CCNL in vigore
MAGAZZINI GENERALI
Contratto collettivo nazionale di lavoro 20-07-2000
Lavoratori dipendenti da magazzini generali, depositi per conto terzi e da aziende produttrici di energia refrigerante e ghiaccio
Decorrenza: 01-09-2000 - 31-12-2003 (normativa); 31-12-2001 (economica)
Addì, 20 luglio 2000,
tra ASSOLOGISTICA, FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI è stato stipulato il presente contratto nazionale di lavoro per i dipendenti da magazzini generali, depositi per conto terzi e da aziende produttrici di energia refrigerante e di ghiaccio.
Verbale di accordo 7 luglio 2000
Si premette che Assologistica e le OO.SS. concordano sulla volontà di procedere alla sottoscrizione di un accordo per la definizione di un CCNL per il personale dipendente dalle aziende di logistica che applicano il CCNL Assodocks 4 maggio 1995 per i magazzini generali, terminali, depositi, centri di distribuzione e centri intermodali per conto terzi, aziende produttrici di energia refrigerante, aziende di servizi logistici anche integrati con attività di supporto alla produzione operanti singolarmente oppure all'interno di infrastrutture interportuali, autoportuali ed aeroportuali (e con la conseguente esclusione dei soli lavoratori dipendenti da terminalisti portuali di cui all'art. 18 della Legge n. 84/1994), impegnandosi nell'ambito dell'autonomia associativa e negoziale delle parti, affinché i contenuti economici e normativi di tale accordo procedano nel senso di una progressiva omogeneizzazione e realizzino una sostanziale equivalenza complessiva rispetto alla contrattazione collettiva vigente ed in fase di rinnovo in settori affini quali quello dell'autotrasporto e spedizione merci e logistica, convergendo sull'obiettivo della razionalizzazione ed integrazione contrattuale.
Ciò premesso concordano di addivenire entro il 31 luglio 2000 ad un accordo sui seguenti punti:
- piena ed effettiva attuazione alle previsioni di Legge in materia di apprendistato, part-time, lavoro interinale, ammortizzatori sociali, congedi parentali, coerentemente con la realizzazione di un'equivalenza contrattuale complessiva per quanto definito in premessa;
- definizione, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del CCNL, di incrementi sulle retribuzioni di fatto, omogeneizzazione dei minimi tabellari e parametri coerenti con l'obiettivo di cui sopra, anche attraverso i necessari assorbimenti;
- costituzione entro il 2001 di una Commissione paritetica congiunta in materia di inquadramento professionale e conglobamento, con il compito di addivenire alla definizione di nuove ed omogenee declaratorie e profili professionali;
- definizione, nel corso di vigenza del CCNL, del nuovo orario di lavoro settimanale e delle maggiorazioni di cui all'art. 20;
- modifica degli attuali meccanismi contrattuali di flessibilità di cui agli artt. 17 e 17-bis e loro omogeneizzazione al 31 agosto 2004, secondo quanto enunciato in premessa.
Art. 1 - Campo di applicazione
Il presente CCNL regola il rapporto tra aziende di magazzini generali, terminali, depositi, centri di distribuzione e centri intermodali per conto terzi, aziende produttrici di energia refrigerante, aziende di servizi logistici anche integrati con attività di supporto alla produzione, operanti singolarmente oppure all'interno di infrastrutture interportuali, autoportuali, portuali ed aeroportuali, ed i propri lavoratori, con la sola esclusione dei lavoratori dipendenti da terminalisti portuali di cui all'art. 18 della Legge n. 84/1994.
Art. 2 - Sistema di informazioni
Le parti, considerato anche quanto stabilito dall'accordo interconfederale 8 maggio 1986, condividono la necessità di una maggiore armonizzazione delle relazioni industriali e del sistema di informazioni e a tal fine esprimono l'intenzione di favorire lo sviluppo dei reciproci rapporti.
Pertanto ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle 00.SS. dei lavoratori, convengono quanto segue:
Relazioni industriali
L'Assologistica e le OO.SS. firmatarie del presente CCNL, in caso di controversia e comunque su richiesta di una delle parti, si incontreranno a livello nazionale o interregionale o regionale per la verifica della corretta applicazione delle norme previste dall'art. 28 - contrattazione aziendale di secondo livello.
Le parti convengono, altresì, di incontrarsi a livello nazionale per esaminare mutamenti nella consistenza, tipologia, mobilità e formazione del personale, nonché l'evoluzione dell'attività al fine di formulare proposte comuni alle Istituzioni pubbliche competenti.
Tempistica e procedura del confronto
Le parti, al fine di definire in maniera certa le procedure ed i tempi di confronto, definiscono le seguenti norme:
a) ciascuna delle parti, qualora si ravvisasse la necessità di un incontro per questioni di carattere sindacale, invierà le proprie richieste per iscritto ai responsabili dei soggetti sia sindacali che aziendali. Nella lettera di richiesta si dovranno indicare con chiarezza le questioni da affrontare, anche mediante note esplicative, in modo tale da conoscere preventivamente le motivazioni a sostegno della richiesta;
b) la parte ricevente si impegna a rispondere e fissare una prima riunione in periodo di non oltre 15 giorni dalla richiesta. Le parti si impegneranno a non effettuare nessun tipo di azioni unilaterali entro un termine concordato fra le parti, e comunque non oltre 15 giorni.
Livello nazionale
Di norma annualmente su richiesta di una delle parti si terranno incontri in sede nazionale nel corso dei quali l'Assologistica fornirà ai sindacati nazionali stipulanti informazioni globali, anche a livello di comparti omogenei di attività, riferite a:
- investimenti e prospettive produttive;
- andamento occupazionale, con particolare riferimento all'occupazione giovanile, ai contratti di formazione e lavoro ed all'apprendistato.
Inoltre le parti concordano che potranno formare oggetto di esame, con la periodicità richiesta dai temi trattati, gli aspetti più significativi della realtà evolutiva del settore, nonché i progetti di provvedimenti e di interventi di politica economica generale suscettibili di incidere sugli equilibri settoriali.
