CCNL in vigore
MARITTIMI - ALISCAFI E E NATANTI VELOCI PASSEGGERI
Contratto collettivo nazionale di lavoro 05/06/2007
Personale di Stato maggiore, sottufficiali e comuni imbarcati sugli aliscafi o su natanti veloci per trasporto passeggeri.
Decorrenza: 01/06/2007
Scadenza normativa: 31/12/2010
Scadenza economica: 31/12/2008
L'anno 2007 addì 5 del mese di giugno in Roma
la Confederazione italiana armatori
l'Associazione italiana dell'armamento di linea (Fedarlinea)
e
le Organizzazioni dei lavoratori sottoelencate:
Federazione italiana lavoratori trasporti (settore marittimo) (FILT-CGIL)
Federazione italiana trasporti (settore marittimo) (FIT-CISL)
Unione italiana lavoratori trasporti (settore marittimo) (UILTRASPORTI)
hanno stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro per l'imbarco degli equipaggi degli aliscafi e dei natanti veloci per trasporto passeggeri.
Le parti, con il presente accordo, dichiarano di aver rinnovato - in armonia con la prassi contrattuale del settore - i contratti collettivi del settore marittimo scaduti il 31 dicembre 2006.
Contratto aliscafi e natanti veloci
Il presente contratto si applica al personale di Stato Maggiore, sottufficiali e comuni imbarcati sugli aliscafi o su natanti veloci.
Pertanto, nel testo del presente contratto per aliscafi si intendono anche gli altri natanti veloci ad esso assimilabili.
Le parti si danno reciprocamente atto che, quale espresso presupposto di conclusione e stipulazione dell'accordo di rinnovo del CCNL, è stato tra esse voluto e pattuito un vincolo di stretta inscindibilità fra tutte le pattuizioni del presente accordo di rinnovo e tra ciascuna di esse con ogni singolo contenuto della premessa ai contratti collettivi nazionali di lavoro per i marittimi imbarcati su navi dell'armamento libero ediz. 1978. A tal fine le parti ribadiscono il contenuto vincolante di tale premessa e ribadiscono altresì che essa è da considerare parte integrante ed inscindibile anche del presente accordo.
Tutto ciò nel preciso e dichiarato riconoscimento che le pattuizioni tutte contenute nel presente accordo così come le precedenti sono avvenute tenendo conto della legislazione vigente e costituiscono, rispetto a quest'ultima, trattamento, nel suo complesso, sicuramente di miglior favore per i lavoratori.
Le parti si danno, infatti, reciprocamente atto che, ove per ipotesi si potesse presupporre per alcuni istituti una interpretazione restrittiva della vigente legislazione a ciò ha fatto riscontro una compensazione con l'acquisizione di maggiori benefici in altri aspetti della disciplina normativa contrattuale liberamente sottoscritta.
Le parti convengono, inoltre, che nei risultati contrattuali complessivamente conseguiti si è tenuto conto della volontà delle OO.SS. di acquisire miglioramenti economici e normativi conformi alle esigenze e alla specificità del settore convenendo sul valore omnicomprensivo del costo contrattuale.
In considerazione di quanto precede le parti si danno reciprocamente atto che eventuali pretese derivanti dalla interpretazione delle leggi e/o di clausole e istituti che siano difformi dalla contrattazione collettiva del settore sono in contrasto con la loro volontà e con le finalità conseguite e pertanto comporteranno per le aziende il diritto a considerare i suddetti miglioramenti anche a fronte di tali eventuali pretese.
Capo I - TIPI DI CONTRATTO DI IMBARCO
Art. 1 - Tipi di contratto di imbarco
Il rapporto di lavoro può essere stipulato con uno dei seguenti tipi di contratto:
a) a tempo determinato;
b) a tempo indeterminato.
Se in forza di uno o più contratti a tempo determinato il marittimo presta ininterrotto servizio alle dipendenze dello stesso armatore per un tempo superiore a 4 mesi, il rapporto di lavoro è regolato dalle norme concernenti il contratto a tempo indeterminato, con diritto per il marittimo al riconoscimento di tutta l'anzianità di servizio maturata con i successivi contratti di imbarco.
Agli effetti del comma precedente sono considerati successivi tutti i contratti intervenuti fra lo stesso armatore e lo stesso marittimo quando fra l'uno e l'altro non sia occorsa un'interruzione di rapporto contrattuale superiore a sessanta giorni. Nel caso di sbarco per malattia o infortunio, il periodo di sessanta giorni decorrerà dalla data di guarigione dall'infortunio o dal termine del periodo di cura della malattia.
