S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
Per la disciplina economica e normativa precedente al CCNL 27/01/2011 si rinvia ai seguenti CCNL:
- Boschi, Foreste, Legno, Arredamento - Artigianato - Settore "Edilizia e Legno".
- Lapidei - Artigianato - Settore "Edilizia e Legno".
Testo Consolidato CCNL del 25/03/2014
LEGNO E LAPIDEI - ARTIGIANATO
Testo consolidato del CCNL 25/03/2014
per i lavoratori dipendenti delle aziende dei settori legno, arredamento, mobili, escavazione e lavorazione di materiali lapidei
Decorrenza: 01/01/2013
Scadenza: 31/12/2026
CCNL 25/03/2014 come modificato da:
- Ipotesi di accordo 13/03/2018 (Decorrenza 01/01/2016)
- Verbale integrativo 21/03/2018 (Decorrenza 01/01/2016)
- Ipotesi di accordo 03/05/2022 (Decorrenza 01/01/2019)
- Verbale integrativo 17/05/2022
- Ipotesi di accordo 05/03/2024 (Decorrenza 01/01/2023)
- Accordo integrativo 15/03/2024
- Accordo integrativo 17/02/2025
N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.
Il 25 marzo 2014, in Roma
tra:
- CNA Produzione rappresentata dal Presidente, dal Responsabile Nazionale e dai componenti della presidenza nazionale CNA Produzione - settore Legno Arredamento Mobili;
- CNA Costruzioni rappresentata dal Presidente nazionale, dal Coordinatore Nazionale, dal responsabile del gruppo di lavoro sindacale, dal responsabile regionale CNA Costruzioni Toscana, dal responsabile provinciale CNA Costruzioni Modena e dal delegato CNA Lucca;
Assistite dalla Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa - CNA, rappresentata dal Presidente e dal Segretario Generale, coadiuvati dal Responsabile Dipartimento Relazioni Sindacali e dal responsabile ufficio politiche contrattuali;
- Confartigianato Legno e Arredo, rappresentata dal Presidente e dalla Responsabile del Coordinamento Sistema Imprese;
- Confartigianato Marmisti, rappresentata dal Presidente e dalla Responsabile del Coordinamento Sistema Imprese;
Assistite dalla Confartigianato Imprese rappresentata dal Presidente e dal Segretario Generale, coadiuvati dal Direttore dell'Area Relazioni Sindacali, dal Funzionario del Settore Contrattuale;
- Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani - CASARTIGIANI,rappresentata dal Presidente con l'intervento della Federazione Italiana Artigiani Legno ( F.I.A.L), rappresentata dal Responsabile Nazionale;
- Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane - CLAAI rappresentata dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Vice Presidente, assistiti dal Segretario Generale;
e
- Federazione Nazionale Lavoratori Edili e Affini del Legno - Feneal aderente alla UIL, Federazione Nazionale Lavoratori Edili - Affini e del Legno, rappresentata dal Segretario Generale; dai componenti la Segreteria Nazionale; il Tesoriere, dai componenti l'Esecutivo Nazionale; dai componenti la delegazione trattante;
- Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini - F.I.L.C.A. aderente alla Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori C.I.S.L. rappresentata dal Segretario Generale, dai Segretari Nazionali, dal responsabile del settore, dai componenti l'Esecutivo Nazionale;
- la Federazione Italiana Lavoratori Legno Edilizia Affini ed estrattive - FILLEA Costruzioni e Legno - aderente alla CGIL, rappresentata dal Segretario Generale; dai Segretari Nazionali, dai responsabili del settore; dai componenti il Comitato Direttivo Nazionale;
è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro - Area legno-lapidei per i lavoratori dipendenti delle aziende dei settori legno, arredamento, mobili, escavazione e lavorazione di materiali lapidei.
Ipotesi di accordo 21/03/2018 (Decorrenza 01/01/2016)
Verbale di stipula
Roma, 13 marzo 2018
Tra le organizzazioni datoriali
CNA Produzione
CNA Costruzioni
CONFARTIGIANATO Legno e Arredo
CONFARTIGIANATO Marmisti
CASARTIGIANI
CLAAI
e
le organizzazioni sindacali dei lavoratori
Feneal-Uil
Filca-Cisl
Fillea-Cgil
Si è convenuto sulla presente ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Area Legno-Lapidei del 25 marzo 2014.
Verbale integrativo 21/03/2018 (Decorrenza 01/01/2016)
Verbale di stipula
Roma, 21 marzo 2018
Tra le organizzazioni datoriali
CNA Produzione
CNA Costruzioni
CONFARTIGIANATO Legno e Arredo
CONFARTIGIANATO Marmisti
CASARTIGIANI
CLAAI
e
le organizzazioni sindacali dei lavoratori
Feneal-Uil
Filca-Cisl
Fillea-Cgil
Si è convenuto sul presente verbale integrativo dell'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Area Legno-Lapidei DEL 13 MARZO 2018.
Ipotesi di accordo 03/05/2022 (Decorrenza 01/01/2019)
Verbale di stipula
Roma, 3 maggio 2022
Tra le associazioni datoriali
CNA Produzione
CNA Costruzioni
CONFARTIGIANATO Legno e Arredo
CONFARTIGIANTO Marmisti
CASARTIGIANI
CLAAI
e le organizzazioni sindacali dei lavoratori:
FENEAL-UIL
FILCA-CISL
FILLEA-CGIL
Si è convenuto sul seguente verbale di accordo per il rinnovo del CCNL Area Legno-Lapidei del 13 marzo 2018.
In applicazione dell'accordo interconfederale del 26 novembre 2020 che si intende integralmente recepito, il presente CCNL confluisce nella nuova macro area Manifatturiero.
