Fermo restando quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, il marittimo che per giustificato motivo non risponde alla chiamata per l'imbarco su una determinata nave, potrà successivamente essere imbarcato sulla medesima nave o su altra dello stesso tipo adibita alla medesima linea, una volta cessati i motivi che causarono il mancato imbarco.
4 - Si considera contrario allo spirito delle presenti norme la cancellazione e la mancata reiscrizione al turno particolare determinata da motivi di fede religiosa, di credo politico o di appartenenza ad un Sindacato.
5 - Il marittimo già iscritto nel Turno Particolare di un'azienda, per essere iscritto nel Turno Particolare di un'altra azienda o comunque per imbarcare a bordo delle navi armate da un'altra impresa è tenuto necessariamente a comunicare per iscritto alla Società, al cui Turno Particolare appartenga, la propria volontà di essere cancellato da detto Turno Particolare. In tal caso, la stessa Società provvederà all'apposita comunicazione all'Ufficio di Collocamento della Gente di Mare di competenza. Nel caso di mancata comunicazione alla Società, lo stesso marittimo non potrà imbarcare a bordo delle navi armate da un'azienda differente.
NOTA A VERBALE (18 aprile 2002)
Le Parti, allo scopo di definire una regola condivisa sul problema delle retribuzioni da riconoscere al marittimo imbarcato, in caso di prestazione lavorativa inferiore al mese, convengono quanto segue:
per le prestazioni lavorative inferiori al mese intero, la retribuzione da corrispondere al marittimo dovrà essere rapportata ai giorni di lavoro svolti nel mese.
Ad esempio: dal 10 marzo al 31 marzo, 22 giorni retribuiti;
dal 10 febbraio al 28 febbraio, 19 giorni retribuiti; dal 10 aprile al 30 aprile, 21 giorni retribuiti.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 4 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 36 - Cancellazione dal Turno Particolare
1 - Oltre alle infrazioni ai propri doveri di servizio, sono considerati giustificati motivi per la non reiscrizione al turno particolare e/o la cancellazione dal turno stesso:
a) indisponibilità all'imbarco per grave motivo personale di durata superiore a 30 giorni, nonché l'indisponibilità all'imbarco per malattia di durata superiore a 180 giorni;
b) l'aver superato nell'arco dell'ultimo triennio 360 giorni di malattia indennizzati (cioè coperti dalla assicurazione fondamentale e complementare dell'Ente previdenziale competente) anche se dovuti a più interventi morbosi;
c) mancata tempestiva comunicazione della indisponibilità per malattia, infortunio o grave motivo personale da comunicare alla Società per telegramma facendo seguire l'invio del documento giustificativo entro due giorni dall'insorgere del motivo;
d) lo sbarco per volontà del marittimo senza giustificato motivo;
e) l'ingiustificata indisponibilità del marittimo al momento della chiamata di imbarco ed il rifiuto del marittimo all'imbarco derivante dalla chiamata;
f) il rifiuto di trasbordare;
g) la temporanea inibizione dall'esercizio professionale:
h) il raggiungimento dei limiti di età previsti per il pensionamento dalle vigenti norme al riguardo;
i) la riduzione della flotta sociale, il disarmo di durata superiore a 90 giorni. In questi casi la non reiscrizione a turno o la cancellazione dal turno sarà effettuata, categoria per categoria, partendo da coloro che hanno minore anzianità di azienda;
j) produzione documentale mendace e/o impropria a sostegno della disponibilità all'imbarco.
2 - La società comunicherà tempestivamente al lavoratore marittimo a mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica certificata il provvedimento di non reiscrizione e/o cancellazione dal turno particolare, che deve contenere le contestuali motivazioni.
3 - Fermo restando quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, il marittimo che per giustificato motivo non risponde alla chiamata per l'imbarco su una determinata nave, potrà successivamente essere imbarcato sulla medesima nave o su altra dello stesso tipo adibita alla medesima linea, una volta cessati i motivi che causarono il mancato imbarco.
4 - Si considera contrario allo spirito delle presenti norme la cancellazione e la mancata reiscrizione al turno particolare determinata da motivi di fede religiosa, di credo politico o di appartenenza ad un Sindacato.
5 - Il marittimo già iscritto nel Turno Particolare di un'azienda, per essere iscritto nel Turno Particolare di un'altra azienda o comunque per imbarcare a bordo delle navi armate da un'altra impresa è tenuto necessariamente a comunicare per iscritto alla Società, al cui Turno Particolare appartenga, la propria volontà di essere cancellato da detto Turno Particolare. In tal caso, la stessa Società provvederà all'apposita comunicazione all'Ufficio di Collocamento della Gente di Mare di competenza. Nel caso di mancata comunicazione alla Società, lo stesso marittimo non potrà imbarcare a bordo delle navi armate da un'azienda differente.
NOTA A VERBALE (18 aprile 2002)
Le Parti, allo scopo di definire una regola condivisa sul problema delle retribuzioni da riconoscere al marittimo imbarcato, in caso di prestazione lavorativa inferiore al mese, convengono quanto segue:
per le prestazioni lavorative inferiori al mese intero, la retribuzione da corrispondere al marittimo dovrà essere rapportata ai giorni di lavoro svolti nel mese.
Ad esempio: dal 10 marzo al 31 marzo, 22 giorni retribuiti;
dal 10 febbraio al 28 febbraio, 19 giorni retribuiti;
dal 10 aprile al 30 aprile, 21 giorni retribuiti.
COMMENTO: per maggiore coerenza con la materia, spostata in calce all'art. 42
1 - Il regime di scatti di anzianità di cui all'art. 20 della presente Sezione è esteso anche ai Comandanti e Direttori di Macchina in Turno Particolare.
2 - Per i Comandanti e i Direttori di Macchina in Turno Particolare lo scatto di anzianità biennale maturerà al compimento di 24 mesi effettivi di imbarco o comandata.
3 - Resta ovviamente inteso che il tetto degli otto scatti biennali costituisce la misura massima erogabile dell'istituto di cui trattasi, a prescindere dal regime contrattuale applicato.
PARTE QUINTA - NORME DISCIPLINARI, COLLEGIO DI CONCILIAZIONE E RECLAMI
Art. 38 - Condotta del Comandante e del Direttore di Macchina
1 - Il Comandante ed il Direttore di Macchina hanno il dovere di mantenere condotta disciplinata, di uniformarsi alle prescrizioni delle Autorità Nazionali di quelle Consolari e Locali nei porti all'estero, e in acque Internazionali seguire le disposizioni relative. Sono tenuti ad eseguire ogni legittimo ordine delle Autorità, in particolare per ciò che concerne il servizio e la sicurezza della nave, delle persone imbarcate, del carico e delle provviste.
2 - I rapporti con gli Ufficiali e gli altri membri dell'equipaggio, conformemente alle norme del Codice della Navigazione, devono essere improntati a spirito di collaborazione nel rispetto delle gerarchie. Ogni marittimo ha il diritto di lavorare, addestrarsi e vivere in un ambiente privo di molestie e bullismo di carattere sessuale, razziale o di altra specie. L'armatore considererà tali condotte gravi infrazioni disciplinari da parte del marittimo.
3 - Il Comandante e il Direttore di Macchina devono esercitare il potere a loro derivante dalle norme di Legge in modo tale che sulle loro unità vengano messe in atto disposizioni per evitare casi di furto, contrabbando, trasporto di paccottiglie, sottrazioni di merci, vendite abusive a bordo, imbarco o favoreggiamento di clandestini. Il Comandante disporrà affinché siano effettuate prima della partenza e durante il viaggio frequenti visite in ogni parte della nave per assicurarsi che non esistano a bordo clandestini o merci di contrabbando.
4 - Devono rifiutare elargizione di denaro da parte di chiunque. Sono tenuti ad osservare quanto previsto dal codice etico ai sensi della D.lgs. 231/2001. Devono indossare con cura gli abiti di lavoro o le divise aziendali con diligenza nel rispetto delle disposizioni aziendali e usare tutti i mezzi di protezione che l'azienda mette a disposizione. Devono mantenere la più assoluta segretezza sugli interessi dell'azienda e sulle informazioni riservate. Non devono trarre profitto da terzi in qualunque modo, con o senza danno dell'azienda, dai compiti inerenti la posizione assegnatagli. Fermo e salvo il diritto di opinione non devono divulgare, con qualsiasi mezzo, immagini, video e giudizi lesivi dell'immagine aziendale. Devono mantenere un comportamento civile ed educato nei confronti degli altri componenti l'equipaggio, dei passeggeri e, in generale dei terzi presenti.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 4 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 38 - Condotta del Comandante e del Direttore di Macchina
1 - Il Comandante ed il Direttore di Macchina hanno il dovere di mantenere condotta disciplinata, di uniformarsi alle prescrizioni delle Autorità Nazionali di quelle Consolari e Locali nei porti all'estero, e in acque Internazionali seguire le disposizioni relative. Sono tenuti ad eseguire ogni legittimo ordine delle Autorità, in particolare per ciò che concerne il servizio e la sicurezza della nave, delle persone imbarcate, del carico e delle provviste. Il Comandante e il Direttore di macchina sono tenuti ad eseguire ogni direttiva dell'Armatore, per ciò che concerne il servizio, le procedure e i protocolli aziendali, ferme restando le prerogative previste dal Codice della Navigazione.
2 - I rapporti con gli Ufficiali e gli altri membri dell'equipaggio, conformemente alle norme del Codice della Navigazione, devono essere improntati a spirito di collaborazione nel rispetto delle gerarchie. Ogni marittimo ha il diritto di lavorare, addestrarsi e vivere in un ambiente privo di molestie e bullismo di carattere sessuale, razziale o di altra specie. L'armatore considererà tali condotte gravi infrazioni disciplinari da parte del marittimo.
3 - Il Comandante e il Direttore di Macchina devono esercitare il potere a loro derivante dalle norme di Legge in modo tale che sulle
lorounità navali vengano messe in atto disposizioni per evitare casi di furto, contrabbando, trasporto di paccottiglie, sottrazioni di merci, vendite abusive a bordo, imbarco o favoreggiamento di clandestini. Il Comandante disporrà affinché siano effettuate prima della partenza e durante il viaggio frequenti visite in ogni parte della nave per assicurarsi che non esistano a bordo clandestini o merci di contrabbando.4 - Il Comandante e il Direttore di Macchina devono rifiutare elargizione di denaro da parte di chiunque. Sono tenuti ad osservare quanto previsto dal codice etico aziendale che deve essere messo a disposizione del marittimo in ogni sua parte, nonché quanto previsto dai modelli di organizzazione e gestione adottati ai sensi del
laD.lgs. 231/2001. Devono indossare con cura gli abiti di lavoro o le divise aziendali con diligenza nel rispetto delle disposizioni aziendali e usare tutti i mezzi di protezione che l'azienda mette a disposizione. Devono mantenere la più assoluta segretezza sugli interessi dell'azienda e sulle informazioni riservate. Non devono trarre profitto da terzi in qualunque modo, con o senza danno dell'azienda, dai compiti inerenti la posizione assegnatagli. Fermo e salvo il diritto di opinione non devono divulgare, con qualsiasi mezzo, immagini, video e giudizi lesivi dell'immagine aziendale. Devono mantenere un comportamento civile ed educato nei confronti degli altri componenti l'equipaggio, dei passeggeri e, in generale dei terzi presenti, nonché rispettoso delle comuni norme di igiene, decoro e di tutela ambientale, oltre che dell'ambiente di lavoro nel suo complesso.
Art. 39 - Infrazioni disciplinari e sanzioni
1 - Eventuali infrazioni del Comandante e del Direttore di Macchina, e in particolare quelle ai doveri di cui all'articolo precedente, e inadempimenti alle obbligazioni derivanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro saranno sanzionate in proporzione alla loro gravità in base al seguente codice disciplinare.
2 - Qualora l'armatore ritenga che il Comandante o Direttore di macchina abbia commesso una infrazione o posto in essere un inadempimento che possa dar luogo a sanzione disciplinare, l'armatore stesso o un suo procuratore provvederà alla contestazione dell'addebito consentendo poi l'esercizio del diritto di difesa nei termini di Legge vigenti.
3 - Il Comandante o il Direttore di macchina, se lo richiede in sede di giustificazioni scritte, può essere sentito a sua difesa con l'assistenza di un rappresentante dell'organizzazione sindacale a cui aderisce o conferisce mandato. La convocazione per l'audizione deve essere comunicata entro cinque giorni dalla richiesta.
4 - L'armatore, valutate le giustificazioni del lavoratore, se pervenute, e, comunque, dopo dieci giorni dall'avvenuto ricevimento della lettera di contestazione, potrà adottare una delle seguenti sanzioni disciplinari, in proporzione alla gravità dei fatti contestati:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;)
c) multa fino a 4 ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a un massimo di 10 giorni;
e) sospensione dal turno particolare per un periodo massimo di 2 mesi;
f) risoluzione del contratto di arruolamento e/o cancellazione dal turno particolare;
g) risoluzione del contratto di arruolamento e/o cancellazione dall'elenco del personale in CRL.
a) Rimprovero verbale.
Nel caso di infrazione di lieve entità il Comandante o Direttore di macchina potrà essere diffidato verbalmente e tale diffida ha rilevanza di richiamo verbale.
b) Rimprovero scritto.
Il rimprovero scritto si adotta per infrazioni di gravità inferiore a quelle indicate nei punti successivi.
La recidiva infrazione per cui è previsto il provvedimento di rimprovero scritto, non prescritto, dà la facoltà all'Armatore di comminare provvedimenti che possono andare dalla multa alla sospensione di durata non superiore a 10 giorni.
c) Multa.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, vi si incorre per le seguenti infrazioni:
1. Inadeguata gestione delle misure di prevenzione degli infortuni e delle disposizioni a tale scopo emanate dall'Azienda quando non ricadono nei casi previsti dalle successive lettere d) ed e).
2. Abusi di qualsiasi genere e mancanza di diligenza nei propri compiti, quando non abbiano carattere di gravità e non abbiano arrecato danno a persone o cose.
3. Comportamenti non corretti tali da generare un fondato reclamo formale da parte di terzi.
4. Non comunicare l'esatto indirizzo del proprio domicilio/residenza o rifiutarsi di ricevere una comunicazione scritta dell'azienda.
L'importo delle suddette multe è devoluto alle istituzioni assistenziali o previdenziali.
La recidiva in infrazioni per cui è previsto il provvedimento di multa, non prescritto, dà facoltà all'Azienda di comminare al lavoratore il provvedimento di cui alla lettera successiva.
d) ed e) Sospensione.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, vi si incorre per le seguenti infrazioni:
1. Inadeguata gestione delle misure di prevenzione infortuni e delle disposizioni a tale scopo emanate dall'Azienda quando la mancanza cagioni danni lievi alle cose e nessun danno alle persone.
2. Rifiuto di sottoporsi alle visite mediche previste, di partecipare a corsi di aggiornamento/formazione, di presenziare agli incontri periodici che l'azienda stabilisce in applicazione di norme o regolamenti.
3. Richiedere a bordo l'esecuzione di lavori per proprio conto senza l'utilizzo di materiale dell'Azienda.
4. Rivolgere a terzi frasi offensive, salvo che per natura, modalità e circostanze non costituisca più grave mancanza ai sensi dei paragrafi successivi.
5. Omissione o trascuratezza nell'applicazione di procedure, regolamenti, disposizioni aziendali o contrattuali che possa determinare pregiudizio all'operatività, alla disciplina, alla morale, all'igiene, all'integrità e alla sicurezza di persone e/o della nave.
Resta inteso che, in caso di sospensione, verrà attuata la procedura amministrativa di sbarco del Comandante o Direttore di macchina.
La recidiva in infrazioni per cui è previsto il provvedimento di sospensione, non prescritto, dà facoltà all'Azienda di comminare al lavoratore il provvedimento di cui alla lettera successiva.
f) e g) Risoluzione del contratto di arruolamento e/o cancellazione dalla CRL o dal TP.
Vi si incorre in genere per tutte quelle infrazioni in cui la gravità del fatto non consente l'ulteriore prosecuzione del rapporto di lavoro, ed in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per:
1. Inosservanza al prescritto divieto di fumare dove ciò può provocare pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti.
2. Trafugamento di documenti dell'Azienda che determinino una violazione della dovuta riservatezza aziendale.
3 Alterchi con vie di fatto ingiurie, disordini, risse o violenze, durante l'imbarco, sia al di fuori che all'interno della nave
4. Furto a bordo di somme, valori, materiali od oggetti a chiunque appartenenti.
5. Richiesta di esecuzione di lavori per conto proprio o di terzi con utilizzo di materiale aziendale.
6. Abuso di potere verso propri subordinati.
7. Condanna Penale del dipendente, con sentenza passata in giudicato, per azione commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, che leda la figura morale del dipendente.
8. È trovato in stato di manifesta ubriachezza o in stato di manifesta assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope.
9. Divulgazione, con ogni mezzo, di immagini e/o video e/o contenuti gravemente lesivi dell'immagine aziendale.
10. Molestie o bullismo o atti di violenza fisica o morale nei confronti di subordinati o terzi (clienti, fornitori, consulenti, passeggeri ecc.).
11. Rilascio all'azienda e/o terzi di documenti o certificati falsi.
12. Atti qualificati dalla Legge come reati tali da far venir meno la fiducia dell'Azienda nei confronti del dipendente e del suo operato.
13.Inadeguata gestione delle misure di prevenzione infortuni e delle disposizioni a tale scopo emanate dall'Azienda quando la mancanza cagioni danni alle persone.
14.Recidiva in qualsiasi mancanza che abbia dato luogo a due Sospensioni nei ventiquattro mesi antecedenti.
Il caso di licenziamento per giusta causa, ai sensi della presente lettera e) numeri 2, 3, 4, 8, 9, 10, 13, esclude la liquidazione dell'indennità sostitutiva del preavviso.
In tutti i casi in cui, nella presente Sezione, si parla di "prescrizione" delle sanzioni disciplinari, si intende un periodo a ritroso di due anni dalla data di notifica della contestazione disciplinare.
I provvedimenti disciplinari durante il periodo di imbarco potranno essere adottati dall'Armatore o da un suo procuratore. Potrà essere altresì disposto lo sbarco immediato nei casi di particolare gravità indicati nell'elenco di cui sopra. In tal caso l'Armatore potrà disporre la sospensione cautelare con erogazione del trattamento retributivo pari al 50% del minimo contrattuale mensile.
Resta salvo il diritto delle parti di promuovere le azioni consentite dalle leggi vigenti ed applicabili in materia.
In caso di licenziamento, ove il Collegio di conciliazione, con motivato giudizio, lo riconosca ingiustificato ed accolga quindi il ricorso dell'interessato, disporrà contestualmente, a carico dell'Armatore, una indennità supplementare delle spettanze contrattuali di fine lavoro computata con i criteri dell'indennità di preavviso, graduabile in relazione alle proprie valutazioni, circa gli eventi che caratterizzano il caso in esame, tra:
- 45 e 90 giorni fino a 3 anni di anzianità di servizio presso lo stesso Armatore nella qualifica in C.R.L. o T.P.
- 60 e 120 giorni fino a 10 anni di anzianità di servizio presso lo stesso Armatore nella qualifica in C.R.L. o T.P.
- 75 e 150 giorni oltre 10 anni di anzianità di servizio presso lo stesso Armatore nella qualifica in C.R.L. o T.P.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 4 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 39 - Infrazioni disciplinari e sanzioni
1 - Eventuali infrazioni del Comandante e del Direttore di Macchina, e in particolare quelle ai doveri di cui all'articolo precedente, e inadempimenti alle obbligazioni derivanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro saranno sanzionate in proporzione alla loro gravità in base al seguente codice disciplinare.
2 - Qualora l'armatore ritenga che il Comandante o Direttore di macchina abbia commesso una infrazione o posto in essere un inadempimento che possa dar luogo a sanzione disciplinare, l'armatore stesso o un suo procuratore provvederà alla contestazione dell'addebito consentendo poi l'esercizio del diritto di difesa nei termini di Legge vigenti.
3 - Il Comandante o il Direttore di macchina, se lo richiede in sede di giustificazioni scritte, può essere sentito a sua difesa con l'assistenza di un rappresentante dell'organizzazione sindacale a cui aderisce o conferisce mandato. La convocazione per l'audizione deve essere comunicata entro cinque giorni dalla richiesta.
4 - L'armatore, valutate le giustificazioni del lavoratore, se pervenute, e, comunque, dopo dieci giorni dall'avvenuto ricevimento della lettera di contestazione, potrà adottare una delle seguenti sanzioni disciplinari, in proporzione alla gravità dei fatti contestati:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa fino a 4 ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a un massimo di 10 giorni;
e) sospensione dal turno particolare per un periodo massimo di 2 mesi;
f) risoluzione del contratto di arruolamento e/o cancellazione dal turno particolare;
g) risoluzione del contratto di arruolamento e/o cancellazione dall'elenco del personale in CRL.
a) Rimprovero verbale.
Nel caso di infrazione di lieve entità il Comandante o Direttore di macchina potrà essere diffidato verbalmente e tale diffida ha rilevanza di richiamo verbale.
b) Rimprovero scritto.
Il rimprovero scritto si adotta per infrazioni di gravità inferiore a quelle indicate nei punti successivi. La recidiva infrazione per cui è previsto il provvedimento di rimprovero scritto, non prescritto, dà la facoltà all'Armatore di comminare provvedimenti che possono andare dalla multa alla sospensione di durata non superiore a 10 giorni.
c) Multa.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, vi si incorre per le seguenti infrazioni:
1. Inadeguata gestione delle misure di prevenzione degli infortuni e delle disposizioni a tale scopo emanate dall'Azienda quando non ricadono nei casi previsti dalle successive lettere d) ed e).
2. Abusi di qualsiasi genere e mancanza di diligenza nei propri compiti, quando non abbiano carattere di gravità e non abbiano arrecato danno a persone o cose.
3. Comportamenti non corretti tali da generare un fondato reclamo formale da parte di terzi.
4. Non comunicare l'esatto indirizzo del proprio domicilio/residenza o rifiutarsi di ricevere una comunicazione scritta dell'azienda.
L'importo delle suddette multe è devoluto alle istituzioni assistenziali o previdenziali.
La recidiva in infrazioni per cui è previsto il provvedimento di multa, non prescritto, dà facoltà all'Azienda di
comminare aladottare nei confronti del lavoratore il provvedimento di cui alla lettera successiva.
d) ed e) Sospensione.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, vi si incorre per le seguenti infrazioni:
1. Inadeguata gestione delle misure di prevenzione infortuni e delle disposizioni a tale scopo emanate dall'Azienda quando la mancanza cagioni danni lievi alle cose e nessun danno alle persone.
2. Rifiuto di sottoporsi alle visite mediche previste, di partecipare a corsi di aggiornamento/formazione, di presenziare agli incontri periodici che l'azienda stabilisce in applicazione di norme o regolamenti.
3. Richiedere a bordo l'esecuzione di lavori per proprio conto senza l'utilizzo di materiale dell'Azienda.
4. Rivolgere a terzi frasi offensive, salvo che per natura, modalità e circostanze non costituisca più grave mancanza ai sensi dei paragrafi successivi.
5.
Omissione o trascuratezza nell'applicazione di procedure, regolamenti, disposizioni aziendali o contrattuali che possa determinare pregiudizio all'operatività, alla disciplina, alla morale, all'igiene, all'integrità e alla sicurezza di persone e/o della nave.Resta inteso che, in caso di sospensione, verrà attuata la procedura amministrativa di sbarco del Comandante o Direttore di macchina.
La recidiva in infrazioni per cui è previsto il provvedimento di sospensione, non prescritto, dà facoltà all'Azienda di
comminare aladottare nei confronti del lavoratore il provvedimento di cui alla lettera successiva.
f) e g) Risoluzione del contratto di arruolamento e/o cancellazione dalla CRL o dal TP.
Vi si incorre in genere per tutte quelle infrazioni in cui la gravità del fatto non consente l'ulteriore prosecuzione del contratto di arruolamento, dando luogo alla cancellazione dalla CRL o dal TP,
rapporto di lavoroed in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per:1. Inosservanza al prescritto divieto di fumare dove è vietato e in ogm caso dove ciò può provocare pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti.
2. Trafugamento di documenti dell'Azienda che determinino una violazione della dovuta riservatezza aziendale.
3 Alterchi con vie di fatto ingiurie, disordini, risse o violenze, durante l'imbarco, sia al di fuori che all'interno della nave.
4.
Furto a bordo di somme, valori, materiali od oggetti a chiunque appartenentiCommette furto o reati contro il patrimonio (ad esempio truffa, contrabbando, trafugamento) o trasporta paccottiglie, imbarca o si rende responsabile di favoreggiamento di clandestini.
COMMENTO: sostituito in analogia a quanto già previsto nella Sezione 1.
5. Richiesta di esecuzione di lavori per conto proprio o di terzi con utilizzo di materiale aziendale.
6. Abuso di potere verso propri subordinati.
7. Condanna Penale del dipendente, con sentenza passata in giudicato, per azione commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, che leda la figura morale del dipendente.
8. È trovato in stato di manifesta ubriachezza o in stato di manifesta assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope.
8 bis. Commette qualsiasi mancanza che porti pregiudizio alla sicurezza del mezzo navale e/o della navigazione;
8 ter. Commette azioni od omissioni con dolo o colpa grave da cui possa derivare pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza delle persone e dei beni;
8 quater. Omissione o trascuratezza nell'applicazione di procedure, regolamenti, disposizioni aziendali o contrattuali che possa determinare pregiudizio all'operatività, alla disciplina, alla morale, all'igiene, all'immagine e al decoro, all'integrità e alla sicurezza di persone e/o della nave.
9. Divulgazione, con ogni mezzo, di immagini e/o video e/o contenuti gravemente lesivi dell'immagine aziendale.
10.
Molestie o bullismo o atti di violenza fisica o morale nei confronti di colleghi o terzi (clienti, fornitori, consulenti, passeggeri ecc.).Commette atti di molestie o bullismo o atti di violenza fisica e/o psicologica e/o verbale o morale nei confronti di colleghi/e e/o soggetti terzi (clienti, fornitori, consulenti, passeggeri ecc.).11. Rilascio all'azienda e/o terzi di documenti o certificati falsi.
12. Atti qualificati dalla Legge come reati tali da far venir meno la fiducia dell'Azienda nei confronti del dipendente e del suo operato.
13. Inadeguata gestione delle misure di prevenzione infortuni e delle disposizioni a tale scopo emanate dall'Azienda quando la mancanza cagioni danni o comporti pericolo di danno alle persone.
14. Recidiva in qualsiasi mancanza che abbia dato luogo all'adozione di due sospensioni nei ventiquattro mesi antecedenti.
Il caso di cancellazione dalla CRL e dall'elenco del TP
licenziamentoper giusta causa, ai sensi delle lettere f) e g)della presente lettera e)numeri 2, 3, 4, 8, 8bis, 8ter, 8quater, 9, 10, 13, esclude la liquidazione dell'indennità sostitutiva del preavviso.In tutti i casi in cui, nella presente Sezione, si parla di "prescrizione" delle sanzioni disciplinari, si intende un periodo a ritroso di due anni dalla data di notifica del provvedimento disciplinare
della contestazione disciplinare.I provvedimenti disciplinari durante il periodo di imbarco potranno essere adottati dall'Armatore o da un suo procuratore. Potrà essere altresì disposto lo sbarco immediato nei casi di particolare gravità
indicati nell'elencodi cui alle lettere f) e g)sopra. In tal caso l'Armatore potrà disporre la sospensione cautelare con erogazione del trattamento retributivo pari al 50% del minimo contrattuale mensile.Resta salvo il diritto delle parti di promuovere le azioni consentite dalle leggi vigenti ed applicabili in materia.
In caso di
licenziamentocancellazione dalla CRL o dall'elenco del TP, ove il Collegio di conciliazione, con motivato giudizio, lo riconosca ingiustificato ed accolga quindi il ricorso dell'interessato, disporrà contestualmente, a carico dell'Armatore, una indennità supplementare delle spettanze contrattuali di fine lavoro computata con i criteri dell'indennità di preavviso, graduabile in relazione alle proprie valutazioni, circa gli eventi che caratterizzano il caso in esame, tra:- 45 e 90 giorni fino a 3 anni di anzianità di servizio presso lo stesso Armatore nella qualifica in C.R.L. o T.P.
- 60 e 120 giorni fino a 10 anni di anzianità di servizio presso lo stesso Armatore nella qualifica in C.R.L. o T.P.
- 75 e 150 giorni oltre 10 anni di anzianità di servizio presso lo stesso Armatore nella qualifica in C.R.L. o T.P.
Art. 40 - Collegio di conciliazione
1 - In caso di controversie individuali di lavoro nautico l'Armatore o il lavoratore marittimo possono scegliere di adire il tentativo di conciliazione in sede sindacale, con l'assistenza delle Organizzazioni Sindacali stipulanti la presente Sezione e secondo le procedure e modalità di cui ai seguenti commi, da esperirsi presso la Commissione Sindacale di conciliazione.
2 - La Commissione di Conciliazione è composta:
- per le imprese armatoriali da un rappresentante dell'Associazione datoriale stipulante la presente Sezione a cui l'armatore aderisce;
- per il lavoratore da un rappresentante della Organizzazione Sindacale firmataria della presente Sezione cui il lavoratore è iscritto o abbia conferito mandato.
3 - La parte interessata a promuovere il tentativo di conciliazione deve inviare alla Commissione Sindacale e alla controparte una richiesta contenente:
- indicazione delle parti (in caso di persona giuridica la denominazione e la sede);
- indicazione della Organizzazione Sindacale dei lavoratori o dei datori di lavoro firmatarie della presente Sezione che rappresenta l'istante;
- succinta esposizione dei fatti e le ragioni a fondamento delle pretese.
Ricevuta la comunicazione di adesione delle Parti, la Commissione Sindacale provvederà entro i 20 giorni successivi alla convocazione delle parti fissando giorno, ora e luogo.
Alla conciliazione dinanzi alla Commissione adeguatamente costituita secondo le modalità del comma 2, devono comparire le parti personalmente o adeguatamente rappresentate.
Nel caso in cui una delle parti aderenti non si presenti, la Commissione di Conciliazione redige un verbale di mancata comparizione, da consegnare alle parti.
Qualora una parte non possa presenziare adducendo un giustificato motivo, o le parti concordino sulla necessità di un rinvio al fine di valutare la possibilità di addivenire ad una composizione bonaria della controversia, la Commissione fisserà un nuovo incontro, entro il termine di 10 giorni.
Il tentativo di conciliazione deve comunque essere espletato entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta alla controparte.
Se la conciliazione si perfeziona, la sottoscrizione del verbale da parte della Commissione di Conciliazione e delle parti, rende inoppugnabile la conciliazione. Se la conciliazione si perfeziona solo parzialmente, se ne dà atto nell'apposito verbale.
Se la conciliazione non si perfeziona, le parti sono tenute a riportare nell'apposito verbale le rispettive ragioni circa il mancato accordo e possono procedere secondo quanto previsto dall'articolo 412 c.p.c.
All'esito del procedimento di conciliazione, il processo verbale viene depositato a cura della Commissione di Conciliazione presso l'Ispettorato Territoriale del lavoro e deve contenere:
- esito della conciliazione;
- presenza e firma dei Rappresentanti Sindacali di cui al comma 2 e le cui firme risultino essere depositate presso l'Ispettorato Territoriale del lavoro;
- presenza e firma delle parti o dei loro rappresentanti.
Art. 41 - Procedure dei reclami da parte dei Comandanti e Direttori di macchina
1 - Sulla base di quanto previsto dalla Regola 5.1.5 della Maritime Labour Convention 2006, gli eventuali reclami da parte dei Comandanti e Direttori di macchina dovranno seguire le procedure, approvate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
PARTE SESTA - TRATTAMENTO ECONOMICO
1 - La misura e le componenti della retribuzione sono determinate e regolate dalla presente Sezione. La paga base giornaliera è ragguagliata a 1/30mo del minimo contrattuale, salvo quanto disposto dal successivo art. 58.
2 - Qualora un Comandante o un Direttore di macchina sia tenuto prigioniero sulla nave o fuori della nave in seguito ad atti di pirateria o rapina armata contro le navi, il trattamento previsto dal contratto di arruolamento e dalla presente Sezione dovrà continuare a essere erogato durante l'intero periodo della prigionia e fino a che il marittimo sia rilasciato e debitamente rimpatriato o, nel caso di decesso durante la prigionia, fino alla data della morte.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 4 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 42 - Retribuzione
1 - La misura e le componenti della retribuzione sono determinate e regolate dalla presente Sezione. La paga base giornaliera è ragguagliata a 1/30mo del minimo contrattuale, salvo quanto disposto dal successivo art. 58.
2 - Qualora un Comandante o un Direttore di macchina sia tenuto prigioniero sulla nave o fuori della nave in seguito ad atti di pirateria o rapina armata contro le navi, il trattamento previsto dal contratto di arruolamento e dalla presente Sezione dovrà continuare a essere erogato durante l'intero periodo della prigionia e fino a che il marittimo sia rilasciato e debitamente rimpatriato o, nel caso di decesso durante la prigionia, fino alla data della morte.
NOTA A VERBALE (18 aprile 2002)
Le Parti, allo scopo di definire una regola condivisa sul problema delle retribuzioni da riconoscere al marittimo imbarcato, in caso di prestazione lavorativa inferiore al mese, convengono quanto segue:
per le prestazioni lavorative inferiori al mese intero, la retribuzione da corrispondere al marittimo dovrà essere rapportata ai giorni di lavoro svolti nel mese.
Ad esempio: dal 10 marzo al 31 marzo, 22 giorni retribuiti;
dal 10 febbraio al 28 febbraio, 19 giorni retribuiti;
dal 10 aprile al 30 aprile, 21 giorni retribuiti.
COMMENTO: spostamento dall'art. 36 per maggiore coerenza con la materia.
1 - Lo stipendio del Comandante o Direttore di Macchina è costituito da:
a) minimo contrattuale mensile di cui all'art. 44;
b) aumenti per anzianità aziendale nella qualifica, di cui all'art. 20 per coloro che sono in regime di C.R.L. e all'art. 37 per coloro che sono iscritti nel Turno Particolare.
Art. 44 - Minimo contrattuale mensile
1 - Il minimo contrattuale mensile viene fissato, con decorrenza:
- dal 1º gennaio 2022 | |
- Comandante | € 3.313,18 |
- Comandante in 2ª (crociere) | € 2.915,03 |
- Direttore di Macchina | € 3.136,83 |
- Direttore di Macchina in 2ª (crociere) | € 2.915,03 |
- dal 1º luglio 2022 | |
- Comandante | € 3.395,19 |
- Comandante in 2ª (crociere) | € 2.987,18 |
- Direttore di Macchina | € 3.214,47 |
- Direttore di Macchina in 2ª (crociere) | € 2.987,18 |
- dal 1º luglio 2023 | |
- Comandante | € 3.477,20 |
- Comandante in 2ª (crociere) | € 3.059,34 |
- Direttore di Macchina | € 3.292,12 |
- Direttore di Macchina in 2ª (crociere) | € 3.059,34 |
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegati 4 e 8 (Decorrenza 01/07/2024)
Verbale di stipula
[___]
L'Incremento retributivo del minimo contrattuale è stato frazionato in tre tranche, la prima con decorrenza dal mese di luglio 2024, la seconda con decorrenza dal mese di luglio 2025, la terza con decorrenza dal mese di luglio 2026.
Minimo contrattuale
Dal 1º luglio 2024
Comandante
€ 3.593,44 Comandante in 2a (crociere)
€ 3.161,61 Direttore di macchina
€ 3.402,17 Direttore di macchina in 2a (crociere)
€ 3.161,61
Dal 1º luglio 2025
Comandante
€ 3.680,62 Comandante in 2a (crociere)
€ 3.238,31 Direttore di macchina
€ 3.484,71 Direttore di macchina in 2a (crociere)
€ 3.238,31
Dal 1º luglio 2026
Comandante
€ 3.767,80 Comandante in 2a (crociere)
€ 3.315,01 Direttore di macchina
€ 3.567,25 Direttore di macchina in 2a (crociere)
€ 3.315,01
Art. 45 - Indennità di rappresentanza
1 - Viene istituita una "indennità di rappresentanza" di € 35,00 lorde mensili, che verrà corrisposta ai Comandanti e Direttori di Macchina per qualunque tipo di navigazione. Tale indennità verrà elevata a € 140,00 lorde mensili per tratte di navigazione che superano le due ore tra porto e porto.
Tale indennità non avrà nessun riflesso su altri istituti contrattuali e verrà corrisposta soltanto durante il periodo di imbarco.
1 - Nel mese di dicembre l'Armatore corrisponderà in occasione del Natale, una gratifica costituita da una mensilità di stipendio di cui all'art. 43 e panatica convenzionale di cui all'art. 49.
Il Comandante o il Direttore di Macchina entrato in servizio o che cessi dal servizio nel corso dell'anno, riceverà la gratifica natalizia in ragione di tanti dodicesimi quanti saranno stati i mesi di servizio.
Per la frazione di mese gli verranno corrisposti i ratei giornalieri.
1 - L'Armatore corrisponderà al Comandante o al Direttore di Macchina, in occasione della ricorrenza pasquale, una gratifica costituita da una mensilità di stipendio di cui all'art. 43 e panatica convenzionale di cui all'art. 49.
Il Comandante o il Direttore di Macchina entrato in servizio nel corso dell'anno o che cessi dal servizio nel corso dell'anno, riceverà la gratifica pasquale in ragione di tanti dodicesimi quanti saranno stati i mesi di servizio. Per le frazioni di mese gli verranno corrisposti ratei giornalieri.
Art. 48 - Indennità di navigazione
1 - Allo scopo specifico ed esclusivo di tenere conto dell'impegno richiesto dalle esigenze della navigazione marittima, nonché del vincolo di permanenza a bordo della nave e di qualsivoglia disagio, è istituita, per ogni giorno di effettivo imbarco, una indennità di navigazione corrispondente alle misure mensili qui di seguito indicate (la quota giornaliera è pari a un trentesimo della misura mensile):
Dal 1º giugno 2007 | NAVI DA CARICO |
Fino a 5.000 t.d.w. | € 1.113,07 |
Da oltre 5.000 a 20.000 t.d.w. | € 1.146,70 |
Da oltre 20.000 a 100.000 t.d.w. | € 1.187,15 |
Oltre 100.000 t.d.w. | € 1.234,19 |
Dal 1º giugno 2007 | NAVI TRAGHETTO |
Fino a 1.500 t.s.l. | € 888,57 |
Da oltre 1.500 a 7.000 t.s.l. | € 917,23 |
Da oltre 7.000 a 20.000 t.s.l. | € 951,63 |
Oltre 20.000 t.s.l. | € 991,75 |
Gli importi sopra elencati vengono ridotti del 20% per navigazione mediterranea.
Per le tratte di navigazione che non superano i trenta minuti tra porto e porto, gli importi sopra elencati vengono ridotti del 25%.
Dal 1º giugno 2007 | NAVI DA CROCIERA |
Comandante | € 1.043,40 |
Comandante in 2ª | € 1.036,53 |
Direttore di Macchina | € 1.043,40 |
Direttore di Macchina in 2ª | € 1.036,53 |
2 - a) In aggiunta alla indennità di navigazione di cui al punto 1, spetteranno ai Comandanti e ai Direttori di Macchina imbarcati su nave cisterna o gasiera adibita al trasporto di materie infiammabili per ogni giorno d'imbarco le seguenti quote giornaliere integrative dell'indennità di navigazione:
- Comandante: € 16,00
- Direttore di Macchina: € 15,00
b) Quando la nave cisterna o gasiera sosti in un porto per lavori per un periodo superiore a 15 giorni e sia riconosciuta libera da gas, le quote giornaliere integrative della indennità di navigazione di cui alla lettera a) del presente punto 2 non sono dovute per l'ulteriore durata della sosta, e dopo la partenza finché permarrà in tale stato.
3 - a) Quando la nave non cisterna o nave cisterna per la quale non sia corrisposta l'indennità di navigazione integrativa di cui al punto 2, lettera a) fosse adibita al trasporto di materie infiammabili ed il carico lordo di tali materie raggiunga almeno il 25% del tonnellaggio di portata (t.d.w.), della nave, oppure quando la nave sia adibita al trasporto di esplosivo ed il carico netto di tale materiale raggiunga almeno una tonnellata, verranno corrisposte ai Comandanti ed ai Direttori di Macchina, in aggiunta all'indennità di navigazione di cui al punto 1, le seguenti quote giornaliere integrative della indennità di navigazione:
- Comandante € 13,00
- Direttore di Macchina € 12,00
4 - a) Nel caso di ininterrotta permanenza all'estero del Comandante o Direttore di Macchina con decorrenza dal 61º giorno d'imbarco, e a contare dal giorno della partenza della nave dall'ultimo porto nazionale, saranno corrisposte in aggiunta all'indennità di navigazione indicata al punto 1, le seguenti quote giornaliere integrative della indennità di navigazione.
- Comandante € 7,00
- Direttore di Macchina € 6,00
b) Agli effetti del presente articolo il periodo di navigazione si considera continuativo all'estero, anche nel caso che la nave approdi in porto nazionale con sosta di durata inferiore a 60 ore. Si considerano non interruttive anche le soste in più porti nazionali che siano complessivamente di durata inferiore a 60 ore.
5 - a) Qualora la nave dovesse navigare o sostare in zone geografiche ove esista un effettivo rischio di guerra o di pirateria, riconoscendo come tali quelle che, nel tempo, vengono individuate attraverso le intese internazionali in sede IBF (Warlike Operations Area, High Risk Area), verranno corrisposte al Comandante o al Direttore di Macchina, in aggiunta all'indennità di navigazione di cui al punto 1, le seguenti quote giornaliere integrative della indennità di navigazione per ogni giorno o frazione di giorno di effettiva permanenza della nave in dette zone o porti:
- Comandante € 77,00
- Direttore di Macchina € 72,00
b) Nel caso di permanenza della nave in zona o porto anzidetti per un periodo di tempo complessivo inferiore a 24 ore, l'indennità di cui alla lettera a) del presente punto 5 sarà corrisposta per una giornata intera.
6 - a) Quando la nave approdi in un porto riconosciuto colpito da malattie epidemiche con ordinanza dell'Autorità italiana competente, per il periodo che decorre dall'arrivo al porto infetto fino al giorno della libera pratica al porto successivo (ma non oltre i 15 giorni dalla partenza dal porto infetto), verranno corrisposte ai Comandanti e Direttori di Macchina, in aggiunta alla indennità di navigazione di cui al punto 1, le seguenti quote giornaliere integrative della indennità di navigazione:
- Comandante € 7,00
- Direttore di Macchina € 6,00
b) Le quote giornaliere integrative della indennità di navigazione di cui alla lettera a) del presente punto 6 sono dovute pure nell'ipotesi che l'ordinanza sia emanata successivamente alla data dell'arrivo della nave al porto infetto, ma con riferimento al tempo dell'approdo o della permanenza della nave in detto porto.
c) Le quote giornaliere integrative della indennità di navigazione di cui alla lettera a) del presente punto 6 sono dovute pure nell'ipotesi che la spedizione a Ruolo Equipaggio rechi l'annotazione dell'esistenza di uno stato epidemico di colera o peste, o vaiolo o tifo petecchiale, o febbre gialla, ma occorre che nell'annotazione ricorra testuale l'espressione "epidemia" o "stato epidemico".
d) Quando si manifesti a bordo un caso di colera, di peste, di vaiolo, di tifo petecchiale o di febbre gialla, sono dovute le stesse quote giornaliere integrative di cui alla lettera a) del presente punto 6 dal momento della partenza della nave dall'ultimo porto, ma in ogni caso con decorrenza da non oltre 15 giorni prima della constatazione della malattia, fino al giorno dell'ammissione della nave a libera pratica.
7 - Ad ogni effetto le parti stabiliscono che le quote di indennità di navigazione previste nei punti 1,2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo non possono essere calcolate nella retribuzione, né in ogni altro istituto che direttamente o indirettamente implichi la retribuzione quale base di calcolo.
Tale esclusione è dovuta al fatto che l'ammontare di detta indennità è stato pattiziamente determinato tenendo già conto della sua incidenza economica sui singoli istituti e comunque sul globale trattamento erogato ai Comandanti e ai Direttori di Macchina.
8 - Fermo restando quanto sopra convenuto le parti per quanto possa occorrere precisano che le quote di indennità di navigazione previste nei punti 1,2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo non possono essere considerate nel calcolo dei riposi compensativi (sabati, domeniche, festività nazionali e infrasettimanali, festività cadenti di domenica, semifestività) e delle relative indennità sostitutive, delle ferie e delle indennità sostitutive delle stesse, della gratifica natalizia e della gratifica pasquale, dell'indennità sostitutiva del preavviso e del trattamento di fine rapporto.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 4 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 48 - Indennità di navigazione
1 - Allo scopo specifico ed esclusivo di tenere conto dell'impegno richiesto dalle esigenze della navigazione marittima, nonché del vincolo di permanenza a bordo della nave e di qualsivoglia disagio, è istituita, per ogni giorno di effettivo imbarco, una indennità di navigazione corrispondente alle misure mensili qui di seguito indicate (la quota giornaliera è pari a un trentesimo della misura mensile):
Copyright S.I.A. s.r.l.
Dal 1º giugno 2007
NAVI DA CARICO
Fino a 5.000 t.d.w.
€ 1.113,07 Da oltre 5.000 a 20.000 t.d.w. € 1.146,70 Da oltre 20.000 a 100.000 t.d.w. € 1.187,15 Oltre 100.000 t.d.w. € 1.234,19
Dal 1º giugno 2007
NAVI TRAGHETTO
Merci/PasseggeriFino a 1.500 t.s.l.
€ 888,57 Da oltre 1.500 a 7.000 t.s.l. € 917,23 Da oltre 7.000 a 20.000 t.s.l. € 951,63 Oltre 20.000 t.s.l. € 991,75
Gli importi sopra elencati vengono ridotti del 20% per navigazione mediterranea.
Per le tratte di navigazione che non superano i trenta minuti tra porto e porto, gli importi sopra elencati vengono ridotti del 25%.
Dal 1º giugno 2007
NAVI DA CROCIERA
Comandante € 1.043,40 Comandante in 2ª € 1.036,53 Direttore di Macchina € 1.043,40 Direttore di Macchina in 2ª € 1.036,53
2 - a) In aggiunta alla indennità di navigazione di cui al punto 1, spetteranno ai Comandanti e ai Direttori di Macchina imbarcati su nave cisterna o gasiera adibita al trasporto di materie infiammabili per ogni giorno d'imbarco le seguenti quote giornaliere integrative dell'indennità di navigazione:
- Comandante € 16,00
- Direttore di Macchina € 15,00
b) Quando la nave cisterna o gasiera sosti in un porto per lavori per un periodo superiore a 15 giorni e sia riconosciuta libera da gas, le quote giornaliere integrative della indennità di navigazione di cui alla lettera a) del presente punto 2 non sono dovute per l'ulteriore durata della sosta, e dopo la partenza finché permarrà in tale stato.
3 - a) Quando la nave non cisterna o nave cisterna per la quale non sia corrisposta l'indennità di navigazione integrativa di cui al punto 2, lettera a) fosse adibita al trasporto di materie infiammabili ed il carico lordo di tali materie raggiunga almeno il 25% del tonnellaggio di portata (t.d.w.), della nave, oppure quando la nave sia adibita al trasporto di esplosivo ed il carico netto di tale materiale raggiunga almeno una tonnellata, verranno corrisposte ai Comandanti ed ai Direttori di Macchina, in aggiunta all'indennità di navigazione di cui al punto 1, le seguenti quote giornaliere integrative della indennità di navigazione:
- Comandante € 13,00
- Direttore di Macchina € 12,00
4 - a) Nel caso di ininterrotta permanenza all'estero del Comandante o Direttore di Macchina con decorrenza dal 61º giorno d'imbarco, e a contare dal giorno della partenza della nave dall'ultimo porto nazionale, saranno corrisposte in aggiunta all'indennità di navigazione indicata al punto 1, le seguenti quote giornaliere integrative della indennità di navigazione.
- Comandante € 7,00
- Direttore di Macchina € 6,00
b) Agli effetti del presente articolo il periodo di navigazione si considera continuativo all'estero, anche nel caso che la nave approdi in porto nazionale con sosta di durata inferiore a 60 ore. Si considerano non interruttive anche le soste in più porti nazionali che siano complessivamente di durata inferiore a 60 ore.
5 - a) Qualora la nave dovesse navigare o sostare in zone geografiche ove esista un effettivo rischio di guerra o di pirateria, riconoscendo come tali quelle che, nel tempo, vengono individuate attraverso le intese internazionali in sede IBF (Warlike Operations Area, High Risk Area), verranno corrisposte al Comandante o al Direttore di Macchina, in aggiunta all'indennità di navigazione di cui al punto 1, le seguenti quote giornaliere integrative della indennità di navigazione per ogni giorno o frazione di giorno di effettiva permanenza della nave in dette zone o porti:
- Comandante € 77,00
- Direttore di Macchina € 72,00
b) Nel caso di permanenza della nave in zona o porto anzidetti per un periodo di tempo complessivo inferiore a 24 ore, l'indennità di cui alla lettera a) del presente punto 5 sarà corrisposta per una giornata intera.
6 - a) Quando la nave approdi in un porto riconosciuto colpito da malattie epidemiche con ordinanza dell'Autorità italiana competente, per il periodo che decorre dall'arrivo al porto infetto fino al giorno della libera pratica al porto successivo (ma non oltre i 15 giorni dalla partenza dal porto infetto), verranno corrisposte ai Comandanti e Direttori di Macchina, in aggiunta alla indennità di navigazione di cui al punto 1, le seguenti quote giornaliere integrative della indennità di navigazione:
- Comandante € 7,00
- Direttore di Macchina € 6,00
b) Le quote giornaliere integrative della indennità di navigazione di cui alla lettera a) del presente punto 6 sono dovute pure nell'ipotesi che l'ordinanza sia emanata successivamente alla data dell'arrivo della nave al porto infetto, ma con riferimento al tempo dell'approdo o della permanenza della nave in detto porto.
c) Le quote giornaliere integrative della indennità di navigazione di cui alla lettera a) del presente punto 6 sono dovute pure nell'ipotesi che la spedizione a Ruolo Equipaggio rechi l'annotazione dell'esistenza di uno stato epidemico di colera o peste, o vaiolo o tifo petecchiale, o febbre gialla, ma occorre che nell'annotazione ricorra testuale l'espressione "epidemia" o "stato epidemico".
d) Quando si manifesti a bordo un caso di colera, di peste, di vaiolo, di tifo petecchiale o di febbre gialla, sono dovute le stesse quote giornaliere integrative di cui alla lettera a) del presente punto 6 dal momento della partenza della nave dall'ultimo porto, ma in ogni caso con decorrenza da non oltre 15 giorni prima della constatazione della malattia, fino al giorno dell'ammissione della nave a libera pratica.
7 - Ad ogni effetto le parti stabiliscono che le quote di indennità di navigazione previste nei punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo non possono essere calcolate nella retribuzione, né in ogni altro istituto contrattuale che direttamente o indirettamente implichi la retribuzione quale base di calcolo.
Tale esclusione è dovuta al fatto che l'ammontare di detta indennità è stato pattiziamente determinato tenendo già conto della sua incidenza economica sui singoli istituti e comunque sul globale trattamento erogato ai Comandanti e ai Direttori di Macchina.
8 - Fermo restando quanto sopra convenuto le parti per quanto possa occorrere precisano che le quote di indennità di navigazione previste nei punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo non possono essere considerate nel calcolo dei riposi compensativi (sabati, domeniche, festività nazionali e infrasettimanali, festività cadenti di domenica, semifestività) e delle relative indennità sostitutive, delle ferie e delle indennità sostitutive delle stesse, della gratifica natalizia e della gratifica pasquale, dell'indennità sostitutiva del preavviso e del trattamento di fine rapporto.
Art. 49 - Valore convenzionale della panatica quale coefficiente della retribuzione
1 - In tutti i casi in cui occorra computare la panatica quale coefficiente della retribuzione o considerarla come coefficiente di calcolo per la liquidazione di indennità (ad esempio: indennità sostitutiva del preavviso; trattamento di fine rapporto; indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi compensativi; indennità giornaliera in caso di malattia o infortunio; gratifica natalizia; gratifica pasquale, ecc.) il valore convenzionale della panatica spettante al Comandante o Direttore di Macchina si intende stabilito nella misura di € 15,49 mensili.
Art. 50 - Indennità per perdita di corredo personale o di strumenti professionali
1 - In caso di perdita degli effetti personali e/o strumenti professionali per fatto di guerra, avarie o altro sinistro, il Comandante o il Direttore di Macchina avrà diritto all'indennità, da parte dell'Armatore, del danno subito, entro il limite massimo di € 2.000,00.
Art. 51 - Assegni per il nucleo familiare
1 - Per gli assegni familiari l'Armatore provvederà a norma delle relative leggi. In particolare, ai sensi delle disposizioni di Legge vigenti, gli assegni spettano anche per il periodo di prova, per il periodo di ferie fruite e per quello di preavviso, anche se l'Armatore si sia avvalso della facoltà di sostituire ad esso la relativa indennità.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 4 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 51 - Assegni per il nucleo familiare
1 - Per gli assegni familiari l'Armatore provvederà a norma delle relative leggi. In particolare, ai sensi delle disposizioni di Legge vigenti, gli assegni spettano anche per il periodo di prova, per il periodo di ferie fruite e per quello di preavviso, anche se l'Armatore si sia avvalso della facoltà di sostituire ad esso la relativa indennità.
Art. 52 - Alloggio e vitto - Panatica
1 - In conformità a quanto previsto dalla Maritime Labour Convention 2006, l'alloggio del Comandante o Direttore di Macchina deve essere decoroso e corredato di tutte le dotazioni che ne rendano confortevole la abitabilità.
Il cambio dei corredi di biancheria deve avvenire almeno settimanalmente.
In conformità a quanto previsto dalla Maritime Labour Convention 2006, il vitto deve essere somministrato a cura dell'Armatore, preparato e consumato a bordo, ed i generi alimentari devono essere di buona qualità.
Nei casi speciali in cui non possa essere somministrato il vitto a bordo, l'Armatore deve corrispondere il rimborso a piè di lista delle spese sostenute e documentate, ovvero una indennità sostitutiva da concordarsi aziendalmente con le Organizzazioni sindacali.
Il servizio di mensa e cabina per il Comandante o Direttore di Macchina comunque assicurato deve essere effettuato da un cameriere, se esistente.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 4 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 52 - Alloggio e vitto - Panatica
I - In conformità a quanto previsto dalla Maritime Labour Convention 2006, l'alloggio del Comandante o Direttore di Macchina deve essere decoroso e corredato di tutte le dotazioni che ne rendano confortevole la abitabilità.
Il cambio dei corredi di biancheria deve avvenire almeno settimanalmente.
In conformità a quanto previsto dalla Maritime Labour Convention 2006, il vitto deve essere somministrato a cura dell'Armatore, preparato e consumato a bordo, ed i generi alimentari devono essere di buona qualità. Le forniture di vitto, nell'ambito del servizio mensa, dovranno essere gratuite e in linea con gli standard nazionali, internazionali ILO per quanto riguarda quantità, valore nutrizionale, qualità, e varietà, saranno bilanciate e terranno in considerazione la durata e la natura del viaggio nonché il numero di marittimi presenti a bordo. Sarà, inoltre, sempre garantito l'accesso gratuito all'acqua potabile.
Nei casi speciali in cui non possa essere somministrato il vitto a bordo, l'Armatore deve corrispondere il rimborso a piè di lista delle spese sostenute e documentate, ovvero una indennità sostitutiva da concordarsi aziendalmente con le Organizzazioni sindacali.
Il servizio di mensa e cabina per il Comandante o Direttore di Macchina comunque assicurato deve essere effettuato da un cameriere, se esistente.
Art. 53 - Delega per il pagamento di parte dello stipendio
1 - Ai sensi della normativa nazionale ed internazionale, non sono consentite deleghe per la riscossione delle competenze, salvo casi particolari autorizzati dal lavoratore marittimo a mezzo di procura conferita per atto pubblico.
NOTA A VERBALE
Con riferimento al comparto crocieristico, la contrattazione aziendale potrà prevedere diverse modalità di corresponsione dei vari istituti economici di cui alla presente Sezione.
PARTE SETTIMA - SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO
1 - Sono considerati giorni festivi:
a) tutte le domeniche;
b) le festività nazionali (25 aprile - 1º maggio - 2 giugno);
c) le seguenti ulteriori festività:
- 1º gennaio (Capodanno);
- 6 gennaio (Epifania);
- lunedì di Pasqua;
- 15 agosto (Assunzione):
- 1º novembre (Ognissanti);
- 8 dicembre (Immacolata Concezione);
- 25 dicembre (Natale);
- 26 dicembre (Santo Stefano).
2 - Sono considerate semifestive, e cioè festive nelle sole ore pomeridiane, il Venerdì Santo e la Vigilia di Natale.
Art. 55 - Giorni festivi e sabati durante l'imbarco
1 - Al Comandante o Direttore di Macchina per i giorni festivi di cui all'art. 54 e per i sabati saranno riconosciuti altrettanti giorni di riposo compensativo. Per la Vigilia di Natale e per il Venerdì Santo sarà riconosciuta mezza giornata di riposo compensativo.
2 - Per il Comandante o Direttore di Macchina non in C.R.L. i riposi compensativi maturali e non fruiti durante l'imbarco saranno indennizzati all'atto dello sbarco mediante il pagamento dell'indennità sostitutiva di cui al successivo art. 58.
NOTA A VERBALE
Trattamento del 7º giorno
Considerato che sono sorte talune incertezze in ordine al trattamento del lavoro domenicale a bordo delle navi, le parti ad ogni effetto precisano che la regola contrattuale del settore per quanto attiene al corrispettivo giornaliero è quella del divisore 30, e pertanto precisano che la regola contrattuale circa la suddivisione per il divisore 26 costituisce eccezione e clausola di miglior favore anche per quanto attiene al suddetto trattamento del lavoro domenicale a bordo delle navi.
Le parti confermano altresì che l'indennità di navigazione costituisce un emolumento globale e di ulteriore trattamento di miglior favore, volto specificatamente a compensare e risarcire ogni possibile circostanza di disagio e penosità causata dal vincolo di permanenza a bordo.
Tutto ciò considerato, le parti si danno reciprocamente atto che il complessivo regime contrattuale vigente, anche con riferimento all'ulteriore riposo compensativo per la giornata del sabato, costituisce corrispettivo per ogni e qualsiasi titolo previsto da leggi e da ogni altra fonte, e pertanto riconoscono che tale volontà, come qui chiarita, regolerà anche per il futuro ogni maggiorazione dovuta per 1 giorno domenicale.
Roma, 23 luglio 1997
Art. 56 - Festività nazionali o altre festività normalmente infrasettimanali cadenti di domenica
1 - Qualora una delle festività nazionali o una delle altre festività normalmente infrasettimanali cada in giorno di domenica è dovuta, oltre al trattamento spettante ai sensi del precedente art. 55, una ulteriore giornata di riposo compensativo.
1 - Il Comandante o Direttore di Macchina avrà diritto ad un periodo di ferie retribuite di 37 giorni feriali (sabati inclusi) per ogni anno di servizio o pro-rata.
2 - Per il Comandante o Direttore di Macchina non in C.R.L. le ferie maturate ed eventualmente non fruite saranno indennizzate all'atto dello sbarco mediante il pagamento della indennità sostitutiva di cui al successivo art. 58.
3 - Le festività soppresse dalla Legge 5 marzo 1977, n. 54 sono considerate giorni lavorativi a tutti gli effetti in quanto altrettante giornate sono state aggiunte alle ferie.
Art. 58 - Indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi compensativi
1 - Ai Comandanti o Direttori di Macchina in C.R.L. che risolvono il rapporto di lavoro per qualsiasi causa, le ferie ed i riposi compensativi maturati e non fruiti saranno liquidati mediante il pagamento di una indennità sostitutiva pari ad 1/26 (un ventiseiesimo) dello stipendio di cui all'art. 43, della panatica convenzionale di cui all'art. 49, nonché dei ratei della gratifica natalizia di cui all'art. 46 e della gratifica pasquale di cui all'art. 47 per ogni giorno di ferie o riposo compensativo.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le parti si danno reciprocamente atto che, quale espresso presupposto di conclusione e stipulazione dell'accordo sindacale istitutivo della normativa in materia di "mensilizzazione" per i Comandanti e Direttori di Macchina in C.R.L. di cui all'art. 22 punto 7 della presente Sezione, i ratei delle gratifiche natalizia e pasquale sono esclusi dal computo dell'indennità sostitutiva dei riposi compensativi per festività e ferie limitatamente a tale personale. Resta inteso che in caso di cessazione del rapporto di lavoro, per qualunque causa, ai Comandanti e Direttori di Macchina in C.R.L. dovranno essere liquidati i riposi compensativi per festività e ferie secondo i criteri di calcolo indicati nell'art. 58.
Art. 59 - Congedo matrimoniale
1 - Al Comandante o Direttore di Macchina che contragga matrimonio sarà concesso un congedo straordinario retribuito di giorni quindici.
2 - Per fruire di tale congedo l'interessato dovrà presentare domanda con preavviso di 30 giorni.
3 - Il congedo di cui sopra non potrà essere computato nel periodo delle ferie annuali, né potrà essere considerato in tutto od in parte quale periodo di preavviso di licenziamento.
4 - Il periodo di congedo matrimoniale è computato agli effetti della determinazione dell'anzianità di servizio.
PARTE OTTAVA - ASSICURAZIONI SOCIALI
Art. 60 - Assicurazioni infortuni
Il Comandante o Direttore di Macchina sarà assicurato contro gli infortuni e le malattie ai sensi di Legge; oltre all'assicurazione obbligatoria per Legge, l'Armatore assicurerà le seguenti indennità:
1 - per il caso di morte o invalidità permanente conseguente ad infortunio determinato da rischio ordinario:
un'indennità pari alla differenza rispettivamente tra cinque e sei annualità di retribuzione (proporzionalmente ridotte in caso di invalidità permanente parziale) ed il valore capitale della rendita di Legge calcolata secondo la norma dell'art. 39 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni. In ogni caso tale indennità non potrà essere inferiore a 12 mensilità di retribuzione in caso di morte, né a 18 mensilità di retribuzione in caso di invalidità permanente, eventualmente proporzionabile in rapporto al grado di invalidità;
2 - per il caso di morte o invalidità permanente conseguente ad infortunio determinato da rischio di guerra o da mine:
a) un'indennità in capitale corrispondente al 50 per cento del capitale di copertura della rendita di Legge;
b) un'ulteriore indennità di capitale di € 516,46.
Nel caso di invalidità permanente parziale tali indennità saranno proporzionalmente ridotte in rapporto al grado di invalidità riconosciuto a norma di Legge.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 4 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 60 - Assicurazioni infortuni
Il Comandante o Direttore di Macchina sarà assicurato contro gli infortuni e le malattie ai sensi di Legge; oltre all'assicurazione obbligatoria per Legge, l'Armatore assicurerà le seguenti indennità:
1 - per il caso di morte o invalidità permanente conseguente ad infortunio determinato da rischio ordinario:
un'indennità pari alla differenza rispettivamente tra cinque e sei annualità di retribuzione (proporzionalmente ridotte in caso di invalidità permanente parziale) ed il valore capitale della rendita di Legge calcolata secondo la norma dell'art. 39 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni. In ogni caso tale indennità non potrà essere inferiore a 12 mensilità di retribuzione in caso di morte, né a 18 mensilità di retribuzione in caso di invalidità permanente, eventualmente proporzionabile in rapporto al grado di invalidità;
2 - per il caso di morte o invalidità permanente conseguente ad infortunio determinato da rischio di guerra o da mine:
a) un'indennità in capitale corrispondente al 50 per cento del capitale di copertura della rendita di Legge;
b) un'ulteriore indennità di capitale di € 516,46.
Nel caso di invalidità permanente parziale tali indennità saranno proporzionalmente ridotte in rapporto al grado di invalidità riconosciuto a norma di Legge.
Art. 61 - Assicurazione malattie
Oltre alle assicurazioni obbligatorie per Legge, l'Armatore assicurerà le seguenti indennità:
1 - In caso di morte per malattia avvenuta entro 12 mesi dalla data dello sbarco o dipendente da malattia contratta durante l'arruolamento:
a) Se il Comandante o Direttore di Macchina lascia soltanto la vedova:
€ 2.582,28.
b) Se il Comandante o Direttore di Macchina lascia la vedova ed un figlio minorenne od un solo figlio minorenne:
€ 3.873,43 più una quota di € 103,29 per ogni ulteriore figlio minorenne.
c) Se il Comandante o Direttore di Macchina non lascia né vedova né orfani minorenni ma il padre di età oltre 65 anni o assolutamente inabile al lavoro o la madre cinquantenne o inabile al lavoro; quando essa sia vedova o separata dal marito per colpa di lui, senza altri figli maggiorenni, o risulti che il Comandante o il Direttore era l'unico e principale necessario sostegno di entrambi, spetta ad essi una indennità eguale a quella che sarebbe spettata qualora il Comandante o il Direttore di Macchina avesse lasciato la sola vedova.
2 - In caso di invalidità permanente assoluta, verificatasi entro 12 mesi dallo sbarco quale conseguenza di malattia contratta per causa di servizio:
- una indennità in capitale di € 516,46.
Nel caso di inabilità parziale, tale indennità sarà proporzionalmente ridotta al grado di inabilità riconosciuta ai sensi di Legge.
NOTA - L'Armatore garantirà al Comandante e Direttore dl Macchina una ulteriore copertura assicurativa alle condizioni generali indicate nell'accordo del 26 gennaio 1989 riportato nell'allegato 1 della presente Sezione.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 4 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 61 - Assicurazione malattie
Oltre alle assicurazioni obbligatorie per Legge, l'Armatore assicurerà le seguenti indennità:
1 - In caso di morte per malattia avvenuta entro 12 mesi dalla data dello sbarco o dipendente da malattia contratta durante l'arruolamento:
a) Se il Comandante o Direttore di Macchina lascia soltanto la vedova:
€ 2.582,28.
b) Se il Comandante o Direttore di Macchina lascia la vedova ed un figlio minorenne od un solo figlio minorenne:
€ 3.873,43 più una quota di € 103,29 per ogni ulteriore figlio minorenne.
c) Se il Comandante o Direttore di Macchina non lascia né vedova né orfani minorenni ma il padre di età oltre 65 anni o assolutamente inabile al lavoro o la madre cinquantenne o inabile al lavoro; quando essa sia vedova o separata dal marito per colpa di lui, senza altri figli maggiorenni, o risulti che il Comandante o il Direttore era l'unico e principale necessario sostegno di entrambi, spetta ad essi una indennità eguale a quella che sarebbe spettata qualora il Comandante o il Direttore di Macchina avesse lasciato la sola vedova.
2 - In caso di invalidità permanente assoluta, verificatasi entro 12 mesi dallo sbarco quale conseguenza di malattia contratta per causa di servizio:
- una indennità in capitale di € 516,46.
Nel caso di inabilità parziale, tale indennità sarà proporzionalmente ridotta al grado di inabilità riconosciuta ai sensi di Legge.
NOTA - L'Armatore garantirà al Comandante e Direttore dl Macchina una ulteriore copertura assicurativa alle condizioni generali indicate nell'accordo del 26 gennaio 1989 riportato nell'allegato 1 della presente Sezione.
COMMENTO: articoli totalmente superati dalle coperture assicurate da FANIMAR/CASCODI.
1 - Al Comandante e al Direttore di macchina che gode del trattamento previsto dalla Legge 16 ottobre 1962 n. 1486 (Legge Focaccia), sarà erogata anche l'assistenza sanitaria, farmaceutica e ospedaliera.
Art. 63 - Assistenza economica per le malattie insorte dopo il 28º giorno dalla data dello sbarco
1 - L'Armatore assicurerà presso l'Ente competente il Comandante o Direttore di Macchina cui si applicano le norme in C.R.L. in aggiunta alle provvidenze già in atto per Legge o regolamento ai fini della corresponsione di una indennità giornaliera per le malattie che impediscano totalmente e di fatto di attendere al lavoro e si manifestino dal 29º giorno successivo alla data dello sbarco ed accertati dal medico di fiducia dell'Ente competente.
2 - Per malattia si intende ogni alterazione dello stato di salute come definita dalle norme relative alla erogazione della assistenza economica e sanitaria da parte dell'Ente competente.
3 - La indennità giornaliera sarà corrisposta nella misura di un trentesimo del minimo contrattuale, con esclusione di ogni altro elemento retributivo. La indennità giornaliera sarà corrisposta in base agli accertamenti e alle prescrizioni dei medici fiduciari dell'Ente competente in conformità alle disposizioni vigenti, a partire dal 4º giorno successivo a quello della denuncia della malattia debitamente accertata fino alla guarigione clinica del Comandante o Direttore di Macchina e per la durata massima di 180 giorni dall'annotazione dell'ultimo sbarco sul ruolo.
4 - La indennità giornaliera non sarà corrisposta:
a) Ai Comandanti e Direttori di macchina che percepiscono dall'Ente competente le prestazioni economiche previste dalla Legge 16 ottobre 1962, n. 1486, per i casi di temporanea inidoneità fisica ai servizi della navigazione, giudicati dalle competenti Commissioni mediche.
b) Ai Comandanti e Direttori di macchina che abbiano maturato il diritto alle prestazioni dell'assicurazione di malattia "fondamentale" e "complementare" in seguito ai lavori eseguiti in servizio, a seguito di incarichi temporanei a terra o missione.
c) Al Capitano al Comando o Capitano di Macchina cui si applica la presente Sezione che si renda indisponibile all'imbarco, per la durata della indisponibilità.
PARTE NONA - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 64 - Aggiornamento professionale
1 - Allo scopo di promuovere un aggiornamento professionale del Comandante o del Direttore di Macchina consono alle sue funzioni, l'Armatore adotterà le misure organizzative idonee a favorire la sua partecipazione a corsi, seminari od altre iniziative formative.
2 - Durante il periodo di tempo in cui il Comandante o Direttore di Macchina sarà impegnato in tale attività sarà riconosciuto il trattamento per incarico temporaneo a terra di cui all'art. 5, punto 2, con esclusione dell'indennità pari al 37% del minimo contrattuale.
3 - La materia sarà oggetto di confronto nell'ambito della contrattazione di secondo livello.
Art. 65 - Responsabilità civile e/o penale connessa alla prestazione
1 - Ogni responsabilità civile verso terzi per fatti commessi dal Comandante o dal Direttore di Macchina nell'esercizio delle sue funzioni è a carico dell'Armatore.
2 - Ove si apra un procedimento penale nei confronti del Comandante o del Direttore di Macchina per fatti che siano direttamente connessi all'esercizio delle sue funzioni, ogni spesa per tutti i gradi di giudizio è a carico dell'Armatore. Tale obbligo può essere assolto anche mediante una copertura assicurativa per la tutela dei rischi legali, del cui premio annuo si farà carico l'azienda fino a un massimo di 240 euro.
3 - È facoltà del Comandante o Direttore di Macchina di farsi assistere da un legale di fiducia dell'Armatore scelto dal Comandante o Direttore di Macchina fra due nominativi indicati dall'Armatore, con onere a carico di quest'ultimo.
4 - Il rinvio a giudizio per fatti direttamente attinenti all'esercizio delle sue funzioni può costituire giustificato motivo di cessazione della continuità del rapporto di lavoro, nel caso in cui la gravità dell'evento possa influire sul rapporto fiduciario.
5 - Le garanzie e le tutele di cui al paragrafo 2) del presente articolo si applicano anche successivamente alla estinzione del rapporto di lavoro, sempreché si tratti di fatti accaduti nel corso del rapporto stesso.
6 - Le garanzie e le tutele di cui ai paragrafi precedenti sono escluse nei casi di dolo o colpa grave, accertati con sentenza.
7 - La materia di cui al comma 2 sarà oggetto di confronto nell'ambito della contrattazione di secondo livello.
1 - In caso di richiamo alle armi al Comandante o Direttore di Macchina sarà riconosciuto il trattamento previsto dalle vigenti disposizioni in materia.
Art. 67 - Condizioni di miglior favore
1 - Le condizioni economiche di miglior favore in atto si intendono mantenute, salva la facoltà di effettuare in sede di applicazione del contratto eventuali assorbimenti della parte relativa ai miglioramenti economici conseguiti col presente rinnovo contrattuale, al 100 per cento per integrazioni aziendali generalizzate e al 50 per cento per quelle riconosciute individualmente a titolo di merito.
Art. 68 - Divergenze di interpretazione
1 - Le eventuali divergenze sulla interpretazione del presente contratto saranno esaminate dalle Organizzazioni stipulanti, in sede nazionale, mediante apposita commissione paritetica. Essa esaminerà entro 30 giorni dalla richiesta di una delle parti le questioni alla stessa sottoposte, redigendo apposito verbale.
1 - La presente Sezione decorre dal 1º gennaio 2021 ed avrà validità fino al 31 dicembre 2023. Essa si intenderà tacitamente prorogata di anno in anno qualora non venga disdettata da una delle parti, con lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della scadenza. In ogni caso essa resterà in vigore fino a quando non sarà sostituita da un successivo accordo dello stesso livello.
2 - Le disposizioni di carattere normativo ed economico avranno vigore secondo le specifiche decorrenze indicate nella presente Sezione.
1 - Nelle assunzioni del personale negli uffici operativi le aziende amatoriali terranno in evidenza i Comandanti e i Direttori di Macchina loro dipendenti, in special modo se dichiarati inidonei alla navigazione.
2 - Le aziende o gruppi armatoriali intendendosi per gruppi armatoriali un raggruppamento di società e/o compagnie consorziate con turno particolare unico, metteranno a disposizione dell'USCLAC e rispettivamente dell'U.N.C.Di.M. per ciascun anno di validità del contratto n. 28 ore calcolate sulla base del minimo contrattuale mensile e massima anzianità aziendale a titolo di permessi sindacali retribuiti
stipendio (art. 43) con massima anzianità (art. 20) x 28
240
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegati 4 e 8 (Decorrenza 01/07/2024)
Verbale di stipula
[___]
A integrazione dell'aumento del minimo contrattuale, le parti concordano di istituire un Elemento aggiuntivo della retribuzione (EAR) pari a 64 euro al mese sulla qualifica del nostromo (Sezione 1) e sul 5º livello del personale di terra (Sezione 15) per 14 mensilità, suddiviso in tre tranche e riparametrato sulle altre qualifiche contrattuali secondo le tabelle allegate (cfr. Allegato 1 e Allegato 2), dandosi atto che l'ammontare complessivo dell'EAR è stato concordemente determinato come omnicomprensivo di ogni sua incidenza economica su tutti gli istituti diretti, indiretti e differiti del presente CCNL e comunque sul globale trattamento erogato ai lavoratori, con l'eccezione del solo TFR.
Tenuto conto, fra l'altro, di quanto stabilito dall'art. 325, ultimo comma cod. nav., le parti, a ogni effetto, stabiliscono che il suddetto EAR non può essere considerato direttamente o indirettamente nel calcolo della retribuzione, né di ogni altro istituto del presente CCNL che, direttamente o indirettamente, implichi la retribuzione come base di calcolo, con l'eccezione del solo TFR.
Allegato 4
Art. 4-bis - Periodo di prova
1 - In occasione del primo contratto di arruolamento a tempo indeterminato o a tempo determinato/viaggio il Comandante o Direttore di macchina dovrà effettuare un periodo di prova non superiore a 45 giorni di effettiva prestazione lavorativa sempre a contare dalla data della prima partenza su una nave di un determinato Armatore. Il patto di prova è stipulato per iscritto fra Armatore e lavoratore marittimo.
2 - Quando l'armatore riassuma in servizio con lo stesso grado di bordo un Comandante o Direttore di macchina che alle sue dipendenze, in un precedente imbarco a tempo indeterminato o in precedenti imbarchi a viaggio o a tempo determinato, abbia positivamente superato il periodo di prova, detta prova non sarà ripetuta dal marittimo se viene reimbarcato entro tre anni dall'ultimo sbarco ed il reimbarco avvenga a bordo di una nave dello stesso armatore avente le stesse caratteristiche tecniche di quella sulla quale ha effettuato il periodo di prova e sempre che l'ultimo sbarco non sia stato determinato da colpa del Comandante o Direttore di macchina.
3 - Entro il periodo di prova l'Armatore può risolvere il contratto di imbarco in qualunque porto nazionale, corrispondendo al marittimo le competenze dovute fino al giorno dello sbarco compreso, nonché quanto previsto all'art. 11 della presente Sezione.
4 - Il contratto di arruolamento può essere risolto durante il periodo di prova anche dal Comandante o Direttore di macchina con l'osservanza delle norme di cui all'art. 11 della presente Sezione e con diritto alle competenze maturate sino al giorno dello sbarco compreso.
5- Se il contratto di arruolamento è risolto durante il periodo di prova in un porto diverso da quello ove il contratto stesso è stato stipulato, si applicheranno le disposizioni della presente Sezione in materia di rimpatrio.
6 - L'Armatore è tenuto a comunicare al Comandante o Direttore di macchina il risultato della prova entro i termini sopra stabiliti. In difetto di questa comunicazione, la prova si intenderà positivamente superata.
7 - Il periodo di prova sarà riconosciuto a tutti gli effetti per la determinazione della anzianità di servizio.
Allegato 1 - CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA ASSICURATIVA CONTRO GLI INFORTUNI
Le parti convengono di fissare le condizioni generali assicurative qui di seguito elencate, che dovranno essere inserite nella polizza per la copertura dei rischi di morte a seguito di infortunio a bordo nonché contro il rischio del ritiro definitivo del libretto di navigazione a seguito di infortunio a bordo o di malattia.
1 - L'Assicurazione garantirà le seguenti prestazioni a favore di ciascun Comandante e Direttore di Macchina:
a) In caso di morte derivante da infortunio verificatosi a bordo: una indennità pari a € 61.974,83.
A maggior chiarimento si precisa che dal concetto di morte derivante da infortunio sono escluse tutte le morti improvvise derivanti da cause non violente in occasione di lavoro.
b) In caso di invalidità permanente da infortunio verificatosi a bordo che comporti il ritiro definitivo del libretto di navigazione: una indennità con un massimale pari a € 61.974,83.
c) In caso di invalidità permanente derivante da malattia insorta successivamente alla data della stipula del contratto di assicurazione che comporti il ritiro definitivo del libretto di navigazione: una indennità con un massimale pari a € 61.974,83. Per i Comandanti e i Direttori di Macchina non in continuità di rapporto di lavoro (C.R.L.) tale assicurazione coprirà le sole malattie insorte durante il periodo di imbarco ovvero entro 28 giorni dallo sbarco.
2 - Le garanzie di cui al punto 1) lettere a) e b) si intendono estese anche al periodo compreso tra l'ingaggio e l'imbarco nonché tra lo sbarco e l'arrivo al Comune di residenza.
3 - La tabella delle percentuali di invalidità permanente di cui alla lettera b) del punto 1 sarà quella prevista nel D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.
4 - Nel corso di ciascuna annualità assicurativa potrà essere risarcito, un numero massimo di:
2 eventi di cui alla lettera a) del punto 1) qualora l'assicurazione copra non più di 23 assicurati assunti in C.R.L. o comunque non più di 11 navi;
3 eventi di cui alla lettera a) del punto 1) qualora l'assicurazione copra un numero di assicurati assunti in C.R.L. compreso tra 24 e 31 unità o comunque un numero di navi compreso tra 12 e 15 unità;
4 eventi di cui alla lettera a) del punto 1) qualora l'assicurazione copra un numero di assicurati assunti in C.R.L. superiore a 31 unità o comunque un numero di navi superiore a 15 unità.
5 - Nel corso di ciascuna annualità assicurativa potrà essere risarcito per gli eventi di cui al punto 1) lettere b) e c) un numero massimo di:
1 evento qualora l'assicurazione copra un numero di assicurati assunti in C.R.L. non superiore a 15 unità o comunque un numero di navi non superiore a 7 unità;
2 eventi qualora l'assicurazione copra un numero di assicurati assunti in C.R.L. compreso tra 16 e 23 unità o comunque un numero di navi compreso tra 8 e 11 unità;
3 eventi qualora l'assicurazione copra un numero di assicurati assunti in C.R.L. compreso tra 24 e 31 unità o comunque un numero di navi compreso tra 12 e 15 unità;
4 eventi qualora l'assicurazione copra un numero di assicurati assunti in C.R.L. superiore a 31 unità o comunque un numero di navi superiore a 15 unità.
6 - Con riferimento all'evento di cui alla lettera b) del punto 1) la Compagnia di Assicurazione provvederà alla valutazione dell'invalidità permanente in base alla tabella delle percentuali di invalidità prevista all'allegato 1 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124. A tale valutazione verrà rapportato l'indennizzo che dovrà essere comunque pari alla somma totale assicurata € 61.974,83 quando la percentuale di invalidità risulta superiore al 40%, mentre se l'invalidità risulta pari o inferiore al 40% sarà calcolata in base ai seguenti criteri:
a) Quando il grado di invalidità risulta pari o inferiore ai 20% l'indennizzo sarà corrispondente ad una percentuale del massimale equivalente alla percentuale dell'invalidità accertata maggiorato del 50% per assicurati di età fino ai 35 anni e del 25% per assicurati di età compresa tra i 35 e i 50 anni.
b) Quando il grado di invalidità è superiore al 20% ma non supera il 40% l'indennizzo sarà pari ad una percentuale del massimale equivalente alla percentuale dell'invalidità accertata maggiorato del 100% per assicurati di età fino ai 35 anni compiuti, del 50% per assicurati di età compresa tra i 35 e 50 anni e del 25% per assicurati di età superiore ai 50 anni.
7 - Con riferimento all'evento di cui alla lettera c) del punto 1) la compagnia di assicurazione provvederà alla valutazione del grado di invalidità in base alle tabelle dalla stessa applicate per polizze analoghe ed opererà la liquidazione dell'indennizzo in base ai seguenti criteri:
a) Qualora la percentuale di invalidità, accertata non superi il 35%, verrà liquidato un indennizzo, calcolato sul massimale di € 61.974,83 pari al 40% per assicurati di età fino ai 35 anni, al 30% per assicurati di età compresa tra i 35 e i 50 anni e al 15%, per assicurati di età superiore ai 50 anni.
b) Qualora la percentuale di invalidità accertata sia compresa tra il 36% e il 45% verrà liquidato un indennizzo calcolato sul massimale di € 61.974,83 pari al 50% per assicurati di età fino a 35 anni, al 40% per assicurati di età compresa tra i 35 e i 50 anni e al 25% per assicurati di età superiore ai 50 anni.
c) Qualora la percentuale di invalidità accertata sia compresa tra il 45% e il 60% verrà liquidato un indennizzo calcolato sul massimale di € 61.974,83 pari al 60% per assicurati di età fino a 35 anni, al 50% per assicurati di età compresa tra i 35 e i 50 anni e al 40% per assicurati di età superiore ai 50 anni.
d) Qualora la percentuale di invalidità accertata sia superiore al 60% verrà sempre liquidato un indennizzo pari al 100% del massimale qualunque sia l'età dell'assicurato.
La presente garanzia è prestata fino al 55º anno di età.
8 - Qualora, sempre a seguito di avvenuto ritiro del libretto di navigazione, non fosse possibile per la compagnia di assicurazione accertare il grado di invalidità permanente da infortunio o malattia, a causa di un prematuro decesso dell'assicurato, si procederà a fare indennizzare gli eredi, in base all'età, nelle misure di seguito indicate (solo fino a 65 anni non compiuti).
Quanto sopra a condizione che il decesso sia avvenuto per la medesima malattia o infortunio che sia stata determinante per la dichiarazione di permanente inidoneità alla navigazione, sempre e comunque nel rispetto delle ulteriori norme e procedure per l'accertamento dell'indennizzabilità inerente il ritiro del libretto stesso.
Sino a 40 anni non compiuti € 31.000,00
da 40 a 45 anni non compiuti € 21.000,00
da 45 a 50 anni non compiuti € 16.000,00
da 50 a 55 anni non compiuti € 8.500,00
da 55 a 60 anni non compiuti € 6.000,00
da 60 a 65 anni non compiuti € 3.000,00
9 - Con decorrenza 1º luglio 2007, la tutela assicurativa per la copertura del caso morte a bordo o in franchigia per qualsiasi causa viene estesa anche ai Comandanti e ai Direttori di Macchina imbarcati su navi superiori a 3.000 t.s.l.
In particolare, verrà riconosciuta agli eredi una somma pari a 12.500 euro.
Per la copertura assicurativa varranno comunque le condizioni generali e/o particolari delle polizze assicurative all'uopo sottoscritte; tali coperture saranno operative dopo l'avvenuto pagamento di quanto dovuto da parte delle Aziende.
TABELLA ESEMPLIFICATIVA PER ASSICURAZIONE CONTRO INFORTUNI
Percentuale di invalidità | Età | Maggiorazione | In valore assoluto | Importo totale liquidato | |
Importo liquidabile | in % | ||||
18% | fino a 35 | € 11.155,47 | 50% | € 5.577,73 | € 16.733,20 |
18% | da 35 a 50 | € 11.155,47 | 25% | € 2.788,87 | € 13.944,37 |
18% | da 50 in su | € 11.155,47 |
|
|
|
30% | fino a 35 | € 18.592,45 | 100% | € 18.592,45 | € 37.184,90 |
30% | da 35 a 50 | € 18.592,45 | 50% | € 9.296,22 | € 27.888,67 |
30% | da 50 in su | € 18.592,45 | 25% | € 4.648,11 | € 23.240,56 |
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 4 (Decorrenza 01/07/2024)
Allegato 1 - CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA ASSICURATIVA CONTRO GLI INFORTUNI
Le parti convengono di fissare le condizioni generali assicurative qui di seguito elencate, che dovranno essere inserite nella polizza per la copertura dei rischi di morte a seguito di infortunio a bordo nonché contro il rischio del ritiro definitivo del libretto di navigazione a seguito di infortunio a bordo o di malattia.
1 - L'Assicurazione garantirà le seguenti prestazioni a favore di ciascun Comandante e Direttore di Macchina:
a) In caso di morte derivante da infortunio verificatosi a bordo: una indennità pari a € 61.974,83.
A maggior chiarimento si precisa che dai concetto di morte derivante da infortunio sono escluse tutte le morti improvvise derivanti da cause non violente in occasione di lavoro.
b) In caso di invalidità permanente da infortunio verificatosi a bordo che comporti il ritiro definitivo del libretto di navigazione: una indennità con un massimale pari a € 61.974,83.
c) In caso di invalidità permanente derivante da malattia insorta successivamente alla data della stipula del contratto di assicurazione che comporti il ritiro definitivo del libretto di navigazione: una indennità con un massimale pari a € 61.974,83. Per i Comandanti e i Direttori di Macchina non in continuità di rapporto di lavoro (C.R.L.) tale assicurazione coprirà le sole malattie insorte durante il periodo di imbarco ovvero entro 28 giorni dallo sbarco.
2 - Le garanzie di cui al punto 1) lettere a) e b) si intendono estese anche al periodo compreso tra l'ingaggio e l'imbarco nonché tra lo sbarco e l'arrivo al Comune di residenza.
3 - La tabella delle percentuali di invalidità permanente di cui alla lettera b) del punto 1 sarà quella prevista nel D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.
4 - Nel corso di ciascuna annualità assicurativa potrà essere risarcito, un numero massimo di:
2 eventi di cui alla lettera a) del punto 1) qualora l'assicurazione copra non più di 23 assicurati assunti in C.R.L. o comunque non più di 11 navi;
3 eventi di cui alla lettera a) del punto 1) qualora l'assicurazione copra un numero di assicurati assunti in C.R.L. compreso tra 24 e 31 unità o comunque un numero di navi compreso tra 12 e 15 unità;
4 eventi di cui alla lettera a) del punto 1) qualora l'assicurazione copra un numero di assicurati assunti in C.R.L. superiore a 31 unità o comunque un numero di navi superiore a 15 unità.
5 - Nel corso di ciascuna annualità assicurativa potrà essere risarcito per gli eventi di cui al punto 1) lettere b) e c) un numero massimo di:
1 evento qualora l'assicurazione copra un numero di assicurati assunti in C.R.L. non superiore a 15 unità o comunque un numero di navi non superiore a 7 unità;
2 eventi qualora l'assicurazione copra un numero di assicurati assunti in C.R.L. compreso tra 16 e 23 unità o comunque un numero di navi compreso tra 8 e 11 unità;
3 eventi qualora l'assicurazione copra un numero di assicurati assunti in C.R.L. compreso tra 24 e 31 unità o comunque un numero di navi compreso tra 12 e 15 unità;
4 eventi qualora l'assicurazione copra un numero di assicurati assunti in C.R.L. superiore a 31 unità o comunque un numero di navi superiore a 15 unità.
6 - Con riferimento all'evento di cui alla lettera b) del punto 1) la Compagnia di Assicurazione provvederà alla valutazione dell'invalidità permanente in base alla tabella delle percentuali di invalidità prevista all'allegato 1 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124. A tale valutazione verrà rapportato l'indennizzo che dovrà essere comunque pari alla somma totale assicurata € 61.974,83 quando la percentuale di invalidità risulta superiore al 40%, mentre se l'invalidità risulta pari o inferiore al 40% sarà calcolata in base ai seguenti criteri:
a) Quando il grado di invalidità risulta pari o inferiore ai 20% l'indennizzo sarà corrispondente ad una percentuale del massimale equivalente alla percentuale dell'invalidità accertata maggiorato del 50% per assicurati di età fino ai 35 anni e del 25% per assicurati di età compresa tra i 35 e i 50 anni.
b) Quando il grado di invalidità è superiore al 20% ma non supera il 40% l'indennizzo sarà pari ad una percentuale del massimale equivalente alla percentuale dell'invalidità accertata maggiorato del 100% per assicurati di età fino ai 35 anni compiuti, del 50% per assicurati di età compresa tra i 35 e 50 anni e del 25% per assicurati di età superiore ai 50 anni.
7 - Con riferimento all'evento di cui alla lettera c) del punto 1) la compagnia di assicurazione provvederà alla valutazione del grado di invalidità in base alle tabelle dalla stessa applicate per polizze analoghe ed opererà la liquidazione dell'indennizzo in base ai seguenti criteri:
a) Qualora la percentuale di invalidità, accertata non superi il 35%, verrà liquidato un indennizzo, calcolato sul massimale di € 61.974,83 pari al 40% per assicurati di età fino ai 35 anni, al 30% per assicurati di età compresa tra i 35 e i 50 anni e al 15%, per assicurati di età superiore ai 50 anni.
b) Qualora la percentuale di invalidità accertata sia compresa tra il 36% e il 45% verrà liquidato un indennizzo calcolato sul massimale di € 61.974,83 pari al 50% per assicurati di età fino a 35 anni, al 40% per assicurati di età compresa tra i 35 e i 50 anni e al 25% per assicurati di età superiore ai 50 anni.
c) Qualora la percentuale di invalidità accertata sia compresa tra il 45% e il 60% verrà liquidato un indennizzo calcolato sul massimale di € 61.974,83 pari al 60% per assicurati di età fino a 35 anni, al 50% per assicurati di età compresa tra i 35 e i 50 anni e al 40% per assicurati di età superiore ai 50 anni.
d) Qualora la percentuale di invalidità accertata sia superiore al 60% verrà sempre liquidato un indennizzo pari al 100% del massimale qualunque sia l'età dell'assicurato.
La presente garanzia è prestata fino al 65
55° anno di età.8 - Qualora, sempre a seguito di avvenuto ritiro del libretto di navigazione, non fosse possibile per la compagnia di assicurazione accertare il grado di invalidità permanente da infortunio o malattia, a causa di un prematuro decesso dell'assicurato, si procederà a fare indennizzare gli eredi, in base all'età, nelle misure di seguito indicate (solo fino a 65 anni non compiuti).
Quanto sopra a condizione che il decesso sia avvenuto per la medesima malattia o infortunio che sia stata determinante per la dichiarazione di permanente inidoneità alla navigazione, sempre e comunque nel rispetto delle ulteriori norme e procedure per l'accertamento dell'indennizzabilità inerente il ritiro del libretto stesso.
Sino a 40 anni non compiuti € 31.000,00
da 40 a 45 anni non compiuti € 21.000,00
da 45 a 50 anni non compiuti € 16.000,00
da 50 a 55 anni non compiuti € 8.500,00
da 55 a 60 anni non compiuti € 6.000,00
da 60 a 65 anni non compiuti € 3.000,00
9 - Con decorrenza 1º luglio 2007, la tutela assicurativa per la copertura del caso morte a bordo o in franchigia per qualsiasi causa viene estesa anche ai Comandanti e ai Direttori di Macchina imbarcati su navi superiori a 3.000 t.s.l.
In particolare, verrà riconosciuta agli eredi una somma pari a 12.500 euro.
Per la copertura assicurativa varranno comunque le condizioni generali e/o particolari delle polizze assicurative all'uopo sottoscritte; tali coperture saranno operative dopo l'avvenuto pagamento di quanto dovuto da parte delle Aziende.
TABELLA ESEMPLIFICATIVA PER ASSICURAZIONE CONTRO INFORTUNI
Percentuale di invalidità
Età
Maggiorazione
In valore assoluto
Importo totale liquidato
Importo liquidabile
in %
18%
fino a 35
€ 11.155,47
50%
€ 5.577,73
€ 16.733,20
18%
da 35 a 50
€ 11.155,47
25%
€ 2.788,87
€ 13.944,37
18%
da 50 in su
€ 11.155,47
30%
fino a 35
€ 18.592,45
100%
€ 18.592,45
€ 37.184,90
30%
da 35 a 50
€ 18.592,45
50%
€ 9.296,22
€ 27.888,67
30%
da 50 in su
€ 18.592,45
25%
€ 4.648,11
€ 23.240,56
Allegato 2 - VERBALE DI ACCORDO PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE 30 MAGGIO 2007 E SS.MM.II.
Visti
- l'accordo 11 giugno 2003 di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i capitani di lungo corso al comando e capitani di macchina alla direzione di macchina nel quale, fra l'altro, le parti sopra citate concordarono circa l'opportunità di dare corso alla previdenza complementare di settore attraverso l'individuazione di un fondo contrattuale di riferimento fra quelli già attivi sul mercato;
- il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 di disciplina delle forme pensionistiche complementari;
- la Legge 8 agosto 1995, n. 335 di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare;
- il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47 di disciplina fiscale della previdenza complementare, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 168.
- il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 di riforma della disciplina delle forme pensionistiche complementari;
- la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), che, modificando il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, prevede, fra l'altro, l'anticipazione dell'entrata in vigore della riforma della previdenza complementare al 1º gennaio 2007;
atteso che
- le forme pensionistiche complementari si distinguono in collettive, vale a dire le forme di cui agli articoli 3, comma 1, lettere da a) a h), e 12 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e individuali, vale a dire le forme di cui all'articolo 13 del citato decreto legislativo;
- la ridotta consistenza occupazionale del settore marittimo non consente la costituzione di un fondo di categoria di dimensioni finanziarie tali da garantire ai lavoratori aderenti adeguati livelli di remuneratività e, pertanto, si conferma l'opportunità di individuare un fondo pensione contrattuale del comparto trasporti, verso cui i lavoratori potranno far confluire le risorse che decideranno di destinare alla previdenza complementare;
le parti convengono che
il Fondo Pensione Complementare Nazionale PRIAMO rappresenta uno strumento idoneo all'erogazione, al termine dell'attività lavorativa, di un trattamento pensionistico complementare che integri quello derivante dal sistema pubblico obbligatorio.
Pertanto, il predetto Fondo PRIAMO è stato individuato quale fondo pensione contrattuale di categoria per i lavoratori dipendenti a cui è applicato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto dalle Organizzazioni datoriali e sindacali stipulanti il presente accordo.
Al fine di rendere possibile l'adesione al Fondo PRIAMO da parte dei lavoratori del settore marittimo, è necessario apportare alcune modifiche allo Statuto del citato Fondo, ex art. 36 dello Statuto.
Con riferimento ai lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria successivamente alla data del 28 aprile 1993, è prevista, in caso di adesione alla previdenza complementare, l'integrale destinazione al Fondo di previdenza complementare del TFR maturando.
Con riferimento ai lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993, il conferimento del TFR maturando è fissato ad una percentuale pari al 2,28% degli elementi della retribuzione, utili ai fini del calcolo del TFR, per 12 mensilità annue.
Qualora il lavoratore, a prescindere dalla data di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria, decida di versare, oltre al TFR maturando, un contributo mensile pari all'1% del minimo contrattuale (paga base + contingenza + EDR) e degli eventuali scatti di anzianità, per 14 mensilità all'anno, l'azienda verserà sulla posizione individuale del lavoratore, per 14 mensilità annue, un contributo mensile di pari importo, non computabile ai fini del calcolo del TFR.
Resta ferma la facoltà per il lavoratore di versare al medesimo Fondo un contributo aggiuntivo esclusivamente a proprio carico.
L'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, di cui al punto precedente, è assunto esclusivamente nei confronti dei lavoratori che aderiscono al Fondo PRIAMO. Pertanto, tale contributo non sarà dovuto, né si convertirà in alcun trattamento sostitutivo anche di diversa natura, sia collettivo che individuale, a favore dei lavoratori che, a causa della mancata adesione, non conseguano la qualifica di Socio del Fondo in parola, ovvero la perdano successivamente.
Con specifico riferimento al personale non in Regolamento Organico e non in Continuità di Rapporto di Lavoro, gli obblighi di conferimento del TFR maturando e di versamento del contributo aggiuntivo a carico del datore di lavoro e del lavoratore sussistono solo relativamente ai periodi in cui il lavoratore è imbarcato in forza di convenzione di arruolamento o di un impiego a bordo o a terra in regime di comandata, purché nel corso dell'anno solare tali periodi siano di durata complessiva di almeno tre mesi.
In base a quanto previsto dalla Nota Informativa di PRIAMO, le spese di adesione al fondo sono attualmente le seguenti:
- spese di adesione, pari a € 10,32, di cui € 5,16 a carico del socio e € 5,16 a carico del datore di lavoro, da versare in un'unica soluzione;
- quota associativa mensile pari a € 1,50 a carico del socio;
- costo annuale indirettamente a carico dell'aderente in funzione della scelta di comparto.
Per quanto riguarda gli altri aspetti normativi, nonché quelli tecnico-organizzativi, si rimanda integralmente a quanto previsto nello Statuto del Fondo PRIAMO e alle istruzioni contenute nella relativa Nota Informativa.
*****
ACCORDO 3 FEBBRAIO 2009 - PREVIDENZA COMPLEMENTARE
A decorrere dal 1º gennaio 2010 il contributo mensile a carico dell'Azienda, fermo restando quello a carico del lavoratore pari all'1%, verrà elevato all'1,5% sempre per 14 mensilità all'anno.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegati 4 e 8 (Decorrenza 01/07/2024)
Verbale di stipula
[___]
Con riferimento all'accordo 30 maggio 2007 e ss.mm.ii. sulla Previdenza complementare, le parti concordano, altresì, che a decorrere dal mese di luglio 2024, l'aliquota relativa al contributo mensile al Fondo Priamo a carico dell'azienda verrà elevata al 2,5%, ferma restando quella a carico del lavoratore pari all'1%.
Allegato 3 - POLIZZA ASSICURATIVA SANITARIA
VERBALE DI ACCORDO - 22 dicembre 1993
Le Parti,
premesso
- che la polizza assicurativa sanitaria sarà accesa direttamente da U.S.C.L.A.C. e U.N.C.Di.M. con la SASA Assicurazioni, fermo l'obbligo dei datori di lavoro di versare al contraente le quote a loro carico nonché in via di anticipazione e con i limiti di cui infra, le quote a carico dei Comandanti e D.M. alle loro dipendenze;
- che detto rapporto assicurativo in esame è strettamente legato alla sussistenza di un rapporto di lavoro ed alla decorrenza della retribuzione;
- che è pertanto necessario disciplinare (v. paragrafi 2 e 3 del presente verbale) le varie ipotesi possibili, distinguendo tra i rapporti di lavoro in continuità e quelli non in continuità;
concordano quanto segue:
1 - Le premesse sono parte integrante del presente accordo.
2 - Comandanti e Direttori di Macchina in C.R.L.
2.1) Il datore di lavoro provvederà a versare al Contraente per tutta la durata del rapporto di continuità e sempre che sussista il diritto dei Comandanti e D.M. alla retribuzione, la quota di premio a suo carico e, in via di anticipazione, la quota di premio a carico dei Comandanti e D.M..
La quota a carico del datore di lavoro, comprensiva del contributo di solidarietà, sarà pari ai due terzi del versamento totale, quella a carico dei Comandanti e D.M. il residuo terzo.
Il datore di lavoro opererà la trattenuta della somma anticipata per il Comandante e D.M. sulle competenze di ogni mese indipendentemente dalla periodicità dei versamenti fatti al Contraente.
2.2) Qualora il Comandante o il D.M. venga preso in carico dalla Cassa Marittima a seguito di malattia o infortunio, con relativa temporanea caducazione di ogni obbligo retributivo a carico del datore di lavoro, quest'ultimo proseguirà per il periodo in questione, in funzione meramente anticipatoria, i versamenti delle quote assicurative.
Al reimbarco del Comandante e D.M. il datore di lavoro recupererà per l'intero periodo di malattia o infortunio (il cui inizio convenzionalmente decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di sbarco) l'intero versamento da lui effettuato mediante trattenuta sulla retribuzione.
2.3) Alla risoluzione del rapporto di lavoro in continuità verranno meno tutti gli obblighi contrattuali relativi alla copertura assicurativa sanitaria.
Il lavoratore avrà, tuttavia, la facoltà di proseguire il rapporto assicurativo, assumendosene direttamente l'intero onere secondo le modalità e le scadenze indicate nella polizza.
3 - Comandanti e Direttori di Macchina non in C.R.L.
3.1) Il diritto alla copertura assicurativa sorgerà all'atto dell'imbarco del Comandante e del D.M. e perdurerà fino al momento dello sbarco.
3.2) Al fine di evitare doppi versamenti si procederà come in appresso:
a) nel mese in cui avviene l'imbarco, qualora il Comandante ed il D.M. siano privi di copertura assicurativa, il datore di lavoro provvederà alla copertura dal primo giorno del mese d'imbarco;
qualora siano già coperti di assicurazione la copertura inizierà dal mese successivo a quello d'imbarco.
b) nel mese in cui avviene lo sbarco, per qualsiasi motivo esso avvenga, la copertura verrà mantenuta per l'intero mese.
Il datore di lavoro opererà la trattenuta della quota di pertinenza del Comandante e D.M. sulle competenze di ogni mese indipendentemente dalla periodicità dei versamenti fatti al Contraente sulla base della polizza di assicurazione.
Successivamente allo sbarco il Comandante e il D.M. potranno mantenere la copertura assicurativa assumendosene, in toto e direttamente, l'onere.
3.3) Gli sbarchi per malattia o infortunio, risolvendo il contratto di imbarco, faranno venire altresì meno la copertura assicurativa, fermo quanto previsto sub 3.1. In tale evenienza, il Comandante e D.M. avranno la facoltà di proseguire il rapporto assicurativo, assumendosene direttamente l'intero onere.
4 - Qualora - per impedimento del Comandante o del Direttore di Macchina o per sua sostituzione ovvero per qualsiasi diversa legittima causa altro ufficiale, anche se all'uopo imbarcato, assumesse il comando o la direzione di macchina per un periodo inferiore a 30 giorni, non si darà corso alla copertura assicurativa di cui al presente accordo.
Superato il periodo di 30 giorni suindicato, la copertura assicurativa dovrà essere attuata con decorrenza dalla nomina nei modi e nei termini indicati nei precedenti paragrafi 2 e 3.
5 - Modalità di pagamento quote
La copertura assicurativa ha valenza per anno solare e le modalità di pagamento sono come in appresso indicato:
a) per i Comandanti e D.M. in C.R.L. il datore di lavoro verserà entro il 5 febbraio di ogni anno sia le quote annuali a suo carico che quelle annuali a carico del Comandante e D.M.;
b) per i Comandanti e D.M. non in C.R.L. e presenti a bordo il primo giorno di ogni anno il datore di lavoro verserà entro il 5 febbraio di ogni anno un dodicesimo del premio annuale sia per la parte a suo carico che per quella a carico del Comandante e D.M.;
c) il saldo e le regolamentazioni premio avverranno per bilanciamento a fine anno solare per i movimenti avvenuti durante il corso dell'anno stesso.
6 - La Confitarma prende atto che l'U.S.C.L.A.C. e I'U.N.C.Di.M. stipuleranno analoga polizza sanitaria anche a favore di Comandanti e Direttori di Macchina pensionati, polizza che resterà in ogni caso separata e con gestione autonoma rispetto a quella disciplinata dal presente verbale di accordo.
U.S.C.L.A.C. e U.N.C.Di.M. provvederanno a trasmettere copia della polizza di assicurazione a Confitarma.
Letto confermato e sottoscritto in Genova oggi 22 dicembre 1993.
VERBALE DI ACCORDO - 18 gennaio 1996
Premesso
che l'U.S.C.L.A.C e l'U.N.C.Di.M. in data 15 gennaio 1996 hanno costituito la "CASSA DI ASSISTENZA DEI COMANDANTI E DEI DIRETTORI DI MACCHINA - CAS.CO.DI." con sede in Via Cesarea, 2/44 - 16121 GENOVA (in ristrutturazione).
Concordano
di far confluire in detta CASSA la polizza assicurativa sanitaria contratta con la SASA ASSICURAZIONI.
Dal 1º gennaio 1996, pertanto, la polizza in argomento beneficerà dello sgravio fiscale di cui all'art. 48 del Testo Unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 22-12-86 n. 917).
Dall'anno 1996 il premio dovrà essere versato sul conto corrente n° 1999 intestato a CAS.CO.DI. presso la BANCA POPOLARE DI NOVARA - Sede di Genova - Via Cinque Dicembre, 3 - 16121 Genova (ABI 5608.5 CAB 1400.1)
In attesa della ristrutturazione della sede della CASSA le Società di Navigazione sono pregate di comunicare con cortese sollecitudine tutti gli indirizzi dei Comandanti e Direttori di Macchina alle loro dipendenze, anche se non in C.R.L., alla U.S.C.L.A.C. e U.N.C.Di.M. - Polizza Sanitaria - Via Cesarea, 2/23 - 16121 Genova.
Letto, confermato e sottoscritto.
VERBALE DI ACCORDO - 13 dicembre 1966
Le Parti,
premesso
- che in data 15 gennaio 1996 l'U.S.C.L.A.C. e l'U.N.C.Di.M. hanno costituito la "Cassa di Assistenza dei Comandanti e Direttori di Macchina - CAS.CO.DI." con sede in Via Cesarea, n. 2/23 - 16121 Genova - Cassa garantita da AXA ASSICURAZIONI;
- che le parti hanno concordato, in data 18/1/1996, di far confluire in detta Cassa la polizza assicurativa sanitaria già contratta con SASA ASSICURAZIONI;
- che per il triennio 97/98/99 non vi saranno aumenti del precedente premio pur migliorandosi alcune prestazioni come da allegato;
- che il premio dovrà essere versato sui conto corrente n. 1999 intestato a CAS.CO.Di. presso Banca Popolare di Novara - sede di Genova - Via Cinque Dicembre n. 3 - 16121 Genova (ABI 5608.5 CAB 1400.1);
- che i datori di lavoro verseranno alla CAS.CO.DI. le quote a loro carico nonché, in via di anticipazioni e con i limiti di cui infra le quote a carico dei Comandanti e Direttori di Macchina alle loro dipendenze purché l'interessato non indichi formalmente altro Fondo o Cassa cui indirizzare i versamenti;
- che detto rapporto assicurativo in esame è strettamente legato alla sussistenza di un rapporto di lavoro ed alla decorrenza della retribuzione;
- che è pertanto necessario disciplinare (v. paragrafi 2 e 3 del presente verbale) le varie ipotesi possibili distinguendo tra i rapporti di lavoro in continuità e quelli non in continuità;
- che l'assicurazione previdenziale integrativa viene sospesa, in attesa delle previste norme legislative in materia con le conseguenze di cui al paragrafo 7 del presente verbale;
concordano quanto segue:
1 - Le premesse sono parte integrante del presente accordo.
2 - Comandanti e Direttori di Macchina in C.R.L.
2.1) Il datore di lavoro provvederà a versare alla CAS.CO.DI. per tutta la durata del rapporto di continuità e sempre che sussista il diritto dei Comandanti e D.M alla retribuzione, la quota di premio a suo carico e, in via di anticipazione, la quota di premio a carico dei Comandanti e D.M. La quota a carico del datore di lavoro, comprensiva del contributo di solidarietà, sarà pari a due terzi del versamento totale, quella a carico dei Comandanti e D.M. il residuo terzo.
Il datore di lavoro opererà la trattenuta della somma anticipata per il Comandante e D.M. sulle competenze di ogni mese indipendentemente dalla periodicità dei versamenti fatti alla CAS.CO.DI..
2.2) Qualora il Comandante o il D.M. venga preso in carico dalla I.P.SE.MA. a seguito di malattia o infortunio con relativa temporanea caducazione di ogni obbligo retributivo a carico del datore di lavoro, quest'ultimo proseguirà per il periodo in questione, in funzione meramente anticipatoria, i versamenti delle quote assicurative.
Al reimbarco del Comandante e D.M. il datore di lavoro recupererà per l'intero periodo di malattia o infortunio (il cui inizio convenzionalmente decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di sbarco) l'intero versamento da lui effettuato mediante trattenuta sulla retribuzione.
2.3) Alla risoluzione del rapporto di lavoro in continuità verranno meno tutti gli obblighi contrattuali relativi alla copertura assicurativa sanitaria.
Il lavoratore avrà, tuttavia, la facoltà di proseguire il rapporto assicurativo assumendone direttamente l'intero onere secondo le modalità e le scadenze indicate da CAS.CO.DI.
3 - Comandanti e Direttori di Macchina non in C.R.L.
3.1) Il diritto alla copertura assicurativa sorgerà all'atto dell'imbarco del Comandante e D.M. e perdurerà fino al momento dello sbarco.
3.2) Al fine di evitare doppi versamenti si procederà come in appresso:
a) nel mese in cui avviene l'imbarco, qualora il Comandante e il D.M. siano privi di copertura assicurativa, il datore di lavoro provvederà alla copertura dal primo giorno del mese di imbarco; qualora siano già coperti di assicurazione la copertura inizierà dal mese successivo a quello di imbarco;
b) nel mese in cui avviene lo sbarco, per qualsiasi motivo esso avvenga, la copertura verrà mantenuta per l'intero mese.
Il datore di lavoro opererà la trattenuta della quota di pertinenza del Comandante e D.M. sulle competenze di ogni mese indipendentemente dalla periodicità dei versamenti fatti alla CAS.CO.DI. sulla base della polizza di assicurazione.
Successivamente allo sbarco il Comandante e D.M. potranno mantenere la copertura assicurativa assumendosene, in toto e direttamente, l'onere.
3.3) Gli sbarchi per malattia o infortunio, risolvendo il contratto di imbarco, faranno venire altresì meno la copertura assicurativa, fermo quanto previsto sub 3.1.
In tale evenienza, il Comandante e il D.M. avranno la facoltà di proseguire il rapporto assicurativo assumendosene direttamente l'intero onere.
4 - Qualora - per impedimento del Comandante o del D.M. o per sua sostituzione ovvero per qualsiasi diversa legittima causa - altro ufficiale, anche se all'uopo imbarcato, assumesse il comando o la direzione di macchina per un periodo inferiore a 30 giorni, non si darà corso alla copertura assicurativa di cui al presente accordo.
Superato il periodo di 30 giorni suindicato, la copertura assicurativa dovrà essere attuata con decorrenza dalla nomina nei modi e nei termini indicati nei precedenti paragrafi 2 e 3.
Modalità di pagamento quote
5 - La copertura assicurativa ha la valenza per un anno solare e le modalità di pagamento sono come in appresso indicato:
a) per i Comandanti e D.M. in C.R.L. il datore di lavoro verserà entro il 5 febbraio di ogni anno sia le quote annuali a suo carico che quelle annuali a carico del Comandante e D.M.
b) per i Comandanti e D.M. non in C.R.L. e presenti a bordo il primo giorno di ogni anno il datore di lavoro verserà entro il 5 febbraio di ogni anno un dodicesimo del premio annuale sia per la parte a suo carico che per quella a carico del Comandante e D.M.
c) Il saldo e le regolamentazioni premio avverranno per bilanciamento a fine anno solare per i movimenti avvenuti durante il corso dell'anno stesso.
6 - La Confitarma prende atto che i Comandanti e D.M. pensionati ed i loro nuclei familiari potranno fruire delle prestazioni assicurative e sanitarie di CAS.CO.DI.
7 - L'assicurazione previdenziale integrativa prevista dall'allegato 6 del CCNL 26 Novembre 1991 e successivo rinnovo per Capitani di lungo corso al comando e Capitani di Macchina alla direzione di macchina di navi dell'armamento libero si intende sospesa.
Le parti in attesa della prevista regolamentazione legislativa in materia di previdenza integrativa, per il solo anno 1997 e con intesa di successivi incontri finalizzati al riesame della materia concordano quanto segue.
Quale contropartita della sospensione di cui sopra i datori di lavoro corrisponderanno dal 1º gennaio al 31 dicembre 1997 ai Comandanti e ai D.M. alle proprie dipendenze la somma mensile convenzionalmente stabilita in lorde € 46,48.
La somma suindicata sarà corrisposta per 12 mensilità, mediante inclusione nella retribuzione dei 12 mesi solari (o pro rata intendendosi come mese intero la frazione superiore a 15 giorni). Le parti convengono - anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art 325 cod. nav. - che gli emolumenti in questione non entreranno a far parte della base di calcolo di alcun altro compenso o indennità (quali, esemplificativamente, mensilità extra solari, indennità sostitutiva ferie non godute, festività, indennità sostitutiva del preavviso, trattamento di fine rapporto) essendo loro comune ed espressa volontà di non ricomprenderli nella retribuzione, né in qualsiasi istituto, contrattuale o legale, che implichi la retribuzione come base di calcolo.
Il presente accordo sostituisce in toto gli accordi del 22 dicembre 1993, del 21 dicembre 1995 e 18 gennaio 1996. Entrerà in vigore con il 1º gennaio 1997 ed avrà durata triennale.
Letto, confermato e sottoscritto in Genova il 13 dicembre 1996.
Allegato al verbale di accordo del 13 dicembre 1996
ASSICURAZIONE SANITARIA PER COMANDANTI E DIRETTORI DI MACCHINA E NUCLEI FAMILIARI
PRINCIPALI GARANZIE PRESTATE
Massimale assicurato Euro 206.582,76.
- Rimborso spese per visite specialistiche ed accertamenti diagnostici Euro 3.600,00 per nucleo e per anno.
- Anticipo indennizzi ricovero per un preventivo documentato superiore a Euro 7.746,85.
- Termini di liquidazione: 45 giorni lavorativi dalla data di presentazione della pratica completa degli originali, delle relative notule, distinte e ricevute, debitamente quietanze, oppure delle relative copie conformi all'originale, corredate dalla richiesta del medico di base.
- le spese per il trasporto dell'Assicurato all'Istituto di cura per il ricovero e/o l'intervento e dal luogo di cura al suo domicilio verranno rimborsate fino ad un massimo di Euro 800,00 per sinistro nei seguenti termini:
1. se effettuate con mezzi pubblici rimborso totale dietro presentazione dei biglietti originali;
2. se effettuate con mezzi propri rimborso chilometrico (Euro 0,25 al KM) solamente se l'Istituto di cura si trova fuori comune di residenza o domicilio;
- In caso di infortunio che non comporti ricovero in Istituto di cura Euro 10.329,14.
- In caso di parto non cesareo comportante ricovero in Istituto di cura (pubblico o privato) Euro 4.000. 00.
- In caso di parto cesareo comportante ricovero in Istituto di cura (pubblico o privato) Euro 6.000. 00.
- Indennità giornaliera Euro 77,47 in caso di ricovero in Istituto Pubblico.
- Retta dell'accompagnatore Euro 103,29 giornaliera.
- Spese fisioterapiche con il sottolimite di Euro 774,69 per nucleo e per anno assicurato.
- Spese per: mammografia, pap-test, ecografia pelvica con il sottolimite di Euro 200,00 per nucleo e per anno assicurativo.
Più specificatamente:
a) IN CASO DI RICOVERO IN ISTITUTO DI CURA:
Le spese per:
- onorari del chirurgo, dell'aiuto, dell'assistente, dell'anestesista;
- diritti di sala operatoria;
- il materiale di intervento;
- assistenza medica;
- cure;
- medicinali;
- esami;
- retta di degenza;
- garanzia estesa ai 90 giorni pre e post-ricovero;
- spese di viaggio.
b) IN CASO DI VISITE SPECIALISTICHE ED ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI:
Le spese per:
- onorari medici per visite specialistiche (escluse quelle odontoiatriche ed ortodontiche);
- analisi ed esami diagnostici di laboratorio.
PERSONE ASSICURATE:
- Per nucleo familiare si intende convenzionalmente, oltre al Comandante o Direttore di Macchina indicato in elenco, il coniuge, i figli fino alla scadenza del periodo assicurativo annuale al compimento del 26º anno di età, nonché i genitori a carico e conviventi;
- È possibile per i Comandanti e D.M. estendere la copertura assicurativa per i figli con età superiore a 26 anni con la relativa spesa a proprio carico;
- È possibile per i pensionati e loro nuclei familiari usufruire delle prestazioni assicurative sanitarie versando alla CAS.CO.DI. la somma annua di Euro 780,00.
VERBALE DI ACCORDO - 8 gennaio 1997
In riferimento all'Integrativa Sanitaria Comandanti e Direttori di Macchina imbarcati su navi di bandiera nazionale, le parti concordano che per gli iscritti FILT-CGIL., FIT-CISL, UILTRASPORTI, il versamento contrattuale previsto in € 1.032,91 annui (1) sarà effettuato al fondo "FANIMAR"; mentre per coloro che sono associati ad USCLAC-UNCDiM al fondo istituito dalle suddette organizzazioni salvo diversa indicazione espressa dall'interessato.
Il personale non iscritto ad alcun sindacato dovrà essere messo in condizioni di effettuare una libera scelta tra i due fondi.
Eventuali versamenti annuali già effettuati anteriormente alla data del presente accordo restano in vigore sino alla scadenza.
Roma, 8 gennaio 1997
(1) Elevato a € 1503,00 con decorrenza 1º gennaio 2010. Resta inteso che tale somma sarà ripartita per 2/3 a carico dell'Armatore, comprensiva del contributo di solidarietà versato all'lNPS, e per 1/3 a carico del Comandante/Direttore di Macchina.
Con decorrenza 1º gennaio 2016, la somma a carico dell'armatore sarà considerata al netto del contributo di solidarietà versato all'INPS.
Assicurazione Sanitaria per Comandanti e Direttori di Macchina e Nuclei Familiari (Fascia A Super)
PRINCIPALI GARANZIE PRESTATE - Decorrenza 1º gennaio 2008
1) Ricoveri in strutture private
- € 52.000,00 massimale per nucleo e per anno assicurativo a seguito di ricovero con o senza intervento chirurgico.
- € 104.000,00 massimale per nucleo e per anno assicurativo a seguito di grandi interventi chirurgici.
- € 1.550,00 massimale per parto naturale.
2) Ricoveri in strutture pubbliche
- € 130,00 per ogni giorno di ricovero (2 gg. di franchigia) per un massimo di 90 gg.
A partire dall'1/7/2007 in caso di ricovero in istituti o cliniche private, i rimborsi previsti attraverso la polizza sanitaria stipulata tramite i fondi all'uopo preposti prevedono, a carico dell'assicurato, uno scoperto pari al 15% delle spese sostenute.
3) Rimborso spese
- Visite specialistiche, accertamenti diagnostici, esami di laboratorio, massimale € 2.325,00 con scoperto a carico del richiedente del 20% e franchigia minima di € 36,00.
- Protesi oculistiche, massimale € 259,00 e franchigia di € 36,00.
- Terapie fisiche, massimale € 430,00 e franchigia minima di € 25,00.
- Cure e/o protesi dentarie, massimale € 300,00 e franchigia di € 50,00.
Le prestazioni sono assicurate al Comandante/Direttore di Macchina e al proprio nucleo familiare (come da stato di famiglia, compresi i figli oltre i 26 anni).
Le prestazioni verranno erogate nei limiti e alle condizioni previste dallo Statuto e dai Regolamenti del FANIMAR.
ADDENDUM ACCORDO DI RINNOVO 5 GIUGNO 2007
Scopo dell'incontro è quello di meglio chiarire alcune questioni riguardanti le tutele sanitarie, le condizioni generali di polizza assicurativa e la previdenza complementare definite in occasione del recente rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i Capitani di lungo corso al comando e Capitani di Macchina alla direzione di macchina di navi dell'armamento libero e delle società del Gruppo Tirrenia non in regolamento organico.
A tale riguardo, le parti hanno convenuto quanto segue:
Polizza sanitaria
A partire dall'1/7/2007 in caso di ricovero in istituti o cliniche private, i rimborsi previsti attraverso la polizza sanitaria stipulata tramite i fondi all'uopo preposti prevedono, a carico dell'assicurato, uno scoperto pari al 15% delle spese sostenute.
In caso di ricovero in struttura pubblica il rimborso per ogni giorno di ricovero viene elevato da € 107,00 a € 130,00.
NOTA A VERBALE
Si precisa che i nominativi delle compagnie assicurative e le coordinate bancarie indicate nel presente Allegato sono state nel tempo aggiornate e modificate.
Pertanto, ai fini dell'adempimento di quanto previsto nel presente Allegato, sarà necessario far riferimento alle informazioni fornite dalle OO.SS. stipulanti la presente Sezione.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegati 4 e 8 (Decorrenza 01/07/2024)
Verbale di stipula
[___]
Nell'ambito del rinnovo del CCNL unico dell'industria armatoriale, le parti predisporranno un innovativo sistema di Assistenza sanitaria integrativa da riconoscere, secondo le modalità da definire tra le parti, alla generalità dei lavoratori a cui si applica il presente CCNL (a esclusione dei non-doms), finanziandolo con una cifra mensile (o annuale) di € 16,50 (€ 198,00 annui) che sarà assicurata dalle singole aziende per ciascun lavoratore.
A tale scopo, sarà istituito un tavolo tecnico, composto dalle parti stipulanti il presente accordo di rinnovo del CCNL, con l'obiettivo di definire le caratteristiche dello strumento, nonché la coesistenza con altri strumenti di assistenza sanitaria esistenti e di concludere il lavoro istruttorio entro gennaio 2025.
A decorrere dal mese di gennaio 2025, qualora in tale data la copertura di assistenza sanitaria integrativa individuata non fosse ancora attiva, l'importo sopra indicato sarà accantonato mensilmente dalle imprese, con destinazione da definire tra le parti stipulanti il presente accordo di rinnovo del CCNL.
Nei casi in cui la contrattazione collettiva di secondo livello abbia già previsto forme di assistenza sanitaria integrativa, la presente previsione di primo livello è cumulabile e compatibile alle forme preesistenti a livello aziendale secondo le armonizzazioni che verranno contrattualmente definite nelle singole aziende.
Allegato 4 - AUMENTI PER ANZIANITÀ IN C.R.L.
In vigore dal 01/01/2022
| COMANDANTE | DIR. MACCHINA | COEFF. DI RIVAL. |
Durante il 2º e 3º anno | € 54,43 | € 51,06 | 0,02 |
Durante il 4º e 5º anno | € 108,86 | € 102,12 | 0,04 |
Durante il 6º e 7º anno | € 163,29 | € 153,18 | 0,06 |
Durante l'8º e 9º anno | € 217,72 | € 204,24 | 0,08 |
Durante il 10º e 11º anno | € 272,15 | € 355,30 | 0,10 |
Durante il 12º e 13º anno | € 326,58 | € 306,36 | 0,12 |
Durante il 14º e 15º anno | € 381,01 | € 357,42 | 0,14 |
Durante il 16º e oltre | € 435,44 | € 408,48 | 0,16 |
In vigore dal 01/07/2022
COMANDANTE | DIR. MACCHINA | COEFF. DI RIVAL. | |
Durante il 2º e 3º anno | € 56,07 | € 52,61 | 0,02 |
Durante il 4º e 5º anno | € 112,14 | € 105,22 | 0,04 |
Durante il 6º e 7º anno | € 168,21 | € 157,83 | 0,06 |
Durante l'8º e 9º anno | € 224,28 | € 210,44 | 0,08 |
Durante il 10º e 11º anno | € 280,35 | € 263,05 | 0,10 |
Durante il 12º e 13º anno | € 336,42 | € 315,66 | 0,12 |
Durante il 14º e 15º anno | € 392,49 | € 368,27 | 0,14 |
Durante il 16º e oltre | € 448,56 | € 420,88 | 0,16 |
In vigore dal 01/07/2023
COMANDANTE | DIR. MACCHINA | COEFF. DI RIVAL. | |
Durante il 2º e 3º anno | € 57,71 | € 54,16 | 0,02 |
Durante il 4º e 5º anno | € 115,42 | € 108,32 | 0,04 |
Durante il 6º e 7º anno | € 173,13 | € 162,48 | 0,06 |
Durante l'8º e 9º anno | € 230,84 | € 216,64 | 0,08 |
Durante il 10º e 11º anno | € 288,55 | € 270,80 | 0,10 |
Durante il 12º e 13º anno | € 346,26 | € 324,96 | 0,12 |
Durante il 14º e 15º anno | € 403,97 | € 379,12 | 0,14 |
Durante il 16º e oltre | € 461,68 | € 433,28 | 0,16 |
NOTA: Gli importi sopra indicati saranno incrementati, in occasione di ogni aumento del minimo contrattuale, di una cifra pari al prodotto tra l'aumento ed i coefficienti di rivalutazione.
In vigore dal 01/01/2022
| COMANDANTE IN 2ª | DIR. MACCHINA IN 2ª | COEFF. DI RIVAL. |
Durante il 2º e 3º anno | € 46,72 | € 46,72 | 0,02 |
Durante il 4º e 5º anno | € 93,44 | € 93,44 | 0,04 |
Durante il 6º e 7º anno | € 140,16 | € 140,16 | 0,06 |
Durante l'8º e 9º anno | € 186,88 | € 186,88 | 0,08 |
Durante il 10º e 11º anno | € 233,60 | € 233,60 | 0,10 |
Durante il 12º e 13º anno | € 280,32 | € 280,32 | 0,12 |
Durante il 14º e 15º anno | € 327,04 | € 327,04 | 0,14 |
Durante il 16º e oltre | € 373,76 | € 373,76 | 0,16 |
In vigore dal 01/07/2022
COMANDANTE IN 2ª | DIR. MACCHINA IN 2ª | COEFF. DI RIVAL. | |
Durante il 2º e 3º anno | € 48,17 | € 48,17 | 0,02 |
Durante il 4º e 5º anno | € 96,34 | € 96,34 | 0,04 |
Durante il 6º e 7º anno | € 144,51 | € 144,51 | 0,06 |
Durante l'8º e 9º anno | € 192,68 | € 192,68 | 0,08 |
Durante il 10º e 11º anno | € 240,85 | € 240,85 | 0,10 |
Durante il 12º e 13º anno | € 289,02 | € 289,02 | 0,12 |
Durante il 14º e 15º anno | € 337,19 | € 337,19 | 0,14 |
Durante il 16º e oltre | € 385,36 | € 385,36 | 0,16 |
In vigore dal 01/07/2023
COMANDANTE IN 2ª | DIR. MACCHINA IN 2ª | COEFF. DI RIVAL. | |
Durante il 2º e 3º anno | € 49,61 | € 49,61 | 0,02 |
Durante il 4º e 5º anno | € 99,22 | € 99,22 | 0,04 |
Durante il 6º e 7º anno | € 148,83 | € 148,83 | 0,06 |
Durante l'8º e 9º anno | € 198,44 | € 198,44 | 0,08 |
Durante il 10º e 11º anno | € 248,05 | € 248,05 | 0,10 |
Durante il 12º e 13º anno | € 297,66 | € 297,66 | 0,12 |
Durante il 14º e 15º anno | € 347,27 | € 347,27 | 0,14 |
Durante il 16º e oltre | € 396,88 | € 396,88 | 0,16 |
NOTA: Gli importi sopra indicati saranno incrementati, in occasione di ogni aumento del minimo contrattuale, di una cifra pari al prodotto tra l'aumento ed i coefficienti di rivalutazione.
L'anno 2020 addì 16 del mese di dicembre in Roma
- CONFEDERAZIONE ITALIANA ARMATORI (CONFITARMA)
- ASSARMATORI
e
le Organizzazioni dei lavoratori sottoelencate:
- FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI TRASPORTI (FILT-CGIL)
- FEDERAZIONE ITALIANA TRASPORTI (FIT-CISL)
- UNIONE ITALIANA LAVORATORI TRASPORTI (UILTRASPORTI)
hanno stipulato la presente Sezione per l'imbarco degli equipaggi sulle unità veloci di tipo HSC, DSC e sugli Aliscafi per trasporto passeggeri.
La presente Sezione si applica al personale di Stato Maggiore, Sottufficiali e Comuni imbarcati sulle unità veloci di tipo HSC, DSC e sugli aliscafi per trasporto passeggeri.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 5 (Decorrenza 01/07/2024)
Verbale di stipula
L'anno ___ addì___ del mese di___ in Roma
- CONFEDERAZIONE ITALIANA ARMATORI (CONFITARMA)
- ASSARMATORI
e
le Organizzazioni dei lavoratori sottoelencate:
- FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI TRASPORTI (FILT-CGIL)
- FEDERAZIONE ITALIANA TRASPORTI (FIT-CISL)
- UNIONE ITALIANA LAVORATORI TRASPORTI (UILTRASPORTI)
hanno stipulato la presente Sezione per l'imbarco degli equipaggi sulle unità veloci di tipo HSC, DSC e sugli Aliscafi per trasporto passeggeri.
La presente Sezione si applica al personale di Stato Maggiore, Sottufficiali e Comuni imbarcati sulle unità veloci di tipo HSC, DSC e sugli aliscafi per trasporto passeggeri.
Le parti si danno reciprocamente atto che, quale espresso presupposto del presente accordo di rinnovo, è stato tra esse voluto un vincolo di necessaria inscindibilità fra tutte le clausole della presente Sezione.
A tal fine le parti ribadiscono la natura vincolante della presente dichiarazione per tutto ciò che attiene anche all'applicazione della Sezione medesima.
Inoltre le parti stipulanti la presente Sezione dichiarano che le clausole tutte dettate con il presente accordo, così come le precedenti, sono state volute tenendo conto sia della legislazione nazionale, sia dei principi di ordine internazionale. Tali clausole concorrono a costituire un trattamento, nel suo complesso, volutamente di miglior favore per i lavoratori.
Pertanto le parti si danno reciprocamente atto che, ove per ipotesi si configurasse per alcuni istituti una divaricazione rispetto a disposizioni normative di diritto interno e/o a principi di ordine internazionale, a ciò ha fatto riscontro una compensazione con l'acquisizione di maggiori benefici in altri aspetti della disciplina contrattuale liberamente sottoscritta.
Le parti convengono inoltre che nei risultati contrattuali complessivamente conseguiti si è tenuto conto della volontà delle OO.SS. di acquisire, in uno spirito di spiccata flessibilità, miglioramenti economici e normativi conformi alle esigenze e alla specificità del settore convenendo sul valore omnicomprensivo del costo contrattuale.
In considerazione di quanto precede, le parti si danno reciprocamente atto che eventuali pretese derivanti dalla interpretazione di disposizioni normative e/o di clausole o istituti che siano difformi dalla contrattazione collettiva del settore sono in contrasto con la loro volontà e con le finalità conseguite, fermo restando che nessuna legittimità o pretesa può derivare da clausole aziendali direttamente o indirettamente contrastanti con le clausole contenute nella presente Sezione.
CAPO I - TIPI DI CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO
Art. 1 - Tipi di contratto di arruolamento
1 - Ferme restando le disposizioni contrattuali relative alla CRL e al Turno Particolare, il contratto di arruolamento può essere stipulato:
a) per un dato viaggio o per più viaggi;
b) a tempo determinato;
c) a tempo indeterminato.
2 - Il datore di lavoro ha facoltà di trasbordare il lavoratore marittimo, in qualunque tempo o luogo su qualsiasi unità navale da lui armata. Il trasbordo non modifica la durata del contratto di arruolamento.
3 - I contratti di arruolamento da stipularsi avanti l'Autorità Marittima ai sensi di Legge saranno redatti in conformità ai modelli emessi dall'Autorità competente.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 5 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 1 - Tipi di contratto di arruolamento
1 - Ferme restando le disposizioni contrattuali relative alla CRL e al Turno Particolare, il contratto di arruolamento può essere stipulato:
a) per un dato viaggio o per più viaggi;
b) a tempo determinato;
c) a tempo indeterminato.
2 - Il datore di lavoro ha facoltà di trasbordare il lavoratore marittimo, in qualunque tempo o luogo su qualsiasi unità navale da lui armata, anche nel caso di autorizzazione ai sensi dell'art. 172-bis cod. nav. Il trasbordo non modifica la durata del contratto di arruolamento.
3 - I contratti di arruolamento da stipularsi avanti l'Autorità Marittima ai sensi di Legge saranno redatti in conformità ai modelli emessi dall'Autorità competente.
Art. 2 - Contratto di arruolamento a viaggio o per più viaggi
1 - Con il contratto di arruolamento a viaggio o per più viaggi il lavoratore marittimo viene imbarcato per il compimento di uno o più viaggi. Il contratto deve contenere le indicazioni del viaggio o dei viaggi per i quali viene stipulato.
2 - Per viaggio si intende il complesso delle traversate fra porto o porti di caricazione e porto di ultima destinazione, oltre alla eventuale traversata in zavorra per raggiungere il porto di caricazione.
3 - Il contratto di arruolamento a viaggio o per più viaggi non può avere una durata superiore a 4 (quattro) mesi, qualora il predetto limite scada nel corso del viaggio o dell'ultimo dei viaggi previsti, il contratto si intende prorogato fino al porto di ultima destinazione.
Una durata massima del contratto di arruolamento a viaggio o per più viaggi superiore a quella sopra indicata può essere altresì determinata con accordi aziendali.
Se il contratto di arruolamento a viaggio o per più viaggi supera il termine massimo sopra definito o quello eventualmente stabilito dalla contrattazione di secondo livello, si considera a tempo indeterminato.
4 - Qualora, per concorde volontà dell'Armatore e del lavoratore marittimo, questi non venga congedato nel porto di ultima destinazione il contratto di arruolamento si intende prorogato per un ulteriore viaggio e così di seguito nei limiti di cui al comma 3.
5 - Il rapporto derivante dal contratto di arruolamento a viaggio inizia al momento dell'imbarco e si estingue al momento dello sbarco, una volta terminate le operazioni commerciali dell'ultimo viaggio.
6 - Il lavoratore marittimo, allo sbarco, percepisce tutte le competenze maturate durante il periodo del contratto di arruolamento, nonché il trattamento di fine rapporto, fermo restando quanto previsto in materia di previdenza complementare.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 5 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 2 - Contratto di arruolamento a viaggio o per più viaggi
1 - Con il contratto di arruolamento a viaggio o per più viaggi il lavoratore marittimo viene imbarcato per il compimento di uno o più viaggi. Il contratto deve contenere le indicazioni del viaggio o dei viaggi per i quali viene stipulato.
2 - Per viaggio si intende il complesso delle traversate fra porto o porti di caricazione e porto di ultima destinazione, oltre alla eventuale traversata in zavorra per raggiungere il porto di caricazione.
3 - Il contratto di arruolamento a viaggio o per più viaggi non può avere una durata superiore a 4 (quattro) mesi
,. Qqualora il predetto limite scada nel corso del viaggio o dell'ultimo dei viaggi previsti, il contratto si intende prorogato fino al porto di ultima destinazione.Una durata massima del contratto di arruolamento a viaggio o per più viaggi superiore a quella sopra indicata può essere altresì determinata con accordi aziendali.
Se il contratto di arruolamento a viaggio o per più viaggi supera il termine massimo sopra definito o quello eventualmente stabilito dalla contrattazione di secondo livello, si considera a tempo indeterminato.
4 - Qualora, per concorde volontà dell'Armatore e del lavoratore marittimo, questi non venga congedato nel porto di ultima destinazione il contratto di arruolamento si intende prorogato per un ulteriore viaggio e così di seguito nei limiti di cui al comma 3.
5 - Il rapporto derivante dal contratto di arruolamento a viaggio inizia al momento dell'imbarco e si estingue al momento dello sbarco, una volta terminate le operazioni commerciali dell'ultimo viaggio.
6 - Il lavoratore marittimo, allo sbarco, percepisce tutte le competenze maturate durante il periodo del contratto di arruolamento, nonché il trattamento di fine rapporto, fermo restando quanto previsto in materia di previdenza complementare.
Art. 3 - Contratto di arruolamento a tempo determinato
1 - Con il contratto di arruolamento a tempo determinato il lavoratore marittimo viene imbarcato per lo svolgimento di una prestazione di lavoro di durata predeterminata. Il contratto di arruolamento a tempo determinato deve contenere l'indicazione del termine di durata.
2 - Ai sensi dell'art. 326 comma 2 del codice della navigazione, il singolo contratto di arruolamento a tempo determinato può avere una durata fino a 4 (quattro) mesi prorogabile da parte del datore di lavoro, d'intesa con il lavoratore, per esigenze dell'azienda, fino a 30 (trenta) giorni. La durata dell'imbarco può essere altresì determinata con accordi aziendali. Si conviene che in caso di intervallo pari o inferiore a 60 (sessanta) giorni tra successivi contratti di arruolamento a tempo determinato e/o a viaggio o per più viaggi il contratto di arruolamento si considera a tempo indeterminato solo nel caso in cui, in virtù della sua durata e delle singole interruzioni inferiori a 60 (sessanta) giorni, si raggiunga complessivamente l'arco temporale superiore ad un anno. Se il termine del contratto di arruolamento scade in corso di viaggio, il contratto stesso si intende prorogato fino al porto di ultima destinazione.
3 - Il rapporto derivante dal contratto di arruolamento a tempo determinato si costituisce al momento dell'imbarco e si estingue al momento dello sbarco.
4 - Il lavoratore marittimo, allo sbarco, percepisce tutte le competenze maturate durante il periodo del contratto di arruolamento, nonché il trattamento di fine rapporto, fermo restando quanto previsto in materia di previdenza complementare.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 5 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 3 - Contratto di arruolamento a tempo determinato
1 - Con il contratto di arruolamento a tempo determinato il lavoratore marittimo viene imbarcato per lo svolgimento di una prestazione di lavoro di durata predeterminata. Il contratto di arruolamento a tempo determinato deve contenere l'indicazione del termine di durata. Se il termine del contratto di arruolamento scade in corso di viaggio, il contratto stesso si intende prorogato fino al porto di ultima destinazione.
2 -
Ai sensi dell'art. 326 comma 2 del codice della navigazione, Il singolo contratto di arruolamento a tempo determinato può avere una durata fino a 4 (quattro) mesi. Il contratto è prorogabile anche più di una volta daparte del datore di lavoro, d'intesa con il lavoratore, per esigenze dell'azienda, per una durata massima pari a 5 mesifino a 30 (trenta) giorni. La durata dell'imbarco può essere altresì determinata con accordi aziendali, sottoscritti dalle OO.SS. stipulanti la presente Sezione. Ai sensi dell'art. 326 comma 2 del codice della navigazione, si conviene che in caso di intervallo pari o inferiore a 60 (sessanta) giorni tra successivi contratti di arruolamento a tempo determinato e/o a viaggio o per più viaggi il contratto di arruolamento si considera a tempo indeterminato solo nel caso in cui, in virtù della sua durata e delle singole interruzioni inferiori a 60 (sessanta) giorni, si raggiunga complessivamente l'arco temporale superiore ad un anno.Se il termine del contratto di arruolamento scade in corso di viaggio, il contratto stesso si intende prorogato fino al porto di ultima destinazione.3 - Il rapporto derivante dal contratto di arruolamento a tempo determinato si costituisce al momento dell'imbarco e si estingue al momento dello sbarco.
4 - Il lavoratore marittimo, allo sbarco, percepisce tutte le competenze maturate durante il periodo del contratto di arruolamento, nonché il trattamento di fine rapporto, fermo restando quanto previsto in materia di previdenza complementare.
Art. 4 - Contratto di arruolamento a tempo indeterminato
1 - Ai sensi dell'art. 325 del C.d.N., il contratto di arruolamento a tempo indeterminato disciplina la prestazione di lavoro mediante la quale il marittimo si pone a disposizione dell'Armatore, per lavorare alle sue dipendenze solo quando viene da esso imbarcato.
2 -Il contratto di arruolamento a tempo indeterminato si costituisce al momento dell'imbarco, con la stipula della "convenzione di arruolamento" ai sensi dell'art. 328 del C.d.N. e si estingue al momento dello sbarco.
3 -Il contratto di arruolamento a tempo indeterminato può avere una durata fino a mesi 4 (quattro) prorogabile da parte del datore di lavoro, per esigenze dell'azienda, di 30 (trenta) giorni. La durata dell'imbarco può essere altresì determinata con accordi aziendali.
4 - Nei periodi tra un contratto di arruolamento a tempo indeterminato ed il successivo non sussiste alcun rapporto di lavoro.
5 - Pertanto, i lavoratori marittimi, con esclusione di quelli in continuità di rapporto di lavoro (C.R.L.), allo sbarco percepiscono tutte le competenze maturate durante il periodo di imbarco (come il T.F.R., l'indennità sostitutiva ferie, i riposi non goduti, ecc.), fermo restando quanto previsto in materia di previdenza complementare.
Nota: Ai fini di cui sopra le parti contraenti confermano a tutti gli effetti quanto previsto in materia dalla Circolare 28 gennaio 1992 del Ministero della Marina Mercantile intitolata "Gente di mare -serie XII n. 6".
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 5 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 4 - Contratto di arruolamento a tempo indeterminato
1 - Ai sensi dell'art. 325 del C.d.N., il contratto di arruolamento a tempo indeterminato disciplina la prestazione di lavoro mediante la quale il marittimo si pone a disposizione dell'Armatore, per lavorare alle sue dipendenze solo quando viene da esso imbarcato.
2 - Il contratto di arruolamento a tempo indeterminato si costituisce al momento dell'imbarco, con la stipula della "convenzione di arruolamento" ai sensi dell'art. 328 del C.d.N. e si estingue al momento dello sbarco.
3 - Il contratto di arruolamento a tempo indeterminato può avere una durata fino a mesi 4 (quattro) prorogabile da parte del datore di lavoro, per esigenze dell'azienda, fino a
di30 (trenta) giorni. La durata dell'imbarco può essere altresì determinata con accordi aziendali, sottoscritti dalle OO.SS. stipulanti la presente Sezione.4 - Nei periodi tra un contratto di arruolamento a tempo indeterminato ed il successivo non sussiste alcun rapporto di lavoro.
5 - Pertanto, i lavoratori marittimi, con esclusione di quelli in continuità di rapporto di lavoro (C.R.L.), allo sbarco percepiscono tutte le competenze maturate durante il periodo di imbarco (come il T.F.R., l'indennità sostitutiva ferie, i riposi non goduti, ecc.), fermo restando quanto previsto in materia di previdenza complementare.
Nota: Ai fini di cui sopra le parti contraenti confermano a tutti gli effetti quanto previsto in materia dalla Circolare 28 gennaio 1992 del Ministero della Marina Mercantile intitolata "Gente di mare -serie XII n. 6".
Art. 4-bis - Modalità d'impiego del personale marittimo
1 - Ferma restando la tipologia dei contratti di arruolamento e la durata degli stessi come specificata negli artt. 1, 2, 3 e 4, nonché gli obblighi dell'Armatore in tema di riposo previsti dal d.lgs. 271/99 e dagli artt. 10 e 11 del Capo III di questa Sezione del CCNL, la prestazione lavorativa dei marittimi impiegati a bordo dei mezzi navali oggetto della presente Sezione può essere resa, secondo l'organizzazione del lavoro stabilita dall'azienda, in due diverse modalità:
A) Impiego continuativo per tutta la durata del periodo di imbarco. Limitatamente al personale in Turno Particolare o Turno Generale la liquidazione di tutte le competenze maturate (TFR, indennità sostitutiva ferie, riposi non goduti, etc.) avverrà allo sbarco.
B) Alternanza di giorni di impiego e giorni di ferie e riposi, in costanza del contratto di arruolamento (ad esempio, cicli lavoro/riposo 2:1 oppure 1:1).
NOTA ESPLICATIVA
In relazione alle peculiarità dell'attività lavorativa svolta a bordo delle unità veloci di tipo HSC, DSC e sugli aliscafi per trasporto passeggeri, ai soli fini ed effetti della presente Sezione, le parti condividono le seguenti definizioni:
- Contratto o convenzione d'arruolamento: contratto stipulato ai sensi dell'art. 325 e ss. del Codice della Navigazione;
- Impiego: periodo che ricomprende soltanto le giornate in cui il marittimo svolge la propria attività lavorativa a bordo;
- Imbarco: periodo che ricomprende le giornate di impiego e, nel caso di cui al paragrafo B) del presente articolo, le giornate in cui il marittimo fruisce, nell'ambito dei cicli lavoro/riposo, dei riposi compensativi maturati a bordo, oltre che delle ferie quando necessario.
1 - In considerazione delle particolari caratteristiche tecniche del servizio espletato dal personale imbarcato, il primo periodo d'imbarco è considerato periodo di prova.
2 - Il periodo di prova è stabilito in giorni 45 per gli ufficiali e 30 giorni per il restante personale.
3 - Quando l'armatore riassuma in servizio con la stessa qualifica un marittimo che in precedenza abbia già positivamente superato con lo stesso armatore il periodo di prova, questa non sarà ripetuta a meno che siano trascorsi più di tre anni dalla data della sua effettuazione o l'ultimo sbarco sia stato determinato da colpa del marittimo.
4 - Entro il periodo di prova l'armatore può risolvere il contratto di arruolamento in qualunque momento corrispondendo al marittimo le competenze dovute sino al giorno dello sbarco.
5 - Il contratto di arruolamento può essere risolto durante il periodo di prova anche dal marittimo con diritto alle competenze maturate fino a quel giorno.
6 - L'armatore sentito il parere dei comandi di bordo, dove il marittimo ha effettuato il periodo di prova, è tenuto a comunicare o a far comunicare al marittimo l'esito della prova entro i termini di tempo sopra stabiliti. In difetto di questa comunicazione il periodo di prova si intenderà positivamente superato.
7 - Il periodo di prova, se positivamente superato, sarà riconosciuto a tutti gli effetti per la determinazione della anzianità di servizio.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 5 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 5 - Periodo di prova
1 -
In considerazione delle particolari caratteristiche tecniche del servizio espletato dal personale imbarcato, il primo periodo d'imbarco è considerato periodo di prova.2 - Il periodo di prova
stipulato per iscritto fra Armatore e lavoratore marittimo,è stabilito in forma scritta ingiorni45 giorni per gli ufficiali e 30 giorni per il restante personale.3 - Quando l'armatore riassuma in servizio con la stessa qualifica un marittimo che in precedenza abbia già positivamente superato con lo stesso armatore il periodo di prova, questa non sarà ripetuta a meno che siano trascorsi più di tre anni dalla data della sua effettuazione o l'ultimo sbarco sia stato determinato da colpa del marittimo.
4 - Entro il periodo di prova l'armatore può risolvere il contratto di arruolamento in qualunque momento corrispondendo al marittimo le competenze dovute sino al giorno dello sbarco.
5 - Il contratto di arruolamento può essere risolto durante il periodo di prova anche dal marittimo con diritto alle competenze maturate fino a quel giorno.
6 - L'armatore sentito il parere dei comandi di bordo, dove il marittimo ha effettuato il periodo di prova, è tenuto a comunicare o a far comunicare al marittimo l'esito della prova entro i termini di tempo sopra stabiliti. In difetto di questa comunicazione il periodo di prova si intenderà positivamente superato.
7 - Il periodo di prova, se positivamente superato, sarà riconosciuto a tutti gli effetti per determinazione della anzianità di servizio.
CAPO II - COMPOSIZIONE DELL'EQUIPAGGIO CONDOTTA DEI MARITTIMI - VARIE
Art. 6 - Tabelle minime di sicurezza
1 - Le tabelle minime di sicurezza sono stabilite dall'autorità marittima in conformità alle disposizioni vigenti.
Art. 7 - Condotta dei marittimi
1 - Il marittimo ha il dovere di mantenere condotta disciplinata di uniformarsi alle prescrizioni delle leggi e regolamenti dello Stato per la Marina Mercantile, delle Autorità nazionali e di quelle consolari e locali nei porti all'estero, di eseguire ogni legittimo ordine del Comandante e di ogni altro superiore per ciò che concerne il servizio e la sicurezza del mezzo navale, delle persone imbarcate, del carico e delle provviste.
2 - I rapporti tra i marittimi devono essere improntati a spirito di collaborazione e di comprensione.
3 - Nessuna persona dell'equipaggio potrà assentarsi da bordo senza il permesso del Comandante.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 5 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 7 - Condotta dei marittimi
1 - Il marittimo ha il dovere di mantenere condotta disciplinata di uniformarsi alle prescrizioni delle leggi e regolamenti dello Stato
per la Marina Mercantile, delle Autorità nazionali e di quelle consolari e locali nei porti all'estero, di eseguire ogni legittimo ordine dell'Armatore, del Comandante e di ogni altro superiore per ciò che concerne il servizio e la sicurezza del mezzo navale, delle persone imbarcate, del carico e delle provviste.2 - I rapporti tra i marittimi devono essere improntati a spirito di collaborazione e di comprensione.
3 - Nessuna persona dell'equipaggio potrà assentarsi da bordo senza il permesso del Comandante.
Art. 8 - Infrazioni disciplinari e sanzioni
1 - I provvedimenti disciplinari applicabili nei confronti del marittimo potranno essere:
a) rimprovero scritto;
b) multa nella misura massima di 4 ore di retribuzione calcolate con il divisore 240 e considerando come retribuzione quella indicata al punto 1 dell'art. 45;
c) sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni;
d) sospensione dal turno particolare per un periodo massimo di due mesi;
e) risoluzione del contratto di arruolamento e/o cancellazione dal turno particolare;
f) risoluzione del contratto di arruolamento e/o cancellazione dall'elenco del personale in C.R.L.
2 - Le sanzioni disciplinari di cui sopra sono applicate prescindendo dall'ordine in cui sono elencate rapportandole alla gravità della mancanza, alle circostanze speciali che l'accompagnano e al grado di colpa.
3 - Per le sanzioni più gravi del rimprovero verbale si dovrà, prima dell'applicazione della sanzione stessa, procedere alla contestazione dell'addebito, consentendo, poi, l'esercizio di diritto di difesa del marittimo nei termini di Legge vigenti.
4 - Incorre nei provvedimenti di rimprovero scritto, il lavoratore marittimo che, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) non rispetta le procedure in materia di stoccaggio, gestione e distribuzione di attrezzature, utensili, ecc.;
b) utilizza in modo improprio le attrezzature di bordo;
5 - Incorre nel provvedimento della multa nella misura massima di 4 ore di retribuzione il lavoratore che, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) per disattenzione arreca danno non grave all'armatore;
b) per disattenzione procura guasti non gravi o sperpero non rilevante di materiali dell'azienda;
6 - Incorre nel provvedimento della sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni della retribuzione oppure della sospensione dal turno particolare fino ad un massimo di due mesi, il lavoratore che, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) esegue lavori non ordinatigli;
b) senza giustificato motivo ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) qualora di sua competenza non rispetta le disposizioni in materia di movimentazione del carico.
7 - Incorre nella sanzione della risoluzione del contratto di arruolamento e/o cancellazione dal Turno Particolare o della risoluzione del rapporto di lavoro nautico e cancellazione dall'elenco del personale in C.R.L., il marittimo che adotti un comportamento così grave da far venir meno il vincolo fiduciario con l'Armatore e, in via esemplificativa e non esaustiva, nei seguenti casi:
a) adotta un comportamento scorretto verso i superiori, i colleghi di lavoro o i passeggeri che abbia già dato luogo ad una sanzione disciplinare più grave del rimprovero scritto;
b) pone in essere insubordinazione verso i superiori. Commette qualsiasi mancanza che porti pregiudizio alla sicurezza del mezzo navale e/o della navigazione;
c) commette atti implicanti dolo o colpa grave con danno per l'azienda (ad esempio danneggiamento di impianti o materiali o falsificazione in atti pubblici o documenti aziendali);
d) è trovato in stato di manifesta ubriachezza o in stato di manifesta assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope;
e) commette furto e reati contro il patrimonio (ad esempio truffa, contrabbando, trafugamento);
f) sia coinvolto in rissa o vie di fatto;
g) commette infrazioni al rispetto dell'orario di lavoro che abbiano già dato luogo a due sanzioni disciplinari;
h) pretende da componenti l'equipaggio subordinati per ragioni di servizio la indebita corresponsione di somme di denaro;
i) abbandona il mezzo navale senza autorizzazione del comandante o di chi lo rappresenti;
l) commette azioni da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza delle persone e dei beni;
m) fuma a bordo nei luoghi in cui non è consentito.
8 - In caso di recidività di comportamenti per il primo dei quali sia stata applicata la sanzione del rimprovero scritto, tale recidività potrà comportare l'adozione della sanzione di cui al comma 5.
9 - In caso di recidività di comportamenti per i quali siano state già applicate due sanzioni più gravi del rimprovero scritto, tale recidività potrà comportare l'adozione dei provvedimenti di risoluzione del contratto di arruolamento, di non reiscrizione al turno particolare, di cancellazione dall'elenco della C.R.L.
10 - I provvedimenti disciplinari durante il periodo di imbarco potranno essere adottati dal Comandante oppure dall'Armatore o da un suo procuratore e da questo potranno essere annotati sui documenti di bordo. Il Comandante potrà anche procedere allo sbarco immediato del marittimo nei casi di particolare gravità indicati nell'elenco di cui sopra. In tal caso l'Armatore potrà disporre la sospensione cautelare con erogazione del trattamento retributivo pari al 50% del minimo contrattuale mensile. I provvedimenti disciplinari nei riguardi dei marittimi non imbarcati saranno adottati dall'Armatore o da un suo procuratore.
11 - Il marittimo che ritenga ingiustificata l'adozione nei suoi riguardi di un rimprovero scritto avrà facoltà di reclamo secondo le disposizioni di Legge anche tramite l'Organizzazione Sindacale.
12 - Il marittimo che ritenga ingiustificata l'adozione nei suoi riguardi di una sanzione disciplinare più grave del rimprovero scritto, avrà facoltà di contestare la sanzione stessa entro 10 giorni dallo sbarco o entro 10 giorni dalla comunicazione della sanzione, dinanzi al Collegio di conciliazione di cui all'art. 48.
Qualora la sanzione contestata sia la multa o la sospensione dal Turno Particolare o dall'elenco della C.R.L. e il Collegio di conciliazione non la riconoscesse giustificata, questa verrà annullata e perderà ogni effetto.
Nel caso venga invece contestata la cancellazione dal Turno Particolare o della cancellazione dall'elenco della C.R.L. e il Collegio di conciliazione non la riconoscesse giustificata, la Società potrà comunque mantenere la non reiscrizione al Turno Particolare e la cancellazione dall'elenco della C.R.L. corrispondendo al marittimo a titolo di penale un importo pari a tante giornate calcolate in trentesimi di retribuzione utile, così come indicata al punto 1 dell'art. 45, e secondo i seguenti limiti:
PER I MARITTIMI ISCRITTI AL TURNO PARTICOLARE
- marittimi iscritti al T.P.: 30 giorni di retribuzione;
- marittimi iscritti al Fondo:
- fino a 12 mesi di navigazione nel Fondo: 30 giorni di retribuzione;
- oltre i 12 mesi di navigazione nel Fondo: 45 giorni di retribuzione.
PER I MARITTIMI IN C.R.L.
- sino a 4 anni di anzianità in C.R.L.: 3 mesi di retribuzione;
- da oltre i 4 a 8 anni di anzianità in C.R.L.: 6 mesi di retribuzione;
- oltre 8 anni di anzianità in C.R.L.: 9 mesi di retribuzione.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 5 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 8 - Infrazioni disciplinari e sanzioni
1 - I provvedimenti disciplinari applicabili nei confronti del marittimo potranno essere:
a) rimprovero scritto;
b) multa nella misura massima di 4 ore di retribuzione calcolate con il divisore 240 e considerando come retribuzione quella indicata al punto 1 dell'art. 45;
c) sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni;
d) sospensione dal turno particolare per un periodo massimo di due mesi;
e) risoluzione del contratto di arruolamento e/o cancellazione dal turno particolare;
f) risoluzione del contratto di arruolamento e/o cancellazione dall'elenco del personale in C.R.L.
2 - Le sanzioni disciplinari di cui sopra sono applicate prescindendo dall'ordine in cui sono elencate rapportandole alla gravità della mancanza, alle circostanze speciali che l'accompagnano e al grado di colpa.
3 - Per le sanzioni più gravi del rimprovero verbale si dovrà, prima dell'applicazione della sanzione stessa, procedere alla contestazione dell'addebito, consentendo, poi, l'esercizio di diritto di difesa del marittimo nei termini di Legge vigenti.
4 - Incorre nei provvedimenti di rimprovero scritto, il lavoratore marittimo che, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) non rispetta le procedure in materia di stoccaggio, gestione e distribuzione di attrezzature, utensili, ecc.;
b) utilizza in modo improprio le attrezzature di bordo;
5 - Incorre nel provvedimento della multa nella misura massima di 4 ore di retribuzione lavoratore che, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) per disattenzione arreca danno non grave all'armatore;
b) per disattenzione procura guasti non gravi o sperpero non rilevante di materiali dell'azienda;
6 - Incorre nel provvedimento della sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni della retribuzione oppure della sospensione dal turno particolare fino ad un massimo di due mesi, il lavoratore che, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) esegue lavori non ordinatigli;
b) senza giustificato motivo ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) qualora di sua competenza non rispetta le disposizioni in materia di movimentazione del carico.
7 - Incorre nella sanzione della risoluzione del contratto di arruolamento e/o cancellazione dal Turno Particolare o della risoluzione del rapporto di lavoro nautico e cancellazione dall'elenco del personale in C.R.L., il marittimo che adotti un comportamento così grave da far venir meno il vincolo fiduciario con l'Armatore e, in via esemplificativa e non esaustiva, nei seguenti casi:
a) adotta un comportamento scorretto verso i superiori, i colleghi di lavoro o i passeggeri che abbia già dato luogo ad una sanzione disciplinare più grave del rimprovero scritto;
b) pone in essere insubordinazione verso i superiori
commette qualsiasi mancanza che porti pregiudizio alla sicurezza del mezzo navale e/o detta navigazione;c) commette qualsiasi mancanza che porti pregiudizio alla sicurezza del mezzo navale e/o della navigazione;
d) commette atti implicanti dolo o colpa grave con danno per l'azienda (ad esempio danneggiamento di impianti o materiali o falsificazione in atti pubblici o documenti aziendali, danneggiamento derivante da condotte attive od omissive connesse al necessario rispetto delle norme di igiene e decoro, nonché di tutela ambientale a bordo, danno all'immagine aziendale);
e) è trovato in stato di manifesta ubriachezza o in stato di manifesta assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope;
f) commette furto e reati contro il patrimonio (ad esempio truffa, contrabbando, trafugamento);
g) sia coinvolto in rissa o vie di fatto;
h) commette infrazioni al rispetto dell'orario di lavoro che abbiano già dato luogo a due sanzioni disciplinari;
i) pretende da componenti l'equipaggio subordinati per ragioni di servizio la indebita corresponsione di somme di denaro;
j) abbandona il mezzo navale senza autorizzazione del comandante o di chi lo rappresenti;
k) commette azioni od omissioni con dolo o colpa grave da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza delle persone e dei beni;
l) fuma a bordo nei luoghi in cui non è consentito.
m) commette atti di molestie o bullismo o atti di violenza fisica e/o psicologica e/o verbale nei confronti di colleghi/e e/o soggetti terzi (clienti, fornitori, consulenti, passeggeri ecc.).
8 - In caso di recidività di comportamenti per il primo dei quali sia stata
applicataadottata la sanzione del rimprovero scritto, tale recidività potrà comportare l'adozione della sanzione di cui al comma 5.9 - In caso di recidività di comportamenti per i quali siano state già applicate due sanzioni più gravi del rimprovero scritto, tale recidività potrà comportare l'adozione dei provvedimenti di risoluzione del contratto di arruolamento, di non reiscrizione al turno particolare, di cancellazione dall'elenco della C.R.L.
10 - I provvedimenti disciplinari durante il periodo di imbarco potranno essere adottati dal Comandante oppure dall'Armatore o da un suo procuratore e da questo potranno essere annotati sui documenti di bordo.
Il Comandante potrà anche procedere alloPotrà essere, altresì, disposto lo sbarco immediato del marittimo nei casi di particolare gravità di cui al punto 7indicati nell'elenco di cui sopra. In tal caso l'Armatore potrà disporre la sospensione cautelare con erogazione del trattamento retributivo pari al 50% del minimo contrattuale mensile. I provvedimenti disciplinari nei riguardi dei marittimi non imbarcati saranno adottati dall'Armatore o da un suo procuratore.11 - Il marittimo che ritenga ingiustificata l'adozione nei suoi riguardi di un rimprovero scritto avrà facoltà di reclamo secondo le disposizioni di Legge anche tramite l'Organizzazione Sindacale.
12 - Il marittimo che ritenga ingiustificata l'adozione nei suoi riguardi di una sanzione disciplinare più grave del rimprovero scritto, avrà facoltà di contestare la sanzione stessa entro 10 giorni dallo sbarco o entro 10 giorni dalla comunicazione della sanzione, dinanzi al Collegio di conciliazione di cui all'art.
4850.Qualora la sanzione contestata sia la multa o la sospensione dal Turno Particolare o dall'elenco della C.R.L. e il Collegio di conciliazione non la riconoscesse giustificata, questa verrà annullata e perderà ogni effetto.
Nel caso venga invece contestata la cancellazione dal Turno Particolare o della cancellazione dall'elenco della C.R.L. e il Collegio di conciliazione non la riconoscesse giustificata, la Società potrà comunque mantenere la non reiscrizione al Turno Particolare e la cancellazione dall'elenco della C.R.L. corrispondendo al marittimo a titolo di penale un importo pari a tante giornate calcolate in trentesimi di retribuzione utile, così come indicata al punto 1 dell'art. 475, e secondo i seguenti limiti:
PER I MARITTIMI ISCRITTI AL TURNO PARTICOLARE
- marittimi iscritti al T.P.: 30 giorni di retribuzione;
- marittimi iscritti al Fondo:
- fino a 12 mesi di navigazione nel Fondo: 30 giorni di retribuzione;
- oltre i 12 mesi di navigazione nel Fondo: 45 giorni di retribuzione.
PER I MARITTIMI IN C.R.L
- sino a 4 anni di anzianità in C.R.L.: 3 mesi di retribuzione;
- da oltre i 4 a 8 anni di anzianità in C.R.L.: 6 mesi di retribuzione;
- oltre 8 anni di anzianità in C.R.L.: 9 mesi di retribuzione.
Art. 9 - Inizio del servizio a bordo
1 - Il personale sarà tenuto a trovarsi sull'unità navale a bordo del quale deve prestare servizio nel giorno ed ora che gli saranno indicati dall'armatore o dal Comandante o da altro rappresentante dell'armatore.
2 - In difetto di tale indicazione dovrà comunque trovarsi a bordo almeno mezz'ora prima dell'ora stabilita per la partenza.
1 - L'orario normale di lavoro per tutto il personale, in porto od in navigazione è di otto ore giornaliere continuative, comprese tra le ore 06,00 e le ore 22,00 con possibilità di interruzione di un'ora per la consumazione del pasto.
2 - Turni di lavoro di 8 ore continuative, possono essere effettuati nell'arco dell'intera giornata (dalle ore 00,00 alle ore 24,00) da concordarsi in sede aziendale. Il personale impiegato fra le ore 22,00 e le ore 06,00 avrà diritto ad una maggiorazione della quota oraria del minimo contrattuale, pari al 30% per ogni ora di servizio.
3 - In considerazione del tipo di lavoro, esclusivamente nel caso di viaggi di trasferimento del mezzo, il personale imbarcato non dovrà effettuare navigazione effettiva, intendendosi per tale quella sulle ali, per un periodo superiore alle sei ore nell'arco delle otto ore normali di lavoro.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 5 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 10 - Orario di lavoro
1 - L'orario normale di lavoro per tutto il personale, in porto od in navigazione è di otto ore giornaliere continuative. Qualora esso sia ricompreso tra le ore 06,00 e le ore 22,00, viene remunerato con la retribuzione ordinaria. Il personale impiegato fra le ore 22,00 e le ore 06,00 avrà diritto ad una maggiorazione della quota oraria del minimo contrattuale, pari al 30% per ogni ora di servizio.
1-bis - Quando gli orari di linea, nonché le altre esigenze operative consentono un'interruzione per la consumazione del pasto pari ad almeno un'ora, essa non viene retribuita. Ove, per esigenze operative, le pause siano inferiori ad un'ora, sono invece retribuite.
2 - Turni di lavoro di 8 ore continuative
,possono essere effettuati nell'arco dell'intera giornata (dalle ore 00,00 alle ore 24,00).da concordarsi in sede aziendale.3 - In considerazione del tipo di lavoro, esclusivamente nel caso di viaggi di trasferimento del mezzo, il personale imbarcato non dovrà effettuare navigazione effettiva, intendendosi per tale quella sulle ali, per un periodo superiore alle sei ore nell'arco delle otto ore normali di lavoro.
1 - L'orario di riposo non deve essere inferiore alle 10 (dieci) ore nel periodo delle 24 (ventiquattro) ore e di 77 (settantasette) ore nel periodo di 7 (sette) giorni.
2 - Le suddette 10 ore di riposo possono essere ripartite in non più di due periodi distinti, uno dei quali dovrà essere almeno della durata di sei ore consecutive e l'intervallo tra periodi consecutivi di riposo non dovrà superare le 14 ore, salvo deroghe all'orario di lavoro, come previsto dalle norme vigenti. Uno dei suddetti due periodi di riposo, pari ad almeno sei ore, sarà normalmente fruito in orario notturno presso alloggio a terra (domicilio del marittimo o idoneo alloggio eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva). Il secondo periodo di riposo, qualora previsto, sarà normalmente fruito in orario diurno e l'equipaggio sarà libero dal servizio.
3 - Il Comandante della nave ha il diritto di esigere dai lavoratori marittimi l'effettuazione delle ore di lavoro necessarie a garantire la sicurezza della nave, delle persone a bordo o del carico, oppure per portare soccorso ad altre navi o persone in pericolo in mare, compreso il caso in cui, per ritardi o avarie, il mezzo debba terminare la linea ai fini di un ritorno sicuro in porto. In tali occasioni il Comandante può sospendere gli orari normali di lavoro o di riposo ed esigere che un lavoratore marittimo effettui delle ore di lavoro ritenute necessarie fino al ritorno della normalità. Una volta raggiunta una situazione di normalità, il Comandante si assicurerà che il lavoratore marittimo impegnato in attività lavorative in un periodo previsto di riposo, possa beneficiare di un adeguato periodo di riposo.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 5(Decorrenza 01/07/2024)
Art. 11 - Orario di riposo
1 - L'orario di riposo non deve essere inferiore alle 10 (dieci) ore nel periodo delle 24 (ventiquattro) ore e di 77 (settantasette) ore nel periodo di 7 (sette) giorni.
2 - Le suddette 10 ore di riposo possono essere ripartite in non più di due periodi distinti, uno dei quali dovrà essere almeno della durata di sei ore consecutive e l'intervallo tra periodi consecutivi di riposo non dovrà superare le 14 ore, salvo deroghe all'orario di lavoro, come previsto dalle norme vigenti. Uno dei suddetti due periodi di riposo, pari ad almeno sei ore, sarà normalmente fruito in orario notturno presso alloggio a terra (domicilio del marittimo o idoneo alloggio eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva). Il secondo periodo di riposo, qualora previsto dall'organizzazione del servizio stabilita dall'azienda, sarà normalmente fruito in orario diurno e l'equipaggio sarà libero dal servizio.
3 - Il Comandante della nave ha il diritto di esigere dai lavoratori marittimi l'effettuazione delle ore di lavoro necessarie a garantire la sicurezza della nave, delle persone a bordo o del carico, o per adempiere a disposizioni dell'Autorità oppure per portare soccorso ad altre navi o persone in pericolo in mare, compreso il caso in cui, per ritardi o avarie, il mezzo debba terminare la linea ai fini di un ritorno sicuro in porto. In tali occasioni il Comandante può sospendere gli orari normali di lavoro o di riposo ed esigere che un lavoratore marittimo effettui delle ore di lavoro ritenute necessarie fino al ritorno della normalità. Una volta raggiunta una situazione di normalità, il Comandante si assicurerà che il lavoratore marittimo impegnato in attività lavorative in un periodo previsto di riposo, possa beneficiare di un adeguato periodo di riposo.
Art. 12 - Trattamento della giornata del sabato in porto ed in navigazione
1 - Per le ore di lavoro eventualmente prestate nelle otto ore dell'orario normale dai marittimi di qualsiasi grado imbarcati nella giornata del sabato saranno riconosciute altrettante ore di riposo compensativo.
2 - Al marittimo che usufruisce dei riposi compensativi, la giornata del sabato non sarà considerata come riposo compensativo.
3 - Il sabato mantiene la natura di giorno feriale.
NORMA TRANSITORIA - Riduzione orario di lavoro
Premesso
a) che le festività del 2 giugno e del 4 novembre sono attualmente compensate con una quota giornaliera di retribuzione così come previsto in applicazione della Legge n. 54 del 5 marzo 1977;
b) che una giornata di permesso retribuito, con decorrenza 1º luglio 1999 già prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro;
c) che ulteriori 8 ore, pari ad un giorno, sono state richieste dalle OO.SS.LL. come ulteriore riduzione di orario su base annua;
le parti convengono che
con decorrenza 1º gennaio 2000 la prestazione lavorativa annuale verrà ridotta complessivamente di 32 ore pari a quattro giornate di lavoro recuperando la monetizzazione delle due giornate festive e della giornata di riposo concesse con il contratto del 1989 ed aggiungendo 8 ore di riduzione di orario.
La riduzione di 32 ore verrà fruita aumentando le giornate di ferie di 4 giorni. Una diversa attuazione della riduzione dell'orario di lavoro su base annua potrà essere determinata con accordi a livello aziendale.
CAPO IV - LAVORI E SERVIZI DIVERSI
Art. 13 - Lavori per la sicurezza dell'unità navale
1 - Durante le ore di servizio i componenti l'equipaggio sono tenuti a prestare, senza diritto ad alcun altro compenso, la loro opera per la sicurezza della navigazione e per il salvataggio delle persone imbarcate e dell'unità navale, conformemente a quanto disposto dal Codice della Navigazione.
Art. 14 - Lavori per la manutenzione e pulizia dell'unità navale
1 - Oltre i necessari servizi di navigazione e di porto, l'equipaggio dovrà eseguire tutti i lavori usuali di pulizia e manutenzione dell'unità navale che venissero ordinati con diritto al compenso lavoro straordinario qualora detti lavori vengano eseguiti fuori orario normale.
1 - Il personale che ha ricevuto in regolare consegna oggetti in dotazione è tenuto alla restituzione degli oggetti stessi o al pagamento dell'eventuale mancanza o danneggiamento all'atto dello sbarco.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 5 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 15 - Oggetti in consegna
1 -
Il personale che ha ricevuto in regolare consegna oggetti in dotazione è tenuto alla restituzione degli oggetti stessi o al pagamento dell'eventuale mancanza o danneggiamento all'atto dello sbarco.Il personale che ha ricevuto in regolare consegna oggetti di dotazione e corredo è tenuto alla restituzione degli oggetti stessi o al pagamento della eventuale mancanza o danneggiamento, se dovuti a negligenza.
CAPO V - PAGHE - COMPENSI E INDENNITÀ
1 - I minimi contrattuali spettanti ai marittimi a seconda del grado e della qualifica risultante a ruolo sono indicati nella tabella allegata alla presente Sezione (allegato n. 1).
2 - La paga giornaliera è ragguagliata a 1/30mo del minimo contrattuale. La quota oraria è ragguagliata al 1/8vo della quota giornaliera salvo quanto disposto dal successivo articolo 18.
3 - A tutti gli effetti della presente Sezione la giornata inizia alle ore 00,00 e termina alle ore 24,00.
NOTA A VERBALE (18 aprile 2002)
Le Parti, allo scopo di definire una regola condivisa sul problema delle retribuzioni da riconoscere al marittimo imbarcato, in caso di prestazione lavorativa inferiore al mese, convengono quanto segue:
per le prestazioni lavorative inferiori al mese intero, la retribuzione da corrispondere al marittimo dovrà essere rapportata ai giorni di lavoro svolti nel mese.
Ad esempio:
dal 10 marzo al 31 marzo, 22 giorni retribuiti;
dal 10 febbraio al 28 febbraio, 19 giorni retribuiti;
dal 10 aprile al 30 aprile, 21 giorni retribuiti.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 5 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 16 - Minimi contrattuali
1 - I minimi contrattuali spettanti ai marittimi a seconda del grado e della qualifica risultante a ruolo sono indicati nella tabella allegata alla presente Sezione (allegato n. 1).
2 - La paga giornaliera è ragguagliata a 1/30mo del minimo contrattuale. La quota oraria è ragguagliata al 1/8vo della quota giornaliera salvo quanto disposto dal successivo articolo 18.
3 -
A tuttiAgli effetti dellapresente articoloSezionela giornata inizia alle ore 00,00 e termina alle ore 24,00, fermo restando che qualora la prestazione lavorativa inizi prima delle ore 24:00 e termini nel giorno solare successivo, la giornata lavorativa è considerata come unica. In tal caso, essa non potrà prevedere alcuna interruzione se non per l'eventuale fruizione del pasto.
NOTA A VERBALE (18 aprile 2002)
Le Parti, allo scopo di definire una regola condivisa sul problema delle retribuzioni da riconoscere al marittimo imbarcato, in caso di prestazione lavorativa inferiore al mese, convengono quanto segue:
per le prestazioni lavorative inferiori al mese intero, la retribuzione da corrispondere al marittimo dovrà essere rapportata ai giorni di lavoro svolti nel mese.
Ad esempio:
dal 10 marzo al 31 marzo, 22 giorni retribuiti;
dal 10 febbraio al 28 febbraio, 19 giorni retribuiti;
dal 10 aprile al 30 aprile, 21 giorni retribuiti.
1 - A tutti i marittimi (Ufficiali, Sottufficiali e Comuni, in funzione della effettiva navigazione su aliscafi della stessa Società, o gruppo armatoriale) verranno riconosciuti cinque scatti biennali. La maturazione dello scatto decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui matura l'anzianità.
I valori degli scatti (calcolati in percentuale fino al 5 agosto 1999) sono riportati nell'allegato 2.
2 - In caso di passaggio da una Società ad un'altra, dello stesso gruppo armatoriale, il marittimo mantiene l'anzianità di navigazione maturata presso la Società di provenienza su aliscafi.
Nota: Gli importi percepiti a titolo di scatti di anzianità alla data del 30 giugno 1982 sulla base della precedente normativa, resteranno congelati in cifra. Nel secondo semestre 1982 non avrà luogo la maturazione di scatti per anzianità.
Norma transitoria
A decorrere dal 1º gennaio 1983 sarà riconosciuto il primo degli scatti anzidetti a coloro che avranno maturato due anni di effettiva navigazione su aliscafi della stessa Società o gruppo armatoriale.
Per coloro che non abbiano tale requisito alla data del 1 ° gennaio 1983 lo scatto sarà riconosciuto alla maturazione del previsto biennio di anzianità.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 5 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 17 - Scatti di anzianità
1 - A tutti i marittimi (Ufficiali, Sottufficiali e Comuni, in funzione della effettiva navigazione su
aliscafiunitàmezzinavali della stessa Società, o gruppo armatoriale) verranno riconosciuti cinque scatti biennali. La maturazione dello scatto decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui matura l'anzianità.1 valori degli scatti (
calcolati in percentuale fino al 5 agosto 1999) sono riportati nell'allegato 2.2 - In caso di passaggio da una Società ad un'altra, dello stesso gruppo armatoriale, il marittimo mantiene l'anzianità di navigazione maturata su unità
mezziveloci presso la Società di provenienzasu aliscafi.
Nota: Gli importi percepiti a titolo di scatti di anzianità alla data del 30 giugno 1982 sulla base della precedente normativa, resteranno congelati in cifra. Nel secondo semestre 1982 non avrà luogo la maturazione di scatti per anzianità.
Norma transitoria
A decorrere dal 1º gennaio 1983 sarà riconosciuto il primo degli scatti anzidetti a coloro che avranno maturato due anni di effettiva navigazione su
aliscafimezziunità navali della stessa Società o gruppo armatoriale.Per coloro che non abbiano tale requisito alla data del 10 gennaio 1983 lo scatto sarà riconosciuto alla maturazione del previsto biennio di anzianità.
Art. 18 - Computo riposi compensativi e ferie
1 - Il minimo contrattuale, gli scatti per anzianità, i ratei delle gratifiche natalizia e pasquale sono ragguagliati ad un ventiseiesimo per il computo dell'indennità sostitutiva dei riposi compensativi e delle ferie.
Art. 19 - Eventuale periodo di ingaggio
1 - Qualora l'imbarco sia preceduto da un periodo di ingaggio (decorrente dalla data di consegna del libretto di navigazione) il marittimo avrà diritto per tale periodo, sempre che abbia mantenuto l'impegno di imbarcarsi, al minimo contrattuale, agli scatti di anzianità, all'indennità sostitutiva della panatica.
Nel caso in cui il lavoratore marittimo debba imbarcare in porto diverso da quello di ingaggio, il trasferimento sarà effettuato a cura dell'armatore.
Art. 20 - Corresponsione delle competenze mensili
1 - Il minimo contrattuale e le altre competenze fisse mensili spettanti agli equipaggi verranno corrisposte entro il terzo giorno feriale del mese successivo in porto nazionale,
2 - Sempre in porto nazionale entro 15 giorni dalla fine del mese, verranno corrisposti gli altri compensi variabili spettanti ai marittimi.
3 - È rimessa alla contrattazione di secondo livello la possibilità di definire diversi termini di corresponsione delle competenze mensili.
4 - Qualora un marittimo sia tenuto prigioniero sulla nave o fuori della nave in seguito ad atti di pirateria o rapina armata contro le navi, il trattamento previsto dal contratto di arruolamento e dalla presente Sezione dovrà continuare a essere erogato durante l'intero periodo della prigionia e fino a che il marittimo sia rilasciato e debitamente rimpatriato o, nel caso di decesso durante la prigionia, fino alla data della morte.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 5 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 20 - Corresponsione delle competenze mensili
1 - Il minimo contrattuale,
ele altre competenze fisse mensili e gli altri compensi variabili spettanti agli equipaggi verranno normalmente corrisposti entro il decimoterzogiorno feriale del mese successivo in porto nazionale.
2 - Sempre in porto nazionale entro 15 giorni dalla fine del mese, verranno corrisposti gli altri compensi variabili spettanti ai marittimi.3 - È rimessa alla contrattazione di secondo livello la possibilità di definire diversi termini di corresponsione delle competenze mensili.
4 - Qualora un marittimo sia tenuto prigioniero sulla nave o fuori della nave in seguito ad atti di pirateria o rapina armata contro le navi, il trattamento previsto dal contratto di arruolamento e dalla presente Sezione dovrà continuare a essere erogato durante l'intero periodo della prigionia e fino a che il marittimo sia rilasciato e debitamente rimpatriato o, nel caso di decesso durante la prigionia, fino alla data della morte.
Art. 21 - Gratifica natalizia e gratifica pasquale
1 - Sia in occasione del Natale, entro la data del 15 dicembre, che della Pasqua, entro la data del 31 marzo, sarà corrisposta ai marittimi che abbiano compiuto un anno di imbarco, una gratifica costituita da una mensilità dei seguenti elementi:
a) minimo contrattuale;
b) scatti di anzianità;
c) valore convenzionale della panatica.
2 - Ai marittimi entrati in servizio nel corso dell'anno o che cessino dal servizio nel corso dell'anno, la gratifica natalizia e quella pasquale saranno corrisposte in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi d'imbarco compiuti. Per le frazioni di mese verranno corrisposti i ratei giornalieri.
3 - Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, in occasione della liquidazione delle altre competenze saranno corrisposte anche le quote parti delle gratifiche natalizia e pasquale.
4 - Nel caso di impiego pro-tempore, nel corso dell'anno, di un marittimo presso lo stesso armatore con grado superiore a quello attribuito al momento della liquidazione delle gratifiche, la liquidazione stessa sarà effettuata computando i ratei della maggiore retribuzione percepita nel periodo di funzionamento.
5 - A partire dal 1 ° aprile 1982 i ratei delle gratifiche natalizia e pasquale saranno da considerarsi utili ai fini del computo dell'indennità sostitutiva dei riposi compensativi e delle ferie (1).
(1) Il suddetto articolo riguarda esclusivamente il personale non in continuità di rapporto di lavoro (per il personale in continuità di rapporto di lavoro vedi normativa apposita).
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 5 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 21 - Gratifica natalizia e gratifica pasquale
1 - Sia in occasione del Natale, entro la data del 15 dicembre, che della Pasqua, entro la data del 31 marzo, sarà corrisposta ai marittimi che abbiano compiuto un anno di imbarco, una gratifica costituita da una mensilità dei seguenti elementi:
a) minimo contrattuale;
b) scatti di anzianità;
c) valore convenzionale della panatica.
2 - Ai marittimi entrati in servizio nel corso dell'anno o che cessino dal servizio nel corso dell'anno, la gratifica natalizia e quella pasquale saranno corrisposte in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi d'imbarco compiuti. Per le frazioni di mese verranno corrisposti i ratei giornalieri.
3 - Nel caso di cessazione del contratto di arruolamento
rapporto di lavoro, in occasione della liquidazione delle altre competenze saranno corrisposte anche le quote parti delle gratifiche natalizia e pasquale.4 - Nel caso di impiego pro-tempore, nel corso dell'anno, di un marittimo presso lo stesso armatore con grado superiore a quello attribuito al momento della liquidazione delle gratifiche, la liquidazione stessa sarà effettuata computando i ratei della maggiore retribuzione percepita nel periodo di funzionamento.
5 - A partire dal 1º aprile 1982 i ratei delle gratifiche natalizia e pasquale saranno da considerarsi utili ai fini del computo dell'indennità sostitutiva dei riposi compensativi e delle ferie (1).
_______________
(1) Il suddetto articolo riguarda esclusivamente il personale non in continuità di rapporto di lavoro (per il personale in continuità di rapporto di lavoro vedi normativa apposita).
Art. 22 - Assegno per nucleo familiare
1 - L'assegno per il nucleo familiare è corrisposto ai marittimi nelle misure e con le modalità stabilite per i lavoratori dell'industria dalle apposite disposizioni di Legge.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 5(Decorrenza 01/07/2024)
Art. 22 - Assegno per nucleo familiare
1 - L'assegno per il nucleo familiare è corrisposto ai marittimi nelle misure e con le modalità stabilite per i lavoratori dell'industria dalle apposite disposizioni di Legge.
Art. 23 - Compensi per lavoro straordinario
1 - Le ore di lavoro prestate oltre le otto ore di lavoro normale giornaliere sono considerate ore di lavoro straordinario per tutto l'equipaggio inclusi Comandanti e Direttori di Macchina.
2 - I compensi per lavoro straordinario sono stabiliti nelle misure indicate nelle tabelle allegate alla presente Sezione (allegato n. 3).
3 - La retribuzione da valere per la determinazione dei compensi orari per il lavoro straordinario è costituita dal minimo contrattuale.
4 - Con decorrenza 5 agosto 1999 la quota oraria sarà determinata dividendo il minimo contrattuale maturato alla stessa data per 184 più una maggiorazione del 18% per le ore diurne feriali, del 25% per le ore notturne feriali e per le ore diurne festive e del 33% per le ore notturne festive.
5 - Alla fine di ogni anno e con decorrenza dal 1 ° gennaio successivo, i compensi orari per lavoro straordinario saranno commisurati in base alle eventuali variazioni del minimo contrattuale.
6 - Lo straordinario mensile non dovrà superare le 60 ore.
7 - Le ore di lavoro giornaliero prestate oltre le ore normali di lavoro di cui all'art. 10 e oltre quelle di straordinario nella misura di due ore giornaliere (ovvero dalla undicesima ora giornaliera) saranno trasformate in ore di riposo compensativo da fruire secondo criteri da stabilirsi aziendalmente. (1)
(1) In conseguenza delle suddette norme, in sede aziendale si procederà alla organizzazione del lavoro in relazione al rapporto periodo di imbarco - periodo di riposo.
DICHIARAZIONE A VERBALE
In relazione ai commi 6 e 7 del presente articolo le parti si danno reciprocamente atto che l'applicazione di quanto contrattualmente previsto non dovrà risultare né modificativa né riduttiva delle situazioni esistenti in materia di orario delle prestazioni lavorative e di composizione e frequenza delle turnistiche aziendalmente adottate sulle varie linee se non attraverso una eventuale diversa organizzazione del lavoro da definirsi in sede locale con accordo sindacale.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 5 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 23 - Compensi per lavoro straordinario
1 - Le ore di lavoro prestate oltre le otto ore di lavoro normale giornaliere sono considerate ore di lavoro straordinario per tutto l'equipaggio inclusi Comandanti e Direttori di Macchina.
2 - I compensi per lavoro straordinario sono stabiliti nelle misure indicate nelle tabelle allegate alla presente Sezione (allegato n. 3).
3 - La retribuzione da valere per la determinazione dei compensi orari per il lavoro straordinario è costituita dal minimo contrattuale.
4 - Con decorrenza 5 agosto 1999 la quota oraria sarà determinata dividendo il minimo contrattuale maturato alla stessa data per 184 più una maggiorazione del 18% per le ore diurne feriali, del 25% per le ore notturne feriali e per le ore diurne festive e del 33% per le ore notturne festive.
5 - Alla fine di ogni anno e con decorrenza dal 1 ° gennaio successivo, i compensi orari per lavoro straordinario saranno commisurati in base alle eventuali variazioni del minimo contrattuale.
6 - Lo straordinario mensile non dovrà superare le 60 ore.
7 - Le ore di lavoro giornaliero prestate oltre le ore normali di lavoro di cui all'art. 10 e oltre quelle di straordinario nella misura di due ore giornaliere (ovvero dalla undicesima ora giornaliera) saranno trasformate in ore di riposo compensativo da fruire secondo criteri da stabilirsi aziendalmente. (1).
8 - Fatti salvi eventuali accordi sindacali di secondo livello, le ore di riposo compensativo cumulate ai sensi del comma 7, qualora non fruite entro il termine dell'anno solare, verranno liquidate con una maggiorazione del 5% entro il primo trimestre dell'anno solare successivo a quello di maturazione o comunque al momento della risoluzione del contratto di arruolamento.
_______________
(1) In conseguenza delle suddette norme, in sede aziendale si procederà alla organizzazione del lavoro in relazione al rapporto periodo di imbarco - periodo di riposo.
DICHIARAZIONE A VERBALE
In relazione ai commi 6 e 7 del presente articolo le parti si danno reciprocamente atto che l'applicazione di quanto contrattualmente previsto non dovrà risultare né modificativa né riduttiva delle situazioni esistenti in materia di orario delle prestazioni lavorative e di composizione e frequenza delle turnistiche aziendalmente adottate sulle varie linee se non attraverso una eventuale diversa organizzazione del lavoro da definirsi in sede locale con accordo sindacale.
Art. 24 - Indennità di navigazione
1 - Allo scopo specifico ed esclusivo di tener conto dell'impegno richiesto dalle esigenze della navigazione marittima nonché dei disagi causati dalle particolari caratteristiche del mezzo e del servizio reso, è istituita a partire dal 1º aprile 1992 una indennità di navigazione.
2 - Tale indennità, con decorrenza 1 ° gennaio 2004, è fissata nelle seguenti misure per ciascuna ora ordinaria di presenza a bordo prevista dall'art. 10:
- Comandante e Direttore di Macchina € 1,26 (*)
- 1º Ufficiale € 0,31
- Sottufficiale € 0,19
- Comune € 0,18
- Giovanotto € 0,11
- Mozzo € 0,10
3 - Nelle aziende in cui i turni di lavoro siano organizzati in modo tale da aversi un numero di giorni di riposo pari a quelli di presenza a bordo la quota oraria di indennità navigazione sarà la seguente:
- Comandante e Direttore di Macchina € 1,59 (*)
- 1º Ufficiale € 0,39
- Sottufficiale € 0,24
- Comune € 0,23
- Giovanotto € 0,15
- Mozzo € 0,13
(*) N.B.: Le cifre sopra indicate sono state ottenute dividendo rispettivamente per 1.827 e 1.440 le seguenti quote annuali:
- Comandante e Direttore di Macchina € 2.291,09
- 1º Ufficiale € 567,16
- Sottufficiale € 346,63
- Comune € 338,89
- Giovanotto € 212,35
- Mozzo € 187,56
4 - Ad ogni effetto le parti stabiliscono che la presente indennità non può essere calcolata nella retribuzione, né in ogni altro istituto che direttamente o indirettamente implichi la retribuzione quale base di calcolo. Tale esclusione è dovuta al fatto che l'ammontare di detta indennità è stato pattiziamente determinato tenendo già conto della sua incidenza economica sui singoli istituti e comunque sul globale trattamento erogato ai lavoratori.
Fermo restando quanto sopra convenuto, le parti, per quanto possa occorrere, precisano che la indennità di navigazione non può essere considerata nel calcolo del compenso orario per il lavoro straordinario, dei riposi compensativi, (sabati, domeniche, festività nazionali ed infrasettimanali, festività cadenti di domenica, semifestività) e delle relative indennità sostitutive, delle ferie e delle indennità sostitutive delle stesse, della gratifica natalizia e della gratifica pasquale, dell'indennità sostitutiva del preavviso e del trattamento di fine rapporto.
5 - Sempre a partire dal 1º aprile 1992 non saranno più corrisposti gli importi dell'EDR, dell'indennità di pilotaggio e conduzione macchina nonché l'indennità divisa.
Resta fermo l'obbligo di indossare e mantenere in buon ordine la divisa durante le ore di servizio.
6 - Ai comuni e sottufficiali, al compimento del 12º anno di permanenza nella qualifica sempre con la stessa azienda verrà corrisposta una maggiorazione della quota oraria dell'indennità di navigazione pari al 50%.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 5 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 24 - Indennità di navigazione
1 - Allo scopo specifico ed esclusivo di tener conto dell'impegno richiesto dalle esigenze della navigazione marittima nonché dei disagi causati dalle particolari caratteristiche del mezzo e del servizio reso, è istituita a partire dal 1º aprile 1992 una indennità di navigazione.
2 - Tale indennità, con decorrenza 1 ° gennaio 2004, è fissata nelle seguenti misure per ciascuna ora ordinaria di presenza a bordo prevista dall'art. 10:
- Comandante e Direttore di Macchina € 1,26 (*)
- 1º Ufficiale € 0,31
- Sottufficiale € 0,19
- Comune € 0,18
- Giovanotto € 0,11
- Mozzo € 0,10
3 - Nelle aziende in cui i turni di lavoro siano organizzati in modo tale da aversi un numero di giorni di riposo pari a quelli di presenza a bordo la quota oraria di indennità navigazione sarà la seguente:
- Comandante e Direttore di Macchina € 1,59 (*)
- 1º Ufficiale € 0,39
- Sottufficiale € 0,24
- Comune € 0,23
- Giovanotto € 0,15
- Mozzo € 0,13
(*) N.B.: Le cifre sopra indicate sono state ottenute dividendo rispettivamente per 1.827 e 1.440 le seguenti quote annuali:
- Comandante e Direttore di Macchina € 2.291,09
- 1º Ufficiale € 567,16
- Sottufficiale € 346,63
- Comune € 338,89
- Giovanotto € 212,35
- Mozzo € 187,56
4 - Ad ogni effetto le parti stabiliscono che la presente indennità non può essere calcolata nella retribuzione, né in ogni altro istituto contrattuale che direttamente o indirettamente implichi la retribuzione quale base di calcolo. Tale esclusione è dovuta al fatto che l'ammontare di detta indennità è stato pattiziamente determinato tenendo già conto della sua incidenza economica sui singoli istituti e comunque sul globale trattamento erogato ai lavoratori.
Fermo restando quanto sopra convenuto, le parti, per quanto possa occorrere, precisano che la indennità di navigazione non può essere considerata nel calcolo del compenso orario per il lavoro straordinario, dei riposi compensativi, (sabati, domeniche, festività nazionali ed infrasettimanali, festività cadenti di domenica, semifestività) e delle relative indennità sostitutive, delle ferie e delle indennità sostitutive delle stesse, della gratifica natalizia e della gratifica pasquale, dell'indennità sostitutiva del preavviso e del trattamento di fine rapporto.
5 - Sempre a partire dal 1º aprile 1992 non saranno più corrisposti gli importi dell'EDR, dell'indennità di pilotaggio e conduzione macchina nonché l'indennità divisa.
Resta fermo l'obbligo di indossare e mantenere in buon ordine la divisa durante le ore di servizio.
6 - Ai comuni e sottufficiali, al compimento del
12º10º anno di permanenza nella qualifica sempre con la stessa azienda verrà corrisposta una maggiorazione della quota oraria dell'indennità di navigazione pari al 50%.
1 - Le Società armatrici possono istituire un servizio di controllo dei titoli di viaggio (biglietti e documenti) all'imbarco dei passeggeri, affidandolo al personale di bordo.
2 - In tal caso la Società, previo confronto a livello aziendale data alle OO.SS. stipulanti la presente Sezione, provvederà a indicare tra il proprio personale della CRL e/o del Turno Particolare aventi la qualifica di Marinaio, coloro che saranno adibiti a detta mansione.
3 - Il personale preposto allo svolgimento di questo servizio per ciascuna giornata in cui effettuerà sistematicamente l'attività di controllo riceverà un compenso giornaliero di € 5,00.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 5 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 25 - Servizio di controllo dei titoli di viaggio all'imbarco dei passeggeri affidato al personale di bordo
1 - Le Società armatrici possono istituire un servizio di controllo dei titoli di viaggio (biglietti e documenti) all'imbarco dei passeggeri, affidandolo al personale di bordo.
2 - In tal caso la Società, previo confronto a livello aziendale con le
data alleOO.SS. stipulanti la presente Sezione, provvederà a indicare tra il proprio personale della CRL e/o del Turno Particolare aventi la qualifica di Marinaio, coloro che saranno adibiti a detta mansione.3 - Il personale preposto allo svolgimento di questo servizio per ciascuna giornata in cui effettuerà sistematicamente l'attività di controllo riceverà un compenso giornaliero di € 5,00.
1 - Al personale che esegue l'imbarco o lo sbarco del bagaglio dei passeggeri negli scali, ove l'unità navale non attracca a banchina o pontile e ove non esista servizio di portabagagli, verrà corrisposto un compenso forfetario di € 0,10 per ciascun bagaglio bigliettato a carico dei passeggeri da ripartirsi in parti uguali tra il personale che ha compiuto tali operazioni.
2 - Il presente compenso non fa parte della retribuzione a nessun effetto.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 5 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 26 - Indennità bagaglio
1 - Al personale che esegue l'imbarco o lo sbarco del bagaglio dei passeggeri negli scali, ove l'unità navale non attracca a banchina o pontile e ove non esista servizio di portabagagli, verrà corrisposto un compenso forfetario di €
0,100,15 per ciascun bagaglio bigliettato a carico dei passeggeri da ripartirsi in parti uguali tra il personale che ha compiuto tali operazioni.2 - Il presente compenso non fa parte della retribuzione a nessun effetto.
1 - Quando sia prescritto da disposizioni dell'armatore, i Sottufficiali e i Comuni dovranno possedere e mantenere in buone condizioni la divisa che verrà fornita a cura dello stesso.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 5 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 27 - Divise equipaggio
1 - Quando sia prescritto da disposizioni dell'armatore,
i Sottufficiali e i Comuniil personale di bordo dovràannopossedereindossare e mantenere in buone condizioni la divisa che verrà fornita a cura dello stesso.
1 - In ragione delle disposizioni delle Autorità Marittime, il servizio di guardia notturna sarà affidato a personale di terra o a personale marittimo arruolato in sovrannumero o in regime di comandata, di norma comuni o categorie iniziali secondo criteri di rotazione.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 5 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 28 - Guardia notturna
1 - In ragione delle disposizioni delle Autorità Marittime, il servizio di guardia notturna sarà affidato a personale di terra o a personale marittimo arruolato
in sovrannumeroo in regime di comandata, di norma comuni o categorie iniziali secondo criteri di rotazione.
1 - Il personale alloggerà nei limiti del possibile, presso il proprio domicilio senza diritto ad alcuna indennità.
2 - Agli effetti del precedente comma l'armatore provvederà a comunicare all'indirizzo del marittimo non in servizio, qualsiasi variazione o disposizione di servizio.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 5 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 29 - Alloggio personale
1 - Il personale alloggerà nei limiti del possibile, presso il proprio domicilio senza diritto ad alcuna indennità.
2 - Agli effetti del precedente comma l'armatore provvederà a comunicare ai recapiti personali forniti dal marittimo (ad esempio e-mail, numero di cellulare) e/o attraverso l'accesso agli applicativi aziendali tramite credenziali personali all'indirizzo del marittimo non in servizio, qualsiasi variazione o disposizione di servizio.
Art. 30 - Indennità sostitutiva del vitto
1 - A tutto il personale imbarcato, in mancanza di somministrazione del vitto laddove il mezzo sia armato senza servizio di mensa, sarà corrisposta un'indennità sostitutiva del vitto pari a € 5,29 per ogni giorno di effettiva presenza a bordo. In alternativa, può essere corrisposto un buono pasto giornaliero se cartaceo di valore pari a € 5,29, se elettronico di valore pari a € 7,00.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 5 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 30 - Indennità sostitutiva del vitto
1 - A tutto il personale imbarcato, in mancanza di somministrazione del vitto laddove il mezzo sia armato senza servizio di mensa, sarà corrisposta un'indennità sostitutiva del vitto pari a € 5,29 per ogni giorno di effettiva presenza a bordo. In alternativa, può essere corrisposto un buono pasto giornaliero
se cartaceo di valore pari a € 5,29, se elettronico di valorepari a €7,008,00.
Art. 31 - Valutazione della panatica quale coefficiente della retribuzione
1 - In tutti i casi in cui occorra computare la panatica quale coefficiente della retribuzione o considerarla come coefficiente di calcolo per la liquidazione di indennità (ad esempio: indennità sostitutiva del preavviso, indennità di risoluzione del rapporto di lavoro, indennità sostitutiva delle ferie o dei riposi compensativi, indennità giornaliera in caso di malattia od infortunio, gratifica natalizia, gratifica pasquale, ecc.) il valore da attribuire alla panatica è determinato nelle seguenti misure mensili:
- Comandante, Direttore di macchina e Ufficiale € 10,00
- Sottoufficiali e Comuni € 7,00
Art. 32 - Indennità di missione
1 - L'Armatore ha facoltà di inviare il personale in missione.
È considerato in missione il marittimo che sia inviato dall'armatore a iniziare o terminare la propria prestazione lavorativa giornaliera, per ragioni di servizio, fuori dalle abituali sedi di lavoro.
Per abituali sedi di lavoro devono intendersi quelle di residenza del marittimo o dalle quali il marittimo può raggiungere al termine del lavoro il proprio Comune di residenza con i normali mezzi di trasporto pubblici.
Se il marittimo cambia residenza senza il benestare dell'armatore, ai fini del presente articolo si considererà la precedente residenza.
2 - Al marittimo inviato in missione, qualora non provveda direttamente l'Armatore al vitto ed all'alloggio, sarà corrisposta una indennità giornaliera pari a € 45,00.
Per missioni di durata superiore ai due mesi, verrà concordata a livello aziendale con le O.S.L. la relativa indennità economica che dovrà comunque comportare una riduzione dell'onere a carico della Società, tenuto conto delle condizioni oggettive della missione stessa.
Tale indennità esclude l'eventuale erogazione di cui all'art. 30.
3 - Se l'armatore fornisce il solo vitto, la misura della predetta indennità per l'alloggio sarà pari al 60% dell'importo totale di cui al punto 2, vale a dire 27 euro.
Se l'armatore fornisce il solo alloggio, la misura della predetta indennità per il vitto sarà pari al 40% dell'importo totale di cui al punto 2, vale a dire 18 euro, di cui 3 euro per la colazione, 7,5 euro per il pranzo e 7,5 euro per la cena.
3 bis - Ove il marittimo debba prendere servizio in missione in orari che non permettono di raggiungere dalle abituali sedi di lavoro il porto di inizio servizio, senza precludere il riposo notturno, egli ha diritto, nella giornata precedente, all'indennità per l'alloggio e a quella per la cena di cui al comma 3. Ove la giornata precedente sia di riposo, ha inoltre diritto a un riposo compensativo pari a 4 ore.
3 ter - Ove il marittimo debba prendere servizio in missione in orari che permettono di raggiungere dalle abituali sedi di lavoro il porto di inizio servizio, senza precludere il riposo notturno, egli ha diritto nella giornata stessa, all'indennità di missione per la sola parte del vitto ove la missione avvenga in orari di colazione, pranzo o cena.
3 quater - Gli stessi criteri si applicheranno al termine della missione.
4 - Qualora per motivi di servizio o di linea il mezzo ed il relativo personale resti per una notte (pernottamento) fuori dall'abituale sede di lavoro, l'armatore corrisponderà il 70% dell'indennità di missione oppure provvederà a mettere a disposizione del personale la cena ed un adeguato alloggio (Ufficiali camera singola, Sottufficiali e Comuni camera a due letti).
1 - In caso di cambio di sede abituale di lavoro, eseguito su richiesta dell'armatore, saranno corrisposti al marittimo:
1) 15 giorni della retribuzione di cui usufruisce all'atto del trasferimento a titolo dell'indennità per spese accessorie;
2) il rimborso delle spese di viaggio per sé e famiglia; 1ª classe per gli Ufficiali e familiari; 2ª classe per i Sottufficiali, Comuni e familiari;
3) il rimborso del trasporto del mobilio e bagaglio;
4) il rimborso della spesa necessaria per la risoluzione del contratto di fitto in corso;
5) il rimborso di eventuali spese straordinarie non previste, da documentare.
