CCNL in vigore
LATTE Aziende municipalizzate
Contratto collettivo nazionale di lavoro 19-07-1994
Lavoratori dipendenti dalle aziende municipalizzate centrali del latte
Decorrenza 1 gennaio 1994 - 31 dicembre 1997 parte normativa 1 gennaio 1994 - 31 dicembre 1996 parte economica
Il giorno 19-7-1994, in Roma,
tra la FIAMCLAF la PUBLILATTE e la FAT-CISL la FLAI-CGIL la UILA-UIL
e da una delegazione di dirigenti regionali e territoriali e dai Consigli di fabbrica delle tre organizzazioni,
è stato stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle centrali del latte gestite ai sensi della Legge n. 142/90 che sostituisce integralmente quello datato 5-12-1990.
La normativa che segue è quindi aggiornata e coordinata con le norme di Legge, con l'accordo nazionale 19-7-1994, per i dipendenti delle sopra citate centrali del latte, integrato e modificato dall'accordo nazionale 24-5-1995, per il nuovo testo a stampa del CCNL e con il protocollo d'intesa 24-5-1995 sulle Rappresentanze Sindacali Unitarie.
Dichiarazione a verbale - la PUBLILATTE, in considerazione dell'assunzione, a far data dal 12-1-1995, delle funzioni di agente contrattuale in nome e per conto delle Centrali del latte in precedenza associate alla FIAMCLAF, dichiara di sottoscrivere il presente accordo al fine di portare a compimento il rinnovo contrattuale iniziato dalla FIAMCLAF stessa.
Al termine del periodo di validità del vigente contratto, la PUBLILATTE, nella sua autonomia, si riserva la facoltà, ove lo ritenga necessario in relazione alle nuove forme di gestione adottate dalle aziende associate, di assumere o stipulare un diverso contratto nazionale.
Premessa - A) Premessa politica
1. La PUBLILATTE rileva con convinzione che il servizio reso alla collettività dalle aziende del latte, aventi natura pubblica, è stato negli anni trascorsi e continua tuttora ad essere di rilevante importanza poiché esse sono strumento operativo di una politica economica che si prefigge di garantire, nell'area di loro competenza, uno sbocco crescente dei prodotti della zootecnia locale e nazionale e di tutelare le attese legittime dei consumatori di avere prodotti di alta e sicura qualità.
2. In questi decenni le aziende pubbliche hanno svolto intenso lavoro a sostegno della zootecnia locale per la quantità del prodotto ritirato da produttori singoli o associati, ma ancor più per aver messo a disposizione le capacità e le conoscenze delle aziende per realizzare nuove condizioni di produzione del latte che ne elevassero le qualità igieniche e merceologiche verso i traguardi già realizzati da altri produttori europei. Nè sono mancati interventi per realizzare nuovi metodi di lavorazione e per allargare la gamma dei prodotti a base di latte. Nella difesa del mercato del latte pastorizzato "fresco" la PUBLILATTE svolge una funzione determinante di coordinamento delle categorie nazionali interessate, promuove la conoscenza delle sue elevate proprietà nutritive, con interventi di educazione alimentare soprattutto tra le giovani generazioni.
3. La PUBLILATTE intende operare affinché, al di là della forma organizzativa che gli enti locali intendono assumere ai sensi della Legge 142/1990, non venga del tutto meno la presenza del pubblico nel settore.
4. L'obiettivo prioritario della PUBLILATTE è quello di conseguire ulteriori elementi di garanzia per la qualità dei prodotti, rimuovendo nel contempo sacche di inefficienza e recuperando redditività.
5. La PUBLILATTE ritiene che il rinnovo del CCNL può essere occasione idonea per mettere a disposizione delle aziende strumenti di gestione e di sviluppo delle risorse umane che favoriscano il raggiungimento di traguardi più elevati di efficienza.
6. La PUBLILATTE, consapevole che un più elevato grado di efficienza del sistema aziendale si consegue operando su tutti i fattori della realtà aziendale, valuta che l'approvvigionamento del latte offra diverse opportunità con le connesse conseguenze economiche importanti per la gestione aziendale. Gli approvvigionamenti della produzione locale o nazionale continueranno ad essere privilegiati.
7. La PUBLILATTE, coerentemente col proprio Statuto, favorirà, anche sulla base di alcune esperienze in atto, un adeguato coordinamento delle attività delle aziende aderenti.
8. La PUBLILATTE giudica infine indifferibile una politica di riorganizzazione del sistema gestionale delle aziende teso ad un aumento rilevante del fatturato per consentire una riduzione dell'incidenza del costo del lavoro sia sul fatturato che sul valore aggiunto. Per questo, le Parti, in aggiunta agli interventi sui fattori gestionali sopra richiamati, ritengono necessario realizzare obiettivi specifici, recuperando efficienza e razionalizzazione delle risorse aziendali, mediante lo sviluppo delle capacità di penetrazione nel mercato attraverso l'inserimento nell'organizzazione aziendale di funzioni, sistemi distributivi e figure professionali aventi caratteristiche e condizioni più vicine a quelle operanti nelle aziende concorrenti.
9. A tal fine occorre cogliere le opportunità offerte dal mercato, e, nello stesso tempo, offrire un contributo allo sviluppo dell'occupazione mediante il ricorso a forme di collaborazione introdotte dalla recente legislazione del lavoro riguardante i contratti di formazione e lavoro, il rapporto a tempo parziale e quello a tempo determinato.
10. Nella stessa prospettiva, la PUBLILATTE considera altresì necessario, nel formulare gli aspetti normativi ed economici del presente e dei futuri contratti, tener conto di quelli in vigore nel settore privato, al fine di assicurare alle imprese pubbliche condizioni contrattuali pari a quelle delle imprese private concorrenti.
11. A questo fine, nel corso della vigenza contrattuale, sarà altresì costituito un Gruppo di lavoro che analizzi in termini comparativi le normative del settore pubblico e di quello privato, fornendo soluzioni in termini di omogeneizzazione.
12. La PUBLILATTE conferma il proprio impegno per la salvaguardia dell'occupazione, considerandola uno dei primi doveri sociali dell'azienda pubblica; eventuali problemi che derivassero dai nuovi assetti organizzativi saranno esaminati dalla RSU nell'ambito aziendale.
13. FAT-CISL FLAI-CGIL UILA-UIL ribadiscono la disponibilità dei lavoratori, nella salvaguardia dei diritti acquisiti, a fornire un contributo alla riorganizzazione e al rilancio delle attività aziendali, nella convinzione che solamente gestioni economicamente sane e competitive consentono ai lavoratori di avere le garanzie per la continuità dell'impiego, la salvaguardia e l'incremento dei livelli occupazionali.
14. La PUBLILATTE e la FAT-CISL FLAI-CGIL UILA-UIL, considerati gli obiettivi politici del presente contratto, sono consapevoli che il ruolo delle relazioni industriali assume nelle aziende una nuova e più articolata fisionomia dovendo individuare soluzioni idonee ai problemi economici, sociali ed organizzativi che le aziende dovranno affrontare, favorendo le occasioni propizie di sviluppo e rielaborando i punti di debolezza.
15. Pertanto, le Parti, facendosi carico di orientare l'azione dei propri rappresentanti e nell'intento di ricercare, secondo gli obiettivi aziendali, coerenze di comportamento, concordano di attivare per la vigenza del presente contratto uno schema di relazioni industriali basate sul seguente accordo che si articola in quattro livelli operativi:
1) Incontri informativi periodici
2) Osservatorio nazionale
3) Comitati bilaterali
4) Relazioni industriali.