Qualora in conseguenza della risoluzione dei singoli contratti a tempo determinato siano state liquidate indennità di licenziamento, l'importo di tali indennità verrà considerato come acconto da detrarsi dal trattamento di fine rapporto spettante alla risoluzione del contratto a tempo indeterminato.
Il rapporto di lavoro sarà sempre valido qualunque sia l'aliscafo e la sua destinazione. Il personale sarà tenuto, a richiesta dell'armatore, ad imbarcare o trasbordare in qualunque tempo e luogo, su qualsiasi aliscafo dell'armatore o noleggiato dall'armatore.
I contratti di imbarco da stipulare avanti l'Autorità marittima ai sensi di Legge saranno redatti in conformità dei modelli allegati al presente contratto (Allegati 1 e 2).
Per i marittimi cui si riferisce il presente contratto imbarcati fuori del territorio nazionale per completamento della tabella d'armamento, potranno essere stipulati contratti a condizioni non inferiori a quelle previste dal presente contratto.
Art. 2 - Contratto di imbarco a tempo determinato
Il contratto di imbarco a tempo determinato si esaurisce alla data convenuta all'atto della stipulazione.
Qualora per concorde volontà dell'armatore e del marittimo, il contratto non venga risolto, lo stesso s'intende prorogato per un uguale periodo e così di seguito sino al compimento del 4º mese; poi il contratto di imbarco diventa di diritto a tempo indeterminato.
Qualora il contratto di imbarco a tempo determinato scada in porto diverso da quello della sua stipula, il marittimo avrà diritto al rimborso delle spese di viaggio per il ritorno al porto d'ingaggio.
Art. 3 - Contratto di imbarco a tempo indeterminato
Il contratto di imbarco a tempo indeterminato viene stipulato all'inizio del rapporto di lavoro in conformità al modello T.I. (contratto a tempo indeterminato) secondo quanto previsto al comma 6 dell'art. 1 del presente contratto.
Il contratto di imbarco a tempo indeterminato può risultare costituito di diritto ai sensi del comma 2 del predetto articolo 1.
Il rapporto derivante dal contratto di arruolamento a tempo indeterminato si instaura al momento dell'imbarco e si estingue al momento dello sbarco: il marittimo è retribuito per i soli periodi di effettiva presenza a bordo, per cui soltanto durante tali periodi devono essere versati i contributi assistenziali e previdenziali.
Il marittimo, al momento dello sbarco, percepisce tutte le indennità maturate durante il periodo del rapporto di arruolamento (come il t.f.r., l'indennità sostitutiva di ferie e riposi non goduti) e, dopo lo sbarco, è iscritto al T.P. o al T.G. a cui ha diritto, con la conseguenza che, all'atto del successivo imbarco, il marittimo stesso deve stipulare un nuovo contratto di arruolamento.
Nota: Ai fini di cui sopra le parti contraenti confermano a tutti gli effetti quanto previsto in materia dalla circolare 28 gennaio 1992 del Ministero della Marina Mercantile intitolata "Gente di mare - Serie XII, n. 6".
In considerazione delle particolari caratteristiche tecniche del servizio espletato dal personale imbarcato sugli aliscafi, il primo periodo d'imbarco è considerato periodo di prova.
Il periodo di prova è stabilito in giorni 45 per gli ufficiali e 30 giorni per il restante personale.
Quando l'armatore riassuma in servizio con la stessa qualifica un marittimo che in precedenza abbia già positivamente superato con lo stesso armatore il periodo di prova, questa non sarà ripetuta a meno che siano trascorsi più di tre anni dalla data della sua effettuazione o l'ultimo sbarco sia stato determinato da colpa del marittimo.
Entro il periodo di prova l'armatore può risolvere il contratto di imbarco in qualunque momento corrispondendo al marittimo le competenze dovute sino al giorno dello sbarco.
Il contratto d'imbarco può essere risolto durante il periodo di prova anche dal marittimo con diritto alle competenze maturate fino a quel giorno.
L'armatore sentito il parere dei comandi degli aliscafi, dove il marittimo ha effettuato il periodo di prova, è tenuto a comunicare o a far comunicare al marittimo l'esito della prova entro i termini di tempo sopra stabiliti. In difetto di questa comunicazione il periodo di prova si intenderà positivamente superato.
