CCNL in vigore
MARITTIMI - CAPITANI DI LUNGO CORSO E DIRETTORI DI MACCHINA
Contratto collettivo nazionale di lavoro 05/06/2007
Capitani di lungo corso al comando e capitani di macchina alla direzione di macchina di navi dell'armamento libero
Decorrenza: 05/06/2007
Scadenza normativa: 31/12/2010
Scadenza economica: 31/12/2008
CONFITARMA
Associazione italiana dell'armamento di linea (FEDARLINEA)
e
FILT-CGIL
FIT-CISL
UILTRASPORTI
USCLAC
U.N.C.Di.M. con l'assistenza della FNDAI
Campo di applicazione del CCNL
Contratto collettivo nazionale di lavoro per capitani di lungo corso al comando e per capitani di macchina alla direzione di macchina delle navi dell'armamento libero e delle società del gruppo Tirrenia non in regolamento organico e della società Almare:
- da passeggeri superiori a 50 t.s.l.;
- da crociera;
- da carico e traghetti passeggeri/merci superiori a 3.000 t.s.l.
Premessa
Premesso che il comandante ricopre il ruolo individuato dal Codice della navigazione che comporta un elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale, le parti convengono debba essergli riconosciuto un trattamento contrattuale adeguato alla rilevanza delle sue funzioni e responsabilità, e stipulano il presente contratto collettivo che si intende sostitutivo dei contratti collettivi nazionali di lavoro 26 novembre 1991, 29 maggio 1995 e 13 giugno 1997.
Nell'intento di riconoscere al un trattamento economico e normativo che tenga conto della sua posizione gerarchica a bordo delle navi e delle rilevanti funzioni tecniche che è chiamato a svolgere, pur non assumendo la responsabilità della spedizione, nonché delle elevate conoscenze professionali a lui richieste, le parti provvedono a stipulare il presente contratto che si intende sostitutivo dei cc.cc.nn.l. 26 novembre 1991, 29 maggio 1995 e 13 giugno 1997.
Le parti si danno reciprocamente atto che, quale espresso presupposto di conclusione e stipulazione del presente rinnovo del CCNL e dei precedenti rinnovi dei cc.cc.nn.l., è stato tra esse voluto e pattuito un vincolo di stretta inscindibilità fra tutte le pattuizioni previste nei suddetti rinnovi.
Tutto ciò nel preciso e dichiarato riconoscimento che le pattuizioni tutte contenute nel presente accordo, così come le precedenti, sono avvenute tenendo conto della legislazione vigente e costituiscono, rispetto a quest'ultima, trattamento, nel suo complesso, sicuramente di miglior favore per i lavoratori.
Le parti si danno, infatti, reciprocamente atto che, ove per ipotesi si potesse presupporre per alcuni istituti una interpretazione restrittiva della vigente legislazione a ciò ha fatto riscontro una compensazione con l'acquisizione di maggiori benefici in altri aspetti della disciplina normativa contrattuale liberamente sottoscritta.
Le parti convengono, inoltre, che nei risultati contrattuali complessivamente conseguiti si è tenuto conto della volontà delle OO.SS. di acquisire miglioramenti economici e normativi conformi alle esigenze e alla specificità del settore convenendo sul valore omnicomprensivo del costo contrattuale.
In considerazione di quanto precede, le parti si danno reciprocamente atto che eventuali pretese derivanti dalla interpretazione delle leggi vigenti al momento della stipula e/o di clausole e istituti che siano difformi alla contrattazione collettiva del settore sono in contrasto con le finalità conseguite e pertanto comporteranno per le aziende il diritto a considerare i suddetti miglioramenti anche a fronte di eventuali pretese.
Definizioni
A) Il termine "armatore" usato nel testo del presente contratto oltre ad avere il suo proprio significato, è indicativo e sostitutivo dei termini: Società di navigazione - Compagnia di navigazione ed in generale qualsiasi impresa che gestisce navi ed assume gli equipaggi.
