S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
Per la disciplina economica e normativa successiva all'accordo di confluenza 09/02/1998 si rinvia al CCNL "Alimentari" - Settore "Industria".
CCNL del 19/07/1994
LATTE Aziende municipalizzate
Contratto collettivo nazionale di lavoro 19-07-1994
Lavoratori dipendenti dalle aziende municipalizzate centrali del latte
Decorrenza 1 gennaio 1994 - 31 dicembre 1997 parte normativa 1 gennaio 1994 - 31 dicembre 1996 parte economica
Il giorno 19-7-1994, in Roma,
tra la FIAMCLAF la PUBLILATTE e la FAT-CISL la FLAI-CGIL la UILA-UIL
e da una delegazione di dirigenti regionali e territoriali e dai Consigli di fabbrica delle tre organizzazioni,
è stato stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle centrali del latte gestite ai sensi della Legge n. 142/90 che sostituisce integralmente quello datato 5-12-1990.
La normativa che segue è quindi aggiornata e coordinata con le norme di Legge, con l'accordo nazionale 19-7-1994, per i dipendenti delle sopra citate centrali del latte, integrato e modificato dall'accordo nazionale 24-5-1995, per il nuovo testo a stampa del CCNL e con il protocollo d'intesa 24-5-1995 sulle Rappresentanze Sindacali Unitarie.
Dichiarazione a verbale - la PUBLILATTE, in considerazione dell'assunzione, a far data dal 12-1-1995, delle funzioni di agente contrattuale in nome e per conto delle Centrali del latte in precedenza associate alla FIAMCLAF, dichiara di sottoscrivere il presente accordo al fine di portare a compimento il rinnovo contrattuale iniziato dalla FIAMCLAF stessa.
Al termine del periodo di validità del vigente contratto, la PUBLILATTE, nella sua autonomia, si riserva la facoltà, ove lo ritenga necessario in relazione alle nuove forme di gestione adottate dalle aziende associate, di assumere o stipulare un diverso contratto nazionale.
Premessa - A) Premessa politica
1. La PUBLILATTE rileva con convinzione che il servizio reso alla collettività dalle aziende del latte, aventi natura pubblica, è stato negli anni trascorsi e continua tuttora ad essere di rilevante importanza poiché esse sono strumento operativo di una politica economica che si prefigge di garantire, nell'area di loro competenza, uno sbocco crescente dei prodotti della zootecnia locale e nazionale e di tutelare le attese legittime dei consumatori di avere prodotti di alta e sicura qualità.
2. In questi decenni le aziende pubbliche hanno svolto intenso lavoro a sostegno della zootecnia locale per la quantità del prodotto ritirato da produttori singoli o associati, ma ancor più per aver messo a disposizione le capacità e le conoscenze delle aziende per realizzare nuove condizioni di produzione del latte che ne elevassero le qualità igieniche e merceologiche verso i traguardi già realizzati da altri produttori europei. Nè sono mancati interventi per realizzare nuovi metodi di lavorazione e per allargare la gamma dei prodotti a base di latte. Nella difesa del mercato del latte pastorizzato "fresco" la PUBLILATTE svolge una funzione determinante di coordinamento delle categorie nazionali interessate, promuove la conoscenza delle sue elevate proprietà nutritive, con interventi di educazione alimentare soprattutto tra le giovani generazioni.
3. La PUBLILATTE intende operare affinché, al di là della forma organizzativa che gli enti locali intendono assumere ai sensi della Legge 142/1990, non venga del tutto meno la presenza del pubblico nel settore.
4. L'obiettivo prioritario della PUBLILATTE è quello di conseguire ulteriori elementi di garanzia per la qualità dei prodotti, rimuovendo nel contempo sacche di inefficienza e recuperando redditività.
5. La PUBLILATTE ritiene che il rinnovo del CCNL può essere occasione idonea per mettere a disposizione delle aziende strumenti di gestione e di sviluppo delle risorse umane che favoriscano il raggiungimento di traguardi più elevati di efficienza.
6. La PUBLILATTE, consapevole che un più elevato grado di efficienza del sistema aziendale si consegue operando su tutti i fattori della realtà aziendale, valuta che l'approvvigionamento del latte offra diverse opportunità con le connesse conseguenze economiche importanti per la gestione aziendale. Gli approvvigionamenti della produzione locale o nazionale continueranno ad essere privilegiati.
