S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
Per la disciplina economica e normativa successiva all'accordo quadro 01/07/2015 si rinvia al CCNL " Marittimi" - Settore "Marittimi".
CCNL del 05/06/2007
MARITTIMI - ALISCAFI E E NATANTI VELOCI PASSEGGERI
Contratto collettivo nazionale di lavoro 05/06/2007
Personale di Stato maggiore, sottufficiali e comuni imbarcati sugli aliscafi o su natanti veloci per trasporto passeggeri.
Decorrenza: 01/06/2007
Scadenza normativa: 31/12/2010
Scadenza economica: 31/12/2008
L'anno 2007 addì 5 del mese di giugno in Roma
la Confederazione italiana armatori
l'Associazione italiana dell'armamento di linea (Fedarlinea)
e
le Organizzazioni dei lavoratori sottoelencate:
Federazione italiana lavoratori trasporti (settore marittimo) (FILT-CGIL)
Federazione italiana trasporti (settore marittimo) (FIT-CISL)
Unione italiana lavoratori trasporti (settore marittimo) (UILTRASPORTI)
hanno stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro per l'imbarco degli equipaggi degli aliscafi e dei natanti veloci per trasporto passeggeri.
Le parti, con il presente accordo, dichiarano di aver rinnovato - in armonia con la prassi contrattuale del settore - i contratti collettivi del settore marittimo scaduti il 31 dicembre 2006.
Contratto aliscafi e natanti veloci
Il presente contratto si applica al personale di Stato Maggiore, sottufficiali e comuni imbarcati sugli aliscafi o su natanti veloci.
Pertanto, nel testo del presente contratto per aliscafi si intendono anche gli altri natanti veloci ad esso assimilabili.
Le parti si danno reciprocamente atto che, quale espresso presupposto di conclusione e stipulazione dell'accordo di rinnovo del CCNL, è stato tra esse voluto e pattuito un vincolo di stretta inscindibilità fra tutte le pattuizioni del presente accordo di rinnovo e tra ciascuna di esse con ogni singolo contenuto della premessa ai contratti collettivi nazionali di lavoro per i marittimi imbarcati su navi dell'armamento libero ediz. 1978. A tal fine le parti ribadiscono il contenuto vincolante di tale premessa e ribadiscono altresì che essa è da considerare parte integrante ed inscindibile anche del presente accordo.
Tutto ciò nel preciso e dichiarato riconoscimento che le pattuizioni tutte contenute nel presente accordo così come le precedenti sono avvenute tenendo conto della legislazione vigente e costituiscono, rispetto a quest'ultima, trattamento, nel suo complesso, sicuramente di miglior favore per i lavoratori.
Le parti si danno, infatti, reciprocamente atto che, ove per ipotesi si potesse presupporre per alcuni istituti una interpretazione restrittiva della vigente legislazione a ciò ha fatto riscontro una compensazione con l'acquisizione di maggiori benefici in altri aspetti della disciplina normativa contrattuale liberamente sottoscritta.
Le parti convengono, inoltre, che nei risultati contrattuali complessivamente conseguiti si è tenuto conto della volontà delle OO.SS. di acquisire miglioramenti economici e normativi conformi alle esigenze e alla specificità del settore convenendo sul valore omnicomprensivo del costo contrattuale.
In considerazione di quanto precede le parti si danno reciprocamente atto che eventuali pretese derivanti dalla interpretazione delle leggi e/o di clausole e istituti che siano difformi dalla contrattazione collettiva del settore sono in contrasto con la loro volontà e con le finalità conseguite e pertanto comporteranno per le aziende il diritto a considerare i suddetti miglioramenti anche a fronte di tali eventuali pretese.
Capo I - TIPI DI CONTRATTO DI IMBARCO
Art. 1 - Tipi di contratto di imbarco
Il rapporto di lavoro può essere stipulato con uno dei seguenti tipi di contratto:
a) a tempo determinato;
b) a tempo indeterminato.
Se in forza di uno o più contratti a tempo determinato il marittimo presta ininterrotto servizio alle dipendenze dello stesso armatore per un tempo superiore a 4 mesi, il rapporto di lavoro è regolato dalle norme concernenti il contratto a tempo indeterminato, con diritto per il marittimo al riconoscimento di tutta l'anzianità di servizio maturata con i successivi contratti di imbarco.
Agli effetti del comma precedente sono considerati successivi tutti i contratti intervenuti fra lo stesso armatore e lo stesso marittimo quando fra l'uno e l'altro non sia occorsa un'interruzione di rapporto contrattuale superiore a sessanta giorni. Nel caso di sbarco per malattia o infortunio, il periodo di sessanta giorni decorrerà dalla data di guarigione dall'infortunio o dal termine del periodo di cura della malattia.
Qualora in conseguenza della risoluzione dei singoli contratti a tempo determinato siano state liquidate indennità di licenziamento, l'importo di tali indennità verrà considerato come acconto da detrarsi dal trattamento di fine rapporto spettante alla risoluzione del contratto a tempo indeterminato.
Il rapporto di lavoro sarà sempre valido qualunque sia l'aliscafo e la sua destinazione. Il personale sarà tenuto, a richiesta dell'armatore, ad imbarcare o trasbordare in qualunque tempo e luogo, su qualsiasi aliscafo dell'armatore o noleggiato dall'armatore.
I contratti di imbarco da stipulare avanti l'Autorità marittima ai sensi di Legge saranno redatti in conformità dei modelli allegati al presente contratto (Allegati 1 e 2).
Per i marittimi cui si riferisce il presente contratto imbarcati fuori del territorio nazionale per completamento della tabella d'armamento, potranno essere stipulati contratti a condizioni non inferiori a quelle previste dal presente contratto.
Art. 2 - Contratto di imbarco a tempo determinato
Il contratto di imbarco a tempo determinato si esaurisce alla data convenuta all'atto della stipulazione.
Qualora per concorde volontà dell'armatore e del marittimo, il contratto non venga risolto, lo stesso s'intende prorogato per un uguale periodo e così di seguito sino al compimento del 4º mese; poi il contratto di imbarco diventa di diritto a tempo indeterminato.
Qualora il contratto di imbarco a tempo determinato scada in porto diverso da quello della sua stipula, il marittimo avrà diritto al rimborso delle spese di viaggio per il ritorno al porto d'ingaggio.
Art. 3 - Contratto di imbarco a tempo indeterminato
Il contratto di imbarco a tempo indeterminato viene stipulato all'inizio del rapporto di lavoro in conformità al modello T.I. (contratto a tempo indeterminato) secondo quanto previsto al comma 6 dell'art. 1 del presente contratto.
Il contratto di imbarco a tempo indeterminato può risultare costituito di diritto ai sensi del comma 2 del predetto articolo 1.
Il rapporto derivante dal contratto di arruolamento a tempo indeterminato si instaura al momento dell'imbarco e si estingue al momento dello sbarco: il marittimo è retribuito per i soli periodi di effettiva presenza a bordo, per cui soltanto durante tali periodi devono essere versati i contributi assistenziali e previdenziali.
Il marittimo, al momento dello sbarco, percepisce tutte le indennità maturate durante il periodo del rapporto di arruolamento (come il t.f.r., l'indennità sostitutiva di ferie e riposi non goduti) e, dopo lo sbarco, è iscritto al T.P. o al T.G. a cui ha diritto, con la conseguenza che, all'atto del successivo imbarco, il marittimo stesso deve stipulare un nuovo contratto di arruolamento.
Nota: Ai fini di cui sopra le parti contraenti confermano a tutti gli effetti quanto previsto in materia dalla circolare 28 gennaio 1992 del Ministero della Marina Mercantile intitolata "Gente di mare - Serie XII, n. 6".
In considerazione delle particolari caratteristiche tecniche del servizio espletato dal personale imbarcato sugli aliscafi, il primo periodo d'imbarco è considerato periodo di prova.
Il periodo di prova è stabilito in giorni 45 per gli ufficiali e 30 giorni per il restante personale.
Quando l'armatore riassuma in servizio con la stessa qualifica un marittimo che in precedenza abbia già positivamente superato con lo stesso armatore il periodo di prova, questa non sarà ripetuta a meno che siano trascorsi più di tre anni dalla data della sua effettuazione o l'ultimo sbarco sia stato determinato da colpa del marittimo.
Entro il periodo di prova l'armatore può risolvere il contratto di imbarco in qualunque momento corrispondendo al marittimo le competenze dovute sino al giorno dello sbarco.
Il contratto d'imbarco può essere risolto durante il periodo di prova anche dal marittimo con diritto alle competenze maturate fino a quel giorno.
L'armatore sentito il parere dei comandi degli aliscafi, dove il marittimo ha effettuato il periodo di prova, è tenuto a comunicare o a far comunicare al marittimo l'esito della prova entro i termini di tempo sopra stabiliti. In difetto di questa comunicazione il periodo di prova si intenderà positivamente superato.
Il periodo di prova, se positivamente superato, sarà riconosciuto a tutti gli effetti per la determinazione della anzianità di servizio.
Capo II - COMPOSIZIONE DELL'EQUIPAGGIO CONDOTTA DEI MARITTIMI - VARIE
Le parti, tenuto conto delle caratteristiche dei mezzi e della navigazione cui sono adibiti, concordano nel ritenere adeguate le seguenti tabelle di armamento per i tipi di natanti sottoindicati:
RHS 200 | RHS 150 -PT 50 COMETA |
Comandante | Comandante |
Direttore | Direttore |
1 Motorista | 1 Motorista |
2 Marinai | 1 Marinaio |
1 Giovanotto | 1 Giovanotto |
1 Mozzo |
|
RHS 160 | RHS 160 foil master |
Comandante | Comandante |
Direttore | Direttore |
1 Motorista | 1 Motorista |
2 Marinai | 2 Marinai |
1 Mozzo | 1 Mozzo |
PT 20 | Catamarani WESTMARAN 9 |
Comandante | Comandante |
Direttore | Direttore |
1 Marinaio | 1 Motorista |
1 Mozzo | 1 Marinaio |
| 1 Giovanotto |
Art. 6 - Condotta dei marittimi
Il marittimo ha il dovere di mantenere condotta disciplinata di uniformarsi alle prescrizioni delle leggi e regolamenti dello Stato per la Marina Mercantile, delle Autorità nazionali e di quelle consolari e locali nei porti all'estero, di eseguire ogni legittimo ordine del comandante e di ogni altro superiore per ciò che concerne il servizio e la sicurezza dell'aliscafo, delle persone imbarcate, del carico e delle provviste.
I rapporti tra i marittimi devono essere improntati a spirito di collaborazione e di comprensione.
Nessuna persona dell'equipaggio potrà assentarsi da bordo senza il permesso del comandante.
Art. 7 - Infrazioni disciplinari e sanzioni
I provvedimenti disciplinari applicabili nei confronti del marittimo potranno essere:
a) rimprovero scritto;
b) multa nella misura massima di 10 ore di retribuzione calcolate con il divisore 240 e considerando come retribuzione quella indicata al punto 5, lettera B) dell'art. 44;
c) sospensione dal turno particolare e dall'elenco della C.R.L. per un periodo massimo di due mesi;
d) risoluzione del contratto di imbarco e/o non reiscrizione nel turno particolare;
e) risoluzione del contratto di imbarco e/o cancellazione dall'elenco della C.R.L.
Le sanzioni disciplinari di cui sopra sono applicate prescindendo dall'ordine in cui sono elencate rapportandole alla gravità della mancanza, alle circostanze speciali che l'accompagnano, e al grado di colpa.
Per le sanzioni più gravi del rimprovero scritto si dovrà, prima dell'applicazione della sanzione stessa, procedere alla contestazione dell'addebito e all'audizione a difesa del marittimo.
