S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
Testo Consolidato CCNL del 20/07/2005
LAVORAZIONI A FACON (Cisal / Cnai Ucict)
Testo consolidato del CCNL 20/07/2005
Per i dipendenti delle aziende e per i dipendenti e soci delle cooperative esercenti lavorazioni conto terzi a "Facon" (CNAI)
Decorrenza: 01/08/2005
Scadenza normativa: 31/07/2009
Scadenza economica: 31/07/2007
Addì, 20 Luglio 2005,
tra Coordinamento nazionale Associazioni imprenditori (CNAI), Associazione nazionale imprese lavoratori a "Façon" (ANILF), Unione nazionale cooperative italiane (UNCI), Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori (CISAL) e Federazione autonoma italiana lavoratori tessili (FAITS e Federcalzaturieri CISAL) è stato stipulato il presente contratto nazionale di lavoro.
Le Organizzazioni sindacali e datoriali firmatarie ritengono di aver dato con il contratto, una prima importante risposta alle esigenze, da più parti rappresentate, per un cambiamento della contrattualistica nazionale in un'ottica di rilancio reale dell'occupazione, fattore indispensabile per una espansione strutturale dell'economia e della produttività del Paese.
Le parti ritengono che per il rilancio dell'occupazione, in un'ottica di mercato sociale del lavoro stabilizzato tendente alla piena occupazione, avrà un ruolo centrale l'affiancamento all'azienda di tipo tradizionale la cooperativa caratterizzata dalla figura del socio lavoratore co-imprenditore, cioè dal lavoratore imprenditore di se stesso.
Tale centralità riservata al socio lavoratore co-imprenditore, infatti, garantirà un adeguamento dell'azione produttiva ai cicli dell'economia, superando gli influssi negativi che i periodi di stagnazione economica producono sull'occupazione.
Nel rinnovo del presente contratto si reputa opportuno tenere presente quanto previsto dalla Legge 3 aprile 2001, n. 142 ed, in particolare, l'art. 3 che disciplina il trattamento economico del socio lavoratore e l'art. 6 che prevede per le cooperative la definizione di un regolamento in cui siano contenuti il richiamo ai contratti collettivi applicati e le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci lavoratori e dalla Legge 14 febbraio 2003, n. 30 e dal D.Lgs. n. 276/2003 e dal D.Lgs. n. 251 del 6 ottobre 2004.
In detto regolamento dovrà inoltre essere precisato che per i soci lavoratori con contratto diverso da quello subordinato (art. 6, Legge n. 142/2001 - art. 9, L. n. 30/2003) il compenso sarà parametrato al solo trattamento minimo (solo retribuzione nazionale) previsto nel presente CCNL
Il contratto si muove nelle logiche dettate dalla Unione europea finalizzate al miglioramento dei rapporti individuali e collettivi di lavoro, alla crescita dei livelli occupazionali, alla protezione e sicurezza sociale, per concorrere a formulare e rafforzare le regole di garanzia e di tutela dei processi lavorativi.
Infatti, con il Protocollo aggiuntivo al Trattato di Maastricht del 1991, relativo alla politica sociale, i Governi dell'Unione europea hanno indicato le materie su cui inciderà la politica sociale comunitaria per il conseguimento degli obiettivi delle loro azioni comuni: la sicurezza e la salute del lavoratore, le migliori condizioni di lavoro, l'informazione e la consultazione dei lavoratori, le pari opportunità, la rappresentanza e la difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro ivi compresa la cogestione, gli aiuti finanziari alla promozione dell'occupazione ed alla creazione dei posti di lavoro, la contrattazione collettiva europea. Per questi obiettivi, le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e datoriali svolgono una specifica funzione che esercitano nei confronti del legislatore comunitario nonché una essenziale funzione negoziale nell'ambito del dialogo sociale.
Le parti concordano, altresì, sulla necessità di affermare la paritaria funzione delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, sul piano del diritto al lavoro ed all'esercizio dell'impresa privata in un contesto di riconosciute libertà associative.
Sulla base di tali principi le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro firmatarie del presente CCNL affermano il loro ruolo di stimolo e di controllo sulle politiche sociali e del lavoro, nonché la loro essenziale funzione negoziale nell'ambito del confronto con gli Organismi istituzionali, governativi e legislativi del nostro Paese e della Comunità europea.
Le parti riconoscono che le imprese cooperative hanno caratteristiche peculiari rispetto al restante mondo imprenditoriale. Le parti firmatarie del presente CCNL si impegnano a porre in essere iniziative politiche affinché le disposizioni legislative consentano la più ampia valorizzazione dell'impresa cooperativa e dell'impresa aziendale in Italia.
Con spirito improntato alla massima solidarietà tra lavoro e capitale, la stipula di questo contratto, tra le ulteriori ed originali soluzioni introdotte, ha opportunamente esplicitato innovazioni anche sulla metodologia contrattuale, prevedendo in modo consapevole un duplice livello di contrattazione:
- il primo, di livello nazionale, mirato a realizzare un quadro normativo generale, ed uno standard retributivo di medio livello che dovendo necessariamente avere come riferimento l'intero territorio nazionale, nel farsi carico delle situazioni di particolare sofferenza e disagio riscontrabili nel Mezzogiorno e nelle aree a più bassa produttività e redditività del lavoro, garantisca comunque un trattamento economico dignitoso e proporzionato alla qualità e quantità del lavoro svolto;
- il secondo, di livello territoriale, provinciale o regionale o aziendale, equiparato a quello nazionale, destinato ad introdurre o consolidare impianti retributivi più avanzati, che permettono di muovere la trattativa in ragione del contesto socio-economico, della produttività e delle diverse situazioni aziendali; una contrattazione locale, quindi, mirata ad adeguare e proporzionare le retribuzioni alle diverse situazioni in cui le aziende e le cooperative si trovano ad operare.
Le parti stipulanti, oltre a dare valenza al duplice livello di contrattazione, che produrrà positivi risultati, hanno ritenuto opportuno inserire nel contratto un impianto normativo rivolto a migliorare il rapporto di lavoro. Sono previsti, infatti, istituti di garanzia contrattuale, una più efficace azione di tutela dei lavoratori dipendenti e dei soci lavoratori e di salvaguardia dei loro diritti, ferma restando la facoltà delle aziende di esercitare liberamente e con profitto il diritto di impresa e di associazione.
Sono state, inoltre, adeguate le retribuzioni rispetto al potere di acquisto ed accresciute le possibilità di guadagno con l'introduzione di elementi remunerativi della produttività e dei risultati aziendali.
Riconfermando gli impegni già precedentemente assunti, gli istituti contrattuali di contenuto economico saranno periodicamente e sistematicamente sottoposti a verifica da parte delle Organizzazioni stipulanti il presente CCNL, essendo strettamente correlati alla dinamica del costo del lavoro, formando comunque uno degli elementi capaci di creare meccanismi di bilanciamento sulla evoluzione del costo della vita.
Le parti ribadiscono, per concludere, che particolare cura sarà dedicata alla valutazione delle politiche aziendali e cooperativistiche nonché degli obiettivi da conseguire. In tutti gli ambiti territoriali, una parte non trascurabile degli utili delle aziende e delle cooperative potrà essere così destinata al miglioramento delle condizioni ambientali e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché a retribuite i risultati conseguiti in ragione dell'impegno partecipativo della componente di lavoro dipendente.
Le parti, infine si impegnano ad esercitare, con il massimo scrupolo, una azione di controllo ed a denunciare eventuali posizioni e/o gestioni irregolari, specie in ordine al "lavoro nero" ed allo sfruttamento del lavoro minorile che degradano il rapporto di lavoro e disonorano la società civile.
Titolo I - VALIDITA' E SFERA DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO
Art. 1 - Campo di applicazione del contratto
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo determinato, posti in essere in tutte le aziende e le cooperative dei settori tessili - abbigliamento - calzaturiero con lavorazioni conto terzi a "Facon" sotto qualsiasi forma.
Per quanto riguarda le cooperative si richiamano gli artt. 3 e 6 della Legge 3 aprile 2001, n. 142.
A titolo indicativo le aziende e le cooperative a cui si applica il presente CCNL sono:
1) alta moda;
2) lavorazione e confezione di indumenti di qualsiasi tipo, ivi compreso la corsetteria, biancheria da cucina, da tavola, da letto;
3) tutto il tessile tradizionale: lana, cotone, seta, tinto-stamperie, tessile vari, ecc.;
4) lavorazione di abbigliamento sportivo, anche in plastica e gomma;
5) lavorazione di calzature ed abbigliamento sportivo;
6) lavorazione e confezione di calzature e pantofole di qualsiasi tipo e forma;
7) lavorazione e confezione di pellicceria;
8) lavorazione di capi ed oggetti in pelle, cuoio, plastica, gomma e surrogati, di qualsiasi tipo;
9) lavorazione e confezione di ombrelli ed ombrelloni;
10) lavorazione e confezione di guanti; cappelli; bottoni; oggettistica relativa al settore - anche in plastica e gomma;
11) lavorazione e confezione a mano e/o su misura di indumenti e generi di abbigliamento, del tessile, del calzaturiero e del pellettiero, ecc.;
12) modisterie; ricamo; merletti; bomboniere; borse con lavorazione all'uncinetto; fiori artificiali;
13) lavorazione e confezione di arredi sacri;
14) lavanderie e stirerie;
15) tutte quelle attività che direttamente o indirettamente possono rientrare nelle sfere delle attività su menzionate.
Titolo II - LIVELLI DI CONTRATTAZIONE - NAZIONALE E TERRITORIALE
Art. 2 - Livelli di contrattazione
Le parti concordano di disciplinare la presente contrattazione collettiva nazionale di lavoro come appresso:
a) contrattazione nazionale di primo livello: contratto nazionale di settore;
b) contrattazione territoriale di secondo livello: contratto integrativo territoriale, regionale, provinciale o aziendale, di settore equiparato a tutti gli effetti a quello nazionale.
Art. 3 - Contrattazione collettiva nazionale
La contrattazione collettiva nazionale vuole riconoscere alle aziende e alle cooperative il diritto di poter impostare la propria attività produttiva sulla certezza degli oneri derivanti dal costo del lavoro, esso si basa su elementi predeterminati e validi per tutta la durata del presente CCNL
Il presente CCNL è formato da una parte normativa la cui durata è quadriennale e da una parte economica la cui durata è biennale.
Per il rinnovo del presente CCNL è necessario che una delle parti stipulanti il presente CCNL dia, almeno tre mesi prima della relativa scadenza, la disdetta presentando le proposte per un nuovo CCNL, per consentire l'apertura delle trattative.
Durante i tre mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del presente CCNL, e comunque per un periodo complessivamente pari a quattro mesi dalla presentazione delle richieste di rinnovo, le parti stipulanti il presente CCNL non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data della scadenza, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva, verrà corrisposto ai lavoratori dipendenti e ai soci lavoratori un elemento provvisorio della retribuzione denominata: "indennità di vacanza contrattuale".
L'importo di tale indennità sarà pari al 30% (trenta %) del tasso di inflazione programmato, applicato alla retribuzione nazionale.
Dopo sei mesi di vacanza contrattuale detta indennità sarà pari al 50% (cinquanta %) dell'inflazione programmata sempre calcolata sulla retribuzione nazionale.
Dalla data di decorrenza di rinnovo del presente CCNL, l'indennità di vacanza contrattuale cessa di essere corrisposta. In sede di rinnovo del presente CCNL verranno contrattate le modalità per la compensazione delle eventuali differenze retributive per tutto il periodo di vacanza contrattuale.
Alla contrattazione collettiva nazionale di primo livello è demandato di provvedere sulle seguenti materie specificatamente individuate:
a) costituzione e funzionamento della Commissione di garanzia e conciliazione;
b) regolamentazione e determinazione delle quote sindacali.
Art. 4 - Contrattazione collettiva integrativa
La contrattazione collettiva territoriale, regionale o provinciale o aziendale di secondo livello, sarà svolta in sede regionale o provinciale o aziendale. Essa riguarda materie ed istituti stabiliti dal presente CCNL, diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri della contrattazione di primo livello, cioè alla contrattazione nazionale.
Alla contrattazione collettiva territoriale di secondo livello è demandato di provvedere sulle seguenti materie specificatamente individuate:
a) possibilità di una diversa articolazione dell'orario normale di lavoro che, può essere svolta in modo differenziato nel corso dell'anno;
b) determinazione dell'elemento economico "Premio produzione presenza". Detto elemento sarà concordato in sede regionale o provinciale o aziendale tenendo conto dell'andamento congiunturale del settore e correlato ai risultati conseguiti o nella regione o nella provincia o nella azienda, tramite le risultanze di indicatori nazionali o regionali o provinciali o aziendali;
c) costituzione e funzionamento dell'Organismo regionale o provinciale o aziendale paritetico per la prevenzione infortuni, per l'attuazione delle norme per l'igiene e l'ambiente di lavoro, nonché tutto quanto previsto dalla Legge n. 626/1994 e succ. modd. in materia di sicurezza sul posto di lavoro;
d) attuazione della disciplina della formazione professionale;
e) disciplina di altre materie o istituti che siano espressamente demandate alla contrattazione di secondo livello, mediante specifiche clausole di rinvio.
L'accordo di secondo livello regionale o provinciale o aziendale ha durata quadriennale.
Nell'arco di vigenza del presente CCNL, potrà aversi una sola fase negoziale a livello regionale o provinciale o aziendale, da svolgere conformemente alla seguente procedura.
La richiesta di stipula della contrattazione territoriale deve essere presentata dopo almeno un mese dal deposito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del presente CCNL
Le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette nel periodo intercorrente tra la presentazione delle richieste ed il termine di 60 (sessanta) giorni decorrente dall'apertura delle trattative.
Titolo III - DIRITTI SINDACALI E DI ASSOCIAZIONE
Le parti riconoscendo che, data la tipicità delle aziende e delle cooperative, non è possibile individuare normative sindacali di valenza generalizzata applicabili a tutte le specificità, ma intendendo comunque salvaguardare la partecipazione dei lavoratori dipendenti e dei soci lavoratori alla vita sindacale, nel mentre fanno espresso riferimento alle vigenti disposizioni in materia di diritti sindacali, concordano di assegnare 16 (sedici) ore retribuite a ciascun lavoratore dipendente o socio lavoratore per partecipare ad assemblee o riunioni indette dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente CCNL
Esse convengono, altresì, che bisogna tenere in particolare considerazione il contenuto delle convenzioni n. 87 e 98 dell'OIL, riconoscendo il pieno diritto dei lavoratori dipendenti e/o dei soci lavoratori, come anche dei datori di lavoro, ad organizzarsi in libere associazioni sia dei lavoratori dipendenti e/o dei soci lavoratori che dei datori di lavoro e ad aderirvi senza impedimenti.
Sia i lavoratori dipendenti e/o i soci lavoratori che i datori di lavoro hanno diritto a trattare liberamente ed in piena autonomia.
Per quanto riguarda i contributi sindacali, in ogni caso è assicurato alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, stipulanti il presente CCNL il servizio gratuito di riscossione e versamento delle quote sindacali.
Art. 7 - Finalità del contratto collettivo nazionale
Le parti, non potendo ignorare che attualmente la funzione attribuita alla contrattazione collettiva non è più di esclusiva natura retributiva, né si limita ad una mera disciplina del rapporto di lavoro, ma si configura come un complesso e ordinato apparato negoziale, che comporta la condivisione di obiettivi, strategie e comportamenti, tutti mirati al miglioramento degli assetti economici e sociali del Paese ed alla salvaguardia dei livelli occupazionali, concordano, in coerenza con lo spirito di cui alla premessa, di assegnare al presente CCNL, anche il ruolo di strumento di documentazione e di lavoro, finalizzato ad estendere ad ogni livello la rappresentanza delle parti firmatarie ed ad attivare e stipulare lo spirito di servizio a favore dei lavoratori dipendenti e soci lavoratori e dei datori di lavoro. Con tale valenza vanno considerati gli allegati contenuti nel testo contrattuale. Per il loro utilizzo avrà valore esclusivamente l'edizione predisposta a cura delle parti stipulanti il presente CCNL
Per quanto non espressamente indicato nel presente CCNL, in materia di diritti sindacali e di associazione, le parti danno concreta applicazione nel medesimo articolato al Protocollo d'intesa per lo sviluppo dell'associazionismo cooperativo, il proselitismo e la tutela sindacale delle piccole e medie imprese.
Il Protocollo suddetto è da considerarsi parte integrante del presente CCNL
In particolare si conferma l'obbligo per le imprese cooperative che applicano il presente contratto al versamento di un contributo per l'assistenza contrattuale.
Nota a verbale - Il predetto contributo, pari allo 0,50% (zero cinquanta %) del monte salari denunciato all'INPS, per quanto riguarda l'UNCI va versato sul DM/10 come da convenzione con l'INPS, esplicitata nella circolare n. 105/2003.
Titolo IV - DECORRENZA - DURATA
Art. 8 - Decorrenza e durata del contratto
Il presente CCNL decorre dal 1º agosto 2005 e scadrà il 31 luglio 2009. Per la materia di natura economica scadrà il 31 luglio 2007.
Il contratto nella sua globalità si intenderà successivamente rinnovato di anno in anno qualora non venga data disdetta tre mesi prima della scadenza con lettera raccomandata.
In caso di disdetta resterà in vigore sino a che non verrà sostituito dal successivo.
Titolo V - ESCLUSIVITÀ DI STAMPA - DISTRIBUZIONE CONTRATTI
Art. 9 - Esclusività di stampa
Il presente CCNL, conforme all'originale, è stato edito dalle parti stipulanti, le quali ne hanno insieme l'esclusività a tutti gli effetti.
È vietata la riproduzione parziale o totale senza preventiva autorizzazione.
In caso di controversia fanno fede i testi originali in possesso delle Organizzazioni firmatarie.
In ottemperanza a quanto previsto dalla prassi della contrattazione collettiva, nonché ai sensi delle vigenti norme di Legge, le parti contraenti si impegnano ad inviare copia del presente CCNL al CNEL (Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro) al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed agli Enti previdenziali ed assistenziali interessati.
Art. 11 - Distribuzione del contratto
Le aziende e le cooperative sono tenute a distribuire gratuitamente ad ogni singolo lavoratore dipendente e/o socio lavoratore in servizio o neo assunto copia del presente CCNL
Titolo VI - EFFICACIA DEL CONTRATTO
Art. 12 - Efficacia del contratto
Le norme del presente CCNL e gli allegati del medesimo (il Protocollo d'intesa per lo sviluppo del proselitismo e la tutela sindacale delle piccole medie aziende, dell'associazionismo cooperativo, l'accordo per la disciplina transitoria dei contratti di inserimento e l'accordo per i rinnovi contrattuali, accordo su "apprendistato") sono operanti e dispiegano la loro efficacia direttamente nei confronti dei datori di lavoro, ovvero delle aziende e delle cooperative, e dei lavoratori dipendenti e dei soci lavoratori, e sono impegnativi per le Organizzazioni stipulanti.
Qualsiasi modifica relativa alla costituzione delle parti di cui al presente CCNL, o qualsiasi estensione pattuita con altre parti diverse da quelle stipulanti non può avvenire se non con il consenso espresso compiutamente dalle parti stipulanti.
Titolo VII - MOBILITÀ E MERCATO DEL LAVORO
Ferma restando la possibilità di utilizzare, in rapporto alle differenti esigenze delle cooperative o aziende, degli strumenti idonei di Legge e i contratti di solidarietà (Legge 23 luglio 1991, n. 223 e Legge 19 luglio 1993, n. 236 e successivi interventi), in via sperimentale e per tutta la durata di vigenza del presente CCNL, le parti convengono che, a fronte di casi di difficoltà temporanea di mercato, di crisi, di ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione aziendale che determinano esuberi occupazionali, si debbano concordare di volta in volta tra le parti stipulanti il presente CCNL, i comportamenti e gli accorgimenti che tendano a diminuire per quanto possibile, le conseguenze sociali di minore impiego della forza lavoro.
Le parti altresì, si impegnano a ricercare congiuntamente con specifici accordi negoziali, soluzioni capaci di:
- definire la stima dei fabbisogni di mano d'opera e le esigenze relative di qualificazione, le procedure di ricerca, la disponibilità di lavoro extra e di surroga;
- promuovere iniziative idonee al conseguimento di nuovi posti di lavoro;
- realizzare incontri con le istituzioni per verificare gli obiettivi di sviluppo del settore.
Titolo VIII - GLI ISTITUTI DEL NUOVO MERCATO DEL LAVORO
Nel presente titolo trovano luogo alcuni fra i principali istituti introdotti dalla "Riforma Biagi" (D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276) con particolare riferimento alle soluzioni contrattuali che garantiscono, al contempo, maggiore flessibilità strutturale e organizzativa all'aziende od alle cooperative e migliore occupabilità dei lavoratori dipendenti e/o dei soci lavoratori inoccupati e disoccupati.
Le singole tipologie negoziali disciplinate negli articoli che seguono rappresentano il momento più alto di confronto necessario fra le parti e rispondono alla coniugazione dei contrapposti interessi in un bilanciamento di tutele frutto degli sforzi e della volontà conciliativa dei firmatari del presente CCNL
Art. 15 - Richiami normativi e contrattuali
Gli istituti considerati nel presente titolo trovano la loro fonte normativa nel richiamato D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, in particolare:
- per la somministrazione di lavoro: artt. 16, 17, 18, 19;
- per il lavoro intermittente: artt. 19 e 20;
- per il lavoro ripartito: art. 22.
