CCNL in vigore
MARITTIMI - NAVI DA DIPORTO
Contratto collettivo nazionale di lavoro 17/07/2007
per i marittimi componenti l'equipaggio delle unità da diporto adibite a scopi commerciali, anche in via non esclusiva, iscritti nelle categorie della gente di mare
Decorrenza: 01/08/2007
Scadenza normativa: 31/07/2011
Scadenza economica: 31/07/2009
Confederazione italiana armatori (CONFITARMA)
e
Federazione italiana lavoratori trasporti (FILT-CGIL)
Federazione italiana trasporti (FIT-CISL)
Unione italiana lavoratori trasporti - Settore marittimo (UILTRASPORTI)
Le parti si danno vicendevolmente atto che, quale espresso presupposto della conclusione e della stipulazione del presente contratto collettivo, è stato tra esse voluto e pattuito un vincolo di stretta inscindibilità fra tutte le pattuizioni contenute.
Le parti dichiarano a tal fine che la presente premessa è ad ogni effetto vincolante ed è parte integrante di questo accordo.
Le suddette parti hanno inteso, inoltre, fissare gli elementi base per adeguare il lavoro del settore da diporto alla normativa italiana in vigore per il lavoro nautico.
Conseguentemente tutte le pattuizioni del presente accordo sono avvenute tenendo conto della legislazione in materia e costituiscono, rispetto a quest'ultima, trattamento nel suo complesso, di miglior favore per i lavoratori. Le negoziazioni che hanno portato alla conclusione del presente accordo hanno inoltre ed evidentemente tenuto conto della peculiarità della prestazione lavorativa nel settore del diporto, che pur ricade nel campo del lavoro nautico.
Art. 1 - Campo di applicazione
Il presente CCNL si applica ai marittimi componenti l'equipaggio delle unità da diporto adibite a scopi commerciali, anche in via non esclusiva, iscritti nelle categorie della gente di mare.
L'imbarco del marittimo viene effettuato dall'armatore in conformità alle norme di Legge e contrattuali.
Il contratto di imbarco viene stipulato presso l'autorità marittima o consolare in conformità al modello allegato al presente contratto (Allegato 1).
I marittimi saranno imbarcati con convenzione a tempo determinato/indeterminato.
Al momento dello sbarco per il compimento del periodo di imbarco così convenuto, il marittimo sbarcherà per fine contratto.
Art. 3 - Contratto di imbarco a tempo determinato
Il contratto di imbarco a tempo determinato è da intendersi per un periodo complessivo non superiore a dodici mesi. Sono considerati successivi al primo tutti i contratti intervenuti fra lo stesso armatore e lo stesso marittimo quando fra l'uno e l'altro non sia occorsa una interruzione di rapporto contrattuale superiore a novanta giorni.
Nel caso di sbarco per malattia o infortunio, il periodo di novanta giorni decorrerà dalla data di guarigione dall'infortunio o dal termine del periodo di cura della malattia.
Il periodo di imbarco convenuto potrà essere dall'armatore anticipato o posticipato di trenta giorni per esigenze legate alla navigazione e/o commerciali.
Il primo periodo di imbarco, comunque non superiore ai 60 giorni, sarà considerato ad ogni effetto periodo di prova. Le spese di imbarco/sbarco e viaggio sono a carico del datore di lavoro.
Entro il periodo di prova l'armatore può risolvere il contratto di imbarco, dandone comunicazione in forma scritta, in qualunque porto, corrispondendo al marittimo le competenze dovute fino al giorno dello sbarco compreso. Il contratto di imbarco può essere risolto durante il periodo di prova anche dal marittimo e con diritto alle competenze maturate sino al giorno dello sbarco compreso.
L'armatore è tenuto a comunicare il risultato della prova entro i termini sopra stabiliti, in mancanza verrà ritenuta positivamente superata.
Qualora alla scadenza del periodo di prova, la nave sia in navigazione, tale periodo verrà automaticamente prorogato fino alla data del primo approdo.
Art. 5 - Posizioni di bordo e livelli
6º Livello
Appartiene a tale livello il Comandante e il Direttore di macchina del diporto.
5º Livello
Appartiene a tale livello il Capitano del diporto.
4º Livello
Appartengono a tale livello gli Ufficiali del diporto.
3º Livello
Appartengono a tale livello Sottufficiali di coperta, macchina e di albergo da diporto.
Si considerano tali i lavoratori che svolgono mansioni di Nostromo, Motorista, Operaio, Chief Steward, Maître d'hotel, Chef.
2º Livello
Appartengono a tale livello i comuni di coperta, macchina e d'albergo del diporto.
Si considerano tali i lavoratori che svolgono mansioni di marinaio cuoco, marinaio, cameriere, steward, hostess, receptionist.
1º Livello
Appartengono a tale livello le qualifiche iniziali imbarcate sulle unità da diporto.