S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
Per la disciplina economica e normativa successiva all'Accordo 06/10/1998, si rinvia al CCNL "Lavanderie e Tintorie - Industria"
CCNL del 01/07/1995
LAVANDERIE E TINTORIE - Piccola Industria
Contratto collettivo nazionale di lavoro 01-07-1995
Lavoratori dipendenti dalle piccole e medie industrie della lavanderia, pulitura a secco, tintoria di abiti, smacchiatoria e stireria in genere
Decorrenza: 01-07-1995 - 30-6-1999 (normativa); 30-6-1997 (economica)
In Roma il 1-7-1995,
Tra l'UNIONTESSILE - Unione Nazionale della Piccola e Media Industria Tessile - Abbigliamento, Calzature, Pelli e cuoio, rappresentata dalla FEDERLAV/UNIONTESSILE e con l'assistenza della CONFAPI - Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria,
e la Federazione Italiana dei Lavoratori Tessili e dell'Abbigliamento (F.I.L.T.A.) con l'assistenza della Confederazione Italiana Sindacato Lavoratori (C.I.S.L.),
la Federazione Italiana Lavoratori Tessili e Abbigliamento (F.I.L.T.E.A.), l'Unione Italiana Lavoratori Tessili e Abbigliamento (U.I.L.T.A)
È stato stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro che disciplina i rapporti di lavoro tra le ditte esercenti l'attività di lavanderia industriale attraverso stabilimenti di lavaggio, stiratura, manutenzione e ripristino di biancheria, indumenti e affini, per conto terzi e/o in conto proprio, destinati all'uso professionale per industria, sanità, turismo, comunità, etc., ed i lavoratori da esse dipendenti.
Il presente contratto si applica anche alle aziende industriali esercenti l'attività di pulitura a secco, tintoria di abiti, smacchiatoria e stireria in genere.
Capitolo I - Clausole riguardanti il contratto collettivo
Il presente contratto consta di:
a) una parte generale;
b) tre parti riguardanti: operai, qualifiche speciali o intermedie, impiegati e quadri;
c) una parte retributiva ed inquadramento;
d) una parte inquadramento;
e) una parte contenente i protocolli aggiuntivi;
f) una parte contenente gli allegati.
In tale ambito, pertanto, le Associazioni imprenditoriali sono impegnate ad adoperarsi per l'osservanza delle condizioni pattuite da parte delle aziende associate, mentre le organizzazioni dei lavoratori si impegnano a non promuovere (o ad intervenire perché siano evitate) azioni e rivendicazioni a qualsiasi livello comunque intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordi ai livelli sopra precisati.
La contrattazione aziendale, di cui al Protocollo 23-7-1993, è prevista secondo quanto disposto dall'art. 3 - Parte retributiva del presente contratto.
Art. 2 - Categorie soggette ed efficacia del contratto
Il presente contratto si applica a tutte le categorie rappresentate dalle parti contraenti: ha efficacia nazionale e sostituisce ed abroga tutti i contratti in vigore regolanti la stessa materia.
Art. 3 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto
Le disposizioni del presente contratto nell'ambito di ogni istituto sono correlative ed inscindibili fra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento.
Art. 4 - Condizioni di miglior favore
Ferma restando la inscindibilità di cui all'art. 3, le parti col presente contratto non hanno inteso sostituire le condizioni più favorevoli al lavoratore in servizio alla data di applicazione, non derivanti da accordi nazionali; tali condizioni dovranno essere mantenute in vigore "ad personam", esclusione fatta nel caso in cui derivassero da accordi provvisori di cui sia prevista la decadenza nel caso di stipulazione del contratto nazionale.
In materia di usi le parti fanno riferimento all'art. 2078 del Codice Civile.
Art. 5 - Interpretazione del contratto
Nella soluzione delle controversie individuali o collettive le norme del presente contratto dovranno essere interpretate in base alle disposizioni legislative riguardanti sia il contratto che il rapporto di lavoro.
I reclami e le controversie individuali che non abbiano carattere interpretativo saranno esaminati ed eventualmente risolti tra lavoratore e datore di lavoro, con l'intervento delle Rappresentanze Sindacali Unitarie o della Commissione interna o del Delegato di impresa.
