S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
Per la disciplina economica e normativa successiva all'accordo quadro 01/07/2015 si rinvia al CCNL " Marittimi" - Settore "Marittimi".
CCNL del 05/06/2007
MARITTIMI - CAPITANI DI LUNGO CORSO E DIRETTORI DI MACCHINA
Contratto collettivo nazionale di lavoro 05/06/2007
Capitani di lungo corso al comando e capitani di macchina alla direzione di macchina di navi dell'armamento libero
Decorrenza: 05/06/2007
Scadenza normativa: 31/12/2010
Scadenza economica: 31/12/2008
CONFITARMA
Associazione italiana dell'armamento di linea (FEDARLINEA)
e
FILT-CGIL
FIT-CISL
UILTRASPORTI
USCLAC
U.N.C.Di.M. con l'assistenza della FNDAI
Campo di applicazione del CCNL
Contratto collettivo nazionale di lavoro per capitani di lungo corso al comando e per capitani di macchina alla direzione di macchina delle navi dell'armamento libero e delle società del gruppo Tirrenia non in regolamento organico e della società Almare:
- da passeggeri superiori a 50 t.s.l.;
- da crociera;
- da carico e traghetti passeggeri/merci superiori a 3.000 t.s.l.
Premessa
Premesso che il comandante ricopre il ruolo individuato dal Codice della navigazione che comporta un elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale, le parti convengono debba essergli riconosciuto un trattamento contrattuale adeguato alla rilevanza delle sue funzioni e responsabilità, e stipulano il presente contratto collettivo che si intende sostitutivo dei contratti collettivi nazionali di lavoro 26 novembre 1991, 29 maggio 1995 e 13 giugno 1997.
Nell'intento di riconoscere al un trattamento economico e normativo che tenga conto della sua posizione gerarchica a bordo delle navi e delle rilevanti funzioni tecniche che è chiamato a svolgere, pur non assumendo la responsabilità della spedizione, nonché delle elevate conoscenze professionali a lui richieste, le parti provvedono a stipulare il presente contratto che si intende sostitutivo dei cc.cc.nn.l. 26 novembre 1991, 29 maggio 1995 e 13 giugno 1997.
Le parti si danno reciprocamente atto che, quale espresso presupposto di conclusione e stipulazione del presente rinnovo del CCNL e dei precedenti rinnovi dei cc.cc.nn.l., è stato tra esse voluto e pattuito un vincolo di stretta inscindibilità fra tutte le pattuizioni previste nei suddetti rinnovi.
Tutto ciò nel preciso e dichiarato riconoscimento che le pattuizioni tutte contenute nel presente accordo, così come le precedenti, sono avvenute tenendo conto della legislazione vigente e costituiscono, rispetto a quest'ultima, trattamento, nel suo complesso, sicuramente di miglior favore per i lavoratori.
Le parti si danno, infatti, reciprocamente atto che, ove per ipotesi si potesse presupporre per alcuni istituti una interpretazione restrittiva della vigente legislazione a ciò ha fatto riscontro una compensazione con l'acquisizione di maggiori benefici in altri aspetti della disciplina normativa contrattuale liberamente sottoscritta.
Le parti convengono, inoltre, che nei risultati contrattuali complessivamente conseguiti si è tenuto conto della volontà delle OO.SS. di acquisire miglioramenti economici e normativi conformi alle esigenze e alla specificità del settore convenendo sul valore omnicomprensivo del costo contrattuale.
In considerazione di quanto precede, le parti si danno reciprocamente atto che eventuali pretese derivanti dalla interpretazione delle leggi vigenti al momento della stipula e/o di clausole e istituti che siano difformi alla contrattazione collettiva del settore sono in contrasto con le finalità conseguite e pertanto comporteranno per le aziende il diritto a considerare i suddetti miglioramenti anche a fronte di eventuali pretese.
Definizioni
A) Il termine "armatore" usato nel testo del presente contratto oltre ad avere il suo proprio significato, è indicativo e sostitutivo dei termini: Società di navigazione - Compagnia di navigazione ed in generale qualsiasi impresa che gestisce navi ed assume gli equipaggi.
B) Il termine "comandante" usato nel testo del presente contratto, definisce e qualifica il capitano di lungo corso in possesso del titolo professionale, al comando nave, come configurato dall'art. 123, lett. a) e b), 1º comma del Codice della navigazione e dagli artt. 248-249 del regolamento della navigazione marittima al C.d.N.
C) Il termine "direttore di macchina" usato nel testo del presente contratto, definisce e qualifica il capitano di macchina in possesso del titolo professionale, alla direzione di macchina, come configurato dall'art. 123, lett. a) e b), 2º comma del Codice della navigazione e dagli artt. 265-266 del regolamento della navigazione marittima al C.d.N.
D) La parola "nave", usata nel corso del presente contratto, è sostitutiva dei termini "piroscafo", "motonave", "turbonave".
Art. 1 - Tipi di contratto d'imbarco
Il rapporto di lavoro del comandante o direttore di macchina può essere costituito con uno dei seguenti tipi di contratto:
a) per un dato viaggio o per più viaggi;
b) a tempo determinato;
c) a tempo indeterminato.
Il contratto di imbarco, da stipularsi avanti l'Autorità marittima, è redatto ai sensi dell'art. 332 del Codice della navigazione in conformità dei modelli:
a) Mod. V - Contratto a viaggio:
b) Mod. T.D. - Contratto a tempo determinato;
c) Mod. T.I. - Contratto a tempo indeterminato.
Allegati al presente contratto.
Art. 2 - Contratto di imbarco a viaggio
Il contratto di imbarco a viaggio è valido per la durata del viaggio o dei viaggi in esso previsti e non può essere stipulato per durata superiore a 4 mesi.
Per viaggio si intende il complesso delle traversate tra porto o porti di caricazione e porto di ultima destinazione, oltre all'eventuale traversata in zavorra, per raggiungere il porto di caricazione.
Il contratto a viaggio si esaurisce, dopo la discarica, nel porto di ultima destinazione.
Per le navi ad itinerario circolare sarà considerato porto di ultima destinazione quello capolinea.
Qualora per concorde volontà delle parti il comandante o direttore di macchina non venga congedato nel porto di ultima destinazione, il contratto si intende prorogato per un ulteriore viaggio e così di seguito sino al compimento del periodo previsto al par. 1 del presente articolo.
Se in forza di più contratti a viaggio, il comandante o direttore di macchina presta ininterrottamente servizio alle dipendenze dello stesso armatore per un tempo superiore a 5 mesi, il rapporto di lavoro è regolato dalle norme concernenti il contratto a tempo indeterminato con diritto al riconoscimento di tutta l'anzianità di servizio maturata con i precedenti contratti di imbarco.
Agli effetti del paragrafo precedente la prestazione del servizio è considerata ininterrotta quando tra la cessazione di un contratto di imbarco e la stipulazione di quello successivo intercorre un periodo non superiore ai 90 giorni.
Nel caso di sbarco per malattia o infortunio, il periodo di 90 giorni decorrerà dalla data di guarigione dall'infortunio o dal termine del periodo di cura della malattia.
Art. 2 bis - Contratto d'imbarco a tempo determinato
Le parti in relazione a quanto previsto dall'art. 326 cod. nav. che, tra le tipologie di contratti di arruolamento prevede quella a tempo determinato, nell'intento di adeguare questa normativa all'attuale organizzazione del lavoro a bordo contemporaneamente realizzando condizioni inscindibili e di miglior favore hanno convenuto:
1. ferma restando la disciplina di cui all'art. 326 del codice della navigazione 1º, 2º e 3º comma, il singolo contratto di arruolamento a tempo determinato può avere una durata non superiore a quattro mesi. In relazione alla minor durata sopra specificata, si conviene che, in caso di intervallo tra successivi contratti di arruolamento a tempo determinato inferiore a sessanta giorni, il contratto di arruolamento si considera a tempo indeterminato solo in caso in cui complessivamente, in virtù della sua durata e delle singole interruzioni inferiori a 60 giorni, si raggiunga l'arco temporale superiore ad un anno. Se il termine del contratto di arruolamento scade in corso di viaggio, il contratto stesso si intende prorogato fino al porto di ultima destinazione;
2. il rapporto derivante dal contratto di arruolamento a tempo determinato si instaura al momento dell'imbarco e si estingue al momento dello sbarco;
3. il lavoratore marittimo, al momento dello sbarco, percepisce tutte le indennità maturate durante il periodo del contratto di arruolamento (come il t.f.r., l'indennità sostitutiva di ferie e riposi non goduti) e, dopo lo sbarco, è iscritto al turno a cui ha diritto.
Art. 3 - Contratto a tempo indeterminato
Il contratto d'imbarco a tempo indeterminato deve essere espressamente stipulato all'inizio del rapporto di lavoro ovvero può risultare di diritto costituito come conseguenza di precedenti contratti a viaggio come indicato dall'art. 2, comma 5.
Il periodo contrattuale di imbarco per il comandante o direttore di macchina non in c.r.l. è di mesi 4 che da parte dell'armatore è prorogabile di 30 giorni e riducibile di 30 giorni.
Il comandante o direttore di macchina non è soggetto ad uno specifico orario di lavoro e sarà escluso dal servizio di guardia quando siano imbarcati tre ufficiali.
Qualora per cause di forza maggiore mancasse uno degli ufficiali abilitato alla guardia prescritti dalla tabella minima di armamento e conseguentemente il comandante o il dovesse disimpegnare in sua sostituzione il servizio di guardia in navigazione secondo le risultanze del giornale nautico, avrà diritto oltre al proprio normale trattamento economico, al minimo contrattuale conglobato dell'ufficiale mancante maggiorato del 7% (sette %).
Art. 5 - Incarico temporaneo a terra
Il comandante o direttore di macchina potrà essere destinato a prestare servizio temporaneo a terra per conto dell'armatore, o su navi in corso di allestimento, o costruzione, o su navi in disarmo, o presso cantieri, stabilimenti industriali, nel qual caso l'armatore curerà che le attribuzioni affidategli siano adeguate al grado.
Durante tale periodo il comandante o direttore di macchina percepirà lo stipendio mensile di cui all'art. 34 ed una indennità pari al 37 % del minimo contrattuale conglobato.
Maturerà la gratifica natalizia di cui all'art. 37, la gratifica pasquale di cui all'art. 38, nonché le ferie di cui all'art. 48 e l'anzianità di servizio agli effetti previsti dal presente contratto.
Se per esigenze di servizio il comandante o direttore di macchina dovesse prestare la propria opera nelle giornate di sabato, domenica o festivi, maturerà per ogni giorno in detta posizione una giornata di riposo compensativo.
Il servizio prestato in località diversa dalla propria provincia di residenza verrà considerato "Missione" e regolato dalle norme di cui al successivo art. 6 fermo restando quanto previsto al par. 2 del presente articolo.
Art. 6 - Missioni e viaggi di servizio - Ingaggio
L'armatore è tenuto a rimborsare al comandante o direttore di macchina le spese documentate di viaggio, vitto e alloggio, nei limiti della normalità, sostenute in missione o per viaggi comunque effettuati per cause di servizio sia in Italia che all'estero, nonché ogni altra spesa fatta per l'esecuzione dell'incarico ricevuto.
Durante tale periodo il comandante o direttore di macchina percepirà lo stipendio mensile di cui all'art. 34 ed una indennità pari al 37 % del minimo contrattuale conglobato.
Maturerà la gratifica natalizia di cui all'art. 37, la gratifica pasquale di cui all'art. 38, nonché le ferie di cui all'art. 48 e l'anzianità di servizio agli effetti previsti dal presente contratto.
Se per esigenze di servizio il comandante o direttore di macchina dovesse prestare la propria opera nelle giornate di sabato, domenica o festivi, maturerà per ogni giorno in detta posizione una giornata di riposo compensativo.
Al comandante o direttore di macchina spetta la prima classe per il viaggio per mare, la prima classe con eventuale supplemento rapido ovvero vagone letto per i viaggi in ferrovia, la classe turistica per il viaggio in aereo.
Nel caso in cui l'imbarco sia preceduto da un periodo di ingaggio il comandante o il avrà diritto per tale periodo, sempre che abbia mantenuto l'impegno ad imbarcarsi, al minimo contrattuale mensile di cui all'art. 35 e il relativo periodo sarà considerato ai fini del trattamento di fine rapporto.
L'armatore è inoltre tenuto a rimborsare al comandante e al le spese documentate di viaggio, vitto e alloggio, nei limiti della normalità sostenute all'imbarco, dal luogo di ingaggio fino a bordo, e allo sbarco, dal bordo fino al luogo di residenza.
Art. 7 - Risoluzione di diritto del contratto di imbarco
Qualunque sia il tipo di contratto di imbarco, esso si risolve di diritto a norma dell'art. 343 del Codice della navigazione.
La risoluzione del contratto di imbarco ai sensi del presente articolo non pregiudica i diritti del comandante o del a percepire il trattamento di fine rapporto e l'indennità sostitutiva del preavviso nelle misure previste nel presente contratto. L'indennità sostitutiva del preavviso non sarà dovuta qualora la risoluzione avvenga per fatto imputabile al comandante o direttore di macchina.
Nel caso di risoluzione del contratto di imbarco per naufragio, le indennità di cui al precedente comma spettano al comandante o direttore di macchina in aggiunta all'eventuale indennità di disoccupazione per naufragio.
Art. 8 - Risoluzione del contratto di imbarco a viaggio
Il contratto di imbarco a viaggio cessa di diritto con il compimento del viaggio o dell'ultimo dei viaggi in esso previsti.
Il rientro al luogo di residenza è regolato dalle norme di cui all'art. 6 del presente contratto.
Il comandante o direttore di macchina ha facoltà, salvo quanto previsto dal Codice della navigazione, di risolvere il contratto di imbarco a viaggio prima della partenza e/o prima del compimento del viaggio osservando i seguenti termini di preavviso:
a) prima della partenza da porto nazionale:
- con preavviso di cinque giorni;
b) prima della partenza da porto estero:
- con preavviso di quindici giorni.
Il preavviso può essere dato a mezzo telegramma, fonogramma, telex, anche in navigazione.
Le spese del rimpiazzo e quelle del rientro al luogo di residenza sono a carico del comandante o direttore di macchina.
Alla risoluzione del contratto a viaggio sarà corrisposto al comandante o direttore di macchina oltre alle competenze retributive normali, il trattamento di fine rapporto stabilito dal successivo art. 12 del presente contratto.
L'armatore ha facoltà di risolvere il contratto a viaggio prima del compimento del viaggio, corrispondendo al comandante o al le seguenti indennità:
A) se la risoluzione avviene nel porto di imbarco prima della partenza:
a) se la presumibile durata del viaggio è inferiore a 45 giorni: tante giornate di indennità calcolata con gli elementi di retribuzione previsti dall'art. 9 quanti sono i giorni della presumibile data del viaggio;
b) se la presumibile durata del viaggio è di almeno 45 giorni: 45 giorni di indennità calcolata con gli elementi di retribuzione previsti dall'art. 9;
B) se la risoluzione avviene dopo la partenza, oltre al trattamento di fine rapporto di cui al par. 3 del presente articolo, saranno liquidate tante giornate di indennità calcolate con gli elementi di retribuzione previsti dall'art. 9 quanti sono i giorni della presumibile durata residua del viaggio. Il rientro al luogo di residenza è regolato dalle norme di cui all'art. 6, par. 3 del presente contratto.
Lo sbarco per malattia o infortunio risolve il contratto di imbarco a viaggio. Al comandante o direttore di macchina sarà corrisposto il trattamento di fine rapporto.
Art. 9 - Risoluzione del contratto di imbarco a tempo indeterminato e a tempo determinato
Il contratto di imbarco a tempo indeterminato e il contratto d'imbarco a tempo determinato possono essere risolti:
a) per volontà dell'armatore;
b) per volontà del comandante o direttore di macchina;
c) per forza maggiore o giusta causa;
d) per prolungata permanenza all'estero;
e) per colpa del comandante o direttore di macchina.