7. La PUBLILATTE, coerentemente col proprio Statuto, favorirà, anche sulla base di alcune esperienze in atto, un adeguato coordinamento delle attività delle aziende aderenti.
8. La PUBLILATTE giudica infine indifferibile una politica di riorganizzazione del sistema gestionale delle aziende teso ad un aumento rilevante del fatturato per consentire una riduzione dell'incidenza del costo del lavoro sia sul fatturato che sul valore aggiunto. Per questo, le Parti, in aggiunta agli interventi sui fattori gestionali sopra richiamati, ritengono necessario realizzare obiettivi specifici, recuperando efficienza e razionalizzazione delle risorse aziendali, mediante lo sviluppo delle capacità di penetrazione nel mercato attraverso l'inserimento nell'organizzazione aziendale di funzioni, sistemi distributivi e figure professionali aventi caratteristiche e condizioni più vicine a quelle operanti nelle aziende concorrenti.
9. A tal fine occorre cogliere le opportunità offerte dal mercato, e, nello stesso tempo, offrire un contributo allo sviluppo dell'occupazione mediante il ricorso a forme di collaborazione introdotte dalla recente legislazione del lavoro riguardante i contratti di formazione e lavoro, il rapporto a tempo parziale e quello a tempo determinato.
10. Nella stessa prospettiva, la PUBLILATTE considera altresì necessario, nel formulare gli aspetti normativi ed economici del presente e dei futuri contratti, tener conto di quelli in vigore nel settore privato, al fine di assicurare alle imprese pubbliche condizioni contrattuali pari a quelle delle imprese private concorrenti.
11. A questo fine, nel corso della vigenza contrattuale, sarà altresì costituito un Gruppo di lavoro che analizzi in termini comparativi le normative del settore pubblico e di quello privato, fornendo soluzioni in termini di omogeneizzazione.
12. La PUBLILATTE conferma il proprio impegno per la salvaguardia dell'occupazione, considerandola uno dei primi doveri sociali dell'azienda pubblica; eventuali problemi che derivassero dai nuovi assetti organizzativi saranno esaminati dalla RSU nell'ambito aziendale.
13. FAT-CISL FLAI-CGIL UILA-UIL ribadiscono la disponibilità dei lavoratori, nella salvaguardia dei diritti acquisiti, a fornire un contributo alla riorganizzazione e al rilancio delle attività aziendali, nella convinzione che solamente gestioni economicamente sane e competitive consentono ai lavoratori di avere le garanzie per la continuità dell'impiego, la salvaguardia e l'incremento dei livelli occupazionali.
14. La PUBLILATTE e la FAT-CISL FLAI-CGIL UILA-UIL, considerati gli obiettivi politici del presente contratto, sono consapevoli che il ruolo delle relazioni industriali assume nelle aziende una nuova e più articolata fisionomia dovendo individuare soluzioni idonee ai problemi economici, sociali ed organizzativi che le aziende dovranno affrontare, favorendo le occasioni propizie di sviluppo e rielaborando i punti di debolezza.
15. Pertanto, le Parti, facendosi carico di orientare l'azione dei propri rappresentanti e nell'intento di ricercare, secondo gli obiettivi aziendali, coerenze di comportamento, concordano di attivare per la vigenza del presente contratto uno schema di relazioni industriali basate sul seguente accordo che si articola in quattro livelli operativi:
1) Incontri informativi periodici
2) Osservatorio nazionale
3) Comitati bilaterali
4) Relazioni industriali.
B) Accordo sulle relazioni industriali
Punto 1. - Incontri informativi periodici
1. A fronte di particolari esigenze in cui venissero a trovarsi le aziende del settore, ognuna delle Parti potrà richiedere, in qualsiasi momento, un confronto a livello nazionale, regionale o aziendale.
2. Annualmente, di norma nel secondo semestre, in occasione della elaborazione del piano programma e del bilancio preventivo annuale, tra le direzioni aziendali e la RSU, assistita dalle rispettive associazioni sindacali, avverranno incontri durante i quali sarà rivolta particolare attenzione ai seguenti argomenti:
a) quantità e qualità degli approvvigionamenti, contratti di conferimento in rapporto alle scelte produttive, al fine di contribuire a sostenere l'approvvigionamento interno;
b) politica commerciale di distribuzione e strumenti operativi finalizzati alla riconferma della essenzialità della rete di vendita e all'ampliamento dei mercati aziendali;
c) eventuali politiche coordinate tra le aziende pubbliche del latte;
d) piani di investimento, produttivi, commerciali, ecologici, ambientali e di ricerca;
e) programmi di formazione professionale per una migliore qualificazione dei lavoratori;
f) modifiche all'organizzazione del lavoro e innovazioni tecnologiche, comprese quelle che comportano rilevanti riflessi sulla occupazione;
g) organici aziendali.