CAPO VII - RIPOSI FESTIVI - FERIE - CONGEDO MATRIMONIALE
1 - Sono considerati giorni festivi:
a) tutte le domeniche;
b) l'Anniversario della Liberazione (25 aprile);
c) la Festa del lavoro (1º maggio);
d) la Festa della Repubblica (2 giugno);
e) le seguenti ulteriori festività;
1º gennaio (Capodanno);
6 gennaio (Epifania);
Lunedì di Pasqua;
15 agosto (Assunzione);
1º novembre (Ognissanti);
8 dicembre (Immacolata Concezione);
25 dicembre (Natale);
26 dicembre (s. Stefano).
2 - Nei porti sono considerati semifestivi, e cioè festivi nelle sole ore pomeridiane i giorni seguenti:
Venerdì Santo;
Vigilia di Natale.
3 - Per il trattamento relativo alle sole giornate festive del 19 marzo, dell'Ascensione, del Corpus Domini, del 29 giugno, soppresse a seguito della Legge 5 marzo 1977, n. 54, si stabilisce quanto segue:
- il 19 marzo (S. Giuseppe), l'Ascensione, il Corpus Domini ed il 29 giugno sono considerate alla stregua di ogni altro giorno normalmente lavorativo e non daranno diritto ad alcun altro emolumento o indennità; in compenso il periodo annuale di ferie è stato aumentato di un equivalente numero di giornate (vedasi nota in calce all'art. 36).
Avvertenza: nel testo della presente Sezione, per "festività nazionali" si intendono le ricorrenze del 25 aprile e del 1º maggio. Per "festività infrasettimanali" si intendono le festività che normalmente cadono in giorno infrasettimanale, escluse le festività nazionali.
Art. 35 - Giorni festivi trascorsi a bordo
1 - A tutto il personale saranno riconosciuti tanti giorni di riposo compensativo quanti saranno i giorni di domenica ed i giorni di festività infrasettimanali (comprese festività nazionali) trascorsi in servizio a bordo. Se due delle suddette festività dovessero coincidere nel medesimo giorno esse verranno computate come due giorni di riposo compensativo oltre al normale trattamento mensile.
2 - Qualora un giorno semifestivo cada di domenica sarà riconosciuto al marittimo solo il trattamento previsto per la domenica.
3 - I riposi compensativi saranno goduti dal personale durante l'imbarco. Qualora quanto precede risultasse in pratica inattuabile per motivi di servizio e di comprovata necessità, gli stessi verranno cumulati e usufruiti secondo modalità da concordarsi in sede aziendale.
Sarà data facoltà al personale che ne faccia richiesta di optare per il pagamento dei compensativi non usufruiti nella misura prevista dal successivo art. 36, comma 4.
1 - A decorrere del 5 agosto 1999 a tutti i componenti dell'equipaggio è riconosciuto un periodo di ferie retribuito (minimo contrattuale, scatti per anzianità, valore convenzionale della panatica) di giorni 34 lavorativi (sabati inclusi) per ogni anno di servizio (pro-rata per le frazioni di anno) (1).
2 - Il periodo feriale sarà accordato nel porto di armamento o di imbarco del marittimo.
3 - Il marittimo dovrà fruire del periodo feriale senza interruzione salvo motivi di servizio nel quale caso sarà consentito il frazionamento in due periodi.
4 - Qualora l'armatore per motivi di servizio non potesse concedere in tutto o in parte le ferie annuali, corrisponderà al marittimo altrettante giornate di minimo contrattuale, valore convenzionale della panatica, scatti di anzianità, ratei gratifica natalizia e pasquale, ed eventuali indennità fisse, quante saranno le giornate di ferie non fruite. Resta intesa l'irrinunciabilità al godimento delle ferie in costanza di imbarco.
(1) Nota: L'aumento delle ferie da 26 a 30 giorni per ogni anno di servizio o pro-rata è avvenuto anche con l'assorbimento della festività religiosa del 29 giugno soppressa dalla Legge 5 marzo 1977 n. 54.
L'ulteriore aumento da 30 a 34 giorni, convenuto con l'accordo di rinnovo del 5/8/99, si applica salvo diversa disposizione definita con accordi aziendali.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 5 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 36 - Ferie
1 - A decorrere del 5 agosto 1999 a tutti i componenti dell'equipaggio è riconosciuto un periodo di ferie retribuito (minimo contrattuale, scatti per anzianità, valore convenzionale della panatica) di giorni 34 lavorativi (sabati inclusi) per ogni anno di servizio (pro-rata per le frazioni di anno) (1).
2 - Il periodo feriale sarà accordato nel porto di armamento o di imbarco del marittimo.3 - Nel caso di impiego del marittimo di cui all'art. 4bis lett. A), il marittimo dovrà fruire del periodo feriale senza interruzione salvo motivi di servizio nel quale caso sarà consentito il frazionamento in due periodi.
3 bis - Nel caso di impiego del marittimo di cui all'art. 4bis lett. B), le ferie verranno fruite nel corso del contratto di arruolamento per consentire i cicli lavoro/riposo, quando necessario o su richiesta del marittimo.
4 - Qualora l'armatore per motivi di servizio non potesse concedere in tutto o in parte le ferie annuali, corrisponderà al marittimo altrettante giornate di minimo contrattuale, valore convenzionale della panatica, scatti di anzianità, ratei gratifica natalizia e pasquale, ed eventuali indennità fisse, quante saranno le giornate di ferie non fruite. Resta intesa l'irrinunciabilità al godimento delle ferie in costanza di imbarco.
_______________
(1) Nota: L'aumento delle ferie da 26 a 30 giorni per ogni anno di servizio o pro-rata è avvenuto anche con l'assorbimento della festività religiosa del 29 giugno soppressa dalla Legge 5 marzo 1977 n. 54.
L'ulteriore aumento da 30 a 34 giorni, convenuto con l'accordo di rinnovo del 5/8/99, si applica salvo diversa disposizione definita con accordi aziendali.
Art. 37 - Congedo matrimoniale
1 - A tutto il personale che contrae matrimonio sarà concesso dall'armatore un congedo straordinario retribuito nelle seguenti misure:
- Ufficiali 15 giorni
- Sottufficiali e Comuni 12 giorni
Il suddetto periodo sarà concesso ininterrotto e spetta all'arruolato il cui rapporto di lavoro duri da almeno una settimana.
Per fruire di tale congedo l'interessato dovrà presentare domanda con un congruo preavviso.
Il congedo di cui sopra verrà accordato nel porto nazionale di arruolamento e non potrà essere computato nel periodo di ferie annuali né potrà essere considerato in tutto o in parte quale periodo di preavviso di licenziamento.
Il periodo di congedo matrimoniale è computato agli effetti della determinazione dell'anzianità di servizio. Prima della concessione della licenza dovrà essere presentato un certificato di avvenuta pubblicazione matrimoniale e la celebrazione del matrimonio dovrà essere documentata entro 90 giorni dallo sbarco. Per la corresponsione della retribuzione si adotterà il criterio seguito per le ferie per gli Ufficiali, mentre per i Sottufficiali e Comuni durante il periodo di congedo matrimoniale sarà corrisposto un assegno calcolato moltiplicando per dodici il guadagno medio giornaliero realizzato nell'ultimo periodo di lavoro computandosi anche il valore convenzionale della panatica, i compensi per lavoro straordinario, ogni supplemento o indennità anche eccezionale, eccettuate soltanto le indennità di risoluzione del rapporto di lavoro, le gratifiche, le indennità dei riposi compensativi maturati e non fruiti ed eventuali indennità corrisposte "una tantum". Qualora le esigenze dei traffici non consentano in tutto o in parte la concessione del congedo all'epoca del matrimonio è lasciata al marittimo la facoltà di scelta di ritardare, in tutto o in parte, il congedo matrimoniale, ovvero di risolvere il rapporto di lavoro con diritto alla corresponsione del trattamento di fine rapporto escluso il preavviso.
Periodo di aspettativa
L'azienda può concedere al marittimo che abbia maturato una anzianità di servizio non inferiore a 4 anni e che ne faccia richiesta per gravi necessità personali o familiari, appositamente documentate e come tali riconosciute dalla Società, un periodo di aspettativa non superiore a 60 giorni.
Durante il periodo di aspettativa il marittimo non avrà diritto alla retribuzione né maturerà l'anzianità di servizio ad ogni effetto.
Il periodo di aspettativa non potrà essere usufruito contemporaneamente da più di un marittimo per ogni singola qualifica.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 5 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 37 - Congedo matrimoniale
1 - A tutto il personale che contrae matrimonio sarà concesso dall'armatore un congedo straordinario retribuito nelle seguenti misure:
-Ufficiali 15 giorni
- Sottufficiali e Comuni
1215 giorniIl suddetto periodo sarà concesso ininterrotto e spetta all'arruolato il cui
rapporto di lavorocontratto di arruolamento duri da almeno una settimana.Per fruire di tale congedo l'interessato dovrà presentare domanda con un congruo preavviso.
Il congedo di cui sopra verrà accordato nel porto nazionale di arruolamento e non potrà essere computato nel periodo di ferie annuali né potrà essere considerato in tutto o in parte quale periodo di preavviso di licenziamento.
Il periodo di congedo matrimoniale è computato agli effetti della determinazione dell'anzianità di servizio. Prima della concessione della licenza dovrà essere presentato un certificato di avvenuta pubblicazione matrimoniale e la celebrazione del matrimonio dovrà essere documentata entro 90 giorni dallo sbarco. Per la corresponsione della retribuzione si adotterà il criterio seguito per le ferie per gli Ufficiali, mentre per i Sottufficiali e Comuni durante il periodo di congedo matrimoniale sarà corrisposto un assegno calcolato moltiplicando per dodici il guadagno medio giornaliero realizzato nell'ultimo periodo di lavoro computandosi anche il valore convenzionale della panatica, i compensi per lavoro straordinario, ogni supplemento o indennità anche eccezionale, eccettuate soltanto le indennità di risoluzione del rapporto di lavoro, le gratifiche, le indennità dei riposi compensativi maturati e non fruiti ed eventuali indennità corrisposte "una tantum". Qualora le esigenze dei traffici non consentano in tutto o in parte la concessione del congedo all'epoca del matrimonio è lasciata al marittimo la facoltà di scelta di ritardare, in tutto o in parte, il congedo matrimoniale, ovvero di risolvere il rapporto di lavoro con diritto alla corresponsione del trattamento di fine rapporto escluso il preavviso.
Periodo di aspettativa
L'azienda può concedere al marittimo che abbia maturato una anzianità di servizio non inferiore a 4 anni e che ne faccia richiesta per gravi necessità personali o familiari, appositamente documentate e come tali riconosciute dalla Società, un periodo di aspettativa non superiore a 60 giorni.
Durante il periodo di aspettativa il marittimo non avrà diritto alla retribuzione né maturerà l'anzianità di servizio ad ogni effetto.
Il periodo di aspettativa non potrà essere usufruito contemporaneamente da più di un marittimo per ogni singola qualifica.
Art. 38 - Assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia
1 - Tutti i componenti l'equipaggio sono assicurati per la invalidità e la vecchiaia presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, secondo le apposite disposizioni di Legge.
Art. 39 - Assicurazione contro la tubercolosi e la disoccupazione
1 - Tutti i componenti l'equipaggio sono assicurati contro la tubercolosi e contro la disoccupazione involontaria secondo le apposite disposizioni di Legge e di regolamento.
1 - In caso di risoluzione del contratto di arruolamento per naufragio, qualunque sia il tipo di contratto, è dovuta al marittimo, oltre all'indennità prevista dal presente contratto, un'indennità di disoccupazione specifica per il naufragio pari a 2 mesi dello stipendio percepito a bordo, in conformità con quanto previsto dalla Regola 2.6 della Maritime Labour Convention, 2006.
Art. 41 - Assicurazione malattie e infortuni
1 - Tutti i componenti l'equipaggio sono assicurati contro gli infortuni e le malattie ai sensi di Legge.
2 - L'armatore assicurerà inoltre le prestazioni indicate nella tabella allegata alla presente Sezione (allegati nn. 4 e 5).
Art. 42 - Indennità di perdita corredo strumenti professionali ed utensili
1 - In caso di perdita di tutti gli effetti personali o della maggior parte di essi per fatto di guerra o altro sinistro, il personale ha diritto all'indennizzo da parte dell'armatore del danno subito, entro i limiti massimi indicati nella tabella allegata alla presente Sezione (allegato n. 6).
2 - Per perdite parziali le indennità massime saranno proporzionate a quelle indicate nella tabella.
CAPO IX - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO
Art. 43 - Risoluzione del contratto di arruolamento a viaggio e a tempo determinato
1 - La risoluzione del contratto di arruolamento a viaggio o a tempo determinato anticipatamente rispetto alla sua scadenza naturale può avvenire, da entrambe le parti, ai sensi delle disposizioni di Legge.
2 - Il marittimo può risolvere il contratto di arruolamento nei casi di morte del padre, della madre, dei figli, del coniuge o convivente risultante da documentazione anagrafica, da documentare entro 10 giorni dallo sbarco o per fatto grave (ad es. terremoto, alluvione nel luogo di residenza, ecc.), certificato dall'autorità competente, da segnalare tempestivamente al datore di lavoro e da documentare entro 10 giorni dallo sbarco. In tali casi le spese di rimpatrio sono a carico del datore di lavoro; in ipotesi di mancata documentazione o di insussistenza del fatto grave, il marittimo sarà tenuto a corrispondere al datore di lavoro le spese sostenute per il rimpatrio.
3 - Ai sensi delle disposizioni previste dal Codice della Navigazione, la risoluzione del contratto di arruolamento può inoltre avvenire:
a) per colpa dell'arruolato;
b) a causa di disarmo per mancanza di traffico per un periodo non inferiore a 15 giorni, o di disarmo per riclassifica della nave o per grandi riparazioni di durata non inferiore a 30 giorni;
c) per effetto di interdizione del commercio con il luogo di destinazione della nave, arresto della nave o altra causa non imputabile all'armatore, che rendano impossibile l'inizio o la prosecuzione del viaggio; in tal caso l'armatore corrisponderà al marittimo l'eventuale trattamento economico di cui all'art. 359 del Codice della Navigazione.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 5 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 43 - Risoluzione del contratto di arruolamento a viaggio e a tempo determinato
1 - La risoluzione del contratto di arruolamento a viaggio o a tempo determinato anticipatamente rispetto alla sua scadenza naturale può avvenire, da entrambe le parti, ai sensi delle disposizioni di Legge.
2 - Il marittimo può risolvere il contratto di arruolamento nei casi di morte del padre, della madre, dei figli, del coniuge o convivente risultante da documentazione anagrafica, da documentare entro 10 giorni dallo sbarco o per fatto grave (ad es. terremoto, alluvione nel luogo di residenza, ecc.), certificato dall'autorità competente, da segnalare tempestivamente al datore di lavoro e da documentare entro 10 giorni dallo sbarco. In tali casi, quando lo sbarco avviene in porto estero, le spese di rimpatrio sono a carico del datore di lavoro; in ipotesi di mancata documentazione o di insussistenza del fatto grave, il marittimo sarà tenuto a corrispondere al datore di lavoro le spese sostenute per il rimpatrio.
3 - Ai sensi delle disposizioni previste dal Codice della Navigazione, la risoluzione del contratto di arruolamento può inoltre avvenire:
a) per colpa dell'arruolato;
b) a causa di disarmo per mancanza di traffico per un periodo non inferiore a 15 giorni, o di disarmo per riclassifica della nave o per grandi riparazioni di durata non inferiore a 30 giorni;
c) per effetto di interdizione del commercio con il luogo di destinazione della nave, arresto della nave o altra causa non imputabile all'armatore, che rendano impossibile l'inizio o la prosecuzione del viaggio; ricorrendone i requisiti
in tal casol'armatore corrisponderà al marittimo l'eventuale trattamento economico di cui all'art. 359, ultimo comma del Codice della Navigazione.
Art. 44 - Risoluzione del contratto di arruolamento a tempo indeterminato
1 - Il contratto di arruolamento a tempo indeterminato può essere risolto nei seguenti casi:
a) per volontà del lavoratore marittimo;
b) per volontà del datore di lavoro per giusta causa, giustificato motivo soggettivo, giustificato motivo oggettivo;
c) per forza maggiore o altre cause;
d) per colpa del marittimo.
A) Risoluzione per volontà del lavoratore marittimo.
Nel caso di risoluzione del contratto di arruolamento a tempo indeterminato per volontà del lavoratore marittimo, quest'ultimo è tenuto a rispettare il termine di 18 giorni di preavviso e a sostenere le spese del suo rimpatrio, o rimborsarle al datore di lavoro se da questi anticipate.
I termini di preavviso possono essere derogati nei casi di morte del padre, della madre, dei figli, del coniuge o convivente risultante da documentazione anagrafica, da documentare entro 10 giorni dallo sbarco; o per fatto grave (ad es. terremoto, alluvione nel luogo di residenza, ecc.) da segnalare tempestivamente al datore di lavoro e documentare entro 10 giorni dallo sbarco. In tali casi le spese di rimpatrio o ritorno al Comune di residenza sono a carico del datore di lavoro, in ipotesi di mancata documentazione o di insussistenza del fatto grave, il marittimo sarà tenuto a corrispondere al datore di lavoro le spese sostenute per il rimpatrio o il ritorno al Comune di residenza.
B) Risoluzione per volontà dell'armatore per giusta causa, giustificato motivo soggettivo, giustificato motivo oggettivo.
Per giusta causa il contratto di arruolamento può essere risolto dal datore di lavoro in qualunque tempo e luogo, fermo restando quanto previsto dalle norme sul rimpatrio.
Per giustificato motivo il contratto di arruolamento può essere risolto dal datore di lavoro in qualunque tempo e luogo, nel rispetto del termine di 18 giorni di preavviso, ferme restando le disposizioni relative al rimpatrio.
C) Risoluzione per forza maggiore o altre cause.
Quando la risoluzione del contratto di arruolamento avvenga in conseguenza di uno degli eventi sotto elencati:
- forza maggiore, caso fortuito, fatto del principe;
- morte del marittimo;
- interdizione del commercio;
- naufragio;
il marittimo di qualunque grado o i suoi aventi causa avranno diritto al trattamento di fine rapporto maturato fino alla data dello sbarco e alla metà dell'indennità sostitutiva del preavviso come disciplinato all'art. 46, con un minimo garantito di 15 giorni complessivi di retribuzione.
Quando la risoluzione del contratto di arruolamento avvenga in conseguenza di uno degli altri eventi sottoelencati:
- infortunio o malattia del marittimo;
- disarmo per qualsiasi causa;
- alienazione del mezzo navale;
il marittimo avrà diritto al trattamento di fine rapporto maturato fino alla data dello sbarco, con un minimo garantito di 9 giorni complessivi di retribuzione.
Qualora l'armatore risolva il contratto di arruolamento nei casi di vendita della nave con trapasso di bandiera, di arresto della nave il marittimo avrà diritto al trattamento di fine rapporto maturato fino alla data dello sbarco, nonché alla indennità sostitutiva del preavviso, con un minimo garantito di 30 giorni complessivi di retribuzione.
NOTA A VERBALE - in tutti i casi precedenti, qualora la somma del TFR e dell'indennità sostitutiva del preavviso, ove prevista, non garantisca i giorni minimi di retribuzione, la restante somma è imputata a titolo di integrazione del TFR.
D) Risoluzione per colpa del marittimo.
Se la risoluzione del contratto di arruolamento è dovuta a colpa del marittimo, ai sensi dell'art. 8 della presente Sezione, l'Armatore è tenuto a corrispondere il solo trattamento di fine rapporto e, ove ne ricorrano gli estremi, il marittimo è tenuto al risarcimento dei danni cagionati all'Armatore.
Quando un marittimo è tenuto prigioniero sulla nave o fuori della nave in seguito ad atti di pirateria o rapina armata contro le navi, il contratto di arruolamento, ferme restando la natura giuridica, la tipologia e la durata dello stesso che permangono a ogni altro effetto, continua ad avere effetto indipendentemente dal fatto che il suo termine sia scaduto o una delle due parti ne notifichi la sospensione o la risoluzione. Ai fini del presente articolo, i termini "pirateria" e "rapina armata contro le navi" sono definiti dallo Standard A2.1 della Maritime Labour Convention, 2006 (come emendata).
1 - Il termine di preavviso per la risoluzione del contratto di arruolamento è stabilito: in 18 (diciotto) giorni per il contratto di arruolamento a tempo indeterminato; in 15 (quindici) giorni per il contratto di arruolamento a tempo determinato.
Quando il contratto di arruolamento di qualsiasi tipologia abbia durata inferiore al termine di preavviso, questo è ridotto alla metà della durata del contratto stesso.
2 - È in facoltà del datore di lavoro sostituire al preavviso una indennità giornaliera, per quanti sono i giorni di preavviso non osservati, calcolata sulla base dei seguenti istituti contrattuali: minimo contrattuale, valore della panatica convenzionale, pro-rata della 13ª e 14ª mensilità, e se dovuti, supplemento paga per personale di stato maggiore, eventuali scatti di anzianità.
Art. 47 - Trattamento di fine rapporto
1 - Il trattamento di fine rapporto è regolato dall'art. 4, comma 2, della Legge 29 maggio 1982, n. 297, pertanto la retribuzione utile è costituita esclusivamente dai seguenti elementi:
a) minimo contrattuale;
b) rateo della gratifica natalizia;
c) rateo della gratifica pasquale;
d) valore convenzionale della panatica;
e) gli scatti di anzianità.
2 - All'atto della cessazione del contratto di arruolamento l'armatore corrisponderà al marittimo il trattamento di fine rapporto calcolato per tutte le qualifiche, in 30/30 di retribuzione utile.
Art. 48 - Rimpatrio del marittimo
1 - In conformità alla Regola 2.5 della Maritime Labour Convention 2006, in caso di rimpatrio del marittimo le spese di trasporto saranno a carico dell'armatore. Tali spese saranno addebitate al marittimo in caso di sbarco per fatto imputabile alla sua volontà o colpa, ad eccezione dei casi di morte del padre, della madre, dei figli, del coniuge o convivente risultante da documentazione anagrafica o per fatto grave (ad es. terremoto, alluvione nel luogo di residenza, ecc.) da segnalare tempestivamente all'armatore e da documentare entro 10 giorni dallo sbarco, fermo restando l'obbligo dell'armatore di provvedere al rimpatrio nel rispetto di quanto previsto dalla normativa internazionale. L'armatore è tenuto a corrispondere per la durata del viaggio, il minimo contrattuale e l'indennità sostitutiva del vitto.
1 - La presente Sezione decorre dal 1º gennaio 2021 ed avrà validità fino al 31 dicembre 2023. Essa si intenderà tacitamente prorogata di anno in anno qualora non venga disdettata da una delle parti, con lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della scadenza. In ogni caso essa resterà in vigore fino a quando non sarà sostituita da un successivo accordo dello stesso livello.
Art. 50 - Collegio di conciliazione
1 - In caso di controversie individuali di lavoro nautico l'Armatore o il lavoratore marittimo possono scegliere di adire il tentativo di conciliazione in sede sindacale, con l'assistenza delle Organizzazioni Sindacali stipulanti la presente Sezione e secondo le procedure e modalità di cui ai seguenti commi, da esperirsi presso la Commissione Sindacale di conciliazione.
2 - La Commissione di Conciliazione è composta:
- per le imprese armatoriali da un rappresentante di Confitarma o di Assarmatori, in funzione del rapporto associativo costituito dalla singola azienda;
- per il lavoratore da un rappresentante della Organizzazione Sindacale firmataria della presente Sezione cui il lavoratore è iscritto o abbia conferito mandato.
3 - La parte interessata a promuovere il tentativo di conciliazione deve inviare alla Commissione Sindacale e alla controparte una richiesta contenente:
- indicazione delle parti (in caso di persona giuridica la denominazione e la sede);
- indicazione della Organizzazione Sindacale dei lavoratori o dei datori di lavoro firmatarie della presente Sezione che rappresenta l'istante;
- succinta esposizione dei fatti e le ragioni a fondamento delle pretese.
Ricevuta la comunicazione di adesione delle Parti, la Commissione Sindacale provvederà entro i 20 giorni successivi alla convocazione delle parti fissando giorno, ora e luogo.
Alla conciliazione dinanzi alla Commissione adeguatamente costituita secondo le modalità del comma 2, devono comparire le parti personalmente o adeguatamente rappresentate.
Nel caso in cui una delle parti aderenti non si presenti, la Commissione di Conciliazione redige un verbale di mancata comparizione, da consegnare alle parti.
Qualora una parte non possa presenziare adducendo un giustificato motivo, o le parti concordino sulla necessità di un rinvio al fine di valutare la possibilità di addivenire ad una composizione bonaria della controversia, la Commissione fisserà un nuovo incontro, entro il termine di 10 giorni. Il tentativo di conciliazione deve comunque essere espletato entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta alla controparte.
Se la conciliazione si perfeziona, la sottoscrizione del verbale da parte della Commissione di Conciliazione e delle parti, rende inoppugnabile la conciliazione. Se la conciliazione si perfeziona solo parzialmente, se ne dà atto nell'apposito verbale.
Se la conciliazione non si perfeziona, le parti sono tenute a riportare nell'apposito verbale le rispettive ragioni circa il mancato accordo e possono procedere secondo quanto previsto dall'articolo 412 c.p.c.
All'esito del procedimento di conciliazione, il processo verbale viene depositato a cura della Commissione di Conciliazione presso l'Ispettorato Territoriale del lavoro e deve contenere:
- esito della conciliazione;
- presenza e firma dei Rappresentanti Sindacali di cui al comma 2 e le cui firme risultino essere depositate presso l'Ispettorato Territoriale del lavoro;
- presenza e firma delle parti o dei loro rappresentanti.
Allegato 1 - MINIMI CONTRATTUALI
A far data dal 1 ° gennaio 2022 il minimo contrattuale delle singole qualifiche è così determinato:
- Comandante | € 2.552,91 |
- Direttore di Macchina | € 2.402,72 |
- 1º Ufficiale | € 1.758,85 |
- Sottufficiale | € 1.514,47 |
- Comune | € 1.341,84 |
- Giovanotto | € 1.217,51 |
- Mozzo | € 1.146,66 |
A far data dal 1º luglio 2022 il minimo contrattuale delle singole qualifiche è così determinato:
- Comandante | € 2.616,10 |
- Direttore di Macchina | € 2.462,20 |
- 1º Ufficiale | € 1.802,39 |
- Sottufficiale | € 1.551,96 |
- Comune | € 1.375,06 |
- Giovanotto | € 1.247,64 |
- Mozzo | € 1.175,04 |
A far data dal 1º luglio 2023 il minimo contrattuale delle singole qualifiche è così determinato:
- Comandante | € 2.679,29 |
- Direttore di Macchina | € 2.521,67 |
- 1º Ufficiale | € 1.845,93 |
- Sottufficiale | € 1.589,44 |
- Comune | € 1.408,27 |
- Giovanotto | € 1.277,78 |
- Mozzo | € 1.203,43 |
Allegato 2 - Scatti di anzianità
In vigore dal 1º gennaio 2022
Scatto | Scatto | |
- Comandante | € 99,74 | € 59,84 |
- Direttore di Macchina | € 92,47 | € 55,48 |
- 1º Ufficiale | € 60,99 | € 36,59 |
- Sottufficiale | € 49,22 | € 29,53 |
- Comune | € 40,91 | € 24,55 |
- Giovanotto | € 34,93 | € 20,96 |
- Mozzo | € 31,54 | € 18,93 |
In vigore dal 1º luglio 2022
Scatto | Scatto | |
- Comandante | € 102,90 | € 61,74 |
- Direttore di Macchina | € 95,44 | € 57,26 |
- 1º Ufficiale | € 63,17 | € 37,90 |
- Sottufficiale | € 51,09 | € 30,66 |
- Comune | € 42,57 | € 25,54 |
- Giovanotto | € 36,44 | € 21,86 |
- Mozzo | € 32,96 | € 19,78 |
In vigore dal 1º luglio 2023
Scatto | Scatto | |
- Comandante | € 106,06 | € 63,63 |
- Direttore di Macchina | € 98,42 | € 59,05 |
- 1º Ufficiale | € 65,34 | € 39,20 |
- Sottufficiale | € 52,97 | € 31,78 |
- Comune | € 44,23 | € 26,54 |
- Giovanotto | € 37,95 | € 22,77 |
- Mozzo | € 34,38 | € 20,63 |
Allegato 3 - COMPENSI ORARI PER LAVORO STRAORDINARIO
Dal 1º gennaio 2022
| Feriale diurno | Feriale notturno | Festivo notturno |
- Comandante | € 16,37 | € 17,34 | € 18,45 |
- Direttore di Macchina | € 15,41 | € 16,32 | € 17,37 |
- 1º Ufficiale | € 11,28 | € 11,95 | € 12,71 |
- Sottufficiale | € 9,71 | € 10,29 | € 10,95 |
- Comune | € 8,61 | € 9,12 | € 9,70 |
- Giovanotto | € 7,81 | € 8,27 | € 8,80 |
- Mozzo | € 7,35 | € 7,79 | € 8,29 |
Allegato 4 - ASSICURAZIONI MALATTIE
Oltre alle assicurazioni obbligatorie per Legge:
1) Assicurazione in caso di morte per malattia
In caso di morte avvenuta entro 12 mesi dalla data dello sbarco e dipendente da malattia contratta durante l'imbarco, l'armatore assicurerà le seguenti indennità:
a) se il marittimo lascia soltanto la vedova:
- Ufficiali ____ € 413,17
- Sottufficiali ____ € 387,34
- Comuni ____ € 361,52
b) se il marittimo lascia la vedova e un figlio minorenne o solo un figlio minorenne:
- Ufficiali___________________________________________________ € 542,28
- Sottufficiali______________________________________________ € 490,63
- Comuni__________________________________________________ € 464,81
più una quota di € 51,65 per ogni ulteriore figlio minorenne.
Se il marittimo non lascia né vedova né orfani minorenni ma il padre in età di oltre 65 anni o assolutamente inabile al lavoro o la madre cinquantenne o inabile al lavoro, quando essa sia vedova o separata dal marito per colpa di lui, senza altri figli maggiorenni, o risulti che il marittimo era l'unico o il principale necessario sostegno di entrambi, spetta ad essi un'indennità uguale a quella che sarebbe spettata qualora il marittimo avesse lasciato la sola vedova.
2) Assicurazione per il caso di invalidità permanente
In caso di invalidità permanente assoluta, verificatasi entro 12 mesi dallo sbarco quale conseguenza di malattia contratta per causa di servizio, saranno assicurate le seguenti indennità:
- Ufficiali____________________________________________________ € 413,17
- Sottufficiali_______________________________________________ € 387,34
- Comuni____________________________________________________ € 361,52
In caso di invalidità permanente parziale, l'indennità sarà proporzionata al grado di invalidità.
3) Ricovero ospedaliero dei familiari conviventi e a carico
È concesso il ricovero ospedaliero ai familiari conviventi e a carico per un periodo massimo di 180 gg. per anno solare.
Il ricovero ospedaliero sarà riconosciuto:
a) nella classe distinta immediatamente superiore alla comune ai familiari dei componenti lo Stato Maggiore;
b) nella classe comune ai familiari dei Sottufficiali e Comuni.
Con ricovero ospedaliero si intende assorbita la prestazione di cui al 4º comma della lettera A) dell'art. 3 del Regolamento 7 giugno 1940 per l'assistenza sanitaria ai familiari dei marittimi.
I familiari dei marittimi conviventi e a carico, ai quali è concesso il ricovero ospedaliero, sono quelli indicati all'art. 2 del Regolamento 7 giugno 1940 per l'assistenza sanitaria ai familiari dei marittimi.
4) Fornitura medicinali in caso di malattie croniche
La limitazione del rimborso della spesa dei medicinali, prevista dall'art. 3 lettera D) del Regolamento di assistenza sanitaria dei marittimi assicurati e loro familiari, è abrogata.
5) Assistenza sanitaria, farmaceutica e ospedaliera a favore dei beneficiari della Legge 16 ottobre 1962, n. 1486
Ai marittimi temporaneamente inidonei alla navigazione, che godano del trattamento previsto dalla Legge 16 ottobre 1962, n. 1486 (Legge Focaccia), sarà erogata anche l'assistenza sanitaria, farmaceutica e ospedaliera.
Allegato 5 - ASSICURAZIONI INFORTUNI
Oltre all'assicurazione obbligatoria per Legge, l'armatore assicurerà le seguenti indennità:
1 - per il caso di morte o invalidità permanente conseguente ad infortunio determinato da rischio ordinario:
- a tutto il personale imbarcato (escluso il Capitano al Comando) una indennità pari alla differenza fra 5, rispettivamente 6 annualità di retribuzione (proporzionalmente ridotte in caso di invalidità permanente parziale) ed il valore capitale della rendita di Legge calcolato secondo la norma dell'art. 39 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni;
2 - per il caso di morte o invalidità permanente conseguente ad infortunio determinato da rischio di guerra o da mine:
- per tutti i marittimi (escluso il Capitano al Comando):
a) un'indennità speciale corrispondente al 50% del capitale di copertura della rendita di Legge;
b) una ulteriore indennità in capitale di € 413,17 se trattasi di Ufficiali e € 340,86 se trattasi di Sottufficiali e Comuni.
Nel caso di invalidità permanente parziale tali indennità saranno proporzionalmente ridotte in rapporto al grado di invalidità riconosciuto a norma di Legge.
Allegato 6 - INDENNITÀ PERDITA CORREDO
In caso di perdita di tutti gli effetti personali o della maggior parte di essi, per fatto di guerra o altro sinistro, gli imbarcati hanno diritto all'indennizzo da parte dell'armatore del danno subito entro i limiti massimi sottoindicati:
- Comandante________________________________________________________ € 103,29
- Direttore di Macchina____________________________________________ € 77,47
- Ufficiali______________________________________________________________ € 77,47
- Sottufficiali e Comuni_____________________________________________ € 25,82
Per perdite parziali, le indennità massime saranno proporzionate a quelle indicate nella tabella.
Allegato 7 - DIRITTI SINDACALI
In applicazione della norma dello Statuto dei Lavoratori che demanda ai contratti collettivi di lavoro l'attuazione dei principi sanciti dallo Statuto stesso alle Aziende di navigazione per il personale navigante si conviene quanto segue: ad iniziativa dei marittimi imbarcati, nell'ambito delle rispettive Organizzazioni Sindacali di appartenenza, possono essere costituite sulle unità navali soggette all'applicazione della presente Sezione "rappresentanze sindacali di bordo" scelte fra i componenti dell'equipaggio.
Su ogni unità navale può essere nominato per ogni Organizzazione Sindacale stipulante la presente Sezione un rappresentante sindacale.
Della nomina sarà data comunicazione all'armatore ed al Comando di bordo.
I rappresentanti sindacali che durano in carica, salvo revoca, per tutto il periodo di imbarco, avranno le seguenti attribuzioni:
a) prospettare verbalmente o per iscritto al Comando di bordo le questioni che possono sorgere relativamente alla esatta applicazione dei contratti di lavoro e degli accordi aziendali;
b) conferire con i componenti l'equipaggio, franchi dal servizio;
c) indire assemblee previa comunicazione al Comando di bordo e compatibilmente con le esigenze di servizio.
Eventuali problemi insoluti tra il Comando di bordo ed i rappresentanti sindacali formeranno oggetto di esame tra le rispettive Organizzazioni Sindacali.
I rappresentanti sindacali sono tenuti, come gli altri membri dell'equipaggio, ad effettuare le prestazioni di lavoro secondo le comuni norme contrattuali.
Per l'eventuale cancellazione o mancata reiscrizione nel turno particolare si applicherà la procedura prevista nelle "norme sui turni particolari applicate sulle navi del naviglio maggiore".
I componenti le rappresentanze sindacali beneficiano della tutela disposta dalle norme dello Statuto dei Lavoratori.
DELEGHE PER RISCOSSIONI DEI CONTRIBUTI SINDACALI
1 - Il marittimo potrà far pervenire alla Società armatrice, tramite la propria Organizzazione sindacale, una delega a trattenere sulle proprie competenze un contributo associativo mensile da versare alla Organizzazione sindacale, indicata nella delega stessa, che sia stipulante e firmataria della Sezione.
2 - La delega sarà valida sino a revoca scritta da parte del marittimo, anche contestualmente alla eventuale sottoscrizione di una nuova delega a favore di altra Organizzazione sindacale stipulante e firmataria della Sezione. La revoca avrà effetto dal mese successivo a quello di avvenuta ricezione da parte della Società.
3 - La prima trattenuta sarà effettuata sulla prima corresponsione di competenze successiva al mese di ricezione della delega da parte della Società armatrice e il relativo importo, pari all'1% del minimo contrattuale, sarà versato alla Organizzazione sindacale interessata oppure accreditato sul conto corrente bancario eventualmente indicato, entro un mese successivo alla data di effettuazione della trattenuta stessa sulle competenze del marittimo liquidate a mese od a viaggio.
Analogamente, le quote successive verranno rimesse alle Organizzazioni sindacali interessate entro un mese dall'effettuazione della trattenuta sulle competenze del marittimo liquidate a mese od a viaggio.
4 - L'elenco delle deleghe inviato dalla Organizzazione sindacale stipulante e firmataria della Sezione sarà compilato in duplice copia, di cui una verrà restituita dalla Società alla Organizzazione sindacale stessa.
PERMESSI SINDACALI
Gli armatori concederanno, compatibilmente con le esigenze di servizio, ai rappresentanti sindacali di azienda, per l'espletamento del loro incarico, permessi sindacali retribuiti di 8 ore al mese, cumulabili nell'ambito del bimestre fra i delegati appartenenti alla stessa organizzazione sindacale.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 5 (Decorrenza 01/07/2024)
Allegato 7 - DIRITTI SINDACALI E PERMESSI SINDACALI
In applicazione della norma dello Statuto dei Lavoratori che demanda ai contratti collettivi di lavoro l'attuazione dei principi sanciti dallo Statuto stesso alle Aziende di navigazione per il personale navigante, si conviene quanto segue: ad iniziativa dei marittimi imbarcati, nellambito delle rispettive Organizzazioni Sindacali di appartenenza, possono essere costituite in ogni Azienda "rappresentanze sindacali aziendali" (RSA)
sulle unità navali soggette allappticazione della presente Sezione "rappresentanze sindacali di bordo"- scelte fra i componenti degli equipaggi.
Su ogni unità navale può essere nominato per ogni Organizzazione Sindacale stipulante la presente Sezione un rappresentante sindacale.
Della nomina sarà data comunicazione all'armatore ed al Comando di bordo.
I rappresentanti sindacali che durano in carica, salvo revoca, per tutto il periodo di imbarco, avranno le seguenti attribuzioni:
a) prospettare verbalmente o per iscritto al Comando di bordo le questioni che possono sorgere relativamente alla esatta applicazione dei contratti di lavoro e degli accordi aziendali;
b) conferire con i componenti l'equipaggio, franchi dal servizio;
c) indire assemblee previa comunicazione al Comando di bordo e compatibilmente con le esigenze di servizio.
Eventuali problemi insoluti tra il Comando di bordo ed i rappresentanti sindacali formeranno oggetto di esame tra le rispettive Organizzazioni Sindacali.
I rappresentanti sindacali sono tenuti, come gli altri membri dell'equipaggio, ad effettuare le prestazioni di lavoro secondo le comuni norme contrattuali.
Per l'eventuale cancellazione o mancata reiscrizione nel turno particolare si applicherà la procedura prevista nelle "norme sui turni particolari applicate sulle navi del naviglio maggiore".
I componenti le rappresentanze sindacali beneficiano della tutela disposta dalle norme dello Statuto dei Lavoratori.Tenuto conto delle caratteristiche strutturali e dimensionali delle unità navali veloci, per ognuna delle Organizzazioni Sindacali stipulanti e firmatarie la presente Sezione, il numero di rappresentanti sindacali aziendali che possono essere designati e il numero di ore di permessi sindacali riconosciuto ai suddetti rappresentanti sindacali aziendali è espresso dai rapporti numerici di seguito esposti, stabiliti in relazione al numero medio del personale navigante calcolato in ragione dell'impiego medio annuale dei marittimi utilizzati per i servizi (includendo nel calcolo anche i marittimi imbarcati dal Turno Generale):
Fino a 100 marittimi: 1 RSA e 25 ore mensili per Organizzazione sindacale;
Oltre i 100 e fino a 200 marittimi: 2 RSA e 35 ore mensili per Organizzazione sindacale;
Oltre i 200 marittimi: 4 RSA e 50 ore mensili per Organizzazione sindacale.
Gli armatori concederanno, compatibilmente con le esigenze di servizio, ai suddetti rappresentanti sindacali aziendali, per l'espletamento del loro incarico, i sopra indicati permessi sindacali che saranno cumulabili nell'ambito del trimestre fra i vari RSA appartenenti alla stessa Organizzazione sindacale.
I componenti le rappresentanze sindacali beneficiano della tutela disposta dalle norme dello Statuto dei Lavoratori.
DELEGHE PER RISCOSSIONI DEI CONTRIBUTI SINDACALI
1 - Il marittimo potrà far pervenire alla Società armatrice, tramite la propria Organizzazione sindacale, una delega a trattenere sulle proprie competenze un contributo associativo mensile da versare alla Organizzazione sindacale, indicata nella delega stessa, che sia stipulante e firmataria della Sezione.
2 - La delega sarà valida sino a revoca scritta da parte del marittimo, anche contestualmente alla eventuale sottoscrizione di una nuova delega a favore di altra Organizzazione sindacale stipulante e firmataria della Sezione. La revoca avrà effetto dal mese successivo a quello di avvenuta ricezione da parte della Società.
3 - La prima trattenuta sarà effettuata sulla prima corresponsione di competenze successiva al mese di ricezione della delega da parte della Società armatrice e il relativo importo, pari all'1% del minimo contrattuale, sarà versato alla Organizzazione sindacale interessata oppure accreditato sul conto corrente bancario eventualmente indicato, entro un mese successivo alla data di effettuazione della trattenuta stessa sulle competenze del marittimo liquidate a mese od a viaggio.
Analogamente, le quote successive verranno rimesse alle Organizzazioni sindacali interessate entro un mese dall'effettuazione della trattenuta sulle competenze del marittimo liquidate a mese od a viaggio.
4 - L'elenco delle deleghe inviato dalla Organizzazione sindacale stipulante e firmataria della Sezione sarà compilato in duplice copia, di cui una verrà restituita dalla Società alla Organizzazione sindacale stessa.
PERMESSI SINDACALI
Gli armatori concederanno, compatibilmente con le esigenze di servizio, ai rappresentanti sindacali di azienda, per l'espletamento del loro incarico, permessi sindacali retribuiti di 8 ore al mese, cumulabili nell'ambito del bimestre fra i delegati appartenenti alla stessa organizzazione sindacale.
Allegato 8 - VERBALE DI ACCORDO PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE 30 MAGGIO 2007 E SS.MM.II.
Visti
- l'accordo 11 giugno 2003 di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i capitani di lungo corso al comando e capitani di macchina alla direzione di macchina nel quale, fra l'altro, le parti sopra citate concordarono circa l'opportunità di dare corso alla previdenza complementare di settore attraverso l'individuazione di un fondo contrattuale di riferimento fra quelli già attivi sul mercato;
- il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 di disciplina delle forme pensionistiche complementari;
- la Legge 8 agosto 1995, n. 335 di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare;
- il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47 di disciplina fiscale della previdenza complementare, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 168.
- il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 di riforma della disciplina delle forme pensionistiche complementari;
- la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), che, modificando il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, prevede, fra l'altro, l'anticipazione dell'entrata in vigore della riforma della previdenza complementare al 1º gennaio 2007;
atteso che
- le forme pensionistiche complementari si distinguono in collettive, vale a dire le forme di cui agli articoli 3, comma 1, lettere da a) a h), e 12 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e individuali, vale a dire le forme di cui all'articolo 13 del citato decreto legislativo;
- la ridotta consistenza occupazionale del settore marittimo non consente la costituzione di un fondo di categoria di dimensioni finanziarie tali da garantire ai lavoratori aderenti adeguati livelli di remuneratività e, pertanto, si conferma l'opportunità di individuare un fondo pensione contrattuale del comparto trasporti, verso cui i lavoratori potranno far confluire le risorse che decideranno di destinare alla previdenza complementare;
le parti convengono che
il Fondo Pensione Complementare Nazionale PRIAMO rappresenta uno strumento idoneo all'erogazione, al termine dell'attività lavorativa, di un trattamento pensionistico complementare che integri quello derivante dal sistema pubblico obbligatorio.
Pertanto, il predetto Fondo PRIAMO è stato individuato quale fondo pensione contrattuale di categoria per i lavoratori dipendenti a cui è applicato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto dalle Organizzazioni datoriali e sindacali stipulanti il presente accordo.
Al fine di rendere possibile l'adesione al Fondo PRIAMO da parte dei lavoratori del settore marittimo, è necessario apportare alcune modifiche allo Statuto del citato Fondo, ex art. 36 dello Statuto.
Con riferimento ai lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria successivamente alla data del 28 aprile 1993, è prevista, in caso di adesione alla previdenza complementare, l'integrale destinazione al Fondo di previdenza complementare del TFR maturando.
Con riferimento ai lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993, il conferimento del TFR maturando è fissato ad una percentuale pari al 2,28% degli elementi della retribuzione, utili ai fini del calcolo del TFR, per 12 mensilità annue.
Qualora il lavoratore, a prescindere dalla data di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria, decida di versare, oltre al TFR maturando, un contributo mensile pari all'1% del minimo contrattuale conglobato (paga base + contingenza + EDR) e degli eventuali scatti di anzianità, per 14 mensilità all'anno, l'azienda verserà sulla posizione individuale del lavoratore, per 14 mensilità annue, un contributo mensile di pari importo, non computabile ai fini del calcolo del TFR.
Resta ferma la facoltà per il lavoratore di versare al medesimo Fondo un contributo aggiuntivo esclusivamente a proprio carico.
L'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, di cui al punto precedente, è assunto esclusivamente nei confronti dei lavoratori che aderiscono al Fondo PRIAMO. Pertanto, tale contributo non sarà dovuto, né si convertirà in alcun trattamento sostitutivo anche di diversa natura, sia collettivo che individuale, a favore dei lavoratori che, a causa della mancata adesione, non conseguano la qualifica di Socio del Fondo in parola, ovvero la perdano successivamente.
Con specifico riferimento al personale non in Regolamento Organico e non in Continuità di Rapporto di Lavoro, gli obblighi di conferimento del TFR maturando e di versamento del contributo aggiuntivo a carico del datore di lavoro e del lavoratore sussistono solo relativamente ai periodi in cui il lavoratore è imbarcato in forza di convenzione di arruolamento o di un impiego a bordo o a terra in regime di comandata, purché nel corso dell'anno solare tali periodi siano di durata complessiva di almeno tre mesi.
In base a quanto previsto dalla Nota Informativa di PRIAMO, le spese di adesione al fondo sono attualmente le seguenti:
- spese di adesione, pari a € 10,32, di cui € 5,16 a carico del socio e € 5,16 a carico del datore di lavoro, da versare in un'unica soluzione;
- quota associativa mensile pari a € 1,50 a carico del socio;
- costo annuale indirettamente a carico dell'aderente in funzione della scelta di comparto.
Per quanto riguarda gli altri aspetti normativi, nonché quelli tecnico-organizzativi, si rimanda integralmente a quanto previsto nello Statuto del Fondo PRIAMO e alle istruzioni contenute nella relativa Nota Informativa.
******
Dal 1º gennaio 2010 il contributo mensile a carico del datore di lavoro è elevato all'1,5% del minimo contrattuale, per 14 mensilità all'anno.
Allegato 9 - TUTELE ASSICURATIVE
Assicurazione integrativa sanitaria
Su richiesta scritta del lavoratore, le Società di navigazione che applicano la presente Sezione del vigente CCNL effettueranno una trattenuta mensile da versare in rate semestrali al FANIMAR o altro Fondo costituito nel rispetto della disciplina contrattuale per coperture assicurative sanitarie integrative. Ai marittimi che presenteranno la richiesta di cui sopra le Società riconosceranno un contributo annuo di € 70,00.
Copertura assicurativa nel caso di morte a bordo o in franchigia per qualsiasi causa
In relazione alla richiesta sindacale di ampliare le tutele assicurative del personale navigante con la copertura del caso di morte a bordo o in franchigia per qualsiasi causa e di migliorare le coperture assicurative già previste, le parti hanno convenuto quanto segue:
Il F.A.N.I.MAR., o altro Fondo avente i requisiti di cui al punto 5) dell'accordo 20 dicembre 2002, provvederà ad assicurare il caso di morte per qualsiasi causa avvenuta a bordo o in franchigia.
In particolare, verrà riconosciuta agli eredi una somma pari a € 12.500,00 a fronte di un premio annuale di € 36,00. Il versamento del premio verrà effettuato contestualmente a quello per la copertura del caso di morte o invalidità permanente per infortunio a bordo.
Pertanto gli armatori verseranno al F.A.N.I.MAR. il 1º gennaio di ogni anno (con tolleranza di 10 giorni) la somma annua di € 36,00 per ogni marittimo italiano o comunitario imbarcato sulle proprie navi in base alle tabelle di armamento, affinché il F.A.N.I.MAR., tramite la sottoscrizione di specifiche polizze di assicurazione, le cui condizioni generali e/o particolari nonché esclusioni varranno ai fini dell'accertamento dell'indennizzabilità dell'evento, possa garantire una copertura assicurativa di € 12.500,00 per marittimo nel caso di morte avvenuta esclusivamente a bordo per cause naturali o per infortunio, in quest'ultimo caso il capitale assicurato si sommerà con gli eventuali capitali già assicurati in caso di infortunio. La copertura assicurativa potrà essere garantita dal F.A.N.I.MAR. solo dal giorno successivo a quello in cui il medesimo entrerà nella reale disponibilità delle somme necessarie versategli dagli armatori.
VERBALE DI ACCORDO 3 GIUGNO 2008
Le parti, ferma restando l'esclusione del personale aliscafi dalle tutele assicurative FANIMAR, essendo state le risorse all'uopo stanziate nel 1991 allocate nell'indennità di navigazione, a chiarimento di quanto previsto nell'accordo nazionale di rinnovo dei CCNL settore marittimo 5 giugno 2007 in materia di copertura assicurativa per i casi di morte a bordo o in franchigia per qualsiasi causa, convengono che detta copertura assicurativa comprende anche i marittimi il cui rapporto di lavoro è regolato dal CCNL "Aliscafi e natanti veloci".
Pertanto le Aziende provvederanno a versare presso il FANIMAR, o presso altro Fondo costituito nel rispetto della disciplina contrattuale della materia, l'importo annuo di € 36,00 per marittimo italiano o comunitario imbarcato su tali unità, in base alle tabelle di armamento. Per l'anno 2008, le Aziende procederanno al versamento di € 18,00 per ogni marittimo, come sopra specificato, e la decorrenza della copertura assicurativa sarà il 1º luglio 2008; a partire dal 1º gennaio 2009 le Aziende verseranno l'intero importo annuo di € 36,00 per marittimo.
Le parti concordano, inoltre, che il predetto importo annuo di € 36,00 è ricompreso nel contributo annuo, pari a € 70,00, relativo alle coperture assicurative integrative sanitarie, previsto per i marittimi il cui rapporto di lavoro è regolato dal CCNL "Aliscafi e natanti veloci".
La restante parte, pari a € 34,00, potrà essere utilizzata da ogni marittimo che ne presenti regolare domanda, quale contributo alla copertura dei premi relativi alle tutele assicurative integrative sanitarie o alle tutele assicurative di cui all'accordo 20 dicembre 2002.
Il premio annuo complessivo a carico del marittimo, nei casi di copertura assicurativa individuale con il FANIMAR, o con altro Fondo costituito nel rispetto della disciplina contrattuale della materia, detratti i 34,00 Euro a carico dell'Azienda, verrà anticipato dall'Azienda stessa, con versamento al Fondo, e trattenuto in busta paga al marittimo con rate mensili.
VERBALE DI ACCORDO 1º DICEMBRE 2009
Premesso che
- con l'accordo del 3 giugno 2008 le Parti, nel confermare l'esclusione del personale Aliscafi e Mezzi veloci dalle tutele assicurative FANIMAR (essendo state allocate nell'indennità di navigazione le risorse all'uopo destinate nel 1991), hanno convenuto di garantire anche a detto personale la copertura assicurativa per i casi di morte a bordo o in franchigia per qualsiasi causa. A tal fine il premio annuo di € 36,00 destinato alla copertura assicurativa per morte naturale, è stato scorporato dai 70,00 Euro già previsti dalla contrattazione collettiva quale contributo a carico delle Aziende per una assicurazione integrativa sanitaria al quale il singolo lavoratore può aderire attraverso il FANIMAR o altro Fondo costituito nel rispetto della disciplina contrattuale della materia;
- con l'accordo del 3 febbraio 2009 è stata rinnovata la parte economica relativa al biennio 20092010 dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore marittimo e che con lo stesso accordo, con decorrenza 1º gennaio 2010, è stato incrementato di € 54,00 il premio destinato alla copertura delle assicurazioni FANIMAR per morte ed invalidità permanente da infortunio.
Le Parti convengono di incrementare, con decorrenza 1º gennaio 2010, la parte residuale dei 70,00 Euro previsti dalla contrattazione collettiva nazionale, pari a € 34,00 di ulteriori € 54,00 per un complessivo di € 88,00 che l'Azienda metterà a disposizione dei marittimi, nei casi di copertura assicurativa individuale con il FANIMAR, o con altro Fondo costituito nel rispetto della disciplina contrattuale della materia.
Resta confermato che, nei casi di copertura assicurativa individuale con un Fondo, il premio annuo complessivo a carico del marittimo, detratti gli € 88,00 a carico dell'Azienda, verrà anticipato dall'Azienda stessa, con versamento al Fondo e trattenuto in busta paga al marittimo con rate mensili.
Allegato 10 - REGOLAMENTO DEI TURNI PARTICOLARI
In considerazione della specialità del lavoro a bordo delle unità veloci, i lavoratori marittimi nell'arco dell'anno devono necessariamente alternare periodi di imbarco con periodi di riposo a terra per il necessario recupero delle energie psicofisiche.
L'organico complessivo di una impresa armatoriale è, pertanto, costituito dai marittimi imbarcati più una riserva per garantire l'avvicendamento.
I lavoratori marittimi in regime di Continuità di Rapporto di Lavoro compongono la consistenza organica del personale navigante dell'impresa armatoriale, insieme ai lavoratori marittimi iscritti al Turno Particolare.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 5 (Decorrenza 01/07/2024)
Allegato 10 - REGOLAMENTO DEI TURNI PARTICOLARI
Premessa
In considerazione della specialità del lavoro a bordo delle unità veloci, i lavoratori marittimi nell'arco dell'anno possono essere impiegati con le modalità di cui all'art. 4bis lett. A) e B)
devono necessariamente alternare periodi di imbarco con periodi di riposo a terra per il necessario recupero delle enrgie psicofisiche.L'organico complessivo di una impresa armatoriale è, pertanto, costituito dai marittimi imbarcati più una riserva per garantire l'avvicendamento in funzione dell'organizzazione del lavoro adottata.
I lavoratori marittimi in regime di Continuità di Rapporto di Lavoro compongono la consistenza organica del personale navigante dell'impresa armatoriale, insieme ai lavoratori marittimi iscritti al Turno Particolare.
Art. 1 - Regolamento dei Turni Particolari e iscrizione al turno
1 - Le Società che gestiscono unità navali soggette all'applicazione della presente Sezione, impiegate su almeno due linee esercite tutto l'anno, dovranno istituire un turno particolare per il personale navigante.
NOTA A VERBALE
Si intendono fatte salve le situazioni operative aziendali già in essere all'atto della sottoscrizione dell'accordo di rinnovo del CCNL 1º luglio 2015.
2 - I lavoratori marittimi, compresi gli Ufficiali, da iscrivere nel Turno Particolare, saranno prelevati a libera scelta dalla eventuale lista stagionale/Turno particolare di riserva, dal Turno Generale o dall'Ufficio Movimento Ufficiali.
3 - I lavoratori marittimi sono iscritti al Turno Particolare in base al proprio grado di bordo.
4 - I lavoratori marittimi, non iscritti alla continuità di rapporto di lavoro, saranno prelevati dal Turno Particolare o in caso di indisponibilità dalla eventuale lista stagionale/Turno Particolare di riserva o dal Turno Generale e imbarcati con una delle tipologie di contratto di arruolamento previste dal Codice della Navigazione.
5 - Un raggruppamento di società o compagnie consorziate può costituire un turno particolare unico.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 5 (Decorrenza 01/07/2024)
Allegato 10 - REGOLAMENTO DEI TURNI PARTICOLARI
Art. 1 - Regolamento dei Turni Particolari e iscrizione al turno
1 - Le Società che gestiscono unità navali soggette all'applicazione della presente Sezione, impiegate su almeno due linee esercite tutto l'anno, dovranno istituire un turno particolare per il personale navigante.
NOTA A VERBALE
Si intendono fatte salve le situazioni operative aziendali già in essere all'atto della sottoscrizione dell'accordo di rinnovo del CCNL 1º luglio 2015.
2 - I lavoratori marittimi, compresi gli Ufficiali, da iscrivere nel Turno Particolare, saranno prelevati a libera scelta nel seguente ordine:
dalla1) eventuale lista stagionale/Turno particolare di riserva,
2) Turno Generale,
3) Ufficio Movimento Ufficiali.
3 - I lavoratori marittimi sono iscritti al Turno Particolare in base al proprio grado di bordo.
4 - I lavoratori marittimi, non iscritti alla continuità di rapporto di lavoro, saranno prelevati dal Turno Particolare o in caso di indisponibilità dalla eventuale lista stagionale/Turno Particolare di riserva o dal Turno Generale e imbarcati con una delle tipologie di contratto di arruolamento previste dal Codice della Navigazione.
5 - Un raggruppamento di società o compagnie consorziate può costituire un turno particolare unico.
Art. 2 - Iscrizioni e reiscrizioni
1 - Le iscrizioni e le reiscrizioni nel Turno Particolare vengono effettuate in seguito a richiesta scritta da parte della Società al competente Ufficio di Collocamento.
2 - Per l'iscrizione il lavoratore marittimo deve essere in possesso dei requisiti per la categoria nella quale è chiesta l'iscrizione stessa.
3 - I lavoratori marittimi saranno reiscritti nell'ordine cronologico di presentazione del libretto di navigazione, che dovrà essere effettuata non oltre il 15º giorno dallo sbarco, salvo quanto previsto dall'art. 7, punto 2 del presente Allegato.
4 -La composizione numerica complessiva dei Turni Particolari per ogni categoria sarà computata in modo che i marittimi iscritti al Turno Particolare, sommati a quelli in C.R.L., non superino il 143% del personale calcolato nel seguente modo: viene individuata, per ciascuna linea esercita tutto l'anno, la media annuale delle tabelle minime di sicurezza delle unità veloci ivi impiegate. La somma delle medie annuali così ottenute determina la base numerica di personale su cui applicare la percentuale del 143%. Sarà possibile istituire, a livello locale, Turni Particolari di riserva/liste stagionali per eventuali specifiche e/o temporanee esigenze aziendali, previo accordo tra le parti. La contrattazione integrativa aziendale potrà determinare una maggiore consistenza di personale in base all'organizzazione del lavoro prevista per il servizio a cui vengono adibite le unità veloci.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 5 (Decorrenza 01/07/2024)
Allegato 10 - REGOLAMENTO DEI TURNI PARTICOLARI
Art. 2 - Iscrizioni e reiscrizioni
1 - Le iscrizioni e le reiscrizioni nel Turno Particolare vengono effettuate in seguito a richiesta scritta da parte della Società al competente Ufficio di Collocamento.
2 - Per l'iscrizione il lavoratore marittimo deve essere in possesso dei requisiti per la categoria nella quale è chiesta l'iscrizione stessa.
3 - I lavoratori marittimi saranno reiscritti nell'ordine cronologico di sbarco
di presentazione del libretto di navigazione, che dovrà essere effettuata non oltre il 15º giorno dallo sbarco, salvo quanto previsto dall'art. 7, punto 2 del presente Allegato.4 - La composizione numerica complessiva dei Turni Particolari per ogni categoria sarà computata in modo che i marittimi iscritti al Turno Particolare, sommati a quelli in C.R.L., non superino il 143% del personale calcolato nel seguente modo: viene individuata, per ciascuna linea esercita tutto l'anno, la media annuale delle tabelle minime di sicurezza delle unità veloci ivi impiegate. La somma delle medie annuali così ottenute determina la base numerica di personale su cui applicare la percentuale del 143%. Sarà possibile istituire, a livello locale, Turni Particolari di riserva/liste stagionali per eventuali specifiche e/o temporanee esigenze aziendali, previo accordo tra le parti. La contrattazione integrativa aziendale potrà determinare una maggiore consistenza di personale in base all'organizzazione del lavoro prevista per il servizio a cui vengono adibite le unità veloci.
Art. 3 - Regolamento di imbarco
1 - La Società ha facoltà di avviare a bordo il marittimo non strettamente nell'ordine cronologico di iscrizione, con un margine di scelta fra i primi cinque iscritti per categoria. Si darà, in ogni caso, la precedenza ai marittimi in continuità di rapporto di lavoro.
2 - I marittimi non imbarcati secondo l'ordine cronologico di iscrizione a turno saranno comunque chiamati per imbarco nelle successive quattro chiamate salvo oggettive esigenze di carattere tecnico.
1 - Il periodo massimo di imbarco è così regolamentato:
a) 4 mesi, prorogabili fino a 30 giorni, su richiesta dell'Armatore, d'intesa con il lavoratore marittimo.
La durata del periodo d'imbarco può essere altresì determinata con accordi aziendali.
2 - Il marittimo, completato il periodo di imbarco, sbarcherà per "avvicendamento".
3 - Per i marittimi non in continuità di rapporto di lavoro il contratto di arruolamento cessa al compimento del periodo contrattuale di imbarco al marittimo sarà corrisposto il trattamento di fine rapporto maturato durante il periodo di imbarco, secondo le misure e le modalità indicate all'art. 45 della presente Sezione e fermo restando quanto previsto in materia di previdenza complementare.
Qualora il marittimo iscritto a turno particolare non venisse imbarcato dopo il periodo di riposo, corrispondente a tante giornate quanti sono stati i riposi compensativi maturati durante l'imbarco per domeniche, festività, ferie, sabati, e una franchigia di 30 giorni, allo stesso verrà corrisposto un compenso pari alla metà del preavviso.
4 - Da parte dell'Armatore, potranno essere richiesti adeguamenti del periodo di imbarco previsto dalla normativa generale a particolari situazioni riguardanti ogni tipo di nave.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 5 (Decorrenza 01/07/2024)
Allegato 10 - REGOLAMENTO DEI TURNI PARTICOLARI
Art. 4 - Periodo di imbarco
1 - Il periodo massimo di imbarco è così regolamentato:
a) 4 mesi, prorogabili fino a 30 giorni, su richiesta dell'Armatore, d'intesa con il lavoratore marittimo.
La durata del periodo d'imbarco può essere altresì determinata con accordi aziendali.
2 - Il marittimo, completato il periodo di imbarco, sbarcherà per "avvicendamento".
3 - Per i marittimi in Turno Particolare
non in continuità di rapporto di lavoroil contratto di arruolamento cessa al compimento del periodo contrattuale di imbarco. Al marittimo sarà corrisposto il trattamento di fine rapporto maturato durante il periodo di imbarco, secondo le misure e le modalità indicate all'art.4547 della presente Sezione e fermo restando quanto previsto in materia di previdenza complementare.Qualora il marittimo iscritto a turno particolare non venisse imbarcato dopo il periodo di riposo, corrispondente a tante giornate quanti sono stati i riposi compensativi maturati durante l'imbarco per domeniche, festività, ferie, sabati, e una franchigia di 30 giorni, allo stesso verrà corrisposto un compenso pari alla metà del preavviso.
4 - Da parte dell'Armatore, potranno essere richiesti adeguamenti del periodo di imbarco previsto dalla normativa generale a particolari situazioni riguardanti ogni tipo di nave.
Art. 5 - Periodo di prova e reiscrizione al turno o cancellazione dal turno particolare.
1 - L'obbligo della reiscrizione nei limiti di cui al punto 4 dell'art. 2 del presente Allegato vige per i marittimi che abbiano superato il periodo di prova che, ai soli fini della iscrizione al turno viene fissato in mesi 3 per il personale imbarcato su unità veloci che facciano scalo regolarmente in porti nazionali, ed in mesi 4 per il personale imbarcato su altre navi.
2 - Ai fini di cui al precedente comma, l'Armatore è tenuto a comunicare al marittimo il risultato della prova entro i termini sopra stabiliti. In difetto di questa comunicazione la prova si intenderà positivamente superata.
3 - Fermo restando quanto previsto dall'art. 8 della presente Sezione, costituiscono comunque motivi per la non reiscrizione al turno particolare e/o la cancellazione dal turno stesso:
a) indisponibilità all'imbarco per grave motivo personale di durata superiore a 30 giorni, nonché l'indisponibilità all'imbarco per malattia di durata superiore a 180 giorni;
b) l'aver superato nell'arco dell'ultimo triennio 360 giorni di malattia indennizzati (cioè coperti dalla assicurazione fondamentale e complementare dell'Ente competente) anche se dovuti a più eventi morbosi;
c) mancata tempestiva comunicazione della indisponibilità per malattia, infortunio o grave motivo personale da comunicare alla Società per telegramma/fax e/o anche per via telematica facendo seguire l'invio del documento giustificativo entro due giorni dall'insorgere del motivo;
d) lo sbarco per volontà del marittimo senza giustificato motivo;
e) l'ingiustificata indisponibilità del marittimo al momento della chiamata di imbarco ed il rifiuto del marittimo all'imbarco derivante dalla chiamata;
f) il rifiuto di trasbordare;
g) l'inibizione dall'esercizio professionale di durata superiore a 180 giorni;
h) il raggiungimento dei limiti di età previsti per il pensionamento dalle vigenti norme al riguardo;
i) la riduzione della flotta sociale, il disarmo di durata superiore a 90 giorni. In questi casi la non reiscrizione a turno e/o la cancellazione dal turno sarà effettuata, categoria per categoria, partendo da coloro che hanno minore anzianità di azienda;
l) produzione documentale mendace e/o impropria a sostegno della disponibilità all'imbarco.
4 - La società comunicherà tempestivamente al marittimo a mezzo di lettera raccomandata - o altro mezzo legalmente riconosciuto - il provvedimento di non reiscrizione e/o cancellazione dal turno particolare, che deve contenere le contestuali motivazioni.
5 - Fermo restando quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, il marittimo che per giustificato motivo non risponde alla chiamata per l'imbarco su una determinata nave, potrà successivamente essere imbarcato sulla medesima nave o su altra unità della flotta sociale, una volta cessati i motivi che causarono il mancato imbarco.
6 - Si considera contrario allo spirito delle presenti norme la cancellazione o la mancata reiscrizione al turno particolare determinata da motivi di fede religiosa, di credo politico o di appartenenza ad un Sindacato.
7 - Il marittimo già iscritto nel Turno Particolare di un'azienda, per essere iscritto nel Turno Particolare di un'altra azienda o comunque per imbarcare a bordo delle unità veloci armate da un'altra impresa è tenuto necessariamente a comunicare per iscritto alla Società, al cui Turno Particolare appartenga, la propria volontà di essere cancellato da detto Turno Particolare. In tal caso, la stessa Società provvederà all'apposita comunicazione all'Ufficio di Collocamento della Gente di Mare di competenza. Nel caso di mancata comunicazione alla Società, lo stesso marittimo non potrà imbarcare a bordo delle unità veloci armate da un'azienda differente.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 5 (Decorrenza 01/07/2024)
Allegato 10 - REGOLAMENTO DEI TURNI PARTICOLARI
Art. 5 - Periodo di prova e reiscrizione al turno o cancellazione dal turno particolare.
1 - L'obbligo della reiscrizione nei limiti di cui al punto
43 dell'art. 2 del presente Allegato vige per i marittimi che abbiano superato il periodo di prova che, ai soli fini della iscrizione al turno viene fissato in mesi 3 per il personale imbarcato su unità veloci che facciano scalo regolarmente in porti nazionali, ed in mesi 4 per il personale imbarcato su altre navi.2 - Ai fini di cui al precedente comma, l'Armatore è tenuto a comunicare al marittimo il risultato della prova entro i termini sopra stabiliti. In difetto di questa comunicazione la prova si intenderà positivamente superata.
3 - Fermo restando quanto previsto dall'art. 8 della presente Sezione, costituiscono comunque motivi per la non reiscrizione al turno particolare e/o la cancellazione dal turno stesso:
a) indisponibilità all'imbarco per grave motivo personale di durata superiore a 30 giorni, nonché l'indisponibilità all'imbarco per malattia di durata superiore a 180 giorni;
b) l'aver superato nell'arco dell'ultimo triennio 360 giorni di malattia indennizzati (cioè coperti dalla assicurazione fondamentale e complementare dell'Ente competente) anche se dovuti a più eventi morbosi;
c) mancata tempestiva comunicazione della indisponibilità per malattia, infortunio o grave motivo personale da comunicare alla Società per
telegramma/fax e/o anche pervia telematica facendo seguire l'invio del documento giustificativo entro due giorni dall'insorgere del motivo;d) lo sbarco per volontà del marittimo senza giustificato motivo;
e) l'ingiustificata indisponibilità del marittimo al momento della chiamata di imbarco ed il rifiuto del marittimo all'imbarco derivante dalla chiamata;
f) il rifiuto di trasbordare;
g) l'inibizione dall'esercizio professionale di durata superiore a 180 giorni;
h) il raggiungimento dei limiti di età previsti per il pensionamento dalle vigenti norme al riguardo;
i) la riduzione della flotta sociale, il disarmo di durata superiore a 90 giorni. In questi casi la non reiscrizione a turno e/o la cancellazione dal turno sarà effettuata, categoria per categoria, partendo da coloro che hanno minore anzianità di azienda;
l) produzione documentale mendace e/o impropria a sostegno della disponibilità all'imbarco.
4 - La società comunicherà tempestivamente al marittimo a mezzo di lettera raccomandata - o altro mezzo legalmente riconosciuto - il provvedimento di non reiscrizione e/o cancellazione dal turno particolare, che deve contenere le contestuali motivazioni.
5 - Fermo restando quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, il marittimo che per giustificato motivo non risponde alla chiamata per l'imbarco su una determinata nave, potrà successivamente essere imbarcato sulla medesima nave o su altra unità della flotta sociale, una volta cessati i motivi che causarono il mancato imbarco.
6 - Si considera contrario allo spirito delle presenti norme la cancellazione o la mancata reiscrizione al turno particolare determinata da motivi di fede religiosa, di credo politico o di appartenenza ad un Sindacato.
7 - Il marittimo già iscritto nel Turno Particolare di un'azienda, per essere iscritto nel Turno Particolare di un'altra azienda o comunque per imbarcare a bordo delle unità veloci armate da un'altra impresa è tenuto necessariamente a comunicare per iscritto alla Società, al cui Turno Particolare appartenga, la propria volontà di essere cancellato da detto Turno Particolare. In tal caso, la stessa Società provvederà all'apposita comunicazione all'Ufficio di Collocamento della Gente di Mare di competenza. Nel caso di mancata comunicazione alla Società, lo stesso marittimo non potrà imbarcare a bordo delle unità veloci armate da un'azienda differente.
1 - I marittimi del turno particolare non saranno comunque chiamati all'imbarco prima che sia trascorso un periodo a terra pari almeno al 33% del periodo di imbarco.
2 - In ragione della peculiarità operativa dei servizi, la fruizione delle giornate di ferie e riposi compensativi maturati a bordo può avvenire in maniera sistematica durante il periodo di imbarco. In tal caso, ai fini del calcolo della percentuale di cui al comma 1, essa sarà ridotta in ragione del numero delle giornate di riposo compensativo e ferie effettivamente fruiti a terra in costanza di imbarco.
3 - Il marittimo, dopo aver goduto il periodo di riposo di cui al comma 1 o 2, sarà disponibile per la chiamata di imbarco o per la comandata, salva comunque la facoltà dell'Armatore di imbarcarlo o di impiegarlo di comandata nei 5 giorni precedenti alla scadenza del periodo di riposo stesso.
4 - Comunque, in caso di anticipato imbarco rispetto al compimento del periodo di riposo, il marittimo avrà diritto al differimento del rimanente periodo di riposo non usufruito in aggiunta a quello maturato al momento dello sbarco successivo.
5 - I periodi di malattia non indennizzati per la malattia insorta dopo lo sbarco non saranno tenuti in nessun conto ai fini del computo della disponibilità all'imbarco.
6 - I periodi di malattia e di infortunio indennizzati, comunicati alle Società dalla competente Sede dell'Ente competente, saranno invece aggiunti al periodo di riposo da usufruire.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 5 (Decorrenza 01/07/2024)
Allegato 10 - REGOLAMENTO DEI TURNI PARTICOLARI
Art. 6 - Periodo di riposo
1 - Nell'ipotesi di modalità di impiego di cui all'art. 4bis lett. A), i marittimi del turno particolare non saranno comunque chiamati all'imbarco prima che sia trascorso un periodo a terra pari almeno al 33% del periodo di imbarco.
2 - In ragione della peculiarità operativa dei servizi, nell'ipotesi di modalità di impiego di cui all'art. 4bis lett. B), la fruizione delle giornate di ferie e riposi compensativi maturati a bordo può avvenire in maniera sistematica durante il periodo di imbarco. In tal caso, ai fini del calcolo della percentuale di cui al comma 1, essa sarà ridotta in ragione del numero delle giornate di riposo compensativo e ferie effettivamente fruiti a terra in costanza di imbarco.
3 - Il marittimo, dopo aver goduto il periodo di riposo di cui al comma 1 o 2, sarà disponibile per la chiamata di imbarco o per la comandata, salva comunque la facoltà dell'Armatore di imbarcarlo o di impiegarlo di comandata nei 5 giorni precedenti alla scadenza del periodo di riposo stesso.
4 - Comunque, in caso di anticipato imbarco rispetto al compimento del periodo di riposo, il marittimo avrà diritto al differimento del rimanente periodo di riposo non usufruito in aggiunta a quello maturato al momento dello sbarco successivo.
5 - I periodi di malattia non indennizzati per la malattia insorta dopo lo sbarco non saranno tenuti in nessun conto ai fini del computo della disponibilità all'imbarco.
6 - I periodi di malattia e di infortunio indennizzati, comunicati alle Società dalla competente Sede dell'Ente competente, saranno invece aggiunti al periodo di riposo da usufruire.
Art. 7 - Sbarchi per malattia e infortunio
1 - Allo sbarco saranno liquidate al marittimo le competenze spettantigli compreso il trattamento di fine rapporto calcolato secondo i criteri indicati all'art. 47 della presente Sezione.
2 - Il marittimo, alla guarigione (certificato di guarigione e libretto inviato all'Azienda entro 5 giorni dalla data di rilascio da parte dell'Ente Competente) sarà iscritto al turno in attesa di imbarco.
3 - Il marittimo, dopo la guarigione e la conseguente reiscrizione al turno, avrà diritto al riposo secondo le norme previste dal presente Regolamento con un minimo tra riposo e franchigia di 10 giorni.
Art. 8 - Sbarchi per gravi motivi personali
1 - Per gravi motivi personali si intendono:
a) morte di padre, madre, coniuge, figli, da documentare alla Società entro 10 giorni dall'avvenuto decesso (*);
b) fatto grave da documentare e sottoporre con la massima tempestività alla approvazione della Società o del Comando di bordo.
(*) Solo in tale ipotesi il prezzo del biglietto di viaggio è a carico della Società.
2 - Allo sbarco saranno liquidate al marittimo le competenze spettantigli compreso il trattamento di fine rapporto maturato.
3 - Entro il trentesimo giorno dallo sbarco il marittimo documenterà alla Società la propria posizione preannunciando la data della sua disponibilità al reimbarco che non dovrà avvenire comunque oltre due mesi dallo sbarco. Mancando di ottemperare a questo adempimento la Società potrà cancellare dal turno l'interessato e rivalersi delle spese sostenute.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 5 (Decorrenza 01/07/2024)
Allegato 10 - REGOLAMENTO DEI TURNI PARTICOLARI
Art. 8 - Sbarchi per gravi motivi personali
1 - Per gravi motivi personali si intendono:
a) morte di padre, madre, coniuge, figli, da documentare alla Società entro 10 giorni dall'avvenuto decesso (*);
b) fatto grave da documentare e sottoporre con la massima tempestività alla approvazione della Società o del Comando di bordo.
2 - Allo sbarco saranno liquidate al marittimo le competenze spettantigli compreso il trattamento di fine rapporto maturato.
3 - Entro il trentesimo giorno dallo sbarco il marittimo documenterà alla Società la propria posizione preannunciando la data della sua disponibilità al reimbarco che non dovrà avvenire comunque oltre due mesi dallo sbarco.
Mancando di ottemperare a questo adempimento la Società potrà cancellare dal turno l'interessato e rivalersi delle spese sostenute. La mancata comunicazione della data di disponibilità entro il termine previsto di 30 giorni dallo sbarco sarà valutabile come manifestazione di comportamento concludente da parte del marittimo di risoluzione del vincolo contrattuale e quindi manifestazione di volontà del marittimo di voler essere cancellato dal turno particolare.
____________
(*) Solo in tale ipotesi il prezzo del biglietto di viaggio è a carico della Società.
Art. 9 - Indisponibilità all'imbarco per grave motivo personale o malattia o infortunio
1 - L'indisponibilità all'imbarco per malattia, infortunio o grave motivo personale dovrà essere comunicata dall'interessato alla Società con telegramma/fax e/o per via telematica, facendolo seguire da un documento giustificativo (la malattia documentata con certificato medico del SASN o della ASL o, in mancanza, di un Ufficiale sanitario). La Società si riserva di ritenere valida o meno la documentazione certificante il grave motivo personale. Tale indisponibilità dovrà essere comunicata all'atto in cui si verifica e non al momento della chiamata.
2 - Appena disponibile all'imbarco il marittimo comunicherà alla Società la sua disponibilità.
3 - Il marittimo rimarrà a turno per:
- 30 giorni nel caso di persistente indisponibilità per grave motivo personale;
- 180 giorni nel caso di persistente indisponibilità per malattia.
4 - Perdurando la sua indisponibilità oltre i termini suddetti il marittimo potrà essere cancellato dal turno.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 5 (Decorrenza 01/07/2024)
Allegato 10 - REGOLAMENTO DEI TURNI PARTICOLARI
Art. 9 - Indisponibilità all'imbarco per grave motivo personale o malattia o infortunio
1 - L'indisponibilità all'imbarco per malattia, infortunio o grave motivo personale dovrà essere comunicata dall'interessato alla Società con telegramma/fax e/o per via telematica, facendolo seguire da un documento giustificativo (la malattia documentata con certificato medico del SASN o della ASL o, in mancanza, di un Ufficiale sanitario). La Società si riserva di ritenere valida o meno la documentazione certificante il grave motivo personale. Tale indisponibilità dovrà essere comunicata all'atto in cui si verifica e non al momento della chiamata.
2 - Appena disponibile all'imbarco il marittimo comunicherà alla Società la sua disponibilità.
3 - Il marittimo rimarrà a turno per:
-
30 giorni nel caso di persistente indisponibilità per grave motivo personale;indisponibilità per gravi motivi personali di durata fino a 30 giorni;-
180 giorni nel caso dipersistente indisponibilità per malattia fino a 180 giorni.4 - Perdurando la sua indisponibilità oltre i termini suddetti il marittimo potrà essere cancellato dal turno.
Allegato 11 - CAPO XIV - REGOLAMENTO SULLA CONTINUITÀ DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 1 - Regolamento sulla continuità del rapporto di lavoro
1 - Il presente Regolamento è parte integrante a tutti gli effetti dei contratti di arruolamento stipulati in base alla presente Sezione e si applica alle Aziende che abbiano un numero di linee esercite tutto l'anno superiore a 2
NOTA A VERBALE
Si intendono fatte salve le situazioni operative aziendali già in essere all'atto della sottoscrizione dell'accordo di rinnovo del CCNL 1º luglio 2015.
2 - Un raggruppamento di società o compagnie consorziate può costituire un elenco unico della Continuità di Rapporto di Lavoro.
Art. 2 - Applicabilità e criteri di ammissione alla C.R.L.
A) - Le aziende che applicano il regime di continuità del rapporto di lavoro dovranno avere un numero di marittimi in C.R.L. corrispondente alle percentuali sotto indicate, da calcolarsi, per ciascuna linea esercita tutto l'anno, sulla media annuale delle tabelle minime di sicurezza delle unità veloci utilizzate sulla linea, categoria per categoria:
Comandanti, Direttori di macchina e Ufficiali di navigazione 100%
Sottufficiali 80%
Comuni 50%
Categorie iniziali 10%
Il numero complessivo dei marittimi presenti in C.R.L. e T.P. dovrà essere non superiore al 143% del personale calcolato nel seguente modo: viene individuata, per ciascuna linea esercita tutto l'anno, la media annuale delle tabelle minime di sicurezza delle unità veloci ivi impiegate. La somma delle medie annuali così ottenute determina la base numerica di personale su cui applicare la percentuale del 143%. Eventuali ulteriori fabbisogni potranno essere prelevati dalle liste stagionali/turni particolari di riserva e, in mancanza, dal Turno Generale.
La contrattazione di secondo livello potrà determinare una maggiore consistenza di personale in base alle organizzazioni del lavoro prevista per il servizio a cui vengono adibite le unità veloci.
Qualora applicando le percentuali di cui sopra per ogni singola categoria si ottenessero frazioni di unità queste verranno arrotondate all'unità superiore qualora la frazione superi lo 0,5.
B) - Le Aziende assumeranno i marittimi in C.R.L. prelevandoli dal turno particolare aziendale ogni qualvolta si renda vacante un posto nella corrispondente categoria fino a concorrenza delle percentuali sopraelencate.
Pertanto, il marittimo che è ammesso al regime della continuità deve essere cancellato dal turno particolare e al momento della cessazione della convenzione di imbarco non sarà più iscritto in tale turno.
Per l'ammissione al regime di continuità l'azienda preleverà il personale del Turno Particolare Aziendale secondo la graduatoria combinata in base ai seguenti criteri:
- per il possesso di ogni certificato comprovante il superamento di corsi di qualificazione professionale concernenti la categoria professionale del marittimo
Punti 10
- per ogni anno di regolarità ed assiduità nelle chiamate all'imbarco dal turno particolare dell'azienda e completamento dei periodi di imbarco contrattualmente stabiliti
Punti 6
- per ogni anno di anzianità di navigazione con lo stesso grado nel turno particolare dell'azienda
Punti 4
- per ogni anno di anzianità di navigazione nel turno particolare aziendale
Punti 1.
C) - Le Aziende comunicheranno, entro il mese di marzo di ogni anno, alle Organizzazioni Sindacali Nazionali, e inviandone copia all'Associazione datoriale stipulante la presente Sezione a cui l'Azienda aderisce, l'elenco del personale in continuità di rapporto di lavoro e le graduatorie del personale iscritto al turno particolare compilate secondo i criteri di cui alla lettera B).
D) - Le aziende che raggiungessero o si trovassero ad avere un numero di marittimi in C.R.L. pari o superiore alle percentuali indicate al punto A del presente articolo, potranno bloccare il turn-over dei marittimi in C.R.L. fino a concorrenza delle percentuali sopra indicate.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 5 (Decorrenza 01/07/2024)
Allegato 11 - CAPO XIV-REGOLAMENTO SULLA CONTINUITÀ DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 2 - Applicabilità e criteri di ammissione alla C.R.L.
A) - Le aziende che applicano il regime di continuità del rapporto di lavoro dovranno avere un numero di marittimi in C.R.L. corrispondente alle percentuali sotto indicate, da calcolarsi, per ciascuna linea esercita tutto l'anno, sulla media annuale delle tabelle minime di sicurezza delle unità veloci utilizzate sulla linea, categoria per categoria:
Comandanti, Direttori di macchina e Ufficiali di navigazione 100%
Sottufficiali 80%
Comuni 50%
Categorie iniziali 10%
Il numero complessivo dei marittimi presenti in C.R.L. e T.P. dovrà essere non superiore al 143% del personale calcolato nel seguente modo: viene individuata, per ciascuna linea esercita tutto l'anno, la media annuale delle tabelle minime di sicurezza delle unità veloci ivi impiegate. La somma delle medie annuali così ottenute determina la base numerica di personale su cui applicare la percentuale del 143%. Eventuali ulteriori fabbisogni potranno essere prelevati dalle liste stagionali/turni particolari di riserva e, in mancanza, dal Turno Generale.
La contrattazione di secondo livello potrà determinare una maggiore consistenza di personale in base alle organizzazioni del lavoro prevista per il servizio a cui vengono adibite le unità veloci.
Qualora applicando le percentuali di cui sopra per ogni singola categoria si ottenessero frazioni di unità queste verranno arrotondate all'unità superiore qualora la frazione superi lo 0,5.
B) - Le Aziende assumeranno i marittimi in C.R.L. prelevandoli dal turno particolare aziendale ogni qualvolta si renda vacante un posto nella corrispondente categoria fino a concorrenza delle percentuali sopraelencate.
Pertanto, il marittimo che è ammesso al regime della continuità deve essere cancellato dal turno particolare e al momento della cessazione della convenzione di arruolamento
imbarconon sarà più iscritto in tale turno.Per l'ammissione al regime di continuità l'azienda preleverà il personale del Turno Particolare Aziendale secondo la graduatoria combinata in base ai seguenti criteri:
- per il possesso di ogni certificato comprovante il superamento di corsi di qualificazione professionale concernenti la categoria professionale del marittimo: Punti 10
- per ogni anno di regolarità ed assiduità nelle chiamate all'imbarco dal turno particolare dell'azienda e completamento dei periodi di imbarco contrattualmente stabiliti: Punti 6
- per ogni anno di anzianità di navigazione con lo stesso grado nel turno particolare dell'azienda: Punti 4
- per ogni anno di anzianità di navigazione nel turno particolare aziendale: Punti 1.
C) - Le Aziende comunicheranno, entro il mese di marzo di ogni anno, alle Organizzazioni Sindacali Nazionali, e inviandone copia all'Associazione datoriale stipulante la presente Sezione a cui l'Azienda aderisce, l'elenco del personale in continuità di rapporto di lavoro e le graduatorie del personale iscritto al turno particolare compilate secondo i criteri di cui alla lettera B).
D) - Le aziende che raggiungessero o si trovassero ad avere un numero di marittimi in C.R.L. pari o superiore alle percentuali indicate al punto A del presente articolo, potranno bloccare il turn-over dei marittimi in C.R.L. fino a concorrenza delle percentuali sopra indicate.
Art. 3 - Regime di continuità e premio di fidelizzazione
1 - Le aziende, che sono tenute ad applicare il regolamento sulla continuità del rapporto di lavoro, possono corrispondere, secondo le modalità di seguito stabilite, un "premio di fidelizzazione" che è alternativo all'iscrizione in C.R.L.
2 - Le aziende che applicano le norme sulla C.R.L. sono escluse dal regime di fidelizzazione.
3 - Le aziende che hanno in C.R.L. percentuali di marittimi inferiori a quelle previste nell'art. 2 del presente Allegato saranno tenute a completarle, salvo quanto disposto al punto successivo.
4 - Non sono ammessi regimi misti che combinino applicazioni parziali della C.R.L. e del premio di fidelizzazione aziendale se non concordati in sede nazionale tra l'azienda e le OO.SS. stipulanti e firmatarie della presente Sezione.
5 - L'introduzione del premio di fidelizzazione aziendale può avvenire solamente con accordo sindacale sottoscritto a livello nazionale tra l'azienda e le OO.SS. stipulanti e firmatarie della presente Sezione.
6 - Nei casi di cui ai commi 4 e 5, le percentuali di cui all'art. 2, lettera a), primo periodo del presente Allegato non trovano applicazione.
7 - L'importo del premio che è riportato nella tabella verrà erogato ogni qualvolta il marittimo abbia effettuato 24 mesi di imbarco complessivi sulle unità veloci della stessa azienda o gruppo armatoriale. I periodi conseguenti ad infortunio verificatosi a bordo ed indennizzati dall'Ente competente saranno considerati utili ai fini della maturazione del premio.
8 - Ai fini della corresponsione del premio per imbarchi consecutivi si intendono quelli effettuati senza imbarchi intermedi su unità veloci di altri gruppi armatoriali.
9 - Le parti, per quanto possa occorrere, si danno altresì atto che il premio di fidelizzazione non potrà essere considerato nella base di calcolo dei compensi per lavoro straordinario, dei riposi compensativi e delle relative indennità sostitutive, delle ferie e delle indennità sostitutive delle stesse, della gratifica natalizia e pasquale, dell'indennità sostitutiva del preavviso e del trattamento di fine rapporto.
Valore del premio di fidelizzazione
Comandante € 2.800,00
Direttore di macchina € 2.700,00
Ufficiale di navigazione € 1.859,24
Sottufficiale € 1.497,73
Comune € 1.291,14
Categorie iniziali € 516,46
1 - Il periodo massimo d'imbarco è così regolamentato:
a) 4 mesi prorogabili di 30 giorni d'intesa con il lavoratore marittimo, da parte dell'Armatore.
La durata del periodo d'imbarco può essere altresì determinata con accordi aziendali.
2 - Da parte dell'Armatore potranno essere richiesti adeguamenti al periodo di imbarco previsto dalla normativa generale a particolari situazioni riguardanti ogni tipo di nave.
3 - Il marittimo, dopo aver completato il prescritto periodo d'imbarco sbarcherà per «rotazione sociale», salvo le diverse motivazioni di cui ai casi previsti dagli articoli 6 e 7 del presente Allegato.
4 - L'anzianità continuerà a decorrere anche nel periodo in cui il marittimo è a terra in attesa d'imbarco e negli altri casi previsti dal presente regolamento.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 5 (Decorrenza 01/07/2024)
Allegato 11 - CAPO XIV-REGOLAMENTO SULLA CONTINUITÀ DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 4 - Periodo d'imbarco
1 - Nell'ipotesi di cui all'art. 4bis paragrafo A), il periodo massimo d'imbarco è così regolamentato:
a) 4 mesi prorogabili di 30 giorni d'intesa con il lavoratore marittimo, da parte dell'Armatore. La durata del periodo d'imbarco può essere altresì determinata con accordi aziendali.
2 - Da parte dell'Armatore potranno essere richiesti adeguamenti al periodo di imbarco previsto dalla normativa generale a particolari situazioni riguardanti ogni tipo di nave.
3 - Il marittimo, dopo aver completato il prescritto periodo d'imbarco sbarcherà per «rotazione sociale», salvo le diverse motivazioni di cui ai casi previsti dagli articoli 6 e 7 del presente Allegato.
4 - L'anzianità continuerà a decorrere anche nel periodo in cui il marittimo è a terra in attesa d'imbarco e negli altri casi previsti dal presente regolamento.
1 - Dopo aver completato il periodo di imbarco il marittimo avrà diritto ad un periodo di riposo a terra corrispondente a tante giornate quanti sono stati i riposi compensativi maturati e non fruiti durante l'imbarco per domeniche, festività, ferie, sabati, salvo quanto previsto dai successivi punti 2 e 3.
2 - Detto riposo sarà usufruito per altrettanti giorni di calendario, con esclusione delle domeniche ed eventuali festività infrasettimanali cadenti nel periodo di fruizione.
3 - Il marittimo dopo un periodo a terra corrispondente ai riposi compensativi maturati e non fruiti a bordo per domeniche, festività, ferie e sabati, sarà disponibile per la chiamata d'imbarco o per la comandata, salva comunque la facoltà dell'Armatore di imbarcarlo o di impiegarlo di comandata nei 15 giorni precedenti la scadenza del periodo di riposo summenzionato.
Qualora il marittimo venga chiamato all'imbarco o di comandata nei 15 giorni precedenti la scadenza del periodo di riposo di cui sopra avrà diritto al differimento di tali 15 giorni, o frazioni, in aggiunta al periodo di riposo maturato al momento dello sbarco successivo su richiesta del marittimo.
4 - Il marittimo, dopo aver trascorso a terra un periodo pari a quello previsto al precedente punto 1), con l'aggiunta delle ferie maturate durante il periodo stesso, nonché dei periodi relativi alle causali di legittima sospensione del rapporto di lavoro nautico entrerà in disponibilità retribuita.
5 - I periodi di malattia e di infortunio indennizzati, comunicati alle Società dal competente Ente, saranno aggiunti al periodo di riposo da usufruire.
6 - Durante il periodo di riposo a terra al marittimo sarà corrisposta la retribuzione su base mensile così composta: minimo contrattuale, scatti di anzianità, valore convenzionale della panatica e del supplemento paga per il personale di Stato Maggiore. Saranno inoltre corrisposti agli aventi diritto gli assegni familiari secondo le vigenti norme di Legge.
Art. 6 - Sbarchi per malattia e infortunio
1 - Allo sbarco saranno liquidate al marittimo le competenze spettanti maturate a bordo durante il periodo di imbarco. L'anzianità continuerà a decorrere.
2 - Il marittimo dovrà comunicare, tempestivamente all'azienda, la guarigione inviando il relativo certificato entro 5 giorni dalla data di rilascio da parte dell'Ente competente e avrà diritto al riposo e alla disponibilità retribuita secondo le norme previste al presente Regolamento. Al marittimo verrà riconosciuto un periodo a terra retribuito, fino a concorrenza dei riposi maturati e non fruiti.
3 - L'anzianità verrà sospesa al marittimo che, dopo sei mesi dallo sbarco per infortunio sul lavoro, non sia dichiarato guarito e sarà riaccesa al momento del reimbarco.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 5 (Decorrenza 01/07/2024)
Allegato 11 - CAPO XIV-REGOLAMENTO SULLA CONTINUITÀ DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 6 - Sbarchi per malattia e infortunio
1 - Allo sbarco saranno liquidate al marittimo le competenze spettanti maturate a bordo durante il periodo di imbarco. L'anzianità continuerà a decorrere.2 - Il marittimo dovrà comunicare, tempestivamente all'azienda, la guarigione inviando il relativo certificato entro 5 giorni dalla data di rilascio da parte dell'Ente competente e avrà diritto al riposo e alla disponibilità retribuita secondo le norme previste al presente Regolamento. Al marittimo verrà riconosciuto un periodo a terra retribuito, fino a concorrenza dei riposi maturati e non fruiti.
3 - L'anzianità verrà sospesa al marittimo che, dopo sei mesi dallo sbarco per infortunio sul lavoro, non sia dichiarato guarito e sarà riaccesa al momento del reimbarco.
Art. 7 - Sbarchi per gravi motivi personali
1 - Per gravi motivi personali si intendono:
a) morte di padre, madre, coniuge, figli o convivente risultante da documentazione anagrafica, da documentare alla Società entro 10 giorni dallo sbarco (1). Nel caso di mancata documentazione il marittimo sarà tenuto a corrispondere al datore di lavoro le spese sostenute per il rimpatrio;
b) fatto grave da sottoporre con la massima tempestività alla approvazione dell'armatore e documentare entro 10 giorni dallo sbarco.
(1) Solo in tale ipotesi il prezzo del biglietto di viaggio è a carico della Società.
2 - Allo sbarco saranno liquidate al marittimo le competenze spettanti, maturate a bordo durante il periodo di imbarco. L'anzianità sarà sospesa al termine del riposo retribuito di cui all'art. 5 per essere riaccesa all'imbarco. L'interessato non avrà diritto alla disponibilità retribuita.
3 - Entro il trentesimo giorno dallo sbarco il marittimo documenterà alla Società la propria posizione preannunciando la data della sua disponibilità al reimbarco che non dovrà avvenire comunque oltre due mesi dallo sbarco. In ipotesi di mancata ottemperanza a tale adempimento la Società potrà rivalersi delle spese sostenute.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 5 (Decorrenza 01/07/2024)
Allegato 11 - CAPO XIV-REGOLAMENTO SULLA CONTINUITÀ DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 7 - Sbarchi per gravi motivi personali
1 - Per gravi motivi personali si intendono:
a) morte di padre, madre, coniuge, figli o convivente risultante da documentazione anagrafica, da documentare alla Società entro 10 giorni dallo sbarco (1). Nel caso di mancata documentazione il marittimo sarà tenuto a corrispondere al datore di lavoro le spese sostenute per il rimpatrio;
b) fatto grave da sottoporre con la massima tempestività alla approvazione dell'armatore e documentare entro 10 giorni dallo sbarco.
2 - Allo sbarco saranno liquidate al marittimo le competenze spettanti, maturate a bordo durante il periodo di imbarco. L'anzianità sarà sospesa al termine del riposo retribuito di cui all'art. 5 per essere riaccesa all'imbarco. L'interessato non avrà diritto alla disponibilità retribuita.
3 - Entro il trentesimo giorno dallo sbarco il marittimo documenterà alla Società la propria posizione preannunciando la data della sua disponibilità al reimbarco che non dovrà avvenire comunque oltre due mesi dallo sbarco.
Mancando di ottemperare a questo adempimento la Società potrà cancellare dal turno l'interessato e rivalersi delle spese sostenute.La mancata comunicazione della data di disponibilità entro il termine previsto di 30 giorni dallo sbarco sarà valutabile come manifestazione di comportamento concludente da parte del marittimo di risoluzione del vincolo contrattuale e quindi manifestazione di volontà del marittimo di voler essere cancellato dall'elenco della CRL.
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(1) Solo in tale ipotesi il prezzo del biglietto di viaggio è a carico della Società.
Art. 8 - Indisponibilità all'imbarco per grave motivo personale o malattia o infortunio
1 - L'indisponibilità all'imbarco per malattia, infortunio o grave motivo personale dovrà essere comunicata dall'interessato alla Società per telegramma, fax o altra forma telematica di comunicazione facendolo seguire da un documento giustificativo (la malattia va documentata con certificato dell'Ente competente o, in mancanza, di un Ufficiale sanitario). La Società si riserva di ritenere valida o meno la documentazione certificante il grave motivo personale. Tale indisponibilità dovrà essere comunicata all'atto in cui si verifica e non al momento della chiamata.
2 - L'anzianità sarà sospesa dal giorno dell'indisponibilità ad imbarcare e riaccesa al reimbarco. L'interessato non avrà diritto alla disponibilità retribuita.
3 - Appena disponibile all'imbarco il marittimo comunicherà alla Società la sua disponibilità.
4 - Il marittimo rimarrà iscritto nell'elenco della C.R.L.:
- 60 giorni nel caso di persistente indisponibilità per grave motivo personale;
- 180 giorni nel caso di persistente indisponibilità per malattia.
5 - Perdurando la sua indisponibilità oltre i termini suddetti il marittimo potrà essere cancellato dall'elenco di cui sopra.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 5 (Decorrenza 01/07/2024)
Allegato 11 - CAPO XIV-REGOLAMENTO SULLA CONTINUITÀ DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 8 - Indisponibilità all'imbarco per grave motivo personale o malattia o infortunio
1 - L'indisponibilità all'imbarco per malattia, infortunio o grave motivo personale dovrà essere comunicata dall'interessato alla Società per telegramma, fax o altra forma telematica di comunicazione facendolo seguire da un documento giustificativo (la malattia va documentata con certificato dell'Ente competente o, in mancanza, di un Ufficiale sanitario). La Società si riserva di ritenere valida o meno la documentazione certificante il grave motivo personale. Tale indisponibilità dovrà essere comunicata all'atto in cui si verifica e non al momento della chiamata.
2 - L'anzianità sarà sospesa dai giorno dell'indisponibilità ad imbarcare e riaccesa al reimbarco. L'interessato non avrà diritto alla disponibilità retribuita.
3 - Appena disponibile all'imbarco il marittimo comunicherà alla Società la sua disponibilità.
4 - Il marittimo rimarrà iscritto nell'elenco della C.R.L per:
-
60 giorni nel caso di persistente indisponibilità per grave motivo personale;indisponibilità per gravi motivi personali di durata fino a 60 giorni;-
180 giorni nel caso dipersistente indisponibilità per malattia fino a 180 giorni.5 - Perdurando la sua indisponibilità oltre i termini suddetti il marittimo potrà essere cancellato dall'elenco di cui sopra.
Art. 9 - Disponibilità retribuita
1 - Qualora il marittimo entri in disponibilità retribuita avrà diritto alla corresponsione di un assegno giornaliero pari al 75% del minimo contrattuale per i comuni ed i sottufficiali ed all'80% per gli ufficiali.
2 - L'assegno non compete per i giorni in cui il marittimo sia chiamato a svolgere lavori di comandata, custodia ed a frequentare corsi di addestramento se retribuiti e per giorni di malattia o infortunio indennizzati.
Art. 10 - Aspettativa non retribuita
1 - Su richiesta del lavoratore marittimo, l'armatore potrà concedere, ai sensi delle disposizioni di Legge vigenti, due periodi di aspettativa non retribuita per complessivi 180 giorni; in tale caso l'anzianità sarà sospesa dal giorno di inizio dell'aspettativa e riprenderà al termine della stessa, così come tutti gli altri emolumenti contrattuali.
1 - In occasione del Natale verrà corrisposta al personale in continuità del rapporto di lavoro una gratifica costituita dai seguenti elementi di retribuzione riferiti al mese di dicembre: minimo contrattuale, scatti di anzianità, valore convenzionale della panatica, supplemento paga per il personale di Stato Maggiore.
2 -La gratifica natalizia (13ª) si intende riferita all'anno solare nel corso del quale viene corrisposta e pertanto al personale nuovo assunto in continuità di rapporto di lavoro, nonché a quello che risolve il rapporto di lavoro nel corso dell'anno, la suddetta gratifica verrà corrisposta in ragione di tanti 360mi quanti sono i giorni di servizio utili nel corso dell'anno. Sono comunque esclusi i giorni di malattia, indennizzati dall'Ente competente, nonché i periodi di sospensione previsti dalla normativa in materia.
3 - In occasione della Pasqua verrà corrisposta sulla base degli elementi di cui sopra riferiti al mese di aprile, una mensilità di retribuzione con le stesse modalità previste per la gratifica natalizia. Detta gratifica pasquale (14ª) è riferita al periodo compreso tra il 1º maggio dell'anno precedente e il 30 aprile dell'anno in cui viene corrisposta.
Art. 12 - Ferie per il personale in C.R.L.
1 - A tutto il personale in continuità di rapporto di lavoro è riconosciuto un periodo feriale di 34 giorni lavorativi (sabati inclusi) per ogni anno di servizio o pro-rata per le frazioni di anno.
2 - I giorni di ferie maturati durante il periodo di riposo a terra saranno fruiti prima dell'inizio della disponibilità retribuita. In caso di imbarco anticipato, il marittimo avrà diritto al differimento del residuo di ferie non usufruite, da utilizzarsi in aggiunta al successivo periodo di riposo a terra.
3 - Le ferie maturano altresì durante la posizione di disponibilità retribuita.
4 - In caso di risoluzione del rapporto di lavoro i giorni di ferie non fruiti saranno liquidati e corrisposti unitamente al T.F.R.
1 - Al marittimo che maturi almeno due anni di anzianità in continuità di rapporto di lavoro con la stessa Azienda spetterà uno scatto di anzianità i cui valori sono indicati nella tabella dell'allegato n. 2. Dopo il primo biennio di anzianità, maturando ulteriori analoghi requisiti, verranno corrisposti altri quattro scatti biennali di importo i cui valori sono indicati nella tabella dell'allegato n. 2.
2 - Se nel corso di un biennio il marittimo viene ammesso alla C.R.L., ai fini della maturazione del successivo scatto di anzianità, sarà considerata utile anche la precedente anzianità di navigazione maturata con la stessa Azienda nell'arco del biennio.
Art. 14 - Trattamento di fine rapporto e indennità sostitutiva del preavviso
A) Trattamento di fine rapporto.
1 - Per il personale cui si applica il regolamento sulla continuità di rapporto di lavoro il trattamento di fine rapporto sarà calcolato per tutti i marittimi in ragione di 30/30 di retribuzione utile, come previsto dall'art. 4, comma 2, della Legge 297/82.
2 - La retribuzione annua utile si compone degli stessi elementi indicati al punto 1) dell'art. 55 in base alla disposizione del citato 2º comma dell'art. 4 della Legge 29 maggio 1982, n. 297.
B) Preavviso e relativa indennità sostitutiva.
3 - L'eventuale indennità sostitutiva del preavviso - da calcolare conformemente a quanto previsto dall'articolo 46 della presente Sezione - sarà dovuta nelle seguenti misure:
| Ufficiali | Sottufficiali e comuni |
Fino a 5 anni | gg. 18 | gg. 12 |
Da oltre 5 a 10 anni | gg. 30 | gg. 20 |
Oltre 10 anni | gg. 40 | gg. 40 |
4 - Per il Comandante e il Direttore di Macchina l'indennità è di 40 giorni.
C) Applicabilità.
5 - Gli scaglionamenti dell'anzianità e del preavviso di cui al presente articolo, punti A) e B), hanno applicazione dalla data di ammissione del marittimo al regime della continuità di rapporto di lavoro.
Art. 15 - Cause di cancellazione dalla C.R.L.
1 - Per il personale cui si applica il Regolamento sulla Continuità di Rapporto di Lavoro, le cause di cancellazione dalla C.R.L. sono le seguenti:
a) - la riduzione della flotta sociale e il disarmo di durata superiore a 90 giorni. In questi casi la cancellazione dalla C.R.L. sarà effettuata categoria per categoria secondo i seguenti criteri in concorso tra loro: esigenze tecniche e di rendimento, anzianità di azienda, carichi di famiglia;
b) - la temporanea inibizione dall'esercizio professionale di durata superiore a 30 giorni;
c) - lo sbarco per volontà del marittimo in assenza dei gravi motivi personali, così come indicati dall'art. 7 del presente Allegato;
d) - l'indisponibilità all'imbarco per grave motivo personale di durata superiore a 60 giorni, nonché l'indisponibilità all'imbarco per malattia di durata superiore a 180 giorni;
e) - l'aver superato nell'arco dell'ultimo triennio 360 giorni di malattia indennizzati (cioè coperti dalla assicurazione fondamentale e complementare dell'Ente competente) anche se dovuti a più eventi morbosi;
f) - lo sbarco per colpa grave del marittimo ai sensi dell'articolo 8 della presente Sezione;
g) - l'ingiustificata indisponibilità del marittimo al momento della chiamata all'imbarco ed il rifiuto del marittimo all'imbarco derivante dalla chiamata;
h) - il rifiuto di trasbordare;
i) - l'avere preteso dai componenti l'equipaggio, subordinati per ragioni di servizio, la indebita corresponsione di somme connesse al servizio;
j) - il raggiungimento dei limiti di età previsti per il pensionamento dalle vigenti norme al riguardo;
k) - le dimissioni dalla continuità di rapporto di lavoro.
1 - Le dimissioni del marittimo in continuità di rapporto di lavoro devono essere presentate per iscritto rispettando i termini di preavviso di cui all'art. 14 del presente Allegato, in osservanza delle disposizioni di Legge e circolari in materia.
2 - Il preavviso da parte del lavoratore marittimo potrà essere dato anche durante il periodo di imbarco.
CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO
1 - Ai sensi di quanto previsto dalle vigenti intese interconfederali in materia, con la contestuale sottoscrizione dell'impegno a far si che le rispettive Organizzazioni, a tutti i livelli vi si attengano, la contrattazione aziendale o di secondo livello si esercita per le materie delegate, in tutto o in parte dal contratto collettivo nazionale di categoria o dalla Legge.
2 - La contrattazione aziendale o di secondo livello, che ha durata triennale, non potrà pertanto modificare quanto stabilito dalla presente Sezione, salvo nei casi espressamente demandati. Conseguentemente le Parti stipulanti la presente Sezione, con riguardo alla contrattazione aziendale o di secondo livello, prevedono che le materie ad essa delegate sono quelle indicate nell'elencazione in lettere di cui ai successivi punti.
a) erogazioni retributive correlate a programmi concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di efficienza, di efficacia ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività, nonché risultati legati all'andamento economico delle imprese, compresi i margini di produttività eccedente rispetto a quella eventualmente già utilizzata per riconoscere gli aumenti retributivi a livello di CCNL, tali importi di norma variabili e non predeterminabili non saranno utili ai fini del ricalcolo di alcun istituto legale e contrattuale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto;
b) tutela della salute dei lavoratori marittimi e attività di formazione e prevenzione in materia di ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro.
3 - Le piattaforme rivendicative aziendali devono essere presentate almeno tre mesi prima della scadenza del contratto collettivo aziendale o di secondo livello, e per tale periodo, così come per il mese successivo alla scadenza del contratto stesso, le parti si asterranno da azioni dirette o unilaterali. L'azienda darà riscontro entro 20 giorni dal ricevimento della piattaforma rivendicativa.
4 - Fermo restando che l'organizzazione del lavoro a bordo è di pertinenza del datore di lavoro e pertanto esclusa dalle materie oggetto di contrattazione aziendale o di secondo livello, i riflessi della stessa sulle condizioni di lavoro saranno argomento di contrattazione aziendale o di secondo livello, ove non già definiti dalla presente Sezione.
5 - Sulla base di accordi aziendali o territoriali, al fine di gestire gravi situazioni di crisi economiche, con l'obiettivo di salvaguardare l'occupazione, si possono determinare intese per individuare strumenti modificativi delle regolamentazioni disciplinate dalla presente Sezione sulle prestazioni lavorative, sugli orari di lavoro e sull'organizzazione del lavoro, aventi caratteristiche di temporaneità e di sperimentazione.
6 - Fatto salvo quanto previsto ai precedenti punti, durante il periodo di validità della presente Sezione non dovranno essere posti a carico delle Aziende oneri aggiuntivi.
*****
Le parti si danno atto che tutte le eventuali divergenze che dovessero verificarsi in relazione all'applicazione ed all'interpretazione delle norme della presente Sezione, saranno esaminate dalle organizzazioni stipulanti in sede nazionale entro 30 giorni dalla data di denuncia della questione.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 5 (Decorrenza 01/07/2024)
CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO
1 - Ai sensi di quanto previsto dalle vigenti intese interconfederali in materia, con la contestuale sottoscrizione dell'impegno a far si che le rispettive Organizzazioni, a tutti i livelli vi si attengano, la contrattazione aziendale o di secondo livello si esercita per le materie delegate, in tutto o in parte dal contratto collettivo nazionale di categoria o dalla Legge.
2 - La contrattazione aziendale o di secondo livello, che ha durata triennale, non potrà pertanto modificare quanto stabilito dalla presente Sezione, salvo nei casi espressamente demandati. Conseguentemente le Parti stipulanti la presente Sezione, con riguardo alla contrattazione aziendale o di secondo livello, prevedono che le materie ad essa delegate sono quelle indicate nell'elencazione in lettere di cui ai successivi punti.
a) erogazioni retributive correlate a programmi concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di efficienza, di efficacia ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività, nonché risultati legati all'andamento economico delle imprese, compresi i margini di produttività eccedente rispetto a quella eventualmente già utilizzata per riconoscere gli aumenti retributivi a livello di CCNL, tali importi di norma variabili e non predeterminabili non saranno utili ai fini del ricalcolo di alcun istituto legale e contrattuale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto;
b) tutela della salute dei lavoratori marittimi e attività di formazione e prevenzione in materia di ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro.
3 - Le piattaforme rivendicative aziendali devono essere presentate almeno tre mesi prima della scadenza del contratto collettivo aziendale o di secondo livello, e per tale periodo, così come per il mese successivo alla scadenza del contratto stesso, le parti si asterranno da azioni dirette o unilaterali. L'azienda darà riscontro entro 20 giorni dal ricevimento della piattaforma rivendicativa.
4 - Fermo restando che l'organizzazione del lavoro a bordo è di pertinenza del datore di lavoro e pertanto esclusa dalle materie oggetto di contrattazione aziendale o di secondo livello, i riflessi della stessa sulle condizioni di lavoro saranno argomento di contrattazione aziendale o di secondo livello, ove non già definiti dalla presente Sezione.
5 - Sulla base di accordi aziendali o territoriali, al fine di gestire gravi situazioni di crisi economiche, con l'obiettivo di salvaguardare l'occupazione, si possono determinare intese per individuare strumenti modificativi delle regolamentazioni disciplinate dalla presente Sezione sulle prestazioni lavorative, sugli orari di lavoro e sull'organizzazione del lavoro, aventi caratteristiche di temporaneità e di sperimentazione.
6 - Fatto salvo quanto previsto ai precedenti punti, durante il periodo di validità della presente Sezione non dovranno essere posti a carico delle Aziende oneri aggiuntivi.
7 - Le aziende nelle quali non viene avviato un confronto per la contrattazione di secondo livello oppure che non applicano alcun accordo sindacale di secondo livello saranno tenute ad erogare, ai marittimi imbarcati, a titolo perequativo, un elemento "retributivo di garanzia" lordo mensile procapite non utilizzabile ai fini del calcolo degli istituti differiti né dello straordinario, pari al ___% del minimo contrattuale. Tale importo sarà assorbito nel caso di stipula di accordo aziendale o di secondo livello.
*****
Le parti si danno atto che tutte le eventuali divergenze che dovessero verificarsi in relazione all'applicazione ed all'interpretazione delle norme della presente Sezione, saranno esaminate dalle organizzazioni stipulanti in sede nazionale entro 30 giorni dalla data di denuncia della questione.
TRATTAMENTO DEL PERSONALE MARITTIMO ADIBITO Al LAVORI DI COMANDATA A BORDO DELLE UNITÀ NAVALI SOGGETTE ALL'APPLICAZIONE DELLA PRESENTE SEZIONE
Ai marittimi adibiti ai lavori di comandata a bordo delle unità navali soggette all'applicazione della presente Sezione sarà corrisposta la paga giornaliera (1/30 del minimo contrattuale) prevista dalla Sezione vigente per l'equipaggio dell'unità navale sul quale i marittimi sono chiamati ad effettuare le prestazioni.
Oltre alla paga verranno corrisposti i supplementi o maggiorazioni per anzianità eventualmente spettanti.
Nel caso in cui non possa essere somministrato il vitto in natura, sarà corrisposta una indennità di € 0,77 giornaliere.
Dal 1 ° gennaio 1992 l'indennità giornaliera è elevata a € 2,07 Dal 1º gennaio 1993 l'indennità giornaliera è elevata a € 3,10.
Art. 3 - Trattamento festività nazionali
Ai marittimi adibiti ai lavori di comandata a bordo degli aliscafi in giorno di festività nazionale sarà corrisposto, in sostituzione del trattamento previsto dall'art. 4 per le prestazioni in giornata festiva, il seguente trattamento: minimo contrattuale, gli eventuali supplementi o maggiorazioni paga per anzianità, più il compenso lavoro straordinario (nella misura prevista dal contratto applicabile all'equipaggio dell'unità navale per il lavoro straordinario festivo) per le ore effettivamente prestate.
L'orario normale di lavoro è di otto ore giornaliere.
È ammessa la chiamata in servizio di comandata per durata inferiore ad otto ore, ma con un minimo di quattro ore.
Nel caso che le otto ore di lavoro siano prestate fuori dell'orario normale feriale, si applicheranno le seguenti maggiorazioni:
- per turni di lavoro in ore notturne di giorno feriale: maggiorazione del 20% del minimo contrattuale più eventuali maggiorazioni per anzianità;
- per turni di lavoro in ore diurne di giorno festivo: maggiorazione del 20% del minimo contrattuale più eventuali maggiorazioni per anzianità;
- per turno di lavoro in ore notturne di giorno festivo: maggiorazione del 40% del minimo contrattuale più eventuali maggiorazioni per anzianità.
Per le ore notturne si intendono quelle comprese fra le ore 20 e le ore 6.
Nel caso di prestazione oltre le otto ore giornaliere saranno corrisposti, per le ore eccedenti, i compensi orari per il lavoro straordinario nelle misure previste dalla Sezione vigente per gli equipaggi imbarcati sugli aliscafi.
Art. 6 - Assicurazione malattie ed infortuni
Il personale di comandata è assicurato contro gli infortuni sul lavoro presso l'Ente competente. Inoltre è assicurato contro le malattie, presso l'Ente competente, con le seguenti norme:
1 - Malattie manifestatesi durante il rapporto di lavoro "Fondamentale":
- le stesse prestazioni e con le stesse modalità in vigore per i marittimi imbarcati.
2 - Malattie manifestatesi entro ventotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro:
a) assistenza sanitaria ed ospedaliera, come per i marittimi imbarcati;
b) indennità di malattia, come per i marittimi imbarcati, però solo nei casi in cui il lavoro di comandata che ha preceduto l'assunzione in assistenza abbia avuto una durata continuativa, alle dipendenze dello stesso armatore, anche se il lavoro si è svolto su più di un aliscafo, di almeno cinque giorni. Per "periodo continuativo di almeno cinque giorni" agli effetti del conseguimento dei benefici assicurativi che ne derivano, si deve intendere una successione continua di giorni anche se intervallata da giorni festivi.
3 - Assistenza sanitaria ai familiari (e allo stesso lavoratore per le malattie manifestatesi dopo il 28º giorno ed entro il 180º giorno dalla cessazione del rapporto di lavoro):
- le stesse prestazioni spettanti ai familiari dei marittimi imbarcati, però solo nei casi in cui il rapporto di lavoro che ha preceduto l'assunzione in assistenza o durante il quale essa viene chiesta abbia avuto una durata continuativa di almeno cinque giorni come previsto dalla lettera b) del precedente punto 2.
Gli eventuali servizi di comandata di durata inferiore a cinque giorni non fanno perdere al marittimo i diritti assicurativi che avesse già acquisito, per sé e per i familiari, per precedenti prestazioni di lavoro di comandata di durata continuativa di almeno cinque giorni (calcolati come al precedente punto 2) alle dipendenze dello stesso armatore o per precedenti periodi di imbarco.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 5 (Decorrenza 01/07/2024)
Appendice - TRATTAMENTO DEL PERSONALE MARITTIMO ADIBITO AI LAVORI DI COMANDATA A BORDO DELLE UNITÀ NAVALI SOGGETTE ALL'APPLICAZIONE DELLA PRESENTE SEZIONE
Art. 6 - Assicurazione malattie ed infortuni
Il personale di comandata è assicurato contro gli infortuni sul lavoro presso l'Ente competente. Inoltre è assicurato contro le malattie, presso l'Ente competente, con le seguenti norme:
1 - Malattie manifestatesi durante il rapporto di lavoro "Fondamentale":
- le stesse prestazioni e con le stesse modalità in vigore per i marittimi imbarcati.
2 - Malattie manifestatesi entro ventotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro:
a) assistenza sanitaria ed ospedaliera, come per i marittimi imbarcati;
b) indennità di malattia, come per i marittimi imbarcati, però solo nei casi in cui il lavoro di comandata che ha preceduto l'assunzione in assistenza abbia avuto una durata continuativa, alle dipendenze dello stesso armatore, anche se il lavoro si è svolto su più di un aliscafo, di almeno cinque giorni. Per "periodo continuativo di almeno cinque giorni" agli effetti del conseguimento dei benefici assicurativi che ne derivano, si deve intendere una successione continua di giorni anche se intervallata da giorni festivi.
3 - Assistenza sanitaria ai familiari (e allo stesso lavoratore per le malattie manifestatesi dopo il 28º giorno ed entro il 180º giorno dalla cessazione del contratto di arruolamento
rapporto di lavoro):- le stesse prestazioni spettanti ai familiari dei marittimi imbarcati, però solo nei casi in cui il rapporto di lavoro che ha preceduto l'assunzione in assistenza o durante il quale essa viene chiesta abbia avuto una durata continuativa di almeno cinque giorni come previsto dalla lettera b) del precedente punto 2.
Gli eventuali servizi di comandata di durata inferiore a cinque giorni non fanno perdere al marittimo i diritti assicurativi che avesse già acquisito, per sé e per i familiari, per precedenti prestazioni di lavoro di comandata di durata continuativa di almeno cinque giorni (calcolati come al precedente punto 2) alle dipendenze dello stesso armatore o per precedenti periodi di imbarco.
5 - Sezione per i marittimi comunitari imbarcati su navi da crociera
L'anno 2020 addì 16 del mese di dicembre in Roma
- CONFEDERAZIONE ITALIANA ARMATORI (CONFITARMA)
e
le Organizzazioni dei lavoratori sottoelencate:
- FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI TRASPORTI (FILT-CGIL)
- FEDERAZIONE ITALIANA TRASPORTI (FIT-CISL)
- UNIONE ITALIANA LAVORATORI TRASPORTI (UILTRASPORTI)
hanno stipulato la presente Sezione per i marittimi comunitari imbarcati su navi da crociera.
Le parti si danno reciprocamente atto che, quale espresso presupposto del presente accordo di rinnovo della Sezione, è stato tra esse voluto un vincolo di necessaria inscindibilità fra tutte le clausole della presente Sezione.
A tal fine le parti ribadiscono la natura vincolante della presente dichiarazione per tutto ciò che attiene anche all'applicazione della Sezione medesima.
Inoltre le parti stipulanti il presente contratto dichiarano che le clausole tutte dettate con la presente Sezione, così come le precedenti, sono state volute tenendo conto sia della legislazione nazionale, sia dei principi di ordine internazionale. Tali clausole concorrono a costituire un trattamento, nel suo complesso, volutamente di miglior favore per i lavoratori.
Pertanto le parti si danno reciprocamente atto che, ove per ipotesi si configurasse per alcuni istituti una divaricazione rispetto a disposizioni normative di diritto interno e/o a principi di ordine internazionale, a ciò ha fatto riscontro una compensazione con l'acquisizione di maggiori benefici in altri aspetti della disciplina contrattuale liberamente sottoscritta.
Le parti convengono inoltre che nei risultati contrattuali complessivamente conseguiti si è tenuto conto della volontà delle OO.SS. di acquisire, in uno spirito di spiccata flessibilità, miglioramenti economici e normativi conformi alle esigenze e alla specificità del settore convenendo sul valore omnicomprensivo del costo contrattuale.
In considerazione di quanto precede, le parti si danno reciprocamente atto che eventuali pretese derivanti dalla interpretazione di disposizioni normative e/o di clausole o istituti che siano difformi dalla contrattazione collettiva del settore sono in contrasto con la loro volontà e con le finalità conseguite, fermo restando che nessuna legittimità o pretesa può derivare da clausole aziendali direttamente o indirettamente contrastanti con le clausole contenute nella presente Sezione. Resta fermo l'eventuale migliore trattamento in atto.
1. La presente Sezione si applica a tutti i lavoratori marittimi, ingaggiati o impiegati da imprese armatoriali, cittadini comunitari o residenti nell'Unione Europea in possesso di regolare visto di lavoro, imbarcati a bordo di navi da crociera battenti bandiera italiana.
2. Il rapporto tra l'impresa armatoriale e il lavoratore marittimo è regolato dal contratto di arruolamento che sarà stipulato all'inizio del rapporto medesimo.
Art. 2 - Composizione dell'equipaggio
1. Le tabelle minime di sicurezza sono stabilite dall'Autorità Marittima in conformità alle disposizioni vigenti.
2. In aggiunta alle qualifiche professionali del personale marittimo definite dal Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231, nella tabella allegato 1 sono indicate nuove qualifiche professionali peculiari del settore crocieristico in continua evoluzione.
3. È rimessa alla contrattazione aziendale la definizione di ulteriori qualifiche professionali che si rendano necessarie per adeguare l'organizzazione di bordo ai cambiamenti operativi e di prodotto delle navi in linea con le esigenze del mercato crocieristico.
Art. 3 - Tipi di contratto di arruolamento
1. Ferme restando le disposizioni contrattuali relative al turno particolare (TP) e alla continuità del rapporto di lavoro (CRL) di cui agli allegati 2 e 3 e in osservanza dell'articolo 325 del Codice della Navigazione, il contratto di arruolamento può essere stipulato o a tempo determinato o a tempo indeterminato.
2. Il contratto di arruolamento sarà sempre valido, qualunque sia la destinazione. Durante la vigenza del contratto di arruolamento il lavoratore marittimo è tenuto, a richiesta dell'impresa armatoriale, a trasbordare in qualunque tempo e luogo, su qualsiasi nave da crociera dell'impresa armatoriale o a noleggio di questa.
a) Contratto di arruolamento a tempo determinato.
3. Con il contratto di arruolamento a tempo determinato il lavoratore marittimo viene imbarcato per lo svolgimento di una prestazione di lavoro di durata predeterminata. Il contratto di arruolamento a tempo determinato deve contenere l'indicazione del termine di durata.
4. Nel contratto di arruolamento a tempo determinato il periodo di imbarco ha una durata fino a cinque mesi. Il contratto potrà essere prorogato anche più di una volta con il consenso delle parti per una durata massima del periodo a bordo di 7 mesi complessivi. La durata dell'imbarco può essere altresì determinata con accordi aziendali.
5. Il rapporto derivante dal contratto di arruolamento a tempo determinato si costituisce al momento dell'imbarco e si estingue al momento dello sbarco per fine contratto.
6. Il lavoratore marittimo allo sbarco per fine contratto percepisce tutte le competenze maturate durante il periodo del contratto di arruolamento, nonché il trattamento di fine rapporto (TFR).
7. Si conviene che, ai sensi dell'articolo 326 del Codice della Navigazione, in caso di intervallo pari o inferiore a 60 (sessanta) giorni tra successivi contratti di arruolamento a tempo determinato, il contratto di arruolamento si considera a tempo indeterminato solo nel caso in cui, in virtù della sua durata e delle singole interruzioni inferiori a 60 (sessanta) giorni, si raggiunga complessivamente l'arco temporale superiore ad un anno. In caso di scadenza del termine durante la navigazione, il contratto di lavoro si intenderà tacitamente prorogato fino alla data di sbarco del lavoratore marittimo nel primo porto utile.
b) Contratto di arruolamento a tempo indeterminato
8. Ai sensi dell'alt 325 del Codice della Navigazione, il contratto di arruolamento a tempo indeterminato disciplina la prestazione di lavoro mediante la quale il lavoratore marittimo si pone a disposizione dell'impresa armatoriale per lavorare alle sue dipendenze solo quando viene da esso imbarcato.
9. Il contratto di arruolamento a tempo indeterminato si costituisce al momento dell'imbarco, con la stipulazione della convenzione di arruolamento ai sensi dell'art. 328 del Codice della Navigazione e si estingue in ossequio alle norme del Codice della Navigazione al momento dello sbarco.
10. Nel contratto di arruolamento a tempo indeterminato il periodo di imbarco ha una durata fino a cinque mesi. Il periodo di imbarco è prorogabile anche più di una volta con il consenso delle parti per una durata massima del periodo a bordo di 7 mesi complessivi. La durata dell'imbarco può essere altresì determinata con accordi aziendali.
11. Nei periodi tra un contratto di arruolamento a tempo indeterminato ed il successivo non sussiste alcun rapporto di lavoro.
12. Allo sbarco i lavoratori marittimi, con esclusione di quelli iscritti alla continuità del rapporto di lavoro (CRL), percepiscono tutte le competenze maturate durante il periodo di imbarco (come il TFR, l'indennità sostitutiva ferie, i riposi non goduti, ecc.).
1. Il lavoratore marittimo assunto con contratto di arruolamento a tempo indeterminato o con contratto di arruolamento a tempo determinato deve effettuare un periodo di prova di 90 giorni di effettiva prestazione lavorativa.
2. Quando l'impresa armatoriale riassuma in servizio con lo stesso grado un lavoratore marittimo che alle sue dipendenze, in un precedente imbarco a tempo indeterminato o in precedenti imbarchi a tempo determinato, abbia positivamente superato il periodo di prova, detta prova non sarà ripetuta dal lavoratore marittimo. Entro il periodo di prova l'impresa armatoriale può recedere dal contratto di imbarco in qualunque porto corrispondendo al lavoratore marittimo le competenze dovute fino al giorno dello sbarco compreso. Anche dal lavoratore marittimo può recedere dal contratto di imbarco durante il periodo di prova.
3. Quando l'impresa armatoriale riassuma in servizio con nuovo grado un lavoratore marittimo che alle sue dipendenze, in un precedente imbarco a tempo indeterminato o in precedenti imbarchi a tempo determinato, abbia positivamente superato il periodo di prova, questi dovrà ripetere il periodo di prova nella nuova posizione. In caso di mancato superamento del periodo di prova il lavoratore marittimo verrà reintegrato nel grado precedente.
4. Se l'impresa armatoriale recede dal contratto durante il periodo di prova spetterà al lavoratore marittimo il trattamento previsto dall'art. 20.
5. Il periodo di prova sarà riconosciuto a tutti gli effetti per la determinazione dell'anzianità di servizio.
Art. 5 - Aggiornamento professionale
1. Allo scopo di promuovere un consono aggiornamento professionale del lavoratore marittimo, l'impresa armatoriale richiederà la sua partecipazione a corsi, seminari od altre iniziative formative.
2. Le imprese armatoriali potranno concedere a proprio esclusivo giudizio e in base alle esigenze tecnico operative fino ad un massimo di 20 giorni di licenza a scopo formativo durante il periodo di imbarco. Il periodo di licenza a scopo formativo dovrà essere annotato sul giornale nautico e non sarà scomputato dalle ferie e riposi compensativi maturati dal lavoratore marittimo.
3. La contrattazione aziendale dovrà definire le modalità, condizioni e costi dell'aggiornamento professionale.
Art. 6 - Misura e componenti della retribuzione
1. La misura e le componenti della retribuzione sono determinate e regolate dalla presente Sezione.
2. I minimi contrattuali* spettanti ai lavoratori marittimi a seconda del grado e della qualifica risultante a ruolo sono indicati nelle tabelle paga allegate alla presente Sezione (allegato 4).
3. La paga base giornaliera è ragguagliata a 1/30mo del minimo contrattuale e la paga base oraria ad 1/8vo della paga base giornaliera salvo quanto disposto dal successivo articolo 24 punto 2. Agli effetti del presente articolo la giornata inizia alle ore zero e termina alle ore 24.
4. È rimessa alla contrattazione aziendale la definizione delle specifiche modalità di corresponsione dei vari istituti economici di cui alla presente Sezione.
5. Qualora un lavoratore marittimo sia tenuto prigioniero sulla nave o fuori della nave in seguito ad atti di pirateria o rapina armata contro le navi, il trattamento previsto dal contratto di arruolamento e dalla presente Sezione dovrà continuare a essere erogato durante l'intero periodo della prigionia e fino a che il marittimo sia rilasciato e debitamente rimpatriato o, nel caso di decesso durante la prigionia, fino alla data della morte.
* Nota: ex paga base, EDR e indennità di contingenza ormai conglobate nel minimo contrattuale.
Art. 7 - Indennità di navigazione
1. In aggiunta alla retribuzione di cui all'articolo 6 verrà corrisposta un'indennità di navigazione mensile, attribuita con carattere risarcitorio, in specifica considerazione delle peculiari esigenze della navigazione marittima la quale comporta - oltre ad un impegno complessivo che eccede le ore di normale prestazione come determinate dalla presente Sezione - anche il disagio derivante comunque dal vincolo di permanenza a bordo. Con l'indennità di navigazione si intende compensato qualsiasi sacrificio che sia richiesto dalle esigenze della navigazione marittima e della permanenza a bordo.
2. Quanto sopra premesso, si conviene anche che, con gli importi indicati nella tabella allegata alla presente Sezione (Allegato 4) e per i presupposti sulla base dei quali sono stati determinati e pattuiti, è complessivamente risarcito ogni onere derivante al personale navigante dalle situazioni richiamate al primo punto, sia pure nel limite delle 90 ore mensili oltre il normale orario di lavoro; limite da intendersi come soglia media di penosità normalmente ricorrente.
3. Resta inteso che - in caso di eventuali maggiori penosità conseguenti a eventuali ulteriori richieste di prestazione lavorativa oltre all'orario normale di lavoro e a quello previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo - saranno erogate quote aggiuntive di indennità di navigazione supplementare la cui misura per comodità di calcolo è ragguagliata a ora.
4. Il divisore per il calcolo della quota oraria dell'indennità di navigazione è 184.
5. L'indennità di navigazione di cui ai punti 1 e 2 sarà rivalutata, in occasione di ogni incremento del minimo contrattuale, di un importo pari al suddetto incremento moltiplicato per il coefficiente 0,58.
6. Le quote orarie di indennità di navigazione supplementare di cui al punto 3 saranno calcolate moltiplicando il minimo contrattuale per il coefficiente 0,0065.
7. È fatta salva la contrattazione aziendale che possa definire specifiche modalità di corresponsione l'indennità di navigazione (di cui ai punti 1 e 2) e che determini l'indennità di navigazione supplementare (di cui al punto 3) in misura forfettaria.
8. Ad ogni effetto le parti stabiliscono che l'indennità di navigazione di cui al presente articolo non può essere calcolata nella retribuzione, né in ogni altro istituto che direttamente o indirettamente implichi la retribuzione quale base di calcolo. Tale esclusione è dovuta al fatto che l'ammontare di detta indennità è stato pattiziamente determinato, tenendo già conto della sua incidenza economica sui singoli istituti e comunque sul globale trattamento erogato ai lavoratori.
9. Fermo restando quanto sopra convenuto, le parti, per quanto possa occorrere, precisano che la indennità di navigazione non può essere considerata nel calcolo dei riposi compensativi (sabati, domeniche, festività nazionali ed infrasettimanali, festività cadenti di domenica, semi festività) e delle relative indennità sostitutive delle ferie e delle indennità sostitutive delle stesse, della gratifica natalizia (13ª) e della gratifica pasquale (14ª), dell'indennità sostitutiva del preavviso e del trattamento di fine rapporto.
Art. 8 - Gratifica natalizia (13ª) e pasquale (14ª)
1. Verranno corrisposte al personale una tredicesima mensilità ed una quattordicesima mensilità costituite dai seguenti elementi di retribuzione: minimo contrattuale, eventuali scatti di anzianità, valore convenzionale della panatica, supplemento paga per il personale di Stato Maggiore.
2. La gratifica natalizia (13ª) verrà pagata nel mese di dicembre e la gratifica pasquale (14ª) verrà pagata nel mese di aprile ai marittimi che abbiano compiuto un anno di imbarco. Ai marittimi entrati in servizio nel corso dell'anno o che cessino dal servizio nel corso dell'anno, la gratifica natalizia (13ª) sarà corrisposta in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi di imbarco compiuti. Per le frazioni di mese verranno corrisposti i ratei giornalieri. Sono comunque esclusi i giorni di malattia e infortunio nonché i periodi di sospensione previsti dalla normativa in materia. Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, in occasione della liquidazione delle altre competenze, saranno corrisposte anche le quote parti della gratifica natalizia (13ª) e della gratifica pasquale (14ª).
1. Al lavoratore marittimo, non in continuità del rapporto di lavoro, che abbia effettuato gli ultimi due anni di navigazione/comandata sempre con la stessa impresa armatoriale spetterà uno scatto di anzianità/navigazione, secondo i valori indicati nella tabella di cui all'allegato 4. Dopo il primo biennio di navigazione/comandata, maturando ulteriori analoghi requisiti, verranno corrisposti altri quattro scatti biennali, secondo i valori indicati nella tabella di cui all'allegato 4.
2. I valori in cifra degli scatti verranno rivalutati, in occasione di ogni aumento del minimo contrattuale, con una cifra pari all'incremento del minimo contrattuale moltiplicato per il coefficiente 0,05 per il primo scatto e per il coefficiente 0,03 per gli ulteriori quattro scatti biennali.
3. Se nel corso di un biennio il lavoratore marittimo viene ammesso alla C.R.L. ai fini della maturazione del successivo scatto di anzianità sarà considerata utile anche la precedente anzianità di navigazione maturata con la stessa impresa armatoriale nell'arco del biennio.
4. Lo scatto di anzianità viene calcolato sul minimo contrattuale relativo alla qualifica posseduta dal lavoratore marittimo al momento della sua maturazione.
5. È rimessa alla contrattazione aziendale la definizione di specifiche modalità di corresponsione degli scatti di anzianità.
Art. 10 - Lavori che non rientrano nelle ordinarie mansioni del lavoratore marittimo
1. I lavoratori marittimi non sono tenuti a prestare un servizio diverso da quello per il quale sono stati imbarcati; le qualifiche di mozzo, giovanotto di coperta e di macchina, in quanto categorie iniziali e polivalenti con intercambiabilità di mansioni potranno essere utilizzate a seconda delle esigenze lavorative di bordo nelle varie sezioni e comunque nel rispetto della vigente normativa in materia di salute e sicurezza a bordo.
2. Il Comandante, ai fini della navigazione, ha facoltà di adibire temporaneamente i componenti dell'equipaggio ad un servizio diverso da quello per il quale sono stati imbarcati, purché non sia inadeguato al loro titolo professionale, al loro grado e siano in possesso delle competenze necessarie. In caso di necessità per la sicurezza della nave i lavoratori marittimi possono essere adibiti dal Comandante a qualsiasi servizio.
3. I lavoratori marittimi che svolgono temporaneamente mansioni diverse da quelle per le quali sono imbarcati hanno diritto alla maggiore retribuzione dovuta per tali mansioni, se superiori.
Art. 11 - Sostituzione di ammalati e di infortunati - funzioni superiori
1. Nel caso di malattia o infortunio di un lavoratore marittimo durante la navigazione, il servizio dell'ammalato sarà svolto, entro i limiti dell'orario normale, dal rimanente personale, anche appartenente a diversa categoria, senza diritto a compensi extra.
2. Al lavoratore marittimo cui fossero affidate le mansioni di grado o categoria superiore spetteranno, pro-tempore, soltanto il minimo contrattuale e gli emolumenti accessori dovuti per tali mansioni.
Art. 12 - Corresponsione delle paghe: termini, acconti e deleghe del lavoratore marittimo
1. Il minimo contrattuale, l'indennità di navigazione, il supplemento paga per il personale Stato Maggiore ed eventuali compensi e indennità spettanti ai lavoratori marittimi per qualunque titolo saranno corrisposti su base mensile secondo prassi aziendale salvo diversa cadenza prevista dalla presente Sezione.
2. Durante l'imbarco potranno essere corrisposti acconti ai lavoratori marittimi fino alla concorrenza dell'80% del minimo contrattuale, salvo diversa prassi aziendale. L'impresa armatoriale pagherà gli acconti in applicazione della vigente normativa in materia.
3. Gli acconti in valuta estera saranno corrisposti e saranno ragguagliati al cambio contabile mensile. L'ammontare del controvalore in euro degli acconti corrisposti in valuta non potrà superare il saldo spettante al lavoratore marittimo per le competenze maturate a suo favore al momento della corresponsione dell'acconto.
4. In ogni caso l'ammontare complessivo degli importi corrisposti in euro e/o in valuta non potrà superare il saldo spettante al lavoratore marittimo per le competenze maturate a suo favore al momento della corresponsione dell'acconto.
Art. 13 - Trattamento di fine rapporto
1. Il trattamento di fine rapporto è regolato dalle leggi vigenti in materia e la retribuzione utile è costituita esclusivamente dai seguenti elementi:
a) minimo contrattuale;
b) rateo della gratifica natalizia (13ª);
c) rateo della gratifica pasquale (14ª);
d) valore convenzionale della panatica di cui all'art. 16;
e) scatti di anzianità di cui all'art. 9;
f) supplemento paga per il personale di Stato Maggiore di cui all'allegato n. 4.
2. Su base mensile, l'impresa armatoriale potrà anticipare al lavoratore marittimo il trattamento di fine rapporto calcolato per tutte le qualifiche, in 30/30 di retribuzione utile.
3. È rimessa alla contrattazione aziendale la definizione di specifiche modalità di corresponsione del TFR.
Art. 14 - Compensi per lavori disagiati
1. In aggiunta alla retribuzione di cui all'articolo 6 verranno corrisposti per lavori disagiati ai lavoratori marittimi coinvolti nelle seguenti attività i seguenti importi:
a) Pulizia interna delle calderine € 21,69 a corpo
b) Pulizia interna delle caldaie € 43,38 a corpo
c) Picchettaggio e raschiaggio calderine € 43,38 a corpo
d) Picchettaggio e raschiaggio caldaie € 65,07 a corpo
e) Cementazione previa pulizia con rimozione sedimenti, all'interno dei gavoni, dei doppi fondi e delle casse adibite ad acqua potabile € 3,25 per ora lavorata
f) Pulizia dei deep-tanks e delle casse alte € 2,17 per ora lavorata
g) Pulizia delle sentine stive e delle sentine macchina € 2,17 per ora lavorata
h) Pitturazione, picchettaggio, raschiaggio, con l'uso dei ponteggi sospesi € 1,95 per ora lavorata
2. È rimessa alla contrattazione aziendale una diversa disciplina per lavori disagiati, in corrispondenza all'evolversi dell'attività operativa di settore, e delle specifiche modalità di corresponsione forfetizzata dei compensi.
Art. 15 - Indennità rischi epidemici
1. Quando la nave approdi in un porto riconosciuto con ordinanza del Ministero competente colpito da malattia epidemica, verrà corrisposta a tutti i lavoratori marittimi un'indennità pari al 10% del minimo contrattuale per il periodo che decorre dall'arrivo al porto infetto e fino al giorno della libera pratica al porto successivo da detto porto ma non oltre i 15 giorni dalla partenza dal porto infetto.
2. L'indennità indicata al punto precedente è altresì dovuta nell'ipotesi che l'ordinanza del Ministero competente sia emanata successivamente alla data dell'arrivo della nave nel porto infetto, ma in tal caso decorrerà dal giorno dell'approdo e fino a quello della partenza della nave da detto porto e comunque non oltre i 15 giorni dalla permanenza della nave nel porto infetto.
3. Quando si manifesti a bordo un caso di colera, di peste, di vaiolo, di tifo petecchiale o di febbre gialla, è dovuta ai lavoratori marittimi la stessa indennità indicata al punto 1 del presente articolo dal momento della partenza della nave dall'ultimo porto fino al giorno dell'ammissione della nave a libera pratica e in ogni caso l'indennità non verrà corrisposta per più di 15 giorni.
Art. 16 - Indennità sostitutiva della panatica e coefficiente della retribuzione
1. Durante l'imbarco, nel caso eccezionale di nave armata che non fornisca servizio di mensa, oppure di nave disarmata o in riparazione senza servizio di mensa e negli altri casi in cui non possa essere somministrato il vitto in natura, le imprese armatoriali dovranno corrispondere in sostituzione del vitto una indennità giornaliera forfettizzata da concordare con accordo aziendale.
2. In caso di mancata contrattazione aziendale, le imprese armatoriali dovranno farsi carico delle spese di vitto, nel limite di 15 euro a pasto per un massimo di due pasti giornalieri a fronte di giustificativi di spesa.
Art. 17 - Valore della panatica convenzionale
1. In tutti i casi in cui occorra computare la panatica quale coefficiente della retribuzione o considerarla come coefficiente di calcolo per la liquidazione di indennità (ad esempio: indennità sostitutiva del preavviso, indennità di risoluzione del rapporto di lavoro, indennità sostitutiva delle ferie o dei riposi compensativi, indennità giornaliera in caso di malattia o infortunio, gratifica natalizia (13ª), gratifica pasquale (14ª), ecc.) il valore da attribuire alla panatica convenzionale è determinato nelle misure seguenti:
Ufficiali € 10,00 mensili
Sottufficiali e Comuni € 7,00 mensili
Art. 18 - Indennità perdita corredo strumenti professionali ed utensili
1. Qualora il lavoratore marittimo, prestando servizio a bordo della nave, subisca una totale o parziale perdita o danneggiamento dei propri effetti personali a causa di naufragio, perdita o abbandono della nave, incendio, inondazione o collisione, fatto salvo il caso in cui la perdita o il danneggiamento siano dovuti per colpa, furto o appropriazione indebita da parte del lavoratore marittimo, lo stesso avrà diritto a ricevere dall'impresa armatoriale un'indennità fino ad un massimo di euro 3.500,00 in caso di perdita totale. Il lavoratore marittimo certificherà che le informazioni fornite con riguardo ai beni persi siano veritiere.
1. Il personale che ha ricevuto in regolare consegna oggetti di dotazione e corredo è tenuto alla restituzione degli oggetti stessi o al pagamento della eventuale mancanza o danneggiamento, se dovuti a fatto colposo o doloso.
Art. 20 - Spese di viaggio: ingaggio e rimpatrio
1. Le spese documentate di trasporto, vitto e di eventuale alloggio per l'imbarco a bordo della nave (dal Comune di residenza del lavoratore marittimo al porto di imbarco) saranno a carico dell'impresa armatoriale, secondo i criteri definiti aziendalmente, sempre che il lavoratore marittimo abbia mantenuto l'impegno ad imbarcarsi.
2. Le spese documentate di trasporto, vitto e di eventuale alloggio sostenute per il rimpatrio (o il ritorno, nel caso di sbarco in porto nazionale) fino al Comune di residenza del lavoratore marittimo, se non coperte dall'Ente assicurativo, saranno a carico delle imprese armatoriali, secondo i criteri definiti aziendalmente.
3. Le suddette spese saranno addebitate al lavoratore marittimo in caso di sbarco per fatto imputabile alla sua volontà o colpa, ad eccezione dei casi di morte del padre, della madre, dei figli, del coniuge o convivente risultante da documentazione anagrafica o per fatto grave (ad es. terremoto, alluvione nel luogo di residenza, ecc.) da segnalare tempestivamente alle imprese armatoriali e da documentare entro 10 giorni dallo sbarco, fermo restando l'obbligo dell'impresa armatoriale di provvedere al rimpatrio nel rispetto di quanto previsto dalla normativa internazionale.
4. Il lavoratore marittimo ha diritto ed il dovere di rimpatriare. Il rimpatrio avverrà senza alcun costo a suo carico eccetto i casi di cui al punto che precede. Il rimpatrio si compie con il ritorno del lavoratore marittimo nel comune di residenza. Il rimpatrio è effettuato a cura delle imprese armatoriali a mezzo motonave, ferrovia, autobus o aereo. In quest'ultimo caso è facoltà delle imprese armatoriali far seguire i bagagli con altro mezzo. Per i bagagli al seguito i limiti di peso sono quelli stabiliti dalla compagnia aerea.
5. Durante il viaggio di rimpatrio il lavoratore marittimo sarà assicurato contro gli infortuni e le malattie secondo le norme di Legge e della presente Sezione.
6. Qualora l'imbarco sia preceduto da un periodo di ingaggio, decorrente dalla data di consegna del libretto di navigazione, il lavoratore marittimo avrà diritto per tale periodo, sempre che abbia mantenuto l'impegno ad imbarcarsi, al pagamento del minimo contrattuale, del supplemento paga per il personale di Stato Maggiore e al riconoscimento delle spese documentate di vitto, secondo i criteri definiti aziendalmente. Nel caso che il lavoratore marittimo debba imbarcare in porto diverso da quello di ingaggio, il trasferimento sarà effettuato a cura delle imprese armatoriali.
7. Le imprese armatoriali devono corrispondere al lavoratore marittimo, per tutta la durata del viaggio di rimpatrio, il pagamento del minimo contrattuale, il supplemento paga per il personale di Stato Maggiore e le spese documentate di vitto secondo i criteri definiti aziendalmente (se non già sostenute dall'impresa armatoriale).
Art. 21 - Assegno per il nucleo familiare
1. L'assegno per il nucleo familiare è corrisposto ai lavoratori marittimi nelle misure e con le modalità stabilite per i lavoratori dell'industria dalle apposite disposizioni di Legge o degli istituti competenti.
Art. 22 - Orario normale di lavoro e orario minimo di riposo
1. L'orario normale di lavoro è stabilito in 8 (otto) ore giornaliere per tutti i lavoratori marittimi.
2. Il lavoratore marittimo avrà diritto ad un minimo di 10 ore di riposo ogni 24 ore e di 77 ore di riposo ogni 7 giorni. Le 10 ore di riposo devono essere divise al massimo in due periodi di riposo, uno dei quali dev'essere di almeno 6 ore di durata consecutiva, mentre l'intervallo tra periodi di riposo consecutivi non deve superare le 14 ore. I periodi di riposo aggiuntivi a tale minimo rientrano nel conteggio per il calcolo del raggiungimento delle 77 ore di riposo previste ogni sette giorni e/o per garantire condizioni più favorevoli.
3. Il Comandante della nave ha il diritto di esigere dai lavoratori marittimi l'effettuazione delle ore di lavoro necessarie a garantire la sicurezza della nave, delle persone a bordo e dell'eventuale carico, oppure per portare soccorso ad altre navi o persone in pericolo in mare. In tali occasioni il Comandante può sospendere gli orari normali di lavoro o di riposo ed esigere che un lavoratore marittimo effettui delle ore di lavoro ritenute necessarie fino al ritorno della normalità. Una volta raggiunta una situazione di normalità, il Comandante si assicurerà che il lavoratore marittimo impegnato in attività lavorative in un periodo previsto di riposo, possa beneficiare di un adeguato periodo di riposo.
4. La contrattazione aziendale dovrà definire le modalità di fruizione delle pause dal servizio per la consumazione dei pasti.
Art. 23 - Personale libero dal servizio e mezzo di trasporto
1. Durante la sosta della nave in porto o in rada, il Comandante metterà a disposizione gratuitamente un mezzo idoneo per consentire ai lavoratori marittimi liberi dal servizio della guardia e da compiti di sicurezza di scendere a terra e rientrare a bordo ove sia possibile e compatibilmente con la sicurezza della nave. Il servizio del mezzo sarà organizzato compatibilmente con le esigenze della nave e preferibilmente al cambio della guardia.
Art. 24 - Fruizione e modalità di computo di ferie e riposi compensativi
1. A tutti i lavoratori marittimi è riconosciuto un periodo feriale di 34 giorni per ogni anno di servizio o pro-rata, da fruire in giorni di calendario con esclusione delle domeniche e delle altre festività comprese nel periodo feriale stesso.
2. L'indennità sostitutiva delle ferie, delle festività non fruite e dei riposi compensativi sarà determinata in base ad 1/26mo del minimo contrattuale, del valore convenzionale della panatica, degli eventuali scatti di cui all'art 9, del supplemento paga per il personale di Stato Maggiore e in base ad 1/30mo del rateo di gratifica natalizia (13ª) e pasquale (14ª).
3. Il lavoratore marittimo avrà normalmente diritto di fruire del periodo feriale maturato durante il periodo di imbarco senza interromperlo, salvo impedimento che derivi da esigenze di servizio, nel quale caso sarà consentito all'impresa armatoriale di frazionarlo fino ad un massimo 3 periodi e, ove occorra, di differirlo in tutto o in parte all'anno successivo.
4. Le modalità per fruire ed indennizzare le ferie e i riposi compensativi maturati durante il periodo di imbarco potranno essere concordate nella contrattazione aziendale.
5. Su richiesta del lavoratore marittimo, le imprese armatoriali potranno concedere a proprio esclusivo giudizio e in base alle esigenze tecnico operative fino ad un massimo di 20 giorni di licenza durante il periodo di imbarco. Il periodo di licenza dovrà essere annotato sul giornale nautico e sarà scomputato dai giorni di riposo e di ferie maturate dal lavoratore marittimo.
Art. 25 - Trattamento nella giornata del sabato in porto e in navigazione
1. Il sabato mantiene la natura di giorno feriale.
2. Per il lavoro prestato nelle 8 ore dell'orario normale del sabato sarà riconosciuto al lavoratore marittimo il corrispondente riposo compensativo.
3. Agli effetti della valutazione economica dell'importo da corrispondere per ogni giornata di riposo compensativo si rinvia all'articolo 24 punto 2.
Art. 26 - Giorni festivi e riposi compensativi
1. Sono considerati giorni festivi:
a) tutte le domeniche;
b) l'anniversario della liberazione (25 aprile), la festa del lavoro (1º maggio);
c) le seguenti ulteriori festività:
- 1º gennaio (Capodanno);
- 6 gennaio (Epifania);
- lunedì di Pasqua;
- 15 agosto (Assunzione);
- 1º novembre (Ognissanti);
- 8 dicembre (Immacolata Concezione);
- 25 dicembre (Natale);
- 26 dicembre (s. Stefano).
2. Sono considerati semifestivi e cioè festivi nelle sole ore pomeridiane i giorni seguenti:
- Vigilia di Pasqua;
- Vigilia di Natale.
3. Per il trattamento relativo alle sole giornate festive del 19 marzo, dell'Ascensione, del Corpus Domini, del 29 giugno, soppresse a seguito della Legge 5 marzo 1977, n. 54 si stabilisce quanto segue:
- 19 marzo (S. Giuseppe), l'Ascensione, il Corpus Domini ed il 29 giugno sono considerate alla stregua di ogni altro giorno normalmente lavorativo e non daranno diritto ad alcun altro emolumento o indennità. In compenso il periodo annuale di ferie è stato aumentato di un equivalente numero di giornate.
- per il 2 giugno e per il 4 novembre verrà corrisposto il trattamento previsto per le festività nazionali.
4. Durante la navigazione o durante i servizi in porto, i turni di servizio continuano anche nei giorni festivi secondo l'orario normale di lavoro (domeniche o festività infrasettimanali comprese le festività nazionali).
5. Ai lavoratori marittimi saranno riconosciuti tanti giorni di riposo compensativo quanti saranno i giorni di domenica e i giorni di festività infrasettimanali (comprese le festività nazionali) trascorsi a bordo. Nei giorni semifestivi sarà riconosciuta ai marittimi mezza giornata di riposo compensativo.
6. In caso di malattia od infortunio nel corso dell'imbarco con conseguente esenzione dal servizio, al lavoratore marittimo rimasto a bordo ammalato o infortunato sarà riconosciuto il riposo compensativo per le giornate di domenica e di festività infrasettimanali trascorse a bordo.
7. Le modalità per fruire dei riposi compensativi maturati durante il periodo di imbarco potranno essere concordate nella contrattazione aziendale.
8. Qualora per esigenze di servizio non sia stato possibile fare godere i riposi compensativi nel corso del contratto di imbarco, le imprese armatoriali indennizzeranno il lavoratore marittimo mediante il pagamento di tante giornate o pro-rata in base a quanto disposto dall'articolo 24 punto 2.
9. Qualora una delle festività nazionali o una delle festività normalmente infrasettimanali, di cui al punto 1 lettera c) del presente articolo cada di domenica verrà riconosciuta al lavoratore marittimo una giornata di riposo compensativo aggiuntiva al trattamento previsto per la domenica di cui al punto 5 del presente articolo.
10. Qualora un giorno semifestivo cada di domenica sarà riconosciuto al lavoratore marittimo il solo trattamento previsto per la domenica.
11. Per «festività nazionali» si intendono le ricorrenze del 25 aprile, del 1 ° maggio e del 2 giugno. Per «festività infrasettimanali» si intendono le festività che normalmente cadono in giorno infrasettimanale, escluse le «festività nazionali».
Art. 27 - Congedo matrimoniale
1. Al lavoratore marittimo sarà concesso dalle imprese armatoriali un congedo straordinario retribuito pari a 15 giorni.
2. Per fruire di tale congedo l'interessato dovrà presentare domanda con almeno 15 giorni di preavviso rispetto alla data di fruizione del congedo stesso e presentare il certificato di avvenuta pubblicazione matrimoniale. La celebrazione del matrimonio dovrà essere documentata entro 60 giorni dal matrimonio.
3. Il congedo di cui sopra non potrà essere computato nel periodo delle ferie annuali né potrà essere considerato in tutto o in parte quale periodo di preavviso di licenziamento.
4. Per il periodo di congedo matrimoniale sarà corrisposto ai lavoratori marittimi un assegno calcolato moltiplicando per 15 il guadagno medio giornaliero realizzato nell'ultimo periodo di paga, computandosi anche il valore convenzionale della panatica ed ogni supplemento o indennità eccettuati il trattamento di fine rapporto, la gratifica natalizia (13ª), la gratifica pasquale (14ª), gli scatti di anzianità, le indennità sostitutive di riposi maturati e non fruiti ed eventuali indennità corrisposte «una tantum».
5. Qualora le esigenze operative non consentano in tutto o in parte la concessione del congedo all'epoca del matrimonio, è lasciata al lavoratore marittimo la facoltà di scelta di ritardare, in tutto o in parte, il congedo matrimoniale ovvero di risolvere il rapporto di arruolamento con diritto alla corresponsione del trattamento di fine rapporto, escluso il preavviso.
6. Gli assegni per congedo matrimoniale sono corrisposti ai lavoratori marittimi dalle imprese armatoriali per conto dell'Inps.
7. Il rimborso alle imprese armatoriali delle somme corrisposte per congedi matrimoniali sarà effettuato dall'Inps successivamente all'invio, a cura delle stesse imprese armatoriali, del certificato di matrimonio presentato dal lavoratore marittimo che ha fruito del congedo matrimoniale e con le modalità stabilite dall'Istituto stesso.
1. In caso di risoluzione del contratto di arruolamento per naufragio, qualunque sia il tipo di contratto, il lavoratore marittimo avrà diritto a percepire un'indennità di disoccupazione specifica per il naufragio pari a 2 mesi del minimo contrattuale percepito a bordo.
1. Al lavoratore marittimo sono garantiti alloggi e aree equipaggio sicure ed in condizioni dignitose, così come previsto dagli standard nazionali ed internazionali ILO, con particolare attenzione alla metratura della cabina, alla ventilazione ed al condizionamento, alla soglia di rumorosità, vibrazione, illuminazione ed ai presidi sanitari.
2. I lavoratori marittimi dovranno mantenere i locali dei propri alloggi nella massima pulizia.
3. Le forniture di vitto e acqua potabile devono essere in linea con gli standard nazionali e ILO per quanto riguarda quantità, valore nutrizionale, qualità e varietà e terranno in considerazione la durata e la natura del viaggio nonché il numero di lavoratori marittimi presenti a bordo.
4. Per la somministrazione del vitto si terrà conto delle abitudini alimentari dei lavoratori marittimi con particolare riferimento al credo religioso e delle loro abitudini culturali in materia alimentare.
5. Al fine di garantire quanto previsto dai punti 3 e 4, le imprese armatoriali provvederanno a costituire idonei meccanismi di consultazione dell'equipaggio.
1. Il lavoratore marittimo ha diritto ad un'assistenza sanitaria immediata ed adeguata, incluse le cure dentarie essenziali, quando siano necessarie.
2. Al lavoratore marittimo ricoverato per malattia o infortunio deve essere garantita un'adeguata assistenza sanitaria, incluso l'accesso immediato ai farmaci necessari, alle attrezzature e strutture mediche per effettuare diagnosi e relativi trattamenti nonché ad informazioni e figure competenti per il periodo in cui tale assistenza sia necessaria e, comunque, fino alla data di rimpatrio del lavoratore marittimo nel proprio Paese di residenza.
3. Le imprese armatoriali non sono responsabili né delle lesioni subite dal lavoratore marittimo al di fuori dell'esercizio del proprio servizio a bordo della nave o causate da una condotta colposa posta in essere dal lavoratore marittimo lesionato o deceduto né della malattia tenuta intenzionalmente nascosta dal lavoratore marittimo a far data dall'inizio del periodo di impiego dello stesso.
1. Posto che l'attività lavorativa a bordo della nave costituisce un fattore di rischio per le gestanti, nel caso in cui venga accertato lo stato di gravidanza di una lavoratrice marittima:
a) a lavoratrice marittima dovrà informare immediatamente il comando nave ed il medico di bordo;
b) le imprese armatoriali provvederanno allo sbarco e all'eventuale rimpatrio della lavoratrice marittima utilizzando il primo porto di scalo utile a tal fine;
c) alla lavoratrice marittima spetteranno le indennità riconosciute dalle disposizioni di Legge in materia.
Art. 32 - Assicurazioni invalidità, vecchiaia, tubercolosi e disoccupazione
1. Tutti i lavoratori marittimi ai quali si applica la presente sezione sono assicurati (INPS e INAIL) secondo le vigenti disposizioni di Legge e di regolamento.
Art. 33 - Assicurazione malattie e infortuni
1. Tutti i lavoratori marittimi sono assicurati contro gli infortuni e le malattie ai sensi di Legge.
2. I lavoratori marittimi dovranno comunicare tempestivamente all'azienda, la guarigione inviando il relativo certificato entro 5 giorni dalla data di rilascio da parte dell'Ente competente.
3. Le imprese armatoriali provvederanno a stipulare apposita polizza assicurativa per tutti i lavoratori marittimi iscritti nelle liste della continuità di rapporto di lavoro (CRL), nel turno particolare (TP) e imbarcati dal turno generale (TG) secondo quanto previsto dall'accordo del 20 dicembre 2002 (FANIMAR) e successive integrazioni da intendersi qui integralmente ritrascritto come parte integrante della presente sezione, ferma restando eventuale contrattazione aziendale di miglior favore.
1. Le imprese armatoriali garantiscono ai lavoratori marittimi una procedura di reclamo di bordo che consenta una gestione giusta, efficace e rapida di ogni reclamo presentato relativamente alla violazione delle condizioni di impiego, nonché delle disposizioni della MLC, 2006.
2. Le imprese armatoriali proibiscono e sanzionano ogni forma di ritorsione nei confronti dei lavoratori marittimi che abbiano presentato un reclamo.
3. Ai lavoratori marittimi verrà consegnata all'imbarco una copia della procedura per i reclami a bordo contenente i moduli da utilizzare per presentare un reclamo.
4. I lavoratori marittimi potranno farsi assistere dal delegato sindacale di bordo o da altra persona di loro fiducia.
1. Quando sia prescritta dalle imprese armatoriali, i lavoratori marittimi dovranno possedere e mantenere in buone condizioni la divisa, indossandola quando il Comandante lo prescriva. Dette divise verranno fornite dall'impresa amatoriale che concorrerà per due terzi della spesa entro il limite di due divise all'anno.
2. Le imprese armatoriali disporranno affinché a bordo siano disponibili le tenute da lavoro necessarie da indossare secondo le disposizioni del Comandante.
3. È rimessa alla contrattazione aziendale la definizione di criteri alternativi di assegnazione ed utilizzo delle divise e delle tenute da lavoro.
Art. 36 - Attrezzature di sicurezza
1. Le imprese armatoriali devono fornire adeguato abbigliamento antinfortunistico in accordo alle leggi nazionali vigenti in materia.
2. I lavoratori marittimi devono usare e tenere con cura l'equipaggiamento di protezione personale a sua disposizione e non fare uso improprio di qualsiasi strumento fornito per la protezione sua o di altri. I dispositivi di protezione rimangono proprietà delle imprese armatoriali.
Art. 37 - Risoluzione di diritto
1. Qualunque sia il tipo di contratto, il contratto di arruolamento si risolve di diritto ai sensi dell'alt 343 del Codice della Navigazione.
Art. 38 - Risoluzione del contratto di arruolamento a tempo determinato
1. La risoluzione del contratto di arruolamento a tempo determinato anticipatamente rispetto alla sua scadenza naturale può avvenire, da entrambe le parti, ai sensi delle disposizioni di Legge.
2. I lavoratori marittimi possono risolvere il contratto di arruolamento nei casi di morte del padre, della madre, dei figli, del coniuge o convivente risultante da documentazione anagrafica, da documentare entro 10 giorni dallo sbarco; o per fatto grave (ad es. terremoto, alluvione nel luogo di residenza, ecc.) da segnalare tempestivamente alle imprese armatoriali e documentare entro 10 giorni dallo sbarco. In tali casi le spese di rimpatrio sono a carico delle imprese armatoriali. In ipotesi di mancata documentazione o di insussistenza del fatto grave, i lavoratori marittimi saranno tenuti a corrispondere alle imprese armatoriali le spese sostenute per il rimpatrio.
3. Ai sensi delle disposizioni previste dal Codice della Navigazione, la risoluzione del contratto di arruolamento può inoltre avvenire:
a) per colpa/dolo del lavoratore marittimo;
b) a causa di disarmo per mancanza di passeggeri per un periodo non inferiore a 15 giorni, o di disarmo per riclassifica della nave o per grandi riparazioni di durata non inferiore a 30 giorni;
c) per effetto di arresto della nave o altra causa non imputabile alle imprese armatoriali, che rendano impossibile l'inizio o la prosecuzione del viaggio; in tal caso le imprese armatoriali corrisponderanno ai lavoratori marittimi l'eventuale trattamento economico di cui all'art. 359 del Codice della Navigazione.
Art. 39 - Risoluzione del contratto di arruolamento a tempo indeterminato
1. Il contratto di arruolamento a tempo indeterminato può essere risolto nei seguenti casi:
a) per volontà dei lavoratori marittimi;
b) per volontà delle imprese armatoriali per giusta causa, giustificato motivo soggettivo, giustificato motivo oggettivo;
c) per forza maggiore o altre cause;
d) per colpa del lavoratore marittimo.
a) Per volontà dei lavoratori marittimi
Nel caso di risoluzione del contratto di arruolamento a tempo indeterminato per volontà del lavoratore marittimo, questi è tenuto a rispettare il termine di 15 giorni di preavviso e a sostenere le spese del proprio rimpatrio, o rimborsarle alle imprese armatoriali se da queste anticipate.
I termini di preavviso possono essere derogati nei casi di morte del padre, della madre, dei figli, del coniuge o convivente risultante da documentazione anagrafica, da documentare entro 10 giorni dallo sbarco; o per fatto grave (ad es. terremoto, alluvione nel luogo di residenza, ecc.) da segnalare tempestivamente alle imprese armatoriali e documentare entro 10 giorni dallo sbarco. In tali casi le spese di rimpatrio sono a carico delle imprese armatoriali. In ipotesi di mancata documentazione o di insussistenza del fatto grave, il lavoratore marittimo sarà tenuto a corrispondere alle imprese armatoriali le spese sostenute per il rimpatrio.
b) Per volontà delle imprese armatoriali per giusta causa, giustificato motivo soggettivo, giustificato motivo oggettivo
Per giusta causa il contratto di arruolamento può essere risolto dalle imprese armatoriali in qualunque tempo e luogo, fermo restando quanto previsto dalle norme sul rimpatrio (articolo 20 punto 3).
Per giustificato motivo il contratto di arruolamento può essere risolto dalle imprese armatoriali in qualunque tempo e luogo, nel rispetto del termine di 15 giorni di preavviso, ferme restando le disposizioni relative al rimpatrio (articolo 20 punto 3).
c) Risoluzione per forza maggiore o altre cause.
Quando la risoluzione del contratto di arruolamento avvenga in conseguenza di uno degli eventi sotto elencati:
- forza maggiore, caso fortuito, fatto del principe;
- morte del lavoratore marittimo;
- interdizione dell'attività commerciale;
- naufragio;
i lavoratori marittimi di qualunque grado o i loro aventi causa avranno diritto al trattamento di fine rapporto maturato fino alla data dello sbarco e alla metà dell'indennità sostitutiva del preavviso come disciplinato all'articolo 41, con un minimo garantito di 15 giorni complessivi di retribuzione.
Quando la risoluzione del contratto di arruolamento avvenga in conseguenza di uno degli altri eventi sottoelencati:
- infortunio o malattia del lavoratore marittimo;
- disarmo per qualsiasi causa;
- alienazione del mezzo navale;
il lavoratore marittimo avrà diritto al trattamento di fine rapporto maturato fino alla data dello sbarco.
Qualora l'impresa armatoriale risolva il contratto di arruolamento nei casi di vendita della nave con trapasso di bandiera, di arresto della nave, i lavoratori marittimi avranno diritto al trattamento di fine rapporto maturato fino alla data dello sbarco, nonché alla indennità sostitutiva del preavviso, con un minimo garantito di 30 giorni complessivi di retribuzione. Tale disposizione non si applica nell'ipotesi di trapasso di bandiera ai sensi degli artt. 28 e 29 Legge n. 234/1989, qualora il marittimo resti imbarcato sulla stessa nave, o su altra della stessa impresa armatoriale, sino al completamento del periodo di imbarco previsto.
d) Per colpa del lavoratore marittimo.
Se la risoluzione del contratto di arruolamento è dovuta a colpa del marittimo, l'impresa armatoriale è tenuta a corrispondere il solo trattamento di fine rapporto (TFR) e, ove ne ricorrano gli estremi, il lavoratore marittimo è tenuto al risarcimento dei danni cagionati all'impresa armatoriale.
Art. 40 - Effetti sul contratto di arruolamento per atti di pirateria o rapina armata contro le navi
1. Quando un marittimo è tenuto prigioniero sulla nave o fuori dalla nave in seguito ad atti di pirateria o rapina armata contro le navi, il contratto di arruolamento, ferme restando la natura giuridica, la tipologia e la durata dello stesso che permangono a ogni altro effetto, continua ad essere in forza indipendentemente dal fatto che il suo termine sia scaduto o una delle due parti ne notifichi la sospensione o la risoluzione. Ai fini del presente articolo, i termini "pirateria" e "rapina armata contro le navi" sono definiti dallo Standard A2.1 della Maritime Labour Convention, 2006 (come emendata).
1. Il termine di preavviso per la risoluzione del contratto di arruolamento sia a tempo determinato che indeterminato è stabilito in 15 (quindici) giorni. Quando il contratto di arruolamento di qualsiasi tipologia abbia durata inferiore al termine di preavviso, questo è ridotto alla metà della durata del contratto stesso.
2. È in facoltà delle imprese armatoriali sostituire al preavviso una indennità giornaliera, per quanti sono i giorni di preavviso non osservati, calcolata sulla base dei seguenti istituti contrattuali: minimo contrattuale, valore della panatica convenzionale, scatti di anzianità, pro-rata della gratifica natalizia (13ª) e pasquale (14ª).
Art. 42 - Infrazioni disciplinari e sanzioni
1. Ogni lavoratore marittimo ha il diritto di lavorare, addestrarsi e vivere in un ambiente privo di molestie e bullismo di carattere sessuale, razziale o di altra specie. L'impresa armatoriale considererà tali condotte gravi infrazioni disciplinari da parte del lavoratore marittimo.
2. I provvedimenti disciplinari applicabili nei confronti del lavoratore marittimo potranno essere:
a) rimprovero verbale o scritto;
b) sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni;
c) sospensione dal turno particolare (TP) o dalle liste di rotazione aziendale per un periodo massimo di due mesi;
d) licenziamento con preavviso con successiva risoluzione del contratto di arruolamento e/o cancellazione e/o non re-iscrizione nelle liste di rotazione aziendale o dal turno particolare (TP) o dall'elenco del personale in continuità del rapporto di lavoro (CRL);
e) licenziamento senza preavviso con conseguente risoluzione del contratto di arruolamento e/o cancellazione e/o non re-iscrizione nelle liste di rotazione aziendale o dal turno particolare (TP) o dall'elenco del personale in continuità del rapporto di lavoro (CRL).
3. Le sanzioni disciplinari di cui sopra sono applicate prescindendo dall'ordine in cui sono elencate rapportandole alla gravità della mancanza e alle circostanze specifiche che l'accompagnano.
4. Incorrono nei provvedimenti di rimprovero verbale, i lavoratori marittimi che, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) disturbino durante l'orario di riposo dei colleghi;
b) scendano dalla nave senza autorizzazione;
c) non rispettino l'orario di rientro a bordo stabilito dal Comandante durante le soste previste dall'itinerario della crociera.
5. Incorrono nei provvedimenti di rimprovero scritto, i lavoratori marittimi che, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) utilizzino sigarette elettroniche a bordo nei luoghi in cui non sono consentite;
b) ostruiscano le porte tagliafuoco;
c) facciano un uso della cabina non consentito dalle procedure aziendali.
6. Incorrono, nel provvedimento della sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni i lavoratori marittimi in continuità del rapporto di lavoro (CRL) oppure della sospensione dal turno particolare (TP) o dalle liste di rotazione aziendale fino ad un massimo di due mesi, i lavoratori marittimi che, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) siano trovati in stato di ubriachezza;
b) diffondano dati sensibili in violazione delle procedure aziendali in materia.
7. Incorrono nella sanzione del licenziamento con preavviso e risoluzione del contratto di arruolamento e/o cancellazione e/o non re-iscrizione nelle liste di rotazione aziendale o dal turno particolare (TP) o dall'elenco del personale in continuità del rapporto di lavoro (CRL) i lavoratori marittimi che commettano infrazioni alla disciplina ed alla diligenza sul lavoro che, pur essendo di maggior rilievo di quelle per le quali sono previste le sanzioni di natura conservativa di cui al punto 6, non sono così gravi da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro e, in via esemplificativa e non esaustiva, nei seguenti casi:
a) pongano in essere insubordinazione verso i superiori;
b) omettano di comunicare alle Autorità e/o ai superiori di incidenti ambientali;
c) organizzino giochi d'azzardo e/o lotterie non autorizzate;
d) permettano a clandestini di salire a bordo;
e) fumino a bordo nei luoghi in cui non è consentito;
8. Incorrono nella sanzione del licenziamento senza preavviso e risoluzione del contratto di arruolamento e/o cancellazione e/o non re-iscrizione nelle liste di rotazione aziendale o dal turno particolare (TP) o dall'elenco del personale in continuità del rapporto di lavoro (CRL) i lavoratori marittimi per azioni od omissioni rispetto agli obblighi di Legge e di contratto ad egli facenti carico in dipendenza del rapporto di lavoro di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria di esso e, in via esemplificativa e non esaustiva, nei seguenti casi:
a) commettano furti e/o reati contro il patrimonio (ad esempio truffa, contrabbando, trafugamento);
b) siano trovati sotto effetto di sostanze stupefacenti e psicotrope;
c) si allontanino, senza autorizzazione da parte del superiore, dal posto di lavoro durante il periodo di guardia;
d) mancato rientro a bordo e conseguente perdita della nave;
e) rissa;
9. In caso di recidività di comportamenti per il primo dei quali sia stata applicata la sanzione del rimprovero verbale, tale recidività potrà comportare l'adozione della sanzione di cui al punto 5.
10. In caso di recidività di comportamenti per i quali siano state già applicate due sanzioni più gravi del rimprovero scritto, tale recidività potrà comportare l'adozione dei provvedimenti di risoluzione del contratto di imbarco, di non reinscrizione al turno particolare (TP), di cancellazione dall'elenco della continuità del rapporto di lavoro (CRL) o dalle liste di rotazione aziendale.
11. In ogni caso, i provvedimenti più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi 5 giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa.
12. Nel rispetto dei commi precedenti e della Legge 300/70, un accordo aziendale potrà definire un documento di condotta dei lavoratori marittimi con una più articolata esemplificazione delle sanzioni disciplinari.
13. I provvedimenti disciplinari durante il periodo di imbarco potranno essere adottati dal Comandante oppure dalle imprese armatoriali o da un loro procuratore e da questo potranno essere annotati sui documenti di bordo. Il provvedimento della sospensione dal servizio e dalla retribuzione e il provvedimento della sospensione dal turno particolare (TP) o dalle liste di rotazione aziendale fino ad un massimo di due mesi potranno essere comminati solo a seguito dello sbarco se il lavoratore marittimo si trovava a bordo al momento della contestazione d'addebito. Il Comandante potrà anche procedere allo sbarco immediato del lavoratore marittimo nei casi di particolare gravità. In tal caso le imprese armatoriali potrà disporre la sospensione cautelare. I provvedimenti disciplinari nei riguardi dei lavoratori marittimi non imbarcati saranno adottati dalle imprese armatoriali o da un loro procuratore. In caso di sospensione cautelare il lavoratore percepirà il 100% della retribuzione fino allo sbarco.
14. I lavoratori marittimi che ritengano ingiustificata l'adozione nei propri riguardi di un rimprovero scritto avranno facoltà di reclamo secondo le disposizioni di Legge anche tramite l'Organizzazione Sindacale.
15. I lavoratori marittimi che ritengano ingiustificata l'adozione nei propri riguardi di una sanzione disciplinare più grave del rimprovero scritto, avranno facoltà di contestare la sanzione stessa entro 10 giorni dallo sbarco o entro 10 giorni dalla comunicazione della sanzione, dinanzi al Collegio di conciliazione di cui all'alt 45.
16. Qualora la sanzione contestata sia la sospensione dal turno particolare (TP) o dall'elenco della continuità del rapporto di lavoro (CRL) o dalle liste rotazione aziendale e il Collegio di conciliazione di cui all'art. 45 non la riconoscesse giustificata, questa verrà annullata e perderà ogni effetto.
17. Nel caso venga invece contestata la cancellazione dal turno particolare (TP) o la cancellazione dall'elenco della continuità del rapporto di lavoro (CRL) o dalle liste di rotazione aziendale e il Collegio di conciliazione di cui all'articolo 45 non la riconoscesse giustificata, le imprese armatoriali potranno comunque mantenere la non re-iscrizione al turno particolare (TP) e la cancellazione dall'elenco della continuità del rapporto di lavoro (CRL) corrispondendo al lavoratore marittimo a titolo di penale un importo pari a tante giornate calcolate in trentesimi di retribuzione utile, così come indicata all'art. 6 e secondo i seguenti limiti:
per i lavoratori marittimi iscritti al turno particolare (TP): 30 giorni di retribuzione;
per lavoratori marittimi iscritti al Fondo Nazionale Marittimi:
- fino a 12 mesi di navigazione e iscritti al Fondo Nazionale Marittimi: 30 giorni di retribuzione;
- oltre i 12 mesi di navigazione e iscritti al Fondo Nazionale Marittimi: 45 giorni di retribuzione.
Inoltre il lavoratore marittimo iscritto al Fondo Nazionale Marittimi manterrà tale iscrizione. per i lavoratori marittimi in continuità del rapporto di lavoro (CRL)
- sino a 4 anni di anzianità in continuità del rapporto di lavoro (CRL): 3 mesi di retribuzione;
- da oltre i 4 a 8 anni di anzianità in continuità del rapporto di lavoro (CRL): 6 mesi di retribuzione;
- oltre 8 anni di anzianità in continuità del rapporto di lavoro (CRL): 9 mesi di retribuzione.
Inoltre il lavoratore marittimo in continuità del rapporto di lavoro (CRL)verrà iscritto nel Fondo, qualora ne abbia maturato i requisiti.
Art. 43 - Contrabbandi, paccottiglie e clandestini
1. Tutti i lavoratori marittimi hanno il dovere di esercitare la più attenta sorveglianza affinché non si verifichino casi di contrabbando, trasporto di paccottiglie, sottrazione di merci, vendite abusive a bordo, imbarco di persone o cose non autorizzate, favoreggiamento di clandestini.
2. Le imprese armatoriali hanno il diritto di risolvere il contratto di arruolamento senza indennità di sorta e di essere risarcite dei danni tutti che derivassero loro in conseguenza di trasgressioni a disposizioni di leggi internazionali e/o nazionali, e particolarmente in conseguenza di contrabbando, trasporto di paccottiglie, imbarco o favoreggiamento di clandestini, poste in essere dai lavoratori marittimi che risultassero responsabili sia della trasgressione, che della mancata vigilanza.
Art. 44 - Contrattazione aziendale
1. Ai sensi di quanto previsto dai vigenti Accordi Interconfederali, con la contestuale sottoscrizione dell'impegno a far si che le rispettive Organizzazioni, a tutti i livelli vi si attengano, la contrattazione aziendale si esercita per le materie delegate, in tutto o in parte dal contratto collettivo nazionale di categoria o dalla Legge.
2. La contrattazione aziendale, che ha durata triennale, non potrà pertanto modificare quanto stabilito dalla presente Sezione, salvo nei casi espressamente demandati. Conseguentemente le Parti stipulanti la presente Sezione, con riguardo alla contrattazione aziendale, prevedono che le materie ad essa delegate sono le seguenti:
i. definizione di ulteriori qualifiche professionali che si rendano necessarie per adeguare l'organizzazione di bordo ai cambiamenti operativi e di prodotto delle navi in linea con le esigenze del mercato crocieristico (articolo 2);
ii. definizione della durata dell'imbarco (articolo 4);
iii. modalità, condizioni e costi dell'aggiornamento professionale (articolo 5);
iv. definizione delle specifiche modalità di corresponsione dei vari istituti economici che compongono la retribuzione (articolo 6) quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: dell'indennità di navigazione e dell'indennità supplementare di navigazione (articolo 7); scatti di anzianità (articolo 9); TFR (articolo 13); compensi per lavori disagiati (articolo 14); indennità sostitutiva della panatica (articolo 16); indennità le ferie e i riposi compensativi maturati durante il periodo di imbarco (articolo 24); disponibilità retribuita (articolo 4 Allegato 4).
v. definizione delle modalità di fruizione delle pause dal servizio per la consumazione dei pasti (articolo 22);
vi. definizione di criteri alternativi di assegnazione ed utilizzo delle divise e delle tenute da lavoro (articolo 35);
vii. definizione di un documento di condotta del lavoratore marittimo con le relative sanzioni disciplinari (articolo 42);
viii. ogni altra materia non specificatamente disciplinata in tutto o in parte dalla presente Sezione.
3. Le piattaforme sindacali devono essere presentate alle imprese armatoriali almeno tre mesi prima della scadenza del contratto collettivo aziendale, e per tale periodo, così come per il mese successivo alla scadenza del contratto stesso, le parti si asterranno da azioni dirette o unilaterali.
Le imprese armatoriali daranno riscontro entro 20 giorni dal ricevimento della piattaforma sindacale.
4. Fermo restando che l'organizzazione del lavoro a bordo è di pertinenza dell'impresa armatoriale e pertanto esclusa dalle materie oggetto di contrattazione aziendale, i riflessi della stessa sulle condizioni di lavoro saranno argomento di contrattazione aziendale, ove non già definiti dalla presente Sezione.
5. Sulla base di accordi aziendali o territoriali, al fine di gestire gravi situazioni di crisi economiche, con l'obiettivo di salvaguardare l'occupazione, si possono determinare intese per individuare strumenti modificativi delle regolamentazioni disciplinate dalla presente Sezione sulle prestazioni lavorative, sugli orari di lavoro e sull'organizzazione del lavoro, aventi caratteristiche di temporaneità e di sperimentazione.
6. Le imprese armatoriali nelle quali non viene avviato un confronto per la contrattazione aziendale saranno tenute ad erogare, ai lavoratori marittimi imbarcati, a titolo perequativo, un elemento retributivo di garanzia lordo mensile pro-capite non utilizzabile ai fini del calcolo degli istituti differiti né dello straordinario, pari al 2% del minimo contrattuale. Tale importo sarà assorbito nel caso di stipula di accordo aziendale.
7. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti punti, durante il periodo di validità della presente Sezione non dovranno essere posti a carico delle imprese armatoriali oneri aggiuntivi.
Art. 45 - Collegio di conciliazione e arbitrato
a) Conciliazione delle controversie individuali di lavoro
1. In caso di controversie individuali di lavoro nautico le imprese armatoriali o i lavoratori marittimi possono scegliere di adire il tentativo di conciliazione in sede sindacale, con l'assistenza delle Organizzazioni Sindacali stipulanti la presente Sezione e secondo le procedure e modalità di cui ai seguenti commi, da esperirsi presso la Direzione Territoriale del Lavoro.
2. La Commissione di Conciliazione è composta:
- per le imprese armatoriali da un rappresentante di Confitarma;
- per il lavoratore marittimo da un rappresentante della Organizzazione Sindacale firmataria della presente Sezione cui il lavoratore marittimo è iscritto o abbia conferito mandato.
3. La parte interessata a promuovere il tentativo di conciliazione deve inviare alla Direzione Territoriale del Lavoro e alla controparte una richiesta contenente:
- indicazione delle parti (in caso di persona giuridica la denominazione e la sede);
- indicazione della Organizzazione Sindacale dei lavoratori marittimi o dei datori di lavoro firmatari della presente Sezione che rappresenta l'istante;
- succinta esposizione dei fatti e le ragioni a fondamento delle pretese.
Ricevuta la comunicazione di adesione delle Parti, la Direzione T erritoriale del Lavoro provvederà entro i 20 giorni successivi alla convocazione delle parti fissando giorno, ora e luogo.
Alla conciliazione dinanzi alla Direzione Territoriale del Lavoro adeguatamente costituita secondo le modalità del punto 2, devono comparire le parti personalmente o adeguatamente rappresentate.
Nel caso in cui una delle parti aderenti non si presenti, la Direzione Territoriale del Lavoro redige un verbale di mancata comparizione, da consegnare alle parti.
Qualora una parte non possa presenziare adducendo un giustificato motivo, o le parti concordino sulla necessità di un rinvio al fine di valutare la possibilità di addivenire ad una composizione bonaria della controversia, la Commissione fisserà un nuovo incontro, entro il termine di 10 giorni. Il tentativo di conciliazione deve comunque essere espletato entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta alla controparte.
Se la conciliazione si perfeziona, la sottoscrizione del verbale da parte della Direzione T erritoriale del Lavoro e delle parti, rende inoppugnabile la conciliazione. Se la conciliazione si perfeziona solo parzialmente, se ne dà atto nell'apposito verbale.
Se la conciliazione non si perfeziona, le parti sono tenute a riportare nell'apposito verbale le rispettive ragioni circa il mancato accordo e possono procedere secondo quanto previsto dall'articolo 412 c.p.c.
All'esito del procedimento di conciliazione, il processo verbale viene depositato a cura della Commissione di Conciliazione presso la Direzione Territoriale del lavoro e deve contenere:
- esito della conciliazione;
- presenza e firma dei Rappresentanti Sindacali di cui al punto 2 e le cui firme risultino essere depositate presso la Direzione Territoriale del lavoro;
- presenza e firma delle parti o dei loro rappresentanti.
b) Arbitrato volontario
1. Ferma restando la facoltà di ciascuna delle Parti di adire l'autorità giudiziaria e di avvalersi delle procedure di conciliazione, le controversie di cui all'articolo 603 cod. nav. possono essere altresì proposte innanzi al collegio di arbitrato istituito a cura delle Organizzazioni Sindacali e datoriali firmatarie della presente Sezione, presso la Commissione Sindacale di conciliazione.
Il Collegio è costituito da tre membri:
- un arbitro designato dalla Organizzazione datoriale;
- un arbitro designato dalla Organizzazione Sindacale firmataria della presente Sezione cui il lavoratore marittimo sia iscritto o abbia conferito mandato;
- il Presidente nominato con le modalità di cui al punto 3.
2. La parte che intende ricorrere al collegio di arbitrato deve inviare alla controparte tramite raccomandata con ricevuta di ritorno un ricorso debitamente sottoscritto personalmente o da un suo rappresentante cui abbia conferito mandato. In tale caso la procura deve essere notificata contestualmente con il ricorso. Il ricorso e la prova della ricezione da parte del destinatario devono essere depositate presso la Segreteria del Collegio Arbitrale entro 10 giorni dalla spedizione.
Il ricorso deve contenere:
- l'indicazione dell'oggetto della domanda;
- le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda la domanda;
- i mezzi di prova;
- il valore della controversia.
3. L'altra parte convenuta ha la facoltà di aderire alla procedura arbitrale entro 20 giorni dal ricevimento del ricorso nominando il proprio arbitro di parte e depositando l'atto di nomina presso la Segreteria del Collegio di Conciliazione.
I due arbitri di parte possono concordare la nomina del Presidente del Collegio arbitrale. In caso di mancato accordo sulla designazione del Presidente, quest'ultimo sarà sorteggiato tra una lista di nomi, di numero non superiore ad otto, concordata fra i due arbitri.
Il presidente del collegio dura fino alla pronuncia del provvedimento che decide sulla controversia.
4. Il Collegio provvede all'espletamento del procedimento arbitrale osservando il principio del contraddittorio.
Fissa la data della prima udienza da tenersi entro 30 giorni dalla sua nomina e la comunica alle parti a cura della Segreteria del Collegio Arbitrale.
La parte convenuta deve depositare presso la Segreteria del Collegio Arbitrale - entro 10 giorni precedenti l'udienza - una memoria difensiva contenente le difese in fatto ed in diritto e l'indicazione dei mezzi di prova.
Sentite le parti interessate, il Collegio stabilisce le forme ed i modi di espletamento dell'eventuale istruttoria secondo i criteri da esso ritenuti più opportuni.
Alla prima riunione il Presidente:
- verifica la regolare costituzione delle parti;
- procede all'interrogatorio libero delle parti;
- autorizza il deposito dei documenti;
- procede all'escussione dei testimoni indicati dalle parti;
- provvede alla assunzione di ogni altro mezzo di prova.
Qualora non sia possibile esaurire la fase di assunzione delle prove il Presidente rinvia ad un'altra riunione da tenersi entro il termine di 10 giorni dalla precedente.
Esaurita la fase di assunzione delle prove il Collegio invita le parti alla discussione finale ed emana il proprio lodo entro il termine di 60 giorni dalla data della prima udienza, assegnando, su richiesta di almeno una parte, un termine di 10 giorni dalla data della discussione finale per la presentazione di note difensive. In tal caso il lodo non potrà essere emanato prima dello spirare di detto termine.
5. Le decisioni sono assunte secondo leggi e contratto e non costituiscono comunque interpretazione autentica dei contratti e degli accordi collettivi. Il lodo arbitrale può essere impugnato davanti al competente Tribunale ai sensi dell'alt 412 quater c.p.c.
Art. 46 - Controversie sindacali
1. Le eventuali divergenze sulla interpretazione della presente Sezione in sede nazionale, mediante apposita Commissione paritetica. Essa esaminerà entro 30 giorni dalla data di denuncia della divergenza le questioni alla stessa sottoposte, redigendo apposito verbale.
2. Ferma restando la possibilità di accordo diretto tra le parti interessate per eventuali reclami, le controversie sindacali fra imprese armatoriali e lavoratori marittimi quando riguardino una sola impresa armatoriale , saranno esaminate fra le Organizzazioni locali dei lavoratori e un rappresentante della Confitarma. La trattativa dovrà iniziare entro 48 ore dalla comunicazione ufficiale della o delle Organizzazioni dei lavoratori stipulanti e firmatarie.
3. Le controversie sindacali che riguardano navi e lavoratori marittimi di diverse imprese armatoriali saranno esaminate in sede nazionale. La trattativa dovrà iniziare entro 3 giorni dalla comunicazione ufficiale della o delle Organizzazioni dei lavoratori stipulanti e firmatarie.
4. In caso di mancato accordo a seguito dell'esame di cui sopra, ovvero in caso di mancata convocazione, le parti si riterranno libere di procedere secondo le consuete forme sindacali.
1. La presente Sezione decorre dal 1º gennaio 2021 ed avrà validità fino al 31 dicembre 2023. Essa si intenderà tacitamente prorogata di anno in anno qualora non venga disdetta da una delle parti, con lettera raccomandata e/o posta elettronica certificata (PEC), almeno sei mesi prima della scadenza. In ogni caso essa resterà in vigore fino a quando non sarà sostituita da un successivo accordo dello stesso livello.
Art. 48 - Affissione del contratto a bordo
1. Il Comandante curerà che sulla nave, in un posto accessibile all'equipaggio, sia tenuta una bacheca nella quale resti permanentemente affissa una copia della presente Sezione, del codice disciplinare e di ogni altra disposizione che venga prescritta dalle Autorità. In alternativa tali documenti potranno essere messi a disposizione per la consultazione su supporto telematico.
1. Gli allegati tutti sono parte integrante della presente Sezione.
Allegato 1 - QUALIFICHE PROFESSIONALI
Sono parte dell'equipaggio le qualifiche contrattuali qui di seguito elencate secondo la seguente gerarchia di bordo:
| PERSONALE DI COPERTA | PERSONALE DI MACCHINA | PERSONALE ALBERGHIERO |
CATEGORIE INIZIALI | Mozzo | Piccolo, Allievo Cuoco | |
CATEGORIE INIZIALI | Giovanotto di coperta di 2º | Giovanotto di macchina di 2º | Garzone di 2º |
CATEGORIE INIZIALI | Giovanotto di coperta di 1 ° | Giovanotto di macchina di 1º, Giovanotto elettricista, Giovanotto frigorista, Assistente Manutentore Impianti Idrici e piscine, Addetto ai processi di macchina | Garzone di 1º, Garzone di cucina, Garzone lavandaio |
CATEGORIE INIZIALI | Carbonaio | ||
COMUNI | Marinaio, Pompiere, Magazziniere di coperta, Segretario di coperta, Guardia alla sorveglianza, Comune di Coperta | Segretario di macchina, Comune elettrotecnico, Magazziniere di macchina, Tappezziere, Operatore addetto alla manutenzione, Tecnico impianti idrici delle piscine e SPA, Operatore Addetto agli impianti idrici e piscine, Tecnico impianto refrigerazione e ventilazione, Tecnico IT, Operatore addetto al riciclo rifiuti, Ingrassatore, Comune di Macchina | 2º Cuoco, Lavandaio, Stiratore, Barista, Macellaio, Panettiere, Pasticciere, Cambusiere, Guardarobiere, Cameriere, Magazziniere alberghiero, Segretario alberghiero, Segretario ospedaliero, Comune Alberghiero |
SOTTUFFICIALI | 2º Nostromo, Assistente addetto alla sorveglianza, Impiegato di coperta, Infermiere, Capo Pompiere, Sottufficiale di Coperta | Operario Tornitore, Piastrellista, Operaio meccanico, Tecnico ai processi di macchina, Operaio motorista, Elettricista, Frigorista, Ottonaio, Carpentiere, Stipettaio, Impiegato di macchina, Assistente IT, Sottufficiale di Macchina | Assistente ufficio, Dispensiere - Cuoco equipaggio, 1º Panettiere, 1 ° Cuoco, 1 ° Cambusiere, 1 ° Guardarobiere, 1º Magazziniere di Camera, 1 ° Cameriere, Tipografo, 1º Pasticciere, 1º Macellaio Sottufficiale Alberghiero |
SOTTUFFICIALI CS | 1 ° Nostromo, Sottufficiale di Coperta Capo Servizio | Capo operaio meccanico, Capo operaio motorista, Capo elettricista, Capo Frigorista, Sottufficiale di Macchina Capo Servizio, | Capo alloggi, Capo lavandaio, Capo Cuoco, Maggiordomo/Maitre d'Hotel Sottufficiale Alberghiero Capo Servizio |
ALLIEVI | Allievo Commissario | ||
3º UFFICIALI | 3º Ufficiale di Coperta, 3ºUfficiale Ambientale, 3º Ufficiale Addetto alla sicurezza, 3º Ufficiale addetto alla sorveglianza, 3º Ufficiale Addetto all'addestramento sanità, 3ºUfficiale Addetto al riciclo rifiuti | 3º Ufficiale di macchina, 3º Ufficiale di Macchina addetto alla manutenzione, 3º Ufficiale Responsabile Servizi Generali, Ufficiale Elettrotecnico, 3º Ufficiale LNG, 3º Ufficiale IT, 3º Ufficiale Addetto alla sicurezza motori 3ºUfficiale Ambientale di macchina 3º Ufficiale di macchina addetto al riciclo rifiuti | 3º Commissario, 3º Ufficiale Manutenzione alberghiera, 3º Commissario Direttore ai Servizi alberghieri, 3º Commissario Direttore Amministrativo, 3º Commissario Direttore delle Risorse Umane |
2º UFFICIALI | 2º Ufficiale di Coperta, 2ºUfficiale Ambientale, 2º Ufficiale Addetto all'addestramento sanità, 2º Ufficiale alla sorveglianza 2º Ufficiale Addetto alla sicurezza, 2º Ufficiale Addetto al riciclo rifiuti | 2º Ufficiale di macchina, 2º Ufficiale di Macchina addetto alla manutenzione, 2º Ufficiale Responsabile Servizi Generali, 2º Ufficiale LNG, 2º Ufficiale IT, 2º Ufficiale Addetto alla sicurezza motori 2ºUfficiale Ambientale di macchina, 2º Ufficiale Addetto al riciclo rifiuti | 2º Commissario, 2º Ufficiale Manutenzione alberghiera, 2º Commissario Direttore ai Servizi alberghieri, 2º Commissario Direttore Amministrativo, 2º Commissario Direttore delle Risorse Umane |
1º UFFICIALI | 1º Ufficiale di Coperta, 1 °Ufficiale Ambientale di coperta, 1 ° Ufficiale Addetto all'addestramento sanità, 1st Ufficiale alla sorveglianza, 1º Ufficiale Addetto alla sicurezza, 1º Ufficiale Addetto al riciclo rifiuti | 1º Ufficiale di macchina, 1º Ufficiale di Macchina addetto alla manutenzione, 1º Ufficiale Responsabile Servizi Generali, 1º Ufficiale LNG, 1º Ufficiale IT, 1º Ufficiale Addetto alla sicurezza motori 1ºUfficiale Ambientale di macchina, 1º Ufficiale addetto al riciclo rifiuti | 1 ° Commissario, 1º Ufficiale Manutenzione alberghiera, 1º Commissario Direttore ai Servizi alberghieri, 1 ° Commissario Direttore Amministrativo, 1 ° Commissario Direttore delle Risorse Umane |
Allegato 2 - REGOLAMENTO TURNO PARTICOLARE (TP)
In considerazione della specialità del lavoro a bordo delle navi, i lavoratori marittimi nell'arco dell'anno devono necessariamente alternare periodi di imbarco con periodi di riposo a terra per il necessario recupero delle energie psicofisiche.
L'organico complessivo di una impresa armatoriale è, pertanto, costituito dai marittimi imbarcati più una riserva per garantire l'avvicendamento.
I lavoratori marittimi in regime di Continuità di Rapporto di Lavoro (CRL) compongono la consistenza organica del personale navigante dell'impresa armatoriale, insieme ai lavoratori marittimi iscritti al Turno Particolare (TP).
Art. 1 - Iscrizioni e re-iscrizioni al turno particolare (TP)
1. Per l'iscrizione al turno particolare (TP) i lavoratori marittimi devono essere in possesso dei requisiti per la categoria nella quale è richiesta l'iscrizione stessa.
2. I lavoratori marittimi da imbarcare, non iscritti alla continuità del rapporto di lavoro (CRL), saranno prelevati esclusivamente dal turno particolare (TP).
3. Le iscrizioni e le re-iscrizioni nel turno particolare (TP) vengono effettuate in seguito a richiesta scritta o telematica delle imprese armatoriali al competente ufficio di collocamento della gente di mare.
4. I lavoratori marittimi saranno re-iscritti nel turno particolare (TP) nell'immediatezza del nuovo imbarco che non potrà essere pianificato prima di un periodo a terra pari almeno al 38% del precedente periodo di imbarco salvo diverso accordo tra le parti.
5. Il turno particolare (TP) sarà composto dagli iscritti al turno particolare (TP) e dagli iscritti al Fondo Nazionale Marittimi. La composizione numerica dei turni particolari per ogni categoria sarà rapportata alle tabelle minime di sicurezza delle navi in esercizio delle imprese armatoriali, in modo che i lavoratori marittimi iscritti al turno particolare (TP), sommati a quelli in continuità rapporto di lavoro (CRL), non superino il 143% del personale previsto dalle tabelle minime di sicurezza. Sarà possibile istituire a livello locale, turni di riserva per eventuali specifiche e temporanee esigenze aziendali, previo accordo tra le parti; per tale personale non vige l'obbligo della re-iscrizione.
Art. 2 - Non re-iscrizione al turno particolare (TP)
o cancellazione dal turno particolare (TP)
1. L'obbligo della re-iscrizione nei limiti di cui al punto 3 dell'art. 1 del presente regolamento vige per i lavoratori marittimi che abbiano superato il periodo di 24 mesi di navigazione effettiva per la stessa impresa armatoriale.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 37, 38 e 39 sono considerati, altresì, giustificati motivi per la non re-iscrizione al turno particolare (TP) o la cancellazione dal turno stesso:
a) indisponibilità all'imbarco per grave motivo personale di durata superiore a 30 giorni nonché l'indisponibilità all'imbarco per malattia di durata superiore a 180 giorni;
b) mancata tempestiva comunicazione della indisponibilità per malattia, infortunio o grave motivo personale da comunicare all'impresa armatoriale per posta elettronica facendo seguire l'invio del documento giustificativo entro tre giorni dall'insorgere del motivo;
c) lo sbarco per volontà del lavoratore marittimo senza giustificato motivo;
d) l'ingiustificata indisponibilità del lavoratore marittimo al momento della chiamata di imbarco ed il rifiuto del lavoratore marittimo all'imbarco derivante dalla chiamata;
e) il rifiuto di trasbordare;
f) l'inibizione dall'esercizio professionale di durata superiore a 30 giorni;
g) il raggiungimento dei limiti di età previsti per il pensionamento dalle vigenti norme al riguardo;
h) la riduzione della flotta sociale, il disarmo di durata superiore a 60 giorni. In questi casi la non re-iscrizione a turno particolare (TP) o la cancellazione dal turno particolare (TP) sarà effettuata, categoria per categoria, partendo da coloro che hanno minore anzianità di azienda.;
i) l'aver superato nell'arco dell'ultimo triennio 360 giorni di malattia indennizzati (cioè coperti dalla assicurazione fondamentale e complementare dell'Ente competente) anche se dovuti a più eventi morbosi.
3. Nei casi di cui ai punti a), b), d), e), f), g), h) e i) l'eventuale non re-iscrizione, o cancellazione dal turno particolare (TP), verrà comunicata dalle imprese armatoriali al lavoratore marittimo a mezzo di lettera raccomandata nel termine di 45 giorni dall'evento.
4. I lavoratori marittimi possono chiedere, entro 15 giorni dalla comunicazione delle imprese armatoriali, i motivi che hanno determinato il provvedimento della non re-iscrizione nel turno particolare (TP) o la cancellazione dallo stesso. In tale caso le imprese armatoriali risponderanno all'interessato entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta.
5. Si considera contrario allo spirito delle presenti norme la cancellazione o la mancata re-iscrizione al turno particolare (TP) determinata da motivi di fede religiosa, di credo politico, di orientamento sessuale o di appartenenza ad un Sindacato.
6. I lavoratori marittimi già iscritti nel turno particolare (TP) qualora non intendano più navigare con l'impresa armatoriale sono tenuti necessariamente a comunicare per iscritto alle imprese armatoriali, al cui turno particolare (TP) appartengano, la propria cancellazione o non re-iscrizione da detto turno particolare (TP). Le imprese armatoriali provvederanno all'apposita comunicazione all'ufficio di collocamento della gente di mare di competenza.
7. I lavoratori marittimi già iscritti nel turno particolare (TP) di un'impresa armatoriale, per essere iscritti nel turno particolare (TP) di un'altra impresa armatoriale o comunque per imbarcare a bordo delle navi armate da un'altra impresa sono tenuti necessariamente a comunicare alle imprese armatoriali, al cui turno particolare appartengano, la propria cancellazione da detto turno particolare (TP). Le imprese armatoriali provvederanno all'apposita comunicazione all'ufficio di collocamento della gente di mare di competenza. Nel caso di mancata comunicazione alle imprese armatoriali, i lavoratori marittimi non potranno imbarcare a bordo delle navi armate da un'azienda differente.
Art. 3 - Regolamento di imbarco
1. Le imprese armatoriali hanno facoltà di avviare a bordo i lavoratori marittimi non strettamente nell'ordine cronologico di iscrizione con un margine di scelta tra i primi 5 iscritti per categoria.
Art. 4 - Fondo Nazionale Marittimi
1. La Confederazione Italiana Armatori e le Organizzazioni Sindacali stipulanti e firmatarie concordano che le Aziende aderenti alla Confitarma costituiscano un Fondo Nazionale Marittimi secondo i seguenti principi direttivi.
