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TUTTI I CCNL

SETTORE: Tessili

CCNL: Lavanderia e tintorie - Artigianato

Lavanderie e Tintorie - Artigianato

CODICE CNEL: V751

Il CCNL Lavanderia e tintorie - Artigianato è chiuso al 30/11/2009.

Per la disciplina economica e normativa successiva all'Accordo 15/12/2009, si rinvia al CCNL "Tessili e Moda- Artigianato"

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Sezione:

Archivio CCNL

CCNL

CCNL del 18/06/1993

LAVANDERIE E TINTORIE - Artigianato

 

 

Contratto collettivo nazionale di lavoro 18-06-1993

Lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane del settore lavanderie, puliture a secco, tintorie di abiti ed indumenti, smacchiatorie e stirerie in genere

Decorrenza: 01-01-1993 - 31-12-1996

  

 

Verbale di stipula

 

 

Roma, 18-6-1993,

tra Federazione Nazionale Pulitintolavanderie Artigiane (Confartigianato), A.I.P., SATLA (CNA), CASA, CLAAI

e FILTA-CISL, FILTEA-CGIL, UILTA-UIL

è stato stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro.

 

 

PARTE GENERALE

 

TITOLO I - Clausole riguardanti il contratto collettivo

 

Art. 1 - Contratto

 

Il presente contratto consta di:

- Una parte generale (TITOLI I-II-III-IV).

- Due parti riguardanti operai intermedi/impiegati quadri (TITOLI V-VI).

- Una parte contenente: inquadramento-declaratorie ed esemplificazioni, parte retributiva, quote di servizio contrattuale, allegati.

Esso ha validità in tutto il territorio nazionale e impegna le parti stipulanti a farlo rispettare ai rispettivi associati.

 

 

Art. 2 - Categorie soggette ad efficacia del contratto

 

Il presente contratto si applica ai lavoratori dipendenti delle imprese artigiane appartenenti al settore lavanderia, puliture a secco, tintoria di abiti e indumenti, smacchiatorie e stirerie in genere, comprese quelle operanti conto terzi, nonché al settore pulitura pelli e pellicceria.

Per imprese artigiane si intendono le aziende aventi i requisiti previsti dalla Legge 8-8-1985, n. 443.

In considerazione dell'entrata in vigore della Legge n. 443 dell'8-8-1985 le parti convengono che per le imprese aventi i requisiti previsti dalla Legge suddetta, confermati con il riconoscimento della domanda di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane, ma provenienti da diversa regolamentazione contrattuale, si procederà alla stipula di specifica intesa sulle condizioni contrattuali tra le organizzazioni sindacali e le associazioni artigiane a livello regionale.

 

 

Art. 3 - Inscindibilità disposizioni del contratto - Trattamento di miglior favore

 

Le disposizioni del presente contratto sono correlative ed inscindibili fra loro e non ne è ammessa, pertanto, la parziale applicazione.

Le parti convengono che tra i requisiti per accedere a finanziamenti agevolati e/o agevolazioni fiscali e contributive, ovvero a Fondi per la Formazione Professionale da Enti Pubblici Nazionali o Regionali o dalla CEE, sia compreso l'impegno da parte dell'impresa all'applicazione delle norme del CCNL e di Legge in materia di lavoro.

Ferma restando inscindibilità di cui sopra, le parti dichiarano che con il presente contratto non hanno inteso sostituire le condizioni più favorevoli praticate al lavoratore in forza alla data di applicazione che restano a lui assegnate ad personam.

In materia di usi le parti fanno riferimento all'art. 2078 del Codice civile.

 

 

Art. 4 - Reclami e controversie

 

Per la composizione dei reclami e delle controversie di carattere individuale, ferma restando la possibilità di intervento del delegato o, qualora questo non sia previsto, l'accordo diretto tra le parti interessate, in caso di mancato accordo, si ricorrerà ad incontri a livello territoriale, per dirimere le controversie.

