S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
Per la disciplina economica e normativa successiva all'Accordo 06/10/1998, si rinvia al CCNL "Lavanderie e Tintorie - Industria"
CCNL del 01/07/1995
LAVANDERIE E TINTORIE - Piccola Industria
Contratto collettivo nazionale di lavoro 01-07-1995
Lavoratori dipendenti dalle piccole e medie industrie della lavanderia, pulitura a secco, tintoria di abiti, smacchiatoria e stireria in genere
Decorrenza: 01-07-1995 - 30-6-1999 (normativa); 30-6-1997 (economica)
In Roma il 1-7-1995,
Tra l'UNIONTESSILE - Unione Nazionale della Piccola e Media Industria Tessile - Abbigliamento, Calzature, Pelli e cuoio, rappresentata dalla FEDERLAV/UNIONTESSILE e con l'assistenza della CONFAPI - Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria,
e la Federazione Italiana dei Lavoratori Tessili e dell'Abbigliamento (F.I.L.T.A.) con l'assistenza della Confederazione Italiana Sindacato Lavoratori (C.I.S.L.),
la Federazione Italiana Lavoratori Tessili e Abbigliamento (F.I.L.T.E.A.), l'Unione Italiana Lavoratori Tessili e Abbigliamento (U.I.L.T.A)
È stato stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro che disciplina i rapporti di lavoro tra le ditte esercenti l'attività di lavanderia industriale attraverso stabilimenti di lavaggio, stiratura, manutenzione e ripristino di biancheria, indumenti e affini, per conto terzi e/o in conto proprio, destinati all'uso professionale per industria, sanità, turismo, comunità, etc., ed i lavoratori da esse dipendenti.
Il presente contratto si applica anche alle aziende industriali esercenti l'attività di pulitura a secco, tintoria di abiti, smacchiatoria e stireria in genere.
Capitolo I - Clausole riguardanti il contratto collettivo
Il presente contratto consta di:
a) una parte generale;
b) tre parti riguardanti: operai, qualifiche speciali o intermedie, impiegati e quadri;
c) una parte retributiva ed inquadramento;
d) una parte inquadramento;
e) una parte contenente i protocolli aggiuntivi;
f) una parte contenente gli allegati.
In tale ambito, pertanto, le Associazioni imprenditoriali sono impegnate ad adoperarsi per l'osservanza delle condizioni pattuite da parte delle aziende associate, mentre le organizzazioni dei lavoratori si impegnano a non promuovere (o ad intervenire perché siano evitate) azioni e rivendicazioni a qualsiasi livello comunque intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordi ai livelli sopra precisati.
La contrattazione aziendale, di cui al Protocollo 23-7-1993, è prevista secondo quanto disposto dall'art. 3 - Parte retributiva del presente contratto.
Art. 2 - Categorie soggette ed efficacia del contratto
Il presente contratto si applica a tutte le categorie rappresentate dalle parti contraenti: ha efficacia nazionale e sostituisce ed abroga tutti i contratti in vigore regolanti la stessa materia.
Art. 3 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto
Le disposizioni del presente contratto nell'ambito di ogni istituto sono correlative ed inscindibili fra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento.
Art. 4 - Condizioni di miglior favore
Ferma restando la inscindibilità di cui all'art. 3, le parti col presente contratto non hanno inteso sostituire le condizioni più favorevoli al lavoratore in servizio alla data di applicazione, non derivanti da accordi nazionali; tali condizioni dovranno essere mantenute in vigore "ad personam", esclusione fatta nel caso in cui derivassero da accordi provvisori di cui sia prevista la decadenza nel caso di stipulazione del contratto nazionale.
In materia di usi le parti fanno riferimento all'art. 2078 del Codice Civile.
Art. 5 - Interpretazione del contratto
Nella soluzione delle controversie individuali o collettive le norme del presente contratto dovranno essere interpretate in base alle disposizioni legislative riguardanti sia il contratto che il rapporto di lavoro.
I reclami e le controversie individuali che non abbiano carattere interpretativo saranno esaminati ed eventualmente risolti tra lavoratore e datore di lavoro, con l'intervento delle Rappresentanze Sindacali Unitarie o della Commissione interna o del Delegato di impresa.
Nel caso in cui non si raggiunga l'accordo, il reclamo e la controversia potranno essere sottoposti dalla parte ricorrente all'esame delle competenti Associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori.
Riuscito vano il tentativo di componimento in sede sindacale, la parte ricorrente potrà sottoporre all'altra un giudizio di conciliazione ed arbitrato.
A tale scopo, entro quindici giorni dall'esito negativo del predetto tentativo di componimento, la parte interessata richiederà - tramite la propria Organizzazione territoriale - l'apertura del procedimento in parola; entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta, l'Organizzazione rappresentante la controparte comunicherà l'assenso di quest'ultima. Le due Organizzazioni costituiranno - entro i dieci giorni successivi a detta risposta - un Collegio sino ad un massimo di cinque membri, composto rispettivamente da uno o due membri designati dall'Organizzazione territoriale dei lavoratori interessata, da uno o due membri designati dall'Organizzazione dei datori di lavoro, da un membro presidente scelto di comune accordo anche su lista precostituita.
In caso di disaccordo su tale scelta, dovrà esserne richiesta la designazione entro 30 giorni dalla data della sua costituzione.
Le controversie per l'interpretazione e quelle collettive per l'applicazione del presente contratto saranno deferite, a seconda della loro natura, per l'ulteriore esame e risoluzione, le prime alle competenti Associazioni nazionali, le seconde a quelle territoriali: la procedura dovrà essere completata entro 15 giorni dalla data del deferimento.
Durante lo svolgimento delle procedure previste dal presente contratto non si darà corso ad azioni sindacali.
Le aziende industriali sono tenute a distribuire gratuitamente entro 4 mesi dalla data di stipulazione ad ogni singolo dipendente in servizio, una copia del presente contratto di lavoro, parte normativa e tabellare.
Per l'applicazione di quanto sopra disposto avrà valore esclusivamente la edizione predisposta a cura delle parti stipulanti il presente contratto.
In relazione all'entrata in vigore del presente CCNL ed alla distribuzione del testo contrattuale, le aziende effettueranno una ritenuta sulla retribuzione dei lavoratori con le modalità stabilite dalle parti, a titolo di quota di partecipazione alle spese per il rinnovo contrattuale, che verrà devoluta alle organizzazioni sindacali nazionali.
Art. 8 - Esclusività di stampa
Il presente contratto, conforme all'originale, è edito dalle parti stipulanti, le quali ne hanno insieme l'esclusiva a tutti gli effetti ivi compresi quelli di cui all'art. 7 - parte generale.
È vietata la riproduzione parziale o totale senza autorizzazione.
Il presente contratto decorre dal 1-7-1995 ed avrà scadenza il 30-6-1997, relativamente alla parte retributiva, e al 30-6-1999, per quanto attiene alla parte normativa, salvo le decorrenze specificatamente indicate per i singoli istituti.
Esso si intenderà successivamente rinnovato di anno in anno qualora non venga disdetto tre mesi prima della scadenza con lettera raccomandata.
In caso di disdetta il presente contratto resterà in vigore sino a che non sarà sostituito dal successivo contratto nazionale.
Capitolo II - Sistema informativo e di relazioni industriali formazione professionale
Art. 10 - Investimenti, occupazione e formazione
Il sistema di relazioni industriali che si configura con il Presente contratto recepisce ed attua le logiche ed i contenuti del Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno del sistema produttivo del 23-7-1993, sottoscritto da Governo e Parti Sociali.
Esso pertanto aderisce ad una visione di politica dei redditi quale strumento indispensabile di politica economica finalizzato a conseguire una crescente equità nella distribuzione del reddito attraverso il contenimento dell'inflazione e di redditi nominali.
In questo quadro si colloca l'articolato sistema di informazione che segue.
Attraverso di esso si rendono possibili forme sistematiche di consultazione su temi di reciproco interesse per favorire la vitalità del settore, migliorare la competitività delle imprese, l'utilizzo delle risorse umane e l'occupazione, individuando nella comunicazione e nel confronto lo strumento per ricercare posizioni comuni, anche da rappresentare alle istituzioni pubbliche.
Condizioni necessarie per attuare compiutamente un sistema come sopra delineato sono:
- l'attribuzione alla autonomia contrattuale delle parti di una funzione primaria nella definizione delle regole e nella gestione delle relazioni sindacali e del lavoro attraverso anche lo sviluppo, ai vari livelli e con diversi strumenti, del metodo partecipativo e la prevenzione dei conflitti;
- il reciproco riconoscimento dei ruoli e competenze ed il rispetto delle prerogative che competono ai soggetti sociali rappresentativi di interessi collettivi;
- l'attuazione della contrattazione collettiva in modo tale da consentire a favore dei lavoratori l'attribuzione di benefici economici e per le imprese una gestione corretta e programmabile della propria attività, utilizzando pienamente le opportunità offerte dal mercato e valorizzando le risorse umane impiegate;
- l'assunzione di un ruolo strategico da parte della formazione, come fattore determinante nel costruire un rapporto tra imprese, territorio e ambiente scolastico/formativo, nel rispetto delle reciproche competenze e responsabilità derivanti da norme di Legge, di Accordi Interconfederali e dal Contratto nazionale, deve poter consentire ai lavoratori di conseguire nuove professionalità, che siano indotte dalla mutata realtà derivante da innovazioni tecniche e Organizzative e/o accedere a nuovi sbocchi occupazionali.
Tutto quanto precede si realizza attraverso idonei supporti formativi, atti a favorire lo svolgimento di relazioni partecipative.
Occupazione - Investimenti - Formazione
Le parti ritengono che il miglioramento e l'approfondimento delle comuni conoscenze della realtà produttiva ed occupazionale e la verifica delle rispettive valutazioni costituiscono utile premessa per una positiva evoluzione del sistema di relazioni industriali per il miglioramento dei reciproci rapporti.
Questa pratica di consultazione, comunicazione e condivisione ha per scopo - attraverso la ricerca di convergenze nelle analisi dei problemi e la individuazione delle possibili soluzioni - di valorizzare le potenzialità del sistema produttivo nel suo complesso al fine di perseguire il miglioramento della produzione nel settore, sia attraverso l'individuazione e la realizzazione delle necessarie condizioni di sviluppo competitivo, sia attraverso l'apporto delle risorse umane, che rappresentano un fattore strategico.
Sulla base di questa dichiarazione d'intenti, le parti stipulanti, ferme restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale, le rispettive responsabilità e ruoli e l'indipendenza di valutazione, esprimono la comune intenzione di favorire, secondo anche le indicazioni contenute negli accordi interconfederali vigenti, lo sviluppo delle loro relazioni e la loro armonizzazione con il sistema di informazioni di seguito articolato, volto ad evidenziare gli aspetti significativi e la realtà evolutiva del settore:
1. A livello Nazionale, di norma annualmente, o su richiesta di una delle parti stipulanti, l'Associazione imprenditoriale fornirà alle Organizzazioni sindacali nazionali, nel corso di un apposito incontro, informazioni globali in merito:
- alle linee generali dell'andamento economico-produttivo (investimenti, nuovi insediamenti e loro localizzazione, prospettive produttive) del settore (e dei comparti in cui si articolerà), con particolare riferimento all'occupazione;
- all'andamento dell'occupazione giovanile, in relazione agli accordi interconfederali sui contratti di formazione e lavoro, all'andamento dell'occupazione femminile ed allo stato di applicazione delle leggi n. 903/1977 e n. 125/1991 nonché delle eventuali future specifiche disposizioni legislative in materia, con le possibili azioni positive in linea con le raccomandazioni comunitarie;
- all'evoluzione tecnologica;
- all'andamento globale dell'occupazione in riferimento all'introduzione di nuove tecnologie che richiedano interventi e/o significative ristrutturazioni aziendali;
- al numero degli addetti suddiviso per sesso e qualifica e classi di età;
- alla dinamica delle retribuzioni di fatto nel settore;
- a situazioni di crisi aziendali di particolare rilevanza sociale o territoriale, con particolare riguardo al Mezzogiorno;
- ai supporti, specie per le piccole e medie imprese, quali ad esempio i progetti di consorziazione;
- alle iniziative finalizzate al risparmio energetico;
- ai programmi di formazione e riqualificazione professionale, con particolare riferimento alle implicazioni derivanti dall'introduzione di nuove tecnologie, dall'evoluzione delle strutture produttive e dalle innovazioni di processo sulle politiche formative, nonché alle tematiche dell'ambiente e della sicurezza, in armonia con quanto previsto dal DLgs n. 626/1994;
- ai programmi di investimento e alle politiche di diversificazione produttiva e di localizzazione nel Mezzogiorno;
- alla dinamica dei costi, compreso quello del lavoro, rispetto ai principali Paesi concorrenti comparando le leggi in materia contributiva, anche ai fini di una oggettiva valutazione della competitività ed efficienza del sistema;
- ai processi di internazionalizzazione.
A tale riguardo, a richiesta di una delle parti, potrà seguire un incontro allo scopo di effettuare un esame congiunto relativo alle implicazioni prevedibili:
- sui livelli occupazionali;
- sulla mobilità della manodopera;
- sulle condizioni ambientali ed ecologiche;
- sul rapporto che intercorre tra innovazioni tecnologiche e esigenze formative.
Le parti potranno, ove all'esame di cui sopra se ne ravvisi l'opportunità istituire una commissione paritetica per compiere le più opportune attività di coordinamento ed approfondimento, anche al fine di dar vita all'attivazione congiunta di iniziative di comune interesse nei confronti dei competenti organi pubblici.
2. A livello Regionale, di norma annualmente, o su richiesta di una delle parti, l'Associazione imprenditoriale firmataria unitamente alle Associazioni territoriali imprenditoriali interessate, fornirà al sindacato di categoria e alle sue articolazioni regionali, intervenute nel corso di un apposito incontro, informazioni globali in merito:
- alle prospettive produttive;
- ai programmi di investimento relativi a nuovi insediamenti industriali ed a rilevanti ristrutturazioni o ampliamenti di quelli esistenti, indicando l'eventuale ricorso a finanziamenti pubblici ed agevolati;
- ai supporti, specie per le piccole e medie imprese, quali ad esempio progetti di consorziazione anche con riferimento a quanto previsto dalla Legge n. 374/1976;
- al numero degli addetti distinti per sesso e qualifica;
- all'andamento dell'occupazione giovanile in relazione agli accordi interconfederali sui contratti di formazione e lavoro, all'andamento dell'occupazione femminile e allo stato di applicazione delle leggi n. 903/1977 e n. 125/1991 nonché delle eventuali future specifiche disposizioni legislative in materia, con le possibili azioni positive in linea con le raccomandazioni CEE;
- alle situazioni di crisi aziendale di particolare rilevanza sociale;
- alle prospettive di fabbisogno di formazione e riqualificazione professionale;
- alle iniziative finalizzate al risparmio energetico;
- alle condizioni ambientali ed ecologiche.
A tale riguardo, a richiesta di una delle parti, potrà seguire un incontro allo scopo di effettuare un esame congiunto relativo alle implicazioni prevedibili:
- sui livelli occupazionali;
- sulla mobilità della manodopera;
- sulle condizioni ambientali ed ecologiche.
Le parti forniranno all'Ente Nazionale tutte le indicazioni necessarie per le attività di competenza dell'Ente stesso a favore del settore, con particolare riguardo alla gestione della formazione professionale, alla difesa dell'occupazione, alla concessione di agevolazioni alle imprese.
Fermi restando i contenuti del sistema di informazione, le rispettive Organizzazioni potranno definire congiuntamente:
- tempi, modi e strumenti delle rilevazioni oggetto dell'informativa, anche attraverso la realizzazione di osservatori, gruppi di lavoro ecc.;
- iniziative propositive in tema di formazione professionale, da raccordare con l'attività di cui a livello nazionale, nell'ambito di quanto previsto dagli Accordi interconfederali vigenti; ciò al fine di fornire ai lavoratori conoscenze funzionali rispetto ai mutamenti tecnologici ed organizzativi e per consentire alle aziende di impiegare il fattore lavoro in modo adeguato alle nuove esigenze. Qualora tali iniziative si concretizzino in orientamenti comuni, essi saranno sottoposti alla attenzione degli Enti pubblici competenti ed agli Organismi paritetici per la formazione professionale operanti nel territorio ai sensi degli Accordi interconfederali vigenti e di successive intese, affinché nella programmazione dei loro interventi tengano conto delle prospettate esigenze del settore;
iniziative propositive di formazione professionale in materia di ambiente di lavoro, igiene e sicurezza, in armonia con quanto previsto dal DLgs 626/1994 utilizzando le risorse rese disponibili dalle Regioni;
- iniziative propositive in tema di azioni positive per le pari opportunità;
La presente procedura verrà attuata per le regioni aventi un significativo numero di aziende nei singoli settori e comparti.
3. A livello Territoriale (Provinciale o Comprensoriale), di norma annualmente, o su richiesta di una delle parti, le Associazioni imprenditoriali territoriali competenti forniranno alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori competenti per territorio, nel corso di apposito incontro, quanto previsto al precedente punto 2).
La presente procedura informativa è attuata per le aree territoriali previamente individuate tra le parti con verifica biennale, a livello regionale o nazionale, in cui si riscontri una concentrazione di Aziende del settore produttivo.
Gli incontri di cui ai punti 2) e 3), considerate le peculiari caratteristiche del settore, potranno avvenire in concomitanza con uno dei momenti di informativa a livello nazionale rispettando le obiettive esigenze di disaggregazione dei dati.
4. Il livello aziendale di informazione è articolato in due momenti specifici:
a) conoscenza e valutazione dei maggiori indicatori economico-sociali dell'impresa;
b) informazioni finalizzate alla contrattazione aziendale. Tale sistema informativo, pur nella distinzione delle diverse finalità, tende a sviluppare, attraverso l'attivazione di adeguati canali di comunicazione bilaterale, un migliore livello di conoscenza delle realtà, affermando il processo partecipativo dei lavoratori e della loro rappresentanza, come risorsa per le singole aziende.
A livello aziendale, di norma annualmente, tramite l'Associazione territoriale imprenditoriale, le Aziende con più di 70 dipendenti, su richiesta delle Organizzazioni sindacali di categoria competenti per territorio, forniranno nel corso di un apposito incontro, alle R.S.U. ed alle Organizzazioni medesime informazioni riguardanti:
- le prospettive, specie con riferimento alle situazioni di crisi ed alla struttura occupazionale (sesso e qualifica professionale), nonché all'eventuale acquisizione di pubbliche commesse;
- i programmi di investimento relativi a nuovi insediamenti industriali ed a rilevanti ristrutturazioni o ampliamenti di quelli esistenti nonché a miglioramenti delle condizioni ambientali ed ecologiche, specificando l'eventuale ricorso a finanziamenti pubblici agevolati; le informazioni sui programmi di investimento relativi a nuovi procedimenti produttivi o a nuove produzioni avranno carattere di riservatezza, le modifiche tecnologiche inerenti a nuovi procedimenti produttivi che rivestano carattere di riservatezza saranno oggetto di informazioni sommarie;
- il numero delle assunzioni suddivise per sesso e qualifica effettuate nell'anno precedente;
- il numero degli addetti distinti per sesso e qualifica;
- l'andamento dell'occupazione giovanile, in relazione agli accordi interconfederali sui contratti di formazione e lavoro, l'andamento dell'occupazione femminile e lo stato di applicazione delle leggi n. 903/1977 e n. 125/1991 nonché delle eventuali future specifiche disposizioni legislative in materia, con le possibili azioni positive in linea con le raccomandazioni CEE;
- le eventuali esigenze formative indotte dai processi di riorganizzazione/ristrutturazione e dallo sviluppo Tecnologico ed organizzativo, nonché dalle tematiche dell'ambiente e sicurezza, in armonia con quanto previsto dal DLgs 626/1994.
Su tali problemi, a richiesta di una delle parti, seguirà un incontro allo scopo di consentire alla R.S.U. e/o alle Organizzazioni sindacali territoriali di categoria di esprimere la loro autonoma valutazione in ordine all'occupazione, alle problematiche della formazione ed alle condizioni ambientali ed ecologiche.
Per le aziende con più stabilimenti dislocati in diverse aree del territorio nazionale la procedura informativa di cui sopra potrà essere attuata presso l'Associazione Imprenditoriale Nazionale.
Dichiarazione congiunta - Nei casi in cui, secondo le vigenti disposizioni di Legge in materia di finanziamenti o altre agevolazioni a favore delle imprese, da parte degli Enti pubblici a ciò preposti venisse richiesto parere alle competenti Organizzazioni sindacali degli imprenditori e dei lavoratori, le parti stipulanti riconoscono che le Organizzazioni medesime, nel proprio autonomo parere, debbano espressamente richiamare il requisito dell'applicazione del CCNL di pertinenza.
Consulta Sindacale
Le parti convengono, per rafforzare la specificità e peculiarità del settore, per evidenziarne l'autonomia e per dare positiva attuazione alla indispensabile tipologia dello stesso, per migliorare la gestione dei servizi e della produzione e incrementare i livelli occupazionali del settore stesso e per migliorare le relazioni industriali, di costituire e riunire entro il novembre 1995 - a livello nazionale - una consulta sindacale, eventualmente aperta anche ad altri soggetti del settore, che avrà il compito e l'obiettivo di conoscere, analizzare e approfondire al fine di ricercare e proporre le soluzioni possibili ai temi prioritari, ma non esclusivi, che di seguito vengono esposti:
- Inquadramento previdenziale - necessità di affrontare e risolvere in tempi stretti la problematica per evitare gravi conseguenze sia sul piano strutturale-produttivo che occupazionale.
- Politica degli orari di lavoro.
- Rapporti con committenza pubblica.
- Analisi della contrattazione aziendale.
- Analisi delle problematiche del settore alla luce delle modifiche organizzative e produttive necessarie per ampliare i livelli di qualità e competitività a tutela dell'occupazione, nonché gli eventuali aggiornamenti e semplificazioni contrattuali.
Entro e non oltre il 30-6-1997, data coincidente anche con la revisione biennale della parte salariale, la Consulta dovrà produrre in stesura finale le risultanze del lavoro svolto, fornendo anche gli strumenti giuridici o contrattuali necessari per la soluzione delle questioni affrontate.
Infine le parti si impegnano a ricercare ed attuare ogni tipo di strumento e azione che possa dare "visibilità" esterna alle problematiche del settore, coinvolgendo anche gli operatori e le Istituzioni interessate.
Le parti, nel prendere atto del ricorso strutturale nell'ambito del settore a lavorazioni presso terzi per l'effettuazione di produzioni presenti o meno nel ciclo di lavoro delle aziende committenti, affermano che il lavoro presso terzi debba avvenire nel rispetto delle leggi e dei contratti. In presenza di eventuali situazioni di aziende che non diano corso all'applicazione del contratto collettivo di lavoro di pertinenza e delle leggi sul lavoro, le parti esprimono il loro rifiuto di tali forme e si impegnano ad adoperarsi nell'ambito delle proprie competenze per il superamento di dette situazioni.
Per esprimere questa volontà e per consentire di conseguenza una più efficace tutela dei lavoratori occupati in imprese del settore svolgenti lavorazioni per conto terzi presenti nel ciclo produttivo dell'azienda committente, fermo restando che l'applicazione degli impegni sotto riportati non può avere incidenza sui rapporti commerciali delle imprese committenti né implica responsabilità alcuna da parte delle medesime per comportamenti di terzi:
1) Le aziende committenti lavorazioni a terzi inseriranno nel contratto di commessa apposita clausola richiedente alle imprese esecutrici, operanti nel territorio nazionale, l'impegno all'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di loro pertinenza e delle leggi sul lavoro. Le aziende terziste comunicheranno alle aziende committenti il contratto collettivo di lavoro da loro applicato.
2) Le aziende sistematicamente committenti lavoro a terzi, aventi oltre 70 dipendenti, e le aziende terziste che danno lavoro all'esterno, informeranno, a richiesta, di norma annualmente, le Rappresentanze Sindacali Unitarie sulle previsioni di ricorso al lavoro esterno per lavorazioni presenti nel ciclo aziendale con riferimento alla quantità e al tipo di lavorazione nonché sui nominativi delle imprese terziste alle quali sia stato commesso lavoro nell'anno precedente in modo sistematico, e sui contratti di lavoro da queste applicati.
3) Le A.P.I. e le Organizzazioni sindacali territorialmente competenti costituiranno, entro 3 mesi dalla richiesta di queste ultime, una Commissione formata da 3 membri per ciascuna delle due parti con i seguenti compiti:
- acquisire da parte delle aziende gli elementi conoscitivi necessari alla valutazione del fenomeno.
A tale scopo l'Associazione imprenditoriale territoriale metterà a disposizione della Commissione l'elenco delle aziende che commettono lavoro a terzi relativamente a fasi di lavorazioni presenti nel ciclo produttivo aziendale e l'elenco delle aziende che lavorano per conto terzi. Per ogni singola azienda committente avente oltre 70 dipendenti l'Associazione territoriale fornirà alla Commissione anche i nominativi delle aziende cui il lavoro è stato commesso nei 12 mesi precedenti. Saranno inoltre fornite indicazioni relative alla localizzazione delle aziende terziste (anche fuori del territorio di competenza), il comparto in cui operano e il tipo di lavorazione effettuato, la loro natura industriale o artigianale;
- utilizzare tali dati, insieme ad ogni altro diversamente raccolto, per individuare eventuali situazioni di aziende che non diano corso all'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di loro pertinenza e delle leggi sul lavoro;
- promuovere nei confronti dei casi di cui al punto precedente le iniziative più opportune al fine di pervenire alla loro regolarizzazione;
- comprovato il permanere della disapplicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di pertinenza, la Commissione inviterà per un esame della situazione le ditte interessate alla committenza;
- ove non sia diversamente possibile raggiungere l'obiettivo di far regolarizzare l'eventuale accertata esistenza di lavoro irregolare, la Commissione prenderà in esame la connessione tra le aziende per cui tale problema sussiste.
4) Anche in riferimento ai problemi occupazionali, nei casi in cui le aziende committenti, a causa di situazioni temporanee di mercato o di crisi economiche settoriali o locali o per ristrutturazioni, riorganizzazioni o conversioni aziendali, facciano ricorso a riduzioni o sospensioni di orario di lavoro o riduzioni di personale, durante gli incontri previsti, nel corso delle procedure di cui all'art. 5 della Legge 20-5-1975, n. 164 e dalla Legge 23-7-1991, n. 223, daranno anche comunicazione, per un esame in materia, dell'eventuale ricorso al lavoro presso terzi presente nel ciclo produttivo delle stesse aziende committenti.
5) A livello nazionale le parti effettueranno periodiche valutazioni del fenomeno e dei risultati raggiunti, studiando gli strumenti più opportuni per il contenimento e il superamento delle situazioni irregolari, coordinando altresì, quando necessario, i lavori delle Commissioni territoriali.
6) La Commissione è vincolata al segreto d'ufficio sui nominativi forniti. In caso di violazione cesseranno per l'Associazione territoriale e le aziende gli obblighi derivanti dall'applicazione del presente articolo.
7) Le aziende committenti comunicheranno, tramite la propria Associazione territoriale, alle Associazioni territoriali nelle aree del Mezzogiorno (si intendono per aree del Mezzogiorno quelle individuate dalla Legge n. 64/1986) l'elenco delle aziende terziste situate nei territori di loro competenza, con l'indicazione del contratto collettivo di lavoro che le medesime hanno dichiarato di applicare.
Le Associazioni imprenditoriali territoriali del Mezzogiorno metteranno a disposizione della Commissione, di cui fanno parte, l'elenco complessivo delle aziende terziste situate nella provincia di loro competenza, con la annotazione del contratto collettivo che le medesime hanno dichiarato di applicare.
8) Si conviene che le Commissioni istituite a livello territoriale si attivino per favorire l'affermarsi di un ambiente idoneo allo sviluppo delle iniziative e delle realtà imprenditoriali, e l'utilizzazione, più corretta ed efficace possibile, delle azioni di sostegno per lo sviluppo, decise dal Governo, allo scopo di evitare che tali realtà siano poste fuori mercato e per promuovere iniziative finalizzate al miglioramento degli standard produttivi, alla tutela della occupazione, dei diritti dei lavoratori ed alla positiva evoluzione delle relazioni sociali ed industriali nel territorio.
In presenza del permanere di situazioni di marcata irregolarità, nonostante l'adozione dei provvedimenti e delle misure di cui ai precedenti commi, le Commissioni potranno infine attivarsi nei confronti degli organismi competenti, per individuare possibili interventi.
Tutto il sistema che precede sarà concretamente attuato a condizione che uguale normativa risulti inserita in ogni altro contratto nazionale, stipulato dalle Organizzazioni sindacali firmatarie il presente contratto, con le altre Organizzazioni imprenditoriali del settore.
Chiarimento a verbale - Con la informativa sul lavoro esterno prevista nel presente articolo le parti hanno inteso far acquisire gli elementi conoscitivi del ricorso strutturale al lavoro esterno. Non sono quindi compresi i rapporti committente/terzista di tipo occasionale.
Le parti convengono inoltre che le imprese cosiddette terziste, ma che svolgono una attività funzionale al processo produttivo, sono da considerare committenti.
Dichiarazione a verbale - Le parti si danno atto che la regolamentazione che precede si riferisce al lavoro per conto terzi inerente al ciclo produttivo aziendale delle ditte committenti e che eventuali altri problemi di mancata applicazione di norme di leggi e di contratto trovano soluzione nelle usuali procedure di intervento previste dalle norme esistenti.
Art. 12 - Contrazione temporanea orario di lavoro
Nei casi di cui alla Legge n. 164/1975, l'azienda interessata comunicherà preventivamente alla R.S.U. o per tramite dell'Associazione imprenditoriale territoriale alla Filta-Filtea-Uilta provinciale la prevedibile durata della contrazione, il numero dei lavoratori interessati, le cause relative, le modalità di distribuzione della riduzione (attuando in quanto possibile criteri di rotazione) le iniziative di qualificazione professione nella salvaguardia delle condizioni salariali e normative conseguite.
Art. 13 - Mobilità interna della manodopera
Le direzioni delle unità produttive aventi più di 70 addetti formeranno preventivamente le strutture sindacali aziendali sugli spostamenti non temporanei nell'ambito dello stabilimento che interessino gruppi di lavoratori. Potrà seguire un esame congiunto da effettuarsi entro tre giorni dalla avvenuta informazione.
Fatto salvo quanto sopra, gli spostamenti di reparto o di posto di lavoro, in relazione alle esigenze tecnico-produttive, nonché al miglior utilizzo dell'organico, saranno effettuati dalle aziende nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali.
Dichiarazione a verbale - Le parti, in relazione a possibili comportamenti anomali, che violino lo spirito della norma, potranno esaminare il problema a livello territoriale.
Art. 14 - Clausola di salvaguardia
Le parti si danno atto che i contenuti delle informazioni, così come l'articolazione per sedi e materie, hanno costituito comuni presupposti per la stipulazione delle norme relative al sistema di informazioni e che quanto a riguardo convenuto comporta l'esclusione dell'applicazione di tali procedure a livello aziendale, salvo che per le imprese individuate nei presenti articoli.
Quanto indicato negli articoli precedenti per la individuazione delle aziende a cui è applicabile non costituisce criterio di individuazione né indicazione delle dimensioni delle piccole e medie imprese.
Le iniziative o i comportamenti in sede nazionale, territoriale, aziendale, attuati in difformità degli impegni così come definiti agli articoli "investimenti ed occupazione", "lavoro esterno", "mobilità", daranno facoltà all'Uniontessile-Federlav di dichiararsi, previo esame della situazione e tentativo di componimento da compiersi in sede nazionale con le Organizzazioni sindacali, sciolte dalle specifiche obbligazioni assunte in tali presupposti.
Rimangono salve sulle materie prime in considerazione le pattuizioni preesistenti più favorevoli.
Capitolo III - Istituti di carattere sindacale
Art. 15 - Rappresentanze Sindacali Unitarie
In ogni unità produttiva le OO.SS., in conformità con quanto previsto dall'Accordo del 27-2-1995, riportato in allegato, potranno eLeggere proprie rappresentanze.
Numero dei componenti delle R.S.U.
Numero dipendenti dell'unità produttiva - Numero componenti della R.S.U. da 16 a 1203 da 121 a 3606 da 361 a 6009.
Ai singoli componenti la R.S.U. sono attribuite le seguenti ore di permesso retribuito:
- nelle unità produttive che occupano da oltre 15 fino a 120 dipendenti: 2 ore all'anno per ogni dipendente, ripartite in quote uguali tra tutti i componenti la R.S.U.;
- nelle unità produttive che occupano più di 120 dipendenti: (8 ore mensili per ciascun componente della R.S.U.);
con automatico trasferimento delle ore di permesso di cui all'art. 23 della Legge 20-5-1970 n. 300.
Le ore di permesso non utilizzate, potranno essere usufruite nel corso dell'anno solare. Detti permessi saranno computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti contrattuali.
I componenti delle Rappresentanze Sindacali non possono essere trasferiti da una unità produttiva all'altra senza il nulla-osta delle Associazioni sindacali di appartenenza.
La disciplina del presente articolo si applica nei confronti dei componenti delle Rappresentanze Sindacali i cui nominativi e le relative variazioni siano state comunicate per iscritto dalle Organizzazioni Sindacali alle Associazioni territoriali imprenditoriali, che provvederanno a comunicarle all'azienda cui il lavoratore appartiene.
Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al 3 comma, deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 24 ore prima.
Quanto riconosciuto in tema di Rappresentanze Sindacali con il presente articolo non è cumulabile con quanto eventualmente già riconosciuto in sede aziendale o territoriale o con quanto dovesse derivare da disposizioni di Legge successive.
Per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda all'Accordo allegato.
Per la tutela dei componenti la Commissione interna o il Delegato d'impresa si fa riferimento alla Legge del 20-5-1970, n. 300.
