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TUTTI I CCNL

SETTORE: Marittimi

CCNL: Marittimi - Rimorchiatori

Rimorchiatori

CODICE CNEL: I391

Il CCNL Marittimi - Rimorchiatori è chiuso al 30/06/2015.

Per la disciplina economica e normativa successiva all'accordo quadro 01/07/2015 si rinvia al CCNL " Marittimi" - Settore "Marittimi".

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Sezione:

Archivio CCNL

CCNL

CCNL del 05/06/2007

MARITTIMI - RIMORCHIATORI

 

Contratto collettivo nazionale di lavoro 05/06/2007

per  il personale imbarcato sulle unità adibite al servizio di rimorchio delle navi ed al soccorso delle navi

Decorrenza: 01/01/2007

Scadenza normativa: 31/12/2010

Scadenza economica: 31/12/2008

 

Verbale di stipula

 

Il 5 giugno 2007, in Roma

tra:

- Confederazione Italiana Armatori;
- Associazione Italiana Armatori di Rimorchiatori;
- Federazione Italiana Armatori di Rimorchiatori;

e

le Organizzazioni dei lavoratori sottoelencate:

- Federazione Italiana Lavoratori Trasporti - Settore Marittimo (FILT-CGIL);
- Federazione Italiana Trasporti - Settore Marittimo (FIT-CISL);
- Unione Italiana Lavoratori Trasporti - Settore Marittimo (Uiltrasporti);

 

si è stipulato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale imbarcato sulle unità adibite al servizio di rimorchio delle navi ed al soccorso delle navi.

Le parti, con il presente accordo, dichiarano di aver rinnovato - in armonia con la prassi contrattuale del settore - i contratti collettivi del settore marittimo scaduti il 31-12-2006.

Il presente contratto regola i rapporti di lavoro fra i proprietari o armatori ed il personale imbarcato sulle unità adibite al servizio di rimorchio ed al soccorso delle navi.

 

 

Premessa al CCNL del 24 luglio 1991

 

Premesso che quanto qui di seguito di comune accordo dichiarato è parte integrante ed inscindibile ad ogni effetto della disciplina contenuta nel presente contratto e non ha carattere innovativo ma serve a chiarire la comune volontà delle parti realizzata anche nei precedenti contratti, le parti dichiarano che con l'espressione "indennità fisse" esse per il passato hanno inteso, tanto a livello nazionale quanto a livello aziendale, esclusivamente riferirsi all'indennità speciale, indennità comando e indennità coperta e macchina.

Pertanto, anche in relazione alla specialità del rapporto di lavoro del personale addetto ai rimorchiatori, esse parti hanno sempre voluto escludere i compensi per lavoro straordinario, anche se continuativi e/o predeterminati e/o forfettizzati, dal computo degli istituti contrattuali sui quali sono state calcolate le "indennità fisse".

Per quanto attiene al presente contratto, le parti dichiarano che i compensi per lavoro straordinario, anche se continuativi e/o predeterminati e/o forfettizzati, debbono essere esclusi, anche a livello aziendale, così come per il passato, sono stati esclusi, a qualsivoglia titolo dalla retribuzione essendo voluti come elementi distinti ed autonomi, espressamente ribadendosi altresì l'esclusione dei medesimi dal calcolo delle indennità sostitutive delle ferie e dei riposi compensativi nonché d'ogni altro istituto che, direttamente o indirettamente, implichi la retribuzione quale base di calcolo.

Tutto quanto sopra precisato e pattuito le parti inoltre dichiarano ad ogni effetto che la determinazione dei livelli retributivi correlativi ad ogni qualifica del personale addetto ai rimorchiatori sarebbe stata inferiore tanto per il passato quanto per gli importi stabiliti con il presente contratto, se esse parti avessero voluto ricomprendere ai fini del calcolo dei vari istituti anche lo straordinario continuativo e/o predeterminato e/o forfettizzato.

 

 

Art. 1 - Consistenza numerica del personale

 

1 - Presso ogni Società esercente il servizio di rimorchio nei porti sarà tenuto un elenco nominativo del personale marittimo dipendente con l'indicazione della qualifica e del grado. Detto elenco sarà affisso in un albo nella sede sociale a disposizione degli interessati e con possibilità di verifica e di controllo da parte delle Organizzazioni stipulanti.

2 - L'elenco è formato:

a) dalla somma degli equipaggi dei rimorchiatori in servizio, in base alle tabelle di armamento;

b) dalle riserve atte a garantire il riposo settimanale e quelli del sesto giorno secondo le modifiche previste dall'articolo 9, le ferie e le sostituzioni per assenza dovuta a malattia, infortunio, licenze e permessi.

