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TUTTI I CCNL

SETTORE: Trasporti

CCNL: Magazzini Generali

Magazzini Generali (fino al 31.05.13)

CODICE CNEL: I100

Il CCNL Magazzini Generali è chiuso al 31/12/2003.

Per la disciplina economica e normativa successiva all'Accordo 14/04/2003 si rinvia al CCNL "Autotrasporto merci e logistica"

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Sezione:

Archivio CCNL

CCNL

CCNL del 20/07/2000

MAGAZZINI GENERALI

 

 

Contratto collettivo nazionale di lavoro 20-07-2000

Lavoratori dipendenti da magazzini generali, depositi per conto terzi e da aziende produttrici di energia refrigerante e ghiaccio

Decorrenza: 01-09-2000 - 31-12-2003 (normativa); 31-12-2001 (economica)

  

 

Verbale di stipula

 

 

Addì, 20 luglio 2000,

tra ASSOLOGISTICA, FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI è stato stipulato il presente contratto nazionale di lavoro per i dipendenti da magazzini generali, depositi per conto terzi e da aziende produttrici di energia refrigerante e di ghiaccio.

 

 

Verbale di accordo 7 luglio 2000

 

Si premette che Assologistica e le OO.SS. concordano sulla volontà di procedere alla sottoscrizione di un accordo per la definizione di un CCNL per il personale dipendente dalle aziende di logistica che applicano il CCNL Assodocks 4 maggio 1995 per i magazzini generali, terminali, depositi, centri di distribuzione e centri intermodali per conto terzi, aziende produttrici di energia refrigerante, aziende di servizi logistici anche integrati con attività di supporto alla produzione operanti singolarmente oppure all'interno di infrastrutture interportuali, autoportuali ed aeroportuali (e con la conseguente esclusione dei soli lavoratori dipendenti da terminalisti portuali di cui all'art. 18 della Legge n. 84/1994), impegnandosi nell'ambito dell'autonomia associativa e negoziale delle parti, affinché i contenuti economici e normativi di tale accordo procedano nel senso di una progressiva omogeneizzazione e realizzino una sostanziale equivalenza complessiva rispetto alla contrattazione collettiva vigente ed in fase di rinnovo in settori affini quali quello dell'autotrasporto e spedizione merci e logistica, convergendo sull'obiettivo della razionalizzazione ed integrazione contrattuale.

Ciò premesso concordano di addivenire entro il 31 luglio 2000 ad un accordo sui seguenti punti:

- piena ed effettiva attuazione alle previsioni di Legge in materia di apprendistato, part-time, lavoro interinale, ammortizzatori sociali, congedi parentali, coerentemente con la realizzazione di un'equivalenza contrattuale complessiva per quanto definito in premessa;

- definizione, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del CCNL, di incrementi sulle retribuzioni di fatto, omogeneizzazione dei minimi tabellari e parametri coerenti con l'obiettivo di cui sopra, anche attraverso i necessari assorbimenti;

- costituzione entro il 2001 di una Commissione paritetica congiunta in materia di inquadramento professionale e conglobamento, con il compito di addivenire alla definizione di nuove ed omogenee declaratorie e profili professionali;

- definizione, nel corso di vigenza del CCNL, del nuovo orario di lavoro settimanale e delle maggiorazioni di cui all'art. 20;

- modifica degli attuali meccanismi contrattuali di flessibilità di cui agli artt. 17 e 17-bis e loro omogeneizzazione al 31 agosto 2004, secondo quanto enunciato in premessa.

 

 

Art. 1 - Campo di applicazione

 

Il presente CCNL regola il rapporto tra aziende di magazzini generali, terminali, depositi, centri di distribuzione e centri intermodali per conto terzi, aziende produttrici di energia refrigerante, aziende di servizi logistici anche integrati con attività di supporto alla produzione, operanti singolarmente oppure all'interno di infrastrutture interportuali, autoportuali, portuali ed aeroportuali, ed i propri lavoratori, con la sola esclusione dei lavoratori dipendenti da terminalisti portuali di cui all'art. 18 della Legge n. 84/1994.

 

 

Art. 2 - Sistema di informazioni

 

Le parti, considerato anche quanto stabilito dall'accordo interconfederale 8 maggio 1986, condividono la necessità di una maggiore armonizzazione delle relazioni industriali e del sistema di informazioni e a tal fine esprimono l'intenzione di favorire lo sviluppo dei reciproci rapporti.

