CCNL in vigore
LICEI E SCUOLE PRIVATE (Cisal / Filins)
Testo consolidato del CCNL 09/07/2009
per il personale dipendente direttivo, docente e non docente dei licei linguistici e degli istituti d'istruzione associati alla F.I.L.I.N.S - F.I.I.N.S.E.I. - A.I.S.P.E.F.
Decorrenza: 01/09/2009
Scadenza: 31/08/2013
CCNL 09/07/2009 come modificato da:
- Accordo 15/06/2010
- Accordo Apprendistato 19/11/2012
- Accordo 24/09/2013
N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.
Il giorno nove del mese di luglio dell'anno duemilanove, presso la sede Cisal Scuola via le G. Cesare 21 Roma
Tra
- la Federazione Italiana Licei Linguistici e Istituti Scolastici non Statali (F.I.L.I.N.S.)
- la Federazione Italiana Istituti Non Statali di Educazione e Istruzione (F.I.I.N.S.E.I.)
Associazione Italiana Scuole non Statali Educazione e Formazione (A.I.S.P.E.F.)
e
le O.O.S.S.:
- la Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori (CISAL)
- la CISAL - SCUOLA
viene stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro da valersi in tutto il territorio nazionale Italiano per il personale direttivo, docente e non docente che presta la propria opera, con rapporto di lavoro subordinato, presso le istituzioni scolastiche non statali gestite da enti e da privati associati alla F.I.L.I.N.S., alla F.I.I.N.S.E.I. ed all'A.I.S.P.E.F. che li rappresentano. La validità del presente contratto è subordinata esclusivamente alla iscrizione delle parti interessate ad una delle Associazioni e/o Sindacati su elencati. Le altre Associazioni di categoria e/o OO.SS. interessate possono successivamente sottoscrivere "per adesione" il presente CCNL ai sensi dell'art. 1332 C.C.; le parti firmatarie del presente CCNL al fine di salvaguardare la proprietà del presente contratto ne vietano la riproduzione totale e parziale ad Enti, organizzazioni, e privati, ai sensi e per gli effetti dell'articoli 2575 e 2577 cc e leggi speciali collegate, salvo esplicita autorizzazione, per la sua pubblicazione.
Verbale di stipula
Oggi, 15 giugno 2010, presso la sede della CISAL - Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori in Roma, via Torino 95,
tra
C.N.A.I Coordinamento Nazionale Associazioni Imprenditori
F.I.L.I.N.S. Federazione italiana licei linguistici non statali di educazione ed istruzione
F.I.I.N.S.E.I. Federazione Italiana Istituti non statali di educazione ed istruzione
AISPEF Associazione Italiana Scuole non statali educazione e formazione
e
CISAL (Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori)
CISAL SCUOLA (Federazione nazionale autonoma dei lavoratori comparto scuola)
premesso che
- CISAL e CISAL SCUOLA in data 3 maggio 2009 hanno sottoscritto il CCNLP che regola il rapporto di lavoro del personale docente delle Scuole ed Istituti D'Istruzione associati alle associazioni datoriali FILINS, FIINSEI, depositato al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali in data 26 maggio 2009, al sensi della Legge 29 luglio 1996 n.402
- CISAL e CISAL SCUOLA in data 9 luglio 2009 hanno sottoscritto il CCNL che regola il rapporto di lavoro del personale dipendente, direttivo, docente e non docente degli istituti d'istruzione associati alle associazioni datoriali FILINS, FIINSEI e AISPEF depositato al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali in data 31 luglio 2009, ai sensi della Legge 29 luglio 1996 n.402
- le suddette Associazioni datoriali aderiscono al CNAI (Coordinamento Nazionale Associazioni Imprenditori) ed intendono quindi adottare nel CCNLP del 3 maggio 2009 e nei CCNL del 9 luglio 2009 il modello contrattuale in vigore tra CNAI e CISAL per altri comparti, con riferimento alla bilateralità in materia di formazione, certificazione dei contratti di lavoro e di conciliazione e quant'altro di competenza.
