CCNL in vigore
MARITTIMI - NAVI DA CROCIERA
Contratto collettivo nazionale di lavoro 27/07/1992
per i marittimi imbarcati sulle navi da crociera
Decorrenza: 01/08/1991
Scadenza: 31/08/1994
Addì 27 del mese di luglio dell'anno 1992 tra la Confitarma e le seguenti Organizzazioni Sindacali:
FILT-CGIL, FIT-CISL, UIL-TRASPORTI
viene stipulato il seguente accordo di rinnovo del contratto collettivo nazionale per i marittimi imbarcati sulle navi da crociera.
Capo I - Tipi di contratto di imbarco
Art. 1 - Tipi di contratto di imbarco
1. Il rapporto di lavoro può essere costituito con uno dei seguenti tipi di contratto:
a) per un dato viaggio o per più viaggi;
b) a tempo indeterminato.
2. Se, in forza di uno o più contratti a viaggio, il marittimo presta ininterrotto servizio alle dipendenze dello stesso armatore per un periodo superiore a cinque mesi, o tre mesi per navigazione nel Mediterraneo, il rapporto di lavoro è regolato dalle norme concernenti il contratto a tempo indeterminato.
3. Agli effetti del comma precedente sono considerati successivi tutti i contratti intervenuti fra lo stesso armatore e lo stesso marittimo quando fra l'uno e l'altro non sia occorsa una interruzione di rapporto contrattuale superiore a novanta giorni. Nel caso di sbarco per malattia o infortunio, il periodo di novanta giorni decorrerà dalla data di guarigione dall'infortunio o dal termine del periodo di cura della malattia.
4. Il rapporto di lavoro sarà sempre valido, qualunque sia la destinazione. Il personale del turno particolare sarà tenuto, a richiesta dall'armatore, ad imbarcare o trasbordare in qualunque tempo e luogo, su qualsiasi nave da crociera dell'armatore o noleggiatore dall'armatore.
5. I contratti di imbarco da stipularsi avanti l'Autorità marittima ai sensi di Legge saranno redatti in conformità ai modelli V (contratto a viaggio), T.I. (contratto a tempo indeterminato), allegati al presente contratto (allegati nn. 1 e 2).
6. Per i marittimi, cui si riferisce il presente contratto, imbarcati fuori d'Italia per completamento della tabella di armamento, potranno essere stipulati contratti speciali, a condizioni non inferiori a quelle previste dal presente contratto.
1. Il contratto di imbarco a viaggio è valido per la durata del viaggio o dei viaggi indicati.
2. Il contratto a viaggio si risolve se l'armatore modifica il viaggio od i viaggi originariamente previsti. Qualora tale modifica avvenga per fatto non imputabile all'armatore, il contratto si trasforma a tempo indeterminato.
3. Il contratto a viaggio o per più viaggi non può essere stipulato per durata superiore a 5 mesi; limitatamente alle navi che operano nel Mediterraneo la durata massima non dovrà superare 3 mesi; se è stipulato per durata superiore, si considera a tempo indeterminato.
4. Per viaggio si intende il complesso delle traversate fra porto o porti di partenza e porto di ultima destinazione.
5. Il contratto a viaggio si esaurisce dopo lo sbarco dei passeggeri nel porto di ultima destinazione.
6. Qualora, per concorde volontà dell'armatore e del marittimo, questi non venga congedato nel porto di ultima destinazione, il contratto di imbarco si intende prorogato per un ulteriore viaggio e così di seguito.
Art. 3 - Contratto a tempo indeterminato
1. Il contratto di imbarco a tempo indeterminato deve essere espressamente stipulato all'inizio del rapporto di lavoro ovvero può risultare di diritto costituito come conseguenza di precedenti contratti a viaggio, come indicato nell'art. 1.
1. Nell'ipotesi che come inizio del rapporto contrattuale sia stipulato fra l'armatore e il marittimo il contratto a tempo indeterminato, il primo periodo di imbarco è considerato periodo di prova.
2. Il periodo di prova è stabilito per gli Ufficiali e per gli Allievi Ufficiali in 45 giorni e per i Sottufficiali e Comuni in 30 giorni, sempre a contare dalla data della prima partenza su di una nave di un determinato armatore.
3. Quando l'armatore riassuma in servizio con lo stesso grado un marittimo che, alle sue dipendenze e in precedente imbarco a tempo indeterminato, abbia positivamente superato il periodo di prova o abbia positivamente superato, in precedenti imbarchi a viaggio un corrispondente periodo di imbarco, la prova non sarà ripetuta, a meno che siano trascorsi tre anni dall'ultimo sbarco del marittimo da una nave dello stesso armatore e purché l'ultimo sbarco non sia stato determinato da colpa del marittimo.
4. Entro il periodo di prova l'armatore può risolvere il contratto di imbarco in qualunque porto nazionale, corrispondendo al marittimo le competenze dovute fino al giorno dello sbarco compreso, nonché quanto previsto alla lettera B) dell'art. 62 del presente contratto (risoluzione del contratto a tempo indeterminato per volontà dell'armatore).
5. Il contratto di imbarco può essere risolto durante il periodo di prova anche dal marittimo con l'osservanza delle norme di cui all'art. 62 lettera A), e con diritto alle competenze maturate sino al giorno dello sbarco compreso, nonché a quanto previsto alla lettera A) del predetto articolo 62 del presente contratto (risoluzione del contratto a tempo indeterminato per volontà del marittimo).
