S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
Per la disciplina economica e normativa precedente all'accordo quadro 01/07/2015 si rinvia ai seguenti CCNL del Settore "Marittimi":
- Marittimi - Addetti agli Uffici
- Marittimi - Aliscafi e Natanti Veloci Passeggeri
- Marittimi - Capitani di Lungo Corso e Direttori di Macchina
- Marittimi - Navi da Crociera
- Marittimi - Navi fino a 151 Tsl
Testo Consolidato CCNL del 16/12/2020
MARITTIMI
Testo consolidato del CCNL 16/12/2020
per il settore privato dell'industria armatoriale
Decorrenza: 01/01/2021
Scadenza: 31/12/2026
CCNL 16/12/2020 come modificato da:
- Accordo di rinnovo Allievi 16/12/2020 (Decorrenza 01/01/2021)
- Accordo di rinnovo Allievi 19/12/2023
- Accordo di rinnovo 11/07/2024 (Decorrenza 01/07/2024)
N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.
Verbale di accordo 16 dicembre 2020 per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore privato dell'industria armatoriale
Il giorno 16 dicembre 2020, presso la sede della Confitarma, si sono incontrate
la Confitarma,
l'Assarmatori,
l'Assorimorchiatori,
la Federimorchiatori,
e le Segreterie Generali e Nazionali delle Organizzazioni Sindacali
FILT-CGIL, FIT-CISL,
UILTRASPORTI .
In armonia con le intese interconfederali in materia e ferme restando titolarità e prerogative per ciascuna "Sezione" in capo alle Organizzazioni sindacali e datoriali stipulanti, i contraenti hanno rinnovato la parte normativa ed economica del contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore privato dell'industria armatoriale, con decorrenza 1º gennaio 2021 e scadenza 31 dicembre 2023. Il suddetto contratto - che assumerà la denominazione del contratto collettivo nazionale di lavoro unico dell'industria armatoriale - e le singole Sezioni si intenderanno tacitamente prorogati di anno in anno qualora non vengano disdettati da una delle parti almeno sei mesi prima della scadenza. In ogni caso resteranno in vigore fino a quando non saranno sostituiti da successivi accordi dello stesso livello.
L'incremento retributivo complessivo è stato frazionato in tre tranches, la prima con decorrenza 1º gennaio 2022, la seconda con decorrenza 1º luglio 2022, la terza con decorrenza 1º luglio 2023 (cfr. Allegato 1 - tabelle retributive per il personale marittimo italiano/comunitario e Allegato 2 - tabelle retributive per il personale di terra).
In applicazione dei vigenti accordi interconfederali, le parti, inoltre, convengono che:
- il "trattamento economico minimo (TEM)" sarà costituito dal minimo contrattuale (basic wage);
- il "trattamento economico complessivo (TEC)" sarà costituito, per ogni Sezione del CCNL, dal "trattamento economico minimo (TEM)" e da tutti gli istituti economici espressamente previsti nelle singole Sezioni contrattuali (Consolidated wage).
Tutti gli importi menzionati nel presente accordo e nei relativi allegati sono da intendersi al lordo delle ritenute di Legge.
Si riportano di seguito le parti normative delle Sezioni del CCNL, come rinnovate dai contraenti, che sono parte integrante del presente accordo di rinnovo:
- Sezione 1 per l'imbarco dei lavoratori marittimi comunitari sulle navi da carico e sulle navi traghetto passeggeri/merci superiori a 151 t.s.l. e per i comandanti e direttori di macchina imbarcati su navi superiori a 151 t.s.l. e inferiori a 3.000 t.s.l. o 4.000 t.s.c. (cfr. Allegato 3 - in formato elettronico).
(rappresentanza datoriale stipulante: Confitarma e Assarmatori)
- Sezione 2 per l'imbarco dei lavoratori marittimi comunitari a bordo di navi da carico iscritte nel Registro Internazionale italiano, armate da imprese che operano in ambito internazionale: le parti contraenti convengono di non apportare alcuna modifica alla parte normativa.
(rappresentanza datoriale stipulante: Confitarma e Assarmatori)
- Sezione 3 per i comandanti e i direttori di macchina di navi da crociera, da carico e traghetti passeggeri/merci superiori a 3.000 tsl dell'armamento nazionale (cfr. Allegato 4 - in formato elettronico).
(rappresentanza datoriale stipulante: Confitarma, Assarmatori).
- Sezione 4 per l'imbarco degli equipaggi sulle unità veloci di tipo HSC, DSC e sugli aliscafi per trasporto passeggeri (cfr. Allegato 5 - in formato elettronico). (rappresentanza datoriale stipulante: Confitarma e Assarmatori).
Nota a verbale
Le parti, preso atto dei cambiamenti sistemici intervenuti nello specifico settore delle unità veloci e aliscafi, condividono la necessità di procedere a una differenziazione della struttura contrattuale in cui inquadrare le figure dei Comandanti e dei Direttori di Macchina rispetto a quella unica esistente al momento, che considera l'intero equipaggio delle unità veloci.
Data la complessità del tema in questione e l'importanza dell'obiettivo, le parti si impegnano ad avviare il confronto sulla materia entro tre mesi dalla firma del presente verbale, al fine di pervenire a un accordo che ridetermini per dette figure apicali una specifica e autonoma disciplina contrattuale riportandola come parte comunque inserita, anche se distinta, nella Sezione 4 del CCNL.
- Sezione 5 per i marittimi imbarcati su navi da crociera (cfr. Allegato 6 - in formato elettronico).
(rappresentanza datoriale stipulante: Confitarma).
- Sezione 6 per i marittimi imbarcati su navi fino a 151 t.s.l. (cfr. Allegato 7 - in formato elettronico).
(rappresentanza datoriale stipulante: Confitarma).
- Sezione 7 per l'imbarco dei marittimi di nazionalità italiana sulle navi da carico e passeggeri locate a scafo nudo ad armatore straniero ai sensi degli art. 28 e 29 della Legge 234/89: le parti contraenti convengono di non apportare alcuna modifica alla parte normativa.
(rappresentanza datoriale stipulante: Confitarma e Assarmatori).
- Sezione 8 per l'imbarco dei marittimi su mezzi navali speciali con armatore italiano: le parti contraenti convengono di non apportare alcuna modifica alla parte normativa. (rappresentanza datoriale stipulante: Confitarma).
- Sezione 9 per l'imbarco dei marittimi italiani su mezzi navali speciali con armatore straniero e battenti bandiera estera: le parti contraenti convengono di non apportare alcuna modifica alla parte normativa.
(rappresentanza datoriale stipulante: Confitarma).
- Sezione 10 per i comandanti e i direttori di macchina imbarcati sui mezzi navali speciali: le parti contraenti convengono di non apportare alcuna modifica alla parte normativa. (rappresentanza datoriale stipulante: Confitarma).
- Sezione 11 per il personale imbarcato sulle unità adibite al servizio di rimorchio delle navi ed al soccorso delle navi: le parti contraenti convengono di non apportare alcuna modifica alla parte normativa.
(rappresentanza datoriale stipulante: Confitarma, Assorimorchiatori e Federimorchiatori).
- Sezione 12 per i marittimi imbarcati su unità da diporto destinate a scopi commerciali, anche non in via esclusiva: le parti contraenti convengono di non apportare alcuna modifica alla parte normativa.
(rappresentanza datoriale stipulante: Confitarma).
- Sezione 13 - Collective Bargaining Agreement for non-doms seafarers embarked on Italian International Register vessels or vessels under the bare-boat system (cfr. Allegato 8 in formato elettronico).
(rappresentanza datoriale stipulante: Confitarma e Assarmatori).
- Sezione 14 per i medici di bordo imbarcati sulle navi per le quali è previsto in base alle norme di Legge il loro obbligo all'imbarco: le parti contraenti convengono di non apportare alcuna modifica alla parte normativa.
(rappresentanza datoriale stipulante: Confitarma e Assarmatori).
- Sezione 15 per il personale di terra - uffici e terminals delle società di navigazione che esercitano l'armamento privato (cfr. Allegato 9 in formato elettronico). (rappresentanza datoriale stipulante: Confitarma e Assarmatori).
Note a verbale
L'utilizzo della modalità lavorativa in Smart Working è quello disciplinato dalla specifica normativa vigente e implementato dalle apposite disposizioni di Legge riferite all'emergenza COVID-19.
Le parti si impegnano a monitorare l'evoluzione della normativa sullo Smart Working, al fine di valutare, a valle, l'opportunità di eventuali interventi della contrattazione collettiva su tale materia.
Specificatamente all'emergenza sanitaria da COVID-19, si applica, per la tutela del periodo in quarantena con sorveglianza attiva dei lavoratori, quanto previsto all'art.26 del DL n. 18/2020, convertito in Legge n. 27/2020 (cd. DL Cura Italia) e sue successive modifiche e integrazioni, nonché le eventuali ulteriori disposizioni di Legge che dovessero essere emanate sulla specifica materia.
*****
Le OO.SS. subordinano la validità del presente accordo alla consultazione e validazione dei lavoratori. La riserva verrà sciolta entro il 31 dicembre 2020.
I contraenti individuano in Confitarma la Parte stipulante incaricata della trasmissione al CNEL del presente accordo di rinnovo e del testo coordinato del CCNL che sarà elaborato a seguito della stesura definitiva.
Accordo di rinnovo Allievi 16/12/2020 (Decorrenza 01/01/2021)
Verbale di stipula
Il giorno 16 dicembre 2020, presso la sede della Confitarma in Roma, si sono incontrate Confitarma, Assarmatori e le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI al fine di svolgere una verifica sugli effetti del verbale di accordo sindacale del 30 luglio 2015 e ss. mm. ii. sottoscritto da Confitarma, Fedarlinea e dalle medesime Organizzazioni sindacali.
Accordo di rinnovo Allievi 19/12/2023
Verbale di stipula
Addì 19 del mese di dicembre dell'anno 2023 in Roma, si sono incontrate la Confitarma, la Assarmatori e le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL e UIL TRASPORTI.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 (Decorrenza 01/07/2024)
Il giorno 11 luglio 2024, in Roma, presso la sede della Confitarma, si sono incontrate Confitarma, Assarmatori, Assorimorchiatori, Federimorchiatori, e le Segreterie Generali e Nazionali delle Organizzazioni Sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, con la partecipazione delle rispettive delegazioni trattanti.
In armonia con le intese interconfederali in materia e ferme restando titolarità e prerogative per ciascuna "Sezione" in capo alle Organizzazioni sindacali e datoriali stipulanti, i contraenti hanno rinnovato la parte normativa ed economica del contratto collettivo nazionale di lavoro unico dell'industria armatoriale, con decorrenza 1º luglio 2024 e scadenza 31 dicembre 2026. Il suddetto contratto e le singole Sezioni si intenderanno tacitamente prorogati di anno in anno qualora non vengano disdettati da una delle parti almeno sei mesi prima della scadenza. In ogni caso resteranno in vigore fino a quando non saranno sostituiti da successivi accordi dello stesso livello.
L'Incremento retributivo complessivo del minimo contrattuale è stato frazionato in tre tranche, la prima con decorrenza dal mese di luglio 2024, la seconda con decorrenza dal mese di luglio 2025, la terza con decorrenza dal mese di luglio 2026 (cfr. Allegato 1 - tabelle retributive per il personale marittimo italiano/comunitario e Allegato 2 - tabelle retributive per il personale di terra).
A integrazione dell'aumento del minimo contrattuale, le parti concordano di istituire un Elemento aggiuntivo della retribuzione (EAR) pari a 64 euro al mese sulla qualifica del nostromo (Sezione 1) e sul 5º livello del personale di terra (Sezione 15) per 14 mensilità, suddiviso in tre tranche e riparametrato sulle altre qualifiche contrattuali secondo le tabelle allegate (cfr. Allegato 1 e Allegato 2), dandosi atto che l'ammontare complessivo dell'EAR è stato concordemente determinato come omnicomprensivo di ogni sua incidenza economica su tutti gli istituti diretti, indiretti e differiti del presente CCNL e comunque sul globale trattamento erogato ai lavoratori, con l'eccezione del solo TFR.
Tenuto conto, fra l'altro, di quanto stabilito dall'art. 325, ultimo comma cod. nav., le parti, a ogni effetto, stabiliscono che il suddetto EAR non può essere considerato direttamente o indirettamente nel calcolo della retribuzione, né di ogni altro istituto del presente CCNL che, direttamente o indirettamente, implichi la retribuzione come base di calcolo, con l'eccezione del solo TFR.
Con riferimento all'accordo 30 maggio 2007 e ss.mm.ii. sulla Previdenza complementare, le parti concordano, altresì, che a decorrere dal mese di luglio 2024, l'aliquota relativa al contributo mensile al Fondo Priamo a carico dell'azienda verrà elevata al 2,5%, ferma restando quella a carico del lavoratore pari all'1%.
Nell'ambito del rinnovo del CCNL unico dell'industria armatoriale, le parti predisporranno un innovativo sistema di Assistenza sanitaria integrativa da riconoscere, secondo le modalità da definire tra le parti, alla generalità dei lavoratori a cui si applica il presente CCNL (a esclusione dei non-doms), finanziandolo con una cifra mensile (o annuale) di € 16,50 (€ 198,00 annui) che sarà assicurata dalle singole aziende per ciascun lavoratore.
A tale scopo, sarà istituito un tavolo tecnico, composto dalle parti stipulanti il presente accordo di rinnovo del CCNL, con l'obiettivo di definire le caratteristiche dello strumento, nonché la coesistenza con altri strumenti di assistenza sanitaria esistenti e di concludere il lavoro istruttorio entro gennaio 2025.
A decorrere dal mese di gennaio 2025, qualora in tale data la copertura di assistenza sanitaria integrativa individuata non fosse ancora attiva, l'importo sopra indicato sarà accantonato mensilmente dalle imprese, con destinazione da definire tra le parti stipulanti il presente accordo di rinnovo del CCNL.
Nei casi in cui la contrattazione collettiva di secondo livello abbia già previsto forme di assistenza sanitaria integrativa, la presente previsione di primo livello è cumulabile e compatibile alle forme preesistenti a livello aziendale secondo le armonizzazioni che verranno contrattualmente definite nelle singole aziende.
Inoltre, fatti salvi diversi accordi sulla materia definiti nelle singole Sezioni contrattuali, le parti concordano che la percentuale dell'Elemento perequativo già previsto - o del quale si è concordata l'introduzione in occasione del presente accordo di rinnovo - nelle singole Sezioni contrattuali, a decorrere dal mese di luglio 2024, sarà pari al 3%.
Dove non diversamente specificato, tutti gli importi menzionati nel presente accordo e nei relativi allegati sono da intendersi al lordo delle ritenute di Legge.
In applicazione dei vigenti accordi interconfederali, le parti, inoltre, confermano che:
- il "Trattamento economico minimo (TEM)" sarà costituito dal minimo contrattuale (basic wage)
- il "Trattamento economico complessivo (TEC)" sarà costituito, per ogni Sezione del CCNL, dal "trattamento economico minimo (TEM)" e da tutti gli istituti economici espressamente previsti nelle singole Sezioni contrattuali (Consolidated wage).
Si riportano di seguito le parti normative delle Sezioni del CCNL, come rinnovate dai contraenti, che sono parte integrante del presente accordo di rinnovo:
- Sezione 1 per l'imbarco dei lavoratori marittimi comunitari sulle navi da carico e sulle navi traghetto passeggeri/merci superiori a 151 t.s.l. e per i comandanti e direttori di macchina imbarcati su navi superiori a 151 t.s.l. e inferiori a 3.000 t.s.l. o 4.000 t.s.c. (cfr. Allegato 3 in formato elettronico).
(rappresentanza datoriale stipulante: Confitarma e Assarmatori)
- Sezione 2 per l'imbarco dei lavoratori marittimi comunitari a bordo di navi da carico iscritte nel Registro Internazionale italiano, armate da imprese che operano in ambito internazionale: le parti contraenti convengono di non apportare alcuna modifica alla parte normativa
(rappresentanza datoriale stipulante: Confitarma e Assarmatori)
- Sezione 3 per i comandanti e i direttori di macchina di navi da crociera, da carico e traghetti passeggeri/merci superiori a 3.000 tsl dell'armamento nazionale (cfr. Allegato 4 in formato elettronico).
(rappresentanza datoriale stipulante: Confitarma, Assarmatori).
- Sezione 4 per l'imbarco degli equipaggi sulle unità veloci di tipo HSC, DSC e sugli aliscafi per trasporto passeggeri (cfr. Allegato 5 in formato elettronico),
(rappresentanza datoriale stipulante: Confitarma e Assarmatori).
- Sezione 5 per i marittimi imbarcati su navi da crociera: le parti contraenti convengono di non apportare alcuna modifica alla parte normativa.
(rappresentanza datoriale stipulante: Confitarma).
- Sezione 6 per i marittimi imbarcati su navi fino a 151 tsl: le parti contraenti convengono di non apportare alcuna modifica alla parte normativa.
(rappresentanza datoriale stipulante: Confitarma).
- Sezione 7 per l'imbarco dei marittimi di nazionalità italiana sulle navi da carico e passeggeri locate a scafo nudo ad armatore straniero ai sensi degli art. 28 e 29 della Legge 234/89: le parti contraenti convengono di non apportare alcuna modifica alla parte normativa.
(rappresentanza datoriale stipulante: Confitarma e Assarmatori).
- Sezione 8 per l'imbarco dei marittimi su mezzi navali speciali con armatore italiano (cfr. Allegato 6 in formato elettronico)
(rappresentanza datoriale stipulante: Confitarma).
- Sezione 9 per l'imbarco dei marittimi italiani su mezzi navali speciali con armatore straniero e battenti bandiera estera (cfr. Allegato 7 in formato elettronico)
(rappresentanza datoriale stipulante: Confitarma).
- Sezione 10 per i comandanti e i direttori di macchina imbarcati sui mezzi navali speciali (cfr. Allegato 8 in formato elettronico)
(rappresentanza datoriale stipulante: Confitarma).
- Sezione 11 perpersonale imbarcato sulle unità adibite al servizio di rimorchio delle navi ed al soccorso delle navi (cfr. Allegato 9 in formato elettronico) il
(rappresentanza datoriale stipulante: Confitarma, Assarmatori, Assorimorchiatori e Federimorchiatori).
- Sezione 12 per i marittimi imbarcati su unità da diporto destinate a scopi commerciali, anche non in via esclusiva: le parti contraenti convengono di non apportare alcuna modifica alla parte normativa.
(rappresentanza datoriale stipulante: Confitarma).
- Sezione 13 - Collective Bargaining Agreement for non-doms seafarers embarked on Italian International Register vessels or vessels under the bare-boat System (cfr. Allegato 10 in formato elettronico).
(rappresentanza datoriale stipulante: Confitarma e Assarmatori).
- Sezione 14 per i medici di bordo imbarcati sulle navi per le quali è previsto in base alle norme di Legge il loro obbligo all'imbarco: le parti contraenti convengono di non apportare alcuna modifica alla parte normativa.
(rappresentanza datoriale stipulante: Confitarma e Assarmatori).
- Sezione 15 per il personale di terra - uffici e terminals delle società di navigazione che esercitano l'armamento privato (cfr. Allegato 11 in formato elettronico).
(rappresentanza datoriale stipulante: Confitarma e Assarmatori).
[___]
Le OO.SS. subordinano la validità del presente accordo alla consultazione e validazione dei lavoratori. La riserva verrà sciolta entro il 25 luglio 2024.
I contraenti individuano in Confitarma la Parte stipulante incaricata della trasmissione al CNEL del presente accordo di rinnovo e del testo coordinato del CCNL che sarà elaborato a seguito della stesura definitiva.
Scioglimento della riserva 25/07/2024
Roma, 25/07/2024
Prot. 184/2024/SU/PORTI/mc
Spett.le Assarmatori
assarmatori @pec.assannatori.euConfitarma
confitarma @pec.itAssorimorchiatori
mail @pec.assorimorchiatori.itFederimorchiatori
federimorchiatori @pec.it
Oggetto: Scioglimento della riserva
In riferimento all'Ipotesi di Accordo di cui all'oggetto ed alla conseguente consultazione delle lavoratrici e dei lavoratori, conclusasi con esito positivo, siamo a comunicarvi, con la presente, lo scioglimento della riserva sull'applicazione del nuovo dettato contrattuale, a far data dal 1º luglio 2024, ivi compresi gli accordi parimenti sottoscritti il giorno 11 Luglio u.s. e che ne sono parte integrante.
L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.
SEGRETERIE NAZIONALI
FILT-CGIL
FIT-CISL
UILTRASPORTI
Per il periodo compreso fra il mese di gennaio 2018 e il mese di dicembre 2020 è determinata una cifra una-tantum di cui all'Allegato 1 che verrà corrisposta, esclusivamente ai marittimi italiani e comunitari in forza alla data della firma del presente accordo, in base ai criteri di seguito indicati.
Con riferimento ai marittimi in C.R.L., l'importo una-tantum da corrispondere verrà calcolato moltiplicando un trentaseiesimo di tale cifra (quota mensile) per ogni mese o pro-rata di permanenza in C.R.L. tra il 1º gennaio 2018 e il 31 dicembre 2020.
Con riferimento ai marittimi in T.P., l'importo una-tantum da corrispondere verrà calcolato moltiplicando la suddetta quota mensile o pro-rata per ogni mese di imbarco effettuato nel periodo intercorrente tra il 1º gennaio 2018 e il 31 dicembre 2020.
Gli importi così calcolati saranno corrisposti in tre tranches, la prima con le competenze di marzo 2021 (o, per i marittimi in TP, del primo mese di imbarco successivo al mese di marzo 2021), la seconda con le competenze di ottobre 2021 (o, per i marittimi in TP, del primo mese di imbarco successivo al mese di ottobre 2021), la terza con le competenze di gennaio 2022 (o, per i marittimi in TP, del primo mese di imbarco successivo al mese di gennaio 2022), secondo la ripartizione di cui all'Allegato 1.
Qualora il marittimo, avente diritto all'importo una-tantum, venga cancellato definitivamente dalla C.R.L. o dall'elenco del T.P. della Società prima che gli siano state riconosciute le suddette tranches, queste ultime gli verranno corrisposte al momento della liquidazione delle spettanze di fine rapporto.
*****
Al personale di terra in forza alla data della firma del presente accordo verrà erogata una cifra una-tantum di cui all'Allegato 2, in base ai criteri di seguito indicati:
- Ai dipendenti assunti prima del 1º gennaio 2018 l'importo sarà corrisposto per intero.
- Ai dipendenti assunti dopo il 1º gennaio 2018, l'importo una tantum da corrispondere verrà calcolato moltiplicando un trentaseiesimo di tale cifra (quota mensile) per ogni mese o prorata di anzianità compresa tra il 1º gennaio 2018 e il 31 dicembre 2020.
- Ai dipendenti in regime di part-time l'importo sarà erogato in proporzione all'orario di lavoro.
Gli importi così calcolati saranno corrisposti in tre tranches, la prima con le competenze di marzo 2021, la seconda con le competenze di ottobre 2021, la terza con le competenze di gennaio 2022, secondo la ripartizione di cui all'Allegato 2.
Qualora il rapporto di lavoro di un addetto di terra, avente diritto all'importo una-tantum, cessi prima che gli siano state riconosciute le suddette tranches, queste ultime gli verranno corrisposte al momento della liquidazione delle spettanze di fine rapporto.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 (Decorrenza 01/07/2024)
Una-tantum
Per il periodo compreso fra il mese di gennaio 2024 e il mese di giugno 2024 è determinata una cifra una-tantum di cui all'Allegato 1 che verrà corrisposta, esclusivamente ai marittimi italiani e comunitari in forza alla data della firma del presente accordo, in base ai criteri di seguito indicati.
Con riferimento ai marittimi in C.R.L., l'importo una-tantum da corrispondere verrà calcolato moltiplicando un sesto di tale cifra (quota mensile) per ogni mese o pro-rata di permanenza in C.R.L. tra il 1º gennaio 2024 e il 30 giugno 2024.
Con riferimento ai marittimi iscritti al T.P., l'importo una-tantum da corrispondere verrà calcolato moltiplicando la suddetta quota mensile o pro-rata per ogni mese di imbarco effettuato nel periodo intercorrente tra il 1º gennaio 2024 e il 30 giugno 2024.
Gli importi così calcolati saranno corrisposti in due tranche, la prima con le competenze di luglio 2024 (o, per i marittimi iscritti al T.P., del primo mese di imbarco successivo al mese di luglio 2024), la seconda con le competenze di gennaio 2025 (o, per i marittimi iscritti al TP, del primo mese di imbarco successivo al mese di gennaio 2025), secondo la ripartizione di cui all'Allegato 1.
Qualora il marittimo, avente diritto all'importo una-tantum, venga cancellato definitivamente dalla C.R.L. o dall'elenco del T.P. della Società prima che gli sia stata riconosciuta la seconda tranche, quest'ultima gli verrà corrisposta al momento della liquidazione delle spettanze di fine rapporto.
Al personale di terra in forza alla data della firma del presente accordo verrà erogata una cifra una-tantum di cui all'Allegato 2, in base ai criteri di seguito indicati:
Ai dipendenti assunti prima del 1º gennaio 2024 l'importo sarà corrisposto per intero.
Ai dipendenti assunti dopo il 1º gennaio 2024, l'importo una tantum da corrispondere verrà calcolato moltiplicando un sesto di tale cifra (quota mensile) per ogni mese o pro-rata di anzianità compresa tra il 1º gennaio 2024 e il 30 giugno 2024.
Ai dipendenti in regime di part-time l'importo sarà erogato in proporzione all'orario di lavoro.
Gli importi così calcolati saranno corrisposti in due tranche, la prima con le competenze di luglio 2024, la seconda con le competenze di gennaio 2025, secondo la ripartizione di cui all'Allegato 2.
Qualora il rapporto di lavoro di un addetto di terra, avente diritto all'importo una-tantum, cessi prima che gli sia stata riconosciuta la seconda tranche, quest'ultima gli verrà corrisposta al momento della liquidazione delle spettanze di fine rapporto.
Allegati 4 e 8
Verbale di stipula
[___]
Una-tantum
Per il periodo compreso fra il mese di gennaio 2024 e il mese di giugno 2024 è determinata una cifra una-tantum di cui all'Allegato 3 che verrà corrisposta esclusivamente ai Comandanti e Direttori di macchina italiani e comunitari in forza alla data della firma del presente accordo, in base ai criteri di seguito indicati.
Con riferimento ai Comandanti e Direttori di macchina in C.R.L., l'importo una-tantum da corrispondere verrà calcolato moltiplicando un sesto di tale cifra (quota mensile) per ogni mese o pro-rata di permanenza in C.R.L. tra il 1º gennaio 2024 e il 30 giugno 2024.
Con riferimento ai Comandanti e Direttori di macchina iscritti al T.P., l'importo una-tantum da corrispondere verrà calcolato moltiplicando la suddetta quota mensile o prorata per ogni mese di imbarco effettuato nel periodo intercorrente tra il 1º gennaio 2024 e il 30 giugno 2024.
Gli importi così calcolati saranno corrisposti in due tranche, la prima con le competenze di luglio 2024 (o, per i Comandanti e Direttori di macchina iscritti al TP, del primo mese di imbarco successivo al mese di luglio 2024), la seconda con le competenze di gennaio 2025 (o, per i Comandanti e Direttori di macchina iscritti al TP, del primo mese di imbarco successivo al mese di gennaio 2025), secondo la ripartizione di cui all'Allegato 3.
Qualora il Comandante o Direttore di macchina, avente diritto all'importo una-tantum, venga cancellato definitivamente dalla C.R.L. o dall'elenco del T.P. della Società prima che gli sia stata riconosciuta la seconda tranche, quest'ultima gli verrà corrisposta al momento della liquidazione delle spettanze di fine rapporto.
Allegato 3 - Una tantum
Una tantum
(importo complessivo)Una tantum
(prima tranche)Una tantum
(seconda tranche)Comandante - navi superiori a 3.000 tsl
€ 380,00
€ 200,00
€ 180,00
Direttore di macchina - navi superiori a 3.000 tsl
€ 380,00
€ 200,00
€ 180,00
Comandante in 2a su navi da crociera
€ 380,00
€ 200,00
€ 180,00
(Direttore di macchina in 2a su navi da crociera
€ 380,00
€ 200,00
€ 180,00
L'anno 2020 addì 16 del mese di dicembre in Roma
- CONFEDERAZIONE ITALIANA ARMATORI (CONFITARMA)
- ASSARMATORI
e
le Organizzazioni dei lavoratori sottoelencate:
- FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI TRASPORTI (FILT-CGIL)
- FEDERAZIONE ITALIANA TRASPORTI (FIT-CISL)
- UNIONE ITALIANA LAVORATORI TRASPORTI (UILTRASPORTI)
hanno stipulato la presente Sezione per l'imbarco dei lavoratori marittimi comunitari sulle navi da carico e sulle navi traghetto passeggeri/merci superiori a 151 tonnellate di stazza lorda e per i Comandanti e Direttori di Macchina imbarcati su navi superiori a 151 t.s.l. e inferiori a 3.000 t.s.l. o 4.000 t.s.c.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 3 (Decorrenza 01/07/2024)
Verbale di stipula
L'anno ___ addì___ del mese di___ in Roma
- CONFEDERAZIONE ITALIANA ARMATORI (CONFITARMA)
- ASSARMATORI
e
le Organizzazioni dei lavoratori sottoelencate:
- FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI TRASPORTI (FILT-CGIL)
- FEDERAZIONE ITALIANA TRASPORTI (FIT-CISL)
- UNIONE ITALIANA LAVORATORI TRASPORTI (UILTRASPORTI)
hanno stipulato la presente Sezione per l'imbarco dei lavoratori marittimi comunitari sulle navi da carico e sulle navi traghetto passeggeri/merci superiori a 151 tonnellate di stazza lorda e per i Comandanti e Direttori di Macchina imbarcati su navi superiori a 151 t.s.l. e inferiori a 3.000 t.s.l. o 4.000 t.s.c.
