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TUTTI I CCNL

SETTORE: Marittimi

CCNL: Marittimi - Navi veloci minori (Federmar Cisal - Aiatp)

Naviglio (Federmar Cisal - Aiatp)

CODICE CNEL: I396

Sezione:

In vigore

Archivio CCNL

CCNL

Testo Consolidato CCNL del 18/12/2020

MARITTIMI - NAVI VELOCI MINORI (Federmar Cisal/Aiatp)

 

Testo consolidato del CCNL 18/12/2020

per il personale navigante sulle navi minori fino a 500 t.s.l. e per i naviganti imbarcati su navi veloci del trasporto passeggeri in acque marittime, lagunari, lacuali e fluviali che effettuano servizio giornaliero senza aver alcuna struttura per il pernottamento a bordo

Decorrenza: 01/01/2021

Scadenza: 31/12/2026

CCNL 18/12/2020 come modificato da:
- Accordo di rinnovo 04/01/2024 (Decorrenza 01/01/2024)

N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.

 

Verbale di stipula

 

Il giorno 18 dicembre 2020,

si sono incontrate

 

la AIATP,

la FEDERMAR (C.I.S.A.L.),

la C.I.S.A.L.,

 

per la realizzazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale navigante sulle navi minori fino a 500 t.s.l. e per i naviganti imbarcati su navi veloci del trasporto passeggeri in acque marittime, lagunari, lacuali e fluviali.

 

In armonia con le intese interconfederali in materia, i contraenti hanno realizzato il nuovo contratto collettivo nazionale con decorrenza 1º gennaio 2021 e scadenza 31 dicembre 2022.

Detto contratto si intenderà tacitamente prorogato di anno in anno qualora non venga disdettato da una delle parti almeno sei mesi prima della scadenza. In ogni caso esso resterà in vigore fino a quando non sarà sostituito da contratto successivo dello stesso livello.

Premesso che:

- È necessario pervenire a un'efficace razionalizzazione della Contrattazione Collettiva Nazionale del settore dell'industria armatoriale, funzionale allo sviluppo delle relazioni sindacali e all'evoluzione del contesto normativo;

- A tale fine i CCNL presenti nel settore dell'industria armatoriale verranno accorpati in un unico documento secondo le modalità di cui appresso, nel rispetto dell'autonomia della contrattazione collettiva per ciascuna categoria e ferma restando la titolarità, in capo alle organizzazioni sindacali e datoriali che contrattano e stipulano le singole Sezioni, dei diritti, dei doveri, dei poteri e delle facoltà ai suddetti CCNL connessi e/o da essi derivanti;

Le parti convengono quanto segue:

1) Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

2) Le parti convengono espressamente di realizzare il contratto collettivo nazionale di lavoro unico per il personale navigante dei settori marittimo, lagunare, lacuale e fluviale.

 

 

RINNOVI

Accordo di rinnovo 04/01/2024 (Decorrenza 01/01/2024)

Verbale di stipula

 

Il giorno 04-01-2024,

 

presso la sede dell'A.I.A.T.P. in Roma, si sono incontrati:

- Lo Studio Arenella,

- Il Presidente Nazionale dellA.I.A.T.P., con la partecipazione delle aziende associate,

- La FEDERMAR (C.I.S.A.L.), rappresentata dal Segretario Nazionale e una rappresentanza di lavoratori iscritti

- La C.I.S.A.L., rappresentata dal Segretario Confederale Nazionale

 

PER

Il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale navigante sulle navi minori fino a 500 t.s.l. e per i naviganti imbarcati su navi veloci del trasporto passeggeri in acque marittime, lagunari, lacuali e fluviali.

Tutto quanto sopra premesso, le Parti definiscono il seguente rinnovo del CCNL "PERSONALE NAVIGANTE - Navi minori fino a 500 t.s.l.", con decorrenza 1-1-2024 e scadenza 31-12-2026.