La risoluzione del contratto di imbarco, la non reiscrizione al turno particolare, la cancellazione dall'elenco della C.R.L., sono provvedimenti disciplinari per i quali è necessario un comportamento del marittimo così grave, da far venire meno il rapporto fiduciario con l'armatore ed in via esemplificativa nei seguenti casi:
a) frequente ubriachezza a bordo;
b) recidiva disobbedienza che abbia già dato luogo ad un provvedimento disciplinare più grave del rimprovero scritto;
c) furto e reati contro il patrimonio (ad esempio truffa, contrabbando, trafugamento);
d) atti implicanti dolo o colpa grave con danno per l'azienda (ad esempio danneggiamento di impianti o materiali);
e) inosservanza del divieto di fumare a bordo, qualora, tale infrazione possa provocare gravi incidenti alle persone e alle cose (nei luoghi in cui sia espressamente vietato);
f) comportamento scorretto verso i superiori, i compagni di lavoro o i passeggeri che abbia già dato luogo ad una sanzione disciplinare più grave del rimprovero scritto;
g) rissa o vie di fatto;
h) insubordinazione verso i superiori;
i) infrazioni al rispetto dell'orario di lavoro che abbiano già dato luogo a due sanzioni disciplinari di cui almeno una più grave del rimprovero scritto.
In caso di recidività di comportamenti per i quali siano state già applicate due sanzioni più gravi del rimprovero scritto, tale recidività potrà comportare l'adozione dei provvedimenti di risoluzione del contratto di imbarco, di non reiscrizione al turno particolare, di cancellazione dall'elenco della C.R.L.
I provvedimenti disciplinari durante il periodo di imbarco saranno adottati dal comandante e da questo annotati sul giornale di bordo. Il comandante potrà anche procedere allo sbarco immediato del marittimo nei casi di particolare gravità indicati nell'elenco di cui sopra per i quali non è previsto come presupposto alcuna recidiva.
I provvedimenti disciplinari nei riguardi dei marittimi potranno essere anche adottati dalla Direzione della società.
Il marittimo che ritenga ingiustificata l'adozione nei suoi riguardi di un rimprovero scritto avrà facoltà di reclamo all'armatore oltre che all'Autorità marittima, anche tramite l'Organizzazione sindacale.
Il marittimo che ritenga ingiustificata l'adozione nei suoi riguardi di una sanzione disciplinare più grave del rimprovero scritto, avrà la facoltà di contestare la sanzione stessa entro 10 giorni dallo sbarco o entro 10 giorni dalla comunicazione della sanzione, dinanzi al Collegio arbitrale di cui all'articolo 48.
Qualora la sanzione contestata sia la multa o la sospensione dal turno particolare o dall'elenco della C.R.L. e il Collegio arbitrale non la riconoscesse giustificata, questa verrà annullata e perderà ogni effetto.
Nel caso venga invece contestata la sanzione disciplinare della non reiscrizione al turno particolare o della cancellazione dall'elenco della C.R.L., e il Collegio arbitrale non la riconoscesse giustificata, la società potrà comunque mantenere la non reiscrizione al turno particolare e la cancellazione dall'elenco della C.R.L., corrispondendo al marittimo a titolo di penale le seguenti somme:
Per i marittimi in C.R.L.:
- sino a 4 anni di anzianità in C.R.L.: 3 mesi di retribuzione;
- da oltre i 4 a 8 anni di anzianità in C.R.L.: 6 mesi di retribuzione;
- oltre 8 anni di anzianità in C.R.L.: 9 mesi di retribuzione.
Per i marittimi iscritti al turno particolare:
- marittimi iscritti al TP: 30 giorni di retribuzione.
Art. 8 - Inizio del servizio a bordo
Il personale sarà tenuto a trovarsi sull'aliscafo a bordo del quale deve prestare servizio nel giorno ed ora che gli saranno indicati dall'armatore o dal comandante o da altro rappresentante dell'armatore.
In difetto di tale indicazione dovrà comunque trovarsi a bordo almeno mezz'ora prima dell'ora stabilita per la partenza dell'aliscafo.
L'orario normale di lavoro per tutto il personale, in porto od in navigazione è di otto ore giornaliere continuative, comprese tra le ore 06,00 e le ore 22,00 con possibilità di interruzione di un'ora per la consumazione del pasto.
Turni di lavoro di 8 ore continuative possono essere effettuati nell'arco dell'intera giornata (dalle ore 00,00 alle ore 24,00) da concordarsi in sede aziendale. Il personale impiegato fra le ore 22,00 e le ore 06,00 avrà diritto ad una maggiorazione della quota oraria della paga base, contingenza ed eventuali indennità di pilotaggio (o conduzione macchina) pari al 30% per ogni ora di servizio.
In considerazione del tipo di lavoro, per particolari servizi, il personale imbarcato sugli aliscafi non dovrà comunque effettuare navigazione effettiva per un periodo superiore alle sei ore nell'arco delle otto ore normali di lavoro.
Tutto il personale imbarcato ha diritto di usufruire di otto ore giornaliere di riposo continuativo nell'arco delle 24 ore, salve le esigenze relative alle operazioni di ormeggio, disormeggio e manovre. Al personale che non potrà usufruire delle 8 ore di riposo continuativo di cui sopra saranno riconosciute tante ore di franchigia quante sono state le ore di mancato riposo. La suddetta franchigia sarà accumulata e fatta usufruire successivamente al marittimo o liquidata all'atto dello sbarco sulla base di un riposo compensativo per ogni 24 ore di mancato riposo. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste a livello aziendale.
Art. 10 - Trattamento della giornata del sabato in porto ed in navigazione
Per le ore di lavoro eventualmente prestate nelle otto ore dell'orario normale dai marittimi di qualsiasi grado imbarcati nella giornata del sabato saranno riconosciute altrettante ore di riposo compensativo.
Al marittimo che usufruisce dei riposi compensativi, la giornata del sabato non sarà considerata come riposo compensativo.
Il sabato mantiene la natura di giorno feriale.
Norma transitoria
Riduzione orario di lavoro
Premesso che:
a) le festività del 2 giugno e del 4 novembre sono attualmente compensate con una quota giornaliera di retribuzione così come previsto in applicazione della Legge n. 54 del 5 marzo 1977;
b) una giornata di permesso retribuito, con decorrenza 1º luglio 1999 già prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro;
c) ulteriori 8 ore, pari ad un giorno, sono state richieste dalle OO.SS.LL. come ulteriore riduzione di orario su base annua;
Le parti convengono che:
- con decorrenza 1º gennaio 2000 la prestazione lavorativa annuale verrà ridotta complessivamente di 32 ore pari a quattro giornate di lavoro recuperando la monetizzazione delle due giornate festive e della giornata di riposo concesse con il contratto del 1989 ed aggiungendo 8 ore di riduzione di orario. La riduzione di 32 ore verrà fruita aumentando le giornate di ferie di 4 giorni. Una diversa attuazione della riduzione dell'orario di lavoro su base annua potrà essere determinata con accordi a livello aziendale.
Capo IV - LAVORI E SERVIZI DIVERSI
Art. 11 - Lavori per la sicurezza dell'aliscafo
Durante le ore di servizio i componenti l'equipaggio sono tenuti a prestare, senza diritto ad alcun altro compenso, la loro opera per la sicurezza della navigazione e per il salvataggio delle persone imbarcate e dell'aliscafo, conformemente a quanto disposto dal Codice della navigazione.
Art. 12 - Lavori per la manutenzione e pulizia dell'aliscafo
Oltre i necessari servizi di navigazione e di porto, l'equipaggio dovrà eseguire tutti i lavori usuali di pulizia e manutenzione dell'aliscafo che venissero ordinati con diritto al compenso lavoro straordinario qualora detti lavori vengano eseguiti fuori orario normale.
Il personale che ha ricevuto in regolare consegna oggetti in dotazione è tenuto alla restituzione degli oggetti stessi o al pagamento dell'eventuale mancanza o danneggiamento all'atto dello sbarco.
Capo V - PAGHE - COMPENSI E INDENNITÀ
Art. 14 - Minimi contrattuali conglobati
I minimi contrattuali conglobati spettanti ai marittimi a seconda del grado e della qualifica risultante a ruolo sono indicati nella tabella allegata al presente contratto (Allegato 3).
Nel minimo contrattuale sono stati conglobati le paghe mensili, la contingenza e l'E.d.r. (€ 10,33 di cui al protocollo interconfederale 31 luglio 1992).
La paga giornaliera è ragguagliata a 1/30mo del minimo contrattuale conglobato. La quota oraria è ragguagliata al 1/8vo della quota giornaliera salvo quanto disposto dal successivo articolo 17.
A tutti gli effetti del presente contratto la giornata inizia alle ore 00,00 e termina alle ore 24,00.
Art. 15 - Indennità di contingenza
L'indennità di contingenza, non più indicizzata a seguito del protocollo interconfederale del 31 luglio 1992, il cui valore è stato congelato alla data del 31 dicembre 1991, è stata inserita nel minimo contrattuale conglobato.
A tutti i marittimi (ufficiali, sottufficiali e comuni, in funzione della effettiva navigazione su aliscafi della stessa società, o gruppo armatoriale) verranno riconosciuti cinque scatti biennali. La maturazione dello scatto decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui matura l'anzianità. I valori degli scatti (calcolati in percentuale fino al 5 agosto 1999) sono riportati nell'Allegato 3-bis.
In caso di passaggio da una società ad un'altra, dello stesso gruppo armatoriale, il marittimo mantiene l'anzianità di navigazione maturata presso la società di provenienza su aliscafi.
Nota: Gli importi percepiti a titolo di scatti di anzianità alla data del 30 giugno 1982 sulla base della precedente normativa, resteranno congelati in cifra. Nel secondo semestre 1982 non avrà luogo la maturazione di scatti per anzianità.
Norma transitoria
A decorrere dal 1º gennaio 1983 sarà riconosciuto il primo degli scatti anzidetti a coloro che avranno maturato due anni di effettiva navigazione su aliscafi della stessa società o gruppo armatoriale. Per coloro che non abbiano tale requisito alla data del 1º gennaio 1983 lo scatto sarà riconosciuto alla maturazione del previsto biennio di anzianità.
Art. 17 - Computo riposi compensativi e ferie
Il minimo contrattuale conglobato, gli scatti per anzianità, i ratei delle gratifiche natalizia e pasquale sono ragguagliati ad un ventiseiesimo per il computo dell'indennità sostitutiva dei riposi compensativi e delle ferie.
Art. 18 - Eventuale periodo di ingaggio
Qualora l'imbarco sia preceduto da un periodo di ingaggio (decorrente dalla data di consegna del libretto di navigazione) il marittimo avrà diritto per tale periodo, sempre che abbia mantenuto l'impegno di imbarcarsi, al minimo contrattuale conglobato, agli scatti di anzianità, all'indennità sostitutiva della panatica.
Nel caso che il marittimo sia inviato dall'armatore ad imbarcare in porto diverso da quello di ingaggio, il marittimo avrà, inoltre, diritto al rimborso spese di viaggio e di trasporto bagaglio effettivamente sostenuto per recarsi a bordo nei seguenti limiti di peso:
- kg. 120 per lo Stato Maggiore;
- kg. 80 per i sottufficiali e comuni.
Art. 19 - Corresponsione delle competenze mensili
Il minimo contrattuale conglobato e le altre competenze fisse mensili spettanti agli equipaggi verranno corrisposte entro il terzo giorno feriale del mese successivo in porto nazionale.
Sempre in porto nazionale entro 15 giorni dalla fine del mese, verranno corrisposti gli altri compensi variabili spettanti ai marittimi.
Art. 20 - Gratifica natalizia e gratifica pasquale
Sia in occasione del Natale che della Pasqua sarà corrisposta ai marittimi che abbiano compiuto un anno di imbarco, una gratifica costituita da una mensilità dei seguenti elementi:
a) minimo contrattuale conglobato;
b) scatti di anzianità;
c) indennità pilotaggio o conduzione macchina per comandanti e Direttori di macchina;
d) valore convenzionale della panatica.