6. Se il contratto di imbarco è risolto durante il periodo di prova in un porto diverso da quello ove il contratto stesso è stato stipulato, spetterà al marittimo il trattamento previsto dall'art. 64.
7. L'armatore è tenuto a comunicare ed a far comunicare al marittimo il risultato della prova entro i termini sopra stabiliti, restando in sua facoltà di provvedere a questa comunicazione, ove il termine venga a scadere in corso di viaggio, al primo approdo nel porto nazionale o di ultima destinazione. In difetto di questa comunicazione, la prova si intenderà positivamente superata.
8. Il periodo di prova sarà riconosciuto a tutti gli effetti per la determinazione dell'anzianità di servizio.
Capo II - Composisione dell'equipaggio
1. Le tabelle minime di armamento in relazione alla sicurezza della navigazione (numero del personale di coperta, numero del personale di macchina, numero del personale addetto ai servizi per l'equipaggio e dei passeggeri), saranno stabilite nave per nave dell'autorità marittima del porto di armamento, sentite le Organizzazioni sindacali interessate.
Sostituzioni mancanti in corso di viaggio - 2. Se in corso di viaggio venisse a mancare alcuno dei marittimi prescritti dalla tabella di armamento, spetterà all'Autorità marittima o consolare decidere se e dove il Comandante debba provvedere a completare l'equipaggio. Quando invece la nave fosse in via di ritorno al porto nazionale di armamento o di ultima destinazione, l'Autorità marittima o consolare provvederà soltanto alla sostituzione dei mancanti ritenuti indispensabili alla sicurezza della navigazione.
Di quanto sopra verrà data comunicazione alle Organizzazioni sindacali stipulanti.
Art. 6 - Ufficiali radiotelegrafisti
1. Agli effetti del trattamento economico e di bordo sono:
1º Ufficiale: gli Ufficiali radiotelegrafisti reggenti la stazione che abbiano compiuto 10 anni di effettiva navigazione in qualità di radiotelegrafista su navi mercantili;
2º Ufficiale: a) gli Ufficiali radiotelegrafisti reggenti la stazione di navi superiori a 5.500 t.s.l.;
b) gli Ufficiali radiotelegrafisti muniti di brevetto di 1ª classe che abbiano compiuto almeno 5 anni di effettiva navigazione in qualità di radiotelegrafista su navi nazionali;
3º Ufficiale: gli altri Ufficiali radiotelegrafisti.
2. Qualora gli Ufficiali radiotelegrafisti siano forniti da Società concessionarie dei servizi radioelettrici di bordo, il loro trattamento è regolato dagli appositi contratti e regolamenti organici.
Art. 7 - Allievi Ufficiali e diplomati nautici
1. I diplomati nautici (Capitani di L.C. e Capitani di macchina) possono essere imbarcati come Allievi Ufficiali sia in ottemperanza alle tabelle di armamento sia in soprannumero.
2. Gli Allievi Ufficiali sono alloggiati, anche in comune fra loro, in locali separati da quelli degli altri componenti l'equipaggio ed hanno diritto al trattamento vitto stabilito per lo Stato Maggiore.
3. Ove siano imbarcati Allievi Ufficiali di coperta e macchina è dovere dei superiori diretti curarne durante l'orario normale di lavoro la istruzione teorica e pratica professionale.
4. I diplomati nautici (Capitani di L.C. e Capitani di macchina) che, anche allo scopo di favorirne la formazione professionale, saranno imbarcati come Comuni, oltre gli allievi previsti dalle tabelle di armamento, avranno diritto al trattamento economico e di vitto corrispondente alla qualifica con la quale sono imbarcati. Compatibilmente con le sistemazioni di bordo in atto sarà fatto il possibile perché siano alloggiati in locali diversi da quelli dei Comuni.
5. I diplomati nautici non dovranno essere adibiti ai lavori contemplati nel secondo comma del paragrafo "servizio di coperta" del Regolamento di bordo annesso al presente contratto (art. 65).
6. Da parte dei superiori deve essere, come per gli allievi, curata durante l'orario normale di lavoro, la istruzione teorica e pratica professionale dei diplomati nautici imbarcati in qualità di Comuni.
Art. 8 - Trattamento Sottufficiali
1. Sono Sottufficiali i marittimi compresi nella seguente elencazione:
- in coperta: 1º e 2º nostromo, carpentiere, ottonaio, capitan d'armi;
- in macchina: 1º e 2º capo fuochista, capo operaio, operai meccanici, operai motoristi, elettricisti, frigoriferista;
- in camera: maestro di casa, maggiordomo, capo cuoco (chef di cucina).
2. Ai soli effetti del trattamento di bordo sono considerati Sottufficiali: il 1º cuoco, il 1º dispensiere, il dispensiere dell'equipaggio, il 1º cambusiere quando abbia almeno un dipendente o il cambusiere unico, i primi camerieri quando il numero dei camerieri da essi dipendenti sia superiore a tre, il 1º panettiere quando abbia almeno tre panettieri in sottordine, il 1º infermiere quando abbia almeno un infermiere dipendente, gli elettricisti, il tipografo, il capo alloggio, il 1º pasticciere quando abbia almeno due pasticcieri in sottordine e il primo guardarobiere quando abbia almeno due dipendenti, il capo lavandaio con tre sottordini comprese le stiratrici se in sottordine.
3. Ai marittimi considerati Sottufficiali agli effetti del trattamento di bordo compete il trattamento economico stabilito per i Sottufficiali, ivi compresa l'indennità di navigazione di cui all'art. 34.
