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SETTORE: Altri vari

CCNL: Lavorazioni conto terzi a Façon (Cisal - Anpit)

Lavorazioni conto terzi a Façon (Cisal - Anpit)

CODICE CNEL: V181

Sezione:

In vigore

Archivio CCNL

CCNL

Testo Consolidato CCNL del 31/01/2023

LAVORAZIONI CONTO TERZI A FACON (Cisal - Anpit)

 

Testo consolidato del CCNL 31/01/2023

per i dipendenti da aziende esercenti lavorazioni/servizi conto terzi a façon operanti in regime di subfornitura

Decorrenza: 01/02/2023

Scadenza: 31/01/2026

CCNL 31/01/2023 come modificato da:
- Accordo 03/10/2024

N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.

 

Verbale di stipula

 

L'anno 2023, il 31 gennaio in Roma, presso la sede dell'ANPIT, sita in Roma Via Giacomo Trevis 88,

 

tra le Parti

 

LAIF, rappresentata dal Presidente Nazionale, dal Vice Presidente, dal Segretario;

ANPIT (Associazione Nazionale per l'Industria e il Terziario), rappresentata dal Presidente e da una Delegazione.

CISAL TERZIARIO (Federazione Nazionale Sindacati Autonomi Lavoratori Commercio, Servizi, Terziario e Turismo), rappresentata dal Segretario Nazionale.

CISAL (Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori) rappresentata dal Segretario Generale e dal Segretario Confederale;

 

si stipula

 

Il CCNL unico per i dipendenti da Aziende esercenti lavorazioni/servizi conto terzi a façon operanti in regime di subfornitura, validità 01-02-2023 - 31-01-2026

 

LAIF - Libera Associazione Imprese Façoniste

C.I.S.A.L. - Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori

ANPIT - Associazione Nazionale per l'Industria e il Terziario

C.I.S.A.L. TERZIARIO

 

Le Parti, al fine di agevolare gli Operatori che utilizzeranno il presente CCNL, si riservano di predisporre, come strumento di lavoro, anche la Sintesi Contrattuale.

Tale sintesi non potrà, però, sostituirsi al CCNL stesso.

 

 

 

RINNOVI

Accordo 03/10/2024

In data 03/10/24 presso la sede della Cisal Terziario in Roma Via Cristoforo Colombo n.112, si sono incontrate le parti:

- LAIF - Libera associazione Imprese Faconiste, rappresentata dal Presidente Nazionale;

- ANPIT - Associazione nazionale per l'Industria e il Terziario, rappresentata dal Presidente;

- CISAL TERZIARIO - Federazione nazionale Sindacati Autonomi Lavoratori Commercio, Servizi, Terziario e Turismo, rappresentata dal Segretario Nazionale;

- CISAL - Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori,

per definire le modifiche da apportare al Titolo XVIII (Contratto di somministrazione di lavoro) del Contratto Collettivo Nazionale Unico di Lavoro per i dipendenti di aziende esercenti lavorazioni conto terzi a fason operanti in regime di subfornitura.

 

Premesso che

1. in data 31 gennaio 2023 le parti in epigrafe hanno sottoscritto il CCNL unico per i dipendenti da Aziende esercenti lavorazioni/servizi conto terzi a fapon operanti in regime di subfornitura, avente validità dal 01-02-2023 al 31-01-2026;

2. il Titolo XVIII del citato CCNL agli artt. 60, 61 e 62 tratta il tema della somministrazione di lavoro;

3. la somministrazione di lavoro è istituto complesso all'interno del quale sussistono due distinti rapporti contrattuali che comportano una particolare ripartizione di poteri ed obblighi;

4. al fine di una migliore esplicazione dei contratto si rende necessario apportare alcune modifiche agli articoli sopra citati, anche in considerazione della diffusione degli istituti dello Staff leasing e della Stabilizzazione e delle mutevoli previsioni normative in materia.

Tanto premesso

Le parti convengono di modificare ed integrare il testo di cui agli artt. 60,61 e 62 nei seguenti termini:

Riserva sulla proprietà intellettuale

 

Le Organizzazioni stipulanti intendono salvaguardare la piena e compieta proprietà del testo contrattuale e ne inibiscono l'inserimento totale o parziale in altri CCNL, salvo espressa autorizzazione delle Parti sottoscrittrici riservandosi ogni azione di salvaguardia. Gli Enti Istituzionali (CNEL), le Banche dati ed i Lavoratori delle Aziende ove si applica questo CCNL potranno liberamente utilizzare il presente testo, anche memorizzandolo su supporti cartacei.

 

 

Premessa

 

Non è stato sufficiente un ventennio per consentire al sistema "façon - subfornitura" di esprimere tutta la sua potenzialità in ordine a capacità di creare, mantenere ed incrementare posti di lavoro ed a determinazione nel confermare il proprio ruolo, importante e vitale, quale componente attiva e strategica della media e piccola imprenditoria operante nell'intero sistema economico, ancora oggi utilizzata e sfruttata da quella grossa imprenditoria della produzione, della distribuzione e dei servizi a cui viene attribuito, forse impropriamente, il ruolo trainante dell'economia italiana.

Ancora oggi, come fossero operatori sconosciuti al sistema, i façonisti ed i subfornitori in genere non hanno recuperato alcuna precisa identità, almeno dal punto di vista commerciale e relazionale.

Non sono riconducibili a nessuna delle categorie richiamate dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro ed hanno avuto a disposizione, almeno sino al 14-07-2014, solo strumenti contrattuali pensati ed attuati per i settori della produzione diretta e della prestazione di servizi, a dir poco penalizzanti considerata la loro posizione di anello debole del rapporto commerciale con i loro committenti; costretti pertanto ad applicare, ai rapporti di lavoro intrattenuti con i propri collaboratori, normative inadeguate, essendo legati ad un regime economico aziendale caratterizzato da estrema instabilità.

Successivamente alla predetta data è stata invece legalmente riconosciuta, con sentenza passata in giudicato (Tribunale di Trani, sentenza n. 2195/2019 pubblicata il 18-11-2019 - RG n. 8611/2016) la "Categoria" dei façonisti/subfornitori dichiarando il diritto ad utilizzare, quale imponibile contributivo minimo ai sensi dell'art. 1 D.L. n. 338/1989, i livelli retributivi fissati appunto dal CCNL per i dipendenti da aziende esercenti lavorazioni/servizi a façon operanti in regime di subfornitura.