Ai marittimi entrati in servizio nel corso dell'anno o che cessino dal servizio nel corso dell'anno, la gratifica natalizia e quella pasquale saranno corrisposte in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi d'imbarco compiuti. Per le frazioni di mese verranno corrisposti i ratei giornalieri.
Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, in occasione della liquidazione delle altre competenze saranno corrisposte anche le quote parti delle gratifiche natalizia e pasquale.
Nel caso di impiego "pro-tempore", nel corso dell'anno, di un marittimo presso lo stesso armatore con grado superiore a quello attribuito al momento della liquidazione delle gratifiche, la liquidazione stessa sarà effettuata computando i ratei della maggiore retribuzione percepita nel periodo di funzionamento.
A partire dal 1º aprile 1982 i ratei delle gratifiche natalizia e pasquale saranno da considerarsi utili ai fini del computo dell'indennità sostitutiva dei riposi compensativi e delle ferie.
Art. 21 - Assegno per nucleo familiare
L'assegno per il nucleo familiare è corrisposto ai marittimi nelle misure e con le modalità stabilite per i lavoratori dell'industria dalle apposite disposizioni di Legge.
Art. 22 - Compensi per lavoro straordinario
Le ore di lavoro prestate oltre le otto ore di lavoro normale giornaliere sono considerate ore di lavoro straordinario per tutto l'equipaggio inclusi comandanti e Direttori di macchina.
I compensi per lavoro straordinario sono stabiliti nelle misure indicate nelle tabelle allegate al presente contratto (Allegato 4).
La retribuzione da valere per la determinazione dei compensi orari per il lavoro straordinario è costituita dal minimo contrattuale conglobato.
Con decorrenza 5 agosto 1999 la quota oraria sarà determinata dividendo il minimo contrattuale conglobato maturato alla stessa data per 184 più una maggiorazione del 18% per le ore diurne feriali, del 25% per le ore notturne feriali e per le ore diurne festive e del 33% per le ore notturne festive.
Alla fine di ogni anno e con decorrenza dal 1º gennaio successivo, i compensi orari per lavoro straordinario saranno commisurati in base alle eventuali variazioni del minimo contrattuale conglobato.
Lo straordinario mensile non dovrà superare le 60 ore.
Per le ore di lavoro giornaliero effettivamente prestate, oltre le ore normali di lavoro di cui all'art. 9 e quelle di straordinario nella misura di due ore giornaliere, verranno riconosciute altrettante ore di riposo compensativo da fruire secondo criteri da stabilirsi aziendalmente.
Art. 23 - Indennità di navigazione
Allo scopo specifico ed esclusivo di tener conto dell'impegno richiesto dalle esigenze della navigazione marittima nonché dei disagi causati dalle particolari caratteristiche del mezzo e del servizio reso, è istituita a partire dal 1º aprile 1992 una indennità di navigazione.
Tale indennità, con decorrenza 1º gennaio 2004, è fissata nelle seguenti misure per ciascuna ora ordinaria di presenza a bordo prevista dall'art. 9:
- comandante e Direttore di macchina: € 1,26;
- 1º ufficiale: € 0,31;
- sottufficiale: € 0,19;
- comune: € 0,18;)
- giovanotto: € 0,11;
- mozzo: € 0,10.
Nelle aziende in cui i turni di lavoro siano organizzati in modo tale da aversi un numero di giorni di riposo pari a quelli di presenza a bordo la quota oraria di indennità navigazione sarà la seguente:
- comandante e Direttore di macchina: € 1,59;
- 1º ufficiale: € 0,39;
- sottufficiale: € 0,24;
- comune: € 0,23;
- giovanotto: € 0,15;
- mozzo: € 0,13.
Ad ogni effetto le parti stabiliscono che la presente indennità non può essere calcolata nella retribuzione, né in ogni altro istituto che direttamente o indirettamente implichi la retribuzione quale base di calcolo. Tale esclusione è dovuta al fatto che l'ammontare di detta indennità è stato pattiziamente determinato tenendo già conto della sua incidenza economica sui singoli istituti e comunque sul globale trattamento erogato ai lavoratori.
Fermo restando quanto sopra convenuto, le parti, per quanto possa occorrere, precisano che la indennità di navigazione non può essere considerata nel calcolo del compenso orario per il lavoro straordinario, dei riposi compensativi, (sabati, domeniche, festività nazionali ed infrasettimanali, festività cadenti di domenica, semifestività) e delle relative indennità sostitutive, delle ferie e delle indennità sostitutive delle stesse, della gratifica natalizia e della gratifica pasquale, dell'indennità sostitutiva del preavviso e del trattamento di fine rapporto.
Sempre a partire dal 1º aprile 1992 non saranno più corrisposti gli importi dell'E.d.r., dell'indennità di pilotaggio e conduzione macchina nonché l'indennità divisa.
Resta fermo l'obbligo di indossare e mantenere in buon ordine la divisa durante le ore di servizio.
Ai comuni e sottufficiali, al compimento del 12º anno di permanenza nella qualifica sempre con la stessa azienda verrà corrisposta una maggiorazione della quota oraria dell'indennità di navigazione pari al 50%.
- comandante e Direttore di macchina: € 2.291,09;
- 1º ufficiale: € 567,16;
Copyright S.I.A. Servizi Informatici Antelmi S.r.l.
- sottufficiale: € 346,63;
- comune: € 338,89;
- giovanotto: € 212,35;
- mozzo: € 187,56.
Art. 24 - Indennità bigliettaio
Ai sottufficiali e comuni imbarcati che esplichino il servizio di vendita biglietti a bordo è dovuta una indennità per maneggio denaro nella misura di € 1,55 giornaliere per i soli giorni in cui esplicano tale attività.
La presente indennità non fa parte della retribuzione ad alcun effetto.
Al personale che esegue l'imbarco o lo sbarco del bagaglio dei passeggeri negli scali, ove l'aliscafo non attracca a banchina o pontile e ove non esista servizio di portabagagli, verrà corrisposto un compenso forfetario di € 0,08 per bagaglio a carico dei passeggeri da ripartirsi in parti uguali tra il personale che ha compiuto tali operazioni.
Il presente compenso non fa parte della retribuzione a nessun effetto.
Quando sia prescritto da disposizioni dell'armatore, i sottufficiali e i comuni dovranno possedere e mantenere in buone condizioni la divisa che verrà fornita a cura dello stesso.
Il servizio di guardia notturna con veglia sarà normalmente affidato a personale di terra. Nel caso in cui venga affidato a personale di bordo saranno riconosciute al marittimo una indennità di € 2,07 per notte e nel giorno successivo tante ore di riposo quante sono state le ore di servizio di guardia con veglia.
Art. 28 - Alloggio personale aliscafo
Il personale alloggerà nei limiti del possibile, presso il proprio domicilio senza diritto ad alcuna indennità.
Agli effetti del precedente comma l'armatore provvederà a comunicare all'indirizzo del marittimo non in servizio, qualsiasi variazione o disposizione di servizio.
Art. 29 - Indennità sostitutiva del vitto
A tutto il personale imbarcato, in mancanza di somministrazione del vitto poiché l'aliscafo è armato senza servizio di mensa, sarà corrisposta una indennità forfettaria di € 3,36 a partire dal 1º luglio 1985, € 3,87 a partire dal 1º gennaio 1986 e € 4,39 a partire dal 1º gennaio 1987.
Art. 30 - Valutazione della panatica quale coefficiente della retribuzione
In tutti i casi in cui occorra computare la panatica quale coefficiente della retribuzione o considerarla come coefficiente di calcolo per la liquidazione di indennità (ad esempio: indennità sostitutiva del preavviso, indennità di risoluzione del rapporto di lavoro, indennità sostitutiva delle ferie o dei riposi compensativi, indennità giornaliera in caso di malattia od infortunio, gratifica natalizia, gratifica pasquale, ecc.) il valore da attribuire alla panatica è determinato nelle seguenti misure mensili:
- comandante e Direttore di macchina: € 7,75;
- ufficiali: € 6,97;
- sottufficiali: € 5,89;
- comuni: € 4,96.
In deroga a quanto sopra, durante l'usufruimento dei riposi compensativi e delle ferie, verrà corrisposta l'indennità sostitutiva del vitto nella misura giornaliera di € 2,07.
A decorrere dal 1º gennaio 1993 la misura giornaliera sarà di € 3,10.
Art. 31 - Indennità di missione
L'armatore ha facoltà di inviare il personale in missione.
È considerato in missione il marittimo che sia inviato dall'armatore con o senza aliscafo, per ragioni di servizio, fuori dalle abituali sedi di lavoro.
Per abituali sedi di lavoro devono intendersi quelle di residenza del marittimo o dalle quali il marittimo può raggiungere al termine del lavoro la propria residenza con i normali mezzi di trasporto.
Se il marittimo cambia residenza senza il benestare dell'armatore, ai fini del presente articolo si considererà la precedente residenza.
Al marittimo inviato in missione, qualora non provveda direttamente l'armatore al vitto ed all'alloggio, sarà corrisposta una indennità giornaliera nella seguente misura:
| Dal 1º giugno 2007 |
Comandante e Direttore di macchina | € 35,00 |
Ufficiali, sottufficiali e comuni | € 35,00 |
Per missioni di durata superiore ai due mesi, verrà concordata a livello aziendale con le O.S.L. la relativa indennità economica che dovrà comunque comportare una riduzione dell'onere a carico della società, tenuto conto delle condizioni oggettive della missione stessa.
Tale indennità esclude l'eventuale erogazione di cui all'art. 30.
Se l'armatore fornisce il solo vitto, la misura della predetta indennità per l'alloggio sarà pari al 40% dell'importo totale di cui al punto 2.
Se l'armatore fornisce il solo alloggio, la misura della predetta indennità per il vitto sarà pari al 60% dell'importo totale di cui al punto 2.
Qualora per motivi di servizio o di linea l'aliscafo ed il relativo personale resti per una notte (pernottamento) fuori dall'abituale sede di lavoro, l'armatore corrisponderà il 70% dell'indennità di missione oppure provvederà a mettere a disposizione del personale la cena ed un adeguato alloggio (ufficiali camera singola, sottufficiali e comuni camera a due letti).
In caso di trasferimento di residenza, eseguito su richiesta dell'armatore, saranno corrisposti al marittimo:
1) 15 giorni della retribuzione di cui usufruisce all'atto del trasferimento a titolo dell'indennità per spese accessorie;
2) il rimborso delle spese di viaggio per sé e famiglia; 1ª classe per gli ufficiali e familiari; 2ª classe per i sottufficiali, comuni e familiari;
3) il rimborso del trasporto del mobilio e bagaglio;
4) il rimborso della spesa necessaria per la risoluzione del contratto di fitto in corso;
5) il rimborso di eventuali spese straordinarie non previste, da documentare.
Capo VII - RIPOSI FESTIVI - FERIE - CONGEDO MATRIMONIALE
Sono considerati giorni festivi:
a) tutte le domeniche;
b) l'anniversario della liberazione (25 aprile);
c) la festa del lavoro (1º maggio);
d) la festa della Repubblica (2 giugno);
e) le seguenti ulteriori festività:
- 1º gennaio (Capodanno);
- 6 gennaio (Epifania);
- Lunedì di Pasqua;
- 15 agosto (Assunzione);
- 1º novembre (Ognissanti);
- 8 dicembre (Immacolata Concezione);
- 25 dicembre (Natale);
- 26 dicembre (S. Stefano).
Nei porti sono considerati semifestivi, e cioè festivi nelle sole ore pomeridiane i giorni seguenti:
- vigilia di Pasqua; vigilia di Natale.