Le parti si danno reciprocamente atto che, quale espresso presupposto del presente accordo di rinnovo della Sezione, è stato tra esse voluto un vincolo di necessaria inscindibilità fra tutte le clausole della presente Sezione.
A tal fine le parti ribadiscono la natura vincolante della presente dichiarazione per tutto ciò che attiene anche all'applicazione della Sezione medesima.
Inoltre, le parti stipulanti il presente contratto dichiarano che le clausole tutte dettate con la presente Sezione, così come le precedenti, sono state volute tenendo conto sia della legislazione nazionale, sia dei principi di ordine internazionale. Tali clausole concorrono a costituire un trattamento, nel suo complesso, volutamente di miglior favore per i lavoratori.
Pertanto, le parti si danno reciprocamente atto che, ove per ipotesi si configurasse per alcuni istituti una divaricazione rispetto a disposizioni normative di diritto interno e/o a principi di ordine internazionale, a ciò ha fatto riscontro una compensazione con l'acquisizione di maggiori benefici in altri aspetti della disciplina contrattuale liberamente sottoscritta.
Le parti convengono inoltre che nei risultati contrattuali complessivamente conseguiti si è tenuto conto della volontà delle OO.SS. di acquisire, in uno spirito di spiccata flessibilità, miglioramenti economici e normativi conformi alle esigenze e alla specificità del settore convenendo sul valore omnicomprensivo del costo contrattuale.
In considerazione di quanto precede, le parti si danno reciprocamente atto che eventuali pretese derivanti dalla interpretazione di disposizioni normative e/o di clausole o istituti che siano difformi dalla contrattazione collettiva del settore sono in contrasto con la loro volontà e con le finalità conseguite, fermo restando che nessuna legittimità o pretesa può derivare da clausole aziendali direttamente o indirettamente contrastanti con le clausole contenute nella presente Sezione.
Navi fino a 3.000 t.s.l. o 4.000 t.s.c.
Le aziende le cui navi hanno una stazza fino a 3.000 t.s.l. o 4.000 t.s.c., costituiranno presso l'Ufficio di Collocamento Gente di mare del porto di armamento il "Turno particolare" secondo le normative vigenti.
L'adozione del Regolamento sulla CRL verrà adottata in via facoltativa.
Ai marittimi imbarcati sulle navi che alla data della stipula della presente Sezione abbiano una stazza compresa tra le 151 e le 3.000 t.s.l., o che abbiano una stazza espressa in GT o che venissero ristazzate in GT, nonché per quelle che abbiano subito trasformazioni o modifiche tali da comportare la ristazzatura in GT (in virtù della Legge 22 ottobre 1973, n. 958, art. 3) si applicheranno le norme contrattuali previste per le navi fino a 3.000 t.s.l. o 4.000 t.s.c. sempre che la stazza convenzionale sia compresa tra i valori 151 e 4.000 t.s.c. (tonnellate di stazza convenzionale).
Per stazza convenzionale si intende quella ottenuta moltiplicando la stazza espressa in GT per i coefficienti sotto indicati:
Coefficiente | |
Navi cisterna per greggio, prodotti puliti e rinfuse liquide, bitumiere | 0,78 |
Navi porta rinfuse secche | 0,78 |
Navi da carico generale: |
|
A 1 ponte | 0,75 |
A 2 o più ponti con GT inferiore a 1.500 | 0,26 |
A 2 o più ponti con GT da 1.500 a 4.000 | 0,30 |
A 2 o più ponti con GT superiore a 4.000 | 0,75 |
Navi porta contenitori cellulari: |
|
A 1 ponte | 0,75 |
A 2 o più ponti con GT inferiore a 6.000 | 0,38 |
A 2 o più ponti con GT non inferiore a 6.000 | 0,45 |
Navi frigorifere | 0,75 |
Navi Roll-on/Roll-off - Navi traghetto | 0,30 |
Navi per carichi unitizzati | 0,30 |
Navi porta auto | 0,22 |
Navi porta bestiame | 0,45 |
Gasiere e chimiche | 0,78 |
CAPO I - TIPI DI CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO
Art. 1 - Tipi di contratto di arruolamento
1 - Ferme restando le disposizioni contrattuali relative alla CRL e al Turno Particolare della presente Sezione, in osservanza all'art. 325 del Codice della Navigazione, il contratto di arruolamento può essere stipulato:
a) per un dato viaggio o per più viaggi;
b) a tempo determinato;
c) a tempo indeterminato.
2 - Il datore di lavoro ha facoltà di trasbordare il lavoratore marittimo, in qualunque tempo o luogo su qualsiasi nave da lui gestita. Il trasbordo non modifica la durata del contratto di arruolamento.
3 - I contratti di arruolamento da stipularsi avanti l'Autorità Marittima ai sensi di Legge saranno redatti in conformità ai modelli emessi dall'Autorità competente.
Art. 2 - Contratto di arruolamento a viaggio o per più viaggi
1 - Con il contratto di arruolamento a viaggio o per più viaggi il lavoratore marittimo viene imbarcato per il compimento di uno o più viaggi. Il contratto deve contenere le indicazioni del viaggio o dei viaggi per i quali viene stipulato.
2 - Per viaggio si intende il complesso delle traversate fra porto o porti di caricazione e porto di ultima destinazione, oltre alla eventuale traversata in zavorra per raggiungere il porto di caricazione.
3 - Il contratto di arruolamento a viaggio o per più viaggi non può avere una durata superiore a
4 (quattro) mesi, qualora il predetto limite scada nel corso del viaggio o dell'ultimo dei viaggi previsti, il contratto si intende prorogato fino al porto di ultima destinazione.
Una durata massima del contratto di arruolamento a viaggio o per più viaggi superiore a quella sopra indicata può essere altresì determinata con accordi aziendali.
Se il contratto di arruolamento a viaggio o per più viaggi supera il termine massimo sopra definito o quello eventualmente stabilito dalla contrattazione di secondo livello, si considera a tempo indeterminato.
4 - Qualora, per concorde volontà dell'Armatore e del lavoratore marittimo, questi non venga congedato nel porto di ultima destinazione il contratto di arruolamento si intende prorogato per un ulteriore viaggio e così di seguito nei limiti di cui al comma 3.
5 - Il rapporto derivante dal contratto di arruolamento a viaggio inizia al momento dell'imbarco e si estingue al momento dello sbarco, una volta terminate le operazioni commerciali dell'ultimo viaggio.
6 - Il lavoratore marittimo, allo sbarco, percepisce tutte le competenze maturate durante il periodo del contratto di arruolamento, nonché il trattamento di fine rapporto, fermo restando quanto previsto in materia di previdenza complementare.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 3 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 2 - Contratto di arruolamento a viaggio o per più viaggi
1 - Con il contratto di arruolamento a viaggio o per più viaggi il lavoratore marittimo viene imbarcato per il compimento di uno o più viaggi. Il contratto deve contenere le indicazioni del viaggio o dei viaggi per i quali viene stipulato.
2 - Per viaggio si intende il complesso delle traversate fra porto o porti di caricazione e porto di ultima destinazione, oltre alla eventuale traversata in zavorra per raggiungere il porto di caricazione.
3 - Il contratto di arruolamento a viaggio o per più viaggi non può avere una durata superiore a 4 (quattro) mesi
, q.Qualora il predetto limite scada nel corso del viaggio o dell'ultimo dei viaggi previsti, il contratto si intende prorogato fino al porto di ultima destinazione.Una durata massima del contratto di arruolamento a viaggio o per più viaggi superiore a quella sopra indicata può essere altresì determinata con accordi aziendali.
Se il contratto di arruolamento a viaggio o per più viaggi supera il termine massimo sopra definito o quello eventualmente stabilito dalla contrattazione di secondo livello, si considera a tempo indeterminato.
4 - Qualora, per concorde volontà dell'Armatore e del lavoratore marittimo, questi non venga congedato nel porto di ultima destinazione il contratto di arruolamento si intende prorogato per un ulteriore viaggio e così di seguito nei limiti di cui al comma 3.
5 - Il rapporto derivante dal contratto di arruolamento a viaggio inizia al momento dell'imbarco e si estingue al momento dello sbarco, una volta terminate le operazioni commerciali dell'ultimo viaggio.
6 - Il lavoratore marittimo, allo sbarco, percepisce tutte le competenze maturate durante il periodo del contratto di arruolamento, nonché il trattamento di fine rapporto, fermo restando quanto previsto in materia di previdenza complementare.
Art. 3 - Contratto di arruolamento a tempo determinato
1 - Con il contratto di arruolamento a tempo determinato il lavoratore marittimo viene imbarcato per lo svolgimento di una prestazione di lavoro di durata predeterminata. Il contratto di arruolamento a tempo determinato deve contenere l'indicazione del termine di durata.
2 - Ai sensi dell'art. 326 comma 2 del Codice della Navigazione, il singolo contratto di arruolamento a tempo determinato può avere una durata fino a 4 (quattro) mesi prorogabile da parte del datore di lavoro, d'intesa con il lavoratore, per esigenze dell'azienda, fino a 30 (trenta) giorni per le navi adibite a traffici mediterranei, le navi cisterna, le navi full containers e fino a 60 (sessanta) giorni per tutte le altre navi. La durata dell'imbarco può essere altresì determinata con accordi aziendali. Si conviene che in caso di intervallo pari o inferiore a 60 (sessanta) giorni tra successivi contratti di arruolamento a tempo determinato e/o a viaggio o per più viaggi il contratto di arruolamento si considera a tempo indeterminato solo nel caso in cui, in virtù della sua durata e delle singole interruzioni inferiori a 60 (sessanta) giorni, si raggiunga complessivamente l'arco temporale superiore ad un anno. Se il termine del contratto di arruolamento scade in corso di viaggio, il contratto stesso si intende prorogato fino al porto di ultima destinazione.
3 - Il rapporto derivante dal contratto di arruolamento a tempo determinato si costituisce al momento dell'imbarco e si estingue al momento dello sbarco.
4 - Il lavoratore marittimo, allo sbarco, percepisce tutte le competenze maturate durante il periodo del contratto di arruolamento, nonché il trattamento di fine rapporto, fermo restando quanto previsto in materia di previdenza complementare.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 3 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 3 - Contratto di arruolamento a tempo determinato
1 - Con il contratto di arruolamento a tempo determinato il lavoratore marittimo viene imbarcato per lo svolgimento di una prestazione di lavoro di durata predeterminata, il contratto di arruolamento a tempo determinato deve contenere l'indicazione del termine di durata. Se il termine del contratto di arruolamento scade in corso di viaggio, il contratto stesso si intende prorogato fino al porto di ultima destinazione.
2 -
Ai sensi dell'Art. 326, comma 2 del codice della navigazione,Il singolo contratto di arruolamento a tempo determinato può avere una durata fino a 4 (quattro) mesi. Il contratto è prorogabile anche più di una voltada parte del datore di lavoro,d'intesa con il lavoratore, per esigenze dell'azienda, per una durata massima pari a 5 mesifino a 30 (trenta) giorniper le navi adibite a traffici mediterranei, le navi cisterna, le navi full containers e pari a 6 mesifino a 60 (sessanta) giorniper tutte le altre navi. La durata dell'imbarco può essere altresì determinata con accordi aziendali sottoscritti con le OO.SS. stipulanti la presente Sezione. Ai sensi dell'art. 326, comma 2 e comma 3 del codice della navigazione, si conviene che in caso di intervallo pari o inferiore a 60 (sessanta) giorni tra successivi contratti di arruolamento a tempo determinato e/o a viaggio o per più viaggi il contratto di arruolamento si considera a tempo indeterminato solo nel caso in cui, in virtù della sua durata e delle singole interruzioni inferiori a 60 (sessanta) giorni, si raggiunga complessivamente l'arco temporale superiore ad un anno.Se il termine del contratto di arruolamento scade in corso di viaggio, il contratto stesso si intende prorogato fino al porto di ultima destinazione.3 - Il rapporto derivante dal contratto di arruolamento a tempo determinato si costituisce al momento dell'imbarco e si estingue al momento dello sbarco.
4 - Il lavoratore marittimo, allo sbarco, percepisce tutte le competenze maturate durante il periodo del contratto di arruolamento, nonché il trattamento di fine rapporto, fermo restando quanto previsto in materia di previdenza complementare.
Art. 4 - Contratto di arruolamento a tempo indeterminato
1 - Ai sensi dell'art. 325 del C.d.N., il contratto di arruolamento a tempo indeterminato disciplina la prestazione di lavoro mediante la quale il marittimo si pone a disposizione dell'Armatore, per lavorare alle sue dipendenze solo quando viene da esso imbarcato.
2 -Il contratto di arruolamento a tempo indeterminato si costituisce al momento dell'imbarco, con la stipula della "convenzione di arruolamento" ai sensi dell'art. 328 del C.d.N. e si estingue al momento dello sbarco.
3 -Il contratto di arruolamento a tempo indeterminato può avere una durata fino a mesi 4 (quattro) prorogabile da parte del datore di lavoro, per esigenze dell'azienda, di 30 (trenta) giorni per le navi adibite a traffici mediterranei, le navi cisterna, le navi full containers e di 60 (sessanta) giorni per tutte le altre navi. La durata dell'imbarco può essere altresì determinata con accordi aziendali.
4 - Nei periodi tra un contratto di arruolamento a tempo indeterminato ed il successivo non sussiste alcun rapporto di lavoro.
5 - Pertanto, i lavoratori marittimi, con esclusione di quelli in continuità di rapporto di lavoro (C.R.L.), allo sbarco percepiscono tutte le competenze maturate durante il periodo di imbarco (come il T.F.R., l'indennità sostitutiva ferie, i riposi non goduti, ecc.), fermo restando quanto previsto in materia di previdenza complementare.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 3 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 4 - Contratto di arruolamento a tempo indeterminato
1 - Ai sensi dell'art. 325 del C.d.N., il contratto di arruolamento a tempo indeterminato disciplina la prestazione di lavoro mediante la quale il marittimo si pone a disposizione dell'Armatore, per lavorare alle sue dipendenze solo quando viene da esso imbarcato.
2 - Il contratto di arruolamento a tempo indeterminato si costituisce al momento dell'imbarco, con la stipula della "convenzione di arruolamento" ai sensi dell'art. 328 del C.d.N. e si estingue al momento dello sbarco.
3 - Il contratto di arruolamento a tempo indeterminato può avere una durata fino a mesi 4 (quattro) prorogabile da parte del datore di lavoro, per esigenze dell'azienda, fino a
di30 (trenta) giorni per le navi adibite a traffici mediterranei, le navi cisterna, le navi full containers e fino adi60 (sessanta) giorni per tutte le altre navi. La durata dell'imbarco può essere altresì determinata con accordi aziendali.4 - Nei periodi tra un contratto di arruolamento a tempo indeterminato ed il successivo non sussiste alcun rapporto di lavoro.
5 - Pertanto, i lavoratori marittimi, con esclusione di quelli in continuità di rapporto di lavoro (C.R.L.), allo sbarco percepiscono tutte le competenze maturate durante il periodo di imbarco (come il T.F.R., l'indennità sostitutiva ferie, i riposi non goduti, ecc.), fermo restando quanto previsto in materia di previdenza complementare.
1 - In occasione del primo contratto di arruolamento a tempo indeterminato o a tempo determinato il personale marittimo dovrà effettuare un periodo di prova non superiore a 45 giorni di effettiva prestazione lavorativa sempre a contare dalla data della prima partenza su una nave di un determinato Armatore. Il patto di prova è stipulato per iscritto fra Armatore e lavoratore marittimo.
2 - Quando l'armatore riassuma in servizio con lo stesso grado un marittimo che alle sue dipendenze, in un precedente imbarco a tempo indeterminato o in precedenti imbarchi a viaggio o a tempo determinato, abbia positivamente superato il periodo di prova, detta prova non sarà ripetuta dal marittimo se viene reimbarcato entro tre anni dall'ultimo sbarco ed il reimbarco avvenga a bordo di una nave dello stesso armatore avente le stesse caratteristiche tecniche di quella sulla quale ha effettuato il periodo di prova e sempre che l'ultimo sbarco non sia stato determinato da colpa del marittimo.
3 - Entro il periodo di prova l'Armatore può risolvere il contratto di imbarco in qualunque porto nazionale, corrispondendo al marittimo le competenze dovute fino al giorno dello sbarco compreso, nonché quanto previsto alla lettera B) dell'alt 53 della presente Sezione.
4 - Il contratto di imbarco può essere risolto durante il periodo di prova anche dal marittimo con l'osservanza delle norme di cui all'art. 53 lettera A), e con diritto alle competenze maturate sino al giorno dello sbarco compreso nonché a quanto previsto alla lettera A) del predetto articolo 53 della presente Sezione.
5 - Se il contratto di imbarco è risolto durante il periodo di prova in un porto diverso da quello ove il contratto stesso è stato stipulato, si applicherà la normativa prevista all'art. 31 della presente Sezione.
6 - L'Armatore è tenuto a comunicare al marittimo il risultato della prova entro i termini sopra stabiliti. In difetto di questa comunicazione, la prova si intenderà positivamente superata.
7 - Il periodo di prova sarà riconosciuto a tutti gli effetti per la determinazione della anzianità di servizio.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 3 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 5 - Periodo di prova
1 - In occasione del primo contratto di arruolamento a tempo indeterminato o a tempo determinato/viaggio il personale marittimo dovrà effettuare un periodo di prova non superiore a 45 giorni di effettiva prestazione lavorativa sempre a contare dalla data della prima partenza su una nave di un determinato Armatore. Il patto di prova è stipulato per iscritto fra Armatore e lavoratore marittimo.
2 - Quando l'armatore riassuma in servizio con lo stesso grado un marittimo che alle sue dipendenze, in un precedente imbarco a tempo indeterminato o in precedenti imbarchi a viaggio o a tempo determinato, abbia positivamente superato il periodo di prova, detta prova non sarà ripetuta dai marittimo se viene reimbarcato entro tre anni dall'ultimo sbarco ed il reimbarco avvenga a bordo di una nave dello stesso armatore avente le stesse caratteristiche tecniche di quella sulla quale ha effettuato il periodo di prova e sempre che l'ultimo sbarco non sia stato determinato da colpa dei marittimo.
3 - Entro il periodo di prova l'Armatore può risolvere il contratto di imbarco in qualunque porto nazionale, corrispondendo al marittimo le competenze dovute fino al giorno dello sbarco compreso, nonché quanto previsto alla lettera B) dell'art. 53 della presente Sezione
4 - Il contratto di arruolamento
imbarcopuò essere risolto durante il periodo di prova anche dal marittimo con l'osservanza delle norme di cui all'art. 53 lettera A), e con diritto alle competenze maturate sino al giorno dello sbarco compreso nonché a quanto previsto alla lettera A) del predetto articolo 53 della presente Sezione.5 - Se il contratto di
imbarcoarruolamento è risolto durante il periodo di prova in un porto diverso da quello ove il contratto stesso è stato stipulato, si applicherà la normativa prevista all'art. 31 della presente Sezione.6 - L'Armatore è tenuto a comunicare al marittimo il risultato della prova entro i termini sopra stabiliti. In difetto di questa comunicazione, la prova si intenderà positivamente superata.
7 - Il periodo di prova sarà riconosciuto a tutti gli effetti par la determinazione della anzianità di servizio.
CAPO II - COMPOSIZIONE DELL'EQUIPAGGIO
Art. 6 - Tabelle minime di sicurezza
1 - Le tabelle minime di sicurezza sono stabilite dall'Autorità Marittima, in conformità alle disposizioni vigenti.
2 -Il numero dei componenti dell'equipaggio è stabilito in base all'Allegato 1 della presente Sezione.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 3 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 6 -
Tabelle minime di sicurezzaNumero componenti dell'equipaggio
1 - Le tabelle minime di sicurezza sono stabilite dall'Autorità Marittima, in conformità alle disposizioni vigenti.
2 - Il numero dei componenti dell'equipaggio è individuato nell'ambito dell'
è stabilito in base all'Allegato 1 della presente Sezione.
1 - In conformità a quanto previsto dal DPR 231/2006, sono Sottufficiali i marittimi compresi nella seguente elencazione:
- in coperta: il nostromo, il carpentiere, il tankista e l'operaio trattorista, l'ottonaio;
- in macchina: il capo operaio meccanico o motorista, l'operaio meccanico, l'operaio motorista, l'elettricista ed il frigorista;
- in camera: il cuoco o il dispensiere (quando ve ne sia uno solo), il 1º cuoco (quando vi siano due o più cuochi), il cambusiere.
2 - Sono considerati Sottufficiali capi servizio: il nostromo, il capo operaio meccanico o il capo operaio motorista sulle motonavi, il 1º elettricista quando abbia almeno due elettricisti in sottordine.
Art. 8 - Rapporti gerarchici e norme disciplinari
1 - I rapporti gerarchici e disciplinari del personale marittimo sono regolati dalle leggi e regolamenti dello Stato vigenti per il settore della navigazione marittima, secondo la gerarchia delle fonti disciplinata dall'art. 1 C.d.N. e dalla presente Sezione.
2 - Il marittimo ha il dovere di mantenere una condotta disciplinata, di uniformarsi alle disposizioni di Legge e alle prescrizioni delle autorità nazionali e locali, di eseguire ogni legittimo ordine del Comandante e di ogni altro superiore per ciò che concerne il servizio e la sicurezza della nave, delle persone imbarcate, del carico e delle provviste.
3 - I rapporti tra i marittimi devono essere improntati a spirito di collaborazione e di comprensione. Ogni marittimo ha il diritto di lavorare, addestrarsi e vivere in un ambiente privo di molestie e bullismo di carattere sessuale, razziale o di altra specie. L'armatore considererà tali condotte gravi infrazioni disciplinari da parte del marittimo.
4 - Quando la nave è in porto, il Comandante o chi lo rappresenti curerà che sia preventivamente indicato il personale comandato di servizio e che il restante personale libero dalla guardia oppure dal servizio sia autorizzato, salvo esigenze di sicurezza della nave, a scendere a terra.
5 - Nessuna persona dell'equipaggio potrà allontanarsi da bordo senza darne comunicazione al Comandante o a chi lo rappresenti ed averne ottenuto l'autorizzazione.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 3 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 8 - Rapporti gerarchici e norme disciplinari
1 - I rapporti gerarchici e disciplinari del personale marittimo sono regolati dalle leggi e regolamenti dello Stato vigenti per il settore della navigazione marittima, secondo la gerarchia delle fonti disciplinata dall'Art. 1 C.d.N. e dalla presente Sezione.
2 - Il marittimo ha il dovere di mantenere una condotta disciplinata, di uniformarsi alle disposizioni di Legge e alle prescrizioni delle autorità nazionali e locali, di eseguire ogni legittimo ordine del Comandante e di ogni altro superiore per ciò che concerne il servizio e la sicurezza della nave, delle persone imbarcate, del carico e delle provviste.
3 - Il marittimo deve rifiutare elargizione di denaro da parte di chiunque. È tenuto a osservare quanto previsto dal codice etico aziendale che deve essere messo a disposizione del marittimo, in ogni sua parte, nonché quanto previsto dai modelli di organizzazione e gestione adottati ai sensi della D.lgs. 231/2001. Deve indossare con cura gli abiti di lavoro o le divise aziendali con diligenza nei rispetto delle disposizioni aziendali e usare tutti i mezzi di protezione che l'azienda mette a disposizione. Deve mantenere la più assoluta segretezza sugli interessi dell'azienda e sulle informazioni riservate. Non deve trarre profitto da terzi in qualunque modo, con o senza danno dell'azienda, dai compiti inerenti la posizione assegnatagli. Fermo e salvo il diritto di opinione non deve divulgare, con qualsiasi mezzo, immagini, video e giudizi lesivi dell'immagine aziendale. Deve mantenere un comportamento civile ed educato nei confronti degli altri componenti l'equipaggio, dei passeggeri e, in generale dei terzi presenti, nonché rispettoso delle comuni norme di igiene, decoro e di tutela ambientale, oltre che dell'ambiente di lavoro nel suo complesso.
4 - I rapporti tra i marittimi devono essere improntati a spirito di collaborazione e di comprensione. Ogni marittimo ha il diritto di lavorare, addestrarsi e vivere in un ambiente privo di molestie e bullismo di carattere sessuale, razziale o di altra specie. L'armatore considererà tali condotte gravi infrazioni disciplinari da parte del marittimo.
5 - Quando la nave è in porto, il Comandante o chi lo rappresenti curerà che sia preventivamente indicato il personale comandato di servizio e che il restante personale libero dalla guardia oppure dal servizio sia autorizzato, salvo esigenze di sicurezza della nave, a scendere a terra.
6 - Nessuna persona dell'equipaggio potrà allontanarsi da bordo senza darne comunicazione al Comandante o a chi lo rappresenti ed averne ottenuto l'autorizzazione.
Art. 9 - Contrabbandi, paccottiglie, clandestini, ecc.
1 - Tutti i lavoratori marittimi hanno il dovere di esercitare la più attenta sorveglianza affinché non si verifichino casi di contrabbando, trasporto di paccottiglie, sottrazione di merci, vendite abusive a bordo, imbarco di persone o cose non autorizzate, favoreggiamento di clandestini. Gli Ufficiali tutti dovranno eseguire prima della partenza e durante il viaggio frequenti visite in ogni parte della nave per assicurarsi che non esistano a bordo clandestini o merci di contrabbando.
2 - L'Armatore ha il diritto di risolvere il contratto di arruolamento senza indennità di sorta e di essere risarcito dei danni tutti che gli derivassero in conseguenza di trasgressioni a disposizioni di leggi internazionali e/o nazionali, e particolarmente in conseguenza di contrabbando, trasporto di paccottiglie, imbarco o favoreggiamento di clandestini, poste in essere dai marittimi che risultassero responsabili sia della trasgressione, che della mancata vigilanza.
Art. 10 - Infrazioni disciplinari e sanzioni
1 - I provvedimenti disciplinari adottabili nei confronti del marittimo potranno essere:
a) rimprovero scritto;
b) multa nella misura massima di 4 ore di retribuzione calcolate con il divisore 240 e considerando come retribuzione quella indicata al punto 1 dell'art. 55;
c) sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni;
d) sospensione dal turno particolare per un periodo massimo di due mesi;
e) risoluzione del contratto di arruolamento e/o cancellazione dal turno particolare;
f) risoluzione del contratto di arruolamento e/o cancellazione dall'elenco del personale in C.R.L.
2 - Le sanzioni disciplinari di cui sopra sono adottate prescindendo dall'ordine in cui sono elencate rapportandole alla gravità della mancanza, alle circostanze speciali che l'accompagnano e al grado di colpa.
3 - Per le sanzioni più gravi del rimprovero verbale si dovrà, prima dell'adozione della sanzione stessa, procedere alla contestazione dell'addebito, consentendo, poi, l'esercizio di diritto di difesa del marittimo nei termini di Legge vigenti.
4 - Incorre nei provvedimenti di rimprovero scritto, il lavoratore marittimo che, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) non rispetta le procedure in materia di stoccaggio, gestione e distribuzione di attrezzature, utensili, ecc.;
b) utilizza in modo improprio le attrezzature di bordo;
5 - Incorre nel provvedimento della multa nella misura massima di 4 ore di retribuzione il lavoratore che, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) per disattenzione arreca danno non grave all'armatore;
b) per disattenzione procura guasti non gravi o sperpero non rilevante di materiali dell'azienda;
6 - Incorre nel provvedimento della sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni della retribuzione oppure della sospensione dal turno particolare fino ad un massimo di due mesi, il lavoratore che, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) esegue lavori non ordinatigli;
b) senza giustificato motivo ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) qualora di sua competenza non rispetta le disposizioni in materia di movimentazione del carico.
7 - Incorre nella sanzione della risoluzione del contratto di arruolamento e/o cancellazione dal Turno Particolare o della risoluzione del rapporto di lavoro nautico e cancellazione dall'elenco del personale in C.R.L., il marittimo che adotti un comportamento così grave da far venir meno il vincolo fiduciario con l'Armatore e, in via esemplificativa e non esaustiva, nei seguenti casi:
a) adotta un comportamento scorretto verso i superiori, i colleghi di lavoro o i passeggeri che abbia già dato luogo ad una sanzione disciplinare più grave del rimprovero scritto;
b) pone in essere insubordinazione verso i superiori;
c) commette qualsiasi mancanza che porti pregiudizio alla sicurezza del mezzo navale e/o della navigazione;
d) commette atti implicanti dolo o colpa grave con danno per l'azienda (ad esempio danneggiamento di impianti o materiali o falsificazione in atti pubblici o documenti aziendali);
e) è trovato in stato di manifesta ubriachezza o in stato di manifesta assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope;
f) commette furto e reati contro il patrimonio (ad esempio truffa, contrabbando, trafugamento);
g) sia coinvolto in rissa o vie di fatto;
h) commette infrazioni al rispetto dell'orario di lavoro che abbiano già dato luogo a due sanzioni disciplinari;
i) pretende da componenti l'equipaggio subordinati per ragioni di servizio la indebita corresponsione di somme di denaro;
j) abbandona il mezzo navale senza autorizzazione del comandante o di chi lo rappresenti;
k) commette azioni da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza delle persone e dei beni;
l) fuma a bordo nei luoghi in cui non è consentito;
m) commette bullismo o molestie nei confronti di un collega.