Nel caso in cui non si raggiunga l'accordo, il reclamo e la controversia potranno essere sottoposti dalla parte ricorrente all'esame delle competenti Associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori.
Riuscito vano il tentativo di componimento in sede sindacale, la parte ricorrente potrà sottoporre all'altra un giudizio di conciliazione ed arbitrato.
A tale scopo, entro quindici giorni dall'esito negativo del predetto tentativo di componimento, la parte interessata richiederà - tramite la propria Organizzazione territoriale - l'apertura del procedimento in parola; entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta, l'Organizzazione rappresentante la controparte comunicherà l'assenso di quest'ultima. Le due Organizzazioni costituiranno - entro i dieci giorni successivi a detta risposta - un Collegio sino ad un massimo di cinque membri, composto rispettivamente da uno o due membri designati dall'Organizzazione territoriale dei lavoratori interessata, da uno o due membri designati dall'Organizzazione dei datori di lavoro, da un membro presidente scelto di comune accordo anche su lista precostituita.
In caso di disaccordo su tale scelta, dovrà esserne richiesta la designazione entro 30 giorni dalla data della sua costituzione.
Le controversie per l'interpretazione e quelle collettive per l'applicazione del presente contratto saranno deferite, a seconda della loro natura, per l'ulteriore esame e risoluzione, le prime alle competenti Associazioni nazionali, le seconde a quelle territoriali: la procedura dovrà essere completata entro 15 giorni dalla data del deferimento.
Durante lo svolgimento delle procedure previste dal presente contratto non si darà corso ad azioni sindacali.
Le aziende industriali sono tenute a distribuire gratuitamente entro 4 mesi dalla data di stipulazione ad ogni singolo dipendente in servizio, una copia del presente contratto di lavoro, parte normativa e tabellare.
Per l'applicazione di quanto sopra disposto avrà valore esclusivamente la edizione predisposta a cura delle parti stipulanti il presente contratto.
In relazione all'entrata in vigore del presente CCNL ed alla distribuzione del testo contrattuale, le aziende effettueranno una ritenuta sulla retribuzione dei lavoratori con le modalità stabilite dalle parti, a titolo di quota di partecipazione alle spese per il rinnovo contrattuale, che verrà devoluta alle organizzazioni sindacali nazionali.
Art. 8 - Esclusività di stampa
Il presente contratto, conforme all'originale, è edito dalle parti stipulanti, le quali ne hanno insieme l'esclusiva a tutti gli effetti ivi compresi quelli di cui all'art. 7 - parte generale.
È vietata la riproduzione parziale o totale senza autorizzazione.
Il presente contratto decorre dal 1-7-1995 ed avrà scadenza il 30-6-1997, relativamente alla parte retributiva, e al 30-6-1999, per quanto attiene alla parte normativa, salvo le decorrenze specificatamente indicate per i singoli istituti.
Esso si intenderà successivamente rinnovato di anno in anno qualora non venga disdetto tre mesi prima della scadenza con lettera raccomandata.
In caso di disdetta il presente contratto resterà in vigore sino a che non sarà sostituito dal successivo contratto nazionale.
Capitolo II - Sistema informativo e di relazioni industriali formazione professionale
Art. 10 - Investimenti, occupazione e formazione
Il sistema di relazioni industriali che si configura con il Presente contratto recepisce ed attua le logiche ed i contenuti del Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno del sistema produttivo del 23-7-1993, sottoscritto da Governo e Parti Sociali.
Esso pertanto aderisce ad una visione di politica dei redditi quale strumento indispensabile di politica economica finalizzato a conseguire una crescente equità nella distribuzione del reddito attraverso il contenimento dell'inflazione e di redditi nominali.
In questo quadro si colloca l'articolato sistema di informazione che segue.
Attraverso di esso si rendono possibili forme sistematiche di consultazione su temi di reciproco interesse per favorire la vitalità del settore, migliorare la competitività delle imprese, l'utilizzo delle risorse umane e l'occupazione, individuando nella comunicazione e nel confronto lo strumento per ricercare posizioni comuni, anche da rappresentare alle istituzioni pubbliche.
