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 Marittimi - Navi da 151 a 3000 Tsl o 4000 Tsc


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MARITTIMI - Navi da 151 a 3000 Tsl o 4000 Tsc

 

 

Contratto collettivo nazionale di lavoro 05-08-1999

Imbarco degli equipaggi delle navi da carico da 151/3000 t.s.l. o 151/4000 t.s.c.

Decorrenza: 1º gennaio 1999 - 31 dicembre 2002 (parte normativa) - 1º gennaio 1999 - 31 dicembre 2000 (parte normativa)

 

 

Verbale di stipula

 

 

Addì, 21 marzo 2001,

tra Confederazione italiana armatori (CONFITARMA) e Federazione italiana lavoratori trasporti (FILT-CGIL), Federazione italiana trasporti (FIT-CISL), Unione italiana lavoratori trasporti - Settore marittimi (UILTRASPORTI), è stato stipulato il presente contratto collettivo di lavoro per i marittimi imbarcati sulle navi da carico da 151 a 3.000 t.s.l. o da 151 a 4.000 t.s.c..

 

 

Premessa - Premessa al CCNL del 24 luglio 1991

 

Le parti si danno reciprocamente atto che, quale espresso presupposto di conclusione e stipulazione dell'accordo di rinnovo del CCNL, è stato tra esse voluto e pattuito un vincolo di stretta inscindibilità fra tutte le pattuizioni del presente accordo di rinnovo e tra ciascuna di esse con ogni singolo contenuto della premessa al CCNL del 1978. A tal fine le parti ribadiscono il contenuto vincolante di tale premessa e ribadiscono, altresì, che essa è da considerare parte integrante ed inscindibile anche del presente accordo.

Tutto ciò nel preciso e dichiarato riconoscimento che le pattuizioni tutte contenute nel presente accordo, così come le precedenti, sono avvenute tenendo conto della legislazione vigente e costituiscono, rispetto a quest'ultima, trattamento, nel suo complesso, sicuramente di miglior favore per i lavoratori.

Le parti si danno, infatti, reciprocamente atto che, ove per ipotesi si potesse presupporre per alcuni istituti una interpretazione restrittiva della vigente legislazione a ciò ha fatto riscontro una compensazione con l'acquisizione di maggiori benefici in altri aspetti della disciplina normativa contrattuale liberamente sottoscritta.

Le parti convengono, inoltre, che nei risultati contrattuali complessivamente conseguiti si è tenuto conto della volontà delle OO.SS. di acquisire miglioramenti economici e normativi conformi alle esigenze e alla specificità del settore convenendo sul valore omnicomprensivo del costo contrattuale.

In considerazione di quanto precede, le parti si danno reciprocamente atto che eventuali pretese derivanti dalla interpretazione delle leggi e/o di clausole e istituti che siano difformi dalla contrattazione collettiva del settore sono in contrasto con la loro volontà e con le finalità conseguite e pertanto comporteranno per le aziende il diritto a considerare i suddetti miglioramenti anche a fronte di tali eventuali pretese.

 

 

Le aziende le cui navi hanno una stazza fino a 3.000 t.s.l. o 4.000 t.s.c., costituiranno presso l'Ufficio di collocamento Gente di mare del porto di armamento il "Turno particolare" secondo le normative vigenti.

L'adozione del Regolamento sulla C.R.L. verrà adottata in via facoltativa.

Ai marittimi imbarcati sulle navi che alla data della stipula del presente contratto abbiano una stazza compresa tra le 151 e le 3.000 t.s.l., o che abbiano una stazza espressa in GT o che venissero ristazzate in GT, nonché per quelle che abbiano subito trasformazioni o modifiche tali da comportare la ristazzatura in GT (in virtù della Legge 22 ottobre 1973, n. 958, art. 3) si applicheranno le norme contrattuali previste per le navi fino a 3.000 t.s.l. o 4.000 t.s.c. sempre che la stazza convenzionale sia compresa tra i valori 151 e 4.000 t.s.c. (tonnellate di stazza convenzionale).

Per stazza convenzionale si intende quella ottenuta moltiplicando la stazza espressa in GT per i coefficienti sotto indicati:

 

 

 

Coefficiente

Navi cisterna per greggio, prodotti puliti e rinfuse liquide, bitumiere

0,78

Navi porta rinfuse secche

0,78

 

 

Navi da carico generale:

 

A 1 ponte

0,75

A 2 o più ponti con GT inferiore a 1.500

0,26

A 2 o più ponti con GT da 1.500 a 4.000

0,30

A 2 o più ponti con GT superiore a 4.000

0,75

 

 

Navi porta contenitori cellulari:

 

A 1 ponte

0,75

A 2 o più ponti con GT inferiore a 6.000

0,38

A 2 o più ponti con GT non inferiore a 6.000

0,45

Navi frigorifere

0,75

 

 

Navi Roll-on/Roll-off - Navi traghetto:

 

Navi per carichi unitizzati

0,30

Navi porta auto

0,22

Navi porta bestiame

0,45

Gasiere e chimiche

0,78

 

 

Capo I - TIPI DI CONTRATTO DI IMBARCO

 

Art. 1 - Tipi di contratto di imbarco

 

1. Il rapporto di lavoro può essere costituito con uno dei seguenti tipi di contratto:

a) per un dato viaggio o per più viaggi;

b) a tempo indeterminato.

2. Se, in forza di uno o più contratti a viaggio il marittimo presta ininterrotto servizio alle dipendenze dello stesso armatore per un periodo superiore a cinque mesi, o tre mesi per navigazione nel Mediterraneo, il rapporto di lavoro è regolato dalle norme concernenti il contratto a tempo indeterminato.

3. Agli effetti del comma precedente sono considerati successivi tutti i contratti intervenuti fra lo stesso armatore e lo stesso marittimo quando fra l'uno e l'altro non sia occorsa una interruzione di rapporto contrattuale superiore a novanta giorni. Nel caso di sbarco per malattia o infortunio, il periodo di novanta giorni decorrerà dalla data di guarigione dall'infortunio o dal termine del periodo di cura della malattia.

4. Il rapporto di lavoro sarà sempre valido, qualunque sia il Capitano al comando, qualunque sia la nave dell'armatore e, salvo il caso di imbarco a viaggio, qualunque sia la destinazione. Il personale del turno particolare sarà tenuto, a richiesta dell'armatore, in caso di necessità, ad imbarcare o trasbordare in qualunque tempo e luogo, su qualsiasi nave dell'armatore o noleggiata dall'armatore di bandiera italiana.

5. I contratti di imbarco da stipularsi avanti l'Autorità marittima ai sensi di Legge saranno redatti in conformità ai modelli V (contratto a viaggio), T.I. (contratto a tempo indeterminato), allegati al presente contratto (Allegati 1 e 2).

6. Per i marittimi cui si riferisce il presente contratto, imbarcati fuori d'Italia per completamento della tabella di armamento, potranno essere stipulati contratti speciali, a condizioni non inferiori a quelle previste dal presente contratto.

 

 

Art. 2 - Contratto a viaggio

 

1. Il contratto di imbarco a viaggio è valido per la durata del viaggio o dei viaggi indicati.

2. Il contratto a viaggio si risolve se l'armatore modifica il viaggio od i viaggi originariamente previsti. Qualora tale modifica avvenga per fatto non imputabile all'armatore, il contratto si trasforma a tempo indeterminato.

3. Il contratto a viaggio o per più viaggi non può essere stipulato per durata superiore a 5 mesi; limitatamente alle navi che operano nel Mediterraneo la durata massima non dovrà superare 3 mesi; se è stipulato per durata superiore, si considera a tempo indeterminato.

4. Per viaggio si intende il complesso delle traversate tra porto o porti di caricazione e porto di ultima destinazione, oltre alla eventuale traversata in zavorra per raggiungere il porto di caricazione.

5. Il contratto a viaggio si esaurisce dopo la discarica nel porto d'arrivo indicato nel contratto stesso.

6. Qualora, per concorde volontà dell'armatore e del marittimo, questi non venga congedato nel porto di ultima destinazione il contratto di imbarco si intende prorogato per un ulteriore viaggio e così di seguito.

 

 

Art. 3 - Contratto a tempo indeterminato

 

1. Il contratto di imbarco a tempo indeterminato deve essere espressamente stipulato all'inizio del rapporto di lavoro ovvero può risultare di diritto costituito come conseguenza di precedenti contratti a viaggio, come indicato nell'art. 1.

 

 

Art. 4 - Periodo di prova

 

1. Nell'ipotesi che come inizio del rapporto contrattuale sia stipulato fra l'armatore e il marittimo il contratto a tempo indeterminato, il primo periodo di imbarco è considerato periodo di prova.