8 - In caso di recidività di comportamenti per il primo dei quali sia stata adottata la sanzione del rimprovero scritto, tale recidività potrà comportare l'adozione della sanzione di cui al comma 5.
9 - In caso di recidività di comportamenti per i quali siano state già adottate due sanzioni più gravi del rimprovero scritto, tale recidività potrà comportare l'adozione dei provvedimenti di risoluzione del contratto di imbarco, di non reiscrizione al turno particolare, di cancellazione dall'elenco della C.R.L.
10 - I provvedimenti disciplinari durante il periodo di imbarco potranno essere adottati dal Comandante oppure dall'Armatore o da un suo procuratore. Il Comandante potrà anche procedere allo sbarco immediato del marittimo nei casi di particolare gravità indicati nell'elenco di cui sopra. In tal caso l'Armatore potrà disporre la sospensione cautelare con erogazione del trattamento retributivo pari al 50% del minimo contrattuale mensile. I provvedimenti disciplinari nei riguardi dei marittimi non imbarcati saranno adottati dall'Armatore o da un suo procuratore.
11 - Il marittimo che ritenga ingiustificata l'adozione nei suoi riguardi di un rimprovero scritto avrà facoltà di reclamo secondo le disposizioni di Legge anche tramite l'Organizzazione Sindacale.
12 - Il marittimo che ritenga ingiustificata l'adozione nei suoi riguardi di una sanzione disciplinare più grave del rimprovero scritto, avrà facoltà di contestare la sanzione stessa entro 10 giorni dallo sbarco o entro 10 giorni dalla comunicazione della sanzione, dinanzi al Collegio di conciliazione di cui all'art. 83.
Qualora la sanzione contestata sia la multa o la sospensione dal Turno Particolare o dall'elenco della C.R.L. e il Collegio di conciliazione di cui all'art. 83 non la riconoscesse giustificata, questa verrà annullata e perderà ogni effetto.
Nel caso venga invece contestata la cancellazione dal Turno Particolare o la cancellazione dall'elenco della C.R.L. e il Collegio di conciliazione di cui all'art. 83 non la riconoscesse giustificata, la Società potrà comunque mantenere la non reiscrizione al Turno Particolare e la cancellazione dall'elenco della C.R.L. corrispondendo al marittimo a titolo di penale un importo pari a tante giornate calcolate in trentesimi di retribuzione utile, così come indicata al punto 1 dell'art. 55, e secondo i seguenti limiti:
PER I MARITTIMI ISCRITTI AL TURNO PARTICOLARE
- marittimi iscritti al T.P.: 60 giorni di retribuzione;
- marittimi iscritti al Fondo:
- fino a 12 mesi di navigazione nel Fondo: 60 giorni di retribuzione;
- oltre i 12 mesi di navigazione nel Fondo: 90 giorni di retribuzione.
Inoltre, il marittimo iscritto al Fondo manterrà tale iscrizione.
PER I MARITTIMI IN C.R.L.
- sino a 4 anni di anzianità in C.R.L.: 6 mesi di retribuzione;
- da oltre i 4 a 8 anni di anzianità in C.R.L.: 9 mesi di retribuzione;
- oltre 8 anni di anzianità in C.R.L.: 12 mesi di retribuzione.
Inoltre, il marittimo in C.R.L. verrà iscritto nel Fondo, qualora ne abbia maturato i requisiti.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 3 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 10 - Infrazioni disciplinari e sanzioni
1 - I provvedimenti disciplinari adottabili nei confronti del marittimo potranno essere:
a) rimprovero scritto;
b) multa nella misura massima di 4 ore di retribuzione calcolate con il divisore 240 e considerando come retribuzione quella indicata al punto 1 dell'art. 55;
c) sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni;
d) sospensione dal turno particolare per un periodo massimo di due mesi;
e) risoluzione del contratto di arruolamento e/o cancellazione dal turno particolare;
f) risoluzione del contratto di arruolamento e/o cancellazione dall'elenco del personale in C.R.L.
2 - Le sanzioni disciplinari di cui sopra sono adottate prescindendo dall'ordine in cui sono elencate rapportandole alla gravità della mancanza, alle circostanze speciali che l'accompagnano e al grado di colpa.
3 - Per le sanzioni più gravi del rimprovero verbale si dovrà, prima dell'adozione della sanzione stessa, procedere alla contestazione dell'addebito, consentendo, poi, l'esercizio di diritto di difesa del marittimo nei termini di Legge vigenti.
4 - Incorre nei provvedimenti di rimprovero scritto, il lavoratore marittimo che, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) non rispetta le procedure in materia di stoccaggio, gestione e distribuzione di attrezzature, utensili, ecc.;
b) utilizza in modo improprio le attrezzature di bordo;
5 - Incorre nel provvedimento della multa nella misura massima di 4 ore di retribuzione il lavoratore che, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) per disattenzione arreca danno non grave all'armatore;
b) per disattenzione procura guasti non gravi o sperpero non rilevante di materiali dell'azienda;
6 - Incorre nel provvedimento della sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni della retribuzione oppure della sospensione dal turno particolare fino ad un massimo di due mesi, il lavoratore che, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) esegue lavori non ordinatigli;
b) senza giustificato motivo ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) qualora di sua competenza non rispetta le disposizioni in materia di movimentazione del carico.
7 - Incorre nella sanzione della risoluzione del contratto di arruolamento e/o cancellazione dal Turno Particolare o della risoluzione del rapporto di lavoro nautico e cancellazione dall'elenco del personale in C.R.L., il marittimo che adotti un comportamento così grave da far venir meno il vincolo fiduciario con l'Armatore e, in via esemplificativa e non esaustiva, nei seguenti casi:
a) adotta un comportamento scorretto verso i superiori, i colleghi di lavoro o i passeggeri che abbia già dato luogo ad una sanzione disciplinare più grave del rimprovero scritto;
b) pone in essere insubordinazione verso i superiori;
c) commette qualsiasi mancanza che porti pregiudizio alla sicurezza del mezzo navale e/o della navigazione;
d) commette atti implicanti dolo o colpa grave con danno per l'azienda (ad esempio danneggiamento di impianti o materiali o falsificazione in atti pubblici o documenti aziendali, danneggiamento derivante da condotte attive od omissive connesse al necessario rispetto delle norme di igiene e decoro, nonché di tutela ambientale a bordo, danno all'immagine aziendale);
e) è trovato in stato di manifesta ubriachezza o in stato di manifesta assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope;
f) commette furto e reati contro il patrimonio (ad esempio truffa, contrabbando, trafugamento);
g) sia coinvolto in rissa o vie di fatto;
h) commette infrazioni al rispetto dell'orario di lavoro che abbiano già dato luogo a due sanzioni disciplinari;
i) pretende da componenti l'equipaggio subordinati per ragioni di servizio la indebita corresponsione di somme di denaro;
j) abbandona il mezzo navale senza autorizzazione del comandante o di chi lo rappresenti;
k) commette azioni od omissioni con dolo o colpa grave da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza delle persone e dei beni;
l) fuma a bordo noi luoghi in cui non è consentito;
m)
commette bullismo o molestie nei confronti di un collega.Commette atti di molestie o bullismo o atti di violenza fisica e/o psicologica e/o verbaleo moralenei confronti di colleghi/e e/o soggetti terzi (clienti, fornitori, consulenti, passeggeri ecc.).8 - In caso di recidività di comportamenti per il primo dei quali sia stata adottata la sanzione del rimprovero scritto, tale recidività potrà comportare l'adozione della sanzione di cui al comma 5.
9 - In caso di recidività di comportamenti per i quali siano state già adottate due sanzioni più gravi del rimprovero scritto, tale recidività potrà comportare l'adozione dei provvedimenti di risoluzione del contratto di imbarco, di non reiscrizione al turno particolare, di cancellazione dall'elenco della C.R.L.
10 - I provvedimenti disciplinari durante il periodo di imbarco potranno essere adottati dal Comandante oppure dall'Armatore o da un suo procuratore. Potrà essere, altresì, disposto
Il Comandante potrà anche procedere allo sbarco immediato del marittimo nei casi di particolare gravità di cui al punto 7.indicati nell'elenco di cui-sopra.In tal caso l'Armatore potrà disporre la sospensione cautelare con erogazione del trattamento retributivo pari al 50% del minimo contrattuale mensile. I provvedimenti disciplinari nei riguardi dei marittimi non imbarcati saranno adottati dall'Armatore o da un suo procuratore.11 - Il marittimo che ritenga ingiustificata l'adozione nei suoi riguardi di un rimprovero scritto avrà facoltà di reclamo secondo le disposizioni di Legge anche tramite l'Organizzazione Sindacale.
12 - Il marittimo che ritenga ingiustificata l'adozione nei suoi riguardi di una sanzione disciplinare più grave del rimprovero scritto, avrà facoltà di contestare la sanzione stessa entro 10 giorni dallo sbarco o entro 10 giorni dalla comunicazione della sanzione, dinanzi al Collegio di conciliazione di cui all'art. 83.
Qualora la sanzione contestata sia la multa o la sospensione dal Turno Particolare o dall'elenco della C.R.L. e il Collegio di conciliazione di cui all'art. 83 non la riconoscesse giustificata, questa verrà annullata e perderà ogni effetto.
Nel caso venga invece contestata la cancellazione dal Turno Particolare o la cancellazione dall'elenco della C.R.L. e il Collegio di conciliazione di cui all'art. 83 non la riconoscesse giustificata, la Società potrà comunque mantenere la non reiscrizione al Turno Particolare e la cancellazione dall'elenco della C.R.L. corrispondendo al marittimo a titolo di penale un importo pari a tante giornate calcolate in trentesimi di retribuzione utile, così come indicata al punto 1 dell'art. 55, e secondo i seguenti limiti:
PER I MARITTIMI ISCRITTI AL TURNO PARTICOLARE
- marittimi iscritti al T.P.: 60 giorni di retribuzione;
- marittimi iscritti al Fondo:
- fino a 12 mesi di navigazione nel Fondo: 60 giorni di retribuzione;
- oltre i 12 mesi di navigazione nel Fondo: 90 giorni di retribuzione.
Inoltre, il marittimo iscritto al Fondo manterrà tale iscrizione.
PER I MARITTIMI IN C.R.L.
- sino a 4 anni di anzianità in C.R.L: 6 mesi di retribuzione;
- da oltre i 4 a 8 anni di anzianità in C.R.L.: 9 mesi di retribuzione;
- oltre 8 anni di anzianità in C.R.L.: 12 mesi di retribuzione
Inoltre, il marittimo in C.R.L. verrà iscritto nel Fondo, qualora ne abbia maturato i requisiti.
Art. 11 - Procedure dei reclami a bordo da parte dei lavoratori marittimi
1 - Sulla base di quanto previsto dalla Regola 5.1.5 della Maritime Labour Convention 2006, gli eventuali reclami a bordo da parte dei lavoratori marittimi dovranno seguire le procedure, approvate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Art. 12 - Controversie sindacali
1 - Le eventuali divergenze sulla interpretazione della presente Sezione, comprese quelle afferenti alla puntuale applicazione di quanto previsto all'art. 86 (contrattazione integrativa), saranno esaminate dalle Organizzazioni stipulanti, in sede nazionale, mediante apposita Commissione paritetica. Essa esaminerà entro 30 giorni dalla data di denuncia della divergenza le questioni alla stessa sottoposte, redigendo apposito verbale.
2 - Ferma restando la possibilità di accordo diretto tra le parti interessate per eventuali reclami, le controversie sindacali fra Aziende e lavoratori quando riguardino una sola Società, saranno esaminate fra le Organizzazioni locali dei lavoratori e un rappresentante dell'Associazione datoriale stipulante la presente Sezione a cui l'Azienda aderisce. La trattativa dovrà iniziare entro 48 ore dalla comunicazione ufficiale della o delle Organizzazioni dei lavoratori stipulanti e firmatarie.
3 - Le controversie sindacali che riguardano navi e marittimi di diverse Società saranno esaminate in sede nazionale. La trattativa dovrà iniziare entro 3 giorni dalla comunicazione ufficiale della o delle Organizzazioni dei lavoratori stipulanti e firmatarie.
4 - In caso di mancato accordo a seguito dell'esame di cui sopra, ovvero in caso di mancata convocazione, le parti si riterranno libere di procedere secondo le consuete forme sindacali.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 3 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 12 - Controversie sindacali
1 - Le eventuali divergenze sulla interpretazione della presente Sezione, comprese quelle afferenti alla puntuale applicazione di quanto previsto all'art. 86 (contrattazione integrativa), saranno esaminate dalle Organizzazioni stipulanti, in sede nazionale, mediante apposita Commissione paritetica. Essa esaminerà entro 30 giorni dalla data di denuncia della divergenza le questioni alla stessa sottoposte, redigendo apposito verbale.
2 - Ferma restando la possibilità di accordo diretto tra le parti interessate per eventuali reclami, le controversie sindacali fra Aziende e lavoratori quando riguardino una sola Società, saranno esaminate fra le Organizzazioni locali dei lavoratori e un rappresentante dell'Associazione datoriale stipulante la presente Sezione a cui l'Azienda aderisce. La trattativa dovrà iniziare entro
48 ore5 giorni lavorativi dalla comunicazione ufficiale della o delle Organizzazioni dei lavoratori stipulanti e firmatarie.3 - Le controversie sindacali che riguardano navi e marittimi di diverse Società saranno esaminate in sede nazionale. La trattativa dovrà iniziare entro
34 giorni lavorativi dalla comunicazione ufficiale della o delle Organizzazioni dei lavoratori stipulanti e firmatarie.4 - In caso di mancato accordo a seguito dell'esame di cui sopra, ovvero in caso di mancata convocazione, le parti si riterranno libere di procedere secondo le consuete forme sindacali.
1 - L'orario normale di lavoro è stabilito in 8 (otto) ore giornaliere per tutti i lavoratori marittimi.
2 - Il servizio di guardia in coperta e macchina è normalmente suddiviso in tre turni di guardia alternando quattro (4) ore di lavoro e otto (8) ore franche.
3 - Per il personale giornaliero delle sezioni di coperta e macchina l'orario normale di lavoro (8 ore) è compreso tra le ore 06.00 e le ore 20.00. Per il personale di camera e cucina l'orario normale di lavoro (8 ore giornaliere) potrà essere ripartito in tre turni tra le ore 6.00 e le ore 24.00.
4 - Fermo restando il rispetto delle vigenti disposizioni di Legge in materia di orario minimo di riposo e in conformità con la Maritime Labour Convention 2006, il Comandante o Direttore di Macchina non è soggetto ad uno specifico orario di lavoro e pertanto allo stesso non spetta il compenso per lavoro straordinario e il disagio derivante da una eventuale prolungata prestazione è comunque già compensato dal trattamento economico globale complessivo stabilito nella presente Sezione.
5 - In navigazione l'orario normale di servizio, sia nei giorni feriali che in quelli festivi, è di 8 (otto) ore giornaliere per tutto il personale.
6 - Diverse articolazioni dell'organizzazione dell'orario normale di lavoro possono essere definite a livello aziendale.
1 - L'orario di riposo non deve essere inferiore alle 10 (dieci) ore nel periodo delle 24 (ventiquattro) ore e di 77 (settantasette) ore nel periodo di 7 (sette) giorni.
2 - Le suddette 10 ore di riposo possono essere ripartite in non più di due periodi distinti, uno dei quali dovrà essere almeno della durata di sei ore consecutive e l'intervallo tra periodi consecutivi di riposo non dovrà superare le 14 ore, salvo deroghe all'orario di lavoro, come previsto dalle norme vigenti.
3 - Il Comandante della nave ha il diritto di esigere dai lavoratori marittimi l'effettuazione delle ore di lavoro necessarie a garantire la sicurezza della nave, delle persone a bordo o del carico, oppure per portare soccorso ad altre navi o persone in pericolo in mare. In tali occasioni il Comandante può sospendere gli orari normali di lavoro o di riposo ed esigere che un lavoratore marittimo effettui delle ore di lavoro ritenute necessarie fino al ritorno della normalità. Una volta raggiunta una situazione di normalità, il Comandante si assicurerà che il lavoratore marittimo impegnato in attività lavorative in un periodo previsto di riposo, possa beneficiare di un adeguato periodo di riposo.
Art. 15 - Inizio del servizio a bordo
1 - Il marittimo sarà tenuto a trovarsi sulla nave a bordo della quale deve prestare servizio nel giorno ed ora che gli saranno indicati dall'Armatore o dal Comandante o da altro rappresentante dell'Armatore. In difetto di tale indicazione, dovrà trovarsi a bordo almeno 2 ore prima dell'ora stabilita per la partenza.
2 - Durante la sosta della nave a banchina in porto, il marittimo già imbarcato, libero dal servizio, dovrà trovarsi a bordo almeno un'ora prima dell'ora stabilita per la partenza della nave, risultante dall'apposito ordine di servizio da diramarsi all'atto dell'arrivo della nave in porto.
3 - Contravvenendo il marittimo a questa disposizione, il contratto di arruolamento sarà risolto per fatto imputabile al marittimo se la nave fosse già partita o se il marittimo fosse stato già sostituito, oppure se per effetto del ritardo la nave non abbia potuto ottenere le spedizioni ed abbia quindi dovuto rinviare l'orario della partenza.
4 - Qualora il marittimo possa dimostrare che il ritardo sia giustificato, il contratto di arruolamento sarà risolto per forza maggiore e fermo restando il diritto all'iscrizione al turno di provenienza, il marittimo avrà diritto al trattamento di fine rapporto con un minimo complessivo garantito di 15 giorni calcolati secondo i criteri e le misure indicate al punto 1 dell'art. 55 della presente Sezione.
5 - Qualora non si sia verificato nessuno dei casi indicati nel terzo comma il marittimo potrà riprendere il suo posto a bordo e qualora il ritardo non fosse imputabile a causa di forza maggiore o di giustificato motivo, potrà essere sottoposto a procedimento disciplinare.
Art. 16 - Orario di lavoro nei porti con turno di porto
1 - Fermo restando che la disciplina dell'organizzazione del lavoro a bordo è di competenza del Comandante, l'organizzazione dell'orario di lavoro nei porti con turno di porto sarà disciplinata dalla contrattazione integrativa aziendale, nel rispetto dei limiti legali sull'orario di lavoro e orario di riposo.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 3 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 16 - Orario di lavoro nei porti con turno di porto
1 - Fermo restando che il rispetto della disciplina dell'organizzazione del lavoro a bordo è di competenza del Comandante, l'organizzazione dell'orario di lavoro nei porti con turno di porto sarà disciplinata dalla contrattazione integrativa aziendale, nel rispetto dei limiti legali sull'orario di lavoro e orario di riposo.
Art. 17 - Personale libero dal servizio e mezzo di trasporto
1 - Durante la sosta della nave in porto o in rada il Comandante, ove sia possibile e compatibilmente con la sicurezza della nave metterà a disposizione gratuitamente, per il lavoratore marittimo, un mezzo idoneo per consentire ai marittimi liberi dal servizio della guardia di scendere a terra e rientrare a bordo. Il servizio del mezzo sarà organizzato compatibilmente con le esigenze della nave e preferibilmente al cambio della guardia.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 3 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 17 - Personale libero dal servizio e mezzo di trasporto
1 - Durante la sosta della nave in porto o in rada il Comandante, ove sia possibile e compatibilmente con la sicurezza della nave metterà a disposizione gratuitamente, per il lavoratore marittimo, un mezzo idoneo per consentire ai marittimi liberi dal servizio della guardia di scendere a terra e poi rientrare a bordo. Il servizio del mezzo sarà organizzato compatibilmente con le esigenze della nave e preferibilmente al cambio della guardia.
Art. 18 - Trattamento nella giornata del sabato in porto e in navigazione
1 - Il sabato mantiene la natura di giorno feriale.
2 - Per il lavoro prestato nelle 8 ore dell'orario normale del sabato sarà riconosciuto al lavoratore marittimo il corrispondente riposo compensativo.
3 - Agli effetti della valutazione economica l'importo da corrispondere per ogni giornata di riposo compensativo è pari ad un 1/26mo del minimo contrattuale, valore della panatica convenzionale, supplemento paga per il personale di stato maggiore ed 1/30mo del rateo di 13ª e 14ª e degli eventuali scatti di anzianità.
CAPO V - LAVORI E SERVIZI DIVERSI
Art. 19 - Lavori per la sicurezza della navigazione, ecc.
1 - Le persone dell'equipaggio saranno tenute a prestare la propria opera, senza diritto a compensi a titolo di lavoro straordinario, per la sicurezza della navigazione, del carico, delle provviste, per il salvataggio della nave e delle persone imbarcate.
2 - Saranno altresì tenute a prestare la propria opera per il recupero degli avanzi del naufragio o di altro sinistro occorso alla nave, ma in questo caso avranno diritto, in aggiunta al salario, ad uno speciale compenso che sarà determinato da apposito accordo.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 3 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 19 - Lavori por la sicurezza della navigazione, ecc.
1 -
Le personeI membri dell'equipaggio saranno tenuti a prestare la propria opera, senza diritto a compensi a titolo di lavoro straordinario, per la sicurezza della navigazione, del carico, delle provviste, per il salvataggio della nave e delle persone imbarcate,2 - Saranno altresì tenuti a prestare la propria opera per il recupero degli avanzi del naufragio o di altro sinistro occorso alla nave, ma in questo caso avranno diritto, in aggiunta al salario, ad uno speciale compenso che sarà determinato da apposito accordo.
Art. 20 - Lavori che non rientrano nelle ordinarie mansioni del marittimo
1 - I componenti dell'equipaggio non sono tenuti a prestare un servizio diverso da quello per il quale sono stati imbarcati; le qualifiche di mozzo, giovanotto di coperta e di macchina, in quanto categorie iniziali e polivalenti con intercambiabilità di mansioni potranno essere utilizzate a seconda delle esigenze lavorative di bordo nelle varie sezioni.
2 - Il Comandante, nell'interesse della navigazione, ha facoltà di adibire temporaneamente i componenti dell'equipaggio ad un servizio diverso da quello per il quale sono stati imbarcati, purché non sia inadeguato al loro titolo professionale e al loro grado. In caso di necessità per la sicurezza della spedizione, i marittimi possono essere adibiti dal Comandante a qualsiasi servizio.
3 - I componenti dell'equipaggio che svolgono mansioni diverse da quelle per le quali sono imbarcati hanno diritto alla maggiore retribuzione dovuta per tali mansioni, se superiori.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 3 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 20 - Lavori che non rientrano nelle ordinarie mansioni del marittimo
1 - I componenti dell'equipaggio non sono tenuti a prestare un servizio diverso da quello per il quale sono stati imbarcati; le qualifiche di mozzo, giovanotto di coperta e di macchina, in quanto categorie iniziali e polivalenti con intercambiabilità di mansioni potranno essere utilizzate a seconda delle esigenze lavorative di bordo nelle varie sezioni.
2 - Il Comandante, nell'interesse della navigazione, ha facoltà di adibire temporaneamente i componenti dell'equipaggio ad un servizio diverso da quello per il quale sono stati imbarcati, purché non sia inadeguato alla loro
titoloabilitazione professionale e al loro grado, in caso di necessità per la sicurezza della spedizione, i marittimi possono essere adibiti dal Comandante a qualsiasi servizio.2 - I componenti dell'equipaggio che svolgono mansioni diverse da quelle per le quali sono imbarcati hanno diritto alla maggiore retribuzione dovuta per tali mansioni, se superiori.
Art. 21 - Lavori per la manutenzione e pulizia della nave
1 - Oltre i necessari servizi di navigazione e di porto, l'equipaggio dovrà eseguire tutti i lavori usuali di pulizia e manutenzione della nave che venissero ordinati, nei modi e termini stabiliti dalla presente Sezione, con diritto al compenso per lavoro straordinario qualora detti lavori vengano eseguiti fuori dell'orario normale.
Art. 22 - Lavori inerenti alla pulizia degli alloggi
1 - L'equipaggio dovrà mantenere i locali dei propri alloggi nella massima pulizia, senza per ciò aver diritto al pagamento del compenso per lavoro straordinario. La pitturazione di detti locali effettuata fuori orario normale dà diritto, invece, al compenso per lavoro straordinario.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 3 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 22 - Lavori inerenti alla pulizia degli alloggi
1 - L'equipaggio dovrà mantenere i locali dei propri alloggi nella massima pulizia, senza per
ciòquesto aver diritto al pagamento del compenso per lavoro straordinario. La pitturazione di detti locali effettuata fuori orario normale dà diritto, invece, al compenso per lavoro straordinario.
Art. 23 - Servizio merci e provviste
1 - L'imbarco, lo sbarco e lo stivaggio delle merci, il maneggio del fardaggio durante le operazioni commerciali ed il rizzaggio dei colli pesanti e degli automezzi, saranno normalmente fatti dai lavoratori di terra specializzati e comunque in conformità con le norme di Legge vigenti che regolano tali operazioni.
2 - In mancanza di detti lavoratori le operazioni suddette dovranno essere eseguite dal personale di bordo. Detti lavori, se svolti oltre il normale orario di lavoro, daranno diritto al compenso per lavoro straordinario.
Per tali lavori inoltre è stabilito il compenso nella contrattazione integrativa aziendale.
3 - Il personale di camera e cucina, nonché ove necessario il personale di coperta e di macchina, deve caricare tutte le provviste di peso maneggevole anche se l'imbarco richieda l'uso di strumenti di sollevamento e curarne la sistemazione nelle cambuse o nei depositi frigoriferi.
4 - L'imbarco delle provviste, quando sia compiuto oltre l'orario di servizio, darà luogo al compenso per lavoro straordinario anche a favore del personale di camera e cucina che vi sia stato adibito.
5 - Con riferimento all'imbarco delle provviste non destinate all'equipaggio, la materia potrà essere disciplinata dalla contrattazione integrativa aziendale.
Art. 24 - Sostituzione di ammalati e di infortunati - funzioni superiori
1 - Nel caso di malattia o infortunio di un marittimo durante la navigazione, il servizio dell'ammalato sarà svolto, entro i limiti dell'orario normale, dal rimanente personale, anche appartenente a diversa categoria, senza diritto a compensi extra.
2 - Al lavoratore marittimo cui fossero affidate le mansioni di grado o categoria superiore spetteranno, pro-tempore, soltanto la paga e gli emolumenti accessori dovuti per tali mansioni.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 3 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 24 - Sostituzione di ammalati e di infortunati - funzioni superiori
1 - Nel caso di malattia o infortunio di un marittimo durante la navigazione, il servizio dell'ammalato sarà svolto, entro i limiti dell'orario normale, dal rimanente personale, anche appartenente a diverso grado o categoria, senza diritto a compensi extra.
2 - Al lavoratore marittimo cui fossero affidate le mansioni di grado o categoria superiore spetteranno, pro-tempore, soltanto la paga e gli emolumenti accessori dovuti per tali mansioni.
1 - Il personale che ha ricevuto in regolare consegna oggetti di dotazione e corredo è tenuto alla restituzione degli oggetti stessi o al pagamento della eventuale mancanza o danneggiamento, se dovuti a negligenza.
CAPO VI - PAGHE, COMPENSI, INDENNITÀ
Art. 26 - Misura e componenti della retribuzione
1 - La misura e le componenti della retribuzione sono determinate e regolate dalla presente Sezione.
2 - I minimi contrattuali spettanti ai marittimi a seconda del grado e della qualifica risultante a ruolo sono indicati nelle tabelle paga allegate alla presente Sezione (allegato n. 2).
3 - La paga base giornaliera è ragguagliata a 1/30mo del minimo contrattuale e la paga base oraria ad 1/8vo della paga base giornaliera salvo quanto disposto dal successivo art. 28. Agli effetti del presente articolo la giornata inizia alle ore 00.00 e termina alle ore 24.00.
NOTA A VERBALE (18 aprile 2002)
Le Parti, allo scopo di definire una regola condivisa sul problema delle retribuzioni da riconoscere al marittimo imbarcato, in caso di prestazione lavorativa inferiore al mese, convengono quanto segue:
per le prestazioni lavorative inferiori al mese intero, la retribuzione da corrispondere al marittimo dovrà essere rapportata ai giorni di lavoro svolti nel mese.
Ad esempio:
dal 10 marzo al 31 marzo, 22 giorni retribuiti;
dal 10 febbraio al 28 febbraio, 19 giorni retribuiti;
dal 10 aprile al 30 aprile, 21 giorni retribuiti.
Art. 27 - Scatti di anzianità / Navigazione
1 - Al marittimo, non in continuità di rapporto di lavoro, che abbia effettuato gli ultimi due anni di navigazione/comandata sempre con la stessa Azienda spetterà uno scatto di anzianità/navigazione, secondo i valori indicati nella tabella di cui all'allegato 3. Dopo il primo biennio di navigazione/comandata, maturando ulteriori analoghi requisiti, verranno corrisposti altri quattro scatti biennali, secondo i valori indicati nella tabella di cui all'allegato 3.
I valori in cifra degli scatti verranno rivalutati, in occasione di ogni aumento del minimo contrattuale, con una cifra pari all'incremento del minimo contrattuale moltiplicato per il coefficiente 0,05 per il primo scatto e per il coefficiente 0,03 per gli ulteriori quattro scatti biennali.
2 - Se nel corso di un biennio il marittimo viene ammesso alla C.R.L. ai fini della maturazione del successivo scatto di anzianità sarà considerata utile anche la precedente anzianità di navigazione maturata con la stessa Azienda nell'arco del biennio.
3 - Lo scatto di anzianità viene calcolato sul minimo contrattuale relativo alla qualifica posseduta dal lavoratore marittimo al momento della sua maturazione.