B) Accordo sulle relazioni industriali
Punto 1. - Incontri informativi periodici
1. A fronte di particolari esigenze in cui venissero a trovarsi le aziende del settore, ognuna delle Parti potrà richiedere, in qualsiasi momento, un confronto a livello nazionale, regionale o aziendale.
2. Annualmente, di norma nel secondo semestre, in occasione della elaborazione del piano programma e del bilancio preventivo annuale, tra le direzioni aziendali e la RSU, assistita dalle rispettive associazioni sindacali, avverranno incontri durante i quali sarà rivolta particolare attenzione ai seguenti argomenti:
a) quantità e qualità degli approvvigionamenti, contratti di conferimento in rapporto alle scelte produttive, al fine di contribuire a sostenere l'approvvigionamento interno;
b) politica commerciale di distribuzione e strumenti operativi finalizzati alla riconferma della essenzialità della rete di vendita e all'ampliamento dei mercati aziendali;
c) eventuali politiche coordinate tra le aziende pubbliche del latte;
d) piani di investimento, produttivi, commerciali, ecologici, ambientali e di ricerca;
e) programmi di formazione professionale per una migliore qualificazione dei lavoratori;
f) modifiche all'organizzazione del lavoro e innovazioni tecnologiche, comprese quelle che comportano rilevanti riflessi sulla occupazione;
g) organici aziendali.
Punto 2. - Osservatorio nazionale
1. Viene costituito un Osservatorio nazionale, quale sede di informazione, analisi e confronto sulle questioni suscettibili di avere incidenza sulla situazione complessiva delle centrali del latte aziende municipalizzate, al fine di individuare, con il massimo anticipo possibile, le occasioni di sviluppo per favorire la maturazione, nonché di individuare linee di politica industriale di settore per la ricerca ed innovazione dei prodotti o di processo delle nuove iniziative produttive, della gestione del mercato del lavoro, ricercando a tal fine procedure più snelle della politica attiva del lavoro, della condizione femminile e conseguenti concrete iniziative per promuovere un'effettiva parità tra uomo e donna.
2. Fanno parte dell'Osservatorio Nazionale le rappresentanze sindacali nazionali della PUBLILATTE e del Sindacato dei lavoratori che si riuniranno quando una delle Parti lo richieda e in ogni caso almeno due volte all'anno. Le Parti si riservano di integrare la propria rappresentanza, qualora lo ritengano necessario, con esperti.
3. In detti incontri, in particolare, saranno esaminati e valutati i seguenti fenomeni:
1) andamento congiunturale del settore, rapporto delle aziende con l'ambiente agricolo, andamento dei prezzi; recupero di produttività del settore e capacità di estensione del mercato;
2) condizioni ambientali di lavoro e influenza delle alterazioni ecologiche della campagna sulla qualità del latte;
3) possibilità di intervento nei confronti degli Organi governativi responsabili degli aspetti sanitari e commerciali del prodotto trattato;
4) andamento del costo del lavoro e rapporto tra questo e la legislazione in materia contributiva, assistenziale e infortunistica; rilevazione dell'evoluzione professionale dell'apporto dei lavoratori conseguente all'innovazione tecnologica e alla razionalizzazione dei sistemi gestionali; problematiche poste dalle legislazioni sociali. Presupposto per la rilevazione di cui sopra sarà un'analisi organizzativa delle posizioni di lavoro caratteristiche presenti nelle aziende.
4. Per lo svolgimento dei suoi compiti, l'Osservatorio Nazionale si avvarrà degli elaborati messi a disposizione da istituzioni scientifiche, centri studi di categoria, enti pubblici o organismi specializzati.
5. Gli obblighi reciproci di informazione che le Parti si assumono mantengono immutati gli ambiti decisionali degli Organi direttivi della PUBLILATTE e delle aziende e sono salvaguardate le rispettive responsabilità che incombono sulle imprese e sulle organizzazioni sindacali dei lavoratori.
6. Le Parti esamineranno entro il termine della vigenza contrattuale i risultati conseguiti con questa articolazione delle relazioni industriali, con particolare riguardo alla tempestività e sollecitudine con laquale sono superate le verifiche ed i conflitti conseguenti a innovazioni tecnologiche e modifiche organizzative.
Punto 3.- Comitati bilaterali paritetici
1. In ogni azienda, fatti salvi gli incontri informativi periodici di cui al precedente punto 1, è costituito il Comitato bilaterale.
2. Esso ha la funzione di approfondire tutti gli aspetti organizzativi rilevanti della gestione aziendale, quali trasformazioni, ristrutturazioni, innovazioni tecnologiche, modificazioni consistenti della organizzazione aziendale.
3. Poiché la responsabilità delle scelte organizzative compete alla Direzione aziendale, l'esame delle progettualità dovrà essere compiuto nel modo più obiettivo ed aperto. In tale ottica saranno affrontate anche le eventuali modifiche relative al settore commerciale e distributivo che optino per forme distributive alternative a quella diretta.
4. La valutazione delle problematiche avverrà, pertanto, nell'ambito del miglioramento del rapporto costi-benefici ed in quello dell'analisi dell'impatto quali-quantitativo sull'occupazione, sulle professionalità dei lavoratori e sulla realizzazione di un'effettiva parità fra uomo e donna.
5. Il momento in cui questo confronto si articola è quello propedeutico al successivo confronto in sede sindacale (qualora la realizzazione di progetti specifici lo richieda) nell'ottica della ricerca di una sintesi fra gli interessi aziendali e quelli dei lavoratori. Tale momento è pertanto distinto dal ruolo che compete alla RSU quale interlocutore contrattuale dell'Azienda.
6. Analoghe funzioni espletate da organismi aziendali preesistenti dovranno confluire nel Comitato bilaterale dal momento della sua costituzione.
7. Il Comitato bilaterale sarà composto, da tre rappresentanti dei lavoratori e da tre rappresentanti dell'azienda.
8. I nominativi dei rappresentanti dei lavoratori chiamati a farne parte saranno scelti congiuntamente da FAT - FLAI - UILA territoriali e dalla RSU e notificati alla direzione entro il 1 gennaio di ogni anno.
9. Il monte ore disponibile per i componenti del Comitato bilaterale di parte sindacale è fissato all'art. 61.
10. Nelle aziende con meno di 60 dipendenti le funzioni del Comitato bilaterale vengono svolte dai membri della RSU con facoltà di avvalersi di esperti interni.
11. I Comitati bilaterali si riuniscono a richiesta di una delle Parti in relazione ai problemi da trattare.
12. Data la natura informativa del Comitato bilaterale, restano impregiudicate le competenze e le responsabilità della Direzione aziendale in ordine alle decisioni che debbono essere assunte.
13. Entro tre mesi dalla stipula dell'accordo di rinnovo del presente contratto, si procederà alla nomina dei rappresentanti nel Comitato bilaterale e, entro 15 giorni dalla nomina, all'insediamento dello stesso.