In presenza di iniziative di rilevanza generale per il settore dovranno essere tenuti incontri su richiesta di una delle parti.
Livello regionale
Di norma annualmente su iniziativa delle Organizzazioni sindacali di categoria potranno essere richiesti incontri nel corso dei quali verranno forniti ed esaminati elementi conoscitivi globali sui processi di riorganizzazione dell'attività sul territorio regionale e sugli investimenti con riferimento alle innovazioni tecnologiche, alle riconversioni, all'andamento occupazionale ed alla mobilità, ai programmi di formazione e riqualificazione professionale, all'andamento della occupazione giovanile in relazione all'accordo interconfederale 8 maggio 1986 sui contratti di formazione e lavoro.
In presenza di iniziative di rilevanza generale per il settore in ambito regionale saranno tenuti incontri su richiesta di una delle parti.
Livello aziendale
Le parti concordano di sviluppare e migliorare l'attuale sistema di relazioni sindacali riaffermando, nei ruoli distinti, attraverso le reciproche autonomie e responsabilità, la capacità di cogliere le modifiche di carattere strutturale in atto nel settore. Tutto ciò nella comune finalità di affermazione dei principi della valorizzazione della prestazione e della formazione e riqualificazione delle risorse umane. In tale contesto le relazioni sindacali devono strutturarsi attraverso momenti di confronto predefiniti tra le parti con appositi calendari annuali e con tempistiche e procedure del confronto definite contrattualmente.
In questo senso le parti convengono:
- le aziende più rilevanti del settore forniranno ogni anno in appositi incontri le informazioni alle R.S.A./R.S.U., unitamente alle OO.SS. territoriali, riguardanti i seguenti argomenti:
1) andamento produttivo e piani di sviluppo aziendali;
2) politica degli investimenti, preventiva e consuntiva, con la eventuale specifica della fruizione di forme di incentivazione da parte statale o regionale;
3) andamento occupazionale in relazione a nuova organizzazione del lavoro riguardante introduzione di nuove tecnologie e sistemi informatici;
4) organizzazione del lavoro;
5) applicazione D.Lgs. n. 626/1994;
6) applicazione della Legge sulle pari opportunità;
7) il numero degli addetti, distinti per sesso, età e livelli professionali, anche per filiali o sedi decentrate, ove presenti;
8) i rapporti di lavoro parasubodinati ed autonomi con la specifica del numero e delle funzioni;
9) i rapporti di lavoro atipici (part-time, tempo determinato, lavoro interinale, stage);
10) informazione dettagliata anche per singoli reparti e/o filiali in merito agli orari straordinari effettuati ed ai regimi di orario flessibile;
11) verifica degli inquadramenti professionali in conseguenza della nuova classificazione.
Per le aziende o gruppi articolati con più unità produttive dislocate in più zone sul territorio nazionale, che hanno una particolare rilevanza nel settore, le informazioni saranno date in sede nazionale con i medesimi criteri.
Commissioni per le pari opportunità
Le parti convengono sulla opportunità di realizzare, in armonia con quanto previsto dalla raccomandazione CEE del 13 dicembre 1984, n. 635, della Legge 9 dicembre 1977, n. 903, e dalla Legge 10 aprile 1991, n. 125, in tema di parità uomo-donna, attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive e ad individuare e rimuovere eventuali situazioni che non consentano una effettiva parità di opportunità uomo-donna nel lavoro.
In questo contesto viene costituita una Commissione paritetica nazionale per le pari opportunità composta da sei membri, per la metà designati dalle Associazioni imprenditoriali stipulanti e per metà dalle Organizzazioni sindacali stipulanti.
La Commissione avrà i seguenti compiti:
a) esaminare l'andamento dell'occupazione femminile nelle aziende/enti sulla base dei dati qualitativi e quantitativi forniti dalle stesse nell'ambito del sistema informativo vigente;
b) elaborare, con riferimento alla Legge n. 125/1991, schemi di progetti di azioni positive;
c) esaminare problematiche connesse all'accesso del personale femminile ad attività professionali non tradizionali ed alle eventuali discriminazioni sul lavoro;
d) studiare iniziative idonee a prevenire forme di molestie sessuali sui luoghi di lavoro accertando in via preventiva diffusione e caratteristiche del fenomeno;
e) esaminare tutte le problematiche connesse al reale rispetto delle normative esistenti a favore delle donne e della maternità, individuando le attività che devono essere evitate nei periodi di gravidanza.
La Commissione, presieduta a turno da un componente dei due gruppi, si insedia entro sei mesi dalla stipula del presente contratto e si riunirà almeno due volte all'anno e a richiesta di una delle parti entro i 15 giorni successivi alla richiesta medesima.
La Commissione avrà sede presso una delle Associazioni imprenditoriali che ne curerà i servizi di segreteria.
Le parti si impegnano a:
- dare ufficiale comunicazione agli associati della costituzione della CPO, dei suoi compiti, finalità e funzioni;
- facilitare con ogni mezzo le indagini conoscitive della CPO, volte a migliorare la gestione della risorsa lavoro femminile.
Tre mesi prima della scadenza del presente contratto, la Commissione concluderà i lavori presentando un rapporto conclusivo completo di materiali raccolti ed elaborati: in questa sede verranno presentate tanto le proposte sulle quali sia stata raggiunta l'unanimità di pareri della Commissione, quanto le valutazioni che costituiscono le posizioni di una delle componenti.
Inoltre saranno fornite informazioni sull'andamento e sulle tendenze dell'occupazione femminile.
Lavoro in appalto
Le parti si impegnano ad adoperarsi per il pieno rispetto della Legge n. 342/1994 sulla disciplina dei lavoratori di facchinaggio ricorrendo esclusivamente a cooperative che risultino iscritte presso l'Ufficio provinciale del lavoro.
Le imprese verificheranno l'idoneità dei soggetti economici appaltatori interessati da eventuale terziarizzazione, fornendo preventivamente alle R.S.A./R.S.U. le informazioni circa il contratto di lavoro (in caso di lavoro dipendente) e/o delle normative previdenziali di Legge (in caso di socio di cooperative).