2. Il periodo di prova è stabilito per gli Ufficiali e per gli Allievi Ufficiali in 45 giorni e per i Sottufficiali e Comuni in 30 giorni, sempre a contare dalla data della prima partenza su una nave di un determinato armatore.

3. Quando l'armatore riassuma in servizio con lo stesso grado un marittimo che, alle sue dipendenze ed in precedente imbarco a tempo indeterminato, abbia positivamente superato il periodo di prova o abbia positivamente superato, in precedenti imbarchi a viaggio un corrispondente periodo di imbarco, la prova non sarà ripetuta, a meno che siano trascorsi 3 anni dall'ultimo sbarco del marittimo da una nave dello stesso armatore e purché l'ultimo sbarco non sia stato determinato da colpa del marittimo.

4. Entro il periodo di prova l'armatore può risolvere il contratto di imbarco in qualunque porto nazionale, corrispondendo al marittimo le competenze dovute fino al giorno dello sbarco compreso, nonché quanto previsto alla lett. B) dell'art. 64 del presente contratto (risoluzione del contratto a tempo indeterminato per volontà dell'armatore).

5. Il contratto di imbarco può essere risolto durante il periodo di prova anche dal marittimo con l'osservanza delle norme di cui all'art. 64, lett. A), e con diritto alle competenze maturate sino al giorno dello sbarco compreso nonché a quanto previsto alla lett. A) del predetto art. 64 del presente contratto (risoluzione del contratto a tempo indeterminato per volontà del marittimo).

6. Se il contratto di imbarco è risolto durante il periodo di prova in un porto diverso da quello ove il contratto stesso è stato stipulato, si applicherà la normativa prevista all'art. 66 del presente contratto.

7. L'armatore è tenuto a comunicare ed a far comunicare al marittimo il risultato della prova entro i termini sopra stabiliti, restando in sua facoltà di provvedere a questa comunicazione, ove il termine venga a scadere in corso di viaggio, al primo approdo nel porto nazionale di armamento o di ultima destinazione, non oltre però 48 ore dopo la ultimazione della discarica, intendendosi ad ogni effetto prorogato il periodo di prova fino a tale limite. In difetto di questa comunicazione, la prova si intenderà positivamente superata.

8. Il periodo di prova sarà riconosciuto a tutti gli effetti per la determinazione della anzianità di servizio.

 

 

Capo II - COMPOSIZIONE DELL'EQUIPAGGIO

 

Art. 5 - Tabelle di armamento

 

1. Il numero dei componenti l'equipaggio è stabilito in base alle tabelle allegate al presente contratto (Allegato 3).

 

Nota (all'art. 5 - Tabelle di armamento) - La CONFITARMA e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto collettivo hanno concordato la costituzione di un Comitato tecnico paritetico per un riesame della materia (Allegato 3).

 

 

Art. 6 - Ufficiali radiotelegrafisti

 

1. Agli effetti del trattamento economico e di bordo sono:

 

1º Ufficiale:

- gli Ufficiali radiotelegrafisti reggenti la stazione che abbiano compiuto 10 anni di effettiva navigazione in qualità di radiotelegrafista su navi mercantili;

 

2º Ufficiale:

a) gli Ufficiali radiotelegrafisti reggenti la stazione di navi superiori a 5.500 t.s.l.;

b) gli Ufficiali radiotelegrafisti muniti di brevetto di 1ª classe che abbiano compiuto almeno 5 anni di effettiva navigazione in qualità di radiotelegrafista su navi nazionali;

 

3º Ufficiale:

- gli altri Ufficiali radiotelegrafisti.

 

2. Qualora gli Ufficiali radiotelegrafisti siano forniti da società concessionarie dei servizi radioelettrici di bordo, il loro trattamento è regolato dagli appositi contratti e regolamenti organici.

 

 

Art. 7 - Allievi Ufficiali e diplomati nautici

 

1. I diplomati nautici (Capitani di L.C. e Capitani di macchina) possono essere imbarcati come Allievi Ufficiali sia in ottemperanza alle tabelle di armamento sia in soprannumero.

2. Gli Allievi Ufficiali sono alloggiati, anche in comune fra loro, in locali separati da quelli degli altri componenti l'equipaggio ed hanno diritto al trattamento vitto stabilito per lo Stato Maggiore.

3. Ove siano imbarcati Allievi Ufficiali di coperta e macchina è dovere dei superiori diretti curarne durante l'orario normale di lavoro la istruzione teorica e pratica professionale.

4. I diplomati nautici (Capitani di L.C. e Capitani di macchina) che, anche allo scopo di favorirne la formazione professionale, saranno imbarcati come Comuni, oltre gli allievi previsti dalle tabelle di armamento, avranno diritto al trattamento economico e di vitto corrispondente alla qualifica con la quale sono imbarcati. Compatibilmente con le sistemazioni di bordo in atto sarà fatto il possibile perché siano alloggiati in locali diversi da quelli dei Comuni.

5. I diplomati nautici non dovranno essere adibiti ai lavori contemplati nell'ultimo comma del par. C) "Servizio di coperta" del regolamento di bordo annesso al presente contratto (art. 67).

6. Da parte dei superiori deve essere, come per gli allievi, curata durante l'orario normale di lavoro, la istruzione teorica e pratica professionale dei diplomati nautici imbarcati in qualità di Comuni.

 

 

Art. 8 - Trattamento Sottufficiali

 

1. Sono Sottufficiali i marittimi compresi nella seguente elencazione:

- in coperta: il nostromo, il carpentiere, il tankista e l'operaio trattorista;

- in macchina: il capo fuochista o il capo operaio meccanico o motorista, l'operaio meccanico, il motorista, l'elettricista ed il frigoriferista;

- in camera: il cuoco o il dispensiere (quando ve ne sia uno solo), il 1º cuoco (quando vi siano due o più cuochi), il cambusiere.

2. Sono considerati Sottufficiali capi servizio: il nostromo, il capo fuochista dei piroscafi oppure il capo fuochista o il capo operaio meccanico o il capo operaio motorista sulle motonavi, il 1º elettricista quando abbia almeno due elettricisti in sottordine.

 

 

Capo III - NORME DISCIPLINARI

 

Art. 9 - Rapporti gerarchici e disciplinari

 

1. Durante l'imbarco i rapporti gerarchici e disciplinari sono regolati dalle leggi e regolamenti dello Stato per la Marina mercantile e dal presente contratto collettivo.

 

 

Art. 10 - Condotta dei marittimi

 

1. Il marittimo ha il dovere di mantenere condotta disciplinata, di uniformarsi alle prescrizioni delle autorità nazionali e di quelle consolari e locali nei porti all'estero, di eseguire ogni legittimo ordine del Comandante e di ogni altro superiore per ciò che concerne il servizio e la sicurezza della nave, delle persone imbarcate, del carico e delle provviste.

2. I rapporti tra i marittimi devono essere improntati a spirito di collaborazione e di comprensione.

 

 

Art. 11 - Assenze da bordo

 

1. Quando la nave è in porto, il Comandante o chi lo rappresenti curerà che sia preventivamente indicato il personale comandato di servizio e che il restante personale libero dalla guardia oppure dal servizio sia tempestivamente autorizzato a scendere a terra.

2. Nessuna persona dell'equipaggio potrà comunque allontanarsi da bordo senza darne comunicazione al Comandante o a chi lo rappresenti.

 

 

Art. 12 - Contrabbandi, paccottiglie, clandestini, ecc.

 

1. Tutto l'equipaggio, Ufficiali, Sottufficiali e Comuni, ha il dovere di esercitare la più attenta sorveglianza affinché non si verifichino casi di contrabbando, trasporto di paccottiglie, sottrazione di merci, vendite abusive a bordo, imbarco o favoreggiamento di clandestini. Gli Ufficiali tutti dovranno eseguire prima della partenza e durante il viaggio frequenti visite in ogni parte della nave per assicurarsi che non esistano a bordo clandestini o merci di contrabbando.

2. L'armatore ha il diritto di risolvere il contratto senza indennità di sorta e di essere risarcito dei danni tutti che gli derivassero in conseguenza di trasgressioni a disposizioni di leggi nazionali o estere, e particolarmente in conseguenza di contrabbando, trasporto di paccottiglie, imbarco o favoreggiamento di clandestini, nei confronti dei componenti l'equipaggio che risultassero responsabili, sia della trasgressione sia della mancata vigilanza.

 

 

Art. 13 - Infrazioni disciplinari e sanzioni

 

1. I provvedimenti disciplinari applicabili nei confronti del marittimo potranno essere:

a) rimprovero scritto;

b) multa nella misura massima di 10 ore di retribuzione calcolate con il divisore 240 e considerando come retribuzione quella indicata al punto 1 dell'art. 65;

c) sospensione dal turno particolare e dall'elenco della C.R.L. per un periodo massimo di due mesi;

d) risoluzione del contratto di imbarco e/o non reiscrizione nel turno particolare;

e) risoluzione del contratto di imbarco e/o cancellazione dall'elenco della C.R.L.

