S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
Per la disciplina economica e normativa successiva all'accordo quadro 01/07/2015 si rinvia al CCNL " Marittimi" - Settore "Marittimi".
CCNL del 17/07/2007
MARITTIMI - NAVI DA DIPORTO
Contratto collettivo nazionale di lavoro 17/07/2007
per i marittimi componenti l'equipaggio delle unità da diporto adibite a scopi commerciali, anche in via non esclusiva, iscritti nelle categorie della gente di mare
Decorrenza: 01/08/2007
Scadenza normativa: 31/07/2011
Scadenza economica: 31/07/2009
Confederazione italiana armatori (CONFITARMA)
e
Federazione italiana lavoratori trasporti (FILT-CGIL)
Federazione italiana trasporti (FIT-CISL)
Unione italiana lavoratori trasporti - Settore marittimo (UILTRASPORTI)
Le parti si danno vicendevolmente atto che, quale espresso presupposto della conclusione e della stipulazione del presente contratto collettivo, è stato tra esse voluto e pattuito un vincolo di stretta inscindibilità fra tutte le pattuizioni contenute.
Le parti dichiarano a tal fine che la presente premessa è ad ogni effetto vincolante ed è parte integrante di questo accordo.
Le suddette parti hanno inteso, inoltre, fissare gli elementi base per adeguare il lavoro del settore da diporto alla normativa italiana in vigore per il lavoro nautico.
Conseguentemente tutte le pattuizioni del presente accordo sono avvenute tenendo conto della legislazione in materia e costituiscono, rispetto a quest'ultima, trattamento nel suo complesso, di miglior favore per i lavoratori. Le negoziazioni che hanno portato alla conclusione del presente accordo hanno inoltre ed evidentemente tenuto conto della peculiarità della prestazione lavorativa nel settore del diporto, che pur ricade nel campo del lavoro nautico.
Art. 1 - Campo di applicazione
Il presente CCNL si applica ai marittimi componenti l'equipaggio delle unità da diporto adibite a scopi commerciali, anche in via non esclusiva, iscritti nelle categorie della gente di mare.
L'imbarco del marittimo viene effettuato dall'armatore in conformità alle norme di Legge e contrattuali.
Il contratto di imbarco viene stipulato presso l'autorità marittima o consolare in conformità al modello allegato al presente contratto (Allegato 1).
I marittimi saranno imbarcati con convenzione a tempo determinato/indeterminato.
Al momento dello sbarco per il compimento del periodo di imbarco così convenuto, il marittimo sbarcherà per fine contratto.
Art. 3 - Contratto di imbarco a tempo determinato
Il contratto di imbarco a tempo determinato è da intendersi per un periodo complessivo non superiore a dodici mesi. Sono considerati successivi al primo tutti i contratti intervenuti fra lo stesso armatore e lo stesso marittimo quando fra l'uno e l'altro non sia occorsa una interruzione di rapporto contrattuale superiore a novanta giorni.
Nel caso di sbarco per malattia o infortunio, il periodo di novanta giorni decorrerà dalla data di guarigione dall'infortunio o dal termine del periodo di cura della malattia.
Il periodo di imbarco convenuto potrà essere dall'armatore anticipato o posticipato di trenta giorni per esigenze legate alla navigazione e/o commerciali.
Il primo periodo di imbarco, comunque non superiore ai 60 giorni, sarà considerato ad ogni effetto periodo di prova. Le spese di imbarco/sbarco e viaggio sono a carico del datore di lavoro.
Entro il periodo di prova l'armatore può risolvere il contratto di imbarco, dandone comunicazione in forma scritta, in qualunque porto, corrispondendo al marittimo le competenze dovute fino al giorno dello sbarco compreso. Il contratto di imbarco può essere risolto durante il periodo di prova anche dal marittimo e con diritto alle competenze maturate sino al giorno dello sbarco compreso.
L'armatore è tenuto a comunicare il risultato della prova entro i termini sopra stabiliti, in mancanza verrà ritenuta positivamente superata.