2. Il Fondo Nazionale Marittimi è un soggetto autonomo ed indipendente sia rispetto alle Organizzazioni Sindacali ed alla Confitarma sia rispetto alle imprese di navigazione tenute al versamento delle somme di cui al punto 6.
3. Il Fondo Nazionale Marittimi costituisce strumento di attuazione della Convenzione ILO n. 145 del 1976, sulla continuità di lavoro della Gente di Mare, corrispondendo ai lavoratori marittimi, in possesso dei requisiti di cui al successivo punto 4 e che non beneficiano del trattamento di continuità o di altro compenso e/o indennità (comandata e simili, malattie ed infortuni, ecc.) una indennità corrispondente al 75% e all'80% del minimo contrattuale rispettivamente per i comuni/sottufficiali e gli ufficiali, per un massimo di sei mesi elevabili a nove mesi in caso di cancellazione dalla continuità del rapporto del lavoro (CRL) o dal turno particolare (TP) successivamente alla risoluzione del contratto di imbarco e al periodo di permanenza a terra di cui al successivo articolo 5 punto 4 del presente regolamento.
Il Fondo Nazionale Marittimi provvederà, altresì, ad erogare al personale iscritto al Fondo Nazionale Marittimi nel caso di cancellazione dalla continuità del rapporto di lavoro (CRL) o di non re-iscrizione o cancellazione dal turno particolare (TP), conseguente a disarmo superiore a 90 giorni, riduzione della flotta, ristrutturazione aziendale o cessazione dell'attività, sempre che non ci sia stata chiamata per l'imbarco, il trattamento economico di cui sopra per un periodo massimo di 6 mesi. Tale periodo decorre per il personale iscritto al turno particolare (TP) dalla cancellazione o non re-iscrizione al turno stesso, detraendo dai 6 mesi l'eventuale periodo per il quale il Fondo Nazionale Marittimi ha già provveduto a corrispondere il relativo trattamento, e per lavoratori marittimi in continuità del rapporto di lavoro (CRL) dalla data della risoluzione del rapporto di lavoro. L'eventuale cancellazione o non re-iscrizione al turno particolare (TP) per i casi di ristrutturazione aziendale o di riduzione della flotta avverrà secondo le modalità previste dall'articolo 2 lettera h) del presente regolamento, ovviamente quando non si verifichi una delle condizioni previste al punto 3 del presente articolo.
Qualora il trattamento di cui al terzo punto si prolunghi oltre il 30º giorno sarà a carico dell'impresa armatoriale, dalla quale proviene il lavoratore marittimo, un contributo suppletivo pari alla indennità erogata per i giorni successivi al 30º. Tale contributo non è dovuto se l'impresa armatoriale, fermo restando il mantenimento del lavoratore marittimo nel proprio turno particolare (TP), lo ha reso disponibile, con atto formale e con un preavviso di 30 giorni, all'imbarco presso altre aziende aderenti al Fondo Nazionale Marittimi.
Nel caso una impresa aderente al Fondo Nazionale Marittimi chiami il lavoratore marittimo all'imbarco e questi rifiuti senza giustificato motivo, il lavoratore marittimo stesso non avrà diritto al trattamento di cui al punto 3 mantenendo l'iscrizione al turno particolare (TP) dell'impresa armatoriale da cui proviene.
Le imprese armatoriali con meno di tre navi, qualora non consorziate con turno particolare (TP) unico, che non siano in grado di ruotare i lavoratori marittimi nei periodi previsti dagli articoli 3 della presente sezione e 5 del presente regolamento dovranno comunicare al Fondo Nazionale Marittimi, entro 10 giorni dallo sbarco del lavoratore marittimo, la data della disponibilità all'imbarco presso le aziende aderenti al Fondo Nazionale Marittimi che curerà le relative segnalazioni. In mancanza di tale segnalazione nel suddetto termine sarà a carico delle imprese armatoriali una corresponsione pari al trattamento che il Fondo Nazionale Marittimi avrebbe garantito.
Analoga procedura sarà seguita dalle Aziende e dal Fondo Nazionale Marittimi per il personale del turno particolare (TP) di Riserva.
4. I requisiti richiesti per l'iscrizione al Fondo Nazionale Marittimi sono i seguenti:
a) tutti i lavoratori marittimi che maturino i seguenti requisiti, purché risulti che i lavoratori marittimi medesimi abbiano svolto durante l'arruolamento i dovuti periodi di imbarco previsti dalle Sezioni e che non abbiano rifiutato ingiustificatamente le chiamate di imbarco:
- Ufficiali (con esclusione degli allievi): 12 mesi di navigazione negli ultimi 24 da Ufficiale con più Aziende oppure 9 mesi negli ultimi 18 da Ufficiale con la stessa imprese armatoriali;
- Sottufficiali: 12 mesi di navigazione da Sottufficiale negli ultimi 24 con più imprese armatoriali oppure 10 mesi negli ultimi 20 da Sottufficiale con la stessa imprese armatoriali;
- Comuni: 12 mesi di navigazione negli ultimi 24 con l'ultima qualifica con più imprese armatoriali oppure 10 mesi di navigazione negli ultimi 20 nell'ultima qualifica con la stessa imprese armatoriali .
Per navigazione si intende navigazione su navi da crociera.
b) per godere del trattamento economico del Fondo Nazionale Marittimi sarà necessario oltre che possedere i requisiti di iscrizione, effettuare imbarchi della durata minima di 2 mesi.
5. Motivi di cancellazione dal Fondo Nazionale Marittimi.
La cancellazione dal turno particolare (TP) per giustificato motivo non contestato dal lavoratore marittimo stesso oppure riconosciuto valido dal Collegio Arbitrale di cui all'alt 45 della presente Sezione. Resta inteso che il lavoratore marittimo che decade dal diritto di iscrizione al Fondo Nazionale Marittimi, per l'eventuale re-iscrizione allo stesso, dovrà ri-maturare i requisiti di cui al punto 4, lettera a) del presente articolo;
- l'aver superato nell'arco dell'ultimo triennio 360 giorni di malattia indennizzati (cioè coperti dalla Assicurazione fondamentale e complementare della Cassa Marittima) anche se dovuti a più eventi morbosi.
6. Le imprese di navigazione aderenti alla Confitarma o che comunque applicano la presente Sezione accantoneranno presso il Fondo Nazionale Marittimi una somma mensile pari allo 0,25% del minimo contrattuale per ogni lavoratore marittimo imbarcato su navi superiori a 3.000 t.s.I. esclusi i lavoratori marittimi che beneficino del regime di continuità: comunque ogni impresa armatoriale contribuirà mensilmente al Fondo Nazionale Marittimi con almeno lo 0,125% del minimo contrattuale dei propri lavoratori marittimi imbarcati.
Il contributo dell'impresa armatoriale potrà variare in relazione alle risultanze del bilancio del Fondo Nazionale Marittimi esclusa la gestione dei contributi tonnage tax e previa rinegoziazione contrattuale tra le parti.
7. Sono Organi del Fondo Nazionale Marittimi:
- Consiglio di Amministrazione;
- Assemblea;
- Collegio dei Sindaci.
8. Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente e un Vice Presidente.
9. Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti.
Un membro effettivo e uno supplente saranno designati dalle Organizzazioni Sindacali interessate.
Art. 5 - Periodo di riposo per i lavoratori marittimi iscritti al Fondo Nazionale Marittimi
1. Il periodo di riposo per il personale iscritto al Fondo Nazionale Marittimi corrisponde ad un numero di giorni solari pari al 38% dei giorni di imbarco effettuati.
2. Il lavoratore marittimo, dopo aver goduto il predetto periodo di riposo, sarà disponibile per la chiamata di imbarco o per la comandata, salva comunque la facoltà dell'impresa armatoriale di imbarcarlo o di impiegarlo in comandata nei 5 giorni precedenti alla scadenza del periodo di riposo stesso.
3. Comunque, in caso di anticipato imbarco rispetto al compimento del periodo di riposo, il lavoratore marittimo avrà diritto al differimento del rimanente periodo di riposo non usufruito in aggiunta a quello maturato al momento dello sbarco successivo.
4. Il lavoratore marittimo, dopo aver trascorso a terra un periodo di riposo corrispondente ad un numero di giorni solari pari alle percentuali di cui al primo punto, con l'aggiunta di 20 giorni, nonché degli eventuali giorni di malattia o infortunio indennizzabili, di permanenza a terra a seguito di sbarco per grave motivo personale, avrà diritto al trattamento previsto dal Fondo Nazionale Marittimi.
5. I periodi di malattia non indennizzabili per la malattia insorta dopo lo sbarco non saranno tenuti in nessun conto ai fini del computo della disponibilità all'imbarco.
6. I periodi di malattia e di infortunio indennizzabili, comunicati all'impresa armatoriale dall'Ente competente, saranno invece aggiunti al periodo di riposo da usufruire.
Art. 6 - Aspettativa non retribuita
1. Fermo restando l'obbligo di fedeltà di cui all'articolo 2105 del Codice Civile, ai sensi del quale i lavoratori marittimi non devono tenere affari in concorrenza con l'imprenditore né divulgare notizie attinenti all'organizzazione dell'impresa, le imprese armatoriali potrà concedere su richiesta dei lavoratori marittimi due periodi di aspettativa non retribuita per complessivi 180 giorni.
Art. 7 - Sbarchi per malattia e infortunio
1. Allo sbarco saranno liquidate ai lavoratori marittimi le competenze ad essi spettanti compreso il trattamento di fine rapporto calcolato secondo i criteri indicati all'art. 13.
2. I lavoratori marittimi, alla guarigione (certificato di guarigione inviato all'impresa armatoriale entro 5 giorni dalla data di rilascio da parte dell'Ente Competente) saranno iscritti al turno particolare (TP) in attesa di imbarco.
3. I lavoratori marittimi, dopo la guarigione e la conseguente re-iscrizione al turno particolare (TP), avranno diritto al riposo secondo le norme previste dal presente Regolamento con un minimo tra riposo e franchigia di 30 giorni.
Art. 8 - Sbarchi per gravi motivi personali
1. Per gravi motivi personali si intendono:
a) morte di padre, madre, coniuge, figli o convivente (risultante da documentazione anagrafica) da documentare all'impresa armatoriale entro 10 giorni dall'avvenuto sbarco. Nel caso di mancata documentazione il lavoratore marittimo sarà tenuto a corrispondere all'impresa armatoriale le spese sostenute per il rimpatrio;
b) fatto grave (ad es. terremoto, alluvione nel luogo di residenza, ecc.) da sottoporre con la massima tempestività alla approvazione delle imprese armatoriali e documentare entro 10 giorni dallo sbarco.
2. Allo sbarco saranno liquidate ai lavoratori marittimi le competenze spettanti compreso il trattamento di fine rapporto maturato.
3. Entro il trentesimo giorno dallo sbarco il lavoratore marittimo documenterà all'impresa armatoriale la propria posizione preannunciando la data della sua disponibilità al reimbarco che non dovrà avvenire comunque oltre 60 giorni dallo sbarco. In ipotesi di mancata ottemperanza a tale adempimento, l'impresa armatoriale potrà cancellare dal turno particolare (TP) l'interessato e rivalersi delle spese sostenute.
Art. 9 - Indisponibilità all'imbarco per grave motivo personale o malattia o infortunio
1. L'indisponibilità all'imbarco per grave motivo personale o malattia o infortunio dovrà essere comunicata dall'interessato alle imprese armatoriali con posta elettronica facendola seguire da un documento giustificativo (la malattia documentata con certificato medico del SASN o della ASL o, in mancanza, di un Ufficiale sanitario). Le imprese armatoriali si riservano di ritenere valida o meno la documentazione certificante il grave motivo personale. Tale indisponibilità dovrà essere comunicata all'atto in cui si verifica e non al momento della chiamata.
L'interessato non avrà diritto al trattamento di cui all'articolo 4 punto 3.
2. Appena disponibile all'imbarco il lavoratore marittimo comunicherà all'impresa armatoriale la sua disponibilità.
3. Il lavoratore marittimo rimarrà a turno particolare (TP) per:
- 60 giorni nel caso di persistente indisponibilità per grave motivo personale;
- 180 giorni nel caso di persistente indisponibilità per malattia o infortunio.
4. Perdurando la sua indisponibilità oltre i termini suddetti il lavoratore marittimo potrà essere cancellato dal turno particolare (TP) .
5. L'aver superato nell'arco dell'ultimo triennio 360 giorni di malattia indennizzati (cioè coperti dalla assicurazione fondamentale e complementare dell'Ente competente) anche se dovuti a più eventi morbosi determinerà la cancellazione dal turno particolare (TP).
Allegato 3 - REGOLAMENTO CONTINUITÀ DI RAPPORTO DI LAVORO
Art. 1 - Regolamento sulla continuità del rapporto di lavoro (CRL)
1. Il presente Regolamento è parte integrante a tutti gli effetti dei contratti di imbarco stipulati in base al presente contratto e si applica alle imprese armatoriali che abbiano un numero di navi superiore a 2 o con equipaggi che nel totale superino le 120 persone imbarcate.
2. In considerazione delle peculiari esigenze delle imprese armatoriali operanti nel settore crocieristico - a conferma della validità anche delle deroghe riconosciute in passato al presente Regolamento e degli accordi volti ad attuarne le finalità in situazioni operative ed imprenditoriali diverse da quelle presupposte dalla disciplina generale dell'Istituto - possono essere concordate deroghe al fine di predeterminare per ciascun anno il numero massimo dei lavoratori marittimi da immettere in continuità del rapporto di lavoro (CRL) e di adattare la normativa prevista dal presente regolamento alle diverse situazioni operative aziendali.
Art. 2 - Applicabilità e criteri di ammissione alla continuità del rapporto di lavoro (CRL)
1. Le imprese armatoriali che applicano il regime di continuità del rapporto di lavoro (CRL) riconosceranno la continuità del rapporto di lavoro (CRL) in base ai criteri sotto indicati:
- Primi Ufficiali Macchina e Coperta che abbiano effettuato almeno 18 mesi di navigazione effettiva in Azienda nel grado e che ne facciano richiesta scritta all'impresa armatoriale;
- Sottufficiali e Comuni Macchina e Coperta che abbiano, a prescindere dal grado, almeno 80 mesi di navigazione effettiva in Azienda e che ne facciano richiesta scritta all'impresa armatoriale.
2. Fermi restando eventuali trattamenti di miglior favore, le imprese armatoriali assumeranno i lavoratori marittimi in continuità del rapporto di lavoro (CRL) prelevandoli dal turno particolare (TP) aziendale ogni qualvolta si verifichino i criteri sopra indicati.
3. Nel rispetto della vigente normativa sulla privacy, le imprese armatoriali provvederanno, con cadenza annuale, a fornire al coordinatore nazionale unitario per settore crociere, una informativa sulle immissioni nella continuità di rapporto di lavoro (CRL) secondo i criteri di cui al punto 1.
1. Dopo aver completato il periodo d'imbarco il lavoratore marittimo avrà diritto ad un periodo di riposo a terra corrispondente a tante giornate quanti sono stati i riposi compensativi maturati e non fruiti durante l'imbarco per domeniche, festività, ferie, sabati, salvo quanto previsto dai successivi commi 2 e 3.
2. Detto riposo sarà usufruito per altrettanti giorni di calendario, con esclusione delle domeniche ed eventuali festività infrasettimanali cadenti nel periodo considerato.
3. Il lavoratore marittimo dopo un periodo a terra corrispondente ai riposi compensativi maturati e non fruiti a bordo per domeniche, festività, ferie e sabati, sarà disponibile per la chiamata d'imbarco per la comandata, salva comunque la facoltà dell'impresa armatoriale di imbarcarlo o di impiegarlo di comandata nei 15 giorni precedenti la scadenza del periodo di riposo summenzionato. Qualora il lavoratore marittimo venga chiamato all'imbarco o di comandata nei 15 giorni precedenti la scadenza del periodo di riposo di cui sopra avrà diritto al differimento di tali 15 giorni, o frazioni, in aggiunta al periodo di riposo maturato al momento dello sbarco successivo su richiesta del lavoratore marittimo.
4. Il lavoratore marittimo, dopo aver trascorso a terra un periodo pari a quello previsto al precedente punto 1, con l'aggiunta delle ferie maturate durante il periodo stesso, degli eventuali giorni indennizzati di malattia insorta entro il 28º giorno dallo sbarco, di infortunio, nonché di permanenza a terra a seguito di sbarco per grave motivo personale, entrerà in disponibilità retribuita.
5. I periodi di malattia e di infortunio indennizzati, comunicati all'impresa armatoriale dall'Ente competente, saranno aggiunti al periodo di riposo da usufruire.
6. Durante il periodo di riposo a terra al lavoratore marittimo sarà corrisposta la retribuzione su base mensile così composta: minimo contrattuale, valore convenzionale della panatica, eventuali scatti di anzianità e supplemento paga per il personale di Stato Maggiore. Saranno inoltre corrisposti agli aventi diritto gli assegni familiari secondo le vigenti norme di Legge.
7. È rimessa alla contrattazione aziendale la definizione di specifiche modalità di corresponsione delle voci salariali di cui al presente articolo.
Art. 4 - Disponibilità retribuita
1. Qualora il lavoratore marittimo in continuità del rapporto di lavoro (CRL) entri in disponibilità retribuita avrà diritto alla corresponsione di un assegno giornaliero pari al 75% del minimo contrattuale per i comuni ed i sottufficiali e dell'80% per gli ufficiali.
2. L'assegno non compete per i giorni in cui il lavoratore marittimo sia chiamato a svolgere lavori di comandata, custodia ed a frequentare corsi di addestramento se retribuiti e per giorni di malattia o infortunio.
3. È rimessa alla contrattazione aziendale la definizione di specifiche modalità di corresponsione della disponibilità retribuita.
Art. 5 - Cause di cancellazione dalla continuità del rapporto di lavoro (CRL)
1. Per il personale cui si applica il Regolamento sulla continuità del rapporto di lavoro (CRL), le cause di cancellazione dalla continuità del rapporto di lavoro (CRL) sono le seguenti:
a) la riduzione della flotta sociale e il disarmo di durata superiore a 90 giorni. In questi casi la cancellazione dalla continuità del rapporto di lavoro (CRL) sarà effettuata categoria per categoria secondo i seguenti criteri in concorso tra loro: esigenze tecniche e di rendimento, anzianità di azienda, carichi di famiglia;
b) la temporanea inibizione dall'esercizio professionale di durata superiore a 30 giorni;
c) lo sbarco per volontà del lavoratore marittimo in assenza dei gravi motivi personali, così come indicati dall'alt 10 del presente regolamento;
d) l'indisponibilità all'imbarco per grave motivo personale di durata superiore a 60 giorni, nonché l'indisponibilità all'imbarco per malattia di durata superiore a 180 giorni;
e) mancata tempestiva comunicazione della indisponibilità per malattia, infortunio o grave motivo personale da comunicare all'impresa armatoriale per posta elettronica facendo seguire l'invio del documento giustificativo entro tre giorni dall'insorgere del motivo;
f) l'aver superato nell'arco dell'ultimo triennio 360 giorni di malattia indennizzati (cioè coperti dalla assicurazione fondamentale e complementare dell'Ente competente) anche se dovuti a più eventi morbosi;
g) lo sbarco per colpa grave del lavoratore marittimo ai sensi dell'articolo 37 lett. d);
h) l'ingiustificata indisponibilità del lavoratore marittimo al momento della chiamata all'imbarco ed il rifiuto del lavoratore marittimo all'imbarco derivante dalla chiamata;
i) il rifiuto di trasbordare;
l) l'avere preteso dai componenti l'equipaggio, subordinati per ragioni di servizio, la indebita corresponsione di somme connesse al servizio;
m) il raggiungimento dei limiti di età previsti per il pensionamento dalle vigenti norme al riguardo;
n) le dimissioni dalla continuità del rapporto di lavoro (CRL).
Art. 6 - Aspettativa non retribuita
1. Fermo restando l'obbligo di fedeltà di cui all'articolo 2105 del Codice Civile, ai sensi del quale il lavoratore marittimo non deve tenere affari in concorrenza con l'imprenditore né divulgare notizie attinenti all'organizzazione dell'impresa, l'impresa armatoriale potrà concedere su richiesta del lavoratore marittimo due periodi di aspettativa non retribuita per complessivi 180 giorni.
2. In tale caso tutti gli emolumenti contrattuali saranno sospesi dal giorno di inizio dell'aspettativa e riprenderanno al termine della stessa.
1. Le dimissioni del lavoratore marittimo in continuità del rapporto di lavoro (CRL) devono essere presentate per iscritto rispettando i termini di preavviso di cui all'articolo 41, in osservanza delle disposizioni di Legge e circolari in materia.
2. Il preavviso da parte del lavoratore marittimo potrà essere dato anche durante il periodo di imbarco.
Art. 8 - Sbarchi per malattia e infortunio
1. Allo sbarco saranno liquidate al lavoratore marittimo le competenze spettanti maturate a bordo durante il periodo di imbarco.
2. Il lavoratore marittimo dovrà comunicare, tempestivamente all'azienda, la guarigione inviando il relativo certificato entro 5 giorni dalla data di rilascio da parte dell'Ente competente e avrà diritto al riposo e alla disponibilità retribuita secondo le norme previste dal presente Regolamento. Al lavoratore marittimo verrà riconosciuto un periodo a terra retribuito, fino a concorrenza dei riposi maturati e non fruiti.
Art. 9 - Sbarchi per gravi motivi personali
1. Per gravi motivi personali si intendono:
a) morte di padre, madre, coniuge, figli o convivente risultante da documentazione anagrafica, da documentare all'impresa armatoriale entro 10 giorni dallo sbarco. Nel caso di mancata documentazione il lavoratore marittimo sarà tenuto a corrispondere all'impresa armatoriale le spese sostenute per il rimpatrio;
b) fatto grave (ad es. terremoto, alluvione nel luogo di residenza, ecc.) da sottoporre con la massima tempestività alla approvazione dall'impresa armatoriale e documentare entro 10 giorni dallo sbarco.
2. Allo sbarco saranno liquidate al lavoratore marittimo le competenze spettanti, maturate a bordo durante il periodo di imbarco. L'interessato non avrà diritto alla disponibilità retribuita.
3. Entro il trentesimo giorno dallo sbarco il lavoratore marittimo documenterà all'impresa armatoriale la propria posizione preannunciando la data della sua disponibilità al reimbarco che non dovrà avvenire comunque oltre due mesi dallo sbarco. In ipotesi di mancata ottemperanza a tale adempimento l'impresa armatoriale potrà rivalersi delle spese sostenute.
Art. 10 - Indisponibilità all'imbarco per grave motivo personale o malattia o infortunio
1. L'indisponibilità all'imbarco per grave motivo personale o malattia o infortunio dovrà essere comunicata dall'interessato all'impresa armatoriale con posta elettronica, facendola seguire da un documento giustificativo (la malattia documentata con certificato medico del SASN o della ASL o, in mancanza, di un Ufficiale sanitario). L'impresa armatoriale si riserva di ritenere valida o meno la documentazione certificante il grave motivo personale. Tale indisponibilità dovrà essere comunicata all'atto in cui si verifica e non al momento della chiamata.
2. L'interessato non avrà diritto alla disponibilità retribuita.
3. Appena disponibile all'imbarco il lavoratore marittimo comunicherà all'impresa armatoriale la sua disponibilità.
4. Il lavoratore marittimo rimarrà iscritto nell'elenco della continuità del rapporto di lavoro (CRL):
- 60 giorni nel caso di persistente indisponibilità per grave motivo personale;
- 180 giorni nel caso di persistente indisponibilità per malattia o infortunio.
5. Perdurando la sua indisponibilità oltre i termini suddetti il lavoratore marittimo potrà essere cancellato dalla continuità del rapporto di lavoro (CRL).
6. L'aver superato nell'arco dell'ultimo triennio 360 giorni di malattia indennizzati (cioè coperti dalla assicurazione fondamentale e complementare dell'Ente competente) anche se dovuti a più eventi morbosi determinerà la cancellazione dalla continuità del rapporto di lavoro (CRL).
1. Verranno corrisposte al personale una tredicesima mensilità ed una quattordicesima mensilità costituite dai seguenti elementi di retribuzione: minimo contrattuale, eventuali scatti di anzianità, valore convenzionale della panatica, supplemento paga per il personale di Stato Maggiore.
2. La gratifica natalizia (13ª) verrà pagata nel mese di dicembre e la gratifica pasquale (14ª) verrà pagata nel mese di aprile ai marittimi che abbiano compiuto un anno di imbarco. Ai marittimi entrati in servizio nel corso dell'anno o che cessino dal servizio nel corso dell'anno, la gratifica natalizia sarà corrisposta in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi di imbarco compiuti. Per le frazioni di mese verranno corrisposti i ratei giornalieri. Sono comunque esclusi i giorni di malattia e infortunio nonché i periodi di sospensione previsti dalla normativa in materia. Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, in occasione della liquidazione delle altre competenze, saranno corrisposte anche le quote parti della gratifica natalizia (13ª) e della gratifica pasquale (14ª).
Art. 12 - Ferie per il personale in continuità del rapporto di lavoro (CRL)
1. A tutto il personale in continuità del rapporto di lavoro (CRL) è riconosciuto un periodo feriale di 34 giorni lavorativi (sabati inclusi) per ogni anno di servizio o pro-rata per le frazioni di anno.
2. I giorni di ferie maturati durante il periodo di riposo a terra saranno fruiti prima dell'inizio della disponibilità retribuita. In caso di imbarco anticipato, il lavoratore marittimo avrà diritto al differimento del residuo di ferie non usufruite, da utilizzarsi in aggiunta al successivo periodo di riposo a terra.
3. Le ferie maturano altresì durante la posizione di disponibilità retribuita.
4. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro i giorni di ferie non fruiti saranno liquidati e corrisposti unitamente al TFR.
Art. 13 - Trattamento di fine rapporto
1. Per il personale cui si applica il regolamento sulla continuità del rapporto di lavoro (CRL) il trattamento di fine rapporto sarà calcolato per tutti i lavoratori marittimi in ragione di 30/30 di retribuzione utile, come previsto dall'art. 4, punto 2, della Legge 297/82.
2. La retribuzione annua utile si compone degli stessi elementi indicati al punto 1) dell'art. 13 in base alla disposizione del citato secondo punto dell'art. 4 della Legge 29 maggio 1982, n. 297.
1. Al lavoratore marittimo che maturi almeno due anni di anzianità in continuità del rapporto di lavoro con la stessa impresa armatoriale spetterà uno scatto di anzianità i cui valori sono indicati nella tabella dell'allegato n. 4. Dopo il primo biennio di anzianità, maturando ulteriori analoghi requisiti, verranno corrisposti altri quattro scatti biennali di importo i cui valori sono indicati nella tabella dell'allegato n. 4.
2. Se nel corso di un biennio il lavoratore marittimo viene ammesso alla continuità del rapporto di lavoro (CRL), ai fini della maturazione del successivo scatto di anzianità, sarà considerata utile anche la precedente anzianità di navigazione maturata con la stessa impresa armatoriale nell'arco del biennio.
3. È rimessa alla contrattazione aziendale la definizione di specifiche modalità di corresponsione degli scatti di anzianità.
Allegato 4 - Misura e componenti della retribuzione
A decorrere dal 1º gennaio 2022
QUALIFICHE COPERTA | Minimo Contrattuale | 1º Scatto | Scatto successivo | Indennità di navigazione per il personale imbarcato su navi che operano stabilmente nel Mediterraneo* | Indennità di navigazione per il personale imbarcato su navi che operano stabilmente fuori dal Mediterraneo** | Supplemento paga al personale di Stato Maggiore *** Con certificato IMO |
1 ° Ufficiale di Coperta / 1 ° Ufficiale Addetto alla sicurezza (Safety Officer 1 U) | 1.994,44 € | 72,32 € | 43,39 € | 1.372,43 € | 1.479,43 € | 107,17 € |
1º Ufficiale Ambientale di coperta / 1º Ufficiale Addetto all'addestramento sanità / 1 ° Ufficiale alla sorveglianza / 1º Ufficiale addetto al riciclo rifiuti | 1.994,44 € | 72,32 € | 43,39 € | 1.372,43 € | 1.479,43 € |
|
2º Ufficiale di Coperta / 2º Ufficiale Addetto alla sicurezza (Safety Officer 2U) | 1.700,47 € | 58,14 € | 34,88 € | 1.149,28 € | 1.238,28 € | 80,70 € |
2ºUfficiale Ambientale / 2º Ufficiale Addetto all'addestramento sanità / 2º Ufficiale alla sorveglianza / 2º Ufficiale addetto al riciclo rifiuti | 1.700,47 € | 58,14 € | 34,88 € | 1.149,28 € | 1.238,28 € |
|
3º Ufficiale di Coperta / 3º Ufficiale Addetto alla sicurezza (Safety Officer 3U) | 1.589,56 € | 52,78 € | 31,67 € | 1.059,43 € | 1.142,93 € | 68,45 € |
3ºUfficiale Ambientale / 3º Ufficiale alla sorveglianza / 3º Ufficiale Addetto all'addestramento sanità / 3º Ufficiale addetto al riciclo rifiuti | 1.589,56 € | 52,78 € | 31,67 € | 1.059,43 € | 1.142,93 € |
|
Sottufficiale capo servizio / 1º Nostromo | 1.462,21 € | 46,66 € | 27,99 € | 968,77 € | 1.044,42 € |
|
Sottufficiale / 2º Nostromo / Impiegato di coperta / Assistente addetto alla sorveglianza / Capo pompiere / Infermiere | 1.410,67 € | 44,18 € | 26,50 € | 932,35 € | 1.004,10 € |
|
Comune / Marinaio / Pompiere / Magazziniere di coperta / Segretario di coperta / Guardia alla sorveglianza | 1.256,79 € | 36,77 € | 22,07 € | 809,66 € | 872,02 € |
|
Giovanotto di coperta di 1ª | 1.124,00 € | 30,37 € | 18,22 € | 696,38 € | 751,49 € |
|
Giovanotto di coperta di 2ª | 1.083,00 € | 28,40 € | 17,04 € | 667,59 € | 719,11 € |
|
Mozzo | 1.032,41 € | 25,96 € | 15,57 € | 629,43 € | 678,61 € |
|
QUALIFICHE MACCHINA | Minimo Contrattuale | 1º Scatto | Scatto successi vo | Indennità di navigazione per il personale imbarcato su navi che operano stabilmente nel Mediterraneo* | Indennità di navigazione per il personale imbarcato su navi che operano stabilmente fuori dal Mediterraneo** | Supplemento paga al personale di Stato Maggiore *** Con certificato IMO |
1º Ufficiale di macchina / 1º Ufficiale LNG / 1º Ufficiale elettrotecnico ex DM 25/07/2016, IMO 111/6 / 1º Responsabile Servizi Generali (Facility Manager 1 U) | 1.994,44 € | 72,32 € | 43,39 € | 1.372,43 € | 1.479,43 € | 107,17 € |
1º Ufficiale ambientale di macchina / 1º Ufficiale addetto alla sicurezza motori / 1º Ufficiale di macchina addetto alla manutenzione / 1º Ufficiale di macchina addetto al riciclo rifiuti / 1º Ufficiale IT | 1.994,44 € | 72,32 € | 43,39 € | 1.149,28 € | 1.238,28 € |
|
2º Ufficiale di macchina / 2º Ufficiale LNG / 2º Ufficiale elettrotecnico ex DM 25/07/2016, IMO MI/6 / 2º Responsabile Servizi Generali (Facility Manager 2U) | 1.700,47 € | 58,14 € | 34,88 € | 1.149,28 € | 1.238,28 € | 80,70 € |
2º Ufficiale di macchina addetto alla manutenzione / 2º Ufficiale addetto alla sicurezza motori / 2º Ufficiale ambientale di macchina / 2º Ufficiale di macchina addetto al riciclo rifiuti / 2º Ufficiale IT | 1.700,47 € | 58,14 € | 34,88 € | 1.059,43 € | 1.142,93 € |
|
3º Ufficiale di macchina / 3º Ufficiale LNG / 3º Ufficiale elettrotecnico ex DM 25/07/2016, IMO III/6 / 3º Responsabile Servizi Generali (Facility Manager 3U) | 1.589,56 € | 52,78 € | 31,67 € | 1.059,43 € | 1.142,93 € | 68,45 € |
3º Ufficiale di macchina addetto alla manutenzione / 3º Ufficiale addetto alla sicurezza motori / 3º Ufficiale ambientale di macchina / 3º Ufficiale di macchina addetto al riciclo rifiuti / 3º Ufficiale IT | 1.589,56 € | 52,78 € | 31,67 € | 968,77 € | 1.044,42 € |
|
Sottufficiale capo servizio/Capo operaio meccanico/Capo operaio motorista / Capo elettricista / Capo frigorista | 1.462,21 € | 46,66 € | 27,99 € | 932,35 € | 1.004,10 € |
|
Sottufficiale / Impiegato di macchina / Assistente IT / Stipettaio / Tecnico ai processi di macchina / Carpentiere / Operaio tornitore / Operaio meccanico/Operaio motorista/ Elettricista / Ottonaio / Frigorista / Piastrellista | 1.410,67 € | 44,18 € | 26,50 € | 809,66 € | 872,02 € |
|
Comune / Ingrassatore / Comune elettrotecnico / Segretario di macchina / Magazziniere di macchina / Tappezziere / Operatore addetto alla manutenzione / Tecnico impianti refrigerazione e ventilazione/ Tecnico IT/ Operatore addetto al riciclo rifiuti / Operatore addetto agli impianti idrici e piscine / Tecnico impianti idrici delle piscine e SPA | 1.256,79 € | 36,77 € | 22,07 € | 1.372,43 € | 1.479,43 € |
|
Carbonaio | 1.241,11 € | 36,01 € | 21,60 € | 801,67 € | 861,29 € |
|
Giovanotto di macchina di 1ª / Giovanotto elettricista/ Giovanotto frigorista/ Assistente manutentore impianti idrici e piscine/ Addetto ai processi di macchina | 1.124,00 € | 30,37 € | 18,22 € | 696,38 € | 751,49 € |
|
Giovanotto di macchina di 2ª | 1.083,00 € | 28,40 € | 17,04 € | 667,59 € | 719,11 € |
|
QUALIFICHE PERSONALE ALBERGHIERO | Minimo Contrattuale | 1º Scatto | Scatto successivo | Indennità di navigazione per il personale imbarcato su navi che operano stabilmente nel Mediterraneo* | Indennità di navigazione per il personale imbarcato su navi che operano stabilmente fuori dal Mediterraneo** | Supplemento paga al personale di Stato Maggiore *** Con certificato IMO |
1º Commissario / 1º Ufficiale Manutenzione Alberghiera / Direttore dei servizi alberghieri 1C / Direttore Amministrativo 1C / Direttore delle risorse umane di bordo 1C | 1.994,44 € | 72,32 € | 43,39 € | 1.250,44 € | 1.288.50 € |
|
2º Commissario / 2º Ufficiale Manutenzione Alberghiera / Direttore dei servizi alberghieri 2C / Direttore Amministrativo 2C / Direttore delle risorse umane di bordo 2C | 1.700,47 € | 58,14 € | 34,88 € | 1.063,04 € | 1.092,39 € |
|
3º Commissario / 3º Ufficiale Manutenzione Alberghiera / Direttore dei servizi alberghieri 3 C / Direttore Amministrativo 3C / Direttore delle risorse umane di bordo 3C | 1.589,56 € | 52,78 € | 31,67 € | 988,83 € | 1.014,99 € |
|
All. Commiss + 1 | 893,07 € |
|
|
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|
All. Commiss - 1 | 860,98 € |
|
|
|
|
|
Capo cuoco | 1.462,21 € | 46,66 € | 27,99 € | 918,91 € | 993,79 € |
|
Sottufficiale capo servizio / Capo lavandaio / Capo alloggi / Sottufficiale capo servizio camera/ Maggiordomo/Maitre d'Hotel | 1.462,21 € | 46,66 € | 27,99 € | 904,77 € | 926,96 € |
|
Sottufficiale / Dispensiere cuoco equipaggio / 1º Panettiere / 1º Cuoco (Capo partita) / 1º Pasticciere / 1º Cambusiere/ 1º Macellaio | 1.410,67 € | 44,18 € | 26,50 € | 885,71 € | 958,42 € |
|
Tipografo | 1.410,67 € | 44,18 € | 26,50 € | 882,28 € | 954,81 € |
|
1 ° Guardarobiere / Assistente ufficio | 1.410,67 € | 44,18 € | 26,50 € | 873,10 € | 944,85 € |
|
1 ° Magazziniere di camera / 1 ° Cameriere | 1.410,67 € | 44,18 € | 26,50 € | 873,10 € | 893,73 € |
|
2º Cuoco / Magazziniere alberghiero/ Macellaio, Panettiere, Pasticciere, Cambusiere, Guardarobiere | 1.256,79 € | 36,77 € | 22,07 € | 775,48 € | 839,39 € |
|
Barista / Comune / Segretario alberghiero / Segretario ospedaliero/ Lavandaio / Stiratore / Cameriere | 1.256,79 € | 36,77 € | 22,07 € | 766,00 € | 781,88 € |
|
3º Cuoco | 1.185,53 € | 33,33 € | 19,99 € | 741,08 € | 806,36 € |
|
Garzone lavandaio | 1.124,00 € | 30,37 € | 18,22 € | 667,57 € | 721,91 € |
|
Garzone di cucina | 1.124,00 € | 30,37 € | 18,22 € | 668,76 € | 723,87 € |
|
Garzone di 1ª | 1.124,00 € | 30,37 € | 18,22 € | 668,68 € | 680,41 € |
|
Garzone di 2ª | 1.083,00 € | 28,40 € | 17,04 € | 642,66 € | 653,12 € |
|
Piccolo | 1.032,41 € | 25,96 € | 15,57 € | 608,10 € | 616,98 € |
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All. Cuoco + 1 | 893,07 € |
|
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All. Cuoco - 1 | 860,98 € |
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*Indennità di navigazione per il personale imbarcato su navi che operano stabilmente nel Mediterraneo
È riconosciuto al personale che opera stabilmente all'intemo degli stretti del Mar Mediterraneo un'indennità di navigazione mensile agli effetti dell'articolo 7.
**Indennità di navigazione per il personale imbarcato su navi che operano stabilmente fuori dal Mediterraneo
È riconosciuto al personale che non opera stabilmente all'interno dagli stretti del Mar Mediterraneo di navigazione mensile agli effetti dell'articolo 7.
***Supplemento paga per personale dello Stato Maggiore in possesso di certificato IMO
È riconosciuto al personale dello Stato Maggiore in possesso del certificato IMO un supplemento paga per il personale di Stato Maggiore nelle misure indicate nella tabella di cui sopra. I valori indicati verranno incrementati, ad ogni aumento di minimo contrattuale, di una cifra pari all'aumento per il seguente coefficiente 0,07.
NORMA TRANSITORIA
A coloro che, alla data di entrata in vigore del CCNL unico dell'industria armatoriale 16 dicembre 2020, avranno maturato un supplemento paga per il personale di Stato Maggiore superiore agli importi sopra definiti verranno congelati gli importi maturati alla suddetta data.
Allegato 5 - SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO A BORDO
Le parti hanno easaminato le questioni applicative poste dal D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271, recante l'«adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili e da pesca nazionali, a norma della Legge 31 dicembre 1998, n. 485».
La materia della salute e sicurezza del lavoro a bordo delle navi da crociera è disciplinata, oltre che dalle vigenti disposizioni di Legge, esclusivamente dal presente verbale, superando quindi quanto previsto dall'accordo siglato in data 27 gennaio 2000 tra la Confederazione Italiana Armatori (CONFITARMA), l'Associazione Italiana dell'armamento di Linea (Fedarlinea) e le Organizzazioni Sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI.
Premesso che
- la sicurezza dei lavoratori a bordo delle navi è interesse comune sia dell'Armamento che delle OO.SS.;
- l'accordo interconfederale 22 giugno 1995 ha fissato le modalità elettive, le prerogative e le attribuzioni del rappresentante alla sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
- l'art. 16, comma 1, D.Lgs. n. 271/99 rinvia alla contrattazione collettiva nazionale di categoria la definizione delle procedure elettive del rappresentante alla sicurezza della nave;
- l'art. 16, comma 2, D.Lgs. n. 271/99 specifica le attribuzioni del rappresentante alla sicurezza della nave;
- l'art. 16, comma 4, D.Lgs. n. 271/99 riconosce al rappresentante alla sicurezza il diritto ad una formazione particolare in materia di igiene e sicurezza del lavoro a bordo delle navi;
- con l'accordo 5 agosto 1999 di rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore marittimo, siglato dalla Confitarma, dalla Fedarlinea e dalle OO.SS.FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI, le parti stipulanti hanno formalizzato l'impegno di definire le modalità di nomina dei rappresentanti alla sicurezza entro il 31/12/1999;
- in data 21 novembre 1995 è stato sottoscritto dalle parti un accordo avente per oggetto le modalità di nomina, le funzioni e la formazione del rappresentante dei lavoratori alla sicurezza;
- in data 27 gennaio 2000 è stato sottoscritto dalle parti un ulteriore accordo avente per oggetto le modalità di nomina, le funzioni e la formazione del rappresentante dei lavoratori alla sicurezza.
Le parti hanno convenuto quanto segue:
I) RAPPRESENTANTE ALLA SICUREZZA DELL'AMBIENTE DI LAVORO
1. Elezioni del rappresentante alla sicurezza dell'ambiente di lavoro
Fermo restando quanto previsto dall'alt 16, comma 5, decreto legislativo n. 271/99, su ogni nave da crociera di stazza lorda superiore a 200 o con tabella minima di sicurezza superiore a 6 unità è eletto dai lavoratori marittimi il rappresentante alla sicurezza dell'ambiente di lavoro.
Sulle navi da crociera, in considerazione dell'elevato numero di componenti di equipaggio, è possibile eLeggere almeno un rappresentante alla sicurezza dell'ambiente di lavoro per nave con 1e procedure contenute nell'allegato C.
2. Funzioni del rappresentante alla sicurezza
1 - L'attività del rappresentante alla sicurezza della nave si svolge nei limiti delle funzioni di cui all'art. 16, comma 2 - lett. a), b), c) e d), D.Lgs. n. 271/99. L'elencazione delle suddette funzioni è tassativa.
2 - Il rappresentante alla sicurezza attende ai suddetti compiti limitatamente al periodo di impiego a bordo, compatibilmente con la normale attività lavorativa cui è adibito e nel rispetto delle norme del Codice della Navigazione riguardanti la disciplina gerarchica e funzionale.
3 - In relazione alle funzioni attribuite al rappresentante alla sicurezza dalla Legge e dal presente accordo, le parti sottolineano che egli dovrà attendere alle medesime con senso di responsabilità e spirito di collaborazione con gli altri soggetti preposti alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 271/99.
4 - Il rappresentante alla sicurezza avrà diritto a svolgere il proprio incarico di RLS durante il normale orario di lavoro per un massimo di 4 ore mensili.
3. Formazione del Rappresentante alla sicurezza dell'ambiente di lavoro
1 - In adempimento di quanto previsto dall'alt 16, comma 4, D.Lgs. n. 271/99, le parti convengono che la formazione del rappresentante alla sicurezza, in materia di igiene e sicurezza del lavoro, verrà determinata ed attuata a cura dell'azienda, sulle seguenti problematiche:
a) normativa nazionale e internazionale in materia di prevenzione infortuni;
b) i principali soggetti coinvolti, il ruolo e gli obblighi;
c) la definizione, l'individuazione e la valutazione dei fattori di rischio;
d) le misure di prevenzione adottabili.
2 - Le modalità di espletamento di tali corsi saranno valutate dalle singole aziende utilizzando la documentazione prevista dal decreto legislativo 271/99 e dal codice ISM.
3 - Ulteriori momenti formativi a bordo potranno essere effettuati in caso di modifiche nave ed al suo equipaggiamento.
II) MEDICO COMPETENTE
Le parti concordano nel ritenere che la sorveglianza sanitaria prevista dall'art. 23, D.Lgs. n. 271/99 debba essere espletata, in forma integrativa a quella già prevista per il personale marittimo per il rilascio della idoneità alla navigazione, evitando la duplicazione di visite diagnostiche o di esami specialistici, laddove possibile, per le visite di idoneità alla navigazione.
Concordano altresì sulla necessità di individuare apposite procedure per l'espletamento della sorveglianza sanitaria per il personale imbarcato su navi impiegate permanentemente all'estero. IV) Procedura per l'elezione dei rappresentanti alla sicurezza dell'ambiente di lavoro
1 - Su indicazione dell'azienda verranno indette le elezioni, sulla base della lista comprendente il personale imbarcato escluso il comandante ed il responsabile alla sicurezza, specificando la data e le modalità di effettuazione delle stesse.
Il comando nave nomina almeno due membri dell'equipaggio come personale addetto alle elezioni che avrà i seguenti compiti:
a) presiedere alle operazioni elettorali e di scrutinio dei voti, assicurandone la correttezza;
b) esaminare e decidere su eventuali ricorsi;
c) proclamare gli eletti.
Le risultanze del voto saranno comunicate al Comandante che a sua volta le trasmetterà all'azienda e questa, su esplicita richiesta della OO.SS, informerà le stesse alle OO.SS.
2 - I diritti di elettorato attivo spettano a tutti i lavoratori marittimi imbarcati al momento dell'elezione, i diritti di elettorato passivo spettano a tutti i lavoratori marittimi imbarcati al momento dell'elezione ed appartenenti ai turni particolari delle aziende e/o in regime di C.R.L. escluso il comandante e l'RSPP. e il responsabile alla sicurezza.
3 - Modalità di voto: il voto è segreto e diretto; la votazione avrà luogo a mezzo di scheda unica, comprendente la lista dei candidati. Il voto sarà espresso apponendo una croce a fianco del nominativo tra quelli presenti sulla scheda. Viene eletto il marittimo che ha ottenuto il numero di voti più alto. È facoltà delle parti definire modalità elettroniche di votazioni.
Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta e se essa riporta più di una preferenza e/o se contiene segni o tracce di individuazione. Il supervisore alle votazioni accerta che venga espresso un solo voto per ogni marittimo.
In caso la votazione vada deserta o non si presenti nessun candidato verrà indetta una nuova elezione entro trenta giorni dall'ultima votazione andata deserta. Qualora anche tale votazione vada deserta si procederà con l'indire nuove elezioni entro gli stessi termini fino ad avvenuta elezione di almeno un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.
4 - A bordo delle navi, il locale e gli orari della votazione saranno stabiliti dal comandante della nave, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio al voto, nel rispetto delle esigenze dei servizi di bordo.
In particolare, le operazioni dovranno essere organizzate in modo tale da consentire a ciascun lavoratore marittimo avente diritto di esercitare il medesimo possibilmente al di fuori dell'orario di lavoro. Il locale e gli orari di votazione dovranno essere portati a conoscenza di tutti gli elettori, mediante idonea pubblicità. I delegati sindacali di bordo saranno preventivamente informati sullo svolgimento delle operazioni di voto e degli esiti.
5 - L'elezione del rappresentante alla sicurezza dell'ambiente di lavoro ha validità per il periodo d'imbarco.
Prima di tale scadenza il marittimo eletto decade dalla carica nelle seguenti ipotesi:
a) rinuncia, formalizzata dal marittimo con lettera indirizzata al comandante della nave;
b) sbarco del marittimo.
Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) verrà tempestivamente organizzata una nuova elezione con le modalità previste al presente accordo.
Allegato 6 - VERBALE DI ACCORDO PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE
L'anno 2007, addì 30 del mese di maggio, in Roma si sono incontrate la CONFITARMA, l'ASSORIMORCHIATORI, la FEDERIMORCHIATORI, la FEDARLINEA e le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI.
Visti
- gli accordi 5 agosto 1999 e 11 giugno 2003 di rinnovo dei contratti collettivi nazionali del personale lavoratore marittimo e gli accordi 1º luglio 2003 e 17 luglio 2003 di rinnovo dei contratti collettivi nazionali del personale amministrativo delle imprese armatoriali aderenti a CONFITARMA, ASSORIMORCHIATORI, FEDERIMORCHIATORI e FEDARLINEA, nei quali, fra l'altro, le parti sopra citate concordarono circa l'opportunità di dare corso alla previdenza complementare di settore attraverso l'individuazione di un fondo contrattuale di riferimento fra quelli già attivi sul mercato;
- il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 di disciplina delle forme pensionistiche complementari;
- la Legge 8 agosto 1995, n. 335 di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare;
- il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47 di disciplina fiscale della previdenza complementare, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 168.
- il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 di riforma della disciplina delle forme pensionistiche complementari;
- la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), che, modificando il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, prevede, fra l'altro, l'anticipazione dell'entrata in vigore della riforma della previdenza complementare al 1º gennaio 2007;
atteso che
- le forme pensionistiche complementari si distinguono in collettive, vale a dire le forme di cui agli articoli 3, punto 1, lettere da a) a h), e 12 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e individuali, vale a dire le forme di cui all'articolo 13 del citato decreto legislativo;
- la ridotta consistenza occupazionale del settore marittimo non consente la costituzione di un fondo di categoria di dimensioni finanziarie tali da garantire ai lavoratori marittimi aderenti adeguati livelli di rimuneratività e, pertanto, si conferma l'opportunità di individuare un fondo pensione contrattuale del comparto trasporti, verso cui i lavoratori marittimi potranno far confluire le risorse che decideranno di destinare alla previdenza complementare;
le parti convengono che il Fondo Pensione Complementare Nazionale PRIAMO rappresenta uno strumento idoneo all'erogazione, al termine dell'attività lavorativa, di un trattamento pensionistico complementare che integri quello derivante dal sistema pubblico obbligatorio.
Pertanto, il predetto Fondo PRIAMO è stato individuato quale fondo pensione contrattuale di categoria per i lavoratori dipendenti a cui sono applicati i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro sottoscritti dalle Organizzazioni datoriali e sindacali stipulanti il presente accordo.
Al fine di rendere possibile l'adesione al Fondo PRIAMO da parte dei lavoratori del settore marittimo, è necessario apportare alcune modifiche allo Statuto del citato Fondo, ex art. 36 dello Statuto.
Con riferimento ai lavoratori marittimi iscritti alla previdenza obbligatoria successivamente alla data del 28 aprile 1993, è prevista, in caso di adesione alla previdenza complementare, l'integrale destinazione al Fondo di previdenza complementare del TFR maturando.
Con riferimento ai lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993, il conferimento del TFR maturando è fissato ad una percentuale pari al 2,28% degli elementi della retribuzione, utili ai fini del calcolo del TFR, per 12 mensilità annue.
Qualora il lavoratore marittimo, a prescindere dalla data di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria, decida di versare, oltre al TFR maturando, un contributo mensile pari all'1% del minimo contrattuale conglobato (paga base + contingenza + Elemento Distinto della
Retribuzione) e degli eventuali scatti di anzianità, per 14 mensilità all'anno, l'azienda verserà sulla posizione individuale del lavoratore marittimo, per 14 mensilità annue, un contributo mensile di pari importo.
Resta ferma la facoltà per il lavoratore marittimo di versare al medesimo Fondo un contributo aggiuntivo esclusivamente a proprio carico.
L'obbligo contributivo a carico delle imprese armatoriali, di cui al punto precedente, è assunto esclusivamente nei confronti dei lavoratori che aderiscono al Fondo PRIAMO. Pertanto, tale contributo non sarà dovuto, né si convertirà in alcun trattamento sostitutivo anche di diversa natura, sia collettivo che individuale, a favore dei lavoratori che, a causa della mancata adesione, non conseguano la qualifica di Socio del Fondo in parola, ovvero la perdano successivamente.
Con specifico riferimento al personale non in Regolamento Organico e non in Continuità del rapporto di Lavoro (CRL), gli obblighi di conferimento del TFR maturando e di versamento del contributo aggiuntivo a carico delle imprese armatoriali e del lavoratore marittimo sussistono solo relativamente ai periodi in cui il lavoratore marittimo è imbarcato in forza di convenzione di arruolamento o di un impiego a bordo o a terra in regime di comandata, purché nel corso dell'anno solare tali periodi siano di durata complessiva di almeno tre mesi.
Per quanto riguarda il personale amministrativo delle Società che applicano il CCNL sottoscritto da CONFITARMA e FEDARLINEA con le OO.SS.LL. firmatarie del presente accordo, possono aderire tutti i dipendenti con contratto di lavoro subordinato di durata pari almeno a tre mesi.
In base a quanto previsto dalla Nota Informativa di PRIAMO, le spese di adesione al fondo sono attualmente le seguenti:
- spese di adesione, pari a € 10,32, di cui € 5,16 a carico del socio e € 5,16 a carico delle imprese armatoriali, da versare in un'unica soluzione;
- quota associativa mensile pari a € 1,50 a carico del socio;
- costo annuale indirettamente a carico dell'aderente in funzione della scelta di comparto.
Per quanto riguarda gli altri aspetti normativi, nonché quelli tecnico-organizzativi, si rimanda integralmente a quanto previsto nello Statuto del Fondo PRIAMO e alle istruzioni contenute nella relativa Nota Informativa.
ACCORDO 3 FEBBRAIO 2009 - PREVIDENZA COMPLEMENTARE
A decorrere dal 1º gennaio 2010 il contributo mensile a carico dell'Azienda, fermo restando quello a carico del lavoratore marittimo pari all'1%, verrà elevato all'1,5% sempre per 14 mensilità all'anno.
Allegato 7 - ACCORDO 30 LUGLIO 2015
TERZO UFFICIALE JUNIOR - INTRODUZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI INGRESSO
A decorrere dalla data di stipula del presente accordo, il lavoratore marittimo che consegue, al termine del percorso formativo, l'abilitazione di Ufficiale e che non risulta essere mai stato imbarcato come Ufficiale abilitato alla guardia potrà essere arruolato come Terzo Ufficiale Junior.
Ai fini delle tabelle minime di sicurezza il Terzo Ufficiale Junior è un Ufficiale abilitato alla guardia in quanto in possesso della relativa abilitazione professionale.
Allo scopo di favorire l'inserimento nel mondo del lavoro dell'Allievo Ufficiale che ha conseguito l'abilitazione, questi potrà essere imbarcato, in base alle disposizioni del CCNL vigente, come Terzo Ufficiale Junior e allo stesso verrà riconosciuta, nei primi 12 mesi d'imbarco, una retribuzione d'ingresso composta dal minimo contrattuale e da tutti gli altri elementi retributivi previsti dal CCNL per la qualifica di Terzo Ufficiale ridotti del 20%.
Allegato 8 - TRATTAMENTO DEL 7º GIORNO
In virtù del verbale d'accordo del 23 luglio 1997 e delle incertezze sorte in ordine al trattamento del lavoro domenicale a bordo delle navi, le Organizzazioni sindacali e datoriali stipulanti la presente Sezione, ad ogni effetto, precisano che la regola contrattuale del settore per quanto attiene al corrispettivo giornaliero è quella del divisore 30, e pertanto precisano che la regola contrattuale circa la suddivisione per il divisore 26 costituisce eccezione e clausola di miglior favore anche per quanto attiene al suddetto trattamento del lavoro domenicale a bordo delle navi.
Le parti confermano altresì che l'indennità di navigazione costituisce un emolumento globale e di ulteriore trattamento di miglior favore, volto specificatamente a compensare e risarcire ogni possibile circostanza di disagio e penosità causata dal vincolo di permanenza a bordo.
Tutto ciò considerato, le parti si danno reciprocamente atto che il complessivo regime contrattuale vigente, anche con riferimento all'ulteriore riposo compensativo per la giornata del sabato, costituisce corrispettivo per ogni e qualsiasi titolo previsto da leggi e da ogni altra fonte, e pertanto riconoscono che tale volontà, come qui chiarita, regolerà anche per il futuro ogni maggiorazione dovuta per 1 giorno domenicale.
Ai lavoratori marittimi adibiti ai lavori di comandata sarà corrisposta la paga giornaliera (1/30mo del minimo contrattuale) prevista dal contratto di imbarco vigente per l'equipaggio della nave sulla quale i lavoratori marittimi sono chiamati ad effettuare le prestazioni.
Sarà somministrato il vitto secondo le disposizioni previste all'art. 29 della presente Sezione.
Ferie, festività infrasettimanali, gratifica natalizia, gratifica pasquale e preavviso, se dovuto, saranno corrisposti nelle misure determinate dalla presente sezione.
Art. 4 - Trattamento nelle festività nazionali
Ai lavoratori marittimi adibiti ai lavori di comandata a bordo delle navi in giorno di festività nazionale sarà corrisposto, in sostituzione del trattamento previsto dall'art. 6 per le prestazioni in giorno festivo, il seguente trattamento: la paga di cui all'art. 1, più il compenso lavoro straordinario (nelle misure previste dal contratto di arruolamento applicabile all'equipaggio della nave per il lavoro straordinario festivo in porto) per le ore di lavoro effettivamente prestate.
L'orario normale di lavoro è di otto ore.
È ammessa la chiamata in servizio di comandata per durata inferiore ad otto ore, ma con il minimo di quattro ore.
Nel caso che le otto ore di lavoro siano prestate fuori dell'orario normale feriale, si applicheranno le seguenti maggiorazioni:
- per turni di lavoro in ore notturne di giorno feriale: maggiorazione del 20% della paga e dell'indennità di contingenza;
- per turni di lavoro in ore diurne di giorno festivo: maggiorazione del 20% della paga e dell'indennità di contingenza;
- per turno di lavoro in ore notturne di giorno festivo: maggiorazione del 40% della paga e dell'indennità di contingenza. Per ore notturne si intendono quelle comprese tra le ore 20 e le ore 6.
Nel caso di prestazioni oltre le otto ore giornaliere, saranno corrisposti, per le ore eccedenti, i compensi orari per lavoro straordinario nelle misure previste dal contratto di imbarco applicabile all'equipaggio della nave.
Art. 7 Assicurazione infortuni e malattie
Il personale di comandata è assicurato contro gli infortuni sul lavoro presso le Casse Marittime. Inoltre è assicurato contro le malattie, presso le stesse Casse, con le seguenti norme:
1) - Malattie manifestatesi durante il rapporto di lavoro «Fondamentale»:
- le stesse prestazioni e con le stesse modalità in vigore per i lavoratori marittimi imbarcati.
2) - Malattie manifestatesi entro ventotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro «Complementare»:
a) assistenza sanitaria e ospedaliera, come per i lavoratori marittimi imbarcati;
b) indennità di malattia, come per i lavoratori marittimi imbarcati, però solo nei casi in cui il lavoro di comandata che ha preceduto l'assunzione in assistenza abbia avuto una durata continuativa, alle dipendenze della stessa impresa armatoriale, anche se il lavoro si è svolto su più di una nave, di almeno cinque giorni.
Per «periodo continuativo di almeno cinque giorni» agli effetti del conseguimento dei benefici assicurativi che ne derivano, si deve intendere una successione continua dì giorni anche se intervallata da giorni festivi.
3) - Assistenza sanitaria ai familiari (e allo stesso lavoratore marittimo per le malattie manifestatesi dopo il 28º giorno ed entro il 180º giorno dalla cessazione del rapporto di lavoro):
- le stesse prestazioni spettanti ai familiari dei lavoratori marittimi imbarcati, però solo nei casi in cui il rapporto di lavoro che ha preceduto l'assunzione in assistenza o durante il quale essa viene chiesta abbia avuto una durata continuativa di almeno cinque giorni, come previsto alla lettera b) del precedente punto 2).
Gli eventuali servizi di comandata di durata inferiore a cinque giorni non fanno perdere al lavoratore marittimo i diritti assicurativi che avesse già acquisito, per sé e per i familiari, per precedenti prestazioni di lavoro di comandata di durata continuativa di almeno cinque giorni (calcolati come al precedente punto 2) alle dipendenze della stessa impresa armatoriale o per precedenti periodi di imbarco.
1. Le imprese armatoriali assicureranno presso le Casse Marittime il personale cui si applica il Regolamento sulla continuità del rapporto di lavoro ai fini della corresponsione - in aggiunta alle provvidenze già in atto per Legge o per regolamento - di una indennità giornaliera per le malattie che impediscano totalmente e di fatto di attendere al lavoro e si manifestino dal 29º giorno successivo alla data dello sbarco e che siano denunciate ed accertate dal Medico di fiducia delle Casse Marittime.
2. Per malattia si intende ogni alterazione dello stato della salute come definita dalle norme relative alla erogazione della assistenza economica e sanitaria da parte delle Casse Marittime.
3. La indennità giornaliera sarà corrisposta nella misura di un trentesimo della paga base mensile (secondo le Tabelle allegate ai contratti nazionali di imbarco) effettivamente percepita alla data dell'annotazione dell'ultimo sbarco sul ruolo, con esclusione di ogni altro elemento retributivo.
La indennità giornaliera sarà corrisposta in base agli accertamenti e alle prescrizioni dei medici fiduciari delle Casse Marittime in conformità alle disposizioni vigenti, a partire dal 4º giorno successivo a quello della denuncia della malattia debitamente accertata fino alla guarigione clinica del lavoratore marittimo e per la durata massima di 180 giorni dall'annotazione dell'ultimo sbarco sul ruolo.
La indennità giornaliera non sarà corrisposta:
a) ai lavoratori marittimi che percepiscono dalle Casse Marittime le prestazioni economiche previste dalla Legge 16 ottobre 1962, n. 1486, per i casi di temporanea inidoneità fisica ai servizi della navigazione, giudicati dalle competenti Commissioni mediche;
b) ai lavoratori marittimi che abbiano maturato il diritto alle prestazioni dell'assicurazione di malattia «fondamentale» e «complementare» in seguito a lavori eseguiti in servizio di comandata nei porti;
c) al lavoratore marittimo cui si applica il continuità del rapporto di lavoro (CRL) che si renda indisponibile all'imbarco, per la durata della indisponibilità.
Ai fini dell'applicazione della presente norma, copia dell'elenco nominativo dei lavoratori marittimi in continuità da inviare alle Casse Marittime, sarà trasmesso anche alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie.
Riscontrato che, in alcuni casi, si registrano ritardi nell'erogazione delle indennità di malattia e/o infortunio da parte delle Casse Marittime, le parti al fine di eliminare possibili cause di ritardo che possono essere imputate a comportamenti dell'azienda o del lavoratore marittimo, concordano di istituire una Commissione con lo scopo di precisare le corrette procedure che devono essere attuate, eventualmente anche sentite le Casse Marittime.
Allegato 11 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI DICHIARATA INIDONEITÀ
L'assicurato è tenuto a proporre ricorso, (attualmente da presentarsi per l'accesso alla commissione di II grado) nei termini e con le modalità previste dal Codice della Navigazione e/o dalle leggi vigenti in materia contro la dichiarazione di cancellazione dalle matricole e dai registri della gente di mare per i motivi che sono oggetto di assicurazione.
L'impresa armatoriale si riserva la facoltà di richiedere all'assicurato che per l'espletamento delle pratiche tutte inerenti il ricorso o domanda di revisione questi si avvalga del Consulente Medico prescelto dall'impresa armatoriale stessa eventualmente affiancandolo ad altro Medico di sua fiducia.
Nel caso in cui l'Assicurato non ottemperi a tale obbligo, decade dai benefici dell'Assicurazione salvo che un collegio arbitrale composto da tre medici, due nominati dalle Parti ed il terzo nominato d'accordo tra i primi due o in difetto del Presidente dell'Ordine dei Medici di zona, non dichiari, entro 45 giorni dalla richiesta del lavoratore marittimo, che tale invalidità definitiva è manifesta e che se anche l'Assicurato si fosse sottoposto a cure mediche un eventuale giudizio non avrebbe potuto che dare conferma di tale invalidità permanente definitiva dell'Assicurato con conseguente cancellazione dalle matricole e dai registri della gente di mare.
Il Collegio Medico risiede, a scelta dell'impresa armatoriale presso la sede della stessa o presso la sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.
Ognuna delle parti sostiene le proprie spese, remunera il proprio Medico designato e contribuisce per metà alle spese e competenze del terzo Medico.
I risultati della procedura, raccolti con apposito verbale redatto in doppio esemplare, uno per l'impresa armatoriale , l'altro per l'Assicurato, e sottoscritti dai Medici concordi, ovvero dalla maggioranza, saranno obbligatori per le Parti rinunciando queste fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione di parti contrattuali.
Le conclusioni del Collegio saranno valide ancorché il medico dissidente rifiuti di sottoscriverle e tale rifiuto risulti attestato dagli altri Medici nel verbale definitivo.
I Medici sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.
Le Aziende saranno tenute a far inserire nella polizza tale formulazione al momento del rinnovo della polizza in corso.
1. Confitarma riconosce il diritto dei lavoratori marittimi a partecipare alle attività sindacali e ad essere tutelati contro attività antisindacali. Inoltre, Confitarma riconosce che le Associazioni sindacali Italiane firmatarie di questo accordo sono le sole rappresentanti dei lavoratori marittimi a tutti gli effetti.
2. Confitarma riconosce il diritto dei lavoratori marittimi ad avere un coordinatore nazionale unitario per settore crociere nominato dalle Organizzazione sindacali stipulanti e firmatarie del presente accordo ai sensi della Legge 30/98.
3. Le imprese armatoriali permetteranno al coordinatore nazionale unitario per il settore crociere di incontrare i lavoratori marittimi fuori dall'orario di lavoro nei locali mense per discutere unicamente questioni sindacali.
4. Le imprese armatoriali permetteranno al coordinatore nazionale unitario per il settore crociere di visitare le navi al fine di organizzare incontri sindacali con i lavoratori marittimi. L'accesso a bordo delle navi, le modalità di tale accesso, data e durata, dovranno essere concordati con le imprese armatoriali.
5. Le organizzazioni sindacali si impegnano ad organizzare le visite a bordo del coordinatore nazionale unitario per il settore crociere in modo da non interferire nelle normali operazioni di servizio della nave.
6. Le imprese armatoriali dovranno predisporre una bacheca su ogni nave, in posizione facilmente visibile da tutti i lavoratori marittimi per l'utilizzo da parte delle Organizzazioni Sindacali firmatarie. La bacheca sarà utilizzata per pubblicare notizie e annunci relativi a materie inerenti il lavoro dai segretari nazionali delle sopra menzionate Organizzazioni sindacali attraverso il coordinatore nazionale unitario per il settore crociere; gli annunci e le informazioni pubblicate dovranno essere immediatamente sottoposti al comandante e le copie inviate alle imprese armatoriali.
7. Ad iniziativa dei lavoratori marittimi imbarcati, nell'ambito delle rispettive Organizzazioni sindacali di appartenenza, possono essere costituite sulle navi soggette all'applicazione del presente contratto «rappresentanze sindacali di bordo» scelte fra i componenti dell'equipaggio. Su ogni nave possono essere nominati 3 rappresentanti sindacali, uno per ogni Organizzazione sindacale stipulante il presente contratto. Della nomina sarà data comunicazione all'impresa armatoriale ed al Comando di bordo.
8. I rappresentanti sindacali, che durano in carica, salvo revoca, per tutto il periodo di imbarco, avranno le seguenti attribuzioni:
a) prospettare verbalmente o per iscritto al coordinatore nazionale unitario per settore crociere e/o al Comando di bordo le questioni che possono sorgere relativamente all'esatta applicazione dei contratti di lavoro e degli accordi aziendali;
b) cooperare con la commissione dedicata al controllo qualità mense equipaggio, od eventualmente farne parte, per il controllo della qualità, quantità, confezione e distribuzione dei vitto;
c) conferire con i componenti l'equipaggio, franchi dal servizio, nelle salette mensa;
d) in accordo con il coordinatore nazionale unitario per settore crociere indire assemblee sulle navi previa comunicazione al Comando di bordo e compatibilmente con le esigenze di servizio.
9. I rappresentanti sindacali sono tenuti, come gli altri membri dell'equipaggio, ad effettuare le prestazioni di lavoro secondo le comuni norme contrattuali.
10. Per l'eventuale cancellazione e mancata re iscrizione nel turno particolare (TP) si applicherà la procedura prevista nelle «norme sui turni particolari».
11. I componenti le rappresentanze sindacali beneficiano della tutela disposta dalle norme dello Statuto dei lavoratori.
Aspettativa dei lavoratori marittimi chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali e permessi ai lavoratori marittimi chiamati a funzioni pubbliche elettive
1. Compatibilmente con le particolari caratteristiche del rapporto di lavoro nautico, sono recepiti gli artt. 31 e 32 della Legge 20 maggio 1970, n. 300.
Permessi sindacali
A) Permessi retribuiti
1. Le imprese armatoriali concederanno ai rappresentanti sindacali di bordo permessi orari retribuiti mensili, non cumulabili, di otto ore compatibilmente con le esigenze dei servizi di bordo per l'espletamento del loro incarico durante la sosta della nave in porto nazionale.
2. L'autorizzazione ad assentarsi dal lavoro dovrà essere richiesta per iscritto al Comando di bordo con almeno 24 ore di preavviso.
3. Eventuali richieste di cumulabilità dei permessi saranno, su istanza dell'Organizzazione Sindacale, esaminate dall'azienda.
4. All'interno delle ore previste al punto 1, la materia sarà regolata da quanto previsto dagli accordi sindacali sulle libertà sindacali. Tale disposizione non si applica alle aziende che hanno già stipulato diversi accordi aziendali.
B) Permessi non retribuiti.
5. Le imprese armatoriali concederanno ai lavoratori marittimi membri di organi direttivi delle Federazioni nazionali di categoria e delle Sezioni territoriali periferiche di dette Federazioni permessi orari non retribuiti, compatibilmente con le esigenze dei servizi di bordo, per partecipare, durante la sosta della nave in porto nazionale, a riunioni degli anzidetti organi direttivi od a trattative sindacali.
6. L'autorizzazione ad assentarsi dal lavoro dovrà essere richiesta per iscritto dalle Organizzazioni predette al Comando di bordo con almeno 24 ore di preavviso.
DELEGHE PER RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI SINDACALI
1 - Il lavoratore marittimo potrà far pervenire all'impresa armatoriale, tramite la propria Organizzazione sindacale una delega a trattenere sulle proprie competenze un contributo associativo mensile da versare alla Organizzazione sindacale, indicata nella delega stessa, che sia stipulante e firmataria della presente Sezione.
2 - La delega sarà valida sino a revoca scritta da parte del lavoratore marittimo, anche contestualmente alla eventuale sottoscrizione di una nuova delega a favore di altra Organizzazione sindacale stipulante e firmataria del contratto collettivo nazionale di lavoro. La revoca avrà effetto dal mese successivo a quella di avvenuta ricezione da parte dell'impresa armatoriale.
3 - Lo sbarco del lavoratore marittimo iscritto a turno particolare (TP) o in continuità del rapporto di lavoro (CRL) non costituisce motivo di decadenza della validità della delega.
4 - La prima trattenuta sarà effettuata sulla prima corresponsione di competenze successive al mese di ricezione della delega da parte dell'impresa armatoriale e il relativo importo sarà versato all'Organizzazione sindacale interessata oppure accreditato sul c/c bancario eventualmente indicato, entro il mese successivo alla data di effettuazione della trattenuta stessa sulle competenze del lavoratore marittimo liquidate a mese od a viaggio. Analogamente le quote successive verranno rimesse alle Organizzazioni Sindacali interessate entro un mese dalla effettuazione della trattenuta sulle competenze del lavoratore marittimo liquidate a mese od a viaggio.
5 - L'elenco delle deleghe inviato dalla Organizzazione sindacale stipulante e firmataria della presente Sezione sarà compilato in duplice copia, di cui una verrà restituita dall'impresa armatoriale alla Organizzazione sindacale stessa.
6 - Il contributo sindacale mensile viene stabilito nella misura dell'uno per cento del minimo contrattuale.
DELEGA COMUNE
1. Il lavoratore marittimo potrà autorizzare il versamento del contributo anche ad un Fondo comune all'uopo specificato da tutte o parte delle Organizzazioni sindacali firmatarie, nel qual caso la delega sarà conforme al seguente fac-simile:
«Spettabile Società___________________________________________________________________________________
in base agli accordi sindacali in vigore il sottoscritto_________________________________
imbarcato in qualità di________________________________________________________________________________
sulla nave, chiede che venga effettuata sulle sue spettanze una trattenuta mensile quale contributo sindacale associativo, per una durata minima di 6 mesi a decorrere dal 1º del mese successivo, alla data di sottoscrizione della presente.
L'importo dovrà essere versato mensilmente sul conto corrente n___________
presso la Banca, in Roma, Via__________________________________________________________________
intestato al fondo comune aperto dalla FILT/CGIL (aderente CGIL), FIT/CISL (aderente CISL), UILTRASPORTI, indirizzando la relativa corrispondenza o documentazione a Fondo marinaro in Roma, Via___________________________________________________________
La presente delega vale anche come revoca espressa della eventuale precedente firmata a favore di altre Organizzazioni sindacali, fatta salva, però, la condizione sopra riportata circa la sua durata minima di 6 mesi».
Data____________________________________________FIRMA
Durante l'imbarco i lavoratori marittimi che frequentino corsi di studio per corrispondenza o che comunque desiderino impegnarsi nello studio per conseguire titoli professionali, saranno ammessi su loro richiesta al comando, in turni di guardia che agevolino lo studio.
Saranno presi in esame, in base a curriculum scolastico, casi particolari che richiedendo un maggiore impegno nello studio, suggeriscano l'adozione di orari di lavoro particolari, nonché la concessione di ore retribuite da stabilire aziendalmente.
Per tale concessione il lavoratore marittimo farà richiesta direttamente all'impresa armatoriale o tramite il Comando.
I lavoratori marittimi che debbono sostenere esami di qualificazione per il conseguimento di un titolo professionale, possono usufruire su richiesta, qualora la nave sosti in porto italiano, o nel periodo in cui scala porti nazionali, di permessi retribuiti per tutti i giorni di esame e per i due giorni lavorativi precedenti la sessione di esame. Tali permessi sono subordinati alla presentazione della necessaria documentazione direttamente all'impresa armatoriale o tramite il Comando.
6 - Sezione per i marittimi imbarcati su navi fino a 151 t.s.l.
L'anno 2020 addì 16 del mese di dicembre in Roma
- CONFEDERAZIONE ITALIANA ARMATORI (CONFITARMA)
e
le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori qui di seguito elencate:
- FEDERAZIONE ITALIANA ARMATORI TRASPORTI (FILT-CGIL)
- FEDERAZIONE ITALIANA TRASPORTI (FIT-CISL)
- UNIONE ITALIANA LAVORATORI TRASPORTI (UILTRASPORTI)
hanno stipulato la presente Sezione per marittimi imbarcati su navi fino a 151 t.s.l. adibite a qualunque tipo di traffico con esclusione dei marittimi imbarcati su navi già oggetto di altro contratto collettivo di lavoro (Aliscafi, Rimorchiatori portuali, Pilotine, Bunkeraggi e Servizi portuali diversi).
La presente Sezione si applica al personale di Stato Maggiore, Sottufficiali, Comuni, ai Conducenti unici ed al personale con mansioni polivalenti imbarcato su navi di ogni tipo non superiori alle 151 tonnellate di stazza lorda con esclusione del naviglio soggetto per la propria specificità, all'applicazione di Contratti Collettivi di Lavoro Nazionali e Locali già definiti.
Art. 1 - Campo di applicazione
1 - La presente Sezione si applica alle navi inferiori a 151 t.s.l. che compiono servizi lungo le coste e nei porti e ad ogni altro tipo di navigazione giornaliera non superiore alle 60 miglia dal porto di armamento o capolinea ed a distanza non superiore alle 40 miglia dalla costa.
2 - Agli equipaggi delle medesime navi che per esigenze aziendali compiano navigazione superiore alle sei ore e/o con percorrenza superiore alle 60 miglia dal porto d'armamento o capolinea e/o a distanza superiore alle 40 miglia dalla costa verrà corrisposta l'indennità di navigazione prevista dall'art. 14 della presente Sezione.
1 - Il personale marittimo il cui rapporto di lavoro è regolato dalla presente Sezione si intende normalmente assunto - a mezzo di contratto di arruolamento ai sensi dell'art. 325 del C.d.N. - a tempo indeterminato salvo diversa indicazione nel suddetto contratto.
2 - Il personale può essere trasbordato su qualunque nave sociale anche applicata a diverso itinerario, senza che ciò comporti modifiche alla retribuzione o alle condizioni contrattuali, fermo restando quanto previsto dall'art. 14 (Indennità di navigazione) della presente Sezione.
1 - All'atto dell'assunzione il personale dovrà effettuare un periodo di prova di 45 giorni.
2 - Durante il periodo di prova ambo le parti hanno il diritto di recedere dal rapporto di lavoro, con diritto alle competenze, maturate per il servizio prestato, escluso il preavviso.
Art. 4 - Tabelle minime di sicurezza
1 - Tenuto conto del tipo di utilizzazione della nave, il numero minimo dei componenti l'equipaggio è stabilito dall'Autorità Marittima in base alle norme del C.d.N. e relativo Regolamento.
1 - L'orario normale di lavoro è stabilito in 8 (otto) ore giornaliere. L'orario normale di lavoro può essere compreso nell'arco orario tra le 06.00 e le 20.00, con diritto di usufruire di un'ora per la consumazione dei pasti.
2 - Eventuali diverse articolazioni aziendali dell'orario normale di lavoro potranno essere concordate, per esigenze tecnico-operative, con la contrattazione di secondo livello.
1 - I minimi contrattuali mensili spettanti ai marittimi a seconda del grado e delle qualifiche risultanti dal ruolo equipaggio, sono indicati nella tabella allegata alla presente Sezione (Allegato 1).
2 - La paga giornaliera è ragguagliata ad un trentesimo del minimo contrattuale.
1 - Il lavoro effettuato dai componenti l'equipaggio oltre l'orario normale è considerato lavoro straordinario.
2 - I compensi orari per lavoro straordinario sono determinati dividendo il minimo contrattuale per 184, più una maggiorazione del 25% se la prestazione straordinaria si svolge in orario diurno e una maggiorazione del 30% se la prestazione straordinario si svolge in orario festivo, notturno e notturno festivo.
Art. 8 - Servizi di guardia con veglia in porto
1 - Fermo restando che la disciplina dell'organizzazione del lavoro a bordo è di competenza del Comandante, l'organizzazione dell'orario di lavoro per servizi di guardia con veglia in porto sarà disciplinata dalla contrattazione integrativa aziendale, nel rispetto dei limiti legali sull'orario di lavoro e orario di riposo.
Art. 9 - Indennità di contingenza
1 - L'indennità di contingenza è stata inserita nel minimo contrattuale.
Art. 10 - Computo riposi compensativi e ferie
1 - Il minimo contrattuale è ragguagliato ad un ventiseiesimo per il computo dell'indennità sostitutiva dei riposi compensativi e delle ferie.
1 - Sia in occasione del Natale che della Pasqua sarà corrisposta ai marittimi che abbiano compiuto un anno di imbarco, una gratifica costituita da una mensilità dei seguenti elementi:
a) minimo contrattuale;
b) valore convenzionale della panatica, come stabilito dall'art. 15;
c) scatti di anzianità.
2 - Ai marittimi entrati in servizio nel corso dell'anno, le gratifiche natalizia e pasquale, saranno corrisposte in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi di imbarco compiuti. Per le frazioni di mese verranno corrisposti i ratei giornalieri.
3 - Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, in occasione della liquidazione delle altre competenze, saranno corrisposte anche le quote parti della gratifica natalizia e pasquale.
Art. 12 - Trattamento delle giornate del sabato in servizio
1 - Il sabato mantiene la natura di giorno feriale.
2 - Il lavoro eventualmente compiuto nella giornata del sabato sarà compensato con una giornata di riposo compensativo, calcolato sulla base di 1/26 della retribuzione (minimo contrattuale, panatica convenzionale, rateo gratifica natalizia e pasquale e scatti di anzianità).
Art. 13 - Scatti di anzianità/navigazione
1 - Al marittimo, che abbia effettuato gli ultimi due anni di navigazione sempre con la stessa azienda, spetterà uno scatto di anzianità/navigazione i cui importi sono indicati nell'Allegato 2. Dopo il primo biennio di navigazione, maturando ulteriori analoghi requisiti verranno corrisposti altri quattro scatti biennali i cui importi sono riportati nell'Allegato 2.
Art. 14 - Indennità di navigazione
1 - Allo scopo specifico ed esclusivo di tenere conto dell'impegno richiesto dalle esigenze della navigazione marittima, nonché del vincolo di permanenza a bordo della nave e del relativo disagio, quando per esigenze di servizio la nave effettua navigazione continua di durata superiore a sei ore e/o si allontana oltre sessanta miglia dal porto capolinea, al personale imbarcato verrà corrisposta una indennità di navigazione per giorno di effettivo imbarco nella misura di seguito indicata:
- Comandante - Dir. Macch. - Conduttore | € 3,10 |
- 1º Ufficiale | € 2,58 |
- Ufficiale di navigazione | € 1,81 |
- Sottufficiale | € 1,03 |
- Comune | € 0,62 |
- Giovanotto | € 0,52 |
- Mozzo | € 0,34 |
Art. 15 - Vitto - Panatica convenzionale
1 - Durante il periodo di imbarco, nel caso in cui non venga fornito il servizio di mensa, il datore di lavoro sarà tenuto a corrispondere, anche mediante buoni pasto (cartacei o elettronici), un'indennità non inferiore a € 5,00. La contrattazione di secondo livello potrà stabilire trattamenti di miglior favore.
2 - In tutti i casi in cui occorre computare la panatica quale coefficiente della retribuzione o considerarla come coefficiente di calcolo per la liquidazione di indennità (ad esempio: indennità sostitutiva del preavviso, indennità di risoluzione del rapporto di lavoro, indennità sostitutiva delle ferie o dei riposi compensativi, indennità giornaliera in caso di malattia o infortunio, gratifica natalizia, gratifica pasquale, ecc.) il valore da attribuire alla panatica è determinato nelle misure seguenti:
mensili | |
- Comandante - Dir. Macch. - Ufficiali | € 10,00 |
- Sottufficiali, Comuni e categorie iniziali | € 7,00 |
1 - Sono considerati giorni festivi:
a) tutte le domeniche;
b) le festività nazionali: 25 aprile, 1º maggio e 2 giugno;
c) le seguenti ulteriori festività:
- Capodanno (1º gennaio);
- Epifania;
- Lunedì di Pasqua;
- Assunzione (15 agosto);
- Ognissanti (1º novembre);
- Immacolata Concezione (8 dicembre);
- Natale (25 dicembre);
- S. Stefano (26 dicembre).
Sono considerati semifestività il Venerdì Santo e la Vigilia di Natale.
Art. 17 - Trattamento festività
1 - Ai marittimi saranno riconosciuti tanti giorni di riposo compensativo quanti saranno i giorni di domenica ed i giorni di festività infrasettimanali (comprese le festività nazionali) trascorsi in servizio.
2 - Qualora il marittimo nei giorni predetti, presti lavoro oltre l'orario normale giornaliero, verrà corrisposto il compenso per lavoro straordinario secondo quanto previsto all'art. 7.
3 - Nel caso in cui durante l'imbarco, per esigenze di servizio non sia stato possibile fare usufruire i riposi compensativi, sarà corrisposta un'indennità sostitutiva commisurata ad 1/26 dei seguenti istituti:
- minimo contrattuale;
- valore convenzionale della panatica di cui all'art. 15;
- scatti di anzianità;
- rateo gratifica natalizia e pasquale.
1 - Qualora una delle festività nazionali o delle festività normalmente infrasettimanali cada in giorno di domenica verranno riconosciute al marittimo una giornata di riposo compensativo e un importo pari ad un ventiseiesimo (1/26) della retribuzione mensile (minimo contrattuale, scatti di anzianità).
Art. 19 - Ferie - Congedo matrimoniale - Congedi parentali
Ferie
1 - Per ogni anno o frazione di anno di ininterrotto servizio alle dipendenze della stessa azienda, ai componenti l'equipaggio saranno concessi i seguenti periodi di ferie retribuite:
- Comandante - Dir. Macch. - Conduttore: giorni 32 di calendario;
- Restante equipaggio: giorni 31 di calendario.
2 - Ferma restando la normativa vigente, in caso di mancato godimento delle ferie, l'armatore corrisponderà al marittimo per ogni giornata 1/26 del minimo contrattuale, panatica convenzionale, scatti di anzianità e rateo gratifica natalizia e pasquale.
Congedo matrimoniale
1 - A tutto il personale che contrae matrimonio sarà concesso dalla azienda un congedo straordinario retribuito nella misura di giorni 15 (quindici). Per fruire del congedo l'interessato dovrà presentare domanda con congruo preavviso e dovrà debitamente documentare il matrimonio entro 90 giorni dalla data di celebrazione.
Congedi parentali
1 - Il lavoratore marittimo ha diritto di usufruire dei congedi e permessi parentali previsti dalla normativa nazionale vigente.
1 - Gli assegni familiari sono corrisposti ai marittimi nella misura e con le modalità stabilite per i lavoratori dell'industria dalle apposite disposizioni di Legge.
1 - Qualora l'equipaggio dovesse pernottare a bordo o per guardia con veglia si provvederà a cura dell'armatore al normale corredo di cabina e di letto.
2 - Si provvederà, a cura dell'armatore, al cambio della biancheria ogni 7 (sette) giorni.
Art. 22 - Indennità perdita corredo
1 - In caso di perdita di tutti gli effetti personali, o per la maggior parte di essi, il personale ha diritto all'indennizzo da parte dell'armatore, del danno subito entro i limiti massimi seguenti:
- Comandante - Dir. Macch. - Conduttore € 180,76
- Restante equipaggio € 154,94
2 - Per le perdite parziali gli importi sopra indicati saranno proporzionalmente ridotti.
1 - Se prescritto dall'armatore, l'equipaggio è tenuto ad indossare la divisa mantenendola in buone condizioni. Le divise agli ufficiali, ai sottufficiali e ai comuni saranno fornite dall'armatore nel limite di una divisa all'anno.
Art. 24 - Lavori per pulizia e manutenzione della nave
1 - L'equipaggio dovrà eseguire tutti i lavori di ordinaria manutenzione e di pulizia della nave, con diritto a compenso per lavoro straordinario qualora predetti lavori vengano eseguiti fuori orario normale.
Art. 25 - Rapporti gerarchici e disciplinari
1 - Durante l'imbarco, i rapporti gerarchici e disciplinari sono regolati dalle leggi e regolamenti della Marina Mercantile e dalla presente Sezione.
Art. 26 - Condotta del personale
1 - Il personale ha il dovere di mantenere condotta disciplinata; di uniformarsi alle prescrizioni delle Autorità nazionali e di seguire ogni legittimo ordine del Comandante e di ogni altro superiore per ciò che concerne il servizio e la sicurezza della nave, delle persone imbarcate, del carico e delle provviste.
2 - I rapporti tra i componenti l'equipaggio debbono essere improntati a spirito di collaborazione e di comprensione.
3 - Nessuna persona dell'equipaggio potrà assentarsi da bordo senza il consenso del Comandante o di chi lo rappresenta.
4 - Tutto il personale ha il dovere di esercitare la più attenta sorveglianza affinché non si verifichino casi di contrabbando, trasporto di paccottiglie, sottrazioni di merci, vendite abusive a bordo, imbarco o favoreggiamento di persone o cose sprovviste di regolare biglietto. Il Comandante disporrà affinché siano effettuate prima della partenza e durante il viaggio visite in ogni parte della nave per assicurarsi della osservanza di quanto precede.
5 - L'armatore ha il diritto di risolvere il contratto senza indennità di sorta e di essere risarcito di tutti i danni che gli derivassero in conseguenza di trasgressioni a disposizioni di leggi nei confronti dei componenti l'equipaggio che risultassero responsabili sia della trasgressione sia della mancata vigilanza.
Art. 27 - Infrazioni disciplinari e sanzioni
1 - Il personale ha il dovere di mantenere una condotta disciplinata, di uniformarsi alle prescrizioni delle Autorità nazionali e di quelle consolari e locali nei porti all'estero, di eseguire ogni legittimo ordine del Comandante e di ogni altro superiore per ciò che concerne il servizio e la sicurezza della nave, delle persone imbarcate, del carico e delle provviste.
2 - I rapporti tra i componenti l'equipaggio devono essere improntati a spirito di collaborazione e di comprensione.
3 - Nessuna persona dell'equipaggio potrà assentarsi da bordo senza il consenso del Comandante o di chi lo rappresenti.
4 - Tutto l'equipaggio ha il dovere di esercitare la più attenta sorveglianza affinché non si verifichino casi di furto, contrabbando, trasporto di paccottiglie, sottrazioni di merci, vendite abusive a bordo, imbarco o favoreggiamento di clandestini. Il Comandante disporrà affinché siano effettuate prima della partenza e durante il viaggio frequenti visite in ogni parte del mezzo navale per assicurarsi che non esistano a bordo clandestini o merci di contrabbando.
5 - L'armatore ha il diritto di risolvere il contratto senza preavviso, fermo restando il trattamento di fine rapporto, e di essere risarcito di tutti i danni che gli derivassero in conseguenza di trasgressioni a disposizioni di leggi nazionali ed estere, e particolarmente in conseguenza di furto, contrabbando, trasporto di paccottiglie, imbarco o favoreggiamento clandestini nei confronti dei componenti l'equipaggio che risultassero responsabili sia della trasgressione sia della mancata vigilanza.
6 - Eventuali infrazioni del personale, e in particolare quelle ai doveri di cui ai commi precedenti, e inadempimenti alle obbligazioni derivanti dal contratto di lavoro individuale saranno sanzionate in proporzione alla loro gravità in base al codice disciplinare di cui al presente articolo.
7 - Qualora l'armatore ritenga che il lavoratore abbia commesso una infrazione o posto in essere un inadempimento che possono dar luogo a sanzione disciplinare provvederà a contestare al medesimo, a mezzo di comunicazione scritta, i fatti per i quali ha inteso aprire il procedimento disciplinare.
8 - Il lavoratore, entro cinque giorni da quando ha ricevuto la contestazione di cui sopra, potrà formulare, per iscritto, le sue eventuali giustificazioni. Il lavoratore, se lo richiede entro il suddetto termine, può essere sentito a sua difesa con l'assistenza di un rappresentante dell'organizzazione sindacale a cui aderisce o conferisce mandato.
9 - L'armatore, valutate le giustificazioni del lavoratore, se pervenute, e, comunque, dopo dieci giorni dall'avvenuto ricevimento della lettera di contestazione, potrà irrogare una delle seguenti sanzioni disciplinari, in proporzione alla gravità dei fatti contestati:
a) rimprovero scritto;
b) multa fino a 4 ore di retribuzione;
c) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a 10 giorni;
d) licenziamento.
Si precisa di seguito - a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo - il carattere dei provvedimenti disciplinari e l'entità degli stessi:
a) Rimprovero scritto.
Il rimprovero scritto è provvedimento di carattere ammonitorio e si infligge per infrazioni di gravità inferiore a quelle indicate nei punti successivi. La recidiva infrazione per cui è previsto il provvedimento di rimprovero scritto, non prescritto, dà la facoltà all'Azienda di comminare provvedimenti che possono andare dalla multa alla sospensione di durata non superiore a tre giorni.
b) Multa.
Vi si incorre per le seguenti infrazioni:
1. Inosservanza dell'orario di lavoro.
2. Inosservanza delle misure di prevenzione degli infortuni e delle disposizioni a tale scopo emanate dall'Azienda quando non ricadono nei casi previsti dalle successive lettere d) ed
e).
3. Irregolarità di servizio, abusi, mancanza di diligenza nei propri compiti, quando non abbiano carattere di gravità e non abbiano arrecato danno.
4. Irregolarità ed inosservanze simili a quelle sopra descritte.
L'importo di suddette multe (escluso quello costituente risarcimento del danno) è devoluto alle istituzioni assistenziali o previdenziali.
La recidiva in infrazioni per cui è previsto il provvedimento di multa, non prescritto, dà facoltà all'Azienda di comminare al lavoratore il provvedimento di cui alla lettera successiva.
c) Sospensione.
Vi si incorre per le seguenti infrazioni:
1. Inosservanze ripetute dell'orario di lavoro.
2. Assenza ingiustificata di durata non superiore ad un giorno.
3. Inosservanza delle misure di prevenzione infortuni e delle disposizioni a tale scopo emanate dall'Azienda quando la mancanza cagioni danni lievi alle cose e nessun danno alle persone.
4. Presentarsi a lavoro o prestare servizio in stato di ubriachezza o alterazione.
5. Abbandono del posto di lavoro senza giustificato motivo salvo quanto previsto al punto 3 della lettera e).
6. Esecuzione in Azienda di lavori per proprio conto fuori dall'orario di lavoro e senza sottrazione di materiale dell'Azienda.
7. Lieve insubordinazione verso i superiori.
8. Mancanze di analoghe gravità.
Resta inteso che, in caso di sospensione, non verrà attuata la procedura amministrativa di sbarco del lavoratore. La recidiva in infrazioni per cui è previsto il provvedimento di sospensione, non prescritto, dà facoltà all'Azienda di comminare al lavoratore il provvedimento di cui alla lettera successiva.
d) Licenziamento.
Vi si incorre in genere per tutte quelle infrazioni in cui la gravità del fatto non consente l'ulteriore prosecuzione del rapporto di lavoro, ed in particolare per:
1. Assenza ingiustificata di durata superiore ad un giorno.
2. Assenze ingiustificate ripetute due volte, non cadute in prescrizione.
3. Abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano specificatamente affidate mansioni di responsabilità, sorveglianza, custodia e controllo o da parte di altro personale nel caso in cui possa derivare pregiudizio all'incolumità delle persone, alla sicurezza del mezzo navale, degli impianti o strutture portuali, pregiudizio all'esecuzione dell'attività svolta.
4. Grave insubordinazione verso i superiori, minacce o vie di fatto o rifiuti di obbedienza ad ordini.
5. Danneggiamento colposo o volontario alla proprietà dell'Azienda, al materiale di lavorazione o a persone.
6. Inosservanza al prescritto divieto di fumare dove ciò può provocare pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti.
7. Alterchi con vie di fatto ingiurie, disordini, risse o violenze sia al di fuori che all'interno dei mezzi navali o degli uffici.
8. Furto all'interno dei mezzi navali o degli uffici di somme, valori, materiali od oggetti a chiunque appartenenti.
9. La recidiva, non prescritta, anche di una sola delle infrazioni disciplinari di cui all'articolo 1251 del Codice della Navigazione o l'infrazione di due diverse mancanze disciplinari previste dallo stesso articolo anche se non seguite dalle pene disciplinari previste dall'articolo 1252 del Codice della Navigazione.
10. Trafugamento di documenti dell'Azienda che determinino una violazione della dovuta riservatezza aziendale.
11. Esecuzione in Azienda di lavori per conto proprio o di terzi effettuati durante l'orario di lavoro.
12. Il rifiuto del marittimo, senza giustificato motivo, di trasbordare da un mezzo all'altro.
13. Mancanze di analoga gravità.
Il caso di licenziamento per giusta causa, ai sensi della presente lettera e) numeri 2., 3., 4., 5., 7., 8., 9. e 10., esclude la liquidazione dell'indennità sostitutiva del preavviso.
5 - In tutti i casi in cui, nella presente Sezione, si parla di "prescrizione" delle sanzioni disciplinari, si intende un periodo a ritroso di due anni.
6 - Resta salvo il diritto delle parti di promuovere le azioni consentite dalle leggi vigenti ed applicabili in materia.
Art. 28 - Controversie sindacali
1 - Le eventuali divergenze sulla interpretazione della presente Sezione saranno esaminate dalle Organizzazioni stipulanti in sede Provinciale, mediante apposita commissione paritetica che esaminerà le questioni alla stessa sottoposte, redigendo apposito verbale.
2 - In caso di mancato accordo a seguito dell'esame di cui sopra, le parti si riterranno libere di procedere secondo le consuete forme sindacali.
Art. 29 - Risoluzione del contratto di arruolamento
1 - Il contratto di arruolamento può essere risolto:
a) per volontà del marittimo;
b) per volontà del datore di lavoro per giusta causa o giustificato motivo;
c) per forza maggiore o giusta causa;
d) per colpa del marittimo.
A) Risoluzione per volontà del marittimo
2 - Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro per volontà del marittimo prima del compimento del periodo contrattuale di imbarco, il marittimo stesso dovrà dare almeno dodici giorni di preavviso e sostenere le spese di viaggio.
3 - I termini di preavviso possono essere derogati nei casi di morte del padre, madre, coniuge e figli, da documentare entro 10 giorni dall'avvenuto decesso e per fatto grave da documentare e sottoporre tempestivamente alla Società; l'armatore corrisponderà al marittimo quanto previsto all'articolo 33. Il marittimo non potrà, peraltro, sbarcare senza l'autorizzazione dell'Autorità Marittima ove non sia possibile sostituirlo.
B) Risoluzione per volontà del datore di lavoro per giusta causa o giustificato motivo
4 - Per giusta causa il contratto di arruolamento può essere risolto dal datore di lavoro in qualunque tempo e luogo, salvo l'obbligo del rimpatrio.
Per giustificato motivo il contratto di arruolamento può essere risolto dal datore di lavoro in qualunque tempo e luogo, nel rispetto dei termini del preavviso ferme restando le disposizioni relative al rimpatrio e le norme sulle infrazioni disciplinari:
Preavviso
- per il Comandante - Dir. Macch. - Conduttore: 25 giorni;
- per gli Ufficiali: 18 giorni;
- per i Sottufficiali e Comuni: 12 giorni.
5 - È in facoltà dell'armatore di sostituire al preavviso una indennità pari a tante giornate di minimo contrattuale, panatica e pro-rata della gratifica natalizia e della gratifica pasquale, quanti sono i giorni di preavviso non osservati.
C) Risoluzione per forza maggiore o giusta causa
6 - Quando la risoluzione del contratto di arruolamento avvenga in conseguenza di uno dei casi sottoelencati, il marittimo, di qualunque grado, o i suoi aventi causa avranno diritto all'indennità di risoluzione del contratto in relazione all'anzianità maturata e a metà del preavviso con un minimo di 15 giorni complessivi di indennità:
- forza maggiore, caso fortuito;
- morte del marittimo;
- chiamata o richiamo alle armi del marittimo;
- interdizione del commercio.
7 - Quando la risoluzione del contratto di arruolamento avvenga in conseguenza di uno degli altri casi sottoelencati, il marittimo o i suoi aventi causa avranno diritto all'indennità di risoluzione del contratto in relazione all'anzianità maturata con un minimo garantito di nove giorni:
- infortunio o malattia del marittimo;
- disarmo per qualsiasi causa;
- naufragio o altri sinistri marittimi;
- alienazione del mezzo navale.
8 - Il contratto di arruolamento a tempo indeterminato è risolto per forza maggiore nei casi indicati all'art. 30.
D) Risoluzione per colpa del marittimo
9 - Se la risoluzione del contratto di arruolamento è dovuta a colpa del marittimo, l'armatore è tenuto a corrispondere la sola indennità di anzianità proporzionale alla durata del servizio prestato e ove ne ricorrano gli estremi di diritto, il marittimo è tenuto al risarcimento dei danni cagionati all'armatore.
10 - Sono considerate colpe gravi, fra l'altro, la insubordinazione, la frequente ubriachezza a bordo e la recidiva disobbedienza.
11 - Il marittimo ha facoltà di contestare la legittimità del provvedimento presso l'Autorità marittima e, qualora il suo reclamo sia riconosciuto fondato ha diritto all'indennità sostitutiva del preavviso e all'indennità di anzianità nelle misure stabilite dal presente articolo, con il minimo garantito di 30 giorni di indennità fra indennità sostitutiva del preavviso e indennità di risoluzione del contratto.
Art. 30 - Risoluzione di diritto, qualunque sia il tipo di contratto di arruolamento
1 - Qualunque sia il tipo di contratto di arruolamento, il rapporto di lavoro si risolve di diritto (art. 343 del Codice della Navigazione).
1 - Quando un marittimo è tenuto prigioniero sulla nave o fuori della nave in seguito ad atti di pirateria o rapina armata contro le navi, il contratto di arruolamento, ferme restando la natura giuridica, la tipologia e la durata dello stesso che permangono a ogni altro effetto, continua ad avere effetto indipendentemente dal fatto che il suo termine sia scaduto o una delle due parti ne notifichi la sospensione o la risoluzione. Ai fini del presente articolo, i termini "pirateria" e "rapina armata contro le navi" sono definiti dallo Standard A2.1 della Maritime Labour Convention, 2006 (come emendata).
Art. 32 - Risoluzione per periodo di comporto
1 - Al personale assente dal lavoro per malattia o per infortunio extralavorativo sarà conservato il posto, senza diritto ad alcuna retribuzione e con il riconoscimento dell'anzianità di servizio, fino al massimo di 240 giorni consecutivi di assenza.
2 - Al personale assente per malattia o per infortunio extralavorativo sarà conservato il posto, senza diritto ad alcuna retribuzione ma con il riconoscimento dell'anzianità di servizio, fino ad un massimo di 300 giorni di assenza, nell'arco dell'ultimo triennio, dovuta anche a più malattie o ricaduta nella stessa malattia o a più infortuni extralavorativi (c.d. comporto per sommatoria).
3 - Solo ed esclusivamente in caso di neoplasie invalidanti, sclerosi multipla, morbo di Parkinson e di Alzheimer e trapianti di organi vitali, al personale sbarcato per le suddette cause sarà conservato il posto, senza diritto ad alcuna retribuzione, ma con il riconoscimento dell'anzianità di servizio, fino al massimo di 540 giorni nell'arco dell'ultimo triennio. Lo stato di malattia dovrà essere documentato da apposita certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica (cd. comporto per sommatoria).
Art. 33 - Trattamento di fine rapporto
1 - All'atto della cessazione del rapporto di lavoro l'armatore corrisponderà al marittimo il trattamento di fine rapporto in base alle norme della Legge 29 maggio 1982, n. 297 ed in particolare ai sensi del secondo comma dell'art. 4, costituita esclusivamente dai seguenti elementi:
a) minimo contrattuale;
b) valore convenzionale della panatica;
c) rateo della gratifica natalizia;
f) rateo della gratifica pasquale;
g) scatti di anzianità/navigazione.
1 - La presente Sezione decorre dal 1º gennaio 2021 ed avrà validità fino al 31 dicembre 2023. Essa si intenderà tacitamente prorogata di anno in anno qualora non venga disdettata da una delle parti, a mezzo di formale comunicazione scritta, almeno sei mesi prima della scadenza. In ogni caso essa resterà in vigore fino a quando non sarà sostituita da un successivo accordo dello stesso livello.
Art. 35 - Trattamento di miglior favore
1 - Resta fermo l'eventuale migliore trattamento in atto.
Allegato 1 - MINIMI CONTRATTUALI
Grado | 01/01/2022 | 01/07/2022 | 01/07/2023 |
Comandante - Dir. Macch. - Conduttore | € 1.621,72 | € 1.661,87 | € 1.702,01 |
1º Ufficiale | € 1.426,77 | € 1.462,08 | € 1.497,40 |
Ufficiale di navigazione | € 1.377,52 | € 1.411,62 | € 1.445,71 |
Sottufficiale | € 1.328,27 | € 1.361,15 | € 1.394,03 |
Comune di coperta e macchina (Marò) | € 1.184,15 | € 1.213,47 | € 1.242,78 |
Giovanotto | € 1.034,36 | € 1.059,97 | € 1.085,57 |
Mozzo | € 999,26 | € 1.024,00 | € 1.048,73 |
Allegato 2 - VALORE DEGLI SCATTI DI ANZIANITÀ
In vigore dal 1º gennaio 2022
| Scatto (ex 5%) | Scatto (ex 2%) |
Comandante - Dir. Macch. - Conduttore | € 55,20 | € 22,08 |
1º Ufficiale | € 45,80 | € 18,32 |
Ufficiale di navigazione | € 43,44 | € 17,38 |
Sottufficiale | € 41,08 | € 16,44 |
Comune di coperta e macchina (Marò) | € 34,13 | € 13,65 |
Giovanotto | € 29,61 | € 10,76 |
Mozzo | € 25,22 | € 10,09 |
In vigore dal 1º luglio 2022
| Scatto (ex 5%) | Scatto (ex 2%) |
Comandante - Dir. Macch. - Conduttore | € 57,20 | € 22,88 |
1º Ufficiale | € 47,56 | € 19,02 |
Ufficiale di navigazione | € 45,15 | € 18,06 |
Sottufficiale | € 42,73 | € 17,09 |
Comune di coperta e macchina (Marò) | € 35,59 | € 14,24 |
Giovanotto | € 28,19 | € 11,27 |
Mozzo | € 26,45 | € 10,58 |
In vigore dal 1º luglio 2023
Scatto (ex 5%) | Scatto (ex 2%) | |
Comandante - Dir. Macch. - Conduttore | € 59,21 | € 23,68 |
1º Ufficiale | € 49,33 | € 19,73 |
Ufficiale di navigazione | € 46,85 | € 18,74 |
Sottufficiale | € 44,37 | € 17,75 |
Comune di coperta e macchina (Marò) | € 37,06 | € 14,82 |
Giovanotto | € 29,47 | € 11,78 |
Mozzo | € 27,69 | € 11,08 |
Allegato 3 - TUTELA ASSICURATIVA INTEGRATIVA PERSONALE MARITTIMO
Le società dell'armamento privato provvederanno a stipulare apposita polizza assicurativa per tutti i propri dipendenti, secondo quanto previsto dall'accordo del 20 dicembre 2002 e successive integrazioni, di cui all'Allegato 13 della Sezione per l'imbarco dei lavoratori marittimi comunitari sulle navi da carico e sulle navi traghetto passeggeri/merci superiori a 151 tonnellate di stazza lorda e per i Comandanti e Direttori di Macchina imbarcati su navi superiori a 151 t.s.l. e inferiori a 3.000 t.s.l. o 4.000 t.s.c..
Allegato 4 - VERBALE DI ACCORDO PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE
L'anno 2007, addì 30 del mese di maggio, in Roma si sono incontrate la CONFITARMA, la FEDARLINEA e le Segreterie nazionali Filt/Cgil, Fit/Cisl, Uiltrasporti, USCLAC e UNCDIM.
Visti
- l'accordo 11 giugno 2003 di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i capitani di lungo corso al comando e capitani di macchina alla direzione di macchina nel quale, fra l'altro, le parti sopra citate concordarono circa l'opportunità di dare corso alla previdenza complementare di settore attraverso l'individuazione di un fondo contrattuale di riferimento fra quelli già attivi sul mercato;
- il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 di disciplina delle forme pensionistiche complementari;
la Legge 8 agosto 1995, n. 335 di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare;
- il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47 di disciplina fiscale della previdenza complementare, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 168.
- il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 di riforma della disciplina delle forme pensionistiche complementari;
- la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), che, modificando il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, prevede, fra l'altro, l'anticipazione dell'entrata in vigore della riforma della previdenza complementare al 1º gennaio 2007;
atteso che
- le forme pensionistiche complementari si distinguono in collettive, vale a dire le forme di cui agli articoli 3, comma 1, lettere da a) a h), e 12 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e individuali, vale a dire le forme di cui all'articolo 13 del citato decreto legislativo;
- la ridotta consistenza occupazionale del settore marittimo non consente la costituzione di un fondo di categoria di dimensioni finanziarie tali da garantire ai lavoratori aderenti adeguati livelli di remuneratività e, pertanto, si conferma l'opportunità di individuare un fondo pensione contrattuale del comparto trasporti, verso cui i lavoratori potranno far confluire le risorse che decideranno di destinare alla previdenza complementare;
le parti convengono che
il Fondo Pensione Complementare Nazionale PRIAMO rappresenta uno strumento idoneo all'erogazione, al termine dell'attività lavorativa, di un trattamento pensionistico complementare che integri quello derivante dal sistema pubblico obbligatorio.
Pertanto, il predetto Fondo PRIAMO è stato individuato quale fondo pensione contrattuale di categoria per i lavoratori dipendenti a cui è applicato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto dalle Organizzazioni datoriali e sindacali stipulanti il presente accordo.
Al fine di rendere possibile l'adesione al Fondo PRIAMO da parte dei lavoratori del settore marittimo, è necessario apportare alcune modifiche allo Statuto del citato Fondo, ex art. 36 dello Statuto.
Con riferimento ai lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria successivamente alla data del 28 aprile 1993, è prevista, in caso di adesione alla previdenza complementare, l'integrale destinazione al Fondo di previdenza complementare del TFR maturando.
Con riferimento ai lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993, il conferimento del TFR maturando è fissato ad una percentuale pari al 2,28% degli elementi della retribuzione, utili ai fini del calcolo del TFR, per 12 mensilità annue.
Qualora il lavoratore, a prescindere dalla data di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria, decida di versare, oltre al TFR maturando, un contributo mensile pari all'1% del minimo contrattuale conglobato (paga base + contingenza + EDR) e degli eventuali scatti di anzianità, per 14 mensilità all'anno, l'azienda verserà sulla posizione individuale del lavoratore, per 14 mensilità annue, un contributo mensile di pari importo, non computabile ai fini del calcolo del TFR.
Resta ferma la facoltà per il lavoratore di versare al medesimo Fondo un contributo aggiuntivo esclusivamente a proprio carico.
L'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, di cui al punto precedente, è assunto esclusivamente nei confronti dei lavoratori che aderiscono al Fondo PRIAMO. Pertanto, tale contributo non sarà dovuto, né si convertirà in alcun trattamento sostitutivo anche di diversa natura, sia collettivo che individuale, a favore dei lavoratori che, a causa della mancata adesione, non conseguano la qualifica di Socio del Fondo in parola, ovvero la perdano successivamente.
Con specifico riferimento al personale non in Regolamento Organico e non in Continuità di Rapporto di Lavoro, gli obblighi di conferimento del TFR maturando e di versamento del contributo aggiuntivo a carico del datore di lavoro e del lavoratore sussistono solo relativamente ai periodi in cui il lavoratore è imbarcato in forza di convenzione di arruolamento o di un impiego a bordo o a terra in regime di comandata, purché nel corso dell'anno solare tali periodi siano di durata complessiva di almeno tre mesi.
In base a quanto previsto dalla Nota Informativa di PRIAMO, le spese di adesione al fondo sono attualmente le seguenti:
- spese di adesione, pari a € 10,32, di cui € 5,16 a carico del socio e € 5,16 a carico del datore di lavoro, da versare in un'unica soluzione;
- quota associativa mensile pari a € 1,50 a carico del socio;
- costo annuale indirettamente a carico dell'aderente in funzione della scelta di comparto.
Per quanto riguarda gli altri aspetti normativi, nonché quelli tecnico-organizzativi, si rimanda integralmente a quanto previsto nello Statuto del Fondo PRIAMO e alle istruzioni contenute nella relativa Nota Informativa.
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Dal 1º gennaio 2010 il contributo mensile a carico del datore di lavoro è elevato all'1,5% del minimo contrattuale, per 14 mensilità all'anno.
Allegato 5 - DIRITTI SINDACALI
In applicazione della norma dello Statuto dei lavoratori che demanda ai contratti collettivi di lavoro l'attuazione dei principi sanciti dallo Statuto stesso alle Aziende di navigazione per il personale navigante si conviene quanto segue:
1) Ad iniziativa dei marittimi imbarcati, nell'ambito delle rispettive Organizzazioni Sindacali di appartenenza, possono essere costituite per ogni azienda che applica la presente Sezione, "rappresentanze sindacali" scelte fra i componenti gli equipaggi;
2) Per ogni azienda può essere nominato per ogni Organizzazione sindacale stipulante il presente contratto, un rappresentante sindacale sino a 100 membri d'equipaggio;
3) Della nomina sarà data comunicazione all'armatore;
4) I rappresentanti sindacali che durano in carica salvo revoca per tutto il periodo di imbarco, avranno le seguenti attribuzioni:
a) prospettare verbalmente o per iscritto all'armatore le questioni che possono sorgere relativamente all'esatta applicazione dei contratti di lavoro e degli accordi sindacali;
b) conferire con i componenti l'equipaggio, franchi dal servizio, nelle salette mensa;
c) indire assemblee sulle navi previa comunicazione all'armatore e compatibilmente con le esigenze di servizio;
5) Eventuali problemi insoluti tra l'armatore ed i rappresentanti sindacali formeranno oggetto di esame tra le rispettive organizzazioni sindacali;
6) I rappresentanti sindacali sono tenuti, come gli altri membri dell'equipaggio, ad effettuare le prestazioni di lavoro secondo le comuni norme contrattuali;
7) Per l'eventuale cancellazione o mancata reiscrizione nel turno particolare si applicherà la procedura prevista nelle "norme sui turni particolari delle navi da passeggeri";
8) I componenti le rappresentanze sindacali beneficiano della tutela disposta dalle norme dello statuto dei lavoratori.
ACCESSO A BORDO DEI RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI
È consentito ai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali firmatarie, l'accesso a bordo delle navi.
Affissione, comunicazioni sindacali.
1) La società curerà la collocazione su ogni nave in posto accessibile a tutti i membri dell'equipaggio, di un albo a disposizione delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente accordo e delle Sezioni territoriali periferiche delle Organizzazioni medesime.
2) In tali albi saranno affisse le comunicazioni a firma delle segreterie responsabili delle Organizzazioni e Sezioni periferiche predette, nonché delle rappresentanze sindacali di bordo di cui al precedente paragrafo 1) che dovranno riguardare materie di interesse sindacale e del lavoro ed essere tempestivamente presentate ai Comandi delle navi e fatte pervenire, per opportuna conoscenza, alla Direzione della Società o Sedi succursali.
DELEGHE PER RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI SINDACALI
1 - Il marittimo potrà far pervenire alla Società armatrice, tramite la propria Organizzazione sindacale una delega a trattenere sulle proprie competenze un contributo associativo mensile da versare alla Organizzazione sindacale, indicata nella delega stessa, che sia stipulante e firmataria del contratto collettivo nazionale di lavoro.
2 - La delega sarà valida sino a revoca scritta da parte del marittimo, anche contestualmente alla eventuale sottoscrizione di una nuova delega a favore di altra Organizzazione sindacale stipulante e firmataria del contratto collettivo nazionale di lavoro. La revoca avrà effetto dal mese successivo a quella di avvenuta ricezione da parte della Società.
3 - Lo sbarco del marittimo iscritto a turno particolare o in continuità non costituisce motivo di decadenza della validità della delega.
4 - La prima trattenuta sarà effettuata sulla prima corresponsione di competenze successive al mese di ricezione della delega da parte della Società armatrice e il relativo importo sarà versato all'Organizzazione sindacale interessata oppure accreditato sul c/c bancario eventualmente indicato, entro il mese successivo alla data di effettuazione della trattenuta stessa sulle competenze del marittimo liquidate a mese od a viaggio. Analogamente le quote successive verranno rimesse alle Organizzazioni Sindacali interessate entro un mese dalla effettuazione della trattenuta sulle competenze del marittimo liquidate a mese od a viaggio.
5 - L'elenco delle deleghe inviato dalla Organizzazione sindacale stipulante e firmataria del contratto collettivo nazionale di lavoro sarà compilato in duplice copia, di cui una verrà restituita dalla Società alla Organizzazione sindacale stessa.
6 - Il contributo sindacale mensile viene stabilito nella misura dell'uno per cento del minimo contrattuale.
Le parti convengono di definire, nell'ambito della presente Sezione per i marittimi imbarcati su navi fino a 151 t.s.l., una sottosezione speciale per i marittimi imbarcati su navi che svolgono attività di servizi di antinquinamento e disinquinamento.
Art. 1 - Campo di applicazione
1. La presente Sottosezione si applica alle navi fino a 151 tsl che compiono servizi di antinquinamento e disinquinamento.
1. I minimi contrattuali mensili spettanti ai marittimi a seconda del grado e delle qualifiche risultanti dal ruolo equipaggio, sono quelli previsti nella Sezione per i marittimi imbarcati su navi fino a 151 t.s.l.
2. La paga giornaliera è ragguagliata ad un trentesimo del minimo contrattuale.
Art. 14 - Indennità di navigazione
Allo scopo specifico ed esclusivo di tenere conto dell'impegno richiesto dalle esigenze della navigazione marittima, nonché del vincolo di permanenza a bordo della nave e del relativo disagio, al personale imbarcato verrà corrisposta una indennità di navigazione per giorno di effettiva presenza a bordo secondo quanto di seguito indicato:
QUALIFICHE | IND. DI NAVIGAZIONE |
Comandante - Conduttore | € 14,87 |
Direttore di Macchina | € 14,87 |
1º Ufficiale e Ufficiale di navigazione | € 13,06 |
Sottufficiale | € 12,16 |
Comune di coperta e macchina (Marò) | € 11,26 |
Giovanotto | € 10,54 |
Mozzo | € 9,81 |
Art. 19 - Ferie - Recuperi - Congedo matrimoniale
Ferie
1. Per ogni anno o frazione di anno di ininterrotto servizio alle dipendenze della stessa azienda, ai componenti l'equipaggio saranno concessi i seguenti periodi di ferie, retribuite con facoltà dell'armatore di corrispondere a fine anno:
- Comandante Conduttore Dir. Macch. giorni 32 di calendario;
- Restante equipaggio: giorni 31 di calendario.
2. Le ferie saranno godute per 2/3 nel periodo di minor intensità lavorativa, il restante 1/3, compatibilmente con le esigenze aziendali, sarà goduto su richiesta del marittimo.
3. Le modalità per fruire delle ferie maturate durante il periodo di imbarco potranno essere concordate nella contrattazione di secondo livello. In mancanza, ferma restando la normativa vigente, in caso di mancato godimento delle ferie, l'armatore corrisponderà al marittimo per ogni giornata 1/26 della paga conglobata, panatica giornaliera, scatti di anzianità e rateo gratifica natalizia e pasquale, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni di Legge vigenti.
4. Per far fronte alle variazioni dei programmi lavorativi aziendali saranno previsti periodi nei quali i marittimi lavoreranno anche i sabati, domeniche e festività infrasettimanali.
I riposi compensativi maturati, per prestazione lavorative effettuate nelle giornate di sabato domeniche e festività infrasettimanali, verranno goduti nel periodo di minore intensità lavorativa.
Congedo matrimoniale
1 - A tutto il personale che contrae matrimonio sarà concesso dalla azienda un congedo straordinario retribuito nella misura di giorni 15 (quindici). Per fruire del congedo l'interessato dovrà presentare domanda con congruo preavviso e dovrà debitamente documentare il matrimonio entro 90 giorni dalla data di celebrazione.
Tenuto conto delle specificità dei servizi antinquinamento e disinquinamento, la società richiederà al lavoratore di essere reperibile (senza vincolo di rimanere nella propria abitazione ma con l'obbligo in tal caso di fornire alla società le notizie atte a rintracciarlo) al fine di svolgere eventuali immediate prestazioni.
Al lavoratore in reperibilità l'azienda riconoscerà un compenso mensile come da allegata tabella.
In caso di chiamata sarà inoltre dovuto il pagamento delle ore di effettivo servizio prestato.
Il compenso suddetto è escluso da ogni istituto contrattuale che direttamente o indirettamente implichi la retribuzione quale base di calcolo.
La reperibilità non sarà richiesta, né indennizzata nelle giornate di ferie.
QUALIFICHE | IND. DI REPERIBILITÀ |
Comandante - Conduttore | € 237,57 |
Direttore di Macchina | € 227,24 |
1º Ufficiale e Ufficiale di navigazione | € 222,08 |
Sottufficiale | € 216,92 |
Comune di coperta e macchina (Marò) | € 211,75 |
Giovanotto | € 201,42 |
Mozzo | € 191,09 |
L'anno 2020 addì 16 del mese di dicembre in Roma
- CONFEDERAZIONE ITALIANA ARMATORI (CONFITARMA)
- ASSARMATORI
e
le Organizzazioni dei Lavoratori sottoelencate:
- FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI TRASPORTI (FILT-CGIL)
- FEDERAZIONE ITALIANA TRASPORTI (FIT-CISL)
- UNIONE ITALIANA LAVORATORI TRASPORTI (UILTRASPORTI)
hanno stipulato la presente Sezione per l'imbarco dei marittimi di nazionalità italiana sulle navi da carico e passeggeri iscritte nei registri speciali secondo i dettami della Legge 234 del 14 giugno 1989.
Considerato che una migliore posizione concorrenziale della flotta nazionale sul mercato internazionale e la difesa degli attuali livelli occupazionali dei marittimi italiani sia in termini quantitativi che qualitativi è un comune obiettivo delle parti, l'utilizzo del Bare Boat non viene inteso come fatto strutturale di gestione della flotta, bensì come strumento peculiare per fronteggiare particolari situazioni di concorrenza internazionale. Con l'obiettivo inoltre di recuperare, attraverso tale strumento, anche tonnellaggio di controllo nazionale di fatto già gestito all'estero.
Sulla base di tali comuni obiettivi le parti si danno atto che qualora le dismissioni di bandiera ai sensi della Legge 234/89 dovessero dare luogo a ridondanze occupazionali, queste verranno gestite attraverso gli strumenti individuati nelle pattuizioni contrattuali.
Per quanto riguarda la qualità dell'occupazione le parti, attraverso gli interventi sulla formazione, mirano ad affidare - sulla nave - agli italiani le posizioni di maggiore responsabilità e contenuto professionale, a partire dagli Ufficiali.
Pertanto la flessibilità concordata sulle qualifiche va intesa come fatto transitorio a tutela dell'occupazione in ogni qualifica in attesa di un mercato del lavoro tendenzialmente stabile e con adeguate qualificazioni.
Tutto ciò premesso le parti individuano le seguenti linee di azione:
Migliorare, a tutti i livelli, le attività formative e addestrative dei marittimi italiani per mettere a disposizione dell'armamento nazionale le risorse umane necessarie allo sviluppo, ed in pari tempo rimuovere gli ostacoli che si frappongono all'immediato ingresso nel mercato del lavoro dei marittimi terminata l'attività addestrativa.
Art. 1 - Campo di applicazione
La presente Sezione si applica sulle navi da carico e passeggeri locate a scafo nudo ad armatore straniero ai sensi degli artt. 28 e 29 della Legge 234/89.
Tale Contratto deve essere considerato accordo quadro per la necessaria definizione degli accordi sindacali relativi alle singole navi da stipularsi a livello nazionale, in merito alla composizione delle tabelle di armamento nel rispetto delle tabelle contrattuali nazionali. Nella definizione di tali accordi si è tenuto conto di eventuali trattamenti economici aziendali.
Il cabotaggio italiano non verrà ammesso all'utilizzo della normativa in materia di Bare Boat. Le parti verificheranno la posizione concorrenziale del naviglio cabotiero italiano nei confronti di quello europeo in seguito alle regolamentazioni decise a livello comunitario.
Sono escluse, in linea di principio, dall'utilizzo del Bare Boat le navi attive su linee conferenziate. Casi particolari potranno essere oggetto di valutazione tra le parti.
Art. 2 - Contratto di arruolamento
Il Contratto di arruolamento è stipulato a tempo indeterminato. Il periodo di prova è stabilito in giorni 30, sempre a contare dalla data della firma del contratto. Entro il periodo di prova ambo le parti possono risolvere il contratto d'imbarco in qualunque porto, al marittimo dovranno essere corrisposte tutte le competenze maturate sino all'atto dello sbarco. Le spese di rimpatrio sono a carico dell'Armatore qualora la risoluzione avvenga per sua volontà.
Art. 3 - Componenti l'equipaggio
Il numero dei componenti l'equipaggio è stabilito in base alle tabelle contenute nei relativi allegati alla Sezione per l'imbarco dei lavoratori marittimi comunitari sulle navi da carico e sulle navi traghetto passeggeri/merci superiori a 151 t.s.l. e per i comandanti e direttori di macchina imbarcati su navi superiori a 151 t.s.l. e inferiori a 3.000 t.s.l. o 4.000 t.s.c.
Le navi superiori a 3.000 tsl dovranno avere come componenti dell'equipaggio 6 marittimi di nazionalità italiana, di cui 4 senior officers (Comandante, Direttore di macchina, 1º Ufficiale di coperta, 1º Ufficiale di macchina) tra i quali obbligatoriamente il Comandante e di norma il Direttore di macchina, nonché due allievi uno di macchina e uno di coperta. Resta inteso che la mancanza degli allievi a bordo non potrà essere motivo per negare le spedizioni, permanendo l'obbligo di provvedere al loro imbarco appena possibile. Qualora non fossero reperibili i due primi ufficiali ed eccezionalmente il Direttore di macchina questi potranno essere sostituiti da ufficiali extracomunitari. In tal caso il numero dei marittimi italiani dovrà essere portato a 6 più due allievi ufficiali con libertà di scelta da parte dell'Armatore per quanto riguarda la qualifica.
Sulle navi inferiori a 3.000 tsl o alle 4.000 tsc il numero di marittimi italiani sarà di 3 di cui obbligatoriamente il Comandante e possibilmente anche il Direttore di macchina.
Situazioni particolari potranno peraltro essere esaminate e risolte dalle parti qualora se ne presenti la necessità.
Art. 4 - Ammortizzatori sociali
Al fine di dare risposta ai problemi occupazionali che potrebbero derivare dall'applicazione della presente Sezione vengono fissati i seguenti strumenti e principi:
a) Navi armate con personale italiano che chiedono la dismissione temporanea di bandiera.
Qualora il passaggio a regime di Bare Boat comporti lo sbarco dei marittimi italiani si opererà per dare loro altre occasioni di impiego su navi della stessa o di altra flotta. Se ciò non fosse possibile il personale che ha maturato i requisiti verrà iscritto al Fondo Nazionale Marittimi. Qualora nessuna delle due alternative sopra menzionate sia praticabile e al marittimo non venga offerta altra occasione di lavoro prima della scadenza dei riposi, avrà diritto ad una somma pari al trattamento del Fondo. Tale versamento sarà a carico dell'Armatore ed avverrà in un'unica soluzione.
b) Navi già in regime di Bare Boat.
Qualora in seguito alla riduzione del numero degli italiani imbarcati su navi già in regime di Bare Boat sia necessario procedere allo sbarco di uno di essi ciò verrà fatto alla fine del periodo contrattuale di imbarco e si opererà per dare loro altro impiego su navi della stessa o di altra flotta. Quando questo non fosse possibile nel limite di tempo necessario al godimento dei riposi, l'Armatore verserà ad essi in un'unica soluzione un importo pari al trattamento del Fondo Nazionale Marittimi.
Viene istituita una lista di mobilità, che avrà anche valore di osservatorio del mercato del lavoro in relazione alla concordata flessibilità sulle qualifiche. Tale lista gestita dalla Confitarma verrà inviata agli Armatori associati ed alle OO.SS. con scadenza trimestrale. La Confitarma inoltre si adopererà affinché gli iscritti a tale lista abbiano priorità negli imbarchi. Viene istituito un "consiglio di sorveglianza" paritetico che si riunirà ogni sei mesi per verificare l'applicazione delle intese, analizzare l'andamento del mercato del lavoro nonché le esigenze formative e per le opportune valutazioni di quanto sopra.
Di norma il periodo di imbarco è di sei (6) mesi con facoltà dell'Armatore di aumentare o ridurre tale durata di trenta (30) giorni per organizzare confacentemente gli avvicendamenti.
Durante l'imbarco i rapporti gerarchici e disciplinari sono regolati dalle leggi e regolamenti dello Stato della bandiera della nave e dal presente contratto.
Il marittimo ha il dovere di mantenere condotta disciplinata di uniformarsi alle prescrizioni delle Autorità Nazionali ed estere, di eseguire ogni legittimo ordine del Comandante per ciò che concerne il servizio e la sicurezza della nave, delle persone imbarcate, del carico e delle provviste.
Art. 8 - Infrazioni disciplinari
Gli eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti dei membri dell'equipaggio potranno essere, a seconda della gravità dell'infrazione:
- ammonizione verbale;
- rimprovero scritto;
- trattenuta sullo stato paga fino ad un massimo di 1/30 della retribuzione mensile;
- sospensione dal servizio e dalla retribuzione per non più di due (2) giorni;
- licenziamento e/o sbarco per colpa grave.
I suddetti provvedimenti saranno adottati dal Comandante e dovranno essere annotati sul Giornale di Bordo ed affissi all'albo nei locali equipaggio.
Gli interessati potranno ricorrere avverso i provvedimenti direttamente o tramite le OO.SS.. Il ricorso non sospende il provvedimento. Qualora si riconoscesse fondato il ricorso il provvedimento verrà conseguentemente modificato o annullato.
In caso di avvenuto sbarco la motivazione verrà modificata in "volontà dell'Armatore" ed al marittimo sarà corrisposto il trattamento economico previsto in tale caso.
Art. 9 - Procedure dei reclami a bordo da parte dei lavoratori marittimi
Sulla base di quanto previsto dalla Regola 5.1.5 della Maritime Labour Convention 2006, gli eventuali reclami a bordo da parte dei lavoratori marittimi dovranno seguire le procedure, approvate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
L'orario normale di lavoro è di otto (8) ore per tutto il personale imbarcato. Tutto il personale ha diritto ad usufruire di almeno otto (8) ore di riposo continuativo nell'arco delle 24 ore, salva l'esigenza relativa alle operazioni di arrivo, partenza e manovra.
Il servizio di guardia in coperta e macchina è normalmente suddiviso in tre turni di guardia alternando quattro (4) ore di lavoro e otto (8) ore franche.
Per il personale giornaliero delle sezioni di coperta e macchina l'orario normale di lavoro (8 ore) è compreso tra le ore 06.00 e le ore 20.00.
Per il personale di cucina e camera l'orario normale di lavoro (8 ore giornaliere) potrà essere ripartito in tre turni tra le ore 06.00 e le ore 20.00.
Art. 11 - Lavori per la sicurezza della navigazione
I componenti dell'equipaggio sono tenuti a prestare la propria opera senza diritto a compensi a titolo di lavoro straordinario, per la sicurezza della navigazione, del carico, delle provviste, per il salvataggio della nave e delle persone imbarcate.
Saranno altresì tenuti a prestare la propria opera per il recupero degli avanzi di naufragio o di altro sinistro occorso alle navi, ma in questo caso avranno diritto, in aggiunta al salario, ad uno speciale compenso che sarà determinato fra le parti stipulanti il presente contratto.
Art. 12 - Lavori che non rientrano nelle ordinarie mansioni del marittimo
I componenti dell'equipaggio non sono tenuti a prestare un servizio diverso da quello per il quale sono stati imbarcati. Tuttavia il Comandante, nell'interesse della navigazione, ha facoltà di adibire temporaneamente i componenti dell'equipaggio ad un servizio diverso da quello per il quale sono stati imbarcati, purché non sia inadeguato al loro titolo professionale ed al loro grado. In caso di necessità per la sicurezza della nave, i marittimi possono essere adibiti a qualsiasi servizio. I componenti l'equipaggio che svolgono mansioni diverse da quelle per le quali sono stati arruolati, se superiori, hanno diritto alla maggiore retribuzione dovuta per tali mansioni.
Art. 13 - Lavori per la manutenzione e pulizia della nave
Oltre i necessari servizi di navigazione e di porto, l'equipaggio dovrà eseguire tutti i lavori usuali di pulizia e manutenzione della nave che venissero ordinati, nei modi e nei termini stabiliti dal presente contratto, con diritto al compenso per lavoro straordinario qualora detti lavori vengano eseguiti fuori l'orario normale.
Coloro che eseguono lavori comportanti particolari disagi saranno compensati con quote orarie del compenso per lavoro straordinario se tali lavori sono eseguiti durante l'orario ordinario di lavoro. Se eseguiti fuori di tale orario il compenso per lavoro straordinario verrà aggiunto alla quota suddetta.
Si considerano lavori disagiati:
1) Pulizia interna delle calderine
2) Pulizia interna delle caldaie
3) Picchettaggio e raschiaggio calderine
4) Picchettaggio e raschiaggio caldaie
5) Cementazione previa pulizia con rimozione sedimenti all'interno dei gavoni, dei doppi fondi e delle casse adibite ad acqua potabile
6) Pulizia dei deep-tankers e delle casse alte
7) Pulizia delle sentine stive e delle sentine macchinå degasificate
8) Pitturazione, picchettaggio, raschiaggio con l'uso dei ponteggi sospesi
9) Pulizia con rimozione sedimenti delle cisterne adibite a carico liquido.
Art. 15 - Paghe, compensi e indennità
Le retribuzioni da riconoscersi al personale italiano saranno pari a quelle lorde previste dalla vigente Sezione per l'imbarco dei lavoratori marittimi comunitari sulle navi da carico e sulle navi traghetto passeggeri/merci superiori a 151 t.s.l. e per i comandanti e direttori di macchina imbarcati su navi superiori a 151 t.s.l. e inferiori a 3.000 t.s.l. o 4.000 t.s.c., dedotta la quota contributiva a carico del marittimo prevista sulla bandiera nazionale.
Le competenze "correnti" risultano così composte: minimo contrattuale, rateo di 13ª e 14ª mensilità, indennità di navigazione, indennità di rappresentanza (Comandanti e Direttori di macchina), 90 ore di straordinario (esclusi i Comandanti e Direttori di macchina).
All'atto dello sbarco verranno corrisposte le competenze "allo sbarco" che risultano composte da: ferie, riposi compensativi, T.F.R. maturato.
Art. 16 - Indennità rischio guerra e rischio pirateria
In aggiunta alle quote di indennità di navigazione giornaliera, spetteranno ai marittimi imbarcati sulle navi che navighino o sostino in zone geografiche ove esista un effettivo rischio di guerra o di pirateria, riconoscendo come tali quelle che, nel tempo, vengono individuate attraverso le intese internazionali in sede IBF (Warlike Operations Area, High Risk Area), le seguenti quote giornaliere integrative, per ogni giorno o frazione di giorno di effettiva permanenza della nave in dette zone o porti:
Quota giornaliera
- Comandante € 72,57
- Dir. Macchina € 67,64
- 1º Ufficiale € 51,76
- 2º Ufficiale € 43,66
- 3º Ufficiale € 40,60
- Nostromo € 37,77
- Sottufficiale € 36,35
- Comune € 29,01
- Giovanotto € 26,65
- Mozzo € 24,56
Art. 17 - Termini e modalità di corresponsione statini paghe
La paga mensile sarà corrisposta alla fine di ogni mese. Al marittimo sarà rilasciato uno statino paghe sul quale saranno specificatamente registrate le competenze liquidate. Durante l'imbarco il Comandante potrà corrispondere acconti all'equipaggio sulla disponibilità per competenze maturate liquidabili, fino alla concorrenza dell'80%. All'atto dello sbarco al marittimo saranno corrisposti i ratei mensili di liquidazione accantonati ed eventuali altri crediti maturati, rilasciandone apposita certificazione o lettera di credito.
Art. 18 - Bonus sostitutivo assegni familiari e disoccupazione
In considerazione dei nuovi livelli di retribuzione i benefici per assegni familiari e trattamento di disoccupazione sono considerati ricompresi nel lordo totale.
Art. 19 - Compensi per funzioni superiori
Al personale cui fosse affidata funzione di grado o categoria superiore spetteranno, protempore, la paga inerente a tale grado o categoria.
Art. 20 - Compensi per lavoro straordinario
Ogni lavoro eseguito dai componenti l'equipaggio oltre gli orari stabiliti dai precedenti articoli è considerato lavoro straordinario.
Resta salvo il diritto del marittimo di percepire i compensi per le ore prestate oltre le 90 mensili, già comprese nella paga conglobata.
Ogni volta che il marittimo rifiuti la prestazione straordinaria per un giorno, verranno trattenute 3 (tre) ore di compenso per lavoro straordinario.
Art. 21 - Indennità navi cisterna e trasporto materiale infiammabile o esplosivo
Ai marittimi imbarcati su navi cisterna adibite al trasporto di materie infiammabili sarà corrisposta un'indennità il cui ammontare giornaliero è riportato all'allegato n. 1.
La suddetta indennità cessa quando alla nave cisterna viene rilasciato il certificato "gas free".
Quando una nave cisterna o non cisterna per la quale non sia corrisposta all'equipaggio l'indennità suddetta, è adibita al trasporto di materiale dichiarato infiammabile e il carico di tale materia raggiunge almeno il 25% del tonnellaggio di stazza lorda della nave, sarà corrisposto a tutti i componenti l'equipaggio una indennità il cui ammontare è riportato all'Allegato n. 1.
Art. 22 - Indennità rischi epidemici
Qualora la nave approdi in un porto riconosciuto colpito da malattia epidemica con ordinanza del Ministero competente, verrà corrisposta a tutto l'equipaggio una indennità il cui importo giornaliero è indicato nell'Allegato n. 2.
Art. 23 - Indennità navigazione estera
A decorrere dal 61º giorno di imbarco verrà corrisposta un'indennità il cui ammontare giornaliero è indicato nell'Allegato n. 3.
La fornitura del corredo e il trattamento vitto sarà analoga a quella stabilita per il personale imbarcato sulle navi battenti bandiera italiana ed in nessun caso sarà inferiore per quantità e qualità.
Art. 25 - Trattamento per le giornate festive e ferie
Sono considerati giorni festivi: tutte le domeniche, il 1º gennaio (Capodanno), il 6 gennaio (Epifania), il lunedì di Pasqua, il 25 aprile, il 1º maggio, il 15 agosto, il 1º novembre, l'8 dicembre, il 25 dicembre (S. Natale), il 26 dicembre. Per ognuna delle festività menzionate nonché per ogni sabato lavorato il marittimo ha diritto ad una giornata di riposo compensativo. Le ferie verranno maturate in ragione di 2,83 giorni per mese di imbarco. Per i Comandanti e Direttori di macchina in ragione di 3,08 giorni per mese di imbarco.
I riposi compensativi sono liquidati nella misura stabilita nella Sezione per l'imbarco dei lavoratori marittimi comunitari sulle navi da carico e sulle navi traghetto passeggeri/merci superiori a 151 t.s.l. e per i comandanti e direttori di macchina imbarcati su navi superiori a 151 t.s.l. e inferiori a 3.000 t.s.l. o 4.000 t.s.c.
Al marittimo che ne faccia richiesta il Comando può concedere, salvo esigenze di servizio, permessi di durata non inferiore a 24 ore consecutive. Per ciascun giorno di riposo compensativo goduto, al marittimo sarà trattenuto il relativo l'importo.
A tutti i componenti l'equipaggio è riconosciuto un periodo feriale di giorni 34 o pro-rata per ogni anno di servizio. Per i Comandanti e i Direttori di macchina le ferie sono pari a 37 giorni o pro-rata per ogni anno di servizio.
Art. 26 - Assicurazione malattie e infortuni
L'Armatore assicurerà i marittimi contro le malattie e gli infortuni, presso Enti assicuratori pubblici o privati, italiani o stranieri per trattamenti equivalenti a quelli derivanti dalle norme italiane.
In caso di morte o invalidità permanente per cause di servizio l'Istituto assicuratore verserà al marittimo una indennità sostitutiva che non potrà essere inferiore a quanto risulterebbe daN'applicazione delle norme italiane in materia.
Ai Comandanti e Direttori di macchina verrà mantenuta la copertura assicurativa in materia di polizza sanitaria.
Art. 27 - Assicurazioni contro la perdita del libretto di navigazione
Su tale materia si rimanda integralmente a quanto previsto all'Allegato 16 della Sezione per l'imbarco dei lavoratori marittimi comunitari sulle navi da carico e sulle navi traghetto passeggeri/merci superiori a 151 t.s.l. e per i comandanti e direttori di macchina imbarcati su navi superiori a 151 t.s.l. e inferiori a 3.000 t.s.l. o 4.000 t.s.c.
Art. 28 - Trattamento previdenziale
sla l'Armatore che il marittimo ottempereranno, per gli oneri di loro rispettiva competenza, a quanto disposto della Legge 413/84.
Previdenza integrativa
Su tale materia si rimanda integralmente a quanto previsto dall'Allegato 16 della Sezione per l'imbarco dei lavoratori marittimi comunitari sulle navi da carico e sulle navi traghetto passeggeri/merci superiori a 151 t.s.l. e per i comandanti e direttori di macchina imbarcati su navi superiori a 151 t.s.l. e inferiori a 3.000 t.s.l. o 4.000 t.s.c.
Art. 29 - Perdita corredo, strumenti, utensili
In caso di perdita di tutti o parte degli effetti personali, per fatto di guerra o altro sinistro, il personale ha diritto all'indennizzo del danno subito entro i limiti massimi indicati all'Allegato 9 della Sezione per l'imbarco dei lavoratori marittimi comunitari sulle navi da carico e sulle navi traghetto passeggeri/merci superiori a 151 t.s.l. e per i comandanti e direttori di macchina imbarcati su navi superiori a 151 t.s.l. e inferiori a 3.000 t.s.l. o 4.000 t.s.c.. In caso di perdite parziali l'indennizzo sarà riferito al valore attuale degli effetti personali perduti, senza peraltro superare i limiti massimi di cui sopra. L'indennità relativa alla perdita degli strumenti professionali o degli utensili (rapportata al valore attuale degli stessi non sarà dovuta quando risulti che i marittimi non ne fossero provvisti o li avessero avuti in dotazione dalla Compagnia).
Gli indennizzi di cui trattasi dovranno essere corrisposti dalla Compagnia Armatrice entro trenta (30) giorni dalla dichiarazione della avvenuta perdita.
Art. 30 - Risoluzione convenzione di arruolamento
La risoluzione del contratto di arruolamento potrà avvenire per:
a) avvicendamento
b) malattia o infortunio
c) volontà del marittimo
d) colpa grave del marittimo
e) colpa o volontà dell'armatore
f) forza maggiore o giusta causa
Avvicendamento
Avviene al compimento del periodo d'imbarco di cui all'art. 6.
Le spese di rimpatrio per via aerea saranno a carico della Compagnia fino all'Aeroporto più vicino alla residenza del marittimo.
Nelle spese di rimpatrio è compresa l'eventuale spesa per il trasporto bagagli nei seguenti limiti di peso in aggiunta a quanto consentito dal vettore aereo.
Malattia o infortunio
Quando un marittimo sia riconosciuto temporaneamente inabile al lavoro per malattia o infortunio, dai sanitari fiduciari dell'Ente assicuratore, l'Armatore provvederà -a seconda dei casi- al suo ricovero in ospedale, oppure al suo rimpatrio fino al luogo di cura e quindi a quello di residenza del marittimo stesso, il quale beneficerà dell'assistenza prevista dal presente contratto.
Al marittimo saranno pagate tutte le competenze maturate.
A guarigione avvenuta, il marittimo informerà, entro 10 giorni, della propria disponibilità a reimbarcare.
Volontà del marittimo
L'interessato dovrà presentare domanda di sbarco al Comando, almeno 12 giorni prima. Al marittimo competono le spettanze maturate.
Se lo sbarco avviene dopo il compimento del 7º mese d'imbarco, le spese di rimpatrio saranno a carico della Compagnia mentre se lo sbarco avviene prima, le spese di rimpatrio sono totalmente a carico del marittimo.
Qualora la richiesta di sbarco fosse presentata con meno di 12 giorni di preavviso, la Compagnia potrà trattenere dalle spettanze del marittimo tanti giorni quanti sono i giorni di mancato preavviso.
Sbarco per colpa grave
La motivazione dovrà essere contestata dal Comando all'interessato in presenza dei Delegati Sindacali di Bordo richiesti dal marittimo e dovranno essere annotate a verbale anche le dichiarazioni eventualmente rese sia dall'interessato che dai Delegati. Al marittimo saranno liquidate tutte le spettanze maturate e la Compagnia potrà rivalersi delle spese sia per il rimpatrio che per il rimpiazzo, sempreché quest'ultimo avvenga entro l'inizio del viaggio immediatamente successivo allo sbarco del marittimo.
Copia del rapporto disciplinare e delle dichiarazioni eventualmente rese dal marittimo e dai Delegati, sarà trasmessa alle OO.SS.
Qualora il marittimo intenda ricorrere avverso il provvedimento tramite le OO.SS. dovrà farlo entro 15 giorni dall'avvenuto sbarco e le stesse ne informeranno la Compagnia entro i successivi 10 giorni.
Le parti si incontreranno entro i 15 giorni successivi allo sbarco ed in caso di mancato accordo saranno libere di agire conseguentemente.
Volontà o colpa dell'armatore
Il rimpatrio sarà effettuato a cura ed a spese della Compagnia. Al marittimo saranno liquidate tutte le competenze maturate più 30 giorni di preavviso di cui all'Allegato n. 5.
Forza maggiore o giusta causa
Ai fini del presente articolo si intende per giusta causa:
1) la perdita o innavigabilità assoluta della nave.
In caso di perdita o di innavigabilità assoluta della nave il contratto d'imbarco si risolve di diritto e al marittimo verranno corrisposte due mensilità di retribuzione
2) la perdita di nazionalità della nave
3) la vendita giudiziale della nave
4) il decesso del marittimo durante l'imbarco
5) disarmo per difetto di traffico, per lavori o per interdizione del commercio per oltre 60 giorni
6) lo sbarco del marittimo per ordine delle Autorità
7) la sospensione dei Titoli Professionali
8) la revoca del consenso da parte dell'esercente la patria potestà.
Quando la risoluzione avvenga per i casi 2, 3, 4 e 5, il marittimo (o i suoi aventi causa) avrà diritto alle spettanze maturate ed a 30 giorni di preavviso. Per i casi 6, 7 e 8 al marittimo competerà la liquidazione delle spettanze maturate e le spese di rimpatrio saranno a suo carico.
Art. 31 - Sbarchi per grave motivo personale
Per grave motivo personale si intendono: morte del genitore, del coniuge, o dei figli, da comunicare tempestivamente alla Compagnia; il prezzo del biglietto per il viaggio di rimpatrio è a carico della Compagnia, limitatamente ad un massimo di due componenti dello stesso nucleo familiare; fatto grave da documentare e sottoporre con la massima tempestività all'approvazione della Compagnia (in caso di mancata approvazione della Compagnia o del Comando di Bordo lo sbarco sarà considerato avvenuto per volontà del marittimo).
Allo sbarco saranno liquidati al marittimo le competenze a lui spettanti tranne il preavviso.
Entro il 30º giorno dallo sbarco il marittimo documenterà agli Agenti della Compagnia in Italia la propria posizione, preannunciando la data della sua disponibilità al reimbarco che non dovrà avvenire comunque oltre tre mesi dallo sbarco.
Mancando di ottemperare a questo adempimento la Compagnia potrà non reimbarcare il marittimo.
Art. 32 - Periodo di riposo a terra
Dopo aver completato il periodo d'imbarco di cui all'art. 6, il marittimo non potrà essere reimbarcato prima d'aver trascorso un periodo di riposo a terra corrispondente a tante giornate quanti sono stati i riposi compensativi maturati e non fruiti durante l'imbarco per domeniche, festività, ferie e sabati.
Art. 33 - Trattamento di fine rapporto
Il trattamento di fine rapporto è regolato dall'art. 4, comma 2, della Legge 29 maggio 1982, n. 297, pertanto la retribuzione utile è costituita esclusivamente dai seguenti elementi:
a) minimo contrattuale;
b) rateo della gratifica natalizia (13ª);
c) rateo della gratifica pasquale (14ª);
d) valore convenzionale della panatica.
All'atto della cessazione del contratto di arruolamento l'armatore corrisponderà al marittimo il trattamento di fine rapporto calcolato per tutte le qualifiche, in 30/30 di retribuzione utile.
Art. 34 - Contributi sindacali
Si conviene che il contributo sindacale, a carico del marittimo, a favore delle OO.SS. stipulanti è pari all'1% del minimo contrattuale.
Inoltre per ogni marittimo di tabella su tali navi verrà corrisposta annualmente dalla società armatrice o noleggiatrice a scafo nudo, alle OO.SS. stipulanti una somma pari a 270 euro quale quota di servizio.
Art. 35 - Delegato sindacale di bordo
Le parti convengono che su ciascuna nave può essere nominato dalle OO.SS., previa consultazione dell'equipaggio, un delegato sindacale scelto tra il personale imbarcato. Della nomina sarà data comunicazione alla Compagnia che ne informerà il Comando di Bordo.
I delegati sindacali che durano in carica per il periodo di imbarco, salvo revoca del mandato da parte delle OO.SS. o dismissioni presentate a quest'ultima dagli interessati, avranno le seguenti attribuzioni:
- prospettare verbalmente o per iscritto al Comando di Bordo le questioni che possono insorgere relativamente all'esatta applicazione del contratto di lavoro, nonché segnalare le istanze del personale;
- esercitare periodicamente il controllo sulla qualità, quantità, confezione e distribuzione del vitto, richiamando l'attenzione del Comando sulle eventuali carenze e segnalando i motivi di insoddisfazione;
- indire assemblee a bordo, previa comunicazione al Comando e compatibilmente con le esigenze del "servizio".
Eventuali problemi insoluti tra il Comando e il Delegato Sindacale di bordo saranno differiti rispettivamente alla Compagnia ed alle OO.SS.
Art. 36 - Affissioni contratti - notiziari
In ogni saletta della nave un quadro murale viene messo a disposizione per l'affissione a cura del delegato di copia del contratto collettivo nazionale di lavoro o di eventuali notiziari delle OO.SS.
È consentito ai rappresentanti delle OO.SS. firmatarie, l'accesso a bordo delle navi.
I rappresentanti sindacali potranno conferire con i componenti l'equipaggio, franchi dal servizio, nelle salette mensa esclusivamente su questioni sindacali.
La presente Sezione decorre dal 1º gennaio 2021 ed avrà validità fino al 31 dicembre 2023. Essa si intenderà tacitamente prorogata di anno in anno qualora non venga disdettata da una delle parti, con lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della scadenza. In ogni caso essa resterà in vigore fino a quando non sarà sostituita da un successivo accordo dello stesso livello.
Con il presente accordo collettivo nazionale viene assolto l'obbligo di cui all'art. 29 - terzo comma della Legge 234/89.
Allegato 1 - INDENNITÀ GIORNALIERA NAVI PETROLIERE
COMANDANTE | € 15,12 |
DIR. MACCHINA | € 14,09 |
1º UFFICIALE | € 10,35 |
2º UFFICIALE | € 8,73 |
3º UFFICIALE | € 8,12 |
NOSTROMO | € 7,55 |
SOTTUFFICIALE | € 7,27 |
COMUNE | € 6,43 |
GIOVANOTTO | € 5,80 |
MOZZO | € 5,33 |
Allegato 2 - INDENNITÀ GIORNALIERA RISCHIO EPIDEMICO
COMANDANTE | € 6,05 |
DIR. MACCHINA | € 5,64 |
1º UFFICIALE | € 3,37 |
2º UFFICIALE | € 2,59 |
3º UFFICIALE | € 2,30 |
NOSTROMO | € 2,04 |
SOTTUFFICIALE | € 1,90 |
COMUNE | € 1,51 |
GIOVANOTTO | € 1,21 |
MOZZO | € 0,98 |
Allegato 3 - INDENNITÀ GIORNALIERA NAVI PETROLIERE
COMANDANTE | € 6,05 |
DIR. MACCHINA | € 5,64 |
1º UFFICIALE | € 4,14 |
2º UFFICIALE | € 3,49 |
3º UFFICIALE | € 3,25 |
NOSTROMO | € 3,02 |
SOTTUFFICIALE | € 2,91 |
COMUNE | € 2,58 |
GIOVANOTTO | € 2,32 |
MOZZO | € 2,13 |
8 - Sezione per l'imbarco dei marittimi sui mezzi navali speciali con armatore italiano
L'anno 2020, addì 16 del mese di dicembre in Roma
CONFEDERAZIONE ITALIANA ARMATORI (CONFITARMA)
e
le Organizzazioni dei lavoratori sottoelencate:
- FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI TRASPORTI (FILT-CGIL)
- FEDERAZIONE ITALIANA TRASPORTI (FIT-CISL)
- UNIONE ITALIANA LAVORATORI TRASPORTI (UILTRASPORTI) hanno stipulato la presente Sezione per l'imbarco degli equipaggi a bordo dei mezzi navali speciali (mezzi che operano nel mercato offshore per la posa di condotte, la costruzione e l'installazione di piattaforme, la perforazione ed i sistemi di produzione sottomarina ed attività connesse).
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 6 (Decorrenza 01/07/2024)
Verbale di stipula
L'anno addi___ del mese di
in Roma
CONFEDERAZIONE ITALIANA ARMATORI (CONFITARMA)
e
le Organizzazioni dei lavoratori sottoelencate:
- FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI TRASPORTI (FILT-CGIL)
- FEDERAZIONE ITALIANA TRASPORTI (FIT-CISL)
- UNIONE ITALIANA LAVORATORI TRASPORTI (UILTRASPORTI)
hanno stipulato la presente Sezione per l'imbarco degli equipaggi a bordo dei mezzi navali speciali (mezzi che operano nel mercato offshore per la posa di condotte, la costruzione e l'installazione di piattaforme, la perforazione ed i sistemi di produzione sottomarina ed attività connesse).
Le parti si danno reciprocamente atto che con la stipula della presente Sezione, avvenuta in armonia con quanto disposto dagli accordi interconfederali sulla materia, si è inteso regolamentare il rapporto di lavoro marittimo a bordo dei mezzi navali speciali, operanti nel mercato offshore per la posa di condotte, la costruzione e l'installazione di piattaforme, la perforazione ed i sistemi di produzione sottomarina.
Tutte le pattuizioni contenute nella presente Sezione sono avvenute tenendo conto della legislazione vigente e costituiscono, rispetto a quest'ultima, trattamento, nel suo complesso, sicuramente di miglior favore per i lavoratori.
Le parti, infatti, convengono che, ove per ipotesi si potesse presupporre per alcuni Istituti una interpretazione restrittiva della vigente legislazione, a ciò ha fatto riscontro una compensazione con l'acquisizione di maggiori benefici in altri aspetti della disciplina normativa contrattuale liberamente sottoscritta.
Le parti dichiarano, di comune accordo, che con l'espressione "indennità fisse" esse hanno inteso, tanto a livello nazionale quanto a livello aziendale, esclusivamente riferirsi agli emolumenti che vengono qui tassativamente elencati: supplemento paga per anzianità al personale di stato maggiore, indennità speciale per il personale di coperta e macchina, soprassoldi indicati in calce alle tabelle paga.
Pertanto, anche in relazione alle specialità del rapporto di lavoro del personale marittimo, esse parti hanno sempre voluto escludere i riconoscimenti di ore di straordinario, compensi per il lavoro straordinario, anche se continuativi e/o predeterminati e/o forfettizzati, dal computo degli istituti contrattuali sui quali sono state calcolate le "indennità fisse".
Per quanto attiene la presente Sezione, le parti dichiarano che i riconoscimenti di ore di straordinario, i compensi per lavoro straordinario, anche se continuativi e/o predeterminati e/o forfettizzati, debbono essere esclusi anche a livello aziendale, così come per il passato sono stati esclusi a qualsiasi titolo dalla retribuzione, essendo voluti come elementi distinti ed autonomi espressamente ribadendosi altresì l'esclusione dei medesimi dal calcolo delle indennità sostitutive delle ferie e dei riposi compensativi nonché di ogni altro istituto che, direttamente o indirettamente implichi la retribuzione quale base di calcolo.
Tutto quanto sopra precisato e pattuito le parti inoltre dichiarano ad ogni effetto che la determinazione dei livelli retributivi correlativi ad ogni qualifica del personale marittimo sarebbe stata inferiore tanto per il passato quanto per gli importi stabiliti con la presente Sezione se esse parti avessero voluto ricomprendere ai fini del calcolo dei vari istituti anche Io straordinario continuativo e/o predeterminato e/o forfetizzato.
Le parti convengono, inoltre, che nei risultati contrattuali complessivamente conseguiti si è tenuto conto della volontà delle Organizzazioni Sindacali di acquisire miglioramenti economici e normativi conformi alle esigenze ed alla specificità del settore, convenendo sul valore omnicomprensivo del costo contrattuale.
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste nei contratti e accordi sindacali di secondo livello attualmente in vigore.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 6 (Decorrenza 01/07/2024)
PREMESSA
Le parti si danno reciprocamente atto che con la stipula della presente Sezione, avvenuta in armonia con quanto disposto dagli accordi interconfederali sulla materia, si è inteso regolamentare il
rapporto di lavoro marittimocontratto di arruolamento a bordo dei mezzi navali speciali, operanti nei mercato offshore per la posa di condotte, la costruzione e l'installazione di piattaforme, la perforazione ed i sistemi di produzione sottomarina.Tutte le pattuizioni contenute nella presente Sezione sono avvenute tenendo conto della legislazione vigente e costituiscono, rispetto a quest'ultima, trattamento, nel suo complesso, sicuramente di miglior favore per i lavoratori.
Le parti, infatti, convengono che, ove per ipotesi si potesse presupporre per alcuni Istituti una interpretazione restrittiva della vigente legislazione, a ciò ha fatto riscontro una compensazione con l'acquisizione di maggiori benefici in altri aspetti della disciplina normativa contrattuale liberamente sottoscritta.
Le parti dichiarano, di comune accordo, che con l'espressione "indennità fisse" esse hanno inteso, tanto a livello nazionale quanto a livello aziendale, esclusivamente riferirsi agli emolumenti che vengono qui tassativamente elencati: supplemento paga per anzianità al personale di stato maggiore, indennità speciale per il personale di coperta e macchina, soprassoldi indicati in calce alle tabelle paga.
Pertanto, anche in relazione alle specialità del rapporto di lavoro del personale marittimo, esse parti hanno sempre voluto escludere i riconoscimenti di ore di straordinario, compensi per il lavoro straordinario, anche se continuativi e/o predeterminati e/o forfettizzati, dal computo degli istituti contrattuali sui quali sono state calcolate le "indennità fisse".
Per quanto attiene la presente Sezione, le parti dichiarano che i riconoscimenti di ore di straordinario, i compensi per lavoro straordinario, anche se continuativi e/o predeterminati e/o forfettizzati, debbono essere esclusi anche a livello aziendale, così come per il passato sono stati esclusi a qualsiasi titolo dalla retribuzione, essendo voluti come elementi distinti ed autonomi espressamente ribadendosi altresì l'esclusione dei medesimi dal calcolo delle indennità sostitutive delle ferie e dei riposi compensativi nonché di ogni altro istituto contrattuale che, direttamente o indirettamente implichi la retribuzione quale base di calcolo.
Tutto quanto sopra precisato e pattuito le parti inoltre dichiarano ad ogni effetto che la determinazione dei livelli retributivi correlativi ad ogni qualifica del personale marittimo sarebbe stata inferiore tanto per il passato quanto per gli importi stabiliti con la presente Sezione se esse parti avessero voluto ricomprendere ai fini del calcolo dei vari istituti anche lo straordinario continuativo e/o predeterminato e/o forfetizzato.
Le parti convengono, inoltre, che nei risultati contrattuali complessivamente conseguiti si è tenuto conto della volontà delle Organizzazioni Sindacali di acquisire miglioramenti economici e normativi conformi alle esigenze ed alla specificità del settore, convenendo sul valore omnicomprensivo del costo contrattuale.
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste nei contratti e accordi sindacali di secondo livello attualmente in vigore.
Gli scenari dell'economia mondiale ed in particolare il settore di mercato in cui operano i "mezzi navali speciali" sono caratterizzati da una elevata concorrenzialità internazionale da cui emerge l'esigenza di una rilevante flessibilità organizzativa.
Le scelte di politica aziendale, basate sulla crescente efficienza, sicurezza, competitività, pur nel contenimento dei costi del mercato interno ed internazionale, evidenziano che tale esigenza deve necessariamente realizzarsi attraverso un continuo sviluppo del processo tecnologico, neN'ottimizzazione delle risorse umane e tecniche, in un quadro di funzionalità e di sviluppo economico e produttivo che valorizzi e premi il grado di efficienza degli equipaggi.
In relazione a quanto sopra le parti intendono consolidare le attuali Relazioni Industriali mettendo a sistema una strumentazione che armonizzi l'area delle rispettive autonomie nel rispetto delle reciproche libertà ed interessi.
Le parti intendono definire procedure per affrontare le problematiche delle imprese operanti nel settore, sulla base di un sistema di informazioni tra Confitarma e Organizzazioni Sindacali atte anche a prevenire forme di conflittualità.
Consultazione a livello nazionale
Viene istituito un Comitato con funzione consultiva a livello nazionale con tre membri nominati da Confitarma e tre membri nominati da FILT, FIT e UILTRASPORTI.
Il Comitato si riunirà, almeno due volte l'anno o su richiesta di una delle parti, per l'informazione e la consultazione preventiva:
- sugli indirizzi e sui progetti di sviluppo del settore;
- sui programmi di ristrutturazione;
- sui programmi ed interventi sulle condizioni ambientali di sicurezza sul lavoro.
CAPO I - TIPI DI CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO
Art. 1 - Tipi di contratto di arruolamento
1 - Il rapporto di lavoro può essere costituito con uno dei seguenti tipi di contratto di arruolamento:
a) a tempo indeterminato
b) a tempo determinato.
2 - Il contratto di arruolamento a tempo indeterminato deve essere espressamente stipulato all'inizio del rapporto di lavoro, ovvero può risultare di diritto costituito come conseguenza di precedenti contratti a tempo determinato, come indicato nel successivo punto 4.
3 - Il contratto di arruolamento a tempo determinato ha la durata convenuta all'atto della stipulazione della convenzione d'imbarco e non può essere stipulato per un periodo di tempo superiore a 12 mesi.
4 - Se, in forza di più contratti a tempo determinato, il marittimo presta ininterrottamente servizio alle dipendenze dello stesso armatore per un tempo superiore a 12 mesi, il rapporto di arruolamento è regolato dalle norme concernenti il contratto a tempo indeterminato.
5 - Agli effetti del comma precedente, sono considerati successivi tutti i contratti intervenuti fra Io stesso armatore e lo stesso marittimo quando fra l'uno e l'altro non sia occorsa un'interruzione di rapporto contrattuale superiore a novanta giorni. Nel caso di sbarco per malattia o infortunio, il periodo di novanta giorni decorrerà dalla data di guarigione dall'infortunio o dal termine del periodo di cura della malattia.
6 - Il periodo d'imbarco si intende composto da cicli di lavoro/riposo in relazione alla turnistica in essere.
7 - I contratti di arruolamento, da stipularsi avanti l'Autorità marittima ai sensi di Legge, saranno redatti in conformità al modello stabilito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
8 - Il rapporto di lavoro sarà sempre valido, qualunque sia il Capitano al comando, qualunque sia il mezzo navale speciale dell'armatore e qualunque sia la destinazione. Il personale del turno particolare sarà tenuto, a richiesta dell'armatore, in caso di necessità, ad imbarcare o trasbordare in qualunque tempo e luogo, su qualsiasi mezzo navale speciale dell'armatore.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 6 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 1 - Tipi di contratto di arruolamento
1 - Il rapporto di lavoro può essere costituito con uno dei seguenti tipi di contratto di arruolamento:
a) a tempo determinato
b) a tempo indeterminato
2 - Il contratto di arruolamento a tempo indeterminato deve essere espressamente stipulato all'inizio del rapporto di lavoro, ovvero può risultare di diritto costituito come conseguenza di precedenti contratti a tempo determinato, come indicato nel successivo punto 4.
3 - Il contratto di arruolamento a tempo determinato ha la durata convenuta all'atto della stipulazione della convenzione d'imbarco e non può essere stipulato per un periodo di tempo superiore a 12 mesi.
4 - Se, in forza di più contratti a tempo determinato, il marittimo presta ininterrottamente servizio alle dipendenze dello stesso armatore per un tempo superiore a 12 mesi, il rapporto di arruolamento è regolato dalle norme concernenti il contratto a tempo indeterminato.
5 - Agli effetti del comma precedente, sono considerati successivi tutti i contratti intervenuti fra Io stesso armatore e lo stesso marittimo quando fra l'uno e l'altro non sia occorsa un'interruzione di rapporto contrattuale superiore a novanta giorni. Nel caso di sbarco per malattia o infortunio, il periodo di novanta giorni decorrerà dalla data di guarigione dall'infortunio o dal termine del periodo di cura della malattia.2 -
6Il periodo d'imbarco si intende composto da cicli di lavoro/riposo in relazione alla turnistica in essere di cui all'art.38.3 -
7I contratti di arruolamento, da stipularsi avanti l'Autorità marittima ai sensi di Legge, saranno redatti in conformità al modello stabilito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
8 -Il contratto di arruolamentorapporto di lavorosarà sempre valido, qualunque sia il Capitano al comando, qualunque sia il mezzo navale speciale dell'armatore e qualunque sia la destinazione.Il personale del turno particolare sarà tenuto, a richiesta dell'armatore, in caso di necessità, ad imbarcare o trasbordare in qualunque tempo e luogo, su qualsiasi mezzo navale speciale dell'armatore.Il datore di lavoro ha facoltà di trasbordare il lavoratore marittimo, in qualunque tempo o luogo su qualsiasi nave da lui gestita. Il trasbordo non modifica la durata del contratto di arruolamento.
Art. 1 bis - Contratto di arruolamento a tempo determinato
1 - Con il contratto di arruolamento a tempo determinato il lavoratore marittimo viene imbarcato per lo svolgimento di una prestazione di lavoro di durata predeterminata. Il contratto di arruolamento a tempo determinato deve contenere l'indicazione del termine di durata.
2 - Ai sensi dell'art. 326, comma 2 del C.d.N., il singolo contratto di arruolamento a tempo determinato può avere una durata fino a 9 (nove) mesi prorogabile da parte del datore di lavoro, d'intesa con il lavoratore, per esigenze dell'azienda, fino a 30 (trenta) giorni. La durata delfimbarco può essere altresì determinata con accordi aziendali nei limiti sopra esposti. Se il termine del contratto di arruolamento scade in corso di viaggio, il contratto stesso si intende prorogato fino al porto di ultima destinazione.
3 - Il rapporto derivante dal contratto di arruolamento a tempo determinato si costituisce al momento dell'imbarco e si estingue alla data della sua scadenza naturale.
4 - ll lavoratore marittimo, alla data della sua scadenza naturale, percepisce tutte le competenze maturate durante il periodo del contratto di arruolamento, nonché il trattamento di fine rapporto, fermo restando quanto previsto in materia di previdenza complementare.
COMMENTO: MUTUATO DALLA SEZIONE 9
Art. 1 ter - Contratto di arruolamento a tempo indeterminato
1 - Ai sensi dell'art. 325 del C.d.N., il contratto di arruolamento a tempo indeterminato disciplina la prestazione di lavoro mediante la quale il marittimo si pone a disposizione dell'Armatore, per lavorare alle sue dipendenze.
2 - Se il marittimo sottoscrive una nuova convenzione di arruolamento con un altro armatore anche durante il periodo di fruizione di ferie e riposi compensativi, oppure si ripristina l'efficacia di precedente contratto di lavoro nautico sospeso, il contratto di arruolamento sottoscritto con il precedente armatore deve intendersi risolto rispettivamente alla data di sottoscrizione del nuovo contratto di arruolamento o alla data di ripristino del precedente contratto.
COMMENTO: MUTUATI DALLA SEZIONE 9
3 - Fermo restando quanto previsto nel Regolamento della C.R.L., nei periodi tra un contratto di arruolamento a tempo indeterminato ed il successivo non sussiste alcun rapporto di lavoro.
4 - Pertanto, i lavoratori marittimi, con esclusione di quelli in continuità di rapporto di lavoro (C.R.L.), allo sbarco percepiscono tutte le competenze maturate durante il periodo di imbarco (come il T.F.R., l'indennità sostitutiva ferie, i riposi non goduti, ecc.), fermo restando quanto previsto in materia di previdenza complementare.
COMMENTO: MUTUATI DALLA SEZIONE 1
1 - Il periodo di prova è stabilito per gli Ufficiali in 45 giorni e per i Sottufficiali e Comuni in 30 giorni, sempre a contare dalla data del primo imbarco su un mezzo navale speciale.
2 - Qualora l'armatore riassuma in servizio con Io stesso grado un marittimo che, alle sue dipendenze ed in precedente imbarco a tempo indeterminato, abbia positivamente superato il periodo di prova o abbia positivamente superato, in precedenti imbarchi a tempo determinato, un corrispondente periodo di imbarco, la prova non sarà ripetuta, a meno che siano trascorsi tre anni dall'ultimo sbarco del marittimo da un mezzo navale speciale dello stesso armatore e purché l'ultimo sbarco non sia stato determinato da colpa del marittimo.
3 - Entro il periodo di prova l'armatore può risolvere il contratto di arruolamento in qualunque porto nazionale, corrispondendo al marittimo le competenze dovute fino al giorno dello sbarco compreso, nonché quanto previsto alla lettera B) dell'art. 49 della presente Sezione (risoluzione del contratto a tempo indeterminato per volontà dell'armatore).
4 - II contratto di arruolamento può essere risolto durante il periodo di prova anche dal marittimo con l'osservanza delle norme di cui all'art 49 lettera A), e con diritto alle competenze maturate sino al giorno dello sbarco compreso, nonché a quanto previsto alla lettera A) del predetto articolo 49 della presente Sezione (risoluzione del contratto a tempo indeterminato per volontà del marittimo).
5 - Se il contratto di arruolamento è risolto durante il periodo di prova in un porto diverso da quello ove il contratto stesso è stato stipulato, si applicherà la normativa prevista all'art. 52 della presente Sezione.
6 - L'armatore è tenuto a comunicare ed a far comunicare al marittimo il risultato della prova entro i termini sopra stabiliti. In difetto di questa comunicazione, la prova si intenderà positivamente superata.
7 - Il periodo di prova sarà riconosciuto a tutti gli effetti per la determinazione della anzianità di servizio.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 6 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 2 - Periodo di prova
1 - Il periodo di prova è stabilito per gli Ufficiali in 45 giorni e per i Sottufficiali e Comuni in 30 giorni, sempre a contare dalla data del primo imbarco su un mezzo navale speciale.
2 - Qualora l'armatore riassuma in servizio con Io stesso grado un marittimo che, alle sue dipendenze ed in precedente imbarco a tempo indeterminato, abbia positivamente superato il periodo di prova o abbia positivamente superato, in precedenti imbarchi a tempo determinato, un corrispondente periodo di imbarco, la prova non sarà ripetuta, a meno che siano trascorsi tre anni dall'ultimo sbarco del marittimo da un mezzo navale speciale dello stesso armatore e purché l'ultimo sbarco non sia stato determinato da colpa del marittimo.
3 - Entro il periodo di prova l'armatore può risolvere il contratto di arruolamento in qualunque porto nazionale, corrispondendo al marittimo le competenze dovute fino al giorno dello sbarco compreso, nonché quanto previsto alla lettera B) dell'art. 49 della presente Sezione (risoluzione del contratto a tempo indeterminato per volontà dell'armatore).1 - In occasione dei primo contratto di arruolamento a tempo indeterminato o a tempo determinato il personale marittimo dovrà effettuare un periodo di prova non superiore a 60 giorni di effettiva prestazione lavorativa sempre a contare dalla data del primo imbarco su un mezzo navale spedale di un determinato Armatore. Il patto di prova è stipulato per iscritto fra Armatore e lavoratore marittimo. L'armatore si impegna, per quanto possibile, a impiegare in maniera omogenea, il marittimo, in tutte le tipologie di mezzi garantendo le stesse opportunità ai marittimi impiegati.
2 - Quando una della società armatoriali appartenenti allo stesso Gruppo, riassuma in servizio un marittimo che alle sue dipendenze, in un precedente imbarco a tempo indeterminato o in precedenti imbarchi a tempo determinato, abbia positivamente superato il periodo di prova, lo stesso non sarà nuovamente applicato. Tale previsione esclude tutti i casi in cui l'assunzione riguardi un ex dipendente.
3 - Entro il periodo di prova l'Armatore può risolvere il contratto di imbarco in qualunque porto nazionale, corrispondendo al marittimo le competenze dovute fino al giorno dello sbarco compreso, nonché quanto previsto dall'art. 49, comma 1, paragrafo D) della presente Sezione.
4 - Il contratto di arruolamento può essere risolto durante il periodo di prova anche dal marittimo con l'osservanza delle norme di cui all'art. 49 lettera A), e con diritto alle competenze maturate sino al giorno dello sbarco compreso, nonché a quanto previsto alla lettera A) del predetto articolo 49 della presente Sezione (risoluzione del contratto a tempo indeterminato per volontà del marittimo).
5 - Se il contratto di arruolamento è risolto durante il periodo di prova in un porto diverso da quello ove il contratto stesso è stato stipulato, si applicherà la normativa prevista all'art. 52 della presente Sezione.
6 - L'armatore è tenuto a comunicare
ed a far comunicareal marittimo il risultato della prova entro i termini sopra stabiliti, in difetto di questa comunicazione, la prova si intenderà positivamente superata.7 - Il periodo di prova sarà riconosciuto a tutti gli effetti per la determinazione della anzianità di servizio.
CAPO II - COMPOSIZIONE DELL'EQUIPAGGIO
Art. 3 - Tabelle minime di sicurezza
1 - Le tabelle minime di sicurezza sono stabilite dall'Autorità Marittima, in conformità alle disposizioni vigenti.
Nota: l'articolo "Compensi per sostituzione di personale mancante" di cui al CCNL per l'imbarco dei marittimi italiani su mezzi navali speciali con armatore italiano 31/02/2001 è stato eliminato in quanto non più rispondente alla normativa vigente.
1 - Agli effetti del trattamento economico e di bordo sono tali: il Comandante, il Direttore di Macchina, gli Ufficiali, il Commissario di bordo, nonché gli Ufficiali Radiotelegrafisti che saranno equiparati al 1º Ufficiale ed al 2º Ufficiale come di seguito specificato:
1º Ufficiale: gli Ufficiali Radiotelegrafisti reggenti la stazione che abbiano compiuto 10 anni di effettiva navigazione come radiotelegrafisti;
2º Ufficiale: gli Ufficiali Radiotelegrafisti muniti di brevetto di 1ª classe che abbiano compiuto almeno 5 anni di effettiva navigazione in qualità di radiotelegrafista;
3º Ufficiale: gli altri Ufficiali Radiotelegrafisti
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 6 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 4 - Stato Maggiore
1 - Agli effetti del trattamento economico e di bordo sono tali: il Comandante, il Direttore di Macchina, gli Ufficiali, il Commissario di bordo.
nonché gli Ufficiali Radiotelegrafisti che saranno equiparati al 1º Ufficiale ed al 2º Ufficiale come di seguito specificato:
1º Ufficiale: gli Ufficiali Radiotelegrafisti reggenti la stazione che abbiano compiuto 10 anni di effettiva navigazione come radiotelegrafisti;
2º Ufficiale: gli Ufficiali Radiotelegrafisti muniti di brevetto di 1ª classe che abbiano compiuto almeno 5 anni di effettiva navigazione in qualità di radiotelegrafista;
3º Ufficiale: gli altri Ufficiali Radiotelegrafisti2- In quanto in possesso della certificazione GMDSS, lo Stato Maggiore di coperta può svolgere attività al servizio radioelettrico di bordo.
1 - In conformità a quanto previsto dal DPR 231/2006, sono Sottufficiali i marittimi compresi nella seguente elencazione:
- in coperta: il nostromo, il carpentiere, il tankista e l'operaio trattorista, il gruista;
- in macchina: il capo operaio meccanico o motorista, l'operaio meccanico, l'operaio motorista, l'elettricista e il frigorista;
- in camera: il cuoco o il dispensiere (quando ve ne sia uno solo), il 1º cuoco (quando vi siano due o più cuochi), il cambusiere.
2 - Sono considerati Sottufficiali capi servizio: il nostromo, l'elettricista, l'operaio meccanico, l'operaio motorista, il gruista, il cuoco (laddove ce ne sia uno solo e manchi il cambusiere), il cambusiere.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 6 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 5 - Sottufficiali
1 - In conformità a quanto previsto dal DPR 231/2006, sono Sottufficiali i marittimi compresi nella seguente elencazione:
- in coperta: il nostromo, il carpentiere, il tankista e l'operaio trattorista
, il gruista;- in macchina:
il capo operaio meccanico o motorista,l'operaio meccanico, l'operaio motorista, l'elettricista e il frigorista;- in camera: il cuoco o il dispensiere (quando ve ne sia uno solo), il 1º cuoco (quando vi siano due o più cuochi), il cambusiere.
2 - Fra i sottufficiali di cui ai comma 1, sono considerati Sottufficiali capi servizio: il nostromo, nonché
l'elettricista, l'operaio meccanico, l'operaio motoristae il gruista, l'elettricista e il cuoco quando abbiano almeno due sottoufficiali in sottordine.il cuoco (laddove ce ne sia uno solo e manchi il cambusiere), il cambusiere.3 - Ai soli fini retributivi, all'interno dello stesso Gruppo Armatoriale, sono fatte salve le qualifiche di caposervizio già riconosciute al personale marittimo in CRL e TP.
1 - Agli effetti del trattamento economico e di bordo sono tali:
- in Coperta: Marinaio, Giovanotto e Mozzo;
- in Macchina: Fuochista, Ingrassatore, Carbonaio, Giovanotto di Macchina;
- in Cucina e Camera: Cameriere, Panettiere, Garzone e Piccolo
N.B.
Il Marinaio gruista o vericellista ed il marinaio addetto ai servizi di Sala Controllo delle piattaforme, al compimento dei 12 mesi di effettiva specifica funzione, usufruiranno del trattamento economico-normativo previsto per i Sottufficiali caposervizio.
Art. 7 - Rapporti gerarchici e norme disciplinari
1 - I rapporti gerarchici e disciplinari del personale marittimo sono regolati dalle leggi e regolamenti dello Stato vigenti per il settore della navigazione marittima, secondo la gerarchia delle fonti disciplinata dall'art. 1 C.d.N. e dalla presente Sezione.
2 - Il marittimo ha il dovere di mantenere una condotta disciplinata, di uniformarsi alle disposizioni di Legge e alle prescrizioni delle autorità nazionali e locali, di eseguire ogni legittimo ordine del Comandante e di ogni altro superiore per ciò che concerne il servizio e la sicurezza della nave, delle persone imbarcate, del carico e delle provviste.
3 - I rapporti tra i marittimi devono essere improntati a spirito di collaborazione e di comprensione.
4 - Quando la nave è in porto, il Comandante o chi lo rappresenti curerà che sia preventivamente indicato il personale comandato di servizio e che il restante personale libero dalla guardia oppure dal servizio sia autorizzato, salvo esigenze di sicurezza della nave, a scendere a terra.
5 - Nessuna persona dell'equipaggio potrà allontanarsi da bordo senza darne comunicazione al Comandante o a chi lo rappresenti ed averne ottenuto l'autorizzazione.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 6 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 7 - Rapporti gerarchici e norme disciplinari
1 - I rapporti gerarchici e disciplinari del personale marittimo sono regolati dalle leggi e regolamenti dello Stato vigenti per il settore della navigazione marittima, secondo la gerarchia delle fonti disciplinata dall'art. 1 C.d.N. e dalla presente Sezione.
2 - Il marittimo ha il dovere di mantenere una condotta disciplinata, di uniformarsi alle disposizioni di Legge e alle prescrizioni delle autorità nazionali e locali, di eseguire ogni legittimo ordine del Comandante e di ogni altro superiore per ciò che concerne il servizio e la sicurezza della nave, delle persone imbarcate, del carico e delle provviste.
3 - Il marittimo deve rifiutare elargizione di denaro da parte di chiunque. È tenuto a osservare quanto previsto dal codice etico aziendale che deve essere messo a disposizione del marittimo, in ogni sua parte, nonché quanto previsto dai modelli di organizzazione e gestione adottati ai sensi della D.lgs. 231/2001. Deve indossare con cura gli abiti di lavoro o le divise aziendali con diligenza nel rispetto delle disposizioni aziendali e usare tutti i mezzi di protezione che l'azienda mette a disposizione. Deve mantenere la più assoluta segretezza sugli interessi dell'azienda e sulle informazioni riservate. Non deve trarre profitto da terzi in qualunque modo, con o senza danno dell'azienda, dai compiti inerenti la posizione assegnatagli. Fermo e salvo il diritto di opinione non deve divulgare, con qualsiasi mezzo, immagini, video e giudizi lesivi dell'immagine aziendale. Deve mantenere un comportamento civile ed educato nei confronti degli altri componenti l'equipaggio, dei passeggeri e, in generale dei terzi presenti, nonché rispettoso delle comuni norme di igiene, decoro e di tutela ambientale, oltre che dell'ambiente di lavoro nel suo complesso.
4 - I rapporti tra i marittimi devono essere improntati a spirito di collaborazione e di comprensione. Ogni marittimo ha il diritto di lavorare, addestrarsi e vivere in un ambiente privo di molestie e bullismo di carattere sessuale, razziale o di altra specie. L'armatore considererà tali condotte gravi infrazioni disciplinari da parte del marittimo.
5 - Quando la nave è in porto, il Comandante o chi lo rappresenti curerà che sia preventivamente indicato il personale comandato di servizio e che il restante personale libero dalla guardia oppure dal servizio sia autorizzato, salvo esigenze di sicurezza della nave, a scendere a terra.
6 - Nessuna persona dell'equipaggio potrà allontanarsi da bordo senza darne comunicazione al Comandante o a chi lo rappresenti ed averne ottenuto l'autorizzazione.
COMMENTO: modifiche mutuate dalle Sezioni 1 e 9
Art. 8 - Contrabbandi, paccottiglie, clandestini, ecc.
1 - Tutti i lavoratori marittimi hanno il dovere di esercitare la più attenta sorveglianza affinché non si verifichino casi di contrabbando, trasporto di paccottiglie, sottrazione di merci, vendite abusive a bordo, imbarco di persone o cose non autorizzate, favoreggiamento di clandestini. Gli Ufficiali tutti dovranno eseguire prima della partenza e durante il viaggio frequenti visite in ogni parte della nave per assicurarsi che non esistano a bordo clandestini o merci di contrabbando.
2 - L'Armatore ha il diritto di risolvere il contratto di arruolamento senza indennità di sorta e di essere risarcito dei danni tutti che gli derivassero in conseguenza di trasgressioni a disposizioni di leggi internazionali e/o nazionali, e particolarmente in conseguenza di contrabbando, trasporto di paccottiglie, imbarco o favoreggiamento di clandestini, poste in essere dai marittimi che risultassero responsabili sia della trasgressione, che della mancata vigilanza.
Art. 9 - Infrazioni disciplinari e sanzioni
1 - I provvedimenti disciplinari applicabili nei confronti del marittimo potranno essere:
a) rimprovero scritto;
b) multa nella misura massima di 4 ore di retribuzione calcolate con il divisore 240 e
considerando come retribuzione quella indicata al punto 1 dell'art. 51 ("Trattamento di fine rapporto");
c) sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni;
d) sospensione dal turno particolare per un periodo massimo di due mesi;
e) risoluzione del contratto di arruolamento e/o cancellazione dal turno particolare;
f) risoluzione del contratto di arruolamento e/o cancellazione dall'elenco del personale in C.R.L.
2 - Le sanzioni disciplinari di cui sopra sono applicate prescindendo dall'ordine in cui sono elencate rapportandole alla gravità della mancanza, alle circostanze speciali che l'accompagnano e al grado di colpa.
3 - Per le sanzioni più gravi del rimprovero verbale si dovrà, prima dell'applicazione della sanzione stessa, procedere alla contestazione dell'addebito, consentendo, poi, l'esercizio di diritto di difesa del marittimo nei termini di Legge vigenti.
4 - Incorre nei provvedimenti di rimprovero scritto, il lavoratore marittimo che, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) non rispetta le procedure in materia di stoccaggio, gestione e distribuzione di attrezzature, utensili, ecc.;
b) utilizza in modo improprio le attrezzature di bordo;
5 - Incorre nel provvedimento della multa nella misura massima di 4 ore di retribuzione il lavoratore che, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) per disattenzione arreca danno non grave all'armatore;
b) per disattenzione procura guasti non gravi o sperpero non rilevante di materiali dell'azienda;
6 - Incorre nel provvedimento della sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni della retribuzione oppure della sospensione dal turno particolare fino ad un massimo di due mesi, il lavoratore che, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) esegue lavori non ordinatigli;
b) senza giustificato motivo ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) qualora di sua competenza non rispetta le disposizioni in materia di movimentazione del carico.
7 - Incorre nella sanzione della risoluzione del contratto di arruolamento e/o cancellazione dal Turno Particolare o della risoluzione del rapporto di lavoro nautico e cancellazione dall'elenco del personale in C.R.L., il marittimo che adotti un comportamento così grave da far venir meno il vincolo fiduciario con l'Armatore e, in via esemplificativa e non esaustiva, nei seguenti casi:
a) adotta un comportamento scorretto verso i superiori, i colleghi di lavoro o i passeggeri che abbia già dato luogo ad una sanzione disciplinare più grave del rimprovero scritto;
b) pone in essere insubordinazione verso i superiori.
c) commette qualsiasi mancanza che porti pregiudizio alla sicurezza del mezzo navale e/o della navigazione;
d) commette atti implicanti dolo o colpa grave con danno per l'azienda (ad esempio danneggiamento di impianti o materiali o falsificazione in atti pubblici o documenti aziendali);
e) è trovato in stato di manifesta ubriachezza o in stato di manifesta assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope;
f) commette furto e reati contro il patrimonio (ad esempio truffa, contrabbando, trafugamento);
g) sia coinvolto in rissa o vie di fatto;
h) commette infrazioni al rispetto dell'orario di lavoro che abbiano già dato luogo a due sanzioni disciplinari;
i) pretende da componenti l'equipaggio subordinati per ragioni di servizio la indebita corresponsione di somme di denaro;
j) abbandona il mezzo navale senza autorizzazione del comandante o di chi lo rappresenti;
k) commette azioni da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza delle persone e dei beni;
l) fuma a bordo nei luoghi in cui non è consentito.
8 - In caso di recidività di comportamenti per il primo dei quali sia stata applicata la sanzione del rimprovero scritto, tale recidività potrà comportare l'adozione della sanzione di cui al comma 5.
9 - In caso di recidività di comportamenti per i quali siano state già applicate due sanzioni più gravi del rimprovero scritto, tale recidività potrà comportare l'adozione dei provvedimenti di risoluzione del contratto di imbarco, di non reiscrizione al turno particolare, di cancellazione dall'elenco della C.R.L.
10 - I provvedimenti disciplinari durante il periodo di imbarco potranno essere adottati dal Comandante oppure dall'Armatore o da un suo procuratore e da questo potranno essere annotati sui documenti di bordo. Il Comandante potrà anche procedere allo sbarco immediato del marittimo nei casi di particolare gravità indicati nell'elenco di cui sopra. In tal caso l'Armatore potrà disporre la sospensione cautelare con erogazione del trattamento retributivo pari al 50% del minimo contrattuale mensile. I provvedimenti disciplinari nei riguardi dei marittimi non imbarcati saranno adottati dall'Armatore o da un suo procuratore.
11 - Il marittimo che ritenga ingiustificata l'adozione nei suoi riguardi di un rimprovero scritto avrà facoltà di reclamo secondo le disposizioni di Legge anche tramite l'Organizzazione Sindacale.
12 - Il marittimo che ritenga ingiustificata l'adozione nei suoi riguardi di una sanzione disciplinare più grave del rimprovero scritto, avrà facoltà di contestare la sanzione stessa entro 10 giorni dallo sbarco o entro 10 giorni dalla comunicazione della sanzione, dinanzi al Collegio di conciliazione di cui all'art. 77bis (Conciliazione delle controversie individuali di lavoro"). Qualora la sanzione contestata sia la multa o la sospensione dal Turno Particolare o dall'elenco della C.R.L. e il Collegio di conciliazione di cui all'art. 77bis non la riconoscesse giustificata, questa verrà annullata e perderà ogni effetto.
Nel caso venga invece contestata la cancellazione dal Turno Particolare o della cancellazione dall'elenco della C.R.L. e il Collegio di conciliazione di cui art. 77bis non la riconoscesse giustificata, la Società potrà comunque mantenere la non reiscrizione al Turno Particolare e la cancellazione dall'elenco della C.R.L. corrispondendo al marittimo a titolo di penale un importo pari a tante giornate calcolate in trentesimi di retribuzione utile, così come indicata al punto 1 dell'art. 51 (Trattamento di fine rapporto), e secondo i seguenti limiti:
PER I MARITTIMI ISCRITTI AL TURNO PARTICOLARE
- marittimi iscritti al T.P.: 30 giorni di retribuzione;
- marittimi iscritti al Fondo:
- fino a 12 mesi di navigazione nel Fondo: 30 giorni di retribuzione;
- oltre i 12 mesi di navigazione nel Fondo: 45 giorni di retribuzione.
Inoltre il marittimo iscritto al Fondo manterrà tale iscrizione.
PER I MARITTIMI IN C.R.L.
- sino a 4 anni di anzianità in C.R.L.: 3 mesi di retribuzione;
- da oltre i 4 a 8 anni di anzianità in C.R.L.: 6 mesi di retribuzione;
- oltre 8 anni di anzianità in C.R.L.: 9 mesi di retribuzione.
Inoltre il marittimo in C.R.L. verrà iscritto nel Fondo, qualora ne abbia maturato i requisiti.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 6 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 9 - Infrazioni disciplinari e sanzioni
1 - I provvedimenti disciplinari applicabili nei confronti del marittimo potranno essere:
a) rimprovero scritto;
b) multa nella misura massima di 4 ore di retribuzione calcolate con il divisore 240 e considerando come retribuzione quella indicata al punto 1 dell'art. 51 ("Trattamento di fine rapporto");
c) sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni;
d) sospensione dal turno particolare per un periodo massimo di due mesi;
e) risoluzione del contratto di arruolamento e/o cancellazione dal turno particolare;
f) risoluzione del contratto di arruolamento e/o cancellazione dall'elenco del personale in C.R.L.
2 -- Le sanzioni disciplinari di cui sopra sono adottate
applicateprescindendo dall'ordine in cui sono elencate rapportandole alla gravità della mancanza, alle circostanze speciali che l'accompagnano e al grado di colpa.3 - Per le sanzioni più gravi del rimprovero verbale si dovrà, prima dell'
applicazioneadozione della sanzione stessa, procedere alla contestazione dell'addebito, consentendo, poi, l'esercizio di diritto di difesa del marittimo nei termini di Legge vigenti.4 - Incorre nei provvedimenti di rimprovero scritto, il lavoratore marittimo che, a titolo esemplificativo e non esaustivo;
a) non rispetta le procedure in materia di stoccaggio, gestione e distribuzione di attrezzature, utensili, ecc.;
b) utilizza in modo improprio le attrezzature di bordo;
5 - Incorre nel provvedimento della multa nella misura massima di 4 ore di retribuzione il lavoratore che, a titolo esemplificativo e non esaustivo;
a) per disattenzione arreca danno non grave all'armatore;
b) per disattenzione procura guasti non gravi o sperpero non rilevante di materiali dell'azienda;
6 - Incorre nel provvedimento della sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni della retribuzione oppure della sospensione dal turno particolare fino ad un massimo di due mesi, il lavoratore che, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) esegue lavori non ordinatigli;
b) senza giustificato motivo ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) qualora di sua competenza non rispetta le disposizioni in materia di movimentazione del
carico.
7 - Incorre nella sanzione della risoluzione del contratto di arruolamento e/o cancellazione dal Turno Particolare o della risoluzione dei rapporto di lavoro nautico e cancellazione dall'elenco del personale in C.R.L., il marittimo che adotti un comportamento così grave da far venir meno il vincolo fiduciario con l'Armatore e, in via esemplificativa e non esaustiva, nei seguenti casi:
a) adotta un comportamento scorretto verso i superiori, i colleghi di lavoro o i passeggeri che abbia già dato luogo ad una sanzione disciplinare più grave del rimprovero scritto;
b) pone in essere insubordinazione verso i superiori.
c) commette qualsiasi mancanza che porti pregiudizio alla sicurezza del mezzo navale e/o della navigazione;
d) commette atti implicanti dolo o colpa grave con danno per l'azienda (ad esempio danneggiamento di impianti o materiali o falsificazione in atti pubblici o documenti aziendali, danneggiamento derivante da condotte attive od omissive connesse al necessario rispetto delle norme di igiene e decoro, nonché di tutela ambientale a bordo, danno all'immagine aziendale);
e) è trovato in stato di manifesta ubriachezza o in stato di manifesta assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope;
f) commette furto e reati contro il patrimonio (ad esempio truffa, contrabbando, trafugamento);
g) sia coinvolto in rissa o vie di fatto;
h) commette infrazioni al rispetto dell'orario di lavoro che abbiano già dato luogo a due sanzioni disciplinari;
i) pretende da componenti l'equipaggio subordinati per ragioni di servizio la indebita corresponsione di somme di denaro;
j) abbandona il mezzo navale senza autorizzazione del comandante o di chi lo rappresenti;
k) commette azioni od omissioni con dolo o colpa grave da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza delle persone e dei beni;
l) fuma a bordo nei luoghi in cui non è consentito;
m) Commette atti di molestie o bullismo o atti di violenza fisica e/o psicologica e/o verbale nei confronti di colleghi/e e/o soggetti terzi (clienti, fornitori, consulenti, passeggeri ecc.).
8 - In caso di recidività di comportamenti per il primo dei quali sia stata
applicataadottata la sanzione del rimprovero scritto, tale recidività potrà comportare l'adozione della sanzione di cui al comma 5,9 - In caso di recidività di comportamenti per i quali siano state già applicate adottate due sanzioni più gravi del rimprovero scritto, tale recidività potrà comportare l'adozione dei provvedimenti di risoluzione del contratto di imbarco, di non reiscrizione al turno particolare, di cancellazione dall'elenco della C.R.L.
10 - I provvedimenti disciplinari durante il periodo di arruolamento
imbarcopotranno essere adottati dal Comandante oppure dall'Armatore o da un suo procuratore.e da questo potranno essere annotati sui documenti di bordo. Potrà essere, altresì, disposto loIl Comandante potrà anche procedere allosbarco immediato del marittimo nei casi di particolare gravità di cui al punto 7indicati nell'elenco di cui sopra. In tal caso l'Armatore potrà disporre la sospensione cautelare con erogazione del trattamento retributivo pari al 50% del minimo contrattuale mensile. I provvedimenti disciplinari nei riguardi dei marittimi non imbarcati saranno adottati dall'Armatore o da un suo procuratore.11 - Il marittimo che ritenga ingiustificata l'adozione nei suoi riguardi di un rimprovero scritto avrà facoltà di reclamo secondo le disposizioni di Legge anche tramite l'Organizzazione Sindacale.
12 - Il marittimo che ritenga ingiustificata l'adozione nei suoi riguardi di una sanzione disciplinare più grave del rimprovero scritto, avrà facoltà di contestare la sanzione stessa entro 10 giorni dallo sbarco o entro 10 giorni dalla comunicazione della sanzione, dinanzi al Collegio di conciliazione di cui all'art. 77bis (Conciliazione delle controversie individuali di lavoro").
Qualora la sanzione contestata sia la multa o la sospensione dal Turno Particolare o dall'elenco della C.R.L. e il Collegio di conciliazione di cui all'art. 77bis non la riconoscesse giustificata, questa verrà annullata e perderà ogni effetto.
Nel caso venga invece contestata la cancellazione dal Turno Particolare o della cancellazione dall'elenco della C.R.L. e il Collegio di conciliazione di cui art. 77 bis non la riconoscesse giustificata, la Società potrà comunque mantenere la non reiscrizione al Turno Particolare e la cancellazione dall'elenco della C.R.L. corrispondendo al marittimo a titolo di penale un importo pari a tante giornate calcolate in trentesimi di retribuzione utile, così come indicata al punto 1 dell'art. 51 ( Trattamento di fine rapporto), e secondo i seguenti limiti:
PER I MARITTIMI ISCRITTI AL TURNO PARTICOLARE
- marittimi iscritti al T.P.: 60
30giorni di retribuzione;
- marittimi iscritti al Fondo:
- fino a 12 mesi di navigazione nel Fondo: 30 giorni di retribuzione;
- oltre i 12 mesi di navigazione nel Fondo: 45 giorni di retribuzione.
Inoltre il marittimo iscritto al Fondo manterrà tale iscrizione.
PER I MARITTIMI IN C.R.L.
- sino a 4 anni di anzianità in C.R.L.: 6
3mesi di retribuzione;- da oltre i 4 a 8 anni di anzianità in C.R.L.: 9
6mesi di retribuzione;- oltre 8 anni di anzianità in C.R.L.: 12
9mesi di retribuzione.
Inoltre il marittimo in C.R.L. verrà iscritto nel Fondo, qualora ne abbia maturato i requisiti.
Art. 10 - Procedure dei reclami a bordo da parte dei lavoratori marittimi
1 - Sulla base di quanto previsto dalla Regola 5.1.5 della Maritime Labour Convention 2006, gli eventuali reclami a bordo da parte dei lavoratori marittimi dovranno seguire le procedure, approvate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 6 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 10 - Procedure dei reclami a bordo da parte dei lavoratori marittimi
1 -
Sulla base di quanto previsto dalla Regola 5.1.5 della Maritime Labour Convention 2006, gli eventuali reclami a bordo da parte dei lavoratori marittimi dovranno seguire le procedure, approvate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.Le procedure di reclamo a bordo da parte dei lavoratori marittimi dovranno essere conformi alla Regola 5.1.5 della MLC, 2006.
COMMENTO: mutuato dalla Sezione 9.
Art. 11 - Controversie sindacali
1 - Le eventuali divergenze sulla interpretazione della presente Sezione, comprese quelle afferenti la puntuale applicazione di quanto previsto all'art 80 (Contrattazione integrativa), saranno esaminate dalle Organizzazioni stipulanti, in sede nazionale, mediante apposita Commissione paritetica. Essa esaminerà entro 30 giorni dalla data di denuncia della divergenza le questioni alla stessa sottoposte, redigendo apposito verbale.
2 - Ferma restando la possibilità di accordo diretto tra le parti interessate per eventuali reclami, le controversie sindacali fra Aziende e lavoratori quando riguardino una sola Società, saranno esaminate fra le Organizzazioni locali dei lavoratori e un rappresentante della Confitarma. La trattativa dovrà iniziare entro 48 ore dalla comunicazione ufficiale della o delle Organizzazioni dei lavoratori stipulanti e firmatarie.
3 - Le controversie sindacali che riguardano navi e marittimi di diverse Società saranno esaminate in sede nazionale. La trattativa dovrà iniziare entro 3 giorni dalla comunicazione ufficiale della o delle Organizzazioni dei lavoratori stipulanti e firmatarie.
4 - In caso di mancato accordo a seguito dell'esame di cui sopra, ovvero in caso di mancata convocazione, le parti si riterranno libere di procedere secondo le consuete forme sindacali.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 6 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 11 - Controversie sindacali
1 - Le eventuali divergenze sulla interpretazione della presente Sezione, comprese quelle afferenti la puntuale applicazione di quanto previsto all'art. 80 (Contrattazione integrativa), saranno esaminate dalle Organizzazioni stipulanti, in sede nazionale, mediante apposita Commissione paritetica. Essa esaminerà entro 30 giorni dalla data di denuncia della divergenza le questioni alla stessa sottoposte, redigendo apposito verbale.
2 - Ferma restando la possibilità di accordo diretto tra le parti interessate per eventuali reclami, le controversie sindacali fra Aziende e lavoratori quando riguardino una sola Società, saranno esaminate fra le Organizzazioni locali dei lavoratori e un rappresentante della Confitarma. La trattativa dovrà iniziare entro
48 orecinque giorni dalla comunicazione ufficiale della o delle Organizzazioni dei lavoratori stipulanti e firmatarie.3 - Le controversie sindacali che riguardano navi e marittimi di diverse Società saranno esaminate in sede nazionale. La trattativa dovrà iniziare entro
3quattro giorni dalla comunicazione ufficiale della o delle Organizzazioni dei lavoratori stipulanti e firmatarie.4 - In caso di mancato accordo a seguito dell'esame di cui sopra, ovvero in caso di mancata convocazione, le parti si riterranno libere di procedere secondo le consuete forme sindacali.
1 - L'orario normale di lavoro è per il personale imbarcato di 8 (otto) ore giornaliere.
2 - Le prestazioni effettuate oltre le 8 (otto) ore giornaliere saranno considerate lavoro straordinario.
L'orario di lavoro potrà essere effettuato sia nelle ore diurne che nelle ore notturne.
3 - L'orario di lavoro diurno sarà compreso tra le ore 6.00 e le ore 20.00, secondo le esigenze di servizio.
4 - L'orario di lavoro notturno sarà compreso tra le ore 20.00 e le ore 6.00, secondo le esigenze di servizio.
INDENNITÀ DI FUNZIONE
Per quanto riguarda i Comandanti Padroni Marittimi e Direttori di Macchina non Capitani di Macchina, tenuto conto che:
- la responsabilità loro assegnata comporta l'eventuale effettuazione di prestazioni oltre il normale orario di lavoro;
- non sono soggetti all'osservanza di uno specifico orario di lavoro;
- devono collaborare con il Responsabile del cantiere per il regolare andamento dello stesso;
si stabilisce che le eventuali prestazioni fornite oltre il normale orario di lavoro siano compensate con l'erogazione della indennità di funzione per 14 mensilità, che ha già sostituito l'indennità di rappresentanza. L'indennità di funzione è pari a € 197,50 lordi mensili per i Comandanti Padroni Marittimi (PM) e a € 181,82 lordi mensili per i Direttori di Macchina Meccanici Navali (MN).
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 6 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 12 - Orario di lavoro
1 - L'orario normale di lavoro è per il personale imbarcato di 8 (otto) ore giornaliere.
2 - Le prestazioni effettuate oltre le 8 (otto) ore giornaliere saranno considerate lavoro straordinario.
3 - L'orario di lavoro potrà essere effettuato sia nelle ore diurne che nelle ore notturne.
3 -4 - L'orario di lavoro diurno sarà compreso tra le ore 6.00 e le ore 20.00. secondo le esigenze di servizio.4 5- L'orario di lavoro notturno sarà compreso tra le ore 20.00 e le ore 6.00, secondo le esigenze di servizio.
INDENNITÀ DI FUNZIONE
Per quanto riguarda i Comandanti Padroni Marittimi e Direttori di Macchina non Capitani di Macchina, tenuto conto che:
- la responsabilità loro assegnata comporta l'eventuale effettuazione di prestazioni oltre il normale orario di lavoro;
- non sono soggetti all'osservanza di uno specifico orario di lavoro;
- devono collaborare con il Responsabile del cantiere per il regolare andamento dello stesso;
si stabilisce che le eventuali prestazioni fornite oltre il normale orario di lavoro siano compensate con l'erogazione della indennità di funzione per 14 mensilità, che ha già sostituito l'indennità di rappresentanza. L'indennità di funzione è pari a € 197,50 lordi mensili per i Comandanti Padroni Marittimi (PM) e a € 181,82 lordi mensili per i Direttori di Macchina Meccanici Navali (MN).NORMA TRANSITORIA
Qualora dovessero risultare ancora imbarcati su mezzi navali rientranti nel campo di applicazione della presente Sezione. Comandanti, Padroni marittimi, Direttori marittimi non capitani di macchina, continueranno ad essere applicate le specifiche disposizioni relative a tali abilitazioni, abrogate con accordo di rinnovo dei CCNL unico dell'industria armatoriale 16 dicembre 2020.
Art. 12 bis - Orario di riposo
1 - L'orario di riposo non deve essere inferiore alle 10 (dieci) ore nel periodo delle 24 (ventiquattro) ore e di 77 (settantasette) ore nel periodo di 7 (sette) giorni.