Di fatto è così caduto il vincolo imposto dal richiamato D.L.338/89, convertito in Legge 07-12-1989 n. 389 che, a seguito della interpretazione autentica resa con l'art. 2 comma 25 della Legge 28-12-1995 n. 549 (l'art. 1 del decreto - Legge 9 ottobre 1989, n. 338 convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 dicembre 1989 n. 389, si interpreta nel senso che, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria) imponeva il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali su base di calcolo rappresentata dalla retribuzione stabilita da contrattazione collettiva nazionale di lavoro non attinente e di fatto non applicata e non applicabile nelle aziende che adottato la presente contrattazione collettiva nazionale di lavoro.

L'elemento che caratterizza (negativamente) la relazione committente/subfornitore è solo uno: mancanza di potere contrattuale.

Il rischio che il mondo del contoterzismo corre è quello di diventare economia sommersa, certamente non per scelta e convinzione.

Il sommerso, fra i decisori politici ed ancor più nell'opinione pubblica, equivale a qualcosa di nebuloso ed oscuro, cui concorrono i più diversi fattori. L'illegalità si combina con l'arte di arrangiarsi.

Il fenomeno, per quanto fino ad ora mal stimato e quantificato, copre in Europa e negli Stati Uniti una quota non marginale dell'economia valutabile fra il 5 ed il 20% a seconda dei Paesi.

Nazioni, come la Francia, che per non riconoscere l'esistenza di questa anomalia e l'incapacità pubblica a contenerla, ne avevano negato la presenza nei loro confini, sembrano aver cambiato atteggiamento.

Nell'area dell'Euro - ed in Germania in particolare - l'underground economy è cresciuta nell'ultimo quinquennio a tassi più elevati dell'economia regolare.

Da qui l'esigenza di individuare modelli interpretativi che possano aggiungere ulteriori paradigmi ed individuare nuove piste di lavoro per contrastare tali tendenze, distorcenti per il mercato e penalizzanti per gli introiti pubblici.

È naturalmente vero e confermato che, a determinare l'economia sotterranea, sia la volontà di sottrarsi agli obblighi fiscali, contributivi, contrattuali, retributivi, normativi, di sicurezza, di affidabilità, di responsabilità ambientale e sociale. Le cose si complicano per l'ampia gamma di possibili situazioni e per le forti differenze d'intensità con cui si manifestano i comportamenti irregolari.

Proprio nelle economie avanzate il sommerso tende a configurarsi come un alone sfumato dalle varie tonalità del "grigio" fino al "nero", attorno al nucleo dell'economia regolata. Una sorta di ammortizzatore dell'economia per attutire gli effetti di un'eccessiva pressione fiscale e regolativa, per cercare di rispondere al nuovo e più impegnativo confronto competitivo proposto dalla globalizzazione, per riuscire a sopravvivere anche con bassissimi livelli di competenza organizzativa, strumentale e finanziaria.

Si può sinteticamente affermare come le modalità prevalenti per affrontare i livelli attuali di competitività sono riconducibili, tra gli altri, ad una destrutturazione strisciante della grande impresa, con il formarsi di organizzazioni complesse che integrano unità produttive diverse, piccole ed anche micro; utilizzano diffusamente l'out-sourcing, tendono a flessibilizzare la produzione profilandola sui mutevoli andamenti della domanda.

Però la necessità di rendere il lavoro più mobile e flessibile può sortire effetti di elusione e nascondimento se riduce la sua portata alla sola riduzione di costi aziendali, e non si accompagna ad una crescita della produttività, ad un premio per la competenza e la responsabilità, ad un allargamento della partecipazione e lo sviluppo di nuove forme di lavoro.

Il problema vero ed unico per i façonisti ed i subfornitori in genere, che discende dalla mancanza di potere contrattuale, è l'imposizione, da parte dei committenti, del prezzo di trasformazione della "commessa", che non consente una corretta programmazione delle economie aziendali ed addirittura li spinge alle diverse forme di irregolarità cui gli imprenditori ricorrono per ridurre di conseguenza il loro costo del lavoro.

Già da una circolare della Confindustria del 19-09-2000 (n. 173/2000 rilasciata dall'area relazioni industriali) si Legge che "la tematica del lavoro esterno ha formato oggetto di un serrato confronto nel corso del negoziato di rinnovo (dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalla c.d. "triplice" CGIL-CISL-UIL, organizzazioni sindacali ritenute comparativamente più rappresentative, i cui CCNL sono ben politicamente protetti dalla Legge 389/1989 per quel che riguarda l'aspetto agevolativo e della contribuzione da versare all'INPS). Oltre a quanto discusso per il lavoro esterno eminentemente decentrato all'estero e del lavoro a façon delle aree ad Obiettivo 1 ed ex Obiettivo 1, il più ampio dibattito è stato dedicato all'argomento della remunerazione dei laboratori contoterzisti (c.d. problema delle "tariffe eque"). La delegazione imprenditoriale non ha inteso dare indicazioni dirigiste in tal senso, ma ha stabilito che le imprese committenti "agevoleranno altresì l'applicazione del CCNL di pertinenza delle aziende terziste" oltre ad inserire nel contratto di commessa apposita clausola richiedente alle imprese esecutrici, operanti nel territorio nazionale, l'impegno all'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di loro pertinenza e delle leggi sul lavoro (clausola già esistente nei CCNL tessili-abbigliamento precedenti).

Questo nel 2000 ed ancor prima, questo ancora oggi a distanza di oltre 20 anni. Purtroppo nulla è cambiato; anzi molto è peggiorato.

Ne consegue che non era sentita l'esigenza, da parte del "sistema façon - subfornitura" di riferirsi ad un semplice contratto di lavoro (non di pertinenza) ma bensì ad un contratto per il lavoro, il contratto per il lavoro pertinente, che potesse ridare piena dignità ed equilibrio di costi agli operatori di tutti i settori, imprenditori e lavoratori compresi.

Da qui discendeva l'aspettativa che fosse ritenuto specifico il nostro CCNL, che ha valenza e legalità al pari degli altri, e che ha superato positivamente le limitazioni dettate dall'art. 2 co. 25 della Legge 549/1995 (interpretazione autentica dell'art. 1 co. 1 del D.L. 338/1989 convertito in Legge 389/1999).