Pertanto ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle 00.SS. dei lavoratori, convengono quanto segue:

 

Relazioni industriali

L'Assologistica e le OO.SS. firmatarie del presente CCNL, in caso di controversia e comunque su richiesta di una delle parti, si incontreranno a livello nazionale o interregionale o regionale per la verifica della corretta applicazione delle norme previste dall'art. 28 - contrattazione aziendale di secondo livello.

Le parti convengono, altresì, di incontrarsi a livello nazionale per esaminare mutamenti nella consistenza, tipologia, mobilità e formazione del personale, nonché l'evoluzione dell'attività al fine di formulare proposte comuni alle Istituzioni pubbliche competenti.

 

Tempistica e procedura del confronto

Le parti, al fine di definire in maniera certa le procedure ed i tempi di confronto, definiscono le seguenti norme:

a) ciascuna delle parti, qualora si ravvisasse la necessità di un incontro per questioni di carattere sindacale, invierà le proprie richieste per iscritto ai responsabili dei soggetti sia sindacali che aziendali. Nella lettera di richiesta si dovranno indicare con chiarezza le questioni da affrontare, anche mediante note esplicative, in modo tale da conoscere preventivamente le motivazioni a sostegno della richiesta;

b) la parte ricevente si impegna a rispondere e fissare una prima riunione in periodo di non oltre 15 giorni dalla richiesta. Le parti si impegneranno a non effettuare nessun tipo di azioni unilaterali entro un termine concordato fra le parti, e comunque non oltre 15 giorni.

 

Livello nazionale

Di norma annualmente su richiesta di una delle parti si terranno incontri in sede nazionale nel corso dei quali l'Assologistica fornirà ai sindacati nazionali stipulanti informazioni globali, anche a livello di comparti omogenei di attività, riferite a:

- investimenti e prospettive produttive;

- andamento occupazionale, con particolare riferimento all'occupazione giovanile, ai contratti di formazione e lavoro ed all'apprendistato.

Inoltre le parti concordano che potranno formare oggetto di esame, con la periodicità richiesta dai temi trattati, gli aspetti più significativi della realtà evolutiva del settore, nonché i progetti di provvedimenti e di interventi di politica economica generale suscettibili di incidere sugli equilibri settoriali.

In presenza di iniziative di rilevanza generale per il settore dovranno essere tenuti incontri su richiesta di una delle parti.

 

Livello regionale

Di norma annualmente su iniziativa delle Organizzazioni sindacali di categoria potranno essere richiesti incontri nel corso dei quali verranno forniti ed esaminati elementi conoscitivi globali sui processi di riorganizzazione dell'attività sul territorio regionale e sugli investimenti con riferimento alle innovazioni tecnologiche, alle riconversioni, all'andamento occupazionale ed alla mobilità, ai programmi di formazione e riqualificazione professionale, all'andamento della occupazione giovanile in relazione all'accordo interconfederale 8 maggio 1986 sui contratti di formazione e lavoro.

In presenza di iniziative di rilevanza generale per il settore in ambito regionale saranno tenuti incontri su richiesta di una delle parti.

 

Livello aziendale

Le parti concordano di sviluppare e migliorare l'attuale sistema di relazioni sindacali riaffermando, nei ruoli distinti, attraverso le reciproche autonomie e responsabilità, la capacità di cogliere le modifiche di carattere strutturale in atto nel settore. Tutto ciò nella comune finalità di affermazione dei principi della valorizzazione della prestazione e della formazione e riqualificazione delle risorse umane. In tale contesto le relazioni sindacali devono strutturarsi attraverso momenti di confronto predefiniti tra le parti con appositi calendari annuali e con tempistiche e procedure del confronto definite contrattualmente.

 

In questo senso le parti convengono:

- le aziende più rilevanti del settore forniranno ogni anno in appositi incontri le informazioni alle R.S.A./R.S.U., unitamente alle OO.SS. territoriali, riguardanti i seguenti argomenti:

1) andamento produttivo e piani di sviluppo aziendali;

2) politica degli investimenti, preventiva e consuntiva, con la eventuale specifica della fruizione di forme di incentivazione da parte statale o regionale;

3) andamento occupazionale in relazione a nuova organizzazione del lavoro riguardante introduzione di nuove tecnologie e sistemi informatici;

4) organizzazione del lavoro;

5) applicazione D.Lgs. n. 626/1994;

6) applicazione della Legge sulle pari opportunità;

7) il numero degli addetti, distinti per sesso, età e livelli professionali, anche per filiali o sedi decentrate, ove presenti;

8) i rapporti di lavoro parasubodinati ed autonomi con la specifica del numero e delle funzioni;

9) i rapporti di lavoro atipici (part-time, tempo determinato, lavoro interinale, stage);

10) informazione dettagliata anche per singoli reparti e/o filiali in merito agli orari straordinari effettuati ed ai regimi di orario flessibile;

11) verifica degli inquadramenti professionali in conseguenza della nuova classificazione.