Verbale integrativo 17/05/2022
Verbale di stipula
Roma, 17 maggio 2022
Tra le associazioni datoriali
CONFARTIGIANATO Legno e Arredo
CONFARTIGIANATO Marmisti
CNA Produzione
CNA Costruzioni
CASARTIGIANI
CLAAI
e le organizzazioni sindacali dei lavoratori
Feneal - Uil
Filca - Cisl
Fillea - Cgil
Si è convenuto sul seguente verbale integrativo dell'Ipotesi di Accordo di rinnovo del CCNL Area Legno-Lapidei del 3 maggio 2022.
Ipotesi di accordo 05/03/2024 (Decorrenza 01/01/2023)
Verbale di stipula
Roma, 5 marzo 2024
tra le associazioni datoriali
CNA Produzione
CNA Costruzioni
CONFARTIGIANATO Legno e Arredo
CONFARTIGIANATO Marmisti
CASARTIGIANI
CLAAI
e le organizzazioni sindacali dei lavoratori:
Feneal-UIL
Filca-CISL
Fillea-CGIL
Si è convenuto sul seguente verbale di accordo per il rinnovo del CCNL Area Legno-Lapidei del 3 maggio 2022.
Scioglimento riserva - Prot. UL 50/bf, 22 marzo 2024
Roma, 22 marzo 2024
Spett.li
- CNA
- CONFARTIGIANATO
- CLAAI
- CASARTIGIANI
Oggetto: scioglimento riserva CCNL Legno – Lapideo Artigiano e PMI.
A seguito delle assemblee svoltesi nei luoghi di lavoro, le lavoratrici e i lavoratori si sono espressi a favore dell'ipotesi di rinnovo.
Con la presente, pertanto, le Segreterie nazionali comunicano lo scioglimento della riserva sull'ipotesi di rinnovo del CCNL Legno – Lapideo Artigianato e PMI sottoscritta in data 5-3-2024.
Cordiali saluti.
P.le SEGRETERIE NAZIONALI
FENEALUIL
- FILCA CISL
- FILLEA CGIL
Accordo integrativo 15/03/2024
Verbale di stipula
Roma, 15 marzo 2024
Tra le associazioni datoriali
CONFARTIGIANATO Legno e Arredo
CONFARTIGIANATO Marmisti
CNA Produzione
CNA Costruzioni
CASARTIGIANI
CLAAI
e le organizzazioni sindacali dei lavoratori:
Feneal-Uil
Filca- Cisl
Fillea- Cgil
Si è convenuto sul seguente verbale integrativo dell'Ipotesi di Accordo di rinnovo del CCNL Area Legno-Lapidei del 5 marzo 2024.
Accordo integrativo 17/02/2025
Verbale di stipula
Roma, 17 febbraio 2025
Tra le associazioni datoriali
CONFARTIGIANATO Legno e Arredo
CONFARTIGIANATO Marmisti
CNA Produzione
CNA Costruzioni
CASARTIGIANI
CLAAI
e le organizzazionri sindacali dei lavoratori
Feneal-Uil
Filca-Cisl
Fillea-Cgil
Si è convenuto sul seguente verbale integrativo dell'Ipotesi di Accordo di rinnovo del CCNL Area Legno-Lapidei del 5 marzo 2024.
Il presente CCNL contiene disposizioni comuni operanti per entrambi i settori accorpati e disposizioni speciali che restano distinte in quanto peculiari ai settori medesimi per caratteristiche tecnico-produttive e figure professionali. Tali specifiche norme costituiscono parte integrante del contratto stesso.
Art. 1 - Sfera di applicazione
Il presente contratto collettivo di lavoro vale in tutto il territorio nazionale per i dipendenti delle aziende artigiane così come definite dalla legislazione vigente (mestieri artistici e tradizionali compresi) e delle piccole e medie imprese, dei consorzi costituiti da artigiani e da piccole e medie imprese anche in forma cooperativistica dei settori del Legno, Arredamento, Mobili, Escavazione e Lavorazione dei materiali Lapidei.
Settore Legno, Arredamento e Mobili
Il presente CCNL si applica nei sottoindicati mestieri e/o servizi in cui si usa o si rinvia all'uso della materia prima legno e dei suoi derivati, o gli agglomerati di legno con leganti vari (cemento, magnesite, resine, ecc.):
- bigonciai, bottai, mastellai, tinai;
- carpentieri;
- carradori, fabbricanti di carrozzerie, carri e carrozze;
- cassai e cassettai, imballaggi e cesti in legno, ghiacciaie, cestai, cestinai e stuolai, pallets e contenitori;
- corniciai;
- costruttori, manutentori e allestitori di barche e battelli, carpentieri navali, calafati e modellisti navali;
- doratori di oggetti in legno e decoratori di fiori;
- ebanisti, mobilieri e stipettai, falegnami;
- aziende di progettazione e/o di design di elementi di arredamento ligneo:
- per interni ed esterni ad uso abitativo, commerciale, industriale;
- per la nautica anche da diporto;
- arredo urbano;
- per i giardini, parchi giochi, piscine;
- per roulotte e camper, veicoli ricreazionali e veicoli in genere;
- produzione di forme per scarpe e zoccoli, giocattoli in legno, manichini di legno, fondi di calzature;
- intagliatori, intarsiatori e traforatori di legno, restauratori del mobile e di ogni elemento di arredo, scultori;
- fabbricanti di strumenti musicali in legno e pianoforti;
- addobbatori e apparatori, tappezzieri in stoffa, fabbricanti di poltrone e trapunte, piumai e pennai, materassai;
- laboratori oggetti di paglia, impagliatori di sedie e fiaschi;
- oggetti di rafia, fabbricanti di fiori artificiali in legno, carta e cartapesta;
- laboratori di pipe e articoli per fumatori in genere, laboratori di racchette, slitte, sci, articoli sportivi in genere, stecche da biliardo; tavoli da biliardo e da bowling; armi antiche prevalentemente in legno;
- modellisti in legno e lucidatori;
- sediai e fustai; produzioni di lettini e sdrai e ombrelloni;
- articoli casalinghi, articoli da disegno e didattici, articoli igienico-sanitari, fabbricanti utensili in legno, manufatti in legno in genere; bastoni e aste dorate e comuni, tornitori legno, scope, manici da frusta; produzione di articoli religiosi e da ricordo;
- infissi, e serramenti avvolgibili, abbaini;
- oggetti di sughero, granulati e agglomerati di sughero, sughero in plance, turaccioli comuni e da spumante, sugheraccio, sugherone, tacchi, tranciali;