Qualora alla scadenza del periodo di prova, la nave sia in navigazione, tale periodo verrà automaticamente prorogato fino alla data del primo approdo.
Art. 5 - Posizioni di bordo e livelli
6º Livello
Appartiene a tale livello il Comandante e il Direttore di macchina del diporto.
5º Livello
Appartiene a tale livello il Capitano del diporto.
4º Livello
Appartengono a tale livello gli Ufficiali del diporto.
3º Livello
Appartengono a tale livello Sottufficiali di coperta, macchina e di albergo da diporto.
Si considerano tali i lavoratori che svolgono mansioni di Nostromo, Motorista, Operaio, Chief Steward, Maître d'hotel, Chef.
2º Livello
Appartengono a tale livello i comuni di coperta, macchina e d'albergo del diporto.
Si considerano tali i lavoratori che svolgono mansioni di marinaio cuoco, marinaio, cameriere, steward, hostess, receptionist.
1º Livello
Appartengono a tale livello le qualifiche iniziali imbarcate sulle unità da diporto.
Le tabelle minime di armamento (numero del personale di coperta, numero del personale di macchina, numero del personale addetto ai servizi per l'equipaggio e dei passeggeri), sono stabilite dalle competenti Autorità marittime.
Per le navi da iscrivere nel registro Internazionale Italiano le tabelle di armamento verranno definite in sede nazionale con le segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto.
L'orario di lavoro è stabilito in otto ore dal lunedì al venerdì. Il Comandante potrà stabilire turni secondo le necessità della navigazione e dei servizi richiesti dagli ospiti nel rispetto della normativa vigente.
Il lavoro svolto nella giornata di sabato e nei giorni festivi darà diritto ad una giornata di riposo compensativo.
Il godimento dei riposi compensativi potrà avvenire compatibilmente con le esigenze di servizio del mezzo nautico e della navigazione sia in porto nazionale sia in porto estero.
Il marittimo potrà richiedere di poter usufruire di tali riposi compensativi compatibilmente con le esigenze di servizio.
Qualora, all'atto dello sbarco, il marittimo non abbia potuto usufruire di tutti i riposi maturati durante l'imbarco, dovrà essere indennizzato con la corresponsione di una indennità sostitutiva calcolata con 1/26 del minimo contrattuale, panatica convenzionale, rateo di gratifica natalizia e pasquale per ogni giorno di riposo non usufruito.
Art. 8 - Lavori che non rientrano nelle ordinarie mansioni del marittimo
I componenti dell'equipaggio non sono tenuti a prestare un servizio diverso da quello per il quale sono stati imbarcati. Tuttavia il Comandante, nell'interesse della navigazione ha la facoltà di adibire temporaneamente e non in maniera prevalente, i componenti dell'equipaggio ad un servizio diverso da quello per il quale sono stati imbarcati, purché non sia inadeguato al loro titolo professionale ed al loro grado.
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In caso di necessità per la sicurezza della nave, i marittimi possono essere adibiti a qualsiasi servizio.
)
L'armatore è tenuto a fornire la divisa all'equipaggio il quale ha il dovere di mantenerla in buone condizioni.
Art. 10 - Rimborso spese viaggio e di rimpatrio
Le spese del viaggio per raggiungere la nave vengono rimborsate al marittimo in treno, in prima classe per il Comandante e il Direttore di macchina e gli Ufficiali e in seconda classe per i Sottufficiali e comuni, dalla residenza al luogo di imbarco. Oltre i 500 chilometri di percorrenza viene consentita la cuccetta. Per la durata del viaggio fino all'imbarco viene corrisposta, in luogo dell'indennità sostitutiva della panatica, un'indennità giornaliera che consenta l'acquisto dei viveri e che non s1a inferiore a quella prevista all'art. 16 del presente contratto.
Le spese di rimpatrio, quando spettanti, sono calcolate come dal punto precedente.
Il minimo contrattuale mensile e le altre voci retributive spettanti ai marittimi secondo il grado, le qualifiche ed i livelli di inquadramento, sono indicate e valorizzate al lordo di ogni trattenuta di Legge, nel presente accordo e nella tabella "Minimo contrattuale" (Allegato 2) che ne è parte integrante.
