S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
Per la disciplina economica e normativa successiva all'accordo di confluenza 10.11.2020 si rinvia al CCNL "Materiali da costruzione " - Settore " Edilizia e Legno".
Testo Consolidato CCNL del 27/10/1999
LATERIZI P.I. - CONFAPI
Testo consolidato del CCNL 27/10/1999
per i lavoratori dipendenti dalle piccole e medie imprese produttrici di laterizi, manufatti in cemento, piastrelle e manufatti in gesso
Decorrenza: 01/10/1999
Scadenza: 30/06/2019
CCNL 27/10/1999 come modificato da:
- Accordo di rinnovo 12/12/2001 (Decorrenza 01/10/2001)
- Accordo di rinnovo 05/05/2004 (Decorrenza 01/01/2004)
- Accordo di rinnovo 18/04/2006 (Decorrenza 01/01/2006)
- Accordo Apprendistato 15/02/2007
- Accordo previdenza integrativa 17/04/2007
- Accordo di rinnovo 25/06/2008 (Decorrenza 01/01/2008)
- Accordo di rinnovo 16/11/2010 (Decorrenza 16/11/2010)
- Accordo di rinnovo 11/03/2014 (Decorrenza 01/04/2014)
- Accordo di rinnovo 23/06/2017 (Decorrenza 01/04/2016)
- Accordo di rettifica 23/06/2017 (Decorrenza 01/04/2016)
- Accordo di confluenza 10/11/2020
N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.
Addì, 27 ottobre 1999
tra
Associazione nazionale delle piccole e medie imprese edili (ANIEM)
CONFAPI
Federazione nazionale lavoratori edili, affini e del legno (FENEAL-UIL)
Federazione italiana lavoratori costruzioni e affini (FILCA-CISL)
e
Federazione italiana lavoratori legno edilizia industrie affini ed estrattive (FILLEA-CGIL)
è stato stipulato il seguente contratto collettivo di lavoro per i dipendenti delle piccole e medie industrie produttrici di laterizi, manufatti in cemento, piastrelle e manufatti in gesso
Accordo di rinnovo 05/05/2004 (Decorrenza 01/01/2004)
Verbale di stipula
Addì, 05 maggio 2004
tra
Associazione nazionale delle piccole e medie imprese edili (ANIEM)
CONFAPI
e
Federazione nazionale lavoratori edili, affini e del legno (FENEAL-UIL)
Federazione italiana lavoratori costruzioni e affini (FILCA-CISL)
Federazione italiana lavoratori legno edilizia industrie affini ed estrattive (FILLEA-CGIL)
Si è stipulato il presente accordo per il rinnovo del CCNL 27 ottobre 1999 per i dipendenti delle piccole e medie imprese produttrici di
elementi e componenti in laterizio e prefabbricati in latero-cemento - manufatti in calcestruzzo armato e non, in cemento, in gesso e piastrelle
Accordo di rinnovo 18/04/2006 (Decorrenza 01/01/2006)
Verbale di stipula
Roma, addì 18 aprile 2006
tra
ANIEM
E
FENEAL-UIL
FILCA-CISL
FILLEA-CGIL
Si è stipulato il presente accordo per il rinnovo del 2º biennio parte economica del CCNL 5 maggio 2004 per i dipendenti delle piccole e medie imprese produttrici di:
- elementi e componenti in laterizio e prefabbricati in latero-cemento;
- manufatti in calcestruzzo armato e non, in cemento, in gesso e piastrelle
Accordo apprendistato 15/02/2007
Verbale di stipula
Roma, addì 15 febbraio 2007
tra
ANIEM
e
FENEAL-UIL
FILCA-CISL
FILLEA-CGIL
Con riferimento al verbale di accordo 18 aprile 2006, rinnovo II biennio parte economica del CCNL 5 maggio 2004, relativamente all'apprendistato, le parti concordano quanto segue:
[___]
Accordo previdenza integrativa 17/04/2007
Verbale di stipula
Roma, addì 17 aprile 2007
tra
L'ANIEM
e
la FENEAL-UIL
FILCA-CISL
FILLEA-CGIL
Preso atto di quanto disposto dalla delibera della COVIP del 15 febbraio 2006, relativamente alla decadenza dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività di EDILPRE e alla conseguente messa in liquidazione dello stesso individuano in FONDAPI il Fondo di previdenza complementare a cui poter far aderire, dal 1º aprile 2007, i lavoratori dipendenti delle piccole e medie industrie di laterizi e manufatti in cemento che applicano il CCNL di cui sono firmatarie le sottoscritte Organizzazioni;
Concordano altresì:
- di attivare, sentite la Presidenza, la Direzione e le parti costituenti di FONDAPI le iniziative e le procedure inerenti i rapporti con la COVIP;
- di fornire agli attuali iscritti a EDILPRE adeguata informativa in merito al provvedimento di decadenza;
- di attivare le procedure necessarie per il trasferimento a FONDAPI delle attuali posizioni individuali degli iscritti a EDILPRE qualora decidano il passaggio al suddetto Fondo.
Accordo di rinnovo 25/06/2008 (Decorrenza 01/01/2008)
Verbale di stipula
Roma, addì 25 giugno 2008
tra
ANIEM - Associazione nazionale imprese edili
e
FENEAL-UIL
FILCA-CISL
FILLEA-CGIL
Si è stipulato il presente accordo per il rinnovo del CCNL 5 maggio 2004 per i dipendenti delle piccole e medie imprese produttrici di:
a) elementi e componenti in laterizio e prefabbricati in latero-cemento;
b) manufatti in calcestruzzo armato e non, in cemento, in gesso e piastrelle.
Accordo di rinnovo 16/11/2010 (Decorrenza 16/11/2010)
Verbale di stipula
Roma, addì 16 novembre 2010
tra
ANIEM - Associazione nazionale imprese edili manufatturiere
e
FENEAL-UIL
FILCA-CISL
FILLEA-CGIL
si è stipulato il presente accordo per il rinnovo del CCNL 25 giugno 2008 per i dipendenti delle piccole e medie imprese produttrici di:
A) elementi e componenti in laterizio e prefabbricati in latero-cemento;
B) manufatti in calcestruzzo armato e non, in cemento, in gesso e piastrelle.
Accordo di rinnovo 11/03/2014 (Decorrenza 01/04/2014)
Verbale di stipula
Roma, addì 11 marzo 2014
tra
- CONFAPI-ANIEM Associazione Nazionale Imprese Edili e Manifatturiere;
e
- Fe.n.e.a.l.-U.i.l.
F.i.l.c.a.-C.i.s.l.
F.i.l.l.e.a.-C.G.I.L.
è stato stipulato il presente accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro 16 novembre 2010 per i dipendenti delle piccole e medie imprese produttrici di:
a. elementi e componenti in laterizio e prefabbricati in latero-cemento;
b. manufatti in calcestruzzo armato e non, in cemento, in gesso e piastrelle.
Accordo di rinnovo 23/06/2017 (Decorrenza 01/04/2016)
Verbale di stipula
Roma, addì 23 giugno 2017
tra
CONFAPI-ANIEM Associazione Nazionale Imprese Edili e Manifatturiere
e
Fe.n.e.a.l.-U.I.L
F.i.l.c.a.-C.I.S.L
F.i.l.l.e.a.-C.G.I.L.
è stato stipulato il presente accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro 11 marzo 2014 per i dipendenti delle piccole e medie imprese produttrici di:
a. elementi e componenti in laterizio e prefabbricati in latero-cemento;
b. manufatti in calcestruzzo armato e non, in cemento, in gesso e piastrelle.
Accordo di confluenza 10/11/2020
Verbale di stipula
Tra
CONFAPI ANIEM, ANIEM, ANIER E
FENEAL - UIL, FILCA - CISL, FILLEA - CGIL
Premesso che
- La procedura di liquidazione di ANIEM è stata completata, come da verbale di Assemblea del 30-11-2020;
- ANIER ha aderito a CONFAPI a seguito della delibera del suo Consiglio Generale in data 1 febbraio 2019 e successivamente provveduto a concludere l'Iter della sua piena adesione al sistema di rappresentanza CONFAPI in data 4 luglio 2019, giusta delibera assembleare;
- All'esito e per l'effetto di tale adesione, ANIER ha rinunciato alla titolarità contrattuale, adottando i contratti collettivi di settore di CONFAPI/CONFAPI ANIEM e dando specifico mandato di rappresentanza sindacale a CONFAPI, che si esplica tramite il subentro della titolarità contrattuale da parte di Confapi/Confapi Aniem nei CCNL
> PMI Laterizi e Manufatti in Cemento cod Inps 303 cod CNEL F027
> PMI Escavazione e lavorazione materiali Lapidei cod INPS 302 cod CNEL F04A
> PMI Cemento Calce e Gesso cod Inps 304 cod CNEL F037
- pertanto, le parti datoriali dichiarano che, all'esito di quanto sopra definito e di quanto previsto nel presente accordo, i CCNL Confapi Aniem
> PMI Laterizi e Manufatti in Cemento cod Inps 098 cod CNEL F028
> PMI Escavazione e lavorazione materiali Lapidei cod Inps 096 cod CNEL F048
> PMI Cemento Calce e Gesso cod Inps 189 cod CNEL F038
risultano essere gli unici CCNL della piccola e media industria per tali settori poiché rivestono i requisiti di cui all'art. 51 del D.lgs. 81/2015;
- ANIER riconosce i CCNL CONFAPI ANIEM elencati nel comma precedente come gli unici contratti per la piccola e media industria dei settori suddetti, attivando tutte le azioni necessarie, congiuntamente a Confapi Aniem e alle OO.SS, per darne adeguata e completa informazione alle aziende ad essa aderenti;
- a seguito di quanto sopra, le parti intendono definire l'integrale confluenza dei CCNL ANIEM-ANIER (cod. INPS 303, 304, 302) nella contrattazione collettiva del sistema Confapi/Confapi Aniem e degli accordi collettivi e bilaterali sottoscritti in materia da Aniem - Anier
Tutto quanto sopra dichiarato dalle parti, si conviene quanto segue:
1) le parti si danno atto e concordano che, a far data dalla sottoscrizione del presente accordo, i CCNL Aniem Anier (cod INPS 302, 303, 304) cessano di produrre i propri effetti costituendo altresì il presente atto formale risoluzione degli stessi per mutuo consenso;
2) CONFAPI ANIEM e FENEAL - UIL, FILCA - CISL, FILLEA - CGIL procederanno a comunicare congiuntamente all'INPS e al CNEL l'avvenuta confluenza di tali CCNL nei CCNL CONFAPI ANIEM e la conseguente cessazione dei relativi CCNL Aniem-Anier e dei corrispondenti codici Inps 303, 302,304 per gli atti di propria competenza.
Letto confermato e sottoscritto
Capitolo I - RELAZIONI INDUSTRIALI
Le parti, ferma restando l'autonomia e le prerogative imprenditoriali e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori - al fine di attuare un sistema di relazioni industriali ispirato alle finalità e conforme agli indirizzi del Protocollo 23 luglio 1993 e del 22 dicembre 1998 sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo - confermano l'opportunità di scambiarsi reciprocamente informazioni e valutazioni sulle tematiche suscettibili di incidere sensibilmente sulla situazione complessiva del settore sia in termini di occasioni positive e di sviluppo che di fattori di criticità.
In particolare, le parti, ferme restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale, le rispettive distinte responsabilità e l'indipendenza di valutazione e di intervento, provvedono a costituire, una Commissione paritetica con funzioni di Osservatorio nazionale dei settori.
Accordo di rinnovo 11/03/2014 (Decorrenza 01/04/2014)
Premessa
Le parti, attraverso mature e nuove relazioni industriali, intendono favorire lo sviluppo e la crescita di tutto il sistema delle PMI del settore PMI di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei. Per questa ragione si ritiene utile adottare azioni per migliorare il contesto amministrativo e burocratico in cui le imprese del settore riducono i costi amministrativi che frenano la loro capacità di sviluppo.
Le parti ritengono sia fondamentale per le PMI sostenere la loro aggregazione attraverso l'introduzione nella contrattazione di secondo livello di ogni utile strumento teso a favorire la costituzione di reti di impresa e forme associate di impresa sia in ambito territoriale che in termini di filiera produttiva.
Si ritengono altresì di grande importanza, in linea con gli indirizzi provenienti dall'Unione Europea e di concerto con gli Organi governativi, interventi tesi a migliorare la qualità dei servizi attraverso la liberalizzazione dei mercati, a garantire la riduzione del costo del lavoro a favore delle aree deboli del Mezzogiorno, a sviluppare le aree a forte vocazione industriale, a sperimentare nuovi modelli condivisi di politiche attive nel mercato del lavoro e potenziare la cultura d'impresa unitamente alla diffusione della cultura della responsabilità sociale dell'impresa.
Un ruolo particolarmente significativo in tale ottica assume il nuovo Comitato Paritetico Nazionale Laterizi PMI (CPNL-pmi), cui dovrà essere assicurata effettiva funzionalità e raccordo con gli strumenti bilaterali di cui al presente CCNL, al fine di realizzare gli obiettivi previsti dalle parti e rispondere adeguatamente alle sfide del mercato, nonché assicurare alle aziende la necessaria efficienza gestionale, la valorizzazione del fattore umano e la possibilità di promozione dell'occupazione.
Le parti assumono quindi l'impegno di dare effettiva operatività al CPNL-pmi sulle tematiche previste dal CCNL in modo da avviare un percorso costruttivo per valorizzare le occasioni di sviluppo e le soluzioni atte a favorirle e per incidere sui punti di debolezza attraverso le possibilità di un loro superamento.
Con riferimento al tema della responsabilità sociale d'impresa, le parti confermano che, per favorire percorsi di approfondimento e per sviluppare un approccio quanto più possibilmente consapevole e condiviso al tema della responsabilità sociale, entro il 30-6-2014 il CPNL-pmi predisporrà un documento condiviso contenente linee guida dei requisiti minimi per l'attuazione dei principali elementi della responsabilità sociale d'impresa tenendo conto anche delle raccomandazioni OIL.
Le Parti sociali sopra richiamate ritengono la contrattazione collettiva nazionale e di secondo livello, lo strumento di regolazione dei rapporti di lavoro e l'elemento di promozione del consolidamento e sviluppo delle imprese.
Per meglio adattare il CCNL alle esigenze delle PMI le Parti riconoscono il modello contrattuale strutturato su due livelli, di cui il primo nazionale di categoria, e il secondo alternativamente aziendale o territoriale o di altra natura.
A tal riguardo con l'Accordo Interconfederale del 20-4-2012 in materia di rappresentanza sono state definite modalità condivise per la tutela dei diritti in materia di rappresentanza, validità ed effettività dei CCNL A tale Accordo Interconfederale si richiamano le parti nella prospettiva di offrire un quadro certo e definito di regole condivise e vincolanti per tutte le parti.
Gli Accordi Interconfederali sottoscritti da CONFAPI con CGIL, CISL e UIL vengono recepiti nel presente CCNL
Eventuali Accordi Interconfederali e/o Intese che dovessero intervenire tra le rispettive Confederazioni nazionali successivamente alla fase di stesura del testo contrattuale saranno oggetto di esame tra le Parti al fine di armonizzare, senza oneri né vantaggi rispettivi, le pattuizioni qui definite.
Le Parti nell'intento di favorire una razionalizzazione e semplificazione degli accordi contrattuali nei comparti affini a quello edile, condividono l'esigenza di attivarsi per una unificazione dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro dei settori Lapideo/Estrattivo (cod. 096), Manufatti in Cemento e Laterizi (cod. 98), Cemento/Calce/Gesso (cod. 189).
A tal fine si impegnano, possibilmente nel corso della attuale vigenza contrattuale, ad armonizzare i contenuti dei rispettivi testi per consentire, nella successiva tornata di rinnovi, la definizione di un unico CCNL per il settore "materiali da costruzioni".
Per quanto concerne l'inquadramento professionale si conferma che entro 6 mesi dalla firma del contratto avranno inizio i lavori della apposita Commissione che verrà istituita per individuare le novità in materia professionale.
Comitato Paritetico Nazionale Laterizi PMI
Le parti, ferme restando l'autonomia e le prerogative imprenditoriali e le rispettive distinte responsabilità degli Imprenditori e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e nella consapevolezza dell'importanza di relazioni industriali partecipate, convengono sull'opportunità di confrontarsi su conoscenze e su autonome valutazioni per tematiche suscettibili di incidere sulla situazione complessiva dei settori cui si applica il presente contratto sia in termini di occasioni positive e di sviluppo che di fattori di criticità dei settori stessi.
A tal fine le parti stipulanti convengono di istituire il Comitato Paritetico Nazionale Laterizi PMI (CPNL-pmi) con sede presso gli uffici di Confapi Aniem - Via della Colonna Antonina, 52 - Roma il quale potrà dotarsi di un proprio regolamento operativo.
Il CPNL-pmi, nell'esercizio delle sue prerogative, si confronta con ENFEA, l'ente bilaterale costituito a livello interconfederale da CONFAPI e CGIL, CISL e UIL, con riferimento ai servizi di:
- assistenza contrattuale e sviluppo della contrattazione di II livello;
- osservatorio della contrattazione e del lavoro;
- sostegno al reddito attraverso il relativo Fondo.Il CPNL-pmi, nell'esercizio delle sue prerogative, si confronta con l'OPNC, costituito a livello interconfederale da CONFAPI e CGIL, CISL e UIL, con riferimento ai servizi relativi a:
- formazione e informazione RLS;
- promozione e gestione servizio RLST e formazione/informazione degli stessi.Il CPNL-pmi sarà composto da sei rappresentanti, tre di parte datoriale e tre di parte sindacale. Eventuali problemi di funzionamento del CPNL-pmi saranno oggetto di esame tra le parti stipulanti.
Il CPNL-pmi si avvarrà, per il suo funzionamento, di risorse economiche provenienti da un fondo specifico, attivato attraverso il versamento da parte delle aziende che applicano il CCNL materiali lapidei di un importo di 5 euro annui, per ciascuno degli anni di validità del contratto, da computarsi per ogni dipendente in forza al 31 dicembre di ogni anno. I versamenti verranno effettuati entro il 15 giugno di ogni anno. Le parti si impegnano a definire entro il 31 maggio 2014 lo Statuto e il Regolamento attuativo del CPNL-pmi e ad istituire un conto corrente dedicato sul quale effettuare il versamento della contribuzione.
In riferimento a quanto contenuto nell'art. "Diritto alle prestazioni della bilateralità'" di cui al punto 5 lettera d), le parti stabiliscono che, non appena definite le modalità di attuazione dell'Accordo interconfederale del 23-7-2012 e della relativa intesa applicativa così come definita al punto 6, resterà attivo il versamento di 5 euro dedicato al funzionamento del CPNL-pmi che verrà riassorbito nella quota d 12 euro annui destinata all'Osservatorio della Contrattazione e del Lavoro di cui al su citato Accordo.
Il CPNL-pmi potrà avere strutture territoriali, dipendenti dal Nazionale, che procederanno alla raccolta delle informazioni a livello provinciale per poi trasmetterle al Comitato Nazionale. Il CPNL-pmi diventerà, pertanto, la sede naturale e strutturata in cui le parti individueranno percorsi condivisi in funzione della necessità di favorire progetti che rispondano alle esigenze specifiche delle aziende, dei lavoratori e del settore in generale, nonché di coordinamento dei piani formativi e di aggiornamento professionale.
Il CPNL-pmi raccoglierà i dati e le informazioni provenienti da Unioncamere, Camere di Commercio distrettuali, ICE, ISTAT, INAIL, INPS, dall'Osservatorio Paritetico e dagli Enti bilaterali territoriali di settore (fin qui operanti).
Entro n. 6 mesi dalla firma del presente CCNL le parti, rappresentate pariteticamente nel Comitato, ne definiranno la composizione nonché il regolamento per lo svolgimento dell'attività. I temi oggetto dei lavori del Comitato, saranno, in particolare:
- l'andamento congiunturale dei settori anche con riferimento alle importazioni e alle esportazioni dei prodotti;
- le eventuali problematiche di approvvigionamento della materia prima con riferimento alle norme di Legge sull'attività estrattiva e alla loro applicazione in sede amministrativa;
- le iniziative di politica legislativa e regolamentare concernenti il mercato del lavoro;
- l'utilizzo dei combustibili non convenzionali e il risparmio energetico con riguardo alla stima degli effetti indotti sull'occupazione;
- la formazione professionale sulla base di quanto convenuto all'art. 9;
- le tematiche della sicurezza sul lavoro e della tutela dell'ambiente esterno, anche con riferimento ai rapporti con le istituzioni, nonché le problematiche eventualmente poste dal recepimento in Legge delle direttive dell'Unione europea in materia.
Il CPNL-pmi effettuerà indagini sui fattori strategici dello sviluppo delle PMI del settore nel mercato nazionale ed internazionale per valutare gli aspetti legati alla competitività, innovazione, internazionalizzazione, congiuntamente a criteri che identificano i comportamenti aziendali nei confronti dei principali portatori di interessi.