Art. 28 - Computo riposi compensativi
1 - Fermo restando quanto previsto all'art. 18, al marittimo saranno riconosciuti tanti giorni di riposo compensativo, quanti sono i giorni festivi trascorsi a bordo. Agli effetti della valutazione economica l'importo da corrispondere per ogni giornata di riposo compensativo è pari ad 1/26mo di minimo contrattuale, valore della panatica convenzionale, supplemento paga per il personale di Stato Maggiore ed 1/30mo del rateo di gratifica natalizia e pasquale e degli eventuali scatti di cui agli artt. 27 e 79.
Art. 29 - Indennità di navigazione
Per le navi fino a 3.000 t.s.l. o 4.000 t.s.c.
1 - Allo scopo specifico ed esclusivo di tenere conto dell'impegno richiesto dalle esigenze della navigazione marittima, nonché del vincolo di permanenza a bordo della nave e di qualsivoglia disagio, è istituita una indennità di navigazione riferita ai singoli tipi di navigazione come di seguito definiti, per ogni giorno di effettivo imbarco:
TIPO A) Navigazione tra porti nazionali limitatamente alle navi comprese tra le 151 e le 500 t.s.l.
TIPO B) Navigazione nel Mediterraneo, nel Mar Nero, Mar D'Azov e fuori dagli stretti fino a Huelva, Casablanca e Kosseir.
TIPO C) Navigazione che andando oltre i limiti di cui al tipo B si estende alle coste oceaniche della Spagna, del Portogallo e delle Isole Britanniche, al Mare del Nord, al Baltico, alle coste occidentali dell'Africa fino al Senegal, comprese le isole adiacenti e a non più di 300 miglia dalle coste suddette; e al Mar Rosso, al Golfo Persico ed alle coste indiane fino a Bombay, comprese le isole adiacenti.
TIPO D) Navigazione che andando oltre i limiti di cui al tipo C si estende alle rimanenti coste africane.
TIPO E) Navigazione che, andando oltre i limiti di cui al tipo D comporta la traversata di un oceano.
Qualifica | Tipo A | Tipo B | Tipo C | Tipo D | Tipo E |
Comandante | € 3,35 | € 3,43 | € 5,76 | € 7,13 | € 31,06 |
Direttore di mac. | € 2,87 | € 2,95 | € 4,85 | € 6,23 | € 27,19 |
1º Ufficiale | € 2,28 | € 2,37 | € 3,40 | € 4,43 | € 13,39 |
2º Ufficiale | € 1,72 | € 1,81 | € 2,84 | € 3,67 | € 9,86 |
Sottufficiale | € 1,19 | € 1,27 | € 2,05 | € 2,74 | € 4,49 |
Comune | € 0,69 | € 0,77 | € 1,29 | € 1,80 | € 3,08 |
Giovanotto | € 0,52 | € 0,60 | € 0,86 | € 1,22 | € 2,12 |
Mozzo | € 0,34 | € 0,43 | € 0,60 | € 0,93 | € 1,19 |
Il tipo di indennità di navigazione spettante al marittimo, a far data dal giorno della partenza della nave, sarà individuato facendo riferimento all'area geografica cui è diretto il viaggio, come risulta dalle spedizioni o dalla destinazione del carico a bordo.
Per i Comandanti e Direttori di macchina con abilitazione pari o superiore a 3.000 GT/3.000 kW l'indennità di navigazione di cui sopra è sostituita da una indennità di navigazione convenuta nell'accordo del 1º ottobre 1996, che abolisce l'istituto dello straordinario. A far data dal 1º luglio 2015, detta indennità di navigazione sarà pari a euro 920,00.
2 - a) In aggiunta alla indennità di navigazione indicata al punto 1, ai marittimi imbarcati su navi cisterna, quando queste trasportino materie infiammabili, saranno corrisposte le seguenti quote giornaliere integrative della indennità di navigazione per ogni giorno di imbarco:
Quota giornaliera | ||
Mediterraneo | Extra Mediterraneo | |
Comandante con abilitazione pari o superiore a 3.000 GT | € 12,15 | € 12,84 |
Direttore di Macchina con abilitazione pari o superiore a 3.000 kw | € 11,33 | € 11,97 |
Comandante con abilitazione entro 3.000 GT) | € 6,77 | € 7,16 |
Direttore di Macchina (con abilitazione entro 3.000 kw) | € 6,77 | € 7,16 |
1º Ufficiale coperta/macchina con abilitazione pari o superiore a 3.000 GT/3.000 kw | € 6,83 | € 7,21 |
2º Ufficiale coperta/macchina con abilitazione di Ufficiale di navigazione/di macchina | € 5,29 | € 5,59 |
1º Ufficiale coperta/macchina con abilitazione entro 3.000 GT/3.000 kw | € 5,40 | € 5,70 |
Nostromo/Sottufficiale Capo Servizio | € 4,18 | € 4,41 |
Sottufficiale | € 3,91 | € 4,13 |
Marinaio/Comune | € 3,12 | € 3,29 |
Giovanotto 1ª | € 2,52 | € 2,67 |
Giovanotto 2ª | € 2,35 | € 2,49 |
Mozzo | € 2,17 | € 2,30 |
N.B.: Per le navi cisterna o non cisterna adibite al trasporto di materie dichiarate infiammabili che raggiungono almeno il 25% del tonnellaggio, le indennità sopra indicate verranno riconosciute nella misura del 28%.
3 - a) Nel caso di ininterrotta permanenza all'estero, con decorrenza dal 61º giorno d'imbarco, e a contare dal giorno della partenza della nave dall'ultimo porto nazionale, saranno corrisposte al marittimo in aggiunta all'indennità di navigazione indicata al punto 1, le seguenti quote giornaliere integrative della indennità di navigazione.
Quota giornaliera | |
Comandante con-abilitazione pari o superiore a 3.000 GT | € 4,60 |
Direttore di Macchina con abilitazione pari o superiore a 3.000 kw | € 4,30 |
Comandante (con abilitazione entro 3.000 GT) | € 2,60 |
Direttore di Macchina (con abilitazione entro 3.000 kw) | € 2,60 |
1º Ufficiale coperta/macchina con abilitazione pari o superiore a 3.000 GT/3.000 kw | € 2,60 |
2º Ufficiale coperta/macchina con abilitazione di Ufficiale di navigazione/di macchina | € 2,10 |
1º Ufficiale coperta/macchina con abilitazione entro 3.000 GT/3.000 kw | € 2,10 |
Nostromo/Sottufficiale C.S. | € 1,60 |
Sottufficiale | € 1,50 |
Marinaio | € 1,20 |
Giovanotto 1ª | € 1,00 |
Giovanotto 2ª | € 0,90 |
Mozzo | € 0,80 |
b) Agli effetti del presente punto 3 il periodo di navigazione si considera continuativo all'estero anche nel caso che la nave approdi in porto nazionale con sosta di durata inferiore a 60 ore, si considerano non interruttive anche le soste in più porti nazionali che siano complessivamente di durata inferiore a 60 ore con l'esclusione delle navi adibite a linee locali.
4 - a) Ai membri dell'equipaggio imbarcati sulle navi che navighino o sostino in zone geografiche ove esista un effettivo rischio di guerra o di pirateria, riconoscendo come tali quelle che, nel tempo, vengono individuate attraverso le intese internazionali in sede IBF (Warlike Operations Area, High Risk Area), verranno corrisposte, in aggiunta alla indennità di navigazione indicata al punto 1, le seguenti quote giornaliere integrative della indennità di navigazione per ogni giorno o frazione di giorno di effettiva permanenza della nave in dette zone o porti:
Quota giornaliera | |
Comandante con abilitazione pari o superiore a 3.000 GT | € 74,80 |
Direttore di Macchina con abilitazione pari o superiore a 3.000 kw | € 69,70 |
Comandante (con abilitazione entro 3.000 GT) | € 53,60 |
Direttore di Macchina (con abilitazione entro 3.000 kw) | € 53,60 |
1º Ufficiale coperta/macchina con abilitazione pari o superiore a 3.000 GT/3.000 kw | € 53,60 |
2º Ufficiale coperta/macchina con abilitazione di Ufficiale di navigazione/di macchina | € 45,20 |
1º Ufficiale coperta/macchina con abilitazione entro 3.000 GT/3.000 kw | € 46,10 |
Nostromo/Sottufficiale C.S. | € 39,20 |
Sottufficiale | € 37,80 |
Marinaio/Comune | € 33,50 |
Giovanotto 1ª | € 30,20 |
Giovanotto 2ª | € 29,10 |
Mozzo | € 27,80 |
b) La decorrenza e la cessazione dell'indennità di navigazione integrativa di cui al presente punto 4 coincideranno con l'inizio e la cessazione dell'applicazione del citato soprappremio;
5 - a) Quando la nave approdi in un porto riconosciuto, con ordinanza del Ministero competente, colpito da malattia epidemica, verranno corrisposte a tutti i membri dell'equipaggio, in aggiunta all'indennità di navigazione indicata al punto 1, le seguenti quote giornaliere integrative della indennità di navigazione:
Quota giornaliera | |
Comandante con-abilitazione pari o superiore a 3.000 GT | € 3,30 |
Direttore di Macchina con abilitazione pari o superiore a 3.000 kw | € 3,00 |
Comandante (con abilitazione entro 3.000 GT) | € 1,90 |
Direttore di Macchina (con abilitazione entro 3.000 kw) | € 1,90 |
1º Ufficiale coperta/macchina con abilitazione pari o superiore a 3.000 GT/3.000 kw | € 1,90 |
2º Ufficiale coperta/macchina con abilitazione di Ufficiale di navigazione/di macchina | € 1,40 |
1º Ufficiale coperta/macchina con abilitazione entro 3.000 GT/3.000 kw | € 1,40 |
Nostromo/Sottufficiale C.S. | € 1,10 |
Sottufficiale | € 1,05 |
Marinaio/Comune | € 0,85 |
Giovanotto 1ª | € 0,70 |
Giovanotto 2ª | € 0,65 |
Mozzo | € 0,60 |
Le suddette quote saranno corrisposte a decorrere dall'arrivo al porto infetto e fino al giorno della libera pratica da detto porto;
b) L'indennità indicata alla lettera a) del presente punto 5 è pure dovuta nell'ipotesi che l'ordinanza del Ministero competente sia emanata successivamente alla data dell'arrivo della nave nel porto infetto, ma in tal caso decorrerà dal giorno dell'approdo e fino a quello della partenza della nave da detto porto;
c) L'indennità indicata alla lettera a) del presente punto 5 è pure dovuta nell'ipotesi che la patente rechi l'annotazione dell'esistenza di uno stato epidemico o peste, o vaiuolo o tifo petecchiale, o febbre gialla, ma occorre che l'annotazione sulla patente ricorra testuale l'espressione «epidemica» o «stato epidemico»;
d) Quando si manifesti a bordo un caso di colera, di peste, di vaiuolo, di tifo petecchiale o di febbre gialla, è dovuta ai membri dell'equipaggio la stessa indennità indicata alla lettera a) del presente punto 5 dal momento della partenza della nave dall'ultimo porto, ma con decorrenza da non oltre 15 giorni prima della constatazione della malattia, fino al giorno dell'ammissione della nave a libera pratica.
6 - Ad ogni effetto le parti stabiliscono che le quote di indennità di navigazione previste nei punti 1, 2, 3, 4 e 5 del presente articolo non possono essere calcolate nella retribuzione, né in ogni altro istituto che direttamente o indirettamente implichi la retribuzione quale base di calcolo.
Tale esclusione è dovuta al fatto che l'ammontare di detta indennità è stato pattiziamente determinato tenendo già conto della sua incidenza economica sui singoli istituti e comunque sul globale trattamento erogato ai marittimi.
7 - Fermo restando quanto sopra convenuto le parti per quanto possa occorrere precisano che le quote di indennità di navigazione previste nei punti 1, 2, 3, 4 e 5 del presente articolo non possono essere considerate nel calcolo del compenso orario per il lavoro straordinario, dei riposi compensativi (sabati, domeniche, festività nazionali e infrasettimanali, festività cadenti di domenica, semifestività) e delle relative indennità sostitutive, delle ferie e delle indennità sostitutive delle stesse, della gratifica natalizia e della gratifica pasquale, della tredicesima e della quattordicesima, dell'indennità sostitutiva del preavviso e del trattamento di fine rapporto.
8 - A decorrere dal 1º gennaio 1993 l'Ufficiale di macchina che abbia la responsabilità degli apparati di macchina su un arco di 24 ore, avrà diritto, per la disponibilità alle chiamate, oltre le 8 ore del normale orario di lavoro ad una maggiorazione dell'indennità di navigazione giornaliera di cui al punto 1, art. 35 nella misura del 20%.
NOTA A VERBALE - i Comandanti e Direttori di macchina con abilitazione superiore a 3.000 GT/3.000 kW imbarcati su navi inferiori a 3.000 t.s.l. o 4.000 t.s.c., ai quali viene già applicato, quale condizione di miglior favore adottata a livello aziendale, la Sezione per i Comandanti e Direttori di macchina del naviglio maggiore, continueranno a mantenere detto trattamento.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 3 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 29 - Indennità di navigazione
Per le navi fino a 3.000 t.s.l. o 4.000 t.s.c.
1 - Allo scopo specifico ed esclusivo di tenere conto dell'impegno richiesto dalle esigenze della navigazione marittima, nonché del vincolo di permanenza a bordo della nave e/o di qualsivoglia disagio, è istituita una indennità di navigazione riferita ai singoli tipi di navigazione come di seguito definiti, per ogni giorno di effettivo imbarco:
TIPO A) Navigazione tra porti nazionali limitatamente alle navi comprese tra le 151 e le 500 t.s.l.
TIPO B) Navigazione nel Mediterraneo, nel Mar Nero, Mar D'Azov e fuori dagli stretti fino a Huelva, Casablanca e Kosseir.
TIPO C) Navigazione che andando oltre i limiti di cui al tipo B si estende alle coste oceaniche della Spagna, del Portogallo e delle Isole Britanniche, al Mare del Nord, al Baltico, alle coste occidentali dell'Africa fino al Senegal, comprese le isole adiacenti e a non più di 300 miglia dalle coste suddette; e al Mar Rosso, al Golfo Persico ed alle coste indiane fino a Bombay, comprese le isole adiacenti.
TIPO D) Navigazione che andando oltre i limiti di cui al tipo C si estende alle rimanenti coste africane.
TIPO E) Navigazione che, andando oltre i limiti di cui ai tipo D comporta la traversata di un oceano.
Qualifica
Tipo A
Tipo B
Tipo C
Tipo D
Tipo E
Comandante
€ 3,35
€ 3,43
€ 5,76
€ 7,13
€ 31,06
Direttore di mac.
€ 2,87
€ 2,95
€ 4,85
€ 6,23
€ 27,19
1º Ufficiale
€ 2,28
€ 2,37
€ 3,40
€ 4,43
€ 13,39
2º Ufficiale
€ 1,72
€ 1,81
€ 2,84
€ 3,67
€ 9,86
Sottufficiale
€ 1,19
€ 1,27
€ 2,05
€ 2,74
€ 4,49
Comune
€ 0,69
€ 0,77
€ 1,29
€ 1,80
€ 3,08
Giovanotto
€ 0,52
€ 0,60
€ 0,86
€ 1,22
€ 2,12
Mozzo
€ 0,34
€ 0,43
€ 0,60
€ 0,93
€ 1,19
Il tipo di indennità di navigazione spettante al marittimo, a far data dal giorno della partenza della nave, sarà individuato facendo riferimento all'area geografica cui è diretto il viaggio, come risulta dalle spedizioni o dalla destinazione del carico a bordo.
Per i Comandanti e Direttori di macchina con abilitazione pari o superiore a 3.000 GT/3.000 kW l'indennità di navigazione di cui sopra è sostituita da una indennità di navigazione convenuta nell'accordo del 1º ottobre 1996, che abolisce l'istituto dello straordinario. A far data dal 1º luglio 2015, detta indennità di navigazione sarà pari a euro 920,00.
2 - a) In aggiunta alla indennità di navigazione indicata al punto 1, ai marittimi imbarcati su navi cisterna, quando queste trasportino materie infiammabili, saranno corrisposte le seguenti quote giornaliere integrative della indennità di navigazione per ogni giorno di imbarco:
Quota giornaliera
Mediterraneo
Extra Mediterraneo
Comandante con abilitazione pari o superiore a 3.000 GT
€ 12,15
€ 12,84
Direttore di Macchina con abilitazione pari o superiore a 3.000 kw
€ 11,33
€ 11,97
Comandante con abilitazione entro 3.000 GT)
€ 6,77
€ 7,16
Direttore di Macchina (con abilitazione entro 3.000 kw)
€ 6,77
€ 7,16
1º Ufficiale coperta/macchina con abilitazione pari o superiore a 3.000 GT/3.000 kw
€ 6,83
€ 7,21
2º Ufficiale coperta/macchina con abilitazione di Ufficiale di navigazione/di macchina
€ 5,29
€ 5,59
1º Ufficiale coperta/macchina con abilitazione entro 3.000 GT/3.000 kw
€ 5,40
€ 5,70
Nostromo/Sottufficiale Capo Servizio
€ 4,18
€ 4,41
Sottufficiale
€ 3,91
€ 4,13
Marinaio/Comune
€ 3,12
€ 3,29
Giovanotto 1a/Garzone
1a€ 2,52
€ 2,67
Giovanotto 2a
€ 2,35
€ 2,49Mozzo
€ 2,17
€ 2,30
N.B.: Per le navi cisterna o non cisterna adibite al trasporto di materie dichiarate infiammabili che raggiungono almeno il 25% del tonnellaggio, le indennità sopra indicate verranno riconosciute nella misura del 28%.
3 - a) Nel caso di ininterrotta permanenza all'estero, con decorrenza dal 61º giorno d'imbarco, e a contare dal giorno della partenza della nave dall'ultimo porto nazionale, saranno corrisposte al marittimo in aggiunta all'indennità di navigazione indicata al punto 1, le seguenti quote giornaliere integrative della indennità di navigazione.
Quota giornaliera
Comandante con-abilitazione pari o superiore a 3.000 GT € 4,60
Direttore di Macchina con abilitazione pari o superiore a 3.000 kw € 4,30
Comandante (con abilitazione entro 3.000 GT) € 2,60
Direttore di Macchina (con abilitazione entro 3.000 kw) € 2,60
1º Ufficiale coperta/macchina con abilitazione pari o superiore a 3.000 GT/3.000 kw € 2,60
2º Ufficiale coperta/macchina con abilitazione di Ufficiale di navigazione/di macchina € 2,10
1º Ufficiale coperta/macchina con abilitazione entro 3.000 GT/3.000 kw € 2,10
Nostromo/Sottufficiale C.S. € 1,60
Sottufficiale € 1,50
Marinaio € 1,20
Giovanotto 1a/Garzone
1a€ 1,00
Giovanotto 2a
€ 0,90Mozzo € 0,80
b) Agli effetti del presente punto 3 il periodo di navigazione si considera continuativo all'estero anche nel caso in cui
chela nave approdi in porto nazionale con sosta di durata inferiore a 60 ore, si considerano non interruttive anche le soste in più porti nazionali che siano complessivamente di durata inferiore a 60 ore con l'esclusione delle navi adibite a linee locali.4 - a) Ai membri dell'equipaggio imbarcati sulle navi che navighino o sostino in zone geografiche ove esista un effettivo rischio di guerra o di pirateria, riconoscendo come tali quelle che, nel tempo, vengono individuate attraverso le intese internazionali in sede IBF (Warlike Operations Area, High Risk Area), verranno corrisposte, in aggiunta alla indennità di navigazione indicata al punto 1, le seguenti quote giornaliere integrative della indennità di navigazione per ogni giorno o frazione di giorno di effettiva permanenza della nave in dette zone o porti:
Quota giornaliera
Comandante con abilitazione pari o superiore a 3.000 GT € 74,80
Direttore di Macchina con abilitazione pari o superiore a 3.000 kw € 69,70
Comandante (con abilitazione entro 3.000 GT) € 53,60
Direttore di Macchina (con abilitazione entro 3.000 kw) € 53,60
1º Ufficiale coperta/macchina con abilitazione pari o superiore a 3.000 GT/3.000 kw € 53,60
2º Ufficiale coperta/macchina con abilitazione di Ufficiale di navigazione/di macchina € 45,20
1º Ufficiale coperta/macchina con abilitazione entro 3.000 GT/3.000 kw € 46,10
Nostromo/Sottufficiale C.S. € 39,20
Sottufficiale € 37,80
Marinaio/Comune € 33,50
Giovanotto 1a/Garzone
1a€ 30,20
Giovanotto 2a
€ 29,10Mozzo € 27,80
b) La decorrenza e la cessazione dell'indennità di navigazione integrativa di cui al presente punto 4 coincideranno con l'inizio e la cessazione dell'applicazione del citato sovrappremio;
5 - a) Quando la nave approdi in un porto riconosciuto, con ordinanza del Ministero competente, colpito da malattia epidemica, verranno corrisposte a tutti i membri dell'equipaggio, in aggiunta all'indennità di navigazione indicata al punto 1, le seguenti quote giornaliere integrative della indennità di navigazione:
Quota giornaliera
Comandante con-abilitazione pari o superiore a 3.000 GT € 3,30
Direttore di Macchina con abilitazione pari o superiore a 3.000 kw € 3,00
Comandante con abilitazione entro 3.000 GT € 1,90
Direttore di Macchina con abilitazione entro 3.000 kw € 1,90
1º Ufficiale coperta/macchina con abilitazione pari o superiore a 3.000 GT/3.000 kw € 1,90
2º Ufficiale coperta/macchina con abilitazione di Ufficiale di navigazione/di macchina € 1,40
1º Ufficiale coperta/macchina con abilitazione entro 3.000 GT/3.000 kw € 1,40
Nostromo/Sottufficiale C.S. € 1,10
Sottufficiale € 1,05
Marinaio/Comune € 0,85
Giovanotto 1a/Garzone
1a€ 0,70
Giovanotto 2a
€ 0,65Mozzo € 0,60
Le suddette quote saranno corrisposte a decorrere dall'arrivo al porto infetto e fino al giorno della libera pratica da detto porto;
b) L'indennità indicata alla lettera a) del presente punto 5 è pure dovuta nell'ipotesi che l'ordinanza del Ministero competente sia emanata successivamente alla data dell'arrivo della nave nel porto infetto, ma in tal caso decorrerà dal giorno dell'approdo e fino a quello della partenza della nave da detto porto;
c) L'indennità indicata alla lettera a) del presente punto 5 è pure dovuta nell'ipotesi che la patente rechi l'annotazione dell'esistenza di uno stato epidemico o peste, o vaiolo o tifo petecchiale, o febbre gialla, ma occorre che l'annotazione sulla patente ricorra testuale l'espressione «epidemica» o «stato epidemico»;
d) Quando si manifesti a bordo un caso di colera, di peste, di vaiolo, di tifo petecchiale o di febbre gialla è dovuta ai membri dell'equipaggio la stessa indennità indicata alla lettera a) del presente punto 5 dal momento della partenza della nave dall'ultimo porto, ma con decorrenza da non oltre 15 giorni prima della constatazione della malattia, fino al giorno dell'ammissione della nave a libera pratica.
6 - Ad ogni effetto le parti stabiliscono che le quote di indennità di navigazione previste nei punti 1, 2, 3, 4 e 5 del presente articolo non possono essere calcolate nella retribuzione, né in ogni altro istituto contrattuale che direttamente o indirettamente implichi la retribuzione quale base di calcolo.
Tale esclusione è dovuta al fatto che l'ammontare di detta indennità è stato pattiziamente determinato tenendo già conto della sua incidenza economica sui singoli istituti e comunque sul globale trattamento erogato ai marittimi.
7 - Fermo restando quanto sopra convenuto le parti per quanto possa occorrere precisano che le quote di indennità di navigazione previste nei punti 1, 2, 3, 4 e 5 del presente articolo non possono essere considerate nel calcolo del compenso orario per il lavoro straordinario, dei riposi compensativi (sabati, domeniche, festività nazionali e infrasettimanali, festività cadenti di domenica, semifestività) e delle relative indennità sostitutive, delle ferie e delle indennità sostitutive delle stesse, della gratifica natalizia e della gratifica pasquale, della tredicesima e della quattordicesima, dell'indennità sostitutiva del preavviso e del trattamento di fine rapporto.
8 - A decorrere dal 1' gennaio 1993 l'Ufficiale di macchina che abbia la responsabilità degli apparati di macchina su un arco di 24 ore, avrà diritto, per la disponibilità alle chiamate, oltre le 8 ore del normale orario di lavoro ad una maggiorazione dell'indennità di navigazione giornaliera di cui al punto 1, art. 35 nella misura del 20%.
NOTA A VERBALE - i Comandanti e Direttori di macchina con abilitazione superiore a 3.000 GT/3.000 kW imbarcati su navi inferiori a 3.000 t.s.l. o 4.000 t.s.c., ai quali viene già applicato, quale condizione di miglior favore adottata a livello aziendale, la Sezione per i Comandanti e Direttori di macchina del naviglio maggiore, continueranno a mantenere detto trattamento.
Art. 30 - Indennità di navigazione
Per le navi superiori a 3.000 t.s.l.
1 - Allo scopo specifico ed esclusivo di tenere conto dell'impegno richiesto dalle esigenze della navigazione marittima, nonché del vincolo di permanenza a bordo della nave e di qualsivoglia disagio, è istituita una indennità di navigazione, per giorno di effettivo imbarco, nelle misure di seguito indicate:
Quota giornaliera | ||
Mediterraneo | Extra Mediterraneo | |
1º Ufficiale | € 3,73 | € 6,79 |
2º Ufficiale | € 2,79 | € 5,21 |
3º Ufficiale | € 2,26 | € 4,33 |
Ufficiale elettrotecnico | € 2,26 | € 4,33 |
Assistente Commissario | € 0,63 | € 0,72 |
Nostromo/Sottuff. C.S. | € 2,10 | € 3,09 |
Sottufficiale | € 2,02 | € 2,82 |
Comune cop./macch./elettrotecnico/cam./2º Cuoco | € 1,43 | € 1,81 |
Carbonaio | € 1,37 | € 1,58 |
Giovanotto 1ª e Giovanotto macchina | € 0,55 | € 0,63 |
Giovanotto 2ª / Garzone 2ª | € 0,51 | € 0,59 |
Mozzo/Piccolo di camera e cucina | € 0,41 | € 0,47 |
2 -a) In aggiunta alle quote di indennità di navigazione giornaliera indicate al punto 1, spetteranno ai marittimi imbarcati sulle navi che navighino o sostino in zone geografiche ove esista un effettivo rischio di guerra o di pirateria, riconoscendo come tali quelle che, nel tempo, vengono individuate attraverso le intese internazionali in sede IBF (Warlike Operations Area, High Risk Area), le seguenti quote giornaliere integrative, per ogni giorno o frazione di giorno di effettiva permanenza della nave in dette zone o porti:
Quota giornaliera | |
1º Ufficiale | € 54,00 |
2º Ufficiale | € 46,00 |
3º Ufficiale | € 43,00 |
Ufficiale elettrotecnico | € 43,00 |
Assistente Commissario | € 10,00 |
Nostromo/Sottuff. C.S. | € 40,00 |
Sottufficiale | € 38,00 |
Comune cop./macch./elettrotecnico/cam./2º Cuoco | € 34,00 |
Carbonaio | € 33,50 |
Giov 1ª e Giov. mac. | € 30,50 |
Giov. 2ª /Garzone 2ª | € 29,52 |
Mozzo/Piccolo di camera e cucina | € 28,00 |
3 - a) Ai marittimi imbarcati su navi cisterna adibite al trasporto di materie infiammabili saranno corrisposte, in aggiunta all'indennità di navigazione di cui al punto 1, le seguenti quote di indennità di navigazione giornaliera:
Quota giornaliera | ||
Mediterraneo | Extra Mediterraneo | |
1º Ufficiale | € 11,42 | € 12,06 |
2º Ufficiale | € 9,64 | € 10,18 |
3º Ufficiale | € 8,96 | € 9,46 |
Ufficiale elettrotecnico | € 8,96 | € 8,96 |
Sottuff. C.S. | € 8,33 | € 8,80 |
Sottufficiale | € 8,01 | € 8,47 |
Comune cop./macch./elettrotecnico/cam./2º Cuoco | € 7,09 | € 7,49 |
Carbonaio | € 7,07 | € 7,47 |
Giov 1ª e Giov. macchina | € 6,40 | € 6,76 |
Giov. 2ª / Garzone 2ª | € 6,18 | € 6,53 |
Mozzo/Piccolo di camera e cucina | € 5,88 | € 6,22 |
Nota 1) Le indennità sopra indicate verranno riconosciute anche nei casi in cui la nave sia adibita al trasporto di esplosivi il cui peso netto raggiunga almeno una tonnellata.
Nota 2) Per le navi cisterna e non cisterna adibite al trasporto di materie dichiarate infiammabili che raggiungano almeno il 25% del tonnellaggio le indennità sopra indicate verranno riconosciute nella misura del 75%.
b) Quando la nave cisterna sosti in un porto per un periodo superiore a quindici giorni e sia riconosciuta libera da gas, le somme di cui sopra non sono dovute per l'ulteriore durata della sosta e dopo la partenza sino a che permarrà in tale stato;
4 - a) Nel caso di ininterrotta permanenza all'estero, con decorrenza dal 61 ° giorno d'imbarco, e a contare dal giorno della partenza della nave dall'ultimo porto nazionale, saranno corrisposte al marittimo in aggiunta all'indennità di navigazione indicata al punto 1, le seguenti quote giornaliere integrative della indennità di navigazione.
