CCNL in vigore
MARITTIMI - RIMORCHIATORI
Contratto collettivo nazionale di lavoro 05/06/2007
per il personale imbarcato sulle unità adibite al servizio di rimorchio delle navi ed al soccorso delle navi
Decorrenza: 01/01/2007
Scadenza normativa: 31/12/2010
Scadenza economica: 31/12/2008
Il 5 giugno 2007, in Roma
tra:
- Confederazione Italiana Armatori;
- Associazione Italiana Armatori di Rimorchiatori;
- Federazione Italiana Armatori di Rimorchiatori;
e
le Organizzazioni dei lavoratori sottoelencate:
- Federazione Italiana Lavoratori Trasporti - Settore Marittimo (FILT-CGIL);
- Federazione Italiana Trasporti - Settore Marittimo (FIT-CISL);
- Unione Italiana Lavoratori Trasporti - Settore Marittimo (Uiltrasporti);
si è stipulato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale imbarcato sulle unità adibite al servizio di rimorchio delle navi ed al soccorso delle navi.
Le parti, con il presente accordo, dichiarano di aver rinnovato - in armonia con la prassi contrattuale del settore - i contratti collettivi del settore marittimo scaduti il 31-12-2006.
Il presente contratto regola i rapporti di lavoro fra i proprietari o armatori ed il personale imbarcato sulle unità adibite al servizio di rimorchio ed al soccorso delle navi.
Premessa al CCNL del 24 luglio 1991
Premesso che quanto qui di seguito di comune accordo dichiarato è parte integrante ed inscindibile ad ogni effetto della disciplina contenuta nel presente contratto e non ha carattere innovativo ma serve a chiarire la comune volontà delle parti realizzata anche nei precedenti contratti, le parti dichiarano che con l'espressione "indennità fisse" esse per il passato hanno inteso, tanto a livello nazionale quanto a livello aziendale, esclusivamente riferirsi all'indennità speciale, indennità comando e indennità coperta e macchina.
Pertanto, anche in relazione alla specialità del rapporto di lavoro del personale addetto ai rimorchiatori, esse parti hanno sempre voluto escludere i compensi per lavoro straordinario, anche se continuativi e/o predeterminati e/o forfettizzati, dal computo degli istituti contrattuali sui quali sono state calcolate le "indennità fisse".
Per quanto attiene al presente contratto, le parti dichiarano che i compensi per lavoro straordinario, anche se continuativi e/o predeterminati e/o forfettizzati, debbono essere esclusi, anche a livello aziendale, così come per il passato, sono stati esclusi, a qualsivoglia titolo dalla retribuzione essendo voluti come elementi distinti ed autonomi, espressamente ribadendosi altresì l'esclusione dei medesimi dal calcolo delle indennità sostitutive delle ferie e dei riposi compensativi nonché d'ogni altro istituto che, direttamente o indirettamente, implichi la retribuzione quale base di calcolo.
Tutto quanto sopra precisato e pattuito le parti inoltre dichiarano ad ogni effetto che la determinazione dei livelli retributivi correlativi ad ogni qualifica del personale addetto ai rimorchiatori sarebbe stata inferiore tanto per il passato quanto per gli importi stabiliti con il presente contratto, se esse parti avessero voluto ricomprendere ai fini del calcolo dei vari istituti anche lo straordinario continuativo e/o predeterminato e/o forfettizzato.
Art. 1 - Consistenza numerica del personale
1 - Presso ogni Società esercente il servizio di rimorchio nei porti sarà tenuto un elenco nominativo del personale marittimo dipendente con l'indicazione della qualifica e del grado. Detto elenco sarà affisso in un albo nella sede sociale a disposizione degli interessati e con possibilità di verifica e di controllo da parte delle Organizzazioni stipulanti.
2 - L'elenco è formato:
a) dalla somma degli equipaggi dei rimorchiatori in servizio, in base alle tabelle di armamento;
b) dalle riserve atte a garantire il riposo settimanale e quelli del sesto giorno secondo le modifiche previste dall'articolo 9, le ferie e le sostituzioni per assenza dovuta a malattia, infortunio, licenze e permessi.
Nota: i riposi settimanali riguardano esclusivamente il personale dei rimorchiatori in servizio portuale.