Il periodo di prova, se positivamente superato, sarà riconosciuto a tutti gli effetti per la determinazione della anzianità di servizio.
Capo II - COMPOSIZIONE DELL'EQUIPAGGIO CONDOTTA DEI MARITTIMI - VARIE
Le parti, tenuto conto delle caratteristiche dei mezzi e della navigazione cui sono adibiti, concordano nel ritenere adeguate le seguenti tabelle di armamento per i tipi di natanti sottoindicati:
RHS 200 | RHS 150 -PT 50 COMETA |
Comandante | Comandante |
Direttore | Direttore |
1 Motorista | 1 Motorista |
2 Marinai | 1 Marinaio |
1 Giovanotto | 1 Giovanotto |
1 Mozzo |
|
RHS 160 | RHS 160 foil master |
Comandante | Comandante |
Direttore | Direttore |
1 Motorista | 1 Motorista |
2 Marinai | 2 Marinai |
1 Mozzo | 1 Mozzo |
PT 20 | Catamarani WESTMARAN 9 |
Comandante | Comandante |
Direttore | Direttore |
1 Marinaio | 1 Motorista |
1 Mozzo | 1 Marinaio |
| 1 Giovanotto |
Art. 6 - Condotta dei marittimi
Il marittimo ha il dovere di mantenere condotta disciplinata di uniformarsi alle prescrizioni delle leggi e regolamenti dello Stato per la Marina Mercantile, delle Autorità nazionali e di quelle consolari e locali nei porti all'estero, di eseguire ogni legittimo ordine del comandante e di ogni altro superiore per ciò che concerne il servizio e la sicurezza dell'aliscafo, delle persone imbarcate, del carico e delle provviste.
I rapporti tra i marittimi devono essere improntati a spirito di collaborazione e di comprensione.
Nessuna persona dell'equipaggio potrà assentarsi da bordo senza il permesso del comandante.
Art. 7 - Infrazioni disciplinari e sanzioni
I provvedimenti disciplinari applicabili nei confronti del marittimo potranno essere:
a) rimprovero scritto;
b) multa nella misura massima di 10 ore di retribuzione calcolate con il divisore 240 e considerando come retribuzione quella indicata al punto 5, lettera B) dell'art. 44;
c) sospensione dal turno particolare e dall'elenco della C.R.L. per un periodo massimo di due mesi;
d) risoluzione del contratto di imbarco e/o non reiscrizione nel turno particolare;
e) risoluzione del contratto di imbarco e/o cancellazione dall'elenco della C.R.L.
Le sanzioni disciplinari di cui sopra sono applicate prescindendo dall'ordine in cui sono elencate rapportandole alla gravità della mancanza, alle circostanze speciali che l'accompagnano, e al grado di colpa.
Per le sanzioni più gravi del rimprovero scritto si dovrà, prima dell'applicazione della sanzione stessa, procedere alla contestazione dell'addebito e all'audizione a difesa del marittimo.
La risoluzione del contratto di imbarco, la non reiscrizione al turno particolare, la cancellazione dall'elenco della C.R.L., sono provvedimenti disciplinari per i quali è necessario un comportamento del marittimo così grave, da far venire meno il rapporto fiduciario con l'armatore ed in via esemplificativa nei seguenti casi:
a) frequente ubriachezza a bordo;
b) recidiva disobbedienza che abbia già dato luogo ad un provvedimento disciplinare più grave del rimprovero scritto;
c) furto e reati contro il patrimonio (ad esempio truffa, contrabbando, trafugamento);
d) atti implicanti dolo o colpa grave con danno per l'azienda (ad esempio danneggiamento di impianti o materiali);
e) inosservanza del divieto di fumare a bordo, qualora, tale infrazione possa provocare gravi incidenti alle persone e alle cose (nei luoghi in cui sia espressamente vietato);
f) comportamento scorretto verso i superiori, i compagni di lavoro o i passeggeri che abbia già dato luogo ad una sanzione disciplinare più grave del rimprovero scritto;
g) rissa o vie di fatto;
h) insubordinazione verso i superiori;
i) infrazioni al rispetto dell'orario di lavoro che abbiano già dato luogo a due sanzioni disciplinari di cui almeno una più grave del rimprovero scritto.