2. Le sanzioni disciplinari di cui sopra sono applicate prescindendo dall'ordine in cui sono elencate rapportandole alla gravità della mancanza, alle circostanze speciali che l'accompagnano e al grado di colpa.

3. Per le sanzioni più gravi del rimprovero scritto si dovrà, prima dell'applicazione della sanzione stessa, procedere alla contestazione dell'addebito e all'audizione a difesa del marittimo.

4. La risoluzione del contratto di imbarco, la non reiscrizione al turno particolare, la cancellazione dall'elenco della C.R.L., sono provvedimenti disciplinari per i quali è necessario un comportamento del marittimo così grave da far venire meno il rapporto fiduciario con l'armatore ed in via esemplificativa nei seguenti casi:

a) frequente ubriachezza a bordo;

b) recidiva disobbedienza che abbia già dato luogo ad un provvedimento disciplinare più grave del rimprovero scritto;

c) furto e reati contro il patrimonio (ad esempio truffa, contrabbando, trafugamento);

d) atti implicanti dolo o colpa grave con danno per l'azienda (ad esempio danneggiamento di impianti o materiali);

e) inosservanza del divieto di fumare a bordo, qualora tale infrazione possa provocare gravi incidenti alle persone e alle cose (nei luoghi in cui sia espressamente vietato);

f) comportamento scorretto verso i superiori, i compagni di lavoro o i passeggeri che abbia già dato luogo ad una sanzione disciplinare più grave del rimprovero scritto;

g) rissa o vie di fatto;

h) insubordinazione verso i superiori;

i) infrazioni al rispetto dell'orario di lavoro che abbiano già dato luogo a due sanzioni disciplinari di cui almeno una più grave del rimprovero scritto;

l) l'avere preteso da componenti l'equipaggio subordinati per ragioni di servizio la indebita corresponsione di somme connesse al servizio.

5. In caso di recidività di comportamenti per i quali siano state già applicate due sanzioni più gravi del rimprovero scritto, tale recidività potrà comportare l'adozione dei provvedimenti di risoluzione del contratto di imbarco, di non reiscrizione al turno particolare, di cancellazione dall'elenco della C.R.L.

6. I provvedimenti disciplinari durante il periodo di imbarco saranno adottati dal Comandante e da questo annotati sul Giornale di bordo. Il Comandante potrà anche procedere allo sbarco immediato del marittimo nei casi di particolare gravità indicati nell'elenco di cui sopra per i quali non è previsto come presupposto alcuna recidiva. I provvedimenti disciplinari nei riguardi dei marittimi non imbarcati potranno essere adottati dalla Direzione della società.

7. Il marittimo che ritenga ingiustificata l'adozione nei suoi riguardi di un rimprovero scritto avrà facoltà di reclamo all'armatore oltre che all'autorità marittima, anche tramite l'Organizzazione sindacale.

8. Il marittimo che ritenga ingiustificata l'adozione nei suo riguardi di una sanzione disciplinare più grave del rimprovero scritto, avrà facoltà di contestare la sanzione stessa entro 10 giorni dallo sbarco o entro 10 giorni dalla comunicazione della sanzione, dinanzi al Collegio arbitrale di cui agli artt. 73 e 93.

Qualora la sanzione contestata sia la multa o la sospensione dal turno particolare o dall'elenco della C.R.L. e il Collegio arbitrale non la riconoscesse giustificata, questa verrà annullata e perderà ogni effetto.

Nel caso venga invece contestata la sanzione disciplinare della non reiscrizione al turno particolare o della cancellazione dall'elenco della C.R.L., e il Collegio arbitrale non la riconoscesse giustificata, la società potrà comunque mantenere la non reiscrizione al turno particolare e la cancellazione dall'elenco della C.R.L. corrispondendo al marittimo a titolo di penale un importo pari a tante giornate calcolate in trentesimi di retribuzione utile, così come indicata al punto 1 dell'art. 65, e secondo i seguenti limiti:

 

Per i marittimi iscritti al turno particolare:

- marittimi iscritti al T.P.: 30 giorni di retribuzione;

- marittimi iscritti al Fondo:

- fino a 12 mesi di navigazione nel Fondo: 30 giorni di retribuzione;

- oltre i 12 mesi di navigazione nel Fondo: 45 giorni di retribuzione.

Inoltre il marittimo iscritto al Fondo manterrà tale iscrizione.

 

Per i marittimi in C.R.L.:

- sino a 4 anni di anzianità in C.R.L.: 3 mesi di retribuzione;

- da oltre i 4 a 8 anni di anzianità in C.R.L.: 6 mesi di retribuzione;

- oltre 8 anni di anzianità in C.R.L.: 9 mesi di retribuzione.

Inoltre il marittimo in C.R.L. verrà iscritto nel Fondo, qualora ne abbia maturato i requisiti.

 

 

Art. 14 - Reclami dei marittimi

 

1. Gli eventuali reclami dei marittimi sull'applicazione del presente contratto e sulla liquidazione delle competenze debbono essere presentati di regola al loro insorgere direttamente, o tramite la Rappresentanza sindacale, all'Ufficiale capo servizio o al Comandante che li prenderà in considerazione comunicando l'esito del reclamo all'armatore, salvo quanto previsto dal successivo art. 15.

 

 

Art. 15 - Controversie sindacali

 

1. Le eventuali divergenze sulla interpretazione del presente contratto, comprese quelle afferenti la puntuale applicazione di quanto previsto all'art. 97 (contrattazione integrativa), saranno esaminate dalle Organizzazioni stipulanti, in sede nazionale, mediante apposita Commissione paritetica. Essa esaminerà entro 30 giorni dalla data di denuncia della divergenza le questioni alla stessa sottoposte, redigendo apposito verbale.

2. Ferma restando la possibilità di accordo diretto tra le parti interessate per eventuali reclami, le controversie sindacali fra aziende e lavoratori quando riguardino una sola società, saranno esaminate fra le Organizzazioni locali dei lavoratori e degli armatori. La trattativa dovrà iniziare entro 48 ore dalla comunicazione ufficiale della o delle Organizzazioni dei lavoratori stipulanti e firmatarie.

3. Le controversie sindacali che riguardano navi e marittimi di diverse società saranno esaminate in sede nazionale. La trattativa dovrà iniziare entro 3 giorni dalla comunicazione ufficiale della o delle Organizzazioni dei lavoratori stipulanti e firmatarie.

4. In caso di mancato accordo a seguito dell'esame di cui sopra, ovvero in caso di mancata convocazione, le parti si riterranno libere di procedere secondo le consuete forme sindacali.

 

 

Capo IV - ORARIO DI LAVORO

 

Art. 16 - Orario di lavoro

 

1. L'orario di lavoro è stabilito in 8 ore giornaliere.

 

 

Art. 17 - Inizio del servizio a bordo

 

1. Il marittimo sarà tenuto a trovarsi sulla nave a bordo della quale deve prestare servizio nel giorno ed ora che gli saranno indicati dall'armatore o dal Comandante o da altro rappresentante dell'armatore. In difetto di tale indicazione, dovrà trovarsi a bordo almeno 2 ore prima dell'ora stabilita per la partenza.

2. Durante la sosta della nave in porto, il marittimo già imbarcato, libero dal servizio, dovrà trovarsi a bordo almeno un'ora prima dell'ora stabilita per la partenza della nave, risultante dall'apposito ordine di servizio da diramarsi all'atto dell'arrivo della nave in porto.

3. Contravvenendo il marittimo a questa disposizione, il contratto di imbarco sarà risolto per fatto del marittimo se la nave fosse già partita o se il marittimo fosse stato già sostituito, oppure se per effetto del ritardo la nave non abbia potuto ottenere le spedizioni ed abbia quindi dovuto rinviare l'ora della partenza.

4. Qualora il marittimo possa dimostrare che il ritardo sia giustificato il contratto di imbarco sarà risolto per forza maggiore e fermo restando il diritto all'iscrizione al turno di precedenza, il marittimo avrà diritto al trattamento di fine rapporto con un minimo complessivo garantito di 15 giorni calcolati secondo i criteri e le misure indicate al punto 1 dell'art. 65 del presente contratto.

5. Qualora non si sia verificato nessuno dei casi indicati nel 3º comma il marittimo potrà riprendere il suo posto a bordo e qualora il ritardo non fosse imputabile a causa di forza maggiore o di giustificato motivo, potrà essere sottoposto a provvedimento disciplinare..