- segherie, segagione legna e taglialegna;
- cartelloni stradali, pittori letteristi; allestimenti in genere, allestitori di scene anche per rappresentazioni artistiche di ogni genere
- costruttori/produttori di:
- mobili imbottiti in genere, aziende della filiera dell'imbottito;
- mobili e elementi di arredo vari;
- mobili e articoli vari di arredamento in giunco e in vimini;
- mobili e accessori per la nautica;
- mobili e accessori per veicoli ricreazionali e per veicoli in genere;
- di elementi di arredo ligneo urbano;
- nobilitazione pannelli, truciolari, compensati e affini; produzione di paniforti, pannelli di fibra, di lana di legno, di truciolare; agglomerati di legno con leganti vari; travi, travi lamellari, travi massello, perlinati;
- pavimenti in legno per interni, esterni, giardini, spiagge, piscine, arredo urbano e relativa posa in opera;
- costruttori di case e pareti prefabbricate in legno e relativa posa in opera;
- progettisti e costruttori di scale e trabatelli in legno e relativi accessori anche con relativa posa in opera;
-progettisti e costruttori del sistema tetto in legno (copertura /solai /portanti /capriate /ecc.) con eventuale relativa e completa posa in opera senza il compimento delle ulteriori operazioni/attività/finiture tipiche delle aziende del settore edile ed affini;
- trattamento e conservazione del legno;
- produzione di sarcofaghi e servizi di onoranze funebri connessi alla produzione;
- produzione di allestimenti e di arredamenti di stand, mostre e fiere, e relativo montaggio.
Rientrano nella sfera di applicazione del presente contratto le imprese artigiane del settore boschivo, escluse quelle inquadrate nel settore agricolo.
Settore Escavazione e Lavorazione dei materiali Lapidei
Il presente CCNL si applica alle seguenti attività del settore lapideo:
a) escavazione e lavorazione dei materiali lapidei, quali:
1. marmo;
- alabastro;
- granito, sienite, diorite, pomice, quarzite, serizi, porfido, ecc.;
- travertino;
- ardesie;
- pietre silicee;
- pietre calcaree;
- tufi;
- altre pietre affini e marne;
b) segagione, lavorazione, lavorazione artistica e/o trasformazione dei sopraddetti materiali (compresa l'eventuale posa in opera);
c) produzione dei granulati, cubetti, polveri, pietrame e pietrisco;
d) lavorazione delle selci;
e) produzione di sabbia e ghiaia;
f) produzione e lavorazione di marmi composti;
g) produzione e lavorazione di manufatti cementizi;
h) produzione di cemento, calce, gesso e laterizi;
i) produzione, lavorazione e posa in opera di materiali lapidei in ambito cimiteriale (tombe, lapidi, monumenti) e servizi di onoranze funebri connessi alla produzione, ad esclusione di quelle inserite nel ciclo edile.
Ipotesi di accordo 21/03/2018 (Decorrenza 01/01/2016)
Nuovo Art. 1 - Sfera di applicazione
Il presente contratto collettivo di lavoro vale in tutto il territorio nazionale per i dipendenti delle aziende artigiane così come definite dalla legislazione vigente (mestieri artistici e tradizionali compresi) e delle piccole e medie imprese, dei consorzi costituiti da artigiani e da piccole e medie imprese anche in forma cooperativistica dei settori del Legno, Arredamento, Mobili, Escavazione e Lavorazione dei materiali Lapidei.
Settore Legno, Arredamento e Mobili
Il presente CCNL si applica nei sotto indicati mestieri e/o servizi in cui si usa o si rinvia all'uso della materia prima legno e dei suoi derivati, o gli agglomerati di legno con leganti vari (cemento, magnesite, resine, ecc.):
- bigonciai, bottai, mastellai, tinai;
- carpentieri;
- carradori, fabbricanti di carrozzerie, carri e carrozze;
- cassai e cassettai, imballaggi e cesti in legno, ghiacciaie, cestai, cestinai e stuolai, pallets e contenitori;
- corniciai;
- costruttori, manutentori e allestitori di barche e battelli, carpentieri navali, calafati e modellisti navali;
- doratori di oggetti in legno e decoratori di fiori;
- ebanisti, mobilieri e stipettai, falegnami;
- aziende di progettazione e/o di design di elementi di arredamento ligneo:
- per interni ed esterni ad uso abitativo, commerciale, industriale;
- per la nautica anche da diporto;
- arredo urbano;
- per i giardini, parchi giochi, piscine;
- per roulotte e camper, veicoli ricreazionaii e veicoli in genere,
- produzione di forme per scarpe e zoccoli, giocattoli in legno, manichini di legno, fondi di calzature;
- intagliatori, intarsiatori e traforatori di legno, restauratori del mobile e di ogni elemento di arredo, scultori;
- fabbricanti di strumenti musicali in legno e pianoforti;
- addobbatori e apparatori, tappezzieri in stoffa, fabbricanti di poltrone e trapunte, piurnai e/pennai, materassai;
- laboratori oggetti di paglia, impagliatori di sedie e fiaschi;
- oggetti di rafia, fabbricanti di fiori artificiali in legno, carta e cartapesta;
- laboratori di pipe e articoli per fumatori in genere, laboratori di racchette, slitte, sci, articoli sportivi in genere, stecche da biliardo; tavoli da biliardo e da bowling; armi antiche prevalentemente in legno;
- modellisti in legno e lucidatori;
- sediai e fustat; produzioni di lettini e sdrai e ombrelloni;
- articoli casalinghi, articoli da disegno e didattici, articoli igienico-sanitari, fabbricanti utensili in legno, manufatti in legno in genere; bastoni e aste dorate e comuni, tornitori legno, scope, manici da frusta; produzione di articoli religiosi e da ricordo;