14. Alle riunioni del Comitato bilaterale non possono partecipare più di sei rappresentanti complessivi.
Punto 4. - Norme di attuazione del protocollo di intesa CISPEL/CGIL-CISL-UIL del 20-7-1989
1. Le Parti recepiscono il protocollo Cispel/Cgil-Cisl-Uil del 20-7-1989 in materia di "Relazioni industriali e gestione dei conflitti di lavoro nei settori dei servizi pubblici locali", integrato dal verbale di incontro 19-7-1990 in relazione alla Legge n. 146 del 12-6-1990, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, e convengono di completarlo - in relazione alla peculiarità del settore e alle modalità di erogazione dei servizi - nel seguente modo:
a) Durata e preavviso dello sciopero
2. La proclamazione dello sciopero deve essere comunicata alle aziende con un preavviso non inferiore a quello dell'art. 2, comma 5, della Legge n. 146/90, ossia 10 giorni. La revoca o la sospensione dello stesso, compatibilmente con lo stato delle trattative, devono essere comunicate alle Aziende almeno 24 prima.
3. Lo sciopero all'inizio di ogni vertenza non può superare la durata di un'intera giornata di lavoro; quelli successivi al primo, relativi alla stessa vertenza, non possono superare le due giornate di lavoro.
4. Tra una azione di sciopero e la successiva viene assicurato un intervallo di almeno 7 giorni.
5. Gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa si svolgeranno in un unico periodo del turno antimeridiano e del turno pomeridiano e saranno predeterminati in modo da contenere al minimo possibile i disagi dell'utenza.
6. Non si potrà procedere a porre in essere forme anomale di lotta, quali: sciopero ad oltranza, sciopero a scacchiera, etc.
b) Prestazioni garantite
7. Al fine di tutelare i bisogni minimi della popolazione servita dalle aziende, le Parti convengono che deve essere assicurata almeno la continuità, nei momenti di sciopero, della consegna tempestiva del prodotto a ospedali, cliniche, case di cura, istituti di assistenza, scuole ed enti similari.
c) Determinazione del contingente minimo
8. Le Parti determinano con il regolamento di servizio, in sede aziendale, il contingente minimo di personale necessario ad assicurare l'effettuazione delle prestazioni garantite.
d) Azioni antisindacali
9. Le Aziende, durante l'intervallo decorrente dalla dichiarazione di sciopero alla sua effettuazione, manterranno un comportamento di rispetto del diritto di sciopero, evitando azioni che possano vanificare le conseguenze dello sciopero stesso.
Art. 1 - Applicabilità del contratto
1. Il presente contratto collettivo disciplina il rapporto di lavoro tra le aziende gestite dagli enti locali nelle forme di cui agli artt. 22, 23 e 25 della Legge n. 142/90, esercenti il servizio di centrale del latte, ed i loro dipendenti, ad eccezione dei dirigenti e dei lavoratori di cui all'art. 4.
2. L'applicazione del presente contratto di lavoro è subordinato agli adempimenti delle vigenti leggi cui debbono ottemperare le aziende di cui al precedente comma 1.
3. Le aziende dovranno consegnare ad ogni dipendente copia del presente contratto di lavoro, facendosene rilasciare ricevuta.
Art. 2 - Cessione e/o trasformazione di azienda
1. La cessione e/o trasformazione dell'azienda non risolve di per sé il contratto di lavoro e il personale ad essa addetto conserva i suoi diritti nei confronti dell'azienda subentrante.
2. In considerazione della natura pubblica delle Centrali del latte che adottano il presente contratto, della loro diretta emanazione dagli Enti locali proprietari e della naturale vocazione di entrambi a conciliare gli interessi economici con le problematiche sociali, le Parti concordano sulla necessità di definire, come di seguito definiscono, procedure coerenti con detta vocazione in caso di trasformazione e/o cessione di una Centrale pubblica.
3. Le Parti, pertanto, concordano che, in caso di trasformazione e/o cessione totale o parziale di una Centrale pubblica del latte, si osservino le seguenti procedure:
a) l'ente locale proprietario che intenda trasformare e/o cedere in tutto o in parte la propria azienda dovrà comunicare ufficialmente tale intenzione alle OO.SS. territoriali firmatarie del presente contratto ed alla RSU aziendale prima di assumere qualsiasi iniziativa;
b) su richiesta di parte sindacale, l'Ente locale è tenuto preventivamente a contattare le suddette Organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori per esaminare congiuntamente i progetti di trasformazione e/o cessione totale o parziale, allo scopo di verificare la convenienza delle scelte economiche e commerciali ispiranti i medesimi, nonché le opportune garanzie di salvaguardia dell'occupazione esistente e delle unità produttive;
c) analoga procedura dovrà porsi in essere nel definire il progetto industriale di sviluppo cui si intende legare la eventuale cessione totale o parziale dell'azienda, nonché le connesse pattuizioni che diano certezza di continuità all'occupazione esistente e del suo mantenimento per un quinquennio nell'ambito della struttura aziendale. In caso di eventuali ristrutturazioni aziendali, saranno contrattate con le strutture sindacali interessate modalità certe per un reimpiego produttivo nell'amministrazione comunale o in altra azienda municipalizzata delle risorse umane che risultassero eccedenti.
4. Nello svolgersi dei confronti e delle consultazioni come sopra definite, le Parti si impegnano ad esaminare, sulla scorta di esperienze già esistenti, forme appropriate tendenti ad agevolare la partecipazione dei lavoratori nel capitale dell'azienda risultante dalla trasformazione e/o dalla cessione totale o parziale, in modo tale che essa costituisca presidio concreto alle pattuizioni e progettualità prima intervenute.
Art. 3 - Inscindibilità del contratto e condizioni di miglior favore
1. Il presente contratto, che costituisce una regolamentazione unitaria e inscindibile nel suo complesso, assorbe e sostituisce, per la materia da esso disciplinata, tutte le norme di precedenti contratti collettivi nazionali ed aziendali, di accordi speciali, di accordi e regolamenti aziendali e di usi e consuetudini.
2. In particolare:
a) gli istituti che pur disciplinati da CCNL hanno trovato in sede aziendale applicazione difforme, sia dal punto di vista normativo che retributivo, a far data dal 1-1-1994, saranno applicati esclusivamente con le modalità e nei termini previsti dal presente contratto; sono fatte salve per il personale in forza al 31-12-1993 le condizioni di miglior favore esistenti nell'ambito di ogni singolo istituto per effetto della suddetta applicazione;
b) ai predetti istituti e a quelli che trovano la loro fonte normativa esclusivamente a livello aziendale, senza rinvio da parte del CCNL, non si applicano gli aumenti retributivi previsti dal presente accordo di rinnovo contrattuale.
1. Le aziende, in cui il personale addetto esclusivamente alla pulizia dei locali o ai servizi di mensa svolge il proprio servizio per non più di tre ore giornaliere, dovranno concordare con la RSU o l'esecutivo della stessa le condizioni per la disciplina del rapporto di lavoro di detto personale.
Art. 5 - Decorrenza e durata del contratto
1. Il presente contratto decorre dal 1-1-1994, fatta eccezione per le diverse decorrenze previste per taluni specifici istituti.
2. Il presente contratto ha valenza fino al 30-6-1996 per le materie di natura economica e fino al 31-12-1997 per le materie di natura normativa.
Art. 6 - Assunzione del personale
1. L'assunzione del personale viene effettuata dalle aziende in conformità alle norme di Legge, dello statuto aziendale e del presente contratto.
2. L'aspirante dovrà sottoporsi a visita per l'accertamento della idoneità specifica al lavoro per il quale dovrà essere assunto.
3. L'assunzione sarà comunicata al lavoratore con lettera dell'azienda, che dovrà essere controfirmata per accettazione, nella quale dovranno essere specificati:
a) la data di inizio del rapporto di lavoro;
b) il livello di inquadramento;
c) il trattamento economico iniziale;
d) la durata del periodo di prova.