Nelle imprese da 5 a 15 dipendenti i lavoratori potranno eLeggere un loro delegato d'impresa.
Al delegato d'impresa saranno applicate le tutele sindacali previste dalla Legge n. 300/1970 per la R.S.A.
Al lavoratore che ricopra cariche o sia investito di incarichi sindacali riconosciuti e regolarmente notificati alla ditta, il datore di lavoro deve assicurare e garantire la libertà di esplicazione della conseguente attività, la quale dovrà essere svolta senza recare pregiudizio all'andamento del lavoro nell'azienda.
Qualora predetto lavoratore incorra in una delle mancanze di cui al presente contratto, le sanzioni relative - previste dall'art. 63 - Parte Generale - operano pienamente anche nei suoi confronti, salvo che la situazione non sia connessa all'attività sindacale dell'interessato, nel quale caso la sanzione stessa dovrà essere preventivamente autorizzata dalle rispettive Organizzazioni territoriali competenti.
Art. 18 - Cariche pubbliche e sindacali
Si richiama in materia quanto disposto dalla Legge 20-5-1970, n. 300 negli articoli 31 e 32.
Art. 19 - Permessi per cariche sindacali
Ai lavoratori che siano membri dei Comitati direttivi delle Confederazione sindacali, dei Comitati direttivi delle Federazioni nazionali di categoria e dei Sindacati di categoria, saranno concessi permessi retribuiti, fino ad una giornata lavorativa al mese, per il disimpegno delle loro funzioni, quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle Organizzazioni predette e non ostino gravi impedimenti alla normale attività di altri lavoratori.
Le ore di permesso sono cumulabili quadrimestralmente.
Le qualifiche sopra menzionate e le variazione relative dovranno essere comunicate, contestualmente alla deliberazione congressuale, entro il termine di due settimane dalla avvenuta elezione; ulteriori comunicazioni riguarderanno esclusivamente casi di sostituzione di componenti degli organismi predetti. Le comunicazioni saranno effettuate per iscritto dalle Organizzazioni competenti alle Associazioni imprenditoriali territoriali che provvederanno a comunicarle all'azienda cui il lavoratore appartiene.
Qualora l'entità delle richieste di permesso sia ritenuta eccessiva, la questione sarà demandata all'esame delle Organizzazioni Nazionali stipulanti.
Chiarimento a verbale - Le situazioni aziendali in atto migliorative della presente normativa vengono assorbite fino a concorrenza.
I lavoratori hanno diritto di riunirsi in ogni unità produttiva, indipendentemente dal numero dei dipendenti della stessa, per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro.
Dette riunioni avranno luogo su convocazioni unitarie o singole delle Organizzazioni sindacali congiuntamente stipulanti il presente contratto o delle loro Rappresentanze Sindacali Unitarie.
Potranno aver luogo riunioni congiunte di lavoratori appartenenti a più aziende, che non occupino ciascuna più di 50 dipendenti per la trattazione delle materie di cui al 1 comma, su convocazione delle Organizzazioni sindacali congiuntamente stipulanti.
La convocazione sarà comunicata alla direzione con preavviso di due giorni, riducibili a 1 giorno in caso di urgenza, con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno e dell'ora di svolgimento della riunione.
Le riunioni di cui sopra saranno tenute fuori dall'orario di lavoro.
Qualora la convocazione sia unitaria, è ammesso lo svolgimento delle stesse anche durante l'orario di lavoro entro il limite massimo di 10 ore nell'anno solare, per le quali verrà corrisposta la retribuzione di fatto. Tali riunioni dovranno normalmente aver luogo verso la fine o all'inizio dei periodi di lavoro. Le ore non effettuate nell'anno solare, potranno essere utilizzate, nel limite di due ore, nell'anno successivo.
Potranno inoltre, sempre nel limite di due ore, essere anticipate qualora nell'anno solare siano state esaurite le ore disponibili.
Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi. In quest'ultimo caso le riunioni potranno aver luogo durante l'orario di lavoro, quando non impediscano o riducano la normale attività dei lavoratori ad esse non interessati.
Qualora nell'unità produttiva il lavoro si svolga a turni, l'assemblea potrà essere articolata in due riunioni nella medesima giornata.
Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà aver luogo comunque con modalità che tengano conto delle esigenze di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia degli impianti e della produzione nei cicli continui.
Le modalità di cui ai tre precedenti commi saranno definite a livello aziendale.
Le riunioni si terranno in luoghi idonei o locali messi a disposizione dall'azienda nell'unità produttiva. In caso di comprovata impossibilità, il datore di lavoro è tenuto a mettere a disposizione un idoneo locale nelle immediate vicinanze dell'unità produttiva stessa.
Per le riunioni interaziendali il locale idoneo sarà invece reperito a cura delle parti convocanti.
Alle riunioni hanno la facoltà di partecipare i Segretari nazionali e provinciali delle Organizzazioni di categoria o dirigenti sindacali, i nominativi dei quali ultimi saranno preventivamente comunicati all'azienda.
La presente regolamentazione attua quanto previsto dall'art. 20 della Legge 20-5-1970, n. 300.
Chiarimento a verbale - Le situazioni aziendali in atto migliorative della presente normativa vengono assorbite fino a concorrenza.
Nota a verbale - Per la determinazione della retribuzione si fa riferimento all'art. 36 - Parte Generale.
I Sindacati provinciali di categoria aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente contratto potranno far affiggere, in apposito albo, comunicazioni a firma dei Segretari responsabili dei Sindacati medesimi.
Le anzidette comunicazioni dovranno riguardare materie di interesse sindacale e del lavoro.
Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere tempestivamente inoltrate alla Direzione aziendale per conoscenza.
Le Rappresentanze Sindacali Unitarie hanno il diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti materie di interesse sindacale e del lavoro.
Art. 22 - Versamenti dei contributi sindacali
L'azienda provvederà alla trattenuta delle quote sindacali nei confronti dei dipendenti che ne effettueranno richiesta scritta. Tale richiesta avrà validità fino ad eventuale revoca che può intervenire in ogni momento e che decorrerà dal mese successivo a quello in cui essa è stata rimessa alla direzione aziendale mediante lettera regolarmente sottoscritta dal lavoratore.
La richiesta scritta dovrà contenere le seguenti indicazioni:
- la data;
- le generalità del lavoratore;
- l'ammontare del contributo sindacale espresso in percentuale, che gradualmente raggiungerà la misura dell'1 % sull'ammontare netto delle competenze in vigore alle singole scadenze mensili;
- l'organizzazione sindacale a favore della quale la quota dovrà essere versata mensilmente ed il numero del conto corrente bancario ad essa intestato;
- la richiesta dovrà essere conforme al modulo riportato in calce;
- le trattenute verranno effettuate sulle competenze nette del lavoratore.
Nome __________________________________________
Cognome ____________________________________
Reparto _______________________________________
Abitante ______________________________________
Via ______________________________________________
N. ________________________________________________
Spett.le ________________________________________
Direzione _____________________________________
della ditta _____________________________________
Il sottoscritto ______________________________________________________
Operaio - Cartellino n. _______________________________________
Intermedio - matricola n. ___________________________________
Impiegato - matricola n. _____________________________________
Con la presente lettera autorizza codesta Direzione e l'INPS, nel caso di erogazione diretta del trattamento di Cassa integrazione guadagni, ad effettuare sull'ammontare netto delle competenze la trattenuta relativa al suo contributo associativo sindacale in ragione del _____ % da calcolarsi sulla retribuzione globale mensile per 13 mensilità a favore del sindacato.
Tale autorizzazione, in caso di interruzione del rapporto di lavoro, è valida anche ai fini della trattenuta delle quote mensili restanti al raggiungimento dell'importo annuo intero, ivi compresa la tredicesima mensilità.
Tale autorizzazione avrà validità fino al rinnovo del vigente contratto salvo revoca. L'importo di tale trattenuta dovrà essere versato mensilmente dall'azienda sul c/c bancario n. _____ presso la Banca intestato al Sindacato territoriale.
Distinti saluti.
Data
Firma
Chiarimento a verbale - Le parti chiariscono che la trattenuta e il versamento delle quote sindacali non determinano una cessione di credito, poiché si tratta di un mero servizio che l'azienda effettua su richiesta del lavoratore, fermo restando il rapporto tra quest'ultimo e la propria organizzazione sindacale, destinataria delle quote trattenute a titolo di contributo associativo.
Capitolo IV - Svolgimento del rapporto di lavoro
L'assunzione al lavoro deve essere fatta in conformità alle disposizioni di Legge.
All'atto dell'assunzione l'azienda è tenuta a comunicare al lavoratore, per iscritto, quanto segue:
- la data di decorrenza dell'assunzione;
- la qualifica, la categoria a cui viene assegnato in relazione alle mansioni a lui attribuite;
- il trattamento economico (specificato voce per voce);
- l'eventuale periodo di prova;
- il luogo di lavoro.
Nella lettera di assunzione verrà fatto riferimento al presente contratto.
Il lavoratore è tenuto per la sua assunzione a presentare i seguenti documenti:
1) libretto di lavoro;
2) i prescritti documenti INPS (in quanto il lavoratore ne sia in possesso);
3) tesserino del codice fiscale;
4) titolo di studio e di preparazione professionale ove l'azienda ne faccia espressamente richiesta.
Qualora il lavoratore sia sprovvisto dei documenti di cui al punto 2) l'azienda è tenuta a richiedere il rilascio dei documenti stessi dall'INPS.
Qualora i documenti presentino irregolarità, il lavoratore è tenuto a direttamente richiederne la regolarizzazione tramite gli Enti interessati.
L'azienda rilascerà ricevuta al nuovo assunto dei documenti da essa trattenuti.
Il lavoratore è tenuto, all'atto dell'assunzione, a dichiarare all'azienda la sua residenza e il suo domicilio ed è tenuto a notificare all'azienda stessa i successivi eventuali mutamenti nonché a consegnare, dopo l'assunzione, se è capo famiglia o avente diritto, lo stato di famiglia e gli altri documenti necessari per beneficiare degli assegni familiari.
Prima dell'assunzione il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica.
Qualifiche non rientranti nelle percentuali d'obbligo (art. 25, L. 223/1991)
Tra le parti si conviene che le qualifiche delle quali non si deve tenere conto ai fini del calcolo delle percentuali di cui all'art. 25, 1 comma, della Legge 23-7-1991, n. 223, siano quelle superiori al 3 livello.
Contratti di formazione e lavoro
Si richiamano le norme del DLgs 30-10-1984 convertito in Legge 19-12-1984, n. 863 e successive integrazioni e modificazioni, nonché le disposizioni contenute negli accordi interconfederali 13-5-1993 e 31-3-1995.
In relazione alla delega contenuta nell'accordo interconfederale 31-3-1995, le parti hanno concordato che sono considerate "intermedie" ai sensi delle norme già sopra richiamate le professionalità inquadrate al 2 livello della classificazione nazionale.
Art. 24 - Lavoro delle donne, dei fanciulli e degli adolescenti
L'ammissione al lavoro delle donne, dei fanciulli e degli adolescenti deve avvenire in conformità alle leggi vigenti in materia.
Per i prestatori d'opera di età non superiore ai 18 anni non ammessi ad apprendistato o che abbiano superato il periodo di apprendistato, valgono le disposizioni di Legge in quanto più favorevoli alle norme del presente contratto.
L'assunzione dei lavoratori ha luogo normalmente con contratto a tempo indeterminato.
Il contratto a termine è consentito nelle circostanze e con le modalità fissate: dalla Legge 18-4-1962, n. 230, dalla Legge 25-3-1983, n. 79, dalla Legge 28-2-1987 n. 56, dalla Legge 23-7-1991, n. 223 e nei casi di cui all'allegato 1 del presente CCNL.
Dichiarazione a verbale - Le parti riconoscono che nel settore delle lavanderie si concretizzano le condizioni di cui all'art. 1 del decreto Legge 3-12-1977, n. 876, convertito in Legge 3-2-1978, n.18, all'art. 1 della Legge 26-11-1979, n. 598 e all'art. 8 bis del decreto Legge 29-1-1983, n. 17 convertito in Legge 25-3-1983, n. 79.
L'assunzione può essere fatta, d'accordo tra le parti, con un periodo di prova la cui durata non può essere superiore ai seguenti periodi di effettiva prestazione:
7º livello | 6 mesi |
6º, 5ºS, 5º livello | 3 mesi |
4º livello | 2 mesi |
3º livello | 1 mese e mezzo |
2º livello | 1 mese |
1º livello | 3 settimane |
Per i lavoratori assunti con contratto a tempo parziale il periodo di prova può essere prolungato in rapporto alla minore durata dell'orario di lavoro rispetto al lavoro a tempo pieno.
Il periodo di prova e la sua durata dovranno risultare comunque da atto scritto debitamente controfirmato dalle parti interessate, copia del quale dovrà essere consegnato al lavoratore.
Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi del presente contratto, salvo quanto diversamente disposto dal contratto stesso.
Durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro potrà essere richiesta, da ciascuna delle parti, in qualsiasi momento, senza preavviso né indennità sostitutiva.
La malattia, l'infortunio sul lavoro e la malattia professionale intervenuti durante il periodo di prova, sospendono la prova stessa per un periodo pari alla durata dell'evento morboso nell'ambito massimo del periodo di conservazione del posto di cui agli artt. 51 e 52 - Parte Generale; al termine del periodo di astensione dal lavoro riprenderà la decorrenza del periodo di prova per la parte residua.
Il trattamento economico e la maturazione degli istituti indiretti sono dovuti esclusivamente per i casi di sospensione del periodo di prova a seguito di infortunio sul lavoro e malattia professionale.
In caso di risoluzione del rapporto durante il periodo di prova, al lavoratore sarà corrisposta la retribuzione di fatto pattuita, che comunque non potrà essere inferiore a quella contrattualmente prevista, nonché gli eventuali ratei di gratifica natalizia, ferie, tfr.
Qualora alla scadenza del periodo di prova non sia intervenuta disdetta, il rapporto di lavoro si intenderà instaurato a tutti gli effetti del presente contratto.
Art. 27 - Apprendistato, addestramento ed assunzione di giovani con diploma o attestato di qualifica
A) Apprendistato
È apprendista il lavoratore compreso fra i 14 e i 20 anni di età che venga assunto dall'azienda per conseguire attraverso un addestramento pratico la capacità tecnica inerente a una delle categorie previste, con utilizzo dell'opera nell'azienda stessa.
L'apprendista destinato a conseguire una qualifica operaia, deve lavorare ad economia durante il periodo di apprendistato; nel caso in cui venga adibito a lavoro a cottimo, egli acquista automaticamente la qualifica di operaio, ancorché non siano trascorsi i termini di durata massima dell'apprendistato, e gli devono essere applicate le relative tariffe di cottimo.
Può essere convenuto tra le parti, ai sensi dell'art. 26 - Parte Generale, un periodo di prova di durata non superiore a quello del livello corrispondente alle mansioni che l'apprendista è destinato a svolgere. Il periodo di addestramento iniziato presso altra ditta deve essere computato per intero nella nuova azienda, ai fini del compimento del periodo prescritto, sempreché riguardi le stesse mansioni e non sia intercorsa fra un periodo e l'altro una interruzione superiore ai 18 mesi.
Se l'apprendista provenga da altri reparti complementari alla lavorazione alla quale viene assegnato, qualora negli stessi abbia già compiuto il periodo di apprendistato, il nuovo periodo viene ridotto alla metà. Parimenti viene ridotto almeno della metà il periodo di apprendistato per coloro che abbiano frequentato con esito favorevole scuole professionali attinenti l'attività dell'azienda.
L'apprendista al termine del periodo di apprendistato, sosterrà la prova di idoneità all'esercizio delle mansioni, che hanno formato oggetto dell'apprendistato. In ogni caso l'apprendista che abbia superato metà del periodo di apprendistato, ha diritto di essere ammesso a sostenere la prova intesa ad accertare la sua capacità di lavoro. Nell'ipotesi che l'esito della prova gli sia favorevole, saranno attribuite all'apprendista la categoria conseguita e la retribuzione contrattuale corrispondente; ove sia invece sfavorevole, l'apprendista sarà ammesso a ripetere la prova.
L'imprenditore deve permettere che l'apprendista frequenti i corsi per la formazione professionale e deve destinarlo soltanto ai lavori attinenti alla specialità professionale alla quale si riferisce il tirocinio.
Per quanto si riferisce alla assunzione e al divieto di adibire a lavoro straordinario gli apprendisti, valgono le norme di Legge; per l'orario di lavoro e per le ferie valgono le norme di Legge salvo le condizioni contrattuali di miglior favore; per quanto altro non previsto dal presente articolo valgono le norme contrattuali della Parte Generale e della parte relativa alla qualifica per la quale il rapporto di apprendistato è instaurato.
L'apprendistato è ammesso per tutti i livelli superiori al primo e per tutte le mansioni previste dal presente CCNL
La durata massima dell'apprendistato viene così fissata:
per gli apprendisti destinati a svolgere mansioni inquadrate nel secondo livello: _____ mesi 24;
per gli apprendisti destinati a svolgere mansioni inquadrate nei livelli superiori: _____ mesi 30.
La retribuzione degli apprendisti è regolata come segue:
prima metà del periodo: 89% del minimo contrattuale e contingenza del livello corrispondente
seconda metà del periodo: 91% del minimo contrattuale e contingenza del livello corrispondente
Le durate e le percentuali di cui sopra si applicano per gli apprendisti assunti dopo il 1-10-1995, mentre per quelli assunti precedentemente a tale data rimane in vigore quanto previsto dal CCNL 1-7-1991.
La retribuzione dell'apprendista non potrà comunque superare la retribuzione netta del lavoratore di analogo livello.
Le retribuzione del lavoratore il cui rapporto di lavoro sia stato convertito da apprendista a tempo indeterminato continuando a godere per 12 mesi dalla data di conversione del diverso regime contributivo previsto dalla Legge 28-2-1987, n. 56, non potrà superare per tale periodo, la retribuzione netta del lavoratore di analogo livello.
In caso di malattia, agli apprendisti verrà corrisposto un trattamento che determini per l'azienda un onere economico della stessa misura di quello sostenuto per gli operai.
L'anzianità maturata come apprendista verrà computata ai fini del calcolo di tutti gli istituti contrattuali.
Con riferimento allo scatto di anzianità, si procederà al calcolo dello stesso in base alle percentuali di retribuzione sopra definite.
Qualora il contratto di apprendistato venga costituito a tempo parziale, i periodi di durata previsti nel presente contratto non verranno prolungati. Qualora il rapporto di lavoro venga convertito a tempo indeterminato le parti definiranno le modalità per il proseguimento dello stesso.
Il limite massimo dei lavoratori assunti con contratto di apprendistato a tempo parziale non dovrà superare il 50% dei lavoratori assumibili come apprendisti.
I lavoratori apprendisti assunti a tempo parziale non verranno conteggiati nella percentuale prevista dall'art. 35 del presente contratto.
B) Periodo di addestramento per operai nuovi assunti di età superiore ai vent'anni
Riconosciuta, per le particolari condizioni del settore, l'opportunità di consentire in linea eccezionale l'addestramento a mansioni richiedenti l'apprendistato di personale di nuova assunzione non addestrato e di età superiore a 20 anni, è ammesso un periodo di addestramento nelle mansioni stesse per una durata prestabilita in relazione alla natura delle prestazioni richieste e non superiore a 12 mesi, con la retribuzione contrattuale del 1 livello.
C) Assunzione di giovani con diploma o attestato di qualifica
In attuazione dell'art. 22 della Legge 28-2-1987, n. 56, in caso di assunzione di giovani da adibire a mansioni per le quali siano in possesso di diploma di qualifica conseguito presso un istituto professionale o di attestato di qualifica conseguito ai sensi dell'art. 14 della Legge 21-12-1978, n. 845, la retribuzione massima per un periodo di sei mesi, sarà pari al minimo contrattuale di paga o stipendio ed alla contingenza, previsti per il livello immediatamente inferiore a quello di inquadramento contrattuale, nonché all'indennità mensa.
Il titolo di studio deve essere presentato all'azienda prima dell'assunzione in servizio.
Art. 28 - Handicappati ed invalidi
Le parti stipulanti il presente contratto, sensibili al problema degli invalidi e degli handicappati, nell'intento di facilitare il loro inserimento in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini e capacità lavorative, convengono di favorirne la collocazione nelle strutture aziendali, anche con contratto di formazione e lavoro, compatibilmente con le possibilità tecnico-organizzative delle unità produttive.
In tale contesto, in occasione di avviamenti operati ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge in materia, a livello aziendale, tra le Direzioni aziendali e le R.S.U., saranno verificate le opportunità per attivi inserimenti, al fine di agevolarne la migliore integrazione, anche mediante la frequenza di corsi di formazione o riqualificazione professionale promossi o autorizzati dalla Regione.
Nel caso in cui non vengano riscontrate concrete possibilità di idonea occupazione nella struttura organizzativa aziendale, si opereranno gli opportuni interventi presso gli Organi di collocamento affinché sia realizzato l'avviamento in altra attività produttiva.
Per quanto riguarda i permessi per genitori, parenti e affidatari di portatori di handicap ed i permessi fruiti direttamente dai lavoratori portatori di handicap, le aziende daranno applicazione a quanto previsto dalla Legge n. 104/1992.
Dichiarazioni a verbale - 1) Le parti convengono di intervenire presso gli organi di Governo per l'emanazione di appositi provvedimenti in materia, che equiparino in toto ai collocati obbligatoriamente il personale già assunto, rimasto invalido e mantenuto in servizio, ai fini della computabilità nella quota d'obbligo; le parti concordano inoltre di intervenire anche per ottenere il riconoscimento della fiscalizzazione in capo ai medesimi soggetti.
Le parti riconoscono altresì opportuna la partecipazione ai corsi che enti pubblici preposti alla formazione professionale organizzano, intesi a recuperare al mercato del lavoro soggetti invalidi o handicappati allo scopo di favorirne la utile collocazione in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini ed acquisite capacità lavorative.
2) Qualora per i lavoratori tutori di handicappati ed invalidi sorgessero comprovate esigenze di assistenza ai soggetti sopra indicati, le parti valuteranno in sede aziendale la possibilità di individuare idonee soluzioni.
In attuazione del DPR 9-10-1990, n. 309, il lavoratore, assunto a tempo indeterminato, del quale sia stato accertato lo stato di tossicodipendenza e che si sottoponga ad un trattamento di terapia e di riabilitazione, ha diritto alla conservazione del posto per il tempo necessario all'esecuzione del trattamento riabilitativo.
La durata massima della conservazione del posto è di 3 anni.
Lo stato di tossicodipendenza dovrà essere accertato dal Servizio pubblico di assistenza ai tossicodipendenti.
Per usufruire dell'aspettativa, il lavoratore è tenuto a presentare al datore di lavoro apposita richiesta corredata dalla documentazione di accertamento dello stato di tossicodipendenza e dal programma di terapia e riabilitazione da svolgere presso i servizi sanitari delle Unità sanitarie locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali.
Mensilmente, inoltre, il lavoratore dovrà presentare al datore di lavoro la documentazione rilasciata dalla struttura di cura e riabilitazione attestante l'effettivo svolgimento e la prosecuzione del programma terapeutico.
Il lavoratore è tenuto a riprendere il servizio entro sette giorni dal termine del programma di riabilitazione.
I lavoratori, assunti a tempo indeterminato, che siano genitori o tutori di tossicodipendenti, per i quali il Servizio pubblico per le tossicodipendenze attesti la necessità di concorrere al programma di riabilitazione, hanno diritto, a richiesta, ad un periodo di aspettativa, compatibilmente alle esigenze organizzative e produttive aziendali.
Per usufruire dell'aspettativa, il lavoratore deve presentare al datore di lavoro le attestazioni dello stato di tossicodipendenza del soggetto e della necessità di concorrere al programma di cura e riabilitazione. Entrambe le attestazioni saranno rilasciate dal Servizio pubblico di assistenza ai tossicodipendenti.
La durata massima dell'aspettativa per i lavoratori genitori o tutori di tossicodipendenti è di tre mesi e può essere concessa una sola volta, per ogni soggetto assistito.
I periodi di aspettativa di cui al presente articolo non comportano alcun trattamento retributivo e non sono utili ai fini di alcun trattamento contrattuale e di Legge.
Dichiarazione a verbale - Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 1, secondo comma, lettera b), della Legge 18-4-1962, n. 230, le parti stipulanti si danno atto che, per la sostituzione dei lavoratori in aspettativa di cui al presente articolo, sussiste la possibilità di assunzione con contratto a tempo determinato.
A) Regime ordinario
La durata dell'orario contrattuale è di 8 ore giornaliere e di 40 settimanali.
L'orario settimanale di 40 ore verrà normalmente distribuito nei primi 5 giorni della settimana; altre distribuzioni di orario, per singoli reparti o per stabilimenti, nell'ambito della settimana o anche di cicli di più settimane, saranno concordate tra le Direzioni aziendali e le R.S.U.
Per migliorare le prospettive occupazionali, per agevolare la adozione di più elevati livelli di utilizzo delle capacità produttive e per ridurre i costi unitari per unità di prodotto, le parti riconoscono idonea l'adozione di diversi specifici schemi di turnazione.
Nel caso di introduzione di un'organizzazione del lavoro finalizzata al maggiore utilizzo degli impianti, comportante la distribuzione della prestazione singola su 6 giornate settimanali per lavoratore, l'orario viene ridotto a 36 ore settimanali per turno, a parità di retribuzione. Tali strutture di orario verranno applicate nell'area di utilizzo degli impianti oltre 5 giorni settimanali nonché negli stabilimenti collocati nel Mezzogiorno, in presenza delle necessarie condizioni di mercato, delle caratteristiche tecnologiche ed organizzative dell'azienda e del consenso dei lavoratori che saranno accertati congiuntamente a livello aziendale.
Sempre ai fini occupazionali dette strutture di orario potranno altresì essere considerate nei casi di introduzione di processi produttivi basati su nuove tecnologie e nei casi di ristrutturazione aziendale, sempre in presenza delle condizioni suindicate.
Le modalità applicative di tali strutture di orario saranno definite a livello aziendale, inclusi i regimi di orario degli addetti al turno a giornata (per i lavoratori a giornata lavoranti su 6 giorni settimanali, vale la riduzione di orario a 36 ore settimanali).
Per gli impianti a ciclo continuo la particolare turnazione relativa è definita a livello aziendale.
B) Riduzione dell'orario di lavoro
1) Fermo restando l'insieme della normativa sull'orario di lavoro e sul lavoro straordinario, a far data dal 1-1-1990 i lavoratori fruiranno delle seguenti riduzioni complessive annue dell'orario di lavoro:
- giornalieri: 56 ore
- turnisti di cui al comma 5 dell'art. 33 - Parte Generale: 52 ore.
I compensi pari a 1/26 della retribuzione lorda mensile previsti dal presente contratto nazionale per le due festività nazionali già del 2 giugno e del 4 novembre, anziché essere corrisposti nei periodi di paga di giugno e novembre, saranno corrisposti in occasione del godimento delle predette riduzioni di orario.
2) Orario ridotto a 36 ore settimanali
I lavoratori interessati fruiranno della riduzione annua di complessive 12 ore dell'orario di lavoro.
Il compenso pari a 1/26 della retribuzione lorda mensile prevista dal presente contratto nazionale per la festività nazionale già del 2 giugno, anziché essere corrisposto nel periodo di paga di giugno, sarà corrisposto in occasione del godimento della predetta riduzione di orario, con conguaglio relativo all'importo della riduzione.
I lavoratori addetti a turni 6 x 6, in aggiunta alle riduzioni di cui al comma precedente, fruiranno delle seguenti ulteriori ore di riduzione annua:
- 6 ore a far tempo dal 1-1-1995;
- 6 ore a far tempo dal 1-7-1995.
3) Lavoratori addetti a turni
I lavoratori addetti al lavoro a turni di cui al comma 5 dell'art. 33 - Parte Generale, se operanti su turno matureranno, al raggiungimento di 50 notti l'anno di prestazione effettiva, una riduzione di orario pari a 8 ore, con decorrenza dal 1-10-1994, in rapporto alle settimane maturate nell'anno precedente.
4) Disposizioni particolari
Qualora la durata dell'orario di lavoro sia inferiore a quella contrattuale si procederà all'assorbimento, fino a concorrenza, della riduzione di orario prevista ai commi 1 e 2 del punto B del presente articolo.
5) Disposizioni applicative
Le riduzioni non matureranno nei periodi di assenza per maternità e servizio militare; matureranno per dodicesimi nei casi di inizio o cessazione del rapporto di lavoro, considerando come mese intero la frazione pari o superiore a 15 giorni.
Le ore di riduzione saranno utilizzate prioritariamente nei periodi di minore attività produttiva, o a titolo di permessi individuali o collettivi, o previo esame congiunto con modalità differenti secondo le specifiche esigenze aziendali senza alcun pregiudizio per l'attività degli impianti.
Nel caso di permessi individuali, il lavoratore ne farà richiesta con 48 ore di preavviso.
I permessi individuali saranno accordati compatibilmente con le esigenze di lavoro, ed evitando che dalla sovrapposizione dei godimenti possano derivare interruzioni anche parziali di attività di macchinari o impianti.
Dichiarazione a verbale - Le riduzioni di orario definite con il presente rinnovo non debbono in alcun modo determinare una riduzione dell'utilizzo degli impianti e verranno assorbite da trattamenti aziendali più favorevoli.
Art. 31 - Flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro
L'orario settimanale di lavoro di cui al 1 comma dell'art. 30 - Parte Generale - potrà essere realizzato, in relazione alle esigenze produttive e/o organizzative aziendali, con diversi regimi su un arco di più settimane e potrà riguardare l'intera azienda, singoli reparti o uffici.
Le ore che ai sensi del precedente comma potranno essere lavorate oltre le 40 settimanali saranno contenute nel limite di 96 per ciascun anno, con decorrenza 1-1-1992.
Il suddetto regime di flessibilità dell'orario di lavoro settimanale comporterà prestazioni lavorative superiori all'orario medesimo, cui corrisponderà, nei periodi di minore intensità produttiva, una pari entità di ore di riduzione.
Le ore in tal modo lavorate oltre le 8 giornaliere e le 40 settimanali saranno compensate con le seguenti maggiorazioni:
- 13% per le ore prestate dal lunedì al venerdì;
- 18% per le ore prestate nella giornata del sabato.
Tali maggiorazioni saranno corrisposte con la retribuzione nel periodo di paga nel quale le ore suddette saranno prestate.
La maggiore e la minore durata della prestazione lavorativa rispetto all'orario contrattuale settimanale non comporteranno modifiche né del divisore di cui all'art. 37 Parte Generale né della retribuzione normale mensile.
La direzione procederà, di norma annualmente alla comunicazione alle R.S.U. del programma dell'orario, con l'indicazione dei periodi previsti di superamento e di riduzione dell'orario contrattuale e delle ore necessarie.
Le modalità applicative, relative alla distribuzione delle ore nel periodo di superamento dell'orario contrattuale e all'utilizzo delle corrispondenti riduzioni, rapportate alle esigenze organizzative aziendali, saranno definite congiuntamente, in tempo utile, in sede di esame tra direzione e R.S.U.
L'attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati, salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti.
Dichiarazione a verbale - Con l'articolo di cui sopra le parti hanno inteso fornire alle aziende il diritto a disporre di uno strumento certo ed effettivamente utilizzabile per far fronte al variare della domanda di prodotti o servizi nel corso dell'anno.
Le rappresentanze sindacali dei lavoratori ai vari livelli sono impegnate a rimuovere tempestivamente e comunque in tempi utili, per il concreto utilizzo dello strumento, gli ostacoli che si verificassero.
Art. 32 - Lavoro straordinario
È considerato straordinario contrattuale o supplementare il lavoro prestato oltre l'orario contrattuale giornaliero e settimanale, ad eccezione di quello connesso ai regimi di flessibilità dell'orario di lavoro di cui all'art. 31.
È considerato straordinario, ai fini legali, il lavoro prestato oltre l'orario di Legge.
Le ore non lavorate in dipendenza di festività nazionali e infrasettimanali cadenti in giorno lavorativo, saranno computate al fine del raggiungimento dell'orario ordinario contrattuale.
Il lavoro straordinario ha carattere volontario e potrà essere effettuato entro il limite individuale massimo di 180 ore sino al raggiungimento di un monte ore annuo aziendale ragguagliato a 130 ore per dipendente; quando riguardi gruppi di lavoratori, formerà oggetto di esame preventivo tra Direzione aziendale e R.S.U.
Fatto salvo il limite di cui sopra l'esame preventivo avrà luogo solo nei casi in cui il lavoro straordinario abbia carattere di assoluta improrogabile e comprovata necessità determinata da cause di forza maggiore.
Su richiesta delle R.S.U. le aziende daranno annualmente notizia del livello di utilizzo del monte ore aziendale.
Le ore di straordinario prestato tra le 130 e le 180 saranno recuperate su richiesta del lavoratore con i seguenti criteri:
- per il 50% con trasformazione in riposi compensativi giornalieri da godersi in date indicate dal lavoratore;
- per il 50% con trasformazione in riposi compensativi giornalieri da godersi in date indicate dall'azienda.
In presenza di lavoro straordinario strutturale di produzione, inteso per tale il caso di raggiungimento costante di limiti di cui al presente articolo si procederà, su richiesta, presso la competente sede territoriale all'esame della situazione e delle eventuali misure opportune per la cessazione dello straordinario strutturale, mediante diversa organizzazione del lavoro o aumento dell'occupazione.
Da dette regolamentazioni sono escluse le operazioni di manutenzione ed inventario e le ore di straordinario lavorate oltre il limite individuale annuo di 180 ore potranno, a richiesta del lavoratore, essere recuperate con il godimento di altrettanti riposi compensativi da fruire d'accordo fra le parti.
Le prestazioni di lavoro straordinario per manutenzione e inventario potranno essere richieste tenendo conto delle esigenze del lavoratore.