 

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Si riportano di seguito gli articoli rinnovati dalle Parti.

Per tutto quanto non presente nell'accordo di rinnovo, resta valido quanto indicato nel CCNL del 18-12-2020.

 

 

AREA CONTRATTUALE MARE

Art. 1 - Campo di applicazione

 

Il presente contratto si applica al personale navigante del settore marittimo, lagunare, lacuale e fluviale sulle navi fino a 500 t.s.l. e delle navi veloci, che effettuano servizio di trasporto passeggeri in servizio giornaliero senza aver alcuna struttura per il pernottamento a bordo del personale imbarcato.

 

 

Art. 2 - Assunzione

 

1. Il personale il cui rapporto di lavoro è regolato dal presente contratto si intende normalmente assunto a tempo indeterminato salvo diversa indicazione nel contratto d'imbarco (Allegato 1).

2. Il personale può essere trasferito su qualunque nave sociale appartenente al medesimo armatore, anche se adibita a diverso itinerario, senza che ciò comporti modifiche alla retribuzione o alle condizioni contrattuali, fermo restando quanto previsto dall'art. 15 (Indennità di navigazione) del presente accordo.

 

 

Art. 3 - Periodo di prova

 

1. All'atto dell'assunzione il personale dovrà effettuare un periodo di prova di 45 giorni sia per gli Ufficiali che per i Sottufficiali e comuni.

2. Durante il periodo di prova ambo le parti hanno il diritto alla rescissione del rapporto di lavoro, con diritto alla indennità contrattuale escluso il preavviso, maturato per il servizio prestato.

 

 

Art. 4 - Tabella minima di sicurezza

 

Tenuto conto del tipo di utilizzazione della nave il numero minimo dei componenti dell'equipaggio è stabilito dall'autorità marittima in base alle norme del C.d.N. e relativo regolamento.

 

 

Art. 5 - Orario di lavoro

 

L'orario normale di lavoro è stabilito in 8 (otto) ore giornaliere. Per particolari esigenze di servizio l'orario normale di lavoro può essere compreso nell'arco orario tra le 06:00 e le 20:00 con diritto di usufruire di un'ora per la consumazione dei pasti. A seconda delle esigenze aziendali con diversa impostazione orario fino alle 24:00,

 

 

RINNOVI

Accordo di rinnovo 04/01/2024(Decorrenza 01/01/2024)

Art. 5 - Orario di lavoro

 

L'orario normale di lavoro è stabilito in 6,65 ore giornaliere (ossia 6 ore e 40 minuti), distribuite su 6 giorni settimanali. Per particolari esigenze di servizio l'orario normale di lavoro può essere compreso nell'arco orario tra le 06:00 e le 20:00 con diritto di usufruire di un'ora per la consumazione dei pasti.

A seconda delle esigenze aziendali con diversa impostazione orario fino alle 24:00.

 

 

Art. 6 - Orario di riposo

 

1. L'orario di riposo non deve essere inferiore alle 10 (dieci) ore nel periodo delle 24 (ventiquattro) ore e di 77 (settantasette) ore nel periodo di 7 (sette) giorni,

2. Le suddette 10 ore di riposo possono essere ripartite in non più di due periodi distinti, uno dei quali dovrà essere almeno della durata di sei ore consecutive e l'intervallo tra periodi consecutivi di riposo non dovrà superare le 14 ore, salvo deroghe all'orario di lavoro, come previsto dalle norme vigenti.

3. Il Comandante della nave ha il diritto di esigere dai lavoratori marittimi l'effettuazione delle ore di lavoro necessarie a garantire la sicurezza della nave, delle persone a bordo o del carico, oppure per portare soccorso ad altre navi o persone in pericolo in mare. In tali occasioni il Comandante può sospendere gli orari normali di lavoro o di riposo ed esigere che un lavoratore marittimo effettui delle ore di lavoro ritenute necessarie. Una volta raggiunta una situazione di normalità, il Comandante si assicurerà che il lavoratore marittimo, possa beneficiare di un adeguato periodo di riposo.