4. Per la tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli vengono richiamate le norme di Legge.
5. Le Parti convengono che, ai sensi dell'art. 25, comma 1 e 2, della Legge 23-7-1991, n. 223, possono essere assunti mediante richiesta nominativa, senza l'obbligo della riserva di cui al comma 1 del suddetto articolo, i lavoratori da inquadrare nei livelli 2, 2A, 1, 1A e Quadri di cui all'art. 17 del presente contratto.
6. Per le assunzioni di personale per il quale è consentita la richiesta nominativa all'ufficio di collocamento, l'Azienda, sentita la RSU, valuterà l'opportunità di dare la preferenza, a parità di condizioni, al coniuge o ai figli dei dipendenti deceduti in costanza di rapporto di lavoro, sempre che gli stessi siano in possesso dei requisiti richiesti.
7. Nell'ambito delle proprie possibilità tecnico-produttive, le aziende sono disponibili ad esaminare con la RSU o l'esecutivo della stessa il problema dell'inserimento degli invalidi e degli handicappati aventi diritto al collocamento obbligatorio nelle proprie strutture in funzione della capacità lavorativa degli stessi ed in conformità alle norme sulla sicurezza del lavoro.
8. Le aziende sono tenute ad informare la RSU o l'esecutivo della stessa sulla situazione relativa alle assunzioni obbligatorie.
9. Per quanto riguarda l'adeguatezza delle condizioni di lavoro alla capacità lavorativa della speciale categoria degli handicappati, le Parti stipulanti, in considerazione del problema particolare che essi rappresentano, dichiarano che si adopereranno congiuntamente per la realizzazione delle iniziative e dei provvedimenti necessari a dare attuazione ai "sistemi di lavoro protetto" di cui alla normativa di riferimento.
1. Il lavoratore assunto in servizio, fuori dei casi di cui al successivo art. 8, è soggetto ad un periodo di prova.
2. Il periodo di prova è fissato:
a) per i lavoratori inquadrati nel 1 livello A e nel 1 livello: fino a 6 mesi;
b) per tutti gli altri lavoratori: fino a 3 mesi.
3. Non sono ammesse né la protrazione, né la rinnovazione del periodo di prova.
4. La retribuzione del lavoratore in prova non può essere inferiore al trattamento fissato dal contratto per il livello cui il lavoratore stesso è stato assegnato.
5. Durante il periodo di prova, sia l'azienda che il lavoratore possono recedere dal contratto senza obbligo di preavviso o indennità sostitutiva.
6. Qualora la risoluzione avvenga per dimissioni in qualunque tempo o per licenziamento durante il primo mese, la retribuzione viene corrisposta per il solo periodo di servizio prestato.
7. Qualora il licenziamento avvenga oltre il termine predetto di un mese, viene corrisposta al lavoratore la retribuzione fino alla metà o alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso.
8. Nel caso di recesso di una delle parti durante il periodo di prova, spetta al lavoratore il trattamento di fine rapporto di lavoro, nonché i ratei di ferie e di 13ª e 14ª mensilità relativi al periodo di lavoro effettuato.
9. Trascorso il periodo di prova senza dichiarazione di recesso, il lavoratore si intenderà confermato in servizio e il periodo di prova sarà computato nell'anzianità a tutti gli effetti.
1. Ai sensi dell'art. 23 della Legge 28-2-1987, n. 56, è consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto, oltre che nei casi previsti dall'art. 1 della Legge n. 230/1962, nei seguenti altri casi:
a) quando l'azienda ha necessità di coprire posti derivanti dall'avvio di nuove attività a titolo provvisorio temporaneo, ovvero a titolo permanente nelle more del perfezionamento delle necessarie variazioni di bilancio e della tabella numerica del personale, ai sensi delle vigenti norme di Legge;
b) quando trattasi di sostituzione di personale assente, avente diritto alla conservazione del posto di lavoro per norma contrattuale, con particolare riguardo alle seguenti ipotesi: malattia ed infortuni, maternità, supplenza di lavoratori in aspettativa chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali o nazionali, servizio militare di leva o richiamo alle armi, assenze per aspettativa;
c) quando trattasi di sostituzione di lavoratori in servizio, assegnati temporaneamente a mansioni diverse o superiori a quelle normalmente svolte;
d) nelle more delle procedure per la selezione e l'assunzione di personale a tempo indeterminato.
2. Il personale assunto con contratto a termine non può superare il limite del 10% dell'organico effettivo in forza alla data 1 gennaio dell'anno in cui viene stipulato il contratto.
3. Nel caso che sorga controversia circa l'applicazione del presente articolo, ed in particolare quando possa ritenersi che l'assunzione a termine sia fatta per eludere le disposizioni di Legge e del presente contratto, le organizzazioni sindacali competenti si incontreranno per risolvere la controversia.
4. Ove il contratto a termine venga trasformato in contratto a tempo indeterminato, il lavoratore avrà diritto al riconoscimento di tutta la anzianità maturata in esecuzione del contratto stesso e non dovrà sotto stare ad alcun periodo di prova.
1. Le Parti, convinte della necessità di perseguire l'obiettivo di una stabile occupazione nel settore e consapevoli della delicatezza dei problemi occupazionali connessi alla utilizzazione di manodopera con rapporto stagionale, concordano che, qualora si renda indispensabile l'assunzione di lavoratori stagionali o comunque necessari per punte di maggior lavoro ricorrenti con contratto a tempo determinato, il numero di lavoratori da assumere, il periodo di lavorazione e l'inquadramento professionale vengano esaminati preventivamente con la RSU o l'esecutivo della stessa per verificare l'esatta applicazione delle norme contrattuali e di Legge.
Art. 10 - Lavoro a tempo parziale
1. Le aziende, sentita la RSU o l'esecutivo della stessa, possono assumere lavoratori con rapporto a tempo parziale e anche trasformare il rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno ai sensi di Legge.
2. Per rapporto di lavoro a tempo parziale si intende quello che, per accordo volontario fra lavoratore e azienda, viene prestato non saltuariamente, durante una parte del giorno o della settimana o del mese o dell'anno, per una durata complessiva minore della durata normale di lavoro stabilita dal presente contratto o da vigenti accordi aziendali, comunque non inferiore a 20 e non superiore a 30 ore settimanali.
3. Le assunzioni dei lavoratori a tempo parziale vengono effettuate secondo le stesse regole e procedure in atto per i lavoratori a tempo pieno.
4. La retribuzione, le ferie, le mensilità aggiuntive, il premio di produzione ed ogni altro elemento contrattuale, purché non incompatibile con la natura del rapporto a tempo parziale, competono al lavoratore assunto a tempo parziale, in misura proporzionale alle ore di lavoro effettivamente lavorate.
5. Possono essere assunti a tempo parziale i lavoratori che svolgono mansioni compatibili con un lavoro ad orario ridotto. Sono comunque esclusi dalla possibilità di lavoro a tempo parziale gli impiegati con funzioni direttive o di coordinamento.
6. La prestazione di lavoro straordinario non è compatibile con il rapporto di lavoro a tempo parziale.
7. In caso di assunzione di personale a tempo pieno è riconosciuto il diritto di precedenza ai lavoratori con contratto a tempo parziale aventi requisiti necessari per la copertura del posto.