Esse saranno corrisposte al massimo entro il decimo giorno del mese successivo a quello di competenza.
La paga giornaliera è ragguagliata a 1/30mo della paga mensile.
Il marittimo potrà delegare, dandone notizia scritta all'armatore, un proprio famigliare a percepire la retribuzione o parte di questa.
L'importo stabilito verrà inviato dall'armatore stesso alla persona delegata con eguale cadenza del pagamento della retribuzione.
In occasione del Natale e della Pasqua sarà corrisposta al personale che abbia compiuto un anno di imbarco una mensilità della paga conglobata. Nel caso di personale che non abbia maturato un anno di imbarco, verranno corrisposti ratei di tali gratifiche natalizia e pasquale in ragione di tanti dodicesimi quanti sono stati i mesi di imbarco compiuti. Per le frazioni di mese verranno corrisposti i ratei giornalieri.
Nel caso di sbarco ed in occasione della liquidazione delle altre competenze, saranno corrisposte anche 1e quote parti maturate delle suddette gratifiche natalizie e pasquali.
Art. 12 - Indennità di navigazione
In considerazione delle peculiari esigenze della navigazione e del disagio derivante dal servizio a bordo, viene attribuita una indennità di navigazione giornaliera nelle misure di seguito indicate:
- Comandante del diporto: € 3,35;
- Direttore di macchina: € 2,87;
- Capitano del diporto: € 2,28;
- Ufficiale di navigazione: € 1,72;
- Allievo ufficiale: € 0,69;
- Sottufficiale del diporto: € 1,19;
- Comune del diporto: € 0,69;
- Qualifiche iniziali: € 0,34.
Art. 13 - Lavoro straordinario
Le prestazioni lavorative oltre le 8 ore giornaliere saranno considerate lavoro straordinario e quindi remunerate. Il compenso per l'ora di straordinario si ottiene dividendo il minimo contrattuale mensile per il divisore 184. Il valore così ottenuto verrà aumentato secondo le seguenti percentuali:
- 25% in orario diurno;
- 30% in orario festivo, notturno e notturno-festivo.
Il lavoro straordinario non dovrà superare le 90 ore mensili in caso di sosta in porto, tale limite è elevato a 120 ore mensili in caso di navigazione.
Art. 14 - Indennità perdita corredo personale
In caso di perdita di tutti gli effetti personali, o per la maggior parte di essi, per fatto della nave o altro sinistro, il personale ha diritto all'indennizzo da parte dell'armatore del danno subito entro i limiti massimi seguenti:
- Comandante - Dir. macchina: € 500;
- restante equipaggio: € 400.
Per le perdite parziali gli importi sopra indicati saranno proporzionalmente ridotti.
Il vitto è a carico dell'armatore e deve essere consumato a bordo; i generi alimentari devono essere di buona qualità.
Art. 16 - Indennità sostitutiva della panatica
Durante l'imbarco nel caso in cui la nave armata non possa fornire servizio di cucina, oppure nel caso di nave ai lavori senza servizio di cucina o in altri casi particolari in cui non possa essere consumato il vitto a bordo, l'armatore deve corrispondere all'equipaggio, in sostituzione del vitto, un'indennità giornaliera pari ad € 25,00 per ciascun marittimo.
Art. 17 - Panatica convenzionale
In tutti i casi in cui occorre computare la panatica quale coefficiente della retribuzione o considerarla come coefficiente di calcolo per la liquidazione di indennità (ad esempio indennità sostitutiva del preavviso, trattamento di fine rapporto, indennità sostitutiva delle ferie o dei riposi compensativi, indennità giornaliera in corso di målattia o infortunio, 13ª e 14ª mensilità, ecc.) il valore da attribuire alla panatica mensile è determinato in 4,96 euro mensili (per le qualifiche iniziali 3,25 euro mensili).