4. Sono considerati Capi servizio: il 1º nostromo, il 1º capo fuochista sui piroscafi oppure il primo capo operaio meccanico o il capo operaio motorista sulle motonavi, il primo elettricista quando abbia almeno due elettricisti in sottordine, il maggiordomo e il maestro di casa, il capo cuoco quando abbia almeno tre cuochi in sottordine, il primo infermiere con almeno due infermieri in sottordine.
5. Qualora sulla nave non sia imbarcato il maestro di casa o il maggiordomo, il 1º cameriere con oltre 15 dipendenti avrà diritto al trattamento economico del Sottufficiale capo servizio.
6. I marittimi con la qualifica di "assistente d'ufficio" sono equiparti ai Sottufficiali non capi servizio.
Nota - Le parti contraenti dichiarano che con la elencazione di cui sopra non intendono apportare innovazioni al presente stato di fatto per quanto riguarda eventuali altre categorie che godano il trattamento dei Sottufficiali e del riconoscimento della qualifica di Sottufficiale capo servizio.
Art. 9 - Passaggio da piccolo a garzone di 2ª
La permanenza massima nella rispettiva categoria per i piccoli di camera non deve superare un periodo corrispondente a tre anni di navigazione complessiva maturata con l'Azienda.
Art. 10 - Passaggio da mozzo a giovanotto di 2ª
La permanenza massima nella rispettiva categoria per i mozzi non deve superare un periodo corrispondente a tre anni di navigazione complessiva matura con l'Azienda.
Art. 11 - Rapporti gerarchici e disciplinari
1. Durante l'imbarco i rapporti gerarchici e disciplinari sono regolati dalle leggi e regolamenti dello Stato per la Marina Mercantile e dal presente contratto collettivo.
Art. 12 - Condotta dei marittimi
1. Il marittimo ha il dovere di mantenere condotta disciplinata, di uniformarsi alle prescrizioni delle Autorità nazionali e di quelle consolari e locali nei porti all'estero, di eseguire ogni legittimo ordine del Comandante e di ogni altro superiore per ciò che concerne il servizio e la sicurezza della nave, delle persone imbarcate, del carico e delle provviste.
2. I rapporti tra i marittimi devono essere improntati a spirito di collaborazione e di comprensione.
1. Quando la nave è in porto, il Comandante o chi lo rappresenti curerà che sia preventivamente indicato il personale comandato di servizio e che il restante personale libero dalla guardia oppure dal servizio sia tempestivamente autorizzato a scendere a terra.
2. Nessuna persona dell'equipaggio potrà comunque allontanarsi da bordo senza darne comunicazione al Comandante o a chi lo rappresenti.
3. Durante le ore di lavoro sarà vietato al personale di intrattenersi con persone estranee al servizio.
Art. 14 - Contrabbandi, paccottiglie, clandestini, ecc.
1. Tutto l'equipaggio, Ufficiali, Sottufficiali e Comuni, ha il dovere di esercitare la più attenta sorveglianza affinché non si verifichino casi di contrabbando, trasporto di paccottiglie, sottrazione di merci, vendite abusive a bordo, imbarco o favoreggiamento di clandestini. Gli Ufficiali tutti dovranno eseguire prima della partenza e durante il viaggio frequenti visite in ogni parte della nave per assicurarsi che non esistano a bordo clandestini o merci di contrabbando.
2. L'armatore ha il diritto di risolvere il contratto senza indennità di sorta e di essere risarcito dei danni tutti che gli derivassero in conseguenza di trasgressioni a disposizioni di leggi nazionali o estere, e particolarmente in conseguenza di contrabbando, trasporto di paccottiglie, imbarco o favoreggiamento di clandestini, nei confronti dei componenti l'equipaggio che risultassero responsabili sia della trasgressione sia della mancata vigilanza.
Art. 15 - Infrazioni disciplinari e sanzioni
1. I provvedimenti disciplinari applicabili nei confronti del marittimo potranno essere:
a) rimprovero scritto;
b) multa nella misura massima di 10 ore di retribuzione calcolate con il divisore 240 e considerando come retribuzione quella indicata al punto 1 dell'art. 63;
c) sospensione dal turno particolare e dall'elenco della C.R.L. per un periodo massimo di due mesi;
d) risoluzione del contratto di imbarco e/o non reiscrizione nel turno particolare;
e) risoluzione del contratto di imbarco e/o cancellazione dall'elenco della C.R.L.
2. Le sanzioni disciplinari di cui sopra sono applicate prescindendo dall'ordine in cui sono elencate rapportandole alla gravità della mancanza, alle circostanze speciali che l'accompagnano, al grado di colpa.
3. Per le sanzioni più gravi del rimprovero scritto si dovrà, prima dell'applicazione della sanzione stessa, procedere alla contestazione dell'addebito e all'audizione a difesa del marittimo.
4. La risoluzione del contratto di imbarco, la non reiscrizione al turno particolare, la cancellazione dall'elenco della C.R.L., sono provvedimenti disciplinari per i quali è necessario un comportamento del marittimo così grave da far venire meno il rapporto fiduciario con l'armatore ed in via esemplificativa nei seguenti casi:
a) frequente ubriachezza a bordo;
b) recidiva disobbedienza che abbia già dato luogo ad un provvedimento disciplinare più grave del rimprovero scritto;
c) furto e reati contro il patrimonio (ad esempio truffa, contrabbando, trafugamento);
d) atti implicanti dolo o colpa grave con danno per l'azienda (ad esempio danneggiamento di impianti o materiali);
e) inosservanza del divieto di fumare a bordo, qualora tale infrazione possa provocare gravi incidenti alle persone e alle cose (nei luoghi in cui sia espressamente vietato);
f) comportamento scorretto verso i superiori, i compagni di lavoro o i passeggeri che abbia già dato luogo ad una sanzione disciplinare più grave del rimprovero scritto;
g) rissa o vie di fatto;
h) insubordinazione verso i superiori;
i) infrazioni al rispetto dell'orario di lavoro che abbiano già dato luogo a due sanzioni disciplinari di cui almeno una più grave del rimprovero scritto;
l) l'avere preteso da componenti l'equipaggio subordinati per ragioni di servizio la indebita corresponsione di somme connesse al servizio.