 

 

Art. 7 - Inizio del servizio a bordo

 

1. Il personale sarà tenuto a trovarsi sull'unità navale a bordo della quale deve prestare servizio nel giorno ed ora che gli saranno indicati dall'armatore o dal Comandante o da altro rappresentante dell'armatore.

2. In difetto di tale indicazione dovrà comunque trovarsi a bordo almeno mezz'ora prima dell'ora stabilita per la partenza.

 

 

Art. 8 - Minimi Contrattuali

 

1. I minimi contrattuali mensili spettanti ai naviganti a seconda del grado e delle qualifiche risultanti dal ruolo dell'equipaggio sono di seguito indicati.

2. La paga giornaliera è ragguagliata ad un trentesimo del minimo contrattuale.

3. Il nuovo minimo contrattuale assorbe sia l'ex contingenza che l'E.d.r,

4. Il divisore orario è 184.

 

Minimo contrattuale naviglio

Grado

Dal 01/2021

Comandante - Direttore di Macchina

1.702,00 €

1º Ufficiale

1.497,00 €

Sottufficiale

1.394,00 €

Marinaio - Comune

1.243,00 €

Giovanotto di macchina

1.086,00 €

Mozzo

1.049,00 €

 

 

Minimo contrattuale navi veloci

Grado

Dal 01/2021

Comandante

2.626,00 €

Direttore di Macchina

2.472,00 €

1º Ufficiale

1.812,00 €

Sottufficiale

1.561,00 €

Marinaio

1.385,00 €

Comune

1.385,00 €

Giovanotto

1.257,00 €

Mozzo

1.185,00 €

 

 

Nota a verbale:

In presenza di navi con caratteristiche diverse da quelle di cui alla premessa, ossia con personale imbarcato avente vincolo di pernottamento a bordo, si applicherà la tabella retributiva di seguito indicata:

 

Minimo contrattuale naviglio con vincolo di pernottamento a bordo da 151 t.s.l. a 5001.s.I.

Grado

Dal 01/2021

Comandante - Direttore di Macchina

2.160,00 €

1º Ufficiale

1.848,00 €

Sottufficiale

1.472,00 €

Marinaio - Comune

1.194,00 €

Giovanotto di macchina

1.134,00 €

Mozzo

1.042,00 €

 

 

RINNOVI

Accordo di rinnovo 04/01/2024 (Decorrenza 01/01/2024)

Art. 8 - Minimi Contrattuali

 

1. I minimi contrattuali mensili spettanti ai naviganti a seconda del grado e delle qualifiche risultanti dal ruolo dell'equipaggio sono di seguito indicati.

2. La paga giornaliera è ragguagliata ad un ventiseiesimo del minimo contrattuale.

3. Il divisore orario è 173

 

PAGHE NAVI FINO A 500 TSL DAL 01/01/2024

QUALIFICA

COMANDANTE

D . MACCHINE

1º UFFICIALE COP./MACCH.

UFFICIALE COP./MACCH.

MARINAIO COM. COP./MACCH.

GIOV.TTO DI MACCHINA

MOZZO

PAGA CONGLOBATA

2.526,02

2.526,02

2.221,81

2.068,79

1.844,62

1.611.48

1.556,49

SCATTI

 

 

 

 

 

 

 

INDENNITÀ PANATICA

8,21

8.21

7,38

6,24

5,25

3,94

3,44

COMPENSATIVI

97,47

97,47

85,77

79,88

71,26

62,30

60,18

RATEO FERIE

315,68

315,68

277,69

258,48

230,44

201,23

194,32

RATEO 13.MA RATEO 14.MA

211,19

211,19

185,77

172,92

154,16

134,62

129,99

T.F.R.