8. Qualora la richiesta venga avanzata da un numero di lavoratori superiore al numero dei posti da ricoprire, la precedenza viene stabilita in relazione dell'anzianità di servizio. Qualora si verificasse una parità nel requisito dell'anzianità di servizio, si dovrà fare riferimento ai seguenti ulteriori criteri:
a) numero delle persone a carico (con riferimento alle norme INPS);
b) età dei candidati, dando la precedenza al più anziano, qualora anche il criterio del carico di famiglia non costituisca elemento selettivo (per parità o assenza di carico).
9. Al lavoratore che ne faccia richiesta, può essere concessa la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali, nel limite del 5% del personale dell'azienda.
10. Il lavoratore a tempo pieno, che abbia chiesto ed ottenuto la trasformazione del proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ed avanzi successivamente un'ulteriore richiesta per ripristinare il tempo pieno, ha diritto al reintegro in base alle disponibilità organizzative dell'azienda e comunque entro un anno dalla domanda.
Art. 11 - Contratti di formazione e lavoro
1. Le Parti stipulanti, nell'intento di promuovere l'utilizzo dei contratti di formazione e lavoro, ai sensi della normativa vigente in materia, al fine di incentivare l'assunzione dei giovani e di assicurare agli stessi, oltre all'inserimento nell'attività produttiva, un'adeguata fase formativa finalizzata all'acquisizione di professionalità conformi alle esigenze delle aziende, concordano la seguente procedura:
a) nell'ambito dell'autonomia negoziale affidata alle Parti dall'art. 9, comma 1, della L. n. 169/1991, la PUBLILATTE e la FAT-CISL, FLAI-CGIL e UILA-UIL convengono con il presente accordo che si consideri superata la necessità dell'approvazione preventiva della commissione regionale per l'impiego, qualora i progetti siano dichiarati dalle Parti conformi alle norme del presente accordo.
A tal fine le aziende trasmetteranno alla PUBLILATTE e alla FAT-CISL FLAI-CGIL UILA-UIL nazionale copia dei progetti esecutivi che si intenderanno tacitamente approvati decorsi 30 giorni dalla ricezione degli stessi;
b) i contratti di formazione e lavoro devono essere notificati dal datore di lavoro all'atto dell'assunzione all'Ispettorato provinciale del lavoro territorialmente competente.
2. Copia del presente accordo verrà notificata a cura della PUBLILATTE e della FAT-CISL FLAI- CGIL UILA-UIL nazionale al Ministero del lavoro, e, a cura delle aziende e della RSU, agli uffici regionali e provinciali del lavoro ed alle Commissioni regionali per l'impiego, anche ai fini del riconoscimento da parte del Ministero della conformità dei contenuti di esso alla disciplina legislativa del contratto di formazione e lavoro.
3. Le Parti stipulanti concordano di estendere ai rapporti di formazione e lavoro le disposizioni del CCNL salvo quanto esplicitamente previsto nella presente regolamentazione.
In materia di classificazione e di inquadramento dei giovani assunti con contratto di formazione e lavoro trovano applicazione i criteri concordati al successivo comma 5.
4. La durata del periodo di prova sarà pari a:
- un mese di prestazione effettiva per i contratti di durata fino a 12 mesi;
- due mesi di prestazione effettiva per i contratti di durata sino a 24 mesi.
5. Ai giovani assunti con contratto di formazione e lavoro verrà riconosciuto un trattamento retributivo corrispondente ai minimi tabellari ed ai valori dell'indennità di contingenza stabiliti dal CCNL per il livello di inquadramento indicato nel progetto di formazione e lavoro.
Il livello di inquadramento potrà essere inferiore di un livello a quello spettante, in applicazione del CCNL, ai lavoratori con contratto di lavoro indeterminato che svolgano mansioni o funzioni corrispondenti a quelle assegnate al giovane assunto con contratto di formazione e lavoro. Saranno altresì riconosciuti l'utilizzo dei servizi aziendali quali mensa e trasporti ovvero il godimento delle relative indennità sostitutive specifiche nonché di tutte le maggiorazioni connesse alle specifiche caratteristiche della effettiva prestazione lavorativa previste dal CCNL (lavoro a turno, notturno, festivo, ecc.). Ai suddetti lavoratori viene altresì riconosciuto il trattamento variabile come determinato ai sensi dell'art. 33 del presente contratto.
6. Ai lavoratori, ai quali non sarà riconosciuta la trasformazione del contratto di formazione e lavoro in contratto a tempo indeterminato, verrà riconosciuta la retribuzione normale corrisposta agli altri lavoratori per tutto il periodo del contratto di formazione e lavoro, la quale verrà erogata al momento della risoluzione del rapporto di lavoro.
7. In caso di interruzione della prestazione, dovuta a malattia o infortunio non sul lavoro, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto:
a) per un periodo di due mesi quando il contratto di formazione e lavoro ha validità di 12 mesi;
b) per un periodo di 4 mesi quando il contratto di formazione e lavoro ha durata 24 mesi.
8. Per i contratti di formazione di durata pari a 12 mesi:
1) nel caso di più malattie e/o infortuni non sul lavoro, senza ricaduta, oppure con ricaduta che si verifichi oltre i 30 giorni successivi alla fine della precedente malattia, il periodo complessivo di conservazione del posto sarà di 60 giorni di calendario nell'arco dei 12 mesi del contratto;
2) nel caso di più malattie e/o infortuni non sul lavoro, con ricaduta nella stessa malattia che si verifichi entro il termine massimo di 30 giorni successivi alla fine della precedente malattia, il periodo complessivo di conservazione del posto è di 90 giorni di calendario nell'arco dei 12 mesi del contratto.
Per i contratti di formazione di durata inferiore a 12 mesi il suddetto periodo complessivo di conservazione del posto sarà proporzionale alla durata del contratto stesso (calcolato in dodicesimi).
9. Per i contratti di formazione di durata pari a 24 mesi:
1) nel caso di più malattie e/o infortuni non sul lavoro, senza ricaduta, oppure con ricaduta che si verifichi oltre i 30 giorni successivi alla fine della precedente malattia, il periodo complessivo di conservazione del posto sarà di 120 giorni di calendario nell'arco dei 24 mesi del contratto;
2) nel caso di più malattie e/o infortuni non sul lavoro, con ricaduta nella stessa malattia che si verifichi entro il termine massimo di 30 giorni successivi alla fine della precedente malattia, il periodo complessivo di conservazione del posto è di 160 giorni di calendario nell'arco dei 24 mesi del contratto.
10. Per i contratti di formazione di durata inferiore a 24 mesi, il suddetto periodo complessivo di conservazione del posto sarà proporzionale alla durata del contratto stesso (calcolato in ventiquattresimi).
11. Per quanto concerne gli infortuni sul lavoro resta valido quanto previsto dalle norme contrattuali e legislative vigenti.
12. L'azienda anticiperà ai predetti lavoratori, indipendentemente dalla qualifica di assunzione, per un periodo massimo pari a quello di conservazione del posto, il trattamento economico previsto a carico degli istituti assicuratori.
13. La determinazione dei tempi e delle modalità delle attività di formazione e lavoro saranno coerenti con il livello di qualificazione al quale tende il contratto di formazione.
14. Nei casi in cui il rapporto di formazione e lavoro venga trasformato in rapporto a tempo indeterminato, il lavoratore dovrà essere utilizzato in attività corrispondenti alla formazione conseguita e il periodo di formazione e lavoro verrà computato nell'anzianità di servizio, oltre che ai fini degli istituti previsti dalla normativa di Legge vigente in materia.