Condizioni necessarie per attuare compiutamente un sistema come sopra delineato sono:
- l'attribuzione alla autonomia contrattuale delle parti di una funzione primaria nella definizione delle regole e nella gestione delle relazioni sindacali e del lavoro attraverso anche lo sviluppo, ai vari livelli e con diversi strumenti, del metodo partecipativo e la prevenzione dei conflitti;
- il reciproco riconoscimento dei ruoli e competenze ed il rispetto delle prerogative che competono ai soggetti sociali rappresentativi di interessi collettivi;
- l'attuazione della contrattazione collettiva in modo tale da consentire a favore dei lavoratori l'attribuzione di benefici economici e per le imprese una gestione corretta e programmabile della propria attività, utilizzando pienamente le opportunità offerte dal mercato e valorizzando le risorse umane impiegate;
- l'assunzione di un ruolo strategico da parte della formazione, come fattore determinante nel costruire un rapporto tra imprese, territorio e ambiente scolastico/formativo, nel rispetto delle reciproche competenze e responsabilità derivanti da norme di Legge, di Accordi Interconfederali e dal Contratto nazionale, deve poter consentire ai lavoratori di conseguire nuove professionalità, che siano indotte dalla mutata realtà derivante da innovazioni tecniche e Organizzative e/o accedere a nuovi sbocchi occupazionali.
Tutto quanto precede si realizza attraverso idonei supporti formativi, atti a favorire lo svolgimento di relazioni partecipative.
Occupazione - Investimenti - Formazione
Le parti ritengono che il miglioramento e l'approfondimento delle comuni conoscenze della realtà produttiva ed occupazionale e la verifica delle rispettive valutazioni costituiscono utile premessa per una positiva evoluzione del sistema di relazioni industriali per il miglioramento dei reciproci rapporti.
Questa pratica di consultazione, comunicazione e condivisione ha per scopo - attraverso la ricerca di convergenze nelle analisi dei problemi e la individuazione delle possibili soluzioni - di valorizzare le potenzialità del sistema produttivo nel suo complesso al fine di perseguire il miglioramento della produzione nel settore, sia attraverso l'individuazione e la realizzazione delle necessarie condizioni di sviluppo competitivo, sia attraverso l'apporto delle risorse umane, che rappresentano un fattore strategico.
Sulla base di questa dichiarazione d'intenti, le parti stipulanti, ferme restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale, le rispettive responsabilità e ruoli e l'indipendenza di valutazione, esprimono la comune intenzione di favorire, secondo anche le indicazioni contenute negli accordi interconfederali vigenti, lo sviluppo delle loro relazioni e la loro armonizzazione con il sistema di informazioni di seguito articolato, volto ad evidenziare gli aspetti significativi e la realtà evolutiva del settore:
1. A livello Nazionale, di norma annualmente, o su richiesta di una delle parti stipulanti, l'Associazione imprenditoriale fornirà alle Organizzazioni sindacali nazionali, nel corso di un apposito incontro, informazioni globali in merito:
- alle linee generali dell'andamento economico-produttivo (investimenti, nuovi insediamenti e loro localizzazione, prospettive produttive) del settore (e dei comparti in cui si articolerà), con particolare riferimento all'occupazione;
- all'andamento dell'occupazione giovanile, in relazione agli accordi interconfederali sui contratti di formazione e lavoro, all'andamento dell'occupazione femminile ed allo stato di applicazione delle leggi n. 903/1977 e n. 125/1991 nonché delle eventuali future specifiche disposizioni legislative in materia, con le possibili azioni positive in linea con le raccomandazioni comunitarie;
- all'evoluzione tecnologica;
- all'andamento globale dell'occupazione in riferimento all'introduzione di nuove tecnologie che richiedano interventi e/o significative ristrutturazioni aziendali;
- al numero degli addetti suddiviso per sesso e qualifica e classi di età;
- alla dinamica delle retribuzioni di fatto nel settore;
- a situazioni di crisi aziendali di particolare rilevanza sociale o territoriale, con particolare riguardo al Mezzogiorno;
- ai supporti, specie per le piccole e medie imprese, quali ad esempio i progetti di consorziazione;
- alle iniziative finalizzate al risparmio energetico;
- ai programmi di formazione e riqualificazione professionale, con particolare riferimento alle implicazioni derivanti dall'introduzione di nuove tecnologie, dall'evoluzione delle strutture produttive e dalle innovazioni di processo sulle politiche formative, nonché alle tematiche dell'ambiente e della sicurezza, in armonia con quanto previsto dal DLgs n. 626/1994;
- ai programmi di investimento e alle politiche di diversificazione produttiva e di localizzazione nel Mezzogiorno;
- alla dinamica dei costi, compreso quello del lavoro, rispetto ai principali Paesi concorrenti comparando le leggi in materia contributiva, anche ai fini di una oggettiva valutazione della competitività ed efficienza del sistema;
- ai processi di internazionalizzazione.