219,01

219,01

192,65

179,32

159,87

139,60

134,81

STRAORDINARIO

18,25

18,25

16,05

14,95

13,33

11,64

11,25

INDENNITÀ NAVIGAZIONE

5,00

5,00

3.50

2,50

2.00

1,50

1,00

TOTALI

3.400,83

3.400,83

2.990,61

2.783,09

2.480,92

2.166,31

2.091,48

 

 

Art. 9 - Straordinario

 

1. Le ore di straordinario vengono retribuite in parte come sosta inoperosa (art.10), in parte con indennità di navigazione (art. 15), e parte inserito nella Banca ore e recuperate nei periodi autunnali e/o invernali liquidate come premio di risultato assoggettato ad aliquota IRPEF ridotta al 10%.

2. I compensi orari per lavoro straordinario sono determinati dividendo il minimo contrattuale per 184, più una maggiorazione del 25% se la prestazione straordinaria si svolge in orario diurno e una maggiorazione del 30% se la prestazione straordinario si svolge in orario festivo, notturno e notturno festivo.

 

 

RINNOVI

Accordo di rinnovo 04/01/2024 (Decorrenza 01/01/2024)

Art. 9 - Straordinario

 

1. Le ore di straordinario vengono retribuite in parte come sosta inoperosa (art. 10), in parte con indennità di navigazione (art. 15), e parte inserito nella Banca ore e recuperate nei periodi autunnali e/o invernali liquidate con premio di risultato assoggettato ad aliquota IRPEF ridotta al 10%.

2. I compensi orari per lavoro straordinario sono determinati dividendo il minimo contrattuale per 173, più una maggiorazione del 25% se la prestazione straordinaria si svolge in orario diurno e una maggiorazione del 30% se la prestazione straordinario si svolge in orario festivo, notturno e notturno festivo;

 

 

Art. 10 - Sosta inoperosa

 

È da considerarsi sosta inoperosa il periodo della sosta in rada o in porto in attesa della ripresa di servizio. In questo periodo il personale non è impegnato in attività lavorative a bordo.

 

 

Art. 11 - Computo riposi compensativi e ferie

 

Il computo dell'indennità sostitutiva dei riposi compensativi e delle ferie sarà calcolato in ragione di 1/26 dei seguenti elementi:

- Minimo contrattuale;

- Rateo 13ª e 14ª;

- Valore della panatica, come stabilito dell'art. 16;

- Scatti di anzianità.

 

 

RINNOVI

Accordo di rinnovo 04/01/2024 (Decorrenza 01/01/2024)

Art. 11 - Computo riposi compensativi e ferie

 

Il computo dell'indennità sostitutiva dei riposi compensativi e delle ferie sarà calcolato in ragione di 1/26 dei seguenti elementi:

- Minimo contrattuale;

- Valore della panatica, come stabilito dell'art. 16;

- Scatti di anzianità.

 

 

Art. 12 - 13a e 14a mensilità

 

1. Nel mese di dicembre e nel mese di luglio sarà corrisposta ai dipendenti che abbiano compiuto un anno di imbarco o frazione di esso, in ragione dei tanti dodicesimi quanti sono i mesi d'imbarco compiuto, per frazione di mese superiore o inferiore a 15 giorni, la tredicesima mensilità e la quattordicesima mensilità dei seguenti elementi:

- Minimo contrattuale

- Valore della panatica, come stabilito dell'art. 16;

- Scatti di anzianità.

2. Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, in occasione della liquidazione delle altre competenze, saranno corrisposte anche le quote parti della tredicesima e della quattordicesima.

3. È facoltà dell'armatore la liquidazione della indennità di 13a e 14a attraverso l'erogazione di ratei mensili pari ad 1/12 delle indennità.

 

 

Art. 13 - Trattamento delle giornate del sabato in servizio

 

È data facoltà all'armatore di suddividere l'orario settimanale su 6 giorni, considerando quindi il sabato quale giorno di lavoro ordinario. Ove mai l'orario fosse distribuito su 5 giorni lavorativi sarà riconosciuto al dipendente, quale riposo compensativo, calcolato sulla base di 1/26 del minimo contrattuale più rateo di tredicesima, quattordicesima, scatti di anzianità e panatica convenzionale.