15. Le Parti convengono che in sede aziendale per i contratti di formazione la Direzione, sentita la RSU, specificherà i contenuti e le caratteristiche del contratto di formazione e lavoro, i tempi di formazione teorica e di addestramento pratico, nonché le modalità di effettuazione del piano formativo.
16. Possono essere assunti con contratto di formazione e lavoro i soggetti di età compresa tra i 16 e i 32 anni.
17. Il contratto di formazione e lavoro è definito secondo le seguenti tipologie:
a) contratto di formazione e lavoro mirato alla:
1) acquisizione di professionalità intermedie (2, 3A e 3)
2) acquisizioni professionalità elevate (2A, 1 e 1A)
b) contratto di formazione e lavoro mirato ad agevolare l'inserimento professionale mediante un'esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo ed organizzativo (4 e 5).
18. La durata massima del contratto di formazione e lavoro non può superare i ventiquattro mesi per i contratti di cui alla lett. a) del comma 17 e di 12 mesi per i contratti di cui alla lettera b) del medesimo comma.
19. I contratti di cui alla lettera a), n. 1 e 2 del comma 17 debbono prevedere rispettivamente almeno ottanta e centotrenta ore di formazione da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa. Il contratto di cui alla lett. b) del medesimo comma deve prevedere una formazione minima di base di almeno 20 ore così suddivise: 6 ore per la disciplina del rapporto di lavoro, 4 ore per l'organizzazione del lavoro e 10 ore per la prevenzione ambientale e antinfortunistica. Eventuali ore aggiuntive di formazione non verranno retribuite.
20. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano nei confronti dei progetti attivati a partire dal 1-5-1995.
21. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si fa rinvio alla normativa vigente in materia.
Allegato
I progetti a cura dell'Azienda debbono essere compilati in base ai seguenti fac-simili:
FAC-SIMILE N. 1
PROGETTO FORMAZIONE E LAVORO
- Il presente progetto è finalizzato all'inserimento nell'Azienda e alla formazione di n. lavoratori, tutti di età compresa tra i 16 e i 32 anni;
(N.B. per ogni figura professionale deve essere redatto apposito progetto).
- Data di assunzione ________________________
- Durata del contratto di formazione e lavoro n. _______ mesi (indicare il numero dei mesi che comunque non deve essere superiore a 24).
- Mansioni ed inquadramento contrattuale all'atto di assunzione: (indicare il livello minimo della qualifica di entrata).
- Il presente contratto è mirato ad acquisire professionalità intermedia.
Programma di formazione
Inserimento iniziale per ___________ mesi di effettivo lavoro con mansioni e compiti di ________________________
Inserimento per ulteriori ___________________ mesi di effettivo lavoro con mansioni e compiti di ______________________
Modalità di svolgimento della formazione in azienda
La formazione sarà di tipo teorico/pratico con inserimento graduale nella posizione lavorativa a seguito di progressiva acquisizione delle capacità professionali cui è preordinata la formazione.
L'istruzione teorica:
- sarà impartita con riferimento ai seguenti Contenuti e programmi _______
__________________________________________________________________________
- sarà impartita nei locali dell'Azienda o non (indicare la sede)
L'addestramento pratico sarà orientato:
- all'acquisizione delle seguenti competenze specifiche __________________
__________________________________________________________________________
- si svolgerà nei locali dell'Azienda normalmente adibiti ai processi produttivi.
La prestazione lavorativa sarà sostituita da almeno n. 80 ore di formazione, come sopra organizzata (oppure: La prestazione sarà sostituita da almeno n. 80 ore di formazione, come sopra organizzata).
FAC-SIMILE N. 2
PROGETTO DI FORMAZIONE E LAVORO
- Il presente progetto è finalizzato all'inserimento nell'Azienda e alla formazione di n. __________ lavoratori, tutti di età compresa tra i 16 e i 32 anni.
(N.B. per ogni figura professionale deve essere redatto apposito progetto).
- Data di assunzione ___________________
- Durata del contratto di formazione e lavoro n. _______ mesi (indicare il numero dei mesi che comunque non deve essere superiore a 24).
- Mansioni ed inquadramento contrattuale all'atto di assunzione: (indicare il livello minimo della qualifica di entrata).
- Il presente contratto è mirato ad acquisire professionalità elevata.
FAC-SIMILE N. 3
PROGETTO DI FORMAZIONE E LAVORO
- Il presente progetto è finalizzato all'inserimento nell'Azienda e alla formazione di n. __________ lavoratori, tutti di età compresa tra i 16 e i 32 anni.
(N.B. per ogni figura professionale deve essere redatto apposito progetto).
- Data di assunzione _____________________________
- Durata del Contratto di formazione e lavoro n. _______ mesi (indicare il numero dei mesi che comunque non deve essere superiore a 24).
- Mansioni ed inquadramento contrattuale all'atto di assunzione: (indicare il livello minimo della qualifica di entrata).
- Il presente contratto è mirato ad agevolare l'inserimento professionale mediante un esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo ed organizzativo.
Programma di formazione
Inserimento iniziale per _________ mesi di effettivo lavoro con mansioni e compiti di ____________________
Inserimento per ulteriori ________ mesi di effettivo lavoro con mansioni e compiti di ____________________
Modalità di svolgimento della formazione in azienda
La formazione sarà di tipo teorico/pratico con inserimento graduale nella posizione lavorativa a seguito di progressiva acquisizione delle capacità professionali cui è preordinata la formazione.
L'istruzione teorica:
- sarà impartita con riferimento ai seguenti contenuti e programmi _______
__________________________________________________________________________
- sarà impartita nei locali dell'Azienda o non (indicare la sede) ________
L'addestramento pratico sarà orientato:
- all'acquisizione delle seguenti competenze specifiche __________________
- si svolgerà nei locali dell'azienda normalmente adibiti ai processi produttivi.
Sarà fornita una formazione minima di base, relativa alla disciplina del rapporto di lavoro, dell'organizzazione del lavoro, nonché alla prevenzione del lavoro ambientale ed infortunistico.
1. La chiamata alle armi per assolvere gli obblighi di leva non fa cessare il rapporto di lavoro che resta in tal caso sospeso salvo il diritto alla decorrenza dell'anzianità.
2. Il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro. Ai dipendenti richiamati alle armi verrà applicato il trattamento economico previsto dalle leggi in vigore.
3. Il dipendente chiamato o richiamato alle armi dovrà riprendere servizio entro il termine di 30 giorni dal collocamento in congedo o in licenza illimitata in attesa di congedo; in mancanza, sarà considerato dimissionario dalla data della chiamata o del richiamo alle armi.
1. L'anzianità del dipendente si computa in base agli anni di servizio con esclusione dei periodi in cui il rapporto di lavoro resta sospeso a tutti gli effetti. Le eventuali frazioni di anno saranno computate a mese; le frazioni di mese non inferiori ai 15 giorni saranno computate per mese intero e quelle inferiori saranno trascurate.
2. Per i lavoratori passati effettivi dopo il periodo di prova o dopo il rapporto di lavoro a termine, la decorrenza dell'anzianità avviene rispettivamente ai sensi degli artt. 7 e 8 del presente contratto.
3. Le particolari anzianità convenzionali concesse liberamente dalle aziende all'atto dell'assunzione del dipendente o successivamente avranno i soli effetti espressamente determinati dall'atto di concessione.
