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TUTTI I CCNL

SETTORE: Marittimi

CCNL: Marittimi - Navi da Diporto

Navi da Diporto

CODICE CNEL: I391

Il CCNL Marittimi - Navi da Diporto è chiuso al 30/06/2015.

Per la disciplina economica e normativa successiva all'accordo quadro 01/07/2015 si rinvia al CCNL " Marittimi" - Settore "Marittimi".

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Sezione:

Archivio CCNL

CCNL

CCNL del 17/07/2007

MARITTIMI - NAVI DA DIPORTO

 

Contratto collettivo nazionale di lavoro 17/07/2007

per i marittimi componenti l'equipaggio delle unità da diporto adibite a scopi commerciali, anche in via non esclusiva, iscritti nelle categorie della gente di mare

Decorrenza: 01/08/2007

Scadenza normativa: 31/07/2011

Scadenza economica: 31/07/2009

 

Verbale di stipula

 

Confederazione italiana armatori (CONFITARMA)

e

Federazione italiana lavoratori trasporti (FILT-CGIL)

Federazione italiana trasporti (FIT-CISL)

Unione italiana lavoratori trasporti - Settore marittimo (UILTRASPORTI)

 

 

Premessa

 

Le parti si danno vicendevolmente atto che, quale espresso presupposto della conclusione e della stipulazione del presente contratto collettivo, è stato tra esse voluto e pattuito un vincolo di stretta inscindibilità fra tutte le pattuizioni contenute.

Le parti dichiarano a tal fine che la presente premessa è ad ogni effetto vincolante ed è parte integrante di questo accordo.

Le suddette parti hanno inteso, inoltre, fissare gli elementi base per adeguare il lavoro del settore da diporto alla normativa italiana in vigore per il lavoro nautico.

Conseguentemente tutte le pattuizioni del presente accordo sono avvenute tenendo conto della legislazione in materia e costituiscono, rispetto a quest'ultima, trattamento nel suo complesso, di miglior favore per i lavoratori. Le negoziazioni che hanno portato alla conclusione del presente accordo hanno inoltre ed evidentemente tenuto conto della peculiarità della prestazione lavorativa nel settore del diporto, che pur ricade nel campo del lavoro nautico.

 

 

Art. 1 - Campo di applicazione

 

Il presente CCNL si applica ai marittimi componenti l'equipaggio delle unità da diporto adibite a scopi commerciali, anche in via non esclusiva, iscritti nelle categorie della gente di mare.

 

 

Art. 2 - Contratto di imbarco

 

L'imbarco del marittimo viene effettuato dall'armatore in conformità alle norme di Legge e contrattuali.

Il contratto di imbarco viene stipulato presso l'autorità marittima o consolare in conformità al modello allegato al presente contratto (Allegato 1).

I marittimi saranno imbarcati con convenzione a tempo determinato/indeterminato.

Al momento dello sbarco per il compimento del periodo di imbarco così convenuto, il marittimo sbarcherà per fine contratto.

 

 

Art. 3 - Contratto di imbarco a tempo determinato