A fronte di accertate inadempienze economiche e/o previdenziali le aziende interromperanno i rapporti con detti appaltatori, adoperandosi affinché ciò non produca conseguenze occupazionali sui lavoratori interessati.
Per i servizi terziarizzati (svolti con autonomia e propria organizzazione aziendale da impresa e/o cooperativa) in caso di cambio di appalto si applica quanto segue:
1) in caso di cambio di gestione nell'appalto l'azienda o ente appaltatore darà comunicazione alle OO.SS. competenti di tale operazione con un preavviso di almeno 60 giorni;
2) la gestione subentrante, su richiesta delle OO.SS. competenti, informerà sulle problematiche relative al subentro, con particolare riferimento a questioni di organizzazione del lavoro e sicurezza;
3) l'azienda appaltante farà includere nel contratto di appalto con l'impresa subentrante l'impegno di questa, nel rispetto dell'autonomia imprenditoriale, a parità di condizioni di appalto ed a fronte di obiettive necessità operative e produttive dell'impresa subentrante, a dare preferenza, a parità di condizioni, ai lavoratori della gestione uscente.
Ammortizzatori sociali
Le parti convengono sulla opportunità che l'intero settore del trasporto, della spedizione e della logistica merci, sia dotato di un sistema stabile di ammortizzatori sociali.
A tal fine le parti convengono di costituire una Commissione tecnica congiunta incaricata di elaborare, d'intesa con il Ministero del lavoro, un progetto, secondo le indicazioni della Legge n. 662/1996, tenendo anche conto delle esperienze già maturate in materia.
Il progetto dovrà prevedere un sistema di ammortizzatori sociali di agevole utilizzo con costi a carico delle aziende e dei lavoratori contenuti ai livelli minimi possibili atti a garantire le prestazioni congiuntamente concordate.
Art. 3 - Costituzione dell'Osservatorio nazionale e degli Osservatori regionali
Le parti convengono di costituire l'Osservatorio nazionale permanente allo scopo di individuare scelte atte alla soluzione di problemi economici e sociali del settore e ad orientare l'azione dei propri rappresentanti secondo l'esperienza maturata e nella consapevolezza dell'importanza dello sviluppo di relazioni industriali di tipo partecipativo.
L'Osservatorio ha il compito di analizzare e valutare le questioni che possono essere rilevanti per l'attività complessiva prevista dalla sfera di competenza del presente contratto, al fine di consentire di individuare tempestivamente le occasioni di sviluppo dell'attività, determinandone le condizioni, e di accertare le motivazioni che causano difficoltà allo sviluppo per poterle superare, in tutte le forme possibili.
In particolare saranno oggetto di studio e anche di ricerche specifiche, le seguenti materie:
- l'andamento dell'occupazione complessiva dell'intero settore, con particolare attenzione ai contratti di formazione e lavoro, apprendistato e ai loro risultati, l'andamento dell'occupazione femminile con le relative possibili azioni positive dirette ad assicurare le condizioni di pari opportunità, di cui alle leggi n. 903/1977 e n. 125/1991 e successive modificazioni;
- i problemi connessi all'ambiente di lavoro e alla sicurezza sia in relazione ai prodotti manipolati sia rispetto alle modalità di lavorazione e di trasporto, dando piena applicazione ai contenuti del D.Lgs. n. 626/1994 nonché all'accordo interconfederale 22 giugno 1995 di cui all'Allegato 1;
- la determinazione dei criteri per portare a conoscenza delle imprese e delle R.S.U./R.S.A. eventuali nuove figure di attività professionale dei lavoratori per meglio interpretare ed applicare in modo funzionale la disciplina contrattuale;
- lo studio di nuove possibili forme di organizzazione del lavoro nelle imprese per migliorare la professionalità e la formazione dei lavoratori;
- la promozione della partecipazione delle Associazioni nazionali e delle Organizzazioni sindacali alle attività delle istituzioni europee e delle Organizzazioni territoriali e sindacali degli altri Paesi, per migliorare l'informazione reciproca quale strumento per rendere partecipi le parti della elaborazione della politica sociale della Comunità;
- la raccolta degli elementi per valutare le materie degli orari, della formazione, della sicurezza e dell'ambiente.
Indipendentemente dalla costituzione dell'Osservatorio nazionale potranno essere costituiti gli Osservatori regionali ad iniziativa dell'Assologistica e dei Sindacati dei lavoratori territorialmente competenti con il compito di svolgere, con esclusivo riferimento alla realtà territoriale, le stesse attività di analisi e valutazione per le materie indicate per l'Osservatorio nazionale.
Le modalità di finanziamento degli Osservatori potranno formare oggetto di confronto nell'ambito della contrattazione a livello territoriale.
Gli Osservatori definiranno al proprio interno un'apposita sezione in relazione alle tematiche della sicurezza sul lavoro.
Gli Osservatori definiscono i propri programmi di lavoro impiegando le risorse esistenti nelle strutture delle Organizzazioni stipulanti il presente CCNL e potranno avvalersi di collaborazioni specializzate per particolari programmi di ricerca, previe decisioni assunte di volta in volta.
Gli Osservatori trasmettono alle parti stipulanti il programma e il rapporto circa la loro attività annuale, nonché gli studi e le ricerche compiuti e possono promuovere incontri e manifestazioni pubbliche.
Soltanto gli atti approvati all'unanimità dai componenti dell'Osservatorio possono produrre effetti impegnando le parti interessate.
L'Osservatorio nazionale o quello regionale sarà composto da tre rappresentanti di parte datoriale e tre di parte sindacale.
L'Osservatorio si riunisce almeno una volta all'anno e quando richiesto da una delle parti per situazioni di rilevante valenza settoriale.
Gli Osservatori hanno sede presso l'Assologistica che fornirà i servizi di segreteria. La data delle convocazioni è fissata d'accordo tra i rappresentanti delle parti e non oltre i 15 giorni dalla presentazione della richiesta di una delle due parti che costituiscono l'Osservatorio.
Art. 4 - Rappresentanze sindacali unitarie
Le parti convengono di recepire l'accordo interconfederale 20 dicembre 1993 per la costituzione delle Rappresentanze sindacali unitarie ed il relativo regolamento convenuto tra: FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI-UIL di cui all'Allegato 2.