B) Il termine "comandante" usato nel testo del presente contratto, definisce e qualifica il capitano di lungo corso in possesso del titolo professionale, al comando nave, come configurato dall'art. 123, lett. a) e b), 1º comma del Codice della navigazione e dagli artt. 248-249 del regolamento della navigazione marittima al C.d.N.
C) Il termine "direttore di macchina" usato nel testo del presente contratto, definisce e qualifica il capitano di macchina in possesso del titolo professionale, alla direzione di macchina, come configurato dall'art. 123, lett. a) e b), 2º comma del Codice della navigazione e dagli artt. 265-266 del regolamento della navigazione marittima al C.d.N.
D) La parola "nave", usata nel corso del presente contratto, è sostitutiva dei termini "piroscafo", "motonave", "turbonave".
Art. 1 - Tipi di contratto d'imbarco
Il rapporto di lavoro del comandante o direttore di macchina può essere costituito con uno dei seguenti tipi di contratto:
a) per un dato viaggio o per più viaggi;
b) a tempo determinato;
c) a tempo indeterminato.
Il contratto di imbarco, da stipularsi avanti l'Autorità marittima, è redatto ai sensi dell'art. 332 del Codice della navigazione in conformità dei modelli:
a) Mod. V - Contratto a viaggio:
b) Mod. T.D. - Contratto a tempo determinato;
c) Mod. T.I. - Contratto a tempo indeterminato.
Allegati al presente contratto.
Art. 2 - Contratto di imbarco a viaggio
Il contratto di imbarco a viaggio è valido per la durata del viaggio o dei viaggi in esso previsti e non può essere stipulato per durata superiore a 4 mesi.
Per viaggio si intende il complesso delle traversate tra porto o porti di caricazione e porto di ultima destinazione, oltre all'eventuale traversata in zavorra, per raggiungere il porto di caricazione.
Il contratto a viaggio si esaurisce, dopo la discarica, nel porto di ultima destinazione.
Per le navi ad itinerario circolare sarà considerato porto di ultima destinazione quello capolinea.
Qualora per concorde volontà delle parti il comandante o direttore di macchina non venga congedato nel porto di ultima destinazione, il contratto si intende prorogato per un ulteriore viaggio e così di seguito sino al compimento del periodo previsto al par. 1 del presente articolo.
Se in forza di più contratti a viaggio, il comandante o direttore di macchina presta ininterrottamente servizio alle dipendenze dello stesso armatore per un tempo superiore a 5 mesi, il rapporto di lavoro è regolato dalle norme concernenti il contratto a tempo indeterminato con diritto al riconoscimento di tutta l'anzianità di servizio maturata con i precedenti contratti di imbarco.
Agli effetti del paragrafo precedente la prestazione del servizio è considerata ininterrotta quando tra la cessazione di un contratto di imbarco e la stipulazione di quello successivo intercorre un periodo non superiore ai 90 giorni.
Nel caso di sbarco per malattia o infortunio, il periodo di 90 giorni decorrerà dalla data di guarigione dall'infortunio o dal termine del periodo di cura della malattia.
Art. 2 bis - Contratto d'imbarco a tempo determinato
Le parti in relazione a quanto previsto dall'art. 326 cod. nav. che, tra le tipologie di contratti di arruolamento prevede quella a tempo determinato, nell'intento di adeguare questa normativa all'attuale organizzazione del lavoro a bordo contemporaneamente realizzando condizioni inscindibili e di miglior favore hanno convenuto:
1. ferma restando la disciplina di cui all'art. 326 del codice della navigazione 1º, 2º e 3º comma, il singolo contratto di arruolamento a tempo determinato può avere una durata non superiore a quattro mesi. In relazione alla minor durata sopra specificata, si conviene che, in caso di intervallo tra successivi contratti di arruolamento a tempo determinato inferiore a sessanta giorni, il contratto di arruolamento si considera a tempo indeterminato solo in caso in cui complessivamente, in virtù della sua durata e delle singole interruzioni inferiori a 60 giorni, si raggiunga l'arco temporale superiore ad un anno. Se il termine del contratto di arruolamento scade in corso di viaggio, il contratto stesso si intende prorogato fino al porto di ultima destinazione;
2. il rapporto derivante dal contratto di arruolamento a tempo determinato si instaura al momento dell'imbarco e si estingue al momento dello sbarco;
3. il lavoratore marittimo, al momento dello sbarco, percepisce tutte le indennità maturate durante il periodo del contratto di arruolamento (come il t.f.r., l'indennità sostitutiva di ferie e riposi non goduti) e, dopo lo sbarco, è iscritto al turno a cui ha diritto.