Tutto ciò premesso
Le Parti, come sopra indicate, convengono quanto segue:
1. Le Parti firmatarie dei CC.NN.LL del 3 maggio e del 9 luglio 2009 accettano che il CNAI, divenga, con la sottoscrizione del presente protocollo, a tutti gli effetti parte firmataria dei predetti CC.NN.LL.
2. Le Parti concordano che ai predetti CC.NN.LL venga aggiunta quale parte integrante, sotto forma di allegato con effetto dal 1-7-2010 il disciplinare relativo al funzionamento degli Enti Bilaterali con relativa tabella esplicativa della contribuzione a carico delle scuole.
I CC.NN.LL cosi integrati, verranno trasmessi al CNEL, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, agli Enti di Previdenza, ed ai Ministeri competenti per le comunicazioni di rito.
Le Parti firmatarie del presente accordo decidono inoltre d'istituire l'Osservatorio Nazionale Settore Scuole non statali, finalizzato ad esercitare un lavoro di coordinamento e di monitoraggio sul territorio nazionale così costituito:
C.N.A.I.
F.I.I.N.S.E.I
F.I.L.I.N.S.
A.I.S.P.E.F.
CISAL
CISAL SCUOLA
CISAL SCUOLA
CISAL SCUOLA
Accordo apprendistato 19/11/2012
Verbale di stipula
In data 19 novembre 2012 a Roma, nella sede Cisal di Via Torino 95, si sono incontrati:
Le federazioni Filins-Fiinsei-Fidef
La confederazione CEFIR "confederazione enti di formazione istruzione ricerca
e
La confederazione Cisal "confederazione italiana sindacato autonomo lavoratori
Cisal Scuola federazione italiana sindacati autonomi lavoratori
complessivamente dette Parti, al fine di sottoscrivere il presente accordo Interconfederale sull'Apprendistato applicabile a tutte le Aziende dei settori rappresentati.
Verbale di stipula
Il giorno 24 settembre 2013 in Roma, presso la sede dell'E.N.B.I.M.S., sita in Roma, Via Cristoforo Colombo 115,
- la F.I.L.I.N.S. Federazione Italiana Licei Linguistici e Istituti Scolastici Non Statali;
e
- la F.I.I.N.S.E.I. Federazione Italiana Istituti Non Statali di Educazione ed Istruzione;
con l'assitenza della C.E.F.I.R., Confederazione Enti di Formazione, Istruzione e Ricerca;
e
- la C.I.S.A.L. TERZIARIO - settore Scuole Private e Paritarie;
con l'assistenza della C.I.S.A.L. Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori;
Il presente CCNL è in vigore per il periodo 1º settembre 2009 – 31 agosto 2013 e sostituisce a tutti gli effetti quello stipulato il 9 luglio 2001 ed anche il successivo accordo di rinnovo del 25 gennaio 2006. L'accordo raggiunto, non senza un sofferto e meditato confronto fra le parti, rappresenta indubbiamente un notevole passo in avanti verso quella flessibilità necessaria per tener conto sia delle diverse situazioni economiche e ambientali in cui opera la scuola non statale.
Le modifiche legislative introdotte nel nostro ordinamento, hanno consigliato una importante rivisitazione dell'accordo precedente al fine di poter normare anche le nuove tipologie contrattualistiche per i lavoratori dipendenti.
