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TUTTI I CCNL

SETTORE: Marittimi

CCNL: Marittimi - Capitani di Lungo Corso e Direttori di Macchina

Capitani Lungo Corso - Direttori di Macchina

CODICE CNEL: I391

Il CCNL Marittimi - Capitani di Lungo Corso e Direttori di Macchina è chiuso al 30/06/2015.

Per la disciplina economica e normativa successiva all'accordo quadro 01/07/2015 si rinvia al CCNL " Marittimi" - Settore "Marittimi".

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Sezione:

Archivio CCNL

CCNL

CCNL del 05/06/2007

MARITTIMI - CAPITANI DI LUNGO CORSO E DIRETTORI DI MACCHINA

 

Contratto collettivo nazionale di lavoro 05/06/2007

Capitani di lungo corso al comando e capitani di macchina alla direzione di macchina di navi dell'armamento libero

Decorrenza: 05/06/2007

Scadenza normativa: 31/12/2010

Scadenza economica: 31/12/2008

 

Verbale di stipula

 

CONFITARMA

Associazione italiana dell'armamento di linea (FEDARLINEA)

e

FILT-CGIL

FIT-CISL

UILTRASPORTI

USCLAC

U.N.C.Di.M. con l'assistenza della FNDAI

 

Campo di applicazione del CCNL

 

Contratto collettivo nazionale di lavoro per capitani di lungo corso al comando e per capitani di macchina alla direzione di macchina delle navi dell'armamento libero e delle società del gruppo Tirrenia non in regolamento organico e della società Almare:

- da passeggeri superiori a 50 t.s.l.;

- da crociera;

- da carico e traghetti passeggeri/merci superiori a 3.000 t.s.l.

 

Premessa

 

Premesso che il comandante ricopre il ruolo individuato dal Codice della navigazione che comporta un elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale, le parti convengono debba essergli riconosciuto un trattamento contrattuale adeguato alla rilevanza delle sue funzioni e responsabilità, e stipulano il presente contratto collettivo che si intende sostitutivo dei contratti collettivi nazionali di lavoro 26 novembre 1991, 29 maggio 1995 e 13 giugno 1997.

Nell'intento di riconoscere al un trattamento economico e normativo che tenga conto della sua posizione gerarchica a bordo delle navi e delle rilevanti funzioni tecniche che è chiamato a svolgere, pur non assumendo la responsabilità della spedizione, nonché delle elevate conoscenze professionali a lui richieste, le parti provvedono a stipulare il presente contratto che si intende sostitutivo dei cc.cc.nn.l. 26 novembre 1991, 29 maggio 1995 e 13 giugno 1997.

Le parti si danno reciprocamente atto che, quale espresso presupposto di conclusione e stipulazione del presente rinnovo del CCNL e dei precedenti rinnovi dei cc.cc.nn.l., è stato tra esse voluto e pattuito un vincolo di stretta inscindibilità fra tutte le pattuizioni previste nei suddetti rinnovi.

Tutto ciò nel preciso e dichiarato riconoscimento che le pattuizioni tutte contenute nel presente accordo, così come le precedenti, sono avvenute tenendo conto della legislazione vigente e costituiscono, rispetto a quest'ultima, trattamento, nel suo complesso, sicuramente di miglior favore per i lavoratori.

Le parti si danno, infatti, reciprocamente atto che, ove per ipotesi si potesse presupporre per alcuni istituti una interpretazione restrittiva della vigente legislazione a ciò ha fatto riscontro una compensazione con l'acquisizione di maggiori benefici in altri aspetti della disciplina normativa contrattuale liberamente sottoscritta.

Le parti convengono, inoltre, che nei risultati contrattuali complessivamente conseguiti si è tenuto conto della volontà delle OO.SS. di acquisire miglioramenti economici e normativi conformi alle esigenze e alla specificità del settore convenendo sul valore omnicomprensivo del costo contrattuale.

In considerazione di quanto precede, le parti si danno reciprocamente atto che eventuali pretese derivanti dalla interpretazione delle leggi vigenti al momento della stipula e/o di clausole e istituti che siano difformi alla contrattazione collettiva del settore sono in contrasto con le finalità conseguite e pertanto comporteranno per le aziende il diritto a considerare i suddetti miglioramenti anche a fronte di eventuali pretese.

 

Definizioni

A) Il termine "armatore" usato nel testo del presente contratto oltre ad avere il suo proprio significato, è indicativo e sostitutivo dei termini: Società di navigazione - Compagnia di navigazione ed in generale qualsiasi impresa che gestisce navi ed assume gli equipaggi.

B) Il termine "comandante" usato nel testo del presente contratto, definisce e qualifica il capitano di lungo corso in possesso del titolo professionale, al comando nave, come configurato dall'art. 123, lett. a) e b), 1º comma del Codice della navigazione e dagli artt. 248-249 del regolamento della navigazione marittima al C.d.N.