A) Risoluzione per volontà dell'armatore
Il contratto di imbarco a tempo indeterminato e il contratto d'imbarco a tempo determinato possono essere risolti dall'armatore in qualunque tempo e qualunque luogo (art. 345 C.d.N.) corrispondendo al comandante o al le competenze spettanti sino alla data dello sbarco ed osservando i termini di preavviso appresso indicati:
- 30 giorni nel caso di anzianità di servizio inferiore ad un anno presso lo stesso armatore;
- 45 giorni nel caso di anzianità di servizio superiore ad un anno presso lo stesso armatore.
Il preavviso deve essere notificato per iscritto oppure a mezzo telegramma, fonogramma, telefax, anche in navigazione.
È sempre in facoltà dell'armatore di sostituire, in tutto o in parte, il preavviso con la corresponsione di una indennità pari ad 1/30 (un trentesimo) di:
- stipendio di cui all'art. 34;
- rateo della gratifica natalizia di cui all'art. 37;
- rateo della gratifica pasquale di cui all'art. 38;
- panatica convenzionale di cui all'art. 40, per ogni giorno di preavviso non osservato.
Il rientro del comandante o direttore di macchina al luogo di residenza sarà effettuato a spese dell'armatore con le modalità previste all'art. 6, par. 3.
B) Risoluzione per volontà del comandante o direttore di macchina
Il comandante o direttore di macchina ha facoltà di risolvere il contratto di imbarco a tempo indeterminato o il contratto d'imbarco a tempo determinato in qualsiasi porto prima del compimento del normale periodo di avvicendamento di cui all'art. 3 con un preavviso di 15 giorni.
Il preavviso può essere dato a mezzo telegramma, fonogramma, telefax anche in navigazione.
Al comandante o direttore di macchina saranno corrisposte le competenze spettantigli sino alla data dello sbarco.
Al comandante o direttore di macchina che non osservi i termini di preavviso indicati nella lett. B), par. 1 del presente articolo, saranno trattenute altrettante giornate di indennità sostitutiva.
Le spese di rientro al luogo di residenza sono a carico del comandante o direttore di macchina nonché, in caso di sbarco all'estero, anche le spese di rimpiazzo.
C) Risoluzione per forza maggiore o giusta causa
Quando la risoluzione del contratto a tempo indeterminato o del contratto d'imbarco a tempo determinato avvenga in conseguenza di uno dei casi sottoindicati, il comandante o il , od i suoi aventi causa, avrà diritto oltre alle competenze spettantigli sino alla data dello sbarco, ad una indennità sostitutiva del preavviso in misura pari alla metà di quella prevista alla lett. A) del presente articolo:
- casi di risoluzione di diritto indicati nell'art. 343 del Codice della navigazione;
- interdizione del commercio;
- disarmo per qualsiasi causa;
- avvicendamento dopo il periodo contrattuale di imbarco previsto agli artt. 2-bis e 3. In tale caso l'indennità sostitutiva del preavviso in misura pari alla metà di quella prevista alla lett. A) del presente articolo, verrà corrisposta qualora il comandante o il non venisse imbarcato dopo il periodo di riposo ed una franchigia di 30 giorni.
D) Risoluzione per prolungata permanenza all'estero
Se il comandante o direttore di macchina rimane lontano dai porti nazionali per un periodo ininterrotto di 8 mesi e non sia iniziato o ordinato il viaggio di ritorno ad uno di questi porti per le normali vie di traffico, il comandante o il ha facoltà di risolvere il contratto di imbarco a tempo indeterminato dando all'armatore un preavviso di 15 giorni e questi abbia potuto provvedere alla sostituzione.
Il preavviso deve essere notificato per iscritto, oppure a mezzo telegramma, fonogramma, telefax, anche in navigazione.
Al comandante o direttore di macchina oltre alle competenze spettantigli all'atto dello sbarco, sarà corrisposta l'indennità sostitutiva del preavviso nella misura prevista alla lett. A) del presente articolo.
Il rientro del comandante o direttore di macchina al luogo di residenza viene effettuato a spese dell'armatore con le modalità previste all'art. 6, par. 3.
Qualora il viaggio di rientro non sia ancora iniziato e l'armatore lo richieda, il comandante o il sarà tenuto a continuare il servizio per un ulteriore periodo massimo di due mesi verso la corresponsione di un supplemento pari al 25 % dello stipendio di cui all'art. 34.
Per le navi stazionarie nelle zone tropicali, per quelle la cui navigazione si effettua per una serie ininterrotta di viaggi nelle zone predette e per le navi che esercitano traffici tra Suez ed il Golfo Persico, il comandante o il non potrà essere obbligato a continuare nel servizio oltre il termine di 6 mesi.
E) Risoluzione per colpa del comandante o direttore di macchina
La risoluzione del contratto di imbarco per colpa del comandante o direttore di macchina non è soggetta all'osservanza di alcun termine di preavviso.
Il comandante o direttore di macchina sarà liquidato delle sue competenze sino al giorno dello sbarco.
Le spese di rientro al luogo di residenza sono a carico del comandante o direttore di macchina e, ove ne ricorrano gli estremi di diritto, egli è tenuto al risarcimento dei danni cagionati all'armatore.
Durante il periodo di prova, ai fini dell'ammissione al regime di continuità del rapporto di lavoro prevista dalla successiva Parte terza, il contratto di imbarco può essere risolto dall'armatore in qualsiasi porto, corrispondendo al comandante o direttore di macchina, le competenze spettantigli sino alla data dello sbarco e il trattamento di fine rapporto con un minimo pari all'ammontare di 30/30 di retribuzione annua utile calcolata secondo le modalità indicate al successivo art. 12.
Il contratto di imbarco, durante il periodo di prova, può essere risolto anche dal comandante o direttore di macchina con preavviso scritto di 15 giorni e con diritto alle competenze spettantigli sino alla data dello sbarco. Il preavviso può essere dato, anche in navigazione, a mezzo telegramma, fonogramma, telefax. L'armatore ha la facoltà di trattenere tante giornate di indennità sostitutiva del preavviso per ogni giorno di preavviso non rispettato.
Il rientro al luogo di residenza è regolato dalle norme di cui all'art. 6, par. 3 del presente contratto.
Art. 11 - Risoluzione per grave motivo personale
In caso di grave motivo personale, da documentare entro quindici giorni dallo sbarco, il comandante o il potrà chiedere la sostituzione in qualsiasi porto sia in Italia che all'estero.
Per "grave motivo personale" si intende:
a) morte di padre, madre, coniuge o figli;
b) grave malattia con imminente pericolo di vita per le persone di cui al punto a);
c) casi di particolare gravità da sottoporre all'approvazione dell'armatore.
L'armatore dovrà provvedere alla sostituzione del comandante o direttore di macchina con la massima sollecitudine.
Allo sbarco saranno liquidate al comandante o direttore di macchina le competenze spettantigli.
Nel caso a) del par. 2) del presente articolo le spese di rimpatrio saranno a carico dell'armatore.
Art. 12 - Trattamento di fine rapporto
Alla cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa l'armatore corrisponderà al comandante o direttore di macchina o agli aventi diritto, il trattamento di fine rapporto calcolato secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalle norme della Legge 29 maggio 1982, n. 297. In particolare ai sensi del 2º comma dell'art. 4 della citata Legge, la retribuzione utile è costituita esclusivamente dai seguenti elementi:
- minimo contrattuale conglobato mensile di cui all'art. 35;
- aumenti per anzianità nella qualifica di cui all'art. 18 se il comandante o direttore di macchina è in c.r.l.;
- rateo della gratifica natalizia;
- rateo della gratifica pasquale;
- panatica convenzionale di cui all'art. 40.
La frazione di mese uguale o superiore a 15 giorni è calcolata come mese intero, trascurando le frazioni inferiori.
Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro per naufragio si applicano le norme di Legge in vigore.
Il naufragio non costituisce di per sé giustificato motivo di automatica cancellazione dalla continuità del rapporto del comandante o direttore di macchina interessato.
Art. 14 - Contributi sindacali
Il comandante e il potranno far pervenire all'armatore una lettera di autorizzazione a trattenere sulle sue competenze mensili le quote del contributo sindacale associativo.
Le aziende armatoriali, nel trasferire i contributi alle Organizzazioni sindacali beneficiarie, daranno l'elenco nominativo dei versanti, con l'indicazione del periodo a cui i contributi si riferiscono.
La lettera di delega dovrà essere redatta come segue:
Oggetto: Delega per versamento contributi sindacali
Con riferimento all'art. 14 del contratto collettivo di lavoro, chiedo di voler versare per mio conto all'Organizzazione sindacale _____ _____ _____ _____ a titolo di contributo sindacale, dandomene debito sul mio statino paga, l'importo di euro _____ _____ _____ _____ mensili con decorrenza dal mese di _____ _____ _____ _____
Distinti saluti.
Firma del comandante/
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
Art. 15 - Contrattazione di secondo livello
Conformemente a quanto previsto in materia di Protocollo interconfederale del 23 luglio 1993, viene istituito il secondo livello di contrattazione in sede aziendale.
Art. 16 - Applicabilità delle norme sulla continuità del rapporto di lavoro - c.r.l.
Gli armatori che gestiscono almeno tre navi devono applicare le norme sulla continuità del rapporto di lavoro (c.r.l.) ad un numero di comandanti e di direttori di macchina che sia sufficiente a coprire il normale avvicendamento degli stessi. L'eventuale maggior fabbisogno potrà essere coperto da comandanti o direttori di macchina non in regime di continuità.
Gli armatori che gestiscono meno di tre navi devono applicare le norme sulla continuità del rapporto di lavoro (c.r.l.) ad almeno un comandante e un per nave senza obbligo di riserva.
Ai fini di cui sopra per armatore si intende anche un gruppo di società e/o compagnie consorziate con un unico Ufficio marittimo.
L'applicazione della normativa sulla continuità del rapporto di lavoro è comunque soggetta al superamento del periodo di prova di cui all'art. 17 e sarà comunicata per iscritto ai comandanti o direttori di macchina interessati.
Art. 16 bis - Premio di fidelizzazione alternativo al regime di continuità (c.r.l.)
Le aziende che hanno iscritti in c.r.l. comandanti e direttori di macchina in numero sufficiente a coprire il normale avvicendamento, saranno escluse dal regime di fidelizzazione, non potendosi ammettere, di norma, regimi misti che combinino applicazioni parziali della c.r.l. e del premio di fidelizzazione.
In alternativa alla continuità del rapporto di lavoro, le aziende, intendendosi per tali anche un gruppo di società e/o compagnie consorziate con un unico ufficio marittimo e con turno particolare unico, possono corrispondere ai comandanti e direttori di macchina un "premio di fidelizzazione" nella misura sottoindicata, al raggiungimento di 24 mesi complessivi di imbarchi consecutivi sulle navi della stessa azienda o gruppo armatoriale, intendendo per tali quelli effettuati senza imbarchi intermedi su navi di altre aziende:
- comandante : € 3.300,00;
- direttore di macchina: € 3.100,00.
Alla disposizione di cui al punto 1 è ammessa deroga tramite accordo sindacale a livello nazionale. In tal caso, i comandanti e i direttori di macchina in c.r.l. e quelli che beneficiano del premio di fidelizzazione concorrono alla copertura del numero previsto all'art. 16, punto 1, del presente contratto.
Art. 17 - Periodo di prova ai fini dell'ammissione in c.r.l.
Ai comandanti o direttori di macchina potrà venire fissato un periodo di prova ai fini dell'ammissione alle norme sulla continuità del rapporto di lavoro che in ogni caso non dovrà superare i 6 mesi e dovrà risultare da atto scritto alla stipulazione del contratto di imbarco.
Il periodo di prova sarà riconosciuto a tutti gli effetti per la determinazione dell'anzianità di servizio.
Quando l'armatore riassume in servizio un comandante o direttore di macchina che sia già stato in c.r.l. la prova non sarà ripetuta a meno che siano trascorsi tre anni dall'ultimo sbarco del comandante o direttore di macchina da una nave dello stesso armatore e purché l'ultimo sbarco non sia stato determinato da colpa del comandante o direttore di macchina.
L'armatore è tenuto a comunicare al comandante o direttore di macchina il risultato della prova per iscritto entro 30 giorni dalla scadenza del termine stabilito al par. 1. In difetto di questa comunicazione la prova si intenderà superata ed al comandante o al verranno applicate le norme sulla continuità del rapporto di lavoro (c.r.l.).
Il comandante o direttore di macchina di nuova nomina, già primo ufficiale in c.r.l. presso lo stesso armatore, che non abbia superato la prova verrà reintegrato nel grado precedente.
A partire dall'inizio del secondo anno di anzianità aziendale dopo l'ammissione in continuità di rapporto di lavoro e successivamente al compimento di ciascun biennio di anzianità nella qualifica in continuità di rapporto di lavoro presso lo stesso armatore e con effetto dal primo giorno del mese successivo, al comandante o direttore di macchina verrà corrisposto un aumento nella misura indicata nell'Allegato 13, fino ad un massimo di otto bienni.
Il periodo di prova di cui all'art. 17 se superato sarà considerato ai fini della determinazione degli aumenti di anzianità.
Nota relativa ai comandanti
Fino al 31 dicembre 1980 l'anzianità è riferita all'effettivo periodo di imbarco.
Disposizione transitoria relativa ai direttori di macchina
Ai fini del coordinamento della norma di cui al presente articolo, si procederà a computare, per la determinazione dei bienni di anzianità maturata fino al 31 dicembre 1981, l'anzianità di imbarco nella qualifica in c.r.l., presso lo stesso armatore. A partire dal 1º gennaio 1982 gli scatti di anzianità matureranno in relazione all'anzianità in c.r.l. nella qualifica con l'azienda.
Art. 19 - Periodo di imbarco in c.r.l.
Il periodo contrattuale di imbarco per il comandante o direttore di macchina in c.r.l. è di mesi 4 che da parte dell'armatore è prorogabile di giorni 30 e riducibile di giorni 30.
Particolari deroghe alla durata del periodo di imbarco di cui al par. 1 del presente articolo potranno essere concordate con le Organizzazioni sindacali firmatarie, in sede aziendale, qualora particolari condizioni operative lo rendessero necessario.
Il comandante o direttore di macchina che ha completato il periodo contrattuale di imbarco sbarcherà per "rotazione sociale" onde poter fruire del periodo di riposo garantito di cui al successivo art. 20.
Art. 20 - Periodo di riposo in c.r.l.
Il comandante o direttore di macchina in c.r.l. avrà diritto ad un periodo di riposo dalla data dello sbarco, escluso il tempo impiegato per il rimpatrio, corrispondente a tante giornate quanti sono stati i riposi compensativi maturati e non fruiti durante l'imbarco per domeniche, festività, ferie, sabati salvo quanto previsto dai successivi parr. 2 e 3.
Detto riposo sarà usufruito per altrettanti giorni di calendario, con esclusione delle domeniche ed eventuali festività infrasettimanali cadenti nel periodo stesso.
Il comandante o direttore di macchina dopo un periodo a terra corrispondente ai riposi compensativi maturati e non fruiti per domeniche, festività, ferie e al 50% dei sabati, sarà disponibile per l'imbarco o per un eventuale incarico temporaneo a terra, salva comunque la facoltà dell'armatore di imbarcarlo o di impiegarlo nei cinque giorni precedenti la scadenza del periodo di riposo summenzionato, nel qual caso avrà diritto al differimento di tali cinque giorni o frazioni in aggiunta al periodo di riposo maturato allo sbarco successivo.
Terminato il periodo di riposo di cui al par. 3 l'eventuale rimanenza del restante 50% dei sabati maturati e non fruiti verrà liquidata con la relativa indennità sostitutiva al reimbarco.