Il numero massimo dei componenti delle R.S.U./R.S.A. è il seguente:
- 3 componenti nelle unità produttive che occupano da 16 a 70 dipendenti;
- 4 componenti nelle unità produttive che occupano da 71 a 125;
- 6 componenti nelle unità produttive che occupano da 126 a 300;
- 9 componenti nelle unità produttive che occupano oltre 300.
I compiti delle R.S.U., in caso di mancata costituzione delle stesse, vengono attribuiti alle R.S.A. di cui all'art. 19 della L. 20 maggio 1970, n. 300.
Art. 5 - Reclami e controversie
Le parti nel comune intendimento di assicurare al massimo la loro composizione pacifica, hanno concordato che le controversie individuali e plurime, aventi per oggetto l'applicazione delle norme che disciplinano il rapporto di lavoro, siano risolte secondo le procedure indicate dal presente articolo. Restano escluse da detta norma le controversie relative ai licenziamenti individuali e collettivi e quelle previste dall'accordo sulle R.S.U./R.S.A.
1) Il lavoratore che ritenga disattesa una norma disciplinante il proprio rapporto di lavoro, o ritenga di ricorrere contro un provvedimento aziendale, presenterà reclamo verbale alla Direzione aziendale. Questa entro una settimana, comunicherà verbalmente al reclamante e alla R.S.U./R.S.A. l'accettazione o il rigetto del reclamo.
2) Nel caso di mancata risposta entro il termine previsto, o di rigetto del reclamo, il lavoratore può riproporre entro dieci giorni il reclamo stesso, tramite R.S.U./R.S.A., alla Direzione aziendale. Il reclamo deve essere discusso entro venti giorni dalla presentazione, fra la Direzione stessa e la R.S.U./R.S.A.
3) Qualora problemi relativi all'applicazione delle norme contrattuali in vigore riguardino più lavoratori o comunque coinvolgano un interesse collettivo delle categorie, la R.S.U./R.S.A. può assumere l'iniziativa di proporre la questione dinanzi alla Direzione aziendale, informandone contemporaneamente le Associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.
La questione deve essere discussa entro 15 giorni dalla richiesta della R.S.U./R.S.A.
4) Qualora in nessuno dei casi sopra indicati si raggiungesse un accordo, l'Associazione sindacale che rappresenta il lavoratore o che è stata rappresentata dalla R.S.U./R.S.A., può chiedere che l'esame della controversia venga deferito ad una Commissione conciliativa nazionale.
La richiesta di esame dovrà essere avanzata all'Organizzazione nazionale dei datori di lavoro entro dieci giorni dalla data di mancata conciliazione dei tentativi di cui ai punti precedenti.
La Commissione conciliativa, alle cui riunioni possono partecipare esperti designati dalle parti, emetterà per iscritto il proprio motivato parere sulla controversia entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta in esame.
L'intervento di detta Commissione ha intenti puramente conciliativi e non comporta, in caso di mancato accordo, alcuna limitazione dei diritti e delle facoltà delle parti salvo quella, nel caso delle procedure previste nei punti precedenti, di non fare ricorso ad azioni giudiziarie relativamente all'oggetto della controversia e di astenersi dal porre in atto forme di azione sindacale.
5) La Commissione conciliativa sarà formata a cura delle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori da quattro membri per ciascuna parte che resteranno in carica per un anno.
6) Indipendentemente dalla procedura di cui sopra le parti firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro, su richiesta di una delle parti si incontreranno entro venti giorni dalla richiesta per esaminare la possibilità di concordare un'interpretazione autentica delle norme del contratto collettivo che abbiano dato luogo a dubbi di interpretazione.
I lavoratori componenti degli Organi direttivi sia delle Confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale sia dei Sindacati nazionali di categoria stipulanti il presente contratto nonché dei loro Sindacati territoriali, hanno diritto, per la partecipazione alle riunioni degli Organi suddetti, compatibilmente con le esigenze di servizio, a permessi retribuiti con la retribuzione di fatto fino 19 giorni all'anno, per il disimpegno delle loro funzioni, quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle Organizzazioni predette, dietro esibizione della convocazione degli Organi sindacali di cui sopra.
La nomina alle dette cariche e le variazioni relative, dovranno essere comunicate per iscritto dalle Organizzazioni stesse all'Associazione di categoria degli imprenditori che provvederà a comunicarle all'azienda cui il lavoratore appartiene.
I dirigenti delle R.S.U./R.S.A. hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato a permessi retribuiti, per un monte globale annuo pari a 2 ore per ciascun dipendente in forza presso l'unità produttiva.
Le Direzioni aziendali consentiranno alle Organizzazioni sindacali di cui all'art. 19 della Legge n. 300/1970, ovvero alle R.S.A. e, ove costituite, alle R.S.U., di fare affiggere su appositi spazi, che il datore di lavoro avrà cura di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno delle unità produttive, pubblicazioni e comunicati inerenti a materia di interesse sindacale e del lavoro.
Il contenuto di dette pubblicazioni e comunicazioni, di cui copia dovrà essere tempestivamente inoltrata alla Direzione aziendale, non dovrà risultare lesivo dell'impresa e della sua dirigenza.
Art. 8 - Versamento dei contributi sindacali
Il lavoratore che intenda versare, tramite ritenuta mensile sulla busta paga, il proprio contributo sindacale alle Organizzazioni sindacali sottoscrittrici del presente contratto potrà incaricare l'azienda attraverso apposita delegazione di pagamento ex art. 1269 cod. civ., espressa in forma scritta.
La delegazione di pagamento conterrà l'indicazione dell'Organizzazione sindacale beneficiaria, il numero di conto corrente su cui l'azienda effettuerà i versamenti dei contributi sindacali, l'importo percentuale della trattenuta specificata nella delega.
La trattenuta sarà applicata su tutte le mensilità (compresa 13 a ed erogazione annuale) percepita dal lavoratore e sarà versata mensilmente all'Organizzazione sindacale interessata.