In caso di recidività di comportamenti per i quali siano state già applicate due sanzioni più gravi del rimprovero scritto, tale recidività potrà comportare l'adozione dei provvedimenti di risoluzione del contratto di imbarco, di non reiscrizione al turno particolare, di cancellazione dall'elenco della C.R.L.
I provvedimenti disciplinari durante il periodo di imbarco saranno adottati dal comandante e da questo annotati sul giornale di bordo. Il comandante potrà anche procedere allo sbarco immediato del marittimo nei casi di particolare gravità indicati nell'elenco di cui sopra per i quali non è previsto come presupposto alcuna recidiva.
I provvedimenti disciplinari nei riguardi dei marittimi potranno essere anche adottati dalla Direzione della società.
Il marittimo che ritenga ingiustificata l'adozione nei suoi riguardi di un rimprovero scritto avrà facoltà di reclamo all'armatore oltre che all'Autorità marittima, anche tramite l'Organizzazione sindacale.
Il marittimo che ritenga ingiustificata l'adozione nei suoi riguardi di una sanzione disciplinare più grave del rimprovero scritto, avrà la facoltà di contestare la sanzione stessa entro 10 giorni dallo sbarco o entro 10 giorni dalla comunicazione della sanzione, dinanzi al Collegio arbitrale di cui all'articolo 48.
Qualora la sanzione contestata sia la multa o la sospensione dal turno particolare o dall'elenco della C.R.L. e il Collegio arbitrale non la riconoscesse giustificata, questa verrà annullata e perderà ogni effetto.
Nel caso venga invece contestata la sanzione disciplinare della non reiscrizione al turno particolare o della cancellazione dall'elenco della C.R.L., e il Collegio arbitrale non la riconoscesse giustificata, la società potrà comunque mantenere la non reiscrizione al turno particolare e la cancellazione dall'elenco della C.R.L., corrispondendo al marittimo a titolo di penale le seguenti somme:
Per i marittimi in C.R.L.:
- sino a 4 anni di anzianità in C.R.L.: 3 mesi di retribuzione;
- da oltre i 4 a 8 anni di anzianità in C.R.L.: 6 mesi di retribuzione;
- oltre 8 anni di anzianità in C.R.L.: 9 mesi di retribuzione.
Per i marittimi iscritti al turno particolare:
- marittimi iscritti al TP: 30 giorni di retribuzione.
Art. 8 - Inizio del servizio a bordo
Il personale sarà tenuto a trovarsi sull'aliscafo a bordo del quale deve prestare servizio nel giorno ed ora che gli saranno indicati dall'armatore o dal comandante o da altro rappresentante dell'armatore.
In difetto di tale indicazione dovrà comunque trovarsi a bordo almeno mezz'ora prima dell'ora stabilita per la partenza dell'aliscafo.
L'orario normale di lavoro per tutto il personale, in porto od in navigazione è di otto ore giornaliere continuative, comprese tra le ore 06,00 e le ore 22,00 con possibilità di interruzione di un'ora per la consumazione del pasto.
Turni di lavoro di 8 ore continuative possono essere effettuati nell'arco dell'intera giornata (dalle ore 00,00 alle ore 24,00) da concordarsi in sede aziendale. Il personale impiegato fra le ore 22,00 e le ore 06,00 avrà diritto ad una maggiorazione della quota oraria della paga base, contingenza ed eventuali indennità di pilotaggio (o conduzione macchina) pari al 30% per ogni ora di servizio.
In considerazione del tipo di lavoro, per particolari servizi, il personale imbarcato sugli aliscafi non dovrà comunque effettuare navigazione effettiva per un periodo superiore alle sei ore nell'arco delle otto ore normali di lavoro.
Tutto il personale imbarcato ha diritto di usufruire di otto ore giornaliere di riposo continuativo nell'arco delle 24 ore, salve le esigenze relative alle operazioni di ormeggio, disormeggio e manovre. Al personale che non potrà usufruire delle 8 ore di riposo continuativo di cui sopra saranno riconosciute tante ore di franchigia quante sono state le ore di mancato riposo. La suddetta franchigia sarà accumulata e fatta usufruire successivamente al marittimo o liquidata all'atto dello sbarco sulla base di un riposo compensativo per ogni 24 ore di mancato riposo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste a livello aziendale.
Art. 10 - Trattamento della giornata del sabato in porto ed in navigazione
Per le ore di lavoro eventualmente prestate nelle otto ore dell'orario normale dai marittimi di qualsiasi grado imbarcati nella giornata del sabato saranno riconosciute altrettante ore di riposo compensativo.
