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Testo Consolidato CCNL del 20/07/2005
LAVORAZIONI A FACON (Cisal / Cnai Ucict)
Testo consolidato del CCNL 20/07/2005
Per i dipendenti delle aziende e per i dipendenti e soci delle cooperative esercenti lavorazioni conto terzi a "Facon" (CNAI)
Decorrenza: 01/08/2005
Scadenza normativa: 31/07/2009
Scadenza economica: 31/07/2007
Addì, 20 Luglio 2005,
tra Coordinamento nazionale Associazioni imprenditori (CNAI), Associazione nazionale imprese lavoratori a "Façon" (ANILF), Unione nazionale cooperative italiane (UNCI), Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori (CISAL) e Federazione autonoma italiana lavoratori tessili (FAITS e Federcalzaturieri CISAL) è stato stipulato il presente contratto nazionale di lavoro.
Le Organizzazioni sindacali e datoriali firmatarie ritengono di aver dato con il contratto, una prima importante risposta alle esigenze, da più parti rappresentate, per un cambiamento della contrattualistica nazionale in un'ottica di rilancio reale dell'occupazione, fattore indispensabile per una espansione strutturale dell'economia e della produttività del Paese.
Le parti ritengono che per il rilancio dell'occupazione, in un'ottica di mercato sociale del lavoro stabilizzato tendente alla piena occupazione, avrà un ruolo centrale l'affiancamento all'azienda di tipo tradizionale la cooperativa caratterizzata dalla figura del socio lavoratore co-imprenditore, cioè dal lavoratore imprenditore di se stesso.
Tale centralità riservata al socio lavoratore co-imprenditore, infatti, garantirà un adeguamento dell'azione produttiva ai cicli dell'economia, superando gli influssi negativi che i periodi di stagnazione economica producono sull'occupazione.
Nel rinnovo del presente contratto si reputa opportuno tenere presente quanto previsto dalla Legge 3 aprile 2001, n. 142 ed, in particolare, l'art. 3 che disciplina il trattamento economico del socio lavoratore e l'art. 6 che prevede per le cooperative la definizione di un regolamento in cui siano contenuti il richiamo ai contratti collettivi applicati e le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci lavoratori e dalla Legge 14 febbraio 2003, n. 30 e dal D.Lgs. n. 276/2003 e dal D.Lgs. n. 251 del 6 ottobre 2004.
In detto regolamento dovrà inoltre essere precisato che per i soci lavoratori con contratto diverso da quello subordinato (art. 6, Legge n. 142/2001 - art. 9, L. n. 30/2003) il compenso sarà parametrato al solo trattamento minimo (solo retribuzione nazionale) previsto nel presente CCNL
Il contratto si muove nelle logiche dettate dalla Unione europea finalizzate al miglioramento dei rapporti individuali e collettivi di lavoro, alla crescita dei livelli occupazionali, alla protezione e sicurezza sociale, per concorrere a formulare e rafforzare le regole di garanzia e di tutela dei processi lavorativi.
Infatti, con il Protocollo aggiuntivo al Trattato di Maastricht del 1991, relativo alla politica sociale, i Governi dell'Unione europea hanno indicato le materie su cui inciderà la politica sociale comunitaria per il conseguimento degli obiettivi delle loro azioni comuni: la sicurezza e la salute del lavoratore, le migliori condizioni di lavoro, l'informazione e la consultazione dei lavoratori, le pari opportunità, la rappresentanza e la difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro ivi compresa la cogestione, gli aiuti finanziari alla promozione dell'occupazione ed alla creazione dei posti di lavoro, la contrattazione collettiva europea. Per questi obiettivi, le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e datoriali svolgono una specifica funzione che esercitano nei confronti del legislatore comunitario nonché una essenziale funzione negoziale nell'ambito del dialogo sociale.
Le parti concordano, altresì, sulla necessità di affermare la paritaria funzione delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, sul piano del diritto al lavoro ed all'esercizio dell'impresa privata in un contesto di riconosciute libertà associative.
Sulla base di tali principi le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro firmatarie del presente CCNL affermano il loro ruolo di stimolo e di controllo sulle politiche sociali e del lavoro, nonché la loro essenziale funzione negoziale nell'ambito del confronto con gli Organismi istituzionali, governativi e legislativi del nostro Paese e della Comunità europea.
Le parti riconoscono che le imprese cooperative hanno caratteristiche peculiari rispetto al restante mondo imprenditoriale. Le parti firmatarie del presente CCNL si impegnano a porre in essere iniziative politiche affinché le disposizioni legislative consentano la più ampia valorizzazione dell'impresa cooperativa e dell'impresa aziendale in Italia.