Art. 16 - Somministrazione di lavoro a tempo determinato
Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato, così come introdotto dagli artt. 20 e segg. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, serve a soddisfare le esigenze a tempo determinato dell'azienda o della cooperativa, che assume le vesti negoziali di "utilizzatore".
Il contratto di somministrazione a tempo determinato può essere stipulato con una delle agenzie per il lavoro autorizzate e iscritte alla Sezione I dell'Albo nazionale informatico delle agenzie per il lavoro, nei casi in cui è possibile stipulare un normale contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, e può essere concluso quindi ogni qualvolta l'azienda o la cooperativa debba fronteggiare particolari problemi legati a motivate ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'azienda o della cooperativa stessa.
In particolare, ferma restando la libera utilizzabilità dell'istituto nei termini di cui al comma precedente, il contratto di somministrazione a termine può essere stipulato, anche per aumenti temporanei di attività, e comunque nei seguenti casi:
16) punte di intensa attività alle quali non si può fare fronte con il ricorso ai normali assetti organizzativi aziendali;
17) per l'esecuzione di un'opera o di un servizio, definiti o predeterminati, che non possono essere realizzati o eseguiti con il solo ricorso ai normali assetti organizzativi aziendali;
18) per l'esecuzione di particolari servizi che per la loro specificità necessitano di professionalità e specializzazione differenti e più articolate di quelle in forza;
19) per l'esecuzione di opere o di servizi che richiedono professionalità a carattere eccezionale o presenti unicamente sul mercato del lavoro locale.
Art. 17 - Somministrazione di lavoro a tempo indeterminato
Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato può essere stipulato con una delle agenzie per il lavoro autorizzate e iscritte alle Sezioni I e II dell'Albo nazionale informatico delle agenzie per il lavoro, soltanto per le seguenti lavorazioni e/o attività:
1) per servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico, compresa la progettazione e manutenzione di reti Intranet e Extranet, siti Internet, sistemi informatici, sviluppo di software applicativo, caricamento dati;
2) per servizi di pulizia, custodia, portineria;
3) per servizi, da e per lo stabilimento, di trasporto di persone e di trasporto e movimentazione di macchinari e merci;
4) per la gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini, nonché servizi di economato;
5) per attività di consulenza direzionale, assistenza alla certificazione, programmazione delle risorse, sviluppo organizzativo e cambiamento, gestione del personale, ricerca e selezione del personale;
6) per attività di marketing, analisi di mercato, organizzazione della funzione commerciale;
7) per la gestione di call-center, nonché per l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali nelle aree Obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali.
Inoltre il contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato potrà essere stipulato per le lavorazioni e/o attività che saranno dettagliate dall'Ente bilaterale nazionale, mediante gli strumenti operativi individuati dal presente CCNL
Art. 18 - Obblighi di informazione
L'azienda o la cooperativa utilizzatrice comunica alle R.S.U. e, in mancanza, alle OO.SS. firmatarie il presente contratto collettivo a livello territoriale:
- il numero ed i motivi del ricorso alla somministrazione di lavoro prima della stipula del contratto di somministrazione di cui agli artt. 16 e 17 del presente CCNL Se ricorrono motivate ragioni di urgenza e necessità di stipulare il contratto, l'impresa utilizzatrice fornisce le predette comunicazioni entro i primi cinque giorni successivi;
- ogni 12 mesi, anche per il tramite dell'Associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, il numero ed i motivi dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
Analoga comunicazione andrà effettuata entro il 1º marzo all'Ente bilaterale nazionale.
Art. 19 - Diritti dei lavoratori somministrati
Ai lavoratori somministrati in forza dei contratti di cui ai precedenti art. 16 e 17 presso l'azienda o la cooperativa utilizzatrice sono riconosciuti tutti i diritti previsti nel presente CCNL, salvo le aree di esclusione direttamente derivanti dalla natura del rapporto di lavoro.
Con riferimento alle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti o collegati all'andamento economico dell'azienda o della cooperativa la contrattazione di secondo livello dovrà prevedere la quantificazione e le modalità di corresponsione per le categorie di lavoratori somministrati presenti in azienda od in cooperativa. In mancanza di previsione ai lavoratori somministrati verrà riconosciuto, in frazione annua, lo stesso trattamento previsto per i lavoratori a tempo indeterminato occupati in azienda od in cooperativa.
I lavoratori somministrati hanno diritto ad esercitare presso l'azienda o la cooperativa utilizzatrice, per tutta la durata della somministrazione, i diritti di libertà e di attività sindacale, nonché a partecipare alle assemblee del personale dipendente o dei soci lavoratori dell'azienda o della cooperativa utilizzatrice.
Con riferimento al godimento dei permessi retribuiti per lo svolgimento delle attività sindacali, il lavoratore somministrato che ne fa richiesta durante l'esecuzione del contratto di somministrazione conserva il posto presso l'azienda o la cooperativa utilizzatrice fino alla scadenza del contratto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 23 e 30 della Legge 20 maggio 1970, n. 300.
I lavoratori somministrati non sono computati nell'organico dell'azienda o della cooperativa utilizzatrice ai fini della applicazione di normative di Legge o del presente CCNL, fatta eccezione per quelle relative alla materia dell'igiene e della sicurezza sul lavoro.
I lavoratori dipendenti delle agenzie di somministrazione, che vengono somministrati presso un'azienda od una cooperativa utilizzatrice che adotta il presente CCNL, impiegati per le fattispecie di cui ai precedenti artt. 16 e 17, non potranno superare, in ciascuna unità produttiva, i seguenti limiti:
Lavoratori dipendenti | Da 0 a 5 | Da 6 a 10 | Da 11 a 15 | Da 16 a 30 | Da 31 a 50 | Da 51 a 100 | Per ogni 100 |
Contratti flessibili | 01 | 02 | 04 | 05 | 08 | 10 | Ulteriore 10 |
La base di computo per il calcolo dei lavoratori somministrati nell'azienda o nella cooperativa è costituita dal numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato e dal numero dei lavoratori assunti con contratto di inserimento all'atto dell'attivazione dei singoli contratti di somministrazione. A tal fine le frazioni di unità si computano per intero.
La contrattazione integrativa può tuttavia stabilire percentuali maggiori, con specifica attenzione alle seguenti ipotesi: nuove aperture, acquisizioni, ampliamenti, ristrutturazioni.
Art. 21 - Lavoro intermittente
Il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato nelle seguenti ipotesi:
a) per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, secondo le esigenze individuate per i casi di svolgimento del lavoro straordinario come evidenziati nel successivo art. 70;
b) in via sperimentale per prestazioni comunque rese da soggetti in stato di disoccupazione con meno di 25 anni di età ovvero da lavoratori con più di 45 anni di età che siano stati espulsi dal ciclo produttivo o siano iscritti alle liste di mobilità e di collocamento;
c) per prestazioni da rendersi nei fine settimana, nei periodi delle ferie estive o delle vacanze natalizie e pasquali ed in altri periodi che saranno individuati dalle parti entro sei mesi dalla firma del presente CCNL
Successivamente l'aggiornamento dei periodi e/o la loro modifica-abrogazione sarà competenza dell'Ente bilaterale nazionale.
Ai fini della stipula dei contratti di lavoro intermittente di cui al precedente comma 1, lett. c), s'intende:
1) per "fine settimana" il periodo che va dall'apertura ordinaria del venerdì alla chiusura ordinaria della domenica;
2) per "ferie estive" il periodo che va dall'ultimo lunedì di maggio al primo sabato di ottobre;
3) per "vacanze natalizie" il periodo che va dal sabato precedente all'8 dicembre al sabato successivo al 6 gennaio;
4) per "vacanze pasquali" il periodo che va dal venerdì che precede la domenica delle palme al martedì successivo alla Pasqua.
Il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato a tempo indeterminato, ma anche a termine secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368.
Il datore di lavoro è tenuto a informare con cadenza annuale la R.S.U. e, in mancanza, le OO.SS. firmatarie del presente contratto collettivo a livello territoriale.
Analoga comunicazione andrà effettuata entro il 1º marzo alla Sede provinciale dell'UCICT o dell'UNCI competente, che provvederà ad inoltrarla all'Ente bilaterale nazionale.
Art. 22 - Diritti e doveri del lavoratore intermittente
Ai lavoratori dipendenti od ai soci lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente sono riconosciuti tutti i diritti previsti nel presente CCNL, salvo le aree di esclusione direttamente derivanti dalla natura del rapporto di lavoro.
Se nel contratto di lavoro intermittente è previsto l'obbligo per il lavoratore dipendente o per il socio lavoratore di rispondere alla chiamata dell'azienda o della cooperativa, è altresì stabilita la corresponsione di una indennità mensile di disponibilità per i periodi nei quali il lavoratore dipendente od il socio lavoratore stesso garantisce la disponibilità all'azienda od alla cooperativa in attesa di utilizzazione, la stessa è prevista nella misura pari al 15% della retribuzione mensile, calcolata ai sensi dell'art. 130 del CCNL In ogni caso si tiene conto di quanto previsto dal D.M. 10 marzo 2004 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L'indennità di disponibilità è esclusa dal computo di ogni istituto di Legge o di contratto collettivo.
In caso di malattia o di altro evento da cui deriva la temporanea impossibilità di rispondere alla chiamata, il lavoratore intermittente è tenuto ad informare l'azienda o la cooperativa entro 24 ore dall'evento.
Nel periodo di temporanea indisponibilità non matura il diritto alla indennità di disponibilità. Se il lavoratore non informa il datore di lavoro nei termini anzidetti perde il diritto alla indennità di disponibilità per un periodo di 15 giorni, salva diversa previsione del contratto individuale.
Il rifiuti ingiustificato di rispondere alla chiamata, nelle ipotesi di cui al precedente comma 2, è ricompreso nella fattispecie della assenza ingiustificata.
Il lavoratore dipendente od il socio lavoratore intermittente non è computato nell'organico dell'azienda o della cooperativa, ai fini della applicazione di normative di Legge, in proporzione all'orario di lavoro effettivamente svolto nell'arco di ciascun semestre.
Tenuto presente che già con i cc.cc.nn.l. precedentemente stipulati tra le parti è stato previsto questo tipo di lavoro, la contrattazione territoriale di secondo livello regionale o provinciale o aziendale potrà inoltre disciplinare la possibilità della condivisione a due lavoratori dipendenti e/o a due soci lavoratori, dello svolgimento del lavoro in un certo orario lasciando a loro la determinazione del rispettivo tempo di lavoro ("Job-sharing"), tenendo presente che i due lavoratori, lavoratori dipendenti o soci lavoratori:
a) assumono in solido l'adempimento di una unica e identica obbligazione lavorativa. Pertanto ogni lavoratore dipendente e/o socio lavoratore resta personalmente e direttamente responsabile dell'adempimento della intera obbligazione lavorativa;
b) hanno la facoltà di determinare discrezionalmente e in qualsiasi momento sostituzioni tra di loro, nonché di modificare consensualmente la collocazione temporale dell'orario di lavoro, nel qual caso il rischio della impossibilità della presunzione per fatti attinenti a uno dei coobbligati è posta all'altro obbligato;
c) eventuali sostituzioni da parte di terzi, nel caso di impossibilità di uno o di entrambi i lavoratori dipendenti od i soci lavoratori coobbligati, sono vietate e possono essere ammesse solo previo consenso del datore di lavoro;
d) le dimissioni o il licenziamento di uno dei lavoratori dipendente o di uno dei soci lavoratori coobbligati comportano l'estinzione dell'intero vincolo contrattuale salvo diversa intesa tra le parti. Tale disposizione non trova applicazione se, su richiesta dell'azienda o della cooperativa, l'altro prestatore di lavoro si renda disponibile ad adempiere l'obbligazione lavorativa, integralmente o parzialmente, nel qual caso il contratto di lavoro ripartito si trasforma in un contratto di lavoro subordinato di cui all'art. 2094 cod. civ.;
e) il lavoratore dipendente o il socio lavoratore che stipula un contratto di lavoro ripartito non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al prestatore di lavoro subordinato, intendendosi per tale quello inquadrato nello stesso livello in forza di criteri di classificazione stabiliti dal presente CCNL
In caso di licenziamento per motivi disciplinari di uno dei lavoratori coobbligati il lavoratore superstite potrà, entro 7 giorni dall'evento, proporre al datore di lavoro un candidato alla sostituzione del lavoratore licenziato. In caso di mancato superamento del periodo di prova da parte del sostituto anche il rapporto di lavoro del lavoratore superstite si estingue ai sensi dell'art. 41, comma 5 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.
Il datore di lavoro è tenuto a informare con cadenza annuale la R.S.U. e, in mancanza, le OO.SS. firmatarie il presente contratto collettivo a livello territoriale, sull'andamento del ricorso al contratto di lavoro ripartito.
Analoga comunicazione andrà effettuata entro il 1º marzo di ogni anno all'Ente bilaterale nazionale.
Art. 24 - Gestione delle controversie
In caso di controversie tra azienda o tra cooperativa e il lavoratore dipendente e/o socio lavoratore sui contenuti o sull'applicazione sulle tipologie contrattuali di cui al presente titolo, le parti, fermi restando i legittimi diritti delle parti in lite, valutano conforme allo spirito bilaterale che uniforma il presente CCNL, di individuare quale metodologia, vincolante per le Associazioni firmatarie ed i loro assistiti, quanto segue:
a) per controversie sui contenuti dei contratti stipulati: invio delle ragioni del contenzioso all'Ente bilaterale nazionale o all'Ente bilaterale regionale e successiva attivazione della Commissione di conciliazione istituita, come da norma, da tre arbitri un datoriale, uno delle Associazioni dei lavoratori ed uno - con funzioni di Presidente - nominato dal locale DPL;
b) per controversie sull'applicazione dei contratti stipulati: invio da parte dell'attore della vertenza della copia degli atti all'Ente bilaterale nazionale e/o all'Ente bilaterale regionale (se costituita), ai fini di consentirne un'attività di statisticazione e valutazione giurisprudenziale.
Nota a verbale - A rinnovo contrattuale tutte le fattispecie del presente titolo demandate temporaneamente all'Ente bilaterale nazionale dovranno essere ricomprese nel testo contrattuale.
Titolo IX - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
I lavoratori sono inquadrati in un'unica scala classificatoria articolata su 7 (sette) livelli, ai quali corrispondono 7 (sette) livelli minimi retributivi mensili. I valori dei livelli minimi retributivi mensili sono quelli appresso riportati.
L'inquadramento delle varie mansioni nelle singole categorie, verrà effettuato sulla base della declaratoria e dei profili sotto enunciati.
I profili rappresentano le caratteristiche essenziali del contenuto professionale delle mansioni in esse considerate ed hanno valore esemplificativo minimo.
Resta fermo che l'assegnazione dei lavoratori dipendenti e/o dei soci lavoratori alle diverse categorie deve essere effettuata in base alle mansioni dagli stessi in concreto esercitate, indipendentemente dalle denominazioni usate dalle parti.
Agli effetti della interpretazione e dell'applicazione del presente contratto collettivo nazionale di lavoro la dizione "lavoratore e/o dipendente e/o socio lavoratore" s'intende indicativa della categoria, impiegati ed operai.
Per le clausole che interessano una sola categoria di lavoratori dipendenti e/o soci lavoratori vengono le dizioni separate, di impiegati od operai.
1º livello - Quadro
Appartengono alla categoria dei quadri, in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 maggio 1985, n. 190, i prestatori di lavoro subordinato, esclusi i dirigenti, che svolgono con carattere continuativo funzioni direttive loro attribuite di rilevante importanza per Io sviluppo e l'attuazione degli obiettivi dell'azienda o della cooperativa nell'ambito di strategie e programmi aziendali definiti, in organizzazioni di adeguata dimensione e struttura anche decentrata e quindi:
- abbiano potere di discrezionalità decisionale e responsabilità gestionale anche nella conduzione e nel coordinamento di risorse e persone, in settori o servizi di particolare complessità operativa;
- siano preposti, in condizione di autonomia decisionale, responsabilità ed elevata professionalità di tipo specialistico, alla ricerca ed alla definizione di progetti di rilevante importanza per lo sviluppo e l'attuazione degli obiettivi dell'azienda, verificandone la fattibilità economica-tecnica, garantendo adeguato supporto sia nella fase di impostazione sia in quella di sperimentazione e realizzazione, controllandone la regolare esecuzione e rispondendo dei risultati.
Esemplificazione:
1) responsabile di servizio amministrativo;
2) responsabile di servizio commerciale;
3) responsabile di servizio di produzione;
4) responsabile di servizio EDP;
5) altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione.
2º livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono compiti operativamente autonomi e/o funzioni di coordinamento e controllo, nonché il personale che esplica la propria attività con carattere di creatività nell'ambito di una specifica professionalità tecnica e/o scientifica.
Esemplificazione:
1) capo di servizio e di ufficio tecnico, amministrativo, commerciale, tributario-fiscale, lavoro-sindacale e legale;
2) capo EDP, analista sistemista;
3) capo e/o responsabile di elaborazione e realizzazione progetti; capo e/o esperto di sviluppo organizzativo; Capo e/o coordinatore di prodotto nelle aziende o ricerca di mercato;
4) capo e/o responsabile di marketing, di pubbliche relazioni, di uffici studi; tecnico programmatore di macchine elettroniche;
5) altre qualifiche di valore equipollente non espressamente comprese nella predetta elencazione.
3º livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguate esperienze, ed i lavoratori specializzati provetti, che in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica.
Esemplificazione:
1) vice capo ufficio;
2) impiegati con laurea o titolo equipollente;
3) chimico di laboratorio;
4) addetto alla esecuzione di progetti;
5) supervisore di processo e supervisore di rilevazione nelle aziende di ricerca di mercato;
6) specialista di controllo di qualità;
7) revisore contabile;
8) analista di procedure organizzative;
9) stilista; modellista; figurinista;
10) tecnico programmatore di macchine elettroniche;
11) confezioni maschili; confezioni femminili; confezioni in pelle e succedanei; impermeabili; abiti da lavoro; biancheria uomo; biancheria donna. Addetti a cronotecnico analista; tempi e metodi; collaudatore intermedio o finale di giacche, cappotti, tailleurs, mantelli, pantaloni, gonne casual, con riscontro dei difetti ed individuazione delle origini degli stessi in lavorazione; capo squadra meccanico; sarto finito che confeziona il capo completo; stilista; modellista; figurinista; tecnico programmatore di macchine elettroniche;
12) confezione trecce e cappelli di paglia; confezione berretti e cappelli. Addetti a: stilista, modellista, figurinista; tecnico programmatore di macchine elettroniche;
13) maglieria; bottoni; ombrelli. Addetti a: stilista, modellista, figurinista; tecnico programmatore di macchine elettroniche;
14) calzaturieri. Addetti a: modellista creativo; tecnico programmatore macchine elettroniche;
15) operai specializzati super;
16) altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione.
4º livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché addetti a lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche.
Esemplificazione:
- impiegato di concetto con diploma di scuola media superiore o titolo equipollente;
- stenodattilografico in lingue estere;
- disegnatore tecnico
- creatore o redattore di rapporti negli istituti di informazione commerciale, con discrezionalità di valutazione dei dati informativi;
- addetto alle pratiche doganali;
- operatore specialista di processo nelle aziende di ricerca di mercato;
- operai specializzati;
a) confezione in serie di: abiti, giacche, pantaloni, soprabiti e cappotti per uomo, ragazzi e bambini; divise militari e civili per enti ed Organizzazioni; abiti per religiosi; tailleurs e mantelli per signora, ragazze e bambine; impermeabili in cotone ed in fibre sintetiche;
b) confezioni di abiti casual-sportwear;
c) confezione in serie di indumenti da lavoro e fatica;
d) confezione in pelle e succedanei;
e) confezione in serie di biancheria per uomo e ragazzi; di camiceria in genere; di vestaglia e pigiama, ecc.;
f) confezione in serie di biancheria per donna, ragazze, bambine e neonate; biancheria domestica, fazzoletti; ricami per abiti e biancheria, ecc.;
g) confezione in serie di busti, reggiseno, reggicalze, pancere, cinture elastiche, bretelle, giarrettiere, costumi da bagno e lavorazioni affini;
h) confezione in serie di cravatte, sciarpe e foulards;
i) confezione in serie di articoli vari: sottoascelle, spalline imbottite, accessori sportivi ed affini in tessuto, vele, bandiere, gagliardetti, uose, piume e fiori per ornamento, ventagli ed affini, oggetti cuciti in genere. Addetti a: taglio e confezione del prototipo con capacità di predeterminare i consumi (sviluppo taglie e/o disegno e preparazione sagome e cartoni), studio del disegno (modellista) con determinazione del consumo con modelli già preparati; personale addetto alla programmazione ed al controllo della sistemazione, prelievo e smistamento dei prodotti in magazzino; sceglitori di pelli; addetti al taglio ed al piazzamento delle pelli e succedanei; giuntura delle pelli per messa in opera, confezione completa del capo di sfilata;
- confezioni trecce e cappelli di paglia. Addetti a: meccanico montatore dei reparti di trecciatura, campionatura, esecutore del prototipo;
- confezioni di berretti e cappelli. Addetti a: campionista, esecutore del prototipo; sviluppo professionale dei modelli; modellatura cappelli feltro (presse e similari);
- maglieria. Addetti a: campionatura (esecutore del prototipo tessitura o taglio); tessitura con qualsiasi tipo di filato di tessuto su telai cotton, circolari, rettilinei con capacità di messa a punto delle macchine; addetti al taglio con capacità di determinare i consumi (sviluppo taglie e/o disegni - preparazione sagome di cartone);
- calzaturieri. Addetti al taglio delle parti principali della tomaia in pelle; orlatura completa della tomaia in pelle; montaggio completo della calzatura in pelle; frasatura di suole applicate sulla tomaia; modellista (sviluppo modello) tecnico;
- bottoni ed articoli affini. Addetti a: incisori su stampi a macchina con relativa messa a punto; stampatori specializzati; tintori con autonoma capacità di preparazione e correzione delle tinte; addetto alla guida ed al controllo dei lavori della borlonatura; fresatori con compiti di fabbricazione degli utensili prototipo; addetti alle prove su ricette preparate, con autonoma capacità operativa;
- ombrelli. Addetti a: taglio capace di sviluppare qualsiasi modello; lavorazione fusti capaci di sviluppare qualsiasi tipo di fusto e di eseguirne riparazioni di qualsiasi tipo; tagli su tessuti fantasia.
