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Per la disciplina economica e normativa successiva si rinvia al CCNL "Marittimi - Navi superiori a 151 Tsl" - Settore "Marittimi".
CCNL - Medici di bordo del 19/11/1999
MARITTIMI - NAVI SUPERIORI A 3000 Tsl
Contratto collettivo nazionale di lavoro 19/11/1999
per i Medici di bordo imbarcati o da imbarcarsi sulle navi in cui è previsto l'obbligo in base alle norme di Legge
Decorrenza: 01/12/1999
Scadenza normativa: 31/12/2002
Scadenza economica: 31/12/2000
N.d.r.: Per la disciplina economica e normativa successiva si rinvia al CCNL "MARITTIMI - Navi superiori a 151 Tsl" - Settore "Marittimi".
L'anno 1999, addì 19 novembre, in Roma,
tra
- Confederazione italiana Armatori (CONFITARMA), rappresentata dal dr. Claudio Barbieri
e
- Associazione Nazionale dei Medici di Bordo della Marina Mercantile (MEDIOBORDO), rappresentata dal prof. Alberto Origone;
viene stipulato il presente CCNL per i Medici di bordo imbarcati o da imbarcarsi sulle navi in cui è previsto l'obbligo in base alle norme di Legge.
I medici di bordo verranno arruolati tramite l'Ufficio Movimento Ufficiali della Capitaneria di Porto, a norma delle vigenti leggi sul collocamento, con facoltà di scelta ("terna di Medici di bordo") da parte dell'armatore e con precedenza per i Medici di bordo abilitati con Decreto ministeriale.
La richiesta del Medico o dei Medici di bordo verrà fatta con congruo preavviso.
Per quanto non previsto dal presente accordo valgono le norme del CCNL, applicabili secondo il grado di equiparazione dei Medici di bordo e cioè:
- per il Direttore sanitario il CCNL per il Direttore di Macchina (stipendio, gradi, scala gerarchica);
- per il Medico aggiunto il CCNL per il 1º Ufficiale di coperta (stipendio, gradi, scala gerarchica).
Quando sulla nave imbarcato il Medico di bordo le visite sanitarie dei componenti l'equipaggio sono di competenza del Medico stesso.
Il marittimo potrà essere visitato da un Medico a terra su proposta o benestare del Medico di bordo.
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Qualora si renda necessario permettere al Medico di bordo Direttore del servizio sanitario di prendere conoscenza dell'ambiente della nave, ) dei locali sanitari, dei medicinali, del materiale sanitario in dotazione, di concretare le norme che dovranno disciplinare il servizio e di esplicare tutte le pratiche di rito con le Autorità sanitarie marittime, l'imbarco del Medico verrà concordato con la Società armatrice.
L'imbarco del Medico aggiunto può avvenire, nel porto di arruolamento o capolinea, nel giorno della partenza della nave.
Il Medico unico è da considerarsi Direttore del servizio sanitario mentre sotto il profilo del trattamento generale e sociale i Medici aggiunti sono equiparati al Direttore sanitario.
Art. 3 - Supplemento paga per anzianità.
Al Medico Direttore sanitario e ai Medici aggiunti in possesso del titolo professionale marittimo è riconosciuto un "supplemento paga per anzianità" nelle seguenti misure:
- fino a 5 anni: 5% della paga base
- da 5 a 10 anni: 6% della paga base
- da 10 a 15 anni: 7% della paga base
- da 15 a 20 anni: 8% della paga base
-- oltre 20 anni: 9% della paga base
Le percentuali di cui sopra vanno calcolate sulla sola componente "ex paga base" della paga conglobata rivalutata dell'aumento contrattuale concordato in data 13-10-99 e 5-8-99.
Ai Medici in possesso del diploma di autorizzazione all'imbarco in qualità di "Medico di bordo" e ai Medici di bordo supplenti, viene comunque riconosciuta un'anzianità di base di 5 anni.
Le percentuali sopraindicate non sono cumulabili.
Agli effetti dell'applicazione delle percentuali di cui sopra, l'anzianità si calcola sommando i periodi di effettiva navigazione su navi passeggeri nazionali, compiuti dopo il conseguimento del titolo professionale di Medico di bordo.