La delegazione di pagamento potrà essere revocata in forma scritta dal lavoratore, con comunicazione da indirizzarsi sia all'azienda che all'Organizzazione sindacale interessata.
Gli effetti della revoca decorreranno dal mese successivo a quello di ricevimento da parte dell'azienda, salvo diverse previsioni contenute nella originaria delegazione di pagamento.
I lavoratori hanno diritto di riunirsi, nella unità produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario, nei limiti di dieci ore annue, per le quali verrà corrisposta la retribuzione di fatto.
Le riunioni - che possono riguardare la generalità dei lavoratori o dei gruppi di essi - sono indette, singolarmente o congiuntamente dalle R.S.U./R.S.A. nell'unità produttiva, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro e secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni, comunicate al datore di lavoro.
Qualora nell'unità produttiva il lavoro si svolga a turni, l'assemblea potrà essere articolata in due riunioni nella medesima giornata.
Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà aver luogo comunque con modalità che tengano conto dell'esigenza di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti.
Le modalità di cui ai precedenti commi saranno definite a livello aziendale.
La convocazione dell'assemblea unitamente all'ora dell'assemblea stessa ed agli argomenti da trattare, dovrà essere resa nota alla Direzione aziendale, di norma, con un preavviso di almeno 24 ore.
All'assemblea potranno partecipare i dirigenti sindacali, i cui nominativi e qualifiche dovranno essere preventivamente resi noti alla Direzione aziendale.
Art. 10 - Aspettativa per cariche
L'aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni politiche elettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali o nazionali è regolata dalle vigenti disposizioni di Legge.
Art. 11 - Assunzioni e documenti
L'assunzione del lavoratore è fatta in conformità alle norme di Legge.
Per l'assunzione il lavoratore è tenuto a presentare i seguenti documenti:
- il libretto di lavoro;
- la carta di identità o documento equivalente;
- il tesserino del codice fiscale;
- il certificato del casellario generale di data non anteriore a tre mesi;
- tutte le altre particolari condizioni contrattualmente richieste a livello locale.
All'atto dell'assunzione il datore di lavoro comunicherà al lavoratore per iscritto:
- la data di assunzione;
- la sede di lavoro;
- la qualifica ed il livello con cui viene assunto;
- il trattamento economico iniziale;
- la durata del periodo di prova previsto da questo contratto;
- il numero di iscrizione al libro matricola;
- l'informativa ai sensi degli artt. 10 e 13 della Legge n. 675 del 31 dicembre 1996.
Il datore di lavoro può inoltre richiedere al lavoratore ogni altro documento che ritenga opportuno in relazione all'attività che il lavoratore è chiamato a svolgere.
Il lavoratore è tenuto a dichiarare al datore di lavoro la propria residenza e tempestivamente gli eventuali mutamenti di essa.
Dovrà inoltre presentare lo stato di famiglia, nonché gli altri documenti richiesti dalla Legge per poter beneficiare degli assegni per il nucleo familiare.
Il datore di lavoro può, per mezzo di strutture pubbliche o per mezzo del medico a ciò abilitato anche attraverso strutture pubbliche e a proprie spese, sottoporre il lavoratore a visita medica preventiva per l'accertamento della sua idoneità alle mansioni cui sarà destinato.
Art. 12 - Classificazione del personale
In relazione alle mansioni svolte, i lavoratori sono inquadrati in otto livelli retributivi, ferma restando la distinzione tra quadri, impiegati, intermedi ed operai agli effetti di tutte le norme legislative, regolamentari, contrattuali, sindacali, ecc., che prevedono un trattamento differenziato o che comunque fanno riferimento a tali qualifiche.
Le mansioni svolte in via continuativa comportano l'inquadramento corrispondente al livello contrattuale di cui al presente articolo. Per le esigenze di servizio permane l'obbligatorietà del lavoratore di svolgere le mansioni proprie del livello di provenienza.
1º livello Super
Appartengono a questo livello, con qualifica di quadro, i lavoratori che svolgono con carattere di continuità, con un grado elevato di capacità gestionale, organizzativa, professionale, funzioni organizzativamente articolate di rilevante importanza e responsabilità, ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa, per attività di alta specializzazione, di coordinamento e gestione, e/o ricerca e progettazione, in settori fondamentali dell'impresa, fornendo contributi qualificati per la definizione degli obiettivi dell'impresa.
Tali funzioni sono svolte con ampia discrezionalità ed autonomia nei limiti delle direttive generali impartite dai dirigenti o dai titolari dell'azienda.
Appartengono a questo livello i gestori e reggenti autonomi di docks o silos.
1º livello
Appartengono al 1º livello, i lavoratori di concetto con funzioni direttive, svolte in autonomia e con incarichi di particolare importanza per ampiezza e natura anche in subordine ad altri lavoratori con funzioni direttive.
Esemplificazioni di alcuni profili professionali:
a) ispettori, capi servizio, capi movimento, capi reparto o di ufficio con mansioni di analoga importanza;
b) capi contabili;
c) capi magazzinieri con responsabilità tecnica ed amministrativa;
d) impiegati muniti di patente di spedizioniere doganale, quando la patente viene utilizzata per conto dell'azienda;
e) analista/programmatore responsabile del centro elaborazione dati;
f) produttore e acquisitore di traffici internazionali con lavoro autonomo e specifica conoscenza tecnica e con padronanza di due lingue straniere;
g) capo turno terminal;
h) capo servizio manutenzione meccanica, elettrica ed elettronica.
2º livello
Appartengono al 2º livello i lavoratori con mansioni di concetto, che con specifica collaborazione svolgono attività amministrativa o tecnica caratterizzata da autonomia operativa e decisionale nei limiti delle funzioni loro assegnate e che richiedono una particolare competenza professionale ed una notevole esperienza nell'esercizio della funzione stessa.