2 - Le suddette 10 ore di riposo possono essere ripartite in non più di due periodi distinti, uno dei quali dovrà essere almeno della durata di sei ore consecutive e l'intervallo tra periodi consecutivi di riposo non dovrà superare le 14 ore, salvo deroghe all'orario di lavoro, come previsto dalle norme vigenti.
3 - Il Comandante della nave ha il diritto di esigere dai lavoratori marittimi l'effettuazione delle ore di lavoro necessarie a garantire la sicurezza della nave, delle persone a bordo o del carico, oppure per portare soccorso ad altre navi o persone in pericolo in mare. In tali occasioni il Comandante può sospendere gli orari normali di lavoro o di riposo ed esigere che un lavoratore marittimo effettui delle ore di lavoro ritenute necessarie fino al ritorno della normalità. Una volta raggiunta una situazione di normalità, il Comandante si assicurerà che il lavoratore marittimo impegnato in attività lavorative in un periodo previsto di riposo, possa beneficiare di un adeguato periodo di riposo.
1 - Quando vengono stabiliti regolari turni avvicendabili di lavoro o di guardia, la retribuzione oraria: minimo contrattuale, indennità di funzione (per i soli Comandanti PM e Direttori di macchina non CM) verrà calcolata con una maggiorazione del 16% (sedici per cento) per tutti i giorni di effettiva presenza a bordo.
2 - Detta indennità, per il modo in cui è stata calcolata, non costituisce coefficiente della retribuzione ad alcun effetto, né in ogni altro istituto che direttamente o indirettamente implichi la retribuzione quale base di calcolo.
Art. 14 - Trattamento nella giornata del sabato in porto ed in navigazione
1 - La giornata del sabato mantiene la natura di giorno feriale.
2 - Per il lavoro eventualmente prestato nelle otto ore dell'orario normale in detta giornata, sarà riconosciuto il corrispondente riposo compensativo.
3 - Al personale trattenuto in servizio oltre l'orario normale di lavoro è dovuto il compenso per lavoro straordinario come previsto dall'art. 31 della presente Sezione.
4 - Al marittimo non spetta il riposo compensativo per la giornata del sabato se in tale giornata fruisce di una franchigia o di un riposo compensativo.
5 - Al personale che usufruisce dei riposi compensativi durante il periodo di imbarco il sabato non è considerato riposo.
CAPO V - LAVORI E SERVIZI DIVERSI
Art. 15 - Lavori per la sicurezza della navigazione
1 - Le persone dell'equipaggio saranno tenute a prestare la propria opera senza diritto a compensi a titolo di lavoro straordinario:
a) per la sicurezza della navigazione, del carico e delle provviste;
b) per il salvataggio del mezzo speciale e delle persone imbarcate.
2 - Saranno altresì tenute a prestare la propria opera per il recupero degli avanzi del naufragio o di altro sinistro occorso al mezzo speciale, ma in questo caso avranno diritto, in aggiunta al salario, ad uno speciale compenso che sarà determinato, in difetto di accordo, dall'autorità Marittima del porto di armamento del mezzo speciale, nei limiti della propria competenza per valore.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 6 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 15 - Lavori per la sicurezza della navigazione
1 - I membri
Le personedell'equipaggio saranno tenute a prestare la propria opera senza diritto a compensi a titolo di lavoro straordinario:a) per la sicurezza della navigazione, del carico e delle provviste;
b) per il salvataggio del mezzo speciale e delle persone imbarcate.
2 - Saranno altresì tenuti a prestare la propria opera per il recupero degli avanzi del naufragio o di altro sinistro occorso al mezzo speciale, ma in questo caso avranno diritto, in aggiunta al salario, ad uno speciale compenso che sarà determinato da apposito accordo aziendale con le OO.SS. stipulanti la presente Sezione.
in difetto di accordo, dall'autorità Marittima del porto di armamento del mezzo speciale, nei limiti della propria competenza per valore.
Art. 16 - Lavori che non rientrano nelle ordinarie mansioni del marittimo
1 - I componenti dell'equipaggio non sono tenuti a prestare un servizio diverso da quello per il compimento del quale sono stati imbarcati.
2 - Tuttavia il Comandante, nell'interesse della navigazione, ha facoltà di adibire, temporaneamente i componenti dell'equipaggio ad un servizio diverso da quello per il quale sono stati imbarcati, purché non sia inadeguato al loro titolo professionale e al loro grado. In caso di necessità per la sicurezza del mezzo speciale, i marittimi imbarcati possono essere adibiti a qualsiasi servizio. I componenti dell'equipaggio che svolgono mansioni diverse da quelle per le quali sono stati imbarcati hanno diritto alla maggiore retribuzione dovuta per tali mansioni, se superiori.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 6 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 16 - Lavori che non rientrano nelle ordinarie mansioni del marittimo
1 - I componenti dell'equipaggio non sono tenuti a prestare un servizio diverso da quello per il compimento del quale sono stati imbarcati.
2 - Tuttavia il Comandante, nell'interesse della navigazione, ha facoltà di adibire, temporaneamente i componenti dell'equipaggio ad un servizio diverso da quello per il quale sono stati imbarcati, purché non sia inadeguato alla loro
titoloabilitazione professionale e al loro grado. In caso di necessità per la sicurezza del mezzo speciale, i marittimi imbarcati possono essere adibiti a qualsiasi servizio. I componenti dell'equipaggio che svolgono mansioni diverse da quelle per le quali sono stati imbarcati hanno diritto alla maggiore retribuzione dovuta per tali mansioni, se superiori.
Art. 17 - Lavori per la manutenzione e pulizia del mezzo navale speciale
1 - Oltre i necessari servizi di navigazione e di porto, l'equipaggio dovrà eseguire tutti i lavori usuali di pulizia e manutenzione del mezzo speciale che venissero ordinati, nei modi e termini stabiliti dalla presente Sezione, con diritto al compenso per lavoro straordinario qualora detti lavori vengano eseguiti fuori dell'orario normale.
Art. 18 - Lavori inerenti alla pulizia degli alloggi
1 - L'equipaggio dovrà mantenere i locali dei propri alloggi nella massima pulizia, senza perciò aver diritto al pagamento di compenso per lavoro straordinario. La pitturazione detti locali effettuata fuori orario normale dà diritto, invece, al compenso per lavoro straordinario.
Art. 19 - Sostituzione di ammalati e di infortunati - funzioni superiori
1 - Nel caso di malattia o infortunio di un marittimo durante la navigazione, il servizio dell'ammalato sarà svolto, entro i limiti dell'orario normale, dal rimanente personale, anche appartenente a diversa categoria, senza diritto a compensi extra.
2 - Al lavoratore marittimo cui fossero affidate le mansioni di grado o categoria superiore spetteranno, pro-tempore, soltanto la paga e gli emolumenti accessori dovuti per tali mansioni.
3 - Ove l'assegnazione alla mansione superiore (qualifica o grado) non abbia avuto luogo per sostituzione di marittimo assente con diritto alla conservazione del posto, l'assegnazione stessa diventa definitiva trascorso il periodo di 3 (tre) mesi.
4 - Ove, invece, l'assegnazione e funzione di grado o qualifica superiore abbia avuto luogo per sostituzione di marittimo assente con diritto alla conservazione del posto, il marittimo ha diritto all'inquadramento superiore trascorso un periodo di 6 (sei) mesi.
5 - I detti periodi di tre e/o di sei mesi sono da intendersi di servizio continuativo e di effettiva presenza a bordo.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 6 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 19 - Sostituzione di ammalati e di infortunati - funzioni superiori
1 - Nel caso di malattia o infortunio di un marittimo durante la navigazione, il servizio dell'ammalato sarà svolto, entro i limiti dell'orario normale, dal rimanente personale, anche appartenente a diverso grado o categoria, senza diritto a compensi extra.
2 - Al lavoratore marittimo cui fossero affidate le mansioni di grado o categoria superiore spetteranno, pro-tempore, soltanto la paga e gli emolumenti accessori dovuti per tali mansioni.
3 - Ove l'assegnazione alla mansione superiore (qualifica o grado) non abbia avuto luogo per sostituzione di marittimo assente con diritto alla conservazione del posto, l'assegnazione stessa diventa definitiva trascorso il periodo di 3 (tre) mesi.
4 - Ove, invece, l'assegnazione e funzione di grado o qualifica superiore abbia avuto luogo per sostituzione di marittimo assente con diritto alla conservazione del posto, Il marittimo ha diritto all'inquadramento superiore trascorso un periodo di 6 (sei) mesi, ove sia in possesso di idonea abilitazione professionale ai sensi della normativa nazionale e internazionale in materia
5 - I detti periodi di tre e/o di sei mesi sono da intendersi di servizio continuativo e di effettiva presenza a bordo.
1 - Il personale che ha ricevuto in regolare consegna oggetti di dotazione e corredo è tenuto alla restituzione degli oggetti stessi o al pagamento della eventuale mancanza.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 6 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 20 - Oggetti in consegna
1 - Il personale che ha ricevuto in regolare consegna oggetti di dotazione e corredo è tenuto alla restituzione degli oggetti stessi o al pagamento della eventuale mancanza o danneggiamento, se dovuti a negligenza.
CAPO VI - PAGHE, COMPENSI, INDENNITÀ
Art. 21 - Misura e componenti della retribuzione
1 - La misura e le componenti della retribuzione sono determinate e regolate dalla presente Sezione.
1 - I minimi contrattuali spettanti ai marittimi a seconda del grado e della qualifica risultante a ruolo sono indicate nella tabella paga allegata alla presente Sezione (allegato A).
2 - La paga giornaliera è ragguagliata a 1/30mo del minimo contrattuale mensile e la paga oraria ad un 1/8vo della paga giornaliera, ad eccezione di quanto disposto dal successivo art. 24. Agli effetti della presente Sezione la giornata inizia alle ore 00:00 e termina alle ore 24:00.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 6 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 22 - Paghe
1 - I minimi contrattuali spettanti ai marittimi a seconda del grado e della qualifica risultante a ruolo sono indicate nella tabella paga allegata alla presente Sezione (allegato A).
2 - La paga giornaliera è ragguagliata a 1/30mo del minimo contrattuale mensile e la paga oraria ad un 1/8vo della paga giornaliera
, ad eccezione di quanto disposto dalsalvo quanto previsto dal successivo art. 24 in materia di riposi compensativi.Agli effetti della presente Sezione la giornata inizia alle ore 00:00 e termina alle ore 24:00.
COMMENTO: mutuato dalla Sezione 9.
1 - Al marittimo, non in continuità di rapporto di lavoro, che abbia effettuato gli ultimi due anni di navigazione sempre con la stessa Azienda spetterà un primo scatto di anzianità ex 5% (All. A). Dopo il primo biennio di anzianità, maturando ulteriori analoghi requisiti, verranno corrisposti altri quattro scatti biennali di anzianità ex 3% (All. A).
2 - Se nel corso di un biennio il marittimo viene ammesso alla C.R.L. ai fini della maturazione del successivo scatto di anzianità sarà considerata utile anche la precedente anzianità di navigazione maturata con la stessa Azienda nell'arco del biennio
Art. 24 - Computo riposi compensativi e ferie
1 - Il minimo contrattuale mensile, l'indennità di funzione per i soli Comandanti PM e Direttori di Macchina non CM sono ragguagliate a 1/26 per il computo dell'indennità sostitutiva dei riposi compensativi e per il computo dell'indennità sostitutiva delle ferie.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 6 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 24 - Computo riposi compensativi e ferie
1 - Il minimo contrattuale mensile, l'indennità di funzione per i soli Comandanti PM e Direttori di Macchina non CM sono ragguagliate a 1/26 per il computo dell'indennità sostitutiva dei riposi compensativi e per il computo dell'indennità sostitutiva delle ferie.1 - Durante il periodo di permanenza a bordo i turni di servizio continuano nei giorni festivi secondo l'orario normale di lavoro. I giorni di riposo compensativo riconoscibili al personale marittimo sono tanti giorni quante le giornate di sabato, domenica e giorni festivi trascorsi effettivamente in servizio a bordo.
Qualora il marittimo, nei giorni predetti, presti attività lavorativa oltre l'orario normale, verrà corrisposto il compenso per lavoro straordinario, per le ore eccedenti l'orario normale.
In caso di malattia o infortunio nel corso dell'imbarco con conseguente esenzione dal servizio, al marittimo rimasto a bordo ammalato o infortunato sarà riconosciuto il riposo compensativo per le giornate di domenica e di festività infrasettimanali trascorse in navigazione.
Nel caso che durante il corso del contratto di arruolamento per esigenze di servizio non sia stato possibile fare godere i riposi compensativi, l'Armatore indennizzerà il marittimo mediante il pagamento di tante giornate o prò rata di minimo contrattuale, rateo della gratifica natalizia e della gratifica pasquale nonché degli eventuali scatti, del valore convenzionale della panatica e delle indennità previste per le singole qualifiche che sono qui di seguito in modo esclusivo elencate: supplemento paga per anzianità al personale di Stato Maggiore di cui all'allegato B.
Le ferie ed i riposi compensativi maturati durante i periodi lavorati vengono goduti durante i turni di licenza o, in caso di mancata usufruizione, liquidati al momento dello sbarco.
Il computo dei riposi compensativi o ferie viene effettuato su 1/26 del valore mensile di:
- minimo contrattuale;
- valore convenzionale della Panatica;
- supplemento paga per anzianità al personale di Stato Maggiore di cui all'allegato B;
- e di 1/30 di:
> scatti di anzianità
> valore mensile di 13ª e 14ª
Art. 25 - Indennità di navigazione
1 - Allo scopo specifico ed esclusivo di tener conto delle attività e dell'impegno richiesto dalle esigenze operative dei mezzi navali speciali, delle zone geografiche di operazione, nonché del vincolo della permanenza a bordo e del relativo disagio, è istituita una indennità di navigazione mezzi navali speciali in importi giornalieri indicati nell'allegato C, riga 1. Tali importi saranno corrisposti per giorni di effettivi presenza a bordo.
2 - a) In aggiunta alle quote di indennità di navigazione giornaliera indicate al punto 1, spetteranno ai marittimi imbarcati sulle navi che navighino o sostino in zone geografiche ove esista un effettivo rischio di guerra o di pirateria, riconoscendo come tali quelle che, nel tempo, vengono individuate attraverso le intese internazionali in sede IBF (Warlike Operations Area, High Risk Area), una indennità giornaliera rischio guerra/pirateria. La misura di tale indennità sarà pari a tanti trentesimi del minimo contrattuale e del supplemento paga personale di Stato Maggiore (Allegato B della presente Sezione), per ogni giorno di effettiva permanenza della nave in dette zone o porti.
3 - Al personale imbarcato su mezzi navali speciali operanti all'estero saranno corrisposte per i giorni di effettiva presenza a bordo, con decorrenza dal giorno di partenza dall'ultimo porto nazionale e fino all'arrivo al primo porto nazionale ed in aggiunta alle quote di indennità di navigazione indicate all'allegato C riga 1, le quote giornaliere calcolate dividendo per trenta il 12% del minimo contrattuale (cfr. Allegato C, riga 2).
4 - a) Quando il mezzo navale speciale approdi in un porto riconosciuto colpito da malattia epidemica con Ordinanza del Ministero competente verrà corrisposta a tutto l'equipaggio, per il periodo che decorre dall'arrivo al porto infetto fino al giorno della libera pratica al porto successivo, ma non oltre i quindici giorni dalla partenza dal porto infetto, una quota giornaliera calcolata dividendo per trenta il 7% del minimo contrattuale, che si aggiunge a quelle previste all'allegato C.
b) L'indennità è pure dovuta nell'ipotesi che l'Ordinanza del Ministero competente sia emanata successivamente alla data dell'arrivo del mezzo navale speciale al porto infetto, ma con riferimento al tempo dell'approdo e della permanenza del mezzo navale speciale in detto porto.
c) L'indennità è pure dovuta nell'ipotesi che la patente rechi l'annotazione dell'esistenza di uno stato epidemico di colera o peste, o vaiolo o tifo petecchiale, o febbre gialla, ma occorre che nell'annotazione sulla patente ricorra testualmente l'espressione "epidemia" o "stato epidemico".
d) Quando si manifesti a bordo un caso di colera, di peste, di vaiolo, di tifo petecchiale o di febbre gialla, è dovuta all'equipaggio la stessa indennità sopra prevista al momento della partenza del mezzo navale speciale dall'ultimo porto, ma in ogni caso con decorrenza da non oltre quindici giorni prima della constatazione della malattia fino al giorno dell'ammissione del mezzo navale speciale a libera pratica.
5 - Ad ogni effetto le parti stabiliscono che l'indennità di navigazione di cui al presente art. 25 non può essere calcolata nella retribuzione, né in ogni altro istituto che direttamente o indirettamente implichi la retribuzione quale base di calcolo. Tale esclusione è dovuta al fatto che l'ammontare di detta indennità è stato pattiziamente determinato, tenendo già conto della sua incidenza economica sui singoli istituti e comunque sul globale trattamento erogato ai lavoratori.
Fermo restando quanto sopra convenuto, le parti, per quanto possa occorrere, precisano, che la indennità di navigazione non può essere considerata nel calcolo del compenso orario del lavoro straordinario, dei riposi compensativi (sabati, domeniche, festività nazionali ed infrasettimanali, festività cadenti di domenica, semifestività) e delle ferie e delle relative indennità sostitutive delle stesse, della gratifica natalizia e della gratifica pasquale, dell'indennità sostitutiva del preavviso e del trattamento di fine rapporto.
In sostituzione di detta indennità possono essere stabilite indennità di natura diversa compensative di particolari oneri e prestazioni derivanti dal tipo di servizio ed il cui importo complessivo sia equivalente, riproporzionato per tener conto di tutti gli eventuali oneri riflessi, all'importo dell'indennità di navigazione non corrisposta. Ciò in quanto la predetta indennità di navigazione ha una natura giuridica che non troverebbe riscontro nella fattispecie per la quale è stata posta la deroga.
Nota a verbale
Nel caso di viaggio di trasferimento del mezzo navale speciale che comporti l'utilizzo di una sola squadra, anziché delle due che avrebbero dovuto essere presenti a bordo, le parti si incontreranno per esaminare la problematica del trattamento economico della squadra non impiegata che avrebbe dovuto essere presente a bordo, in riferimento all'istituto dell'indennità giornaliera di navigazione ed all'eventuale indennità giornaliera zona operativa off-shore.
Navi con certificazione IAQ1
L'ufficiale di macchina che abbia la responsabilità degli apparati di macchina su un arco di 24 ore, avrà diritto per la disponibilità alle chiamate, oltre le 8 ore del normale orario di lavoro, ad una maggiorazione dell'indennità di navigazione giornaliera di cui al punto 1 dell'art. 25 nella misura del 20%.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 6 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 25 - Indennità di navigazione
1 - Allo scopo specifico ed esclusivo di tener conto delle attività e dell'impegno richiesto dalle esigenze operative dei mezzi navali speciali, delle zone geografiche di operazione, nonché del vincolo della permanenza a bordo e del relativo disagio, è istituita una indennità di navigazione mezzi navali speciali in importi giornalieri indicati nell'allegato C, riga 1. Tali importi saranno corrisposti per giorni di effettivi presenza a bordo.
2 - a) In aggiunta alle quote di indennità di navigazione giornaliera indicate al punto 1, spetteranno ai marittimi imbarcati sulle navi che navighino o sostino in zone geografiche ove esista un effettivo rischio di guerra o di pirateria, riconoscendo come tali quelle che, nel tempo, vengono individuate attraverso le intese internazionali in sede IBF (Warlike Operations Area, High Risk Area), una indennità giornaliera rischio guerra/pirateria. La misura di tale indennità sarà pari a tanti trentesimi del minimo contrattuale e del supplemento paga personale di Stato Maggiore (Allegato B della presente Sezione), per ogni giorno di effettiva permanenza della nave in dette zone o porti.
3 - Al personale imbarcato su mezzi navali speciali operanti all'estero saranno corrisposte per i giorni di effettiva presenza a bordo, con decorrenza dal giorno di partenza dall'ultimo porto nazionale e fino all'arrivo al primo porto nazionale ed in aggiunta alle quote di indennità di navigazione indicate all'allegato C riga 1, le quote giornaliere calcolate dividendo per trenta il 12% del minimo contrattuale (cfr. Allegato C, riga 2).
4 - a) Quando il mezzo navale speciale approdi in un porto riconosciuto colpito da malattia epidemica con Ordinanza del Ministero competente verrà corrisposta a tutto l'equipaggio, per il periodo che decorre dall'arrivo al porto infetto fino al giorno della libera pratica al porto successivo, ma non oltre i quindici giorni dalla partenza dal porto infetto, una quota giornaliera calcolata dividendo per trenta il 7% del minimo contrattuale, che si aggiunge a quelle previste all'allegato C.
b) L'indennità è pure dovuta nell'ipotesi che l'Ordinanza del Ministero competente sia emanata successivamente alla data dell'arrivo del mezzo navale speciale al porto infetto, ma con riferimento al tempo dell'approdo e della permanenza del mezzo navale speciale in detto porto.
c) L'indennità è pure dovuta nell'ipotesi che la patente rechi l'annotazione dell'esistenza di uno stato epidemico di colera o peste, o vaiolo o tifo petecchiale, o febbre gialla, ma occorre che nell'annotazione sulla patente ricorra testualmente l'espressione "epidemia" o "stato epidemico".
d) Quando si manifesti a bordo un caso di colera, di peste, di vaiolo, di tifo petecchiale o di febbre gialla, è dovuta all'equipaggio la stessa indennità sopra prevista al momento della partenza del mezzo navale speciale dall'ultimo porto, ma in ogni caso con decorrenza da non oltre quindici giorni prima della constatazione della malattia fino al giorno dell''ammissione del mezzo navale speciale a libera pratica.
5 - Ad ogni effetto le parti stabiliscono che l'indennità di navigazione di cui al presente art. 25 non può essere calcolata nella retribuzione, né in ogni altro istituto contrattuale che direttamente o indirettamente implichi la retribuzione quale base di calcolo. Tale esclusione è dovuta al fatto che l'annmontare di detta indennità è stato pattiziamente determinato, tenendo già conto della sua incidenza economica sui singoli istituti e comunque sul globale trattamento erogato ai lavoratori.
Fermo restando quanto sopra convenuto, le parti, per quanto possa occorrere, precisano, che la indennità di navigazione non può essere considerata nel calcolo del compenso orario del lavoro straordinario, dei riposi compensativi (sabati, domeniche, festività nazionali ed infrasettimanali, festività cadenti di domenica, semifestività) e delle ferie e delle relative indennità sostitutive delle stesse, della gratifica natalizia e della gratifica pasquale, dell'indennità sostitutiva del preavviso e del trattamento di fine rapporto.
In sostituzione di detta indennità possono essere stabilite indennità di natura diversa compensative di particolari oneri e prestazioni derivanti dal tipo di servizio ed il cui importo complessivo sia equivalente, riproporzionato per tener conto di tutti gli eventuali oneri riflessi, all'importo dell'indennità di navigazione non corrisposta. Ciò in quanto la predetta indennità di navigazione ha una natura giuridica che non troverebbe riscontro nella fattispecie per la quale è stata posta la deroga.
Nota a verbale
Nel caso di viaggio di trasferimento del mezzo navale speciale che comporti l'utilizzo di una sola squadra, anziché delle due che avrebbero dovuto essere presenti a bordo, le parti si incontreranno per esaminare la problematica del trattamento economico della squadra non impiegata che avrebbe dovuto essere presente a bordo, in riferimento all'istituto dell'indennità giornaliera di navigazione ed all'eventuale indennità giornaliera zona operativa off-shore.
Navi con certificazione IAQ1
L'ufficiale di macchina che abbia la responsabilità degli apparati di macchina su un arco di 24 ore, avrà diritto per la disponibilità alle chiamate, oltre le 8 ore dei normale orario di lavoro, ad una maggiorazione dell'indennità di navigazione giornaliera di cui al punto 1 dell'art. 25 nella misura del 20%.
Art. 26 - Eventuale periodo di ingaggio
1 - Qualora l'imbarco sia preceduto da un periodo di ingaggio, decorrente dalla data di consegna del libretto di navigazione, il marittimo avrà diritto per tale periodo, sempre che abbia mantenuto l'impegno di imbarcarsi, al minimo contrattuale, al supplemento paga per anzianità, e alla indennità sostitutiva della panatica. Nel caso che il marittimo sia inviato dall'armatore ad imbarcare in porto diverso da quello di ingaggio, il marittimo avrà, inoltre, diritto al rimborso delle spese documentate di viaggio e di trasporto del corredo sostenute per recarsi a bordo, nei limiti previsti per il caso di rimpatrio, qualora l'armatore non provveda direttamente.
2 - Per la durata del viaggio per recarsi all'estero e fino all'imbarco si avrà diritto, in luogo dell'indennità sostitutiva della panatica, al rimborso a piè di lista, nei limiti della normalità, delle spese opportunamente documentate.
3 - Il periodo di ingaggio, seguito da imbarco, sarà considerato utile agli effetti della determinazione dell'anzianità di servizio.
Art. 27 - Compenso in caso di trasbordo
1 - Il marittimo, che in caso di trasbordo disposto dalla Società non dovesse prendere subito imbarco su unità navali della medesima Società, avrà diritto ad un compenso pari alla retribuzione prevista per il periodo di riposo di cui all'art. 66 della presente Sezione.
2 - Il compenso non spetterà qualora il marittimo stesso venisse adibito a lavori di comandata.
3 - Il periodo di attesa a terra non è, in ogni caso, computato ai fini del compimento del periodo di imbarco.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 6 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 27 - Compenso per ritardato imbarco in caso di trasbordo
1 - Il marittimo, che in caso di trasbordo disposto dalla Società non dovesse prendere subito imbarco su unità navali armate dalla medesima Società, avrà diritto ad un compenso pari alla retribuzione prevista per il periodo di riposo di cui all'art. 66 della presente Sezione.
2 - Il compenso non spetterà qualora il marittimo stesso venisse adibito a lavori di comandata.
3 - Il periodo di attesa a terra non è, in ogni caso, computato ai fini del compimento del periodo di imbarco.
Art. 28 - Termini e modalità di corresponsione delle paghe e altre competenze dei marittimi
Libretto paghe
1 - Il minimo contrattuale, l'indennità di navigazione, il supplemento paga per anzianità, gli altri compensi, e indennità spettanti agli imbarcati per qualunque altro titolo, a norma della presente Sezione, saranno corrisposti in ogni caso non oltre 15 giorni dalla fine del mese.
2 - Durante l'imbarco il Comandante corrisponderà acconti all'equipaggio sulla disponibilità per competenze maturate liquidabili, fino alla concorrenza dell'80%. In caso di utilizzo di denaro contante l'acconto potrà essere riconosciuto entro i limiti di Legge.
3 - Gli acconti in valuta estera saranno corrisposti nelle misure concesse dal competente Ministero e saranno ragguagliabili al cambio ufficiale del giorno del pagamento. L'ammontare del controvalore in lire al cambio ufficiale degli acconti corrisposti in valuta non potrà superare il saldo spettante al marittimo per le competenze maturate a suo favore al momento della corresponsione dell'acconto.
4 - Ad ogni marittimo, a termine di Legge, sarà fornito, a spese dell'armatore, un libretto od altro documento equipollente, sul quale saranno specificatamente registrate le competenze e tutti i supplementi liquidati.
5 - Allo sbarco sarà fornita al marittimo lettera di credito firmata dal Comandante del mezzo navale speciale, sulla quale verranno evidenziate tutte le indennità spettanti per fine servizio; competenze che saranno liquidate dalla Sede Armatrice entro 15 giorni dalla data dello sbarco.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 6 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 28 - Termini e modalità di corresponsione delle paghe e altre competenze dei marittimi
Libretto paghe
1 - Il minimo contrattuale, l'indennità di navigazione, il supplemento paga per anzianità, gli altri compensi, e indennità spettanti agli imbarcati per qualunque altro titolo, a norma della presente Sezione, saranno corrisposti in ogni caso non oltre 15 giorni dalla fine del mese.
2 - Durante l'imbarco il Comandante corrisponderà acconti all'equipaggio sulla disponibilità per competenze maturate liquidabili, fino alla concorrenza dell'80%. In caso di utilizzo di denaro contante l'acconto potrà essere riconosciuto entro i limiti di Legge.
3 -
Gli acconti in valuta estera saranno corrisposti nelle misure concesse dal competente Ministero e saranno ragguagliabili al cambio ufficiale del giorno del pagamento. L'ammontare del controvalore in lire al cambio ufficiale degli acconti corrisposti in valuta non potrà superare il saldo spettante al marittimo per le competenze maturate a suo favore al momento della corresponsione dell'acconto.Gli acconti in valuta estera saranno corrisposti e saranno ragguagliati al cambio ufficiale del giorno del pagamento. L'ammontare del controvalore in euro al cambio ufficiale degli acconti corrisposti in valuta non potrà superare il saldo spettante al lavoratore marittimo per le competenze maturate a suo favore al momento della corresponsione dell'acconto.4 - Ad ogni lavoratore marittimo, ai sensi di Legge, salvo particolari posizionamenti della nave o difficoltà logistiche, sarà consegnato, a carico del datore di lavoro, un cedolino paga sul quale saranno specificatamente registrate le competenze e tutti i compensi liquidati.
5 - Qualora un marittimo sia tenuto prigioniero sulla nave o fuori della nave in seguito ad atti di pirateria o rapina armata contro le navi, il trattamento previsto dal contratto di arruolamento e dalla presente Sezione dovrà continuare a essere erogato durante l'intero periodo della prigionia e fino a che il marittimo sia rilasciato e debitamente rimpatriato o, nel caso di decessa durante la prigionia, fino alla data della morte.
6 - L'armatore con il cedolino di competenza del mese in cui avviene lo sbarco liquiderà tutte le indennità spettanti perfine servizio.
4 - Ad ogni marittimo, a termine di Legge, sarà fornito, a spese dell'armatore, un libretto od altro documento equipollente, sul quale saranno specificatamente registrate le competenze e tutti i supplementi liquidati.
5 - Allo sbarco sarà fornita al marittimo lettera di credito firmata dal Comandante del mezzo navale speciale, sulla quale verranno evidenziate tutte le indennità spettanti per fine servizio; competenze che saranno liquidate dalla Sede Armatrice entro 15 giorni dalla data dello sbarco.
Art. 29 - Gratifica natalizia e gratifica pasquale
1 - Sia in occasione del Natale che della Pasqua sarà corrisposta ai marittimi che abbiano compiuto un anno di imbarco una gratifica costituita da una mensilità dei seguenti elementi:
a) minimo contrattuale;
b) supplemento paga per anzianità al personale di Stato Maggiore di cui all'allegato B;
c) indennità di funzione per i soli Comandanti PM e Direttori di Macchina non CM;
d) valore convenzionale della panatica come stabilito dall'art. 35;
e) eventuali scatti di anzianità di cui all'art. 24.
2 - Ai marittimi entrati in servizio nel corso dell'anno o che cessino dal servizio nel corso dell'anno, la gratifica natalizia e quella pasquale saranno corrisposte in ragione di tanti dodicesimi quanti. Sono i mesi di imbarco compiuti. Per le frazioni di mese verranno corrisposti i ratei giornalieri.
3 - Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, in occasione della liquidazione delle altre competenze, saranno corrisposte anche le quote parti della gratifica natalizia e pasquale.
4 - Nel caso di impiego pro tempore, nel corso dell'anno, di un marittimo presso lo stesso armatore con grado superiore a quello attribuito al momento della liquidazione delle gratifiche, la liquidazione stessa sarà effettuata computando i ratei della maggiore retribuzione percepita nel periodo di funzionamento.
5 - I ratei delle gratifiche natalizie e pasquali saranno da considerarsi ai fini del computo dell'indennità sostitutiva dei riposi compensativi e delle ferie.
Le parti si danno reciprocamente atto che, per il personale in C.R.L., i ratei delle gratifiche natalizia e pasquale sono stati esclusi dal computo dell'indennità sostitutiva dei riposi compensativi e delle ferie limitatamente a tale personale.
Per il personale marittimo in C.R.L., i ratei della gratifica natalizia e della gratifica pasquale entreranno invece a far parte della base di calcolo per la liquidazione dei riposi compensativi e delle ferie in caso di cancellazione dall'elenco della C.R.L. nel corso dell'anno.
Nota a verbale
Il suddetto articolo si applica esclusivamente al personale non in stabilità di rapporto di lavoro. Per il personale in stabilità di rapporto di lavoro si rinvia all'art. 72 della presente Sezione.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 6 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 29 - Gratifica natalizia e gratifica pasquale
1 - Sia in occasione del Natale, con le competenze del mese di novembre, che della Pasqua, con le competenze del mese di marzo, sarà corrisposta ai marittimi che abbiano compiuto un anno di imbarco una gratifica costituita da una mensilità dei seguenti elementi:
a) minimo contrattuale;
b) supplemento paga per anzianità al personale di Stato Maggiore di cui all'allegato B;
c) indennità di funzione per i soli Comandanti PM e Direttori di Macchina non CM;d) valore convenzionale della panatica come stabilito dall'art. 35;
e) eventuali scatti di anzianità di cui all'art. 23.
2 - Ai marittimi entrati in servizio nel corso dell'anno o che cessino dal servizio nel corso dell'anno, la gratifica natalizia e quella pasquale saranno corrisposte in ragione di tanti dodicesimi quanti
. Ssono i mesi di imbarco compiuti. Per le frazioni di mese verranno corrisposti i ratei giornalieri.3 - Nel caso di cessazione del
rapporto di lavorocontratto di arruolamento, in occasione della liquidazione delle altre competenze, saranno corrisposte anche le quote parti della gratifica natalizia e pasquale.4 - Ferma restando l'abilitazione professionale del marittimo, nel caso di impiego pro tempore, nel corso dell'anno, di un marittimo presso lo stesso armatore con grado superiore a quello attribuito al momento della liquidazione delle gratifiche, la liquidazione stessa sarà effettuata computando i ratei della maggiore retribuzione percepita nel periodo di funzionamento,
5 - I ratei delle gratifiche natalizie e pasquali saranno da considerarsi ai fini del computo dell'indennità sostitutiva dei riposi compensativi e delle ferie.
Le parti si danno reciprocamente atto che, per il personale in C.R.L., i ratei delle gratifiche natalizia e pasquale sono stati esclusi dal computo dell'indennità sostitutiva dei riposi compensativi e delle ferie limitatamente a tale personale.
Per il personale marittimo in C.R.L., i ratei della gratifica natalizia e della gratifica pasquale entreranno invece a far parte della base di calcolo per la liquidazione dei riposi compensativi e delle ferie in caso di cancellazione dall'elenco della C.R.L. nel corso dell'anno.
Nota a verbale
Il suddetto articolo si applica esclusivamente al personale non in stabilità di rapporto di lavoro. Per il personale in stabilità di rapporto di lavoro si rinvia all'art. 72 della presente Sezione.
Art. 30 - Assegno per il nucleo familiare
1 - L'assegno per il nucleo familiare è corrisposto ai marittimi nelle misure e con le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni di Legge.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 6 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 30 - Assegno per il nucleo familiare
1 - L'assegno per il nucleo familiare è corrisposto ai marittimi nelle misure e con le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni di Legge.
COMMENTO: sono stati ormai sostituiti dall'Assegno Unico Universale che, trattandosi di prestazione diretta dell'INPS a favore del cittadino, non necessita di essere citata nel CCNL.
Art. 31 - Compensi per lavoro straordinario
1 - Ogni lavoro eseguito dai componenti l'equipaggio oltre gli orari stabiliti dai precedenti articoli è considerato lavoro straordinario.
2 - Non è considerato lavoro straordinario qualunque lavoro per la sicurezza del mezzo navale speciale.
3 - La quota oraria per il lavoro straordinario si determina dividendo il minimo contrattuale per il divisore 184. Il valore così ottenuto sarà maggiorato secondo le seguenti percentuali:
- Diurno feriale 25%
- Notturno feriale e Diurno Festivo: 25%
- Notturno Festivo: 33%
Agli effetti dei compensi per lavoro straordinario per ore notturne si intendono quelle comprese tra le ore 20 e le ore 6.
4 - È escluso dai compensi per lavoro straordinario il personale di Stato Maggiore al quale viene corrisposta l'indennità di funzione.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 6 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 31 - Compensi per lavoro straordinario
1 - Ogni lavoro eseguito dai componenti l'equipaggio oltre gli orari stabiliti dai precedenti articoli è considerato lavoro straordinario.
2 - Non è considerato lavoro straordinario qualunque lavoro per la sicurezza del mezzo navale speciale. Le ore di lavoro straordinario massime dovranno essere compatibili con le vigenti disposizioni di Legge in materia di ore minime di riposo.
3 - La quota oraria per il lavoro straordinario si determina dividendo il minimo contrattuale per il divisore 184. Il valore così ottenuto sarà maggiorato secondo le seguenti percentuali:
- Diurno feriale 25%
- Notturno feriale e Diurno Festivo: 25%
- Notturno Festivo: 33%
Agli effetti dei compensi per lavoro straordinario per ore notturne si intendono quelle comprese tra le ore 20 e le ore 6.
4 - É escluso dai compensi per lavoro straordinario il personale di Stato Maggiore al quale viene corrisposta l'indennità di funzione.
Art. 32 - Deleghe del marittimo per il pagamento di parte della retribuzione
1 - Ai sensi della normativa nazionale ed internazionale, non sono consentite deleghe per la riscossione delle competenze, salvo casi particolari autorizzati dal lavoratore marittimo a mezzo di procura conferita per atto pubblico.
1 - Al marittimo sono garantiti alloggi e aree equipaggio sicure ed in condizioni dignitose, così come previsto dagli standard nazionali ed internazionali ILO, con particolare attenzione alla metratura della cabina, alla ventilazione ed al condizionamento, alla soglia di rumorosità, vibrazione, illuminazione ed ai presidi sanitari.
2 - Le forniture di vitto devono essere in linea con gli standard nazionali, internazionali ILO per quanto riguarda quantità, valore nutrizionale, qualità e varietà e terranno in considerazione la durata e la natura del viaggio nonché il numero di marittimi presenti a bordo.
3 - Per la somministrazione del vitto si terrà conto delle abitudini alimentari dei marittimi con particolare riferimento al credo religioso.
4 - Due marittimi franchi dal servizio appartenenti alle sezioni coperta, macchina e camera con esclusione dei Sottufficiali capiservizio e che accettino l'incarico, assisteranno, a turno settimanale, secondo l'ordine di iscrizione nel ruolino di equipaggio, senza diritto a compensi, al prelevamento, confezionamento e distribuzione dei viveri per l'equipaggio e segnaleranno al Comando di bordo le eventuali manchevolezze.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 6 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 33 - Alloggio e vitto
1 - Al marittimo sono garantiti alloggi e aree equipaggio sicure ed in condizioni dignitose, così come previsto dagli standard nazionali ed internazionali ILO, con particolare attenzione alla metratura della cabina, alla ventilazione ed al condizionamento, alla soglia di rumorosità, vibrazione, illuminazione ed ai presidi sanitari.
2 - Le forniture di vitto devono essere in linea con gli standard nazionali, internazionali ILO per quanto riguarda quantità, valore nutrizionale, qualità e varietà e terranno in considerazione la durata e la natura del viaggio nonché il numero di marittimi presenti a bordo.
3 - Per la somministrazione del vitto si terrà conto delle abitudini alimentari dei marittimi con particolare riferimento al credo religioso.
4 - Due marittimi franchi dal servizio appartenenti alle sezioni coperta, macchina e camera con esclusione dei Sottufficiali capiservizio e che accettino l'incarico, assisteranno, a turno settimanale, secondo l'ordine di iscrizione nel ruolino di equipaggio, senza diritto a compensi, al prelevamento, confezionamento e distribuzione dei viveri per l'equipaggio e segnaleranno al Comando di bordo le eventuali manchevolezze.1 - Al marittimo sono garantiti alloggi e aree equipaggio sicure ed in condizioni dignitose, così come previsto dagli standard nazionali ed internazionali ILO, con particolare attenzione alla metratura della cabina, alla ventilazione ed al condizionamento, alla soglia di rumorosità, vibrazione, illuminazione ed ai presidi sanitari. In caso di assenza di alloggi a bordo, la contrattazione di secondo livello disciplinerà l'individuazione di adeguate soluzioni alternative.
2 - Le forniture di vitto, nell'ambito del servizio mensa, dovranno essere gratuite e in linea con gli standard nazionali, internazionali ILO per quanto riguarda quantità, valore nutrizionale, qualità, e varietà, saranno bilanciate e terranno in considerazione la durata e la natura del viaggio nonché il numero di marittimi presenti a bordo. Sarà, inoltre, sempre garantito l'accesso gratuito all'acqua potabile.
3 - Per la somministrazione del vitto si terrà conto delle abitudini alimentari dei marittimi con particolare riferimento al credo religioso
4 - Due marittimi franchi dal servizio appartenenti alle sezioni coperta, macchina e camera con esclusione dei Sottufficiali capiservizio e che accettino l'incarico, assisteranno, a turno settimanale, secondo l'ordine di iscrizione nel ruolino di equipaggio, senza diritto a compensi, al prelevamento, confezionamento e distribuzione dei viveri per l'equipaggio e segnaleranno al Comando di bordo le eventuali manchevolezze.
COMMENTO: mutuato dalle Sezioni 1 e 9.
Art. 34 - Indennità sostitutiva della Panatica
1 - Durante l'imbarco, nel caso eccezionale di mezzo armato che non fornisca servizio di mensa, oppure di mezzo disarmato o in riparazione senza servizio di mensa e negli altri casi in cui non possa essere somministrato il vitto in natura, il datore di lavoro dovrà corrispondere in sostituzione del vitto una indennità giornaliera forfettizzata da concordare con le OO.SS. a livello aziendale.
2 - Tale indennità sarà corrisposta anche per i giorni di viaggio, in particolare per prendere imbarco, per il trasbordo e per rientrare nella località di residenza dopo la cessazione del contratto di arruolamento.
3 - In caso di mancato accordo a livello aziendale, l'armatore dovrà farsi carico delle spese di vitto, nel limite di 15 euro a pasto, a fronte di giustificativi di spesa.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 6 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 34 - Indennità sostitutiva della Panatica
1 - Durante l'imbarco, nel caso eccezionale di mezzo armato che non fornisca servizio di mensa, oppure di mezzo disarmato o in riparazione senza servizio di mensa e negli altri casi in cui non possa essere somministrato il vitto in natura, il datore di lavoro dovrà corrispondere in sostituzione del vitto una indennità giornaliera forfettizzata da concordare con le OO.SS. a livello aziendale.
2 - Tale indennità sarà corrisposta anche per i giorni di viaggio, in particolare per prendere imbarco, per il trasbordo e per rientrare nella località di residenza dopo la cessazione del contratto di arruolamento.
3 - In caso di mancato accordo a livello aziendale, l'armatore dovrà farsi carico delle spese di vitto, nel limite di 15 euro a pasto, a fronte di giustificativi di spesa.1 - Fermo restando quanto previsto all'art. 80 della presente Sezione, al sottoelencato personale marittimo sarà corrisposta, durante i riposi compensativi, la seguente indennità sostitutiva della panatica:
Ufficiali: € 2,58
Sottufficiali: € 1,91
Comuni: € 1,65
Art. 35 - Valutazione della Panatica quale coefficiente della retribuzione
1 - In tutti i casi in cui occorra computare la panatica quale coefficiente della retribuzione o considerarla come coefficiente di calcolo per la liquidazione di indennità (ad esempio: indennità sostitutiva del preavviso, indennità di risoluzione del rapporto di lavoro, indennità sostitutiva delle ferie o dei riposi compensativi, indennità giornaliera in caso di malattia o infortunio, gratifica natalizia, gratifica pasquale, ecc.) il valore da attribuire alla panatica è determinato nelle misure seguenti:
Padrone al Comando e Direttore di macchina non patentato € 7,75
Ufficiali € 6,97
Sottufficiali € 5,89
Comuni € 4,96
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 6 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 35 - Valutazione della Panatica quale coefficiente della retribuzione
1 - In tutti i casi in cui occorra computare la panatica quale coefficiente della retribuzione o considerarla come coefficiente di calcolo per la liquidazione di indennità (ad esempio: indennità sostitutiva del preavviso, trattamento di fine rapporto
indennità di risoluzione del rapporto di lavoro, indennità sostitutiva delle ferie o dei riposi compensativi, indennità giornaliera in caso di malattia o infortunio, gratifica natalizia, gratifica pasquale, ecc.) il valore da attribuire alla panatica è determinato nelle misure seguenti:
Padrone al Comando e Direttore di macchina non patentato € 7,75Ufficiali: € 6,97
Sottufficiali: € 5,89
Comuni: € 4,96
CAPO VIII - RIPOSI FESTIVI - FERIE - CONGEDO MATRIMONIALE - LICENZE
1 - Sono considerati giorni festivi:
a) tutte le domeniche;
b) l'Anniversario della Liberazione (25 aprile), la Festa del lavoro (1º maggio);
c) le seguenti ulteriori festività: 1º gennaio (Capodanno); 6 gennaio (Epifania); lunedì di Pasqua; Ascensione; 15 agosto (Assunzione); 1º novembre (Ognissanti); 8 dicembre (Immacolata Concezione); 25 dicembre (Natale); 26 dicembre (S. Stefano).
2 - Sono considerati semifestivi e cioè festivi nelle sole ore pomeridiane i giorni seguenti:
- Venerdì Santo;
- Vigilia di Natale; 24 dicembre.
Nota:
Riduzione orario di lavoro
Premesso
a) che le festività del 2 giugno e del 4 novembre sono attualmente compensate con una quota giornaliera di retribuzione così come previsto dal verbale di intesa Confitarma OO.SS.lL. del 12 luglio 1997 in applicazione della Legge n. 54 del 5 marzo 1977;
b) che una giornata di permesso retribuito, con decorrenza 1º luglio 1989 è già prevista dal contratto in essere;
c) che ulteriori 8 ore, pari ad un giorno, sono state richieste dalle OO.SS.LL. come ulteriore riduzione di orario su base annua;
le parti convengono
che con decorrenza 1º gennaio 2000 la prestazione lavorativa annuale verrà ridotta complessivamente di 32 ore pari a quattro giornate di lavoro recuperando la monetizzazione delle due giornate festive e della giornata di riposo concesse con il contratto in essere ed aggiungendo 8 ore di riduzione di orario.
La riduzione di 32 ore verrà fruita aumentando le giornate di ferie di 4 giorni.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 6 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 36 - Giorni festivi e ferie
1 - Sono considerati giorni festivi:
a) tutte le domeniche;
b) l'Anniversario della Liberazione (25 aprile), la Festa del lavoro (1º maggio);c) le seguenti ulteriori festività: 1º gennaio (Capodanno); 6 gennaio (Epifania); lunedì di Pasqua; l'Anniversario della Liberazione (25 aprile), la Festa del lavoro (1º maggio);
Ascensione2 giugno; 15 agosto (Assunzione); 1º novembre (Ognissanti); 8 dicembre (Immacolata Concezione); 25 dicembre (Natale); 26 dicembre (S. Stefano).2 - Sono considerati semifestivi e cioè festivi nelle sole ore pomeridiane i giorni seguenti:
- Venerdi Santo;
- Vigilia di Natale; 24 dicembre.
3 - Per ognuna delle festività menzionate nonché per ogni Sabato lavorato, il marittimo ha diritto ad una giornata di riposo compensativo. Le ferie verranno maturate in ragione di 2,83 giorni per mese di imbarco e godute durante i periodi di licenza a terra per turno.
Il monte ferie maturabile per ogni anno d'imbarco è di 34 giorni da fruire nei giorni calendariali di licenza a terra con esclusione delle Domeniche e dei giorni festivi intercorrenti nel periodo feriale medesimo.
Al marittimo che ne faccia richiesta il Comando può concedere, salvo esigenze di servizio, permessi di durata non inferiore a 24 ore consecutive. Per ciascun giorno di riposo compensativo goduto, al marittimo sarà trattenuto il relativo importo.
Nota: Riduzione orario di lavoro
Premesso
a) che le festività del 2 giugno e del 4 novembre sono attualmente compensate con una quota giornaliera di retribuzione così come previsto dal verbale di intesa Confitarma OO.SS.LL del 12 luglio 1997 in applicazione della Legge n, 54 del 5 marzo 1977;
b) che una giornata di permesso retribuito, con decorrenza 1º luglio 1989 è già prevista dal contratto in essere;
c) che ulteriori 8 ore, pari ad un giorno, sono state richieste dalle OO.SS.LL. come ulteriore riduzione di orario su base annua;
le parti convengono
che con decorrenza 1º gennaio 2000 la prestazione lavorativa annuale verrà ridotta complessivamente di 32 ore pari a quattro giornate di lavoro recuperando la monetizzazione delle due giornate festive e della giornata di riposo concesse con il contratto in essere ed aggiungendo 8 ore di riduzione di orario.
La riduzione di 32 ore verrà fruita aumentando le giornate di ferie di 4 giorni.
Art. 37 - Giorni festivi trascorsi in servizio a bordo
1 - Durante il periodo di permanenza a bordo i turni di servizio continuano anche nei giorni festivi secondo l'orario normale di lavoro (domeniche e festività infrasettimanali comprese le festività nazionali).
2 - Ai marittimi saranno riconosciuti tanti giorni di riposo compensativo quanti saranno i giorni di domenica ed i giorni di festività infrasettimanali (comprese le festività nazionali) trascorsi in servizio a bordo. Nei giorni semifestivi sarà riconosciuta ai marittimi mezza giornata di riposo compensativo, non saranno riconosciuti invece qualora in tali giorni fruisca di una franchigia o di un riposo compensativo.
3 - Qualora il marittimo, nei giorni predetti, presti lavoro oltre l'orario normale, verrà corrisposto il compenso per lavoro straordinario per le ore eccedenti l'orario normale.
4 - In caso di malattia od infortunio nel corso dell'imbarco con conseguente esenzione dal servizio, al marittimo rimasto a bordo ammalato o infortunato sarà riconosciuto il riposo compensativo per le giornate di domenica e di festività infrasettimanali trascorse in navigazione.
5 - Nel caso che durante il corso del contratto di arruolamento per esigenze di servizio non sia stato possibile fare godere i riposi compensativi, l'Armatore indennizzerà il marittimo mediante il pagamento di tante giornate o pro-rata di minimo contrattuale, indennità di funzione per i soli comandanti PM e Direttori di Macchina non C.M., rateo della gratifica natalizia e della gratifica pasquale nonché degli eventuali scatti di cui agli artt. 23 e 74, valore convenzionale della panatica di cui all'art. 35 e delle indennità previste per le singole qualifiche che sono qui di seguito in modo esclusivo elencate: supplemento paga per anzianità al personale di Stato Maggiore di cui all'allegato B.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 6 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 37 - Giorni festivi trascorsi in servizio a bordo. Computo dei riposi compensativi e ferie
1 - Durante il periodo di permanenza a bordo i turni di servizio continuano anche nei giorni festivi secondo l'orario normale di lavoro (domeniche e festività infrasettimanali comprese le festività nazionali).
2 - Ai marittimi saranno riconosciuti tanti giorni di riposo compensativo quanti saranno i giorni di domenica ed i giorni di festività infrasettimanali (comprese le festività nazionali) trascorsi in servizio a bordo. Nei giorni semifestivi sarà riconosciuta ai marittimi mezza giornata di riposo compensativo, non saranno riconosciuti invece qualora in tali giorni fruisca di una franchigia o di un riposo compensativo.
3 - Qualora il marittimo, nei giorni predetti, presti lavoro oltre l'orario normale, verrà corrisposto il compenso per lavoro straordinario per le ore eccedenti l'orario normale.
4 - In caso di malattia od infortunio nel corso dell'imbarco con conseguente esenzione dal servizio, al marittimo rimasto a bordo ammalato o infortunato sarà riconosciuto il riposo compensativo per le giornate di domenica e di festività infrasettimanali trascorse in navigazione.1 - Durante il periodo di permanenza a bordo i turni di servizio continuano nei giorni festivi secondo l'orario normale di lavoro. I giorni di riposo compensativo riconoscibili al personale marittimo sono tanti giorni quante le giornate di sabato, domenica e giorni festivi trascorsi effettivamente in servizio a bordo.
Qualora il marittimo, nei giorni predetti, presti attività lavorativa oltre l'orario normale, verrà corrisposto il compenso per lavoro straordinario, per le ore eccedenti l'orario normale.
In caso di malattia o infortunio nel corso dell'imbarco con conseguente esenzione dal servizio, al marittimo rimasto a bordo ammalato o infortunato sarà riconosciuto il riposo compensativo per le giornate di domenica e di festività infrasettimanali trascorse in navigazione.
52 - Nel caso che durante il corso dei contratto di arruolamento per esigenze di servizio non sia stato possibile fare godere i riposi compensativi, l'Armatore indennizzerà il marittimo mediante il pagamento di tante giornate o pro-rata di minimo contrattuale,indennità di funzione per i soli comandanti PM e Direttori-di Macchina non C.M.,rateo della gratifica natalizia e della gratifica pasquale nonché degli eventuali scatti di cui agli artt. 23 e 74, valore convenzionale della panatica di cui all'art. 35 e delle indennità previste per le singole qualifiche che sono qui di seguito in modo esclusivo elencate: supplemento paga per anzianità al personale di Stato Maggiore di cui all'allegato B.Le ferie ed i riposi compensativi maturati durante i periodi lavorati vengono goduti durante i turni di licenza o, in caso di mancata usufruizione, liquidati al momento dello sbarco.
Il computo dei riposi compensativi o ferie viene effettuato su 1/26 del valore mensile di:
- minimo contrattuale;
- valore convenzionale della Panatica;
- supplemento paga per anzianità al personale di Stato Maggiore di cui all'allegato B;
- e di 1/30 di:
- scatti di anzianità
- valore mensile di 13esima e 14esima.
Art. 38 - Licenze durante il periodo di imbarco
1 - Al personale imbarcato su mezzi navali speciali, durante il periodo di imbarco, saranno concessi periodi di licenza da usufruire a terra.
2 - Il periodo di licenza sarà commisurato rispetto a quello di effettiva presenza a bordo sulla base del rapporto 1 a 2, comprensivo dei giorni di viaggio.
3 - La licenza viene concessa in conto riposi compensativi maturati a bordo.
Al personale che usufruisce dei riposi compensativi durante il periodo di imbarco il sabato non è considerato riposo.
4 - Le spese di viaggio, per fruire della licenza, sostenute dal marittimo imbarcato su mezzi navali speciali, sono a carico dell'armatore.
5 - La documentazione delle spese di viaggio dovrà essere presentata entro il mese successivo, dall'effettuazione del viaggio; non saranno rimborsate le spese non documentate da pezze giustificative.
Nota a verbale 1
Per il personale marittimo dei mezzi navali speciali - a bordo dei quali opera normalmente anche personale non marittimo adibito alle attività dei mezzi navali speciali stessi - i periodi di licenza saranno armonizzati con quelli del personale non marittimo.
La data dello sbarco, intesa come ultima data di discesa dal mezzo navale speciale, risolve di diritto ed automaticamente la convenzione di imbarco.
Nota a verbale 2
Il calcolo dei riposi compensativi mensili maturati e/o usufruiti, avviene come segue: dopo aver effettuato la somma algebrica dei riposi positivi e negativi maturati e/o usufruiti mensilmente durante il periodo di imbarco gli eventuali riposi compensativi positivi saranno riportati al mese successivo; mentre gli eventuali riposi compensativi negativi, usufruiti in eccesso rispetto ai maturati, saranno addebitati mensilmente.
Durante il periodo di imbarco il personale marittimo dei mezzi navali speciali, i quali effettuino attività di perforazione con turnazione 1/1, può fare richiesta scritta all'armatore, tramite il Comando di Bordo, di fruire di un periodo di ferie tra il termine di un ciclo di lavoro e l'inizio di quello successivo. Tali giorni di ferie dovranno essere maturati durante il periodo di imbarco.
L'Armatore, secondo le esigenze di servizio, concederà, in via del tutto eccezionale, la fruizione del periodo feriale al solo e predetto personale marittimo che ne avrà fatto espressamente richiesta scritta.
Tale richiesta non dovrà essere in futuro oggetto di ulteriore rivendicazione sindacale da parte delle OSL e trova esclusiva applicazione per il personale che effettua attività di perforazione con turnazione 1/1.
Nota
Per il trattamento della giornata del sabato cadente nel periodo di ferie durante il periodo di imbarco, in via del tutto eccezionale e senza alcun intento novativo, si applica quale condizione di migliore favore l'art. 14 della vigente Sezione.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 6 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 38 - Licenze o periodo di riposo durante il periodo di imbarco
1 - Al personale imbarcato su mezzi navali speciali, durante il periodo di imbarco, saranno concessi periodi di licenza da usufruire a terra.
2 - Il periodo di licenza sarà commisurato rispetto a quello di effettiva presenza a bordo sulla base del rapporto 1 a 2 per l'area montaggi, di 1 a 1 per l'area perforazione. I giorni di viaggio non saranno computati per la fruizione dei riposi compensativi o ferie.2 - Il periodo di licenza sarà commisurato rispetto a quello di effettiva presenza a bordo sulla base del rapporto 2 a 1 o 1 a 1 in linea con la contrattazione integrativa aziendale. I giorni di viaggio sono parte del periodo di licenza e comunque non saranno computati per la fruizione dei riposi compensativi o ferie.
3 - La licenza viene concessa in conto riposi compensativi maturati a bordo.
Al personale che usufruisce dei riposi compensativi durante il periodo di imbarco il sabato non è considerato riposo.
4 - Le spese di viaggio, per fruire della licenza, sostenute dal marittimo imbarcato su mezzi navali speciali, sono a carico dell'armatore, secondo i criteri definiti aziendalmente.
5 - La retribuzione spettante durante il periodo di licenza, è composta da:
- minimo contrattuale;
- supplemento paga per anzianità al personale di Stato Maggiore di cui all'allegato B;
- scatti d'anzianità;
- valore convenzionale della Panatica.
5 - La documentazione delle spese di viaggio dovrà essere presentata entro il mese successivo, dall'effettuazione del viaggio; non saranno rimborsate le spese non documentate da pezze giustificative.
Nota a verbale 1
Per il personale marittimo dei mezzi navali speciali - a bordo dei quali opera normalmente anche personale non marittimo adibito alle attività dei mezzi navali speciali stessi - i periodi di licenza saranno armonizzati con quelli del personale non marittimo.
La data dello sbarco, intesa come ultima data di discesa dal mezzo navale speciale, risolve di diritto ed automaticamente la convenzione di imbarco.
Nota a verbale 2
Il calcolo dei riposi compensativi mensili maturati e/o usufruiti, avviene come segue: dopo aver effettuato la somma algebrica dei riposi positivi e negativi maturati e/o usufruiti mensilmente durante il periodo di imbarco gli eventuali riposi compensativi positivi saranno riportati al mese successivo; mentre gli eventuali riposi compensativi negativi, usufruiti in eccesso rispetto ai maturati, saranno addebitati mensilmente.
Durante il periodo di imbarco il personale marittimo dei mezzi navali speciali, i quali effettuino attività di perforazione con turnazione 1/1, può fare richiesta scritta all'armatore, tramite il Comando di Bordo, di fruire di un periodo di ferie tra il termine di un ciclo di lavoro e l'inizio di quello successivo. Tali giorni di ferie dovranno essere maturati durante il periodo di imbarco.
L'Armatore, secondo le esigenze di servizio, concederà, in via del tutto eccezionale, la fruizione del periodo feriale al solo e predetto personale marittimo che ne avrà fatto espressamente richiesta scritta.
Tale richiesta non dovrà essere in futuro oggetto di ulteriore rivendicazione sindacale da parte delle OSL e trova esclusiva applicazione per il personale che effettua attività di perforazione con turnazione 1/1.
Nota
Per il trattamento della giornata del sabato cadente nel periodo di ferie durante il periodo di imbarco, in via del tutto eccezionale e senza alcun intento novativo, si applica quale condizione di migliore favore l'art. 14 della vigente Sezione.
1 - Qualora una delle festività nazionali cada di domenica verranno riconosciuti al marittimo: una giornata di riposo compensativo; un importo pari ad 1/26mo del minimo contrattuale, degli eventuali scatti di cui agli artt. 23 e 74 delle indennità previste per le singole qualifiche che sono qui di seguito in modo esclusivo elencate: supplemento paga per anzianità al personale di Stato Maggiore di cui all'allegato B, indennità di funzione, e, se il marittimo è in Turno Particolare un trentesimo del rateo mensile della gratifica natalizia e pasquale.
2 - Qualora una delle festività normalmente infrasettimanali di cui al punto 1 lettera c) dell'art.36 cada di domenica, verranno riconosciuti al marittimo: il compenso per lavoro straordinario festivo per le ore eccedenti l'orario normale; una giornata di riposo compensativo; un importo pari ad 1/26mo del minimo contrattuale, degli eventuali scatti di anzianità di cui agli artt. 23 e 74, delle indennità previste per le singole qualifiche che sono qui di seguito in modo esclusivo elencate: supplemento paga per anzianità al personale di Stato Maggiore di cui all'allegato B, indennità di funzione, e, se il marittimo è in Turno Particolare, un trentesimo del rateo mensile della gratifica natalizia e pasquale.
3 - Qualora un giorno semifestivo cada di domenica sarà riconosciuto al marittimo solo trattamento previsto per la domenica.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 6 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 39 - Festività nazionali e altre festività normalmente infrasettimanali cadenti di domenica in servizio a bordo
1 - Qualora una delle festività nazionali normalmente infrasettimanali cada di domenica verrà
verrannoriconosciuta al marittimo un'ulteriore una giornata di riposo compensativo.; un importo pari ad 1/26mo del minimo contrattuale, degli eventuali scatti di cui agli artt. 23 e 74 delle indennità previste per le singole qualifiche che sono qui di seguito in modo esclusivo elencate: supplemento paga per anzianità al personale di Stato Maggiore di cui all'allegato B, indennità di funzione, e, se il marittimo è in Turno Particolare un trentesimo del rateo mensile della gratifica natalizia e pasquale.
2 - Qualora una delle festività normalmente infrasettimanali di cui al punto 1 lettera c) dell'art.36 cada di domenica, verranno riconosciuti al marittimo: il compenso per lavoro straordinario festivo per le ore eccedenti l'orario normale; una giornata di riposo compensativo; un importo pari ad 1/26mo del minimo contrattuale, degli eventuali scatti di anzianità di cui agli artt. 23 e 74, delle indennità previste per le singole qualifiche che sono qui di seguito in modo esclusivo elencate: supplemento paga per anzianità al personale di Stato Maggiore di cui all'allegato B, indennità di funzione, e, se il marittimo è in Turno Particolare, un trentesimo del rateo mensile della gratifica natalizia e pasquale.3 - Qualora un giorno semifestivo cada di domenica sarà riconosciuto al marittimo solo trattamento previsto per la domenica.
1 - A tutti i componenti l'equipaggio è riconosciuto un periodo feriale di 34 giorni per ogni anno di servizio o pro-rata, da fruire in giorni di calendario con esclusione delle domeniche e delle altre festività comprese nel periodo feriale stesso.
2 - Il marittimo avrà normalmente diritto di fruire del periodo feriale senza interromperlo, salvo impedimento che derivi da esigenze di servizio, nel quale caso sarà consentito all'armatore di frazionarlo in due periodi e, ove occorra, di differirlo in tutto o in parte all'anno successivo.
3 - Qualora l'armatore, per imprescindibili ragioni di servizio, non potesse concedere, in tutto o in parte, le ferie annuali ai sensi dei commi precedenti, corrisponderà al marittimo altrettante giornate calcolate in base ad 1/26mo di minimo contrattuale, valore convenzionale della panatica, supplemento paga per anzianità al personale di Stato Maggiore, indennità di funzione per i soli Comandanti PM e Direttori di Macchina non CM, ed ad 1/30mo del rateo di gratifica natalizia e pasquale e degli eventuali scatti di anzianità di cui agli artt. 23 e 74 (nonché nota in calce all'art. 36).
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Art. 40 - Ferie
1 - A tutti i componenti l'equipaggio è riconosciuto un periodo feriale di 34 giorni per ogni anno di servizio o pro-rata, da fruire in giorni di calendario con esclusione delle domeniche e delle altre festività comprese nel periodo feriale stesso.
2 - Il marittimo avrà normalmente diritto di fruire del periodo feriale senza interromperlo, salvo impedimento che derivi da esigenze di servizio, nel quale caso sarà consentito all'armatore di frazionarlo in due periodi e, ove occorra, di differirlo in tutto o in parte all'anno successivo.3 - Qualora l'armatore, per imprescindibili ragioni di servizio, non potesse concedere, in tutto o in parte, le ferie annuali ai sensi dei commi precedenti, corrisponderà al marittimo, al momento dello sbarco, altrettante giornate calcolate in base ad 1/26mo di minimo contrattuale, valore convenzionale della panatica, supplemento paga per anzianità al personale di Stato Maggiore,
indennità di funzione per i soli Comandanti PM e Direttori di Macchina non CM,e ad 1/30mo del rateo di gratifica natalizia e pasquale e degli eventuali scatti di anzianità di cui agli arti. 23 e 74 (nonché nota in calce all'art. 36).
Dichiarazione a verbale
Con la fissazione del periodo feriale a 34 giorni, le parti si danno reciprocamente atto della completa attuazione attraverso lo strumento contrattuale delle disposizioni contenute nella Maritime Labour Convention, 2006.
1 - Nel caso in cui una lavoratrice marittima è in gravidanza durante il periodo di imbarco:
a) la lavoratrice deve avvisare il comandante appena la gravidanza è accertata;
b) l'armatore provvederà allo sbarco e all'eventuale rimpatrio della lavoratrice marittima appena ragionevolmente possibile, e comunque entro la 26ma settimana di gravidanza;
c) alla lavoratrice marittima spetterà l'indennità riconosciuta dalle disposizioni di Legge in materia.
Art. 40 ter - Congedi parentali
1 - Il lavoratore marittimo ha diritto di usufruire dei congedi e permessi parentali previsti dalla normativa nazionale vigente.
Art. 41 - Congedo matrimoniale
A) Personale di Stato Maggiore.
1. Agli Ufficiali, agli Ufficiali radiotelegrafisti che contraggono matrimonio sarà concesso dall'armatore un congedo straordinario retribuito di giorni quindici. Il congedo verrà accordato nel porto nazionale di armamento o di ultima destinazione o di imbarco.
2. Per fruire di tale congedo l'interessato dovrà presentare domanda con congruo preavviso.
3. Il congedo di cui sopra non potrà essere computato nel periodo delle ferie annuali né potrà essere considerato in tutto o in parte quale periodo di preavviso di licenziamento.
4. Per la corresponsione della retribuzione si adotteranno i criteri seguiti per le ferie.
5. Il periodo di congedo matrimoniale è computato agli effetti della determinazione dell'anzianità di servizio.
6. Prima della concessione della licenza dovrà essere presentato il certificato di avvenuta pubblicazione matrimoniale.
7. La celebrazione del matrimonio dovrà essere documentata entro 90 giorni sbarco.
B) Sottufficiali e Comuni.
8. Ai Sottufficiali e Comuni che contraggono matrimonio sarà concesso un congedo straordinario di otto giorni consecutivi.
9. Il congedo di cui al precedente comma spetta al marittimo il cui rapporto di lavoro duri da almeno una settimana.
10. Il congedo verrà accordato nel porto nazionale di armamento o di ultima destinazione o di imbarco.
11. Per fruire di tale congedo l'interessato dovrà presentare domanda con un preavviso di almeno sei giorni, salvo casi eccezionali.
12.Il congedo matrimoniale non potrà essere computato nel periodo delle ferie annuali, né potrà essere considerato in tutto o in parte quale periodo di preavviso di licenziamento.
13. Durante il periodo di congedo matrimoniale sarà corrisposto ai marittimi un assegno calcolato moltiplicando per 8 il guadagno medio giornaliero realizzato nell'ultimo periodo minimo contrattuale, computandosi anche il valore convenzionale della panatica, i compensi per lavoro straordinario ed ogni supplemento o indennità, anche occasionali, eccettuato soltanto il trattamento di fine rapporto, la gratifica natalizia, la gratifica pasquale, le indennità sostitutive di riposi maturati e non fruiti ed eventuali indennità corrisposte "una tantum".
14. Qualora le esigenze operative non consentano in tutto o in parte la concessione del congedo all'epoca del matrimonio, è lasciata al marittimo la facoltà di scelta di ritardare, in tutto o in parte, il congedo matrimoniale, ovvero di risolvere il rapporto di arruolamento con diritto alla corresponsione del trattamento di fine rapporto, escluso il preavviso.
15. Ove il marittimo chieda la risoluzione del rapporto di lavoro, gli sarà concessa, al termine del congedo, l'iscrizione con precedenza assoluta nel turno particolare dell'armatore dal quale ha ottenuto il congedo. In mancanza di tale turno gli sarà concessa l'iscrizione con precedenza nel turno generale. Per fruire di questa iscrizione con precedenza il marittimo dovrà fame richiesta all'armatore (per l'iscrizione nel turno particolare), ovvero all'autorità marittima (per l'iscrizione nel turno generale), entro un mese dalla data di celebrazione del matrimonio.
16. Gli assegni per congedo matrimoniale sono corrisposti ai marittimi dall'armatore per conto dell'INPS.
17. Il rimborso all'armatore delle somme corrisposte per congedi matrimoniali sarà effettuato dall'INPS successivamente all'invio, a cura dello stesso armatore, del certificato di matrimonio presentato dal marittimo che ha fruito del congedo matrimoniale e con le modalità stabilite dall'Istituto stesso.
NOTA (alla lettera B) Hanno diritto all'assegno matrimoniale anche i marittimi disoccupati che, alla data del matrimonio, possano far valere un rapporto di lavoro di almeno 15 giorni nei 90 giorni precedenti la data stessa. A questo effetto non si computa l'eventuale periodo di congedo matrimoniale sarà corrisposto dalla Sede dell'INPS competente per il luogo di residenza del marittimo. La corresponsione dell'assegno sarà effettuata su presentazione di domanda in carta semplice corredata dal certificato di matrimonio e della documentazione necessaria a dimostrare lo stato di disoccupazione nonché il possesso dei requisiti specificati nel presente articolo.
Hanno diritto all'assegno per congedo matrimoniale i marittimi in servizio militare per richiamo alle armi, per arruolamento volontario o per trattenimento alle armi oltre il servizio di leva, i quali possano far valere un rapporto di lavoro di almeno quindici giorni nei novanta precedenti, alla data di richiamo alle armi ovvero alla data di ultimazione del servizio di leva.
Il pagamento dell'assegno sarà effettuato direttamente dalla Sede competente dell'INPS.
I marittimi disoccupati e quelli che si trovano alle armi decadono dal diritto al conseguimento dell'assegno ove non ne facciano domanda alla competente Sede dell'INPS entro sessanta giorni dalla data del matrimonio.
1 - Tutti i componenti l'equipaggio sono assicurati per la invalidità e la vecchiaia secondo le vigenti disposizioni di Legge.
2 - Tutti i componenti l'equipaggio sono assicurati contro la tubercolosi e contro la disoccupazione involontaria secondo le apposite disposizioni di Legge e di regolamento
1 - Le società provvederanno a stipulare apposita polizza assicurativa per tutti i propri dipendenti in C.R.L. e T.P., nonché per il personale del turno generale, secondo quanto previsto dall'accordo del 20 dicembre 2002 e successive integrazioni (riportato nell'allegato 16 della Sezione per l'imbarco dei lavoratori marittimi comunitari sulle navi da carico e sulle navi traghetto passeggeri/merci superiori a 151 tonnellate di stazza lorda e per i Comandanti e Direttori di Macchina imbarcati su navi superiori a 151 t.s.l. e inferiori a 3.000 t.s.l. o 4.000 t.s.c. - da intendersi qui integralmente ritrascritto come parte integrante della presente Sezione -fermi restando eventuali accordi sindacali aziendali di miglior favore.
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Art. 43 - Assicurazione contro la cancellazione delle matricole e la perdita dell'abilitazione professionale
titoloper sinistro marittimo
1 - Le società provvederanno a stipulare apposita polizza assicurativa per tutti i propri dipendenti in C.R.L. e T.P., nonché per il personale del turno generale, secondo quanto previsto dall'accordo del 20 dicembre 2002 e successive integrazioni (riportato nell'allegato
1613 della Sezione 1 per l'imbarco dei lavoratori marittimi comunitari sulle navi da carico e sulle navi traghetto passeggeri/merci superiori a 151 tonnellate di stazza lorda e per i Comandanti e Direttori di Macchina imbarcati su navi superiori a 151 t.s.l. e inferiori a 3.000 t.s.i. o 4.000 t.s.c. - da intendersi qui integralmente ritrascritto come parte integrante della presente Sezione,fermi restando eventuali accordi sindacali aziendali di miglior favore.2 - Fermo restando quanto previsto al comma 1, potranno essere sottoscritti accordi sindacali aziendali di miglior favore con le parti stipulanti la presente Sezione, che assorbiranno fino a concorrenza le disposizioni previste dal precedente comma.
COMMENTO: mutuato dalla Sezione 9
1 - In caso di risoluzione del contratto di arruolamento per naufragio, qualunque sia il tipo di contratto, è dovuta al marittimo, oltre all'indennità prevista all'art. 49, lett. c) della presente Sezione, un'indennità di disoccupazione specifica per il naufragio pari a 2 mesi dello stipendio percepito a bordo, in conformità con quanto previsto dalla Regola 2.6 della Maritime Labour Convention, 2006
Art. 45 - Assicurazione malattie e infortuni
1 - Tutti i componenti l'equipaggio sono assicurati contro gli infortuni e le malattie ai sensi di Legge.
2 - L'armatore assicurerà inoltre le prestazioni indicate nelle tabelle allegate alla presente Sezione (allegato 1).
3 - La malattia non darà luogo alla risoluzione del contratto di arruolamento, sempreché il marittimo sia in grado di riprendere il proprio posto a bordo 24 ore prima della partenza del mezzo navale speciale, e ciò consti all'armatore, in base a referto sanitario, almeno 48 ore prima della partenza.
4 - Il lavoratore assente per malattia è tenuto a trovarsi nel proprio domicilio dalle 10.00 alle 12,00 e dalle 17,00 alle 19,00, disponibile per le visite di controllo.
5 - Il lavoratore potrà indicare sul certificato medico 2 ore di reperibilità all'interno delle fasce orarie di cui sopra. Tale indicazione ha efficacia soltanto successivamente al terzo giorno di assenza per malattia, entro il quale deve pervenire, a termine di contratto, il certificato medico all'azienda.
6 - Sono fatte salve le eventuali documentabili necessità di assentarsi dal domicilio per le visite, le prestazioni e gli accertamenti specialistici nonché le visite di controllo.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 6 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 45 - Assicurazione malattie e infortuni
1 - Tutti i componenti l'equipaggio sono assicurati contro gli infortuni e le malattie ai sensi di Legge.
2 - L'armatore assicurerà inoltre le prestazioni indicate nelle tabelle allegate alla presente Sezione (allegato 1).
3 - La malattia non darà luogo alla risoluzione del contratto di arruolamento, sempreché il marittimo sia in grado di riprendere il proprio posto a bordo 24 ore prima della partenza del mezzo navale speciale, e ciò consti all'arnnatore, in base a referto sanitario, almeno 48 ore prima della partenza.
4 - Il lavoratore assente per malattia è tenuto a trovarsi nel proprio domicilio dalle 10.00 alle 12,00 e dalle 17,00 alle 19,00, disponibile per le visite di controllo.
5 - Il lavoratore potrà indicare sul certificato medico 2 ore di reperibilità all'interno delle fasce orarie di cui sopra. Tale indicazione ha efficacia soltanto successivamente al terzo giorno di assenza per malattia, entro il quale deve pervenire, a termine di contratto. Il certificato medico all'azienda o il PUC in caso di certificato di malattia telematico. Medesimo obbligo per il marittimo è stabilito anche in caso di prolungamento del periodo di assenza per malattia
6 - Sono fatte salve le eventuali documentabili necessità di assentarsi dal domicilio per le visite, le prestazioni e gli accertamenti specialistici nonché le visite di controllo.
Art. 46 - Indennità perdita corredo strumenti professionali ed utensili
1 - In caso di perdita di tutti gli effetti personali o della maggior parte di essi per fatto di guerra o altro sinistro, il personale ha diritto all'indennizzo da parte dell'armatore del danno subito entro i limiti massimi indicati nella tabella allegata alla presente Sezione (allegato 3).
2 - Per perdite parziali le indennità massime saranno proporzionali a quelle indicate nella tabella.
3 - L'indennità relativa alla perdita degli strumenti scientifici od utensili non sarà dovuta quando risulti che i marittimi non ne fossero provvisti o li avessero avuti in dotazione dall'armatore.
CAPO X - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO
Art. 47 - Risoluzione di diritto, qualunque sia il tipo di contratto di arruolamento
1 - Qualunque sia il tipo di contratto di arruolamento, esso si risolve di diritto ai sensi dell'art. 343 del Codice della Navigazione.
Art. 48 - Risoluzione del contratto di arruolamento a tempo determinato
1 - La risoluzione del contratto di arruolamento a tempo determinato anticipatamente rispetto alla sua scadenza naturale può avvenire, da entrambe le parti, ai sensi delle disposizioni di Legge.
2 - Il marittimo può risolvere il contratto di arruolamento nei casi di morte del padre, della madre, dei figli, del coniuge o convivente risultante da documentazione anagrafica, da documentare entro 10 giorni dallo sbarco o per fatto grave (ad es. terremoto, alluvione nel luogo di residenza, ecc.), certificato dall'autorità competente, da segnalare tempestivamente al datore di lavoro e da documentare entro 10 giorni dallo sbarco. In tali casi le spese di rimpatrio sono a carico del datore di lavoro; in ipotesi di mancata documentazione o di insussistenza del fatto grave, il marittimo sarà tenuto a corrispondere al datore di lavoro le spese sostenute per il rimpatrio.
3 - Ai sensi delle disposizioni previste dal Codice della Navigazione, la risoluzione del contratto di arruolamento può inoltre avvenire:
a) per colpa dell'arruolato;
b) a causa di disarmo per mancanza di traffico per un periodo non inferiore a 15 giorni, o di disarmo per riclassifica della nave o per grandi riparazioni di durata non inferiore a 30 giorni;
c) per effetto di interdizione del commercio con il luogo di destinazione della nave, arresto della nave o altra causa non imputabile all'armatore, che rendano impossibile l'inizio o la prosecuzione del viaggio; in tal caso l'armatore corrisponderà al marittimo l'eventuale trattamento economico di cui altari 359 del Codice della Navigazione.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 6 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 48 - Risoluzione del contratto di arruolamento a tempo determinato
1 - La risoluzione del contratto di arruolamento a tempo determinato anticipatamente rispetto alla sua scadenza naturale può avvenire, da entrambe le parti, ai sensi delle disposizioni di Legge,
2 - Il marittimo può risolvere il contratto di arruolamento nei casi di morte del padre, della madre, dei figli, del coniuge o convivente risultante da documentazione anagrafica, da documentare entro 10 giorni dallo sbarco o per fatto grave (ad es. terremoto, alluvione nel luogo di residenza, ecc.), certificato dall'autorità competente, da segnalare tempestivamente al datore di lavoro e da documentare entro 10 giorni dallo sbarco, in tali casi le spese di rimpatrio sono a carico del datore di lavoro; in ipotesi di mancata documentazione o di insussistenza del fatto grave, il marittimo sarà tenuto a corrispondere al datore di lavoro le spese sostenute per il rimpatrio,
3 - Ai sensi delle disposizioni previste dal Codice della Navigazione, la risoluzione del contratto di arruolamento può inoltre avvenire:
a) per colpa dell'arruolato;
b) a causa di disarmo per mancanza di traffico per un periodo non inferiore a 15 giorni, o di disarmo per riclassifica della nave o per grandi riparazioni di durata non inferiore a 30 giorni;
c) per effetto di interdizione del commercio con il luogo di destinazione della nave, arresto della nave o altra causa non imputabile all'armatore, che rendano impossibile l'inizio o la prosecuzione del viaggio; ricorrendone i requisiti,
in tal casol'armatore corrisponderà al marittimo l'eventuale trattamento economico di cui aN'art. 359 ultimo comma del Codice della Navigazione,
COMMENTO: a differenza di quanto condiviso nella Sezione 9, non abbiamo inserito la disposizione relativa al rimborso delle spese di rimpatrio perché disciplinato dall'art. 52 della presente Sezione.
Art. 49 - Risoluzione del contratto di arruolamento a tempo indeterminato
1 - Il contratto di arruolamento a tempo indeterminato può essere risolto nei seguenti casi:
a) per volontà del lavoratore marittimo;
b) per volontà del datore di lavoro per giusta causa, giustificato motivo soggettivo, giustificato motivo oggettivo;
c) per forza maggiore o altre cause;
d) per colpa del marittimo.
A) Risoluzione per volontà del lavoratore marittimo.
Nel caso di risoluzione del contratto di arruolamento a tempo indeterminato per volontà del lavoratore marittimo, quest'ultimo è tenuto a rispettare il termine di 18 giorni di preavviso e a sostenere le spese del suo rimpatrio, o rimborsarle al datore di lavoro se da questi anticipate.
I termini di preavviso possono essere derogati nei casi di morte del padre, della madre, dei figli, del coniuge o convivente risultante da documentazione anagrafica, da documentare entro 10 giorni dallo sbarco; o per fatto grave (ad es. terremoto, alluvione nel luogo di residenza, ecc.) da segnalare tempestivamente al datore di lavoro e documentare entro 10 giorni dallo sbarco. In tali casi le spese di rimpatrio sono a carico del datore di lavoro, in ipotesi di mancata documentazione o di insussistenza del fatto grave, il marittimo sarà tenuto a corrispondere al datore di lavoro le spese sostenute per il rimpatrio.
B) Risoluzione per volontà dell'armatore per giusta causa, giustificato motivo soggettivo, giustificato motivo oggettivo.
Per giusta causa il contratto di arruolamento può essere risolto dal datore di lavoro in qualunque tempo e luogo, fermo restando quanto previsto dalle norme sul rimpatrio.
Per giustificato motivo il contratto di arruolamento può essere risolto dal datore di lavoro in qualunque tempo e luogo, nel rispetto del termine di 18 giorni di preavviso, ferme restando le disposizioni relative al rimpatrio.
C) Risoluzione per forza maggiore o altre cause.
Quando la risoluzione del contratto di arruolamento avvenga in conseguenza di uno degli eventi sotto elencati:
- forza maggiore, caso fortuito, fatto del principe;
- morte del marittimo;
- interdizione del commercio;
- naufragio;
il marittimo di qualunque grado o i suoi aventi causa avranno diritto al trattamento di fine rapporto maturato fino alla data dello sbarco e alla metà dell'indennità sostitutiva del preavviso come disciplinato all'art. 50 con un minimo garantito di 15 giorni complessivi di retribuzione.
Quando la risoluzione del contratto di arruolamento avvenga in conseguenza di uno degli altri eventi sottoelencati:
- infortunio o malattia del marittimo;
- disarmo per qualsiasi causa;
- alienazione del mezzo navale;
il marittimo avrà diritto al trattamento di fine rapporto maturato fino alla data dello sbarco, con un minimo garantito di 9 giorni complessivi di retribuzione.
Qualora l'armatore risolva il contratto di arruolamento nei casi di vendita della nave con trapasso di bandiera, di arresto e preda della nave il marittimo avrà diritto al trattamento di fine rapporto maturato fino alla data dello sbarco, nonché alla indennità sostitutiva del preavviso, con un minimo garantito di 30 giorni complessivi di retribuzione.
NOTA A VERBALE - in tutti i casi precedenti, qualora la somma del TFR e dell'indennità sostitutiva del preavviso, ove prevista, non garantisca i giorni minimi di retribuzione, la restante somma è imputata a titolo di integrazione del TFR.
D) Risoluzione per colpa del marittimo.
Se la risoluzione del contratto di arruolamento è dovuta a colpa del marittimo, ai sensi dell'art. 8 della presente Sezione, l'Armatore è tenuto a corrispondere il solo trattamento di fine rapporto e, ove ne ricorrano gli estremi, il marittimo è tenuto al risarcimento dei danni cagionati all'Armatore.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 6 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 49 - Risoluzione del contratto di arruolamento a tempo indeterminato
1 - Il contratto di arruolamento a tempo indeterminato può essere risolto nei seguenti casi:
a) per volontà del lavoratore marittimo;
b) per volontà del datore di lavoro per giusta causa, giustificato motivo soggettivo, giustificato motivo oggettivo;
c) per forza maggiore o altre cause;
d) per colpa del marittimo.
A) Risoluzione per volontà del lavoratore marittimo.
Nel caso di risoluzione del contratto di arruolamento a tempo indeterminato per volontà del lavoratore marittimo, quest'ultimo é tenuto a rispettare il termine di 18 giorni di preavviso e a sostenere le spese del suo rimpatrio, o rimborsarle al datore di lavoro se da questi anticipate.
I termini di preavviso possono essere derogati nei casi di morte del padre, della madre, dei figli, del coniuge o convivente risultante da documentazione anagrafica, da documentare entro 10 giorni dallo sbarco; o per fatto grave (ad es. terremoto, alluvione nel luogo di residenza, ecc.) da segnalare tempestivamente al datore di lavoro e documentare entro 10 giorni dallo sbarco. In tali casi le spese di rimpatrio sono a carico del datore di lavoro, in ipotesi di mancata documentazione o di insussistenza del fatto grave, il marittimo sarà tenuto a corrispondere al datore di lavoro le spese sostenute per il rimpatrio.
B) Risoluzione per volontà dell'armatore per giusta causa, giustificato motivo soggettivo, giustificato motivo oggettivo.
Per giusta causa il contratto di arruolamento può essere risolto dal datore di lavoro in qualunque tempo e luogo, fermo restando quanto previsto dalle norme sul rimpatrio.
Per giustificato motivo il contratto di arruolamento può essere risolto dal datore di lavoro in qualunque tempo e luogo, nel rispetto del termine di 18 giorni di preavviso, ferme restando le disposizioni relative al rimpatrio.
C) Risoluzione per forza maggiore o altre cause.
Quando la risoluzione del contratto di arruolamento avvenga in conseguenza di uno degli eventi sotto elencati:
- forza maggiore, caso fortuito, fatto del principe;
- morte del marittimo;
- interdizione del commercio;
- naufragio;
il marittimo di qualunque grado o i suoi aventi causa avranno diritto al trattamento di fine rapporto maturato fino alla data dello sbarco e alla metà dell'indennità sostitutiva del preavviso come disciplinato all'art. 50 con un minimo garantito di 15 giorni complessivi di retribuzione.
Quando la risoluzione del contratto di arruolamento avvenga in conseguenza di uno degli altri eventi sottoelencati;
- infortunio o malattia del marittimo;
- disarmo per qualsiasi causa;
- alienazione del mezzo navale;
il marittimo avrà diritto al trattamento di fine rapporto maturato fino alla data dello sbarco, con un minimo garantito di 9 giorni complessivi di retribuzione.
Qualora l'armatore risolva il contratto di arruolamento nei casi di vendita della nave con trapasso di bandiera, di arresto e preda della nave il marittimo avrà diritto al trattamento di fine rapporto maturato fino alla data dello sbarco, nonché alla indennità sostitutiva del preavviso, con un minimo garantito di 30 giorni complessivi di retribuzione.
NOTA A VERBALE - in tutti i casi precedenti, qualora la somma del TFR e dell'indennità sostitutiva del preavviso, ove prevista, non garantisca i giorni minimi di retribuzione, la restante somma è imputata a titolo di integrazione del TFR.
D) Risoluzione per colpa del marittimo.
Se la risoluzione dei contratto di arruolamento è dovuta a colpa del marittimo,
ai sensi dell'art. 8 della presente Sezione, l'Armatore è tenuto a corrispondere il solo trattamento di fine rapporto e, ove ne ricorrano gli estremi, il marittimo è tenuto al risarcimento dei danni cagionati all'Armatore.
1 - Il termine di preavviso per la risoluzione del contratto di arruolamento è stabilito: in 18 (diciotto) giorni per il contratto di arruolamento a tempo indeterminato; in 15 (quindici) giorni per il contratto di arruolamento a tempo determinato.
Quando il contratto di arruolamento di qualsiasi tipologia abbia durata inferiore al termine di preavviso, questo è ridotto alla metà della durata del contratto stesso.
2 - È in facoltà del datore di lavoro sostituire al preavviso una indennità giornaliera, per quanti sono i giorni di preavviso non osservati, calcolata sulla base dei seguenti istituti contrattuali: minimo contrattuale, valore della panatica convenzionale, pro-rata della 13ª e 14ª mensilità, e se dovuti, supplemento paga per personale di stato maggiore, eventuali scatti di anzianità.
Art. 51 - Trattamento di fine rapporto
1 - Il trattamento di fine rapporto è regolato dalle norme della Legge 29 maggio 1982, n. 297 ed in particolare ai sensi del 2º comma dell'art. 4 della citata Legge, si conferma che la retribuzione utile è costituita esclusivamente dai seguenti elementi:
a) minimo contrattuale;
b) rateo della gratifica natalizia;
c) rateo della gratifica pasquale;
d) valore convenzionale della panatica di cui all'art 35;
e) scatti di anzianità di cui agli artt. 23 e 74;
f) l'indennità di funzione per i soli Comandanti PM ‘e Direttori di macchina non CM;
g) supplemento paga per anzianità al personale di Stato Maggiore di cui all'allegato B.
2 - All'atto della cessazione del rapporto di lavoro l'armatore corrisponderà al marittimo il trattamento di fine rapporto calcolato per tutte le qualifiche, in 30/30 di retribuzione utile.
Art. 52 - Rimpatrio o restituzione del marittimo al porto di imbarco o di ingaggio
A) Diritto al rimpatrio e modalità relative.
1. Fermo restando l'obbligo dell'armatore di provvedere al rimpatrio del marittimo quando il contratto si risolve o cessa in luogo diverso dal porto di arruolamento, il marittimo sarà tenuto a rimborsare le spese sostenute dall'armatore per il suo rimpatrio qualora lo sbarco sia avvenuto per fatto imputabile alla sua volontà.
2. Il rimpatrio si compie con il ritorno del marittimo al porto di arruolamento o al luogo di ingaggio, a sua scelta. Se il marittimo ne fa richiesta e non vi è aumento di spesa, il rimpatrio deve essere effettuato provvedendo al suo ritorno in altra località da lui indicata.
3. Il rimpatrio è effettuato a cura dell'armatore a mezzo piroscafo, motonave, ferrovia, automezzo o aereo.
4. In caso di viaggi per via aerea è in facoltà dell'armatore di far seguire i bagagli con altro mezzo, ove se ne presenti la possibilità.
5. L'armatore deve corrispondere al marittimo, per tutta la durata del viaggio di rimpatrio, il minimo contrattuale, la panatica in natura o l'indennità sostitutiva da concordarsi volta per volta, l'indennità di funzione per i Comandanti PM e Direttori di Macchina non CM, gli scatti di anzianità e il pro rata della gratifica natalizia e della gratifica pasquale.
6. Durante il viaggio di rimpatrio il marittimo dovrà essere assicurato contro gli infortuni e le malattie secondo le norme di Legge e della presente Sezione.
7. Salvo quanto disposto al 1º comma del presente articolo; al termine dell'imbarco sarà risposto al marittimo l'importo delle spese di viaggio (trasporto ferroviario, marittimo aereo) per il ritorno al luogo di residenza.
B) Classi di viaggio e spese trasporto bagaglio.
8. Le classi di viaggio per mare sono stabilite come segue:
a) 1ª classe per il Padrone al Comando, il Direttore di macchina non in possesso del titolo di Capitano di Macchina, Ufficiale di coperta e di macchina (qualora forniti di patente);
b) 2ª classe per gli Ufficiali, e per i Sottufficiali e Comuni.
9. Le classi di viaggio per ferrovia sono stabilite come segue:
a) 1ª classe per gli Ufficiali;
b) 2ª classe per i Sottufficiali e Comuni.
10. Fra le spese di rimpatrio è compresa l'eventuale spesa per trasporto del bagaglio nei seguenti limiti di peso:
- Kg. 120 per gli Ufficiali;
- Kg. 80 per i Sottufficiali;
- Kg. 80 per i Comuni, Giovanotti e Mozzi.
C) Rimpatrio in caso di fermo del mezzo navale speciale
11. in caso di fermo del mezzo navale speciale, di preda, di naufragio ed anche in caso di vendita con trapasso di bandiera, il marittimo ha diritto di essere rimpatriato con il minimo contrattuale, l'indennità di funzione per i Comandanti PM e i Direttori di Macchina non CM, gli scatti di anzianità e panatica fino al giorno dell'arrivo nel porto di imbarco.
D) Rimpatrio in caso di rinnovo del contratto in luogo diverso dà quello di stipula della prima convenzione.
12. Nel caso in cui il contratto di arruolamento sia rinnovato in luogo diverso da quello ove fu stipulato il primo contratto di arruolamento, il marittimo conserverà il diritto di essere rimpatriato con le competenze di cui ai precedenti paragrafi, al porto di stipulazione della prima convenzione.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 6 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 52 - Rimpatrio
o restituzione del marittimo al porto di imbarco o di ingaggio
1 - Le spese di rimpatrio saranno a carico dell'Armatore fino alla residenza del marittimo. Nelle spese di rimpatrio è compresa l'eventuale spesa per il trasporto bagagli nei limiti di peso consentiti dal vettore aereo.
2 - L'armatore deve corrispondere al marittimo, per tutta la durata del viaggio di rimpatrio, il minimo contrattuale, la panatica in natura o l'indennità sostitutiva da concordarsi volta per volta, gli scatti di anzianità e il pro-rata della gratifica natalizia e della gratifica pasquale.
3 - Durante il viaggio di rimpatrio il marittimo dovrà essere assicurato contro gli infortuni e le malattie secondo le norme di Legge e della presente Sezione.
A) Diritto al rimpatrio e modalità relative.
1. Fermo restando l'obbligo dell'armatore di provvedere al rimpatrio del marittimo quando il contratto si risolve o cessa in luogo diverso dal porto di arruolamento, il marittimo sarà tenuto a rimborsare le spese sostenute dall'armatore per il suo rimpatrio qualora lo sbarco sia avvenuto per fatto imputabile alla sua volontà.
2. Il rimpatrio si compie con il ritorno del marittimo al porto di arruolamento o al luogo di ingaggio, a sua scelta. Se il marittimo ne fa richiesta e non vi è aumento di spesa, il rimpatrio deve essere effettuato provvedendo al suo ritorno in altra località da lui indicata.
3. Il rimpatrio è effettuato a cura dell'armatore a mezzo piroscafo, motonave, ferrovia, automezzo o aereo.
4. In caso di viaggi per via aerea è in facoltà dell'armatore di far seguire i bagagli con altro mezzo, ove se ne presenti la possibilità.
5. L'armatore deve corrispondere al marittimo, per tutta la durata del viaggio di rimpatrio, il minimo contrattuale, la panatica in natura o l'indennità sostitutiva da concordarsi volta per volta, l'indennità di funzione per i Comandanti PM e Direttori di Macchina non CM, gli scatti di anzianità e il pro rata della gratifica natalizia e della gratifica pasquale.
6. Durante il viaggio di rimpatrio il marittimo dovrà essere assicurato contro gli infortuni e le malattie secondo le norme di Legge e della presente Sezione.
Salvo quanto disposto al 1º comma del presente articolo; al termine dell'imbarco sarà risposto al marittimo l'importo delle spese di viaggio (trasporto ferroviario, marittimo aereo) per il ritorno al luogo di residenza.
B) Classi di viaggio e spese trasporto bagaglio.
7. Le classi di viaggio per mare sono stabilite come segue:
a) 1ª classe per il Padrone al Comando, il Direttore di macchina non in possesso del titolo di Capitano di Macchina, Ufficiale di coperta e di macchina (qualora forniti di patente);
b) 2ª classe per gli Ufficiali, e per i Sottufficiali e Comuni.
8. Le classi di viaggio per ferrovia sono stabilite come segue:
a) 1ª classe per gli Ufficiali;
b) 2ª classe per i Sottufficiali e Comuni.
9. Fra le spese di rimpatrio è compresa l'eventuale spesa per trasporto del bagaglio nei seguenti limiti di peso:
- Kg. 120 per gli Ufficiali;
- Kg. 80 per i Sottufficiali;
- Kg. 80 per i Comuni, Giovanotti e Mozzi.
C) Rimpatrio in caso di fermo del mezzo navale speciale
10. in caso di fermo del mezzo navale speciale, di preda, di naufragio ed anche in caso di vendita con trapasso di bandiera, il marittimo ha diritto di essere rimpatriato con il minimo contrattuale, l'indennità di funzione per i Comandanti PM e i Direttori di Macchina non CM, gli scatti di anzianità e panatica fino al giorno dell'arrivo nel porto di imbarco.
D) Rimpatrio in caso di rinnovo del contratto in luogo diverso dà quello di stipula della prima convenzione.
11. Nel caso in cui il contratto di arruolamento sia rinnovato in luogo diverso da quello ove fu stipulato il primo contratto di arruolamento, il marittimo conserverà il diritto di essere rimpatriato con le competenze di cui ai precedenti paragrafi, al porto di stipulazione della prima convenzione.
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Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 6 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 49 bis - Effetti sul contratto di arruolamento in caso di atti di pirateria e rapina armata contro le navi
1 - Quando un marittimo è tenuto prigioniero sulla nave o fuori della nave in seguito ad atti di pirateria o rapina armata contro le navi, il contratto di arruolamento, ferme restando la natura giuridica, la tipologia e la durata dello stesso che permangono a ogni altro effetto, continua ad avere effetto indipendentemente dal fatto che il suo termine sia scaduto o una delle due parti ne notifichi la sospensione o la risoluzione. Ai fini del presente articolo, i termini "pirateria''e "rapina armata contro le navi" sono definiti dallo Standard A2.1 della Maritime Labour Convention, 2006 (come emendata).
Art. 50 bis - Sbarchi per gravi motivi personali
1 - Per gravi motivi personali si intendono:
a) morte di padre, madre, coniuge, figli, conviventi risultanti da documentazione anagrafica, da documentare alla Società entro 10 giorni dall'avvenuto decesso (1);
b) fatto grave da documentare e sottoporre con la massima tempestività alla approvazione della Società o del Comando di bordo.
2 - Allo sbarco saranno liquidate al marittimo le competenze spettantigli compreso il trattamento di fine rapporto maturato.
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(1) Solo in tale ipotesi il costo del biglietto di viaggio è a carico della Società.
CAPO XI - REGOLAMENTO DI BORDO
Art. 53 - Regolamento di bordo
a) Alloggi
Compatibilmente con le caratteristiche del mezzo speciale, gli alloggi di tutti i componenti l'equipaggio dovranno essere ubicati in modo da risultare arieggiati, spaziosi ed in perfette condizioni igieniche e dovranno essere convenientemente arredati.
b) Attività del personale marittimo
Il personale marittimo, oltre alle attività tipicamente marinaresche, di navigazione e di conduzione delle macchine e degli impianti del mezzo speciale, svolgerà tutte le attività alle quali il mezzo è adibito.
Effettuerà anche i lavori di manutenzione, di riparazione e/o modifica al mezzo speciale, alle sue dotazioni ed attrezzature etc.
c) Cambio di mezzo navale speciale nella stessa area di lavoro
Il personale imbarcato su un mezzo navale speciale può essere impiegato temporaneamente, anche su altri mezzi operanti in zona ed, eventualmente, anche a terra, presso campi-base, senza la stipulazione di altre convenzioni e senza mutamenti né della retribuzione né della qualifica.
d) Indennità sostitutiva del vitto e dell'alloggio
Dove non sia possibile fornire vitto ed alloggio sul mezzo navale speciale, presso impianti campi base, alberghi, pensioni convenzionate con l'Armatore, al personale imbarcato verrà corrisposta un'indennità giornaliera lorda sostitutiva di ammontare pari a quella erogata normalmente anche al personale non marittimo adibito alle attività dei mezzi navali speciali stessi.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 6 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 53 - Regolamento di bordo
a) Alloggi
Compatibilmente con le caratteristiche del mezzo speciale, gli alloggi di tutti i componenti l'equipaggio dovranno essere ubicati in modo da risultare arieggiati, spaziosi ed in perfette condizioni igieniche e dovranno essere convenientemente arredati.
b) Attività del personale marittimo
Il personale marittimo, oltre alle attività tipicamente marinaresche, di navigazione e di conduzione delle macchine e degli impianti del mezzo speciale, svolgerà tutte le attività alle quali il mezzo è adibito.
Effettuerà anche i lavori di manutenzione, di riparazione e/o modifica al mezzo speciale, alle sue dotazioni ed attrezzature etc.
c) Cambio di mezzo navale speciale nella stessa area di lavoro
Il personale imbarcato su un mezzo navale speciale può essere impiegato temporaneamente, anche su altri mezzi operanti in zona ed, eventualmente, anche a terra, presso campi-base, senza la stipulazione di altre convenzioni e senza mutamenti né della retribuzione né della qualifica
d) Indennità sostitutiva del vitto e dell'alloggio
Dove non sia possibile fornire vitto ed alloggio sul mezzo navale speciale, presso impianti campi base, alberghi, pensioni convenzionate con l'Armatore, al personale imbarcato verrà corrisposta un'indennità giornaliera lorda sostitutiva di ammontare pari a quella erogata normalmente anche al personale non marittimo adibito alle attività dei mezzi navali speciali stessi.
COMMENTO: spostato all'art. 33 per maggior inerenza all'oggetto dell'articolo.
CAPO XII - REGOLAMENTO DEI TURNI PARTICOLARI
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 6 (Decorrenza 01/07/2024)
Premessa
In considerazione della specialità del lavoro a bordo delle navi, i lavoratori marittimi nell'arco dell'anno devono necessariamente alternare periodi di imbarco con periodi di riposo a terra per il necessario recupero delle energie psicofisiche.
L'organico complessivo di una impresa armatoriale è, pertanto, costituito dai marittimi imbarcati più una riserva per garantire l'avvicendamento.
I lavoratori marittimi in regime di Continuità di Rapporto di Lavoro compongono la consistenza organica del personale navigante dell'impresa armatrice di navi battenti bandiera itallana, insieme ai lavoratori marittimi iscritti al Turno Particolare.
1 - I lavoratori marittimi, compresi gli Ufficiali, da iscrivere nel Turno Particolare, saranno prelevati a libera scelta dalla eventuale lista stagionale, dal Turno Generale o dall'Ufficio Movimento Ufficiali.
2 - I lavoratori marittimi sono iscritti al Turno Particolare in base al proprio grado di bordo.
3 - I lavoratori marittimi, non iscritti alla continuità di rapporto di lavoro, saranno prelevati dal Turno Particolare o in caso di indisponibilità dalla eventuale lista stagionale o dal Turno Generale e imbarcati con una delle tipologie di contratto di arruolamento previste dal Codice della Navigazione.
4 - Un raggruppamento di società o compagnie consorziate può costituire un turno particolare unico.
Art. 55 - Iscrizioni e reiscrizioni
1 - Le iscrizioni e le reiscrizioni nel Turno vengono effettuate in seguito a richiesta scritta da parte della Società al competente Ufficio di Collocamento.
2 - Per l'iscrizione il lavoratore marittimo deve essere in possesso dei requisiti per la categoria nella quale è chiesta l'iscrizione stessa.
3 - I lavoratori marittimi saranno reiscritti nell'ordine cronologico di presentazione del libretto di navigazione, che dovrà essere effettuata non oltre il 15º giorno dallo sbarco, salvo quanto previsto dall'art. 60.
4 - Il Turno sarà composto dagli iscritti al Turno Particolare. La composizione numerica dei Turni Particolari per ogni categoria sarà rapportata alle tabelle minime di sicurezza delle navi in esercizio della Società, in modo che i marittimi iscritti al Turno Particolare, sommati a quelli in C.R.L., non superino il 143% del personale previsto dalle tabelle minime di sicurezza. Sarà possibile istituire, a livello locale, Turni Particolari di riserva per eventuali specifiche e/o temporanee esigenze aziendali, previo accordo tra le parti. La contrattazione integrativa aziendale potrà determinare una maggiore consistenza di personale in base all'organizzazione del lavoro prevista per il servizio a cui vengono adibite le navi.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 6 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 55 - Iscrizioni e reiscrizioni
1 - Le iscrizioni e le reiscrizioni nel Turno vengono effettuate in seguito a richiesta scritta da parte della Società al competente Ufficio di Collocamento.
2 - Per l'iscrizione il lavoratore marittimo deve essere in possesso dei requisiti per la categoria nella quale è chiesta l'iscrizione stessa.
3 - I lavoratori marittimi saranno reiscritti nell'ordine cronologico di sbarco presentazione
del libretto di navigazione, che dovrà essere effettuata non oltre il 15º giorno dallo sbarco, salvo quanto previsto dall'art. 60.4 - Il Turno sarà composto dagli iscritti ai Turno Particolare. La composizione numerica dei Turni Particolari per ogni categoria sarà rapportata alle tabelle minime di sicurezza delle navi in esercizio della Società, in modo che i marittimi iscritti al Turno Particolare, sommati a quelli in C.R.L., non superino il 143% del personale previsto dalle tabelle minime di sicurezza. Sarà possibile istituire, a livello locale. Turni Particolari di riserva per eventuali specifiche e/o temporanee esigenze aziendali, previo accordo tra le parti. La contrattazione integrativa aziendale potrà determinare una maggiore consistenza di personale in base all'organizzazione del lavoro prevista per il servizio a cui vengono adibite le navi.
Art. 56 - Regolamento di imbarco
1 - La Società ha facoltà di avviare a bordo il marittimo non strettamente nell'ordine cronologico di iscrizione, con un margine di scelta fra i primi cinque iscritti per categoria. Si darà, in ogni caso, la precedenza ai marittimi in continuità di rapporto di lavoro che abbiano già usufruito del periodo di riposo (*).
(*) Nota a verbale:
1) I marittimi non imbarcati secondo l'ordine cronologico di iscrizione a turno saranno comunque chiamati per imbarco nelle successive quattro chiamate salvo oggettive esigenze di carattere tecnico.
2) I marittimi del turno particolare non in regime di continuità non saranno comunque chiamati all'imbarco prima che sia trascorso un periodo a terra pari almeno al 33% del periodo di imbarco.
1 - Il periodo massimo di imbarco è così regolamentato:
a) 5 mesi di effettiva presenza a bordo, prorogabili di 30 giorni da parte dell'Armatore, per tutti i mezzi navali speciali;
La durata del periodo d'imbarco può essere altresì determinata con accordi aziendali.
2 - Il marittimo, completato il periodo di imbarco, sbarcherà per "avvicendamento".
3 - Per i marittimi non in continuità di rapporto di lavoro il contratto di arruolamento cessa al compimento del periodo contrattuale di imbarco; al marittimo sarà corrisposto il trattamento di fine rapporto maturato durante il periodo di imbarco, secondo le misure e le modalità indicate all'art. 51 (Trattamento di fine rapporto) e fermo restando quanto previsto in materia di previdenza complementare.
Qualora il marittimo iscritto a turno particolare non venisse imbarcato dopo il periodo di riposo, corrispondente a tante giornate quanti sono stati i riposi compensativi maturati e non fruiti durante l'imbarco per domeniche, festività, ferie, sabati, e una franchigia di 30 giorni, allo stesso verrà corrisposto un compenso pari alla metà del preavviso.
4 - Da parte dell'Armatore potranno essere richiesti adeguamenti del periodo di imbarco previsto dalla normativa generale per particolari situazioni riguardanti ogni tipo di mezzo navale speciale.
Qualora il marittimo debba iniziare l'ultimo viaggio del suo periodo di imbarco, potrà essere sbarcato entro i venti giorni precedenti la scadenza del periodo di imbarco.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 6 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 57 - Periodo di imbarco
1 - In considerazione di quanto previsto all'art. 1, comma 2 della presente Sezione, il periodo massimo di imbarco è
così regolamentato:pari a 95mesidi effettiva presenza a bordo, prorogabili di 30 giorni da parte dell'Armatore, per tutti i mezzi navali speciali.La durata del periodo d'imbarco può essere altresì determinata con accordi aziendali.
2 - Il marittimo, completato il periodo di imbarco, sbarcherà per "avvicendamento".
3 - Per i marittimi non in continuità di rapporto di lavoro il contratto di arruolamento cessa al compimento del periodo contrattuale di imbarco; al marittimo sarà corrisposto il trattamento di fine rapporto maturato durante il periodo di imbarco, secondo le misure e le modalità indicate all'art. 51 (Trattamento di fine rapporto) e fermo restando quanto previsto in materia di previdenza complementare.
Qualora il marittimo iscritto a turno particolare non venisse imbarcato dopo il periodo di riposo, corrispondente a tante giornate quanti sono stati i riposi compensativi maturati e non fruiti durante l'imbarco per domeniche, festività, ferie, sabati, e una franchigia di 30 giorni, allo stesso verrà corrisposto un compenso pari alla metà del preavviso.
4 - Da parte dell'Armatore potranno essere richiesti adeguamenti del periodo di imbarco previsto dalla normativa generale per particolari situazioni riguardanti ogni tipo di mezzo navale speciale. Qualora il marittimo debba iniziare l'ultimo viaggio del suo periodo di imbarco, potrà essere sbarcato entro i venti giorni precedenti la scadenza del periodo di imbarco.
Art. 58 - Reiscrizione al turno o cancellazione dal turno particolare.
Periodo di prova
1 - L'obbligo della reiscrizione nei limiti di cui al punto 4 dell'art 55 (Iscrizioni e reiscrizioni) vige per i marittimi che abbiano superato il periodo di prova che, ai soli fini della iscrizione al turno viene fissato in mesi 4 di effettiva presenza a bordo.
2 - Il mancato superamento del periodo di prova deve essere comunicato all'interessato alla scadenza del periodo suddetto ma non costituisce motivo per la risoluzione del contratto d'imbarco che avrà luogo in base a quanto previsto dalla convenzione di arruolamento.
3 - Fermo restando quanto previsto dall'art. 9 costituiscono comunque motivi per la non reiscrizione al turno particolare o la cancellazione dal turno stesso:
a) indisponibilità all'imbarco per grave motivo personale di durata superiore a 30 giorni, nonché l'indisponibilità all'imbarco per malattia di durata superiore a 180 giorni;
b) l'aver superato nell'arco dell'ultimo triennio 360 giorni di malattia indennizzati (cioè coperti dalla assicurazione fondamentale e complementare dell'Ente competente) anche se dovuti a più eventi morbosi;
c) mancata tempestiva comunicazione della indisponibilità per malattia, infortunio o grave motivo personale da comunicare alla Società per telegramma/fax e/o anche per via telematica facendo seguire l'invio del documento giustificativo entro due giorni dall'insorgere del motivo;
d) lo sbarco per volontà del marittimo senza giustificato motivo;
e) l'ingiustificata indisponibilità del marittimo al momento della chiamata di imbarco ed il rifiuto del marittimo all'imbarco derivante dalla chiamata;
f) il rifiuto di trasbordare;
g) l'inibizione dall'esercizio professionale di durata superiore a 30 giorni;
h) il raggiungimento dei limiti di età previsti per il pensionamento dalle vigenti norme al riguardo;
i) la riduzione della flotta sociale, il disarmo di durata superiore a 90 giorni. In questi casi la non reiscrizione a turno o la cancellazione dal turno sarà effettuata, categoria per categoria, partendo da coloro che hanno minore anzianità di azienda.
4 - La società comunicherà tempestivamente al marittimo a mezzo di lettera raccomandata il provvedimento di non reiscrizione o cancellazione dal turno particolare, che deve contenere le contestuali motivazioni.
5 - Il marittimo che per giustificato motivo non risponde alla chiamata per l'imbarco su un determinata mezzo navale speciale, potrà successivamente essere imbarcato sul medesimo mezzo o su altra unità della flotta sociale, una volta cessati i motivi che causarono il mancato imbarco.
6 - Si considera contrario allo spirito delle presenti norme la cancellazione o la mancata reiscrizione al turno particolare determinata da motivi di fede religiosa, di credo politico o di appartenenza a un Sindacato.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 6 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 58 - Reiscrizione al turno o cancellazione dal turno particolare.
Periodo di prova
1 - L'obbligo della reiscrizione nei limiti di cui al punto 4 dell'art. 55 (Iscrizioni e reiscrizioni) vige per i marittimi che abbiano superato il periodo di prova che, ai soli fini della iscrizione al turno viene fissato in mesi 4 di effettiva presenza a bordo
2 - Il mancato superamento del periodo di prova deve essere comunicato all'interessato alla scadenza del periodo suddetto ma non costituisce motivo per la risoluzione del contratto d'imbarco che avrà luogo in base a quanto previsto dalla convenzione di arruolamento.2 - Ai fini di cui al precedente comma, l'Armatore è tenuto a comunicare al marittimo il risultato della prova entro i termini sopra stabiliti. In difetto di questa comunicazione la prova si intenderà positivamente superata.
3 - Fermo restando quanto previsto dall'art. 9 costituiscono comunque motivi per la non reiscrizione al turno particolare o la cancellazione dal turno stesso:
a) indisponibilità all'imbarco per grave motivo personale di durata superiore a 30 giorni, nonché l'indisponibilità all'imbarco per malattia di durata superiore a 180 giorni;
b) l'aver superato nell'arco dell'ultimo triennio 360 giorni di malattia indennizzati (cioè coperti dalla assicurazione fondamentale e complementare dell'Ente competente) anche se dovuti a più eventi morbosi;
c) mancata tempestiva comunicazione della indisponibilità per malattia, infortunio o grave motivo personale da comunicare alla Società per telegramma/fax e/o anche per via telematica facendo seguire l'invio dei documento giustificativo entro due giorni dall'insorgere dei motivo;
d) lo sbarco per volontà del marittimo senza giustificato motivo;
e) l'ingiustificata indisponibilità del marittimo al momento della chiamata di imbarco ed il rifiuto del marittimo all'imbarco derivante dalla chiamata;
f) il rifiuto di trasbordare;
g) l'inibizione dall'esercizio professionale di durata superiore a 30 giorni;
h) il raggiungimento dei limiti di età previsti per il pensionamento dalle vigenti norme al riguardo;
i) la riduzione della flotta sociale, il disarmo di durata superiore a 90 giorni. In questi casi la non reiscrizione a turno o la cancellazione dal turno sarà effettuata, categoria per categoria, partendo da coloro che hanno minore anzianità di azienda.
l) produzione documentale mendace e/o impropria a sostegno della disponibilità all'imbarco.
4 - La società comunicherà tempestivamente al marittimo a mezzo di lettera raccomandata il provvedimento di non reiscrizione o cancellazione dal turno particolare, che deve contenere le contestuali motivazioni.
5 - Il marittimo che per giustificato motivo non risponde alla chiamata per rimbarco su un determinata mezzo navale speciale, potrà successivamente essere imbarcato sul medesimo mezzo o su altra unità della flotta sociale, una volta cessati i motivi che causarono il mancato imbarco.
6 - Si considera contrario allo spirito delle presenti norme la cancellazione o la mancata reiscrizione al turno particolare determinata da motivi di fede religiosa, di credo politico o di appartenenza a un Sindacato.
7 - Il marittimo già iscritto nel Turno Particolare di un'azienda, per essere iscritto nel Turno Particolare di un'altra azienda o comunque per imbarcare a bordo delle navi armate da un'altra impresa è tenuto necessariamente a comunicare per iscritto alla Società, al cui Turno Particolare appartenga, la propria volontà di essere cancellato da detto Turno Particolare. In tal caso, la stessa Società provvederà all'apposita comunicazione all'Ufficio di Collocamento della Gente di Mare di competenza. Nel caso di mancata comunicazione alla Società, lo stesso marittimo non potrà imbarcare a bordo delle navi armate da un'azienda differente.
1 - Le parti convengono che, per le questioni riguardanti i turni particolari, la rappresentanza in seno al Comitato paritetico presso le Capitanerie di Porto ove esiste un turno particolare — presieduto dal Comandante del Porto — sia costituita da un membro nominato da ciascuna delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori stipulanti e firmatarie della presente Sezione e da altrettanti membri nominati dalla Confitarma.
2 - Le parti concordano che al predetto Comitato — oltre ai compiti che saranno allo stesso affidati dal Comitato Centrale per il collocamento dei marittimi, istituito presso il Ministero dei Trasporti e della Navigazione — sia demandato il compito di vigilare sull'applicazione delle norme del presente regolamento e di decidere sui casi controversi in ordine alle norme stesse.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 6 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 59 - Comitato paritetico
1 - Le parti convengono che, per le questioni riguardanti i turni particolari, la rappresentanza in seno al Comitato paritetico presso le Capitanerie di Porto ove esiste un turno particolare — presieduto dal Comandante del Porto — sia costituita da un membro nominato da ciascuna delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori stipulanti e firmatarie della presente Sezione e da altrettanti membri nominati dalla Confitarma.
2 - Le parti concordano che al predetto Comitato — oltre ai compiti che saranno allo stesso affidati dal Comitato Centrale per il collocamento dei marittimi, istituito presso il Ministero dei Trasporti e della Navigazione — sia demandato il compito di vigilare sull'applicazione delle norme del presente regolamento e di decidere sui casi controversi in ordine alle norme stesse.
Art. 60 - Sbarchi per malattia ed infortunio
1 - Allo sbarco saranno liquidate al marittimo le competenze spettantigli compreso il trattamento di fine rapporto calcolato secondo i criteri indicati altari 51.
2 - Il marittimo, alla guarigione (certificato di guarigione e libretto inviato all'Azienda entro 5 giorni dalla data di rilascio da parte dell'Ente Competente) sarà iscritto al turno in attesa di imbarco.
3 - Il marittimo, dopo la guarigione e la conseguente reiscrizione al turno, avrà diritto al riposo secondo le norme previste dal presente Regolamento con un minimo tra riposo e franchigia di 30 giorni.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 6 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 60 - Sbarchi per malattia ed infortunio
1 - Allo sbarco saranno liquidate al marittimo le competenze spettantigli compreso il trattamento di fine rapporto calcolato secondo i criteri indicati all'art 51.
2 - Il marittimo, alla guarigione (certificato di guarigione
e librettoinviato all'Azienda entro 5 giorni dalla data di rilascio da parte dell'Ente Competente) sarà iscritto al turno in attesa di imbarco.3 - Il marittimo, dopo la guarigione e la conseguente reiscrizione al turno, avrà diritto al riposo secondo te norme previste dal presente Regolamento con un minimo tra riposo e franchigia di 30 giorni.
Art. 61 - Sbarchi per gravi motivi personali
1 - Per gravi motivi personali si intendono:
a) morte di padre, madre, coniuge, figli, da documentare alla Società entro 10 giorni dall'avvenuto decesso (*);
b) fatto grave da documentare e sottoporre con la massima tempestività alla approvazione della Società o del Comando di bordo.
2 - Allo sbarco saranno liquidate al marittimo le competenze spettantigli compreso il trattamento di fine rapporto maturato.
3 - Entro il trentesimo giorno dallo sbarco il marittimo documenterà alla Società la propria posizione preannunciando la data della sua disponibilità al reimbarco che non dovrà avvenire comunque oltre due mesi dallo sbarco. Mancando di ottemperare a questo adempimento la Società potrà cancellare dal turno l'interessato e rivalersi delle spese sostenute.
(*) Solo in tale ipotesi il prezzo del biglietto di viaggio è a carico della Società.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 6 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 61 - Sbarchi per gravi motivi personali
1 - Per gravi motivi personali si intendono:
a) morte di padre, madre, coniuge, figli, conviventi risultanti da documentazione anagrafica, da documentare alla Società entro 10 giorni dall'avvenuto decesso (*);
b) fatto grave da documentare e sottoporre con la massima tempestività alla approvazione della Società o del Comando di bordo.
2 - Allo sbarco saranno liquidate al marittimo le competenze spettantigli compreso il trattamento di fine rapporto maturato.
3 - Entro il trentesimo giorno dallo sbarco il marittimo documenterà alla Società la propria posizione preannunciando la data della sua disponibilità al reimbarco
che non dovrà avvenire comunque oltre due mesi dallo sbarco. Mancando di ottemperare a questo adempimento la Società potrà cancellare dal turno l'interessato e rivalersi delle spese sostenute. L mancata comunicazione della data di disponibilità entro il termine previsto di 30 giorni dallo sbarco sarà valutabile come manifestazione di comportamento concludente da parte del marittimo di risoluzione del vincolo contrattuale e quindi manifestazione di volontà del marittimo di voler essere cancellato dal turno particolare.
_____________
(*) Solo in tale ipotesi il prezzo del biglietto di viaggio è a carico della Società.
Art. 62 - Indisponibilità all'imbarco per grave motivo personale o malattia o infortunio
1 - L'indisponibilità all'imbarco per malattia, infortunio o grave motivo personale dovrà essere comunicata dall'interessato alla Società con telegramma/fax e/o per via telematica, facendolo seguire da un documento giustificativo (la malattia documentata con certificato medico del SASN o della ASL o, in mancanza, di un Ufficiale sanitario). La Società si riserva di ritenere valida o meno la documentazione certificante il grave motivo personale. Tale indisponibilità dovrà essere comunicata all'atto in cui si verifica e non al momento della chiamata.
2 - Appena disponibile all'imbarco il marittimo comunicherà alla Società la sua disponibilità.
3 - Il marittimo rimarrà a turno per:
- 30 giorni nel caso di persistente indisponibilità per grave motivo personale;
- 180 giorni nel caso di persistente indisponibilità per malattia.
4 - Perdurando la sua indisponibilità oltre i termini suddetti il marittimo potrà essere cancellato dal turno.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 6 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 62 - Indisponibilità all'imbarco per grave motivo personale o malattia o infortunio
1 - L'indisponibilità all'imbarco per malattia, infortunio o grave motivo personale dovrà essere comunicata dall'interessato alla Società con telegramma/fax e/o per via telematica, facendolo seguire da un documento giustificativo (la malattia documentata con certificato medico del SASN o della ASL o, in mancanza, di un Ufficiale sanitario). La Società si riserva di ritenere valida o meno la documentazione certificante il grave motivo personale. Tale indisponibilità dovrà essere comunicata all'atto in cui si verifica e non al momento della chiamata.
2 - Appena disponibile all'imbarco il marittimo comunicherà alla Società la sua disponibilità.
3 - Il marittimo rimarrà a turno per:
-
30 giorni nel caso di persistente indisponibilità per grave motivo personale;indisponibilità per gravi motivi personali di durata fino a 30 giorni;-
180 giorni nel caso dipersistente indisponibilità per malattia fino a 180 giorni.4 - Perdurando la sua indisponibilità oltre i termini suddetti il marittimo potrà essere cancellato dal turno.
CAPO XIII - REGOLAMENTO SULLA CONTINUITÀ DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 63 - Regolamento sulla continuità del rapporto di lavoro
1 - Il presente Regolamento è parte integrante a tutti gli effetti dei contratti di arruolamento stipulati in base alla presente Sezione e si applica alle Aziende che abbiano un numero di mezzi navali speciali superiore a 2 o con equipaggi che nel totale superino le 120 persone imbarcate.
Ai fini di cui sopra per "Aziende" si intende anche un raggruppamento di società e/o compagnie consorziate con turno particolare unico.
2 - Viene espressamente riconosciuta validità, anche per il passato, a deroghe al presente Regolamento ovvero ad accordi volti ad attuarne le finalità in situazioni operative ed imprenditoriali diverse da quelle presupposte dalla disciplina generale dell'istituto.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 6 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 63 - Regolamento sulla continuità del rapporto di lavoro
1 - Il presente Regolamento è parte integrante a tutti gli effetti dei contratti di arruolamento stipulati in base alla presente Sezione e si applica alle Aziende che abbiano un numero di mezzi navali speciali superiore a 2 o con equipaggi che nel totale superino le 120 persone imbarcate.
Ai fini di cui sopra per "Aziende" si intende anche un raggruppamento di società e/o compagnie consorziate con turno particolare unico.2 - Viene espressamente riconosciuta validità, anche per il passato, a deroghe al presente Regolamento ovvero ad accordi volti ad attuarne le finalità in situazioni operative ed imprenditoriali diverse da quelle presupposte dalla disciplina generale dell'istituto.
3 - Un raggruppamento di società o compagnie consorziate può costituire un elenco unico della Continuità di Rapporto di Lavoro.
Art. 64 - Applicabilità e criteri di ammissione alla C.R.L.
Le aziende operanti nel mercato dell'off-shore sono caratterizzate dalla temporaneità, variabilità ed improgrammabilità delle attività.
In considerazione, pertanto, che l'attività svolta su commessa è soggetta a variazioni ed oscillazioni che possono comportare l'utilizzo della forza lavorativa di cui non è ipotizzabile una permanenza stabile nella organizzazione aziendale, le parti concordano quanto segue:
A) Le aziende che applicano il regime di continuità del rapporto di lavoro dovranno avere un numero di marittimi in C.R.L. corrispondente alle percentuali sotto indicate, da calcolarsi sulle tabelle di armamento di ogni singola nave in esercizio, categoria per categoria:
Primi Ufficiali 100%
Secondi Ufficiali 80%
Terzi Ufficiali 60%
Sottufficiali 80%
Comuni 50%
Categorie iniziali 10%
Il numero complessivo dei marittimi presenti in CRL e TP dovrà essere pari al 143% del personale presente nelle tabelle di armamento e della tabella media di armamento per i traghetti. Eventuali ulteriori fabbisogni potranno essere prelevati dal Turno Generale.
Per i Padroni marittimi al comando e i Direttori di Macchina non patentati la percentuale di ammissione in CRL sarà del 75%.
Qualora applicando le percentuali di cui sopra per ogni singola categoria si ottenessero frazioni di unità queste verranno arrotondate all'unità superiore qualora la frazione superi lo 0,5.
Non verranno assunti in C.R.L. i Giovanotti di 1 a, i Giovanotti di 2º, i Garzoni di cucina, i Garzoni di 2ª, i Piccoli, i Mozzi, i Giovanotti di Macchina.
B) Le Aziende assumeranno i marittimi in C.R.L. prelevandoli dal turno particolare aziendale ogni qualvolta si renda vacante un posto nella corrispondente categoria fino a concorrenza delle percentuali sopraelencate.
Pertanto, il marittimo che è ammesso al regime della continuità deve essere cancellato dal turno particolare di cui all'articolo 55 e al momento della cessazione della convenzione di imbarco non sarà più iscritto in tale turno.
Per l'ammissione al regime di continuità l'azienda preleverà il personale del Turno Particolare Aziendale secondo la graduatoria combinata in base ai seguenti criteri:
- per il possesso di ogni certificato comprovante il superamento di corsi di qualificazione professionale concernenti la categoria professionale del marittimo Punti 10
- per ogni anno di regolarità ed assiduità nelle chiamate all'imbarco e completamento dei periodi di imbarco contrattualmente stabiliti Punti 6
- per ogni anno di anzianità di navigazione con lo stesso grado nel turno particolare dell'azienda Punti 4
- per ogni anno di anzianità di navigazione nel turno particolare aziendale Punti 1
C) Le Aziende comunicheranno, entro il mese di marzo di ogni anno, alle Organizzazioni Sindacali Nazionali, e inviandone copia alla Confitarma, l'elenco del personale in continuità di rapporto di lavoro e le graduatorie del personale iscritto al turno particolare compilate secondo i criteri di cui al punto B).
D) Fermo restando quanto previsto ai precedenti punti A e B le Aziende che raggiungessero o si trovassero ad avere un numero di marittimi in C.R.L. pari o superiore alle percentuali indicate al punto A del presente articolo, potranno bloccare il turnover dei marittimi in C.R.L. fino a concorrenza delle percentuali sopra indicate
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 6 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 64 - Applicabilità e criteri di ammissione alla C.R.L.
Le aziende operanti nel mercato dell'off-shore sono caratterizzate dalla temporaneità, variabilità
ed improgrammabilitàe non programmabilità delle attività.In considerazione, pertanto, che l'attività svolta su commessa è soggetta a variazioni ed oscillazioni che possono comportare l'utilizzo della forza lavorativa di cui non è ipotizzabile una permanenza stabile nella organizzazione aziendale, le parti concordano quanto segue:
A) Le aziende che applicano il regime di continuità del rapporto di lavoro dovranno avere un numero di marittimi in C.R.L. corrispondente alle percentuali sotto indicate, da calcolarsi sulle tabelle minime di sicurezza di armamento di ogni singola nave in esercizio, per ogni grado di bordo: categoria per categoria:
Primi Ufficiali 100%
Secondi Ufficiali 80%
Terzi Ufficiali 60%
Sottufficiali 80%
Comuni 50%
Categorie iniziali 10%
Il numero complessivo dei marittimi presenti in CRL e TP dovrà essere non superiore
parial 143% del personale presente nelle tabelle minime di sicurezzadi armamento e della tabella media di armamento per i traghetti.Eventuali ulteriori fabbisogni potranno essere prelevati dal Turno Generale.
Per i Padroni marittimi al comando e i Direttori di Macchina non patentati la percentuale di ammissione in CRL sarà del 75%.Qualora applicando le percentuali di cui sopra per ogni singolo grado di bordo
singola categoriasi ottenessero frazioni di unità, queste verranno arrotondate all'unità superiore qualora la frazione superi lo 0,5.Non verranno assunti in C.R.L. i Giovanotti di 1 a, i Giovanotti di 2º, i Garzoni di cucina, i Garzoni di 2ª, i Piccoli, i Mozzi, i Giovanotti di Macchina.
B) Le Aziende assumeranno i marittimi in C.R.L. prelevandoli dal turno particolare aziendale ogni qualvolta si renda vacante un posto nella corrispondente categoria fino a concorrenza delle percentuali sopraelencate.
Pertanto, il marittimo che è ammesso al regime della continuità deve essere cancellato dal turno particolare
di cui all'articolo 55e al momento della cessazione della convenzione di imbarco non sarà più iscritto in tale turno.Per l'ammissione al regime di continuità l'azienda preleverà il personale del Turno Particolare Aziendale secondo la graduatoria combinata in base ai seguenti criteri:
- per il possesso di ogni certificato comprovante il superamento di corsi di qualificazione professionale concernenti la categoria professionale del marittimo Punti 10
- per ogni anno di regolarità ed assiduità nelle chiamate all'imbarco e completamento dei periodi di imbarco contrattualmente stabiliti Punti 6
- per ogni anno di anzianità di navigazione con lo stesso grado nel turno particolare dell'azienda Punti 4
- per ogni anno di anzianità di navigazione nel turno particolare aziendale Punti 1
C) Le Aziende comunicheranno, entro il mese di marzo di ogni anno, alle Organizzazioni Sindacali Nazionali, e inviandone copia alla Confitarma, l'elenco del personale in continuità di rapporto di lavoro e le graduatorie del personale iscritto al turno particolare compilate secondo i criteri di cui al punto B).
D) Fermo restando quanto previsto ai precedenti punti A e B le Aziende che raggiungessero o si trovassero ad avere un numero di marittimi in C.R.L. pari o superiore alle percentuali indicate al punto A del presente articolo, potranno bloccare il turnover dei marittimi in C.R.L, fino a concorrenza delle percentuali sopra indicate.
COMMENTO: articolo mutuato dalla Sezione 1.
1 - Il periodo massimo d'imbarco è così regolamentato:
a) 5 mesi di effettiva presenza a bordo prorogabili di 30 giorni da parte dell'armatore, per tutti i mezzi navali speciali;
La durata del periodo d'imbarco può essere altresì determinata con accordi aziendali.
2 - Da parte dell'armatore potranno essere richiesti adeguamenti al periodo di imbarco previsto dalla normativa generale a fronte di particolari situazioni.
3 - Il marittimo, dopo aver completato il prescritto periodo d'imbarco sbarcherà per usufruimento ferie e riposi, salvo le diverse motivazioni di cui ai casi previsti dagli articoli 68 (malattia e infortunio) e 69 (sbarchi per gravi motivi personali). Lo sbarco, inteso come ultima data di discesa da bordo del mezzo navale speciale, risolve di diritto e automaticamente la convenzione d'imbarco.
4 - L'anzianità continuerà a decorrere anche nel periodo in cui il marittimo è a terra in attesa d'imbarco e negli altri casi previsti dal presente regolamento.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 6 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 65 - Periodo d'imbarco
1 - Il periodo massimo d'imbarco è così regolamentato:
a) 5 mesi di effettiva presenza a bordo prorogabili di 30 giorni da parte dell'armatore, per tutti i mezzi navali speciali;
La durata del periodo d'imbarco può essere altresì determinata con accordi aziendali.
2 - Da parte dell'armatore potranno essere richiesti adeguamenti al periodo di imbarco previsto dalla normativa generale a fronte di particolari situazioni.1 - La turnazione dei cicli lavoro/riposo è demandata alla contrattazione integrativa aziendale con le OO.SS. stipulanti la presente Sezione.
2 - Il marittimo, dopo aver completato il prescritto periodo d'imbarco sbarcherà per usufruimento ferie e riposi, salvo le diverse motivazioni di cui ai casi previsti dagli articoli 68 (malattia e infortunio) e 69 (sbarchi per gravi motivi personali). Lo sbarco, inteso come ultima data di discesa da bordo del mezzo navale speciale, risolve di diritto e automaticamente la convenzione d'imbarco.
4 - L'anzianità continuerà a decorrere anche nel periodo in cui il marittimo è a terra in attesa d'imbarco e negli altri casi previsti dal presente regolamento.
1 - Dopo aver completato il periodo di imbarco il marittimo avrà diritto ad un periodo di riposo a terra, pari alle ferie maturate durante l'imbarco stesso ed ai giorni di riposo compensativo, maturati e non fruiti, relativi ai sabati, alle domeniche ed alle festività trascorsi a bordo, nonché ai giorni di ferie maturati durante il periodo di riposo a terra, salvo quanto previsto dai successivi punti 2 e 3.
2 - Detto riposo sarà usufruito per altrettanti giorni di calendario, con esclusione delle domeniche ed eventuali festività infrasettimanali cadenti nel periodo considerato e di eventuali giorni di viaggio impiegati per il rimpatrio.
3 - Dopo Io sbarco la Società provvederà a comunicare al marittimo, a mezzo lettera, la durata del periodo di riposo e la data di inizio della disponibilità all'imbarco. Il marittimo, dopo aver usufruito delle ferie maturate e non godute durante il periodo di imbarco e dei riposi compensativi maturati e non fruiti durante il periodo di imbarco relativi ai sabati, domeniche e festività, nonché dei giorni di ferie maturati durante il periodo di riposo a terra, sarà considerato disponibile all'imbarco con obbligo di accettazione se chiamato.
4 - Nel caso che per esigenze di servizio il marittimo venga chiamato prima del completamento del periodo di riposo e comunque non prima di 10 giorni o pro-rata dall'effettivo godimento, le giornate di riposo non godute saranno aggiunte al periodo di riposo maturato con il successivo periodo di imbarco. Il marittimo che, dopo aver trascorso a terra il periodo di riposo previsto dal presente articolo, non fosse imbarcato entrerà in disponibilità retribuita (art.71).
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 6 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 66 - Periodo di riposo
1 - Dopo aver completato il periodo di imbarco il marittimo avrà diritto ad un periodo di riposo a terra, pari alle ferie maturate durante l'imbarco stesso ed ai giorni di riposo compensativo, maturati e non fruiti, relativi ai sabati, alle domeniche ed alle festività trascorsi a bordo, nonché ai giorni di ferie maturati durante il periodo di riposo a terra, salvo quanto previsto dai successivi punti 2 e 3.1 - Dopo aver completato il periodo di imbarco il marittimo avrà diritto ad un periodo di riposo a terra corrispondente a tante giornate quanti sono stati i riposi compensativi maturati e non fruiti durante l'imbarco per domeniche, festività, ferie, sabati, salvo quanto previsto dai successivi punti 2 e 3.
2 - Detto riposo sarà usufruito per altrettanti giorni di calendario, con esclusione delle domeniche ed eventuali festività infrasettimanali cadenti nel periodo considerato e di eventuali giorni di viaggio impiegati per il rimpatrio.
3 - Dopo lo sbarco la Società provvedere a comunicare al marittimo, a mezzo lettera o in via telematica, la durata del periodo di riposo e la data di inizio della disponibilità all'imbarco. Il marittimo, dopo aver usufruito delle ferie maturate e non godute durante il periodo di imbarco e dei riposi compensativi maturati e non fruiti durante il periodo di imbarco relativi ai sabati, domeniche e festività, nonché dei giorni di ferie maturati durante il periodo di riposo a terra, sarà considerato disponibile all'imbarco con obbligo di accettazione se chiamato.
4 - Nel caso che per esigenze di servizio il marittimo venga chiamato prima del completamento dei periodo di riposo e comunque non prima di 10 giorni o pro-rata dall'effettivo godimento, le giornate di riposo non godute saranno aggiunte al periodo di riposo maturato con il successivo periodo di imbarco. Il marittimo che, dopo aver trascorso a terra il periodo di riposo previsto dal presente articolo, non fosse imbarcato entrerà in disponibilità retribuita (art.71).
5 - I periodi di malattia e di infortunio indennizzati, comunicati alle Società dal competente Ente, saranno aggiunti al periodo di riposo da usufruire.
6 - Durante il periodo di riposo a terra al marittimo sarà corrisposta la retribuzione su base mensile così composta: minimo contrattuale, scatti di anzianità, valore convenzionale della panatica e del supplemento paga per il personale di Stato Maggiore. Saranno inoltre corrisposti agli aventi diritto gli assegni familiari secondo le vigenti norme di Legge.
7 - Il trattamento di fine rapporto di lavoro continuerà a maturare nel suddetto periodo.
Art. 67 - Retribuzione durante il periodo di riposo a terra
1 - Durante il periodo di riposo a terra al marittimo sarà corrisposta la retribuzione su base mensile composta dalle seguenti voci retributive:
- minimo contrattuale;
- supplemento paga per anzianità al personale di Stato Maggiore (Allegato B);
- indennità di funzione per i soli Comandanti PM e Direttori d Macchina non CM;
- panatica a terra;
- maggiorazione paga anzianità sociale.
2 - Sarà inoltre corrisposto agli aventi diritto l'assegno per il nucleo familiare, secondo le vigenti norme di Legge.
3 - Il trattamento di fine rapporto di lavoro continuerà a maturare nel detto periodo.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 6 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 67 - Retribuzione durante il periodo di riposo a terra
1 - Durante il periodo di riposo a terra al marittimo sarà corrisposta la retribuzione su base mensile composta dalle seguenti voci retributive:
- minimo contrattuale;
- supplemento paga per anzianità al personale di Stato Maggiore (Allegato B);
- indennità di funzione per i soli Comandanti PM e Direttori d Macchina non CM;
- panatica a terra;
- maggiorazione paga anzianità sociale.
2 - Sarà inoltre corrisposto agli aventi diritto l'assegno per il nucleo familiare, secondo le vigenti norme di Legge.
3 - Il trattamento di fine rapporto di lavoro continuerà a maturare nel detto periodo.
COMMENTO: artt. 66 e 67 integralmente sostituiti con fa formulazione dell'art. 71 della Sezione 1 (vedi in questa Sezione art. 66), in quanto scritto in maniera più precisa.
Art. 68 - Malattia ed infortunio
1 - Il personale in Continuità di Rapporto di Lavoro deve essere assicurato contro le malattie e gli infortuni ai sensi di Legge.
2 - Il marittimo, sbarcato per malattia od infortunio, dopo la guarigione, ha diritto al periodo di riposo retribuito ed alla eventuale disponibilità retribuita secondo le norme contrattuali previste dal Regolamento.
3 - Lo sbarco risolve di diritto ed automaticamente la convenzione di imbarco. L'insorgere di malattia od il verificarsi di infortunio successivi alla data di sbarco devono essere tempestivamente comunicati dall'interessato alla Società tramite telegramma facendolo seguire, entro 3 giorni, dal relativo certificato medico rilasciato dal Ministero della Sanità o altro Ente equipollente o, in mancanza, da un Ufficiale Sanitario.
4 - I periodi di malattia, di cui al precedente comma del presente articolo e riconosciuti dal SSN, interrompono il periodo di riposo a terra o di disponibilità retribuita e sospendono le rispettive retribuzioni (art. 67 e art. 71) in quanto dette retribuzioni, unitamente alla gratifica natalizia e pasquale, sono a carico ed erogate dall'Ente competente.
5 - La Società ha facoltà di fare accertare l'esistenza dello stato di malattia del lavoratore, il quale dovrà trovarsi nel proprio domicilio dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00, disponibile per le visite mediche di controllo.
6 - Sono fatte salve le eventuali necessità di assentarsi dal domicilio per le visite, le prestazioni e gli accertamenti specialistici o di controllo, purché documentati. Alla guarigione, che deve essere tempestivamente comunicata alla Società dall'interessato tramite telegramma, facendo seguire il relativo certificato alla Società stessa entro 3 giorni dalla data di rilascio dal Ministero della Sanità o altro Ente equipollente, il marittimo ha diritto al completamento del periodo di riposo a terra ed alla eventuale accensione della disponibilità retribuita ed alla riaccensione della stessa secondo le vigenti norme contrattuali.
7 - Il trattamento di fine rapporto di lavoro continua a maturare anche durante l'assenza per malattia od infortunio per un periodo massimo di 12 mesi ed il relativo periodo sarà computato ai fini della determinazione della eventuale indennità sostitutiva del preavviso (art. 75).
8 - Il marittimo che dopo tale periodo non sia guarito avrà, a tale data, il TFR sospeso e liquidate le indennità sostitutive per ferie e riposi compensativi maturati e non goduti.
9 - Nei confronti del marittimo ammalato od infortunato per un periodo di 12 mesi la Società potrà risolvere il. Rapporto di lavoro con la liquidazione delle spettanze dovute.
10 - La Società può risolvere il rapporto di lavoro, fermo restando il trattamento economico previsto dall'art. 75 anche nei confronti del marittimo che resti indisponibile all'imbarco a causa di una o più malattie per un periodo pari o superiore a 12 mesi nell'arco temporale di 3 (tre) anni.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 6 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 68 - Malattia ed infortunio
1 - Il personale in Continuità di Rapporto di Lavoro deve essere assicurato contro le malattie e gli infortuni ai sensi di Legge.
2 - Il marittimo, sbarcato per malattia od infortunio, dopo la guarigione, ha diritto al periodo di riposo retribuito ed alla eventuale disponibilità retribuita secondo le norme contrattuali previste dal Regolamento.
3 - Lo sbarco risolve di diritto ed automaticamente la convenzione di imbarco. L'insorgere di malattia od il verificarsi di infortunio successivi alla data di sbarco devono essere tempestivamente comunicati dall'interessato alla Società tramite telegramma facendolo seguire, entro 3 giorni, dal relativo certificato medico rilasciato dal Ministero della Sanità o altro Ente equipollente o, in mancanza, da un Ufficiale Sanitario.
4 - I periodi di malattia, di cui al precedente comma del presente articolo e riconosciuti dal SSN, interrompono il periodo di riposo a terra o di disponibilità retribuita e sospendono le rispettive retribuzioni (art. 67 e art. 71) in quanto dette retribuzioni, unitamente alla gratifica natalizia e pasquale, sono a carico ed erogate dall'Ente competente.
5 - La Società ha facoltà di fare accertare l'esistenza dello stato di malattia del lavoratore, il quale dovrà trovarsi nel proprio domicilio dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00, disponibile per le visite mediche di controllo.
6 - Sono fatte salve le eventuali necessità di assentarsi dal domicilio per le visite, le prestazioni e gli accertamenti specialistici o di controllo, purché documentati. Alla guarigione, che deve essere tempestivamente comunicata alla Società dall'interessato tramite telegramma, facendo seguire il relativo certificato alla Società stessa entro 3 giorni dalla data di rilascio dal Ministero della Sanità o altro Ente equipollente, il marittimo ha diritto al completamento del periodo di riposo a terra ed alla eventuale accensione della disponibilità retribuita ed alla riaccensione della stessa secondo le vigenti norme contrattuali.
7 - Il trattamento di fine rapporto di lavoro continua a maturare anche durante l'assenza per malattia od infortunio per un periodo massimo di 12 mesi ed il relativo periodo sarà computato ai fini della determinazione della eventuale indennità sostitutiva del preavviso (art. 75).
8 - Il marittimo che dopo tale periodo non sia guarito avrà, a tale data, il TFR sospeso e liquidate le indennità sostitutive per ferie e riposi compensativi maturati e non goduti.
9 - Nei confronti del marittimo ammalato od infortunato per un periodo di 12 mesi la Società potrà risolvere il. Rapporto di lavoro con la liquidazione delle spettanze dovute.
10 - La Società può risolvere il rapporto di lavoro, fermo restando il trattamento economico previsto dall'art. 75 anche nei confronti del marittimo che resti indisponibile all'imbarco a causa di una o più malattie per un periodo pari o superiore a 12 mesi nell'arco temporale di 3 (tre) anni.1 - Allo sbarco saranno liquidate al marittimo le competenze spettanti maturate a bordo durante il periodo di imbarco. L'anzianità continuerà a decorrere.
2 - Il marittimo dovrà comunicare, tempestivamente all'azienda, la guarigione inviando il relativo certificato entro 5 giorni dalla data di rifascio da parte dell'Ente competente e avrà diritto al riposo e alla disponibilità retribuita secondo le norme previste al presente Regolamento. Al marittimo verrà riconosciuto un periodo a terra retribuito, fino a concorrenza dei riposi maturati e non fruiti.
3 - L'anzianità verrà sospesa al marittimo che, dopo sei mesi dallo sbarco per infortunio sul lavoro, non sia dichiarato guarito e sarà riaccesa al momento dei reimbarco.
Art. 69 - Sbarchi per gravi motivi personali
1 - Per gravi motivi personali si intendono:
a) morte di padre, madre, coniuge, figli da documentare alla Società entro 10 giorni dall'avvenuto decesso (1);
b) fatto grave da documentare e sottoporre con la massima tempestività alla approvazione della Società o del Comando di bordo.
2 - Allo sbarco saranno liquidate al marittimo le competenze spettantigli tranne il trattamento di fine rapporto e l'indennità sostitutiva del preavviso. L'anzianità sarà sospesa al termine del riposo a terra retribuito di cui art. 66 per essere riaccesa all'imbarco. L'interessato non avrà diritto alla disponibilità retribuita.
3 - Entro il trentesimo giorno dallo sbarco il marittimo documenterà alla Società la propria posizione preannunciando la data della sua disponibilità al reimbarco che non dovrà avvenire comunque oltre due mesi dallo sbarco. Mancando di ottemperare a questo adempimento la Società potrà cancellare dal turno l'interessato e rivalersi delle spese sostenute.
____________
(1) Solo in tale ipotesi il costo del biglietto di viaggio è a carico della Società.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 6 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 69 - Sbarchi per gravi motivi personali
1 - Per gravi motivi personali si intendono:
c) morte di padre, madre, coniuge, figli, conviventi risultanti da documentazione anagrafica, da documentare alla Società entro 10 giorni dall'avvenuto decesso (1);
d) fatto grave da documentare e sottoporre con la massima tempestività alla approvazione della Società o del Comando di bordo.
2 - Allo sbarco saranno liquidate al marittimo le competenze spettantigli tranne il trattamento di fine rapporto e l'indennità sostitutiva del preavviso. L'anzianità sarà sospesa al termine del riposo a terra retribuito di cui art. 66 per essere riaccesa all'imbarco. L'interessato non avrà diritto alla disponibilità retribuita.
3 - Entro il trentesimo giorno dallo sbarco il marittimo documenterà alla Società la propria posizione preannunciando la data della sua disponibilità al reimbarco che non dovrà avvenire comunque oltre due mesi dallo sbarco.
Mancando di ottemperare a questo adempimento la Società potrà cancellare dal turno l'interessato e rivalersi delle spese sostenute.La mancata comunicazione della data di disponibilità entro il termine previsto di 30 giorni dallo sbarco sarà valutabile come manifestazione di comportamento concludente da parte del marittimo di risoluzione del vincolo contrattuale e quindi manifestazione di volontà del marittimo di voler essere cancellato dal turno particolare.
____________
(1) Solo in tale ipotesi il costo del biglietto di viaggio è a carico della Società.
Art. 70 - Indisponibilità all'imbarco per grave motivo personale o malattia o infortunio
1 - L'indisponibilità all'imbarco per malattia, infortunio o grave motivo personale dovrà essere comunicata dall'interessato alla Società per telegramma, facendolo seguire da un documento giustificativo (la malattia va documentata con certificato del Ministero della Sanità o di altro Ente equipollente o, in mancanza, di un Ufficiale sanitario). La Società si riserva di ritenere valida o meno la documentazione certificante il grave motivo personale. Tale indisponibilità dovrà essere comunicata all'atto in cui si verifica e non al momento della chiamata.
2 - L'anzianità sarà sospesa dal giorno dell'indisponibilità ad imbarcare e riaccesa al reimbarco. L'interessato non avrà diritto alla disponibilità retribuita.
3 - Appena disponibile all'imbarco il marittimo comunicherà alla Società la sua disponibilità.
4 - II marittimo rimarrà iscritto nell'elenco della C.R.L.:
- 60 giorni nel caso di persistente indisponibilità per grave motivo personale;
- 360 giorni nel caso di persistente indisponibilità per malattia o infortunio.
5 - Perdurando la sua indisponibilità oltre i termini suddetti il marittimo potrà essere cancellato dall'elenco di cui sopra.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 6 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 70 - Indisponibilità all'imbarco per grave motivo personale o malattia o infortunio
1 - L'indisponibilità all'imbarco per malattia, infortunio o grave motivo personale dovrà essere comunicata dall'interessato alla Società per via telematica
per telegrammafacendolo seguire da un documento giustificativo (la malattia va documentata con certificato del Ministero della Sanità o di altro Ente equipollente o, in mancanza, di un Ufficiale sanitario). La Società si riserva di ritenere valida o meno la documentazione certificante il grave motivo personale. Tale indisponibilità dovrà essere comunicata all'atto in cui si verifica e non al momento della chiamata.2 - L'anzianità sarà sospesa dal giorno dell'indisponibilità ad imbarcare e riaccesa al reimbarco. L'interessato non avrà diritto alla disponibilità retribuita.
3 - Appena disponibile all'imbarco il marittimo comunicherà alla Società la sua disponibilità.
4- Il marittimo rimarrà iscritto nell'elenco della C.R.L per:
-
60 giorni nel caso di persistente indisponibilità per grave motivo personale;indisponibilità per gravi motivi personali di durata fino a 60 giorni;
- 180 giorni nel caso dipersistente indisponibilità per malattia o infortunio fino a 180 giorni.5 - Perdurando la sua indisponibilità oltre i termini suddetti il marittimo potrà essere cancellato dall'elenco di cui sopra.
Art. 71 - Disponibilità retribuita
1 - Qualora il marittimo entri in disponibilità retribuita avrà diritto alla corresponsione di un assegno giornaliero pari al 75% del valore del minimo contrattuale per i comuni ed i sottufficiali e all'80% per gli ufficiali.
2 - L'assegno non compete per i giorni in cui il marittimo sia chiamato a svolgere, a bordo od a terra, lavori di comandata, custodia ed a frequentare corsi di addestramento se retribuiti e per giorni di malattia o infortunio indennizzati.
Art. 72 - Gratifica natalizia e pasquale per il personale in continuità di rapporto di lavoro
1 - In occasione del Natale verrà corrisposta al personale in continuità del rapporto di lavoro una gratifica costituita dai seguenti elementi di retribuzione riferiti al mese di dicembre: minimo contrattuale, indennità di funzione per i soli Comandanti PM e Direttori d Macchina non CM, scatti di anzianità, valore convenzionale della panatica, supplemento paga per anzianità al personale di Stato Maggiore (Allegato B).
2 - La gratifica natalizia si intende riferita all'anno solare nel corso del quale viene corrisposta e pertanto al personale nuovo assunto in continuità di rapporto di lavoro, nonché a quello che risolve il rapporto di lavoro nel corso dell'anno, la suddetta gratifica verrà corrisposta in ragione di tanti 360mi quanti sono i giorni di servizio utili nel corso dell'anno. Sono comunque esclusi i giorni di malattia, indennizzati dalla lpsema o altro Ente equipollente, nonché i periodi di sospensione previsti dalla normativa in materia.
3 - In occasione della Pasqua verrà corrisposta sulla base degli elementi di cui sopra, riferiti al mese di aprile, una mensilità di retribuzione con le stesse modalità previste per la gratifica natalizia. Detta gratifica pasquale è riferita al periodo compreso tra il 1º maggio dell'anno precedente e il 30 aprile dell'anno in cui viene corrisposta.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 6 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 72 - Gratifica natalizia e pasquale per il personale in continuità di rapporto di lavoro
1 - In occasione del Natale verrà corrisposta al personale in continuità del rapporto di lavoro una gratifica costituita dai seguenti elementi di retribuzione riferiti al mese di dicembre: minimo contrattuale,
indennità di funzione per i soli Comandanti PM e Direttori d Macchina non CM,scatti di anzianità, valore convenzionale della panatica, supplemento paga per anzianità al personale di Stato Maggiore (Allegato B).2 - La gratifica natalizia si intende riferita all'anno solare nel corso del quale viene corrisposta e pertanto al personale nuovo assunto in continuità di rapporto di lavoro, nonché a quello che risolve il rapporto di lavoro nel corso dell'anno, la suddetta gratifica verrà corrisposta in ragione di tanti 360mi quanti sono i giorni di servizio utili nel corso dell'anno. Sono comunque esclusi i giorni di malattia, indennizzati dall'Ente competente
dalla Ipsema o altro Ente equipollente, nonché i periodi di sospensione previsti dalla normativa in materia.3 - In occasione della Pasqua verrà corrisposta sulla base degli elementi di cui sopra, riferiti al mese di aprile, una mensilità di retribuzione con le stesse modalità previste per la gratifica natalizia. Detta gratifica pasquale è riferita al periodo compreso tra il 1º maggio dell'anno precedente e il 30 aprile dell'anno in cui viene corrisposta.
Art. 73 - Ferie per il personale in C.R.L.
1 - A tutto il personale in continuità di rapporto di lavoro è riconosciuto un periodo feriale di 34 giorni lavorativi (vedi nota art. 36), sabati inclusi per ogni anno di servizio o pro-rata per le frazioni di anno.
2 - I giorni di ferie maturati durante il periodo di riposo a terra saranno fruiti prima dell'inizio della disponibilità retribuita. In caso di imbarco anticipato, il marittimo avrà diritto al differimento della rimanenza di ferie non usufruite, da utilizzarsi in aggiunta al successivo periodo di riposo a terra.
3 - Le ferie maturano altresì durante la posizione di disponibilità retribuita.
4 - In caso di risoluzione del rapporto di lavoro i giorni di ferie non fruiti saranno liquidati e corrisposti unitamente al T.F.R.
1 - Al marittimo che maturi almeno due anni di anzianità in continuità di rapporto di lavoro con la stessa Azienda spetterà un primo scatto di anzianità ex 5%. Dopo il primo biennio di anzianità, maturando ulteriori analoghi requisiti, verranno corrisposti altri quattro scatti biennali di anzianità ex 3%.
2 - Se nel corso di un biennio il marittimo viene ammesso alla C.R.L., ai fini della maturazione del successivo scatto di anzianità, sarà considerata utile anche la precedente anzianità di navigazione maturata con la stessa Azienda nell'arco del biennio.
Art. 75 - Trattamento di fine rapporto e indennità sostitutiva del preavviso
A) Trattamento di fine rapporto.
1 - Per il personale cui si applica il regolamento sulla continuità di rapporto di lavoro il trattamento di fine rapporto sarà calcolato per tutti i marittimi in ragione di 30/30 di retribuzione utile, come previsto dalla Legge 297/82.
2 - La retribuzione annua utile si compone degli stessi elementi indicati al punto 1) dell'art. 51 in base alla disposizione del 2º comma dell'art. 4 della Legge 29 maggio 1982, n. 297.
B) Indennità sostitutiva del preavviso.
3 - L'eventuale indennità sostitutiva del preavviso, da calcolare conformemente a quanto previsto dal punto 2 dell'art. 50 (Preavviso), sarà dovuta nelle seguenti misure:
| Ufficiali | Sottufficiali e comuni |
Fino a 5 anni | gg. 18 | gg. 12 |
Da oltre 5 a 10 anni | gg. 30 | gg. 20 |
Oltre 10 anni | gg. 40 | gg. 40 |
4 - Per il Padrone al Comando e il Direttore di Macchina non in possesso del titolo professionale di Capitano di Macchina l'indennità è di 40 giorni.
C) Applicabilità.
5 - Gli scaglionamenti dell'anzianità e del preavviso di cui al presente articolo, punti A) e B), hanno applicazione dalla data di ammissione del marittimo al regime della continuità di rapporto di lavoro.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 6 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 75 - Trattamento di fine rapporto e indennità sostitutiva del preavviso
A) Trattamento di fine rapporto.
1 - Per il personale cui si applica il regolamento sulla continuità di rapporto di lavoro il trattamento di fine rapporto sarà calcolato per tutti i marittimi in ragione di 30/30 di retribuzione utile, come previsto dalla Legge 297/82.
2 - La retribuzione annua utile si compone degli stessi elementi indicati al punto 1 ) dell'art. 51 in base alla disposizione del 2º comma dell'art. 4 della Legge 29 maggio 1982, n. 297.
B) Indennità sostitutiva dei preavviso.
3 - L'eventuale indennità sostitutiva del preavviso, da calcolare conformemente a quanto previsto dal punto 2 dell'art. 50 (Preavviso), sarà dovuta nelle seguenti misure:
Ufficiali
Sottufficiali e comuni
Fino a 5 anni
gg. 18
gg. 12
Da oltre 5 a 10 anni
gg. 30
gg. 20
Oltre 10 anni
gg. 40
gg. 40
4 - Per il Padrone al Comando e il Direttore di Macchina non in possesso del titolo professionale di Capitano di Macchina l'indennità è di 40 giorni.
C) Applicabilità.
5 - Gli scaglionamenti dell'anzianità e del preavviso di cui al presente articolo, punti A) e B), hanno applicazione dalla data di ammissione del marittimo al regime della continuità di rapporto di lavoro.
Art. 76 - Cause di cancellazione dalla C.R.L.
1 - Per il personale cui si applica il Regolamento sulla Continuità di Rapporto di Lavoro, le cause di cancellazione dalla C.R.L. sono le seguenti:
a) - la riduzione della flotta sociale e il disarmo di durata superiore a 90 giorni. In questi casi la cancellazione dalla C.R.L. sarà effettuata categoria per categoria secondo i seguenti criteri in concorso tra loro: esigenze tecniche e di rendimento, anzianità di azienda, carichi di famiglia;
b) - la temporanea inibizione dall'esercizio professionale di durata superiore a 30 giorni;
c) - lo sbarco per volontà del marittimo in assenza dei gravi motivi personali, così come indicati dall'art 69 (Sbarchi per gravi motivi personali);
d) - l'indisponibilità all'imbarco per grave motivo personale di durata superiore a 60 giorni, nonché l'indisponibilità all'imbarco per malattia di durata superiore a 180 giorni;
e) - l'aver superato nell'arco dell'ultimo triennio 360 giorni di malattia indennizzati (cioè coperti dalla assicurazione fondamentale e complementare dell'Ente competente) anche se dovuti a più eventi morbosi;
f) - lo sbarco per colpa grave del marittimo ai sensi dall'dall'art. 9;
g) - l'ingiustificata indisponibilità del marittimo al momento della chiamata all'imbarco ed il rifiuto del marittimo all'imbarco derivante dalla chiamata;
h) - il rifiuto di trasbordare;
i) - l'avere preteso dai componenti l'equipaggio, subordinati per ragioni di servizio, la indebita corresponsione di somme connesse al servizio;
j) - il raggiungimento dei limiti di età previsti per il pensionamento dalle vigenti norme al riguardo;
k) - le dimissioni dalla continuità di rapporto di lavoro.
2 - Il preavviso da parte dell'armatore potrà essere dato anche durante il periodo di imbarco.
1 - Le dimissioni del marittimo in continuità di rapporto di lavoro devono essere presentate per iscritto rispettando i termini di preavviso di cui all'art. 75 in osservanza delle disposizioni di Legge e circolari in materia.
2 - Il preavviso da parte del lavoratore marittimo potrà essere dato anche durante il periodo di imbarco.
CAPO XIV - COLLEGIO DI CONCILIAZIONE
Art. 77 bis - Conciliazione delle controversie individuali di lavoro
1 - In caso di controversie individuali di lavoro nautico l'Armatore o il lavoratore marittimo possono scegliere di adire il tentativo di conciliazione in sede sindacale, con l'assistenza delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente Contratto Collettivo e secondo le procedure e modalità di cui ai seguenti commi, da esperirsi presso la Commissione Sindacale di conciliazione.
2 - La Commissione di Conciliazione è composta:
- per le imprese armatoriali da un rappresentante di Confitarma;
- per il lavoratore da un rappresentante della Organizzazione Sindacale firmataria del presente Contratto Collettivo cui il lavoratore è iscritto o abbia conferito mandato.
3 - La parte interessata a promuovere il tentativo di conciliazione deve inviare alla Commissione Sindacale e alla controparte una richiesta contenente:
- indicazione delle parti (in caso di persona giuridica la denominazione e la sede);
- indicazione della Organizzazione Sindacale dei lavoratori o dei datori di lavoro firmatarie del presente Contratto che rappresenta l'istante;
- succinta esposizione dei fatti e le ragioni a fondamento delle pretese.
Ricevuta la comunicazione di adesione delle Parti, la Commissione Sindacale provvederà entro i 20 giorni successivi alla convocazione delle parti fissando giorno, ora e luogo.
Alla conciliazione dinanzi alla Commissione adeguatamente costituita secondo le modalità del comma 2, devono comparire le parti personalmente o adeguatamente rappresentate.
Nel caso in cui una delle parti aderenti non si presenti, la Commissione di Conciliazione redige un verbale di mancata comparizione, da consegnare alle parti.
Qualora una parte non possa presenziare adducendo un giustificato motivo, o le parti concordino sulla necessità di un rinvio al fine di valutare la possibilità di addivenire ad una composizione bonaria della controversia, la Commissione fisserà un nuovo incontro, entro il termine di 10 giorni.
Il tentativo di conciliazione deve comunque essere espletato entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta alla controparte.
Se la conciliazione si perfeziona, la sottoscrizione del verbale da parte della Commissione di Conciliazione e delle parti, rende inoppugnabile la conciliazione. Se la conciliazione si perfeziona solo parzialmente, se ne dà atto nell'apposito verbale.
Se la conciliazione non si perfeziona, le parti sono tenute a riportare nell'apposito verbale le rispettive ragioni circa il mancato accordo e possono procedere secondo quanto previsto dall'articolo 412 c.p.c.
All'esito del procedimento di conciliazione, il processo verbale viene depositato a cura della Commissione di Conciliazione presso la Direzione Territoriale del lavoro e deve contenere:
- esito della conciliazione;
- presenza e firma dei Rappresentanti Sindacali di cui al comma 2 e le cui firme risultino essere depositate presso la Direzione Territoriale del lavoro;
- presenza e firma delle parti o dei loro rappresentanti.
CAPO XV - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 78 - Disciplina contrattuale
1 - La disciplina risultante dalle disposizioni della presente Sezione, da valutare anche nel loro complesso, si intende stabilita in sostituzione complessiva dei trattamenti comunque in atto per effetto di qualsiasi altra. Regolamentazione collettiva nazionale preesistente, anche se di carattere corporativo o estesa erga omnes ai sensi della Legge 14 luglio 1959, n. 741.
Art. 79 - Affissione del contratto a bordo
1 - Il Comandante curerà che sul mezzo navale speciale, in un posto accessibile all'equipaggio. Sia tenuto un albo nel quale resti permanentemente affissa una copia della presente Sezione, del Regolamento di servizio e di ogni altra disposizione che venga prescritta dalla Autorità.
Art. 80 - Contrattazione integrativa
1 - Fermo restando tutto quanto previsto dalla premessa della presente Sezione, che qui si intende ancora richiamare ad ogni effetto, potranno essere oggetto di negoziazione aziendale, in armonia con quanto previsto dai vigenti accordi interconfederali, erogazioni salariali correlate a programmi concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità ed altri elementi di competitività di cui le imprese dispongano.
Gli accordi di secondo livello avranno durata triennale.
2 - Nel negoziato aziendale dovrà essere concordato l'incremento dei lavori preesistenti, nonché quello delle indennità e/o istituti già presenti nei singoli accordi aziendali, nei limiti dei tassi di inflazione programmata. Salvo che l'espletamento degli stessi non rientri in programmi concordati di produttività.
3 - Non possono formare oggetto di trattazione aziendale argomenti che siano stati già disciplinati dal contratto nazionale.
Fatta eccezione per le seguenti materie:
a) verifica dell'applicazione delle norme inerenti la stabilità di impiego del personale, C.R.L. e T.P.;
b) applicazione degli indirizzi in materia di formazione professionale ed eventuali iniziative specifiche in merito, attività di polivalenza e loro valorizzazione economica;
c) applicazione delle norme sulla sicurezza e formazione dei R.L.S.;
d) introduzione di nuove forme di organizzazione del lavoro con particolare riferimento alle innovazioni tecnologiche;
e) disponibilità retribuita;
f) spese di viaggio durante il periodo di imbarco;
g) Indennità zona operativa off-shore;
h) maggiorazione per giornate festive trascorse in servizio;
i) cicli lavoro/riposo per i mezzi navali speciali in zona operativa off-shore che non effettuino attività di perforazione.
Condizioni normative difformi da quelle previste dal contratto nazionale, già contenute nei contratti aziendali, verranno mantenute invariate fino alla scadenza dei contratti stessi.
4 - La trattativa da svolgere presso l'Associazione armatoriale cui aderisce l'Azienda dovrà essere avviata entro 15 giorni dal ricevimento della lettera.
Le piattaforme rivendicative aziendali devono esse re presentate tre mesi prima della scadenza del contratto integrativo, e per tale periodo, così come per il mese successivo alla scadenza del contratto stesso, le parti si asterranno da azioni dirette o unilaterali.
5 - L'accordo integrativo ovunque venga sottoscritto è vincolante per le Organizzazioni firmatarie e le relative sezioni periferiche e non potrà essere modificato fino alla sua scadenza.
6 - Le aziende per le quali non viene avviato un confronto per la contrattazione di secondo livello saranno tenute ad erogare, ai marittimi imbarcati, a titolo perequativo, un elemento "retributivo di garanzia" lordo mensile pro-capite non utilizzabile ai fini del calcolo degli istituti differiti né dello straordinario, pari al 2% del minimo contrattuale. Tale importo sarà assorbito nel caso di stipula di accordo aziendale o di secondo livello.
La contrattazione integrativa aziendale, salvo diversa pattuizione nell'ambito del rinnovo del CCNL, sarà collocata, per i relativi effetti e sussistendone i presupposti, in un periodo non anteriore alla metà dell'arco di vigenza contrattuale nazionale.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Anche con riferimento alla disciplina prevista dallo Statuto della Confederazione Italiana Armatori ed agli obblighi associativi che da tale disciplina discendono per le imprese aderenti, la Confederazione Italiana Armatori nel ribadire ad ogni effetto che le materie della contrattazione integrativa aziendale sono quelle fissate nell'art. 80 della presente Sezione, dichiarano che eventuali pattuizioni aziendali che stabiliscano, rispetto ai precedenti contenuti, impegni che esorbitino dalle materie e/o dai limiti desumibili dal suddetto articolo 80 non possono essere addotte anche dai prestatori di lavoro che risultino destinatari della presente Sezione, come titolo valido per attribuzioni di diritti e/o obblighi.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 6 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 80 - Contrattazione aziendale o di secondo livello
integrativa
1 - Fermo restando tutto quanto previsto dalla premessa della presente Sezione, che qui si intende ancora richiamare ad ogni effetto, potranno essere oggetto di negoziazione aziendale, in armonia con quanto previsto dai vigenti accordi interconfederali, erogazioni salariali correlate a programmi concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità ed altri elementi di competitività di cui le imprese dispongano.
Gli accordi di secondo livello avranno durata triennale.
2 - Nel negoziato aziendale dovrà essere concordato l'incremento dei lavori preesistenti, nonché quello delle indennità e/o istituti già presenti nei singoli accordi aziendali, nei limiti dei tassi di inflazione programmata. Salvo che l'espletamento degli stessi non rientri in programmi concordati di produttività.
3 - Non possono formare oggetto di trattazione aziendale argomenti che siano stati già disciplinati dal contratto nazionale.
Fatta eccezione per le seguenti materie:
a) verifica dell'applicazione delle norme inerenti la stabilità di impiego del personale, C.R.L. e T.P.;
b) applicazione degli indirizzi in materia di formazione professionale ed eventuali iniziative specifiche in merito, attività di polivalenza e loro valorizzazione economica;
c) applicazione delle norme sulla sicurezza e formazione dei R.L.S.;
d) introduzione di nuove forme di organizzazione del lavoro con particolare riferimento alle innovazioni tecnologiche;
e) disponibilità retribuita;
f) spese di viaggio durante il periodo di imbarco;
g) Indennità zona operativa off-shore;
h) maggiorazione per giornate festive trascorse in servizio;
i) cicli lavoro/riposo per i mezzi navali speciali in zona operativa off-shore che non effettuino attività di perforazione.
Condizioni normative difformi da quelle previste dal contratto nazionale, già contenute nei contratti aziendali, verranno mantenute invariate fino alla scadenza dei contratti stessi.
4 - La trattativa da svolgere presso l'Associazione armatoriale cui aderisce l'Azienda dovrà essere avviata entro 15 giorni dal ricevimento della lettera.
Le piattaforme rivendicative aziendali devono esse re presentate tre mesi prima della scadenza del contratto integrativo, e per tale periodo, così come per il mese successivo alla scadenza del contratto stesso, le parti si asterranno da azioni dirette o unilaterali.
5 - L'accordo integrativo ovunque venga sottoscritto è vincolante per le Organizzazioni firmatarie e le relative sezioni periferiche e non potrà essere modificato fino alla sua scadenza.
6 - Le aziende per le quali non viene avviato un confronto per la contrattazione di secondo livello saranno tenute ad erogare, ai marittimi imbarcati, a titolo perequativo, un elemento "retributivo di garanzia" lordo mensile pro-capite non utilizzabile ai fini del calcolo degli istituti differiti né dello straordinario, pari al 2% del minimo contrattuale. Tale importo sarà assorbito nel caso di stipula di accordo aziendale o di secondo livello.
La contrattazione integrativa aziendale, salvo diversa pattuizione nell'ambito del rinnovo del CCNL, sarà collocata, per i relativi effetti e sussistendone i presupposti, in un periodo non anteriore alla metà dell'arco di vigenza contrattuale nazionale.1 - Ai sensi di quanto previsto dai vigenti Accordi Interconfederali con la contestuale sottoscrizione dell'impegno a far si che le rispettive Organizzazioni, a tutti i livelli vi si attengano, la contrattazione aziendale o di secondo livello si esercita per le materie delegate, in tutto o in parte dal contratto collettivo nazionale di categoria o dalla Legge.
2 - La contrattazione aziendale o di secondo livello, che ha durata triennale, non potrà pertanto modificare quanto stabilito dalla presente Sezione, salvo nei casi espressamente demandati. Conseguentemente le Parti stipulanti la presente Sezione, con riguardo alla contrattazione aziendale o di secondo livello, prevedono che le materie ad essa delegate sono quelle indicate nell'elencazione in lettere di cui ai successivi punti.
a) erogazioni retributive correlate a programmi concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di efficienza, di efficacia ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività, nonché risultati legati all'andamento economico delle imprese, compresi i margini di produttività eccedente rispetto a quella eventualmente già utilizzata per riconoscere gli aumenti retributivi a livello di CCNL, tali importi di norma variabili e non predeterminabili non saranno utili ai fini del ricalcolo di alcun istituto legale e contrattuale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto;
b) tutela della salute dei lavoratori marittimi e attività di formazione e prevenzione in materia di ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro.
3 - Non possono formare oggetto di trattazione aziendale argomenti che siano stati già disciplinati dal contratto nazionale.
Fatta eccezione per le seguenti materie:
a) verifica dell'applicazione delle norme inerenti la stabilità di impiego del personale, C.R.L. e T.P.;
b) applicazione degli indirizzi in materia di formazione professionale ed eventuali iniziative specifiche in merito, attività di polivalenza e loro valorizzazione economica;
c) applicazione delle norme sulla sicurezza e formazione dei R.L.S.;
d) introduzione di nuove forme di organizzazione del lavoro con particolare riferimento alle innovazioni tecnologiche;
e) disponibilità retribuita;
f) spese di viaggio durante il periodo di imbarco;
g) Indennità zona operativa off-shore;
h) maggiorazione per giornate festive trascorse in servizio;
i) cicli lavoro/riposo per i mezzi navali speciali in zona operativa off-shore che non effettuino attività di perforazione;
condizioni normative difformi da quelle previste dal contratto nazionale, già contenute nei contratti aziendali, verranno mantenute invariate fino alla scadenza dei contratti stessi.
4- Le piattaforme rivendicative aziendali devono essere presentate almeno tre mesi prima della scadenza del contratto collettivo aziendale o di secondo livello, e per tale periodo, così come per il mese successivo alla scadenza del contratto stesso, le parti si asterranno da azioni dirette o unilaterali. L'azienda darà riscontro entro 20 giorni dal ricevimento della piattaforma rivendicativa.
5- Fermo restando che l'organizzazione del lavoro a bordo è di pertinenza del datore di lavoro e pertanto esclusa dalle materie oggetto di contrattazione aziendale o di secondo livello, i riflessi della stessa sulle condizioni di lavoro saranno argomento di contrattazione aziendale o di secondo livello, ove non già definiti dalla presente Sezione.
6 - Sulla base di accordi aziendali o territoriali, al fine di gestire gravi situazioni di crisi economiche, con l'obiettivo di salvaguardare l'occupazione, si possono determinare intese per individuare strumenti modificativi delle regolamentazioni disciplinate dalla presente Sezione sulle prestazioni lavorative, sugli orari di lavoro e sull'organizzazione del lavoro, aventi caratteristiche di temporaneità e di sperimentazione.
7- Le aziende nelle quali non viene avviato un confronto per la contrattazione di secondo livello o che non applicano alcun accordo sindacale di secondo livello saranno tenute ad erogare, ai marittimi imbarcati, a titolo perequativo, un elemento "retributivo di garanzia" lordo mensile procapite non utilizzabile ai fini del calcolo degli istituti differiti né dello straordinario, pari al ___% del minimo contrattuale. Tale importo sarà assorbito nel caso di stipula di accordo aziendale o di secondo livello.
8- Fatto salvo quanto previsto ai precedenti punti, durante il periodo di validità della presente Sezione non dovranno essere posti a carico delle Aziende oneri aggiuntivi.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Anche con riferimento alla disciplina prevista dallo Statuto della Confederazione Itallana Armatori ed agli obblighi associativi che da tale disciplina discendono per le imprese aderenti, la Confederazione Itallana Armatori nel ribadire ad ogni effetto che le materie della contrattazione integrativa aziendale sono quelle fissate nell'art. 80 della presente Sezione, dichiarano che eventuali pattuizioni aziendali che stabiliscano, rispetto ai precedenti contenuti, impegni che esorbitino dalle materie e/o dai limiti desumibili dal suddetto articolo 80 non possono essere addotte anche dai prestatori di lavoro che risultino destinatari della presente Sezione, come titolo valido per attribuzioni di diritti e/o obblighi.
1 - La presente Sezione decorre dal 1º gennaio 2021 ed avrà validità fino al 31 dicembre 2023. Essa si intenderà tacitamente prorogata di anno in anno qualora non venga disdettata da una delle parti, con lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della scadenza. In ogni caso essa resterà in vigore fino a quando non sarà sostituita da un successivo accordo dello stesso livello.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 6 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 81 - Decorrenza e durata
1 - La presente Sezione decorre dal ___________________ ed avrà validità fino al ___________________________
Essa si intenderà tacitamente prorogata di anno in anno qualora non venga disdettata da una delle parti, con lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della scadenza. In ogni caso essa resterà in vigore fino a quando non sarà sostituita da un successivo accordo dello stesso livello.
1 - Gli allegati tutti sono parte integrante della presente Sezione.
Art. 83 - Disposizioni finali e di attuazione
1 - La disciplina risultante dalle disposizioni della presente Sezione nonché dagli Allegati che seguono e che di esso costituiscono parte integrante, da valutare in complesso, si intende stabilita in sostituzione complessiva dei trattamenti comunque in atto per effetto di qualsiasi altra regolamentazione collettiva nazionale preesistente, ancorché di carattere corporativo o estesa "erga omnes" ai sensi della Legge 14/07/1959, n. 741.
2 - Resta fermo l'eventuale migliore trattamento in atto in base ad accordi aziendali.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 6 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 83 - Disposizioni finali e di attuazione
1 - La disciplina risultante dalle disposizioni della presente Sezione nonché dagli Allegati che seguono e che di esso costituiscono parte integrante, da valutare in complesso, si intende stabilita in sostituzione complessiva dei trattamenti comunque in atto per effetto di qualsiasi altra regolamentazione collettiva nazionale preesistente, ancorché di carattere corporativo o estesa "erga omnes" ai sensi della Legge 14/07/1959, n. 741.
2 - Resta fermo l'eventuale migliore trattamento in atto in base ad accordi aziendali.
MINIMO CONTRATTUALE | 1º SCATTO DI ANZIANITÀ | SCATTO DI ANZIANITÀ | |
PADRONE MARITTIMO | € 2.895,54 | € 115,57 | € 69,34 |
D.M. MECCANICO NAVALE | € 2.895,54 | € 115,57 | € 69,34 |
1º UFFICIALE EXTRA-MED. | € 2.150,89 | € 79,88 | € 47,92 |
1º UFFICIALE MEDITERRANEO | € 2.117,45 | € 78,26 | € 46,96 |
2º UFFICIALE EXTRA-MED. | € 1.816,55 | € 63,75 | € 38,25 |
2º UFFICIALE MEDITERRANEO | € 1.776,17 | € 61,78 | € 37,07 |
3º UFFICIALE EXTRA-MED. | € 1.690,24 | € 57,64 | € 34,59 |
3º UFFICIALE MEDITERRANEO | € 1.658,87 | € 56,13 | € 33,68 |
3º UFFICIALE JUNIOR EXTRA MED. | € 1.352,19 | € 46,11 | € 27,67 |
3º UFFICIALE JUNIOR MEDITERRANEO | € 1.327,10 | € 44,90 | € 26,94 |
SOTTUFFICIALE C.S. | € 1.573,33 | € 52,05 | € 31,22 |
SOTTUFFICIALE | € 1.514,47 | € 49,22 | € 29,53 |
COMUNE | € 1.341,84 | € 40,91 | € 24,55 |
GIOVANOTTO | € 1.211,46 | € 34,65 | € 20,79 |
MOZZO | € 1.114,72 | € 30,01 | € 18,00 |
MINIMO CONTRATTUALE | 1 ° SCATTO DI ANZIANITÀ | SCATTO DI ANZIANITÀ | |
PADRONE MARITTIMO | € 2.967,21 | € 119,15 | € 71,49 |
D.M. MECCANICO NAVALE | € 2.967,21 | € 119,15 | € 71,49 |
1º UFFICIALE EXTRA-MED. | € 2.204,13 | € 82,54 | € 49,52 |
1º UFFICIALE MEDITERRANEO | € 2.169,87 | € 80,88 | € 48,53 |
2º UFFICIALE EXTRA-MED. | € 1.861,51 | € 65,99 | € 39,59 |
2º UFFICIALE MEDITERRANEO | € 1.820,14 | € 63,98 | € 38,39 |
3º UFFICIALE EXTRA-MED. | € 1.732,08 | € 59,74 | € 35,85 |
3º UFFICIALE MEDITERRANEO | € 1.699,94 | € 58,18 | € 34,91 |
3º UFFICIALE JUNIOR EXTRA MED. | € 1.385,66 | € 47,79 | € 28,68 |
3º UFFICIALE JUNIOR MEDITERRANEO | € 1.359,95 | € 46,55 | € 27,93 |
SOTTUFFICIALE C.S. | € 1.612,27 | € 53,99 | € 32,39 |
SOTTUFFICIALE | € 1.551,96 | € 51,09 | € 30,66 |
COMUNE | € 1.375,06 | € 42,57 | € 25,54 |
GIOVANOTTO | € 1.241,45 | € 36,15 | € 21,69 |
MOZZO | € 1.142,31 | € 31,39 | € 18,83 |
MINIMO CONTRATTUALE | 1 ° SCATTO DI ANZIANITÀ | SCATTO DI ANZIANITÀ | |
PADRONE MARITTIMO | € 3.038,88 | € 122,73 | € 73,64 |
D.M. MECCANICO NAVALE | € 3.038,88 | € 122,73 | € 73,64 |
1º UFFICIALE EXTRA-MED | € 2.257,37 | € 85,20 | € 51,12 |
1º UFFICIALE MEDITERRANEO | € 2.222,28 | € 83,50 | € 50,10 |
2º UFFICIALE EXTRA-MED. | € 1.906,48 | € 68,24 | € 40,94 |
2º UFFICIALE MEDITERRANEO | € 1.864,10 | € 66,18 | € 39,71 |
3º UFFICIALE EXTRA-MED. | € 1.773,92 | € 61,83 | € 37,10 |
3º UFFICIALE MEDITERRANEO | € 1.741,00 | € 60,24 | € 36,14 |
3º UFFICIALE JUNIOR EXTRA MED. | € 1.419,13 | € 49,46 | € 29,68 |
3º UFFICIALE JUNIOR MEDITERRANEO | € 1.392,80 | € 48,19 | € 28,92 |
SOTTUFFICIALE C.S. | € 1.651,22 | € 55,94 | € 33,56 |
SOTTUFFICIALE | € 1.589,44 | € 52,97 | € 31,78 |
COMUNE | € 1.408,27 | € 44,23 | € 26,54 |
GIOVANOTTO | € 1.271,43 | € 37,65 | € 22,59 |
MOZZO | € 1.169,90 | € 32,77 | € 19,66 |
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 6 (Decorrenza 01/07/2024)
Allegato "A"
MINIMO CONTRATTUALE
dal 1º gennaio 20221º SCATTO DI ANZIANITÀ
ex 5%SCATTO DI ANZIANITÀ
ex 3%
PADRONE MARITTIMO
€ 2.895,54
€ 115,57
€ 69,34
D.M. MECCANICO NAVALE
€ 2.895,54
€ 115,57
€ 69,341º UFFICIALE EXTRA-MED.
€ 2.150,89
€ 79,88
€ 47,92
1º UFFICIALE MEDITERRANEO
€ 2.117,45
€ 78,26
€ 46,96
2º UFFICIALE EXTRA-MED.
€ 1.816,55
€ 63,75
€ 38,25
2º UFFICIALE MEDITERRANEO
€ 1.776,17
€ 61,78
€ 37,07
3º UFFICIALE EXTRA-MED.
€ 1.690,24
€ 57,64
€ 34,59
3º UFFICIALE MEDITERRANEO
€ 1.658,87
€ 56,13
€ 33,68
3º UFFICIALE JUNIOR EXTRA MED.
€ 1.352,19
€ 46,11
€ 27,67
3º UFFICIALE JUNIOR MEDITERRANEO
€ 1.327,10
€ 44,90
€ 26,94
SOTTUFFICIALE C.S.
€ 1.573,33
€ 52,05
€ 31,22
SOTTUFFICIALE
€ 1.514,47
€ 49,22
€ 29,53
COMUNE
€ 1.341,84
€ 40,91
€ 24,55
GIOVANOTTO
€ 1.211,46
€ 34,65
€ 20,79
MOZZO
€ 1.114,72
€ 30,01
€ 18,00
MINIMO CONTRATTUALE
dal 1º luglio 20221 ° SCATTO DI ANZIANITÀ
ex 5%SCATTO DI ANZIANITÀ
ex 3%
PADRONE MARITTIMO
€ 2.967,21
€ 119,15
€ 71,49
D.M. MECCANICO NAVALE
€ 2.967,21
€ 119,15
€ 71,491º UFFICIALE EXTRA-MED.
€ 2.204,13
€ 82,54
€ 49,52
1º UFFICIALE MEDITERRANEO
€ 2.169,87
€ 80,88
€ 48,53
2º UFFICIALE EXTRA-MED.
€ 1.861,51
€ 65,99
€ 39,59
2º UFFICIALE MEDITERRANEO
€ 1.820,14
€ 63,98
€ 38,39
3º UFFICIALE EXTRA-MED.
€ 1.732,08
€ 59,74
€ 35,85
3º UFFICIALE MEDITERRANEO
€ 1.699,94
€ 58,18
€ 34,91
3º UFFICIALE JUNIOR EXTRA MED.
€ 1.385,66
€ 47,79
€ 28,68
3º UFFICIALE JUNIOR MEDITERRANEO
€ 1.359,95
€ 46,55
€ 27,93
SOTTUFFICIALE C.S.
€ 1.612,27
€ 53,99
€ 32,39
SOTTUFFICIALE
€ 1.551,96
€ 51,09
€ 30,66
COMUNE
€ 1.375,06
€ 42,57
€ 25,54
GIOVANOTTO
€ 1.241,45
€ 36,15
€ 21,69
MOZZO
€ 1.142,31
€ 31,39
€ 18,83
MINIMO CONTRATTUALE
dal 1º luglio 20231 ° SCATTO DI ANZIANITÀ
ex 5%SCATTO DI ANZIANITÀ
ex 3%
PADRONE MARITTIMO
€ 3.038,88
€ 122,73
€ 73,64
D.M. MECCANICO NAVALE
€ 3.038,88
€ 122,73
€ 73,641º UFFICIALE EXTRA-MED
€ 2.257,37
€ 85,20
€ 51,12
1º UFFICIALE MEDITERRANEO
€ 2.222,28
€ 83,50
€ 50,10
2º UFFICIALE EXTRA-MED.
€ 1.906,48
€ 68,24
€ 40,94
2º UFFICIALE MEDITERRANEO
€ 1.864,10
€ 66,18
€ 39,71
3º UFFICIALE EXTRA-MED.
€ 1.773,92
€ 61,83
€ 37,10
3º UFFICIALE MEDITERRANEO
€ 1.741,00
€ 60,24
€ 36,14
3º UFFICIALE JUNIOR EXTRA MED.
€ 1.419,13
€ 49,46
€ 29,68
3º UFFICIALE JUNIOR MEDITERRANEO
€ 1.392,80
€ 48,19
€ 28,92
SOTTUFFICIALE C.S.
€ 1.651,22
€ 55,94
€ 33,56
SOTTUFFICIALE
€ 1.589,44
€ 52,97
€ 31,78
COMUNE
€ 1.408,27
€ 44,23
€ 26,54
GIOVANOTTO
€ 1.271,43
€ 37,65
€ 22,59
MOZZO
€ 1.169,90
€ 32,77
€ 19,66
Allegato "B" - Supplemento paga per anzianità al personale di Stato Maggiore dal 1º gennaio 2022
1º Ufficiale | 2º Ufficiale | 3º Ufficiale | |
Fino a 5 anni | € 95,85 | € 76,50 | € 69,17 |
oltre 5 e fino a 10 anni | € 111,83 | € 89,24 | € 80,70 |
oltre 10 e fino a 15 anni | € 127,81 | € 101,99 | € 92,22 |
oltre 15 e fino a 20 anni | € 143,78 | € 114,74 | € 103,75 |
oltre 20 anni | € 159,76 | € 127,49 | € 115,28 |
Gli importi sopra indicati non sono cumulabili.
I valori sopra indicati verranno incrementati, ad ogni aumento di minimo contrattuale, di una cifra pari all'aumento per i seguenti coefficienti:
- fino a 5 anni 0,06
- da 5 a 10 anni 0,07
- da 10 a 15 anni 0,08
- da 15 a 20 anni 0,09
- oltre i 20 anni 0,10
Agli effetti della applicazione degli importi di cui sopra l'anzianità si calcola sommando i periodi di effettiva navigazione su navi mercantili nazionali compiuti in qualità di Ufficiale di coperta o di macchina dopo il conseguimento dell'abilitazione professionale.
Supplemento paga al personale di Stato Maggiore non provvisto del titolo professionale di Capitano di lungo corso o di macchina
Ai Padroni al comando ed ai Direttori di Macchina non CM che abbiano un'anzianità di navigazione su mezzi navali speciali, in qualità di Comandante o Ufficiale, di almeno cinque anni, sarà riconosciuto un supplemento paga nella misura fissa di € 3,10 mensili.
Ai Padroni al comando ed ai Direttori di Macchina non CM che non abbiano maturato il diritto al supplemento paga di € 3,10 mensili, sarà riconosciuto un supplemento paga di € 2,58 mensili.
Detto supplemento di € 2,58 mensili non verrà più corrisposto quando il Padrone al. Comando o il Direttore di Macchina non CM avrà maturato il diritto al predetto supplemento paga di € 3,10 mensili.
Al restante personale imbarcato in qualità di Ufficiale, che non sia in possesso del titolo professionale di Capitano di lungo corso o Capitano di macchina sarà riconosciuto un supplemento paga nella misura fissa di € 2,58 mensili.
Detto supplemento è elevato a € 3,10 mensili per il personale di cui sopra con oltre cinque anni di anzianità di navigazione su mezzi navali speciali.
Agli Ufficiali radiotelegrafisti sarà corrisposto un supplemento paga per anzianità nella misura di € 3,10 mensili.
Detto supplemento è elevato, per gli Ufficiali radiotelegrafisti, a:
- € 3,62 qualora abbiano da 5 a 15 anni di anzianità.
- € 4,65 qualora abbiano oltre 15 anni di anzianità.
(importi in euro)
PM / MN | 1º UFF.LE | 2º UFF.LE | 3º UFF.LE | SOTT.CS / NOSTROMO | SOTTUFF. | COMUNE | ||
1 | INDENNITÀ DI NAVIGAZIONE DI BASE | 7,47 | 6,79 | 5,21 | 4,33 | 3,09 | 2,82 | 1,81 |
2 | INDENNITÀ DI NAVIGAZIONE ESTERA MNS (*) | 11,58 | 8,60 | 7,27 | 6,76 | 6,29 | 6,06 | 5,37 |
3 | A) MEZZI OP. CON BASE IN PORTO NAZIONALE | 26,11 | 25,58 | 24,90 | 24,12 | 22,03 | 20,53 | 17,08 |
4 | B) MEZZI OP. CON BASE IN PORTO ESTERO | 30,87 | 30,23 | 29,37 | 28,57 | 25,81 | 24,06 | 19,85 |
5 | C) MEZZI INOP. IN MANUTENZIONE PORTO NAZIONALE | 16,31 | 15,60 | 14,98 | 14,32 | 13,57 | 12,69 | 11,65 |
6 | C) MEZZI INOP. IN MANUTENZIONE PORTO ESTERO | 23,80 | 23,26 | 22,49 | 21,64 | 19,79 | 18,66 | 15,40 |
7 | D) MEZZI IN DIS. CON PERSONALE ADIBITO A GUARDIANIA PORTO NAZIONALE | 6,26 | 5,67 | 5,18 | 4,79 | 4,25 | 3,43 | 3,19 |
8 | D) MEZZI IN DIS. CON PERSONALE ADIBITO A GUARDIANIA PORTO ESTERO | 7,26 | 6,67 | 6,18 | 5,79 | 5,25 | 4,43 | 4,19 |
9 | E) MEZZI IN ALLEST. E/O COSTRUZ. PORTO NAZIONALE | 12,53 | 12,38 | 12,07 | 11,57 | 10,90 | 10,34 | 9,72 |
10 | E) MEZZI IN ALLEST. E/O COSTRUZ. PORTO ESTERO | 13,53 | 13,38 | 13,07 | 12,57 | 11,90 | 11,34 | 10,72 |
(*) Valori riferiti al 1º gennaio 2022. L'importo di questa indennità viene rivalutato applicando il criterio previsto all'art. 25, comma 3 della presente Sezione.
1. Assicurazione malattia
Oltre alle Assicurazioni obbligatorie per Legge:
1.1. Assicurazione in caso di morte per malattia
In caso di morte avvenuta entro 12 mesi dalla data dello sbarco o dipendente da malattia contratta durante l'imbarco, l'Armatore assicurerà le seguenti indennità:
a) se il marittimo lascia solo la vedova:
Ufficiali € 413,17
Sottufficiali € 387,34
Comuni € 361,52
b) se il marittimo lascia la vedova e un figlio minorenne o solo un figlio minorenne:
Ufficiali € 542,28
Sottufficiali € 490,63
Comuni € 464,81
più una quota di €103,29 per ogni ulteriore figlio minorenne.
Se il marittimo non lascia né vedova né orfani minorenni, ma il padre in età di oltre 65 anni o assolutamente inabile al lavoro o la madre cinquantenne o inabile al lavoro, quando essa sia vedova o separata dal marito per colpa di lui, senza figli maggiorenni, o risulti che il marittimo era l'unico o il principale necessario sostegno di entrambi, spetta ad essi una indennità uguale a quella che sarebbe spettata qualora il marittimo avesse lasciato la sola vedova.
1.2. Assicurazione per il caso di invalidità permanente
In caso di invalidità permanente assoluta, verificatasi entro 12 mesi dallo sbarco quale conseguenza di malattia contratta per causa di servizio, saranno assicurate le seguenti indennità:
Ufficiali € 413,17
Sottufficiali € 387,34
Comuni € 361,52
In caso di invalidità permanente parziale, l'indennità sarà proporzionale al grado di invalidità.
Assistenza economica al personale in continuità di rapporto di lavoro per le malattie insorte dopo il 28º giorno dallo sbarco.
Nell'ipotesi di malattia insorta dopo il 28º giorno dallo sbarco, al personale in continuità di rapporto di lavoro verrà corrisposto dall'Ente competente il trattamento economico previsto per la Legge e coperto dalle Assicurazioni "Fondamentale" e "Complementare".
2. Assicurazione infortuni
Oltre all'assicurazione obbligatoria per Legge, l'Armatore assicurerà le seguenti indennità:
1. per il caso di morte o invalidità permanente conseguente ad infortunio determinato da rischio ordinario:
a tutto il personale imbarcato (escluso il Capitano al comando) una indennità pari alla differenza fra 5, rispettivamente 6 annualità, di retribuzione (proporzionalmente ridotte in caso di invalidità permanente parziale) ed il valore capitale della rendita di Legge calcolato secondo la norma dell'art. 39 del Dpr 30-06-1965 n. 1124, e successive modificazioni.
2. per il caso di morte o invalidità permanente conseguente ad infortunio determinato da rischio di guerra o da mine:
per tutti i marittimi (compreso il Capitano al comando):
a) una indennità capitale corrispondente al 50% del capitale di copertura della rendita di Legge;
b) un'ulteriore indennità in capitale di € 258,23 se trattasi di Ufficiali e di € 185,92 se trattasi di Sottufficiali o Comuni.
Nel caso di invalidità permanente parziale tali indennità saranno proporzionalmente ridotte in rapporto al grado di invalidità riconosciuto a norma di Legge.
3. Assistenza sanitaria, farmaceutica e ospedaliera a favore dei beneficiari della Legge 16 ottobre 1962, n. 1486.
Ai marittimi temporaneamente inidonei alla navigazione, che godono del trattamento previsto dalla Legge 16 ottobre 1962, n. 1486 (Legge Focaccia), sarà erogata anche l'assistenza sanitaria, farmaceutica e ospedaliera.
Allegato 2 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI DICHIARATA INIDONEITÀ
L'assicurato è tenuto a proporre ricorso, (attualmente da presentarsi per l'accesso alla commissione di II grado) nei termini e con le modalità previste dal Codice della Navigazione e/o dalle leggi vigenti in materia contro la dichiarazione di cancellazione dalle matricole e dai registri della gente di mare per i motivi che sono oggetto di assicurazione.
La Società si riserva la facoltà di richiedere all'assicurato che per l'espletamento delle pratiche tutte inerenti il ricorso o domanda di revisione questi si avvalga del Consulente Medico prescelto dalla Società stessa eventualmente affiancandolo ad altro Medico di sua fiducia.
Nel caso in cui l'assicurato non ottemperi a tale obbligo, decade dai benefici dell'assicurazione salvo che un collegio arbitrale composto da tre medici, due nominati dalle Parti ed il terzo nominato d'accordo tra i primi due o in difetto dal Presidente dell'Ordine dei Medici di zona, non dichiari, entro 45 giorni dalla richiesta del marittimo, che tale invalidità definitiva è "manifesta" e che se anche l'Assicurato si fosse sottoposto a cure mediche un eventuale giudizio non avrebbe potuto che dare conferma di tale invalidità permanente definitiva dell'assicurato con conseguente cancellazione dalle matricole e dai registri della gente di mare.
Il Collegio Medico risiede, a scelta della Società presso la sede della stessa o presso la sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza. Ognuna delle parti sostiene le proprie spese, remunera il proprio Medico designato e contribuisce per metà alle spese e competenze del terzo Medico.
I risultati della procedura, raccolti con apposito verbale redatto in doppio esemplare, uno per la Società, l'altro per l'Assicurato, e sottoscritti dai Medici concordi, ovvero dalla maggioranza, saranno obbligatori per le Parti rinunciando queste fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione di parti contrattuali.
Le conclusioni del Collegio saranno valide ancorché il medico dissidente rifiuti di sottoscriverle e tale rifiuto risulti attestato dagli altri Medici nel verbale definitivo.
I Medici sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.
Le Aziende saranno tenute a far inserire nella. polizza tale formulazione al momento del rinnovo della polizza in corso.
Allegato 3 - INDENNITÀ PERDITA CORREDO STRUMENTI PROFESSIONALI E UTENSILI
In caso di perdita di tutti gli effetti personali o della maggior parte di essi per fatto di guerra o altro sinistro, i marittimi hanno diritto all'indennizzo da parte dell'armatore del danno subito, entro i limiti massimi indicati nella seguente tabella:
a) Indennità perdita corredo:
- Comandante | € 374,95 |
- Direttore di macchina | € 353,26 |
- Ufficiali | € 278,89 |
- Sottufficiali | € 167,33 |
- Marinai, fuochisti, camerieri | € 130,15 |
- Giovanotti, carbonai, mozzi, garzoni e piccoli | € 114,65 |
b) Indennità perdita strumenti professionali e utensili:
- Comandante | € 274,39 |
- Ufficiali di coperta | € 245,89 |
- Direttore di macchina | € 64,14 |
- Ufficiali macchinisti | € 42,76 |
- Carpentiere per perdita ferri | € 42,76 |
- Cuoco per perdita utensili | € 17,82 |
È sempre in facoltà dell'armatore dispensare i marittimi dal fornirsi dei propri strumenti professionali e utensili, provvedendoli egli stesso e facendo apporre apposita annotazione sulle carte di bordo. Le suddette indennità saranno corrisposte all'atto della liquidazione delle competenze spettanti.
Allegato 4 - VERBALE DI ACCORDO PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE
L'anno 2007, addì 30 del mese di maggio, in Roma si sono incontrate la CONFITARMA, l'ASSORIMORCHIATORI, la FEDERIMORCHIATORI, la FEDARLINEA e le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI.
Visti
- gli accordi 5 agosto 1999 e 11 giugno 2003 di rinnovo dei contratti collettivi nazionali del personale marittimo e gli accordi 1º luglio 2003 e 17 luglio 2003 di rinnovo dei contratti collettivi nazionali del personale amministrativo delle società aderenti a CONFITARMA, ASSORIMORCHIATORI, FEDERIMORCHIATORI e FEDARLINEA, nei quali, fra l'altro, le parti sopra citate concordarono circa l'opportunità di dare corso alla previdenza complementare di settore attraverso l'individuazione di un fondo contrattuale di riferimento fra quelli già attivi sul mercato;
- il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 di disciplina delle forme pensionistiche complementari;
- la Legge 8 agosto 1995, n. 335 di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare;
- il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47 di disciplina fiscale della previdenza complementare, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 168.
- il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 di riforma della disciplina delle forme pensionistiche complementari;
- la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), che, modificando il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, prevede, fra l'altro, l'anticipazione dell'entrata in vigore della riforma della previdenza complementare al 1º gennaio 2007;
atteso che
- le forme pensionistiche complementari si distinguono in collettive, vale a dire le forme di cui agli articoli 3, comma 1, lettere da a) a h), e 12 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e individuali, vale a dire le forme di cui all'articolo 13 del citato decreto legislativo;
- la ridotta consistenza occupazionale del settore marittimo non consente la costituzione di un fondo di categoria di dimensioni finanziarie tali da garantire ai lavoratori aderenti adeguati livelli di remuneratività e, pertanto, si conferma l'opportunità di individuare un fondo pensione contrattuale del comparto trasporti, verso cui i lavoratori potranno far confluire le risorse che decideranno di destinare alla previdenza complementare;
le parti convengono che
il Fondo Pensione Complementare Nazionale PRIAMO rappresenta uno strumento idoneo all'erogazione, al termine dell'attività lavorativa, di un trattamento pensionistico complementare che integri quello derivante dal sistema pubblico obbligatorio.
Pertanto, il predetto Fondo PRIAMO è stato individuato quale fondo pensione contrattuale di categoria per i lavoratori dipendenti a cui sono applicati i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro sottoscritti dalle Organizzazioni datoriali e sindacali stipulanti il presente accordo.
Al fine di rendere possibile l'adesione al Fondo PRIAMO da parte dei lavoratori del settore marittimo, è necessario apportare alcune modifiche allo Statuto del citato Fondo, ex art. 36 dello Statuto.
Con riferimento ai lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria successivamente alla data del 28 aprile 1993, è prevista, in caso di adesione alla previdenza complementare, l'integrale destinazione al Fondo di previdenza complementare del TFR maturando.
Con riferimento ai lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993, il conferimento del TFR maturando è fissato ad una percentuale pari al 2,28% degli elementi della retribuzione, utili ai fini del calcolo del TFR, per 12 mensilità annue.
Qualora il lavoratore, a prescindere dalla data di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria, decida di versare, oltre al TFR maturando, un contributo mensile pari all'1% del minimo contrattuale (minimo contrattuale + contingenza + EDR) e degli eventuali scatti di anzianità, per 14 mensilità all'anno, l'azienda verserà sulla posizione individuale del lavoratore, per 14 mensilità annue, un contributo mensile di pari importo.
Resta ferma la facoltà per il lavoratore di versare al medesimo Fondo un contributo aggiuntivo esclusivamente a proprio carico.
L'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, di cui al punto precedente, è assunto esclusivamente nei confronti dei lavoratori che aderiscono al Fondo PRIAMO. Pertanto, tale contributo non sarà dovuto, né si convertirà in alcun trattamento sostitutivo anche di diversa natura, sia collettivo che individuale, a favore dei lavoratori che, a causa della mancata adesione, non conseguano la qualifica di Socio del Fondo in parola, ovvero la perdano successivamente.