Per le aziende o gruppi articolati con più unità produttive dislocate in più zone sul territorio nazionale, che hanno una particolare rilevanza nel settore, le informazioni saranno date in sede nazionale con i medesimi criteri.

 

Commissioni per le pari opportunità

Le parti convengono sulla opportunità di realizzare, in armonia con quanto previsto dalla raccomandazione CEE del 13 dicembre 1984, n. 635, della Legge 9 dicembre 1977, n. 903, e dalla Legge 10 aprile 1991, n. 125, in tema di parità uomo-donna, attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive e ad individuare e rimuovere eventuali situazioni che non consentano una effettiva parità di opportunità uomo-donna nel lavoro.

In questo contesto viene costituita una Commissione paritetica nazionale per le pari opportunità composta da sei membri, per la metà designati dalle Associazioni imprenditoriali stipulanti e per metà dalle Organizzazioni sindacali stipulanti.

La Commissione avrà i seguenti compiti:

a) esaminare l'andamento dell'occupazione femminile nelle aziende/enti sulla base dei dati qualitativi e quantitativi forniti dalle stesse nell'ambito del sistema informativo vigente;

b) elaborare, con riferimento alla Legge n. 125/1991, schemi di progetti di azioni positive;

c) esaminare problematiche connesse all'accesso del personale femminile ad attività professionali non tradizionali ed alle eventuali discriminazioni sul lavoro;

d) studiare iniziative idonee a prevenire forme di molestie sessuali sui luoghi di lavoro accertando in via preventiva diffusione e caratteristiche del fenomeno;

e) esaminare tutte le problematiche connesse al reale rispetto delle normative esistenti a favore delle donne e della maternità, individuando le attività che devono essere evitate nei periodi di gravidanza.

La Commissione, presieduta a turno da un componente dei due gruppi, si insedia entro sei mesi dalla stipula del presente contratto e si riunirà almeno due volte all'anno e a richiesta di una delle parti entro i 15 giorni successivi alla richiesta medesima.

La Commissione avrà sede presso una delle Associazioni imprenditoriali che ne curerà i servizi di segreteria.

Le parti si impegnano a:

- dare ufficiale comunicazione agli associati della costituzione della CPO, dei suoi compiti, finalità e funzioni;

- facilitare con ogni mezzo le indagini conoscitive della CPO, volte a migliorare la gestione della risorsa lavoro femminile.

Tre mesi prima della scadenza del presente contratto, la Commissione concluderà i lavori presentando un rapporto conclusivo completo di materiali raccolti ed elaborati: in questa sede verranno presentate tanto le proposte sulle quali sia stata raggiunta l'unanimità di pareri della Commissione, quanto le valutazioni che costituiscono le posizioni di una delle componenti.

Inoltre saranno fornite informazioni sull'andamento e sulle tendenze dell'occupazione femminile.

 

Lavoro in appalto

Le parti si impegnano ad adoperarsi per il pieno rispetto della Legge n. 342/1994 sulla disciplina dei lavoratori di facchinaggio ricorrendo esclusivamente a cooperative che risultino iscritte presso l'Ufficio provinciale del lavoro.

Le imprese verificheranno l'idoneità dei soggetti economici appaltatori interessati da eventuale terziarizzazione, fornendo preventivamente alle R.S.A./R.S.U. le informazioni circa il contratto di lavoro (in caso di lavoro dipendente) e/o delle normative previdenziali di Legge (in caso di socio di cooperative).

A fronte di accertate inadempienze economiche e/o previdenziali le aziende interromperanno i rapporti con detti appaltatori, adoperandosi affinché ciò non produca conseguenze occupazionali sui lavoratori interessati.