C) Il termine "direttore di macchina" usato nel testo del presente contratto, definisce e qualifica il capitano di macchina in possesso del titolo professionale, alla direzione di macchina, come configurato dall'art. 123, lett. a) e b), 2º comma del Codice della navigazione e dagli artt. 265-266 del regolamento della navigazione marittima al C.d.N.

D) La parola "nave", usata nel corso del presente contratto, è sostitutiva dei termini "piroscafo", "motonave", "turbonave".

 

Parte prima

 

Art. 1 - Tipi di contratto d'imbarco

 

Il rapporto di lavoro del comandante o direttore di macchina può essere costituito con uno dei seguenti tipi di contratto:

a) per un dato viaggio o per più viaggi;

b) a tempo determinato;

c) a tempo indeterminato.

Il contratto di imbarco, da stipularsi avanti l'Autorità marittima, è redatto ai sensi dell'art. 332 del Codice della navigazione in conformità dei modelli:

a) Mod. V - Contratto a viaggio:

b) Mod. T.D. - Contratto a tempo determinato;

c) Mod. T.I. - Contratto a tempo indeterminato.

Allegati al presente contratto.

 

 

Art. 2 - Contratto di imbarco a viaggio

 

Il contratto di imbarco a viaggio è valido per la durata del viaggio o dei viaggi in esso previsti e non può essere stipulato per durata superiore a 4 mesi.

Per viaggio si intende il complesso delle traversate tra porto o porti di caricazione e porto di ultima destinazione, oltre all'eventuale traversata in zavorra, per raggiungere il porto di caricazione.

Il contratto a viaggio si esaurisce, dopo la discarica, nel porto di ultima destinazione.

Per le navi ad itinerario circolare sarà considerato porto di ultima destinazione quello capolinea.

Qualora per concorde volontà delle parti il comandante o direttore di macchina non venga congedato nel porto di ultima destinazione, il contratto si intende prorogato per un ulteriore viaggio e così di seguito sino al compimento del periodo previsto al par. 1 del presente articolo.

Se in forza di più contratti a viaggio, il comandante o direttore di macchina presta ininterrottamente servizio alle dipendenze dello stesso armatore per un tempo superiore a 5 mesi, il rapporto di lavoro è regolato dalle norme concernenti il contratto a tempo indeterminato con diritto al riconoscimento di tutta l'anzianità di servizio maturata con i precedenti contratti di imbarco.

Agli effetti del paragrafo precedente la prestazione del servizio è considerata ininterrotta quando tra la cessazione di un contratto di imbarco e la stipulazione di quello successivo intercorre un periodo non superiore ai 90 giorni.

Nel caso di sbarco per malattia o infortunio, il periodo di 90 giorni decorrerà dalla data di guarigione dall'infortunio o dal termine del periodo di cura della malattia.

 

 

Art. 2 bis - Contratto d'imbarco a tempo determinato

 

Le parti in relazione a quanto previsto dall'art. 326 cod. nav. che, tra le tipologie di contratti di arruolamento prevede quella a tempo determinato, nell'intento di adeguare questa normativa all'attuale organizzazione del lavoro a bordo contemporaneamente realizzando condizioni inscindibili e di miglior favore hanno convenuto:

1. ferma restando la disciplina di cui all'art. 326 del codice della navigazione 1º, 2º e 3º comma, il singolo contratto di arruolamento a tempo determinato può avere una durata non superiore a quattro mesi. In relazione alla minor durata sopra specificata, si conviene che, in caso di intervallo tra successivi contratti di arruolamento a tempo determinato inferiore a sessanta giorni, il contratto di arruolamento si considera a tempo indeterminato solo in caso in cui complessivamente, in virtù della sua durata e delle singole interruzioni inferiori a 60 giorni, si raggiunga l'arco temporale superiore ad un anno. Se il termine del contratto di arruolamento scade in corso di viaggio, il contratto stesso si intende prorogato fino al porto di ultima destinazione;

2. il rapporto derivante dal contratto di arruolamento a tempo determinato si instaura al momento dell'imbarco e si estingue al momento dello sbarco;

3. il lavoratore marittimo, al momento dello sbarco, percepisce tutte le indennità maturate durante il periodo del contratto di arruolamento (come il t.f.r., l'indennità sostitutiva di ferie e riposi non goduti) e, dopo lo sbarco, è iscritto al turno a cui ha diritto.

 

 

Art. 3 - Contratto a tempo indeterminato

 

Il contratto d'imbarco a tempo indeterminato deve essere espressamente stipulato all'inizio del rapporto di lavoro ovvero può risultare di diritto costituito come conseguenza di precedenti contratti a viaggio come indicato dall'art. 2, comma 5.

Il periodo contrattuale di imbarco per il comandante o direttore di macchina non in c.r.l. è di mesi 4 che da parte dell'armatore è prorogabile di 30 giorni e riducibile di 30 giorni.

 

 

Art. 4 - Orario di lavoro

 

Il comandante o direttore di macchina non è soggetto ad uno specifico orario di lavoro e sarà escluso dal servizio di guardia quando siano imbarcati tre ufficiali.