Punto 2. - Osservatorio nazionale
1. Viene costituito un Osservatorio nazionale, quale sede di informazione, analisi e confronto sulle questioni suscettibili di avere incidenza sulla situazione complessiva delle centrali del latte aziende municipalizzate, al fine di individuare, con il massimo anticipo possibile, le occasioni di sviluppo per favorire la maturazione, nonché di individuare linee di politica industriale di settore per la ricerca ed innovazione dei prodotti o di processo delle nuove iniziative produttive, della gestione del mercato del lavoro, ricercando a tal fine procedure più snelle della politica attiva del lavoro, della condizione femminile e conseguenti concrete iniziative per promuovere un'effettiva parità tra uomo e donna.
2. Fanno parte dell'Osservatorio Nazionale le rappresentanze sindacali nazionali della PUBLILATTE e del Sindacato dei lavoratori che si riuniranno quando una delle Parti lo richieda e in ogni caso almeno due volte all'anno. Le Parti si riservano di integrare la propria rappresentanza, qualora lo ritengano necessario, con esperti.
3. In detti incontri, in particolare, saranno esaminati e valutati i seguenti fenomeni:
1) andamento congiunturale del settore, rapporto delle aziende con l'ambiente agricolo, andamento dei prezzi; recupero di produttività del settore e capacità di estensione del mercato;
2) condizioni ambientali di lavoro e influenza delle alterazioni ecologiche della campagna sulla qualità del latte;
3) possibilità di intervento nei confronti degli Organi governativi responsabili degli aspetti sanitari e commerciali del prodotto trattato;
4) andamento del costo del lavoro e rapporto tra questo e la legislazione in materia contributiva, assistenziale e infortunistica; rilevazione dell'evoluzione professionale dell'apporto dei lavoratori conseguente all'innovazione tecnologica e alla razionalizzazione dei sistemi gestionali; problematiche poste dalle legislazioni sociali. Presupposto per la rilevazione di cui sopra sarà un'analisi organizzativa delle posizioni di lavoro caratteristiche presenti nelle aziende.
4. Per lo svolgimento dei suoi compiti, l'Osservatorio Nazionale si avvarrà degli elaborati messi a disposizione da istituzioni scientifiche, centri studi di categoria, enti pubblici o organismi specializzati.
5. Gli obblighi reciproci di informazione che le Parti si assumono mantengono immutati gli ambiti decisionali degli Organi direttivi della PUBLILATTE e delle aziende e sono salvaguardate le rispettive responsabilità che incombono sulle imprese e sulle organizzazioni sindacali dei lavoratori.
6. Le Parti esamineranno entro il termine della vigenza contrattuale i risultati conseguiti con questa articolazione delle relazioni industriali, con particolare riguardo alla tempestività e sollecitudine con laquale sono superate le verifiche ed i conflitti conseguenti a innovazioni tecnologiche e modifiche organizzative.
Punto 3.- Comitati bilaterali paritetici
1. In ogni azienda, fatti salvi gli incontri informativi periodici di cui al precedente punto 1, è costituito il Comitato bilaterale.
2. Esso ha la funzione di approfondire tutti gli aspetti organizzativi rilevanti della gestione aziendale, quali trasformazioni, ristrutturazioni, innovazioni tecnologiche, modificazioni consistenti della organizzazione aziendale.
3. Poiché la responsabilità delle scelte organizzative compete alla Direzione aziendale, l'esame delle progettualità dovrà essere compiuto nel modo più obiettivo ed aperto. In tale ottica saranno affrontate anche le eventuali modifiche relative al settore commerciale e distributivo che optino per forme distributive alternative a quella diretta.
4. La valutazione delle problematiche avverrà, pertanto, nell'ambito del miglioramento del rapporto costi-benefici ed in quello dell'analisi dell'impatto quali-quantitativo sull'occupazione, sulle professionalità dei lavoratori e sulla realizzazione di un'effettiva parità fra uomo e donna.