A tale riguardo, a richiesta di una delle parti, potrà seguire un incontro allo scopo di effettuare un esame congiunto relativo alle implicazioni prevedibili:
- sui livelli occupazionali;
- sulla mobilità della manodopera;
- sulle condizioni ambientali ed ecologiche;
- sul rapporto che intercorre tra innovazioni tecnologiche e esigenze formative.
Le parti potranno, ove all'esame di cui sopra se ne ravvisi l'opportunità istituire una commissione paritetica per compiere le più opportune attività di coordinamento ed approfondimento, anche al fine di dar vita all'attivazione congiunta di iniziative di comune interesse nei confronti dei competenti organi pubblici.
2. A livello Regionale, di norma annualmente, o su richiesta di una delle parti, l'Associazione imprenditoriale firmataria unitamente alle Associazioni territoriali imprenditoriali interessate, fornirà al sindacato di categoria e alle sue articolazioni regionali, intervenute nel corso di un apposito incontro, informazioni globali in merito:
- alle prospettive produttive;
- ai programmi di investimento relativi a nuovi insediamenti industriali ed a rilevanti ristrutturazioni o ampliamenti di quelli esistenti, indicando l'eventuale ricorso a finanziamenti pubblici ed agevolati;
- ai supporti, specie per le piccole e medie imprese, quali ad esempio progetti di consorziazione anche con riferimento a quanto previsto dalla Legge n. 374/1976;
- al numero degli addetti distinti per sesso e qualifica;
- all'andamento dell'occupazione giovanile in relazione agli accordi interconfederali sui contratti di formazione e lavoro, all'andamento dell'occupazione femminile e allo stato di applicazione delle leggi n. 903/1977 e n. 125/1991 nonché delle eventuali future specifiche disposizioni legislative in materia, con le possibili azioni positive in linea con le raccomandazioni CEE;
- alle situazioni di crisi aziendale di particolare rilevanza sociale;
- alle prospettive di fabbisogno di formazione e riqualificazione professionale;
- alle iniziative finalizzate al risparmio energetico;
- alle condizioni ambientali ed ecologiche.
A tale riguardo, a richiesta di una delle parti, potrà seguire un incontro allo scopo di effettuare un esame congiunto relativo alle implicazioni prevedibili:
- sui livelli occupazionali;
- sulla mobilità della manodopera;
- sulle condizioni ambientali ed ecologiche.
Le parti forniranno all'Ente Nazionale tutte le indicazioni necessarie per le attività di competenza dell'Ente stesso a favore del settore, con particolare riguardo alla gestione della formazione professionale, alla difesa dell'occupazione, alla concessione di agevolazioni alle imprese.
Fermi restando i contenuti del sistema di informazione, le rispettive Organizzazioni potranno definire congiuntamente:
- tempi, modi e strumenti delle rilevazioni oggetto dell'informativa, anche attraverso la realizzazione di osservatori, gruppi di lavoro ecc.;
- iniziative propositive in tema di formazione professionale, da raccordare con l'attività di cui a livello nazionale, nell'ambito di quanto previsto dagli Accordi interconfederali vigenti; ciò al fine di fornire ai lavoratori conoscenze funzionali rispetto ai mutamenti tecnologici ed organizzativi e per consentire alle aziende di impiegare il fattore lavoro in modo adeguato alle nuove esigenze. Qualora tali iniziative si concretizzino in orientamenti comuni, essi saranno sottoposti alla attenzione degli Enti pubblici competenti ed agli Organismi paritetici per la formazione professionale operanti nel territorio ai sensi degli Accordi interconfederali vigenti e di successive intese, affinché nella programmazione dei loro interventi tengano conto delle prospettate esigenze del settore;
iniziative propositive di formazione professionale in materia di ambiente di lavoro, igiene e sicurezza, in armonia con quanto previsto dal DLgs 626/1994 utilizzando le risorse rese disponibili dalle Regioni;
- iniziative propositive in tema di azioni positive per le pari opportunità;
La presente procedura verrà attuata per le regioni aventi un significativo numero di aziende nei singoli settori e comparti.