Art. 3 - Contratto a tempo indeterminato
Il contratto d'imbarco a tempo indeterminato deve essere espressamente stipulato all'inizio del rapporto di lavoro ovvero può risultare di diritto costituito come conseguenza di precedenti contratti a viaggio come indicato dall'art. 2, comma 5.
Il periodo contrattuale di imbarco per il comandante o direttore di macchina non in c.r.l. è di mesi 4 che da parte dell'armatore è prorogabile di 30 giorni e riducibile di 30 giorni.
Il comandante o direttore di macchina non è soggetto ad uno specifico orario di lavoro e sarà escluso dal servizio di guardia quando siano imbarcati tre ufficiali.
Qualora per cause di forza maggiore mancasse uno degli ufficiali abilitato alla guardia prescritti dalla tabella minima di armamento e conseguentemente il comandante o il dovesse disimpegnare in sua sostituzione il servizio di guardia in navigazione secondo le risultanze del giornale nautico, avrà diritto oltre al proprio normale trattamento economico, al minimo contrattuale conglobato dell'ufficiale mancante maggiorato del 7% (sette %).
Art. 5 - Incarico temporaneo a terra
Il comandante o direttore di macchina potrà essere destinato a prestare servizio temporaneo a terra per conto dell'armatore, o su navi in corso di allestimento, o costruzione, o su navi in disarmo, o presso cantieri, stabilimenti industriali, nel qual caso l'armatore curerà che le attribuzioni affidategli siano adeguate al grado.
Durante tale periodo il comandante o direttore di macchina percepirà lo stipendio mensile di cui all'art. 34 ed una indennità pari al 37 % del minimo contrattuale conglobato.
Maturerà la gratifica natalizia di cui all'art. 37, la gratifica pasquale di cui all'art. 38, nonché le ferie di cui all'art. 48 e l'anzianità di servizio agli effetti previsti dal presente contratto.
Se per esigenze di servizio il comandante o direttore di macchina dovesse prestare la propria opera nelle giornate di sabato, domenica o festivi, maturerà per ogni giorno in detta posizione una giornata di riposo compensativo.
Il servizio prestato in località diversa dalla propria provincia di residenza verrà considerato "Missione" e regolato dalle norme di cui al successivo art. 6 fermo restando quanto previsto al par. 2 del presente articolo.
Art. 6 - Missioni e viaggi di servizio - Ingaggio
L'armatore è tenuto a rimborsare al comandante o direttore di macchina le spese documentate di viaggio, vitto e alloggio, nei limiti della normalità, sostenute in missione o per viaggi comunque effettuati per cause di servizio sia in Italia che all'estero, nonché ogni altra spesa fatta per l'esecuzione dell'incarico ricevuto.
Durante tale periodo il comandante o direttore di macchina percepirà lo stipendio mensile di cui all'art. 34 ed una indennità pari al 37 % del minimo contrattuale conglobato.
Maturerà la gratifica natalizia di cui all'art. 37, la gratifica pasquale di cui all'art. 38, nonché le ferie di cui all'art. 48 e l'anzianità di servizio agli effetti previsti dal presente contratto.
Se per esigenze di servizio il comandante o direttore di macchina dovesse prestare la propria opera nelle giornate di sabato, domenica o festivi, maturerà per ogni giorno in detta posizione una giornata di riposo compensativo.