- lavanderie. Addetti a: tintura su qualsiasi manufatto e con tutte le classi di coloranti; conduttore di caldaia con patente; stiratura completa su pressa;
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione.
5º livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche.
Esemplificazione:
1) impiegato d'ordine;
2) dattilografo anche con uso di video scrittura; archivista; schedarista; codificatore; operatore di macchine perforatrici e verificatrici; operatore meccanografico; addetto all'ufficio postale; fatturista; preparatore di commissioni; magazziniere; disegnatore lucidisti;
3) operai qualificati;
4) confezione in serie di: abiti, giacche, pantaloni, soprabiti cappotti per uomo, ragazzi e bambini; divise militari e civili per enti o Organizzazioni; abiti per religiosi; tailleurs e mantelli per signora, ragazze e bambine; impermeabili in cotone ed in fibre sintetiche;
5) confezioni di abiti casual-sportwear;
6) confezioni in serie di indumenti da lavoro e fatica;
7) confezioni in pelle e succedanei;
8) confezioni in serie di biancheria per uomo e ragazzi; di camiceria in genere; di vestaglia e pigiama in genere; ecc.;
9) confezioni in serie di biancheria per donna, ragazze, bambine, neonati, biancheria domestica e fazzoletti; ricami per abiti e biancheria; ecc.;
10) confezione in serie di busti, reggiseno, reggicalze, pancere, cinture elastiche, bretelle, giarrettiere, costumi da bagno e lavorazioni affini;
11) confezione in serie di cravatte, sciarpe e foulards;
12) confezione in serie di articoli vari: sottoascelle, spalline imbottite, accessori sportivi ed affini in tessuto, vele, bandiere, gagliardetti, uose, piume e fiori per ornamento, ventagli ed affini, oggetti cuciti in genere. Addetti a: piazzamento e segnatura di modelli su carta o materiale con consumi già determinati (settore taglio), visitaggio, vaporissaggio e trattamento tessuto; stenditura tessuti; addetti al taglio segnato; addetti al taglio fodere interne; tranciatura al taglio; addetti alla tranciatura del davanti e/o del collo; addetti al taglio che operano indifferentemente con macchine diverse (seghe a nastro, taglierine verticali, taglierine circolari o trance) su materassi di diverso spessore; rifilatura al taglio; addetti alla divisione, preparazione e distribuzione dei materiali tagliati per la confezione; addetti alla riparazione a macchine o a mano che intervengono anche per la sostituzione di qualsiasi parte del capo; addetti alla confezione completa del capo-spalla; macchiniste confezionatrici capo completo; confezione completa del pantalone; addetti alla attaccatura della manica senza preventiva imbastitura; addetti all'applicazione del fondo, polsi e collo in maglia nei giubbotti e giacche a vento; addetti all'imbastitura ed alla preparazione a macchina per l'incatenatura della spalla a manica già attaccata; addetti al montaggio completo del collo al capo senza preventiva imbastitura; addetti alle segnature sul davanti delle tasche e del taschino applicati su tessuti a quadri od a righe; addetti all'attaccatura ed alla finitura con eventuale impuntura del taschino con taglio a mano e cucito con macchina normale o addetti a procedimento analogo per le tasche senza imbastitura di riferimento; addetti alla cucitura del margine davanti con applicazione della fettuccia con macchina taglia-cuci senza imbastitura di riferimento; addetti all'impuntura del margine con macchina normale e a trasporto della barra d'ago senza imbastitura di riferimento, addetti alla imbastitura delle paramonture; addetti ad operazioni di stiro intermedio con presse; addetti alla stiratura finale; addetti al ripasso completo del capo finito con ferro da stiro; collaudo intermedio di giacche, cappotti, mantelli, ecc., su riferimenti obbligati con riscontro e semplice segnalazione dei difetti; addetti al collaudo finale su riferimenti obbligati, con riscontro semplice e segnalazione dei difetti;
13) confezione di trecce e cappelli di paglia. Addetti a: tintorie; nastrificazione; selezionatura; confezione cappello;) stiratura e tiratura a mano di cappelli sulle forme; informatura dei cappelli; cellorighisti, racellisti di articoli di paglia e simili di fissaggio, di apprettatura alle vasche di tintoria e candeggio;
14) confezioni di berretti e cappelli. Addetti a: taglio a mano; cucitura del cappello; stiratura finale;
15) maglieria. Addetti a: confezione capo completo; segnatura e taglio con sagome già predisposte; tessitura con rettilinee e/o circolari e/o telai cotton con macchine già programmate; rammendo; stiratura finale;
16) bottoni. Addetti a: fresisti e foratori;
17) ombrelli. Addetti a: taglio a matassa su tessuto tinta unita e fantasia o senza riferimento obbligato; montatori impugnatura fini; cuciture di particolare complessità (seta, tessuti fantasia o con riferimento obbligati);
18) lavanderia. Addetti a: stiratura completa con ferro di "capospalla", abiti maglieria e camiceria maschile e femminile in genere puliti a secco o ad acqua, ivi comprese le stirerie con macchine automatiche, addetti alla conduttura di macchine di lavaggio ad acqua o a secco, in grado di preparare ed immettere miscele in base ai dosaggi indicati; addetti alla raccolta, classificazione e numerazione dei capi ed alla numerazione degli stessi, che operano in autonomia;
19) conducente di autovetture. Conducente di automezzi Leggeri fino a 35 q; conduttore di carrelli elevatori;
20) addetto/a alle vendite al pubblico;
21) altre qualifiche di valore equivalente non espressamente compreso nella predetta elencazione.
6º livello
A questo livello appartengono i lavoratori che compiono lavori che richiedono il possesso di semplici conoscenze pratiche della Legge 9 dicembre 1977, n. 903.
Esemplificazione:
1) impiegato/a addetto/a a: mansioni di semplice segreteria; al controllo documenti contabili relativi al movimento dei materiali; centralinista;
2) operaio comune; usciere; imballatore; impaccatore; conducente di motofurgone; guardiano di deposito; fattorino; portapacchi con o senza facoltà di esanzione; custode; portiere; ascensorista; addetto al carico e scarico; addetto alle pulizie anche con mezzi meccanici; addetto generico di supporto alla produzione e/o servizi, addetto al magazzino;
3) confezione in serie di: abiti, giacche, pantaloni, soprabiti e cappotti per uomo, ragazzi e bambini; divise militari e civili per enti od Organizzazioni; abiti per religiosi; tailleurs e mantelli per signora, ragazze e bambine; impermeabili in cotone e fibre sintetiche;
4) confezione di abiti casual-sportwear;
5) confezione in serie di indumenti da lavoro e fatica;
6) confezione in pelle e succedanei;
7) confezione in serie di biancheria per uomo e ragazzi; di camiceria in genere; di vestaglie e pigiama; ecc.;
8) confezione in serie di biancheria per donna, ragazze, bambine e neonate; biancheria domestica e fazzoletti; ricami per abiti e biancheria, ecc.;
9) confezione in serie di busti, reggiseno, reggicalze, pancere, cinture elastiche, bretelle, giarrettiere, costumi da bagno e lavorazioni affini;
10) confezioni in serie di cravatte, sciarpe, foulards;
11) confezione in serie di articoli vari: sottoascelle; spalline imbottite; accessori sportivi ed affini in tessuto; vele; bandiere; gagliardetti, uose; piume e fiori per ornamento; ventagli ed affini; oggetti;
12) personale addetto a: cucitura di parti semplici e lineari; taglio su segnato; tranciatura colli polsi e varie; alla faldatura; ad operazioni di semplice taglio; lavori di inchiodatura e lavori semplici; alla divisione ed alla preparazione dei materiali tagliati per la confezione; alla preparazione degli accessori per la confezione montaggio cerniere, serrature, rivettature; scarnitura parti secondarie dei manufatti; stiratura e piegatura del capo; imbustatura; imballaggio e spedizione;
13) confezioni di trecce e cappelli di paglia. Addetti a: cucitura dei cappelli di paglia e lavori diversi su qualsiasi forma; incollatura e tuffatura di centrifughe di smarcatura; guarnitura; nastrificazione; racellatura; tagliatura; tranciatura; asciugatura; aspatura; bobinatura; groffatura; incannaggio; pattinatura; ritorcitura; imballaggio e spedizione;
14) confezione di berretti e cappelli. Addetti a: stiro intermedio; cucitura parti seccate; taglio foderami ed accessori interni; guarnitura semplice; stampaggio delle fodere e marocchini con o senza composizione; imballaggio e spedizione;
15) maglieria. Addetti al taglio accessori e parti secondarie; cuciture semplici; stiratura; imbustatura; imballaggio e spedizione;
16) calzaturieri. Addetti a: taglio e/o confezioni di pantofole di qualsiasi tipo; tranciatura sottopiede; taglio delle parti secondarie della tomaia delle calzature in succedanei o tessuto; orlatura delle parti secondarie della tomaia; confezioni; tacchi e suole; spalmatura collanti; ribattitura a macchina; spazzolatura; sfibratura della suola, imbustatura; imballo e spedizione;
17) bottoni. Addetti a: bollonatura; pesatura e conteggio; preparazione campionari; stampaggio resine; taglierine semiautomatiche; composizione pani resine e lastre di plastica; imballaggio e spedizione;
18) ombrelli. Addetti a: montaggio impugnatura correnti; montaggio puntine; pezzuole; montaggio rosetta, graffature; imballaggio e spedizione;
19) lavanderie. Addetti a: stiratura parziale, a mano o mediante l'uso di manichini, topper e cabinet di indumenti maschili, femminili in genere e/o stiratura di indumenti casual e denim; addetti alla stiratura e piegatura a mano e/o a macchina di lenzuola, tovagliati e biancheria in genere o alla numerazione e relativo confezionamento, addetti alla lavatura ad acqua, a mano o a macchina di ogni indumento, imballaggio e spedizione;
20) altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione.
7º livello
A questo livello appartengono i lavoratori che compiono lavori che richiedono il possesso di semplici conoscenze pratiche:
Esemplificazione:
1) fattorino; guardiano diurno e/o notturno; custode; usciere; imballatore; portapacchi con o senza facoltà di esazione;
2) conducente di motofurgone;
3) addetto al carico e scarico manuale dei colli pesanti; si applica la deroga di cui all'art. 1, 4º comma, della Legge 9 dicembre 1977, n. 903;
4) altre qualifiche di valore equivalente non comprese nella suddetta elencazione.
Le parti demandano alla Commissione di garanzia e conciliazione (art. 95 del presente CCNL), il compito di discutere le eventuali problematiche sui temi connessi alla presente classificazione del personale. I risultati dovranno essere portati a conoscenza delle parti contraenti del presente CCNL, per le relative applicazioni.
Agli effetti dell'inquadramento e dell'applicazione del presente CCNL la dizione "lavoratore e/o dipendente" si intende indicativa della categoria degli impiegati e degli operai.
Per le clausole che interessano una sola categoria di lavoratori vengono usate le dizioni separate di impiegato o operaio.
Art. 26 - Riepilogo delle categorie nei rispettivi livelli
Ferma restando la ripartizione del personale nelle qualifiche "operai" e "impiegati", i lavoratori sono inquadrati in una scala classificatoria, su sette livelli secondo lo schema che segue:
Riepilogo delle categorie nei rispettivi livelli
1º livello | quadro |
|
2º livello | impiegato |
|
3º livello | impiegati - operai | |
4º livello | impiegati - operai | |
5º livello | impiegati - operai | |
6º livello | impiegati - operai | |
7º livello | operai |
L'inquadramento unico di cui sopra determina livelli comuni di paga base nazionale.
L'inquadramento del personale dipendente nei diversi livelli è determinato dalle declaratorie e dalle relative esemplificazioni riportate nell'art. 25, fermo restando che le mansioni non esemplificate nel testo saranno inquadrate per analogia nei vari livelli sulla base dei requisiti e delle caratteristiche professionali indicate nelle declaratorie stesse.
Agli effetti della interpretazione e dell'applicazione del presente contratto collettivo nazionale di lavoro la dizione "lavoratore e/o dipendente e/o socio lavoratore" s'intende indicativa della categoria, impiegati ed operai.
Per le clausole che interessano una sola categoria di lavoratori vengono usate le dizioni separate, di impiegati, operaio o socio lavoratore.
Titolo X - AUTOMATISMI DI CARRIERA
Art. 27 - Automatismi di carriera
Al fine di garantire per i lavoratori assunti a tempo indeterminato con modalità ordinaria, di acquisire necessarie competenze professionali e le conoscenze specifiche sulle procedure operative seguite in azienda o in cooperativa, è consentita per i neoassunti con più di ventinove anni di età, la possibilità di inquadramento nel 6º livello, secondo la tabella temporale riportata nel comma successivo.
I lavoratori assunti al 5º livello con automatismi di carriera avranno la seguente progressione:
Livello di assunzione | Livello di approdo | Periodo |
6º livello Copyright S.I.A. Servizi Informatici Antelmi S.r.l. | 5º livelli | 1-12 mesi oltre il periodo di prova |
6º livello | 4º livello | 1-24 mesi oltre il periodo di prova |
Il trattamento economico e normativo sarà quello del livello di transito in cui saranno progressivamente inquadrati.
Superato il periodo di prova, la progressione di carriera non sarà soggetta ad alcuna valutazione e non potrà essere posticipata per nessuna causa.
Art. 28 - Orario part-time speciale per quadri
Per i quadri, in deroga al successivo art. 74, è consentita l'assunzione con contratto a tempo indeterminato part-time con il limite minimo di 16 ore mensili.
L'orario di lavoro dei quadri con contratto di lavoro sino a 30 ore mensili si articolerà in giornate lavorative di minimo 4 ore.
Al fine di garantire il mantenimento degli standards qualitativi e di migliorare la gamma delle lavorazioni e servizi, le aziende o le cooperative favoriranno l'accesso a specifici corsi di formazione per le materie di diretta competenza dei quadri.
Art. 30 - Assegnazione della qualifica
L'assegnazione del lavoratore dipendente o del socio lavoratore alle mansioni superiori di quadro, che non sia avvenuta in sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, diviene definitiva quando si sia protratta per un periodo di oltre 180 giorni di calendario.
Art. 31 - Polizza assicurativa
Ai quadri viene riconosciuta, attraverso apposita polizza assicurativa, la copertura delle spese e l'assistenza legale in caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte.
L'azienda o la cooperativa è tenuta altresì ad assicurare i quadri contro il rischio di responsabilità civile verso terzi, conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie funzioni.
Art. 32 - Indennità di funzione
A decorrere dalla data di attribuzione della categoria di quadro da parte dell'azienda o della cooperativa, verrà mensilmente corrisposta ai lavoratori interessati un'indennità di funzione pari a euro 130,00 (centotrenta) lorde per 13 mensilità.
Titolo XII - QUADRI DI DIREZIONE
Al fine di premiare ed incentivare la permanenza nelle aziende o nelle cooperative dei lavoratori dipendenti o dei soci lavoratori con altissima professionalità, le parti ravvisano l'utilità di attivare una figura intermedia tra il quadro ed il personale dirigente.
Tale figura di raccordo tra il personale dipendente e quello dirigenziale è individuata nel quadro di direzione.
Questa qualifica, sfuggendo alla declaratoria di cui all'art. 14 del presente contratto, non è contraddistinta dallo svolgimento di specifiche mansioni o ruoli all'interno del ciclo lavorativo aziendale, ma dalla libera valutazione, effettuata dall'azienda o dalla cooperativa, del valore aggiunto apportato dal lavoratore interessato all'interno dell'azienda o della cooperativa.
Art. 34 - Accesso alla qualifica
La qualifica di quadro di direzione è attribuita liberamente dall'azienda o dalla cooperativa ai lavoratori dipendenti o soci lavoratori che, secondo il suo insindacabile giudizio, abbiano maturato le competenze professionali e dimostrato il loro impegno nel raggiungimento degli obiettivi aziendali.
Trattandosi di una qualifica meritocratica, non è previsto un tempo minimo di permanenza nella qualifica ovvero nel ruolo.
La nomina deve essere comunicata all'interessato in forma scritta unitamente alla lettera di accordo sui contenuti economici e/o normativi per i quali è prevista la modifica migliorativa rispetto al presente contratto collettivo.
In caso di non adesione alla previsione di cui al successivo art. 23 la nomina sarà subjudice sino alla sua avvenuta certificazione da parte dell'Ente bilaterale che lo comunicherà, quale che sia l'esito del lodo, con raccomandata all'azienda ed al quadro.
Per la qualifica di quadro di direzione è richiesta, in caso di contrattazione individuale, una retribuzione minima pari alla paga base prevista per i quadri maggiorata del 10%.
Nel caso di applicazione di quanto previsto dal successivo articolo la maggiorazione sarà quella prevista dal CCNL richiamato e comunque mai inferiore a quanto fissato nel comma precedente del presente articolo.
Nel computo della maggiorazione retributiva non vanno ricomprese le altre voci che normalmente compongono la retribuzione ordinaria, quali, a titolo di esempio, gli scatti di anzianità, i superminimi aziendali e ogni altra indennità economica che possa essere riconducibile a contrattazione collettiva territoriale od aziendale.
Art. 36 - Norme di salvaguardia
Le parti convengono che in alcun modo l'attribuzione della qualifica di quadro di direzione possa essere connessa con la diminuzione di qualsiasi tutela prevista dalla Legge o dal presente contratto.
Pertanto in caso di controversie fa sempre fede il testo del presente contratto.
Titolo XIII - TRATTAMENTO ECONOMICO
Ai rispettivi livelli previsti dalla classificazione del personale corrisponde un trattamento economico mensile come sotto elencato:
Classificazione del personale | Minimo tabellare - Euro |
1º livello - quadro | 1.186,00 |
2º livello | 1.089,00 |
3º livello | 958,00 |
4º livello | 853,00 |
5º livello | 777,00 |
6º livello | 729,00 |
7º livello | 710,00 |
Per "retribuzione nazionale" si intendono gli importi indicati nella tabella sopra citata.
Per "retribuzione di fatto" si intende la somma percepita dal lavoratore dipendente o dal socio lavoratore, comprensiva di: retribuzione nazionale, eventuali scatti di anzianità, terzi elementi, ecc.
La normale retribuzione del socio lavoratore e del lavoratore dipendente è costituita dalle seguenti voci:
1) retribuzione nazionale;
2) elemento economico "premio produzione presenza" di cui al presente CCNL;
3) eventuali scatti di anzianità, di cui al presente CCNL;
4) eventuali altri elementi derivanti dalla contrattazione collettiva sia di primo che di secondo livello di cui al presente CCNL
L'elemento economico "premio produzione presenza" deve essere calcolato fra le parti stipulanti il presente CCNL nella contrattazione di secondo livello.
La quota oraria della retribuzione per tutti i lavoratori dipendenti e/o soci lavoratori in tutti i casi si ottiene dividendo l'importo mensile per il divisore convenzionale 168 (centosessantotto) per 40 ore settimanali, 195 (centonovantacinque) per 45 ore settimanali.
La quota giornaliera della retribuzione per tutti i lavoratori dipendenti e/o soci lavoratori in tutti i casi si ottiene dividendo l'importo mensile per il divisore convenzionale 26 (ventisei).
Vacanza contrattuale
Le retribuzioni sopra riportate hanno avuto un aumento del 3%, oltre un adeguamento forfettario, voluto da tutte le parti stipulanti.
Ai lavoratori dipendenti delle aziende e ai soci lavoratori dipendenti delle cooperative in forza alla data della stipula del presente contratto è corrisposto un importo "una tantum" per vacanza contrattuale di ¤ 150,00.
Dagli importi di "una tantum" devono essere detratte, fino a concorrenza, le erogazioni corrisposte a titolo di indennità di vacanza contrattuale.
Detto importo verrà corrisposto in due soluzioni la prima entro il secondo mese dalla data di rinnovo del CCNL e la seconda entro il quarto mese dalla data suddetta.
Per i lavoratori dipendenti e per i soci lavoratori con contratto a tempo parziale l'importo forfetario è proporzionato all'orario contrattuale.
Per gli apprendisti la corresponsione dell'importo forfetario è sulla base delle percentuali retributive contrattuali.
Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL in materia economica, le parti danno concreta applicazione nel medesimo articolato all'accordo sottoscritto in data 13 dicembre 2004 per regolamentare la disciplina dei rinnovi contrattuali.