Il comandante o direttore di macchina, che avendo usufruito del periodo di riposo di cui al par. 1, con l'aggiunta delle ferie maturate durante il periodo stesso, non fosse chiamato per l'imbarco o per un eventuale incarico temporaneo a terra, sarà considerato in disponibilità retribuita e percepirà per ogni giorno in tale posizione 1/40 (un quarantesimo) del minimo contrattuale conglobato mensile di cui all'art. 35.
I periodi di malattia retribuiti e infortunio indennizzati, comunicati alle società dalla competente IPSEMA, saranno aggiunti al periodo di riposo e saranno validi agli effetti dell'anzianità di servizio.
Durante il periodo di riposo di cui al par. 1 al comandante o direttore di macchina sarà corrisposta la retribuzione su base mensile così composta:
- minimo contrattuale conglobato;
- scatti di anzianità;
- valore convenzionale della panatica.
Saranno inoltre corrisposti agli aventi diritto gli assegni per il nucleo familiare secondo le vigenti norme di Legge.
Dalla data di rientro al proprio domicilio il comandante o il in c.r.l., sbarcato per grave motivo personale, usufruirà del periodo di riposo maturato e non fruito. Trascorso tale periodo dovrà, se non ancora disponibile all'imbarco, chiedere un periodo di aspettativa di cui all'art. 21.
Al comandante o al sbarcato per grave motivo personale non spetta la disponibilità retribuita di cui al par. 5 del presente articolo.
Al comandante o direttore di macchina in c.r.l. che ne faccia richiesta per giustificati motivi riconosciuti dall'armatore potrà essere concesso un periodo di aspettativa fino a 6 mesi rinnovabile una sola volta. Durante tale periodo non è dovuto alcun trattamento economico e viene sospesa l'anzianità di servizio e la contribuzione previdenziale e assistenziale.
Art. 22 - Indisponibilità all'imbarco per grave motivo personale
Il comandante o il indisponibile all'imbarco per grave motivo personale, da documentare entro quindici giorni, dovrà chiedere un periodo di aspettativa di cui all'art. 21 del presente contratto.
Per "grave motivo personale" si intende quanto stabilito al par. 2 dell'art. 11 del presente contratto.
L'indisponibilità dovrà essere comunicata con telegramma all'atto in cui si verifica e non al momento della chiamata per l'imbarco.
È istituito a cura delle Organizzazioni stipulanti il presente contratto, un Collegio arbitrale cui è demandato il compito di pronunciarsi sui ricorsi che gli siano sottoposti in materia di licenziamento o provvedimenti disciplinari dai comandanti o direttori di macchina in c.r.l.
Il Collegio, che sarà in carica per la durata del presente contratto, rinnovabile, è composto di tre membri di cui uno designato dalla Confederazione italiana armatori o dalla FEDARLINEA, uno dalle Organizzazioni sindacali firmatarie ed uno, con funzioni di Presidente, scelto di comune accordo dalle rispettive Organizzazioni. In caso di mancato accordo sulla designazione del terzo membro, quest'ultimo sarà sorteggiato tra i nominativi compresi in apposita lista di nomi non superiori a sei, preventivamente concordata, o, in mancanza di ciò sarà designato - su richiesta di una o di entrambe le Organizzazioni predette - dal Presidente del Tribunale di Roma.
Alla designazione del supplente del Presidente si procederà con gli stessi criteri sopra indicati per la scelta di quest'ultimo.
Ognuno dei rappresentanti delle rispettive Organizzazioni può essere sostituito di volta in volta.
La sede del Collegio sarà concordata tra le parti stipulanti.
Le funzioni di segreteria saranno svolte, previo diretto accordo, a cura di una delle Organizzazioni stipulanti.
L'interessato farà pervenire alla Organizzazione sindacale, a mezzo di raccomandata A.R. il ricorso entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento che intende impugnare; l'Organizzazione sindacale a sua volta trasmetterà al Collegio il ricorso sempre a mezzo raccomandata A.R. entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso stesso.
Copia dell'istanza e del ricorso debbono, sempre a mezzo raccomandata A.R. essere trasmessi contemporaneamente, a cura dell'Organizzazione sindacale, alla CONFITARMA o alla FEDARLINEA e, per conoscenza, all'armatore interessato.
Il Collegio deve riunirsi entro 30 giorni dall'avvenuto ricevimento dell'istanza di cui sopra.
Il Collegio, presenti le parti in causa o, eventualmente, i loro rappresentanti, esperirà, in via preliminare, il tentativo di conciliazione.
Ove non si raggiunga la conciliazione il Collegio, anche in contumacia di una delle parti, emetterà il proprio lodo entro 60 giorni dalla data di riunione di cui al 10º comma, salva la facoltà) del Presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni in relazione a necessità inerenti allo svolgimento della procedura.
Durante il mese di agosto sono sospesi i termini di cui al presente articolo, eccezion fatta per quello della trasmissione del ricorso da parte dell'interessato all'Organizzazione sindacale.
In caso di licenziamento, ove il Collegio arbitrale, con motivato giudizio, lo riconosca ingiustificato ed accolga quindi il ricorso dell'interessato, disporrà contestualmente, a carico dell'armatore, una indennità supplementare delle spettanze contrattuali di fine lavoro computata con i criteri dell'indennità di preavviso, graduabile in relazione alle proprie valutazioni, circa gli eventi che caratterizzano il caso in esame, tra:
- 45 e 90 giorni fino a 3 anni di anzianità di servizio presso lo stesso armatore nella qualifica in c.r.l.;
- 60 e 120 giorni fino a 10 anni di anzianità di servizio presso lo stesso armatore nella qualifica in c.r.l.;
- 75 e 150 giorni oltre 10 anni di anzianità di servizio presso lo stesso armatore nella qualifica in c.r.l.
Le spese relative al Collegio, intendendosi per tali quelle afferenti la partecipazione del Presidente, saranno in ogni caso ripartite al 50 % fra le parti in causa.
Le spese sostenute dagli altri componenti del Collegio saranno a carico delle rispettive parti in causa, qualunque sia il suo esito.
Art. 24 - Risoluzione del contratto di imbarco in continuità di rapporto di lavoro - c.r.l.
La risoluzione del contratto di imbarco a tempo indeterminato non costituisce di per sé motivo di automatica cancellazione dal regime di continuità del rapporto di lavoro.
Art. 25 - Cause di cancellazione dal regime di continuità del rapporto di lavoro - c.r.l.
La cancellazione dal regime di continuità del rapporto di lavoro può avvenire:
a) per volontà dell'armatore;
b) per dimissioni;
c) per limiti di età pensionabile;
d) per cessazione d'attività o liquidazione della Società armatrice oppure per riduzione della flotta o per disarmo superiore a 3 mesi;
e) per inibizione temporanea dell'esercizio professionale dovuta a malattia o infortunio non inferiore a 6 mesi;
f) per dichiarazione definitiva di invalidità o inidoneità;
g) per morte;
h) per grave inadempienza.
La disdetta del rapporto di lavoro, a pena di nullità, deve essere notificata per iscritto e motivata, dalla parte recedente alla controparte, rispettando gli eventuali termini di preavviso di cui ai successivi artt. 26, 27, 29.
È facoltà del comandante o direttore di macchina di ricorrere al Collegio arbitrale di cui all'art. 23 nei casi previsti alle lett. a), d), h) del presente articolo.
Nota - La risoluzione di diritto del contratto di imbarco non costituisce motivo di automatica cancellazione dal regime di continuità del rapporto di lavoro (c.r.l.).
La cancellazione dal regime di c.r.l. per volontà dell'armatore è subordinata alla osservanza dei termini di preavviso sottoindicati:
Anzianità di servizio in c.r.l. | Preavviso Copyright S.I.A. Servizi Informatici Antelmi S.r.l. |
Fino ad 1 anno | 45 giorni |
Da oltre 1 a 5 anni | 70 giorni |
Da oltre 5 a 10 anni | 100 giorni |
Oltre 10 anni | 150 giorni |
Il preavviso deve essere notificato per iscritto.
È sempre facoltà dell'armatore di sostituire, in tutto o in parte, il preavviso con la corresponsione di una indennità pari ad 1/30 (un trentesimo) di:
- stipendio di cui all'art. 34;
- rateo della gratifica natalizia di cui all'art. 37;
- rateo della gratifica pasquale di cui all'art. 38;
- panatica convenzionale di cui all'art. 40, per ogni giorno di preavviso non osservato.
Il periodo di preavviso è conteggiato agli effetti del computo della anzianità anche se il comandante o direttore di macchina viene esonerato dal servizio per il periodo stesso.
Ove la Commissione di conciliazione e arbitrato riconosca che il licenziamento è ingiustificato, il comandante o direttore di macchina ha diritto alla indennità supplementare stabilita all'art. 23, par. 13.
Il rientro del comandante o direttore di macchina al luogo di residenza viene effettuata a spese dell'armatore con le modalità previste all'art. 6, par. 3.
Art. 27 - Cancellazione dal regime di continuità del rapporto di lavoro per dimissioni
Ferma restando l'osservanza degli obblighi derivanti dal contratto di imbarco, le dimissioni devono essere presentate per iscritto, o a mezzo telegramma, fonogramma, telefax, anche in navigazione, con preavviso di 45 giorni.
Al comandante o direttore di macchina dimissionario che non rispetta i termini di preavviso sopraindicati, saranno trattenute altrettante giornate di indennità sostitutiva, salvo il caso in cui il comandante o direttore di macchina venga tenuto in disponibilità retribuita per un periodo superiore a 45 giorni.
In tale ipotesi non potrà essergli trattenuta una somma superiore a 20 giorni di disponibilità retribuita.
Le spese di rientro al luogo di residenza sono a carico del dimissionario.
Alla cancellazione dal regime di continuità del rapporto di lavoro (c.r.l.) per:
a) limiti di età pensionabile;
b) inibizione temporanea dell'esercizio professionale dovuta a malattia o infortunio non inferiore a 6 mesi;
c) invalidità o inidoneità definitiva;
d) morte;
al comandante o direttore di macchina o agli aventi diritto sarà liquidata una indennità sostitutiva del preavviso in misura pari a quella stabilita all'art. 26 del presente contratto.
Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro per cessazione o liquidazione della società armatrice oppure per riduzione della flotta o disarmo previsto superiore a 3 mesi, i termini del preavviso ovvero dell'indennità sostitutiva saranno computati in misura pari a quelli stabiliti all'art. 26 del presente contratto.
Il comandante o direttore di macchina licenziato per riduzione di flotta o disarmo superiore a 3 mesi conserva per la durata di un anno dal giorno della cessazione dal servizio, il diritto di essere riassunto col proprio grado qualora la flotta sia nello stesso anno aumentata. Inoltre nel caso che il disarmo previsto per un periodo superiore a 3 mesi abbia di fatto avuto una durata inferiore, il comandante o il avrà diritto al reinserimento nel regime di c.r.l. con effetto retroattivo.
La risoluzione del rapporto di lavoro di cui al presente articolo sarà effettuata iniziando dai comandanti o direttori di macchina con minore anzianità di servizio nella qualifica presso lo stesso armatore.
Art. 30 - Cancellazione dal regime di continuità del rapporto di lavoro per grave inadempienza
La cancellazione dal regime di c.r.l. per grave inadempienza fra cui, per esempio, l'ingiustificata indisponibilità all'imbarco, sbarco ingiustificato e ingiustificato rifiuto di trasbordo su nave gestita o noleggiata dello stesso gruppo armatoriale nei limiti del periodo di imbarco, ha effetto dal momento in cui ne viene data comunicazione scritta all'interessato senza l'osservanza di alcun termine di preavviso.
Art. 31 - Sbarco per malattia o infortunio
Lo sbarco per malattia o infortunio non risolve la continuità del rapporto di lavoro.
Alla guarigione il comandante o direttore di macchina comunicherà all'armatore a mezzo telegramma seguito da certificato di guarigione la sua disponibilità.
I periodi di malattia o infortunio saranno aggiunti al periodo di riposo e saranno validi agli effetti dell'anzianità di servizio.
In caso di infortunio o grave malattia all'estero che impedisca il rimpatrio in tempi brevi, l'armatore curerà che un familiare raggiunga l'ammalato provvedendo alle spese di viaggio, vitto ed alloggio per tutta la durata della degenza.
Art. 32 - Indisponibilità per malattia o infortunio durante il periodo di riposo
Il comandante o direttore di macchina che durante il periodo di riposo e l'eventuale periodo a disposizione senza incarico, sia dichiarato inabile per malattia o infortunio dalla IPSEMA o, in mancanza, da un Ufficiale sanitario, deve comunicare la sua indisponibilità all'armatore a mezzo telegramma seguito da certificato medico. Alla guarigione il comandante o direttore di macchina comunicherà all'armatore a mezzo telegramma seguito da certificato di guarigione la sua disponibilità.
I periodi di malattia o infortunio saranno aggiunti al periodo di riposo e saranno validi agli effetti dell'anzianità di servizio.
TURNO PARTICOLARE
Art. 32 bis - Istituzione del turno particolare
()
Gli armatori che gestiscono almeno tre navi istituiscono un turno particolare dove iscrivere comandanti e direttori di macchina prelevati a libera scelta dal turno generale o provenienti dal turno particolare previsto nel contratto di imbarco degli equipaggi.
Per l'iscrizione o reiscrizione al turno particolare il marittimo dovrà essere in possesso dei requisiti di categoria ed aver superato un periodo di prova di sei mesi.
Per l'individuazione dei limiti numerici dei marittimi da iscrivere nel turno particolare, valgono le disposizioni di cui all'art. 16-bis, ultimo comma, del presente contratto.
Ai fini di cui sopra per armatore si intende anche un gruppo di società e/o compagnie consorziate con un unico ufficio marittimo.
Art. 32 ter - Periodo di imbarco
Il periodo contrattuale di imbarco è di 4 (quattro) mesi, che, da parte dell'armatore, è prorogabile o riducibile di giorni 30.
Particolari deroghe alla durata del periodo di imbarco di cui al comma 1 del presente articolo potranno essere concordate con le Organizzazioni sindacali firmatarie, in sede aziendale, qualora particolari condizioni operative lo rendessero necessario.
Al termine del periodo di imbarco il comandante o il direttore di macchina in turno particolare verrà sbarcato per "avvicendamento" e verrà automaticamente reiscritto nel turno; conseguentemente il lavoratore sarà liquidato di tutte le competenze maturate, ivi compreso il trattamento di fine rapporto maturato salvo che non abbia aderito a forme di previdenza complementare.
Ai marittimi iscritti al turno particolare è assicurato un periodo di riposo a terra pari almeno al 33% del periodo d'imbarco.
Art. 32 quater - Cancellazione dal turno particolare
Oltre alle infrazioni ai propri doveri di servizio, sono considerati giustificati motivi per la non reiscrizione al turno particolare o la cancellazione dal turno stesso:
a) indisponibilità all'imbarco per grave motivo personale di durata superiore a 30 giorni, nonché l'indisponibilità all'imbarco per malattia di durata superiore a 180 giorni;
b) l'aver superato nell'arco dell'ultimo triennio 360 giorni di malattia indennizzati (cioè coperti dalla assicurazione fondamentale e complementare dell'IPSEMA) anche se dovuti a più interventi morbosi;
c) mancata tempestiva comunicazione della indisponibilità per malattia, infortunio o grave motivo personale da comunicare alla società per telegramma facendo seguire l'invio del documento giustificativo entro due giorni dall'insorgere del motivo;
d) lo sbarco per volontà del marittimo senza giustificato motivo;
e) l'ingiustificata indisponibilità del marittimo al momento della chiamata di imbarco ed il rifiuto del marittimo all'imbarco derivante dalla chiamata;
f) il rifiuto di trasbordare;
g) la temporanea inibizione dall'esercizio professionale;
h) il raggiungimento dei limiti di età previsti per il pensionamento dalle vigenti norme al riguardo;
i) la riduzione della flotta sociale, il disarmo di durata superiore a 90 giorni. In questi casi la non reiscrizione a turno o la cancellazione dal turno sarà effettuata, categoria per categoria, partendo da coloro che hanno minore anzianità di azienda.