Per il trattamento relativo alle sole giornate festive del 19 marzo, dell'Ascensione, del Corpus Domini, del 29 giugno, soppresse a seguito della Legge 5 marzo 1977, n. 54, si stabilisce quanto segue: il 19 marzo (S. Giuseppe), l'Ascensione, il Corpus Domini ed il 29 giugno sono considerate alla stregua di ogni altro giorno normalmente lavorativo e non daranno diritto ad alcun altro emolumento o indennità; in compenso il periodo annuale di ferie è stato aumentato di un equivalente numero di giornate (vedasi nota in calce all'art. 35).
Avvertenza: Nel testo del presente contratto, per "festività nazionali" si intendono le ricorrenze del 25 aprile e del 1º maggio. Per "festività infrasettimanali" si intendono le festività che normalmente cadono il giorno infrasettimanale, escluse le festività nazionali".
Art. 34 - Giorni festivi trascorsi in navigazione
A tutto il personale saranno riconosciuti tanti giorni di riposo compensativo quanti saranno i giorni di domenica ed i giorni di festività infrasettimanali (comprese festività nazionali) trascorsi in navigazione. Se due delle suddette festività dovessero coincidere nel medesimo giorno esse verranno computate come da due giorni di riposi compensativi oltre al normale trattamento mensile.
Qualora un giorno semifestivo cada di domenica sarà riconosciuto al marittimo solo il trattamento previsto per la domenica.
I riposi compensativi saranno goduti dal personale durante l'imbarco. Qualora quanto precede risultasse in pratica inattuabile per motivi di servizio e di comprovata necessità, gli stessi verranno cumulati e usufruiti secondo modalità da concordarsi in sede aziendale. Sarà data facoltà al personale che ne faccia richiesta di optare per il pagamento dei compensativi non usufruiti nella misura prevista dal successivo art. 35, comma 4.
A decorrere del 5 agosto 1999 a tutti i componenti dell'equipaggio è riconosciuto un periodo di ferie retribuito (minimo contrattuale conglobato, scatti per anzianità, valore convenzionale della panatica) di giorni 34 lavorativi (sabati inclusi) per ogni anno di servizio (pro-rata per le frazioni di anno).
Il periodo feriale sarà accordato nel porto di armamento o di imbarco del marittimo.
Il marittimo dovrà fruire il periodo feriale senza interruzione salvo motivi di servizio nel quale caso sarà consentito il frazionamento in due periodi.
Qualora l'armatore per motivi di servizio non potesse concedere in tutto o in parte le ferie annuali, corrisponderà al marittimo altrettante giornate di minimo contrattuale conglobato, valore convenzionale della panatica, scatti di anzianità, ratei gratifica natalizia e pasquale, ed eventuali indennità fisse, quante saranno le giornate di ferie non fruite. Resta intesa l'irrinunciabilità al godimento delle ferie in costanza di imbarco.
L'ulteriore aumento da 30 a 34 giorni, convenuto con l'accordo di rinnovo del 5 agosto 1999, si applica salvo diversa disposizione definita con accordi aziendali.
Art. 36 - Congedo matrimoniale
A tutto il personale che contrae matrimonio sarà concesso dall'armatore un congedo straordinario retribuito nelle seguenti misure:
- ufficiali 15 giorni;
- sottufficiali e comuni 12 giorni.
Il suddetto periodo sarà concesso ininterrotto e spetta all'arruolato il cui rapporto di lavoro duri da almeno una settimana. Per fruire di tale congedo l'interessato dovrà presentare domanda con un congruo preavviso. Il congedo di cui sopra verrà accordato nel porto nazionale di arruolamento e non potrà essere computato nel periodo di ferie annuali né potrà essere considerato in tutto o in parte quale periodo di preavviso di licenziamento.
Il periodo di congedo matrimoniale è computato agli effetti della determinazione dell'anzianità di servizio. Prima della concessione della licenza dovrà essere presentato un certificato di avvenuta pubblicazione matrimoniale e la celebrazione del matrimonio dovrà essere documentata entro 90 giorni dallo sbarco. Per la corresponsione della retribuzione si adotterà il criterio seguito per le ferie per gli ufficiali, mentre per i sottufficiali e comuni durante il periodo di congedo matrimoniale sarà corrisposto un assegno calcolato moltiplicando per dodici il guadagno medio giornaliero realizzato nell'ultimo periodo di lavoro computandosi anche il valore convenzionale della panatica, i compensi per lavoro straordinario, ogni supplemento o indennità anche eccezionale, eccettuate soltanto le indennità di risoluzione del rapporto di lavoro, le gratifiche, le indennità dei riposi compensativi maturati e non fruiti ed eventuali indennità corrisposte "una tantum". Qualora le esigenze dei traffici non consentano in tutto o in parte la concessione del congedo all'epoca del matrimonio è lasciata al marittimo la facoltà di scelta di ritardare, in tutto o in parte, il congedo matrimoniale, ovvero di risolvere il rapporto di lavoro con diritto alla corresponsione del trattamento di fine rapporto escluso il preavviso.
Periodo di aspettativa
L'azienda può concedere al marittimo che abbia maturato una anzianità di servizio non inferiore a 4 anni e che ne faccia richiesta per gravi necessità personali o familiari, appositamente documentate e come tali riconosciute dalla società, un periodo di aspettativa non superiore a 60 giorni. Durante il periodo di aspettativa il marittimo non avrà diritto alla retribuzione né maturerà l'anzianità di servizio ad ogni effetto. Il periodo di aspettativa non potrà essere usufruito contemporaneamente da più di un marittimo per ogni singola qualifica.
Art. 37 - Assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia
Tutti i componenti l'equipaggio sono assicurati per la invalidità e la vecchiaia presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo le apposite disposizioni di Legge.
Art. 38 - Assicurazione contro la tubercolosi e la disoccupazione
Tutti i componenti l'equipaggio sono assicurati contro la tubercolosi e contro la disoccupazione involontaria secondo le apposite disposizioni di Legge e di regolamento.
Art. 39 - Indennità di disoccupazione in caso di risoluzione del contratto d'imbarco per naufragio
In caso di risoluzione del contratto d'imbarco per naufragio, qualunque s1a il tipo di contratto, è dovuta al marittimo, oltre alle indennità previste dal contratto, l'indennità di disoccupazione a termini della Convenzione internazionale di Genova 15 giugno 1920.
Art. 40 - Assicurazione malattie e infortuni
Tutti i componenti l'equipaggio sono assicurati contro gli infortuni e le malattie ai sensi di Legge.
L'armatore assicurerà inoltre le prestazioni indicate nella tabella allegata al presente contratto (Allegati 5 e 6).
Art. 41 - Servizio militare di leva e richiamo alle armi
Gli ufficiali, sottufficiali e comuni sono tenuti ad informare la società all'atto dell'imbarco di una loro eventuale prossima chiamata alle armi per servizio di leva o richiamo alle armi.
In caso di chiamata o richiamo alle armi i marittimi hanno diritto al trattamento previsto dalle apposite disposizioni di Legge applicabili alla loro categoria.
Il marittimo richiamato alle armi avrà diritto alla conservazione del posto.
In ogni caso l'armatore, appena possibile, dovrà imbarcarlo con il grado e le condizioni del precedente imbarco.
Perde il diritto alla conservazione del posto il marittimo che non si presenti all'armatore, dopo il congedo dal servizio militare, entro i termini stabiliti dalle disposizioni di Legge, o che si rifiuti di prendere imbarco su altro natante, oppure si imbarchi al servizio di altro armatore senza il consenso del precedente armatore.
Quando l'interessato lo richieda, l'armatore sarà tenuto a liquidargli l'indennità di anzianità, in proporzione all'anzianità maturata. L'eventuale liquidazione di tali indennità non pregiudicherà il diritto alla conservazione del posto, ma estinguerà l'anzianità di servizio del marittimo.
Art. 42 - Indennità di perdita corredo strumenti professionali ed utensili
In caso di perdita di tutti gli effetti personali o della maggior parte di essi per fatto di guerra o altro sinistro, il personale ha diritto all'indennizzo da parte dell'armatore del danno subito, entro i limiti massimi indicati nella tabella allegata al presente contratto (Allegato 7).
Per perdite parziali le indennità massime saranno proporzionate a quelle indicate nella tabella.
Capo IX - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI IMBARCO
Art. 43 - Risoluzione del contratto d'imbarco a tempo determinato
Il contratto a tempo determinato cessa di diritto con la scadenza dei termini in esso previsto.
Il marittimo ha la facoltà di risolvere il contratto con un preavviso scritto di almeno 48 ore dalla richiesta di sbarco, il marittimo però non potrà sbarcare senza l'autorizzazione dell'Autorità marittima ove non sia possibile sostituirlo.
Alla risoluzione del contratto a tempo determinato, sarà corrisposta al marittimo un'indennità di anzianità di servizio direttamente proporzionata al servizio prestato con esclusione dei minimi garantiti e del preavviso.
L'armatore ha facoltà di risolvere il contratto a tempo determinato prima del termine, corrispondendo al marittimo tanti giorni di minimo contrattuale conglobato, panatica convenzionale, quanti sono i giorni della residua durata del contratto, il tutto con un massimale di 45 giorni.
Nel caso il contratto a tempo determinato si risolva di diritto o per volontà dell'armatore in località diversa da quella della stipula iniziale del contratto, l'armatore dovrà provvedere al rimpatrio del marittimo al proprio domicilio.
Art. 44 - Risoluzione del contratto d'imbarco a tempo indeterminato
Il contratto d'imbarco a tempo indeterminato può essere risolto:
A) per volontà del marittimo;
B) per volontà o colpa dell'armatore;
C) per forza maggiore o giusta causa;
D) per colpa del marittimo.
A) Risoluzione per volontà del marittimo
Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro per volontà del marittimo in porto nazionale o estero, il marittimo stesso, dovrà dare almeno 48 ore di preavviso, restando a suo carico le eventuali spese di rimpatrio.
I termini di preavviso possono essere derogati nei casi di morte del padre, della madre, del coniuge o figli da documentare entro dieci giorni dall'avvenuto decesso o per fatto grave da documentare e sottoporre tempestivamente all'armatore.
L'armatore corrisponderà al marittimo le competenze maturate e il trattamento di fine rapporto.
Il marittimo non potrà peraltro sbarcare senza l'autorizzazione dell'Autorità marittima ove non sia possibile sostituirlo.
Il marittimo che si dimetta per contrarre matrimonio ha diritto al trattamento di fine rapporto maturato.
B) Risoluzione per volontà o colpa dell'armatore
Il contratto di imbarco a tempo indeterminato può essere risolto dall'armatore in qualunque tempo e qualunque luogo (salvo d'obbligo di rimpatrio) accordando al marittimo un termine di preavviso e un trattamento di fine rapporto nelle misure appresso indicate.
Preavviso:
- per il comandante: 35 giorni;
- per il Direttore di macchina: 25 giorni nel caso abbia una anzianità di servizio presso lo stesso armatore non superiore ad un anno; 35 giorni nel caso l'anzianità di servizio sia superiore ad un anno:
- per il personale di Stato Maggiore: giorni 18;
-- per i sottufficiali e comuni: giorni 12.
È in facoltà dell'armatore di sostituire al preavviso una indennità pari a tånte giornate di minimo contrattuale conglobato, valore convenzionale della panatica, rateo della gratifica natalizia e rateo della gratifica pasquale, quanti sono i giorni di preavviso non osservati.
Trattamento di fine rapporto:
- l'armatore corrisponderà al marittimo il trattamento di fine rapporto maturato durante il servizio prestato, secondo le seguenti misure:
- 18/30 di retribuzione utile per i sottufficiali e comuni;
- 30/30 di retribuzione utile per gli ufficiali, i comandanti e i Direttori di macchina.