Negli ambiti di cui sopra il CPNL-pmi fornirà, in forma anonima e complessiva, alle parti stipulanti il CCNL, dati relativi alle seguenti tematiche;
- indice costo del lavoro su fatturato;
- rapporto operai/impiegati;
- rapporto donne/uomini;
- percentuale dipendenti stranieri;
- indici di sicurezza sul lavoro;
- attività formativa in materia di sicurezza;
- certificazioni qualità applicate;
- applicazione dei sistemi di valutazione della soddisfazione del cliente;
- sistemi di valutazione della qualità dei fornitori.Inoltre, per la parte riguardante la competitività, il CPNL-pmi potrà analizzare tematiche relative a:
- prodotti innovativi;
- percentuale esportazione;
- percentuale produzione estera.Il CPNL-pmi, per la sua attività, si avvarrà di dati forniti dalle parti stipulanti o provenienti da istituzioni o enti pubblici ovvero da organismi specializzati sulle specifiche materie, concordemente individuati e potrà esprimere indirizzi ed orientamenti sulle materie oggetto di esame.
Il CPNL-pmi, per la sua attività, si avvarrà di dati conoscitivi che saranno forniti dalle parti medesime nell'ambito dell'Osservatorio della contrattazione e del lavoro di cui all'articolo "Diritto alle prestazioni della bilateralità" o provenienti o elaborati da Enti esterni pubblici e privati, concordemente individuati, e potrà esprimere indirizzi ed orientamenti sulle materie oggetto di esame.
Il CPNL-pmi potrà individuare eventuali fonti di finanziamento pubblico da utilizzare per progetti specifici.
Un rapporto particolare di scambio e collaborazione sarà tenuto con i Distretti delle PMI di settore, nonché, per le materie di specifica competenza, con i Comitati paritetici territoriali di comparto, ove costituiti o da costituire. Nei rapporti con i predetti organismi il CPNL-pmi potrà svolgere azione di coordinamento e di indirizzo per la individuazione di progetti da definire e sostenere a livello locale.
Il CPNL-pmi si riunirà, anche fuori della propria sede, di norma semestralmente nei mesi di aprile e ottobre di ciascun anno e, in via straordinaria e comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, su richiesta di una delle due componenti.
Alle riunioni del Comitato, in relazione alle materie all'esame, potranno prendere parte tecnici esterni.
1. I risultati dei lavori del CPNL-pmi saranno oggetto di esame delle parti stipulanti in apposito incontro a livello nazionale nel corso del quale saranno altresì fornite, e costituiranno oggetto di specifico esame e di autonome valutazioni delle parti, informazioni complessive riguardanti:
- i dati di aggiornamento annuale sulla struttura del settore e i loro riflessi sull'occupazione, nonché sul costo del lavoro e dinamiche delle retribuzioni;
- le previsioni annuali degli investimenti nel settore, classificati secondo le principali finalità perseguite e le loro localizzazioni per grandi aree geografiche nonché le eventuali ricadute occupazionali prevedibili;
- gli andamenti annuali dell'occupazione complessiva, ripartita per categoria, con specifico riferimento a quella giovanile e a quella femminile e ai problemi di inserimento dei lavoratori extracomunitari in applicazione delle norme di Legge che li riguardano;
- le previsioni sui fabbisogni e sugli indirizzi di formazione professionale: l'elaborazione dei programmi di formazione e qualificazione della manodopera in relazione alle necessità di un più stretto rapporto tra la politica di programmazione e la formazione professionale;
- i dati Istat sulla dinamica delle retribuzioni e del costo del lavoro;
- i dati anche comparativi sulla produttività e competitività del settore nonché i relativi investimenti complessivi;
- gli andamenti aggregati a livello nazionale delle prestazioni di lavoro rese oltre l'orario ordinario, nonché delle assenze per malattia, infortunio sul lavoro, cassa integrazione guadagni e altre causali.
Il CPNL-pmi si occuperà, oltre agli argomenti già previsti, anche del fenomeno del mobbing, con l'intento di pervenire ad una ricognizione di tale fenomeno nel settore tenendo anche conto della legislazione vigente.
A richiesta di una delle parti, di comune accordo, allo scopo di ricercare posizioni comuni, potrà essere deciso di svolgere approfondimenti su singoli temi oggetto di reciproca informazione e valutazione. Per specifici temi le parti potranno convenire di condurre approfondimenti alla presenza di rappresentanze pubbliche aventi competenza istituzionale e potestà decisoria.
2. In presenza di specifiche situazioni concernenti il settore e l'occupazione a livello regionale, su richiesta di una delle parti, l'Associazione imprenditoriale stipulante e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori competenti promuoveranno apposito incontro, da svolgersi presso l'Associazione imprenditoriale, per valutazioni autonome delle parti sulle specifiche situazioni convenute come oggetto dell'incontro.
Le parti in tali occasioni potranno ricercare posizioni comuni da far valere, ove occorra, nelle sedi istituzionali territorialmente competenti.
In tale occasione saranno in particolare valutate situazioni di crisi, di eventuali processi di ristrutturazione e riconversione produttiva e di mobilità.
Di norma annualmente, ove possibile in occasione degli incontri di cui al 1º comma del presente punto 2), a richiesta delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori competenti saranno fornite dall'Associazione imprenditoriale stipulante, per il livello regionale, le previsioni degli investimenti riguardanti significativi ampliamenti e/o trasformazioni degli impianti esistenti e/o nuovi insediamenti industriali e illustre eventuali implicazioni degli investimenti predetti sull'occupazione, sulla qualificazione professionale, sulle prospettive produttive e sulle condizioni ambientali ed ecologiche.
Accordo di rinnovo 23/06/2017 (Decorrenza 01/04/2016)
Premessa
Le parti, attraverso mature e nuove relazioni industriali, intendono favorire lo sviluppo e la crescita di tutto il sistema delle PMI del settore PMI produttrici di elementi e componenti in laterizio e prefabbricati in latero-cemento - manufatti in calcestruzzo armato e non, in cemento, in gesso e piastrelle. Per questa ragione si ritiene utile adottare azioni per migliorare il contesto amministrativo e burocratico in cui le imprese del settore riducono i costi amministrativi che frenano la loro capacità di sviluppo.
Le parti ritengono sia fondamentale per le PMI sostenere la loro aggregazione attraverso l'introduzione nella contrattazione di II livello di ogni utile strumento teso a favorire la costituzione di reti di impresa e forme associate di impresa sia in ambito territoriale che in termini di filiera produttiva.
Si ritengono altresì di grande importanza, in linea con gli indirizzi provenienti dall'Unione Europea e di concerto con gli Organi governativi, interventi tesi a migliorare la qualità dei servizi attraverso la liberalizzazione dei mercati, garantire la riduzione del costo del lavoro a favore delle aree deboli del Mezzogiorno, a sviluppare le aree a forte vocazione industriale, a sperimentare nuovi modelli condivisi di politiche attive nel mercato del lavoro e potenziare la cultura d'impresa unitamente alla diffusione della cultura della responsabilità sociale dell'impresa.
Le Parti sociali sopra richiamate ritengono la contrattazione collettiva nazionale e di secondo livello, lo strumento di regolazione dei rapporti di lavoro e l'elemento di promozione del consolidamento e sviluppo delle imprese.
Per meglio adattare il CCNL alle esigenze delle PMI le Parti riconoscono il modello contrattuale strutturato su due livelli, di cui il primo nazionale di categoria, e il secondo alternativamente aziendale o territoriale o di altra natura.
A tal riguardo con l'Accordo Interconfederale del 20-4-2012 e con quelli successivi del 26-07-2016 in materia di rappresentanza sono state definite modalità condivise per la tutela dei diritti in materia di rappresentanza, validità ed effettività dei CCNL. A tale Accordo Interconfederale si richiamano le parti nella prospettiva di offrire un quadro certo e definito di regole condivise e vincolanti per tutte le parti.
Gli Accordi Interconfederali sottoscritti da CONFAPI con CGIL, CISL E UIL vengono recepiti nel presente CCNL.
Eventuali Accordi Interconfederali e/o Intese che dovessero intervenire tra le rispettive Confederazioni nazionali successivamente alla fase di stesura del testo contrattuale saranno oggetto di esame tra le Parti al fine di armonizzare, senza oneri né vantaggi rispettivi, le pattuizioni qui definite.
Le Parti nell'intento di favorire una razionalizzazione e semplificazione degli accordi contrattuali nei comparti affini a quello edile, condividono l'esigenza di attivarsi per una unificazione dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro dei settori Lapideo/Estrattivo (cod.096), Manufatti in Cemento e Laterizi (cod.98), Cemento/Calce/Gesso (cod.189).
A tal fine si impegnano, possibilmente nel corso della attuale vigenza contrattuale, ad armonizzare i contenuti dei rispettivi testi che consenta, nella successiva tornata di rinnovi, la definizione di un unico CCNL per il settore "materiali da costruzioni"
Comitato paritetico nazionale Laterizi PMI - ABROGATO
Premessa
1) Il presente contratto consente una maggiore aderenza della disciplina nazionale a talune caratteristiche aziendali e, nel realizzare maggiori benefici per i lavoratori, riconosce l'esigenza per le imprese di poter programmare la propria attività produttiva sulla base di elementi predeterminati per la durata del contratto stesso.
2) Alla presente disciplina contrattuale corrisponde l'impegno delle parti di rispettare e far rispettare dai propri iscritti le disposizioni in essa contenute per il periodo della loro validità.
A tal fine le Associazioni industriali sono impegnate ad adoperarsi per l'osservanza delle condizioni pattuite da parte delle aziende associate mentre le Organizzazioni dei lavoratori si impegnano a non promuovere e ad intervenire perché siano evitate azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordo.
3) Nel quadro di quanto sopra convenuto, si è stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per i lavoratori dipendenti dalle aziende che producono elementi e componenti in laterizio e prefabbricati in latero-cemento, manufatti in calcestruzzo armato e non, in cemento, in gesso e piastrelle.
A) Sistema di relazioni industriali
1. Livello nazionale
Le parti, ferma restando l'autonomia e le prerogative imprenditoriali e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori - al fine di attuare un sistema di relazioni industriali ispirato alle finalità e conforme agli indirizzi del Protocollo 23 luglio 1993 e dal patto sociale 22 dicembre 1998 sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo - confermano l'opportunità di scambiarsi reciprocamente informazioni e valutazioni suscettibili di incidere sensibilmente sulla situazione complessiva del settore sia in termini di occasioni che di fattori di criticità.
In particolare, le parti, ferme restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale, le rispettive distinte responsabilità e l'indipendenza di valutazione e di intervento, provvederanno a costituire, alla firma del CCNL una Commissione paritetica con funzione di Osservatorio nazionale dei settori laterizi e manufatti in calcestruzzo.
Tale Commissione sarà composta da 6 membri di cui 3 in rappresentanza delle Organizzazioni sindacali e 3 in rappresentanza dell'ANIEM e si riunirà di norma semestralmente, al fine di raccogliere dati e predisporre approfondimenti e valutazioni tecniche su tematiche di interesse di settore.
In particolare, saranno oggetto di esame:
- assetto industriale del settore in relazione alle tendenze di mercato ed alle evoluzioni legislative per una valutazione dei processi concernenti la sua eventuale riorganizzazione strutturale, tecnologica, con particolare riferimento alla situazione occupazionale, agli appalti ed ai processi di esternalizzazione delle attività;
- condizioni di Legge e operative di approvvigionamento delle materie prime;
- combustibili alternativi, risparmio energetico;
- mercato del lavoro, formazione professionale;
- ambiente e sicurezza;
- l'andamento del costo del lavoro ed il rapporto tra questo e la legislazione in materia contributiva, assistenziale ed antinfortunistica, anche in relazione alla internazionalizzazione dei mercati, nonché le problematiche poste dalla legislazione sociale.
Le valutazioni della Commissione sono formulate all'unanimità; la partecipazione ai lavori della Commissione è gratuita.
Quanto sopra premesso, la Commissione presenterà alle parti entro 3 mesi dalla sua costituzione un piano di fattibilità per il finanziamento delle spese di funzionamento.
Per l'attività della Commissione saranno utilizzati i dati forniti dalle parti o provenienti da istituzioni pubbliche o da enti che siano ritenuti congiuntamente funzionali allo scopo con modalità da definire.
La Commissione potrà avvalersi per specifiche materie anche di esperti indicati singolarmente dalle parti purché se ne ravvisi congiuntamente l'opportunità.
I risultati dei lavori dell'Osservatorio e le eventuali proposte saranno oggetto di esame delle parti stipulanti nel corso di due appositi incontri a cadenza semestrale ed a livello nazionale, nel corso dei quali saranno altresì fornite, e costituiranno oggetto di autonome valutazioni delle parti, le informazioni aggregate riferite al settore rappresentato riguardanti:
a) aspetti della congiuntura;
b) prospettive produttive;
c) programmi di investimento relativi a nuovi insediamenti produttivi e loro localizzazione per grandi aree geografiche;
d) programmi di investimento relativi a significativi ampliamenti e/o trasformazioni degli impianti esistenti;
e) prevedibili implicazioni sull'occupazione per i punti b), c) e d), nonché sulle condizioni ambientali ed ecologiche;
f) l'andamento dell'occupazione complessiva con specifico riferimento a quella giovanile e femminile nonché a quella degli immigrati extracomunitari;
g) l'andamento delle condizioni di lavoro nel settore;
h) l'evoluzione degli indirizzi di politica ambientale con particolare riferimento all'approvvigionamento delle materie prime ed ai relativi riflessi sulle attività di cava e produttive;
i) l'andamento degli investimenti per risparmio energetico e per la tutela ambientale;
j) i consumi energetici;
k) gli andamenti aggregati a livello nazionale delle prestazioni di lavoro rese oltre l'orario ordinario, nonché delle assenze per malattie, infortuni sul lavoro, Cassa integrazione guadagni ed altre causali.
Con riferimento ai risultati dei lavori della Commissione, potranno essere presentate agli Organi pubblici competenti eventuali proposte di interesse del settore sulle quali vi sia il consenso di tutte le parti firmatarie del presente contratto.
Su richiesta di una delle parti e di comune accordo, allo scopo di ricercare le posizioni comuni di cui sopra, potrà essere deciso, in occasione degli incontri nazionali, di svolgere, anche avvalendosi di appositi gruppi di lavoro istruttori paritetici, specifici approfondimenti su singoli temi oggetto di reciproca informazione e valutazione.
Per specifici temi le parti potranno convenire di richiedere la presenza di rappresentanze pubbliche aventi competenza istituzionale e podestà decisoria.
Qualora sulla base dell'esame congiunto, emergeranno problematiche particolari che interessino aree interregionali, caratterizzate da una significativa concentrazione di aziende dei due settori, dette problematiche formeranno oggetto di esame specifico tra le parti in sede nazionale.
2) Livello regionale
Tenuti presenti i risultati e le valutazioni degli incontri svolti tra le parti a livello nazionale di cui al precedente punto 1) l'ANIEM e le Associazioni territoriali competenti forniranno annualmente, di norma non oltre il bimestre successivo alla scadenza di cui al punto 1), in sede regionale, alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, su richiesta delle stesse, informazioni distinte per i due settori cui si applica il presente contratto riguardanti:
a) prospettive produttive;
b) programmi di investimento relativi a nuovi insediamenti produttivi, significativi ampliamenti e trasformazioni di quelli esistenti con le prevedibili implicazioni sulla occupazione e sulla qualificazione professionale e sulle condizioni ambientali ed ecologiche;
c) eventuali processi di ristrutturazione e riconversione produttiva;
d) eventuali processi di mobilità;
e) implicazioni, interessanti le attività produttive, anche derivanti dalle normative regionali in materia di cave e di escavazione degli inerti.
In assenza delle strutture regionali competenti, le informative di cui sopra saranno fornite dall'ANIEM.
3) Livello territoriale
Tenuti presenti i risultati e le valutazioni degli incontri svolti tra le parti a livello nazionale e di cui al precedente punto 1) le Associazioni territoriali dell'ANIEM forniranno annualmente alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, su richiesta delle stesse, non oltre il secondo quadrimestre, informazioni globali distinte per i due settori cui si applica il presente contratto, riferite alle proprie aziende associate riguardanti:
a) prospettive produttive;
b) programmi di investimento relativi a nuovi insediamenti produttivi, significativi ampliamenti e trasformazioni di quelli esistenti anche per le prevedibili implicazioni sull'occupazione, condizioni ambientali ed ecologiche;
c) eventuali processi di ristrutturazione e riconversione produttiva;
d) eventuali processi di mobilità;
e) implicazioni interessanti le attività produttive, derivanti dalle normative regionali in materia di cave e di escavazione inerti;
f) i lavori in appalto. Le caratteristiche, la denominazione delle aziende e il CCNL di riferimento.
Per le aree territoriali nelle quali vi siano meno di 5 stabilimenti di laterizi o di manufatti di cemento, l'ANIEM e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori, in sede regionale, individueranno congiuntamente le aggregazioni interprovinciali e le sedi ove dovrà essere svolta la relativa procedura di informazione di cui al punto 3) del presente articolo.
4) Livello aziendale >
Tenuti presenti i risultati e le valutazioni degli incontri svolti tra le parti a livello nazionale e di cui al precedente punto 1) le Direzioni degli stabilimenti che occupano oltre 60 dipendenti forniranno annualmente alla R.S.U., su richiesta della stessa, con l'eventuale assistenza delle rispettive Associazioni sindacali, informazioni previsionali riguardanti:
a) programmi di investimento che comportino significativi ampliamenti e trasformazioni degli insediamenti esistenti e nuovi insediamenti e loro localizzazione;
b) introduzione di nuove tecnologie che oggettivamente comportino significative modificazioni alla organizzazione del lavoro e all'occupazione;
c) decentramento in via permanente di fasi significative del proprio processo produttivo al di fuori dello stabilimento;
d) progetti ed iniziative tesi al risparmio energetico.
B) Procedure di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro
Il contratto nazionale ha durata quadriennale per la normativa e biennale per quella retributiva.
La parte che ha dato disdetta del contratto presenterà le proposte per un nuovo accordo in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza del contratto.
La parte che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare riscontro entro 20 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse.
Durante i tre mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del contratto e comunque per un periodo complessivamente pari a quattro mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
Le parti si danno atto che in caso di mancato accordo, dopo tre mesi dalla data di scadenza del contratto e comunque dopo tre mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo se successiva alla scadenza del contratto, verrà corrisposto ai lavoratori dipendenti un apposito elemento provvisorio della retribuzione denominato "indennità di vacanza contrattuale" secondo le modalità e i criteri specificatamente previsti nel Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo del 23 luglio 1993 e 22 dicembre 1998.
La violazione del periodo di raffreddamento come definito al 2º comma del presente articolo comporta come conseguenza a carico della parte che vi ha dato causa l'anticipazione o lo slittamento di tre mesi del termine a partire dal quale decorre la suddetta indennità di vacanza contrattuale, secondo quanto previsto dal Protocollo del 23 luglio 1993.
Procedure di rinnovo degli accordi di secondo livello
Le parti si danno atto che la contrattazione di secondo livello avrà per oggetto le materie per le quali sia prevista una specifica clausola di rinvio nei singoli istituti del contratto nazionale di lavoro.
Gli accordi di secondo livello, secondo quanto previsto dal Protocollo del 23 luglio 1993, hanno durata quadriennale e sono rinnovabili nel rispetto del principio dell'autonomia dei cicli negoziali al fine di evitare sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del contratto collettivo nazionale.
Le richieste di rinnovo degli accordi di secondo livello dovranno essere presentate in tempo utile al fine di consentire l'apertura delle trattative due mesi prima della scadenza dell'accordo. La parte che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare riscontro entro venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento della stessa.
In applicazione di quanto disposto al 2º comma, nell'arco di vigenza del presente contratto, le richieste di rinnovo, degli accordi aziendali non potranno essere presentate prima dell'aprile 2000 e i conseguenti effetti economici avranno decorrenza non anteriore al giugno 2001.
Durante due mesi dalla data di presentazione della piattaforma e per il mese successivo alla scadenza dell'accordo e comunque per un periodo complessivamente pari a tre mesi dalla data di presentazione delle richieste di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette, sempre che al riscontro segua la fissazione della data di apertura della trattativa.
Nel caso di controversia interpretativa sull'applicazione del presente articolo o di insuperabile dissenso nel merito delle materie demandate alla negoziazione di II livello, ciascuna delle parti può chiedere l'intervento delle Associazioni nazionali contraenti, le quali si incontreranno entro 15 giorni dalla richiesta, al fine di definire la controversia interpretativa.
Osservatorio
L'ANIEM-CONFAPI e le Organizzazioni sindacali FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL in attuazione a quanto disposto dal CCNL del settore manufatti in cemento e laterizi del 5 marzo 1991 costituiscono l'Osservatorio nazionale del settore che si articolerà a livello nazionale e territoriale (regionale o provinciale) anche attraverso l'attività di Commissioni paritetiche referenti.
L'Osservatorio nazionale per il suo funzionamento utilizzerà dati forniti dalle parti contraenti e da enti pubblici specializzati.