Con specifico riferimento al personale non in Regolamento Organico e non in Continuità di Rapporto di Lavoro, gli obblighi di conferimento del TFR maturando e di versamento del contributo aggiuntivo a carico del datore di lavoro e del lavoratore sussistono solo relativamente ai periodi in cui il lavoratore è imbarcato in forza di convenzione di arruolamento o di un impiego a bordo o a terra in regime di comandata, purché nel corso dell'anno solare tali periodi siano di durata complessiva di almeno tre mesi.
Per quanto riguarda il personale amministrativo delle Società che applicano il CCNL sottoscritto da CONFITARMA e FEDARLINEA con le OO.SS.LL. firmatarie del presente accordo, possono aderire tutti i dipendenti con contratto di lavoro subordinato di durata pari almeno a tre mesi.
In base a quanto previsto dalla Nota Informativa di PRIAMO, le spese di adesione al fondo sono attualmente le seguenti:
- spese di adesione, pari a € 10,32, di cui € 5,16 a carico del socio e € 5,16 a carico del datore di lavoro, da versare in un'unica soluzione;
- quota associativa mensile pari a € 1,50 a carico del socio;
- costo annuale indirettamente a carico dell'aderente in funzione della scelta di comparto.
Per quanto riguarda gli altri aspetti normativi, nonché quelli tecnico-organizzativi, si rimanda integralmente a quanto previsto nello Statuto del Fondo PRIAMO e alle istruzioni contenute nella relativa Nota Informativa.
*****
ACCORDO 3 FEBBRAIO 2009 - PREVIDENZA COMPLEMENTARE
A decorrere dal 1º gennaio 2010 il contributo mensile a carico dell'Azienda, fermo restando quello a carico del lavoratore pari all'1%, verrà elevato all'1,5% sempre per 14 mensilità all'anno.
Allegato 5 - PROTOCOLLO SU AMBIENTE DI LAVORO
Le parti riconoscono la necessità di un comune impegno ad affrontare i problemi della salute e della prevenzione dai rischi connessi alla specifica condizione di lavoro dei marittimi.
A questo fine le parti concordano che la normativa contrattuale qui definita sia accompagnata da una legislazione di sostegno, sulla base di alcune esperienze già maturate.
In particolare per quanto riguarda le soluzioni nell'ambito della prevenzione dei rischi derivanti da agenti nocivi strutturalmente presenti. nei mezzi navali speciali, tra cui ad esempio l'amianto, le parti concordano che tale legislazione di sostegno debba intervenire nelle fasi di costruzione, trasformazione e riclassifica attraverso opportune forme di incentivazione.
In considerazione, inoltre, della peculiarità del lavoro nautico le parti convengono sulla necessità di istituire appositi strumenti di tutela della salute dei lavoratori.
Tale attività dovrà esercitarsi a partire dall'art. 9 della Legge 300/70 e svolgersi a livello decentrato con la partecipazione delle strutture sindacali territoriali.
Le Aziende si impegnano ad adottare sui propri mezzi navali speciali le misure di prevenzione in rapporto a determinati fattori di rischio, attuando le procedure definite dall'art. 9 della Legge 300 già citata.
Per i fattori di rischio già individuati nell'ambito del settore, si propongono quali priorità, nel corso della presente vigenza contrattuale:
Rumore: cabine insonorizzate, misure di bonifica, cuffie.
Amianto: trattamento secondo procedimenti che evitino la dispersione di fibre, eliminazione di detto materiale sui mezzi navali speciali di nuova costruzione od acquistate di seconda mano, :o come materiale di riparazione, misure di adeguata prevenzione durante l'attività di manutenzione e scoibentazione del mezzo navale speciale.
Esposizione a fumi, gas di scarico, nebbie di oli minerali: misure di bonifica nella sala macchine od in garages secondo le indicazioni degli enti preposti.
Prevenzione degli infortuni a bordo: secondo le misure previste dal D.P.R. 547/56 per tutte quelle attività lavorative non direttamente connesse con la navigazione (esempio lavori di manutenzione).
Nell'ambito della valutazione del rischio, da parte del datore di lavoro, e della
predisposizione dei piani di prevenzione previsti dalla normativa italiana ed europea, dovranno essere definiti gli opportuni processi di formazione dei lavoratori ed in particolare delegati sindacali.
Tale formazione, che potrà avvalersi della prevista legislazione di sostegno, dovrà in particolare mirare a:
1) una corretta informazione sui rischi specifici connessi alle singole mansioni;
2) all'uso degli opportuni mezzi di protezione individuale ed alla loro manutenzione;
3) alla gestione della propria mansione con le necessarie garanzie di sicurezza per la navigazione (formazione professionalizzante). Le parti, alla ripresa delle trattative, prevista nel mese di settembre, individueranno i soggetti pubblici referenti per l'attività di studio e controllo dei fattori di rischio ambientale.
1. Le Società assicureranno presso l'Ente competente il personale cui si applica il Regolamento sulla continuità del rapporto di lavoro ai fini della corresponsione in aggiunta alle provvidenze già in atto per Legge o per regolamento di una indennità giornaliera per le malattie che impediscano totalmente e di fatto di attendere al lavoro e si manifestino dal 29º giorno successivo alla data dello sbarco e che siano denunciate ed accertate dal Medico di fiducia dell'Ente competente.
2. Per malattia si intende ogni alterazione dello stato della salute come definita dalle norme relative alla erogazione dell'assistenza economica e sanitaria da parte dell'Ente competente.
3. La indennità giornaliera sarà corrisposta nella misura di un trentesimo del minimo contrattuale mensile (secondo le tabelle allegate ai contratti nazionali di imbarco) effettivamente percepita alla data dell'annotazione dell'ultimo sbarco sul ruolo, con esclusione di ogni altro elemento retributivo. L'indennità giornaliera sarà corrisposta in base agli accertamenti e alle prescrizioni dei medici fiduciari del Ministero della Sanità in conformità alle disposizioni vigenti, a partire dal 4º giorno successivo a quello della denuncia della malattia debitamente accertata fino alla guarigione clinica del marittimo e per la durata massima di 180 giorni dall'annotazione dell'ultimo sbarco sul ruolo.
L'indennità giornaliera non sarà corrisposta:
a) ai marittimi che percepiscono dall'Ente competente le prestazioni economiche previste dalla Legge 16 ottobre 1962, n. 1486, per i casi di temporanea inidoneità fisica ai servizi della navigazione,'giudicati dalle competenti Commissioni mediche;
b) ai marittimi che abbiano maturato il diritto alle prestazioni dell'assicurazione di malattia "fondamentale" e "complementare" a seguito dei lavori eseguiti in servizio di comandata nei porti;
c) al marittimo cui si applica. il Regolamento sulla C.R.L. che si renda indisponibile all'imbarco, per la durata della indisponibilità.
Ai fini dell'applicazione della presente norma, copia dell'elenco nominativo dei marittimi in continuità da inviare all'Ente competente, sarà trasmesso anche alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie.
Riscontrato che, in alcuni casi, si registrano ritardi nell'erogazione delle indennità di malattia e/o infortunio da parte dell'lpsema (o altro Ente equivalente), le parti al fine di eliminare possibili cause di ritardo che possono essere imputate a comportamenti dell'azienda o del marittimo, concordano di istituire una Commissione con lo scopo di precisare le corrette procedure che devono essere attuate, eventualmente anche sentito l'Ente competente.
In applicazione della norma dello Statuto dei lavoratori che demanda ai contratti collettivi di lavoro l'attuazione dei principi sanciti dallo Statuto stesso alle Aziende di navigazione per il personale navigante si conviene quanto segue:
ad iniziativa dei marittimi imbarcati, nell'ambito delle rispettive Organizzazioni sindacali di appartenenza, possono essere costituite sui mezzi navali speciali soggette all'applicazione della presente Sezione "rappresentanze sindacali di bordo" scelte fra i componenti dell'equipaggio.
Su ogni mezzo navale speciale possono essere nominati per ogni Organizzazione sindacale stipulante la presente Sezione:
1 rappresentante sindacale sino a 100 membri di equipaggio; 2 rappresentanti sindacali da 101 a 300 membri di equipaggio; 3 rappresentanti sindacali oltre 300 membri di equipaggio.
Della nomina sarà data comunicazione all'armatore ed al Comando di bordo.
I rappresentanti sindacali, che durano in carica, salvo revoca, per tutto il periodo di imbarco, avranno le seguenti attribuzioni:
a) prospettare verbalmente o per iscritto al Comando di bordo le questioni che possono sorgere relativamente all'esatta applicazione dei contratti di lavoro e degli accordi aziendali;
b) cooperare con la Commissione viveri, od eventualmente fame parte, per il controllo della qualità, quantità, confezione e distribuzione del vitto;
c) conferire con i componenti l'equipaggio, franchi dal servizio, nelle salette mensa;
d) indire assemblee sui mezzi navali speciali previa comunicazione al Comando di bordo e compatibilmente con le esigenze di servizio.
Eventuali problemi insoluti tra il Comando di bordo ed i rappresentanti sindacali formeranno oggetto di esame tra le rispettive Organizzazioni sindacali.
I rappresentanti sindacali sono tenuti, come gli altri membri dell'equipaggio, ad effettuare le prestazioni di lavoro secondo le comuni norme contrattuali.
Per l'eventuale cancellazione e mancata reiscrizione nel turno particolare si applicherà la procedura prevista nelle norme sui turni particolari.
I componenti le rappresentanze sindacali beneficiano della tutela disposta dalle norme dello Statuto dei lavoratori.
Organizzazioni sindacali si riservano di approfondire in sede confederale il campo di applicazione delle RSU per il settore marittimo.
ACCESSO A BORDO DEI RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI
1. È consentito ai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali firmatarie l'accesso a bordo dei mezzi navali speciali nei porti nazionali.
2. Sui mezzi navali speciali l'accesso e la permanenza a bordo dei rappresentanti sindacali saranno consentiti tra le ore 11 e le 14 e fra le ore 16 e le 19.
3. I rappresentanti sindacali potranno conferire con i componenti l'equipaggio, franchi dal servizio, nelle Salette mensa esclusivamente su questioni sindacali.
4. L'autorizzazione all'accesso a bordo dei mezzi navali speciali sarà rilasciata, per ogni singolo porto, a non più di quattro delegati di ciascuna Organizzazione sindacale, fermo restando che l'accesso a bordo di uno stesso mezzo navale speciale è limitato a due persone per Organizzazione Sindacale. I delegati delle Organizzazioni sindacali dovranno essere muniti di apposita tessera.
5. La predetta autorizzazione sarà inoltre rilasciata, per tutti i porti nazionali, nei limiti di competenza delle Società armatrici, a cinque membri della Segreteria nazionale di ciascuna Organizzazione sindacale dei lavoratori firmataria la presente Sezione. Agli anzidetti cinque membri della Segreteria nazionale sarà rilasciata dalle rispettive Società di navigazione apposita autorizzazione valida per l'accesso a bordo nei vari porti nazionali.
6. Nei porti di transito per le navi in viaggio di ritorno e per quelle in viaggio circolare, l'accesso e la permanenza a bordo, quando la sosta del mezzo navale speciale non sia inferiore a tre ore, saranno consentiti dopo un'ora dall'arrivo del mezzo navale speciale e fino ad un'ora prima della partenza. In tal caso sarà consentita la presenza a bordo di un solo rappresentante per Organizzazione sindacale.
7. Le Organizzazioni sindacali si impegnano a che la permanenza a bordo dei loro rappresentanti avvenga in modo da non disturbare il regolare svolgimento del servizio a bordo.
AFFISSIONE COMUNICAZIONI SINDACALI
1. La Società curerà la collocazione su ogni mezzo navale speciale in posto accessibile a tutti i membri dell'equipaggio, di un albo a disposizione delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie la presente Sezione e delle Sezioni territoriali periferiche delle organizzazioni medesime.
2. In tali albi saranno affisse le comunicazioni a firma delle Segreterie responsabili delle Organizzazioni e Sezioni periferiche predette, nonché delle Rappresentanze sindacali di bordo di cui al precedente paragrafo 1), che dovranno riguardare materie di interesse sindacale e del lavoro ed essere tempestivamente presentate ai Comandi dei mezzi navali speciali e fatte pervenire, per opportuna conoscenza, alla Direzione della Società o Sedi succursali.
3. Lo sbarco del marittimo iscritto a turno particolare o in continuità non costituisce motivo di decadenza della validità della delega.
4. La prima trattenuta sarà effettuata sulla prima corresponsione di competenze successive al mese di ricezione della delega da parte della Società armatrice e il relativo importo sarà versato all'Organizzazione sindacale interessata oppure accreditato sul c/c bancario eventualmente indicato, entro il mese successivo alla data di effettuazione della trattenuta stessa sulle competenze del marittimo liquidate a mese od a viaggio. Analogamente le quote successive verranno rimesse alle Organizzazioni Sindacali interessate entro un mese dalla effettuazione della trattenuta sulle competenze del marittimo liquidate a mese od a viaggio.
5. L'elenco delle deleghe inviato dalla Organizzazione sindacale stipulante e firmataria della presente Sezione sarà compilato in duplice copia, di cui una verrà restituita dalla Società alla Organizzazione sindacale stessa.
6. Il contributo sindacale mensile viene stabilito nella misura dell'uno per cento del minimo contrattuale.
ASPETTATIVA DEI LAVORATORI CHIAMATI A FUNZIONI PUBBLICHE ELETTIVE O A RICOPRIRE CARICHE SINDACALI PROVINCIALI NAZIONALI PERMESSI Al LAVORATORI CHIAMATI A FUNZIONI PUBBLICHE ELETTIVE
Compatibilmente con le particolari caratteristiche del rapporto di lavoro nautico, sono recepiti gli artt. 31 e 32 della Legge 20 maggio 1970, n. 300.
PERMESSI SINDACALI
A) Permessi retribuiti.
1. Gli armatori concederanno ai rappresentanti sindacali di bordo permessi orari retribuiti mensili, non cumulabili, di otto ore compatibilmente con le esigenze dei servizi di bordo per l'espletamento del loro incarico durante la sosta del mezzo navale speciale in porto nazionale.
2. Eventuali richieste di cumulabilità dei permessi saranno, su istanza dell'organizzazione sindacale, esaminate dall'azienda.
3. L'autorizzazione ad assentarsi dal lavoro dovrà essere richiesta per iscritto al Comando di bordo con almeno 24 ore di preavviso.
B) Permessi non retribuiti.
1. Gli armatori concederanno ai marittimi membri di organi direttivi delle Federazioni nazionali di categoria e delle Sezioni territoriali periferiche di dette Federazioni permessi orari non retribuiti, compatibilmente con le esigenze dei servizi di bordo, per partecipare, durante la sosta del mezzo navale speciale in porto nazionale, a riunioni degli anzidetti organi direttivi od a trattative sindacali.
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2. L'autorizzazione ad assentarsi dal lavoro dovrà essere richiesta per iscritto dalle Organizzazioni predette al Comando di bordo con almeno 24 ore di preavviso.
DELEGHE PER RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI SINDACALI
1. Il marittimo potrà far pervenire alla Società armatrice, tramite la propria Organizzazione sindacale una delega a trattenere sulle proprie competenze un contributo associativo mensile da versare alla Organizzazione sindacale, indicata nella delega stessa, che sia stipulante e firmataria la presente Sezione.
2. La delega sarà valida sino a revoca scritta da parte del marittimo, anche contestualmente alla eventuale sottoscrizione di una nuova delega a favore di altra Organizzazione sindacale stipulante e firmataria della presente Sezione. La revoca avrà effetto dal mese successivo a quella di avvenuta ricezione da parte della Società.
3. Lo sbarco del marittimo iscritto a turno particolare o in continuità non costituisce motivo di decadenza della validità della delega.
4. La prima trattenuta sarà effettuata sulla prima corresponsione di competenze successive al mese di ricezione della delega da parte della Società armatrice e il relativo importo sarà versato all'Organizzazione sindacale interessata oppure accreditato sul c/c bancario eventualmente indicato, entro il mese successivo alla data di effettuazione della trattenuta stessa sulle competenze del marittimo liquidate a mese od a viaggio. Analogamente le quote successive verranno rimesse alle Organizzazioni Sindacali interessate entro un mese dalla effettuazione della trattenuta sulle competenze del marittimo liquidate a mese od a viaggio.
5. L'elenco delle deleghe inviato dalla Organizzazione sindacale stipulante e firmataria della presente Sezione sarà compilato in duplice copia, di cui una verrà restituita dalla Società alla Organizzazione sindacale stessa.
6. Il contributo sindacale mensile viene stabilito nella misura dell'uno per cento del minimo contrattuale.
DELEGA COMUNE
Il marittimo potrà autorizzare il versamento del contributo anche ad un Fondo comune all'uopo specificato da tutte o parte delle Organizzazioni sindacali firmatarie, nel qual caso la delega sarà conforme al seguente facsimile:
"Spettabile Società _______________ in base agli
accordi sindacali in vigore il sottoscritto_______________ imbarcato in qualità di_______________ sul mezzo navale speciale, chiede che venga effettuata sulle sue spettanze una
trattenuta mensile quale contributo sindacale associativo, per una durata minima di 6 mesi a decorrere dal 1º del mese successivo, alla data di sottoscrizione della presente.
L'importo dovrà essere versato mensilmente sul conto corrente n_______________ presso la Banca, in Roma, Via _______________ intestato al fondo comune aperto dalla FILT/CGIL (aderente CGIL), FIT/CISL (aderente CISL), UILTRASPORTI settore marittimi, indirizzando la relativa corrispondenza o documentazione a "Fondo marinaro" in Roma Via_______________ La presente delega vale anche come "revoca espressa" della eventuale precedente firmata a favore di altre Organizzazioni sindacali, fatta salva, però, la condizione sopra riportata circa la sua durata minima di 6 Mesi.
Data_______________
FIRMA
Durante l'imbarco i marittimi che frequentino corsi di studio per corrispondenza o che comunque desiderino impegnarsi nello studio per conseguire titoli professionali, saranno ammessi su loro richiesta al comando, in turni di guardia che agevolino lo studio e saranno, per quanto possibile, esonerati dallo svolgere lavoro straordinario.
Saranno presi in esame, in base a curriculum scolastico, casi particolari che richiedendo un maggiore impegno nello studio, suggeriscano l'adozione di orari di lavoro particolari, nonché la concessione di ore retribuite da stabilire aziendalmente. Per tale concessione il marittimo farà richiesta direttamente alla Società o tramite il Comando.
I marittimi che debbono sostenere esami di qualificazione per il conseguimento di un titolo professionale, possono usufruire su richiesta, qualora il mezzo navale speciale sosti in porto italiano, o nel periodo in cui scala porti nazionali, di permessi retribuiti per tutti i giorni di esame e per i due giorni lavoratori precedenti la sessione di esame. Tali permessi sono subordinati alla presentazione della necessaria documentazione direttamente alla Società o tramite il Comando.
UTILIZZAZIONE DEL TEMPO LIBERO DURANTE IL PERIODO DI IMBARCO
Al fine di migliorare le condizioni di vita del marittimo durante le ore di tempo libero, sarà costituita una commissione composta da rappresentanti dell'armamento e delle organizzazioni sindacali firmatarie, con il compito di definire, nell'ambito dei programmi annuali, le iniziative per l'utilizzazione del tempo libero dei marittimi nel corso del periodo di imbarco.
TRATTAMENTO PERSONALE MARITTIMO ADIBITO AI LAVORI DI COMANDATA
Qualora il personale venga destinato sui mezzi navali speciali, ove non sia previsto effettuare l'imbarco secondo quanto prescrive il codice della navigazione, o qualora il personale venga destinato a terra per lavori connessi alla costruzione e/o allestimento dei mezzi navali speciali in Italia e all'estero, il trattamento gestionale ed amministrativo è riconducibile alle normative previste per il personale marittimo imbarcato.
Qualora l'attività non preveda cicli lavoro/riposo, per il personale destinato temporaneamente a terra presso sedi o per lavori connessi alla costruzione e/o allestimento dei mezzi navali speciali, ai soli fini retributivi, il trattamento economico sarà il seguente:
- minimo contrattuale
- straordinario (se effettivamente prestato)
- scatti di anzianità
- supplemento paga per anzianità al personale di Stato Maggiore
- indennità di funzione (Comandanti PM e Direttori di Macchina non CM)
- rateo gratifica natalizia
- rateo gratifica pasquale
Per il personale marittimo imbarcato "di comandata" sui mezzi navali in disarmo in Italia e all'estero e con solo personale adibito a guardianaggio e sicurezza, il periodo di imbarco è di mesi 4 di effettiva presenza a bordo. La chiusura di detto periodo di imbarco "di comandata" avverrà dopo aver usufruito dei soli riposi compensativi (sabato, domenica e festività) maturati a bordo.
Nel caso in cui non possano essere forniti il vitto e l'alloggio in natura, sarà corrisposta una "trasferta forfettaria".
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 6 (Decorrenza 01/07/2024)
TRATTAMENTO PERSONALE MARITTIMO ADIBITO AI LAVORI DI COMANDATA
Qualora il personale venga destinato sui mezzi navali speciali, ove non sia previsto effettuare l'imbarco secondo quanto prescrive il codice della navigazione, o qualora il personale venga destinato a terra per lavori connessi alla costruzione e/o allestimento dei mezzi navali speciali in Italia e all'estero, il trattamento gestionale ed amministrativo è riconducibile alle normative previste per il personale marittimo imbarcato.
Qualora l'attività non preveda cicli lavoro/riposo, per il personale destinato temporaneamente a terra presso sedi o per lavori connessi alla costruzione e/o allestimento dei mezzi navali speciali, ai soli fini retributivi, il trattamento economico sarà il seguente:
- minimo contrattuale
- straordinario (se effettivamente prestato)
- scatti di anzianità
- supplemento paga per anzianità al personale di Stato Maggiore
- indennità di funzione (Comandanti PM e Direttori di Macchina non CM)
- rateo gratifica natalizia
- rateo gratifica pasquale
Per il personale marittimo imbarcato "di comandata" sui mezzi navali in disarmo in Italia e all'estero e con solo personale adibito a guardianaggio e sicurezza, il periodo di imbarco è di mesi 4 di effettiva presenza a bordo. La chiusura di detto periodo di imbarco "di comandata" avverrà dopo aver usufruito dei soli riposi compensativi (sabato, domenica e festività) maturati a bordo.
Nel caso in cui non possano essere forniti il vitto e l'alloggio in natura, sarà corrisposta una "trasferta forfettaria" concordata a livello aziendale.
L'anno 2020, addì 16 del mese di dicembre in Roma
CONFEDERAZIONE ITALIANA ARMATORI (CONFITARMA)
e
le Organizzazioni dei lavoratori sottoelencate:
- FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI TRASPORTI (FILT-CGIL)
- FEDERAZIONE ITALIANA TRASPORTI (FIT-CISL)
- UNIONE ITALIANA LAVORATORI TRASPORTI (UILTRASPORTI) hanno stipulato la presente Sezione per l'imbarco degli equipaggi su mezzi navali speciali (mezzi che operano nel mercato offshore per la posa di condotte, la costruzione e l'installazione di piattaforme, la perforazione ed i sistemi di produzione sottomarina ed attività connesse) con armatore straniero e battenti bandiera estera.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 7 (Decorrenza 01/07/2024)
Verbale di stipula
L'anno addi___ del mese di___________in Roma
CONFEDERAZIONE ITALIANA ARMATORI (CONFITARMA)
e
le Organizzazioni dei lavoratori sottoelencate:
- FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI TRASPORTI (FILT-CGIL)
- FEDERAZIONE ITALIANA TRASPORTI (FIT-CISL)
- UNIONE ITallaNA LAVORATORI TRASPORTI (UILTRASPORTI)
hanno stipulato la presente Sezione per l'imbarco degli equipaggi su mezzi navali speciali (mezzi che operano nel mercato offshore per la posa di condotte, la costruzione e l'installazione di piattaforme, la perforazione ed i sistemi di produzione sottomarina ed attività connesse) con armatore straniero e battenti bandiera estera.
Le parti, con lo scopo di avviare un processo di acquisizione di una flessibilità operativa e gestionale atta ad assicurare un più costante e proficuo utilizzo dei mezzi navali speciali e di conseguenza offrire una maggiore opportunità di impiego del personale marittimo italiano, convengono di definire una normativa contrattuale per l'imbarco del personale marittimo italiano su mezzi navali speciali con Armatore straniero e battenti bandiera estera. Tale disciplina deve tenere conto delle particolarità del mercato offshore a livello internazionale, caratterizzato da un'elevata concorrenzialità da cui emerge l'esigenza di una rilevante flessibilità organizzativa.
Le parti dichiarano, di comune accordo, che con la stipula della presente Sezione, avvenuta in armonia con quanto disposto dai vigenti accordi interconfederali in materia, si è inteso normare il rapporto di lavoro marittimo a bordo dei mezzi navali speciali, operanti nel mercato offshore per la posa di condotte, la costruzione e l'installazione di piattaforme, la perforazione, i sistemi di produzione sottomarina ed attività connesse, fatti salvi i diritti acquisiti.
Le pattuizioni contenute nella presente Sezione sono avvenute tenendo conto della legislazione vigente e costituiscono, rispetto a quest'ultima, trattamento, nel suo complesso, sicuramente di miglior favore per i lavoratori.
Le parti, infatti, convengono che, qualora si potesse presupporre per alcuni istituti una interpretazione restrittiva della vigente legislazione, a ciò ha fatto riscontro una compensazione con l'acquisizione di maggiori benefici in altri aspetti della disciplina normativa contrattuale liberamente sottoscritta.
Le parti convengono, inoltre, che nei risultati contrattuali complessivamente conseguiti si è tenuto conto della volontà delle Organizzazioni Sindacali di acquisire miglioramenti economici e normativi conformi alle esigenze ed alla specificità del settore, convenendo sul valore onnicomprensivo del costo contrattuale.
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste nei contratti e accordi sindacali di secondo livello attualmente in vigore.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 7 (Decorrenza 01/07/2024)
PREMESSA
Le parti, con lo scopo di avviare un processo di acquisizione di una flessibilità operativa e gestionale atta ad assicurare un più costante e proficuo utilizzo dei mezzi navali speciali e di conseguenza offrire una maggiore opportunità di impiego del personale marittimo italiano, convengono di definire una normativa contrattuale per l'imbarco del personale marittimo
italianoal quale si applica la Legge italiana su mezzi navali speciali con Armatore straniero e battenti bandiera estera. Tale disciplina deve tenere conto delle particolarità del mercato offshore a livello internazionale, caratterizzato da un'elevata concorrenzialità da cui emerge l'esigenza di una rilevante flessibilità organizzativa.Le parti dichiarano, di comune accordo, che con la stipula della presente Sezione, avvenuta in armonia con quanto disposto dai vigenti accordi interconfederali in materia, si è inteso normare
il rapporto di lavoro marittimocontratto di arruolamento dei marittimi a bordo dei mezzi navali speciali, operanti nei mercato offshore per la posa di condotte, la costruzione e l'installazione di piattaforme, la perforazione, i sistemi di produzione sottomarina ed attività connesse, fatti salvi i diritti acquisiti.Le pattuizioni contenute nella presente Sezione sono avvenute tenendo conto della legislazione vigente e costituiscono, rispetto a quest'ultima, trattamento, nel suo complesso, sicuramente di miglior favore per i lavoratori.
Le parti, infatti, convengono che, qualora si potesse presupporre per alcuni istituti una interpretazione restrittiva della vigente legislazione, a ciò ha fatto riscontro una compensazione con l'acquisizione di maggiori benefici in altri aspetti della disciplina normativa contrattuale liberamente sottoscritta.
Le parti convengono, inoltre, che nei risultati contrattuali complessivamente conseguiti si è tenuto conto della volontà delle Organizzazioni Sindacali di acquisire miglioramenti economici e normativi conformi alle esigenze ed alla specificità del settore, convenendo sul valore onnicomprensivo del costo contrattuale
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste nei contratti e accordi sindacali di secondo livello attualmente in vigore.
CAPO I - TIPI DI CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO
Art. 1 - Tipi di contratto di arruolamento
1 - Il rapporto di lavoro è costituito con il contratto di arruolamento imbarco a tempo indeterminato.
2 - Il periodo d'imbarco si intende composto da cicli di lavoro/licenza in relazione alla turnistica in essere.
3 - I contratti di arruolamento da stipularsi avanti l'Autorità marittima ai sensi di Legge, saranno redatti in conformità al modello, allegato alla presente Sezione (Allegato D).
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 7 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 1 - Tipi di contratto di arruolamento
1 - Il rapporto di lavoro è costituito con il contratto di arruolamento imbarco a tempo indeterminato. In osservanza all'art. 325 del Codice della Navigazione (C.d.N), il contratto di arruolamento può essere stipulato:
a) a tempo determinato;
b) a tempo indeterminato.
2 - Il periodo d'imbarco si intende composto da cicli di lavoro/licenza in relazione alla turnistica in essere di cui all'art. 22.
3 - I contratti di arruolamento da stipularsi avanti l'Autorità marittima ai sensi di Legge, saranno redatti in conformità al modello, allegato alla presente Sezione (Allegato D).
1 - Il periodo di imbarco avrà la durata di sei mesi di effettiva presenza a bordo per tutti i mezzi navali speciali.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 7 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 2 - Contratto di arruolamento a tempo determinato
1 - Con il contratto di arruolamento a tempo determinato il lavoratore marittimo viene imbarcato per lo svolgimento di una prestazione di lavoro di durata predeterminata. Il contratto di arruolamento a tempo determinato deve contenere l'indicazione del termine di durata.
2 - Ai sensi dell'art. 326 comma 2 del C.d.N., il singolo contratto di arruolamento a tempo determinato può avere una durata fino a 9 (nove) mesi prorogabile da parte del datore di lavoro, d'intesa con il lavoratore, per esigenze dell'azienda, fino a 30 (trenta) giorni. La durata dell'imbarco può essere altresì determinata con accordi aziendali nei limiti sopra esposti. Se il termine del contratto di arruolamento scade in corso di viaggio, il contratto stesso si intende prorogato fino al porto di ultima destinazione.
3 - Il rapporto derivante dal contratto di arruolamento a tempo determinato si costituisce al momento dell'imbarco e si estingue alla data della sua scadenza naturale.
4 - Il lavoratore marittimo, alla data della sua scadenza naturale, percepisce tutte le competenze maturate durante il periodo del contratto di arruolamento, nonché il trattamento di fine rapporto, fermo restando quanto previsto in materia di previdenza complementare.
Art. 2 bis - Contratto di arruolamento a tempo indeterminato
1 - Ai sensi dell'art. 325 del C.d.N., il contratto di arruolamento a tempo indeterminato disciplina la prestazione di lavoro mediante la quale il marittimo si pone a disposizione dell'Armatore, per lavorare alle sue dipendenze.
2. Se il marittimo sottoscrive una nuova convenzione di arruolamento con un altro armatore anche durante il periodo di fruizione di ferie e riposi compensativi, oppure si ripristina l'efficacia di precedente contratto di lavoro nautico sospeso, il contratto di arruolamento sottoscritto con il precedente armatore deve intendersi risolto rispettivamente alla data di sottoscrizione del nuovo contratto di arruolamento o alla data di ripristino del precedente contratto.
Art. 2 - Periodo di imbarco
1 - Il periodo di imbarco avrà la durata di sei mesi di effettiva presenza a bordo per tutti i mezzi navali speciali.
1 - Il periodo di prova è stabilito per gli Ufficiali in 45 giorni e per i Sottufficiali e Comuni in 30 giorni, sempre a contare dalla data del primo imbarco su un mezzo navale speciale.
2 - Qualora l'armatore riassuma in servizio con lo stesso grado un marittimo che, alle sue dipendenze ed in precedente imbarco a tempo indeterminato, abbia positivamente superato il periodo di prova, la stessa non sarà ripetuta, a meno che siano trascorsi tre anni dall'ultimo sbarco del marittimo da un mezzo navale speciale dello stesso armatore e purché l'ultimo sbarco non sia stato determinato da colpa del marittimo.
3 - Entro il periodo di prova l'armatore può risolvere il contratto di arruolamento in qualunque porto corrispondendo al marittimo le competenze dovute fino al giorno dello sbarco compreso, nonché quanto previsto per la risoluzione del contratto a tempo indeterminato per volontà dell'armatore.
4 - Il contratto di arruolamento può essere risolto durante il periodo di prova anche dal marittimo con l'osservanza delle norme e con diritto alle competenze maturate sino al giorno dello sbarco compreso, nonché a quanto previsto in caso di risoluzione del contratto a tempo indeterminato per volontà del marittimo.
5 - Se il contratto di arruolamento è risolto durante il periodo di prova in un porto diverso da quello ove il contratto stesso è stato stipulato, l'armatore sarà tenuto al rimpatrio del marittimo. Il marittimo sarà tenuto a rimborsare le spese sostenute dall'armatore per il suo rimpatrio qualora lo sbarco sia avvenuto per fatto imputabile alla sua volontà.
6 - L'armatore è tenuto a comunicare al marittimo il risultato della prova entro i termini sopra stabiliti. In difetto di questa comunicazione, la prova si intenderà positivamente superata.
7 - Il periodo di prova sarà riconosciuto a tutti gli effetti per la determinazione della anzianità di servizio.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 7 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 3 - Periodo di prova
1 - Il periodo di prova è stabilito per gli Ufficiali in 45 giorni e per i Sottufficiali e Comuni in 30 giorni, sempre a contare dalla data del primo imbarco su un mezzo navale speciale.
2 - Qualora l'armatore riassuma in servizio con lo stesso grado un marittimo che, alle sue dipendenze ed in precedente imbarco a tempo indeterminato, abbia positivamente superato il periodo di prova, la stessa non sarà ripetuta, a meno che siano trascorsi tre anni dall'ultimo sbarco del marittimo da un mezzo navale speciale dello stesso armatore e purché l'ultimo sbarco non sia stato determinato da colpa del marittimo.
3 - Entro il periodo di prova l'armatore può risolvere il contratto di arruolamento in qualunque porto corrispondendo al marittimo le competenze dovute fino al giorno dello sbarco compreso, nonché quanto previsto per la risoluzione del contratto a tempo indeterminato per volontà dell'armatore.1 - In occasione del primo contratto di arruolamento a tempo indeterminato o a tempo determinato il personale marittimo dovrà effettuare un periodo di prova non superiore a 60 giorni di effettiva prestazione lavorativa sempre a contare dalla data del primo imbarco su un mezzo navale speciale. Il patto di prova è stipulato per iscritto fra Armatore e lavoratore marittimo. L'armatore si impegna, per quanto possibile, a impiegare in maniera omogenea, il marittimo, in tutte le tipologie di mezzi garantendo le stesse opportunità ai marittimi impiegati.
2 - Quando una della società armatoriali appartenenti allo stesso Gruppo, riassuma in servizio un marittimo che alle sue dipendenze, in un precedente imbarco a tempo indeterminato o in precedenti imbarchi a tempo determinato, abbia positivamente superato il periodo di prova, lo stesso non sarà nuovamente applicato. Tale previsione esclude tutti i casi in cui l'assunzione riguardi un ex dipendente.
3 - Entro il periodo di prova l'Armatore può risolvere il contratto di arruolamento in qualunque porto nazionale, corrispondendo al marittimo le competenze dovute fino al giorno dello sbarco compreso, nonché quanto previsto dall'art 39, paragrafo B), comma 1, lett. e) dalla presente Sezione.
4 - Il contratto di arruolamento può essere risolto durante il periodo di prova anche dal marittimo con l'osservanza delle norme e con diritto alle competenze maturate sino al giorno dello sbarco compreso, nonché a quanto previsto in caso di risoluzione del contratto a tempo indeterminato per volontà del marittimo.
5 - Se il contratto di arruolamento é risolto durante il periodo di prova in un porto diverso da quello ove il contratto stesso è stato stipulato, l'armatore sarà tenuto al rimpatrio del marittimo.
Il marittimo sarà tenuto a rimborsare le spese sostenute dall'armatore per il suo rimpatrio qualora lo sbarco sia avvenuto per fatto imputabile alla sua volontà.6 - L'armatore è tenuto a comunicare al marittimo il risultato della prova entro i termini sopra stabiliti. In difetto di questa comunicazione, la prova si intenderà positivamente superata.
7 - Il periodo di prova sarà riconosciuto a tutti gli effetti per la determinazione della anzianità di servizio.
Art. 4 - Condotta dei marittimi
1 - Durante l'imbarco, i rapporti gerarchici e disciplinari sono regolati dalle Leggi e regolamenti dello Stato della bandiera battuta dal mezzo navale speciale oppure dalla Legge scelta dalle parti e dalla presente Sezione.
2 - Il marittimo ha il dovere di mantenere una condotta disciplinata, di uniformarsi alle disposizioni di Legge e alle prescrizioni delle autorità nazionali e locali, di eseguire ogni legittimo ordine del Comandante e di ogni altro superiore per ciò che concerne il servizio e la sicurezza del mezzo navale speciale, delle persone imbarcate, del carico e delle provviste.
3 - I rapporti tra i marittimi devono essere improntati a spirito di collaborazione e di comprensione.
4 - Nessuna persona dell'equipaggio potrà allontanarsi da bordo senza darne comunicazione al Comandante o a chi lo rappresenti ed averne ottenuto l'autorizzazione.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 7 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 4 - Condotta dei marittimi Rapporti gerarchici e disciplinari
1 - Durante l'imbarco, i rapporti gerarchici e disciplinari sono regolati dalle Leggi e regolamenti dello Stato della bandiera battuta dal mezzo navale speciale oppure dalla Legge scelta dalle parti e dalla presente Sezione.
2 - Il marittimo ha il dovere di mantenere una condotta disciplinata, di uniformarsi alle disposizioni di Legge e alle prescrizioni delle autorità nazionali e locali, di eseguire ogni legittimo ordine del Comandante e di ogni altro superiore per ciò che concerne il servizio e la sicurezza del mezzo navale speciale, delle persone imbarcate, del carico e delle provviste.
3 - I rapporti tra i marittimi devono essere improntati a spirito di collaborazione e di comprensione.
4 - Nessuna persona dell'equipaggio potrà allontanarsi da bordo senza darne comunicazione al Comandante o a chi lo rappresenti ed averne ottenuto l'autorizzazione.1 - I rapporti gerarchici e disciplinari del personale marittimo sono regolati dalle leggi e regolamenti dello Stato vigenti per il settore della navigazione marittima, secondo la gerarchia delle fonti disciplinata dall'art. 1 C.d.N. e dalla presente Sezione.
2 - Il marittimo ha il dovere di mantenere una condotta disciplinata, di uniformarsi alle disposizioni di Legge e alle prescrizioni delle autorità nazionali e locali, di eseguire ogni legittimo ordine del Comandante e di ogni altro superiore per ciò che concerne il servizio e la sicurezza della nave, delle persone imbarcate, del carico e delle provviste.
3 - Il marittimo deve rifiutare elargizione di denaro da parte di chiunque. È tenuto a osservare quanto previsto dal codice etico aziendale che deve essere messo a disposizione del marittimo, in ogni sua parte, nonché quanto previsto dai modelli di organizzazione e gestione adottati ai sensi della D.lgs. 231/2001. Deve indossare con cura gli abiti di lavoro o le divise aziendali con diligenza nel rispetto delle disposizioni aziendali e usare tutti i mezzi di protezione che l'azienda mette a disposizione. Deve mantenere la più assoluta segretezza sugli interessi dell'azienda e sulle informazioni riservate. Non deve trarre profitto da terzi in qualunque modo, con o senza danno dell'azienda, dai compiti inerenti la posizione assegnatagli. Fermo e salvo il diritto di opinione non deve divulgare, con qualsiasi mezzo, immagini, video e giudizi lesivi dell'immagine aziendale. Deve mantenere un comportamento civile ed educato nei confronti degli altri componenti l'equipaggio, dei passeggeri e, in generale dei terzi presenti, nonché rispettoso delle comuni norme di igiene, decoro e di tutela ambientale, oltre che dell'ambiente di lavoro nei suo complesso.
4 - I rapporti tra i marittimi devono essere improntati a spirito di collaborazione e di comprensione. Ogni marittimo ha il diritto di lavorare, addestrarsi e vivere in un ambiente privo di molestie e bullismo di carattere sessuale, razziale o di altra specie. L'armatore considererà tali condotte gravi infrazioni disciplinari da parte del marittimo.
5 - Quando la nave è in porto, il Comandante o chi lo rappresenti curerà che sia preventivamente indicato il personale comandato di servizio e che il restante personale libero dalla guardia oppure dal servizio sia autorizzato, salvo esigenze di sicurezza della nave, a scendere a terra.
6 - Nessuna persona dell'equipaggio potrà allontanarsi da bordo senza darne comunicazione al Comandante o a chi lo rappresenti ed averne ottenuto l'autorizzazione.
Art. 4bis - Contrabbandi, paccottiglie, clandestini, ecc.
1 - Tutti i lavoratori marittimi hanno il dovere di esercitare la più attenta sorveglianza affinché non si verifichino casi di contrabbando, trasporto di paccottiglie, sottrazione di merci, vendite abusive a bordo, imbarco di persone o cose non autorizzate, favoreggiamento di clandestini. Gli Ufficiali tutti dovranno eseguire prima della partenza e durante il viaggio frequenti visite in ogni parte della nave per assicurarsi che non esistano a bordo clandestini o merci di contrabbando.
2 - L'Armatore ha il diritto di risolvere il contratto di arruolamento senza indennità di sorta e di essere risarcito dei danni tutti che gli derivassero in conseguenza di trasgressioni a disposizioni di leggi internazionali e/o nazionali, e particolarmente in conseguenza di contrabbando, trasporto di paccottiglie, imbarco o favoreggiamento di clandestini, poste in essere dai marittimi che risultassero responsabili sia della trasgressione, che della mancata vigilanza.
Art. 5 - Infrazioni disciplinari e sanzioni
1 - I provvedimenti disciplinari applicabili nei confronti del marittimo potranno essere:
a) rimprovero scritto;
b) multa nella misura massima di 4 ore di retribuzione calcolate con il divisore 240 e considerando come retribuzione quella indicata al punto 1 dell'alt 41 ;
c) sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni;
d) risoluzione del contratto di arruolamento.
2 - Le sanzioni disciplinari di cui sopra sono applicate prescindendo dall'ordine in cui sono elencate rapportandole alla gravità della mancanza, alle circostanze speciali che l'accompagnano e al grado di colpa.
3 - Per le sanzioni più gravi del rimprovero verbale si dovrà, prima dell'applicazione della sanzione stessa, procedere alla contestazione dell'addebito, consentendo, poi, l'esercizio di diritto di difesa del marittimo nei termini previsti dalla Legge.
4 - Incorre nei provvedimenti di rimprovero scritto, il lavoratore marittimo che, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) non rispetta le procedure in materia di stoccaggio, gestione e distribuzione di attrezzature, utensili, ecc.;
b) utilizza in modo improprio le attrezzature di bordo;
5 - Incorre nel provvedimento della multa nella misura massima di 4 ore di retribuzione il lavoratore che, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) per disattenzione arreca danno non grave all'armatore;
b) per disattenzione procura guasti non gravi o sperpero non rilevante di materiali dell'azienda;
6 - Incorre nel provvedimento della sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni della retribuzione, il lavoratore che, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) esegue lavori non ordinatigli;
b) senza giustificato motivo ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) qualora di sua competenza non rispetta le disposizioni in materia di movimentazione del carico.
7 - Incorre nella sanzione della risoluzione del contratto di arruolamento, il marittimo che adotti un comportamento così grave da far venir meno il vincolo fiduciario con l'Armatore e, in via esemplificativa e non esaustiva, nei seguenti casi:
a) adotta un comportamento scorretto verso i superiori, i colleghi di lavoro o i passeggeri che abbia già dato luogo ad una sanzione disciplinare più grave del rimprovero scritto;
b) pone in essere insubordinazione verso i superiori.
c) commette qualsiasi mancanza che porti pregiudizio alla sicurezza del mezzo navale e/o della navigazione;
d) commette atti implicanti dolo o colpa grave con danno per l'azienda (ad esempio danneggiamento di impianti o materiali o falsificazione in atti pubblici o documenti aziendali);
e) è trovato in stato di manifesta ubriachezza o in stato di manifesta assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope;
f) commette furto e reati contro il patrimonio (ad esempio truffa, contrabbando, trafugamento);
g) sia coinvolto in rissa o vie di fatto;
h) commette infrazioni al rispetto dell'orario di lavoro che abbiano già dato luogo a due sanzioni disciplinari;
i) pretende da componenti l'equipaggio subordinati per ragioni di servizio la indebita corresponsione di somme di denaro;
j) abbandona il mezzo navale senza autorizzazione del comandante o di chi lo rappresenti;
k) commette azioni da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza delle persone e dei beni;
l) fuma a bordo nei luoghi in cui non è consentito.
8 - In caso di recidività di comportamenti per il primo dei quali sia stata applicata la sanzione del rimprovero scritto, tale recidività potrà comportare l'adozione della sanzione di cui al comma 5.
9 - In caso di recidività di comportamenti per i quali siano state già applicate due sanzioni più gravi del rimprovero scritto, tale recidività potrà comportare l'adozione dei provvedimenti di risoluzione del contratto di imbarco, di non reiscrizione o cancellazione dal turno particolare.
10 - I provvedimenti disciplinari durante il periodo di imbarco potranno essere adottati dal Comandante oppure dall'Armatore o da un suo procuratore e da questo potranno essere annotati sui documenti di bordo. Il Comandante potrà anche procedere allo sbarco immediato del marittimo nei casi di particolare gravità indicati nell'elenco di cui sopra. In tal caso l'Armatore potrà disporre la sospensione cautelare con erogazione del trattamento retributivo pari al 50% del minimo contrattuale mensile. I provvedimenti disciplinari nei riguardi dei marittimi non imbarcati saranno adottati dall'Armatore o da un suo procuratore.
11 - Il marittimo che ritenga ingiustificata l'adozione nei suoi riguardi di un rimprovero scritto avrà facoltà di reclamo secondo le disposizioni di Legge anche tramite l'Organizzazione Sindacale.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 7 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 5 - Infrazioni disciplinari e sanzioni
1 - I provvedimenti disciplinari applicabili nei confronti del marittimo potranno essere:
a) rimprovero scritto;
b) multa nella misura massima di 4 ore di retribuzione calcolate con il divisore 240 e considerando come retribuzione quella indicata al punto 1 dell'alt 41 ;
c) sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni;
d) risoluzione del contratto di arruolamento.
2 - Le sanzioni disciplinari di cui sopra sono applicate prescindendo dall'ordine in cui sono elencate rapportandole alla gravità della mancanza, alle circostanze speciali che l'accompagnano e al grado di colpa.
3 - Per le sanzioni più gravi del rimprovero verbale si dovrà, prima dell'applicazione della sanzione stessa, procedere alla contestazione dell'addebito, consentendo, poi, l'esercizio di diritto di difesa del marittimo nei termini previsti dalla Legge.
4 - Incorre nei provvedimenti di rimprovero scritto, il lavoratore marittimo che, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) non rispetta le procedure in materia di stoccaggio, gestione e distribuzione di attrezzature, utensili, ecc.;
b) utilizza in modo improprio le attrezzature di bordo;
5 - Incorre nel provvedimento della multa nella misura massima di 4 ore di retribuzione il lavoratore che, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) per disattenzione arreca danno non grave all'armatore;
b) per disattenzione procura guasti non gravi o sperpero non rilevante di materiali dell'azienda;
6 - Incorre nel provvedimento della sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni della retribuzione, il lavoratore che, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) esegue lavori non ordinatigli;
b) senza giustificato motivo ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) qualora di sua competenza non rispetta le disposizioni in materia di movimentazione del carico.
7 - Incorre nella sanzione della risoluzione del contratto di arruolamento, il marittimo che adotti un comportamento così grave da far venir meno il vincolo fiduciario con l'Armatore e, in via esemplificativa e non esaustiva, nei seguenti casi:
a) adotta un comportamento scorretto verso i superiori, i colleghi di lavoro o i passeggeri che abbia già dato luogo ad una sanzione disciplinare più grave del rimprovero scritto;
b) pone in essere insubordinazione verso i superiori.
c) commette qualsiasi mancanza che porti pregiudizio alla sicurezza del mezzo navale e/o della navigazione;
d) commette atti implicanti dolo o colpa grave con danno per l'azienda (ad esempio danneggiamento di impianti o materiali o falsificazione in atti pubblici o documenti aziendali);
e) è trovato in stato di manifesta ubriachezza o in stato di manifesta assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope;
f) commette furto e reati contro il patrimonio (ad esempio truffa, contrabbando, trafugamento);
g) sia coinvolto in rissa o vie di fatto;
h) commette infrazioni al rispetto dell'orario di lavoro che abbiano già dato luogo a due sanzioni disciplinari;
i) pretende da componenti l'equipaggio subordinati per ragioni di servizio la indebita corresponsione di somme di denaro;
j) abbandona il mezzo navale senza autorizzazione del comandante o di chi lo rappresenti;
k) commette azioni da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza delle persone e dei beni;
l) fuma a bordo nei luoghi in cui non è consentito.
8 - In caso di recidività di comportamenti per il primo dei quali sia stata applicata la sanzione del rimprovero scritto, tale recidività potrà comportare l'adozione della sanzione di cui al comma 5.
9 - In caso di recidività di comportamenti per i quali siano state già applicate due sanzioni più gravi del rimprovero scritto, tale recidività potrà comportare l'adozione dei provvedimenti di risoluzione del contratto di imbarco, di non reiscrizione o cancellazione dal turno particolare.
10 - I provvedimenti disciplinari durante il periodo di imbarco potranno essere adottati dal Comandante oppure dall'Armatore o da un suo procuratore e da questo potranno essere annotati sui documenti di bordo. Il Comandante potrà anche procedere allo sbarco immediato del marittimo nei casi di particolare gravità indicati nell'elenco di cui sopra. In tal caso l'Armatore potrà disporre la sospensione cautelare con erogazione del trattamento retributivo pari al 50% del minimo contrattuale mensile. I provvedimenti disciplinari nei riguardi dei marittimi non imbarcati saranno adottati dall'Armatore o da un suo procuratore.
11 - Il marittimo che ritenga ingiustificata l'adozione nei suoi riguardi di un rimprovero scritto avrà facoltà di reclamo secondo le disposizioni di Legge anche tramite l'Organizzazione Sindacale.
1 - I provvedimenti disciplinari adottabili nei confronti del marittimo potranno essere:
a) rimprovero scritto;
b) multa nella misura massima di 4 ore di retribuzione calcolate con il divisore 240 e considerando come retribuzione quella indicata ai punto 1 dell'art. 41 ;
c) sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni;
d) sospensione per un periodo massimo di due mesi;
e) risoluzione del contratto di arruolamento.
2 - Le sanzioni disciplinari di cui sopra sono adottate prescindendo dall'ordine in cui sono elencate rapportandole alla gravità della mancanza, alle circostanze speciali che l'accompagnano e al grado di colpa.
3 - Per le sanzioni più gravi del rimprovero verbale si dovrà, prima dell'adozione della sanzione stessa, procedere alla contestazione dell'addebito, consentendo, poi, l'esercizio di diritto di difesa del marittimo nei termini di Legge vigenti.
4 - Incorre nei provvedimenti di rimprovero scritto, il lavoratore marittimo che, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) non rispetta le procedure in materia di stoccaggio, gestione e distribuzione di attrezzature, utensili, ecc.;
b) utilizza in modo improprio le attrezzature di bordo;
5 - Incorre nel provvedimento della multa nella misura massima di 4 ore di retribuzione il lavoratore che, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) per disattenzione arreca danno non grave all'armatore;
b) per disattenzione procura guasti non gravi o sperpero non rilevante di materiali dell'azienda;
6 - Incorre nel provvedimento della sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni della retribuzione oppure della sospensione fino ad un massimo di due mesi, il lavoratore che, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) esegue lavori non ordinatigli;
b) senza giustificato motivo ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) qualora di sua competenza non rispetta le disposizioni in materia di movimentazione del carico.
7- Incorre nella sanzione della risoluzione del contratto di arruolamento, il marittimo che adotti un comportamento così grave da far venir meno il vincolo fiduciario con l'Armatore e, in via esemplificativa e non esaustiva, nei seguenti casi:
a) adotta un comportamento scorretto verso i superiori, i colleghi di lavoro o i passeggeri che abbia già dato luogo ad una sanzione disciplinare più grave del rimproveroscritto;
b) pone in essere insubordinazione verso i superiori;
c) commette qualsiasi mancanza che porti pregiudizio alla sicurezza del mezzo navale e/o della navigazione;
d) commette atti implicanti dolo o colpa grave con danno per l'azienda (ad esempio danneggiamento di impianti o materiali o falsificazione in atti pubblici o documenti aziendali, danneggiamento derivante da condotte attive od omissive connesse al necessario rispetto delle norme di igiene e decoro, nonché di tutela ambientale a bordo, danno all'Immagine aziendale);
e) è trovato in stato di manifesta ubriachezza o in stato di manifesta assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope;
f) commette furto e reati contro il patrimonio (ad esempio truffa, contrabbando, trafugamento);
g) sia coinvolto in rissa o vie di fatto;
b) commette infrazioni al rispetto dell'orario di lavoro che abbiano già dato luogo a due sanzioni disciplinari;
i) pretende da componenti l'equipaggio subordinati per ragioni di servizio la indebita corresponsione di somme di denaro;
j) abbandona il mezzo navale senza autorizzazione del comandante o di chi lo rappresenti;
k) commette azioni od omissioni con dolo o colpa grave da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza delle persone e dei beni;
l) fuma a bordo nei luoghi in cui non è consentito;
m) Commette atti di molestie o builismo o atti di violenza fisica e/o psicologica e/o verbale o morale nei confronti di colleghi/e e/o soggetti terzi (clienti, fornitori, consulenti, passeggeri ecc.).
8 - In caso di recidività di comportamenti per il primo dei quali sia stata adottata la sanzione del rimprovero scritto, tale recidività potrà comportare l'adozione della sanzione di cui al comma 5.
9 - In caso di recidività di comportamenti per i quali siano state già adottate due sanzioni più gravi del rimprovero scritto, tale recidività potrà comportare l'adozione dei provvedimenti di risoluzione del contratto di arruolamento,
10 - I provvedimenti disciplinari durante il periodo di arruolamento potranno essere adottati dal Comandante oppure dall'Armatore o da un suo procuratore. Potrà essere, altresì, disposto
Il Comandante potrà anche procedere allo sbarco immediato del marittimo nei casi di particolare gravità di cui al punto 7.indicati nell'elenco di cui sopraIn tal caso l'Armatore potrà disporre la sospensione cautelare con erogazione del trattamento retributivo pari al 50% del minimo contrattuale mensile. I provvedimenti disciplinari nei riguardi dei marittimi non imbarcati saranno adottati dall'Armatore o da un suo procuratore.11 - Il marittimo che ritenga ingiustificata l'adozione nei suoi riguardi di un rimprovero scritto avrà facoltà di reclamo secondo le disposizioni di Legge anche tramite l'Organizzazione Sindacale.
12 - Il marittimo che ritenga ingiustificata l'adozione nei suoi riguardi di una sanzione disciplinare piu grave del rimprovero scritto, avrà facoltà di contestare la sanzione stessa entro 10 giorni dallo sbarco o entro 10 giorni dalla comunicazione della sanzione, dinanzi al Collegio di conciliazione. Qualora la sanzione contestata sia la multa o la sospensione e il Collegio di conciliazione non la riconoscesse giustificata, questa verrà annullata e perderà ogni effetto.
Art. 6 - Reclami dei marittimi e controversie sindacali
1 - Sulla base di quanto previsto dalla Regola 5.1.5 della Maritime Labour Convention 2006, gli eventuali reclami a bordo da parte dei lavoratori marittimi dovranno seguire le procedure, approvate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 7 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 6 - Reclami dei marittimi e controversie sindacali
1 - Le procedure di reclamo a bordo da parte dei lavoratori marittimi dovranno essere conformi alla Regola 5.1.5 della MLC.2006.
Sulla base di quanto previsto dalla Regola 5.1.5 della Martime Labour Convention 2066, gli eventuali reclami a bordo da parte dei lavoratori marittimi dovranno seguire le procedure, approvate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
1 - L'orario normale di lavoro è per il personale imbarcato di 8 (otto) ore giornaliere.
2 - Le prestazioni effettuate oltre le 8 (otto) ore giornaliere saranno considerate lavoro straordinario.
3 - L'orario di lavoro potrà essere effettuato sia nelle ore diurne che nelle ore notturne.
4 - L'orario di lavoro diurno sarà compreso tra le ore 6.00 e le ore 20.00, secondo le esigenze di servizio.
5 - L'orario di lavoro notturno sarà compreso tra le ore 20.00 e le ore 6.00, secondo le esigenze di servizio.
INDENNITÀ DI FUNZIONE
Per quanto riguarda i Comandanti Padroni Marittimi e Direttori di Macchina non Capitani di Macchina, tenuto conto che:
- la responsabilità loro assegnata comporta l'eventuale effettuazione di prestazioni oltre il normale orario di lavoro;
- non sono soggetti all'osservanza di uno specifico orario di lavoro;
- devono collaborare con il Responsabile del cantiere per il regolare andamento dello stesso;
- le eventuali prestazioni fornite oltre il normale orario di lavoro sono compensate con l'erogazione della indennità di funzione per 14 mensilità, che ha già sostituito l'indennità di rappresentanza. L'indennità di funzione è pari a € 197,50 lorde mensili per i Comandanti Padroni Marittimi (PM) e a € 181,82 lorde mensili per i Direttori di Macchina Meccanici Navali (MN).
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 7 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 7 - Orario di lavoro
1 - L'orario normale di lavoro è per il personale imbarcato di 8 (otto) ore giornaliere.
2 - Le prestazioni effettuate oltre le 8 (otto) ore giornaliere saranno considerate lavoro straordinario.
3 - L'orario di lavoro potrà essere effettuato sia nelle ore diurne che nelle ore notturne.
4 - L'orario di lavoro diurno sarà compreso tra le ore 6.00 e le ore 20.00, secondo le esigenze di servizio.
5 - L'orario di lavoro notturno sarà compreso tra le ore 20.00 e le ore 6.00, secondo le esigenze di servizio.
INDENNITÀ DI FUNZIONE
Per quanto riguarda i Comandanti Padroni Marittimi e Direttori di Macchina non Capitani di Macchina, tenuto conto che:
- la responsabilità loro assegnata comporta l'eventuale effettuazione di prestazioni oltre il normale orario di lavoro;
- non sono soggetti all'osservanza di uno specifico orario di lavoro;
- devono collaborare con il Responsabile del cantiere per il regolare andamento dello stesso;
- le eventuali prestazioni fornite oltre il normale orario di lavoro sono compensate con l'erogazione della indennità di funzione per 14 mensilità, che ha già sostituito l'indennità di rappresentanza. L'indennità di funzione è pari a € 197,50 lorde mensili per i Comandanti Padroni Marittimi (PM) e a € 181,82 lorde mensili per i Direttori di Macchina Meccanici Navali (MN).
NORMA TRANSITORIA
Qualora dovessero risultare ancora imbarcati su mezzi navali rientranti nel campo di applicazione della presente Sezione, Comandanti, Padroni marittimi, Direttori marittimi non capitani di macchina, continueranno ad essere applicate le specifiche disposizioni relative a tali abilitazioni, abrogate con accordo di rinnovo del CCNL unico dell'Industria armatoriale 16 dicembre 2020.
Art. 7bis - Orario di riposo
1 - L'orario di riposo non deve essere inferiore alle 10 (dieci) ore nel periodo delle 24 (ventiquattro) ore e di 77 (settantasette) ore nel periodo di 7 (sette) giorni,
2 - Le suddette 10 ore di riposo possono essere ripartite in non più di due periodi distinti, uno dei quali dovrà essere almeno della durata di sei ore consecutive e l'intervallo tra periodi consecutivi di riposo non dovrà superare le 14 ore, salvo deroghe all'orario di lavoro, come previsto dalle norme vigenti.
3 - Il Comandante della nave ha il diritto di esigere dai lavoratori marittimi l'effettuazione delle ore di lavoro necessarie a garantire la sicurezza della nave, delle persone a bordo o del carico, oppure per portare soccorso ad altre navi o persone in pericolo in mare. In tali occasioni il Comandante può sospendere gli orari normali di lavoro o di riposo ed esigere che un lavoratore marittimo effettui delle ore di lavoro ritenute necessarie fino al ritorno della normalità. Una volta raggiunta una situazione di normalità, il Comandante si assicurerà che ri lavoratore marittimo impegnato in attività lavorative in un periodo previsto di riposo, possa beneficiare di un adeguato periodo di riposo.
1 - Quando vengono stabiliti regolari turni avvicendabili di lavoro o di guardia, la retribuzione oraria - minimo contrattuale + indennità di funzione (per i soli Comandanti PM e Direttori di macchina non CM) - verrà calcolata con una maggiorazione del 16% (sedici per cento) per tutti i giorni di effettiva presenza a bordo.
2 - Detta indennità, per il modo in cui è stata calcolata, non costituisce coefficiente della retribuzione ad alcun effetto, né in ogni altro istituto che direttamente o indirettamente implichi la retribuzione quale base di calcolo.
Art. 9 - Trattamento nella giornata del sabato in porto ed in navigazione
1 - La giornata del sabato mantiene la natura di giorno feriale.
2 - Per il lavoro eventualmente prestato nelle otto ore dell'orario normale in detta giornata, sarà riconosciuto il corrispondente riposo compensativo.
3 - Al personale trattenuto in servizio oltre l'orario normale di lavoro è dovuto il compenso per lavoro straordinario.
4 - Al marittimo non spetta il riposo compensativo per la giornata del sabato se in tale giornata fruisce di una franchigia o di un riposo compensativo.
5 - Al personale che usufruisce dei riposi compensativi durante il periodo di imbarco il sabato non è considerato riposo.
CAPO IV - LAVORI E SERVIZI DIVERSI
Art. 10 - Lavori per la sicurezza della navigazione
1 - Le persone dell'equipaggio saranno tenute a prestare la propria opera senza diritto a compensi a titolo di lavoro straordinario:
a) per la sicurezza della navigazione, del carico e delle provviste;
b) per il salvataggio del mezzo speciale e delle persone imbarcate.
2 - Saranno altresì tenute a prestare la propria opera per il recupero degli avanzi del naufragio o di altro sinistro occorso al mezzo speciale, ma in questo caso avranno diritto, in aggiunta al salario, ad uno speciale compenso che sarà determinato, in difetto di accordo, dall'autorità Marittima del porto di armamento del mezzo speciale, nei limiti della propria competenza per valore.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 7 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 10 - Lavori per la sicurezza della navigazione
1 - I membri
Le personedell'equipaggio saranno tenute a prestare la propria opera senza diritto a compensi a titolo di lavoro straordinario:a) per la sicurezza della navigazione, del carico e delle provviste;
b) per il salvataggio del mezzo speciale e delle persone imbarcate.
2 - Saranno altresì tenuti a prestare la propria opera per il recupero degli avanzi del naufragio o di altro sinistro occorso al mezzo navale speciale, ma in questo caso avranno diritto, in aggiunta al salario, ad uno speciale compenso che sarà determinato da apposito accordo aziendale con le OO.SS. stipulanti il presente CCNL.
in difetto di accordo, dall'autorità Marittima del porto di armamento del mezzo speciale, nei limiti della propria competenza per valore.
Art. 11 - Lavori che non rientrano nelle ordinarie mansioni del marittimo
1 - I componenti dell'equipaggio non sono tenuti a prestare un servizio diverso da quello per il compimento dei quale sono stati imbarcati.
2 - Tuttavia il Comandante, nell'interesse della navigazione, ha facoltà di adibire, temporaneamente i componenti dell'equipaggio ad un servizio diverso da quello per il quale sono stati imbarcati, purché non sia inadeguato al loro titolo professionale e al loro grado. In caso di necessità per la sicurezza del mezzo speciale, i marittimi imbarcati possono essere adibiti a qualsiasi servizio. I componenti dell'equipaggio che svolgono mansioni diverse da quelle per le quali sono stati imbarcati hanno diritto alla maggiore retribuzione dovuta per tali mansioni, se superiori.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 7 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 11 - Lavori che non rientrano nelle ordinarie mansioni del marittimo
1 - I componenti dell'equipaggio non sono tenuti a prestare un servizio diverso da quello per il compimento dei quale sono stati imbarcati,
2 - Tuttavia il Comandante, nell'interesse della navigazione, ha facoltà di adibire, temporaneamente i componenti dell'equipaggio ad un servizio diverso da quello per il quale sono stati imbarcati, purché non sia inadeguato alla loro
titoloabilitazione professionale e al loro grado. In caso di necessità per la sicurezza del mezzo speciale, i marittimi imbarcati possono essere adibiti a qualsiasi servizio. I componenti dell'equipaggio che svolgono mansioni diverse da quelle per le quali sono stati imbarcati hanno diritto alla maggiore retribuzione dovuta per tali mansioni, se superiori.
Art. 12 - Lavori per la manutenzione e pulizia del mezzo navale speciale
1 - Oltre i necessari servizi di navigazione e di porto, l'equipaggio dovrà eseguire tutti i lavori usuali di pulizia e manutenzione del mezzo speciale che venissero ordinati, nei modi e termini stabiliti dalla presente Sezione, con diritto al compenso per lavoro straordinario qualora detti lavori vengano eseguiti fuori dell'orario normale.
Art. 13 - Lavori inerenti alla pulizia degli alloggi
1 - L'equipaggio dovrà mantenere i locali dei propri alloggi nella massima pulizia, senza perciò aver diritto al pagamento di compenso per lavoro straordinario. La pitturazione di detti locali effettuata fuori orario normale dà diritto, invece, al compenso per lavoro straordinario.
Art. 14 - Sostituzione di ammalati e di infortunati
1 - Nel caso di malattia o infortunio di alcuno dei marittimi imbarcati durante la navigazione, il servizio dell'ammalato sarà disimpegnato entro i limiti dell'orario normale dal rimanente personale, anche appartenente a diversa categoria, senza diritto a compensi extra, salvo quanto disposto all'art. 25 della presente Sezione.
Art. 15 - Compensi per sostituzione personale mancante
1 - Qualora risultasse mancante alcuno dei marittimi (Ufficiali, Sottufficiali e Comuni) previsto dalla tabella di armamento, il Comandante regolerà il servizio in modo che il personale non abbia a superare le normali otto ore di lavoro.
2 - Alla persona o alle persone che effettivamente avessero eseguito, oltre al proprio lavoro, anche quello dei mancanti, verrà corrisposto un compenso complessivo pari al minimo contrattuale, (esclusa panatica ed ogni altro accessorio) che sarebbe spettato ai mancanti durante il periodo dell'effettiva sostituzione, più il 20% del valore del solo minimo contrattuale. Tale compenso sarà ripartito tra gli interessati in proporzione delle rispettive paghe base conglobate escludendo la panatica ed ogni altro accessorio.
3 - Se, nonostante la mancanza di alcuno dei marittimi, non fossero richieste particolari prestazioni di altro o di altri componenti l'equipaggio, il minimo contrattuale (esclusa la panatica ed ogni altro accessorio) che sarebbe spettata ai mancanti sarà ripartita fra i marittimi, delle singole sezioni alle quali appartiene il mancante, in proporzione delle rispettive paghe base conglobate.
4 - Il compenso di cui al comma 3 non verrà corrisposto qualora il mezzo navale speciale sia inoperoso.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 7 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 15 - Compensi per sostituzione personale mancante
1 - Qualora risultasse mancante alcuno dei marittimi (Ufficiali, Sottufficiali e Comuni) previsto dalla tabella minima di sicurezza
di armamento, il Comandante regolerà il servizio in modo che il personale non superiabbia a superarele normali otto ore di lavoro.2 - Alla persona o alle persone che effettivamente avessero eseguito, oltre al proprio lavoro, anche quello dei mancanti, verrà corrisposto un compenso complessivo pari al minimo contrattuale, (esclusa panatica ed ogni altro accessorio) che sarebbe spettato ai mancanti durante il periodo dell'effettiva sostituzione, piu il 20% del valore del solo minimo contrattuale. Tale compenso sarà ripartito tra gli interessati in proporzione delle rispettive paghe base conglobate escludendo la panatica ed ogni altro accessorio.
3 - Se, nonostante la mancanza di alcuno dei marittimi, non fossero richieste particolari prestazioni di altro o di altri componenti l'equipaggio, il minimo contrattuale (esclusa la panatica ed ogni altro accessorio) che sarebbe spettato ai mancanti sarà ripartito fra i marittimi,
delle singole sezionidella singola sezione alla quale appartiene il mancante, in proporzione delle rispettive paghe base conglobate.4 - Il compenso di cui al comma 3 non verrà corrisposto qualora il mezzo navale speciale sia inoperoso.
1 - Il personale che ha ricevuto in regolare consegna oggetti di dotazione e corredo è tenuto alla restituzione degli oggetti stessi o al pagamento della eventuale mancanza.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 7 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 16 - Oggetti in consegna
1 - Il personale che ha ricevuto in regolare consegna oggetti di dotazione e corredo è tenuto alla restituzione degli oggetti stessi o al pagamento della eventuale mancanza o danneggiamento, se dovuti a negligenza.
CAPO V - PAGHE, COMPENSI, INDENNITÀ
1 - I minimi contrattuali spettanti ai marittimi a seconda del grado e della qualifica risultante a ruolo sono quelle indicate nella tabella paga allegata alla presente Sezione (Allegato A)
2 -La paga giornaliera è ragguagliata a 1/30mo del minimo contrattuale mensile e la paga oraria ad 1/8vo della paga giornaliera.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 7 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 17 - Paghe
1 - I minimi contrattuali spettanti ai marittimi a seconda del grado e della qualifica risultante a ruolo sono quelle indicate nella tabella paga allegata alla presente Sezione (Allegato A)
2- La paga giornaliera è ragguagliata a 1/30mo del minimo contrattuale mensile e la paga oraria ad 1/8vo della paga giornaliera, salvo quanto previsto all'art .31 in materia di riposi compensativi.
1 - AI marittimo che abbia effettuato gli ultimi due anni di navigazione sempre con lo stesso Armatore spetterà un 1º scatto di anzianità ex 5% (Allegato A). Dopo il primo biennio di anzianità, maturando ulteriori analoghi requisiti, verranno corrisposti altri quattro scatti biennali di anzianità ex 3% (Allegato A).
Art. 19 - Indennità di navigazione
1 - Allo scopo specifico ed esclusivo di tener conto delle attività e dell'impegno richiesto dalle esigenze operative dei mezzi navali speciali, delle zone geografiche di operazione, nonché del vincolo della permanenza a bordo e del relativo disagio, è istituita una indennità di navigazione mezzi navali speciali in importi giornalieri indicati nell'Allegato C. Tali importi saranno corrisposti per giorni di effettiva presenza a bordo.
2 -a) In aggiunta alle quote di indennità di navigazione giornaliera indicate al punto 1, spetteranno ai marittimi imbarcati sulle navi che navighino o sostino in zone geografiche ove esista un effettivo rischio di guerra o di pirateria, riconoscendo come tali quelle che, nel tempo, vengono individuate attraverso le intese internazionali in sede IBF (Warlike Operations Area, High Risk Area), una indennità giornaliera rischio guerra/pirateria. La misura di tale indennità sarà pari a tanti trentesimi del minimo contrattuale e del supplemento paga personale di Stato Maggiore (Allegato B della presente Sezione), per ogni giorno di effettiva permanenza della nave in dette zone o porti.
3 - Al personale imbarcato su mezzi navali speciali operanti all'estero saranno corrisposte per i giorni di effettiva presenza a bordo, con decorrenza dal giorno di partenza dall'ultimo porto nazionale e fino all'arrivo al primo porto nazionale ed in aggiunta alle quote di indennità di navigazione indicate all'allegato C riga 1, le quote giornaliere calcolate dividendo per trenta il 12% del minimo contrattuale (cfr. Allegato C, riga 2).
4 - a) Quando il mezzo navale speciale approdi in un porto riconosciuto colpito da malattia epidemica con Ordinanza del Ministero competente verrà corrisposta a tutto l'equipaggio, per il periodo che decorre dall'arrivo al porto infetto fino al giorno della libera pratica al porto successivo, ma non oltre i quindici giorni dalla partenza dal porto infetto, una quota giornaliera calcolata dividendo per trenta il 7% del minimo contrattuale, che si aggiunge a quelle previste all'allegato C.
b) L'indennità è pure dovuta nell'ipotesi che l'Ordinanza del Ministero competente sia emanata successivamente alla data dell'arrivo del mezzo navale speciale al porto infetto, ma con riferimento al tempo dell'approdo e della permanenza del mezzo navale speciale in detto porto;
c) L'indennità è pure dovuta nell'ipotesi che la patente rechi l'annotazione dell'esistenza di uno stato epidemico di colera o peste, o vaiolo o tifo petecchiale, o febbre gialla, ma occorre che nell'annotazione sulla patente ricorra testualmente l'espressione "epidemia" o "stato epidemico";
d) Quando si manifesti a bordo un caso di colera, di peste, di vaiolo, di tifo petecchiale o di febbre gialla, è dovuta all'equipaggio la stessa indennità sopra prevista al momento della partenza del mezzo navale speciale dall'ultimo porto, ma in ogni caso con decorrenza da non oltre quindici giorni prima della constatazione della malattia fino al giorno dell'ammissione del mezzo navale speciale a libera pratica.
5 - Ad ogni effetto le parti stabiliscono che l'indennità di navigazione di cui al presente art. 19 non può essere calcolata nella retribuzione, né in ogni altro istituto che direttamente o indirettamente implichi la retribuzione quale base di calcolo. Tale esclusione è dovuta al fatto che l'ammontare di detta indennità è stato pattiziamente determinato, tenendo già conto della sua incidenza economica sui singoli istituti e comunque sul globale trattamento erogato ai lavoratori.
6 - Fermo restando quanto sopra convenuto, le parti, per quanto possa occorrere, precisano, che la indennità di navigazione non può essere considerata nel calcolo dei compenso orario del lavoro straordinario, dei riposi compensativi (sabati, domeniche, festività nazionali ed infrasettimanali, festività cadenti di domenica, semifestività) e delle ferie e delle relative indennità sostitutive delle stesse, della gratifica natalizia e della gratifica pasquale, dell'indennità sostitutiva del preavviso e del trattamento di fine rapporto.
7 - In sostituzione di detta indennità possono essere stabilite indennità di natura diversa compensative di particolari oneri e prestazioni derivanti dal tipo di servizio ed il cui importo complessivo sia equivalente, riproporzionato per tener conto di tutti gli eventuali oneri riflessi; all'importo dell'indennità di navigazione non corrisposta. Ciò in quanto la predetta indennità di navigazione ha una natura giuridica che non troverebbe riscontro nella fattispecie per la quale è stata posta la deroga.
Nota a verbale
Nel caso di viaggio di trasferimento del mezzo navale speciale che comporti l'utilizzo di una sola squadra, anziché delle due che avrebbero dovuto essere presenti a bordo, le parti si incontreranno per esaminare la problematica del trattamento economico della squadra non impiegata che avrebbe dovuto essere presente a bordo, in riferimento all'istituto dell'indennità giornaliera di navigazione ed all'eventuale indennità giornaliera zona operativa off-shore.
Navi con certificazione IAQ1
L'ufficiale di macchina che abbia la responsabilità degli apparati di macchina su un arco di 24 ore, avrà diritto per la disponibilità alle chiamate, oltre le 8 ore del normale orario di lavoro, ad una maggiorazione dell'indennità di navigazione giornaliera di cui al punto 1 dell'art. 19 nella misura del 20%.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 7 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 19 - Indennità di navigazione
1 - Allo scopo specifico ed esclusivo di tener conto delle attività e dell'impegno richiesto dalle esigenze operative dei mezzi navali speciali, delle zone geografiche di operazione, nonché del vincolo della permanenza a bordo e del relativo disagio, è istituita una indennità di navigazione mezzi navali speciali in importi giornalieri indicati nell'Allegato C. Tali importi saranno corrisposti per giorni di effettiva presenza a bordo.
2 - a) In aggiunta alle quote di indennità di navigazione giornaliera indicate al punto 1, spetteranno ai marittimi imbarcati sulle navi che navighino o sostino in zone geografiche ove esista un effettivo rischio di guerra o di pirateria, riconoscendo come tali quelle che, nel tempo, vengono individuate attraverso le intese internazionali in sede IBF (Warlike Operations Area, High Risk Area), una indennità giornaliera rischio guerra/pirateria. La misura di tale indennità sarà pari a tanti trentesimi del minimo contrattuale e del supplemento paga personale di Stato Maggiore (Allegato B della presente Sezione), per ogni giorno di effettiva permanenza della nave in dette zone o porti.
3 - Al personale imbarcato su mezzi navali speciali operanti all'estero saranno corrisposte per i giorni di effettiva presenza a bordo, con decorrenza dal giorno di partenza dall'ultimo porto nazionale e fino all'arrivo al primo porto nazionale ed in aggiunta alle quote di indennità di navigazione indicate all'allegato C riga 1, le quote giornaliere calcolate dividendo per trenta il 12% del minimo contrattuale (cfr. Allegato C, riga 2).
4 - a) Quando il mezzo navale speciale approdi in un porto riconosciuto colpito da malattia epidemica con Ordinanza del Ministero competente verrà corrisposta a tutto l'equipaggio, per il periodo che decorre dall'arrivo al porto infetto fino al giorno della libera pratica al porto successivo, ma non oltre i quindici giorni dalla partenza dal porto infetto, una quota giornaliera calcolata dividendo per trenta il 7% del minimo contrattuale, che si aggiunge a quelle previste all'allegato C.
b) L'indennità è pure dovuta nell'ipotesi che l'Ordinanza del Ministero competente sia emanata successivamente alla data dell'arrivo del mezzo navale speciale al porto infetto, ma con riferimento al tempo dell'approdo e della permanenza del mezzo navale speciale in detto porto;
c) L'indennità è pure dovuta nell'ipotesi che la patente rechi l'annotazione dell'esistenza di uno stato epidemico di colera o peste, o vaiolo o tifo petecchiale, o febbre gialla, ma occorre che nell'annotazione sulla patente ricorra testualmente l'espressione "epidemia" o "stato epidemico";
d) Quando si manifesti a bordo un caso di colera, di peste, di vaiolo, di tifo petecchiale o di febbre gialla, è dovuta all'equipaggio la stessa indennità sopra prevista al momento della partenza del mezzo navale speciale dall'ultimo porto, ma in ogni caso con decorrenza da non oltre quindici giorni prima della constatazione della malattia fino al giorno dell'ammissione del mezzo navale speciale a libera pratica.
5 - Ad ogni effetto le parti stabiliscono che l'indennità di navigazione di cui al presente art. 19 non può essere calcolata nella retribuzione, né in ogni altro istituto contrattuale che direttamente o indirettamente implichi la retribuzione quale base di calcolo. Tale esclusione è dovuta ai fatto che l'ammontare di detta indennità è stato pattiziamente determinato, tenendo già conto della sua incidenza economica sui singoli istituti e comunque sul globale trattamento erogato ai lavoratori,
6 - Fermo restando quanto sopra convenuto, le parti, per quanto possa occorrere, precisano, che la indennità di navigazione non può essere considerata nel calcolo del compenso orario del lavoro straordinario, dei riposi compensativi (sabati, domeniche, festività nazionali ed infrasettimanali, festività cadenti di domenica, semifestività) e delle ferie e delle relative indennità sostitutive delle stesse, della gratifica natalizia e della gratifica pasquale, dell'indennità sostitutiva del preavviso e del trattamento di fine rapporto.
7 - In sostituzione di detta indennità possono essere stabilite indennità di natura diversa compensative di particolari oneri e prestazioni derivanti dal tipo di servizio ed il cui importo complessivo sia equivalente, riproporzionato per tener conto di tutti gli eventuali oneri riflessi; all'importo dell'indennità di navigazione non corrisposta. Ciò in quanto la predetta indennità di navigazione ha una natura giuridica che non troverebbe riscontro nella fattispecie per la quale è stata posta la deroga.
Nota a verbale
Nel caso di viaggio di trasferimento del mezzo navale speciale che comporti l'utilizzo di una sola squadra, anziché delle due che avrebbero dovuto essere presenti a bordo, le parti si incontreranno per esaminare la problematica del trattamento economico della squadra non impiegata che avrebbe dovuto essere presente a bordo, in riferimento all'istituto dell'indennità giornaliera di navigazione ed all'eventuale indennità giornaliera zona operativa off-shore.
Navi con certificazione IAQ1
L'ufficiale di macchina che abbia la responsabilità degli apparati di macchina su un arco di 24 ore, avrà diritto per la disponibilità alle chiamate, oltre le 8 ore del normale orario di lavoro, ad una maggiorazione dell'indennità di navigazione giornaliera di cui al punto 1 dell'art. 19 nella misura del 20%.
Art. 20 - Eventuale periodo di ingaggio
1 - Qualora l'imbarco sia preceduto da un periodo di ingaggio, decorrente dalla data di consegna del libretto di navigazione, il marittimo avrà diritto per tale periodo, sempre che abbia mantenuto l'impegno di imbarcarsi, al minimo contrattuale, al supplemento paga per anzianità, e alla indennità sostitutiva della panatica. Nel caso che il marittimo sia inviato dall'armatore ad imbarcare in porto diverso da quello di ingaggio, il marittimo avrà, inoltre, diritto al rimborso delle spese documentate di viaggio e di trasporto del corredo sostenute per recarsi a bordo, nei limiti previsti per il caso di rimpatrio, qualora l'armatore non provveda direttamente.
2 - Per la durata del viaggio per recarsi all'estero e fino all'imbarco si avrà diritto, in luogo dell'indennità sostitutiva della panatica, al rimborso a piè di lista, nei limiti della normalità, delle spese opportunamente documentate.
3 - Il periodo di ingaggio, seguito da imbarco, sarà considerato utile agli effetti della determinazione dell'anzianità di servizio.
Art. 21 - Compenso in caso di trasbordo
1 - Il marittimo, che in caso di trasbordo disposto dalla Società non dovesse prendere subito imbarco su unità navali della medesima Società, avrà diritto ad un compenso pari alla retribuzione prevista per il periodo di riposo di cui all'art. 32 della presente Sezione.
2 - Il compenso non spetterà qualora il marittimo stesso venisse adibito a lavori di comandata.
3 - Il periodo di attesa a terra non è, in ogni caso, computato ai fini del compimento del periodo di imbarco.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 7 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 21 - Compenso per ritardato imbarco in caso di trasbordo
1 - Il marittimo, che in caso di trasbordo disposto dalla Società non dovesse prendere subito imbarco su unità navali armate dalla medesima Società, avrà diritto ad un compenso pari alla retribuzione prevista per il periodo di riposo di cui all'art. 32 della presente Sezione.
2 - Il compenso non spetterà qualora il marittimo stesso venisse adibito a lavori di comandata.
3 - Il periodo di attesa a terra non è, in ogni caso, computato ai fini del compimento del periodo di imbarco.
Aree Europee e Medit. (escluso Italia) gg. 42/21
Aree Extramediterraneo gg. 56/28
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 7 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 22 - Turnazione
Aree Europee e Medit. (escluso Italia) gg. 42/21
Aree Extramediterraneo gg. 56/28La turnazione dei cicli lavoro/riposo è
basata sul rapporto 2 a 1 e 1 a 1demandatao comunque in linea conalla contrattazione integrativa aziendale con le OO.SS. stipulanti la presente Sezione.
Art. 23 - Termini e modalità di corresponsione delle paghe e altre competenze dei marittimi
Libretto paghe
1 - Il minimo contrattuale, l'indennità di navigazione, il supplemento paga per anzianità, gli altri compensi, e indennità spettanti agli imbarcati per qualunque altro titolo, a norma della presente Sezione, saranno corrisposti in ogni caso non oltre 15 giorni dalla fine del mese.
2 - Durante l'imbarco il Comandante corrisponderà acconti all'equipaggio sulla disponibilità per competenze maturate liquidabili - nella valuta disponibile - fino alla concorrenza dell'80%.
3 - Allo sbarco sarà fornita al marittimo lettera di credito firmata dal Comandante del mezzo navale speciale, sulla quale verranno evidenziate tutte le indennità spettanti per fine servizio.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 7 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 23 - Termini e modalità di corresponsione delle paghe e altre competenze dei marittimi.
Libretto paghe
1 - Il minimo contrattuale, l'indennità di navigazione, il supplemento paga per anzianità, gli altri compensi, e indennità spettanti agli imbarcati per qualunque altro titolo, a norma della presente Sezione, saranno corrisposti in ogni caso non oltre 15 giorni dalla fine del mese.
2 - Durante l'imbarco il Comandante corrisponderà acconti all'equipaggio sulla disponibilità per competenze maturate liquidabili - nella valuta disponibile - fino alla concorrenza dell'80%.
3 - Allo sbarco sarà fornita al marittimo lettera di credito firmata dal Comandante del mezzo navale speciale, sulla quale verranno evidenziate tutte le indennità spettanti per fine servizio.2 - Durante l'imbarco potranno essere corrisposti acconti ai lavoratori marittimi fino alla concorrenza dell'80% del minimo contrattuale, salvo diversa prassi aziendale. In caso di utilizzo di denaro contante l'acconto potrà essere riconosciuto entro i limiti di Legge.
3 - Gli acconti in valuta estera saranno corrisposti e saranno ragguagliati al cambio ufficiale del giorno dei pagamento. L'ammontare del controvalore in euro al cambio ufficiale degli acconti corrisposti in valuta non potrà superare il saldo spettante al lavoratore marittimo per le competenze maturate a suo favore al momento della corresponsione dell'acconto.
4 - Ad ogni lavoratore marittimo, ai sensi di Legge, salvo particolari posizionamenti della nave o difficoltà logistiche, sarà consegnato, a carico del datore di lavoro, un cedolino paga sul quale saranno specificatamente registrate le competenze e tutti i compensi liquidati.
5 - Qualora un marittimo sia tenuto prigioniero sulla nave o fuori della nave in seguito ad atti di pirateria o rapina armata contro le navi, il trattamento previsto dal contratto di arruolamento e dalla presente Sezione dovrà continuare a essere erogato durante l'intero periodo della prigionia e fino a che il marittimo sia rilasciato e debitamente rimpatriato o, nel caso di decesso durante la prigionia, fino alla data della morte.
Art. 24 - Gratifica natalizia e gratifica pasquale
1 - Sia in occasione del Natale che della Pasqua sarà corrisposta ai marittimi una gratifica - in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi di imbarco compiuti - costituita dai seguenti elementi:
a) minimo contrattuale;
b) supplemento paga per anzianità al personale di Stato Maggiore di cui all'allegato B;
c) indennità di funzione per i soli Comandanti PM e Direttori di Macchina non CM;
d) valore convenzionale della panatica come stabilito all'art. 28;
e) eventuali scatti di anzianità cui all'art. 18.
2 - Per le frazioni di mese verranno corrisposti i ratei giornalieri.
3 - Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, in occasione della liquidazione delle altre competenze, saranno corrisposte anche le quote parti della gratifica natalizia e pasquale.
4 - I ratei delle gratifiche natalizie e pasquali saranno da considerarsi ai fini del computo dell'indennità sostitutiva dei riposi compensativi e delle ferie.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 7 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 24 - Gratifica natalizia e gratifica pasquale
1 - Sia in occasione del Natale, con le competenze del mese di Novembre, che della Pasqua, con le competenze del mese di Marzo, sarà corrisposta ai marittimi una gratifica - in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi di imbarco compiuti - costituita dai seguenti elementi:
a) minimo contrattuale;
b) supplemento paga per anzianità al personale di Stato Maggiore di cui all'allegato B;
c) indennità di funzione per i soli Comandanti PM e Direttori di Macchina non CM;
d) valore convenzionale della panatica come stabilito all'art. 28;
e) eventuali scatti di anzianità cui all'art. 18.
2 - Per le frazioni di mese verranno corrisposti i ratei giornalieri.2 - Ai marittimi entrati in servizio nel corso dell'anno o che cessino dal servizio nel corso dell'anno, la gratifica natalizia e quella pasquale saranno corrisposte in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi di imbarco compiuti. Per le frazioni di mese verranno corrisposti i ratei giornalieri.
3 - Nel caso di cessazione del contratto di arruolamento
rapporto di lavoro, in occasione della liquidazione delle altre competenze, saranno corrisposte anche le quote parti della gratifica natalizia e pasquale.4 - Ferma restando l'abilitazione professionale del marittimo, nel caso di impiego pro tempore, nel corso dell'anno, di un marittimo presso lo stesso armatore con grado superiore a quello attribuito al momento della liquidazione delle gratifiche, la liquidazione stessa sarà effettuata computando i ratei della maggiore retribuzione percepita nel periodo di funzionamento.
5 - I ratei delle gratifiche natalizie e pasquali saranno da considerarsi ai fini del computo dell'indennità sostitutiva dei riposi compensativi e delle ferie.
Art. 25 - Compensi per funzioni di grado o categoria superiore
1 - Al personale cui fosse affidata funzione di grado o categoria superiore spetteranno, protempore, la paga e gli emolumenti accessori inerenti a tale grado o categoria.
Ove l'assegnazione alla mansione superiore (qualifica o grado) non abbia avuto luogo per sostituzione di marittimo assente con diritto alla conservazione del posto, l'assegnazione stessa diventa definitiva trascorso il periodo di 3 (tre) mesi.
2 - Ove invece l'assegnazione a funzione di grado o qualifica superiore abbia avuto luogo per sostituzione di marittimo assente con diritto alla conservazione del posto il marittimo ha diritto all'inquadramento superiore decorso il periodo di 6 (sei) mesi.
3 - I detti periodi di tre e/o sei mesi sono da intendersi di servizio continuativo e di effettiva presenza a bordo.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 7 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 25 - Compensi per funzioni di grado o categoria superiore
1 - Al personale cui fosse affidata funzione di grado o categoria superiore spetteranno, protempore, la paga e gli emolumenti accessori inerenti a tale grado o categoria.
Ove l'assegnazione alla mansione superiore (qualifica o grado) non abbia avuto luogo per sostituzione di marittimo assente con diritto alla conservazione del posto, l'assegnazione stessa diventa definitiva trascorso il periodo di 3 (tre) mesi.
2 - Ove invece l'assegnazione a funzione di grado o qualifica superiore abbia avuto luogo per sostituzione di marittimo assente con diritto alla conservazione del posto il marittimo ha diritto all'inquadramento superiore decorso il periodo di 6 (sei) mesi, ove sia in possesso di idonea abilitazione professionale ai sensi della normativa nazionale e internazionale in materia.
3 - I detti periodi di tre e/o sei mesi sono da intendersi di servizio continuativo e di effettiva presenza a bordo.
Art. 26 - Compensi per lavoro straordinario
1 - Non è considerato lavoro straordinario qualunque lavoro per la sicurezza del mezzo navale speciale.
2 - La quota oraria per il lavoro straordinario è si determina dividendo il minimo contrattuale per il divisore 184. Il valore così ottenuto sarà maggiorato secondo le seguenti percentuali:
- Diurno feriale: 25%
- Notturno feriale e Diurno Festivo: 25%
- Notturno Festivo: 33%
3 - Agli effetti dei compensi per lavoro straordinario per ore notturne si intendono quelle comprese tra le ore 20 e le ore 6.
4 - È escluso dai compensi per lavoro straordinario il personale di Stato Maggiore al quale viene corrisposta l'indennità di funzione.
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Art. 26 - Compensi per lavoro straordinario
1 - Non è considerato lavoro straordinario qualunque lavoro per la sicurezza del mezzo navale speciale. Le ore di lavoro straordinario massime dovranno essere compatibili con le vigenti disposizioni di Legge in materia di ore minime di riposo.
2 - La quota oraria per il lavoro straordinario è si determina dividendo il minimo contrattuale per il divisore 184. Il valore così ottenuto sarà maggiorato secondo le seguenti percentuali:
- Diurno feriale: 25%
- Notturno feriale e Diurno Festivo: 25%
- Notturno Festivo: 33%
3 - Agli effetti dei compensi per lavoro straordinario per ore notturne si intendono quelle comprese tra le ore 20 e le ore 6.
4 - È escluso dai compensi per lavoro straordinario il personale di Stato Maggiore al quale viene corrisposta l'indennità di funzione.
5 - Le parti dichiarano espressamente che i riconoscimenti di ore di straordinario, i compensi per lavoro straordinario, anche se continuativi e/o predeterminati e/o forfettizzati, debbono essere esclusi, anche a livello aziendale, a qualsiasi titolo dalla retribuzione, essendo voluti come elementi distinti ed autonomi espressamente ribandendosi l'esclusione dei medesimi dal calcolo delle indennità sostitutive delle ferie e dei riposi compensativi nonché di ogni altro istituto che, direttamente o indirettamente, implichi la retribuzione quale base di calcolo. Pertanto, anche in relazione alla specialità del rapporto di lavoro nautico, le parti dichiarano che hanno sempre voluto escludere i riconoscimenti di ore di lavoro straordinario, i compensi per lavoro straordinario anche se continuativi e/o predeterminati e/o forfetizzati dal computo degli istituti contrattuati sui quali sono state calcolate le "indennità fisse".
1 - Al marittimo sono garantiti alloggi e aree equipaggio sicure ed in condizioni dignitose, così come previsto dagli standard nazionali ed internazionali ILO, con particolare attenzione alla metratura della cabina, alla ventilazione ed al condizionamento, alla soglia di rumorosità, vibrazione, illuminazione ed ai presidi sanitari.
2 - Le forniture di vitto devono essere in linea con gli standard nazionali, internazionali ILO per quanto riguarda quantità, valore nutrizionale, qualità e varietà e terranno in considerazione la durata e la natura del viaggio nonché il numero di marittimi presenti a bordo.
3 - Per la somministrazione del vitto si terrà conto delle abitudini alimentari dei marittimi con particolare riferimento al credo religioso.
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Art. 27 - Alloggio e Vitto
1 - Al marittimo sono garantiti alloggi e aree equipaggio sicure ed in condizioni dignitose, così come previsto dagli standard nazionali ed internazionali ILO, con particolare attenzione alla metratura della cabina, alla ventilazione ed al condizionamento, alla soglia di rumorosità, vibrazione, illuminazione ed ai presidi sanitari.
2 - Le forniture di vitto devono essere in linea con gli standard nazionali, internazionali ILO per quanto riguarda quantità, valore nutrizionale, qualità e varietà e terranno in considerazione la durata e la natura del viaggio nonché il numero di marittimi presenti a bordo.
3 - Per la somministrazione del vitto si terrà conto delle abitudini alimentari dei marittimi con particolare riferimento al credo religioso.1 - Al marittimo sono garantiti alloggi e aree equipaggio sicure ed in condizioni dignitose, così come previsto dagli standard nazionali ed internazionali ILO, con particolare attenzione alla metratura della cabina, alla ventilazione ed al condizionamento, alla soglia di rumorosità, vibrazione, illuminazione ed ai presidi sanitari. In caso di assenza di alloggi a bordo, la contrattazione di secondo livello disciplinerà l'individuazione di adeguate soluzioni alternative.
2 - Le forniture di vitto, nell'ambito del servizio mensa, dovranno essere gratuite e in linea con gli standard nazionali, intemazionali ILO per quanto riguarda quantità, valore nutrizionale, qualità, e varietà, saranno bilanciate e terranno in considerazione la durata e la natura del viaggio nonché il numero di marittimi presenti a bordo. Sarà, inoltre, sempre garantito l'accesso gratuito all'acqua potabile.
3 - Per la somministrazione del vitto si terrà conto delle abitudini alimentari dei marittimi con particolare riferimento ai credo religioso.
4 - Due marittimi franchi dal servizio appartenenti alle sezioni coperta, macchina e camera con esclusione dei Sottufficiali capiservizio e che accettino l'incarico, assisteranno, a turno settimanale, secondo l'ordine di iscrizione nel ruolino di equipaggio, senza diritto a compensi, al prelevamento, confezionamento e distribuzione dei viveri per l'equipaggio e segnaleranno al Comando di bordo le eventuali manchevolezze.
5 - Dove non sia possibile fornire vitto ed alloggio sul mezzo navale speciale, presso impianti campi base, alberghi, pensioni convenzionate con l'Armatore, al personale imbarcato verrà corrisposta un'indennità gioroaliera lorda sostitutiva di ammontare pari a quella erogata normalmente anche al personale non marittimo adibito alle attività dei mezzi navali speciali stessi.
Art. 28 - Valutazione della Panatica quale coefficiente della retribuzione
1 - In tutti i casi in cui occorra computare la panatica quale coefficiente della retribuzione o considerarla come coefficiente di calcolo per la liquidazione di indennità (ad esempio: indennità sostitutiva del preavviso, indennità di risoluzione del rapporto di lavoro, indennità sostitutiva delle ferie o dei riposi compensativi, indennità giornaliera in caso di malattia o infortunio, gratifica natalizia, gratifica pasquale, ecc.) il valore da attribuire alla panatica è determinato nelle misure seguenti:
Padrone al Comando e Direttore di macchina non patentato € 7,75 mens.
Ufficiali € 6,97 mens.
Sottufficiali € 5,89 mens.
Comuni € 4,96 mens.
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Art. 28 - Valutazione della Panatica quale coefficiente della retribuzione
1 - In tutti i casi in cui occorra computare la panatica quale coefficiente della retribuzione o considerarla come coefficiente di calcolo per la liquidazione di indennità (ad esempio: indennità sostitutiva del preavviso, trattamento di fine rapporto
indennità di risoluzione del rapporto di lavoro,indennità sostitutiva delle ferie o dei riposi compensativi, indennità giornaliera in caso di malattia o infortunio, gratifica natalizia, gratifica pasquale, ecc.) il valore da attribuire alla panatica è determinato nelle misure seguenti:
Padrone al Comando e Direttore di macchina non patentato € 7,75 mens.Ufficiali € 6,97 mens.
Sottufficiali € 5,89 mens.
Comuni € 4,96 mens.
Art. 29 - Indennità sostitutiva della panatica
1 - Al sottoelencato personale marittimo sarà corrisposta, durante i riposi compensativi, la seguente indennità sostitutiva della panatica:
Ufficiali € 2,58
Sottufficiali € 1,91
Comuni € 1,65
CAPO VII - RIPOSI FESTIVI - FERIE - LICENZE
Art. 30 - Trattamento per le Giornate Festive e Ferie
1 - Sono considerati giorni festivi:
- tutte le domeniche
- il 1º Gennaio (Capodanno)
- il 6 Gennaio (Epifania)
- il Lunedì di Pasqua
- il 25 Aprile
- il 1º Maggio
- Ascensione
- il 15 Agosto
- il 1º Novembre
- l'8 Dicembre
- il 25 Dicembre (S. Natale)
- il 26 Dicembre
Sono considerati semifestivi, cioè festivi nelle sole ore pomeridiane, i seguenti giorni:
- Venerdì Santo
- Vigilia di Natale
2 - Per ognuna delle festività menzionate nonché per ogni Sabato lavorato, il marittimo ha diritto ad una giornata di riposo compensativo. Le ferie verranno maturate in ragione di 2,83 giorni per mese di imbarco e godute durante i periodi di licenza a terra per turno.
Il monte ferie maturabile per ogni anno d'imbarco è di 34 giorni da fruire nei giorni calendariali di licenza a terra con esclusione delle Domeniche e dei giorni festivi intercorrenti nel periodo feriale medesimo.
Al marittimo che ne faccia richiesta il Comando può concedere, salvo esigenze di servizio, permessi di durata non inferiore a 24 ore consecutive. Per ciascun giorno di riposo compensativo goduto, al marittimo sarà trattenuto il relativo importo.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 7 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 30 - Trattamento per le Giornate Festive e Ferie
1 - Sono considerati giorni festivi:
- tutte le domeniche
- il 1º Gennaio (Capodanno)
- il 6 Gennaio (Epifania)
- il Lunedi di Pasqua
- il 25 Aprile
- il 1º Maggio
-
Ascensione2 giugno- il 15 Agosto
- il 1º Novembre
- l‘8 Dicembre
- il 25 Dicembre (S. Natale)
- il 26 Dicembre
Sono considerati semifestivi, cioè festivi nelle sole ore pomeridiane, i seguenti giorni:
- Venerdi Santo
- Vigilia di Natale
2 - Per ognuna delle festività menzionate nonché per ogni Sabato lavorato, il marittimo ha diritto ad una giornata di riposo compensativo. Le ferie verranno maturate in ragione di 2,83 giorni per mese di imbarco e godute durante i periodi di licenza a terra per turno.
Il monte ferie maturabile per ogni anno d'imbarco è di 34 giorni da fruire nei giorni calendariali di licenza a terra con esclusione delle Domeniche e dei giorni festivi intercorrenti nel periodo feriale medesimo.
Al marittimo che ne faccia richiesta il Comando può concedere, salvo esigenze di servizio, permessi di durata non inferiore a 24 ore consecutive. Per ciascun giorno di riposo compensativo goduto, al marittimo sarà trattenuto il relativo importo.
Art. 31 - Computo dei riposi compensativi e ferie
1 - Durante il periodo di permanenza a bordo i turni di servizio continuano nei giorni festivi secondo l'orario normale di lavoro. I giorni di riposo compensativo riconoscibili al personale marittimo sono tanti giorni quante le giornate di sabato, domenica e giorni festivi trascorsi effettivamente in servizio a bordo.
Qualora il marittimo, nei giorni predetti, presti attività lavorativa oltre l'orario normale, verrà corrisposto il compenso per lavoro straordinario, per le ore eccedenti l'orario normale.
In caso di malattia o infortunio nel corso dell'imbarco con conseguente esenzione dal servizio, al marittimo rimasto a bordo ammalato o infortunato sarà riconosciuto il riposo compensativo per le giornate di domenica e di festività infrasettimanali trascorse in navigazione.
Nel caso che durante il corso del contratto di arruolamento per esigenze di servizio non sia stato possibile fare godere i riposi compensativi, l'Armatore indennizzerà il marittimo mediante il pagamento di tante giornate o pro rata di minimo contrattuale, indennità di funzione per i soli comandanti PM e Direttori di Macchina non C.M., rateo della gratifica natalizia e della gratifica pasquale nonché degli eventuali scatti di cui all'art. 18, valore convenzionale della panatica di cui all'art.28 e delle indennità previste per le singole qualifiche che sono qui di seguito in modo esclusivo elencate: supplemento paga per anzianità al personale di Stato Maggiore di cui all'allegato B.
Le ferie ed i riposi compensativi maturati durante i periodi lavorati vengono goduti durante i turni di licenza o, in caso di mancata usufruizione, liquidati al momento dello sbarco.
Il computo dei riposi compensativi o ferie viene effettuato su 1/26 del valore mensile di:
- minimo contrattuale;
- valore convenzionale della Panatica;
- supplemento paga per anzianità al personale di Stato Maggiore di cui all'allegato B;
- indennità di funzione per i soli Comandanti PM e Direttori di Macchina non CM;
e di 1/30 di:
- scatti di anzianità
- valore mensile di 13ªe 14ª
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 7 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 32 - Licenze o periodi di riposo durante il periodo di imbarco
1 - Al personale imbarcato su Mezzi Speciali, durante il periodo di imbarco, saranno concessi periodi di licenza o di riposo da usufruire a terra.
2 - Il periodo di licenza sarà commisurato rispetto a quello di effettiva presenza a bordo sulla base del rapporto 1 a 2 per l'area montaggi, di 1 a 1 per l'area perforazione. I giorni di viaggio non saranno computati per la fruizione dei riposi compensativi o ferie.
3 - Le spese di viaggio, per fruire della licenza, sostenute dal marittimo imbarcato su Mezzi Speciali, sono a carico dell'Armatore.
4 - La retribuzione spettante durante il periodo di licenza, è composta da:
- minimo contrattuale;
- supplemento paga per anzianità al personale di Stato Maggiore di cui all'allegato B;
- scatti d'anzianità;
- valore convenzionale della Panatica;
- indennità di funzione per i soli Comandanti PM e Direttori di Macchina non CM.
5 - La licenza viene concessa in conto riposi compensativi o in conto ferie maturate, ma in caso di mancata usufruizione saranno liquidati al momento dello sbarco.
6 - Al personale che usufruisce dei riposi compensativi durante il periodo di imbarco il sabato non è considerato riposo.
7 - La documentazione delle spese di viaggio dovrà essere presentata entro il mese successivo, dall'effettuazione del viaggio; non saranno rimborsate le spese non documentate da pezze giustificative.
8 - La data dello sbarco, intesa come ultima data di discesa dal mezzo navale speciale, risolve di diritto ed automaticamente la convenzione di imbarco.
9 - Durante il periodo di imbarco il personale marittimo dei mezzi navali speciali, i quali effettuino attività di perforazione con turnazione 1/1, può fare richiesta scritta all'armatore, tramite il Comando di Bordo, di fruire di un periodo di ferie tra il termine di un ciclo di lavoro e l'inizio di quello successivo. Tali giorni di ferie dovranno essere maturati durante il periodo di imbarco.
10 - L'Armatore, secondo le esigenze di servizio, concederà, in via del tutto eccezionale, la fruizione del periodo feriale al solo e predetto personale marittimo che ne avrà fatto espressamente richiesta scritta.
11 - Tale richiesta non dovrà essere in futuro oggetto di ulteriore rivendicazione sindacale da parte delle OSL e trova esclusiva applicazione per il personale che effettua attività di perforazione con turnazione 1/1.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 7 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 32 - Licenze o periodi di riposo durante il periodo di imbarco
1 - Al personale imbarcato su Mezzi Speciali, durante il periodo di imbarco, saranno concessi periodi di licenza o di riposo da usufruire a terra.
2 - Il periodo di licenza sarà commisurato rispetto a quello di effettiva presenza a bordo sulla base del rapporto 1 a 2 per l'area montaggi, di 1 a 1 per l'area perforazione. I giorni di viaggio non saranno computati per la fruizione dei riposi compensativi o ferie.2 - Il periodo di licenza sarà commisurato rispetto a quello di effettiva presenza a bordo sulla base del rapporto 2 a 1 o 1 a 1
o comunquein linea con la contrattazione integrativa aziendale.I giorni di viaggio sono parte del periodo di licenza e comunque non saranno computati per la fruizione dei riposi compensativi o ferie.
3 - Le spese di viaggio, per fruire della licenza, sostenute dal marittimo imbarcato su Mezzi Speciali, sono a carico dell'Armatore, secondo i criteri definiti aziendalmente.
4 - La retribuzione spettante durante il periodo di licenza, è composta da:
- minimo contrattuale;
- supplemento paga per anzianità al personale di Stato Maggiore di cui all'allegato B;
- scatti d'anzianità;
- valore convenzionale della Panatica;
- indennità di funzione per i soli Comandanti PM e Direttori di Macchina non CM.
5 - La licenza viene concessa in conto riposi compensativi o in conto ferie maturate, ma in caso di mancata
usufruizione saranno liquidati al momento dello sbarco.6 - Al personale che usufruisce dei riposi compensativi durante il periodo di imbarco il sabato non è considerato riposo.
7 - La documentazione delle spese di viaggio dovrà essere presentata entro il mese successivo, dall'effettuazione del viaggio; non saranno rimborsate le spese non documentate da pezze giustificative.
8 - La data dello sbarco, intesa come ultima data di discesa dal mezzo navale speciale, risolve di diritto ed automaticamente la convenzione di imbarco.
9 - Durante il periodo di imbarco il personale marittimo dei mezzi navali speciali, i quali effettuino attività di perforazione con turnazione 1/1, può fare richiesta scritta all'armatore, tramite il Comando di Bordo, di fruire di un periodo di ferie tra il termine di un ciclo di lavoro e l'inizio di quello successivo. Tali giorni di ferie dovranno essere maturati durante il periodo di imbarco.
10 - L'Armatore, secondo le esigenze di servizio, concederà, in via del tutto eccezionale, la fruizione del periodo feriale al solo e predetto personale marittimo che ne avrà fatto espressamente richiesta scritta.
11 - Tale richiesta non dovrà essere in futuro oggetto di ulteriore rivendicazione sindacale da parte delle OSL e trova esclusiva applicazione per il personale che effettua attività di perforazione con turnazione 1/1.
1 - Qualora una delle festività nazionali cada di domenica verranno riconosciuti al marittimo: una giornata di riposo compensativo; un importo pari ad 1/26mo: del minimo contrattuale, degli eventuali scatti di cui all'art. 18, delle indennità previste per le singole qualifiche che sono qui di seguito in modo esclusivo elencate: supplemento paga per anzianità al personale di Stato Maggiore di cui all'allegato B, indennità di funzione.
2 - Qualora una delle festività normalmente infrasettimanali di cui all'art 30 cada di domenica, verranno riconosciuti al marittimo: il compenso per lavoro straordinario festivo per le ore eccedenti l'orario normale; una giornata di riposo compensativo; un importo pari ad 1/26mo del minimo contrattuale, degli eventuali scatti di anzianità di cui all'art. 18 delle indennità previste per le singole qualifiche che sono qui di seguito in modo esclusivo elencate: supplemento paga per anzianità al personale di Stato Maggiore di cui all'allegato B, indennità di funzione, e, se il marittimo è in Turno Particolare, un trentesimo del rateo mensile della gratifica natalizia e pasquale.
3 - Qualora un giorno semifestivo cada di domenica sarà riconosciuto al marittimo il solo trattamento previsto per la domenica.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 7 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 33 - Festività nazionali e altre festività normalmente infrasettimanali cadenti di domenica in servizio a bordo
1 - Qualora una delle festività nazionali normalmente infrasettimanali cada di domenica verrà
nnoriconosciuta al marittimo un'ulteriore giornata di riposo compensativo.: una giornata di riposo compensativo; un importo pari ad 1/26mo: del minimo contrattuale, degli eventuali scatti di cui all'art. 18, delle indennità previste per le singole qualifiche che sono qui di seguito in modo esclusivo elencate: supplemento paga per anzianità al personale di Stato Maggiore di cui all'allegato B, indennità di funzione.
2 - Qualora una delle festività normalmente infrasettimanali di cui all'art 30 cada di domenica, verranno riconosciuti al marittimo: il compenso per lavoro straordinario festivo per le ore eccedenti l'orario normale; una giornata di riposo compensativo; un importo pari ad 1/26mo del minimo contrattuale, degli eventuali scatti di anzianità di cui all'art. 18 delle indennità previste per le singole qualifiche che sono qui di seguito in modo esclusivo elencate: supplemento paga per anzianità al personale di Stato Maggiore di cui all'allegato B, indennità di funzione, e, se il marittimo è in Turno Particolare, un trentesimo del rateo mensile della gratifica natalizia e pasquale.3 - Qualora un giorno semifestivo cada di domenica sarà riconosciuto al marittimo il solo trattamento previsto per la domenica.
1 - A tutti i componenti l'equipaggio è riconosciuto un periodo feriale di 34 giorni per ogni anno di servizio o pro-rata, da fruire in giorni di calendario con esclusione delle domeniche e delle altre festività comprese nel periodo feriale stesso.
2 - Il marittimo avrà normalmente diritto di fruire del periodo feriale senza interromperlo, salvo impedimento che derivi da esigenze di servizio, nel quale caso sarà consentito all'armatore di frazionarlo in due periodi.
3 - Qualora l'armatore, per imprescindibili ragioni di servizio, non potesse concedere, in tutto o in parte, le ferie annuali ai sensi dei commi precedenti, corrisponderà al marittimo altrettante giornate calcolate in base ad 1/26mo di minimo contrattuale, valore convenzionale della panatica, supplemento paga per anzianità al personale di Stato Maggiore, indennità di funzione per i soli Comandanti PM e Direttori di Macchina non CM, ed ad 1/30mo del rateo di gratifica natalizia e pasquale e degli eventuali scatti.
Dichiarazione a verbale
Con la fissazione del periodo feriale a 34 giorni convenuto con il presente accordo di rinnovo, le parti convengono che con decorrenza 1º gennaio 2000 la prestazione lavorativa annuale verrà ridotta complessivamente di 32 ore pari a 4 giornate di lavoro recuperando la monetizzazione delle due giornate festive (2 giugno - 4 novembre) e della giornata di riposo concessa con il contratto del 1989 ed aggiungendo 8 ore di riduzione di orario.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 7 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 34 - Ferie
1 - A tutti i componenti l'equipaggio è riconosciuto un periodo feriale di 34 giorni per ogni anno di servizio o pro-rata, da fruire in giorni di calendario con esclusione delle domeniche e delle altre festività comprese nel periodo feriale stesso.
2 - Il marittimo avrà normalmente diritto di fruire del periodo feriale senza interromperlo, salvo impedimento che derivi da esigenze di servizio, nel quale caso sarà consentito all'armatore di frazionarlo in due periodi.3 - Qualora l'armatore, per imprescindibili ragioni di servizio, non potesse concedere, in tutto o in parte, le ferie annuali ai sensi dei commi precedenti, corrisponderà al marittimo, al momento dello sbarco, altrettante giornate calcolate in base ad 1/26mo di minimo contrattuale, valore convenzionale della panatica, supplemento paga per anzianità al personale di Stato Maggiore,
indennità di funzione per i soli Comandanti PM e Direttori di Macchina non CMe ad 1/30mo del rateo di gratifica natalizia e pasquale e degli eventuali scatti.
Dichiarazione a verbale
Con la fissazione del periodo feriale a 34 giorni convenuto con il presente accordo di rinnovo, le parti convengono che con decorrenza 1º gennaio 2000 la prestazione lavorativa annuale verrà ridotta complessivamente di 32 ore pari a 4 giornate di lavoro recuperando la monetizzazione delle due giornate festive (2 giugno - 4 novembre) e della giornata di riposo concessa con il contratto del 1989 ed aggiungendo 8 ore di riduzione di orario.
Dichiarazione a verbale
Con la fissazione del periodo feriale a 34 giorni, le parti si danno reciprocamente atto della completa attuazione attraverso lo strumento contrattuale delle disposizioni contenute nella Maritime Labour Convention, 2006.
Art. 35 - Trattamento previdenziale
1 - Sia l'Armatore che il marittimo ottempereranno, per gli oneri di loro rispettiva competenza, secondo i termini di Legge.
1 - Le società provvederanno a stipulare apposita polizza assicurativa per tutto il proprio personale, secondo quanto previsto dall'accordo del 20 dicembre 2002 e successive integrazioni di cui all'Allegato 16 della Sezione per l'imbarco dei lavoratori marittimi comunitari sulle navi da carico e sulle navi traghetto passeggeri/merci superiori a 151 tonnellate di stazza lorda e per i Comandanti e Direttori di Macchina imbarcati su navi superiori a 151 t.s.l. e inferiori a 3.000 t.s.l. o 4.000 t.s.c. - da intendersi qui integralmente ritrascritto come parte integrante della presente Sezione - fermi restando eventuali accordi sindacali aziendali di miglior favore.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 7 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 36 - Assicurazione contro la cancellazione delle matricole e la perdita dell'abilitazione professionale
titoloper sinistro marittimo
1 - Le società provvederanno a stipulare apposita polizza assicurativa per tutto il proprio personale, secondo quanto previsto dall'accordo del 20 dicembre 2002 e successive integrazioni di cui all'Allegato
1613 della Sezione 1 per l'imbarco dei lavoratori marittimi comunitari sulle navi da carico e sulle navi traghetto passeggeri/merci superiori a 151 tonnellate di stazza lorda e per i Comandanti e Direttori di Macchina imbarcati su navi superiori a 151 t.s.l. e inferiori a 3.000 t.s.l, o 4.000 t.s.c. - da intendersi qui integralmente ritrascritto come parte integrante della presente Sezione- fermi restando eventuali accordi sindacali aziendali di miglior favore.2 - Fermo restando quanto previsto al comma 1, potranno essere sottoscritti accordi sindacali aziendali di miglior favore con le parti stipulanti la presente Sezione, che assorbiranno fino a concorrenza le disposizioni previste dal precedente comma.
Art. 37 - Assicurazione malattie e infortuni
1 - Tutti i componenti l'equipaggio sono assicurati contro gli infortuni e le malattie ai sensi di Legge.
2 - L'armatore assicurerà inoltre le prestazioni indicate nelle tabelle allegate alla presente Sezione (Allegato 1).
3 - La malattia non darà luogo alla risoluzione del contratto di arruolamento, sempreché il marittimo sia in grado di riprendere il proprio posto a bordo 24 ore prima della partenza del mezzo navale speciale, e ciò consti all'armatore, in base a referto sanitario, almeno 48 ore prima della partenza.
4 - Il lavoratore assente per malattia è tenuto a trovarsi nel proprio domicilio dalle 10.00 alle 12,00 e dalle 17,00 alle 19,00, disponibile per le visite di controllo.
5 - Il lavoratore potrà indicare sul certificato medico 2 ore di reperibilità all'interno delle fasce orarie di cui sopra. Tale indicazione ha efficacia soltanto successivamente al terzo giorno di assenza per malattia, entro il quale deve pervenire, a termine di contratto, il certificato medico all'azienda.
6 - Sono fatte salve le eventuali documentabili necessità di assentarsi dal domicilio per le visite, le prestazioni e gli accertamenti specialistici nonché le visite di controllo.
Art. 38 - Indennità perdita corredo strumenti professionali ed utensili
1 - In caso di perdita di tutti gli effetti personali o della maggior parte di essi per fatto di guerra o altro sinistro, il personale ha diritto all'indennizzo da parte dell'armatore del danno subito entro i limiti massimi indicati all'Allegato 3.
2 - Per perdite parziali le indennità massime saranno proporzionali a quelle indicate nella tabella.
3 - L'indennità relativa alla perdita degli strumenti scientifici od utensili non sarà dovuta quando risulti che i marittimi non ne fossero provvisti o li avessero avuti in dotazione dall'armatore.
a) 1 - In caso di risoluzione del contratto di arruolamento per naufragio, qualunque sia il tipo di contratto, è dovuta al marittimo, oltre all'indennità prevista dalla presente Sezione (art. 39, lett. B), comma 1, lett. d) un'indennità di disoccupazione specifica per il naufragio pari a 2 mesi dello stipendio percepito a bordo, in conformità con quanto previsto dalla Regola 2.6 della Maritime Labour Convention, 2006.
CAPO IX - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO
Art. 39 - Risoluzione del contratto di arruolamento
A) Risoluzione del contratto di arruolamento a tempo determinato
1 - La risoluzione del contratto di arruolamento a tempo determinato anticipatamente rispetto alla sua scadenza naturale può avvenire, da entrambe le parti, ai sensi delle disposizioni di Legge.
2 - Il marittimo può risolvere il contratto di arruolamento nei casi di morte del padre, della madre, dei figli, del coniuge o convivente risultante da documentazione anagrafica, da documentare entro 10 giorni dallo sbarco o per fatto grave (ad es. terremoto, alluvione nel luogo di residenza, ecc.), certificato dall'autorità competente, da segnalare tempestivamente al datore di lavoro e da documentare entro 10 giorni dallo sbarco. In tali casi le spese di rimpatrio sono a carico del datore di lavoro; in ipotesi di mancata documentazione o di insussistenza del fatto grave, il marittimo sarà tenuto a corrispondere al datore di lavoro le spese sostenute per il rimpatrio.
3 - La risoluzione del contratto di arruolamento può inoltre avvenire:
a) per colpa dell'arruolato;
b) a causa di disarmo per mancanza di traffico per un periodo non inferiore a 15 giorni, o di disarmo per riclassifica della nave o per grandi riparazioni di durata non inferiore a 30 giorni;
c) per effetto di interdizione del commercio con il luogo di destinazione della nave, arresto della nave o altra causa non imputabile all'armatore, che rendano impossibile l'inizio o la prosecuzione del viaggio.
B) Risoluzione del contratto di arruolamento a tempo indeterminato
1 - Il contratto di arruolamento a tempo indeterminato può essere risolto nei seguenti casi:
a) avvicendamento
b) per volontà del lavoratore marittimo;
c) per volontà dell'Armatore per giusta causa, giustificato motivo soggettivo, giustificato motivo oggettivo;
d) per forza maggiore o altre cause;
e) per colpa del marittimo.
a) Avvicendamento
1. Il marittimo, completato il periodo di imbarco, sbarcherà per "avvicendamento".
2. Il contratto di arruolamento si estingue al compimento del periodo contrattuale di imbarco ed al marittimo sarà corrisposto il trattamento di fine rapporto maturato durante il periodo di imbarco, secondo le misure e le modalità indicate nella presente Sezione.
Qualora il marittimo non venisse imbarcato dopo il periodo di riposo/licenza ed una franchigia di 30 giorni, allo stesso verrà corrisposto un compenso pari alla metà del preavviso.
3. Le spese di rimpatrio per via aerea saranno a carico dell'Armatore fino all'aeroporto più vicino alla residenza del marittimo. Nelle spese di rimpatrio è compresa l'eventuale spesa per il trasporto bagagli nei limiti di peso consentiti dal vettore aereo.
4. Malattia o Infortunio.
b) Volontà del lavoratore marittimo
1. Nel caso di risoluzione del contratto di arruolamento a tempo indeterminato per volontà del lavoratore marittimo, quest'ultimo è tenuto a rispettare il termine di 18 giorni di preavviso e a sostenere le spese del suo rimpatrio, o rimborsarle al datore di lavoro se da questi anticipate.
2. I termini di preavviso possono essere derogati nei casi di morte del padre, della madre, dei figli, del coniuge o convivente risultante da documentazione anagrafica, da documentare entro 10 giorni dallo sbarco; o per fatto grave (ad es. terremoto, alluvione nel luogo di residenza, ecc.) da segnalare tempestivamente al datore di lavoro e documentare entro 10 giorni dallo sbarco. In tali casi le spese di rimpatrio sono a carico del datore di lavoro, in ipotesi di mancata documentazione o di insussistenza del fatto grave, il marittimo sarà tenuto a corrispondere al datore di lavoro le spese sostenute per il rimpatrio.
c) Volontà dell'armatore per giusta causa, giustificato motivo soggettivo, giustificato motivo oggettivo
Per giusta causa il contratto di arruolamento può essere risolto dal datore di lavoro in qualunque tempo e luogo, fermo restando quanto previsto dalle norme sul rimpatrio.
Per giustificato motivo il contratto di arruolamento può essere risolto dal datore di lavoro in qualunque tempo e luogo, nel rispetto del termine di 18 giorni di preavviso, ferme restando le disposizioni relative al rimpatrio.
d) Forza maggiore o altre cause
Quando la risoluzione del contratto di arruolamento avvenga in conseguenza di uno degli eventi sotto elencati:
- forza maggiore, caso fortuito, fatto del principe;
- morte del marittimo;
- interdizione del commercio;
- naufragio;
il marittimo di qualunque grado o i suoi aventi causa avranno diritto al trattamento di fine rapporto maturato fino alla data dello sbarco e alla metà dell'indennità sostitutiva del preavviso come disciplinato all'articolo "preavviso", con un minimo garantito di 15 giorni complessivi di retribuzione.
Quando la risoluzione del contratto di arruolamento avvenga in conseguenza di uno degli altri eventi sottoelencati:
- infortunio o malattia del marittimo;
- disarmo per qualsiasi causa;
- alienazione del mezzo navale;
il marittimo avrà diritto al trattamento di fine rapporto maturato fino alla data dello sbarco, con un minimo garantito di 9 giorni complessivi di retribuzione.
Qualora l'armatore risolva il contratto di arruolamento nei casi di vendita della nave con trapasso di bandiera, di arresto e preda della nave il marittimo avrà diritto al trattamento di fine rapporto maturato fino alla data dello sbarco, nonché alla indennità sostitutiva del preavviso, con un minimo garantito di 30 giorni complessivi di retribuzione.
NOTA A VERBALE - in tutti i casi precedenti, qualora la somma del TFR e dell'indennità sostitutiva del preavviso, ove prevista, non garantisca i giorni minimi di retribuzione, la restante somma è imputata a titolo di integrazione del TFR.
e) Colpa del marittimo
Se la risoluzione del contratto di arruolamento è dovuta a colpa del marittimo, l'Armatore è tenuto a corrispondere il solo trattamento di fine rapporto e, ove ne ricorrano gli estremi, il marittimo è tenuto al risarcimento dei danni cagionati all'Armatore.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 7 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 39 - Risoluzione del contratto di arruolamento
A) Risoluzione del contratto di arruolamento a tempo determinato
1 - La risoluzione del contratto di arruolamento a tempo determinato anticipatamente rispetto alla sua scadenza naturale può avvenire, da entrambe le parti, ai sensi delle disposizioni di Legge.
2 - Il marittimo può risolvere il contratto di arruolamento nei casi di morte del padre, della madre, dei figli, del coniuge o convivente risultante da documentazione anagrafica, da documentare entro 10 giorni dallo sbarco o per fatto grave (ad es. terremoto, alluvione nei luogo di residenza, ecc.), certificato dall'autorità competente, da segnalare tempestivamente al datore di lavoro e da documentare entro 10 giorni dallo sbarco. In tali casi le spese di rimpatrio sono a carico del datore di lavoro; in ipotesi di mancata documentazione o di insussistenza del fatto grave, il marittimo sarà tenuto a corrispondere al datore di lavoro le spese sostenute per il rimpatrio.
3 - La risoluzione del contratto di arruolamento può inoltre avvenire:
a) per colpa dell'arruolato;
b) a causa di disarmo per mancanza di traffico per un periodo non inferiore a 15 giorni, o di disarmo per riclassifica della nave o per grandi riparazioni di durata non inferiore a 30 giorni;
c) per effetto di interdizione del commercio con il luogo di destinazione della nave, arresto della nave o altra causa non imputabile all'armatore, che rendano impossibile l'inizio o la prosecuzione del viaggio.3 - Ai sensi delle disposizioni previste dal Codice della Navigazione, la risoluzione del contratto di arruolamento può inoltre avvenire:
a) per colpa dell'arruolato;
b) a causa di disarmo per mancanza di traffico per un periodo non inferiore a 15 giorni, o di disarmo per riclassifica della nave o per grandi riparazioni di durata non inferiore a 30 giorni;
c) per effetto di interdizione del commercio con il luogo di destinazione della nave, arresto della nave o altra causa non imputabile all'armatore, che rendano impossibile l'inizio o la prosecuzione del viaggio; ricorrendone i requisiti, l'armatore corrisponderà al Marittimo l'eventuale trattamento economico di cui all'art. 359 ultimo comma del Codice della Navigazione.
4 - Le spese di rimpatrio saranno a carico dell'Armatore fino alla residenza del marittimo. Nelle spese di rimpatrio è compresa l'eventuale spesa per il trasporto bagagli nei limiti di peso consentiti dal vettore aereo.
B) Risoluzione del contratto di arruolamento a tempo indeterminato
1 - Il contratto di arruolamento a tempo indeterminato può essere risolto nei seguenti casi:
a) avvicendamento
b) per volontà del lavoratore marittimo;
c) per volontà dell'Armatore per giusta causa, giustificato motivo soggettivo, giustificato motivo oggettivo;
d) per forza maggiore o altre cause;
e) per colpa del marittimo.
a) Avvicendamento
1. Il marittimo, completato il periodo di imbarco, sbarcherà per "avvicendamento".
2. Il contratto di arruolamento si estingue al compimento del periodo contrattuale di imbarco ed al marittimo sarà corrisposto il trattamento di fine rapporto maturato durante il periodo di imbarco, secondo le misure e le modalità indicate nella presente Sezione.
Qualora il marittimo non venisse imbarcato dopo il periodo di riposo/licenza ed una franchigia di 30 giorni, allo stesso verrà corrisposto un compenso pari alla metà del preavviso.
3. Le spese di rimpatrio
per via aereasaranno a carico dell'Armatorefino all'aeroporto più vicinoalla residenza del marittimo. Nelle spese di rimpatrio è compresa l'eventuale spesa per il trasporto bagagli nei limiti di peso consentiti dal vettore aereo.
4. Malattia o Infortunio.b) Volontà del lavoratore marittimo
1. Nel caso di risoluzione del contratto di arruolamento a tempo indeterminato per volontà del lavoratore marittimo, quest'ultimo è tenuto a rispettare il termine di 18 giorni di preavviso e a sostenere le spese del suo rimpatrio, o rimborsarle al datore di lavoro se da questi anticipate.
2. I termini di preavviso possono essere derogati nei casi di morte del padre, della madre, dei figli, del coniuge o convivente risultante da documentazione anagrafica, da documentare entro 10 giorni dallo sbarco; o per fatto grave (ad es. terremoto, alluvione nel luogo di residenza, ecc.) da segnalare tempestivamente al datore di lavoro e documentare entro 10 giorni dallo sbarco. In tali casi le spese di rimpatrio sono a carico del datore di lavoro, in ipotesi di mancata documentazione o di insussistenza del fatto grave, il marittimo sarà tenuto a corrispondere al datore di lavoro le spese sostenute per il rimpatrio.
c) Volontà dell'armatore per giusta causa, giustificato motivo soggettivo, giustificato motivo oggettivo
Per giusta causa il contratto di arruolamento può essere risolto dal datore di lavoro in qualunque tempo e luogo, fermo restando quanto previsto dalle norme sul rimpatrio.
Per giustificato motivo il contratto di arruolamento può essere risolto dal datore di lavoro in qualunque tempo e luogo, nel rispetto del termine di 18 giorni di preavviso, ferme restando le disposizioni relative al rimpatrio.
d) Forza maggiore o altre cause
Quando la risoluzione del contratto di arruolamento avvenga in conseguenza di uno degli eventi sotto elencati:
- forza maggiore, caso fortuito, fatto del principe;
- morte del marittimo;
- interdizione del commercio;
- naufragio;
il marittimo di qualunque grado o i suoi aventi causa avranno diritto al trattamento di fine rapporto maturato fino alla data dello sbarco e alla metà dell'indennità sostitutiva del preavviso come disciplinato all'articolo "preavviso", con un minimo garantito di 15 giorni complessivi di retribuzione.
Quando la risoluzione del contratto di arruolamento avvenga in conseguenza di uno degli altri eventi sottoelencati:
- infortunio o malattia del marittimo;
- disarmo per qualsiasi causa;
- alienazione del mezzo navale;
il marittimo avrà diritto al trattamento di fine rapporto maturato fino alla data dello sbarco, con un minimo garantito di 9 giorni complessivi di retribuzione.
Qualora l'armatore risolva il contratto di arruolamento nei casi di vendita della nave con trapasso di bandiera, di arresto e preda della nave il marittimo avrà diritto al trattamento di fine rapporto maturato fino alla data dello sbarco, nonché alla indennità sostitutiva del preavviso, con un minimo garantito di 30 giorni complessivi di retribuzione.
NOTA A VERBALE - in tutti i casi precedenti, qualora la somma dei TFR e dell'indennità sostitutiva del preavviso, ove prevista, non garantisca i giorni minimi di retribuzione, la restante somma è imputata a titolo di integrazione del TFR.
e) Colpa del marittimo
Se la risoluzione del contratto di arruolamento è dovuta a colpa del marittimo, l'Armatore è tenuto a corrispondere il solo trattamento di fine rapporto e, ove ne ricorrano gli estremi, il marittimo è tenuto al risarcimento dei danni cagionati all'Armatore.
Art. 39 bis - Effetti sui contratto di arruolamento in caso di atti di pirateria e rapina armata contro le navi
1 - Quando un marittimo è tenuto prigioniero sulla nave o fuori della nave in seguito ad atti di pirateria o rapina armata contro le navi, il contratto di arruolamento, ferme restando la natura giuridica, la tipologia e la durata dello stesso che permangono a ogni altro effetto, continua ad avere effetto indipendentemente dal fatto che il suo termine sia scaduto o una delle due parti ne notifichi la sospensione o la risoluzione. Ai fini del presente articolo, i termini "pirateria" e "rapina armata contro le navi" sono definiti dallo Standard A2.1 della Maritime labour Convention, 2006 (come emendata).
1 - Il termine di preavviso per la risoluzione del contratto di arruolamento è stabilito: in 18 (diciotto) giorni per il contratto di arruolamento a tempo indeterminato; in 15 (quindici) giorni per il contratto di arruolamento a tempo determinato.
Quando il contratto di arruolamento di qualsiasi tipologia abbia durata inferiore al termine di preavviso, questo è ridotto alla metà della durata del contratto stesso.
2 - È in facoltà del datore di lavoro sostituire al preavviso una indennità giornaliera, per quanti sono i giorni di preavviso non osservati, calcolata sulla base dei seguenti istituti contrattuali: minimo contrattuale, valore della panatica convenzionale, pro-rata della 13ª e 14ª mensilità, e se dovuti, supplemento paga per personale di stato maggiore, eventuali scatti di anzianità.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 7 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 39
bister Preavviso
1 - Il termine di preavviso per la risoluzione del contratto di arruolamento è stabilito: in 18 (diciotto) giorni per il contratto di arruolamento a tempo indeterminato; in 15 (quindici) giorni per il contratto di arruolamento a tempo determinato.
Quando il contratto di arruolamento di qualsiasi tipologia abbia durata inferiore al termine di preavviso, questo è ridotto alla metà della durata del contratto stesso.
2 - È in facoltà del datore di lavoro sostituire al preavviso una indennità giornaliera, per quanti sono i giorni di preavviso non osservati, calcolata sulla base dei seguenti istituti contrattuali: minimo contrattuale, valore della panatica convenzionale, pro-rata della 13ª e 14ª mensilità, e se dovuti, supplemento paga per personale di stato maggiore, eventuali scatti di anzianità.
Art. 40 - Sbarchi per grave motivo personale
1 - Per grave motivo personale si intendono: morte del genitore, del coniuge o dei figli, da comunicare tempestivamente all'Armatore (il prezzo del biglietto per il viaggio di rimpatrio è a carico dell'Armatore); fatto grave da documentare e sottoporre con la massima tempestività all'approvazione della Società.
Allo sbarco saranno liquidate al marittimo le competenze a lui spettanti tranne il preavviso.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 7 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 40 - Sbarchi per grave motivo personale
1 - Per grave motivo personale si intendono: morte del genitore, del coniuge o dei figli, da comunicare tempestivamente all'Armatore (il prezzo del biglietto per il viaggio di rimpatrio è a carico dell'Armatore); fatto grave da documentare e sottoporre con la massima tempestività all'approvazione della Società.
Allo sbarco saranno liquidate al marittimo le competenze a lui spettanti tranne il preavviso.1 - Per gravi motivi personali si intendono:
a) morte di padre, madre, coniuge, figli, conviventi risultanti da documentazione anagrafica, da documentare alla Società entro 10 giorni dall'avvenuto decesso (*);
b) fatto grave da documentare e sottoporre con la massima tempestività alla approvazione della Società o del Comando di bordo;
2 - Allo sbarco saranno liquidate al marittimo le competenze spettantigli compreso il trattamento di fine rapporto maturato.
_______________
(*) Solo in tale ipotesi il prezzo dei biglietto di viaggio è a carico della Società.
Art. 41 - Trattamento di fine rapporto
1 - Il trattamento di fine rapporto è regolato dalle norme della Legge 29 maggio 1982, n. 297 e in particolare ai sensi del 2º comma dell'art. 4 della citata Legge si conferma che la retribuzione utile è costituita esclusivamente dai seguenti elementi:
a) minimo contrattuale;
b) rateo della gratifica natalizia;
c) rateo della gratifica pasquale;
d) valore convenzionale della panatica di cui art. 28;
e) gli scatti di anzianità di cui all'art. 18;
f) l'indennità di funzione per i soli Comandanti PM e Direttori di macchina non CM;
g) supplemento paga per anzianità al personale di Stato Maggiore di cui all'allegato B.
2 - All'atto della cessazione del rapporto di lavoro l'armatore corrisponderà al marittimo il trattamento di fine rapporto calcolato per tutte le qualifiche, in 30/30 di retribuzione utile.
Art. 42 - Trattamento personale marittimo adibito ai lavori di comandata
1 - Qualora il personale venga destinato sui mezzi navali speciali, ove non sia previsto effettuare l'imbarco secondo quanto prescrive il codice della navigazione, o qualora il personale venga destinato a terra per lavori connessi alla costruzione e/o allestimento dei mezzi navali speciali, il trattamento gestionale ed amministrativo è riconducibile alle normative previste per il personale marittimo imbarcato.
2 - Qualora l'attività non preveda cicli lavoro/licenza, per il personale destinato temporaneamente a terra presso sedi o per lavori connessi alla costruzione e/o allestimento dei mezzi navali speciali, ai soli fini retributivi, il trattamento economico sarà il seguente:
- minimo contrattuale;
- straordinario (se effettivamente prestato);
- scatti di anzianità di cui all'art.18;
- supplemento paga per anzianità al personale di Stato Maggiore di cui all'Allegato B;
- indennità di funzione (Comandanti PM e Direttori di Macchina non CM);
- rateo gratifica natalizia;
- rateo gratifica pasquale.
3 - Per il personale marittimo imbarcato "di comandata" sui mezzi navali in disarmo e con solo personale adibito a guardianaggio e sicurezza, il periodo di imbarco è di mesi 4 di effettiva presenza a bordo. La chiusura di detto periodo di imbarco "di comandata" avverrà dopo aver usufruito dei soli riposi compensativi (sabato, domenica e festività) maturati a bordo.
4 - Nel caso in cui non possano essere forniti il vitto e l'alloggio in natura, sarà corrisposta una "trasferta forfettaria".
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 7 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 42 - Trattamento personale marittimo adibito ai lavori di comandata
1 - Qualora il personale venga destinato sui mezzi navali speciali, ove non sia previsto effettuare l'imbarco secondo quanto prescrive il codice della navigazione, o qualora il personale venga destinato a terra per lavori connessi alla costruzione e/o allestimento dei mezzi navali speciali, il trattamento gestionale ed amministrativo è riconducibile alle normative previste per il personale marittimo imbarcato.
2 - Qualora l'attività non preveda cicli lavoro/licenza, per il personale destinato temporaneamente a terra presso sedi o per lavori connessi alla costruzione e/o allestimento dei mezzi navali speciali, ai soli fini retributivi, il trattamento economico sarà il seguente:
- minimo contrattuale:
- straordinario (se effettivamente prestato);
- scatti di anzianità di cui all'art.18;
- supplemento paga per anzianità al personale di Stato Maggiore di cui all'Allegato B;
- indennità di funzione (Comandanti PM e Direttori di Macchina non CM);
- rateo gratifica natalizia;
- rateo gratifica pasquale.
3 - Per il personale marittimo imbarcato "di comandata" sui mezzi navali in disarmo e con solo personale adibito a guardianaggio e sicurezza, il periodo di imbarco è di mesi 4 di effettiva presenza a bordo. La chiusura di detto periodo di imbarco "di comandata" avverrà dopo aver usufruito dei soli riposi compensativi (sabato, domenica e festività) maturati a bordo.
4 - Nel caso in cui non possano essere forniti il vitto e l'alloggio in natura, sarà corrisposta una "trasferta forfettaria" concordata a livello aziendale.
Art. 43 - Regolamento di bordo
a) Alloggi
Compatibilmente con le caratteristiche del mezzo speciale, gli alloggi di tutti i componenti l'equipaggio dovranno essere ubicati in modo da risultare arieggiati, spaziosi ed in perfette condizioni igieniche e dovranno essere convenientemente arredati.
b) Attività del personale marittimo
Il personale marittimo, oltre alle attività tipicamente marinaresche, di navigazione e di conduzione delle macchine e degli impianti del mezzo speciale, svolgerà tutte le attività alle quali il mezzo è adibito.
Effettuerà anche i lavori di manutenzione, di riparazione e/o modifica al mezzo speciale, alle sue dotazioni ed attrezzature etc.
c) Cambio di mezzo navale speciale nella stessa area di lavoro
Il personale imbarcato su un mezzo navale speciale può essere impiegato temporaneamente, anche su altri mezzi operanti in zona senza la stipulazione di altre convenzioni e senza mutamenti né della retribuzione né della qualifica.
d) Indennità sostitutiva del vitto e dell'alloggio
Dove non sia possibile fornire vitto ed alloggio sul mezzo navale speciale, presso impianti campi base, alberghi, pensioni convenzionate con l'Armatore, al personale imbarcato verrà corrisposta un'indennità giornaliera lorda sostitutiva di ammontare pari a quella erogata normalmente anche al personale non marittimo adibito alle attività dei mezzi navali speciali stessi.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 7 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 43 - Regolamento di bordo
a) Alloggi
Compatibilmente con le caratteristiche del mezzo speciale, gli alloggi di tutti i componenti l'equipaggio dovranno essere ubicati in modo da risultare arieggiati, spaziosi ed in perfette condizioni igieniche e dovranno essere convenientemente arredati.
b) Attività del personale marittimo
Il personale marittimo, oltre alle attività tipicamente marinaresche, di navigazione e di conduzione delle macchine e degli impianti del mezzo speciale, svolgerà tutte le attività alle quali il mezzo è adibito.
Effettuerà anche i lavori di manutenzione, di riparazione e/o modifica al mezzo speciale, alle sue dotazioni ed attrezzature etc.
c) Cambio di mezzo navale speciale nella stessa area di lavoro
Il personale imbarcato su un mezzo navale speciale può essere impiegato temporaneamente, anche su altri mezzi operanti in zona senza la stipulazione di altre convenzioni e senza mutamenti né della retribuzione né della qualifica.
d) Indennità sostitutiva del vitto e dell'alloggio
Dove non sia possibile fornire vitto ed alloggio sul mezzo navale speciale, presso impianti campi base, alberghi, pensioni convenzionate con l'Armatore, al personale imbarcato verrà corrisposta un'indennità giornaliera lorda sostitutiva di ammontare pari a quella erogata normalmente anche al personale non marittimo adibito alle attività dei mezzi navali speciali stessi.
Art. 44 - Delegato sindacale di bordo
Le parti convengono che su ciascuna nave può essere nominato per ogni organizzazione sindacale stipulante la presente Sezione, un delegato sindacale scelto tra il personale imbarcato. Della nomina sarà data comunicazione all'Armatore che ne informerà il Comando di Bordo.
I delegati sindacali che durano in carica per il periodo di imbarco, salvo revoca, avranno le seguenti attribuzioni:
1 - prospettare verbalmente o per iscritto al Comando di Bordo le questioni che possono insorgere relativamente all'esatta applicazione del Contratto di lavoro, nonché segnalare le istanze del personale;
2 - esercitare periodicamente il controllo sulla qualità, qualità e distribuzione del vitto, richiamando l'attenzione del Comando sulle eventuali carenze e segnalando i motivi di insoddisfazione;
3 - indire assemblee a bordo, previa comunicazione al Comando e compatibilmente con le esigenze del "servizio".
Eventuali problemi insoluti tra il Comando e il Delegato Sindacale di Bordo saranno riferiti rispettivamente all'Armatore ed alle OO.SS e formeranno oggetto di esame congiunto.
Art. 45 - Accesso a bordo dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
1 - È consentito, ai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali firmatarie l'accesso a bordo dei mezzi navali speciali.
2 - L'autorizzazione all'accesso a bordo dei mezzi navali speciali sarà rilasciata, dalla Società armatrice, ai cinque membri della Segreteria nazionale di ciascuna Organizzazione sindacale dei lavoratori firmataria della presente Sezione.
Art. 46 - Affissione comunicazioni sindacali
1 - Su ogni mezzo navale speciale la Società metterà a disposizione delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie della presente Sezione un albo in posto accessibile a tutti i membri dell'equipaggio.
2 - In tali albi saranno affisse le comunicazioni a firma delle Segreterie responsabili delle Organizzazioni, nonché delle Rappresentanze sindacali di bordo.
1 - Ai marittimi imbarcati, salvo loro contrario avviso da notificarsi entro 5 giorni al comando di bordo, sarà effettuata una trattenuta mensile pari al 7% del minimo contrattuale diviso 12 che sarà versata a favore delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti e firmatarie la presente Sezione.
1 - La presente Sezione decorre dal 1º gennaio 2021 ed avrà validità fino al 31 dicembre 2023. Essa si intenderà tacitamente prorogata di anno in anno qualora non venga disdettata da una delle parti, con lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della scadenza. In ogni caso essa resterà in vigore fino a quando non sarà sostituita da un successivo accordo dello stesso livello.
Con il presente Accordo Collettivo di Lavoro viene assolto l'obbligo di cui all'Art. 4 della Legge 135/77.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 7 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 48 - Decorrenza e durata
1 - La presente Sezione decorre dal ___ ed avrà validità fino al ___ . Essa si intenderà tacitamente prorogata di anno in anno qualora non venga disdettata da una delle parti, con lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della scadenza. In ogni caso essa resterà in vigore fino a quando non sarà sostituita da un successivo accordo dello stesso livello.
Con il presente Accordo Collettivo di Lavoro viene assolto l'obbligo di cui all'art. 4 della Legge 135/77.
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Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 7 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 47 bis - Contrattazione aziendale o di secondo livello
1 - Ai sensi di quanto previsto dai vigenti Accordi Interconfederali con la contestuale sottoscrizione dell'impegno a far si che le rispettive Organizzazioni, a tutti i livelli vi si attengano, la contrattazione aziendale o di secondo livello si esercita per le materie delegate, in tutto o in parte dal contratto collettivo nazionale di categoria o dalla Legge.
2 - La contrattazione aziendale o di secondo livello, che ha durata triennale, non potrà pertanto modificare quanto stabilito dalla presente Sezione, salvo nei casi espressamente demandati. Conseguentemente le Parti stipulanti la presente Sezione, con riguardo alla contrattazione aziendale o di secondo livello, prevedono che le materie ad essa delegate sono quelle indicate nell'elencazione in lettere di cui ai successivi punti.
a) erogazioni retributive correlate a programmi concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di efficienza, di efficacia ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività, nonché risultati legati all'andamento economico delle imprese, compresi i margini di produttività eccedente rispetto a quella eventualmente già utilizzata per riconoscere gli aumenti retributivi a livello di CCNL, tali importi di norma variabili e non predeterminabili non saranno utili ai fini del ricaicolo di alcun istituto legale e contrattuale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto;
b) tutela della salute dei lavoratori marittimi e attività di formazione e prevenzione in materia di ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro.
3 - Le piattaforme rivendicative aziendali devono essere presentate almeno tre mesi prima della scadenza del contratto collettivo aziendale o di secondo livello, e per tale periodo, così come per il mese successivo alla scadenza del contratto stesso, le parti si asterranno da azioni dirette o unilaterali. L'azienda darà riscontro entro 20 giorni dal ricevimento della piattaforma rivendicativa.
4 - Fermo restando che l'organizzazione del lavoro a bordo è di pertinenza del datore di lavoro e pertanto esclusa dalle materie oggetto di contrattazione aziendale o di secondo livello, i riflessi della stessa sulle condizioni di lavoro saranno argomento di contrattazione aziendale o di secondo livello, ove non già definiti dalla presente Sezione.
5 - Sulla base di accordi aziendali o territoriali, al fine di gestire gravi situazioni di crisi economiche, con l'obiettivo di salvaguardare l'occupazione, si possono determinare intese per individuare strumenti modificativi delle regolamentazioni disciplinate dalla presente Sezione sulle prestazioni lavorative, sugli orari di lavoro e sull'organizzazione del lavoro, aventi caratteristiche di temporaneità e di sperimentazione.
6 - Le aziende nelle quali non viene avviato un confronto per la contrattazione di secondo livello o che non applicano alcun accordo sindacale di secondo livello saranno tenute ad erogare, ai marittimi imbarcati, a titolo perequativo, un elemento "retributivo di garanzia" lordo mensile procapite non utilizzabile ai fini del calcolo degli istituti differiti né dello straordinario, pari al ___% del minimo contrattuale. Tale importo sarà assorbito nel caso di stipula di accordo aziendale o di secondo livello.
MINIMO CONTRATTUALE | 1º SCATTO DI ANZIANITÀ | SCATTO DI ANZIANITÀ | |
PADRONE MARITTIMO | € 2.895,54 | € 115,57 | € 69,34 |
D.M. MECCANICO NAVALE | € 2.895,54 | € 115,57 | € 69,34 |
1º UFFICIALE EXTRA-MED. | € 2.150,89 | € 79,88 | € 47,92 |
1º UFFICIALE MEDITERRANEO | € 2.117,45 | € 78,26 | € 46,96 |
2º UFFICIALE EXTRA-MED. | € 1.816,55 | € 63,75 | € 38,25 |
2º UFFICIALE MEDITERRANEO | € 1.776,17 | € 61,78 | € 37,07 |
3º UFFICIALE EXTRA-MED. | € 1.690,24 | € 57,64 | € 34,59 |
3º UFFICIALE MEDITERRANEO | € 1.658,87 | € 56,13 | € 33,68 |
3º UFFICIALE JUNIOR EXTRA MED. | € 1.352,19 | € 46,11 | € 27,67 |
3º UFFICIALE JUNIOR MEDITERRANEO | € 1.327,10 | € 44,90 | € 26,94 |
SOTTUFFICIALE C.S. | € 1.573,33 | € 52,05 | € 31,22 |
SOTTUFFICIALE | € 1.514,47 | € 49,22 | € 29,53 |
COMUNE | € 1.341,84 | € 40,91 | € 24,55 |
GIOVANOTTO | € 1.211,46 | € 34,65 | € 20,79 |
MOZZO | € 1.114,72 | € 30,01 | € 18,00 |
| MINIMO CONTRATTUALE | 1 ° SCATTO DI ANZIANITÀ | SCATTO DI ANZIANITÀ |
PADRONE MARITTIMO | € 2.967,21 | € 119,15 | € 71,49 |
D.M. MECCANICO NAVALE | € 2.967,21 | € 119,15 | € 71,49 |
1º UFFICIALE EXTRA-MED. | € 2.204,13 | € 82,54 | € 49,52 |
1º UFFICIALE MEDITERRANEO | € 2.169,87 | € 80,88 | € 48,53 |
2º UFFICIALE EXTRA-MED. | € 1.861,51 | € 65,99 | € 39,59 |
2º UFFICIALE MEDITERRANEO | € 1.820,14 | € 63,98 | € 38,39 |
3º UFFICIALE EXTRA-MED. | € 1.732,08 | € 59,74 | € 35,85 |
3º UFFICIALE MEDITERRANEO | € 1.699,94 | € 58,18 | € 34,91 |
3º UFFICIALE JUNIOR EXTRA MED. | € 1.385,66 | € 47,79 | € 28,68 |
3º UFFICIALE JUNIOR MEDITERRANEO | € 1.359,95 | € 46,55 | € 27,93 |
SOTTUFFICIALE C.S. | € 1.612,27 | € 53,99 | € 32,39 |
SOTTUFFICIALE | € 1.551,96 | € 51,09 | € 30,66 |
COMUNE | € 1.375,06 | € 42,57 | € 25,54 |
GIOVANOTTO | € 1.241,45 | € 36,15 | € 21,69 |
MOZZO | € 1.142,31 | € 31,39 | € 18,83 |
| MINIMO CONTRATTUALE | 1 ° SCATTO DI ANZIANITÀ | SCATTO DI ANZIANITÀ |
PADRONE MARITTIMO | € 3.038,88 | € 122,73 | € 73,64 |
D.M. MECCANICO NAVALE | € 3.038,88 | € 122,73 | € 73,64 |
1º UFFICIALE EXTRA-MED | € 2.257,37 | € 85,20 | € 51,12 |
1º UFFICIALE MEDITERRANEO | € 2.222,28 | € 83,50 | € 50,10 |
2º UFFICIALE EXTRA-MED. | € 1.906,48 | € 68,24 | € 40,94 |
2º UFFICIALE MEDITERRANEO | € 1.864,10 | € 66,18 | € 39,71 |
3º UFFICIALE EXTRA-MED. | € 1.773,92 | € 61,83 | € 37,10 |
3º UFFICIALE MEDITERRANEO | € 1.741,00 | € 60,24 | € 36,14 |
3º UFFICIALE JUNIOR EXTRA MED. | € 1.419,13 | € 49,46 | € 29,68 |
3º UFFICIALE JUNIOR MEDITERRANEO | € 1.392,80 | € 48,19 | € 28,92 |
SOTTUFFICIALE C.S. | € 1.651,22 | € 55,94 | € 33,56 |
SOTTUFFICIALE | € 1.589,44 | € 52,97 | € 31,78 |
COMUNE | € 1.408,27 | € 44,23 | € 26,54 |
GIOVANOTTO | € 1.271,43 | € 37,65 | € 22,59 |
MOZZO | € 1.169,90 | € 32,77 | € 19,66 |
Allegato "B" - Supplemento paga per anzianità al personale di Stato Maggiore dal 1º gennaio 2022
1º Ufficiale | 2º Ufficiale | 3º Ufficiale | |
Fino a 5 anni | € 95,85 | € 76,50 | € 69,17 |
oltre 5 e fino a 10 anni | € 111,83 | € 89,24 | € 80,70 |
oltre 10 e fino a 15 anni | € 127,81 | € 101,99 | € 92,22 |
oltre 15 e fino a 20 anni | € 143,78 | € 114,74 | € 103,75 |
oltre 20 anni | € 159,76 | € 127,49 | € 115,28 |
Gli importi sopra indicati non sono cumulabili.
I valori sopra indicati verranno incrementati, ad ogni aumento di minimo contrattuale, di una cifra pari all'aumento per i seguenti coefficienti:
- fino a 5 anni 0,06
- da 5 a 10 anni 0,07
- da 10 a 15 anni 0,08
- da 15 a 20 anni 0,09
- oltre i 20 anni 0,10
Agli effetti della applicazione degli importi di cui sopra l'anzianità si calcola sommando i periodi di effettiva navigazione su navi mercantili nazionali compiuti in qualità di Ufficiale di coperta o di macchina dopo il conseguimento dell'abilitazione professionale.
Supplemento paga al personale di Stato Maggiore non provvisto del titolo professionale di Capitano di lungo corso o di macchina
Ai Padroni al comando ed ai Direttori di Macchina non CM che abbiano un'anzianità di navigazione su mezzi navali speciali, in qualità di Comandante o Ufficiale, di almeno cinque anni, sarà riconosciuto un supplemento paga nella misura fissa di € 3,10 mensili.
Ai Padroni al comando ed ai Direttori di Macchina non CM che non abbiano maturato il diritto al supplemento paga di € 3,10 mensili, sarà riconosciuto un supplemento paga di € 2,58 mensili.
Detto supplemento di € 2,58 mensili non verrà più corrisposto quando il Padrone al comando o il Direttore di Macchina non CM avrà maturato il diritto al predetto supplemento paga di € 3,10 mensili.
Al restante personale imbarcato in qualità di Ufficiale, che non sia in possesso del titolo professionale di Capitano di lungo corso o Capitano di macchina sarà riconosciuto un supplemento paga nella misura fissa di € 2,58 mensili.
Detto supplemento è elevato a € 3,10 mensili per il personale di cui sopra con oltre cinque anni di anzianità di navigazione su mezzi navali speciali.
Agli Ufficiali radiotelegrafisti sarà corrisposto un supplemento paga per anzianità nella misura di € 3,10 mensili.
Detto supplemento è elevato, per gli Ufficiali radiotelegrafisti, a:
- € 3,62 qualora abbiano da 5 a 15 anni di anzianità.
- € 4,65 qualora abbiano oltre 15 anni di anzianità.
(importi in euro)
|
| PM / MN | 1º UFF.LE | 2º UFF.LE | 3º UFF.LE | SOTT.CS / NOSTROMO | SOTT.UFF | COMUNE |
1 | INDENNITÀ DI NAVIGAZIONE DI BASE | 7,47 | 6,79 | 5,21 | 4,33 | 3,09 | 2,82 | 1,81 |
2 | INDENNITÀ DI NAVIGAZIONE ESTERA MNS | 11,58 | 8,60 | 7,27 | 6,76 | 6,29 | 6,06 | 5,37 |
3 | A) MEZZI OP. CON BASE IN PORTO NAZIONALE | 26,11 | 25,58 | 24,90 | 24,12 | 22,03 | 20,53 | 17,08 |
4 | B) MEZZI OP. CON BASE IN PORTO ESTERO | 30,87 | 30,23 | 29,37 | 28,57 | 25,81 | 24,06 | 19,85 |
5 | C) MEZZI INOP. IN MANUTENZIONE PORTO NAZIONALE | 16,31 | 15,60 | 14,98 | 14,32 | 13,57 | 12,69 | 11,65 |
6 | C) MEZZI INOP. IN MANUTENZIONE PORTO ESTERO | 23,80 | 23,26 | 22,49 | 21,64 | 19,79 | 18,66 | 15,40 |
7 | D) MEZZI IN DIS. CON PERSONALE ADIBITO A GUARDIANIA PORTO NAZIONALE | 6,26 | 5,67 | 5,18 | 4,79 | 4,25 | 3,43 | 3,19 |
8 | D) MEZZI IN DIS. CON PERSONALE ADIBITO A GUARDIANIA PORTO ESTERO | 7,26 | 6,67 | 6,18 | 5,79 | 5,25 | 4,43 | 4,19 |
9 | E) MEZZI IN ALLEST. E/O COSTRUZ. PORTO NAZIONALE | 12,53 | 12,38 | 12,07 | 11,57 | 10,90 | 10,34 | 9,72 |
10 | E) MEZZI IN ALLEST. E/O COSTRUZ. PORTO ESTERO | 13,53 | 13,38 | 13,07 | 12,57 | 11,90 | 11,34 | 10,72 |
Valori riferiti al 1º gennaio 2022. L'importo di questa indennità viene rivalutato applicando il criterio previsto all'art. 19, comma 3 della presente Sezione.
Allegato D - MODELLO DI CONVENZIONE DI ARRUOLAMENTO/FORM of CONVENTION OF RECRUITMENT
L'anno/The year _______________ il giorno/the day _______________ del mese di/of the month of _______________ tra/Between _______________ C.F./C. F. _______________ con sede in/address _______________ armatore della nave denominata/shipowner of the vessel named _______________ di tonnellate/of tons _______________ di bandiera/flag _______________ ed il marittimo di seguito indicato si è convenuto quanto segue: / and below mentioned seafarer have agreed as follows:
Il Sig. Cognome e Nome/ Mr. Name and Surname _______________ Data e luogo di nascita/Date and place of born _______________ Matricola Compartimento/Number District _______________ Classe/ Class _______________ Nazionalità/Nationality _______________ Grado a Bordo/ Rank on Board _______________ - se minorenne munito di regolare consenso - il quale, dovendo far parte dell'equipaggio della sopradetta nave ed eventualmente su altre navi della stessa società ex art. 327 del Codice della Navigazione, dichiara di imbarcare ai sensi della Legge 135/77 e ai patti e condizioni stabiliti dal CCNL _______________ ed accordi integrativi aziendali in vigore e della presente Convenzione di arruolamento./to holding the underage the regular consent - who -, having to be crew members on the said vessel and, possibly, on other vessels of the same company pursuant to article 327 of Navigation Code, acknowledge to recruit under the law 135/77, at the terms and conditions stated by CBA _______________ and company's agreement in force and by Convention of Recruitment.
La Legge regolatrice della presente Convenzione è la Legge _______________ /The present convention of recruitment is regulated by the Law _______________ ;
La presente convenzione è stipulata a/The present convention is agreed at:
[ ] Tempo indeterminato con decorrenza dal/Indefinite Period starting from _______________ (con preavviso _______________ gg. in caso di recesso/with no. _______________ days of required notice period)
[ ] Tempo determinato con decorrenza dal/Definite Period starting from _______________ al/to _______________ data di scadenza/expiry date _______________
[ ] L'imbarco verrà effettuato a/The embarkation shall take place at _______________
Salario minimo/seafarer's wage _______________ ferie annuali retribuite/paid annual leave _______________
Le prestazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sociale sono assicurate mediante/health and social security benefits are provided by _______________ (da specificare l'ente o società di assicurazione ai sensi della Legge 135/1977)
Il diritto al rimpatrio è garantito da/seafarers entitlement to rempatriation is provided by _______________
Data lettura delle norme dei rispettivi contratti che, ad ogni fine ed effetto si intendono come testualmente riprodotte nella presente convenzione, e data altresì lettura di quest'ultima, le parti l'hanno pienamente confermata, sottoscrivendo con Noi presenti all'atto./ Having read the rules of the respective contracts which to any extent are literally referred to in the present convention and having also read this convention, the parties have fully confirmed it by undersigning it together with us.
Le parti hanno dichiarato a Noi Ufficiale di Porto, delegato dal sig. Comandante del Porto, di rinunziare, concordemente ed esplicitamente, alla presenza di testimoni per la stipula della presente convenzione di arruolamento./ The parties declared to us, Harbour Officer appointed by the Harbour Master, not to avail of the assistance of witnesses for the signature of this convention of recruitment.
Luogo/Place _______________ li/the, _______________
IL RACCOMANDATARIO MARITTIMO / THE SHIPPING AGENT _______________
IL MARITTIMO / THE SEAFARER _______________
L'UFFICIALE DI PORTO / THE HARBOUR OFFICER _______________
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 7 (Decorrenza 01/07/2024)
Allegato D - MODELLO DI CONVENZIONE DI ARRUOLAMENTO/FORM of CONVENTION OF RECRUITMENT
L'anno/The year _______________ il giorno/the day _______________ del mese di/of the month of _______________ tra/Between _______________ C.F./C. F. _______________ con sede in/address _______________ armatore della nave denominata/shipowner of the vessel named _______________ di tonnellate/of tons _______________ di bandiera/flag _______________ ed il marittimo di seguito indicato si è convenuto quanto segue: / and below mentioned seafarer have agreed as follows:
Il Sig. Cognome e Nome/ Mr. Name and Surname _______________ Data e luogo di nascita/Date and place of born _______________ Matricola Compartimento/Number District _______________ Classe/ Class _______________ Nazionalità/Nationality _______________ Grado a Bordo/ Rank on Board _______________ - se minorenne munito di regolare consenso - il quale, dovendo far parte dell'equipaggio della sopradetta nave ed eventualmente su altre navi della stessa società ex art. 327 del Codice della Navigazione, dichiara di imbarcare ai sensi della Legge 135/77 e ai patti e condizioni stabiliti dal CCNL _______________ ed accordi integrativi aziendali in vigore e della presente Convenzione di arruolamento./to holding the underage the regular consent - who -, having to be crew members on the said vessel and, possibly, on other vessels of the same company pursuant to article 327 of Navigation Code, acknowledge to recruit under the law 135/77, at the terms and conditions stated by CBA _______________ and company's agreement in force and by Convention of Recruitment.
Periodo di prova: _____________
La Legge regolatrice della presente Convenzione è la Legge _______________ /The present convention of recruitment is regulated by the Law _______________ ;
La presente convenzione è stipulata a/The present convention is agreed at:
[ ] Tempo indeterminato con decorrenza dal/Indefinite Period starting from _______________ (con preavviso _______________ gg. in caso di recesso/with no. _______________ days of required notice period)
[ ] Tempo determinato con decorrenza dal/Definite Period starting from _______________ al/to _______________ data di scadenza/expiry date _______________
[ ] L'imbarco verrà effettuato a/The embarkation shall take place at _______________
Salario minimo/seafarer's wage _______________ ferie annuali retribuite/paid annual leave _______________
Le prestazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sociale sono assicurate mediante/health and social security benefits are provided by _______________ (da specificare l'ente o società di assicurazione ai sensi della Legge 135/1977)
Il diritto al rimpatrio è garantito da/seafarers entitlement to rempatriation is provided by _______________
Data lettura delle norme dei rispettivi contratti che, ad ogni fine ed effetto si intendono come testualmente riprodotte nella presente convenzione, e data altresì lettura di quest'ultima, le parti l'hanno pienamente confermata, sottoscrivendo con Noi presenti all'atto./ Having read the rules of the respective contracts which to any extent are literally referred to in the present convention and having also read this convention, the parties have fully confirmed it by undersigning it together with us.
Le parti hanno dichiarato a Noi Ufficiale di Porto, delegato dal sig. Comandante del Porto, di rinunziare, concordemente ed esplicitamente, alla presenza di testimoni per la stipula della presente convenzione di arruolamento./ The parties declared to us, Harbour Officer appointed by the Harbour Master, not to avail of the assistance of witnesses for the signature of this convention of recruitment.
Luogo/Place _______________ li/the, _______________
IL RACCOMANDATARIO MARITTIMO / THE SHIPPING AGENT _______________
IL MARITTIMO / THE SEAFARER _______________
L'UFFICIALE DI PORTO / THE HARBOUR OFFICER _______________
1. ASSICURAZIONE MALATTIA
Oltre alle Assicurazioni obbligatorie per Legge:
1.1. Assicurazione in caso di morte per malattia
In caso di morte avvenuta entro 12 mesi dalla data dello sbarco o dipendente da malattia contratta durante l'imbarco, l'Armatore assicurerà le seguenti indennità:
a) se il marittimo lascia solo la vedova:
Ufficiali € 413,17
Sottufficiali € 387,34
Comuni € 361,52 b) se il marittimo lascia la vedova e un figlio minorenne o solo un figlio minorenne:
Ufficiali € 542,28
Sottufficiali € 490,63
Comuni € 464,81
più una quota di € 103,29 per ogni ulteriore figlio minorenne.
Se il marittimo non lascia né vedova né orfani minorenni, ma il padre in età di oltre 65 anni o assolutamente inabile al lavoro o la madre cinquantenne o inabile al lavoro, quando essa sia vedova o separata dal marito per colpa di lui, senza figli maggiorenni, o risulti che il marittimo era l'unico o il principale necessario sostegno di entrambi, spetta ad essi una indennità uguale a quella che sarebbe spettata qualora il marittimo avesse lasciato la sola vedova.
1.2. Assicurazione per il caso di invalidità permanente
In caso di invalidità permanente assoluta, verificatasi entro 12 mesi dallo sbarco quale conseguenza di malattia contratta per causa di servizio, saranno assicurate le seguenti indennità:
Ufficiali € 413,17
Sottufficiali € 387,34
Comuni € 361,52
In caso di invalidità permanente parziale, l'indennità sarà proporzionale al grado di invalidità.
Assistenza economica al personale in continuità di rapporto di lavoro per le malattie insorte dopo il 28º giorno dallo sbarco.
Nell'ipotesi di malattia insorta dopo il 28º giorno dallo sbarco, al personale in continuità di. rapporto di lavoro verrà corrisposto dall'Ente competente il trattamento economico previsto per la Legge e coperto dalle Assicurazioni "Fondamentale" e "Complementare".
2. ASSICURAZIONE INFORTUNI
Oltre all'assicurazione obbligatoria per Legge, l'Armatore assicurerà le seguenti indennità:
1) per il caso di morte o invalidità permanente conseguente ad infortunio determinato da rischio ordinario:
a tutto il personale imbarcato (escluso il Capitano al comando) una indennità pari alla differenza fra 5, rispettivamente 6 annualità, di retribuzione (proporzionalmente ridotte in caso di invalidità permanente parziale) ed il valore capitale della rendita di Legge calcolato secondo la norma dell'art. 39 del Dpr 30-06-1965 n. 1124, e successive modificazioni.
2) per il caso di morte o invalidità permanente conseguente ad infortunio determinato da rischio di guerra o da mine:
per tutti i marittimi (compreso il Capitano al comando):
a) una indennità capitale corrispondente al 50% del capitale di copertura della rendita di Legge;
b) un'ulteriore indennità in capitale di € 258,23 se trattasi di Ufficiali e di € 185,92 se trattasi di Sottufficiali o Comuni.
Nel caso di invalidità permanente parziale tali indennità saranno proporzionalmente ridotte in rapporto al grado di invalidità riconosciuto a norma di Legge.
3. Assistenza sanitaria, farmaceutica e ospedaliera a favore dei beneficiari della Legge 16 ottobre 1962, n. 1486.
Ai marittimi temporaneamente inidonei alla navigazione, che godono del trattamento previsto dalla Legge 16 ottobre 1962, n. 1486 (Legge Focaccia), sarà erogata anche l'assistenza sanitaria, farmaceutica e ospedaliera.
Allegato 2 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI DICHIARATA INIDONEITÀ
L'assicurato è tenuto a proporre ricorso, (attualmente da presentarsi per l'accesso alla commissione di II grado) nei termini e con le modalità previste dal Codice della Navigazione e/o dalle leggi vigenti in materia contro, la dichiarazione di cancellazione dalle matricole e dai registri della gente di mare per i motivi che sono oggetto di assicurazione.
La Società si riserva la facoltà di richiedere all'assicurato che per l'espletamento delle pratiche tutte inerenti il ricorso o domanda di revisione questi si avvalga del Consulente Medico prescelto dalla Società stessa eventualmente affiancandolo ad altro Medico di sua fiducia.
Nel caso in cui rassicurato non ottemperi a tale obbligo, decade dai benefici dell'assicurazione salvo che un collegio arbitrale composto da tre medici, due nominati dalle Parti ed il terzo nominato d'accordo tra i primi due o in difetto dal Presidente dell'Ordine dei Medici di zona, non dichiari, entro 45 giorni dalla richiesta del marittimo, che tale invalidità definitiva è "manifesta" e che se anche l'Assicurato si fosse sottoposto a cure mediche un eventuale giudizio non avrebbe potuto che dare conferma di tale invalidità permanente definitiva dell'assicurato con conseguente cancellazione dalle matricole e dai registri della gente di mare.
Il Collegio Medico risiede, a scelta della Società presso la sede della stessa o presso la sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza. Ognuna delle parti sostiene le proprie spese, remunera il proprio Medico designato e contribuisce per metà alle spese e competenze del terzo Medico.
I risultati della procedura, raccolti con apposito verbale redatto in doppio esemplare, uno per la Società, l'altro per l'Assicurato, e sottoscritti dai Medici concordi, ovvero dalla maggioranza, saranno obbligatori per le Parti rinunciando queste fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione di parti contrattuali.
Le conclusioni del Collegio saranno valide ancorché il medico dissidente rifiuti di sottoscriverle e tale rifiuto risulti attestato dagli altri Medici nel verbale definitivo.
I Medici sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.
Le Aziende saranno tenute a far inserire nella polizza tale formulazione al momento del rinnovo della polizza in corso.
Allegato 3 - INDENNITÀ PERDITA CORREDO STRUMENTI PROFESSIONALI E UTENSILI
In caso di perdita di tutti gli effetti personali o della maggior parte di essi per fatto di guerra o altro sinistro, i marittimi hanno diritto all'indennizzo da parte dell'armatore del danno subito, entro i limiti massimi indicati nella seguente tabella:
a) Indennità perdita corredo:
- Comandante | € 374,95 |
- Direttore di macchina | € 353,26 |
- Ufficiali | € 278,89 |
- Allievi Ufficiali | € 167,33 |
- Sottufficiali | € 167,33 |
- Marinai, fuochisti, camerieri | € 130,15 |
- Giovanotti, carbonai, mozzi, garzoni e piccoli | € 114,65 |
b) Indennità perdita strumenti professionali e utensili:
- Comandante | € 274,39 |
- Ufficiali di coperta | € 245,89 |
- Direttore di macchina | € 64,14 |
- Ufficiali macchinisti | € 42,76 |
- Carpentiere per perdita ferri | € 42,76 |
- Cuoco per perdita utensili | € 17,82 |
È sempre in facoltà dell'armatore dispensare i marittimi dal fornirsi dei propri strumenti professionali e utensili, provvedendoli egli stesso e facendo apporre apposita annotazione sulle carte di bordo. Le suddette indennità saranno corrisposte all'atto della liquidazione delle competenze spettanti.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 7 (Decorrenza 01/07/2024)
Allegato 4 - Accordo 25 luglio 1978
Premesso che quanto qui di seguito di comune accordo dichiarato è parte integrante ed inscindibile ad ogni effetto della disciplina contenuta nel presente contratto e non ha carattere innovativo ma serve a chiarire la comune volontà delle parti realizzata anche nei precedenti contratti, le parti dichiarano che con l'espressione «indennità fisse» esse per il passato hanno inteso, tanto a livello nazionale quanto a livello aziendale, esclusivamente riferirsi agli emolumenti che vengono qui tassativamente elencati: supplemento paga per anzianità al personale di Stato Maggiore, indennità speciale per il personale di macchina supplemento paga sottufficiali capi servizio, indennità di rappresentanza.
Pertanto, anche in relazione alla specialità del rapporto di lavoro del personale navigante, esse parti hanno sempre voluto escludere i compensi per lavoro straordinario, anche se continuativi e/o predeterminati e/o forfettizzati, dal computo degli istituti contrattuali sui quali sono state calcolate le «indennità fisse».
Per quanto attiene al presente contratto, le parti dichiarano che i compensi per lavoro straordinario, anche se continuativi e/o predeterminati e/o forfettizzati, debbono essere esclusi, anche a livello aziendale, così come per il passato sono stati esclusi a qualsivoglia titolo dalla retribuzione essendo voluti come elementi distinti ed autonomi espressamente ribadendosi altresì l'esclusione dei medesimi dal calcolo delle indennità sostitutive delle ferie e dei riposi compensativi nonché di ogni altro istituto che, direttamente o indirettamente, implichi la retribuzione quale base di calcolo.
Tutto quanto sopra precisato e pattuito le parti inoltre dichiarano ad ogni effetto che la determinazione dei livelli retributivi correlativi ad ogni qualifica del personale navigante sarebbe stata inferiore tanto per il passato quanto per gli importi stabiliti con il presente contratto se esse parti avessero voluto ricomprendere ai fini del calcolo dei vari istituti anche lo straordinario continuativo e/o predeterminato e/o forfettizzato.
10 - Sezione per i comandanti e i direttori di macchina imbarcati sui mezzi navali speciali
Il giorno 16 dicembre 2020, in Roma
CONFEDERAZIONE ITALIANA ARMATORI (CONFITARMA)
e
L'Unione Sindacale Nazionale Capitani di Lungo Corso al Comando (USCLAC)
l'Unione Nazionale Capitani Direttori di Macchina (U.N.C.Di.M.)
la Federazione Italiana Lavoratori Trasporti (FILT-CGIL)
la Federazione Italiana Trasporti (FIT-CISL)
l'Unione Italiana Lavoratori Trasporti (UILTRASPORTI)
hanno stipulato la presente Sezione per i Comandanti e i Direttori di macchina imbarcati sui mezzi navali speciali.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegati 4 e 8 (Decorrenza 01/07/2024)
Verbale di stipula
Il giorno 11 luglio 2024, in Roma, presso la sede della Confitarma, si sono incontrate Confitarma, Assarmatori, Assorimorchiatori, Federimorchiatori, e le Segreterie Generali e Nazionali delle Organizzazioni Sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, con la partecipazione delle rispettive delegazioni trattanti.
In armonia con le intese interconfederali in materia e ferme restando titolarità e prerogative per ciascuna "Sezione" in capo alle Organizzazioni sindacali e datoriali stipulanti, i contraenti hanno rinnovato la parte normativa ed economica del contratto collettivo nazionale di lavoro unico dell'industria armatoriale, con decorrenza 1º luglio 2024 e scadenza 31 dicembre 2026. Il suddetto contratto e le singole Sezioni si intenderanno tacitamente prorogati di anno in anno qualora non vengano disdettati da una delle parti almeno sei mesi prima della scadenza. In ogni caso resteranno in vigore fino a quando non saranno sostituiti da successivi accordi dello stesso livello.
Allegato 8
Verbale di stipula
Il giorno ___ mese di ___ in Roma
CONFEDERAZiONE ITALIANA ARMATORI (CONFITARMA)
e
La Federazione Italiana Lavoratori Trasporti (FILT-CGIL)
la Federazione Italiana Trasporti (FIT-CISL)
l'Unione Italiana Lavoratori Trasporti (UILTRASPORTI)
l'Unione Sindacale Nazionale Capitani di Lungo Corso al Comando (USCLAC)
l'Unione Nazionale Capitani Direttori di Macchina (U.N.C.Di.M.)
hanno stipulato la presente Sezione per i Comandanti e i Direttori di macchina imbarcati sui mezzi navali speciali.
Premesso che il Comandante ricopre il ruolo individuato dal Codice della navigazione che comporta un elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale, le parti convengono che debba essergli riconosciuto un trattamento contrattuale adeguato alla rilevanza delle sue funzioni e responsabilità e stipulano la presente Sezione. la presente Sezione le parti hanno inteso regolare il rapporto di lavoro dei Comandanti dei predetti mezzi navali speciali, fermo restando gli obblighi derivanti dall'applicazione del Codice della navigazione e suo Regolamento.
Premesso che restano ferme le attribuzioni del Comandante previste dal Codice della navigazione, che il Direttore di macchina è soggetto alla sua autorità ed è a lui gerarchicamente subordinato, ma nell'intento di riconoscere al Direttore di Macchina un trattamento economico e normativo che tenga conto della posizione di rilievo occupata a bordo dei mezzi navali speciali e delle rilevanti funzioni tecniche che è chiamato a svolgere, pur non assumendo la responsabilità della spedizione, nonché delle elevate conoscenze professionali richieste, le parti la presente Sezione.
Con la presente Sezione le parti hanno inteso regolare il rapporto di lavoro dei Direttori di macchina dei predetti mezzi navali speciali, fermo restando gli obblighi derivanti dall'applicazione del Codice della navigazione e suo Regolamento.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 8 (Decorrenza 01/07/2024)
PREMESSA
Premesso che il Comandante ricopre il ruolo individuato dal Codice della navigazione che comporta un elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale, le parti convengono che debba essergli riconosciuto un trattamento contrattuale adeguato alla rilevanza delle sue funzioni e responsabilità e stipulano la presente Sezione.
Con la presente Sezione le parti hanno inteso regolare il
rapporto di lavorocontratto di arruolamento dei Comandanti imbarcati a bordo dei predetti mezzi navali speciali, fermo restando gli obblighi derivanti dall'applicazione del Codice della navigazione e suo Regolamento.Premesso che restano ferme le attribuzioni del Comandante previste dal Codice della navigazione, che il Direttore di macchina è soggetto alla sua autorità ed è a lui gerarchicamente subordinato, ma nell'intento di riconoscere al Direttore di Macchina un trattamento economico e normativo che tenga conto della posizione di rilievo occupata a bordo dei mezzi navali speciali e delle rilevanti funzioni tecniche che è chiamato a svolgere, pur non assumendo la responsabilità della spedizione, nonché delle elevate conoscenze professionali richieste, le parti stipulano la presente Sezione.
Con la presente Sezione le parti hanno inteso regolare il
rapporto di lavorocontratto di arruolamento dei Direttori di macchina imbarcati a bordo dei predetti mezzi navali speciali, fermo restando gli obblighi derivanti dall'applicazione del Codice della navigazione e suo Regolamento.
A. Il termine "Armatore", usato nel testo della presente Sezione, identifica le Aziende di navigazione ed in generale qualsiasi Impresa che gestisce Mezzi Navali Speciali.
B. Il termine "Comandante", usato nel testo della presente Sezione, definisce e qualifica, ai sensi del Codice della Navigazione e delle leggi speciali in materia, il capo della comunità viaggiante, il capo della spedizione e capo responsabile della polizia di bordo.
C. Il termine "Direttore di Macchina" usato nel testo della presente Sezione, definisce e qualifica, ai sensi del Codice della Navigazione e delle leggi speciali in materia, colui che assume la direzione della sezione macchina della nave.
D. Con il termine "Mezzi navali speciali" s'intende individuare:
a) navi e pontoni posatubi;
b) pontoni e/o piattaforme di sollevamento;
c) navi e piattaforme di perforazione, esplorazione e/o produzione;
I suddetti mezzi navali speciali nel testo dell'accordo possono essere identificati anche come "Cantieri".
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 8 (Decorrenza 01/07/2024)
DEFINIZIONI
A. Il termine "Armatore", usato nel testo della presente Sezione, identifica le Aziende di navigazione ed in generale qualsiasi Impresa che
gestiscearma Mezzi Navali Speciali.B. Il termine "Comandante", usato nel testo della presente Sezione, definisce e qualifica, ai sensi del Codice della Navigazione e delle leggi speciali in materia, il capo della comunità viaggiante, il capo della spedizione e capo responsabile della polizia di bordo.
C. Il termine "Direttore di Macchina", usato nel testo della presente Sezione, definisce e qualifica, ai sensi del Codice della Navigazione e delle leggi speciali in materia, colui che assume la direzione della sezione macchina della nave.
D. Con il termine "Mezzi navali speciali" s'intende individuare:
a) Mezzi navali che operano nel mercato offshore per la posa di condotte, la costruzione e l'installazione di piattaforme, la perforazione dei sistemi di produzione sottomarina e attività connesse;
b) navi e pontoni posatubi;
c) pontoni e/o piattaforme di sollevamento;
d) navi e piattaforme di perforazione, esplorazione e/o produzione;
I suddetti mezzi navali speciali nel testo dell'accordo possono essere identificati anche come "Cantieri".
PARTE PRIMA - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO
Art. 1 - Tipi di Contratto di arruolamento
1 - Il Contratto di arruolamento, da stipularsi avanti l'Autorità marittima competente, è redatto ai sensi dell'art. 332 del Codice della navigazione in conformità ai modelli emessi dall'Autorità competente.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 8 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 1 - Tipi di Contratto di arruolamento
1 - In osservanza all'art. 325 dei Codice della Navigazione, il contratto di arruolamento può essere stipulato:
a) a tempo determinato;
b) a tempo indeterminato.
2 - il Contratto di arruolamento, da stipularsi avanti l'Autorità marittima competente, è redatto ai sensi dell'art. 332 del Codice della navigazione in conformità ai modelli emessi dall'Autorità competente.
3 - Il periodo d" imbarco si intende composto da cicli di lavoro/licenza in relazione alla turnistica in essere.
Art. 2 - Contratto di arruolamento a viaggio
1 - Il Contratto di arruolamento a viaggio è valido per la durata del viaggio o dei viaggi tra i porti in essa previsti o tra il porto campobase, la zona di operatività e il rientro al porto campobase.
2 - Il Contratto a viaggio o per più viaggi non può essere stipulato per una durata superiore a 5 (cinque) mesi di effettiva presenza a bordo.
3 - Il Contratto a viaggio si esaurisce nel porto di arrivo o nel porto campobase indicato nel Contratto.
4 - Qualora, per concorde volontà delle parti, il Comandante o Direttore di macchina non venga congedato nel porto di ultima destinazione o nel porto campobase, il Contratto s'intende prorogato per un ulteriore viaggio e così di seguito sino al compimento del periodo previsto al paragrafo 2) del presente articolo.
5 - Se in forza di più Contratti a viaggio il Comandante o Direttore di macchina dovesse prestare ininterrottamente servizio per un periodo superiore a 5 (cinque) mesi di effettiva presenza a bordo, il rapporto di lavoro è regolato dalle norme del Contratto a tempo indeterminato con diritto al riconoscimento di tutta l'anzianità di servizio maturata con i precedenti Contratti d'imbarco.
6 - Agli effetti del paragrafo 5) del presente articolo, la prestazione di servizio è considerata "ininterrotta", quando tra la cessazione di un periodo contratto di arruolamento e la stipulazione di quello successivo intercorre un periodo non superiore a 90 giorni. Nel caso di sbarco per malattia o infortunio, il periodo di 90 giorni decorrerà dalla data di guarigione dall'infortunio o dal termine del periodo di cura della malattia.
Qualora, in conseguenza della risoluzione dei singoli Contratti a viaggio, siano state liquidate indennità di licenziamento, l'importo di tali indennità verrà considerato come acconto da detrarsi dalla indennità spettante alla risoluzione del Contratto a tempo indeterminato.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 8 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 2 - Contratto di arruolamento a viaggio
1 - Il Contratto di arruolamento a viaggio è valido per la durata del viaggio o dei viaggi tra i porti in essa previsti o tra il porto campobase, la zona di operatività e il rientro al porto campobase.
2 - Il Contratto a viaggio o per più viaggi non può essere stipulato per una durata superiore a 5 (cinque) mesi di effettiva presenza a bordo.
3 - Il Contratto a viaggio si esaurisce nel porto di arrivo o nel porto campobase indicato nel Contratto.
4 - Qualora, per concorde volontà delle parti, il Comandante o Direttore di macchina non venga congedato nel porto di ultima destinazione o nel porto campobase, il Contratto s'intende prorogato per un ulteriore viaggio e così di seguito sino al compimento del periodo previsto al paragrafo 2) del presente articolo.
5 - Se in forza di più Contratti a viaggio il Comandante o Direttore di macchina dovesse prestare ininterrottamente servizio per un periodo superiore a 5 (cinque) mesi di effettiva presenza a bordo, il rapporto di lavoro è regolato dalle norme del Contratto a tempo indeterminato con diritto al riconoscimento di tutta l'anzianità di servizio maturata con i precedenti Contratti d'imbarco.
6 - Agli effetti del paragrafo 5) del presente articolo, la prestazione di servizio è considerata "ininterrotta", quando tra la cessazione di un periodo contratto di arruolamento e la stipulazione di quello successivo intercorre un periodo non superiore a 90 giorni. Nel caso di sbarco per malattia o infortunio, il periodo di 90 giorni decorrerà dalla data di guarigione dall'infortunio o dal termine del periodo di cura della malattia.
Qualora, in conseguenza della risoluzione dei singoli Contratti a viaggio, siano state liquidate indennità di licenziamento, l'importo di tali indennità verrà considerato come acconto da detrarsi dalla indennità spettante alla risoluzione del Contratto a tempo indeterminato.
Art. 2 - Contratto di arruolamento a tempo determinato
1 - Con il contratto di arruolamento a tempo determinato il Comandante o Direttore di macchina viene imbarcato per lo svolgimento di una prestazione di lavoro di durata predeterminata. Il contratto di arruolamento a tempo determinato deve contenere l'indicazione del termine di durata.
2 - Ai sensi dell'art. 326 comma 2 del Codice della Navigazione, il singolo contratto di arruolamento a tempo determinato può avere una durata fino a 9 (nove) mesi prorogabile da parte del datore di lavoro, d'intesa con il lavoratore, per esigenze dell'azienda, fino a 30 (trenta) giorni. La durata dell'imbarco può essere altresì determinata con accordi aziendali. Se il termine del contratto di arruolamento scade in corso di viaggio, il contratto stesso si intende prorogato fino al porto di ultima destinazione.
3 - Il rapporto derivante dal contratto di arruolamento a tempo determinato si costituisce al momento dell'imbarco e si estingue alla data della sua scadenza naturale.
4 - Il Comandante o Direttore di macchina, alla scadenza naturale del contratto, percepisce tutte le competenze maturate durante il periodo del contratto di arruolamento, nonché il trattamento di fine rapporto, fermo restando quanto previsto in materia di previdenza complementare.
Art. 3 - Contratto di arruolamento a tempo indeterminato
1 - Il Contratto d'imbarco a tempo indeterminato deve essere espressamente stipulato all'inizio del rapporto di lavoro ovvero può risultare costituito di diritto come conseguenza di precedenti Contratti a viaggio, come indicato all'art. 2 paragrafo 5) della presente Sezione.
Il normale periodo di avvicendamento del Comandante o Direttore di macchina non può superare i 7 (sette) mesi di effettiva presenza a bordo.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 8 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 3 - Contratto di arruolamento a tempo indeterminato
1 - Il Contratto d'imbarco a tempo indeterminato deve essere espressamente stipulato all'inizio del rapporto di lavoro ovvero può risultare costituito di diritto come conseguenza di precedenti Contratti a viaggio, come indicato all'art. 2 paragrafo 5) della presente Sezione.
Il normale periodo di avvicendamento del Comandante o Direttore di macchina non può superare i 7 (sette) mesi di effettiva presenza a bordo.1 - Ai sensi dell'art. 325 del C.d.N., il contratto di arruolamento a tempo indeterminato disciplina la prestazione di lavoro mediante la quale il marittimo si pone a disposizione dell'Armatore, per lavorare alle sue dipendenze.
2. Se il marittimo sottoscrive una nuova convenzione di arruolamento con un altro armatore anche durante il periodo di fruizione di ferie e riposi compensativi, oppure si ripristina l'efficacia di precedente contratto di lavoro nautico sospeso, il contratto di arruolamento sottoscritto con il precedente armatore deve intendersi risolto rispettivamente alla data di sottoscrizione del nuovo contratto di arruolamento o alla data di ripristino del precedente contratto.
1 - Fermo restando il rispetto delle vigenti disposizioni di Legge in materia di orario minimo di riposo e in conformità con la Maritime Labour Convention 2006, il Comandante o Direttore di Macchina non è soggetto ad uno specifico orario di lavoro e pertanto allo stesso non spetta il compenso per lavoro straordinario e il disagio derivante da una eventuale prolungata prestazione è comunque già compensato dal trattamento economico globale complessivo stabilito nella presente Sezione.
1) Orario di lavoro in navigazione di trasferimento
Il Comandante o Direttore di macchina sarà escluso dal servizio di guardia qualora siano imbarcati 3 Ufficiali di coperta/macchina, muniti del prescritto titolo professionale.
Qualora, per cause di forza maggiore, mancasse uno degli Ufficiali in comando di guardia prescritti dalla tabella minima di armamento e conseguentemente il Comandante o Direttore di macchina dovesse disimpegnare in sua sostituzione il servizio di guardia in navigazione, secondo le risultanze del giornale nautico, avrà diritto, oltre al proprio normale trattamento economico, al minimo contrattuale dell'Ufficiale mancante maggiorato del 7% (sette per cento).
2) Orario di lavoro in attività operativa
Il Comandante o Direttore di macchina dovrà collaborare con il Responsabile del cantiere, al fine di un regolare svolgimento dello stesso.
Nota
Qualora, per esigenze delle attività di cantiere, venisse richiesta al Comandante o Direttore di macchina, per un prolungato periodo di tempo, una particolare maggiore attività, anche in relazione alla mancanza di un componente del normale organico di Stato Maggiore, verranno presi accordi diretti tra l'Armatore e il Comandante o Direttore di macchina per ovviare a tale situazione. Al Comandante o Direttore di macchina del mezzo navale speciale, ove la tabella minima di armamento preveda un solo Ufficiale, che dovesse disimpegnare il servizio di guardia, verrà corrisposta una maggiorazione del 7% (minimo contrattuale + anzianità sociale) per i giorni di effettiva presenza a bordo. Detta maggiorazione, per il modo con il quale ne è stato calcolato l'ammontare, non costituisce coefficiente della retribuzione ad alcun effetto.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 8 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 4 - Orario di lavoro
1 - Fermo restando il rispetto delle vigenti disposizioni di Legge in materia di orario minimo di riposo e in conformità con la Maritime Labour Convention 2006, il Comandante o Direttore di Macchina non è soggetto ad uno specifico orario di lavoro e pertanto allo stesso non spetta il compenso per lavoro straordinario e il disagio derivante da una eventuale prolungata prestazione è comunque già compensato dal trattamento economico globale complessivo stabilito nella presente Sezione.
1) Orario di lavoro in navigazione di trasferimento
Il Comandante o Direttore di macchina sarà escluso dal servizio di guardia qualora siano imbarcati 3 Ufficiali di coperta/macchina, muniti della prescritta
otitoloabilitazione professionale.Qualora, per cause di forza maggiore, mancasse uno degli Ufficiali in comando di guardia prescritti dalla tabella minima di
armamentosicurezza e conseguentemente il Comandante o Direttore di macchina dovesse disimpegnare in sua sostituzione il servizio di guardia in navigazione, secondo le risultanze del giornale nautico, avrà diritto, oltre al proprio normale trattamento economico, al minimo contrattuale dell'Ufficiale mancante maggiorato del 7% (sette per cento).
2) Orario di lavoro in attività operativa
Il Comandante o Direttore di macchina dovrà collaborare con il Responsabile del cantiere, al fine di un regolare svolgimento dello stesso.
Nota
Qualora, per esigenze delle attività di cantiere, venisse richiesta al Comandante o Direttore di macchina, per un prolungato periodo di tempo, una particolare maggiore attività, anche in relazione alla mancanza di un componente del normale organico di Stato Maggiore, verranno presi accordi diretti tra l'Armatore e il Comandante o Direttore di macchina per ovviare a tale situazione. Al Comandante o Direttore di macchina del mezzo navale speciale, ove la tabella minima di
armamentosicurezza preveda un solo Ufficiale, che dovesse disimpegnare il servizio di guardia, verrà corrisposta una maggiorazione del 7% (minimo contrattuale + anzianità sociale) per i giorni di effettiva presenza a bordo. Detta maggiorazione, per il modo con il quale ne è stato calcolato l'ammontare, non costituisce coefficiente della retribuzione ad alcun effetto.
Art. 5 - Incarico temporaneo a terra
1 - Il Comandante o Direttore di macchina potrà essere destinato a prestare servizio temporaneo a terra per conto dell'Armatore o su mezzi navali speciali in corso di allestimento o costruzione o su mezzi navali speciali in disarmo o presso cantieri o stabilimenti industriali, nel qual caso l'Armatore curerà che gli incarichi affidatigli siano adeguati al grado.
2 - Durante tale periodo, il Comandante o Direttore di macchina:
a) percepirà lo stipendio mensile, di cui all'art. 34 della presente Sezione, ed una indennità pari al 37% del minimo contrattuale di cui all'art. 35 della presente Sezione;
b) maturerà la gratifica natalizia di cui all'art. 37, la gratifica pasquale di cui all'art. 38, nonché le ferie di cui all'art. 52 e l'anzianità di servizio agli effetti previsti alla presente Sezione.
Se, per esigenze di servizio, il Comandante o Direttore di macchina dovesse prestare la propria opera nelle giornate di sabato, domenica o festivi, maturerà per ogni detto giorno una giornata di riposo compensativo di cui all'art. 49 della presente Sezione.
3 - Il servizio prestato in località diversa dalla propria provincia di residenza verrà considerato "Missione" e regolato dalle norme di cui al successivo art. 6, fermo restando quanto previsto al paragrafo 2) del presente articolo.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 8 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 5 - Incarico temporaneo a terra/comandata
1 - Il Comandante o Direttore di macchina potrà essere destinato a prestare servizio temporaneo a terra per conto dell'Armatore o su mezzi navali speciali in corso di allestimento o costruzione o su mezzi navali speciali in disarmo o presso cantieri o stabilimenti industriali, nel qual caso l'Armatore curerà che gli incarichi affidatigli siano adeguati al grado.
2 - Durante tale periodo, il Comandante o Direttore di macchina:1 - Qualora il personale venga destinato sui mezzi navali speciali, ove non sia previsto effettuare l'imbarco secondo quanto prescrive il codice della navigazione, o qualora il personale venga destinato a terra per lavori connessi alla costruzione e/o allestimento dei mezzi navali speciali, il trattamento gestionale ed amministrativo è riconducibile alle normative previste per il personale marittimo imbarcato.
2 - Qualora l'attività non preveda cicli lavoro/licenza, per il personale destinato temporaneamente a terra presso sedi o per lavori connessi alla costruzione e/o allestimento dei mezzi navali speciali, ai soli fini retributivi, il trattamento economico sarà il seguente:
a) percepirà lo stipendio mensile, di cui all'art. 34 della presente Sezione, ed una indennità pari al 37% del minimo contrattuale di cui all'art. 35 della presente Sezione;
b) maturerà la gratifica natalizia di cui all'art. 37, la gratifica pasquale di cui all'art. 38, nonché le ferie di cui all'art. 52 e l'anzianità di servizio agli effetti previsti alla presente Sezione.
Se, per esigenze di servizio, il Comandante o Direttore di macchina dovesse prestare la propria opera nelle giornate di sabato, domenica o festivi, maturerà per ogni detto giorno una giornata di riposo compensativo di cui all'art. 49 della presente Sezione.
3 - Il servizio prestato in località diversa dalla propria provincia di residenza verrà considerato "Missione" e regolato dalle norme di cui al successivo art. 6, fermo restando quanto previsto al paragrafo 2) del presente articolo.
Art. 6 - Missioni e viaggi di servizio - Ingaggio
1 - L'Armatore è tenuto a rimborsare al Comandante o Direttore di macchina le spese documentate di viaggio, vitto e alloggio, nei limiti della normalità, sostenute in missione o per viaggi comunque effettuati per cause di servizio sia in Italia che all'estero, all'imbarco dal luogo di ingaggio a bordo e, allo sbarco, da bordo al luogo di residenza, nonché ogni altra spesa sostenuta per l'esecuzione dell'incarico ricevuto.
2 - Durante tale periodo, il Comandante o Direttore di macchina: a) percepirà la retribuzione mensile, di cui all'art. 34 della presente Sezione, ed una indennità pari al 37% del minimo contrattuale, di cui all'art. 35 della presente Sezione; b) maturerà la gratifica natalizia di cui all'art. 37, la gratifica pasquale di cui all'art. 38, nonché le ferie di cui all'art. 52 e l'anzianità di servizio agli effetti previste dalla presente Sezione. Se, per esigenze di servizio, il Comandante o Direttore di macchina dovesse prestare la propria opera nelle giornate di sabato, domenica o festivi, maturerà per ogni giorno in detta posizione una giornata di riposo compensativo di cui all'art. 49 della presente Sezione.
3 - Al Comandante o Direttore di macchina spetta la prima classe per il viaggio per mare, la prima classe con eventuale supplemento-rapido ovvero vagone-letto per il viaggio in ferrovia, la classe turistica per il viaggio in aereo.
4 - Nel caso in cui l'imbarco sia preceduto da un periodo di ingaggio, il Comandante o Direttore di macchina avrà diritto per tale periodo, sempre che abbia mantenuto l'impegno ad imbarcarsi, al minimo contrattuale mensile, di cui all'art. 35 della presente Sezione, ed il relativo periodo sarà considerato ai fini dell'indennità di anzianità.
PARTE SECONDA - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO
Art. 7 - Risoluzione di diritto del Contratto di arruolamento
1 - Qualunque sia il tipo di Contratto d'imbarco, esso si risolve di diritto a norma dell'art. 343 del Codice della navigazione.
2 - La risoluzione del Contratto di arruolamento ai sensi del presente articolo non pregiudica i diritti del Comandante o Direttore di macchina a percepire le indennità di anzianità e preavviso nelle misure previste nella presente Sezione, salvo, per quanto riguarda l'indennità sostitutiva del preavviso, qualora la risoluzione avvenga per fatto imputabile al Comandante o Direttore di macchina.
3 - Nel caso di risoluzione del Contratto di arruolamento per naufragio, le indennità, di cui al paragrafo 2) del presente articolo, spettano al Comandante o Direttore di macchina in aggiunta all'eventuale indennità di disoccupazione per naufragio.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 8 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 7 - Risoluzione di diritto del Contratto di arruolamento
1 - Qualunque sia il tipo di Contratto d'
imbarcoarruolamento, esso si risolve di diritto a norma dell'art. 343 del Codice della navigazione.2 - La risoluzione del Contratto di arruolamento ai sensi del presente articolo non pregiudica i diritti del Comandante o Direttore di macchina a percepire il trattamento di fine rapporto
le indennità di anzianitàe preavviso nelle misure previste nella presente Sezione, salvo, per quanto riguarda l'indennità sostitutiva del preavviso, qualora la risoluzione avvenga per fatto imputabile al Comandante o Direttore di macchina.
3 - Nel caso di risoluzione del Contratto di arruolamento per naufragio, le indennità, di cui al paragrafo 2) del presente articolo, spettano al Comandante o Direttore di macchina in aggiunta all'eventuale indennità di disoccupazione per naufragio.
Art. 8 - Risoluzione del Contratto di arruolamento a viaggio
1 - Il Contratto d'imbarco a viaggio cessa di diritto con il compimento del viaggio o dell'ultimo dei viaggi in esso previsti. Il rientro al luogo di residenza è regolato dalle norme di cui all'art. 6 della presente Sezione.
2 - Il Comandante o Direttore di macchina ha facoltà, salvo quanto previsto dal Codice della navigazione, di risolvere il Contratto di arruolamento a viaggio prima della partenza e/o prima del compimento del viaggio osservando i seguenti termini di preavviso:
a) prima della partenza da porto nazionale: 5 giorni;
b) prima della partenza da porto estero: 15 giorni.
Il preavviso può essere dato a mezzo telegramma, fonogramma, telefax, anche in navigazione. Le spese del rimpiazzo e quelle del rientro al luogo di residenza sono a carico del Comandante o Direttore di macchina.
3 - Alla risoluzione del Contratto a viaggio sarà corrisposto al Comandante o Direttore di macchina, oltre alle competenze retributive normali, il Trattamento di fine rapporto (Tfr) stabilito al successivo art. 12.
4 - La Società ha facoltà di risolvere il Contratto a viaggio prima del compimento del viaggio, corrispondendo al Comandante o Direttore di macchina le seguenti indennità:
A) se la risoluzione avviene nel porto d'imbarco prima della partenza:
a) qualora la presumibile durata del viaggio sia inferiore a 45 giorni: tante giornate di indennità calcolata con gli elementi di retribuzione previsti dall'art. 9 del presente Contratto quanti sono i giorni della presumibile durata del viaggio;
b) qualora la presumibile durata del viaggio sia di almeno 45 giorni: 45 giorni di indennità calcolata con gli elementi di retribuzione previsti dall'art. 9 della presente Sezione;
B) se la risoluzione avviene dopo la partenza, oltre al Tfr di cui al paragrafo 3) del presente articolo, saranno liquidate tante giornate di indennità calcolata con gli elementi di retribuzione previsti dall'art. 9 della presente Sezione quanti sono i giorni della presumibile durata residua del viaggio.
Il rientro al luogo di residenza è regolato dalla norma di cui all'art. 6 della presente Sezione.
5 - Lo sbarco per malattia o infortunio risolve il Contratto di arruolamento a viaggio. Al Comandante sarà corrisposto il Tfr maturato.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 8 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 8 - Risoluzione del Contratto di arruolamento a
viaggiotempo determinato
1 - Il Contratto d'imbarco a viaggio cessa di diritto con il compimento del viaggio o dell'ultimo dei viaggi in esso previsti. Il rientro al luogo di residenza è regolato dalle norme di cui all'art. 6 della presente Sezione.
2 - Il Comandante o Direttore di macchina ha facoltà, salvo quanto previsto dal Codice della navigazione, di risolvere il Contratto di arruolamento a viaggio prima della partenza e/o prima del compimento del viaggio osservando i seguenti termini di preavviso:
a) prima della partenza da porto nazionale: 5 giorni;
b) prima della partenza da porto estero: 15 giorni.
Il preavviso può essere dato a mezzo telegramma, fonogramma, telefax, anche in navigazione. Le spese del rimpiazzo e quelle del rientro al luogo di residenza sono a carico del Comandante o Direttore di macchina.
3 - Alla risoluzione del Contratto a viaggio sarà corrisposto al Comandante o Direttore di macchina, oltre alle competenze retributive normali, il Trattamento di fine rapporto (Tfr) stabilito al successivo art. 12.
4 - La Società ha facoltà di risolvere il Contratto a viaggio prima del compimento del viaggio, corrispondendo al Comandante o Direttore di macchina le seguenti indennità:
A) se la risoluzione avviene nel porto d'imbarco prima della partenza:
a) qualora la presumibile durata del viaggio sia inferiore a 45 giorni: tante giornate di indennità calcolata con gli elementi di retribuzione previsti dall'art. 9 del presente Contratto quanti sono i giorni della presumibile durata del viaggio;
b) qualora la presumibile durata del viaggio sia di almeno 45 giorni: 45 giorni di indennità calcolata con gli elementi di retribuzione previsti dall'art. 9 della presente Sezione;
B) se la risoluzione avviene dopo la partenza, oltre al Tfr di cui al paragrafo 3) del presente articolo, saranno liquidate tante giornate di indennità calcolata con gli elementi di retribuzione previsti dall'art. 9 della presente Sezione quanti sono i giorni della presumibile durata residua del viaggio.