 

 

Art. 18 - Orario di lavoro nei porti con turno di porto

 

1. L'orario normale di lavoro nei porti o rade quando non funzioni il turno di navigazione, sarà di 8 ore giornaliere continuative per tutto l'equipaggio, compresi gli Ufficiali, e si effettuerà dalle ore 8 alle 12 e dalle 13 alle 17. Il lavoro del personale di camera, cambusa e cucina sarà disciplinato a seconda delle esigenze del servizio e si effettuerà tra le ore 6 e le ore 19 oppure tra le 7 e le 20, con le sole interruzioni di lavoro, per la consumazione dei pasti.

2. Fermo restando, per il personale di camera, cucina e cambusa, quanto previsto al comma 1 del presente articolo, è in facoltà del Comandante modificare, anche per una sola categoria del restante personale, gli orari di cui al comma 1 secondo gli usi locali e le esigenze del servizio, purché l'ora del pranzo sia inclusa tra le 11 e le 14 e l'orario normale sia compreso tra le 6 e le 19, ovvero tra le 7 e le 20, rispettando sempre il principio delle otto ore con le sole interruzioni di lavoro per la consumazione dei pasti.

3. Qualora il Comandante, durante la permanenza nei porti, ordinasse a parte dell'equipaggio di continuare nei vari servizi di bordo anche dopo l'orario normale, gli Ufficiali, Sottufficiali e Comuni impiegati avranno il diritto al trattamento previsto dal successivo art. 19.

4. Tutto il personale imbarcato ha diritto di usufruire di 8 ore giornaliere di riposo continuativo nell'arco delle 24 ore, salve le esigenze relative alle operazioni di ormeggio, disormeggio e manovre. Al personale delle navi traghetto o in servizio Mediterraneo che non potrà usufruire delle 8 ore di riposo continuativo di cui sopra saranno riconosciute tante ore di franchigia quante sono state le ore di mancato riposo. La suddetta franchigia sarà accumulata e fatta usufruire successivamente al marittimo o liquidata all'atto dello sbarco sulla base di un riposo compensativo per ogni 24 ore di mancato riposo.

 

Personale libero dal servizio e mezzo di trasporto

5. Durante la sosta della nave in porto, rada o fiumara, il Comandante, ove sia possibile, metterà a disposizione gratuitamente, un mezzo idoneo per consentire al personale libero dal servizio della guardia di scendere a terra e rientrare a bordo.

6. Le tre corse al giorno di tale mezzo, complete (andata e ritorno), saranno effettuate in coincidenza con il cambio delle guardie.

 

 

Art. 19 - Trattamento per il servizio nei porti con turno di porto

 

1. Il servizio di guardia, sia diurno che notturno, sarà compiuto, a giudizio del Comandante, dal personale strettamente necessario alle esigenze del servizio e della sicurezza della nave.

2. Il personale comandato dopo l'orario normale di lavoro, nei giorni feriali, a tale servizio nei porti (nazionali ed esteri) avrà diritto:

a) per ogni ora di cui il marittimo è comandato a disposizione a bordo senza effettuare alcuna prestazione, al 35% del compenso per lavoro straordinario previsto per i vari casi (diurno, notturno);

b) per ogni ora in cui il marittimo è comandato a disposizione a bordo con semplice sorveglianza (guardia oppure ispezione) al 70% del compenso per lavoro straordinario previsto per i vari casi (diurno, notturno);

c) per ogni ora in cui il marittimo è comandato a disposizione a bordo con prestazioni, all'intero compenso per lavoro straordinario previsto per i vari casi (diurno, notturno).

3. Quando su una nave è comandato a disposizione un solo Ufficiale per sezione (coperta e macchina), questo verrà considerato "di ispezione" e avrà diritto al compenso di cui al comma precedente, lett. b).

4. Il personale al servizio di guardia notturna di cui ai punti b) e c) del comma 2 non potrà essere chiamato al lavoro se non avrà usufruito di almeno sei ore di riposo.

5. Per i servizi di bordo che non consentono interruzione, a giudizio del Comandante, il personale necessario al loro funzionamento continuerà il servizio di guardia con turni distribuiti a criterio del Comandante, sulla base di otto ore di servizio e sedici franche oppure dodici ore di servizio e ventiquattro franche.

6. Per ogni ora di servizio nei predetti turni, prestata nelle ore notturne dei giorni feriali, sarà corrisposto un compenso pari al 50% del compenso per lavoro straordinario notturno. Le ore di lavoro oltre gli orari dei turni predetti saranno retribuite con il compenso per lavoro straordinario.

 

 

Art. 20 - Trattamento nella giornata del sabato in porto e in navigazione

 

1. Il sabato mantiene la natura di giorno feriale.

 

A) In porto

2. Per il lavoro eventualmente prestato nelle 8 ore dell'orario normale del sabato sulle navi, in porto con turno di porto o con turno di navigazione, sarà riconosciuto il corrispondente riposo compensativo.

3. Al personale in servizio nei porti con turno di porto dopo l'orario normale di lavoro si applica il trattamento previsto dall'art. 19.

4. Al marittimo non spetta il riposo compensativo per la giornata del sabato se in tale giornata fruisce di una franchigia o di un riposo compensativo.

 

B) In navigazione

5. Per il lavoro prestato nelle 8 ore dell'orario normale del sabato sarà riconosciuto il corrispondente riposo compensativo.

6. I riposi compensativi di cui ai precedenti punti del presente articolo saranno indennizzati mediante il pagamento di tante giornate o "pro-rata" calcolate secondo quanto previsto all'art. 34.

 

 

Art. 21 - Passaggio dal servizio di porto a quello di navigazione e viceversa

 

1. L'inizio, la durata e la cessazione del servizio di navigazione saranno, nelle rade aperte e nei porti pericolosi, determinati dal Comandante secondo le esigenze del servizio e della sicurezza della nave.

2. Il servizio di navigazione, a giudizio del Comandante, potrà continuare anche nei porti di scalo e nelle rade quando nella permanenza in tali porti e rade i forni siano mantenuti in alimento, o quando siano in funzione - sulle motonavi - gruppi elettrogeni principali. In tal caso il personale di guardia continuerà il turno di guardia, fermo restando il limite delle otto ore di lavoro.

3. All'arrivo nei porti, ultimate le manovre, il personale di coperta e di macchina completerà il turno di guardia già iniziato, dopo di che, subordinatamente al compimento delle otto ore di lavoro giornaliere, usufruirà di otto ore di franchigia. Nel caso in cui data l'ora di passaggio al turno di porto, la franchigia di otto ore non potesse essere concessa, la franchigia stessa sarà ridotta in maniera da assicurare il compimento delle otto ore di lavoro giornaliere, tenuto presente che l'orario normale è limitato in porto dalle ore 8 alle ore 17.

4. Il personale di coperta e macchina che all'arrivo in porto era franco potrà iniziare il servizio prima del compimento della franchigia, fermo restando il godimento di 8 ore di riposo continuativo nelle 24 ore.

5. Il turno di navigazione termina quando la nave sarà ormeggiata e rassettata.

6. Il turno di navigazione avrà inizio, a giudizio del Comandante, con sufficiente anticipo sull'ora della partenza in maniera da garantire la regolarità dei turni di lavoro e di franchigia previsti dal presente contratto per il servizio di porto e per quello di navigazione.

7. Il personale che inizierà il turno di navigazione non potrà essere quello che abbia lavorato durante la notte, in modo che il personale stesso abbia quattro ore di franchigia prima di essere messo in turno.

8. Nel passaggio dal turno di servizio di porto a quello di navigazione e viceversa sarà osservato il principio che l'orario normale di lavoro è di otto ore giornaliere.

9. Alla partenza e all'arrivo tutto il personale di coperta e di macchina necessario, a giudizio del Comandante, sarà al posto di manovra e vi resterà finché la nave non sarà disormeggiata, ormeggiata e rassettata.

 

 

Art. 22 - Orario di lavoro in navigazione o con turno di navigazione in porto

 

1. In navigazione l'orario normale di servizio, sia nei giorni feriali che in quelli festivi, è di otto ore giornaliere per tutto il personale.

2. Tutto il personale imbarcato ha diritto di fruire di 8 ore giornaliere di riposo continuativo nell'arco delle 24 ore, salve le esigenze relative alle operazioni di ormeggio, disormeggio e manovre. Al personale delle navi traghetto o in servizio Mediterraneo che non potrà usufruire delle 8 ore di riposo continuativo di cui sopra saranno riconosciute tante ore di franchigia quante sono state le ore di mancato riposo. La suddetta franchigia sarà accumulata e fatta usufruire successivamente al marittimo o liquidata all'atto dello sbarco sulla base di un riposo compensativo per ogni 24 ore di mancato riposo.