C'è da considerare che nei confronti del sistema "façon - subfornitura" è sistematicamente e totalmente disattesa la Legge Bosetti e Gatti n. 192 del 10-06-1998 - disciplina della subfornitura nelle attività produttive - che all'art. 9 - abuso di dipendenza economica - così recita:

1 -È vietato l'abuso da parte di una o più imprese dello stato di dipendenza economica nel quale si trova, nei suoi o nei loro confronti, una impresa cliente o fornitrice. Si considera dipendenza economica la situazione in cui una impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un'altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti ed obblighi. La dipendenza economica è valutata tenendo conto anche della reale possibilità, per la parte che abbia subito l'abuso, di reperire sul mercato alternative soddisfacenti.

2 - L'abuso può anche consistere nel rifiuto di vendere o nel rifiuto di comprare, nella imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie, nella interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto.

3 - Il patto attraverso il quale si realizzi l'abuso di dipendenza economica è nullo.

Il giudice ordinario competente conosce delle azioni in materia di abuso di dipendenza economica, comprese quelle inibitorie e per il risarcimento del danno.

Le parti, per quanto premesso, attueranno forme di intervento diretto nei confronti del Governo della Repubblica, anche con la mediazione delle forze politiche interessate a perseguire obiettivi di equità e di giustizia sociale, perché vengano adottate soluzioni legislative idonee per il riconoscimento di agevolazioni previdenziali e/o fiscali a favore della Categoria dei façonisti - subfornitori, al solo scopo di riequilibrarne la precaria situazione economica.

Non può essere sottinteso in alcun modo l'importante ruolo rivestito dalla Categoria stessa, non solo in funzione del mantenimento e della possibile crescita dei livelli occupazionali, ma in considerazione della potenzialità delle risorse attive e creative presenti nel sistema produttivo, pronte ad un salto di qualità da troppo tempo atteso.

L'impianto retributivo ideato è unico ed è rivolto ad ogni possibile espressione di contoterzismo presente nei vari settori merceologici di rispettiva operatività.

A variabile integrazione dello stesso, riconoscendo alle aziende l'esigenza di poter impostare la propria attività produttiva su elementi possibili e predeterminabili, validi per tutta la durata del presente contratto, vengono demandati agli operatori, con il sistema della contrattazione aziendale di secondo livello, gli accordi sulle componenti accessorie della retribuzione (premio di risultato, compensi per clausole elastiche e flessibili, premi variabili di rendimento, ogni altra voce retributiva finalizzata ad incrementare la produttività aziendale, la qualità, la competitività, la redditività, l'innovazione ed efficienza organizzativa) che garantiranno la loro parziale o totale detassazione per quanto vigente ed alle condizioni di Legge.

Nella sua stesura si è tenuto conto delle specifiche esigenze di una categoria ad elevato rischio di sopravvivenza e, in particolare, dell'esigenza di garantire la tutela dei lavoratori dipendenti, in attuazione di meccanismi a garanzia della effettività della retribuzione e della obbligatorietà dell'integrale applicazione della normativa contrattuale.

Con lo stesso si è pensato ad un modo più dinamico di concepire il rapporto di lavoro, nella consapevolezza che tutti i soggetti coinvolti nelle sorti dell'impresa sono chiamati a forme di collaborazione in cui è riconosciuta ad entrambe le parti interessate - datori di lavoro e lavoratori - l'assoluta pariteticità del diritto al lavoro ed all'equa distribuzione di profitti giustamente conseguiti.

Per il principio costituzionale della proporzionalità della retribuzione in relazione alla quantità e qualità del lavoro prestato si è convinti che a parità di lavoro debba corrispondere parità di retribuzione così come a parità di impegno e rischio imprenditoriale debba corrispondere la parità del profitto e del carico contributivo e fiscale.

L'associazione imprenditoriale assume l'impegno di garantire che le aziende associate siano osservanti di tutte le condizioni e norme previste dalla definita contrattazione collettiva nazionale di lavoro; l'organizzazione sindacale dei lavoratori si impegna a non promuovere o comunque ad evitare azioni e rivendicazioni a qualsiasi livello, dirette a modificare, integrare o innovare unilateralmente quanto oggetto del presente contratto.

Le Parti hanno voluto premettere alla stesura del CCNL un'analisi dell'attuale situazione del lavoro, individuandone le criticità e cercando soluzioni che le riducano.

Per tale ragione il rinnovo di questo CCNL si pone come un ulteriore passo verso una revisione critica delle soluzioni contrattuali esistenti, ponendo l'esperienza che si farà nel corso della sua applicazione al servizio dei successivi rinnovi.

 

Il Principio di Sussidiarietà

Siamo reduci da due secoli di contrapposizioni dogmatiche:

- da una parte chi, in nome della libertà economica, vorrebbe escludere la responsabilità sociale delle imprese;

- dall'altra parte coloro che di fatto, in nome della giustizia sociale, pur nell'attuale contesto di libero mercato mondiale, vorrebbero soffocare la libertà economica e l'esistenza stessa delle imprese.

Entrambe queste posizioni, nella loro radicalizzazione, si sono rivelate dannose ed hanno originato solo contrapposizioni, discriminazioni, perdita di posti di lavoro e lavoro sommerso.

Le Parti sono peraltro consapevoli che il singolo CCNL non può esaurire le problematiche connesse alla situazione complessiva del lavoro che dipende, comunque, da Leggi e norme ed impostazioni di carattere più generale.

La scelta di questo CCNL è, perciò, nel segno del principio di sussidiarietà, per cui:

1. nel CCNL si prevedono istituti essenziali che rispondano ai bisogni della generalità dei Lavoratori;

2. con la contrattazione di secondo livello, da privilegiare ed incentivare, si ricercheranno le soluzioni economiche e normative compatibili con la specificità produttiva delle singole imprese che la attueranno, con i particolari settori di riferimento e con i particolari bisogni dei Lavoratori;

3. da ultimo, le Parti intendono porsi come interlocutori presso gli Enti Pubblici non solo a difesa dei Lavoratori e del lavoro ma come parti attive per proposte che riconducano al mantenimento ed all'incremento dei posti di lavoro nell'intero "sistema façon - subfornitura" riconoscendone la certa potenzialità.

 

Progressività

Per quanto precede, vi sarà progressività nel decollo complessivo dei benefici (parte da CCNL, parte da secondo livello e parte individuale) anche perché, alcuni di essi, saranno correlati alla misura dei risultati economici ottenuti in ogni singola realtà aziendale.