1 - Le tabelle di armamento dei rimorchiatori sprovvisti di comando centralizzato saranno di cinque persone con le seguenti qualifiche:
- Comandante;
- Direttore di macchina;
- una seconda persona di macchina (esclusi i giovanotti);
- due persone di coperta di cui almeno un marinaio.
2 - La composizione numerica degli equipaggi dei rimorchiatori con comando centralizzato in servizio portuale sarà di quattro persone con le seguenti qualifiche:
- Comandante;
- Direttore di macchina;
- due comuni (di cui almeno uno di coperta).
3 - La composizione numerica degli equipaggi dei rimorchiatori ad elevata manovrabilità con comando centralizzato ed automatizzato con propulsori azimutali o voith che forniscono il cavo di rimorchio alle navi a mezzo d'idoneo verricello, o laddove una tabella a tre sia stata già concordata ed applicata a livello locale, sarà di tre persone con le seguenti qualifiche:
- Comandante;
- Direttore di macchina;
- Comune.
Nei porti in cui, al momento della stipula del presente contratto, il servizio viene reso, con rimorchiatori di cui sopra, da quattro persone d'equipaggio, la eventuale riduzione a tre sarà realizzata previa intesa a livello aziendale. In tali casi l'Autorità Marittima potrà disporre l'integrazione delle tabelle, come sopra determinate, in presenza di condizioni meteo-marine avverse o per l'effettuazione di particolari servizi. Per rimorchiatori di nuova acquisizione, la tabella d'armamento sarà definita tra le parti a livello aziendale. Qualora non si raggiunga in sede locale un accordo sulla composizione numerica della tabella d'armamento, sarà convocata la commissione di cui al successivo art. 45 bis.
4 - Qualora la nuova composizione delle tabelle comporti degli esuberi di personale, il turn-over verrà bloccato fino al raggiungimento della consistenza necessaria per il regolare svolgimento del servizio. Tale provvedimento sarà adottato dopo che siano state riassorbite eventuali aliquote di straordinario predeterminato e sia stata realizzata la riduzione dell'orario annuale di lavoro di 40 ore in una delle forme previste.
5 - Le tabelle di armamento per il servizio di rimorchio di altura sono indicate nell'art. 45 punto 6 e saranno definite a livello aziendale secondo le norme e i limiti precisati nel detto articolo.
1 - Il personale, il cui rapporto di lavoro è regolato dal presente contratto, s'intende normalmente assunto dall'armatore a tempo indeterminato.
2 - La relativa convenzione d'imbarco sarà stipulata davanti all'Autorità Marittima, ai sensi di Legge, e sarà redatta in conformità al modello riportato nell'allegato 1 al presente contratto.
3 - Il personale assunto, potrà essere, a giudizio insindacabile dell'armatore, trasferito da un'unità all'altra senza diritto a modifica di retribuzione o altro.
Art. 4 - Periodo di prova e tirocinio
1 - All'atto dell'assunzione il personale dovrà effettuare un periodo di prova di 45 giorni, se addetto al comando o alla direzione di macchina del rimorchiatore, o di 30 giorni se addetto ad altre mansioni.
2 - Il personale assunto potrà effettuare - prima di essere iscritto nell'elenco di cui all'art. 1 - dopo il periodo di prova contrattuale, un ulteriore tirocinio di 90 giorni.
3 - Durante il periodo di prova ambo le parti hanno il diritto alla rescissione del rapporto di lavoro, con diritto alle indennità contrattuali, escluso il preavviso, maturate per il servizio prestato.
4 - Il periodo di prova e di tirocinio seguito da conferma sarà calcolato agli effetti dell'anzianità di servizio.
Art. 4 bis - Salario d'ingresso
1 - Al fine di incrementare l'occupazione giovanile le parti convengono d'istituire un salario d'ingresso per i giovani con qualifica pari o superiore al comune tra i 18 e i 25 anni d'età così articolato: il minimo contrattuale conglobato sarà pari al 35% e 45% di quello relativo alla qualifica d'inserimento rispettivamente per il primo e secondo anno di lavoro.
2 - La durata per la quale tali condizioni potranno essere applicate è di due anni e durante tale periodo non verranno maturati scatti d'anzianità ne sarà applicabile la normativa in materia di promozioni. Superato tale periodo il dipendente riceverà l'intero trattamento economico e normativo della qualifica d'appartenenza.