Le controversie collettive per l'interpretazione e l'applicazione del presente contratto saranno deferite all'esame delle Organizzazioni nazionali stipulanti per la loro definizione.

 

 

Art. 5 - Esclusività di stampa

 

Il presente contratto, conforme all'originale, è edito dalle parti stipulanti, le quali ne hanno insieme l'esclusività a tutti gli effetti.

È vietata la riproduzione parziale o totale senza preventiva autorizzazione.

 

 

Art. 6 - Decorrenza e durata

 

Il presente contratto decorre dall'1-1-1993 e avrà scadenza il 31-12-1996.

Esso si intenderà successivamente rinnovato di anno in anno qualora non venga disdetto 3 mesi prima della scadenza con lettera raccomandata.

In caso di disdetta il presente contratto resterà in vigore sino a che sarà sostituito dal successivo contratto nazionale.

 

 

TITOLO II - Relazioni sindacali

 

Premessa

 

Premesso che non sono in alcun modo poste in discussione l'autonomia dell'attività imprenditoriale artigiana e le rispettive e distinte responsabilità di scelta e di decisione degli imprenditori artigiani, delle loro Organizzazioni e del Sindacato, le parti, valutata l'importanza che lo sviluppo dell'imprenditoria artigiana del settore delle Pulitintolavanderie ha assunto nell'economia generale del Paese; avuto riguardo altresì alla attuale situazione del comparto, concordano su un sistema di rapporti sindacali che consenta una più approfondita conoscenza delle problematiche che investono l'artigianato, ed in particolare il settore in oggetto, finalizzata al raggiungimento di più consistenti ed elevati livelli occupazionali anche attraverso la realizzazione di un progetto di sviluppo e qualificazione dell'artigianato, l'acquisizione di tecnologie più avanzate e il consolidamento delle strutture produttive e della loro autonomia.

Le risultanze del confronto che si realizzerà ai diversi livelli come previsti dai successivi articoli, che si traducano in accordi o intese fra le parti, saranno proposte alle istituzioni come criteri di base per la concessione di agevolazioni alle imprese.

 

 

Art. 7 - Osservatori

 

Le parti individuano nella costituzione di Osservatori nazionali e regionali di settore uno strumento idoneo al perseguimento delle finalità sopraindicate.

Gli Osservatori possono essere costituiti anche a livello territoriale quando ciò è giustificato da particolari situazioni produttive ed occupazionali (aree-sistema) e quando le parti a livello regionale ne ravvedano l'esigenza.

Compiti dell'Osservatorio saranno:

- l'acquisizione delle informazioni relative ai progetti ed alle scelte di politica economica per l'artigianato, con dati disaggregati per comparto;

- l'acquisizione di informazioni sull'andamento del Mercato del Lavoro, sui flussi occupazionali, apprendistato, contratti formazione lavoro, occupazione femminile, lavoro a domicilio, contratti a termine;

- l'attivazione di iniziative, autonome e congiunte, per ampliare flusso di informazioni sopradescritto, nei confronti di Enti pubblici, Istituti di ricerca pubblici o privati, ecc.;

- lo studio di migliori possibilità di utilizzo degli incentivi volti a qualificare il settore e sviluppare l'occupazione;

- la valutazione e lo studio di progetti volti a migliorare la qualificazione e la formazione professionale;

- l'esame delle prospettive e dei problemi relativi ai processi di innovazione tecnologica;

- ambiente.

 

 

Art. 8 - Azioni di concertazione sulle politiche di settore

 

Le parti convengono di confermare, in relazione al presente CCNL quanto convenuto nel Protocollo di Intesa del 6-5-1986.

