S.I.A. S.r.l.
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Per la disciplina economica e normativa successiva all'accordo quadro 01/07/2015 si rinvia al CCNL " Marittimi" - Settore "Marittimi".
CCNL del 05/06/2007
MARITTIMI - ALISCAFI E E NATANTI VELOCI PASSEGGERI
Contratto collettivo nazionale di lavoro 05/06/2007
Personale di Stato maggiore, sottufficiali e comuni imbarcati sugli aliscafi o su natanti veloci per trasporto passeggeri.
Decorrenza: 01/06/2007
Scadenza normativa: 31/12/2010
Scadenza economica: 31/12/2008
L'anno 2007 addì 5 del mese di giugno in Roma
la Confederazione italiana armatori
l'Associazione italiana dell'armamento di linea (Fedarlinea)
e
le Organizzazioni dei lavoratori sottoelencate:
Federazione italiana lavoratori trasporti (settore marittimo) (FILT-CGIL)
Federazione italiana trasporti (settore marittimo) (FIT-CISL)
Unione italiana lavoratori trasporti (settore marittimo) (UILTRASPORTI)
hanno stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro per l'imbarco degli equipaggi degli aliscafi e dei natanti veloci per trasporto passeggeri.
Le parti, con il presente accordo, dichiarano di aver rinnovato - in armonia con la prassi contrattuale del settore - i contratti collettivi del settore marittimo scaduti il 31 dicembre 2006.
Contratto aliscafi e natanti veloci
Il presente contratto si applica al personale di Stato Maggiore, sottufficiali e comuni imbarcati sugli aliscafi o su natanti veloci.
Pertanto, nel testo del presente contratto per aliscafi si intendono anche gli altri natanti veloci ad esso assimilabili.
Le parti si danno reciprocamente atto che, quale espresso presupposto di conclusione e stipulazione dell'accordo di rinnovo del CCNL, è stato tra esse voluto e pattuito un vincolo di stretta inscindibilità fra tutte le pattuizioni del presente accordo di rinnovo e tra ciascuna di esse con ogni singolo contenuto della premessa ai contratti collettivi nazionali di lavoro per i marittimi imbarcati su navi dell'armamento libero ediz. 1978. A tal fine le parti ribadiscono il contenuto vincolante di tale premessa e ribadiscono altresì che essa è da considerare parte integrante ed inscindibile anche del presente accordo.
Tutto ciò nel preciso e dichiarato riconoscimento che le pattuizioni tutte contenute nel presente accordo così come le precedenti sono avvenute tenendo conto della legislazione vigente e costituiscono, rispetto a quest'ultima, trattamento, nel suo complesso, sicuramente di miglior favore per i lavoratori.
Le parti si danno, infatti, reciprocamente atto che, ove per ipotesi si potesse presupporre per alcuni istituti una interpretazione restrittiva della vigente legislazione a ciò ha fatto riscontro una compensazione con l'acquisizione di maggiori benefici in altri aspetti della disciplina normativa contrattuale liberamente sottoscritta.
Le parti convengono, inoltre, che nei risultati contrattuali complessivamente conseguiti si è tenuto conto della volontà delle OO.SS. di acquisire miglioramenti economici e normativi conformi alle esigenze e alla specificità del settore convenendo sul valore omnicomprensivo del costo contrattuale.
In considerazione di quanto precede le parti si danno reciprocamente atto che eventuali pretese derivanti dalla interpretazione delle leggi e/o di clausole e istituti che siano difformi dalla contrattazione collettiva del settore sono in contrasto con la loro volontà e con le finalità conseguite e pertanto comporteranno per le aziende il diritto a considerare i suddetti miglioramenti anche a fronte di tali eventuali pretese.
Capo I - TIPI DI CONTRATTO DI IMBARCO
Art. 1 - Tipi di contratto di imbarco
Il rapporto di lavoro può essere stipulato con uno dei seguenti tipi di contratto:
a) a tempo determinato;
b) a tempo indeterminato.
Se in forza di uno o più contratti a tempo determinato il marittimo presta ininterrotto servizio alle dipendenze dello stesso armatore per un tempo superiore a 4 mesi, il rapporto di lavoro è regolato dalle norme concernenti il contratto a tempo indeterminato, con diritto per il marittimo al riconoscimento di tutta l'anzianità di servizio maturata con i successivi contratti di imbarco.
Agli effetti del comma precedente sono considerati successivi tutti i contratti intervenuti fra lo stesso armatore e lo stesso marittimo quando fra l'uno e l'altro non sia occorsa un'interruzione di rapporto contrattuale superiore a sessanta giorni. Nel caso di sbarco per malattia o infortunio, il periodo di sessanta giorni decorrerà dalla data di guarigione dall'infortunio o dal termine del periodo di cura della malattia.
Qualora in conseguenza della risoluzione dei singoli contratti a tempo determinato siano state liquidate indennità di licenziamento, l'importo di tali indennità verrà considerato come acconto da detrarsi dal trattamento di fine rapporto spettante alla risoluzione del contratto a tempo indeterminato.