Le ore straordinarie per le quali si farà luogo ai riposi compensativi non retribuiti, saranno compensate secondo quanto previsto dal presente articolo.
Su richiesta delle R.S.U. le aziende daranno annualmente notizia del livello di utilizzo del monte ore aziendale, di cui al 4 comma.
Per ogni ora straordinaria, l'azienda corrisponderà al lavoratore una quota oraria della retribuzione di fatto determinata ai sensi dell'art. 37 - Parte Generale - del presente contratto, maggiorata delle sottoindicate percentuali:
Lavoro straordinario diurno: |
|
prime 8 ore (10 per discontinui) ____________________ | 30% |
successive ______________________________________________________ | 40% |
lavoro straordinario notturno ___________________________ | 50% |
lavoro straordinario festivo diurno ___________________ | 55% |
lavoro straordinario festivo notturno ________________ | 75% |
Le percentuali di cui sopra si applicano sulla retribuzione di fatto comprensiva, per i cottimisti, del guadagno di cottimo e per gli operai addetti a lavoro a turni, dell'1,05% in quanto applicabile.
Le suddette percentuali di maggiorazione non sono cumulabili, né tra loro né con quelle previste dall'art. 34 - Parte Generale - e la maggiore assorbe la minore.
Per gli impiegati del 7 livello e per i quadri, non assoggettabili alle limitazioni dell'orario di lavoro, il lavoro normalmente eccedente l'orario ordinario contrattuale e che venga prestato con carattere di continuità per esigenze dell'azienda, sarà retribuito con una maggiorazione sullo stipendio della categoria.
Sempre per detti impiegati del 7 livello e per i quadri ove si effettui prestazione di straordinario al di là dei limiti normali anzidetti, la indennità correlativa potrà essere convenuta tra le parti od in misura preventiva forfettaria o di volta in volta.
La qualificazione legale ed i relativi adempimenti per il lavoro straordinario rimangono nei termini fissati dalle vigenti disposizioni di Legge.
Procedura per il lavoro straordinario di produzione
Copyright S.I.A. Servizi Informatici Antelmi S.r.l.
Il lavoro straordinario di produzione ha carattere volontario individuale.
La presente procedura è in particolare finalizzata a soddisfare le esigenze conseguenti a stati di necessità (ad esempio: consegne urgenti, termine di lavorazioni in corso, recupero di ritardi di produzione per cause tecniche, esigenze improvvise di Enti o servizi pubblici: ospedali, Forze Armate, ecc.).
In presenza di disponibilità volontarie alle prestazioni di lavoro straordinario inferiori alle esigenze aziendali entro i limiti del presente articolo, la Direzione ne darà notizia in tempo utile alla R.S.U.
Le parti nell'ambito della volontarietà individuale, procederanno all'esame della situazione per rimuovere le difficoltà esistenti, assicurando all'azienda la disponibilità tempestiva delle prestazioni straordinarie necessarie.
È considerato lavoro a turni quello prestato dai lavoratori che si avvicendano ad una stessa macchina o nelle medesime mansioni entro le 24 ore, anche se a turni non di uguale durata.
L'orario ordinario giornaliero del lavoro a turni è di 8 ore per turno, ivi compreso il riposo, la cui durata è di mezz'ora.
La distribuzione dell'orario di lavoro viene stabilita in conformità con le disposizioni di cui all'art. 30 - Parte Generale - e comunicata ai lavoratori in apposita tabella da affiggersi all'entrata dello stabilimento.
In attuazione a quanto disposto dall'art. 30 - Parte Generale - l'orario ordinario contrattuale sarà ragguagliato a:
- 40 ore ivi compresa la mezz'ora giornaliera di riposo.
Nel lavoro a turni deve essere consentito, per ogni turno, l'intervallo di mezz'ora di riposo il cui compenso è già compreso nella retribuzione mensile.
Ai lavoratori cottimisti dovrà essere corrisposta per la mezz'ora di riposo goduto, una mezza quota oraria dell'utile di cottimo realizzato nelle ore di effettivo lavoro.
Il riposo del turno deve essere normalmente fruito fuori dal locale di lavoro o altrimenti a macchine ferme. Il lavoratore ha diritto di uscire dallo stabilimento durante la mezz'ora di riposo.
Per prestazioni di lavoro giornaliero fino a 6 ore non è previsto l'intervallo di riposo. La mezz'ora di riposo goduta non concorre al superamento delle sei ore di lavoro richieste. Ai soli fini del diritto alla maturazione della mezz'ora di riposo vengono considerate come prestazioni di lavoro le assenze per permessi retribuiti.
Le eventuali prestazioni che eccedono le 7 ore e 30 minuti giornaliere di lavoro effettivo saranno compensate con la retribuzione di fatto per il tempo eccedente, aumentata della maggiorazione di straordinario.
Le modificazioni dei turni devono essere notificate 24 ore prima mediante avviso collocato in luogo chiaramente visibile, salvo casi di forza maggiore. Nel caso di modifica del turno assegnato il lavoratore dovrà comunque fruire - all'atto del passaggio a diverso turno - di un adeguato periodo di riposo.
Il turno unico per gli operai o gli apprendisti è soggetto alla disciplina del lavoro a turni, anche se compiuto senza avvicendamenti, qualora si attui lo stesso intervallo di riposo dei turni ed inoltre il suo inizio od il suo termine coincidano con l'inizio o con il termine dell'orario di uno dei turni, rimanendo comunque nel limite di uno spostamento massimo di trenta minuti.
Il lavoro a turni verrà effettuato normalmente in cinque giorni, in relazione alle norme di cui al secondo comma dell'art. 30 - Parte Generale.
Per le ore di lavoro a turni, ivi compresa la mezz'ora di riposo, verrà corrisposta una maggiorazione pari all'1,05% della retribuzione di fatto.
La predetta maggiorazione non è dovuta nei casi di riduzioni di orario, fino a undici ore complessive di lavoro se si tratta di lavoro a due turni (ore cinque e mezzo giornaliere per ciascun turno) e fino a tredici ore e mezzo se si tratta di tre turni (ore quattro e mezzo giornaliere per ciascun turno).
In deroga a quanto sopra, nel caso che, per effetto della distribuzione dell'orario contrattuale di lavoro prevista dall'art. 30 - Parte Generale - sia effettuato in un solo giorno della settimana un orario inferiore alle sei ore, verrà ugualmente corrisposta la maggiorazione stessa.
Direzione e R.S.U. potranno infine definire modalità per assicurare la regolarità di sostituzione dei turnisti nel lavoro a turni.
Chiarimento a verbale n. 1 - Qualora nella mezz'ora di riposo effettuata fuori dall'ambiente di lavoro le macchine siano rimaste funzionanti, le controversie sugli eventuali effetti che dovessero derivare ai lavoratori, saranno esaminate prima in sede aziendale e poi, occorrendo, in sede territoriale.
Chiarimento a verbale n. 2 - Per i fanciulli e gli adolescenti la mezz'ora di riposo intermedio di cui al 2 comma è stata determinata attuando la facoltà prevista dalle leggi in materia.
Tale normativa non ha carattere innovativo, nel senso che già nei precedenti contratti le parti, fissando in mezz'ora la durata di riposo, si erano avvalse della facoltà loro concessa dalle disposizioni di Legge per i minori.
Art. 34 - Lavoro notturno, domenicale e festivo
È) considerato lavoro notturno quello prestato tra le ore 22 e le ore 6.
È considerato lavoro festivo quello prestato nelle giornate domenicali e festive previste all'art. 10 - Parte Operai, all'art. 2 - Parte Intermedi, all'art. 3 - Parte Impiegati e Quadri.
Il lavoratore chiamato a prestare la propria opera in ore notturne, domenicali o festive dovrà essere preavvisato il giorno precedente tranne casi urgenti.
Si intendono qui richiamate le disposizioni di Legge circa il divieto di adibire a lavoro notturno i minori, mentre per le donne si fa riferimento alla particolare regolamentazione di cui all'art. 5, Legge 9-12-1977, n. 903.
Le percentuali di maggiorazione dovute per il lavoro notturno, domenicale e festivo, sono le seguenti:
- lavoro notturno ____________________________________________ 35%
- lavoro festivo diurno e notturno __________________ 50%
Le percentuali di cui sopra si applicano sulla retribuzione di fatto comprensiva per i cottimisti del guadagno di cottimo e per gli operai addetti al lavoro a turni, dell'1,05%.
Le dette percentuali di maggiorazione non sono cumulabili né fra loro né con quelle previste dall'art. 32 - Parte Generale - e la maggiore assorbe la minore.
Per i lavoratori addetti a lavoro notturno, la percentuale di maggiorazione relativa verrà computata, agli effetti del trattamento per ferie e tredicesima mensilità in ragione di tanti dodicesimi quanti sono stati, nell'anno di maturazione dei rispettivi istituti, i mesi nei quali vi è stata la corresponsione della percentuale di lavoro notturno.
Le frazioni di ogni singolo mese non inferiori a due settimane verranno considerate come mese intero.
Art. 35 - Regime di orario a tempo parziale
Le parti riconoscono che il lavoro a tempo parziale - intendendosi per tale il rapporto ad orario ridotto rispetto a quello stabilito dal presente contratto - può costituire uno strumento funzionale alla flessibilità ed articolazione della prestazione lavorativa, in quanto sia applicato in rapporto alle esigenze delle aziende e del lavoratore.
L'instaurazione del rapporto a tempo parziale deve avvenire con il consenso dell'azienda e del lavoratore; tale requisito è necessario anche per il passaggio dal rapporto a tempo parziale a quello a tempo pieno e viceversa.
Il rapporto a tempo parziale potrà riguardare sia lavoratori già in forza che nuovi assunti. Nel caso di passaggio dal tempo pieno al tempo parziale potranno essere concordate tre le parti all'atto del passaggio le possibilità e le condizioni per l'eventuale rientro al tempo pieno.
La trasformazione può anche essere pattuita per una durata determinata. Qualora tale durata sia compresa tra i quattro ed i ventiquattro mesi, è consentita, ai sensi dell'art. 23 della Legge 28-2-1987 n. 56, l'assunzione di personale a tempo determinato per completare il normale orario di lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale, fino al termine del periodo di svolgimento dell'orario a tempo parziale. Il personale assunto con la causale di cui al presente comma non viene computato nella percentuale di limite complessivo sotto specificata.
Le parti intendono promuovere la valorizzazione e la diffusione del rapporto a tempo parziale nell'ambito di un corretto utilizzo di questo istituto e nell'intento di agevolare la soluzione di problemi di carattere sociale per i lavoratori ed organizzativi per le aziende.
Pertanto, ove non ostino oggettivi impedimenti organizzativi o l'infungibilità delle mansioni svolte, le aziende valuteranno positivamente l'accoglimento di richieste per l'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo parziale, entro il limite complessivo del 5% del personale in forza a tempo indeterminato.
A fronte di ostacoli che impediscano l'accoglimento di tali richieste di lavoro a tempo parziale, sarà condotto a livello aziendale un esame congiunto delle parti interessate per individuare la possibilità di idonee soluzioni.
L'azienda darà priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa, ai lavoratori già in forza che ne abbiano fatta richiesta rispetto ad eventuali nuove assunzioni per le stesse mansioni.
Il lavoro a tempo parziale può svilupparsi su tutti i giorni lavorativi della settimana (part-time "orizzontale") o solo su alcuni giorni di essa (part-time "verticale") o variabili nell'arco dell'anno.
Il contratto di lavoro a tempo parziale o la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale deve essere stipulato per iscritto. In esso devono essere indicate le mansioni, l'orario di lavoro e la sua distribuzione anche articolata nel corso dell'anno, nonché gli altri elementi previsti dal presente contratto per il rapporto a tempo pieno.
In considerazione delle specifiche esigenze organizzative e produttive che caratterizzano il settore, è consentita la prestazione da parte dei lavoratori a tempo parziale di lavoro supplementare rispetto all'orario ridotto concordato, in attuazione dei commi 3, lett. c) e 4 dell'art. 5 del DL 30-10-1984, n. 726, convertito, con modificazioni, in Legge 19-12-1984, n. 863.
La retribuzione diretta ed indiretta e tutti gli istituti del presente contratto saranno proporzionati all'orario di lavoro concordato, con riferimento al trattamento contrattuale dei lavoratori a tempo pieno, o a quello superiore effettuato nell'ambito dell'orario ordinario contrattuale, ai sensi del precedente comma. Le eventuali ore di supero dell'orario di lavoro concordato, per la parte eccedente il 15% delle ore annue di lavoro concordato saranno compensate con la quota oraria di retribuzione diretta, maggiorata del 24% per comprendervi i riflessi sull'insieme degli istituti indiretti e differiti.
Il periodo di prova può essere prolungato in rapporto alla minore durata dell'orario di lavoro rispetto al lavoro a tempo pieno.
Chiarimento a verbale - La frazione di unità derivante dall'applicazione della percentuale di cui al 5 comma si arrotonda all'unità superiore se è pari o maggiore di 0,5.
Art. 36 - Definizione ed elementi della retribuzione
1) "Minimo contrattuale di paga o stipendio": le parti hanno inteso indicare il minimo tabellare del presente contratto.
2) "Retribuzione di fatto": le parti hanno inteso indicare i seguenti compensi:
- minimo contrattuale;
- contingenza;
- eventuale superminimo individuale o collettivo;
- incentivo (cottimo) o mancato cottimo (concottimo);
- aumenti periodici di anzianità;
- percentuale di maggiorazione per lavoro a turni;
- percentuale di maggiorazione per lavoro notturno;
- premio di produzione (unicamente se calcolato e corrisposto in misura oraria o mensile);
- indennità di mensa;
- provvigioni e partecipazioni agli utili e ai prodotti (unicamente se calcolate e corrisposte in misura oraria mensile);
- tutti gli altri elementi retributivi comunque denominati di carattere continuativo corrisposti mensilmente o a periodi più brevi.
3) "Retribuzione globale di fatto": le parti hanno inteso indicare oltre ai compensi di cui al punto 2), quelli afferenti ad elementi retributivi a carattere continuativo che vengono corrisposti o di cui il lavoratore beneficia a scadenze superiori al mese.
Nel caso di assenze retribuite per permessi per R.S.U., per cariche sindacali, per assemblee, per congedo matrimoniale, per infortunio sul lavoro, per malattia professionale, per malattia, per diritto allo studio, per permessi per lavoratori studenti: per i lavoratori che prestano lavoro a turni e notturno nella retribuzione di fatto si intende compresa la percentuale di lavoro notturno, nonché la maggiorazione per lavoro a turni, qualora tali prestazioni siano già state programmate.
Per i lavoratori a cottimo si farà riferimento al guadagno del mese in corso se vi è stata prestazione lavorativa di almeno 10 giorni; diversamente si farà riferimento al guadagno delle ultime quattro settimane o due quindicine.
Art. 37 - Determinazione della retribuzione oraria
La retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 173.
Per procedere alle detrazioni si opererà secondo la seguente formula:
retribuzione mensile |
ore lavorative del mese |
Per ore lavorative del mese si intendono quelle che si sarebbero prestate secondo l'intero orario contrattuale come se non ci fossero assenze di alcun genere (malattia, ferie, festività, ecc.).
Chiarimento a verbale - Resta fermo, per i lavoratori operai, quanto previsto all'art. 1 - Parte Operai: "Modalità di corresponsione della retribuzione".
Art. 38 - Aumenti periodici di anzianità
I lavoratori per l'anzianità maturata presso una stessa azienda a partire dal 1-10-1979 avranno diritto, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, a maturare cinque aumenti biennali periodici di anzianità fissati nelle misure seguenti:
7º livello ___________________ | L. 23.000 |
6º livello ___________________ | L. 19.000 |
5ºS, 5º livello ____________ | L. 16.000 |
4º livello ___________________ | L. 15.500 |
3º livello ___________________ | L. 14.000 |
2º livello ___________________ | L. 13.500 |
1º livello ___________________ | L. 13.000 |
Gli aumenti periodici decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.
Essi non assorbono né possono essere assorbiti da eventuali aumenti di merito o superminimi, salvo per questi ultimi, i casi in cui tale assorbimento sia previsto.
Gli aumenti periodici fanno parte della retribuzione di fatto e per gli operai non saranno considerati agli effetti dei cottimi e delle altre forme di retribuzione ed incentivo.
In caso di passaggio di livello successivamente all'entrata in vigore della nuova regolamentazione il lavoratore conserverà in cifra l'importo maturato e avrà diritto a ulteriori aumenti periodici di anzianità biennali del nuovo livello fino a concorrenza con l'importo massimo raggiungibile nel nuovo livello.
La frazione di biennio in corso al momento del passaggio di livello, sarà utile agli effetti della maturazione del successivo aumento periodico.
Nota a verbale - Per il personale in forza al 30-6-1979 resta confermata la normativa di cui all'allegato n. 3.
Art. 39 - Corresponsione della retribuzione
La retribuzione deve essere corrisposta ai lavoratori nei termini e con le modalità in atto nelle singole aziende.
Il pagamento deve essere comunque effettuato entro 7 giorni dalla scadenza dei termini di cui al precedente comma, in linea eccezionale ed in caso di comprovata necessità il termine può essere elevato fino a un massimo di 10 giorni.
Se l'azienda ritarderà oltre tali 10 giorni, decorreranno a favore dei lavoratori gli interessi sulla somma corrisposta in ritardo nella misura del 2% in più del tasso ufficiale di sconto.
Qualora il ritardo nel pagamento superi i 30 giorni decorrono di pieno diritto gli interessi nella misura del 5% in aggiunta al tasso ufficiale di sconto.
Nel caso in cui l'azienda ritardi il pagamento delle competenze di cui sopra oltre i 15 giorni, il lavoratore potrà risolvere il rapporto di lavoro con diritto all'intero trattamento di liquidazione compresa l'indennità di mancato preavviso come se fosse licenziato.
All'atto del pagamento della retribuzione verrà consegnata una busta o prospetto equivalente, in cui dovranno essere distintamente specificati: il nome, cognome e qualifica professionale del lavoratore, il periodo di paga cui la retribuzione si riferisce, nonché le singole voci ed i rispettivi importi costituenti la retribuzione stessa (paga o stipendio, cottimo, contingenza, assegni familiari, ecc.) e la elencazione delle trattenute.
Tale busta o prospetto paga deve portare la firma, sigla o timbro del datore di lavoro o di chi ne fa le veci.
Il lavoratore ha diritto di reclamo sulla corrispondenza della somma pagata, o prospetto, nonché sulla qualità legale della moneta, a condizione che tale reclamo avanzi all'atto del pagamento. Tale diritto al reclamo non è necessario che sia esercitato all'atto del pagamento per gli errori contabili o di inquadramento professionale.
Tanto in pendenza del rapporto di lavoro, quanto alla fine di esso, in caso di contestazione su uno o più elementi costitutivi della retribuzione, deve essere intanto corrisposta al lavoratore la parte della retribuzione non contestata, contro rilascio da parte del lavoratore stesso della quietanza per la somma corrisposta.
Art. 40 - Cessione di quote della retribuzione
Preso atto dell'insussistenza di norme legali che vincolino in modo diretto i datori di lavoro privati all'effettuazione della trattenuta di una quota della retribuzione a favore di un creditore terzo nelle ipotesi diverse da quelle che si verificano a seguito di provvedimenti della Magistratura regolarmente notificati le parti concordano che il prelievo e la cessione di quote della retribuzione avvenga con le seguenti modalità:
a) la trattenuta non potrà essere superiore ad un quinto della retribuzione e sarà calcolata mensilmente sulle competenze spettanti al netto, escludendo dal computo le somme corrisposte a titolo di assegno per il nucleo familiare e indennità di infortunio;
b) l'onere di acquisizione delle trattenute grava sul soggetto creditore;
c) il prelievo sarà interrotto in qualsiasi caso di sospensione, anche parziale durante il mese, del rapporto di lavoro;
d) in caso di risoluzione, per qualsiasi causa, del rapporto di lavoro, il prelievo del debito residuo verrà effettuato e messo a disposizione del creditore entro il limite massimo del quinto del trattamento di fine rapporto spettante in quel momento;
e) in caso di decesso del lavoratore il datore di lavoro sospenderà qualsiasi trattenuta e ne darà comunicazione al soggetto creditore.
Dichiarazione a verbale - In relazione alle dimensioni medie della aziende del settore, qualora le pratiche di cessione di quote della retribuzione risultassero troppo onerose per l'amministrazione, la questione sarà esaminata da azienda e R.S.U. al fine di limitare le richieste.
I lavoratori che, per ragioni di lavoro, siano inviati fuori dai limiti del Comune in cui svolgono normalmente la loro attività, avranno diritto al rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio, in base a nota documentata e comunque nei limiti della normalità, oppure in misura da convenirsi preventivamente fra le parti o in difetto con l'intervento delle Rappresentanze Sindacali Unitarie e delle Organizzazioni territoriali competenti.
Ai lavoratori inviati in trasferta, le ore di viaggio eccedenti l'orario normale di lavoro verranno retribuite con il 50% del minimo contrattuale di paga o stipendio.
Sono esclusi da detto trattamento i lavoratori che non sono soggetti alla limitazione dell'orario di lavoro.
Detto trattamento non è cumulabile con quanto comunque concesso allo stesso titolo aziendalmente o individualmente.
Il lavoratore trasferito per comprovate ragioni tecniche, organizzative o produttive conserva il trattamento economico goduto precedentemente, escluse quelle indennità e competenze che siano inerenti alle condizioni locali o alle particolari prestazioni svolte nella località di origine e che non ricorrono nella nuova destinazione.
Al lavoratore trasferito deve essere corrisposto il rimborso delle spese sostenute durante il viaggio per trasporto, vitto ed eventuale alloggio per sé e per le persone di famiglia, nonché il rimborso delle spese di trasporto per gli effetti familiari (mobili, bagagli, ecc.), previ opportuni accordi da prendersi con l'azienda.
È dovuta, inoltre, una indennità di trasferimento commisurata a mezza mensilità di retribuzione di fatto per i lavoratori senza familiari conviventi a carico, ovvero a una mensilità di retribuzione di fatto per il lavoratore avente familiari a carico con lui conviventi e sempreché questi lo seguano nel trasferimento.
Quando per causa di trasferimento il lavoratore debba risolvere anticipatamente il contratto d'affitto (purché quest'ultimo risulti registrato o comunque documentabile) od altri contratti di fornitura di gas, luce, ecc. e per questa soluzione anticipata debbano essere corrisposti gli indennizzi, questi saranno a carico dell'azienda.
Le indennità di cui sopra non competono al lavoratore trasferito dietro sua richiesta.
Il lavoratore che non accetta il trasferimento ha diritto, qualora ne derivi la risoluzione del rapporto di lavoro, oltre alle sue competenze, alla indennità sostitutiva del preavviso.
Il lavoratore già trasferito dalla sede ove aveva residenza ad altra sede, qualora entro 5 anni dal suo trasferimento venga licenziato o si renda dimissionario per giusta causa, ha diritto all'intera indennità che gli sarebbe spettata a norma del presente articolo in caso di trasferimento nella primitiva sede.
Tale diritto è però subordinato all'effettivo rientro del lavoratore alla sede di originaria assunzione entro e non oltre i sei mesi dalla data di risoluzione del rapporto.
Se il lavoratore invece di ritornare alla sede di origine si trasferisce altrove, avrà diritto al rimborso dell'indennità di trasferimento con il limite massimo che avrebbe comportato il rientro alla sua sede di origine.
Art. 43 - Cambiamento, cumulo e pluralità di mansioni
1) Cambiamento di mansioni
Il lavoratore che venga temporaneamente adibito per comprovate esigenze di ordine tecnico a mansioni che comportano maggiore retribuzione, ha diritto, oltre alla propria retribuzione di fatto, alla differenza tra la retribuzione di competenza della propria categoria (minimo contrattuale più contingenza più eventuali elementi collettivi aziendali) e quella prevista per le mansioni superiori per il tempo in cui viene adibito.
Qualora la permanenza delle mansioni superiori superi il limite di tre mesi, continuativamente o a periodi frazionati nell'arco di 24 mesi, il lavoratore acquisirà definitivamente la nuova qualifica e la relativa retribuzione.
Nel caso di passaggio per sostituzione di altro lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto anche in più riprese, la nuova qualifica sarà acquisita alla scadenza del termine di conservazione del posto del lavoratore assente previsto dal presente contratto. Il lavoratore che ritorna alle precedenti mansioni, dopo aver sostituito per almeno sei mesi un assente con diritto alla conservazione del posto ha diritto a conservare il 50% della differenza fra retribuzione (minimo contrattuale più contingenza più elementi collettivi aziendali).
Al lavoratore che venga adibito per comprovate esigenze di ordine tecnico a mansioni inferiori, la nuova mansione non deve comportare mutamento sostanziale nella posizione, né modificare la qualifica e la retribuzione di competenza.
La permanenza in tali mansioni, salvo i casi di forza maggiore, non può durare oltre i due mesi nell'anno, anche se in periodi frazionati, e deve essere comunicata al lavoratore per iscritto.
Le eventuali contestazioni saranno deferite all'esame delle competenti organizzazioni territoriali.
2) Cumulo di mansioni
Ai lavoratori ai quali vengono affidate mansioni pertinenti a categorie differenti è riconosciuta la categoria corrispondente alla mansione superiore, sempreché quest'ultima abbia carattere di rilievo e sia svolta con normale continuità.
3) Indennità per pluralità di mansioni
Ai lavoratori appartenenti al 3 livello che siano adibiti, in modo continuativo e non per sostituzioni occasionali ad almeno 4 mansioni, previste dallo stesso livello, su impianti e/o macchine a contenuto tecnologico diverso, viene riconosciuta una "indennità per pluralità di mansioni" pari a L. 12.000 lorde/mese per il 2 livello ed a L. 15.000 lorde/mese per il 3 livello.
Questa indennità verrà riconosciuta al raggiungimento degli standards qualitativi e quantitativi aziendalmente previsti per ciascuna delle mansioni assegnate, in relazione all'organizzazione produttiva.
Detta indennità verrà assorbita, fino a concorrenza, in caso di passaggio di livello nonché da quanto già eventualmente in atto in azienda ad analogo titolo.
Art. 44 - Inquadramento unico dei lavoratori
Ferma restando la ripartizione del personale nelle qualifiche operai, intermedi, impiegati e quadri a tutti gli effetti legislativi, regolamentari e contrattuali, i lavoratori sono inquadrati in un'unica scala classificatoria composta da 8 livelli (7 fino al 30-6-1993).
Ai fini suddetti il collegamento tra l'inquadramento ed il trattamento normativo è il seguente:
7º livello: | Impiegati e Quadri |
6º livello: | Impiegati |
5º S livello: | Operai (dal 1-7-1993) |
5º livello: | Impiegati, intermedi, operai |
4º livello: | Impiegati, intermedi, operai |
3º livello: | Impiegati, operai |
2º livello: | Impiegati, operai |
1º livello: | Operai |
L'appartenenza ai vari livelli è determinata dalle declaratorie e relative esemplificazioni riportate nella Parte inquadramento del presente contratto.
Le esemplificazioni riportate in calce alle declaratorie non esauriscono le mansioni esistenti.
Le singole mansioni non esemplificate o obiettivamente nuove, derivanti da innovazioni tecnologiche o da nuove forme di organizzazione del lavoro, verranno inquadrate nell'ambito dei vari livelli sulla base di riferimenti analogici con le mansioni esemplificate e sulla base delle declaratorie.
Le eventuali controversie derivanti dalla attribuzione della categoria formeranno oggetto di esame tra la Direzione aziendale e le R.S.U.
In caso di mancato accordo la controversia sarà in prima istanza esaminata a livello territoriale e in seconda istanza a livello nazionale.
Tale procedura si esaurirà entro tre mesi dalla data di inizio e, qualora abbia esito positivo, al lavoratore interessato verranno riconosciuti i benefici derivanti dalla attribuzione del nuovo livello dalla data d'inizio della procedura stessa.
Le parti contraenti dichiarano la loro volontà di favorire, ove possibile, e compatibilmente con le esigenze di efficienza e produttività, l'introduzione di nuove modalità di organizzazione della produzione e del lavoro tendenti o individualmente o in gruppo a ridurre la parcellizzazione, a favorire una intercambiabilità nelle prestazioni, a ricomporre le operazioni, ad ampliare le mansioni ed arricchirne il contenuto professionale.
Tali nuove modalità di organizzazione del lavoro non implicano il riconoscimento automatico di livello.
In presenza di profonde innovazioni tecnologiche o di mutamenti strutturali nei processi produttivi ed organizzativi tali da evidenziare una sostanziale e complessiva inadeguatezza dell'inquadramento nazionale rispetto alla nuova realtà, la Direzione Aziendale comunicherà alle R.S.U. le caratteristiche della nuova situazione per una verifica congiunta della eventuale necessità di ricorso a nuove figure professionali e/o dell'esistenza di mutamenti tali da determinare un diverso e nuovo contenuto professionale.
Tale nuova specifica situazione sarà valutata con l'intervento, a richiesta di una delle parti delle rispettive organizzazioni nazionali, allo scopo di definire, anche nell'ambito della contrattazione aziendale per obiettivi, ove ritenuto consensualmente opportuno, la collocazione delle nuove posizioni nell'assetto dell'inquadramento aziendalmente in atto, tenuto conto dei criteri fissati dalle declaratorie e sulla scorta dei possibili riferimenti analogici rispetto al sistema nazionale di classificazione.
In tale definizione verranno tenute presenti, ove oggettivamente compatibili, le possibilità di arricchire il contenuto professionale, avuto anche riguardo a quei requisiti professionali individuali utili, insieme al criterio delle pari opportunità, a concorrere agli obiettivi sopra richiamati.
Le parti contraenti dichiarano che sia da favorire, ove possibile, e se funzionale al miglioramento della produttività e della efficienza delle imprese, l'introduzione di modalità di organizzazione della produzione e del lavoro tendenti a ridurre la parcellizzazione, a consentire una intercambiabilità nelle prestazioni, a ricomporre le operazioni, ad ampliare le mansioni e ad arricchire il contenuto professionale per adeguare le modalità di svolgimento del lavoro alle accertate sostanziali innovazioni tecnologiche/ di processo/organizzative.
A tal fine la Direzione Aziendale comunicherà alla R.S.U., preventivamente alla loro introduzione, le nuove modalità di organizzazione del lavoro per verificare le conseguenze di tali mutamenti, che di per sé non implicano riconoscimenti di passaggio di livello, sui contenuti professionali.
Eventuali problematiche relative ai contenuti professionali saranno affrontate con riferimento ai criteri fissati dalle declaratorie e sulla scorta dei riferimenti analogici rispetto al sistema nazionale di classificazione.
In ogni caso saranno verificate le necessità di supporti formativi e di addestramento del personale interessato.
Al fine di favorire lo sviluppo della professionalità e la mobilità verticale dei lavoratori a livello aziendale, quando nell'organico si rendono disponibili stabilmente posti di livello superiore, saranno preferenzialmente tenuti presenti quei lavoratori già in forza, di livello inferiore, che a parità di prestazione esigibile, indipendentemente dal sesso, abbiano i requisiti e le capacità.
Per favorire il consolidamento della presenza di manodopera femminile e l'opportunità di offrire occasioni di sviluppo professionale, le parti convengono sulla utilità di promuovere adeguate azioni di formazione professionale.
Commissione paritetica
Le parti convengono di istituire entro il gennaio 1996 una Commissione tecnica paritetica, che provvederà a verificare gli effetti delle innovazioni tecnologiche ed organizzative intervenute nelle realtà aziendali.
La Commissione avrà l'obiettivo di formulare proposte per la modifica della struttura dell'attuale sistema di inquadramento anche nell'ottica di giungere al superamento degli automatismi.
I risultati cui la Commissione perverrà saranno congiuntamente presentati entro il 30-6-1997 alle Parti stipulanti, le quali ne valuteranno i contenuti, nonché le possibilità ed i tempi di recepimento nell'ambito delle fasi negoziali.
Salvo il caso di intervenuta effettiva risoluzione del rapporto di lavoro in conseguenza di novazione del rapporto stesso, nel passaggio di qualifica da operaio ad intermedio, da operaio a impiegato, da intermedio ad impiegato, l'anzianità trascorsa come operaio o come intermedio deve valere agli effetti della normativa inerente il preavviso e le ferie, previste contrattualmente per la categoria acquisita all'atto del passaggio stesso, mentre l'indennità di anzianità sino al 31-5-1982 verrà liquidata secondo gli scaglioni di ciascuna categoria sulla base dell'ultima retribuzione.
Art. 46 - Trattenute per risarcimento danni
I danni che comportino trattenute per risarcimento debbono essere contestati al lavoratore non appena venuti a conoscenza della ditta.
L'importo del risarcimento, in relazione all'entità del danno arrecato, sarà ratealmente trattenuto nella misura massima del 10% della retribuzione di fatto per ogni periodo di paga, salvo il caso di risoluzione del rapporto, nella quale ipotesi il saldo eventuale sarà ritenuto su tutti i compensi ed indennità dovuti al lavoratore a qualsiasi titolo.
Nei casi di controversia, troverà applicazione la procedura di cui all'art. 6 - Parte Generale.
Art. 47 - Permessi, assenze ed aspettativa
Tutte le assenze devono essere comunicate all'azienda nella giornata in cui si verificano, entro il normale orario di prevista presenza al lavoro, e devono essere giustificate entro i due giorni successivi, salvo i casi di comprovato impedimento.
Nel caso di lavoro a turni, solo per consentire l'adozione di adeguate misure organizzative, la comunicazione deve avvenire prima dell'inizio del previsto orario di lavoro, salvo i casi di comprovato impedimento, e sempreché l'azienda sia in condizione di ricevere le comunicazioni.
Per le assenze dovute a malattia od infortunio non sul lavoro trovano applicazione le norme di cui agli articoli 52 - Parte Generale; 13 - Parte Operai; 5 - Parte Intermedi; 7 - Parte Impiegati.