Sono considerati giorni festivi:
a) tutte le domeniche;
b) l'anniversario della liberazione (25 aprile) e la festa del lavoro (1º maggio);
c) le seguenti ulteriori festività:
- 1º gennaio (Capodanno);
- 6 gennaio (Epifania);
- lunedì di Pasqua;
- 2 giugno;
-- 15 agosto (Assunzione;
- 1º novembre (Ognissanti);
- 8 dicembre (Immacolata Concezione);
- 25 dicembre (Natale);
- 26 dicembre (S. Stefano).
Inoltre sono considerati semi festivi il 24 dicembre e il 31 dicembre.
In caso di prestazione lavorativa il marittimo avrà diritto al riposo compensativo così come previsto dal precedente articolo 7 (Orario di lavoro). Qualora una delle festività nazionali cada in giorno di domenica verranno riconosciute al marittimo una giornata di riposo compensativo e un importo pari ad un ventiseiesimo (1/26) della retribuzione mensile.
Nessun membro dell'equipaggio potrà allontanarsi da bordo senza darne comunicazione al Comandante o a chi lo rappresenti.
Al lavoratore che ne faccia richiesta l'armatore può accordare permessi di breve durata con la corresponsione della retribuzione in caso di giustificati motivi.
Al personale è riconosciuto un periodo feriale di 34 giorni per ogni anno di servizio o pro rata da fruire in giorni di calendario con esclusione delle domeniche e delle altre festività. Qualora per imprescindibili ragioni di servizio, il personale non potesse usufruire in tutto o in parte delle ferie maturate, l'armatore corrisponderà al marittimo all'atto dello sbarco altrettante giornate di indennità sostitutiva pari ad 1/26 della paga conglobata mensile e rateo di gratifica natalizia e pasquale per ogni giornata di ferie non goduta.
Art. 22 - Assicurazione malattia e infortuni e trattamento previdenziale
L'armatore assicurerà i marittimi secondo le vigenti disposizioni di Legge, all'IPSEMA per la malattia e gli infortuni, all'INPS per la parte previdenziale.
A decorrere dal 1º gennaio 2008 i marittimi, compresi i Comandanti e i Direttori di macchina, saranno inoltre assicurati, attraverso il Fondo FANIMAR, in caso di perdita del libretto, perdita titolo professionale Ufficiali e invalidità permanente totale o parziale a seguito infortunio, secondo quanto previsto dall'accordo 20 dicembre 2002 riportato nell'Allegato 24 del CCNL Naviglio Maggiore. I marittimi saranno inoltre assicurati in caso di morte per qualsiasi causa avvenuta a bordo o in franchigia, in applicazione di quanto previsto nell'ultimo accordo di rinnovo dei contratti di lavoro del 5 giugno 2007.
Art. 23 - Condotta dell'equipaggio e disciplina
I membri dell'equipaggio dovranno conformare i loro comportamenti all'ambiente di lavoro proprio delle crociere.
I rapporti gerarchici e la disciplina di bordo saranno regolati dal codice della navigazione e dalle leggi italiane.
I provvedimenti disciplinari applicabili nei confronti del marittimo potranno essere:
- rimprovero verbale;
- rimprovero scritto;
- risoluzione del contratto.
Per le sanzioni più gravi del rimprovero scritto si dovrà - prima dell'applicazione della sanzione - procedere alla contestazione dell'addebito e all'audizione a difesa del marittimo che potrà farsi assistere da un rappresentante sindacale di un'organizzazione firmataria il presente contratto.
Ai fini dell'applicazione della risoluzione del contratto di imbarco è necessario un comportamento del marittimo così grave da far venire meno il rapporto fiduciario. In via meramente esemplificativa:
- ubriachezza a bordo e assunzione di sostanze che possano alterare lo stato psicofisico del marittimo;
- recidiva disobbedienza che abbia già dato luogo ad almeno un provvedimento disciplinare scritto;
- furto e reati contro il patrimonio;
- atti implicanti dolo o colpa grave con danno per l'azienda (es.: danneggiamento dell'unità);
- inosservanza del divieto di fumare a bordo, qualora tale comportamento rischi di causare gravi danni e/o incidenti a persone o cose (nei luoghi in cui sia espressamente vietato);
- rissa o vie di fatto;
- insubordinazione.