3. Per gli Ufficiali di coperta e di macchina il servizio di navigazione è distribuito in turni di guardia.

4. Ogni turno è di quattro ore di lavoro e di otto franche, salvo per le navi che hanno Stato Maggiore con meno di tre Ufficiali sia di coperta che di macchina o che effettuino brevi navigazioni, per le quali i turni possono essere diversamente distribuiti, ma egualmente ripartiti.

5. Per gli Ufficiali radiotelegrafisti l'orario normale di lavoro, sempre nei limiti delle otto ore giornaliere, è regolato in conformità alle disposizioni legislative, ai decreti ministeriali e alle Convenzioni internazionali vigenti sul servizio R.T. di bordo.

6. Il Comandante e il Direttore di macchina sono dispensati dal servizio di guardia quando abbiano in sottordine tre Ufficiali almeno per ciascuno.

7. I Sottufficiali e Comuni di coperta e di macchina avranno la guardia divisa in tre turni, in modo che ogni guardia abbia otto ore di lavoro e sedici ore franche sulle 24, alternando quattro ore di lavoro con otto franche.

8. Per le navigazioni costiere e per quelle di breve durata i turni di guardia potranno essere diversamente distribuiti, previo accordo tra le Organizzazioni sindacali e in mancanza di esso col consenso dell'autorità marittima.

9. L'orario di lavoro del personale di camera, cucina e famiglia è stabilito in otto ore giornaliere da effettuarsi in due o più turni tra le ore 6 e le ore 24, con diritto per il marittimo a un riposo continuativo di otto ore.

10. Le precedenti disposizioni del presente articolo non si applicano al caso di lavori speciali per la sicurezza della nave, delle persone imbarcate e del carico che richiedessero la presenza di tutto o parte dell'equipaggio.

11. Per lavori speciali per la sicurezza della nave, delle persone imbarcate e del carico, si intendono i lavori che si rendono necessari, a giudizio del Comandante, per esigenze che non rientrano tra quelle del normale esercizio della navigazione.

12. Durante il viaggio le guardie di servizio eseguiranno i lavori loro richiesti per la navigazione, la sicurezza della nave e del carico, il normale funzionamento delle macchine, il servizio delle persone imbarcate, l'ordinario lavaggio di ponti. Per i lavori eseguiti fuori dell'orario di guardia, quando richiesti dal Comandante, è dovuto ai marittimi il compenso per il lavoro straordinario.

13. Durante la sosta della nave in porto con turno di navigazione, le guardie di servizio eseguiranno lavori per le operazioni commerciali dalle ore 6 alle 20 ed i lavori di manutenzione ordinaria, questi ultimi limitatamente dalle ore 8 alle 17, senza diritto al compenso per il lavoro straordinario. Qualora chiamati a svolgere i lavori di cui sopra al di fuori degli orari predetti, avranno diritto al compenso per il lavoro straordinario.

14. La composizione minima di ogni singola guardia in plancia, su nave con pilota automatico in funzione, sarà di un Ufficiale e di un marinaio.

In caso di avaria del pilota automatico o del radar, o quando la nave navighi in nebbia, attraverso stretti o punti di grande traffico, la guardia verrà rafforzata con altro marittimo di coperta.

Il marittimo giornaliero chiamato per rinforzare la guardia nelle ore notturne deve avere, al termine della stessa, le otto ore di riposo consecutivo di cui al punto 2.

15. Per il personale di coperta e macchina che non faccia il turno di guardia, l'orario normale, sia nei giorni feriali che in quelli festivi, sarà regolato secondo le esigenze del servizio, ma non dovrà eccedere le 8 ore di lavoro sulle 24, comprese tra le ore 6 e le ore 20.

16. Il personale di coperta farà anche la manutenzione delle ciminiere e potrà essere adibito a sostituire il personale di macchina quando il Comandante lo ritenga indispensabile.

17. I marittimi di età inferiore ai 18 anni sono esonerati dal servizio di guardia notturna.

 

Norma transitoria

 

Riduzione orario di lavoro

Premesso:

a) che le festività del 2 giugno e del 4 novembre sono attualmente compensate con una quota giornaliera di retribuzione così come previsto dal verbale di intesa CONFITARMA-OO.SS.LL. del 12 luglio 1977 in applicazione della Legge n. 54, del 5 marzo 1977;

b) che una giornata di permesso retribuito, con decorrenza 1º luglio 1989 è già prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro per le navi superiori a 3.000 t.s.l., all'art. 49, comma 5;

c) che ulteriori 8 ore, pari ad un giorno, sono state richieste dalle OO.SS.LL. come ulteriore riduzione di orario su base annua;

 

le parti convengono che

 

con decorrenza 1º gennaio 2000 la prestazione lavorativa annuale verrà ridotta complessivamente di 32 ore pari a quattro giornate di lavoro recuperando la monetizzazione delle due giornate festive e della giornata di riposo concesse con il contratto del 1989 ed aggiungendo 8 ore di riduzione di orario.

La riduzione di 32 ore verrà fruita aumentando le giornate di ferie di 4 giorni. Una diversa attuazione della riduzione dell'orario di lavoro su base annua potrà essere determinata con accordi a livello aziendale.

 

 

Capo V - LAVORI E SERVIZI DIVERSI

 

Art. 23 - Lavori per la sicurezza della navigazione, ecc.

 

1. Le persone dell'equipaggio saranno tenute a prestare la propria opera, senza diritto a compensi a titolo di lavoro straordinario, per la sicurezza della navigazione, del carico, delle provviste, per il salvataggio della nave e delle persone imbarcate.

2. Saranno altresì tenute a prestare la propria opera per il recupero degli avanzi del naufragio o di altro sinistro occorso alla nave, ma in questo caso avranno diritto, in aggiunta al salario, ad uno speciale compenso che sarà determinato da apposito accordo

 

 

Art. 24 - Lavori che non rientrano nelle ordinarie mansioni del

 

1. I componenti dell'equipaggio non sono tenuti a prestare un servizio diverso da quello per il quale sono stati imbarcati; le qualifiche di mozzo, giovanotto di coperta e di macchina, in quanto categorie iniziali e polivalenti con intercambiabilità di mansioni potranno essere utilizzate a seconda delle esigenze lavorative di bordo nelle varie sezioni.

Gli allievi Ufficiali se forniti del doppio titolo professionale di coperta e di macchina, in quanto bidiplomati potranno essere addetti, indipendentemente dalla qualifica di imbarco, al servizio di coperta e di macchina e il Comando disporrà affinché ne venga assicurata la formazione professionale in entrambe le sezioni; gli Ufficiali imbarcati su navi IAQ1, se sono forniti anche del titolo professionale di allievo dell'altra sezione e compatibilmente con le attribuzioni e le responsabilità del proprio grado e della propria sezione, saranno a tutti gli effetti considerati anche in servizio di formazione nell'altra sezione e il Comando disporrà affinché detta formazione venga opportunamente assicurata per tutta la durata dell'imbarco.

2. Il Comandante, nell'interesse della navigazione, ha facoltà di adibire temporaneamente i componenti dell'equipaggio ad un servizio diverso da quello per il quale sono stati imbarcati, purché non sia inadeguato al loro titolo professionale e al loro grado. In caso di necessità per la sicurezza della nave, i marittimi possono essere adibiti a qualsiasi servizio.

3. I componenti dell'equipaggio che svolgono mansioni diverse da quelle per le quali sono imbarcati hanno diritto alla maggiore retribuzione dovuta per tali mansioni, se superiori.

 

 

Art. 25 - Lavori per la manutenzione e pulizia della nave

 

1. Oltre i necessari servizi di navigazione e di porto, l'equipaggio dovrà eseguire tutti i lavori usuali di pulizia e manutenzione della nave che venissero ordinati, nei modi e termini stabiliti dal presente contratto, con diritto al compenso per lavoro straordinario qualora detti lavori vengano eseguiti fuori dell'orario normale.

 

 

Art. 26 - Lavori inerenti la pulizia degli alloggi

 

1. L'equipaggio dovrà mantenere i locali dei propri alloggi nella massima pulizia, senza per ciò aver diritto al pagamento del compenso per lavoro straordinario. La pitturazione di detti locali effettuata fuori orario normale dà diritto, invece, al compenso per lavoro straordinario.

 

 

Art. 27 - Servizio merci e provviste

 

1. L'imbarco, lo sbarco e lo stivaggio delle merci, il maneggio del fardaggio durante le operazioni commerciali ed il rizzaggio dei colli pesanti e degli automezzi, saranno normalmente fatti dai lavoratori di terra specializzati.

2. In mancanza di detti lavoratori le operazioni suddette dovranno essere eseguite dal personale di bordo. Detti lavori, se svolti oltre il normale orario di lavoro, daranno diritto al compenso per lavoro straordinario. Per tali lavori inoltre è stabilito il compenso nella contrattazione integrativa aziendale.