Quota giornaliera | |
1º Ufficiale | € 4,50 |
2º Ufficiale | € 3,70 |
3º Ufficiale | € 3,50 |
Ufficiale elettrotecnico | € 3,50 |
Assistente Commissario | € 2,50 |
Nostromo/Sottuff. C.S. | € 3,20 |
Sottufficiale | € 3,10 |
Comune cop./macch./elettrotecnico/cam./2º Cuoco | € 2,80 |
Carbonaio | € 2,70 |
Giov 1ª e Giov. mac. | € 2,50 |
Giov. 2ª /Garzone 2ª | € 2,40 |
Mozzo/Piccolo di camera e cucina | € 2,30 |
b) Agli effetti del presente punto 4 il periodo di navigazione si considera continuativo all'estero, anche nel caso che la nave approdi in porto nazionale con sosta di durata inferiore a 60 ore. Si considerano non interruttive anche le soste in più porti nazionali che siano complessivamente di durata inferiore a 60 ore con esclusione delle navi adibite a linee locali;
5 - a) Quando la nave approdi in un porto riconosciuto colpito da malattia epidemica con Ordinanza del Ministero competente verranno corrisposte a tutto l'equipaggio, per il periodo che decorre dall'arrivo al porto infetto fino al giorno della libera pratica al porto successivo, ma non oltre i quindici giorni dalla partenza dal porto infetto, le seguenti quote giornaliere integrative dell'indennità di navigazione, che si aggiungono a quelle previste al punto 1 :
Quota giornaliera | |
1º Ufficiale | € 3,70 |
2º Ufficiale | € 2,90 |
3º Ufficiale | € 2,60 |
Ufficiale elettrotecnico | € 2,60 |
Assistente Commissario | € 1,00 |
Nostromo/Sottuff. C.S. | € 2,30 |
Sottufficiale | € 2,10 |
Comune cop./macch./elettrotecnico/cam./2º Cuoco | € 1,80 |
Carbonaio | € 1,70 |
Giov 1ª e Giov. mac. | € 1,40 |
Giov. 2ª /Garzone 2ª | € 1,30 |
Mozzo/Piccolo di camera e cucina | € 1,15 |
b) L'indennità è pure dovuta nell'ipotesi che l'Ordinanza del Ministero competente sia emanata successivamente alla data dell'arrivo della nave al porto infetto, ma con riferimento al tempo dell'approdo e della permanenza della nave in detto porto;
c) L'indennità è pure dovuta nell'ipotesi che la patente rechi l'annotazione dell'esistenza di uno stato epidemico di colera o peste, o vaiuolo o tifo petecchiale, o febbre gialla, ma occorre che nell'annotazione sulla patente ricorra testualmente l'espressione "epidemia" o "stato epidemico";
d) Quando si manifesti a bordo un caso di colera, di peste, di vaiuolo, di tifo petecchiale o di febbre gialla, è dovuta all'equipaggio la stessa indennità sopra prevista al momento della partenza della nave dall'ultimo porto, ma in ogni caso con decorrenza da non oltre quindici giorni prima della constatazione della malattia fino al giorno dell'ammissione della nave a libera pratica.
6 - Ad ogni effetto le parti stabiliscono che l'indennità di navigazione di cui al presente articolo non può essere calcolata nella retribuzione, né in ogni altro istituto che direttamente o indirettamente implichi la retribuzione quale base di calcolo. Tale esclusione è dovuta al fatto che l'ammontare di detta indennità è stato pattiziamente determinato, tenendo già conto della sua incidenza economica sui singoli istituti e comunque sul globale trattamento erogato ai lavoratori.
7 - Fermo restando quanto sopra convenuto, le parti, per quanto possa occorrere, precisano, che la indennità di navigazione non può essere considerata nel calcolo del compenso orario del lavoro straordinario, dei riposi compensativi (sabati, domeniche, festività nazionali ed infrasettimanali, festività cadenti di domenica, semifestività) e delle relative indennità sostitutive delle ferie e delle indennità sostitutive delle stesse,
della gratifica natalizia e della gratifica pasquale, dell'indennità sostitutiva del preavviso e del trattamento di fine rapporto.
8 - L'indennità di navigazione non si applica per le navi traghetto in servizio locale negli stretti i cui equipaggi non abbiano il vincolo di permanenza a bordo oltre il normale orario di lavoro.
9 -In sostituzione di detta indennità possono essere stabilite indennità di natura diversa compensative di particolari oneri e prestazioni derivanti dal tipo di servizio ed il cui importo complessivo sia equivalente, riproporzionato per tener conto di tutti gli eventuali oneri riflessi, all'importo dell'indennità di navigazione non corrisposta. Ciò in quanto la predetta indennità di navigazione ha una natura giuridica che non troverebbe riscontro nella fattispecie per la quale è stata posta la deroga.
Navi con certificazione IAQ1
10 - L'Ufficiale di macchina che abbia la responsabilità degli apparati di macchina su un arco di 24 ore, avrà diritto per la disponibilità alle chiamate, oltre le 8 ore del normale orario di lavoro, ad una maggiorazione dell'indennità di navigazione giornaliera di cui al punto 1 del presente articolo nella misura del 20%.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 3 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 30 - Indennità di navigazione
Per le navi superiori a 3.000 ts.l.
1 - Allo scopo specifico ed esclusivo di tenere conto dell'impegno richiesto dalle esigenze della navigazione marittima, nonché del vincolo di permanenza a bordo della nave e/o di qualsivoglia disagio, è istituita una indennità di navigazione, per giorno di effettivo imbarco, nelle misure di seguito indicate:
Quota giornaliera
Mediterraneo
Extra Mediterraneo
1º Ufficiale
€ 3,73
€ 6,79
2º Ufficiale
€ 2,79
€ 5,21
3º Ufficiale
€ 2,26
€ 4,33
Ufficiale elettrotecnico
€ 2,26
€ 4,33
Assistente Commissario
€ 0,63
€ 0,72
Nostromo/Sottuff. C.S.
€ 2,10
€ 3,09
Sottufficiale
€ 2,02
€ 2,82
Comune cop./macch./elettrotecnico/cam./2º Cuoco
€ 1,43
€ 1,81
Carbonaio
€ 1,37
€ 1,58
Giovanotto /Garzone
1a e Giovanotto macchina€ 0,55
€ 0,63
Giovanotto 2a / Garzone 2a
€ 0,51
€ 0,59Mozzo/Piccolo di camera e cucina
€ 0,41
€ 0,47
2- a) In aggiunta alle quote di indennità di navigazione giornaliera indicate al punto 1, spetteranno ai marittimi imbarcati sulle navi che navighino o sostino in zone geografiche ove esista un effettivo rischio di guerra o di pirateria, riconoscendo come tali quelle che, nel tempo, vengono individuate attraverso le intese internazionali in sede IBF (Warlike Operations Area, High Risk Area), le seguenti quote giornaliere integrative, per ogni giorno o frazione di giorno di effettiva permanenza della nave in dette zone o porti:
Quota giornaliera
1º Ufficiale
€ 54,00
2º Ufficiale
€ 46,00
3º Ufficiale
€ 43,00
Ufficiale elettrotecnico
€ 43,00
Assistente Commissario
€ 10,00
Nostromo/Sottuff. C.S.
€ 40,00
Sottufficiale
€ 38,00
Comune cop./macch./elettrotecnico/cam./2º Cuoco
€ 34,00
Carbonaio
€ 33,50
Giov. /Garzone
1a e Giov. mac.€ 30,50
Giov. 2a / Garzone 2a
€ 29,52Mozzo/Piccolo di camera e cucina
€ 28,00
3 - a) Ai marittimi imbarcati su navi cisterna adibite al trasporto di materie infiammabili saranno corrisposte, in aggiunta all'indennità di navigazione di cui al punto 1, le seguenti quote di indennità di navigazione giornaliera:
Quota giornaliera
Mediterraneo
Extra Mediterraneo
1º Ufficiale
€ 11,42
€ 12,06
2º Ufficiale
€ 9,64
€ 10,18
3º Ufficiale
€ 8,96
€ 9,46
Ufficiale elettrotecnico
€ 8,96
€ 8,96
Sottuff. C.S.
€ 8,33
€ 8,80
Sottufficiale
€ 8,01
€ 8,47
Comune cop./macch./elettrotecnico/cam./2º Cuoco
€ 7,09
€ 7,49
Carbonaio
€ 7,07
€ 7,47
Giov. /Garzone
1a e Giov. mac.€ 6,40
€ 6,76
Giov. 2a / Garzone 2a
€ 6,18
€ 6,53Mozzo/Piccolo di camera e cucina
€ 5,88
€ 6,22
Nota 1) Le indennità sopra indicate verranno riconosciute anche nei casi in cui la nave sia adibita al trasporto di esplosivi il cui peso netto raggiunga almeno una tonnellata.
Nota 2) Per le navi cisterna e non cisterna adibite al trasporto di materie dichiarate infiammabili che raggiungano almeno il 25% del tonnellaggio le indennità sopra indicate verranno riconosciute nella misura del 75%.
b) Quando la nave cisterna sosti in un porto per un periodo superiore a quindici giorni e sia riconosciuta libera da gas, le somme di cui sopra non sono dovute per l'ulteriore durata della sosta e dopo la partenza sino a che permarrà in tale stato;
4 - a) Nel caso di ininterrotta permanenza all'estero, con decorrenza dal 61º giorno d'imbarco, e a contare dal giorno della partenza della nave dall'ultimo porto nazionale, saranno corrisposte al marittimo in aggiunta all'indennità di navigazione indicata al punto 1, le seguenti quote giornaliere integrative della indennità di navigazione.
Quota giornaliera
1º Ufficiale
€ 4,50
2º Ufficiale
€ 3,70
3º Ufficiale
€ 3,50
Ufficiale elettrotecnico
€ 3,50
Assistente Commissario
€ 2,50
Nostromo/Sottuff. C.S.
€ 3,20
Sottufficiale
€ 3,10
Comune cop./macch./elettrotecnico/cam./2º Cuoco
€ 2,80
Carbonaio
€ 2,70
Giov. /Garzone
1a e Giov. mac.€ 2,50
Giov. 2a / Garzone 2a€ 2,40
Mozzo/Piccolo di camera e cucina
€ 2,30
b) Agli effetti del presente punto 4 il periodo di navigazione si considera continuativo all'estero, anche nel caso che la nave approdi in porto nazionale con sosta di durata inferiore a 60 ore. Si considerano non interruttive anche le soste in più porti nazionali che siano complessivamente di durata inferiore a 60 ore con esclusione delle navi adibite a linee locali;
5 - a) Quando la nave approdi in un porto riconosciuto colpito da malattia epidemica con Ordinanza del Ministero competente verranno corrisposte a tutto l'equipaggio, per il periodo che decorre dall'arrivo al porto infetto fino al giorno della libera pratica al pòrto successivo, ma non oltre i quindici giorni dalla partenza dal porto infetto, le seguenti quote giornaliere integrative dell'indennità di navigazione, che si aggiungono a quelle previste al punto 1:
Quota giornaliera
1º Ufficiale
€ 3,70
2º Ufficiale
€ 2,90
3º Ufficiale
€ 2,60
Ufficiale elettrotecnico
€ 2,60
Assistente Commissario
€ 1,00
Nostromo/Sottuff. C.S.
€ 2,30
Sottufficiale
€ 2,10
Comune cop./macch./elettrotecnico/cam./2º Cuoco
€ 1,80
Carbonaio
€ 1,70
Giov. /Garzone
1a e Giov. mac.€ 1,40
Giov. 2a / Garzone 2a€ 1,30
Mozzo/Piccolo di camera e cucina
€ 1,15
b) L'indennità è pure dovuta nell'ipotesi che l'Ordinanza del Ministero competente sia emanata successivamente alla data dell'arrivo della nave al porto infetto, ma con riferimento al tempo dell'approdo e della permanenza della nave in detto porto;
c) L'indennità è pure dovuta nell'ipotesi che la patente rechi l'annotazione dell'esistenza di uno stato epidemico di colera o peste, o vaiolo o tifo petecchiale, o febbre gialla, ma occorre che nell'annotazione sulla patente ricorra testualmente l'espressione "epidemia" o "slato epidemico";
d) Quando si manifesti a bordo un caso di colera, di peste, di vaiolo, di tifo petecchiale o di febbre gialla, è dovuta all'equipaggio la stessa indennità sopra prevista al momento della partenza della nave dall'ultimo porto, ma in ogni caso con decorrenza da non oltre quindici giorni prima della constatazione della malattia fino al giorno dell'ammissione della nave a libera pratica
6 - Ad ogni effetto le parti stabiliscono che l'indennità di navigazione di cui al presente articolo non può essere calcolata nella retribuzione, né in ogni altro istituto contrattuale che direttamente o indirettamente implichi la retribuzione quale base di calcolo. Tale esclusione è dovuta al fatto che l'ammontare di detta indennità è stato pattiziamente determinato, tenendo già conto della sua incidenza economica sui singoli istituti e comunque sul globale trattamento erogato ai lavoratori.
7 - Fermo restando quanto sopra convenuto, le parti, per quanto possa occorrere, precisano, che la indennità di navigazione non può essere considerata nel calcolo del compenso orario del lavoro straordinario, dei riposi compensativi (sabati, domeniche, festività nazionali ed infrasettimanali, festività cadenti di domenica, semifestività) e delle relative indennità sostitutive delle ferie e delle indennità sostitutive delle stesse, della gratifica natalizia e della gratifica pasquale, dell'indennità sostitutiva del preavviso e del trattamento di fine rapporto.
8 - L'indennità di navigazione non si applica per le navi traghetto in servizio locale negli stretti i cui equipaggi non abbiano il vincolo di permanenza a bordo oltre il normale orario di lavoro.
9 -In sostituzione di detta indennità possono essere stabilite indennità di natura diversa compensative di particolari oneri e/o prestazioni derivanti dal tipo di servizio ed il cui importo complessivo sia equivalente, riproporzionato per tener conto di tutti gli eventuali oneri riflessi, all'importo dell'indennità di navigazione non corrisposta. Ciò in quanto la predetta indennità di navigazione ha una natura giuridica che non troverebbe riscontro nella fattispecie per la quale è stata posta la deroga.
Navi con certificazione IAQ1
10- L'Ufficiale di macchina che abbia la responsabilità degli apparati di macchina su un arco di 24 ore, avrà diritto per la disponibilità alle chiamate, oltre le 8 ore del normale orario di lavoro, ad una maggiorazione dell'indennità di navigazione giornaliera di cui al punto 1 del presente articolo nella misura del 20%.
Art. 31 - Spese di viaggio, ingaggio e rimpatrio
1 - Le spese documentate di trasporto, vitto e di eventuale alloggio per l'imbarco a bordo della nave (dal Comune di residenza del marittimo al porto di imbarco) saranno a carico dell'armatore, secondo i criteri definiti aziendalmente o da contrattazione di secondo livello, sempre che il marittimo abbia mantenuto l'impegno a imbarcarsi.
2 - Le spese documentate di trasporto, vitto e di eventuale alloggio sostenute per il rimpatrio (o il ritorno, nel caso di sbarco in porto nazionale) fino al Comune di residenza del marittimo, se non coperte dall'Ente assicurativo, saranno a carico dell'armatore, secondo i criteri definiti aziendalmente, fatte salve le seguenti casistiche:
- le suddette spese saranno addebitate al marittimo in caso di sbarco per fatto imputabile alla sua volontà o colpa, ad eccezione dei casi di morte del padre, della madre, dei figli, del coniuge o convivente risultante da documentazione anagrafica o per fatto grave (ad es. terremoto, alluvione nel luogo di residenza, ecc.) da segnalare tempestivamente all'armatore e da documentare entro 10 giorni dallo sbarco, fermo restando l'obbligo dell'armatore di provvedere al rimpatrio nel rispetto di quanto previsto dalla normativa internazionale;
- in caso di sbarco per malattia con prognosi inferiore a 15 giorni, al marittimo sarà garantito soltanto il rimpatrio, senza alcuna spesa a suo carico, fino al Paese di residenza, in attuazione delle disposizioni della MLC 2006.
3 - Se il marittimo ne fa richiesta al momento dell'imbarco e non vi è aumento di spesa, il rimpatrio può essere effettuato provvedendo al suo ritorno in altra località da lui indicata. Il rimpatrio è effettuato a cura dell'armatore a mezzo motonave, ferrovia o aereo. In quest'ultimo caso è facoltà dell'armatore di far seguire i bagagli con altro mezzo, per i bagagli al seguito i limiti di peso sono quelli stabiliti dalla compagnia aerea.
4 - Durante il viaggio di rimpatrio (o di ritorno, nel caso di sbarco in porto nazionale) il marittimo beneficerà delle coperture assicurative secondo le vigenti disposizioni di Legge e della presente Sezione.
5 - Qualora l'imbarco sia preceduto da un periodo di ingaggio, decorrente dalla data di consegna del libretto di navigazione, il marittimo avrà diritto per tale periodo, sempre che abbia mantenuto l'impegno ad imbarcarsi, al pagamento del minimo contrattuale, del supplemento paga per anzianità e al riconoscimento delle spese documentate di vitto, secondo i criteri definiti aziendalmente. Nel caso che il lavoratore marittimo debba imbarcare in porto diverso da quello di ingaggio, il trasferimento sarà effettuato a cura dell'armatore.
6 - Il periodo di ingaggio, seguito da imbarco, sarà considerato utile agli effetti della determinazione dell'anzianità di servizio.
Art. 32 - Termini e modalità di corresponsione delle paghe e altre competenze dei marittimi
1 - Il minimo contrattuale, l'indennità di navigazione, il supplemento paga per anzianità ed eventuali compensi e indennità spettanti ai lavoratori marittimi per qualunque titolo saranno corrisposti ogni mese con accredito della valuta entro il giorno 10 (dieci) del mese successivo, salvo diversa prassi aziendale.
2 - Durante l'imbarco potranno essere corrisposti acconti ai lavoratori marittimi fino alla concorrenza dell'80% del minimo contrattuale, salvo diversa prassi aziendale. In caso di utilizzo di denaro contante l'acconto potrà essere riconosciuto entro i limiti di Legge.
3 - Gli acconti in valuta estera saranno corrisposti e saranno ragguagliati al cambio ufficiale del giorno del pagamento. L'ammontare del controvalore in euro al cambio ufficiale degli acconti corrisposti in valuta non potrà superare il saldo spettante al lavoratore marittimo per le competenze maturate a suo favore al momento della corresponsione dell'acconto.
4 - Ad ogni lavoratore marittimo, ai sensi di Legge, salvo particolari posizionamenti della nave o difficoltà logistiche, sarà consegnato, a carico del datore di lavoro, un cedolino paga sul quale saranno specificatamente registrate le competenze e tutti i compensi liquidati.
5 - Qualora un marittimo sia tenuto prigioniero sulla nave o fuori della nave in seguito ad atti di pirateria o rapina armata contro le navi, il trattamento previsto dal contratto di arruolamento e dalla presente Sezione dovrà continuare a essere erogato durante l'intero periodo della prigionia e fino a che il marittimo sia rilasciato e debitamente rimpatriato o, nel caso di decesso durante la prigionia, fino alla data della morte.
Art. 33 - Gratifica natalizia (13ª) e gratifica pasquale (14ª)
1 - Sia in occasione del Natale che della Pasqua sarà corrisposta ai marittimi che abbiano compiuto un anno di imbarco una gratifica costituita da una mensilità dei seguenti elementi:
a) minimo contrattuale;
b) supplemento paga per il personale di Stato Maggiore di cui all'allegato n. 2;
c) valore convenzionale della panatica come stabilito dall'art. 39;
d) eventuali scatti di cui agli artt. 27 e 79.
2 - Ai marittimi entrati in servizio nel corso dell'anno o che cessino dal servizio nel corso dell'anno, la gratifica natalizia (13A) e quella pasquale (14A) saranno corrisposte in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi di imbarco compiuti. Per le frazioni di mese verranno corrisposti i ratei giornalieri.
3 - Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, in occasione della liquidazione delle altre competenze, saranno corrisposte anche le quote parti della gratifica natalizia (13ª) e pasquale (14ª).
4 - Ferma restando l'abilitazione professionale del marittimo, nel caso di impiego pro-tempore, nel corso dell'anno, di un marittimo presso lo stesso Armatore con grado superiore a quello attribuito al momento della liquidazione delle gratifiche, la liquidazione stessa sarà effettuata computando i ratei della maggiore retribuzione percepita nel periodo di funzionamento.
5 - I ratei delle gratifiche natalizie (13ª) e pasquali (14ª) saranno da considerarsi ai fini del computo dell'indennità sostitutiva dei riposi compensativi e delle ferie.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno reciprocamente atto che, quale espresso presupposto di conclusione e stipulazione dell'Accordo di rinnovo del C. C.N.L. 3 luglio 1981 e cioè a partire dall'entrata in vigore della normativa contrattuale sulla "mensilizzazione" per il personale in C.R.L., i ratei delle gratifiche natalizia e pasquale sono stati esclusi dal computo dell'indennità sostitutiva dei riposi compensativi e delle ferie limitatamente a tale personale, per il quale vige la normativa di cui all'art. 77.
Per il personale marittimo in C.R.L., i ratei della 13ª e della 14ª entreranno invece a far parte della base di calcolo per la liquidazione dei riposi compensativi e delle ferie in caso di cancellazione dall'elenco della C.R.L. nel corso dell'anno.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 3 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 33 - Gratifica natalizia (13ª) e gratifica pasquale (14ª)
1 - Sia in occasione del Natale che della Pasqua sarà corrisposta ai marittimi che abbiano compiuto un anno di imbarco una gratifica costituita da una mensilità dei seguenti elementi:
a) minimo contrattuale;
b) supplemento paga per il personale di Stato Maggiore di cui all'allegato n. 2;
c) valore convenzionale della panatica come stabilito dall'art. 39;
d) eventuali scatti di cui agli artt. 27 e 79,
2 - Ai marittimi entrati in servizio nel corso dell'anno o che cessino dal servizio nel corso dell'anno, la gratifica natalizia (13ª) e quella pasquale (14ª) saranno corrisposte in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi di imbarco compiuti. Per le frazioni di mese verranno corrisposti i ratei giornalieri.
3 - Nei caso di cessazione del
rapporto di lavorocontratto di arruolamento, in occasione della liquidazione delle altre competenze, saranno corrisposte anche le quote parti della gratifica natalizia (13ª) e pasquale (14ª).4 - Ferma restando l'abilitazione professionale del marittimo, nel caso di impiego pro-tempore, nel corso dell'anno, di un marittimo presso lo stesso Armatore con grado superiore a quello attribuito al momento della liquidazione delle gratifiche, la liquidazione stessa sarà effettuata computando i ratei della maggiore retribuzione percepita nel periodo di funzionamento.
5 - I ratei delle gratifiche natalizie (13ª) e pasquali (14ª) saranno da considerarsi ai fini del computo dell'indennità sostitutiva dei riposi compensativi e delle ferie.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno reciprocamente atto che, quale espresso presupposto di conclusione e stipulazione dell'Accordo di rinnovo del CCNL 3 luglio 1981 e cioè a partire dall'entrata in vigore della normativa contrattuale sulla "mensilizzazione" per il personale in C.R.L., i ratei delle gratifiche natalizia e pasquale sono stati esclusi dal computo dell'indennità sostitutiva dei riposi compensativi e delle ferie limitatamente a tale personale, per il quale vige la normativa di cui all'art. 17.
Per il personale marittimo in C.R.L., i ratei della 13ª e della 14ª entreranno invece a far parte della base di calcolo per la liquidazione dei riposi compensativi e delle ferie in caso di cancellazione dall'elenco della C.R.L. nel corso dell'anno.
Art. 34 - Assegno per il nucleo familiare
1 - L'assegno per il nucleo familiare è corrisposto ai marittimi nelle misure e con le modalità stabilite per i lavoratori dell'industria dalle apposite disposizioni (1).
(1) In base alle vigenti disposizioni di Legge l'assegno per il nucleo familiare è pure dovuto per il periodo di preavviso, anche se il datore di lavoro si sia avvalso della facoltà di sostituire ad esso la relativa indennità, e per il periodo di ferie fruite.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 3 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 34 - Assegno per il nucleo familiare
1 - L'assegno per il nucleo familiare è corrisposto ai marittimi nelle misure e con le modalità stabilite per i lavoratori dell'industria dalle apposite disposizioni (1).
(1) In base alle vigenti disposizioni di Legge l'assegno per il nucleo familiare è pure dovuto per il periodo di preavviso, anche se il datore di lavoro si sia avvalso della facoltà di sostituire ad esso la relativa indennità, e per il periodo di ferie fruite.
COMMENTO: sono stati ormai sostituiti dall'Assegno Unico Universale che, trattandosi di prestazione diretta dell'INPS a favore del cittadino, non necessita di essere citata nel CCNL.
Art. 35 - Compensi per lavoro straordinario
1 - Ogni lavoro eseguito dai componenti dell'equipaggio oltre l'orario normale di lavoro è considerato lavoro straordinario.
2 - Le ore di lavoro straordinario massime dovranno essere compatibili con le ore minime di riposo previste dalle disposizioni di Legge.
3 - Non è considerato lavoro straordinario qualunque lavoro per la sicurezza della nave e del carico.
4 - La quota oraria per il lavoro straordinario si determina dividendo il minimo contrattuale per il divisore 184. Il valore così ottenuto sarà maggiorato secondo le seguenti percentuali:
Diurno feriale | Notturno feriale | Notturno festivo |
25% | 25% | 33% |
5 - Agli effetti dei compensi per lavoro straordinario per ore notturne si intendono quelle comprese tra le ore 20 e le ore 6.
6 - Le parti dichiarano espressamente che i riconoscimenti di ore di straordinario, i compensi per lavoro straordinario, anche se continuativi e/o predeterminati e/o forfettizzati, debbono essere esclusi, anche a livello aziendale, a qualsiasi titolo dalla retribuzione, essendo voluti come elementi distinti ed autonomi espressamente ribandendosi l'esclusione dei medesimi dal calcolo delle indennità sostitutive delle ferie e dei riposi compensativi nonché di ogni altro istituto che, direttamente o indirettamente, implichi la retribuzione quale base di calcolo. Pertanto, anche in relazione alla specialità del rapporto di lavoro nautico, le parti dichiarano che hanno sempre voluto escludere i riconoscimenti di ore di lavoro straordinario, i compensi per lavoro straordinario anche se continuativi e/o predeterminati e/o forfetizzati dal computo degli istituti contrattuali sui quali sono state calcolate le "indennità fisse".
Art. 36 - Deleghe del marittimo per il pagamento di parte della retribuzione
1 - Ai sensi della normativa nazionale ed internazionale, non sono consentite deleghe per la riscossione delle competenze, salvo casi particolari autorizzati dal lavoratore marittimo a mezzo di procura conferita per atto pubblico.
1 - Al marittimo sono garantiti alloggi e aree equipaggio sicure ed in condizioni dignitose, così come previsto dagli standard nazionali ed internazionali ILO, con particolare attenzione alla metratura della cabina, alla ventilazione ed al condizionamento, alla soglia di rumorosità, vibrazione, illuminazione ed ai presidi sanitari. In caso di assenza di alloggi a bordo, la contrattazione di secondo livello disciplinerà l'individuazione di adeguate soluzioni alternative.
2 - Le forniture di vitto e acqua potabile devono essere in linea con gli standard nazionali, internazionali ILO per quanto riguarda quantità, valore nutrizionale, qualità e varietà e terranno in considerazione la durata e la natura del viaggio nonché il numero di marittimi presenti a bordo.
3 - Per la somministrazione del vitto si terrà conto delle abitudini alimentari dei marittimi con particolare riferimento al credo religioso.
4 - Due marittimi franchi dal servizio appartenenti alle sezioni coperta, macchina e camera con esclusione dei Sottufficiali capiservizio e che accettino l'incarico, assisteranno, a turno settimanale, secondo l'ordine di iscrizione nel ruolino di equipaggio, senza diritto a compensi, al prelevamento, confezionamento e distribuzione dei viveri per l'equipaggio e segnaleranno al Comando di bordo le eventuali manchevolezze.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 3 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 37 - Alloggio e vitto
1 - Al marittimo sono garantiti alloggi e aree equipaggio sicure ed in condizioni dignitose, così come previsto dagli standard nazionali ed internazionali ILO, con particolare attenzione alla metratura della cabina, alla ventilazione ed al condizionamento, alla soglia di rumorosità, vibrazione, illuminazione ed ai presidi sanitari. In caso di assenza di alloggi a bordo, la contrattazione di secondo livello disciplinerà l'individuazione di adeguate soluzioni alternative.
2 - Le forniture di vitto, nell'ambito del servizio mensa,
e di acqua potabiledovrannodevonoessere gratuite e in linea con gli standard nazionali, internazionali ILO per quanto riguarda quantità, valore nutrizionale, qualità, e varietà saranno bilanciate e terranno in considerazione la durata e la natura del viaggio nonché il numero di marittimi presenti a bordo. Sarà, inoltre, sempre garantito l'accesso gratuito all'acqua potabile3 - Per la somministrazione del vitto si terrà conto delle abitudini alimentari dei marittimi con particolare riferimento al credo religioso.
4 - Due marittimi franchi dal servizio appartenenti alle sezioni coperta, macchina e camera con esclusione dei Sottufficiali capiservizio e che accettino l'incarico, assisteranno, a turno settimanale, secondo l'ordine di iscrizione nel ruolino di equipaggio, senza diritto a compensi, al prelevamento, confezionamento e distribuzione dei viveri per l'equipaggio e segnaleranno al Comando di bordo le eventuali manchevolezze.