Con spirito improntato alla massima solidarietà tra lavoro e capitale, la stipula di questo contratto, tra le ulteriori ed originali soluzioni introdotte, ha opportunamente esplicitato innovazioni anche sulla metodologia contrattuale, prevedendo in modo consapevole un duplice livello di contrattazione:
- il primo, di livello nazionale, mirato a realizzare un quadro normativo generale, ed uno standard retributivo di medio livello che dovendo necessariamente avere come riferimento l'intero territorio nazionale, nel farsi carico delle situazioni di particolare sofferenza e disagio riscontrabili nel Mezzogiorno e nelle aree a più bassa produttività e redditività del lavoro, garantisca comunque un trattamento economico dignitoso e proporzionato alla qualità e quantità del lavoro svolto;
- il secondo, di livello territoriale, provinciale o regionale o aziendale, equiparato a quello nazionale, destinato ad introdurre o consolidare impianti retributivi più avanzati, che permettono di muovere la trattativa in ragione del contesto socio-economico, della produttività e delle diverse situazioni aziendali; una contrattazione locale, quindi, mirata ad adeguare e proporzionare le retribuzioni alle diverse situazioni in cui le aziende e le cooperative si trovano ad operare.
Le parti stipulanti, oltre a dare valenza al duplice livello di contrattazione, che produrrà positivi risultati, hanno ritenuto opportuno inserire nel contratto un impianto normativo rivolto a migliorare il rapporto di lavoro. Sono previsti, infatti, istituti di garanzia contrattuale, una più efficace azione di tutela dei lavoratori dipendenti e dei soci lavoratori e di salvaguardia dei loro diritti, ferma restando la facoltà delle aziende di esercitare liberamente e con profitto il diritto di impresa e di associazione.
Sono state, inoltre, adeguate le retribuzioni rispetto al potere di acquisto ed accresciute le possibilità di guadagno con l'introduzione di elementi remunerativi della produttività e dei risultati aziendali.
Riconfermando gli impegni già precedentemente assunti, gli istituti contrattuali di contenuto economico saranno periodicamente e sistematicamente sottoposti a verifica da parte delle Organizzazioni stipulanti il presente CCNL, essendo strettamente correlati alla dinamica del costo del lavoro, formando comunque uno degli elementi capaci di creare meccanismi di bilanciamento sulla evoluzione del costo della vita.
Le parti ribadiscono, per concludere, che particolare cura sarà dedicata alla valutazione delle politiche aziendali e cooperativistiche nonché degli obiettivi da conseguire. In tutti gli ambiti territoriali, una parte non trascurabile degli utili delle aziende e delle cooperative potrà essere così destinata al miglioramento delle condizioni ambientali e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché a retribuite i risultati conseguiti in ragione dell'impegno partecipativo della componente di lavoro dipendente.
Le parti, infine si impegnano ad esercitare, con il massimo scrupolo, una azione di controllo ed a denunciare eventuali posizioni e/o gestioni irregolari, specie in ordine al "lavoro nero" ed allo sfruttamento del lavoro minorile che degradano il rapporto di lavoro e disonorano la società civile.
Titolo I - VALIDITA' E SFERA DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO
Art. 1 - Campo di applicazione del contratto
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo determinato, posti in essere in tutte le aziende e le cooperative dei settori tessili - abbigliamento - calzaturiero con lavorazioni conto terzi a "Facon" sotto qualsiasi forma.
Per quanto riguarda le cooperative si richiamano gli artt. 3 e 6 della Legge 3 aprile 2001, n. 142.
A titolo indicativo le aziende e le cooperative a cui si applica il presente CCNL sono:
1) alta moda;
2) lavorazione e confezione di indumenti di qualsiasi tipo, ivi compreso la corsetteria, biancheria da cucina, da tavola, da letto;
3) tutto il tessile tradizionale: lana, cotone, seta, tinto-stamperie, tessile vari, ecc.;
4) lavorazione di abbigliamento sportivo, anche in plastica e gomma;
5) lavorazione di calzature ed abbigliamento sportivo;
6) lavorazione e confezione di calzature e pantofole di qualsiasi tipo e forma;
7) lavorazione e confezione di pellicceria;
8) lavorazione di capi ed oggetti in pelle, cuoio, plastica, gomma e surrogati, di qualsiasi tipo;
9) lavorazione e confezione di ombrelli ed ombrelloni;
10) lavorazione e confezione di guanti; cappelli; bottoni; oggettistica relativa al settore - anche in plastica e gomma;
11) lavorazione e confezione a mano e/o su misura di indumenti e generi di abbigliamento, del tessile, del calzaturiero e del pellettiero, ecc.;
12) modisterie; ricamo; merletti; bomboniere; borse con lavorazione all'uncinetto; fiori artificiali;
13) lavorazione e confezione di arredi sacri;
14) lavanderie e stirerie;
15) tutte quelle attività che direttamente o indirettamente possono rientrare nelle sfere delle attività su menzionate.