In previsione di un probabile aumento delle spinte inflazionistiche le Parti concordano di incontrarsi entro la metà della vigenza del presente CCNL per valutare la congruità degli aumenti contrattualmente già previsti rispetto all'evoluzione delle condizioni di vita dei lavoratori e delle aziende

 

Esemplificazioni ed interpretazioni

Le Parti sono coscienti delle difficoltà di rendere univoca l'interpretazione del Testo contrattuale.

Allo scopo concordano d'inserire "in caratteri corsivi" alcune esemplificazioni e/o definizioni.

Analogamente, nel caso si rilevi che una dicitura origini dubbio, le Parti formuleranno il testo d'interpretazione autentica, con le eventuali esemplificazioni che saranno di volta in volta inserite "in corsivo" nel Testo contrattuale editato nel sito della LAIF, dell'ANPIT e della CISAL TERZIARIO e della CISAL, subito alla fine dell'articolo cui si riferiscono. Con tale procedura, il testo modificato avrà piena efficacia contrattuale dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione.

 

Partecipazione

I Lavoratori ed i Datori di lavoro potranno autonomamente trasmettere motivate osservazioni e proposte alle parti contraenti sull'interpretazione autentica contrattuale.

Tali osservazioni saranno discusse e potranno determinare un'interpretazione autentica, immediatamente operativa dopo la pubblicazione nei tempi, modi e condizioni previsti dal paragrafo che precede, od origineranno una proposta di modifica da discutere nel prossimo rinnovo contrattuale.

 

Derogabilità

Le parti firmatarie di questo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro confermano che, in determinate situazioni di palese crisi occupazionale territoriale e/o settoriale, localmente e temporaneamente, al fine di ottenere uno strumento più aderente ai reali bisogni particolari del comparto, conciliati con l'interesse generale dei lavoratori, si potrà derogare anche in pejus rispetto ad alcuni specifici istituti contrattuali. Nel caso eccezionale di deroghe in pejus, obiettivi e sacrifici dovranno essere dichiarati in modo formale, concordati e programmati per tempi definiti, indicando con chiarezza le salvaguardie che li giustificano nel rispetto delle previsioni legali e contrattuali

 

Conclusioni

Le Parti intendono con questo contratto promuovere l'implementazione dell'attività imprenditoriale, lo sviluppo occupazionale e l'aumento della produttività nell'ambito delle Aziende esercenti lavorazioni conto terzi a façon e subfornitura, in modo da consentire il rafforzamento del sistema produttivo, dell'innovazione e dell'occupazione, la flessibilità della prestazione lavorativa, l'emersione del lavoro nero ed il miglioramento della sicurezza nei luoghi di lavoro sempre privilegiando, per quanto possibile, la salvaguardia dei posti di lavoro mediante destrutturazione dell'impianto contrattuale e della gestione dei relativi rapporti, il contenimento del costo del lavoro e la riduzione od il contenimento delle eccezioni al sinallagma contrattuale. Quanto precede, al fine primario di recuperare competitività e favorire così lo sviluppo dell'occupazione.

Perciò il CCNL, in funzione delle concrete situazioni aziendali, favorisce una diffusa contrattazione di secondo livello che permetta, ovunque possibile, la salvaguardia del livello delle retribuzioni reali dei Lavoratori, anche grazie alla detassazione, alla promozione di servizi ed all'attivazione di prestazioni di solidarietà.

Le Parti scelgono, perciò, di porre in essere ai vari livelli un modello di relazioni sindacali e di contrattazione collettiva, che sia ispirato ai principi di sussidiarietà, al federalismo, alla solidarietà, alla flessibilità, nel rispetto dell'obiettivo primario di favorire la massima occupazione.

Il Contratto Collettivo Nazionale rappresenta, in sostanza, lo strumento per definire il complesso minimo inderogabile delle retribuzioni, delle norme e delle regole necessarie per configurare un rapporto di lavoro contrattualmente corretto, che dovrà però poi essere normalmente integrato dalla contrattazione di secondo livello.

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro resta quindi lo strumento per garantire la tutela di base dei Lavoratori e la necessaria competitività delle Aziende.

Le Parti, con questo Contratto, ribadiscono la scelta di privilegiare la contrattazione collettiva di secondo livello che, in determinate situazioni di palese crisi occupazionale del territorio e/o del settore, potrà localmente e temporaneamente derogare, come già detto, anche "in pejus" rispetto ad alcuni specifici istituti contrattuali, al fine d'ottenere uno strumento più aderente ai reali bisogni particolari del comparto, conciliati con l'interesse generale dei lavoratori.

 

Ermeneutica contrattuale

Nell'interpretare le disposizioni del presente CCNL "non si può ad esse attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse" e dalle intenzioni di quanto espresso nella presente "Premessa".

I casi che permangono dubbi saranno risolti dalle parti, mediante l'emissione di parere contrattualmente vincolante.

 

 

DISCIPLINA GENERALE

TITOLO I - ASPETTI GENERALI

Art. 1

 

Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma posti in essere tra le Aziende esercenti lavorazioni conto terzi a façon ed operanti in regime di subfornitura, ed il relativo personale dipendente.

Il presente CCNL disciplina inoltre, per quanto compatibile con le vigenti disposizioni di Legge, tutti i rapporti di lavoro, ivi compresi quelli speciali, e le prestazioni effettuate nei periodi di "stages", dagli addetti occupati con le diverse forme d'impiego e con le diverse attività formative, così come richiamate dal presente contratto.

Le disposizioni del presente contratto sono correlate ed inscindibili tra loro e pertanto non ne è ammessa la loro parziale applicazione, salvo che per le eventuali deroghe esplicitamente consentite dalla Legge e/o dalla contrattazione di secondo livello.

Per effetto dell'inscindibilità delle norme costituenti l'impianto contrattuale, la corretta applicazione del CCNL di categoria comporta l'obbligo a carico dell'Azienda di dare attuazione a tutti gli istituti contrattuali previsti.

Il presente CCNL può essere validamente e con efficacia applicato solo dalle Aziende che siano in regola con i versamenti delle quote Co.As.Co. (Art. 110), con l'iscrizione ed il versamento della contribuzione all'Ente Bilaterale ENBIMS (Art.104-107) al fine di garantire ai lavoratori la totalità delle controprestazioni, delle assistenze e dei diritti contrattualmente previsti, e che applicano puntualmente tutto quanto previsto dal CCNL stesso.