L'accordo suddetto è da considerarsi parte integrante del presente CCNL
Titolo XIV - MANSIONI PROMISCUE - MUTAMENTO MANSIONI - JOLLY
Il lavoratore dipendente e/o il socio lavoratore che sia adibito, con carattere di continuità, a mansioni relative a diverse qualifiche, sarà inquadrato nella qualifica di categoria superiore e ne percepirà la retribuzione, quando le mansioni relative alla qualifica superiore abbiano rilievo sensibile e prevalente, sul complesso delle attività dallo stesso svolte.
Art. 39 - Passaggio di qualifica
Al lavoratore dipendente e/o al socio lavoratore che viene normalmente adibito per oltre due mesi a mansioni per le quali è prevista una retribuzione superiore a quella che percepisce, deve essere corrisposta la retribuzione propria della mansione superiore.
Qualora l'esercizio delle mansioni si prolunghi oltre quattro mesi consecutivi, il lavoratore dipendente e/o il socio lavoratore acquisisce il diritto alla categoria superiore, salvo che la temporanea assegnazione a mansioni superiori non abbia avuto luogo per sostituzione di altro lavoratore dipendente e/o socio lavoratore.
Vengono considerati jolly quei lavoratori dipendenti e/o soci lavoratori cui l'azienda e/o la cooperativa non assegna una specifica mansione per adibirli sistematicamente a mansioni tecnicamente diverse su più fasi dell'intero ciclo di produzione presente nell'azienda e/o nella cooperativa stessa.
L'inquadramento dei jolly sarà al livello immediatamente superiore a quello della generalità delle singole mansioni svolte.
Titolo XV - ASSUNZIONE - DOCUMENTAZIONE - VISITA MEDICA
L'assunzione del personale sarà effettuata secondo le norme di Legge. L'assunzione dovrà risultare da atto scritto, contenente le seguenti indicazioni:
1) data di assunzione e luogo dove è destinato a svolgere il lavoro;
2) la durata del rapporto di lavoro, nel caso di assunzione a tempo determinato;
3) la durata del periodo di prova;
4) la qualifica ed il livello d'inquadramento;
5) il trattamento economico.
La lettera di assunzione deve inoltre indicare: il cognome e nome e/o la ragione sociale, l'indirizzo, il codice fiscale, la posizione INPS del datore di lavoro, nonché tutti quei dati o notizie previste dalla Legge.
L'azienda e/o la cooperativa deve consegnare gratuitamente e contemporaneamente alla lettera di assunzione copia del presente CCNL
Per l'assunzione sono richiesti i seguenti documenti:
1) libretto di lavoro o documento sostitutivo e autocertificazione di disoccupazione;
2) documenti relativi alle assicurazioni sociali per i lavoratori dipendenti e/o per i soci lavoratori che ne sono in possesso;
3) libretto sanitario per il personale da adibire a quelle attività per cui è richiesto dalla Legge;
4) documentazione e dichiarazioni necessarie per l'applicazione delle norme previdenziali e fiscali;
5) accettazione della lettera di assunzione;
6) attestato di conoscenza di una o più lingue estere per le mansioni che implicano tale requisito;
7) certificato di servizio eventualmente prestato presso altre aziende e/o cooperative;
8) certificati o diplomi degli studi compiuti, o attestazione dei corsi di addestramento frequentati;
9) dichiarazione di responsabilità dalla quale risulti il numero dei giorni di malattia indennizzati nel periodo precedente la data di assunzione, dell'anno di calendario in corso;
10) dichiarazione di responsabilità per i lavoratori assunti con contratto a termine, dalla quale risulti il numero delle giornate lavorate nei 12 mesi immediatamente precedenti la data di assunzione; ciò ai fini di quanto previsto dall'art. 5, Legge 11 novembre 1983, n. 638;
11) liberatoria per il trattamento dei dati personali, ai sensi della vigente normativa;
12) altri documenti e certificati che l'azienda o la cooperativa richiederà per le proprie esigenze.
Il lavoratore dipendente e/o il socio lavoratore dovrà dichiarare all'azienda o alla cooperativa la sua residenza e/o dimora e notificare i successivi mutamenti.
Se si tratta di lavoratore dipendente e/o socio lavoratore apprendista all'atto dell'assunzione dovrà produrre il titolo di studio e dichiarare gli eventuali corsi professionali, nonché i periodi di lavoro svolti.
L'azienda o la cooperativa deve rilasciare ricevuta dei documenti che trattiene.
Il lavoratore dipendente e/o il socio lavoratore potrà essere sottoposto, prima dell'assunzione, a visita medica da parte del sanitario di fiducia dell'azienda o della cooperativa per l'accertamento dei requisiti fisici e psico-attitudinali necessari per l'espletamento del lavoro cui è destinato.
Egualmente potrà essere sottoposto a visita medica, a cura di gabinetti medici o di analisi specializzati, gestiti da enti pubblici o universitari, allorquando il lavoratore dipendente e/o socio lavoratore contesti la propria idoneità fisica a continuare ad espletare le proprie mansioni o ad espletarne altre che non siano compatibili, per maggior gravosità con la propria idoneità fisica.
Il datore di lavoro ha la facoltà di far controllare l'idoneità fisica del lavoratore dipendente e/o del socio lavoratore da parte di enti pubblici o da istituti specializzati di diritto pubblico.
Restano in ogni caso ferme le norme di Legge circa le visite mediche obbligatorie la cui diagnosi sarà comunicata al lavoratore dipendente e/o al socio lavoratore.
In considerazione di quanto disposto dall'art. 25, comma 2 della Legge n. 223 del 23 luglio 1991, non sono computati ai fini della determinazione delle quote di riserva:
a) le assunzioni dei lavoratori dipendenti e/o dei soci lavoratori con qualifiche comprese nei livelli 1º e 2º;
b) le assunzioni dei lavoratori dipendenti e/o dei soci lavoratori con qualifiche comprese nei livelli 3º e 4º a condizione che abbiano già prestato servizi, o presso aziende e cooperative medesimo settore ovvero che siano in possesso di un titolo di studio od attestati professionali attinenti alle mansioni da svolgere.
La durata massima del periodo di prova per i quadri, gli impiegati e gli operai è di:
Livello | Giorni |
1º - Quadro | 120 giorni di effettiva prestazione lavorativa |
2º | 60 giorni di effettiva prestazione lavorativa |
3º - 4º | 45 giorni di effettiva prestazione lavorativa |
5º - 6º | 30 giorni di effettiva prestazione lavorativa |
7º | 15 giorni di effettiva prestazione lavorativa |
Nel corso del periodo di prova ed al termine dello stesso, il rapporto di lavoro potrà essere risolto da ambo le parti, senza obbligo di preavviso, ma con diritto al trattamento di fine rapporto.
Il lavoratore in prova ha diritto, in caso di insorgenza di malattia, di esperire la prova per il tempo minimo necessario, di fruire anche del "mini comporto", ma non ha diritto di ricevere durante il periodo di assenza per malattia la retribuzione.
Trascorso il periodo di prova senza che nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta, l'assunzione del lavoratore si intenderà confermata, ed il periodo stesso sarà cumulato nell'anzianità di servizio.
Titolo XVII - ORARIO DI LAVORO
La durata normale del lavoro effettivo per la generalità delle aziende e delle cooperative è fissato in 40 (quaranta) ore settimanali distribuito su cinque o sei giornate lavorative. Ad esso è commisurata la retribuzione.
Per lavoro effettivo si intende ogni attività che richiede un'applicazione assidua e continuativa, conseguentemente non sono comprese nella dizione di cui sopra quelle occupazioni che richiedono per loro natura o nella specificità del caso, un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia.
Non sono altresì da considerarsi lavoro effettivo le soste durante il lavoro superiore a 15 (quindici) minuti, nonché quelle comprese tra l'inizio e la fine dell'orario giornaliero, il tempo per recarsi sul posto di lavoro, i riposi intermedi presi sia all'interno che all'esterno dell'azienda e della cooperativa; comunque tutto quanto previsto dall'art. 5 del R.D. n. 1955 del 10 settembre 1923.
La distribuzione dell'orario di lavoro non potrà essere suddivisa in più di tre frazioni.
Diverse condizioni sono demandate alla contrattazione territoriale di secondo livello regionale o provinciale o aziendale, anche se la distribuzione dell'orario di lavoro viene determinata dal presente CCNL
Il datore di lavoro deve esporre in modo facilmente visibile ed in luogo accessibile a tutto il personale interessato l'orario di lavoro con indicazione dell'ora di inizio e di termine del lavoro del personale occupato, nonché la durata degli intervalli di riposo durante il periodo di lavoro.
Durante l'orario di lavoro, il lavoratore dipendente o il socio lavoratore non potrà lasciare il proprio posto senza motivo legittimo e non potrà uscire dall'azienda o dalla cooperativa senza esserne autorizzato; il trattenersi nell'ambiente di lavoro da parte del lavoratore dipendente o del socio lavoratore per le sue determinate esigenze, come il tempo dei riposi intermedi, la sistemazione della propria biancheria, la cura e l'igiene della propria persona, non è considerato "tempo" a disposizione del datore di lavoro.
Le parti, in relazione all'orario di lavoro di cui al presente articolo, affermano la volontà di perseguire nel corso della validità contrattuale, una progressiva riduzione dell'orario di lavoro stesso, nell'ambito di una politica generale di riduzione dell'orario di lavoro per favorire l'occupazione con il maturarsi delle condizioni di rilancio del settore.
Possono essere accantonate nella banca ore fino ad un massimo di trentadue ore.
In aggiunta alle prestazioni di lavoro straordinario possono confluire nella banca ore, se attivata dal lavoratore dipendente o dal socio lavoratore, anche le ore di recupero della flessibilità non fruite per comprovati impedimenti personali.
Art. 48 - Flessibilità tempestiva
Per necessità a causa dell'intensità dell'attività le aziende e le cooperative possono superare in determinati periodi dell'anno il normale orario settimanale.
In relazione alle esigenze di cui sopra le aziende e le cooperative, per soddisfare la domanda di richiesta, l'orario complessivo annuale di 40 ore per 52 settimane, potrà essere distribuito nel corso dell'anno con un aumento settimanale 10 ore per un massimo di 26 settimane all'anno.
Il recupero dev'essere effettuato nei periodi di minor lavoro, se non recuperate le ore prestate in più, queste devono essere retribuite con maggiorazione del 10% (dieci %).
La compensazione tra ore in esubero e ore in riduzione dovrà avvenire entro dodici mesi dall'inizio della flessibilità.
Art. 49 - Prestatori di lavoro discontinuo
Per lavoro effettivo si intende ogni attività che richiede un'applicazione assidua e continuativa, conseguentemente non sono comprese nella dizione di cui sopra quelle occupazioni che richiedono per loro natura o nella specificità del caso, un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia.
La durata normale di lavoro per il lavoratore dipendente o del socio lavoratore con mansioni discontinue o di semplice attesa è fissato nei limiti di 48 ore settimanali.
Sempre in osservanza alle occupazioni che richiedono lavori discontinui o di semplice attesa o custodia ai quali non è applicabile la limitazione di orario sancita dall'art. 1 del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692 approvata con R.D.L. del 6 dicembre 1923, n. 2657 e pubblicato nella G.U. n. 299 del 21 dicembre 1923, sono considerate tali le figure professionali, quali ad esempio:
- custodi;
- guardiani diurni e notturni;
- portieri;
- uscieri ed inservienti;
- commessi di negozi nelle città con meno di 5.000 abitanti;
- personale addetto ai lavori di carico e scarico;
- addetti ai centralini telefonici privati.
Per taluni servizi può essere stabilito l'obbligo della reperibilità del lavoratore dipendente o del socio lavoratore.
La reperibilità può essere:
- esterna: demandata alla contrattazione tra le parti stipulanti il presente CCNL che provvederà a determinare i servizi, i periodi, la durata ed il compenso;
- interna: il lavoratore dipendente o il socio lavoratore è reperibile nelle ore notturne all'interno dell'azienda o della cooperativa, e nel limite massimo di 10 volte al mese determinate dalla struttura e dalla organizzazione dell'azienda o della cooperativa e ad esso è riconosciuto l'importo fisso bilanciato del 15% lordo per ciascuna notte di servizio che si aggiunge alla normale retribuzione con la maggiorazione per lavoro straordinario notturno.
Art. 51 - Richiamo in servizio
Se il lavoratore dipendente o il socio lavoratore in riposo venga richiamato in servizio a fronte di esigenze organizzative per svolgere la prestazione lavorativa con preavviso non superiore a 24 ore spetta un compenso orario lordo forfettario bilanciato pari al 10% da calcolare sulla retribuzione nazionale nel caso di prestazione effettuata.
Il telelavoro è una forma di organizzazione a distanza resa possibile dall'utilizzo di sistemi informatici e dall'assistenza di una rete di comunicazione fra il luogo in cui il telelavoratore lavoratore dipendente o socio lavoratore opera e l'azienda o la cooperativa.
Il telelavoro è una modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e non un particolare status legale.
Il telelavoro fa quindi parte dell'organizzazione dell'azienda o della cooperativa, anche se il luogo di svolgimento della prestazione è esterno all'azienda o alla cooperativa.
Il telelavoratore lavoratore dipendente o socio lavoratore ha quindi gli stessi diritti dei lavoratori dipendenti o dei soci lavoratori comparabili che svolgono l'attività nei locali dell'azienda o della cooperativa e sono assoggettati al potere direttivo, organizzativo e di controllo dell'azienda o della cooperativa.
Art. 53 - Tipologie del telelavoro
Il telelavoro può essere di tre tipi:
- domiciliare: svolto nell'abitazione del telelavorista;
- mobile: attraverso l'utilizzo di apparecchiature portabili;
- remotizzato o a distanza: svolto presso uffici attrezzati ubicati in appositi telecentri i quali non coincidono né con l'abitazione del telelavorista né con gli uffici aziendali.
Art. 54 - Telelavoro domiciliare
Il telelavoro domiciliare e remotizzato si applica esclusivamente ai telelavoristi subordinati e non è applicabile né ai telelavoristi occasionali né a quelli autonomi.
Il telelavoro subordinato può svolgersi anche con contratto part-time o a tempo determinato sia che il telelavoro venga svolto nell'abitazione del socio lavoratore o del lavoratore dipendente sia a quello remotizzato.
Il centro di telelavoro o la singola postazione a casa non configurano una unità produttiva autonoma della cooperativa o azienda.
Art. 55 - Telelavoro domiciliare
Il telelavoro ha carattere volontario sia per l'azienda sia per la cooperativa che per il lavoratore dipendente che per il socio lavoratore.
Se il telelavoro non è previsto nel contratto di assunzione, il lavoratore dipendente o il socio lavoratore è libero di accettare o respingere l'offerta, prospettata nel corso del rapporto di lavoro, di svolgere telelavoro.
Il compito di individuare le modalità per esercitare il diritto alla reversibilità sarà stabilito dalla contrattazione da effettuarsi dalle parti stipulanti il presente CCNL
Al lavoratore dipendente o al socio lavoratore sono riconosciuti gli stessi di diritti legali e contrattuali previsti per il lavoratore dipendente o per il socio lavoratore comparabile che svolge attività nei locali dell'azienda o della cooperativa.
Il lavoratore dipendente o il socio lavoratore comparabile è quello inquadrato allo stesso livello in forza dei criteri stabiliti dal presente CCNL
I telelavoratori dovranno essere messi nella condizione di fruire delle medesime opportunità di accesso alla formazione e di sviluppo della carriera previste per i soci lavoratori e/o per i lavoratori dipendenti comparabili.
I telelavoratori hanno diritto ad una formazione specifica mirata sugli strumenti tecnici di lavoro di cui dispongono e sulle caratteristiche di tale forma di organizzazione del lavoro.
Il lavoratore dipendente o il socio lavoratore che passano al telelavoro nel corso del rapporto conservano per intero il proprio status precedentemente acquisito.
L'azienda o la cooperativa adotterà tutte le misure appropriate, in particolare per quello che riguarda i software atti a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal lavoratore dipendente o dal socio lavoratore per fini professionali.
L'azienda o la cooperativa provvederà ad informare il telelavoratore lavoratore dipendente o socio lavoratore in ordine a tutte le norme di Legge e regole aziendali applicabili, relative alla protezione dei dati.
La responsabilità di tali norme e regole è in capo al telelavoratore lavoratore dipendente o socio lavoratore.
È demandata alla contrattazione da effettuarsi tra le parti stipulanti il presente CCNL ogni eventuale restrizione riguardante l'uso di apparecchiature, strumenti, programmi informatici e alle eventuali sanzioni applicabili in caso di violazione.
Art. 58 - Strumenti di controllo
L'azienda o la cooperativa può instaurare strumenti di controllo nel rispetto sia del decreto legislativo del 19 settembre 1994, n. 626 di recepimento della direttiva 90/270 CEE relativa ai videoterminali, che dalle leggi vigenti in materia le quali sanciscono che nessun dispositivo o controllo quantitativo o qualitativo può essere utilizzato tramite software all'insaputa dei telelavoristi.
Ogni questione in materia di strumenti di lavoro e di responsabilità dovrà essere definita con la contrattazione da effettuarsi tra le parti stipulanti il presente CCNL prima dell'inizio del contratto di telelavoro.
In ogni caso l'azienda o la cooperativa si fa carico dei costi derivanti dalla perdita e/o dal danneggiamento degli strumenti di lavoro nonché i dati utilizzati dal telelavoratore.
L'azienda o la cooperativa è tenuta a fornire al telelavoratore i supporti tecnici.
L'azienda o la cooperativa responsabile della tutela della salute e della sicurezza professionale del telelavoratore, conforme alla direttiva 89/391/CEE, oltre che alle direttive particolari recepite dalla legislazione nazionale in quanto applicabili e a quelle previste nel presente contratto.
La contrattazione da effettuarsi tra le parti stipulanti il presente CCNL regolerà gli eventuali accessi al domicilio del telelavorista o ai telecentri.
Art. 61 - Ruolo della contrattazione collettiva
Alla contrattazione da effettuarsi tra le parti stipulanti il presente CCNL è demandato:
- l'adozione di misure dirette a prevenire l'isolamento del telelavoratore come i contatti con i colleghi e l'accesso alle informazioni della cooperativa o azienda;
- il carico di lavoro;
- eventuale fascia di reperibilità;
- la determinazione in concreto degli strumenti che permettono la effettiva autonoma gestione dell'organizzazione al telelavoratore lavoratore dipendente o socio lavoratore.
Art. 62 - Organizzazione del lavoro
Il telelavoratore gestisce l'organizzazione del proprio tempo di lavoro.
Con riferimento all'orario di lavoro non sono applicabili al telelavoratore le seguenti norme previste dal decreto legislativo n. 66/2003:
- art. 3 (Orario normale di lavoro settimanale);
- art. 4 (Durata massima dell'orario settimanale);
- art. 5 (Lavoro straordinario);
- art. 7 (Riposo giornaliero);
- art. 8 (Pause);
- artt. 12 e 13 (Organizzazione e durata del lavoro notturno).
Art. 63 - Diritti dei lavoratori
Il telalavoratore ha gli stessi diritti collettivi dei lavoratori dipendenti o dei soci lavoratori che operano all'interno dell'azienda o della cooperativa.
La postazione del telelavoratore e i collegamenti telematici necessari per l'effettuazione della prestazione, così come l'installazione, la manutenzione e le spese di gestione, incluse quelle relative alla realizzazione e al mantenimento dei sistemi di sicurezza della postazione di lavoro, nonché alla copertura assicurativa della stessa, sono a carico del telelavoratore.
Titolo XIX - PERSONALE NON SOGGETTO A LIMITAZIONE DI ORARIO
Le parti si danno atto che nel richiamarsi alle vigenti norme di Legge sull'orario di lavoro, non hanno comunque inteso introdurre alcuna modifica a quanto disposto dall'art. 1 del R.D.L. n. 692/1923, il quale esclude dalla limitazione dell'orario di lavoro i lavoratori dipendenti e/o i soci lavoratori con funzioni direttive svolgenti determinate mansioni.
A tale effetto si conferma che è da considerarsi personale direttivo quello addetto alla direzione tecnica o åmministrativa della cooperativa o azienda o di un reparto di essa con diretta responsabilità dell'andamento dei servizi (artt. 2 e 3 del R.D.L. n. 1955/1923).
I lavoratori dipendenti e/o i soci lavoratori di cui sopra hanno diritto ad una indennità speciale nella misura del 20% (venti %) della retribuzione nazionale.
Titolo XX - ORARIO DI LAVORO PER I LAVORATORI DI MINORE ETÀ
L'orario di lavoro dei minori di età, tra i quindici anni compiuti ed i diciotto anni compiuti non può superare le 7 (sette) ore giornaliere e le 35 (trentacinque) settimanali. L'orario di lavoro dei predetti minori non può durare senza interruzione più di 4,30 ore (quattro ore e mezza). Qualora l'orario di lavoro giornaliero superi le 4,30 ore (quattro ore e mezza), deve essere interrotto da un riposo intermedio della durata di almeno 30 (trenta) minuti ai sensi della Legge n. 977/1967 e successive modificazioni ed integrazioni.
L'interruzione dell'orario giornaliero di lavoro per il consumo dei pasti non è cumulabile con le interruzioni sopra previste.
L'interruzione di maggior durata assorbe quella di minor durata.
L'orario e la durata delle interruzioni suddette dovranno essere esposte, insieme agli altri orari.