L'Osservatorio nazionale sarà composto da 6 rappresentanti designati dalle parti in maniera paritetica e si riunirà in relazione al programma dei lavori prestabiliti di norma quadrimestralmente.
L'Osservatorio nazionale sarà indirizzato alla conoscenza e all'esame delle specifiche problematiche con compiti permanenti di monitoraggio relativi agli andamenti produttivi e di mercato nazionale ed internazionale del settore con particolare riferimento a:
- tecnologie e innovazioni di prodotti;
- qualità dei prodotti;
- innovazioni organizzative;
- mercato e dinamiche occupazionali;
- costo del lavoro e dinamiche delle retribuzioni;
- elaborazione dei programmi di formazione e qualificazione della manodopera in relazione alle necessità di un più stretto rapporto tra la politica di programmazione e la formazione professionale;
- le previsioni di mercato inerenti l'acquisizione di nuove commesse (private e pubbliche);
- l'andamento degli investimenti complessivi del settore;
- l'andamento, le prospettive e l'evoluzione dell'occupazione all'interno dei settori, con particolare riferimento:
- all'occupazione giovanile, in rapporto all'accordo interconfederale sui contratti di formazione e lavoro;
- all'occupazione femminile, con le relative possibili azioni positive in linea con le disposizioni legislative vigenti in tema di parità uomo-donna; alle problematiche di inserimento dei lavoratori extracomunitari, dei portatori di handicap e degli invalidi del lavoro, con riferimento alle norme di Legge che li riguardano;
- l'evoluzione della legislazione concernente l'attività produttiva e commerciale dei settori;
- le tematiche della sicurezza e dell'ambiente anche in riferimento ai rapporti con le Istituzioni;
- i problemi dell'approvvigionamento della materia prima con riferimento alle norme di Legge ed alla loro applicazione in sede amministrativa.
L'Osservatorio nazionale potrà avvalersi di indagini conoscitive, finalizzate in particolare ad acquisire elementi relativi alle tecnologie di produzione, all'organizzazione della sicurezza sui luoghi di lavoro, all'igiene nei luoghi di lavoro, alla gestione degli scarti e dei residui di lavorazione.
Le indagini conoscitive presso le imprese saranno svolte direttamente dall'ANIEM che fornirà all'Osservatorio nazionale risultati globali.
All'interno dell'Osservatorio nazionale verranno realizzate iniziative atte alla sensibilizzazione degli Organi preposti in materia di formazione professionale e ambiente di lavoro.
L'ANIEM e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL definiranno il regolamento di attuazione, entro 3 mesi dalla data di stipula del CCNL, dell'Osservatorio nazionale che potrà prevedere in relazione ai progetti unanimemente e concordemente definiti dalle parti, l'utilizzo di finanziamenti idonei allo sviluppo dei progetti stessi.
L'Osservatorio nazionale avrà sede in via delle Sette Chiese, 146 - Roma - c/o l'ANIEM.
La partecipazione all'Osservatorio nazionale è gratuita.
L'attività delle Commissioni paritetiche referenti a livello territoriale (regionali o provinciali) sarà orientata all'esame delle principali problematiche presenti sul territorio con particolare riferimento a:
- andamenti di produttività, competitività e qualità prodotti;
- ambiente di lavoro; sicurezza;
- formazione professionale.
La partecipazione alle Commissioni paritetiche referenti a livello territoriale è gratuita.
In attuazione del Protocollo 23 luglio 1993 ed al fine di consolidare una politica industriale e sindacale nazionale del settore, le parti concordano di avviare un sistema di relazioni industriali avanzato e fondato su maggiori livelli di confronto e partecipazione.
Le parti verificheranno, in appositi incontri semestrali, utilizzando i dati dell'Osservatorio nazionale, le linee di sviluppo del settore nelle sue articolazioni ed in tutti i suoi aspetti, al fine di definire posizioni comuni e di favorire quelle iniziative, anche pubbliche, idonee allo sviluppo del settore.
Su richiesta di una delle parti, medesimi incontri si svolgeranno a livello territoriale sulle tematiche attinenti l'area di riferimento.
Commissione paritetica
Le parti, valutato il comune interesse e la reciproca volontà di attribuire al CCNL una funzione di gestione omogenea del rapporto di lavoro nell'ambito del territorio nazionale, nella consapevolezza che relazioni industriali più adeguate devono basarsi anche sull'uniforme lettura e gestione delle intese contrattuali e di corrispondenza dei comportamenti reali con gli intendimenti e le volontà contrattuali, convengono di dotarsi, anche utilizzando i dati provenienti dall'Osservatorio, di uno strumento di concreta gestione del CCNL nel corso della sua vigenza, di studio di problematiche di comune interesse e di eventuale intervento nei confronti degli Organismi legislativi e amministrativi.
A tale fine, a titolo sperimentale per il periodo di vigenza del presente CCNL, viene costituita una Commissione paritetica avente i seguenti obiettivi e funzioni:
1) elaborare un commento del CCNL anche sulla base delle risultanze di una ricognizione della produzione legislativa e giurisprudenziale sui contenuti del CCNL di categoria eventualmente proponendo alle parti integrazioni o modifiche al testo contrattuale in occasione dei successivi rinnovi;
2) procedere ad una raccolta, eventualmente anche per comparti produttivi, delle intese raggiunte tra le rispettive istanze territoriali a livello aziendale. A tal fine semestralmente le rispettive istanze territoriali dovranno trasmettere alla Commissione paritetica tutta la produzione contrattuale stipulata anche a livello di transazioni, individuali o collettive, aventi ad oggetto tematiche di cui al presente CCNL, alle quali le rispettive istanze territoriali hanno prestato assistenza;
3) emanare interpretazioni congiunte delle normative contrattuali;
4) seguire l'evoluzione della legislazione sociale e in materia di lavoro a livello nazionale ed internazionale con i seguenti obiettivi:
- individuare soluzioni per realizzare il migliore adattamento del contratto all'evoluzione legislativa;
- individuare e consolidare comuni criteri applicativi delle leggi;
- prospettare alle rispettive Confederazioni l'utilità di iniziative a livello generale per gli aspetti di specifico interesse del settore.
È impegno delle parti, al fine di migliorare sempre più le relazioni sindacali in azienda, tenuto conto anche di quanto previsto dall'accordo interconfederale 22 gennaio 1983 e successivi, di esperire, in caso di controversie, tentativi idonei per una possibile soluzione conciliativa delle stesse attraverso verifiche tra le rispettive Organizzazioni territoriali, qualora richiesto da una delle due parti.
Le parti convengono inoltre che, qualora sorgessero controversie aventi ad oggetto l'interpretazione di una delle norme di cui al presente CCNL, le stesse potranno essere sottoposte alla Commissione paritetica.
Accordo di rinnovo 05/05/2004 (Decorrenza 01/01/2004)
A) Sistema di relazioni industriali
1. Livello nazionale
Le parti, ferma restando l'autonomia, le prerogative imprenditoriali e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori - al fine di attuare un sistema di relazioni industriali ispirato alle finalità e conforme agli indirizzi del Protocollo 23 luglio 1993 e dal patto sociale 22 dicembre 1998 sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo confermano l'opportunità di scambiarsi reciprocamente informazioni e valutazioni sulle tematiche suscettibili di incidere sensibilmente sulla situazione complessiva del settore sia in termini di occasioni positive e di sviluppo che di fattori di criticità.
In particolare, le parti, ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale, le rispettive distinte responsabilità e l'indipendenza di valutazione e di intervento, costituiranno alla firma del CCNL un Osservatorio dei settori laterizi e manufatti in calcestruzzo.
Tale Osservatorio, con propria autonomia funzionale e operativa, sarà composto da 12 membri di cui 6 in rappresentanza delle Organizzazioni sindacali e 6 in rappresentanza delle Organizzazioni imprenditoriali firmatarie e si riunirà con cadenze che saranno stabilite nell'ambito del regolamento al fine di raccogliere dati e predisporre approfondimenti e valutazioni tecniche su tematiche di interesse del settore.
In particolare, saranno oggetto di esame:
- lo studio dell'assetto industriale di settore, le tendenze di mercato e delle evoluzioni legislative, gli ammodernamenti tecnologici dei processi produttivi e dei nuovi prodotti, con particolare riguardo alle tendenze in atto nel mercato immobiliare nell'edilizia pubblica e le relative stazioni appaltanti, nelle ristrutturazioni e nel recupero del restauro dei centri storici. In questo quadro di insieme valutarne le ricadute occupazionali, studiare in relazione alle nuove tecnologie, i nuovi lavori, i nuovi materiali, le nuove professionalità;
- la valutazione della situazione occupazionale, i processi di esternalizzazione delle lavorazioni e gli appalti;
- le condizioni di Legge e operative di approvvigionamento delle materie prime ed in tale contesto l'effettuazione del monitoraggio delle legislazioni regionali in vigore per l'approvvigionamento delle materie prime e la promozione di idonee e condivise iniziative per una legislazione quadro in materia di cave e torbiere;
- combustibili alternativi, risparmio energetico;
- il monitoraggio del mercato del lavoro nei settori laterizi e manufatti in calcestruzzo;
- la formazione professionale secondo le modalità previste dal successivo art. ___;
- l'organizzazione e la predisposizione di supporti informativi e programmi formativi sulla sicurezza. A tal fine sarà monitorato lo stato di attuazione della applicazione nei settori della Legge n. 626 con particolare riguardo all'elaborazione dei piani di sicurezza nelle aziende;
- le tematiche dell'edilizia bio-eco-sostenibile anche come interlocutori delle istituzioni pubbliche;
- l'andamento del costo del lavoro ed il rapporto tra questo e la legislazione in materia contributiva, assistenziale ed antinfortunistica, anche in relazione alla internalizzazione dei mercati, nonché le problematiche poste dalla legislazione sociale.
Quanto sopra premesso l'Osservatorio presenterà alle parti, entro tre mesi dalla sua costituzione, il regolamento per lo svolgimento delle attività ed un piano di fattibilità per il finanziamento delle spese di funzionamento.
Per l'attività dell'Osservatorio saranno utilizzati i dati forniti dalle parti o provenienti da istituzioni pubbliche o da enti che siano ritenuti congiuntamente funzionali allo scopo, con modalità da definire.
L'Osservatorio potrà avvalersi per specifiche materie anche di esperti indicati singolarmente dalle parti purché se ne ravvisi congiuntamente l'opportunità.
I risultati dei lavori dell'Osservatorio e le eventuali proposte saranno oggetto di esame delle parti stipulanti nel corso di due appositi incontri a cadenza semestrale ed a livello nazionale, nel corso dei quali saranno altresì fornite, e costituiranno oggetto di autonome valutazioni delle parti, le informazioni aggregate riferite al settore rappresentato riguardanti:
a) aspetti della congiuntura;
b) prospettive produttive;
c) programmi di investimento relativi a nuovi insediamenti produttivi e loro localizzazione per grandi aree geografiche;
d) programmi di investimento relativi a significativi ampliamenti e/o trasformazioni degli impianti esistenti;
e) prevedibili implicazioni sull'occupazione per i punti b), c) e d), nonché sulle condizioni ambientali ed ecologiche;
f) l'andamento dell'occupazione complessiva con specifico riferimento a quella giovanile e femminile nonché a quella degli immigrati extracomunitari;
g) l'andamento delle condizioni di lavoro nel settore;
h) l'evoluzione degli indirizzi di politica ambientale con particolare riferimento all'approvvigionamento delle materie prime ed ai relativi riflessi sulle attività di cava e produttive;
i) l'andamento degli investimenti per risparmio energetico e per la tutela ambientale;
j) i consumi energetici;
k) gli andamenti aggregati a livello nazionale delle prestazioni di lavoro rese oltre l'orario ordinario, nonché delle assenze per malattie, infortuni sul lavoro, Cassa integrazione guadagni ed altre causali.
Con riferimento alle risultanze dei lavori dell'Osservatorio potranno essere presentate agli organi pubblici competenti eventuali proposte di interesse del settore sulle quali vi sia il consenso di tutte le parti firmatarie del presente contratto.
Su richiesta di una delle parti e di comune accordo, allo scopo di ricercare le posizioni comuni di cui sopra, potrà essere deciso, in occasione degli incontri nazionali, di svolgere, anche avvalendosi di appositi gruppi di lavoro istruttori paritetici, specifici approfondimenti su singoli temi oggetto di reciproca informazione e valutazione.
Per specifici temi le parti potranno convenire di richiedere la presenza di rappresentanze pubbliche aventi competenza istituzionale e potestà decisoria.
Qualora sulla base dell'esame congiunto, emergano problematiche particolari che interessino aree interregionali, caratterizzate da una significativa concentrazione di aziende dei due settori, dette problematiche formeranno oggetto di esame specifico tra le parti in sede nazionale.
2) Livello regionale
Tenuti presenti i risultati e le valutazioni degli incontri svolti tra le parti a livello nazionale e di cui al precedente punto 1 le Associazioni nazionali stipulanti e le Associazioni imprenditoriali territorialmente competenti forniranno annualmente di norma non oltre il bimestre successivo alla scadenza di cui al punto 1, in sede regionale, alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, su richiesta delle stesse, informazioni distinte per i due settori cui si applica il presente contratto riguardanti:
a) prospettive produttive;
b) programmi di investimento relativi a nuovi insediamenti produttivi, significativi ampliamenti e trasformazioni di quelli esistenti con le prevedibili implicazioni sulla occupazione e sulla qualificazione professionale e sulle condizioni ambientali ed ecologiche;
c) eventuali processi di ristrutturazione e riconversione produttiva;
d) eventuali processi di mobilità;
e) implicazioni, interessanti le attività produttive, derivanti dalle normative regionali in materia di cave e di escavazione degli inerti.
In assenza delle strutture regionali competenti, le informative di cui sopra saranno fornite dalle rispettive Associazioni nazionali di categoria.
3) Livello territoriale
Tenuti presenti i risultati e le valutazioni degli incontri svolti tra le parti a livello nazionale e di cui al precedente punto 1 le Associazioni territoriali degli industriali forniranno annualmente alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, su richiesta delle stesse, non oltre il secondo quadrimestre, informazioni globali distinte per i due settori cui si applica il presente contratto, riferite alle proprie aziende associate riguardanti:
a) prospettive produttive;
b) programmi di investimento relativi a nuovi insediamenti produttivi, significativi ampliamenti e trasformazioni di quelli esistenti anche per le prevedibili implicazioni sulla occupazione, sulle condizioni ambientali ed ecologiche;
c) eventuali processi di ristrutturazione e riconversione produttiva;
d) eventuali processi di mobilità;
e) implicazioni interessanti le attività produttive, derivanti dalle normative regionali in materia di cave e di escavazione degli inerti;
f) i lavori in appalto, le loro caratteristiche, la denominazione delle aziende e il CCNL di riferimento.
Per le aree territoriali nelle quali vi siano meno di 5 stabilimenti di laterizi o di manufatti di cemento, le competenti Associazioni imprenditoriali e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori, in sede regionale, individueranno congiuntamente le aggregazioni interprovinciali e le sedi ove dovrà essere svolta la relativa procedura di informazione di cui al punto 3 del presente articolo.
4) Livello di gruppo
Tenuti presenti i risultati e le valutazioni degli incontri svolti tra le parti a livello nazionale e di cui al precedente punto 1 i gruppi industriali - intendendo per "gruppo" una azienda di particolare importanza nell'ambito del settore, articolata in più stabilimenti distribuiti in diverse aree del territorio nazionale - forniranno annualmente alla FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL, su richiesta delle stesse, nel corso di un apposito incontro convocato dall'Associazione nazionale del settore cui il gruppo appartiene, informazioni previsionali e globali riguardanti:
a) programmi di investimento relativi a nuovi insediamenti produttivi e loro localizzazione, significativi ampliamenti e trasformazioni di quelli esistenti;
b) introduzione di nuove tecnologie che oggettivamente comportino significative modificazioni alla organizzazione del lavoro ed alla occupazione;
c) decentramento, in via permanente, di fasi significative del proprio processo produttivo al di fuori dell'azienda;
d) distribuzione del personale per categoria e per sesso, andamento complessivo degli orari di lavoro, delle assenze dal lavoro e della C.i.g. ordinaria e straordinaria;
e) progetti e iniziative tesi al risparmio energetico;
f) implicazioni derivanti dall'attività produttiva, da specifiche normative regionali riguardanti, dall'attività estrattiva.
Nel corso dell'incontro saranno illustrate le prevedibili implicazioni degli investimenti predetti sull'occupazione, sui processi di mobilità interna, sulle prospettive produttive, sulle condizioni ambientali ed ecologiche.
Le informazioni previsionali di cui sopra potranno essere fornite su richiesta, alla R.S.U. per quanto di interesse relativo alle rispettive unità produttive facenti parte del gruppo.
5) Livello aziendale
Tenuti presenti i risultati e le valutazioni degli incontri svolti tra le parti a livello nazionale e di cui al precedente punto 1 le direzioni degli stabilimenti che occupano oltre 50 dipendenti forniranno annualmente alla R.S.U., su richiesta della stessa, con l'eventuale assistenza delle rispettive Associazioni sindacali, informazioni previsionali riguardanti:
a) programmi di investimento che comportino significativi ampliamenti e trasformazioni degli insediamenti esistenti, nuovi insediamenti e loro localizzazione;
b) introduzione di nuove tecnologie che oggettivamente comportino significative modificazioni alla organizzazione del lavoro e alla occupazione;
c) decentramento in via permanente di fasi significative del proprio processo produttivo al di fuori dello stabilimento;
d) progetti ed iniziative tesi al risparmio energetico;
e) implicazioni derivanti dall'attività produttiva, da specifiche normative regionali con particolare riferimento alle norme in materia estrattiva ed ai relativi riflessi sulle attività di cava e produzione.
Nel corso dell'incontro saranno illustrate le prevedibili implicazioni degli investimenti predetti sull'occupazione, sulle prospettive produttive e sull'ambiente di lavoro.
Le informazioni di cui sopra saranno fornite, limitatamente al periodo di validità del presente contratto, anche da quelle aziende che alla data di stipula del presente CCNL occupano oltre 50 dipendenti e che per ragioni organizzative si trovino successivamente ad occupare un numero di dipendenti inferiore.
Accordo di rinnovo 25/06/2008 (Decorrenza 01/01/2008)
A) Sistema di relazioni industriali
1. Livello nazionale
Le parti, ferma restando l'autonomia, le prerogative imprenditoriali e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori - al fine di attuare un sistema di relazioni industriali ispirato alle finalità e conforme agli indirizzi del Protocollo 23 luglio 1993 e dal patto sociale 22 dicembre 1998 sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo - confermano l'opportunità di scambiarsi reciprocamente informazioni e valutazioni sulle tematiche suscettibili di incidere sensibilmente sulla situazione complessiva del settore sia in termini di occasioni positive e di sviluppo che di fattori di criticità.
In particolare, le parti, fermo restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale, le rispettive distinte responsabilità e l'indipendenza di valutazione e di intervento, costituiranno alla firma del presente contratto un Osservatorio dei settori laterizi e manufatti cementizi, di cui verranno contestualmente nominati i componenti di rispettiva designazione.
Tale Osservatorio, con propria autonomia funzionale e operativa, sarà composto da 6 membri di cui 3 in rappresentanza delle Organizzazioni sindacali e 3 in rappresentanza dell'ANIEM e si riunirà con cadenze che saranno stabilite nell'ambito del regolamento al fine di raccogliere dati e predisporre approfondimenti e valutazioni tecniche su tematiche di interesse del settore.
In particolare, saranno oggetto di esame:
- lo studio dell'assetto industriale di settore, le tendenze di mercato e delle evoluzioni legislative, gli ammodernamenti tecnologici dei processi produttivi e dei nuovi prodotti, con particolare riguardo alle tendenze in atto nel mercato immobiliare nell'edilizia pubblica e le relative stazioni appaltanti, nelle ristrutturazioni e nel recupero del restauro dei centri storici. In questo quadro di insieme valutarne le ricadute occupazionali, studiare in relazione alle nuove tecnologie, i nuovi lavori, i nuovi materiali, le nuove professionalità;
- la valutazione della situazione occupazionale, i processi di esternalizzazione delle lavorazioni e gli appalti;
- le condizioni di Legge e operative di approvvigionamento delle materie prime ed in tale contesto l'effettuazione del monitoraggio delle legislazioni regionali in vigore per l'approvvigionamento delle materie prime e la promozione di idonee e condivise iniziative per una legislazione quadro in materia di cave e torbiere;
- combustibili alternativi, risparmio energetico;
- il monitoraggio del mercato del lavoro nei settori laterizi e manufatti in calcestruzzo;
- la formazione professionale secondo le modalità previste dal successivo art. 17;
- l'organizzazione e la predisposizione di supporti informativi e programmi formativi sulla sicurezza. A tal fine sarà monitorato lo stato di attuazione della applicazione nei settori del D.Lgs. n. 626/1994 con particolare riguardo all'elaborazione dei piani di sicurezza nelle aziende;
- le tematiche dell'edilizia bio-eco-sostenibile anche come interlocutori delle istituzioni pubbliche;
- le tematiche inerenti alla responsabilità sociale d'impresa;
- l'andamento del costo del lavoro ed il rapporto tra questo e la legislazione del lavoro in materia contributiva, assistenziale ed assicurativa, anche in relazione alla internalizzazione dei mercati, nonché le problematiche poste dalla legislazione sociale;
- l'evoluzione tecnologica, l'organizzazione del lavoro, le nuove professionalità anche in relazione all'inquadramento professionale.