Nota: i riposi settimanali riguardano esclusivamente il personale dei rimorchiatori in servizio portuale.

 

 

Art. 2 - Tabella di armamento

 

1 - Le tabelle di armamento dei rimorchiatori sprovvisti di comando centralizzato saranno di cinque persone con le seguenti qualifiche:

- Comandante;
- Direttore di macchina;
- una seconda persona di macchina (esclusi i giovanotti);
- due persone di coperta di cui almeno un marinaio.

2 - La composizione numerica degli equipaggi dei rimorchiatori con comando centralizzato in servizio portuale sarà di quattro persone con le seguenti qualifiche:

- Comandante;
- Direttore di macchina;
- due comuni (di cui almeno uno di coperta).

3 - La composizione numerica degli equipaggi dei rimorchiatori ad elevata manovrabilità con comando centralizzato ed automatizzato con propulsori azimutali o voith che forniscono il cavo di rimorchio alle navi a mezzo d'idoneo verricello, o laddove una tabella a tre sia stata già concordata ed applicata a livello locale, sarà di tre persone con le seguenti qualifiche:

- Comandante;
- Direttore di macchina;
- Comune.

Nei porti in cui, al momento della stipula del presente contratto, il servizio viene reso, con rimorchiatori di cui sopra, da quattro persone d'equipaggio, la eventuale riduzione a tre sarà realizzata previa intesa a livello aziendale. In tali casi l'Autorità Marittima potrà disporre l'integrazione delle tabelle, come sopra determinate, in presenza di condizioni meteo-marine avverse o per l'effettuazione di particolari servizi. Per rimorchiatori di nuova acquisizione, la tabella d'armamento sarà definita tra le parti a livello aziendale. Qualora non si raggiunga in sede locale un accordo sulla composizione numerica della tabella d'armamento, sarà convocata la commissione di cui al successivo art. 45 bis.

4 - Qualora la nuova composizione delle tabelle comporti degli esuberi di personale, il turn-over verrà bloccato fino al raggiungimento della consistenza necessaria per il regolare svolgimento del servizio. Tale provvedimento sarà adottato dopo che siano state riassorbite eventuali aliquote di straordinario predeterminato e sia stata realizzata la riduzione dell'orario annuale di lavoro di 40 ore in una delle forme previste.

5 - Le tabelle di armamento per il servizio di rimorchio di altura sono indicate nell'art. 45 punto 6 e saranno definite a livello aziendale secondo le norme e i limiti precisati nel detto articolo.

 

 

Art. 3 - Assunzione

 

1 - Il personale, il cui rapporto di lavoro è regolato dal presente contratto, s'intende normalmente assunto dall'armatore a tempo indeterminato.

2 - La relativa convenzione d'imbarco sarà stipulata davanti all'Autorità Marittima, ai sensi di Legge, e sarà redatta in conformità al modello riportato nell'allegato 1 al presente contratto.

3 - Il personale assunto, potrà essere, a giudizio insindacabile dell'armatore, trasferito da un'unità all'altra senza diritto a modifica di retribuzione o altro.

 

 

Art. 4 - Periodo di prova e tirocinio

 

1 - All'atto dell'assunzione il personale dovrà effettuare un periodo di prova di 45 giorni, se addetto al comando o alla direzione di macchina del rimorchiatore, o di 30 giorni se addetto ad altre mansioni.

2 - Il personale assunto potrà effettuare - prima di essere iscritto nell'elenco di cui all'art. 1 - dopo il periodo di prova contrattuale, un ulteriore tirocinio di 90 giorni.

3 - Durante il periodo di prova ambo le parti hanno il diritto alla rescissione del rapporto di lavoro, con diritto alle indennità contrattuali, escluso il preavviso, maturate per il servizio prestato.

4 - Il periodo di prova e di tirocinio seguito da conferma sarà calcolato agli effetti dell'anzianità di servizio.

 

 

Art. 4 bis - Salario d'ingresso

 

1 - Al fine di incrementare l'occupazione giovanile le parti convengono d'istituire un salario d'ingresso per i giovani con qualifica pari o superiore al comune tra i 18 e i 25 anni d'età così articolato: il minimo contrattuale conglobato sarà pari al 35% e 45% di quello relativo alla qualifica d'inserimento rispettivamente per il primo e secondo anno di lavoro.