Titolo XXI - LAVORO DOMENICALE - FESTIVO - NOTTURNO
Art. 67 - Lavoro domenicale e festivo
Le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate nella giornata di domenica, o nelle giornate festive, saranno retribuite con una maggiorazione del 10% (dieci %) da calcolarsi sulla retribuzione nazionale, quale corrispettivo del maggior disagio per il lavoro prestato.
Per quanto non previsto dal presente CCNL, in materia di orario di lavoro notturno ordinario valgono le vigenti norme di Legge.
Il lavoro ordinario prestato occasionalmente nelle ore notturne viene maggiorato della percentuale del 15% (quindici %) da calcolarsi sulla retribuzione nazionale.
Art. 69 - Lavoro notturno - Maggiorazione
Il lavoro ordinario prestato occasionalmente nelle ore notturne di una giornata festiva viene maggiorato del 20% (venti %), da calcolarsi sulla retribuzione nazionale.
Si considera lavoro notturno quello prestato dalle ore 22.00 (ventidue) alle ore 6.00 (sei).
Il personale addetto ai turni notturni, il cui orario di lavoro si protrae dalle ore 22.00 (ventidue) alle ore 6.00 (sei), dovrà osservare un riposo di almeno 12 (dodici) ore consecutive prima di riprendere il lavoro.
Art. 70 - Lavoro notturno - Retribuzione
Il lavoro notturno svolto in via normale verrà retribuito con la retribuzione oraria maggiorata del 10% (dieci %) fatte salve le condizioni di maggior favore.
Titolo XXII - LAVORO STRAORDINARIO
Art. 71 - Lavoro straordinario
Le prestazioni lavorative svolte oltre l'orario normale giornaliero sono considerate lavoro straordinario.
Ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge è facoltà del datore di lavoro richiedere prestazioni lavorative supplementari e straordinarie a carattere individuale, nel limite totale di 160 (centosessanta) ore annue. Il socio lavoratore e/o il lavoratore dipendente non possono compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci. Le maggiorazioni da calcolarsi sulla retribuzione nazionale, per i soci lavoratori e/o per i lavoratori dipendenti ai quali non si applica l'orario di lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia sono:
- 15% (quindici %) per le prestazioni di lavoro dalla 41ª (quarantunesima) alla 48ª (quarantottesima) ora settimanale (c.d. lavoro supplementare);
- 25% (venticinque %) per le prestazioni di lavoro eccedenti la 48ª (quarantottesima) ora settimanale;
- 35% (trentacinque %) per le prestazioni di lavoro straordinario diurno festivo;
- 40% (quaranta %) per le prestazioni di lavoro straordinario notturno;
- 50% (cinquanta %) per le prestazioni di lavoro straordinario notturno festivo.
Il lavoro straordinario prestato in modo fisso e continuativo nei limiti previsti dal presente CCNL e dalla Legge, non può in nessun caso considerarsi un prolungamento ordinario di lavoro né può trasformare la relativa retribuzione per straordinario in retribuzione ordinaria.
Per quanto non previsto dal presente CCNL, in materia di orario di lavoro e lavoro straordinario valgono le vigenti norme di Legge.
Titolo XXIII - LAVORATORI A TURNI
Per le prestazioni lavorative a turni sono previste le seguenti maggiorazioni:
- 15% (quindici %) per le prestazioni di lavoro notturno;
- 40% (quaranta %) per le prestazioni di lavoro festivo.
Titolo XXIV - LAVORO A TEMPO DETERMINATO - PART-TIME
Art. 73 - Lavoro a tempo determinato
In tutte le aziende o in tutte le cooperative comprese nell'ambito di applicazione di cui all'art. 1 del presente CCNL, ai sensi dell'art. 23 della Legge 28 febbraio 1987, n. 56 l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro individuale oltre che nell'ipotesi di cui all'art. 1 della Legge 18 aprile 1962, n. 230, all'art. 12 della Legge 24 giugno 1987, n. 195 e successive modificazione ed integrazioni è consentito, in relazione a particolari esigenze delle aziende o delle cooperative ed al fine di evitare carenze del servizio, per le seguenti ipotesi:
1) per sostituzioni di lavoratori dipendenti o di soci lavoratori assenti per malattia, maternità, ferie, servizio militare ed in tutti i casi in cui il lavoratore dipendente e/o il socio lavoratore assente abbia diritto alla conservazione del posto di lavoro;
2) per esecuzione di opere o servizi predefiniti o predeterminati nel tempo, anche ripetitivi;
3) per sostituzione, anche parziale, di lavoratori dipendenti o di soci lavoratori, chiamati a svolgere funzioni di coordinamento all'interno dell'azienda o della cooperativa o per i lavoratori dipendenti o per i soci lavoratori che abbiano ottenuto l'aspettativa;
4) in periodi di intensificazione dell'attività;
5) per sostituzione di personale dipendente a part-time, post-maternità;
6) per attività straordinarie connesse alla fase di lancio di nuovi prodotti;
7) per sostituzione di lavoratori dipendenti o di soci lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere 1e mansioni loro assegnate;
8) per fabbisogni connessi alle attività amministrative ed alla modifica del sistema informatico, all'inserimento di nuove procedure informatiche generali e di settori, di sistemi diversi di contabilità e di controlli di gestione;
9) per la elaborazione di manuali di qualità e tecnici in genere;
10) per l'assistenza specifica nel campo della prevenzione, della sicurezza del lavoro e per l'ambiente; per le figure professionali non esistenti in azienda o in cooperativa.
Ai sensi dell'art. 1 della Legge 28 febbraio 1987, n. 56, sono consentite assunzioni con contratto di lavoro a termine di durata non inferiore ad 1 mese e non superiore a 12 mesi, comunque prorogabili, ai sensi della Legge 18 aprile 1962, n. 230.
Nel caso in cui la durata del contratto a termine sia superiore a 4 mesi, il lavoratore dipendente o il socio lavoratore deve essere espressamente informato di quanto disposto dal comma 4 dell'art. 23 della Legge n. 56/1987 (decadenza dell'iscrizione e dalla posizione di graduatoria nelle liste di collocamento).
Le aziende o le cooperative non potranno avere contemporaneamente alle loro dipendenze lavoratori dipendenti o soci lavoratori assunti a tempo determinato in numero superiore a quello degli assunti a tempo indeterminato.
Le aziende o le cooperative che intendono avvalersi dei contratti a termine sono tenute, a pena di decadenza, a darne preventiva comunicazione scritta alla Commissione di garanzia e conciliazione prevista dal presente CCNL
Art. 74 - Rapporto a tempo parziale
Così come disciplinato dall'art. 5 della Legge n. 863/1984, il contratto di lavoro a tempo parziale deve stipularsi per iscritto e deve essere notificato alla DPL. Nel contratto dovrà essere indicato:
1) il periodo di prova per i nuovi assunti;
2) la durata della prestazione lavorativa ridotta e le relative modalità da ricondurre ai regimi di orario esistenti in azienda.
La prestazione individuale sarà fissata tra datore di lavoro e lavoratore, di norma, entro le seguenti fasce:
1) nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale da 12 a 25 ore;
2) nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile da 48 a 120 ore;
3) nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale da 400 a 1.300 ore;
4) il trattamento economico e normativo secondo criteri di proporzionalità all'entità della prestazione lavorativa.
All'atto della stipulazione del contratto a tempo parziale le aziende o le cooperative informeranno il lavoratore sugli eventuali riflessi in materia previdenziale, sia per quanto attiene alle prestazioni INPS sia per quanto connesso con le contribuzioni ai Fondi pensione di cui alla Legge n. 335/1995, derivante dalla instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale.
La prestazione lavorativa giornaliera fino a 4 ore non potrà essere frazionata nell'arco della giornata.
La prestazione lavorativa a tempo ridotto potrà essere svolta per tutti i giorni di normale attività dell'azienda o della cooperativa (part-time orizzontale) o solo per alcuni - definiti - giorni (part-time verticale). Inoltre viene recepito quanto previsto nel testo del decreto legislativo del 25 febbraio 2000, n. 61 coordinato con il decreto legislativo 26 febbraio 2001, n. 100, che prevede: il "rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo misto" ossia quello che si svolge secondo una combinazione delle due modalità indicate nel rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale e al rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale.
Art. 75 - Disciplina del rapporto a tempo parziale
Il rapporto a tempo parziale sarà disciplinato secondo i seguenti principi:
1) volontarietà di entrambe le parti;
2) reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno in relazione alle esigenze aziendali e quando sia compatibile con le mansioni svolte e/o da svolgere, ferma restando la volontarietà delle parti;
3) priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa dei lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni, per le stesse mansioni;
4) applicabilità delle norme del presente contratto in quanto compatibili con la natura del rapporto stesso;
5) volontarietà delle parti in caso di modifiche dell'articolazione dell'orario concordata.
Al lavoratore dipendente od al socio lavoratore con contratto part-time saranno garantite le previsioni di cui al presente CCNL, con i seguenti meccanismi:
1) riproporzionamento del trattamento economico e normativo del lavoratore assunto a tempo parziale determinato sulla base del rapporto fra orario settimanale o mensile ridotto ed il corrispondente orario intero previsto dal presente contratto;
2) la retribuzione s1a normale che di fatto dei lavoratori assunti a tempo parziale, fatto salvo il caso di lavoro supplementare, è in misura fissa mensile, la quota giornaliera di essa si ottiene, in tutti i casi dividendo l'importo mensile determinato per il divisore convenzionale 26, altresì la quota oraria della retribuzione si ottiene dividendo la retribuzione mensile che sarebbe spettata in caso di svolgimento del rapporto a tempo pieno per il divisore convenzionale orario previsto all'art. 36;
3) in caso di coincidenza di una delle festività di cui all'art. 122 con una domenica o con diverso giorno di riposo settimanale, in aggiunta alla retribuzione mensile sarà corrisposto ai lavoratori occupati a tempo parziale un ulteriore importo pari alla quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art. 36;
4) fermo restando il computo per dodicesimi dei permessi retribuiti di cui all'art. 123 e 126 con le modalità previste dallo stesso articolo, il numero di ore annuo dei permessi retribuiti spettanti al lavoratore a tempo parziale si determina utilizzando i criteri previsti dal presente articolo;
5) conformemente a quanto previsto all'art. 132 i lavoratori dipendenti ed i soci lavoratori a tempo parziale hanno diritto ad un periodo di ferie annuali nella misura di 26 giorni lavorativi, fermo restando che la settimana lavorativa - quale che sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale - è comunque considerata di sei giorni lavorativi dal lunedì al sabato agli effetti del computo delle ferie.
6) La retribuzione relativa va commisurata alla prestazione di lavoro ordinario riferita al periodo di maturazione delle ferie.
7) Nel solo caso di prestazione lavorativa configurata come alternanza di mesi lavorati a tempo pieno con altri non lavorati, in alternativa a quanto previsto al comma precedente, il periodo di ferie sarà calcolato proporzionalmente in relazione ai mesi lavorati nel periodo di maturazione, con corresponsione della retribuzione intera.
8) Per i lavoratori dipendenti o per i soci lavoratori occupati a tempo parziale il numero di ore di permesso retribuito di cui agli artt. 123 e 125 è determinato utilizzando i criteri previsti dal presente articolo.
Art. 77 - Lavoro supplementare
160;
Per lavoro supplementare si intende quello prestato fino al raggiungimento dell'orario di lavoro del personale a tempo pieno.
Ai sensi del 4º comma dell'art. 5, Legge n. 863/1984, sono autorizzate, quando vi sia accordo tra datore di lavoro e lavoratore dipendente o socio lavoratore, prestazioni di lavoro supplementare, rispetto a quello individuale concordato, nella misura di 60 ore annue, con riferimento alle seguenti specifiche esigenze organizzative:
- compilazione degli inventari e dei bilanci o di analoghe brevi necessità di intensificazione dell'attività lavorativa aziendale;
- particolari difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze per malattia o infortunio di altri dipendenti.
Le ore di lavoro supplementare verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto e la maggiorazione forfettariamente e convenzionalmente determinata nella misura del 25%.
Tale maggiorazione, che non rientra nella retribuzione di fatto esclude il computo della retribuzione del lavoro supplementare su ogni istituto differito.
Art. 78 - Registro lavoro supplementare
Le ore di lavoro supplementare saranno cronologicamente annotate a cura dell'azienda o della cooperativa su apposito registro.
Le Organizzazioni sindacali regionali o provinciali firmatarie del presente CCNL potranno consultarlo o presso la sede dell'azienda o della cooperativa stessa oppure presso le sedi provinciali delle Organizzazioni datoriali stipulanti il presente accordo.
Il registro di cui al presente articolo può essere sostituito da altra idonea documentazione nelle aziende che abbiano la gestione del personale informatizzata.
Art. 79 - Tredicesima mensilità
Per i lavoratori dipendenti o per i soci lavoratori a tempo parziale, in caso di trasformazione del rapporto nel corso dell'anno, l'importo della tredicesima mensilità è determinato per dodicesimi, riproporzionando ciascuno di essi sulla base dei criteri previsti dal precedente art. 75.
Ogni dodicesimo è calcolato sulla base della retribuzione di fatto spettante all'atto della corresponsione.
I termini di preavviso per i lavoratori dipendenti o per i soci lavoratori occupati a tempo parziale hanno la stessa durata di quelli previsti per i lavoratori a tempo pieno e si calcolano in giorni di calendario indipendentemente dalla durata e dall'articolazione della prestazione lavorativa.
Essi decorrono dal primo e dal sedicesimo giorno di ciascun mese.
Titolo XXV - LAVORO PARZIALE O PART-TIME - GENITORI DI PORTATORI DI HANDICAP E DI TOSSICO DIPENDENTI
Art. 81 - Lavoro a tempo parziale - Genitori
Il contratto di lavoro a tempo parziale comporta lo svolgimento di attività lavorativa ad orario inferiore rispetto a quello ordinario previsto dal presente CCNL
Il rapporto a tempo parziale ha la funzione di consentire la flessibilità della forza lavoro in rapporto ai flussi di attività nell'ambito della giornata, della settimana del mese o dell'anno e nel contempo una risposta valida ad esigenze individuali dei soci lavoratori e dei lavoratori dipendenti. L'instaurazione del rapporto di lavoro a part-time avverrà con atto scritto nel quale saranno precisati l'orario di lavoro - con riferimento al giorno, alla settimana, al mese ed all'anno - e gli altri elementi previsti dal presente CCNL per il rapporto di lavoro a tempo pieno.
Per il part-time giornaliero o settimanale, il periodo di prova potrà essere prolungato in proporzione alla minor durata dell'orario di lavoro concordata. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale o viceversa, deve avvenire con il consenso delle parti, le quali possono stabilire le condizioni per il ripristino del rapporto di lavoro originario. L'azienda e la cooperativa darà priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa ai lavoratori dipendenti e/o ai soci lavoratori già in forza, che ne abbiano fatta richiesta, rispetto ad eventuali nuove assunzioni per le stesse mansioni. La retribuzione, nonché i vari istituti contrattuali vengono calcolati proporzionalmente alle ore effettivamente lavorate, salvo diversa pattuizione tra le parti.
Non è più necessaria la comunicazione dell'assunzione a tempo parziale alla Direzione provinciale del lavoro.
I lavoratori dipendenti o i soci lavoratori, genitori di portatori di handicap e di tossico dipendenti, riconosciuti dal servizio sanitario competente per territorio, che chiedono il passaggio a tempo parziale, hanno il diritto di precedenza rispetto agli altri lavoratori dipendenti o soci lavoratori.
Per i lavoratori dipendenti o per i soci lavoratori affetti da patologie gravi riconosciuto dalla ASL, possono esercitare il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e la possibilità di passare nuovamente a tempo pieno.
Le parti vista la razionalizzazione e revisione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo e a quanto disposto dalle nuove normative ritengono che l'istituto dell'apprendistato è un valido strumento sia per il raggiungimento delle capacità lavorative necessarie al passaggio dal sistema scolastico a quello lavorativo che per l'incremento dell'occupazione giovanile.
Le norme vigenti in materia (Legge n. 30/2003, D.Lgs. n. 276/2003 e Legge n. 80/2005) hanno modificato la previgente disciplina.
Il contratto di apprendistato può essere stipulato per lavoratori privi di qualsiasi esperienza professionale nel campo di applicazione del presente CCNL di età non inferiore ai 16 anni per completare la formazione professionale.
Il limite di età aumenta fino a 26 anni per i comuni che rientrano nelle aree Obiettivo 1 e 2, fino a 28 anni se hai una forma certificata di disabilità, fino a 29 per qualifiche ad alto contenuto professionale, secondo le vigenti disposizioni normative.
Il lavoratore e il datore di lavoro possono prevedere un periodo di prova per valutare la reciproca convenienza del rapporto di lavoro. La Legge fissa la durata massima di tale periodo in sei mesi per tutti (art. 10, L. n. 604/1966).
La durata. Il periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti:
Apprendisti 2º e 3º livello | 60 giorni |
Apprendisti 4º livello | 45 giorni |
Apprendisti 5º livello | 30 giorni |
Al termine del periodo stabilito le due parti sono libere di recedere dal contratto o di continuare il rapporto di lavoro: in quest'ultimo caso il tempo di prova va calcolato nell'anzianità di servizio.
Il contenuto. Il patto di prova, con l'indicazione precisa delle mansioni del lavoratore, deve essere scritto e firmato dal dipendente prima o al momento della stipula del contratto; altrimenti esso è nullo e il rapporto di lavoro è da considerarsi definitivo.
I diritti. Durante la prova si ha diritto ai trattamenti di Legge e del contratto previsti per i dipendenti di uguale qualifica: i ratei maturati di ferie, di mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima) e di trattamento di fine rapporto (t.f.r.).
È ammesso interrompere la prova in qualunque momento senza obbligo di preavviso e di una specifica motivazione.
È facoltà dell'impresa sospendere il periodo di prova per un massimo di 60 giorni, nel caso di malattia. In caso di ricovero ospedaliero, la proroga non è rifiutabile, nel limite massimo di 60 giorni.
Il contratto di apprendistato può essere stipulato per i giovani da inserirsi nelle mansioni comprese nel 2º, 3º super, 3º e 4º livello del CCNL per i dipendenti dei centri elaborazione dati.
I contratti di apprendistato dovranno avere una durata minima di 18 mesi ed una durata massima di 48 mesi.
Art. 86 - Proporzione numerica
Le parti convengono che l'azienda o la cooperativa può occupare come apprendisti non più del cinquanta % del personale specializzato o qualificato in essere presso di essa.
In deroga per le aziende o per le cooperative che non hanno personale specializzato o qualificato o ne hanno meno di tre, essa può assumere fino a tre apprendisti.
Durante il periodo di apprendistato i lavoratori dipendenti, i soci lavoratori ed i soci delle cooperative sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti dalle leggi.
Per l'assunzione degli apprendisti è necessario il contratto scritto con specificazione:
- della prestazione oggetto del contratto;
- del periodo di prova;
- del livello di inquadramento iniziale, intermedio e finale;
- la qualifica che potrà essere acquisita;
- la durata del periodo di apprendistato;
- il piano formativo individuale.
Art. 88 - Percentuale di lavoratori
L'azienda o la cooperativa non potrà assumere apprendisti qualora non abbia mantenuto in servizio almeno il 70% il cui contratto di apprendistato sia scaduto nei diciotto mesi precedenti.
Non vengono computati oltre ai rapporti risolti nel corso o al termine del periodo di prova:
- i dimissionari;
- i licenziati per giusta causa;
- chi rifiuta di rimanere in servizio.
L'assunzione dell'apprendista diviene definitiva compiuto il periodo di prova.
Si conviene che la durata del periodo di prova è uguale a quella prevista per il lavoratore specializzato o comunque uguale a quello prevista per il lavoratore inquadrato al medesimo livello iniziale di assunzione.
Durante il periodo di prova è reciproco il diritto di risolvere il rapporto senza preavviso.
Comunque, indipendentemente dal livello di riferimento, la durata massima del periodo di prova non può essere inferiore a 30 (trenta) giorni di effettiva prestazione lavorativa.
Art. 90 - Malattia e infortunio
L'apprendista, superato il periodo di prova, avrà diritto ad un'indennità del 50% della retribuzione lorda solo in caso di ricovero ospedaliero e per tutta la durata dello stesso a carico dell'azienda o della cooperativa.
In caso di infortunio sul lavoro l'apprendista ha diritto a quanto previsto dalle norme vigenti.
L'apprendistato per il settore della cooperazione va rivisto anche ai sensi dell'art. 2527 cod. civ. (socio in prova). Pertanto l'apprendista oltre al raggiungimento di una qualifica professionale deve anche svolgere un percorso formativo idoneo all'acquisizione di conoscenze atte al superamento dello "status" di socio in prova nei tempi previsti per l'apprendistato.
Il contratto di apprendistato può essere stipulato per i giovani da inserirsi nelle mansioni comprese nel 2º, 3º e 4º livello del CCNL
I contratti di apprendistato dovranno avere una durata minima di 18 mesi ed una durata massima di 48 mesi.
Nello specifico i limiti minimi e massimi sono:
Gruppo A
Tutti i mestieri e le attività rientranti al livello 5º.
Per apprendisti maggiorenni all'atto dell'assunzione mesi 18, per minorenni all'atto dell'assunzione mesi 24.
Gruppo B
Tutti i mestieri e le attività rientranti nel livello 4º.
Per apprendisti maggiorenni all'atto dell'assunzione mesi 24, per minorenni all'atto dell'assunzione mesi 36.