3. Qualora le operazioni di cui al comma 1 del presente articolo siano eseguite dai lavoratori di terra, mentre per quelle ai verricelli venga adibito personale di bordo, il marittimo che presta la propria opera ai verricelli non avrà diritto al compenso per lavoro straordinario se il lavoro verrà effettuato nell'orario normale. Per detto lavoro eseguito oltre l'orario normale il marittimo avrà diritto al compenso per lavoro straordinario. Per le suddette operazioni sarà altresì stabilito un compenso nella contrattazione integrativa aziendale.

4. Il personale di famiglia deve imbarcare tutte le provviste di peso maneggevole anche se l'imbarco richieda l'uso dei verricelli e curarne la sistemazione nelle cambuse o nei depositi frigoriferi.

5. L'imbarco delle provviste, quando sia compiuto oltre l'orario di servizio, darà luogo al compenso per lavoro straordinario anche a favore del personale di famiglia che vi sia stato adibito.

 

 

Art. 28 - Sostituzione di ammalati e di infortunati

 

1. Nel caso di malattia o infortunio di alcuno dei marittimi durante la navigazione, il servizio dell'ammalato sarà disimpegnato, entro i limiti dell'orario normale, dal rimanente personale, anche appartenente a diversa categoria, senza diritto a compensi extra, salvo quanto disposto all'art. 40.

 

 

Art. 29 - Oggetti in consegna

 

1. Il personale che ha ricevuto in regolare consegna oggetti di dotazione e corredo è tenuto alla restituzione degli oggetti stessi o al pagamento della eventuale mancanza o danneggiamento.

 

 

Capo VI - PAGHE, COMPENSI

 

Art. 30 - Misura e componenti della retribuzione

 

1. La misura e le componenti della retribuzione sono determinate e regolate dal presente contratto.

 

 

Art. 31 - Paghe

 

1. I minimi contrattuali conglobati spettanti ai marittimi a seconda del grado e della qualifica risultante a ruolo sono indicate nelle tabelle paga allegate al presente contratto (Allegato 4).

2. La paga base giornaliera è ragguagliata a 1/30 della paga mensile e la paga base oraria ad 1/8 della paga base giornaliera salvo quanto disposto dal successivo art. 34. Agli effetti del presente contratto la giornata inizia alle ore 0 e termina alle ore 24.

 

 

Art. 32 - Indennità di contingenza

 

1. L'indennità di contingenza, non più indicizzata a seguito del Protocollo interconfederale del 31 luglio 1992, il cui valore è stato congelato alla data del 31 dicembre 1991, è stata inserita nel minimo contrattuale conglobato.

 

 

Art. 33 - Scatti di anzianità/navigazione

 

1. Al marittimo, non in continuità di rapporto di lavoro, che abbia effettuato gli ultimi due anni di navigazione sempre con la stessa azienda spetterà uno scatto di anzianità/navigazione, secondo i valori indicati nella tabella di cui all'Allegato 5. Dopo il primo biennio di navigazione, maturando ulteriori analoghi requisiti, verranno corrisposti altri quattro scatti biennali, secondo i valori indicati nella tabella di cui all'Allegato 5.

I valori in cifra degli scatti verranno rivalutati, in occasione di ogni aumento del minimo contrattuale conglobato, con una cifra pari all'incremento del minimo contrattuale conglobato moltiplicato per il coefficiente 0,05 per il primo scatto e per il coefficiente 0,03 per gli ulteriori quattro scatti biennali.

2. Se nel corso di un biennio il marittimo viene ammesso alla C.R.L. ai fini della maturazione del successivo scatto di anzianità sarà considerata utile anche la precedente anzianità di navigazione maturata con la stessa azienda nell'arco del biennio.

 

 

Art. 34 - Computo riposi compensativi

 

1. Al marittimo saranno riconosciuti tanti giorni di riposo compensativo, quanti sono i giorni festivi trascorsi a bordo. Agli effetti della valutazione economica l'importo da corrispondere per ogni giornata di riposo compensativo è pari ad 1/26 di minimo contrattuale conglobato, valore della panatica convenzionale, supplemento paga per il personale di Stato Maggiore, indennità di rappresentanza di cui all'art. 43 ed 1/30 del rateo di gratifica natalizia e pasquale e degli eventuali scatti di cui agli artt. 33 e 90.

 

 

Art. 35 - Indennità di navigazione

 

Per le navi fino a 3.000 t.s.l. o 4.000 t.s.c.

 

1. Allo scopo specifico ed esclusivo di tenere conto dell'impegno richiesto dalle esigenze della navigazione marittima, nonché del vincolo di permanenza a bordo della nave e del relativo disagio, è istituita una indennità di navigazione riferita ai singoli tipi di navigazione come di seguito definiti, per ogni giorno di effettivo imbarco:

 

Tipo A)

Navigazione tra porti nazionali limitatamente alle navi comprese tra le 151 e le 500 t.s.l.

 

Tipo B)

Navigazione nel Mediterraneo, nel Mar Nero, Mar D'Azov e fuori dagli stretti fino a Huelva, Casablanca e Kosseir.

 

Tipo C)

Navigazione che andando oltre i limiti di cui al tipo B si estende alle coste oceaniche della Spagna, del Portogallo e delle Isole Britanniche, al Mare del Nord, al Baltico, alle coste occidentali dell'Africa fino al Senegal, comprese le isole adiacenti e a non più di 300 miglia dalle coste suddette; e al Mar Rosso, al Golfo Persico ed alle coste indiane fino a Bombay, comprese le isole adiacenti.

 

Tipo D)

Navigazione che andando oltre i limiti di cui al tipo C si estende alle rimanenti coste africane.

 

Tipo E)

Navigazione che, andando oltre i limiti di cui al tipo D comporta la traversata di un oceano.

 

 

 

Qualifica

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

 

 

 

Lire

Euro

Lire

Euro

Lire

Euro

Lire

Euro

Lire

Euro

 

 

Comandante

6.480

3,35

6.650

3,43

11.150

5,76

13.815

7,13

60.150

31,06

 

 

Direttore di mac.

5.555

2,87

5.720

2,95

9.385

4,85

12.055

6,23

52.655

27,19

 

 

1º Ufficiale

4.420

2,28

4.587

2,37

6.587

3,40

8.587

4,43

25.920

13,39

 

 

2º Ufficiale

3.333

1,72

3.500

1,81

5.500

2,84

7.100

3,67

19.100

9,86

 

 

Sottufficiale

2.300

1,19

2.467

1,27

3.967

2,05

5.300

2,74

8.700

4,49

 

 

Comune

1.327

0,69

1.493

0,77

2.493

1,29

3.493

1,80

5.960

3,08

 

 

Giovanotto

1.000

0,52

1.167

0,60

1.667

0,86

2.367

1,22

4.100

2,12

 

 

Mozzo

667

0,34

833

0,43

1.167

0,60

1.800

0,93

2.300

1,19

 

 

 

Il tipo di indennità di navigazione spettante al marittimo, a far data dal giorno della partenza della nave, sarà individuato facendo riferimento all'area geografica cui è diretto il viaggio, come risulta dalle spedizioni o dalla destinazione del carico a bordo.

Per i Comandanti e Direttori di macchina con titolo professionale di aspirante o Capitano di Lungo Corso/Macchina, l'indennità di navigazione di cui sopra è sostituita da una indennità di navigazione convenuta nell'accordo 1º ottobre 1996 in lire 1.600.000 (Euro 826,33), che abolisce l'istituto dello straordinario.

2. a) In aggiunta alla indennità di navigazione indicata al punto 1, ai marittimi imbarcati su navi cisterna, quando queste trasportino materie infiammabili, saranno corrisposte le seguenti quote giornaliere integrative della indennità di navigazione per ogni giorno di imbarco:

 

 

 

Quota giornaliera (01/04/2001)

 

 

Lire

Euro

Comandante con titolo professionale .

21.638

11,18

Direttore Macch. con titolo professionale .

20.176

10,42

Comandante (Padrone marittimo)

12.005

6,20

Direttore Macch. (Meccanico navale)

12.005

6,20

Lungo Corso - 1º Uff. con titolo prof.le .

12.097

6,25

Lungo Corso - 2º Uff. con titolo prof.le .

9.352

4,83

Mediterraneo - 1º Uff. con titolo prof.le .

11.822

6,11

Mediterraneo - 2º Uff. con titolo prof.le .

9.017

4,66

1º Ufficiale senza titolo professionale

9.550

4,93

2º Ufficiale senza titolo professionale

7.668

3,96

Nostromo/Sottufficiale C.S.