Al comandante o direttore di macchina spetta la prima classe per il viaggio per mare, la prima classe con eventuale supplemento rapido ovvero vagone letto per i viaggi in ferrovia, la classe turistica per il viaggio in aereo.
Nel caso in cui l'imbarco sia preceduto da un periodo di ingaggio il comandante o il avrà diritto per tale periodo, sempre che abbia mantenuto l'impegno ad imbarcarsi, al minimo contrattuale mensile di cui all'art. 35 e il relativo periodo sarà considerato ai fini del trattamento di fine rapporto.
L'armatore è inoltre tenuto a rimborsare al comandante e al le spese documentate di viaggio, vitto e alloggio, nei limiti della normalità sostenute all'imbarco, dal luogo di ingaggio fino a bordo, e allo sbarco, dal bordo fino al luogo di residenza.
Art. 7 - Risoluzione di diritto del contratto di imbarco
Qualunque sia il tipo di contratto di imbarco, esso si risolve di diritto a norma dell'art. 343 del Codice della navigazione.
La risoluzione del contratto di imbarco ai sensi del presente articolo non pregiudica i diritti del comandante o del a percepire il trattamento di fine rapporto e l'indennità sostitutiva del preavviso nelle misure previste nel presente contratto. L'indennità sostitutiva del preavviso non sarà dovuta qualora la risoluzione avvenga per fatto imputabile al comandante o direttore di macchina.
Nel caso di risoluzione del contratto di imbarco per naufragio, le indennità di cui al precedente comma spettano al comandante o direttore di macchina in aggiunta all'eventuale indennità di disoccupazione per naufragio.
Art. 8 - Risoluzione del contratto di imbarco a viaggio
Il contratto di imbarco a viaggio cessa di diritto con il compimento del viaggio o dell'ultimo dei viaggi in esso previsti.
Il rientro al luogo di residenza è regolato dalle norme di cui all'art. 6 del presente contratto.
Il comandante o direttore di macchina ha facoltà, salvo quanto previsto dal Codice della navigazione, di risolvere il contratto di imbarco a viaggio prima della partenza e/o prima del compimento del viaggio osservando i seguenti termini di preavviso:
a) prima della partenza da porto nazionale:
- con preavviso di cinque giorni;
b) prima della partenza da porto estero:
- con preavviso di quindici giorni.
Il preavviso può essere dato a mezzo telegramma, fonogramma, telex, anche in navigazione.
Le spese del rimpiazzo e quelle del rientro al luogo di residenza sono a carico del comandante o direttore di macchina.
Alla risoluzione del contratto a viaggio sarà corrisposto al comandante o direttore di macchina oltre alle competenze retributive normali, il trattamento di fine rapporto stabilito dal successivo art. 12 del presente contratto.
L'armatore ha facoltà di risolvere il contratto a viaggio prima del compimento del viaggio, corrispondendo al comandante o al le seguenti indennità:
A) se la risoluzione avviene nel porto di imbarco prima della partenza:
a) se la presumibile durata del viaggio è inferiore a 45 giorni: tante giornate di indennità calcolata con gli elementi di retribuzione previsti dall'art. 9 quanti sono i giorni della presumibile data del viaggio;
b) se la presumibile durata del viaggio è di almeno 45 giorni: 45 giorni di indennità calcolata con gli elementi di retribuzione previsti dall'art. 9;
B) se la risoluzione avviene dopo la partenza, oltre al trattamento di fine rapporto di cui al par. 3 del presente articolo, saranno liquidate tante giornate di indennità calcolate con gli elementi di retribuzione previsti dall'art. 9 quanti sono i giorni della presumibile durata residua del viaggio. Il rientro al luogo di residenza è regolato dalle norme di cui all'art. 6, par. 3 del presente contratto.
Lo sbarco per malattia o infortunio risolve il contratto di imbarco a viaggio. Al comandante o direttore di macchina sarà corrisposto il trattamento di fine rapporto.