 

Protocollo di intesa 6-5-1986 - Premesso:

- che si sono conclusi gli incontri in attuazione della normativa contrattuale relativa al sistema di informazioni prevista dal CCNL dei dipendenti da imprese artigiane dei settori Tessile, Abbigliamento, Calzaturiero (CCNL 6-6-1984 - TITOLO II);

- che negli incontri effettuati sono stati presi in esame in particolare l'andamento economico ed occupazionale dei comparti produttivi e lo stato di applicazione territoriale dei CCNL;

- che fra le parti, in prima analisi, si sia verificato che l'applicazione del contratto di lavoro si è estesa durante l'attuale vigenza rispetto alle precedenti;

- rimangono aree territoriali dove i fenomeni di inapplicazione del CCNL investono numerose aziende; tale realtà trova origine, oltre che nella dialettica sociale, in fattori inerenti la debolezza delle strutture aziendali e del tessuto socio-economico complessivo.

Essendo le parti comunemente interessate a rimuovere le suddette situazioni, in quanto costituiscono trattamenti economico/normativi ingiusti per i lavoratori e contemporaneamente fenomeni di concorrenza sleale fra le imprese.

Si concorda:

1 - che il livello di intervento principale, anche in relazione alle nuove competenze assegnate alle Regioni dalla Legge 483/85, debba essere quello regionale;

2 - di promuovere pertanto una serie di incontri tra le rispettive strutture regionali (o territoriali) finalizzati a:

a) verificare l'andamento occupazionale nel settore con particolare riferimento a:

- apprendistato (dato sull'andamento dell'applicazione della normativa contrattuale);

- formazione professionale;

- contratti di formazione lavoro;

- mobilità finalizzata anche al recupero occupazionale;

b) realizzare una rilevazione sullo stato di applicazione del CCNL ed intervenire, anche con azioni congiunte, per rimuovere le condizioni che diano luogo a situazioni di non rispetto contrattuale;

c) individuare forme di sperimentazione affinché le Associazioni artigiane sviluppino iniziative, per le imprese che operano conto terzi, tendenti a realizzare criteri, strumenti e regole comuni per rafforzare sul mercato l'autonomia delle imprese anche in rapporto ai costi-commesse;

d) presentare congiuntamente, qualora si raggiungano posizioni comuni, proposte alle Regioni finalizzate alla qualificazione degli interventi di politica settoriale (credito, formazione professionale, servizi reali alle imprese, ecc.) dando attuazione alla normativa contrattuale (Art. 7 - TITOLO II Parte Generale CCNL 6-6-1984 settore TAC), il quale prevede che tra i requisiti necessari ad ottenere agevolazioni pubbliche debba essere previsto quello dell'impegno al rispetto del CCNL e delle leggi in materia di lavoro;

e) il calendario degli incontri sarà stabilito di comune accordo ed in alcune regioni, al fine di avviare positivamente il confronto, potrà essere utile la presenza anche delle strutture nazionali;

3 - di costituire una Commissione per affrontare le questioni inerenti il lavoro a domicilio.

 

 

Art. 9 - Lavoro esterno

 

Le parti, nel prendere atto del ricorso strutturale nell'ambito del settore lavorazione presso terzi, affermano che il lavoro in conto terzi - sia ricevuto che commesso da aziende artigiane - debba avvenire nel rispetto delle leggi e dei contratti. In presenza di eventuali situazioni di aziende che non diano corso all'applicazione del contratto collettivo di pertinenza e delle leggi sul lavoro, le parti esprimono il loro rifiuto di tali forme e si impegnano ad adoperarsi nell'ambito delle loro competenze per il superamento di dette situazioni.

A livello nazionale le parti effettueranno periodiche valutazioni del fenomeno e dei risultati raggiunti, studiando gli strumenti più opportuni per il contenimento ed il superamento delle situazioni irregolari.

Riconoscono altresì che contribuisca a tale fine l'azione autonoma delle organizzazioni e delle aziende artigiane terziste nei confronti delle industrie committenti, per conseguire contratti di committenza che garantiscano all'impresa la possibilità di coprire i costi aziendali.