- infissi, e serramenti avvolgibili, abbaini;
- oggetti di sughero, granulati e agglomerati di sughero, sughero in plance, turaccioli comuni e da spumante, sugheraccio, sugherone, tacchi, tranciali;
- segherie, segagione legna e taglialegna;
- cartelloni stradali, pittori letteristi; allestimenti in genere, allestitori di scene anche per rappresentazioni artistiche di ogni genere
- costruttori/produttori di:
- mobili imbottiti in genere, aziende della filiera dell'imbottito;
- mobili e elementi di arredo vari;
- mobili e articoli vari di arredamento in giunco e in vimini;
- mobili e accessori per la nautica;
- mobili e accessori per veicoli ricreazionaii e per veicoli in genere;
- di elementi di arredo ligneo urbano;
- nobilitazione pannelli, truciolari, compensati e affini; produzione di paniforti, pannelli di fibra, di lana di legno, di truciolare; agglomerati di legno con leganti vari; travi, travi lamellari, travi massello, perlinati;
- pavimenti in legno per interni, esterni, giardini, spiagge, piscine, arredo urbano e relativa posa in opera;
- costruttori di case e pareti prefabbricate in legno e relativa posa in opera;
- progettisti e costruttori di scale e trabatelli in legno e relativi accessori anche con relativa posa in opera;
- progettisti e costruttori del sistema tetto in legno (copertura /solai /portanti /capriate /ecc.) con eventuale relativa e completa posa in opera senza il compimento delle ulteriori operazioni/attività/finiture tipiche delle aziende del settore edile ed affini;
- trattamento e conservazione del legno;
- produzione di cofani e/o servizi di onoranze funebri;
- produzione di allestimenti e di arredamenti di stand, mostre e fiere, e relativo montaggio.
Rientrano nella sfera di applicazione del presente contratto le imprese artigiane del settore boschivo, escluse quelle inquadrate nel settore agricolo.
Settore Escavazione e Lavorazione dei materiali Lapidei
Il presente c.c.n.I. si applica alle seguenti attività del settore lapideo:
a) escavazione e lavorazione dei materiali lapidei, quali:
1. marmo;
- alabastro;
-granito, sienite, diorite, pomice, quarzite, servizi, porfido, ecc.;
- travertino;
- ardesie;
- pietre silicee;
- pietre calcaree;
- tufi;
- altre pietre affini e marne;
b) segagione, lavorazione, lavorazione artistica e/o trasformazione dei sopraddetti materiali (compresa l'eventuale posa in opera);
c) produzione dei granulati, cubetti, polveri, pietrame e pietrisco;
d) lavorazione delle selci;
e) produzione di sabbia e ghiaia;
f) produzione e lavorazione di marmi composti;
g) produzione e lavorazione di manufatti cementizi;
h) produzione di cemento, calce, gesso e laterizi;
i) produzione, lavorazione e posa in opera di materiali lapidei in ambito cimiteriale (tombe, lapidi, monumenti) e servizi di onoranze funebri, ad esclusione di quelle inserite nel ciclo edile.
Il presente CCNL decorre dal 1º gennaio 2013 e avrà validità fino al 31 dicembre 2015.
La contrattazione collettiva di secondo livello si colloca a metà del triennio.
Le norme del presente accordo decorrono dalla data di sottoscrizione dello stesso; sono fatte salve diverse specifiche decorrenze previste per i singoli istituti.
Il presente contratto continuerà a produrre i suoi effetti anche dopo la scadenza di cui sopra, fino alla data di decorrenza del successivo accordo di rinnovo.
Ipotesi di accordo 21/03/2018 (Decorrenza 01/01/2016)
Nuovo Art. 2 - Decorrenza e durata
Il presente CCNL decorre dal 1º gennaio 2016 e avrà validità fino al 31 dicembre 2018.
La contrattazione collettiva di secondo livello si colloca a metà del triennio.
Le norme del presente accordo decorrono dalla data di sottoscrizione dello stesso; sono fatte salve diverse specifiche decorrenze previste per i singoli istituti.
Il presente contratto continuerà a produrre i suoi effetti anche dopo la scadenza di cui sopra, fino alla data di decorrenza del successivo accordo di rinnovo.
Dichiarazione a Verbale
Le Parti si danno atto che le trattative per i rinnovi dei CCRL proseguiranno anche dopo la sottoscrizione del presente accordo di rinnovo.
Ipotesi di accordo 03/05/2022 (Decorrenza 01/01/2019)
Art. 2 - Decorrenza e durata
Il presente CCNL decorre dal 1º gennaio 2019 e avrà validità fino al 31 dicembre 2022.
La contrattazione collettiva di secondo livello si colloca, di norma, a metà della vigenza del presente CCNL
Le modifiche introdotte dal presente accordo decorrono dalla data di sottoscrizione dello stesso; sono fatte salve diverse specifiche decorrenze previste per i singoli istituti.
Il presente contratto continuerà a produrre i suoi effetti anche dopo la scadenza di cui sopra, fino alla data di decorrenza del successivo accordo di rinnovo.
Ipotesi di accordo 05/03/2024 (Decorrenza 01/01/2023)
Art. 2 - Decorrenza e durata
Il presente CCNL decorre dal 1º gennaio 2023 e avrà validità fino al 31 dicembre 2026.
La contrattazione collettiva di secondo livello si colloca, di norma, a metà della vigenza del presente CCNL.
Le modifiche introdotte dal presente accordo decorrono dalla data di sottoscrizione dello stesso; sono fatte salve diverse specifiche decorrenze previste per i singoli istituti.
Il presente contratto continuerà a produrre i suoi effetti anche dopo la scadenza di cui sopra, fino alla data di decorrenza del successivo accordo di rinnovo.