Per i servizi terziarizzati (svolti con autonomia e propria organizzazione aziendale da impresa e/o cooperativa) in caso di cambio di appalto si applica quanto segue:

1) in caso di cambio di gestione nell'appalto l'azienda o ente appaltatore darà comunicazione alle OO.SS. competenti di tale operazione con un preavviso di almeno 60 giorni;

2) la gestione subentrante, su richiesta delle OO.SS. competenti, informerà sulle problematiche relative al subentro, con particolare riferimento a questioni di organizzazione del lavoro e sicurezza;

3) l'azienda appaltante farà includere nel contratto di appalto con l'impresa subentrante l'impegno di questa, nel rispetto dell'autonomia imprenditoriale, a parità di condizioni di appalto ed a fronte di obiettive necessità operative e produttive dell'impresa subentrante, a dare preferenza, a parità di condizioni, ai lavoratori della gestione uscente.

 

Ammortizzatori sociali

Le parti convengono sulla opportunità che l'intero settore del trasporto, della spedizione e della logistica merci, sia dotato di un sistema stabile di ammortizzatori sociali.

A tal fine le parti convengono di costituire una Commissione tecnica congiunta incaricata di elaborare, d'intesa con il Ministero del lavoro, un progetto, secondo le indicazioni della Legge n. 662/1996, tenendo anche conto delle esperienze già maturate in materia.

Il progetto dovrà prevedere un sistema di ammortizzatori sociali di agevole utilizzo con costi a carico delle aziende e dei lavoratori contenuti ai livelli minimi possibili atti a garantire le prestazioni congiuntamente concordate.

 

 

Art. 3 - Costituzione dell'Osservatorio nazionale e degli Osservatori regionali

 

Le parti convengono di costituire l'Osservatorio nazionale permanente allo scopo di individuare scelte atte alla soluzione di problemi economici e sociali del settore e ad orientare l'azione dei propri rappresentanti secondo l'esperienza maturata e nella consapevolezza dell'importanza dello sviluppo di relazioni industriali di tipo partecipativo.

L'Osservatorio ha il compito di analizzare e valutare le questioni che possono essere rilevanti per l'attività complessiva prevista dalla sfera di competenza del presente contratto, al fine di consentire di individuare tempestivamente le occasioni di sviluppo dell'attività, determinandone le condizioni, e di accertare le motivazioni che causano difficoltà allo sviluppo per poterle superare, in tutte le forme possibili.

In particolare saranno oggetto di studio e anche di ricerche specifiche, le seguenti materie:

- l'andamento dell'occupazione complessiva dell'intero settore, con particolare attenzione ai contratti di formazione e lavoro, apprendistato e ai loro risultati, l'andamento dell'occupazione femminile con le relative possibili azioni positive dirette ad assicurare le condizioni di pari opportunità, di cui alle leggi n. 903/1977 e n. 125/1991 e successive modificazioni;

- i problemi connessi all'ambiente di lavoro e alla sicurezza sia in relazione ai prodotti manipolati sia rispetto alle modalità di lavorazione e di trasporto, dando piena applicazione ai contenuti del D.Lgs. n. 626/1994 nonché all'accordo interconfederale 22 giugno 1995 di cui all'Allegato 1;

- la determinazione dei criteri per portare a conoscenza delle imprese e delle R.S.U./R.S.A. eventuali nuove figure di attività professionale dei lavoratori per meglio interpretare ed applicare in modo funzionale la disciplina contrattuale;

- lo studio di nuove possibili forme di organizzazione del lavoro nelle imprese per migliorare la professionalità e la formazione dei lavoratori;

- la promozione della partecipazione delle Associazioni nazionali e delle Organizzazioni sindacali alle attività delle istituzioni europee e delle Organizzazioni territoriali e sindacali degli altri Paesi, per migliorare l'informazione reciproca quale strumento per rendere partecipi le parti della elaborazione della politica sociale della Comunità;

- la raccolta degli elementi per valutare le materie degli orari, della formazione, della sicurezza e dell'ambiente.

Indipendentemente dalla costituzione dell'Osservatorio nazionale potranno essere costituiti gli Osservatori regionali ad iniziativa dell'Assologistica e dei Sindacati dei lavoratori territorialmente competenti con il compito di svolgere, con esclusivo riferimento alla realtà territoriale, le stesse attività di analisi e valutazione per le materie indicate per l'Osservatorio nazionale.

Le modalità di finanziamento degli Osservatori potranno formare oggetto di confronto nell'ambito della contrattazione a livello territoriale.