Ferma restando l'inscindibilità di cui sopra, le Parti dichiarano che con il presente CCNL non hanno inteso sostituire obbligatoriamente le eventuali condizioni economiche e normative complessivamente più favorevoli praticate al Lavoratore già in forza prima della stipula del presente CCNL, che saranno eventualmente garantite con apposite voci individuali assorbibili di compensazione a lui riconosciute "ad personam".

Le Parti convengono che, tra i requisiti per accedere ai benefici previsti dalle norme regionali, nazionali e comunitarie, quali i finanziamenti agevolati, le agevolazioni fiscali e contributive, nonché l'accesso ai fondi per la formazione continua erogati dai fondi interprofessionali, sia compreso l'impegno da parte delle Aziende di applicare integralmente il presente CCNL, nonché i Contratti Integrativi di secondo livello, quando definiti, fermo restando il rispetto della vigente normativa previdenziale e fiscale.

Per quanto non previsto dal presente CCNL valgono le disposizioni di Legge applicabili, mentre per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie si fa riferimento all'Accordo Interconfederale.

 

 

Art. 2

 

Il CCNL si compone di una Disciplina Generale, contenente gli Istituti comuni a tutti i settori, e di una Disciplina Speciale contenente le disposizioni che, in particolare, caratterizzano le categorie economiche, pur organizzate in forma cooperativa, operanti in regime di subfornitura, ove essa comprenda anche l'acquisto delle materie prime in proprio, purché la committenza ne detti le regole di produzione e sia la sola titolata al ritiro del prodotto finito, così attualmente individuate:

- tessile, abbigliamento, calzaturiero

- fabbricazione articoli in pelle e cuoio

- metalmeccanici

- autotrasporto conto terzi

- oreficeria

- alimentari

La Disciplina Speciale verrà successivamente estesa a tutte quelle aziende operanti esclusivamente o prevalentemente in regime di subfornitura nei settori che verranno individuati da una Commissione all'uopo costituita tra le parti contraenti.

 

Definizione concetto di subfornitura

La sub-fornitura comprende tutti quei rapporti contrattuali in cui un'impresa committente si avvale di un'impresa fornitrice per la realizzazione di servizi (è il caso dell'autotrasporto c/terzi) o per la produzione di prodotti finiti o, più spesso, di semilavorati. Consiste nell'acquisto di un prodotto o di un servizio, concepito, ideato e ordinato dall'impresa committente, ma realizzato dall'impresa sub-fornitrice secondo le indicazioni ricevute. Si parla di fornitura di particolari "a disegno", o "su specifica", o di sistemi o prodotti "su commessa" o di servizi "su progetto". Spesso, nel mondo della manifattura, le attrezzature sono messe a disposizione. direttamente dal committente al fornitore. Nella sua forma più semplice il subfornitore è un erogatore esterno di prodotti o servizi che sottostà completamente alle direttive del committente anche per quanto riguarda la progettazione del prodotto. L'impresa committente desidera che il subfornitore gli consegni prodotti le cui caratteristiche siano esattamente quelle dei prodotti da lui fabbricati; a tale scopo fornisce le materie prime, nonché tutte le specifiche tecniche.

 

 

Art. 2 Bis - Codice contratto

 

L'INPS, con messaggio n° 346 del 24 gennaio 2018, ha comunicato di aver attribuito al presente CCNL il "codice contratto" n° 448 da utilizzare nella compilazione dell'UNIEMENS - denuncia contributiva.

 

 

TITOLO II - DIRITTI SINDACALI E DI RAPPRESENTANZA

Art. 3 - Rappresentanza collettiva dei lavoratori

 

Spetta di diritto esclusivamente ai Sindacati che hanno sottoscritto il presente CCNL ed alle Organizzazioni Sindacali che, congiuntamente ai Sindacati che precedono, hanno sottoscritto nelle Aziende il vigente Accordo Aziendale di secondo livello.

Le altre organizzazioni Sindacali hanno il diritto di assistere singolarmente i Lavoratori ogniqualvolta abbiano da loro ricevuto mandato o siano loro iscritti.

 

 

Art. 4

 

Le Parti, per quanto concerne la partecipazione dei Lavoratori alla vita sindacale, fanno espresso rinvio alla Legge 300/70.

Il monte ore dei permessi sindacali retribuiti dovrà essere utilizzato entro il 31 dicembre d'ogni anno a pena di decadenza e non potrà essere sostituito da indennità.

 

 

Art. 5 - R.S.A. (Rappresentanza Sindacale Aziendale)

 

Nell'Azienda può essere costituita ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell'ambito delle Associazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL, la "Rappresentanza Sindacale Aziendale - RSA", per la quale trova applicazione la disciplina prevista dalla L. 20 maggio 1970, n. 300.

 

 

Art. 6 - R.S.T. (Rappresentanza Sindacale Territoriale)

 

Per la validità della contrattazione di secondo livello, è prevista la Rappresentanza Sindacale Territoriale (RST) nominata congiuntamente o disgiuntamente dalle OO.SS. firmatarie il presente CCNL.

Alla RST competono i diritti di informazione, la verifica degli adempimenti connessi con l'Apprendistato, l'analisi territoriale della dinamiche occupazionali e la titolarità alla contrattazione in caso di crisi aziendale, ristrutturazione, mobilità dei lavoratori, eventuali accordi di riemersione ed allineamento contrattuale, nonché di secondo livello così come previsto dall'art. 17.

Gli accordi di secondo livello sottoscritti dalle RST dovranno essere inviati ad una competente Commissione Bilaterale da costituire tra le parti contraenti.

 

 

Art. 7 - Poteri della RSA/RST

 

Alla RSA/RST, costituite nelle Aziende che applicano il presente CCNL, competono le seguenti prerogative:

1) diritto di accesso ai locali con preavviso di almeno 3 giorni lavorativi;

2) diritto di affissione;

3) diritto di assemblea in Azienda, non retribuita e fuori dall'orario di lavoro;

4) diritto di sottoscrivere gli accordi sindacali aziendali.

In aggiunta a quanto sopra, nelle Aziende con oltre 5 Dipendenti i Lavoratori, nei casi di contrattazione di secondo livello o crisi aziendale, hanno il diritto di riunirsi, nell'unità produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell'orario di lavoro, nei limiti di 2 ore annue retribuite.