Art. 38 - Indennità sostitutiva della panatica
1 - Durante l'imbarco, nel caso eccezionale di nave armata che non fornisca servizio di mensa, oppure di nave disarmata o in riparazione senza servizio di mensa e negli altri casi in cui non possa essere somministrato il vitto in natura, il datore di lavoro dovrà corrispondere in sostituzione del vitto una indennità giornaliera forfettizzata da concordare con le OO.SS. a livello aziendale.
2 - Tale indennità sarà corrisposta anche per i giorni di viaggio, in particolare per prendere imbarco, per il trasbordo e per rientrare nella località di residenza dopo la cessazione del contratto di arruolamento.
3 - In caso di mancato accordo a livello aziendale, l'armatore dovrà farsi carico delle spese di vitto, nel limite di 15 euro a pasto, a fronte di giustificativi di spesa.
Art. 39 - Valore della panatica convenzionale
1 - In tutti i casi in cui occorra computare la panatica quale coefficiente della retribuzione o considerarla come coefficiente di calcolo per la liquidazione di indennità (ad esempio: indennità sostitutiva del preavviso, indennità di risoluzione del rapporto di lavoro, indennità sostitutiva delle ferie o dei riposi compensativi, indennità giornaliera in caso di malattia o infortunio, gratifica natalizia, gratifica pasquale, ecc.) il valore da attribuire alla panatica convenzionale è determinato nelle misure seguenti:
Comandante e Direttore di macchina (per navi fino a 3.000 t.s.l.) e Ufficiali: € 10,00
Sottufficiali e Comuni: € 7,00
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 3 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 39 - Valore della panatica convenzionale
1 - In tutti i casi in cui occorra computare la panatica quale coefficiente della retribuzione o considerarla come coefficiente di calcolo per la liquidazione di indennità (ad esempio: indennità sostitutiva del preavviso,
indennità di risoluzione del rapporto di lavorotrattamento di fine rapporto, indennità sostitutiva delle ferie o dei riposi compensativi, indennità giornaliera in caso di malattia o infortunio, gratifica natalizia, gratifica pasquale, ecc.) il valore da attribuire alla panatica convenzionale è determinato nelle misure seguenti:
Comandante e Direttore di macchina (per navi fino a 3.000 t.s.l.) e Ufficiali: € 10,00
Sottufficiali e Comuni: € 7,00
CAPO VIII - GIORNI FESTIVI - FERIE - CONGEDI - MATERNITÀ
1 - Sono considerati giorni festivi:
a) tutte le domeniche;
b) l'Anniversario della Liberazione (25 aprile),
la Festa del lavoro (1 ° maggio),
la Festa della Repubblica (2 giugno);
c) le seguenti ulteriori festività:
- 1º gennaio (Capodanno);
- 6 gennaio (Epifania);
- Lunedì di Pasqua;
- 15 agosto (Assunzione);
- 1º novembre (Ognissanti);
- 8 dicembre (Immacolata Concezione);
- 25 dicembre (Natale);
- 26 dicembre (s. Stefano).
2 - Sono considerati semifestivi e cioè festivi nelle sole ore pomeridiane i giorni seguenti:
- Venerdì Santo;
- 24 dicembre.
3 - Per il trattamento relativo alle sole giornate festive del 19 marzo, dell'Ascensione, del Corpus Domini, del 29 giugno, soppresse a seguito della Legge 5 marzo 1977, n. 54 si stabilisce quanto segue:
- 19 marzo (S. Giuseppe), l'Ascensione, il Corpus Domini ed il 29 giugno sono considerate alla stregua di ogni altro giorno normalmente lavorativo e non daranno diritto ad alcun altro emolumento o indennità. In compenso il periodo annuale di ferie è stato aumentato di un equivalente numero di giornate.
AVVERTENZA - Nel testo della presente Sezione, per «festività nazionali» si intendono le ricorrenze del 25 aprile, del 1º maggio e del 2 giugno. Per «festività infrasettimanali» si intendono le festività che normalmente cadono in giorno infrasettimanale, escluse le «festività nazionali».
Art. 41 - Giorni festivi trascorsi a bordo
1 - Durante la navigazione o durante i servizi in porto, i turni di servizio continuano anche nei giorni festivi secondo l'orario normale di lavoro (domeniche o festività infrasettimanali comprese le festività nazionali).
2 - Ai marittimi saranno riconosciuti tanti giorni di riposo compensativo quanti saranno i giorni di domenica e i giorni di festività infrasettimanali (comprese le festività nazionali) trascorsi a bordo.
3 - Qualora il marittimo nei predetti giorni presti lavoro oltre l'orario normale di servizio, gli verrà corrisposto per dette ore il compenso per lavoro straordinario.
4 - In caso di malattia od infortunio nel corso dell'imbarco con conseguente esenzione dal servizio, al marittimo rimasto a bordo ammalato o infortunato sarà riconosciuto il riposo compensativo per le giornate di domenica e di festività infrasettimanali trascorse a bordo.
5 - Le modalità per fruire dei riposi compensativi maturati durante il periodo di imbarco potranno essere concordate nella contrattazione di secondo livello. In mancanza i riposi compensativi dovranno essere concessi appena possibile durante le soste in porto con facoltà di scendere a terra. Compatibilmente con le esigenze di servizio i comandi di bordo faranno godere i riposi compensativi nel porto nazionale più vicino alla località di residenza del marittimo.
6 - Nel caso che durante il corso del contratto di arruolamento per esigenze di servizio non sia stato possibile godere dei riposi compensativi, l'Armatore indennizzerà il marittimo mediante il pagamento di tante giornate o pro-rata secondo quanto previsto all'art. 28.
7 - Qualora una delle festività nazionali o una delle festività normalmente infrasettimanali cada di domenica sarà corrisposto al marittimo, in aggiunta a quanto previsto dai commi precedenti del presente articolo, il pagamento di un importo pari ad 1/26mo del minimo contrattuale, degli eventuali scatti di anzianità, delle indennità previste per le singole qualifiche che sono qui di seguito in modo esclusivo elencate: supplemento paga per il personale di Stato Maggiore di cui all'allegato 2 e, se il marittimo è in Turno Particolare, un trentesimo del rateo mensile di 13ª e 14ª.
8 - Qualora un giorno semifestivo cada di domenica sarà riconosciuto al marittimo il solo trattamento previsto per la domenica.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 3 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 41 - Giorni festivi trascorsi a bordo
1 - Durante la navigazione o durante i servizi in porto, i turni di servizio continuano anche nei giorni festivi secondo l'orario normale di lavoro (domeniche o festività infrasettimanali comprese le festività nazionali).
2 - Ai marittimi saranno riconosciuti tanti giorni di riposo compensativo quanti saranno i giorni di domenica e i giorni di festività infrasettimanali (comprese le festività nazionali) trascorsi a bordo.
3 - Qualora il marittimo nei predetti giorni presti lavoro oltre l'orario normale di servizio, gli verrà corrisposto per dette ore il compenso per lavoro straordinario.
4 - In caso di malattia od infortunio nel corso dell'imbarco con conseguente esenzione dal servizio, al marittimo rimasto a bordo ammalato o infortunato sarà riconosciuto il riposo compensativo per le giornate di domenica e di festività infrasettimanali trascorse a bordo.
5 - Le modalità per fruire dei riposi compensativi maturati durante il periodo di imbarco potranno essere concordate nella contrattazione di secondo livello. In mancanza i riposi compensativi dovranno essere concessi appena possibile durante le soste in porto con facoltà di scendere a terra. Compatibilmente con le esigenze di servizio i comandi di bordo faranno godere i riposi compensativi nel porto nazionale più vicino alla località di residenza del marittimo.
6 - Nel caso in cui nel
che durante ilcorso del contratto di arruolamento per esigenze di servizio non sia stato possibile godere dei riposi compensativi, l'Armatore indennizzerà il marittimo mediante il pagamento di tante giornate o pro-rata secondo quanto previsto all'art. 287 - Qualora una delle festività nazionali o una delle festività normalmente infrasettimanali cada di domenica sarà corrisposto al marittimo, in aggiunta a quanto previsto dai commi precedenti del presente articolo, il pagamento di un importo pari ad 1/26mo del minimo contrattuale, degli eventuali scatti di anzianità, delle indennità previste per le singole qualifiche che sono qui di seguito in modo esclusivo elencate: supplemento paga per il personale di Stato Maggiore di cui all'allegato 2 e, se il marittimo è in Turno Particolare, un trentesimo del rateo mensile di 13ª e 14ª.
8 - Qualora un giorno semifestivo cada di domenica sarà riconosciuto al marittimo il solo trattamento previsto per la domenica.
1 - A tutti i componenti dell'equipaggio è riconosciuto un periodo feriale di 34 giorni per ogni anno di servizio o pro-rata, da fruire in giorni di calendario con esclusione delle domeniche e delle altre festività comprese nel periodo feriale stesso.
2 - Per le navi inferiori a 3.000 t.s.l. o 4.000 t.s.c., le giornate di ferie, per i Comandanti e Direttori di macchina, sono 35.
3 - Le modalità per fruire delle ferie maturate durante il periodo di imbarco potranno essere concordate nella contrattazione di secondo livello. In mancanza, qualora l'Armatore, per imprescindibili ragioni di servizio, non potesse concedere, in tutto o in parte, le ferie annuali, corrisponderà al marittimo altrettante giornate calcolate in base ad 1/26mo del minimo contrattuale, valore convenzionale della panatica, supplemento paga per il personale di Stato Maggiore e ad 1/30mo del rateo di gratifica natalizia e pasquale e degli eventuali scatti di cui agli artt. 27 e 79.
Dichiarazione a verbale
Con la fissazione del periodo feriale a 30 giorni (aumentato a 34 giorni) convenuto con il presente accordo di rinnovo, le parti si danno reciprocamente atto della completa attuazione attraverso lo strumento contrattuale delle disposizioni contenute nella Maritime Labour Convention, 2006.
NORMA TRANSITORIA (5 agosto 1999)
Riduzione orario di lavoro
Premesso
a) che le festività del 2 giugno e del 4 novembre sono attualmente compensate con una quota giornaliera di retribuzione così come previsto dal verbale di intesa Confitarma-OO.SS.LL. del 12 luglio 1977 in applicazione della Legge n. 54 del 5 marzo 1977;
b) che una giornata di permesso retribuito, con decorrenza 1º luglio 1989 è già prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro per le navi superiori a 3.000 t.s.l., all'art. 49, comma 4;
c) che ulteriori 8 ore, pari ad un giorno, sono state richieste dalle OO.SS.LL. come ulteriore riduzione di orario su base annua;
le parti convengono che
con decorrenza 1º gennaio 2000 la prestazione lavorativa annuale verrà ridotta complessivamente di 32 ore pari a quattro giornate di lavoro recuperando la monetizzazione delle due giornate festive e della giornata di riposo concesse con il contratto del 1989 ed aggiungendo 8 ore di riduzione di orario.
La riduzione di 32 ore verrà fruita aumentando le giornate di ferie di 4 giorni. Una diversa attuazione della riduzione dell'orario di lavoro su base annua potrà essere determinata con accordi a livello aziendale.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 3 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 42 - Ferie
1 - A tutti i componenti dell'equipaggio è riconosciuto un periodo feriale di 34 giorni per ogni anno di servizio o pro-rata, da fruire in giorni di calendario con esclusione delle domeniche e delle altre festività comprese nel periodo feriale stesso.
2 - Per le navi inferiori a 3.000 t.s.l. o 4.000 t.s.c., le giornate di ferie, per i Comandanti e Direttori di macchina, sono 35.
3 - Le modalità per fruire delle ferie maturate durante il periodo di imbarco potranno essere concordate nella contrattazione di secondo livello. In mancanza, qualora l'Armatore, per imprescindibili ragioni di servizio, non potesse concedere, in tutto o in parte, le ferie annuali, corrisponderà al marittimo l'importo equivalente ad altrettante giornate calcolate in base ad 1/26mo del minimo contrattuale, valore convenzionale della panatica, supplemento paga per il personale di Stato Maggiore e ad 1/30mo del rateo di gratifica natalizia e pasquale e degli eventuali scatti di cui agli artt. 27 e 79.
Dichiarazione a verbale
Con la fissazione del periodo feriale a 30 giorni (aumentato a 34 giorni) convenuto con il presente accordo di rinnovo, le parti si danno reciprocamente atto della completa attuazione attraverso lo strumento contrattuale delle disposizioni contenute nella Maritime Labour Convention, 2006.
NORMA TRANSITORIA (5 agosto 1999)
Riduzione orario di lavoro
Premesso
a) che le festività del 2 giugno e del 4 novembre sono attualmente compensate con una quota giornaliera di retribuzione così come previsto dal verbale di intesa Confitarma-OO.SS.LL. del 12 luglio 1977 in applicazione della Legge n. 54 del 5 marzo 1977;
b) che una giornata di permesso retribuito, con decorrenza 1º luglio 1989 è già prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro per le navi superiori a 3.000 t.s.l., all'art. 49, comma 4;
c) che ulteriori 8 ore, pari ad un giorno, sono state richieste dalle OO.SS.LL. come ulteriore riduzione di orario su base annua;
le parti convengono che
con decorrenza 1º gennaio 2000 la prestazione lavorativa annuale verrà ridotta complessivamente di 32 ore pari a quattro giornate di lavoro recuperando la monetizzazione delle due giornate festive e della giornata di riposo concesse con il contratto del 1989 ed aggiungendo 8 ore di riduzione di orario.
La riduzione di 32 ore verrà fruita aumentando le giornate di ferie di 4 giorni. Una diversa attuazione della riduzione del l'orario di lavoro su base annua potrà essere determinata con accordi a livello aziendale.
1 - Nel caso in cui una lavoratrice marittima è in gravidanza durante il periodo di imbarco:
a) la lavoratrice deve avvisare il comandante appena la gravidanza è accertata;
b) l'armatore provvederà allo sbarco e all'eventuale rimpatrio della lavoratrice marittima appena ragionevolmente possibile, e comunque entro la 26ma settimana di gravidanza;
c) alla lavoratrice marittima spetterà l'indennità riconosciuta dalle disposizioni di Legge in materia.
1 - Il lavoratore marittimo ha diritto di usufruire dei congedi e permessi parentali previsti dalla normativa nazionale vigente.
Art. 45 - Congedo matrimoniale
A) Personale di Stato Maggiore.
1 - Agli Ufficiali che contraggono matrimonio sarà concesso dall'Armatore un congedo straordinario retribuito di giorni quindici. Il congedo verrà accordato nel porto nazionale di armamento o di ultima destinazione o di imbarco.
2 - Per fruire di tale congedo l'interessato dovrà presentare domanda con almeno 15 giorni di preavviso.
3 - Il congedo di cui sopra non potrà essere computato nel periodo delle ferie annuali né potrà essere considerato in tutto o in parte quale periodo di preavviso di licenziamento.
4 - Per la corresponsione della retribuzione si adotteranno i criteri seguiti per le ferie.
5 - Il periodo di congedo matrimoniale è computato agli effetti della determinazione dell'anzianità di servizio.
6 - Prima della concessione della licenza dovrà essere presentato il certificato di avvenuta pubblicazione matrimoniale.
7 - La celebrazione del matrimonio dovrà essere documentata entro 90 giorni dallo sbarco.
B) Sottufficiali e Comuni.
8 - Ai Sottufficiali e Comuni che contraggono matrimonio sarà concesso un congedo straordinario di otto giorni consecutivi.
9 - Il congedo di cui al precedente comma spetta al marittimo il cui rapporto di lavoro duri da almeno una settimana.
10 - Il congedo verrà accordato nel porto nazionale di armamento o di ultima destinazione o di imbarco.
11 - Per fruire di tale congedo l'interessato dovrà presentare domanda con un preavviso di almeno 15 giorni.
12 - Il congedo matrimoniale non potrà essere computato nel periodo delle ferie annuali, né potrà essere considerato in tutto o in parte quale periodo di preavviso di licenziamento.
13 - Durante il periodo di congedo matrimoniale sarà corrisposto ai marittimi un assegno calcolato moltiplicando per 8 il guadagno medio giornaliero realizzato nell'ultimo periodo di paga, computandosi anche il valore convenzionale della panatica, i compensi per lavoro straordinario ed ogni supplemento o indennità, anche occasionali, eccettuato soltanto il trattamento di fine rapporto, la gratifica natalizia, la gratifica pasquale, le indennità sostitutive di riposi maturati e non fruiti ed eventuali indennità corrisposte «una tantum».
14 - Qualora le esigenze dei traffici non consentano in tutto o in parte la concessione del congedo all'epoca del matrimonio, è lasciata al marittimo la facoltà di scelta di ritardare, in tutto o in parte, il congedo matrimoniale, ovvero di risolvere il contratto di arruolamento in corso con diritto alla corresponsione del trattamento di fine rapporto, escluso il preavviso.
15 - Ove il marittimo chieda la risoluzione del contratto di arruolamento in corso, gli sarà concessa, al termine del congedo, l'iscrizione con precedenza assoluta nel turno particolare dell'Armatore dal quale ha ottenuto il congedo. In mancanza di tale turno gli sarà concessa l'iscrizione con precedenza nel turno generale. Per fruire di questa iscrizione con precedenza il marittimo dovrà farne richiesta all'Armatore (per l'iscrizione nel turno particolare), ovvero all'Autorità marittima (per l'iscrizione nel turno generale), entro un mese dalla data di celebrazione del matrimonio.
16 - Gli assegni per congedo matrimoniale sono corrisposti ai marittimi dall'Armatore per conto dell'Inps.
17 - Il rimborso all'Armatore delle somme corrisposte per congedi matrimoniali sarà effettuato dall'Inps successivamente all'invio, a cura dello stesso Armatore, del certificato di matrimonio presentato dal marittimo che ha fruito del congedo matrimoniale e con le modalità stabilite dall'Istituto stesso.
NOTA (alla lettera B) - Hanno diritto all'assegno matrimoniale anche i marittimi disoccupati che alla data del matrimonio possano far valere un rapporto di lavoro di almeno 15 giorni nei 90 giorni precedenti la data stessa. A questo effetto non si computa l'eventuale periodo passato in servizio militare per richiamo alle armi o per arruolamento volontario o per trattenimento alle armi oltre il servizio di leva. Ai marittimi disoccupati l'assegno per il periodo di congedo matrimoniale sarà corrisposto dalla Sede dell'INPS competente per il luogo di residenza del marittimo. La corresponsione dell'assegno sarà effettuata su presentazione di domanda in carta semplice corredata dal certificato di matrimonio e della documentazione necessaria a dimostrare lo stato di disoccupazione nonché il possesso dei requisiti specificati nel presente articolo.
Hanno diritto all'assegno per congedo matrimoniale i marittimi in servizio militare per richiamo alle armi, per arruolamento volontario o per trattenimento alle armi oltre il servizio di leva, i quali possano far valere un rapporto di lavoro di almeno quindici giorni nei novanta precedenti alla data di richiamo alle armi ovvero alla data di ultimazione del servizio di leva.
Il pagamento dell'assegno sarà effettuato direttamente dalla Sede competente dell'INPS.
I marittimi disoccupati e quelli che si trovano alle armi decadono dal diritto al conseguimento dell'assegno ove non ne facciano domanda alla competente Sede dell'INPS entro sessanta giorni dalla data del matrimonio.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 3 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 45 - Congedo matrimoniale
A) Personale di Stato Maggiore.
1 - Agli Ufficiali che contraggono matrimonio sarà concesso dall'Armatore un congedo straordinario retribuito di giorni quindici. Il congedo verrà accordato nel porto nazionale di armamento o di ultima destinazione o di imbarco.
2 - Per fruire di tale congedo l'interessato dovrà presentare domanda con almeno 15 giorni di preavviso.
3 - Il congedo di cui sopra non potrà essere computato nel periodo delle ferie annuali né potrà essere considerato in tutto o in parte quale periodo di preavviso di licenziamento.
4 - Per la corresponsione della retribuzione si adotteranno i criteri seguiti per le ferie.
5 - Il periodo di congedo matrimoniale è computato agli effetti della determinazione dell'anzianità di servizio.
6 - Prima della concessione della licenza dovrà essere presentato il certificato di avvenuta pubblicazione matrimoniale.
7 - La celebrazione del matrimonio dovrà essere documentata entro 90 giorni dallo sbarco.
B)Sottufficiali e Comuni.
8 - Ai Sottufficiali e Comuni che contraggono matrimonio sarà concesso un congedo straordinario di quindici
ottogiorni consecutivi.9 - ll congedo di cui al precedente comma spetta al marittimo il cui
rapporto di lavorocontratto di arruolamento duri da almeno una settimana.10- Il congedo verrà accordato nel porto nazionale di armamento o di ultima destinazione o di imbarco.
11 - Per fruire di tale congedo l'interessato dovrà presentare domanda con un preavviso di almeno 15 giorni.
12 - Il congedo matrimoniale non potrà essere computato nel periodo delle ferie annuali, né potrà essere considerato in tutto o in parte quale periodo di preavviso di licenziamento.
13 - Durante il periodo di congedo matrimoniale sarà corrisposto ai marittimi un assegno calcolato moltiplicando per 8 il guadagno medio giornaliero realizzato nell'ultimo periodo di paga, computandosi anche ii valore convenzionale della panatica, i compensi per lavoro straordinario ed ogni supplemento o indennità, anche occasionali, eccettuato soltanto il trattamento di fine rapporto, la gratifica natalizia, la gratifica pasquale, le indennità sostitutive di riposi maturati e non fruiti ed eventuali indennità corrisposte «una tantum».
14 - Qualora le esigenze dei traffici non consentano in tutto o in parte la concessione del congedo all'epoca del matrimonio, è lasciata al marittimo la facoltà di scelta di ritardare, in tutto o in parte, il congedo matrimoniale, ovvero di risolvere il contratto di arruolamento in corso con diritto alla corresponsione del trattamento di fine rapporto, escluso il preavviso.
15- Ove il marittimo chieda la risoluzione del contratto di arruolamento in corso, gli sarà concessa, al termine del congedo, l'iscrizione con precedenza assoluta nel turno particolare dell'Armatore dal quale ha ottenuto il congedo.In mancanza di tale turno gli sarà concessa l'iscrizione con precedenza nel turno generale. Per fruire di questa iscrizione con precedenza il marittimo dovrà farne richiesta all'Armatore (per l'iscrizione nel turno particolare), ovvero all'Autorità marittima (per l'iscrizione nel turno generale), entro un mese dalla data di celebrazione del matrimonio.16- Gli assegni per congedo matrimoniale sono corrisposti ai marittimi dall'Armatore per conto dell'Inps.
17- Il rimborso all'Armatore delle somme corrisposte per congedi matrimoniali sarà effettuato dall'Inps successivamente all'invio, a cura dello stesso Armatore, del certificato di matrimonio presentato dal marittimo che ha fruito del congedo matrimoniale e con le modalità stabilite dall'Istituto stesso.
NOTA (alla lettera B) — Hanno diritto all assegno matrimoniale anche i marittimi disoccupati che alla data del matrimonio possano far valere un
rapporto di lavorocontratto di arruolamento di durata di almeno 15 giorni nei 90 giorni precedenti la data stessa. A questo effetto non si computa l'eventuale periodo passato in servizio militare per richiamo alle armi o per arruolamento volontario o per trattenimento alle armi oltre il servizio di leva. Ai marittimi disoccupati l'assegno per il periodo di congedo matrimoniale sarà corrisposto dalla Sede dell'INPS competente per il luogo di residenza del marittimo. La corresponsione dell'assegno sarà effettuata su presentazione di domanda in carta semplice corredata dal certificato di matrimonio e della documentazione necessaria a dimostrare lo stato di disoccupazione nonché il possesso dei requisiti specificati nel presente articolo.Hanno diritto all'assegno per congedo matrimoniale i marittimi in servizio militare per richiamo alle armi, per arruolamento volontario o per trattenimento alle armi oltre il servizio di leva, i quali possano far valere un rapporto di lavoro di almeno quindici giorni nei novanta precedenti alla data di richiamo alle armi ovvero alla data di ultimazione del servizio di leva.
Il pagamento dell'assegno sarà effettuato direttamente dalla Sede competente dell'INPS.
I marittimi disoccupati e quelli che si trovano alle armi decadono dal diritto al conseguimento dell'assegno ove non ne facciano domanda alla competente Sede dell'INPS entro sessanta giorni dalla data del matrimonio.
1 - Tutti i componenti l'equipaggio sono assicurati per la invalidità e la vecchiaia secondo le vigenti disposizioni di Legge.
2 - Tutti i componenti l'equipaggio sono assicurati contro la tubercolosi e contro la disoccupazione involontaria secondo le apposite disposizioni di Legge e di regolamento.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 3 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 46 - Assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia Assicurazioni contro la tubercolosi e la disoccupazione
1 - Tutti i componenti dell'equipaggio sono assicurati per la invalidità e la vecchiaia secondo le vigenti disposizioni di Legge
2 - Tutti i componenti dell'equipaggio sono assicurati contro la tubercolosi e contro la disoccupazione involontaria secondo le apposite disposizioni di Legge e di regolamento.
1 - Le società provvederanno a stipulare apposita polizza assicurativa per tutti i propri dipendenti in C.R.L. e T.P., nonché per il personale del turno generale, secondo quanto previsto dall'accordo del 20 dicembre 2002 e successive integrazioni (riportato nell'allegato 13).
NOTA - Eventuali assicurazioni previste in sede aziendale saranno mantenute assorbendo fino a concorrenza le disposizioni previste dal presente articolo.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 3 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 47 - Assicurazione contro la cancellazione dalle matricole e la perdita dell'abilitazione professionale per sinistro marittimo
1 - Le società provvederanno a stipulare apposita polizza assicurativa per tutti i
propri dipendentimarittimi in C.R.L. e T.P., nonché per il personale del turno generale, secondo quanto previsto dall'accordo del 20 dicembre 2002 e successive integrazioni (riportato nell'allegato 13).
NOTA - Eventuali assicurazioni previste in sede aziendale saranno mantenute assorbendo fino a concorrenza le disposizioni previste dal presente articolo.
1 - In caso di risoluzione del contratto di arruolamento per naufragio, qualunque sia il tipo di contratto, è dovuta al marittimo, oltre all'indennità prevista dalla presente Sezione (art. 53 lettera c), un'indennità di disoccupazione specifica per il naufragio pari a 2 mesi dello stipendio percepito a bordo, in conformità con quanto previsto dalla Regola 2.6 della Maritime Labour Convention, 2006.
Art. 49 - Assicurazione malattie e infortuni
1 - Tutti i componenti dell'equipaggio sono assicurati contro gli infortuni e le malattie ai sensi di Legge.
2 - La malattia insorta durante l'imbarco non darà luogo allo sbarco, sempre che il lavoratore marittimo sia in grado di riprendere servizio entro 3 giorni dall'insorgere della malattia.
3 -Il lavoratore marittimo assente per malattia è tenuto agli adempimenti di Legge per comunicazione e certificazione della malattia, nonché a trovarsi nel proprio domicilio dalle 10,00 alle 12,00 e dalle 17,00 alle 19,00, disponibile per le visite di controllo.
4 -Il lavoratore potrà indicare sul certificato medico 2 ore di reperibilità all'interno delle fasce orarie di cui sopra. Tale indicazione ha efficacia soltanto successivamente al terzo giorno di assenza per malattia, entro il quale deve pervenire, a termine di contratto, il certificato medico all'azienda.
5 - Sono fatte salve le documentabili necessità di assentarsi dal domicilio per le visite, le prestazioni e gli accertamenti specialistici nonché le visite di controllo.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 3 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 49 - Assicurazione malattie e infortuni
1 - Tutti i componenti dell'equipaggio sono assicurati contro gli infortuni e le malattie ai sensi di Legge.
2 - La malattia insorta durante l'imbarco non darà luogo allo sbarco, sempre che il lavoratore marittimo sia in grado di riprendere servizio entro 3 giorni dall'insorgere della malattia.
3 - Il lavoratore marittimo assente per malattia è tenuto agli adempimenti di Legge per comunicazione e certificazione della malattia, nonché a trovarsi nel proprio domicilio dalle 10,00 alle 12,00 e dalle 17,00 alle 19,00, disponibile per le visite di controllo.
4 - Il lavoratore potrà indicare sul certificato medico 2 ore di reperibilità all'interno delle fasce orarie di cui sopra. Tale indicazione ha efficacia soltanto successivamente al terzo giorno di assenza per malattia, entro il quale deve pervenire, a termine di contratto, il certificato medico all'azienda o il PUC in caso di certificato di malattia telematico. Medesimo obbligo per il marittimo è stabilito anche in caso di prolungamento del periodo di assenza per malattia.
5 - Sono fatte salve le documentabili necessità di assentarsi dal domicilio per le visite, le prestazioni e gli accertamenti specialistici nonché le visite di controllo.
Art. 50 - Indennità perdita corredo strumenti professionali ed utensili
1 - In caso di perdita di tutti gli effetti personali o della maggior parte di essi per fatto di guerra o altro sinistro, il personale ha diritto all'indennizzo da parte dell'Armatore del danno subito entro i limiti massimi indicati nella tabella allegata alla presente Sezione, allegato n. 7.
2 - Per perdite parziali le indennità massime saranno proporzionali a quelle indicate nella tabella.
3 - L'indennità relativa alla perdita degli strumenti scientifici od utensili non sarà dovuta quando risulti che i marittimi non ne fossero provvisti o li avessero avuti in dotazione dall'Armatore.
CAPO X - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO
Art. 51 - Risoluzione di diritto
1 - Qualunque sia il tipo di contratto di arruolamento, esso si risolve di diritto ai sensi dell'art. 343 del Codice della Navigazione.