3 - In caso di licenziamento durante il periodo di prova verrà corrisposta al marittimo la differenza tra quanto ha percepito come salario d'ingresso e quanto avrebbe percepito se gli fosse stata corrisposta la retribuzione relativa alla qualifica d'appartenenza.
Art. 5 - Rapporti gerarchici e disciplinari
1 - Durante l'imbarco, i rapporti gerarchici e disciplinari sono regolati dalle leggi e regolamenti dello Stato per la Marina Mercantile e dal presente Contratto collettivo.
Art. 6 - Condotta del personale
1 - Il personale ha il dovere di mantenere condotta disciplinata, di uniformarsi alle prescrizioni delle Autorità nazionali e di quelle consolari e locali nei porti all'estero, di eseguire ogni legittimo ordine del Comandante e d'ogni altro superiore per ciò che concerne il servizio e la sicurezza della nave, delle persone imbarcate, del carico e delle provviste.
2 - I rapporti tra i componenti l'equipaggio devono essere improntati a spirito di collaborazione e di comprensione.
3 - Nessuna persona dell'equipaggio potrà assentarsi da bordo senza il consenso del Comandante o di chi lo rappresenti.
4 - Tutto l'equipaggio ha il dovere di esercitare la più attenta sorveglianza affinché non si verifichino casi di furto, contrabbando, trasporto di paccottiglie, sottrazioni di merci, vendite abusive a bordo, imbarco o favoreggiamento di clandestini. Il Comandante disporrà affinché siano effettuate prima della partenza e durante il viaggio frequenti visite in ogni parte del rimorchiatore per assicurarsi che non esistano a bordo clandestini o merci di contrabbando.
5 - L'armatore ha il diritto di risolvere il contratto senza preavviso, fermo restando il trattamento di fine rapporto, e di essere risarcito di tutti i danni che gli derivassero in conseguenza di trasgressioni a disposizioni di leggi nazionali ed estere, e particolarmente in conseguenza di furto, contrabbando, trasporto di paccottiglie, imbarco o favoreggiamento di clandestini nei confronti dei componenti l'equipaggio che risultassero responsabili sia della trasgressione sia della mancata vigilanza.
Art. 7 - Infrazioni disciplinari e sanzioni
1 - Eventuali infrazioni del personale, e in particolare quelle ai doveri di cui all'art. 6, e inadempimenti alle obbligazioni derivanti dal contratto di lavoro individuale saranno punite in proporzione alla loro gravità in base al seguente codice disciplinare.
2 - Qualora l'armatore ritenga che il lavoratore abbia commesso un'infrazione o posto in essere un inadempimento che possono dar luogo a sanzione disciplinare provvederà a contestare al medesimo, a mezzo di lettera raccomandata con a.r., i fatti per i quali ha inteso aprire il procedimento disciplinare.
3 - Il lavoratore, entro cinque giorni da quando ha ricevuto la contestazione di cui sopra, potrà formulare, per iscritto, le sue eventuali giustificazioni. Il lavoratore, se lo richiede in sede di giustificazioni scritte, può essere sentito a sua difesa con l'assistenza di un rappresentante dell'organizzazione sindacale a cui aderisce o conferisce mandato. L'audizione deve avvenire entro due giorni dalla richiesta.
4 - L'armatore, valutate le giustificazioni del lavoratore, se pervenute, e, comunque, dopo dieci giorni dall'avvenuto ricevimento della lettera di contestazione, potrà irrogare una delle seguenti sanzioni disciplinari, in proporzione alla gravità dei fatti contestati:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa fino a 4 ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a 10 giorni;
e) licenziamento.
Si precisa di seguito il carattere dei provvedimenti disciplinari e l'entità degli stessi:
a) Rimprovero verbale.
Nel caso d'infrazione di lieve entità il lavoratore potrà essere diffidato verbalmente e tale diffida ha rilevanza di richiamo verbale.
b) Rimprovero scritto.
Il rimprovero scritto è provvedimento di carattere ammonitorio e s'infligge per infrazioni di gravità inferiore a quelle indicate nei punti successivi. La recidiva infrazione per cui è previsto il provvedimento di rimprovero scritto, non prescritto, dà la facoltà all'Azienda di comminare provvedimenti che possono andare dalla multa alla sospensione di durata non superiore a tre giorni.
c) Multa.