A) Orario settimanale di lavoro
1. L'orario settimanale è di 38 ore.
2. Tale orario è ripartito su cinque giorni, fatta salva una diversa ripartizione contrattata in sede aziendale.
3. Quando l'orario settimanale di lavoro è ripartito su cinque giorni, il secondo giorno di riposo settimanale è considerato lavorativo ad ogni effetto e potrà cadere in qualsiasi giorno della settimana.
B) Orario giornaliero di lavoro
4. L'orario giornaliero di lavoro viene comunicato dall'Azienda con apposito ordine di servizio che sarà affisso nello stabilimento in luogo visibile.
5. Nei turni continui il personale non dovrà abbandonare il lavoro fino a quando non sarà stato sostituito.
6. Ove per motivate esigenze tecniche o funzionali si presenti la necessità di modifica temporanea dell'orario giornaliero di lavoro, la direzione aziendale esaminerà con la RSU l'applicazione della variazione, indicando i motivi che impongono tale variazione.
C) Programmazione annuale dell'orario di lavoro
7. Nell'intento di assicurare la razionale utilizzazione degli impianti verso il continuo miglioramento della qualità ed al fine di attenuare gli oneri connessi alla discontinuità della produzione, di norma prima dell'inizio dell'anno solare si svolgerà apposita trattativa a livello aziendale nel corso della quale, previa illustrazione da parte della direzione aziendale alla RSU dell'andamento stagionale della produzione, si concorderanno i programmi relativi ai periodi di godimento delle ferie nonché le forme di utilizzo della flessibilità degli orari giornalieri e settimanali, in relazione alla stagionalità della produzione e dei consumi.
8. Ove, nel corso dell'anno, dovessero presentarsi esigenze di variazione rispetto alla programmazione dei suddetti istituti, anche in relazione alla flessibilità complessiva che caratterizza taluni settori della produzione, in appositi incontri tra la direzione e la RSU si procederà all'aggiornamento di programmi e previsioni.
D) Flessibilità dell'orario di lavoro
9. Nell'ambito dei periodi fissati dalla programmazione annuale dell'orario di lavoro, la flessibilità degli orari si realizza contrattando e livello aziendale un orario settimanale ridotto o aumentato, rispetto a quello contrattuale, fino a un massimo di 4 (quattro) ore.
E) Procedure di contrattazione
10. La contrattazione sulla ripartizione dell'orario settimanale e sulla flessibilità è articolata come di seguito specificato.
11. La Direzione comunica le sue proposte alla RSU.
12. Entro 15 giorni deve esaurirsi il confronto tra RSU e Direzione aziendale.
F) Norme di attuazione
13. Ai lavoratori che effettuano orario continuato senza possibilità di abbandonare il posto di lavoro è concesso di consumare il pasto sul posto stesso, nell'orario e nel tempo da concordarsi aziendalmente. In questo caso il tempo per la consumazione del pasto è retribuito.
14. Per i lavoratori che hanno facoltà di allontanarsi dal posto di lavoro per fruire della mensa aziendale, la durata dell'intervallo e il suo posizionamento nell'arco lavorativo sono concordate in sede aziendale. Detto periodo non è considerato lavorativo e non è retribuito. Se detto intervallo viene collocato, per ragioni di servizio, al termine della giornata lavorativa, il lavoratore e autorizzato a lasciare l'azienda se non utilizza il servizio mensa.
15. Con riferimento ai precedenti commi 13 e 14, sono fatte salve regolamentazioni aziendali o situazioni di miglior favore esistenti alla data della stipula del presente contratto
16. Sono fatti salvi gli orari dì lavoro pattuiti in sede aziendale in misura inferiore alle 38 ore.
Art. 15 - Sospensione dell'attività lavorativa
1. La sospensione dal lavoro del dipendente per riduzione ed interruzione di attività, quando non sia intervenuta la risoluzione del rapporto di lavoro, non interrompe l'anzianità a tutti gli effetti ed entro i limiti del presente contratto.
2. Al dipendente sospeso dall'ufficio d'igiene per motivi profilattici, qualora non usufruisca di altro trattamento previdenziale o assicurativo, spetterà, durante il periodo di sospensione, la metà della retribuzione globale che gli sarebbe stata corrisposta se avesse lavorato.
Art. 16 - Interruzioni del lavoro e recuperi
1. In caso di interruzioni del lavoro di breve durata a causa di forza maggiore o comunque non dipendenti dalla volontà del lavoratore, nel conteggio della retribuzione, non si terrà conto delle interruzioni stesse quando queste, nel loro complesso, non superino i 60 minuti nella giornata.
2. In caso di interruzioni di lavoro che superino, nel loro complesso, i 60 minuti nella giornata, qualora l'azienda trattenga nell'azienda stessa il lavoratore, questi avrà diritto alla corresponsione della retribuzione per tutte le ore di presenza.
3. È ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute per le cause di cui al 1 comma del presente articolo, purché esso sia contenuto nei limiti di un'ora al giorno e si effettui entro i 60 giorni immediatamente successivi a quello in cui è avvenuta la interruzione.
Art. 17 - Classificazione dei lavoratori
1. I lavoratori sono inquadrati secondo una classificazione unica che si articola su nove livelli, in base alle seguenti declaratorie:
1 LIVELLO A
Lavoratori che, oltre al possesso di una elevata e specifica preparazione tecnico-professionale, svolgono, con responsabilità di coordinamento e di controllo, con ampia discrezionalità di poteri, funzioni direttive su più unità organizzative (ufficio, reparto, sezione o servizio, comunque denominati) o su singole unità considerate di primaria importanza in relazione alla struttura organizzativa ed alla realizzazione degli obiettivi generali prefissati dall'azienda.
1 LIVELLO
Lavoratori che in possesso di una elevata e specifica preparazione tecnico-professionale svolgono funzioni direttive su ramo, servizio o unità organizzativa, comunque denominati, della struttura aziendale e che abbiano discrezionalità di poteri, con facoltà di iniziativa nei limiti delle direttive generali impartite dai dirigenti o dal direttore; inoltre lavoratori che svolgono, con ampi poteri di iniziativa e corrispondente responsabilità, mansioni di concetto di elevata specializzazione in base a direttive generali loro impartite, ivi compresi gli analisti di sistemi per elaborazione elettronica di dati.
2 LIVELLO A
Lavoratori con i requisiti e le caratteristiche proprie del 2 livello, la cui prestazione abituale si configuri particolarmente differenziata da quelle dei loro colleghi a parità di inquadramento perché, in base al loro apporto di iniziativa e di conoscenza acquisita in un'esperienza specifica e rilevante, sono loro attribuite responsabilità particolari o sono richieste prestazioni in parte afferenti a mansioni di livello superiore, fuori dalle formali sostituzioni di lavoratori assenti.
2 LIVELLO
Vi appartengono lavoratori amministrativi o tecnici con funzioni di concetto e/o con compiti di controllo e coordinamento che comportano iniziativa ed autonomia per il buon andamento di determinate attività aziendali entro una limitata discrezionalità di poteri; lavoratori di maturata esperienza preposti, con grado di particolare autonomia ed iniziativa alla conduzione di sistemi di processo produttivi automatizzati complessi e di difficoltà superiori a quelle caratterizzanti l'elaboratore di processo di cui alla declaratoria del 3 livello A; programmatori EDP; lavoratori che, in base a vasta esperienza maturata nella propria specializzazione, con conoscenza delle tecnologie nel campo elettrico, elettronico e idropneumatico nonché di strumenti di misura, circuiti logici, linguaggi di programmazione, microprocessori e simili, e con polivalenze di interventi, effettuano la revisione completa di impianti e macchinari automatici complessi aventi asservimenti a logiche programmate.