Quanto sopra premesso l'Osservatorio presenterà alle parti, entro tre mesi dalla sua costituzione, il regolamento per lo svolgimento delle attività di segreteria (convocazione mediante e-mail delle riunioni dei suoi componenti, con specificazione dell'ordine del giorno; raccolta della documentazione prodotta dai componenti in merito alle materie oggetto d'esame e conservazione della stessa, preferibilmente in archivi di formato elettronico; stesura e conservazione dei verbali di riunione; comunicazione dei nominativi dei componenti sostituiti; ecc.) nonché di ogni ulteriore attività inerente al funzionamento dell'Osservatorio.
Per l'attività dell'Osservatorio saranno utilizzati i dati forniti dalle parti o provenienti da istituzioni pubbliche o da enti che siano ritenuti congiuntamente funzionali allo scopo, con modalità da definire.
L'Osservatorio potrà avvalersi per specifiche materie anche di esperti indicati singolarmente dalle parti purché se ne ravvisi congiuntamente l'opportunità.
I risultati dei lavori dell'Osservatorio e le eventuali proposte saranno oggetto di esame delle parti stipulanti in un incontro, a cadenza annuale (o eventualmente prima, su motivata richiesta di una delle parti) ed a livello nazionale, nel corso del quale saranno altresì fornite, e costituiranno oggetto di autonome valutazioni delle parti, le informazioni aggregate, riferite ai settori rappresentati, riguardanti:
1) aspetti della congiuntura;
2) prospettive produttive;
3) programmi di investimento relativi a nuovi insediamenti produttivi e loro localizzazione per grandi aree geografiche;
4) programmi di investimento relativi a significativi ampliamenti e/o trasformazioni degli impianti esistenti;
5) prevedibili implicazioni sull'occupazione per i punti b), c) e d), nonché sulle condizioni ambientali ed ecologiche;
6) l'andamento dell'occupazione complessiva con specifico riferimento a quella giovanile e femminile nonché a quella degli immigrati extracomunitari;
7) l'andamento delle condizioni di lavoro nel settore;
8) l'evoluzione degli indirizzi di politica ambientale con particolare riferimento all'approvvigionamento delle materie prime ed ai relativi riflessi sulle attività di cava e produttive;
9) l'andamento degli investimenti per risparmio energetico e per la tutela ambientale;
10) i consumi energetici;
11) gli andamenti aggregati a livello nazionale delle prestazioni di lavoro rese oltre l'orario ordinario, nonché delle assenze per malattie, infortuni sul lavoro, Cassa integrazione guadagni ed altre causali.
Con riferimento alle risultanze dei lavori dell'Osservatorio potranno essere presentate agli Organi pubblici competenti eventuali proposte di interesse del settore sulle quali vi sia il consenso di tutte le parti firmatarie del presente contratto.
Su richiesta di una delle parti e di comune accordo, allo scopo di ricercare le posizioni comuni di cui sopra, potrà essere deciso, in occasione degli incontri nazionali, di svolgere, anche avvalendosi di appositi gruppi di lavoro istruttori paritetici, specifici approfondimenti su singoli temi oggetto di reciproca informazione e valutazione.
Per specifici temi le parti potranno convenire di richiedere la presenza di rappresentanze pubbliche aventi competenza istituzionale e potestà decisoria.
Qualora sulla base dell'esame congiunto, emergano problematiche particolari che interessino aree interregionali, caratterizzate da una significativa concentrazione di aziende dei due settori, dette problematiche formeranno oggetto di esame specifico tra le parti in sede nazionale.
2) Livello regionale
(Omissis)
3) Livello territoriale
(Omissis)
4) Livello di gruppo
Tenuti presenti i risultati e le valutazioni degli incontri svolti tra le parti a livello nazionale e di cui al precedente punto 1 i gruppi industriali - intendendo per "gruppo" un'azienda di particolare importanza nell'ambito del settore articolata su più stabilimenti distribuiti in diverse aree del territorio nazionale - forniranno annualmente alla FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL, su richiesta delle stesse, nel corso di un apposito incontro convocato dall'ANIEM, informazioni previsionali e globali riguardanti:
1) programmi di investimento relativi a nuovi insediamenti produttivi e loro localizzazione, significativi ampliamenti e trasformazioni di quelli esistenti;
2) introduzione di nuove tecnologie che oggettivamente comportino significative modificazioni alla organizzazione del lavoro ed alla occupazione;
3) decentramento, in via permanente, di fasi significative del proprio processo produttivo al di fuori dell'azienda;
4) distribuzione del personale per categoria e per sesso, andamento complessivo degli orari di lavoro, delle assenze dal lavoro e della C.i.g. ordinaria e straordinaria;
5) progetti e iniziative tesi al risparmio energetico;
6) implicazioni derivanti dall'attività produttiva da specifiche normative regionali riguardanti l'attività estrattiva.
Nel corso dell'incontro saranno illustrate le prevedibili implicazioni degli investimenti predetti sull'occupazione, sui processi di mobilità interna, sulle prospettive produttive, sulle condizioni ambientali ed ecologiche.
Le informazioni previsionali di cui sopra potranno essere fornite, su richiesta, alla R.S.U. per quanto di interesse relativo alle rispettive unità produttive facenti parte del gruppo.
Le disposizioni di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 25/2007 si applicano alle informazioni ivi previste. Le informazioni che siano fornite espressamente in via riservata sono soggette alla disciplina contenuta nell'art. 5 della Legge medesima. I processi di delocalizzazione, di acquisizione e partecipazione a società diverse dello stesso settore saranno oggetto di informazione tempestiva.
5) Livello aziendale
Tenuti presenti i risultati e le valutazioni degli incontri svolti tra le parti a livello nazionale e di cui al precedente punto 1 le Direzioni degli stabilimenti che occupano almeno 50 dipendenti, determinati a norma dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 25/2007, forniranno annualmente alla R.S.U., su richiesta della stessa, con l'eventuale assistenza delle rispettive Associazioni sindacali, informazioni previsionali riguardanti:
1) programmi di investimento che comportino significativi ampliamenti e trasformazioni degli insediamenti esistenti, nuovi insediamenti e loro localizzazione;
2) introduzione di nuove tecnologie che oggettivamente comportino significative modificazioni alla organizzazione del lavoro e alla occupazione;
3) decentramento in via permanente di fasi significative del proprio processo produttivo al di fuori dello stabilimento;
4) progetti ed iniziative tesi al risparmio energetico;
5) implicazioni derivanti dall'attività produttiva da specifiche normative regionali con particolare riferimento alle norme in materia estrattiva ed ai relativi riflessi sulle attività di cava e produzione.
Nel corso dell'incontro saranno illustrate le prevedibili implicazioni degli investimenti predetti sull'occupazione, sulle prospettive produttive e sull'ambiente di lavoro.
Le disposizioni di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 25/2007 si applicano alle informazioni ivi previste. Le informazioni che siano fornite espressamente in via riservata sono soggette alla disciplina contenuta nell'art. 5 della Legge medesima.
I processi di delocalizzazione, di acquisizione e partecipazione a società diverse dello stesso settore saranno oggetto di informazione tempestiva.
B) Disposizioni generali sul sistema contrattuale
(Omissis)
C) Sviluppo sostenibile e responsabilità sociale d'impresa
(nuovo)
1. Le parti convengono che lo sviluppo sostenibile, inteso come integrazione equilibrata e dinamica delle dimensioni relative alla crescita economica, al rispetto dell'ambiente ed alla responsabilità sociale d'impresa, costituisca il modello cui ispirarsi, per l'avvio di azioni in grado di perseguire evoluzioni positive.
2. Nel rispetto delle leggi vigenti in materia ambientale e di sicurezza sul lavoro, le parti convengono, in particolare:
- di porre in atto misure finalizzate alla sostenibilità dei processi produttivi delle industrie e dei settori, e al rispetto dell'ambiente;
- di adottare una metodologia partecipativa di rapporti, basata sulla trasparenza e completezza degli elementi di informazione, sulla corretta comunicazione e sulla promozione di un positivo clima aziendale.
3. Viene valutato come rilevante che tutti i soggetti interessati, lavoratori e imprese, realizzino comportamenti coerenti con quanto sopra, per confermare la validità dei percorsi condivisi in essere e di quelli futuri riguardo:
- il controllo della filiera produttiva ed in ottemperanza alle disposizioni riferite ai contratti di settore, al contratto collettivo nazionale di lavoro ed alle leggi vigenti;
- la salute psico-fisica e la sicurezza del personale;
- la protezione ed il rispetto dell'ambiente;
- un giusto impatto sulle comunità locali.
4. Le parti ritengono che la responsabilità sociale d'impresa vada intesa come qualificante valore aggiunto per l'impresa e per i suoi rapporti con i lavoratori, i clienti, i fornitori, il territorio e le istituzioni.
5. Le parti quindi si danno atto che il percorso verso la responsabilità sociale di impresa costituisce un'effettiva osservanza degli obblighi di Legge e di contratto.
6. Per favorire percorsi di approfondimento e per sviluppare un approccio quanto più possibile consapevole e condiviso al tema della responsabilità sociale, le parti convengono che entro 6 mesi dalla firma del presente CCNL l'Osservatorio nazionale paritetico predisponga un documento condiviso contenente linee-guida dei requisiti minimi per l'attuazione dei principali elementi della responsabilità sociale d'impresa, tenendo conto anche delle raccomandazioni OIL.
Accordo di rinnovo 16/11/2010 (Decorrenza 16/11/2010)
Parte generale
A) Sistema di relazioni industriali
1) Livello nazionale
Le parti,
ferma restando l'autonomia, le prerogative imprenditoriali e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori al fine di attuare un efficace sistema di relazioni industrialiconfermano che la contrattazione collettiva nazionale di categoria rappresenta lo strumento primario, solidaristico ed universale di tutela del potere di acquisto delle retribuzioni, ponendolo al centro della regolamentazione delle relazioni industriali,ispirato alle finalità e conforme agli indirizzi del Protocollo 23 luglio 1993 e dal patto sociale 22 dicembre 1998 sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivoConfermano, inoltre l'opportunità di scambiarsi reciprocamente informazioni e valutazioni sulle tematiche suscettibili di incidere sensibilmente sulla situazione complessiva del settore sia in termini di occasioni positive e di sviluppo che di fattori di criticità.
In particolare, le parti, fermo restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale, le rispettive distinte responsabilità e l'indipendenza di valutazione e di intervento, costituiranno alla firma del presente contratto un Osservatorio dei settori laterizi e manufatti cementizi, di cui verranno contestualmente nominati i componenti di rispettiva designazione.
Tale Osservatorio, con propria autonomia funzionale e operativa, sarà composto da 6 membri di cui 3 in rappresentanza delle Organizzazioni sindacali e 3 in rappresentanza dell'ANIEM e si riunirà con cadenze che saranno stabilite nell'ambito del regolamento al fine di raccogliere dati e predisporre approfondimenti e valutazioni tecniche su tematiche di interesse del settore.
In particolare, saranno oggetto di esame:
- lo studio dell'assetto industriale di settore, le tendenze di mercato e delle evoluzioni legislative, gli ammodernamenti tecnologici dei processi produttivi e dei nuovi prodotti, con particolare riguardo alle tendenze in atto nel mercato immobiliare nell'edilizia pubblica e le relative stazioni appaltanti, nelle ristrutturazioni e nel recupero del restauro dei centri storici. In questo quadro di insieme valutarne le ricadute occupazionali, studiare in relazione alle nuove tecnologie, i nuovi lavori, i nuovi materiali, le nuove professionalità;
- la valutazione della situazione occupazionale, i processi di esternalizzazione delle lavorazioni e gli appalti;
- le condizioni di Legge e operative di approvvigionamento delle materie prime ed in tale contesto l'effettuazione del monitoraggio delle legislazioni regionali in vigore per l'approvvigionamento delle materie prime e la promozione di idonee e condivise iniziative per una legislazione quadro in materia di cave e torbiere, con l'obiettivo primario di semplificare l'iter burocratico per l'approvazione, in sede locale ed in tempi rapidi e certi, delle concessioni di sfruttamento delle cave;
- combustibili alternativi, risparmio energetico;
- il monitoraggio del mercato del lavoro nei settori laterizi e manufatti in calcestruzzo;
- la formazione professionale secondo le modalità previste dal successivo art. 14;
- l'organizzazione e la predisposizione di supporti informativi e programmi formativi sulla sicurezza. A tal fine sarà monitorato lo stato di attuazione della applicazione nei settori del D.Lgs. n. 626/1994 con particolare riguardo all'elaborazione dei piani di sicurezza nelle aziende;
- le tematiche dell'edilizia bio-eco-sostenibile anche come interlocutori delle istituzioni pubbliche;
- le tematiche inerenti alla responsabilità sociale d'impresa;
- l'andamento del costo del lavoro ed il rapporto tra questo e la legislazione del lavoro in materia contributiva, assistenziale ed assicurativa, anche in relazione alla internazionalizzazione dei mercati, nonché le problematiche poste dalla legislazione sociale;
- l'evoluzione tecnologica, l'organizzazione del lavoro, le nuove professionalità anche in relazione all'inquadramento professionale.
Quanto sopra premesso l'Osservatorio presenterà alle parti, entro tre mesi dalla sua costituzione, il regolamento per lo svolgimento delle attività di segreteria (convocazione mediante e-mail delle riunioni dei suoi componenti, con specificazione dell'odg; raccolta della documentazione prodotta dai componenti in merito alle materie oggetto d'esame e conservazione della stessa, preferibilmente in archivi di formato elettronico; stesura e conservazione dei verbali di riunione; comunicazione dei nominativi dei componenti sostituiti; ecc.) nonché di ogni ulteriore attività inerente al funzionamento dell'Osservatorio.
Per l'attività dell'Osservatorio saranno utilizzati i dati forniti dalle parti o provenienti da istituzioni pubbliche o da enti che siano ritenuti congiuntamente funzionali allo scopo, con modalità da definire.
L'Osservatorio potrà avvalersi per specifiche materie anche di esperti indicati singolarmente dalle parti purché se ne ravvisi congiuntamente l'opportunità.
I risultati dei lavori dell'Osservatorio e le eventuali proposte saranno oggetto di esame delle parti stipulanti in un incontro, a cadenza annuale (o eventualmente prima, su motivata richiesta di una delle parti) ed a livello nazionale, nel corso del quale saranno altresì fornite, e costituiranno oggetto di autonome valutazioni delle parti, le informazioni aggregate, riferite ai settori rappresentati, riguardanti:
1) aspetti della congiuntura;
2) prospettive produttive;
3) programmi di investimento relativi a nuovi insediamenti produttivi e loro localizzazione per grandi aree geografiche;
4) programmi di investimento relativi a significativi ampliamenti e/o trasformazioni degli impianti esistenti; prevedibili implicazioni sull'occupazione per i punti b), c) e d) nonché sulla condizione ambientali ed ecologiche;
5) prevedibili implicazioni sull'occupazione per i punti 2, 3 e 4, nonché sulle condizioni ambientali ed ecologiche;
6) l'andamento dell'occupazione complessiva con specifico riferimento a quella giovanile e femminile nonché a quella degli immigrati extracomunitari;
7) l'andamento delle condizioni di lavoro nel settore e della contrattazione di 2º livello;
8) l'evoluzione degli indirizzi di politica ambientale con particolare riferimento all'approvvigionamento delle materie prime ed ai relativi riflessi sulle attività di cava e produttive;
9) l'andamento degli investimenti per risparmio energetico e per la tutela ambientale;
10) i consumi energetici;
11) gli andamenti aggregati a livello nazionale delle prestazioni di lavoro rese oltre l'orario ordinario, nonché delle assenze per malattie, infortuni sul lavoro, Cassa integrazione guadagni ed altre causali.
Con riferimento alle risultanze dei lavori dell'Osservatorio potranno essere presentate agli Organi pubblici competenti eventuali proposte di interesse del settore sulle quali vi sia il consenso di tutte le parti firmatarie del presente contratto.
Su richiesta di una delle parti e di comune accordo, allo scopo di ricercare le posizioni comuni di cui sopra, potrà essere deciso, in occasione degli incontri nazionali, di svolgere, anche avvalendosi di appositi gruppi di lavoro istruttori paritetici, specifici approfondimenti su singoli temi oggetto di reciproca informazione e valutazione.
Per specifici temi le parti potranno convenire di richiedere la presenza di rappresentanze pubbliche aventi competenza istituzionale e potestà decisoria.
Qualora sulla base dell'esame congiunto, emergano problematiche particolari che interessino aree interregionali, caratterizzate da una significativa concentrazione di aziende dei due settori, dette problematiche formeranno oggetto di esame specifico tra le parti in sede nazionale.
Dichiarazione comune
Le parti, nel convenire sull'utilità di procedere ad un ulteriore rafforzamento del sistema di relazioni sindacali in atto nelle aziende che applicano il vigente CCNL, attraverso la costituzione di un compiuto sistema partecipativo in sede di categoria fondato anche sulla bilateralità, concordano di istituire un "Gruppo di lavoro" entro il 31 gennaio 2011 quale idonea sede di analisi, verifica, confronto e proposta che, nel corso della vigenza del presente CCNL, dovrà presentare alle parti medesime un progetto riguardante la fattibilità di poter attivare un Organismo bilaterale nei settori dell'industria dei laterizi e dei manufatti cementizi.
Tale gruppo di lavoro sarà formato da 3 rappresentanti delle Organizzazioni sindacali e da 3 rappresentanti dell'ANIEM. Il progetto elaborato congiuntamente dal citato gruppo di lavoro paritetico dovrà contenere una proposta da sottoporre alle parti stipulanti su:
- i presupposti giuridici e gli adempimenti propedeutici all'operatività dell'eventuale Organismo bilaterale;
- gli aspetti costitutivi, organizzativi e funzionali dell'eventuale Organismo bilaterale;
- i compiti e l'individuazione delle materie di attribuzione quali il mercato del lavoro, la formazione professionale, la sicurezza sul lavoro, il "welfare" integrativo e la responsabilità sociale di impresa;
- il coordinamento con i compiti e le funzioni oggi attribuite dal presente CCNL all'Osservatorio dei settori laterizi e manufatti cementizi;
- misure e modalità di finanziamento;
- i temi della partecipazione nelle sue diverse forme, pure economica, in quanto può contribuire a migliorare e rafforzare la collaborazione dei lavoratori nell'impresa, anche attraverso il monitoraggio e lo studio dell'evoluzione legislativa, comunitaria e nazionale.
2) Livello regionale
Tenuti presenti i risultati e le valutazioni degli incontri svolti tra le parti a livello nazionale e di cui al precedente punto 1 le Associazioni nazionali stipulanti e
le Associazioni imprenditoriali territorialmente competentigli Organismi territoriali riconosciuti dall'ANIEM forniranno annualmente di norma non oltre il bimestre successivo alla scadenza di cui al punto 1, in sede regionale, alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, su richiesta delle stesse, informazioni distinte per i due settori cui si applica il presente contratto riguardanti:a) prospettive produttive;
b) programmi di investimento relativi a nuovi insediamenti produttivi, significativi ampliamenti e trasformazioni di quelli esistenti con le prevedibili implicazioni sulla occupazione e sulla qualificazione professionale e sulle condizioni ambientali ed ecologiche;
c) eventuali processi di ristrutturazione e riconversione produttiva;
d) eventuali processi di mobilità;
e) implicazioni, interessanti le attività produttive, derivanti dalle normative regionali in materia di cave e di escavazione degli inerti.
In assenza delle strutture regionali competenti, le informative di cui sopra saranno fornite dalle rispettive Associazioni nazionali di categoria.
3) Livello territoriale
Tenuti presenti i risultati e le valutazioni degli incontri svolti tra le parti a livello nazionale di cui al precedente punto 1
le Associazioni territoriali imprenditorialie gli Organismi territoriali riconosciuti dall'ANIEM forniranno annualmente alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, su richiesta delle stesse, non oltre il secondo quadrimestre, informazioni globali distinte per i due settori cui si applica il presente contratto, riferite alle proprie aziende associate riguardanti:a) prospettive produttive;
b) programmi di investimento relativi a nuovi insediamenti produttivi, significativi ampliamenti e trasformazioni di quelli esistenti anche per le prevedibili implicazioni sull'occupazione, sulle condizioni ambientali ed ecologiche;
c) eventuali processi di ristrutturazione e riconversione produttiva;
d) eventuali processi di mobilità;
e) implicazioni interessanti le attività produttive, derivanti dalle normative regionali in materia di cave e di escavazione degli inerti;
f) i lavori in appalto, le loro caratteristiche, la denominazione delle aziende. il CCNL di riferimento.