Dal 1º gennaio 1990 il trattamento di fine rapporto, per tutte le qualifiche, sarà calcolato in 30/30 di retribuzione utile.
Il trattamento di fine rapporto è regolato dalle norme della Legge 29 maggio 1982, n. 297 ed in particolare, ai sensi del 2º comma dell'art. 4 della citata Legge, si conferma che la retribuzione utile è costituita esclusivamente dai seguenti elementi:
a) minimo contrattuale conglobato;
b) rateo della gratifica natalizia;
c) rateo della gratifica pasquale;
d) valore convenzionale della panatica di cui all'art. 30;
e) gli scatti di anzianità.
C) Risoluzione per forza maggiore o giusta causa
Quando la risoluzione del contratto avvenga in conseguenza di uno dei casi sotto elencati, il marittimo di qualunque grado o i suoi aventi causa avranno diritto al trattamento di fine rapporto in relazione all'anzianità maturata e a metà del preavviso con un minimo di quindici giorni complessivi di indennità:
- forza maggiore, caso fortuito;
- morte del marittimo;
- chiamata o richiamo alle armi del marittimo;
- interdizione del commercio;
- sbarco del marittimo per avvicendamento.
Quando la risoluzione del contratto avvenga in conseguenza di uno degli altri casi sotto elencati il marittimo o i suoi aventi causa, avranno diritto al trattamento di fine rapporto in relazione all'anzianità maturata con un minimo garantito di nove giorni:
- infortunio o malattia del marittimo;
- disarmo per qualsiasi causa;
- naufragio o altri sinistri marittimi.
Nelle ipotesi di disarmo dell'aliscafo per difetto di traffico per un periodo superiore a quindici giorni e di disarmo dell'aliscafo per riclassifica o riparazione di durata superiore a trenta giorni sarà in facoltà dell'armatore di sospendere, d'accordo con i marittimi, o con le OO.SS. il rapporto di lavoro, in attesa che vengano a cessare le cause che avevano determinato il disarmo o la riduzione di personale. Il periodo delle eventuali sospensioni non dovrà essere computato per la determinazione dell'anzianità di servizio del marittimo.
D) Risoluzione per colpa del marittimo
Se la risoluzione del contratto di imbarco è dovuta a colpa del marittimo, l'armatore è tenuto a corrispondere il solo trattamento di fine rapporto proporzionale alla durata del servizio prestato.
Art. 45 - Rimpatrio del marittimo
Quando nei casi di risoluzione del contratto sia esplicitamente previsto il diritto al rimpatrio, l'armatore è tenuto a corrispondere al marittimo le spese vive di viaggio dal porto di risoluzione del contratto al porto di ingaggio, ovvero al domicilio del marittimo. L'armatore è tenuto a corrispondere per la durata del viaggio la paga, la contingenza, l'indennità sostitutiva del vitto.
Le classi di viaggio sono stabilite come segue:
- per ferrovia: ufficiali - 1ª classe; sottufficiali e comuni -2ª classe;
- via mare: comandanti e Direttori di macchina -1ª classe; ufficiali -2ª classe; sottufficiali e comuni - classe turistica.
Il presente contratto avrà scadenza il 31 dicembre 2008 per la parte economica ed il 31 dicembre 2010 per la parte normativa.
Esso si intenderà tacitamente prorogato di anno in anno, qualora una delle parti non lo disdica almeno sei mesi prima della scadenza.
Art. 47 - Trattamento di miglior favore
Resta fermo l'eventuale migliore trattamento in atto.
Art. 48 - Collegio di conciliazione ed arbitrato
Il marittimo in turno particolare che ritenga ingiustificata la cancellazione o la non reiscrizione al turno, può chiedere con lettera raccomandata, entro 10 giorni dalla comunicazione della cancellazione o non reiscrizione, l'intervento conciliativo delle Associazioni stipulanti il presente contratto. Tale intervento dovrà essere espletato ed esaurito entro i 20 giorni successivi alla richiesta; in caso di esito positivo verrà redatto un verbale di conciliazione che sarà depositato presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione a cura di una delle parti.
Il Direttore dell'ufficio o un suo delegato, accertata la autenticità, provvederà a depositarlo nella cancelleria della Pretura nella cui circoscrizione è stato redatto. Il Pretore, su istanza delle parti interessate, accertata la regolarità formale del verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto (Legge 11 agosto 1973, n. 533).
Ove invece il tentativo di conciliazione non riesca, il marittimo potrà ricorrere ad un Collegio arbitrale; a tal fine lo stesso provvederà contestualmente alla richiesta di costituzione del Collegio (da inoltrarsi mediante lettera raccomandata alla società nel termine di decadenza di 10 giorni a decorrere dall'esaurimento del tentativo di conciliazione) a designare il nominativo del proprio rappresentante, la società, nei 5 giorni successivi provvederà a designare il proprio.
Gli arbitri prescelti dalle parti provvederanno entro dieci giorni successivi a quello assegnato alla società per la designazione del proprio arbitro a designare, di comune accordo, il Presidente del Collegio.
In mancanza di accordo, il Presidente del Collegio verrà scelto mediante sorteggio tra quelli compresi in una lista depositata presso la competente Capitaneria di Porto, composta di un numero di nomi, non superiore ad 8 formata di comune accordo tra 1e Organizzazioni sindacali stipulanti e firmatarie.
Il Collegio espleterà un ulteriore tentativo di componimento e, ove questo riesca, emanerà in posizione sostitutiva delle parti compromettenti il suo giudizio secondo equità e senza obbligo di formalità procedurali entro 30 giorni dalla sua formale costituzione.
Grava sulla società l'onere della prova dei fatti posti a base del motivo addotto a giustificazione della cancellazione dalla C.R.L.
Nel caso in cui il motivo addotto dalla società non venisse riconosciuto valido dal Collegio, la società stessa dovrà corrispondere al marittimo, a titolo di penale, un importo (calcolato sulla base degli elementi retributivi indicati dagli articoli 14, 15, 16) pari a 30 giorni di retribuzione.
Modello di contratto di imbarco a tempo determinato
Mod. T.D.
Contratto a tempo determinato
Capitaneria di porto
del Compartimento marittimo di _____ _____ _____ _____ _____
Contratto di imbarco
L'anno ____ il giorno _____ del mese di _____ _____ _____ innanzi a Noi _____ _____ _____ _____ ufficiale di Porto delegato dal signor comandante del Porto a ricevere i contratti di imbarco, presenti gli infrascritti testimoni, si è presentato il signor _____ _____ _____ _____ il quale in forza di atto del _____ _____ _____ rogato _____ _____ _____ è costituito Procuratore _____ _____ _____ _____ armat _____ _____ _____ della nave denominata _____ _____ _____ _____ di tonnellate _______ inscritta al n. _____ _____ _____ di matricola presso il Compartimento marittimo di _____ _____ _____ _____ e le persone qui appresso indicate, essendo i minorenni muniti del regolare consenso, le quali dovendo far parte dell'equipaggio della sopradetta nave, dichiararlo di imbarcarsi ai patti e condizioni stabiliti nel contratto collettivo nazionale di lavoro per l'imbarco degli equipaggi degli aliscafi e dei natanti veloci per trasporto passeggeri (contratto collettivo nazionale di lavoro 5 giugno 2007).
Il presente contratto è stipulato a tempo determinato per la durata di _____ _____ _____ _____ con decorrenza dal _____ _____ _____
Data lettura delle norme del detto contratto collettivo, che, ad ogni fine ed effetto si intendono come testualmente riprodotte nel presente contratto, data altresì lettura di quest'ultimo, le parti l'hanno pienamente confermato, sottoscrivendo con Noi e i testimoni presenti all'atto.
Cognome e nome | Compartimento | Classe di leva | Grado a bordo | Numero di matr. | Paga |
_____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
_____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
_____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
_____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
_____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
Modello di contratto di imbarco a tempo indeterminato
Mod. T.I.
Contratto a tempo indeterminato
Capitaneria di porto
del Compartimento marittimo di _____ _____ _____ _____ _____
Contratto di imbarco
L'anno ____ il giorno _____ del mese di _____ _____ _____ innanzi a Noi _____ _____ _____ _____ ufficiale di Porto delegato dal signor comandante del Porto a ricevere i contratti di imbarco, presenti gli infrascritti testimoni, si è presentato il signor _____ _____ _____ _____ il quale in forza di atto del _____ _____ _____ rogato _____ _____ _____ è costituito Procuratore _____ _____ _____ _____ armat _____ _____ _____ della nave denominata _____ _____ _____ _____ di tonnellate _______ inscritta al n. _____ _____ _____ di matricola presso il Compartimento marittimo di _____ _____ _____ _____ e le persone qui appresso indicate, essendo i minorenni muniti del regolare consenso, le quali dovendo far parte dell'equipaggio della sopradetta nave, dichiararlo di imbarcarsi ai patti e condizioni stabiliti nel contratto collettivo nazionale di lavoro per l'imbarco degli equipaggi degli aliscafi e dei natanti veloci per trasporto passeggeri (contratto collettivo nazionale di lavoro 5 giugno 2007).
Il presente contratto è stipulato a tempo indeterminato con decorrenza dal _____ _____ _____
Data lettura delle norme del detto contratto collettivo, che, ad ogni fine ed effetto si intendono come testualmente riprodotte nel presente contratto, data altresì lettura di quest'ultimo, le parti l'hanno pienamente confermato, sottoscrivendo con Noi e i testimoni presenti all'atto.
Cognome e nome | Compartimento | Classe di leva | Grado a bordo | Numero di matr. | Paga |
_____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
_____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
_____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
_____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
_____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
Allegato 3 - Minimi contrattuali conglobati
A far data dal 1º giugno 2007 il minimo contrattuale conglobato delle singole qualifiche è così determinato:
- comandante: € 2.120,46;
- Direttore di macchina: € 1.993,43;
- 1º ufficiale: € 1.532,73;
- sottufficiale: € 1.319,76;
- comune: € 1.169,33;
- giovanotto: € 1.060,98;
- mozzo: € 999,24.
A far data dal 1º gennaio 2008 il minimo contrattuale conglobato delle singole qualifiche è così determinato:
- comandante: € 2.201,83;
- Direttore di macchina: € 2.070,47;
- 1º ufficiale: € 1.568,48;
- sottufficiale: € 1.350,55;
- comune: € 1.196,60;
- giovanotto: € 1.085,73;
- mozzo: € 1.022,55.
A far data dal 1º giugno 2009 il minimo contrattuale conglobato delle singole qualifiche è così determinato:
- comandante: € 2.276,28;
- Direttore di macchina: € 2.140,96;
- 1º ufficiale: € 1.608,00;
- sottufficiale: € 1.384,58;
- comune: € 1.226,76;
- giovanotto: € 1.113,09;
- mozzo: € 1.048,32.
A far data dal 1º gennaio 2010 il minimo contrattuale conglobato delle singole qualifiche è così determinato:
- comandante: € 2.350,74;
- Direttore di macchina: € 2.211,45;
- 1º ufficiale: € 1.647,53;
- sottufficiale: € 1.418,61;
- comune: € 1.256,91;
- giovanotto: € 1.140,45;
- mozzo: € 1.074,08.