Gli Osservatori definiranno al proprio interno un'apposita sezione in relazione alle tematiche della sicurezza sul lavoro.

Gli Osservatori definiscono i propri programmi di lavoro impiegando le risorse esistenti nelle strutture delle Organizzazioni stipulanti il presente CCNL e potranno avvalersi di collaborazioni specializzate per particolari programmi di ricerca, previe decisioni assunte di volta in volta.

Gli Osservatori trasmettono alle parti stipulanti il programma e il rapporto circa la loro attività annuale, nonché gli studi e le ricerche compiuti e possono promuovere incontri e manifestazioni pubbliche.

Soltanto gli atti approvati all'unanimità dai componenti dell'Osservatorio possono produrre effetti impegnando le parti interessate.

L'Osservatorio nazionale o quello regionale sarà composto da tre rappresentanti di parte datoriale e tre di parte sindacale.

L'Osservatorio si riunisce almeno una volta all'anno e quando richiesto da una delle parti per situazioni di rilevante valenza settoriale.

Gli Osservatori hanno sede presso l'Assologistica che fornirà i servizi di segreteria. La data delle convocazioni è fissata d'accordo tra i rappresentanti delle parti e non oltre i 15 giorni dalla presentazione della richiesta di una delle due parti che costituiscono l'Osservatorio.

 

 

Art. 4 - Rappresentanze sindacali unitarie

 

Le parti convengono di recepire l'accordo interconfederale 20 dicembre 1993 per la costituzione delle Rappresentanze sindacali unitarie ed il relativo regolamento convenuto tra: FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI-UIL di cui all'Allegato 2.

Il numero massimo dei componenti delle R.S.U./R.S.A. è il seguente:

- 3 componenti nelle unità produttive che occupano da 16 a 70 dipendenti;

- 4 componenti nelle unità produttive che occupano da 71 a 125;

- 6 componenti nelle unità produttive che occupano da 126 a 300;

- 9 componenti nelle unità produttive che occupano oltre 300.

I compiti delle R.S.U., in caso di mancata costituzione delle stesse, vengono attribuiti alle R.S.A. di cui all'art. 19 della L. 20 maggio 1970, n. 300.

 

 

Art. 5 - Reclami e controversie

 

Le parti nel comune intendimento di assicurare al massimo la loro composizione pacifica, hanno concordato che le controversie individuali e plurime, aventi per oggetto l'applicazione delle norme che disciplinano il rapporto di lavoro, siano risolte secondo le procedure indicate dal presente articolo. Restano escluse da detta norma le controversie relative ai licenziamenti individuali e collettivi e quelle previste dall'accordo sulle R.S.U./R.S.A.

1) Il lavoratore che ritenga disattesa una norma disciplinante il proprio rapporto di lavoro, o ritenga di ricorrere contro un provvedimento aziendale, presenterà reclamo verbale alla Direzione aziendale. Questa entro una settimana, comunicherà verbalmente al reclamante e alla R.S.U./R.S.A. l'accettazione o il rigetto del reclamo.

2) Nel caso di mancata risposta entro il termine previsto, o di rigetto del reclamo, il lavoratore può riproporre entro dieci giorni il reclamo stesso, tramite R.S.U./R.S.A., alla Direzione aziendale. Il reclamo deve essere discusso entro venti giorni dalla presentazione, fra la Direzione stessa e la R.S.U./R.S.A.

3) Qualora problemi relativi all'applicazione delle norme contrattuali in vigore riguardino più lavoratori o comunque coinvolgano un interesse collettivo delle categorie, la R.S.U./R.S.A. può assumere l'iniziativa di proporre la questione dinanzi alla Direzione aziendale, informandone contemporaneamente le Associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

La questione deve essere discussa entro 15 giorni dalla richiesta della R.S.U./R.S.A.

4) Qualora in nessuno dei casi sopra indicati si raggiungesse un accordo, l'Associazione sindacale che rappresenta il lavoratore o che è stata rappresentata dalla R.S.U./R.S.A., può chiedere che l'esame della controversia venga deferito ad una Commissione conciliativa nazionale.

La richiesta di esame dovrà essere avanzata all'Organizzazione nazionale dei datori di lavoro entro dieci giorni dalla data di mancata conciliazione dei tentativi di cui ai punti precedenti.

La Commissione conciliativa, alle cui riunioni possono partecipare esperti designati dalle parti, emetterà per iscritto il proprio motivato parere sulla controversia entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta in esame.