Art. 52 - Risoluzione del contratto di arruolamento a viaggio o a tempo determinato
1 - La risoluzione del contratto di arruolamento a viaggio o a tempo determinato anticipatamente rispetto alla sua scadenza naturale può avvenire, da entrambe le parti, ai sensi delle disposizioni di Legge.
2 - Il marittimo può risolvere il contratto di arruolamento nei casi di morte del padre, della madre, dei figli, del coniuge o convivente risultante da documentazione anagrafica, da documentare entro 10 giorni dallo sbarco o per fatto grave (ad es. terremoto, alluvione nel luogo di residenza, ecc.), certificato dall'autorità competente, da segnalare tempestivamente al datore di lavoro e da documentare entro 10 giorni dallo sbarco. In tali casi le spese di rimpatrio o ritorno al Comune di residenza sono a carico del datore di lavoro; in ipotesi di mancata documentazione o di insussistenza del fatto grave, il marittimo sarà tenuto a corrispondere al datore di lavoro le spese sostenute per il rimpatrio o il ritorno al Comune di residenza.
3 - Ai sensi delle disposizioni previste dal Codice della Navigazione, la risoluzione del contratto di arruolamento può inoltre avvenire:
a) per colpa dell'arruolato;
b) a causa di disarmo per mancanza di traffico per un periodo non inferiore a 15 giorni, o di disarmo per riclassifica della nave o per grandi riparazioni di durata non inferiore a 30 giorni;
c) per effetto di interdizione del commercio con il luogo di destinazione della nave, arresto della nave o altra causa non imputabile all'armatore, che rendano impossibile l'inizio o la prosecuzione del viaggio; in tal caso l'armatore corrisponderà al marittimo l'eventuale trattamento economico di cui altari 359 del Codice della Navigazione.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 3 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 52 - Risoluzione del contratto di arruolamento a viaggio o a tempo determinato
1 - La risoluzione del contratto di arruolamento a viaggio o a tempo determinato anticipatamente rispetto alla sua scadenza naturale può avvenire, da entrambe le parti, ai sensi delle disposizioni di Legge.
2 - Il marittimo può risolvere il contratto di arruolamento nei casi di morte del padre, della madre, dei figli, del coniuge o convivente risultante da documentazione anagrafica, da documentare entro 10 giorni dallo sbarco o per fatto grave (ad es. terremoto, alluvione nel luogo di residenza, ecc.), certificato dall'autorità competente, da segnalare tempestivamente al datore di lavoro e da documentare entro 10 giorni dallo sbarco. In tali casi le spese di rimpatrio o ritorno al Comune di residenza sono a carico del datore di lavoro; in ipotesi di mancata documentazione o di insussistenza del fatto grave, il marittimo sarò tenuto a corrispondere al datore di lavoro le spese sostenute per il rimpatrio o il ritorno al Comune di residenza.
3 - Ai sensi delle disposizioni previste dal Codice della Navigazione, la risoluzione del contratto di arruolamento può inoltre avvenire:
a) per colpa dell'arruolato;
b) a causa di disarmo per mancanza di traffico per un periodo non inferiore a 15 giorni, o di disarmo per riclassifica della nave o per grandi riparazioni di durata non inferiore a 30 giorni;
c) per effetto di interdizione del commercio con il luogo di destinazione della nave, arresto della nave o altra causa non imputabile all'armatore, che rendano impossibile l'inizio o la prosecuzione del viaggio; ricorrendone i requisiti,
in tal casol'armatore corrisponderà al marittimo l'eventuale trattamento economico di cui all'art. 359 ultimo comma del Codice della Navigazione.
Art. 53 - Risoluzione del contratto di arruolamento a tempo indeterminato
1 - Il contratto di arruolamento a tempo indeterminato può essere risolto nei seguenti casi:
a) per volontà del lavoratore marittimo;
b) per volontà del datore di lavoro per giusta causa, giustificato motivo soggettivo, giustificato motivo oggettivo;
c) per forza maggiore o altre cause;
d) per colpa del marittimo.
A) Risoluzione per volontà del lavoratore marittimo.
Nel caso di risoluzione del contratto di arruolamento a tempo indeterminato per volontà del lavoratore marittimo, quest'ultimo è tenuto a rispettare il termine di 18 giorni di preavviso e a sostenere le spese del suo rimpatrio, o rimborsarle al datore di lavoro se da questi anticipate.
I termini di preavviso possono essere derogati nei casi di morte del padre, della madre, dei figli, del coniuge o convivente risultante da documentazione anagrafica, da documentare entro 10 giorni dallo sbarco; o per fatto grave (ad es. terremoto, alluvione nel luogo di residenza, ecc.) da segnalare tempestivamente al datore di lavoro e documentare entro 10 giorni dallo sbarco. In tali casi le spese di rimpatrio o ritorno al Comune di residenza sono a carico del datore di lavoro, in ipotesi di mancata documentazione o di insussistenza del fatto grave, il marittimo sarà tenuto a corrispondere al datore di lavoro le spese sostenute per il rimpatrio o il ritorno al Comune di residenza.
B) Risoluzione per volontà dell'armatore per giusta causa, giustificato motivo soggettivo, giustificato motivo oggettivo.
Per giusta causa il contratto di arruolamento può essere risolto dal datore di lavoro in qualunque tempo e luogo, fermo restando quanto previsto dalle norme sul rimpatrio.
Per giustificato motivo il contratto di arruolamento può essere risolto dal datore di lavoro in qualunque tempo e luogo, nel rispetto del termine di 18 giorni di preavviso, ferme restando le disposizioni relative al rimpatrio.
C) Risoluzione per forza maggiore o altre cause.
Quando la risoluzione del contratto di arruolamento avvenga in conseguenza di uno degli eventi sotto elencati:
- forza maggiore, caso fortuito, fatto del principe;
- morte del marittimo;
- interdizione del commercio;
- naufragio;
il marittimo di qualunque grado o i suoi aventi causa avranno diritto al trattamento di fine rapporto maturato fino alla data dello sbarco e alla metà dell'indennità sostitutiva del preavviso come disciplinato all'art. 54, con un minimo garantito di 15 giorni complessivi di retribuzione.
Quando la risoluzione del contratto di arruolamento avvenga in conseguenza di uno degli altri eventi sottoelencati:
- infortunio o malattia del marittimo;
- disarmo per qualsiasi causa;
- alienazione del mezzo navale;
il marittimo avrà diritto al trattamento di fine rapporto maturato fino alla data dello sbarco, con un minimo garantito di 9 giorni complessivi di retribuzione.
Qualora l'armatore risolva il contratto di arruolamento nei casi di vendita della nave con trapasso di bandiera, di arresto della nave il marittimo avrà diritto al trattamento di fine rapporto maturato fino alla data dello sbarco, nonché alla indennità sostitutiva del preavviso, con un minimo garantito di 30 giorni complessivi di retribuzione.
NOTA A VERBALE - in tutti i casi precedenti, qualora la somma del TFR e dell'indennità sostitutiva del preavviso, ove prevista, non garantisca i giorni minimi di retribuzione, la restante somma è imputata a titolo di integrazione del TFR.
D) Risoluzione per colpa del marittimo.
Se la risoluzione del contratto di arruolamento è dovuta a colpa del marittimo, ai sensi dell'art. 10 della presente Sezione, l'Armatore è tenuto a corrispondere il solo trattamento di fine rapporto e, ove ne ricorrano gli estremi, il marittimo è tenuto al risarcimento dei danni cagionati all'Armatore.
1 - Quando un marittimo è tenuto prigioniero sulla nave o fuori della nave in seguito ad atti di pirateria o rapina armata contro le navi, il contratto di arruolamento, ferme restando la natura giuridica, la tipologia e la durata dello stesso che permangono a ogni altro effetto, continua ad avere effetto indipendentemente dal fatto che il suo termine sia scaduto o una delle due parti ne notifichi la sospensione o la risoluzione. Ai fini del presente articolo, i termini "pirateria" e "rapina armata contro le navi" sono definiti dallo Standard A2.1 della Maritime Labour Convention, 2006 (come emendata).
1 - Il termine di preavviso per la risoluzione del contratto di arruolamento è stabilito: in 18 (diciotto) giorni per il contratto di arruolamento a tempo indeterminato; in 15 (quindici) giorni per il contratto di arruolamento a tempo determinato.
Quando il contratto di arruolamento di qualsiasi tipologia abbia durata inferiore al termine di preavviso, questo è ridotto alla metà della durata del contratto stesso.
2 - È in facoltà del datore di lavoro sostituire al preavviso una indennità giornaliera, per quanti sono i giorni di preavviso non osservati, calcolata sulla base dei seguenti istituti contrattuali: minimo contrattuale, valore della panatica convenzionale, pro-rata della 13ª e 14ª mensilità, e se dovuti, supplemento paga per personale di stato maggiore, eventuali scatti di anzianità.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 3 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 54 - Preavviso
1- Il termine di preavviso per la risoluzione del contratto di arruolamento è stabilito in 18 (diciotto) giorni per il contratto di arruolamento a tempo indeterminato.in 15 (quindici) giorni per il contratto di arruolamento a tempo determinato.
Quando il contratto di arruolamento di qualsiasi tipologia abbia durata inferiore al termine di preavviso, questo è ridotto alla metà della durata del contratto stesso.2 - È in facoltà del datore di lavoro sostituire al preavviso una indennità giornaliera, per quanti sono i giorni di preavviso non osservati, calcolata sulla base dei seguenti istituti contrattuali: minimo contrattuale, valore della panatica convenzionale, pro-rata della 13ª e 14ª mensilità, e se dovuti, supplemento paga per personale di stato maggiore, eventuali scatti di anzianità.
Art. 55 - Trattamento di fine rapporto
1 - Il trattamento di fine rapporto è regolato dall'art. 4, comma 2, della Legge 29 maggio 1982, n. 297, pertanto la retribuzione utile è costituita esclusivamente dai seguenti elementi:
a) minimo contrattuale;
b) rateo della gratifica natalizia (13ª);
c) rateo della gratifica pasquale (14ª);
d) valore convenzionale della panatica di cui all'art. 39;
e) gli scatti di anzianità/navigazione di cui agli artt. 27e 80;
f) supplemento paga per il personale di Stato Maggiore di cui all'allegato n. 2.
2 - All'atto della cessazione del contratto di arruolamento l'armatore corrisponderà al marittimo il trattamento di fine rapporto calcolato per tutte le qualifiche, in 30/30 di retribuzione utile.
CAPO XI - REGOLAMENTO DI BORDO
Art. 56 - Regolamento di bordo
A) Servizio di coperta.
1 - Fermo restando quanto disposto dagli artt. 21 e 22 il personale dovrà eseguire il lavoro di lavaggio della pittura, raschiatura, picchettaggio, smacchiatura e pitturazione della nave in condizioni di sicurezza.
2 - La pulizia dei gabinetti per gli Ufficiali, Sottufficiali e Comuni delle sezioni coperta e macchina sarà eseguita dai giovanotti e dai mozzi.
B) Servizio di macchina.
3 - Gli operai meccanici saranno adibiti a tutti i lavori di ordinaria manutenzione e riparazione delle caldaie, calderine, macchine principali ed ausiliarie e relative tubolature ed accessori e a quegli altri che venissero loro ordinati.
4 - Durante la navigazione, occorrendo eseguire la pulizia interna delle calderine, questa sarà eseguita dal personale di macchina col diritto al compenso per lavoro straordinario se effettuato fuori dell'orario di servizio.
Per detti lavori è altresì stabilito il compenso di cui all'allegato n. 4 salvo il diverso trattamento previsto dalla contrattazione integrativa aziendale.
C) Lavori.
a) Lavori da non effettuarsi.
5 - All'interno dei seguenti locali non possono essere effettuati, salvo quanto disposto dall'art. 19, i lavori di pulizia, di picchettaggio e pitturazione: gavoni, pozzi catene, doppi fondi salvo la manutenzione delle tubolature e degli accessi, depositi di olio combustibile e olio lubrificante, intercapedini di macchina, salvo la manutenzione delle tubolature e degli accessi, fuori bordo in navigazione, serbatoi aria di avviamento.
6 - Inoltre non possono essere effettuati lavori di picchettaggio e pittura all'interno di casse alte, deep-tanks e sentine.
7 - Saranno consentiti interventi del personale in detti locali per le necessità operative della nave.
8 - Eventuali deroghe per particolari tipi di nave potranno essere concordate nella contrattazione integrativa, tenuto conto di quanto indicato nel documento di valutazione rischi.
b) Lavori di particolare disagio.
9 - Per l'effettuazione dei sottoelencati lavori è riconosciuto il compenso di cui all'allegato n. 4 salvo il diritto al compenso per lavoro straordinario per le prestazioni effettuate oltre il normale orario di lavoro o di guardia.
In coperta.
a) cementazione previa pulizia con rimozione di sedimenti all'interno dei gavoni, dei doppi fondi e delle casse adibite ad acqua potabile;
b) pulizia dei deep-tanks e delle casse alte;
c) pulizia delle sentine stiva e delle sentine macchina degassificate.
I compensi per i lavori sopra elencati eventualmente già previsti nella contrattazione integrativa aziendale, sono aboliti salvo quelli con trattamento di miglior favore.
10 - I compensi per l'effettuazione dei sottoelencati lavori:
d) costruzione e demolizione di paratie divisionali (feeders bins);
e) apertura e chiusura delle boccaporte tradizionali; sono quelli previsti dalla contrattazione integrativa aziendale.
In macchina.
11 - I sottoelencati lavori di macchina saranno retribuiti con un compenso da determinarsi, per ogni singolo lavoro, nella contrattazione integrativa aziendale.
(motonavi):
1) smontaggio e rimontaggio per sostituzione testata cilindro motore principale;
2) smontaggio e rimontaggio stantuffi motore principale per sostituzione o manutenzione totale;
3) smontaggio e rimontaggio camicie per cilindro motore principale per sostituzione o manutenzione;
4) smontaggio e rimontaggio cuscinetto testa di biella per aggiustaggio e/o sostituzione del motore principale;
5) smontaggio e rimontaggio coppia cuscinetti piede di biella e aggiustaggio e/o sostituzione del motore principale;
6) smontaggio e rimontaggio per manutenzione o sostituzione di una turbosoffiante del motore principale, esclusa la pulizia dei filtri;
7) revisione completa in una soluzione di un gruppo elettrogeno, esclusa la manutenzione parziale;
8) smontaggio e revisione completa e lavaggio di un generatore elettrico e di un motore elettrico di potenza superiore a kW. 40, esclusa la manutenzione parziale;
9) smontaggio, manutenzione e rimontaggio valvole di scarico di un cilindro del motore principale;
10) smontaggio, manutenzione e rimontaggio gruppo valvole lavaggio di una pompa d'aria del motore principale;
11) riparazione muratura refrattaria al metro quadro;
12) imbarco, sistemazione e travaso fusti olio lubrificante.
NOTA A VERBALE
Considerata l'evoluzione tecnologica del naviglio, sarà costituito un Comitato tecnico paritetico per l'aggiornamento del Regolamento di bordo per il personale di coperta e di macchina, valorizzando fra l'altro la contrattazione di II livello al fine di tener conto delle specificità legate alle diverse tipologie di navi e servizi svolti.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 3 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 56 - Regolamento di bordo
A) Servizio di coperta.
1 - Fermo restando quanto disposto dagli artt. 21 e 22 il personale dovrà eseguire il lavoro di lavaggio della pittura, raschiatura, picchettaggio, smacchiatura e pitturazione della nave in condizioni di sicurezza.
2 - La pulizia dei gabinetti per gli Ufficiali, Sottufficiali e Comuni delle sezioni coperta e macchina sarà eseguita dai giovanotti e dai mozzi.
B) Servizio di macchina.
3 - Gli operai meccanici saranno adibiti a tutti i lavori di ordinaria manutenzione e riparazione delle caldaie, calderine, macchine principali ed ausiliarie e relative tubolature ed accessori e a quegli altri che venissero loro ordinati.
4 - Durante la navigazione, occorrendo eseguire la pulizia interna delle calderine, questa sarà eseguita dal personale di macchina col diritto al compenso per lavoro straordinario se effettuato fuori dell'orario di servizio.
Per detti lavori è altresì stabilito il compenso di cui all'allegato n. 4 salvo il diverso trattamento previsto dalla contrattazione integrativa aziendale.
C) Lavori.
a) Lavori da non effettuarsi.
5 - All'interno dei seguenti locali non possono essere effettuati, salvo quanto disposto dall'art. 19, i lavori di pulizia, di picchettaggio e pitturazione: gavoni, pozzi catene, doppi fondi salvo la manutenzione delle tubolature e degli accessi, depositi di olio combustibile e olio lubrificante, intercapedini di macchina, salvo la manutenzione delle tubolature e degli accessi, fuori bordo in navigazione, serbatoi aria di avviamento.
6 - Inoltre, non possono essere effettuati lavori di picchettaggio e pittura all'interno di casse alte, deep-tanks e sentine.
7 - Saranno consentiti interventi del personale in detti locali per le necessità operative della nave
8 - Eventuali deroghe per particolari tipi di nave potranno essere concordate nella contrattazione integrativa, tenuto conto di quanto indicato nel documento di valutazione rischi.
b) Lavori di particolare disagio.
9 - Per l'effettuazione dei sottoelencati lavori è riconosciuto il compenso di cui all'allegato n. 4 salvo il diritto al compenso per lavoro straordinario per le prestazioni effettuate oltre il normale orario di lavoro o di guardia.
In coperta.
a) cementazione previa pulizia con rimozione di sedimenti all'interno fondi e delle casse adibite ad acqua potabile;
b) pulizia dei deep-tanks e delle casse alte;
c) pulizia delle sentine stiva e delle sentine macchina degassificate.
I compensi per i lavori sopra elencati - eventualmente già previsti nella contrattazione integrativa aziendale - sono aboliti salvo quelli con trattamento di miglior favore.
10 - I compensi per l'effettuazione dei sottoelencati lavori sono quelli previsti dalla contrattazione integrativa aziendale:
d) costruzione e demolizione di paratie divisionali (feeders bins);
e) apertura e chiusura delle boccaporte tradizionali;
sono quelli previsti dalla contrattazione integrativa aziendale:
In macchina.
11 - I sottoelencati lavori di macchina saranno retribuiti con un compenso da determinarsi, per ogni singolo lavoro, nella contrattazione integrativa aziendale.
(motonavi):
1) smontaggio e rimontaggio per sostituzione testata cilindro motore principale;
2) smontaggio e rimontaggio stantuffi motore principale per sostituzione o manutenzione totale;
3) smontaggio e rimontaggio camicie per cilindro motore principale per sostituzione o manutenzione;
4) smontaggio e rimontaggio cuscinetto testa di biella per aggiustaggio e/o sostituzione del motore principale;
5) smontaggio e rimontaggio coppia cuscinetti piede di biella e aggiustaggio e/o sostituzione del motore principale;
6) smontaggio e rimontaggio per manutenzione o sostituzione di una turbosoffiante del motore principale, esclusa la pulizia dei filtri;
7) revisione completa in una soluzione di un gruppo elettrogeno, esclusa la manutenzione parziale;
8) smontaggio e revisione completa e lavaggio di un generatore elettrico e di un motore elettrico di potenza superiore a kW. 40, esclusa la manutenzione parziale;
9) smontaggio, manutenzione e rimontaggio valvole di scarico di un cilindro del motore principale;
10) smontaggio, manutenzione e rimontaggio gruppo valvole lavaggio di una pompa d'aria del motore principale;
11) riparazione muratura refrattaria al metro quadro;
12) imbarco, sistemazione e travaso fusti olio lubrificante.
NOTA A VERBALE
Considerata l'evoluzione tecnologica del naviglio, sarà costituito un Comitato tecnico paritetico per l'aggiornamento del Regolamento di bordo per il personale di coperta e di macchina, valorizzando fra l'altro la contrattazione di II livello al fine di tener conto delle specificità legate alle diverse tipologie di navi e servizi svolti.
CAPO XII - REGOLAMENTO DEI TURNI PARTICOLARI
In considerazione della specialità del lavoro a bordo delle navi, i lavoratori marittimi nell'arco dell'anno devono necessariamente alternare periodi di imbarco con periodi di riposo a terra per il necessario recupero delle energie psicofisiche.
L'organico complessivo di una impresa armatoriale è, pertanto, costituito dai marittimi imbarcati più una riserva per garantire l'avvicendamento.
I lavoratori marittimi in regime di Continuità di Rapporto di Lavoro compongono la consistenza organica del personale navigante dell'impresa armatoriale, insieme ai lavoratori marittimi iscritti al Turno Particolare.
1 - I lavoratori marittimi, compresi gli Ufficiali, da iscrivere nel Turno Particolare, saranno prelevati a libera scelta dalla eventuale lista stagionale, dal Turno Generale o dall'Ufficio Movimento Ufficiali.
2 - I lavoratori marittimi sono iscritti al Turno Particolare in base al proprio grado di bordo.
3 - I lavoratori marittimi, non iscritti alla continuità di rapporto di lavoro, saranno prelevati dal Turno Particolare o in caso di indisponibilità dalla eventuale lista stagionale o dal Turno Generale e imbarcati con una delle tipologie di contratto di arruolamento previste dal Codice della Navigazione.
4 - Un raggruppamento di società o compagnie consorziate può costituire un turno particolare unico.
Art. 58 - Iscrizioni e reiscrizioni
1 - Le iscrizioni e le reiscrizioni nel Turno vengono effettuate in seguito a richiesta scritta da parte della Società al competente Ufficio di Collocamento.
2 - Per l'iscrizione il lavoratore marittimo deve essere in possesso dei requisiti per la categoria nella quale è chiesta l'iscrizione stessa.
3 - I lavoratori marittimi saranno reiscritti nell'ordine cronologico di presentazione del libretto di navigazione, che dovrà essere effettuata non oltre il 15º giorno dallo sbarco, salvo quanto previsto dall'art. 64, punto 2.
4 - Il Turno sarà composto dagli iscritti al Turno Particolare e, per le navi superiori a 3.000 t.s.l., anche dagli iscritti al Fondo. La composizione numerica dei Turni Particolari per ogni categoria sarà rapportata alle tabelle minime di sicurezza delle navi in esercizio della Società, in modo che i marittimi iscritti al Turno Particolare, sommati a quelli in C.R.L., non superino il 143% del personale previsto dalle tabelle minime di sicurezza; per i traghetti si farà riferimento alla media annuale del personale marittimo imbarcato sulla nave. Sarà possibile istituire, a livello locale, Turni Particolari di riserva per eventuali specifiche e/o temporanee esigenze aziendali, previo accordo tra le parti. La contrattazione integrativa aziendale potrà determinare una maggiore consistenza di personale in base all'organizzazione del lavoro prevista per il servizio a cui vengono adibite le navi.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 3 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 58 - Iscrizioni e reiscrizioni
1 - Le iscrizioni e le reiscrizioni nel Turno vengono effettuate in seguito a richiesta scritta da parte della Società al competente Ufficio di Collocamento.
2 - Per l'iscrizione il lavoratore marittimo deve essere in possesso dei requisiti per la categoria nella quale è chiesta l'iscrizione stessa.
3 - I lavoratori marittimi saranno reiscritti nell'ordine cronologico di sbarco
di presentazione del libretto di navigazione, che dovrà essere effettuata non oltre il 15º giorno dallo sbarco, salvo quanto previsto dall'art. 64, punto 2.4 - Il Turno sarà composto dagli iscritti al Turno Particolare e, per le navi superiori a 3.000 t.s.1., anche dagli iscritti al Fondo. La composizione numerica dei Turni Particolari per ogni categoria sarà rapportata alle tabelle minime di sicurezza delle navi in esercizio della Società, in modo che i marittimi iscritti al Turno Particolare, sommati a quelli in C.R.L., non superino il 143% del personale previsto dalle tabelle minime di sicurezza; per i traghetti si farà riferimento alla media annuale del personale marittimo imbarcato sulla nave. Sarà possibile istituire, a livello locale. Turni Particolari di riserva per eventuali specifiche e/o temporanee esigenze aziendali, previo accordo tra le parti. La contrattazione integrativa aziendale potrà determinare una maggiore consistenza di personale in base all'organizzazione del lavoro prevista per il servizio a cui vengono adibite le navi.
Art. 59 - Regolamento di imbarco
1 - La Società ha facoltà di avviare a bordo il marittimo non strettamente nell'ordine cronologico di iscrizione, con un margine di scelta fra i primi cinque iscritti per categoria. Per le navi superiori a 3.000 t.s.l. si darà, in ogni caso, la precedenza ai marittimi in continuità di rapporto di lavoro o iscritti al Fondo che abbiano già usufruito del periodo di riposo (*).
(*) Nota a verbale:
1) I marittimi non imbarcati secondo l'ordine cronologico di iscrizione a turno saranno comunque chiamati per imbarco nelle successive quattro chiamate salvo oggettive esigenze di carattere tecnico.
2) I marittimi del turno particolare non iscritti al Fondo, né in regime di continuità, non saranno comunque chiamati all'imbarco prima che sia trascorso un periodo a terra pari almeno al 33% del periodo di imbarco.
1 - Il periodo massimo di imbarco è così regolamentato:
a) 4 mesi, prorogabili fino a 60 giorni d'intesa con il lavoratore marittimo, da parte dell'Armatore, per tutte le navi;
b) 4 mesi, prorogabili fino a 30 giorni d'intesa con il lavoratore marittimo, da parte dell'Armatore, per le navi adibite a traffici mediterranei, le navi cisterna, le navi full containers;
c) 4 mesi per le navi traghetto.
La durata del periodo d'imbarco può essere altresì determinata con accordi aziendali.
2 - Il marittimo, completato il periodo di imbarco, sbarcherà per "avvicendamento".
3 - Per i marittimi non in continuità di rapporto di lavoro il contratto di arruolamento cessa al compimento del periodo contrattuale di imbarco al marittimo sarà corrisposto il trattamento di fine rapporto maturato durante il periodo di imbarco, secondo le misure e le modalità indicate all'art. 55 e fermo restando quanto previsto in materia di previdenza complementare.
Qualora il marittimo iscritto a turno particolare non venisse imbarcato dopo il periodo di riposo, corrispondente a tante giornate quanti sono stati i riposi compensativi maturati e non fruiti durante l'imbarco per domeniche, festività, ferie, sabati, e una franchigia di 30 giorni, allo stesso verrà corrisposto un compenso pari alla metà del preavviso.
4 - Da parte dell'Armatore, potranno essere richiesti adeguamenti del periodo di imbarco previsto dalla normativa generale a particolari situazioni riguardanti ogni tipo di nave.
Qualora il marittimo debba iniziare l'ultimo viaggio del suo periodo di imbarco, potrà essere sbarcato entro i venti giorni precedenti la scadenza del periodo di imbarco.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 3 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 60 - Periodo di imbarco
1 - Il periodo massimo di imbarco è così regolamentato:
a) 4 mesi, prorogabili fino a 60 giorni d'intesa con il lavoratore marittimo, da parte dell'Armatore, per tutte le navi;b) 4 mesi, prorogabili fino a 30 giorni d'intesa con il lavoratore marittimo, da parte dell'Armatore, per le navi adibite a traffici mediterranei, le navi cisterna, le navi full container;
c) 4 mesi per te navi traghetto;
d) 4 mesi, prorogabili fino a 60 giorni d'intesa con il lavoratore marittimo, da parte dell'Armatore, per tutte le altre navi.
La durata del periodo d'imbarco può essere altresì determinata con accordi aziendali.
2 - Il marittimo, completato il periodo di imbarco, sbarcherà per "avvicendamento".
3 - Per i marittimi non in continuità di rapporto di lavoro il contratto di arruolamento cessa al compimento del periodo contrattuale di imbarco. Al
almarittimosarà corrispostosaranno corrisposte tutte le competenze maturate durante il periodo di imbarco, oltre al il trattamento di fine rapportomaturato durante il periodo di imbarco, secondo le misure e le modalità indicate all'art., 55 e fermo restando quanto previsto in materia di previdenza complementare.Qualora il marittimo iscritto a turno particolare non venisse imbarcato dopo il periodo di riposo, corrispondente a tante giornate quanti sono stati i riposi compensativi maturati e non fruiti durante l'imbarco per domeniche, festività, ferie, sabati, e una franchigia di 30 giorni, allo stesso verrà corrisposto un compenso pari alla metà del preavviso.3 bis - A esclusione dei casi di diverse turnazioni fra i periodi di imbarco e quelli di riposo a terra definite da eventuali accordi sindacali di secondo livello sottoscritti dalle OO.SS. stipulanti e firmatarie della presente Sezione, in caso di mancata chiamata all'imbarco dopo il periodo di riposo, corrispondente a tante giornate quanti sono stati i riposi compensativi maturati e non fruiti durante l'imbarco per domeniche, festività, ferie, sabati, e una franchigia
- di 30 giorni per periodi di imbarco superiori a 60 giorni,
- di 18 giorni per periodi di imbarco pari o inferiori a 60 giorni,
al marittimo in Turno Particolare imbarcato con contratto di arruolamento a tempo indeterminato verrà corrisposto un importo onnicomprensivo a titolo di indennizzo - che non ha alcun riflesso diretto o indiretto su qualsiasi istituto economico contrattuale - quantificato in una misura pari al 50% dell'indennità di preavviso.
Per ogni successivo periodo di quindici giorni di mancata chiamata all'imbarco il suddetto importo verrà incrementato nella misura del 10% dell'indennità di preavviso, fino a concorrenza massima dell'80% dell'importo del preavviso.