Le parti convengono quanto segue:

1) le aziende interessate alla committenza inseriranno nel contratto di commessa, apposita clausola richiedente alle imprese esecutrici operanti nel territorio nazionale, l'impegno all'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di loro pertinenza e delle leggi sul lavoro;

2) a livello territoriale e, ove non possibile, a livello regionale, di norma annualmente o su richiesta di una delle parti, si procederà ad un confronto per una valutazione globale dell'articolazione del lavoro esterno.

Le Associazioni artigiane metteranno a disposizione in maniera articolata gli elementi utili e conoscitivi, in loro possesso, relativi a tale fenomeno.

L'utilizzazione dei dati complessivamente raccolti, insieme ad ogni altro elemento conoscitivo che emerga dal confronto, sarà finalizzata - sempre nel rispetto della autonomia delle parti - ad iniziative tendenti a portare e a mantenere i processi sopra indicati nell'ambito del rispetto delle leggi e dei contratti esistenti.

Nota a verbale - In riferimento a quanto sopra resta salvaguardato il vincolo del segreto professionale previsto dalla Legge.

 

 

Art. 10 - Lavoro a domicilio

 

Le parti, nel sottolineare il ruolo propulsivo sociale ed occupazionale del sistema di imprese artigiane del settore lavanderie convengono sull'opportunità di favorire ogni forma occupazionale regolare, compreso il lavoro a domicilio.

Le parti concordano di dar luogo al necessario sistema di confronti e verifiche per una piena attuazione dei disposti contrattuali in materia.

Le parti si impegnano, inoltre, ad intraprendere adeguate iniziative di razionalizzazione di alcune norme vigenti, al fine di:

- ridurre i costi contributivi datoriali con una diversa riparametrazione dei minimi salariali giornalieri rapportandoli alle reali prestazioni fornite dai lavoratori;

- ridurre e semplificare gli attuali documenti di controllo, superando la ripetitività degli stessi;

- sollecitare una chiara normativa sul trasporto del materiale che elimini le contraddizioni oggi esistenti in materia.

Le parti convengono, altresì, su una linea di impegno comune per superare i rischi di conflittualità insiti nell'attuale sistema legislativo in materia.

Le Associazioni artigiane forniranno i dati in loro possesso, relativi al lavoro a domicilio, alle commissioni paritetiche, che potranno essere definite a livello provinciale o territoriale dalle parti stipulanti il presente contratto o al sindacato territoriale, specificando nominativi ed indirizzi dei lavoratori assunti, articolati per singola azienda.

(Per il regolamento sul lavoro a domicilio vedi Art. 62).

In riferimento a quanto sopra resta salvaguardato il vincolo del segreto professionale.

 

 

Art. 11 - Sistema contrattuale

 

Livello nazionale di categoria

Al livello contrattuale nazionale di categoria spetta il compito di trattare le materie specifiche di settore e definire i contratti collettivi dei diversi settori artigiani.

A questo scopo il livello contrattuale nazionale di categoria tratta per ognuno dei settori artigiani in particolare i seguenti argomenti:

- relazioni sindacali di settore

- materie da rinviare o rimettere alle strutture regionali di categoria

- sistema di classificazione

- retribuzione

- durata del lavoro

- normative sulle condizioni di lavoro

- azioni positive per le pari opportunità

- altre materie tipiche dei CCNL

- costituzione di eventuali fondi di categoria

Di norma i CCNL stipulati a tale livello hanno durata di 4 anni.

 

Livello decentrato di categoria

La titolarità unica contrattuale a livello decentrato di categoria spetta alle organizzazioni regionali di categoria.

Tale livello contrattuale ha il compito di applicare i CCNL alle realtà regionali di settore e di comparto e definire un livello salariale regionale che tenga conto della situazione del sistema artigiano regionale, rilevata attraverso alcuni indicatori convenuti tra le parti.

In presenza di aree caratterizzate da eleva