Per le aree territoriali nelle quali vi siano meno di 5 stabilimenti di laterizi o di manufatti di cemento,
le competenti Associazioni imprenditorialii competenti Organismi territoriali riconosciuti dall'ANIEM e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori, in sede regionale, individueranno congiuntamente le aggregazioni interprovinciali e le sedi ove dovrà essere svolta la relativa procedura di informazione di cui al punto 3 del presente articolo.4) Livello di gruppo
Tenuti presenti i risultati e le valutazioni degli incontri svolti tra le parti a livello nazionale e di cui al precedente punto 1 i gruppi industriali - intendendo per "gruppo" un'azienda di particolare importanza nell'ambito del settore articolata su più stabilimenti distribuiti in diverse aree del territorio nazionale - forniranno annualmente alla FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL, su richiesta delle stesse, nel corso di un apposito incontro convocato dall'ANIEM, informazioni previsionali e globali riguardanti:
1) programmi di investimento relativi a nuovi insediamenti produttivi e loro localizzazione, significativi ampliamenti e trasformazioni di quelli esistenti;
2) introduzione di nuove tecnologie che oggettivamente comportino significative modificazioni alla organizzazione del lavoro ed alla occupazione;
3) decentramento, in via permanente, di fasi significative del proprio processo produttivo al di fuori dell'azienda;
4) distribuzione del personale per categoria e per sesso, andamento complessivo degli orari di lavoro, delle assenze dal lavoro e della C.i.g. ordinaria e straordinaria;
5) progetti e iniziative tesi al risparmio energetico;
6) implicazioni derivanti dall'attività produttiva da specifiche normative regionali riguardanti l'attività estrattiva;
7) la situazione dei parametri del gruppo (aziende con sedi produttive in più di una regione) in relazione al premio di risultato.
Nel corso dell'incontro saranno illustrate le prevedibili implicazioni degli investimenti predetti sull'occupazione, sui processi di mobilità interna, sulle prospettive produttive, sulle condizioni ambientali ed ecologiche.
Le informazioni previsionali di cui sopra potranno essere fornite, su richiesta, alla R.S.U. per quanto di interesse relativo alle rispettive unità produttive facenti parte del gruppo.
Le disposizioni di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 25/2007 si applicano alle informazioni ivi previste. Le informazioni che siano fornite espressamente in via riservata sono soggette alla disciplina contenuta nell'art. 5 della Legge medesima.
I processi di delocalizzazione, di acquisizione e partecipazione a società diverse dello stesso settore saranno oggetto di informazione preventiva secondo le normative nazionali e comunitarie in vigore.
5) Livello aziendale
Tenuti presenti i risultati e le valutazioni degli incontri svolti tra le parti a livello nazionale e di cui al precedente punto 1 le Direzioni degli stabilimenti che occupano almeno 50 dipendenti, determinati a norma dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 25/2007, forniranno annualmente alla R.S.U., su richiesta della stessa, con l'eventuale assistenza delle rispettive Associazioni sindacali, informazioni previsionali riguardanti:
1) programmi di investimento che comportino significativi ampliamenti e trasformazioni degli insediamenti esistenti, nuovi insediamenti e loro localizzazione;
2) introduzione di nuove tecnologie che oggettivamente comportino significative modificazioni alla organizzazione del lavoro e alla occupazione;
3) decentramento in via permanente di fasi significative del proprio processo produttivo al di fuori dello stabilimento;
4) progetti ed iniziative tesi al risparmio energetico;
5) implicazioni derivanti dall'attività produttiva da specifiche normative regionali con particolare riferimento alle norme in materia estrattiva ed ai relativi riflessi sulle attività di cava e produzione;
6) l'andamento dei parametri aziendali in riferimento al premio di risultato.
Nel corso dell'incontro saranno illustrate le prevedibili implicazioni degli investimenti predetti sull'occupazione, sulle prospettive produttive e sull'ambiente di lavoro.
Le disposizioni di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 25/2007 si applicano alle informazioni ivi previste. Le informazioni che siano fornite espressamente in via riservata sono soggette alla disciplina contenuta nell'art. 5 della Legge medesima.
I processi di delocalizzazione, di acquisizione e partecipazione a società diverse dello stesso settore saranno oggetto di informazione tempestiva.
B) Disposizioni generali sul sistema contrattuale
Per la realizzazione ed il mantenimento di un sistema di relazioni industriali funzionale alle esigenze delle imprese e dei lavoratori non si può prescindere dall'attribuzione all'autonomia contrattuale delle parti di una funzione primaria nella definizione delle regole e nella gestione delle relazioni sindacali, anche attraverso lo sviluppo ai vari livelli e con diversi strumenti del metodo partecipativo.
Tutto ciò premesso, confermano e concordano un modello di assetti contrattuali che prevede:
- un contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria con vigenza triennale sia per la parte economica che per la parte normativa;
- un secondo livello di contrattazione anch'esso con vigenza triennale.
1) Contratto collettivo nazionale di lavoro
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro garantisce la certezza e l'uniformità dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori ovunque impiegati nel territorio nazionale.
La disdetta del CCNL, da darsi con lettera raccomandata A.R., e le richieste per il rinnovo saranno presentate dalle Organizzazioni sindacali in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative sei mesi prima della scadenza del contratto.
La parte che ha ricevuto le proposte di modifica darà riscontro entro 20 giorni dalla data di ricevimento delle stesse.
Durante i sei mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del contratto e comunque per un periodo complessivamente pari a sette mesi dalla data di presentazione delle proposte di modifica, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
Nel caso, nonostante il rispetto della procedura concordata, il contratto non venga rinnovato entro la scadenza del precedente, in sede di negoziato sarà comunque assicurata la copertura economica, dal giorno successivo alla scadenza del precedente contratto.
2) Contrattazione di secondo livello
La contrattazione a livello aziendale riguarda materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del contratto collettivo nazionale di lavoro e sarà pertanto svolta solo per le materie per le quali nel contratto nazionale è prevista tale possibilità di regolamentazione nei limiti e secondo le procedure specificamente indicate.
Detta contrattazione, oltre a disciplinare le materie oggetto di specifico rinvio da parte del presente CCNL, ha la funzione di negoziare erogazioni economiche correlate a risultati aziendali conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti come, ad esempio: incrementi di produttività, miglioramento della competitività delle imprese, maggiore efficienza organizzativa, efficacia, qualità, redditività, tutti i risultati legati all'andamento economico dell'impresa. La relativa disciplina è contenuta nell'art. 35 (Premio di risultato) del presente CCNL
Gli accordi aziendali stipulati successivamente alla data del presente rinnovo hanno durata triennale.
La contrattazione aziendale si svolge secondo il principio della non sovrapponibilità nell'anno dei cicli negoziali, ivi comprese le relative erogazioni iniziali, della contrattazione nazionale.
Le aziende sono assistite e rappresentate dagli Organismi territoriali riconosciuti dall'ANIEM cui sono iscritte o conferiscono mandato, nei limiti dello stesso.
Le richieste di rinnovo dell'accordo aziendale dovranno essere presentate in tempo utile al fine di consentire l'apertura delle trattative due mesi prima della scadenza dell'accordo. La parte che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare riscontro entro venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse.
Durante i due mesi dalla data di presentazione della piattaforma e per il mese successivo alla scadenza dell'accordo e comunque per un periodo complessivamente pari a tre mesi dalla data di presentazione delle richieste di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette, sempre che al riscontro segua la fissazione della data di apertura della trattativa.
Qualora al termine del suddetto periodo le parti non pervenissero alla stipula di un accordo, potranno, di intesa, attivare un tavolo di confronto a livello territoriale, con l'eventuale assistenza delle rispettive Organizzazioni nazionali.
Accordo di rinnovo 11/03/2014 (Decorrenza 01/04/2014)
Parte generale
A) Sistema di relazioni industriali
1) Livello nazionale
Le Parti confermano che la contrattazione collettiva nazionale di categoria rappresenta lo strumento primario, solidaristico ed universale di tutela del potere di acquisto delle retribuzioni, ponendolo al centro della regolamentazione delle relazioni industriali.
Le Parti confermano altresì l'opportunità di scambiarsi reciprocamente informazioni e valutazioni sulle tematiche suscettibili di incidere sensibilmente sulla situazione complessiva del settore sia in termini di occasioni positive e di sviluppo che di fattori di criticità.
In particolare, le Parti, fermo restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale, le rispettive distinte responsabilità e l'indipendenza di valutazione e di intervento, costituiranno alla firma del presente contratto un Osservatorio dei Settori laterizi e manufatti cementizi, di cui verranno contestualmente nominati i componenti di rispettiva designazione.
Tale Osservatorio, con propria autonomia funzionale e operativa, sarà composto da 6 membri di cui 3 in rappresentanza delle Organizzazioni sindacali e 3 in rappresentanza delle Organizzazioni Imprenditoriali firmatarie e si riunirà con cadenze che saranno stabilite nell'ambito del regolamento al fine di raccogliere dati e predisporre approfondimenti e valutazioni tecniche su tematiche di interesse del settore.
In particolare, saranno oggetto di esame:
- lo studio dell'assetto industriale di settore, le tendenze di mercato e delle evoluzioni legislative, gli ammodernamenti tecnologici dei processi produttivi e dei nuovi prodotti, con particolare riguardo alle tendenze in atto nel mercato immobiliare nell'edilizia pubblica e le relative stazioni appaltanti, nelle ristrutturazioni e nel recupero del restauro dei centri storici. In questo quadro di insieme valutarne le ricadute occupazionali, studiare in relazione alle nuove tecnologie, i nuovi lavori, i nuovi materiali, le nuove professionalità;
- la valutazione della situazione occupazionale, i processi di esternalizzazione delle lavorazioni e gli appalti;
- le condizioni di Legge e operative di approvvigionamento delle materie prime ed in tale contesto l'effettuazione del monitoraggio delle legislazioni regionali in vigore per l'approvvigionamento delle materie prime e la promozione di idonee e condivise iniziative per una legislazione quadro in materia di cave e torbiere, con l'obiettivo primario di semplificare l'iter burocratico per l'approvazione, in sede locale ed in tempi rapidi e certi, delle concessioni di sfruttamento delle cave;
- combustibili alternativi, risparmio energetico;
- il monitoraggio del mercato del lavoro nei settori laterizi e manufatti in calcestruzzo;
- la formazione professionale secondo le modalità previste dal successivo art. 14;
- l'organizzazione e la predisposizione di supporti informativi e programmi formativi sulla sicurezza. A tal fine sarà monitorato lo stato di attuazione della applicazione nei settori del TU n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni con particolare riguardo all'elaborazione dei piani di sicurezza nelle aziende;
- le tematiche dell'edilizia bio-eco-sostenibile anche come interlocutori delle istituzioni pubbliche;
- le tematiche inerenti alla responsabilità sociale d'impresa;
- l'andamento del costo del lavoro ed il rapporto tra questo e la legislazione del lavoro in materia contributiva, assistenziale ed assicurativa, anche in relazione alla internazionalizzazione dei mercati, nonché le problematiche poste dalla legislazione sociale;
- l'evoluzione tecnologica, l'organizzazione del lavoro, le nuove professionalità anche in relazione all'inquadramento professionale.
Quanto sopra premesso l'Osservatorio presenterà alle Parti, entro tre mesi dalla sua costituzione, il regolamento per lo svolgimento delle attività di segreteria (convocazione mediante e-mail delle riunioni del suoi componenti, con specificazione dell'odg.; raccolta della documentazione prodotta dai componenti in merito alle materie oggetto d'esame e conservazione della stessa, preferibilmente in archivi di formato elettronico; stesura e conservazione dei verbali di riunione; comunicazione dei nominativi dei componenti sostituiti; ecc.) nonché di ogni ulteriore attività inerente al funzionamento dell'Osservatorio.
Per l'attività dell'Osservatorio saranno utilizzati i dati forniti dalle Parti o provenienti da istituzioni pubbliche o da enti che siano ritenuti congiuntamente funzionali allo scopo, con modalità da definire.
L'Osservatorio potrà avvalersi per specifiche materie anche di esperti indicati singolarmente dalle Parti purché se ne ravvisi congiuntamente l'opportunità.
I risultati dei lavori dell'Osservatorio e le eventuali proposte saranno oggetto di esame delle Parti stipulanti in un incontro, a cadenza annuale (o eventualmente prima, su motivata richiesta di una delle Parti) ed a livello nazionale, nel corso del quale saranno altresì fornite, e costituiranno oggetto di autonome valutazioni delle Parti, le informazioni aggregate, riferite ai settori rappresentati, riguardanti:
1. aspetti della congiuntura;
2. prospettive produttive;
3. programmi di investimento relativi a nuovi insediamenti produttivi e loro localizzazione per grandi aree geografiche;
4. i piani industriali, i processi di delocalizzazione, le acquisizioni, le partecipazioni, le fusioni e/o le cessioni di azienda;
5. programmi di investimento relativi a significativi ampliamenti e/o trasformazioni degli impianti esistenti;
6. prevedibili implicazioni sull'occupazione per i punti b) c) e d), nonché sulle condizioni ambientali ed ecologiche;
7. il monitoraggio delle aziende che hanno adottato comportamenti moralmente non etici;
8. il monitoraggio delle aziende e delle cave sequestrate e/o confiscate;
9. il monitoraggio dei flussi di manodopera e di eventuali fenomeni di riciclaggio del capitali illeciti sulle forniture e dei servizi;
10. l'andamento dell'occupazione complessiva con specifico riferimento a quella giovanile e femminile nonché a quella degli immigrati extracomunitari;
11. l'andamento delle condizioni di lavoro nel settore e della contrattazione di 2º livello;
12. l'evoluzione degli indirizzi di politica ambientale con particolare riferimento all'approvvigionamento delle materie prime ed ai relativi riflessi sulle attività di cava e produttive;
13. l'andamento degli investimenti per risparmio energetico e per la tutela ambientale;
14. i consumi energetici e lo sviluppo delle buone pratiche di efficienza energetica, dalle Parti riconosciuta pienamente quale strumento decisivo per la crescita industriale ed occupazionale dei due Settori;
15. gli andamenti aggregati a livello nazionale delle prestazioni di lavoro rese oltre l'orario ordinario, nonché delle assenze per malattie, infortuni sul lavoro, cassa integrazione guadagni ed altre causali.
Con riferimento alle risultanze dei lavori dell'Osservatorio potranno essere presentate agli organi pubblici competenti eventuali proposte di interesse del settore sulle quali vi sia il consenso di tutte le Parti firmatarie del presente contratto.
Su richiesta di una delle Parti e di comune accordo, allo scopo di ricercare le posizioni comuni di cui sopra, potrà essere deciso, in occasione degli incontri nazionali, di svolgere, anche avvalendosi di appositi gruppi di lavoro istruttori paritetici, specifici approfondimenti su singoli temi oggetto di reciproca informazione e valutazione.
Per specifici temi le Parti potranno convenire di richiedere la presenza di rappresentanze pubbliche aventi competenza istituzionale e potestà decisoria.
Qualora sulla base dell'esame congiunto, emergano problematiche particolari che interessino aree interregionali, caratterizzate da una significativa concentrazione di aziende dei due settori, dette problematiche formeranno oggetto di esame specifico tra le Parti in sede nazionale.
Le Parti concordano di rendere operativo quanto previsto dalla "Dichiarazione comune" in calce al Sistema di relazioni industriali - livello nazionale di cui al CCNL 16-11-2010.
Pertanto, entro il …………, le Parti, scambiandosi i nominativi dei componenti del gruppo di lavoro, stabiliranno la data di avvio dei lavori prevedendone la conclusione entro 12 mesi.
omissis
5) Livello aziendale
Tenuti presenti i risultati e le valutazioni degli incontri svolti tra le Parti a livello nazionale e di cui al precedente punto 1) le direzioni degli stabilimenti che occupano almeno 50 dipendenti, determinati a norma dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 25/2007, forniranno annualmente alla RSU, su richiesta della stessa, con l'eventuale assistenza delle rispettive Associazioni sindacali, informazioni previsionali riguardanti:
a) programmi di investimento che comportino significativi ampliamenti e trasformazioni degli insediamenti esistenti, nuovi insediamenti e loro localizzazione;
b) introduzione di nuove tecnologie che oggettivamente comportino significative modificazioni alla organizzazione del lavoro e alla occupazione;
c) decentramento in via permanente di fasi significative del proprio processo produttivo al di fuori dello stabilimento;
d) progetti ed iniziative tesi al risparmio energetico;
e) implicazioni derivanti dall'attività produttiva da specifiche normative regionali con particolare riferimento alle norme in materia estrattiva ed ai relativi riflessi sulle attività di cava e produzione.
f) l'andamento dei parametri aziendali in riferimento al premio di risultato.
Nel corso dell'incontro saranno illustrate le prevedibili implicazioni degli investimenti predetti sull'occupazione, sulle prospettive produttive e sull'ambiente di lavoro.
Le disposizioni di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 25/2007 si applicano alle informazioni ivi previste. Le informazioni che siano fornite espressamente in via riservata sono soggette alla disciplina contenuta nell'art. 5 della Legge medesima.
I processi di delocalizzazione, di acquisizione e partecipazione a società diverse dello stesso settore saranno oggetto di informazione tempestiva.
B) Disposizioni generali sul sistema contrattuale
omissis
C) Sviluppo sostenibile e Responsabilità sociale d'Impresa
C) Sviluppo sostenibile o Responsabilità sociale d'impresa
1) Le Parti convengono che lo sviluppo sostenibile, inteso come integrazione equilibrata e dinamica delle dimensioni relative alla crescita economica, al rispetto dell'ambiente ed alla responsabilità sociale d'impresa, costituisca il modello cui ispirarsi, per l'avvio di azioni in grado di perseguire evoluzioni positive.
2) Nel rispetto delle leggi vigenti in materia ambientale e di sicurezza sul lavoro, le Parti convengono, in particolare:
- di porre in atto misure finalizzate alla sostenibilità dei processi produttivi delle industrie e dei settori, e al rispetto dell'ambiente;
- di adottare una metodologia partecipativa di rapporti, basata sulla trasparenza e completezza degli elementi di informazione, sulla corretta comunicazione e sulla promozione di un positivo clima aziendale.
3) Viene valutato come rilevante che tutti i soggetti interessati, lavoratori e imprese, realizzino comportamenti coerenti con quanto sopra, per confermare la validità dei percorsi condivisi in essere e di quelli futuri riguardo:
- il controllo della filiera produttiva ed in ottemperanza alle disposizioni riferite ai contratti di settore, al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ed alle leggi vigenti;
- la salute psico fisica e la sicurezza del personale;
- la protezione ed il rispetto dell'ambiente;
- un giusto impatto sulle comunità locali.
4) Le Parti ritengono che la responsabilità sociale d'impresa vada intesa come qualificante valore aggiunto per l'impresa e per i suoi rapporti con i lavoratori, i clienti, i fornitori, il territorio e le istituzioni.
5) Le Parti quindi si danno atto che il percorso verso la Responsabilità sociale di impresa costituisce un'effettiva osservanza degli obblighi di Legge e di contratto.
6) Per favorire percorsi di approfondimento e per sviluppare un approccio quanto più possibile consapevole o condiviso al tema della responsabilità sociale, le Parti convengono che entro 6 mesi dalla firma del presente CCNL l'Osservatorio Nazionale Paritetico predisponga un documento condiviso contenente linee guida dei requisiti minimi per l'attuazione dei principali elementi della responsabilità sociale d'impresa, tenendo conto anche delle raccomandazioni OIL.
Le Parti si impegnano nell'arco di vigenza del presente CCNL a realizzare un protocollo per l'applicazione e la verifica dei comportamenti socialmente responsabili delle imprese del settore, considerando il rispetto delle normative finanziarie, sociali, ambientali, la trasparenza e la corretta tempistica nei processi di informazione e consultazione, gli investimenti per migliorare gli standard di salute e sicurezza, la conciliazione dei tempi di vita o di lavoro, con l'adozione di modelli organizzativi incontrati sulla persona.
Le parti sostengono lo sviluppo di un'impresa socialmente responsabile attraverso l'impegno di tutti i soggetti coinvolti, ciascuno in relazione al proprio ruolo, ad integrare i temi sociali, etici ed ambientali nelle proprie attività o nei rapporti interni ed esterni, operando responsabilmente, con la consapevolezza dei propri diritti e doveri.
Ad ogni livello si opererà in modo coerente per sviluppare a dare attuazione alle norme contenute nel presente CCNL riconducibili ad un impegno sociale dell'impresa, complessivamente considerata e dei singoli che operano in essa.
Per favorire percorsi di approfondimento e per sviluppare un approccio quanto più consapevole e condiviso sul tema della Responsabilità Sociale d'Impresa, l'Osservatorio effettuerà indagini sui fattori strategici dello sviluppo delle imprese industriali nel mercato nazionale ed internazionale, per valutare gli aspetti legati alla competitività, innovazione, internazionalizzazione, congiuntamente a criteri che identificano i comportamenti aziendali nei confronti dei principali portatori di interessi.