Art. 4 - Indennità speciale medica.
Ai Medici di bordo è riconosciuta la "Indennità Medica" in misura pari al 7% della paga base.
Tale indennità &egråve; da considerarsi a tutti gli effetti contrattuali come coefficiente della retribuzione e pertanto viene computata, ai fini della liquidazione della gratifica natalizia e della gratifica 160; pasquale, dell'indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi compensativi, del trattamento per festività cadenti di domenica, dell'indennità sostitutiva del preavviso, dell'indennità di anzianità e del trattamento economico in caso d'infortunio o malattia.
Art. 5 - Indennità di rischio da radiazione.
Qualora le navi nazionali fossero dotate ai fini dell'assistenza sanitaria di apparecchiature di radio diagnostica, ai Medici di bordo in quanto esposti a rischio in modo discontinuo, temporaneo o a rotazione, compete l'indennità mensile lorda corrisposta ai sensi della Legge 28-3-68 n. 416 e successivi aggiornamenti e/o integrazioni.
Art. 6 - Onorari professionali.
I Medici di bordo sono autorizzati a percepire un onorario per 1e prestazioni richieste dai passeggeri. La misura è stabilita dalla vigente tariffa minima degli onorari delle prestazioni medico-chirurgiche deliberata dalla Regione Liguria (Federazione Regionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri) in base al tipo di navigazione (vedi allegato A).
Il presente accordo ha decorrenza dal 1º dicembre 1999 e avrà valore fino al 31 dicembre 2000 per la parte economica e fino al 31 dicembre 2002 per la parte normativa. In osservanza all'Accordo interconfederale 23-7-93 le parti si danno reciprocamente atto di aver rinnovato il CCNL 3-10-95.
DELEGA PER RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI SINDACALI
Il Medico di Bordo potrà far pervenire all'armatore, tramite la propria Organizzazione Sindacale (Associazione Nazionale dei Medici di Bordo della Marina Mercantile - Stazione Marittima - Ponte dei Mille - 16126 Genova) una lettera di autorizzazione a trattenergli sulle proprie spettanze mensili la quota del contributo associativo.
Allo scopo di evitare che l'autorizzazione di cui sopra costituisca documento assoggettabile al bollo sin dall'origine, la lettera dovrà essere, secondo le istruzioni ministeriali redatta come segue:
data _________________
Spett.le Società di Navigazione
_______________________
_______________________
_______________________
In base ai vigenti accordi sindacali, ("Trattamento dei Medici imbarcati o da imbarcarsi su navi da passeggeri della Marina Italiana non appartenenti ai ruoli organici delle stesse Società" quale "Appendice" del CCNL) e in ottemperanza allo Statuto e Regolamento dell'Associazione Nazionale dei Medici di Bordo della Marina Mercantile MEDIOBORDO il sottoscritto Medico di Bordo:
Prof. Dott. (cognome) __________(nome) ____________ imbarcato sulla nave ______________________________ con la presente Vi delega e Vi autorizza a trattenere sulle sue competenze liquidate a mese od a viaggio, l'importo pari al 3% (tre %)della paga base, a titolo di contributo associativo sindacale.
Per accordi sindacali e per approvazione dell'Assemblea dei Soci (1975) dovrà altresì essermi trattenuto, - in occasione del mio imbarco - il contributo speciale 'una tantum', cioè l'importo corrispondente a una giornata di riposo compensativo calcolato secondo le modalità previste dal CCNL.
Le predette trattenute dovranno essere rimesse all'Associazione Nazionale dei Medici di Bordo della Marina Mercantile (MEDIOBORDO) - Stazione Marittima - Ponte dei Mille - 16126 Genova, ovvero accreditate sul suo c/c postale n. 4/17696.
Ringraziando, distinti saluti.
Firma ________________________
(L'Associazione Medici di Bordo farà pervenire alla Società di Navigazione, cui prenderò imbarco, la lettera di autorizzazione a trattenere sulle mie spettanze liquidate a mese o a viaggio, le quote del contributo associativo sindacale e l'importo del contributo speciale 'una tantum').