Premesso che:
- In data 9 luglio 2009 è stato sottoscritto, presso la sede della Cisal in Roma, il "CCNL di lavoro per il Personale Dipendente Docente e non Docente delle Scuole ed Istituti d'Istruzione associati a F.I.I.N.S.E.I. F.I.L.I.N.S";
- successivamente sono entrate in vigore la Legge n. 92/2012, cd. "Riforma Fornero" e la Legge 99/2013 cd. "Decreto Lavoro";
- La "Riforma Fornero" e il "Decreto Lavoro" hanno introdotto delle modifiche alla precedente disciplina in materia di diritto del lavoro che stanno appena trovando applicazione;- Il CCNL è scaduto in data 31 agosto 2013;
tutto ciò premesso, le Parti, come sopra rappresentate, concordano di
1. prorogare il CCNL di cui in premessa per 12 mesi, recependo le modifiche introdotte dalle citate riforme legislative e riportando nell'ambito dei CCNL prorogato il sistema bilaterale;
2. riportare in Allegato 1) al presente Accordo le modifiche dell'articolato del Testo Contrattuale ed ogni altra modifica sostanziale o formale inserita nel nuovo Testo, rimandando ad un Accordo interconfederale la regolamentazione del contratto di Apprendistato secondo la nuova disciplina;
3. riportare in Allegato 2) il protocollo d'intesa riguardante l'individuazione dell'Ente Bilaterale Contrattuale EN.B.I.M.S. - quale Ente di riferimento della contrattazione intervenuta tra le Parti stesse avendo queste ultime deciso di porre in liquidazione l'E.B.I.E.F.O., costituito in data 23 giugno 2011;
4. aggiungere, nell'accordo delle Parti sottoscrittici, tra i soggetti partecipanti alla sottoscrizione dell'Accordo integrativo/modificativo del CCNL la Confederazione delle Scuole private CE.F.I.R. nonché la Federazione Cisal Terziario, Settore Scuole Private e Paritarie, in sostituzione della Federazione Cisal Scuola;
5. depositare il presente Accordo ed il nuovo Testo Contrattuale presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali entro i termini previsti;
6. stampare e diffondere il CCNL nella versione contenente tutte le modifiche riportate nel presente Accordo;
7. pubblicare il CCNL nei siti istituzionali delie Parti sottoscrittrici e dell'Ente Bilaterale;
8. considerare il nuovo Testo Contrattuale come "CCNL di lavoro per il Personale Dipendente Docente e non Docente delle Scuole ed Istituti d'Istruzione associati a F.I.L.I.N.S., F.I.I.N.S.E.I. aderenti alta CE.F.i.R."Ufficiale" approvato dalle Parti e, quindi, unico testo applicabile;
9. demandare alla competente Commissione costitutita presso l'Ente Bilaterale l'interpretazione autentica del Testo Contrattuale, così come modificato ed integrato dal presente Accordo.
Le Parti, inoltre, concordano, di incontrarsi tempestivamente in caso di ulteriori mutamenti legislativi in materia di diritto del lavoro.
Letto, confermato e sottoscritto.
Roma 24 settembre 2013
TITOLO I - Sfera di applicazione
Art. 1 - Applicabilità del contratto
Il presente accordo disciplina, in maniera unitaria per le scuole di ogni ordine e grado associate alla Filins, alla Fiinsei ed all'Aispef con sedi in Italia ed all'Estero, i rapporti di lavoro tra gli enti gestori delle stesse ed i lavoratori assunti come dipendenti. Le norme del presente contratto, non possono essere applicate parzialmente
- asili nido, micro-nidi e ludoteche
- scuola dell'infanzia,
- scuola primaria,
- scuole secondarie di 1º e 2º grado,
- conservatori musicali,
- accademie di belle arti,
- corsi di preparazione agli esami,
- scuole e corsi di istruzione professionale,
- scuole e corsi di formazione professionale non convenzionate,
- scuole e corsi di lingue,
- corsi di cultura varia,
- scuole di danza,
- scuole e corsi di libera arte,
- scuole e corsi di attività integrative scolastiche,
- corsi di doposcuola,
- scuole speciali per minori,
- scuole per corrispondenza,
- scuole e corsi a distanza,
- scuole interpreti e traduttori,
- scuole e corsi post-secondari,
- scuole e corsi parauniversitari e accademie
- scuole di italiano per stranieri,
- accademie di arte drammatica.
Ogni attività collegata alle precedenti e ad essa pertinente, quali convitti, studentati e colonie è compresa nello stesso titolo.
La normativa del presente contratto, da applicare integralmente al personale a tempo indeterminato, va esteso, per quanto compatibile con le disposizioni di Legge, al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato.