Negli ambiti di cui sopra, l'Osservatorio fornirà, in forma anonima e complessiva, alle parti stipulanti il CCNL, dati relativi alle seguenti dinamiche:
- indice costo del lavoro su fatturato;
- rapporto operai/impiegati;
- rapporto donne/uomini;
- percentuali dipendenti stranieri;
- indici di sicurezza sul lavoro;
- attività formativa in materio di sicurezza;
- certificazioni qualità applicate;
- applicazioni dei sistemi di valutazione delle soddisfazioni del cliente;
- sistemi di valutazione della qualità dei fornitori.
Inoltre, per la porte riguardante la competitività, l'Osservatorio potrà analizzare tematiche relative ai:
- prodotti-innovativi;
- percentuale esportazione;
- percentuale produzione estera.
Sviluppo sostenibile e Responsabilità sociale d'Impresa
1) Le parti convengono che lo sviluppo sostenibile, inteso come integrazione equilibrata e dinamica delle dimensioni relative alla crescita economica, al rispetto dell'ambiente ed alla responsabilità sociale d'impresa, costituisca il modello cui ispirarsi per l'avvio di azioni in grado di perseguire evoluzioni positive.
2) Le parti convengono di perseguire l'obiettivo della sostenibilità dello sviluppo, delle capacità produttive, dell'occupazione e di una adeguata strategia ambientale attivandosi nei confronti delle istituzioni affinché siano poste in essere politiche economiche adeguate.
Convengono, altresì, di adottare una metodologia partecipativa di rapporti, basata sulla trasparenza e completezza degli elementi di informazione, sulla corretta comunicazione e sulla promozione di un positivo clima aziendale nel rispetto delle leggi vigenti in tema ambientale e di sicurezza sul lavoro.
3) Viene valutato come rilevante che tutti i soggetti interessati, imprese e lavoratori, realizzino comportamenti coerenti, sia nel diritto che nei doveri, per confermare la validità di percorsi condivisi in essere e di quelli futuri, relativamente ai temi:
- Salute e sicurezza del personale;
- Monitoraggio e reporting delle emissioni e dei residui di lavorazione;
- Impatto sulle comunità locali;
- Monitoraggio delle attività di rischio ad elevato impatto ambientale;
- Valorizzazione delle politiche industriali e di filiera;
- Orientamento verso le lavorazioni di qualità;
- Rispetto delle norme di Legge e dei regolamenti applicabili allo svolgimento delle proprio ruolo nel rispetto delle regole;
- Rispetto della normativa vigente in materia di fiscalità, in Italia e nei paesi esteri promuovendo impegno nella lotta al fenomeno dell'evasione fiscale e norme antiriciclaggio;
- Il controllo della filiera produttiva ed in ottemperanza alle disposizioni riferite ai contratti di settore, al Contratto Collettivo nazionale di lavoro e alle leggi vigenti;
- La protezione e il rispetto dell'ambiente.
4) Le parti ritengono che la responsabilità sociale d'impresa vada intesa come qualificante valore aggiunto per l'impresa e per i suoi rapporti con i lavoratori, i clienti, i fornitori, il territorio e le istituzioni.
5) Le parti, quindi, si danno atto che il percorso verso la responsabilità sociale d'impresa costituisce un miglioramento dell'osservanza degli obblighi di Legge e di contratto, soprattutto quando esso sia attuato con effettività, trasparenza e verificabilità dei contenuti.
6) Per favorire percorsi di approfondimento e per sviluppare un approccio quanto più possibile consapevole e condiviso al tema della responsabilità sociale, le parti convengono che sarà predisposto un documento condiviso contenente le linee-guida dei requisiti minimi per l'attuazione dei principali elementi della responsabilità sociale d'impresa e di un codice etico nazionale, tenendo conto delle raccomandazioni al fine di conseguire comportamenti eticamente rilevanti e definendo con chiarezza e trasparenza i valori ai quali le parti richiamano sia le aziende che i lavoratori del settore.Sistema di relazioni sindacali e contrattuali
Per la realizzazione ed il mantenimento di un sistema di relazioni industriali funzionale alle esigenze delle imprese e dei lavoratori non si può prescindere dall'attribuzione all'autonomia contrattuale delle parti di una funzione primaria nella definizione delle regole e nella gestione delle relazioni sindacali, anche attraverso lo sviluppo ai vari livelli e con diversi strumenti del metodo partecipativo.
In quest'ottica si impegnano in nome proprio e per conto degli organismi territoriali a loro collegati, nonché delle imprese aderenti e delle R.S.U., a che il funzionamento del sistema di relazioni industriali e contrattuali più avanti descritto, si svolga secondo i termini e le procedure specificamente indicate, dandosi nel contempo atto che la loro puntuale applicazione è condizione indispensabile per mantenere le relazioni sindacali nelle sedi previste dal presente contratto, entro le regole fissate.
Al sistema contrattuale cosi disciplinato, su due livelli, corrisponde l'impegno delle parti a rispettare e far rispettare al propri iscritti per il periodo di loro validità, le norme generali, integrative di settore o quelle aziendali da esse previste. A tal fine gli Organismi Territoriali riconosciuti da Confapi Aniem sono impegnati ad adoperarsi per l'osservanza delle condizioni pattuite da parte delle aziende associate mentre le Organizzazioni dei lavoratori si impegnano a non promuovere ed a intervenire perché siano evitate azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto stabilito negli accordi ai vari livelli.
A tal riguardo con l'Accordo Interconfederale del 20-4-2012 in materia di rappresentanza sono state definite modalità condivise per la tutela dei diritti in materia di rappresentanza, validità ed effettività dei CCNL. A tale Accordo Interconfederale si richiamano le parti nella prospettiva di offrire un quadro certo e definito di regole condivise e vincolanti per tutte le parti.
Gli Accordi Interconfederali sottoscritti da CONFAPI con CGIL, CISL e UIL vengono integralmente recepiti nel presente CCNL.
Eventuali Accordi Interconfederali e/o Intese che dovessero intervenire tra le rispettive Confederazioni nazionali successivamente alla fase di stesura del testo contrattuale saranno oggetto di esame tra le Parti al fine di armonizzare, senza oneri né vantaggi rispettivi, le pattuizioni qui definite.
Per meglio adattare il CCNL alle esigenze delle PMI le Parti riconoscono il modello contrattuale è strutturato su due livelli, di cui il primo nazionale di categoria, e il secondo integrativo aziendale o/e territoriale o/e di altra natura.
La contrattazione di secondo livello riguarderà materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli regolati dal CCNL e avrà per oggetto le materie stabilite dalle specifiche clausole di rinvio del contratto collettivo nazionale di lavoro in conformità ai criteri ed alle procedure ivi indicati.
Detta contrattazione, oltre a disciplinare le materie oggetto di specifico rinvio da parte del presente CCNL, ha la funzione di negoziare erogazioni economiche correlate a risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti come, ad esempio: incrementi di produttività, miglioramento della competitività delle imprese, maggiore efficienza organizzativa, efficacia, qualità, redditività, tutti risultati legati all'andamento economico delle imprese. La relativa disciplina è contenuta nell'art. 35 riferito al premio di risultato del presente CCNL.
Le materie rimesse alla contrattazione di secondo livello possono essere disciplinate, in luogo della normale contrattazione aziendale, con accordi provinciali o territoriali in base alla prassi vigente.
Le Organizzazioni sindacali stipulanti sono impegnate a garantire a tutti i livelli il rispetto delle regole di cui sopra, anche attraverso il ricorso alla procedura di cui all'ultimo comma del successivo paragrafo "Procedura di rinnovo degli accordi di secondo livello", che prevede l'intervento delle Associazioni nazionali contraenti al fine di dirimere la controversia.
Le parti confermano che nelle zone dove si attuerà la contrattazione territoriale verrà adottata, previa verifica, una regolamentazione specifica per il settore dei laterizi.
Sono titolari della negoziazione di secondo livello negli ambiti, per le materie e con le procedure e i criteri stabiliti dal presente contratto, le strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti e le R.S.U. costituite, da una parte, e le Aziende e gli Organismi territoriali riconosciuti da Confapi Aniem, dall'altra.
Nota a verbale
Le parti dichiarano che in sede di stesura contrattuale armonizzeranno l'articolato relativo al sistema di relazioni industriali con il nuovo articolo riferito al sistema di relazioni sindacale e contrattuali.
Accordo di rinnovo 23/06/2017 (Decorrenza 01/04/2016)
Parte generale
A) Sistema di relazioni industriali
1) Livello nazionale
Le Parti confermano che la contrattazione collettiva nazionale di categoria rappresenta lo strumento primario, solidaristico ed universale di tutela del potere di acquisto delle retribuzioni, ponendolo al centro della regolamentazione delle relazioni industriali.
Le Parti confermano altresì l'opportunità di scambiarsi reciprocamente informazioni e valutazioni sulle tematiche suscettibili di incidere sensibilmente sulla situazione complessiva del settore sia in termini di occasioni positive e di sviluppo che di fattori di criticità.
Le parti
1. ravvisano l'esigenza di concretizzare quanto già concordato al punto A della parte generale del CCNL 11 marzo 2014 e stabiliscono di attivare l'Osservatorio del settore laterizi e manufatti cementizi nominandone, contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo di rinnovo, i componenti di rispettiva spettanza (6+6);
2. dovranno predisporre ed approvare entro il 31-12-2017 il regolamento per la funzionalità dell'Osservatorio;
3. considerato quanto stabilito in ordine al citato Osservatorio, dichiarano la comune disponibilità a verificare le condizioni di fattibilità di un sistema bilaterale dei materiali da costruzione (cemento, calce, gesso, lapidei, laterizi, manufatti cementizi, quale strumento di monitoraggio ed elaborazione di tematiche di interesse reciproco.
In particolare, saranno oggetto di esame:
- lo studio dell'assetto industriale di settore, le tendenze di mercato e delle evoluzioni legislative, gli ammodernamenti tecnologici dei processi produttivi e dei nuovi prodotti, con particolare riguardo alle tendenze in atto nel mercato immobiliare nell'edilizia pubblica e le relative stazioni appaltanti, nelle ristrutturazioni e nel recupero del restauro dei centri storici. In questo quadro di insieme valutarne le ricadute occupazionali, studiare in relazione alle nuove tecnologie, i nuovi lavori, i nuovi materiali, le nuove professionalità;
• la valutazione della situazione occupazionale, i processi di esternalizzazione delle lavorazioni e gli appalti;
• le condizioni di Legge e operative di approvvigionamento delle materie prime ed in tale contesto l'effettuazione del monitoraggio delle legislazioni regionali in vigore per l'approvvigionamento delle materie prime e la promozione di idonee e condivise iniziative per una legislazione quadro in materia di cave e torbiere, con l'obiettivo primario di semplificare l'iter burocratico per l'approvazione, in sede locale ed in tempi rapidi e certi, delle concessioni di sfruttamento delle cave;
• combustibili alternativi, risparmio energetico;
• il monitoraggio del mercato del lavoro nei settori laterizi e manufatti in calcestruzzo;
• la formazione professionale secondo le modalità previste dal successivo art.14;
• l'organizzazione e la predisposizione di supporti informativi e programmi formativi sulla sicurezza. A tal fine sarà monitorato lo stato di attuazione della applicazione nei settori del TU n.81/2008 e successive modificazioni e integrazioni con particolare riguardo all'elaborazione dei piani di sicurezza nelle aziende;
• le tematiche dell'edilizia bio-eco-sostenibile anche come interlocutori delle istituzioni pubbliche;
• le tematiche inerenti alla responsabilità sociale d'impresa;
• l'andamento del costo del lavoro ed il rapporto tra questo e la legislazione del lavoro in materia contributiva, assistenziale ed assicurativa, anche in relazione alla internazionalizzazione dei mercati, nonché le problematiche poste dalla legislazione sociale;
• l'evoluzione tecnologica, l'organizzazione del lavoro, le nuove professionalità anche in relazione all'Inquadramento professionale.
Quanto sopra premesso l'Osservatorio presenterà alle Parti, entro tre mesi dalla sua costituzione, il regolamento per lo svolgimento delle attività di segreteria (convocazione mediante e-mail delle riunioni dei suoi componenti, con specificazione dell'odg.; raccolta della documentazione prodotta dai componenti in merito alle materie oggetto d'esame e conservazione della stessa, preferibilmente in archivi di formato elettronico; stesura e conservazione dei verbali di riunione; comunicazione dei nominativi dei componenti sostituiti; ecc.) nonché di ogni ulteriore attività inerente al funzionamento dell'Osservatorio.
Per l'attività dell'Osservatorio saranno utilizzati i dati forniti dalle Parti o provenienti da istituzioni pubbliche o da enti che siano ritenuti congiuntamente funzionali allo scopo, con modalità da definire. L'Osservatorio potrà avvalersi per specifiche materie anche di esperti indicati singolarmente dalle Parti purché se ne ravvisi congiuntamente l'opportunità.
I risultati dei lavori dell'Osservatorio e le eventuali proposte saranno oggetto di esame delle Parti stipulanti in un incontro, a cadenza annuale (o eventualmente prima, su motivata richiesta di una delle Parti) ed a livello nazionale, nel corso del quale saranno altresì fornite, e costituiranno oggetto di autonome valutazioni delle Parti, le informazioni aggregate, riferite ai settori rappresentati, riguardanti:
1. aspetti della congiuntura;
2. prospettive produttive;
3. programmi di investimento relativi a nuovi insediamenti produttivi e loro localizzazione per grandi aree geografiche;
4. i piani industriali, i processi di delocalizzazione, le acquisizioni, le partecipazioni, le fusioni e/o le cessioni di azienda;
5. programmi di investimento relativi a significativi ampliamenti e/o trasformazioni degli impianti esistenti;
6. prevedibili implicazioni sull'occupazione per i punti b) c) e d), nonché sulle condizioni ambientali ed ecologiche;
7. il monitoraggio delle aziende che hanno adottato comportamenti moralmente non etici;
8. il monitoraggio delle aziende e delle cave sequestrate e/o confiscate;
9. il monitoraggio dei flussi di manodopera e di eventuali fenomeni di riciclaggio dei capitali illeciti sulle forniture e dei servizi
10. l'andamento dell'occupazione complessiva con specifico riferimento a quella giovanile e femminile, nonché a quella degli immigrati extracomunitari;
11. l'andamento delle condizioni di lavoro nel settore e della contrattazione di 2º livello;
12. l'evoluzione degli indirizzi di politica ambientale con particolare riferimento all'approvvigionamento delle materie prime ed ai relativi riflessi sulle attività di cava e produttive;
13. l'andamento degli investimenti per risparmio energetico e per la tutela ambientale;
14. i consumi energetici e lo sviluppo delle buone pratiche di efficienza energetica, dalle Parti riconosciuta pienamente quale strumento decisivo per la crescita industriale ed occupazionale dei due Settori;
15. gli andamenti aggregati a livello nazionale delle prestazioni di lavoro rese oltre l'orario ordinario, nonché delle assenze per malattie, infortuni sul lavoro, cassa integrazione guadagni ed altre causali.
Con riferimento alle risultanze dei lavori dell'Osservatorio potranno essere presentate agli organi pubblici competenti eventuali proposte di interesse del settore sulle quali vi sia il consenso di tutte le Parti firmatarie del presente contratto.
Su richiesta di una delle Parti e di comune accordo, allo scopo di ricercare le posizioni comuni di cui sopra, potrà essere deciso, in occasione degli incontri nazionali, di svolgere, anche avvalendosi di appositi gruppi di lavoro istruttori paritetici, specifici approfondimenti su singoli temi oggetto di reciproca informazione e valutazione.
Per specifici temi le Parti potranno convenire di richiedere la presenza di rappresentanze pubbliche aventi competenza istituzionale e potestà decisoria.
Qualora sulla base dell'esame congiunto, emergano problematiche particolari che interessino aree interregionali, caratterizzate da una significativa concentrazione di aziende dei due settori, dette problematiche formeranno oggetto di esame specifico tra le Parti in sede nazionale.
Le Parti concordano di rendere operativo quanto previsto dalla "Dichiarazione comune" in calce al Sistema di relazioni industriali - livello nazionale di cui al CCNL 16-11-2010.
Pertanto, entro il 31-12-2017, le Parti, scambiandosi i nominativi dei componenti del gruppo di lavoro, stabiliranno la data di avvio dei lavori prevedendone la conclusione entro 12 mesi.
5) Livello aziendale
Tenuti presenti i risultati e le valutazioni degli incontri svolti tra le Parti a livello nazionale e di cui al precedente punto 1) le direzioni degli stabilimenti che occupano almeno 40 dipendenti, determinati a norma dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 25/2007, forniranno annualmente alla RSU, su richiesta della stessa, con l'eventuale assistenza delle rispettive Associazioni sindacali, informazioni previsionali riguardanti:
a) programmi di investimento che comportino significativi ampliamenti e trasformazioni degli insediamenti esistenti, nuovi insediamenti e loro localizzazione;
b) introduzione di nuove tecnologie che oggettivamente comportino significative modificazioni alla organizzazione del lavoro e alla occupazione;
c) decentramento in via permanente di fasi significative del proprio processo produttivo al di fuori dello stabilimento;
d) distribuzione del personale per categoria, per gruppi professionali di classificazione, per tipologia di impiego e per sesso, andamento complessivo degli orari di lavoro, delle assenze dal lavoro e della CIG ordinaria e straordinaria;
e) progetti ed iniziative tesi al risparmio energetico;
f) implicazioni derivanti dall'attività produttiva da specifiche normative regionali con particolare riferimento alle norme in materia estrattiva ed ai relativi riflessi sulle attività di cava e produzione.
g) l'andamento dei parametri aziendali in riferimento al premio di risultato.
Nel corso dell'incontro saranno illustrate le prevedibili implicazioni degli investimenti predetti sull'occupazione, sulle prospettive produttive e sull'ambiente di lavoro.
Le disposizioni di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 25/2007 si applicano alle informazioni ivi previste. Le informazioni che siano fornite espressamente in via riservata sono soggette alla disciplina contenuta nell'art. 5 della Legge medesima.
I processi di delocalizzazione, di acquisizione e partecipazione a società diverse dello stesso settore saranno oggetto di informazione tempestiva.
B) Disposizioni generali sul sistema contrattuale
Le parti, nel ribadire l'importanza della contrattazione di secondo livello, con l'obiettivo di aumentare la produttività, l'efficienza e la competitività delle aziende, di ridurre i rischi di concorrenza sleale tra le stesse, aumentare la professionalità e le competenze dei lavoratori per migliorare qualitativamente la filiera di processo e di prodotto, ritengono importante la diffusione di buone pratiche contrattuali. Al fine di raggiungere i suddetti, convengono che la contrattazione di secondo livello possa avvenire a livello di azienda e/o di gruppo, così come definito nella parte generale - lettera A), per il tramite delle RSU/RSA o delle OO.SS. territoriali.
OMISSIS
D) Dichiarazione comune sulla lotta alle discriminazioni
Le parti si danno reciprocamente atto e riconoscono l'importanza che nei luoghi di lavoro i rapporti tra azienda e dipendenti e tra i dipendenti medesimi siano ispirati ai principi di comune convivenza civile e di rispetto reciproco, nonché al rispetto della professionalità e dei diritti della persona. Le parti considerano inaccettabili ed intollerabili discriminazioni per ragioni di razza, religione, lingua e genere.
A tal fine, viene istituito un gruppo di lavoro formato da 3 rappresentanti delle OO.SS. e da 3 rappresentanti delle associazioni datoriali che dovrà avviare i propri lavori entro il 30-06-2018.
SISTEMA DI RELAZIONI SINDACALI E CONTRATTUALI
Per la realizzazione ed il mantenimento di un sistema di relazioni industriali funzionale alle esigenze delle imprese e dei lavoratori non si può prescindere dall'attribuzione all'autonomia contrattuale delle parti di una funzione primaria nella definizione delle regole e nella gestione delle relazioni sindacali, anche attraverso lo sviluppo ai vari livelli e con diversi strumenti del metodo partecipativo.
In quest'ottica si impegnano in nome proprio e per conto degli organismi territoriali a loro collegati, nonché delle imprese aderenti e delle R.S.U., a che il funzionamento del sistema di relazioni industriali e contrattuali più avanti descritto, si svolga secondo i termini e le procedure specificamente indicate, dandosi nel contempo atto che la loro puntuale applicazione è condizione indispensabile per mantenere le relazioni sindacali nelle sedi previste dal presente contratto, entro le regole fissate.
Al sistema contrattuale cosi disciplinato su due livelli, corrisponde l'impegno delle parti a rispettare e far rispettare ai propri iscritti per il periodo di loro validità, le norme generali, integrative di settore o quelle aziendali da esse previste. A tal fine gli Organismi Territoriali riconosciuti da Confapi Aniem sono impegnati ad adoperarsi per l'osservanza delle condizioni pattuite da parte delle aziende associate mentre le Organizzazioni dei lavoratori si impegnano a non promuovere ed a intervenire perché siano evitate azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto stabilito negli accordi ai vari livelli.