Vi si incorre per le seguenti infrazioni:
1. Inosservanza dell'orario di lavoro;
2. Inosservanza delle misure di prevenzione degli infortuni e delle disposizioni a tale scopo emanate dall'Azienda, quando non ricadono nei casi previsti dalle successive lett. d) ed e);
3. Irregolarità di servizio, abusi, mancanza di diligenza nei propri compiti, quando non abbiano carattere di gravità e non abbiano arrecato danno;
4. Irregolarità e inosservanze simili a quelle sopra descritte.
L'importo delle suddette multe (escluso quello costituente risarcimento del danno) è devoluto alle istituzioni assistenziali o previdenziali.
La recidiva in infrazioni per cui è previsto il provvedimento di multa, non prescritto, dà facoltà all'Azienda di comminare al lavoratore il provvedimento di cui alla lettera successiva.
d) Sospensione.
Vi si incorre per le seguenti infrazioni:
1. Inosservanze ripetute dell'orario di lavoro;
2. Assenza ingiustificata di durata non superiore ad un giorno;
3. Inosservanza delle misure di prevenzione infortuni e delle disposizioni a tale scopo emanate dall'Azienda, quando la mancanza cagioni danni lievi alle cose e nessun danno alle persone;
4. Presentarsi al lavoro o prestare servizio in stato d'ubriachezza od alterazione;
5. Abbandono del posto di lavoro senza giustificato motivo salvo quanto previsto al punto 3 della lettera e);
6. Esecuzione in Azienda di lavori per proprio conto fuori dall'orario di lavoro e senza sottrazione di materiale dell'Azienda;
7. Lieve insubordinazione verso i superiori;
8. Mancanze di analoghe gravità.
Resta inteso che, in caso di sospensione, non verrà attuata la procedura amministrativa di sbarco del lavoratore. La recidiva in infrazioni per cui è previsto il provvedimento di sospensione, non prescritto, dà facoltà all'Azienda di comminare al lavoratore il provvedimento di cui alla lettera successiva.
e) Licenziamento.
Vi si incorre in genere per tutte quelle infrazioni in cui la gravità del fatto non consente l'ulteriore prosecuzione del rapporto di lavoro, ed in particolare per:
1. Assenza ingiustificata di durata superiore a un giorno;
2. Assenze ingiustificate ripetute 2 volte, non cadute in prescrizione;
3. Abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano specificatamente affidate mansioni di responsabilità, sorveglianza, custodia e controllo o da parte di altro personale nel caso in cui possa derivare pregiudizio all'incolumità delle persone, alla sicurezza del rimorchiatore, degli impianti o strutture portuali, pregiudizio all'esecuzione del servizio di rimorchio;
4. Grave insubordinazione verso i superiori, minacce o vie di fatto o rifiuti d'obbedienza ad ordini;
5. Danneggiamento colposo o volontario alla proprietà dell'Azienda, al materiale di lavorazione o a persone;
6. Inosservanza al prescritto divieto di fumare dove ciò può provocare pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti;
7. Alterchi con vie di fatto, ingiurie, disordini, risse o violenze sia al di fuori che all'interno dei mezzi navali o degli uffici;
8. Furto all'interno dei mezzi navali o degli uffici di somme, valori, materiali od oggetti a chiunque appartenenti;
9. La recidiva, non prescritta, anche di una sola delle infrazioni disciplinari di cui all'articolo 1251 del Codice della Navigazione o l'infrazione di due diverse mancanze disciplinari previste dallo stesso articolo anche se non seguite dalle pene disciplinari previste dall'articolo 1252 del Codice della Navigazione;
10. Trafugamento di documenti dell'Azienda che determinino una violazione della dovuta riservatezza aziendale;
11. Esecuzione in Azienda di lavori per conto proprio o di terzi effettuati durante l'orario di lavoro;
12. Il rifiuto del marittimo, senza giustificato motivo, di trasbordare da un rimorchiatore in servizio portuale ad un rimorchiatore in servizio d'altura secondo le regole vigenti;
13. Mancanze di analoga gravità.
Il caso di licenziamento per giusta causa, ai sensi della presente lettera e), numeri 2., 3., 4., 5., 7., 8., 9., e 10., esclude la liquidazione dell'indennità sostitutiva del preavviso.