Allegato 3 bis - Scatti di anzianità
In vigore dal 1º giugno 2007
| Scatto (ex 5%) | Scatto (ex 3%) |
Comandante | € 78,12 | € 46,87 |
Direttore di macchina | € 72,00 | € 43,20 |
1º Ufficiale | € 49,68 | € 29,81 |
Sottufficiale | € 39,48 | € 23,69 |
Comune | € 32,28 | € 19,37 |
Giovanotto | € 27,11 | € 16,26 |
Mozzo | € 24,17 | € 14,51 |
In vigore dal 1º gennaio 2008
| Scatto (ex 5%) | Scatto (ex 3%) |
Comandante | € 82,19 | € 49,31 |
Direttore di macchina | € 75,86 | € 45,51 |
1º Ufficiale | € 51,47 | € 30,88 |
Sottufficiale | € 41,02 | € 24,61 |
Comune | € 33,65 | € 20,19 |
Giovanotto | € 28,34 | € 17,00 |
Mozzo | € 25,33 | € 15,21 |
In vigore dal 1º giugno 2009
| Scatto (ex 5%) | Scatto (ex 3%) |
Comandante | € 85,91 | € 51,54 |
Direttore di macchina | € 79,38 | € 47,63 |
1º Ufficiale | € 53,45 | € 32,07 |
Sottufficiale | € 42,72 | € 25,64 |
Comune | € 35,16 | € 21,10 |
Giovanotto | € 29,71 | € 17,82 |
Mozzo | € 26,62 | € 15,98 |
In vigore dal 1º gennaio 2010
| Scatto (ex 5%) | Scatto (ex 3%) |
Comandante | € 89,63 | € 53,77 |
Direttore di macchina | € 82,90 | € 49,74 |
1º Ufficiale | € 55,42 | € 33,25 |
Sottufficiale | € 44,42 | € 26,66 |
Comune | € 36,66 | € 22,00 |
Giovanotto | € 31,08 | € 18,65 |
Mozzo | € 27,91 | € 16,75 |
Allegato 4 - Compensi orari per lavoro straordinario
Dal 1º giugno 2007
| Feriale diurno | Feriale notturno Festivo diurno | Festivo notturno |
Comandante | 13,60 | 14,41 | 15,33 |
Direttore di macchina | 12,78 | 13,54 | 14,41 |
1º Ufficiale | 9,83 | 10,41 | 11,08 |
Sottufficiale | 8,46 | 8,97 | 9,54 |
Comune | 7,50 | 7,94 | 8,45 |
Giovanotto | 6,80 | 7,21 | 7,67 |
Mozzo | 6,41 | 6,79 | 7,22 |
Dal 1º gennaio 2008
| Feriale diurno | Feriale notturno Festivo diurno | Festivo notturno |
Comandante | 14,12 | 14,96 | 15,92 |
Direttore di macchina | 13,28 | 14,07 | 14,97 |
1º Ufficiale | 10,06 | 10,66 | 11,34 |
Sottufficiale | 8,66 | 9,17 | 9,76 |
Comune | 7,67 | 8,13 | 8,65 |
Giovanotto | 6,96 | 7,38 | 7,85 |
Mozzo | 6,56 | 6,95 | 7,39 |
Dal 1º giugno 2009
| Feriale diurno | Feriale notturno Festivo diurno | Festivo notturno |
Comandante | 14,60 | 15,46 | 16,45 |
Direttore di macchina | 13,73 | 14,54 | 15,48 |
1º Ufficiale | 10,31 | 10,92 | 11,62 |
Sottufficiale | 8,88 | 9,41 | 10,01 |
Comune | 7,87 | 8,33 | 8,87 |
Giovanotto | 7,14 | 7,56 | 8,05 |
Mozzo | 6,72 | 7,12 | 7,58 |
Dal 1º gennaio 2010
| Feriale diurno | Feriale notturno Festivo diurno | Festivo notturno |
Comandante | 15,08 | 15,97 | 16,99 |
Direttore di macchina | 14,18 | 15,02 | 15,98 |
1º Ufficiale | 10,57 | 11,19 | 11,91 |
Sottufficiale | 9,10 | 9,64 | 10,25 |
Comune | 8,06 | 8,54 | 9,09 |
Giovanotto | 7,31 | 7,75 | 8,24 |
Mozzo | 6,89 | 7,30 | 7,76 |
Allegato 5 - Assicurazioni malattie
Oltre alle assicurazioni obbligatorie per Legge:
1) Assicurazione in caso di morte per malattia
In caso di morte avvenuta entro 12 mesi dalla data dello sbarco e dipendente da malattia contratta durante l'imbarco, l'armatore assicurerà le seguenti indennità:
a) se il marittimo lascia soltanto la vedova:
- ufficiali: € 413,17;
- sottufficiali: € 387,34;
- comuni: € 361,52;
b) se il marittimo lascia la vedova e un figlio minorenne o solo un figlio minorenne:
- ufficiali: € 542,28;
- sottufficiali: € 490,63;
- comuni: € 464,81;
più una quota di € 51,65 per ogni ulteriore figlio minorenne.
Se il marittimo non lascia né vedova né orfani minorenni ma il padre in età di oltre 65 anni o assolutamente inabile al lavoro o la madre cinquantenne o inabile al lavoro, quando essa sia vedova o separata dal marito per colpa di lui, senza altri figli maggiorenni, o risulti che il marittimo era l'unico o il principale necessario sostegno di entrambi, spetta ad essi un'indennità uguale a quella che sarebbe spettata qualora il marittimo avesse lasciato la sola vedova.
2) Assicurazione per il caso di invalidità permanente
In caso di invalidità permanente assoluta, verificatasi entro 12 mesi dallo sbarco quale conseguenza di malattia contratta per causa di servizio, saranno assicurate le seguenti indennità:
- ufficiali: € 413,17;
- sottufficiali: € 387,34;
- comuni: € 361,52.
In caso di invalidità permanente parziale, l'indennità sarà proporzionata al grado di invalidità.
3) Ricovero ospedaliero dei familiari conviventi e a carico
È concesso il ricovero ospedaliero ai familiari conviventi e a carico per un periodo massimo di 180 gg per anno solare.
Il ricovero ospedaliero sarà riconosciuto:
a) nella classe distinta immediatamente superiore alla comune ai familiari dei componenti lo Stato Maggiore;
b) nella classe comune ai familiari dei sottufficiali e comuni.
Con ricovero ospedaliero si intende assorbita la prestazione di cui al 4º comma della lettera A) dell'art. 3 del regolamento 7 giugno 1940 per l'assistenza sanitaria ai familiari dei marittimi. I familiari dei marittimi conviventi e a carico, ai quali è concesso il ricovero ospedaliero, sono quelli indicati all'art. 2 del regolamento 7 giugno 1940 per l'assistenza sanitaria ai familiari dei marittimi.
4) Fornitura medicinali in caso di malattie croniche
La limitazione del rimborso della spesa dei medicinali, prevista dall'art. 3, lettera D) del regolamento di assistenza sanitaria dei marittimi assicurati e loro familiari, è abrogata.
5) Assistenza sanitaria, farmaceutica e ospedaliera a favore dei beneficiari della Legge 16 ottobre 1962, n. 1486
Ai marittimi temporaneamente inidonei alla navigazione, che godano del trattamento previsto dalla Legge 16 ottobre 1962, n. 1486 (Legge Focaccia), sarà erogata anche l'assistenza sanitaria, farmaceutica e ospedaliera.
Allegato 6 - Assicurazioni infortuni
Oltre all'assicurazione obbligatoria per Legge, l'armatore assicurerà le seguenti indennità:
1) per il caso di morte o invalidità permanente conseguente ad infortunio determinato da rischio ordinario:
- a tutto il personale imbarcato (escluso il Capitano al Comando) una indennità pari alla differenza fra 5, rispettivamente 6 annualità di retribuzione (proporzionalmente ridotte in caso di invalidità permanente parziale) ed il valore capitale della rendita di Legge calcolato secondo la norma dell'art. 39 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni;
2) per il caso di morte o invalidità permanente conseguente ad infortunio determinato da rischio di guerra o da mine:
- per tutti i marittimi (escluso il Capitano al Comando):
a) un'indennità speciale corrispondente al 50% del capitale di copertura della rendita di Legge;
b) una ulteriore indennità in capitale di € 413,17 se trattasi di ufficiali e € 340,86 se trattasi di sottufficiali e comuni.
Nel caso di invalidità permanente parziale tali indennità saranno proporzionalmente ridotte in rapporto al grado di invalidità riconosciuto a norma di Legge.
Allegato 7 - Indennità perdita corredo
In caso di perdita di tutti gli effetti personali o della maggior parte di essi, per fatto di guerra o altro sinistro, gli imbarcati hanno diritto all'indennizzo da parte dell'armatore del danno subito entro i limiti massimi sottoindicati:
- comandante: € 103,29:
- Direttore di macchina: € 77,47;
- ufficiali: € 77,47;
- sottufficiali e comuni: € 25,82.
Per perdite parziali, le indennità massime saranno proporzionate a quelle indicate nella tabella.
Allegato 8 - Diritti sindacali
In applicazione della norma dello Statuto dei lavoratori che demanda ai contratti collettivi di lavoro l'attuazione dei principi sanciti dallo Statuto stesso alle aziende di navigazione per il personale navigante si conviene quanto segue:
ad iniziativa dei marittimi imbarcati, nell'ambito delle rispettive Organizzazioni sindacali di appartenenza, possono essere costituite sugli aliscafi soggetti all'applicazione del presente contratto "rappresentanze sindacali di bordo" scelte fra i componenti dell'equipaggio.
Su ogni aliscafo può essere nominato per ogni Organizzazione sindacale stipulante il presente contratto:
- un rappresentante sindacale.
Della nomina sarà data comunicazione all'armatore ed al Comando di bordo.
I rappresentanti sindacali che durano in carica, salvo revoca, per tutto il periodo di imbarco, avranno le seguenti attribuzioni:
a) prospettare verbalmente o per iscritto al Comando di bordo le questioni che possono sorgere relativamente alla esatta applicazione dei contratti di lavoro e degli accordi aziendali;
b) conferire con i componenti l'equipaggio, franchi dal servizio;
c) indire assemblee sugli aliscafi previa comunicazione al Comando di bordo e compatibilmente con le esigenze di servizio.
Eventuali problemi insoluti tra il Comando di bordo ed i rappresentanti sindacali formeranno oggetto di esame tra le rispettive Organizzazioni sindacali.
I rappresentanti sindacali sono tenuti, come gli altri membri dell'equipaggio, ad effettuare le prestazioni di lavoro secondo le comuni norme contrattuali.
Per l'eventuale cancellazione o mancata reiscrizione nel turno particolare si applicherà la procedura prevista nelle "norme sui turni particolari delle navi da passeggeri".
I componenti le rappresentanze sindacali beneficiano della tutela disposta dalle norme dello Statuto dei lavoratori.
Deleghe per riscossioni dei contributi sindacali
Il marittimo potrà far pervenire alla società armatrice, tramite la propria Organizzazione sindacale, una delega a trattenere sulle proprie competenze un contributo associativo mensile da versare alla Organizzazione sindacale, indicata nella delega stessa, che sia stipulante e firmataria del contratto collettivo nazionale di lavoro.
La delega sarà valida sino a revoca scritta da parte del marittimo, anche contestualmente alla eventuale sottoscrizione di una nuova delega a favore di altra Organizzazione sindacale stipulante e firmataria del contratto collettivo nazionale di lavoro. La revoca avrà effetto dal mese successivo a quello di avvenuta ricezione da parte della società.
La prima trattenuta sarà effettuata sulla prima corresponsione di competenze successiva al mese di ricezione della delega da parte della società armatrice e il relativo importo sarà versato alla Organizzazione sindacale interessata oppure accreditato sul conto corrente bancario eventualmente indicato, entro un mese successivo alla data di effettuazione della trattenuta stessa sulle competenze del marittimo liquidate a mese od a viaggio. Analogamente, le quote successive verranno rimesse alle Organizzazioni sindacali interessate entro un mese dall'effettuazione della trattenuta sulle competenze del marittimo liquidate a mese od a viaggio.
L'elenco delle deleghe inviato dalla Organizzazione sindacale stipulante e firmataria del contratto collettivo nazionale di lavoro sarà compilato in duplice copia, di cui una verrà restituita dalla società alla Organizzazione sindacale stessa.