3. A livello Territoriale (Provinciale o Comprensoriale), di norma annualmente, o su richiesta di una delle parti, le Associazioni imprenditoriali territoriali competenti forniranno alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori competenti per territorio, nel corso di apposito incontro, quanto previsto al precedente punto 2).
La presente procedura informativa è attuata per le aree territoriali previamente individuate tra le parti con verifica biennale, a livello regionale o nazionale, in cui si riscontri una concentrazione di Aziende del settore produttivo.
Gli incontri di cui ai punti 2) e 3), considerate le peculiari caratteristiche del settore, potranno avvenire in concomitanza con uno dei momenti di informativa a livello nazionale rispettando le obiettive esigenze di disaggregazione dei dati.
4. Il livello aziendale di informazione è articolato in due momenti specifici:
a) conoscenza e valutazione dei maggiori indicatori economico-sociali dell'impresa;
b) informazioni finalizzate alla contrattazione aziendale. Tale sistema informativo, pur nella distinzione delle diverse finalità, tende a sviluppare, attraverso l'attivazione di adeguati canali di comunicazione bilaterale, un migliore livello di conoscenza delle realtà, affermando il processo partecipativo dei lavoratori e della loro rappresentanza, come risorsa per le singole aziende.
A livello aziendale, di norma annualmente, tramite l'Associazione territoriale imprenditoriale, le Aziende con più di 70 dipendenti, su richiesta delle Organizzazioni sindacali di categoria competenti per territorio, forniranno nel corso di un apposito incontro, alle R.S.U. ed alle Organizzazioni medesime informazioni riguardanti:
- le prospettive, specie con riferimento alle situazioni di crisi ed alla struttura occupazionale (sesso e qualifica professionale), nonché all'eventuale acquisizione di pubbliche commesse;
- i programmi di investimento relativi a nuovi insediamenti industriali ed a rilevanti ristrutturazioni o ampliamenti di quelli esistenti nonché a miglioramenti delle condizioni ambientali ed ecologiche, specificando l'eventuale ricorso a finanziamenti pubblici agevolati; le informazioni sui programmi di investimento relativi a nuovi procedimenti produttivi o a nuove produzioni avranno carattere di riservatezza, le modifiche tecnologiche inerenti a nuovi procedimenti produttivi che rivestano carattere di riservatezza saranno oggetto di informazioni sommarie;
- il numero delle assunzioni suddivise per sesso e qualifica effettuate nell'anno precedente;
- il numero degli addetti distinti per sesso e qualifica;
- l'andamento dell'occupazione giovanile, in relazione agli accordi interconfederali sui contratti di formazione e lavoro, l'andamento dell'occupazione femminile e lo stato di applicazione delle leggi n. 903/1977 e n. 125/1991 nonché delle eventuali future specifiche disposizioni legislative in materia, con le possibili azioni positive in linea con le raccomandazioni CEE;
- le eventuali esigenze formative indotte dai processi di riorganizzazione/ristrutturazione e dallo sviluppo Tecnologico ed organizzativo, nonché dalle tematiche dell'ambiente e sicurezza, in armonia con quanto previsto dal DLgs 626/1994.
Su tali problemi, a richiesta di una delle parti, seguirà un incontro allo scopo di consentire alla R.S.U. e/o alle Organizzazioni sindacali territoriali di categoria di esprimere la loro autonoma valutazione in ordine all'occupazione, alle problematiche della formazione ed alle condizioni ambientali ed ecologiche.
Per le aziende con più stabilimenti dislocati in diverse aree del territorio nazionale la procedura informativa di cui sopra potrà essere attuata presso l'Associazione Imprenditoriale Nazionale.