Art. 3 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto - Trattamento di miglior favore
Le disposizioni del presente contratto sono correlate ed inscindibili fra loro, pertanto non è consentita l'applicazione di singole parti del contratto stesso. Ferma tale inscindibilità le Associazioni stipulanti dichiarano che con il presente contratto non hanno inteso sostituire le condizioni più favorevoli che siano praticate al lavoratore, che restano a lui assegnate ad personam.
SEZIONE "Relazioni sindacali e Bilateralità"
Premesso che non sono in alcun modo poste in discussione l'autonomia dell'attività imprenditoriale artigiana e le rispettive e distinte responsabilità di scelta e di decisione degli imprenditori artigiani, delle loro organizzazioni e dei sindacati dei lavoratori, le parti, valutata l'importanza che lo sviluppo della imprenditoria e dei settori dell'area Legno-Lapidei nell'economia generale del Paese, concordano di attivare a livello nazionale e regionale un sistema di rapporti sindacali che consenta una più approfondita conoscenza delle problematiche del settore. Tale sistema è finalizzato al raggiungimento di più consistenti e qualificati livelli occupazionali, attraverso lo sviluppo delle imprese anche mediante l'acquisizione di tecnologie più avanzate ed il consolidamento delle strutture produttive.
Le parti intendono confermare la validità del sistema di relazioni sindacali definito dagli accordi interconfederali in vigore e dalla specifica normativa del CCNL
Pertanto le parti convengono sull'integrale recepimento dell'accordo interconfederale del 21 luglio 1988 (Allegato 1).
Art. 5 - Sistema dei rapporti sindacali
Osservatorio
Le Associazioni artigiane e la FENEAL-FlLCA-FlLLEA, nell'intento comune di favorire lo sviluppo di un corretto sistema di rapporti sindacali, convengono di costituire, a livello nazionale e regionale, un Osservatorio per i settori Legno, Arredamento, Mobili, Escavazione e Lavorazione dei materiali Lapidei; lo stesso sarà composto da rappresentanti designati da ciascuna delle Parti.
Qualora le parti a livello regionale ne ravvedano l'esigenza, gli Osservatori possono essere costituiti anche a livello territoriale allorché ciò sia giustificato da particolari situazioni produttive ed occupazionali (aree sistema).
Compiti dell'Osservatorio sono l'acquisizione di informazioni e monitoraggio su:
- le prospettive produttive dei settori; le tendenze di Fondo registrate e prevedibili per quanto riguarda l'andamento degli investimenti e delle commesse; la consistenza dei settori; le trasformazioni e/o i nuovi insediamenti significativi che si determinassero con dati disaggregati, e le relative scelte di politica economica;
- l'andamento globale dell'occupazione, con dati disaggregati, ove possibile per classi d'età, sesso, qualifiche e per i diversi comparti, indicando le esigenze di manodopera divise per specifiche figure professionali per costruire occasioni di lavoro nei settori;
- l'esame delle problematiche inerenti le pari opportunità;
- l'andamento degli istituti contrattuali relativi alla retribuzione, all'organizzazione del lavoro e alla qualificazione professionale, ai regimi di orario, alla flessibilità;
- l'evoluzione della situazione ambientale, in relazione sia agli adempimenti di Legge, sia a situazioni particolarmente critiche che si dovessero evidenziare, anche con il coinvolgimento di enti pubblici;
- esame di finanziamenti pubblici al sistema delle imprese;
- esame dei problemi e delle prospettive del sistema di formazione professionale regionale, finalizzato ad un diretto intervento delle parti in funzione delle esigenze produttive e del mercato del lavoro;
- l'esame delle prospettive e dei problemi relativi ai processi di innovazione tecnologica;
- l'attuazione di iniziative, autonome o congiunte, per ampliare il flusso di informazioni sopra descritto, nei confronti di enti pubblici, istituti di ricerca pubblici e privati, ecc.
- la definizione di politiche di settore tese alla valorizzazione della filiera, attraverso un processo di crescita della lavorazione delle pietre estratte sul territorio nazionale;
- individuare azioni tese ad implementare l'attività dei distretti di settore, al fine di diffondere i modelli organizzativi e operativi migliori;
- incentivare l'uso di materiali locali in ambito di ristrutturazione di opere pubbliche ed arredi urbani, anche attraverso un forte coinvolgimento della domanda pubblica;
- la predisposizione di analisi e progetti per lo sviluppo dell'artigianato artistico e della pietra naturale al fine di promuovere e valorizzare le eccellenze del settore, creare opportunità alle nuove generazioni di accesso a questo mondo, favorire il processo di internazionalizzazione delle imprese artigiane.
- l'acquisizione delle informazioni relative ai progetti ed alle scelte di politica economica attinenti al comparto legno ed arredamento;
- l'acquisizione di dati sull'andamento del mercato del lavoro e sui flussi occupazionali;
- la valutazione e lo studio di progetti volti a migliorare la qualificazione e la formazione professionale. In tema di formazione professionale, gli Osservatori svolgeranno compiti di coordinamento e di indirizzo delle esperienze territoriali;
- l'esame delle prospettive e dei problemi relativi ai processi di innovazione tecnologica.
L'Osservatorio, sulla base dei compiti sopra stabiliti, potrà valutare la possibilità di promuovere studi o indagini su temi di comune interesse, definendo modalità e criteri di realizzazione, nonché le risorse necessarie per lo svolgimento delle stesse, con particolare riferimento a quelle pubbliche.
Nella prima riunione di insediamento che le Parti concordano di svolgere entro il 15 maggio 2015 i componenti l'Osservatorio definiranno la programmazione dell'attività, ed il regolamento dello stesso.
Allo scopo di ampliare il flusso delle informazioni di cui sopra, le parti potranno attivare adeguati rapporti nei confronti di Enti pubblici, Istituti di ricerca pubblici e privati, ecc., anche attraverso convenzioni.
L'Osservatorio si riunisce periodicamente in relazione ai loro programmi di attività o su richiesta di una delle parti.
Gli incontri tra le parti sulle materie affidate all'Osservatorio si svolgeranno con cadenza di norma semestrale.