Gruppo C
Tutti i mestieri e le attività rientranti nel livello 3º.
Per apprendisti, muniti di diploma di ragioneria e/o equipollente - diploma di cinque anni - la durata di 36 mesi.
Gruppo D
Tutti i mestieri ed attività rientranti nel livello 2º.
Per apprendisti muniti di diploma di ragioneria e/o equipollente - corso di studi quinquennale - laurea - la durata è di 48 mesi.
L'impegno formativo dell'apprendista dalla correlazione tra la qualifica professionale, la mansione da conseguire e il titolo di studio in possesso dell'apprendista con le seguenti modalità:
Titolo di studio | Formazione annua |
Scuola dell'obbligo | 120 ore |
Attestato di qualifica professionale | 100 ore |
Diploma di scuola media superiore | 80 ore |
Laurea | 60 ore |
Laurea specialistica | 40 ore |
La contrattazione di 2º livello potrà stabilire un differente impegno formativo e specifiche modalità di svolgimento della formazione interna ed esterna, in coerenza con le cadenze dei periodi lavorativi, tenendo conto delle esigenze determinate dalle fluttuazioni stagionali dell'attività.
Il rispetto del precedente comma è vincolante per ottenere le agevolazioni previste dalla Legge.
Le attività formative svolte presso gli istituti di formazione o gli Enti bilaterali regionali così come quelle svolte presso più datori di lavoro, si cumulano ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi.
È in facoltà dell'azienda o della cooperativa anticipare in parte le ore di formazione previste per gli anni successivi, con esclusione dei corsi attinenti la specificità della qualifica.
Le ore di formazione di cui al presente articolo sono comprese nell'orario normale di lavoro.
L'Ente bilaterale può stipulare accordi con le università o scuole specializzate che si baseranno su una forte integrazione fra percorso realizzato in azienda e quello realizzato negli atenei.
Art. 94 - Formazione: contenuti
Le parti richiamando la normativa vigente, delegano all'Ente bilaterale nazionale, la definizione di regole condivise per l'individuazione dei contenuti che saranno oggetto dell'obbligo formativo.
Le attività formative di cui all'art. 2, lett. A), decreto del Ministro del lavoro 8 aprile 1998, dovranno perseguire gli obiettivi formativi definiti nel D.M. 20 maggio 1999 e successive modificazioni e articolati nelle seguenti 4 aree di contenuti:
- competenze relazionali;
- organizzazione ed economia;
- disciplina del rapporto di lavoro;
- sicurezza sul lavoro.
Le parti s'impegnano ad attivare iniziative congiunte presso le istituzioni al fine di ottenere le agevolazioni contributive previste ai sensi dell'art. 16, comma 3, Legge n. 196/1997 e dell'art. 4, D.M. 8 aprile 1998 per i lavoratori impegnati in qualità di "tutor", comprendendo fra questi anche i titolari, o i loro familiari coadiutori, delle aziende o delle cooperative con meno di 15 dipendenti.
All'apprendista compete una retribuzione pari a quella riportata nella seguente tabella:
Gruppo A | Paga di riferimento 5º livello | |||
Retribuzioni in % | 65% | 75% | 80% | 90% |
Periodo apprendistato | Mesi da/a | Mesi da/a | Mesi da/a | Mesi da/a |
- Maggiorenni 18 mesi | 1 - 6 | 7 - 12 | 13 - 18 | - |
- Minorenni 24 mesi | 1 - 6 | 7 - 12 | 13 - 18 | 19 - 24 |
Gruppo B | Paga di riferimento 4º livello | |||
Retribuzioni in % | 65% | 75% | 80% | 90% |
Periodo apprendistato | Mesi da/a | Mesi da/a | Mesi da/a | Mesi da/a |
- Maggiorenni 30 mesi | 1 - 6 | 7 - 12 | 13 - 24 | 25 - 30 |
- Minorenni 36 mesi | 1 - 6 | 7 - 12 | 13 - 24 | 25 - 36 |
Gruppo C | Paga di riferimento 3º livello | |||
Retribuzioni in % | 65% | 75% | 80% | 90% |
Periodo apprendistato | Mesi da/a | Mesi da/a | Mesi da/a | Mesi da/a |
- Maggiorenni 36 mesi | 1 - 6 | 7 - 12 | 13 - 24 | 25 - 36 |
Gruppo D | Paga di riferimento 2º livello | |||
Retribuzioni in % | 65% | 75% | 80% | 90% |
Periodo apprendistato | Mesi da/a | Mesi da/a | Mesi da/a | Mesi da/a |
- Maggiorenni 48 mesi | 1 - 12 | 13 - 24 | 25 - 36 | 37 - 48 |
È consentita, in deroga all'articolo precedente, l'assunzione di un apprendista per i CED che occupino con contratto di lavoro a tempo indeterminato un solo dipendente, comprendendo nel computo anche il titolare e/o il socio dell'azienda.
Art. 98 - Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato
Il periodo di apprendistato effettuato presso altre aziende o cooperative sarà computato presso la nuova, ai fini del completamento del periodo prescritto dal presente contratto, purché l'addestramento si riferisca alle stesse attività e non sia intercorsa, tra un periodo e l'altro, un'interruzione superiore a 1 anno.
Art. 99 - Trattamento normativo
L'apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il tirocinio.
Le ore d'insegnamento sono comprese nell'orario di lavoro.
Sono fatti salvi, altresì, gli accordi in materia già esistenti alla data di stipula del presente CCNL
Art. 100 - Altri diritti previdenziali
All'apprendista in infortunio, malattia professionale o maternità spettano:
- infortunio e malattia professionale.
In base alla normativa vigente sono tutelati tutti quei lavoratori appartenenti alle categorie per le quali è previsto l'obbligo di tale assicurazione.
Maternità
Spetta, senza alcun requisito minimo contributivo, la indennità di maternità obbligatoria e facoltativa..
Art. 101 - Obblighi del datore di lavoro
Il datore di lavoro ha l'obbligo di:
- impartire o fare impartire nell'azienda o nella cooperativa, all'apprendista alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario al fine di conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato;
- non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite ad incentivo;
- non adibire l'apprendista a lavori di manovalanza e di non sottoporlo comunque a lavori superiori alle sue forze fisiche e che non siano attinenti alla lavorazione o alla mansione per il quale è stato assunto;
- accordare i permessi retribuiti necessari per gli esami relativi al conseguimento di titoli di studio;
- accordare all'apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, i permessi occorrenti per la frequenza obbligatoria dei corsi di insegnamento complementare e per i relativi esami, nei limiti di tre ore settimanali per non più di otto mesi l'anno;
- per gli apprendisti minori, informare periodicamente, e comunque ad intervalli non superiori a 6 mesi, la famiglia dell'apprendista o chi esercita legalmente la patria potestà, dei risultati dell'addestramento.
Agli effetti di quanto richiamato alla precedente lett. c), non sono considerati lavori di manovalanza quelli attinenti alle attività nelle quali l'addestramento si effettua in aiuto al tutor o al lavoratore qualificato sotto la cui guida l'apprendista è addestrato, quelli di riordino del posto di lavoro e quelli relativi a mansioni normalmente affidate al 6º livello del presente CCNL, sempre che lo svolgimento di tale attività non sia prevalente e, in ogni caso, rilevante, in rapporto ai compiti affidati all'apprendista.
Art. 102 - Doveri dell'apprendista
L'apprendista deve:
- seguire le istruzioni del tutor, del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire col massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
- prestare la sua opera con la massima diligenza;
- frequentare assiduamente e con diligenza i corsi d'insegnamento complementare;
- osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni di azienda, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di Legge.
L'apprendista è tenuto a frequentare i corsi di cui al terzo punto del presente articolo, anche se in possesso di un titolo di studio.
Art. 103 - Diritti dell'apprendista
All'apprendista si applica, in quanto compatibile con la legislazione vigente, lo stesso trattamento contrattuale previsto per i lavoratori a tempo indeterminato.
L'apprendista ha diritto a ricevere la formazione e l'assistenza prevista per il suo percorso professionale nei vari cicli produttivi. La previsione del presente comma, nel caso di apprendista minore, i genitori o il tutore legale dovranno essere informati semestralmente sullo stato del suo apprendimento.
L'apprendista non potrà essere adibito a:
a) lavoro straordinario;
b) lavoro supplementare (con esclusione della formazione esterna).
Nota a verbale - Le parti si riuniranno ogni qualvolta saranno apportate modifiche od integrazioni alle leggi vigenti in materia di apprendistato.
Titolo XXV - FORMAZIONE PROFESSIONALE - CONTRATTO INSERIMENTO O REINSERIMENTO
Art. 104 - Formazione professionale
Nel quadro delle più generali intese tra le Organizzazioni stipulanti il presente CCNL, preso atto che tutte le ragioni di addestramento e formazione professionale sono finalizzate all'arricchimento ed all'aggiornamento delle conoscenze professionali inerenti le mansioni svolte, tenuto conto altresì della continua evoluzione del settore e della necessità di una costante revisione delle conoscenze individuali, le aziende o le cooperative realizzeranno idonee iniziative tecnico-pratiche per consentire:
- un'efficace inserimento di tutti i lavoratori dipendenti ed i soci lavoratori e lavoratori neoassunti;
- un proficuo aggiornamento dei lavoratori dipendenti e dei soci lavoratori per quanto concerne la sicurezza e i nuovi metodi di lavoro;
- un pronto inserimento dei lavoratori dipendenti e dei soci lavoratori nelle nuove mansioni a seguito dell'avvicendamento degli stessi.
Art. 105 - Contratto di inserimento e reinserimento
Le parti convengono, che per quanto concerne i contratti di inserimento o reinserimento fa testo, ed è quindi parte integrante del presente CCNL, l'accordo per la disciplina transitoria dei contratti di inserimento ai sensi del Titolo VI, Capo II del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, firmato dalle parti stipulanti il presente CCNL
Titolo XXVIII - CONTRATTO DI INSERIMENTO O DI REINSERIMENTO
Art. 106 - Contratto di inserimento
Il contratto di inserimento è lo strumento giuridico e negoziale, ai sensi dell'art. 54, D.Lgs. n. 276/2003, mediante il quale si facilita l'inserimento di persone svantaggiate nel mondo del lavoro.
Possono essere assunti con contratto di inserimento le seguenti categorie:
- disoccupati di lunga durata, con più di 12 mesi di disoccupazione, e con un'età compresa tra 29 e 32 anni;
- lavoratori espulsi dal mondo del lavoro con più di 50 anni;
- lavoratori che, per qualsiasi motivo, abbiano avuto una interruzione della propria attività lavorativa per un periodo maggiore di 24 mesi;
- donne disoccupate residenti nelle aree dichiarate, con apposito decreto ministeriale, di maggiore disoccupazione femminile;
- portatori di handicap.
Sono autorizzate ad assumere con contratti di inserimento tutte le aziende o le cooperative, applicanti il presente contratto collettivo, che rispondano al requisito di Legge di aver mantenuto in servizio, con trasformazione del contratto di inserimento in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, almeno il 60% dei contratti scaduti nei 18 mesi precedenti.
Nota a verbale - Nel computo della soglia del 60% vanno ricompresi anche i lavoratori assunti con contratto di inserimento che, successivamente alla loro assunzione a tempo indeterminato, abbiano dato le dimissioni o siano stati licenziati per giusta causa o giustificato motivo.
In considerazione delle esigue dimensioni caratteristiche della tipologia media delle aziende o delle cooperative inquadrate dal presente contratto collettivo, resta comunque garantita la facoltà per le aziende e le cooperative di promuovere contratti di inserimento anche dopo il mancato rinnovo dei primi tre lavoratori assunti con tale strumento.
Condizione essenziale al perfezionamento del contratto di inserimento è il puntuale rispetto della elencata serie di adempimenti e procedure:
- sottoscrizione da parte del lavoratore della lettera di assunzione e dell'allegato progetto formativo;
- progetto formativo, redatto secondo le disposizioni di Legge, indicante: la durata del progetto stesso, la mansione e la qualifica professionale di approdo alla conclusione dello stesso, il numero delle ore destinate alla formazione teorica e le modalità del loro svolgimento, le coperture assicurative che l'azienda o la cooperativa riconoscerà al lavoratore dipendente e/o al socio lavoratore nel caso di malattia o di infortunio non lavorativo e la retribuzione garantita;
- la certificazione da parte dell'Ente bilaterale del suddetto progetto formativo.
La durata del contratto di inserimento è, a secondo dei progetti e del livello professionale di approdo, ricompresa tra un minimo di 9 mesi ed uno massimo di 18.
La durata del progetto formativo non può, per alcun motivo, essere modificata estendendone il periodo.
In qualsiasi momento l'azienda o la cooperativa può, viceversa, passare il lavoratore dipendente od il socio lavoratore nel ruolo a tempo indeterminato.
Per i soggetti portatori di handicap psichici, mentali o fisici il contratto di inserimento, previa certificazione da parte dell'Ente bilaterale può prevedere una durata massima di 36 mesi.
In questa fattispecie le ore dedicate alla formazione teorica del lavoratore dovranno essere aumentate per consentire una perfetta conoscenza da parte dello stesso di tutte le problematiche connesse con la sicurezza e la prevenzione degli infortuni.
Art. 111 - Applicazione contrattuale
Ai lavoratori dipendenti od ai soci lavoratori con contratto di inserimento si applicherà integralmente il presente contratto collettivo con la sola esclusione del titolo riguardante il trattamento di malattia ed infortunio non sul lavoro dove, con analogia a quanto già previsto per i contratti di formazione e lavoro, il contratto potrà prevedere diverse durate.
Il limite minimo di copertura è comunque fissato in 70 giorni di calendario.
In considerazione delle caratteristiche intrinseche del livello 6º non è consentito assumere lavoratori con contratto di inserimento che preveda alla fine del percorso formativo il suddetto livello.
I modelli formativi, fermo restando l'obbligo di rispondere ai requisiti di Legge, potranno essere formulati secondo due distinti iter:
a) liberamente elaborati dall'azienda o dalla cooperativa prevedendo la mansione di approdo, il percorso formativo "on the job", la formazione teorica, gli elementi di orientamento per la conoscenza basica delle norme sulla sicurezza di persone o cose, e individuando - nominalmente - le risorse umane già presenti in azienda od in cooperative che occuperanno il ruolo di tutor formativi e di referenti per il lavoratore;
b) utilizzando i modelli di contratto di inserimento elaborati dall'Ente bilaterale nazionale delegando allo stesso alcune delle funzioni che la normativa mette in carico all'azienda od alla cooperativa.
L'Ente bilaterale nazionale o regionale svolgerà due distinte funzioni in merito alla applicazione del contratto di inserimento: una per i contratti di cui alla lett. a) dell'articolo precedente, consistente nell'azione di certificazione obbligatoria del contratto stesso; l'altra di assistenza e supervisione per i contratti di cui alla lett. b) dello stesso articolo.
Art. 114 - Trattamento normativo
Per tutto quanto qui non previsto le parti demandano alla legislazione vigente, agli orientamenti ministeriali che dovessero emergere e stabiliscono di delegare la gestione corrente per l'attuale vigenza quadriennale all'Ente bilaterale nazionale.
Nota a verbale - Le parti demandano all'Ente bilaterale nazionale in fase di definizione e certificazione dei percorsi formativi connessi ai contratti di inserimento, la determinazione delle diverse durate temporali dei suddetti contratti di inserimento, per i lavoratori in possesso di titoli di studio direttamente inerenti le mansioni per cui vengono assunti.
Art. 115 - Trattamento normativo
Le parti convengono, che per quanto concerne i contratti di reinserimento fa testo, ed è quindi parte integrante del presente CCNL, l'accordo per la disciplina transitoria dei contratti di inserimento ai sensi del Titolo VI, Capo II del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, firmato dalle parti stipulanti il presente CCNL
Titolo XXVI - LAVORATORI STUDENTI
Art. 116 - Lavoratori studenti
Le parti convengono che:
a) Lavoratori studenti universitari
A tali lavoratori dipendenti o ai soci lavoratori sarà concesso un giorno di permesso retribuito per ogni esame sostenuto.
Per gli esami di diploma universitario e di laurea i giorni di permesso retribuiti sono elevati a quattro. Ai lavoratori dipendenti e/o ai soci lavoratori che nel corso dell'anno debbano sostenere esami potranno essere concessi a richiesta permessi non retribuiti sino ad un massimo di 20 (venti) giorni l'anno.
b) Lavoratori studenti di scuole superiori e di scuole professionali
A tali soci lavoratori e/o lavoratori dipendenti saranno concessi tanti giorni di permesso retribuito quanti sono i giorni degli esami di diploma.
Ai lavoratori dipendenti od ai soci lavoratori predetti possono essere concessi a richiesta, permessi non retribuiti fino ad un massimo di 15 (quindici) giorni l'anno.
L'azienda o la cooperativa potrà richiedere la produzione delle certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti di cui al presente articolo.
Nell'arco di ogni anno potrà usufruire di permessi retribuiti il 20% (venti %) dei lavoratori dipendenti o dei soci lavoratori occupati dall'azienda o dalla cooperativa, sempre compatibilmente con le esigenze del regolare svolgimento dell'attività produttiva.
I permessi retribuiti di cui al presente articolo non rientrano nella retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali ai sensi della Legge n. 402/1996.
Nel caso di assunzione a tempo indeterminato o determinato di lavoratori dipendenti o di soci lavoratori extracomunitari valgono le norme di Legge e del presente CCNL
Art. 118 - Portatori di handicap
Nel caso di assunzione a tempo indeterminato o determinato di lavoratori dipendenti o di soci lavoratori portatori di handicap valgono le norme di Legge e del presente CCNL
Titolo XXVIII - OCCUPAZIONE FEMMINILE
Art. 119 - Occupazione femminile
Le parti stipulanti il presente CCNL si incontreranno periodicamente al fine di realizzare azioni positive atte a favorire l'occupazione femminile. A tal fine sarà costituito un Comitato per le pari opportunità, per la progettazione e realizzazione delle suddette iniziative, anche utilizzando le risorse degli enti pubblici.
Sarà istituito entro novanta giorni un gruppo di lavoro per le pari opportunità composto da due delegati in rappresentanza di ciascuna delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL
Per le parti stipulanti il presente CCNL è fondamentale avere in azienda o in cooperativa un ambiente di lavoro improntato alla tutela della dignità ed inviolabilità della persona e alla correttezza nei rapporti interpersonali.
Il "mobbing" invece crea una sorta di azioni con le quali un lavoratore dipendente o un socio lavoratore, nei luoghi di lavoro, viene dai colleghi maltrattato o perseguitato in maniera sistematica e sottoposto quindi a pressioni psicologiche per isolarlo mettendolo in cattiva luce per indurlo alle dimissioni. Perciò le parti ritengono di costituire una Commissione paritetica, composta da due rappresentanti per ogni parte stipulante il presente CCNL, per tutelare i lavoratori dipendenti e/o i soci lavoratori da atti e comportamenti ostili che assumano le caratteristiche della violenza, della persecuzione psicologica o della molestia, nell'ambito del rapporto di lavoro.
Si possono avere vari tipi di "mobbing":
- verticale: posto in essere dal datore di lavoro o dal superiore ("bossing");
- orizzontale: messo in atto da un collega;
- ascendente: compiuto dall'inferiore ai danni del superiore.
Il lavoratore dipendente o il socio lavoratore ha diritto al riposo settimanale nei modi previsti dalla Legge, alla quale il presente contratto fa esplicito riferimento.
Si richiamano in maniera particolare le norme riguardanti le attività stagionali e quelle di pubblica utilità; i lavori di manutenzione, pulizia e riparazione impianti; la vigilanza nelle aziende e nelle cooperative e degli impianti; la compilazione dell'inventario annuale.
Sono considerati giorni festivi, quindi dovranno essere retribuiti con le maggiorazioni previste dal presente CCNL, i giorni appresso specificati:
a) festività nazionali:
- 25 aprile - ricorrenza della liberazione;
- 1º maggio - festa dei lavoratori;
- 2 giugno - festa della Repubblica;
b) festività infrasettimanali:
- il primo giorno dell'anno;
- l'Epifania;
- il giorno del lunedì di Pasqua;
- il 15 agosto - festa dell'Assunzione;
- il 1º novembre - Ognissanti;
- l'8 dicembre - Immacolata Concezione;
- il 25 dicembre - Natale;
- il 26 dicembre - Santo Stefano;
- la solennità del Santo Patrono.
Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia per i quali sia applicato l'orario normale settimanale di 48 (quarantotto) ore, il trattamento economico per le festività è pari rispettivamente a dieci ore maggiorate; in tale disciplina vanno ricomprese anche le festività cadenti di domenica.
A tutto il personale assente nella giornata di festività, per riposo settimanale, per malattia, infortunio dovrà essere corrisposta una giornata di retribuzione di fatto senza alcuna maggiorazione.
Per le festività cadenti nel periodo di assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio, la dipendente ha diritto ad una indennità integrativa da corrispondersi a carico del datore di lavoro, più quella a carico dell'INPS.
Il trattamento di cui al presente articolo non è dovuto nei casi di coincidenza delle festività sopra elencate con uno dei giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione per provvedimenti disciplinari.
Al lavoratore dipendente o al socio lavoratore che presta la propria opera nelle sue indicate festività è dovuta, oltre alla normale retribuzione giornaliera, la retribuzione per le ore di servizio effettivamente prestate, con la maggiorazione prevista dal presente CCNL
Per quanto riguarda la festività del 4 novembre spostata alla prima domenica di novembre, il lavoratore dipendente o il socio lavoratore beneficeranno del trattamento previsto per le festività cadenti di domenica.