La eventuale non reiscrizione, o cancellazione dal turno particolare, verrà comunicata dalla società al marittimo a mezzo di lettera raccomandata nel termine di 30 giorni rispettivamente dalla data di presentazione del libretto di navigazione o dalla data del provvedimento.
Il marittimo può chiedere, entro 15 giorni dalla comunicazione della società, i motivi che hanno determinato il provvedimento della non reiscrizione nel turno particolare o la cancellazione dallo stesso. In tale caso la società risponderà all'interessato entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta.
Le disposizioni di cui all'art. 23 sono estese ai comandanti e direttori di macchina in turno particolare.
Il marittimo che per giustificato motivo non risponde alla chiamata per l'imbarco su una determinata nave, potrà successivamente essere imbarcato, mediante trasbordo, sulla medesima nave o su altra dello stesso tipo adibita alla medesima linea, una volta cessati i motivi che causarono il mancato imbarco.
Si considera contrario allo spirito delle presenti norme la cancellazione e la mancata reiscrizione al turno particolare determinata da motivi di fede religiosa, di credo politico o di appartenenza ad un Sindacato.
Art. 32 quinquies - Scatti di anzianità
()
Il regime di scatti di anzianità di cui all'art. 18 del presente contratto è esteso anche ai comandanti e direttori di macchina in turno particolare.
Per i comandanti e i direttori di macchina in turno particolare lo scatto di anzianità biennale maturerà al compimento di 24 mesi effettivi di imbarco.
Resta ovviamente inteso che il tetto degli otto scatti biennali costituisce la misura massima erogabile dell'istituto di cui trattasi, a prescindere dal regime contrattuale applicato.
La misura e le componenti della retribuzione sono determinate e regolate dal presente contratto.
Lo stipendio del comandante o direttore di macchina è costituito da:
a) minimo contrattuale conglobato mensile di cui all'art. 35;
b) aumenti per anzianità aziendale nella qualifica, di cui all'art. 18 per coloro che sono in regime di c.r.l. e all'art. 32-quinquies per coloro che sono iscritti nel turno particolare.
Art. 35 - Minimo contrattuale conglobato mensile
Il minimo contrattuale mensile viene fissato, con decorrenza:
Dal 1º giugno 2007 | |
Comandante | € 2.887,23 |
Comandante in 2ª (crociere) | € 2.540,26 |
Direttore di macchina | € 2.733,55 |
Direttore di macchina in 2ª (crociere) | € 2.540,26 |
Dal 1º gennaio 2008 | |
Comandante | € 2.954,57 |
Comandante in 2ª (crociere) | € 2.599,51 |
Direttore di macchina | € 2.797,31 |
Direttore di macchina in 2ª (crociere) | € 2.599,51 |
Art. 36 - Indennità di rappresentanza
()
Viene istituita una "indennità di rappresentanza" di euro 33,57 lorde mensili, che verrà corrisposta ai comandanti e direttori di macchina per qualunque tipo di navigazione. Tale indennità verrà elevata a euro 136,86 lorde mensili per tratte di navigazione che superano le due ore tra porto e porto.
Tale indennità non avrà nessun riflesso su altri istituti contrattuali e verrà corrisposta soltanto durante il periodo di imbarco.
Nel mese di dicembre l'armatore corrisponderà in occasione del Natale, una gratifica costituita da una mensilità di stipendio di cui all'art. 34 e panatica convenzionale di cui all'art. 40.
Il comandante o il entrato in servizio o che cessi dal servizio nel corso dell'anno, riceverà la gratifica natalizia in ragione di tanti dodicesimi quanti saranno stati i mesi di servizio.
Per la frazione di mese gli verranno corrisposti i ratei giornalieri.
Nel mese di aprile l'armatore corrisponderà al comandante o al , in occasione della ricorrenza pasquale, una gratifica costituita da una mensilità di stipendio di cui all'art. 34 e panatica convenzionale di cui all'art. 40.
Il comandante o il entrato in servizio nel corso dell'anno o che cessi dal servizio nel corso dell'anno, riceverà la gratifica pasquale in ragione di tanti dodicesimi quanti saranno stati i mesi di servizio. Per le frazioni di mese gli verranno corrisposti ratei giornalieri.
Art. 39 - Indennità di navigazione
Allo scopo specifico ed esclusivo di tenere conto dell'impegno richiesto dalle esigenze della navigazione marittima, nonché del vincolo di permanenza a bordo della nave e del relativo disagio, è istituita per ogni giorno di effettivo imbarco, una indennità di navigazione corrispondente alle misure mensili qui di seguito indicate:
Navi da carico
Dal 1º giugno 2007 | |
Fino a 5.000 t.d.w. | € 1.113,07 |
Da oltre 5.000 a 20.000 t.d.w. | € 1.146,70 |
Da oltre 20.000 a 100.000 t.d.w. | € 1.187,15 |
Oltre 100.000 t.d.w. | € 1.234,19 |
Navi traghetto
Merci/passeggeri
Dal 1º giugno 2007 | |
Fino a 1.500 t.s.l. | € 888,57 |
Da oltre 1.500 a 7.000 t.s.l. | € 917,23 |
Da oltre 7.000 a 20.000 t.s.l. | € 951,63 |
Oltre 20.000 t.s.l. | € 991,75 |
Gli importi sopra elencati vengono ridotti del 20% per navigazione mediterranea.
Per le tratte di navigazione che non superano i trenta minuti tra porto e porto, gli importi sopra elencati vengono ridotti del 25%.
Navi da crociera
Dal 1º giugno 2007 | |
Comandante | € 1.043,40 |
Comandante in 2ª | € 1.036,53 |
Direttore di macchina | € 1.043,40 |
Direttore di macchina in 2ª | € 1.036,53 |
a) In aggiunta alla indennità di navigazione di cui al punto 1, spetteranno ai comandanti e ai direttori di macchina imbarcati su nave cisterna o gasiera o Ore-Oil od Obo adibita al trasporto di materie infiammabili per ogni giorno d'imbarco le seguenti quote giornaliere integrative dell'indennità di navigazione:
- comandante: euro 16,00;
- direttore di macchina: euro 15,00.
b) Quando la nave cisterna o gasiera o Ore-Oil od Obo sosti in un porto per lavori per un periodo superiore a 15 giorni e sia riconosciuta libera da gas, le quote giornaliere integrative della indennità di navigazione di cui alla lett. a) del presente punto 2 non sono dovute per l'ulteriore durata della sosta, e dopo la partenza finché permarrà in tale stato.
Per le navi Obo e Ore-Oil, la corresponsione delle quote giornaliere integrative della indennità di navigazione di cui alla lett. a) del presente punto 2, cessa comunque quando, in possesso di certificato Gas Free, la nave è destinata a carico diverso da prodotti petroliferi.
a) Quando la nave non cisterna o nave cisterna per la quale non sia corrisposta l'indennità di navigazione integrativa di cui al punto 2, lett. a) fosse adibita al trasporto di materie infiammabili ed il carico lordo di tali materie raggiunga almeno il 25% del tonnellaggio di portata (t.d.w.), della nave, oppure quando la nave sia adibita al trasporto di esplosivo ed il carico netto di tale materiale raggiunga almeno una tonnellata, verranno corrisposte ai comandanti ed ai direttori di macchina, in aggiunta all'indennità di navigazione di cui al punto 1, le seguenti quote giornaliere integrative della indennità di navigazione:
- comandante: euro 13,00;
- direttore di macchina: euro 12,00.
a) Nel caso di ininterrotta permanenza all'estero del comandante o direttore di macchina per oltre 120 giorni a contare dall'ora della partenza della nave dall'ultimo porto nazionale, verranno corrisposte al comandante o direttore di macchina, con decorrenza dall'ultimo porto nazionale e fino all'arrivo al primo porto nazionale, in aggiunta alla indennità di navigazione di cui al punto 1, le seguenti quote giornaliere integrative della indennità di navigazione:
- comandante: euro 7,00;
- direttore di macchina: euro 6,00.
b) Agli effetti del presente articolo il periodo di navigazione si considera continuativo all'estero, anche nel caso che la nave approdi in porto nazionale con sosta di durata inferiore a 60 ore. Si considerano non interruttive anche le soste in più porti nazionali che siano complessivamente di durata inferiore a 60 ore.
a) Qualora la nave dovesse navigare o sostare in zone geografiche ove esista un effettivo rischio di guerra, riconosciuto come tale quello per il quale le Società assicuratrici corpo navi richiedono un soprappremio di almeno 0,25 %, verranno corrisposte al comandante o direttore di macchina, in aggiunta alla indennità di navigazione di cui al punto 1, le seguenti quote giornaliere integrative della indennità di navigazione per ogni giorno o frazione di giorno di effettiva permanenza della nave in dette zone o porti:
- comandante: euro 77,00;
- direttore di macchina: euro 72,00.
b) Nel caso di permanenza della nave in zona o porto anzidetti per un periodo di tempo complessivo inferiore a 24 ore, l'indennità di cui alla lett. a) del presente punto 5 sarà corrisposta per una giornata intera.
d) La decorrenza e la cessazione delle quote giornaliere integrative della indennità di navigazione di cui alla lett. a) del presente punto 5, coinciderà con l'inizio e la cessazione dell'applicazione del citato soprappremio assicurativo.
a) Quando la nave approdi in un porto riconosciuto colpito da malattie epidemiche con ordinanza dell'autorità italiana competente, per il periodo che decorre dall'arrivo al porto infetto fino al giorno della libera pratica al porto successivo (ma non oltre i 15 giorni dalla partenza dal porto infetto), verranno corrisposte ai comandanti e direttori di macchina, in aggiunta alle indennità di navigazione di cui al punto 1, le seguenti quote giornaliere integrative della indennità di navigazione:
- comandante: euro 7,00;
- direttore di macchina: euro 6,00.
b) Le quote giornaliere integrative della indennità di navigazione di cui alla lett. a) del presente punto 6 sono dovute pure nell'ipotesi che l'ordinanza sia emanata successivamente alla data dell'arrivo della nave al porto infetto, ma con riferimento al tempo dell'approdo o della permanenza della nave in detto porto.
c) Le quote giornaliere integrative della indennità di navigazione di cui alla lett. a) del presente punto 6 sono dovute pure nell'ipotesi che la spedizione a ruolo equipaggio rechi l'annotazione dell'esistenza di uno stato epidemico di colera o peste, o vaiolo o tifo petecchiale, o febbre gialla, ma occorre che nell'annotazione ricorra testuale l'espressione "epidemia" o "stato epidemico".
d) Quando si manifesti a bordo un caso di colera, di peste, di vaiolo, di tifo petecchiale o di febbre gialla, sono dovute le stesse quote giornaliere integrative di cui alla lett. a) del presente punto 6 dal momento della partenza della nave dall'ultimo porto, ma in ogni caso con decorrenza da non oltre 15 giorni prima della constatazione della malattia, fino al giorno dell'ammissione della nave a libera pratica.
Ad ogni effetto le parti stabiliscono che le quote di indennità di navigazione previste nei punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo non possono essere calcolate nella retribuzione, né in ogni altro istituto che direttamente o indirettamente implichi la retribuzione quale base di calcolo. Tale esclusione è dovuta al fatto che l'ammontare di detta indennità è stato pattiziamente determinato tenendo già conto della sua incidenza economica sui singoli istituti e comunque sul globale trattamento erogato ai comandanti e ai direttori di macchina.
Fermo restando quanto sopra convenuto le parti per quanto possa occorrere precisano che le quote di indennità di navigazione previste nei punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo non possono essere considerate nel calcolo dei riposi compensativi (sabati, domeniche, festività nazionali e infrasettimanali, festività cadenti di domenica, semifestività) e delle relative indennità sostitutive, delle ferie e delle indennità sostitutive delle stesse, della gratifica natalizia e della gratifica pasquale, dell'indennità sostitutiva del preavviso e del trattamento di fine rapporto.
Art. 40 - Valore convenzionale della panatica quale coefficiente della retribuzione
In tutti i casi in cui occorra computare la panatica quale coefficiente della retribuzione o considerarla come coefficiente di calcolo per la liquidazione di indennità (ad esempio: indennità sostitutiva del preavviso; trattamento di fine rapporto; indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi compensativi; indennità giornaliera in caso di malattia o infortunio; gratifica natalizia; gratifica pasquale, ecc.) il valore convenzionale della panatica spettante al comandante o direttore di macchina si intende stabilito nella misura di euro 15,49 mensili.
Art. 41 - Indennità per perdita di corredo personale o di strumenti professionali
In caso di perdita degli effetti personali e/o strumenti professionali per fatto di guerra, avarie o altro sinistro, il comandante o il avrà diritto all'indennità, da parte dell'armatore, del danno subito, entro il limite massimo di euro 2.000,00.
Art. 42 - Assegni per il nucleo familiare
Per gli assegni familiari l'armatore provvederà a norma delle relative leggi.
In particolare, ai sensi della Legge 17 ottobre 1961, n. 1038, gli assegni spettano anche per il periodo di prova, per il periodo di ferie e per quello di preavviso, anche se l'armatore si s1a avvalso della facoltà di sostituire ad esso la relativa indennità.
Art. 43 - Alloggio e vitto - Panatica
L'alloggio del comandante o direttore di macchina deve essere decoroso e corredato di tutte le dotazioni che ne rendano confortevole la abitåbilità.
Il cambio dei corredi di biancheria deve avvenire almeno settimanalmente.
Il vitto deve essere somministrato a cura dell'armatore, confezionato e consumato a bordo, ed i generi alimentari devono essere di buona qualità.
Nei casi speciali in cui non possa essere somministrato il vitto a bordo, l'armatore deve corrispondere il rimborso a piè di lista delle spese sostenute e documentate, ovvero una indennità sostitutiva da concordarsi aziendalmente con le Organizzazioni sindacali.
Il servizio di mensa e cabina per il comandante o direttore di macchina comunque assicurato deve essere effettuato da un cameriere, se esistente.
Art. 44 - Delega per il pagamento di parte dello stipendio
Il comandante o direttore di macchina ha facoltà di delegare una o più persone a riscuotere parte delle sue competenze fino all'80 %.
Per avvalersi di tale facoltà deve presentare all'armatore apposita domanda, con la designazione della persona o delle persone delegate alla riscossione.
Il pagamento delle somme cedute verrà fatto mensilmente a cura dell'armatore, alla persona o alle persone designate dal comandante o direttore di macchina, entro il decimo giorno del mese successivo a quello cui si riferisce lo stipendio.
Sono considerati giorni festivi:
a) tutte 1e domeniche;
b) le festività nazionali (25 aprile - 1º maggio - 2 giugno);
c) le seguenti ulteriori festività:
- 1º gennaio (Capodanno);
- 6 gennaio (Epifania);
- lunedì di Pasqua;
- 15 agosto (Assunzione);
- 1º novembre (Ognissanti);
- 8 dicembre (Immacolata Concezione);
- 25 dicembre (Natale);
- 26 dicembre (Santo Stefano).
Sono considerate semifestive, e cioè festive nelle sole ore pomeridiane, la vigilia di Pasqua e la vigilia di Natale.
Art. 46 - Giorni festivi e sabati durante l'imbarco
()
Al comandante o direttore di macchina per i giorni festivi di cui all'art. 45 e per i sabati saranno riconosciuti altrettanti giorni di riposo compensativo. Per la vigilia di Natale sarà riconosciuta mezza giornata di riposo compensativo.
Per il comandante o direttore di macchina non in c.r.l. i riposi compensativi maturati e non fruiti durante l'imbarco saranno indennizzati all'atto dello sbarco mediante il pagamento dell'indennità sostitutiva di cui al successivo art. 49.
Art. 47 - Festività nazionali od altre festività normalmente infrasettimanali cadenti di domenica
Qualora una delle festività nazionali od una delle altre festività normalmente infrasettimanali cada in giorno di domenica è dovuta, oltre al trattamento spettante ai sensi del precedente art. 46, una ulteriore giornata di riposo compensativo.