Art. 9 - Risoluzione del contratto di imbarco a tempo indeterminato e a tempo determinato
Il contratto di imbarco a tempo indeterminato e il contratto d'imbarco a tempo determinato possono essere risolti:
a) per volontà dell'armatore;
b) per volontà del comandante o direttore di macchina;
c) per forza maggiore o giusta causa;
d) per prolungata permanenza all'estero;
e) per colpa del comandante o direttore di macchina.
A) Risoluzione per volontà dell'armatore
Il contratto di imbarco a tempo indeterminato e il contratto d'imbarco a tempo determinato possono essere risolti dall'armatore in qualunque tempo e qualunque luogo (art. 345 C.d.N.) corrispondendo al comandante o al le competenze spettanti sino alla data dello sbarco ed osservando i termini di preavviso appresso indicati:
- 30 giorni nel caso di anzianità di servizio inferiore ad un anno presso lo stesso armatore;
- 45 giorni nel caso di anzianità di servizio superiore ad un anno presso lo stesso armatore.
Il preavviso deve essere notificato per iscritto oppure a mezzo telegramma, fonogramma, telefax, anche in navigazione.
È sempre in facoltà dell'armatore di sostituire, in tutto o in parte, il preavviso con la corresponsione di una indennità pari ad 1/30 (un trentesimo) di:
- stipendio di cui all'art. 34;
- rateo della gratifica natalizia di cui all'art. 37;
- rateo della gratifica pasquale di cui all'art. 38;
- panatica convenzionale di cui all'art. 40, per ogni giorno di preavviso non osservato.
Il rientro del comandante o direttore di macchina al luogo di residenza sarà effettuato a spese dell'armatore con le modalità previste all'art. 6, par. 3.
B) Risoluzione per volontà del comandante o direttore di macchina
Il comandante o direttore di macchina ha facoltà di risolvere il contratto di imbarco a tempo indeterminato o il contratto d'imbarco a tempo determinato in qualsiasi porto prima del compimento del normale periodo di avvicendamento di cui all'art. 3 con un preavviso di 15 giorni.
Il preavviso può essere dato a mezzo telegramma, fonogramma, telefax anche in navigazione.
Al comandante o direttore di macchina saranno corrisposte le competenze spettantigli sino alla data dello sbarco.
Al comandante o direttore di macchina che non osservi i termini di preavviso indicati nella lett. B), par. 1 del presente articolo, saranno trattenute altrettante giornate di indennità sostitutiva.
Le spese di rientro al luogo di residenza sono a carico del comandante o direttore di macchina nonché, in caso di sbarco all'estero, anche le spese di rimpiazzo.
C) Risoluzione per forza maggiore o giusta causa
Quando la risoluzione del contratto a tempo indeterminato o del contratto d'imbarco a tempo determinato avvenga in conseguenza di uno dei casi sottoindicati, il comandante o il , od i suoi aventi causa, avrà diritto oltre alle competenze spettantigli sino alla data dello sbarco, ad una indennità sostitutiva del preavviso in misura pari alla metà di quella prevista alla lett. A) del presente articolo:
- casi di risoluzione di diritto indicati nell'art. 343 del Codice della navigazione;
- interdizione del commercio;
- disarmo per qualsiasi causa;
- avvicendamento dopo il periodo contrattuale di imbarco previsto agli artt. 2-bis e 3. In tale caso l'indennità sostitutiva del preavviso in misura pari alla metà di quella prevista alla lett. A) del presente articolo, verrà corrisposta qualora il comandante o il non venisse imbarcato dopo il periodo di riposo ed una franchigia di 30 giorni.
D) Risoluzione per prolungata permanenza all'estero
Se il comandante o direttore di macchina rimane lontano dai porti nazionali per un periodo ininterrotto di 8 mesi e non sia iniziato o ordinato il viaggio di ritorno ad uno di questi porti per le normali vie di traffico, il comandante o il ha facoltà di risolvere il contratto di imbarco a tempo indeterminato dando all'armatore un preavviso di 15 giorni e questi abbia potuto provvedere alla sostituzione.