I provvedimenti disciplinari durante il periodo di imbarco saranno adottati dal Comandante che li annoterà sul giornale di bordo.
Nei casi di particolare gravità per cui è prevista la sanzione della risoluzione del contratto, il Comandante potrà procedere allo sbarco immediato del marittimo.
Le misure disciplinari che comportino la risoluzione del rapporto di lavoro dovranno essere adottate dopo aver contestato per iscritto al marittimo, la mancanza. Questi dovrà replicare per raccomandata A/R entro 15 giorni dopo essere rientrato nella propria residenza.
Sull'unità si potrà disporre un codice etico comportamentale.
Art. 24 - Risoluzione del rapporto di lavoro
Il contratto di imbarco si risolve con il compimento del periodo di imbarco previsto.
Può essere risolto dall'armatore solo per giusta causa, con corresponsione del solo trattamento di fine rapporto, o giustificato motivo, sia soggettivo che oggettivo, con diritto del marittimo al preavviso:
- per il Comandante e Direttore di macchina 25 giorni;
- per gli Ufficiali 18 giorni;
- per i Sottufficiali e Comuni 12 giorni.
Il rapporto di arruolamento cesserà di diritto in caso di perdita totale dell'unità, o di sua definitiva innavigabilità dichiarata dalla competente autorità, in caso di vendita giudiziaria, per dichiarazione definitiva di inidoneità alla navigazione del marittimo.
Le spese di viaggio per il rientro alla residenza del marittimo saranno a carico dell'armatore con l'eccezione di quelle conseguenti a sbarco per volontà/colpa del marittimo.
Art. 25 - Trattamento di fine rapporto
Alla cessazione del contratto di arruolamento per qualsiasi causa, l'armatore dovrà corrispondere il trattamento di fine rapporto calcolato secondo quanto stabilito dalla Legge 29 maggio 1982, n. 297.
Si indicano quali unici elementi componenti la retribuzione a tale titolo:
- minimo contrattuale mensile;
- rateo gratifica natalizia;
- rateo gratifica pasquale.
La risoluzione del rapporto di lavoro per giustificato motivo e dimissioni deve essere comunicata entro i termini di preavviso di cui all'art. 24.
La mancata comunicazione nei termini sarà sostituita da una indennità pari a tante giornate quante quelle previste dal preavviso e calcolate secondo quanto indicato dal presente articolo per il trattamento di fine rapporto.
Le parti sottoscritte si danno vicendevolmente atto che eventuali controversie che potessero insorgere tra un marittimo e l'armatore sull'interpretazione del presente Contratto saranno composte su base irrituale e secondo equità e buona volontà da un dirigente sindacale - appartenente alle Associazioni sindacali firmatarie del presente contratto - delegato, con delega semplice dal marittimo, e dall'armatore, o da un suo rappresentante e da un conciliatore di comune accordo nominato dalle parti.
Decorsi infruttuosamente 15 giorni dal ricevimento della richiesta di bonario componimento di una parte senza che l'altra parte abbia provveduto alla convocazione del collegio di cui al presente articolo, o, in caso di mancato accordo si potrà adire l'autorità giudiziaria.
Gli operatori sindacali delle sottoscritte Associazioni sindacali potranno visitare a bordo il personale, preavvertendo il Comandante. Queste visite non potranno avvenire quando l'unità sia pronta a muovere, o, nell'immediato del suo rientro in porto.
I passeggeri non dovranno essere coinvolti, in alcun modo, nell'attività sindacale.
Con la stipula del presente contratto il marittimo dovrà versare il contributo sindacale e la quota di servizio in ragione dell'1% su minimo contrattuale.
Inoltre si conviene che la quota di servizio una tantum, per la stipula del presente contratto, è pari per ogni marittimo ad una giornata di retribuzione (1/26mo di minimo contrattuale).
1) Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro ha la durata quadriennale per la parte normativa e biennale per quella economica.