3 LIVELLO A
Vi appartengono lavoratori che, oltre a possedere tutti i requisiti e le caratteristiche proprie del 35 livello, svolgono attività complesse di carattere tecnico o amministrativo o commerciale per l'esecuzione delle quali si richiedono una elevata preparazione professionale ed un consistente periodo di pratica lavorativa; tali attività sono svolte in assenza di forme di coordinamento esecutivo, in condizioni di autonomia operativa che esigono facoltà di iniziativa e discrezionalità che presuppongono la conoscenza delle normative, delle procedure e delle tecniche operative alle stesse applicabili, attività quali ad esempio quelle svolte da lavoratori che controllano e coordinano con autonomia nell'ambito delle proprie funzioni altri lavoratori; lavoratori che eseguono, con elevato grado di autonomia e con l'apporto di particolare competenza tecnica-pratica, interventi a notevole coefficiente di difficoltà nella riparazione, attrezzamento, montaggio, revisione e collaudo di impianti complessi ed a tecnologia avanzata, ed effettuano altresì modifiche strutturali sugli stessi; lavoratori che eseguono analisi chimiche e batteriologiche di tipo ripetitivo con strumenti semplici e con apparecchiature di facile taratura e in base ai risultati effettuano interventi sui settori operativi per disporre eventuali correzioni della produzione o altri provvedimenti in conformità alle istruzioni di massima ricevute; lavoratori addetti alla conduzione dell'elaboratore i quali provvedono a vigilare sull'esecuzione delle singole procedure eseguite dall'elaboratore elettronico sulla base di programmi procedurali predisposti rispettando la pianificazione del lavoro stabilita dal responsabile del centro elettronico; operatori all'elaboratore di processo.
3 LIVELLO
Vi appartengono lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, ma senza poteri di iniziativa, svolgono - negli uffici o reparti - attività di carattere tecnico od amministrativo per l'esecuzione delle quali si richiede una specifica preparazione professionale ed adeguato tirocinio, quali ad esempio: lavoratori che coordinano e controllano, nell'ambito delle proprie funzioni altri lavoratori di livello inferiore; lavoratori addetti alla conduzione di diversi impianti di trattamento (pastorizzazione, scrematura, omogeneizzazione, uperizzazione o analoghi) che compiono le operazioni necessarie a garantire il regolare andamento della lavorazione con capacità di rimuovere eventuali irregolarità nel funzionamento degli impianti stessi e che procedono alle operazioni di disinfezione e pulizia di tali impianti; lavoratori specializzati che - in condizione di autonomia operativa - svolgono attività di manutenzione per l'esecuzione delle quali occorrono conoscenze ed esperienza tecnico-professionali inerenti la tecnologia del processo produttivo; lavoratori che eseguono - in condizioni di autonomia operativa - analisi ripetitive con apparecchiature di facile taratura al fine di rilevare le caratteristiche degli elementi analizzati e provvedono alle relative annotazioni e/o segnalazioni; lavoratori addetti alla promozione delle vendite, alla acquisizione di nuovi clienti in una zona predeterminata, in condizioni di autonomia esecutiva, anche per quanto riguarda le condizioni di vendita, nell'ambito delle indicazioni fissate dall'azienda, che provvedono direttamente al carico ed alla consegna dei prodotti, alla guida di automezzi nonché all'esecuzione delle attività connesse stabilite dalle procedure aziendali; addetti alla registrazione per immissione dati nei sistemi di elaborazione.
4 LIVELLO
Vi appartengono lavoratori che svolgono negli uffici e nei reparti attività esecutive di natura tecnica od amministrativa per l'esecuzione delle quali si richiede preparazione e pratica di ufficio o corrispondente esperienza di lavoro; lavoratori specializzati che svolgono attività tecnico-pratiche nelle operazioni di conduzione degli impianti semplici di trattamento o alle macchine di confezionamento secondo le prescrizioni di esercizio; lavoratori addetti alla movimentazione interna di prodotti che provvedono alla guida di mezzi meccanici ed alla loro ordinaria manutenzione; lavoratori che eseguono analisi ripetitive con strumenti semplici in ausilio ad analista di livello superiore; lavoratori che alla guida di appositi automezzi sono addetti alla consegna dei prodotti ad una clientela predeterminata, eseguendo attività promozionali decise dall'azienda ed assolvendo a tutte le operazioni connesse che vengono fissate con procedure aziendali, quali ad esempio: carico e scarico prodotti, relative registrazioni su appositi moduli, consegna e ritiro di documenti di accompagnamento e/o prenotazione, ecc.
5 LIVELLO
Vi appartengono lavoratori che svolgono negli uffici o nei reparti attività di natura esecutiva semplice secondo procedure prestabilite e con carattere ripetitivo; lavoratori che, nei reparti di produzione o di distribuzione, conducono macchine semplici per la lavorazione, per il confezionamento o carrelli per il trasporto di merci e prodotti; lavoratori che svolgono attività produttive semplici, nonché gli aiutanti dei livelli superiori; lavoratori che per effetto della norma contrattuale relativa alla mobilità professionale passano dal 6 al 5 livello.
6 LIVELLO
1. Vi appartengono i lavoratori che svolgono attività inerenti al processo produttivo per abilitarsi alle quali non occorrono conoscenze professionali, ma è sufficiente un periodo di pratica; lavoratori non addetti al processo produttivo che svolgono attività manuali semplici per le quali non occorrono conoscenze professionali.
2. L'inquadramento dei lavoratori nei diversi livelli, sulla base delle declaratorie di cui al presente articolo e in relazione alle mansioni svolte, verrà esaminato tra la Direzione aziendale e la RSU o l'esecutivo della stessa.
3. Qualora il lavoratore esplichi mansioni pertinenti a categorie diverse viene riconosciuta la categoria corrispondente alla mansione superiore, sempreché quest'ultima abbia carattere di prevalenza e sia svolta con continuità.
4. Le Parti convengono che i lavoratori debbano essere inquadrati solamente secondo i livelli del presente articolo.
5. I lavoratori eventualmente ancora inquadrati nella categoria 2 livello super o extra, saranno classificati nel 2 livello A. Eventuali differenze retributive saranno mantenute "ad personam" e faranno parte della retribuzione individuale.
6. Con la classificazione unica dei lavoratori viene superata la triplice nozione di impiegato, intermedio e operaio. Tale distinzione mantiene però la sua validità per quanto riguarda le normative esistenti per gli aspetti contributivi, fiscali, mutualistici, previdenziali e simili, nonché ai fini contrattuali per l'indennità di anzianità maturata fino al 31-5-1982.
1. La qualifica di quadro è attribuita a quei lavoratori, sia tecnici che amministrativi che, alle dipendenze immediate e dirette del dirigente, collaborano allo sviluppo e alla attuazione degli obiettivi aziendali, sono preposti a funzioni di carattere direttivo e sono titolari delle posizioni organizzative di maggior rilievo per il più elevato contenuto professionale delle mansioni, intendendosi per tali quelle nelle quali sono fortemente presenti facoltà di rappresentanza, funzioni di sovraintendenza e coordinamento di altri lavoratori, autonomia nella gestione di risorse ovvero contenuti specialistici particolarmente elevati delle mansioni svolte.
2. I quadri costituiscono una fascia intermedia avente un ruolo di raccordo tra la struttura dirigenziale s