Al lavoratore, assunto a tempo indeterminato ed avente un'anzianità di servizio non inferiore ad un anno, sarà concessa, a richiesta dell'interessato, un'aspettativa da un minimo di quindici giorni di calendario ad un massimo di tre mesi per gravi e comprovate necessità personali di carattere oggettivamente straordinario, per necessità di assistenza del coniuge o dei parenti di 1 grado per malattia che richieda assistenza continua, adeguatamente comprovata, o per loro decesso.
Alla lavoratrice madre adibita a lavoro che comprenda turni anche notturni può essere concessa, a richiesta, una aspettativa per necessità di assistenza al proprio bambino di età non superiore a 18 mesi. In alternativa all'aspettativa, e per il medesimo periodo, la predetta lavoratrice può essere assegnata a prestazioni che non comportino il lavoro notturno, a condizione che venga definita la soluzione compatibile per la sua sostituzione per l'intero periodo, e non ostino impedimenti di ordine legale o contrattuale.
Nella determinazione del periodo di aspettativa, anche in relazione alla posizione professionale del richiedente, qualora insorgessero comprovate difficoltà di ordine tecnico produttivo o di sostituzione, si darà luogo ad un esame congiunto tra le parti interessate. Potrà essere richiesto l'intervento della R.S.U.
Per quanto riguarda le aspettative per i lavoratori tossicodipendenti e per i loro familiari, si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 29 - Parte Generale del presente contratto.
I periodi di aspettativa sopra individuati non sono retribuiti e non devono comportare alcun onere per l'azienda, incluso il trattamento di fine rapporto.
I periodi di aspettativa di cui ai precedenti commi dovranno essere richiesti salvo casi oggettivamente urgenti ed indifferibili, con un preavviso minimo di 15 giorni di calendario.
Per sostituire i lavoratori assenti per aspettativa possono essere assunti altrettanti lavoratori a tempo determinato, come disposto dall'art. 35 - Parte Generale del presente contratto.
I lavoratori che ne facciano richiesta per giustificati motivi possono ottenere brevi permessi per assentarsi dall'azienda durante l'orario di lavoro.
La richiesta di cui al comma precedente sarà avanzata con preavviso di 48 ore, salvo i casi di comprovata urgenza.
Le aspettative di qualsiasi genere, non debbono comportare l'assenza contemporanea di oltre il 2% dei lavoratori. La determinazione dei lavoratori aventi titolo verrà fatta con arrotondamento all'unità superiore.
Al lavoratore donatore di midollo osseo sarà riconosciuto un permesso retribuito pari ad una giornata lavorativa per il ciclo di analisi di idoneità alla donazione. Il permesso sarà riconosciuto dietro presentazione di idonea certificazione.
Dichiarazione a verbale - Le parti provvederanno ad attivarsi in sede legislativa affinché la disciplina attualmente in vigore per i donatori di sangue venga estesa ai donatori di midollo osseo, con gli opportuni adattamenti in ragione delle diverse caratteristiche delle due fattispecie.
Nota a verbale - Agli effetti del quarto comma del presente articolo, in caso di turnazione 6x6, per lavoro notturno si intende quello effettuato nel turno tra mezzanotte e le sei del mattino.
Art. 48 - Recuperi - Contrazioni temporanee orario di lavoro
Le ore perdute per cause indipendenti dalla volontà delle parti o per permessi possono essere recuperate a regime normale con le seguenti modalità: qualora il recupero sia effettuato oltre il normale orario contrattuale, deve essere contenuto nel limite massimo di un'ora giornaliera, o in caso di orario ridotto, sino alla concorrenza di 8 ore nella giornata; nel caso di giornata feriale non lavorata il recupero stesso potrà essere effettuato trasferendo a tale giornata le ore perdute.
Qualora il recupero riguardi gruppi di lavoratori e sia previsto per gruppi di ore formerà oggetto di esame preventivo fra Direzione aziendale e R.S.U.
Il recupero potrà essere effettuato entro 90 giorni utili successivi al momento in cui si è verificata la causa che ha determinato la perdita di ore di lavoro.
Per le interruzioni di lavoro concordate tra le parti, le ore di lavoro perdute possono essere recuperate a regime normale con modalità preventivamente concordate con le R.S.U.
Ai fini della difesa dei livelli occupazionali e del patrimonio professionale rappresentato dai lavoratori, nei casi di crisi aziendale, ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione che comportino eccedenze di personale si auspica l'impegno all'utilizzo di tutti gli strumenti contrattuali (utilizzo collettivo delle riduzioni di orario previste e delle ex festività) e di Legge tra i quali i contratti di solidarietà ed il ricorso anche generalizzato al part-time.
Per il caso di chiamata alle armi per il servizio di leva e di richiamo alle armi si rinvia alle norme di Legge che regolano la materia.
La chiamata alle armi per obblighi di leva ed il richiamo alle armi non risolvono il rapporto di lavoro.
Il tempo passato sotto le armi per leva vale quale anzianità a tutti gli effetti contrattuali ad essa connessi, ad esclusione del TFR, mentre il richiamo alle armi vale quale anzianità di servizio.
Terminato il servizio di leva, il lavoratore dovrà presentarsi a riprendere servizio entro 30 giorni dal congedamento, o dall'invio in licenza illimitata, salvo il caso di comprovato impedimento. Alla fine del richiamo il lavoratore deve presentarsi in azienda, sempre salvo il caso di comprovato impedimento, entro il termine di otto giorni se il richiamo ha avuto durata sino ad un mese, di quindici giorni se ha avuto durata superiore ad un mese, ma non a sei, di trenta giorni se ha avuto durata superiore a sei mesi. Non presentandosi nei termini suddetti il lavoratore sarà considerato dimissionario.
Il lavoratore richiamato alle armi non potrà essere licenziato, sempreché non si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, prima che siano trascorsi tre mesi dalla ripresa dell'occupazione.
Il trattamento di cui sopra viene applicato anche a quei lavoratori che anziché il servizio militare compiano un servizio sostitutivo previsto dalla Legge.
I lavoratori cui sia attribuita la qualifica di volontario in servizio civile, che beneficiano del rinvio del servizio militare, hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro secondo le norme di Legge previste per la chiamata alle armi per il servizio di leva.
Sono considerati volontari in servizio civile i cittadini italiani maggiorenni i quali, in possesso dei requisiti richiesti e prescindendo da fini di lucro, assumano un impegno di lavoro nei Paesi in via di sviluppo della durata di almeno due anni, per l'esercizio di attività dirette alla realizzazione di programmi di cooperazione internazionale.
Art. 50 - Congedo matrimoniale
Ferme restando le norme vigenti in materia, in caso di matrimonio compete al lavoratore non in prova un periodo di congedo di 15 giorni consecutivi con decorrenza della retribuzione di fatto.
Per gli operai e gli intermedi il trattamento economico di cui sopra è corrisposto dall'azienda con deduzione di tutte le somme che il lavoratore ha diritto di riscuotere da parte dell'INPS ed è subordinato al riconoscimento da parte dell'Istituto stesso.
Nel caso che l'Istituto in questione subisca variazioni per accordi interconfederali, sia in rapporto alla durata del permesso che in rapporto al trattamento economico, il trattamento previsto dal presente articolo si intenderà sostituito fino a concorrenza del nuovo trattamento.
Le festività nazionali ed infrasettimanali cadenti nel corso del congedo matrimoniale danno luogo al pagamento in aggiunta alla retribuzione mensile, di 1/26 della retribuzione normale di fatto ivi compresa la percentuale di maggiorazione per lavoro a turni e notturno qualora ne ricorrono gli estremi e senza prolungamento del congedo stesso.
Chiarimento a verbale - Nella retribuzione di fatto si intende compresa la percentuale di lavoro notturno nonché la eventuale maggiorazione per lavoro a squadra qualora tali prestazioni siano state già programmate per i giorni di permesso concessi.
Per il lavoratore a cottimo si farà riferimento al guadagno del mese in corso se vi è stata prestazione lavorativa di almeno 10 giorni; diversamente si farà riferimento al guadagno delle ultime quattro settimane o due quindicine.
Art. 51 - Infortunio sul lavoro e malattie professionali
In caso di infortunio sul lavoro e di malattia professionale al lavoratore saranno conservati il posto e l'anzianità, a tutti gli effetti contrattuali, fino alla guarigione clinica, documentata dall'apposito certificato definitivo rilasciato dall'Istituto assicuratore. In tal caso, ove per postumi invalidanti il lavoratore non sia in grado di assolvere il precedente lavoro, l'azienda dovrà cercare di adibirlo a mansioni più adatte alla di lui capacità lavorativa, con il mantenimento dei trattamenti in atto.
In caso di evento morboso comportante assenza dal lavoro, riconducibile a un precedente infortunio o ad una precedente malattia professionale, riconosciuti dall'INAIL, troverà applicazione il trattamento normativo ed economico previsti dal presente articolo anche nel caso in cui l'infortunio o la malattia professionale originari si siano verificati durante precedenti rapporti di lavoro.
L'assenza, escluso l'infortunio avvenuto durante l'orario di lavoro e che non abbia consentito la ripresa dell'attività da parte del lavoratore nell'ambito del suo turno di lavoro, deve essere comunicata alla Ditta nello spazio di 24 ore, salvo il caso di accertato impedimento; il certificato medico relativo deve essere consegnato o fatto pervenire entro tre giorni dall'inizio dell'assenza stessa.
Il datore di lavoro deve, nel termine di due giorni, dare notizia all'Autorità di pubblica sicurezza del Comune in cui è avvenuto, di ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza la morte o l'inabilità al lavoro per più di tre giorni.
Il lavoratore infortunato o colpito da malattia professionale non può essere considerato in ferie né in preavviso di licenziamento né in congedo matrimoniale.
Al lavoratore sarà riconosciuto inoltre, a partire dal primo giorno di assenza e fino a guarigione clinica, un trattamento assistenziale ad integrazione dell'indennità corrisposta dall'INAIL, fino a raggiungere il 100% della retribuzione netta normale di fatto.
Il diritto di percepire il trattamento previsto dal presente articolo è subordinato al riconoscimento dell'infortunio o della malattia professionale da parte dell'Istituto assicuratore, nonché alla comunicazione degli stessi da parte dei lavoratori, fermi restando gli obblighi di denuncia a carico dei datori di lavoro.
In caso di ricovero ospedaliero il lavoratore è tenuto a presentare o il certificato di ricovero rilasciato dall'amministrazione ospedaliera, o l'attestato del medico che ne ha ordinato il ricovero, facendo conoscere successivamente la data di dimissione. Il conteggio finale della integrazione sarà effettuato in base ai certificati definitivi rilasciati dall'Istituto assicuratore.
Il trattamento economico predetto assorbe fino a concorrenza eventuali integrazioni aziendali in atto e non sarà cumulabile con altri trattamenti, presenti o futuri, convenzionalmente o legalmente dovuti.
A richiesta del lavoratore, l'azienda anticiperà alle normali scadenze dei periodi di paga le indennità a carico del competente Istituto a condizione che vengano assoggettate a contributi assicurativi e previdenziali e che venga garantito non oltre 90 giorni dalla chiusura dell'infortunio o della malattia professionale il rimborso delle stesse da parte dell'Istituto interessato attraverso conguaglio o altri analoghi sistemi.
Chiarimento a verbale - Nella retribuzione normale di fatto si intende compresa la percentuale di lavoro notturno nonché la eventuale maggiorazione per lavoro a turni, qualora tali prestazioni siano state già programmate prima dell'insorgere dell'infortunio o della malattia professionale.
Per il lavoratore a cottimo si farà riferimento al guadagno del mese in corso se vi è stata prestazione lavorativa di almeno 10 giorni; diversamente si farà riferimento al guadagno delle ultime quattro settimane o due quindicine.
Art. 52 - Malattia e infortunio non sul lavoro
A) Assenza dal lavoro
L'assenza per malattia o per infortunio non sul lavoro deve essere comunicata all'azienda nella giornata in cui si verifica, entro il normale orario di prevista presenza al lavoro, salvo il caso di accertato impedimento. Nel caso di lavoro a turni, solo per consentire l'adozione di adeguate misure organizzative, la comunicazione deve avvenire prima dell'inizio del previsto orario di lavoro, salvo il caso di comprovato impedimento, e sempreché l'azienda sia in condizione di ricevere le comunicazioni.
Inoltre il lavoratore deve consegnare o far pervenire all'azienda, non oltre il terzo giorno dall'inizio dell'assenza, il certificato medico attestante l'effettivo stato di infermità comportante l'incapacità lavorativa.
L'eventuale prosecuzione dovrà essere comunicata con le stesse modalità ed il certificato medico relativo inviato entro 2 giorni.
L'azienda ha facoltà di far controllare la malattia del lavoratore ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, non appena ne abbia constatata l'assenza.
Il lavoratore deve rendersi reperibile presso il domicilio comunicato all'azienda fin dal primo giorno e per tutto il periodo della malattia compresi i giorni domenicali e festivi, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 17,00 alle ore 19,00 per consentire il controllo dell'incapacità lavorativa, indipendentemente dalla natura dello stato morboso.
Nel caso in cui per disposizioni a livello nazionale e/o territoriale le visite di controllo siano effettuate in orari diversi, le fasce orarie di cui sopra saranno automaticamente adeguate. L'azienda darà comunicazione alle R.S.U. mediante affissione ai lavoratori, delle nuove fasce orarie di reperibilità.
Sono fatte salve le eventuali documentabili necessità di assentarsi dal domicilio per visite, prestazioni ed accertamenti specialistici, nonché per le visite di controllo, di cui il lavoratore darà preventiva informazione all'azienda, salvo casi di obiettivo impedimento.
Salvo i casi comprovati di cui al precedente comma, il lavoratore che non sia reperito al domicilio comunicato al datore di lavoro durante le fasce orarie che è tenuto ad osservare e che non abbia dato preventiva comunicazione dell'esigenza di assentarsi, incorre nella perdita del trattamento economico contrattuale di malattia ed infortunio non sul lavoro, con effetto dal giorno in cui il medico non ha potuto effettuare la visita di controllo nelle ore di reperibilità è considerato assente ingiustificato.
Ogni mutamento di indirizzo di reperibilità durante il periodo di malattia o infortunio non sul lavoro deve essere tempestivamente comunicato all'azienda.
In caso di effettuazione di visite di controllo, il certificato medico di controllo prevale, ai soli fini del trattamento economico a carico dell'azienda, su ogni altra certificazione nel caso di prolungamento della malattia o di inizio di nuova malattia oltre il termine di prognosi indicato dal medico curante e confermato o prolungato dal medico di controllo, il lavoratore ha l'obbligo di comunicare all'azienda entro 24 ore la successiva certificazione del medico curante, ai fini di una ulteriore visita di controllo.
La mancata disposizione da parte dell'azienda della visita di controllo si considera accettazione della certificazione.
Nel caso di infortunio non sul lavoro per causa di terzi, le somme recuperabili si intendono comprensive di retribuzione diretta, indiretta, differita e contributi.
B) Conservazione del posto
Al lavoratore ammalato sarà conservato il posto con decorrenza dell'anzianità a tutti gli effetti contrattuali per 13 mesi.
L'obbligo di conservazione del posto per l'azienda cesserà comunque ove nell'arco di 30 mesi si raggiungano i limiti predetti anche con più malattie.
In caso di superamento dei limiti predetti, il datore di lavoro potrà effettuare, ed il lavoratore richiedere, la risoluzione del rapporto, conservandosi in ogni caso al lavoratore il diritto al TFR e alla indennità sostitutiva del preavviso.
Il lavoratore ammalato non può essere considerato in ferie né in preavviso di licenziamento, né in congedo matrimoniale durante i previsti periodi di conservazione del posto.
In caso di prescrizioni di cure idrotermali i lavoratori fruiranno del trattamento rispettivamente previsto dalla normativa per la qualifica di appartenenza, ove le cure stesse siano in rapporto ad una infermità in atto, in conformità alle norme di Legge e alle disposizioni dell'INPS.
Per il trattamento economico in caso di malattia si fa riferimento agli articoli 13 - Parte operai, 5 - Parte intermedi, 7 - Parte impiegati e quadri.
Nel caso di superamento del periodo di conservazione del posto di cui al presente articolo, il lavoratore che abbia avuto un lungo periodo o ripetuti periodi di ricovero ospedaliero, ha diritto, a richiesta, ad un periodo di aspettativa fino ad un massimo di 4 mesi oltre i limiti di conservazione del posto.
Le parti stipulanti raccomandano alle aziende di accogliere la domanda di aspettativa fino al massimo del tempo sopra indicato anche per altre situazioni di gravi malattie e alle medesime condizioni.
L'aspettativa per malattia non è retribuita e non deve comportare alcun onere per l'azienda incluso il trattamento di fine rapporto.
Nel caso di mancato rientro al lavoro rimane salvo il diritto del lavoratore all'indennità sostitutiva del preavviso.
Previo accordo con la Direzione aziendale il lavoratore potrà ridurre la durata dell'aspettativa già richiesta riprendendo il lavoro prima della scadenza prevista e l'azienda potrà far accertare l'idoneità fisica del lavoratore, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 300/1970.
L'aspettativa per malattia è considerata come periodo neutro per il calcolo dei periodi di tredici e di trenta mesi agli effetti della conservazione del posto.
Chiarimento a verbale - Le disposizioni di cui al 2 comma si interpretano nel senso che in caso di più assenze il periodo di conservazione del posto si considera nell'ambito di un periodo mobile da determinare con riferimento ai 909 giorni di calendario immediatamente precedenti.
Il periodo di conservazione del posto di 13 mesi è pari a 394 giorni di calendario.
C) Trattamento economico di malattia durante la Cassa Integrazione
Nel caso di malattia insorta durante un periodo di riduzione o sospensione del lavoro con intervento della cassa integrazione s1a ordinaria che straordinaria, il trattamento economico a carico del datore di lavoro sarà commisurato a quanto di volta in volta riconosciuto da parte dell'INPS.
Pertanto se l'Inps corrisponde al lavoratore l'indennità di malattia il datore di lavoro erogherà la prevista integrazione contrattuale di malattia. Tale integrazione sarà effettuata fino al limite del trattamento economico netto che il dipendente avrebbe percepito dall'Inps per cassa integrazione, se non fosse stato malato.
L'integrazione sarà quindi effettuata entro i limiti di copertura percentuale e di massimale stabiliti dalle disposizioni di Legge relative alla CIG.
Se l'Inps, al contrario, corrisponde al lavoratore ammalato il trattamento di integrazione salariale, il datore di lavoro non erogherà alcun trattamento integrativo di malattia.
Ai lavoratori per i quali non è prevista l'indennità di malattia Inps, il datore di lavoro erogherà la stessa percentuale di trattamento economico netto che sarebbe spettante ad un dipendente con la qualifica di operaio nelle medesime condizioni l'intero trattamento di malattia, entro i limiti di copertura percentuale e di massimale stabiliti dalle disposizioni di Legge in materia di integrazione salariale è a carico del datore di lavoro.
L'azienda fornirà gratuitamente gli abiti da lavoro, nel caso in cui gli stessi si rendano necessari per le condizioni particolari nelle quali si svolga il lavoro, nonché quando essa ne prescriva comunque l'adozione.
La sostituzione di tali abiti dovrà essere fatta in relazione all'usura determinata dalla natura della lavorazione.
Se il carattere delle lavorazioni accelera l'usura, l'azienda concorrerà in ragione del 40% della spesa necessaria per il rinnovamento dell'abito e delle parti logorate.
Le aziende conserveranno o metteranno a disposizione dei lavoratori, in quanto possibile, un servizio di mensa aziendale o interaziendale, anche con possibilità di convenzione con mense o gestioni esterne, purché vicine alla azienda o alle aziende interessate. Le possibilità concrete di attuazione potranno essere esaminate tra Direzioni aziendali e R.S.U. e, per le mense interaziendali tra le Associazioni imprenditoriali e le Organizzazioni sindacali territorialmente competenti.
Ove la mensa manchi, ai lavoratori sarà corrisposta una indennità sostitutiva.
Detta indennità compete anche ai lavoratori che non possono fruire, per esigenze di servizio, della mensa esistente.
L'indennità stessa verrà corrisposta ai lavoratori, nella misura mensile di L. 650 ferme restando le misure più elevate che fossero in atto aziendalmente o territorialmente per le aziende della categoria.
Le aziende cureranno che i refettori, costituiti in conformità alle disposizioni del Regolamento di igiene, siano accoglienti e confortevoli.
Laddove le mense funzionano, il servizio dovrà essere adeguato al numero dei partecipanti. Le Rappresentanze Sindacali Unitarie o le Commissioni interne o di Delegati di impresa hanno la facoltà di sorvegliarne l'andamento in collaborazione con le Direzione aziendali.
Quando esiste la mensa, il valore della mensa in natura da calcolare ai soli effetti della computabilità negli istituti contrattuali e da corrispondere a tutti i lavoratori indipendentemente dal fatto che fruiscano o meno del servizio di mensa, è ragguagliato convenzionalmente.
Se manca la mensa e vi è solo la corresponsione dell'indennità sostitutiva, questa deve essere presa a base per la computabilità negli istituti contrattuali. Il computo di cui trattasi non modifica la situazione in atto per quanto riguarda le prestazioni di mensa in natura o l'indennità sostitutiva.
I lavoratori che, al fine di migliorare la propria cultura, intendono frequentare, presso Istituti pubblici o legalmente riconosciuti, e con la loro collaborazione, corsi di studio, corsi monografici, hanno diritto, con le precisazioni indicate ai commi successivi, di usufruire di permessi retribuiti a carico di un monte ore triennale messo a disposizione di tutti i dipendenti.
Analogo diritto ad usufruire dei medesimi permessi a carico del monte ore triennale è riconosciuto ai lavoratori a cui l'azienda abbia richiesto la frequenza ai corsi di formazione professionale concordati a livello aziendale.
Le ore di permesso, da utilizzare nell'arco del triennio, sono usufruibili anche in un solo anno.
All'inizio di ogni triennio verrà determinato il monte ore a disposizione dei lavoratori per l'esercizio del diritto allo studio, qui disciplinato, moltiplicando ore 10 annue per 3 e per il numero totale dei dipendenti occupati nell'azienda o nell'unità produttiva in quella data fatti salvi i conguagli successivi in relazione alle variazioni del numero dei dipendenti: all'inizio di ogni anno, a richiesta di una delle parti, saranno esaminate, tra Direzione Aziendale e R.S.U. le modalità di utilizzo del monte ore aziendale disponibile, tenendo conto del tipo di scuola che i lavoratori dell'azienda intendono frequentare.
I lavoratori di cui al primo comma che contemporaneamente potranno assentarsi dall'azienda o dall'unità produttiva per l'esercizio del diritto allo studio non dovranno superare il 2,5% del totale della forza occupata; dovrà essere comunque garantito in ogni reparto lo svolgimento dell'attività produttiva mediante accordi con le Rappresentanze Sindacali Unitarie. Nelle aziende fino a 200 dipendenti, gli eventuali valori frazionati risultanti dalla applicazione della suddetta percentuale, saranno arrotondati all'unità superiore.
I permessi retribuiti potranno essere richiesti per un massimo di 150 ore pro-capite per triennio, utilizzabili anche in un solo anno, sempreché il corso al quale il lavoratore intende partecipare si svolga per un numero di ore doppie di quelle richieste come permesso retribuito.
Fermo restando il monte ore di cui sopra, nel caso di frequenza dei corsi sperimentali per il recupero dell'attuale scuola dell'obbligo o di studio della lingua italiana per i lavoratori stranieri, le ore di permesso retribuito pro-capite nel triennio, comprensive delle prove di esame, sono pari a 250, elevabili a 300 nel caso di frequenza a corsi di alfabetizzazione.
Il rapporto fra ore di permesso retribuito e ore di frequenza ai corsi è elevato a 2/3 sino a concorrenza.
A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all'azienda nei termini e con 1e modalità che saranno concordate a livello aziendale.
Qualora il numero dei richiedenti comporti il superamento di un terzo del monte ore triennale o determini l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al quarto comma, la Direzione o le Rappresentanze Sindacali Unitarie, stabiliranno, tenendo presenti le istanze espresse dai lavoratori in ordine alla frequenza dei corsi, i criteri obiettivi per la identificazione dei beneficiari dei permessi, fermo restando quanto previsto al 4º comma, quali età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studio ecc.
Saranno ammessi ai corsi coloro che siano in possesso dei necessari requisiti e sempre che ricorrano le condizioni oggettive indicate ai commi precedenti.
I lavoratori dovranno fornire all'azienda un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati di frequenza con la indicazione delle ore relative.
Eventuali divergenze circa l'osservanza delle condizioni specificate dal presente articolo saranno oggetto di esame congiunto tra la Direzione e le Rappresentanze Sindacali Unitarie. Le aziende erogheranno, durante la frequenza dei corsi, acconti mensili conguagliabili, commisurati alle ore di permesso usufruito, fermo restando che il presupposto per il pagamento di dette ore, nei limiti ed alle condizioni indicate al 4 comma, è costituito dalla regolare frequenza all'intero corso.
Chiarimento a verbale n. 1 - Agli effetti della presente normativa, per anno scolastico si intende il periodo dal 1 ottobre al 30 settembre dell'anno solare successivo.
Chiarimento a verbale n. 2 - Agli effetti della presente normativa le ore di permesso retribuite devono intendersi quelle coincidenti con l'orario di lavoro. È conforme allo spirito della norma il retribuire l'eventuale tempo di viaggio - purché coincidente con l'orario di lavoro - necessario per raggiungere la sede del corso, o il luogo di lavoro, entro i limiti di cui agli articoli in questione.
Nota a verbale - Per la determinazione della retribuzione si fa riferimento all'art. 36 - Parte Generale.
I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale statali, parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli legali di studio, saranno immessi, su loro richiesta, in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami.
Per i lavoratori di nuova assunzione impegnati in regolari corsi di studio, di cui al primo comma, all'atto della costituzione del rapporto di lavoro, si prevede la possibilità di concordare un orario di lavoro a tempo parziale.
Sempre su loro richiesta saranno esonerati dal prestare lavoro straordinario e durante i riposi settimanali.
I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, possono usufruire, su richiesta. di permessi retribuiti per tutti i giorni di esame e per i due giorni lavorativi precedenti ciascun esame nel caso di esami universitari, ovvero la sessione di esami negli altri casi. Il diritto ai permessi per i giorni precedenti resta fissato in numero di due anche nel caso di un unico esame universitario che si articola su più prove in giorni diversi. Questi permessi non intaccano il monte ore a disposizione in base alla norma del diritto allo studio di cui all'art. 55 - Parte Generale.
Inoltre i lavoratori studenti ad orario contrattuale potranno richiedere nel corso dell'anno solare 120 ore di permesso non retribuito il cui utilizzo verrà programmato trimestralmente pro-quota, in sede aziendale, compatibilmente con le esigenze produttive ed organizzative dell'azienda.
I permessi non saranno retribuiti per gli esami universitari che siano stati sostenuti per più di due volte nello stesso anno accademico.
A richiesta dell'Azienda il lavoratore interessato dovrà produrre le certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti di cui al presente articolo.
Rimangono salve le condizioni di miglior favore stabilite da accordi aziendali.
Chiarimento a verbale n. 1 - Agli effetti della presente normativa, per anno scolastico si intende il periodo dal 1 ottobre al 30 settembre dell'anno solare successivo.
Chiarimento a verbale n. 2 - Per la determinazione della retribuzione si fa riferimento all'art. 36 - Parte Generale.
Art. 57 - Indennità scolastiche
Il datore di lavoro corrisponderà al lavoratore capo famiglia una indennità scolastica per i figli fino a 14 anni di età che, per mancanza di scuola dell'obbligo nella località in cui il lavoratore è domiciliato, debbono incontrare spese per accedere alla più vicina scuola.
Il datore di lavoro corrisponderà analoga indennità scolastica per i figli dei lavoratori, che siano alle dipendenze dell'azienda da almeno tre anni, per la frequenza con accertato profitto e regolarità di corsi professionali riconosciuti di indirizzo corrispondente all'attività esplicata dall'azienda.
La misura delle indennità verrà stabilita dalle aziende, sentite le Rappresentanze Sindacali Unitarie o il Delegato di impresa.
1. Premessa - Doveri delle aziende e dei lavoratori
La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ed il rispetto delle relative norme di Legge costituiscono un preciso dovere delle aziende e dei lavoratori, così come previsto dagli artt. 4 e 5 del DLgs 19-9-1994 n. 626.
I datori di lavoro, i lavoratori, il medico competente, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza collaborano, nell'ambito delle rispettive competenze e responsabilità per ridurre progressivamente i rischi e migliorare le condizioni ambientali di igiene e sicurezza.
In particolare:
- Il datore di lavoro è tenuto all'osservanza delle misure generali di tutela come previsto dall'art. 3 del DLgs 19-9-1994, n. 626; in relazione alla natura dell'attività dell'unità produttiva, deve valutare, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari.
- Il lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni ed ai mezzi forniti dal datore di lavoro. In particolare i lavoratori sono tenuti agli obblighi di cui al 2 comma dell'art. 5 del DLgs 19-9-1994 n. 626, relativamente alla osservanza delle disposizioni ed istruzioni loro impartite dai rispettivi superiori, ai fini della protezione collettiva ed individuale, ed all'utilizzo corretto dei macchinari, delle apparecchiature, degli utensili, delle sostanze e dei preparati pericolosi, dei mezzi di trasporto e delle attrezzature di lavoro, nonché dei dispositivi di sicurezza.
- L'adozione e l'uso appropriato dei mezzi di prevenzione e protezione individuali e collettivi, in quanto derivanti da disposizioni normative o dalla consultazione tra datori di lavoro, dirigenti e preposti con i rappresentanti per la sicurezza, deve essere scrupolosamente osservata dai lavoratori interessati.
- Il lavoratore segnalerà, tempestivamente, al proprio capo diretto le anomalie che dovesse rilevare durante il lavoro nel corretto funzionamento di impianti, macchinari ed attrezzature o nello stato di conservazione e condizioni di utilizzo di sostanze nocive e pericolose, ed ogni altro evento in grado di generare situazione di pericolo.
- Nella valutazione del rischio si terrà conto della documentazione raccolta dalle aziende nel "Registro dei dati ambientali per unità con caratteristiche omogenee" e del "Registro dei dati biostatistici per unità con caratteristiche omogenee" riportati negli allegati dei precedenti CCNL
2. Rappresentanti per la sicurezza
In applicazione dell'art. 18 del DLgs 19-9-1994 n. 626 e dell'Accordo Interconfederale 27-10-1995, i rappresentanti per la sicurezza sono eletti di norma, con esclusivo riferimento alle singole unità produttive, in ragione di:
a) unità produttive che occupano sino a 15 dipendenti: 1 rappresentante per la sicurezza;
b) unità produttive che occupano da 16 a 120 dipendenti: 1 rappresentante per la sicurezza;
c) unità produttive che occupano da 121 a 200 dipendenti: 2 rappresentanti per la sicurezza;
d) unità produttive che occupano da 201 a 1000 dipendenti: 3 rappresentanti per la sicurezza;
e) unità produttive che occupano oltre 1000 dipendenti: 6 rappresentanti per la sicurezza.
3. Registro degli infortuni - Cartella sanitaria e di rischio
I datori di lavoro tengono un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni, compreso quello dell'evento. Nel registro sono annotati il nome, il cognome, la qualifica professionale dell'infortunato, le cause e le circostanze dell'infortunio, nonché la data di abbandono e di ripresa del lavoro. Il registro è tenuto conformemente al modello approvato con decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed è conservato sul luogo di lavoro, a disposizione dell'organo di vigilanza.
Verrà istruita la cartella sanitaria e di rischio, come contributo e partecipazione ad una assistenza sanitaria che abbia per oggetto la prevenzione e la cura della salute sui luoghi di lavoro, con riferimento all'art. 27 della Legge 23-12-1978 n. 833 integrato dalle disposizioni del DLgs 19-9-1994 n. 626. La cartella sanitaria e di rischio viene custodita dal datore di lavoro con vincoli di riservatezza; nella cartella vengono anche indicati i dati relativi alla maternità; il lavoratore interessato può prenderne visione, chiederne copia su espressa richiesta del suo medico curante o dello specialista; l'originale deve essere mantenuto presso l'azienda.
4. Lavoratori addetti ai videoterminali
Si intendono per lavoratori addetti ai videoterminali quelli individuati dall'art. 51, primo comma, lettera c) del DLgs 19-9-1994 n. 626.
Il lavoratore addetto ai videoterminali ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività, qualora svolga la sua attività per almeno quattro ore consecutive; il tempo di pausa non è considerato tempo di esposizione al videoterminale.
Il lavoratore addetto ai videoterminali, come definito al comma precedente, ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale. Nel caso di lavoratori addetti ai videoterminali adibiti al lavoro a squadre, l'effettivo godimento della mezz'ora di riposo comporta l'assorbimento delle pause contemplate dalla presente normativa, allorché coincidenti, fermo restando il divieto di usufruire delle pause cumulativamente all'inizio ed al termine dell'orario di lavoro.
5. Per quanto non espressamente regolamentato dal presente articolo, si fa riferimento al DLgs 19-9-1994 n. 626 ed all'Accordo Interconfederale 27-10-1995 riportato in allegato.
Art. 59 - Disciplina del lavoro
I rapporti tra i lavoratori, ai diversi livelli di responsabilità nella organizzazione aziendale, saranno improntati a reciproca correttezza.
Nell'esecuzione del lavoro il lavoratore dipende dai rispettivi superiori, come previsto dall'organizzazione aziendale.
L'azienda avrà cura di indicare ai lavoratori le persone alle quali, oltre che dal superiore diretto, ciascun lavoratore dipende e alle quali è tenuto a rivolgersi in caso di necessità.
Il lavoratore deve svolgere le mansioni affidategli con la dovuta diligenza.