2 - La durata per la quale tali condizioni potranno essere applicate è di due anni e durante tale periodo non verranno maturati scatti d'anzianità ne sarà applicabile la normativa in materia di promozioni. Superato tale periodo il dipendente riceverà l'intero trattamento economico e normativo della qualifica d'appartenenza.

3 - In caso di licenziamento durante il periodo di prova verrà corrisposta al marittimo la differenza tra quanto ha percepito come salario d'ingresso e quanto avrebbe percepito se gli fosse stata corrisposta la retribuzione relativa alla qualifica d'appartenenza.

 

 

Art. 5 - Rapporti gerarchici e disciplinari

 

1 - Durante l'imbarco, i rapporti gerarchici e disciplinari sono regolati dalle leggi e regolamenti dello Stato per la Marina Mercantile e dal presente Contratto collettivo.

 

 

Art. 6 - Condotta del personale

 

1 - Il personale ha il dovere di mantenere condotta disciplinata, di uniformarsi alle prescrizioni delle Autorità nazionali e di quelle consolari e locali nei porti all'estero, di eseguire ogni legittimo ordine del Comandante e d'ogni altro superiore per ciò che concerne il servizio e la sicurezza della nave, delle persone imbarcate, del carico e delle provviste.

2 - I rapporti tra i componenti l'equipaggio devono essere improntati a spirito di collaborazione e di comprensione.

3 - Nessuna persona dell'equipaggio potrà assentarsi da bordo senza il consenso del Comandante o di chi lo rappresenti.

4 - Tutto l'equipaggio ha il dovere di esercitare la più attenta sorveglianza affinché non si verifichino casi di furto, contrabbando, trasporto di paccottiglie, sottrazioni di merci, vendite abusive a bordo, imbarco o favoreggiamento di clandestini. Il Comandante disporrà affinché siano effettuate prima della partenza e durante il viaggio frequenti visite in ogni parte del rimorchiatore per assicurarsi che non esistano a bordo clandestini o merci di contrabbando.

5 - L'armatore ha il diritto di risolvere il contratto senza preavviso, fermo restando il trattamento di fine rapporto, e di essere risarcito di tutti i danni che gli derivassero in conseguenza di trasgressioni a disposizioni di leggi nazionali ed estere, e particolarmente in conseguenza di furto, contrabbando, trasporto di paccottiglie, imbarco o favoreggiamento di clandestini nei confronti dei componenti l'equipaggio che risultassero responsabili sia della trasgressione sia della mancata vigilanza.

 

 

Art. 7 - Infrazioni disciplinari e sanzioni

 

1 - Eventuali infrazioni del personale, e in particolare quelle ai doveri di cui all'art. 6, e inadempimenti alle obbligazioni derivanti dal contratto di lavoro individuale saranno punite in proporzione alla loro gravità in base al seguente codice disciplinare.

2 - Qualora l'armatore ritenga che il lavoratore abbia commesso un'infrazione o posto in essere un inadempimento che possono dar luogo a sanzione disciplinare provvederà a contestare al medesimo, a mezzo di lettera raccomandata con a.r., i fatti per i quali ha inteso aprire il procedimento disciplinare.

3 - Il lavoratore, entro cinque giorni da quando ha ricevuto la contestazione di cui sopra, potrà formulare, per iscritto, le sue eventuali giustificazioni. Il lavoratore, se lo richiede in sede di giustificazioni scritte, può essere sentito a sua difesa con l'assistenza di un rappresentante dell'organizzazione sindacale a cui aderisce o conferisce mandato. L'audizione deve avvenire entro due giorni dalla richiesta.

4 - L'armatore, valutate le giustificazioni del lavoratore, se pervenute, e, comunque, dopo dieci giorni dall'avvenuto ricevimento della lettera di contestazione, potrà irrogare una delle seguenti sanzioni disciplinari, in proporzione alla gravità dei fatti contestati:

a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa fino a 4 ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a 10 giorni;
e) licenziamento.

Si precisa di seguito il carattere dei provvedimenti disciplinari e l'entità degli stessi:

a) Rimprovero verbale.

Nel caso d'infrazione di lieve entità il lavoratore potrà essere diffidato verbalmente e tale diffida ha rilevanza di richiamo verbale.

b) Rimprovero scritto.

Il rimprovero scritto è provvedimento di carattere ammonitorio e s'infligge per infrazioni di gravità inferiore a quelle indicate nei punti successivi. La recidiva infrazione per cui è previsto il provvedimento di rimprovero scritto, non prescritto, dà la facoltà all'Azienda di comminare provvedimenti che possono andare dalla multa alla sospensione di durata non superiore a tre giorni.

c) Multa.