5. Il momento in cui questo confronto si articola è quello propedeutico al successivo confronto in sede sindacale (qualora la realizzazione di progetti specifici lo richieda) nell'ottica della ricerca di una sintesi fra gli interessi aziendali e quelli dei lavoratori. Tale momento è pertanto distinto dal ruolo che compete alla RSU quale interlocutore contrattuale dell'Azienda.
6. Analoghe funzioni espletate da organismi aziendali preesistenti dovranno confluire nel Comitato bilaterale dal momento della sua costituzione.
7. Il Comitato bilaterale sarà composto, da tre rappresentanti dei lavoratori e da tre rappresentanti dell'azienda.
8. I nominativi dei rappresentanti dei lavoratori chiamati a farne parte saranno scelti congiuntamente da FAT - FLAI - UILA territoriali e dalla RSU e notificati alla direzione entro il 1 gennaio di ogni anno.
9. Il monte ore disponibile per i componenti del Comitato bilaterale di parte sindacale è fissato all'art. 61.
10. Nelle aziende con meno di 60 dipendenti le funzioni del Comitato bilaterale vengono svolte dai membri della RSU con facoltà di avvalersi di esperti interni.
11. I Comitati bilaterali si riuniscono a richiesta di una delle Parti in relazione ai problemi da trattare.
12. Data la natura informativa del Comitato bilaterale, restano impregiudicate le competenze e le responsabilità della Direzione aziendale in ordine alle decisioni che debbono essere assunte.
13. Entro tre mesi dalla stipula dell'accordo di rinnovo del presente contratto, si procederà alla nomina dei rappresentanti nel Comitato bilaterale e, entro 15 giorni dalla nomina, all'insediamento dello stesso.
14. Alle riunioni del Comitato bilaterale non possono partecipare più di sei rappresentanti complessivi.
Punto 4. - Norme di attuazione del protocollo di intesa CISPEL/CGIL-CISL-UIL del 20-7-1989
1. Le Parti recepiscono il protocollo Cispel/Cgil-Cisl-Uil del 20-7-1989 in materia di "Relazioni industriali e gestione dei conflitti di lavoro nei settori dei servizi pubblici locali", integrato dal verbale di incontro 19-7-1990 in relazione alla Legge n. 146 del 12-6-1990, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, e convengono di completarlo - in relazione alla peculiarità del settore e alle modalità di erogazione dei servizi - nel seguente modo:
a) Durata e preavviso dello sciopero
2. La proclamazione dello sciopero deve essere comunicata alle aziende con un preavviso non inferiore a quello dell'art. 2, comma 5, della Legge n. 146/90, ossia 10 giorni. La revoca o la sospensione dello stesso, compatibilmente con lo stato delle trattative, devono essere comunicate alle Aziende almeno 24 prima.
3. Lo sciopero all'inizio di ogni vertenza non può superare la durata di un'intera giornata di lavoro; quelli successivi al primo, relativi alla stessa vertenza, non possono superare le due giornate di lavoro.
4. Tra una azione di sciopero e la successiva viene assicurato un intervallo di almeno 7 giorni.
5. Gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa si svolgeranno in un unico periodo del turno antimeridiano e del turno pomeridiano e saranno predeterminati in modo da contenere al minimo possibile i disagi dell'utenza.
6. Non si potrà procedere a porre in essere forme anomale di lotta, quali: sciopero ad oltranza, sciopero a scacchiera, etc.
b) Prestazioni garantite
7. Al fine di tutelare i bisogni minimi della popolazione servita dalle aziende, le Parti convengono che deve essere assicurata almeno la continuità, nei momenti di sciopero, della consegna tempestiva del prodotto a ospedali, cliniche, case di cura, istituti di assistenza, scuole ed enti similari.
c) Determinazione del contingente minimo
8. Le Parti determinano con il regolamento di servizio, in sede aziendale, il contingente minimo di personale necessario ad assicurare l'effettuazione delle prestazioni garantite.
d) Azioni antisindacali
9. Le Aziende, durante l'intervallo decorrente dalla dichiarazione di sciopero alla sua effettuazione, manterranno un comportamento di rispetto del diritto di sciopero, evitando azioni che possano vanificare le conseguenze dello sciopero stesso.