Per le raccolte di fondi, di firme, di quote di qualunque genere, la vendita di merci, oggetti, biglietti e simili, durante l'orario di lavoro e comunque nell'ambiente di lavoro, si fa esclusivamente riferimento all'art. 26 della Legge 20-5-1970, n. 300.
Art. 60 - Consegna e conservazione degli utensili e del materiale
Il lavoratore è responsabile degli utensili che riceve in regolare consegna e, in caso di licenziamento o di dimissioni, deve restituirli prima di lasciare il servizio.
Qualora non vi provvedesse, può essergli addebitato sulla liquidazione l'importo relativo alle cose non riconsegnate. È preciso obbligo del lavoratore di conservare in buono stato gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i modelli e i disegni e in genere tutto quanto è a lui affidato. D'altra parte il lavoratore deve essere messo in grado di conservare quanto consegnatogli; in caso contrario ha diritto di declinare la propria responsabilità informandone tempestivamente la Direzione dell'azienda.
Il lavoratore risponderà della perdita e degli eventuali danni agli oggetti in questione che siano imputabili a sua colpa e negligenza. Il lavoratore non può apportare nessuna modifica agli oggetti affidatigli senza averne avuto autorizzazione dal suo superiore. Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente dà facoltà all'azienda di rivålersi per danni subiti.
Art. 61 - Visite di inventario e di controllo
Nessun lavoratore può rifiutarsi a qualunque visita di inventario che per disposizioni superiori venisse fatta agli oggetti affidatigli. Per le visite personali all'uscita dello stabilimento si richiama la regolamentazione prevista all'art. 6 della Legge n. 300 del 20-5-1970.
In ciascuna azienda può essere redatto ed esposto in luogo chiaramente visibile, un regolamento interno. La redazione o gli eventuali aggiornamenti saranno esaminati e discussi tra la Direzione aziendale e le Rappresentanze Sindacale Unitarie, preventivamente all'attuazione, e il loro contenuto non dovrà comunque essere in contrasto con le norme legislative e con quelle contrattuali disciplinanti il rapporto di lavoro.
Art. 63 - Provvedimenti disciplinari
I provvedimenti che si indicano in appresso, costituiscono soltanto una obiettiva indicazione nel senso di garantire un rapporto quanto più possibile definito tra sanzione e mancanza.
1) L'ammonizione verbale, che potrà avere, a seconda dei casi, carattere di appunto o di rimprovero, interverrà quando nell'osservanza degli orari, nel contegno verso i superiori ed i compagni di lavoro, nella diligenza del lavoratore siano riscontrate lacune non imputabili a deliberata volontà di mancare al proprio dovere.
All'ammonizione scritta, che avrà più specifico carattere ammonitorio, si ricorrerà quando le mancanze, anche se lievi, tenderanno a ripetersi e sia quindi necessario preavvisare in forma meno labile del rimprovero verbale, più gravi sanzioni.
2) Ove l'ammonizione verbale o scritta non abbia sortito l'effetto voluto o la mancanza abbia tale carattere da far ritenere il rimprovero inadeguato, potranno essere inflitte al lavoratore o una multa, fino ad un importo equivalente a due ore del minimo contrattuale di paga o stipendio e della indennità di contingenza, oppure, nei casi di maggiore gravità o di recidiva, la sospensione dal lavoro per un massimo di tre giorni.
A titolo di indicazione, si stabilisce che la multa o la sospensione potranno essere inflitte al lavoratore che:
a) non si presenti al lavoro e non giustifichi l'assenza;
b) senza legittima giustificazione, ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione od abbandoni il proprio posto di lavoro non avendone ottenuta autorizzazione del diretto superiore;
c) per negligenza, esegua male il lavoro affidatogli;
d) nell'interno della fabbrica, esegua lavoro per suo conto, senza tuttavia recare grave pregiudizio all'azienda per la poca entità del lavoro stesso e del materiale eventualmente impiegato;
e) per disattenzione, provochi danni alle macchine od al materiale o determini sprechi oppure ritardi l'esecuzione del lavoro o ne pregiudichi la riuscita;
f) a conoscenza di guasti alle macchine o di irregolarità nell'andamento del lavoro, non ne avverta il proprio superiore diretto;
g) nel proprio interesse o di un compagno di lavoro, escluso ogni preventivo concerto con altri, alteri i sistemi di controllo predisposti dall'azienda (medaglie, schede, scritturazioni) allo scopo di accertare la presenza dei lavoratori ed il rispetto dell'orario;
h) contravvenga al divieto di fumare nell'interno dello stabilimento, ove tale divieto esista o sia reso noto con appositi cartelli.
L'importo delle multe dovrà essere devoluto alle istituzioni assistenziali dell'azienda o, in mancanza di queste all'INPS.
Art. 64 - Procedura per l'applicazione dei provvedimenti disciplinari
1) Le norme di cui ai precedenti articoli nonché quelle del presente articolo dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione nell'albo aziendale.
Parimenti dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori, sempre mediante affissione nello stesso albo aziendale, altre norme previste dal regolamento interno predisposto ai sensi dell'art. 62 - Parte Generale.
2) L'azienda non può applicare nei confronti del lavoratore alcun provvedimento disciplinare, ad eccezione di quello del rimprovero verbale, senza avergli preventivamente contestato l'addebito per iscritto e sentite le sue difese. Nella contestazione scritta di cui sopra dovranno essere indicati dall'azienda i fatti specifici che costituiscono l'infrazione imputata.
Il provvedimento disciplinare non potrà essere applicato se non trascorsi 5 giorni lavorativi dalla documentata notificazione della contestazione dell'infrazione.
Nel corso di detto termine il lavoratore potrà presentare verbalmente o per iscritto le sue controdeduzioni o giustificazioni e potrà farsi assistere da un rappresentante dell'Associazione sindacale a cui aderisce o conferisce mandato o da un rappresentante sindacale aziendale.
Trascorso il predetto termine di 5 giorni l'azienda, ove non abbia ritenute valide le giustificazioni addotte dal lavoratore o in assenza di controdeduzioni e giustificazioni da parte del lavoratore, potrà dare applicazione alla sanzione disciplinare dandone motivata comunicazione scritta al lavoratore.
Per contro, qualora tale provvedimento non venga applicato dall'azienda entro i 5 giorni lavorativi di scadenza del termine sopra previsto per la presentazione delle controdeduzioni, le stesse si riterranno accolte.
3) Il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare - salva la sua facoltà di adire l'autorità giudiziaria - può promuovere nei venti giorni successivi - anche per mezzo dell'Associazione sindacale a cui aderisce o ha conferito mandato - la costituzione, tramite l'Ufficio provinciale del lavoro e della Massima occupazione, di un Collegio di conciliazione ed Arbitrato composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo, o, in difetto di accordo nominato dal Direttore dell'ufficio del lavoro.
In tal caso, la sanzione disciplinare resterà sospesa sino alla definizione del predetto giudizio di arbitrato.
Art. 65 - Norme per il licenziamento
Per i licenziamenti individuali ha applicazione la Legge 15-7-1966, n. 604, integrata da quanto previsto dall'art. 18 dello Statuto dei lavoratori (Legge 20-5-1970, n. 300) e dall'art. 2119 del codice civile.
In particolare possono costituire causa di licenziamento disciplinare:
a) inosservanza al divieto di fumare quando tale divieto sia posto per evitare pericoli alle persone, agli impianti, ai materiali;
b) assenze ingiustificate per oltre tre giorni lavorativi consecutivi, oppure assenze ingiustificate ripetute per tre volte in un anno, nei giorni susseguenti a quelli festivi od alle ferie. Non interrompono la predetta consecutività i giorni festivi o non lavorativi eventualmente intercorrenti;
c) abbandono del proprio posto di lavoro o grave negligenza nell'esecuzione di lavori o di ordini che implichino pregiudizio all'incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti;
d) litigi di particolare gravità e seguiti da vie di fatto, entro il recinto dello stabilimento, quando mostrino o confermino una tendenza agli atti violenti;
e) recidività nelle mancanze che abbiano già dato luogo ad una sospensione per la medesima mancanza o ad una sospensione per mancanza diversa nei quattro mesi precedenti;
f) furto, trafugamento di materiali, di modelli, di disegni, purché il fatto sia provato, anche se non esiste danno rilevante e non sia intervenuta l'autorità giudiziaria. Limitatamente ai modelli ed ai disegni si terrà conto dell'elemento costituito dalla loro originalità;
g) quando il lavoratore non sospeso accetti di produrre o contribuisca a produrre per conto di terze persone fuori dallo stabilimento, articoli o parti di essi, analoghi a quelli prodotti nell'azienda;
h) quando, lavorando solo o in comunione con altri operai, nell'interno dello stabilimento, per proprio tornaconto, ed introducendo od asportando materiali anche di sua proprietà, abbia, per il carattere continuativo di queste attività e per l'estensione della stessa, recato nocumento all'azienda;
i) insubordinazione nei confronti dell'impresa o degli elementi da essa delegati, quando non vi siano ragioni largamente attenuanti o l'insubordinazione, per la poca gravità degli atti, non abbia nuociuto alla disciplina della fabbrica;
l) trattare affari per conto proprio o di terzi in concorrenza con l'imprenditore.
La predetta elencazione non esclude quegli altri comportamenti o fatti che per la loro natura o gravità configurano giusta causa o giustificato motivo di licenziamento.
Nel caso di licenziamento per giusta causa l'azienda procederà, prima della risoluzione formale del rapporto, ad una sospensione cautelare dal lavoro della durata massima di giorni 5, durante la quale il lavoratore può presentare all'azienda le sue giustificazioni. Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante della Associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato e/o da un rappresentante sindacale aziendale.
Art. 66 - Cessione e trasformazione di azienda
La risoluzione del rapporto di lavoro in caso di cessione di azienda è disciplinata dall'art. 2112 del codice civile.
La trasformazione dell'azienda non determina normalmente la risoluzione del rapporto di lavoro e in tal caso il lavoratore conserva nei confronti della nuova azienda i diritti acquisiti (anzianità di servizio, categoria, mansioni, trattamento economico, ecc.) e gli obblighi derivanti dal presente contratto di lavoro.
Art. 67 - Certificato di lavoro e restituzione documenti di lavoro
Ai sensi dell'art. 2124 del codice civile l'azienda dovrà rilasciare al lavoratore - all'atto della cessazione del rapporto di lavoro qualunque ne sia la causa e sempreché non sia obbligatorio il libretto di lavoro - un certificato indicante esclusivamente il tempo durante il quale il lavoratore è stato occupato alle dipendenze dell'azienda stessa e le mansioni da esso esercitate.
All'atto della cessazione del rapporto di lavoro l'azienda consegnerà al lavoratore, che ne rilascerà ricevuta, tutti i documenti di pertinenza dell'interessato, con regolarizzazione di aggiornamento, sempreché non ne sia impedita da ragioni indipendenti dalla sua volontà. In quest'ultimo caso l'azienda rilascerà al lavoratore interessato una dichiarazione che possa servire al lavoratore stesso per contrarre eventuale nuovo rapporto di lavoro.
Art. 68 - TFR in caso di morte
In caso di morte del lavoratore il datore di lavoro ai sensi dell'art. 2122 del codice civile deve corrispondere al coniuge superstite, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado ed agli affini entro il secondo, il TFR e quella sostitutiva del preavviso. In mancanza delle persone indicate le indennità sono attribuite secondo le norme della successione.
In caso di morte del lavoratore quando abbia anzianità inferiore a cinque anni ma abbia superato il periodo di prova, l'azienda liquiderà esclusivamente a favore del coniuge o dei figli minori già conviventi e a carico, le indennità predette calcolate in via convenzionale su una anzianità di cinque anni.
Art. 69 - Azioni positive per le pari opportunità
Le parti convengono sulla opportunità di realizzare, in attuazione della raccomandazione CEE e delle disposizioni legislative in tema di parità uomo-donna, attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive a favore del personale femminile.
In relazione a quanto sopra le parti costituiranno un gruppo di lavoro che, verificati i presupposti di fattibilità, potrà predisporre schemi di progetti di azioni positive a favore del personale femminile.
Gli schemi di progetto di formazione professionale, qualora concordemente definiti a livello nazionale, sono considerati progetti concordati con le Organizzazioni sindacali e l'eventuale adesione ad uno di essi da parte delle aziende costituisce titolo per l'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni di Legge in materia.
Le parti promuoveranno la conoscenza dei progetti di formazione concordati alla proprie strutture associative.
Il gruppo di lavoro verificherà l'efficacia dei programmi applicati.
Art. 1 Modalità di corresponsione della retribuzione
La retribuzione normale sarà corrisposta agli operai in misura mensile fermo restando che il lavoro prestato dagli stessi è compensato in base ai giorni di effettiva prestazione e, nell'ambito dei giorni, in base alle ore effettivamente lavorate.
Al riguardo valgono pertanto le seguenti norme:
a) agli operai che, nel corso del mese, avranno prestato la loro opera per l'intero orario contrattuale di lavoro o che si saranno assentati solo per ferie, per festività, per congedo matrimoniale o per altre cause che comportano il diritto alla retribuzione, verrà liquidata l'intera retribuzione mensile.
In tal modo si intenderanno compensati oltre al lavoro ordinario, le ferie, il congedo matrimoniale, le altre assenze retribuibili e le festività di cui all'art. 10 - Parte operai - escluse solo quelle coincidenti con la domenica o con il sabato o con il periodo feriale o con il congedo matrimoniale.
b) Agli operai che abbiano prestato la loro opera per un periodo inferiore a un mese, o comunque per parte dell'orario contrattuale, verrà detratta uno quota di retribuzione proporzionale alle ore non lavorate.
Le quote relative alle ore normali non lavorate, o comunque non retribuibili, nell'ambito dell'orario contrattuale, saranno calcolate applicando il seguente rapporto (riferito al singolo lavoratore):
retribuzione di fatto mensile - ore lavorative del mese
Per le ore lavorative si intendono quelle che si sarebbero prestate secondo l'intero orario contrattuale come se non ci fossero assenze di alcun genere (malattia, ferie, festività, ecc.).
Art. 2 Inizio e fine del lavoro
Al segnale di inizio del lavoro l'operaio o l'apprendista dovrà trovarsi al proprio posto pronto a svolgere la sua attività.
L'operaio o l'apprendista, che si presenti con un ritardo non superiore a mezz'ora, sarà considerato presente, agli effetti del computo delle ore, a partire dal quarto d'ora successivo qualora il ritardo non superi i 15 minuti oppure dalla mezz'ora qualora superi i 15 minuti.
Nessun operaio o apprendista potrà cessare il lavoro ed abbandonare il proprio posto prima del segnale della cessazione.
Art. 3 Sospensioni ed interruzioni di lavoro
A) In caso di sospensione di lavoro che oltrepassi i 15 giorni, salvo eventuali accordi tra le Organizzazioni locali per il prolungamento di tale termine, l'operaio potrà risolvere il rapporto con diritto, oltre al godimento delle ferie maturate, alla corresponsione dei ratei della tredicesima mensilità, dell'indennità sostitutiva di preavviso, del trattamento di fine rapporto e delle eventuali altre spettanze, senza peraltro essere tenuto a prestare servizio per il preavviso.
B) In caso di interruzione di lavoro sarà riservato agli operai il seguente trattamento:
1) per le ore perdute, ma trascorse nello stabilimento a disposizione dell'azienda, sarà corrisposta la retribuzione normale di fatto, con facoltà per l'azienda di adibire gli operai stessi ad altri lavori;
2) per le ore perdute, per le quali gli operai, pur non essendo trattenuti in stabilimento, non vennero preavvisati in termine utile e cioè almeno nel corso della giornata precedente l'interruzione, previo esame congiunto tra direzione aziendale e R.S.U. la direzione aziendale può disporre il recupero a regime normale.
Nel caso in cui il recupero non venga disposto per la prima giornata di sospensione sarà corrisposto l'80% della retribuzione di fatto;
3) per le ore perdute e per le quali gli operai siano stati preavvisati in tempo utile (in relazione alla prevedibilità dell'evento) non sarà dovuta alcuna retribuzione, ferma restando la facoltà di disporre il recupero con le modalità di cui sopra.
Restano ferme le norme sulla Cassa integrazione guadagni per quanto riguarda il rimborso da richiedersi da parte delle aziende.
Chiarimento a verbale - Le parti, nel prevedere la corresponsione del trattamento economico di cui al punto 2) del presente articolo per la prima giornata di sospensione confermano di non aver inteso sostituire l'intervento dell'azienda a quello della Cassa integrazione guadagni come già precisato al terzo comma dell'articolo stesso.
L'orario normale degli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, di cui alla tabella annessa al RD 6-12-1923, n. 2657, non può superare le 50 ore settimanali con un massimo di 10 ore giornaliere.
Agli effetti della presente normativa si considerano lavoratori discontinui i portinai, i guardiani diurni e notturni, gli uscieri e gli autisti non addetti al trasporto merci.
Per i custodi e i portieri fruenti, nello stabilimento o immediate dipendenze, di alloggio o di altre eventuali agevolazioni ad esso pertinenti tale orario è di:
- 10 ore giornaliere e 50 settimanali.
Per i lavoratori discontinui le ore prestate oltre l'orario contrattuale degli altri lavoratori (40 ore settimanali) e nell'ambito del loro orario normale contrattuale saranno compensate con quote orarie di retribuzione di fatto se non eccedono l'orario di 50 ore e con quote di retribuzione di fatto maggiorate delle percentuali di straordinario di cui all'art. 32 - Parte Generale - per le ore prestate oltre i suddetti limiti.
Ai fini del trattamento economico per festività, ferie e tredicesima mensilità sarà tenuto conto della normale retribuzione di fatto percepita dal discontinuo in relazione al proprio orario.
Dichiarazione a verbale - Gli addetti a mansioni discontinue e di semplice attesa o custodia saranno considerati alla stregua degli operai addetti a mansioni continue qualora il complesso delle mansioni da essi espletate tolga di fatto al lavoro il carattere della discontinuità.
160;
Art. 5 Assegnazione del macchinario
Le assegnazioni del macchinario dovranno essere effettuate tenendo presenti le esigenze della produzione, le possibilità di prestazione degli operai in relazione alla natura del macchinario, alla specie dell'articolo prodotto, al rendimento del lavoro, alle condizioni dell'ambiente di lavoro.
Le modifiche non temporanee dell'assegnazione del macchinario e delle conseguenti variazioni dell'assetto tecnico-organizzativo che comportino un aumento del carico di lavoro, saranno regolate dalla seguente procedura:
1) La Direzione aziendale, prima della nuova assegnazione di macchinario, comunicherà agli operai interessati (o a parte degli operai stessi) e alle Rappresentanze Sindacali Unitarie o alla Commissione interna le disposizioni studiate per l'attuazione in via sperimentale della nuova assegnazione.
2) La Direzione aziendale, contemporaneamente, tramite la propria Associazione territoriale, comunicherà alle Organizzazioni territoriali dei lavoratori la data di inizio dell'assegnazione in esperimento, la sua durata, il numero dei lavoratori interessati, nonché un'indicazione sui criteri e sulle modalità della predisposta nuova assegnazione.
3) Dopo l'inizio dell'esperimento, previa acquisizione dei necessari elementi di giudizio, l'esame delle eventuali particolari situazioni di effettiva gravosità per i lavoratori non superate in sede aziendale, sarà demandato alle Organizzazioni territoriali sindacali alle quali verranno in tal caso forniti i relativi elementi di valutazione.
Per dette particolari situazioni non può esservi, in via normale, l'acquisizione dei necessari elementi per la formulazione di un giudizio se non decorsi 20 giorni di esperimento.
4) Al termine dell'esperimento, la Direzione aziendale comunicherà per iscritto o per affissione ai lavoratori interessati e alle Rappresentanze Sindacali Unitarie o alla Commissione interna, le indicazioni del lavoro da eseguire e le relative condizioni riguardanti la nuova assegnazione. Inoltre, tramite la propria Associazione territoriale, darà analoga comunicazione alle Organizzazioni territoriali sindacali dei lavoratori.
Qualunque contestazione che non abbia trovato risoluzione nell'ambito aziendale, sarà rimessa all'opportuno esame in sede sindacale territoriale qualora una delle parti ne faccia richiesta.
5) Per l'esame delle controversie demandate in sede territoriale, come previsto al punto 4) del presente articolo, le Associazioni imprenditoriali e le Organizzazioni dei lavoratori competenti potranno farsi assistere da tecnici qualificati della materia e gli eventuali accertamenti tecnici ritenuti necessari dovranno essere eseguiti in sede aziendale tramite il Comitato tecnico paritetico di accertamento di cui all'art. 8 - Parte operai.
6) Nel caso di adozione di nuove forme di remunerazione a cottimo o a incentivo o di adeguamento di quelle esistenti in relazione alle diverse assegnazioni di macchinario, dovranno essere comunque applicate le norme previste all'art. 7 - Parte operai - sulla disciplina del cottimo.
Chiarimento a verbale al punto 2) - Detta comunicazione ha finalità puramente informativa essendo ammesso l'intervento delle Associazioni sindacali sull'esperimento in attuazione solo nei casi previsti ai punti 3) e 4) del presente articolo.
Art. 6 Pulizia del macchinario
La pulizia del macchinario deve essere effettuata con l'osservanza delle disposizioni di Legge sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Ove sia effettuata oltre i limiti dell'orario contrattuale di lavoro è considerata come prestazione straordinaria e verrà come tale retribuita.
A) Tutti gli operai dovranno essere retribuiti ad economia oppure a cottimo in relazione alle possibilità tecniche delle varie lavorazioni ed ai sistemi in uso nei vari settori. Ogni qualvolta in conseguenza dell'organizzazione del lavoro nell'azienda un operaio sia vincolato ad un determinato ritmo produttivo o quando la valutazione del lavoro a lui affidato sia il risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione, l'operaio stesso deve essere retribuito a cottimo.
Nel caso che le lavorazioni siano organizzate in linee a catena o a flusso continuo, con prestazioni vincolate all'osservanza di un ritmo predeterminato che richieda un rendimento superiore a quello richiesto dal lavoro ad economia, l'operaio dovrà essere retribuito a cottimo, sempreché questo sistema sia praticabile.
Qualora non sia possibile praticare tariffe di cottimo, l'azienda dovrà corrispondere agli operai le cui prestazioni sono vincolate come sopra detto una percentuale di maggiorazione del loro minimo di paga contrattuale del 7,5% in tutti i settori.
Nulla è dovuto nel caso che la linea assolva un servizio ausiliario automatizzato o comunque non si verifichino le condizioni di cui al comma precedente.
B) Le tariffe di cottimo dovranno consentire all'operaio di normale capacità ed operosità di conseguire un guadagno non inferiore al minimo di paga contrattuale stabilito per la categoria maggiorato del 7,5%. Tale condizione si presume adempiuta quando - essendovi più operai retribuiti in base alla medesima tariffa di cottimo - detti operai abbiano realizzato un guadagno medio di cottimo non inferiore al 7,5%.
C) Nel caso in cui per cause non dipendenti dalla sua capacità o volontà, un operaio lavorando a cottimo non raggiunga il guadagno minimo di cui al punto B), la retribuzione gli sarà integrata fino a raggiungerlo.
D) Prima dell'inizio delle singole lavorazioni, dovranno essere comunicati ai lavoratori interessati mediante affissione o con altro mezzo di comunicazione scritta:
1) le indicazioni del lavoro da eseguire;
2) il compenso unitario (tariffe di cottimo) corrispondente.
L'azienda comunicherà all'operaio gli elementi riepilogativi di computo del suo guadagno di cottimo nel periodo di paga, con riferimento ai risultati delle singole tariffe.
E) Le tariffe di cottimo, nell'interesse dell'azienda come degli operai, divengono definitive dopo un periodo di esperimento la cui durata (avuto riguardo ai caratteri tecnici ed alle eventuali complessità delle lavorazioni) sarà preventivamente stabilita e comunicata agli operai interessati. Tale durata sarà compresa tra i 15 e i 45 giorni; l'esperimento sarà seguito dal periodo di assestamento della tariffa di cottimo o di incentivo di durata non superiore a mesi due.
F) L'azienda comunicherà alle Rappresentanze Sindacali Unitarie e, tramite la propria Associazione territoriale, ai Sindacati provinciali dei lavoratori all'atto di introduzione dei nuovi sistemi di cottimo o di incentivo o nel caso di modifiche ai sistemi in vigore solo i criteri generali applicati.
Tali criteri si riferiscono ai metodi di rilevazione dei tempi, ai coefficienti minimo e massimo di maggiorazione dei tempi esecutivi e ai metodi di calcolo dell'utile di cottimo.
Nel caso di introduzione di lavorazioni a catena o a flusso continuo di cui al secondo comma del precedente punto A), le comunicazioni saranno fatte tenendo conto della diversa denominazione che detti criteri assumono.
Tali comunicazioni avranno finalità informative essendo ammesse solo contestazioni di carattere applicativo.
G) Ove si verifichi che per un periodo di tempo non inferiore a 15 giorni l'applicazione di una o più voci delle vigenti tariffe determini una minore retribuzione rispetto ai livelli raggiunti nel quadrimestre precedente per ragioni indipendenti dalla laboriosità degli operai, l'azienda dovrà ricercare ed eliminare la causa del fatto e, contemporaneamente, determinerà la quota di minor guadagno che dovrà essere riconosciuta agli operai, ad integrazione delle retribuzioni già riscosse.
I provvedimenti di cui sopra non saranno adottati vigendo le tariffe provvisorie durante il periodo di assestamento.
Non è ammessa la compensazione tra i risultati di tariffe assestate e quelli di tariffe in corso di assestamento.
H) L'effettuazione del passaggio dal sistema di cottimo a quello ad economia non dovrà, rimanendo inalterate le condizioni di lavoro e la produzione individuale, portare diminuzioni di retribuzione.
I) I datori di lavoro non potranno servirsi di cottimisti che abbiano alle loro dipendenze altri operai da essi direttamente retribuiti.
A questo effetto la dipendenza di un operaio da un altro può essere intesa soltanto come rapporto tecnico e disciplinare nell'ambito dell'azienda.
L) Per guadagno medio orario complessivo di cottimo s'intende il totale delle somme pagate per il lavoro a cottimo nel periodo preso in esame diviso per il totale delle ore di lavoro a cottimo compiuto nello stesso periodo.
M) L'operaio cottimista che lascia il lavoro per dimissioni o per licenziamento quando il cottimo è ancora in corso, ha diritto alla liquidazione dell'eventuale guadagno di cottimo spettantegli fino al momento in cui lascia il lavoro.
Nel caso in cui la liquidazione avvenga solo quando il cottimo sia ultimato, l'operaio avrà diritto ad un acconto sulla base della presumibile liquidazione.
N) Qualunque contestazione che non trovi risoluzione nell'ambito aziendale - sia per i cottimi e gli incentivi già in atto, sia per quelli di nuova introduzione - riguardante la precisazione di elementi tecnici e l'accertamento di fatti determinanti la tariffa di cottimo, è rimessa ad opportuno riesame da parte delle competenti Organizzazioni territoriali.
Gli eventuali accertamenti tecnici ritenuti necessari dovranno essere eseguiti in sede aziendale tramite il Comitato tecnico paritetico di accertamento di cui all'art. 8 - Parte operai.
O) La procedura sopra prevista non concerne le controversie di interpretazione, né quelle di applicazione non indicate nel punto precedente, per le quali valgono le norme dell'art. 6 - Parte Generale.
P) Le decisioni assunte decorreranno dalla data di presentazione del reclamo.
Art. 8 Comitati tecnici paritetici di accertamento
Nei casi previsti dall'art. 5, punto 5 e dall'art. 7, punto N), della Parte operai, potrà essere costituito, di volta in volta, secondo le specifiche competenze, su richiesta dell'una o dell'altra parte, un Comitato paritetico per l'accertamento dei dati tecnici necessari ai fini della risoluzione della vertenza, secondo i quesiti di carattere tecnico concordati dalle suddette Associazioni.
Il Comitato sarà composto da uno a tre membri, nominati dalle Associazioni sindacali territoriali dei lavoratori tra i dipendenti dell'azienda più qualificati dal punto di vista tecnico, ed altrettanti nominati dalla Direzione aziendale.
Le designazioni saranno notificate dall'una all'altra parte attraverso le rispettive Associazioni territoriali.
Il Comitato funzionerà collegialmente, nei limiti dei quesiti ad esso sottoposti, e concluderà gli accertamenti entro 15 giorni dallo scambio delle notifiche delle designazioni, salvo accordo delle Associazioni suddette per una proroga non eccedente altri 10 giorni.
L'azienda predisporrà quanto necessario perché il Comitato possa effettuare l'accertamento degli elementi tecnici ad esso demandati.
Quando il risultato dell'accertamento sia acquisito all'unanimità e rimuova i presupposti che avevano originato la controversia, questa si intenderà definita.
Dichiarazione a verbale - Avendo riguardo alle particolari caratteristiche organizzative dei settori tessili, le parti non hanno ritenuto possibile subordinare la costituzione dei Comitati tecnici paritetici di accertamento di cui al presente articolo alla presenza di un numero minimo di dipendenti occupati nelle aziende.
Vengono considerati "jolly" quei lavoratori cui l'azienda non assegna una specifica mansione, per adibirli sistematicamente a mansioni tecnicamente diverse su più fasi dell'intero ciclo di produzione presente in azienda.
L'inquadramento dei "jolly" al livello immediatamente superiore a quello della generalità delle singole mansioni svolte, sarà esaminato a livello aziendale, in base alla valutazione dell'ampiezza e del contenuto del complesso di mansioni svolte.
Non sono considerati "jolly" i lavoratori utilizzati a titolo di mobilità interna, per coprire le differenti esigenze delle lavorazioni di reparto o per normali sostituzioni di assenti.
Art. 10 Giorni festivi - Riposo settimanale
1) Sono giorni festivi i seguenti:
Capodanno, 1 gennaio;
Epifania, 6 gennaio;
Giorno dell'Angelo;
Anniversario Liberazione, 25 aprile;
Festa del lavoro, 1 maggio;
Assunzione Maria Vergine, 15 agosto;
Ognissanti, 1 novembre;
Immacolata Concezione, 8 dicembre;
Santo Natale, 25 dicembre;
Santo Stefano, 26 dicembre;
Santo Patrono della località ove ha sede lo stabilimento, nel giorno di ricorrenza in calendario.
Per i giorni festivi anzidetti verrà applicato il seguente trattamento economico:
a) quando non vi sia prestazione lavorativa il trattamento è compreso nella retribuzione di fatto mensile;
b) in caso di prestazione di lavoro saranno corrisposte oltre la retribuzione mensile tante quote orarie di retribuzione di fatto quante sono le ore prestate, con la maggiorazione prevista dall'art. 34 (lavoro notturno, domenicale e festivo) -- Parte Generale;
c) in caso di festività coincidente con la domenica o con il sabato o con il periodo feriale, verrà corrisposto un trattamento economico corrispondente ad 1/26 della retribuzione di fatto mensile ivi compresa, per coloro che nella settimana in cui cadono le suddette festività abbiano prestato lavoro a turni, la relativa percentuale dell'1,05%;
d) la festività coincidente con altre festività sarà retribuita in aggiunta alla retribuzione mensile sulla base di 1/26. Qualora due festività oltre che tra loro coincidano anche con il sabato o con la domenica, verranno aggiunti alla retribuzione mensile 2/26.
La retribuzione degli operai pagati a cottimo, o con altre forme di compensi mobili, sarà calcolata con riferimento al guadagno del mese in corso se vi è stata prestazione lavorativa di almeno 10 giorni; diversamente si farà riferimento al guadagno delle ultime quattro settimane o due quindicine.
Il trattamento stabilito nel presente articolo dovrà essere ugualmente corrisposto per intero all'operaio o all'apprendista, anche se risulti assente dal lavoro per i seguenti motivi:
- infortunio, malattia, gravidanza, puerperio e periodo di assenza facoltativa seguente al puerperio, congedo matrimoniale, ferie, permessi e assenze per giustificati motivi;
- riduzione dell'orario normale giornaliero o settimanale del lavoro;
- sospensione dal lavoro - a qualunque causa dovuta - indipendentemente dalla volontà dell'operaio, a esclusione delle sospensioni durante le quali l'operaio fruisca dell'indennità di disoccupazione da oltre due settimane, nonché - eccezione fatta per le festività di cui ai numeri 4) e 5) - delle sospensioni dal lavoro in atto da oltre due settimane;
- sospensione dal lavoro dovuta a coincidenza delle festività con la domenica;
- sospensione dal lavoro dovuta a coincidenza della festività con un altro giorno festivo elencato nella prima parte del presente articolo; in tale caso sarà corrisposto agli operai il trattamento previsto per ciascuna delle due festività.
2) Il lavoratore maturerà annualmente il diritto a fruire di riposi compensativi pari a 8 ore per 4 giorni in regime di prestazione su 5 giorni e 6 ore per 5 giorni in regime di prestazione su 6 giorni, in relazione alle festività soppresse di cui alla Legge 5-3-1977 n. 54, successivamente modificata dal DPR 28-12-1985, n. 792.
Dette giornate saranno utilizzate a titolo di permesso individuale a rotazione da godere nei periodi di minore intensità produttiva.
Il lavoratore ne farà richiesta con 48 ore di preavviso ed il permesso sarà accordato compatibilmente con le esigenze di lavoro.
Le aziende potranno stabilire, previo esame congiunto con le R.S.U., diverse modalità di utilizzazione dei permessi di cui sopra compatibilmente con le specifiche esigenze aziendali.
I permessi dovranno essere usufruiti entro l'anno di maturazione.
Per i criteri di maturazione si fa riferimento a quanto previsto dagli ultimi quattro commi del successivo art. 11 (ferie).
3) Il giorno di riposo settimanale coincide normalmente con la domenica, salvo che la domenica ricada in turni regolari o periodici di lavoro; il riposo compensativo in altro giorno della settimana, per lavoro domenicale non compreso in turni regolari o periodici, è consentito soltanto nei casi previsti dalla Legge.