Comitato paritetico nazionale
Per contribuire a dare rilievo al settore del legno-arredamento e del settore Lapideo, caratterizzato da una larga presenza dell'artigianato, nei confronti delle istituzioni e degli enti preposti, per le materie di comune interesse ed in relazione ai lavori ed alle conclusioni operative fornite dagli Osservatori, viene istituito il Comitato paritetico nazionale.
Tale Comitato ha il compito di promuovere iniziative individuate dalle parti per lo sviluppo e qualificazione del settore.
Il Comitato, è costituito in forma paritetica da 6 componenti di parte Datoriale e 6 componenti di parte Sindacale, dovrà dotarsi di un apposito regolamento.
Il Comitato non è, in ogni caso, sede negoziale.
Le parti convengono che entro due mesi dalla firma del presente accordo di rinnovo contrattuale, verranno nominati i componenti di parte datoriale e di parte sindacale e a redigere il relativo regolamento per l'effettiva funzionalità della Commissione.
Mobilità
Le parti, anche in relazione a quanto previsto negli accordi interconfederali, concordano sull'impegno a confrontarsi a livello nazionale e regionale in merito alle tematiche dell'occupazione, ai problemi delle mobilità nell'ambito delle aree produttive e fra i comparti in esse presenti.
Art. 6 - Struttura della contrattazione
Il modello contrattuale è disciplinato dai vigenti accordi interconfederali.
In particolare, il modello contrattuale è articolato su due livelli di contrattazione.
La titolarità della contrattazione appartiene, per le rispettive competenze, al soggetto confederale ed al soggetto di categoria, articolati, a loro volta, a livello nazionale e regionale.
I due livelli di contrattazione hanno pari cogenza e sono regolati dal principio d'inscindibilità. Ne consegue che l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro comporta l'obbligo, per il datore di lavoro, di applicare anche il contratto collettivo di lavoro regionale.
I contratti collettivi hanno una durata pari a tre anni.
Le parti convengono sull'opportunità di realizzare attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive a favore del personale femminile.
In relazione a quanto sopra le parti, a livello nazionale:
- seguiranno l'evoluzione della legislazione italiana e comunitaria in materia di pari opportunità;
- esamineranno l'andamento dell'occupazione femminile sulla base dei dati qualitativi e quantitativi disponibili anche in sede di Osservatorio nazionale;
- individueranno azioni positive utili a rimuovere eventuali ostacoli che non consentano una effettiva parità di opportunità nel lavoro.
Art. 8 - Tutela della dignità e rispetto della persona
Le parti, riconoscendo l'importanza di un ambiente di lavoro improntato alla tutela della dignità della persona, ritengono che debba essere evitata ogni forma di violenza psicologica o morale. Il datore di lavoro si impegna a prevenire, scoraggiare e neutralizzare qualsiasi comportamento di questo tipo compiuto attraverso atti, parole, gesti scritti che arrechino offesa alla personalità e all'integrità psico-fisica del lavoratore e delle lavoratrici, posto in essere dai superiori o da lavoratori/lavoratrici nei confronti di altri, sul luogo del lavoro.
In assenza di un provvedimento legislativo in materia di "mobbing", le parti convengono di affidare ad un'apposita Commissione il compito di analizzare la problematica, con particolare riferimento alla individuazione delle condizioni di lavoro o dei fattori organizzativi che possano determinare l'insorgenza di situazioni persecutorie o di violenza morale, e di formulare proposte alle parti firmatarie il presente CCNL per prevenire e reprimere tali situazioni.
Le parti concordano, altresì, sull'esigenza di favorire la ricerca di un clima di lavoro improntato al rispetto e alla reciproca correttezza, ritenendo inaccettabile qualsiasi comportamento indesiderato basato sul sesso e lesivo della dignità personale, anche ai sensi del D.Lgs. n. 145/2005.
Il datore di lavoro è chiamato a mettere in atto tutte le misure, anche organizzative, per prevenire il verificarsi di comportamenti configurabili come molestie, anche sessuali, e di promuovere e diffondere la cultura del rispetto della persona.
Sono considerate discriminazioni le molestie, ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni connesse al sesso, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.
A tal fine le parti richiamano gli articoli 26, 27, 28 e 35 del D.Lgs. 198/2006.
La Commissione di cui al comma 2 provvederà ad analizzare anche le problematiche correlate alle molestie, mobbing e discriminazioni e ad elaborare i relativi codici di condotta.
La Commissione, composta da un componente per ciascuna delle organizzazioni firmatarie del presente CCNL, si riunirà con cadenza almeno semestrale.
Art. 9 - Responsabilità Sociale d'Impresa
Le parti convengono che la responsabilità sociale d'impresa deve essere intesa come qualificante valore aggiunto per le aziende e per i suoi rapporti con i lavoratori, i clienti, i fornitori, il territorio e le istituzioni.
Le parti, quindi, si danno atto che il percorso verso una piena responsabilità sociale d'impresa costituisce un miglioramento dell'osservanza degli obblighi di Legge e contrattuali, soprattutto quando esso sia attuato con trasparenza e certa verificabilità dei contenuti.
Per favorire percorsi di approfondimento e per sviluppare un approccio quanto più possibile consapevole e condiviso al tema della responsabilità sociale, le parti convengono che, entro sei mesi dalla firma del presente CCNL l'Osservatorio predisponga un documento condiviso contenente linee-guida dei requisiti minimi per l'attuazione dei principali elementi della responsabilità sociale d'impresa.
Art. 10 - Diritto di assemblea
Vengono riconosciute a titolo di diritto di assemblea dieci ore annue di permessi retribuiti per ogni lavoratore dipendente, da usufruirsi collettivamente.
Le ore di permesso sono da considerarsi nell'ambito dell'orario di lavoro e le assemblee si terranno all'inizio o alla fine dello stesso.