Il rapporto di lavoro sarà sempre valido qualunque sia l'aliscafo e la sua destinazione. Il personale sarà tenuto, a richiesta dell'armatore, ad imbarcare o trasbordare in qualunque tempo e luogo, su qualsiasi aliscafo dell'armatore o noleggiato dall'armatore.
I contratti di imbarco da stipulare avanti l'Autorità marittima ai sensi di Legge saranno redatti in conformità dei modelli allegati al presente contratto (Allegati 1 e 2).
Per i marittimi cui si riferisce il presente contratto imbarcati fuori del territorio nazionale per completamento della tabella d'armamento, potranno essere stipulati contratti a condizioni non inferiori a quelle previste dal presente contratto.
Art. 2 - Contratto di imbarco a tempo determinato
Il contratto di imbarco a tempo determinato si esaurisce alla data convenuta all'atto della stipulazione.
Qualora per concorde volontà dell'armatore e del marittimo, il contratto non venga risolto, lo stesso s'intende prorogato per un uguale periodo e così di seguito sino al compimento del 4º mese; poi il contratto di imbarco diventa di diritto a tempo indeterminato.
Qualora il contratto di imbarco a tempo determinato scada in porto diverso da quello della sua stipula, il marittimo avrà diritto al rimborso delle spese di viaggio per il ritorno al porto d'ingaggio.
Art. 3 - Contratto di imbarco a tempo indeterminato
Il contratto di imbarco a tempo indeterminato viene stipulato all'inizio del rapporto di lavoro in conformità al modello T.I. (contratto a tempo indeterminato) secondo quanto previsto al comma 6 dell'art. 1 del presente contratto.
Il contratto di imbarco a tempo indeterminato può risultare costituito di diritto ai sensi del comma 2 del predetto articolo 1.
Il rapporto derivante dal contratto di arruolamento a tempo indeterminato si instaura al momento dell'imbarco e si estingue al momento dello sbarco: il marittimo è retribuito per i soli periodi di effettiva presenza a bordo, per cui soltanto durante tali periodi devono essere versati i contributi assistenziali e previdenziali.
Il marittimo, al momento dello sbarco, percepisce tutte le indennità maturate durante il periodo del rapporto di arruolamento (come il t.f.r., l'indennità sostitutiva di ferie e riposi non goduti) e, dopo lo sbarco, è iscritto al T.P. o al T.G. a cui ha diritto, con la conseguenza che, all'atto del successivo imbarco, il marittimo stesso deve stipulare un nuovo contratto di arruolamento.
Nota: Ai fini di cui sopra le parti contraenti confermano a tutti gli effetti quanto previsto in materia dalla circolare 28 gennaio 1992 del Ministero della Marina Mercantile intitolata "Gente di mare - Serie XII, n. 6".
In considerazione delle particolari caratteristiche tecniche del servizio espletato dal personale imbarcato sugli aliscafi, il primo periodo d'imbarco è considerato periodo di prova.
Il periodo di prova è stabilito in giorni 45 per gli ufficiali e 30 giorni per il restante personale.
Quando l'armatore riassuma in servizio con la stessa qualifica un marittimo che in precedenza abbia già positivamente superato con lo stesso armatore il periodo di prova, questa non sarà ripetuta a meno che siano trascorsi più di tre anni dalla data della sua effettuazione o l'ultimo sbarco sia stato determinato da colpa del marittimo.
Entro il periodo di prova l'armatore può risolvere il contratto di imbarco in qualunque momento corrispondendo al marittimo le competenze dovute sino al giorno dello sbarco.
Il contratto d'imbarco può essere risolto durante il periodo di prova anche dal marittimo con diritto alle competenze maturate fino a quel giorno.
L'armatore sentito il parere dei comandi degli aliscafi, dove il marittimo ha effettuato il periodo di prova, è tenuto a comunicare o a far comunicare al marittimo l'esito della prova entro i termini di tempo sopra stabiliti. In difetto di questa comunicazione il periodo di prova si intenderà positivamente superato.
Il periodo di prova, se positivamente superato, sarà riconosciuto a tutti gli effetti per la determinazione della anzianità di servizio.
Capo II - COMPOSIZIONE DELL'EQUIPAGGIO CONDOTTA DEI MARITTIMI - VARIE
Le parti, tenuto conto delle caratteristiche dei mezzi e della navigazione cui sono adibiti, concordano nel ritenere adeguate le seguenti tabelle di armamento per i tipi di natanti sottoindicati:
RHS 200 | RHS 150 -PT 50 COMETA |
Comandante | Comandante |
Direttore | Direttore |
1 Motorista | 1 Motorista |
2 Marinai | 1 Marinaio |
1 Giovanotto | 1 Giovanotto |
1 Mozzo |
|
RHS 160 | RHS 160 foil master |
Comandante | Comandante |
Direttore | Direttore |
1 Motorista | 1 Motorista |
2 Marinai | 2 Marinai |
1 Mozzo | 1 Mozzo |
PT 20 | Catamarani WESTMARAN 9 |
Comandante | Comandante |
Direttore | Direttore |