Qualora per cause di forza maggiore mancasse uno degli ufficiali abilitato alla guardia prescritti dalla tabella minima di armamento e conseguentemente il comandante o il dovesse disimpegnare in sua sostituzione il servizio di guardia in navigazione secondo le risultanze del giornale nautico, avrà diritto oltre al proprio normale trattamento economico, al minimo contrattuale conglobato dell'ufficiale mancante maggiorato del 7% (sette %).

 

 

Art. 5 - Incarico temporaneo a terra

 

Il comandante o direttore di macchina potrà essere destinato a prestare servizio temporaneo a terra per conto dell'armatore, o su navi in corso di allestimento, o costruzione, o su navi in disarmo, o presso cantieri, stabilimenti industriali, nel qual caso l'armatore curerà che le attribuzioni affidategli siano adeguate al grado.

Durante tale periodo il comandante o direttore di macchina percepirà lo stipendio mensile di cui all'art. 34 ed una indennità pari al 37 % del minimo contrattuale conglobato.

Maturerà la gratifica natalizia di cui all'art. 37, la gratifica pasquale di cui all'art. 38, nonché le ferie di cui all'art. 48 e l'anzianità di servizio agli effetti previsti dal presente contratto.

Se per esigenze di servizio il comandante o direttore di macchina dovesse prestare la propria opera nelle giornate di sabato, domenica o festivi, maturerà per ogni giorno in detta posizione una giornata di riposo compensativo.

Il servizio prestato in località diversa dalla propria provincia di residenza verrà considerato "Missione" e regolato dalle norme di cui al successivo art. 6 fermo restando quanto previsto al par. 2 del presente articolo.

 

 

Art. 6 - Missioni e viaggi di servizio - Ingaggio

 

L'armatore è tenuto a rimborsare al comandante o direttore di macchina le spese documentate di viaggio, vitto e alloggio, nei limiti della normalità, sostenute in missione o per viaggi comunque effettuati per cause di servizio sia in Italia che all'estero, nonché ogni altra spesa fatta per l'esecuzione dell'incarico ricevuto.

Durante tale periodo il comandante o direttore di macchina percepirà lo stipendio mensile di cui all'art. 34 ed una indennità pari al 37 % del minimo contrattuale conglobato.

Maturerà la gratifica natalizia di cui all'art. 37, la gratifica pasquale di cui all'art. 38, nonché le ferie di cui all'art. 48 e l'anzianità di servizio agli effetti previsti dal presente contratto.

Se per esigenze di servizio il comandante o direttore di macchina dovesse prestare la propria opera nelle giornate di sabato, domenica o festivi, maturerà per ogni giorno in detta posizione una giornata di riposo compensativo.

Al comandante o direttore di macchina spetta la prima classe per il viaggio per mare, la prima classe con eventuale supplemento rapido ovvero vagone letto per i viaggi in ferrovia, la classe turistica per il viaggio in aereo.

Nel caso in cui l'imbarco sia preceduto da un periodo di ingaggio il comandante o il avrà diritto per tale periodo, sempre che abbia mantenuto l'impegno ad imbarcarsi, al minimo contrattuale mensile di cui all'art. 35 e il relativo periodo sarà considerato ai fini del trattamento di fine rapporto.

L'armatore è inoltre tenuto a rimborsare al comandante e al le spese documentate di viaggio, vitto e alloggio, nei limiti della normalità sostenute all'imbarco, dal luogo di ingaggio fino a bordo, e allo sbarco, dal bordo fino al luogo di residenza.

 

 

Parte seconda

 

Art. 7 - Risoluzione di diritto del contratto di imbarco

 

Qualunque sia il tipo di contratto di imbarco, esso si risolve di diritto a norma dell'art. 343 del Codice della navigazione.

La risoluzione del contratto di imbarco ai sensi del presente articolo non pregiudica i diritti del comandante o del a percepire il trattamento di fine rapporto e l'indennità sostitutiva del preavviso nelle misure previste nel presente contratto. L'indennità sostitutiva del preavviso non sarà dovuta qualora la risoluzione avvenga per fatto imputabile al comandante o direttore di macchina.

Nel caso di risoluzione del contratto di imbarco per naufragio, le indennità di cui al precedente comma spettano al comandante o direttore di macchina in aggiunta all'eventuale indennità di disoccupazione per naufragio.

 

 

Art. 8 - Risoluzione del contratto di imbarco a viaggio

 

Il contratto di imbarco a viaggio cessa di diritto con il compimento del viaggio o dell'ultimo dei viaggi in esso previsti.

Il rientro al luogo di residenza è regolato dalle norme di cui all'art. 6 del presente contratto.

Il comandante o direttore di macchina ha facoltà, salvo quanto previsto dal Codice della navigazione, di risolvere il contratto di imbarco a viaggio prima della partenza e/o prima del compimento del viaggio osservando i seguenti termini di preavviso:

a) prima della partenza da porto nazionale:

- con preavviso di cinque giorni;

b) prima della partenza da porto estero:

- con preavviso di quindici giorni.

Il