Esemplificazioni di alcuni profili professionali:
a) responsabili di reparto con mansioni non equivalenti a capo servizio;
b) contabili di concetto;
c) spedizioniere coadiutore dipendente (tessera rossa-ex tessera verde);
d) tariffisti per traffici interni;
e) segretari di Direzione generale con uso corrente di lingue estere;
f) cassieri con responsabilità e oneri per errore;
g) magazzinieri con responsabilità del carico e dello scarico;
h) stenodattilografi in lingue estere;
i) impiegati con mansioni autonome, incaricati esclusivamente al servizio paghe;
l) addetto alle attività di marketing e sviluppo commerciale;
m) magazziniere - capopiazzale responsabile del carico e dello scarico dei terminal-containers;
n) operatore/programmatore che esegue e controlla sulla base di istruzioni superiori e con riferimento a procedure esistenti i vari cicli di lavoro dell'elaboratore assicurandone la regolarità. Traduce in programmi i problemi tecnici e/o amministrativi, componendone i relativi diagrammi;
o) lavoratori con mansioni autonome operanti nel settore tecnico o commerciale;
p) pianificatore carico nave;
q) capo officina manutenzione.
3º livello
Appartengono al 3º livello i lavoratori con mansioni di concetto o con cognizioni tecnico-pratiche inerenti alla impiantistica, alla tecnologia del lavoro ed alla utilizzazione delle macchine, o particolari capacità ed abilità conseguite mediante diplomi di istituti professionali e che guidino e controllino altri lavoratori con limitata iniziativa per il risultato e la condotta degli stessi.
Esemplificazione di alcuni profili professionali:
A)
a) vicemagazzinieri che per incarico aziendale disimpegnano le stesse funzioni di magazzinieri in ambito più limitato anche nelle responsabilità;
b) dichiaranti doganali in sottordine e ausiliari;
c) pianificatore (piazzale, personale e mezzi, ferrovia);
d) addetti alla gestione di:
- contabilità generale;
- contabilità industriale;
- controllo gestione commesse;
- stipendi e paghe;
e) addetti ad attività di primo contatto per reclamo clienti;
f) responsabile magazzino ricambi e materiale tecnico di consumo;
B)
a) capi operai;
b) tecnico specialista in una o più delle seguenti specializzazioni: elettrotecnica, elettronica, meccanica, impiantistica che con interpretazione critica di disegni e schemi funzionali esegue con autonomia operativa lavori di particolare impegno e complessità relativa alla costruzione e modifica di impianti e macchinari e i cui interventi risultino risolutivi;
c) operatore di quadri sinottici complessi per l'introduzione, la manipolazione e la riconsegna delle merci nei soli silos granari portuali;
d) tecnico frigorista responsabile della sala macchine e del funzionamento e manutenzione elettromeccanica degli impianti e della rete di distribuzione del freddo;
e) operatore gru portainer di banchina polivalente per mezzi di traslazione e sollevamento con responsabilità della manutenzione ordinaria dei mezzi.
4º livello
Appartengono a questo livello:
- lavoratori che svolgono attività richiedenti preparazione risultante da diplomi di istituti o centri professionali oppure acquisita attraverso conoscenza diretta mediante una corrispondente esperienza di lavoro che consenta anche di effettuare riparazioni di notevole entità degli impianti, il loro montaggio e smontaggio in dipendenza delle riparazioni stesse;
- i lavoratori che con specifica collaborazione svolgono attività esecutive di natura tecnico-amministrativa che richiedono una particolare preparazione e pratica di ufficio o corrispondente esperienza di lavoro.
Le mansioni sono svolte con autonomia della esecuzione del lavoro e conseguente alla variabilità delle condizioni operative e si manifesta nella integrazione o nell'adattamento delle procedure assegnate alle concrete situazioni di lavoro.
Esemplificazioni di alcuni profili professionali:
A)
a) impiegati addetti alla cassa ed ai prelevamenti o versamenti esclusi i porta valori;
b) personale ausiliario dello spedizioniere doganale che opera nell'ambito delle dogane o della sezione doganale con autorizzazione doganale;
c) impiegati muniti di delega o di procura limitata per operazioni ferroviarie, postali e simili;
d) impiegati addetti al servizio esazione sempre che autorizzati a quietanza e a versare;
e) addetto alla segreteria di funzione;
B)
a) conducenti di motobarche;
b) macchinisti frigoristi con patente e con certificato di abilitazione alle operazioni relative all'impiego di gas tossici, ove sia richiesto dalle leggi vigenti;
c) conducenti con abilitazione F.S. al traino di vagoni ferroviari;
d) gruisti addetti a grues muniti di cabine e grues non a pulsantiera che siano in grado di effettuare interventi e riparazioni manutentive;
e) lavoratori che, possedendo la necessaria capacità tecnica sono adibiti a condurre più mezzi meccanici tali da richiedere patenti o impegno tecnico di notevole livello con responsabilità della manutenzione ordinaria e anche altri mezzi di traslazione e movimento compreso carrelli porta containers;
f) lavoratori provetti che, possedendo le necessarie capacità tecniche ed adeguate esperienze professionali, svolgono funzioni di: muratori provetti, falegnami provetti, idraulici provetti, elettricisti provetti, saldatori elettrici o autogeni provetti, meccanici provetti;
g) conducenti di autotreno o autoarticolati;
h) meccanici aggiustatori provetti di bilance automatiche;
i) bilancisti addetti alle bilance automatiche dei soli silos portuali;
l) preposti alla conduzione di nastri trasportatori dei silos che compiono lavori ed operazioni di notevole difficoltà, delicatezza e complessità e piccole riparazioni la cui corretta esecuzione richieda specifiche capacità tecnico-pratiche;
m) operatori di pompe di azionamento di torrette e conduttori di pompe di aspirazione di silos;
n) pesatore pubblico munito di apposita patente.
o) deckman;
p) lavoratori operai che svolgono tutte le operazioni di magazzino con l'utilizzo anche di mappe informatiche per la gestione fisica delle merci.
5º livello
Appartengono a questo livello:
- i lavoratori che svolgono attività per abilitarsi alle quali occorrono periodi di tirocinio o corsi di addestramento per compiere lavori ed operazioni di notevole difficoltà, delicatezza e complessità, la cui corretta esecuzione richiede specifiche e non comuni capacità tecnico-pratiche;
- i lavoratori che con mansioni d'ordine e con specifica collaborazione svolgono attività amministrative e/o tecniche-operative che non richiedono una particolare preparazione, esperienza e pratica d'ufficio.
Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano limitate responsabilità e autonomia.
Esemplificazioni di alcuni profili professionali:
A) impiegati:
a) commessi contatori di calata;
b) spuntatori;
c) contabili d'ordine;
d) compilatori di polizze di carico e bolle d'accompagnamento, lettere di vettura;
e) fattorini con mansioni impiegatizie d'ufficio o magazzino che prevalentemente facciano prelevamenti in banca, pagamenti e incassi di fatture, pagamenti di noli, trasporti, ecc.;
f) archivisti;
g) stenodattilografi;
h) centralinista responsabile anche del servizio di comunicazioni automatiche (office automation) e reception aziendale;
B) operai:
a) bilancisti addetti alle bilance automatiche;
b) addetti alla conduzione di nastri trasportatori;
c) carrellisti, gruisti, conduttori di grues a pulsantiera e analoghe attrezzature per la movimentazione e stivaggio delle merci;
d) autisti;
e) muratori;
f) elettricisti;
g) falegnami;
h) idraulici;
i) meccanici;
l) trattoristi;
m) personale di custodia che svolge controlli, sorveglianze e verifiche delle merci e degli impianti;
n) preparatori di ordini addetti anche al montaggio e riempimento di elementi prefabbricati, casse, gabbie, scatole, palette, ecc. e addetti alla reggettatura;
o) aiuto macchinisti frigoristi;
p) lavoratori che, esercitando normalmente le funzioni di pesatura, sono autorizzati dall'azienda a rilasciare a terzi i documenti del peso eseguito;
q) operatore di terminal contenitori che segnala i danni a contenitori, il posizionamento e la movimentazione degli stessi in base a disposizioni ricevute;
r) operai con mansioni multiple di magazzino e/o terminal (carico, scarico, spunta documenti, prelievo e approntamento delle merci).
6º livello
Appartengono a questo livello:
- i lavoratori che svolgono attività per abilitarsi alle quali occorrono brevi periodi di pratica per entrare in possesso di adeguate conoscenze professionali.
Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano responsabilità e autonomia limitate alla corretta esecuzione del proprio lavoro.
Esemplificazioni di alcuni profili professionali:
A) impiegati:
a) dattilografi;
b) fattorini;
c) telefonisti e centralinisti addetti ad impianti fino a tre linee esterne;
d) addetti a mansioni semplici di segreteria;
B) operai:
a) facchini con mansioni promiscue che utilizzano anche transpalletts manuali;
b) guardiani e portinai notturni e diurni con semplici compiti di sorveglianza dell'accesso agli impianti;
c) manovratori di paranco e bandiera;
d) addetto al magazzino;
e) addetto rizzaggio/derizzaggio.
7º livello
Appartengono a questo livello:
- i lavoratori che svolgono attività produttive semplici per abilitarsi alle quali non occorrono conoscenze professionali, ma è sufficiente un periodo minimo di pratica;
- i lavoratori che svolgono attività semplici non direttamente collegate al processo produttivo per le quali non occorrono conoscenze professionali.
Le attività previste in questo livello non comportano responsabilità ed autonomia se non quella della corretta esecuzione del proprio lavoro.
Nel caso che il lavoratore svolga più mansioni tra quelle previste in questo livello, dopo sei mesi sarà inquadrato al 6º livello.
Esemplificazione di alcuni profili professionali:
- facchini addetti alle semplici operazioni di facchinaggio manuale;
- addetti alle pulizie semplici;
- addetti al recupero di contenitori ed attrezzature di imballaggio (riparazione sacchi).
Nota a verbale - Rientrano nel 3º livello gli ex intermedi di I grado e nel 4º livello gli ex intermedi di II grado.
Commissione per l'inquadramento
Le parti, costituite in Commissione paritetica, composta di 6 membri (3 dell'Assologistica e 3 complessivamente delle OO.SS. stipulanti) valuteranno le effettive necessità di integrazione nell'attuale sistema di inquadramento di nuovi profili professionali emergenti dall'introduzione significativa di nuove tecnologie.
I profili professionali effettivamente nuovi, indotti da innovazioni tecnologiche, concordemente individuati, troveranno idonea collocazione nell'attuale sistema di inquadramento.
Mobilità professionale e organizzazione del lavoro
1) Il sistema sarà basato sul riconoscimento e la valorizzazione delle capacità professionali dei lavoratori.
In questo senso le parti intendono promuovere lo sviluppo e la valorizzazione delle capacità professionali dei lavoratori nell'ambito di quanto richiesto dalle attività aziendali e nel comune interesse di un equilibrato evolversi delle tecnologie, dell'organizzazione, della produttività e delle capacità professionali stesse.
2) Le aziende, compatibilmente con le specifiche esigenze tecniche e con le esigenze organizzative ed economico-produttive possono promuovere lo studio di nuove forme di organizzazione del lavoro che tendano a raggiungere gli obiettivi di cui al punto 1.
Tale ricerca può comprendere, da parte delle aziende, l'accorpamento di più mansioni - senza peraltro escludere le singole effettuazioni - anche mediante fasi di lavoro di gruppo compatibili con le esigenze di produttività e realizzate attraverso fasi sperimentali reversibili supportate all'occorrenza da iniziative di addestramento professionale.
Le possibilità di realizzazione delle suddette iniziative di sviluppo delle capacità professionali dei lavoratori ed i loro criteri informativi e applicativi saranno, a richiesta, oggetto di esame con le Rappresentanze sindacali aziendali.
L'assunzione può avvenire per un periodo di prova che deve risultare da atto scritto. La durata del periodo di prova non può superare:
- sei mesi per i lavoratori assunti nella categoria "quadri";
- quattro mesi per il 1º livello;
- tre mesi per il 2º livello;
- due mesi per il 3º e 4º livello;
- un mese per il 5º livello;
- dieci giorni per gli altri.
Saranno esentati dall'effettuare il periodo di prova i lavoratori che lo abbiano già superato presso la stessa azienda e per le stesse mansioni nei dodici mesi precedenti.