Art. 1 - Applicabilità del contratto
1. Il presente contratto collettivo disciplina il rapporto di lavoro tra le aziende gestite dagli enti locali nelle forme di cui agli artt. 22, 23 e 25 della Legge n. 142/90, esercenti il servizio di centrale del latte, ed i loro dipendenti, ad eccezione dei dirigenti e dei lavoratori di cui all'art. 4.
2. L'applicazione del presente contratto di lavoro è subordinato agli adempimenti delle vigenti leggi cui debbono ottemperare le aziende di cui al precedente comma 1.
3. Le aziende dovranno consegnare ad ogni dipendente copia del presente contratto di lavoro, facendosene rilasciare ricevuta.
Art. 2 - Cessione e/o trasformazione di azienda
1. La cessione e/o trasformazione dell'azienda non risolve di per sé il contratto di lavoro e il personale ad essa addetto conserva i suoi diritti nei confronti dell'azienda subentrante.
2. In considerazione della natura pubblica delle Centrali del latte che adottano il presente contratto, della loro diretta emanazione dagli Enti locali proprietari e della naturale vocazione di entrambi a conciliare gli interessi economici con le problematiche sociali, le Parti concordano sulla necessità di definire, come di seguito definiscono, procedure coerenti con detta vocazione in caso di trasformazione e/o cessione di una Centrale pubblica.
3. Le Parti, pertanto, concordano che, in caso di trasformazione e/o cessione totale o parziale di una Centrale pubblica del latte, si osservino le seguenti procedure:
a) l'ente locale proprietario che intenda trasformare e/o cedere in tutto o in parte la propria azienda dovrà comunicare ufficialmente tale intenzione alle OO.SS. territoriali firmatarie del presente contratto ed alla RSU aziendale prima di assumere qualsiasi iniziativa;
b) su richiesta di parte sindacale, l'Ente locale è tenuto preventivamente a contattare le suddette Organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori per esaminare congiuntamente i progetti di trasformazione e/o cessione totale o parziale, allo scopo di verificare la convenienza delle scelte economiche e commerciali ispiranti i medesimi, nonché le opportune garanzie di salvaguardia dell'occupazione esistente e delle unità produttive;
c) analoga procedura dovrà porsi in essere nel definire il progetto industriale di sviluppo cui si intende legare la eventuale cessione totale o parziale dell'azienda, nonché le connesse pattuizioni che diano certezza di continuità all'occupazione esistente e del suo mantenimento per un quinquennio nell'ambito della struttura aziendale. In caso di eventuali ristrutturazioni aziendali, saranno contrattate con le strutture sindacali interessate modalità certe per un reimpiego produttivo nell'amministrazione comunale o in altra azienda municipalizzata delle risorse umane che risultassero eccedenti.
4. Nello svolgersi dei confronti e delle consultazioni come sopra definite, le Parti si impegnano ad esaminare, sulla scorta di esperienze già esistenti, forme appropriate tendenti ad agevolare la partecipazione dei lavoratori nel capitale dell'azienda risultante dalla trasformazione e/o dalla cessione totale o parziale, in modo tale che essa costituisca presidio concreto alle pattuizioni e progettualità prima intervenute.
Art. 3 - Inscindibilità del contratto e condizioni di miglior favore
1. Il presente contratto, che costituisce una regolamentazione unitaria e inscindibile nel suo complesso, assorbe e sostituisce, per la materia da esso disciplinata, tutte le norme di precedenti contratti collettivi nazionali ed aziendali, di accordi speciali, di accordi e regolamenti aziendali e di usi e consuetudini.
2. In particolare:
a) gli istituti che pur disciplinati da CCNL hanno trovato in sede aziendale applicazione difforme, sia dal punto di vista normativo che retributivo, a far data dal 1-1-1994, saranno applicati esclusivamente con le modalità e nei termini previsti dal presente contratto; sono fatte salve per il personale in forza al 31-12-1993 le condizioni di miglior favore esistenti nell'ambito di ogni singolo istituto per effetto della suddetta applicazione;
b) ai predetti istituti e a quelli che trovano la loro fonte normativa esclusivamente a livello aziendale, senza rinvio da parte del CCNL, non si applicano gli aumenti retributivi previsti dal presente accordo di rinnovo contrattuale.