5 - In tutti i casi in cui, nel presente contratto, si parla di "prescrizione" delle sanzioni disciplinari, si intende un periodo a ritroso di due anni.
6 - Resta salvo il diritto delle parti di promuovere le azioni consentite dalle leggi vigenti e applicabili in materia.
Art. 8 - Controversie sindacali
1 - Le eventuali divergenze sull'interpretazione del presente contratto saranno esaminate dalle Organizzazioni stipulanti in sede nazionale, mediante apposita commissione paritetica. Essa esaminerà entro 30 giorni dalla data di denuncia della divergenza le questioni alla stessa sottoposte, redigendo apposito verbale.
2 - Ferma restando la possibilità di accordo diretto tra le parti interessate per eventuali reclami, le controversie sindacali fra Aziende e lavoratori, quando riguardino l'interpretazione o l'applicazione dell'accordo integrativo, saranno esaminate fra le Organizzazioni locali dei lavoratori e degli armatori. La trattativa dovrà iniziare entro 48 ore dalla comunicazione ufficiale della o delle Organizzazioni dei lavoratori stipulanti e firmatarie.
3 - In caso di mancato accordo a seguito dell'esame di cui sopra, ovvero in caso di mancata convocazione, le parti si riterranno libere di procedere secondo le consuete forme sindacali.
1 - L'orario normale di lavoro settimanale è di 40 ore distribuite in 5 giorni, pari a 173 ore mensili e 2.080 ore annue.
2 - L'orario normale di lavoro è di 8 ore giornaliere da effettuarsi con l'interruzione d'una o due ore per la consumazione del pasto, fatto salvo quanto previsto nel comma 4. La sospensione del lavoro per la consumazione del pasto non dovrà comportare una riduzione della resa annua di 2.080 ore e dovrà essere concordata a livello aziendale.
3 - Per i servizi notturni (20/06) l'orario normale di lavoro darà luogo ad una maggiorazione determinata nella misura del 30% del valore dell'ora base (minimo contrattuale conglobato diviso 173) per ciascuna ora effettivamente prestata in servizio nell'arco di tempo compreso tra le 20/06.
4 - Nell'ipotesi di servizio a turni articolati nell'ambito delle 2.080 ore annue con una media di 173 ore mensili, l'orario giornaliero di lavoro può superare le 8 ore senza che da ciò derivi il diritto a compenso per lavoro straordinario. Qualora nella turnistica siano comprese ore di lavoro straordinario si potrà, solo con pattuizioni aziendali, compensarle con un periodo di riposo retribuito della stessa durata da godere entro 30 giorni. Le prestazioni di lavoro straordinario, in turnistiche che si sviluppino in cicli temporali diversi da sette giorni, dovranno essere calcolate sulla base della seguente proporzione, riferita alla turnistica effettuata: 40 : 7 = x : gg. Turnistica.
(*) (vedi esempi riportati in seguito).
5 - Il compenso per lavoro straordinario verrà comunque corrisposto dalla 41ª ora per turni articolati su cicli di 7 giorni. Per cicli di diversa durata trova applicazione quanto disposto al comma 4. Il compenso per lavoro straordinario verrà comunque corrisposto quando derivi da scivolamenti dell'orario rispetto a quello previsto dalla turnistica aziendale.
6 - La prestazione lavorativa effettuata nelle seste giornate di lavoro settimanale darà diritto, in sostituzione del compenso per lavoro straordinario, ad altrettante giornate mensili di riposo compensativo differibili e/o cumulabili.
7 - Resta inteso che il sabato rimane giornata feriale.
8 - Ferma restando la durata dell'orario normale contrattuale di cui al punto 1 la riduzione annua delle 40 ore di lavoro sarà realizzata con accordo aziendale o attraverso un aumento delle ferie o con il riconoscimento di cinque giorni aggiuntivi di riposo compensativo o attraverso la monetizzazione della stessa.
9 - Il personale sarà tenuto a prestare la propria opera per iniziare il servizio di rimorchio fino al termine dell'orario stabilito dai turni e, nei casi previsti dal successivo ultimo comma dell'articolo 10, finché non sia sostituito.