Al marittimo che usufruisce dei riposi compensativi, la giornata del sabato non sarà considerata come riposo compensativo.
Il sabato mantiene la natura di giorno feriale.
Norma transitoria
Riduzione orario di lavoro
Premesso che:
a) le festività del 2 giugno e del 4 novembre sono attualmente compensate con una quota giornaliera di retribuzione così come previsto in applicazione della Legge n. 54 del 5 marzo 1977;
b) una giornata di permesso retribuito, con decorrenza 1º luglio 1999 già prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro;
c) ulteriori 8 ore, pari ad un giorno, sono state richieste dalle OO.SS.LL. come ulteriore riduzione di orario su base annua;
Le parti convengono che:
- con decorrenza 1º gennaio 2000 la prestazione lavorativa annuale verrà ridotta complessivamente di 32 ore pari a quattro giornate di lavoro recuperando la monetizzazione delle due giornate festive e della giornata di riposo concesse con il contratto del 1989 ed aggiungendo 8 ore di riduzione di orario. La riduzione di 32 ore verrà fruita aumentando le giornate di ferie di 4 giorni. Una diversa attuazione della riduzione dell'orario di lavoro su base annua potrà essere determinata con accordi a livello aziendale.
Capo IV - LAVORI E SERVIZI DIVERSI
Art. 11 - Lavori per la sicurezza dell'aliscafo
Durante le ore di servizio i componenti l'equipaggio sono tenuti a prestare, senza diritto ad alcun altro compenso, la loro opera per la sicurezza della navigazione e per il salvataggio delle persone imbarcate e dell'aliscafo, conformemente a quanto disposto dal Codice della navigazione.
Art. 12 - Lavori per la manutenzione e pulizia dell'aliscafo
Oltre i necessari servizi di navigazione e di porto, l'equipaggio dovrà eseguire tutti i lavori usuali di pulizia e manutenzione dell'aliscafo che venissero ordinati con diritto al compenso lavoro straordinario qualora detti lavori vengano eseguiti fuori orario normale.
Il personale che ha ricevuto in regolare consegna oggetti in dotazione è tenuto alla restituzione degli oggetti stessi o al pagamento dell'eventuale mancanza o danneggiamento all'atto dello sbarco.
Capo V - PAGHE - COMPENSI E INDENNITÀ
Art. 14 - Minimi contrattuali conglobati
I minimi contrattuali conglobati spettanti ai marittimi a seconda del grado e della qualifica risultante a ruolo sono indicati nella tabella allegata al presente contratto (Allegato 3).
Nel minimo contrattuale sono stati conglobati le paghe mensili, la contingenza e l'E.d.r. (€ 10,33 di cui al protocollo interconfederale 31 luglio 1992).
La paga giornaliera è ragguagliata a 1/30mo del minimo contrattuale conglobato. La quota oraria è ragguagliata al 1/8vo della quota giornaliera salvo quanto disposto dal successivo articolo 17.
A tutti gli effetti del presente contratto la giornata inizia alle ore 00,00 e termina alle ore 24,00.
Art. 15 - Indennità di contingenza
L'indennità di contingenza, non più indicizzata a seguito del protocollo interconfederale del 31 luglio 1992, il cui valore è stato congelato alla data del 31 dicembre 1991, è stata inserita nel minimo contrattuale conglobato.
A tutti i marittimi (ufficiali, sottufficiali e comuni, in funzione della effettiva navigazione su aliscafi della stessa società, o gruppo armatoriale) verranno riconosciuti cinque scatti biennali. La maturazione dello scatto decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui matura l'anzianità. I valori degli scatti (calcolati in percentuale fino al 5 agosto 1999) sono riportati nell'Allegato 3-bis.
In caso di passaggio da una società ad un'altra, dello stesso gruppo armatoriale, il marittimo mantiene l'anzianità di navigazione maturata presso la società di provenienza su aliscafi.
Nota: Gli importi percepiti a titolo di scatti di anzianità alla data del 30 giugno 1982 sulla base della precedente normativa, resteranno congelati in cifra. Nel secondo semestre 1982 non avrà luogo la maturazione di scatti per anzianità.