1. Le aziende, in cui il personale addetto esclusivamente alla pulizia dei locali o ai servizi di mensa svolge il proprio servizio per non più di tre ore giornaliere, dovranno concordare con la RSU o l'esecutivo della stessa le condizioni per la disciplina del rapporto di lavoro di detto personale.
Art. 5 - Decorrenza e durata del contratto
1. Il presente contratto decorre dal 1-1-1994, fatta eccezione per le diverse decorrenze previste per taluni specifici istituti.
2. Il presente contratto ha valenza fino al 30-6-1996 per le materie di natura economica e fino al 31-12-1997 per le materie di natura normativa.
Art. 6 - Assunzione del personale
1. L'assunzione del personale viene effettuata dalle aziende in conformità alle norme di Legge, dello statuto aziendale e del presente contratto.
2. L'aspirante dovrà sottoporsi a visita per l'accertamento della idoneità specifica al lavoro per il quale dovrà essere assunto.
3. L'assunzione sarà comunicata al lavoratore con lettera dell'azienda, che dovrà essere controfirmata per accettazione, nella quale dovranno essere specificati:
a) la data di inizio del rapporto di lavoro;
b) il livello di inquadramento;
c) il trattamento economico iniziale;
d) la durata del periodo di prova.
4. Per la tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli vengono richiamate le norme di Legge.
5. Le Parti convengono che, ai sensi dell'art. 25, comma 1 e 2, della Legge 23-7-1991, n. 223, possono essere assunti mediante richiesta nominativa, senza l'obbligo della riserva di cui al comma 1 del suddetto articolo, i lavoratori da inquadrare nei livelli 2, 2A, 1, 1A e Quadri di cui all'art. 17 del presente contratto.
6. Per le assunzioni di personale per il quale è consentita la richiesta nominativa all'ufficio di collocamento, l'Azienda, sentita la RSU, valuterà l'opportunità di dare la preferenza, a parità di condizioni, al coniuge o ai figli dei dipendenti deceduti in costanza di rapporto di lavoro, sempre che gli stessi siano in possesso dei requisiti richiesti.
7. Nell'ambito delle proprie possibilità tecnico-produttive, le aziende sono disponibili ad esaminare con la RSU o l'esecutivo della stessa il problema dell'inserimento degli invalidi e degli handicappati aventi diritto al collocamento obbligatorio nelle proprie strutture in funzione della capacità lavorativa degli stessi ed in conformità alle norme sulla sicurezza del lavoro.
8. Le aziende sono tenute ad informare la RSU o l'esecutivo della stessa sulla situazione relativa alle assunzioni obbligatorie.
9. Per quanto riguarda l'adeguatezza delle condizioni di lavoro alla capacità lavorativa della speciale categoria degli handicappati, le Parti stipulanti, in considerazione del problema particolare che essi rappresentano, dichiarano che si adopereranno congiuntamente per la realizzazione delle iniziative e dei provvedimenti necessari a dare attuazione ai "sistemi di lavoro protetto" di cui alla normativa di riferimento.
1. Il lavoratore assunto in servizio, fuori dei casi di cui al successivo art. 8, è soggetto ad un periodo di prova.
2. Il periodo di prova è fissato:
a) per i lavoratori inquadrati nel 1 livello A e nel 1 livello: fino a 6 mesi;
b) per tutti gli altri lavoratori: fino a 3 mesi.
3. Non sono ammesse né la protrazione, né la rinnovazione del periodo di prova.
4. La retribuzione del lavoratore in prova non può essere inferiore al trattamento fissato dal contratto per il livello cui il lavoratore stesso è stato assegnato.
5. Durante il periodo di prova, sia l'azienda che il lavoratore possono recedere dal contratto senza obbligo di preavviso o indennità sostitutiva.
6. Qualora la risoluzione avvenga per dimissioni in qualunque tempo o per licenziamento durante il primo mese, la retribuzione viene corrisposta per il solo periodo di servizio prestato.
7. Qualora il licenziamento avvenga oltre il termine predetto di un mese, viene corrisposta al lavoratore la retribuzione fino alla metà o alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso.
8. Nel caso di recesso di una delle parti durante il periodo di prova, spetta al lavoratore il trattamento di fine rapporto di lavoro, nonché i ratei di ferie e di 13ª e 14ª mensilità relativi al periodo di lavoro effettuato.
9. Trascorso il periodo di prova senza dichiarazione di recesso, il lavoratore si intenderà confermato in servizio e il periodo di prova sarà computato nell'anzianità a tutti gli effetti.