In caso di modificazioni dei turni di riposo, l'operaio dovrà venire preavvisato entro il terzo giorno precedente quello fissato per il riposo stesso, con diritto di recuperare entro il periodo di due settimane il giorno di riposo non effettuato.
Le due festività nazionali (2 giugno e 4 novembre) di cui alla Legge n. 54/1977, spostate alla prima domenica di giugno e alla prima domenica di novembre sono regolamentate dall'art. 30 - Parte Generale (orario di lavoro).
Chiarimento a verbale - Per i cicli continui, allo scopo di semplificare la corresponsione del trattamento dovuto per festività cadenti di domenica o di sabato, tale trattamento sarà dovuto anche a coloro che, nei casi consentiti dalla Legge, lavorino in domenica, godendo del prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana, o lavorino di sabato, restando esenti dal lavoro in altro giorno della settimana.
Resta fermo che, in tali casi, non è dovuto alcun compenso per la coincidenza della festività con i riposi fruiti negli altri giorni, salvo che in dette giornate non ci sia prestazione lavorativa.
Nel corso di ogni anno feriale il lavoratore ha diritto ad un periodo di 4 settimane con decorrenza della retribuzione di fatto corrispondente all'orario settimanale contrattuale.
Per gli operai cottimisti si farà riferimento al guadagno del mese in corso se vi è stata prestazione lavorativa di almeno 10 giorni; diversamente si farà riferimento al guadagno delle ultime quattro settimane o due quindicine.
Per gli operai addetti al lavoro a turni, la maggiorazione relativa (1,05%) verrà computata agli effetti del trattamento delle ferie, in ragione di tanti dodicesimi quanti sono stati nell'anno di maturazione delle ferie, i mesi nei quali vi è stata la corresponsione della percentuale di lavoro a turni. Le frazioni di ogni singolo mese non inferiore a due settimane verranno considerate come mese intero.
Tre settimane saranno normalmente consecutive, mentre la quarta settimana verrà goduta in separato periodo. Eventuale diversa distribuzione della terza settimana, anche se motivata da esigenze tecnico-produttive, dovrà essere concordata fra Direzione e Rappresentanze Sindacali Unitarie. La quarta settimana potrà essere goduta collettivamente in periodo da concordare tra Direzione aziendale e Rappresentanze Sindacali Unitarie o individualmente con accordo tra le parti interessate.
L'epoca di godimento delle tre settimane sarà in via normale stabilita, compatibilmente con le esigenze di lavoro, fra giugno e settembre, o contemporaneamente per l'intero stabilimento o per reparti o per scaglioni o individualmente, e comunicata con adeguato preavviso. L'epoca delle ferie verrà fissata dalla Direzione previo esame con le Rappresentanze Sindacali Unitarie.
Nei casi di alto utilizzo delle capacità produttive, Direzione e R.S.U. potranno concordare particolari modalità di scaglionamento delle ferie nell'arco dell'anno.
Per le festività elencate nella prima parte dell'articolo 10 - Parte operai, cadenti nel corso delle ferie, verrà corrisposto il trattamento economico relativo alle festività stesse senza prolungamento del periodo di riposo.
Ogni periodo settimanale, in presenza di un orario di lavoro distribuito su 5 giorni, in caso di godimento frazionato equivarrà a 5 giorni lavorativi.
Il diritto alle ferie intere si intende maturato quando sia decorso un anno dalla data di precedente maturazione. In caso di anticipo della concessione delle ferie, l'anzianità agli effetti della decorrenza del nuovo periodo feriale, decorrerà ugualmente dalla data di maturazione.
All'operaio che non abbia maturato il diritto alle ferie intere spetterà un dodicesimo delle ferie per ogni mese o frazione di mese non inferiore a due settimane.
Agli effetti della maturazione delle ferie verranno computate le sospensioni della prestazione del lavoro dovuta a malattia, infortunio, congedo matrimoniale - nell'ambito dei previsti periodi di conservazione del posto - i permessi retribuiti e le assenze giustificate, nonché i periodi di assenza per gravidanza e puerperio, in applicazione delle specifiche disposizioni di Legge.
I giorni di ferie eventualmente non usufruiti per ragioni tecniche o esigenze produttive potranno essere convertiti in permessi retribuiti, oppure compensati con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione di fatto dovuta per le giornate di ferie non godute, calcolata nella misura della retribuzione in atto al momento della liquidazione della relativa indennità sostitutiva.
In relazione alle caratteristiche del settore, al tipo di attività richiesto e alle esigenze di distribuzione della prestazione lavorativa nell'arco annuale, anche con riferimento alla ubicazione delle aziende ed al loro mercato, il periodo di godimento delle ferie sarà opportunamente e adeguatamente scaglionato al fine di garantire la presenza al lavoro del personale necessario anche nei periodi di più intensa attività lavorativa.
Tale scaglionamento per settimane intere sarà oggetto di esame preventivo tra Direzione aziendale e R.S.U. che sono impegnate a favorire la concreta attuazione di quanto sopra.
La liquidazione della tredicesima mensilità sarà effettuata in occasione delle ricorrenze natalizie nella misura annua di una mensilità della retribuzione di fatto.
Per gli operai addetti al lavoro a turni, la maggiorazione relativa (1,05%) verrà computata agli effetti del trattamento della tredicesima mensilità, in ragione di tanti dodicesimi quanti sono stati, nell'anno di maturazione della tredicesima mensilità, i mesi nei quali vi è stata corresponsione della percentuale di lavoro a turni. Le frazioni di ogni singolo mese non inferiori a due settimane verranno considerate come mese intero.
Per gli operai cottimisti si farà riferimento al guadagno del mese di dicembre se vi è stata prestazione lavorativa di almeno 10 giorni; diversamente si farà riferimento al guadagno delle ultime quattro settimane o due quindicine.
Agli effetti della liquidazione della tredicesima mensilità verranno computate le sospensioni della prestazione del lavoro dovute a malattia, infortunio, congedo matrimoniale, nell'ambito dei previsti periodi di conservazione del posto, le assenze giustificate, nonché i periodi di assenza per gravidanza e puerperio in applicazione delle specifiche disposizioni di Legge.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro o di sospensione dell'attività lavorativa nel corso dell'anno, saranno corrisposti tanti dodicesimi della tredicesima mensilità per quanti sono i mesi di anzianità di servizio nell'azienda. La frazione di mese non inferiore a due settimane verrà considerata mese intero.
Art. 13 Trattamento economico in caso di malattia e di infortunio non sul lavoro
In caso di malattia, all'operaio non in prova saranno corrisposti trattamenti assistenziali ad integrazione dell'indennità di malattia a carico dell'INPS, ed eventualmente di altri soggetti pubblici o privati, fino al raggiungimento dei seguenti limiti massimi:
- dal 1 al 3 giorno di malattia: il 50% della retribuzione normale di fatto;
- dal 4 al 12 giorno di malattia: il 90% della retribuzione netta normale di fatto dal 1-7-1991 e 100% dal 1-10-1993;
- dal 13 al 180 giorno di malattia: il 100% della retribuzione netta normale di fatto.
In caso di riduzione o sospensione dell'orario di lavoro, con ricorso alla C.i.g., al lavoratore ammalato appartenente ad un reparto interessato a tale riduzione, verrà garantito un trattamento economico, ad integrazione delle quote INPS, fino a raggiungere l'80% delle percentuali di retribuzioni sopra indicate.
In aggiunta a quanto sopra, all'operaio ammalato, ove venisse a cessare il trattamento a carico dell'INPS, l'azienda riconoscerà una indennità pari al 50% della retribuzione normale di fatto, per i periodi di malattia eccedenti il 6 mese compiuto e fino al termine del periodo di conservazione del posto di cui all'art. 52 - Parte Generale.
L'azienda anticiperà, a norma di Legge, alle normali scadenze dei periodi di paga il valore presumibile della indennità a carico del competente Istituto salvo conguaglio finale.
Agli apprendisti verranno corrisposti trattamenti assistenziali che determinano per l'azienda oneri economici della stessa misura di quelli sostenuti per gli operai.
Il diritto a percepire i trattamenti previsti dal presente articolo è subordinato al riconoscimento della malattia da parte degli istituti assicuratori, con decorrenza dalla data del riconoscimento stesso, alla presentazione di certificato medico indicante la data di inizio o di prosecuzione e/o di chiusura dell'incapacità al lavoro, la data del rilascio, la prognosi ed ogni altra indicazione stabilita dalle regolamentazioni in materia, nonché all'osservanza di quanto previsto all'art. 52 - Parte Generale.
L'azienda si rivarrà nei confronti del lavoratore di quanto corrispostogli, a norma del presente articolo, nel caso in cui il riconoscimento dell'indennità da parte dell'INPS non abbia avuto luogo, o venga a mancare per inadempienza del lavoratore stesso.
In caso di ricovero ospedaliero il lavoratore è tenuto a presentare o il certificato di ricovero rilasciato dall'amministrazione ospedaliera, o l'attestato del medico che ne ha ordinato il ricovero, facendo conoscere successivamente la data di dimissione.
I conteggi finali dell'integrazione saranno effettuati in base a certificati definitivi rilasciati dagli Istituti assicuratori.
Tali trattamenti assorbiranno fino a concorrenza eventuali integrazioni aziendali in atto e non saranno cumulabili con altri trattamenti, presenti o futuri, convenzionalmente o legalmente dovuti.
Il trattamento economico di cui al presente articolo si applica, nell'ambito del periodo di conservazione del posto di cui all'art. 52 - Parte Generale - anche in caso di Tbc. In tal caso, il trattamento ha carattere integrativo di quanto erogato dall'INPS.
Nell'ipotesi in cui l'infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a responsabilità di terzi, o comunque in tutti i casi in cui esistano forme di copertura assicurativa, l'azienda erogherà il solo trattamento economico a carico dell'INPS, facendo salva la facoltà di rivalsa da parte del lavoratore nei confronti del soggetto obbligato per la parte di trattamento non erogato dall'azienda.
Indipendentemente da quanto sopra l'azienda è tenuta ad anticipare a titolo di prestito non oneroso il trattamento di integrazione fino al momento dell'avvenuto risarcimento richiesto dal lavoratore.
Dichiarazione a verbale - Nella retribuzione normale di fatto si intende compresa la percentuale di lavoro notturno nonché la maggiorazione per lavoro a turni.
Per gli operai cottimisti si farà riferimento al guadagno del mese in corso se vi è stata prestazione lavorativa di almeno 10 giorni; diversamente si farà riferimento al guadagno delle ultime quattro settimane o due quindicine.
Nota a verbale - Il trattamento assistenziale integrativo della indennità di malattia, posto a carico dell'azienda, di cui al primo comma del presente articolo, non è comprensivo delle quote afferenti la tredicesima mensilità e le eventuali retribuzioni differite ad essa equiparate, che sono invece a carico dell'INPS.
Le parti si danno atto che quanto sopra non ha carattere innovativo.
Art. 14 Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
In caso di gravidanza e puerperio, ferme restando le disposizioni di Legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, l'azienda, con decorrenza 1-7-1996, deve integrare il trattamento previdenziale per il periodo di assenza fino al 90% della retribuzione mensile di fatto per i primi 5 mesi.
È vietato adibire al trasporto ed al sollevamento di pesi nonché ai lavori pericolosi, faticosi e insalubri di cui all'art. 5, DPR 25-11-1976, n. 1026, le lavoratrici durante il periodo di gestazione e fino a sette mesi dopo il parto. Per tal periodo le lavoratrici saranno addette ad altre mansioni.
Le lavoratrici che vengano adibite a mansioni inferiori a quelle abituali conservano la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale. Qualora la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, vale il disposto dell'art. 5, lett. c) della Legge 30-12-1971, n. 1204 sulla tutela delle lavoratrici madri.
Nota a verbale - Il trattamento integrativo, di cui al primo comma del presente articolo, non è comprensivo delle quote afferenti la tredicesima mensilità e le eventuali retribuzioni differite ad essa equiparate, che sono invece a carico dell'INPS.
Art. 15 Risoluzione del rapporto e preavviso
L'azienda, l'operaio o l'apprendista che intendano risolvere il rapporto di lavoro devono darne comunicazione scritta all'altra parte.
Il termine di preavviso per licenziamento o per le dimissioni è, per ciascuna parte, di una settimana lavorativa.
Ai termini dell'art. 2118 del Codice civile, la parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei termini di preavviso, deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso come sopra stabilito. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie né di congedo matrimoniale.
Nel corso del periodo di preavviso dovranno essere concessi all'operaio licenziato da parte dell'azienda, a richiesta e compatibilmente con le esigenze aziendali, brevi permessi per la ricerca di una nuova occupazione.
Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennità, sarà computato nella anzianità agli effetti della indennità di anzianità.
Dichiarazione a verbale - Le parti si danno atto che le norme di cui al presente articolo costituiscono nel loro complesso una condizione di miglior favore rispetto a tutti i precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro del settore.
Art. 16 Trattamento di fine rapporto
All'operaio o apprendista licenziato o dimissionario sarà corrisposto il trattamento previsto dalla Legge 29-5-1982, n. 297.
Per l'anzianità maturata fino al 31-5-1982 gli importi sono determinati in base alla Legge predetta ed alle quote previste dalla precedente regolamentazione contrattuale.
Per ciascuno degli anni compiuti di anzianità ininterrotta maturata dopo il 1-6-1982 e fino al 31-12-1988, le quote annue da computare sono le seguenti:
- dal 1 al 4 anno 11/30
- dal 5 al 12 anno 14/30
- dal 13 al 18 anno 20/30
- oltre il 18 anno 30/30
Per ciascuno degli anni compiuti di anzianità ininterrotta maturata a partire dal 1-1-1989 la quota annua da computare è pari a 30/30 mm.
Dichiarazione a verbale - Le parti si danno atto che le norme di cui al presente articolo costituiscono, nel loro complesso, una condizione di miglior favore rispetto a tutti i precedenti CCNL del settore.
Art. 1 Sospensione e riduzione del lavoro
Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di Cassa integrazione guadagni, in caso di diversa sospensione di lavoro o di riduzione della durata dell'orario di lavoro, disposte dall'azienda, la retribuzione mensile di fatto non subirà riduzioni.
Art. 2 Giorni festivi - Riposo settimanale
1) Sono giorni festivi i seguenti:
1) Capodanno, 1 gennaio;
2) Epifania, 6 gennaio;
3) Giorno dell'Angelo;
4) Anniversario Liberazione, 25 aprile;
5) Festa del lavoro, 1 maggio;
6) Assunzione Maria Vergine, 15 agosto;
7) Ognissanti, 1 novembre;
8) Immacolata Concezione, 8 dicembre;
9) Santo Natale, 25 dicembre;
10) Santo Stefano, 26 dicembre;
11) Santo Patrono della località ove ha sede lo stabilimento, nel giorno di ricorrenza in calendario.
Nel caso di coincidenza di uno dei giorni festivi di cui sopra con la domenica o altro giorno festivo o con il sabato o con il periodo feriale, verrà corrisposto in aggiunta alla retribuzione di fatto un importo pari a 1/26 della retribuzione stessa, ivi compresa, per coloro che nella settimana in cui cadono le suddette festività abbiano prestato lavoro a turni, la relativa percentuale dell'1,05%.
Nel caso di coincidenza della festa del Santo Patrono con altra festività cadente in domenica o in sabato, verranno corrisposti in aggiunta alla retribuzione di fatto 2/26 di tale retribuzione.
Le ore di lavoro compiute nei giorni festivi di cui sopra saranno compensate in aggiunta alla retribuzione di fatto con quote orarie della retribuzione stessa aumentate delle percentuali di maggiorazione di cui all'art. 35 - Parte Generale.
Il giorno di riposo settimanale coincide normalmente con la domenica, salvo che la domenica ricada in turni regolari o periodici di lavoro; il riposo compensativo in altro giorno della settimana, per lavoro domenicale non compreso in turni regolari o periodici, è consentito soltanto nei casi previsti dalla Legge.
Non è consentito il riposo compensativo per il lavoro prestato da un intermedio nella giornata del sabato, quando questa sia stata precedentemente considerata di riposo nell'orario di lavoro aziendale.
In caso di modificazioni dei turni di riposo, l'intermedio dovrà venire preavvisato entro il terzo giorno precedente quello fissato per il riposo stesso, con diritto di recuperare entro il periodo di due settimane il giorno di riposo non effettuato.
2) Il lavoratore maturerà annualmente il diritto a fruire di riposi compensativi pari a 8 ore per 4 giorni in regime di prestazione su 5 giorni e 6 ore per 5 giorni in regime di prestazione su 6 giorni, in relazione alle festività soppresse di cui alla Legge 5-3-1977, n. 54, successivamente modificata dal DPR 28-12-1985, n. 792. Dette giornate saranno utilizzate a titolo di permesso individuale a rotazione da godere nei periodi di minor intensità produttiva. Il lavoratore ne farà richiesta con 48 ore di preavviso ed il permesso sarà accordato compatibilmente con le esigenze di lavoro.
Le aziende potranno stabilire, previo esame congiunto con le R.S.U., diverse modalità di utilizzazione compatibilmente con le specifiche esigenze aziendali.
Per i criteri di maturazione si fa riferimento a quanto previsto dagli ultimi quattro commi del successivo art. 3.
Chiarimento a verbale - Per i cicli continui, allo scopo di semplificare la corresponsione del trattamento dovuto per festività cadenti di domenica o di sabato, tale trattamento sarà dovuto anche a coloro che, nei casi consentiti dalla Legge, lavorino in domenica, godendo del prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana, o lavorino di sabato, restando esenti dal lavoro in altro giorno della settimana.
Resta fermo che, in tali casi, non è dovuto alcun compenso per la coincidenza della festività con i riposi fruiti negli altri giorni, salvo che in dette giornate non ci sia prestazione lavorativa.
Nel corso di ogni anno feriale l'intermedio ha diritto a un periodo di riposo, con decorrenza della retribuzione di fatto pari a 4 settimane.
Tre settimane saranno normalmente consecutive mentre la quarta settimana e le eventuali eccedenze verranno godute in separato periodo. Eventuale diversa distribuzione della terza settimana, anche se motivata da esigenze tecnico- produttive, dovrà essere concordata tra Direzione e Rappresentanze Sindacali Unitarie. La quarta settimana e le eventuali eccedenze potranno essere godute collettivamente in periodo da concordare tra Direzione aziendale e Rappresentanze Sindacali Unitarie o individualmente con accordo tra le parti interessate.
L'epoca di godimento delle tre settimane sarà in via normale stabilita, compatibilmente con le esigenze di lavoro, fra giugno e settembre, o contemporaneamente per l'intero stabilimento o per reparti o per scaglioni o individualmente, e comunicata con adeguato preavviso. L'epoca delle ferie verrà fissata dalla Direzione previo esame con le Rappresentanze Sindacali Unitarie.
Nei casi di alto utilizzo delle capacità produttive, Direzione ed R.S.U. potranno concordare particolari modalità di scaglionamento delle ferie nell'arco dell'anno.
Per le festività elencate nella prima parte dell'art. 2 - Parte intermedi -, cadenti nel corso delle ferie, verrà corrisposto il trattamento economico relativo alle festività stesse senza prolungamento del periodo di riposo.
Ogni periodo settimanale, in presenza di un orario di lavoro distribuito su 5 giorni, in caso di godimento frazionato equivarrà a 5 giorni lavorativi.
Per gli intermedi addetti al lavoro a turni, la maggiorazione relativa (1,05%) verrà computata agli effetti del trattamento delle ferie, in ragione di tanti dodicesimi quanti sono stati, nell'anno di maturazione delle stesse, i mesi nei quali vi è stata la corresponsione della percentuale di lavoro a turni. La frazione di ogni singolo mese non inferiore a due settimane verrà considerata come mese intero.
Il diritto alle ferie intere si intende maturato quando sia decorso un anno dalla data di precedente maturazione. In caso di anticipo della concessione delle ferie, l'anzianità agli effetti della decorrenza del nuovo periodo feriale, decorrerà ugualmente dalla data di maturazione.
All'intermedio che non abbia maturato il diritto alle ferie intere spetterà un dodicesimo delle ferie per ogni mese o frazione di mese non inferiore a due settimane.
Agli effetti della maturazione delle ferie verranno computate le sospensioni della prestazione del lavoro dovute a malattia, infortunio, congedo matrimoniale - nell'ambito dei previsti periodi di conservazione del posto - i permessi retribuiti e le assenze giustificate, nonché i periodi di assenza per gravidanza e puerperio, in applicazione delle specifiche disposizioni di Legge.
I giorni di ferie eventualmente non usufruiti per ragioni tecniche o esigenze produttive potranno essere convertiti in permessi retribuiti, oppure compensati con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute, calcolata sulla base della retribuzione di fatto in atto al momento della liquidazione delle ferie medesime.
In occasione della ricorrenza natalizia verrà corrisposta all'intermedio una mensilità di retribuzione di fatto.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro, nel corso dell'anno, saranno corrisposti tanti dodicesimi della tredicesima mensilità per quanti sono i mesi di anzianità di servizio nell'azienda, considerando come mese intero la frazione non inferiore a due settimane.
Per gli intermedi addetti al lavoro a turni, la maggiorazione relativa (1,05%) verrà computata agli effetti del trattamento della tredicesima mensilità, in ragione di tanti dodicesimi quanti sono stati, nell'anno di maturazione della tredicesima mensilità, i mesi nei quali vi è stata la corresponsione della percentuale di lavoro a turni. La frazione di ogni singolo mese non inferiore a 2 settimane verrà considerata come mese intero.
Art. 5 Trattamento economico in caso di malattia
In caso di malattia, l'intermedio non in prova, nell'ambito della conservazione del posto prevista dall'art. 52 - Parte Generale - avrà diritto al seguente trattamento economico:
- corresponsione dell'intera retribuzione di fatto per i primi 4 mesi di ogni malattia;
- corresponsione di metà retribuzione di fatto per i successivi mesi.
Il trattamento economico di cui al presente articolo è corrisposto dall'azienda con deduzione delle somme che l'intermedio ha diritto di riscuotere da parte degli istituti assicuratori, oppure per atti di previdenza dell'azienda.
Il trattamento economico di cui al presente articolo si applica, nell'ambito del periodo di conservazione del posto di cui all'art. 52 - Parte Generale - anche in caso di Tbc. In tal caso, il trattamento ha carattere integrativo di quanto erogato dall'INPS.
Nell'ipotesi in cui l'infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a responsabilità di terzi o comunque in tutti i casi in cui esistano forme di copertura assicurativa, l'azienda erogherà il solo trattamento economico a carico dell'INPS, facendo salva la facoltà di rivalsa della parte di trattamento non erogato dall'azienda.
Indipendentemente da quanto sopra l'azienda è tenuta ad anticipare a titolo di prestito non oneroso il trattamento di integrazione fino al momento dell'avvenuto risarcimento richiesto dal lavoratore.
Chiarimento a verbale - Nella retribuzione di fatto si intende compresa la percentuale di lavoro notturno nonché la maggiorazione per lavoro a turni qualora tali prestazioni siano state già programmate prima dell'insorgere della malattia.
Nota a verbale - Il trattamento assistenziale integrativo della indennità di malattia, posto a carico dell'azienda, di cui al primo comma del presente articolo, non è comprensivo delle quote afferenti la tredicesima mensilità e le eventuali retribuzioni differite ad essa equiparate, che sono invece a carico dell'Inps.
Le parti si danno atto che quanto sopra non ha carattere innovativo.
Art. 6 Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
Nei casi di gravidanza e puerperio, ferme restando le disposizioni di Legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, l'azienda è tenuta ad integrare il trattamento previdenziale fino a concorrenza dell'intera retribuzione di fatto per il periodo di assenza obbligatoria.
Ove durante il periodo di cui al primo comma intervenga una malattia si applicheranno le disposizioni fissate dal precedente art. 5, quando risultino più favorevoli all'intermedia a decorrere dal giorno in cui si manifesti la malattia stessa.
L'assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio non interrompe, a tutti gli effetti, il decorso dell'anzianità di servizio per il periodo suddetto.
È vietato adibire al trasporto ed al sollevamento di pesi nonché ai lavori pericolosi, faticosi e insalubri di cui all'art. 5, DPR 25-11-1976, n. 1026, le lavoratrici durante il periodo di gestazione e fino a sette mesi dopo il parto. Per tale periodo le lavoratrici saranno addette ad altre mansioni.
Le lavoratrici che vengano adibite a mansioni inferiori a quelle abituali conservano la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale.
Qualora la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, vale il disposto dell'art. 5, lett. c) della Legge 30-12-1971, n. 1204 sulla tutela delle lavoratrici madri.
Nota a verbale - Il trattamento integrativo, di cui al secondo comma del presente articolo, non è comprensivo delle quote afferenti la tredicesima mensilità e le eventuali retribuzioni differite ad essa equiparate, che sono invece a carico dell'Inps.
Le parti si danno atto che quanto previsto al precedente comma non ha carattere innovativo.
Art. 7 Risoluzione del rapporto e preavviso
L'azienda o l'intermedio che intendano risolvere il rapporto di lavoro devono darne comunicazione scritta all'altra parte.
Il termine di preavviso per il licenziamento o dimissioni dell'intermedio non in prova è:
5º liv. | 4º liv. |
|
1 mese | 1/2 mese | Per gli aventi anzianità fino a 5 anni compiuti; |
1 mese e 1/2 | 1 mese | Per gli aventi anzianità oltre 5 e fino a 10 anni compiuti; |
2 mesi | 1 mese e 1/2 | Per gli aventi anzianità oltre i 10 anni compiuti. |
In caso di dimissioni il preavviso viene ridotto della metà.
I termini di disdetta decorreranno dalla metà o dalla fine di ciascun mese.
Ai termini dell'art. 2118 del codice civile, la parte che risolve il rapporto di lavoro senza la osservanza dei termini di preavviso, deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione globale di fatto per il periodo di mancato preavviso come sopra stabilito.
Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie né di congedo matrimoniale.
Nel corso del periodo di preavviso dovranno essere concessi al lavoratore licenziato da parte dell'azienda, a richiesta e compatibilmente con le esigenze aziendali, brevi permessi per la ricerca di nuova occupazione.
Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennità, sarà computato nella anzianità agli effetti della indennità di anzianità.
Dichiarazione a verbale - Le parti si danno atto che le norme di cui al presente articolo costituiscono nel loro complesso una condizione di miglior favore rispetto a tutti i precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro nel settore.
Art. 8 Trattamento di fine rapporto
All'intermedio licenziato o dimissionario sarà corrisposto il trattamento previsto dalla Legge 29-5-1982, n. 297, calcolato secondo i relativi criteri e modalità.
Per l'anzianità maturata fino al 31-5-1982 gli importi sono determinati in base alla Legge predetta ed alle quote previste dalla precedente regolamentazione contrattuale.
L'impiegato laureato assunto in primo impiego per mansioni specificamente attinenti al titolo di studio conseguito, non potrà essere assegnato ad un livello inferiore al 6.
L'impiegato diplomato da istituto industriale o da scuola media superiore, assunto in primo impiego per mansioni specificatamente attinenti al titolo di studio conseguito, non potrà essere assegnato ad un livello inferiore al 5.
Il titolo di studio deve essere presentato all'azienda all'atto dell'assunzione in servizio.
Dichiarazione a verbale - Le parti concordano circa l'opportunità che le aziende considerino prioritariamente la possibilità di sviluppo professionale di quei lavoratori che conseguano un titolo di studio che si inquadri nell'ambito delle proprie necessità ed evoluzioni organizzative.
Art. 2 Trattamento in caso di sospensione e riduzione di lavoro
Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di Cassa integrazione guadagni, in caso di diversa sospensione di lavoro o di riduzione della durata dell'orario di lavoro, disposte dall'azienda, la retribuzione mensile di fatto non subirà riduzioni.
Art. 3 Giorni festivi - Riposo settimanale
1) Sono giorni festivi i seguenti:
1) Capodanno, 1 gennaio;
2) Epifania, 6 gennaio;
3) Giorno dell'Angelo;
4) Anniversario Liberazione, 25 aprile;
5) Festa del lavoro, 1 maggio;
6) Assunzione Maria Vergine, 15 agosto;
7) Ognissanti, 1 novembre;
8) Immacolata Concezione, 8 dicembre;
9) Santo Natale, 25 dicembre;
10) Santo Stefano, 26 dicembre;
11) Santo Patrono della località ove ha sede lo stabilimento, nel giorno di ricorrenza in calendario.
Nel caso di coincidenza di uno dei giorni festivi di cui sopra con la domenica o altro giorno festivo o con il sabato o con il periodo feriale, verrà corrisposto in aggiunta alla retribuzione di fatto un importo pari a 1/26 della retribuzione stessa, ivi compresa, per coloro che nella settimana in cui cadono le suddette festività abbiano prestato lavoro a turni, la relativa percentuale dell'1,05%.
Nel caso di coincidenza della festa del Santo Patrono con altra festività cadente di domenica o di sabato, verranno corrisposti in aggiunta alla retribuzione di fatto 2/26 di tale retribuzione.
Le ore di lavoro compiute nei giorni festivi di cui sopra saranno compensate in aggiunta alla retribuzione di fatto con quote orarie della retribuzione stessa aumentate delle percentuali di maggiorazione di cui all'art. 34 - Parte Generale.
Il giorno di riposo settimanale coincide normalmente con la domenica, salvo che la domenica ricada in turni regolari o periodici di lavoro; il riposo compensativo in altro giorno della settimana, per lavoro domenicale non compreso in turni regolari o periodici, è consentito soltanto nei casi previsti dalla Legge.
Non è consentito il riposo compensativo per il lavoro prestato da un impiegato nella giornata del sabato, quando questa sia stata precedentemente considerata di riposo nell'orario di lavoro aziendale.
In caso di modificazioni dei turni di riposo, l'impiegato dovrà venire preavvisato entro il terzo giorno precedente a quello fissato per il riposo stesso, con diritto di recuperare entro il periodo di due settimane il giorno di riposo non effettuato.
2) Il lavoratore maturerà annualmente il diritto a fruire di riposi compensativi pari a 8 ore per 4 giorni in regime di prestazione su 5 giorni e 6 ore per 5 giorni in regime di prestazione su 6 giorni, in relazione alle festività soppresse di cui alla Legge 5-3-1977, n. 54, successivamente modificata dal DPR 28-12-1985, n. 792. Dette giornate saranno utilizzate a titolo di permesso individuale a rotazione da godere nei periodi di minor intensità produttiva.
Il lavoratore ne farà richiesta con 48 ore di preavviso ed il permesso sarà accordato compatibilmente con le esigenze di lavoro.
Le aziende potranno stabilire, previo esame congiunto con le R.S.U., diverse modalità di utilizzazione dei permessi compatibilmente con le specifiche esigenze aziendali.
Per i criteri di maturazione si fa riferimento a quanto previsto dagli ultimi quattro commi del successivo art. 4 (ferie).
Chiarimento a verbale - Per i cicli continui, allo scopo di semplificare la corresponsione del trattamento dovuto per festività cadenti di domenica o di sabato, tale trattamento sarà dovuto anche a coloro che, nei casi consentiti dalla Legge, lavorino di domenica, godendo del prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana, o lavorino di sabato, restando esenti dal lavoro in altro giorno della settimana.
Resta fermo che, in tali casi, non è dovuto alcun compenso per la coincidenza della festività con i riposi fruiti negli altri giorni, salvo che in dette giornate non ci sia prestazione lavorativa.
Nel corso di ogni anno feriale l'impiegato e il quadro hanno diritto a un periodo di riposo, con decorrenza della retribuzione di fatto, pari a:
- 4 settimane in caso di anzianità di servizio fino a 10 anni alla data di maturazione delle ferie;
- 4 settimane più 1 giorno lavorativo, in caso di anzianità di servizio da oltre 10 anni fino a 18 anni alla data di maturazione delle ferie;
- 5 settimane in caso di anzianità di servizio oltre 18 anni alla data di maturazione delle ferie.
Tre settimane saranno normalmente consecutive, mentre la quarta settimana e le eventuali eccedenze verranno godute in separato periodo. Eventuale diversa distribuzione della terza settimana, anche se motivata da esigenze tecnico-produttive, dovrà essere concordata tra Direzione e Rappresentanze Sindacali Unitarie. La quarta settimana e le eventuali eccedenze potranno essere godute collettivamente in periodo da concordare tra Direzione aziendale e Rappresentanze Sindacali Unitarie o individualmente con accordo tra le parti interessate.
L'epoca di godimento delle tre settimane sarà in via normale stabilita, compatibilmente con le esigenze di lavoro, tra giugno e settembre, o contemporaneamente per l'intero stabilimento o per reparti o per scaglioni o individualmente, e comunicata con adeguato preavviso. L'epoca delle ferie verrà fissata dalla Direzione previo esame con le Rappresentanze Sindacali Unitarie.
Nei casi di alto utilizzo delle capacità produttive, Direzione ed R.S.U. potranno concordare particolari modalità di scaglionamento delle ferie nell'arco dell'anno.
Per le festività elencate nella prima parte del precedente art. 3 cadenti nel corso delle ferie, verrà corrisposto il trattamento economico relativo alle festività stesse senza prolungamento del periodo di riposo.
Per gli impiegati addetti al lavoro a turni, la maggiorazione relativa (1,05%) verrà computata agli effetti del trattamento delle ferie, in ragione di tanti dodicesimi quanti sono stati, nell'anno di maturazione delle ferie, i mesi nei quali vi è stata la corresponsione della percentuale di lavoro a turni. La frazione di ogni singolo mese non inferiore a due settimane verrà considerata come mese intero.
Ogni periodo settimanale, in presenza di un orario di lavoro distribuito su 5 giorni, in caso di godimento frazionato equivarrà a 5 giorni lavorativi.
Il diritto alle ferie si intende maturato quando sia decorso un anno dalla data di precedente maturazione. In caso di anticipo della concessione delle ferie, l'anzianità agli effetti della decorrenza del nuovo periodo feriale, decorrerà ugualmente dalla data di maturazione.