Art. 2 - Periodo di validità e rinnovo
Il contratto collettivo nazionale di lavoro ha durata quadriennale per la parte normativa e biennale per la parte retributiva. Salvo le decorrenze particolari previste per i singoli istituti contrattuali per la parte normativa, il presente contratto decorre 1º settembre 2009 ed avrà vigore fino a tutto il 31 agosto 2013; per la parte economica il primo biennio decorre dall'1 settembre 2009 ed avrà vigore fino a tutto il 31 agosto 2011 ; il secondo biennio economico decorre dal 1 settembre 2011 ed avrà vigore fino a tutto il 31 agosto 2013. Si intenderà rinnovato di un anno, qualora non venga disdetto da una delle due parti stipulanti, tramite lettera raccomandata, almeno tre mesi prima della scadenza. In caso di disdetta, che dovrà comunque essere motivata, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
Ai fini dell'identificazione delle parti si precisa quanto segue:
È istituto d'istruzione il complesso delle attività educative, formative e scolastiche organizzate da enti o privati compresi i Corsi e le Accademie; se esso è conformato all'ordinamento scolastico nazionale, ai sensi e nei limiti delle leggi vigenti, prende la denominazione di scuola.
L'Istituto è retto dal legale rappresentante che provvede alla sede, al finanziamento, all'avviamento e all'organizzazione dell'attività, determinandone l'indirizzo educativo.
Il gestore è il titolare dell'eventuale decreto ministeriale di concessione governativa ed ha la responsabilità dei rapporti con i terzi; nel caso di specie assume il ruolo di datore di lavoro.
Art. 4 - Incompatibilità e principio di priorità
Il presente contratto non è applicabile ai dipendenti dello Stato o di Enti pubblici e al personale che già svolge altra attività tale da non poter soddisfare il seguente "principio di priorità":
se il lavoratore, al momento dell'assunzione, già svolge un'altra attività - in proprio o alle dipendenze altrui - la gestione dell'Istituto considera, sempre e comunque, prioritario l'impegno che egli assume con l'accettazione della nomina, fino a diversa dichiarazione da parte dell'interessato (dichiarazione che diventa tassativa qualora si verificassero condizioni di incompatibilità rispetto al "principio di priorità", qui enunciato, a cui la gestione non intende mai derogare.
Inoltre, il presente contratto non si applica nei casi in cui di fatto e per espressa volontà delle parti si realizza un rapporto di lavoro autonomo
NOTE:
- " Nel rapporto di lavoro subordinato il lavoratore viene inserito stabilmente nell'ambito strutturale e organizzativo dell'impresa; egli mette a disposizione tutte le proprie energie fisiche e intellettive per il raggiungimento delle finalità economico-produttive dell'azienda, assoggettandosi alle direttive dell'imprenditore e collaborando con lui nell'interesse diretto di quest'ultimo, sul quale esclusivamente ricade il rischio dell'impresa ".
(Cass. 7/4/1982 n. 2158).
- " Il rapporto di lavoro subordinato ha come presupposto la fiducia data dal datore di lavoro al dipendente, basandosi sulla collaborazione di questi, per il conseguimento dei fini dell'azienda. Il vincolo di subordinazione si concreta per il lavoratore in un vincolo di assoggettamento gerarchico e per il datore di lavoro nel potere impartire direttive non soltanto generali, in conformità ad esigenze organizzative e funzionali, ma tali da inerire, di volta in volta, all'intrinseco svolgimento delle prestazioni ".
(Cass. lav. 10/7/ 1984 n. 4036).
TITOLO II - Classificazione del personale
Art. 5 - Qualifiche e mansioni
1º Livello
Operai
Personale ausiliario: lavoratori che effettuano lavori per i quali è richiesto il possesso di elementari e semplici conoscenze pratiche, per il cui esercizio non si richiede una preparazione professionale specialistica:
2º Livello
Impiegato d'ordine
Personale esecutivo e d'ordine: lavoratori che effettuano lavori per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico-pratiche, comunque conseguite.