1. Ai sensi dell'art. 23 della Legge 28-2-1987, n. 56, è consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto, oltre che nei casi previsti dall'art. 1 della Legge n. 230/1962, nei seguenti altri casi:
a) quando l'azienda ha necessità di coprire posti derivanti dall'avvio di nuove attività a titolo provvisorio temporaneo, ovvero a titolo permanente nelle more del perfezionamento delle necessarie variazioni di bilancio e della tabella numerica del personale, ai sensi delle vigenti norme di Legge;
b) quando trattasi di sostituzione di personale assente, avente diritto alla conservazione del posto di lavoro per norma contrattuale, con particolare riguardo alle seguenti ipotesi: malattia ed infortuni, maternità, supplenza di lavoratori in aspettativa chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali o nazionali, servizio militare di leva o richiamo alle armi, assenze per aspettativa;
c) quando trattasi di sostituzione di lavoratori in servizio, assegnati temporaneamente a mansioni diverse o superiori a quelle normalmente svolte;
d) nelle more delle procedure per la selezione e l'assunzione di personale a tempo indeterminato.
2. Il personale assunto con contratto a termine non può superare il limite del 10% dell'organico effettivo in forza alla data 1 gennaio dell'anno in cui viene stipulato il contratto.
3. Nel caso che sorga controversia circa l'applicazione del presente articolo, ed in particolare quando possa ritenersi che l'assunzione a termine sia fatta per eludere le disposizioni di Legge e del presente contratto, le organizzazioni sindacali competenti si incontreranno per risolvere la controversia.
4. Ove il contratto a termine venga trasformato in contratto a tempo indeterminato, il lavoratore avrà diritto al riconoscimento di tutta la anzianità maturata in esecuzione del contratto stesso e non dovrà sotto stare ad alcun periodo di prova.
1. Le Parti, convinte della necessità di perseguire l'obiettivo di una stabile occupazione nel settore e consapevoli della delicatezza dei problemi occupazionali connessi alla utilizzazione di manodopera con rapporto stagionale, concordano che, qualora si renda indispensabile l'assunzione di lavoratori stagionali o comunque necessari per punte di maggior lavoro ricorrenti con contratto a tempo determinato, il numero di lavoratori da assumere, il periodo di lavorazione e l'inquadramento professionale vengano esaminati preventivamente con la RSU o l'esecutivo della stessa per verificare l'esatta applicazione delle norme contrattuali e di Legge.
Art. 10 - Lavoro a tempo parziale
1. Le aziende, sentita la RSU o l'esecutivo della stessa, possono assumere lavoratori con rapporto a tempo parziale e anche trasformare il rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno ai sensi di Legge.
2. Per rapporto di lavoro a tempo parziale si intende quello che, per accordo volontario fra lavoratore e azienda, viene prestato non saltuariamente, durante una parte del giorno o della settimana o del mese o dell'anno, per una durata complessiva minore della durata normale di lavoro stabilita dal presente contratto o da vigenti accordi aziendali, comunque non inferiore a 20 e non superiore a 30 ore settimanali.
3. Le assunzioni dei lavoratori a tempo parziale vengono effettuate secondo le stesse regole e procedure in atto per i lavoratori a tempo pieno.
4. La retribuzione, le ferie, le mensilità aggiuntive, il premio di produzione ed ogni altro elemento contrattuale, purché non incompatibile con la natura del rapporto a tempo parziale, competono al lavoratore assunto a tempo parziale, in misura proporzionale alle ore di lavoro effettivamente lavorate.
5. Possono essere assunti a tempo parziale i lavoratori che svolgono mansioni compatibili con un lavoro ad orario ridotto. Sono comunque esclusi dalla possibilità di lavoro a tempo parziale gli impiegati con funzioni direttive o di coordinamento.
6. La prestazione di lavoro straordinario non è compatibile con il rapporto di lavoro a tempo parziale.
7. In caso di assunzione di personale a tempo pieno è riconosciuto il diritto di precedenza ai lavoratori con contratto a tempo parziale aventi requisiti necessari per la copertura del posto.
8. Qualora la richiesta venga avanzata da un numero di lavoratori superiore al numero dei posti da ricoprire, la precedenza viene stabilita in relazione dell'anzianità di servizio. Qualora si verificasse una parità nel requisito dell'anzianità di servizio