10 - Ferma restando la durata dell'orario normale contrattuale di lavoro di cui al comma 1, a decorrere dal 1º gennaio 2004, sarà riconosciuta una riduzione dell'orario di lavoro pari a 8 ore annue.
(*) Ad esempio:
- per una turnistica sviluppata su sei giorni si dovrà effettuare il seguente calcolo:
40 : 7 = X : 6
X = (40 * 6) / 7
X = 34,3
pertanto lo straordinario, in tale turnistica, inizierà a decorrere dopo la 34, 3ª ora.
- per una turnistica sviluppata su otto giorni si dovrà effettuare il seguente calcolo:
40 : 7 = X : 8
X = (40 * 8) / 7
X = 45,7
pertanto lo straordinario, in tale turnistica, inizierà a decorrere dopo la 45, 7ª ora.
Dichiarazione a Verbale di Assorimorchiatori e Confitarma
Le crescenti esigenze di efficienza del servizio, di raggiungimento della massima produttività nell'operatività portuale, di dare tempestiva risposta alle richieste dell'utenza, comportano la necessità di compiere con le OO.SS. un approfondimento, entro i prossimi due anni, sull'organizzazione del servizio stesso, con particolare riguardo alla possibilità di distinguere i tempi d'attesa rispetto ai tempi di lavoro effettivamente trascorsi a bordo.
Art. 10 - Lavoro straordinario
1 - Ogni lavoro eseguito dai componenti l'equipaggio oltre l'orario stabilito dall'art. 9 del presente contratto è considerato lavoro straordinario.
2 - Non è considerato lavoro straordinario qualunque lavoro compiuto, ai sensi dell'art. 12, per la sicurezza della navigazione.
3 - Le ore di lavoro straordinario dovranno essere contenute nel limite mensile di 90 ore nei porti in cui il normale turno operativo portuale nell'arco diurno viene svolto con 3 o meno di 3 rimorchiatori. In tutti gli altri porti tale limite mensile sarà di 50 ore.
4 - Agli effetti dei compensi per lavoro straordinario, per ore notturne si intendono quelle comprese fra le ore 20 e le ore 6.
5 - Fatti salvi i trattamenti di miglior favore già previsti nei contratti aziendali, le ore di straordinario saranno retribuite in ragione di un quarto (1/4) dell'intera ora qualora la prestazione non ecceda i quindici minuti, o in ragione di due quarti (2/4) qualora la prestazione non ecceda i trenta minuti. Se la prestazione eccede i 30 minuti verrà retribuita l'intera ora di straordinario.
6 - Nel caso di più turni, per prestazioni che richiedono continuità di presenza, il lavoratore del turno cessante potrà lasciare il posto di lavoro solo quando sarà sostituito, fermo restando che la sostituzione dovrà avvenire entro un termine massimo di 2 ore dalla cessazione del turno.
Art. 11 - Compenso per il lavoro straordinario
1 - La retribuzione da valere per la determinazione dei compensi orari per il lavoro straordinario è costituita dal minimo contrattuale conglobato.
2 - La quota oraria risulta dalla divisione per 173 della retribuzione come sopra specificata maggiorata rispettivamente delle seguenti percentuali:
per i porti di Genova, Livorno, Napoli, Ravenna, Trieste, Venezia, Taranto, Augusta, Savona, La Spezia, Civitavecchia, Gioia Tauro
Diurno feriale | Notturno feriale e diurno festivo | Notturno festivo |
25% | 45% | 50% |
per i porti di Ancona, Gaeta, Palermo
Diurno feriale | Notturno feriale e diurno festivo | Notturno festivo |
20% | 30% | 35% |
per tutti gli altri porti
Diurno feriale | Notturno feriale e diurno festivo | Notturno festivo |
15% | 20% | 25% |
Art. 12 - Lavori per la sicurezza della navigazione
1 - Le persone dell'equipaggio saranno tenute a prestare la propria opera senza diritto a compensi a titolo di lavoro straordinario, per la sicurezza della navigazione, del carico, delle provviste, per il salvataggio del rimorchiatore e delle persone imbarcate.
2 - Per i lavori speciali per la sicurezza del rimorchiatore, delle persone imbarcate, del carico, si intendono i lavori che si rendono necessari, a giudizio del preposto al comando in coperta, per esigenze che non rientrano fra quelle del normale esercizio del rimorchiatore.