Art. 48 - Ferie annuali retribuite
Il comandante o direttore di macchina avrà diritto ad un periodo di ferie retribuite di 37 giorni lavorativi (sabati inclusi) per ogni anno di servizio o pro-rata.
Per il comandante o direttore di macchina non in c.r.l. le ferie maturate ed eventualmente non fruite saranno indennizzate all'atto dello sbarco mediante il pagamento della indennità sostitutiva di cui al successivo art. 49.
Le festività soppresse dalla Legge 5 marzo 1977, n. 54 sono considerate giorni lavorativi a tutti gli effetti in quanto altrettante giornate sono state aggiunte alle ferie.
Art. 49 - Indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi compensativi
Ai comandanti o direttori di macchina in c.r.l. che risolvono il rapporto di lavoro per qualsiasi causa, le ferie ed i riposi compensativi maturati e non fruiti saranno liquidati mediante il pagamento di una indennità sostitutiva pari ad 1/26 (un ventiseiesimo) dello stipendio di cui all'art. 34, della panatica convenzionale di cui all'art. 40, nonché dei ratei della gratifica natalizia di cui all'art. 37 e della gratifica pasquale di cui all'art. 38 per ogni giorno di ferie o riposo compensativo.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno reciprocamente atto che, quale espresso presupposto di conclusione e stipulazione dell'accordo sindacale istitutivo della normativa in materia di "mensilizzazione" per i comandanti e direttori di macchina in c.r.l., di cui all'art. 20, punto 7 del CCNL, i ratei delle gratifiche natalizia e pasquale sono stati esclusi dal computo dell'indennità sostitutiva dei riposi compensativi per festività e ferie limitatamente a tale personale. Resta inteso che in caso di cessazione del rapporto di lavoro, per qualunque causa, ai comandanti e direttori di macchina in c.r.l. dovranno essere liquidati i riposi compensativi per festività e ferie secondo i criteri di calcolo indicati nell'art. 49.
Art. 50 - Congedo matrimoniale
Al comandante o direttore di macchina che contragga matrimonio sarà concesso un congedo straordinario retribuito di giorni quindici.
Per fruire di tale congedo l'interessato dovrà presentare domanda con preavviso di 30 giorni.
Il congedo di cui sopra non potrà essere computato nel periodo delle ferie annuali, né potrà essere considerato in tutto od in parte quale periodo di preavviso di licenziamento.
Il periodo di congedo matrimoniale è computato agli effetti della determinazione dell'anzianità di servizio.
Art. 51 -- Assicurazioni infortuni
Il comandante o direttore di macchina sarà assicurato contro gli infortuni e le malattie ai sensi di Legge; oltre all'assicurazione obbligatoria per Legge, l'armatore assicurerà le seguenti indennità:
1) per caso di morte o invalidità permanente conseguente ad infortunio determinato da rischio ordinario:
- un'indennità pari alla differenza rispettivamente tra cinque e sei annualità di retribuzione (proporzionalmente ridotte in caso di invalidità permanente parziale) ed il valore capitale della rendita di Legge calcolata secondo la norma dell'art. 39 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni. In ogni caso tale indennità non potrà essere inferiore a 12 mensilità di retribuzione in caso di morte, né a 18 mensilità di retribuzione in caso di invalidità permanente, eventualmente proporzionabile in rapporto al grado di invalidità;
2) per il caso di morte o invalidità permanente conseguente ad infortunio determinato da rischio di guerra o da mine:
a) un'indennità in capitale corrispondente al 50 % del capitale di copertura della rendita di Legge;
b) un'ulteriore indennità di capitale di euro 516,46.
Nel caso di invalidità permanente parziale tali indennità saranno proporzionalmente ridotte in rapporto al grado di invalidità riconosciuto a norma di Legge.
Art. 52 - Assicurazione malattie
Oltre alle assicurazioni obbligatorie per Legge, l'armatore assicurerà le seguenti indennità:
1) in caso di morte per malattia avvenuta entro 12 mesi dalla data dello sbarco o dipendente da malattia contratta durante l'arruolamento:
a) se il comandante o direttore di macchina lascia soltanto la vedova: euro 2.582,28;
b) se il comandante o direttore di macchina lascia la vedova ed un figlio minorenne od un solo figlio minorenne: euro 3.873,43 più una quota di euro 103,29 per ogni ulteriore figlio minorenne;
c) se il comandante o direttore di macchina non lascia né vedova né orfani minorenni ma il padre di età oltre 65 anni o assolutamente inabile al lavoro o la madre cinquantenne o inabile al lavoro; quando essa sia vedova o separata dal marito per colpa di lui, senza altri figli maggiorenni, o risulti che il comandante o il direttore era l'unico e principale necessario sostegno di entrambi, spetta ad essi una indennità eguale a quella che sarebbe spettata qualora il comandante o il avesse lasciato la sola vedova;
2) in caso di invalidità permanente assoluta, verificatasi entro 12 mesi dallo sbarco quale conseguenza di malattia contratta per causa di servizio:
- una indennità in capitale di euro 516,46.
Nel caso di inabilità parziale, tale indennità sarà proporzionalmente ridotta al grado di inabilità riconosciuta ai sensi di Legge.
Nota - L'armatore garantirà al comandante e direttore di macchina una ulteriore copertura assicurativa alle condizioni generali indicate nell'accordo del 26 gennaio 1989 riportato nell'Allegato 5 del presente contratto.
Al capitano di lungo corso al comando o capitano di macchina alla direzione di macchina temporaneamente inidoneo alla navigazione, che gode del trattamento previsto dalla Legge 16 ottobre 1962, n. 1486 (Legge Focaccia), sarà erogata anche l'assistenza sanitaria, farmaceutica e ospedaliera.
Art. 54 - Assistenza economica per le malattie insorte dopo il 28º giorno dalla data dello sbarco
L'armatore assicurerà presso l'IPSEMA il comandante o direttore di macchina cui si applicano le norme in c.r.l. in aggiunta alle provvidenze già in atto per Legge o regolamento ai fini della corresponsione di una indennità giornaliera per le malattie che impediscano totalmente e di fatto di attendere al lavoro e si manifestino dal 29º giorno successivo alla data dello sbarco ed accertati dal medico di fiducia dell'IPSEMA.
Per malattia si intende ogni alterazione dello stato di salute come definita dalle norme relative alla erogazione della assistenza economica e sanitaria da parte dell'IPSEMA.
La indennità giornaliera sarà corrisposta nella misura di un trentesimo del minimo contrattuale conglobato, con esclusione di ogni altro elemento retributivo. La indennità giornaliera sarà corrisposta in base agli accertamenti e alle prescrizioni dei medici fiduciari dell'IPSEMA in conformità alle disposizioni vigenti, a partire dal 4º giorno successivo a quello della denuncia della malattia debitamente accertata fino alla guarigione clinica del comandante o direttore di macchina e per la durata massima di 180 giorni dall'annotazione dell'ultimo sbarco sul ruolo.
La indennità giornaliera non sarà corrisposta:
a) ai capitani al comando o capitani di macchina che percepiscono dall'IPSEMA le prestazioni economiche previste dalla Legge 16 ottobre 1962, n. 1486, per i casi di temporanea inidoneità fisica ai servizi della navigazione, giudicati dalle competenti Commissioni mediche;
b) ai capitani al comando e capitani di macchina che abbiano maturato il diritto alle prestazioni dell'assicurazione di malattia "fondamentale" e "complementare" in seguito ai lavori eseguiti in servizio, a seguito di incarichi temporanei a terra o missione;
c) al capitano al comando o capitano di macchina cui si applica il presente contratto che si renda indisponibile all'imbarco, per la durata della indisponibilità.
Art. 55 - Aggiornamento professionale
Allo scopo di promuovere un aggiornamento professionale del comandante o del consono alle sue funzioni, l'armatore adotterà le idonee misure per favorire la sua partecipazione a corsi, seminari od altre iniziative formative.
Durante il periodo di tempo in cui il comandante o direttore di macchina sarà impegnato in tale attività sarà riconosciuto il trattamento per incarico temporaneo a terra di cui all'art. 5, punto 2, con esclusione dell'indennità pari al 37% del minimo contrattuale conglobato.
Art. 56 - Responsabilità civile e/o penale connessa alla prestazione
Ogni responsabilità civile verso terzi per fatti commessi dal comandante o dal nell'esercizio delle sue funzioni è a carico dell'armatore.
Ove si apra procedimento penale nei confronti del comandante o direttore di macchina per fatti che siano direttamente connessi all'esercizio delle sue funzioni, ogni spesa per tutti i gradi di giudizio è a carico dell'armatore.
È facoltà del comandante o direttore di macchina di farsi assistere da un legale di fiducia dell'armatore scelto dal comandante o direttore di macchina fra due nominativi indicati dall'armatore, con onere a carico di quest'ultimo.
Il rinvio a giudizio per fatti direttamente attinenti all'esercizio delle sue funzioni può costituire giustificato motivo di cessazione della continuità del rapporto di lavoro, nel caso in cui la gravità dell'evento possa influire sul rapporto fiduciario.
Le garanzie e le tutele di cui al par. 2 del presente articolo si applicano anche successivamente alla estinzione del rapporto di lavoro, sempreché si tratti di fatti accaduti nel corso del rapporto stesso.
Le garanzie e le tutele di cui ai paragrafi precedenti sono escluse nei casi di dolo o colpa grave, accertati con sentenza.
In caso di richiamo alle armi al comandante o direttore di macchina sarà riconosciuto il trattamento previsto dalle vigenti disposizioni in materia.
Art. 58 - Condizioni di miglior favore
Le condizioni di miglior favore in atto si intendono mantenute, salva la facoltà di effettuare in sede di applicazione del contratto eventuali assorbimenti della parte relativa ai miglioramenti economici conseguiti col presente rinnovo contrattuale, al 100 % per integrazioni aziendali generalizzate e al 50 % per quelle riconosciute individualmente a titolo di merito.
Art. 59 - Divergenze di interpretazione
Le eventuali divergenze sulla interpretazione del presente contratto saranno esaminate dalle Organizzazioni stipulanti, in sede nazionale, mediante apposita Commissione paritetica. Essa esaminerà entro 30 giorni dalla richiesta di una delle parti le questioni alla stessa sottoposte, redigendo apposito verbale.
Il presente contratto avrà scadenza il 31 dicembre 2008 per la parte economica ed il 31 dicembre 2010 per la parte normativa.
Le disposizioni di carattere normativo ed economico avranno vigore secondo le specifiche decorrenze indicate nel presente contratto.
Nota a verbale
Nelle assunzioni del personale negli uffici operativi le aziende armatoriali terranno in evidenza i comandanti e direttori di macchina loro dipendenti, in special modo se dichiarati inidonei alla navigazione.
Le aziende o gruppi armatoriali intendendosi per gruppi armatoriali un raggruppamento di società e/o compagnie consorziate con turno particolare unico, metteranno a disposizione dell'USCLAC e rispettivamente dell'U.N.C.Di.M. per ciascun anno di validità del contratto 28 ore calcolate sulla base del minimo contrattuale conglobato mensile e massima anzianità aziendale a titolo di permessi sindacali retribuiti:
Stipendio (art. 34) con massima anzianità (art. 18) / 240 x 28
Mod. V
Modello di contratto di imbarco
"a viaggio"
Capitaneria di porto
del Compartimento marittimo di _____ _____ _____ _____
Contratto di imbarco
L'anno _____ il giorno _____ _____ _____ _____ del mese di _____ _____ _____ _____ innanzi a Noi _____ _____ _____ _____ Ufficiale di porto delegato dal signor comandante di porto a ricevere i contratti di imbarco, presenti gli infrascritti testimoni, si è presentato il signor _____ _____ _____ _____ il quale in forza di atto del _____ _____ _____ _____ rogato _____ _____ _____ _____ è costituito procuratore _____ _____ _____ _____ armat. _____ _____ _____ _____ della nave denominata _____ _____ _____ _____ di tonnellate ________ iscritta al n. ________ di matricola presso il Compartimento marittimo di _____ _____ _____ _____ e il signor _____ _____ _____ _____ capitano di lungo corso il quale dichiara di imbarcarsi come comandante della suddetta nave ai patti e condizioni stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro 5 giugno 2007 capitani di lungo corso al comando delle navi dell'armamento libero.
Il presente contratto è stipulato per un viaggio da _______________ _________________________ per ________________
Data lettura delle norme del detto contratto collettivo, che, ad ogni effetto si intendono come testualmente riprodotte nel presente contratto e data altresì lettura di quest'ultimo, le parti l'hanno pienamente confermato, sottoscrivendo con Noi e i testimoni presenti all'atto.
L'armatore
____ _____ _____ ____
Il comandante
____ _____ _____ ____
Testimone
____ _____ _____ ____
Testimone
____ _____ _____ ____
L'Ufficiale di porto
____ _____ _____ ____
Mod. T.D.
Modello di contratto di imbarco
"a tempo determinato"
160;
Capitaneria di porto
del Compartimento marittimo di _____ _____ _____
Contratto di imbarco
L'anno _____ _____ il giorno _____ del mese di _____ _____ innanzi a Noi _____ _____ _____ ufficiale di porto delegato dal signor comandante di porto a ricevere i contratti di imbarco, presenti gli infrascritti testimoni, si è presentato il signor _____ _____ _____ il quale in forza di atto del _____ _____ rogato _____ _____ è costituito procuratore _____ _____ armat_____ della nave denominata _____ _____ _____ di tonnellate .. iscritta al n. _____ di matricola presso il Compartimento marittimo di _____ _____ e il signor _____ _____ capitano di lungo corso il quale dichiara di imbarcarsi come comandante della suddetta nave ai patti e condizioni stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro _____ _____ _____ _____
Il presente contratto è stipulato a tempo determinato con decorrenza dal _____ _____ al _____ _____
Data lettura delle norme del detto contratto collettivo, che, ad ogni effetto si intendono come testualmente riprodotte nel presente contratto e data altresì lettura di quest'ultimo, le parti l'hanno pienamente confermato, sottoscrivendo con Noi e i testimoni presenti all'atto.
_____ _____ _____ _____ _____
L'armatore
_____ _____ _____ _____ _____
Testimone
_____ _____ _____ _____ _____
Il comandante
_____ _____ _____ _____ _____
Testimone
_____ _____ _____ _____ _____ _____
L'Ufficiale di porto
Mod. T.I.
Modello di contratto di imbarco
"a tempo indeterminato"
Capitaneria di porto
del Compartimento marittimo di _____ _____ _____ _____
Contratto di imbarco
L'anno _____ il giorno _____ _____ _____ _____ del mese di _____ _____ _____ _____ innanzi a Noi _____ _____ _____ _____ Ufficiale di porto delegato dal signor comandante di porto a ricevere i contratti di imbarco, presenti gli infrascritti testimoni, si è presentato il signor _____ _____ _____ _____ il quale in forza di atto del _____ _____ _____ _____ rogato _____ _____ _____ _____ è costituito procuratore _____ _____ _____ _____ armat. _____ _____ _____ _____ della nave denominata _____ _____ _____ _____ di tonnellate ________ iscritta al n. ________ di matricola presso il Compartimento marittimo di _____ _____ _____ _____ e il signor _____ _____ _____ _____ capitano di lungo corso il quale dichiara di imbarcarsi come comandante della suddetta nave ai patti e condizioni stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro 5 giugno 2007 capitani di lungo corso al comando delle navi dell'armamento libero.
Il presente contratto è stipulato a tempo indeterminato, con decorrenza dal _____________ __________
Data lettura delle norme del detto contratto collettivo, che, ad ogni effetto si intendono come testualmente riprodotte nel presente contratto e data altresì lettura di quest'ultimo, le parti l'hanno pienamente confermato, sottoscrivendo con Noi e i testimoni presenti all'atto.
