CCNL in vigore del 04/03/1998
MARITTIMI - NAVI FINO A 151 t.s.l.
Contratto collettivo nazionale di lavoro 04/03/1998
per i marittimi imbarcati su navi fino a 151 T.S.L. adibite a qualunque tipo di traffico, compreso il diporto, con esclusione dei marittimi imbarcati su navi già oggetto di altro contratto di lavoro.
Scadenza: 31/12/1998
Il giorno 4 marzo 1998 in Roma, tra la CONFITARMA e le Organizza zioni Sindacali FILT-CGIL, FITCISL, UILTRASPORTI è stato raggiunto l'accordo per il rinnovo del CCL per i marittimi imbarcati su navi fino a 151 t.s.l., adibite a qualunque tipo di traffico, compreso il diporto, con esclusione dei marittimi imbarcati su navi già oggetto di altro contratto di lavoro (aliscafi, rimorchiatori portuali, pilotine, marittimi e dili, bunkeraggi e servizi portuali diversi).
Incremento delle paghe mensili
Le paghe mensili attualmente in vigore verranno incrementate con i seguenti importi con decorrenza l° marzo 1998:
Livelli | Aumento 1-3-1998 | Nuova paga base 1-3-1998 |
Com.te-.M.-Conduttore | 43.000 | 1.209.500 |
Ufficiale | 37.800 | 958.750 |
Sottufficiale | 35.200 | 833.200 |
Comune | 31.300 | 645.200 |
Giovanotto | 27.300 | 450.900 |
Mozzo | 26.300 | 406.950 |
Straordinario
Il compenso orario per lavoro straordinario viene così determinato:
Livelli | Diurno festivo | Notturno festivo |
Com.te-.M.-Conduttore | 14.893 | 15.488 |
Ufficiale | 13.097 | 13.620 |
Sottufficiale | 12.189 | 12.676 |
Comune | 10.845 | 11.279 |
Giovanotto | 9.454 | 9.832 |
Mozzo | 9.139 | 9.504 |
Durata
Il presente Contratto avrà valore fino al 31 dicembre 1998.
Art. 1 - Campo di applicazione
1. Il presente contratto si applica alle navi inferiori a 151 t.s.1 che compiono servizi lungo le coste e nei porti e ad ogni altro tipo di navigazione giornaliera non superiore alle 60 miglia dal porto di armamento o capolinea e a distanza non superiore alle 40 miglia dalla costa e al diporto senza limiti di tonnellaggio.
2. Agli equipaggi delle medesime navi che per esigenze aziendali compiano navigazione superiore alle 6 ore e/o con percorrenza superiore alle 60 miglia dal porto d'armamento o capolinea e/o a distanza superiore alle 40 miglia dalla costa verrà corrisposta l'indennità di navigazione prevista dall'art. 14 del presente contratto.
1. Il personale il cui rapporto di lavoro è regolato dal presente contratto si intende normalmente assunto a tempo indeterminato salvo diversa indicazione nel contratto di imbarco (allegato 1).
2. Il personale può essere trasferito su qualunque nave sociale anche applicata a diverso itinerario, senza che ciò comporti modifiche alla retribuzione o alle condizioni contrattuali, fermo restando quanto previsto dall'art. 14 (indennità di navigazione) del presente accordo.
1. All'atto dell'assunzione il personale dovrà effettuare un periodo di prova di 45 giorni per gli ufficiali e di 30 giorni per i sottufficiali e comuni.
2. Durante il periodo di prova ambo le parti hanno il diritto alla rescissione del rapporto di lavoro, con diritto all'indennità contrattuale escluso il preavviso, maturato per il servizio prestato.
1. Tenuto conto del tipo di utilizzazione della nave, il numero minimo dei componenti l'equipaggio è stabilito dall'Autorità Marittima in base alle norme del C.d.N. e relativo Regolamento.
1. L'orario normale di lavoro è stabilito in 8 ore giornaliere.
Per particolari esigenze di servizio l'orario normale di lavoro può essere compreso nell'arco orario tra le 06,00 e le 20,00, con diritto di usufruire di 1 ora per la consumazione dei pasti.
1. Le paghe mensili spettanti ai marittimi a seconda del grado e delle qualifiche risultanti dal ruolo equipaggio, sono indicate nella tabella paghe allegata al presente contratto (allegato 2).
2. La paga giornaliera è ragguagliata a 1/30 della paga mensile.
1. Il lavoro effettuato dai componenti l'equipaggio oltre l'orario normale è considerato lavoro straordinario.
2. I compensi orari per lavoro straordinario sono stabiliti nella misura indicata nella tabella allegata al presente contratto (allegato 4).
Art. 8 - Compenso per servizi di guardia con veglia in porto
1. Al personale chiamato a prestare servizio di guardia in porto dalle ore 19,00 alle ore 06,00, oppure dalle ore 20,00 alle ore 07,00, verrà corrisposto, per ogni notte di servizio prestato, un compenso di L. 5.000.
Art. 9 - Indennità di contingenza
1. Ai marittimi imbarcati sarà corrisposta l'indennità di contingenza indicata nella tabella allegata al presente contratto (allegato 3).
2. L'indennità di contingenza giornaliera è ragguagliata a 1/30 della indennità di contingenza mensile.
Art. 10 - Computo riposi compensativi e ferie
1. La paga base giornaliera e l'indennità di contingenza saranno ragguagliate a 1/26 il computo dell'indennità sostitutiva dei riposi compensativi e delle ferie.
Art. 11 - Tredicesima e quattordicesima mensilità
1. Sia in occasione del Natale che della Pasqua sarà corrisposta ai marittimi che abbiano compiuto 1 anno di imbarco, una gratifica costituita da 1 mensilità dei seguenti elementi:
a) paga;
b) indennità di contingenza;
c) EDR (L. 20.000) solo per la 13ª mensilità;
d) valore convenzionale della panatica, come stabilito dall'art. 15;
e) scatti d'anzianità.
2. Ai marittimi entrati in servizio nel corso dell'anno, la gratifica natalizia e pasquale, sarà corrisposta in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi di imbarco compiuti. Per le frazioni di mese verranno corrisposti i ratei giornalieri.
3. Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, in occasione della liquidazione delle altre competenze, saranno corrisposte anche le quote parti della gratifica natalizia e pasquale.
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