Art. 13 - Lavori per la manutenzione e la pulizia del rimorchiatore
1 - Oltre i necessari servizi di porto e di navigazione, l'equipaggio dovrà eseguire tutti i lavori usuali di pulizia e manutenzione, coadiuvare nelle riparazioni dei rimorchiatori sociali e mantenere i locali dei propri alloggi nella massima pulizia con diritto a compenso per lavoro straordinario qualora i detti lavori vengano eseguiti fuori dell'orario normale.
Art. 14 - Mansioni del personale e mobilità
1 - Il personale è imbarcato a bordo delle unità che svolgono l'esercizio del rimorchio delle navi e del soccorso delle navi e natanti in genere, sia in porto che in mare aperto, per prestare il servizio attinente alla sua qualifica.
2 - Tuttavia i sottufficiali ed i comuni potranno essere impiegati in mansioni a terra (ad esempio: di manutenzione dei mezzi e d'officina qualora questa sia destinata al servizio dei mezzi stessi) ed a bordo a seconda delle esigenze aziendali concordandone le modalità di utilizzo.
3 - I sottufficiali manterranno la retribuzione loro dovuta anche se impiegati in mansioni proprie dei comuni.
4 - L'utilizzo promiscuo tra mansioni di bordo e mansioni di terra non potrà comportare riduzioni rispetto a quanto percepito dal lavoratore a bordo nell'ambito dell'orario ordinario di lavoro.
5 - Fatto salvo quanto previsto ai precedenti punti 2, 3 e 4 l'armatore o il comandante, nell'interesse del servizio della navigazione, ha facoltà di adibire temporaneamente i componenti l'equipaggio ad un servizio diverso da quello per il quale sono stati imbarcati, purché non sia inadeguato al loro grado e qualifica. In caso di necessità per la sicurezza della nave, il personale può essere adibito a qualsiasi servizio.
6 - Il personale sarà tenuto a prestare la propria opera nei porti gestiti dalla stessa Società fatti salvi i trattamenti concordati.
7 - Il periodo di permanenza nella qualifica per i mozzi e i giovanotti di coperta non può essere superiore rispettivamente a 12 e 20 mesi. Il giovanotto di macchina dopo una permanenza di 24 mesi nella qualifica sarà promosso nella categoria dei fuochisti o ingrassatori.
8 - I componenti dell'equipaggio che svolgono mansioni diverse da quelle per le quali sono stati imbarcati hanno diritto alla maggiore retribuzione dovuta per tali mansioni, se superiori.
9 - Ai fuochisti e ingrassatori, in possesso del titolo di operaio meccanico o di meccanico navale, che abbiano svolto in servizio d'altura mansioni di motorista od operaio meccanico per un periodo minimo di 6 mesi, sarà riconosciuto il trattamento di bordo dei sottufficiali.
1 - La promozione da comune a sottufficiale, da sottufficiale ad ufficiale e da ufficiale a preposto al comando o alla direzione di macchina si effettua al momento in cui si rendono vacanti i posti nella qualifica superiore e tali promozioni saranno effettuate tenendo conto dell'idoneità congiunta all'anzianità. Alla promozione saranno ammessi i marittimi in servizio che abbiano i requisiti richiesti.
2 - In particolare, i comuni in possesso del prescritto titolo professionale, maturano il diritto al passaggio:
- ad ufficiali, per il servizio di altura, dopo 9 mesi di funzionamento in tale qualifica e mansione;
- a comandante o direttore di macchina dopo 8 mesi di funzionamento in tale qualifica e mansione per gli ufficiali e dopo 18 mesi per i comuni.
3 - Quanto sopra compatibilmente con la disponibilità di posti nell'Azienda e la riconosciuta idoneità e preparazione tecnica del marittimo.
Nota: Coloro che maturano il diritto al passaggio a Comandante e Direttore di macchina avranno titolo preferenziale all'assunzione del comando o direzione di macchina, in caso di vacanza, nei confronti del personale esterno.
1 - Il personale che ha ricevuto in regolare consegna oggetti di dotazione e corredo, è tenuto alla restituzione degli oggetti stessi ovvero al pagamento per l'eventuale mancanza.