L'assemblea si svolge di norma fuori dei locali dell'impresa ma, in presenza di locali idonei, può svolgersi anche all'interno previ accordi tra datori di lavoro e lavoratori dipendenti.
La richiesta di convocazione di assemblea sarà presentata al datore di lavoro con preavviso di 48 ore riducibili a 24 ore in caso di urgenza, con l'indicazione specifica dell'orario di svolgimento.
Art. 11 - Permessi retribuiti per cariche sindacali
È stabilito che per i dirigenti sindacali facenti parte di organismi direttivi provinciali, regionali o nazionali, verranno concessi permessi retribuiti nella misura di 4 ore per dipendente con un minimo di 16 ore annue.
Le Associazioni sindacali degli imprenditori artigiani firmatarie del presente CCNL distribuiranno alle loro associate, il modulo di delega fornito dalle OO.SS. di categoria territoriali.
Con la retribuzione del mese di ottobre di ogni anno l'impresa provvederà ad inserire nella busta paga di tutti i dipendenti il modulo di delega per la riscossione dei contributi sindacali.
La delega dovrà contenere l'indicazione precisa dell'ammontare in cifre o in percentuale del contributo mensile che l'azienda stessa è autorizzata a trattenere e l'organizzazione sindacale cui l'azienda dovrà versare.
L'azienda trasmetterà l'importo della trattenuta all'organizzazione di spettanza mediante versamento ad un istituto bancario sul c/c indicato dalla stessa organizzazione.
L'impresa opererà la trattenuta dei contributi sindacali previo rilascio della delega individuale firmata dall'interessato.
La delega può essere revocata in qualsiasi momento ed il lavoratore potrà rilasciarne una nuova.
Ipotesi di accordo 03/05/2022 (Decorrenza 01/01/2019)
Art. 12 - Delega sindacale
[___] La delega dovrà specificare le generalità del lavoratore, l'indicazione dell'organizzazione sindacale cui l'azienda dovrà versare il contributo nonché la misura dello stesso che è commisurato all'1% di paga basa e contingenza in vigore al 1º Gennaio di ogni anno.
Sulla base delle intese intercorse in occasione del rinnovo del CCNL per le imprese artigiane e PMI del settore, si è convenuto quanto segue:
1) le aziende effettueranno una ritenuta di Euro 25 sulla retribuzione del mese di giugno 2014 a titolo di partecipazione alle spese per il rinnovo contrattuale;
2) ai lavoratori iscritti alle OO.SS. FILLEA-CGIL, FILCA-CISL, FENEAL-UIL ai quali la quota associativa viene trattenuta sulla retribuzione, la ritenuta di cui al punto 1) non sarà operata in quanto già compresa nella normale quota associativa mensile, che continuerà ad essere trattenuta e versata secondo le misure in atto;
3) le aziende provvederanno a portare a conoscenza dei lavoratori entro il 31 maggio 2014 il testo dell'attuale intesa, con ogni adeguato mezzo di informazione;
4) entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data indicata al punto 3), il lavoratore potrà fare espressa rinuncia alla trattenuta, mediante dichiarazione individuale autografa all'azienda, inviata solo per conoscenza alle OO.SS. regionali FILLEA-CGIL, FILCA-CISL, FENEAL-UIL;
5) la materia in oggetto è di esclusiva competenza delle OO.SS. e dei singoli lavoratori e non comporta iniziativa per le aziende le quali si limiteranno pertanto all'applicazione della procedura di trattenuta e versamento;
6) le imprese verseranno le somme di cui sopra entro il 31 luglio 2014 sul c/c bancario presso la Banca Nazionale del Lavoro (IBAN: IT26K0100503211000000009034) intestato a: F.L.C. Federazione Lavoratori Costruzioni .
7) le aziende, per il tramite dell'ente bilaterale di riferimento, comunicheranno alle Organizzazioni sindacali territoriali FILLEA-CGIL, FILCA-CISL, FENEAL-UIL, se richiesto da queste ultime, l'ammontare complessivo delle trattenute ed il numero dei dipendenti aderenti alla sottoscrizione.
Ipotesi di accordo 21/03/2018 (Decorrenza 01/01/2016)
Nuovo Art. 13 - Protocollo sulle modalità di effettuazione della ritenuta della quota di partecipazione alle spese per il rinnovo contrattuale
Sulla base delle intese intercorse in occasione del rinnovo del c.c.n.I. per le imprese artigiane e PMI del settore, si è convenuto quanto segue:
1) le aziende effettueranno una ritenuta di Euro 25 sulla retribuzione del mese di giugno 2018 a titolo di partecipazione alle spese per ii rinnovo contrattuale;
2) ai lavoratori iscritti alle OO.SS. FILLEA-CGIL, FILCA-CISL, FENEAL-UIL ai quali la quota associativa viene trattenuta sulla retribuzione, la ritenuta di cui ai punto 1) non sarà operata in quanto già compresa nella normale quota associativa mensile, che continuerà ad essere trattenuta e versata secondo le misure in atto;
3) le aziende provvederanno a portare a conoscenza dei lavoratori entro il 31 maggio 2018 il testo dell'attuale intesa, con ogni adeguato mezzo di informazione;
4) entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data indicata al punto 3}, il lavoratore potrà fare espressa rinuncia aita trattenuta, mediante dichiarazione individuale autografa all'azienda, inviata solo per conoscenza alle OO.SS. regionali FILLEA-CGIL, FILCA-CISL, FENEAL-UIL;
5) la materia in oggetto è di esclusiva competenza delle OO.SS. e dei singoli lavoratori e non comporta iniziativa per le aziende le quali si limiteranno pertanto all'applicazione della procedura di trattenuta e versamento;
6) le imprese verseranno le somme di cui sopra entro il 31 luglio 2018 su! c/c bancario presso la Banca Nazionale del Lavoro (IBAN: IT26K0100503211000000009034) intestato a: F.LC. Federazione Lavoratori Costruzioni.