A tal riguardo con l'Accordo Interconfederale del 20-4-2012 e con quelli successivi del 26-07-2016 in materia di rappresentanza sono state definite modalità condivise per la tutela dei diritti in materia di rappresentanza, validità ed effettività dei CCNL. A tale Accordo Interconfederale si richiamano le parti nella prospettiva di offrire un quadro certo e definito di regole condivise e vincolanti per tutte le parti.
Gli Accordi Interconfederali sottoscritti da CONFAPI con CGIL, CISL e UIL vengono integralmente recepiti nel presente CCNL.
Eventuali Accordi Interconfederali e/o Intese che dovessero intervenire tra le rispettive Confederazioni nazionali successivamente alla fase di stesura del testo contrattuale saranno oggetto di esame tra le Parti al fine di armonizzare, senza oneri né vantaggi rispettivi, le pattuizioni qui definite.
Per meglio adattare il CCNL alle esigenze delle PMI le Parti riconoscono il modello contrattuale strutturato su due livelli, di cui il primo nazionale di categoria, e il secondo integrativo aziendale o/e territoriale o/e di altra natura.
La contrattazione di secondo livello riguarderà materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli regolati dal CCNL e avrà per oggetto le materie stabilite dalle specifiche clausole di rinvio del contratto collettivo nazionale di lavoro in conformità ai criteri ed alle procedure ivi indicati.
Detta contrattazione, oltre a disciplinare le materie oggetto di specifico rinvio da parte del presente CCNL, ha la funzione di negoziare erogazioni economiche correlate a risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti come, ad esempio: incrementi di produttività, miglioramento della competitività delle imprese, maggiore efficienza organizzativa, efficacia, qualità, redditività, tutti risultati legati all'andamento economico delle imprese. La relativa disciplina è contenuta nell'articolo 35 riferito al premio di risultato del presente CCNL
Le materie rimesse alla contrattazione di secondo livello possono essere disciplinate, in luogo della normale contrattazione aziendale, con accordi provinciali o territoriali in base alla prassi vigente. Le Organizzazioni sindacali stipulanti sono impegnate a garantire a tutti i livelli il rispetto delle regole di cui sopra, anche attraverso il ricorso alla procedura di cui all'ultimo comma del successivo paragrafo "Procedura di rinnovo degli accordi di secondo livello", che prevede l'intervento delle Associazioni nazionali contraenti al fine di dirimere la controversia.
Le parti confermano che nelle zone dove si attuerà la contrattazione territoriale verrà adottata, previa verifica, una regolamentazione specifica per il settore dei laterizi.
Sono titolari della negoziazione di secondo livello negli ambiti, per le materie e con le procedure e i criteri stabiliti dal presente contratto, le strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti e le R.S.U. costituite, da una parte, e le Aziende e gli Organismi territoriali riconosciuti da Confapi Aniem, dall'altra.
***
Accordo di rinnovo 11/03/2014 (Decorrenza 01/04/2014)
Art. Nuovo - Diritto alle prestazioni della bilateralità
La bilateralità prevista dagli Accordi Interconfederali e dai contratti collettivi nazionali e regionali di categoria del sistema di rappresentanza CONFAPI è un sistema che coinvolge tutte le imprese aderenti e non aderenti alle associazioni di categoria in quanto eroga prestazioni di welfare contrattuale che sono indispensabili ad integrare la retribuzione globale di fatto e la normativa a tutela del lavoratore prevista all'interno dei contratti collettivi di categoria.
1. Le prestazioni previste dai sistemi di bilateralità rappresentano un diritto contrattuale essendo retribuzione differita di ogni singolo lavoratore, che pertanto matura, nei confronti delle imprese non aderenti al sistema bilaterale, il diritto alla erogazione diretta delle prestazioni da parte dell'impresa datrice di lavoro;
2. i trattamenti previsti dalla bilateralità sono, quindi, vincolanti per tutte le imprese rientranti nella sfera di applicazione degli Accordi e contratti collettivi nazionali e di secondo livello, aziendale o territoriale, per le PMI del sistema CONFAPI, laddove sottoscritti;
3. a far data dalla sottoscrizione del presente Accordo di rinnovo, le imprese non aderenti a tale sistema dovranno corrispondere a ciascun lavoratore dipendente, compresi gli apprendisti, in busta paga un elemento retributivo aggiuntivo pari ad euro 25,00 lordi, per ciascuna mensilità. Tale importo, non è a nessun titolo assorbibile e rappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) che incide su tutti gli istituti retributivi di Legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti, escluso il TFR. Tale importo dovrà essere erogato con cadenza mensile e mantiene carattere aggiuntivo rispetto alle prestazioni dovute ad ogni singolo lavoratore in adempimento dell'obbligo di cui al punto 2. In caso di lavoratori assunti con contratto part-time, tale importo è corrisposto proporzionalmente all'orario di lavoro e, in tal caso, il frazionamento si ottiene utilizzando il divisore previsto dal CCNL;
4. per le imprese aderenti al sistema della bilateralità ed in regola con i versamenti, l'elemento aggiuntivo della retribuzione di cui al precedente punto 3 è forfetariamente compreso nella quota di adesione e, pertanto non va versato;
5. a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente Accordo saranno conseguentemente avviati gli istituti previsti dalla bilateralità, sulla base degli Accordi e del presente CCNL i cui contributi rappresentano una quota annua a carico delle aziende come di seguito indicato:
a) "Fondo Sicurezza PMI CONFAPI"
- 18,00 euro annui (1,50 euro mensili per 12 mensilità) per ciascun lavoratore dovuto dalle aziende prive del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
- 6,00 euro annui (0,50 euro mensili per 12 mensilità) per ciascun lavoratore dovuto dalle aziende con il RLS;b) "Fondo Sviluppo bilateralità PMI CONFAPI"
- 6,00 euro annui (0,50 euro mensili per 12 mensilità) per ciascun lavoratore a tempo pieno per lo sviluppo dell'apprendistato;
- 3,00 euro annui (0,25 euro mensili per 12 mensilità) per ciascun lavoratore part-time fino a 20 ore;c) "Fondo Sostegno al reddito"
- 28,00 euro annui (2,33 euro mensili per 12 mensilità) per ciascun lavoratore;
d) "Osservatorio della contrattazione e del lavoro"
- 8,00 euro annui (0,66 euro mensili per 12 mensilità) per ciascun lavoratore per il sostegno e lo sviluppo degli strumenti bilaterali e delle relative articolazioni settoriali e territoriali l'introduzione e relativo sostegno delle attività di rappresentanza sindacale territoriale/bacino nonché per la contrattazione territoriale di II livello;
- 12,00 euro annui (1,00 euro mensile per 12 mensilità) per ciascun lavoratore per ulteriori attività correlate (assistenza contrattuale) assorbente le eventuali quote già previste dalla contrattazione nazionale;
6. Le parti stabiliscono che l'avvio del previsti costi di cui ai punti 3 e 5 del presente articolo si attiverà nel momento in cui le rispettive Confederazioni, titolari dell'Accordo Interconfederale del 23-7-2012, definiranno la piena ed effettiva operatività degli enti bilaterali. Le parti stabiliscono altresì di incontrarsi entro 3 mesi dalla data di sottoscrizione della suddetta operatività per definire eventuali problematiche attuative relative alla contribuzione del sistema della bilateralità interconfederale.
Accordo di rinnovo 23/06/2017 (Decorrenza 01/04/2016)
Nuovo articolo - Diritto alle prestazioni della bilateralità
La bilateralità prevista dagli Accordi Interconfederali e dai contratti collettivi nazionali e regionali di categoria del Sistema di rappresentanza CONFAPI è un sistema a cui devono aderire tutte le imprese che applicano il presente CCNL, in quanto eroga prestazioni di welfare contrattuale che sono indispensabili ad integrare la retribuzione globale di fatto e la normativa a tutela del lavoratore prevista all'interno dei contratti collettivi di categoria.
1. Le prestazioni previste dai sistemi di bilateralità rappresentano un diritto contrattuale essendo retribuzione differita di ogni singolo lavoratore, che pertanto matura, nei confronti delle imprese non aderenti al sistema bilaterale, il diritto alla erogazione diretta delle prestazioni da parte dell'impresa datrice di lavoro;
2. i trattamenti previsti dalla bilateralità sono, quindi, vincolanti per tutte le imprese rientranti nella sfera di applicazione degli Accordi e contratti collettivi nazionali e di secondo livello, aziendale o territoriale, per le PMI del sistema CONFAPI, laddove sottoscritti;
3. a far data dalla sottoscrizione del presente accordo di rinnovo, le imprese non aderenti a tale sistema dovranno corrispondere in busta paga a ciascun lavoratore dipendente, compresi gli apprendisti, un elemento retributivo aggiuntivo pari ad euro 25,00 lordi, per ciascuna mensilità. Tale importo non è a nessun titolo assorbibile e rappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) che incide su tutti gli istituti retributivi di Legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti, escluso il TFR. Tale importo dovrà essere erogato con cadenza mensile e mantiene carattere aggiuntivo rispetto alle prestazioni dovute ad ogni singolo lavoratore in adempimento dell'obbligo di cui al punto 2. In caso di lavoratori assunti con contratto part-time, tale importo è corrisposto proporzionalmente all'orario di lavoro e, in tal caso, il frazionamento si ottiene utilizzando il divisore previsto dal CCNL.
4. per le imprese aderenti al sistema della bilateralità ed in regola con i versamenti, l'elemento aggiuntivo della retribuzione di cui al precedente punto 3 è forfetariamente compreso nella quota di adesione e, pertanto, non va versato;
5. a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo saranno conseguentemente avviati gli istituti previsti dalla bilateralità, sulla base degli Accordi e del presente CCNL i cui contributi rappresentano una quota annua a carico delle aziende come di seguito indicato:
a) "Fondo Sicurezza PMI CONFAPI" OPNC
- 18,00 euro annui (1,50 euro mensili per 12 mensilità) per ciascun lavoratore dovuto dalle aziende prive del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
- 6,00 euro annui (0,50 euro mensili per 12 mensilità) per ciascun lavoratore dovuto dalle aziende con il RLS
b) "Fondo Sviluppo bilateralità PMI CONFAPI"
- 6,00 euro annui (0,50 euro mensili per 12 mensilità) per ciascun lavoratore a tempo pieno per lo sviluppo dell'apprendistato
- 3,00 euro annui (0,25 euro mensili per 12 mensilità) per ciascun lavoratore part-time fino a 20 ore
c) "Fondo Sostegno al reddito"
- 28,00 euro annui (2,33 euro mensili per 12 mensilità) per ciascun lavoratore
d) "Osservatorio della contrattazione e del lavoro"
- 8,00 euro annui (0,66 euro mensili per 12 mensilità) per ciascun lavoratore per il sostegno e lo sviluppo degli strumenti bilaterali e delle relative articolazioni settoriali e territoriali l'introduzione e relativo sostegno delle attività di rappresentanza sindacale territoriale/bacino nonché per la contrattazione territoriale di II livello;
- 12,00 euro annui (1,00 euro mensile per 12 mensilità) per ciascun lavoratore per ulteriori attività correlate (assistenza contrattuale) assorbente le eventuali quote già previste dalla contrattazione nazionale;
6. a partire dalla data di sottoscrizione della presente Intesa le aziende che applicano il CCNL verseranno, secondo le modalità previste dall'Accordo Interconfederale del 26-07-2012 e dall'Intesa Applicativa dello stesso e successive integrazioni, nonché secondo le disposizioni previste nell'ambito degli enti stessi, i contributi rispettivamente all'OPNC e all'ENFEA tramite modello F24 con i codici di versamento predisposti dall'Agenzia delle Entrate.
Capitolo II - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
I lavoratori devono essere assunti tramite gli Organi del collocamento secondo le norme di Legge. All'atto dell'assunzione l'azienda è tenuta a comunicare al lavoratore per iscritto:
- la data di assunzione;
- l'inquadramento categoriale;
- la durata dell'eventuale periodo di prova;
- la prefissione del termine in caso di assunzione a tempo determinato;
- il trattamento iniziale.
Per l'assunzione il lavoratore dovrà presentare i seguenti documenti e l'azienda dovrà rilasciare ricevuta per quelli che trattiene:
1) la carta d'identità o altro documento equipollente;
2) libretto di lavoro;
3) libretto di assicurazioni;
4) stato di famiglia;
5) documenti necessari per fruire degli assegni familiari (per gli aventi diritto).
Il datore di lavoro potrà anche eventualmente richiedere il certificato penale in data non anteriore a tre mesi e i certificati di lavoro per le occupazioni antecedenti a quelle risultanti dalle registrazioni del libretto di lavoro, sempreché l'interessato ne sia in possesso.
Il lavoratore dovrà dichiarare all'azienda la sua residenza e dimora e notificare i successivi mutamenti.
All'atto della risoluzione del rapporto di lavoro - sia questo dovuto a licenziamento o a dimissioni - l'azienda metterà a disposizione del lavoratore i documenti dovutigli, regolarmente aggiornati, che questi dovrà ritirare rilasciando regolare ricevuta.
L'assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a:
Lavoratori con qualifica impiegatizia:
- 6 mesi per la categoria AS;)
- 5 mesi per la categoria A;
- 3 mesi per la categoria B1;
- 2 mesi per la categoria CS;
- 2 mesi per le categorie C1, D1;
- 1 mese per la categoria E1.
Lavoratori con qualifica operaia
- 2 mesi per la categoria B2, CS;
- 1 mese per le categorie C2, D2, E2;
- 2 settimane per la categoria F.
Nel caso di assunzione di lavoratori che siano già stati alle dipendenze della stessa azienda, non sarà richiesto il periodo di prova a quelli che siano adibiti alle medesime mansioni già in precedenza esplicate.
Durante il periodo di prova è reciproco fra le parti il diritto di risoluzione del rapporto di lavoro senza l'obbligo della corresponsione delle indennità previste dagli articoli del presente contratto - fatta eccezione per il trattamento di fine rapporto, per le ferie e la tredicesima mensilità - e con il pagamento della retribuzione per il tempo durante il quale il lavoro è stato effettivamente prestato ed in base alla retribuzione della categoria nella quale il lavoratore ha prestato la sua opera, sempreché la retribuzione non sia già stata prestabilita in misura superiore.
Trascorso il periodo di prova senza che sia intervenuta disdetta da parte dell'azienda, il lavoratore si intende confermato in servizio ai termini ed agli effetti del presente contratto.
Nel caso di conferma in servizio, il periodo di prova è considerato utile a tutti gli effetti contrattuali.
Limitatamente ai lavoratori con qualifica impiegatizia qualora la risoluzione avvenga per dimissioni in qualunque tempo o per licenziamento durante i primi tre mesi di prova per i quadri, nonché per gli impiegati di categoria AS e A e durante il primo mese per gli impiegati delle altre categorie, la retribuzione sarà corrisposta per il solo periodo di servizio prestato; qualora invece, il licenziamento avvenga oltre il termine predetto, verrà corrisposta all'impiegato la retribuzione fino alla metà o alla fine del mese in corso a seconda che il licenziamento avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso.
Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia o infortunio sul lavoro, il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso qualora sia in grado di riprendere il servizio entro 30 giorni dall'inizio dell'assenza.
La ricaduta nella stessa malattia non dà diritto al completamento del periodo di prova.
Durante il periodo di prova sussistono tra le parti i diritti e gli obblighi del presente contratto, salvo quanto diversamente disposto dal contratto stesso.
Per la disciplina dell'apprendistato si fa richiamo alle vigenti norme di Legge, salvo quanto disposto dai commi seguenti.
L'assunzione dell'apprendista è sempre fatta con un periodo di prova non superiore ad un mese.
A decorrere dalla data di stipula del presente contratto possono essere assunti con contratto di apprendistato i lavoratori destinati a svolgere le mansioni proprie delle categorie E2, E1, D2, D1, C2, C1, CS, B2, B1. La durata massima del periodo di apprendistato è rispettivamente di mesi 24 (per la categoria E2, E1, D2, D1), mesi 36 (per la categoria C e CS) e mesi 48 (per la categoria B1 e B2).
Gli apprendisti sono inquadrati, ove confermati in servizio alla scadenza del periodo suddetto, nella categoria relativa alla qualifica che avranno acquisito.
Durante il periodo di apprendistato, il lavoratore verrà retribuito con un compenso pari alle percentuali appresso indicate del minimo tabellare, indennità di contingenza e E.d.r., della categoria di qualificazione corrispondente.
Semestri
1º | 65% |
2º | 70% |
3º | 75% |
4º | 80% |
5º e successivi | 90% |
L'addestramento dell'apprendista, ai sensi dell'art. 16 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, deve essere supportato da iniziative di formazione esterna. Per la partecipazione a tali iniziative è destinato un monte di 120 ore annue retribuite, ridotto a 80 ore, ove l'apprendista sia in possesso di titolo di studio correlato al profilo professionale da conseguire o di attestato di qualifica idoneo rispetto all'attività da svolgere.
Entro il 30 ottobre 1999 verrà costituita una Commissione paritetica che con riferimento alla normativa della Legge 24 giugno 1997, n. 196 avrà il compito di predisporre il testo di un'intesa quadro sui contenuti delle attività formative e sui relativi aspetti operativi. Tale testo verrà sottoposto all'approvazione delle parti stipulanti il presente contratto. L'Osservatorio nazionale di settore raccoglierà periodicamente i dati relativi alle attività formative svolte per valutarne gli esiti e l'efficacia.
Dichiarazione a verbale - Per quanto riguarda il trattamento economico in caso di malattia ed infortunio degli apprendisti, ferme restando le percentuali di cui sopra, resta confermato che le aziende si faranno carico di trattamenti economici non superiori a quelli integrativi previsti dall'art. 63 per gli operai
Accordo di rinnovo 18/04/2006 (Decorrenza 01/01/2006)
Apprendistato professionalizzante
Nell'obiettivo di adeguare la normativa contrattuale alle nuove disposizioni legislative in tema di apprendistato professionalizzante, le parti si impegnano a definire un'intesa entro il 31 maggio 2006 in modo che, detto istituto, sia operativo per i settori cui si applica il presente CCNL per il 1º giugno 2006.
Accordo apprendistato 15/02/2007
Art. 3 - Apprendistato professionalizzante
Le parti stipulanti si danno reciprocamente atto che la disciplina che segue dà concreta attuazione all'apprendistato professionalizzante di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 276/2003.
Per la disciplina dell'apprendistato si richiama alle vigenti norme di Legge salvo quanto disposto nei commi seguenti.
In attuazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 276/2003, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato con giovani di età non inferiore ai 18 anni, salvo le deroghe consentite dalla Legge, e non superiore ai 29 anni, ed è finalizzato alla qualificazione dei lavoratori attraverso un percorso di formazione per l'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali.
Può essere convenuto un periodo di prova ai sensi del vigente CCNL, di durata non superiore a quanto previsto per il livello immediatamente superiore a quello di inserimento e in ogni caso di durata non eccedente i 2 mesi.
Il contratto di apprendistato professionalizzante può riguardare operai, intermedi, impiegati e quadri ed è ammesso per il conseguimento di qualifiche inquadrate nei livelli E - D - C - CS - B e livelli superiori a tutte le relative mansioni.
La durata massima del periodo di apprendistato e la sua suddivisione in periodi è così determinata:
Categoria
Durata complessiva mesi
Primo periodo
mesiSecondo periodo
mesiTerzo periodo
mesiAS
60
30
15
15
A
54
24
15
15
B
50
22
14
14
CS
46
22
12
12
C
40
16
12
12
D
36
12
12
12
E
24
12
12
-
L'inquadramento e il relativo trattamento economico sono così determinati:
1) nel periodo di apprendistato professionalizzante: due livelli sotto quello di destinazione finale con retribuzione corrispondente a quella minima contrattuale (minimo tabellare, ex indennità di contingenza e E.d.r.) del livello iniziale di inquadramento (per la categoria E la retribuzione si riferirà alla categoria F);
2) nel secondo periodo: un livello sotto quello di destinazione finale con retribuzione corrispondente a quella minima contrattuale (minimo tabellare, ex indennità di contingenza e E.d.r.) prevista per tale livello inferiore;
3) nel terzo ed ultimo periodo: fermo l'inquadramento di cui al secondo periodo di apprendistato, la retribuzione sarà corrispondente a quella prevista per il livello di destinazione finale.
Qualora al termine del periodo di apprendistato non sia data disdetta l'apprendista è mantenuto in servizio con contratto a tempo indeterminato con la qualifica conseguita mediante le prove di idoneità previste dalla Legge.
In caso di infortunio sul lavoro l'azienda integrerà il trattamento INAIL spettante nel primo giorno e fino alla cessazione dell'indennità di invalidità temporanea nei limiti di durata dell'apprendistato.
In caso di malattia viene mantenuto il rapporto di lavoro nei limiti previsti dall'art. 66 del vigente CCNL e corrisposto il 50 % della retribuzione spettante per un massimo di 6 mesi per ogni anno solare e nei limiti di durata dell'apprendistato.