5. In caso di recidività di comportamenti per i quali siano state già applicate due sanzioni più gravi del rimprovero scritto, tale recidività potrà comportare l'adozione dei provvedimenti di risoluzione del contratto di imbarco, di non reiscrizione al turno particolare, di cancellazione dall'elenco della C.R.L.
6. I provvedimenti disciplinari durante il periodo di imbarco saranno adottati dal Comandante e da questo annotati sul Giornale di bordo. Il Comandante potrà anche procedere allo sbarco immediato del marittimo nei casi di particolare gravità indicati nell'elenco di cui sopra per i quali non è previsto come presupposto alcuna recidiva. I provvedimenti disciplinari nei riguardi dei marittimi non imbarcati potranno essere adottati dalla Direzione della Società.
7. Il marittimo che ritenga ingiustificata l'adozione nei suoi riguardi di un rimprovero scritto avrà facoltà di reclamo all'Armatore oltre che all'Autorità marittima, anche tramite l'Organizzazione Sindacale.
8. Il marittimo che ritenga ingiustificata l'adozione nei suoi riguardi di una sanzione disciplinare più grave del rimprovero scritto, avrà facoltà di contestare la sanzione stessa entro 10 giorni dallo sbarco o entro 10 giorni dalla comunicazione della sanzione, dinanzi al Collegio Arbitrale di cui agli articoli 71 e 92.
Qualora la sanzione contestata sia la multa o la sospensione dal Turno Particolare o dall'elenco della C.R.L. e il Collegio Arbitrale non la riconoscesse giustificata, questa verrà annullata e perderà ogni effetto.
Nel caso venga invece contestata la sanzione disciplinare della non reiscrizione al Turno Particolare o della cancellazione dall'elenco della C.R.L., e il Collegio Arbitrale non la riconoscesse giustificata, la Società potrà comunque mantenere la non reiscrizione al Turno Particolare e la cancellazione dall'elenco della C.R.L. corrispondendo al marittimo a titolo di penale un importo pari a tante giornate calcolate in trentesimi di retribuzione utile, così come indicata al punto 1. dell'art. 63, e secondo i seguenti limiti:
Per i marittimi iscritti al Turno Particolare
- marittimi iscritti al TP: 30 giorni di retribuzione;
- marittimi iscritti al Fondo:
- fino a 12 mesi di navigazione nel Fondo: 30 giorni di retribuzione;
- oltre i 12 mesi di navigazione nel Fondo: 45 giorni di retribuzione.
Inoltre il marittimo iscritto al Fondo manterrà tale iscrizione.
Per i marittimi in C.R.L.
- sino a 4 anni di anzianità in C.R.L.: 3 mesi di retribuzione;
- da oltre i 4 a 8 anni di anzianità in C.R.L.: 6 mesi di retribuzione.
Inoltre il marittimo in C.R.L. verrà iscritto nel Fondo, qualora ne abbia maturato i requisiti.
Art. 16 - Reclami dei marittimi
1. Gli eventuali reclami dei marittimi sull'applicazione del presente contratto e sulla liquidazione delle competenze debbono essere presentati di regola al loro insorgere direttamente, o tramite la rappresentanza sindacale, all'Ufficiale capo servizio o al Comandante che li prenderà in considerazione comunicando l'esito del reclamo all'armatore, salvo quanto previsto dal successivo art. 17.
Art. 17 - Controversie sindacali
1. Le eventuali divergenze sulla interpretazione del presente contratto saranno esaminate dalle Organizzazioni stipulanti, in sede nazionale, mediante apposita commissione paritetica. Essa esaminerà entro 30 giorni dalla data di denuncia della divergenza le questioni alla stessa sottoposte, redigendo apposito verbale.
2. Ferma restando la possibilità di accordo diretto tra le parti interessate per eventuali reclami, le controversie sindacali fra Aziende e lavoratori, quando riguardino una sola Società, saranno esaminate fra le Organizzazioni locali dei lavoratori e degli armatori. La trattativa dovrà iniziare entro 48 ore dalla comunicazione ufficiale della o delle Organizzazioni dei lavoratori stipulanti e firmatarie.
3. Le controversie sindacali che riguardino navi e marittimi di diverse Società saranno esaminate in sede nazionale. La trattativa dovrà iniziare entro 3 giorni dalla comunicazione ufficiale della o delle Organizzazioni dei lavoratori stipulanti e firmatarie.
4. In caso di mancato accordo a seguito dell'esame di cui sopra, ovvero in caso di mancata convocazione, le parti si riterranno libere di procedere secondo le consuete forme sindacali.
Art. 18 - Inizio del servizio a bordo
1. Il marittimo sarà tenuto a trovarsi sulla nave a bordo della quale deve prestare servizio nel giorno ed ora che gli saranno indicati dall'armatore o dal Comandante o da altro rappresentante dell'armatore. In difetto di tale indicazione, dovrà trovarsi a bordo almeno 2 ore prima dell'ora stabilita per la partenza.