Dichiarazione congiunta - Nei casi in cui, secondo le vigenti disposizioni di Legge in materia di finanziamenti o altre agevolazioni a favore delle imprese, da parte degli Enti pubblici a ciò preposti venisse richiesto parere alle competenti Organizzazioni sindacali degli imprenditori e dei lavoratori, le parti stipulanti riconoscono che le Organizzazioni medesime, nel proprio autonomo parere, debbano espressamente richiamare il requisito dell'applicazione del CCNL di pertinenza.
Consulta Sindacale
Le parti convengono, per rafforzare la specificità e peculiarità del settore, per evidenziarne l'autonomia e per dare positiva attuazione alla indispensabile tipologia dello stesso, per migliorare la gestione dei servizi e della produzione e incrementare i livelli occupazionali del settore stesso e per migliorare le relazioni industriali, di costituire e riunire entro il novembre 1995 - a livello nazionale - una consulta sindacale, eventualmente aperta anche ad altri soggetti del settore, che avrà il compito e l'obiettivo di conoscere, analizzare e approfondire al fine di ricercare e proporre le soluzioni possibili ai temi prioritari, ma non esclusivi, che di seguito vengono esposti:
- Inquadramento previdenziale - necessità di affrontare e risolvere in tempi stretti la problematica per evitare gravi conseguenze sia sul piano strutturale-produttivo che occupazionale.
- Politica degli orari di lavoro.
- Rapporti con committenza pubblica.
- Analisi della contrattazione aziendale.
- Analisi delle problematiche del settore alla luce delle modifiche organizzative e produttive necessarie per ampliare i livelli di qualità e competitività a tutela dell'occupazione, nonché gli eventuali aggiornamenti e semplificazioni contrattuali.
Entro e non oltre il 30-6-1997, data coincidente anche con la revisione biennale della parte salariale, la Consulta dovrà produrre in stesura finale le risultanze del lavoro svolto, fornendo anche gli strumenti giuridici o contrattuali necessari per la soluzione delle questioni affrontate.
Infine le parti si impegnano a ricercare ed attuare ogni tipo di strumento e azione che possa dare "visibilità" esterna alle problematiche del settore, coinvolgendo anche gli operatori e le Istituzioni interessate.
Le parti, nel prendere atto del ricorso strutturale nell'ambito del settore a lavorazioni presso terzi per l'effettuazione di produzioni presenti o meno nel ciclo di lavoro delle aziende committenti, affermano che il lavoro presso terzi debba avvenire nel rispetto delle leggi e dei contratti. In presenza di eventuali situazioni di aziende che non diano corso all'applicazione del contratto collettivo di lavoro di pertinenza e delle leggi sul lavoro, le parti esprimono il loro rifiuto di tali forme e si impegnano ad adoperarsi nell'ambito delle proprie competenze per il superamento di dette situazioni.
Per esprimere questa volontà e per consentire di conseguenza una più efficace tutela dei lavoratori occupati in imprese del settore svolgenti lavorazioni per conto terzi presenti nel ciclo produttivo dell'azienda committente, fermo restando che l'applicazione degli impegni sotto riportati non può avere incidenza sui rapporti commerciali delle imprese committenti né implica responsabilità alcuna da parte delle medesime per comportamenti di terzi:
1) Le aziende committenti lavorazioni a terzi inseriranno nel contratto di commessa apposita clausola richiedente alle imprese esecutrici, operanti nel territorio nazionale, l'impegno all'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di loro pertinenza e delle leggi sul lavoro. Le aziende terziste comunicheranno alle aziende committenti il contratto collettivo di lavoro da loro applicato.
2) Le aziende sistematicamente committenti lavoro a terzi, aventi oltre 70 dipendenti, e le aziende terziste che danno lavoro all'esterno, informeranno, a richiesta, di norma annualmente, le Rappresentanze Sindacali Unitarie sulle previsioni di ricorso al lavoro esterno per lavorazioni presenti nel ciclo aziendale con riferimento alla quantità e al tipo di lavorazione nonché sui nominativi delle imprese terziste alle quali sia stato commesso lavoro nell'anno precedente in modo sistematico, e sui contratti di lavoro da queste applicati.