7.364

3,80

Sottufficiale

6.884

3,56

Marinaio

5.746

2,83

Giovanotto 1ª

4.411

2,28

Giovanotto 2ª

4.103

2,12

Mozzo

3.788

1,96

 

 

b) In occasione di ogni aumento della paga base le quote giornaliere di cui alla lett. a) del presente punto 2 saranno integrate con una somma pari all'incremento del minimo contrattuale moltiplicato per il coefficiente fisso 0,006.

3. a) Quando una nave non cisterna trasporti esplosivi o infiammabili (con punto di infiammabilità inferiore a 65º centigradi) ed il carico di tali materie raggiunga almeno il 25% della stazza lorda della nave, saranno corrisposte in aggiunta all'indennità di navigazione indicata al punto 1 le seguenti quote giornaliere integrative della indennità di navigazione:

 

 

 

Quota giornaliera (01/04/2001)

 

 

Lire

Euro

Comandante con titolo professionale .

6.010

3,10

Direttore Macch. con titolo professionale .

5.604

2,89

Comandante (Padrone marittimo)

3.335

1,72

Direttore Macch. (Meccanico navale)

3.335

1,72

Lungo Corso - 1º Uff. con titolo prof.le .

3.360

1,74

Lungo Corso - 2º Uff. con titolo prof.le .

2.598

1,34

Mediterraneo - 1º Uff. con titolo prof.le .

3.283

1,70

Mediterraneo - 2º Uff. con titolo prof.le .

2.505

1,29

1º Ufficiale senza titolo professionale

2.652

1,37

2º Ufficiale senza titolo professionale

2.130

1,10

Nostromo/Sottufficiale C.S.

2.045

1,06

Sottufficiale

1.912

0,99

Marinaio

1.520

0,79

Giovanotto 1ª

1.225

0,63

Giovanotto 2ª

1.139

0,59

Mozzo

1.051

0,54

 

 

b) In occasione di ogni aumento del minimo contrattuale le quote giornaliere di cui alla lett. a) del presente punto 3 saranno integrate con una somma pari all'incremento del minimo contrattuale moltiplicato per il coefficiente fisso 0,001666.

4. a) Nel caso di ininterrotta permanenza all'estero del marittimo imbarcato per oltre 120 giorni a contare dall'ora della partenza della nave dall'ultimo porto nazionale all'ora di arrivo della nave al primo porto nazionale saranno corrisposte al marittimo in aggiunta all'indennità di navigazione indicata al punto 1, le seguenti quote giornaliere integrative della indennità di navigazione:

 

 

 

Quota giornaliera (01/04/2001)

 

 

Lire

Euro

Comandante con titolo professionale .

8.413

4,34

Direttore Macch. con titolo professionale .

7.845

4,05

Comandante (Padrone marittimo)

4.668

2,41

Direttore Macch. (Meccanico navale)

4.668

2,41

Lungo Corso - 1º Uff. con titolo prof.le .

4.704

2,43

Lungo Corso - 2º Uff. con titolo prof.le .

3.637

1,88

Mediterraneo - 1º Uff. con titolo prof.le .

4.597

2,37

Mediterraneo - 2º Uff. con titolo prof.le .

3.507

1,81

1º Ufficiale senza titolo professionale

3.713

1,92

2º Ufficiale senza titolo professionale

2.983

1,54

Nostromo/Sottufficiale C.S.

2.863

1,48

Sottufficiale

2.676

1,38

Marinaio

2.128

1,10

Giovanotto 1ª

1.715

0,89

Giovanotto 2ª

1.595

0,82

Mozzo

1.473

0,76

 

 

b) In occasione di ogni aumento del minimo contrattuale le quote giornaliere indicate alla lett. a) del presente punto 4 saranno integrate con una somma pari all'incremento del minimo contrattuale moltiplicato per il coefficiente fisso 0,002333.

c) Agli effetti del presente punto 4 il periodo di navigazione si considera continuativo all'estero anche nel caso che la nave approdi in porto nazionale con sosta di durata inferiore a 60 ore, si considerano non interruttive anche le soste in più porti nazionali che siano complessivamente di durata inferiore a 60 ore con l'esclusione delle navi adibite a linee locali.

5. a) Ai membri dell'equipaggio imbarcati sulle navi che navighino o sostino in zone geografiche ove esista un effettivo rischio di guerra, riconosciuto come tale quello per il quale l'Ente assicuratore corpi richiede un soprappremio di almeno 0,25%, verranno corrisposte, in aggiunta alla indennità di navigazione indicata al punto 1, le seguenti quote giornaliere integrative della indennità di navigazione per ogni giorno o frazione di giorno di effettiva permanenza della nave in dette zone o porti:

 

 

 

Quota giornaliera (01/04/2001)

 

 

Lire

Euro

Comandante con titolo professionale .

141.629

73,15

Direttore Macch. con titolo professionale .

131.913

68,13

Comandante (Padrone marittimo)

101.636

52,49

Direttore Macch. (Meccanico navale)

101.636

52,49

Lungo Corso - 1º Uff. con titolo prof.le .

101.469

52,40

Lungo Corso - 2º Uff. con titolo prof.le .

85.703

44,26

Mediterraneo - 1º Uff. con titolo prof.le .

99.939

51,61

Mediterraneo - 2º Uff. con titolo prof.le .

83.839

43,30

1º Ufficiale senza titolo professionale

87.316

45,09

2º Ufficiale senza titolo professionale

76.350

39,43

Nostromo/Sottufficiale C.S.

74.343

38,39

Sottufficiale

71.677

37,02

Marinaio

63.472

32,78

Giovanotto 1ª

57.156

29,52

Giovanotto 2ª

55.231

28,52

Mozzo

52.654

27,19

 

 

b) La decorrenza e la cessazione dell'indennità di navigazione integrativa di cui al presente punto 5 coincideranno con l'inizio e la cessazione dell'applicazione del citato soprappremio.

c) In occasione di ogni aumento del minimo contrattuale le quote giornaliere indicate alla lett. a) del presente punto 5 saranno integrate con una somma pari all'incremento del minimo contrattuale moltiplicato per il coefficiente fisso 0,033333.

6. a) Quando la nave approdi in un porto riconosciuto, con ordinanza del Ministero competente, colpito da malattia epidemica, verranno corrisposte a tutti i membri dell'equipaggio, in aggiunta all'indennità di navigazione indicata al punto 1, le seguenti quote giornaliere integrative della indennità di navigazione:

 

 

 

Quota giornaliera (01/04/2001)

 

 

Lire

Euro

Comandante con titolo professionale .

6.010

3,10

Direttore Macch. con titolo professionale .

5.604

2,89

Comandante (Padrone marittimo)

3.335

1,72

Direttore Macch. (Meccanico navale)

3.335

1,72

Lungo Corso - 1º Uff. con titolo prof.le .

3.360

1,74

Lungo Corso - 2º Uff. con titolo prof.le

2.598

1,34

Mediterraneo - 1º Uff. con titolo prof.le

3.283

1,70

Mediterraneo - 2º Uff. con titolo prof.le

2.505

1,29

1º Ufficiale senza titolo professionale

2.652

1,37

2º Ufficiale senza titolo professionale

2.130

1,10

Nostromo/Sottufficiale C.S.

2.045

1,06

Sottufficiale

1.912

0,99

Marinaio

1.520

0,79

Giovanotto 1ª

1.225

0,63

Giovanotto 2ª

1.139

0,59

Mozzo

1.051

0,54

 

 

Le suddette quote saranno corrisposte a decorrere dall'arrivo al porto infetto e fino al giorno della libera pratica da detto porto.

b) In occasione di ogni aumento del minimo contrattuale le quote giornaliere di cui alla lett. a) del presente punto 6 saranno integrate con una somma pari all'incremento del minimo contrattuale moltiplicato per il coefficiente fisso 0,001666.

c) L'indennità, indicata alla lett. a) del presente punto 6, è pure dovuta nell'ipotesi che l'ordinanza del Ministero competente sia emanata successivamente alla data dell'arrivo della nave nel porto infetto, ma in tal caso decorrerà dal giorno dell'approdo e fino a quello della partenza della nave da detto porto.

d) L'indennità, indicata alla lett. a) del presente punto 6, è pure dovuta nell'ipotesi che la patente rechi l'annotazione dell'esistenza di uno stato epidemico o peste, o vaiuolo o tifo petecchiale, o febbre gialla, ma occorre che nell'annotazione sulla patente ricorra testuale l'espressione "epidemica" o "stato epidemico".

e) Quando si manifesti a bordo un caso di colera, di peste, di vaiuolo, di tifo petecchiale o di febbre gialla, è dovuta ai membri dell'equipaggio la stessa indennità indicata alla lett. a) del presente punto 6 dal momento della partenza della nave dall'ultimo porto, ma con decorrenza da non oltre 15 giorni prima della constatazione della malattia, fino al giorno dell'ammissione della nave a libera pratica.