Il rientro al luogo di residenza è regolato dalla norma di cui all'art. 6 della presente Sezione.
5 - Lo sbarco per malattia o infortunio risolve il Contratto di arruolamento a viaggio. Al Comandante sarà corrisposto il Tfr maturato.1 - La risoluzione del contratto di arruolamento a tempo determinato anticipatamente rispetto alla sua scadenza naturale può avvenire, da entrambe le parti, ai sensi delle disposizioni di Legge.
2 - Il Comandante o Direttore di macchina può risolvere il contratto di arruolamento nei casi di morte del padre, della madre, dei figli, del coniuge o convivente risultante da documentazione anagrafica, da documentare entro 10 giorni dallo sbarco o per fatto grave (ad es. terremoto, alluvione nel luogo di residenza, ecc.), certificato dall'autorità competente, da segnalare tempestivamente al datore di lavoro e da documentare entro 10 giorni dallo sbarco. In tali casi le spese di rimpatrio sono a carico del datore di lavoro; in ipotesi di mancata documentazione o di insussistenza del fatto grave, il Comandante o Direttore di macchina sarà tenuto a corrispondere al datore di lavoro le spese sostenute per il rimpatrio.
3 - Ai sensi delle disposizioni previste dal Codice della Navigazione, la risoluzione del contratto di arruolamento può inoltre avvenire:
a) per colpa del Comandante o Direttore di macchina;
b) a causa di disarmo per mancanza di traffico per un periodo non inferiore a 15 giorni, o di disarmo per riclassifica della nave o per grandi riparazioni di durata non inferiore a 30 giorni;
c) per effetto di interdizione del commercio con il luogo di destinazione della nave, arresto della nave o altra causa non imputabile all'armatore, che rendano impossibile l'inizio o la prosecuzione del viaggio; ricorrendone i requisiti, l'armatore corrisponderà al Comandante o Direttore di macchina l'eventuale trattamento economico di cui all'art. 359, ultimo comma del Codice della Navigazione.
4 - Le spese di rimpatrio saranno a carico dell'Armatore fino alla residenza del marittimo. Nelle spese di rimpatrio è compresa l'eventuale spesa per il trasporto bagagli nei limiti di peso consentiti dal vettore aereo.
Art. 9 - Risoluzione del Contratto di arruolamento a tempo indeterminato
Il Contratto di arruolamento a tempo indeterminato può essere risolto:
a) per volontà dell'Armatore;
b) per volontà del Comandante o Direttore di macchina;
c) per forza maggiore o giusta causa;
d) per colpa del Comandante o Direttore di macchina.
A) Risoluzione per volontà dell'Armatore
1) Il Contratto di arruolamento a tempo indeterminato può essere risolto dall'Armatore in qualunque tempo e luogo (art. 345 C.N.), corrispondendo al Comandante o Direttore di macchina le competenze spettantigli sino alla data dello sbarco ed osservando i termini d il preavviso appresso indicati:
- 30 giorni nel caso di anzianità di servizio inferiore ad un anno presso lo stesso Armatore;
- 45 giorni nel caso di anzianità di servizio superiore ad un anno presso lo stesso Armatore.
2) Il preavviso deve essere notificato per iscritto, oppure a mezzo telegramma, fonogramma, telefax, anche in navigazione.
3) È sempre in facoltà dell'Armatore di sostituire, in tutto o in parte il preavviso con la corresponsione di una indennità pari ad 1/30 (un trentesimo) di:
- stipendio (art. 34 della presente Sezione); rateo della gratifica natalizia (art. 37 del presente Contratto); rateo della gratifica pasquale (art. 38 del presente Contratto);
- panatica convenzionale (art. 43 della presente Sezione) per ogni giorno di preavviso non osservato.
- Il rientro del Comandante o Direttore di macchina al luogo di residenza sarà effettuato a spese dell'Armatore con le modalità previste all'art. 6 della presente Sezione.
B) Risoluzione per volontà del Comandante o Direttore di macchina
1) Il Comandante o Direttore di macchina, con un preavviso di 15 giorni, ha facoltà di risolvere il Contratto di arruolamento a tempo indeterminato in qualsiasi porto ad eccezione di quelli ove l'Autorità locale non consenta movimenti di personale prima del compimento del normale periodo di avvicendamento di cui all'art. 3 della presente Sezione.
Il preavviso può essere dato a mezzo telegramma, fonogramma, telefax, anche in navigazione.
2) Al Comandante o Direttore di macchina saranno corrisposte le competenze spettantigli sino alla data dello sbarco.
3) Al Comandante o Direttore di macchina, che non osservi i termini di preavviso indicati al paragrafo 1) lettera B) del presente articolo, saranno trattenute altrettante giornate di indennità sostitutiva.
4) Le spese di rientro al luogo di residenza sono a carico del Comandante o Direttore di macchina nonché, in caso di sbarco all'estero, anche le spese di rimpiazzo.
C) Risoluzione per forza maggiore o giusta causa
1) Quando la risoluzione del Contratto a tempo indeterminato avvenga in conseguenza di uno dei casi sottoindicati, al Comandante o Direttore di macchina od agli aventi diritto spetterà, in aggiunta alle competenze maturate sino alla data dello sbarco, un'indennità sostitutiva del preavviso in misura pari alla metà di quella prevista al paragrafo A) del presente articolo:
- casi di risoluzione di diritto indicati nell'art. 343 del Codice delta navigazione;
- interdizione dal commercio;
- disarmo.
2) Qualora il Comandante o Direttore di macchina non venga imbarcato dopo il periodo di riposo ed una franchigia di 30 giorni, allo stesso verrà corrisposta una indennità sostitutiva del preavviso in misura pari alla metà di quella prevista al paragrafo A) del presente articolo.
D) Risoluzione per colpa del Comandante o Direttore di macchina
1) La risoluzione del Contratto di arruolamento per colpa dei Comandante o Direttore di macchina non è soggetta all'osservanza di alcun termine di preavviso.
2) Al Comandante o Direttore di macchina saranno liquidate le competenze maturate sino al giorno dello sbarco.
3) Le spese di rientro al luogo di residenza sono a carico del Comandante o Direttore di macchina.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 8 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 9 - Risoluzione del Contratto di arruolamento a tempo indeterminato
Il Contratto di arruolamento a tempo indeterminato può essere risolto:
a) avvicendamento;
b) per volontà dell'Armatore per giusta causa, giustificato motivo soggettivo, giustificato motivo oggettivo;
c) per volontà del Comandante o Direttore di macchina;
d) per forza maggiore o
giusta causaaltre cause;e) per colpa del Comandante o Direttore di macchina.
a) Avvicendamento
1. Il Comandante o Direttore di macchina, completato il periodo di imbarco, sbarcherà per "avvicendamento".
2. Il contratto di arruolamento si estingue al compimento del periodo contrattuale di imbarco e al Comandante o Direttore di macchina sarà corrisposto il trattamento di fine rapporto maturato durante il periodo di imbarco, secondo le misure e le modalità indicate nella presente Sezione.
Qualora il Comandante o Direttore di macchina non venisse imbarcato dopo il periodo di riposo/licenza ed una franchigia di 30 giorni, allo stesso verrà corrisposto un compenso pari alla metà del preavviso.
3. Le spese di rimpatrio saranno a carico dell'Armatore fino alla residenza del Comandante o Direttore di macchina. Nelle spese di rimpatrio è compresa l'eventuale spesa per il trasporto bagagli nei limiti di peso consentiti dal vettore aereo.
b) Risoluzione per volontà dell'Armatore per giusta causa, giustificato motivo soggettivo, giustificato motivo oggettivo;
1) Il Contratto di arruolamento a tempo indeterminato può essere risolto dall'Armatore in qualunque tempo e luogo (art. 345 C.N.), corrispondendo al Comandante o Direttore di macchina le competenze spettantigli sino alla data dello sbarco ed osservando i termini d il preavviso appresso indicati:
- 30 giorni nel caso di anzianità di servizio inferiore ad un anno presso lo stesso Armatore;
- 45 giorni nel caso di anzianità di servizio superiore ad un anno presso lo stesso Armatore.
2) Il preavviso deve essere notificato per iscritto, oppure a mezzo telegramma, fonogramma, telefax, anche in navigazione.
3) È sempre in facoltà dell'Armatore di sostituire, in tutto o in parte il preavviso con la corresponsione di una indennità pari ad 1/30 (un trentesimo) di:
- stipendio (art. 34 della presente Sezione); rateo della gratifica natalizia (art. 37 del presente Contratto); rateo della gratifica pasquale (art. 38 del presente Contratto);
- panatica convenzionale (art. 43 della presente Sezione) per ogni giorno di preavviso non osservato.
- Il rientro del Comandante o Direttore di macchina al luogo di residenza sarà effettuato a spese dell'Armatore con le modalità previste all'art. 6 della presente Sezione.1) Per giusta causa il contratto di arruolamento può essere risolto dall'armatore in qualunque tempo e luogo, ferme restando le disposizioni relative al rimpatrio. Per giustificato motivo il contratto di arruolamento può essere risolto dal datore di lavoro in qualunque tempo e luogo, nel rispetto del termine di 30 giorni di preavviso nel caso di anzianità di servizio inferiore ad un anno presso lo stesso armatore o 45 giorni nei caso di anzianità di servizio superiore ad un anno presso lo stesso armatore, ferme restando le disposizioni relative al rimpatrio.
COMMENTO: sostituito con relativo paragrafo dell'art. 10 della Sezione 3
c) Risoluzione per volontà del Comandante o Direttore di macchina
1)
Il Comandante o Direttore di macchina, con un preavviso di 15 giorni, ha facoltà di risolvere il Contratto di arruolamento a tempo indeterminato in qualsiasi porto ad eccezione di quelli ove l'Autorità locale non consenta movimenti di personale prima del compimento del normale periodo di avvicendamento di cui all'art. 3 della presente Sezione.
Il preavviso può essere dato a mezzo telegramma, fonogramma, telefax, anche in navigazione.
2) Al Comandante o Direttore di macchina saranno corrisposte le competenze spettantigli sino alla data dello sbarco.
3) Al Comandante o Direttore di macchina, che non osservi i termini di preavviso indicati al paragrafo 1) lettera B) del presente articolo, saranno trattenute altrettante giornate di indennità sostitutiva.
4) Le spese di rientro al luogo di residenza sono a carico del Comandante o Direttore di macchina nonché, in caso di sbarco all'estero, anche le spese di rimpiazzo.Nel caso di risoluzione del contratto di arruolamento a tempo indeterminato per volontà del Comandante o Direttore di macchina, quest'ultimo è tenuto a rispettare il termine di 15 giorni di preavviso ed a sostenere le spese del suo rimpatrio, o rimborsarle al datore di lavoro se da questi anticipate.
I termini di preavviso possono essere derogati nei casi di morte del padre, della madre, dei figli, del coniuge o convivente risultante da documentazione anagrafica, da documentare entro 10 giorni dallo sbarco, o per fatto grave (ad es. terremoto, alluvione nel luogo di residenza, ecc.) da segnalare tempestivamente al datore di lavoro e documentare entro 10 giorni dallo sbarco. In tali casi le spese di rimpatrio sono a carico del datore di lavoro, in ipotesi di mancata documentazione o di insussistenza del fatto grave, il Comandante o Direttore di macchina sarà tenuto a corrispondere al datore di lavoro le spese sostenute per il rimpatrio.
d) Risoluzione per forza maggiore o altre cause
giusta causa1) Quando la risoluzione del Contratto a tempo indeterminato avvenga in conseguenza di uno dei casi sotto indicati, al Comandante o Direttore di macchina od agli aventi diritto spetterà, in aggiunta alle competenze maturate sino alla data dello sbarco, un'indennità sostitutiva del preavviso in misura pari alla metà di quella prevista al paragrafo b)
A)del presente articolo:
- casi di risoluzione di diritto indicati nell'art. 343 del Codice delta navigazione;- interdizione dal commercio;
- disarmo per qualsiasi causa.
- Alienazione del mezzo navale.
2)
Qualora il Comandante o Direttore di macchina non venga imbarcato dopo il periodo di riposo ed una franchigia di 30 giorni, allo stesso verrà corrisposta una indennità sostitutiva del preavviso in misura pari alla metà di quella prevista al paragrafo A) del presente articolo.Il Comandante o Direttore di macchina avrà diritto al trattamento di fine rapporto maturato fino alla data dello sbarco, con un minimo garantito di 9 giorni complessivi di retribuzione. Qualora l'armatore risolva il contratto di arruolamento nei casi di vendita della nave con trapasso di bandiera, di arresto della nave il Comandante o Direttore di macchina avrà diritto al trattamento di fine rapporto maturato fino alla data dello sbarco, nonché alla indennità sostitutiva del preavviso, con un minimo garantito di 30 giorni complessivi di retribuzione.
COMMENTO: sostituito con relativo paragrafo dell'art. 10 della Sezione 3
e) Risoluzione per colpa dei Comandante o Direttore di macchina
1) La risoluzione del Contratto di arruolamento per colpa dei Comandante o Direttore di macchina non è soggetta all'osservanza di alcun termine di preavviso.
2) Al Comandante o Direttore di macchina saranno liquidate le competenze maturate sino al giorno dello sbarco.
3) Le spese di rientro al luogo di residenza sono a carico del Comandante o Direttore di macchina, e, ove ne ricorrano gli estremi di diritto, egli è tenuto al risarcimento dei danni cagionati all'Armatore.
COMMENTO: mutuato dal relativo paragrafo dell'art. 10 della Sezione 3
Art. 9-bis - Effetti sul contratto di arruolamento in caso di atti di pirateria e rapina armata contro le navi
Quando un Comandante o un Direttore di macchina è tenuto prigioniero sulla nave o fuori della nave in seguito ad atti di pirateria o rapina armata contro le navi, il contratto di arruolamento, ferme restando la natura giuridica, la tipologia e la durata dello stesso che permangono a ogni altro effetto, continua ad avere effetto indipendentemente dal fatto che il suo termine sia scaduto o una delle due parti ne notifichi la sospensione o la risoluzione. Ai fini del presente articolo, i termini "pirateria" e "rapina armata contro le navi" sono definiti dallo Standard A2.1 della Maritime Labour Convention, 2006 (come emendata).
Art. 9-ter - Preavviso
1 - Il termine di preavviso per la risoluzione del contratto di arruolamento da parte dell'armatore è stabilito in 30 giorni nel caso di anzianità di servizio inferiore ad un anno presso società armatoriali appartenenti allo stesso Gruppo e 45 giorni nel caso di anzianità di servizio superiore ad un anno presso società armatoriali appartenenti allo stesso Gruppo. Quando il contratto di arruolamento di qualsiasi tipologia abbia durata inferiore al termine di preavviso, questo è ridotto alla metà della durata del contratto stesso.
2 - Il termine di preavviso per la risoluzione del contratto di arruolamento da parte del Comandante o Direttore di macchina è stabilito in 15 giorni.
3 - È in facoltà del datore di lavoro sostituire al preavviso una indennità giornaliera, per quanti sono i giorni di preavviso non osservati, calcolata sulla base dei seguenti istituti contrattuali: minimo contrattuale, valore della panatica convenzionale, pro-rata della 13ª e 14ª mensilità.
1 - Durante il periodo di prova, ai fini dell'ammissione al regime continuativo del rapporto di lavoro prevista dalla successiva Parte Terza, il Contratto di arruolamento può essere risolto dall'Armatore in qualsiasi porto, corrispondendo al Comandante o Direttore di macchina le competenze spettanti fino alla data di sbarco ed il Tfr con un minimo pari all'ammontare di 30/30 (trenta trentesimi) di retribuzione annua utile, calcolato secondo le modalità indicate al successivo art. 12.
2 - Il Contratto di arruolamento, durante il periodo di prova, può essere risolto anche dal Comandante o Direttore di macchina, con un preavviso scritto di 15 giorni e con diritto alle competenze spettantigli sino alla data dello sbarco.
Il preavviso può essere dato a mezzo telegramma, fonogramma, telefax, anche in navigazione. L'Armatore ha la facoltà di trattenere tante giornate di indennità sostitutiva del preavviso per ogni eventuale giorno di preavviso non rispettato.
3 - Il rientro al luogo di residenza è regolato dalle norme di cui all'art. 6 della presente Sezione.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 8 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 10 - Risoluzione del Contratto di arruolamento a tempo indeterminato per i Comandanti o Direttori di macchina in periodo di prova
1 - Durante il periodo di prova, ai fini dell'ammissione al regime continuativo del rapporto di lavoro prevista dalla successiva Parte Terza, il Contratto di arruolamento può essere risolto dall'Armatore in qualsiasi porto, corrispondendo al Comandante o Direttore di macchina le competenze spettanti fino alla data di sbarco ed il Tfr con un minimo pari all'ammontare di 30/30 (trenta trentesimi) di retribuzione annua utile, calcolato secondo le modalità indicate al successivo art. 12.
2 - Il Contratto di arruolamento, durante il periodo di prova, può essere risolto anche dal Comandante o Direttore di macchina, con un preavviso scritto di 15 giorni e con diritto alle competenze spettantigli sino alla data dello sbarco.
Il preavviso può essere dato a mezzo raccomandata,
telegramma, PEC o brevi manufonogramma, telefax,anche in navigazione. L'Armatore ha la facoltà di trattenere tante giornate di indennità sostitutiva del preavviso per ogni eventuale giorno di preavviso non rispettato.3 - Il rientro al luogo di residenza è regolato dalle norme di cui all'art. 6 della presente Sezione.
Art. 11 - Risoluzione per grave motivo personale
1 - In caso di grave motivo personale, da documentare entro 15 giorni dallo sbarco, il Comandante o Direttore di macchina potrà chiedere la sostituzione in qualsiasi porto sia in Italia che all'estero ad eccezione dei porti dove l'Autorità non permette movimenti di personale.
2 - Per "grave motivo personale" s'intende:
a) morte di padre, madre, coniuge o figli;
b) grave malattia con imminente pericolo di vita per le persone di cui alla lettera a) del paragrafo 2) del presente articolo;
c) casi di particolare gravità da sottoporre all'approvazione dell'Armatore.
3 - L'Armatore dovrà provvedere alla sostituzione del Comandante o Direttore macchina con la massima sollecitudine.
4 - Allo sbarco saranno liquidate al Comandante o Direttore di macchina le competenze spettantigli.
5 - e spese di rimpatrio, di cui alla lettera a) del paragrafo 2) del presente articolo, saranno a carico dell'Armatore.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 8 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 11 - Risoluzione per grave motivo personale
1 - In caso di grave motivo personale, da documentare entro 15 giorni dallo sbarco, il Comandante o Direttore di macchina potrà chiedere la sostituzione in qualsiasi porto sia in Italia che all'estero ad eccezione dei porti dove l'Autorità non permette movimenti di personale.
2 - Per "grave motivo personale" s'intende:
a) morte di padre, madre, coniuge, convivente risultante da documentazione anagrafica o figli;
b) grave malattia con imminente pericolo di vita per le persone di cui alla lettera a) del paragrafo 2) del presente articolo;
c) casi di particolare gravità da sottoporre all'approvazione dell'Armatore.
3 - L'Armatore dovrà provvedere alla sostituzione del Comandante o Direttore macchina con la massima sollecitudine.
4 - Allo sbarco saranno liquidate al Comandante o Direttore di macchina le competenze spettantigli.
5 - Le spese di rimpatrio, di cui alla lettera a) del paragrafo 2) del presente articolo, saranno a carico dell'Armatore.
Art. 12 - Trattamento di fine rapporto
1 - Alla cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa, l'Armatore corrisponderà al Comandante o Direttore di macchina od agli aventi diritto il Tfr da calcolarsi in base a quanto disposto dalla Legge 29-5-1982 n. 297 ed in particolare dal 2º comma dell'art. 4 della citata Legge; si conferma che la retribuzione utile ai fini del calcolo del Tfr è costituita esclusivamente dai seguenti elementi retributivi:
- minimo contrattuale mensile (art. 35 della presente Sezione);
- aumenti per anzianità aziendale (art. 18 della presente Sezione);
- rateo della gratifica pasquale (art. 38 della presente Sezione);
- rateo della gratifica natalizia (art. 37 della presente Sezione);
- panatica convenzionale (art. 43 della presente Sezione).
2 - Ogni altro elemento retributivo ivi non menzionato deve ritenersi escluso dalla base di calcolo del Tfr.
All'atto della cessazione del rapporto di lavoro, a far data dall'1-1-1990, l'Armatore corrisponderà al Comandante o Direttore di macchina il Tfr calcolato in 30/30 (trenta trentesimi) della retribuzione annua utile a tale fine.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 8 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 12 - Trattamento di fine rapporto
1 - Alla cessazione del
rapporto di lavorocontratto di arruolamento per qualsiasi causa, l'Armatore corrisponderà al Comandante o Direttore di macchina od agli aventi diritto il Tfr da calcolarsi in base a quanto disposto dalla Legge 29-5-1982 n. 297 ed in particolare dal 2º comma dell'art. 4 della citata Legge; si conferma che la retribuzione utile ai fini del calcolo del Tfr è costituita esclusivamente dai seguenti elementi retributivi:- minimo contrattuale mensile (art. 35 della presente Sezione);
- aumenti per anzianità aziendale (art. 18 della presente Sezione);
- rateo della gratifica pasquale (art. 38 della presente Sezione);
- rateo della gratifica natalizia (art. 37 della presente Sezione);
- panatica convenzionale (art. 43 della presente Sezione).
2 - Ogni altro elemento retributivo ivi non menzionato deve ritenersi escluso dalla base di calcolo del Tfr.
All'atto della cessazione del
rapporto di lavorocontratto di arruolamento, a far data dall'1-1-1990, l'Armatore corrisponderà al Comandante o Direttore di macchina il Tfr calcolato in 30/30 (trenta trentesimi) della retribuzione annua utile a tale fine.
1 - Nel caso di risoluzione del contratto di arruolamento per naufragio, si applicano le norme di Legge in vigore.
2 - Il naufragio non costituisce di per sé giustificato motivo di automatica cancellazione dalla Continuità del rapporto di lavoro del Comandante o Direttore di macchina interessato.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 8 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 13 - Naufragio
1 - Nel caso di risoluzione del contratto di arruolamento per naufragio, si applicano le norme di Legge in vigore.
2 - Il naufragio non costituisce di per sé giustificato motivo di automatica cancellazione dalla Continuità del rapporto di lavoro del Comandante o Direttore di macchina interessato.
3 - In caso di risoluzione del contratto di arruolamento per naufragio al Comandante o Direttore di macchina è dovuta l'indennità sostitutiva del preavviso ed una indennità di disoccupazione specifica per il naufragio pari a due mesi dello stipendio percepito a bordo in conformità con quanto previsto dalla Regola 2.6 della Maritime Labour Convention 2006.
Art. 14 - Contributi sindacali
1 - Il Comandante o Direttore di macchina potrà far pervenire all'Armatore tramite la propria organizzazione sindacale una lettera di autorizzazione a trattenere dalle proprie competenze mensili le quote del contributo sindacale associativo.
2 - L'Armatore, nel trasferire i contributi all'organizzazione sindacale, darà l'elenco nominativo dei versamenti, con l'indicazione del periodo a cui i contributi si riferiscono.
3 - La lettera di delega dovrà essere redatta come segue:
Oggetto: Delega per versamento contributi sindacali
"Con riferimento all'art. 14 della presente Sezione chiedo di voler versare per mio conto all'a titolo di contributo sindacale, dandomene debito sul mio
statino-paga, l'importo di lire ________________ mensili
con decorrenza dal mese di ________________
Eventuali disdette s'intendono avere decorrenza dal mese successivo al ricevimento da parte dell'Armatore".
(Firma del Comandante o Direttore di macchina)
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 8 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 14 - Contributi sindacali
1 - Il Comandante o Direttore di macchina potrà far pervenire all'Armatore tramite la propria organizzazione sindacale una lettera di autorizzazione a trattenere dalle proprie competenze mensili le quote del contributo sindacale associativo.
2 - L'Armatore, nel trasferire i contributi all'organizzazione sindacale, darà l'elenco nominativo dei versamenti, con l'indicazione del periodo a cui i contributi si riferiscono.
3 - Il contributo sindacale mensile viene stabilito nella misura dell'1% del minimo contrattuale.
Oggetto: Delega per versamento contributi sindacali
"Con riferimento all'art. 14 della presente Sezione chiedo di voler versare per mio conto all'a titolo di contributo sindacale, dandomene debito sul mio
statino-paga, l'importo di lire ________________ mensili
con decorrenza dal mese di ________________
Eventuali disdette s'intendono avere decorrenza dal mese successivo al ricevimento da parte dell'Armatore".
(Firma del Comandante o Direttore di macchina)
1 - Eventuali deroghe alla presente Sezione potranno essere esaminate in sede di accordi aziendali con le organizzazioni sindacali, in relazione a particolari esigenze che le rendessero necessarie. In nessun caso, tali accordi potranno determinare oneri aggiuntivi al Contratto stesso.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 8 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 15 - Accordi aziendali
1 - Eventuali deroghe alla presente Sezione potranno essere esaminate in sede di accordi aziendali con le organizzazioni sindacali stipulanti la presente Sezione, in relazione a particolari esigenze che le rendessero necessarie. In nessun caso, tali accordi potranno determinare oneri aggiuntivi al Contratto stesso.
PARTE TERZA - NORME SULLA CONTINUITÀ' DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 16 - Applicabilità delle norme sulla Continuità del rapporto di lavoro (Crl)
1 - L'Armatore deve applicare le norme sulla Crl ad un numero di Comandanti e Direttori di macchina che sia sufficiente a coprire il normale avvicendamento degli stessi.
2 - L'applicazione della normativa sulla Crl è, comunque, soggetta al superamento del periodo di prova di cui al successivo art. 17 e sarà comunicata per iscritto ai Comandanti o Direttori di macchina interessati.
Art. 17 - Periodo di prova ai fini dell'ammissione alla Continuità del rapporto di lavoro (Crl)
1 - Ai Comandanti o Direttori di macchina potrà venire fissato un periodo di prova ai fini della ammissione alla Crl che, in ogni caso, non dovrà superare i 9 mesi di effettiva presenza a bordo delle unità dell'Armatore e dovrà risultare da atto scritto contestuale alla stipulazione del Contratto di arruolamento.
2 - Il periodo di prova sarà riconosciuto a tutti gli effetti per la determinazione dell'anzianità di servizio.
3 - Quando l'Armatore riassume in servizio un Comandante o Direttore di macchina che sia già stato in Crl, la prova non sarà ripetuta, a meno che non siano trascorsi 3 anni dall'ultimo sbarco del Comandante o Direttore di macchina da una unità dello stesso Armatore e purché l'ultimo sbarco non sia stato determinato da colpa del Comandante o Direttore di macchina.
4 - L'Armatore è tenuto a comunicare per iscritto al Comandante o Direttore di macchina il risultato della prova entro la scadenza del termine stabilito al paragrafo 1) del presente articolo. In difetto di questa comunicazione, la prova s'intenderà superata ed al Comandante o Direttore di macchina verranno applicate le norme sulla Crl.
5 - Il Comandante o Direttore di macchina di nuova nomina, già 1 ° Ufficiale in Crl presso lo stesso Armatore, che non abbia superato il periodo di prova, verrà reintegrato nel grado precedente.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 8 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 17 - Periodo di prova ai fini dell'ammissione alla Continuità del rapporto di lavoro (Cri)
1 - Ai Comandanti o Direttori di macchina potrà venire fissato un periodo di prova ai fini della ammissione alla Cri che, in ogni caso, non dovrà superare i
9 mesi6 mesi di effettiva presenza a bordo delle unità dell'Armatore e dovrà risultare da atto scritto contestuale alla stipulazione del Contratto di arruolamento.2 - Il periodo di prova sarà riconosciuto a tutti gli effetti per la determinazione dell'anzianità di servizio.
3 - Quando l'Armatore riassume in servizio un Comandante o Direttore di macchina che sia già stato in Cri, la prova non sarà ripetuta, a meno che non siano trascorsi 3 anni dall'ultimo sbarco del Comandante o Direttore di macchina da una unità dello stesso Armatore e purché l'ultimo sbarco non sia stato determinato da colpa del Comandante o Direttore di macchina.
4 - L'Armatore è tenuto a comunicare per iscritto al Comandante o Direttore di macchina il risultato della prova entro la scadenza del termine stabilito al paragrafo 1) dei presente articolo. In difetto di questa comunicazione, la prova s'intenderà superata ed al Comandante o Direttore di macchina verranno applicate le norme sulla Cri.
5 - Il Comandante o Direttore di macchina di nuova nomina, già 1º Ufficiale in Cri presso lo stesso Armatore, che non abbia superato il periodo di prova, verrà
reintegratoreimmesso nel grado bordo precedente.
Art. 18 - Aumenti per anzianità aziendale nella qualifica
1 - A partire dall'inizio del secondo anno di anzianità aziendale nella qualifica dopo l'ammissione in CRL e successivamente al compimento di ciascun biennio di anzianità e con effetto dal 1º giorno del mese successivo, al Comandante o Direttore di macchina verrà corrisposto un aumento (secondo quanto indicato nell'allegato 2), fino ad un massimo di otto bienni.
2 - L'anzianità aziendale nella qualifica è computata in modo continuativo.
3 - Ai Comandante o Direttore di macchina non ancora ammessi in Crl verrà computata, per la determinazione dei bienni di anzianità maturati, l'anzianità nella qualifica relativa agli imbarchi a tempo indeterminato sui mezzi navali speciali dell'Armatore.
4 - Il periodo di prova, di cui all'art. 17 della presente Sezione, sarà considerato ai fini della determinazione degli aumenti per anzianità.
Art. 19 - Periodo d'imbarco in Continuità di rapporto di lavoro (Crl)
1 - Il periodo contrattuale massimo d'imbarco per il Comandante o Direttore di macchina in Crl è di mesi 5 di effettiva presenza a bordo che, da parte dell'Armatore, è prorogabile o riducibile di gg. 30 di calendario.
2 - Il Comandante o Direttore di macchina, che ha completato il periodo contrattuale di imbarco, sbarcherà per fruire dei riposi e delle ferie.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 8 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 19 - Periodo d'imbarco in Continuità di rapporto di lavoro (Crl)
1 - Il periodo contrattuale massimo d'imbarco per il Comandante o Direttore di macchina in Crl è di mesi 5 di effettiva presenza a bordo che, da parte dell'Armatore, è prorogabile o riducibile di gg. 30 di calendario.
2 - Il Comandante o Direttore di macchina, che ha completato il periodo contrattuale di imbarco, sbarcherà per fruire dei riposi e delle ferie.
Art. 20 - Periodo di riposo in Continuità di rapporto di lavoro (Crl)
1 - Il periodo di riposo a terra corrisponde a tante giornate quanti sono i riposi compensativi maturati durante l'imbarco, ovvero, domeniche, festività infrasettimanali, sabati e ferie. Viene usufruito per altrettanti giorni di calendario con esclusione delle domeniche e festività infrasettimanali cadenti nel periodo considerato.
Durante il periodo di riposo a terra, al Comandante o Direttore di macchina viene corrisposta la retribuzione su base mensile così composta:
- minimo contrattuale (art. 35 della presente Sezione);
- scatti di anzianità (art. 18 della presente Sezione);
- valore convenzionale della panatica (art. 43 della presente Sezione);
- eventuali assegni familiari (art. 45 della presente Sezione).
Il Comandante o Direttore di macchina, dopo aver usufruito delle ferie maturate e non fruite durante il periodo di imbarco e dell'80% dei riposi compensativi maturati e non fruiti durante il periodo d'imbarco relativi a sabati, domeniche e festività, sarà considerato disponibile all'imbarco o ad eventuale incarico a terra con obbligo di accettazione, se chiamato. L'eventuale rimanenza del periodo di riposo potrà essere fruita nei periodi di riposo successivi.
2 - Dalla data di rientro al proprio domicilio, il Comandante o Direttore di macchina in Crl sbarcato per grave motivo personale usufruirà del periodo di riposo maturato e non fruito. Trascorso tale periodo, dovrà, se non ancora disponibile all'imbarco, chiedere il periodo di aspettativa, di cui all'art. 21 della presente Sezione.
3 - Il Comandante o Direttore di macchina, che, avendo usufruito del periodo di riposo di cui al paragrafo 1) del presente articolo, non fosse chiamato per l'imbarco o per un eventuale incarico temporaneo a terra, sarà considerato in disponibilità retribuita e percepirà per ogni giorno in tale posizione 1/40 (un quarantesimo) del minimo contrattuale mensile di cui all'art.35.
4 - I periodi di malattia o infortunio retribuiti dall'Ente competente saranno aggiunti al periodo di riposo e saranno validi agli effetti del Tfr.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 8 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 20 - Periodo di riposo in Continuità di rapporto di lavoro (Crl)
1 - Il periodo di riposo a terra corrisponde a tante giornate quanti sono i riposi compensativi maturati durante l'imbarco, ovvero, domeniche, festività infrasettimanali, sabati e ferie. Viene usufruito per altrettanti giorni di calendario con esclusione delle domeniche e festività infrasettimanali cadenti nel periodo considerato.
Durante il periodo di riposo a terra, al Comandante o Direttore di macchina viene corrisposta la retribuzione su base mensile così composta:
- minimo contrattuale (art. 35 della presente Sezione);
- scatti di anzianità (art. 18 della presente Sezione);
- valore convenzionale della panatica (art. 43 della presente Sezione);
- eventuali assegni familiari (art. 45 della presente Sezione).Il Comandante o Direttore di macchina, dopo aver usufruito delle ferie maturate e non fruite durante il periodo di imbarco e dell'80% dei riposi compensativi maturati e non fruiti durante il periodo d'imbarco relativi a sabati, domeniche e festività, sarà considerato disponibile all'imbarco o ad eventuale incarico a terra con obbligo di accettazione, se chiamato. L'eventuale rimanenza del periodo di riposo potrà essere fruita nei periodi di riposo successivi.
2 - Dalla data di rientro al proprio domicilio, il Comandante o Direttore di macchina in Cri sbarcato per grave motivo personale usufruirà del periodo di riposo maturato e non fruito. Trascorso tale periodo, dovrà, se non ancora disponibile all'imbarco, chiedere il periodo di aspettativa, di cui all'art. 21 della presente Sezione.
3 - Il Comandante o Direttore di macchina, che, avendo usufruito del periodo di riposo di cui al paragrafo 1) del presente articolo, non fosse chiamato per l'imbarco o per un eventuale incarico temporaneo a terra, sarà considerato in disponibilità retribuita e percepirà per ogni giorno in tale posizione 1/40 (un quarantesimo) del minimo contrattuale mensile di cui all'art. 35.
4 - I periodi di malattia o infortunio retribuiti dall'Ente competente saranno aggiunti al periodo di riposo e saranno validi agli effetti del Tfr.
1 - Al Comandante o Direttore di macchina in Crl che ne faccia richiesta potrà essere concesso, per giustificati motivi riconosciuti dall'Armatore, un periodo di aspettativa fino a 6 mesi, rinnovabili una sola volta, non consecutivi.
Durante tale periodo non è dovuto alcun trattamento economico e vengono sospesi il Tfr, di cui all'art. 12 della presente Sezione, e la contribuzione previdenziale.
Art. 22 - Indisponibilità all'imbarco per grave motivo personale
1 - Il Comandante o Direttore di macchina indisponibile all'imbarco per grave motivo personale, da documentare entro 15 giorni, potrà chiedere un periodo di aspettativa di cui all'art. 21 della presente Sezione.
2 - Per "grave motivo personale" si intende quanto stabilito al paragrafo 2) dell'art. 11 della presente Sezione.
3 - L'indisponibilità dovrà essere comunicata con telegramma all'atto in cui si verifica e non al momento della chiamata per l'imbarco.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 8 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 22 - Indisponibilità aM'imbarco per grave motivo personale
1 - Il Comandante o Direttore di macchina indisponibile all'imbarco per grave motivo personale, da documentare entro 15 giorni, potrà dovrà chiedere un periodo di aspettativa di cui all'art. 21 della presente Sezione.
2 - Per "grave motivo personale" si intende quanto stabilito al paragrafo 2) dell'art. 11 della presente Sezione.
3 - L'indisponibilità dovrà essere comunicata con telegramma per via telematica all'atto in cui si verifica e non al momento della chiamata per l'imbarco.
Art. 23 - Indisponibilità all'imbarco per malattia o infortunio durante il periodo di riposo
1 - Il Comandante o Direttore di macchina che, durante il periodo di riposo e l'eventuale periodo a disposizione senza incarico, sia dichiarato inabile per malattia o infortunio dall'Ente competente o, in mancanza, da un Ufficiale sanitario, deve comunicare immediatamente all'Armatore, a mezzo telegramma seguito da certificato medico, la sua indisponibilità. Alla guarigione, il Comandante o Direttore di macchina comunicherà immediatamente all'Armatore a mezzo telegramma seguito da certificato medico la sua disponibilità.
2 - I periodi di malattia o infortunio indennizzati saranno aggiunti al periodo di riposo e saranno validi agli effetti dell'anzianità di servizio.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 8 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 23 - Indisponibilità all'imbarco per malattia o infortunio durante il periodo di riposo
1 - Il Comandante o Direttore di macchina che, durante il periodo di riposo e l'eventuale periodo a disposizione senza incarico, sia dichiarato inabile per malattia o infortunio dall'Ente competente o, in mancanza, da un Ufficiale sanitario, deve comunicare immediatamente all'Armatore,
a mezzo telegrammaper via telematica seguiteoda certificato medico, la sua indisponibilità. Alla guarigione, il Comandante o Direttore di macchina comunicherà immediatamente all'Armatorea mezzo telegrammaper via telematica seguito da certificato medico la sua disponibilità.2 - I periodi di malattia o infortunio indennizzati saranno aggiunti al periodo di riposo e saranno validi agli effetti dell'anzianità di servizio.
Art. 24 - Sbarco per malattia o infortunio
1 - Lo sbarco per malattia o infortunio non risolve la Continuità del rapporto di lavoro.
2 - Alla guarigione, il Comandante o Direttore di macchina comunicherà all'Armatore, immediatamente a mezzo telegramma seguito da certificato medico, la sua disponibilità ed avrà diritto al periodo di riposo previsto dall'art. 20 della presente Sezione.
Nota
In caso di infortunio o grave malattia all'estero che impedisca il rimpatrio in tempi brevi, l'Armatore curerà che un familiare raggiunga l'ammalato, provvedendo e spese di viaggio, vitto ed alloggio per tutta la durata della degenza.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 8 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 24 - Sbarco per malattia o infortunio
1 - Lo sbarco per malattia o infortunio non risolve la Continuità del rapporto di lavoro.
2 - Alla guarigione, il Comandante o Direttore di macchina comunicherà all'Armatore, immediatamente a mezzo
telegrammaper via telematica seguito da certificato medico, la sua disponibilità ed avrà diritto ai periodo di riposo previsto dall'art. 20 della presente Sezione.
Nota
In caso di infortunio o grave malattia all'estero che impedisca il rimpatrio in tempi brevi, l'Armatore curerà che un familiare raggiunga l'ammalato, provvedendo
ea spese di viaggio, vitto ed alloggio per tutta la durata della degenza.
Art. 25 - Risoluzione del Contratto di arruolamento in Continuità di rapporto di lavoro (Crl)
1 - La risoluzione del Contratto di arruolamento a tempo indeterminato non costituisce di per sé motivo di automatica cancellazione dal regime di Crl.
Art. 26 - Cause di cancellazione dal regime di Continuità del rapporto di lavoro (Crl)
1 - La cancellazione dal regime di Crl può avvenire per:
a) volontà dall'Armatore per giusta causa, giustificato motivo soggettivo, giustificato motivo oggettivo;
b) dimissioni;
c) raggiunti limiti di età pensionabile;
d) riduzione o chiusura delle attività dei Cantieri o per riduzione della Flotta o per disarmo superiore a 3 mesi o per la liquidazione della Società;
e) inibizione temporanea all'esercizio professionale non inferiore a 6 mesi;
f) dichiarazione definitiva di invalidità o inidoneità;
g) morte;
h) grave inadempienza;
i) indisponibilità all'imbarco per grave motivo personale di durata superiore a 30 giorni, nonché indisponibilità all'imbarco per malattia di durata superiore a 180 giorni;
l) l'aver superato nell'arco dell'ultimo triennio 360 giorni di malattia indennizzati (cioè coperti dall'assicurazione fondamentale e complementare dell'Istituto competente) anche se dovuti a più eventi morbosi.
2 - La disdetta dal rapporto di lavoro, a pena di nullità, deve essere notificata per iscritto e motivata, dalla parte recedente alla controparte, rispettando gli eventuali termini di preavviso di cui ai successivi artt. 27 - 28 - 30.
3 - È facoltà del Comandante o Direttore di macchina ricorrere al Collegio arbitrale, di cui all'alt 32 della presente Sezione, nei casi di cui alle lettere a), d), h) del presente articolo.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 8 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 26 - Cause di cancellazione dal regime di Continuità del rapporto di lavoro (Crl)
1 - La cancellazione dal regime di Crl può avvenire per:
a) volontà dall'Armatore per giusta causa, giustificato motivo soggettivo, giustificato motivo oggettivo;
b) dimissioni;
c) raggiunti limiti di età pensionabile;
d) riduzione o chiusura delle attività dei Cantieri o per riduzione della Flotta o per disarmo superiore a 3 mesi o per la liquidazione della Società;
e) inibizione temporanea all'esercizio professionale non inferiore a 6 mesi;
f) dichiarazione definitiva di invalidità o inidoneità;
g) morte;
h) grave inadempienza;
i) indisponibilità all'imbarco per grave motivo personale di durata superiore a 30 giorni, nonché indisponibilità all'imbarco per malattia di durata superiore a 180 giorni;
l) l'aver superato nell'arco dell'ultimo triennio 360 giorni di malattia indennizzati (cioè coperti dall'assicurazione fondamentale e complementare dell'Istituto competente) anche se dovuti a più eventi morbosi.
2 - La
disdettarisoluzione dal del rapporto di lavoro, a pena di nullità, deve essere notificata per iscritto e motivata, dalla parte recedente alla controparte, rispettando gli eventuali termini di preavviso di cui ai successivi artt. 27 - 28 - 30.3 - È facoltà del Comandante o Direttore di macchina ricorrere al Collegio arbitrale, di cui all'art. 32 della presente Sezione, nei casi di cui alle lettere a), d), h) del presente articolo.
1 - La cancellazione dal regime di Crl per volontà dell'Armatore è subordinata all'osservazione dei termini di preavviso sottoindicati:
Anzianità di servizio in Crl | Preavviso | |
Fino ad | 1 anno | 45 giorni |
Da oltre | 1 a 5 anni | 70 giorni |
Da oltre | 5 a 10 anni | 100 giorni |
Oltre | 10 anni | 150 giorni |
2 - Il preavviso deve essere notificato per iscritto.
3 - È sempre facoltà dell'Armatore sostituire, in tutto o in parte, il preavviso con la corresponsione di una indennità pari ad 1/30 (un trentesimo) di:
- stipendio (art. 34 della presente Sezione);
- rateo della gratifica natalizia (art. 37 della presente Sezione);
- rateo della gratifica pasquale (art. 38 della presente Sezione);
- panatica convenzionale (art. 43 della presente Sezione)
- per ogni giorno di preavviso non osservato.
4 - Il periodo di preavviso è conteggiato agli effetti del computo dell'anzianità di servizio anche se i! Comandante o Direttore di macchina viene esonerato dal servizio per il periodo stesso.
5 - Ove la Commissione di conciliazione e arbitrato riconosca che il licenziamento è ingiustificato, il Comandante o Direttore di macchina ha diritto alla indennità supplementare stabilita all'art. 32 paragrafo 13) della presente Sezione.
6 - Il rientro del Comandante o Direttore di macchina al luogo di residenza viene effettuato a spese dell'Armatore con le modalità previste all'art. 6 della presente Sezione.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 8 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 27 - Cancellazione dal regime di Continuità del rapporto di lavoro (Crl) per volontà della Società
1 - La cancellazione dal regime di Crl per volontà dell'Armatore è subordinata all'osservazione dei termini di preavviso sottoindicati:
Anzianità di servizio in Crl
Preavviso
Fino ad
1 anno
45 giorni
Da oltre
1 a 5 anni
70 giorni
Da oltre
5 a 10 anni
100 giorni
Oltre
10 anni
150 giorni
2 - Il preavviso deve essere notificato per iscritto.
3 - È sempre facoltà dell'Armatore sostituire, in tutto o in parte, il preavviso con la corresponsione di una indennità pari ad 1/30 (un trentesimo) di:
- stipendio (art. 34 della presente Sezione);
- rateo della gratifica natalizia (art. 37 della presente Sezione);
- rateo della gratifica pasquale (art. 38 della presente Sezione);
- panatica convenzionale (art. 43 della presente Sezione)
- per ogni giorno di preavviso non osservato.
4 - Il periodo di preavviso è conteggiato agli effetti del computo dell'anzianità di servizio anche se
ilil Comandante o Direttore di macchina viene esonerato dal servizio per il periodo stesso.5 - Ove la Commissione di conciliazione e arbitrato riconosca che il licenziamento è ingiustificato, il Comandante o Direttore di macchina ha diritto alla indennità supplementare stabilita all'art. 32 paragrafo 13) della presente Sezione.
6 - Il rientro del Comandante o Direttore di macchina al luogo di residenza viene effettuato a spese dell'Armatore con le modalità previste all'art. 6 della presente Sezione.
Art. 28 - Cancellazione dal regime di Continuità del rapporto di lavoro (Crl) per dimissioni
1 - Fermo restando l'osservanza degli obblighi derivanti dal contratto di arruolamento, le dimissioni devono essere presentate per iscritto, anche in navigazione, con un preavviso di 45 giorni, in osservanza delle disposizioni di Legge e circolari in materia.
2 - Al Comandante o Direttore di macchina dimissionario, che non rispetti i termini di preavviso sopraindicati, saranno trattenute altrettante giornate di indennità sostitutiva, salvo il caso in cui egli sia tenuto in disponibilità retribuita per un periodo superiore a 45 giorni; in tale ipotesi non potrà essergli trattenuta una somma superiore a 20 giorni di disponibilità retribuita.
3 - Le spese di rientro al luogo di residenza sono a carico del dimissionario.
1 - Alla cancellazione dal regime di Crl per:
a) raggiunti limiti di età pensionabile;
b) inidoneità definitiva;
c) morte.
al Comandante o Direttore di macchina od agli aventi diritto sarà liquidata una indennità sostitutiva del preavviso in misura pari a quella stabilita all'art. 27 della presente Sezione.
1 - Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro per chiusura o riduzione delle attività dei cantieri o per riduzione della flotta o per disarmo superiore a 3 mesi, oppure per liquidazione della Società, i termini del preavviso, ovvero dell'indennità sostitutiva, saranno computati in misura pari a quelli stabiliti all'art. 26 della presente Sezione.
2 - Per disarmo del mezzo navale speciale per un periodo superiore a 3 mesi, il Comandante o Direttore di macchina licenziato per tale causa conserva, per la durata di un anno dal giorno della cessazione dal servizio, il diritto ad essere riassunto col proprio grado, qualora la flotta sia, nello stesso anno, aumentata. Inoltre, nel caso che il disarmo previsto per un periodo superiore a 3 mesi abbia avuto di fatto, una durata inferiore, il Comandante o Direttore di macchina avrà diritto al reinserimento nel regime di Crl con effetto retroattivo.
3 - La risoluzione del rapporto di lavoro, di cui al presente articolo, sarà effettuata iniziando dai Comandanti o Direttori di macchina con minore anzianità di servizio nella qualifica presso lo stesso Armatore.
Art. 31 - Cancellazione dal regime di Continuità del rapporto di lavoro (Crl) per grave inadempienza
1 - La cancellazione dal regime di Crl per grave inadempienza, fra cui, per esempio, l'ingiustificata indisponibilità all'imbarco, sbarco ingiustificato e ingiustificato rifiuto di trasbordo su mezzo navale speciale gestito o noleggiato dallo stesso Armatore, ha effetto dal momento in cui ne viene data comunicazione scritta all'interessato senza l'osservanza di alcun termine di preavviso.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 8 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 31 - Cancellazione dal regime di Continuità del rapporto di lavoro (Crl) per grave inadempienza
1 - La cancellazione dal regime di Crl per grave inadempienza, fra cui, per esempio, l'ingiustificata indisponibilità all'imbarco, sbarco ingiustificato e ingiustificato rifiuto di trasbordo su mezzo navale speciale gestito o noleggiato dallo stesso Armatore, ha effetto dal momento in cui ne viene data comunicazione scritta all'interessato senza l'osservanza di alcun termine di preavviso.
1 - È istituito, a cura delle Organizzazioni stipulanti la presente Sezione, un Collegio arbitrale cui è demandato il compito di pronunciarsi sui ricorsi che gli siano sottoposti in materia di licenziamento o provvedimenti disciplinari dai Comandanti o Direttori di macchina in Crl.
2 - Il Collegio che sarà in carica per la durata della presente Sezione, rinnovabile, è composto di 3 componenti di cui uno designato dall'Armatore, uno dalle organizzazioni sindacali; ed uno con funzioni di Presidente scelto di comune accordo dalle rispettive Organizzazioni. In caso di mancato accordo sulla designazione del terzo componente, quest'ultimo sarà sorteggiato tra nominativi compresi in apposita lista di nomi non superiori a 6, preventivamente concordata o, in mancanza di ciò, sarà designato su richiesta di una o d'entrambe le Organizzazioni predette dal Presidente del Tribunale di Roma.
3 - Alla designazione del supplente del Presidente si procederà con gli stessi criteri sopra indicati per la scelta di quest'ultimo.
4 - Ognuno dei rappresentanti delle rispettive Organizzazioni può essere sostituito di volta in volta.
5 - La sede del Collegio sarà concordata tra le parti stipulanti.
6 - Le funzioni di segreteria saranno svolte, previo diretto accordo, a cura di una delle Organizzazioni stipulanti.
7 - L'interessato farà pervenire all'organizzazione sindacale, a mezzo raccomandata A.R., il ricorso entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento che intende impugnare; l'organizzazione sindacale, a sua volta, trasmetterà al Collegio il ricorso sempre a mezzo raccomandata A.R., entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso stesso.
8 - Copia dell'istanza e del ricorso deve, sempre a mezzo raccomandata A.R., essere trasmessa contemporaneamente, a cura dell'organizzazione sindacale alla Confitarma e, per conoscenza, all'Armatore interessato.
9 - Il Collegio deve riunirsi entro 30 giorni dall'avvenuto ricevimento dell'istanza di cui sopra.
10 - Il Collegio, presenti le parti in causa o, eventualmente, i loro rappresentanti, esperirà, in via preliminare, il tentativo di conciliazione.
11 - Ove non si raggiunga la conciliazione, il Collegio, anche in contumacia di una delle parti, emetterà il proprio "lodo" entro 60 giorni dalla data di riunione di cui al paragrafo 10) del presente articolo, salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni in relazione a necessità inerenti allo svolgimento della procedura.
12 - Durante il mese di Agosto, sono sospesi i termini di cui al presente articolo, eccezion fatta per quello della trasmissione del ricorso da parte dell'interessato all'organizzazione sindacale.
13 - In caso di licenziamento, ove il Collegio arbitrale, con motivato giudizio, lo riconosca ingiustificato ed accolga quindi il ricorso dell'interessato, disporrà contestualmente, a carico dell'Armatore, una indennità supplementare delle spettanze contrattuali di fine lavoro, computata con i criteri dell'indennità di preavviso graduabile in relazione alle proprie valutazioni, circa gli eventi che caratterizzano il caso in esame, tra:
45 e 90 giorni - fino a 3 anni di anzianità di servizio nella qualifica, in Crl, presso lo stesso Armatore;
60 e 120 giorni - fino a 10 anni di anzianità di servizio nella qualifica, in Crl, presso lo stesso Armatore;
75 e 150 giorni - oltre 10 anni di anzianità di servizio nella qualifica, in Crl, presso lo stesso Armatore.
14 - Le spese relative al Collegio, intendendosi per tali quelle afferenti la partecipazione del Presidente, saranno in ogni caso ripartite al 50% fra le parti in causa.
15 - Le spese sostenute dagli altri componenti il Collegio saranno a carico delle rispettive parti in causa, qualunque sia l'esito.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 8 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 32 - Collegio arbitrale
1 - È istituito, a cura delle Organizzazioni stipulanti la presente Sezione, un Collegio arbitrale cui è demandato il compito di pronunciarsi sui ricorsi che gli siano sottoposti in materia di licenziamento o provvedimenti disciplinari dai Comandanti o Direttori di macchina in Crl.
2 - Il Collegio che sarà in carica per la durata della presente Sezione, rinnovabile, è composto di 3 componenti di cui uno designato dall'Armatore, uno dalle organizzazioni sindacali; ed uno con funzioni di Presidente scelto di comune accordo dalle rispettive Organizzazioni. In caso di mancato accordo sulla designazione del terzo componente, quest'ultimo sarà sorteggiato tra nominativi compresi in apposita lista di nomi non superiori a 6, preventivamente concordata o, in mancanza di ciò, sarà designato su richiesta di una o d'entrambe le Organizzazioni predette dal Presidente del Tribunale di Roma.
3 - Alla designazione del supplente del Presidente si procederà con gli stessi criteri sopra indicati per la scelta di quest'ultimo.
4 - Ognuno dei rappresentanti delle rispettive Organizzazioni può essere sostituito di volta in volta.
5 - La sede del Collegio sarà concordata tra le parti stipulanti.
6 - Le funzioni di segreteria saranno svolte, previo diretto accordo, a cura di una delle Organizzazioni stipulanti.
7 - L'interessato farà pervenire all'organizzazione sindacale, a mezzo raccomandata A.R., il ricorso entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento che intende impugnare; l'organizzazione sindacale, a sua volta, trasmetterà al Collegio il ricorso sempre a mezzo raccomandata A.R., entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso stesso.
8 - Copia dell'istanza e del ricorso deve, sempre a mezzo raccomandata A.R., essere trasmessa contemporaneamente, a cura dell'organizzazione sindacale alla Confitarma e, per conoscenza, all'Armatore interessato.
9 - Il Collegio deve riunirsi entro 30 giorni dall'avvenuto ricevimento dell'istanza di cui sopra.
10 - Il Collegio, presenti le parti in causa o, eventualmente, i loro rappresentanti, esperirà, in via preliminare, il tentativo di conciliazione.
11 - Ove non si raggiunga la conciliazione, il Collegio, anche in contumacia di una delle parti, emetterà il proprio "lodo" entro 60 giorni dalla data di riunione di cui al paragrafo 10) del presente articolo, salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni in relazione a necessità inerenti allo svolgimento della procedura.
12 - Durante il mese di Agosto, sono sospesi i termini di cui al presente articolo, eccezion fatta per quello della trasmissione del ricorso da parte dell'interessato all'organizzazione sindacale.
13 - In caso di licenziamento, ove il Collegio arbitrale, con motivato giudizio, lo riconosca ingiustificato ed accolga quindi il ricorso dell'interessato, disporrà contestualmente, a carico dell'Armatore, una indennità supplementare delle spettanze contrattuali di fine lavoro, computata con i criteri dell'indennità di preavviso graduabile in relazione alle proprie valutazioni, circa gli eventi che caratterizzano il caso in esame, tra:
45 e 90 giorni - fino a 3 anni di anzianità di servizio nella qualifica, in Crl, presso lo stesso Armatore;
60 e 120 giorni - fino a 10 anni di anzianità di servizio nella qualifica, in Crl, presso lo stesso Armatore;
75 e 150 giorni - oltre 10 anni di anzianità di servizio nella qualifica, in Crl, presso lo stesso Armatore.
14 - Le spese relative al Collegio, intendendosi per tali quelle afferenti la partecipazione del Presidente, saranno in ogni caso ripartite al 50% fra le parti in causa.
15 - Le spese sostenute dagli altri componenti il Collegio saranno a carico delle rispettive parti in causa, qualunque sia l'esito.
[___]
Art. 32-bis - Collegio di conciliazione
1 - In caso di controversie individuati di lavoro nautico l'Armatore o il lavoratore marittimo possono scegliere di adire il tentativo di conciliazione in sede sindacale, con l'assistenza delle Organizzazioni Sindacali stipulanti la presente Sezione e secondo le procedure e modalità di cui ai seguenti commi, da esperirsi presso la Commissione Sindacale di conciliazione.
2 - La Commissione di Conciliazione è composta:
- per le imprese armatoriali da un rappresentante dell'Associazione datoriale stipulante la presente Sezione a cui l'armatore aderisce;
- per il lavoratore da un rappresentante della Organizzazione Sindacale firmataria della presente Sezione cui il lavoratore è iscritto o abbia conferito mandato.
3 - La parte interessata a promuovere il tentativo di conciliazione deve inviare alla Commissione Sindacale e alla controparte una richiesta contenente:
- indicazione delle parti (in caso di persona giuridica la denominazione e la sede);
- indicazione della Organizzazione Sindacale dei lavoratori o dei datori di lavoro firmatarie della presente Sezione che rappresenta l'istante;
- succinta esposizione dei fatti e le ragioni a fondamento delle pretese.
Ricevuta la comunicazione di adesione delle Parti, la Commissione Sindacale provvederà entro i 20 giorni successivi alla convocazione delle parti fissando giorno, ora e luogo.
Alla conciliazione dinanzi alla Commissione adeguatamente costituita secondo le modalità del comma 2, devono comparire le parti personalmente o adeguatamente rappresentate.
Nel caso in cui una delle parti aderenti non si presenti, la Commissione di Conciliazione redige un verbale di mancata comparizione, da consegnare alle parti.
Qualora una parte non possa presenziare adducendo un giustificato motivo, o le parti concordino sulla necessità di un rinvio al fine di valutare la possibilità di addivenire ad una composizione bonaria della controversia, la Commissione fisserà un nuovo incontro, entro il termine di 10 giorni.
Il tentativo di conciliazione deve comunque essere espletato entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta alla controparte.
Se la conciliazione si perfeziona, la sottoscrizione del verbale da parte della Commissione di Conciliazione e delle parti, rende inoppugnabile la conciliazione. Se la conciliazione si perfeziona solo parzialmente, se ne dà atto nell'apposito verbale.
Se la conciliazione non si perfeziona, le parti sono tenute a riportare nell'apposito verbale le rispettive ragioni circa il mancato accordo e possono procedere secondo quanto previsto dall'articolo 412 c.p.c.
All'esito del procedimento di conciliazione, il processo verbale viene depositato a cura della Commissione di Conciliazione presso l'Ispettorato Territoriale del lavoro e deve contenere:
- esito della conciliazione;
- presenza e firma dei Rappresentanti Sindacali di cui al comma 2 e le cui firme risultino essere depositate presso l'Ispettorato Territoriale del lavoro;
- presenza e firma delle parti o dei loro rappresentanti.
Art. 32-ter - Procedure dei reclami da parte dei Comandanti e Direttori di macchina
1 - Sulla base di quanto previsto dalla Regola 5.1.5 della Maritime Labour Convention 2006, gli eventuali reclami da parte dei Comandanti e Direttori di macchina dovranno seguire le procedure, approvate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
PARTE QUARTA - TRATTAMENTO ECONOMICO
1 - La misura e le componenti della retribuzione sono determinate e regolate dalla presente Sezione.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 8 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 33 - Retribuzione
1 - La misura e le componenti della retribuzione sono determinate e regolate dalla presente Sezione.1 - La misura e le componenti della retribuzione sono determinate e regolate dalla presente Sezione. La paga base giornaliera è ragguagliata a 1/30mo del minimo contrattuale, salvo quanto disposto in materia di indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi compensativi.
2 - Qualora un Comandante o un Direttore di macchina sia tenuto prigioniero sulla nave o fuori della nave in seguito ad atti di pirateria o rapina armata contro le navi, il trattamento previsto dal contratto di arruolamento e dalla presente Sezione dovrà continuare a essere erogato durante l'intero periodo della prigionia e fino a che il marittimo sia rilasciato e debitamente rimpatriato o, nel caso di decesso durante la prigionia, fino alla data della morte.
1 - Lo stipendio del Comandante è costituito da:
a) minimo contrattuale mensile (art. 35 della presente Sezione);
b) aumenti per anzianità aziendale nella qualifica (art. 18 della presente Sezione);
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 8 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 34 - Stipendio
1 - Lo stipendio del Comandante o Direttore di Macchina è costituito da:
a) minimo contrattuale mensile (art. 35 della presente Sezione);
b) aumenti per anzianità aziendale nella qualifica (art. 18 della presente Sezione);
Art. 35 - Minimo contrattuale mensile
1 - Il minimo contrattuale mensile lordo viene fissato con decorrenza:
dal 1º gennaio 2022 | |
- Comandante | € 3.313,18 |
- Direttore di Macchina | € 3,136,83 |
dal 1º luglio 2022 | |
- Comandante | € 3,395,19 |
- Direttore di Macchina | € 3.214,47 |
dal 1º luglio 2023 | |
- Comandante | € 3.477,20 |
- Direttore di Macchina | € 3.292,12 |
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegati 4 e 8 (Decorrenza 01/07/2024)
Verbale di stipula
[___]
L'Incremento retributivo del minimo contrattuale è stato frazionato in tre tranche, la prima con decorrenza dal mese di luglio 2024, la seconda con decorrenza dal mese di luglio 2025, la terza con decorrenza dal mese di luglio 2026.
Minimo contrattuale
Dal 1º luglio 2024
Comandante
€ 3.593,44 Comandante in 2a (crociere)
€ 3.161,61 Direttore di macchina
€ 3.402,17 Direttore di macchina in 2a (crociere)
€ 3.161,61
Dal 1º luglio 2025
Comandante
€ 3.680,62 Comandante in 2a (crociere)
€ 3.238,31 Direttore di macchina
€ 3.484,71 Direttore di macchina in 2a (crociere)
€ 3.238,31
Dal 1º luglio 2026
Comandante
€ 3.767,80 Comandante in 2a (crociere)
€ 3.315,01 Direttore di macchina
€ 3.567,25 Direttore di macchina in 2a (crociere)
€ 3.315,01
Art. 36 - Indennità di rappresentanza
1 - Viene istituita una "indennità di rappresentanza" di € 33,57 lordi mensili, che verrà corrisposta ai Comandanti e Direttori di macchina per qualunque tipo di navigazione. Tale indennità verrà elevata a € 136,86 lordi mensili per tratte di navigazione che superano le due ore tra porto e porto.
2 - Tale indennità non avrà nessun riflesso su altri istituti contrattuali e verrà corrisposta soltanto durante il periodo di imbarco.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 8 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 36 - Indennità di rappresentanza
1 - Viene istituita una "indennità di rappresentanza" di € 35,00
33,57lordi mensili, che verrà corrisposta ai Comandanti e Direttori di macchina per qualunque tipo di navigazione. Tale indennità verrà elevata a € 140,00136,86lordi mensili per tratte di navigazione che superano le due ore tra porto e porto.
DA VALUTARE NELLA PESATURA FINALE
2 - Tale indennità non avrà nessun riflesso su altri istituti contrattuali e verrà corrisposta soltanto durante il periodo di imbarco.
1 - Nel mese di Dicembre, l'Armatore corrisponderà al Comandante o Direttore di macchina, in occasione del Natale, una gratifica costituita da una mensilità di stipendio, di cui all'art. 34 della presente Sezione, e la panatica convenzionale, di cui all'art. 43 della presente Sezione. Il Comandante o Direttore di macchina non in Crl od ammesso alla Crl, o cancellato dal regime di Crl, nel corso dell'anno, riceverà la gratifica natalizia in ragione di tanti dodicesimi quanti saranno stati i mesi di servizio nell'anno.
Per la frazione di mese, gli verranno corrisposti i ratei giornalieri.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 8 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 37 - Gratifica natalizia
1 -
Con le competenze del mese di novembreNel mese di Dicembre, l'armatore corrisponderà al Comandante o Direttore di macchina, in occasione del Natale, una gratifica costituita da una mensilità di stipendio, di cui all'art. 34 della presente Sezione, e la panatica convenzionale, di cui all'art. 43 della presente Sezione. Il Comandante o Direttore di macchina entrato in servizio o che cessi dal servizionon in Crl od ammesso alla Crl, o cancellato dal regime di Crl, nel corso dell'anno, riceverà la gratifica natalizia in ragione di tanti dodicesimi quanti saranno stati i mesi di servizio nell'anno.Per la frazione di mese, gli verranno corrisposti i ratei giornalieri.
1 - Nel mese di Marzo, l'Armatore corrisponderà al Comandante o Direttore di macchina, in occasione della ricorrenza pasquale, una gratifica costituita da una mensilità di stipendio, di cui all'art. 34 della presente Sezione, e la panatica convenzionale, di cui all'art. 43 della presente Sezione.
Il Comandante o Direttore di macchina non in Crl od ammesso alla Crl o cancellato dal regime di Crl, nel corso dell'anno, riceverà la gratifica pasquale in ragione di tanti dodicesimi quanti saranno stati i mesi di servizio nell'anno. Per la frazione di mese, gli verranno corrisposti i ratei giornalieri.
Nota
Le gratifiche di cui agli artt. 37 e 38 della presente Sezione saranno corrisposte con esclusione dei periodi di malattia retribuiti dall'Ente competente, in quanto da questo già considerati, nonché dei periodi di aspettativa.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 8 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 38 - Gratifica pasquale
1 - Con le competenze del mese di
Nel mese diMarzo, l'Armatore corrisponderà al Comandante o Direttore di macchina, in occasione della ricorrenza pasquale, una gratifica costituita da una mensilità di stipendio, di cui all'art. 34 della presente Sezione, e la panatica convenzionale, di cui all'art. 43 della presente Sezione. Il Comandante o Direttore di macchina entrato in servizio o che cessi dal servizionon in Crl od ammesso alla Crl o cancellato dal regime di Crl, nel corso dell'anno, riceverà la gratifica pasquale in ragione di tanti dodicesimi quanti saranno stati i mesi di servizio nell'anno. Per la frazione di mese, gli verranno corrisposti i ratei giornalieri.
Nota
Le gratifiche di cui agli artt. 37 e 38 della presente Sezione saranno corrisposte con esclusione dei periodi di malattia retribuiti dall'Ente competente, in quanto da questo già considerati, nonché dei periodi di aspettativa.
Art. 39 - Indennità di navigazione mezzi navali speciali
1 - Allo scopo specifico ed esclusivo di tenere conto delle attività e dell'impegno richiesto dalle esigenze operative dei mezzi navali speciali, delle zone geografiche di operatività, nonché del vincolo della permanenza a bordo e del relativo disagio, è istituita una "indennità mezzi navali speciali", nelle misure mensili indicate nella tabella di cui al successivo paragrafo 4) del presente articolo.
Dette misure tengono conto dell'alternarsi dei turni di lavoro con turni di licenza a terra e delle diverse caratteristiche tecniche e di attività esistenti fra i vari tipi di unità che formano la categoria dei mezzi navali speciali. Per i periodi frazionati di mese, l'indennità è corrisposta in trentesimi.
2 - Ad ogni effetto le parti stabiliscono che la presente indennità non possa essere calcolata nella retribuzione, né in ogni altro istituto che direttamente o indirettamente implichi la retribuzione quale base di calcolo.
Tale esclusione è dovuta al fatto che l'ammontare di detta indennità è stato pattiziamente determinato, tenendo già conto della sua incidenza economica sui singoli istituti e comunque sul globale trattamento erogato ai lavoratori.
3 - Fermo restando quanto sopra convenuto, le parti, per quanto possa occorrere, precisano che l'indennità mezzi navali speciali non può essere considerata nel calcolo dei riposi compensativi (sabati, domeniche, festività nazionali ed infrasettimanali, festività cadenti di domenica e semifestività) e delle relative indennità sostitutive, delle ferie e delle indennità sostitutive delle stesse, della gratifica natalizia e della gratifica pasquale, dell'indennità sostitutiva del preavviso e del Tfr.
4. TABELLE INDENNITÀ DI NAVIGAZIONE MEZZI NAVALI SPECIALI:
COMANDANTE E DIR.RI DI MACCHINA | |
INDENNITÀ DI NAVIGAZIONE DI BASE | 7,47 |
INDENNITÀ DI NAVIGAZIONE ESTERA MNS | 11,64 |
A) MEZZI OP. CON BASE IN PORTO NAZIONALE | 26,11 |
B) MEZZI OP. CON BASE IN PORTO ESTERO | 30,87 |
C) MEZZI INOP IN MANUTENZIONE PORTO NAZIONALE | 16,31 |
C) MEZZI INOP. IN MANUTENZIONE PORTO ESTERO | 23,80 |
D) MEZZI IN DIS. CON PERSONALE ADIBITO A GUARDIANIA PORTO NAZIONALE | 6,26 |
D) MEZZI IN DIS. CON PERSONALE ADIBITO A GUARDIANIA PORTO ESTERO | 7,26 |
E) MEZZI IN ALLEST. E/O COSTRUZ. PORTO NAZIONALE | 12,53 |
E) MEZZI IN ALLEST. E/O COSTRUZ. PORTO ESTERO | 13,53 |
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 8 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 39 - Indennità di navigazione mezzi navali speciali
1 - Allo scopo specifico ed esclusivo di tenere conto delle attività e dell'impegno richiesto dalle esigenze operative dei mezzi navali speciali, delle zone geografiche di operatività, nonché del vincolo della, permanenza a bordo
e del relativodi qualsivoglia disagio, è istituita una "indennità mezzi navali speciali", nelle misure mensili indicate nella tabella di cui al successivo paragrafo 4) del presente articolo.Dette misure tengono conto dell'alternarsi dei turni di lavoro con turni di licenza a terra e delle diverse caratteristiche tecniche e di attività esistenti fra i vari tipi di unità che formano la categoria dei mezzi navali speciali. Per i periodi frazionati di mese, l'indennità è corrisposta in trentesimi.
2 - Ad ogni effetto le parti stabiliscono che la presente indennità non possa essere calcolata nella retribuzione, né in ogni altro istituto contrattuale che direttamente o indirettamente implichi la retribuzione quale base di calcolo.
Tale esclusione è dovuta al fatto che l'ammontare di detta indennità è stato pattiziamente determinato, tenendo già conto della sua incidenza economica sui singoli istituti e comunque sul globale trattamento erogato ai lavoratori.
3 - Fermo restando quanto sopra convenuto, le parti, per quanto possa occorrere, precisano che l'indennità mezzi navali speciali non può essere considerata nel calcolo dei riposi compensativi (sabati, domeniche, festività nazionali ed infrasettimanali, festività cadenti di domenica e semifestività) e delle relative indennità sostitutive, delle ferie e delle indennità sostitutive delle stesse, della gratifica natalizia e della gratifica pasquale, dell'indennità sostitutiva del preavviso e del Tfr.
4. TABELLE INDENNITÀ DI NAVIGAZIONE MEZZI NAVALI SPECIALI:
COMANDANTE E DIR.RI DI MACCHINA
INDENNITÀ DI NAVIGAZIONE DI BASE
7,47
INDENNITÀ DI NAVIGAZIONE ESTERA MNS
11,64
A) MEZZI OP. CON BASE IN PORTO NAZIONALE
26,11
B) MEZZI OP. CON BASE IN PORTO ESTERO
30,87
C) MEZZI INOP IN MANUTENZIONE PORTO NAZIONALE
16,31
C) MEZZI INOP. IN MANUTENZIONE PORTO ESTERO
23,80
D) MEZZI IN DIS. CON PERSONALE ADIBITO A GUARDIANIA PORTO NAZIONALE
6,26
D) MEZZI IN DIS. CON PERSONALE ADIBITO A GUARDIANIA PORTO ESTERO
7,26
E) MEZZI IN ALLEST. E/O COSTRUZ. PORTO NAZIONALE
12,53
E) MEZZI IN ALLEST. E/O COSTRUZ. PORTO ESTERO
13,53
5. Le indennità di navigazione mezzi navali speciali potranno essere disciplinate, nel complesso, in maniera migliorativa, per titolo e/o importi, dalla contrattazione integrativa aziendale.
Art. 40 - Indennità di navigazione mezzi navali speciali per prolungata navigazione all'estero
a) Al Comandante o Direttore di macchina imbarcato sui mezzi navali speciali operanti all'estero sarà corrisposta per i giorni di effettiva presenza a bordo, in aggiunta alle quote di indennità navigazione mezzi navali speciali indicate al paragrafo 4) dell'art. 39 della presente Sezione, la quota giornaliera integrativa di € 11,96, con esclusione dell'anzianità sociale, che sarà computata individualmente.
b) In occasione di ogni aumento del minimo contrattatale la quota giornaliera, di cui alla lettera a) del presente articolo, sarà integrata con una somma pari all'aumento moltiplicato per il coefficiente fisso: 0,0066666.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 8 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 40 - Indennità di navigazione mezzi navali speciali per prolungata navigazione all'estero
a) Al Comandante o Direttore di macchina imbarcato sui mezzi navali speciali operanti all'estero sarà corrisposta per i giorni di effettiva presenza a bordo, in aggiunta alle quote di indennità navigazione mezzi navali speciali indicate al paragrafo 4) dell'art. 39 della presente Sezione, a far data al 1º luglio 2023, la quota giornaliera integrativa di € 19,24 per il Comandante e di € 18,06 per il Direttore di macchina, con esclusione dell'anzianità sociale, che sarà computata individualmente.
b) In occasione di ogni aumento del minimo contrattuale la quota giornaliera, di cui alla lettera a) del presente articolo, sarà integrata con una somma pari all'aumento moltiplicato per il coefficiente fisso: 0,0066666.
Art. 41 - Indennità di navigazione mezzi navali speciali per rischio di guerra e pirateria
a) Qualora la nave dovesse navigare o sostare in zone geografiche ove esista un effettivo rischio di guerra o di pirateria, riconoscendo come tali quelle che, nel tempo, vengono individuate attraverso le intese internazionali in sede IBF (Warlike operations Area, High Risk Area), verranno corrisposte al Comandante o al Direttore di Macchina, in aggiunta alle quote mensili di indennità di navigazione indicate al paragrafo 4) dell'art 39 della presente Sezione, la quota giornaliera integrativa di € 102,75 per i giorni di effettiva presenza a bordo.
b) In occasione di ogni aumento del minimo contrattuale, la quota, di cui alla lettera a) del presente articolo, sarà integrata con una somma pari all'aumento moltiplicato per il coefficiente fisso 0,04.
c) In caso di permanenza del mezzo navale speciale in una zona o in un porto, di cui alla lettera a) del presente articolo, per un periodo di tempo complessivo inferiore alle 24 ore, l'indennità sarà corrisposta per una intera giornata.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 8 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 41 - Indennità di navigazione mezzi navali speciali per rischio di guerra e pirateria
a) Qualora la nave dovesse navigare o sostare in zone geografiche ove esista un effettivo rischio di guerra o di pirateria, riconoscendo come tali quelle che, nel tempo, vengono individuate attraverso le intese internazionali in sede IBF (Warlike operations Area, High Risk Area), verranno corrisposte al Comandante o al Direttore di Macchina, in aggiunta alle quote mensili di indennità di navigazione indicate al paragrafo 4) dell'art 39 della presente Sezione, a far data dal 1º luglio 2023, la quota giornaliera integrativa di € 141,76 per i Comandanti e € 139,80 per i Direttori di macchina per i giorni di effettiva presenza a bordo.
b) In occasione di ogni aumento del minimo contrattuale, la quota, di cui alla lettera a) del presente articolo, sarà integrata con una somma pari all'aumento moltiplicato per il coefficiente fisso 0,04.
c) In caso di permanenza del mezzo navale speciale in una zona o in un porto, di cui alla lettera a) del presente articolo, per un periodo di tempo complessivo inferiore alle 24 ore, l'indennità sarà corrisposta per una intera giornata.
Art. 42 - Indennità di navigazione mezzi navali speciali per rischi epidemici
a) Quando il mezzo navale speciale approdi in un porto riconosciuto colpito da malattia epidemica con ordinanza del Ministero competente, verrà corrisposta al Comandante o Direttore di macchina, per il periodo che decorre dall'arrivo al porto infetto fino al giorno della libera pratica al porto successivo, ma non oltre i 15 giorni dalla partenza dal porto infetto, la quota giornaliera integrativa di € 5,98 di indennità di navigazione mezzi navali speciali, che si aggiunge a quella prevista al paragrafo 4) dell'art. 39 della presente Sezione per i giorni di effettiva presenza a bordo.
b) In occasione di ogni aumento del minimo contrattuale, la quota di cui alla lettera a) del presente articolo sarà integrata con una somma pari all'aumento moltiplicato per il coefficiente fisso: 0, 0033333.
c) La quota giornaliera, di cui alla lettera a) del presente articolo, è pure dovuta nell'ipotesi che l'ordinanza del Ministero competente sia emanata successivamente alla data dell'arrivo del mezzo navale speciale nel porto infetto, ma con riferimento al tempo dell'approdo o della permanenza del mezzo navale speciale in detto porto.
d) La quota giornaliera, di cui alla lettera a) del presente articolo, è pure dovuta nell'ipotesi che la patente rechi l'annotazione dell'esistenza di uno stato epidemico di colera o peste o vaiolo o tifo petecchiale o febbre gialla, ma occorre che nell'annotazione sulla patente ricorra testualmente l'espressione "epidemia" o "stato epidemico".
e) Qualora si manifesti a bordo un caso di colera, peste, vaiolo, tifo petecchiale o febbre gialla, è dovuta al Comandante o Direttore di macchina la stessa quota giornaliera sopra prevista dal momento della partenza del mezzo navale speciale dall'ultimo porto, ma, in ogni caso, con decorrenza da non oltre 15 giorni prima della constatazione della malattia, fino al giorno dell'ammissione del mezzo navale speciale a libera pratica.
Nota
Le quote giornaliere integrative di indennità dì navigazione mezzi navali speciali, di cui alla lettera a) dei precedenti articoli 40-41-42, non possono essere calcolate nella retribuzione, né in ogni altro istituto che direttamente o indirettamente implichi la/ retribuzione come base di calcolo.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 8 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 42 - Indennità di navigazione mezzi navali speciali per rischi epidemici
a) Quando il mezzo navale speciale approdi in un porto riconosciuto colpito da malattia epidemica con ordinanza del Ministero competente, verrà corrisposta al Comandante o Direttore di macchina, per il periodo che decorre dall'arrivo ai porto infetto fino al giorno della libera pratica al porto successivo, ma non oltre i 15 giorni dalla partenza dal porto infetto, a far data dal 1º luglio 2023, la quota giornaliera integrativa di € 9,62 per i Comandanti e € 9,07 per i Direttori di macchina di indennità di navigazione mezzi navali speciali, che si aggiunge a quella prevista al paragrafo 4) dell'art. 39 della presente Sezione per i giorni di effettiva presenza a bordo.
b) In occasione di ogni aumento del minimo contrattuale, la quota di cui alla lettera a) del presente articolo sarà integrata con una somma pari all'aumento moltiplicato per il coefficiente fisso: 0, 0033333.
c) La quota giornaliera, di cui alla lettera a) del presente articolo, è pure dovuta nell'ipotesi che l'ordinanza del Ministero competente sia emanata successivamente alla data dell'arrivo del mezzo navale speciale nel porto infetto, ma con riferimento al tempo dell'approdo o della permanenza del mezzo navale speciale in detto porto.
d) La quota giornaliera, di cui alla lettera a) del presente articolo, è pure dovuta nell'ipotesi che la patente rechi l'annotazione dell'esistenza di uno stato epidemico di colera o peste o vaiolo o tifo petecchiale o febbre gialla, ma occorre che nell'annotazione sulla patente ricorra testualmente l'espressione "epidemia" o "stato epidemico".
e) Qualora si manifesti a bordo un caso di colera, peste, vaiolo, tifo petecchiale o febbre gialla, è dovuta al Comandante o Direttore di macchina la stessa quota giornaliera sopra prevista dal momento della partenza del mezzo navale speciale dall'ultimo porto, ma, in ogni caso, con decorrenza da non oltre 15 giorni prima della constatazione della malattia, fino al giorno dell'ammissione del mezzo navale speciale a libera pratica.
Nota
Le quote giornaliere integrative di indennità di navigazione mezzi navali speciali, di cui alla lettera a) dei precedenti articoli 40-41-42, non possono essere calcolate nella retribuzione, né in ogni altro istituto che direttamente o indirettamente implichi la/ retribuzione come base di calcolo.
Art. 43 - Valore convenzionale della panatica quale coefficiente della retribuzione
1 - In tutti i casi in cui occorra computare la panatica quale coefficiente della retribuzione o considerarla come coefficiente di calcolo per la liquidazione di indennità (ad esempio: indennità sostitutiva del preavviso, indennità di risoluzione del rapporto di lavoro, indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi compensativi, indennità giornaliera in caso di malattia o infortunio, gratifica natalizia, gratifica pasquale, ecc.), il valore convenzionale della panatica spettante al Comandante o Direttore di macchina si intende stabilito nella misura di € 15,49 lordi mensili.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 8 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 43 - Valore convenzionale della panatica quale coefficiente della retribuzione
1 - In tutti i casi in cui occorra computare la panatica quale coefficiente della retribuzione o considerarla come coefficiente di calcolo per la liquidazione di indennità (ad esempio: indennità sostitutiva del preavviso, trattamento di fine rapporto
indennità di risoluzione del rapporto di lavoro, indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi compensativi, indennità giornaliera in caso di malattia o infortunio, gratifica natalizia, gratifica pasquale, ecc.), il valore convenzionale della panatica spettante al Comandante o Direttore di macchina si intende stabilito nella misura di € 15,49 lordi mensili.
Art. 44 - Indennità per perdita di corredo personale o di strumenti professionali
1 - In caso di perdita degli effetti personali e/o strumenti professionali per fatto di guerra, avaria o altro sinistro, il Comandante o Direttore di macchina avrà diritto all'indennizzo, da parte della Società, del danno subito, entro il limite massimo di € 1.549, 37.
Art. 45 - Assegno per il nucleo familiare
1 - Per l'assegno per il nucleo familiare l'Armatore provvederà a norma di Legge. In particolare, ai sensi della Legge 17 ottobre 1961, n. 1038 e successive modifiche ed integrazioni, gli assegni familiari spettano anche per il periodo di prova, per il periodo di ferie e per quello di preavviso, anche se l'Armatore si sia avvalso della facoltà di sostituire ad esso la relativa indennità.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 8 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 45 - Assegno per il nucleo familiare
1 - Per l'assegno per il nucleo familiare l'Armatore provvederà a norma di Legge. In particolare, ai sensi della Legge 17 ottobre 1961, n. 1038 e successive modifiche ed integrazioni, gli assegni familiari spettano anche per il periodo di prova, per il periodo di ferie e per quello di preavviso, anche se l'Armatore si sia avvalso della facoltà di sostituire ad esso la relativa indennità.
Art. 46 - Alloggio e vitto - Panatica
1 - L'alloggio del Comandante o Direttore di macchina deve essere decoroso e corredato di tutte le dotazioni che ne rendano confortevole l'abitabilità.
2 - Il cambio dei corredi di biancheria deve avvenire almeno settimanalmente.
3 - Il vitto deve essere somministrato a cura dell'Armatore, confezionato e consumato a bordo, ed i generi alimentari devono essere di buona qualità.
4 - Nei casi speciali in cui non possa essere somministrato il vitto a bordo, l'Armatore deve corrispondere il rimborso a piè di lista delle spese sostenute e documentate, ovvero una indennità sostitutiva da concordarsi aziendalmente con le organizzazioni sindacali.
5 - Il servizio di mensa e cabina per il Comandante o Direttore di macchina, comunque assicurato, deve essere effettuato da un cameriere, se esistente.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 8 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 46 - Alloggio e vitto - Panatica
1 - L'alloggio del Comandante o Direttore di macchina deve essere decoroso e corredato di tutte le dotazioni che ne rendano confortevole l'abitabilità.
2 - Il cambio dei corredi di biancheria deve avvenire almeno settimanalmente.
3 - Il vitto deve essere somministrato a cura dell'Armatore, confezionato e consumato a bordo, ed i generi alimentari devono essere di buona qualità.
4 - Nei casi speciali in cui non possa essere somministrato il vitto a bordo, l'Armatore deve corrispondere il rimborso a piè di lista delle spese sostenute e documentate, ovvero una indennità sostitutiva da concordarsi aziendalmente con le organizzazioni sindacali.
5 - Il servizio di mensa e cabina per il Comandante o Direttore di macchina, comunque assicurato, deve essere effettuato da un cameriere, se esistente.
1 - In conformità a quanto previsto dalla Maritime Labour Convention 2006, l'alloggio del Comandante o Direttore di Macchina deve essere decoroso e corredato di tutte le dotazioni che ne rendano confortevole la abitabilità.
Il cambio dei corredi di biancheria deve avvenire almeno settimanalmente.
In conformità a quanto previsto dalla Maritime Labour Convention 2006, il vitto deve essere somministrato a cura dell'Armatore, preparato e consumato a bordo, ed i generi alimentari devono essere di buona qualità. Le forniture di vitto e acqua potabile ai marittimi a bordo devono essere gratuite e in linea con gli standard nazionali, internazionali ILO per quanto riguarda quantità, valore nutrizionale, qualità, e varietà, saranno bilanciate e terranno in considerazione la durata e la natura del viaggio nonché il numero di marittimi presenti a bordo.
COMMENTO: integrazione volta ad allineare la presente Sezione alla MLC, 2006.
Nei casi speciali in cui non possa essere somministrato il vitto a bordo, l'Armatore deve corrispondere il rimborso a piè di lista delle spese sostenute e documentate, ovvero una indennità sostitutiva da concordarsi aziendalmente con le Organizzazioni sindacali.
Il servizio di mensa e cabina per il Comandante o Direttore di Macchina comunque assicurato deve essere effettuato da un cameriere, se esistente.
Art. 47 - Delega per il pagamento di parte dello stipendio
1 - Il Comandante o Direttore di macchina ha facoltà di delegare una o più persone a riscuotere parte delle sue competenze fino all'80%. Per avvalersi di tale facoltà deve presentare all'Armatore apposita domanda, con la designazione della persona o delle persone delegate alla riscossione.
2 - Il pagamento delle somme cedute verrà fatto mensilmente a cura dell'Armatore, alla persona o alle persone designate dal Comandante o Direttore di macchina, entro il 10º giorno del mese successivo a quello cui si riferisce lo stipendio.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 8 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 47 - Delega per il pagamento di parte dello stipendio
1 - Il Comandante o Direttore di macchina ha facoltà di delegare una o più persone a riscuotere parte delle sue competenze fino all'80%. Per avvalersi di tale facoltà deve presentare all'Armatore apposita domanda, con la designazione della persona o delle persone delegate alla riscossione.
2 - Il pagamento delle somme cedute verrà fatto mensilmente a cura dell'Armatore, alla persona o alle persone designate dal Comandante o Direttore di macchina, entro il 10º giorno del mese successivo a quello cui si riferisce lo stipendio.1 - Ai sensi della normativa nazionale ed internazionale, non sono consentite deleghe per la riscossione delle competenze, salvo casi particolari autorizzati dai lavoratore marittimo a mezzo di procura conferita per atto pubblico.
PARTE QUINTA - SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO
1 - Sono considerati giorni festivi:
a) tutte le domeniche;
b) le festività nazionali 25 Aprile, 1 ° Maggio e 2 Giugno;
c) le seguenti ulteriori festività:
- 1º Gennaio (Capodanno);
- 6 Gennaio (Epifania del Signore);
- Lunedì di Pasqua;
- 15 Agosto (Assunzione);
- 1º Novembre (Ognissanti);
- 8 Dicembre (Immacolata Concezione);
- 25 Dicembre (Santo Natale);
- 26 Dicembre (S. Stefano).
2 - Sono considerate semifestive, e cioè festive nelle sole ore pomeridiane, il Venerdì Santo e la Vigilia di Natale.
Art. 49 - Giorni festivi e sabati durante l'imbarco
1 - Al Comandante o Direttore di macchina imbarcato saranno riconosciuti tanti giorni di riposo compensativo quanti saranno i giorni festivi, di cui all'art. 48 della presente Sezione, ed i sabati che, eventualmente, egli dovesse passare in servizio a bordo.
Per il Venerdì Santo e la Vigilia di Natale, passate in servizio, sarà riconosciuta mezza giornata di riposo compensativo.
2 - Qualora una delle festività nazionali od una delle altre festività normalmente infrasettimanali cada di domenica è dovuta, oltre al trattamento di cui sopra ulteriore giornata di riposo compensativo.
1 - Durante l'imbarco sono fissati turni di licenza, in armonia con gli analoghi turni seguiti dal personale di cantiere. La licenza viene concessa in conto riposi compensativi maturati a bordo.
2 - In relazione alla particolarità del periodo di imbarco, caratterizzato da una alternanza di cicli lavoro/riposo: 2/1, 1/1, sarà riconosciuto per ogni ciclo lavoro/riposo:
Per situazioni operative in Italia:
a) 1. - le spese documentate del biglietto ferroviario di prima classe da e per il luogo di residenza con percorrenza diretta e con eventuale riconoscimento del supplemento-rapido o vagone-letto per percorsi superiori a 400 km.;
2. - le spese documentate limitatamente al biglietto aereo da e per le isole con percorrenza diretta;
b) la seguente cifra, a titolo di rimborso forfetario, per ulteriori spese di viaggio sostenute:
- € 38,73 per ogni ciclo di lavoro/riposo 28/14;
- una cifra coerentemente riproporzionata per cicli di lavoro/riposo diversi.
Per situazioni operative all'estero:
a) le seguenti cifre, a titolo di rimborso forfetario, per spese di viaggio sostenute dal luogo di residenza all'aeroporto più vicino, nonché le spese sostenute durante il viaggio sino all'aeroporto internazionale di arrivo finale, e viceversa:
- € 46,48 per ogni ciclo di lavoro/riposo corrispondente al rapporto 1/1 ;
- € 69,72 per ogni ciclo di lavoro/riposo corrispondente al rapporto 2/1.
Laddove al numero dei viaggi conclusi nell'arco dell'anno, caratterizzati dall'alternanza del ciclo di lavoro/riposo 1/1, corrisponda un numero di viaggi effettuati nello stesso periodo con il ciclo di lavoro/riposo 2/1, il valore del rimborso forfetario sarà rapportato alla seconda tipologia di ciclo.
Nota
Fermo restando quanto scritto al paragrafo 1) dell'art. 50 della presente Sezione, ai Comandanti o Direttori di macchina imbarcati sui mezzi navali speciali potrà essere concessa, a discrezione dell'Armatore, una diversa turnazione, che consenta di poter individuare, per la particolare funzione, il Responsabile di bordo. Si precisa che, qualora i riposi compensativi maturati nel periodo di effettiva presenza a bordo non fossero sufficienti a coprire tutte le giornate feriali di licenza, al fine del completamento del turno indicato dall'Armatore, le giornate non coperte saranno considerate ferie.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 8 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 50 - Licenze
1 - Durante l'imbarco sono fissati turni di licenza,
in armonia con gli analoghi turni seguiti dal personale di cantiere.La licenza viene concessa in conto riposi compensativi maturati a bordo.2 - In relazione alla particolarità del periodo di imbarco, caratterizzato da una alternanza di cicli lavoro/riposo, 2/1 o 1/1
o comunquein linea con la contrattazione integrativa aziendale, sarà riconosciuto per ogni ciclo lavoro/riposo:Per situazioni operative in Italia:
a) 1.- le spese documentate del biglietto ferroviario di prima classe da e per il luogo di residenza con percorrenza diretta e con eventuale riconoscimento del supplemento-rapido o vagone-letto per percorsi superiori a 400 km.;
2. - le spese documentate limitatamente al biglietto aereo da e per le isole con percorrenza diretta;
b) la seguente cifra, a titolo di rimborso forfetario, per ulteriori spese di viaggio sostenute:
- € 38,73 per ogni ciclo di lavoro/riposo 28/14;
- una cifra coerentemente ri proporzionata per cicli di lavoro/riposo diversi.
Per situazioni operative all'estero:
a) le seguenti cifre, a titolo di rimborso forfetario, per spese di viaggio sostenute dal luogo di residenza all'aeroporto più vicino, nonché le spese sostenute durante il viaggio sino all'aeroporto internazionale di arrivo finale, e viceversa:
- € 46,48 per ogni ciclo di lavoro/riposo corrispondente al rapporto 1/1;
- € 69,72 per ogni ciclo di lavoro/riposo corrispondente al rapporto 2/1.
Laddove al numero dei viaggi conclusi nell'arco dell'anno, caratterizzati dall'alternanza del ciclo di lavoro/riposo 1/1, corrisponda un numero di viaggi effettuati nello stesso periodo con il ciclo di lavoro/riposo 2/1, il valore del rimborso forfetario sarà rapportato alla seconda tipologia di ciclo.
Nota
Fermo restando quanto scritto al paragrafo 1) dell'art. 50 della presente Sezione, ai Comandanti o Direttori di macchina imbarcati sui mezzi navali speciali potrà essere concessa, a discrezione dell'Armatore, una diversa turnazione, che consenta di poter individuare, per la particolare funzione, il Responsabile di bordo. Si precisa che, qualora i riposi compensativi maturati nel periodo di effettiva presenza a bordo non fossero sufficienti a coprire tutte le giornate feriali di licenza, al fine del completamento del turno indicato dall'Armatore, le giornate non coperte saranno considerate ferie.
Art. 51 - Ferie annuali retribuite
1 - Il Comandante o Direttore di macchina avrà diritto ad un periodo di ferie retribuite di 37 giorni di calendario con esclusione delle domeniche e delle festività, di cui all'art. 48 della presente Sezione, per ogni anno di servizio o pro-rata.
Nota
L'aumento del periodo di ferie da 30 a 37 giornate per ogni anno di servizio o pro-rata viene effettuato utilizzando i sei giorni delle festività infrasettimanali soppresse dalla Legge 5-3-1977, n. 54 (19 Marzo, Ascensione, Corpus Domini, 2 Giugno, 29 Giugno, 4 Novembre).
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 8 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 51 - Ferie annuali retribuite
1 - Il Comandante o Direttore di macchina avrà diritto ad un periodo di ferie retribuite di 37 giorni di calendario con esclusione delle domeniche e delle festività, di cui all'art. 48 della presente Sezione, per ogni anno di servizio o pro-rata.
Nota
L'aumento dei periodo di ferie da 30 a 37 giornate per ogni anno di servizio o pro-rata viene effettuato utilizzando i sei giorni delle festività infrasettimanali soppresse dalla Legge 5-3-1977, n. 54.
(19 Marzo, Ascensione, Corpus Domini, 2 Giugno, 29 Giugno, 4 Novembre).
Art. 52 - Indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi compensativi
1 - All'atto dello sbarco, al Comandante o Direttore di macchina non in Crl le ferie ed i riposi compensativi maturati e non fruiti saranno liquidati mediante il pagamento di una indennità sostitutiva pari ad 1/26 (un ventiseiesimo) di:
- stipendio (art. 34 della presente Sezione);
- panatica convenzionale (art. 43 della presente Sezione);
- ratei di gratifica natalizia e pasquale per ogni giorno di ferie o riposo compensativo.
Al Comandante o Direttore di macchina in Crl le ferie ed i riposi compensativi maturati e non fruiti durante il periodo d'imbarco andranno a costituire il periodo di riposo di cui all'art. 20 della presente Sezione.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno reciprocamente atto che, quale espresso presupposto di conclusione e stipulazione dell'accordo sindacale istitutivo della normativa in materia di "mensilizzazione" per i Comandanti o Direttori di macchina in Crl, di cui all'art. 20 paragrafo 2) della presente Sezione, i ratei della gratifica natalizia e pasquale sono stati esclusi dal computo dell'indennità sostitutiva dei riposi compensativi per festività e ferie. Resta inteso che in caso di cessazione del rapporto di lavoro, per qualunque causa, ai Comandanti o Direttori di macchina in Crl dovranno essere liquidati i riposi compensativi per festività e ferie secondo i criteri di calcolo indicati all'art. 52 della presente Sezione.
Art. 53 - Congedo matrimoniale
1 - Al Comandante o Direttore di macchina che contragga matrimonio sarà concesso un congedo straordinario retribuito di giorni 15.
2 - Per fruire di tale congedo l'interessato dovrà presentare domanda con un preavviso di 30 giorni.
3 - Il congedo di cui sopra non potrà essere computato nel periodo delle ferie annuali, ne potrà essere considerato in tutto od in parte quale periodo di preavviso di licenziamento.
4 - Il periodo di congedo matrimoniale è computato agli effetti della determinazione dell'anzianità di servizio.
PARTE SESTA - ASSICURAZIONI SOCIALI
Art. 54 - Assicurazione infortuni
Oltre all'assicurazione obbligatoria per Legge, la Società assicurerà le seguenti indennità:
1 - per il caso di morte o invalidità permanente conseguente ad infortunio determinato da rischio ordinario:
un'indennità pari alla differenza tra 5 o 6 annualità di retribuzione (a seconda che si tratti di morte o di invalidità permanente) proporzionalmente ridotta in caso di invalidità permanente parziale ed il valore capitale della rendita di Legge calcolata secondo la norma dell'art. 39 del Dpr 30-6-1965, n. 1124, e successive modificazioni. In ogni caso, tale indennità non potrà essere inferiore a 12 mensilità di retribuzione in caso di morte o a 18 mensilità di retribuzione in caso di invalidità permanente, eventualmente proporzionabile in rapporto al grado di invalidità;
2 - per il caso di morte o invalidità permanente conseguente ad infortunio determinato da rischio di guerra o da mine:
a) un'indennità in capitale corrispondente al 50% del capitale di copertura della rendita di Legge;
b) un'ulteriore indennità di capitale di € 516,46.
Nel caso di invalidità permanente parziale, tali indennità saranno proporzionalmente ridotte in rapporto al grado di invalidità riconosciuto a norma di Legge.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 8 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 54 - Assicurazione infortuni
Oltre all'assicurazione obbligatoria per Legge, la Società assicurerà le seguenti indennità:
1 - per il caso di morte o invalidità permanente conseguente ad infortunio determinato da rischio ordinario:
un'indennità pari alla differenza tra 5 o 6 annualità di retribuzione (a seconda che si tratti di morte o di invalidità permanente) proporzionalmente ridotta in caso di invalidità permanente parziale ed il valore capitale della rendita di Legge calcolata secondo la norma dell'art. 39 del Dpr 30-6-1965, n. 1124, e successive modificazioni. In ogni caso, tale indennità non potrà essere inferiore a 12 mensilità di retribuzione in caso di morte o a 18 mensilità di retribuzione in caso di invalidità permanente, eventualmente proporzionabile in rapporto al grado di invalidità;
2 - per il caso di morte o invalidità permanente conseguente ad infortunio determinato da rischio di guerra o da mine:
a) un'indennità in capitale corrispondente al 50% del capitale di copertura della rendita di Legge;
b) un'ulteriore indennità di capitale di € 516,46.
Nel caso di invalidità permanente parziale, tali indennità saranno proporzionalmente ridotte in rapporto al grado di invalidità riconosciuto a norma di Legge.
Art. 55 - Assicurazione malattie
Oltre alle assicurazioni obbligatorie per Legge, l'Armatore assicurerà le seguenti indennità:
1 - in caso di morte per malattia avvenuta entro 12 mesi dalla data dello sbarco o dipendente da malattia contratta durante il periodo di imbarco:
a) se il Comandante o Direttore di macchina lascia soltanto la vedova: € 2.582,28;
b) se il Comandante o Direttore di macchina lascia la vedova ed un figlio minorenne o solo un figlio minorenne € 3.873,43 più una quota di € 103,29 per ogni ulteriore figlio minorenne;
c) se il Comandante o Direttore di macchina non lascia ne vedova ne orfani minorenni ma il padre di età oltre 65 anni o assolutamente inabile al lavoro o la madre cinquantenne o inabile al lavoro, quando essa sia vedova o separata dal marito per colpa di lui, senza altri figli maggiorenni, o risulti che il Comandante era l'unico e principale necessario sostegno di entrambi, spetta ad essi una indennità uguale a quella che sarebbe spettata qualora il Comandante o Direttore di macchina avesse lasciato la sola vedova.
2 - In caso di invalidità permanente assoluta, verificatasi entro 12 mesi dallo sbarco quale conseguenza di malattia contratta per causa di servizio: una indennità in capitale di € 516,46.
Nel caso di inabilità parziale, tale indennità sarà proporzionalmente ridotta al grado di inabilità riconosciuta ai sensi di Legge.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 8 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 55 - Assicurazione malattie
Oltre alle assicurazioni obbligatorie per Legge, l'Armatore assicurerà le seguenti indennità:
1 - in caso di morte per malattia avvenuta entro 12 mesi dalla data dello sbarco o dipendente da malattia contratta durante il periodo di imbarco:
a) se il Comandante o Direttore di macchina lascia soltanto la vedova: € 2.582,28;
b) se il Comandante o Direttore di macchina lascia la vedova ed un figlio minorenne o solo un figlio minorenne € 3.873,43 più una quota di € 103,29 per ogni ulteriore figlio minorenne;
c) se il Comandante o Direttore di macchina non lascia ne vedova ne orfani minorenni ma il padre di età oltre 65 anni o assolutamente inabile al lavoro o la madre cinquantenne o inabile al lavoro, quando essa sia vedova o separata dal marito per colpa di lui, senza altri figli maggiorenni, o risulti che il Comandante era l'unico e principale necessario sostegno di entrambi, spetta ad essi una indennità uguale a quella che sarebbe spettata qualora il Comandante o Direttore di macchina avesse lasciato la sola vedova.
2 - In caso di invalidità permanente assoluta, verificatasi entro 12 mesi dallo sbarco quale conseguenza di malattia contratta per causa di servizio: una indennità in capitale di € 516,46.
Nel caso di inabilità parziale, tale indennità sarà proporzionalmente ridotta al grado di inabilità riconosciuta ai sensi di Legge.
COMMENTO: articoli superati dalle coperture assicurate da FANIMAR/CASCODI.
1 - Al Comandante o al Direttore di macchina temporaneamente inidoneo alla navigazione, che fruisca del trattamento previsto dalla Legge 16-10-1962, n. 1486 (Legge Focaccia), sarà erogata anche l'assistenza sanitaria, farmaceutica e ospedaliera.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 8 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 58 - Aggiornamento professionale
1 - Allo scopo di promuovere un aggiornamento professionale del Comandante Direttore di macchina consono alle sue funzioni, l'Armatore adotterà le idonee misure per favorire la sua partecipazione a corsi, seminari od altre iniziative formative.
2 - Durante il periodo di tempo in cui il Comandante o Direttore di macchina sarà impegnato in tale attività, gli sarà riconosciuto il trattamento previsto all'art. 20 paragrafo 3) della presente Sezione.
3 - La materia sarà oggetto di confronto nell'ambito della contrattazione di secondo livello.
Art. 57 - Assistenza economica per le malattie insorte dopo il 28º giorno dalla data dello sbarco
1 - L'Armatore assicurerà il Comandante o Direttore di macchina in Crl in aggiunta alle provvidenze già in atto per Legge o regolamento ai fini della corresponsione di una indennità giornaliera per le malattie che impediscano totalmente e di fatto di attendere al lavoro e che si manifestino dopo il 28º giorno dalla data dello sbarco.
2 - L'indennità giornaliera sarà corrisposta nella misura di 1/30 (un trentesimo) del minimo contrattuale mensile di cui all'art. 35 della presente Sezione. Tale indennità sarà corrisposta a partire dal 4º giorno successivo a quello della denuncia di malattia debitamente accertata fino alla guarigione clinica e per la durata massima di 180 giorni dall'ultimo sbarco sul ruolo.
PARTE SETTIMA - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 58 - Aggiornamento professionale
1 - Allo scopo di promuovere un aggiornamento professionale del Comandante Direttore di macchina consono alle sue funzioni, l'Armatore adotterà le idonee misure per favorire la sua partecipazione a corsi, seminari od altre iniziative formative.
2 - Durante il periodo di tempo in cui il Comandante o Direttore di macchina sarà impegnato in tale attività, gli sarà riconosciuto il trattamento previsto all'art. 20 paragrafo 3) della presente Sezione.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 8 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 58 - Aggiornamento professionale
1 - Allo scopo di promuovere un aggiornamento professionale del Comandante Direttore di macchina consono alle sue funzioni, l'Armatore adotterà le idonee misure per favorire la sua partecipazione a corsi, seminari od altre iniziative formative.
2 - Durante il periodo di tempo in cui il Comandante o Direttore di macchina sarà impegnato in tale attività, gli sarà riconosciuto il trattamento previsto all'art. 20 paragrafo 3) della presente Sezione.
3 - La materia sarà oggetto di confronto nell'ambito della contrattazione di secondo livello.
Art. 59 - Responsabilità civile e/o penale connessa alla prestazione
1 - Ogni responsabilità civile verso terzi per fatti commessi dal Comandante o Direttore di macchina nell'esercizio delle sue funzioni è a carico dell'Armatore.
2 - Ove si apra procedimento penale nei confronti del Comandante o Direttore di macchina per fatti che siano direttamente connessi all'esercizio delle sue funzioni, ogni spesa per tutti i gradi di giudizio è a carico dell'Armatore.
3 - È facoltà del Comandante o Direttore di macchina di farsi assistere da un legale di fiducia dell'Armatore scelto fra due nominativi indicati dall'Armatore, con onere a carico di quest'ultimo.
4 - Il rinvio a giudizio per fatti direttamente attinenti all'esercizio delle sue funzioni può costituire giustificato motivo di cessazione della Continuità del rapporto di lavoro, nel caso in cui la gravità dell'evento possa influire sul rapporto fiduciario.
5 - Le garanzie e le tutele, di cui al paragrafo 2) del presente articolo, si applicano anche successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, sempreché si tratti di fatti accaduti nel corso del rapporto stesso.
6 - Le garanzie e le tutele di cui ai paragrafi precedenti sono escluse nei casi di dolo o colpa grave, accertati con sentenza.
1 - In caso di richiamo alle armi, al Comandante o Direttore di macchina sarà riconosciuto il trattamento previsto dalle vigenti disposizioni in materia.
Art. 61 - Condizioni di miglior favore
1 - Le condizioni di miglior favore in atto si intendono mantenute.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 8 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 61 - Condizioni di miglior favore
1 - Le condizioni di miglior favore in atto si intendono mantenute.1 - Le condizioni economiche di miglior favore in atto si intendono mantenute, salva la facoltà di effettuare in sede di applicazione del contratto eventuali assorbimenti della parte relativa ai miglioramenti economici conseguiti col presente rinnovo contrattuale, al 100 per cento per integrazioni aziendali generalizzate e al 50 per cento per quelle riconosciute individualmente.
COMMENTO: mutuato dalla Sezione 3, art. 67.
1 - La presente Sezione decorre dal 1º gennaio 2021 ed avrà validità fino al 31 dicembre 2023. Essa si intenderà tacitamente prorogata di anno in anno qualora non venga disdettata da una delle parti, con lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della scadenza. In ogni caso essa resterà in vigore fino a quando non sarà sostituita da un successivo accordo dello stesso livello.
A titolo di permessi sindacali retribuiti l'Armatore metterà a disposizione di ciascuna organizzazione sindacale firmataria della presente Sezione, per ciascun anno di validità della Sezione, n. 28 ore calcolate sulla base del minimo contrattuale mensile e massima anzianità aziendale (16%).
stipendio (art.34) con massima anzianità (art.18) X 28
240
POLIZZA ASSICURATIVA SANITARIA
Su tale materia si rimanda a quanto stabilito nell'Allegato 3 della Sezione per l'imbarco dei comandanti e i direttori di macchina di navi da crociera, da carico e traghetti passeggeri/merci superiori a 3.000 tsl dell'armamento nazionale, da intendersi qui integralmente ritrascritto come parte integrante della presente Sezione.
Su tale materia si rimanda a quanto stabilito nell'Allegato 2 della Sezione per l'imbarco dei comandanti e i direttori di macchina di navi da crociera, da carico e traghetti passeggeri/merci superiori a 3.000 tsl dell'armamento nazionale, da intendersi qui integralmente ritrascritto come parte integrante della presente Sezione.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegati 4 e 8 (Decorrenza 01/07/2024)
Verbale di stipula
[___]
A integrazione dell'aumento del minimo contrattuale, le parti concordano di istituire un Elemento aggiuntivo della retribuzione (EAR) pari a 64 euro al mese sulla qualifica del nostromo (Sezione 1) e sul 5º livello del personale di terra (Sezione 15) per 14 mensilità, suddiviso in tre tranche e riparametrato sulle altre qualifiche contrattuali secondo le tabelle allegate (cfr. Allegato 1 e Allegato 2), dandosi atto che l'ammontare complessivo dell'EAR è stato concordemente determinato come omnicomprensivo di ogni sua incidenza economica su tutti gli istituti diretti, indiretti e differiti del presente CCNL e comunque sul globale trattamento erogato ai lavoratori, con l'eccezione del solo TFR.
Tenuto conto, fra l'altro, di quanto stabilito dall'art. 325, ultimo comma cod. nav., le parti, a ogni effetto, stabiliscono che il suddetto EAR non può essere considerato direttamente o indirettamente nel calcolo della retribuzione, né di ogni altro istituto del presente CCNL che, direttamente o indirettamente, implichi la retribuzione come base di calcolo, con l'eccezione del solo TFR.
[___]
Inoltre, le parti concordano che la percentuale dell'Elemento perequativo previsto nelle Sezioni contrattuali sopra richiamate, a decorrere dal mese di luglio 2024, sarà pari al 3%.
Con riferimento all'accordo 30 maggio 2007 e ss.mm.ii. sulla Previdenza complementare, le parti concordano, altresì, che a decorrere dal mese di luglio 2024, l'aliquota relativa al contributo mensile al Fondo Priamo a carico dell'azienda verrà elevata al 2,5%, ferma restando quella a carico del lavoratore pari all'1%.
Allegato 8
Art. 4-bis - Periodo di prova
1 - In occasione del primo contratto di arruolamento a tempo indeterminato o a tempo determinato il Comandante o Direttore di macchina dovrà effettuare un periodo di prova non superiore a 60 giorni di effettiva prestazione lavorativa sempre a contare dalla data del primo imbarco su un mezzo navale speciale di un determinato Armatore. Il patto di prova è stipulato per iscritto fra Armatore e lavoratore marittimo. L'armatore si impegna, per quanto possibile, a impiegare in maniera omogenea, il Comandante o Direttore di macchina, in tutte le tipologie di mezzi garantendo le stesse opportunità ai Comandanti o Direttori di macchina impiegati.
2 - Quando una della società armatoriali appartenenti allo stesso Gruppo, riassuma in servizio un Comandante o Direttore di macchina che alle sue dipendenze, in un precedente imbarco a tempo indeterminato o in precedenti imbarchi a tempo determinato, abbia positivamente superato il periodo di prova, lo stesso non sarà nuovamente applicato. Tale previsione esclude tutti i casi in cui l'assunzione riguardi un ex dipendente.
3 - Entro il periodo di prova l'Armatore può risolvere il contratto di arruolamento in qualunque porto nazionale, corrispondendo al marittimo le competenze dovute fino al giorno dello sbarco compreso, nonché quanto previsto dall'art 39, paragrafo B), comma 1, lett. e) dalla presente Sezione.
4 - Il contratto di arruolamento può essere risolto durante il periodo di prova anche dal Comandante o Direttore di macchina con l'osservanza delle norme e con diritto alle competenze maturate sino al giorno dello sbarco compreso, nonché a quanto previsto in caso di risoluzione del contratto a tempo indeterminato per volontà del Comandante o Direttore di macchina.
5 - Se il contratto di arruolamento è risolto durante il periodo di prova in un porto diverso da quello ove il contratto stesso è stato stipulato, si applicheranno le disposizioni della presente Sezione in materia di rimpatrio.
6 - L'Armatore è tenuto a comunicare al Comandante o Direttore di macchina il risultato della prova entro i termini sopra stabiliti. In difetto di questa comunicazione, la prova si intenderà positivamente superata.
7- Il periodo di prova sarà riconosciuto a tutti gli effetti per la determinazione della anzianità di servizio.
Art. 31 - Condotta del Comandante e del Direttore di Macchina
1 - Il Comandante ed il Direttore di Macchina hanno il dovere di mantenere condotta disciplinata, di uniformarsi alle prescrizioni delle Autorità pubbliche e in acque internazionali seguire le disposizioni relative. Sono tenuti ad eseguire ogni legittimo ordine dell'Armatore, delle Autorità, in particolare per ciò che concerne il servizio e la sicurezza della nave, delle persone imbarcate, del carico e delle provviste.
2 - I rapporti con gli Ufficiali e gli altri membri dell'equipaggio, conformemente alle norme del Codice della Navigazione, devono essere improntati a spirito di collaborazione nel rispetto delle gerarchie. Ogni marittimo ha il diritto di lavorare, addestrarsi e vivere in un ambiente privo di molestie e bullismo di carattere sessuale, razziale o di altra specie. L'armatore considererà tali condotte gravi infrazioni disciplinari da parte del marittimo.
3 - Il Comandante e il Direttore di Macchina devono esercitare il potere a loro derivante dalle norme di Legge in modo tale che sulle loro unità vengano messe in atto disposizioni per evitare casi di furto, contrabbando, trasporto di paccottiglie, sottrazioni di merci, vendite abusive a bordo, imbarco o favoreggiamento di clandestini. Il Comandante disporrà affinché siano effettuate prima della partenza e durante il viaggio frequenti visite in ogni parte della nave per assicurarsi che non esistano a bordo clandestini o merci di contrabbando.
4 - Il Comandante e il Direttore di Macchina devono rifiutare elargizione di denaro da parte di chiunque. Sono tenuti ad osservare quanto previsto dal codice etico, nonché quanto previsto dai modelli di organizzazione e gestione adottati ai sensi delia D.lgs. 231/2001. Devono indossare con cura gli abiti di lavoro o le divise aziendali con diligenza nel rispetto delle disposizioni aziendali e usare tutti i mezzi di protezione che l'azienda mette a disposizione. Devono mantenere la più assoluta segretezza sugli interessi dell'azienda e sulle informazioni riservate. Non devono trarre profitto da terzi in qualunque modo, con o senza danno dell'azienda, dai compiti inerenti la posizione assegnatagli. Fermo e salvo il diritto di opinione non devono divulgare, con qualsiasi mezzo, immagini, video e giudizi lesivi dell'immagine aziendale. Devono mantenere un comportamento civile ed educato nei confronti degli altri componenti l'equipaggio, dei passeggeri e, in generale dei terzi presenti.
Art. 32 - Infrazioni disciplinari e sanzioni
1 - Eventuali infrazioni del Comandante e del Direttore di Macchina, e in particolare quelle ai doveri di cui all'articolo precedente, e inadempimenti alle obbligazioni derivanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro saranno sanzionate in proporzione alla loro gravità in base al seguente codice disciplinare.
2 - Qualora l'armatore ritenga che il Comandante o Direttore di macchina abbia commesso una infrazione o posto in essere un inadempimento che possa dar luogo a sanzione disciplinare, l'armatore stesso o un suo procuratore provvedera alla contestazione dell'addebito consentendo poi l'esercizio del diritto di difesa nei termini di Legge vigenti.
3 - Il Comandante o il Direttore di macchina, se lo richiede in sede di giustificazioni scritte, può essere sentito a sua difesa con l'assistenza di un rappresentante dell'organizzazione sindacale a cui aderisce o conferisce mandato. La convocazione per l'audizione deve essere comunicata entro cinque giorni dalla richiesta.
4 - L'armatore, valutate le giustificazioni del lavoratore, se pervenute, e, comunque, dopo dieci giorni dall'avvenuto ricevimento della lettera di contestazione, potrà adottare una delle seguenti sanzioni disciplinari, in proporzione alla gravità dei fatti contestati:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa fino a 4 ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a un massimo di 10 giorni;
f) risoluzione del contratto di arruolamento
a) Rimprovero verbale.
Nel caso di infrazione di lieve entità il Comandante o Direttore di macchina potrà essere diffidato verbalmente e tale diffida ha rilevanza di richiamo verbale.
b) Rimprovero scritto.
Il rimprovero scritto si adotta per infrazioni di gravità inferiore a quelle indicate nei punti successivi.
La recidiva infrazione per cui è previsto il provvedimento di rimprovero scritto, non prescritto, dà la facoltà all'Armatore di comminare provvedimenti che possono andare dalla multa alla sospensione di durata non superiore a 10 giorni.
c) Multa.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, vi si incorre per le seguenti infrazioni:
1. Inadeguata gestione delle misure di prevenzione degli infortuni e delle disposizioni a tale scopo emanate dall'Azienda quando non ricadono nei casi previsti dalle successive lettere d) ed e).
2. Abusi di qualsiasi genere e mancanza di diligenza nei propri compiti, quando non abbiano carattere di gravità e non abbiano arrecato danno a persone o cose.
3. Comportamenti non corretti tali da generare un fondato reclamo formale da parte di terzi.
4. Non comunicare l'esatto indirizzo del proprio domicilio/residenza o rifiutarsi di ricevere una comunicazione scritta dell'azienda.
L'importo delle suddette multe è devoluto alle istituzioni assistenziali o previdenziali.
La recidiva in infrazioni per cui è previsto il provvedimento di multa, non prescritto, dà facoltà all'Azienda di adottare nei confronti del lavoratore il provvedimento di cui alla lettera successiva.
d) Sospensione.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, vi si incorre per le seguenti infrazioni:
1. Inadeguata gestione delle misure di prevenzione infortuni e delle disposizioni a tale scopo emanate dall'Azienda quando la mancanza cagioni danni lievi alle cose e nessun danno alle persone.
2. Rifiuto di sottoporsi alle visite mediche previste, di partecipare a corsi di aggiornamento/formazione, di presenziare agli incontri periodici che l'azienda stabilisce in applicazione di norme o regolamenti.
3. Richiedere a bordo l'esecuzione di lavori per proprio conto senza l'utilizzo di materiale dell'Azienda.
4. Rivolgere a terzi frasi offensive, salvo che per natura, modalità e circostanze non costituisca più grave mancanza ai sensi dei paragrafi successivi.
Resta inteso che, in caso di sospensione, verrà attuata la procedura amministrativa di sbarco del Comandante o Direttore di macchina.
La recidiva in infrazioni per cui è previsto il provvedimento di sospensione, non prescritto, dà facoltà all'Azienda di adottare nei confronti del lavoratore il provvedimento di cui alla lettera successiva.
e) Risoluzione del contratto di arruolamento.
Vi si incorre in genere per tutte quelle infrazioni in cui la gravità del fatto non consente l'ulteriore prosecuzione del contratto di arruolamento e in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per:
1. Inosservanza al prescritto divieto di fumare dove è vietato e in ogni caso dove ciò può provocare pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti.
2. Trafugamento di documenti dell'Azienda che determinino una violazione della dovuta riservatezza aziendale.
3 Alterchi con vie di fatto ingiurie, disordini, risse o violenze, durante l'imbarco, sia al di fuori che all'interno della nave.
4. Commette furto o reati contro il patrimonio (ad esempio truffa, contrabbando, trafugamento) o trasporta paccottiglie, imbarca o si rende responsabile di favoreggiamento di clandestini.
5. Richiesta di esecuzione di lavori per conto proprio o di terzi con utilizzo di materiale aziendale.
6. Abuso di potere verso propri subordinati.
7. Condanna Penale del dipendente, con sentenza passata in giudicato, per azione commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, che leda la figura morale del dipendente.
8. È trovato in stato di manifesta ubriachezza o in stato di manifesta assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope.
8 bis. Commette qualsiasi mancanza che porti pregiudizio alla sicurezza del mezzo navale e/o della navigazione:
8 ter. Commette azioni od omissioni con dolo o colpa grave da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza delle persone e dei beni;
8 quater. Omissione o trascuratezza nell'applicazione di procedure, regolamenti, disposizioni aziendali o contrattuali che possa determinare pregiudizio all'operatività, alla disciplina, alla morale, all'igiene, all'integrità e alla sicurezza di persone e/o della nave.
9. Divulgazione, con ogni mezzo, di immagini e/o video e/o contenuti gravemente lesivi dell'immagine aziendale.
10. Commette atti di molestie o bullismo o atti di violenza fisica e/o psicologica e/o verbale o morale nei confronti di colleghi/e e/o soggetti terzi (clienti, fornitori, consulenti, passeggeri ecc.).
11. Rilascio all'azienda e/o terzi di documenti o certificati falsi.
12. Atti qualificati dalla Legge come reati tali da far venir meno la fiducia dell'Azienda nei confronti del dipendente e del suo operato.
13. Inadeguata gestione delle misure di prevenzione infortuni e delle disposizioni a tale scopo emanate dall'Azienda quando la mancanza cagioni danni o comporti pericolo di danno alle persone.
14. Recidiva in qualsiasi mancanza che abbia dato luogo all'adozione di due sospensioni nei ventiquattro mesi antecedenti.
Il caso di risoluzione del contratto di arruolamento per giusta causa, ai sensi della presente lettera e) numeri 2, 3, 4, 8, 8bis, 8ter, 8quater esclude la liquidazione dell'indennità sostitutiva del preavviso.
In tutti i casi in cui, nella presente Sezione, si parla di "prescrizione" delle sanzioni disciplinari, si intende un periodo a ritroso di due anni dalla data di notifica del provvedimento disciplinare.
I provvedimenti disciplinari durante il periodo di imbarco potranno essere adottati dall'Armatore o da un suo procuratore. Potrà essere altresì disposto lo sbarco immediato nei casi di particolare gravità indicati nell'elenco di cui sopra. In tal caso l'Armatore potrà disporre la sospensione cautelare con erogazione del trattamento retributivo pari al 50% del minimo contrattuale mensile.
Resta salvo il diritto delle parti di promuovere le azioni consentite dalle leggi vigenti ed applicabili in materia.
In caso di risoluzione del contratto di arruolamento, ove il Collegio di conciliazione, con motivato giudizio, lo riconosca ingiustificato ed accolga quindi il ricorso dell'interessato, disporrà contestualmente, a carico dell'Armatore, una indennità supplementare delle spettanze contrattuali di fine lavoro computata con i criteri dell'indennità di preavviso, graduabile in relazione alle proprie valutazioni, circa gli eventi che caratterizzano il caso in esame, tra:
- 45 e 90 giorni fino a 3 anni di anzianità di servizio presso lo stesso Armatore nella qualifica.
- 60 e 120 giorni fino a 10 anni di anzianità di servizio presso lo stesso Armatore nella qualifica.
- 75 e 150 giorni oltre 10 anni di anzianità di servizio presso lo stesso Armatore nella qualifica.
[___]
Art. 60-bis - Contrattazione aziendale o di secondo livello
1 - Ai sensi di quanto previsto dai vigenti Accordi Interconfederali con la contestuale sottoscrizione dell'impegno a far si che le rispettive Organizzazioni, a tutti i livelli vi si attengano, la contrattazione aziendale o di secondo livello si esercita per le materie delegate, in tutto o in parte dal contratto collettivo nazionale di categoria o dalla Legge.
2- La contrattazione aziendale o di secondo livello, che ha durata triennale, non potrà pertanto modificare quanto stabilito dalla presente Sezione, salvo nei casi espressamente demandati. Conseguentemente le Parti stipulanti la presente Sezione, con riguardo alla contrattazione aziendale o di secondo livello, prevedono che le materie ad essa delegate sono quelle indicate nell'elencazione in lettere di cui ai successivi punti.
a) erogazioni retributive correlate a programmi concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di efficienza, di efficacia ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività, nonché risultati legati all'andamento economico delle imprese, compresi i margini di produttività eccedente rispetto a quella eventualmente già utilizzata per riconoscere gli aumenti retributivi a livello di CCNL, tali importi di norma variabili e non predeterminabili non saranno utili ai fini del ricalcolo di alcun istituto legale e contrattuale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto;
b) tutela della salute dei lavoratori marittimi e attività di formazione e prevenzione in materia di ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro.
3 - Le piattaforme rivendicative aziendali devono essere presentate almeno tre mesi prima della scadenza del contratto collettivo aziendale o di secondo livello, e per tale periodo, così come per il mese successivo alla scadenza del contratto stesso, le parti si asterranno da azioni dirette o unilaterali. L'azienda darà riscontro entro 20 giorni dal ricevimento della piattaforma rivendicativa.
4 - Fermo restando che l'organizzazione del lavoro a bordo è di pertinenza del datore di lavoro e pertanto esclusa dalle materie oggetto di contrattazione aziendale o di secondo livello, i riflessi della stessa sulle condizioni di lavoro saranno argomento di contrattazione aziendale o di secondo livello, ove non già definiti dalla presente Sezione.
5 - Sulla base di accordi aziendali o territoriali, al fine di gestire gravi situazioni di crisi economiche, con l'obiettivo di salvaguardare l'occupazione, si possono determinare intese per individuare strumenti modificativi delle regolamentazioni disciplinate dalla presente Sezione sulle prestazioni lavorative, sugli orari di lavoro e sull'organizzazione del lavoro, aventi caratteristiche di temporaneità e di sperimentazione.
6 - Le aziende nelle quali non viene avviato un confronto per la contrattazione di secondo livello o che non applicano alcun accordo sindacale di secondo livello saranno tenute ad erogare, ai marittimi imbarcati, a titolo perequativo, un elemento "retributivo di garanzia" lordo mensile procapite non utilizzabile ai fini del calcolo degli istituti differiti né dello straordinario, pari al ___ % del minimo contrattuale. Tale importo sarà assorbito nel caso di stipula di accordo aziendale o di secondo livello.
7 - Fatto salvo quanto previsto ai precedenti punti, durante il periodo di validità della presente Sezione non dovranno essere posti a carico delle Aziende oneri aggiuntivi.
Allegato 1 - POLIZZA ASSICURATIVA
contro il rischio di morte a seguito di infortunio a bordo e contro il rischio del ritiro definitivo del libretto di navigazione a seguito di infortunio a bordo o di malattia
Su tale materia si rimanda a quanto stabilito nell'Allegato 1 della Sezione per l'imbarco dei comandanti e i direttori di macchina di navi da crociera, da carico e traghetti passeggeri/merci superiori a 3.000 tsl dell'armamento nazionale, da intendersi qui integralmente ritrascritto come parte integrante della presente Sezione.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegati 4 e 8 (Decorrenza 01/07/2024)
Verbale di stipula
[___]
Nell'ambito del rinnovo del CCNL unico dell'industria armatoriale, le parti predisporranno un innovativo sistema di Assistenza sanitaria integrativa da riconoscere, secondo le modalità da definire tra le parti, alla generalità dei lavoratori a cui si applica il presente CCNL (a esclusione dei non-doms), finanziandolo con una cifra mensile (o annuale) di € 16,50 (€ 198,00 annui) che sarà assicurata dalle singole aziende per ciascun lavoratore.
A tale scopo, sarà istituito un tavolo tecnico, composto dalle parti stipulanti il presente accordo di rinnovo del CCNL, con l'obiettivo di definire le caratteristiche dello strumento, nonché la coesistenza con altri strumenti di assistenza sanitaria esistenti e di concludere il lavoro istruttorio entro gennaio 2025.
A decorrere dal mese di gennaio 2025, qualora in tale data la copertura di assistenza sanitaria integrativa individuata non fosse ancora attiva, l'importo sopra indicato sarà accantonato mensilmente dalle imprese, con destinazione da definire tra le parti stipulanti il presente accordo di rinnovo del CCNL.
Nei casi in cui la contrattazione collettiva di secondo livello abbia già previsto forme di assistenza sanitaria integrativa, la presente previsione di primo livello è cumulabile e compatibile alle forme preesistenti a livello aziendale secondo le armonizzazioni che verranno contrattualmente definite nelle singole aziende.
Allegato 2 - AUMENTI PER ANZIANITÀ IN C.R.L.
In vigore dal 01/01/2022
COMANDANTE | DIR. MACCHINA | COEFF. DI RIVAL. | |
Durante il 2º e 3º anno | € 58,37 | € 54,78 | 0,02 |
Durante il 4º e 5º anno | € 116,73 | € 109,56 | 0,04 |
Durante il 6º e 7º anno | € 175,10 | € 164,34 | 0,06 |
Durante l'8º e 9º anno | € 233,46 | € 219,12 | 0,08 |
Durante il 10º e 11º anno | € 291,83 | € 273,91 | 0,10 |
Durante il 12º e 13º anno | € 350,20 | € 328,69 | 0,12 |
Durante il 14º e 15º anno | € 408,56 | € 383,47 | 0,14 |
Durante il 16º e oltre | € 466,93 | € 438,25 | 0,16 |
In vigore dal 01/07/2022
COMANDANTE | DIR. MACCHINA | COEFF. DI RIVAL. | |
Durante il 2º e 3º anno | € 60,01 | € 56,33 | 0,02 |
Durante il 4º e 5º anno | € 120,01 | € 112,67 | 0,04 |
Durante il 6º e 7º anno | € 180,02 | € 169,00 | 0,06 |
Durante l'8º e 9º anno | € 240,02 | € 225,34 | 0,08 |
Durante il 10º e 11º anno | € 300,03 | € 281,67 | 0,10 |
Durante il 12º e 13º anno | € 360,04 | € 338,00 | 0,12 |
Durante il 14º e 15º anno | € 420,04 | € 394,34 | 0,14 |
Durante il 16º e oltre | € 480,05 | € 450,67 | 0,16 |
In vigore dal 01/07/2023
COMANDANTE | DIR. MACCHINA | COEFF. DI RIVAL. | |
Durante il 2º e 3º anno | € 61,65 | € 57,97 | 0,02 |
Durante il 4º e 5º anno | € 123,29 | € 115,95 | 0,04 |
Durante il 6º e 7º anno | € 184,94 | € 173,92 | 0,06 |
Durante l'8º e 9º anno | € 246,59 | € 231,90 | 0,08 |
Durante il 10º e 11º anno | € 308,23 | € 289,87 | 0,10 |
Durante il 12º e 13º anno | € 369,88 | € 347,85 | 0,12 |
Durante il 14º e 15º anno | € 431,52 | € 405,82 | 0,14 |
Durante il 16º e oltre | € 493,17 | € 463,79 | 0,16 |
NOTA: Gli importi sopra indicati saranno incrementati, in occasione di ogni aumento del minimo contrattuale, di una cifra pari al prodotto tra l'aumento ed i coefficienti di rivalutazione.
L'anno 2020 addì 16 dicembre in Roma
- la CONFEDERAZIONE ITALIANA ARMATORI
- l'ASSOCIAZIONE ITALIANA ARMATORI DI RIMORCHIATORI
- la FEDERAZIONE ITALIANA ARMATORI DI RIMORCHIATORI
e
le Organizzazioni dei lavoratori sottoelencate:
- FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI TRASPORTI (FILT-CGIL)
- FEDERAZIONE ITALIANA TRASPORTI (FIT CISL)
- UNIONE ITALIANA LAVORATORI TRASPORTI (UILTRASPORTI)
hanno stipulato la presente Sezione che regola i rapporti di lavoro fra i proprietari o armatori ed il personale imbarcato sulle unità adibite al servizio di rimorchio ed al soccorso delle navi.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 9 (Decorrenza 01/07/2024)
Verbale di stipula
L'anno 2024 addì ___ in Roma
- la CONFEDERAZIONE ITALIANA ARMATORI
- l'ASSOCIAZIONE ITALIANA ARMATORI DI RIMORCHIATORI
- la FEDERAZIONE ITALIANA ARMATORI DI RIMORCHIATORI
e
le Organizzazioni dei lavoratori sottoelencate:
- FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI TRASPORTI (FILT-CGIL)
- FEDERAZIONE ITALIANA TRASPORTI (FIT CISL)
- UNIONE ITALIANA LAVORATORI TRASPORTI (UILTRASPORTI)
hanno stipulato la presente Sezione che regola i rapporti di lavoro fra i proprietari o armatori ed il personale imbarcato sulle unità adibite al servizio di rimorchio ed al soccorso delle navi.
Premesso che quanto qui di seguito di comune accordo dichiarato è parte integrante ed inscindibile ad ogni effetto della disciplina contenuta nella presente Sezione e non ha carattere innovativo ma serve a chiarire la comune volontà delle parti realizzata anche nei precedenti contratti, le parti dichiarano che con la espressione «indennità fisse» esse per il passato hanno inteso, tanto a livello nazionale quanto a livello aziendale, esclusivamente riferirsi alla indennità speciale, indennità comando e indennità coperta e macchina.
Pertanto, anche in relazione alla specialità del rapporto di lavoro del personale addetto ai rimorchiatori, esse parti hanno sempre voluto escludere i compensi per lavoro straordinario, anche se continuativi e/o predeterminati e/o forfettizzati, dal computo degli istituti contrattuali sui quali sono state calcolate le «indennità fisse».
Per quanto attiene alla presente Sezione, le parti dichiarano che i compensi per lavoro straordinario, anche se continuativi e/o predeterminati e/o forfettizzati, debbono essere esclusi, anche a livello aziendale, così come per il passato, sono stati esclusi, a qualsivoglia titolo dalla retribuzione essendo voluti come elementi distinti ed autonomi, espressamente ribadendosi altresì l'esclusione dei medesimi dal calcolo delle indennità sostitutive delle ferie e dei riposi compensativi nonché di ogni altro istituto che, direttamente o indirettamente, implichi la retribuzione quale base di calcolo.
Tutto quanto sopra precisato e pattuito le parti inoltre dichiarano ad ogni effetto che la determinazione dei livelli retributivi correlativi ad ogni qualifica del personale addetto ai rimorchiatori sarebbe stata inferiore tanto per il passato quanto per gli importi stabiliti con la presente Sezione, se esse parti avessero voluto ricomprendere ai fini del calcolo dei vari istituti anche lo straordinario continuativo e/o predeterminato e/o forfettizzato.
Art. 1 - Consistenza numerica del personale
1 - Presso ogni Società esercente il servizio di rimorchio nei porti sarà tenuto un elenco nominativo del personale marittimo dipendente con l'indicazione della qualifica e del grado. Detto elenco sarà affisso in un albo nella sede sociale a disposizione degli interessati e con possibilità di verifica e di controllo da parte delle Organizzazioni stipulanti.
2 - L'elenco è formato:
a) dalla somma degli equipaggi dei rimorchiatori in servizio, in base alle tabelle di armamento;
b) dalle riserve atte a garantire il riposo settimanale e quelli del sesto giorno secondo le modifiche previste dall'articolo 9, le ferie e le sostituzioni per assenza dovuta a malattia, infortunio, licenze e permessi.
Nota: I riposi settimanali riguardano esclusivamente il personale dei rimorchiatori in servizio portuale.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 9 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 1 - Consistenza numerica del personale
1 - Presso ogni Società esercente il servizio di rimorchio nei porti sarà tenuto un elenco nominativo del personale marittimo dipendente con l'indicazione della qualifica e del grado. Detto elenco potrà essere affisso in un albo nella sede sociale o messo a disposizione degli interessati e delle Organizzazioni stipulanti anche in versione digitale.
2 - L'elenco è formato dai componenti dati dalla somma degli equipaggi in servizio nel porto in base alle tabelle di armamento ed alla eventuale turnistica applicata.
Nota: I riposi settimanali riguardano esclusivamente il personale dei rimorchiatori in servizio portuale.
1 - Le tabelle di armamento dei rimorchiatori sprovvisti di comando centralizzato saranno di cinque persone con le seguenti qualifiche:
- Comandante;
- Direttore di macchina;
- una seconda persona di macchina (esclusi i giovanotti);
- due persone di coperta di cui almeno un marinaio.
2 - La composizione numerica degli equipaggi dei rimorchiatori con comando centralizzato in servizio portuale sarà di quattro persone con le seguenti qualifiche:
- Comandante;
- Direttore di macchina;
- due comuni (di cui almeno uno di coperta).
3 - La composizione numerica degli equipaggi dei rimorchiatori ad elevata manovrabilità con comando centralizzato ed automatizzato con propulsori azimutali o voith che forniscono il cavo di rimorchio alle navi a mezzo di idoneo verricello, o laddove una tabella a tre sia stata già concordata ed applicata a livello locale, sarà di tre persone con le seguenti qualifiche:
- Comandante;
- Direttore di macchina;
- Comune.
Nei porti in cui, al momento della stipula del contratto (11/06/2003), il servizio viene reso, con i rimorchiatori di cui sopra, da quattro persone di equipaggio, la eventuale riduzione a tre sarà realizzata previa intesa a livello aziendale. In tali casi l'Autorità Marittima potrà disporre l'integrazione delle tabelle, come sopra determinate, in presenza di condizioni meteo-marine avverse o per l'effettuazione di particolari servizi. Per rimorchiatori di nuova acquisizione la tabella di armamento sarà definita tra le parti a livello aziendale. Qualora non si raggiunga in sede locale un accordo sulla composizione numerica della tabella di armamento, sarà convocata la commissione di cui al successivo art. 45.
4 - Qualora la nuova composizione delle tabelle comporti degli esuberi di personale, il turn-over verrà bloccato fino al raggiungimento della consistenza necessaria per il regolare svolgimento del servizio. Tale provvedimento sarà adottato dopo che siano state riassorbite eventuali aliquote di straordinario predeterminato e sia stata realizzata la riduzione dell'orario annuale di lavoro di 40 ore in una delle forme previste.
5 - Le tabelle di armamento per il servizio di rimorchio di altura sono indicate nell'art. 44 punto 6 e saranno definite a livello aziendale secondo le norme e i limiti precisati nel detto articolo.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 9 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 2 - Tabella di armamento
1 - La composizione numerica degli equipaggi dei rimorchiatori con comando centralizzato in servizio portuale sarà di quattro persone con le seguenti qualifiche:
- Comandante;
- Direttore di macchina;
- due comuni (di cui almeno uno di coperta)
2 - La composizione numerica degli equipaggi dei rimorchiatori ad elevata manovrabilità con comando centralizzato ed automatizzato con propulsori azimutali o voith che forniscono il cavo di rimorchio alle navi a mezzo di idoneo verricello, o laddove una tabella a tre sia stata già concordata ed applicata a livello locale, sarà di tre persone con le seguenti qualifiche:
- Comandante;
- Direttore di macchina;
- Comune.
Per i rimorchiatori dotati di caratteristiche tecnologiche innovative rispetto a quelli di cui sopra potrà essere applicata una diversa composizione dell'equipaggio in relazione alle determinazioni delle autorità competenti, previo confronto con le OO.SS. nazionali stipulanti la presente sezione contrattuale.
3 - Qualora una diversa composizione delle tabelle comporti degli esuberi di personale, il turnover verrà bloccato fino al raggiungimento della consistenza necessaria per il regolare svolgimento del servizio. Tale provvedimento sarà adottato dopo che siano state riassorbite eventuali aliquote di straordinario predeterminato e sia stata realizzata la riduzione dell'orario annuale di lavoro di 40 ore in una delle forme previste.
4 - Le tabelle di armamento per il servizio di rimorchio di altura sono quelle determinate dall'Autorità Marittima (Minimum Safe Manning).
1 - Il personale, il cui rapporto di lavoro è regolato dalla presente Sezione, si intende normalmente assunto dall'armatore a tempo indeterminato.
2 - La relativa convenzione di imbarco sarà stipulata avanti l'Autorità marittima, ai sensi di Legge, e sarà redatta in conformità al modello riportato nell'allegato 1 alla presente Sezione.
3 - Il personale assunto, potrà essere, a giudizio insindacabile dell'armatore, trasferito da una unità all'altra senza diritto a modifica di retribuzione o altro.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 9 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 3 - Assunzione
1 - Il personale, il cui rapporto di lavoro è regolato dalla presente Sezione, si intende normalmente assunto dall'armatore a tempo indeterminato.
Per esigenze oggettive il personale può essere assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 325 e seguenti del Codice della navigazione e nel rispetto dei tempi in essi indicati.
2 - La relativa convenzione di imbarco sarà stipulata avanti l'Autorità marittima, ai sensi di Legge, e sarà redatta in conformità al modello riportato nell'allegato 1 alla presente Sezione.
3 - Il personale assunto, potrà essere, a giudizio insindacabile dell'armatore, trasferito da una unità all'altra senza diritto a modifica di retribuzione o altro.
1 - All'atto dell'assunzione il personale dovrà effettuare un periodo di prova di 45 giorni, se addetto al comando o alla direzione di macchina del rimorchiatore, o di 30 giorni se addetto ad altre mansioni.
2 - Durante il periodo di prova ambo le parti hanno il diritto alla rescissione del rapporto di lavoro, con diritto alle indennità contrattuali, escluso il preavviso, maturate per il servizio prestato.
3 - Il periodo di prova seguito da conferma sarà calcolato agli effetti dell'anzianità di servizio.
4 - Saranno esentati dall'effettuare il periodo di prova i lavoratori che, nel corso del biennio precedente, lo abbiano già superato presso lo stesso datore di lavoro e per le stesse mansioni e qualifiche.
5 - In caso di assenza per malattia o infortunio il periodo di prova si considera sospeso fino a guarigione clinica. I periodi di assenza per malattia o infortunio non sono computati nella durata del periodo di prova.
Art. 5 - Rapporti gerarchici e disciplinari
1 - Durante l'imbarco, i rapporti gerarchici e disciplinari sono regolati dalle leggi e regolamenti dello Stato per la Marina Mercantile e dalla presente Sezione.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 9 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 5 - Rapporti gerarchici e disciplinari
1 - Durante l'imbarco, i rapporti gerarchici e disciplinari sono regolati dalle leggi e regolamenti dello Stato in materia di trasporto marittimo e dalla presente Sezione.
Art. 6 - Condotta del personale
1 - Il personale ha il dovere di mantenere condotta disciplinata, di uniformarsi alle prescrizioni delle Autorità nazionali e di quelle consolari e locali nei porti all'estero, di eseguire ogni legittimo ordine del Comandante e di ogni altro superiore per ciò che concerne il servizio e la sicurezza della nave, delle persone imbarcate, del carico e delle provviste.
2 - I rapporti tra i componenti l'equipaggio devono essere improntati a spirito di collaborazione e di comprensione.
3 - Nessuna persona dell'equipaggio potrà assentarsi da bordo senza il consenso del Comandante o di chi lo rappresenti.
4 - Tutto l'equipaggio ha il dovere di esercitare la più attenta sorveglianza affinché non si verifichino casi di furto, contrabbando, trasporto di paccottiglie, sottrazioni di merci, vendite abusive a bordo, imbarco o favoreggiamento di clandestini. Il Comandante disporrà affinché siano effettuate prima della partenza e durante il viaggio frequenti visite in ogni parte del rimorchiatore per assicurarsi che non esistano a bordo clandestini o merci di contrabbando.
5 - L'armatore ha il diritto di risolvere il contratto senza preavviso, fermo restando il trattamento di fine rapporto, e di essere risarcito di tutti i danni che gli derivassero in conseguenza di trasgressioni a disposizioni di leggi nazionali ed estere, e particolarmente in conseguenza di furto, contrabbando, trasporto di paccottiglie, imbarco o favoreggiamento clandestini nei confronti dei componenti l'equipaggio che risultassero responsabili sia della trasgressione sia della mancata vigilanza.
Art. 7 - Infrazioni disciplinari e sanzioni
1 - Eventuali infrazioni del personale, e in particolare quelle ai doveri di cui altari. 6, e inadempimenti alle obbligazioni derivanti dal contratto di lavoro individuale saranno punite in proporzione alla loro gravità in base al seguente codice disciplinare.
2 - Qualora l'armatore ritenga che il lavoratore abbia commesso una infrazione o posto in essere un inadempimento che possono dar luogo a sanzione disciplinare provvederà a contestare al medesimo, a mezzo di lettera raccomandata con r.r., i fatti per i quali ha inteso aprire il procedimento disciplinare.
3 - Il lavoratore, entro cinque giorni da quando ha ricevuto la contestazione di cui sopra, potrà formulare, per iscritto, le sue eventuali giustificazioni. Il lavoratore, se lo richiede in sede di giustificazioni scritte, può essere sentito a sua difesa con l'assistenza di un rappresentante dell'organizzazione sindacale a cui aderisce o conferisce mandato. L'audizione deve avvenire entro due giorni dalla richiesta.
4 - L'armatore, valutate le giustificazioni del lavoratore, se pervenute, e, comunque, dopo dieci giorni dall'avvenuto ricevimento della lettera di contestazione, potrà irrogare una delle seguenti sanzioni disciplinari, in proporzione alla gravità dei fatti contestati:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa fino a 4 ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a 10 giorni;
e) licenziamento.
Si precisa di seguito il carattere dei provvedimenti disciplinari e l'entità degli stessi:
a) Rimprovero verbale.
Nel caso di infrazione di lieve entità il lavoratore potrà essere diffidato verbalmente e tale diffida ha rilevanza di richiamo verbale.
b) Rimprovero scritto.
Il rimprovero scritto è provvedimento di carattere ammonitorio e si infligge per infrazioni di gravità inferiore a quelle indicate nei punti successivi. La recidiva infrazione per cui è previsto il provvedimento di rimprovero scritto non prescritto dà la facoltà all'Azienda di comminare provvedimenti che possono andare dalla multa alla sospensione di durata non superiore a tre giorni.
c) Multa.
Vi si incorre per le seguenti infrazioni:
1. Inosservanza dell'orario di lavoro.
2. Inosservanza delle misure di prevenzione degli infortuni e delle disposizioni a tale scopo emanate dall'Azienda quando non ricadono nei casi previsti dalle successive lettere d) ed e).
3. Irregolarità di servizio, abusi, mancanza di diligenza nei propri compiti, quando non abbiano carattere di gravità e non abbiano arrecato danno.
4. Irregolarità ed inosservanze simili a quelle sopra descritte.
L'importo di suddette multe (escluso quello costituente risarcimento del danno) è devoluto alle istituzioni assistenziali o previdenziali.
La recidiva in infrazioni per cui è previsto il provvedimento di multa, non prescritto, dà facoltà all'Azienda di comminare al lavoratore il provvedimento di cui alla lettera successiva.
d) Sospensione.
Vi si incorre per le seguenti infrazioni:
1. Inosservanze ripetute dell'orario di lavoro.
2. Assenza ingiustificata di durata non superiore ad un giorno.
3. Inosservanza delle misure di prevenzione infortuni e delle disposizioni a tale scopo emanate dall'Azienda quando la mancanza cagioni danni lievi alle cose e nessun danno alle persone.
4. Presentarsi a lavoro o prestare servizio in stato di ubriachezza o alterazione.
5. Abbandono del posto di lavoro senza giustificato motivo salvo quanto previsto al punto 3 della lettera e).
6. Esecuzione in Azienda di lavori per proprio conto fuori dall'orario di lavoro e senza sottrazione di materiale dell'Azienda.
7. Lieve insubordinazione verso i superiori.
8. Mancanze di analoghe gravità.
Resta inteso che, in caso di sospensione, non verrà attuata la procedura amministrativa di sbarco del lavoratore. La recidiva in infrazioni per cui è previsto il provvedimento di sospensione, non prescritto, dà facoltà all'Azienda di comminare al lavoratore il provvedimento di cui alla lettera successiva.
e) Licenziamento.
Vi si incorre in genere per tutte quelle infrazioni in cui la gravità del fatto non consente l'ulteriore prosecuzione del rapporto di lavoro, ed in particolare per:
1. Assenza ingiustificata di durata superiore ad un giorno.
2. Assenze ingiustificate ripetute due volte, non cadute in prescrizione.
3. Abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano specificatamente affidate mansioni di responsabilità, sorveglianza, custodia e controllo o da parte di altro personale nel caso in cui possa derivare pregiudizio all'incolumità delle persone, alla sicurezza del rimorchiatore, degli impianti o strutture portuali, pregiudizio all'esecuzione del servizio di rimorchio.
4. Grave insubordinazione verso i superiori, minacce o vie di fatto o rifiuti di obbedienza ad ordini.
5. Danneggiamento colposo o volontario alla proprietà dell'Azienda, al materiale di lavorazione o a persone.
6. Inosservanza al prescritto divieto di fumare dove ciò può provocare pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti.
7. Alterchi con vie di fatto ingiurie, disordini, risse o violenze sia al di fuori che all'interno dei mezzi navali o degli uffici.
8. Furto all'interno dei mezzi navali o degli uffici di somme, valori, materiali od oggetti a chiunque appartenenti.
9. La recidiva, non prescritta, anche di una sola delle infrazioni disciplinari di cui all'articolo 1251 del Codice della Navigazione o l'infrazione di due diverse mancanze disciplinari previste dallo stesso articolo anche se non seguite dalle pene disciplinari previste dall'articolo 1252 del Codice della Navigazione.
10. Trafugamento di documenti dell'Azienda che determinino una violazione della dovuta riservatezza aziendale.
11. Esecuzione in Azienda di lavori per conto proprio o di terzi effettuati durante l'orario di lavoro.
12. Il rifiuto del marittimo, senza giustificato motivo, di trasbordare da un rimorchiatore in servizio portuale ad un rimorchiatore in servizio di altura secondo le regole vigenti.
13. Mancanze di analoga gravità.
Il caso di licenziamento per giusta causa, ai sensi della presente lettera e) numeri 2., 3., 4., 5., 7., 8., 9., e 10., esclude la liquidazione dell'indennità sostitutiva del preavviso.
5 - In tutti i casi in cui, nella presente Sezione, si parla di "prescrizione" delle sanzioni disciplinari, si intende un periodo a ritroso di due anni.
6 - Resta salvo il diritto delle parti di promuovere le azioni consentite dalle leggi vigenti ed applicabili in materia.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 9 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 7 - Infrazioni disciplinari e sanzioni
[___]
Nota a Verbale
Le Parti si impegnano a costituire uno specifico tavolo tecnico entro tre mesi dall'accordo di rinnovo del CCNL 16 dicembre 2020 con l'obiettivo di aggiornare la normativa riguardante i provvedimenti disciplinari e le sanzioni (artt. 7 e 39).
Art. 8 - Controversie sindacali
1 - Le eventuali divergenze sulla interpretazione della presente Sezione saranno esaminate dalle Organizzazioni stipulanti in sede nazionale, mediante apposita commissione paritetica. Essa esaminerà entro 30 giorni dalla data di denuncia della divergenza le questioni alla stessa sottoposte, redigendo apposito verbale.
2 - Ferma restando la possibilità di accordo diretto tra le parti interessate per eventuali reclami, le controversie sindacali fra Aziende e lavoratori, quando riguardino l'interpretazione o l'applicazione dell'accordo integrativo, saranno esaminate fra le Organizzazioni locali dei lavoratori e degli armatori. La trattativa dovrà iniziare entro 48 ore dalla comunicazione ufficiale della o delle Organizzazioni dei lavoratori stipulanti e firmatarie.
3 - In caso di mancato accordo a seguito dell'esame di cui sopra, ovvero in caso di mancata convocazione, le parti si riterranno libere di procedere secondo le consuete forme sindacali.
1 - L'orario normale di lavoro settimanale è di 40 ore distribuite in 5 giorni, pari a 173 ore mensili e 2.080 ore annue.
2 - L'orario normale di lavoro è di 8 ore giornaliere da effettuarsi con l'interruzione di una o due ore per la consumazione del pasto, fatto salvo quanto previsto nel comma 5. La sospensione del lavoro per la consumazione del pasto non dovrà comportare una riduzione della resa annua di 2080 ore e dovrà essere concordata a livello aziendale.
3 - Per i servizi notturni (20/06) l'orario normale di lavoro darà luogo ad una maggiorazione determinata nella misura del 30% del valore dell'ora base (minimo contrattuale conglobato diviso 173) per ciascuna ora effettivamente prestata in servizio nell'arco di tempo compreso tra le 20/06.
4 - L'attività lavorativa dei marittimi imbarcati sui rimorchiatori può essere articolata in turni.
I turni di permanenza a bordo con tempi di lavoro e tempi di riposo ed i rispettivi trattamenti economici potranno essere definiti con accordi integrativi di secondo livello, siglati con le rappresentanze aziendali/territoriali delle organizzazioni sindacali stipulanti la presente Sezione, nel rispetto delle previsioni e dei limiti sanciti dalla Direttiva 1999/63/CE e dal D.Lgs. 108/05 e successive modifiche e integrazioni ed ove sussistano particolari condizioni operative e di traffico.
5 - Nell'ipotesi di servizio a turni articolato nell'ambito delle 2080 ore annue con una media di 173 ore mensili, l'orario giornaliero di lavoro può superare le 8 ore senza che da ciò derivi il diritto a compenso per lavoro straordinario. Qualora nella turnistica siano comprese ore di lavoro straordinario si potrà, solo con pattuizioni aziendali, compensarle con un periodo di riposo retribuito della stessa durata da godere entro 30 giorni. Le prestazioni di lavoro straordinario, in turnistiche che si sviluppino in cicli temporali diversi da sette giorni, dovranno essere calcolate sulla base della seguente proporzione, riferita alla turnistica effettuata: 40 : 7 = x : gg. Turnistica* (vedi esempi riportati sotto).
6 - Il compenso per lavoro straordinario verrà comunque corrisposto dalla 41ma ora per turni articolati su cicli di sette giorni. Per cicli di diversa durata trova applicazione quanto disposto al comma 5. Il compenso per lavoro straordinario verrà comunque corrisposto quando derivi da scivolamenti dell'orario rispetto a quello previsto dalla turnistica aziendale.
7 - La prestazione lavorativa effettuata nelle seste giornate di lavoro settimanale darà diritto, in sostituzione del compenso per lavoro straordinario, ad altrettante giornate mensili di riposo compensativo differibili e/o cumulabili.
8 - Resta inteso che il sabato rimane giornata feriale.
9 - Ferma restando la durata dell'orario normale contrattuale di cui al punto 1 la riduzione annua delle 40 ore di lavoro sarà realizzata con accordo aziendale o attraverso un aumento delle ferie o con il riconoscimento di cinque giorni aggiuntivi di riposo compensativo o attraverso la monetizzazione della stessa.
10 - Il personale sarà tenuto a prestare la propria opera per iniziare il servizio di rimorchio fino al termine dell'orario stabilito dai turni e, nei casi previsti dal successivo ultimo comma dell'articolo 10, finché non sia sostituito.
11 - Ferma restando la durata dell'orario normale contrattuale di lavoro di cui al comma 1, a decorrere dal 1º gennaio 2004 sarà riconosciuta una riduzione dell'orario di lavoro pari a 8 ore annue.
_____________
*Ad esempio:
- per una turnistica sviluppata su sei giorni si dovrà effettuare il seguente calcolo
40: 7 = x : 6
x = (40 * 6) / 7
x = 34,3
pertanto lo straordinario, in tale turnistica, inizierà a decorrere dopo la 34,3ma ora.
- per una turnistica sviluppata su otto giorni si dovrà effettuare il seguente calcolo
40: 7 = x : 8
x = (40 * 8) / 7
x = 45,7
pertanto lo straordinario, in tale turnistica, inizierà a decorrere dopo la 45,7ma ora.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 9 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 9 - Orario di lavoro
1 - L'orario normale di lavoro settimanale è di 40 ore distribuite in 5 giorni, pari a 173 ore mensili e 2.080 ore annue.
2 - L'orario normale di lavoro è di 8 ore giornaliere fatto salvo quanto previsto nei commi 5 e 6.
3 - L'azienda dovrà stabilire una o due interruzioni di almeno un'ora ciascuna per la consumazione dei pasti che non dovranno comportare una riduzione della resa annua di 2080 ore, durante le quali il lavoratore non sarà tenuto a prestare attività lavorativa, salvo accordo aziendale.
4 - Per i servizi notturni (20/06) l'orario normale di lavoro darà luogo ad una maggiorazione determinata nella misura del 30% del valore dell'ora base (minimo contrattuale conglobato diviso 173) per ciascuna ora effettivamente prestata in servizio nell'arco di tempo compreso tra le 20/06.
5 - L'attività lavorativa può essere articolata in turni stabiliti dall'azienda, previa informativa fornita con congruo anticipo alle Organizzazioni sindacali stipulanti la presente Sezione. Nell'ipotesi di servizio a turni articolato nell'ambito delle 2080 ore annue con una media di 173 ore mensili, l'orario giornaliero di lavoro può superare le 8 ore senza che da ciò derivi il diritto a compenso per lavoro straordinario. Qualora nella turnistica siano comprese ore di lavoro straordinario si potrà, solo con pattuizioni aziendali, compensarle con un periodo di riposo retribuito della stessa durata da godere entro 30 giorni. Le prestazioni di lavoro straordinario, in turnistiche che si sviluppino in cicli temporali diversi da sette giorni, dovranno essere calcolate sulla base della seguente proporzione, riferita alla turnistica effettuata: 40 : 7 = x : gg. Turnistica* (vedi esempi riportati sotto).
6 - I turni di permanenza a bordo con tempi di lavoro e tempi di riposo ed i rispettivi trattamenti economici potranno essere definiti con accordi integrativi di secondo livello, siglati con le rappresentanze aziendali/territoriali delle organizzazioni sindacali stipulanti la presente Sezione, nel rispetto delle previsioni e dei limiti sanciti dalla Direttiva 1999/63/CE e dal D.Lgs. 108/05 e successive modifiche e integrazioni ed ove sussistano particolari condizioni operative e di traffico.
7 - Fermo restando il diritto dell'azienda a determinare le modalità con le quali il servizio deve essere reso, nel caso in cui si avviasse una trattativa di secondo livello volta a concordare l'articolazione dei turni, le parti si incontreranno in sede locale per esaminare la proposta aziendale di organizzazione del lavoro.
Qualora le stesse non riescano a raggiungere un accordo entro 5 giorni, ciascuna delle due parti potrà deferire la materia, in sede nazionale, all'esame di un'apposita commissione paritetica, composta dai rappresentanti nazionali delle rispettive organizzazioni stipulanti la presente Sezione, che dovrà riunirsi entro sette giorni dalla richiesta. Qualora neppure tale organo paritetico riuscisse a raggiungere un accordo entro i sette giorni successivi alla data del primo incontro le parti saranno libere di agire nel rispetto delle reciproche autonomie.
Nel caso in cui l'articolazione dei turni sia stabilita dall'azienda senza accordo sindacale, il suddetto organo paritetico potrà essere attivato al fine di verificare la conformità della turnistica al presente articolo e all'art. 3 del D.Lgs. 108/05. L'organo paritetico dovrà essere attivato entro 5 giorni dall'informativa di cui al comma 5 ed esprimersi entro i successivi 14 giorni, trascorsi i quali le parti saranno libere di agire nel rispetto delle reciproche autonomie.
8 - Il compenso per lavoro straordinario verrà comunque corrisposto dalla 41ma ora per turni articolati su cicli di sette giorni. Per cicli di diversa durata trova applicazione quanto disposto al comma 5. Il compenso per lavoro straordinario verrà comunque corrisposto quando derivi da scivolamenti dell'orario rispetto a quello previsto dalla turnistica aziendale.
9 - La prestazione lavorativa effettuata nelle seste giornate di lavoro settimanale darà diritto, in sostituzione del compenso per lavoro straordinario, ad altrettante giornate mensili di riposo compensativo differibili e/o cumulabili.
10 - Resta inteso che il sabato rimane giornata feriale.
11 - Ferma restando la durata dell'orario normale contrattuale di cui al punto 1 la riduzione annua delle 40 ore di lavoro sarà realizzata con accordo aziendale o attraverso un aumento delle ferie o con il riconoscimento di cinque giorni aggiuntivi di riposo compensativo o attraverso la monetizzazione della stessa.
12 - Il personale sarà tenuto a prestare la propria opera per iniziare il servizio di rimorchio fino al termine dell'orario stabilito dai turni e, nei casi previsti dal successivo ultimo comma dell'articolo 10, finché non sia sostituito.
13- Ferma restando la durata dell'orario normale contrattuale di lavoro di cui al comma 1, a decorrere dal 1º gennaio 2004 sarà riconosciuta una riduzione dell'orario di lavoro pari a 8 ore annue.
_____________
*Ad esempio:
- per una turnistica sviluppata su sei giorni si dovrà effettuare il seguente calcolo
40: 7 = x : 6
x = (40 * 6) / 7
x = 34,3
pertanto lo straordinario, in tale turnistica, inizierà a decorrere dopo la 34,3ma ora.
- per una turnistica sviluppata su otto giorni si dovrà effettuare il seguente calcolo
40: 7 = x : 8
x = (40 * 8) / 7
x = 45,7
pertanto lo straordinario, in tale turnistica, inizierà a decorrere dopo la 45,7ma ora.
Art. 10 - Lavoro straordinario
1 - Ogni lavoro eseguito dai componenti l'equipaggio oltre l'orario stabilito dall'art. 9 della presente Sezione è considerato lavoro straordinario.
2 - Non è considerato lavoro straordinario qualunque lavoro compiuto, ai sensi dell'art. 12, per la sicurezza della navigazione.
3 - Le ore di lavoro straordinario dovranno essere contenute nel limite mensile di 90 ore nei porti in cui il normale turno operativo portuale nell'arco diurno viene svolto con tre o meno di tre rimorchiatori. In tutti gli altri porti tale limite mensile sarà di 50 ore. Nel caso di applicazione dell'art. 9, comma 4 della presente Sezione, una riduzione dei predetti limiti massimi di ore di lavoro straordinario sarà definita nell'ambito dell'accordo integrativo di secondo livello.
4 - Agli effetti dei compensi per lavoro straordinario, per ore notturne si intendono quelle comprese fra le ore 20 e le ore 6.
5 - Fatti salvi i trattamenti di miglior favore già previsti nei contratti aziendali, le ore di straordinario saranno retribuite in ragione di un quarto (1/4) dell'intera ora qualora la prestazione non ecceda i quindici minuti, o in ragione di due quarti (2/4) qualora la prestazione non ecceda i trenta minuti. Se la prestazione ecceda i 30 minuti verrà retribuita l'intera ora di straordinario.
6 - Nel caso di più turni, per prestazioni che richiedono continuità di presenza, il lavoratore del turno cessante potrà lasciare il posto di lavoro solo quando sarà sostituito, fermo restando che la sostituzione dovrà avvenire entro un termine massimo di 2 ore dalla cessazione del turno.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 9 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 10 - Lavoro straordinario
1 - Ogni lavoro eseguito dai componenti l'equipaggio oltre l'orario stabilito dall'art. 9 della presente Sezione è considerato lavoro straordinario.
2 - Non è considerato lavoro straordinario qualunque lavoro compiuto, ai sensi dell'art. 12, per la sicurezza della navigazione.
3 - Le ore di lavoro straordinario dovranno essere contenute nel limite mensile di 90 ore nei porti in cui il normale turno operativo portuale nell'arco diurno viene svolto con tre o meno di tre rimorchiatori. In tutti gli altri porti tale limite mensile sarà di 60 ore.
3 bis - Nel caso di applicazione dell'art. 9, comma 6 della presente Sezione, una riduzione dei predetti limiti massimi di ore di lavoro straordinario sarà definita nell'ambito dell'accordo integrativo di secondo livello.
4 - Agli effetti dei compensi per lavoro straordinario, per ore notturne si intendono quelle comprese fra le ore 20 e le ore 6.
5 - Fatti salvi i trattamenti di miglior favore già previsti nei contratti aziendali, le ore di straordinario saranno retribuite in ragione di un quarto (1/4) dell'intera ora qualora la prestazione non ecceda i quindici minuti, o in ragione di due quarti (2/4) qualora la prestazione non ecceda i trenta minuti. Se la prestazione ecceda i 30 minuti verrà retribuita l'intera ora di straordinario.
6 - Nel caso di più turni, per prestazioni che richiedono continuità di presenza, il lavoratore del turno cessante potrà lasciare il posto di lavoro solo quando sarà sostituito, fermo restando che la sostituzione dovrà avvenire entro un termine massimo di 2 ore dalla cessazione del turno.
Art. 11 - Compenso per il lavoro straordinario
1 - La retribuzione da valere per la determinazione dei compensi orari per il lavoro straordinario è costituita dal minimo contrattuale conglobato.
2 - La quota oraria risulta dalla divisione per 173 della retribuzione come sopra specificata maggiorata rispettivamente delle seguenti percentuali: per i porti di Genova, Livorno, Napoli, Ravenna, Trieste, Venezia, Taranto, Augusta, Savona, La Spezia, Civitavecchia, Gioia Tauro
Diurno feriale | Notturno Feriale e diurno festivo | Notturno festivo |
25% | 45% | 50% |
per i porti di Ancona, Gaeta, Palermo
Diurno feriale | Notturno Feriale e diurno festivo | Notturno festivo |
20% | 30% | 35% |
per tutti gli altri porti
Diurno feriale | Notturno Feriale e diurno festivo | Notturno festivo |
15% | 20% | 25% |
Art. 12 - Lavori per la sicurezza della navigazione
1 - Le persone dell'equipaggio saranno tenute a prestare la propria opera senza diritto a compensi a titolo di lavoro straordinario, per la sicurezza della navigazione, del carico, delle provviste, per il salvataggio del rimorchiatore e delle persone imbarcate.
2 - Per i lavori speciali per la sicurezza del rimorchiatore, delle persone imbarcate, del carico, si intendono i lavori che si rendono necessari, a giudizio del preposto al comando in coperta, per esigenze che non rientrano fra quelle del normale esercizio del rimorchiatore.
Art. 13 - Lavori per la manutenzione e la pulizia del rimorchiatore
1 - Oltre i necessari servizi di porto e di navigazione, l'equipaggio dovrà eseguire tutti i lavori usuali di pulizia e manutenzione, coadiuvare nelle riparazioni dei rimorchiatori sociali e mantenere i locali dei propri alloggi nella massima pulizia con diritto a compenso per lavoro straordinario qualora i detti lavori vengano eseguiti fuori dell'orario normale.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 9 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 13 - Lavori per la manutenzione e la pulizia del rimorchiatore
1 - Oltre i necessari servizi di porto e di navigazione, l'equipaggio, durante il normale orario di lavoro quando non impegnato nell'effettuazione di operazioni di rimorchio dovrà eseguire tutti i lavori usuali di verifica, di pulizia, manutenzione e coadiuvare nelle riparazioni dei rimorchiatori sociali, al fine di mantenere i rimorchiatori sociali nella massima efficienza e mantenere i locali dei propri alloggi nella massima pulizia. La società potrà impartire indicazioni operative per il tramite dei propri preposti, fermo restando il rispetto delle gerarchie di bordo.
Ove necessario, in relazione ai lavori di manutenzione da effettuare, l'equipaggio potrà essere affiancato dal personale aziendale e/o da personale di società esterne.
Per manutenzione si intendono tutte le operazioni di carattere conservativo funzionali al mantenimento dell'efficienza del rimorchiatore e dei suoi componenti, eseguite dall'equipaggio compatibilmente con il grado e la mansione svolta a bordo.
Resta inteso che, qualora detti lavori vengano eseguiti fuori dall'orario normale di lavoro, spetta il diritto a compenso per lavoro straordinario.
Art. 14 - Mansioni del personale e mobilità
1 - Il personale è imbarcato a bordo delle unità che svolgono l'esercizio del rimorchio delle navi e del soccorso delle navi e natanti in genere, sia in porto che in mare aperto, per prestare il servizio attinente alla sua qualifica.
2 - Tuttavia i sottufficiali ed i comuni potranno essere impiegati in mansioni a terra (ad esempio: di manutenzione dei mezzi e di officina qualora questa sia destinata al servizio dei mezzi stessi) ed a bordo a seconda delle esigenze aziendali concordandone le modalità di utilizzo.
3 - I sottufficiali manterranno la retribuzione loro dovuta anche se impiegati in mansione proprie dei comuni.
4 - L'utilizzo promiscuo tra mansioni di bordo e mansioni di terra non potrà comportare riduzioni rispetto a quanto percepito dal lavoratore a bordo nell'ambito dell'orario ordinario di lavoro.
5 - Fatto salvo quanto previsto ai precedenti punti 2, 3 e 4 l'armatore o il comandante, nell'interesse del servizio della navigazione, ha facoltà di adibire temporaneamente i componenti l'equipaggio ad un servizio diverso da quello per il quale sono stati imbarcati, purché non sia inadeguato al loro grado e qualifica. In caso di necessità per la sicurezza della nave il personale può essere adibito a qualsiasi servizio.
6 - Il personale sarà tenuto a presentare la propria opera nei porti gestiti dalla stessa Società fatti salvi i trattamenti concordati.
7 - Il periodo di permanenza nella qualifica per i mozzi e i giovanotti di coperta non può essere superiore rispettivamente a 12 e 20 mesi. Il giovanotto di macchina dopo una permanenza di 24 mesi nella qualifica sarà promosso nella categoria dei fuochisti o ingrassatori.
8 - I componenti l'equipaggio che svolgono mansioni diverse da quelle per le quali sono stati imbarcati hanno diritto alla maggiore retribuzione dovuta per tali mansioni, se superiori.
9 - Ai fuochisti e ingrassatori, in possesso del titolo di operaio meccanico o di meccanico navale, che abbiano svolto in servizio di altura mansioni di motorista o operaio meccanico per un periodo minimo di 6 mesi, sarà riconosciuto il trattamento di bordo dei sottufficiali.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 9 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 14 - Mansioni del personale e mobilità
1 - Il personale è imbarcato a bordo delle unità che svolgono l'esercizio del rimorchio delle navi e del soccorso delle navi e natanti in genere, sia in porto che in mare aperto, per prestare il servizio attinente alla sua qualifica.
2 - Tuttavia il personale marittimo potrà essere impiegato in mansioni a terra ed a bordo a seconda delle esigenze aziendali, compatibili con la qualifica.
3 - I sottufficiali manterranno la retribuzione loro dovuta anche se impiegati in mansioni proprie dei comuni.
4 - L'utilizzo promiscuo tra mansioni di bordo e mansioni di terra non potrà comportare riduzioni rispetto a quanto percepito dal lavoratore a bordo nell'ambito dell'orario ordinario di lavoro.
5 - Fatto salvo quanto previsto ai precedenti punti 2, 3 e 4 l'armatore o il comandante, nell'interesse del servizio della navigazione, ha facoltà di adibire temporaneamente i componenti l'equipaggio ad un servizio diverso da quello per il quale sono stati imbarcati, purché non sia inadeguato al loro grado e qualifica. In caso di necessità per la sicurezza della nave il personale può essere adibito a qualsiasi servizio.
6 - Il personale sarà tenuto a presentare la propria opera nei porti gestiti dalla stessa Società fatti salvi i trattamenti concordati.
7- Il periodo di permanenza nella qualifica per i mozzi e i giovanotti di coperta non può essere superiore rispettivamente a 12 e 20 mesi. Il giovanotto di macchina dopo una permanenza di 24 mesi nella qualifica sarà promosso comune di macchina.
8 - I componenti l'equipaggio che svolgono mansioni diverse da quelle per le quali sono stati imbarcati hanno diritto alla maggiore retribuzione dovuta per tali mansioni, se superiori.
9 - Ai fuochisti e ingrassatori, in possesso del titolo di operaio meccanico o di meccanico navale, che abbiano svolto in servizio di altura mansioni di motorista o operaio meccanico per un periodo minimo di 6 mesi, sarà riconosciuto il trattamento di bordo dei sottufficiali.
1 - La promozione da comune a sottufficiale, da sottufficiale a ufficiale e da ufficiale a preposto al comando o alla direzione di macchina si effettua al momento in cui si rendono vacanti i posti nella qualifica superiore e tali promozioni saranno effettuate tenendo conto della idoneità congiunta all'anzianità di servizio aziendale. Alla promozione saranno ammessi i marittimi in servizio che abbiano i requisiti richiesti.
2 - In particolare, i comuni in possesso del prescritto titolo professionale, maturano il diritto al passaggio:
- ad ufficiali, per il servizio di altura, dopo 9 mesi di funzionamento in tale qualifica e mansione;
- a comandante o direttore di macchina dopo 8 mesi di funzionamento in tale qualifica e mansione per gli ufficiali e dopo 18 mesi per i comuni.
3 - Quanto sopra compatibilmente con la disponibilità di posti nell'Azienda e la riconosciuta idoneità e preparazione tecnica del marittimo.
Nota: Coloro che maturano il diritto al passaggio a Comandate e Direttore di macchina avranno titolo preferenziale all'assunzione del comando o direzione di macchina, in caso di vacanza, nei confronti del personale esterno.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 9 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 15 - Promozioni
1 - La promozione da comune a sottufficiale, da sottufficiale a ufficiale e da ufficiale a preposto al comando o alla direzione di macchina può essere valutata per quei lavoratori che abbiano conseguito il relativo titolo professionale in base alle normative vigenti in materia. Al momento in cui si rendono vacanti i posti nella qualifica superiore eventuali promozioni saranno effettuate tenendo conto della idoneità congiunta all'anzianità di servizio aziendale e ai requisiti richiesti dall'azienda.
2 - In particolare, i comuni in possesso del prescritto titolo professionale, maturano il diritto al passaggio:
- ad ufficiali, per il servizio di altura, dopo 9 mesi di funzionamento in tale qualifica e mansione;
- a comandante o direttore di macchina dopo 8 mesi di funzionamento in tale qualifica e mansione per gli ufficiali e dopo 18 mesi per i comuni.
3 - Il concreto passaggio alla qualifica superiore potrà avvenire compatibilmente con la disponibilità di posti e la riconosciuta idoneità e preparazione tecnica del marittimo valutata dall'Azienda.
Nota: Coloro che maturano il diritto al passaggio a Comandate e Direttore di macchina avranno titolo preferenziale all'assunzione del comando o direzione di macchina, in caso di vacanza, nei confronti del personale esterno.
1 - Il personale che ha ricevuto in regolare consegna oggetti di dotazione e corredo, è tenuto alla restituzione degli oggetti stessi ovvero al pagamento per la eventuale mancanza.
1 - Le parti hanno convenuto di conglobare la paga base, la contingenza e L'E.D.R., nell'unico nuovo istituto denominato "minimo contrattuale conglobato". Pertanto al personale imbarcato sulle unità adibite al servizio di rimorchio delle navi ed al soccorso delle navi si applicano gli importi mensili del minimo contrattuale conglobato indicati nella tabella dell'allegato 2.
Art. 18 - Aumenti periodici di anzianità
1 - Ai marittimi che alla data del 31 dicembre 1980 abbiano maturato, con il precedente regime, un certo numero di scatti, l'importo corrispondente verrà rivalutato del 50%.
2 - Per l'anzianità maturata dalla data dell'ultimo scatto al 31 dicembre 1980 verrà corrisposto un importo pro-rata del 2% della paga tabellare al 31 dicembre 1980 rivalutato del 50%.
3 - L'importo complessivo degli scatti incluso i pro-rata sarà congelato in cifra fissa "ad personam" non assorbibile e costituirà parte integrante della paga ai soli effetti delle gratifiche natalizia e pasquale, della indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi compensativi, della indennità sostitutiva del preavviso e del trattamento di fine rapporto.
4 - I marittimi avranno diritto, per l'anzianità di servizio maturata dal 1º gennaio 1981 presso la stessa azienda, ad un aumento per ogni biennio di anzianità secondo i valori indicati nella tabella di cui all'allegato 2 bis. Dopo il primo biennio di anzianità, maturando ulteriori analoghi requisiti, verranno corrisposti altri quattro scatti biennali, fino ad un massimo complessivo di cinque scatti, da considerare coefficiente della retribuzione come al comma precedente.
I valori in cifra degli scatti verranno rivalutati, in occasione di ogni aumento del minimo contrattuale conglobato, con una cifra pari all'incremento del minimo contrattuale conglobato moltiplicato per il coefficiente 0,05, a valere per il numero degli scatti maturati da ogni marittimo.
Art. 19 - Indennità di contingenza
1 - L'indennità di contingenza, non più indicizzata a seguito del protocollo interconfederale del 31 luglio 1992, il cui valore è stato congelato alla data del 31/12/1991, è stata inserita nel minimo contrattuale conglobato.
Art. 20 - Indennità di turno (*)
A) PORTI MAGGIORI
1 - L'indennità di turno, per le Aziende che la corrispondono e nelle misure concordate costituisce elemento della retribuzione valido esclusivamente ai fini del calcolo dei seguenti istituti:
- 13º e 14º mensilità;
- ferie;
- riposi compensativi inerenti alle domeniche ed ai riposi compensativi di cui al 7º e 8º comma dell'art. 9 e alle festività infrasettimanali e nazionali lavorate;
- trattamento di fine rapporto;
- indennità sostitutiva del preavviso;
- permessi retribuiti;
- indennità di malattia a carico dell'INPS.
2 - Detta indennità spetta esclusivamente ai marittimi impegnati nelle turnistiche portuali.
3 - L'indennità di turno è frazionabile in quote orarie.
B) PORTI MINORI
4 - Con riferimento ai piccoli porti ed alle particolarità anche temporali dei servizi in essi svolti, intendendo per tali quei porti dove il servizio di rimorchio è gestito con tre o meno di tre rimorchiatori e dove lo straordinario predeterminato era corrisposto sia a fronte di un'effettiva prestazione che senza di essa, in aggiunta alla retribuzione ordinaria, sarà riconosciuta una indennità di turno che è formata dal valore dei compensi del suddetto straordinario predeterminato e dal relativo monte ore, entrambi riferiti alla data del 31 dicembre 1980. Tale cifra sarà maggiorata della sola differenza tra il valore delle vecchie ore del sabato e quello delle ore del sesto giorno e corrisposta quale indennità mensile nella misura dell'85% del suo effettivo ammontare (vedasi allegato 3).
5 - Le indennità di turno di cui alle lettere A) e B) del presente articolo non verranno corrisposte durante il periodo di prova ai nuovi assunti.
Superato il periodo di prova l'indennità di turno sarà corrisposta senza alcun diritto agli arretrati. Le indennità di turno mensili già esistenti verranno incrementate dalle seguenti misure:
a) aziende che, in data antecedente al 6 marzo 1992, avessero stipulato assicurazioni a favore del proprio personale marittimo con benefici pari o superiori a quelli di cui all'art. 32, lettera C).
- dal 1º aprile 1992
Mozzo | € 4,11 |
Giovanotto | € 4,64 |
Comuni | € 7,13 |
Sottufficiali | € 7,99 + 8,41 (**) = 16,40 |
2 Ufficiale | € 8,91 |
1 Ufficiale | € 9,56 |
Comandanti e D.M. | € 12,36 |
- dal 1º agosto 1993 ulteriori
Mozzo | € 4,11 |
Giovanotto | € 4,64 |
Comuni | € 7,13 |
Sottufficiali | € 7,99 |
2 Ufficiale | € 8,91 |
1 Ufficiale | € 9,56 |
Comandanti e D.M. | € 12,36 |
b) aziende che non avessero stipulato assicurazioni a favore del proprio personale marittimo, con benefici pari o superiori a quelli di cui all'art. 32, lettera C).
- dal 1º aprile 1992
Mozzo | € | 1,63 |
Giovanotto | € | 2,17 |
Comuni | € | 2,18 |
Sottufficiali | € | 3,04 + 8,41 (**) = 11,45 |
2 Ufficiale | € | 3,96 |
1 Ufficiale | € | 4,61 |
Comandanti e D.M. | € | 7,42 |
-dal 1º agosto 1993 ulteriori
Mozzo | € 1,63 |
Giovanotto | € 2,17 |
Comuni | € 7,13 |
Sottufficiali | € 7,99 |
2 Ufficiale | € 8,91 |
1 Ufficiale | € 9,56 |
Comandanti e D.M. | € 12,36 |
c) qualora in singoli porti non venissero corrisposte indennità di turno queste verranno costituite per somme pari agli importi di cui alla lettera a), se in presenza di assicurazioni, e alla lettera b) in mancanza delle stesse.
_____________
(*) (vedasi allegato 3).
(**) tale importo, determinato dall'accordo del 6 marzo 1992, è stato aggiunto a questa qualifica quale correttivo di somme precedentemente corrisposte in altro istituto contrattuale.
Art. 20 bis - Indennità di navigazione nazionale
1 - Le parti, preso atto che finora il contratto collettivo nazionale (11/06/2003) non prevedeva un compenso per il disagio derivante dallo svolgimento del lavoro a bordo delle unità adibite al servizio di rimorchio e che quel disagio si è acuito anche in considerazione dei nuovi assetti normativi contenuti nel presente accordo (in particolare di quelli in materia di tabelle di armamento e di flessibilità dell'orario di lavoro), convengono di istituire una indennità di navigazione, detta nazionale per distinguerla da quella eventualmente prevista dalla contrattazione integrativa.
2 - Gli importi dell'indennità di navigazione nazionale, come risulta dal comma seguente, sono differenziati in relazione al porto nel quale i lavoratori svolgono la loro attività, per tener conto delle diverse turnistiche adottate in vista delle specifiche esigenze scaturenti dalle diverse dimensioni delle realtà portuali e, quindi, il loro importo è determinato in funzione del numero dei rimorchiatori previsti nel regolamento del servizio rilasciato ai sensi dell'art. 102, Codice della Navigazione.
I lavoratori hanno diritto a percepire l'indennità di navigazione nazionale a condizione che a livello aziendale sia prevista una riduzione del trattamento retributivo complessivo (anche mediante l'abolizione di voci retributive previste in sede locale) per un importo non inferiore a quello derivante dall'attribuzione dell'indennità di navigazione nazionale. Il diritto all'indennità di navigazione nazionale di cui al presente articolo avrà la stessa decorrenza della riduzione prevista a livello aziendale. Tale operazione dovrà comunque essere definita entro il 31 dicembre 2003.
INDENNITÀ DI NAVIGAZIONE NAZIONALE:
| Preposti | Comuni |
Porti con uno o due rimorchiatori previsti nel regolamento del servizio: | € 0,0864 | € 0,0576 |
Porti con tre rimorchiatori previsti nel regolamento del servizio: | € 0,8641 | € 0,5760 |
Porti con quattro o cinque rimorchiatori previsti nel regolamento del servizio: | € 1,7281 | € 1,1521 |
Porti con un numero di rimorchiatori previsti nel regolamento del servizio pari o superiore a sei: | € 2,5922 | € 1,7281 |
Gli importi inseriti nelle fasce sopra evidenziate saranno corrisposti in ragione delle ore ordinarie effettivamente lavorate.
Gli importi sopra indicati si riferiscono alle sole qualifiche dei preposti e dei comuni; gli importi relativi a tutte le altre qualifiche saranno calcolati con riferimento all'importo attribuito al comune, parametro 136.
L'indennità di navigazione nazionale, per effetto dei criteri in base ai quali ne è stato determinato l'ammontare, essendosi tenuto conto del complesso delle prestazioni rese e della disciplina contenuta nel contratto (11/06/2003), verrà corrisposta esclusivamente con riferimento alle ore di lavoro ordinario effettive e quindi con esclusione delle ore straordinarie e non sarà computabile su alcun istituto contrattuale.
Qualora a livello aziendale, effettuato il trasferimento di cui sopra, residui una quota di compensi previsti dalla contrattazione integrativa aziendale, tale quota verrà trasformata in assegno ad personam che verrà riconosciuto ai soli addetti in servizio alla stipula del contratto (11/06/2003), specificando il titolo per il quale tali somme erano state riconosciute. Tale operazione potrà essere effettuata solo in quei porti in cui l'istituzione di una erogazione ad personam (o voce similare avente medesimo contenuto), non assorbibile o recuperabile negli anni, non sia stata già realizzata per accordi precedenti la stipula del contratto (11/06/2003).
L'importo massimo trasferibile sotto la voce ad personam sarà pari al 50% del valore globale del contratto integrativo prima della creazione della voce indennità di navigazione nazionale. Ovviamente in sede locale non potranno essere presentate richieste che comportino, sia pure sotto altra forma, la ricostituzione delle somme trasferite ai sensi del presente articolo.
Tutto quanto sopra previsto lascia inalterato quanto disciplinato dal successivo articolo 23, ed è da questo assolutamente indipendente e non cumulabile.
La modifica del regolamento del servizio, non comporta variazioni di fascia almeno fino alla scadenza della parte normativa del CCNL (11/06/2003).
Art. 21 - Gratifica natalizia e gratifica pasquale
A) GRATIFICA NATALIZIA
1 - In occasione del Natale sarà corrisposta al personale che abbia compiuto un anno di imbarco, una gratifica natalizia costituita da una mensilità dei seguenti elementi:
a) minimo contrattuale conglobato;
b) aumenti periodici di anzianità;
c) valore convenzionale della panatica;
d) indennità di turno;
e) indennità speciale (**).
B) GRATIFICA PASQUALE
2 - In occasione della Pasqua sarà corrisposta al personale che abbia compiuto un anno di imbarco, una gratifica pasquale nella misura del 100% (cento per cento) degli elementi presi a base per la corresponsione della gratifica natalizia.
3 - Al personale entrato in servizio nel corso dell'anno o che cessi il servizio nel corso dell'anno, la gratifica natalizia e quella pasquale saranno corrisposte in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi di imbarco compiuti, calcolando come mese intero la frazione eguale o superiore a 15 giorni e non computando quella inferiore.
4 - Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, in occasione della liquidazione di altre competenze, saranno corrisposte anche le quote parti della gratifica natalizia e pasquale.
_____________
(**) Residua, v. accordi integrativi.
Art. 22 - Assegno per nucleo familiare
1 - L'assegno per nucleo familiare è corrisposto al marittimo nella misura e con le modalità stabilite per i lavoratori dell'industria dalle apposite disposizioni di Legge.
Nota: In base alle vigenti disposizioni di Legge l'assegno per nucleo familiare è pure dovuto per il periodo di preavviso, anche se il datore di lavoro si sia avvalso della facoltà di sostituire ad esso la relativa indennità, e per il periodo di ferie.
Art. 23 - Indennità di navigazione per il servizio di rimorchio in altura
1 - Durante il servizio di rimorchio in altura saranno corrisposti per ogni giorno di altura i seguenti compensi giornalieri:
Comandanti e D.M. € 48,88
1 Ufficiale € 42,97
2 Ufficiale € 42,64
Sottufficiali € 39,48
Comuni € 38,27
Giovanotti € 31,55
Mozzi € 30,89
2 - Qualora il servizio di altura sia di durata pari o inferiore a 5 giorni, i compensi giornalieri per ogni giorno di altura saranno:
Comandanti e D.M. € 46,19
1 Ufficiale € 40,76
2 Ufficiale € 40,35
Sottufficiali € 37,87
Comuni € 36,66
Giovanotti € 31,23
Mozzi € 30,68
3 - Ai suddetti compensi di cui ai punti 1 o 2 va aggiunta l'integrazione della indennità sostitutiva della panatica in ragione di € 0,52 al giorno pro-capite.
Si precisa che per i servizi di altura che superino i 5 giorni spettano gli importi di cui al punto 1.
Al superamento del 5º giorno il trattamento diverrà quello della normale altura fin dal primo giorno. Tali indennità hanno lo scopo specifico di compensare l'impegno richiesto dalle esigenze della navigazione in altura, nonché i servizi svolti anche fuori dell'orario ordinario di lavoro.
Questi compensi non saranno corrisposti durante il periodo di godimento dei riposi compensativi maturati in altura, né potranno essere calcolati nella retribuzione o in ogni altro istituto che direttamente e/o indirettamente implichi la retribuzione quale base di calcolo, ai sensi e agli effetti dell'art. 325 c.n. e dell'art. 4, 1º e 2º comma della Legge 29 maggio 1982, n. 297.
4 - Le indennità per il servizio di rimorchio d'altura non competono ai marittimi dei rimorchiatori che per esigenze di servizio aziendale si trasferiscano da porto a porto.
5 - La condizione necessaria perché ricorrano gli estremi del servizio di altura è che la durata sia superiore a 24 ore.
6 - In servizio di altura, il sabato trascorso a bordo, darà luogo alla maturazione di un riposo compensativo, alla stregua della domenica, da godersi al rientro del rimorchiatore nel porto di armamento, salvo eccezionali esigenze di servizio. Resta inteso che il sabato, pur dando luogo al riposo compensativo rimane una giornata feriale.
Art. 24 - Indennità rischi epidemici
1 - Quando un rimorchiatore approdi in un porto riconosciuto colpito da malattia epidemica con ordinanza del Ministero competente, verrà corrisposta a tutto l'equipaggio una indennità pari al 7% (sette per cento) del minimo contrattuale conglobato per il periodo che decorre dall'arrivo al porto infetto fino al giorno della libera pratica al porto successivo ma non oltre 15 giorni dalla partenza dal porto infetto.
2 - L'indennità è pure dovuta nell'ipotesi che l'ordinanza del Ministero sia emanata successivamente alla data dell'arrivo della nave nel porto infetto, ma con riferimento al tempo dell'approdo e/o della permanenza della nave in detto porto.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 9 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 24 - Indennità rischi epidemici
1 - Quando un rimorchiatore approdi in un porto diverso dal porto di imbarco riconosciuto colpito da malattia epidemica con ordinanza del Ministero competente, verrà corrisposta a tutto l'equipaggio una indennità pari al 7% (sette per cento) del minimo contrattuale conglobato per il periodo che decorre dall'arrivo al porto infetto fino al giorno della libera pratica al porto successivo ma non oltre 15 giorni dalla partenza dal porto infetto.
2 - L'indennità è pure dovuta nell'ipotesi che l'ordinanza del Ministero sia emanata successivamente alla data dell'arrivo della nave nel porto infetto, ma con riferimento al tempo dell'approdo e/o della permanenza della nave in detto porto.
Art. 25 - Indennità sostitutiva della panatica
1 - Il compenso di denaro a titolo di panatica per tutte la Aziende che non abbiano una mensa o un equivalente servizio, è stabilito nella misura non frazionabile di € 1,50 giornaliere.
2 - Restano fermi i migliori eventuali trattamenti aziendali o personali, vigenti alla data di stipulazione della presente Sezione.
NOTA: Resta inteso che l'incremento dell'indennità sostitutiva della panatica riconosciuto in occasione del rinnovo contrattuale del 1º luglio 2015 è riassorbibile da eventuali migliori trattamenti aziendali.
Art. 26 - Valore della panatica quale coefficiente della retribuzione
1 - In tutti i casi in cui occorra computare la panatica quale coefficiente della retribuzione o considerarla come coefficiente di calcolo per la liquidazione di indennità (ad esempio: indennità sostitutiva del preavviso, indennità di risoluzione del rapporto di lavoro, indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi compensativi, indennità giornaliera in caso di malattia o infortunio, gratifica natalizia, gratifica pasquale, ecc.) il valore da attribuire alla panatica è determinato nelle misure seguenti:
- Comandanti, D.M. e Ufficiali € 6,97
- Sottufficiali € 5,89
- Comuni € 4,96
1 - Il minimo contrattuale conglobato è corrisposto alla fine di ogni mese o alla fine di ogni viaggio quando la durata del viaggio superi un mese ed entro tre giorni (esclusi i festivi) in porto nazionale.
2 - Gli altri compensi saranno corrisposti non oltre 15 giorni dalla fine del mese.
3 - Durante il viaggio il Comandante corrisponderà acconti all'equipaggio sulla disponibilità per competenze maturate liquidabili, fino alla concorrenza dell'80%.
4 - Gli acconti in valuta estera saranno corrisposti nelle misure concesse dal competente Ministero e saranno ragguagliati al cambio ufficiale del giorno del pagamento.
L'ammontare del controvalore in euro al cambio ufficiale degli acconti corrisposti in valuta non potrà superare il saldo spettante al marittimo per le competenze maturate a suo favore al momento della corresponsione dell'acconto.
5 - Ad ogni arruolato, a termini di Legge, sarà fornito, a spese dell'armatore, un libretto o altro documento equipollente sul quale saranno specificatamente registrate le competenze e tutti i supplementi liquidati.
6 - Fatte salve le condizioni di miglior favore già in atto in sede aziendale, nel caso di malattia superiore a trenta giorni al marittimo assunto con contratto a tempo indeterminato, su sua richiesta, potrà essere riconosciuto un prestito pari alla paga base conglobata mensile, la restituzione avverrà al momento del pagamento da parte dell'INPS.
RINNOVI
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 9 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 27 - Termini e modalità di corresponsione delle paghe ed altre competenze dei marittimi - Libretto paghe
1 - Il minimo contrattuale conglobato è corrisposto alla fine di ogni mese o alla fine di ogni viaggio quando la durata del viaggio superi un mese ed entro tre giorni (esclusi i festivi) in porto nazionale.
2 - Gli altri compensi saranno corrisposti non oltre 15 giorni dalla fine del mese.
3 - Qualora in viaggio di altura potranno essere corrisposti acconti all'equipaggio sulla disponibilità per competenze maturate liquidabili, fino alla concorrenza dell'80%.
4 - Gli acconti in valuta estera saranno corrisposti entro i limiti previsti dalle leggi vigenti e saranno ragguagliati al cambio ufficiale del giorno del pagamento.
L'ammontare del controvalore in euro al cambio ufficiale degli acconti corrisposti in valuta non potrà superare il saldo spettante al marittimo per le competenze maturate a suo favore al momento della corresponsione dell'acconto.
5 - Le Aziende corrisponderanno acconti e saldi laddove possibile con bonifici bancari nei cui casi esentando dalla controfirma dello statino paga.
6 - Fatte salve le condizioni di miglior favore già in atto in sede aziendale, nel caso di malattia superiore a trenta giorni al marittimo assunto con contratto a tempo indeterminato, su sua richiesta, potrà essere riconosciuto un prestito pari alla paga base conglobata mensile, la restituzione avverrà al momento del pagamento da parte dell'INPS.
1 - Sono considerati giorni festivi:
a) tutte le domeniche;
b) la festa della Repubblica (2 giugno), l'anniversario della Liberazione (25 aprile), la festa del lavoro (1º maggio), il giorno dell'unità nazionale (4 novembre) (1);
c) le seguenti ulteriori festività:
- Capodanno (1º gennaio);
- Epifania (6 gennaio) (2)
- Lunedì di Pasqua;
- Assunzione (15 agosto);
- Ognissanti (1º novembre);
- Immacolata Concezione (8 dicembre);
- Natale (25 dicembre);
- Santo Stefano (26 dicembre);
- Santo patrono della città.
2 - Sono considerate semifestive, e cioè festive solo nelle ore pomeridiane, la Vigilia di Natale e la Vigilia di Pasqua.
3 - Al personale che sia tenuto a prestare la propria opera a bordo o sia tenuto a disposizione dell'armatore per esigenze di servizio in giorno di domenica o di festività nazionale o di altra festività infrasettimanale, spetta, oltre al riposo compensativo, un compenso pari al 15% di 1/26 della retribuzione mensile (minimo contrattuale conglobato e indennità speciale) nel caso la prestazione festiva sia di durata inferiore a quattro ore ed al 30% quando la prestazione medesima superi le quattro ore.
Detto compenso non sarà corrisposto quando il lavoro festivo venga pagato come straordinario. Nel periodo di effettivo godimento dei riposi compensativi sarà corrisposta l'indennità sostitutiva della panatica di cui all'art. 25.
4 - Il riposo compensativo inerente alle domeniche lavorate dovrà essere goduto nell'arco della settimana successiva. Nel caso in cui esigenze di servizio particolari od eccezionali non permettessero la concessione del riposo compensativo, per le festività nazionali ed infrasettimanali non fruite, l'armatore corrisponderà al marittimo, oltre al trattamento economico di cui sopra, un importo pari a 1/26 della retribuzione mensile (minimo contrattuale conglobato, indennità di turno, valore convenzionale della panatica, indennità speciale residua) da liquidarsi entro il trimestre cui si riferiscono i riposi compensativi stessi.
5 - Qualora una delle festività nazionali o una delle altre festività normalmente infrasettimanali cada in giorno di domenica è dovuto al personale, in più del trattamento di cui sopra, un importo pari a 1/26 della retribuzione mensile (minimo contrattuale conglobato, indennità di turno e indennità speciale residua). È in facoltà dell'armatore di concedere in sostituzione di tale importo, una giornata di riposo compensativo.
DICHIARAZIONE A VERBALE
A chiarimento di quanto previsto ai punti 3 e 4 dell'art. 28 le parti precisano che il riposo compensativo riconosciuto per le domeniche lavorate in turnistica portuale non si somma con il riposo settimanale, dando origine a due giorni di riposo, ma con esso coincide.
_____________
(1) La festività del 4 novembre avrà il trattamento previsto dal contratto per le festività nazionali cadenti di domenica così come stabilito dal verbale d'intesa 12 luglio 1977.
(2) Nel caso di concessione a livello aziendale di un periodo di ferie superiore a quello stabilito all'alt 29, il ripristino della festività del 6 gennaio sarà assorbito nel trattamento aziendale di miglior favore esistente in materia di ferie.
1 - A tutti i componenti l'equipaggio è riconosciuto un periodo feriale retribuito (minimo contrattuale conglobato, indennità speciale residua, indennità di turno, eventuali aumenti periodici di anzianità di cui all'art.18, indennità sostitutiva della panatica di cui all'art. 25) di 31 giorni di calendario per ogni anno di servizio o pro-rata per i comuni e di 33 giorni di calendario per il personale preposto al comando e alla direzione di macchina. Detti periodi sono rispettivamente aumentati a 33 e 35 giorni di calendario per il personale avente anzianità di servizio di almeno 10 anni. Le ferie decorrono dal giorno successivo ai riposi maturati nel ciclo di turnistica in corso di svolgimento al momento di andare in ferie.
2 - L'inizio di ogni periodo feriale sarà comunicato agli interessati almeno 10 giorni prima.
Fatti salvi gli accordi di secondo livello vigenti, su richiesta del lavoratore, con esclusivo riferimento ad un numero di giorni di ferie non inferiore al 50% di quello previsto al comma 1, la comunicazione di cui al periodo precedente dovrà pervenire all'interessato almeno un mese prima, fermo restando quanto previsto al comma 4.
3 - Il personale avrà normalmente diritto di fruire del periodo feriale senza interromperlo, salvo impedimento che derivi da esigenze di servizio, nel quale caso sarà consentito all'armatore di frazionarlo in due periodi. Il periodo feriale deve essere usufruito nell'anno di maturazione.
4 - Nel fissare l'epoca sarà tenuto conto da parte della società, compatibilmente con le esigenze di servizio, degli eventuali desideri degli interessati.
Sempre nel rispetto delle prioritarie esigenze di servizio, a livello aziendale potranno essere stipulati accordi volti a definire diverse modalità di fruizione delle ferie, fermo restando l'ammontare complessivo delle stesse.
5 - Durante il periodo di godimento delle ferie non maturano i riposi inerenti alle domeniche e ai sesti giorni, cadenti nel periodo stesso.
Nota: Le ferie sono state aumentate nei rinnovi contrattuali del 22 agosto 1978 e del 4 gennaio 1981 di 6 giorni a fronte delle 5 festività religiose soppresse (Epifania, S. Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini, S. Pietro e Paolo) più una giornata di ferie.
Nota transitoria: la norma di cui al comma 2 decorre dall'anno 2016.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 9 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 29 - Ferie
1 - A tutti i componenti l'equipaggio è riconosciuto un periodo feriale retribuito (minimo contrattuale conglobato, indennità speciale residua, indennità di turno, eventuali aumenti periodici di anzianità di cui all'art.18, indennità sostitutiva della panatica di cui all'art.25) di 31 giorni di calendario per ogni anno di servizio o pro-rata per i comuni e di 33 giorni di calendario per il personale preposto al comando e alla direzione di macchina. Detti periodi sono rispettivamente aumentati a 33 e 35 giorni di calendario per il personale avente anzianità di servizio di almeno 10 anni. Le ferie decorrono dal giorno successivo ai riposi maturati nel ciclo di turnistica in corso di svolgimento al momento di andare in ferie.
2 - L'inizio di ogni periodo feriale sarà comunicato agli interessati almeno 10 giorni prima.
Fatti salvi gli accordi di secondo livello vigenti, su richiesta del lavoratore, con esclusivo riferimento ad un numero di giorni di ferie non inferiore al 50% di quello previsto al comma 1, la comunicazione di cui al periodo precedente dovrà pervenire all'interessato almeno un mese prima, fermo restando quanto previsto al comma 4.
3 - Il personale avrà normalmente diritto di fruire del periodo feriale senza interromperlo, salvo impedimento che derivi da esigenze di servizio, nel quale caso sarà consentito all'armatore di frazionarlo in due periodi. Il periodo feriale deve essere usufruito nell'anno di maturazione.
4 - Nel fissare l'epoca sarà tenuto conto da parte della società, compatibilmente con le esigenze di servizio, degli eventuali desideri degli interessati.
Sempre nel rispetto delle prioritarie esigenze di servizio, a livello aziendale potranno essere stipulati accordi volti a definire diverse modalità di fruizione delle ferie, fermo restando l'ammontare complessivo delle stesse.
5 - Durante il periodo di godimento delle ferie non maturano i riposi inerenti alle domeniche e ai sesti giorni, cadenti nel periodo stesso.
Nota: Le ferie sono state aumentate nei rinnovi contrattuali del 22 agosto 1978 e del 4 gennaio 1981 di 6 giorni a fronte delle 5 festività religiose soppresse (Epifania, S. Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini, S. Pietro e Paolo) più una giornata di ferie.
Nota
Fatte salve eventuali programmazioni concordate a livello locale, è garantita ad ogni lavoratore, su base annua, la programmazione di almeno un periodo di ferie di 14 gg consecutivi di calendario o di un periodo di ferie coincidente con non più di due cicli interi di turno.
La conferma della programmazione sarà data ai diretti interessati con la comunicazione di cui al comma 2 e nel rispetto dei termini in esso previsti.
Sono fatte salve le condizioni contenute nei CIA vigenti.
1 - Il datore di lavoro può concedere al lavoratore che ne faccia richiesta per riconosciute necessità personali e familiari un'aspettativa. Detto periodo non potrà essere superiore a 6 mesi. Anzidetto periodo di aspettativa non comporta retribuzione né maturazione di alcun effetto contrattuale.
1 - Tutti i componenti l'equipaggio sono assicurati per l'invalidità e vecchiaia, tubercolosi e disoccupazione involontaria secondo le apposite disposizioni di Legge e di regolamento presso gli istituti di Previdenza competenti.
2 - Tutti i componenti l'equipaggio sono assicurati contro gli infortuni e le malattie ai sensi di Legge.
3 - Ai marittimi temporaneamente inidonei alla navigazione che godono del trattamento previsto dalla Legge 16 ottobre 1962 n. 1486, sarà erogata dagli Enti previsti dalla Legge l'assistenza sanitaria farmaceutica ed ospedaliera.
Art. 32 - Assicurazione malattia
1 - Oltre le assicurazioni obbligatorie per Legge il personale dei rimorchiatori viene assicurato contro i seguenti rischi con relative indennità:
A) Assicurazioni in caso di morte per malattia.
In caso di morte avvenuta entro 12 mesi dalla data dello sbarco e dipendente da malattia contratta durante l'imbarco, l'armatore assicurerà le seguenti indennità:
a) se il marittimo lascia soltanto la vedova:
- Ufficiali € 258,23
- Sottufficiali € 232,41
- Comuni € 206,58
b) se il marittimo lascia la vedova, un figlio minorenne o solo un figlio minorenne:
- Ufficiali € 387,34
- Sottufficiali € 335,70
- Comuni € 309,87
Più una quota di € 51,65 per ogni ulteriore figlio minorenne.