2. Durante la sosta della nave in porto, il marittimo già imbarcato, libero dal servizio, dovrà trovarsi a bordo almeno un'ora prima dell'ora stabilita per la partenza della nave, risultante dall'apposito ordine di servizio da diramarsi all'atto dell'arrivo della nave in porto.
3. In mancanza di tale disposizione fa testo l'orario di partenza della nave previsto negli itinerari ufficiali.
4. Contravvenendo il marittimo a questa disposizione, il contratto di imbarco sarà risolto per fatto del marittimo se la nave fosse già partita o se il marittimo fosse stato già sostituito, oppure se per effetto del ritardo la nave non abbia potuto ottenere le spedizioni ed abbia quindi dovuto rinviare l'ora della partenza.
5. Qualora il marittimo possa dimostrare che il ritardo sia giustificato il contratto di imbarco sarà risolto per forza maggiore e fermo restando il diritto all'iscrizione al turno di precedenza, il marittimo avrà diritto al trattamento di fine rapporto con un minimo complessivo garantito di 15 giorni calcolati secondo i criteri e le misure indicate dal punto 1 dell'art. 63 del presente contratto.
6. Qualora non si sia verificato nessuno dei casi indicati nel quarto comma il marittimo potrà riprendere il suo posto a bordo e qualora il ritardo non fosse imputabile a causa di forza maggiore o di giustificato motivo, potrà essere sottoposto a provvedimento disciplinare.
Art. 19 - Personale libero dal servizio e mezzo di trasporto
1. Durante la sosta della nave in porto, rada o fiumara, il Comandante, ove sia possibile, metterà a disposizione, gratuitamente, un mezzo idoneo per consentire al personale libero dal servizio di scendere a terra e rientrare a bordo.
2. Il servizio del mezzo sarà organizzato compatibilmente con le esigenze della nave con un minimo di tre corse complete (andata e ritorno) al giorno.
Art. 20 - Trattamento nella giornata del sabato
1. Il sabato mantiene la natura di giorno feriale.
2. Per il lavoro svolto al sabato nelle otto ore dell'orario normale, sarà riconosciuto al marittimo il corrispondente riposo compensativo.
3. Il riposo compensativo di cui al punto 2 del presente articolo sarà indennizzato mediante il pagamento di tante giornate o prorata di: paga base, indennità di contingenza, valore convenzionale della panatica, di cui all'art. 47, tredicesima e quattordicesima mensilità e gli eventuali scatti di cui agli artt. 32 e 89 nonché del supplemento paga per il personale di stato maggiore di cui all'allegato n. 3.
1. L'orario normale di lavoro è di otto ore giornaliere per tutto il personale.
2. Tutto il personale imbarcato ha diritto di fruire di 8 ore di riposo continuativo nell'arco delle 24 ore, salve le esigenze relative alle operazioni di ormeggio, disormeggio e manovre. Al personale che non potrà usufruire delle 8 ore di riposo continuativo di cui sopra saranno riconosciute tante ore di franchigia quante sono state le ore di mancato riposo. La suddetta franchigia sarà accumulata e fatta usufruire successivamente al marittimo o liquidata all'atto dello sbarco sulla base di un riposo compensativo per ogni 24 ore di mancato riposo.
3. Il servizio di navigazione per lo Stato Maggiore sia di coperta che di macchina, sarà di quattro ore con otto franche.
4. Per gli Ufficiali radiotelegrafisti l'orario normale di lavoro, sempre nei limiti delle otto ore giornaliere, è regolato in conformità alle disposizioni legislative, ai decreti ministeriali e alle convenzioni internazionali vigenti sul servizio RT di bordo.
5. I Sottufficiali e i Comuni di coperta e di macchina divideranno la guardia in tre turni, in modo che ogni guardia abbia otto ore di lavoro e sedici franche sulle 24, alternando quattro ore di lavoro con otto franche.
6. Per il personale di coperta e di macchina che non faccia turno di guardia, l'orario normale - sia nei giorni feriali che in quelli festivi - sarà regolato, fermo restando le consuetudini in atto, secondo le esigenze del servizio, ma dovrà eccedere le otto ore di lavoro sulle 24; tali otto ore saranno comprese tra le ore 6 e le ore 20.
7. L'orario normale del personale di camera, cucina e famiglia ed infermeria è di otto ore giornaliere, da ripartirsi in due o massimo tre turni, tra le 6 e le 24, con la corresponsione dell'indennità di navigazione di cui all'art. 34, lettera b), qualora ne ricorrano le circostanze, e con il diritto per il marittimo ad un riposo continuativo di otto ore. La presente norma non si applica al personale di camera adibito al servizio di guardia notturno. Per tale categoria l'orario di lavoro, sempre nei limiti di 8 ore sulle 24, si svolge in un solo turno fra le 22 e le 6.
8. Le presenti disposizioni non si applicano nel caso di lavori speciali per la sicurezza della nave, delle persone imbarcate e del carico, che richiedessero la presenza di tutto o parte dell'equipaggio.
9. Per lavori speciali per la sicurezza della nave, delle persone imbarcate e del carico, si intendono i lavori che si rendono necessari, a giudizio del Comandante, per esigenze che non rientrano fra quelle del normale esercizio della navigazione.