7. Ad ogni effetto le parti stabiliscono che le quote di indennità di navigazione previste nei punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo non possono essere calcolate nella retribuzione, né in ogni altro istituto che direttamente o indirettamente implichi la retribuzione quale base di calcolo. Tale esclusione è dovuta al fatto che l'ammontare di detta indennità è stato pattiziamente determinato tenendo già conto della sua incidenza economica sui singoli istituti e comunque sul globale trattamento erogato ai marittimi.

8. Fermo restando quanto sopra convenuto le parti per quanto possa occorrere precisano che le quote di indennità di navigazione previste nei punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo non possono essere considerate nel calcolo del compenso orario per il lavoro straordinario, dei riposi compensativi (sabati, domeniche, festività nazionali ed infrasettimanali, festività cadenti di domenica, semifestività) e delle relative indennità sostitutive, delle ferie e delle indennità sostitutive delle stesse, della gratifica natalizia e della gratifica pasquale, della tredicesima e della quattordicesima, dell'indennità sostitutiva del preavviso e del trattamento di fine rapporto.

9. A decorrere dal 1º gennaio 1993 l'Ufficiale di macchina che abbia la responsabilità degli apparati di macchina su un arco di 24 ore, avrà diritto, per la disponibilità alle chiamate, oltre le 8 ore del normale orario di lavoro ad una maggiorazione dell'indennità di navigazione giornaliera di cui al punto 1, art. 35, nella misura del 20%.

 

 

Art. 35 bis - Indennità di navigazione

 

Per le navi superiori a 3.000 t.s.l.

 

1. Allo scopo specifico ed esclusivo di tenere conto dell'impegno richiesto dalle esigenze della navigazione marittima, nonché del vincolo di permanenza a bordo della nave e del relativo disagio, è istituita una indennità di navigazione, per giorno di effettivo imbarco, nelle misure di seguito indicate:

 

 

 

Quota giornaliera

 

 

Lire

Euro

1º Ufficiale

7.220

3,73

2º Ufficiale

5.410

2,79

3º Ufficiale

4.370

2,26

Allievo Uff.

1.225

0,63

Sottuff. C.S.

4.065

2,10

Sottufficiale

3.920

2,02

Comune cop./macch./cam./2º Cuoco

2.770

1,43

Carbonaio

2.645

1,37

Giovanotto 1ª e Giovanotto macchina

1.070

0,55

Giovanotto 2ª/Garzone 2ª

980

0,51

Mozzo/Piccolo di camera e cucina/Allievo comune polivalente

790

0,41

 

 

2. a) In aggiunta alle quote di indennità di navigazione giornaliera indicate al punto 1, spetteranno ai marittimi imbarcati sulle navi che navighino o sostino in zone geografiche ove esista un effettivo rischio di guerra, riconosciuto come tale quello per il quale l'Ente assicuratore corpi richiede un soprappremio di almeno 0,25%, le seguenti quote giornaliere integrative:

 

Lungo Corso - Gran Cabotaggio

 

 

 

Quota giornaliera (01/04/2001)

 

 

Lire

Euro

1º Ufficiale

102.244

52,80

2º Ufficiale

86.249

44,44

3º Ufficiale

80.206

41,42

Allievo Uff.

59.864

30,92

Sottuff. C.S.

74.609

38,53

Sottufficiale

71.801

37,08

Comune cop./macch./cam./2º Cuoco

63.536

32,81

Carbonaio

63.275

32,68

Giovanotto 1ª e Giovanotto macchina

57.299

29,59

Giovanotto 2ª/Garzone 2ª

55.232

28,52

Mozzo/Piccolo di camera e cucina/Allievo comune polivalente

52.654

27,19

 

 

Mediterraneo

 

 

 

 

Lire

Euro

 

 

1º Ufficiale

100.643

51,98

 

 

2º Ufficiale

84.317

43,55

 

 

3º Ufficiale

78.967

40,78

 

 

 

Per tutte le altre qualifiche sono valide le quote sopra riportate per la navigazione di Lungo Corso e Gran Cabotaggio.

b) Le quote di cui al presente punto 2 saranno incrementate di una somma pari alla indennità di rappresentanza e al supplemento paga personale di Stato Maggiore moltiplicato per il coefficiente fisso 0,033333 limitatamente al personale cui spettano tali indennità.

c) In occasione di ogni aumento del minimo contrattuale le quote di cui alla lett. a) del presente punto 2 saranno integrate con una somma pari all'incremento del minimo contrattuale moltiplicato per il coefficiente fisso 0,033333.

3. a) Ai marittimi imbarcati su navi cisterna di stazza pari od inferiore a 30.000 t.s.l. adibite al trasporto di materie infiammabili saranno corrisposte, in aggiunta all'indennità di navigazione di cui al punto 1, le seguenti quote di indennità di navigazione giornaliera:

 

 

Lungo Corso - Gran Cabotaggio

 

 

 

Quota giornaliera (01/04/2001)

 

 

Lire

Euro

1º Ufficiale

20.448

10,56

2º Ufficiale

17.252

8,91

3º Ufficiale

16.038

8,28

Allievo Uff.

11.974

6,18

Sottuff. C.S.

14.916

7,70

Sottufficiale

14.360

7,42

Comune cop./macch./cam./2º Cuoco

12.710

6,56

Carbonaio

12.657

6,54

Giovanotto 1ª e Giovanotto macchina

11.459

5,92

Giovanotto 2ª/Garzone 2ª

11.069

5,72

Mozzo/Piccolo di camera e cucina/Allievo comune polivalente

10.529

5,44

 

 

Mediterraneo

 

 

 

 

Lire

Euro

 

 

1º Ufficiale

20.129

10,40

 

 

2º Ufficiale

16.863

8,71

 

 

3º Ufficiale

15.737

8,13

 

 

Per tutte le altre qualifiche sono valide le quote sopra riportate per la navigazione di Lungo Corso e Gran Cabotaggio.

b) Per i marittimi imbarcati su navi di cui alla lett. a) del presente punto 3 di stazza superiore alle 30.000 t.s.l., saranno corrisposte, in aggiunta all'indennità di navigazione di cui al punto 1, le seguenti quote giornaliere integrative della indennità di navigazione:

 

 

Lungo Corso - Gran Cabotaggio

 

 

 

 

Quota giornaliera (01/04/2001)

 

 

 

Lire

Euro

 

 

1º Ufficiale

22.490

11,62

 

 

2º Ufficiale

18.971

9,80

 

 

3º Ufficiale

17.646

9,11

 

 

Allievo Uff.

13.171

6,80

 

 

Sottuff. C.S.

16.414

8,48

 

 

Sottufficiale

15.800

8,16

 

 

Comune cop./macch./cam./2º Cuoco

13.980

7,22

 

 

Carbonaio

13.923

7,19

 

 

Giovanotto 1ª e Giovanotto macchina

12.605

6,51

 

 

Giovanotto 2ª/Garzone 2ª

12.147

6,27

 

 

Mozzo/Piccolo di camera e cucina/Allievo comune polivalente

11.582

5,98

 

 

 

Mediterraneo

 

 

 

 

Lire

Euro

 

 

1º Ufficiale

22.142

11,44

 

 

2º Ufficiale

18.553

9,58

 

 

3º Ufficiale

17.314

8,94

 

 

 

Per tutte le altre qualifiche sono valide le quote sopra riportate per la navigazione di Lungo Corso e Gran Cabotaggio.

c) I valori indicati alle lett. a) e b) del presente punto 3 saranno rivalutati al variare del minimo contrattuale di un valore pari all'ammontare dell'incremento moltiplicato per il coefficiente fisso 0,0066666 per i valori indicati alla lett. a) e 0,0073333 per i valori indicati alla lett. b).

d) Quando la nave cisterna sosti in un porto per un periodo superiore a quindici giorni e sia riconosciuta libera da gas, le somme di cui sopra non sono dovute per l'ulteriore durata della sosta e dopo la partenza sino a che permarrà in tale stato.

e) Per le navi OBO e Ore Oil le quote giornaliere integrative della indennità di navigazione non verranno più corrisposte quando le navi in possesso di certificato gas free, siano destinate a carico diverso da prodotti petroliferi.

4. a) Quando la nave non cisterna, o cisterna per la quale non sia corrisposta all'equipaggio l'indennità di cui al punto 3, fosse adibita al trasporto di materie dichiarate infiammabili e il carico di tali materie raggiunga almeno il 25% del tonnellaggio di stazza lorda della nave, saranno corrisposte a tutti i componenti dell'equipaggio, in aggiunta all'indennità di navigazione di cui al punto 1, le seguenti quote giornaliere integrative della indennità di navigazione:

 

 

Lungo Corso - Gran Cabotaggio

 

 

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