7) le aziende, per il tramite dell'ente bilaterale di riferimento, comunicheranno alle Organizzazioni sindacali territoriali FILLEA-CGIL, FILCA-CISL, FENEAL-UIL, se richiesto da queste ultime, l'ammontare complessivo delle trattenute ed il numero dei dipendenti aderenti alla sottoscrizione.
Art. 14 - Tutela dei licenziamenti individuali
Le parti, in attuazione della Legge n. 108 dell'11 maggio 1990 (Disciplina dei licenziamenti individuali), esprimono la comune volontà di applicare le norme in essa contenute nell'intento di favorire la soluzione di eventuali vertenze nelle sedi stragiudiziali secondo lo spirito della Legge stessa, utilizzando le sedi permanenti istituite dall'accordo interconfederale-intercategoriale del 21 luglio 1988 o, nella fase di realizzazione di queste, attraverso la costituzione delle specifiche commissioni di conciliazione per le quali le parti si impegnano a designare i rispettivi componenti a livello territoriale.
Art. 15 - Ambiente di lavoro per il Settore Legno, Arredamento e Mobili
Le parti, in considerazione delle vigenti disposizioni di Legge in materia ( Dlgs 81/2008 e SMI) rivolgono particolare attenzione alle condizioni ambientali nelle quali si svolge l'attività produttiva e concordano sulla necessità di eliminare i fattori di rischio, pericolosità e/o nocività eventualmente presenti negli ambienti di lavoro.
Convengono pertanto di dare una regolamentazione completa alla normativa stabilita dall'art. 9 della Legge n. 300 del 20 maggio 1970.
In conformità ai criteri stabiliti dal citato Art. la Rappresentanza sindacale aziendale svolge in particolare i seguenti compiti:
1) controlla l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;
2) propone la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
3) partecipa agli accertamenti relativi ai fattori di rischio e/o nocività;
4) individua con la Direzione aziendale, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità l'intervento di un ente pubblico specializzato in medicina del lavoro per particolari indagini ed accertamenti in ordine ai predetti fattori di rischio e/o nocività.
A tal fine le Associazioni territoriali degli artigiani e delle OO.SS concorderanno un elenco di enti pubblici specializzati in medicina del lavoro fra i quali le R.S.A. sceglieranno quello cui affidare il compito di procedere alle indagini e agli accertamenti.
I medici e gli esperti incaricati delle indagini e degli accertamenti di cui si tratta, sono vincolati al segreto sulle tecnologie e sui metodi di produzione di cui possono venire a conoscenza nello svolgimento dell'incarico loro affidato. Le modalità di attuazione degli interventi di cui al punto B) sopraindicati formeranno oggetto di accordo fra la Direzione aziendale e la Rappresentanza aziendale.
Gli oneri derivanti dalle rilevazioni concordate tra la Direzione aziendale e la R.S.A. sono a carico dell'azienda e le loro risultanze saranno poste a disposizione delle due parti interessate che le esamineranno al fine di concordare l'adozione delle eventuali misure correttive, avuto riguardo anche ai tempi occorrenti.
È prevista l'istituzione:
a) il registro dei dati ambientali, tenuto ed aggiornato a cura degli enti di cui sopra ed a disposizione della R.S.A. nel quale saranno annotati i risultati delle rilevazioni effettuate dagli enti stessi;
b) il registro dei dati biostatici, tenuto ed aggiornato a cura degli enti a disposizione della R.S.A. nel quale saranno annotati i dati statistici delle visite mediche e degli esami periodici, nonché le assenze per infortunio e malattie professionali;
c) il libretto sanitario e di rischio individuale, depositato presso l'azienda ed aggiornato dagli enti che eseguono le visite mediche con vincolo di segreto, in duplice copia, di cui una consegnata al lavoratore, in cui verranno registrati i dati analitici concernenti:
- visite di assunzione;
- visite periodiche effettuate per obbligo di Legge;
- visite di idoneità effettuate da enti pubblici ai sensi dell'art. 5, comma 3, della Legge 20 maggio 1970, n. 300;
- gli infortuni e le malattie professionali;
- visite mediche ed esami clinici eventualmente effettuati in relazione alle rilevazioni di cui al punto a).
In considerazione delle caratteristiche delle aziende ed allo scopo di garantire l'attuazione completa ed uniforme della normativa prevista dal presente Art., il registro dei dati ambientali biostatici, il libretto sanitario di rischio, possono anche essere elaborati di comune accordo tra le parti a livello territoriale, preferibilmente se regionale.
Fatto salvo il rispetto del segreto industriale, le aziende forniranno alle R.S.A. l'elenco delle sostanze presenti nelle lavorazioni, quando queste siano relative a malattie professionali e/o a quelle per le quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e/o periodiche.
L'elenco di cui sopra verrà fornito entro 6 mesi dalla data di stipula del contratto e verrà aggiornato con criteri indicati nel precedente capoverso in caso di modifica delle lavorazioni che comportino l'impiego di nuove sostanze.
Su richiesta della R.S.A., finalizzata alla tutela della salute, le aziende forniranno informazioni, nella misura del possibile, dettagliate, sulle sostanze che vengono impiegate nella lavorazione.
Le disposizioni di cui al presente Art. saranno coordinate oltre che con quelle di eventuali accordi aziendali in materia, con le norme di Legge o di altra natura e comunque obbligatorie per le aziende, disciplinanti in tutto o in parte le stesse materie, con particolare riguardo all'istituito Servizio sanitario nazionale.
Nelle imprese in cui, date le dimensioni, non è prevista la R.S.A. il Rappresentante sindacale come previsto dall'accordo interconfederale 21 luglio 1988, ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 300, si rende parte interessata all'attuazione delle norme di cui ai nn. 1º - 2º - 3º del punto A) e in questo caso le rimanenti norme del presente Art. sono demandate alle Organizzazioni territoriali datoriali e dei lavoratori.
Negli incontri previsti ai livelli regionale, provinciale o comprensoriale, si procederà ad esami congiunti sui problemi dell'ambiente di lavoro in rapporto all'applicazione de