Titolo II - LIVELLI DI CONTRATTAZIONE - NAZIONALE E TERRITORIALE
Art. 2 - Livelli di contrattazione
Le parti concordano di disciplinare la presente contrattazione collettiva nazionale di lavoro come appresso:
a) contrattazione nazionale di primo livello: contratto nazionale di settore;
b) contrattazione territoriale di secondo livello: contratto integrativo territoriale, regionale, provinciale o aziendale, di settore equiparato a tutti gli effetti a quello nazionale.
Art. 3 - Contrattazione collettiva nazionale
La contrattazione collettiva nazionale vuole riconoscere alle aziende e alle cooperative il diritto di poter impostare la propria attività produttiva sulla certezza degli oneri derivanti dal costo del lavoro, esso si basa su elementi predeterminati e validi per tutta la durata del presente CCNL
Il presente CCNL è formato da una parte normativa la cui durata è quadriennale e da una parte economica la cui durata è biennale.
Per il rinnovo del presente CCNL è necessario che una delle parti stipulanti il presente CCNL dia, almeno tre mesi prima della relativa scadenza, la disdetta presentando le proposte per un nuovo CCNL, per consentire l'apertura delle trattative.
Durante i tre mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del presente CCNL, e comunque per un periodo complessivamente pari a quattro mesi dalla presentazione delle richieste di rinnovo, le parti stipulanti il presente CCNL non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data della scadenza, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva, verrà corrisposto ai lavoratori dipendenti e ai soci lavoratori un elemento provvisorio della retribuzione denominata: "indennità di vacanza contrattuale".
L'importo di tale indennità sarà pari al 30% (trenta %) del tasso di inflazione programmato, applicato alla retribuzione nazionale.
Dopo sei mesi di vacanza contrattuale detta indennità sarà pari al 50% (cinquanta %) dell'inflazione programmata sempre calcolata sulla retribuzione nazionale.
Dalla data di decorrenza di rinnovo del presente CCNL, l'indennità di vacanza contrattuale cessa di essere corrisposta. In sede di rinnovo del presente CCNL verranno contrattate le modalità per la compensazione delle eventuali differenze retributive per tutto il periodo di vacanza contrattuale.
Alla contrattazione collettiva nazionale di primo livello è demandato di provvedere sulle seguenti materie specificatamente individuate:
a) costituzione e funzionamento della Commissione di garanzia e conciliazione;
b) regolamentazione e determinazione delle quote sindacali.
Art. 4 - Contrattazione collettiva integrativa
La contrattazione collettiva territoriale, regionale o provinciale o aziendale di secondo livello, sarà svolta in sede regionale o provinciale o aziendale. Essa riguarda materie ed istituti stabiliti dal presente CCNL, diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri della contrattazione di primo livello, cioè alla contrattazione nazionale.
Alla contrattazione collettiva territoriale di secondo livello è demandato di provvedere sulle seguenti materie specificatamente individuate:
a) possibilità di una diversa articolazione dell'orario normale di lavoro che, può essere svolta in modo differenziato nel corso dell'anno;
b) determinazione dell'elemento economico "Premio produzione presenza". Detto elemento sarà concordato in sede regionale o provinciale o aziendale tenendo conto dell'andamento congiunturale del settore e correlato ai risultati conseguiti o nella regione o nella provincia o nella azienda, tramite le risultanze di indicatori nazionali o regionali o provinciali o aziendali;
c) costituzione e funzionamento dell'Organismo regionale o provinciale o aziendale paritetico per la prevenzione infortuni, per l'attuazione delle norme per l'igiene e l'ambiente di lavoro, nonché tutto quanto previsto dalla Legge n. 626/1994 e succ. modd. in materia di sicurezza sul posto di lavoro;
d) attuazione della disciplina della formazione professionale;
e) disciplina di altre materie o istituti che siano espressamente demandate alla contrattazione di secondo livello, mediante specifiche clausole di rinvio.
L'accordo di secondo livello regionale o provinciale o aziendale ha durata quadriennale.
Nell'arco di vigenza del presente CCNL, potrà aversi una sola fase negoziale a livello regionale o provinciale o aziendale, da svolgere conformemente alla seguente procedura.
La richiesta di stipula della contrattazione territoriale deve essere presentata dopo almeno un mese dal deposito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del presente CCNL
Le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette nel periodo intercorrente tra la presentazione delle richieste ed il termine di 60 (sessanta) giorni decorrente dall'apertura delle trattative.