Permessi sindacali
Gli armatori concederanno, compatibilmente con le esigenze di servizio, ai rappresentanti sindacali di azienda, per l'espletamento del loro incarico, permessi sindacali retribuiti di 8 ore al mese, cumulabili nell'ambito del bimestre fra i delegati appartenenti alla stessa Organizzazione sindacale.
Permessi sindacali armamento privato
All'interno delle ore sopra previste, saranno a carico della Confitarma gli oneri annuali derivanti da sei distacchi sindacali, due per ogni Organizzazione sindacale stipulante e firmataria i contratti collettivi nazionali del settore marittimo.
Allegato 9 - Verbale di accordo per la previdenza complementare
L'anno 2007, addì 30 del mese di maggio, in Roma si sono incontrate:
la Confitarma
la Fedarlinea
e
le Segreterie nazionali:
FILT-CGIL
FIT-CISL
UIL-Trasporti
USCLAC
UNCDIM
Visti:
- l'accordo 11 giugno 2003 di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i capitani di lungo corso al comando e capitani di macchina alla direzione di macchina nel quale, fra l'altro, le parti sopra citate concordarono circa l'opportunità di dare corso alla previdenza complementare di settore attraverso l'individuazione di un fondo contrattuale di riferimento fra quelli già attivi sul mercato;
- il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 di disciplina delle forme pensionistiche complementari;
- la Legge 8 agosto 1995, n. 335 di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare;
- il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47 di disciplina fiscale della previdenza complementare, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 168;
- il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 di riforma della disciplina delle forme pensionistiche complementari;
- la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), che, modificando il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, prevede, fra l'altro, l'anticipazione dell'entrata in vigore della riforma della previdenza complementare al 1º gennaio 2007;
Atteso che:
- le forme pensionistiche complementari si distinguono in collettive, vale a dire le forme di cui agli articoli 3, comma 1, lettere da a) a h), e 12 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e individuali, vale a dire le forme di cui all'articolo 13 del citato decreto legislativo;
- la ridotta consistenza occupazionale del settore marittimo non consente la costituzione di un fondo di categoria di dimensioni finanziarie tali da garantire ai lavoratori aderenti adeguati livelli di remuneratività e, pertanto, si conferma l'opportunità di individuare un fondo pensione contrattuale del comparto trasporti, verso cui i lavoratori potranno far confluire le risorse che decideranno di destinare alla previdenza complementare;
Le parti convengono che:
- il Fondo pensione complementare nazionale PRIAMO rappresenta uno strumento idoneo all'erogazione, al termine dell'attività lavorativa, di un trattamento pensionistico complementare che integri quello derivante dal sistema pubblico obbligatorio.
Pertanto, il predetto Fondo PRIAMO è stato individuato quale fondo pensione contrattuale di categoria per i lavoratori dipendenti a cui è applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto dalle Organizzazioni datoriali e sindacali stipulanti il presente accordo.
Al fine di rendere possibile l'adesione al Fondo PRIAMO da parte dei lavoratori del settore marittimo, è necessario apportare alcune modifiche allo Statuto del citato Fondo, ex art. 36 dello Statuto.
Con riferimento ai lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria successivamente alla data del 28 aprile 1993, è prevista, in caso di adesione alla previdenza complementare, l'integrale destinazione al Fondo di previdenza complementare del t.f.r. maturando.
Con riferimento ai lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993, il conferimento del t.f.r. maturando è fissato ad una percentuale pari al 2,28% degli elementi della retribuzione, utili ai fini del calcolo del t.f.r., per 12 mensilità annue.
Qualora il lavoratore, a prescindere dalla data di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria, decida di versare, oltre al t.f.r. maturando, un contributo mensile pari all'1% del minimo contrattuale conglobato (paga base + contingenza + E.d.r.) e degli eventuali scatti di anzianità, per 14 mensilità all'anno, l'azienda verserà sulla posizione individuale del lavoratore, per 14 mensilità annue, un contributo mensile di pari importo, non computabile ai fini del calcolo del t.f.r.
Resta ferma la facoltà per il lavoratore di versare al medesimo Fondo un contributo aggiuntivo esclusivamente a proprio carico.
L'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, di cui al punto precedente, è assunto esclusivamente nei confronti dei lavoratori che aderiscono al Fondo PRIAMO. Pertanto, tale contributo non sarà dovuto, né si convertirà in alcun trattamento sostitutivo anche di diversa natura, sia collettivo che individuale, a favore dei lavoratori che, a causa della mancata adesione, non conseguano la qualifica di socio del Fondo in parola, ovvero la perdano successivamente.
Con specifico riferimento al personale non in regolamento organico e non in continuità di rapporto di lavoro, gli obblighi di conferimento del t.f.r. maturando e di versamento del contributo aggiuntivo a carico del datore di lavoro e del lavoratore sussistono solo relativamente ai periodi in cui il lavoratore è imbarcato in forza di convenzione di arruolamento o di un impiego a bordo o a terra in regime di comandata, purché nel corso dell'anno solare tali periodi siano di durata complessiva di almeno tre mesi.
In base a quanto previsto dalla Nota Informativa di PRIAMO, le spese di adesione al fondo sono attualmente le seguenti:
- spese di adesione, pari a € 10,32, di cui € 5,16 a carico del socio e € 5,16 a carico del datore di lavoro, da versare in un'unica soluzione;
- quota associativa mensile pari a € 1,50 a carico del socio;
- costo annuale indirettamente a carico dell'aderente in funzione della scelta di comparto.
Per quanto riguarda gli altri aspetti normativi, nonché quelli tecnico-organizzativi, si rimanda integralmente a quanto previsto nello Statuto del Fondo PRIAMO e alle istruzioni contenute nella relativa Nota informativa.
* * *
Dal 1º gennaio 2010 il contributo mensile a carico del datore di lavoro è elevato all'1,5% del minimo contrattuale, per 14 mensilità all'anno.
Allegato 10 - Tutele assicurative
Assicurazione integrativa sanitaria
Su richiesta scritta del lavoratore, le società di navigazione aderenti a Confitarma e Fedarlinea effettueranno una trattenuta mensile da versare in rate semestrali al FANIMAR o altro Fondo costituito nel rispetto della disciplina contrattuale per coperture assicurative sanitarie integrative. Ai marittimi che presenteranno la richiesta di cui sopra le società riconosceranno, con decorrenza 1º settembre 2007, un contributo annuo di € 70,00.
Copertura assicurativa nel caso di morte a bordo o in franchigia per qualsiasi causa
In relazione alla richiesta sindacale di ampliare le tutele assicurative del personale navigante con la copertura del caso di morte a bordo o in franchigia per qualsiasi causa e di migliorare le coperture assicurative già previste, le parti hanno convenuto quanto segue.
A decorrere dal 1º luglio 2007 il FANIMAR, o altro Fondo avente i requisiti di cui al punto 5) dell'accordo 20 dicembre 2002, provvederà ad assicurare il caso di morte per qualsiasi causa avvenuta a bordo o in franchigia.
In particolare, verrà riconosciuta agli eredi una somma pari a € 12.500,00 a fronte di un premio annuale di € 36,00. A decorrere dal 1º gennaio 2008, il versamento del premio verrà effettuato contestualmente a quello per la copertura del caso di morte o invalidità permanente per infortunio a bordo.
Pertanto gli armatori verseranno al FANIMAR il 1º gennaio di ogni anno (con tolleranza di 10 giorni) la somma annua di € 36,00 per ogni marittimo italiano o comunitario imbarcato sulle proprie navi in base alle tabelle di armamento, affinché il FANIMAR, tramite la sottoscrizione di specifiche polizze di assicurazione, le cui condizioni generali e/o particolari nonché esclusioni varranno ai fini dell'accertamento dell'indennizzabilità dell'evento, possa garantire una copertura assicurativa di € 12.500,00 per marittimo nel caso di morte avvenuta esclusivamente a bordo per cause naturali o per infortunio, in quest'ultimo caso il capitale assicurato si sommerà con gli eventuali capitali già assicurati in caso di infortunio. Onde permettere di unificare le scadenze annuali al 1º gennaio, inizialmente, il 1º luglio 2007, gli armatori verseranno al FANIMAR la somma di € 18,00 per ogni marittimo, come sopra specificato, pari a 6/12 dell'importo annuo previsto per la copertura assicurativa fino al 31 dicembre 2007, per poi versare l'intero suddetto importo di € 36,00 per ciascun marittimo a partire dal 1º gennaio 2008 e così di seguito di anno in anno. La copertura assicurativa potrà essere garantita dal FANIMAR solo dal giorno successivo a quello in cui il medesimo entrerà nella reale disponibilità delle somme necessarie versategli dagli armatori.
Verbale di accordo - 3 giugno 2008
Il giorno 3 giugno 2008 in Roma si sono incontrate:
la Confitarma
la Fedarlinea
e
le Segreterie nazionali:
FILT-CGIL
FIT-CISL
UIL-Trasporti
Le parti, ferma restando l'esclusione del personale aliscafi dalle tutele assicurative FANIMAR, essendo state le risorse all'uopo stanziate nel 1991 allocate nell'indennità di navigazione, a chiarimento di quanto previsto nell'accordo nazionale di rinnovo dei cc.cc.nn.l. settore marittimo 5 giugno 2007 in materia di copertura assicurativa per i casi di morte a bordo o in franchigia per qualsiasi causa, convengono che detta copertura assicurativa comprende anche i marittimi il cui rapporto di lavoro è regolato dal CCNL "Aliscafi e natanti veloci".
Pertanto le aziende provvederanno a versare presso il FANIMAR, o presso altro Fondo costituito nel rispetto della disciplina contrattuale della materia, l'importo annuo di € 36,00 per marittimo italiano o comunitario imbarcato su tali unità, in base alle tabelle di armamento. Per l'anno 2008, le aziende procederanno al versamento di € 18,00 per ogni marittimo, come sopra specificato, e la decorrenza della copertura assicurativa sarà il 1º luglio 2008; a partire dal 1º gennaio 2009 le aziende verseranno l'intero importo annuo di € 36,00 per marittimo.
Le parti concordano, inoltre, che il predetto importo annuo di € 36,00 è ricompreso nel contributo annuo, pari a € 70,00, relativo alle coperture assicurative integrative sanitarie, previsto per i marittimi il cui rapporto di lavoro è regolato dal CCNL "Aliscafi e natanti veloci".
La restante parte, pari a € 34,00, potrà essere utilizzata da ogni marittimo che ne presenti regolare domanda, quale contributo alla copertura dei premi relativi alle tutele assicurative integrative sanitarie o alle tutele assicurative di cui all'accordo 20 dicembre 2002.
Il premio annuo complessivo a carico del marittimo, nei casi di copertura assicurativa individuale con il FANIMAR, o con altro Fondo costituito nel rispetto della disciplina contrattuale della materia, detratti i 34,00 euro a carico dell'azienda, verrà anticipato dall'azienda stessa, con versamento al Fondo, e trattenuto in busta paga al marittimo con rate mensili.
Verbale di accordo - 1º dicembre 2009
Il giorno 1º dicembre 2009 si sono incontrate:
la Confitarma
la Fedarlinea
e
le Segreterie nazionali:
FILT-CGIL
FIT-CISL
UIL-Trasporti
Premesso che:
- con l'accordo del 3 giugno 2008 le parti, nel confermare l'esclusione del personale aliscafi e mezzi veloci dalle tutele assicurative FANIMAR (essendo state allocate nell'indennità di navigazione le risorse all'uopo destinate nel 1991), hanno convenuto di garantire anche a detto personale la copertura assicurativa per i casi di morte a bordo o in franchigia per qualsiasi causa. A tal fine il premio annuo di € 36,00 destinato alla copertura assicurativa per morte naturale, è stato scorporato dai 70,00 euro già previsti dalla contrattazione collettiva quale contributo a carico delle aziende per una assicurazione integrativa sanitaria al quale il singolo lavoratore può aderire attraverso il FANIMAR o altro Fondo costituito nel rispetto della disciplina contrattuale della materia;
- con l'accordo del 3 febbraio 2009 è stata rinnovata la parte economica relativa al biennio 2009-2010 dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore marittimo e che con lo stesso accordo, con decorrenza 1º gennaio 2010, è stato incrementato di € 54,00 il premio destinato alla copertura delle assicurazioni FANIMAR per morte ed invalidità permanente da infortunio.