Il preavviso deve essere notificato per iscritto, oppure a mezzo telegramma, fonogramma, telefax, anche in navigazione.
Al comandante o direttore di macchina oltre alle competenze spettantigli all'atto dello sbarco, sarà corrisposta l'indennità sostitutiva del preavviso nella misura prevista alla lett. A) del presente articolo.
Il rientro del comandante o direttore di macchina al luogo di residenza viene effettuato a spese dell'armatore con le modalità previste all'art. 6, par. 3.
Qualora il viaggio di rientro non sia ancora iniziato e l'armatore lo richieda, il comandante o il sarà tenuto a continuare il servizio per un ulteriore periodo massimo di due mesi verso la corresponsione di un supplemento pari al 25 % dello stipendio di cui all'art. 34.
Per le navi stazionarie nelle zone tropicali, per quelle la cui navigazione si effettua per una serie ininterrotta di viaggi nelle zone predette e per le navi che esercitano traffici tra Suez ed il Golfo Persico, il comandante o il non potrà essere obbligato a continuare nel servizio oltre il termine di 6 mesi.
E) Risoluzione per colpa del comandante o direttore di macchina
La risoluzione del contratto di imbarco per colpa del comandante o direttore di macchina non è soggetta all'osservanza di alcun termine di preavviso.
Il comandante o direttore di macchina sarà liquidato delle sue competenze sino al giorno dello sbarco.
Le spese di rientro al luogo di residenza sono a carico del comandante o direttore di macchina e, ove ne ricorrano gli estremi di diritto, egli è tenuto al risarcimento dei danni cagionati all'armatore.
Durante il periodo di prova, ai fini dell'ammissione al regime di continuità del rapporto di lavoro prevista dalla successiva Parte terza, il contratto di imbarco può essere risolto dall'armatore in qualsiasi porto, corrispondendo al comandante o direttore di macchina, le competenze spettantigli sino alla data dello sbarco e il trattamento di fine rapporto con un minimo pari all'ammontare di 30/30 di retribuzione annua utile calcolata secondo le modalità indicate al successivo art. 12.
Il contratto di imbarco, durante il periodo di prova, può essere risolto anche dal comandante o direttore di macchina con preavviso scritto di 15 giorni e con diritto alle competenze spettantigli sino alla data dello sbarco. Il preavviso può essere dato, anche in navigazione, a mezzo telegramma, fonogramma, telefax. L'armatore ha la facoltà di trattenere tante giornate di indennità sostitutiva del preavviso per ogni giorno di preavviso non rispettato.
Il rientro al luogo di residenza è regolato dalle norme di cui all'art. 6, par. 3 del presente contratto.
Art. 11 - Risoluzione per grave motivo personale
In caso di grave motivo personale, da documentare entro quindici giorni dallo sbarco, il comandante o il potrà chiedere la sostituzione in qualsiasi porto sia in Italia che all'estero.
Per "grave motivo personale" si intende:
a) morte di padre, madre, coniuge o figli;
b) grave malattia con imminente pericolo di vita per le persone di cui al punto a);
c) casi di particolare gravità da sottoporre all'approvazione dell'armatore.
L'armatore dovrà provvedere alla sostituzione del comandante o direttore di macchina con la massima sollecitudine.
Allo sbarco saranno liquidate al comandante o direttore di macchina le competenze spettantigli.
Nel caso a) del par. 2) del presente articolo le spese di rimpatrio saranno a carico dell'armatore.
Art. 12 - Trattamento di fine rapporto
Alla cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa l'armatore corrisponderà al comandante o direttore di macchina o agli aventi diritto, il trattamento di fine rapporto calcolato secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalle norme della Legge 29 maggio 1982, n. 297. In particolare ai sensi del 2º comma dell'art. 4 della citata Legge, la retribuzione utile è costituita esclusivamente dai seguenti elementi:
- minimo contrattuale conglobato mensile di cui all'art. 35;
- aumenti per anzianità nella qualifica di cui all'art. 18 se il comandante o direttore di macchina è in c.r.l.;
- rateo della gratifica natalizia;
- rateo della gratifica pasquale;
- panatica convenzionale di cui all'art. 40.