10. Durante il viaggio le guardie di servizio eseguiranno i lavori loro richiesti per la navigazione, la sicurezza della nave e del carico, il normale funzionamento delle macchine, il servizio delle persone imbarcate, l'ordinario lavaggio dei ponti. Per i lavori eseguiti fuori dell'orario di guardia, è dovuta ai marittimi l'indennità di navigazione di cui all'art. 34 lettera c) qualora ne ricorranno le circostanze.
11. Qualora la nave armata resti inoperativa in porto per un periodo previsto superiore alle 48 ore, i turni di guardia potranno essere diversamente strutturati a giudizio del Comandante o del Direttore di Macchina.
Personale giornaliero.
Sempre con nave inoperativa in porto per un periodo previsto superiore alle 48 ore, il personale giornaliero, compatibilmente con le esigenze del servizio terminato il proprio turno di lavoro sarà esonerato dall'obbligo della presenza a bordo.
12. La composizione minima di ogni singola guardia in plancia, su nave con pilota automatico in funzione, sarà di un ufficiale e di un marinaio, salvo diverso avviso del Comandante.
In caso di avaria del pilota automatico e del radar, o quando la nave navighi in nebbia, attraversi stretti o punti di grande traffico, la guardia verrà rafforzata con altro marittimo di coperta abilitato alla guardia.
Il marittimo giornaliero abilitato alla guardia chiamato per rinforzare la guardia nelle ore notturne deve avere, al termine della stessa, le otto ore di riposo consecutivo di cui al punto 2.
Per ore notturne si intendono quelle comprese fra le ore 20 e le ore 6.
13. I marittimi di età inferiore ai 18 anni sono esonerati dal servizio di guardia notturna.
14. Il personale di coperta potrà essere chiamato a sostituire il personale di macchina, quando il Comandante lo ritenga indispensabile.
Capo V - Lavori e servizi diversi
Art. 22 - Lavori per la sicurezza della navigazione, ecc.
1. Le persone dell'equipaggio saranno tenute a prestare la propria opera, senza diritto all'indennità di navigazione di cui all'art. 34, lettera b), per la sicurezza della navigazione, delle provviste, per il salvataggio della nave e delle persone imbarcate.
Art. 23 - Lavori che non rientrano nelle ordinarie mansioni del marittimo
1. I componenti dell'equipaggio non sono tenuti a prestare un servizio diverso da quello per il quale sono stati imbarcati; le qualifiche di mozzo, giovanotto di coperta e di macchina, in quanto categorie iniziali e polivalenti con intercambiabilità di mansioni potranno essere utilizzate a seconda delle esigenze lavorative di bordo nelle varie sezioni.
2. Tuttavia il Comandante, nell'interesse della navigazione, ha facoltà di adibire temporaneamente i componenti dell'equipaggio ad un servizio diverso da quello per il quale sono stati imbarcati, purché non sia inadeguato al loro titolo professionale e al loro grado.
In caso di necessità per la sicurezza della nave, i marittimi possono essere adibiti a qualsiasi servizio.
3. I componenti dell'equipaggio che svolgono mansioni diverse da quelle per le quali sono stati imbarcati hanno diritto alla maggiore retribuzione dovuta per tali mansioni, se superiori.
Art. 24 - Lavori per la manutenzione, pulizia della nave e alloggi
1. Oltre i necessari servizi di navigazione e di porto, l'equipaggio dovrà eseguire tutti i lavori usuali di pulizia e manutenzione della nave che venissero ordinati, nei modi e nei termini stabiliti dal presente contratto, con diritto all'indennità di navigazione di cui all'art. 34, lettera b) qualora ne ricorrano le circostanze.
2. L'equipaggio dovrà mantenere i locali dei propri alloggi nella massima pulizia, senza per ciò aver diritto al pagamento dell'indennità di navigazione di cui all'art. 34, lettera b).
Art. 25 - Servizio merci e provviste
1. L'imbarco, lo sbarco e lo stivaggio delle provviste sarà normalmente svolto dai lavoratori a terra specializzati in collaborazione del personale di bordo.
2. In mancanza di detti lavoratori, oppure quando si tratti di piccoli quantitativi di merci, tali lavori dovranno essere eseguiti dal personale di bordo.
3. Il personale di famiglia deve imbarcare tutte le provviste di peso maneggevole anche se l'imbarco richiede l'uso dei verricelli e curarne la sistemazione nelle cambuse e nei depositi frigoriferi.
4. L'imbarco e lo sbarco del bagaglio verrà di norma eseguito dai lavoratori a terra specializzati.
5. Il compenso da corrispondere al personale della nave per l'imbarco e lo sbarco delle provviste e per l'eventuale imbarco/sbarco dei bagagli sarà determinato nella contrattazione integrativa aziendale.
Art. 26 - Sostituzione di ammalati e di infortunati
1. Nel caso di malattia o infortunio di alcuno dei marittimi durante la navigazione, il servizio dell'ammalato sarà disimpegnato, entro i limiti dell'orario normale, dal rimanente personale, anche appartenente a diversa categoria, senza diritto a compensi extra, salvo quanto disposto all'art. 39.
1. Il personale che ha ricevuto in regolare consegna oggetti di dotazione e corredo, è tenuto alla restituzione degli oggetti stessi o al pagamento dell'eventuale mancanza o danneggiamento.
Capo VI - Paghe, compensi, indennità
Art. 28 - Misura e componenti della retribuzione
1. La misura e le componenti della retribuzione sono determinate e regolate dal presente contratto.
2. Il corrispettivo delle prestazioni lavorative a bordo delle navi da crociera armate è costituito dalla paga base e dalla contingenza ai sensi degli artt. 30 e 31.