Norma transitoria
A decorrere dal 1º gennaio 1983 sarà riconosciuto il primo degli scatti anzidetti a coloro che avranno maturato due anni di effettiva navigazione su aliscafi della stessa società o gruppo armatoriale. Per coloro che non abbiano tale requisito alla data del 1º gennaio 1983 lo scatto sarà riconosciuto alla maturazione del previsto biennio di anzianità.
Art. 17 - Computo riposi compensativi e ferie
Il minimo contrattuale conglobato, gli scatti per anzianità, i ratei delle gratifiche natalizia e pasquale sono ragguagliati ad un ventiseiesimo per il computo dell'indennità sostitutiva dei riposi compensativi e delle ferie.
Art. 18 - Eventuale periodo di ingaggio
Qualora l'imbarco sia preceduto da un periodo di ingaggio (decorrente dalla data di consegna del libretto di navigazione) il marittimo avrà diritto per tale periodo, sempre che abbia mantenuto l'impegno di imbarcarsi, al minimo contrattuale conglobato, agli scatti di anzianità, all'indennità sostitutiva della panatica.
Nel caso che il marittimo sia inviato dall'armatore ad imbarcare in porto diverso da quello di ingaggio, il marittimo avrà, inoltre, diritto al rimborso spese di viaggio e di trasporto bagaglio effettivamente sostenuto per recarsi a bordo nei seguenti limiti di peso:
- kg. 120 per lo Stato Maggiore;
- kg. 80 per i sottufficiali e comuni.
Art. 19 - Corresponsione delle competenze mensili
Il minimo contrattuale conglobato e le altre competenze fisse mensili spettanti agli equipaggi verranno corrisposte entro il terzo giorno feriale del mese successivo in porto nazionale.
Sempre in porto nazionale entro 15 giorni dalla fine del mese, verranno corrisposti gli altri compensi variabili spettanti ai marittimi.
Art. 20 - Gratifica natalizia e gratifica pasquale
Sia in occasione del Natale che della Pasqua sarà corrisposta ai marittimi che abbiano compiuto un anno di imbarco, una gratifica costituita da una mensilità dei seguenti elementi:
a) minimo contrattuale conglobato;
b) scatti di anzianità;
c) indennità pilotaggio o conduzione macchina per comandanti e Direttori di macchina;
d) valore convenzionale della panatica.
Ai marittimi entrati in servizio nel corso dell'anno o che cessino dal servizio nel corso dell'anno, la gratifica natalizia e quella pasquale saranno corrisposte in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi d'imbarco compiuti. Per le frazioni di mese verranno corrisposti i ratei giornalieri.
Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, in occasione della liquidazione delle altre competenze saranno corrisposte anche le quote parti delle gratifiche natalizia e pasquale.
Nel caso di impiego "pro-tempore", nel corso dell'anno, di un marittimo presso lo stesso armatore con grado superiore a quello attribuito al momento della liquidazione delle gratifiche, la liquidazione stessa sarà effettuata computando i ratei della maggiore retribuzione percepita nel periodo di funzionamento.
A partire dal 1º aprile 1982 i ratei delle gratifiche natalizia e pasquale saranno da considerarsi utili ai fini del computo dell'indennità sostitutiva dei riposi compensativi e delle ferie.
Art. 21 - Assegno per nucleo familiare
L'assegno per il nucleo familiare è corrisposto ai marittimi nelle misure e con le modalità stabilite per i lavoratori dell'industria dalle apposite disposizioni di Legge.
Art. 22 - Compensi per lavoro straordinario
Le ore di lavoro prestate oltre le otto ore di lavoro normale giornaliere sono considerate ore di lavoro straordinario per tutto l'equipaggio inclusi comandanti e Direttori di macchina.
I compensi per lavoro straordinario sono stabiliti nelle misure indicate nelle tabelle allegate al presente contratto (Allegato 4).
La retribuzione da valere per la determinazione dei compensi orari per il lavoro straordinario è costituita dal minimo contrattuale conglobato.
Con decorrenza 5 agosto 1999 la quota oraria sarà determinata dividendo il minimo contrattuale conglobato maturato alla stessa data per 184 più una maggiorazione del 18% per le ore diurne feriali, del 25% per le ore notturne feriali e per le ore diurne festive e del 33% per le ore notturne festive.
Alla fine di ogni anno e con decorrenza dal 1º gennaio successivo, i compensi orari per lavoro straordinario saranno commisurati in base alle eventuali variazioni del minimo contrattuale conglobato.
Lo straordinar