 

 

Art. 8 - Diritto d'affissione

 

La RSA o RST ha diritto di affiggere, in appositi spazi che il Datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i Lavoratori all'interno dell'unità produttiva, comunicazioni, pubblicazioni e testi inerenti materie d'interesse sindacale.

Tali comunicazioni dovranno riguardare esclusivamente materie d'interesse sindacale e del lavoro, ivi comprese le comunicazioni riguardanti le prestazioni erogate dagli Enti Bilaterali.

Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere preventivamente inoltrate, per conoscenza, alla Direzione aziendale.

 

 

Art. 9 - Assemblea

 

I Lavoratori, in Aziende con oltre 15 Dipendenti, hanno il diritto di riunirsi, nell'unità produttiva in cui prestano la loro opera, normalmente fuori dell'orario di lavoro, eccezionalmente durante lo stesso, nei limiti di 10 ore annue retribuite.

La data e l'orario di svolgimento dell'assemblea devono essere normalmente comunicati con preavviso di almeno 48 ore. Il monte ore dovrà essere utilizzato entro il 31 dicembre di ogni anno a pena di decadenza e non potrà essere sostituito da indennità.

Quando possibile, il diritto d'assemblea sarà esercitato compatibilmente con le esigenze aziendali.

 

 

Art. 10 - Referendum

 

Il Datore di lavoro deve consentire lo svolgimento tra i Lavoratori, fuori dall'orario di lavoro, di referendum indetto dalla RSA o RST, su materie inerenti l'attività sindacale, con diritto di partecipazione di tutti i Lavoratori appartenenti all'unità aziendale e/o alla categoria particolarmente interessata.

Quando riguarda aspetti retributivi e/o normativi collettivi, previsti o proposti in un accordo di secondo livello, potrà avvenire su richiesta della RSA o RST. In caso di accordo di secondo livello (c.d. "di prossimità") in pejus, il referendum aziendale potrà essere promosso, oltre che dalla RSA o RST, anche da almeno un terzo dei lavoratori interessati all'applicazione dell'accordo.

Quando al referendum partecipa la maggioranza assoluta degli aventi diritto, tali essendo tutti i lavoratori interessati al quesito, il risultato approvato dalla maggioranza assoluta dei votanti diverrà vincolante per tutti i lavoratori ai quali si applicano o si applicheranno le norme approvate.

 

 

Art. 11 - Rappresentanza dei Lavoratori

 

I Sindacati firmatari il presente CCNL esercitano il potere contrattuale secondo le proprie competenze e prerogative, ferma restando la verifica del consenso da parte dei soggetti di volta in volta interessati all'ambito contrattuale oggetto di confronto con le controparti.

La RSA o la RST svolgono attività negoziali per le materie di interesse dei Lavoratori dipendenti dall'Azienda, secondo i modi definiti nel presente CCNL, nonché in attuazione delle scelte generali dei Sindacati firmatari.

 

 

Art. 12 - Trattenuta sindacale

 

L'Azienda provvederà alla trattenuta delle quote sindacali nei confronti dei Lavoratori che ne facciano richiesta mediante consegna di una delega dagli stessi debitamente sottoscritta, con il consenso dell'interessato al trattamento dei propri dati personali e sensibili. Tale delega avrà validità fino alla revoca da parte del Lavoratore interessato, che potrà intervenire in qualsiasi momento e che decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui essa è stata rimessa alla Direzione aziendale, mediante lettera regolarmente sottoscritta dal Lavoratore.

Le Aziende, su richiesta dei Sindacati sottoscrittori il CCNL, forniranno trimestralmente l'elenco dei Lavoratori iscritti.

L'ammontare del contributo sindacale in favore dei Sindacati firmatari, è pari all'1% della Paga Base Nazionale Mensile in vigore alle singole scadenze, per 13 mensilità.

L'importo delle trattenute dovrà essere versato, a cura dell'Azienda, sui conti correnti indicati dalla Segreteria Nazionale del Sindacato firmatario del presente CCNL cui il Lavoratore ha aderito, di norma trimestralmente e, comunque, con cadenza non superiore a 6 mesi.

 

 

Art. 13 - Inscindibilità del CCNL

 

Le Parti riconoscono che la funzione ora attribuita alla contrattazione collettiva non è più di esclusiva natura retributiva, ma si configura come un complesso ed ordinato apparato negoziale che comporta la condivisione di obiettivi, strategie e comportamenti, mirati specialmente alla salvaguardia dei livelli occupazionali esistenti ed a favorire le nuove assunzioni. Pertanto, in coerenza con lo spirito di cui alla Premessa, concordano di assegnare al presente CCNL anche il ruolo di strumento finalizzato ad estendere ad ogni livello la rappresentanza delle Parti firmatarie, in modo da permettere l'adattamento del presente CCNL alle situazioni concretamente presenti nelle singole realtà aziendali.

Con tale valenza saranno considerati il testo contrattuale e gli allegati contenuti.

Per qualsiasi utilizzo ufficiale del presente CCNL, avrà valore esclusivo l'edizione predisposta a cura delle Parti stipulanti o editata nel sito delle stesse.

 

 

Art. 13 bis - Composizione delle controversie/procedure

 

Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti del codice di procedura civile, per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all'applicazione del presente contratto e di altri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione dello stesso, è previsto il tentativo di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al presente articolo, da esperirsi nella Commissione paritetica territoriale di conciliazione, costituita presso l'Ente bilaterale territoriale o presso le sedi territoriali dell'Associazione LAIF.

La commissione di conciliazione territoriale è composta:

a) per i datori di lavoro, da un rappresentante dell'Associazione LAIF

b) per i lavoratori, da un rappresentante dell'Organizzazione Sindacale locale firmataria del presente contratto, cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandato.

La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l'Organizzazione Sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia conferito mandato.

La Commissione paritetica territoriale esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 cod. proc. civ.; il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo viene depositato a cura della Commissione di conciliazione presso l'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio ed a tal fine deve contenere:

1) il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata;

2) la presenza dei Rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere depositate presso la Direzione Provinciale del Lavoro;

3) la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate.

Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta, possono chiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2113, co. 4 cod. civ., 410 e 411 cod. proc. civ. in sede di Commissione paritetica territoriale di conciliazione.

Le decisioni assunte dalla Commissione paritetica territoriale di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente contratto, che pertanto resta demandata alla Commissione paritetica nazionale di cui all'art. 20 -In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all'applicazione di una sanzione disciplinare, questa verrà sospesa fino alla conclusione della procedura.