Se il marittimo non lascia né vedova né orfani minorenni, ma il padre in età di oltre 65 anni o assolutamente inabile al lavoro o la madre cinquantenne o inabile al lavoro, quando essa sia vedova o separata dal marito, senza altri figli maggiorenni o risulti che il marittimo era l'unico o il principale necessario sostegno di entrambi, spetta ad essi una indennità uguale a quella che sarebbe spettata qualora il marittimo avesse lasciato la sola vedova.
B) Assicurazione in caso di invalidità permanente.
In caso di invalidità permanente assoluta, verificatasi entro 12 mesi dallo sbarco, quale conseguenza di malattia contratta per cause di servizio, saranno assicurate le seguenti indennità:
- Ufficiali € 258,23
- Sottufficiali € 232,41
- Comuni € 206,58
C) Le aziende provvederanno ad applicare quanto previsto nell'accordo del 20 dicembre 2002, riportato nell'allegato 4, soltanto se i relativi contratti collettivi aziendali non prevedono trattamenti assicurativi di miglior favore per gli stessi titoli.
Il ritiro dovrà essere disposto dalle competenti commissioni mediche di secondo grado, o da un collegio arbitrale così come disciplinato nell'allegato 5.
Eventuali trattamenti di miglior favore presenti a livello aziendale verranno mantenuti.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 9 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 32 - Assicurazione malattia
1 - Oltre le assicurazioni obbligatorie per Legge il personale dei rimorchiatori viene assicurato contro i seguenti rischi con relative indennità:
A) Assicurazioni in caso di morte per malattia.
In caso di morte avvenuta entro 12 mesi dalla data dello sbarco e dipendente da malattia contratta durante l'imbarco, l'armatore assicurerà le seguenti indennità:
a) se il marittimo lascia soltanto il coniuge:
- Ufficiali € 258,23
- Sottufficiali € 232,41
- Comuni € 206,58
b) se il marittimo lascia il coniuge, un figlio minorenne o solo un figlio minorenne:
- Ufficiali € 387,34
- Sottufficiali € 335,70
-Comuni € 309,87
Più una quota di € 51,65 per ogni ulteriore figlio minorenne.
Se il marittimo non lascia né coniuge né orfani minorenni, ma il padre in età di oltre 65 anni o assolutamente inabile al lavoro o la madre cinquantenne o inabile al lavoro, quando essa sia vedova o separata dal marito, senza altri figli maggiorenni o risulti che il marittimo era l'unico o il principale necessario sostegno di entrambi, spetta ad essi una indennità uguale a quella che sarebbe spettata qualora il marittimo avesse lasciato il solo coniuge.
B) Assicurazione in caso di invalidità permanente.
In caso di invalidità permanente assoluta, verificatasi entro 12 mesi dallo sbarco, quale conseguenza di malattia contratta per cause di servizio, saranno assicurate le seguenti indennità:
- Ufficiali € 258,23
- Sottufficiali € 232,41
- Comuni € 206,58
C) Le aziende provvederanno ad applicare quanto previsto nell'accordo del 20 dicembre 2002, riportato nell'allegato 4, soltanto se i relativi contratti collettivi aziendali non prevedono trattamenti assicurativi di miglior favore per gli stessi titoli.
Il ritiro dovrà essere disposto dalle competenti commissioni mediche di secondo grado, o da un collegio arbitrale così come disciplinato nell'allegato 5.
Eventuali trattamenti di miglior favore presenti a livello aziendale verranno mantenuti.
Art. 33 - Assicurazione infortuni
1 - Oltre l'assicurazione obbligatoria per Legge l'armatore assicurerà le seguenti indennità:
1) per il caso di morte o invalidità permanente conseguente a infortunio determinato da rischio ordinario, a tutto il personale imbarcato:
- una indennità pari alla differenza fra 5, rispettivamente 6 annualità, di retribuzione (proporzionalmente ridotte in caso di invalidità permanente parziale) ed il valore capitale della rendita di Legge calcolato secondo le norme dell'art.39 del D.P.R 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modificazioni;
2) per il caso di morte o invalidità permanente conseguente ad infortunio determinato da rischio di guerra o da mine, a tutti i marittimi:
a) una indennità in capitale corrispondente al 50% del capitale di copertura della rendita di Legge;
b) una ulteriore indennità in capitale di € 258,23 se trattasi di ufficiale e di € 185,92 se trattasi di sottufficiale e comuni.
2 - Nel caso di invalidità permanente parziale tali indennità saranno proporzionalmente ridotte in rapporto al grado di invalidità riconosciuto a norma di Legge.
Art. 34 - Norme per la prevenzione degli infortuni
1 - Per la prevenzione degli infortuni saranno osservate le norme contenute in appendice nonché le disposizioni di Legge in materia.
Art. 35 - Indennità perdita corredo
1 - In caso di perdita di tutti gli effetti personali o della maggior parte di essi per fatto di guerra o altro sinistro marittimo, il personale ha diritto all'indennizzo da parte dell'armatore del danno subito, entro i seguenti limiti massimi:
- personale preposto al comando in coperta e alla direzione di macchina: € 300,00;
- restante personale: € 250,00.
2 - Per perdite parziali le indennità massime saranno proporzionali a quelle indicate sopra. L'indennità relativa alla perdita di strumenti scientifici od utensili non sarà dovuta quando risulta che gli arruolati non ne fossero provvisti o li avessero avuti in dotazione dall'armatore.
Art. 36 - Anzianità di servizio
1 - Il periodo di assenza per malattia od infortunio o richiamo alle armi non sospendono l'anzianità di servizio e durante tale periodo non verrà corrisposta alcuna retribuzione.
2 - L'anzianità di servizio non verrà, altresì, interrotta nel caso di eventuali promozioni.
Art. 37 - Congedo matrimoniale
A) PREPOSTI AL COMANDO
1 - Ai preposti al comando ed alla direzione di macchina ed agli ufficiali che contraggono matrimonio sarà concesso dall'armatore un congedo straordinario retribuito di 15 giorni.
2 - Per fruire di tale congedo l'interessato dovrà presentare domanda con congruo preavviso.
3 - Il congedo di cui sopra non potrà essere computato nel periodo delle ferie annuali, né potrà essere considerato in tutto o in parte quale periodo di preavviso di licenziamento.
4 - Per la corresponsione della retribuzione si adotteranno i criteri seguiti per le ferie.
5 - Il periodo di congedo matrimoniale è computato agli effetti della determinazione dell'anzianità di servizio.
6 - Prima della concessione della licenza, dovrà essere presentato il certificato di avvenuta pubblicazione matrimoniale.
7 - La celebrazione del matrimonio dovrà essere documentata entro 90 giorni dalla data del matrimonio.
B) SOTTUFICIALI E COMUNI
8 - Ai sottufficiali e comuni che contraggono matrimonio sarà concesso un congedo straordinario di 15 giorni consecutivi.
9 - Il congedo di cui al comma precedente spetta al marittimo il cui rapporto di lavoro duri da almeno una settimana.
10 - Per fruire di tale congedo l'interessato dovrà presentare domanda con un preavviso di almeno 6 giorni salvo casi eccezionali.
11 - Il congedo matrimoniale non potrà essere computato nel periodo delle ferie annuali, né potrà essere considerato, in tutto o in parte, quale periodo di preavviso di licenziamento.
12 - Durante il periodo di congedo matrimoniale sarà corrisposto ai marittimi un assegno calcolato moltiplicando per otto il guadagno medio giornaliero realizzato nell'ultimo periodo di paga computandosi anche il valore convenzionale della panatica, i compensi di lavoro straordinario ed ogni supplemento e indennità, anche occasionali, eccettuato soltanto il trattamento di fine rapporto, la gratifica natalizia, la gratifica pasquale, le indennità sostitutive di riposi maturati e non fruiti ed eventuali indennità corrisposte «una tantum».
13 - Qualora le esigenze dei traffici non consentano, in tutto o in parte, la concessione del congedo all'epoca del matrimonio, è lasciata al marittimo la facoltà di scelta di ritardare, in tutto o in parte, il congedo matrimoniale, ovvero di risolvere il rapporto di lavoro con diritto alla corresponsione dell'indennità di risoluzione del rapporto, escluso il preavviso.
14 - Gli assegni per congedo matrimoniale sono corrisposti ai marittimi dall'armatore per conto dell'INPS.
15 - Il rimborso all'armatore delle somme corrisposte per congedo matrimoniale sarà effettuato dall'INPS successivamente all'invio, a cura dello stesso armatore, del certificato di matrimonio presentato dal marittimo che ha fruito del congedo matrimoniale e con le modalità stabilite dall'Istituto stesso.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 9 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 37 - Congedo matrimoniale
A) PREPOSTI AL COMANDO
1 - Ai preposti al comando ed alla direzione di macchina ed agli ufficiali che contraggono matrimonio sarà concesso dall'armatore un congedo straordinario retribuito di 15 giorni.
2 - Per fruire di tale congedo l'interessato dovrà presentare domanda con preavviso di almeno 15 giorni.
3 - Il congedo di cui sopra non potrà essere computato nel periodo delle ferie annuali, né potrà essere considerato in tutto o in parte quale periodo di preavviso di licenziamento.
4 - Per la corresponsione della retribuzione si adotteranno i criteri seguiti per le ferie.
5- Il periodo di congedo matrimoniale è computato agli effetti della determinazione dell'anzianità di servizio.
6 - Prima della concessione della licenza, dovrà essere presentato il certificato di avvenuta pubblicazione matrimoniale.
7 - La celebrazione del matrimonio dovrà essere documentata entro 90 giorni dalla data del matrimonio.
B) SOTTUFICIALI E COMUNI
8 - Ai sottufficiali e comuni che contraggono matrimonio sarà concesso un congedo straordinario di 15 giorni consecutivi.
9 - Il congedo di cui al comma precedente spetta al marittimo il cui rapporto di lavoro duri da almeno una settimana.
10 - Per fruire di tale congedo l'interessato dovrà presentare domanda con un preavviso di almeno 6 giorni salvo casi eccezionali.
11 - Il congedo matrimoniale non potrà essere computato nel periodo delle ferie annuali, né potrà essere considerato, in tutto o in parte, quale periodo di preavviso di licenziamento.
12 - Durante il periodo di congedo matrimoniale sarà corrisposto ai marittimi un assegno calcolato moltiplicando per otto il guadagno medio giornaliero realizzato nell'ultimo periodo di paga computandosi anche il valore convenzionale della panatica, i compensi di lavoro straordinario ed ogni supplemento e indennità, anche occasionali, eccettuato soltanto il trattamento di fine rapporto, la gratifica natalizia, la gratifica pasquale, le indennità sostitutive di riposi maturati e non fruiti ed eventuali indennità corrisposte «una tantum».
13- Qualora le esigenze dei traffici non consentano, in tutto o in parte, la concessione del congedo all'epoca del matrimonio, è lasciata al marittimo la facoltà di scelta di ritardare, in tutto o in parte, il congedo matrimoniale, ovvero di risolvere il rapporto di lavoro con diritto alla corresponsione dell'indennità di risoluzione del rapporto, escluso il preavviso.
14 - Gli assegni per congedo matrimoniale sono corrisposti ai marittimi dall'armatore per conto dell'INPS.
15 - Il rimborso all'armatore delle somme corrisposte per congedo matrimoniale sarà effettuato dall'INPS successivamente all'invio, a cura dello stesso armatore, del certificato di matrimonio presentato dal marittimo che ha fruito del congedo matrimoniale e con le modalità stabilite dall'Istituto stesso.
1 - Al marittimo non preposto al comando o alla direzione di macchina, che abbia un'anzianità non inferiore a 5 anni, l'Azienda potrà concedere un periodo di conservazione del posto per il tempo strettamente necessario per il conseguimento e/o mantenimento di titoli professionali che richiedano un periodo di servizio di altura, il tutto da documentare.
L'anzidetto periodo di conservazione del posto non comporta retribuzione, né maturazione d'anzianità ad alcun effetto contrattuale, neppure agli effetti del trattamento di fine rapporto e degli aumenti periodici di anzianità e potrà essere concesso compatibilmente con le esigenze di servizio.
Il personale eventualmente chiamato a sostituirlo viene assunto a tempo determinato per il periodo di sostituzione.
L'acquisizione del titolo professionale non dà diritto alcuno al passaggio di categoria.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 9 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 37 bis - Periodo di conservazione del posto per il conseguimento e/o mantenimento dei titoli professionali
1 - Ai marittimi che abbiano un'anzianità di servizio non inferiore a 5 anni, l'Azienda potrà concedere un periodo di conservazione del posto per il tempo strettamente necessario per il conseguimento e/o mantenimento di titoli professionali che richiedano un periodo di servizio di altura, il tutto da documentare.
L'anzidetto periodo di conservazione del posto non comporta retribuzione, né maturazione d'anzianità ad alcun effetto contrattuale, neppure agli effetti del trattamento di fine rapporto e degli aumenti periodici di anzianità e potrà essere concesso compatibilmente con le esigenze di servizio.
Il personale eventualmente chiamato a sostituirlo viene assunto a tempo determinato per il periodo di sostituzione.
L'acquisizione del titolo professionale non dà diritto alcuno al passaggio di categoria.
Art. 37 ter - Corsi per il rinnovo dei certificati professionali
1. Tenuto conto dell'obbligo di Legge per il personale imbarcato sui rimorchiatori di rinnovare i propri certificati professionali e di frequentare a tal fine appositi corsi definiti di "refresh", le Aziende che applicano la presente sezione contrattuale, organizzeranno il calendario di partecipazione a detti corsi di "refresh", presso centri di formazione abilitati di propria fiducia, per i propri dipendenti assunti a tempo indeterminato, alle condizioni e entro i limiti previsti al presente articolo.
2. Le Aziende, sostenendo le spese del corso di formazione, con esclusione delle spese accessorie quali, ad esempio, vitto, alloggio e trasferimento, stabiliscono il calendario per la partecipazione a tali corsi nel rispetto delle proprie necessità tecnico-organizzative connesse con l'organizzazione dei servizi di rimorchio.
3. Fermo restando che il rinnovo dei certificati professionali necessari allo svolgimento dell'attività lavorativa a bordo dei rimorchiatori è onere del lavoratore e, dunque, sarà cura del marittimo comunicare all'azienda con almeno 6 mesi di anticipo la scadenza di ciascun certificato, l'adesione ai corsi proposti dalle aziende è facoltativa. Resta inteso che, qualora il marittimo voglia organizzare il corso secondo i propri desiderata, non aderendo al calendario proposto dall'azienda, gli oneri di formazione resteranno a suo carico. In caso di mancata frequenza del corso o mancato rinnovo del certificato l'azienda non sosterrà ulteriori spese di iscrizione per il marittimo interessato.
4. Tenuto conto di quanto precisato al comma precedente, il lavoratore è tenuto a partecipare ai corsi mediante l'utilizzo del proprio monte ore ferie individuale o dei propri riposi compensativi ove possibile, in quanto la frequenza dei corsi non rientra nell'orario di lavoro così come non vi rientra il tempo necessario al raggiungimento della sede dei corsi.
5. Considerato che la disponibilità alla copertura del costo dei corsi di formazione per il rinnovo dei certificati professionali viene data dall'azienda per fidelizzare il personale in possesso dei titoli obbligatori in un'ottica di lungo periodo, si conviene che in caso di dimissioni del marittimo, l'azienda ha facoltà di procedere alla trattenuta pro quota degli importi sostenuti per i corsi di formazione, fatto salvo il caso di dimissioni per giusta causa.
6. I corsi di "refresh" oggetto del presente articolo sono esclusivamente i seguenti, in relazione al certificato da rinnovare del marittimo interessato e secondo il grado di imbarco:
- Basic training;
- Antincendio avanzato;
- First aid/Medical care;
- MAMS
In occasione dell'eventuale introduzione di nuovi obblighi formativi per il rinnovo dei certificati, necessari a svolgere la propria attività lavorativa a bordo dei rimorchiatori sociali, le parti si incontreranno per valutare l'inserimento dei relativi corsi nell'elenco di cui al presente comma.
NORMA TRANSITORIA
Tenuto conto della necessità per le aziende di organizzare la partecipazione ai corsi di formazione oggetto del presente articolo, lo stesso dovrà trovare applicazione entro il 1º settembre 2025.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le parti si danno atto che la disciplina contenuta nel presente articolo è valida solo per la presente sezione contrattuale in forza della specificità del settore del rimorchio portuale rispetto ad altri ambiti del lavoro marittimo regolamentati dal contratto collettivo nazionale unico dell'industria armatoriale.
1 - Ai lavoratori verranno riconosciuti i congedi parentali sulla base di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di Legge in materia.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 9 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 38 - Congedi parentali
1 - Ai lavoratori verranno riconosciuti i congedi parentali sulla base di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di Legge in materia.
2 - Le parti concordano che nelle aziende ove vi siano marittimi che accedono alle previsioni della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e agli altri permessi e/o congedi parentali, le Organizzazioni sindacali territoriali e i lavoratori interessati con le rappresentanze aziendali individueranno una programmazione mensile dell'utilizzo dei permessi tale da consentire, senza aggravio di costi per le aziende, un'ordinata erogazione del servizio di rimorchio senza interruzioni e nel rispetto dei cambi turno previsti. I lavoratori usufruiranno dei permessi e/o congedi parentali di cui al presente articolo nel rispetto della programmazione mensile, fatte salve impreviste e improcrastinabili esigenze connesse all'oggetto del permesso.
Art. 39 - Risoluzione del contratto di imbarco
1 - Il contratto di imbarco si risolve di diritto ai sensi dell'art. 343 del codice della navigazione, in quanto applicabile.
2 - Si considerano giustificati motivi per la cancellazione dall'elenco di cui all'art. 1 e la risoluzione del rapporto di lavoro:
a) lo sbarco per colpa del marittimo ai sensi del comma 12 del presente articolo;
b) lo sbarco per volontà del marittimo;
c) il rifiuto del marittimo di trasbordare da un rimorchiatore in servizio portuale ad un rimorchiatore in servizio di altura, nella rotazione stabilita, e senza giustificato motivo;
d) la inibizione dall'esercizio professionale;
e) il raggiungimento dei limiti di età previsti per il pensionamento dalle vigenti norme;
f) la riduzione della flotta sociale, la riduzione del traffico, il disarmo di durata superiore ai 60 giorni. In questi casi la cancellazione dall'elenco e la risoluzione del rapporto saranno effettuate, qualifica per qualifica, partendo da coloro che hanno minore anzianità di azienda.
RISOLUZIONE PER VOLONTÀ DEL MARITTIMO
3 - Il rapporto di lavoro potrà essere risolto dal personale con preavviso di 48 ore.
4 - L'armatore corrisponderà al marittimo il solo trattamento di fine rapporto proporzionale alla durata del servizio prestato in conformità all'art. 41 della presente Sezione.
5 - Il marittimo non potrà, peraltro, sbarcare senza l'autorizzazione dell'Autorità marittima ove non sia possibile sostituirlo.
RISOLUZIONE PER FORZA MAGGIORE O GIUSTA CAUSA
6 - Quando la risoluzione del contratto avvenga in conseguenza di uno dei casi sotto elencati il marittimo di qualunque grado o i suoi aventi causa avranno diritto al trattamento di fine rapporto e a metà del preavviso con un minimo di 15 giorni complessivi di indennità:
- forza maggiore, caso fortuito, fatto del principe;
- morte, infortunio, malattia del marittimo (1);
- disarmo del rimorchiatore per difetto di traffico per un periodo superiore a 30 giorni;
- disarmo del rimorchiatore per riclassifica o riparazione di durata superiore a 30 giorni;
- naufragio o altro sinistro marittimo;
- chiamata o richiamo alle armi;
- interdizione dal commercio.
7 - Al personale sbarcato per infortunio sul lavoro sarà conservato il posto, senza diritto ad alcuna retribuzione, ma con il riconoscimento dell'anzianità di servizio fino a guarigione clinica.
7 bis - Al personale assente dal lavoro per malattia o per infortunio extralavorativo sarà conservato il posto, senza diritto ad alcuna retribuzione e con il riconoscimento dell'anzianità di servizio, fino al massimo di 240 giorni consecutivi di assenza.
7 ter - Al personale assente per malattia o per infortunio extralavorativo sarà conservato il posto, senza diritto ad alcuna retribuzione ma con il riconoscimento dell'anzianità di servizio, fino ad un massimo di 300 giorni di assenza, nell'arco dell'ultimo triennio, dovuta anche a più malattie o ricaduta nella stessa malattia o a più infortuni extralavorativi (c.d. comporto per sommatoria).
7 quater - Solo ed esclusivamente in caso di neoplasie invalidanti, sclerosi multipla, morbo di Parkinson e di Alzheimer e trapianti di organi vitali, al personale sbarcato per le suddette cause sarà conservato il posto, senza diritto ad alcuna retribuzione, ma con il riconoscimento dell'anzianità di servizio, fino al massimo di 540 giorni nell'arco dell'ultimo triennio. Lo stato di malattia dovrà essere documentato da apposita certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica (cd. comporto per sommatoria).
8 - Nel caso di disarmo del rimorchiatore per riclassifica o riparazione di durata superiore ai 30 giorni, il marittimo avrà, al riarmo, la precedenza nelle assunzioni del personale sbarcato.
9 - Nel caso di disarmo ai sensi del presente articolo e della immissione in servizio di altro rimorchiatore, il personale sbarcato dal rimorchiatore disarmato sarà imbarcato immediatamente sul nuovo rimorchiatore.
10 - Nel caso di disarmo del rimorchiatore per difetto di traffico, il periodo oltre il quale il disarmo è considerato causa risolutiva del rapporto di lavoro è di 30 giorni.
RISOLUZIONE PER COLPA DEL MARITTIMO
11 - Se la risoluzione del contratto d'imbarco è dovuta a colpa del marittimo, l'armatore è tenuto a corrispondere il trattamento di fine rapporto, proporzionale alla durata del servizio prestato e, ove ne ricorrano gli estremi di diritto, il marittimo è tenuto al risarcimento dei danni cagionati all'armatore.
12 - Sono considerate colpe gravi, fra l'altro, l'insubordinazione, la frequente ubriachezza a bordo e la recidiva disobbedienza.
13 - Il marittimo ha facoltà di contestare la legittimità del provvedimento presso l'autorità marittima o consolare e, qualora il suo reclamo sia riconosciuto fondato, ha diritto all'indennità sostitutiva del preavviso nella misura prevista dall'art. 40.
14 - Il marittimo ha, altresì, facoltà di contestare la legittimità del provvedimento presso l'Autorità giudiziaria e qualora il giudice emani sentenza a lui favorevole ha diritto alla reintegrazione nel posto con conseguente reiscrizione nell'elenco.
______________
(1) Cfr. comma 7
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 9 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 39 - Risoluzione del contratto di imbarco
1 - Il contratto di imbarco si risolve di diritto ai sensi dell'art. 343 del codice della navigazione, in quanto applicabile.
2 - È inoltre causa di risoluzione del rapporto di lavoro:
a) lo sbarco per colpa del marittimo ai sensi del comma 9 del presente articolo;
b) lo sbarco per volontà del marittimo (dimissioni);
c) il rifiuto del marittimo di trasbordare da un rimorchiatore in servizio portuale ad un rimorchiatore in servizio di altura, nella rotazione stabilita, e senza giustificato motivo;
d) la inibizione dall'esercizio professionale;
e) il raggiungimento dei limiti di età previsti per il pensionamento dalle vigenti norme;
f) la riduzione della flotta sociale, la riduzione del traffico, il disarmo di durata superiore ai 30 giorni nel rispetto delle norme vigenti in materia di licenziamenti individuali e licenziamenti collettivi.
RISOLUZIONE PER VOLONTÀ DEL MARITTIMO
3 - Il rapporto di lavoro potrà essere risolto dal personale con preavviso di 7 giorni, fatti salvi diversi accordi aziendali.
4 - L'armatore corrisponderà al marittimo il solo trattamento di fine rapporto e le altre previste spettanze di Legge e di contratto.
5 - Il marittimo non potrà, peraltro, sbarcare senza l'autorizzazione dell'Autorità marittima ove non sia possibile sostituirlo.
ALTRE IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
6 - Quando la risoluzione del contratto avvenga in conseguenza di uno dei casi sotto elencati il marittimo di qualunque grado o i suoi aventi causa avranno diritto al trattamento di fine rapporto e alle altre competenze di fine rapporto previste:
- forza maggiore;
- fatto del principe;
- morte del marittimo;
7 - Al personale sbarcato per infortunio sul lavoro sarà conservato il posto, senza diritto ad alcuna retribuzione, ma con il riconoscimento dell'anzianità di servizio fino a guarigione clinica.
7 bis - In caso di assenza per malattia o infortunio extralavorativo, il marittimo ha diritto alla conservazione del posto senza diritto ad alcuna retribuzione e con il riconoscimento dell'anzianità di servizio, fino al massimo di 240 giorni consecutivi di assenza.
7 ter- In caso di assenze non continuative per malattia o per infortunio extralavorativo il marittimo ha diritto alla conservazione del posto senza diritto ad alcuna retribuzione e con il riconoscimento dell'anzianità di servizio, fino ad un massimo di 300 giorni di assenza, nell'arco dell'ultimo triennio, dovuta anche a più malattie o ricaduta nella stessa malattia o a più infortuni extralavorativi (c.d. comporto per sommatoria).
7 quater - In caso di assenza per malattia correlata alla disabilità sarà conservato il posto, senza diritto ad alcuna retribuzione ma con il riconoscimento dell'anzianità di servizio:
- fino ad un massimo di 320 giorni consecutivi di assenza (c.d. comporto secco);
- fino ad un massimo di 365 giorni nell'arco dell'ultimo triennio per il caso di assenze intermittenti pur se dovute a più malattie o a ricadute nella stessa malattia o a più infortuni (c.d. comporto per sommatoria).
Al fine dell'applicazione della disposizione di cui al presente comma il marittimo, dopo aver comunicato l'assenza e la sua causa, è tenuto a comprovare al datore di lavoro mediante idonea certificazione medica che la causa dell'assenza è correlata alla disabilità.
7 - quinquies Solo ed esclusivamente in caso di neoplasie, sclerosi multipla, morbo di Parkinson e di Alzheimer e trapianti di organi vitali, al personale assente sarà conservato il posto, senza diritto ad alcuna retribuzione, ma con il riconoscimento dell'anzianità di servizio:
- fino al massimo di 540 giorni (comporto secco);
- fino al massimo di 540 giorni nell'arco dell'ultimo triennio (cd. comporto per sommatoria).
Lo stato di cui al presente comma dovrà essere documentato da apposita certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica.
RISOLUZIONE PER COLPA DEL MARITTIMO
8- Se la risoluzione del contratto d'imbarco è dovuta a colpa del marittimo, l'armatore è tenuto a corrispondere il trattamento di fine rapporto, proporzionale alla durata del servizio prestato e, ove ne ricorrano gli estremi di diritto, il marittimo è tenuto al risarcimento dei danni cagionati all'armatore.
9- Sono considerate colpe gravi, fra l'altro, l'insubordinazione, la frequente ubriachezza a bordo e la recidiva disobbedienza.
10 - Il marittimo ha facoltà di contestare la legittimità del provvedimento presso l'autorità marittima o consolare e, qualora il suo reclamo sia riconosciuto fondato, ha diritto all'indennità sostitutiva del preavviso nella misura prevista dall'art. 40.
11 - Il marittimo ha, altresì, facoltà di contestare la legittimità del provvedimento presso l'Autorità giudiziaria e qualora il giudice emani sentenza a lui favorevole ha diritto alla reintegrazione nel posto con conseguente reiscrizione nell'elenco.
1 - Il contratto d'imbarco qualora sia risolto dall'armatore, comporta l'osservanza dei seguenti termini di preavviso:
- 18 giorni, per il personale preposto al comando di coperta e alla direzione di macchina;
- 12 giorni, per il restante personale.
Art. 41 - Trattamento di fine rapporto
1 - Il trattamento di fine rapporto, è regolato dalle norme della Legge 29 maggio 1982, n. 297 ed in particolare, ai sensi del secondo comma dell'art. 4 della citata Legge, si conferma che la retribuzione utile è costituita esclusivamente dai seguenti elementi:
- minimo contrattuale conglobato;
- indennità speciale residua;
- indennità di turno;
- valore convenzionale della panatica;
- ratei della gratifica natalizia e pasquale;
- aumenti periodici di anzianità.
2 - L'anzianità di servizio si determina sommando i periodi di effettivo servizio prestato dal marittimo presso lo stesso armatore, purché tra l'una e l'altra convenzione non sia occorsa una interruzione superiore a 90 giorni, né una regolare liquidazione del trattamento di fine rapporto.
3 - Le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.
Art. 42 - Trapasso e fusione di azienda - Vendita di rimorchiatore
1 - Il trapasso e la fusione di azienda non risolvono il rapporto di lavoro e il personale ad essa addetto conserva i propri diritti nei confronti del nuovo titolare.
2 - La vendita del rimorchiatore all'estero, cioè con trapasso di bandiera, risolve il contratto d'imbarco per fatto dell'armatore.
Art. 43 - Affissione del contratto a bordo
1 - Il comandante curerà che sulla nave, in un posto accessibile all'equipaggio, sia tenuto un albo al quale resti permanentemente affissa una copia della presente Sezione e degli accordi integrativi, del regolamento di servizio e di ogni altra disposizione che venga prescritta dall'Autorità.
Art. 44 - Contrattazione integrativa
1 - Per effetto di quanto previsto dagli accordi interconfederali sulla materia, la vigenza dei contratti collettivi aziendali sarà di tre anni. Le contrattazioni aziendali integrative potranno essere riaperte a far data dal momento di scadenza dei contratti in essere. Le piattaforme contrattuali per il rinnovo dei contratti integrativi aziendali saranno presentate in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza dei contratti stessi. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
2 - La contrattazione integrativa aziendale dovrà avere per oggetto:
a) l'adattamento della disciplina prevista dal contratto collettivo nazionale alle peculiarità di attività diverse dal rimorchio portuale in concessione, ma pur sempre afferenti i servizi portuali e destinate a sviluppare le potenzialità dell'azienda;
b) il passaggio del personale dal servizio portuale al servizio di altura e viceversa;
c) il trasferimento del personale da un porto ad un altro tra quei porti in cui opera la stessa società;
d) l'applicazione delle norme sull'organizzazione del lavoro secondo quanto previsto nel comma successivo.
e) la definizione di organizzazioni del lavoro secondo quanto previsto al comma 4 dell'art. 9 e al comma 3, ultimo periodo dell'art. 10;
f) modalità, condizioni e costi per il mantenimento dei certificati professionali del marittimo necessari per l'imbarco sui rimorchiatori portuali della stessa azienda;
g) diverse modalità di fruizione delle ferie in base a quanto previsto dall'art. 29, comma 4, ultimo periodo.
2 bis - Premesso che è diritto dell'azienda determinare le modalità con le quali il servizio deve essere reso, le parti si incontreranno in sede locale per esaminare la proposta aziendale di eventuale modifica dell'organizzazione del lavoro, che deve avere motivate ragioni in risposta alle esigenze del traffico. Qualora le stesse non riuscissero a raggiungere un accordo entro 5 giorni, la materia sarà deferita, in sede nazionale, all'esame di un'apposita commissione paritetica composta dai rappresentanti nazionali delle rispettive organizzazioni di parte entro i sette giorni successivi. Qualora neppure tale organo paritetico riuscisse a raggiungere un accordo, le parti sono libere di agire nel rispetto delle reciproche autonomie.
3 - Erogazioni salariali potranno essere concesse a fronte di incrementi di produttività derivanti da programmi concordati tra le parti che determinino miglioramento dell'economicità dei servizi attraverso, ad esempio, la riduzione delle tabelle di armamento, la reperibilità, ecc.
4 - In tale contesto potranno essere rinegoziate indennità già presenti nei contratti integrativi aziendali.
5 - Le trattative per il rinnovo dei contratti collettivi aziendali dovranno avere luogo nelle sedi delle locali Organizzazioni armatoriali con la partecipazione delle rappresentanze aziendali (RSA o RSU laddove costituite) e OO.SS. territoriali stipulanti.
6 - La tabella di armamento tipo per il normale servizio di rimorchio d'altura è di 10 persone. Sono ammesse a livello aziendale variazioni in meno, rispetto alla tabella sopra indicata, nei seguenti casi:
- quando i rimorchiatori presentino condizioni tecnologicamente avanzate tali da giustificarne la diminuzione;
- quando i rimorchiatori siano adibiti a un servizio di rimorchio in porti diversi da quelli in concessione o in zone foranee per assistenza a lavori di opere marittime e i servizi siano tali da non richiedere il numero di persone occorrenti invece nel corso della navigazione.
Sono ammesse variazioni in più, limitatamente ad una singola unità, da concordarsi a livello aziendale, qualora i rimorchiatori siano impiegati in servizi speciali e complessi.
7 - Le tabelle di armamento per il servizio di rimorchio di altura di breve durata sono di 8 persone, sempre che la durata del servizio non superi i 5 giorni, e di 9 persone, sempre che la durata del servizio non superi i 10 giorni, oltre il quale limite il servizio è da considerarsi servizio d'altura a tutti gli effetti.
Le rispettive durate di 5 e 10 giorni debbono intendersi dal momento della partenza dal porto di armamento al momento del rientro.
Ferme restando anche per tale tipo di altura le variazioni in meno dovute alle condizioni tecnologicamente avanzate, precisate in ordine al servizio di altura vero e proprio, è ammesso a livello aziendale, in relazione al servizio di rimorchio di altura di durata non superiore a 10 giorni e non inferiore a 5, l'aumento di una persona quando i rimorchiatori siano impiegati in servizi speciali e complessi.
8 - A livello aziendale oltre che le variazioni delle tabelle in più o in meno come sopra detto, saranno definite anche le composizioni qualitative degli equipaggi.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Anche con riferimento alla disciplina prevista dagli Statuti dell'Associazione Italiana Armatori Rimorchiatori nonché della Confederazione Italiana Armatori ed agli obblighi associativi che da tale disciplina discendono per le imprese aderenti, l'Associazione Italiana Armatori Rimorchiatori nonché la Confederazione Italiana Armatori nel ribadire ad ogni effetto che le materie della contrattazione integrativa aziendale sono quelle fissate nell'art. 44 della presente Sezione dichiarano che eventuali pattuizioni aziendali che stabiliscano, rispetto ai precedenti contenuti, impegni che esorbitino dalle materie e/o dai limiti desumibili dal suddetto art. 44 non possono essere addotte anche dai prestatori di lavoro che risultino destinati dalla presente Sezione, come titolo valido per attribuzione di diritti e/o obblighi.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 9 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 44 - Contrattazione integrativa
1 - Per effetto di quanto previsto dagli accordi interconfederali sulla materia, la vigenza dei contratti collettivi aziendali sarà di tre anni, fatte salve diverse durate concordate a livello locale. Le contrattazioni aziendali integrative potranno essere riaperte a far data dal momento di scadenza dei contratti in essere. Le piattaforme contrattuali per il rinnovo dei contratti integrativi aziendali saranno presentate in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza dei contratti stessi. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
2 - La contrattazione integrativa aziendale dovrà avere per oggetto:
a) l'adattamento della disciplina prevista dal contratto collettivo nazionale alle peculiarità di attività diverse dal rimorchio portuale in concessione, ma pur sempre afferenti i servizi portuali e destinate a sviluppare le potenzialità dell'azienda;
b) il passaggio del personale dal servizio portuale al servizio di altura e viceversa;
c) il trasferimento del personale da un porto ad un altro tra quei porti in cui opera la stessa società;
d) la definizione di organizzazioni del lavoro secondo quanto previsto al comma 6 dell'art. 9 e al comma 3 bis, dell'art. 10;
e) diverse modalità di fruizione delle ferie in base a quanto previsto dall'art. 29, comma 4, ultimo periodo.
3 - Erogazioni salariali potranno essere concesse a fronte di incrementi di produttività derivanti da programmi concordati tra le parti che determinino miglioramento dell'economicità dei servizi attraverso, ad esempio, la riduzione delle tabelle di armamento, la reperibilità, ecc.
4 - In tale contesto potranno essere rinegoziate indennità già presenti nei contratti integrativi aziendali.
5 - Le trattative per il rinnovo dei contratti collettivi aziendali dovranno avere luogo nelle sedi delle locali Organizzazioni armatoriali, o nei locali aziendali, con la partecipazione delle rappresentanze aziendali (RSA o RSU laddove costituite) e OO.SS. territoriali stipulanti.
6 - Fermo restando le determinazioni della competente Autorità marittima in merito alle tabelle di armamento di altura, eventuali variazioni di esse saranno concordate a livello locale sia in senso qualitativo che quantitativo.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Anche con riferimento alla disciplina prevista dagli Statuti dell'Associazione Italiana Armatori Rimorchiatori nonché della Confederazione Italiana Armatori ed agli obblighi associativi che da tale disciplina discendono per le imprese aderenti, l'Associazione Italiana Armatori Rimorchiatori nonché la Confederazione Italiana Armatori nel ribadire ad ogni effetto che le materie della contrattazione integrativa aziendale sono quelle fissate nell'art. 44 della presente Sezione dichiarano che eventuali pattuizioni aziendali che stabiliscano, rispetto ai precedenti contenuti, impegni che esorbitino dalle materie e/o dai limiti desumibili dal suddetto art. 44 non possono essere addotte anche dai prestatori di lavoro che risultino destinati dalla presente Sezione, come titolo valido per attribuzione di diritti e/o obblighi.
Art. 45 - Commissione paritetica nazionale
1 - È istituita una Commissione paritetica nazionale composta da tre rappresentanti delle OO.SS. stipulanti e firmatarie della presente Sezione e di tre rappresentanti dell'armamento.
2 - Alla suddetta Commissione sarà demandato il compito di coordinare, nell'ambito delle contrattazioni integrative aziendali, la disciplina di materie aventi interesse comune, secondo criteri di omogeneizzazione, con particolare riguardo alla organizzazione dei servizi e dei turni.
3 - I rappresentanti delle organizzazioni sindacali di cui al primo comma saranno i responsabili nazionali, i quali potranno essere coadiuvati dalle rispettive RSA ovvero RSU.
4 - La commissione paritetica potrà essere convocata da ciascuna delle due parti tramite lettera raccomandata contenente la data di convocazione proposta e la motivazione della stessa. La commissione, così convocata, dovrà riunirsi entro il termine massimo di quindici giorni dalla data di ricezione della convocazione.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Premesso che
- l'innovazione tecnologica dei rimorchiatori comporta anche un diverso sistema organizzativo aziendale ed un cambiamento delle competenze professionali dei lavoratori;
- che la professionalità dei direttori di macchina attualmente in servizio rappresenta un patrimonio di competenze ed esperienze da salvaguardare e tutelare;
- tale patrimonio possa essere diversamente utilizzato nell'apparato tecnico aziendale anche con corsi di aggiornamento tenuti da tecnici delle società costruttrici degli apparati di bordo;
le parti ritengono necessaria una valutazione congiunta sulla ricaduta che quanto sopra affermato possa comportare in ordine alla composizione qualitativa degli equipaggi.
Pertanto
la commissione paritetica di cui all'art. 45 nell'arco della vigenza contrattuale esaminerà le possibili soluzioni da adottare circa le figure professionali necessarie in rapporto all'evoluzione del settore. Dette figure professionali dovranno comunque rispondere ai massimi criteri di sicurezza ed efficienza.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 9 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 45 - Commissione paritetica nazionale
1 - È istituita una Commissione paritetica nazionale composta da tre rappresentanti delle OO.SS. stipulanti e firmatarie della presente Sezione e di tre rappresentanti dell'armamento.
2 - Alla suddetta Commissione sarà demandato il compito di coordinare, nell'ambito delle contrattazioni integrative aziendali, la disciplina di materie aventi interesse comune, secondo criteri di omogeneizzazione.
3 - I rappresentanti delle organizzazioni sindacali di cui al primo comma saranno i responsabili nazionali, i quali potranno essere coadiuvati dalle rispettive RSA ovvero RSU.
4 - La commissione paritetica potrà essere convocata da ciascuna delle due parti tramite lettera raccomandata contenente la data di convocazione proposta e la motivazione della stessa. La commissione, così convocata, dovrà riunirsi entro il termine massimo di quindici giorni dalla data di ricezione della convocazione.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Premesso che
- rinnovazione tecnologica dei rimorchiatori comporta anche un diverso sistema organizzativo aziendale ed un cambiamento delle competenze professionali dei lavoratori;
- che la professionalità dei direttori di macchina attualmente in servizio rappresenta un patrimonio di competenze ed esperienze da salvaguardare e tutelare;
- tale patrimonio possa essere diversamente utilizzato nell'apparato tecnico aziendale anche con corsi di aggiornamento tenuti da tecnici delle società costruttrici degli apparati di bordo;
le parti ritengono necessaria una valutazione congiunta sulla ricaduta che quanto sopra affermato possa comportare in ordine alla composizione qualitativa degli equipaggi.
Pertanto
la commissione paritetica di cui all'art. 45 nell'arco della vigenza contrattuale esaminerà le possibili soluzioni da adottare circa le figure professionali necessarie in rapporto all'evoluzione del settore. Dette figure professionali dovranno comunque rispondere ai massimi criteri di sicurezza ed efficienza.
Art. 46 - Trattamento di miglior favore
1 - I miglioramenti normativi ed economici introdotti con il presente accordo assorbono, sino a concorrenza, eventuali trattamenti di miglior favore esistenti a livello integrativo aziendale o locale dati allo stesso titolo o ragione, per gli altri istituti resta fermo il miglior trattamento eventualmente in atto.
DICHIARAZIONE A VERBALE
In riferimento all'art. 46 non è da considerare miglioramento economico l'indennità di turno di cui all'art. 9. Sempreché per lo stesso titolo (ripristino 40 ore retribuite in ordinario), non siano state corrisposte analoghe indennità nel quale caso tali indennità saranno assorbite.
1 - La presente Sezione decorre dal 1º gennaio 2021 e resterà in vigore fino al 31 dicembre 2023. Si intenderà tacitamente prorogata di anno in anno, qualora una delle parti non lo disdica, con lettera raccomandata a/r, almeno sei mesi prima della scadenza. In ogni caso il la presente Sezione resterà in vigore fino a quando non sarà sostituita da una successiva dello stesso livello. La contrattazione integrativa aziendale, anche se disdettata, comporterà il mantenimento dei corrispettivi economici relativi alla prestazione per la quale i corrispettivi stessi erano stati concessi, se la prestazione viene fornita.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 9 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 47 - Decorrenza e durata
1 - La presente Sezione decorre dal ______ e resterà in vigore fino al ______ Si intenderà tacitamente prorogata di anno in anno, qualora una delle parti non lo disdica, con lettera raccomandata a/r, almeno sei mesi prima della scadenza. In ogni caso la presente Sezione resterà in vigore fino a quando non sarà sostituita da una successiva dello stesso livello. La contrattazione integrativa aziendale, anche se disdettata, comporterà il mantenimento dei corrispettivi economici relativi alla prestazione per la quale i corrispettivi stessi erano stati concessi, se la prestazione viene fornita.
Art. 48 - Norme sulla sicurezza
1 - Le società armatrici applicheranno le vigenti disposizioni di Legge sulla materia. In sede aziendale potranno essere definiti protocolli di intesa che disciplinino la materia in oggetto, tenendo conto delle turnistiche operative applicate nelle singole realtà portuali.
A) Per quanto riguarda aspetti del rapporto di lavoro eventualmente non regolamentati dalla presente Sezione ma contemplati nel contratto d'imbarco per gli equipaggi delle navi da carico, le parti consentono ad incontrarsi, occorrendo, per prendere in esame le correlative norme di tale ultimo contratto, al fine di stabilire se del caso, gli opportuni adattamenti nei confronti del personale dei rimorchiatori.
B) Le società armatrici dei Rimorchiatori, che non hanno la copertura assicurativa complementare, si impegnano ad intervenire direttamente nei casi in cui i marittimi dei rimorchiatori dovessero trovarsi nelle condizioni di dover beneficiare di detta assicurazione complementare.
Premesso che
al settore dei rimorchiatori è applicata la Legge 28 gennaio 1994, n. 84 (e successive modificazioni e integrazioni) e in particolare in base all'articolo 14 della Legge n. 84/94 (come modificato dall'art. 1 della Legge 30 giugno 2000, n. 186) i servizi di rimorchio sono considerati servizi di interesse generale atti a garantire nei porti la sicurezza della navigazione e dell'approdo, per cui l'Autorità Marittima e Portuale hanno competenza per l'organizzazione e la disciplina del servizio,
si concorda
che le Parti, congiuntamente o separatamente, si attiveranno affinché le Autorità competenti, nel determinare le condizioni per il rilascio di concessioni/autorizzazioni all'esercizio di rimorchio nei porti, pongano come condizione l'effettiva applicazione della Sezione dei rimorchiatori, quale trattamento minimo inderogabile di riferimento.
Allegato 1 - Allegato 23 CONVENZIONE ARRUOLAMENTO PUNTO L.6.1
N. ___ Reg. Conv.
N. ___ Rep.Atti
MODELLO DI CONVENZIONE DI ARRUOLAMENTO / FORM OF CONVENTION OF RECRUITMENT
Per marittimi Italiani/Comunitari/Extra-Comunitari su navi di bandiera Italiana / For Italian/EU/ Extra seafares on board of vessels flying Italian flag
L'anno/The year _______________ il giorno/the day _______________ del mese di/of the month of _______________ innanzi a Noi/before us _______________ Ufficiale di Porto, delegato dal Sig./Harbour Officer,appointed by Mr _____________ Comandante di Porto a ricevere le convenzioni di arruolamento/Harbour Master to receive conventions of recruitment, si è presentato il Sig./it appeared Mr. _______________ il quale in forza atto rogito Notaio/who by virtue of a deed notarised by the Notare _______________ in data/on the _______________ è costituito procuratore della _______________ /has been appointed as attorney of___________________ , C.F./C.F. _______________ con sede in/address _______________ armatore della nave denominata/shipowner of the vessel named _______________ di tonnellate/of tons _______________ iscritta al n°/enlisted at n° _______________ del Registro Nazionale/Internazionale di/of the National/International Registry of _______________ e il Sig. Cognome e Nome/ and Mr. Name and Surname _______________ Data e luogo di nascita/Date and place of born _______________ Matricola Compartimento/Number District _______________ Classe/ Class _______________ Nazionalità/Nationality _______________ Grado a Bordo/ Rank on Board _______________ - se minorenne munito di regolare consenso - il quale, dovendo far parte dell'equipaggio della sopradetta nave ed eventualmente su altre navi della stessa società ex art. 327 del Codice della Navigazione, dichiara di imbarcare ai sensi della Legge 135/77 e ai patti e condizioni stabiliti dal CCNL _______________ ed accordi integrativi aziendali in vigore e della presente Convenzione di arruolamento./to holding the underage the regular consent - who -, having to be crew members on the said vessel and, possibly, on other vessels of the same company pursuant to article 327 of Navigation Code, acknowledge to recruit under the law 135/77, at the terms and conditions stated by CBA _______________ and company's agreement in force and by Convention of Recruitment.
La Legge regolatrice della presente Convenzione è la Legge _______________ /The present convention of recruitment is regulated by the Law _______________ ;
La presente convenzione è stipulata a/The present convention is agreed at:
[ ] Tempo indeterminato con decorrenza dal/Indefinite Period starting from _______________ (con preavviso _______________ gg. in caso di recesso/with no. _______________ days of required notice period)
[ ] Tempo determinato con decorrenza dal/Definite Period starting from _______________ al/to _______________ data di scadenza/expiry date _______________
[ ] Viaggio da/Voyage from _______________ a/to _______________ con scadenza dopo _______________ ore dall'arrivo/expiring_hours after the arrival
[ ] L'imbarco verrà effettuato a/The embarkation shall take place at _______________
Salario minimo/seafarer's wage _______________ ferie annuali retribuite/paid annual leave _______________
Le prestazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sociale sono assicurate mediante/health and social security benefits are provided by _______________
Il diritto al rimpatrio è garantito da/seafarers entitlement to rempatriation is provided by _______________
Data lettura delle norme dei rispettivi contratti che, ad ogni fine ed effetto si intendono come testualmente riprodotte nella presente convenzione, e data altresì lettura di quest'ultima, le parti l'hanno pienamente confermata, sottoscrivendo con Noi presenti all'atto./ Having read the rules of the respective contracts which to any extent are literally referred to in the present convention and having also read this convention, the parties have fully confirmed it by undersigning it together with us.
Le parti hanno dichiarato a Noi Ufficiale di Porto, delegato dal sig. Comandante del Porto, di rinunziare, concordemente ed esplicitamente, alla presenza di testimoni per la stipula della presente convenzione di arruolamento./ The parties declared to us, Harbour Officer appointed by the Harbour Master, not to avail of the assistance of witnesses for the signature of this convention of recruitment.
Luogo/Place _______________ li/the, _______________
IL PROCURATORE/THE ATTORNEY _______________
IL MARITTIMO/THE SEAFARER _______________
L'UFFICIALE DI PORTO/THE HARBOUR OFFICER _______________
Allegato 2 - Importi mensili del minimo contrattuale (in Euro)
CCNL RIMORCHIATORI
Qualifica | dal 1º gennaio 2022 | dal 1º luglio 2022 | dal 1º luglio 2023 |
Comandante | 2.065,63 | 2.116,76 | 2.167,89 |
Direttore Macchina | 2.065,63 | 2.116,76 | 2.167,89 |
1º Ufficiale | 1.762,18 | 1.805,80 | 1.849,42 |
2º Ufficiale | 1.692,76 | 1.734,66 | 1.776,56 |
Sottufficiale | 1.595,79 | 1.635,29 | 1.674,79 |
Comune | 1.517,04 | 1.554,59 | 1.592,14 |
Giovanotto | 1.267,28 | 1.298,64 | 1.330,01 |
Mozzo | 1.216,61 | 1.246,73 | 1.276,84 |
Allegato 2 bis - Valore degli scatti di anzianità (in Euro)
CCNL RIMORCHIATORI
Qualifica | dal 1º gennaio 2022 | dal 1º luglio 2022 | dal 1º luglio 2023 |
Comandante | 75,83 | 78,39 | 80,95 |
Direttore Macchina | 75,83 | 78,39 | 80,95 |
1º Ufficiale | 61,15 | 63,33 | 65,51 |
2º Ufficiale | 57,80 | 59,90 | 61,99 |
Sottufficiale | 53,01 | 54,98 | 56,96 |
Comune | 49,36 | 51,24 | 53,12 |
Giovanotto | 37,35 | 38,92 | 40,49 |
Mozzo | 34,91 | 36,42 | 37,93 |
Allegato 3 - APPENDICE ART. 20
Le modalità di calcolo dell'indennità di turno sono state e, per quanto possa ancora servire, restano quelle indicate nel CCNL 14 gennaio 1981 che qui di seguito vengono riportate.
Per la salvaguardia delle condizioni di miglior favore eventualmente esistenti nell'ambito dell'orario normale di lavoro, viene costituita un'indennità di turno "ad personam" che attinga fino a concorrenza da:
a) il trattamento del sabato previsto dalla precedente normativa ove le ore relative siano state retribuite in tutto o in parte all'interno delle 40 ore, congelato alla data del 31 dicembre 1980. All'atto della introduzione dei nuovi turni di lavoro e dell'esame delle tabelle il trattamento di cui sopra sarà rivalutato e congelato alla data del 1 ° gennaio 1981 ;
b) il trattamento delle ore di straordinario necessarie a portare a 40 il vecchio orario normale di lavoro, ove esso fosse inferiore a 40 ore settimanali. Per orario normale di lavoro si devono intendere tutte le ore che venivano retribuite senza maggiorazione di lavoro straordinario salvo quanto stabilito già al punto a).
Il trattamento di cui sopra sarà congelato ai valori in atto al l° gennaio 1981 nulla è dovuto per le ore lavorate oltre la 40ª dato che dalla 41ª ora viene pagato lo straordinario, come pure nei porti dove il vecchio orario normale di lavoro era di 48 ore settimanali.
Le parti concordano che quanto sopra realizza l'equivalenza economica tra il trattamento relativo alla turnistica precedente e quello relativo all'orario ridotto alle 40 ore.
Tale istituto definito a livello integrativo aziendale è da considerare coefficiente di retribuzione agli effetti stabiliti al punto 1 dal presente articolo. Ogni lavoro effettivamente eseguito oltre all'orario stabilito dall'art. 9 della presente Sezione, sarà retribuito in straordinario.
L'indennità in questione non sarà corrisposta nei porti nei quali le ore di lavoro straordinario sono effettivamente prestate a bordo.
Allegato 4 - VERBALE DI ACCORDO
Addì 20 dicembre dell'anno 2002, si sono incontrate in Roma la Confitarma, la Fedarlinea e le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti per esaminare la materia delle tutele assicurative del personale marittimo.
Premesso che
- l'accordo 23 luglio 1997 ha disciplinato le tutele assicurative del personale marittimo dipendente da Società aderenti a Confitarma;
- gli accordi 21 maggio 1997 e 10 settembre 1997 hanno previsto una pari regolamentazione per il personale delle Aziende aderenti a Fedarlinea,
è stato convenuto quanto segue:
Per meglio precisare e definire le tutele assicurative già in essere, che sono state aggiunte e si aggiungono a quelle di Legge (INPS), le parti convengono che le norme sulle tutele stesse di cui all'Accordo Nazionale Confitarma del 23 luglio 1997 e agli Accordi Nazionali Fedarlinea 21 maggio 1997 e 10 settembre 1997, riaffermate nel CCNL del 5 agosto 1999, vengono da oggi abrogate e sostituite come segue:
1 - Ogni Datore di lavoro continuerà a versare € 201,42 annue per marittimo al F.A.N.I.MAR. (Fondo Assistenza Nazionale Integrativa Marittimi). Da detto importo è stata e sarà scorporata la somma di € 85,22, sempre annua per marittimo, che è stata e sarà destinata alla copertura delle assicurazioni per morte ed invalidità permanente da infortunio (punto 3 lettere c e d). La differenza di € 116,20 annui per marittimo è stata e sarà destinata alla copertura delle assicurazioni per malattie e/o infortuni causa di ritiro del Libretto di Navigazione, e/o assicurazioni per ritiro o sospensione del Titolo Professionale (punto 3 lettere a e b).
Le suddette somme sono state e continueranno ad essere versate al F.A.N.I.MAR. con le seguenti modalità: € 85,22 annui per marittimo con la data del 1 ° gennaio di ogni anno; € 116,20 annui per marittimo al 1º gennaio di ogni anno oppure in coincidenza con le date di scadenza annuale già in essere e diverse dal 1º gennaio in conseguenza delle varie date di scadenza delle precedenti polizze assicurative dei singoli Armatori.
2 - Con il versamento di cui sopra il datore di lavoro avrà adempiuto ogni obbligo, restando inteso che egli non potrà essere ritenuto responsabile né direttamente né indirettamente per eventuali carenze o dinieghi di tutela assicurativa in relazione agli indennizzi previsti dal presente accordo.
3 - Il F.A.N.I.MAR., premesso quanto indicato ai precedenti punti 1) e 2), continua, restandone l'unico responsabile, ad avere l'obbligo di rinnovare la sottoscrizione delle polizze di assicurazione per i seguenti titoli ed importi, nei limiti delle condizioni generali e/o particolari d'uso e/o di mercato, polizze le cui condizioni valgono e varranno ai fini dell'accertamento del diritto all'indennizzo per ogni marittimo assicurato:
a) Per i sinistri avvenuti a seguito di malattie od infortuni a condizione che tali malattie od infortuni abbiano comportato il ritiro definitivo del Libretto di Navigazione con conseguente dichiarazione di permanente inidoneità alla navigazione da parte di entrambe le Commissioni di I° e II° grado:
- fino a 40 anni non compiuti un indennizzo pari a € 31.000,00
- fino a 50 anni non compiuti un indennizzo pari a € 15.500,00
- fino a 55 anni non compiuti un indennizzo pari a € 7.750,00
- fino a 60 anni non compiuti un indennizzo pari a € 5.200,00
- fino a 65 anni non compiuti un indennizzo pari a € 2.600,00
Gli indennizzi di cui sopra per i marittimi in R.O. (Regolamento Organico), in C.R.L. (Continuità di Rapporto di Lavoro) ed in T.P. (Turno Particolare), intendendosi come marittimi in Turno Particolare quei marittimi iscritti permanentemente nelle liste T.P. dell'Armatore di appartenenza, potranno essere richiesti al F.A.N.I.MAR. anche per malattie od infortuni comportanti il ritiro definitivo del Libretto di Navigazione insorte od avvenuti durante i periodi di riposo a terra.
Per i marittimi provenienti dal T.G. (Turno Generale) e per i marittimi prelevati dal T.G. ed inseriti momentaneamente nelle liste del T.P. con contratto a viaggio, gli stessi indennizzi potranno essere richiesti al F.A.N.I.MAR. solo per malattie od infortuni che abbiano comportato il ritiro
definitivo del Libretto di Navigazione a condizione che siano insorte ed avvenuti durante l'imbarco e causa stessa dello sbarco.
La denuncia di avvenuto ritiro del Libretto di Navigazione, ovvero di prima dichiarazione di inidoneità alla navigazione, deve essere inoltrata al F.A.N.I.MAR. già al momento dell'avvenuta conoscenza da parte del marittimo allegando il relativo verbale della Commissione di I° grado che ha deciso in tal senso. Comunque per poter accedere all'indennizzo la definitiva dichiarazione di inidoneità alla navigazione dovrà essere sancita, su ricorso del marittimo, anche dalla Commissione di II° grado salvo che il marittimo stesso all'atto della denuncia di cui sopra non abbia altresì richiesto al F.A.N.I.MAR. di fare costituire ai propri Assicuratori il Collegio Arbitrale così come previsto dalle condizioni di polizza indicando il nominativo del proprio medico fiduciario svolgente funzioni di arbitro, dichiarando contestualmente altresì di non aver proposto né di voler proporre ricorso alla Commissione di II° grado.
Il giudizio emesso dal Collegio Arbitrale, che si costituirà e svolgerà il proprio compito nel luogo ove ha sede legale il F.A.N.I.MAR., sarà vincolante ed inappellabile per tutte le parti interessate. Si ricorda e sottolinea che non vi sarà diritto ad alcun indennizzo qualora la dichiarazione di permanente inidoneità alla navigazione sia motivata da: tossicodipendenza, alcolismo, AIDS, nonché da disturbi psichici, malattie nervose e mentali in genere. Così come peraltro previsto dalle condizioni generali e/o particolari d'uso e di mercato di tutte le polizze in materia.
Resta comunque inteso che qualora la permanente dichiarazione di inidoneità alla navigazione sia motivata solo ed esclusivamente dalle conseguenze di un infortunio, potrà essere avanzata richiesta di indennizzo anche se tale infortunio fosse stato subito durante un qualsiasi iniziale o temporaneo stato di malattia mentale non già diagnosticata.
b) Ritiro o sospensione del Titolo Professionale a seguito di sinistro marittimo:
gli ufficiali di coperta e macchina saranno inoltre assicurati per ritiro del Titolo Professionale a causa di sinistro marittimo per un massimale di € 25.900,00 per ogni ufficiale, nonché € 10.400,00 per tutela legale sempre in caso di sinistro marittimo.
Per l'eventuale periodo di sospensione del Titolo Professionale, sempre in caso di sinistro marittimo, saranno riconosciuti gli emolumenti mensili medi percepiti a bordo, sino ad un massimo complessivo di € 25.900,00.
c) Caso di morte a seguito di infortunio avvenuto a bordo per i marittimi provenienti dal T.P. o dal T.G. A bordo e a terra per i marittimi in C.R.L. e Regolamento Organico: € 25.900,00.
d) Invalidità permanente totale o parziale (con franchigia relativa del 5%) a seguito di infortunio, con un massimale di € 36.200,00 per infortunio avvenuto a bordo per i marittimi provenienti dal T.P. o dal T.G. A bordo e a terra per i marittimi in C.R.L. e Regolamento Organico.
4 - Le convenzioni assicurative a suo tempo stipulate dal F.A.N.I.MAR. con primarie Compagnie di assicurazione nonché le procedure che devono essere seguite per l'ottenimento dell'indennizzo sono già state ricevute per conoscenza da Confitarma e Fedarlinea che, a loro volta, le hanno circolarizzate agli Armatori associati. Eventuali variazioni non migliorative dovranno a loro volta essere inviate dal F.A.N.I.MAR. a Confitarma e Fedarlinea per opportuna conoscenza.
5 - Il marittimo potrà richiedere, con lettera raccomandata, di versare la somma di cui al punto 1) ad altro Fondo avente analoghe finalità, costituito da Organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale nonché stipulanti e firmatarie di tutti i CCNL d'imbarco sottoscritti da entrambe le Associazioni datoriali del settore firmatarie del presente accordo, restando inteso che anche tale diverso Fondo dovrà parimenti esonerare l'Armatore da ogni responsabilità così come stabilito al punto 2).
Si precisa che il presente accordo si continua ad applicare a tutti i contratti nazionali marittimi di settore, non si applica invece agli addetti agli aliscafi in quanto essi vollero che tutto il beneficio, allora previsto in Lit. 350.000 annue, venisse allocato in indennità di navigazione.
Deroghe al suddetto principio possono essere concordate con pattuizioni a livello aziendale. Il presente accordo si applica altresì alle navi in temporanea dismissione di bandiera ai sensi della Legge 234/89 per i marittimi imbarcati su tali navi. Non si applica inoltre a quelle realtà del settore di rimorchio i cui contratti collettivi aziendali prevedono trattamenti assicurativi di miglior favore per gli stessi titoli.
6 - Versamenti
I versamenti da effettuarsi al 1º gennaio di ogni anno per le assicurazioni in caso di morte o invalidità permanente da infortunio e quelli da effettuarsi alle rispettive scadenze per le assicurazioni relative alla perdita dei libretti di navigazione o del titolo professionale dovranno continuare ad essere effettuati al F.A.N.I.MAR. entro e non oltre dieci giorni dalle predette date. La non osservanza di tali termini farà ricadere sull'Armatore la responsabilità per le tutele di cui al punto 3).
In caso di versamento ritardato, le tutele assicurative di cui al presente accordo riprenderanno a far data da1 versamento medesimo.
7 - Calcolo delle quote da versarsi
a) Perdita del libretto di navigazione e del titolo professionale (punto3ª e 3b)
I versamenti continueranno ad essere fatti per un numero di quote annuali pari al numero dei marittimi risultanti dalle tabelle di armamento maggiorato del numero di marittimi in C.R.L., Regolamento Organico e T.P. in riposo a terra. Eventuali variazioni in corso d'anno verranno regolate a nuovo in occasione del conguaglio di fine anno.
b) Assicurazioni morte ed invalidità permanente da infortunio (punto 3c e 3d):
I versamenti continueranno ad essere fatti per un numero di quote annuali pari al numero dei marittimi risultanti dalle tabelle di armamento maggiorato del numero di marittimi in C.R.L. e Regolamento Organico in riposo a terra. Eventuali variazioni in corso d'anno verranno regolate a nuovo in occasione del conguaglio di fine anno.
Sia per le assicurazioni di cui al punto a) sia per quelle di cui al punto b) la presenza a bordo verrà accertata dal ruolo equipaggio e la permanenza in riposo a terra dalla documentazione relativa.
8 - Variazioni stagionali dell'equipaggio
Il versamento annuale continuerà ad essere formato dalla somma calcolata sull'equipaggio minimo e con i criteri di cui al punto 7) lettere a) e b), cui si aggiungerà una ulteriore somma calcolata sulla media ponderata delle ulteriori presenze a bordo per ogni singola nave così come risultante dall'esercizio dell'anno precedente.
Nel caso di nuovo armamento di una nave si procederà su dati stimati.
A fine anno si provvederà all'eventuale conguaglio a nuovo.
9 - Documentazione
L'Armatore su richiesta del F.A.N.I.MAR., o per suo conto, degli Assicuratori dello stesso, è sempre tenuto a fornire la documentazione necessaria ai fini assicurativi.
Il presente accordo ha decorrenza dal 1º gennaio 2003 e scadrà, in quanto parte integrante del CCNL di settore, nella stessa data di quest'ultimo.
Letto, confermato e sottoscritto,
FILT-CGIL
FIT-CISL
UILTRASPORTI
CONFITARMA
FEDARLINEA
Accordo dell'11 giugno 2003
Tutele assicurative
A decorrere dal 1 ° gennaio 2004 le vigenti intese sulla materia in oggetto sono così modificate:
- Al punto 1, l'importo di € 201,42 è sostituito con € 261,00.
Inoltre, la somma di € 85,22 è sostituita da € 86,00 e quella di € 116,20 con € 175,00.
- Viene istituita una fascia aggiuntiva tra 40 e 45 anni con un importo pari a € 20.660,00. Pertanto al punto 3 lettera a) dopo le parole: "fino a 40 anni non compiuti un indennizzo pari a € 31.000,00" viene aggiunto: "fino a 45 anni non compiuti un indennizzo pari a € 20.660,00".
Addendum al Verbale di Accordo dell'11 giugno 2003
A maggior precisazione di quanto previsto alla pagina 9 "Tutele assicurative" del verbale di Accordo 11 giugno 2003 le parti sottoscrittrici dichiarano che la decorrenza del 1º gennaio 2004, che riguarda sia un incremento contributivo annuo da versare al Fanimar, che l'istituzione di una fascia aggiuntiva tra 40 e 45 anni (importo pari a € 20.660,00) per l'indennizzo in caso di ritiro del libretto di navigazione, deve intendersi riferita esclusivamente alle singole coperture assicurative in scadenza in tale data, mentre per le altre la decorrenza coinciderà con la data delle rispettive scadenze.
Le Aziende, pertanto, dovranno provvedere, con decorrenza 1º gennaio 2004, all'usuale versamento del contributo per la copertura assicurativa agli infortuni (€ 86,00 per marittimo), mentre verseranno, alle singole scadenze delle coperture assicurative (1º gennaio o in corso d'anno) il nuovo importo, pari a € 175,00 per marittimo, per la copertura assicurativa in caso di ritiro del libretto di navigazione. Di conseguenza l'operatività della nuova fascia aggiuntiva (40-45 anni) decorrerà, per i marittimi di ogni singola Azienda, dalla data di versamento al Fanimar dei 175,00 euro di cui sopra.
Roma, 25 novembre 2003
FILT - CGIL CONFITARMA
FIT - CISL FEDARLINEA
UILTRASPORTI
Procedure da seguire per poter richiedere gli indennizzi previsti dall'ultimo accordo nazionale sindacale del 20/12/2002 a seguito di definitiva dichiarazione di inidoneità alla navigazione, con conseguente annullamento del relativo libretto e che vanno a formare parte integrante del predetto accordo
1 - Il marittimo dovrà inviare lettera raccomanda al F.A.N.I.MAR. (Fondo Assistenza Nazionale Integrativa Marittimi), nella quale si denuncia l'avvenuta dichiarazione di inidoneità alla navigazione già da parte della Commissione di I° grado allegando l'ultimo completo verbale redatto dalla Commissione nonché eventuali verbali di precedenti visite effettuate dalla Commissione stessa, entro 15 giorni dalla data in cui il marittimo ne è venuto a conoscenza, pena la perdita del diritto a richiedere l'eventuale indennizzo per decadenza dei termini. Si ricorda altresì che in ogni caso dopo un anno interviene la prescrizione prevista dal codice civile in materia.
2 - Adempiuto a quanto riportato al punto "1" il marittimo deve, nei termini e con le modalità di Legge (attualmente entro 30 giorni), proporre ricorso contro la suddetta dichiarazione di inidoneità alla navigazione alla Commissione Centrale di 11º grado, inviando al Fanimar copia di tale ricorso. Se il ricorso verrà respinto dovrà inviare una copia del provvedimento relativo, sempre al Fanimar, per il prosieguo della pratica.
3 - In alternativa a quanto indicato al punto "2", qualora il marittimo ritenesse che le patologie di cui è affetto siano così gravi e manifeste da rendere inutile il ricorso alla Commissione di II° grado in quanto quest'ultima non potrebbe far altro che respingerlo, potrà, nella stessa lettera raccomanda di denuncia di cui al punto "1", richiedere la costituzione del previsto Collegio Arbitrale. In tal caso la richiesta dovrà contenere nome, cognome, indirizzo e recapito telefonico del proprio medico ed arbitro designato nonché la dichiarazione di non aver proposto né di voler proporre ricorso alla Commissione di II° grado.
4 - Il Fanimar al ricevimento del provvedimento di respinta del ricorso di cui al punto "2" od al ricevimento della richiesta di arbitrato di cui al punto "3", provvederà a raccogliere la documentazione necessaria all'accertamento dell'indennizzabilità dell'evento per poi verificarla, preliminarmente in base ai contenuti ed all'applicabilità del succitato Accordo Nazionale Sindacale e, di concerto con i propri Assicuratori di riferimento, per verificarla definitivamente in base alle condizioni generali e particolari delle polizze "in convenzione" dallo stesso sottoscritte in funzione dell'Accordo medesimo.
5 - Qualora l'accertamento confermi l'indennizzabilità il Fanimar, nel caso abbia ricevuto il provvedimento della Commissione di II° grado che respinge il ricorso del marittimo, provvederà ad inviare tutta la documentazione ai propri Assicuratori di riferimento per le operazioni di liquidazione e pagamento.
6 - Qualora l'accertamento confermi l'indennizzabilità, il Fanimar, nel caso di richiesta di arbitrato, passerà la documentazione ai propri Assicuratori di riferimento che provvederanno ad avviare le procedure arbitrali incaricando il loro medico fiduciario ed arbitro perché giunga, di comune accordo con l'arbitro designato dal marittimo, alla nomina del terzo arbitro. Il giudizio del Collegio Arbitrale sarà inappellabile per tutte le parti in causa.
7 - Gli Assicuratori di riferimento al ricevimento di quanto al punto "5" oppure delle decisioni del Collegio Arbitrale di cui al punto "6", se favorevole al marittimo, provvederanno ad inviare al marittimo stesso atti di quietanza per l'importo dovuto in base agli scaglioni di età previsti dall'Accordo.
8 - Entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento degli atti di quietanza debitamente sottoscritti e datati da parte del marittimo interessato, di norma (salvo il periodo feriale estivo e di fine anno) gli Assicuratori di riferimento provvederanno al pagamento effettivo a mezzo bonifico bancario sul conto corrente del marittimo stesso, i cui estremi il medesimo dovrà aver inviato in accompagnamento agli atti di quietanza di cui sopra.
9 - Ribadendo che agli effetti dell'accertamento definitivo deN'indennizzabilità dell'evento valgono le condizioni generali e particolari delle polizze "in convenzione" sottoscritte dal Fanimar in conformità agli usi di mercato in materia ed inviate a Confitarma e Fedarlinea per l'opportuna conoscenza, si vuole ulteriormente precisare e/o integrare e/o convenire:
a) che per l'accertamento dell'indennizzabilità, per data dell'evento, in relazione alla denuncia di cui al punto "1", si deve intendere la data di accadimento dell'infortunio o di insorgenza della malattia che ha causato la dichiarazione di inidoneità alla navigazione in quanto gli eventi assicurati sono sempre gli infortuni e le malattie che però possono essere indennizzati, alle condizioni previste, solo nel caso in cui siano risultati così gravi da comportare la dichiarazione di inidoneità alla navigazione da parte della Commissione di I° grado nonché di quella di 11 ° grado (fatto salvo quanto previsto al punto "3").
b) che per i marittimi in R.O., C.R.L. o prelevati dalle liste del T.P. permanente dell'armatore di appartenenza, le coperture valgono anche per gli eventi occorsi anche durante i periodi di riposo a terra. Per i marittimi prelevati o provenienti dal T.G. solo se occorsi esclusivamente a bordo od in franchigia (senza estensioni di alcun genere a dopo lo sbarco) e se risultati causa stessa dello sbarco.
c) che il termine di prescrizione nella fattispecie è di un anno come da Codice Civile in materia.
d) che sono esclusi dagli indennizzi quegli infortuni o malattie pregressi ai versamenti al Fanimar, da parte degli Armatori, dei contributi previsti dall'Accordo Sindacale per l'attivazione od il mantenimento annuale delle relative coperture a favore dei marittimi interessati.
e) che ogni eventuale prestazione sociale e/o assistenziale aggiuntiva erogata direttamente dal Fanimar ai marittimi interessati dagli Accordi Sindacali, non può costituire alcuna forma di obbligo per il Fondo stesso, che eroga, statutariamente, in forma di elargizione volontaria, nei limiti delle proprie risorse disponibili, su delibera ed ad insindacabile giudizio del proprio Comitato di gestione e/o del proprio Consiglio di Amministrazione riservandosi la facoltà di valutarne l'opportunità anche caso per caso.
f) che ogni marittimo interessato potrà rivolgersi per ogni ulteriore dubbio od informazione preventivamente al Fanimar stesso od alle OO.SS. di categoria firmatarie dell'Accordo Nazionale Sindacale.
Roma, 25 novembre 2003
FILT-CGIL CONFITARMA
FIT-CISL FEDARLINEA
UILTRASPORTI
Procedura da seguire per richiedere gli indennizzi previsti dall'ultimo Accordo Nazionale Sindacale del 20/12/2002 in caso di morte od invalidità permanente a seguito di infortunio e che vanno a formare parte integrante del predetto accordo.
1 - Il marittimo dovrà inviare lettera raccomandata indirizzata al F.A.N.I.MAR. (Fondo Assistenza Nazionale Integrativa Marittimi), nella quale si denuncia l'infortunio subito a bordo od in franchigia (per i marittimi in R.O. ed in C.R.L anche se subito durante i periodi di riposo a terra) da inviarsi entro 15 giorni dalla data dell'infortunio o dalla data di sbarco dovuta all'infortunio medesimo, pena la perdita del diritto a richiedere l'eventuale indennizzo per decadenza dei termini. Si ricorda altresì che in ogni caso dopo un anno interviene la prescrizione prevista dal codice civile in materia.
2 - Se a causa dell'infortunio risultassero dei postumi invalidanti: lettera raccomanda al Fanimar con allegata la valutazione medica (in originale) che attesta il supposto grado di invalidità permanente (purché evidentemente superiore al minimo di franchigia del 5%) entro 1 anno dalla data di denuncia dell'infortunio. In mancanza, comunque una lettera raccomandata al Fanimar per interrompere il suddetto termine di prescrizione.
3 - Al ricevimento della valutazione medica che attesta un grado di invalidità permanente superiore al 5%, il Fanimar provvederà a richiedere al marittimo e/o all'Armatore la documentazione necessaria all'accertamento dell'indennizzabilità dell'evento, per poi verificarla, preliminarmente, in base ai contenuti ed all'applicabilità del suddetto Accordo Nazionale Sindacale e, di concerto con i propri Assicuratori di riferimento, per verificarla definitivamente in base alle condizioni generali e particolari delle polizze "in convenzione" dallo stesso sottoscritte in funzione dell'Accordo medesimo.
4 - Nel caso in cui l'accertamento confermi l'indennizzabilità, il Fanimar passerà tutta la documentazione ai propri Assicuratori di riferimento che provvederanno ad incaricare il loro medico fiduciario perché visiti il marittimo e confermi o meno il grado di invalidità indicato dalla valutazione medica di parte inviata dal marittimo stesso.
5 - Gli Assicuratori di riferimento, ottenuto l'esito della visita effettuata dal loro medico fiduciario, invieranno al marittimo comunicazione scritta di tale esito allegando atti di quietanza per l'importo corrispondente al grado di invalidità accertato dal proprio medico fiduciario (sempre che risulti superiore al 5%).
6 - Entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento degli atti di quietanza debitamente sottoscritti e datati da parte del marittimo interessato, di norma (salvo il periodo feriale estivo e di fine anno) gli Assicuratori di riferimento provvederanno al pagamento a mezzo bonifico bancario sul conto corrente del marittimo stesso, i cui estremi il medesimo dovrà aver inviato in accompagnamento agli atti di quietanza di cui sopra.
7 - Ribadendo che agli effetti dell'accertamento definitivo dell'indennizzabilità dell'evento valgono le condizioni generali e particolari delle polizze "in convenzione" sottoscritte dal Fanimar in conformità agli usi di mercato in materia ed inviate a Confitarma a Fedarlinea per l'opportuna conoscenza, si vuole ulteriormente precisare e/o integrare e/o convenire:
a) che per l'accertamento del grado di invalidità permanente da infortunio, nella fattispecie, si potrà far riferimento solo alle tabelle INAIL, senza quindi tenere conto del danno biologico od altro come previsto invece quando si chiede un risarcimento a terzi per supposta responsabilità nell'accadimento dell'evento.
b) che il termine di prescrizione nella fattispecie è di un anno come da Codice Civile in materia.
c) che sono esclusi dagli indennizzi le conseguenze di infortuni pregressi al versamento al Fanimar da parte degli Armatori dei contributi previsti dall'Accordo Sindacale per l'attivazione od il mantenimento annuale delle relative coperture a favore dei marittimi interessati.
d) che non costituisce infortunio ogni evento che non sia dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna e che non produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili. Escludendo quindi qualunque forma di malattia quali, ad esempio, infarto, ictus, etc., ipotesi peraltro sostenibile solo
ed esclusivamente, nell'ambito della "responsabilità civile", nei confronti di chi possa eventualmente essere ritenuto responsabile dell'evento accaduto.
e) che ogni eventuale prestazione sociale e/o assistenziale aggiuntiva erogata direttamente dal Fanimar ai marittimi interessati dagli Accordi Sindacali, non può costituire alcuna forma di obbligo per il Fondo stesso, che eroga, statutariamente, in forma di elargizione volontaria, nei limiti delle proprie risorse disponibili, su delibera ed ad insindacabile giudizio del proprio Comitato di gestione e/o del proprio Consiglio di Amministrazione riservandosi la facoltà di valutarne l'opportunità anche caso per caso.
f) che ogni marittimo interessato potrà rivolgersi per ogni ulteriore dubbio od informazione preventivamente al Fanimar stesso od alle OO.SS. di categoria firmatarie dell'Accordo Nazionale Sindacale.
Roma, 25 novembre 2003
FILT-CGIL CONFITARMA
FIT-CISL FEDARLINEA
UILTRASPORTI
Accordo del 5 giugno 2007
Tutele assicurative
In relazione alla richiesta sindacale di ampliare le tutele assicurative del personale navigante con la copertura del caso di morte a bordo o in franchigia per qualsiasi causa e di migliorare le coperture assicurative già previste, le parti hanno convenuto quanto segue:
A decorrere dal 1º luglio 2007 il F.A.N.I.MAR. o altro fondo avente i requisiti di cui al punto 5) dell'accordo del 20 dicembre 2002, provvederà ad assicurare il caso di morte per qualsiasi causa avvenuta a bordo o in franchigia.
In particolare, verrà riconosciuta agli eredi una somma pari a € 12.500,00 a fronte di un premio annuale di € 36,00. A decorrere dal 1º gennaio 2008, il versamento del premio verrà effettuato contestualmente a quello per la copertura del caso di morte o invalidità permanente per infortunio a bordo.
Pertanto gli armatori verseranno al F.A.N.I.MAR. il 1º gennaio di ogni anno (con tolleranza di 10 giorni) la somma annua di € 36,00 per ogni marittimo italiano o comunitario imbarcato sulle proprie navi in base alle tabelle di armamento, affinché il F.A.N.I.MAR., tramite la sottoscrizione di specifiche polizze di assicurazione, le cui condizioni generali e/o particolari nonché esclusioni varranno ai fini dell'accertamento dell'indennizzabilità dell'evento, possa garantire una copertura assicurativa di € 12.500,00 per marittimo nel caso di morte avvenuta esclusivamente a bordo per cause naturali o per infortunio, in quest'ultimo caso il capitale assicurato si sommerà agli eventuali capitali già assicurati in caso di infortunio. Onde permettere di unificare le scadenze annuali al 1º gennaio, inizialmente, il 1º luglio 2007, gli armatori verseranno al F.A.N.I.MAR. la somma di €
18.00 per ogni marittimo, come sopra specificato, pari a 6/12 dell'importo annuo previsto per la copertura assicurativa fino al 31 dicembre 2007, per poi versare l'intero suddetto importo di €
36.00 per ciascun marittimo a partire dal 1º gennaio 2008 e così di seguito di anno in anno. La copertura assicurativa potrà essere garantita dal F.A.N.I.MAR. solo dal giorno successivo a quello in cui il medesimo entrerà nella reale disponibilità delle somme necessarie versatagli dagli armatori.
Ai fini della disciplina delle tutele assicurative previste dall'accordo F.A.N.I.MAR. del 20 dicembre 2002 le parti convengono che marittimi iscritti permanentemente in Turno Particolare, devono intendersi esclusivamente quelli che abbiano maturato almeno 15 mesi di navigazione nell'arco di 4 anni con la stessa società. Tale limite non opera in caso di disarmo dei mezzi o cessazione di attività della società.
Il premio annuale per la copertura per il ritiro del libretto viene incrementato a decorrere dal 1º gennaio 2008 dagli attuali € 175,00 a € 190,00 annui pro-capite a fronte del seguente aggiornamento dei capitali assicurati:
- sino a 40 anni non compiuti € 31.000,00;
- da 40 a 45 anni non compiuti € 21.000,00;
- da 45 a 50 anni non compiuti € 16.000,00;
- da 50 a 55 anni non compiuti € 8.500,00;
- da 55 a 60 anni non compiuti € 6.000,00;
- da 60 a 65 anni non compiuti € 3.000,00.
Si precisa che:
nel caso di decesso di un marittimo che sia stato già dichiarato permanentemente non idoneo alla navigazione (ritiro del libretto) da parte della Commissione di I° grado, qualora il decesso avvenisse prima dell'esito dell'eventuale ricorso alla Commissione di II° grado o prima dell'espletamento degli accertamenti medici a seguito di richiesta di applicazione della clausola arbitrale, si procederà ad indennizzare gli eredi aventi diritto per l'importo fissato, in base all'età, dell'allegato 4 del CCNL vigente.
Quanto sopra a condizione che il decesso sia avvenuto per la medesima malattia o infortunio che sia stata determinante per la dichiarazione di permanente inidoneità alla navigazione, sempre e comunque nel rispetto delle ulteriori norme e procedure per l'accertamento dell'indennizzabilità inerente il ritiro del libretto stesso.
Resta ferma ogni altra previsione contrattuale in materie di tutele assicurative.
Allegato 5 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI DICHIARATA INIDONEITÀ
L'assicurato è tenuto a proporre ricorso, (attualmente da presentarsi per l'accesso alla commissione di II° grado) nei termini e con le modalità previste dal Codice della Navigazione e/o dalle leggi vigenti in materia contro la dichiarazione di cancellazione dalle matricole e dai registri della gente di mare per i motivi che sono oggetto di assicurazione.
La Società si riserva la facoltà di richiedere all'assicurato che per l'espletamento delle pratiche tutte inerenti il ricorso o domanda di revisione questi si avvalga del Consulente Medico prescelto dalla Società stessa eventualmente affiancandolo ad altro Medico di sua fiducia.
Nel caso in cui l'Assicurato non ottemperi a tale obbligo, decade dai benefici dell'Assicurazione salvo che un collegio arbitrale composto da tre medici, due nominati dalle parti ed il terzo nominato d'accordo tra i primi due o in difetto dal Presidente dell'Ordine dei Medici di zona, non dichiari, entro 45 giorni dalla richiesta del marittimo, che tale invalidità definitiva è "manifesta" e che se anche l'Assicurato si fosse sottoposto a cure mediche un eventuale giudizio non avrebbe potuto che dare conferma di tale invalidità permanente definitiva dell'Assicurato con conseguente cancellazione dalle matricole e dai registri della gente di mare.
Il Collegio Medico risiede, a scelta della Società presso la sede della stessa o presso la sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.
Ognuna delle parti sostiene le proprie spese, remunera il proprio Medico designato e contribuisce per metà alle spese e competenze del terzo Medico.
I risultati della procedura, raccolti con apposito verbale redatto in doppio esemplare, uno per la Società, l'altro per l'Assicurato, e sottoscritti dai Medici concordi, ovvero dalla maggioranza, saranno obbligatori per le Parti rinunciando queste fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione di parti contrattuali.
Le conclusioni del Collegio saranno valide ancorché il medico dissidente rifiuti di sottoscriverle e tale rifiuto risulti attestato dagli altri Medici nel verbale definitivo.
I Medici sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.
Le Aziende saranno tenute a far inserire nella polizza tale formulazione al momento del rinnovo della polizza in corso.
A decorrere dall'1/1/2010 il premio di € 86,00 destinato alla copertura delle assicurazioni per morte ed invalidità permanente da infortunio è elevato a € 140,00. Conseguentemente, gli indennizzi in caso di morte si incrementano con pari decorrenza da € 25.900 a € 50.000 e il massimale per infortunio da € 36.200 a € 50.000.
Nella vigente disciplina contrattuale delle tutele assicurative del personale navigante, con decorrenza 1º giugno 2009, al punto 3, lettera a), dopo la tabella degli indennizzi i periodi
successivi vengono così modificati a partire dalle parole "Gli indennizzi di cui sopra_____" e fino
alle parole "_______e causa stessa dello sbarco":
"Gli indennizzi di cui sopra per i marittimi in R.O. (Regolamento Organico), in C.R.L. (Continuità di rapporto di lavoro) potranno essere richiesti al F.A.N.I.MAR. anche per malattie od infortuni comportanti il ritiro definitivo del libretto di navigazione manifestatesi o accaduti durante i periodi di riposo a terra maturati a bordo.
Per i marittimi in T.P. (Turno Particolare) o in T.G. (Turno Generale) gli indennizzi di cui sopra potranno essere richiesti al F.A.N.I.MAR.:
1) a seguito di infortuni avvenuti a bordo o in franchigia e che hanno determinato lo sbarco del marittimo;
2) a seguito di malattia manifestatasi a bordo o in franchigia oppure entro il limite del 28º giorno incluso dalla data dello sbarco."
Il punto 3, lettera a), prosegue con il capoverso: "La denuncia di avvenuto ritiro del Libretto di Navigazione, ovvero di prima dichiarazione di inidoneità alla navigazione, deve essere inoltrata al F.A.N.I.MAR. ecc."
Sono abrogate tutte le precedenti intese (10 maggio 2005 e 5 giugno 2007) nelle parti in cui sono previste modalità assicurative difformi da quelle contenute nella presente intesa.
Procedure da seguire per poter richiedere gli indennizzi.
Il punto 9, lettera b), delle procedure per la richiesta di indennizzo è così sostituito:
"b) che per i marittimi in R.O. e C.R.L. le coperture valgono altresì per gli eventi occorsi anche durante i periodi di riposo a terra maturati a bordo.
Per i marittimi in T.P. o in T.G. in caso di evento da infortunio, solo qualora l'infortunio sia accaduto a bordo o in franchigia e se risultato causa stessa dello sbarco. Nel caso invece di evento da malattia, solo se la stessa si è manifestata a bordo o in franchigia oppure entro il limite del 28º giorno incluso dalla data dello sbarco".
Dopo il punto 9 aggiungere il successivo punto 10:
"Per i marittimi comunitari non italiani, qualora la documentata definitiva dichiarazione di inidoneità alla navigazione non fosse sancita attraverso le procedure disposte per i marittimi italiani (commissioni preposte), si procederà all'applicazione della prevista clausola arbitrale nel luogo ove ha sede legale il F.A.N.I.MAR. o in una città italiana di mare indicata dal marittimo".
Allegato 7 - VERBALE DI ACCORDO PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE
L'anno 2007, addì 30 del mese di maggio, in Roma si sono incontrate la CONFITARMA, l'ASSORIMORCHIATORI, la FEDERIMORCHIATORI, la FEDARLINEA e le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI.
Visti
- gli accordi 5 agosto 1999 e 11 giugno 2003 di rinnovo dei contratti collettivi nazionali del personale marittimo e gli accordi 1º luglio 2003 e 17 luglio 2003 di rinnovo dei contratti collettivi nazionali del personale amministrativo delle società aderenti a CONFITARMA, ASSORIMORCHIATORI, FEDERIMORCHIATORI e FEDARLINEA, nei quali, fra l'altro, le parti sopra citate concordarono circa l'opportunità di dare corso alla previdenza complementare di settore attraverso l'individuazione di un fondo contrattuale di riferimento fra quelli già attivi sul mercato;
- il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 di disciplina delle forme pensionistiche complementari;
- la Legge 8 agosto 1995, n. 335 di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare;
- il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47 di disciplina fiscale della previdenza complementare, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 168;
- il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 di riforma della disciplina delle forme pensionistiche complementari;
- la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) che, modificando il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, prevede, fra l'altro, l'anticipazione dell'entrata in vigore della riforma della previdenza complementare al 1º gennaio 2007;
atteso che
- le forme pensionistiche complementari si distinguono in collettive, vale a dire le forme di cui agli articoli 3, comma 1, lettere da a) a h), e 12 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e individuali, vale a dire le forme di cui all'articolo 13 del citato decreto legislativo;
- la ridotta consistenza occupazionale del settore marittimo non consente la costituzione di un fondo di categoria di dimensioni finanziarie tali da garantire ai lavoratori aderenti adeguati livelli di remuneratività e, pertanto, si conferma l'opportunità di individuare un fondo pensione contrattuale del comparto trasporti, verso cui i lavoratori potranno far confluire le risorse che decideranno di destinare alla previdenza complementare;
le parti convengono che
il Fondo Pensione Complementare Nazionale PRIAMO rappresenta uno strumento idoneo all'erogazione, al termine dell'attività lavorativa, di un trattamento pensionistico complementare che integri quello derivante dal sistema pubblico obbligatorio.
Pertanto, il predetto Fondo PRIAMO è stato individuato quale fondo pensione contrattuale di categoria per i lavoratori dipendenti a cui sono applicati i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro sottoscritti dalle Organizzazioni datoriali e sindacali stipulanti il presente accordo.
Al fine di rendere possibile l'adesione al Fondo PRIAMO da parte dei lavoratori del settore marittimo, è necessario apportare alcune modifiche allo Statuto del citato Fondo, ex art. 36 dello Statuto.
Con riferimento ai lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria successivamente alla data del 28 aprile 1993, è prevista, in caso di adesione alla previdenza complementare, l'integrale destinazione al Fondo di previdenza complementare del TFR maturando.
Con riferimento ai lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993, il conferimento del TFR maturando è fissato ad una percentuale pari al 2,28% degli elementi della retribuzione, utili ai fini del calcolo del TFR, per 12 mensilità annue.
Qualora il lavoratore, a prescindere dalla data di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria, decida di versare, oltre al TFR maturando, un contributo mensile pari all'1% del minimo contrattuale conglobato (paga base + contingenza + EDR) e degli eventuali scatti di anzianità, per 12 mensilità all'anno, l'azienda verserà sulla posizione individuale del lavoratore per 12 mensilità annue, un contributo mensile di pari importo.
Resta ferma la facoltà per il lavoratore di versare al medesimo Fondo un contributo aggiuntivo esclusivamente a proprio carico.
L'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, di cui al punto precedente, è assunto esclusivamente nei confronti dei lavoratori che aderiscono al Fondo PRIAMO. Pertanto, tale contributo non sarà dovuto, né si convertirà in alcun trattamento sostitutivo anche di diversa natura, sia collettivo che individuale, a favore dei lavoratori che, a causa della mancata adesione, non conseguano la qualifica di Socio del Fondo in parola, ovvero la perdano successivamente. Con specifico riferimento al personale non in Regolamento Organico e non in Continuità di Rapporto di Lavoro, gli obblighi di conferimento del TFR maturando e di versamento del contributo aggiuntivo a carico del datore di lavoro e del lavoratore sussistono solo relativamente ai periodi in cui il lavoratore è imbarcato in forza di convenzione di arruolamento o di un impiego a bordo o a terra in regime di comandata, purché nel corso dell'anno solare tali periodi siano di durata complessiva di almeno tre mesi.
Per quanto riguarda il personale amministrativo delle Società che applicano il CCNL sottoscritto da CONFITARMA e FEDARLINEA con le OO.SS.LL. firmatarie del presente accordo, possono aderire tutti i dipendenti con contratto di lavoro subordinato di durata pari almeno a tre mesi.
In base a quanto previsto dalla Nota Informativa di PRIAMO, le spese di adesione al fondo sono attualmente le seguenti:
- spese di adesione, pari ad € 10,32 di cui € 5,16 a carico del socio e € 5,16 a carico del datore di lavoro, da versare in un'unica soluzione;
- quota associativa mensile pari ad € 1,50 a carico del socio;
- costo annuale indirettamente a carico dell'aderente in funzione della scelta di comparto. Per quanto riguarda gli altri aspetti normativi, nonché quelli tecnico-organizzativi, si rimanda integralmente a quanto previsto nello Statuto del Fondo PRIAMO e alle istruzioni contenute nella relativa Nota informativa.
ADDENDUM ALL'ACCORDO NAZIONALE 30 MAGGIO 2007
In riferimento a quanto convenuto nel verbale di accordo per la previdenza complementare sottoscritto dalla Confitarma, Assorimorchiatori, Federimorchiatori, Fedarlinea e dalle Segreterie Nazionali delle Organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti lo scorso 30 maggio, si precisa che il contributo mensile pari all'1% che il lavoratore e conseguentemente l'azienda potranno versare al fondo di previdenza complementare è da intendersi riferito a 14 mensilità all'anno.
Roma, 21 giugno 2007
FILT-CGIL
FIT-CISL
UILTRASPORTI
CONFITARMA
ASSORIMORCHIATORI
FEDERIMORCHIATORI
FEDARLINEA
*****
ACCORDO 3 FEBBRAIO 2009 - PREVIDENZA COMPLEMENTARE
A decorrere dal 1 ° gennaio 2010 il contributo mensile a carico dell'Azienda, fermo restando quello a carico del lavoratore pari all'1%, verrà elevato all'1,5% sempre per 14 mensilità all'anno.
Allegato 8 - COSTITUZIONE DELL'OSSERVATORIO NAZIONALE
Le parti convengono di costituire, contestualmente alla sottoscrizione dell'accordo di rinnovo del CCNL, l'Osservatorio Nazionale permanente allo scopo di individuare scelte atte alla soluzione delle problematiche afferenti il settore del rimorchio e ad orientare l'azione dei propri rappresentati.
L'Osservatorio ha il compito di analizzare e valutare le questioni rilevanti per l'attività complessiva del settore, al fine di consentire di individuare tempestivamente occasioni di miglioramento e di sviluppo dell'attività e del lavoro, determinandone le condizioni e di accertare le motivazioni che causano difficoltà allo sviluppo per poterle superare, in tutte le forme possibili.
In particolare saranno oggetto di studio e di specifico intervento:
- l'esame dei criteri per la determinazione degli organici aziendali, con riferimento all'art. 1 del vigente CCNL;
- la raccolta degli elementi finalizzati a valutare le materie della formazione professionale del personale imbarcato, con l'obiettivo di mantenere e/o implementare il livello di professionalità, nonché della sicurezza e dell'ambiente di lavoro;
- i problemi connessi alla sicurezza in relazione a tutte le fasi del processo lavorativo e di espletamento del servizio, per migliorare il servizio fornito e la sicurezza e l'igiene del lavoro;
- lo studio delle specificità portuali e del relativo traffico con l'obiettivo di individuare adeguate forme di organizzazione del lavoro;
- lo studio di nuove possibili forme di organizzazione del lavoro a bordo finalizzate a migliorare l'efficienza, la produttività e la competitività del settore, anche attraverso forme diverse di flessibilità, professionalità e formazione;
- l'individuazione dei criteri, in materia di deroghe ai limiti sull'orario di lavoro per i mezzi adibiti a servizi portuali, in applicazione di quanto previsto all'art. 3, comma 7 del decreto legislativo 27 maggio 2005 n. 108.
L'Osservatorio definirà i propri programmi di lavoro impegnando le risorse esistenti nelle strutture delle Organizzazioni stipulanti la presente Sezione e potrà avvalersi di collaborazioni specializzate per particolari programmi di ricerca, previe decisioni assunte di volta in volta. L'Osservatorio trasmetterà alle parti stipulanti il programma e il rapporto circa l'attività annuale, gli studi, le azioni intraprese e gli interventi compiuti e può promuovere incontri e manifestazioni pubbliche.
L'Osservatorio sarà composto da 12 membri; 6 rappresentanti di parte sindacale e 6 rappresentanti di parte datoriale.
Gli atti approvati all'unanimità dai componenti dell'Osservatorio, produrranno effetti immediati. Qualora gli stessi comportino modifiche normative al CCNL, dovranno essere portati, per la loro ratifica, al tavolo negoziale delle parti contrattuali. Gli stessi atti, comportanti modifiche normative al CCNL, approvati a maggioranza dai componenti dell'Osservatorio verranno rinviati, per gli opportuni approfondimenti, al tavolo negoziale delle parti contrattuali.
L'Osservatorio ha sede presso la Confitarma che fornirà i servizi di segreteria.
La data delle convocazioni è fissata d'accordo fra i rappresentanti delle parti e comunque non oltre i 15 giorni dalla presentazione della richiesta di una delle parti che costituiscono L'Osservatorio.
Roma, 5 giugno 2007
Allegato 9 - ISCRIZIONE ALL'ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 1
1 - L'obbligo dell'iscrizione nell'elenco di cui al punto 1 dell'art. 1 vige per i marittimi che abbiano superato il periodo di prova di cui ai punti 1 e 2 dell'art. 4.
2 - Il mancato superamento del periodo di prova deve essere comunicato all'interessato alla scadenza del periodo suddetto.
3 - La risoluzione del contratto d'imbarco comporta la cancellazione dall'elenco di cui all'art. 1.
4 - Fermo restando quanto previsto dall'art. 39, è considerato altresì giustificato motivo per la risoluzione del contratto di imbarco:
a) l'inadempimento degli obblighi contrattuali;
b) la mancata tempestiva comunicazione dell'indisponibilità per malattia, infortunio o grave motivo personale da comunicare alla Società per telegramma facendo seguire l'invio del documento giustificativo entro due giorni dall'insorgere del motivo;
c) lo sbarco per colpa del marittimo ai sensi del contratto di imbarco;
d) lo sbarco del marittimo;
e) il rifiuto di trasbordare;
f) la temporanea inibizione dall'esercizio professionale;
g) il raggiungimento dei limiti di età previsti per il pensionamento dalle vigenti norme al riguardo;
h) l'aver preteso da componenti l'equipaggio subordinati per ragioni di servizio l'indebita corresponsione di somme connesse al servizio;
i) la riduzione della flotta sociale, il disarmo di durata superiore a 30 giorni. In questi casi, la non reiscrizione nell'elenco di cui all'art. 1 sarà effettuata, categoria per categoria, partendo da coloro che hanno minore anzianità di azienda.
5 - La cancellazione dall'elenco di cui all'art. 1 verrà comunicata dalla Società al marittimo a mezzo di lettera raccomandata nel termine di 30 giorni rispettivamente dalla data di presentazione del libretto di navigazione o dalla data del provvedimento.
6 - Il marittimo può chiedere, entro 15 giorni dalla comunicazione della Società, i motivi che hanno determinato il provvedimento della cancellazione dallo stesso. In tal caso la Società risponderà all'interessato entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta.
7 - Si considera contrario allo spirito delle presenti norme la cancellazione dall'elenco di cui all'art. 1 determinato da motivi di fede religiosa, di credo politico o di appartenenza ad un Sindacato.
COLLEGIO DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO
1 - Il marittimo che ritenga ingiustificata la risoluzione del contratto d'imbarco con conseguente cancellazione dall'elenco di cui all'art. 1, può chiedere con lettera raccomanda, entro 10 giorni dallo sbarco, l'intervento conciliativo delle Associazioni stipulanti la presente Sezione. Tale intervento dovrà essere espletato ed esaurito entro 20 giorni successivi alla richiesta, in caso di esito positivo verrà redatto un verbale di conciliazione che sarà depositato presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione a cura di una delle parti.
2 - Il direttore dell'ufficio o un suo delegato, accertata l'autenticità, provvederà a depositarlo nella Cancelleria della Pretura nella cui circoscrizione è stato redatto. Il Pretore, su istanza delle parti interessate, accertata la regolarità formale del verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto (Legge 11 agosto 1973, n. 533).
3 - Ove invece il tentativo di conciliazione non riesca, il marittimo potrà ricorrere ad un Collegio arbitrale; a tal fine lo stesso provvederà contestualmente alla richiesta di costituzione del Collegio (da inoltrarsi mediante lettera raccomandata alla Società a pena di decadenza nel termine di 10 giorni successivi a quello di cui al precedente comma) a designare il nominativo del proprio rappresentante; la Società, nei cinque giorni successivi, provvederà a designare il proprio.
4 - Gli arbitri scelti dalle parti provvederanno, entro 10 giorni successivi a quello assegnato alla Società per la designazione del proprio arbitro, a designare, di comune accordo, il Presidente del Collegio.
5 - In mancanza di accordo, il Presidente del Collegio verrà scelto mediante sorteggio tra quelli compresi in una lista, depositata presso la competente Capitaneria di Porto, composta di un numero di nomi, non superiore ad otto, formata di comune accordo fra le Organizzazioni sindacali stipulanti e firmatarie.
6 - Il Collegio espleterà un ulteriore tentativo di componimento e, ove questo non riesca, emanerà in posizione sostitutiva delle parti compromittenti il suo giudizio secondo equità e senza obbligo di formalità procedurali entro 30 giorni dalla sua formale costituzione.
7 - Grava sulla Società l'onere della prova dei fatti posti a base del motivo addotto a giustificazione della cancellazione dall'elenco di cui all'art. 1.
8 - Nel caso in cui dal Collegio non venisse riconosciuta, nelle motivazioni addotte dalla Società, la sussistenza di giustificati motivi e/o giusta causa, ai sensi dell'art. 39, la Società stessa dovrà corrispondere al marittimo, a titolo di penale, un importo calcolato secondo le norme contrattuali vigenti per la liquidazione del trattamento di fine rapporto sino ai seguenti limiti:
anzianità fino a 12 mesi nell'azienda: 30 gg. di retribuzione;
anzianità fino a 3 anni nell'azienda: 60 gg. di retribuzione;
anzianità da 3 a 6 anni nell'azienda: 75 gg. di retribuzione;
anzianità da 6 a 10 anni nell'azienda: 90 gg. di retribuzione;
anzianità oltre 10 anni nell'azienda: 120 gg. di retribuzione.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 9 (Decorrenza 01/07/2024)
Allegato 9 - ISCRIZIONE ALL'ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 1
1 - L'obbligo dell'iscrizione nell'elenco di cui al punto 1 dell'art. 1 vige per i marittimi che abbiano superato il periodo di prova di cui ai punti 1 e 2 dell'art. 4.
2 - Il mancato superamento del periodo di prova deve essere comunicato all'interessato entro la scadenza del periodo suddetto.
COLLEGIO DI CONCILIAZIONE IN SEDE SINDCALE
1 - Il marittimo che ritenga ingiustificata la risoluzione del contratto d'imbarco con conseguente cancellazione dall'elenco di cui all'art. 1, può chiedere con lettera raccomanda, entro 10 giorni dallo sbarco, l'intervento conciliativo delle Associazioni stipulanti la presente Sezione. Tale intervento dovrà essere espletato ed esaurito entro 20 giorni successivi alla richiesta, in caso di esito positivo verrà redatto un verbale di conciliazione passibile di deposito presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente a cura di una delle parti.
2 - Ove invece il tentativo di conciliazione non riesca, il marittimo potrà ricorrere ad un Collegio arbitrale; a tal fine lo stesso provvederà contestualmente alla richiesta di costituzione del Collegio (da inoltrarsi mediante lettera raccomandata alla Società a pena di decadenza nel termine di 10 giorni successivi a quello di cui al precedente comma) a designare il nominativo del proprio rappresentante; la Società, nei cinque giorni successivi, provvederà a designare il proprio.
3 - Gli arbitri scelti dalle parti provvederanno, entro 10 giorni successivi a quello assegnato alla Società per la designazione del proprio arbitro, a designare, di comune accordo, il Presidente del Collegio.
4 - In mancanza di accordo, il Presidente del Collegio verrà scelto mediante sorteggio tra quelli compresi in una lista, depositata presso la competente Capitaneria di Porto, composta di un numero di nomi, non superiore ad otto, formata di comune accordo fra le Organizzazioni sindacali stipulanti e firmatarie.
5 - Il Collegio espleterà un ulteriore tentativo di componimento e, ove questo non riesca, emanerà in posizione sostitutiva delle parti compromittenti il suo giudizio secondo equità e senza obbligo di formalità procedurali entro 30 giorni dalla sua formale costituzione.
6 - Grava sulla Società l'onere della prova dei fatti posti a base del motivo addotto a giustificazione della cancellazione dall'elenco di cui all'art. 1.
7 - Nel caso in cui dal Collegio non venisse riconosciuta, nelle motivazioni addotte dalla Società, la sussistenza di giustificati motivi e/o giusta causa, ai sensi dell'art. 39, la Società stessa dovrà corrispondere al marittimo, a titolo di penale, un importo calcolato secondo le norme contrattuali vigenti per la liquidazione del trattamento di fine rapporto sino ai seguenti limiti:
anzianità fino a 12 mesi nell'azienda: 30 gg. di retribuzione;
anzianità fino a 3 anni nell'azienda: 60 gg. di retribuzione;
anzianità da 3 a 6 anni nell'azienda: 75 gg. di retribuzione;
anzianità da 6 a 10 anni nell'azienda: 90 gg. di retribuzione;
anzianità oltre 10 anni nell'azienda: 120 gg. di retribuzione.
Allegato 10 - PROTOCOLLO D'INTESA FRA CONFITARMA E FILT-CGIL, FIT-CISL, UIL-TRASPORTI
Le parti concordemente prendono atto che il servizio di rimorchio portuale per quanto attiene la parte commerciale (entrata ed uscita delle navi dai porti) costituisce un servizio di tipo imprenditoriale che deve seguire, anche sotto il profilo tariffario, tutte le logiche conseguenti a tale tipo di servizio.
Le parti concordemente riconoscono peraltro che a fianco del servizio commerciale le Autorità richiedono costantemente servizi sociali inerenti la sicurezza, il salvataggio, l'antincendio, la salvaguardia dell'ambiente marino e atmosferico, tutte attività che sono ben distinte e autonome dal servizio commerciale che viene svolto dalle stesse aziende.
Un'accentuazione di tali servizi sociali, i cui costi fino ad oggi sono stati riversati sui costi dei servizi commerciali, pone con urgenza la necessità di una ricognizione del duplice ruolo svolto dalle aziende di rimorchio e dalle conseguenti diverse attribuzioni dei relativi costi. I risultati di tale ricognizione verranno portati a conoscenza dei Ministeri competenti per gli interventi del caso. Tutto ciò premesso, considerata l'esigenza di riduzione dei costi portuali conseguente alla minore richiesta di servizi commerciali particolarmente per i traffici di cabotaggio nonché l'innovazione tecnologica delle navi finalizzata a facilitare le manovre con potenziale minor utilizzo del servizio di rimorchio, le parti, nel quadro delle relazioni sindacali vigenti, dichiarano la propria disponibilità ad esaminare, processi di riorganizzazione del lavoro nei singoli porti volti a realizzare attraverso le opportune flessibilità incrementi di efficienza e produttività.
Eventuali diverse tabelle d'armamento, nel solo ambito della concessione ed in presenza di avanzate tipologie di rimorchiatori di nuova costruzione, potranno essere trattate aziendalmente nella integrale salvaguardia delle norme di sicurezza.
Ove risultassero esuberi di personale potranno aversi:
1) riduzione di personale nei limiti derivanti dal blocco dei turn over;
2) mobilità interaziendale concordata;
3) esodi anticipati concordati tra le parti in quanto a modalità ed incentivi.
Quanto sopra nel rispetto dell'art. 45, l° comma, di cui si ribadisce la validità.
Allegato 11 - PROTOCOLLO SU AMBIENTE DI LAVORO
Le parti riconoscono la necessità di un comune impegno ad affrontare i problemi della salute e della prevenzione dai rischi connessi alla specifica condizione di lavoro dei marittimi.
A questo fine le parti concordano che la normativa contrattuale qui definita sia accompagnata da una legislazione di sostegno, sulla base di alcune esperienze già maturate.
In particolare per quanto riguarda le soluzioni nell'ambito della prevenzione dei rischi derivanti da agenti nocivi strutturalmente presenti nelle navi, tra cui ad esempio l'amianto, le parti concordano che tale legislazione di sostegno debba intervenire nelle fasi di ricostruzione, trasformazione e riclassifica attraverso opportune forme d'incentivazione.
In considerazione, inoltre, della peculiarità del lavoro nautico le parti convengono sulla necessità di istituire appositi strumenti di tutela della salute dei lavoratori.
Tale attività dovrà esercitarsi a partire dall'art. 9 della Legge 300/70 e svolgersi a livello decentrato con la partecipazione delle strutture sindacali territoriali.
Le Aziende s'impegnano ad adottare sulle proprie navi le misure di prevenzione in rapporto a determinati fattori di rischio, attuando le procedure definite dall'art. 9 della Legge 300 già citata. Per i fattori di rischio già individuati nell'ambito del settore, si propongono quali priorità, nel corso della presente vigenza contrattuale:
Rumore: cabine insonorizzate, misure di bonifica cuffie.
Amianto: trattamento secondo procedimenti che evitino la dispersione di fibre, eliminazione di detto materiale su navi di nuova costruzione od acquistate di seconda mano, o come materiale di riparazione, misure di adeguata prevenzione durante l'attività di manutenzione e scoibentazione della nave.
Esposizione a fumi, gas di scarico, nebbie di olii minerali: misure di bonifica nella sala macchine od in garages secondo le indicazioni degli enti preposti.
Prevenzione degli infortuni a bordo: secondo le misure previste dal D.P.R. 547/56 per tutte quelle attività lavorative non direttamente connesse con la navigazione (esempio lavori di manutenzione).
Nell'ambito della valutazione del rischio, da parte del datore di lavoro, e della predisposizione dei piani di prevenzione previsti dalla normativa italiana ed europea, dovranno essere definiti gli opportuni processi di formazione dei lavoratori ed in particolare dei delegati sindacali.
Tale formazione, che potrà avvalersi della prevista legislazione di sostegno, dovrà in particolare mirare a:
1) una corretta informazione sui rischi specifici connessi alle singole mansioni;
2) all'uso degli opportuni mezzi di protezione individuale ed alla loro manutenzione;
3) alla gestione della propria mansione con le necessarie garanzie di sicurezza per la navigazione (formazione professionalizzante).
Le parti, alla ripresa delle trattative, prevista nel mese di settembre, individueranno i soggetti pubblici referenti per l'attività di studio e controllo dei fattori di rischio ambientale.
Allegato 12 - PROTOCOLLO DI INTESA SULLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Le parti esprimono una comune valutazione sulla centralità della formazione professionale. Conseguentemente le parti individuano i seguenti comuni obiettivi di un'attività congiunta di promozione e sviluppo della formazione professionale dei lavoratori marittimi quale strumento:
- strategico ai fini di una politica attiva dell'occupazione;
- di aggiornamento ai fini dell'acquisizione degli standard minimi previsti dalla Legge 739 del 21 novembre 1985 (convenzione STCW 78);
- di aggiornamento ed informazione ai fine della tutela della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare;
- di aggiornamento ed informazione circa la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute;
- di sviluppo della professionalità in connessione con lo sviluppo dell'automazione navale;
- di sperimentazione di nuove forme di organizzazione del lavoro e di nuove qualifiche professionali.
Le parti riconoscono che l'avviamento di politiche di sviluppo della formazione professionale non può prescindere dall'apposita legislazione di sostegno già predisposta dall'amministrazione competente nonché dall'utilizzo delle disponibilità finanziarie derivanti da normative europee, nazionali e regionali e riconoscono altresì come strumento indispensabile all'avvio al lavoro di giovani nel settore, una normativa definita e certa per gli allievi ufficiali nonché l'utilizzo dei contratti di formazione/lavoro nello spirito del presente accordo e secondo le norme definite nell'apposito protocollo.
Le parti, pur riconoscendo l'attività formativa autonomamente svolta da taluni gruppi o aziende armatoriali, ritengono necessario lo sviluppo in tutto l'armamento nazionale di politiche formative concordemente definite tramite le seguenti misure e procedure.
Sarà costituita a livello nazionale una commissione paritetica formata da sei membri nominati dalle OO.SS. e sei membri nominati dalle Associazioni datoriali, con il compito primario di promuovere tutte le iniziative ritenute più idonee a favorire efficaci politiche formative, a formulare proposte nei confronti di Enti ed istituzioni competenti in materia.
Coerentemente alle finalità sopra rappresentate la Commissione dovrà promuovere iniziative specifiche al fine di:
- favorire le rispondenze delle azioni formative alle domande di professionalità espresse dal mercato del lavoro;
- acquisire dalle aziende dati statistici circa la partecipazione ai corsi di aggiornamento previsti dalla convenzione STCW 78;
- determinare strumenti di governo del mercato del lavoro marittimo in funzione dei livelli di espansione della formazione e dell'aggiornamento professionale nell'ambito dell'armamento nazionale, verificando e promuovendo tale processo anche attraverso la riqualificazione e la mobilità del personale;
- esaminare l'andamento complessivo dei contratti di formazione e lavoro anche sulla base della informativa circa gli esiti dei progetti esauriti nell'anno precedente;
- promuovere programmi di formazione mirata in particolare sui temi della sicurezza e della prevenzione;
- favorire uno sviluppo della formazione scolastica e professionale coerente con la realtà e gli indirizzi comunitari.
Allegato 13 - PROTOCOLLO DI INTESA FRA CONFITARMA E FILT-CGIL, FIT-CISL, UIL-TRASPORTI
Gli scenari inediti dell'economia mondiale che sono di fronte, inducono forti sollecitazioni nell'attuale assetto dei traffici marittimi ed una nuova competizione si profila tra i diversi armamenti a livello internazionale.
La liberalizzazione del cabotaggio che dovrà accompagnare il processo di integrazione europea è, inoltre, una sfida ancor più ravvicinata per l'armamento nazionale.
Questi cimenti porranno all'insieme dell'armamento la revisione delle politiche di sviluppo e degli assetti gestionali conseguenti.
L'impresa ed il lavoro si troveranno di fronte a grandi responsabilità ed a sfide impegnative.
Lo scopo del presente Protocollo è quello di definire procedure per affrontare le problematiche che l'impresa armatoriale avrà di fronte sulla base di un sistema di informazione tra sindacato ed organizzazioni armatoriali nella formulazione e realizzazione delle linee di tendenza dell'armamento nell'ambito della politica generale dei trasporti e degli orientamenti CEE in materia.
Vanno, infine, affrontate procedure e garanzie in ordine alle politiche del lavoro, alle procedure ed alle sedi negoziali per regolare il conflitto.
Consultazione a livello nazionale.
Viene istituito un Comitato con funzione consultiva a livello nazionale con sei membri nominati da Confitarma e sei membri nominati da FILT-CGIL, FIT-CISL e UIL-TRASPORTI.
Il Comitato si riunirà, almeno due volte l'anno o su richiesta di una delle parti, per l'informazione e la consultazione preventiva:
- sugli indirizzi di politica marinara a livello nazionale e/o internazionale;
- sugli indirizzi di politica marinara derivanti dagli orientamenti di sviluppo previsti dalla Confitarma;
- sui progetti di sviluppo dei singoli settori;
- sui programmi di ristrutturazione;
- sui programmi ed interventi sulle condizioni ambientali e di sicurezza sul lavoro e della navigazione.
Comitati consultivi territoriali.
Laddove sono presenti entrambe le rappresentanze datoriali e sindacali saranno istituiti comitati consultivi territoriali le cui materie ed i criteri di nomina dei rappresentanti dovranno essere analoghi a quello costituito a livello nazionale.
Regole per il conflitto.
Le parti ribadiscono la validità del protocollo contenente il codice di autoregolamentazione, corredato dal codice per le Aziende, dalle norme pattizie e dalle clausole impegnative assunte dal Governo, tramite l'allora Ministro dei Trasporti (Protocollo Signorile).
Le parti convengono inoltre di dare attuazione a quanto previsto dalla Legge 146/90.
Rappresentanze sindacali di bordo.
1 - In applicazione delle norme dello Statuto dei Lavoratori, che demanda ai contratti collettivi di lavoro l'attuazione dei principi sanciti dallo Statuto stesso alle Aziende di navigazione per il personale navigante, si conviene quanto segue:
- ad iniziativa dei marittimi imbarcati, nell'ambito delle rispettive Organizzazioni sindacali di appartenenza, possono essere costituite in ogni Azienda "rappresentanze sindacali di bordo" scelte tra i componenti dell'equipaggio.
2 - In tali unità possono essere nominati, per ogni Organizzazione sindacale stipulante la presente Sezione:
- 1 rappresentante sindacale fino a 60 marittimi;
- 2 rappresentanti sindacali fino a 100 marittimi;
- 3 rappresentanti sindacali fino a 200 marittimi;
- 4 rappresentanti sindacali fino a 300 marittimi.
3 - Per le Aziende che esercitano il servizio di rimorchio in più porti, in deroga a quanto sopra, sarà nominato un rappresentante sindacale per ogni porto.
4 - I rappresentanti sindacali, che durano in carica fino alla revoca, avranno le seguenti attribuzioni:
a) prospettare verbalmente o per iscritto alla Direzione delle Aziende le questioni che possono sorgere relativamente all'esatta applicazione dei contratti di lavoro e degli accordi aziendali. Eventuali problemi insoluti, nell'ambito delle norme contrattuali, formeranno oggetto d'esame tra le rispettive Organizzazioni sindacali;
b) effettuare, nel rispetto delle leggi e delle norme contrattuali, la raccolta e la consegna delle deleghe e delle tessere, senza arrecare disturbo all'andamento produttivo aziendale;
c) conferire con i componenti degli equipaggi, non impegnati nelle loro mansioni;
d) compatibilmente con le esigenze del servizio e dei regolamenti portuali, indire assemblee, previa comunicazione alla Società, in congruo anticipo, indicando l'ora, la durata e il luogo della riunione.
5 - I rappresentanti sindacali sono tenuti, come gli altri membri dell'equipaggio, ad effettuare le prestazioni di lavoro secondo le comuni norme contrattuali.
6 - I componenti le rappresentanze sindacali beneficiano della tutela disposta dalle norme dello Statuto dei Lavoratori.
Permessi sindacali.
1 - Permessi retribuiti.
Gli armatori concederanno, compatibilmente con le esigenze di servizio, ai rappresentanti sindacali di azienda, per l'espletamento del loro incarico, permessi sindacali retribuiti di 8 ore al mese, cumulabili nell'ambito del trimestre fra i vari delegati.
2 - Permessi non retribuiti.
Fatte salve le condizioni di migliore favore, gli armatori concederanno ai marittimi membri di organi direttivi delle Federazioni nazionali di categoria e delle Sezioni territoriali periferiche di dette Federazioni, permessi orari non retribuiti, compatibilmente con le esigenze dei servizi di bordo, per partecipare a riunioni degli anzidetti organi direttivi ed a trattative sindacali.
3 - L'autorizzazione ad assentarsi dal lavoro dovrà essere richiesta per iscritto dalle Organizzazioni predette alle Direzioni delle Società con almeno 24 ore di preavviso.
4 - All'interno delle ore previste al punto 1, la materia sarà regolata da quanto previsto dall'accordo sulle "libertà sindacali", contenuto nella mediazione ministeriale del 24 luglio 1991, e successivi aggiornamenti definiti con il verbale d'accordo del 5 giugno 2007.
Riscossione contributi sindacali.
1 - Il marittimo potrà inviare all'Armatore una delega a trattenere sulle proprie spettanze l'ammontare del contributo che intende versare all'organizzazione sindacale da lui indicata.
2 - Il marittimo dovrà altresì indicare l'ammontare del contributo da trattenere nonché l'Organizzazione sindacale alla quale dovrà essere effettuato il versamento a cura dell'armatore.
3 - La delega avrà validità fino a quando non sarà revocata.
Affissione comunicati sindacali.
1 - La Società curerà la collocazione in posto accessibile a tutti i membri deN'equipaggio di un albo a disposizione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente accordo e delle sezioni territoriali periferiche delle organizzazioni medesime.
2 - In tali albi saranno affisse le comunicazioni a firma delle Segreterie responsabili delle Organizzazioni e Sezioni periferiche predette che dovranno riguardare materie d'interesse sindacale del lavoro ed essere tempestivamente presentate ai comandi delle navi e fatte pervenire, per opportuna conoscenza, alla direzione della Società o sedi succursali.
Agevolazioni allo studio.
1 - Durante l'imbarco i marittimi che frequentino corsi di studio per corrispondenza o che comunque desiderino impegnarsi nello studio, saranno ammessi, su loro richiesta, dalla Società, in turni di servizio che agevolino lo studio e saranno, per quanto possibile, esonerati dallo svolgere lavoro straordinario.
2 - Saranno presi in esame, in base a "curriculum" scolastico, casi particolari, che richiedendo un maggior impegno nello studio, suggeriscano l'adozione di orari di lavoro particolari, nonché la concessione di ore retribuite da stabilire aziendalmente. Per tale concessione il marittimo farà richiesta direttamente alla Società.
3 - Durante gli esami, i marittimi studenti usufruiranno di permessi retribuiti per tutti i giorni di esame e per i due giorni lavorativi precedenti la sessione d'esame.
4 - Tali permessi sono subordinati alla presentazione della necessaria documentazione direttamente alla Società.
Attività di tempo libero.
1 - Ogni rimorchiatore adibito al servizio d'altura dovrà essere fornito di strumenti e di mezzi atti a consentire ai marittimi un soddisfacente impiego del tempo libero.
2 - Biblioteca di bordo.
Sarà formata da vari volumi di lettura divertente, popolare, di cultura generale e professionale. Gli autori e le edizioni dei libri saranno scelti di comune accordo fra un rappresentante dei sindacati ed un rappresentante della Società.
3 - Attrezzature.
A bordo di ogni rimorchiatore in servizio di altura sarà installato un televisore. Per il servizio di altura oltre gli stretti sarà inoltre fornito un proiettore cinematografico con relativi films ed un registratore sonoro.
Norme per l'organizzazione dei servizi di rimorchio in porto ed in navigazione.
1 - Il mantenimento e l'incremento dell'occupazione dipendono, anche nel settore del rimorchio delle navi, dallo sviluppo dell'attività produttiva, dal riammodernamento dei mezzi e dalla efficienza dei servizi, nel quadro della nuova politica marinara basata sulla riconversione tipologica e tecnologica delle navi e sul piano di sviluppo dei porti e dei cantieri.
2 - Per consentire le finalità precisate e per incoraggiare gli investimenti che tali finalità richiedono, occorre migliorare l'organizzazione del lavoro sui rimorchiatori in servizio d'altura, nel duplice aspetto del rendimento del lavoro e delle condizioni di lavoro.
3 - Per quanto riguarda la sfera d'attività portuale, l'organizzazione del lavoro consiste fondamentalmente nella regolamentazione dei turni di servizio, che l'art. 44 della presente Sezione demanda alla contrattazione integrativa. Mentre si riconferma che la regolamentazione dei turni deve rispondere alle norme contemplate dagli articoli 1 e 10 della presente Sezione, si precisa, ai fini del rendimento del lavoro e dell'efficienza dei servizi, che essa deve tenere presente la "mobilità", la risposta pronta alla richiesta dell'utenza durante tutto l'arco della giornata, la speditezza nell'esecuzione delle operazioni di rimorchio.
Con particolare riferimento alla mobilità questa deve essere riguardata nelle due forme più consone al servizio di rimorchio:
a) il passaggio del personale dal servizio portuale al servizio di altura e viceversa;
b) il trasferimento del personale da un porto ad un altro fra quei porti in cui il servizio di rimorchio è gestito da una stessa Società.
I criteri e le modalità di applicazione della mobilità anche ai fini dell'occupazione dovranno comunque essere concordati fra Organizzazioni sindacali e Società armatrici a livello aziendale. D'altra parte, ai fini di migliorare le condizioni dei lavoratori, è da attribuirsi massima importanza, sia in servizio portuale sia in servizio di navigazione, alla sicurezza, all'ambiente interno dei mezzi, agli alloggi e alle misure igienico-sanitarie.
4 - Si concorda.
Per i rimorchiatori da costruirsi sarà costituita una commissione paritetica con il compito di esprimere, in fase di progettazione, pareri sulla sicurezza, gli alloggi e l'ambiente. Tale commissione potrà anche esprimere raccomandazioni per il miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie e ambientali dei rimorchiatori in servizio.
5 - La difesa dei livelli occupazionali è strettamente legata alla possibilità di sviluppo, di riammodernamento della flotta ed alla conseguente maggiore competitività del mezzo nautico, da realizzarsi anche attraverso una più efficiente organizzazione dei servizi che aumenti il rendimento del lavoro e migliori le condizioni di vita a bordo.
Conseguentemente, premesso che l'eventuale riorganizzazione complessiva dei servizi non dovrà comportare variazioni di costo, le parti concorderanno in contrattazione aziendale l'organizzazione dei turni di servizio.
6 - Nella definizione di una diversa organizzazione del lavoro si dovrà tenere conto della tipologia del mezzo e dei servizi ai quali è adibito.
1 - Le parti, ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità delle imprese e dei lavoratori, concordano l'istituzione di un sistema di informazioni sulle materie e secondo i criteri stabiliti dalla presente disciplina.
2 - Le informazioni verranno fornite a livello nazionale dalla competente Associazione degli Armatori in incontri a carattere annuale con le rispettive associazioni dei lavoratori, nel corso dei quali le parti esprimeranno le proprie autonome valutazioni.
Tali informazioni, che dovranno avere carattere globale, riguarderanno: gli investimenti, lo stato e le prospettive dei servizi di rimorchio in relazione allo sviluppo tecnologico e le sue conseguenze sulla professionalità e l'occupazione nel settore.
3 - Le Organizzazioni Nazionali dell'Armamento daranno inoltre informazioni alle Organizzazioni Sindacali Nazionali sui predetti temi in ordine a realtà operative interessanti aree interregionali o altrimenti integrate (Gruppi Armatori esercenti servizio di rimorchio in più porti).
4 - Le Società armatoriali con più di 100 dipendenti informeranno, tramite l'Associazione di categoria e sotto il vincolo della riservatezza, le rappresentanze sindacali aziendali intorno a sostanziali modifiche tecnologiche, prospettive produttive e livelli occupazionali, che possono investire in modo determinante l'organizzazione complessiva del lavoro.
NORME PER LA PREVENZIONE INFORTUNI (1)
1 - I rimorchiatori, in attesa in avamporto, debbono disporsi in modo da non intralciare la manovra delle navi in entrata e debbono mantenersi ad una distanza prudenziale fino a quando queste non abbiano ridotto la loro velocità a limite di assoluta sicurezza.
2 - Il cavo di rimorchio, di prora alle navi in arrivo, non dovrà essere preso con la "gaffa", ma servendosi sempre del "sacchetto" "Heaving Line".
3 - Dovendosi prendere più di un cavo per la sicurezza dell'operazione di rimorchio ogni cavo dovrà essere filato dallo stesso passacavo o dallo stesso lato della nave.
4 - Per tutto il tempo in cui il cavo è al gancio, il personale dovrà prestare la massima attenzione al fine di trovarsi sempre fuori del raggio di azione del cavo stesso.
5 - Nel sistemare la bozza, si dovrà manovrare a basse velocità e con la massima attenzione onde evitare di far correre rischi al personale.
6 - Nel mollare il cavo della nave si deve attentamente valutare la posizione del rimorchiatore in modo da garantire l'incolumità del personale.
7 - In caso di emergenza, quali pericolo di collisione o di instabilità del rimorchiatore, si dovrà immediatamente e senza esitazioni mollare il cavo di rimorchio.
8 - Il cavo di rimorchio dovrà parimenti essere mollato dai rimorchiatori di prora alle navi in partenza ogni qualvolta queste dovessero superare la velocità prescritta dalle autorità portuali.
9 - I rimorchiatori all'ormeggio allineati lungo la banchina dovranno servirsi di regolari passerelle.
10 - Non si dovranno imbarcare o sbarcare piloti dalle navi in movimento.
11 - Qualsiasi lavoro di manutenzione - quale picchettaggio, pitturazione, ecc. - dovrà essere eseguito in conformità alle prescrizioni dettate dalle leggi infortunistiche evitando di fare eseguire lavori pericolosi durante la navigazione.
______________
(1) Cfr. articolo 34
Le presenti norme, elaborate e stese dal "Comitato di coordinamento" fra piloti, personale rimorchiatori, ormeggiatori, approvate e sottoscritte dalla Corporazione dei piloti, dalla Società armatrice, dal Gruppo ormeggiatori, ciascuno per la parte di propria competenza, si propongono di limitare gli infortuni sul lavoro nelle operazioni di manovra navi in porto.
1 - All'arrivo della nave i piloti, prima di iniziare la manovra di entrata, si accerteranno che siano disponibili i rimorchiatori richiesti e gli ormeggiatori.
2 - I piloti di norma eviteranno di eseguire nello stesso bacino portuale manovre contemporanee che comportino pericolo.
3 - I rimorchiatori dovranno avvicinarsi per ricevere il cavo, nel momento in cui siano richiesti di tale operazione dal Comando della nave. Particolare riguardo a questa norma deve essere dato quando la nave manovra in condizioni metereologiche avverse. Quanto sopra nel rispetto delle norme di sicurezza di seguito specificate.
4 - I rimorchiatori in attesa della nave debbono disporsi in modo da non intralciare la rotta e debbono mantenersi a distanza prudenziale sino a quando questa non abbia ridotto velocità a limite di sicurezza.
5 - Alle navi in arrivo, il cavo di rimorchio di prora non dovrà essere preso dal rimorchiatore tramite la "gaffa", ma servendosi sempre della sagola.
6 - Dovendo dare più di un cavo di rimorchio allo stesso rimorchiatore per la sicurezza dell'operazione, ogni cavo dovrà essere filato dallo stesso passacavi.
7 - Qualora stia per essere necessario l'uso della bozza, il rimorchiatore ne darà preavviso e, sia la nave che il rimorchiatore, dovranno manovrare con particolare attenzione.
8 - Alla partenza, prima che la nave proceda a manovre che possono mettere in difficoltà il rimorchiatore o i rimorchiatori di poppa, il pilota dovrà accertarsi che l'ordine di mollare il cavo sia stato eseguito.
9 - Durante le operazioni di rimorchio, i rimorchiatori dovranno tenere in funzione l'apparato V.H.F.
Nelle comunicazioni V.H.F. fra nave e rimorchiatore dovranno premettersi sempre i nomi della nave e del rimorchiatore trasmittente e ricevente, onde evitare equivoci con altre navi e rimorchiatori in manovra. Ai messaggi ricevuti dovrà essere data conferma; da parte del rimorchiatore sarà sufficiente anche un fischio.
Nell'impossibilità di comunicare tramite V.H.F., il comandante del rimorchiatore dovrà farsi parte diligente per poter quanto meglio ricevere segnalazioni di ordini da parte della nave.
10 - I comandanti dei rimorchiatori in tutte le manovre e circostanze nelle quali ravvisino un rischio comunque per la sicurezza dell'equipaggio, dovranno far mollare tempestivamente il cavo, previa segnalazione di detta operazione alla nave, ovviamente salvo casi d'emergenza.
11 - Ravvisandosi pericolo nell'impiego, da parte delle navi, di cavi di rimorchio in acciaio per la maggior facilità di questi ad incattivarsi in sovrastrutture e parabordi, per mancanza di elasticità e per la difficoltà ad essere tagliati in casi di emergenza, i piloti si adopereranno affinché questi cavi, ove ancora in uso, siano sostituiti da più idonei cavi in fibra naturale o sintetica.
I rimorchiatori comunque dovranno essere dotati di uno spezzone in doppino di fibra naturale o sintetica di appropriata sezione e lunghezza.
12 - Per tutto il tempo in cui il cavo di rimorchio è al gancio del rimorchiatore, l'equipaggio di questo dovrà prestare la massima attenzione per trovarsi sempre fuori dal raggio d'azione del cavo stesso.
13 - I rimorchiatori non dovranno imbarcare o sbarcare piloti da navi in movimento.
14 - Gli ormeggiatori, all'arrivo della nave, prima di portarsi con la loro motobarca a prelevare il cavo di tonneggio dalla poppa della nave o dal rimorchiatore di poppa, chiederanno l'autorizzazione del pilota onde cautelarsi da eventuali effetti dell'elica della nave.
15 - Di norma la nave userà per tonneggiarsi cavi non d'acciaio. Nel disormeggio, i cavi d'acciaio saranno mollati in fase di alLeggerimento degli ormeggi eccezion fatta per gli usuali "springs".
16 - All'entrata dei bacini di carenaggio le navi dovranno presentarsi con cavi di tonneggio maneggevoli, pronti ad essere filati alla motobarca degli ormeggiatori.
ACCORDO 15 MAGGIO 1974
relativo alla determinazione dei compensi di salvataggio
1 - Fra le Organizzazioni sindacali sottoscritte si conviene di istituire una Commissione Paritetica, composta da tre rappresentanti designati da ciascuna azienda e tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie e stipulanti, con il compito di determinare, di volta in volta, i compensi da corrispondere agli equipaggi secondo criteri da stabilire oppure di concordare una normativa definitiva in materia di disincaglio e salvataggio.
2 - Tali compensi saranno computati sulla base della stazza lorda della nave e saranno determinati per ciascuna operazione, a seconda che si tratti di disincaglio o di salvataggio tenendo conto dei seguenti elementi:
a) delle condizioni metereologiche e cioè con mare almeno a forza 5; dell'incendio a bordo dei carichi infiammabili o esplosivi, oppure nocivi, dei bassi fondali, della nebbia, della nave ingovernabile;
b) di operazioni in porto o fuori porto, escludendo da tali operazioni quelle ordinate dalle autorità marittime per la salvaguardia della vita umana, i pescherecci, l'assistenza alle navi fino a 1000 tsl ed in genere ogni assistenza senza operazioni dirette, i disincagli "manovra", le rotture di ormeggi quando non siano compensati da parte dell'assicurazione;
c) del tipo della nave: carico, passeggeri, petroliere o gasiere.
3 - In nessun caso il compenso potrà essere inferiore a € 258,23 per le operazioni in porto e a € 516,46 per quelle fuori porto. Tali limiti non si applicano alle esclusioni di cui al punto b).
4 - Le Commissioni potranno anche comporre le eventuali vertenze giudiziarie in corso.
5 - Le modalità di ripartizione dei compensi saranno stabilite in sede locale di intesa tra gli equipaggi e comunicati all'armatore tramite le organizzazioni sindacali.
Scambio di lettere tra le parti contraenti
Roma, 3 dicembre 1980
Spett.
FILT-CGIL
FIT-FILM-CISL
UIM-UIL
Gli investimenti, lo sviluppo dell'occupazione e quant'altro deve essere posto in essere nell'ottica di una moderna ed economica conduzione imprenditoriale presuppongono comunque, e in specie nel settore portuale, la acquisizione della certezza di poter operare su programmi di medio/lungo termine.
Ciò premesso e attesi i riferimenti alla trattativa per il rinnovo del contratto di lavoro dei dipendenti delle aziende di rimorchio, contratto in scadenza il 31 dicembre 1980, chiediamo a codeste Spettabili Organizzazioni Sindacali di volerci far conoscere il proprio pensiero sulla questione, con particolare riferimento all'esistenza di eventuali strategie e/o principi che possano porsi in posizione alternativa rispetto all'attuale assetto istituzionale privato proprio delle aziende in parola.
In attesa di cortese cenno di risposta ringraziamo e porgiamo distinti saluti.
CONFEDERAZIONE ITALIANA ASSOCIAZIONE ITALIANA
DEGLI ARMATORI LIBERI ARMATORI RIMORCHIATORI
Roma, 3 dicembre 1980
Alla CONFITARMA
Alla ASSORIMORCHIATORI
In merito alla lettera da Voi inviataci, le Organizzazioni Sindacali dichiarano di non aver preclusioni di principio sull'attuale assetto istituzionale privato delle aziende che esercitano il servizio di rimorchio. In tal senso tali aziende debbono poter operare in un quadro di certezza a medio e lungo termine per poter sviluppare e programmare la loro attività imprenditoriale. Ciò premesso, le Organizzazioni Sindacali riconfermano l'opzione del carattere pluralistico del servizio sempre che i piani aziendali, gestionali e di organizzazione nell'attività, siano finalizzati alla economicità del servizio, allo sviluppo dell'attività portuale ed alla salvaguardia dell'occupazione.
Distinti saluti.
FILT-CGIL
FIT-FILM-CISL
UIM-UIL
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 9 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 44 bis - Elemento perequativo
Le aziende nelle quali non viene avviato un confronto per la contrattazione di secondo livello saranno tenute ad erogare, ai marittimi imbarcati, a titolo perequativo, un elemento "retributivo di garanzia" lordo mensile pro-capite non utilizzabile ai fini del calcolo degli istituti differiti né dello straordinario, pari al 2% del minimo contrattuale. Tale importo sarà assorbito nel caso di stipula di accordo aziendale o di secondo livello.
Resta inteso che rimarranno escluse le aziende nelle quali siano comunque applicate condizioni collettive di miglior favore rispetto alle previsioni del CCNL.
NORMA TRANSITORIA
In caso di disallineamento della percentuale di calcolo dell'elemento retributivo di garanzia rispetto a quella prevista nella Sezione 1 del CCNL, le parti si impegnano ad adeguarla, in occasione del prossimo rinnovo contrattuale.
L'anno 2020 addì 16 del mese di dicembre in Roma
- CONFEDERAZIONE ITALIANA ARMATORI (CONFITARMA)
e
le Organizzazioni dei lavoratori sottoelencate:
- FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI TRASPORTI (FILT-CGIL)
- FEDERAZIONE ITALIANA TRASPORTI (FIT-CISL)
- UNIONE ITALIANA LAVORATORI TRASPORTI (UILTRASPORTI)
hanno stipulato la presente Sezione per i marittimi imbarcati su unità da diporto destinate a scopi commerciali, anche non in via esclusiva.
Le Parti si danno vicendevolmente atto che, quale espresso presupposto della conclusione e della stipulazione del presente contatto collettivo, è stato tra esse voluto e pattuito un vincolo di stretta inscindibilità fra tutte le pattuizioni contenute.
Le parti dichiarano a tal fine che la presente premessa è ad ogni effetto vincolante ed è parte integrante di questo accordo.
Le suddette Parti hanno inteso, inoltre, fissare gli elementi base per adeguare il lavoro del settore da diporto alla normativa italiana in vigore per il lavoro nautico.
Conseguentemente tutte le pattuizioni del presente accordo sono avvenute tenendo conto della legislazione in materia e costituiscono, rispetto a questa ultima, trattamento nel suo complesso, di miglior favore per i lavoratori. Le negoziazioni che hanno portato alla conclusione del presente accordo hanno inoltre ed evidentemente tenuto conto della peculiarità della prestazione lavorativa nel settore del diporto, che pur ricade nel campo del lavoro nautico.
Art. 1 - Campo di applicazione
La presente Sezione si applica ai marittimi componenti l'equipaggio delle unità da diporto adibite a scopi commerciali, anche non in via esclusiva, iscritti nelle categorie della Gente di Mare.
L'imbarco del marittimo viene effettuato dall'Armatore in conformità alle norme di Legge e contrattuali.
Il contratto di imbarco viene stipulato presso l'Autorità Marittima o Consolare in conformità al modello allegato alla presente Sezione (Allegato 1).
I marittimi saranno imbarcati con convenzione a tempo determinato/indeterminato.
Al momento dello sbarco per il compimento del periodo di imbarco così convenuto, il marittimo sbarcherà per fine contratto.
Art. 3 - Contratto d'imbarco a tempo determinato
Il contratto d'imbarco a tempo determinato è da intendersi per un periodo complessivo non superiore a dodici mesi. Sono considerati successivi al primo tutti i contratti intervenuti fra lo stesso armatore e lo stesso marittimo quando fra l'uno e l'altro non sia occorsa una interruzione di rapporto contrattuale superiore a novanta giorni.
Nel caso di sbarco per malattia o infortunio, il periodo di novanta giorni decorrerà dalla data di guarigione dall'infortunio o dal termine del periodo di cura della malattia.
Il periodo di imbarco convenuto potrà essere dall'armatore anticipato o posticipato di trenta giorni per esigenze legate alla navigazione e/o commerciali.
Il primo periodo di imbarco, comunque non superiore ai 60 giorni, sarà considerato ad ogni effetto periodo di prova. Le spese di imbarco/sbarco e viaggio sono a carico del datore di lavoro.
Entro il periodo di prova l'armatore può risolvere il contratto di imbarco, dandone comunicazione in forma scritta, in qualunque porto, corrispondendo al marittimo le competenze dovute fino al giorno dello sbarco compreso. Il contratto di imbarco può essere risolto durante il periodo di prova anche dal marittimo e con diritto alle competenze maturate sino al giorno dello sbarco compreso.
L'armatore è tenuto a comunicare il risultato della prova entro i termini sopra stabiliti, in mancanza verrà ritenuta positivamente superata.
Qualora alla scadenza del periodo di prova, la nave sia in navigazione, tale periodo verrà automaticamente prorogato fino alla data del primo approdo.
Art. 5 - Posizioni di bordo e livelli
Appartiene a tale livello il Comandante e il Direttore Di Macchina del diporto.
Appartiene a tale livello il Capitano del diporto.
Appartengono a tale livello gli ufficiali del diporto.
Appartengono a tale livello sottufficiali di coperta, macchina e di albergo deI diporto.
Si considerano tali i lavoratori che svolgono mansioni di Nostromo, Motorista, Operaio, Chief Steward, Maitre d'Hotel, Chef.
Appartengono a tale livello i comuni di coperta macchina e d'albergo da diporto.
Si considerano tali i lavoratori che svolgono mansioni di Marinaio cuoco, marinaio, cameriere, steward, hostess, receptionist.
Appartengono a tale livello le qualifiche iniziali imbarcate sulle unità da diporto.
Le tabelle minime di armamento (numero del personale di coperta, numero del personale di macchina, numero del personale addetto ai servizi per l'equipaggio e dei passeggeri), sono stabilite dalle competenti Autorità marittime.
Per le navi da iscrivere nel Registro Intemazionale Italiano le tabelle di armamento verranno definite in sede nazionale con le segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali firmatarie della presente Sezione.
L'orario di lavoro al giorno è stabilito in otto ore dal lunedì al venerdì. Il comandante potrà stabilire turni secondo le necessità della navigazione e dei servizi richiesti dagli ospiti nel rispetto della normativa vigente.
Il lavoro svolto nella giornata di sabato e nei giorni festivi darà diritto ad una giornata di riposo compensativo.
Il godimento dei riposi compensativi potrà avvenire compatibilmente con le esigenze di servizio del mezzo nautico e della navigazione sia in porto nazionale sia in porto estero.
Il marittimo potrà richiedere di poter usufruire di tali riposi compensativi compatibilmente con le esigenze di servizio.
Qualora, all'atto dello sbarco, il marittimo non abbia potuto usufruire di tutti i riposi maturati durante l'imbarco, dovrà essere indennizzato con la corresponsione di una indennità sostituiva calcolata con 1/26 del minimo contrattuale, panatica convenzionale, rateo di gratifica Natalizia e Pasquale per ogni giorno di riposo non usufruito.
Art. 8 - Lavori che non rientrano nelle ordinarie mansioni del marittimo
I componenti dell'equipaggio non sono tenuti a prestare un servizio diverso da quello per il quale sono stati imbarcati. Tuttavia il Comandante, nell'interesse della navigazione ha la facoltà di adibire temporaneamente, e non in maniera prevalente, i componenti dell'equipaggio ad un servizio diverso da quello per il quale sono stati imbarcati, purché non sia inadeguato al loro titolo professionale ed al loro grado.
In caso di necessità per la sicurezza della nave, i marittimi possono essere adibiti a qualsiasi servizio.
L'armatore è tenuto a fornire la divisa all'equipaggio il quale ha il dovere di mantenerla in buone condizioni.
Art. 10 - Rimborso spese viaggio e di rimpatrio
Le spese del viaggio per raggiungere la nave vengono rimborsate al marittimo in treno, in prima classe per il Comandante e il Direttore di macchina e gli Ufficiali e in seconda classe per i Sottufficiali e Comuni, dalla residenza al luogo di imbarco. Oltre i 500 chilometri di percorrenza viene consentita la cuccetta. Per la durata del viaggio fino all'imbarco viene corrisposta, in luogo dell'indennità sostitutiva della panatica, un'indennità giornaliera che consenta l'acquisto dei viveri e che non sia inferiore a quella prevista all'art. 16 della presente Sezione.
Le spese di rimpatrio, quando spettanti, sono calcolate come dal punto precedente.
Il minimo contrattuale mensile e le altre voci retributive spettanti ai marittimi secondo il grado, le qualifiche ed i livelli di inquadramento, sono indicate e valorizzate al lordo di ogni trattenuta di Legge, nel presente Accordo e nella Tabella "Minimo contrattuale" (Allegato 2) che ne è parte integrante.
Esse saranno corrisposte al massimo entro il decimo giorno del mese successivo a quello di competenza.
La paga giornaliera è ragguagliata a 1/30mo della paga mensile.
Il marittimo potrà delegare, dandone notizia scritta all'armatore, un proprio famigliare a percepire la retribuzione o parte di questa.
L'importo stabilito verrà inviato dall'armatore stesso alla persona delegata con eguale cadenza del pagamento della retribuzione.
In occasione del Natale e della Pasqua sarà corrisposta al personale che abbia compiuto un anno di imbarco una mensilità della Paga conglobata. Nel caso di personale che non abbia maturato un anno di imbarco, verranno corrisposti ratei di tali gratifiche natalizia e pasquale in ragione di tanti dodicesimi quanti sono stati i mesi di imbarco compiuti. Per le frazioni di mese verranno corrisposti i ratei giornalieri.
Nel caso di sbarco ed in occasione della liquidazione delle altre competenze, saranno corrisposte anche le quote parti maturate delle suddette gratifiche natalizie e pasquali.
Art. 12 - Indennità di navigazione
In considerazione delle peculiari esigenze della navigazione e del disagio derivante dal servizio a bordo, viene attribuita una indennità di navigazione giornaliera nelle misure di seguito indicate.
Comandante del diporto € 3,35
Direttore di macchina € 2,87
Capitano del diporto € 2,28
Ufficiale di navigazione € 1,72
Allievo Ufficiale € 0,69
Sottufficiale del diporto € 1,19
Comune del diporto € 0,69
Qualifiche iniziali € 0,34
Art. 13 - Lavoro straordinario
Le prestazioni lavorative oltre le 8 ore giornaliere saranno considerate lavoro straordinario e quindi remunerate. Il compenso per l'ora di straordinario si ottiene dividendo il minimo contrattuale mensile per il divisore 184. Il valore così ottenuto verrà aumentato secondo le seguenti percentuali:
- 25% in orario diurno;
- 30% in orario festivo, notturno e notturno-festivo.
Art. 14 - Indennità perdita corredo personale
In caso di perdita di tutti gli effetti personali, o per la maggior parte di essi, per fatto della nave o altro sinistro, il personale ha diritto all'indennizzo da parte dell'armatore del danno subito entro i limiti massimi seguenti:
- Comandante - Dir. Macchina € 500
- Restante equipaggio € 400
Per le perdite parziali gli importi sopra indicati saranno proporzionalmente ridotti.
Il vitto è a carico dell'armatore e deve essere consumato a bordo; i generi alimentari devono essere di buona qualità.
Art. 16 - Indennità sostitutiva della panatica
Durante l'imbarco nel caso in cui la nave armata non possa fornire servizio di cucina, oppure nel caso di nave ai lavori senza servizio di cucina o in altri casi particolari in cui non possa essere consumato il vitto a bordo, l'armatore deve corrispondere all'equipaggio, in sostituzione del vitto, un'indennità giornaliera pari ad € 25,00 per ciascun marittimo.
Art. 17 - Panatica convenzionale
In tutti i casi in cui occorre computare la panatica quale coefficiente della retribuzione o considerarla come coefficiente di calcolo per la liquidazione di indennità (ad esempio indennità sostitutiva del preavviso, trattamento di fine rapporto, indennità sostitutiva delle ferie o dei riposi compensativi, indennità giornaliera in corso di malattia o infortunio, 13A e 14A mensilità, ecc.) il valore da attribuire alla panatica mensile è determinato in 4,96 Euro mensili (per le qualifiche iniziali 3,25 Euro mensili).
Sono considerati giorni festivi:
a) tutte le domeniche;
b) l'anniversario della liberazione (25 aprile) e la festa del lavoro (1º maggio);
c) le seguenti ulteriori festività:
- 1º gennaio (Capodanno);
- 6 gennaio (Epifania)
- lunedì di Pasqua;
- 2 Giugno;
- 15 agosto (Assunzione);.
- 1º novembre (Ognissanti);
- 8 dicembre (Immacolata Concezione);
- 25 dicembre (Natale);
- 26 dicembre (s. Stefano)
Inoltre sono considerati semi festivi il 24 dicembre e il 31 dicembre.
In caso di prestazione lavorativa il marittimo avrà diritto al riposo compensativo così come previsto dal precedente articolo 7 (Orario di Lavoro). Qualora una delle festività nazionali cada in giorno di domenica verranno riconosciute al marittimo una giornata di riposo compensativo e un importo pari ad un ventiseiesimo (1/26) della retribuzione mensile.
Nessun membro dell'equipaggio potrà allontanarsi da bordo senza darne comunicazione al Comandante o a chi lo rappresenti.
Al lavoratore che ne faccia richiesta l'Armatore può accordare permessi di breve durata con la corresponsione della retribuzione in caso di giustificati motivi.
Al personale è riconosciuto un periodo feriale di 34 giorni per ogni anno di servizio o pro rata da fruire in giorni di calendario con esclusione delle domeniche e delle altre festività. Qualora per imprescindibili ragioni di servizio, il personale non potesse usufruire in tutto o in parte delle ferie maturate, l'Armatore corrisponderà al marittimo all'atto dello sbarco altrettante giornate di indennità sostitutiva pari ad 1/26mo della paga conglobata mensile e rateo di gratifica natalizia e pasquale per ogni giornata di ferie non goduta.
Art. 22 - Assicurazione malattia ed infortuni e trattamento previdenziale
L'Armatore assicurerà i marittimi secondo le vigenti disposizioni di Legge.
A decorrere dal 1º gennaio 2008 i marittimi, compresi i Comandanti e i Direttori di macchina, saranno inoltre assicurati, attraverso il Fondo Fanimar, in caso di perdita del libretto, perdita titolo professionale Ufficiali e invalidità permanente totale o parziale a seguito infortunio, secondo quanto previsto dall'Allegato 16 della Sezione per l'imbarco dei lavoratori marittimi comunitari sulle navi da carico e sulle navi traghetto passeggeri/merci superiori a 151 t.s.l. e per i comandanti e i direttori di macchina imbarcati su navi superiori a 151 t.s.l. e inferiore a 3.000 t.s.l. o 4.000 t.s.c.
Art. 23 - Condotta dell'equipaggio e disciplina
I membri dell'equipaggio dovranno conformare i loro comportamenti all'ambiente di lavoro proprio delle crociere.
I rapporti gerarchici e la disciplina di bordo saranno regolati dal codice della navigazione e dalle leggi italiane.
I provvedimenti disciplinari applicabili nei confronti del marittimo potranno essere:
- rimprovero verbale
- rimprovero scritto
- risoluzione del contratto.
Per le sanzioni più gravi del rimprovero scritto si dovrà - prima dell'applicazione della sanzione -procedere alla contestazione dell'addebito e all'audizione a difesa del marittimo che potrà farsi assistere da un rappresentante sindacale di un'organizzazione firmataria la presente Sezione.
Ai fini dell'applicazione della risoluzione del contratto di imbarco è necessario un comportamento del marittimo così grave da far venire meno il rapporto fiduciario. In via meramente esemplificativa:
- ubriachezza a bordo e assunzione di sostanze che possano alterare lo stato psicofisico del marittimo;
- recidiva disobbedienza che abbia già dato luogo ad almeno un provvedimento disciplinare scritto;
- furto e reati contro il patrimonio;
- atti implicanti dolo o colpa grave con danno per l'azienda (es.: danneggiamento dell'unità);
- inosservanza del divieto di fumare a bordo, qualora tale comportamento rischi di causare gravi danni e/o incidenti a persone o cose (nei luoghi in cui sia espressamente vietato);
- rissa o vie di fatto;
- insubordinazione.
I provvedimenti disciplinari durante il periodo di imbarco saranno adottati dal Comandante che li annoterà sul Giornale di bordo.
Nei casi di particolare gravità per cui è prevista la sanzione della risoluzione del contratto, il Comandante potrà procedere allo sbarco immediato del marittimo.
Le misure disciplinari che comportino la risoluzione del rapporto di lavoro dovranno essere adottate dopo aver contestato per iscritto al marittimo, la mancanza. Questi dovrà replicare per racc. a.r. entro 15 giorni dopo essere rientrato nella propria residenza.
Sull'unità si potrà disporre un codice etico comportamentale.
Art. 24 - Risoluzione del rapporto di lavoro
Il contratto di imbarco si risolve con il compimento del periodo di imbarco previsto.
Può essere risolto dall'armatore solo per giusta causa, con corresponsione del solo trattamento di fine rapporto, o giustificato motivo, sia soggettivo che oggettivo, con diritto del marittimo al preavviso:
- per il Comandante e Direttore di Macchina 25 giorni
- per gli Ufficiali 18 giorni
- per i Sottufficiali e Comuni 12 giorni
Il rapporto di arruolamento cesserà di diritto in caso di perdita totale dell'unità, o di sua definitiva innavigabilità dichiarata dalla competente autorità, in caso di vendita giudiziaria, per dichiarazione definitiva di inidoneità alla navigazione del marittimo.
Le spese di viaggio per il rientro alla residenza del marittimo saranno a carico dell'Armatore con l'eccezione di quelle conseguenti a sbarco per volontà/colpa del marittimo.
Art. 25 - Trattamento di fine rapporto
Alla cessazione del contratto di arruolamento per qualsiasi causa, l'Armatore dovrà corrispondere il trattamento di fine rapporto calcolato secondo quanto stabilito dalla Legge 29 maggio 1982 n. 297.
Si indicano quali unici elementi componenti la retribuzione a tale titolo:
- Minimo contrattuale mensile
- Rateo gratifica natalizia
- Rateo gratifica pasquale
La risoluzione del rapporto di lavoro per giustificato motivo e dimissioni deve essere comunicata entro i termini di preavviso di cui all'art. 24.
La mancata comunicazione nei termini sarà sostituita da una indennità pari a tante giornate quante quelle previste dal preavviso e calcolate secondo quanto indicato dal presente articolo per il trattamento di fine rapporto.
Le parti sottoscritte si danno vicendevolmente atto che eventuali controversie potessero insorgere tra un marittimo e l'Armatore sull'interpretazione della presente Sezione saranno composte su base irrituale e secondo equità e buona volontà da un dirigente sindacale -appartenente alle Associazioni Sindacali firmatarie della presente Sezione - delegato, con delega semplice dal marittimo, e dall'armatore, o da un suo rappresentante e da un conciliatore di comune accordo nominato dalle parti.
Decorsi infruttuosamente 15 giorni dal ricevimento della richiesta di bonario componimento di una parte senza che l'altra parte abbia provveduto alla convocazione del collegio di cui al presente articolo, o, in caso di mancato accordo si potrà adire l'Autorità Giudiziaria.
Gli operatori sindacali delle sottoscritte Associazioni Sindacali potranno visitare a bordo il personale, preavvertendo il Comandante. Queste visite non potranno avvenire quando l'unità sia pronta a muovere, o, nell'immediato del suo rientro in porto.
I passeggeri non dovranno essere coinvolti, in alcun modo, nell'attività sindacale.
Con la stipula della presente Sezione il marittimo dovrà versare il contributo sindacale e la quota di servizio in ragione dell'1% su minimo contrattuale.
Inoltre si conviene che la quota di servizio una tantum, per la stipula della presente Sezione, è pari per ogni marittimo ad una giornata di retribuzione (1/26mo di minimo contrattuale).
La presente Sezione decorre dal 1 ° gennaio 2021 ed avrà validità fino al 31 dicembre 2023. Essa si intenderà tacitamente prorogata di anno in anno qualora non venga disdettata da una delle parti, con lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della scadenza. In ogni caso essa resterà in vigore fino a quando non sarà sostituita da un successivo accordo dello stesso livello.
Art. 29 - Trattamento di miglior favore
Resta fermo l'eventuale migliore trattamento in atto.
*****
NOTA A VERBALE 1 - Pari Opportunità uomo-donna
Le Parti convengono circa l'opportunità di applicare anche nel rapporto di lavoro nautico per il diporto la promozione del lavoro femminile e l'effettiva parità di opportunità uomo-donna.
NOTA A VERBALE 2 - Formazione professionale
Le Parti convengono sulla necessità di ricercare tutte le opportunità che le normative europee, nazionali e regionali possono offrire per lo sviluppo di attività formative per i marittimi.
I programmi di formazione saranno indirizzati ai marittimi e potranno riguardare materie quali: la sicurezza della navigazione, la prevenzione e la tutela della salute, lo studio della lingua inglese, ecc.
CAPITANERIA DI PORTO del Compartimento Marittimo di _________
CONTRATTO DI IMBARCO
sull'unità denominata ""_________"" n. di iscrizione________
L'anno _________ addì _________ del mese di _________ nella Capitaneria di _________ Porto suddetta avanti a me _________ Ufficiale di Porto delegato dal Signor _________ Comandante del Porto alla stipulazione dei Contratti di arruolamento, sono personalmente comparsi:
- La Società Armatrice con sede in _________ , codice fiscale e partita I.V.A _________ Armatrice dell'unità denominata "________" di T.S.L _________ lunghezza f.t. Mt _________ iscritta al n _________ del _________ dell'Ufficio Marittimo di _________;
e/o Raccomandatario Marittimo con sede in _________ , codice fiscale e partita I.V.A _________ , in nome e per conto della Società Armatrice con sede in _________ , codice fiscale - _________ -, Armatrice dell'unità denominata "_________" di T.S.L _________ lunghezza f.t. Mt _________ iscritta al n _________ del _________ dell'Ufficio Marittimo di _________
- il Marittimo iscritto nel ruolino che segue;
RUOLINO
COGNOME E NOME (codice fiscale) | CLASSE | MATRICOLA CATEGORIA | UFFICIO DI ISCRIZIONE | GRADO DI BORDO | PAGA GLOBALE MENSILE LORDA |
i quali hanno dichiarato:
1. il primo di arruolare ed il secondo di arruolarsi, in servizio dell'unità medesima, con il grado e la
paga come da ruolino, ed alle condizioni risultanti dal CCNL _________;
2. di stipulare il presente contratto con decorrenza dal _________;
3. di rinunciare, concordatamente ed esplicitamente, alla presenza di testimoni per la stipulazione della presente convenzione di arruolamento.
L'unità si trova attualmente ormeggiata nel porto di _________ in _________
Allegato 2 - MINIMO CONTRATTUALE
|
| MINIMO CONTRATTUALE DAL 01/01/2022 | MINIMO CONTRATTUALE DAL 01/07/2022 | MINIMO CONTRATTUALE DAL 01/07/2023 |
VI Livello | Comandante del diporto | € 1.621,72 | € 1.661,86 | € 1.702,01 |
VI Livello | Direttore di macchina | € 1.621,72 | € 1.661,86 | € 1.702,01 |
V Livello | Capitano del diporto | € 1.524,25 | € 1.561,98 | € 1.599,70 |
IV Livello | Ufficiale di navigazione | € 1.387,66 | € 1.422,01 | € 1.456,36 |
III Livello | Sottufficiale del diporto | € 1.328,27 | € 1.361,15 | € 1.394,02 |
II Livello | Comune del diporto | € 1.184,15 | € 1.213,46 | € 1.242,77 |
I Livello | Qualifiche iniziali/Allievo Uff.le | € 999,27 | € 1.024,00 | € 1.048,74 |
1.1. This Collective Bargaining Agreement applies to all seafarer who are neither Citizen nor resident in a Member State of the European Union, embarked on board of Italian cargo vessels listed in the Italian International Registry pursuant to Legislative Decree no. 457 of December 30, 1997, converted, with amendments, into Law no. 30 of February 27, 1998.
1.2. The seafarer shall be subject to this Agreement, signed between CONFITARMA, ASSARMATORI and the Italian Trade Unions in compliance with art. 3 clauses 2 & 3 of Italian Law n. 30/1998, from the date on which they are engaged until the date on which they sign off or the date until which, in accordance with this Agreement, the Shipowner, as per MLC, 2006 definition, is liable for the payment of wages.
1.3. The shipowner-seafarer relationship is regulated by a Seafarer Employment Agreement (SEA) of a definite (fixed-term) period, which shall be expressly stipulated at the beginning of the relationship. The Seafarer Employment Agreement shall be terminated at the date of its expiry.
Article 2 - Medical Fitness and pre-Employment
2.1. The Shipowner shall be entitled to require that any seafarer shall have a medical certificate, which is in compliance with MLC and STCW, issued by a duly qualified medical practitioner. The above medical certificate shall be issued:
a) by a duly qualified medical practitioner authorized by the State of the seafarer if that Member has ratified the MLC2006.
b) by a duly qualified medical practitioner of the State listed in the Circular n. 1163 of the Maritime Safety Committee (MSC) of International Maritime Organization (IMO) concerning Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW 78) as amended.
c) by a medical practitioner recognized by the Shipowner in accordance with the requirements of STCW 78, as amended or, in case seafarers are not covered by STCW, in accordance with ILO/IMO/WHO International Guidelines if the State of the seafarer has not ratified the MLC2006. The Shipowner shall also be entitled to require that any seafarer is holding the vaccinations needed and that he/she answers faithfully any questionnaire on his/her state of health, which may be required.
2.2. The company shall be entitled to require that any seafarer shall have a satisfactory pre-employment medical examination, at company expense, by a company-nominated doctor and that the seafarer answer faithfully any questionnaire on their state of health which may be required. Failure to do so may affect the seafarer's entitlement to compensation as per the terms and conditions of this Agreement. The seafarer shall be entitled to receive a copy of the medical certificate issued in respect of such an examination.
2.3. Each seafarer shall undertake to serve the shipowner competently and shall undertake that they possess, and will exercise, the skill commensurate with the certificates which they declare to hold.
Article 3 - Probationary Service
3.1. The first three months of service during the first term of employment with the shipowner shall be regarded as probationary and both the seafarer and the shipowner shall be entitled to terminate the employment prior to the expiry of the contract during this period. In such event the cost of repatriation shall be the responsibility of the party who gives notice of termination but the compensation for earlier termination of employment provided in Article 19.4 shall not apply.
Article 4 - Non-Seafarers Work
4.1. Seafarers shall not be required or induced to carry out cargo handling and other work traditionally or historically done by dock workers without the prior agreement of the ITF Dockers Union concerned and provided that the individual seafarers volunteer to carry out such duties, for which they shall be adequately compensated.
4.2. Compensation for such work performed during the normal working week, as specified in Article 6, shall be by the payment of the overtime rate specified in Annex 2 for each hour or part hour that such work is performed, in addition to the basic wage. Any such work performed outside the normal working week will be compensated at double the overtime rate.
4.3. Where a vessel is in a port where an official trade dispute involving an ITF-affiliated dock workers'union is taking place, seafarers shall not be instructed or induced to undertake cargo handling and other work, traditionally and historically done by members of that union which would affect the resolution of such a dispute.
Article 5 - Duration of Employment
5.1. A seafarer shall be employed for a period mutually agreed by shipowner and seafarer, as reported in the SEA, and such period may be extended or reduced by 1 month for operational convenience. The employment shall be automatically terminated upon the terms of this Agreement at the first arrival of the ship in port after expiration of that period. The duration of employment is based on a maximum of 11 (eleven) months.
5.2 The SEA shall continue to have effect while a seafarer is held captive on or off the ship as a result of acts of piracy or armed robbery against ships, regardless of whether the date fixed for its expiry has passed or either party has given notice to suspend or terminate it. For the purpose of this Article the terms "piracy" and "armed robbery against ships" shall have the meaning indicated by Standard A2.1 of MLC,2006 as amended.
6.1. The normal hours of duty of all Seafarers shall be 8 (eight) per day, Monday to Friday inclusive and 4 (four) on Saturday, totalling 44 (forty-four) per week (191 per month).
7.1 Any hours of duty in excess of the 8 (eight) from Monday to Friday and in excess of the 4 (four) hours on Saturday, shall be paid for by overtime. The hourly overtime wage shall be paid as the column 10 of Annex 2 attached to the present collective bargaining agreement. This compensation has been agreed to be above the minimum MLC, 2006 requirements.
7.2. At least 70 (seventy) hours weekday overtime shall be paid monthly to each seafarer as stipulated in Col. 2 of the attached wage scale calculations (Annex 2).
7.3. Records of all overtime shall be maintained by the master, or a person assigned by the master, and endorsed by the seafarer at no greater than monthly intervals.
7.4. Any additional hours worked during an emergency directly affecting the immediate safety of the ship, its passengers, crew or cargo, of which the Master shall be the sole judge, or for safety drills or work required to give assistance to other ships or persons in immediate peril shall not count for overtime payment.
Article 7 bis - Weekend Compensation
7 bis.1. At least 1.5 (one and a half) days per week, 6.5 (six and a half) days per months shall be paid to all seafarers as Weekend Compensation as stipulated in Col. 3 of the attached wage scale calculations (Annex 2). Any hour of duty performed in excess of 8 (eight) hours on Saturday and Sunday and all hours of duty on Public Holidays shall be paid at the rate stipulated in Col. 10 of the attached wage scale calculations (Annex 2).
8.1. For the purpose of this Agreement the days listed in Annex 3 shall be considered as holidays at sea or in port. If a holiday falls on a Saturday or a Sunday, the following working day shall be considered as additional leave (column 5 of Annex 2).
9.1. In accordance with the Maritime Labour Convention and the STCW Convention, the seafarer shall have a minimum of 10 (ten) hours of rest in any 24 (twenty-four) hours period and 77 (seventy-seven) hours of rest in any seven-day period. The 10 (ten) hours of rest may be divided into no more than two periods, one of which shall be at least 6(six) hours in length, and the interval between consecutive periods of rest shall not exceed 14 (fourteen) hours. Additional periods of rest to such minimum shall be considered to reach the 77 (seventy-seven) hours of rest in any seven-day period and/or to allow more favourable condition.
9.2. This period of 24 hours shall begin at the time a seafarer starts work immediately after having had a period of at least 6 (six) consecutive hours off duty.
9.3. The shipowner shall post in an accessible place on board a table detailing the schedule of service at sea and in port and the minimum hours of rest for each capacity on board in the working language and in English.
9.4 Musters, training, fire-fighting and lifeboat drills, and drills prescribed by Italian laws and regulations, shall be conducted in a manner that minimizes the disturbance of rest periods, does not induce fatigue and the attendance shall be considered working time.
9.5. The seafarer shall receive copy of the records pertaining to them which shall be endorsed by the master, or a person authorized by the master, and by seafarers.
9.6 A short break of less than 30 minutes will not be considered a period of rest.
Article 10 - Wages, Social Benefits and Bonus
10.1. The wages of each seafarer shall be calculated in accordance with this Agreement and as per the attached wage scales (Annex 2) and the only deductions from such wages shall be proper statutory and other deductions as recorded in this Agreement and/or other deductions as authorised by the seafarer. The amount of column 8 (US$ 30), which is a contribution to the Owner's costs for IMO & Training, is not to be paid cash to the seafarer.
10.2. The seafarer shall be entitled to payment of his/her monthly net wages, after deductions, in US dollars, or in another currency agreed with the seafarer, at the end of each calendar month.
10.3. For the purpose of calculating wages, a calendar month shall be regarded as having 30 days.
10.4. No seafarer employed in the Deck or Engine departments who is 21 or over and is not a trainee shall be paid less than the equivalent rate of an ordinary seaman.
10.5. In case of bilateral agreements between Confitarma or Assarmatori and the competent government of the seafarer's country of residence, approved by undersigned unions, wages will be determined according to the national law of the seafarer.
10.6. With reference to Italian Law no. 30/98, Article 3, clauses 2 & 3, the Social Partners agree that, for the seafarer who is neither citizen nor resident in a Member State of the European Union, the applicable social security legislation is that in his/her respective country of residence. For this reason. the seafarer concerned is entitled to a monthly bonus for social benefits as specified in column 4 of Annex 2. The foregoing bonus shall be understood to mean the payment in full or in part of the social security and pension contributions. It is mandatory for the seafarer to deposit the foregoing bonus in his private or national pension fund and the Shipowner shall not be held liable if the seafarer fails to make the payment in his country of residence. The seafarer will receive every month the foregoing bonus only if she/he is not resident in Countries which provide for the direct payment of social security contributions by the Shipowner or if she/he is not resident in Countries which have a bilateral agreement with Italian Flag State in this matter.
10.7. Cash payment shall be in compliance with Italian law.
10.8 Where a seafarer is held captive on or off the ship as a result of acts of piracy or armed robbery against ships, wages and other entitlements under the SEA and this Agreement shall continue to be paid during the entire period of captivity and until the seafarer is released and duly repatriated or, where the seafarer dies while in captivity, until the date of death as determined in accordance with applicable national laws or regulations.
11.1. Each seafarer to whom this Agreement applies shall be allowed an allotment note, payable at monthly intervals, of up to 80% of basic wages after allowing for any deductions as specified in Article 10, in line with the provision of ILO MLC, 2006 Standard A.2.2, paragraph 5.
Article 12 - Leave and additional leave
12.1. Each seafarer shall, on the termination of employment for whatever reason, be entitled to payment of 7,5 days'leave and additional leave, equivalent to 60 hours for each completed month of service and pro rata for a shorter period. Hours of leave and additional leave include regular monthly leave and the work performed on public holiday and others.
12.2. Payment for leave shall be at the rate of pay applicable at the time of termination.
Article 13 - Subsistence Allowance
13.1. When food and/or accommodation are not provided on board, the shipowner shall be responsible for providing food and/or accommodation of suitable quality.
14.1. Watch-keeping at sea and, when deemed necessary, in port, shall be organised where possible on a three-watch basis.
14.2. It shall be at the discretion of the Master which seafarers are put into watches and which, if any, on day work.
14.3. While watch-keeping at sea, the officer of the navigational watch shall be assisted by a posted lookout during the hours of darkness and as required by any relevant national and international rules and regulations, and, in addition, whenever deemed necessary by the master or officer of the navigational watch.
14.4. The Master and Chief Engineer shall not normally be required to stand watches.
15.1. The Ship shall be competently and adequately manned so as to ensure its safe operation and the maintenance of a three-watch system whenever required and in no case manned at a lower level than in accordance with relevant and applicable taws, rules and regulations.
Article 16 - Shorthand Manning
16.1. Where the complement falls short of the agreed manning, for whatever reasons, the basic wages of the shortage category shall be paid to the affected members of the concerned department. Every effort shall be made to make good the shortage before the ship leaves the next port of call. This provision shall not affect any overtime paid in accordance with Article 7.
Article 17 - Services in High Risk /Warlike Operations Areas
17.1. The terms and conditions to be implemented to all seafarers on board a vessel operating in the High Risk/Warlike Operations Areas are those indicated in the special agreements originally signed between Confitarma and the signatory Italian Trade Union.
17.2. The High Risk/Warlike Operations Areas are those defined from time to time by International Bargaining Forum.
Article 18 - Seafarers'Effects
18.1. When any seafarer suffers total or partial loss of, or damage to, their personal effects whilst serving on board the ship as a result of wreck, loss stranding or abandonment of the vessel, or as a result of fire, flooding or collision, excluding any loss or damage caused by the seafarer's own fault or through theft or misappropriation, they shall be entitled to receive from the shipowner compensation up to a maximum specified in Annex 4.
18.2. The seafarer shall certify that any information provided with regard to lost property is true to the best of their knowledge.
Article 19 - Termination of Employment
19.1. The employment shall be terminated:
a) upon the expiry of the agreed period of service identified in Article 5;
b) when signing off owing to sickness or injury, after medical examination in accordance with Article 22.
19.2. The shipowner may terminate the employment of a seafarer:
a) by giving one month's written notice to the seafarer;
b) on the misconduct or incompetence of the seafarer in accordance with Article 21.
c) upon the total loss of the ship, or when the ship has been laid up for a continuous period of at least one month or upon the sale of the ship.
19.3. A seafarer to whom this Agreement applies may terminate employment:
a) for his own will by giving one month's written notice of termination to the Shipowner or the Master of the ship;
b) when, during a voyage it is confirmed that the wife or, in the case of a single person, a parent, has fallen dangerously ill
c) if the ship is about to sail into a High Risk/Warlike OperationsAreas, in accordance with Article 17 of this Agreement;
d) if the seafarer was employed for a specified voyage on a specified ship, and the voyage is subsequently altered substantially, either with regard to duration of trading pattern;
e) if the Ship is certified substandard in relation to the applicable provisions the Safety of Life at Sea Convention (SOLAS) 1974, the International Convention on Loadlines (LL) 1966, the Standards of Training Certification and Watch-keeping Convention (STCW) 1978, the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships 1973, as modified by the Protocol of 1978 (MARPOL) or substandard in relation to iLo Convention No. 147, 1976, Minimum Standards in Merchant Ships as supplemented by the Protocol of 1996 and remains so for a period of 30 consecutive days provided that adequate living conditions and provisions are provided on board or ashore. In any event, a Ship shall be regarded as substandard if it is not in possession of the certificates required under either applicable national laws and regulations or international instruments;
f) if the ship has been arrested and has remained under arrest for 30 days;
g) if after any agreed grievance procedure has been invoked, the shipowner has not complied with the terms of this Agreement;
19.4. A seafarer shall be entitled to receive compensation of two months'basic wage on termination of their employment in accordance with 19.2(a) and (c), 19.3(c), (d), (e), (f) and (g) above and Article 24.1.
19.5. It shall not be grounds for termination if, during the period of the agreement, the shipowner transfers the seafarer to another vessel belonging or related to the same owner/manager, on the same rank and wages and all other terms, if the second vessel is engaged on the same or similar voyage patterns. There shall be no loss of earnings or entitlements during the transfer and the shipowner shall be liable for all costs and subsistence for and during the transfer.
20.1. Repatriation shall take place in such a manner that it takes into account the needs and reasonable requirements for comfort of the seafarer.
20.2. During repatriation for normal reasons, the shipowner shall be liable for the following costs:
a) payment of basic wages between the time of discharge and the arrival of the seafarer at their place of original engagement unless differently agreed between shipowner and seafarer;
b) the cost of maintaining the seafarer ashore until repatriation takes place;
c) reasonable personal travel and subsistence costs during the travel period;
d) transport of the seafarer's personal effects up to the amount allowed free of charge by the relevant carrier.
20.3. A seafarer shall be entitled to repatriation at the shipowner's expense on termination of employment as per Article 19 except where such termination arises under Clause 19.2(b) and 19.3(a). In event of termination of employment arises under clause 19.2(b) and 19.3(a) the shipowner shall be entitled to recover further sums needed to cover the costs of repatriation of the seafarer out of the total accrued amount of his/her salary.
21.1. For the purpose of this Agreement misconduct is to be intended a serious default of employment obligations.
21.2. A shipowner may terminate the employment of a seafarer following an act of misconduct or incompetence which gives rise to a lawful entitlement to dismissal or in case of relevant infringement of the Company's code of conduct, provided that the shipowner shall, where possible, prior to dismissal, give written notice to the seafarer specifying the misconduct or incompetence which has been the cause of the dismissal.
21.3. In the event of the dismissal of a seafarer in accordance with this clause, the shipowner shall be entitled to recover from that seafarer's balance of wages the costs involved with repatriating the seafarer together with such costs incurred by the shipowner as are directly attributable to the seafarers proven misconduct. Such costs do not, however, include the costs of providing a replacement for the dismissed seafarer.
21.4. For the purpose of this Agreement, refusal by any seafarer to obey an order to sail the ship shall not amount to misconduct of the seafarer where:
a) the ship is unseaworthy or otherwise substandard as defined in Clause 19.3 e);
b) for any reason it would be unlawful for the ship to sail;
c) the seafarer has a genuine grievance against the -shipowner in relation to the implementation of this Agreement and has complied in full with the terms of the shipowner's grievance procedure, or
d) the seafarer refuses to sail into a warlike area.
Article 22 - Medical Attention
22.1. A seafarer shall be entitled to immediate medical attention when required.
22.2. A seafarer who is hospitalised abroad owing to sickness or injury shall be entitled to medical attention (including hospitalisation) at the shipowner's expense for as long as such attention is required or until the seafarer is repatriated to the port of engagement, whichever is the earlier.
22.3. A seafarer repatriated to their port of engagement, unfit as a result of sickness or injury, shall be entitled to medical attention (including hospitalisation) at the shipowner's expense:
a) in the case of sickness, for up to 130 days after initial hospitalisation, subject to the submission of satisfactory medical reports;
b) in the case of injury, for so long as medical attention is required or until a medical determination is made in accordance with clause 25.2 concerning permanent disability.
22.4. Proof of continued entitlement to medical attention shall be by submission of satisfactory medical reports, endorsed, where necessary, by a shipowner appointed doctor.
23.1. When a seafarer is landed at any port because of sickness or injury payment of their basic wages shall continue until they have been repatriated at the shipowner's expense as specified in Article 20.
23.2. Thereafter the seafarer shall be entitled to sick pay at the rate equivalent to their basic wage while they remain sick up to a maximum of 130 days.
23.3. However, in the event of incapacity due to an accident the basic wages shall be paid until the injured seafarer has been cured or until a medical determination is made in accordance with clause 25.2 concerning permanent disability.
23.4. Proof of continued entitlement to sick pay shall be by submission of satisfactory medicai reports, endorsed, where necessary, by a shipowner appointed doctor. If a doctor appointed by or on behalf of the seafarer disagrees with the assessment, a third doctor may be nominated jointly between the shipowner and the seafarer and the decision of this doctor shall be final and binding on both parties.
24.1. In the event that a seafarer becomes pregnant during the period of employment:
a) the seafarer shall advise the master as soon as the pregnancy is confirmed;
b) the shipowner will repatriate the seafarer as soon as reasonably possible but in no case later than the 26th week of pregnancy and, where the nature of the vessel's operation could in the circumstances be hazardous, at the first port of call;
c) the seafarer shall be entitled to 100 days compensation in accordance with paragraph 19.4;
d) the seafarer shall be afforded priority in filling a suitable vacancy in the same of equivalent capacity within one year following the birth of a child should such a vacancy be available.
25.1. A seafarer who suffers permanent disability as a result of an accident whilst in the employment of the shipowner regardless of fault but excluding permanent disability due to wilful acts, including accidents occurring while travelling to or from the ship, and whose ability to work as a seafarer is reduced as a result thereof, shall in addition to sick pay, be entitled to compensation according to the provisions of this Agreement.
25.2. The disability suffered by the seafarer shall be determined by a doctor appointed by the shipowner. If a doctor appointed by or on behalf of the seafarer disagrees with the assessment, a third doctor may be nominated jointly between the shipowner and the seafarer and the decision of this doctor shall be final and binding on both parties.
25.3. The shipowner shall provide disability compensation to the seafarer in accordance with the following table, with any differences, including less than 10% disability, to be pro rata.
Degree of Disability | Rate of Compensation | ||
% | Ratings | Junior Officers | Senior Officers |
100 | 80,000 | 92,000 | 100,000 |
75 | 60,000 | 69,000 | 75,000 |
60 | 48,000 | 55,000 | 60,000 |
50 | 40,000 | 46,000 | 50,000 |
40 | 32,000 | 37,000 | 40,000 |
30 | 24,000 | 28,000 | 30,000 |
20 | 16,000 | 18,000 | 20,000 |
10 | 8,000 | 9,000 | 10,000 |
25.4. A seafarer whose disability, in accordance with 25.2 above is assessed at 50% or more under the attached Annex 5 shall, for the purpose of this paragraph, be regarded as permanently unfit for further sea service in any capacity and be entitled to 100% compensation. Furthermore, any seafarer assessed at less than 50% disability but certified as permanently unfit for further sea service in any capacity by the shipowner-nominated doctor, shall also be entitled to 100% compensation. Any disagreement as to entitlement under this clause shall be resolved in accordance with the procedures set out in 25.2 above.
25.5. Any payment effected under 25.1 to 25.4 above, shall be without prejudice to any claim for compensation made in law, but may be deducted from any settlement in respect of such claims.
Article 26 - Loss of Life - Death in Service
26.1. If a Seafarer dies through any cause whilst in the employment of the Shipowner including death from natural causes and death occurring whilst travelling to and from the vessel, or as a result of marine or other similar peril, but excluding death due to wilful acts, the Shipowner shall pay the sums specified in the attached Annex 4 to a nominated beneficiary and to each dependent child up to a maximum of 3 (three) under the age of 21. If the Seafarer shall leave no nominated beneficiary, the aforementioned sum shall be paid to the person or body empowered by law or otherwise to administer the estate of the Seafarer.
26.2. Any payment effected under this clause shall be without prejudice to any claim for compensation made in law but may be offset against any such payments.
27.1. The Shipowner shall conclude appropriate insurance to cover themselves fully against the possible contingencies arising from the Articles of this Agreement.
Article 28 - Food, Accommodation, Bedding, Amenities etc.
28.1. With reference to present article the shipowner shall provide the following conditions, given in consideration the standards specified in Title 3, Regulation 3.2, to the ILO Maritime Labour Convention 2006:
a) drinking water and sufficient food of good quality and of a type conforming with the seafarer's dietary and/or religious requirements;
b) accommodation of adequate size and standard;
c) one mattress and at least one pillow, three blankets and two sheets (or equivalent duvets and covers), one pillowcase and two towels. The sheets (or duvet covers), pillowcases and towels shall be changed at least once a week;
d) necessary cutlery and crockery;
e) laundry facilities;
f) recreational facilities
28.2. In addition, the shipowner shall provide the galley with all items of equipment normally required for cooking purposes. All items of equipment mentioned in sub-paragraphs (c), (d) and (e) above shall be of good quality.
Article 29 - Personal Protective Equipment
29.1. The shipowner shall provide the necessary personal protective equipment in accordance with ISM/IMO regulations, or any applicable national regulations which specify any additional equipment, for the use of each seafarer while serving on board.
29.2. The shipowner will supply the seafarer with appropriate personal protective equipment for the nature of the job.
29.3. Seafarers should be advised of the dangerous nature and possible hazards of any work to be carried out and instructed of any necessary precautions to be taken as well as of the use of the protective equipment.
29.4. If the necessary safety equipment is not available to operate in compliance with any of the above regulations, seafarers should not be permitted or requested to perform the work.
29.5. Seafarers shall use and take care of personal protective equipment at their disposal and not misuse any means provided for their own protection or the protection of others. Personal protective equipment remains the property of the shipowner.
Article 30 - Shipboard Safety Committee
30.1. The Shipowner shall facilitate the establishment of an on-board Safety and Health Committee, in accordance with the provisions contained in the ILO Code of Practice on Accident Prevention on Board Ship at Sea and in Port, and as part of their safety-management system as per the requirements of the ISM Code.
30.2. The shipowner shall provide a link between the shipowner and those on board through the designation of a person or persons ashore having direct access to the highest level of management as per the requirements of the ISM Code. The Shipowner shall also designate an on-board competent safety Officer who shall implement the shipowner's safety and health policy and programme and carry out the instructions of the Master to:
a) improve the seafarer's safety awareness; and
b) investigate any safety complaints brought to her/his attention and report the same to the Safety and Health Committee and the individual, where necessary; and
c) investigate accidents and make the appropriate recommendations to prevent the recurrence of such accidents; and
d) carry out safety and health inspections.
30.3. The Shipowner acknowledges the right of the seafarerto elect a safety representative to the on-board Safety and Health Committee. Such a representative shall be entitled to the same protections as the liaison representative as provided for in 31.5 below.
Article 31 - Membership Fees, Welfare Fund and Representation of Seafarers
31.1. Subject to national legislation, all seafarers shall be members of Unions affiliated to the ITF.
31.2. The shipowner acknowledges the right of seafarers to participate in union activities and to be protected against acts of anti-union discrimination.
31.3. The shipowner acknowledges the right of the seafarers to elect a liaison representative from among the seafarer who shall not be dismissed nor be subject to any disciplinary proceedings as a result of the seafarer's duties as a liaison representative unless the union has been given adequate notice of the dismissal.
31.4. The Union Fees are as per the enclosed Annex 1.
32.1. Each seafarer shall be entitled to work, train and live in an environment free from harassment and bullying whether sexually, racially or otherwise motivated. The shipowner will regard breaches of this undertaking as a serious act of misconduct on the part of seafarers.
32.2. The seafarer shall be provided with a copy of the on-board and ashore complaint procedure applicable on the ship in accordance with Italian Law.
Article 33 - Waivers and Assignments
33.1. The shipowner undertakes not to demand or request any seafarer to enter into any document whereby, by way of waiver or assignment or otherwise, the seafarer agrees or promises to accept variations to the terms of this Agreement or return to the shipowner, their servants or agents any wages (including backwages) or other emoluments due or to become due to the seafarer under this Agreement and the shipowner agrees that any such document already in existence shall be null and void and of no legal effect.
Article 34 - Breach of the Agreement
34.1. If the Shipowner breaches the terms of this agreement the Unions, for themselves or acting on behalf of the seafarers, and/or any seafarer shall be entitled to take such measures against the shipowner as may be deemed necessary to obtain redress.
Article 35 - Validity of Agreement
35.1. This Agreement enters into force as of 1st January 2021 and shall expire on 31st December 2023.
35.2. Any amendments shall only be accepted if they are submitted at the request of the signatory Parties.
35.3. The Agreement is subject to tacit renewal, unless one of the interested parties gives at least six months'notice of its intention to withdraw from the agreement by means of registered letter. In any case this Agreement shall remain in force until it is replaced by a subsequent agreement of the same level.
1. The seafarer, who adheres to the stipulating and signing Trade Unions of the present collective agreement, will assure to the Shipping Company, also through the aforementioned Trade Unions, a joint delegation in order to retain a monthly membership fee from his/her salary to be deposited to those Trade Unions. The aforementioned delegation will be compliant with the fac-simile shown at the end of this Annex. For the purpose of measuring the representation, under the Consolidated Act January 10th 2014, the seafarer who has ensured such delegation will be charged an equal amount of 1/3 for each of the three signatory Trade Unions of this Section.
2. Filt-CGIL, Fit-CISL and Uiltrasporti recognize the "joint delegation", referring to the present Annex, as the only form of registration to the same Trade Unions on behalf of the non-EU seafarers.
3. The monthly membership fee is fixed at 0,30 percent (%) of the "Basic Monthly Wage" with a maximum up to $ 3.00 for the officers and $ 1.00 for rating.
4. The delegation will be valid until receiving written revocation by the seafarer. The revocation shall take effect a month after the Shipping Company receives the communication.
5. The first deduction will be made from the salary a month after having received the delegation by the Shipping Company and the relative amount will be deposited on the Trade Union's account within the month following the deduction's execution date.
6. The seafarer, who will assure the joint delegation on behalf of Filt-CGIL, Fit-CISL and Uiltrasporti will receive, by the aforementioned Trade Unions, all the Trade Union services and welfare services provided by the ITF (Seafarers'Charter), as well as those provided at national level by the same Trade Unions.
JOINT DELEGATION FORM (facsimile)
"Messrs Company ______________
according to the provisions for non-EU seafarers embarked on cargo ships (vessels) registered in the Italian International Register or under bare-boat of the national CBA for the shipowner's
private sector of maritime industry, the undersigned ______________
n. seafarer's ID book ______________
or n. Passport ______________
embarked on vessel ______________ as ______________
Requests monthly deduction on his/her salary, in the measure of:
è ] Officials: 0,30% of the "Basic Monthly Wage" with a maximum up to $ 3.00
[ ] Ratings: 0,30% of the "Basic Monthly Wage" with a maximum up to $ 1.00
as Trade Union monthly membership fee, starting from the 1 st of the month following signing date of the present document.
The amount must be paid monthly on the bank account assigned to:
"FILT/CGIL - FIT/CISL - UILTRASPORTI"
at BANCA POPOLARE dell'EMILIA ROMAGNA - Branch D
Via di Priscilla, 101/B - 00199 - ROMA
IBAN: IT36H0538703204000002121681
BIC: BPMOIT22XXX»
Date SIGNATURE
BASIS FOR THE CALCULATION OF ILO WAGÈS GUIDELINES
Annex 2 - WAGE SCALE CALCULATION IN US$ EFFECTIVE FROM 01/01/2021 TP 31/12/2021
OMISSIS
Christmas Day,
Boxing Day (26th December),
New Year's Day,
Good Friday (Friday before Easter Day),
Easter Monday,
International Labour Day (1st May),
Spring Bank Holiday (Last Monday in May), Summer
Bank Holiday (Last Monday in August).
Annex 4 - SCHEDULE OF CASH BENEFITS
Article 26: Compensation for Loss of Life
1. to immediate next of kin: US$60,000
2. to each dependent child under the age of 21: US$15,000, subject to a maximum of 3
Article 18: Seafarer's Effects
Maximum US$3,000
Annex 5 - DEGREE OF DISABILITY
OMISSIS
Annex 6 - BENEFITS FOR SEAFARERS
Fanimar which is the Italian National Unions Fund, officially recognized by ITF, has the task to manage the following benefits in favour of the seafarers in line with the IBF Agreement.
The benefits are recognized to all seafarers serving on board of Italian ships under the International Register law 30/98 (with exclusion of cruise vessels).
Additional benefits to those as per Article 25 specified in the following list are recognized.
For all the criteria not specified here below the terms and conditions of the insurance policy are implemented. The exclusions are those as per insurance policy and among them in case of HIV, Alcoholism, Drugs, Mental Disease and previous accident and/or sickness.
For every case Fanimar and/or signatory Union must be informed within 15 days.
The Shipowner must forward to Fanimar or to the signatory Union all the necessary documents related to the case.
The amount deducted monthly from the seafarers D & D Allowance is Euro 24,50 and it will be paid in advance as yearly lump sum directly to Fanimar as per Union instructions.
The benefits will be recognized by Fanimar only after receiving the payment and in any case within 10 days.
The following benefits are in addition of those of ITF TCC Agreement. They are recognized within the period fixed on the Employment Contract of Preliminary document (for example Telegram given instruction to reach the place where to sign the Employment Contract).
1. In addition to the compensation for Loss of Life (See Art. 26), € 100,000 to the immediate next of Kin (or a nominated beneficiary) implemented for a maximum of 30 seafarers per vessel. This is only in case of death for accident and not for natural causes.
2. Disability (See Art. 25) : in addition the FANIMAR will recognize the amounts listed here below:
a) Ratings
% | EURO |
100 | 13,500 |
75 | 10,125 |
60 | 8,100 |
50 | 6,750 |
40 | 5,400 |
30 | 4,050 |
20 | 2,700 |
10 | 1,350 |
b) Junior Officers (below Chief Officer and 1 Engineer)
% | EURO |
100 | 17,600 |
75 | 13,200 |
60 | 10,560 |
50 | 8,800 |
40 | 7,040 |
30 | 5,280 |
20 | 3,520 |
10 | 1,760 |
c) Senior Officers (Master, Chief Mate, Chief Eng., 1 Eng.)
% | EURO |
100 | 39,600 |
75 | 29,700 |
60 | 23,760 |
50 | 19,800 |
40 | 15,840 |
30 | 11,880 |
20 | 7,920 |
10 | 3,960 |
Note: The additional benefits - point 2 a), b), c) - are recognized only if the degree of disability is higher than 5%.
3. In addition to and after 120 days in case of accident or sickness, 10 days of basic wage for a total maximum of € 3,000 in order to reach 130 days as per Article 22.3 point a) will be recognized.
4. Lump sum to cover expenditure for the repatriation of the corpse for a maximum of € 5.000 will be recognized to the next of kin subject to the presentation of the correct documentation.
5. The competent Court is that of the official Fanimar residence.
L'anno 2020, addì 16 del mese di dicembre, in Roma, tra
- CONFEDERAZIONE ITALIANA ARMATORI (CONFITARMA)
- ASSARMATORI
e
le Segreterie nazionali di FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI
viene stipulata la presente Sezione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Medici di bordo imbarcati sulle navi per le quali è previsto in base alle norme di Legge il loro obbligo all'imbarco.
Per quanto non stabilito dal presente accordo sindacale, valgono le disposizioni previste nelle relative Sezioni del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro unico dell'industria armatoriale 16 dicembre 2020, applicabili, ove compatibili, secondo le seguenti equiparazioni economiche e normative:
- Medico di bordo Direttore del servizio sanitario: Direttore di macchina;
- Primo Medico Aggiunto: 1 ° Ufficiale di coperta;
- Secondo Medico Aggiunto: 2º Ufficiale di coperta.
Le parti stipulanti il presente accordo concordano sulla non spettanza al Medico di bordo Direttore del servizio sanitario dell'indennità di rappresentanza e dell'assicurazione integrativa sanitaria (FANIMAR/CASCODI), previste per i Direttori di macchina dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il settore privato dell'industria armatoriale.
Art. 2 - Indennità mensile speciale medica
Ai Medici di bordo è riconosciuta "l'Indennità mensile speciale medica" secondo la tabella di seguito riportata:
QUALIFICHE | |
Medico di bordo Direttore del servizio sanitario | 302,00 |
Primo Medico Aggiunto | 156,00 |
Secondo Medico Aggiunto | 125,00 |
Nota alla tabella: l'indennità mensile speciale medica non ha riflessi su nessun altro istituto contrattuale. In tale indennità è stato ricompreso il primo scatto del supplemento paga per anzianità che era previsto all'art. 3 dell'accordo sindacale 15 settembre 2003, che pertanto non verrà più riconosciuto. Ai Medici di bordo Direttori del servizio sanitario in CRL/TP continueranno a essere riconosciuti gli scatti successivi al primo del supplemento paga per anzianità di cui al suddetto articolo.
L'indennità speciale medica sarà assorbita dall'importo di eventuali superminimi già presenti nella retribuzione riconosciuta alle figure professionali disciplinate dal presente accordo.
Art. 3 - Indennità di rischio da radiazione
Qualora le navi nazionali fossero dotate, ai fini dell'assistenza sanitaria, di apparecchiature di radio diagnostica, ai Medici di bordo in quanto esposti a rischio in modo discontinuo, temporaneo o a rotazione, compete l'indennità mensile lorda corrisposta ai sensi della Legge 28-3-1968 n. 416 e successive modifiche e/o integrazioni.
L'indennità di rischio da radiazione sarà assorbita dall'importo di eventuali superminimi già presenti nella retribuzione riconosciuta alle figure professionali disciplinate dal presente accordo.
Art. 4 - Ulteriori prestazioni professionali
Per le prestazioni richieste dai passeggeri, i medici di bordo possono percepire l'onorario secondo la vigente normativa sulla materia.
I medici di bordo possono essere imbarcati fino al compimento dell'età anagrafica di 75 anni. Le compagnie di navigazione possono imbarcare medici di bordo di età anagrafica superiore, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
Art. 6 - Trattamenti di miglior favore
Le parti si danno reciprocamente atto che con la stipula del presente accordo non hanno inteso modificare eventuali trattamenti economici di miglior favore già acquisiti dal lavoratore alla data di stipula del presente accordo, salvo quanto previsto agli artt. 2 e 3 del presente verbale di accordo fino alla concorrenza del superminimo già erogato.
Il presente accordo ha decorrenza 1º gennaio 2021 e scadenza 31 dicembre 2023. Detto accordo si intenderà tacitamente prorogato di anno in anno qualora non venga disdettato da una delle parti almeno sei mesi prima della scadenza. In ogni caso esso resterà in vigore fino a quando non sarà sostituito da accordi dello stesso livello.
15 - Sezione per il personale di terra - uffici e terminals delle società di navigazione
L'anno 2020 addì 16 del mese di dicembre in Roma
- CONFEDERAZIONE ITALIANA ARMATORI (CONFITARMA)
- ASSARMATORI
e
le Organizzazioni dei lavoratori sottoelencate:
- FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI TRASPORTI (FILT-CGIL)
- FEDERAZIONE ITALIANA TRASPORTI (FIT-CISL)
- UNIONE ITALIANA LAVORATORI TRASPORTI (UILTRASPORTI)
hanno stipulato la presente Sezione per il personale di terra - uffici e terminals delle Società di Navigazione.
Art. 1 - Assunzione in servizio
1 - L'assunzione in servizio verrà comunicata direttamente al lavoratore con lettera nella quale deve essere almeno specificato:
a) la data di assunzione;
b) la categoria e il livello a cui il lavoratore viene assegnato ai sensi del successivo art. 4 e, in modo sommario, le mansioni cui deve attendere;
c) il trattamento economico iniziale;
d) la durata dell'eventuale periodo di prova;
e) la sede di lavoro alla quale il lavoratore è inizialmente assegnato.
2 - All'atto dell'assunzione il lavoratore deve presentare almeno i seguenti documenti:
a) la carta d'identità o altro documento equipollente;
b) i l titolo di studio;
c) il codice fiscale;
d) certificato di residenza.
3 - Al lavoratore, all'atto dell'assunzione, potrà inoltre essere richiesto, il certificato penale di data non anteriore a tre mesi.
4 - Il lavoratore dovrà comunicare gli eventuali successivi mutamenti della sua residenza.
1 - Fermi restando gli obblighi di Legge, la Società ha facoltà di disporre visita medica per il giudizio di idoneità alla mansione in fase preassuntiva dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL.
1 - L'assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a sei mesi per i lavoratori del 7º e 6º livello ed a tre mesi per quelli degli altri livelli. Tale periodo di prova dovrà risultare dalla lettera di assunzione.
2 - Non sono ammesse né la protrazione né la rinnovazione del periodo di prova.
3 - Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi della presente Sezione, salvo quanto diversamente disposto dalla Sezione stessa.
4 - Durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto di impiego potrà aver luogo da ciascuna delle due parti in qualsiasi momento senza preavviso né indennità.
5 - In caso di recesso durante il periodo di prova sia da parte del datore di lavoro che da parte del lavoratore la retribuzione sarà corrisposta per il solo periodo di servizio prestato.
6 - Qualora alla scadenza del periodo di prova la Società non proceda al recesso del rapporto, il lavoratore si intenderà confermato in servizio. Tale periodo sarà computato agli effetti dell'anzianità di servizio.
7 - La malattia, l'infortunio e la maternità sospendono il periodo di prova.
Art. 4 - Classificazione unica dei lavoratori
PREMESSO CHE
- l'inquadramento del lavoratore è formulato anche con l'intendimento di favorire, nei limiti obiettivi consentiti dalle esigenze di efficienza aziendale nonché dalle strutture tecniche produttive della società, il conseguimento di una maggiore professionalità;
- le parti intendono, per permettere il conseguimento di una maggiore professionalità, sviluppare iniziative atte alla riqualificazione, arricchimento professionale e rotazione, compatibili con le esigenze di efficienza aziendale nonché con le strutture tecniche produttive delle società armatoriali.
Per realizzare la nuova classificazione sono utilizzati i seguenti criteri:
- ogni livello è caratterizzato da una declaratoria generale che lo descrive.
La declaratoria determina, per ciascun livello professionale, le caratteristiche ed i requisiti necessari per l'inquadramento delle posizioni di lavoro nel livello stesso;
- per ogni livello sono indicati dei profili professionali. Questi indicano le caratteristiche (essenziali) del contenuto professionale delle posizioni di lavoro in esse considerate e il loro relativo sviluppo in relazione agli arricchimenti professionali definiti coerentemente alle declaratorie generali dei livelli.
Hanno valore esemplificativo e, pur non descrivendo in modo dettagliato e compiuto tutte le funzioni e i compiti delle posizioni individuate, esprimono contenuti professionali realmente posseduti e richiesti dalle strutture di ciascuna Azienda.
I profili, di seguito descritti, non escludono che altre figure possono essere individuate a livello locale in presenza degli indispensabili presupposti e requisiti previsti nelle rispettive declaratorie utilizzando per analogia i profili esistenti;
- per il passaggio al livello superiore si valuterà la capacità acquisita ed espressa dai lavoratori interessati attraverso una eventuale verifica in sede di contrattazione aziendale.
- i profili professionali riferiti alle operazioni portuali sono disciplinati dalla normativa di settore vigente, anche per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro.
1 - Ribadendo che i profili professionali di seguito descritti hanno valore meramente esemplificativo, i lavoratori sono inquadrati nei seguenti livelli:
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività semplici richiedenti solo generiche conoscenze professionali.
Profili professionali
a) Impiegati
- fattorino;
- usciere e guardiano;
- autista;
- addetto al maneggio, carico, scarico e movimentazione di materiali da e per magazzino.
b) Operai
- addetto al maneggio carico, scarico e movimentazione di materiali e merci, anche con mezzi meccanici semplici;
- operaio comune.
Declaratoria
Lavoratori che svolgono attività amministrative ed esecutive di limitata complessità per le quali si richiede una limitata pratica di lavoro ed una conoscenza professionale adeguata alle mansioni svolte.
Profili professionali
a) Impiegati
- addetto junior prenotazione/vendita settore passeggeri; (1)
- addetto inserimento dati;
- centralinista;
- addetto reception;
- archivista;
- aiuto segretaria;
- aiuto contabile.
(1)È previsto il passaggio al 3º livello dopo 12 mesi dall'assunzione o, nel caso di stagionali, al secondo contratto a termine.
b) Operai
- autista in possesso di patente di guida "C", quando sia richiesto l'uso di tale patente;
- magazziniere con limitata autonomia;
- operaio qualificato che esegue operazioni di limitata complessità.
Declaratoria
Lavoratori che svolgono attività di media complessità, richiedenti preparazione acquisita in istituti o enti professionali o attraverso corsi di aggiornamento o di riqualificazione, nonché acquisita attraverso conoscenza diretta derivante da una corrispondente esperienza di lavoro.
Profili professionali
a) Impiegati
- addetto prenotazione/vendita, settore passeggeri; (1)
- addetti alla prenotazione e vendita passaggi aerei, marittimi, ferroviari;
- centralinista con conoscenza di lingue estere;
- addetto alla stesura coordinamento e controllo della documentazione delle merci imbarcate;
- contabile che cura le registrazioni di fatti amministrativi inquadrati in procedure definite ma che presuppongono una conoscenza dei relativi flussi di operazione e provvede alla stesura di situazioni contabili non complesse;
- segretaria/o con limitata conoscenza lingue che in base alle istruzioni ricevute redige corrispondenza e documenti, compila prospetti e tabelle, cura l'archiviazione dei documenti d'ufficio;
- addetto a paghe con funzioni di rilevamento e controllo dei dati relativi alle prestazioni del personale, predisposizione di documentazione per elaborazione paghe e stipendi e per adempimenti fiscali e contributivi;
- addetto alla verifica, misurazione ed estensione documenti descrittivi dello stato della merce;
- disegnatore tecnico;
- disegnatore grafico digitale;
- ausiliario spedizione che munito di apposita tessera effettua operazioni doganali in base ad istruzioni ricevute di volta in volta dallo spedizioniere;
- addetto al traffico merci che in base a norme e procedure esistenti o applicando apposite tariffe compila le polizze di carico, tassa i noli e controlla i manifesti di sbarco;
- operatore sistemi informatici;
- assistente alla selezione delle prenotazioni da parte di operatori turistici o gruppi;
- 2º assistente ispettore tecnico che opera normalmente in affiancamelo;
- addetto al controllo della documentazione di viaggio per i traffici passeggeri/merci;
- addetto al rizzaggio e derizzaggio;
- smarcatore incolonnamelo veicoli.