L'intervento di detta Commissione ha intenti puramente conciliativi e non comporta, in caso di mancato accordo, alcuna limitazione dei diritti e delle facoltà delle parti salvo quella, nel caso delle procedure previste nei punti precedenti, di non fare ricorso ad azioni giudiziarie relativamente all'oggetto della controversia e di astenersi dal porre in atto forme di azione sindacale.

5) La Commissione conciliativa sarà formata a cura delle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori da quattro membri per ciascuna parte che resteranno in carica per un anno.

6) Indipendentemente dalla procedura di cui sopra le parti firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro, su richiesta di una delle parti si incontreranno entro venti giorni dalla richiesta per esaminare la possibilità di concordare un'interpretazione autentica delle norme del contratto collettivo che abbiano dato luogo a dubbi di interpretazione.

 

 

Art. 6 - Permessi sindacali

 

I lavoratori componenti degli Organi direttivi sia delle Confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale sia dei Sindacati nazionali di categoria stipulanti il presente contratto nonché dei loro Sindacati territoriali, hanno diritto, per la partecipazione alle riunioni degli Organi suddetti, compatibilmente con le esigenze di servizio, a permessi retribuiti con la retribuzione di fatto fino 19 giorni all'anno, per il disimpegno delle loro funzioni, quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle Organizzazioni predette, dietro esibizione della convocazione degli Organi sindacali di cui sopra.

La nomina alle dette cariche e le variazioni relative, dovranno essere comunicate per iscritto dalle Organizzazioni stesse all'Associazione di categoria degli imprenditori che provvederà a comunicarle all'azienda cui il lavoratore appartiene.

I dirigenti delle R.S.U./R.S.A. hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato a permessi retribuiti, per un monte globale annuo pari a 2 ore per ciascun dipendente in forza presso l'unità produttiva.

 

 

Art. 7 - Affissioni

 

Le Direzioni aziendali consentiranno alle Organizzazioni sindacali di cui all'art. 19 della Legge n. 300/1970, ovvero alle R.S.A. e, ove costituite, alle R.S.U., di fare affiggere su appositi spazi, che il datore di lavoro avrà cura di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno delle unità produttive, pubblicazioni e comunicati inerenti a materia di interesse sindacale e del lavoro.

Il contenuto di dette pubblicazioni e comunicazioni, di cui copia dovrà essere tempestivamente inoltrata alla Direzione aziendale, non dovrà risultare lesivo dell'impresa e della sua dirigenza.

 

 

Art. 8 - Versamento dei contributi sindacali

 

Il lavoratore che intenda versare, tramite ritenuta mensile sulla busta paga, il proprio contributo sindacale alle Organizzazioni sindacali sottoscrittrici del presente contratto potrà incaricare l'azienda attraverso apposita delegazione di pagamento ex art. 1269 cod. civ., espressa in forma scritta.

La delegazione di pagamento conterrà l'indicazione dell'Organizzazione sindacale beneficiaria, il numero di conto corrente su cui l'azienda effettuerà i versamenti dei contributi sindacali, l'importo percentuale della trattenuta specificata nella delega.

La trattenuta sarà applicata su tutte le mensilità (compresa 13 a ed erogazione annuale) percepita dal lavoratore e sarà versata mensilmente all'Organizzazione sindacale interessata.

La delegazione di pagamento potrà essere revocata in forma scritta dal lavoratore, con comunicazione da indirizzarsi sia all'azienda che all'Organizzazione sindacale interessata.

Gli effetti della revoca decorreranno dal mese successivo a quello di ricevimento da parte dell'azienda, salvo diverse previsioni contenute nella originaria delegazione di pagamento.

 

 

Art. 9 - Assemblee

 

I lavoratori hanno diritto di riunirsi, nella unità produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario, nei limiti di dieci ore annue, per le quali verrà corrisposta la retribuzione di fatto.

Le riunioni - che possono riguardare la generalità dei lavoratori o dei gruppi di essi - sono indette, singolarmente o congiuntamente dalle R.S.U./R.S.A. nell'unità produttiva, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro e secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni, comunicate al datore di lavoro.

Qualora nell'unità produttiva il lavoro si svolga a turni, l'assemblea potrà essere articolata in due riunioni nella medesima giornata.

Lo svolgimento delle riunioni durante l'orar