Vi si incorre per le seguenti infrazioni:

1. Inosservanza dell'orario di lavoro;

2. Inosservanza delle misure di prevenzione degli infortuni e delle disposizioni a tale scopo emanate dall'Azienda, quando non ricadono nei casi previsti dalle successive lett. d) ed e);

3. Irregolarità di servizio, abusi, mancanza di diligenza nei propri compiti, quando non abbiano carattere di gravità e non abbiano arrecato danno;

4. Irregolarità e inosservanze simili a quelle sopra descritte.

L'importo delle suddette multe (escluso quello costituente risarcimento del danno) è devoluto alle istituzioni assistenziali o previdenziali.

La recidiva in infrazioni per cui è previsto il provvedimento di multa, non prescritto, dà facoltà all'Azienda di comminare al lavoratore il provvedimento di cui alla lettera successiva.

d) Sospensione.

Vi si incorre per le seguenti infrazioni:

1. Inosservanze ripetute dell'orario di lavoro;

2. Assenza ingiustificata di durata non superiore ad un giorno;

3. Inosservanza delle misure di prevenzione infortuni e delle disposizioni a tale scopo emanate dall'Azienda, quando la mancanza cagioni danni lievi alle cose e nessun danno alle persone;

4. Presentarsi al lavoro o prestare servizio in stato d'ubriachezza od alterazione;

5. Abbandono del posto di lavoro senza giustificato motivo salvo quanto previsto al punto 3 della lettera e);

6. Esecuzione in Azienda di lavori per proprio conto fuori dall'orario di lavoro e senza sottrazione di materiale dell'Azienda;

7. Lieve insubordinazione verso i superiori;

8. Mancanze di analoghe gravità.

Resta inteso che, in caso di sospensione, non verrà attuata la procedura amministrativa di sbarco del lavoratore. La recidiva in infrazioni per cui è previsto il provvedimento di sospensione, non prescritto, dà facoltà all'Azienda di comminare al lavoratore il provvedimento di cui alla lettera successiva.

e) Licenziamento.

Vi si incorre in genere per tutte quelle infrazioni in cui la gravità del fatto non consente l'ulteriore prosecuzione del rapporto di lavoro, ed in particolare per:

1. Assenza ingiustificata di durata superiore a un giorno;

2. Assenze ingiustificate ripetute 2 volte, non cadute in prescrizione;

3. Abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano specificatamente affidate mansioni di responsabilità, sorveglianza, custodia e controllo o da parte di altro personale nel caso in cui possa derivare pregiudizio all'incolumità delle persone, alla sicurezza del rimorchiatore, degli impianti o strutture portuali, pregiudizio all'esecuzione del servizio di rimorchio;

4. Grave insubordinazione verso i superiori, minacce o vie di fatto o rifiuti d'obbedienza ad ordini;

5. Danneggiamento colposo o volontario alla proprietà dell'Azienda, al materiale di lavorazione o a persone;

6. Inosservanza al prescritto divieto di fumare dove ciò può provocare pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti;

7. Alterchi con vie di fatto, ingiurie, disordini, risse o violenze sia al di fuori che all'interno dei mezzi navali o degli uffici;

8. Furto all'interno dei mezzi navali o degli uffici di somme, valori, materiali od oggetti a chiunque appartenenti;

9. La recidiva, non prescritta, anche di una sola delle infrazioni disciplinari di cui all'articolo 1251 del Codice della Navigazione o l'infrazione di due diverse mancanze disciplinari previste dallo stesso articolo anche se non seguite dalle pene disciplinari previste dall'articolo 1252 del Codice della Navigazione;

10. Trafugamento di documenti dell'Azienda che determinino una violazione della dovuta riservatezza aziendale;

11. Esecuzione in Azienda di lavori per conto proprio o di terzi effettuati durante l'orario di lavoro;

12. Il rifiuto del marittimo, senza giustificato motivo, di trasbordare da un rimorchiatore in servizio portuale ad un rimorchiatore in servizio d'altura secondo le regole vigenti;

13. Mancanze di analoga gravità.

Il caso di licenziamento per giusta causa, ai sensi della presente lettera e), numeri 2., 3., 4., 5., 7., 8., 9., e 10., esclude la liquidazione dell'indennità sostitutiva del preavviso.

5 - In tutti i casi in cui, nel presente contratto, si parla di "prescrizione" delle sanzioni disciplinari, si intende un periodo a ritroso di due anni.

6 - Resta salvo il diritto delle parti di promuovere le azioni consentite dalle leggi vigenti e applicabili in materia.