Titolo III - DIRITTI SINDACALI E DI ASSOCIAZIONE
Le parti riconoscendo che, data la tipicità delle aziende e delle cooperative, non è possibile individuare normative sindacali di valenza generalizzata applicabili a tutte le specificità, ma intendendo comunque salvaguardare la partecipazione dei lavoratori dipendenti e dei soci lavoratori alla vita sindacale, nel mentre fanno espresso riferimento alle vigenti disposizioni in materia di diritti sindacali, concordano di assegnare 16 (sedici) ore retribuite a ciascun lavoratore dipendente o socio lavoratore per partecipare ad assemblee o riunioni indette dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente CCNL
Esse convengono, altresì, che bisogna tenere in particolare considerazione il contenuto delle convenzioni n. 87 e 98 dell'OIL, riconoscendo il pieno diritto dei lavoratori dipendenti e/o dei soci lavoratori, come anche dei datori di lavoro, ad organizzarsi in libere associazioni sia dei lavoratori dipendenti e/o dei soci lavoratori che dei datori di lavoro e ad aderirvi senza impedimenti.
Sia i lavoratori dipendenti e/o i soci lavoratori che i datori di lavoro hanno diritto a trattare liberamente ed in piena autonomia.
Per quanto riguarda i contributi sindacali, in ogni caso è assicurato alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, stipulanti il presente CCNL il servizio gratuito di riscossione e versamento delle quote sindacali.
Art. 7 - Finalità del contratto collettivo nazionale
Le parti, non potendo ignorare che attualmente la funzione attribuita alla contrattazione collettiva non è più di esclusiva natura retributiva, né si limita ad una mera disciplina del rapporto di lavoro, ma si configura come un complesso e ordinato apparato negoziale, che comporta la condivisione di obiettivi, strategie e comportamenti, tutti mirati al miglioramento degli assetti economici e sociali del Paese ed alla salvaguardia dei livelli occupazionali, concordano, in coerenza con lo spirito di cui alla premessa, di assegnare al presente CCNL, anche il ruolo di strumento di documentazione e di lavoro, finalizzato ad estendere ad ogni livello la rappresentanza delle parti firmatarie ed ad attivare e stipulare lo spirito di servizio a favore dei lavoratori dipendenti e soci lavoratori e dei datori di lavoro. Con tale valenza vanno considerati gli allegati contenuti nel testo contrattuale. Per il loro utilizzo avrà valore esclusivamente l'edizione predisposta a cura delle parti stipulanti il presente CCNL
Per quanto non espressamente indicato nel presente CCNL, in materia di diritti sindacali e di associazione, le parti danno concreta applicazione nel medesimo articolato al Protocollo d'intesa per lo sviluppo dell'associazionismo cooperativo, il proselitismo e la tutela sindacale delle piccole e medie imprese.
Il Protocollo suddetto è da considerarsi parte integrante del presente CCNL
In particolare si conferma l'obbligo per le imprese cooperative che applicano il presente contratto al versamento di un contributo per l'assistenza contrattuale.
Nota a verbale - Il predetto contributo, pari allo 0,50% (zero cinquanta %) del monte salari denunciato all'INPS, per quanto riguarda l'UNCI va versato sul DM/10 come da convenzione con l'INPS, esplicitata nella circolare n. 105/2003.
Titolo IV - DECORRENZA - DURATA
Art. 8 - Decorrenza e durata del contratto
Il presente CCNL decorre dal 1º agosto 2005 e scadrà il 31 luglio 2009. Per la materia di natura economica scadrà il 31 luglio 2007.
Il contratto nella sua globalità si intenderà successivamente rinnovato di anno in anno qualora non venga data disdetta tre mesi prima della scadenza con lettera raccomandata.
In caso di disdetta resterà in vigore sino a che non verrà sostituito dal successivo.
Titolo V - ESCLUSIVITÀ DI STAMPA - DISTRIBUZIONE CONTRATTI
Art. 9 - Esclusività di stampa
Il presente CCNL, conforme all'originale, è stato edito dalle parti stipulanti, le quali ne hanno insieme l'esclusività a tutti gli effetti.
È vietata la riproduzione parziale o totale senza preventiva autorizzazione.
In caso di controversia fanno fede i testi originali in possesso delle Organizzazioni firmatarie.
In ottemperanza a quanto previsto dalla prassi della contrattazione collettiva, nonché ai sensi delle vigenti norme di Legge, le parti contraenti si impegnano ad inviare copia del presente CCNL al CNEL (Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro) al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed agli Enti previdenziali ed assistenziali interessati.
Art. 11 - Distribuzione del contratto
Le aziende e le cooperative sono tenute a distribuire gratuitamente ad ogni singolo lavoratore dipendente e/o socio lavoratore in servizio o neo assunto copia del presente CCNL
Titolo VI - EFFICACIA DEL CONTRATTO
Art. 12 - Efficacia del contratto
Le norme del presente CCNL e gli allegati del medesimo (il Protocollo d'intesa per lo sviluppo del proselitismo e la tutela sindacale delle piccole medie aziende, dell'associazionismo cooperativo, l'accordo per la disciplina transitoria dei contratti di inserime