(1) Per coloro che sono in grado di eseguire tutte le operazioni che concernono le pratiche dell'ufficio, la permanenza al 3º livello non può superare gli otto anni.
b) Operai
- autista con patente guida categoria "D" ed "E" al quale sia richiesto l'uso di tale patente;
- magazziniere di provata esperienza e responsabile di un gruppo operativo;
- operaio specializzato che interviene su macchine operatrici nell'ambito del proprio campo di attività.
Declaratoria
Lavoratori di concetto che, con perizia e buona conoscenza delle proprie mansioni, svolgono attività tecniche o amministrative che comportano l'interpretazione e l'applicazione di principi, norme e procedure, richiedenti specifiche conoscenze teoriche e pratiche.
Profili professionali
a) Impiegati
- addetto senior alla prenotazione/vendita, settore passeggeri;
- cassiere che effettua riscossioni e pagamenti curando le relative registrazioni contabili;
- segretaria/o che oltre a possedere le caratteristiche di cui al livello precedente, svolge le proprie mansioni con maggiore autonomia, utilizzando una o più lingue estere, redigendo corrispondenza in base a sommarie indicazioni e provvedendo all'organizzazione logistica di riunioni, viaggi, ecc.;
- addetto alle paghe che, con relativa responsabilità, interpreta norme di Legge contrattuali e elabora paghe e stipendi;
- addetto alla gestione della comunità virtuale sui social network;
- addetto alla gestione dei contenuti sui siti web aziendali;
- capo magazziniere che coordina i gruppi di lavoro nell'ambito del magazzino, tiene i libri di carico e scarico, firma buoni di uscita e di ricevimento, rilascia comprovanti per prestazioni eseguite sia da mezzi che da persone;
- disegnatore munito di diploma di costruttore navale che sviluppa particolari di una costruzione o di un progetto, apportando modifiche a disegni già esistenti e riportando le relative quotature;
- programmatore che in base alle indicazioni dell'analista e applicando i linguaggi adottati in azienda cura la stesura dei programmi informatici;
- addetto al traffico merci, che nell'ambito di procedure esistenti o di istruzioni ricevute predispone le necessarie pratiche per l'imbarco o lo sbarco delle merci mantenendo i contatti con i caricatori, rilascia polizze di carico incassando i relativi noli;
- addetto gestione parco contenitori, lavoratore addetto allo smaltimento dei contenitori e delle attrezzature in genere, all'elaborazione dei dati relativi a tali movimentazioni e alla valutazione delle situazioni risultanti;
- gruista;
- addetto che svolge opera di ricerca e selezione del personale navigante e che ne organizza l'avvicendamento;
- addetto che cura il coordinamento della selezione delle prenotazioni da parte di operatori turistici o gruppi;
- 1º assistente ispettore tecnico che opera normalmente in affiancamento;
- addetto che svolge ricerca e promozione del traffico passeggeri e/o del carico sulla base delle direttive del capo area;
- addetto al marketing;
- addetto al recupero crediti;
- addetto polivalente alle operazioni di imbarco/sbarco in grado di eseguire tutte le attività attinenti all'imbarco, allo sbarco e alla movimentazione dei veicoli/merci compresa la guida dei mezzi meccanici;
- addetto audit, visite e certificazioni a navi e uffici.
b) Operai
- operaio specializzato provetto di officina che opera sull'intera gamma delle macchine complesse caratterizzate da condizioni funzionali particolarmente impegnative per l'individuazione e l'eliminazione di qualsiasi tipo di guasto o revisione generale;
- movimentatore specializzato di più mezzi speciali diversi di complessa manovra ed elevato tonnellaggio.
Declaratoria
Lavoratori di concetto che in condizione di relativa autonomia operativa nell'ambito delle proprie
mansioni svolgono attività tecniche e amministrative di notevole complessità o che esercitano il
coordinamento di un gruppo di lavoratori che svolge mansioni di particolare rilevanza
comportanti la presenza di almeno un lavoratore di pari livello o del livello precedente.
Profili professionali
- coordinatore ufficio prenotazione/vendita, settore passeggeri che si occupa del coordinamento delle attività e dell'assistenza nei confronti degli altri addetti dell'ufficio;
- progettista che munito di diploma di costruttore navale o di corrispondente esperienza, coordina e controlla il lavoro di altri disegnatori o sviluppa progetti relativi ad attrezzature, apparecchiature, macchinari o impianti complessi impostando le soluzioni ottimali definendo quote materiali e tolleranze;
- addetto smistamento merci che in base a dati, calcoli e procedure del proprio campo di attività, ricerca le soluzioni ottimali per l'utilizzazione degli spazi di stoccaggio e degli spazi nave, regolando l'ordinato afflusso delle merci a banchina;
- analista programmatore;
- coordinatore servizio telecomunicazione;
- capo officina: lavoratore che ha la responsabilità gestionale di una officina le cui lavorazioni richiedono specializzazioni corrispondenti alle mansioni di 4º livello;
- coordinatore della manutenzione e riparazione containers: lavoratore che, in base a dati e procedure del proprio campo di attività, verifica la funzionalità e lo stato d'uso dei contenitori, autorizzando e dirigendo le relative messe a punto e riparazioni, con preliminare definizione dei preventivi;
- esperto nella ricerca e promozione del traffico passeggeri: lavoratore che, fornito di adeguate conoscenze tecniche di mercato, svolge un'azione sistematica di visita ad operatori turistici e pubblicitari, agenzie, gruppi ecc. per illustrare i programmi aziendali, i servizi offerti e relative tariffe al fine dell'acquisizione di clientela;
- esperto nella ricerca del carico: lavoratore che, fornito di adeguate conoscenze tecniche di mercato, svolge azioni sistematiche di visita e contatti con spedizionieri e aziende per illustrare i servizi offerti dall'azienda e relative tariffe, al fine della stipulazione di contratti di trasporto;
- contabile che avendo una conoscenza approfondita e vasta dei fatti amministrativi della società è in grado di curarne l'analisi contabile, di elaborare le risultanze utili per il bilancio, ed eventualmente di redigerlo, di preparare la dichiarazione dei redditi ed è responsabile di un settore di contabilità avendo le caratteristiche di cui al livello precedente;
- vice ispettore tecnico;
- esperto che, con specifiche conoscenze, definisce e coordina le attività di comunicazione e di marketing che abbiano impatto sul consumatore finale;
- esperto al marketing/marketing digitale;
- esperto della gestione dei canali social aziendali;
- coordinatore servizi generali;
- coordinatore piazzale ossia capo piazzale;
- esperto audit, visite e certificazioni a navi e uffici.
Declaratoria
Lavoratori di concetto che svolgono attività tecniche o amministrative con funzioni direttive o che hanno almeno discrezionalità di poteri, facoltà di decisione e autonomia di iniziative.
Profili professionali
- responsabile gestione contratti di noleggio;
- responsabile del bunkeraggio;
- responsabile gestione del personale navigante: lavoratore che coordina l'attività dell'ufficio che ricerca, seleziona e avvicenda il personale navigante;
- responsabile ufficio acquisti: lavoratore che coordina l'attività degli addetti
all'approvvigionamento;
- spedizioniere capo: responsabile dell'ufficio spedizioni;
- port captain;
- ispettore tecnico;
- cassiere principale;
- responsabile piani di carico, scarico;
- analista informatico;
- responsabile ufficio acquisizione traffico;
- responsabile della promozione commerciale che sviluppa e gestisce le attività promozionali e i contatti commerciali con i grandi clienti;
- responsabile dei servizi generali.
- responsabile del servizio prevenzione e protezione.
- responsabile ufficio audit, visite e certificazioni a navi e uffici.
In aggiunta alle caratteristiche della declaratoria e dei profili professionali del 6º livello sono inseriti nel 7º livello i lavoratori caratterizzati da una notevole esperienza acquisita a seguito di prolungato esercizio delle funzioni svolte nonché dal coordinamento e dal controllo delle attività di unità organizzative e operative di fondamentale importanza per l'azienda e di rilevante complessità ed articolazione, nel presupposto che tali funzioni direttive sono svolte con ampia discrezionalità ed autonomia nei limiti delle direttive generali impartite dai dirigenti dell'Azienda o dai titolari della medesima.
Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della Legge 190/1985 le parti riconoscono che appartengono alla categoria dei quadri i lavoratori inquadrati nel 7º livello.
L'Azienda provvederà ad assicurare il personale con la qualifica di quadro contro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie funzioni.
In ogni caso lo svolgimento temporaneo di mansioni di quadro, che non sia determinato dalla sostituzione di altro lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, l'attribuzione della qualifica di quadro sarà effettuata trascorso un periodo di nove mesi continuativi.
Le parti dichiarano che con la individuazione dei criteri e della disciplina sopraindicata per il personale con qualifica di quadro, fermo restando l'applicazione delle norme contrattuali e di Legge disposte per gli impiegati, è stata data piena attuazione a quanto disposto dalla Legge 13 maggio 1985 n. 190.
NOTA A VERBALE
1 - I lavoratori aventi perfetta conoscenza di almeno due lingue estere, non possono essere assegnati ad un livello inferiore al 3º.
1 lavoratori in possesso di laurea magistrale (o equipollente) non possono essere assegnati ad un livello inferiore al 4º, sempreché svolgano attività inerenti alla laurea conseguita.
2 - I lavoratori in possesso di laurea triennale o di diploma di scuola media superiore esplicanti funzioni impiegatizie non possono essere assegnati ad un livello inferiore al 3º, sempreché svolgano attività inerenti al titolo di studio conseguito.
Il possesso del titolo deve essere dichiarato alla Società, a pena di decadenza, prima della assunzione o, se conseguito nel corso del rapporto di lavoro, entro 15 giorni dal conseguimento.
3 - Saranno assegnati al 3º livello gli impiegati di ordine che maturino 4 anni di anzianità nel 2º livello.
4 - Saranno assegnati al 2º livello gli impiegati d'ordine (esclusi gli addetti ai servizi ausiliari) che maturino 2 anni di anzianità nel 1º livello.
5 - Gli uscieri ed autisti che matureranno 8 anni di permanenza nel 1º livello, verranno passati al 2º livello.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 11 (Decorrenza 01/07/2024)
NOTA A VERBALE
Le parti convengono sulla costituzione, durante il periodo di vigenza dell'accordo di rinnovo del CCNL unico dell'industria armatoriale 16 dicembre 2020, di un Gruppo di lavoro al fine di valutare l'aggiornamento dei profili professionali di cui all'art. 4 della presente Sezione.
Art. 5 - Assicurazione contro il rischio di responsabilità civile verso terzi
1 - L'Azienda provvederà alla copertura assicurativa contro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie mansioni anche per il personale che pur non essendo inserito nel 7º livello (quadri) sia particolarmente esposto, a causa del tipo di mansioni svolte, a rischio di responsabilità civile verso terzi.
1 - La disciplina del contratto a termine è regolata dal d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 e ss.mm.ii., ferme restando le prerogative attribuite dal legislatore alla contrattazione collettiva per adeguare la normativa alle specificità dei vari contesti.
2 - Le aziende, su richiesta delle rappresentanze sindacali aziendali e/o delle segreterie territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie la presente Sezione, forniranno informazioni sul numero dei lavoratori con contratto a tempo determinato presenti in azienda, e sui programmi aziendali in materia.
3 - Le Società armatoriali operanti specificamente nei settori delle navi passeggeri/da crociera, navi Ro/Ro e Ro/Ro pax sono caratterizzate da uno stretto collegamento dell'occupazione con l'andamento dei flussi di attività che variano in relazione a molteplici fattori legati alla stagionalità nelle sue diverse accezioni: ciclica, climatica, festiva, feriale, anche con riferimento ad aziende ad apertura annuale. In tali ipotesi, per mantenere idonei livelli di servizio, è necessario adeguare l'organico attraverso la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato.
4 - I limiti nella successione di contratti a tempo determinato tra le medesime parti di cui all'art. 19, comma 2 e all'art. 21, comma 2 del D.lgs. 81/2015, nonché la disciplina dei limiti quantitativi di utilizzo di cui all'art. 23 comma 1 del D.lgs. 81/2015 non trovano applicazione, oltre che per le attività stagionali definite dal D.P.R. n. 1525/1963 e successive modifiche e integrazioni, ai contratti di lavoro a tempo determinato finalizzati allo svolgimento delle attività stagionali, intendendosi per tali quelle svolte nelle società armatoriali operanti nel settore delle navi passeggeri, navi Ro/Ro e Ro/Ro pax di cui al comma 3.
La stagionalità opera:
- nel periodo compreso fra il 1º marzo e il 31 ottobre;
- periodi connessi a festività religiose o civili, nazionali o estere.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 11 (Decorrenza 01/07/2024)
Le parti convengono che l'art. 6 viene modificato come segue:
Art. 6 - Contratti a termine
1 - La disciplina del contratto a termine è regolata dal d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 e ss.mm.ii., ferme restando le prerogative attribuite dal legislatore alla contrattazione collettiva per adeguare la normativa alle specificità dei vari contesti.
2 - Le aziende, su richiesta delle rappresentanze sindacali aziendali e/o delle segreterie territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie la presente Sezione, forniranno informazioni sul numero dei lavoratori con contratto a tempo determinato presenti in azienda, e sui programmi aziendali materia.
3 - Le Società armatoriali operanti specificamente nei settori delle navi passeggeri/da crociera e navi Ro/Ro e Ro/Ro pax sono caratterizzate da uno stretto collegamento dell'occupazione con l'andamento dei flussi di attività che variano in relazione a molteplici fattori legati alla stagionalità nelle sue diverse accezioni: ciclica, climatica, festiva, feriale, anche con riferimento ad aziende ad apertura annuale. In tali ipotesi, per mantenere idonei livelli di servizio, è necessario adeguare l'organico attraverso la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato.
4 - I limiti nella successione di contratti a tempo determinato tra le medesime parti di cui all art. 19, comma 2 e all'art. 21, comma 2 del D.lgs. 81/2015 e ss.mm.ii., nonché la disciplina dei limiti quantitativi di utilizzo di cui all'art. 23 comma 1 del D.lgs. 81/2015 e ss.mm.ii., non trova applicazione, oltre che per le attività stagionali definite dal DPR. n. 1525/1963 e successive modifiche e integrazioni, ai contratti di lavoro a tempo determinato finalizzati allo svolgimento delle attività stagionali, intendendosi per tali quelle svolte nelle società armatoriali operanti nel settore delle navi passeggeri, navi Ro/Ro e Ro/Ro pax di cui al comma 3.
La stagionalità opera:
- nel periodo compreso fra il 1º marzo e il 31 ottobre;
- periodi connessi a festività religiose o civili, nazionali o estere.
5 - Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall art. 24 comma 1 del Decreto Legge 4 maggio 2023, n. 48. convertito con modificazioni dalla Legge n. 85/2023. le parti, con l'obiettivo di fornire un ulteriore necessario strumento finalizzato ad adeguare l'organico aziendale a temporanee esigenze tecniche e/o organizzative e/o sostitutive diverse da quelle considerate nell'ambito delle attività stagionali sopra riportate, individuano la possibilità di assunzione con contratto a tempo determinato di durata superiore a dodici mesi o di proroga/rinnovo oltre tale termine ed entro quello previsto dalla Legge, con le seguenti causali:
- Temporanee esigenze amministrative e/o operative, per attività eccedenti l'operatività del personale stabile a tempo indeterminato, a supporto delle attività connesse alle navi della flotta sociale o di specifici progetti.
A titolo esemplificativo e non esaustivo della causale, si menzionano specifici casi in essa ricompresi :
> attività di pianificazione, presentazione e gestione di progetti formativi presso fondi interprofessionali;
> fase progettuale ed esecutiva di programmi di automazione e digitalizzazione di processi.
- Temporanee esigenze derivanti dall'avvio di nuove unità, divisioni o attività aziendali.
- Temporanei picchi di lavoro di specifiche unità/divisioni aziendali.
A titolo esemplificativo e non esaustivo della causale, si menzionano specifici casi in essa ricompresi:
> attività di presentazione alle Autorità consolari delle domande di visto a favore marittimi.
- Temporanea assunzione di personale affetto da patologie e in attesa di riconoscimento dell'invalidità da parte di Enti preposti, finalizzata all'inserimento nelle categorie protette ex Legge n. 68/99.
- Sostituzione di altri lavoratori. Al fine di consentire eventuali passaggi di consegne, tali contratti a termine potranno avere inizio e cessare con anticipo e/o posticipo fino a due mesi ante e post assenza del lavoratore sostituito.
1 - La disciplina del contratto di lavoro a tempo parziale è regolata dalle vigenti disposizioni di Legge e dall'Allegato 2.
Art. 8 - Mutamento di mansioni
1 - Il lavoratore, in relazione alle esigenze della Società, può essere assegnato temporaneamente anche a mansioni diverse da quelle inerenti al suo inquadramento, purché equivalenti e non comportanti alcun peggioramento economico, fatti salvi i casi previsti dalla Legge.
2 - Al lavoratore che sia destinato a compiere mansioni rientranti nell'inquadramento superiore al suo, dovrà essere corrisposto, per tutta la durata della destinazione, un compenso di importo non inferiore alla differenza tra la retribuzione percepita e quella minima del predetto inquadramento superiore.
3 - Trascorso un periodo continuativo di tre mesi, oppure di un anno non continuativo negli ultimi tre anni nel disimpegno di dette mansioni superiori ove la relativa assegnazione delle mansioni superiori non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, avverrà senz'altro il passaggio del lavoratore a tutti gli effetti nell'inquadramento superiore.
Art. 9 - Contratti di apprendistato
1 - L'accordo sindacale per l'applicazione del contratto di apprendistato è riportato nell'Allegato 4.
Art. 10 - Orario di lavoro, lavoro straordinario diurno, notturno e festivo
1 - L'orario settimanale di lavoro è di 40 ore e verrà ripartito dal lunedì al venerdì in otto ore giornaliere, salvo diversa pattuizione a livello aziendale da concordarsi con le R.S.U./R.S.A. e/o OO.SS. territoriali.
2 - L'organizzazione del lavoro in turni e i relativi trattamenti economici potranno essere definiti in sede di contrattazione integrativa aziendale.
3 - La giornata del sabato mantiene la sua natura di giorno feriale a tutti gli effetti.
4 - Ai lavoratori che, per esigenze di servizio, fossero chiamati a prestare la loro opera in detta giornata sarà corrisposto il compenso per lavoro straordinario per le ore di lavoro effettivamente prestate.
5 - In riferimento al d.lgs. n. 66/2003, il lavoro compiuto oltre le 40 ore è considerato lavoro straordinario.
6 - Ai fini della relativa maggiorazione è considerata prestazione notturna quella effettuata dalle ore 20 alle ore 8 del mattino successivo; è considerato lavoro festivo quello effettuato nelle giornate di domenica, negli altri giorni festivi e nelle ore pomeridiane dei giorni semifestivi.
7 - Il lavoro straordinario è compensato con la retribuzione oraria maggiorata del 30% se diurno, del 50% se notturno feriale o diurno festivo e del 60% se notturno festivo. Per il lavoro straordinario svolto nella giornata del sabato la maggiorazione per le ore diurne è pari al 35%.
8 - A tale effetto, per la determinazione della retribuzione oraria, si divide la retribuzione mensile per 173. Per retribuzione mensile dovrà intendersi:
- minimo contrattuale;
- eventuale superminimo;
- aumenti periodici di anzianità.
9 - Le suddette percentuali di maggiorazione per il lavoro straordinario notturno e festivo non sono cumulabili nel senso che la maggiore assorbe la minore.
10 - Nessun lavoratore potrà rifiutarsi, entro i limiti consentiti dalla Legge, di compiere il lavoro straordinario, il lavoro notturno e festivo salvi giustificati motivi di impedimento.
11 - Al lavoratore, chiamato a prestare la propria opera nella giornata di domenica e negli altri giorni festivi o semifestivi di cui all'art. 12, sarà riconosciuto il riposo compensativo nella misura di mezza giornata qualora la prestazione d'opera sia di durata inferiore a 4 ore e di una intera giornata qualora la prestazione dell'opera superi le 4 ore: oltre al riposo compensativo, al lavoratore che presti la propria opera in tali giornate, sarà corrisposto un importo pari al 50% della quota oraria di retribuzione (com'è indicato al punto 8) - senza maggiorazione - per ogni ora di effettivo lavoro. Qualora la prestazione in tali giornate dovesse eccedere le 8 ore di lavoro, al lavoratore dovrà essere corrisposto, in aggiunta al trattamento di cui sopra, il compenso orario lavoro straordinario festivo per ogni ora di ulteriore effettivo lavoro.
12 - Le prestazioni di lavoro straordinario e supplementare fornite da ciascun lavoratore non potranno superare le 250 ore annue complessive.
13 - Per i lavoratori inquadrati nella categoria "quadro" (7º livello), non avendo gli stessi obblighi di rilevazione oraria, essendo esclusi dalla disciplina legale delle limitazioni dell'orario di lavoro, i trattamenti economici relativi al lavoro straordinario diurno, notturno e festivo sono assorbiti nel trattamento economico globale annuo, ivi compresa l'indennità di funzione, tenendo anche conto delle disposizioni di Legge in materia di orario di lavoro.
14 - Ai lavoratori di cui al punto precedente, chiamati a prestare la propria attività lavorativa nella giornata di domenica e negli altri giorni festivi o semifestivi, verrà riconosciuto il solo riposo compensativo di cui al comma 11.
15 - Qualora la natura delle responsabilità assegnate al lavoratore inquadrato nella categoria di "quadro" comporti in maniera continuativa l'effettuazione di prestazioni oltre l'orario giornaliero di lavoro, l'azienda, che non l'abbia già previsto, definirà, anche in sede di contrattazione di secondo livello, uno specifico compenso forfetario.
1 - Il lavoratore ha diritto ogni 7 giorni ad un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 66/2003. Il suddetto periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore a quattordici giorni.
2 - Sono fatte salve le eccezioni di cui all'art. 9 del d.lgs n. 66/2003 relative a specifiche attività.
Art. 12 - Giorni festivi e semifestivi
1 - Sono considerati giorni festivi:
a) tutte le domeniche;
b) l'anniversario della Liberazione (25 aprile), la festa del lavoro (1º maggio) e la festa della Repubblica (2 giugno);
c) le seguenti Festività:
- 1º gennaio (Capodanno);
- 6 gennaio (Epifania);
- lunedì di Pasqua;
- 15 agosto (Assunzione);
- 16 agosto;
- 1º novembre (Ognissanti);
- 8 dicembre (Immacolata Concezione);
- 25 dicembre (Natale);
- 26 dicembre (s. Stefano);
- il giorno del Santo Patrono del luogo ove il lavoratore presta la sua opera (').
(')Esclusivamente per le Aziende che hanno sede nel Comune di Roma la festività del 29 giugno (SS. Pietro e Paolo) è stata ripristinata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 1985 n. 792.
2 - Sono considerati giorni semifestivi le seguenti ricorrenze:
- Venerdì Santo;
- 2 novembre (Defunti);
- 24 dicembre (Vigilia di Natale);
- 31 dicembre.
Nei giorni semifestivi l'orario di lavoro è limitato alle prime 4 ore dell'orario normale.
3 - Qualora una delle ricorrenze nazionali elencate sotto la lettera b), oppure una delle altre festività elencate sotto la lettera c), cada di domenica, ai lavoratori è dovuto, in aggiunta al normale trattamento economico e normativo, un importo pari ad una quota giornaliera della retribuzione così determinata:
- minimo contrattuale;
- eventuale superminimo;
- aumenti periodici di anzianità;
- indennità di funzione di cui all'Allegato 1.
4 - Qualora la Società concentri l'orario settimanale nei primi cinque giorni della settimana (dal lunedì al venerdì) e una delle ricorrenze nazionali elencate sotto la lettera b), oppure una delle altre festività elencate sotto la lettera c), nonché una delle giornate semifestive di cui al punto 2), cada di sabato, ai lavoratori è dovuto in aggiunta al normale trattamento economico e normativo, un importo pari rispettivamente ad una quota giornaliera, ovvero alla metà di essa calcolata come previsto al punto 3).
5 - Qualora una delle giornate semifestive cada di domenica, ai lavoratori è dovuto, in aggiunta al normale trattamento economico e normativo, un importo pari a metà di una quota giornaliera della retribuzione di cui al punto 3).
6 - Il predetto importo sarà determinato sulla base di 1/26mo della retribuzione di cui al punto 3).
Art. 13 - Trattamento per festività abolite
1 - Tutte le giornate considerate dalla Legge 5 marzo 1977, n. 54, sono feriali e lavorative.
2 - Il lavoratore che presti la propria opera nelle seguenti festività soppresse: 19 marzo e 4 novembre, avrà diritto al seguente trattamento:
- 19 marzo: normale retribuzione;
- 4 novembre: trattamento economico pari a quello previsto per le festività cadenti di domenica di cui al punto 3, art. 12.
3 - Per le seguenti festività religiose soppresse dalla Legge: Ascensione, Corpus Domini, SS. Pietro e Paolo, al lavoratore saranno riconosciute altrettante giornate di riposo retribuito, che possono essere fruite, anche su richiesta del lavoratore e su base oraria, entro l'anno di maturazione, fatte salve comprovate esigenze tecnico-organizzative aziendali.
1 - Il minimo contrattuale, afferente a ciascun livello di inquadramento di lavoratori, è riportato nella Tabella allegata (Allegato 1) parte integrante, a tutti gli effetti, della presente Sezione.
2 - Lo stipendio sarà corrisposto ad ogni fine mese con la specificazione degli altri elementi costitutivi della retribuzione liquidabili mensilmente.
3 - Nel caso che la Società ne ritardi di oltre dieci giorni il pagamento, decorreranno di pieno diritto gli interessi, nella misura del 2% in più del tasso ufficiale di riferimento e con decorrenza dalla scadenza di cui al comma precedente. Il lavoratore avrà comunque facoltà di risolvere il rapporto di lavoro con diritto alla corresponsione di tutte le competenze maturate, ivi compresi il trattamento di fine rapporto e il mancato preavviso.
4 - Nel caso di contestazione sullo stipendio e sugli altri elementi costitutivi della retribuzione, al lavoratore dovrà essere intanto corrisposta la parte di retribuzione non contestata.
5 - Qualsiasi ritenuta per risarcimento di danni non potrà mai superare il 10% della retribuzione mensile salvo che non intervenga la risoluzione del rapporto.
Art. 15 - Contributo sostitutivo della mensa
1 - È posto a carico dell'Azienda, un contributo sostitutivo della mensa di € 1,50 per ogni giornata di effettiva presenza.
2 - Qualora già esistessero in sede aziendale contributi o indennità per detto titolo l'importo di cui sopra verrà assorbito nella misura del 50% ma in nessun caso il contributo totale dell'azienda potrà essere inferiore a € 1,50.
3 - Il contributo sostitutivo mensa verrà considerato come elemento utile esclusivamente ai fini del calcolo della indennità di mancato preavviso, del trattamento di fine rapporto, del trattamento di festività e di quello di ferie nonché della 13ª e 14ª mensilità ed è, su base mensile, convenzionalmente stabilito in misura pari a € 33,00.
4 - Gli importi come sopra stabiliti con i relativi riflessi di cui al comma precedente, non verranno più corrisposti dalle aziende che organizzino un servizio mensa in proprio o con convenzioni sostitutive o che riconoscano i buoni pasto, in misura pari a € 5,29, ovvero € 7,00 qualora l'azienda scelga di corrispondere i buoni pasto elettronici, salvo diverse pattuizioni aziendali.
Art. 16 - Indennità per maneggio di denaro e cauzione
1 - Il lavoratore, la cui normale mansione consista nel maneggio di denaro per incassi e pagamento con responsabilità per errore, anche finanziario, ha diritto ad una particolare indennità mensile pari al 6% del minimo contrattuale.
2 - Le somme eventualmente richieste al lavoratore a titolo di cauzione dovranno essere depositate e vincolate al nome del garante e del garantito presso un istituto di credito.
3 - Gli interessi derivanti dalla cauzione andranno a beneficio del lavoratore.
Art. 17 - Tredicesima e Quattordicesima mensilità
1 - In occasione del Natale la Società corrisponderà al lavoratore una mensilità della retribuzione costituita dai seguenti elementi:
- Minimo contrattuale;
- Eventuale superminimo;
- Aumenti periodici di anzianità;
- Contributo sostitutivo mensa;
- Indennità di funzione di cui all'allegato 1.
2 - In occasione della Pasqua o prima del periodo feriale, la Società corrisponderà al lavoratore una mensilità della retribuzione costituita dagli elementi di cui al comma 1.
3 - Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore non in prova, avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare delle mensilità accessorie e per quanti sono stati i mesi interi di servizio prestato, calcolando come mese intero la frazione di mese uguale o superiore a 15 giorni e trascurando invece quella inferiore a 15 giorni.
Art. 18 - Aumenti periodici di anzianità
1 - Ai lavoratori sarà riconosciuto, alla maturazione di ogni biennio di anzianità, e con godimento dal primo giorno del mese successivo, un aumento periodico di anzianità pari ad un importo differenziato per livello secondo le seguenti cifre:
1º livello: € 23,74
2º livello: € 24,41
3º livello: € 25,76
4º livello: € 29,35
5º livello: € 30,47
6º livello: € 34,39
7º livello: € 36,07
2 - Il numero massimo di aumenti periodici di anzianità maturabili sarà di 5.
3 - Nei confronti del personale, cui si applica la presente Sezione, assunto prima del 31 dicembre 1988, il numero massimo degli aumenti periodici di anzianità maturabili resta di 10.
4 - In caso di passaggio di livello il lavoratore manterrà l'importo degli scatti di anzianità maturati nel livello di provenienza. Tale importo, ai fini dell'individuazione del numero di scatti o frazione di numero di scatti, che da quel momento si considererà maturato dal lavoratore, sarà diviso per il valore dello scatto corrispondente al nuovo livello. Il lavoratore avrà successivamente diritto a maturare tanti ulteriori scatti di anzianità, o loro frazioni, quanti ne occorreranno per raggiungere il numero massimo maturabile sopra indicato. La frazione di biennio in corso al momento del passaggio del livello sarà utile agli effetti della maturazione del successivo scatto di anzianità.
5 - Gli scatti di anzianità non potranno essere assorbiti da eventuali aumenti di merito né questi potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici di anzianità maturati o da maturare.
1 - Il lavoratore ha diritto per ogni anno di servizio ad un periodo di ferie, con decorrenza della retribuzione, secondo i termini sottoindicati:
- per i lavoratori aventi una anzianità di servizio:
a) da 1 anno a 6 anni compiuti: giorni 22,5 lavorativi;
b) oltre 6 anni e fino a 20 anni compiuti: giorni 26 lavorativi;
c) oltre i 20 anni compiuti: giorni 27,5 lavorativi.
In caso di ripartizione dell'orario settimanale di lavoro su sei giorni, si precisa che, per l'esatta determinazione dei giorni di ferie da fruire, il numero dei giorni sopra indicati si moltiplica per 1,2. Il risultato così ottenuto rappresenta il numero dei giorni di ferie da godersi.
2 - Il periodo di fruizione delle ferie annuali è stabilito dall'azienda, tenuto conto delle esigenze dell'attività e delle richieste dei lavoratori.
I dipendenti sono tenuti a prestare collaborazione con l'azienda nella pianificazione delle ferie in vista del comune obiettivo di fruire delle ferie annuali nello stesso anno di maturazione, comunicando all'azienda entro i termini e nelle modalità che la stessa riterrà congrui e tempestivi le proprie ipotesi di programmazione annua.
Nella pianificazione deve essere previsto un riposo annuale continuativo della durata minima di due settimane, ove richiesto dal lavoratore. Le ulteriori ferie sono fruibili a giornata intera o, anche su richiesta del lavoratore, a mezza giornata.
La rinuncia anche tacita al godimento delle ferie non è ammessa. In caso di sopravvenuta impossibilità al godimento delle ferie allo scadere dell'anno di maturazione, le stesse dovranno essere fruite nel più breve tempo possibile, compatibilmente con le esigenze lavorative e normalmente entro un termine massimo di 18 mesi dal termine dell'anno di maturazione. In caso di particolari esigenze tecnico-organizzative aziendali, previa informativa alle RSU/RSA, tale termine è esteso a 24 mesi, decorso il quale scatterà l'obbligazione contributiva per le ferie non godute.
2 bis - Per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà spostare il periodo di ferie precedentemente autorizzato o richiamare il lavoratore prima del termine del periodo di ferie, fermo restando il diritto del lavoratore a completare detto periodo in epoca successiva. In tal caso, il lavoratore avrà diritto al rimborso delle spese, derivanti dall'interruzione o dallo spostamento, effettivamente sostenute e debitamente documentate.
3 - La risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturate, in caso di risoluzione nel corso dell'anno il lavoratore ha diritto alle ferie stesse in proporzione dei mesi di servizio prestato.
3 bis - In caso di mancato godimento delle ferie, l'indennità sostitutiva spettante al lavoratore, per ogni giornata di ferie non fruita, è pari a 1/26mo dei seguenti elementi retribuitivi:
- minimo contrattuale;
- eventuale superminimo;
- scatti di anzianità;
- indennità di funzione.
4 - L'assegnazione delle ferie non potrà aver luogo durante il periodo di preavviso.
5 - La malattia e l'infortunio interrompono il periodo di ferie.
6 - Non devono essere computate nelle ferie le tre giornate di riposo retribuito di cui all'art. 13, comma 3.
Art. 20 - Permessi e congedi parentali
1 - Al lavoratore spetteranno tutte le tutele in materia di permessi e congedi parentali previste dalle disposizioni di Legge vigenti.
A) PERMESSI
1 - Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di permessi, al lavoratore che ne faccia domanda la Società può concedere, a suo esclusivo giudizio, brevi permessi non retribuiti per giustificati motivi. Tali brevi periodi di permesso non sono computati in conto dell'annuale periodo di riposo.
2 - Le assenze debbono essere comunque immediatamente giustificate alla Società.
3 - I lavoratori studenti, gli iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria, universitaria e di qualificazione professionale, statali, parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio dei titoli legali hanno diritto a permessi retribuiti.
Per gli studenti universitari il permesso retribuito (non ripetibile) sarà di 4 giorni per ogni esame, mentre per gli altri studenti tale permesso retribuito sarà di 7 giorni per ogni sessione di esame.
4 - Ferme restando le vigenti previsioni di Legge, le parti convengono che al lavoratore padre o alla lavoratrice madre verrà concessa, su base annua, una giornata di permesso retribuita fino al terzo anno di vita del bambino.
5 - Nel caso di richiesta del permesso per i motivi previsti dalla Legge, il lavoratore è tenuto a documentare i motivi/eventi che danno diritto al permesso a mezzo di idonea documentazione/certificazione, ovvero, nei casi consentiti, con dichiarazione sostitutiva.
6 - In aggiunta a quanto già previsto dalla normativa vigente e dalla presente Sezione in materia di permessi e congedi, le aziende concederanno ai lavoratori che ne facciano richiesta, in occasione della nascita o adozione di un figlio, del decesso di un familiare entro il secondo grado, o di visita medica specialistica, ulteriori permessi retribuiti per ogni anno di calendario, fruibili solo a seguito di specifica certificazione, come sotto descritti:
8 ore saranno concesse per nascita/adozione di un figlio o per decesso di un familiare entro il secondo grado;
20 ore saranno concesse per visita medica specialistica.
La mancata fruizione dei suddetti permessi non comporta l'equivalente riconoscimento economico né il cumulo con quelli spettanti per l'anno successivo.
In caso di esistenza di accordi aziendali relativi alla disciplina suddetta, sarà applicata quella di miglior favore.
Le quantità di cui sopra sono riparametrate proporzionalmente per i lavoratori in regime di part time e per i lavoratori con contratti di lavoro a tempo determinato di durata inferiore a un anno.
B) CONGEDI PARENTALI
1 - Ai fini e per gli effetti dell'art. 32 del Decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001, il padre lavoratore e la madre lavoratrice, per ogni bambino nei primi suoi dodici anni di vita hanno diritto al congedo parentale che può essere utilizzato sia su base giornaliera, che oraria; quest'ultima in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. La richiesta per la loro fruizione, sia giornaliera che oraria, deve pervenire alla Società con un preavviso non inferiore a 5 giorni di calendario, indicando l'inizio e la fine del periodo di congedo e allegando il certificato di nascita, ovvero la dichiarazione sostitutiva.
2 - A livello aziendale potranno essere definite eventuali integrazioni alla retribuzione spettante ai sensi delle disposizioni di Legge.
Art. 21 - Periodo di aspettativa
1 - L'Azienda può concedere al lavoratore che abbia maturato un'anzianità di servizio non inferiore a 2 anni e che ne faccia richiesta per comprovate e riconosciute necessità personali o familiari, un periodo di aspettativa non superiore a 12 mesi.
2 - L'aspettativa non comporta ad alcun effetto la maturazione dell'anzianità né il diritto alla retribuzione.
Art. 22 - Congedo matrimoniale
1 - Al lavoratore sarà concesso, in occasione del matrimonio avente validità civile o dell'unione civile ai sensi della Legge n. 76/2016, un congedo retribuito di quindici giorni consecutivi di calendario.
2 - Il lavoratore deve presentare il certificato di matrimonio entro tre mesi dalla data della celebrazione dello stesso, pena la restituzione della retribuzione indebitamente percepita.
3 - Detto congedo non può essere computato nel periodo delle ferie annuali.
1 - La chiamata alle armi sospende il rapporto di lavoro per tutto il periodo del servizio militare: l'addetto ha quindi diritto alla conservazione del posto, il tempo trascorso in servizio militare viene computato agli effetti dell'anzianità di servizio.
2 - Per i trattenuti alle armi si applicano le disposizioni del R.D.L. 20 marzo 1941, n. 123.
3 - Al termine del servizio militare per congedo o per invio in licenza illimitata in attesa di congedo, l'addetto, entro 30 giorni dal congedo o dall'invio in licenza, deve porsi a disposizione della Società per riprendere servizio, in mancanza sarà considerato dimissionario, salvo il caso di impedimento per comprovati motivi di forza maggiore.
4 - L'addetto richiamato alle armi continua a far parte del personale della Società a tutti gli effetti.
5 - Al richiamato viene mantenuta limitatamente ai primi due mesi di assenza, la retribuzione di cui avrebbe fruito restando in servizio; per il periodo successivo e per tutta la durata del richiamo, sarà invece corrisposta, nei modi previsti dalla Legge e nel caso che il trattamento economico militare sia inferiore alla retribuzione civile, una indennità pari alla differenza tra la retribuzione che avrebbe percepito se fosse rimasto in servizio e quella percepita in servizio militare.
6 - Chi abbia lasciato la Società per richiamo alle armi dovrà presentarsi per riprendere servizio entro il termine di dieci giorni dalla fine del richiamo se il servizio militare ha avuto durata superiore ad un mese e non superiore a sei mesi, di venti giorni se superiore a sei mesi e non ad un anno, di trenta giorni se ha avuto durata superiore ad un anno, intendendosi in caso contrario risolto il rapporto di lavoro per dimissioni, salvo il caso di impedimento per comprovati motivi di forza maggiore.
7 - La retribuzione civile per l'addetto che si sia presentato in termini utili decorrerà dal giorno successivo a quello della cessazione del servizio militare.
8 - Per quanto non previsto dal presente artt. si fa riferimento alle disposizioni di Legge in materia.
1 - Al lavoratore in missione per esigenze di servizio spetterà il rimborso, a piè di lista, delle spese effettive di viaggio corrispondenti ai mezzi normali di trasporto e delle altre spese vive (pernottamento e vitto) necessarie per l'espletamento della missione.
2 - Le classi di viaggio sono stabilite come segue:
a) viaggi in ferrovia, 1ª classe;
b) viaggi in aereo, classe economica.
Le ore di viaggio durante la trasferta non sono utili ai fini del computo delle ore di lavoro straordinario e sono compiutamente indennizzate dal trattamento economico di cui al presente articolo.
3 - L'azienda potrà concedere, su richiesta del lavoratore, in alternativa al piè di lista e all'indennità di trasferta di cui al punto successivo, un importo giornaliero pari a € 65,00. In tal caso, il suddetto importo va incrementato, per ogni giorno di trasferta, di un ulteriore importo pari al 2,5% del minimo contrattuale del livello di appartenenza del dipendente, e sarà frazionabile, considerando il pernottamento al 60% ed il vitto al 40%, quota quest'ultima anche essa frazionabile.
4 - Fatte salve eventuali pattuizioni collettive o individuali che disciplinano la materia, qualora la trasferta superi la durata complessiva di 4 ore, la relativa indennità giornaliera sarà pari a € 15,00.
5 - Al lavoratore chiamato quale testimone in giudizio, per cause correlate all'attività lavorativa svolta, verrà corrisposto il trattamento di trasferta secondo quanto previsto dal presente articolo.
1 - Premesso che il trasferimento può essere disposto per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, il lavoratore trasferito conserva il trattamento economico goduto precedentemente, escluse quelle indennità e competenze che siano inerenti alle condizioni locali o alle particolari prestazioni presso la sede di origine e che non ricorrano nella nuova destinazione.
2 - Il lavoratore che non accetta il trasferimento avrà diritto al trattamento di fine rapporto e al preavviso, salvo che per gli addetti del 4º, 5º, 6º e 7º livello per i quali all'atto dell'assunzione sia stato espressamente pattuito il diritto della Società di disporre il trasferimento del lavoratore o tale diritto risulti in base alla situazione di fatto vigente per i lavoratori attualmente in servizio, nei quali casi il lavoratore che non accetta il trasferimento stesso sarà licenziato.
3 - Al lavoratore che venga trasferito sarà corrisposta, a titolo di una tantum, mezza mensilità, nonché il rimborso delle spese di viaggio e di trasporto per sé e per le persone di famiglia e per gli effetti familiari (mobilia, bagaglio, ecc.) previ opportuni accordi da prendersi con la Società. Sarà, inoltre, corrisposta un'ulteriore mezza mensilità al lavoratore coniugato o convivente more uxorio, a cui si aggiunge un giorno di retribuzione per ogni figlio a carico.
4 - Qualora per effetto del trasferimento il lavoratore debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione di contratto di affitto, regolarmente registrato o denunciato alla Società precedentemente alla comunicazione del trasferimento, avrà diritto al rimborso di tale indennizzo fino alla concorrenza di un massimo di tre mesi di pigione.
5 - Il provvedimento di trasferimento dovrà essere comunicato per iscritto tempestivamente al lavoratore e comunque con un preavviso non inferiore a trenta giorni.
6 - Al lavoratore che chieda il suo trasferimento non competono le indennità di cui sopra.
Art. 26 - Trattamento in caso di malattia o infortunio
A) Certificazione della malattia e controlli
L'assenza per malattia deve essere comunicata all'Azienda con la massima tempestività, così come l'eventuale prosecuzione. Il numero di protocollo del certificato medico telematico dovrà essere comunicato alla Società, secondo le tempistiche previste dalla normativa previdenziale e assistenziale vigente. Sono fatte salve eventuali diverse procedure previste da accordi aziendali.
Il lavoratore assente per malattia è tenuto a trovarsi reperibile al domicilio indicato, a disposizione per le visite di controllo nelle fasce orarie previste dalla vigente normativa. L'eventuale controllo dello stato di malattia potrà essere effettuato soltanto attraverso i sanitari dell'Ente preposto, anche su richiesta della Società.
B) Trattamento economico
Nel corso di ciascun anno di calendario, nel caso di susseguirsi di più eventi di malattia (l'ipotesi di continuazione di malattia è considerata un unico evento morboso), il trattamento economico di malattia, anche qualora esso sia erogato dall'INPS, verrà così corrisposto:
- per i primi 3 eventi al 100% della retribuzione giornaliera di riferimento;
- dal 4º al 6º evento, limitatamente ai primi 3 giorni di malattia (periodo di carenza) indicati nel certificato medico, al 50% della retribuzione giornaliera di riferimento;
- dal 7º evento, limitatamente ai primi 3 giorni di malattia (periodo di carenza) indicati nel certificato medico, al 25% della retribuzione giornaliera di riferimento.
Le assenze dovute a ricoveri ospedalieri anche in day hospital, emodialisi, eventi morbosi delle lavoratrici durante il periodo di gravidanza, debitamente certificate, sono escluse dal computo degli eventi di cui al comma precedente.
Nel caso in cui il fenomeno della morbilità assuma dimensioni significative, l'Azienda provvederà a darne informazione alle RSA/RSU delle unità produttive interessate.
Gli eventuali minori costi generati dall'applicazione del presente paragrafo saranno utilizzati per finanziare misure in favore del personale a cui si applica la presente Sezione, da definire in sede aziendale.
C) Periodo di comporto
In caso di assenza per un singolo evento di malattia la Società conserverà al dipendente, non in prova, il posto di lavoro per un periodo almeno pari a 10 mesi, senza interruzione di anzianità, corrispondendo l'intera retribuzione, fermo restando quanto previsto al paragrafo B (comporto secco).
Fermo restando quanto previsto al paragrafo B), qualora nell'arco dell'ultimo triennio il dipendente raggiunga, per effetto di più eventi morbosi, assenze complessive per malattia almeno pari a 330 giorni, per i quali sarà corrisposta l'intera retribuzione, la Società potrà procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro (comporto per sommatoria).
D) Patologie gravi
In caso di assenza per patologie di particolare gravità, certificate dal SSN e accertate dal medico competente - quali a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, neoplasie invalidanti, sclerosi multipla, morbo di Parkinson e di Alzheimer, trapianti di organi vitali - la Società conserverà al lavoratore, non in prova, il posto di lavoro per un periodo almeno pari a 18 mesi, senza interruzione dell'anzianità, corrispondendo l'intera retribuzione e restando in tal caso escluso quanto previsto al paragrafo B (comporto secco).
Qualora nell'arco dell'ultimo triennio il dipendente raggiunga, per effetto di più eventi morbosi, assenze complessive per malattia pari almeno a 540 giorni, per i quali sarà corrisposta l'intera retribuzione (restando in tal caso escluso quanto previsto al paragrafo B), la Società potrà procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro (comporto per sommatoria).
A fronte del protrarsi dell'assenza a causa di una patologia grave e continuativa che comporti terapie salvavita, certificata dal SSN e accertata dal medico competente, il lavoratore potrà fruire previa richiesta scritta di un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita, di durata non superiore a 24 mesi, a condizione che siano esibiti dal lavoratore medesimo regolari certificati medici.
I lavoratori affetti da patologie di particolare gravità potranno richiedere di trasformare il proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge.
E) Insorgenza malattia durante il periodo di preavviso
In caso di insorgenza della malattia durante il periodo di preavviso, questo si sospende e riprenderà a decorrere dalla certificazione dell'avvenuta guarigione. In tal caso il rapporto di lavoro si risolve alla scadenza del periodo di preavviso.
F) Insorgenza malattia per rapporto di lavoro a tempo determinato
Nel caso di rapporto di lavoro a tempo determinato, l'insorgenza della malattia non protrae il termine di scadenza del contratto.
G) Risoluzione del rapporto di lavoro
Superati i termini sopra indicati, differenziati in funzione della gravità delle patologie, la Società, ove provveda al licenziamento dell'addetto, gli corrisponderà il trattamento di fine rapporto, ivi compresa l'indennità del preavviso.
Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta all'addetto di riprendere servizio, l'addetto stesso potrà risolvere il contratto di lavoro con diritto al solo trattamento di fine rapporto.
Ove ciò non avvenga e la Società non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, fatta salva la decorrenza dell'anzianità agli effetti del preavviso.
H) Accordi di secondo livello di miglior favore
Sono fatti salvi accordi di secondo livello che prevedano trattamenti di miglior favore.
NORMA TRANSITORIA
Il computo degli eventi di cui al paragrafo B) partirà dalla data di decorrenza dell'accordo di rinnovo del CCNL.
La disciplina del periodo di comporto stabilita nel presente articolo si applicherà alle malattie e alle patologie gravi manifestatesi e certificate a partire dalla data di decorrenza dell'accordo di rinnovo del CCNL. Per quelle precedentemente certificate si applicherà la previgente disciplina contrattuale.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 11 (Decorrenza 01/07/2024)
All'Art. 26 lett. B) Trattamento economico vengono apportate le seguenti modifiche:
- al primo comma, terzo punto, la percentuale del 25% è aumentata al 30%.
- l'ultimo periodo viene sostituito dal seguente:
"Le eventuali risorse rinvenienti dall'applicazione del presente paragrafo saranno utilizzati per finanziare attività di formazione e/o sensibilizzazione sui temi della diversità e inclusione, da esperire entro i termini di vigenza del CCNL."
Art. 27 - Trattamento in caso di malattia professionale e infortunio sul lavoro
1 - Nel caso di interruzione del servizio dovuta ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale, la Società conserverà al lavoratore, non in prova, il posto per un periodo di 10 mesi se egli abbia una anzianità di servizio non superiore a 5 anni e per un periodo di 14 mesi se abbia una anzianità di oltre 5 anni senza interruzione dell'anzianità corrispondendogli l'intera retribuzione per tutto il periodo di conservazione del posto.
Qualora l'infortunio o la malattia professionale siano indennizzati dall'INAIL, l'Azienda corrisponderà al lavoratore una integrazione dell'indennità economica corrisposta dall'INAIL fino al raggiungimento del 100% della retribuzione ordinaria che avrebbe percepito in adempimento alle norme contrattuali.
2 - Eguale diritto spetterà al lavoratore nel periodo di preavviso, e fino alla scadenza del periodo stesso.
3 - Alla scadenza dei termini sopra indicati la Società, ove provveda al licenziamento del lavoratore, gli corrisponderà il trattamento di fine rapporto, ivi compresa l'indennità di preavviso.
4 - Qualora la prosecuzione dell'assenza per malattia professionale o infortunio sul lavoro superando i termini suddetti non consenta al lavoratore di riprendere servizio, il lavoratore stesso potrà risolvere il contratto di lavoro con diritto al solo trattamento di fine rapporto. Ove ciò non avvenga e la Società non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salva la decorrenza dell'anzianità agli effetti del preavviso.
Art. 28 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
1 - Nel caso di gravidanza e puerperio di una lavoratrice, questa ha diritto al trattamento previsto dalla normativa vigente.
2 - Ove durante il periodo di interruzione del servizio per gravidanza e puerperio intervenga una malattia, si applicheranno le disposizioni fissate dall'art. 26 della presente Sezione quando risultino più favorevoli alla lavoratrice, a decorrere dal giorno in cui si manifesti la malattia stessa.
3 - L'assenza per gravidanza e puerperio non interrompe il decorso dell'anzianità di servizio limitatamente al periodo di conservazione del posto.
4 - Per i cinque mesi di astensione obbligatoria (artt. 16 e 20, T.U. n. 151/2001) l'Azienda assicurerà, alle lavoratrici assunte con contratto a tempo indeterminato, la retribuzione media globale giornaliera calcolata sulla base dell'ultimo periodo di paga precedente l'inizio del congedo di maternità mediante opportuna integrazione del trattamento previsto dalla Legge per la lavoratrice madre.
Art. 29 - Contrattazione di secondo livello
1 - Ai sensi di quanto previsto dai vigenti Accordi Interconfederali con la contestuale sottoscrizione dell'impegno a far si che le rispettive Organizzazioni, a tutti i livelli vi si attengano, la contrattazione aziendale o di secondo livello si esercita per le materie delegate, in tutto o in parte dal contratto collettivo nazionale di categoria o dalla Legge.
2 - La contrattazione aziendale o di secondo livello, che ha durata triennale, non potrà pertanto modificare quanto stabilito dalla presente Sezione, salvo nei casi espressamente demandati. Conseguentemente le parti stipulanti la presente Sezione, con riguardo alla contrattazione aziendale o di secondo livello, prevedono che le materie ad essa delegate sono quelle indicate nell'elencazione in lettere di cui ai successivi punti.
a) erogazioni retributive correlate a programmi concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di efficienza, di efficacia ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività, nonché risultati legati all'andamento economico delle imprese, compresi i margini di produttività eccedente rispetto a quella eventualmente già utilizzata per riconoscere gli aumenti retributivi a livello di CCNL, tali importi di norma variabili e non predeterminabili non saranno utili ai fini del ricalcolo di alcun istituto legale e contrattuale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto;
b) tutela della salute dei lavoratori marittimi e attività di formazione e prevenzione in materia di ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro.
c) le materie individuate nell'articolato della presente Sezione, quali: articolazione dell'orario di lavoro; disciplina del contratto a tempo determinato; lavoro a tempo parziale; individuazione di nuovi profili professionali, condotte disciplinarmente rilevanti, le modalità di erogazione di eventuali trattamenti sostitutivi della mensa, indennità di trasferta.
3 - Le piattaforme rivendicative aziendali devono essere presentate almeno tre mesi prima della scadenza del contratto collettivo aziendale o di secondo livello, e per tale periodo, così come per il mese successivo alla scadenza del contratto stesso, le parti si asterranno da azioni dirette o unilaterali. L'azienda darà riscontro entro 20 giorni dal ricevimento della piattaforma rivendicativa.
4 - Fermo restando che l'organizzazione del lavoro è di pertinenza del datore di lavoro ed è pertanto esclusa dalle materie oggetto di contrattazione aziendale o di secondo livello, i riflessi della stessa sulle condizioni di lavoro potranno essere argomento di contrattazione aziendale o di secondo livello, ove non già definiti dalla presente Sezione.
5 - Sulla base di accordi aziendali o territoriali, al fine di gestire gravi situazioni di crisi economiche, con l'obiettivo di salvaguardare l'occupazione, si possono determinare intese per individuare strumenti modificativi delle regolamentazioni disciplinate dalla presente Sezione sulle prestazioni lavorative, sugli orari di lavoro e sull'organizzazione del lavoro, aventi caratteristiche di temporaneità e di sperimentazione.
6 - Considerato quanto previsto ai punti precedenti, tutte le aziende, nelle quali non viene avviato un confronto per la contrattazione aziendale di secondo livello, saranno tenute ad erogare ai propri dipendenti, con decorrenza 1º gennaio 2008, un beneficio integrativo lordo mensile pro-capite, non utilizzabile ai fini del calcolo degli istituti differiti né dello straordinario, pari al 2% del minimo contrattuale. Tale importo sarà considerato nel caso di stipula di accordo aziendale.
Ferma restando l'attuale struttura della contrattazione l'importo sopra indicato, pari al 2% del minimo contrattuale, continuerà ad essere erogato anche dopo la scadenza della presente Sezione.
Nell'ambito della contrattazione di secondo livello potrà essere regolamentato l'istituto della reperibilità, intendendo per reperibilità l'obbligo del lavoratore ad essere disponibile alle chiamate in servizio, presso i siti di lavoro aziendali, nei giorni e negli orari individuati dai programmi di reperibilità, anche con mezzi di comunicazione aziendale.
Le aziende forniranno, su richiesta delle rappresentanze sindacali aziendali, informazioni in merito ai programmi di godimento delle ferie, anche al fine della individuazione di proroghe nell'anno solare successivo.
Nell'ambito della contrattazione di secondo livello le parti potranno concordare le percentuali da applicare al numero dei lavoratori a tempo indeterminato, riferite annualmente alle richieste di part-time avanzate dai lavoratori.
Le parti potranno altresì individuare le motivazioni per le quali vada data priorità all'accoglimento delle richieste.
7 - Settori terminal, traghetti e crociere.
Dato il costante evolvere nelle caratteristiche dell'attività dei settori terminal, traghetti e crociere, che può comportare la definizione di nuove qualifiche, le parti potranno determinare, con accordi aziendali, nuovi profili/livelli professionali.
Art. 30 - Doveri del lavoratore
1 - Il lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti alle mansioni affidategli,
e, in particolare:
a) rispettare l'orario di lavoro ed adempiere alle formalità prescritte dalla Società per il controllo delle presenze;
b) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni della presente Sezione nonché le istruzioni impartite dai superiori;
c) conservare assoluta segretezza sugli interessi della Società, non trarre profitto, con danno dell'imprenditore, da quanto forma oggetto delle sue funzioni nella Società, né svolgere attività contraria agli interessi della produzione aziendale; non abusare, in forma di concorrenza sleale, dopo che sia stato risolto il contratto di lavoro, delle notizie attinte durante il servizio, fermo restando le disposizioni di Legge;
d) aver cura dei locali, dei mobili, oggetti, macchinari o strumenti a lui affidati.
2 - Il lavoratore dovrà comunicare le eventuali variazioni della sua residenza.
Art. 31 - Provvedimenti disciplinari
1 - Le inadempienze del lavoratore potranno essere sanzionate, a seconda della loro gravità, con:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all'importo di quattro ore di stipendio;
d) sospensione dal lavoro e dallo stipendio, per un periodo non superiore a otto giorni;
e) licenziamento.
2 - Nessun provvedimento disciplinare potrà essere adottato dalla Società nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza aver consentito l'esercizio del diritto di difesa.
3 - Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante della Organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
4 - In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa.
5 - Il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare, ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, può promuovere, nei venti giorni lavorativi successivi alla comunicazione scritta del provvedimento adottato, anche per mezzo dell'Associazione sindacale alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione tramite la Direzione provinciale del lavoro di un Collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal dirigente responsabile dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro. In tal caso, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio. Qualora la Società non provveda, entro dieci giorni dall'invito rivoltogli dalla Direzione provinciale del Lavoro a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio di cui al presente comma, la sanzione disciplinare non avrà alcun effetto. Se la Società adisce l'autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio.
6 - Decorsi due anni dall'applicazione delle sanzioni disciplinari non potrà tenersi conto di esse ad alcun effetto.
7 - A titolo esemplificativo e non esaustivo, il provvedimento del rimprovero scritto si applicherà al lavoratore che:
a) non osservi l'orario ordinario di lavoro o comunque stabilito dalla contrattazione integrativa aziendale o non adempia alle formalità prescritte dall'Azienda per il controllo delle presenze;
b) per disattenzione arrechi danni lievi alle macchine, agli strumenti di lavoro;
c) non dia immediata comunicazione del mutamento di indirizzo della sua residenza.
8 - A titolo esemplificativo e non esaustivo, il provvedimento della multa si applica nei confronti del lavoratore che:
a) ritardi nell'inizio del lavoro senza giustificazione;
b) si assenti dal lavoro fino a un giorno senza comprovata giustificazione;
c) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute oppure le esegua con negligenza;
d) esegua lavori non assegnatigli;
e) commetta una recidiva in una delle mancanze per cui abbia già avuto un rimprovero scritto.
9 - A titolo esemplificativo e non esaustivo, il provvedimento della sospensione dalla retribuzione e dal servizio si applica nei confronti del lavoratore che:
a) arrechi danno alle cose ricevute in dotazione ed uso, con dimostrata responsabilità;
b) commetta recidiva, oltre la seconda volta, in qualunque delle mancanze che prevedono una sanzione conservativa inferiore (rimprovero scritto e/o multa), salvo il caso dell'assenza ingiustificata;
c) commetta recidiva nei ritardi ingiustificati oltre la quarta volta;
d) contravvenga al divieto di fumare sul luogo di lavoro.
10 - Salva ogni altra azione legale, il licenziamento si applica, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per le seguenti mancanze:
a) assenza ingiustificata oltre tre giorni o assenze ingiustificate ripetute per cinque volte nell'anno;
b) diverbio litigioso seguito da vie di fatto avvenuto in luogo di pertinenza dell'azienda o che perturbi il normale andamento del lavoro;
c) commetta atti che portino pregiudizio alla produzione, alla disciplina, alla morale, all'igiene ed alla sicurezza delle persone, ivi compreso il lavoratore autore della condotta, e/o delle strutture;
d) l'abuso di fiducia, la concorrenza, la violazione del segreto d'ufficio; l'esecuzione, in concorrenza con l'attività dell'azienda, di lavoro per conto proprio o di terzi, fuori dell'orario di lavoro;
e) la recidiva, oltre la terza volta, in qualunque delle mancanze che prevedono la sospensione, fatto salvo quanto previsto per la recidiva nei ritardi;
f) l'inadempimento degli obblighi contrattuali o derivanti da eventuale regolamento interno o da altre norme aziendali;
g) insubordinazione verso i superiori;
h) fruizione abusiva da parte del lavoratore del trattamento economico previsto per l'assenza per malattia o infortunio (ad esempio, falsificazione di documenti destinati alle certificazioni di malattia; effettuazione di altra attività per conto proprio o di terzi; attività ricreative incompatibili con le prescrizioni mediche);
i) si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza;
j) si presenti in servizio in stato di manifesta assunzione di sostanze psicotrope o stupefacenti.
11 - Nei casi di cui al comma 10, il datore di lavoro potrà disporre la sospensione cautelare con erogazione del trattamento retributivo pari al 50% del minimo contrattuale.
Art. 32 - Preavviso di licenziamento o di dimissioni
1 - Fermo restando quanto previsto per il licenziamento per giusta causa, il contratto di lavoro a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso i cui termini sono stabiliti come segue:
a) per i lavoratori che, avendo compiuto il periodo di prova, non hanno superato i cinque anni di servizio:
- mesi due per i lavoratori del 6º e 7º livello;
- mesi uno e mezzo per i lavoratori del 4º e 5º livello;
- mesi uno per i lavoratori degli altri livelli;
b) per i lavoratori che hanno superato i cinque anni di servizio e non i dieci:
- mesi tre per i lavoratori del 6º e 7º livello;
- mesi due per i lavoratori del 4º e 5º livello;
- mesi uno e mezzo per i lavoratori degli altri livelli:
c) per i lavoratori che hanno superato i dieci anni di servizio:
- mesi quattro per i lavoratori del 6º e 7º livello;
- mesi tre per i lavoratori del 4º e 5º livello;
- mesi due per i lavoratori degli altri livelli.
2 - Le misure dell'indennità sostitutiva del preavviso sopra indicate saranno aumentate di due mesi in caso di morte del lavoratore.
3 - I termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.
4 - La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso, deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
5 - Ai fini del presente articolo per retribuzione si intende:
- minimo contrattuale;
- eventuale superminimo;
- aumenti periodici di anzianità;
- contributo sostitutivo della mensa;
- eventuali provvigioni, premi di produzione, partecipazione agli utili o ai prodotti di carattere continuativo, con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese;
- indennità di funzione di cui all'allegato 1.
6 - La Società ha facoltà di ritenere su quanto sia da essa dovuto al lavoratore un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato.
7 - Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennità, sarà computato nell'anzianità agli effetti del trattamento di fine rapporto. È in facoltà della parte che riceve la disdetta ai sensi del primo comma, di troncare il rapporto sia all'inizio, sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.
8 - Durante il compimento del periodo di preavviso la Società concederà al lavoratore dei permessi per la ricerca di nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabiliti dal datore di lavoro in rapporto alle esigenze della Società.
9 - Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno comunicate per iscritto.
Art. 33 - Trattamento di fine rapporto
1 - In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al lavoratore compete il T.F.R. previsto dalla Legge 29 maggio 1982, n. 297.
2 - Agli effetti della sopracitata Legge per retribuzione utile si deve intendere quella composta esclusivamente dalle somme erogate a specifico titolo di:
- minimo contrattuale;
- eventuale superminimo;
- aumenti periodici di anzianità;
- contributo sostitutivo della mensa;
- eventuali provvigioni, premi di produzione, partecipazione agli utili o ai prodotti di carattere continuativo, con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese;
- indennità di funzione di cui all'allegato 1.
3 - Se il lavoratore è remunerato in tutto o in parte con provvigioni, premi di produzione o partecipazione, questi saranno commisurati sulla media dell'ultimo triennio e, se il lavoratore non abbia compiuto tre anni di servizio, sulla media del periodo da lui passato in servizio.
4 - Le provvigioni saranno computate sugli affari andati a buon fine, conclusi prima della risoluzione del rapporto, anche se debbano avere esecuzione posteriormente.
5 - I premi di produzione si intendono riferiti alla produzione già effettuata e le partecipazioni agli utili a quelli degli esercizi già chiusi al momento della risoluzione del rapporto.
6 - È facoltà della Società, salvo espresso patto contrario, dedurre dal trattamento di fine rapporto quanto il lavoratore percepisca in conseguenza del licenziamento, per eventuali atti di previdenza (casse, pensioni, previdenze, assicurazioni varie), compiuti dalla Società.
Art. 34 - Trattamento in caso di dimissioni
1 - Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro in seguito a dimissioni verrà corrisposto al lavoratore il trattamento di fine rapporto.
2 - In caso di dimissioni del lavoratore in occasione del matrimonio, durante la gravidanza o il puerperio, della lavoratrice madre, del lavoratore che ha fruito del congedo di paternità si applicheranno le vigenti disposizioni di Legge in materia.
3 - In caso di risoluzione del rapporto di lavoro da parte del lavoratore per cause attribuibili alla Società e così gravi da non consentirne la prosecuzione anche provvisoria del rapporto stesso, è dovuto al lavoratore un trattamento equivalente a quello che gli sarebbe spettato in caso di licenziamento compresa l'indennità sostitutiva del preavviso.
1 - Per la previdenza dei lavoratori si provvede a termini di Legge e delle eventuali particolari convenzioni aziendali.
2 - Il verbale di accordo 30 maggio 2007 che ha istituito la previdenza complementare nel settore marittimo e le successive modifiche e integrazioni sono riportate nell'Allegato 5.
Art. 36 - Certificato di lavoro
1 - In caso di licenziamento o di dimissioni, per qualsiasi causa, la Società ha l'obbligo di mettere a disposizione del lavoratore, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro e nonostante qualsiasi contestazione sulla liquidazione per diritti che ne derivano, un certificato contenente l'indicazione del tempo durante il quale il lavoratore ha svolto la sua attività presso la Società e delle mansioni nella stessa disimpegnate.
Art. 37 - Collegio di conciliazione e arbitrato
A) CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO
1 - In caso di controversie individuali di lavoro l'Armatore o il lavoratore possono scegliere di adire il tentativo di conciliazione in sede sindacale, con l'assistenza delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente Contratto Collettivo e secondo le procedure e modalità di cui ai seguenti commi, da esperirsi presso la Commissione Sindacale di conciliazione.
2 - La Commissione di Conciliazione è composta:
- per le imprese armatoriali da un rappresentante dell'Associazione datoriale stipulante la presente Sezione a cui l'Armatore aderisce;
- per il lavoratore da un rappresentante della Organizzazione Sindacale firmataria del presente Contratto Collettivo cui il lavoratore è iscritto o abbia conferito mandato.
3 - La parte interessata a promuovere il tentativo di conciliazione deve inviare alla Commissione Sindacale e alla controparte una richiesta contenente:
- indicazione delle parti (in caso di persona giuridica la denominazione e la sede);
- indicazione della Organizzazione Sindacale dei lavoratori o dei datori di lavoro firmatarie del presente Contratto che rappresenta l'istante;
- succinta esposizione dei fatti e le ragioni a fondamento delle pretese.
Ricevuta la comunicazione di adesione delle Parti, la Commissione Sindacale provvederà entro i 20 giorni successivi alla convocazione delle parti fissando giorno, ora e luogo.
Alla conciliazione dinanzi alla Commissione adeguatamente costituita secondo le modalità del comma 2, devono comparire le parti personalmente o adeguatamente rappresentate.
Nel caso in cui una delle parti aderenti non si presenti, la Commissione di Conciliazione redige un verbale di mancata comparizione, da consegnare alle parti.
Qualora una parte non possa presenziare adducendo un giustificato motivo, o le parti concordino sulla necessità di un rinvio al fine di valutare la possibilità di addivenire ad una composizione bonaria della controversia, la Commissione fisserà un nuovo incontro, entro il termine di 10 giorni.
Il tentativo di conciliazione deve comunque essere espletato entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta alla controparte.
Se la conciliazione si perfeziona, la sottoscrizione del verbale da parte della Commissione di Conciliazione e delle parti, rende inoppugnabile la conciliazione. Se la conciliazione si perfeziona solo parzialmente, se ne dà atto nell'apposito verbale.
Se la conciliazione non si perfeziona, le parti sono tenute a riportare nell'apposito verbale le rispettive ragioni circa il mancato accordo e possono procedere secondo quanto previsto dall'articolo 412 c.p.c.
All'esito del procedimento di conciliazione, il processo verbale viene depositato a cura della Commissione di Conciliazione presso l'Ispettorato Territoriale del lavoro e deve contenere:
- esito della conciliazione;
- presenza e firma dei Rappresentanti Sindacali di cui al comma 2 e le cui firme risultino essere depositate presso l'Ispettorato Territoriale del lavoro;
- presenza e firma delle parti o dei loro rappresentanti.
B) ARBITRATO VOLONTARIO
1 - Ferma restando la facoltà di ciascuna delle Parti di adire l'autorità giudiziaria e di avvalersi delle procedure di conciliazione, le controversie di cui all'articolo 603 cod. nav. possono essere altresì proposte innanzi al collegio di arbitrato istituito a cura delle Organizzazioni Sindacali e datoriali firmatarie del presente Contratto collettivo, presso la Commissione Sindacale di conciliazione.
Il Collegio è costituito da tre membri:
- un arbitro designato dalla Organizzazione datoriale;
- un arbitro designato dalla Organizzazione Sindacale firmataria del presente contratto collettivo cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandato;
- il Presidente nominato con le modalità di cui al punto 3.
2 - La parte che intende ricorrere al collegio di arbitrato deve inviare alla controparte tramite raccomandata con ricevuta di ritorno un ricorso debitamente sottoscritto personalmente o da un suo rappresentante cui abbia conferito mandato. In tale caso la procura deve essere notificata contestualmente con il ricorso. Il ricorso e la prova della ricezione da parte del destinatario devono essere depositati presso la Segreteria del Collegio Arbitrale entro 10 giorni dalla spedizione.
Il ricorso deve contenere:
- la nomina dell'arbitro di parte;
- l'indicazione dell'oggetto della domanda;
- le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda la domanda;
- i mezzi di prova;
- il valore della controversia.
3 - L'altra parte convenuta ha la facoltà di aderire alla procedura arbitrale entro 20 giorni dal ricevimento del ricorso nominando il proprio arbitro di parte e depositando l'atto di nomina presso la Segreteria del Collegio di Conciliazione.
I due arbitri di parte possono concordare la nomina del Presidente del Collegio arbitrale. In caso di mancato accordo sulla designazione del Presidente, quest'ultimo sarà sorteggiato tra una lista di nomi, di numero non superiore ad otto, concordata fra i due arbitri.
II presidente del collegio dura fino alla pronuncia del provvedimento che decide sulla controversia.
4 - Il Collegio provvede all'espletamento del procedimento arbitrale osservando il principio del contraddittorio.
Fissa la data della prima udienza da tenersi entro 30 giorni dalla sua nomina e la comunica alle parti a cura della Segreteria del Collegio Arbitrale.
La parte convenuta deve depositare presso la Segreteria del Collegio Arbitrale - entro 10 giorni precedenti l'udienza - una memoria difensiva contenente le difese in fatto ed in diritto e l'indicazione dei mezzi di prova.
Sentite le parti interessate, il Collegio stabilisce le forme ed i modi di espletamento dell'eventuale istruttoria secondo i criteri da esso ritenuti più opportuni.
Alla prima riunione il Presidente:
- verifica la regolare costituzione delle parti;
- procede all'interrogatorio libero delle parti;
- autorizza il deposito dei documenti;
- procede all'escussione dei testimoni indicati dalle parti;
- provvede alla assunzione di ogni altro mezzo di prova.
Qualora non sia possibile esaurire la fase di assunzione delle prove il Presidente rinvia ad un'altra riunione da tenersi entro il termine di 10 giorni dalla precedente.
Esaurita la fase di assunzione delle prove il Collegio invita le parti alla discussione finale ed emana il proprio lodo entro il termine di 60 giorni dalla data della prima udienza, assegnando, su richiesta di almeno una parte, un termine di 10 giorni dalla data della discussione finale per la presentazione di note difensive. In tal caso il lodo non potrà essere emanato prima dello spirare di detto termine.
Le decisioni sono assunte secondo leggi e contratto e non costituiscono comunque interpretazione autentica dei contratti e degli accordi collettivi. Il lodo arbitrale può essere impugnato davanti al competente Tribunale ai sensi dell'art. 412 quater c.p.c.
Art. 38 - Inscindibilità delle norme contrattuali
1 - Le disposizioni della presente Sezione, nell'ambito di ogni singolo istituto, sono correlate e inscindibili fra loro e non sono cumulabili con alcun trattamento.
2 - La previdenza e l'indennità di licenziamento, anche quando siano disgiunte, si considerano costituenti un unico istituto.
Art. 39 - Interpretazione delle norme contrattuali
1 - È istituita una Commissione paritetica composta da 3 rappresentanti delle Organizzazioni armatoriali e 3 rappresentanti delle Organizzazioni sindacali con il compito di interpretare, a richiesta di parte, le eventuali norme controverse.
1 - Oltre che alla presente Sezione il lavoratore deve uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzione della Società, purché non contengano modificazioni o limitazioni dei diritti derivanti al lavoratore dalla presente Sezione e che pertanto rientrano nelle normali attribuzioni del datore di lavoro. Tali norme, in ogni caso, saranno portate a conoscenza del lavoratore.
Art. 41 - Trattamento di miglior favore
1 - Le parti si danno reciprocamente atto che, stipulando la presente Sezione, non hanno inteso modificare le condizioni economiche di miglior favore già acquisite dal lavoratore alla data di stipula della presente Sezione, fatte salve quelle espressamente definite riassorbibili, fino a concorrenza degli emolumenti derivanti dal rinnovo contrattuale.
1 - La presente Sezione decorre dal 1º gennaio 2021 ed avrà validità fino al 31 dicembre 2023. Essa si intenderà tacitamente prorogata di anno in anno qualora non venga disdettata da una delle parti, con lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della scadenza. In ogni caso essa resterà in vigore fino a quando non sarà sostituita da un successivo accordo dello stesso livello.
Le parti ravvisano l'opportunità che anche ai lavoratori degli uffici di "conference" in quanto enti ausiliari dell'armamento, sia esteso alla presente Sezione, avuto riguardo anche alla classificazione dei lavoratori.
NOTA A VERBALE ACCORDO DI RINNOVO 16 DICEMBRE 2020
L'utilizzo della modalità lavorativa in Smart Working è quello disciplinato dalla specifica normativa vigente e implementato dalle apposite disposizioni di Legge riferite all'emergenza COVID-19.
Le parti si impegnano a monitorare l'evoluzione della normativa sullo Smart Working, al fine di valutare, a valle, l'opportunità di eventuali interventi della contrattazione collettiva su tale materia.
Allegato 1 - MINIMO CONTRATTUALE
1 - I valori del minimo contrattuale sono i seguenti:
Livello | dal 1º gennaio 2022 | dal 1º luglio 2022 | dal 1º luglio 2023 |
VII | € 2.400,60 | € 2.472,66 | € 2.544,72 |
VI | € 2.111,84 | € 2.169,19 | € 2.226,53 |
V | € 1.835,77 | € 1.885,04 | € 1.934,32 |
IV | € 1.734,68 | € 1.780,61 | € 1.826,54 |
III | € 1.529,93 | € 1.570,53 | € 1.611,13 |
II | € 1.389,37 | € 1.425,78 | € 1.462,20 |
I | € 1.323,30 | € 1.356,87 | € 1.390,44 |
A far data dal 1º giugno 2007 agli addetti inquadrati nel 7º livello (quadri) verrà corrisposta una indennità di funzione mensile pari a € 225,00.
Tale indennità verrà considerata come elemento utile esclusivamente ai fini del calcolo dei seguenti istituti:
a) trattamento di fine rapporto;
b) indennità sostitutiva dei riposi compensativi per festività;
c) 13ª e 14ª mensilità.
2 - Agli impiegati di 4º livello, dopo otto anni di permanenza nel livello, sarà corrisposto un superminimo di € 7,00 mensili.
3 - Agli impiegati con diploma di scuola media superiore, dopo quattro anni di permanenza nel 3º livello, sarà corrisposto un superminimo di € 7,00 mensili.
4 - Agli altri impiegati di 3º livello, dopo otto anni di permanenza nello stesso, sarà corrisposto un superminimo di € 7,00 mensili.
5 - Ai lavoratori inquadrati nel 2º livello e per i quali non è previsto il passaggio al livello superiore verrà riconosciuto un superminimo individuale di € 11,00 qualora abbiano una anzianità di livello pari o superiore a 10 anni.
Allegato 2 - Accordo in materia di Part-time per il personale di terra - uffici e terminals delle società di navigazione al quale si applica la presente Sezione
1 - Per lavoro a tempo parziale si intende un rapporto di lavoro con orario che risulti comunque inferiore al normale orario di lavoro ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.lgs. n. 66/2003 e della presente Sezione.
2 - Nelle Società con oltre 70 dipendenti di terra al netto dei dirigenti, l'azienda è tenuta ad accogliere le richieste da parte dei propri dipendenti di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale fino al raggiungimento di una percentuale complessiva di lavoratori a tempo parziale pari al 2% (con arrotondamento per difetto) dei lavoratori a tempo pieno a cui si applica la presente Sezione in forza al 1º gennaio dell'anno in cui vengono presentate dette richieste. Si rinvia alla contrattazione integrativa aziendale la possibilità di ridefinire la suddetta percentuale di lavoratori part-time e stabilirne le modalità di concessione.
3 - Relativamente alla percentuale di lavoratori di cui al comma precedente il lavoro part-time non può prevedere una riduzione dell'orario superiore al 50% rispetto al tempo pieno.
4 - Nel contratto di lavoro a tempo parziale, che può essere concesso a tempo indeterminato o determinato, dovranno essere indicati:
a) il periodo di prova per i nuovi assunti. Esso sarà pari a 8 mesi per i lavoratori inquadrati nel 6º e 7º livello e a 4 mesi per gli altri lavoratori.
b) il trattamento economico e normativo secondo criteri di proporzionalità all'entità della prestazione lavorativa. Per determinare la retribuzione oraria del lavoratore a part-time, si divide per 173 la retribuzione mensile prevista per il personale con contratto a tempo pieno. Tutti gli istituti economici e normativi previsti dalla presente Sezione, compreso il contributo sostitutivo della mensa, fatta eccezione per quanto appresso specificatamente indicato, saranno proporzionati in rapporto alle ore effettivamente prestate, rapportandole alla prestazione lavorativa a tempo pieno;
c) la durata della prestazione lavorativa e della collocazione dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. Nel caso di aziende in cui l'organizzazione del lavoro sia articolata in turni, l'indicazione della collocazione temporale della prestazione, ai sensi dell'art. 5, comma 3, D.lgs. n. 81/2015, potrà avvenire anche mediante rinvio ai turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite.
5 - I lavoratori già in forza all'Azienda che intendano prestare la propria attività lavorativa secondo un orario inferiore a quello contrattuale, ne faranno richiesta in forma scritta alla Direzione aziendale che deciderà in proposito, tenendo conto delle esigenze tecnico organizzative.
L'accoglimento delle domande di passaggio a lavoro part-time avverrà sulla base delle seguenti priorità:
a) patologie oncologiche o altri gravi patologie cronico-degenerative riguardanti il coniuge, i figli o i genitori;
b) figlio convivente di età non superiore ai tredici anni o figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della Legge 5 febbraio 1992, n.104;
c) assistenza di persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa con connotazioni di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n.104, e che necessita di assistenza continua;
d) iscrizione e frequentazione di corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria, universitaria e di qualificazione professionale, statali, parificate o legalmente riconosciute;
e) altre motivazioni, prevalentemente di carattere familiare.
6 - Potranno, altresì, essere definiti accordi individuali di passaggio da tempo pieno a tempo parziale, o viceversa, per periodi predeterminati, con automatico ripristino alla scadenza.
7 - Fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni di Legge in materia, all'atto della trasformazione le parti contraenti potranno concordare:
- la possibilità e le condizioni per l'eventuale ripristino del rapporto di lavoro a tempo pieno;
- le pattuizioni individuali di passaggio a tempo parziale, esclusivamente per periodi predeterminati, con automatico ripristino del tempo pieno allo scadere del termine previsto.
8 - Il lavoratore il cui rapporto sia trasformato da tempo pieno in tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l'espletamento delle stesse mansioni o di mansioni di pari livello e categoria legale rispetto a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale.
9 - L'individuazione dell'orario ridotto di lavoro verrà concordato con l'Azienda a livello individuale di norma entro le seguenti fasce orarie:
a) nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale da 15 a 30 ore;
b) nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile da 60 a 120 ore.
10 - Ferma restando la possibilità di individuare a livello aziendale specifiche fattispecie, il superamento dell'orario concordato è consentito qualora trovi obiettiva giustificazione in necessità tecniche, produttive, organizzative o di mercato imprescindibili, indifferibili, di durata temporanea.
Le prestazioni lavorative in questo ambito, previa richiesta dell'azienda e previo consenso del lavoratore a tempo parziale, sono ammesse entro il limite dell'orario contrattuale definito dalla presente Sezione per i lavoratori a tempo pieno.
11 lavoro supplementare sarà compensato con la normale retribuzione oraria, come indicata al punto 8 dell'articolo 10 della presente Sezione, e la maggiorazione del 15% comprensiva dell'incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti per i giorni feriali.
Per le ore di lavoro supplementare svolto nei giorni festivi sarà riconosciuto un eguale numero di ore di riposo compensativo e sarà corrisposto un importo pari al 25% della quota oraria di retribuzione, comprensiva dell'incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti.
11 - Clausole elastiche possono essere stabilite ai sensi delle disposizioni di Legge in materia.
12 - Ai fini dei passaggi automatici di livello i periodi di lavoro a tempo parziale sono computati in proporzione alla durata della prestazione, i relativi parametri temporali sono pertanto prolungati in misura corrispondente.
13 - Il numero dei giorni di ferie e di festività infrasettimanali spettante al personale in part-time con riduzione dell'orario giornaliero (ex part-time orizzontale) è pari a quello previsto per il personale a tempo pieno, con corresponsione della retribuzione corrispondente alla ridotta durata della prestazione.
14 - Il personale in part-time con riduzione dell'orario settimanale o mensile che comporta lo svolgimento dell'attività lavorativa a tempo pieno solo in periodi predeterminati (ex part-time verticale) ha diritto a un numero di giorni di ferie proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno. Al suddetto personale non spetta alcuna retribuzione se la festività infrasettimanale cade nel giorno in cui egli non avrebbe dovuto lavorare.
15 - Ai fini della maturazione dell'anzianità prevista per l'individuazione dei termini di preavviso, i periodi di lavoro trascorsi a tempo parziale sono equiparati a quelli a tempo pieno; fermo restando che il trattamento economico del preavviso sarà anch'esso corrisposto in misura proporzionale alla prestazione ridotta.
16 - L'anzianità di servizio maturata durante il rapporto di lavoro a part-time darà diritto per ogni biennio ad un aumento periodico di anzianità in misura proporzionale alla prestazione ridotta.
In caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in rapporto di lavoro a part-time, l'ammontare degli aumenti periodici di anzianità precedentemente maturato verrà corrisposto, durante il rapporto di lavoro a part-time, in misura proporzionale alla prestazione ridotta, stessa cosa avverrà per gli eventuali ratei mensili di scatto di anzianità maturati ma non ancora corrisposti nel corso del biennio in cui il rapporto di lavoro si è trasformato da tempo pieno a part-time.
La cadenza biennale di maturazione dell'aumento periodico di anzianità resterà immutata anche nel corso del rapporto di lavoro a part-time.
Qualora il rapporto di lavoro passi dal regime a part-time a quello a tempo pieno, tutti i periodi di lavoro eventualmente già svolti a tempo pieno saranno rivalutati e il dipendente avrà diritto a tanti aumenti periodici di anzianità, nella misura intera, e a tanti ratei mensili, espressi in ventiquattresimi della stessa, per quanti sono stati gli anni e i mesi di lavoro prestati a tempo pieno.
Ai fini del calcolo dei ratei mensili dell'aumento periodico di anzianità espresso in ventiquattresimi, si dovranno considerare utili quei mesi nel corso dei quali la prestazione lavorativa e risultata pari o superiore a quindici giorni.
Sia il numero massimo maturabile di aumenti periodici di anzianità che la disciplina applicabile in caso di promozione a livello superiore resta per il dipendente a part-time quella prevista dalla presente Sezione.
Per una migliore comprensione della normativa di cui sopra si rinvia all'esempio riportato nella parte integrativa del presente accordo.
17 - Ai fini dell'accantonamento del trattamento di fine rapporto durante il contratto di lavoro a tempo parziale si dovrà assumere quale base di calcolo la retribuzione di cui all'art. 33 della presente Sezione ridotta in proporzione al numero delle ore effettivamente prestate.
18 - Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente accordo nonché per tutto quanto attiene la materia previdenziale ed assistenziale si fa rinvio a quanto previsto e disciplinato dalle vigenti disposizioni di Legge sulla materia.
PARTE INTEGRATIVA DELL'ACCORDO IN MATERIA DI LAVORO PART-TIME
Esempio esplicativo riferito al punto 19 dell'accordo
A titolo esemplificativo si consideri un dipendente amministrativo del 4º livello che abbia già prestato attività lavorativa, sempre nello stesso livello, per 55 mesi ed abbia fatto richiesta di lavorare a part-time al 50% (cioè per 20 ore settimanali).
All'atto della trasformazione del rapporto di lavoro a part-time il dipendente ha già maturato due aumenti periodici di anzianità pari a € 58,70 (che da quel momento verranno corrisposti al 50% e cioè per un importo di € 29,35) e 7/24 di un aumento periodico di anzianità quest'ultimo però non ancora corrisposto.
Allo scadere del biennio, e cioè dopo 17 mesi di lavoro ad orario ridotto, il dipendente avrà diritto ad un importo, a titolo di aumenti periodici di anzianità, così calcolato:
58,70 = 29,35
2
29,35 x 7 = 4,28
24 2
29,35 x 17 = 10,39
24 2
per un totale di: 29,35 + 4,28 + 10,39 = € 44,02
Dopo un biennio di lavoro a part-time si aggiungeranno altri 14,67 euro (pari al 50% di un aumento periodico di anzianità), per un totale di:
44,02 + 14,67 = € 58,69
Si supponga ora che dopo altri otto mesi di lavoro a part-time il dipendente chieda all'azienda, o viceversa, che il rapporto torni a tempo pieno, bisognerà calcolare tutti i mesi di lavoro svolti a tempo pieno e tutti quelli a part-time e quantificare l'ammontare degli aumenti periodici di anzianità così come segue:
Tempo pieno | Part-time |
24 mesi = 29,35 | 17 mesi = 10,39 |
24 mesi = 29,35 | 24 mesi = 14,67 |
7 mesi = 8,56 | 8 mesi = 4,89 |
Tot. € 67,26 | Tot. € 29,95 |
Dal momento in cui il rapporto di lavoro viene trasformato a tempo pieno il dipendente percepirà a titolo di aumenti periodici di anzianità un importo così calcolato:
67,26 + 29,95 = 97,21
Dopo 16 mesi di lavoro a tempo pieno, e cioè allo scadere del biennio, il dipendente avrà diritto, in aggiunta alla somma sopraindicata, ad un altro importo così calcolato:
29,35 x 16 = 19,57
24
per un totale di:
97,21 + 19,57 = 116,78
Per gli assunti prima del 1º ottobre 1981 gli importi maturati per scatti di anzianità vengono considerati utili, unitamente agli importi degli scatti congelati per passaggi di categoria al fine del raggiungimento dell'importo massimo maturabile per scatti. A tal fine, per individuare il numero di scatti che si considererà maturato dal lavoratore, l'importo complessivo degli scatti già maturati e dei congelati, sarà diviso per il valore dello scatto corrispondente al livello di appartenenza. Il lavoratore avrà successivamente diritto a maturare tanti ulteriori scatti di anzianità, o loro frazioni, per raggiungere il numero massimo maturabile sopra indicato.
Ad essi verrà inoltre corrisposta, a far data dal 1º gennaio 1982 la somma di € 4,65 (L. 9.000) per ogni scatto maturato non congelato.
Le frazioni di biennio in corso al momento del passaggio dalla vecchia alla nuova normativa verranno considerate utili al fine della maturazione dei nuovi scatti. A tutti i dipendenti assunti prima del 1º ottobre 1981 che avessero maturato per scatti una cifra pari o superiore al 70% della somma della nuova paga riparametrata e della contingenza in vigore al 30 settembre 1981 verrà corrisposto un solo ed ulteriore scatto nelle misure indicate al punto 3) al compimento del biennio.
Allegato 4 - Disciplina del contratto di apprendistato
1) Premessa generale e definizione
Le Parti, nel disciplinare la tipologia contrattuale dell'apprendistato, operano espresso riferimento al D.lgs. n. 81/2015 e riconoscono nel contratto di apprendistato uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa, nonché per il collegamento tra il sistema di istruzione obbligatorio ed universitario ed il mondo produttivo.
Ferme restando le disposizioni in materia di diritto-dovere di istruzione e di formazione, il contratto di apprendistato è definito secondo le seguenti tipologie:
a) contratto di apprendistato professionalizzante;
b) contratto di apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
c) contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.
Le Parti, nella stipulazione del presente accordo, fanno espresso riferimento alla vigente normativa, ovvero agli artt. 41 e ss. del D.lgs. n. 81/2015, esercitando e attuando le competenze attribuite alla contrattazione collettiva di livello nazionale.
Le parti convengono che, in applicazione di quanto previsto dal D.lgs. n. 81/2015, potranno essere assunti con il contratto di apprendistato professionalizzante e/o con contratto di alta formazione e ricerca i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni e 364 giorni, ovvero a partire dal compimento dei 17 anni se in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del D.lgs. n. 226/2005.
Ai sensi dell'art. 47, comma 4, del D.lgs. 81/2015 possono essere assunti senza limiti di età con contratto di apprendistato professionalizzante anche i lavoratori in mobilità o beneficiari di un trattamento di disoccupazione.
Con il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore potranno essere assunti i giovani che abbiano compiuto 15 anni e fino al compimento del venticinquesimo anno di età.
Per l'assunzione di un lavoratore apprendista è necessaria, ai fini della prova del contratto, la stipula in forma scritta. Nel contratto debbono essere indicati il piano formativo individuale, la qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto, l'eventuale periodo di prova, la durata del periodo di apprendistato.
Per l'apprendistato professionalizzante il piano formativo individuale dovrà essere definito sulla base dei profili o qualificazioni professionali previsti dal sistema di inquadramento della presente Sezione dovrà essere allegato, anche in forma sintetica, al contratto di apprendistato. L'assunzione con contratti di apprendistato può intervenire anche part-time, purché la percentuale prevista dalle parti non sia inferiore al 80% dell'orario normale previsto dalla presente Sezione e senza diminuzione delle ore di formazione prevista.
Il periodo di apprendistato si computa ai fini dell'anzianità aziendale e di servizio.
Periodo di prova
La durata massima del periodo di prova non può superare, in relazione al livello iniziale di assunzione, quella prevista dalla Sezione per i lavoratori non apprendisti di analogo livello. Durante tale periodo è reciproco il diritto di risolvere il rapporto senza preavviso, con la corresponsione di tutti gli istituti contrattuali, compreso il trattamento di fine rapporto, in base ai criteri di maturazione previsti dal presente contratto. La clausola relativa al periodo di prova deve avere la forma scritta e indicare la qualifica relativa all'espletamento delle attività lavorative.
La malattia, l'infortunio o altre cause di sospensione involontaria del rapporto, superiori a 30 giorni consecutivi considerate singolarmente, comportano la proroga del termine di scadenza del contratto di apprendistato, con il conseguente posticipo anche dei termini connessi ai benefici contributivi.
In tale ipotesi il datore di lavoro comunicherà all'apprendista la nuova scadenza del contratto.
5) Tutor/Referente per l'apprendistato
Nel contratto di apprendistato è necessaria la presenza di un tutor/referente per l'apprendistato, interno od esterno, che dovrà essere individuato all'avvio dell'attività formativa ed avrà il compito di seguire l'attuazione del programma formativo oggetto del contratto di apprendistato.
Il tutor/referente per l'apprendistato, il cui nominativo dovrà risultare dal piano formativo, ove diverso dal titolare dell'impresa, da un socio della stessa o da un familiare coadiuvante, dovrà necessariamente possedere competenze adeguate e, se dipendente, un livello di inquadramento pari o superiore a quello che l'apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato. Il tutor/referente interno per l'apprendistato dovrà inoltre possedere almeno tre anni di esperienza lavorativa, a meno che l'impresa difetti di lavoratori in presenza di tali requisiti.
Il tutor/referente per l'apprendistato può affiancare un numero massimo di giovani pari a 5 e nel caso di "formazione a distanza", l'attività di accompagnamento può svolgersi con modalità virtuale.
Il contratto di apprendistato è un contratto a tempo indeterminato. Entro il termine del periodo del contratto di apprendistato, le parti possono recedere dal contratto ai sensi dell'art. 2118 del codice civile, con l'eventuale applicazione della disciplina contrattuale in materia di indennità sostitutiva del preavviso.
7) Obblighi del datore di lavoro
Il datore di lavoro ha l'obbligo:
- di impartire o di fare impartire nella sua impresa, all'apprendista alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità di diventare lavoratore qualificato;
- di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo;
- di non sottoporre l'apprendista a lavori che non siano attinenti alla lavorazione o al mestiere per il quale è assunto;
- di accordare i permessi necessari per gli esami relativi al conseguimento dei titoli di studio;
- di informare l'apprendista sui risultati del percorso formativo, anche per il tramite del centro di formazione; qualora l'apprendista sia minorenne l'informativa sarà fornita alla famiglia dell'apprendista o a chi esercita legalmente la potestà dei genitori.
L'apprendista deve:
- seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire con massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
- prestare la sua opera con la massima diligenza;
- adempiere con assiduità e diligenza agli obblighi formativi;
- osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni di impresa, purché questi non siano in contrasto con le disposizioni contrattuali e di Legge.
Le parti convengono che il numero di apprendisti che il datore di lavoro ha facoltà di assumere alle proprie dipendenze è regolato dai commi 7 e 8 dell'art. 42 del D.lgs. 81/2015.
10) Presupposto per l'applicazione del presente Accordo
L'utilizzo della disciplina contrattuale dell'apprendistato, così come regolata dalle Parti stipulanti, è subordinata all'applicazione della presente Sezione.
*****
a) APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
L'apprendistato professionalizzante è ammesso per tutte le qualifiche e mansioni comprese dal 3º al 6º livello della declaratoria contrattuale.
Con il presente accordo le Parti stipulanti dettano le regole e i principi standard utili all'attivazione dell'apprendistato professionalizzante sul territorio nazionale, ferma restando la possibilità di integrare il percorso formativo in relazione alle esigenze tecnico-produttive e di mercato.
1) Durata dell'apprendistato professionalizzante
La durata del rapporto di apprendistato professionalizzante non può essere inferiore a 6 mesi e superiore a 36 mesi.
Le retribuzioni degli apprendisti sono pari alle percentuali di seguito specificate in corrispondenza agli archi temporali di applicazione delle stesse. Ai fini della determinazione della retribuzione, la percentuale si applica esclusivamente sul minimo contrattuale del lavoratore non apprendista avente inquadramento corrispondente a quello al cui conseguimento è finalizzato il contratto:
- 70% del minimo contrattuale per i primi dodici mesi;
- 80% del minimo contrattuale dal tredicesimo al trentaseiesimo mese.
Il piano formativo individuale deve essere definito per iscritto e per espressa previsione della presente Sezione potrà essere consegnato in forma consolidata al lavoratore entro 30 giorni dalla stipulazione del contratto.
La formazione formale è costituita da un percorso di istruzione/apprendimento con obiettivi professionalizzanti da realizzarsi, attraverso modalità di formazione interna, secondo percorsi di formazione strutturati on the job ed in affiancamelo, o esterna presso struttura accreditate, finalizzato all'acquisizione dell'insieme delle corrispondenti competenze.
L'obbligo di formazione per l'apprendista potrà essere adempiuto anche tramite lo strumento della formazione a distanza e strumenti di e-learning.
Qualora l'attività formativa venga svolta esclusivamente all'interno dell'azienda o di consorzi di aziende, questi dovranno essere in possesso di ambienti e di risorse umane idonei e coerenti con gli impegni assunti con il piano formativo. La formazione professionalizzante sarà integrata dall'offerta formativa pubblica, laddove esistente, ai sensi di quanto previsto dal comma 3, art. 44, D.lgs. n. 81/2015.
Formazione professionalizzante: durata
L'offerta formativa pubblica è obbligatoria laddove in tal senso disciplinata dalla normativa regionale e sia stata proposta dalla Regione competente al datore di lavoro entro 45 giorni dalla comunicazione dell'instaurazione del rapporto.
Le imprese operanti in più Regioni faranno riferimento al percorso formativo e agli adempimenti previsti dalla normativa della Regione in cui è situata la sede legale.
L'impegno formativo dell'apprendista è determinato, per l'apprendistato professionalizzante, in un monte ore di formazione interna o, quale opzione delle parti, esterna all'azienda, definito in relazione alla qualifica professionale e al livello di inquadramento previsto dalle declaratorie contrattuali della presente Sezione. La durata complessiva della formazione sarà in ogni caso ricompresa fra 60 e 100 ore medie annue.
5) Registrazione della formazione e attribuzione della qualifica
La formazione dovrà essere registrata a cura del datore di lavoro nel fascicolo elettronico del lavoratore ex artt. 14 e 15 D.lgs. 14-9-2015, n. 150. La registrazione della formazione erogata, in assenza delle norme attuative del fascicolo elettronico, potrà avvenire a cura del datore di lavoro anche attraverso equipollenti supporti informatici tracciabili e fogli firma. In assenza del fascicolo elettronico del lavoratore, la predetta certificazione sulla formazione svolta e della qualifica eventualmente conseguita dall'apprendista potrà essere effettuata in documento avente i requisiti del soppresso libretto formativo del cittadino ex DM 10.10 2005.
Alla scadenza del rapporto di apprendistato, il datore di lavoro certificherà e comunicherà per iscritto all'apprendista l'avvenuta formazione e attribuirà la qualifica professionale all'interessato. Analoga comunicazione il datore di lavoro effettuerà al Centro per l'impiego competente entro 5 gg. dalla attribuzione della qualifica.
*****
L'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e sull'alternanza scuola lavoro è strutturato in modo da coniugare la formazione effettuata in azienda con l'istruzione e la formazione professionale svolta dalle istituzioni formative che operano nell'ambito dei sistemi regionali di istruzione e formazione sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni.
Il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore sull'alternanza scuola lavoro, stipulato in forma scritta, può essere sottoscritto tra i datori di lavoro in possesso dei requisiti previsti dal Decreto Interministeriale 12 ottobre 2015, i giovani che hanno compiuto i 15 anni di età e fino al compimento dei 25 che non abbiano conseguito la qualificazione oggetto del contratto e le Istituzioni formative individuate dal predetto Decreto Interministeriale.
Il datore di lavoro deve sottoscrivere un protocollo con l'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto i cui elementi minimi sono stati fissati dal Decreto Interministeriale 12 ottobre 2015, fatte salve le integrazioni richieste dalla normativa regionale e dai peculiari obiettivi formativi perseguiti dal datore di lavoro, dall'istituzione formativa e dall'apprendista.
È parte integrante del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e sull'alternanza scuola lavoro il piano formativo individuale (PFI), il cui modello costituisce l'allegato 1º del Decreto Interministeriale 12 ottobre 2015.
La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può in ogni caso essere inferiore a 6 mesi e superiore a tre anni, o a quattro anni nel caso di diploma professionale quadriennale.
Possono essere altresì stipulati contratti di apprendistato non superiori a 4 anni, per i giovani iscritti a partire dal secondo anno dei percorsi di istruzione secondaria superiore per l'acquisizione - oltre che del diploma di istruzione secondaria superiore, - di ulteriori competenze tecnico professionali rispetto a quelle già previste dai vigenti regolamenti scolastici, utili anche ai fini del conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore.
I datori di lavoro hanno la facoltà di prorogare il contratto nei casi previsti dal comma 4 dell'art. 43 del D.lgs. n. 81/2015.
Ai sensi del comma 5 dell'art. 43 del D.lgs. n. 81/2015, possono essere inoltre stipulati contratti di apprendistato di durata non superiore a due anni per i giovani che frequentano il corso annuale integrativo che si conclude con l'esame di Stato (art. 6, co.5, DPR 15 marzo 2010, n. 87).
Al termine del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e sull'alternanza scuola lavoro, è possibile la trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante.
La durata complessiva dei due contratti non potrà eccedere i 60 mesi.
Per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta con riferimento alla tabella disciplinata dalla presente Sezione con riferimento all'apprendistato professionalizzante per le corrispondenti qualifiche e livelli contrattuali.
Fermo restando per i minorenni il divieto di lavoro notturno tra le ore 22 e le 6, l'orario di lavoro nel corso dell'esecuzione del contratto sarà pari a 8 ore giornaliere e 40 settimanali, ad eccezione dei quindicenni, il cui orario di lavoro non potrà superare le 7 ore giornaliere e 35 settimanali ai sensi dell'art. 18, comma 1, l. n. 977/1967.
3) Registrazione della formazione
La formazione dovrà essere registrata nel fascicolo elettronico del lavoratore ex art. 42, comma 5, lett. f) D.lgs. n.81/2015 e art. 14, D.lgs. n. 150/2015.
*****
c) APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA
L'apprendistato di alta formazione e ricerca è integralmente disciplinato dall'art. 45 del D.lgs. n. 81/2015, alla cui normativa si rimanda integralmente.
Allegato 5 - VERBALE DI ACCORDO PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE 30 MAGGIO 2007 E SS.MM.II.
Visti
- l'accordo 11 giugno 2003 di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i capitani di lungo corso al comando e capitani di macchina alla direzione di macchina nel quale, fra l'altro, le parti sopra citate concordarono circa l'opportunità di dare corso alla previdenza complementare di settore attraverso l'individuazione di un fondo contrattuale di riferimento fra quelli già attivi sul mercato;
- il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 di disciplina delle forme pensionistiche complementari;
- la Legge 8 agosto 1995, n. 335 di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare;
- il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47 di disciplina fiscale della previdenza complementare, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 168.
- il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 di riforma della disciplina delle forme pensionistiche complementari;
- la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), che, modificando il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, prevede, fra l'altro, l'anticipazione dell'entrata in vigore della riforma della previdenza complementare al 1º gennaio 2007;
atteso che
- le forme pensionistiche complementari si distinguono in collettive, vale a dire le forme di cui agli articoli 3, comma 1, lettere da a) a h), e 12 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e individuali, vale a dire le forme di cui all'articolo 13 del citato decreto legislativo;
- la ridotta consistenza occupazionale del settore marittimo non consente la costituzione di un fondo di categoria di dimensioni finanziarie tali da garantire ai lavoratori aderenti adeguati livelli di remuneratività e, pertanto, si conferma l'opportunità di individuare un fondo pensione contrattuale del comparto trasporti, verso cui i lavoratori potranno far confluire le risorse che decideranno di destinare alla previdenza complementare;
le parti convengono che
il Fondo Pensione Complementare Nazionale PRIAMO rappresenta uno strumento idoneo all'erogazione, al termine dell'attività lavorativa, di un trattamento pensionistico complementare che integri quello derivante dal sistema pubblico obbligatorio.
Pertanto, il predetto Fondo PRIAMO è stato individuato quale fondo pensione contrattuale di categoria per i lavoratori dipendenti a cui è applicato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto dalle Organizzazioni datoriali e sindacali stipulanti il presente accordo.
Al fine di rendere possibile l'adesione al Fondo PRIAMO da parte dei lavoratori del settore marittimo, è necessario apportare alcune modifiche allo Statuto del citato Fondo, ex art. 36 dello Statuto.
Con riferimento ai lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria successivamente alla data del 28 aprile 1993, è prevista, in caso di adesione alla previdenza complementare, l'integrale
destinazione al Fondo di previdenza complementare del TFR maturando.
Con riferimento ai lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993, il conferimento del TFR maturando è fissato ad una percentuale pari al 2,28% degli elementi della retribuzione, utili ai fini del calcolo del TFR, per 12 mensilità annue.
Qualora il lavoratore, a prescindere dalla data di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria, decida di versare, oltre al TFR maturando, un contributo mensile pari all'1% del minimo contrattuale conglobato (paga base + contingenza + EDR) e degli eventuali scatti di anzianità, per 14 mensilità all'anno, l'azienda verserà sulla posizione individuale del lavoratore, per 14 mensilità annue, un contributo mensile di pari importo, non computabile ai fini del calcolo del TFR.
Resta ferma la facoltà per il lavoratore di versare al medesimo Fondo un contributo aggiuntivo esclusivamente a proprio carico.
L'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, di cui al punto precedente, è assunto esclusivamente nei confronti dei lavoratori che aderiscono al Fondo PRIAMO. Pertanto, tale contributo non sarà dovuto, né si convertirà in alcun trattamento sostitutivo anche di diversa natura, sia collettivo che individuale, a favore dei lavoratori che, a causa della mancata adesione, non conseguano la qualifica di Socio del Fondo in parola, ovvero la perdano successivamente.
Con specifico riferimento al personale non in Regolamento Organico e non in Continuità di Rapporto di Lavoro, gli obblighi di conferimento del TFR maturando e di versamento del contributo aggiuntivo a carico del datore di lavoro e del lavoratore sussistono solo relativamente ai periodi in cui il lavoratore è imbarcato in forza di convenzione di arruolamento o di un impiego a bordo o a terra in regime di comandata, purché nel corso dell'anno solare tali periodi siano di durata complessiva di almeno tre mesi.
In base a quanto previsto dalla Nota Informativa di PRIAMO, le spese di adesione al fondo sono attualmente le seguenti:
- spese di adesione, pari a € 10,32, di cui € 5,16 a carico del socio e € 5,16 a carico del datore di lavoro, da versare in un'unica soluzione;
- quota associativa mensile pari a € 1,50 a carico del socio;
- costo annuale indirettamente a carico dell'aderente in funzione della scelta di comparto.
Per quanto riguarda gli altri aspetti normativi, nonché quelli tecnico-organizzativi, si rimanda integralmente a quanto previsto nello Statuto del Fondo PRIAMO e alle istruzioni contenute nella relativa Nota Informativa.
INTEGRAZIONE ALL'ACCORDO SINDACALE 30 MAGGIO 2007
A decorrere dal 1º gennaio 2010, il contributo mensile a carico dell'azienda, fermo restando quello a carico del lavoratore pari all'1%, verrà elevato all'1,5% sempre per 14 mensilità all'anno.
Allegato 6 - Assicurazione integrativa sanitaria
A fronte della richiesta avanzata dalle OO.SS. di rendere possibile una assicurazione integrativa sanitaria per il personale amministrativo dipendente dalle società di navigazione che applicano la presente Sezione del vigente CCNL, le società dichiarano la propria disponibilità ad effettuare, su richiesta scritta da parte del singolo lavoratore, la trattenuta mensile da versare in rate semestrali al FANIMAR all'uopo costituito.
L'anticipo semestrale da parte delle società di armamento non comporterà oneri aggiuntivi per le aziende stesse.
Le aziende riconosceranno, ai lavoratori che hanno sottoscritto o sottoscriveranno una assicurazione sanitaria con il Fondo Fanimar, un contributo annuo di € 70,00.
Nell'ambito delle tutele assicurative, potranno essere individuate diverse modalità di utilizzo di detto contributo, nella contrattazione di secondo livello.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 11 (Decorrenza 01/07/2024)
Viene inserito il seguente
Allegato 7:
LAVORO AGILE
Il lavoro agile è una modalità dì lavoro "da remoto" consistente nella possibilità di eseguire subordinatamente alla sottoscrizione di apposito accordo individuale tra il lavoratore e il datore di lavoro, la prestazione lavorativa in parte all'interno e in parte all'esterno dei locali aziendali.
Le parti identificano nel lavoro agile, di cui alla normativa vigente e al Protocollo nazionale sottoscritto in data 7 dicembre 2021, un'ulteriore modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, distinta da quella del telelavoro, la cui flessibilità organizzativa può favorire l'incremento della produttività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita con i tempi di lavoro.
Spetta all'azienda valutare se e con quali modalità attivare il lavoro agile ed eventualmente individuare in quali ambiti organizzativi e per quali mansioni le attività siano compatibili con l'esecuzione del lavoro in modalità agile, fermo restando che le suddette valutazioni non potranno essere fondate sull'utilizzo di tale strumento in condizioni emergenziali.
Le parti stipulanti la presente Sezione effettueranno annualmente un monitoraggio sull'utilizzo della modalità di lavoro agile nell'ambito dell'industria armatoriale.
Assemblee sindacali
1 - L'Assemblea sindacale del personale è indetta su convocazione della Rappresentanza Sindacale Aziendale.
Permessi sindacali retribuiti
1 - I dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui all'articolo 19 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti.
2 - Hanno diritto ai permessi di cui al primo comma:
a) un dirigente per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;
b) un dirigente ogni 300 o frazione di 300 dipendenti per ciascuna rappresentanza sindacale nelle unità produttive che occupano fino a 3.000 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;
c) un dirigente ogni 500 o frazione di 500 dipendenti della categoria per cui è organizzata la rappresentanza aziendale nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero minimo di cui alla precedente lettera b).
3 - I permessi retribuiti di cui al presente articolo saranno pari complessivamente a 9 ore mensili nelle Aziende di cui alle lettere b) e c) del comma precedente; nelle Aziende di cui alla lettera a) i permessi retribuiti saranno pari a un'ora e mezza all'anno per ciascun dipendente.
4 - Il dirigente della rappresentanza sindacale che intende esercitare il diritto di cui al primo comma deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 24 ore prima, tramite le rappresentanze sindacali aziendali.
5 - Ai sensi dell'art. 30 della Legge 300/70, i componenti degli organi direttivi, nazionali e provinciali delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL, hanno diritto a 6 giorni di permessi retribuiti all'anno per la partecipazione alle riunioni degli organi suddetti.
6 - Al fine di consentire al lavoratore di esercitare il diritto di cui al comma precedente, le OO.SS. dovranno comunicare per iscritto alle Associazioni datoriali di rispettiva rappresentanza e alle imprese interessate i nominativi dei lavoratori designati e le eventuali revoche.
7 - I permessi sopra disciplinati potranno essere richiesti, nell'ambito di ogni singola azienda, per un solo componente di organo direttivo, a prescindere dal livello territoriale dell'organo associativo, per ciascuna riunione. Qualora nell'ambito della singola azienda vi sia più di un componente di organo direttivo, le agibilità saranno disciplinate al secondo livello. Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al quinto comma deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 48 ore prima, tramite l'organo direttivo di cui è membro.
Affissione comunicazioni sindacali
Le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicazioni inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
Deleghe per la riscossione dei contributi sindacali
1 - L'addetto potrà far pervenire alla Società armatrice, tramite la propria Organizzazione sindacale, una delega a trattenere sulle proprie competenze un contributo associativo mensile da versare alla Organizzazione sindacale, indicata nella delega stessa, che sia stipulante e firmataria del contratto collettivo nazionale di lavoro.
2 - La delega sarà valida sino a revoca scritta da parte dell'addetto, anche contestualmente alla eventuale sottoscrizione di una nuova delega a favore di altra Organizzazione sindacale stipulante e firmataria del contratto collettivo nazionale di lavoro. La revoca avrà effetto dal mese successivo a quello di avvenuta ricezione da parte della Società.
3 - La prima trattenuta sarà effettuata sulla prima corresponsione di competenza successiva al mese di ricezione della delega da parte della Società armatrice e il relativo importo sarà versato all'Organizzazione sindacale interessata oppure accreditato sul c/c bancario eventualmente indicato, entro un mese successivo alla data di effettuazione della trattenuta stessa sulle competenze dell'addetto liquidate a mese. Analogamente le quote successive verranno rimesse alle Organizzazioni sindacali interessate entro un mese dalla effettuazione della trattenuta sulle competenze dell'addetto liquidate a mese.
4 - L'elenco delle deleghe inviato all'Organizzazione sindacale stipulante e firmataria del contratto collettivo nazionale di lavoro sarà compilato in duplice copia, di cui una verrà restituita dalla Società alla Organizzazione sindacale stessa.
5 - Il contributo sindacale mensile viene stabilito nella misura dell'1 % del minimo contrattuale.
6 - L'addetto potrà autorizzare il versamento del contributo anche ad un Fondo comune all'uopo specificato da tutte o parte delle Organizzazioni sindacali firmatarie.
Costituzione RSU
Settore amministrativi dell'armamento privato
Considerato quanto previsto dall'accordo interconfederale in materia di Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU), considerato anche l'espresso riferimento fatto in tale accordo altari. 2095 del Codice Civile al fine di individuare le categorie alle quali tale accordo si applica, le parti concordano di darvi corso, per le unità produttive nelle quali l'azienda occupi più di 15 dipendenti amministrativi, nei tempi e con le modalità in esso fissate.
Le parti considerano la gestione della salute e della sicurezza sul lavoro, come parte integrante della gestione generale dell'azienda.
Al fine di ridurre progressivamente i rischi di infortuni o malattie correlate al lavoro ai quali possono essere esposti i lavoratori, le parti esprimono la necessità di concordare un sistema di gestione della salute e sicurezza, considerando strategica, all'interno dello stesso, una formazione ai rappresentanti dei lavoratori ed a tutti i lavoratori, che veda entrambe le parti impegnate nel comune obiettivo della riduzione dei rischi, in particolar modo di quelli legati all'utilizzo di attrezzature munite di videoterminale.
Stabilito che l'uso delle stesse comporta per i lavoratori una sorveglianza sanitaria che accerti i rischi specifici legati alle caratteristiche ed al posizionamento delle attrezzature, alla scelta del software ed alla postura, garantendo le prescrizioni minime di sicurezza, così come stabilite dalla normativa vigente e dalle direttive europee di riferimento.
Alla figura dell'Allievo si applica quanto previsto dall'accordo sindacale nazionale 30 luglio 2015 e ss.mm.ii.
Ndr: si riportano di seguito il Verbale di accordo del 30/07/2015 e il successivo Addendum del 05/08/2015
Accordo sindacale nazionale 30/07/2015
Addì 30 del mese di luglio dell'anno 2015 in Roma,
si sono incontrate
la Confitarma, la Fedarlinea
e le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI
per dare attuazione a quanto già convenuto nel protocollo d'intesa sottoscritto in data 26 febbraio 2015.
Premesso che
- nel lungo periodo di grave crisi economica attraversato negli ultimi anni dal nostro paese, crisi che ha fortemente coinvolto anche il settore dello shipping, in un quadro economico nazionale in cui i tassi di occupazione si sono notevolmente ridotti in quasi tutti i settori produttivi della nostra economia, l'armamento italiano ha compiuto un notevole sforzo per il mantenimento dell'occupazione nazionale;
- il sistema del Registro Internazionale e della Tonnage Tax rappresenta un fattore importante per la salvaguardia dell'occupazione italiana che, di contro, subirebbe un grave nocumento da una sua messa in discussione.
- per lo sviluppo di una flotta italiana con elevati standard di competitività e di qualità dei servizi è fondamentale disporre di equipaggi di nazionalità italiana altamente qualificati con elevati livelli di competenze e specializzazione;
- assume, quindi, un ruolo strategico un sistema formativo destinato ai profili professionali richiesti dal mercato del lavoro marittimo che fornisca al personale conoscenze e competenze funzionali agli effettivi fabbisogni delle imprese armatoriali;
- lo Standard 2.8 della Maritime Labour Convention 2006 stabilisce che ogni Stato membro deve adottare delle politiche nazionali adeguate che favoriscano lo sviluppo delle carriere e delle attitudini professionali, nonché le opportunità di impiego della gente di mare di nazionalità italiana/comunitaria, allo scopo di dotare il settore marittimo di manodopera stabile e competente e che fra le misure da adottare per raggiungere i citati obiettivi - previste nelle Linee Guida relative al citato Standard -sono ricompresi accordi sullo sviluppo delle carriere e la formazione professionale conclusi con armatori o organizzazioni armatoriali;
considerato che
- la normativa nazionale e internazionale vigente prevede, nell'ambito di un programma di formazione riconosciuto, un periodo di 12 mesi di navigazione per l'acquisizione della qualifica di Ufficiale di coperta e di macchina e un periodo di almeno 6 mesi di navigazione per l'acquisizione della qualifica di Ufficiale Elettrotecnico, e che nel corso di tale periodo l'Allievo Ufficiale riceva a bordo, in base a quanto previsto dalla normativa nazionale vigente, la formazione e l'addestramento necessari per conseguire dette abilitazioni;
- attualmente il costo complessivo dell'Allievo ufficiale italiano non è allineato ai pari grado imbarcati su navi di altre bandiere, risultando quindi meno competitivo;
- obiettivo comune delle parti è quindi l'individuazione di misure strutturali che favoriscano la sostenibilità dell'imbarco degli Allievi Ufficiali e di altre figure professionali specializzate per le quali è necessario un periodo di addestramento a bordo;
- gli Emendamenti di Manila 2010 alla Convenzione STCW 1978/1995 hanno introdotto nuove figure professionali specializzate che potrebbero determinare ulteriori possibilità di occupazione per i lavoratori marittimi italiani;
- i suddetti percorsi di formazione/addestramento appartengono intrinsecamente al settore marittimo, la cui specialità trova fondamento - anche con specifico riferimento all'accesso alla professione di marittimo - in convenzioni internazionali e provvedimenti normativi nazionali;
- il recente D.lgs. 12 maggio 2015 n. 71 definisce l'Allievo ufficiale di coperta come una persona che sta effettuando l'addestramento per diventare ufficiale di coperta e l'Allievo ufficiale di macchina come una persona che sta effettuando l'addestramento per diventare ufficiale di macchina;
- l'obiettivo comune del presente accordo è di realizzare misure volte a favorire l'imbarco degli Allievi Ufficiali che devono essere accompagnate da strumenti contrattuali altrettanto efficaci, volti ad agevolare l'imbarco degli Ufficiali che hanno conseguito l'abilitazione e, ove possibile, la loro stabilizzazione attraverso l'iscrizione al Turno Particolare;
le parti convengono quanto segue:
- il presente accordo si applica su tutte le navi di bandiera italiana, nonché su tutte le navi di bandiera estera, a bordo delle quali siano imbarcati lavoratori marittimi e Allievi ufficiali, allievi sottufficiali ed allievi comuni ai quali si applica la Legge italiana ed i relativi accordi sindacali di settore.
Accordo di rinnovo 16/12/2020 (Decorrenza 01/01/2021)
Considerato che
- Tutte le premesse e le motivazioni sottese al suddetto verbale di accordo sono oggi ancor più valide alla luce dei nuovi fabbisogni di competenze specialistiche richieste a bordo delle navi e in relazione anche ai continui sviluppi tecnologici;
- il suddetto verbale di accordo aveva una durata determinata, al fine di dar modo alle parti contraenti di verificarne gli effetti sull'imbarco degli allievi;
- l'accordo sindacale del 30 luglio 2015 ha prodotto ottimi risultati in termini di incremento dell'imbarco degli allievi;
- dagli ultimi dati raccolti si è, infatti, registrata una media di due allievi imbarcati ogni giorno a bordo delle navi armate dalle aziende aderenti alle due associazioni armatoriali stipulanti il presente accordo, a fronte di un obbligo, per le sole aziende che aderiscono al regime fiscale della "tonnage tax", di imbarco di un allievo (formazione diretta);
- su un totale di circa 300 navi oggetto dell'indagine è risultato un numero di posti di lavoro a bordo coperti da allievi pari a circa 600 unità. Considerando che su ogni posto di lavoro a bordo ruotano mediamente due allievi, il totale degli allievi coinvolti è pari a circa 1200 unità;
- anche l'introduzione della figura del 3º Ufficiale Junior ha iniziato a produrre nuove importanti opportunità di impiego a bordo per le giovani leve che hanno conseguito l'abilitazione di Ufficiale di guardia, al termine del percorso formativo;
- dagli ultimi dati a disposizione relativi alle stesse navi oggetto dell'indagine sopra menzionata risulta, infatti, un numero di posti di lavoro a bordo, coperti dal 3º Ufficiale Junior, pari a circa 150 unità;
tenuto conto
- che, nell'anno 2018, Fedarlinea ha costituito con altri operatori del settore del trasporto marittimo l'Associazione "Assarmatori";
- che Assarmatori, nell'ambito delle sue funzioni di rappresentanza anche nelle materie sindacali, condivide i principi dell'intesa del 30 luglio 2015 tra Confitarma, Fedarlinea e le citate organizzazioni sindacali, riconosce l'attualità delle sue motivazioni e l'efficacia dei suoi contenuti.
[___]
A partire dalla data di decorrenza del presente verbale, il citato accordo sindacale 30 luglio 2015 e ss.mm.ii. si intende integralmente recepito e sottoscritto da Assarmatori.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 12 (Decorrenza 01/07/2024)
Considerato che
- l'accordo sindacale del 30 luglio 2015, come modificato da ultimo in data 16 dicembre 2020, ha prodotto positivi e tangibili risultati determinando un notevole incremento nel numero di Allievi imbarcati sulle navi battenti bandiera italiana che, dagli ultimi dati a disposizione relativi alle navi di bandiera italiana di stazza superiore alle 500 GT, risultano mediamente pari a circa n. 2 per nave;
- tale accordo ha contribuito a contrastare la forte carenza di Ufficiali di coperta e di macchina, garantendo anche un efficace turn-over degli Ufficiali che nel tempo hanno conseguito i requisiti pensionistici;
- nonostante ciò, permane la problematica della carenza di Ufficiali di macchina e di alcune figure professionali specializzate relative ai gradi di bordo dei sottufficiali e comuni quali, ad esempio, gli operai meccanici, elettricisti e comuni elettrotecnici, i carpentieri, gli ottonai, il personale alberghiero;
- le ragioni della carenza delle suddette figure professionali risiedono principalmente nella vigente normativa nazionale che disciplina i requisiti di accesso a tali professioni e risulta ampiamente superata, in quanto non rispondente alle ultime riforme del sistema scolastico, né all'evoluzione del mercato del lavoro marittimo. Per questo, da tempo le Organizzazioni sindacali e armatoriali nazionali hanno congiuntamente presentato alle competenti Amministrazioni concrete proposte di semplificazione e aggiornamento della suddetta normativa;
- le OO.SS. manifestano, altresì, l'esigenza di incrementare il compenso corrisposto agli Allievi quale ulteriore incentivo per attrarre i giovani alle carriere marittime;
- le imprese armatoriali manifestano, a loro volta, l'esigenza di rendere il periodo di navigazione svolto da Allievo maggiormente utile ad acquisire le conoscenze e competenze funzionali e rispondenti alle attività che si dovranno a svolgere a bordo, una volta conseguita l'abilitazione professionale;
- è necessario tenere conto del costo degli Allievi imbarcati a bordo di navi battenti altre bandiere comunitarie al fine di evitare sostanziali gap competitivi fra la bandiera italiana e le altre bandiere comunitarie;
- costituisce, dunque, obiettivo comune delle parti aggiornare il sopra citato accordo sindacale al fine di favorire l'imbarco degli Allievi, tenendo conto della sua sostenibilità economica;
Tutto ciò premesso e considerato, le parti convengono quanto segue:
Il presente accordo si applica su tutte le navi di bandiera italiana, nonché sulle navi di bandiera estera, a bordo delle quali siano imbarcati lavoratori marittimi ai quali si applica la Legge italiana e il CCNL unico dell'industria armatoriale.
L'imbarco dell'Allievo Ufficiale è strettamente connesso a un percorso di addestramento di durata e contenuto conformi alla normativa nazionale e internazionale in materia di formazione e abilitazioni professionali marittime.
L'Allievo sottufficiale o l'Allievo comune sarà arruolato ai fini del conseguimento di una delle qualifiche per le quali la normativa nazionale di settore prevede un periodo di imbarco come Allievo, per una durata pari a detto periodo.
L'Allievo Ufficiale, l'allievo sottufficiale e l'allievo comune saranno imbarcati con contratto di arruolamento e in aggiunta rispetto alle figure professionali previste nelle tabelle minime di sicurezza. Ai fini della MLC, 2006, l'Allievo è, a tutti gli effetti, un "seafarer".
L'addestramento dell'Allievo sarà condotto, anche in affiancamento, sotto la supervisione e il monitoraggio del Comandante o del Direttore di macchina e degli Ufficiali della sezione di appartenenza e dovrà essere propedeutico esclusivamente a quanto previsto dal training record book.
A) Allievi Ufficiali, Allievi Sottufficiali e Allievi Comuni
L'imbarco dell'Allievo Ufficiale è strettamente connesso ad un percorso formativo di addestramento di durata e contenuto conformi alla normativa nazionale ed internazionale in materia di formazione e abilitazioni professionali marittime.
L'Allievo sottufficiale o l'Allievo comune al primo imbarco potrà essere arruolato per il conseguimento di una delle qualifiche per le quali la normativa nazionale di settore prevede un periodo di imbarco come allievo per una durata pari a detto periodo.
L'Allievo ufficiale, l'allievo sottufficiale e l'allievo comune è sempre imbarcato in sovrannumero rispetto alle tabelle minime di sicurezza ed il suo percorso formativo/di addestramento è attuato sotto la responsabilità dell'ufficiale per l'addestramento di Compagnia e l'ufficiale per l'addestramento a bordo designato dall'impresa armatoriale (STCW 78/95 come emendata dalla Convenzione di Manila 2010, Cap. II e Cap. III Parte B).
Le ore giornaliere di attività formativa a bordo dell'Allievo non potranno essere superiori a n. 8 (otto) per sette giorni a settimana.
Progetto formativo di addestramento a bordo per l'Allievo Ufficiale di coperta
In conformità alla Convenzione STCW e alla vigente normativa nazionale (D.lgs. n. 71/2015), ogni Allievo Ufficiale di coperta dovrà seguire un progetto formativo di addestramento a bordo, il quale garantisca che, durante il periodo di imbarco, riceva un addestramento pratico sistematico e una adeguata esperienza relativamente alle competenze dell'ufficiale responsabile di una guardia di navigazione.
I compiti e i doveri dell'Allievo durante l'addestramento pratico a bordo dovranno essere registrati nel quaderno di addestramento (training record book) in modo da attestare le competenze acquisite relativamente a:
- Navigazione a Livello Operativo;
- Maneggio e stivaggio del carico a livello operativo;
- Controllo dell'operatività della nave e cura delle persone a bordo a Livello Operativo.
Inoltre, l'Allievo Ufficiale di Coperta dovrà:
- essere strettamente supervisionato e controllato dall'Ufficiale per l'addestramento a bordo delle navi in cui viene svolto il periodo di imbarco;
- effettuare una esperienza supervisionata di tenuta della guardia sul ponte, specialmente negli ultimi stadi del programma di addestramento a bordo;
- mantenere aggiornato il quaderno di addestramento, attivandosi affinché venga periodicamente verificato dal personale incaricato secondo le modalità indicate nella Parte B della Convenzione STCW.
Progetto formativo di addestramento a bordo per l'Allievo Ufficiale di macchina
In conformità alla Convenzione STCW e alla vigente normativa nazionale (D.lgs. n. 71/2015), ogni Allievo Ufficiale di macchina dovrà seguire un progetto formativo di addestramento a bordo, il quale garantisca che, durante il periodo di imbarco, riceva un addestramento pratico sistematico e una adeguata esperienza relativamente alle competenze dell'ufficiale responsabile di una guardia di macchina.
I compiti e i doveri dell'Allievo durante l'addestramento pratico a bordo dovranno essere registrati nel quaderno di addestramento in modo da attestare le competenze acquisite relative a:
- Servizio Macchina a Livello Operativo;
- Servizio elettrico, elettronico e controllo macchinario, a livello operativo;
- Manutenzione e riparazione a Livello di Supporto;
- Controllo dell'operatività della nave e cura delle persone a bordo a Livello Operativo.
Inoltre, l'Allievo Ufficiale di Macchina dovrà:
- essere strettamente supervisionato e controllato dall'Ufficiale per l'addestramento a bordo delle navi in cui viene svolto il periodo di imbarco;
- effettuare una esperienza supervisionata di tenuta della guardia in macchina, specialmente negli ultimi stadi del programma di addestramento a bordo;
- mantenere aggiornato il quaderno di addestramento, attivandosi affinché venga periodicamente verificato dal personale incaricato secondo le modalità indicate nella Parte B della Convenzione STCW.
Progetto formativo di addestramento a bordo per l'Allievo Ufficiale Elettrotecnico
In conformità alla Convenzione STCW e alla vigente normativa nazionale (D.lgs. n. 71/2015), ogni Allievo Ufficiale Elettrotecnico dovrà seguire un progetto formativo di addestramento a bordo, il quale garantisca che, durante il periodo di imbarco, riceva un addestramento pratico sistematico e una adeguata esperienza relativamente alle competenze dell'Ufficiale Elettrotecnico.
I compiti e i doveri dell'Allievo durante l'addestramento pratico a bordo dovranno essere registrati nel quaderno di addestramento in modo da attestare le competenze acquisite relativamente a:
- Controllo elettrico, elettronico e meccanico a Livello Operativo;
- Manutenzione e riparazione a Livello Operativo;
- Controllo dell'operatività della nave e cura delle persone a bordo a Livello Operativo.
Inoltre, l'Allievo Ufficiale Elettrotecnico dovrà:
- essere strettamente supervisionato e controllato dall'Ufficiale per l'addestramento a bordo delle navi in cui viene svolto il periodo di imbarco;
- effettuare una esperienza supervisionata di intervento di manutenzione degli apparati, specialmente negli ultimi stadi del programma di addestramento a bordo.
- mantenere aggiornato il quaderno di addestramento, attivandosi affinché venga periodicamente verificato dal personale incaricato secondo le modalità indicate nella Parte B della Convenzione STCW.
Il presente progetto formativo relativo alla figura dell'Allievo Ufficiale Elettrotecnico troverà applicazione a decorrere dall'entrata in vigore delle disposizioni ministeriali che disciplineranno compiutamente detta figura.
Progetti formativi di addestramento a bordo per gli Allievi sottufficiali e per gli Allievi comuni alberghieri
Le qualifiche professionali marittime degli Allievi sottufficiali e degli Allievi comuni alberghieri sono quelle attualmente disciplinate dal D.P.R. 231/2006. Per il conseguimento di una delle suddette qualifiche professionali marittime, l'Allievo sottufficiale o comune seguirà uno specifico addestramento a bordo.
Al momento dell'imbarco l'Allievo sottufficiale o comune deve ricevere dall'impresa armatoriale copia del programma formativo che svolgerà a bordo.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 12 (Decorrenza 01/07/2024)
Addestramento a bordo per l'Allievo Ufficiale di coperta
In conformità alla Convenzione STCW e alla vigente normativa nazionale, ogni Allievo Ufficiale di coperta dovrà effettuare il previsto periodo di navigazione, nel corso del quale dovrà ricevere un addestramento pratico sistematico per conseguire un'idonea esperienza professionalizzante nelle attività, nei compiti e nelle responsabilità dell'Ufficiale responsabile di una guardia di navigazione, ivi comprese le attività necessarie alla gestione della nave anche in porto.
I compiti e i doveri dell'Allievo durante il periodo di arruolamento a bordo dovranno essere registrati nel quaderno di addestramento (training record book) in modo da attestare le competenze acquisite.
Inoltre, sotto la supervisione e il monitoraggio dell'Ufficiale per l'addestramento a bordo, l'Allievo Ufficiale di Coperta dovrà:
- svolgere attività di tenuta della guardia sul ponte e durante le operazioni commerciali;
- svolgere, sotto la supervisione dell'Uffìciale designato alla formazione di bordo, tutte le attività propedeutiche al conseguimento delle competenze richieste, tali da garantire, alla fine del percorso formativo, l'esperienza professionalizzante necessaria per l'ottenimento del certificato di competenza.
- mantenere aggiornato il quaderno di addestramento, attivandosi affinché venga periodicamente verificato dal personale incaricato, tenendo conto delle linee guida contenute nella Parte B della Convenzione STCW.
Addestramento a bordo per l'Allievo Ufficiale di macchina
In conformità alla Convenzione STCW e alla vigente normativa nazionale, ogni Allievo Ufficiale di macchina dovrà effettuare il previsto periodo di navigazione, nel corso del quale dovrà ricevere l'addestramento pratico sistematico per conseguire un'idonea esperienza professionalizzante nelle attività, nei compiti e nelle responsabilità dell'Ufficiale responsabile di una guardia di macchina, ivi comprese le attività necessarie alla gestione della nave in porto e in navigazione.
I compiti e i doveri dell'Allievo durante il periodo di arruolamento a bordo dovranno essere registrati nel quaderno di addestramento (training record book) in modo da attestare le competenze acquisite.
Inoltre, sotto la supervisione e il monitoraggio dell'Ufficiale per l'addestramento a bordo, l'Allievo Ufficiale di Macchina dovrà:
- svolgere attività di tenuta della guardia in macchina sia in porto, sia in navigazione;
- svolgere, sotto la supervisione dell'Ufficiale designato alla formazione di bordo, tutte le attività propedeutiche al conseguimento delle competenze richieste, tali da garantire, alla fine del percorso formativo, l'esperienza professionalizzante necessaria per l'ottenimento del certificato di competenza.
- mantenere aggiornato il quaderno di addestramento, attivandosi affinché venga periodicamente verificato dal personale incaricato tenendo conto delle linee guida contenute nella Parte B della Convenzione STCW.
Addestramento a bordo per l'Allievo Ufficiale Elettrotecnico
In conformità alla Convenzione STCW e alla vigente normativa nazionale, ogni Allievo Ufficiale Elettrotecnico dovrà effettuare il previsto periodo di navigazione, nel corso del quale dovrà ricevere un addestramento pratico sistematico per conseguire un'idonea esperienza professionalizzante nelle attività, nei compiti e nelle responsabilità dell'Ufficiale Elettrotecnico.
I compiti e i doveri dell'Allievo durante l'addestramento pratico a bordo dovranno essere registrati nel quaderno di addestramento (training record book) in modo da attestare le competenze acquisite.
Inoltre, sotto la supervisione e il monitoraggio dell'Uffìciale per l'addestramento a bordo, l'Allievo Ufficiale Elettrotecnico dovrà:
- svolgere attività di intervento di manutenzione degli apparati;
- mantenere aggiornato il quaderno di addestramento, attivandosi affinché venga periodicamente verificato dal personale incaricato tenendo conto delle linee guida contenute nella Parte B della Convenzione STCW.
Progetti formativi di addestramento a bordo per gli Allievi sottufficiali e per gli Allievi comuni alberghieri
Le qualifiche professionali marittime degli Allievi sottufficiali e degli Allievi comuni alberghieri sono quelle attualmente contenute nel D.P.R. 231/2006. Per il conseguimento di una delle suddette qualifiche professionali marittime, l'Allievo sottufficiale o comune seguirà uno specifico addestramento a bordo.
Al momento dell'imbarco l'Allievo sottufficiale o comune riceverà dall'impresa armatoriale copia del piano di addestramento che svolgerà a bordo.
***
Considerato che l'attività svolta a bordo dall'Allievo Ufficiale ha natura prettamente formativa e che tale attività ha come scopo fondamentale l'addestramento volto all'acquisizione delle competenze necessarie per conseguire l'abilitazione di Ufficiale, l'Indennità minima mensile netta omnicomprensiva spettante agli Allievi Ufficiali sarà pari ad € 650.
Considerato che l'attività svolta a bordo dall'Allievo Sottufficiale ha natura prettamente formativa, l'indennità minima mensile netta omnicomprensiva spettante agli Allievi Sottufficiali sarà pari ad € 600.
Considerato che l'attività svolta a bordo dall'Allievo Comune ha natura prettamente formativa, l'indennità minima mensile netta omnicomprensiva spettante agli Allievi Comuni sarà pari ad € 550.
Accordo di rinnovo 16/12/2020 (Decorrenza 01/01/2021)
Si conviene, altresì, che, a decorrere dal 1º giugno 2021, le Indennità minime mensili nette omnicomprensive saranno così adeguate:
Allievi Ufficiali: € 690,00
Allievi Sottufficiali: € 640,00
Allievi Comuni: € 590,00.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 12 (Decorrenza 01/07/2024)
Trattamento economico
Gli Allievi percepiranno i minimi contrattuali previsti nella seguente tabella:
Minimi contrattuali:
fino a 4 mesi complessivi di imbarco con la stessa Società o raggruppamento di società o compagnie consorziate
fra 4 e 8 mesi complessivi di imbarco con la stessa Società o raggruppamento di società o compagnie consorziate
oltre 8 mesi complessivi di imbarco con la stessa Società o raggruppamento di società o compagnie consorziate
Allievo Ufficiale
€ 730
€ 750
€ 770
Allievo Sottufficiale
€ 710
€ 730
€ 750
Allievo Comune
€ 690
€ 710
€ 730
In occasione del rinnovo del CCNL unico dell'industria armatoriale 16 dicembre 2020, ai sopra indicati minimi contrattuali degli Allievi saranno applicati i due terzi della percentuale di aumento complessivo riconosciuta sul minimo contrattuale della generalità dei lavoratori marittimi.
Allo scopo specifico ed esclusivo di tenere conto dell'impegno richiesto dalle esigenze della navigazione marittima, nonché del vincolo di permanenza a bordo della nave e di qualsivoglia disagio, spetterà all'Allievo (Ufficiale, Sottufficiale e Comune) un'indennità di navigazione, per giorno di effettivo imbarco, nella misura di seguito indicata:
Quota giornaliera indennità di navigazione:
Mediterraneo
Extra mediterraneo
€ 0,30
€ 0,40
In aggiunta all'indennità di navigazione di cui sopra, spetterà all'Allievo imbarcato sulle navi che navighino o sostino in zone geografiche ove esista un effettivo rischio di guerra o di pirateria, riconoscendo come tali quelle che, nel tempo, vengono individuate attraverso le intese internazionali in sede IBF (Warlike Operations Area, High Risk Area), una quota giornaliera integrativa, per ogni giorno o frazione di giorno di effettiva permanenza della nave in dette zone o porti, pari a € 10,00.
Ai marittimi imbarcati su navi cisterna adibite al trasporto di materie infiammabili saranno corrisposte, in aggiunta all'indennità di navigazione di cui sopra, le seguenti quote di indennità di navigazione giornaliera:
Quota giornaliera indennità di navigazione per navi cisterna:
Mediterraneo
Extra mediterraneo
€ 3,00
€ 3,50
Nota 1) Le indennità sopra indicate verranno riconosciute anche nei casi in cui la nave sia adibita al trasporto di esplosivi il cui peso netto raggiunga almeno una tonnellata.
Nota 2) Per le navi cisterna e non cisterna adibite al trasporto di materie dichiarate infiammabili che raggiungano almeno il 25% del tonnellaggio le indennità sopra indicate verranno riconosciute nella misura del 75%.
Quando la nave cisterna sosti in un porto per un periodo superiore a quindici giorni e sia riconosciuta libera da gas, le somme di cui sopra non sono dovute per l'ulteriore durata della sosta e dopo la partenza sino a che permarrà in tale stato.
Nel caso di ininterrotta permanenza all'estero, con decorrenza dal 61º giorno d'imbarco, e a contare dal giorno della partenza della nave dall'ultimo porto nazionale, sarà corrisposta al l'Allievo, in aggiunta all'indennità di navigazione, una quota giornaliera integrativa dell'indennità di navigazione pari a € 2,00.
Quando la nave approdi in un porto riconosciuto, con ordinanza del Ministero competente, colpito da malattia epidemica, verrà corrisposta in aggiunta all'indennità di navigazione di cui sopra una quota giornaliera integrativa dell'indennità di navigazione pari a € 1,00.
Ferma restando, ai sensi della normativa nazionale vigente, la natura prettamente formativa e di addestramento tipica dell'attività svolta a bordo dall'Allievo, a tale figura, che comunque non rientra nella definizione di lavoratore marittimo di cui all'art. 2, comma 1, lett. e) del D.lgs. n. 71/2015 in quanto non in possesso di un certificato di competenza o di un certificato di addestramento, verranno comunque estese le Tutele previdenziali, assistenziali e assicurative previste per i lavoratori marittimi.
Al termine del percorso formativo e del conseguimento dell'abilitazione professionale, l'Allievo ritenuto idoneo, compatibilmente con le disponibilità aziendali, potrà essere arruolato dall'impresa armatoriale o dalle imprese armatoriali con cui ha svolto detto percorso formativo.
Il trattamento di Vitto e alloggio, previsto per i lavoratori marittimi, è esteso anche agli Allievi (Ufficiali, Sottufficiali e Comuni) in rapporto alla qualifica che verrà acquisita al termine del percorso formativo.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 12 (Decorrenza 01/07/2024)
Il trattamento di vitto a bordo riconosciuto agli Allievi (Ufficiali, Sottufficiali e Comuni) è stabilito in rapporto alla qualifica che verrà acquisita al conseguimento dell'abilitazione professionale.
Il trattamento di alloggio riconosciuto agli Allievi (Ufficiali, Sottufficiali e Comuni) è stabilito in base a quanto previsto dalle vigenti disposizioni di Legge in materia.
Il presente paragrafo A) si applica all'Allievo che imbarca con tale qualifica per la prima volta successivamente alla data di sottoscrizione del presente accordo.
All'Allievo che ha già iniziato il suo percorso formativo a bordo prima della stipula del presente accordo continuerà a essere applicato lo stesso trattamento già riconosciuto in occasione del suo precedente imbarco fino al termine del suddetto percorso formativo.
B) Terzo Ufficiale Junior - Introduzione della retribuzione di ingresso
A decorrere dalla data di stipula del presente accordo, il lavoratore marittimo che consegue, al termine del percorso formativo, l'abilitazione di Ufficiale e che non risulta essere mai stato imbarcato come Ufficiale abilitato alla guardia potrà essere arruolato come Terzo Ufficiale Junior.
Ai fini delle tabelle minime di sicurezza il Terzo Ufficiale Junior è un Ufficiale abilitato alla guardia in quanto in possesso della relativa abilitazione professionale.
Allo scopo di favorire l'inserimento nel mondo del lavoro dell'Allievo Ufficiale che ha conseguito l'abilitazione, questi potrà essere imbarcato, in base alle disposizioni del CCNL i vigente, come Terzo Ufficiale Junior e allo stesso verrà riconosciuta, nei primi 12 mesi d'imbarco, una retribuzione d'ingresso composta dal minimo contrattuale e da tutti gli altri elementi retributivi previsti dal CCNL per la qualifica di Terzo Ufficiale ridotti del 20%.
***
Il presente accordo decorre dalla data odierna e avrà Validità fino al 31 dicembre 2017. Esso si intenderà tacitamente prorogato di anno in anno qualora non venga disdettato da una delle parti almeno sei mesi prima della scadenza. In ogni caso esso resterà in vigore fino a quando non sarà sostituito da un successivo accordo che regoli la stessa materia.
In occasione delle verifiche annuali degli accordi di flotta ne verrà monitorata l'applicazione.
ADDENDUM AL VERBALE DI ACCORDO 30 LUGLIO 2015
A seguito della stipula dell'accordo sindacale del 30 luglio 2015, sottoscritto da Confitarma, Fedarlinea, Filt-CGIL, Fit-CISL e Uiltrasporti, le parti, alla luce della nuova normativa e del nuovo trattamento economico riconosciuto agli Allievi, convengono di disdettare l'accordo sindacale del 14 novembre 2005, sottoscritto da Confitarrna, Filt-CGIL, Fit-CISL e Uiltrasporti, riguardante rimbarco degli Allievi Ufficiali iscritti all'Accademia Italiana della Marina Mercantile di Genova, in quanto incompatibile con la nuova normativa.
Roma, 05 agosto 2015
Accordo di rinnovo 16/12/2020 (Decorrenza 01/01/2021)
Tutto ciò considerato, le parti convengono di rinnovare il verbale di accordo del 30 luglio 2015 e ss. mm. ii. a decorrere dal 1º gennaio 2021 fino alla data del 31 dicembre 2023.
[___]
Detto accordo sindacale si intenderà tacitamente prorogato di anno in anno qualora non venga disdettato da una delle parti almeno sei mesi prima della scadenza. In ogni caso, esso resterà in vigore fino a quando non sarà sostituito da un successivo accordo nazionale che regoli la stessa materia.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 12 (Decorrenza 01/07/2024)
Per quanto non disciplinato dal presente accordo, agli Allievi Ufficiali, Sottufficiali e Comuni saranno applicati, laddove compatibile con la specificità del loro percorso, gli istituti normativi ed economici (ad es. 13esima e 14esima) previsti nelle relative Sezioni del CCNL unico dell'industria armatoriale in base alla Sezione applicata sulla nave dove essi sono imbarcati.
Il presente accordo - che sostituisce integralmente il paragrafo A) dell'accordo 30 luglio 2015 e le modifiche successive intervenute - avrà la medesima data di decorrenza e scadenza dell'accordo di rinnovo del CCNL unico dell'industria armatoriale.
Esso si intenderà tacitamente prorogato di anno in anno qualora non venga disdettato da una delle parti almeno sei mesi prima della scadenza. In ogni caso, esso resterà in vigore fino a quando non sarà sostituito da un successivo accordo dello stesso livello avente ad oggetto materia analoga.
Le parti si impegnano ad incontrarsi almeno una volta l'anno per verificarne gli effetti.
Norma transitoria
Agli Allievi imbarcati prima dell'entrata in vigore del presente accordo, si applicheranno da subito le nuove condizioni stabilite nel presente accordo, senza alcuna necessità di modifica dei contratti di arruolamento in essere.
VERBALE DI ACCORDO - Personale Fedarlinea
Addì 16 dicembre 2020, in Roma, si è svolto un incontro tra ASSARMATORI e le Segreterie Nazionali delle organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI per concordare e stabilire le modalità con le quali il CCNL dell'Industria Armatoriale - siglato il 1ºLuglio 2015 dalle stesse segreterie nazionali qui costituite congiuntamente a Confitarma - dovrà applicarsi al personale navigante ed amministrativo con rapporto di lavoro attualmente disciplinato dal CCNL 1º luglio 2015 stipulato tra Fedarlinea e FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, e dai suoi allegati.
Il presente accordo si rende efficace nei tempi e nei modi in esso contenuti a conferma della volontà delle Parti di realizzare l'unificazione della contrattazione collettiva di settore, confermando l'impegno condiviso nei precedenti incontri, ovvero di pervenire alla presente intesa nel necessario rispetto del principio di garanzia di conservazione dei trattamenti economici e dell'introduzione di misure di compensazione e progressività dei relativi costi.
Premesso che le Parti
- sin d'ora concordano che il personale come sopra individuato sarà inquadrato esclusivamente nel nuovo CCNL "Unico dell'Industria Armatoriale" e che pertanto questo contratto collettivo di lavoro si intenderà applicabile ed applicato dal giorno della sua entrata in vigore con le modalità e le condizioni pattuite nel presente accordo;
- si danno reciprocamente atto che le intese di seguito raggiunte costituiscono la condizione per l'applicazione del nuovo CCNL; in quanto tali, esse sono da considerarsi parte propedeutica ed integrante dell'operazione di passaggio alla nuova disciplina contrattuale;
- dichiarano, ora per allora, la comune ed esplicita volontà di considerare decaduto ad ogni effetto futuro il CCNL "Fedarlinea 1º luglio 2015" a far data dalla sottoscrizione del nuovo CCNL "Unico dell'Industria Armatoriale" e, quindi, non più applicabile al personale di cui sopra;
- sono pervenute alla presente intesa dopo aver svolto le riunioni tecniche di approfondimento nelle date del 20 e 28 novembre 2019, il 5 febbraio, 1 ottobre, 3, 11 e 17 novembre 2020;
- confermano, dandosene atto, che il presente accordo è stato raggiunto nel rispetto del principio della conservazione dei trattamenti di miglior favore per i lavoratori.
Tutto ciò premesso, si concorda quanto segue.
Metodo di Analisi, Aree Tematiche e Campo di applicazione
1. Le Parti hanno assunto a riferimento il contenuto del CCNL Fedarlinea 1º luglio 2015 e del CCNL Confitarma 1º luglio 2015;
2. Nel corso delle riunioni indicate in premessa si è proceduto alla comparazione degli istituti normativi ed economici corrispondenti dei due contratti e sono state analiticamente individuate le differenze che, opportunamente distinte tra parti normative e parti economiche, costituiscono la materia della presente intesa di raccordo tra i due contratti nonché sulle materie indicate ai punti da A) a D) del successivo paragrafo "Personale Navigante".
3. La suddivisione tematica di cui al punto 2 ha compreso gli istituti di seguito elencati:
a. per la parte economica: il minimo contrattuale, gli incrementi periodici per anzianità, le indennità di livello.
b. per la parte normativa: livelli di inquadramento, ferie, giorni festivi, permessi, indennità per specifiche prestazioni.
L'esito dell'esame comparativo ha dato risultati diversi nel settore degli amministrativi rispetto a quello del settore del personale navigante. Infatti mentre nel secondo caso sussiste una perfetta identità testuale e dei valori economici dei vari istituti, nel caso degli amministrativi vi sono delle differenze-sostanziali, anche nella classificazione degli addetti. Per la sezione del personale navigante sono state evidenziate invece significative differenze su parti degli istituti normativi e su alcune pattuizioni specifiche di cui allo specifico paragrafo del presente verbale ("Personale Navigante").
A fronte di ciò le Parti ritengono di definire, con il presente accordo, la disciplina di allineamento delle parti retributive e normative di tutto il personale.
4. Le Parti hanno convenuto sulla necessità di mantenere uno stabile quadro di relazione tra il CCNL e la contrattazione di secondo livello e pertanto hanno concordato che dalla data di decorrenza del CCNL "Unico dell'Industria Armatoriale" ed entro i sei mesi successivi, tutti gli accordi di secondo livello in vigore nelle aziende a cui si applica il presente accordo devono essere armonizzati e resi compatibili con lo stesso nuovo CCNL attraverso tavoli istituiti tra le aziende e le rappresentanze sindacali aziendali e territoriali delle organizzazioni stipulanti il CCNL "Unico dell'Industria Armatoriale". Se entro detto termine non saranno raggiunte le intese per un nuovo contratto integrativo aziendale utile a superare le eventuali incompatibilità, i medesimi contratti potranno essere oggetto di disdetta da una delle Parti. Decorsi ulteriori sei mesi dalla eventuale disdetta, tali contratti cesseranno la loro efficacia e le Società riconosceranno un elemento perequativo provvisorio sostitutivo dei trattamenti previsti dagli stessi che costituirà una specifica indennità di vacanza contrattuale lorda mensile provvisoria, pari al 2,5% del minimo contrattuale, calcolata sui valori dei vari livelli in cui risulta inquadrato ciascuno dei lavoratori di dette aziende ed erogata fino alla entrata in vigore del nuovo contratto aziendale armonizzato.
5. Il campo di applicazione del presente accordo è quello costituito dalla platea di tutti i lavoratori in forza delle Società che alla data di stipula dell'accordo di rinnovo del CCNL "Unico dell'Industria Armatoriale" applicavano il CCNL "Fedarlinea 1 luglio 2015".
PERSONALE AMMINISTRATIVO
Per quanto attiene le differenze economiche di cui alla lettera a) del punto 3, si stabilisce che in caso di aumento di valore della retribuzione, le differenze in aumento saranno riconosciute in due tranche, ciascuna pari al 50% del corrispondente valore, decorrenti rispettivamente dall'1/1/2022 e dall'1/1/2023.
Dette differenze, riconosciute a titolo conservativo e discendenti dalla comparazione dei livelli retributivi ante rinnovo, saranno erogate "ad personam" con una voce di retribuzione, non assorbibile ed equivalente ad ogni effetto al minimo contrattuale, che sarà denominata "assegno integrativo accordo 16 dicembre 2020". In questa voce di retribuzione confluiranno quindi anche le differenze risultanti dalla comparazione dei valori degli scatti di anzianità tra i due CCNL, fermo restando che la maturazione residua degli scatti di anzianità avverrà con l'attribuzione dei valori del nuovo CCNL unico
.
Livello CCNL Fedarline a 2015 | Livello CCNL Unico 2020 |
"Q" Ex Quadro | 7º |
"A" Ex F1 | 6º |
"B" Ex F2 | 5º |
"C" Ex F3 e Ex I1 | 4º |
"D" Ex I2 | 3º |
"E" Ex I3, Cop, C us | 2º |
Per quel che riguarda le differenze di cui alla lettera b) del punto 3, le Parti concordano in via prioritaria di definire l'inquadramento del personale secondo la classificazione di livello sotto riportata: _
Quanto agli altri aspetti, in considerazione della molteplicità e del diverso contenuto degli istituti ricadenti in questa area, le Parti concordano di applicare, nel caso di significative differenze in aumento (es. maggior numero di giorni di ferie, indennità di cassa, indennità di mensa, ecc.), il medesimo criterio di adeguamento progressivo sopra descritto (riconoscimento in due tranche, ciascuna pari al 50% del corrispondente valore e rispettivamente dall'1/1/2022 e dall'1/1/2023).
PERSONALE NAVIGANTE
Con riferimento al capoverso conclusivo del punto 3 per i punti di seguito specificati, le Parti hanno concordato quanto segue.
A. "FONDO NAZIONALE MARITTIMI". La partecipazione al F.N.M. da parte delle Aziende confluenti nel nuovo CCNL dell'Industria Armatoriale dovrà avvenire, mediante la procedura d'iscrizione prevista dallo statuto dell'Ente, entro e non oltre la data del 31 dicembre 2022.
B. "Istituto C.R.L.". Le Parti, costatata la divergenza esistente nella parte di trattamento riservato alle "categorie iniziali", concordano di introdurre nel CCNL "Unico dell'Industria Armatoriale" una "norma transitoria" valevole solo per il primo anno di vigenza contrattuale in forza della quale le Società che alla data di entrata in vigore del nuovo CCNL "Unico dell'Industria Armatoriale" applicavano il CCNL "Fedarlinea 1ºluglio 2015", conservano il dispositivo esistente nel predetto CCNL cessante.
C. "Indennità di Navigazione per i giorni festivi trascorsi a bordo dal personale in CRL".
Le Parti concordano, in virtù del principio di conservazione dei trattamenti economici esistenti in forza di un Contratto Collettivo Nazionale già applicato, di continuarne il riconoscimento limitatamente al personale in CRL già in forza al momento della stipula del CCNL "Unico dell'Industria Armatoriale".
D. "Indennità del settimo giorno". Questa clausola è contenuta nella parte del CCNL "Fedarlinea" che, come sezione separata dal Contratto Nautico del personale marittimo "arruolato", disciplina la prestazione del personale marittimo di "Comandata". Le Parti concordano di continuare a prevederne l'applicazione limitatamente al personale in CRL già in forza al momento della stipula del CCNL "Unico dell'Industria Armatoriale".
Accordo di rinnovo 11/07/2024 (Decorrenza 01/07/2024)
Verbale di stipula
Nell'Appendice generale del CCNL vengono introdotti i seguenti paragrafi:
- Verbale di accordo 19 dicembre 2023 concernente l'imbarco degli Allievi (cfr. Allegato 12 in formato elettronico).
- Disciplina della Comandata (cfr. Allegato 13 in formato elettronico).
- Dichiarazione comune in materia di Comunicazioni e accesso a internet (cfr. Allegato 14 in formato elettronico).
- Dichiarazione comune su diversità e inclusione e violenza di genere:
Diversità e inclusione
Alla luce della normativa in materia, degli accordi interconfederali e dei pronunciamenti UE vigenti, le Parti concordano sulla necessità di garantire a ogni persona la possibilità di esprimere la propria opinione, la libertà di praticare il proprio credo religioso e la propria identità di genere, quale vettore fondamentale per la crescita del capitale umano e, a tal fine, promuovono l'introduzione di misure finalizzate a riconoscere il valore della diversità e attivare buone pratiche inclusive.
Si impegnano, altresì, a reprimere con fermezza e tempestività ogni comportamento vessatorio, discriminatorio o lesivo della dignità personale, nonché a promuovere l'adozione di ogni comportamento virtuoso idoneo a contribuire alla realizzazione di un ambiente di lavoro rispettoso delle diversità.
Violenza di genere
Nell'ottica di promuovere i valori individuati nella Convenzione OIL n. 190 del 2019, ratificata con Legge n. 4 del 2021, le Parti ripudiano tutte le forme di violenza, discriminazione e lesione della dignità della persona e si impegnano a prevenire e reprimere ogni comportamento vessatorio, discriminatorio o lesivo della dignità personale.
A tal fine, le Parti concordano sulla necessità di adottare misure idonee a contrastare la diffusione di ogni forma di umiliazione, intimidazione e prevaricazione, in presenza o da remoto, nonché a garantire la tutela della riservatezza della persona che segnali episodi di violenza, discriminazione o prevaricazione.
Al fine di respingere in maniera incisiva gli episodi di violenza in ambito lavorativo, le Parti concordano altresì sulla necessità di adottare, anche ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 80 del 2015, misure atte a riconoscere a coloro che siano inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati ai sensi della normativa vigente, l'astensione dal lavoro per motivi connessi al percorso di protezione per un periodo massimo di tre mesi.
Coloro che intendano astenersi dal lavoro, ad eccezione dei casi di oggettiva impossibilità, sono tenuti a comunicare la propria intenzione al datore di lavoro con un termine di preavviso non inferiore a sette giorni, con l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di congedo, e a produrre la certificazione necessaria ad attestare l'inserimento nel percorso di protezione.
Il periodo di congedo, retribuito con una somma pari all'ultima retribuzione (con riferimento alle voci fisse e continuative), è coperto da contribuzione figurativa ed è computato ai fini dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
I congedi potranno essere usufruiti su base oraria o giornaliera nell'arco temporale di tre anni. Per quanto riguarda la fruizione oraria, si rimanda a quanto previsto a tale proposito in materia di congedi parentali.
Limitatamente al personale di terra, coloro che saranno inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, verticale od orizzontale, ove disponibili in organico. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere nuovamente trasformato, a richiesta dell'interessato, in rapporto di lavoro a tempo pieno.
Le aziende si impegnano a garantire l'esercizio del diritto di cui al presente articolo. In caso di violenza sessuale subita al di fuori del luogo di lavoro, il datore di lavoro si impegna a dare precedenza ad eventuali richieste di trasferimento in un'altra città o sede di lavoro presentate dalle vittime di sopruso.
Dichiarazione comune su Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro:
Le parti stipulanti il presente accordo di rinnovo del CCNL unico dell'industria armatoriale considerano la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro un valore assoluto, da tutelare attraverso l'impegno comune all'applicazione rigorosa delle normative nazionali e sovranazionali in materia. In considerazione dell'obiettivo condiviso rappresentato dal consolidamento di una sempre maggiore cultura della sicurezza, le parti decidono, pertanto, di avviare una campagna comune di informazione sul tema, nonché di organizzare apposite iniziative congiunte, le cui modalità organizzative saranno stabilite entro 90 giorni dalla firma dell'accordo di rinnovo del CCNL.
Inoltre, le parti convengono di istituire, durante il periodo di vigenza contrattuale, un tavolo di confronto sistematico, con l'obiettivo di valutare eventuali aggiornamenti relativi alle disposizioni normative, incentivare la consapevolezza dei lavoratori in materia di salute e sicurezza, ivi compreso il principio dello stop work authority in relazione alla specificità del lavoro marittimo, e valorizzare il ruolo degli RLS e i safety meeting a bordo.
[___]
Allegato 13 - Disciplina della comandata
[da inserire in Appendice al CCNL unico dell'industria armatoriale]
1 - Il lavoratore marittimo potrà essere destinato a prestare servizio di comandata per conto dell'Armatore per prestazioni a bordo delle navi in sosta, oppure a terra al servizio delle navi (anche in esercizio) o per attività ad esse comunque correlate quali, a titolo emplifìcativo, le seguenti:
- su navi in corso di allestimento, manutenzione, costruzione;
- su navi in disarmo o presso cantieri;
- presso gli uffici della compagnia, i terminal o i magazzini portuali o adiacenti all'area portuale, svolgendo attività di supporto alla nave (ad es. attività di security);
- in spazi portuali per operazioni di approntamento delle dotazioni e delle provviste delle navi in sosta;
- guardiania.
Su nave armata, il personale di comandata non può sostituire il personale già imbarcato.
L'Armatore curerà che le attribuzioni affidate al marittimo in comandata siano adeguate al suo grado.
2 - Eventuali specificità e il trattamento del personale marittimo in servizio di comandata sono disciplinati nell'ambito delle singole Sezioni contrattuali.
Allegato 14 - Dichiarazione comune in materia di comunicazioni e accesso a internet
Considerato quanto introdotto con gli Emendamenti 2022 alla Parte B della MLC,2006 in materia di comunicazioni e accesso a internet, le parti concordano che la possibilità di mettersi in contatto con la propria rete socio-familiare, anche attraverso l'accesso a internet, rappresenti un miglioramento delle condizioni di vita a bordo che, in ogni caso, deve essere contemperato con la sicurezza della navigazione e il recupero delle energie psico-fisiche dei lavoratori marittimi.
Ciò considerato, le imprese armatoriali si impegnano a consentire a bordo delle navi che svolgono navigazione internazionale, secondo le modalità operative definite dall'azienda, periodicamente e per quanto ciò sia ragionevolmente possibile, anche alla luce delle esigenze operative della nave, l'accesso a internet ai lavoratori marittimi con eventuali costi di importo ragionevole, al fine di consentire agli stessi il collegamento con la propria rete socio-familiare.
Le parti si incontreranno, entro il primo trimestre del 2025 e, su richiesta di una delle parti, ogni sei mesi, per effettuare un monitoraggio rispetto all'evoluzione tecnologica in materia di accesso a internet a bordo.
***
Accordo di rinnovo 11/07/2024 (Decorrenza 01/07/2024)
Allegato 1
TABELLA 1
Aumento
luglio 2024
Minimo
contrattuale
1º luglio 2024
Elemento Aggiuntivo della Retribuzione
(EAR)
1º luglio 2024
1º Scatto
(ex 5%)
1º luglio 2024
Scatto successivo
(ex 3%)
1º luglio 2024
Scatto Com.ti e D.M.e successivo
(ex 2%)
1º luglio 2024
Una tantum
(importo complessivo)
Una tantum
(prima tranche)
Una tantum
(seconda tranche)
Comandante - navi superiori a 3.000 tsl
€
116,24
€
3.593,44
€
53,91
€ 60,04
€
380,00
€
200,00
€
180,00
Direttore di macchina - navi superiori a 3.000 tsl
€
110,05
€
3.402,17
€
51,04
€ 56,37
€
380,00
€
200,00
€
180,00
Padrone marittimo su mezzi navali special (SAIPEM)
€
101,59
€
3.140,47
€
47,11
€
127,81
€
76,69
€
380,00
€
200,00
€
180,00
Meccanico navale su mezzi navali speciali (SAIPEM)
€
101,59
€
3.140,47
€
47,11
€
127,81
€
76,69
€
380,00
€
200,00
€
180,00
1 ° Ufficiale extra mediterraneo / lungo corso
€
75,46
€
2.332,83
€
35,00
€
88,97
€
53,38
€
380,00
€
200,00
€
180,00
1º Ufficiale mediterraneo
€
74,29
€
2.296,57
€
34,45
€
87,21
€
52,33
€
380,00
€
200,00
€
180,00
2º Ufficiale extra mediterraneo / lungo corso
€
63,73
€
1.970,21
€
29,56
€
71,43
€
42,85
€
380,00
€
200,00
€
180,00
2º Ufficiale mediterraneo
€
62,31
€
1.926,42
€
28,90
€
69,29
€
41,58
€
380,00
€
200,00
€
180,00
3º Ufficiale extra mediterraneo / lungo corso
€
59,30
€
1.833,22
€
27,50
€
64,79
€
38,88
€
380,00
€
200,00
€
180,00
3º Ufficiale mediterraneo
€
58,20
€
1.799,20
€
26,99
€
63,15
€
37,89
€
380,00
€
200,00
€
180,00
Ufficiale Elettrotecnico extra medit. /lungo corso
€
59,30
€
1.833,22
€
27,50
€
64,79
€
38,88
€
380,00
€
200,00
€
180,00
Ufficiale Elettrotecnico mediterraneo
€
58,20
€
1.799,20
€
26,99
€
63,15
€
37,89
€
380,00
€
200,00
€
180,00
3º Ufficiale Junior extra mediterraneo / lungo corso
€
47,44
€
1.466,57
€
22,00
€
51,83
€
31,10
€
380,00
€
200,00
€
180,00
3º Ufficiale Junior mediterraneo
€
46,56
€
1.439,36
€
21,59
€
50,52
€
30,31
€
380,00
€
200,00
€
180,00
Sottufficiale Capo Servizio / Nostromo
€
55,20
€
1.706,42
€
25,60
€
58,70
€
35,22
€
380,00
€
200,00
€
180,00
Sottufficiale/cuoco/cambusiere/ottonaio/carpentiere/tankista/elettricista
€
53,13
€
1.642,58
€
24,64
€
55,62
€
33,38
€
380,00
€
200,00
€
180,00
Comune di coperta e di macchina/comune polivalente/marinaio/cameriere/2ºcuoco/fuochista/ ingrassatore/barista regionali
€
47,08
€
1.455,35
€
21,83
€
46,59
€
27,95
€
380,00
€
200,00
€
180,00
Carbonaio
€
46,89
€
1.449,46
€
21,75
€
46,31
€
27,78
€
380,00
€
200,00
€
180,00
Assistente Commissario + 12 mesi
€
47,14
€
1.457,36
€
21,86
€
46,65
€
27,99
€
380,00
€
200,00
€
180,00
Assistente Commissario + 6-12 mesi
€
45,48
€
1.405,92
€
21,09
€
380,00
€
200,00
€
180,00
Assistente Commissario - 6 mesi
€
42,91
€
1.326,60
€
19,90
€
380,00
€
200,00
€
180,00
Giovanotto di macchina / giovanotto di 1a / garzone di 1a
€
42,50
€
1.313,94
€
19,71
€
39,77
€
23,87
€
380,00
€
200,00
€
180,00
Giovanotto di 2a / garzone di 2a /garzone di cucina
€
40,99
€
1.267,20
€
19,01
€
37,52
€
22,51
€
380,00
€
200,00
€
180,00
Mozzo / Piccolo di camera e cucina / Allievo comune polivalente
€
39,11
€
1.209,01
€
18,14
€
34,72
€
20,83
€
380,00
€
200,00
€
180,00
Com.te con abilitazione fino a 3000 GT imbarcato su navi da 151 tsl a 3.000 tsl o 4.000 tsc.
€
75,46
€
2.332,83
€
35,00
€
88,97
€
53,38
€
380,00
€
200,00
€
180,00
Dir.re di macch. con abilitazione fino a 3000 kw imbarcato su navi da 151 a 3.000 tsl o 4.000 tsc.
€
75,46
€
2.332,83
€
35,00
€
88,97
€
53,38
€
380,00
€
200,00
€
180,00
1º Uff.le con abilitazione fino a 3000 GT/3000 kw imbarcato su navi da 151 tsl a 3.000 tsl o 4.000 tsc.
€
64,51
€
1.994,39
€
29,92
€
72,65
€
43,59
€
380,00
€
200,00
€
180,00
2º Uff.le con abilitazione fino a 3000 GT/3000 kw imbarcato su navi da 151 tsl a 3.000 tsl o 4.000 tsc.
€
56,19
€
1.736,98
€
26,06
€
60,19
€
36,11
€
380,00
€
200,00
€
180,00
Comandante in 2a su navi da crociera
€
102,27
€
3.161,61
€
47,43
€ 51,66
€
380,00
€
200,00
€
180,00
Direttore di macchina tu 2a su navi da crociera
€
102,27
€
3.161,61
€
47,43
€ 51,66
€
380,00
€
200,00
€
180,00
Direttore sanitario su navi da crociera
€
110,05
€
3.402,17
€
51,04
€
380,00
€
200,00
€
180,00
1º Ufficiale / 1º Commissario / Medico di bordo su navi da crociera
€
69,97
€
2.163,15
€
32,45
€
80,75
€
48,45
€
380,00
€
200,00
€
180,00
2º Ufficiale / 2º Commissario su navi da crociera
€
59,66
€
1.844,31
€
27,67
€
65,33
€
39,20
€
380,00
€
200,00
€
180,00
3º Ufficiale / 3 ° Commissario su rimi da crociera / Ufficiale elettrotecnico
€
55,77
€
1.724,02
€
25,86
€
59,51
€
35,71
€
380,00
€
200,00
€
180,00
Sottufficiale capo servizio su navi da crociera
€
51,30
€
1.585,90
€
23,79
€
52,84
€
31,70
€
380,00
€
200,00
€
180,00
Sottufficiale/ operaio meccanico / operaio motorista su navi da crociera
€
49,49
€
1.529,99
€
22,95
€
50,15
€
30,08
€
380,00
€
200,00
€
180,00
Comune / marinaio / ingrassatore su navi da crociera
€
44,09
€
1.363,10
€
20,45
€
42,09
€
25,25
€
380,00
€
200,00
€
180,00
Carbonaio su navi da crociera
€
43,54
€
1.346,09
€
20,19
€
41,26
€
24,75
€
380,00
€
200,00
€
180,00
segue TABELLA 1
Aumento
luglio 2024
Minimo
contrattuale
1º luglio 2024
Elemento Aggiuntivo della Retribuzione
(EAR)
1º luglio 2024
1º Scatto
(ex 5%)
1º luglio 2024
Scatto successivo
(ex 3%)
1º luglio 2024
Scatto Com.ti e D.M.e successivo
(ex 2%)
1º luglio 2024
Una tantum
(importo complessivo)
Una tantum
(prima tranche)
Una tantum
(seconda tranche)
Giovanotto di 1a /giovanotto di macchina/giovanotto elettricista su navi da crociera
€
39,43
€
1.219,07
€
18,29
€
35,12
€
21,07
Giovanotto di 2a su navi da crociera
€
38,00
€
1.174,61
€
17,62
€
32,98
€
19,79
€
380,00
£
200,00
€
180,00
Mozzo su navi da crociera
€
36,22
€
1.119,74
€
16,80
€
30,33
€
18,19
€
380,00
€
200,00
€
180,00
Comandante rimorchiatori
€
72,47
€
2.240,36
€
33,61
€
84,57
€
380,00
€
200,00
€
180,00
Direttore di macchina rimorchiatori
€
72,47
€
2.240,36
€
33,61
€
84,57
€
380,00
€
200,00
€
180,00
1º Ufficiale rimorchiatori
€
61,82
€
1.911,24
€
28,67
€
68,60
€
380,00
€
200,00
€
180,00
2º Ufficiale rimorchiatori
€
59,39
€
1.835,95
€
27,54
€
64,96
€
380,00
€
200,00
€
180,00
Sottufficiale rimorchiatori
€
55,99
€
1.730,77
€
25,97
€
59,76
€
380,00
€
200,00
€
180,00
Comune rimorchiatori
€
53,22
€
1.645,36
€
24,68
€
55,78
€
380,00
€
200,00
€
180,00
Giovanotto rimorchiatori
€
44,46
€
1.374,47
€
20,62
€
42,71
€
380,00
€
200,00
€
180,00
Mozzo rimorchiatori
€
42,68
€
1.319,53
€
19,80
€
40,06
€
380,00
€
200,00
€
180,00
Comandante aliscafi
€
89,57
€
2.768,86
€
41,54
€
110,54
€
66,32
€
380,00
€
200,00
€
180,00
Direttore di macchina aliscafi
€
84,30
€
2.605,97
€
39,10
€
102,63
€
61,58
€
380,00
€
200,00
€
180,00
1º Ufficiale aliscafi
€
61,71
€
1.907,63
€
28,62
€
68,43
€
41,06
€
380,00
€
200,00
€
180,00
Sottufficiale aliscafi
€
53,13
€
1.642,58
€
24,64
€
55,62
€
33,38
€
380,00
€
200,00
€
180,00
Comune aliscafi
€
47,08
€
1.455,35
€
21,83
€
46,59
€
27,95
€
380,00
€
200,00
€
180,00
Giovanotto aliscafi
€
42,71
€
1.320,49
€
19,81
€
40,08
€
24,05
€
380,00
€
200,00
€
180,00
Mozzo aliscafi
€
40,23
€
1.243,66
€
18,66
€
36,39
€
21,84
€
380,00
€
200,00
€
180,00
Conduttore / comandante / direttore di macchina su navi fino a 151 tsl
€
56,90
€
1.758,90
€
26,39
€
62,06
€
24,82
€
380,00
€
200,00
€
180,00
Comandante / conduttore su navi fino a 151 tsl, servizi antinquinamento e disinquinamento
€
56,90
€
1.758,90
€
26,39
€
60,06
€
24,02
€
380,00
€
200,00
€
180,00
Direttore di macchina su navi fino a 151 tsl, servizi antinquinamento e disinquinamento
€
56,90
€
1.758,90
€
26,39
€
59,19
€
23,67
€
380,00
€
200,00
€
180,00
1º Ufficiale su navi fino a 151 tsl
€
50,06
€
1.547,46
€
23,22
€
51,83
€
20,73
€
380,00
€
200,00
€
180,00
Ufficiale su navi fino a 151 tsl
€
48,33
€
1.494,04
€
22,41
€
49,27
€
19,71
€
380,00
€
200,00
€
180,00
Sottufficiale su navi fino a 151 tsl
€
46,60
€
1.440,63
€
21,61
€
46,70
€
18,68
€
380,00
€
200,00
€
180,00
Comune su navi fino a 151 tsl
€
41,54
€
1.284,32
€
19,27
€
39,13
€
15,66
€
380,00
€
200,00
€
180,00
Giovanotto su navi fino a 151 tsl
€
36,29
€
1.121,86
€
16,83
€
31,28
€
12,51
€
380,00
€
200,00
€
180,00
Mozzo su navi fino a 151 tsl
€
35,06
€
1.083,79
€
16,26
€
29,44
€
11,78
€
380,00
€
200,00
€
180,00
Allievo Ufficiale (0-4 mesi)
€
16,27
€
746,27
€
7,46
€
380,00
€
200,00
€
180,00
Allievo Sottufficiale (0-4 mesi)
€
15,82
€
725,82
€
7,26
€
380,00
€
200,00
€
180,00
Allievo Comune (0-4 mesi)
€
15,38
€
705,38
€
7,05
€
380,00
€
200,00
€
180,00
Allievo Ufficiale (oltre 4 fino a 8 mesi)
€
16,71
€
766,71
€
7,67
€
380,00
€
200,00
€
180,00
Allievo Sottufficiale (oltre 4 fino a 8 mesi)
€
16,27
€
746,27
€
7,46
€
380,00
€
200,00
€
180,00
Allievo Comune (oltre 4 fino a 8 mesi)
€
15,82
€
725,82
€
7,26
€
380,00
€
200,00
€
180,00
Allievo Ufficiale (oltre 8 mesi)
€
17,16
€
787,16
€
7,87
€
380,00
€
200,00
€
180,00
Allievo Sottufficiale (oltre 8 mesi)
€
16,71
€
766,71
€
7,67
€
380,00
€
200,00
€
180,00
Allievo Comune (oltre 8 mesi)
€
16,27
€
746,27
€
7,46
€
380,00
€
200,00
€
180,00
Comandante del diporto
€
56.90
€
1.758,90
€
26,39
€
380,00
€
200,00
€
180,00
Direttore di macchina del diporto
€
56,90
€
1.758,90
€
26,39
€
380,00
€
200,00
€
180,00
Capitano del diporto
€
53,48
€
1.653,18
€
24,80
€
380,00
€
200,00
€
180,00
Ufficiale di navigazione del diporto
€
48,68
€
1.505,04
€
22,58
€
380,00
€
200,00
€
180,00
Sottufficiale del diporto
€
46,60
€
1.440,62
€
21,61
€
380,00
€
200,00
€
180,00
Comune del diporto
€
41,54
€
1.284,32
€
19,27
€
380,00
€
200,00
€
180,00
Qualifiche iniziali del diporto
€
35,06
€
1.083,80
€
16.26
€
380,00
€
200,00
€
180,00
TABELLA 2
Aumento
1º luglio 2025Minimo
contrattuale
1º luglio 2025Aumento EAR
1º luglio 2025Elemento Aggiuntivo
della Retribuzione
(EAR)
1º luglio 20251º Scatto
(ex 5%)
1º luglio 2025Scatto successivo
(ex 3%)
1º luglio 2025Scatto Com.ti e D.M.
e successivo
(ex 2%)
1º luglio 2025Comandante - navi superiori a 3.000 tsl
€
87,18
€
3.680,62
€
53,91
40,43
€
94,34
€
61,78
Direttore di macchina - navi superiori a 3.000 tsl
€
82,54
€
3.484,71
€
51,04
38,28
€
89,32
€
58,02
Padrone marittimo su mezzi navali special (SAIPEM)
€
76,19
€
3.216,66
€
47,11
35,34
€
82,45
€
131,62
€
78,97
Meccanico navale su mezzi navali speciali (SAIPEM)
€
76,19
€
3.216,66
€
47,11
35,34
€
82,45
€
131,62
€
78,97
1 ° Ufficiale extra mediterraneo / lungo corso
€
56,60
€
2.389,42
€
35,00
26,25
€
61,25
€
91,80
€
55,08
1º Ufficiale mediterraneo
€
55,72
€
2.352,28
€
34,45
25,84
€
60,29
€
90,00
€
54,00
2º Ufficiale extra mediterraneo / lungo corso
€
47,80
€
2.018,01
€
29,56
22,17
€
51,73
€
73,82
€
44,29
2º Ufficiale mediterraneo
€
46,74
€
1.973,15
€
28,90
21,68
€
50,58
€
71,63
€
42,98
3º Ufficiale extra mediterraneo / lungo corso
€
44,47
€
1.877,69
€
27,50
20,63
€
48,13
€
67,02
€
40,21
3º Ufficiale mediterraneo
€
43,65
€
1.842,85
€
26,99
20,24
€
47,24
€
65,33
€
39,20
Ufficiale Elettrotecnico extra medit. /lungo corso
€
44,47
€
1.877,69
€
27,50
20,63
€
48,13
€
67,02
€
40,21
Ufficiale Elettrotecnico mediterraneo
€
43,65
€
1.842,85
€
26,99
20,24
€
47,24
€
65,33
€
39,20
3º Ufficiale Junior extra mediterraneo / lungo corso
€
35,58
€
1.502,15
€
22,00
16,50
€
38,50
€
53,61
€
32,17
3º Ufficiale Junior mediterraneo
€
34,92
€
1.474,28
€
21,59
16,20
€
37,79
€
52,26
€
31,36
Sottufficiale Capo Servizio / Nostromo
€
41,40
€
1.747,81
€
25,60
19,20
€
44,80
€
60,77
€
36,46
Sottufficiale/cuoco/cambusiere/ottonaio/carpentiere/tankista/elettricista
€
39,85
€
1.682,43
€
24,64
18,48
€
43,12
€
57,62
€
34,57
Comune di coperta e di macchina/comune polivalente/marinaio/cameriere/2ºcuoco/fuochista/ ingrassatore/barista regionali
€
35,31
€
1.490,66
€
21,83
16,38
€
38,21
€
48,35
€
29,01
Carbonaio
€
35,16
€
1.484,63
€
21,75
16,31
€
38,05
€
48,06
€
28,83
Assistente Commissario + 12 mesi
€
35,36
€
1.492,71
€
21,86
16,40
€
38,26
€
48,42
€
29,05
Assistente Commissario + 6-12 mesi
€
34,11
€
1.440,03
€
21,09
15,82
€
36,91
Assistente Commissario - 6 mesi
€
32,18
€
1.358,79
€
19,90
14,93
€
34,83
Giovanotto di macchina / giovanotto di 1ª / garzone di 1ª
€
31,88
€
1.345,81
€
19,71
14,78
€
34,50
€
41,37
€
24,82
Giovanotto di 2ª / garzone di 2ª /garzone di cucina
€
30,74
€
1.297,95
€
19,01
14,26
€
33,27
€
39,06
€
23,43
Mozzo / Piccolo di camera e cucina / Allievo comune polivalente
€
29,33
€
1.238,34
€
18,14
13,60
€
31,74
€
36,19
€
21,71
Com.te con abilitazione fino a 3000 GT imbarcato su navi da 151 tsl a 3.000 tsl o 4.000 tsc.
€
56,60
€
2.389,42
€
35,00
26,25
€
61,25
€
91,80
€
55,08
Dir.re di macch. con abilitazione fino a 3000 kw imbarcato su navi da 151 a 3.000 tsl o 4.000 tsc.
€
56,60
€
2.389,42
€
35,00
26,25
€
61,25
€
91,80
€
55,08
1º Uff.le con abilitazione fino a 3000 GT/3000 kw imbarcato su navi da 151 tsl a 3.000 tsl o 4.000 tsc.
€
48,39
€
2.042,77
€
29,92
22,44
€
52,36
€
75,07
€
45,05
2º Uff.le con abilitazione fino a 3000 GT/3000 kw imbarcato su navi da 151 tsl a 3.000 tsl o 4.000 tsc.
€
42,14
€
1.779,12
€
26,06
19,54
€
45,60
€
62,30
€
37,38
Comandante in 2ª su navi da crociera
€
76,70
€
3.238,31
€
47,43
35,57
€
83,00
€
53,19
Direttore di macchina tu 2ª su navi da crociera
€
76,70
€
3.238,31
€
47,43
35,57
€
83,00
€
53,19
Direttore sanitario su navi da crociera
€
82,54
€
3.484,71
€
51,04
38,28
€
89,32
1º Ufficiale / 1º Commissario / Medico di bordo su navi da crociera
€
52,48
€
2.215,63
€
32,45
24,34
€
56,79
€
83,38
€
50,02
2º Ufficiale / 2º Commissario su navi da crociera
€
44,74
€
1.889,05
€
27,67
20,75
€
48,42
€
67,57
€
40,54
3º Ufficiale / 3 ° Commissario su rimi da crociera / Ufficiale elettrotecnico
€
41,83
€
1.765,85
€
25,86
19,40
€
45,26
€
61,60
€
36,96
Sottufficiale capo servizio su navi da crociera
€
38,47
€
1.624,37
€
23,79
17,84
€
41,64
€
54,77
€
32,85
Sottufficiale/ operaio meccanico / operaio motorista su navi da crociera
€
37,12
€
1.567,11
€
22,95
17,21
€
40,17
€
52,00
€
31,20
Comune / marinaio / ingrassatore su navi da crociera
€
33,07
€
1.396,17
€
20,45
15,34
€
35,79
€
43,74
€
26,25
Carbonaio su navi da crociera
€
32,66
€
1.378,75
€
20,19
15,15
€
35,34
€
42,89
€
25,73
segue TABELLA 2
Aumento
1º luglio 2025Minimo
contrattuale
1º luglio 2025Aumento EAR
1º luglio 2025Elemento Aggiuntivo
della Retribuzione
(EAR)
1º luglio 20251º Scatto
(ex 5%)
1º luglio 2025Scatto successivo
(ex 3%)
1º luglio 2025Scatto Com.ti e D.M.
e successivo
(ex 2%)
1º luglio 2025Giovanotto di 1ª /giovanotto di macchina/giovanotto elettricista su navi da crociera
€
29,58
€
1.248,65
€
18,29
13,72
€
32,01
€
36,60
€
21,96
Giovanotto di 2ª su navi da crociera
€
28,50
€
1.203,10
€
17,62
13,22
€
30,84
€
34,41
€
20,65
Mozzo su navi da crociera
€
27,17
€
1.146,90
€
16,80
12,60
€
29,40
€
31,69
€
19,01
Comandante rimorchiatori
€
54,35
€
2.294,71
€
33,61
25,21
€
58,82
€
87,29
Direttore di macchina rimorchiatori
€
54,35
€
2.294,71
€
33,61
25,21
€
58,82
€
87,29
1º Ufficiale rimorchiatori
€
46,37
€
1.957,61
€
28,67
21,50
€
50,18
€
70,92
2º Ufficiale rimorchiatori
€
44,54
€
1.880,49
€
27,54
20,66
€
48,20
€
67,19
Sottufficiale rimorchiatori
€
41,99
€
1.772,76
€
25,97
19,47
€
45,44
€
61,86
Comune rimorchiatori
€
39,92
€
1.685,28
€
24,68
18,51
€
43,20
€
57,78
Giovanotto rimorchiatori
€
33,35
€
1.407,82
€
20,62
15,47
€
36,09
€
44,38
Mozzo rimorchiatori
€
32,01
€
1.351,54
€
19,80
14,85
€
34,64
€
41,66
Comandante aliscafi
€
67,17
€
2.836,03
€
41,54
31,15
€
72,69
€
113,90
€
68,33
Direttore di macchina aliscafi
€
63,22
€
2.669,19
€
39,10
29,32
€
68,42
€
105,79
€
63,47
1º Ufficiale aliscafi
€
46,28
€
1.953,91
€
28,62
21,46
€
50,08
€
70,74
€
42,44
Sottufficiale aliscafi
€
39,85
€
1.682,43
€
24,64
18,48
€
43,12
€
57,62
€
34,57
Comune aliscafi
€
35,31
€
1.490,66
€
21,83
16,38
€
38,21
€
48,35
€
29,01
Giovanotto aliscafi
€
32,04
€
1.352,53
€
19,81
14,86
€
34,67
€
41,68
€
25,01
Mozzo aliscafi
€
30,17
€
1.273,83
€
18,66
13,99
€
32,65
€
37,90
€
22,74
Conduttore / comandante / direttore di macchina su navi fino a 151 tsl
€
42,67
€
1.801,58
€
26,39
19,79
€
46,18
€
64,19
€
25,68
Comandante / conduttore su navi fino a 151 tsl, servizi antinquinamento e disinquinamento
€
42,67
€
1.801,58
€
26,39
19,79
€
46,18
€
62,19
€
24,88
Direttore di macchina su navi fino a 151 tsl, servizi antinquinamento e disinquinamento
€
42,67
€
1.801,58
€
26,39
19,79
€
46,18
€
61,32
€
24,53
1º Ufficiale su navi fino a 151 tsl
€
37,54
€
1.585,00
€
23,22
17,41
€
40,63
€
53,71
€
21,48
Ufficiale su navi fino a 151 tsl
€
36,25
€
1.530,29
€
22,41
16,81
€
39,22
€
51,08
€
20,43
Sottufficiale su navi fino a 151 tsl
€
34,95
€
1.475,58
€
21,61
16,21
€
37,82
€
48,45
€
19,38
Comune su navi fino a 151 tsl
€
31,16
€
1.315,48
€
19,27
14,45
€
33,72
€
40,69
€
16,28
Giovanotto su navi fino a 151 tsl
€
27,22
€
1.149,08
€
16,83
12,62
€
29,45
€
32,64
€
13,05
Mozzo su navi fino a 151 tsl
€
26,29
€
1.110,08
€
16,26
12,19
€
28,45
€
30,76
€
12,31
Allievo Ufficiale (0-4 mesi)
€
12,20
€
758,47
€
7,46
5,60
€
13,06
Allievo Sottufficiale (0-4 mesi)
€
11,87
€
737,69
€
7,26
5,44
€
12,70
Allievo Comune (0-4 mesi)
€
11,53
€
716,91
€
7,05
5,29
€
12,35
Allievo Ufficiale (oltre 4 fino a 8 mesi)
€
12,54
€
779,25
€
7,67
5,75
€
13,42
Allievo Sottufficiale (oltre 4 fino a 8 mesi)
€
12,20
€
758,47
€
7,46
5,60
€
13,06
Allievo Comune (oltre 4 fino a 8 mesi)
€
11,87
€
737,69
€
7,26
5,44
€
12,70
Allievo Ufficiale (oltre 8 mesi)
€
12,87
€
800,03
€
7,87
5,90
€
13,78
Allievo Sottufficiale (oltre 8 mesi)
€
12,54
€
779,25
€
7,67
5,75
€
13,42
Allievo Comune (oltre 8 mesi)
€
12,20
€
758,47
€
7,46
5,60
€
13,06
Comandante del diporto
€
42,67
€
1.801,57
€
26,39
19,79
€
46,18
Direttore di macchina del diporto
€
42,67
€
1.801,57
€
26,39
19,79
€
46,18
Capitano del diporto
€
40,11
€
1.693,29
€
24,80
18,60
€
43,40
Ufficiale di navigazione del diporto
€
36,51
€
1.541,56
€
22,58
16,93
€
39,51
Sottufficiale del diporto
€
34,95
€
1.475,57
€
21,61
16,21
€
37,82
Comune del diporto
€
31,16
€
1.315,47
€
19,27
14,45
€
33,72
Qualifiche iniziali del diporto
€
26,29
€
1.110,09
€
16,26
12,19
€
28,45
TABELLA 3
Aumento
1º luglio 2026Minimo
contrattuale
1º luglio 2026Aumento EAR
1º luglio 2026Elemento Aggiuntivo
della Retribuzione
(EAR)
1º luglio 20261º Scatto
(ex 5%)
1º luglio 2026Scatto successivo
(ex 3%)
1º luglio 2026Scatto Com.ti e D.M.
e successivo
(ex 2%)
1º luglio 2026Comandante - navi superiori a 3.000 tsl
€
87,18
€
3.767,80
€
40,43
€
134,77
€
63,53
Direttore di macchina - navi superiori a 3.000 tsl
€
82,54
€
3.567,25
€
38,28
€
127,60
€
59,67
Padrone marittimo su mezzi navali special (SAIPEM)
€
76,19
€
3.292,85
€
35,34
€
117,78
€
135,43
€
81,26
Meccanico navale su mezzi navali speciali (SAIPEM)
€
76,19
€
3.292,85
€
35,34
€
117,78
€
135,43
€
81,26
1 ° Ufficiale extra mediterraneo / lungo corso
€
56,60
€
2.446,02
€
26,25
€
87,49
€
94,63
€
56,78
1º Ufficiale mediterraneo
€
55,72
€
2.408,00
€
25,84
€
86,13
€
92,79
€
55,68
2º Ufficiale extra mediterraneo / lungo corso
€
47,80
€
2.065,81
€
22,17
€
73,89
€
76,21
€
45,72
2º Ufficiale mediterraneo
€
46,74
€
2.019,89
€
21,68
€
72,25
€
73,97
€
44,38
3º Ufficiale extra mediterraneo / lungo corso
€
44,47
€
1.922,17
€
20,63
€
68,76
€
69,24
€
41,55
3º Ufficiale mediterraneo
€
43,65
€
1.886,50
€
20,24
€
67,48
€
67,51
€
40,51
Ufficiale Elettrotecnico extra medit. /lungo corso
€
44,47
€
1.922,17
€
20,63
€
68,76
€
69,24
€
41,55
Ufficiale Elettrotecnico mediterraneo
€
43,65
€
1.886,50
€
20,24
€
67,48
€
67,51
€
40,51
3º Ufficiale Junior extra mediterraneo / lungo corso
€
35,58
€
1.537,73
€
16,50
€
55,00
€
55,39
€
33,24
3º Ufficiale Junior mediterraneo
€
34,92
€
1.509,20
€
16,20
€
53,98
€
54,01
€
32,41
Sottufficiale Capo Servizio / Nostromo
€
41,40
€
1.789,21
€
19,20
€
64,00
€
62,84
€
37,70
Sottufficiale/cuoco/cambusiere/ottonaio/carpentiere/tankista/elettricista
€
39,85
€
1.722,28
€
18,48
€
61,61
€
59,61
€
35,77
Comune di coperta e di macchina/comune polivalente/marinaio/cameriere/2ºcuoco/fuochista/ ingrassatore/barista regionali
€
35,31
€
1.525,96
€
16,38
€
54,58
€
50,12
€
30,07
Carbonaio
€
35,16
€
1.519,79
€
16,31
€
54,36
€
49,82
€
29,89
Assistente Commissario + 12 mesi
€
35,36
€
1.528,07
€
16,40
€
54,66
€
50,19
€
30,11
Assistente Commissario + 6-12 mesi
€
34,11
€
1.474,14
€
15,82
€
52,73
Assistente Commissario - 6 mesi
€
32,18
€
1.390,97
€
14,93
€
49,75
Giovanotto di macchina / giovanotto di 1ª / garzone di 1ª
€
31,88
€
1.377,69
€
14,78
€
49,28
€
42,96
€
25,78
Giovanotto di 2ª / garzone di 2ª /garzone di cucina
€
30,74
€
1.328,69
€
14,26
€
47,53
€
40,60
€
24,36
Mozzo / Piccolo di camera e cucina / Allievo comune polivalente
€
29,33
€
1.267,67
€
13,60
€
45,34
€
37,66
€
22,59
Com.te con abilitazione fino a 3000 GT imbarcato su navi da 151 tsl a 3.000 tsl o 4.000 tsc.
€
56,60
€
2.446,02
€
26,25
€
87,49
€
94,63
€
56,78
Dir.re di macch. con abilitazione fino a 3000 kw imbarcato su navi da 151 a 3.000 tsl o 4.000 tsc.
€
56,60
€
2.446,02
€
26,25
€
87,49
€
94,63
€
56,78
1º Uff.le con abilitazione fino a 3000 GT/3000 kw imbarcato su navi da 151 tsl a 3.000 tsl o 4.000 tsc.
€
48,39
€
2.091,16
€
22,44
€
74,80
€
77,49
€
46,50
2º Uff.le con abilitazione fino a 3000 GT/3000 kw imbarcato su navi da 151 tsl a 3.000 tsl o 4.000 tsc.
€
42,14
€
1.821,26
€
19,54
€
65,15
€
64,41
€
38,64
Comandante in 2ª su navi da crociera
€
76,70
€
3.315,01
€
35,57
€
118,58
€
54,72
Direttore di macchina tu 2ª su navi da crociera
€
76,70
€
3.315,01
€
35,57
€
118,58
€
54,72
Direttore sanitario su navi da crociera
€
82,54
€
3.567,25
€
38,28
€
127,60
1º Ufficiale / 1º Commissario / Medico di bordo su navi da crociera
€
52,48
€
2.268,11
€
24,34
€
81,13
€
86,00
€
51,60
2º Ufficiale / 2º Commissario su navi da crociera
€
44,74
€
1.933,80
€
20,75
€
69,17
€
69,80
€
41,88
3º Ufficiale / 3 ° Commissario su rimi da crociera / Ufficiale elettrotecnico
€
41,83
€
1.807,67
€
19,40
€
64,66
€
63,69
€
38,22
Sottufficiale capo servizio su navi da crociera
€
38,47
€
1.662,85
€
17,84
€
59,48
€
56,69
€
34,01
Sottufficiale/ operaio meccanico / operaio motorista su navi da crociera
€
37,12
€
1.604,23
€
17,21
€
57,38
€
53,86
€
32,31
Comune / marinaio / ingrassatore su navi da crociera
€
33,07
€
1.429,24
€
15,34
€
51,12
€
45,39
€
27,24
Carbonaio su navi da crociera
€
32,66
€
1.411,41
€
15,15
€
50,49
€
44,53
€
26,71
segue TABELLA 3
Aumento
1º luglio 2026Minimo
contrattuale
1º luglio 2026Aumento EAR
1º luglio 2026Elemento Aggiuntivo
della Retribuzione
(EAR)
1º luglio 20261º Scatto
(ex 5%)
1º luglio 2026Scatto successivo
(ex 3%)
1º luglio 2026Scatto Com.ti e D.M.
e successivo
(ex 2%)
1º luglio 2026Giovanotto di 1ª /giovanotto di macchina/giovanotto elettricista su navi da crociera
€
29,58
€
1.278,23
€
13,72
€
45,72
€
38,08
€
22,85
Giovanotto di 2ª su navi da crociera
€
28,50
€
1.231,60
€
13,22
€
44,05
€
35,83
€
21,50
Mozzo su navi da crociera
€
27,17
€
1.174,07
€
12,60
€
42,00
€
33,05
€
19,82
Comandante rimorchiatori
€
54,35
€
2.349,06
€
25,21
€
84,03
€
90,01
Direttore di macchina rimorchiatori
€
54,35
€
2.349,06
€
25,21
€
84,03
€
90,01
1º Ufficiale rimorchiatori
€
46,37
€
2.003,97
€
21,50
€
71,68
€
73,24
2º Ufficiale rimorchiatori
€
44,54
€
1.925,03
€
20,66
€
68,86
€
69,41
Sottufficiale rimorchiatori
€
41,99
€
1.814,75
€
19,47
€
64,91
€
63,96
Comune rimorchiatori
€
39,92
€
1.725,20
€
18,51
€
61,71
€
59,77
Giovanotto rimorchiatori
€
33,35
€
1.441,16
€
15,47
€
51,55
€
46,05
Mozzo rimorchiatori
€
32,01
€
1.383,55
€
14,85
€
49,49
€
43,26
Comandante aliscafi
€
67,17
€
2.903,21
€
31,15
€
103,85
€
117,26
€
70,35
Direttore di macchina aliscafi
€
63,22
€
2.732,41
€
29,32
€
97,74
€
108,95
€
65,37
1º Ufficiale aliscafi
€
46,28
€
2.000,19
€
21,46
€
71,55
€
73,06
€
43,83
Sottufficiale aliscafi
€
39,85
€
1.722,28
€
18,48
€
61,61
€
59,61
€
35,77
Comune aliscafi
€
35,31
€
1.525,96
€
16,38
€
54,58
€
50,12
€
30,07
Giovanotto aliscafi
€
32,04
€
1.384,57
€
14,86
€
49,53
€
43,29
€
25,97
Mozzo aliscafi
€
30,17
€
1.304,00
€
13,99
€
46,64
€
39,40
€
23,65
Conduttore / comandante / direttore di macchina su navi fino a 151 tsl
€
42,67
€
1.844,25
€
19,79
€
65,97
€
66,32
€
26,53
Comandante / conduttore su navi fino a 151 tsl, servizi antinquinamento e disinquinamento
€
42,67
€
1.844,25
€
19,79
€
65,97
€
64,32
€
25,73
Direttore di macchina su navi fino a 151 tsl, servizi antinquinamento e disinquinamento
€
42,67
€
1.844,25
€
19,79
€
65,97
€
63,45
€
25,38
1º Ufficiale su navi fino a 151 tsl
€
37,54
€
1.622,54
€
17,41
€
58,04
€
55,59
€
22,23
Ufficiale su navi fino a 151 tsl
€
36,25
€
1.566,53
€
16,81
€
56,03
€
52,89
€
21,16
Sottufficiale su navi fino a 151 tsl
€
34,95
€
1.510,53
€
16,21
€
54,03
€
50,20
€
20,08
Comune su navi fino a 151 tsl
€
31,16
€
1.346,64
€
14,45
€
48,17
€
42,25
€
16,90
Giovanotto su navi fino a 151 tsl
€
27,22
€
1.176,29
€
12,62
€
42,08
€
34,00
€
13,60
Mozzo su navi fino a 151 tsl
€
26,29
€
1.136,38
€
12,19
€
40,65
€
32,07
€
12,83
Allievo Ufficiale (0-4 mesi)
€
12,20
€
770,67
€
5,60
€
18,66
Allievo Sottufficiale (0-4 mesi)
€
11,87
€
749,56
€
5,44
€
18,15
Allievo Comune (0-4 mesi)
€
11,53
€
728,44
€
5,29
€
17,64
Allievo Ufficiale (oltre 4 fino a 8 mesi)
€
12,54
€
791,79
€
5,75
€
19,17
Allievo Sottufficiale (oltre 4 fino a 8 mesi)
€
12,20
€
770,67
€
5,60
€
18,66
Allievo Comune (oltre 4 fino a 8 mesi)
€
11,87
€
749,56
€
5,44
€
18,15
Allievo Ufficiale (oltre 8 mesi)
€
12,87
€
812,90
€
5,90
€
19,68
Allievo Sottufficiale (oltre 8 mesi)
€
12,54
€
791,79
€
5,75
€
19,17
Allievo Comune (oltre 8 mesi)
€
12,20
€
770,67
€
5,60
€
18,66
Comandante del diporto
€
42,67
€
1.844,25
€
19,79
€
65,97
Direttore di macchina del diporto
€
42,67
€
1.844,25
€
19,79
€
65,97
Capitano del diporto
€
40,11
€
1.733,39
€
18,60
€
62,00
Ufficiale di navigazione del diporto
€
36,51
€
1.578,07
€
16,93
€
56,45
Sottufficiale del diporto
€
34,95
€
1.510,52
€
16,21
€
54,03
Comune del diporto
€
31,16
€
1.346,63
€
14,45
€
48,17
Qualifiche iniziali del diporto
€
26,29
€
1.136,38
€
12,19
€
40,65
Allegato 2 - Sezione 15 "PERSONALE DI TERRA" del CCNL unico dell'Industria armatoriale
LIVELLI DI INQUADRAMENTO
Aumento 1º luglio 2024
Minimo contrattuale 1º luglio 2024
Aumento 1º luglio 2025
Minimo contrattuale 1º luglio 2025
Aumento 1º luglio 2026
Minimo contrattuale 1º luglio 2026
Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (EAR) 1º luglio 2024
Aumento EAR 1º luglio 2025
Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (EAR) 1º luglio 2025
Aumento EAR 1º luglio 2026
Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (EAR) 1º luglio 2026
UNA TANTUM (importo complessivo)
UNA
TANTUM
(prima
tranche)
UNA
TANTUM
(seconda
tranche)
7º LIVELLO
€
102,14
€
2.646,86
€
76,61
€
2.723,46
€
76,61
€
2.800,07
€
33,68
€
25,26
€
58,94
€
25,26
€
84,20
€
380,00
€
200,00
€
180,00
6º LIVELLO
€
81,29
€
2.307,82
€
60,97
€
2.368,79
€
60,97
€
2.429,76
€
29,47
€
22,10
€
51,57
€
22,10
€
73,67
€
380,00
€
200,00
€
180,00
5º LIVELLO
€
69,85
€
2.004,16
€
52,38
€
2.056,55
€
52,38
€
2.108,93
€
25,60
€
19,20
€
44,80
€
19,20
€
64,00
€
380,00
€
200,00
€
180,00
4º LIVELLO
€
65,11
€
1.891,66
€
48,83
€
1.940,49
€
48,83
€
1.989,32
€
24,17
€
18,13
€
42,30
€
18,13
€
60,43
€
380,00
€
200,00
€
180,00
3º LIVELLO
€
57,55
€
1.668,68
€
43,16
€
1.711,84
€
43,16
€
1.755,00
€
21,32
€
15,99
€
37,31
€
15,99
€
53,31
€
380,00
€
200,00
€
180,00
2º LIVELLO
€
51,62
€
1.513,82
€
38,71
€
1.552,53
€
38,71
€
1.591,25
€
19,35
€
14,51
€
33,87
€
14,51
€
48,38
€
380,00
€
200,00
€
180,00
1º LIVELLO
€
47,59
€
1.438,03
€
35,69
€
1.473,72
€
35,69
€
1.509,42
€
18,40
€
13,80
€
32,20
€
13,80
e
46,01
€
380,00
€
200,00
€
180,00