3º Livello
Impiegato di concetto
Personale di concetto: lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportano specifiche conoscenze amministrativo-contabili, tecniche o tecnico-manuali,con capacità di utilizzazione di mezzi e strumenti o di dati nell'ambito di procedure predeterminate; vi appartengono inoltre i lavoratori che eseguono mansioni complesse e articolate, che richiedono una presenza o compresenza in aula o laboratorio, per l'espletamento di attività educative formative in genere comprese quelle del personale che in strutture convittuali curino la formazione degli ospiti nelle ore extracurricolari.
4º Livello
Diplomati
Personale docente e amministrativo: lavoratori che svolgono o concorrono a svolgere obiettivi formativi, culturali e scientifici di varia natura, non connessi o strettamente connessi ai processi evolutivi di istruzione curriculare e per i quali è richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado o di una qualifica professionale con esperienza lavorativa nel settore di almeno tre anni.
5º Livello
Docenti scuola primaria
Personale docente: lavoratori che svolgono compiti operativamente autonomi e concorrono al conseguimento di obiettivi formativi, culturali, scientifici o professionali, non connessi o strettamente connessi ai processi evolutivi di istruzione curriculare. È richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado e, se necessario, una qualifica.
6º Livello
Docenti di scuola secondaria di I e II grado
Personale docente: lavoratori che svolgono compiti operativamente autonomi non connessi o strettamente connessi ai processi evolutivi di istruzione curriculare e concorrono al conseguimento di obiettivi formativi, culturali e scientifici attraverso un processo educativo finalizzato all'acquisizione di contenuti culturali complessi e di capacità critiche-cognitive, per i quali è richiesto il diploma di laurea.
7º Livello
Docenti universitari - accademie - mediatori linguistici e assimilati
Sono inquadrati lavoratori che svolgono compiti operativamente autonomi e strettamente connessi ai processi evolutivi di istruzione: docenti in scuole e corsi per interpreti e traduttori, scuole e corsi post-secondari, istituti para-universitari, scuole speciali per minori, accademie (belle arti, danza non statale, arte drammatica) e conservatori di musica.
8º Livello
Dirigenti scuole materme-primarie e secondarie di I e II grado
Personale direttivo: lavoratori che, subordinatamente alle direttive del titolare o del legale rappresentante o del Consiglio di amministrazione della società che gestisce l'impresa scolastica, svolgono funzioni ad alto contenuto professionale e hanno in via continuativa la responsabilità di unità educativa-formativa la cui struttura organizzativa non sia complessa.
Le qualifiche e le mansioni indicate devono intendersi a mero titolo esemplificativo. Qualora particolari qualifiche non siano presenti si deve far riferimento a quella più simile.
NOTE
Le parti firmatarie del presente CCNL hanno ritenuto opportuno adottare, per il personale in servizio presso le scuole non statali, una classificazione differenziata rispetto a quella dello Stato in attesa della completa attuazione della parità che consenta l'equiparazione del servizio e delle qualifiche, anche ai fini del trattamento economico.
Il Ministero P.I. ha chiarito che i dirigenti delle istituzioni scolastiche non statali, ancorché paritarie, vengono scelti dall'ente gestore fra i docenti laureati e abilitati all'insegnamento di una disciplina curricolare del corso di studi. Nel caso di istituti comprensivi l'incarico di dirigente può essere affidato a docente laureato e abilitato in una materia compresa nel curricolo di uno soltanto dei corsi di studio presenti.
C.M. del M.P.I. del 16 maggio 2001, prot. n. 2753:
OGGETTO: Scuole elementari paritarie. La nuova figura del dirigente scolastico …
Con l'inserimento delle scuole paritarie nel Sistema Nazionale di Istruzione, pervengono a questa Amministrazione, attesa soprattutto l'imminenza del termine dell'anno scolastico (2000-2001), numerosi quesiti in ordine alla necessità di individuare la figura giuridica preposta, nell'ambito del nuovo istituto paritario, ad attestare, con la propria firma, il giudizio finale, riportato sull'apposita scheda di valutazione, degli esami di idoneità e di licenza conseguita dall'alunno e quello degli scrutini.