3) Le A.P.I. e le Organizzazioni sindacali territorialmente competenti costituiranno, entro 3 mesi dalla richiesta di queste ultime, una Commissione formata da 3 membri per ciascuna delle due parti con i seguenti compiti:
- acquisire da parte delle aziende gli elementi conoscitivi necessari alla valutazione del fenomeno.
A tale scopo l'Associazione imprenditoriale territoriale metterà a disposizione della Commissione l'elenco delle aziende che commettono lavoro a terzi relativamente a fasi di lavorazioni presenti nel ciclo produttivo aziendale e l'elenco delle aziende che lavorano per conto terzi. Per ogni singola azienda committente avente oltre 70 dipendenti l'Associazione territoriale fornirà alla Commissione anche i nominativi delle aziende cui il lavoro è stato commesso nei 12 mesi precedenti. Saranno inoltre fornite indicazioni relative alla localizzazione delle aziende terziste (anche fuori del territorio di competenza), il comparto in cui operano e il tipo di lavorazione effettuato, la loro natura industriale o artigianale;
- utilizzare tali dati, insieme ad ogni altro diversamente raccolto, per individuare eventuali situazioni di aziende che non diano corso all'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di loro pertinenza e delle leggi sul lavoro;
- promuovere nei confronti dei casi di cui al punto precedente le iniziative più opportune al fine di pervenire alla loro regolarizzazione;
- comprovato il permanere della disapplicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di pertinenza, la Commissione inviterà per un esame della situazione le ditte interessate alla committenza;
- ove non sia diversamente possibile raggiungere l'obiettivo di far regolarizzare l'eventuale accertata esistenza di lavoro irregolare, la Commissione prenderà in esame la connessione tra le aziende per cui tale problema sussiste.
4) Anche in riferimento ai problemi occupazionali, nei casi in cui le aziende committenti, a causa di situazioni temporanee di mercato o di crisi economiche settoriali o locali o per ristrutturazioni, riorganizzazioni o conversioni aziendali, facciano ricorso a riduzioni o sospensioni di orario di lavoro o riduzioni di personale, durante gli incontri previsti, nel corso delle procedure di cui all'art. 5 della Legge 20-5-1975, n. 164 e dalla Legge 23-7-1991, n. 223, daranno anche comunicazione, per un esame in materia, dell'eventuale ricorso al lavoro presso terzi presente nel ciclo produttivo delle stesse aziende committenti.
5) A livello nazionale le parti effettueranno periodiche valutazioni del fenomeno e dei risultati raggiunti, studiando gli strumenti più opportuni per il contenimento e il superamento delle situazioni irregolari, coordinando altresì, quando necessario, i lavori delle Commissioni territoriali.
6) La Commissione è vincolata al segreto d'ufficio sui nominativi forniti. In caso di violazione cesseranno per l'Associazione territoriale e le aziende gli obblighi derivanti dall'applicazione del presente articolo.
7) Le aziende committenti comunicheranno, tramite la propria Associazione territoriale, alle Associazioni territoriali nelle aree del Mezzogiorno (si intendono per aree del Mezzogiorno quelle individuate dalla Legge n. 64/1986) l'elenco delle aziende terziste situate nei territori di loro competenza, con l'indicazione del contratto collettivo di lavoro che le medesime hanno dichiarato di applicare.
Le Associazioni imprenditoriali territoriali del Mezzogiorno metteranno a disposizione della Commissione, di cui fanno parte, l'elenco complessivo delle aziende terziste situate nella provincia di loro competenza, con la annotazione del contratto collettivo che le medesime hanno dichiarato di applicare.
8) Si conviene che le Commissioni istituite a livello territoriale si attivino per favorire l'affermarsi di un ambiente idoneo allo sviluppo delle iniziative e delle realtà imprenditoriali, e l'utilizzazione, più corretta ed efficace possibile, delle azioni di sostegno per lo sviluppo, decise dal Governo, allo scopo di evitare che tali realtà siano poste fuori mercato e per promuovere iniziative finalizzate al miglioramento degli standard produttivi, alla tutela della occupazione, dei diritti dei lavoratori ed alla positiva evoluzione delle relazioni sociali ed industriali nel territorio.
In presenza del permanere di situazioni di marcata irregolarità, nonostante l'adozione dei provvedimenti e delle misure di cui ai precedenti commi, le Commiss