Tale indennizzo, che verrà corrisposto unitamente alle competenze relative al primo mese di reimbarco, spetterà soltanto se il marittimo:
- abbia comunicato per iscritto (secondo le modalità previste aziendalmente), prima del completamento del periodo di riposo, la propria disponibilità all'imbarco al termine del periodo predetto e
- non sia stato imbarcato, nel periodo di mancato arruolamento, con aitra impresa armatoriale. L'azienda verificherà tale requisito al momento del successivo imbarco.
Ai fini del computo del periodo, superato il quale spetta il suddetto indennizzo, sono in ogni caso esclusi i giorni di malattia e infortunio, nonché quelli comunque indennizzati dagli Enti presso i quali il lavoratore è assicurato.
3 ter - Fatti salvi eventuali accordi di secondo livello siglati dalle OO.SS. stipulanti la presente Sezione, la disposizione di cui al comma precedente non si applica ai marittimi iscritti ai Turni Particolari di Riserva e/o a Liste Stagionali.
NOTA TRANSITORIA
In non poche realtà aziendali - in particolare quelle che praticano servizi con caratteristiche di stagionalità - sono stati negli anni sottoscritti accordi di secondo livello che, con specifiche finalità sociali di ampliamento della base occupazionale e/o di ottimizzazione dell'organizzazione del lavoro, hanno previsto una diversa disciplina della gestione dei Turni Particolari che potrebbe essere non coerente con la nuova formulazione dell'art. 60, commi 3, 3 bis e 3 ter.
Le parti, pertanto, per dirimere eventuali situazioni di potenziale conflittualità, concordano che la riscrittura dell'art. 60 trovi applicazione dopo 9 mesi dall'entrata in vigore della presente Sezione e che, in tale periodo, ferme restando le previgenti disposizioni contrattuali su tale materia, gli accordi citati possano essere riesaminati da apposita Commissione insediata presso l'Associazione armatoriale di riferimento stipulante la presente Sezione.
Esperito il suddetto comporto di 9 mesi, le parti ritengono esaurita in maniera compiuta la procedura sopra descritta.
4 - Da parte dell'Armatore potranno essere richiesti adeguamenti del periodo di imbarco previsto dalla normativa generale a particolari situazioni riguardanti ogni tipo di nave.
Qualora il marittimo debba iniziare l'ultimo viaggio del suo periodo di imbarco, potrà essere sbarcato entro i venti giorni precedenti la scadenza del periodo di imbarco.
Art. 61 - Periodo di prova e reiscrizione al turno o cancellazione dal turno particolare
1 - L'obbligo della reiscrizione nei limiti di cui al punto 4 dell'art. 58 vige per i marittimi che abbiano superato il periodo di prova che, ai soli fini della iscrizione al turno viene fissato in mesi 3 per il personale imbarcato su navi che facciano scalo regolarmente in porti nazionali, ed in mesi 4 per il personale imbarcato su altre navi.
2 - Ai fini di cui al precedente comma, l'Armatore è tenuto a comunicare al marittimo il risultato della prova entro i termini sopra stabiliti. In difetto di questa comunicazione la prova si intenderà positivamente superata.
3 - Fermo restando quanto previsto dall'art. 10, costituiscono comunque motivi per la non reiscrizione al turno particolare e/o la cancellazione dal turno stesso:
a) indisponibilità all'imbarco per grave motivo personale di durata superiore a 30 giorni, nonché l'indisponibilità all'imbarco per malattia di durata superiore a 180 giorni;
b) l'aver superato nell'arco dell'ultimo triennio 360 giorni di malattia indennizzati (cioè coperti dalla assicurazione fondamentale e complementare dell'Ente competente) anche se dovuti a più eventi morbosi;
c) mancata tempestiva comunicazione della indisponibilità per malattia, infortunio o grave motivo personale da comunicare alla Società per telegramma/fax e/o anche per via telematica facendo seguire l'invio del documento giustificativo entro due giorni dall'insorgere del motivo;
d) lo sbarco per volontà del marittimo senza giustificato motivo;
e) l'ingiustificata indisponibilità del marittimo al momento della chiamata di imbarco ed il rifiuto del marittimo all'imbarco derivante dalla chiamata;
f) il rifiuto di trasbordare;
g) l'inibizione dall'esercizio professionale di durata superiore a 180 giorni;
h) il raggiungimento dei limiti di età previsti per il pensionamento dalle vigenti norme al riguardo;
i) la riduzione della flotta sociale, il disarmo di durata superiore a 90 giorni. In questi casi la non reiscrizione a turno e/o la cancellazione dal turno sarà effettuata, categoria per categoria, partendo da coloro che hanno minore anzianità di azienda;
l) produzione documentale mendace e/o impropria a sostegno della disponibilità all'imbarco.
4 - La società comunicherà tempestivamente al marittimo a mezzo di lettera raccomandata - o altro mezzo legalmente riconosciuto - il provvedimento di non reiscrizione e/o cancellazione dal turno particolare, che deve contenere le contestuali motivazioni.
5 - Fermo restando quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, il marittimo che per giustificato motivo non risponde alla chiamata per l'imbarco su una determinata nave, potrà successivamente essere imbarcato sulla medesima nave o su altra unità della flotta sociale, una volta cessati i motivi che causarono il mancato imbarco.
6 - Si considera contrario allo spirito delle presenti norme la cancellazione o la mancata reiscrizione al turno particolare determinata da motivi di fede religiosa, di credo politico o di appartenenza ad un Sindacato.
7 -Il marittimo già iscritto nel Turno Particolare di un'azienda, per essere iscritto nel Turno Particolare di un'altra azienda o comunque per imbarcare a bordo delle navi armate da un'altra impresa è tenuto necessariamente a comunicare per iscritto alla Società, al cui Turno Particolare appartenga, la propria volontà di essere cancellato da detto Turno Particolare. In tal caso, la stessa Società provvederà all'apposita comunicazione all'Ufficio di Collocamento della Gente di Mare di competenza. Nel caso di mancata comunicazione alla Società, lo stesso marittimo non potrà imbarcare a bordo delle navi armate da un'azienda differente.
*****
Settore traghetti
Ferme restando le vigenti disposizioni contrattuali in materia di determinazione della consistenza del Turno Particolare e in considerazione delle esigenze operative di stagionalità delle navi traghetto, le parti convengono sull'opportunità di definire a livello aziendale la costituzione di liste stagionali, individuando i requisiti che i lavoratori marittimi devono possedere per l'iscrizione.
La consistenza della lista, oltre a tener conto delle esigenze stagionali delle società, garantirà un periodo medio annuale di imbarco. Detto personale, qualora ne possegga i requisiti, avrà priorità nella copertura di eventuali carenze nell'ambito del Turno Particolare della società.
Art. 62 - Fondo Nazionale Marittimi (Navi superiori a 3.000 t.s.l.)
La Confederazione Italiana Armatori, l'Assarmatori e le Organizzazioni Sindacali stipulanti e firmatarie concordano che le Aziende aderenti alle suddette Associazioni datoriali partecipino a un Fondo secondo i seguenti principi direttivi.
Nota transitoria: resta fermo quanto previsto al verbale 16 dicembre 2020 tra Assarmatori e le OO.SS. citate.
1 - Il Fondo è denominato «Fondo Nazionale Marittimi». Esso è un soggetto autonomo ed indipendente sia rispetto alle Organizzazioni Sindacali e alle Associazioni datoriali sia rispetto alle imprese di navigazione tenute al versamento delle somme di cui al punto 5.
2 - Il Fondo costituisce strumento di attuazione della Convenzione OIL n. 145 del 1976, sulla continuità di lavoro della Gente di Mare, corrispondendo ai lavoratori, in possesso dei requisiti di cui al successivo punto 3 e che non beneficiano del trattamento di continuità o di altro compenso e/o indennità (comandata e simili, malattie ed infortuni, ecc.) una indennità corrispondente al 75% e all'80% del minimo contrattuale rispettivamente per i comuni/sottufficiali e gli ufficiali, per un massimo di sei elevabili a nove in caso di cancellazione dalla C.R.L. o dal T.P. successivamente alla risoluzione del contratto di imbarco e al periodo di permanenza a terra di cui al successivo articolo 64, punto 4; ovviamente qualora non si verifichi una delle condizioni sopra previste.
Il Fondo Nazionale Marittimi provvederà, altresì, ad erogare al personale iscritto al Fondo nel caso di cancellazione dalla C.R.L. o di non reiscrizione o cancellazione dal turno particolare, conseguente a disarmo superiore a 90 giorni, riduzione della flotta, ristrutturazione aziendale o cessazione dell'attività, sempre che non ci sia stata chiamata per l'imbarco, il trattamento economico di cui sopra per un periodo massimo di 6 mesi. Tale periodo decorre per il personale iscritto al Turno Particolare dalla cancellazione o non reiscrizione al turno stesso, detraendo dai 6 mesi l'eventuale periodo per il quale il Fondo ha già provveduto a corrispondere il relativo trattamento, e per i marittimi in C.R.L. dalla data della risoluzione del rapporto di lavoro. L'eventuale cancellazione o non reiscrizione al turno per i casi di ristrutturazione aziendale o di riduzione della flotta avverrà secondo le modalità previste dall'art. 61, punto 3, lettera i), ovviamente quando non si verifichi una delle condizioni previste al 1º comma del punto 2. Qualora il trattamento di cui al 1 ° comma del punto 2 si prolunghi oltre il 30º giorno sarà a carico dell'azienda, dalla quale proviene il marittimo, un contributo suppletivo pari alla indennità erogata per i giorni successivi al 30º. Tale contributo non è dovuto se l'azienda, fermo restando il mantenimento del marittimo nel proprio turno particolare, lo ha reso disponibile, con atto formale e con un preavviso di 30 giorni, all'imbarco presso altre aziende aderenti al Fondo.
Nel caso una impresa aderente al Fondo chiami il marittimo all'imbarco e questi rifiuti senza giustificato motivo, il marittimo stesso non avrà diritto al trattamento di cui al 1 ° comma del punto 2 mantenendo l'iscrizione al turno particolare della società da cui proviene.
Le imprese con meno di tre navi, qualora non consorziate con turno particolare unico, che non siano in grado di ruotare i marittimi nei periodi previsti dagli articoli 60 e 64 dovranno comunicare al Fondo, entro 10 giorni dallo sbarco del marittimo, la data della disponibilità all'imbarco presso le aziende aderenti al Fondo che curerà le relative segnalazioni. In mancanza di tale segnalazione nel suddetto termine sarà a carico della Azienda una corresponsione pari al trattamento che il Fondo avrebbe garantito.
Analoga procedura sarà seguita dalle Aziende e dal Fondo per il personale del Turno Particolare di Riserva.
3 - I requisiti richiesti per l'iscrizione al Fondo sono i seguenti:
a) tutti i marittimi che maturino i seguenti requisiti, purché risulti che i lavoratori medesimi abbiano svolto durante l'arruolamento i dovuti periodi di imbarco previsti dalle Sezioni e che non si siano rifiutati ingiustificatamente alle chiamate di imbarco:
- Ufficiali (con esclusione degli allievi): 12 mesi di navigazione negli ultimi 24 da Ufficiale con più Aziende oppure 9 mesi negli ultimi 18 da Ufficiale con la stessa Azienda;
- Sottufficiali: 12 mesi di navigazione da Sottufficiale negli ultimi 24 con più Aziende oppure 10 mesi negli ultimi 20 da Sottufficiale con la stessa Azienda;
- Comuni: 12 mesi di navigazione negli ultimi 24 con l'ultima qualifica con più Aziende oppure 10 mesi di navigazione negli ultimi 20 nell'ultima qualifica con la stessa Azienda.
Per navigazione si intende navigazione su navi mercantili;
b) per godere del trattamento economico del Fondo sarà necessario oltre che possedere i requisiti di iscrizione, effettuare imbarchi della durata minima di 2 mesi.
4 - Motivi di cancellazione dal Fondo:
- la cancellazione dal T.P. per giustificato motivo non contestato dal marittimo stesso. Resta inteso che il lavoratore che decade dal diritto di iscrizione al Fondo, per l'eventuale reiscrizione allo stesso, dovrà rimaturare i requisiti di cui al punto 3, lettera a) del presente articolo;
- l'aver superato nell'arco dell'ultimo triennio 360 giorni di malattia indennizzati (cioè coperti dalla Assicurazione fondamentale e complementare della Cassa Marittima) anche se dovuti a più eventi morbosi.
5 - Le imprese di navigazione aderenti alle Associazioni datoriali firmatarie della presente Sezione o che comunque applicano la presente Sezione accantoneranno presso il Fondo una somma mensile pari allo 0,25% del minimo contrattuale per ogni lavoratore marittimo imbarcato su navi superiori a 3.000 t.s.I. esclusi i lavoratori che beneficino del regime di continuità: comunque ogni Azienda contribuirà mensilmente al Fondo con almeno lo 0,125% del minimo contrattuale dei propri marittimi imbarcati.
Il contributo della Azienda potrà variare in relazione alle risultanze del bilancio del Fondo.
6 - Sono Organi del Fondo:
- Consiglio di Amministrazione;
- Assemblea;
- Collegio dei Sindaci.
7 - Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente e un Vice Presidente.
8 - Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti.
Un membro effettivo e uno supplente saranno designati dalle Organizzazioni Sindacali interessate.
NOTA - Per le navi adibite a traffico locale che hanno imbarcato più equipaggi, per disarmo si può anche intendere la riduzione di uno o più equipaggi conseguenti ad una variazione del servizio.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 3 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 62 - Fondo Nazionale Marittimi (Navi superiori a 3.000 t.s.l.)
La Confederazione Italiana Armatori, l'Assarmatori e le Organizzazioni Sindacali stipulanti e firmatarie concordano che le Aziende aderenti alle suddette Associazioni datoriali partecipino a un Fondo secondo i seguenti principi direttivi.
Nota transitoria: resta fermo quanto previsto al verbale 16 dicembre 2020 tra Assarmatori e le OO.SS. citate.
1 - Il Fondo è denominato «Fondo Nazionale Marittimi», Esso è un soggetto autonomo ed indipendente sia rispetto alle Organizzazioni Sindacali e alle Associazioni datoriali sia rispetto alle imprese di navigazione tenute al versamento delle somme di cui al punto 5.
2 - Il Fondo costituisce strumento di attuazione della Convenzione OIL n. 145 del 1976, sulla continuità di lavoro della Gente di Mare, corrispondendo ai lavoratori, in possesso dei requisiti di cui al successivo punto 3 e che non beneficiano del trattamento di continuità o di altro compenso e/o indennità (comandata e simili, malattie ed infortuni, ecc.) una indennità corrispondente al 75% e all'80% del minimo contrattuale rispettivamente per i comuni/sottufficiali e gli ufficiali, per un massimo di sei elevabili a nove in caso di cancellazione dalla C.R.L. o dal T.P. successivamente alla risoluzione del contratto di
imbarcoarruolamento e al periodo di permanenza a terra di cui al successivo articolo 64, punto 4; ovviamente qualora non si verifichi una delle condizioni sopra previste.Il Fondo Nazionale Marittimi provvederà, altresì, ad erogare al personale iscritto al Fondo nel caso di cancellazione dalla C.R.L. o di non reiscrizione o cancellazione dal turno particolare, conseguente a disarmo superiore a 90 giorni, riduzione della flotta, ristrutturazione aziendale o cessazione dell'attività, sempre che non ci sia stata chiamata per rimbarco, il trattamento economico di cui sopra per un periodo massimo di 6 mesi. Tale periodo decorre per il personale iscritto al Turno Particolare dalla cancellazione o non reiscrizione al turno stesso, detraendo dai 6 mesi l'eventuale periodo per il quale il Fondo ha già provveduto a corrispondere il relativo trattamento, e per i marittimi in C.R.L. dalla data della risoluzione del rapporto di lavoro. L'eventuale cancellazione o non reiscrizione al turno per i casi di ristrutturazione aziendale o di riduzione della flotta avverrà secondo le modalità previste dall'art. 61, punto 3, lettera i), ovviamente quando non si verifichi una delle condizioni previste al 1º comma del punto 2.
Qualora il trattamento di cui al 1º comma del punto 2 si prolunghi oltre il 30º giorno sarà a carico dell'azienda, dalla quale proviene il marittimo, un contributo suppletivo pari alla indennità erogata per i giorni successivi al 30º. Tale contributo non è dovuto se l'azienda, fermo restando il mantenimento del marittimo nel proprio turno particolare, lo ha reso disponibile, con atto formale e con un preavviso di 30 giorni, all'imbarco presso altre aziende aderenti al Fondo.
Nel caso una impresa aderente al Fondo chiami il marittimo all'imbarco e questi rifiuti senza giustificato motivo, il marittimo stesso non avrà diritto al trattamento di cui al 1º comma del punto 2 mantenendo l'iscrizione al turno particolare della società da cui proviene.
Le imprese con meno di tre navi, qualora non consorziate con turno particolare unico, che non siano in grado di ruotare i marittimi nei periodi previsti dagli articoli 60 e 64 dovranno comunicare al Fondo, entro 10 giorni dallo sbarco del marittimo, la data della disponibilità all'imbarco presso le aziende aderenti al Fondo che curerà le relative segnalazioni. In mancanza di tale segnalazione nel suddetto termine sarà a carico della Azienda una corresponsione pari al trattamento che il Fondo avrebbe garantito.
Analoga procedura sarà seguita dalle Aziende e dal Fondo per il personale del Turno Particolare di Riserva.
3 - I requisiti richiesti per l'iscrizione al Fondo sono i seguenti:
a) tutti i marittimi che maturino i seguenti requisiti, purché risulti che i lavoratori medesimi abbiano svolto durante l'arruolamento i dovuti periodi di imbarco previsti dalle Sezioni e che non si siano rifiutati ingiustificatamente alle chiamate di imbarco:
- Ufficiali (con esclusione degli allievi): 12 mesi di navigazione negli ultimi 24 da Ufficiale con più Aziende oppure 9 mesi negli ultimi 18 da Ufficiale con la stessa Azienda;
- Sottufficiali: 12 mesi di navigazione da Sottufficiale negli ultimi 24 con più Aziende oppure 10 mesi negli ultimi 20 da Sottufficiale con la stessa Azienda;
- Comuni: 12 mesi di navigazione negli ultimi 24 con l'ultima qualifica con più Aziende oppure 10 mesi di navigazione negli ultimi 20 nell'ultima qualifica con la stessa Azienda.
Per navigazione si intende navigazione su navi mercantili;
b) per godere del trattamento economico del Fondo sarà necessario oltre che possedere i requisiti di iscrizione, effettuare imbarchi della durata minima di 2 mesi.
4 - Motivi di cancellazione dal Fondo:
- la cancellazione dal T.P. per giustificato motivo non contestato dal marittimo stesso. Resta inteso che il lavoratore che decade dal diritto di iscrizione al Fondo, per l'eventuale reiscrizione allo stesso, dovrà rimaturare i requisiti di cui al punto 3, lettera a) del presente articolo;
- l'aver superato nell'arco dell'ultimo triennio 360 giorni di malattia indennizzati (cioè coperti dalla Assicurazione fondamentale e complementare della Cassa Marittima) anche se dovuti a più eventi morbosi.
5 - Le imprese di navigazione aderenti alle Associazioni datoriali firmatarie della presente Sezione o che comunque applicano la presente Sezione accantoneranno presso il Fondo una somma mensile pari allo 0,25% del minimo contrattuale per ogni lavoratore marittimo imbarcato su navi superiori a 3.000 t.s.l. esclusi i lavoratori che beneficino del regime di continuità: comunque ogni Azienda contribuirà mensilmente al Fondo con almeno lo 0,125% del minimo contrattuale dei propn marittimi imbarcati.
Il contributo della Azienda potrà variare in relazione alle risultanze del bilancio del Fondo.
6 - Sono Organi del Fondo:
- Consiglio di Amministrazione;
- Assemblea;
- Collegio dei Sindaci.
7 - Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente e un Vice Presidente.
8 - Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti.
Un membro effettivo e uno supplente saranno designati dalle Organizzazioni Sindacali interessate.
NOTA - Per le navi adibite a traffico locale che hanno imbarcato più equipaggi, per disarmo si può anche intendere la riduzione di uno o più equipaggi conseguenti ad una variazione del servizio.
Art. 63 - Periodo di riposo per i marittimi iscritti al Fondo
1 - Il periodo di riposo per il personale iscritto al Fondo corrisponde ad un numero di giorni solari pari al 38% dei giorni di imbarco effettuati. Per le navi adibite a traffico costiero nazionale il periodo sarà del 33%.
2 - Il marittimo, dopo aver goduto il predetto periodo di riposo, sarà disponibile per la chiamata di imbarco per la comandata, salva comunque la facoltà dell'Armatore di imbarcarlo o di impiegarlo di comandata nei 5 giorni precedenti alla scadenza del periodo di riposo stesso.
3 - Comunque, in caso di anticipato imbarco rispetto al compimento del periodo di riposo, il marittimo avrà diritto al differimento del rimanente periodo di riposo non usufruito in aggiunta a quello maturato al momento dello sbarco successivo.
4 - Il marittimo, dopo aver trascorso a terra un periodo di riposo corrispondente ad un numero di giorni solari pari alle percentuali di cui al primo comma, con l'aggiunta di 20 giorni (10 giorni per le navi traghetto e per quelle adibite a traffico costiero nazionale), nonché degli eventuali giorni di malattia o infortunio indennizzati, di permanenza a terra a seguito di sbarco per grave motivo personale, avrà diritto al trattamento del Fondo.
5 - I periodi di malattia non indennizzati per la malattia insorta dopo lo sbarco non saranno tenuti in nessun conto ai fini del computo della disponibilità all'imbarco.
6 - I periodi di malattia e di infortunio indennizzati, comunicati alle Società dalla competente Sede dell'Ente competente, saranno invece aggiunti al periodo di riposo da usufruire.
Art. 64 - Sbarchi per malattia e infortunio
1 - Allo sbarco saranno liquidate al marittimo le competenze spettantigli compreso il trattamento di fine rapporto calcolato secondo i criteri indicati all'art. 55.
2 - Il marittimo, alla guarigione (certificato di guarigione e libretto inviato all'Azienda entro 5 giorni dalla data di rilascio da parte dell'Ente Competente) sarà iscritto al turno in attesa di imbarco.
3 - Il marittimo, dopo la guarigione e la conseguente reiscrizione al turno, avrà diritto al riposo secondo le norme previste dal presente Regolamento con un minimo tra riposo e franchigia di 30 giorni.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 3 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 64 - Sbarchi per malattia e infortunio
1 - Allo sbarco saranno liquidate al marittimo le competenze spettantigli compreso il trattamento di fine rapporto calcolato secondo i criteri indicati all'art. 55.
2 - Il marittimo, alla guarigione (certificato di guarigione
e librettoinviato all'Azienda entro 5 giorni dalla data di rilascio da parte dell'Ente Competente) sarà iscritto al turno in attesa di imbarco.3 - Il marittimo, dopo la guarigione e la conseguente reiscrizione al turno, avrà diritto al riposo secondo le norme previste dal presente Regolamento con un minimo tra riposo e franchigia di 30 giorni.
Art. 65 - Sbarchi per gravi motivi personali
1 - Per gravi motivi personali si intendono:
a) morte di padre, madre, coniuge, figli, da documentare alla Società entro 10 giorni dall'avvenuto decesso (*);
b) fatto grave da documentare e sottoporre con la massima tempestività alla approvazione della Società o del Comando di bordo.
2 - Allo sbarco saranno liquidate al marittimo le competenze spettantigli compreso il trattamento di fine rapporto maturato.
3 - Entro il trentesimo giorno dallo sbarco il marittimo documenterà alla Società la propria posizione preannunciando la data della sua disponibilità al reimbarco che non dovrà avvenire comunque oltre due mesi dallo sbarco. Mancando di ottemperare a questo adempimento la Società potrà cancellare dal turno l'interessato e rivalersi delle spese sostenute.
(*) Solo in tale ipotesi il prezzo del biglietto di viaggio è a carico della Società.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 3 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 65 - Sbarchi per gravi motivi personali
1 - Per gravi motivi personali si intendono:
a) morte di padre, madre, coniuge, figli, da documentare alla Società entro 10 giorni dall'awenuto decesso (*);
b) fatto grave da documentare e sottoporre con la massima tempestività alla approvazione della Società o del Comando di bordo.
2 - Allo sbarco saranno liquidate al marittimo le competenze spettantigti compreso il trattamento di fine rapporto maturato.
3 - Entro il trentesimo giorno dallo sbarco il marittimo documenterà alla Società la propria posizione preannunciando la data della sua disponibilità al reimbarco che non dovrà avvenire comunque oltre due mesi dallo sbarco.
Mancando di ottemperare a questo adempimento la Società potrà cancellare dal turno l'interessato e rivalersi delle spese sostenute.La mancata comunicazione della data di disponibilità entro il termine previsto di 30 giorni dallo sbarco sarà valutabile come manifestazione di comportamento concludente da parte del marittimo di risoluzione del vincolo contrattuale e quindi manifestazione di volontà del marittimo di voler essere cancellato dal turno particolare.
____________
(*) Solo in tale ipotesi il prezzo del biglietto di viaggio è a carico della Società.
Art. 66 - Indisponibilità all'imbarco per grave motivo personale o malattia o infortunio
1 - L'indisponibilità all'imbarco per malattia, infortunio o grave motivo personale dovrà essere comunicata dall'interessato alla Società con telegramma/fax e/o per via telematica, facendolo seguire da un documento giustificativo (la malattia documentata con certificato medico del SASN o della ASL o, in mancanza, di un Ufficiale sanitario). La Società si riserva di ritenere valida o meno la documentazione certificante il grave motivo personale. Tale indisponibilità dovrà essere comunicata all'atto in cui si verifica e non al momento della chiamata.
L'interessato non avrà diritto al trattamento di cui al comma 1 del punto 2, art. 62.
2 - Appena disponibile all'imbarco il marittimo comunicherà alla Società la sua disponibilità.
3 - Il marittimo rimarrà a turno per:
- 30 giorni nel caso di persistente indisponibilità per grave motivo personale;
- 180 giorni nel caso di persistente indisponibilità per malattia.
4 - Perdurando la sua indisponibilità oltre i termini suddetti il marittimo potrà essere cancellato dal turno.
Accordo di rinnovo 11/07/2024 - Allegato 3 (Decorrenza 01/07/2024)
Art. 66 - Indisponibilità all'imbarco per grave motivo personale o malattia o infortunio
1 - L'indisponibilità all'imbarco per malattia, infortunio o grave motivo personale dovrà essere comunicata dall'interessato alla Società con telegramma/fax e/o per via telematica, facendolo seguire da un documento giustificativo (la malattia documentata con certificato medico del SASN o della ASL o, in mancanza, di un Ufficiale sanitario). La Società si riserva di ritenere valida o meno la documentazione certificante il grave motivo personale. Tale indisponibilità dovrà essere comunicata all'atto in cui si verifica e non al momento della chiamata.
L'interessato non avrà diritto al trattamento di cui al comma 1 del punto 2, art. 62.
2 - Appena disponibile all'imbarco il marittimo comunicherà alla Società la sua disponibilità.
3 - Il marittimo rimarrà a turno per:
-
30 giorni nel caso di persistente indisponibilità per grave motivo personale; indisponibilità per gravi motivi personali di durata fino a 30 giorni;-
180 giorni nel caso dipersistente indisponibilità per malattia fino a 180 giorni.4 - Perdurando la sua indisponibilità oltre i termini suddetti il marittimo potrà essere cancellato dal turno.
CAPO XIII - REGOLAMENTO SULLA CONTINUITÀ DEL RAPPORTO DI LAVORO
(Navi superiori a 3.000 t.s.l.)
Art. 67 - Regolamento sulla continuità del rapporto di lavoro
1 - Il presente Regolamento è parte integrante a tutti gli effetti dei contratti di arruolamento stipulati in base alla presente Sezione e si applica alle Aziende che abbiano un numero di navi superiore a 2 o con equipaggi che nel totale superino le 120 persone imbarcate.
2 - Viene espressamente riconosciuta validità, anche per il passato a deroghe al presente Regolamento ovvero ad accordi volti ad attuarne le finalità in situazioni operative ed imprenditoriali diverse da quelle presupposte dalla disciplina generale dell'Istituto.
3 - Un raggruppamento di società o compagnie consorziate può costituire un elenco unico della Continuità di Rapporto di Lavoro.
Art. 68 - Applicabilità e criteri di ammissione alla C.R.L.
A) - Le aziende che applicano il regime di continuità del rapporto di lavoro dovranno avere un numero di marittimi in C.R.L. corrispondente alle percentuali sotto indicate, da calcolarsi sulle tabelle minime di sicurezza di ogni singola nave in esercizio, categoria per categoria:
Primi Ufficiali 100%
Secondi Ufficiali 80%
Terzi Ufficiali 60%
Sottufficiali 80%
Comuni 50%
Categorie iniziali 10%
Il numero complessivo dei marittimi presenti in C.R.L. e T.P. dovrà essere non superiore al 143% del personale presente nelle tabelle minime di sicurezza, per i traghetti si farà riferimento alla media annuale del personale marittimo imbarcato sulla nave. Eventuali ulteriori fabbisogni potranno essere prelevati dal Turno Generale.
La contrattazione di secondo livello potrà determinare una maggiore consistenza di personale in base alle organizzazioni del lavoro prevista per il servizio a cui vengono adibite le navi.
Qualora applicando le percentuali di cui sopra per ogni singola categoria si ottenessero frazioni di unità queste verranno arrotondate all'unità superiore qualora la frazione superi lo 0,5.
B) - Le Aziende assumeranno i marittimi in C.R.L. prelevandoli dal turno particolare aziendale ogni qualvolta si renda vacante un posto nella corrispondente categoria fino a concorrenza delle percentuali sop