All'impiegato che non abbia maturato il diritto alle ferie intere spetterà un dodicesimo delle ferie per ogni mese o frazione di mese non inferiore a due settimane.
Agli effetti della maturazione delle ferie verranno computate le sospensioni della prestazione del lavoro dovute a malattia, infortunio, congedo matrimoniale - nell'ambito dei previsti periodi di conservazione del posto - le assenze giustificate, nonché i periodi di assenza per gravidanza e puerperio, in applicazione delle specifiche disposizioni di Legge.
I giorni di ferie eventualmente non usufruiti per ragioni tecniche o esigenze produttive potranno essere convertiti in permessi retribuiti, oppure compensati con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute, calcolata sulla base delle retribuzioni di fatto in atto al momento della liquidazione della relativa indennità sostitutiva.
In relazione alle caratteristiche del settore, al tipo di attività richiesto e alle esigenze di distribuzione della prestazione lavorativa nell'arco annuale, anche con riferimento alla ubicazione delle aziende ed al loro mercato, il periodo di godimento delle ferie sarà opportunamente e adeguatamente scaglionato al fine di garantire la presenza al lavoro del personale necessario anche nei periodi di più intensa attività lavorativa.
Tale scaglionamento per settimane intere sarà oggetto di esame preventivo tra Direzione aziendale e R.S.U. che sono impegnate a favorire la concreta attuazione di quanto sopra.
In occasione della ricorrenza natalizia verrà corrisposta all'impiegato una mensilità di retribuzione di fatto.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno saranno corrisposti tanti dodicesimi della tredicesima mensilità per quanti sono i mesi di anzianità di servizio nell'azienda, considerando come mese intero la frazione non inferiore a due settimane.
Per gli impiegati addetti al lavoro a turni, la maggiorazione relativa (1,05%) verrà computata agli effetti del trattamento della tredicesima mensilità, in ragione di tanti dodicesimi quanti sono stati, nell'anno di maturazione della tredicesima mensilità, i mesi nei quali vi è stata la corresponsione della percentuale di lavoro a turni. La frazione di ogni singolo mese non inferiore a due settimane verrà considerata come mese intero.
Art. 6 Indennità per maneggio denaro - Cauzione
L'impiegato la cui normale mansione consiste nel maneggio del denaro per riscossione e pagamenti con responsabilità per errore anche finanziaria, ha diritto ad una particolare indennità mensile pari al 6 % del minimo contrattuale di stipendio mensile della categoria di appartenenza e della indennità di contingenza.
Le somme eventualmente richieste all'impiegato a titolo di cauzione, dovranno essere depositate, a nome del garante e del garantito, presso un istituto di credito di comune gradimento.
I relativi interessi matureranno a favore dell'impiegato.
Art. 7 Trattamento economico di malattia
In caso di malattia, l'impiegato non in prova, nell'ambito della conservazione del posto prevista dall'art. 52 - Parte Generale - avrà diritto al seguente trattamento economico:
- corresponsione dell'intera retribuzione di fatto per i primi 4 mesi di ogni malattia;
- corresponsione di metà retribuzione di fatto per i successivi mesi.
Il trattamento economico di cui al presente articolo si applica, nell'ambito del periodo di conservazione del posto di cui all'art. 52 - Parte Generale - anche in caso di Tbc. In tal caso, il trattamento ha carattere integrativo di quanto erogato dall'INPS.
Nell'ipotesi in cui l'infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a responsabilità di terzi, o comunque in tutti i casi in cui esistano forme di copertura assicurativa, è fatta salva la facoltà di rivalsa da parte del lavoratore nei confronti del soggetto obbligato per la parte di trattamento che l'azienda non è tenuta ad erogare.
Indipendentemente da quanto sopra l'azienda è tenuta ad anticipare a titolo di prestito non oneroso il trattamento di integrazione fino al momento dell'avvenuto risarcimento richiesto dal lavoratore.
Chiarimento a verbale - Nella retribuzione di fatto si intende compresa la percentuale di lavoro notturno nonché la maggiorazione per lavoro a turni qualora tali prestazioni siano state già programmate prima dell'insorgere della malattia.
Art. 8 Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
In caso di gravidanza e puerperio, ferme restando le disposizioni di Legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, l'azienda è tenuta ad integrare il trattamento previdenziale fino a concorrenza dell'intera retribuzione di fatto per il periodo di assenza obbligatoria.
Ove durante il periodo di cui al primo comma intervenga una malattia si applicheranno le disposizioni fissate dall'art. 7 - Parte impiegati -, quando risultino più favorevoli all'impiegata a decorrere dal giorno in cui si manifesti la malattia stessa.
L'assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio non interrompe, a tutti gli effetti, il decorso dell'anzianità di servizio per il periodo suddetto.
È vietato adibire al trasporto ed al sollevamento di pesi nonché ai lavori pericolosi, faticosi e insalubri di cui all'art. 5 DPR 25-11-1976, n. 1026, le lavoratrici durante il periodo di gestazione e fino a sette mesi dopo il parto. Per tale periodo le lavoratrici saranno addette ad altre mansioni.
Le lavoratrici che vengano adibite a mansioni inferiori a quelle abituali conservano la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale.
Qualora la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, vale il disposto dell'art. 5, lett. c) della Legge 30-12-1971, n. 1204 sulla tutela delle lavoratrici madri.
Nota a verbale - Il trattamento integrativo, di cui al secondo comma del presente articolo, non è comprensivo delle quote afferenti la tredicesima mensilità e le eventuali retribuzioni differite ad essa equiparate, che sono invece a carico dell'Inps.
Le parti si danno atto che quanto previsto al precedente comma non ha carattere innovativo.
All'impiegato che per giustificati motivi ne faccia richiesta, l'azienda può accordare permessi di breve durata, con corresponsione della retribuzione di fatto e senza computarli nel periodo di riposo annuale, nel caso in cui l'impiegato abbia utilizzato per intero i permessi individuali per ex festività, per riduzione di orario e quelli compensativi per flessibilità non definiti nel programma collettivo.
Art. 10 Norme particolari per lavoratori con funzioni direttive o di capo ufficio
Ai lavoratori che svolgono funzioni direttive o di capo ufficio per l'attuazione delle disposizioni generali aziendali, si conviene di riconoscere, anche attraverso apposita polizza assicurativa, la copertura delle spese e l'assistenza legale in caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte.
Al fine di favorire l'esercizio delle attribuzioni proprie dei lavoratori con funzioni direttive o di capo ufficio verrà agevolata la partecipazione degli stessi ad iniziative di aggiornamento professionale dirette al miglioramento delle competenze richieste dal ruolo.
Art. 11 Norme particolari per i quadri
Appartengono a questa categoria i lavoratori con funzioni direttive che, partecipando con carattere di continuità ai processi di definizione degli obiettivi, delle strategie e della gestione delle risorse aziendali, operano con ampia facoltà di iniziativa, con autonomia decisionale e discrezionale di poteri per la realizzazione di importanti obiettivi aziendali.
Al quadro potrà essere affidata la rappresentanza dell'azienda, con potere decisionale, mediante deleghe speciali.
Gerarchicamente il quadro dipende unicamente dalla dirigenza dell'azienda.
L'azienda è tenuta ad assicurare il "quadro" per "rischi di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle sue mansioni contrattuali", per un importo di 30 milioni ovvero nell'eventuale diverso importo che azienda e quadro riterranno concordemente commisurato a tale rischio.
È escluso da tale copertura assicurativa il rischio da responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa grave o dolo.
Al quadro viene riconosciuta la copertura delle spese e l'assistenza legale in procedimenti civili o penali, per cause non dipendenti da colpa grave o dolo, per fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte.
Sono fatte salve e si considerano sostitutive delle provvidenza stabilite dal presente articolo, specifiche forme di assicurazione aziendalmente già in atto, con contenuto almeno equivalente a quello di cui al presente articolo.
Compatibilmente con le esigenze tecniche-organizzative-produttive dell'azienda, ai quadri è riconosciuta la possibilità di partecipare a corsi formativi specificamente inerenti le mansioni svolte in azienda, per il miglioramento del loro livello di preparazione professionale.
Fermi restando i diritti derivanti dalla vigente normativa in materia di brevetti e diritti di autore ai quadri è riconosciuta la possibilità di definire con l'azienda l'attestazione nominativa di brevetti e/o pubblicazioni realizzati col loro contributo.
Con la definizione di quadro di cui sopra le parti convengono di aver dato attuazione a quanto previsto dalle Legge n. 190/1985.
Ai quadri viene riconosciuto il parametro contrattuale del 7º livello nonché una indennità di L. 100.000 mese/lorde (L. 120.000 dal 1-3-1994) che assorbirà, fino a concorrenza, quanto eventualmente già corrisposto, a qualunque titolo, a livello aziendale.
A decorrere dal 1-9-1995 l'indennità di funzione riconosciuta ai lavoratori con qualifica di quadro sarà aumentata di L. 40.000 mensili lorde, fermo restando i criteri di assorbimento precedentemente in essere.
Chiarimento a verbale - Al lavoratore con la qualifica di quadro si applicano le norme contrattuali e di Legge disposte per gli impiegati.
Il rapporto di impiego a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle due parti senza preavviso, i cui termini sono stabiliti come segue per l'impiegato o quadro che abbia superato il periodo di prova:
| Mesi di preavviso secondo i livelli | ||
Anzianità di servizio | 7º | 6º - 5º | 4º - 3º - 2º |
Fino a 5 anni | 2 mesi | 1 mese e 1/2 | 1 mese |
da 5 a 10 anni | 3 mesi | 2 mesi | 1 mese e 1/2 |
oltre 10 anni | 4 mesi | 3 mesi | 2 mesi |
I termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.
Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno comunicate o confermate per iscritto, a mezzo biglietto postale raccomandato.
La data della disdetta è quella di spedizione del biglietto di comunicazione. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie né di congedo matrimoniale.
Durante il compimento del periodo di preavviso, l'azienda concederà all'impiegato o quadro licenziato dei congrui permessi per la ricerca di una occupazione. La distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite dalle parti in rapporto alle esigenze dell'azienda e dell'impiegato.
La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei termini di preavviso di cui al presente articolo deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione globale di fatto per il periodo di mancato preavviso.
L'azienda ha diritto di trattenere su quanto sia da essa dovuto all'impiegato o quadro un importo corrispondente alla retribuzione globale di fatto per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato o non completato.
Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennità, sarà computato nell'anzianità agli effetti della indennità di anzianità.
Dichiarazione a verbale - Le parti si danno atto che le norme di cui al presente articolo costituiscono nel loro complesso una condizione di miglior favore rispetto a tutti i precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro del settore.
Art. 13 Trattamento di fine rapporto
All'impiegato o quadro licenziato o dimissionario sarà corrisposto il trattamento previsto dalla Legge 29-5-1982, n. 297, calcolato secondi i relativi criteri e modalità.
Per l'anzianità maturata fino al 31-5-1982 gli importi sono determinati in base alla Legge predetta.
Art. 1 Tabelle dei minimi contrattuali di paga o stipendio
A) I minimi contrattuali di paga o stipendio vengono aumentati alle diverse scadenze come segue:
Livello | 1/7/1995 | 1/7/1996 | 1/1/1997 | Totale |
7º | 128.000 | 68.000 | 60.000 | 256.000 |
6º | 112.000 | 60.000 | 53.000 | 225.000 |
5So | 98.000 | 52.000 | 46.000 | 196.000 |
5º | 87.000 | 46.000 | 41.000 | 174.000 |
4º | 78.000 | 42.000 | 36.000 | 156.000 |
3º | 72.000 | 38.000 | 33.000 | 143.000 |
2º | 65.000 | 35.000 | 30.000 | 130.000 |
1º | 48.000 | 26.000 | 23.000 | 97.000 |
B) Conseguentemente alle date sottoindicate troveranno applicazione i seguenti nuovi minimi tabellari:
Livello | 1/7/1995 | 1/7/1996 | 1/1/1997 |
7º | 1.189.000 | 1.257.000 | 1.317.000 |
6º | 1.004.000 | 1.064.000 | 1.117.000 |
5So | 892.000 | 944.000 | 990.000 |
5º | 872.000 | 918.000 | 959.000 |
4º | 806.000 | 848.000 | 884.000 |
3º | 738.000 | 776.000 | 809.000 |
2º | 682.000 | 717.000 | 747.000 |
1º | 564.000 | 590.000 | 613.000 |
In considerazione della decorrenza dal 1-7-1995 degli aumenti retributivi, la parte arretrata degli stessi sarà corrisposta in soluzioni di uguale importo nei mesi di novembre e dicembre 1995.
Art. 3 La contrattazione aziendale
1. Soggetti
La contrattazione aziendale viene delegata dalle parti stipulanti da un lato alle Aziende ed alle Associazioni imprenditoriali e dall'altro alle Rappresentanze sindacali unitarie ed ai Sindacati territoriali dei lavoratori aderenti alle organizzazioni che hanno stipulato il presente accordo.
Tale contrattazione sarà effettuata coerentemente con la prassi in atto nel settore, con particolare riferimento alle piccole imprese ed all'intervento delle organizzazioni nazionali di categoria.
2. Requisiti
Le materie riservate alla contrattazione aziendale a contenuto economico - nonché le inderogabili modalità per la sua attuazione - sono solamente quelle stabilite dalla presente regolamentazione.
La contrattazione aziendale potrà concernere materie delegate dal contratto collettivo nazionale di lavoro, perseguirà le finalità ed assumerà i contenuti di cui al successivo punto 3, e pertanto riguarderà materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli già definiti dal contratto collettivo nazionale di lavoro e da altri livelli di contrattazione. Essa è effettuata in conformità alle condizioni previste dal presente contratto.
3. Finalità e contenuti
Le parti convengono che, attraverso la partecipazione dei lavoratori, la contrattazione a livello aziendale debba perseguire il miglioramento delle condizioni di produttività, competitività, efficienza e di redditività in modo da consentire anche il miglioramento delle condizioni di lavoro e la ripartizione dei benefici ottenuti.
Pertanto, nel rispetto delle coerenze complessive in tema di politica dei redditi, la contrattazione aziendale con contenuto economico sarà direttamente e sistematicamente correlata ai risultati conseguiti, compresi i margini di produttività di cui le imprese dispongano, eccedente quella eventualmente già utilizzata per riconoscere gli aumenti retributivi a livello di contratto nazionale.
Tenuto conto dell'andamento economico dell'impresa, tali risultati riguarderanno il raggiungimento degli obiettivi definiti nei programmi concordati, quali ad esempio gli aumenti di produttività, il miglioramento della qualità o altri indicatori di efficienza, competitività e redditività, anche risultanti dalla combinazione di diversi fattori.
Conseguentemente le erogazioni economiche derivanti dal raggiungimento degli obiettivi fissati dalla contrattazione aziendale avranno caratteristiche proprie e diverse dagli altri elementi della retribuzione, in funzione del loro collegamento ai parametri presi a riferimento ed in diretta connessione alla variabilità dei risultati conseguiti o in relazione al raggiungimento dei traguardi convenuti.
L'accordo economico aziendale ha durata quadriennale e la contrattazione avverrà nel rispetto dei cicli negoziali per evitare sovrapposizioni.
Il periodo di non sovrapponibilità decorre da tre mesi prima della scadenza del contratto nazionale sino a tre mesi dopo la scadenza stessa.
Tale periodo è ridotto rispettivamente a tre mesi prima e un mese dopo nel caso di rinnovo della sola parte economica del contratto nazionale di lavoro.
4. Procedure di consultazione e di verifica
Al fine della acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione aziendale, da perseguire in funzione delle strategie e del miglioramento della competitività dell'impresa, le parti, a livello aziendale, valuteranno preventivamente, in appositi incontri, la situazione produttiva e le esigenze di sviluppo dell'impresa, i requisiti essenziali di redditività e di efficienza, unitamente alle condizioni di lavoro ed alle prospettive occupazionali.
Durante la vigenza dell'accordo aziendale saranno effettuate verifiche in relazione allo stato di attuazione dei programmi, al raggiungimento degli obiettivi, nonché verifiche tecniche sui parametri di riferimento, in apposite riunioni che potranno essere effettuate anche nell'ambito degli incontri informativi di cui all'art. 10 paragrafo 3 e 4 del presente contratto.
A livello aziendale potranno essere stabilite le modalità e gli strumenti per favorire la migliore acquisizione degli elementi di conoscenza comune e la effettuazione delle verifiche.
5. Procedure
a - La trattativa aziendale si svolgerà in condizioni di normalità, con esclusione di iniziative unilaterali, ivi comprese le azioni dirette di qualsiasi tipo, per un periodo di due mesi dall'inizio della medesima.
b - Viene istituita una Commissione consultiva nazionale per effettuare l'analisi delle coerenze, rispetto a quanto stabilito in questo articolo, delle richieste presentate, dell'andamento della contrattazione e dei relativi risultati. La Commissione, in tale ambito, potrà indirizzare, con le iniziative più opportune, la contrattazione aziendale secondo quanto stabilito nel presente articolo e redigerà periodicamente un rapporto di sintesi che sarà sottoposto alla valutazione delle parti stipulanti.
La pratica di informazione, consultazione e verifica a livello aziendale, di cui al paragrafo 4, e la costituzione della Commissione consultiva nazionale sono finalizzate al coinvolgimento partecipativo ad ogni livello ed alla evoluzione del sistema di relazioni industriali.
Gli organismi territoriali imprenditoriali e sindacali comunicheranno alle rispettive organizzazioni nazionali i testi degli accordi aziendali sottoscritti.
Norma transitoria n. 1 - Le parti, dopo l'approvazione della Legge sull'esonero contributivo delle erogazioni aziendali, si incontreranno per verificare la necessità di armonizzare la materia e, se necessario, riprecisare le caratteristiche delle erogazioni in modo tale da consentire l'applicazione del particolare trattamento contributivo, in un quadro di invarianza dell'importo netto.
Le parti si danno atto che tale invarianza delle erogazioni nette si riferisce esclusivamente alla particolare contribuzione di cui al protocollo 23-7-1993.
Ciò significa che in caso di innovazione legislativa di natura fiscale o contributiva, ma non riconducibile alla normativa richiamata, non potrà essere invocata tale invarianza.
Le parti solleciteranno le rispettive Confederazioni perché intervengano, come si riservano di intervenire direttamente, su Governo e Parlamento perché sia varata in tempi brevi la Legge sulle esenzioni contributive in attuazione del protocollo 23-7-1993.
Norma transitoria n. 2 - Le parti a livello aziendale, in sede dei rinnovi dei relativi accordi, potranno convenire su meccanismi di adeguamento dei relativi contenuti alle nuove normative del protocollo 23-7-1993 e della presente regolamentazione. Tali armonizzazioni non dovranno comportare oneri aggiuntivi.
Declaratorie ed esemplificazioni - Premesso che l'art. 44 della Parte generale definisce i criteri generali dell'inquadramento unico dei lavoratori, si riportano qui di seguito le declaratorie e le esemplificazioni per i dipendenti addetti all'industria delle lavanderie (in vigore dal 1-7-1984).
7º LIVELLO
a) Appartengono a questo livello, con qualifica di quadro:
- i lavoratori con funzioni direttive che, partecipando con carattere di continuità ai processi di definizione degli obiettivi, delle strategie e della gestione delle risorse aziendali, operano con ampia facoltà di iniziativa, con autonomia decisionale e discrezionalità di poteri per la realizzazione di importanti obiettivi aziendali.
Al quadro potrà essere affidata la rappresentanza dell'azienda, con potere decisionale, mediante deleghe speciali.
Gerarchicamente il quadro dipende unicamente dalla dirigenza aziendale.
b) Appartengono a questo livello con qualifica di impiegati:
- personale con funzioni direttive che opera in base a disposizioni generali dell'imprenditore o dei dirigenti, con ampia facoltà di iniziativa e autonomia per il raggiungimento degli obiettivi assegnati, coordinando con discrezionalità di poteri un settore o servizio importante della attività aziendale.
Esemplificazioni impiegati:
- Responsabile di servizio amministrazione;
- Responsabile di servizio commerciale;
- Responsabile di servizio produzione;
- Responsabile servizio EDP.
Norma transitoria - La determinazione dei requisiti di appartenenza alla qualifica di quadro è stata effettuata dalla parti con la stipula del CCNL
6º LIVELLO
Appartengono a questo livello:
a) i lavoratori di concetto con mansioni di elaborazione, sviluppo e completamento di un determinato lavoro o procedimento tecnico e/o amministrativo, con facoltà di iniziativa per ciò che concerne l'organizzazione nei limiti dei propri compiti, svolti in conformità alle indicazione di massima ricevute dai propri superiori:
- Capo ufficio vendite;
- Capo ufficio amministrativi;
- Capo ufficio personale;
nonché i lavoratori con mansioni per le quali si richiede una particolare preparazione professionale, tecnica, e/o amministrativa, svolta in conformità di specifiche direttive dei propri superiori;
- Analisti: chimici;
- Periti: tessili;
b) i lavoratori che guidano e controllano il lavoro di un gruppo di operai con apporto di competenza tecnico-pratica e per i quali lo svolgimento delle mansioni predette comporti il necessario esercizio di certo potere di iniziativa in rapporto alla condotta ed ai risultati delle lavorazioni:
- Capo reparto;
nonché lavoratori che esplicano mansioni di particolare rilievo e complessità rispetto a quelle dei lavoratori appartenenti ai livelli inferiori;
- Specialista in elettronica addetto alla riparazione e manutenzione di circuiti elettronici particolarmente complessi;
- Programmatori elettronici di macchine.
5º S LIVELLO (in vigore dal 1-7-1993)
Nell'ambito del presente livello sono identificati profili da considerare esaustivi ai fini dell'individuazione dei lavoratori che vi appartengono:
- Addetto alla conduzione, riparazione e manutenzione degli impianti di depurazione con capacità di prelievo, misurazione e programmazione e con responsabilità dei cicli di depurazione.
- Addetto al lavaggio ad acqua di ogni genere di tessuto, con responsabilità di programmazione delle macchine ed esecuzione dei cicli di lavaggio.
- Conduttore responsabile di centrale termica che richieda patente di 1 grado.
5º LIVELLO
a) Appartengono a questo livello i seguenti profili impiegatizi:
- impiegato addetto all'assistenza clienti con funzioni amministrative-commerciali che opera con notevole autonomia esecutiva nel rispetto delle direttive ricevute ed in possesso di specifica preparazione professionale ed approfondita esperienza;
- impiegato che sulla base di istruzioni e metodologie in uso, anche con riferimento alla documentazione in atto, effettua prove per il controllo delle caratteristiche fisiche, chimiche, tecnologiche, e dimensionali di sostanze chimiche e di materiali, definendo le operazioni, le formule, la strumentazione da utilizzare e le relative modalità di impiego;
- impiegato responsabile del coordinamento degli addetti al centro elaborazione dati che provvede in base a procedure standardizzate alla raccolta e verifica del materiale input, all'inoltro dello stesso alla sala operativa, al ricevimento dei documenti elaborati, alla verifica degli stessi ed al successivo inoltro agli utenti;
- impiegato traduttore corrispondente in una o più lingue estere con completa padronanza delle stesse.
b) Appartengono a questo livello i lavoratori che guidano e controllano il lavoro di gruppo di operai con rapporto di competenza tecnico-pratica:
- capi squadra
c) Appartengono infine a questo livello i seguenti profili operai:
- tintori a campione;
- addetti alla tintura con qualsiasi procedimento;
- addetti al rammendo a mano con ricostruzione dell'ordito e/o della trama;
- personale ausiliario specialista di reparto o di officina e con interpretazione critica dei disegni e schemi funzionali esegue - con autonomia operativa - lavori di particolare impegno e complessità relativi alla ripartizione, costruzione, modifica su impianti o macchinari (per personale ausiliario si intende esclusivamente: tornitori, fresatori, meccanici, elettricisti, saldatori, lattonieri, falegnami, idraulici, attrezzisti);
- conduttori responsabili di centrale termica che richieda patente di 1 grado (fino al 30-6-1993);
- addetto alle macchine per il lavaggio ad acqua di ogni genere di tessuto con responsabilità di preparazione dei detersivi, preparazione delle schede di lavaggio ed esecuzione completa dei cicli relativi (fino al 30-6-1993).
4º LIVELLO
a) Appartengono a questo livello gli impiegati che svolgono mansioni esecutive nel rispetto delle direttive ricevute e che richiedono una generica preparazione professionale o una specifica esperienza e competenza.
b) Appartengono a questo livello gli operai addetti a mansioni che richiedono interventi di particolare complessità e/o variabilità effettuati con autonomia operativa ai fini dei risultati qualitativi richiesti, comportanti conoscenze delle macchine e/o del processo operativo e/o del materiale.
Appartengono altresì a questo livello gli operai addetti a compiti di particolare delicatezza e difficoltà che richiedono l'applicazione di specifiche tecniche produttive e conoscenze del materiale trattato.
Esemplificazioni:
- addetti alle macchine a secco con formulazione di uso e prodotti chimici e di cicli di lavorazione e di selezionatura delle varie fibre;
- addetti alla smacchiatura o pulitura a mano e a macchina che distinguono le varie fibre e trattano le varie macchie con i prodotti chimici più idonei;
- addetti al funzionamento delle macchine per il lavaggio a secco, presso i recapiti dell'azienda, con specifica capacità di formazione di uso dei prodotti chimici e dei cicli di lavorazione e di selezionatura delle vari fibre;
- addetti alla stiratura e plissettatura di ogni genere di indumenti compresi quelli di biancheria fine e di pieghettato, a mano e a macchina;
- addetti al lavaggio ad acqua - con macchine - di ogni genere di tessuto con responsabilità dell'esatta esecuzione dell'intero ciclo di lavaggio assegnato;
- addetti al lavoro di riconfezione in sartoria;
- addetti al controllo di qualità nell'ambito del ciclo di lavaggio e finissaggio di capi di confezione (dal 1-7-1993).
Ausiliari
- conduttori di caldaie a vapore per le quali sia richiesta patente di grado inferiore al primo;
- autisti meccanici che eseguono manutenzione straordinaria sul motore o sulla carrozzeria degli automezzi;
- autisti addetti al ritiro e consegna di materiale con responsabilità del controllo, conteggio e compilazione della relativa documentazione fiscale;
- infermieri patentati;
- ausiliari specializzati che eseguono lavori di manutenzione programmata o preventiva su impianti e macchine.
3º LIVELLO
a) Appartengono a questo livello gli impiegati che nel rispetto di procedura prestabilita, compiono operazioni che richiedono conoscenze acquisibili in seguito a frequenza di corsi specifici o a pratica d'ufficio:
- stenodattilografe;
- addetto a mansione semplice di segreteria;
- addetto a controllo fatture;
- addetto a controllo documenti contabili relativi al movimento dei materiali;
- addetto al funzionamento di elaboratori elettronici (semplice digitazione di dati);
- centralinista;
- addetto registrazione dati.
b) Appartengono a questo livello gli operai addetti a mansioni che richiedono intervento di normale complessità e/o variabilità effettuati con una relativa discrezionalità operativa, comportante conoscenza delle macchine e/o del materiale.
Appartengono altresì a questo livello gli operai che svolgono mansioni di una certa delicatezza e precisione comportanti l'applicazione di determinate metodologie:
- addetti alla tintura con solo alcune tinte e con colori semplici;
- addetti alle macchine per lavaggio a secco con controllo del funzionamento e responsabilità di esecuzione del ciclo di lavaggio assegnato;
- addetti al lavaggio di lana sudicia da materasso;
addetti alle macchine smacchiatrici;
- addetti alla stiratura a mano dei capi fini (tovaglie e tende) in qualsiasi fibra; addetti allo smistamento con controllo e verifica delle varie lavorazioni;
- addetti presso i recapiti dell'azienda alla raccolta e distribuzione senza specifica responsabilità tecnica, ma con responsabilità di compilazione della ricevuta fiscale;
- addetti alla cernita dei capi sporchi nel lavaggio a secco con scelta del programma di lavaggio.
Ausiliari
- elettricisti qualificati addetti alla manutenzione;
- meccanici qualificati addetti alla manutenzione;
- autisti addetti al ritiro e alla consegna dei materiali.
Discontinui
- autisti addetti unicamente alla guida del mezzo.
Dopo 18 mesi di servizio prestato in azienda nel 2 livello (ex categoria) e con decorrenza dal 1-11-1977 o successiva data di anzianità di appartenenza al detto livello:
- aiuto presso i recapiti numeristici;
- addetti al lavaggio a mano;
- addetti alla stiratura comune a macchina (manichini-presse) e stiratura a mano di fodere;
- addetti all'operazione in finissaggio (cucitura, sbastitura) ripiegatura a mano o con ferro di indumenti già stirati;
- addetti alla cernita di capi sporchi ed alla spedizione;
- addetti alle riparazioni comuni a mano o a macchina;
- addetti allo smistamento;
- aiuto al magazzino e addetti alla marcatura;
- addetti al mangano;
- carico e scarico di biancheria da carrelli, essiccatoi, condizionatori;
- piegatura e impaccatura della biancheria;
- sciacquatura, lisatura, centrifugazione, stendaggio, sciorinatura;
- qualsiasi operazione di preparazione della biancheria per le presse ed il mangano;
- spazzolatura e pulizia in genere;
- discontinui: portinai, custodi, uscieri.
2º LIVELLO
Appartengono a questo livello gli operai addetti a mansioni che richiedono interventi di relativa complessità che possono essere eseguiti dopo adeguata esperienza di lavoro.
Esemplificazioni:
- aiuto presso i recapiti-numeristici;
- addetti al lavaggio a mano;
- addetti alla stiratura comune a macchina (manichini-presse) e stiratura a mano di fodere;
- addetti alle operazioni di finissaggio (cucitura, sbastitura) ripiegatura a mano o con ferro di indumenti già stirati;
- addetti alla cernita di capi sporchi ed alla spedizione;
- addetti alle riparazioni comuni a mano o a macchina;
- addetti allo smistamento;
- aiuto al magazzino e addetti alla marcatura;
- addetti al mangano;
- carico e scarico di biancheria da carrelli, essiccatoi, condizionatori;
- piegatura e impaccatura della biancheria;
- sciacquatura, lisatura, centrifugazione, stendaggio, sciorinatura;
- qualsiasi operazione di preparazione della biancheria per le presse e il mangano;
- spazzolatura e pulizia in genere;
- discontinui: portinai, custodi, uscieri.
Dopo 18 mesi di servizio prestato in azienda nel 2 livello (ex categoria e), con decorrenza dal 1-11-1977, o successiva data di anzianità di appartenenza al detto livello, i lavoratori saranno inquadrati al 3 livello.
1º LIVELLO
Appartengono a questo livello gli operai addetti ad operazioni di manovalanza e pulizia anche se per l'esplicazione delle stesse vengono utilizzati appositi attrezzi.
Vi appartengono inoltre, per un periodo non superiore ai 12 mesi, gli operai di prima assunzione nel settore.
Protocollo n. 1 - Regolamento del lavoro a domicilio
1. - Definizione di lavoratore a domicilio
È lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue nel proprio domicilio o in locale in cui abbia disponibilità, anche con l'aiuto accessorio dei membri della sua famiglia conviventi ed a carico, ma con esclusione di manodopera salariata e di apprendisti, lavoro retribuito per conto di uno o più imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie e attrezzature proprie o dello stesso imprenditore, anche se fornite per il tramite di terzi.
La subordinazione, agli effetti del presente regolamento ed a miglioramento di quanto stabilito dall'art. 2094 cod. civ., ricorre quando il lavoratore a domicilio è tenuto ad osservare le direttive dell'imprenditore circa le modalità di esecuzione, le caratteristiche ed i requisiti del lavoro da eseguire, e il suo lavoro consista nella esecuzione parziale, nel completamento o nell'intera lavorazione di prodotti oggetto dell'attività dell'imprenditore committente.
Non è lavoratore a domicilio e deve a tutti gli effetti considerarsi dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato chiunque esegue, nelle condizioni di cui ai commi precedenti, lavori in locali di pertinenza della stesso imprenditore, anche se per l'uso di tali locali e dei mezzi di lavoro in essi esistenti corrisponde al datore di lavoro un compenso di qualsiasi natura.
2. - Non ammissibilità del ricorso al lavoro a domicilio
Non è ammessa l'esecuzione di lavoro a domicilio per attività le quali comportino l'impiego di sostanze o materiali nocivi o pericolosi per la salute e la incolumità del lavoratore e dei suoi familiari.
È fatto divieto alle aziende interessate da programmi di ristrutturazione, riorganizzazione e di conversione che abbiano comportato licenziamenti o sospensioni dal lavoro, di affidare lavoro a domicilio per la durata di un anno rispettivamente dall'ultimo provvedimento di licenziamento e dalla cessazione delle sospensioni.
È fatto divieto ai committenti di lavoro a domicilio di valersi dell'opera di mediatori o di intermediari comunque denominati i quali, unitamente alle persone alle quali hanno commesso lavoro a domicilio, sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze del datore di lavoro per conto e nell'interesse del quale hanno svolto la loro attività.
3. - Libretto personale di controllo
Il lavoratore a domicilio, oltre al libretto di lavoro di cui alla Legge 1-1-1935, n. 112, deve essere munito, a cura dell'imprenditore, di uno speciale libretto di controllo, conforme al modello ministeriale.
A richiesta del committente l'operaio comunicherà al datore di lavoro, quando ne ricorra la circostanza, se e per quali altri datori di lavoro egli presti contemporaneamente la sua opera, nonché quanto altro previsto dalla vigente legislazione in materia e ciò ai fini degli adempimenti per le assicurazioni sociali.
4. - Responsabilità del lavoratore a domicilio
Il lavoratore a domicilio assume nei confronti del datore di lavoro la responsabilità di tutto il materiale che riceve in consegna, nonché quella per la esatta e tempestiva esecuzione e riconsegna del lavoro, in conformità alle istruzioni ricevute.