Art. 29 - Rimborso spese viaggio
1. Le spese verranno rimborsate al personale di viaggio documentate per viaggio in ferrovia dalla residenza al luogo di firma della convenzione, sempreché il marittimo imbarchi.
Oltre i 500 chilometri di percorrenza verrà consentita la cuccetta e il supplemento rapido, oltre i 700 chilometri l'uso dell'aereo.
1. Le paghe mensili spettanti ai marittimi a seconda del grado e della qualifica risultante a ruolo, sono indicate nelle tabelle paga allegate al presente contratto (allegato 3).
2. La paga base giornaliera è ragguagliata a 1/30 della paga base mensile. La quota oraria ad 1/8vo della quota giornaliera salvo quanto disposto dal successivo art. 33.
3. A tutti gli effetti del presente contratto la giornata inizia alle ore zero e termina alle ore 24.
Art. 31 - Indennità di contingenza
1. Dall'1-1-1990 l'indennità di contingenza verrà corrisposta secondo quanto stabilito per i lavoratori dell'industria.
2. L'indennità di contingenza giornaliera è ragguagliata ad 1/30mo della indennità di contingenza mensile salvo quanto disposto dall'art. 33 del presente contratto.
Art. 32 - Scatti di anzianità /navigazione
1. A decorrere dal 1-1-1982 e successivamente al marittimo, non in continuità di rapporto di lavoro, che abbia effettuato gli ultimi due anni di navigazione sempre con la stessa Azienda spetterà uno scatto di anzianità /navigazione del 5% della paga base. Dopo il primo biennio di navigazione, maturando ulteriori analoghi requisiti, verranno corrisposti altri quattro scatti biennali di importo pari al 2% della paga base.
2. A decorrere dal 1-8-1991 i quattro scatti biennali di anzianità /navigazione già maturati o che matureranno dopo il primo biennio saranno pari al 3% della paga base.
3. Se nel corso di un biennio il marittimo viene ammesso alla C.R.L. ai fini della maturazione del successivo scatto di anzianità sarà considerata utile anche la precedente anzianità di navigazione maturata con la stessa Azienda nell'arco del biennio.
Art. 33 - Computo riposi compensativi e ferie
1. La paga base mensile, l'indennità di contingenza, il valore convenzionale della panatica di cui all'art. 47, il supplemento paga per il personale di Stato Maggiore sono ragguagliate ad 1/26mo per il computo dell'indennità sostitutiva dei riposi compensativi e delle ferie.
Art. 34 - Indennità di navigazione
a) Al corrispettivo che precede (art. 30 paga base: art. 31 contingenza) si aggiunge un'indennità di navigazione, attribuita con carattere risarcitorio, in specifica considerazione delle peculiari esigenze della navigazione marittima la quale comporta - oltre ad un'impegno complessivo che eccede le ore di normale prestazione come determinate dal presente contratto - anche il disagio derivante comunque dal vincolo di permanenza a bordo. Con l'indennità di navigazione si intende compensato quasiasi sacrificio, che sia richiesto dalle esigenze della navigazione marittima e della permanenza a bordo.
Quanto sopra premesso, si conviene anche che, con gli importi indicati nella tabella allegata al presente contratto (allegato n. 4) e per il modo con cui sono stati determinati, è complessivamente risarcito ogni onere derivante al personale navigante dalle situazioni richiamate al primo capoverso, sia pure nel limite delle 90 ore mensili oltre la normale prestazione; limite da intendersi come soglia media di penosità normalmente ricorrente;
b) Resta però inteso che - in vista di eventuali maggiori penosità conseguenti ad eventuali ulteriori prolungamenti rispetto all'orario normale di lavoro e a quanto previsto ai punti precedenti - saranno erogate ulteriori quote di indennità di navigazione la cui misura è per comodità di calcolo ragguagliata a ora (allegato 5).
Il divisore per il calcolo del compenso orario dell'indennità di navigazione di cui alla lettera b) è 184;
c) Con decorrenza 1º gennaio di ogni anno l'indennità di navigazione di cui al punto a) verrà rivalutata di un importo pari all'incremento dell'indennità di contingenza verificatosi nell'anno precedente moltiplicato per il coefficiente 0,5817391.
Con pari decorrenza le quote orarie di cui al punto b) verranno rivalutate di un importo pari all'incremento dell'indennità di contingenza verificatosi nell'anno precedente moltiplicato per il coefficiente 0,00646376 per il personale di coperta, Macchina, Camera e Servizi Vari e per il coefficiente 0,00666666 per il personale di Cucina;
d) A decorrere dall'1-1-1989 l'indennità di navigazione per il personale imbarcato con contratto di formazione - lavoro è stabilita nella tabella allegata al presente contratto. (allegati n. 4 e 5).
Art. 35 - Eventuale periodo di ingaggio
1. Qualora l'imbarco sia preceduto da un periodo di ingaggio decorrente dalla data di consegna del libretto di navigazione il marittimo avrà diritto per tale periodo, sempre che abbia mantenuto l'impegno di imbarcarsi, alla paga, al supplemento paga per anzianità all'indennità di contingenza e alla indennità sostitutiva della panatica. Nel caso che il marittimo sia inviato dall'armatore ad imbarcare in porto diverso da quello d'ingaggio, il marittimo avrà inoltre diritto al rimborso delle spese documentate di viaggio e di trasporto del corredo sostenute per recarsi a bordo, nei limiti previsti per il caso di rimpatrio, qualora l'armatore non provveda direttamente.