 

 

TITOLO III - LIVELLI DI CONTRATTAZIONE

Art. 14 - Livelli di Contrattazione

 

Le Parti concordano di disciplinare questo CCNL in coerenza all'obiettivo della creazione di nuova occupazione e della crescita fondata sull'aumento dell'efficienza e, ove compatibile, sull'incremento delle retribuzioni.

La contrattazione si svolgerà su due livelli:

1. primo livello: Contratto Collettivo Nazionale di settore;

2. secondo livello: Contratto Integrativo Territoriale od Aziendale di settore.

 

 

Art. 15 - Contrattazione Collettiva

 

La contrattazione collettiva nazionale riconosce al Datore di lavoro il diritto di impostare la propria attività produttiva sulla certezza degli oneri derivanti dal costo del lavoro.

Le Parti concordano che il CCNL ha la funzione di garantire a tutti i Lavoratori dei settori interessati, ovunque impiegati nel territorio nazionale, la certezza dei trattamenti minimi economici e normativi.

Inoltre, il CCNL vuole assicurare e regolare il sistema di relazioni industriali sia a livello nazionale che territoriale od aziendale.

 

 

Art. 16 - Contrattazione aziendale

 

Nella fluidità e nella volatilità dei mercati, le Parti riconoscono la necessità di strumenti contrattuali flessibili che si adattino alle singole realtà disciplinate dal presente CCNL.

La previsione collettiva ha comunque carattere sussidiario rispetto alla contrattazione aziendale e, pertanto, sarà da essa sostituita nelle singole disposizioni definite. Le Parti riconoscono la fondamentale importanza della gestione locale di una parte degli aspetti contrattuali e concordano sulla possibilità che la contrattazione aziendale, in casi e situazioni particolari quali, per esempio, la salvaguardia dei posti lavoro in situazioni di particolare difficoltà, possa portare anche a temporanei risultati economici inferiori a quelli della contrattazione collettiva sostituita.

 

 

Art. 17 - Contrattazione di secondo livello

 

Particolarmente nei settori di applicazione del presente CCNL, nel triennio di validità, a livello nazionale ed ancor più in particolare a livello aziendale, molte condizioni operative possono mutare radicalmente (mutati oneri legali sul lavoro, aperture di aziende concorrenti o variate condizioni locali, ecc.) cambiando dall'esterno, ed in tempi più ristretti della validità del CCNL, i parametri di redditività delle imprese. Per tali ragioni di carattere generale le Parti concordano sull'importanza e sulla prevalenza della contrattazione di secondo livello in quanto unica idonea a ricercare tutte le possibili soluzioni ai problemi locali, auspicandone un'ampia diffusione.

La contrattazione di secondo livello sarà svolta in sede Territoriale od Aziendale e, una volta definita, avrà una durata di 3 anni. Possono essere concluse attraverso la contrattazione aziendale o territoriale specifiche intese finalizzate a modificare in tutto o in parte singoli istituti economici e normativi del presente CCNL di categoria, in un'ottica di superamento di situazioni di crisi o per favorire lo sviluppo economico ed occupazionale di determinate aree produttive. Più precisamente le intese possono essere finalizzate al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- maggiore occupazione

- qualità dei contratti di lavoro

- adozione di forme di partecipazione dei lavoratori

- emersione del lavoro irregolare

- incrementi di competitività e di salario

- gestione delle crisi aziendali ed occupazionali

- investimenti ed avvio di nuove attività

Essa riguarda normalmente materie ed istituti diversi da quelli stabiliti dal presente CCNL e la parte economica potrà riguardare solamente l'introduzione di Premi di Risultato integralmente correlati ad elementi dall'esito incerto (redditività, produttività, qualità, presenza, ecc.), anche in concorso tra loro.

Le Parti, per favorire la contrattazione di secondo livello, concorderanno linee guida utili a definire modelli di "Premio Variabile" o di "Premio Produzione" o di "Premio Presenza".

Tali Premi dovranno conciliarsi con le compatibilità aziendali in funzione:

1. degli aumenti retributivi previsti dal CCNL;

2. delle eventuali retribuzioni già previste nella contrattazione di secondo livello.

Salvo quanto diversamente previsto per ciascun articolo del presente contratto o dalla Legge, la contrattazione di secondo livello territoriale e/o aziendale è ammessa sulle seguenti materie espressamente individuate:

1. qualifiche o livelli esistenti in Azienda correlati a esemplificazioni non comprese nella classificazione del presente contratto;

2. pari opportunità - lavoro femminile - conciliazione tempi vita e lavoro;

3. premi di produttività, premi presenza, indennità sostitutiva trasporto e buoni pasto;

4. casi d'ammissibilità e modalità di pagamento della tredicesima mensilità in ratei mensili;

5. adozione di regimi di flessibilità e ripartizione dell'orario giornaliero di lavoro, reclamate da particolari esigenze produttive aziendali;

6. deroghe al normale orario di lavoro settimanale, mensile e/o annuale rispetto a quanto previsto dal presente contratto; articolazione dei turni di riposo settimanale nelle Aziende con servizi a ciclo continuo; distribuzione degli orari e dei turni di lavoro con eventuali riposi a conguaglio; eventuale istituzione del lavoro a turni, intendendosi per tale il lavoro prestato in uno o in più turni giornalieri avvicendati nell'arco delle ventiquattro ore;

7. ampliamento della Banca Ore e gestione della stessa;

8. determinazione dei turni feriali;

9. modi d'applicazione del lavoro a tempo parziale e a tempo determinato;

10. regolamentazione all'eventuale ricorso al lavoro somministrato, alle collaborazioni a progetto o agli stage;

11. attuazione della disciplina aziendale della formazione professionale da attuarsi per il tramite degli organismi convenzionati, conformemente ai programmi certificati dagli organismi paritetici regionali o provinciali;

12. durata e modi di svolgimento della formazione nell'Apprendistato, anche riguardo all'estensione di eventuali premi di produttività o incentivanti;

13. casi di superamento del limite di ore supplementari previste per il lavoro a tempo parziale;

14. definizione di accordi particolari in materia di mercato del lavoro;

15. organizzazione di incontri, a livello territoriale e/o aziendale, fra le parti stipulanti il presente CCNL, per la disamina ed approvazione di particolari contratti previsti dalla disciplina nazionale e leggi vigenti;