5. - Retribuzioni
a) I lavoratori a domicilio dovranno godere del trattamento economico salariale, comprensivo dei miglioramenti previsti dal presente contratto, e dai successivi, per gli operai interni, ciascuno in ragione della categoria o della qualifica prevista dai contratti stessi.
b) Il trattamento di cui sopra si concreterà in una tariffa di cottimo pieno costituita dai medesimi elementi che compongono le retribuzioni degli operai interni e cioè: paga base, percentuale di maggiorazione per il lavoro a cottimo, indennità di contingenza e indennità accessorie.
L'indennità di contingenza dovrà essere tradotta in quote minuto tramite l'applicazione della seguente formula.
Le indennità accessorie giornaliere dovranno essere tradotte in quota minuto tramite il divisore 480.
c) Base del computo per la determinazione delle tariffe di cottimo pieno di cui sopra, sarà la misurazione tecnica del tempo normalmente necessario ad un lavoratore di normale capacità per eseguire l'operazione od il gruppo di operazioni a esso richieste.
L'anzidetta tariffa di cottimo risulterà così dalla moltiplicazione delle quote orarie di cui al punto b) per i tempi accertati nel modo dianzi indicato.
d) Tutti gli aggiornamenti determinati, in aumento o in diminuzione, dal variare della paga base, delle eventuali indennità accessorie e della indennità di contingenza, faranno luogo automaticamente e con la stessa decorrenza, all'aggiornamento delle tariffe di cottimo di cui al capoverso c).
e) La compilazione e l'approvazione delle tariffe e il loro aggiornamento, in esecuzione degli accordi di cui sopra, si intendono devolute alle Associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori d'opera con la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori a domicilio interessati, tenendo presenti i particolari caratteri e le varie produzioni e il trattamento economico riservato ai dipendenti operai cottimisti che svolgono analoghe mansioni all'interno dell'azienda o delle aziende interessate.
A tal fine, nelle zone ove è presente il lavoro a domicilio, una delle parti potrà chiedere la costituzione di apposite Commissioni paritetiche, che si riuniranno periodicamente, a seconda della necessità per la determinazione delle tariffe di cottimo pieno e per il loro aggiornamento.
Le Associazioni territoriali degli imprenditori e le Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori determineranno i criteri di formazione e di funzionamento di tali Commissioni.
Le tariffe di cottimo pieno potranno essere definite o a livello provinciale o a livello di zone omogenee, preventivamente definite tra le parti entro 9 mesi dall'entrata in vigore del presente CCNL
Le Commissioni di cui sopra potranno convocare aziende e R.S.U. di aziende interessate al lavoro a domicilio per acquisire tutti gli elementi utili al fine di facilitare la determinazione delle tariffe di cottimo pieno.
Qualora si presentassero difficoltà non altrimenti superabili per la costituzione delle Commissioni o per la determinazione delle tariffe, una delle parti, dopo aver avvertito l'altra, potrà richiedere alle Organizzazioni nazionali firmatarie del presente contratto di intervenire al fine di tentare di rimuovere le cause che non hanno consentito l'attuazione di quanto sopra previsto.
Esperito senza successo anche questo tentativo le R.S.U. di singole imprese potranno rivolgersi alla Commissione al fine di concordare in quella sede tariffe di cottimo valevoli per l'azienda. Tale livello di contrattazione è esperibile solo laddove la materia non abbia già formato oggetto di accordi a livello territoriale o di zona.
6. - Maggiorazione della retribuzione
a) Ad ogni periodo di paga, oppure in coincidenza con le ferie o con le festività natalizie, sarà corrisposto al lavoratore a domicilio - a titolo di indennità sostitutiva della gratifica natalizia, delle ferie annuali, e delle festività nazionali infrasettimanali - una maggiorazione del 22% da computarsi sull'ammontare complessivo della retribuzione globale percepita dal lavoratore stesso nel corso del periodo considerato.
b) Con le stesse modalità sarà corrisposta al lavoratore a domicilio, in conformità con la Legge, una indennità sostitutiva del trattamento di fine rapporto nella misura del 7,4% dell'ammontare complessivo della retribuzione globale percepita (dal 1-1-1989).
c) La percentuale dovuta a titolo di rimborso spese per l'uso di macchine, locali, energia e accessori, viene stabilita nella misura del 2% dell'ammontare complessivo della retribuzione globale percepita.
d) A far data dal 1-1-1996 sarà corrisposta al lavoratore a domicilio una indennità nella misura dello 0,50%, da calcolarsi sull'ammontare complessivo della retribuzione globale percepita, a titolo di indennità forfettaria per periodi di incapacità lavorativa.
Chiarimento a verbale - Le maggiorazioni di cui al presente paragrafo saranno assorbite, fino a concorrenza, da quelle eventualmente già concordate per le medesime finalità.
7. - Sistema di informazioni
Le parti stipulanti il presente contratto demandano agli organismi sindacali l'esame dei problemi relativi al lavoro a domicilio nei limiti fissati dal punto 1) del presente regolamento, al fine di evitare riduzioni di orario ai lavoratori dipendenti e, ove possibile incrementare l'occupazione aziendale.
Le aziende forniranno alle R.S.U. e ai Sindacati provinciali i dati, quantità e tipo di lavoro a domicilio commissionato ed i nominativi dei soggetti che effettuano tale lavoro, con relativo indirizzo. Dati e indirizzi dovranno essere periodicamente aggiornati. Le aziende forniranno inoltre alle R.S.U. tutti i dati che costituiscono la tariffa di cottimo pieno.
Sulla base degli elementi di cui sopra le Rappresentanze Sindacali Unitarie possono richiedere alle Direzioni aziendali un esame dei problemi relativi al lavoro a domicilio al fine di prevenire conseguenze sull'orario di lavoro e sui livelli di occupazione.
Per l'effettuazione di tale esame le Rappresentanze Sindacali Unitarie potranno farsi assistere da un lavoratore a domicilio designato da ciascuna delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto e scelto tra quelli che esplicano la loro opera continuativamente per l'azienda interessata.
A tali lavoratori a domicilio per gli interventi di cui sopra saranno riconosciute 16 ore annue pro-capite, con possibilità di cumulo qualora la designazione non sia avvenuta da parte di ciascuna Organizzazione sindacale, che verranno retribuite convenzionalmente sulla base del minimo tabellare, indennità di contingenza e minimo di cottimo dell'operaio qualificato.
Qualsiasi contestazione che non sia risolta in sede aziendale sarà rimessa agli organismi sindacali territoriali.
Nota a verbale - A livello nazionale è prevista la costituzione di una commissione paritetica composta da rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali degli imprenditori e dei lavoratori, con il compito di seguire l'evoluzione del fenomeno e della situazione tariffaria sulla base di idonea documentazione.
8. - Lavoro notturno e festivo
I lavori consegnati al lavoratore a domicilio la sera di una vigilia di festività e da riconsegnarsi al mattino susseguente alla festività stessa, nonché i lavori consegnati alla sera da riconsegnarsi al mattino successivo e che impegnano l'attività lavorativa del lavoratore a domicilio anche nelle ore comprese fra le 22 e le 6 o in un giorno festivo, saranno retribuiti, limitatamente alle ore per cui si renda indispensabile una prestazione in periodi notturni o festivi con le corrispondenti maggiorazioni previste per i lavoratori interni.
9. - Pagamento della retribuzione
Il pagamento della retribuzione sarà effettuato all'atto della riconsegna del lavoro e secondo le consuetudini in vigore presso le aziende e non contrastanti con le norme del contratto per gli operai interni.
10. - Fornitura materiale
Normalmente tutto il materiale, anche accessorio, necessario per le lavorazioni richieste, deve essere fornito dal datore di lavoro. È tuttavia riconosciuta alla parti la facoltà di concordare, in base ai prezzi correnti, la misura del rimborso spettante al lavoratore per quella parte del materiale accessorio che, in deroga alle disposizioni di cui sopra, egli dovesse impiegare senza averlo ricevuto dal datore di lavoro.
11. - Norme generali
Per tutto quanto non è espressamente disposto nella presente regolamentazione del lavoro a domicilio, valgono le norme di Legge e quelle stabilite dal presente contratto per gli operai della categoria, in quanto compatibili con la specialità del rapporto.
In particolare si richiama che ai lavoratori a domicilio si applicano le disposizione relative alle assicurazioni sociali previste dalla vigente legislazione in materia e relativi regolamenti.
L'azienda committente è la sola responsabile verso i propri lavoratori a domicilio dell'applicazione delle norme di cui sopra.
Dichiarazione a verbale - Le parti stipulanti dichiarano la loro disponibilità a darsi reciproca comunicazione della composizione delle Commissioni di cui all'art. 5 della Legge 18-12-1973, n. 877 oltre che al paragrafo a) dell'art. 4 del presente regolamento e ad adoperarsi congiuntamente per rimuovere le eventuali cause che impediscono la costituzione delle citate Commissioni.
Protocollo n. 2 - Accesso ai finanziamenti pubblici agevolati
Le parti riconoscono l'opportunità che la legislazione preveda, tra le condizioni per accedere ai finanziamenti pubblici agevolati, la dichiarazione dell'azienda di applicazione del presente contratto collettivo nazionale di lavoro Uniontessile - Federlav.
Protocollo n. 3 - Fondo nazionale di previdenza integrativa
UNIONTESSILE, FEDERLAV e FILTA-CISL, FILTEA-CGIL, UILTA-UIL convengono, tenuto conto del disegno di Legge governativo sulla riforma pensionistica e sulla base di una positiva valutazione di quanto in esso previsto a titolo di previdenza complementare, se la condizioni contenute nella Legge confermeranno tali valutazioni, di istituire un Fondo nazionale settoriale di previdenza, complementare al sistema obbligatorio.
È istituita una Commissione paritetica di studio che inizierà a funzionare non appena emanate le nuove disposizioni legislative sui fondi di previdenza integrativa.
La Commissione sarà composta di 6 componenti per le Associazioni Imprenditoriali Nazionali di categoria e 6 componenti per le Organizzazioni Sindacali Nazionali di categoria e deciderà all'unanimità.
La Commissione avrà i seguenti compiti:
- esaminare le disposizioni legislative e valutare se esistono i presupposti per la costituzione del fondo;
- approfondire tutte le tematiche relative alle modalità di funzionamento del Fondo, al suo statuto ed agli atti necessari per la sua costituzione;
- riferire dell'esito dei propri lavori alle Organizzazioni firmatarie del presente contratto che assumeranno le decisioni negoziali relative alla suddetta materia.
La Commissione potrà procedere ad audizioni di tecnici esperti nella materia.
La Commissione concluderà i propri lavori entro 6 mesi dall'approvazione parlamentare della riforma pensionistica.
L'attuazione di forme di previdenza integrativa intende confermare le finalità e gli obiettivi indicati dall'accordo del 23-7-1993 e concorrere, attraverso la istituzione del fondo, a promuovere scelte di politica economica che valorizzando il risparmio, lo indirizzino verso investimenti produttivi che tengano anche conto delle esigenze del settore.
Inoltre le parti fin d'ora concordano sui seguenti principi:
- volontarietà di adesione al fondo;
- adozione del sistema di contribuzione definita;
- utilizzo del TFR maturando sulla base dei criteri che saranno adottati dalla Legge;
- pariteticità degli organi smi di amministrazione del fondo;
- clausola di salvaguardia che consenta di verificare nel tempo la persistenza di presupposti e dei principi sopra richiamati.
Protocollo n. 4 - Inquadramento previdenziale
Federlav e la FILTA, FILTEA, e UILTA Nazionali in occasione del rinnovo del CCNL di settore hanno proceduto altresì ad una approfondita ricognizione delle problematiche concernenti l'inquadramento delle lavanderie industriali.
In seguito le parti hanno convenuto su quanto segue:
1) Il tema è di fondamentale importanza, sia per le imprese del settore che per i lavoratori da essi dipendenti.
2) Esiste unanimità di vedute nel rilevare che l'inquadramento nell'ambito del terziario operato dall'Inps non corrisponde all'effettiva natura dell'attività svolta dalle imprese di lavanderia industriale - sia essa appartenente al cosiddetto "ciclo tessile", sia essa destinata ad alberghi, ristoranti, enti, industrie e comunità in genere - che ha invece carattere industriale manufatturiero.
3) Si conferma pertanto quanto già congiuntamente affermato in data 26-7-1993.
Ciò a maggior ragione in quanto, come noto, l'Inps, nell'individuare le caratteristiche tipiche del "terziario", ex art. 49 Legge n. 88 del 1989, compie una sostanziale indebita assimilazione alle imprese commerciali.
4) È necessario che l'Associazione Italiana Industrie di Lavanderia e la FILTA, FILTEA, UILTA, sia congiuntamente che autonomamente - ma in ogni caso in modo coordinato - rafforzino la propria azione mirata al riconoscimento di quanto sopra, anche attraverso il coinvolgimento delle rispettive strutture Confederali. Tale attività sarà svolta nelle competenti sedi ministeriali, amministrative e legislative.
5) Saranno altresì esaminate le più efficaci azioni mirate a dare "visibilità" esterna alle problematiche settoriali, ad esempio attraverso momenti di incontro che coinvolgano non solo le Parti Sociali, ma anche gli operatori e le istituzioni interessate.
6) È inoltre opportuno procedere al reciproco aggiornamento su casi di contenzioso in essere con l'INPS, al fine di una migliore conoscenza di quanto avviene sul territorio e al fine di coordinare, nella rispettiva autonomia, il comportamento di aziende e strutture sindacali territoriali.
7) Ferme restando le rispettive autonomie, eventuali iniziative in materia che dovessero essere assunte da altre organizzazioni imprenditoriali o sindacali e delle quali una delle parti venisse a conoscenza saranno comunicate all'altra parte per una valutazione comune, prima di assumere posizione in merito.
In relazione all'entrata in vigore del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro ed alla relativa disposizione contrattuale secondo la quale le aziende dovranno distribuire gratuitamente il testo contrattuale a tutti i lavoratori, le medesime effettueranno una ritenuta di lire 40.000 ad ogni dipendente in forza con la retribuzione del mese di novembre 1995.
Per i lavoratori iscritti alle Organizzazioni Sindacali FILTA-CISL, FILTEA-CGIL e UILTA-UIL, la quota di partecipazione alle spese per il rinnovo contrattuale sarà di lire 15.000; la normale quota associativa mensile continuerà ad essere trattenuta separatamente secondo le misure in atto.
In relazione a quanto disposto, le aziende allegheranno al cedolino paga del mese di ottobre il seguente avviso:
"La informiamo che, in occasione della sottoscrizione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro, è stato concordato che verrà effettuata una trattenuta di lire 15.000 se aderenti alle Organizzazione Sindacali FILTA-CISL, FILTEA-CGIL e UILTA-UIL, o di lire 40.000 se non aderenti, sulle competenze relative al mese di novembre 1995 a titolo di quota di partecipazione delle spese per il rinnovo del contratto nazionale; la ritenuta verrà versata sul conto corrente bancario n. 45437 - Banca Nazionale del Lavoro - filiale di Roma - Via Leonida Bissolati. 2 (CAB = 03200 ABI = 01005) intestato a FILTA- CISL, FILTEA-CGIL e UILTA-UIL.
Qualora Lei non sia d'accordo dovrà darne comunicazione scritta alla direzione aziendale entro il termine perentorio di cinque giorni dalla data di ritiro della presente busta paga".
Gli importi della quote trattenute ai lavoratori saranno versati a cura dell'azienda, sul conto corrente bancario n. 45437 - Banca Nazionale del Lavoro - filiale di Roma - Via Leonida Bissolati. 2 (CAB = 03200 ABI = 01005) intestato a FILTA-CISL, FILTEA-CGIL e UILTA-UIL entro il 30-12-1995, specificando nel bonifico bancario la denominazione dell'azienda versante e il luogo in cui essa svolge la sua attività.
La materia in oggetto è di competenza esclusiva delle Organizzazioni Sindacali nazionali e dei singoli lavoratori. Essa non comporta iniziative per le aziende, che si limiteranno pertanto all'applicazione della procedura di trattenuta e versamento, salvo diversa manifestazione di volontà da parte dei singoli lavoratori.
Le aziende sono tenute al vincolo della riservatezza, verso chiunque, circa i nominativi dei lavoratori che non abbiano aderito alla ritenuta. L'azienda comunicherà alle organizzazioni sindacali territoriali esclusivamente l'ammontare complessivo trattenuto, il numero complessivo dei dipendenti in forza, il numero complessivo dei non aderenti alla sottoscrizione; l'azienda curerà inoltre l'invio di copia fotostatica della ricevuta di versamento della quote alle Organizzazioni Sindacali territoriali della FILTA- CISL, FILTEA-CGIL e UILTA-UIL.
Le Organizzazioni Sindacali, qualora ne ravvisino l'opportunità, potranno richiedere, a loro spese, la certificazione notarile del numero complessivo dei non aderenti alla sottoscrizione.
D'altra parte le Organizzazioni sindacali faranno affiggere, entro e non oltre il 30-10-1995, attraverso le loro organizzazioni periferiche, il seguente comunicato ai lavoratori:
COMUNICATO AI LAVORATORI
In relazione a quanto disposto da apposito accordo intervenuto a livello nazionale congiuntamente al rinnovo del CCNL, le aziende effettueranno ad ogni dipendente in forza una ritenuta di L. 40.000 con la retribuzione del mese di novembre 1995.
Per i lavoratori iscritti alle Organizzazioni Sindacali FILTA-CISL, FILTEA-CGIL e UILTA-UIL, la quota di partecipazione alle spese per il rinnovo contrattuale sarà di L. 15.000; la normale quota associativa mensile continuerà ad essere trattenuta secondo le misure in atto.
In relazione a quanto qui sopra disposto, le aziende nell'effettuare le ritenute allegheranno al cedolino-paga del mese di ottobre l'avviso seguente:
"La informiamo che, in occasione della sottoscrizione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro, è stato concordato che verrà effettuata una trattenuta di lire 15.000 se aderenti alle Organizzazione sindacali FILTA-CISL, FILTEA-CGIL e UILTA-UIL, o di lire 40.000 se non aderenti, sulle competenze relative al mese di novembre 1995 a titolo di quota di partecipazione delle spese per il rinnovo del contratto nazionale; la ritenuta verrà versata sul conto corrente bancario n. 45437 - Banca Nazionale del Lavoro - filiale di Roma - Via Leonida Bissolati. 2 (CAB = 03200 ABI = 01005) intestato a FILTA- CISL, FILTEA-CGIL e UILTA-UIL.
Qualora Lei non sia d'accordo dovrà darne comunicazione scritta alla direzione aziendale entro il termine perentorio di cinque giorni dalla data di ritiro della presente busta paga".
Solo i lavoratori che non decidessero di sottoscrivere la quota di partecipazione alle spese per il rinnovo contrattuale, dovranno darne comunicazione scritta all'Azienda secondo il seguente schema:
Il sottoscritto _____ non intende che gli sia operata la trattenuta a favore delle OO.SS. FILTA-CISL, FILTEA-CGIL, UILTA-UIL
firma del lavoratore
________________________________
Gli importi della quote trattenute ai lavoratori saranno versati a cura dell'azienda, sul conto corrente bancario n. 45437 - Banca Nazionale del Lavoro - filiale di Roma - Via Leonida Bissolati. 2 (CAB = 03200 ABI = 01005) intestato a FILTA-CISL, FILTEA-CGIL e UILTA-UIL entro il 30-12-1995.
Si ricorda che le aziende provvederanno a distribuire gratuitamente a tutti i lavoratori copia del testo a stampa del CCNL
Le R.S.U. provvederanno ad osservare la puntuale realizzazione di quanto in oggetto.
Allegato 1 - Contratto a termine
In attuazione del rinvio disposto dall'art. 23 Legge 28-2-1987, n. 56 le parti hanno individuato le fattispecie per le quali in aggiunta a quanto previsto dalla Legge 18-4-1962, n. 230 e all'art. 8 bis Legge 25-3-1983, n. 79, è consentita la stipula di contratti a termine per:
1. incrementi di attività produttiva, di confezionamento e di spedizione del prodotto, in dipendenza di commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi;
2. punte di più intensa attività, derivate da richiesta di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo per le quantità e/o specificità del prodotto e/o delle lavorazione richieste;
3. esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione;
4. assunzione per sostituzione di lavoratori assenti per ferie o aspettativa;
5. esigenze di completamento dell'orario giornaliero, settimanale, mensile o annuale per consentire la trasformazione dei contratti da tempo pieno a tempo parziale, ai sensi del comma 3 dell'art, 35 (Parte Generale - Regime di orario a tempo parziale).
Le parti convengono che, nei casi aggiuntivi sopraindicati, il numero dei lavoratori che possono essere contemporaneamente in servizio, per ogni unità produttiva, con contratto a termine rispetto al numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato non possa essere superiore al:
- 15% per lo scaglione fino a 100 dipendenti; l'applicazione di tale percentuale non può determinare un numero di lavoratori assumibili inferiore a 11 unità;
- 10% per lo scaglione da 101 a 300 dipendenti;
- 7% per lo scaglione oltre 300 dipendenti.
Ai fini del computo di cui sopra non si terrà conto dei lavoratori assunti per le causali di cui ai punti 4 e 5 del presente articolo.
Qualora se ne ravvisi la necessità, con accordo stipulato con le R.S.U. possono esse ampliate in funzione delle specifiche esigenze aziendali sia le percentuali di lavoratori assumibili con contratto a termine che le ipotesi che consentono le assunzioni.
Le eventuali frazioni derivanti dalla applicazione delle percentuali di cui sopra saranno arrotondate alla unità superiore.
La durata massima del contratto a termine di cui al presente accordo è di mesi 6, rinnovabile una sola volta per non più delle stesso periodo.
I lavoratori assunti ai sensi della presente normativa, hanno diritto di precedenza all'assunzione, qualora l'azienda assuma a tempo indeterminato per la medesima qualifica e mansioni fungibili e alle condizioni previste dall'art. 23, comma 2 Legge n. 56/1987.
Allegato 2 - Accordo per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie
In Roma, il 27-2-1995
tra UNIONTESSILE e FILTA-FILTEA-UILTA è stato stipulato il presente accordo per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie nelle aziende aderenti a UNIONTESSILE, che disciplina la materia relativa alle rappresentanze sindacali unitarie, contenuta nel Protocollo sottoscritto da Governo e parti sociali il 23-7-1993.
Modalità di costituzione e funzionamento
1. - Ambito ed iniziativa per la costituzione
Rappresentanze sindacali unitarie possono essere costituite nelle unità produttive nelle quali l'azienda occupi più di 15 dipendenti, ad iniziativa di FILTA-FILTEA-UILTA.
Hanno potere di iniziativa anche le associazioni sindacali abilitate alla presentazione delle liste elettorali ai sensi del punto 5, parte II del Protocollo 23-7-1993, a condizione che abbiano comunque espresso adesione formale ai contenuti del Protocollo stesso e del presente accordo.
L'iniziativa di cui al primo comma può essere esercitata, congiuntamente o disgiuntamente, da parte delle associazioni sindacali come sopra individuate.
La stessa iniziativa, per i successivi rinnovi, potrà essere assunta anche dalla rappresentanza sindacale unitaria e dovrà essere esercitata almeno tre mesi prima della scadenza del mandato.
2. - Elezioni
I componenti della rappresentanza sindacale unitaria saranno designati con votazione a scrutinio segreto e con preferenza unica.
Resta ferma la notifica di 1/3 dei componenti di nomina delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo.
Per le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo è ammessa la presentazione di liste distinte o di liste tra loro collegate.
In quest'ultimo caso il numero massimo dei candidati risulterà dalla somma di quelli ammessi per ciascuna lista, senza l'aumento di 1/3.
Chiarimento a verbale - In relazione a quanto previsto dal terzo comma del punto 2, FILTA-FILTEA-UILTA chiariscono che nella lista collegata proporranno rispettivamente un numero di candidati fino ad un massimo di 2/3 dei seggi disponibili.
Nella definizione dei collegi elettorali, al fine della distribuzione dei seggi, le associazioni sindacali terranno conto delle categorie degli operai, intermedi, impiegati e quadri di cui all'art. 2095 del CC, nei casi di incidenza significativa delle stesse nella base occupazionale sull'unità produttiva, per garantire un'adeguata composizione della rappresentanza.
Nella composizione delle liste si perseguirà un'adeguata rappresentanza di lavoratrici e lavoratori, attraverso una coerente applicazione delle norme antidiscriminatorie.
Ferma restando l'eleggibilità di operai, impiegati e quadri non in prova in forza all'unità produttiva alla data delle elezioni, possono essere candidati anche i lavoratori con contratto non a tempo indeterminato, il cui contratto di assunzione consenta alla data delle elezioni, una durata residua del rapporto di lavoro di almeno sei mesi.
Al termine del contratto non a tempo indeterminato ed in ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro il mandato conferito scade automaticamente.
I membri decaduti saranno sostituiti secondo le regole stabilite dal Regolamento elettorale FILTA- FILTEA-UILTA.
I lavoratori potranno compiere le operazioni di voto al di fuori dell'orario di lavoro nonché durante l'orario di lavoro, utilizzando le ore di assemblea di cui all'art. 20 Legge 20-5-1970, n. 300.
3. Numero dei componenti
Fermo restando quanto previsto nel protocollo 23-7-1993, sotto il titolo rappresentanze sindacali, al punto 8, il numero dei componenti le rappresentanze sindacali unitarie sarà pari a:
a) | da 16 a 120 | dipend. | 3 | compon. |
b) | da 121 a 360 | dipend. | 6 | compon. |
c) | da 361 a 600 | dipend. | 9 | compon. |
d | da 601 a 840 | dipend. | 12 | compon. |
e) | da 841 a 1.080 | dipend. | 15 | compon. |
f) | da 1.081 a 1.320 | dipend. | 18 | compon. |
g) | da 1.321 a 1.560 | dipend. | 21 | compon. |
h) | da 1.561 a 1.800 | dipend. | 24 | compon. |
4. - Diritti, permessi, libertà sindacali, tutele e modalità di esercizio
I componenti delle rappresentanze sindacali unitarie subentrano ai dirigenti delle Rappresentanze Sindacali Unitarie nella titolarità dei diritti, permessi, libertà sindacali e tutele già a loro spettanti per effetto delle disposizioni di cui al titolo 3 della Legge 20-5-1970, n. 300.
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore eventualmente già previste nei confronti delle associazioni sindacali da accordi collettivi di diverso livello in materia di numero, dei diritti, dei permessi e delle libertà sindacali dei dirigenti delle Rappresentanze Sindacali Unitarie ivi incluso quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro 4-6-1991, art. 17.
Sono fatti salvi in favore delle organizzazioni sindacali stipulanti i seguenti diritti:
- le ore eccedenti rispetto a quelle previste dall'art. 23 L. 330/1970, saranno comunque fruite dai componenti delle rappresentanze sindacali unitarie, con attribuzione individuale del 55% del loro ammontare, e tramite le organizzazioni di appartenenza alle quali è attribuito pariteticamente il restante 45%. La rappresentanza sindacale unitaria provvederà a nominare al proprio interno un responsabile per la gestione amministrativa delle ore di permesso, il cui nominativo sarà comunicato all'azienda;
- le ore di permesso mensili non usufruite, potranno essere utilizzate durante il corso dell'anno solare. Detti permessi saranno computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti contrattuali;
- nelle aziende che occupano più di 15 viaggiatori o piazzisti la rappresentanza sindacale unitaria è integrata con un rappresentante di tale personale, che verrà designato con elezione diretta da parte degli appartenenti a tale categoria;
- nel caso in cui i viaggiatori o piazzisti siano distribuiti in più unità produttive di una stessa azienda il loro rappresentante si integrerà nella rappresentanza sindacale unitaria della sede centrale;
- ai suddetti rappresentanti dei viaggiatori e piazzisti spettano, per il disimpegno delle loro funzioni 3 giorni di permesso ogni trimestre, cumulabili nell'anno.
Tali permessi, data la specificità dell'attività dei viaggiatori o piazzisti non rientrano nella regolamentazione generale. Ai rappresentanti che svolgano la loro attività di lavoro in una zona che disti oltre 250 km. dalla sede dell'azienda sarà riconosciuto, a loro richiesta, un ulteriore giorno di permesso al trimestre;
- diritto ai permessi non retribuiti di cui all'art. 24, Legge 20-5-1970, n. 300;
- diritto di affissione di cui all'art. 25, Legge 20-5-1970, n. 300.
5. - Compiti e funzioni
Le rappresentanze sindacali unitarie subentrano alle Rappresentanze Sindacali Unitarie ed ai loro dirigenti nella titolarità dei poteri e nell'esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto di disposizioni di Legge.
La rappresentanza sindacale unitaria e le competenti strutture territoriali delle associazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro, possono stipulare il contratto collettivo nazionale di lavoro nelle materie, con le procedure e modalità e nei limiti stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall'accordo del 23-7-1993.
6. - Durata e sostituzione nell'incarico
I componenti della rappresentanza sindacale unitaria restano in carica per tre anni, al termine dei quali decadono automaticamente.
Al termine del contratto non a tempo indeterminato ed in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il mandato conferito scade automaticamente.
Il componente dimissionario o decaduto, sarà sostituito mediante modalità definite dal patto unitario 4-1-1994 FILTA-FILTEA-UILTA.
7. - Revoca della rappresentanza sindacale unitaria
La rappresentanza sindacale unitaria decade dal mandato se i delegati dimissionari sono superiori al 50% delle rappresentanze sindacali unitarie.
Le sostituzioni dei componenti avverranno attraverso nuove elezioni secondo modalità previste dal presente accordo e dal regolamento elettorale.
8. - Clausola di salvaguardia
Le organizzazioni sindacali, dotate dei requisiti di cui all'art. 19 della Legge 20-5-1970, n. 300, che siano firmatarie del presente contratto collettivo nazionale di lavoro o, comunque, aderiscano alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione della rappresentanza sindacale unitaria, rinunciano formalmente ed espressamente a costituire rappresentanza sindacale aziendale ai sensi della norma sopra menzionata.
L'UNIONTESSILE-CONFAPI prende atto del Regolamento elettorale FILTA-FILTEA-UILTA del 4-1-1994, che costituisce modalità applicative del presente accordo per la categoria.
1) Gli impiegati ed intermedi già in forza al 30-6-1979 conserveranno in cifra gli importi di aumenti periodici di anzianità già minimi in atto al 30-6-1979 e sulla contingenza al 1-1-1979.
Per ogni scatto biennale maturato al 30-6-1979 verrà erogata la somma di L. 3.000. Tale somma verrà erogata dal 1-1-1980.
Dal 1-7-1979 avranno diritto a maturare i nuovi aumenti periodici di anzianità fino al raggiungimento del numero massimo degli scatti indicati nella previgente regolamentazione contrattuale (per gli impiegati 8 e per gli intermedi 11).
Gli scatti precedenti al 30-6-1979 conseguenti a passaggi di categoria e già espressi in percentuale inferiore al 5% sono considerati scatti interi sia al fine del numero, sia al fine della corresponsione delle L. 3.000.
Per le frazioni di scatto maturate al 30-6-1979 saranno corrisposti altrettanti ventiquattresimi di L. 3.000 per ogni mese maturato. Al fine del raggiungimento dei 12 scatti si considera il valore della frazione predetta, da completare alla fine con la differenza al valore corrispondente al dodicesimo scatto.
2) Gli operai già in forza al 30-6-1979 conserveranno in cifra gli importi di aumenti periodici di anzianità maturati a tale data, inclusi i ratei inferiori al biennio da calcolare sui minimi in atto al 30-6-1979.
Dal 1-7-1979 avranno diritto a maturare tutti i nuovi aumenti periodici, con assorbimento degli importi in cifra di cui al comma precedente, secondo il seguente criterio:
- l'importo in cifra corrispondente al 3% sarà assorbito al momento della corresponsione del primo scatto secondo il nuovo regime; il rimanente della cifra maturata sarà assorbito al momento della corresponsione del secondo scatto secondo il nuovo regime.
Allegato 4 - Mensilizzazione operai - Criteri operativi
La trasformazione contabile della paga oraria in paga mensile per gli operai è stata effettuata con il CCNL luglio 1973 senza oneri o vantaggi per l'azienda o i lavoratori e i criteri adottati consentono di estendere la mensilizzazione al maggior numero possibile di elementi retributivi.
Pertanto:
1) il minimo di paga contrattuale mensilizzato è quello di cui alle tabelle allegate ottenuto moltiplicando la quota oraria per 173.
2) Eventuali emolumenti diversi dalla paga base e dall'indennità di contingenza, qualora la loro natura e le loro caratteristiche lo consentano, possono essere mensilizzati, in ogni caso fermo restando il principio di cui in premessa.
3) Le festività cadenti in giorno lavorativo sono comprese nella retribuzione mensile, mentre quelle coincidenti con le giornate di sabato o domenica o con il periodo feriale, saranno compensate in base a 1/26 della retribuzione mensile.
4) La mezz'ora di interruzione del lavoro retribuita, è compresa nella retribuzione mensile.
5) Le detrazioni per le ore non lavorate, o comunque non retribuibili, avvengono sulla base di quanto disposto dall'art. 37 - Parte Generale.
Allegato 5 - Tutela della dignità personale dei lavoratori
Le parti concordano sull'opportunità che il rapporto di lavoro si svolga in un ambiente idoneo al sereno svolgimento dell'attività.
A tal fine le parti medesime ritengono che a tutto il personale debba essere assicurato il rispetto della dignità delle persone sotto ogni aspetto, compreso quanto attiene alla condizione sessuale. Eventuali problemi, che dovessero insorgere a tale riguardo, saranno oggetto di esame tra le parti.
Al fine di favorire la conoscenza tra i lavoratori delle normative in argomento, viene inserita nella parte relativa alla legislazione del lavoro, allegata al presente contratto, la risoluzione del Consiglio della CEE del 29-5-1990.