Le parti convengono di incrementare, con decorrenza 1º gennaio 2010, la parte residuale dei 70,00 euro previsti dalla contrattazione collettiva nazionale, pari a € 34,00 di ulteriori € 54,00 per un complessivo di € 88,00 che l'azienda metterà a disposizione dei marittimi, nei casi di copertura assicurativa individuale con il FANIMAR, o con altro Fondo costituito nel rispetto della disciplina contrattuale della materia.
Resta confermato che, nei casi di copertura assicurativa individuale con un Fondo, il premio annuo complessivo a carico del marittimo, detratti gli € 88,00 a carico dell'azienda, verrà anticipato dall'azienda stessa, con versamento al Fondo e trattenuto in busta paga al marittimo con rate mensili.
Appendice - Contrattazione di secondo livello
In armonia con quanto previsto dall'accordo interconfederale del 23 luglio 1993 potranno essere oggetto di negoziazione aziendale erogazioni salariali correlate ad incrementi di produttività derivanti da programmi concordati tra le parti che determinino miglioramento dell'economicità dei servizi, nonché il regolamento sulla turnazione per disciplinare il fruimento degli eventuali riposi compensativi maturati.
Non possono formare oggetto di trattazione aziendale argomenti che siano stati già disciplinati dal contratto nazionale.
Fatto salvo quanto previsto al precedente punto 1 durante il periodo di validità del presente accordo non dovranno essere posti a carico delle aziende oneri aggiuntivi.
La contrattazione di secondo livello avrà validità quadriennale.
* * *
Le parti si danno atto che tutte le eventuali divergenze che dovessero verificarsi in relazione all'applicazione ed all'interpretazione delle norme del presente contratto, saranno esaminate dalle Organizzazioni stipulanti in sede nazionale entro 30 giorni dalla data di denuncia della questione.
Quota di servizio per l'armamento pubblico
Agli addetti sarà, salvo loro contrario avviso da notificare entro 5 giorni, effettuata una trattenuta mensile dello 0,50% del minimo contrattuale conglobato che sarà versata alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti e firmatarie attraverso un numero di c/c che verrà in seguito concordato.
Quota di servizio per l'armamento privato
Ai marittimi imbarcati, salvo loro contrario avviso, da notificarsi entro cinque giorni al Comando di bordo, sarà effettuata una trattenuta mensile dello 0,50% della retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, a favore delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti e firmatarie il presente contratto collettivo nazionale di lavoro. Le imprese armatoriali private, inoltre, salvo loro contrario avviso da notificarsi entro 30 giorni dalla richiesta di versamento, verseranno alla Confitarma una quota mensile pari allo 0,50% della retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi per l'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni per ogni marittimo imbarcato, quale quota di servizio per la negoziazione e stipulazione del presente contratto collettivo di lavoro. Le parti convengono di richiedere all'lPSEMA il compito di riscuotere le predette contribuzioni.
Regolamento sulla continuità del rapporto di lavoro
A) Per le società private che gestiscono aliscafi con carattere prevalentemente turistico-stagionale, si conviene che verrà concessa la continuità del rapporto di lavoro limitatamente agli equipaggi necessari per l'esercizio degli aliscafi impiegati tutto l'anno, applicando un regolamento particolare da approvarsi in sede aziendale entro il termine di sei mesi dalla stipula del presente contratto; fermo restando il fatto che la consistenza del personale in continuità rapporto di lavoro sarà vincolato al numero dei mezzi impiegati tutto l'anno. Per il personale attualmente iscritto nel turno particolare che non entrerà nella C.R.L. si continuerà ad applicare la regolamentazione dei turni particolari.
B) Per le società regionali: CAREMAR, SIREMAR e TOREMAR il regolamento per la C.R.L. del 5 luglio 1979, aggiornato in base ai miglioramenti apportati al regolamento di C.R.L. per gli equipaggi delle società regionali (accordo 5 agosto 1981 e successive modifiche), viene concordato, firmato e fa parte integrante del presente contratto.
Dichiarazione a verbale per le aziende private
In relazione ai commi 6 e 7 dell'art. 22 le parti si danno reciprocamente atto che l'applicazione di quanto contrattualmente previsto non dovrà risultare né modificativa né riduttiva delle situazioni esistenti in materia di orario delle prestazioni lavorative e di composizione e frequenza delle turnistiche aziendalmente adottate sulle varie linee se non attraverso una eventuale diversa organizzazione del lavoro da definirsi in sede locale con accordo sindacale.
Le società esercenti servizi aliscafi e/o natanti dovranno riconoscere ove esiste o istituire qualora non sia ancora vigente, un turno particolare per il personale navigante. Tale turno particolare dovrà essere depositato presso l'ufficio di collocamento gente di mare ove hanno sede le società anzidette. L'obbligo della istituzione del turno particolare vigerà per le società che utilizzino almeno due aliscafi e/o natanti veloci. Le norme per l'iscrizione o le chiamate all'imbarco salvo eventuali adattamenti aziendali da concordare fra le parti, saranno quelle già valide per l'imbarco degli equipaggi delle navi da passeggeri della marina libera superiore a 50 t.s.l. Il periodo di ciascun imbarco sarà di 5 mesi. L'articolazione tra il periodo d'imbarco e il periodo di riposo sarà determinato aziendalmente tenendo conto delle situazioni di fatto esistenti e delle esigenze di servizio. Il numero degli iscritti al turno particolare sarà pari alla somma dei posti delle tabelle di armamento con una riserva di norma pari al 30%. Per tutte le aziende il personale da iscrivere nei turni particolari verrà scelto in base all'anzianità di navigazione complessivamente maturata su aliscafi e/o natanti veloci anche di più armatori. Ai fini della graduatoria per l'ammissione al turno particolare l'anzianità di navigazione maturata a bordo degli aliscafi e/o natanti veloci dello stesso armatore dopo il primo biennio, avrà priorità rispetto a quella di cui al comma precedente. Sono fatti salvi gli eventuali trattamenti di miglior favore già in atto a livello aziendale. Inoltre verrà istituita una lista di riserva per eventuale personale stagionale, fermo restando il principio suddetto.
Art. 1
(Paga giornaliera)
Ai marittimi adibiti ai lavori di comandata a bordo degli aliscafi sarà corrisposta la paga giornaliera (1/30 del minimo contrattuale conglobato) prevista dal contratto d'imbarco vigente per l'equipaggio dell'aliscafo sul quale i marittimi sono chiamati ad effettuare le prestazioni.
Oltre alla paga verranno corrisposti i supplementi o maggiorazioni per anzianità eventualmente spettanti.
Art. 2
(Indennità di contingenza)
L'indennità di contingenza, non più indicizzata a seguito del protocollo interconfederale del 31 luglio 1992, il cui valore è stato congelato alla data del 31 dicembre 1991, è stata inserita nel minimo contrattuale conglobato.
Art. 3
(Panatica)
Nel caso in cui non possa essere somministrato il vitto in natura, sarà corrisposta una indennità di € 0,77 giornaliere.
Dal 1º gennaio 1992 l'indennità giornaliera è elevata a € 2,07
Dal 1º gennaio 1993 l'indennità giornaliera è elevata a € 3,10.
Art. 4
(Provvidenze varie)
A far data dal 24 novembre 1994 viene abolita la maggiorazione forfettaria di cui al (CCNL 2 aprile 1992) e i seguenti istituti: ferie, festività infrasettimanali, gratifica natalizia, gratifica pasquale e preavviso se dovuto, saranno corrisposti nelle misure determinate dal CCNL
Art. 5
(Trattamento festività nazionali)
Ai marittimi adibiti ai lavori di comandata a bordo degli aliscafi in giorno di festività nazionale sarà corrisposto, in sostituzione del trattamento previsto dall'art. 6 per le prestazioni in giornata festiva, il seguente trattamento: minimo contrattuale conglobato, gli eventuali supplementi o maggiorazioni paga per anzianità, più il compenso lavoro straordinario (nella misura prevista dal contratto di imbarco applicabile all'equipaggio dell'aliscafo per il lavoro straordinario festivo) per le ore effettivamente prestate.
Art. 6
(Orario di lavoro)
L'orario normale di lavoro è di otto ore giornaliere.
È ammessa la chiamata in servizio di comandata per durata inferiore ad otto ore, ma con un minimo di quattro ore.
Nel caso che le otto ore di lavoro siano prestate fuori dell'orario normale feriale, si applicheranno le seguenti maggiorazioni:
- per turni di lavoro in ore notturne di giorno feriale: maggiorazione del 20% del minimo contrattuale conglobato più eventuali maggiorazioni per anzianità;
- per turni di lavoro in ore diurne di giorno festivo: maggiorazione del 20% del minimo contrattuale conglobato più eventuali maggiorazioni per anzianità;
- per turno di lavoro in ore notturne di giorno festivo: maggiorazione del 40% del minimo contrattuale conglobato più eventuali maggiorazioni per anzianità.
Per le ore notturne si intendono quelle comprese fra le ore 20 e le ore 6.
Art. 7
(Lavoro straordinario)
Nel caso di prestazione oltre le otto ore giornaliere saranno corrisposti, per le ore eccedenti, i compensi orari per il lavoro straordinario nelle misure previste dal contratto vigente per gli equipaggi imbarcati sugli aliscafi.
Art. 8
(Assicurazione malattie ed infortuni)
Il personale di comandata è assicurato contro gli infortuni sul lavoro presso l'IPSEMA. Inoltre è assicurato contro le malattie, presso lo stesso IPSEMA, con le seguenti norme:
1) Malattie manifestatesi durante il rapporto di lavoro "Fondamentale":
- le stesse prestazioni e con le stesse modalità in vigore per i marittimi imbarcati.
2) Malattie manifestatesi entro ventotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro:
a) assistenza sanitaria ed ospedaliera, come per i marittimi imbarcati;
b) indennità di malattia, come per i marittimi imbarcati, però solo nei casi in cui il lavoro di comandata che ha preceduto l'assunzione in assistenza abbia avuto una durata continuativa, alle dipendenze dello stesso armatore, anche se il lavoro si è svolto su più di un aliscafo, di almeno cinque giorni. Per "periodo continuativo di almeno cinque giorni" agli effetti del conseguimento dei benefici assicurativi che ne derivano, si deve intendere una successione continua di giorni anche se intervallata da giorni festivi.
3) Assistenza sanitaria ai familiari (e allo stesso lavoratore per le malattie manifestatesi dopo il 28º giorno ed entro il 180º giorno dalla cessazione del rapporto di lavoro):
- le stesse prestazioni spettanti ai familiari dei marittimi imbarcati, però solo nei casi in cui il rapporto di lavoro che ha preceduto l'assunzione in assistenza o durante il quale essa viene chiesta abbia avuto una durata continuativa di almeno cinque giorni come previsto dalla lettera b) del precedente punto 2.
Gli eventuali servizi di comandata di durata inferiore a cinque giorni non fanno perdere al marittimo i diritti assicurativi che avesse già acquisito, per sé e per i familiari, per precedenti prestazioni di lavoro di comandata di durata continuativa di almeno cinque giorni (calcolati come al precedente punto 2) alle dipendenze dello stesso armatore o per precedenti periodi di imbarco.