16. impianti audiovisivi ed introduzione di nuove tecnologie;

17. deroghe alle previsioni contrattuali in tema di retribuzione e d'inquadramento nei casi di accertata crisi aziendale, quando tali deroghe sono poste a salvaguardia dell'occupazione;

18. intervallo per la consumazione dei pasti;

19. modalità di assegnazione del carico di lavoro;

20. diversa regolamentazione della disciplina della trasferta;

21. stipula di contratti a tempo determinato con lavoratori studenti, regolandone la eventuale computabilità nonché il compenso, tenendo conto del ridotto contributo professionale apportato dai lavoratori che non abbiano ancora completato l'iter formativo;

22. eventuali restrizioni riguardanti l'uso di apparecchiature, strumenti, programmi informatici ed alle eventuali sanzioni applicabili in caso di violazione;

23. diverso trattamento delle maggiorazioni retributive per lavoro supplementare e straordinario;

24. regolamentazione dei servizi di mensa, trasporto o indennità sostitutiva, in relazione alle specifiche situazioni esistenti territorialmente;

25. ridefinizione dei limiti di utilizzo dei contratti a tempo determinato e della somministrazione di lavoro a tempo determinato;

26. disciplina di altre materie o istituti che siano espressamente demandati alla contrattazione regionale, provinciale o aziendale dalla Legge o dal CCNL, mediante specifiche clausole di rinvio.

A livello territoriale, in sede di prima applicazione, la richiesta di stipula della contrattazione di secondo livello non può essere presentata prima di 2 mesi dal deposito del CCNL presso gli Uffici preposti.

Le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette nel periodo intercorrente tra la presentazione delle richieste ed il successivo termine di 3 mesi, decorrente dal ricevimento delle lettere d'apertura delle trattative.

A regime, per le proposte di rinnovo del contratto di secondo livello, è necessario che una delle Parti ne dia disdetta almeno 2 mesi prima della relativa scadenza, presentando le proposte di modifica, al fine di consentire l'apertura delle trattative.

Durante i 2 mesi antecedenti e nel mese successivo alla vigenza del rinnovo CCNL, e comunque per un periodo complessivamente pari ad almeno 3 mesi dalla presentazione della richiesta di rinnovo, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali, né procederanno ad azioni dirette.

Nel caso di stallo delle trattative di secondo livello per oltre 5 mesi le Parti interesseranno gli Organismi Nazionali di riferimento che hanno sottoscritto il presente CCNL.

 

 

Art. 18 - Esame congiunto territoriale

 

A livello regionale, provinciale od aziendale, su richiesta di una delle Parti, le Associazioni imprenditoriali territoriali ed i Lavoratori, per il tramite delle Organizzazioni Sindacali firmatarie, s'incontreranno al fine di procedere ad un esame congiunto territoriale articolato per comparto merceologico e settore omogeneo, orientato al raggiungimento d'intese Aziendali, sulle dinamiche strutturali, sulle prospettive di sviluppo, sui più rilevanti processi di ristrutturazione, riorganizzazione, terziarizzazione, affiliazione, concentrazione, internazionalizzazione, esternalizzazione, appalti, "franchising", utilizzo di contratti di lavoro cosiddetti "atipici", contrattazione di secondo livello, eventuali deroghe previste dalla Legge, formazione e sicurezza sul lavoro, innovazione tecnologica e sviluppo in atto e sui loro effetti sulla professionalità, nonché sullo stato e sulla dinamica quantitativa e qualitativa dell'occupazione, con particolare riferimento all'occupazione giovanile e femminile.

 

 

Art. 19 - Informazioni a livello aziendale

 

Le Aziende che applicano il presente contratto e che occupano complessivamente più di:

a. 50 Dipendenti se operano solo nell'ambito di una provincia;

b. 100 Dipendenti se operano in più province ma nell'ambito di una sola regione;

c. 300 Dipendenti se operano in più regioni nell'ambito nazionale;

annualmente, di norma entro il primo semestre, anche attraverso le Associazioni territoriali imprenditoriali cui aderiscono o conferiscono mandato, si incontreranno, ai rispettivi livelli, con l'Organizzazione sindacale stipulante, per un esame congiunto delle prospettive di sviluppo dell'Azienda.

Nell'occasione degli incontri, a richiesta del sindacato, anche al di fuori delle scadenze previste, le Aziende forniranno, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale, informazioni, anche orientate al raggiungimento d'intese, preventive alla fase d'attuazione di programmi che comportino processi rilevanti di riorganizzazione, esternalizzazione, appalti, ristrutturazione, terziarizzazione, utilizzo di lavori atipici e d'innovazione tecnologica che investano l'assetto aziendale, e nuovi insediamenti nel territorio.

Nelle medesime occasioni saranno fornite informazioni sul lavoro domenicale e festivo, nonché informazioni inerenti alla composizione degli organici e alle tipologie d'impiego ivi occupate.

Saranno inoltre fornite informazioni relative alle iniziative in materia di responsabilità sociale delle Aziende, quali, ad esempio, codice di condotta disciplinare interno e certificazioni.

Qualora l'esame abbia per oggetto problemi di carattere regionale o nazionale, l'incontro, su richiesta di una delle Parti, si svolgerà ai relativi livelli.

Nel corso di tali incontri l'Azienda esaminerà con l'Organizzazione sindacale le prevedibili implicazioni degli investimenti, i criteri della loro localizzazione, gli eventuali problemi per i Lavoratori, con particolare riguardo all'occupazione ed agli interventi di formazione e riqualificazione del personale.

In occasione di nuovi insediamenti nel territorio potrà essere avviato, su richiesta di una della Parti, un confronto finalizzato all'esame congiunto dei temi indicati ai commi precedenti.

Con la stessa periodicità e le stesse condizioni di cui al primo comma del presente articolo, le Aziende che occupano almeno 50 Dipendenti forniranno all'Organizzazione Sindacale e/o alla RSA, informazioni orientate alla consultazione tra le Parti, così come previsto dal D. Lgs. 25/2007, riguardanti:

a. l'andamento recente e quello prevedibile dell'attività dell'Azienda, nonché la sua situazione economica;

b. la situazione, la struttura e l'andamento prevedibile dell'occupazione nell'impresa, nonché, in caso di rischio per i livelli occupazionali, le relative misure di contrasto;

c. le decisioni dell'Azienda che siano suscettibili di comportare rilevanti cambiam