 

 

RINNOVI

Accordo di rinnovo 04/01/2024 (Decorrenza 01/01/2024)

Art. 13 -Trattamento delle giornate del sabato in servizio

 

È data facoltà all'armatore di suddividere l'orario settimanale su 6 giorni, considerando quindi il sabato quale giorno di lavoro ordinario.

 

 

Art. 14 - Scatti di anzianità/navigazione

 

A decorrere dalla data di imbarco e successivamente, al dipendente, che abbia effettuato gli ultimi due anni di navigazione sempre con la stessa azienda, spetterà uno scatto di anzianità/navigazione del 5 per cento del minimo contrattuale. Dopo il primo biennio di navigazione, maturando ulteriori analoghi requisiti, verranno corrisposti altri quattro scatti biennali d'importo pari ai 2 per cento del minimo contrattuale per il naviglio e del 3 per cento delle navi veloci.

Si precisa che gli scatti maturati e maturandi vengono calcolati sempre sulla base della vecchia istruzione e non sull'entrata in vigore di detto contratto.

 

Naviglio

Grado

1º scatto (ex 5%)

Scatti successivi (ex 2%)

Comandante - Direttore di Macchina

€85,00

€51,00

Ufficiale

€ 75,00

€45,00

Sottufficiale

€70,00

€42,00

Marinaio

€62,50

€37,50

Comune

€62,50

€37,50

Giovanotto

€55,00

€33,00

Mozzo

€ 52,00

€31,20

 

 

Navi veloci

1º scatto (ex 5%)

Scatti successivi (ex 3%)

Comandante / Direttore di Macchina

€ 126,40

€75,84

1º Ufficiale

€87,10

€52,26

Sottoufficiale

€75,00

€ 45,00

Marinato

€ 66,45

€ 39,87

Comune

€ 66,45

€39,87

Giovanotto

€ 60,30

€36,18

Mozzo

€56,80

€ 34,08

 

 

Art. 15 - Indennità di navigazione

 

Allo scopo specifico ed esclusivo di tenere conto dell'impegno richiesto dalle esigenze della navigazione marittima, fluviale, lagunare, nonché del vincolo di permanenza a bordo della nave e del relativo disagio, avendo inserito la sosta inoperosa quale compensazione dello straordinario viene riconosciuto l'intero orario di permanenza per il computo della relativa indennità giornaliera:

 

Naviglio:

Comandante - Direttore di Macchina

5,00 €

Ufficiale

3,50 €

Sottufficiale

2,50 €

Marinaio

2,00 €

Comune

2,00 €

Giovanotto

1,50 €

Mozzo

1,00 €

 

 

Navi veloci:

 

1. Tale indennità, è fissata nelle seguenti misure per ciascuna ora ordinaria di presenza a bordo:

- Comandante e Direttore di Macchina: € 1,26;

- 1º Ufficiale: €0,31;

- Sottufficiale: € 0,19;

- Marinaio: € 0,19;

- Comune: € 0,18;

- Giovanotto: € 0,11;

- Mozzo: € 0,10.

 

2. Nelle aziende in cui i turni di lavoro siano organizzati in modo tale da aversi un numero di giorni di riposo pari a quelli di presenza a bordo la quota oraria di indennità navigazione sarà la seguente:

 

- Comandante e Direttore di Macchina: € 1,59;

-1º Ufficiale: € 0,39;

- Sottufficiale: € 0,24;

- Marinaio: € 0,23;

- Comune: €0,23;

- Giovanotto: € 0,15;

- Mozzo: € 0,13.

 

 

Art. 16 - Valore convenzionale della Panatica

 

1. In tutti i casi in cui occorra computare la panatica quale coefficiente della retribuzione o