L'armatore
____ _____ _____ ____
Il comandante
____ _____ _____ ____
Testimone
____ _____ _____ ____
Testimone
____ _____ _____ ____
L'Ufficiale di porto
____ _____ _____ ____
Mod. V
Modello di contratto di imbarco
"a viaggio"
Capitaneria di porto
del Compartimento marittimo di _____ _____ _____ _____
Contratto di imbarco
L'anno _____ il giorno _____ _____ _____ _____ del mese di _____ _____ _____ _____ innanzi a Noi _____ _____ _____ _____ Ufficiale di porto delegato dal signor comandante di porto a ricevere i contratti di imbarco, presenti gli infrascritti testimoni, si è presentato il signor _____ _____ _____ _____ il quale in forza di atto del _____ _____ _____ _____ rogato _____ _____ _____ _____ è costituito procuratore _____ _____ _____ _____ armat. _____ _____ _____ _____ della nave denominata _____ _____ _____ _____ di tonnellate ________ iscritta al n. _______ di matricola presso il Compartimento marittimo di _____ _____ _____ _____ e il signor _____ _____ _____ _____ capitano di macchina il quale dichiara di imbarcarsi come direttore di macchina della suddetta nave ai patti e condizioni stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro 5 giugno 2007 dei capitani di macchina alla direzione di macchina delle navi dell'armamento libero.
Il presente contratto è stipulato per un viaggio da _____ _____ _____ _____ per _____ _____ _____ _____
Data lettura delle norme del detto contratto collettivo, che, ad ogni effetto si intendono come testualmente riprodotte nel presente contratto e data altresì lettura di quest'ultimo, le parti l'hanno pienamente confermato, sottoscrivendo con Noi e i testimoni presenti all'atto.
L'armatore
____ _____ _____ ____
Il
____ _____ _____ ____
Testimone
____ _____ _____ ____
Testimone
____ _____ _____ ____
L'Ufficiale di porto
____ _____ _____ ____
Mod. T.D.
Modello di contratto di imbarco
"a tempo determinato"
Capitaneria di porto
del Compartimento marittimo di _____ _____ _____
Contratto di imbarco
L'anno _____ _____ il giorno _____ del mese di _____ _____ innanzi a Noi _____ _____ _____ ufficiale di porto delegato dal signor comandante di porto a ricevere i contratti di imbarco, presenti gli infrascritti testimoni, si è presentato il signor _____ _____ _____ il quale in forza di atto del _____ _____ rogato _____ _____ è costituito procuratore _____ _____ armat____ della nave denominata _____ _____ _____ di tonnellate .. iscritta al n. _____ di matricola presso il Compartimento marittimo di _____ _____ e il signor _____ _____ capitano di macchina il quale dichiara di imbarcarsi come direttore di macchina della suddetta nave ai patti e condizioni stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro 5 giugno 2007 dei capitani di macchina alla direzione di macchina delle navi dell'armamento libero.
Il presente contratto è stipulato a tempo determinato con decorrenza dal _____ _____ al _____ _____
Data lettura delle norme del detto contratto collettivo, che, ad ogni effetto si intendono come testualmente riprodotte nel presente contratto e data altresì lettura di quest'ultimo, le parti l'hanno pienamente confermato, sottoscrivendo con noi e i testimoni presenti l'atto.
_____ _____ _____ _____ _____
L'armatore
Testimone
_____ _____ _____ _____ _____ _____
_____ _____ _____ _____ _____ _____
Il direttore di macchina
_____ _____ _____ _____ _____
Testimone
_____ _____ _____ _____ _____ _____
L'Ufficiale di porto
Mod. T.I.
Modello di contratto di imbarco
"a tempo indeterminato"
Capitaneria di porto
del Compartimento marittimo di _____ _____ _____ _____
Contratto di imbarco
L'anno ____ il giorno _____ _____ _____ _____ del mese di _____ _____ _____ _____ innanzi a Noi _____ _____ _____ _____ Ufficiale di porto delegato dal signor comandante di porto a ricevere i contratti di imbarco, presenti gli infrascritti testimoni, si è presentato il signor _____ _____ _____ _____ il quale in forza di atto del _____ _____ _____ _____ rogato _____ _____ _____ _____ è costituito procuratore _____ _____ _____ _____ armat. _____ _____ _____ _____ della nave denominata _____ _____ _____ _____ di tonnellate _______ iscritta al n. _______ di matricola presso il Compartimento marittimo di _____ _____ _____ _____ e il signor _____ _____ _____ _____ capitano di macchina il quale dichiara di imbarcarsi come direttore di macchina della suddetta nave ai patti e condizioni stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro 5 giugno 2007 dei capitani di macchina alla direzione di macchina delle navi dell'armamento libero.
Il presente contratto è stipulato a tempo indeterminato, con decorrenza dal _____ _____ _____ _____
Data lettura delle norme del detto contratto collettivo, che, ad ogni effetto si intendono come testualmente riprodotte nel presente contratto e data altresì lettura di quest'ultimo, le parti l'hanno pienamente confermato, sottoscrivendo con Noi e i testimoni presenti all'atto.
L'armatore
____ _____ _____ ____
Il
____ _____ _____ ____
Testimone
____ _____ _____ ____
Testimone
____ _____ _____ ____
L'Ufficiale di porto
____ _____ _____ ____
Allegato 5 - Condizioni generali di polizza assicurativa
Addì 26 del mese di gennaio 1989 presso la sede della CONFITARMA in Roma si è svolta una riunione
tra
la Confederazione italiana armatori
e
l'USCLAC e l'U.N.C.Di.M.
al termine della quale è stato raggiunto il seguente accordo:
Premesso che in data 11 ottobre 1988 è stata istituita, con l'accordo di rinnovo del CCNL 3 febbraio 1986 per i capitani di lungo corso al comando e per i capitani di macchina alla direzione di macchina, una assicurazione contro il rischio di morte a seguito di infortunio a bordo nonché contro il rischio del ritiro definitivo del libretto di navigazione a seguito di infortunio a bordo o di malattia;
Considerato che la decorrenza dell'obbligo assicurativo fissata inizialmente per il 1º gennaio 1989 è stata in data 28 dicembre 1988 concordemente prorogata al 1º febbraio 1989 allo scopo di consentire alle parti una migliore definizione delle condizioni assicurative.
Tutto ciò premesso e considerato le parti sopra indicate convengono di fissare le condizioni generali assicurative qui di seguito elencate, che dovranno essere inserite nella polizza per la copertura dei rischi sopra riportati:
1) L'assicurazione garantirà le seguenti prestazioni a favore di ciascun comandante o direttore di macchina:
a) in caso di morte derivante da infortunio verificatosi a bordo: una indennità pari a euro 61.974,83.
A maggior chiarimento si precisa che dal concetto di morte derivante da infortunio sono escluse tutte le morti improvvise derivanti da cause non violente in occasione di lavoro;
b) in caso di invalidità permanente da infortunio verificatosi a bordo che comporti il ritiro definitivo del libretto di navigazione: una indennità con un massimale pari a euro 61.974,83;
c) in caso di invalidità permanente derivante da malattia insorta successivamente alla data della stipula del contratto di assicurazione che comporti il ritiro definitivo del libretto di navigazione: una indennità con un massimale pari a euro 61.974,83. Per i comandanti e i direttori di macchina non in continuità di rapporto di lavoro (c.r.l.) tale assicurazione coprirà le sole malattie insorte durante il periodo di imbarco ovvero entro 28 giorni dallo sbarco.
2) Le garanzie di cui al punto 1, lett. a) e b) si intendono estese anche al periodo compreso tra l'ingaggio e l'imbarco nonché tra lo sbarco e l'arrivo al comune di residenza.
3) La tabella delle percentuali di invalidità permanente di cui alla lett. b) del punto 1 sarà quella prevista nel D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.
4) Nel corso di ciascuna annualità assicurativa potrà essere risarcito, un numero massimo di:
- 2 eventi di cui alla lett. a) del punto 1 qualora l'assicurazione copra non più di 23 assicurati assunti in c.r.l. o comunque non più di 11 navi;
- 3 eventi di cui alla lett. a) del punto 1 qualora l'assicurazione copra un numero di assicurati assunti in c.r.l. compreso tra 24 e 31 unità o comunque un numero di navi compreso tra 12 e 15 unità;
- 4 eventi di cui alla lett. a) del punto 1 qualora l'assicurazione copra un numero di assicurati assunti in c.r.l. superiore a 31 unità o comunque un numero di navi superiore a 15 unità.
5) Nel corso di ciascuna annualità assicurativa potrà essere risarcito per gli eventi di cui al punto 1, lett. b) e c) un numero massimo di:
- 1 evento qualora l'assicurazione copra un numero di assicurati assunti in c.r.l. non superiore a 15 unità o comunque un numero di navi non superiore a 7 unità;
- 2 eventi qualora l'assicurazione copra un numero di assicurati assunti in c.r.l. compreso tra 16 e 23 unità o comunque un numero di navi compreso tra 8 e 11 unità;
- 3 eventi qualora l'assicurazione copra un numero di assicurati assunti in c.r.l. compreso tra 24 e 31 unità o comunque un numero di navi compreso tra 12 e 15 unità;
- 4 eventi qualora l'assicurazione copra un numero di assicurati assunti in c.r.l. superiore a 31 unità o comunque un numero di navi superiore a 15 unità.
6) Con riferimento all'evento di cui alla lett. b) del punto 1 la compagnia di assicurazione provvederà alla valutazione dell'invalidità permanente in base alla tabella delle percentuali di invalidità prevista all'Allegato 1 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124. A tale valutazione verrà rapportato l'indennizzo che dovrà essere comunque pari alla somma totale assicurata euro 61.974,83 quando la percentuale di invalidità risulta superiore al 40%, mentre se l'invalidità risulta pari o inferiore al 40%, sarà calcolata in base ai seguenti criteri:
a) quando il grado di invalidità risulta pari o inferiore al 20% l'indennizzo sarà corrispondente ad una percentuale del massimale equivalente alla percentuale dell'invalidità accertata maggiorato del 50% per assicurati di età fino ai 35 anni e del 25% per assicurati di età compresa tra i 35 e i 50 anni;
b) quando il grado di invalidità è superiore al 20% ma non supera il 40% l'indennizzo sarà pari ad una percentuale del massimale equivalente alla percentuale dell'invalidità accertata maggiorato del 100% per assicurati di età fino ai 35 anni compiuti, del 50% per assicurati di età compresa tra i 35 e 50 anni e del 25% per assicurati di età superiore ai 50 anni.
7) Con riferimento all'evento di cui alla lett. c) del punto 1 la compagnia di assicurazione provvederà alla valutazione del grado di invalidità in base alle tabelle dalla stessa applicate per polizze analoghe ed opererà la liquidazione dell'indennizzo in base ai seguenti criteri:
a) qualora la percentuale di invalidità accertata non superi il 35%, verrà liquidato un indennizzo, calcolato sul massimale di euro 61.974,83, pari al 40% per assicurati di età fino ai 35 anni, al 30% per assicurati di età compresa tra i 35 e i 50 anni e al 15%, per assicurati di età superiore ai 50 anni;
b) qualora la percentuale di invalidità accertata sia compresa tra il 36% e il 45% verrà liquidato un indennizzo calcolato sul massimale di euro 61.974,83, pari al 50% per assicurati di età fino a 35 anni, al 40% per assicurati di età compresa tra i 35 e i 50 anni e al 25% per assicurati di età superiore ai 50 anni;
c) qualora la percentuale di invalidità accertata sia compresa tra il 45% e il 60% verrà liquidato un indennizzo calcolato sul massimale di euro 61.974,83, pari al 60% per assicurati di età fino a 35 anni, al 50% per assicurati di età compresa tra i 35 e i 50 anni e al 40% per assicurati di età superiore ai 50 anni;
d) qualora la percentuale di invalidità accertata sia superiore al 60% verrà sempre liquidato un indennizzo pari al 100% del massimale qualunque sia l'età dell'assicurato.
La presente garanzia è prestata fino al 55º anno di età.
8) Qualora, sempre a seguito di avvenuto ritiro del libretto di navigazione, non fosse possibile per la compagnia di assicurazione accertare il grado di invalidità permanente da infortunio o malattia, a causa di un prematuro decesso dell'assicurato, si procederà a fare indennizzare gli eredi, in base all'età, nelle misure di seguito indicate (solo fino a 55 anni non compiuti).
Quanto sopra a condizione che il decesso sia avvenuto per la medesima malattia o infortunio che sia stata determinante per la dichiarazione di permanente inidoneità alla navigazione, sempre e comunque nel rispetto delle ulteriori norme e procedure per l'accertamento dell'indennizzabilità inerente il ritiro del libretto stesso.
Sino a 40 anni non compiuti: € 31.000,00;
Da 40 a 45 anni non compiuti: € 21.000,00;
Da 45 a 50 anni non compiuti: € 16.000,00;
da 50 a 55 anni non compiuti: € 8.500,00.
9) Con decorrenza 1º luglio 2007, la tutela assicurativa per la copertura del caso morte a bordo o in franchigia per qualsiasi causa viene estesa anche ai comandanti e ai direttori di macchina imbarcati su navi superiori a 3.000 t.s.l.
In particolare verrà riconosciuta agli eredi una somma pari a € 12.500,00.
Per la copertura assicurativa varranno comunque le condizioni generali e/o particolari delle polizze assicurative all'uopo sottoscritte; tali coperture saranno operative dopo l'avvenuto pagamento di quanto dovuto da parte delle aziende.
Tabella esemplificativa per assicurazione contro infortuni
Percentuale di invalidità | Età | Maggiorazione | In valore assoluto | Importo totale liquidato | |
Importo liquidabile | In % | ||||
18% | Fino a 35 | 11.155,47 | 50% | 5.577,73 | 16.733,20 |
18% | Da 35 a 50 | 11.155,47 | 25% | 2.788,87 | 13.944,37 |
18% | Da 50 in su | 11.155,47 | - | - | - |
30% | Fino a 35 | 18.592,45 | 100% | 18.592,45 | 37.184,90 |
30% | Da 35 a 50 | 18.592,45 | 50% | 9.296,22 | 27.888,67 |
30% | Da 50 in su | 18.592,45 | 25% | 4.648,11 | 23.240,56 |
Allegato 6 - Verbale di accordo per la previdenza complementare
L'anno 2007, addì 30 del mese di maggio, in Roma si sono incontrate la CONFITARMA, la FEDARLINEA e le Segreterie nazionali FILT-CGIL, FIT-CISL, UIL-Trasporti, USCLAC e U.N.C.Di.M.
Visti:
- l'accordo 11 giugno 2003 di rinnovo del contratto collettivo nazionale per i capitani di lungo corso al comando e capitani di macchina alla direzione di macchina nel quale, fra l'altro, le parti sopra citate concordarono circa l'opportunità di dare corso alla previdenza complementare di settore attraverso l'individuazione di un fondo contrattuale di riferimento fra quelli già attivi sul mercato;
- il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 di disciplina delle forme pensionistiche complementari;
- la Legge 8 agosto 1995, n. 335 di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare;
- il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47 di disciplina fiscale della previdenza complementare, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 168;
- il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 di riforma della disciplina delle forme pensionistiche complementari;
- la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), che, modificando il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, prevede, fra l'altro, l'anticipazione dell'entrata in vigore della riforma della previdenza complementare al 1º gennaio 2007;
Atteso che:
- le forme pensionistiche complementari si distinguono in collettive, vale a dire le forme di cui agli artt. 3, comma 1, lettere da a) a h), e 12 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e individuali, vale a dire le forme di cui all'art. 13 del citato decreto legislativo;
- la ridotta consistenza occupazionale del settore marittimo non consente la costituzione di un fondo di categoria di dimensioni finanziarie tali da garantire ai lavoratori aderenti adeguati livelli di remuneratività e, pertanto, si conferma l'opportunità di individuare un Fondo pensione contrattuale del comparto trasporti, verso cui i lavoratori potranno far confluire le risorse che decideranno di destinare alla previdenza complementare;
Le parti convengono che:
- il Fondo pensione complementare nazionale PRIAMO rappresenta uno strumento idoneo all'erogazione, al termine dell'attività lavorativa, di un trattamento pensionistico complementare che integri quello derivante dal sistema pubblico obbligatorio.