1 - Le parti hanno convenuto di conglobare la paga base, la contingenza e l'E.D.R. nell'unico nuovo istituto denominato "minimo contrattuale conglobato". Pertanto, al personale imbarcato sulle unità adibite al servizio di rimorchio delle navi ed al soccorso delle navi si applicano gli importi mensili del minimo contrattuale conglobato indicati nella tabella dell'allegato 2.
Art. 18 - Aumenti periodici di anzianità
1 - Ai marittimi che alla data del 31 dicembre 1980 abbiano maturato, con il precedente regime, un certo numero di scatti, l'importo corrispondente verrà rivalutato del 50%.
2 - Per l'anzianità maturata dalla data dell'ultimo scatto al 31 dicembre 1980 sarà corrisposto un importo pro-rata del 2% della paga tabellare al 31 dicembre 1980 rivalutato del 50%.
3 - L'importo complessivo degli scatti incluso i pro-rata sarà congelato in cifra fissa "ad personam" non assorbibile e costituirà parte integrante della paga ai soli effetti delle gratifiche natalizia e pasquale, dell'indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi compensativi, dell'indennità sostitutiva del preavviso e del trattamento di fine rapporto.
4 - I marittimi avranno diritto, per l'anzianità di servizio maturata dal 1º gennaio 1981 presso la stessa azienda, ad un aumento per ogni biennio di anzianità secondo i valori indicati nella tabella di cui all'allegato 2 bis. Dopo il primo biennio d'anzianità, maturando ulteriori analoghi requisiti, verranno corrisposti altri quattro scatti biennali, fino ad un massimo complessivo di cinque scatti, da considerare coefficienti della retribuzione come al comma precedente.
I valori in cifra degli scatti verranno rivalutati, in occasione di ogni aumento del minimo contrattuale conglobato, con un cifra pari all'incremento del minimo contrattuale conglobato moltiplicato per il coefficiente 0,05, a valere per il numero degli scatti maturati da ogni marittimo.
Art. 19 - Indennità di contingenza
1 - L'indennità di contingenza, non più indicizzata a seguito protocollo interconfederale del 31 luglio 1992, il cui valore è stato congelato alla data del 31 dicembre 1991, è stata inserita nel minimo contrattuale conglobato.
(*)
A) Porti Maggiori
1 - L'indennità di turno, per le Aziende che la corrispondono e nelle misure concordate costituisce elemento della retribuzione valido esclusivamente ai fini del calcolo dei seguenti istituti:
- 13ª e 14ª mensilità;
- ferie;
- riposi compensativi inerenti alle domeniche ed ai riposi compensativi di cui al 6º e 7º comma dell'art. 9 ed alle festività infrasettimanali e nazionali lavorate;
- trattamento di fine rapporto;
- indennità sostitutiva del preavviso;
- permessi retribuiti;
- indennità di malattia a carico dell'IPSEMA (ex casse marittime).
2 - Detta indennità spetta esclusivamente ai marittimi impegnati nelle turnistiche portuali.
3 - L'indennità di turno è frazionabile in quote orarie.
(*) (vedasi allegato 3)
B) Porti Minori
4 - Con riferimento ai piccoli porti ed alle particolarità anche temporali dei servizi in essi svolti, intendendo per tali quei porti dove il servizio di rimorchio è gestito con tre o meno di tre rimorchiatori e dove lo straordinario predeterminato era corrisposto sia a fronte di un'effettiva prestazione che senza di essa, in aggiunta alla retribuzione ordinaria, sarà riconosciuta un'indennità di turno che è formata dal valore dei compensi del suddetto straordinario predeterminato e dal relativo monte ore, entrambi riferiti alla data del 31 dicembre 1980. Tale cifra sarà maggiorata della sola differenza tra il valore delle vecchie ore del sabato e quello delle ore del sesto giorno e corrisposta quale indennità mensile nella misura dell'85% del suo effettivo ammontare (vedasi allegato 3).
5 - Le indennità di turno di cui alle lettere A) e B) del presente articolo non verranno corrisposte durante il periodo di prova ai nuovi assunti.
Superato il periodo di prova l'indennità di turno sarà corrisposta senza alcun diritto agli arretrati.
Le indennità di turno mensili già esistenti verranno incrementate nelle seguenti misure:
a) aziende che, in