La frazione di mese uguale o superiore a 15 giorni è calcolata come mese intero, trascurando le frazioni inferiori.
Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro per naufragio si applicano le norme di Legge in vigore.
Il naufragio non costituisce di per sé giustificato motivo di automatica cancellazione dalla continuità del rapporto del comandante o direttore di macchina interessato.
Art. 14 - Contributi sindacali
Il comandante e il potranno far pervenire all'armatore una lettera di autorizzazione a trattenere sulle sue competenze mensili le quote del contributo sindacale associativo.
Le aziende armatoriali, nel trasferire i contributi alle Organizzazioni sindacali beneficiarie, daranno l'elenco nominativo dei versanti, con l'indicazione del periodo a cui i contributi si riferiscono.
La lettera di delega dovrà essere redatta come segue:
Oggetto: Delega per versamento contributi sindacali
Con riferimento all'art. 14 del contratto collettivo di lavoro, chiedo di voler versare per mio conto all'Organizzazione sindacale _____ _____ _____ _____ a titolo di contributo sindacale, dandomene debito sul mio statino paga, l'importo di euro _____ _____ _____ _____ mensili con decorrenza dal mese di _____ _____ _____ _____
Distinti saluti.
Firma del comandante/
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
Art. 15 - Contrattazione di secondo livello
Conformemente a quanto previsto in materia di Protocollo interconfederale del 23 luglio 1993, viene istituito il secondo livello di contrattazione in sede aziendale.
Art. 16 - Applicabilità delle norme sulla continuità del rapporto di lavoro - c.r.l.
Gli armatori che gestiscono almeno tre navi devono applicare le norme sulla continuità del rapporto di lavoro (c.r.l.) ad un numero di comandanti e di direttori di macchina che sia sufficiente a coprire il normale avvicendamento degli stessi. L'eventuale maggior fabbisogno potrà essere coperto da comandanti o direttori di macchina non in regime di continuità.
Gli armatori che gestiscono meno di tre navi devono applicare le norme sulla continuità del rapporto di lavoro (c.r.l.) ad almeno un comandante e un per nave senza obbligo di riserva.
Ai fini di cui sopra per armatore si intende anche un gruppo di società e/o compagnie consorziate con un unico Ufficio marittimo.
L'applicazione della normativa sulla continuità del rapporto di lavoro è comunque soggetta al superamento del periodo di prova di cui all'art. 17 e sarà comunicata per iscritto ai comandanti o direttori di macchina interessati.
Art. 16 bis - Premio di fidelizzazione alternativo al regime di continuità (c.r.l.)
Le aziende che hanno iscritti in c.r.l. comandanti e direttori di macchina in numero sufficiente a coprire il normale avvicendamento, saranno escluse dal regime di fidelizzazione, non potendosi ammettere, di norma, regimi misti che combinino applicazioni parziali della c.r.l. e del premio di fidelizzazione.
In alternativa alla continuità del rapporto di lavoro, le aziende, intendendosi per tali anche un gruppo di società e/o compagnie consorziate con un unico ufficio marittimo e con turno particolare unico, possono corrispondere ai comandanti e direttori di macchina un "premio di fidelizzazione" nella misura sottoindicata, al raggiungimento di 24 mesi complessivi di imbarchi consecutivi sulle navi della stessa azienda o gruppo armatoriale, intendendo per tali quelli effettuati senza imbarchi intermedi su navi di altre aziende:
- comandante : € 3.300,00;
- direttore di macchina: € 3.100,00.
Alla disposizione di cui al punto 1 è ammessa deroga tramite accordo sindacale a livello nazionale. In tal caso, i comandanti e i direttori di macchina in c.r.l. e quelli che beneficiano del premio di fidelizzazione concorrono alla copertura del numero previsto all'art. 16, punto 1, del presente contratto.