Pertanto, il predetto Fondo PRIAMO è stato individuato quale Fondo pensione contrattuale di categoria per i lavoratori dipendenti a cui è applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto dalle Organizzazioni datoriali e sindacali stipulanti il presente accordo.
Al fine di rendere possibile l'adesione al Fondo PRIAMO da parte dei lavoratori del settore marittimo, è necessario apportare alcune modifiche allo Statuto del citato Fondo, ex art. 36 dello Statuto.
Con riferimento ai lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria successivamente alla data del 28 aprile 1993, è prevista, in caso di adesione alla previdenza complementare, l'integrale destinazione al Fondo di previdenza complementare del t.f.r. maturando.
Con riferimento ai lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993, il conferimento del t.f.r. maturando è fissato ad una percentuale pari al 2,28% degli elementi della retribuzione, utili ai fini del calcolo del t.f.r., per 12 mensilità annue.
Qualora il lavoratore, a prescindere dalla data di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria, decida di versare, oltre al t.f.r. maturando, un contributo mensile pari all'1% del minimo contrattuale conglobato (paga base + contingenza + E.d.r.) e degli eventuali scatti di anzianità, per 14 mensilità all'anno, l'azienda verserà sulla posizione individuale del lavoratore, per 14 mensilità annue, un contributo mensile di pari importo non computabile ai fini del calcolo del t.f.r.
Resta ferma la facoltà per il lavoratore di versare al medesimo Fondo un contributo aggiuntivo esclusivamente a proprio carico.
L'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, di cui al punto precedente, è assunto esclusivamente nei confronti dei lavoratori che aderiscono al Fondo PRIAMO. Pertanto, tale contributo non sarà dovuto, né si convertirà in alcun trattamento sostitutivo anche di diversa natura, sia collettivo che individuale, a favore dei lavoratori che, a causa della mancata adesione, non conseguano la qualifica di socio del Fondo in parola, ovvero la perdano successivamente.
Con specifico riferimento al personale non in regolamento organico e non in continuità di rapporto di lavoro, gli obblighi di conferimento del t.f.r. maturando e di versamento del contributo aggiuntivo a carico del datore di lavoro e del lavoratore sussistono solo relativamente ai periodi in cui il lavoratore è imbarcato in forza di convenzione di arruolamento o di un impiego a bordo o a terra in regime di comandata, purché nel corso dell'anno solare tali periodi siano di durata complessiva di almeno tre mesi.
In base a quanto previsto dalla nota informativa di PRIAMO, le spese di adesione al Fondo sono attualmente le seguenti:
- spese di adesione, pari a € 10,32, di cui € 5,16 a carico del socio e € 5,16 a carico del datore di lavoro, da versare in un'unica soluzione;
- quota associativa mensile pari a € 1,50 a carico del socio;
- costo annuale indirettamente a carico dell'aderente in funzione della scelta di comparto.
Per quanto riguarda gli altri aspetti normativi, nonché quelli tecnico-organizzativi, si rimanda integralmente a quanto previsto nello Statuto del Fondo PRIAMO e alle istituzioni contenute nella relativa nota informativa.
Allegato 7 - Intesa su età pensionabile
Intesa su età pensionabile per capitani di lungo corso al comando di navi dell'armamento privato superiore a 3.000 t.s.l. da carico. Legge n. 413/1984
Le parti, nel ribadire quanto già contenuto nella premessa al contratto nazionale di categoria del 26 novembre 1991, intendono congiuntamente sottolineare come anche le mansioni svolte dal comandante, per la particolarità del mezzo nautico e dell'ambiente in cui si opera, risultano di particolare onerosità fisica e psichica, tanto da rendere necessario un abbassamento dell'età pensionabile a 55 anni, così come previsto per i direttori di macchina dall'art. 5 comma 2 del D.L. n. 503 del 30 dicembre 1992. Ribadiscono che, anche per le qualifiche sopra menzionate, strumento di regolazione dei rapporti pensionistici è la Legge n. 413/1984 in quanto corrispondente alle peculiarità del rapporto di lavoro nautico.
Le parti si attiveranno sia congiuntamente che separatamente nelle sedi opportune per il raggiungimento dello scopo sopra indicato.
Allegato 8 - Verbale di accordo 22 dicembre 1993
Addì 22 dicembre 1993 si sono incontrate:
- la Confederazione italiana armatori (CONFITARMA) rappresentata dal dott. Eraldo Valle assistito dal dott. Roberto Aglieta;
- la Unione sindacale nazionale capitani di lungo corso al comando (USCLAC) rappresentata dal Presidente Luigi Cigolini;
- la Unione nazionale capitani direttori di macchina (U.N.C.Di.M.) rappresentata dal Presidente Vinicio Rocco.
Scopo della riunione è dare attuazione all'Allegato 6 del CCNL 26 novembre 1991 per capitani di lungo corso al comando e capitani di macchina alla direzione di macchina di navi dell'armamento libero.
Dopo ampia discussione, le parti;
Premesso che:
- la polizza assicurativa sanitaria sarà accesa direttamente da USCLAC e U.N.C.Di.M. con la SASA Assicurazioni, fermo l'obbligo dei datori di lavoro di versare al contraente le quote a loro carico nonché, in via di anticipazione e con i limiti di cui infra, le quote a carico dei comandanti e D.M. alle loro dipendenze;
- detto rapporto assicurativo in esame è strettamente legato alla sussistenza di un rapporto di lavoro ed alla decorrenza della retribuzione;
- è pertanto necessario disciplinare (v. parr. 2 e 3 del presente verbale) le varie ipotesi possibili, distinguendo tra i rapporti di lavoro in continuità e quelli non in continuità;
- l'assicurazione previdenziale integrativa viene sospesa, in attesa delle previste norme legislative in materia con le conseguenze di cui al par. 7 del presente verbale;
Concordano quanto segue:
1. Le premesse sono parte integrante del presente accordo.
2. Comandanti e direttori di macchina in c.r.l.
2.1. Il datore di lavoro provvederà a versare al contraente per tutta la durata del rapporto di continuità e sempre che sussista il diritto dei comandanti e D.M. alla retribuzione, la quota di premio a suo carico e, in via di anticipazione, la quota di premio a carico dei comandanti e D.M.
La quota a carico del datore di lavoro, comprensiva del contributo di solidarietà, sarà pari ai due terzi del versamento totale, quella a carico dei comandanti e D.M. il residuo terzo.
Il datore di lavoro opererà la trattenuta della somma anticipata per il comandante e D.M. sulle competenze di ogni mese indipendentemente dalla periodicità dei versamenti fatti al contraente.
2.2. Qualora il comandante o il D.M. venga preso in carico dalla Cassa marittima a seguito di malattia o infortunio, con relativa temporanea caducazione di ogni obbligo retributivo a carico del datore di lavoro, quest'ultimo proseguirà per il periodo in questione, in funzione meramente anticipatoria, i versamenti delle quote assicurative.
Al reimbarco del comandante e D.M. il datore di lavoro recupererà per l'intero periodo di malattia o infortunio (il cui inizio convenzionalmente decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di sbarco) l'intero versamento da lui effettuato mediante trattenuta sulla retribuzione.
2.3. Alla risoluzione del rapporto di lavoro in continuità verranno meno tutti gli obblighi contrattuali relativi alla copertura assicurativa sanitaria.
Il lavoratore avrà, tuttavia, la facoltà di proseguire il rapporto assicurativo, assumendosene direttamente l'intero onere secondo le modalità e le scadenze indicate nella polizza.
3. Comandanti e direttori di macchina non in c.r.l.
3.1. Il diritto alla copertura assicurativa sorgerà all'atto dell'imbarco del comandante e del D.M. e perdurerà fino al momento dello sbarco.
3.2. Al fine di evitare doppi versamenti si procederà come in appresso:
a) nel mese in cui avviene l'imbarco, qualora il comandante ed il D.M. siano privi di copertura assicurativa, il datore di lavoro provvederà alla copertura dal primo giorno del mese d'imbarco; qualora siano già coperti di assicurazione la copertura inizierà dal mese successivo a quello d'imbarco;
b) nel mese in cui avviene lo sbarco, per qualsiasi motivo esso avvenga, la copertura verrà mantenuta per l'intero mese.
Il datore di lavoro opererà la trattenuta della quota di pertinenza del comandante e D.M. sulle competenze di ogni mese indipendentemente dalla periodicità dei versamenti fatti al contraente sulla base della polizza di assicurazione.
Successivamente allo sbarco il comandante e il D.M. potranno mantenere la copertura assicurativa assumendosene, "in toto" e direttamente, l'onere.
3.3. Gli sbarchi per malattia o infortunio, risolvendo il contratto di imbarco, faranno venire altresì meno la copertura assicurativa, fermo quanto previsto sub 3.1. In tale evenienza, il comandante e D.M. avranno la facoltà di proseguire il rapporto assicurativo, assumendosene direttamente l'intero onere.
4. Qualora - per impedimento del comandante o del o per sua sostituzione ovvero per qualsiasi diversa legittima causa - altro ufficiale, anche se all'uopo imbarcato, assumesse il comando o la direzione di macchina per un periodo inferiore a 30 giorni, non si darà corso alla copertura assicurativa di cui al presente accordo.
Superato il periodo di 30 giorni suindicato, la copertura assicurativa dovrà essere attuata con decorrenza dalla nomina nei modi e nei termini indicati nei precedenti parr. 2 e 3.
5. Modalità di pagamento quote
La copertura assicurativa ha valenza per anno solare e le modalità di pagamento sono come in appresso indicato:
a) per i comandanti e D.M. in c.r.l. il datore di lavoro verserà entro il 5 febbraio di ogni anno sia le quote annuali a suo carico che quelle annuali a carico del comandante e D.M.;
b) per i comandanti e D.M. non in c.r.l. e presenti a bordo il primo giorno di ogni anno il datore di lavoro verserà entro il 5 febbraio di ogni anno un dodicesimo del premio annuale sia per la parte a suo carico che per quella a carico del comandante e D.M.;
c) il saldo e le regolamentazioni premio avverranno per bilanciamento a fine anno solare per i movimenti avvenuti durante il corso dell'anno stesso.
6. La CONFITARMA prende atto che l'USCLAC e l'U.N.C.Di.M. stipuleranno analoga polizza sanitaria anche a favore di comandanti e direttori di macchina pensionati, polizza che resterà in ogni caso separata e con gestione autonoma rispetto a quella disciplinata dal presente verbale di accordo.
USCLAC e U.N.C.Di.M. provvederanno a trasmettere copia della polizza di assicurazione a CONFITARMA.
Allegato 9 - Verbale di accordo 18 gennaio 1996
Tra CONFITARMA e USCLAC-U.N.C.Di.M.
Addì 18 gennaio 1996 le parti si sono incontrate per concordare quanto segue:
- con riferimento all'Allegato 6 del vigente CCNL e relativo verbale di accordo 22 dicembre 1993;
Premesso che:
- l'USCLAC e l'U.N.C.Di.M. in data 15 gennaio 1996 hanno costituito la "Cassa di assistenza dei comandanti e dei direttori di macchina - CAS.CO.DI." con sede in Via Cesarea, 2/44 - 16121 Genova (in ristrutturazione);
Concordano
- di far confluire in detta Cassa la polizza assicurativa sanitaria contratta con la SASA Assicurazioni.
Dal 1º gennaio 1996, pertanto, la polizza in argomento beneficerà dello sgravio fiscale di cui all'art. 48 del Testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917).
Dall'anno 1996 il premio dovrà essere versato sul conto corrente n. 1999 intestato a CAS.CO.DI. presso la Banca Popolare di Novara - Sede di Genova - Via Cinque Dicembre, 3 - 16121 Genova (ABI 5608.5 CAB 1400.1).
In attesa della ristrutturazione della sede della Cassa le Società di navigazione sono pregate di comunicare con cortese sollecitudine tutti gli indirizzi dei comandanti e direttori di macchina alle loro dipendenze, anche se non in c.r.l., alla USCLAC e U.N.C.Di.M. - Polizza sanitaria - Via Cesarea, 2/23 - 16121 Genova.
Allegato 10 - Verbale di accordo 13 dicembre 1996
Addì 13 dicembre 1996 si sono incontrate:
- la Confederazione italiana armatori (CONFITARMA) rappresentata dal dott. Eraldo Valle assistito dal dott. Roberto Aglieta;
- la Unione sindacale nazionale capitani di lungo corso al comando (USCLAC) rappresentata dal Presidente Com.te Antonino Nobile;
- la Unione nazionale capitani, direttori di macchina (U.N.C.Di.M.) rappresentata dal Presidente C.D.M. Vinicio Rocco.
Scopo della riunione è dare attuazione all'Allegato 6 del CCNL del 26 novembre 1991 e successivo rinnovo per capitani di lungo corso al comando e capitani di macchina alla direzione di macchina di navi dell'armamento libero.
Dopo ampia discussione, le parti;
Premesso che:
- in data 15 gennaio 1996 l'USCLAC e l'U.N.C.Di.M. hanno costituito la "Cassa di assistenza dei comandanti e direttori di macchina - CAS.CO.DI." con sede in Via Cesarea, n. 2/23 - 16121 Genova - Cassa garantita da AXA Assicurazioni;
- le parti hanno concordato, in data 18 gennaio 1996, di far confluire in detta Cassa la polizza assicurativa sanitaria già contratta con SASA Assicurazioni;
- per il triennio 1997/1998/1999 non vi saranno aumenti del precedente premio pur migliorandosi alcune prestazioni come da allegato;
- il premio dovrà essere versato sul conto corrente n. 1999 intestato a CAS.CO.DI. presso Banca Popolare di Novara - sede di Genova - Via Cinque Dicembre, 3 - 16121 Genova (ABI 5608.5 CAB 1400.1);
- i datori di lavoro verseranno alla CAS.CO.DI. le quote a loro carico nonché, in via di anticipazioni e con i limiti di cui infra le quote a carico dei comandanti e direttori di macchina alle loro dipendenze purché l'interessato non indichi formalmente altro fondo o cassa cui indirizzare i versamenti;
- detto rapporto assicurativo in esame è strettamente legato alla sussistenza di un rapporto di lavoro ed alla decorrenza della retribuzione;
- è pertanto necessario disciplinare (v. parr. 2 e 3 del presente verbale) le varie ipotesi possibili distinguendo tra i rapporti di lavoro in continuità e quelli non in continuità;
- l'assicurazione previdenziale integrativa viene sospesa, in attesa delle previste norme legislative in materia con le conseguenze di cui al par. 7 del presente verbale;
Concordano quanto segue:
1. Le premesse sono parte integrante del presente accordo.
2. Comandanti e direttori di macchina in c.r.l.
2.1. Il datore di lavoro provvederà a versare alla CAS.CO.DI. per tutta la durata del rapporto di continuità e sempre che sussista il diritto dei comandanti e D.M. alla retribuzione, la quota di premio a suo carico e, in via di anticipazione, la quota di premio a carico dei comandanti e D.M. La quota a carico del datore di lavoro, comprensiva del contributo di solidarietà, sarà pari a due terzi del versamento totale, quella a carico dei comandanti e D.M. il residuo terzo.
Il datore di lavoro opererà la trattenuta della somma anticipata per il comandante e D.M. sulle competenze di ogni mese indipendentemente dalla periodicità dei versamenti fatti alla CAS.CO.DI.
2.2. Qualora il comandante o il D.M. venga preso in carico dalla IPSEMA a seguito di malattia o infortunio con relativa temporanea caducazione di ogni obbligo retributivo a carico del datore di lavoro, quest'ultimo proseguirà per il periodo in questione, in funzione meramente anticipatoria, i versamenti delle quote assicurative.