2) Si intenderà tacitamente prorogato di anno in anno qualora una delle parti non lo disdica con lettera raccomandata A/R almeno tre mesi prima della scadenza. In ogni caso il contratto resterà in vigore fino a quando non sarà sostituito da uno successivo dello stesso livello.
3) Il presente contratto ha decorrenza dal 1º agosto 2007.
Art. 29 - Trattamento di miglior favore
Resta fermo l'eventuale migliore trattamento in atto.
Nota a verbale 1
Pari opportunità uomo-donna
Le parti convengono circa l'opportunità di applicare anche nel rapporto di lavoro nautico per il diporto la promozione del lavoro femminile e l'effettiva parità di opportunità uomo-donna.
Nota a verbale 2
Formazione professionale
Le parti convengono sulla necessità di ricercare tutte le opportunità che le normative europee, nazionali e regionali possono offrire per lo sviluppo di attività formative per i marittimi.
I programmi di formazione saranno indirizzati ai marittimi e potranno riguardare materie quali: la sicurezza della navigazione, la prevenzione e la tutela della salute, lo studio della lingua inglese, ecc.
CAPITANERIA DI PORTO
del Compartimento marittimo di
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
Contratto di imbarco
sull'unità denominata "_____ _____ _____ _____" n. di iscrizione _____ _____ _____ _____
L'anno _____ _____ _____ _____ addì _____ _____ _____ _____ del mese di _____ _____ _____ _____ nella Capitaneria di _____ _____ _____ _____ Porto suddetta avanti a me _____ _____ _____ _____ Ufficiale di porto delegato dal Signor _____ _____ _____ _____ Comandante del Porto alla stipulazione dei contratti di arruolamento, sono personalmente comparsi:
- la società armatrice con sede in _____ _____ _____ _____, codice fiscale e partita IVA _____ _____ _____ _____, armatrice dell'unità denominata "_____ _____ _____ _____" di t.s.l. _____ _____ _____ _____lunghezza f.t. m _____ _____ _____ _____ iscritta al n. _____ _____ _____ _____ del _____ _____ _____ _____dell'Ufficio marittimo di _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____;
e/o raccomandatario marittimo con sede in _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____,codice fiscale e partita IVA _____ _____ _____ _____, in nome e per conto della società armatrice con sede in _____ _____ _____ _____, codice fiscale e partita IVA _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____,armatrice dell'unità denominata "_____ _____ _____ _____" di t.s.l. _____ _____ _____ _____lunghezza f.t. m _____ _____ _____ _____ iscritta al n. _____ _____ _____ _____ del _____ _____ _____ _____dell'Ufficio marittimo di _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____;
- il marittimo iscritto nel ruolino che segue:
Ruolino
Cognome e nome | Matricola | ||||
i quali hanno dichiarato:
1) il primo di arruolare ed il secondo di arruolarsi, in servizio dell'unità medesima, con il grado e la paga come ruolino, ed alle condizioni risultanti dal CCNL _____ _____ _____;
2) di stipulare il presente contratto con decorrenza dal _____ _____ _____;
3) di rinunciare, concordatamente ed esplicitamente, alla presenza di testimoni per la stipulazione della presente convenzione di arruolamento.
L'unità si trova attualmente ormeggiata nel porto di _____ _____ _____ in _____ _____ _____
Parametro | Minimo contrattuale 2007 | Minimo contrattuale dal 01/01/2008 | ||
162 | 6º livello | Comandante del diporto | 1.413,23 | 1.446,19 |
162 | 6º livello | Direttore di macchina | 1.413,23 | 1.446,19 |
152 | 5º livello | Capitano del diporto | 1.328,28 | 1.359,27 |
139 | 4º livello | Ufficiale di navigazione | 1.209,26 | 1.237,46 |
133 | 3º livello | Sottufficiale del diporto | 1.157,50 | 1.184,50 |
118 | 2º livello | Comune del diporto | 1.031,92 | 1.055,98 |
100 | 1º livello | Qualifiche iniziali | 870,80 | 891,11 |
Allievo ufficiale | 870,80 | 891,11 |