2. Per la durata del viaggio per recarsi all'estero e fino all'imbarco sarà corrisposta, in luogo dell'indennità sostitutiva della panatica, una indennità giornaliera che consenta l'acquisto di viveri di valore nutritivo non inferiore a quello di tabella del presente contratto.
3. Il periodo di ingaggio, seguito da imbarco, sarà considerato utile agli effetti della determinazione dell'anzianità di servizio.
1. La paga, l'indennità di contingenza, l'indennità di navigazione ed il supplemento paga per anzianità, sono corrisposti alla fine di ogni mese, o alla fine di ogni viaggio quando la durata del viaggio superi un mese, entro tre giorni (esclusi i festivi), in porto nazionale.
2. Sempre in porto nazionale gli altri compensi, soprassoldi e indennità spettanti ai marittimi per qualunque altro titolo, a norma del presente contratto, saranno corrisposti in ogni caso non oltre 15 giorni dalla fine del mese o del viaggio.
3. Durante l'imbarco il Comandante corrisponderà acconti all'equipaggio sulla disponibilità per competenze maturate liquidabili, fino alla concorrenza dell'80%.
4. Gli acconti in valuta estera saranno corrisposti nelle misure concesse dal competente Ministero e saranno ragguagliati al cambio ufficiale del giorno del pagamento. L'ammontare del controvalore in lire al cambio ufficiale degli acconti corrisposti in valuta non potrà superare il saldo spettante al marittimo per le competenze maturate a suo favore al momento della corresponsione dell'acconto.
5. Ad ogni marittimo, a termini di Legge, sarà fornito, a spese dell'armatore, un libretto od altro documento equipollente, sul quale saranno specificatamente registrate le competenze e tutti i supplementi liquidati.
Art. 37 - Tredicesima e quattordicesima mensilità
1. Nel mese di dicembre e nel mese di aprile, in occasione del Natale e della Pasqua, sarà corrisposta ai marittimi che abbiano compiuto un anno di imbarco una gratifica costituita da una mensilità dei seguenti elementi:
a) paga base;
b) supplemento paga per il personale di Stato Maggiore di cui all'allegato n. 3;
c) indennità di contingenza;
d) valore convenzionale della panatica di cui all'art. 47;
e) eventuali scatti di cui all'art. 37.
2. Ai marittimi entrati in servizio nel corso dell'anno o che cessino dal servizio nel corso dell'anno, la gratifica natalizia e quella pasquale saranno corrisposte in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi di imbarco compiuti. Per le frazioni di mese verranno corrisposti i ratei giornalieri.
3. Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, in occasione della liquidazione delle altre competenze, saranno corrisposte anche le quote parti della gratifica natalizia e pasquale.
4. Nel caso di impiego pro-tempore, nel corso dell'anno, di un marittimo presso lo stesso armatore con grado superiore a quello attribuito al momento della liquidazione delle gratifiche, la liquidazione stessa sarà effettuata computando i ratei della maggiore retribuzione percepita nel periodo di funzionamento.
Art. 38 - Assegno per il nucleo familiare
1. L'assegno per il nucleo familiare è corrisposto ai marittimi nelle misure e con le modalità stabilite per i lavoratori dell'industria dalle apposite disposizioni.
Art. 39 - Compensi per funzioni di grado o categoria superiore
1. Al personale cui fosse affidata funzione di grado o categoria superiore spetteranno, pro-tempore, la paga e gli emolumenti accessori inerenti a tale grado o categoria.
Art. 40 - Compensi per sostituzione di personale mancante
1. Qualora risultasse mancante alcuno dei marittimi (Ufficiali, Allievi Ufficiali, Sottufficiali e Comuni) previsto dalla tabella di armamento, il Comandante regolerà il servizio in modo che il personale non abbia a superare le normali otto ore di lavoro.
2. Alla persona o alle persone che effettivamente avessero eseguito, oltre al proprio lavoro, anche quello dei mancanti, verrà corrisposto un compenso complessivo pari alla paga, più indennità di contingenza (esclusa panatica ed ogni altro accessorio) che sarebbe spettato ai mancanti durante il periodo dell'effettiva sostituzione, più il 20% della sola paga base. Tale compenso sarà ripartito tra gli interessati in proporzione delle rispettive paghe e indennità di contingenza (esclusa panatica ed ogni altro accessorio).
3 Se, nonostante la mancanza di alcuno dei marittimi, non fossero richieste particolari prestazioni di altro o di altri componenti l'equipaggio, la paga base e l'indennità di contingenza (esclusa la panatica ed ogni altro accessorio) che sarebbero spettate ai mancanti saranno ripartite fra i marittimi delle singole sezioni alle quali appartiene il mancante, in proporzione delle rispettive paghe basi e indennità di contingenza.
4. Il compenso di cui al comma 3 non verrà corrisposto qualora la nave sia commercialmente inoperosa in porto.
Art. 41 - Indennità rischi epidemici
1. Quando la nave approdi in un porto riconosciuto colpito da malattia epidemica con ordinanza del Ministero competente verrà corrisposta a tutto l'equipaggio un'indennità pari al 10% della paga tabellare per il periodo che decorre dall'arrivo al porto infetto fino al giorno della libera pratica al porto successivo, ma non oltre i quindici giorni dalla partenza dal porto infetto.
2. L'indennità è pure dovuta nell'ipotesi che l'ordinanza del Ministero competente sia emanata successivamente alla data dell'arrivo della nave al porto infetto, ma con riferimento al tempo dell'approdo o della permanenza della nave in detto porto.
3.