Al reimbarco del comandante e D.M. il datore di lavoro recupererà per l'intero periodo di malattia o infortunio (il cui inizio convenzionalmente decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di sbarco) l'intero versamento da lui effettuato mediante trattenuta sulla retribuzione.
2.3. Alla risoluzione del rapporto di lavoro in continuità verranno meno tutti gli obblighi contrattuali relativi alla copertura assicurativa sanitaria.
Il lavoratore avrà, tuttavia, la facoltà di proseguire il rapporto assicurativo assumendosene direttamente l'intero onere secondo le modalità e le scadenze indicate da CAS.CO.DI.
3. Comandanti e direttori di macchina non in c.r.l.
3.1. Il diritto alla copertura assicurativa sorgerà all'atto dell'imbarco del comandante e D.M. e perdurerà fino al momento dello sbarco.
3.2. Al fine di evitare doppi versamenti si procederà come in appresso:
a) nel mese in cui avviene l'imbarco, qualora il comandante e il D.M. siano privi di copertura assicurativa, il datore di lavoro provvederà alla copertura dal primo giorno del mese di imbarco; qualora siano già coperti di assicurazione la copertura inizierà dal mese successivo a quello di imbarco;
b) nel mese in cui avviene lo sbarco, per qualsiasi motivo esso avvenga, la copertura verrà mantenuta per l'intero mese.
Il datore di lavoro opererà la trattenuta della quota di pertinenza del comandante e D.M. sulle competenze di ogni mese indipendentemente dalla periodicità dei versamenti fatti alla CAS.CO.DI. sulla base della polizza di assicurazione.
Successivamente allo sbarco il comandante e D.M. potranno mantenere la copertura assicurativa assumendosene, "in toto" e direttamente, l'onere.
3.3. Gli sbarchi per malattia o infortunio, risolvendo il contratto di imbarco, faranno venire altresì meno la copertura assicurativa, fermo quanto previsto sub 3.1.
In tale evenienza, il comandante e il D.M. avranno la facoltà di proseguire il rapporto assicurativo assumendosene direttamente l'intero onere.
4. Qualora - per impedimento del comandante o del D.M. o per sua sostituzione ovvero per qualsiasi diversa legittima causa - altro ufficiale, anche se all'uopo imbarcato, assumesse il comando o la direzione di macchina per un periodo inferiore a 30 giorni, non si darà corso alla copertura assicurativa di cui al presente accordo.
Superato il periodo di 30 giorni suindicato, la copertura assicurativa dovrà essere attuata con decorrenza dalla nomina nei modi e nei termini indicati nei precedenti parr. 2 e 3.
5. Modalità di pagamento quote
La copertura assicurativa ha la valenza per un anno solare e le modalità di pagamento sono come in appresso indicato:
a) per i comandanti e D.M. in c.r.l. il datore di lavoro verserà entro il 5 febbraio di ogni anno sia le quote annuali a suo carico che quelle annuali a carico del comandante e D.M.;
b) per i comandanti e D.M. non in c.r.l. e presenti a bordo il primo giorno di ogni anno il datore di lavoro verserà entro il 5 febbraio di ogni anno un dodicesimo del premio annuale sia per la parte a suo carico che per quella a carico del comandante e D.M.;
c) il saldo e le regolamentazioni premio avverranno per bilanciamento a fine anno solare per i movimenti avvenuti durante il corso dell'anno stesso.
6. La CONFITARMA prende atto che i comandanti e D.M. pensionati ed i loro nuclei familiari potranno fruire delle prestazioni assicurative e sanitarie di CAS.CO.DI.
7. L'assicurazione previdenziale integrativa prevista dall'Allegato 6 del CCNL 26 novembre 1991 e successivo rinnovo per capitani di lungo corso al comando e capitani di macchina alla direzione di macchina di navi dell'armamento libero si intende sospesa.
Le parti in attesa della prevista regolamentazione legislativa in materia di previdenza integrativa, per il solo anno 1997 e con intesa di successivi incontri finalizzati al riesame della materia concordano quanto segue.
Quale contropartita della sospensione di cui sopra i datori di lavoro corrisponderanno dal 1º gennaio al 31 dicembre 1997 ai comandanti e ai D.M. alle proprie dipendenze la somma mensile convenzionalmente stabilita in lorde euro 46,48.
La somma suindicata sarà corrisposta per 12 mensilità, mediante inclusione nella retribuzione dei 12 mesi solari (o pro-rata intendendosi come mese intero la frazione superiore a 15 giorni).
Le parti convengono - anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 325 cod. nav. - che gli emolumenti in questione non entreranno a far parte della base di calcolo di alcun altro compenso o indennità (quali, esemplificativamente, mensilità extra solari, indennità sostitutiva ferie non godute, festività, indennità sostitutiva del preavviso, trattamento di fine rapporto) essendo loro comune ed espressa volontà di non ricomprenderli nella retribuzione, né in qualsiasi istituto, contrattuale o legale, che implichi la retribuzione come base di calcolo.
Il presente accordo sostituisce "in toto" gli accordi del 22 dicembre 1993, del 21 dicembre 1995 e 18 gennaio 1996. Entrerà in vigore con il 1º gennaio 1997 ed avrà durata triennale.
Allegato al verbale di accordo del 13 dicembre 1996
Assicurazione sanitaria
per comandanti e direttori di macchina e nuclei familiari
Principali garanzie prestate
- Massimale assicurato euro 206.582,76.
- Rimborso spese per visite specialistiche ed accertamenti diagnostici euro 3.600,00 per nucleo e per anno.
- Anticipo indennizzi ricovero per un preventivo documentato superiore a euro 7.746,85.
- Termini di liquidazione: 45 giorni lavorativi dalla data di presentazione della pratica completa degli originali, delle relative notule, distinte e ricevute, debitamente quietanzate, oppure delle relative copie conformi all'originale, corredate dalla richiesta del medico di base.
- Le spese per il trasporto dell'assicurato all'Istituto di cura per il ricovero e/o l'intervento e dal luogo di cura al suo domicilio verranno rimborsate fino ad un massimo di euro 800,00 per sinistro nei seguenti termini:
1) se effettuate con mezzi pubblici rimborso totale dietro presentazione dei biglietti originali;
2) se effettuate con mezzi propri rimborso chilometrico (euro 0,25 al km) solamente se l'istituto di cura si trova fuori comune di residenza o domicilio.
- In caso di infortunio che non comporti ricovero in istituto di cura euro 10.329,14.
- In caso di parto non cesareo comportante ricovero in istituto di cura (pubblico o privato) euro 4.000,00.
- In caso di parto cesareo comportante ricovero in istituto di cura (pubblico o privato) euro 6.000,00.
- Indennità giornaliera euro 77,47 in caso di ricovero in istituto pubblico.
- Retta dell'accompagnatore euro 103,29 giornaliera.
- Spese fisioterapiche con il sottolimite di euro 774,69 per nucleo e per anno assicurato.
- Spese per: mammografia, pap-test, ecografia pelvica con il sottolimite di euro 200,00 per nucleo e per anno assicurativo.
Più specificatamente:
a) in caso di ricovero in istituto di cura:
- le spese per:
- onorari del chirurgo, dell'aiuto, dell'assistente, dell'anestesista;
- diritti di sala operatoria;
- il materiale di intervento;
- assistenza medica;
- cure;
- medicinali;
- esami;
- retta di degenza;
- garanzia estesa ai 90 giorni pre e post-ricovero;
- spese di viaggio;
b) in caso di visite specialistiche ed accertamenti diagnostici:
- le spese per:
- onorari medici per visite specialistiche (escluse quelle odontoiatriche ed ortodontiche);
- analisi ed esami diagnostici di laboratorio.
Persone assicurate
Per nucleo familiare si intende convenzionalmente, oltre al comandante o direttore di macchina indicato in elenco, il coniuge, i figli fino alla scadenza del periodo assicurativo annuale al compimento del 26º anno di età, nonché i genitori a carico e conviventi.
È possibile per i comandanti e D.M. estendere la copertura assicurativa per i figli con età superiore a 26 anni con la relativa spesa a proprio carico.
È possibile per i pensionati e loro nuclei familiari usufruire delle prestazioni assicurative sanitarie versando alla CAS.CO.DI. la somma annua di euro 780,00.
Allegato 11 - Verbale di intesa
In riferimento all'integrativa sanitaria comandanti e direttori di macchina imbarcati su navi di bandiera nazionale, le parti concordano che per gli iscritti FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, il versamento contrattuale previsto in € 1.032,91 annui (1) sarà effettuato al Fondo "FANIMAR"; mentre per coloro che sono associati ad USCLAC-U.N.C.Di.M. al Fondo istituito dalle suddette Organizzazioni salvo diversa indicazione espressa dall'interessato.
Il personale non iscritto ad alcun sindacato dovrà essere messo in condizioni di effettuare una libera scelta fra i due Fondi.
Eventuali versamenti annuali già effettuati anteriormente alla data del presente accordo restano in vigore sino alla scadenza.
(1) Elevato a euro 1.442,79 con decorrenza 1º gennaio 2004 e a euro 1.503,00 con decorrenza 1º gennaio 2010. Resta inteso che tale somma sarà ripartita per 2/3 a carico dell'armatore, comprensiva del contributo di solidarietà versato all'INPS, e per 1/3 a carico del comandante/direttore di macchina.
Fondo FANIMAR
Assicurazione sanitaria per comandanti e
direttori di macchina e nuclei familiari (Fascia A super)
Principali garanzie prestate - Decorrenza 1º gennaio 2008
1) Ricoveri in strutture private:
- € 52.000,00 massimale per nucleo e per anno assicurativo a seguito di ricovero con o senza intervento chirurgico;
- € 104.000,00 massimale per nucleo e per anno assicurativo a seguito di grandi interventi chirurgici;
- € 1.550,00 massimale per parto naturale.
2) Ricoveri in strutture pubbliche:
- € 130,00 per ogni giorno di ricovero (2 giorni di franchigia) per un massimo di 90 giorni.
A partire dal 1º luglio 2007, in caso di ricovero in istituti o cliniche private, i rimborsi previsti attraverso la polizza sanitaria stipulata tramite i fondi all'uopo preposti prevedono, a carico dell'assicurato, uno scoperto pari al 15% delle spese sostenute.
3) Rimborso spese:
- visite specialistiche, accertamenti diagnostici, esami di laboratorio, massimale € 2.325,00 con scoperto a carico del richiedente del 20% e franchigia di minima di € 36,00;
- protesi oculistiche, massimale € 259,00 e franchigia di € 36,00;
- terapie fisiche, massimale € 430,00 e franchigia minima di € 25,00;
- cure e/o protesi dentarie, massimale € 300,00 e franchigia di € 50,00.
Le prestazioni sono assicurate al comandante/ e al proprio nucleo familiare (come da stato di famiglia, compresi i figli oltre i 26 anni).
Allegato 12 - "Addendum" accordo 5 giugno 2007
Il giorno 5 luglio 2007, presso la CONFITARMA, si sono incontrate la CONFITARMA, la FEDARLINEA e le Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, UIL-Trasporti e USCLAC-U.N.C.Di.M.
Scopo dell'incontro è quello di meglio chiarire alcune questioni riguardanti le tutele sanitarie, le condizioni generali di polizza assicurativa e la previdenza complementare definite in occasione del recente rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i capitani di lungo corso al comando e capitani di macchina alla direzione di macchina di navi dell'armamento libero e delle società del gruppo Tirrenia non in regolamento organico.
A tale riguardo, le parti hanno convenuto quanto segue:
Polizza sanitaria
A partire dal 1º luglio 2007, in caso di ricovero in istituti o cliniche private, i rimborsi previsti attraverso la polizza sanitaria stipulata tramite i fondi all'uopo preposti prevedono, a carico dell'assicurato, uno scoperto pari al 15% delle spese sostenute.
In caso di ricovero in struttura pubblica il rimborso per ogni giorno di ricovero viene elevato da € 107,00 a € 130,00.
Allegato 13 - Aumenti per anzianità in c.r.l.
In vigore dal 1º giugno 2007
Comandante | Direttore macchina | Coefficientedi rivalutazione | |
Durante il 2º e 3º anno | 45,91 | 42,99 | 0,02 |
Durante il 4º e 5º anno | 91,82 | 85,98 | 0,04 |
Durante il 6º e 7º anno | 137,73 | 128,97 | 0,06 |
Durante l'8º e 9º anno | 183,64 | 171,96 | 0,08 |
Durante il 10º e 11º anno | 229,55 | 214,95 | 0,10 |
Durante il 12º e 13º anno | 275,46 | 257,94 | 0,12 |
Durante il 14º e 15º anno | 321,37 | 300,93 | 0,14 |
Durante il 16º anno e oltre | 367,28 | 343,92 | 0,16 |
Nota: Gli importi sopra indicati saranno incrementati, in occasione di ogni aumento del minimo contrattuale conglobato, di una cifra pari al prodotto tra l'aumento ed i coefficienti di rivalutazione.
In vigore dal 1º gennaio 2008
Comandante | Direttore macchina | Coefficientedi rivalutazione | |
Durante il 2º e 3º anno | 47,26 | 44,27 | 0,02 |
Durante il 4º e 5º anno | 94,52 | 88,54 | 0,04 |
Durante il 6º e 7º anno | 141,78 | 132,81 | 0,06 |
Durante l'8º e 9º anno | 189,04 | 177,08 | 0,08 |
Durante il 10º e 11º anno | 236,30 | 221,35 | 0,10 |
Durante il 12º e 13º anno | 283,56 | 265,62 | 0,12 |
Durante il 14º e 15º anno | 330,82 | 309,89 | 0,14 |
Durante il 16º anno e oltre | 378,08 | 354,16 | 0,16 |
Nota: Gli importi sopra indicati saranno incrementati, in occasione di ogni aumento del minimo contrattuale conglobato, di una cifra pari al prodotto tra l'aumento ed i coefficienti di rivalutazione.
In vigore dal 1º giugno 2007
Comandante in 2ª | Dir. macchina in 2ª | Coeff. di rival. | |
Durante il 2º e 3º anno | 39,23 | 39,23 | 0,02 |
Durante il 4º e 5º anno | 78,46 | 78,46 | 0,04 |
Durante il 6º e 7º anno | 117,69 | 117,69 | 0,06 |
Durante l'8º e 9º anno | 156,92 | 156,92 | 0,08 |
Durante il 10º e 11º anno | 196,15 | 196,15 | 0,10 |
Durante il 12º e 13º anno | 235,38 | 235,38 | 0,12 |
Durante il 14º e 15º anno | 274,61 | 274,61 | 0,14 |
Durante il 16º e oltre | 313,84 | 313,84 | 0,16 |
Nota: Gli importi sopra indicati saranno incrementati, in occasione di ogni aumento del minimo contrattuale conglobato, di una cifra pari al prodotto tra l'aumento ed i coefficienti di rivalutazione.
In vigore dal 1º gennaio 2008
Comandante in 2ª | Dir. macchina in 2ª | Coeff. di rival. | |
Durante il 2º e 3º anno | 40,41 | 40,41 | 0,02 |
Durante il 4º e 5º anno | 80,82 | 80,82 | 0,04 |
Durante il 6º e 7º anno | 121,23 | 121,23 | 0,06 |
Durante l'8º e 9º anno | 161,64 | 161,64 | 0,08 |
Durante il 10º e 11º anno | 202,05 | 202,05 | 0,10 |
Durante il 12º e 13º anno | 242,46 | 242,46 | 0,12 |
Durante il 14º e 15º anno | 282,87 | 282,87 | 0,14 |
Durante il 16º e oltre | 323,28 | 323,28 | 0,16 |
Nota: Gli importi sopra indicati saranno incrementati, in occasione di ogni aumento del minimo contrattuale conglobato, di una cifra pari al prodotto tra l'aumento ed i coefficienti di rivalutazione.