In caso di assenza per malattia o infortunio durante il periodo di prova, il rapporto di lavoro si considera sospeso.
In ogni caso i periodi di assenza per malattia o infortunio non sono computati nella durata del periodo di prova.
Durante il periodo di prova la rescissione del rapporto di lavoro può aver luogo in qualsiasi momento da ambo le parti senza reciproco obbligo di preavviso.
Scaduto il periodo di prova senza che sia intervenuta disdetta, l'assunzione del lavoratore diviene definitiva e l'anzianità di servizio decorre dal giorno dell'assunzione stessa a tutti gli effetti contrattuali.
Art. 14 - Mutamento di mansioni
Si richiama l'art. 2103 (vedi art. 13, Legge n. 300/1970) del codice civile.
"Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. Egli non può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
Ogni patto contrario è nullo.".
Art. 15 - Passaggio di categoria
In caso di passaggio nella stessa azienda di un operaio ad intermedio o ad impiegato, e di un intermedio ad impiegato, il lavoratore, eccettuato il caso in cui al momento del passaggio di categoria sia intervenuta novazione oggettiva del rapporto e contemporanea liquidazione del trattamento di fine rapporto, avrà riconosciuta:
- agli effetti del preavviso, un'anzianità convenzionale nella nuova qualifica del 1/2 dell'anzianità maturata presso l'azienda;
- ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto l'intera anzianità maturata, da calcolarsi, per gli anni trascorsi come intermedio o operaio, nelle misure, in trentesimi, stabilite per le categorie di provenienza in vigore al momento della risoluzione del rapporto.
Ai fini del calcolo delle ferie e del trattamento di malattia ed infortunio verrà riconosciuta al lavoratore l'intera anzianità maturata come operaio e come intermedio.
Tale calcolo ha validità per i passaggi effettuati antecedentemente all'entrata in vigore della Legge n. 297/1982.
La durata massima normale dell'orario di lavoro settimanale è di 40 ore, quella dell'orario giornaliero è di norma di 8 ore.
A partire dal 1º gennaio 2002 la durata massima normale dell'orario di lavoro settimanale diverrà di 39 ore.
L'orario settimanale di 40 ore verrà normalmente distribuito su 5 giorni nella settimana.
Ove l'impresa, per obiettive esigenze economico-operative, anche temporanee, ripartisca su 6 giorni il normale orario contrattuale di lavoro, ne darà preventiva comunicazione alla R.S.U./R.S.A.
Nel caso di distribuzione dell'orario di lavoro con prestazione individuale su 6 giorni, la retribuzione individuale per il 6º giorno viene maggiorata del 18%.
Per i dipendenti di aziende produttrici di energia refrigerante e di ghiaccio, l'orario contrattuale di 40 ore settimanali sarà distribuito, normalmente, su 6 giorni settimanali, fatta salva comunque, previa comunicazione preventiva alle R.S.U./R.S.A., l'eventuale distribuzione su 5 giorni.
Per i magazzini portuali, magazzini interni con dogana, sezione doganale, ufficio doganale, magazzini raccordati, terminal containers, magazzini e centri logistici e per le aziende o loro comparti omogenei che presentassero particolari necessità operative, la prestazione ordinaria giornaliera può essere compresa in un arco temporale di 10 ore decorrenti da inizio prestazione comprensive della pausa pasto la cui fruizione deve essere comunque effettiva.
L'attuazione di quanto sopra sarà oggetto di un esame congiunto tra azienda e R.S.U./R.S.A. o strutture territoriali.
La istituzione di più turni giornalieri verrà programmata dalle aziende per far fronte ad obiettive esigenze economico-operative.
Il lavoratore deve prestare la sua opera nelle ore e nei turni stabiliti anche se questi siano predisposti soltanto per alcuni reparti e, tenendo conto delle necessità operative, per periodi predeterminati.
Tali periodi saranno comunque comunicati al lavoratore almeno con 48 ore di anticipo e per non più di una volta alla settimana.
Ai lavoratori turnisti operanti su turni di 8 ore competono 30 minuti di pausa retribuita.
Nel fissare i turni di lavoro, o di riposo, tra il personale avente le medesime qualifiche, si curerà che, compatibilmente con le esigenze dell'azienda, essi siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite tra il personale stesso garantendo a ciascuno, oltre il riposo giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per ogni settimana.
L'orario di lavoro ed i turni devono essere predisposti in tempo dall'azienda in modo che il personale ne abbia tempestiva cognizione.
Nel caso di lavoro a turno, il personale del turno cessante non può lasciare il servizio, se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo, nel limite massimo di 2 ore salvo casi eccezionali.
Ai lavoratori operanti su turni notturni di 8 ore o comunque che prestano la propria attività per almeno 5 ore nell'intervallo compreso tra le ore 22 e le ore 6, per ogni ora prestata in detta fascia oraria compete una riduzione di orario di 15 minuti.
Per conducenti addetti esclusivamente a locomotori, stallieri, addetti esclusivamente alla manovra dei vagoni, addetti alla pulizia, la nona ora giornaliera, in quanto richiesta dall'azienda, viene compensata con una quota oraria del minimo tabellare e dell'indennità di contingenza.
A partire dal 1º settembre 2000 i lavoratori, in aggiunta alla riduzione complessiva di 68 ore su base annua prevista dal CCNL 4 maggio 1995, fruiranno di un'ulteriore riduzione su base annua di 8 ore dell'orario di lavoro.
Ulteriori 4 ore di riduzione d'orario, su base annua, verranno riconosciute a decorrere dal 1º luglio 2001.
A partire dal 1º gennaio 2002, a fronte della riduzione dell'orario normale settimanale a 39 ore, la riduzione dell'orario di lavoro di cui ai commi precedenti, passerà da 88 a 40 ore su base annua (assorbite 48 ore di ROL).
Ai fini dell'effettiva fruizione, detti pacchetti di ore dovranno essere utilizzati per almeno il 50% in relazione alle specifiche esigenze aziendali, con diverse modalità, previo esame congiunto con le R.S.U./R.S.A.; per la parte eventuale residua in relazione alle esigenze del lavoratore, con fruizione non infe