Al riguardo, questa Direzione Generale, sulla base delle disposizioni vigenti in tema di parità scolastica, ritiene che a ciascun istituto riconosciuto paritario, analogamente agli istituti statali, debba essere preposto un proprio dirigente scolastico, che assuma tutte le responsabilità connesse alla direzione dell'Istituto.
I requisiti richiesti per tale dirigente, considerata la natura giuridica che distingue le scuole paritarie dalle scuole statali, possono essere individuati nella attestata qualificazione professionale specifica alle funzioni svolte, accertata a cura dell'ente gestore tra personale munito di abilitazione ai sensi della normativa vigente, che ne deve comunicare il nominativo all'Ufficio Scolastico Regionale perché ne prenda atto.
Art.6 - Mutamenti di qualifica
Nel caso in cui il personale sia assegnato a mansioni superiori per un periodo eccedente i 90 giorni consecutivi ha diritto, a tutti gli effetti, anche contributivi, alla superiore classificazione a cui è stato assegnato.
Lo spostamento del dipendente che sia stato determinato da sostituzione di personale temporaneamente assente - con diritto alla conservazione del posto - non comporterà promozione, ma solo differenza di retribuzione per il periodo assegnato.
All'atto dell'incarico e dell'esercizio delle mansioni superiori, il dipendente dovrà ricevere comunicazione scritta con l'indicazione temporale della durata dell'incarico, della mansione assegnata e del nominativo del dipendente sostituito.
TITOLO III - Contratto di assunzione
Art. 7 - Contratto a tempo indeterminato
Il rapporto di lavoro fra l'Istituto e il personale, è a tempo indeterminato salvo nei seguenti casi:
a) esecuzione di lavori stagionali o comunque periodici;
b) sostituzione di lavoratori assenti per malattia, maternità, servizio militare e in tutti i casi in cui il lavoratore sia in congedo con diritto alla conservazione del posto di lavoro;
c) incarico a docente non abilitato, nel senso che, in tal caso, il contratto si risolve senza obbligo di preavviso all'atto della nomina di altro docente avente diritto, in quanto fornito di specifica abilitazione (artt. n. 34 e n. 36);
d) in tutti i casi in cui il periodo d'interruzione dell'attività lavorativa sia superiore ai 90 giorni consecutivi (esempio: dal 19 giugno al 18 settembre).
NOTE:
"Una volta accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato avente ad oggetto l'attività di insegnamento presso una scuola privata, con conseguente stabile inserimento nella organizzazione imprenditoriale del datore di lavoro, gestore della struttura scolastica, il rapporto, in assenza di specifici elementi in senso contrario, deve presumersi a tempo indeterminato, senza che possa intendersi circoscritto alla durata dell'anno scolastico, per l'interruzione delle lezioni durante le ferie estive, e senza che debba escludersi tale natura per essere la prestazione contenuta in alcune ore settimanali, assegnate alla singola materia d'insegnamento, o per il contemporaneo svolgimento da parte del docente di distinta attività, eventualmente di lavoro alle dipendenze di terzi".
(Cass., 3 dicembre 1986, n. 7158).
Art. 8 - Contratto a prefissione di termine
Il contratto di lavoro a tempo determinato è regolato dal D.Lgs. 368/2001, integrato dalla Legge 247/2007 e dalla L. 133/2008.
Ferma restando la possibilità di ricorso, per l'assunzione del personale, al contratto a termine, ai sensi delle disposizioni del precedente art. 7, l'apposizione del termine è prevista qualora l'azienda abbia necessità per ragioni tecniche organizzative e/o sostitutive anche se riferite alla attività ordinaria dell'organizzazione scolastica. A mero titolo esemplificativo il contratto a termine è inoltre consentito nelle seguenti ipotesi:
a) per l'esecuzione di un'opera o di un servizio definitivi o predeterminati nel tempo, anche non aventi carattere straordinario ed occasionale;
b) per supplire, anche parzialmente, lavoratori chiamati a svolgere fu