Gli importi giornalieri delle 4 festività abolite dal combinato disposto della Legge 5 marzo 1977, n. 54, e del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792, verranno versate all'Ente di mutualità e vengono considerate parte integrante della retribuzione.
Art. 124 - Permessi retribuiti
Al lavoratore dipendente o al socio lavoratore potranno essere concessi permessi retribuiti da chiedere normalmente durante la prima ora di lavoro.
Tali permessi retribuiti ammontano complessivamente a 24 (ventiquattro) ore all'anno.
Nel caso in cui le ore di permesso retribuite non vengano, in tutto o in parte usufruite, il lavoratore dipendente o il socio lavoratore hanno diritto comunque alla corresponsione della relativa retribuzione. In casi speciali e giustificati il lavoratore dipendente o il socio lavoratore potranno usufruire di permessi di breve durata recuperando le ore di assenza con altrettante ore di lavoro nella misura massima di un'ora al giorno.
Ai sensi dell'art. 11 della Legge 21 marzo 1990, n. 3, in occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica, coloro che adempiano funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti di lista o di un gruppo di candidati, nonché in occasione di referendum, hanno diritto di assentarsi dal lavoro per tutto il periodo disposto dalla Legge suddetta.
I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma precedente sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa.
Art. 125 - Permessi straordinari
Le parti convengono che, il lavoratore dipendente o il socio lavoratore hanno diritto a permessi straordinari retribuiti per i casi sotto elencati:
Eventi | Giorni |
Matrimonio di un figlio | 1 |
Nascita o adozione di un figlio | 2 |
Decesso del padre, della madre, di un fratello, di una sorella, di un coniuge, di figli | 2 |
Decesso di un suocero, di un nonno | 1 |
Al lavoratore dipendente od al socio lavoratore donatore di midollo osseo saranno riconosciuti permessi retribuiti nella misura necessaria alla effettuazione del ciclo di analisi, rivolte ad accertare l'idoneità alla donazione.
In caso di comprovata disgrazia familiare, con legami di stretto vincolo di parentela (parentela di 1º grado ed eccezionalmente di 2º grado), o nei casi di grave calamità naturale, il datore di lavoro di concerto con il lavoratore o con il socio lavoratore concorderà un congedo straordinario retribuito, nel limite massimo di 5 (cinque) giorni di calendario, che sarà strettamente rapportato alle reali esigenze di assenza, reclamate dalla natura della disgrazia o dall'evento calamitoso.
In altri casi di forza maggiore il lavoratore dipendente od il socio lavoratore potranno usufruire di congedi retribuiti deducibili dai permessi retribuiti o dalle ferie annuali.
Art. 126 - Permessi straordinari
Al lavoratore dipendente od al socio lavoratore, che ne faccia richiesta, possono essere concessi permessi non retribuiti per un massimo di 48 (quarantotto) ore all'anno.
Titolo XXXI - SOSPENSIONE - SOSTE - RIDUZIONE D'ORARIO RECUPERI
Art. 127 - Permessi straordinari
In caso di sospensione del lavoro per fatto indipendente dalla volontà del lavoratore dipendente o del socio lavoratore, questi hanno diritto alla normale retribuzione, per tutti i periodi della sospensione.
La norma di cui al precedente comma non si applica nel caso di pubblica emergenza per calamità naturali, eventi atmosferici straordinari, casi di forza maggiore o di scioperi. In caso di diminuzione del lavoro, constatata anche dai lavoratori dipendenti o dai soci lavoratori, il datore di lavoro può accordarsi con i propri dipendenti per una sospensione dal lavoro a rotazione per periodi non superiori a 10 (dieci) giorni; in tale periodo non decorrerà alcuna retribuzione e non maturerà alcuna mensilità aggiuntiva ad esclusione del t.f.r.
Per i periodi di sosta dovuti a cause impreviste, indipendenti dalla volontà del lavoratore dipendente o del socio lavoratore dell'azienda o della cooperativa è ammesso il recupero, purché esso sia contenuto nei limiti di un'ora al giorno e sia richiesto entro il mese successivo.
Titolo XXXII - INTERVALLO PER LA CONSUMAZIONE DEI PASTI
Art. 128 - Intervallo per i pasti
La durata del tempo per la consumazione dei pasti va da un minimo di mezz'ora ad un massimo di due ore, e viene concordato tra i lavoratori dipendenti, i soci lavoratori ed il datore di lavoro.
Titolo XXXIII - CONGEDO PER MATRIMONIO
Art. 129 - Congedo matrimoniale
Al lavoratore dipendente od al socio lavoratore non in prova sarà concesso in occasione del suo matrimonio, un periodo di congedo della durata di 15 (quindici) giorni consecutivi di calendario.
Durante tale periodo, decorrerà la normale retribuzione mensile, mentre il dipendente apprendista ha diritto al pagamento di 80 (ottanta) ore di normale retribuzione.
Per i lavoratori dipendenti o per i soci lavoratori il trattamento economico di cui sopra è corrisposto dall'azienda o dalla cooperativa in via anticipata ed è comprensivo dell'assegno dell'INPS.
La richiesta di congedo matrimoniale deve essere avanzata dal lavoratore dipendente o dal socio lavoratore, salvo casi eccezionali, con anticipo di 15 (quindici) giorni di calendario.
Entro i 30 (trenta) giorni successivi al termine di congedo matrimoniale, dovrà essere prodotto il certificato di matrimonio.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai lavoratori dipendenti o ai soci lavoratori con contratto a termine.
Titolo XXXIV - SERVIZIO MILITARE - VOLONTARIATO
In caso di chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.L.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 303. Al lavoratore dipendente od al socio lavoratore ripresentatosi nel termine di 30 (trenta) giorni di cui al citato decreto, dopo il compimento del servizio militare di leva, saranno riconosciuti - agli effetti dell'anzianità - il periodo trascorso sotto le armi.
Per il richiamo alle armi si fa riferimento alle leggi vigenti; comunque, il lavoratore dipendente od il socio lavoratore hanno diritto, per il periodo in cui rimane sotto le armi, alla conservazione del posto di lavoro.
Il compimento di eventuali periodi di servizio militare per firma volontaria risolve il rapporto di lavoro, senza il diritto al riconoscimento dei benefici di cui sopra.
Per il lavoratore dipendente o per il socio lavoratore impegnato in attività di servizio civile o in operazioni di soccorso alpino e speleologico si fa riferimento a quanto espressamente previsto dalle norme che disciplinano la materia ed in particolare dal D.P.R. n. 61 del marzo 1994, dalla Legge n. 162/1992 e dal D.M. n. 379/1994 applicativo della stessa.
Ai lavoratori dipendenti od ai soci lavoratori impegnati in attività di servizio di protezione civile o pronto soccorso, vengono riconosciuti i permessi retribuiti, fino ad un massimo di 16 (sedici) ore nell'anno solare.
Ai lavoratori dipendenti od ai soci lavoratori "volontari in servizio civile" che intendono prestare la loro opera nei Paesi in via di sviluppo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia ed in particolare dalle leggi n. 49/1997 e n. 266/1991, le aziende o le cooperative, compatibilmente con le esigenze di servizio potranno concedere periodi di aspettativa non retribuita e senza decorrenza di anzianità a tutti gli effetti, di durata anche superiore ad un anno fino ad un massimo di due, salvo casi particolari.
I casi di gravidanza e puerperio sono disciplinati dalle leggi vigenti e dai regolamenti sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri socie o dipendenti.
Le parti concordano che la disposizione della Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, in materia di permessi "post-partum", trovino applicazione in alternativa alla madre, anche nei confronti del padre sia lavoratore dipendente che socio lavoratore ai sensi, per gli effetti ed alle condizioni previste dall'art. 7 della Legge n. 1204/1971, nonché dalla sentenza n. 1/1987 della Corte costituzionale, direttiva CEE n. 96/94, Legge 8 marzo 2000, n. 53 e D.Lgs. n. 151 del 26 marzo 2001.
La lavoratrice dipendente o la socia lavoratrice in gravidanza ha l'obbligo di esibire al datore di lavoro il certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico del Servizio sanitario nazionale e il datore di lavoro è tenuto a darne ricevuta.
Per usufruire dei benefici connessi al parto ed al puerperio la lavoratrice dipendente e/o la socia lavoratrice è tenuta ad inviare al datore di lavoro entro 15 (quindici) giorni successivi al parto il certificato di nascita del bambino rilasciato dall'ufficiale di stato civile o il certificato di assistenza al parto, vidimato dal sindaco, previsto dal R.D.L. 15 ottobre 1936, n. 2128.
Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice dipendente o la socia lavoratrice ha diritto ad astenersi dal lavoro:
a) per due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
b) per tre mesi dopo il parto;
c) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto ed il parto stesso;
d) per un ulteriore periodo di sei mesi dopo il periodo di cui alla lett. c);
e) per malattia del bambino di età inferiore a tre anni. Diritto riconosciuto anche al padre sia socio lavoratore che lavoratore dipendente anche se il figlio è adottivo o affidato, ai sensi della Legge 4 maggio 1983, n. 184;
f) durante il primo anno di vita del bambino, il datore di lavoro deve consentire alle madri lavoratrici dipendenti e/o socie lavoratrici due periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro sia inferiore a sei ore. Detti periodi di riposo hanno durata di un'ora ciascuno e comportano il diritto della madre sia lavoratrice dipendente che socia lavoratrice di uscire dall'azienda e dalla cooperativa; sono di mezz'ora ciascuno e non comportano il diritto ad uscire dall'azienda o dalla cooperativa quando la madre, sia lavoratrice dipendente che socia lavoratrice voglia usufruire della camera di allattamento o dell'asilo nido, ove istituito dal datore di lavoro nelle dipendenze dei locali di lavoro.
Nessuna indennità è dovuta dal datore di lavoro per tutto il periodo di assenza obbligatoria e facoltativa, ad eccezione del 20% (venti %) della tredicesima mensilità, art. 30 del D.P.R. 21 maggio 1953, n. 568.
Durante il periodo di assenza obbligatoria e facoltativa la lavoratrice dipendente e/o la socia lavoratrice ha diritto ad una indennità pari all'80% (ottanta %) della normale retribuzione posta a carico dell'INPS, come stabilito dall'art. 74 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833.
L'indennità è anticipata dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 1 della Legge 29 febbraio 1980, n. 33 ed è posta a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS secondo le modalità di cui agli artt. 1 e 2 della Legge 29 febbraio 1980, n. 33.
Nei confronti delle lavoratrici dipendenti o delle socie lavoratrici assunte con contratto a termine o stagionale, l'INPS provvede direttamente al pagamento delle prestazioni di maternità agli aventi diritto ai sensi del 6º comma dell'art. 1 della Legge 29 febbraio 1980, n. 33.
I periodi di assenza obbligatoria di cui alle lett. a), b), c) devono essere computati agli effetti indicati dall'art. 6 della Legge 30 dicembre 1971, n. 1204; il periodo di assenza facoltativa è computabile solo ai fini di cui all'ultimo comma dell'art. 7 della Legge 30 dicembre 1971, n. 1204.
La madre sia lavoratrice dipendente che socia lavoratrice ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per tutto il periodo di gestazione e fino al compimento di un anno di età del bambino, salvo eccezioni previste dalla Legge, licenziamento per giusta causa, cessazione dell'attività dell'azienda o della cooperativa, ultimazione per la quale la madre sia lavoratrice dipendente che socia lavoratrice era assunta o cessazione del rapporto di lavoro per scadenza dei termini per il quale era stato stipulato.
Il lavoratore dipendente od il socio lavoratore di cui al presente CCNL hanno diritto ad un periodo di ferie annuali, non rinunciabili e non monetizzabili, nella misura di 28 (ventotto) giornate di calendario, salvo quelle previste per Legge (fanciulli ed adolescenti).
A tal fine la settimana lavorativa, qualunque sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, viene considerata di 6 (sei) giorni.
Compatibilmente con le esigenze dell'azienda o della cooperativa, e quelle dei lavoratori dipendenti o dei soci lavoratori, è facoltà del datore di lavoro stabilire un periodo di ferie pari a due settimane di calendario.
Le ferie non potranno essere frazionate in più di tre periodi. Il diritto alle ferie è irrinunciabile ed inalienabile.
Per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare in servizio il lavoratore dipendente od il socio lavoratore nel corso del periodo di ferie fermo restando il diritto del lavoratore dipendente o del socio lavoratore a completare detto periodo in epoca successiva ed il diritto al rimborso delle spese sostenute.
Durante il periodo di ferie spetta al lavoratore dipendente od al socio lavoratore la retribuzione di fatto.
In caso di licenziamento o di dimissioni, spetteranno al lavoratore dipendente od al socio lavoratore tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale hanno diritto, per quanti sono i mesi di effettivo lavoro prestato nell'anno.
Al lavoratore dipendente od al socio lavoratore assunto a tempo indeterminato, che ne faccia richiesta, deve essere concesso un periodo di aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità ad alcun effetto, continuativo o frazionato in due periodi pari ad un mese ogni anno di anzianità maturata fino ad un massimo di 6 (sei) mesi.
Il lavoratore dipendente od il socio lavoratore che entro 7 (sette) giorni della scadenza del periodo di aspettativa, non si presenti per riprendere servizio, è considerato dimissionario.
L'azienda o la cooperativa qualora accerti che durante il periodo di aspettativa sono venuti meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, può richiedere al lavoratore dipendente od al socio lavoratore di riprendere il lavoro nel termine di 7 (sette) giorni.
Al lavoratore dipendente od al socio lavoratore, ammalato o infortunato sul lavoro, a sua richiesta il periodo di aspettativa sarà prolungato per un ulteriore periodo non superiore a 120 (centoventi) giorni, alle seguenti condizioni:
- che siano esibiti dal lavoratore dipendente o dal socio lavoratore regolari certificati medici;
- che non si tratti di malattie croniche o psichiche;
- che il periodo richiesto sia considerato di aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità ad alcun altro effetto.
Titolo XXXVIII - MALATTIA - INFORTUNI
L'assenza per malattia deve essere comunicata nelle 24 (ventiquattro) ore, salvo i casi di giustificato impedimento; inoltre il lavoratore dipendente od il socio lavoratore devono trasmettere entro due giorni il relativo certificato medico.
Il lavoratore dipendente od il socio lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro, quando il lavoratore dipendente e/o il socio lavoratore abbia trascurato di ottemperare all'obbligo suddetto ed il datore di lavoro non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'accaduto e non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all'INAIL ed all'autorità giudiziaria, resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ritardo stesso.
In mancanza di tali comunicazioni, salvo giuste ragioni di impedimento, le assenze scaturite da malattia o infortunio sono considerate ingiustificate, ferme restando le sanzioni previste dalla Legge per il ritardo o mancata comunicazione, nonché quelle contrattuali.
In caso di assenza per malattia o infortunio viene assicurato il seguente trattamento:
A) Periodo di comporto
In caso di malattia il lavoratore dipendente od il socio lavoratore non in prova, con anzianità di servizio fino a due anni, hanno diritto al mantenimento del posto di lavoro per assenza continuativa di sei mesi fino ad un massimo di nove mesi (6 mesi + 3 mesi) anche a cavallo di due anni solari.
In caso di malattia il lavoratore dipendente od il socio lavoratore non in prova, con anzianità di servizio superiore a due anni, hanno diritto al mantenimento del posto di lavoro per assenze, anche non continuative, ed anche per eventi morbosi diversi, fino ad un massimo di 12 mesi (anno di 365 giorni) nel periodo di tre anni.
In caso di infortunio sul lavoro e/o malattia professionale, il lavoratore dipendente od il socio lavoratore non in prova, hanno diritto alla conservazione del posto fino a quando dura l'inabilità temporanea che impedisca totalmente e di fatto al socio lavoratore e/o al lavoratore dipendente medesimo di attendere al lavoro e comunque non oltre la data indicata nel certificato definitivo di abilitazione alla ripresa del lavoro, salvo quanto previsto dalla Legge 6 agosto 1975, n. 419 per la conservazione del posto per i lavoratori affetti da Tbc.
In caso di malattia professionale il lavoratore dipendente od il socio lavoratore non in prova hanno diritto alla conservazione del posto per un periodo di nove mesi consecutivi, senza interruzione dell'anzianità.
Qualora l'interruzione del servizio si protragga oltre i termini sopra indicati è facoltà del datore di lavoro risolvere il rapporto di lavoro senza obbligo di preavviso.
B) Trattamento economico
Ferme restando le norme di Legge per quanto concerne il trattamento di malattia infortunio o malattia professionale l'azienda o la cooperativa corrisponderà al lavoratore dipendente socio lavoratore, quanto appresso:
1) caso di malattia:
- i primi 3 (tre) giorni (carenza) vengono retribuiti, nella percentuale del 60% (sessanta %), solo se la malattia sia superiore a 10 (dieci) giorni lavorativi;
- per il lavoratore dipendente o per il socio lavoratore con anzianità di lavoro fino a 2 (due) anni: integrazione della prestazione INPS fino a garantire l'80% (ottanta %) dell'intero trattamento economico per i primi 6 (sei) mesi;
- per il lavoratore dipendente o per il socio lavoratore con anzianità di lavoro superiore a due anni: integrazione del trattamento INPS fino a garantire il 90% (novanta %) dell'intero trattamento economico per i primi 6 (sei) mesi;
2) caso di infortunio o malattia professionale:
- per il giorno dell'infortunio o dell'inizio della malattia professionale, il 100% (cento %) della retribuzione percepita;
- per il 1º, 2º, 3º giorno successivi alla data dell'evento il 60% (sessanta %) della retribuzione percepita;
- per i giorni successivi dal 4º giorno all'89º giorno una integrazione della prestazione INAIL nella misura del 40% (quaranta %) della retribuzione percepita;
- dal 90º giorno e successivi l'integrazione della prestazione INAIL nella misura del 25% (venticinque %) della retribuzione percepita.
Agli effetti retributivi, per ogni periodo di malattia il computo si inizia dal primo giorno di assenza.
L'integrazione non è dovuta, se l'INPS e/o INAIL non riconoscono per qualsiasi motivo l'indennità a loro carico.
Durante il periodo di prova, non è dovuta al lavoratore dipendente od al socio lavoratore, nessuna integrazione da parte dell'azienda o della cooperativa.
Le visite mediche di controllo del personale sulle assenze dal lavoro per malattia sono espletate dalle Unità sanitarie locali alle quali spetta la competenza esclusiva di tale accertamento.
Per consentire l'effettuazione delle visite fiscali, il lavoratore dipendente od il socio lavoratore sono tenuti al rispetto delle fasce orarie di reperibilità secondo le disposizioni dettate dalla competente autorità sanitaria.
Per quanto non previsto dal presente CCNL in materia di malattia ed infortuni, valgono le norme di Legge e regolamenti vigenti sia nazionali che regionali.
Titolo XXXIX - AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ
Art. 136 - Anzianità di servizio
L'anzianità di servizio decorre dal giorno dell'assunzione nell'azienda o nella cooperativa, computando come intera la frazione di mese superiore a 15 (quindici) giorni.
Gli aumenti periodici biennali sono pari al 3% (tre %) della retribuzione nazionale e decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento del biennio.
Al lavoratore dipendente od al socio lavoratore dovranno essere corrisposti un totale di 5 (cinque) scatti biennali di anzianità.
Titolo XL - GRATIFICA NATALIZIA - INDENNITÀ VARIE
Art. 137 - Gratifica natalizia
In occasione delle feste natalizie l'azienda o la cooperativa dovrà corrispondere al lavoratore dipendente od al socio lavoratore un importo pari ad una mensilità della retribuzione nazionale.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore dipendente od il socio lavoratore hanno diritto a tanti dodicesimi della gratifica natalizia per quanti sono i mesi di lavoro prestato presso la cooperativa o azienda.
Per tali fini il periodo iniziale o finale superiore a 15 (quindici) giorni è computato come mese intero secondo il criterio della prevalenza.
Indennità varie:
1) Indennità mezzi di locomozione: l'azienda o la cooperativa corrisponderà al lavoratore dipendente od al socio lavoratore che utilizza il proprio mezzo per il servizio un'indennità mensile da concordarsi fra il datore di lavoro ed il dipendente od il socio lavoratore.
2) Indennità per maneggio danaro: al personale normalmente adibito ad operazioni di cassa con carattere di continuità, qualora abbia piena e completa responsabilità per errori che comportano l'obbligo di accollarsi le eventuali differenze, compete una indennità di cassa e di maneggio di danaro nella misura del 5% (cinque %) mensile della retribuzione nazionale.
3) Indennità in caso di morte: in caso di morte del lavoratore dipendente o del socio lavoratore, il trattamento di fine rapporto e l'indennità sostitutiva del preavviso devono essere corrisposti a norma dell'art. 2122 del codice civile, al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del lavoratore dipendente o del socio, ai parenti entro il terzo grado ed agli affini entro il secondo grado. La ripartizione dell'indennità, se non vi è accordo fra gli aventi diritto, deve farsi secondo le leggi vigenti. In mancanza delle persone indicate al 1º comma, le indennità sono attribuite secondo le norme della successione legittima. È nullo ogni patto anteriore alla morte del lavoratore dipendente o del socio lavoratore circa l'attribuzione e la ripartizione delle indennità.
