S.I.A. S.r.l.
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Per la disciplina economica e normativa successiva all'accordo quadro 01/07/2015 si rinvia al CCNL " Marittimi" - Settore "Marittimi".
CCNL - Medici di bordo del 15/09/2003
MARITTIMI - NAVI FINO A 151 t.s.l.
Contratto collettivo nazionale di lavoro 15/09/2003
per i Medici di bordo imbarcati o da imbarcarsi sulle navi in cui è previsto l'obbligo in base alle norme di Legge
Decorrenza: 01/10/2003
Scadenza normativa: 31/12/2006
Scadenza economica: 31/12/2004
L'anno 2003, addì 15 settembre, in Genova,
tra
- Confederazione Italiana Armatori (CONFITARMA), rappresentata dal dr. Claudio Barbieri
e
- Associazione Nazionale dei Medici di Bordo della Marina Mercantile (MEDIBORDO), rappresentata dal prof. Alberto Origone, dr. Francesco Nacci
viene stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
PER I MEDICI DI BORDO IMBARCATI O DA IMBARCARSI SULLE NAVI
IN CUI È PREVISTO L'OBBLIGO IN BASE ALLE NORME DI Legge
I "medici di bordo" verranno arruolati tramite l'Ufficio Ufficiali della Capitaneria di Porto, a norma delle vigenti leggi sul collocamento, con facoltà di scelta ("terna di medici di bordo") da parte dell'armatore e con precedenza per i "medici di bordo" abilitati con Decreto ministeriale.
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La richiesta del "medico" o dei "medici di bordo" verrà fatta con congruo preavviso.
Per quanto non previsto dal presente accordo valgono le norme del CCNL, applicabili secondo il grado di equiparazione dei "medici di bordo" e cioè:
- per il "direttore sanitario": il CCNL per il "direttore di macchina" (stipendio, gradi, scala gerarchica);)
- per il "medico aggiunto": il CCNL per il "1º ufficiale di coperta" (stipendio, gradi, scala gerarchica).
Quando sulla nave viene imbarcato il "medico di bordo" le visite sanitarie dei componenti l'equipaggio sono di competenza del "medico" stesso.
Il marittimo potrà essere visitato da un medico a terra su proposta o benestare del "medico di bordo".
Qualora si renda necessario permettere al "medico di bordo direttore del Servizio sanitario" di prendere conoscenza dell'ambiente della nave, dei locali sanitari, dei medicinali, del materiale sanitario in dotazione, di concretare le norme che dovranno disciplinare il servizio e di esplicare tutte le pratiche di rito con 1e Autorità sanitarie marittime, l'imbarco del medico verrà concordato con la Società armatrice.
L'imbarco del "medico aggiunto" può avvenire, nel porto di arruolamento o capolinea, nel giorno della partenza della nave.
Il "medico unico" è da considerarsi "direttore del Servizio sanitario", mentre sotto il profilo del trattamento generale e sociale i "medici aggiunti" sono equiparati al "direttore sanitario".
Art. 3 – Supplemento paga per anzianità.
160;
Al "medico direttore sanitario" e ai "medici aggiunti" in possesso del titolo professionale marittimo è riconosciuto un "supplemento paga per anzianità" nelle seguenti misure:
- fino a 5 anni: 5%
-- da 5 a 10 anni: 6%
- da 10 a 15 anni: 7%
- da 15 a 20 anni: 8%
- oltre 20 anni: 9%
Le percentuali di cui sopra vanno calcolate sulla sola componente "ex paga base" della paga base conglobata rivalutata dell'aumento contrattuale concordato in data 11-6-03.
Ai medici in possesso del diploma di autorizzåzione all'imbarco in qualità di "medico di bordo" e ai "medici di bordo supplenti" viene comunque riconosciuta una anzianità di base di 5 anni.
Le percentuali sopraindicate non sono cumulabili.
Agli effetti della applicazione delle percentuali di cui sopra, l'anzianità si calcola sommando i periodi di effettiva navigazione su navi passeggeri nazionali, compiuti dopo il conseguimento del titolo professionale di "medico di bordo".
Art. 4 – Indennità speciale medica.
Ai "medici di bordo" è riconosciuta l'"indennità medica" in misura pari al 7% della paga base.
Tale indennità è da considerarsi a tutti gli effetti contrattuali come coefficiente della retribuzione e pertanto viene computata, ai fini della liquidazione della gratifica natalizia e della gratifica pasquale, della indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi compensativi, del trattamento per festività cadenti di domenica, della indennità sostitutiva del preavviso, della indennità di anzianità e del trattamento economico in caso di infortunio o malattia.
Art. 5 – Indennità di rischio da radiazione.
Qualora le navi nazionali fossero dotate ai fini dell'assistenza sanitaria di apparecchiature di radio diagnostica, ai "medici di bordo", in quanto esposti a rischio in modo discontinuo, temporaneo o a rotazione, compete l'indennità mensile lorda corrisposta ai sensi della Legge 28-3-68 n. 416 e successivi aggiornamenti e/o integrazioni.
Art. 6 – Onorari professionali.
I "medici di bordo" possono percepire un onorario per le prestazioni richieste dai passeggeri. La misura è stabilita dalla vigente tariffa minima degli onorari delle prestazioni medico-chirurgiche deliberata dalla Regione Liguria (Federazione Regionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri) in base al tipo di navigazione (vedi allegato A).
Il presente accordo ha decorrenza dal 1º ottobre 2003 e avrà valore fino al 31 dicembre 2004 per la parte economica e fino al 31 dicembre 2006 per la parte normativa.
Per il periodo di vacanza contrattuale (gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2003) al "direttore sanitario" e al "medico aggiunto" viene riconosciuta una indennità ‘una tantum'pari rispettivamente ad E 854,10 e ad E 561,70, corrisposta secondo i criteri di seguito indicati.
Un nono di tale cifra (quota mensile) verrà corrisposta al personale medico per ogni mese (o ‘pro rata') di imbarco effettuato nel periodo intercorrente tra l'1-1-03 e il 30-9-03.
Al personale medico, già sbarcato e che reimbarcherà con la stessa Società entro l'1-12-03, dovrà essere corrisposta la quota di ‘una tantum'relativa ai periodi di effettivo imbarco effettuati tra l'1-1-03 e il 30-9-03.
In osservanza dell'Accordo interconfederale 23-7-93 le Parti si danno reciprocamente atto di aver rinnovato il CCNL 19-11-99.