Titolo XLI - CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE - RECLAMI SULLA BUSTA PAGA
La retribuzione deve essere liquidata al lavoratore dipendente od al socio lavoratore con cadenza periodica, comunque non superiore a quella mensile.
All'atto del pagamento della retribuzione verrà consegnata al lavoratore dipendente od al socio lavoratore la busta paga o prospetto equivalente in cui dovranno essere distintamente specificate: la denominazione dell'azienda o della cooperativa, il nome ed il cognome del lavoratore dipendente o del socio lavoratore, il periodo di paga cui la retribuzione si riferisce, nonché le singole voci e corrispettivi importi costituenti la retribuzione stessa e la elencazione delle trattenute.
Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza della somma pagata a quella indicata sulla busta paga o documento equipollente, nonché sulla qualità del denaro, dovrà essere fatta all'atto del pagamento; il lavoratore dipendente e/o socio lavoratore che non provveda, perde ogni diritto al reclamo per ciò che riguarda il denaro contenuto nella busta paga stessa.
Qualsiasi reclamo sulla retribuzione, ovvero inerente al rapporto di lavoro, deve essere presentato dal lavoratore dipendente e/o dal socio lavoratore, a pena di decadenza, entro 6 (sei) mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro dello stesso.
Resta fermo comunque il disposto dell'art. 2113 del codice civile, come modificato dalla Legge 11 agosto 1973, n. 533.
Titolo XLII - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - PREAVVISO
Fatte salve le leggi vigenti in materia di risoluzione del rapporto di lavoro, nelle aziende o nelle cooperative con un numero inferiore a 15 (quindici) lavoratori dipendenti o soci lavoratori, il datore di lavoro può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato dando preavviso scritto con raccomandata od altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento per le cause sotto elencate:
a) diverbio litigioso seguito da vie di fatto nell'interno dell'azienda o della cooperativa anche fra i dipendenti;
b) insubordinazione verso il datore di lavoro o superiori;
c) comportamento oltraggioso verso il datore di lavoro o superiori;
d) appropriazione di beni dell'azienda o della cooperativa o di terzi sul luogo di lavoro;
e) danneggiamento volontario di beni dell'azienda o della cooperativa;
f) concorrenza con l'azienda o con la cooperativa in cui presta la propria opera;
g) esecuzioni di lavori senza permesso, nell'azienda o nella cooperativa, sia per proprio conto che per terzi;
h) falsificazione di documentazione dell'azienda o della cooperativa;
i) assenze non giustificate di oltre tre giornate consecutive o di 6 (sei) giornate nel biennio anche non consecutive;
j) il rientro dopo l'assenza per malattia o per infortunio oltre il secondo giorno dalla data di guarigione;
k) cessazione dell'attività;
l) gravi difficoltà economiche dell'azienda o della cooperativa previa consultazione con le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL
I termini di preavviso di rescissione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato sono stabiliti dal successivo articolo del presente CCNL
Il lavoratore dipendente e/o il socio lavoratore dall'azienda e/o dalla cooperativa può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato dando preavviso scritto con raccomandata o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento, nei termini stabiliti nel successivo articolo del presente contratto.
Titolo XLII - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - PREAVVISO
Art. 141 - Termini del preavviso
I termini di preavviso per ambedue le parti stipulanti il presente CCNL sono:
Classificazione | Fino a 5 anni di anzianità | Fino a 10 anni di anzianità | Oltre a 10 anni di anzianità |
1º liv. quadro | 50 giorni di calendario | 60 giorni di calendario | 90 giorni di calendario |
2º livello | 40 giorni di calendario | 50 giorni di calendario | 60 giorni di calendario |
3º livello | 35 giorni di calendario | 45 giorni di calendario | 55 giorni di calendario |
4º livello | 30 giorni di calendario | 40 giorni di calendario | 50 giorni di calendario |
5º livello | 25 giorni di calendario | 30 giorni di calendario | 35 giorni di calendario |
6º livello | 20 giorni di calendario | 30 giorni di calendario | 30 giorni di calendario |
7º livello | 10 giorni di calendario | 20 giorni di calendario | 30 giorni di calendario |
Il periodo di preavviso non può coincidere con il periodo di ferie, né di congedo matrimoniale.
Al lavoratore dipendente od al socio lavoratore preavvisato potranno essere concessi brevi permessi per la ricerca di nuova occupazione.
La parte che risolve il rapporto di lavoro senza i termini di preavviso di cui al presente CCNL, o con preavviso insufficiente, deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione di fatto per il periodo di mancato o insufficiente preavviso. Il periodo di preavviso sarà computato agli effetti del t.f.r.
Titolo XLIII - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Art. 142 - Licenziamento e/o dimissioni
Al lavoratore dipendente od al socio lavoratore licenziato o dimissionario sarà corrisposto il trattamento previsto dalla Legge 29 maggio 1982, n. 297.
Titolo XLIV - CESSIONE - TRASFORMAZIONE DELL'AZIENDA - LIQUIDAZIONE DELL'AZIENDA O DELLA COOPERATIVA
Per il trapasso, la cessione ed il fallimento dell'azienda o della cooperativa si fa riferimento alle disposizioni di Legge.
Titolo XLV - INDUMENTI - ATTREZZI DI LAVORO
Art. 144 - Indumenti di lavoro
Quando viene fatto obbligo al lavoratore dipendente od al socio lavoratore di indossare speciali divise, la spesa relativa è a carico del datore di lavoro.
È parimenti a carico del datore di lavoro la spesa relativa agli indumenti che i lavoratori dipendenti od i soci lavoratori sono tenuti ad usare per ragioni di sicurezza e per motivi igienico-sanitari.
Il datore di lavoro è inoltre tenuto a fornire gli attrezzi e gli strumenti necessari per l'esecuzione dei lavori.
Il lavoratore dipendente od il socio lavoratore deve conservare in buono stato macchine, arnesi, e tutto quanto viene messo a sua disposizione senza apportarvi nessuna modificazione se non dopo averne chiesta ed ottenuta l'autorizzazione dal superiore diretto.
Qualunque modificazione da lui fatta arbitrariamente a quanto messo a sua disposizione darà diritto all'azienda od alla cooperativa di rivalersi sulle sue competenze per il danno subito, previa contestazione formale dell'addebito.
In caso di risoluzione di rapporto di lavoro, il lavoratore dipendente e/o il socio lavoratore deve riconsegnare al magazzino, al personale incaricato, tutto quello che ha ricevuto in consegna temporanea.
Titolo XLVI - TUTELA DELLA SALUTE E DELLA INTEGRITÀ FISICA DEL LAVORATORE - AMBIENTE DI LAVORO
Art. 145 - Tutela della salute
Le parti firmatarie del presente CCNL, al fine di migliorare le condizioni di lavoro nelle aziende o nelle cooperative, convengono di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica del lavoratore dipendente o del socio lavoratore sulla base di quanto in materia previsto dalle norme di Legge vigenti nonché dalle direttive comunitarie in tema di prevenzione.
Nei casi previsti dalla Legge o dagli accordi contrattuali ai vari livelli, l'azienda o la cooperativa fornirà gratuitamente idonei mezzi protettivi (esempio guanti, stivali, maschere, grembiuli, ecc.) osservando tutte le precauzioni igieniche.
Il lavoratore dipendente od il socio lavoratore dovrà utilizzare secondo le disposizioni dell'azienda o della cooperativa, curando altresì la conservazione, i mezzi protettivi avuti in consegna.
Ciascun lavoratore dipendente o socio lavoratore, deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella degli altri lavoratori dipendenti presenti e/o soci lavoratori sul luogo di lavoro, sui quali possono ricadere gli effetti delle sue azioni od omissioni.
In particolare i lavoratori dipendenti e/o soci lavoratori:
1) osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai superiori, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
2) utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze ed i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
3) utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
4) segnalano immediatamente al datore di lavoro o al responsabile della sicurezza, deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lett. b) e c), nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizie al datore di lavoro o al responsabile della sicurezza;
5) non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
6) non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza, ovvero che possono compromettere la sicurezza propria, di altri lavoratori dipendenti o soci lavoratori;
7) si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
8) contribuiscono, insieme al datore di lavoro o al responsabile della sicurezza, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori dipendenti e/o soci lavoratori durante il lavoro.
Le parti firmatarie del presente CCNL concordano di istituire una Commissione paritetica composta da 2 (due) persone per parte per realizzare quanto previsto dalla Legge n. 626/1994 con apposito Protocollo di intesa.
È proibito al lavoratore dipendente od al socio lavoratore di prestare la propria opera presso aziende o cooperative diverse da quella in cui è regolarmente assunto, salvo il caso di sospensione dal lavoro senza il trattamento economico.
Titolo XLVIII - RISARCIMENTO DANNI
I danni che comportano trattenute per il risarcimento debbono essere contestati formalmente al lavoratore dipendente od al socio lavoratore non appena l'azienda o la cooperativa ne sia a conoscenza.
L'importo del risarcimento, in relazione alla entità del danno arrecato, sarà ratealmente trattenuto nella misura massima del 10% (dieci %) della retribuzione di fatto per ogni periodo di retribuzione.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro il saldo eventuale sarà trattenuto su tutti i compensi ed indennità dovuti al lavoratore dipendente od al socio lavoratore a qualsiasi titolo.
Titolo XLIX - COMMISSIONE NAZIONALE DI GARANZIA E CONCILIAZIONE
Art. 148 - Controversie di lavoro
È costituita una Commissione nazionale di garanzia e conciliazione, composta da 12 (dodici) membri di cui 6 (sei) nominati dalle Organizzazioni datoriali e 6 (sei) nominati dalle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL
La Commissione ha i seguenti compiti:
1) esaminare e risolvere le controversie inerenti all'interpretazione ed applicazione nell'azienda o nella cooperativa del presente CCNL e della contrattazione territoriale di secondo livello, regionale o provinciale o aziendale;
2) tentare la bonaria composizione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo che segue, delle vertenze di lavoro di qualsiasi tipo in sede di conciliazione prima di adire le vie giudiziarie;
3) intervenire e fissare l'ammontare dell'elemento economico "premio di produzione e presenza" in caso di controversia fra le parti nella contrattazione territoriale di secondo livello, regionale o provinciale o aziendale;
4) verificare e valutare l'effettiva applicazione nelle singole aziende o cooperative di tutti gli istituti previsti dal presente CCNL e dalle sue modificazioni ed integrazioni, anche in ordine all'attuazione della parte retributiva e contributiva; il controllo è effettuato anche su richiesta di un solo lavoratore dipendente dell'azienda o di un solo socio lavoratore della cooperativa: queste ultime sono tenute a fornire tutte le notizie necessarie alla Commissione;
5) esame ed interpretazione autentica della normativa contrattuale in caso di dubbio o incertezza, su segnalazione di una delle parti stipulanti;
6) esame e soluzione di ogni eventuale problema che dovesse presentarsi in ordine alle esigenze rappresentate dalle parti contrattuali;
7) definire la classificazione del personale, come previsto dal presente CCNL;
8) definire tutte le problematiche rinviate alla Commissione stessa dal presente CCNL
Titolo L - COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per tutte le controversie individuali o collettive relative all'applicazione del presente CCNL, è prescritto il tentativo di conciliazione in sede sindacale, secondo le norme e le modalità stabilite dal presente articolo.
Anche per le controversie relative a licenziamenti individuali di cui alle leggi 15 luglio 1966, n. 604, ed 11 maggio 1990, n. 108, non derivanti da provvedimenti disciplinari, devono essere ugualmente fatti tentativi di composizione per il tramite della Commissione nazionale di garanzia e conciliazione di cui al presente CCNL
I verbali di conciliazione o di mancato accordo, redatti in quattro copie, dovranno essere sottoscritti anche dai lavoratori dipendenti e/o dai soci lavoratori e dai datori di lavoro interessati. Due copie del verbale saranno inviate alla Direzione provinciale del lavoro (Legge 11 agosto 1973, n. 533).
La parte interessata, sia essa lavoratore dipendente e/o socio lavoratore che datore di lavoro, alla definizione della controversia, è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l'Organizzazione alla quale sia iscritta.
La Commissione nazionale di garanzia e conciliazione di cui al presente CCNL, ricevuta la richiesta di conciliazione, è tenuta a comunicare nei modi e nei termini di Legge, alla parte contrapposta, oltre al motivo della controversia il luogo, il giorno e l'ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione: l'incontro tra le parti deve avvenire entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di avvenuto invio della comunicazione alla parte contrapposta.
Titolo LI - CODICE DISCIPLINARE
Art. 150 - Doveri del lavoratore dipendente o del socio lavoratore
Il lavoratore dipendente od il socio lavoratore devono esplicare l'attività per la quale è stato assunto con il massimo impegno e la massima diligenza ed in particolare:
1) osservare l'orario di lavoro stabilito con il datore di lavoro o chi per esso ed adempiere a tutte le formalità che l'azienda o la cooperativa ha posto in essere per il controllo delle presenze;
2) svolgere tutti i compiti che gli verranno assegnati dal datore di lavoro o chi per esso, nel rispetto delle norme del presente CCNL applicato in azienda o cooperativa e delle disposizioni attuative con la massima diligenza ed assiduità;
3) conservare la più assoluta segretezza sugli interessi dell'azienda o della cooperativa evitando di propagare, specialmente alla concorrenza, notizie riguardanti le strategie di mercato usate ed in uso presso l'azienda o la cooperativa stessa;
4) in merito alla posizione assegnata ed ai compiti inerenti, il lavoratore dipendente od il socio lavoratore deve evitare di trarre in qualsiasi modo, profitti propri a danno dell'azienda o della cooperativa in cui lavora, evitando altresì di assumere impegni ed incarichi, nonché svolgere attività in contrasto con gli obblighi e doveri derivanti dal rapporto di lavoro. Si richiama a proposito il R.D.L. del 13 novembre 1924, n. 1825 convertito in Legge n. 562/1926;
5) usare la massima cortesia, anche nei modi e sistemi di presentazione, con la clientela ed il pubblico che per qualsiasi motivo intrattiene rapporti con l'azienda o la cooperativa;
6) evitare nella maniera più assoluta di ritornare nei locali dell'azienda o della cooperativa e trattenersi oltre il normale orario di lavoro prestabilito, salvo che vi sia autorizzazione dell'azienda o della cooperativa, ovvero, che sia previsto dal presente CCNL o da disposizioni legislative;
7) rispettare tutte le disposizioni in uso presso l'azienda o la cooperativa e dettate dai titolari e/o superiori se non contrastanti con il presente CCNL e con le leggi vigenti.
Disposizioni disciplinari
1. I lavoratori dipendenti od i soci lavoratori, che si renderanno inadempienti dei doveri inerenti all'attività da svolgere in riferimento al rapporto di lavoro instaurato, saranno sanzionati, in base alla gravità dell'infrazione commessa, con:
1) rimprovero verbale;
2) rimprovero scritto;
3) multa non superiore all'importo di 4 (quattro) ore della retribuzione nazionale;
4) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione nazionale per un periodo non superiore a 10 (dieci) giorni.
Non è possibile adottare alcun provvedimento disciplinare più grave del rimprovero verbale, nei confronti del lavoratore dipendente o del socio lavoratore, senza aver loro preventivamente contestato formalmente l'addebito ed averlo sentito in sua difesa; in ogni caso i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi 5 (cinque) giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa.
La comunicazione degli addebiti dovrà essere fatta con comunicazione scritta contenente la specificazione dell'infrazione commessa.
Il lavoratore dipendente od il socio lavoratore avranno la possibilità di presentare le contro deduzioni a loro difesa entro 5 (cinque) giorni.
L'adozione del provvedimento disciplinare dovrà essere presa entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore dipendente per presentare le sue giustificazioni.
Tale decisione dovrà essere comunicata al lavoratore dipendente od al socio lavoratore con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
I provvedimenti disciplinari saranno presi nei confronti dei lavoratori dipendenti o dei soci lavoratori che:
1) risultano assenti ingiustificati dal lavoro per uno o più giorni consecutivi fino ad un massimo di 3 (tre) giorni;
2) abbiano abbandonato il posto di lavoro senza giustificato motivo;
3) abbiano ritardato senza giustificato motivo l'inizio del lavoro e/o lo sospendano e/o ne anticipino la cessazione;
4) procurino guasti, anche non gravi, a cose, attrezzature, impianti e quanto altro esistente presso la cooperativa o azienda;
5) contravvengano al divieto di accettare mance dalla clientela dell'azienda o della cooperativa, da fornitori della stessa e che comunque le promuovano e/o le sollecitino;
6) non rispettino le norme e le regole stabilite nel presente CCNL nell'azienda o nella cooperativa, commettano atti che portino pregiudizio alla sicurezza, alla disciplina, all'igiene ed alla morale dell'azienda o della cooperativa.
È evidente che il rimprovero verbale e il rimprovero scritto saranno adottati per le mancanze di minore rilievo, la multa e la sospensione saranno adottate per le mancanze di maggiore rilievo.
Gli Istituti di patronato hanno il diritto di svolgere, su un piano di parità, la loro attività all'interno delle aziende o delle cooperative.
Per quanto riguarda gli Istituti di patronato di emanazione e/o convenzionate con le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL, si conviene quanto segue: gli Istituti di patronato potranno svolgere i compiti previsti dalla Legge, mediante i propri rappresentanti, i cui nominativi dovranno essere portati preventivamente a conoscenza delle aziende o delle cooperative, muniti di documento di riconoscimento attestante tale qualifica, rilasciato dalle Direzioni dei patronati interessati, le quali dovranno segnalare eventuali variazioni.
I rappresentanti dei patronati concorderanno con le singole aziende o cooperative le modalità per lo svolgimento della loro attività che deve attuarsi senza pregiudizio per la normale attività aziendale.
Qualora, per ragioni di particolare e comprovata urgenza, i rappresentanti del patronato dovessero conferire durante l'orario lavorativo con un lavoratore dipendente e/o con un socio lavoratore dell'azienda o della cooperativa per l'espletamento del mandato da questi conferito, gli stessi rappresentanti del patronato ne daranno tempestiva comunicazione alla Direzione dell'azienda od alla Direzione della cooperativa, la quale provvederà a rilasciare al lavoratore dipendente e/o al socio lavoratore interessato il permesso di allontanarsi dal posto di lavoro per il tempo necessario, sempre che non ostino motivi di carattere tecnico-organizzativo.
I rappresentanti del patronato usufruiranno gli appositi albi messi a disposizione dalle aziende o dalle cooperative per informazioni di carattere generale.
Le parti per quanto riguarda gli Enti bilaterali richiamano il Protocollo di intesa del 15 giugno 2005, che in sintesi recita: "il CNAI, l'UNCI e la CISAL - concordano - a fronte dei cc.cc.nn.l. stipulati e stipulanti, a costituire Enti bilaterali:
1) CNAI - CISAL;
2) UNCI - CISAL;
pur riconfermando l'intenzione di raggiungere al più presto l'obiettivo di Enti bilaterali unici per tutte le parti stipulanti la contrattazione collettiva nazionale di lavoro posta in essere dal CNAI, dall'UNCI e dalla CISAL.".
Titolo LVII - FORMAZIONE CONTINUA
Art. 153 - Formazione continua
Le parti, sempre tenendo conto del Protocollo d'intesa del 15 giugno 2005, demandano ai costituendi Fondi per la formazione continua, la creazione e la gestione di una rete di supporto per l'erogazione di strumenti dedicati alla formazione ed all'aggiornamento professionale.
Tali servizi, pur considerando la oggettiva differenziazione dei fabbisogni formativi tra le diverse categorie di lavoratori, dovrà fornire canali di accesso e moduli di interesse per la totalità dei lavoratori inquadrati dal presente CCNL
Titolo LVIII - PENSIONE COMPLEMENTARE
Art. 154 - Campo di applicazione
Le parti, sempre tenendo conto del Protocollo di intesa del 15 giugno 2005, decideranno circa l'adesione e la contribuzione da parte dei lavoratori dipendenti o dei soci lavoratori e delle aziende o delle cooperative, alle prestazioni di previdenza complementare offerte dai fondi costituiti.
Titolo LIV - CONTRATTI DI RIALLINEAMENTO
Art. 155 - Contratti di riallineamento
Le parti firmatarie del presente CCNL provvederanno a stipulare un accordo nazionale per la realizzazione dei contratti territoriali di riallineamento retributivo da raggiungere entro 36 mesi. Tale accordo deve prevedere, in forme e tempi prestabiliti, programmi di graduale riallineamento dei trattamenti economici dei lavoratori dipendenti e/o dei soci lavoratori ai livelli previsti dai cc.cc.nn.l. e ad essi viene riconosciuta validità pari a quella attribuita ai cc.cc.nn.l. ai fini di riconoscimenti di tutti i benefici previsti dalla normativa nazionale e comunitaria.
Le Organizzazioni stipulanti intendono salvaguardare la piena e completa proprietà del testo contrattuale e nei inibiscono la riproduzione totale o parziale ad enti, Organizzazioni, imprese e privati, riservandosi ogni azione a salvaguardia dei loro diritti.
Le Organizzazioni stipulanti rispetto alle quote di servizio faranno riferimento al Protocollo d'intesa aggiuntivo al rinnovo dei cc.cc.nn.l. del 13 dicembre 2004.
Protocollo d'intesa per lo sviluppo dell'associazionismo cooperativo e il proselitismo sindacale:
- accordo per la disciplina transitoria dei contratti di inserimento;
- accordo per i rinnovi contrattuali;
- accordo per l'apprendistato;
- accordo relativo agli Enti bilaterali.