Le ferie matureranno pro quota con riferimento al servizio effettivamente prestato presso la stessa azienda.
Il premio di risultato verrà corrisposto nella misura del 50% nel primo anno di apprendistato e nella misura del 100% a partire dal secondo anno di apprendistato.
Fermo restando quanto indicato per gli istituti sopra richiamati, il periodo di apprendistato, per il lavoratore confermato a tempo indeterminato, verrà computato nell'anzianità di servizio, oltre che ai fini previsti dalla Legge, ai fini di tutti gli istituti disciplinati dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
Il contratto di apprendistato, stipulato in forma scritta, deve contenere l'indicazione della prestazione oggetto del contratto, la durata del periodo di apprendistato, la qualifica professionale che sarà acquisita al termine previsto, il piano formativo individuale il cui schema si allega al presente articolo unitamente allo schema della scheda di rivelazione dell'attività formativa.
I lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante non sono computabili ai fini degli istituti contrattuali e di Legge.
Per quanto non previsto espressamente valgono le norme del vigente CCNL in quanto applicabili.
Per poter stipulare nuovi contratti di apprendistato professionalizzante, le imprese devono avere mantenuto in servizio almeno il 51% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia terminato nei dodici mesi precedenti. A tal fine non si computano gli apprendisti che si siano dimessi, quelli il cui rapporto di lavoro si sia risolto per giusta causa, i contratti risolti in corso o al termine del periodo di prova. Agli effetti della presente disposizione si considerano mantenuti in servizio i soggetti per i quali il rapporto di lavoro, nel corso del suo svolgimento, sia stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Formazione
La formazione si realizza tramite la partecipazione a percorsi formativi sia interni che esterni all'azienda.
I principi convenuti nel presente capitolo sono finalizzati a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzante.
Per quanto riguarda le figure professionali da formare tramite l'apprendistato professionalizzante, vengono individuate le seguenti macro professionalità:
1) Personale impiegato nella conduzione di impianti e macchinari di produzione;
2) Addetti alla produzione in linea e/o montaggio di prefabbricati;
3) Addetti alla movimentazione dei materiali;
4) Manutentori;
5) Personale addetto alle funzioni complementari ed accessorie (es.: controllo qualità - sicurezza, ecc.);
6) Personale impiegatizio.
Ai fini del conseguimento della qualificazione è destinato un monte di 120 ore medie annue retribuite salvo il caso in cui le normative regionali prevedano la riduzione di detto monte ore per casi specifici. Le ore complessive di formazione possono essere distribuite diversamente nell'arco della durata del contratto di apprendistato, salva una quantità minima annua pari a 60 ore, sulla base di quanto previsto nel Piano formativo individuale. Le modalità e l'articolazione della formazione (interna e/o esterna) potranno essere definite a livello aziendale, tenendo presente che una quota del monte ore dovrà essere destinata all'apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro; una quota sarà riservata alla conoscenza dei diritti e dei doveri nel rapporto di lavoro; una quota concernerà l'organizzazione aziendale e del ciclo produttivo ai fini del completo inserimento dell'apprendista nell'ambiente di lavoro.
Le ore di formazione relative all'antinfortunistica e all'organizzazione aziendale dovranno essere realizzate all'inizio del rapporto di lavoro. Le ulteriori ore di formazione specificatamente rivolte al conseguimento della qualificazione, potranno essere realizzate attraverso modalità di formazione in alternanza, "on the job", in affiancamento e moduli di formazione teorica.
La formazione "on the job", può essere sia interna che esterna, anche con modalità "e-learning".
Le altre materie potranno essere oggetto, in tutto o in parte, di formazione interna o esterna all'azienda, anche facendo ricorso all'"e-learning", qualora l'azienda disponga delle dovute capacità formative e/o con soggetti abilitati e qualitativamente riconosciuti.
Sono indicatori della capacità formativa interna la presenza di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con competenze adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi ed alle dimensioni aziendali.
L'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne ed interne all'azienda. In caso di interruzione del rapporto prima del termine il datore di lavoro attesta l'attività formativa svolta.
Le funzioni di tutor possono essere svolte da un lavoratore qualificato designato dall'impresa. Nelle imprese fino a 15 dipendenti la funzione di tutore della formazione può essere svolta direttamente dal datore di lavoro.
I periodi di apprendistato presso più datori di lavoro o presso la medesima azienda si cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato, purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e sempre che si riferiscano alle stesse attività e mansioni.
Nel caso di cumulabilità di più rapporti, le ore di formazione di cui sopra saranno riproporzionate in relazione al restante periodo di apprendistato da svolgere. A quest'ultimo fine l'apprendista deve documentare l'avvenuta partecipazione all'attività formativa con l'attestato di frequenza rilasciato dall'Istituto formativo e/o con l'attestazione del tutor aziendale nel libretto di formazione.
Al termine del periodo di apprendistato l'azienda rilascerà all'apprendista, oltre alle normali registrazioni nella scheda professionale, un documento che attesti i periodi medesimi.
Profili formativi
Ai fini dell'operatività e dell'applicazione della presente disciplina si ridefiniscono i profili formativi (elencati nel presente accordo) e alle relative conoscenze e competenze professionali.
La nuova disciplina dell'apprendistato professionalizzante, così definita, integra l'art. 4 del vigente CCNL
La presente disciplina entra in vigore con effetto immediato.
1) Personale addetto alla conduzione di impianti e macchinari di produzione
Declaratoria - Categoria C2
Appartengono alla categoria C2 i lavoratori che compiono in autonomia esecutiva lavori per la realizzazione dei quali sono necessarie una preparazione tecnica approfondita ed una specializzazione pratica acquisita attraverso scuole professionali o tecniche o una adeguata pratica di mestiere e che compiono a regola d'arte i lavori inerenti alla loro specializzazione.
Profili professionali
a) Addetti alla conduzione di macchine complesse di produzione per le quali è necessaria una appropriata conoscenza del processo tecnologico, i quali eseguano normalmente interventi di manutenzione, grazie alla capacità interpretativa di schemi costruttivi, siano essi di natura meccanica, elettronica o elettrica al fine di assicurare la piena efficienza delle macchine stesse.
b) Lavoratori addetti alla conduzione dei forni e degli essiccatoi, con responsabilità nella somministrazione del combustibile per i forni, della regolazione delle apparecchiature e del controllo dell'andamento dell'impianto ai fini del suo perfetto funzionamento e della buona qualità del prodotto.
Area di attività: Produzione
È in grado di predisporre tutte le attività preparatorie, di regolazione ed impostazione delle macchine su cui lavora, al fine di avviare l'impianto in modo da garantire una corretta produzione del reparto.
Controlla il corretto funzionamento delle macchine rilevando ed eliminando eventuali anomalie.
Effettua durante i turni di lavoro i controlli di processo e di prodotto, prelevando i campioni ed eseguendo sugli stessi i controlli e le operazioni previste dal S.Q.
Controlla la qualità delle materie prime impiegate ed in alcuni casi degli imballaggi, garantendo il regolare rifornimento.
Concorre all'effettuazione della manutenzione e degli interventi di natura meccanica, elettrica ed elettronica per garantire il riavviamento o il corretto funzionamento delle macchine.
Mantiene pulito il reparto assicurando la lubrificazione di tutte le macchine.
Concorre alla sostituzione delle filiere e degli stampi assicurando la perfetta uscita del materiale trafilato, il taglio a misura, lo stampaggio e la formatura.
Per il profilo C: Controlla la somministrazione del combustibile per i forni, regola le apparecchiature ed il controllo degli stessi, rispettando le ricette di cottura ed essiccazione.
Conoscenze e competenze professionali
Conoscenza di base del ciclo produttivo.
Conoscenza di base dell'impianto e specifiche dei macchinari utilizzati, delle loro caratteristiche funzionali, delle anomalie di funzionamento.
Conoscenza del manuale del Sistema qualità per quanto concernente la fase del ciclo produttivo in cui si è coinvolti.
Conoscenze delle caratteristiche del prodotto con riferimento alla fase specifica di realizzazione.
Conoscenza delle misure preventive, protettive, idonee a scongiurare rischi di qualsiasi natura connessi allo svolgimento delle attività lavorative.
Conoscenze specifiche dei tempi, metodi e produttività del lavoro.
Conoscenza delle direttive aziendali specifiche riguardanti le attività produttive e il comportamento richiesto ai lavoratori
Declaratoria - Categoria D2
Appartengono a questa categoria i lavoratori che compiono a regola d'arte tutti i lavori inerenti alla loro specializzazione e la cui corretta esecuzione richiede cognizioni tecnico-pratiche inerenti alla tecnologia del lavoro o alla interpretazione del disegno e forniscono informazioni sull'andamento dell'unità di processo alla conduzione della quale sono addetti.
Profili professionali
a) Conduttori di macchine complesse di produzione per le quali è necessaria una appropriata conoscenza del processo tecnologico.
b) Lavoratori addetti al controllo e al buon funzionamento dei forni e degli essiccatoi automatici.
c) Lavoratori addetti alla mattoniera, che intervengono in piena autonomia sulle relative apparecchiature elettriche e meccaniche ed in particolare sulla filiera e sulla taglierina al fine di garantire la costanza qualitativa.
d) Lavoratori addetti alla preparazione dell'argilla ed alla successiva confezione a mano o al tornio di mattoni, pianelle, canali, vasi, ecc.
e) Lavoratori che eseguono con macchine utensili o manualmente operazioni o lavori di precisione rispettando tolleranze ristrette, operando su disegno o schemi predeterminati.
Area di attività: Produzione
È in grado di predisporre tutte le attività preparatorie, di regolazione ed impostazione delle macchine su cui lavora, al fine di garantire il loro corretto funzionamento.
Esegue le regolazioni e le impostazioni dei macchinari, che si rendono necessari per il loro corretto funzionamento e per l'ottenimento del prodotto come da specifica.
Controlla il corretto funzionamento delle macchine di propria competenza, rilevando ed eliminando eventuali anomalie.
Presta assistenza ai manutentori nell'effettuazione di interventi di natura meccanica elettrica ed elettronica finalizzati a garantire il riavvio o il buon funzionamento delle macchine.
Concorre alla sostituzione delle filiere e degli stampi assicurando la perfetta uscita del materiale trafilato, il taglio a misura, lo stampaggio e la formatura.
Effettua durante i turni di lavoro i controlli di processo e di prodotto, prelevando i campioni ed eseguendo sugli stessi i controlli e le operazioni previste da un S.Q.
Mantiene pulita l'area di lavoro assicurando la lubrificazione di tutte le macchine.
Esegue la preparazione delle attrezzature e delle materie prime per il confezionamento di prodotti in cotto fatti a mano.
Conoscenze e competenze professionali
Conoscenza di base del ciclo produttivo.
Conoscenza di base dell'impianto e specifiche dei macchinari utilizzati, delle loro caratteristiche funzionali, delle anomalie di funzionamento.
Conoscenza del manuale del Sistema qualità per quanto concernente la fase del ciclo produttivo in cui si è coinvolti.
Conoscenze delle caratteristiche del prodotto con riferimento alla fase specifica di realizzazione.
Conoscenza delle misure preventive, protettive, idonee a scongiurare rischi di qualsiasi natura connessi allo svolgimento delle attività lavorative.
Conoscenze specifiche dei tempi, metodi e produttività del lavoro.
Per il profilo D: Conoscenza delle materie prime, degli stampi e delle attrezzature relative.
Declaratoria - Categoria E2
Appartengono alla categoria E2 i lavoratori che eseguono lavori per i quali sono richieste una specifica capacità professionale e di pratica di mestiere.
Profili professionali
a) Lavoratori addetti alla preparazione della trafila, della taglierina ed al loro funzionamento e controllo.
b) Lavoratori addetti alla selezione e/o confezione dei pacchi di materiale essiccato o cotto.
c) Manovratori di macchine o macchinari di produzione per il cui funzionamento sono richieste specifiche capacità pratiche.
d) Preparatori, dosatori di miscele secche del legante superficiale per materiali da pavimentazione, con o senza colorante.
e) Per le aziende produttrici di vasi in cotto, lavoratori addetti allo scarico di essiccatoi rotanti.
f) Lavoratori addetti alla esecuzione di armature in ferro per manufatti.
Area di attività: Produzione
Controlla il corretto funzionamento della macchina di propria competenza, rilevando ed eliminando eventuali anomalie.
Esegue le procedure e le attività finalizzate a selezionare manualmente o meccanicamente i prodotti essiccati o cotti.
Segue il processo di confezionamento e imballaggio dei prodotti.
Prepara le miscele di colorante, impermeabilizzante e di trattamento dei prodotti secondo le schede tecniche o ricette.
Esegue la confezione delle armature in ferro dei manufatti utilizzando i disegni tecnici specifici.
Presta assistenza ai manutentori nell'effettuazione di interventi di natura meccanica, elettrica ed elettronica finalizzati a garantire il riavvio o il buon funzionamento delle macchine.
Effettua durante i turni di lavoro i controlli di processo e di prodotto, prelevando i campioni ed eseguendo sugli stessi i controlli e le operazioni previste da un S.Q.
Mantiene pulito il reparto assicurando la lubrificazione di tutte le macchine.
Conoscenze e competenze professionali
Conoscenza di base del ciclo produttivo.
Conoscenze specifiche dei macchinari utilizzati, delle loro caratteristiche funzionali, delle anomalie di funzionamento.
Conoscenza delle procedure di propria competenza del Sistema qualità.
Conoscenze delle caratteristiche del prodotto con riferimento alla fase specifica di realizzazione.
Conoscenze specifiche dei tempi, metodi e produttività del lavoro.
Conoscenza delle misure preventive, protettive, idonee a scongiurare rischi di qualsiasi natura connessi allo svolgimento delle proprie attività lavorative.
2) Addetti alla produzione in linea e/o montaggio di prefabbricati
Declaratoria - Categoria C2
Appartengono alla categoria C2 i lavoratori che compiono in autonomia esecutiva lavori per la realizzazione dei quali sono necessarie una preparazione tecnica approfondita ed una specificazione pratica acquisita attraverso scuole professionali o tecniche od una adeguata pratica di mestiere e che compiono a regola d'arte i lavori inerenti alla loro specializzazione.
Profili professionali
Lavoratori preposti alla produzione e/o montaggio di manufatti in calcestruzzo che, in condizioni di specifica autonomia esecutiva e in base alle direttive del proprio superiore, partecipano alla esecuzione del lavoro coordinando e guidando il lavoro degli addetti al montaggio o a tutte le fasi che compongono un singolo ciclo produttivo.
Area di attività
a) Produzione dei prefabbricati in reparto.
Organizza il processo produttivo sulla base del programma di lavoro assegnatogli, ottimizzando i flussi di materie prime e semilavorati nonché la composizione della squadra di operai addetti al singolo ciclo produttivo.
Controlla il corretto funzionamento di impianti, macchinari e attrezzature di reparto impiegati nell'esecuzione del ciclo produttivo, eliminando le anomalie riscontrate o richiedendo in caso di necessità l'intervento degli addetti alla manutenzione con i quali collabora per ripristinare la funzionalità.
Verifica la rispondenza alle specifiche qualitative delle materie prime e dei semilavorati impiegati nelle lavorazioni.
Controlla, per quanto gli compete, che gli operai della squadra rispettino le disposizioni relative alla prevenzione ed alla protezione dei lavoratori contro i rischi di infortunio e malattie professionali.
Assicura che le macchine e le attrezzature del reparto siano tenute pulite e lubrificate.
b) Montaggio dei prefabbricati in cantiere
Organizza, sulla base del programma di lavoro assegnatogli, la composizione ottimale della squadra di operai per l'esecuzione del montaggio in cantiere delle strutture in calcestruzzo.
Controlla il corretto funzionamento delle macchine e delle attrezzature dell'azienda impiegate nel montaggio.
Verifica la rispondenza alle specifiche qualitative degli elementi strutturali e dei prodotti, materiali e componenti accessori impiegati nel montaggio.
Coordina l'attività della squadra di operai con quella di altre imprese appaltatrici impegnate nell'esecuzione dell'opera.
Controlla, per quanto gli compete, che gli operai della squadra rispettino le disposizioni relative alla prevenzione ed alla protezione dei lavoratori contro i rischi di infortuni e malattie professionali.
Verifica la rispondenza alle specifiche tecnico-statiche degli elementi strutturali secondo disegni esecutivi.
Conoscenze e competenze professionali
Conoscenza del ciclo produttivo e dell'organizzazione del lavoro di reparto.
Conoscenza dei procedimenti di montaggio e dell'organizzazione del lavoro in cantiere.
Conoscenza di base degli impianti, macchine, macchinari ed attrezzature, nonché delle loro caratteristiche di funzionamento, comprese le principali cause di guasti ed anomalie.
Conoscenza del manuale del Sistema qualità adottato in azienda.
Conoscenza delle misure da applicare in reparto e/o cantiere ai fini dell'igiene e della sicurezza del lavoro.
Declaratoria - Categoria D2
Appartengono a questa categoria i lavoratori che compiono a regola d'arte tutti i lavori inerenti alla loro specializzazione e la cui corretta esecuzione richiede cognizioni tecnico-pratiche inerenti alla tecnologia del lavoro o alla interpretazione del disegno e forniscono sistematiche informazioni sull'andamento dell'unità di processo alla conduzione della quale sono addetti.
Profili professionali
a) Lavoratori addetti alla produzione di prefabbricati che, interpretando il disegno, operano su una specifica fase o ciclo di produzione in maniera autonoma o in coordinamento con altre maestranze.
b) Lavoratore addetto alle operazioni di finitura, ripristino e riparazione dei manufatti seguendo istruzioni operative e/o interpretando disegni.
c) Lavoratore addetto alle procedure di montaggio dei prefabbricati che, interpretando il disegno, attua le sequenze di posizionamenti dei manufatti e realizza unioni e giunti in coordinamento con altre maestranze.
Area di attività
a) Produzione dei prefabbricati in reparto
Organizza le attività della squadra addetta alla linea di produzione.
Attua il programma di lavoro nel rispetto degli elaborati tecnici.
Controlla, per quanto gli compete, che gli operai della squadra rispettino le disposizioni relative alla prevenzione ed alla protezione dei lavoratori contro i rischi di infortuni e malattie professionali.
Assicura che le macchine e le attrezzature del reparto siano tenute pulite e lubrificate.
Verifica la rispondenza del prodotto finito agli elaborati tecnici ed interviene eseguendo gli opportuni ripristini, strutturali ed estetici, sui manufatti.
b) Montaggio dei prefabbricati in cantiere
Organizza e coordina le attività di montaggio sulla base degli elaborati tecnici.
Verifica la rispondenza alle specifiche tecnico-statiche degli elementi strutturali secondo disegni esecutivi.
Coordina l'attività della squadra di operai con quella di altre imprese.
Controlla, per quanto gli compete, che gli operai della squadra rispettino le disposizioni relative alla prevenzione ed alla protezione dei lavoratori contro i rischi di infortuni e malattie professionali.
Conoscenze e competenze professionali
Conoscenza di base del ciclo produttivo e delle varie fasi di montaggio in cantiere dei prefabbricati.
Conoscenza di base degli impianti, macchine, macchinari ed attrezzature, nonché delle loro caratteristiche di funzionamento, comprese le principali cause di guasti ed anomalie.
Conoscenza specifica dei mezzi di sollevamento utilizzati in cantiere, delle loro caratteristiche funzionali e delle anomalie di funzionamento.
Conoscenza del manuale del Sistema qualità adottato in azienda per quanto concerne la fase del ciclo produttivo e/o di montaggio nel quale si è coinvolti.
Conoscenza delle caratteristiche del prodotto con riferimento alla fase specifica di realizzazione o di assemblaggio.
Conoscenza delle misure da applicare in reparto e/o cantiere ai fini dell'igiene e della sicurezza del lavoro.
Declaratoria - Categoria E2
Appartengono alla categoria E2 i lavoratori che eseguono lavori per i quali sono richieste una specifica capacità professionale e pratica di mestiere.
Profili professionali
a) Lavoratori addetti alla produzione di prefabbricati in reparto anche in coordinamento con gli altri lavoratori che compongono la squadra operando su una o più fasi del processo.
b) Addetti al montaggio in cantiere dei prefabbricati e componenti accessori anche in coordinamento con gli altri lavoratori che compongono la squadra operando su una o più sequenze di montaggio.
Area di attività
a) Produzione dei prefabbricati in reparto
Controlla il corretto funzionamento delle attrezzature di propria competenza, rilevando ed eliminando eventuali anomalie.
Effettua la preparazione ed il posizionamento delle casseforme utilizzando i necessari mezzi di movimentazione.
Effettua il posizionamento ed il fissaggio di armature e relativi componenti.
Effettua la stesura e la tesatura dei trefoli di precompressione.
Realizza il getto del calcestruzzo ed aziona i dispositivi e gli attrezzi di vibrazione.
Provvede alla sformatura ed alla pulizia dei casseri.
Effettua la movimentazione del prodotto finito.
b) Montaggio dei prefabbricati in cantiere
Controlla il corretto funzionamento dell'attrezzatura di propria competenza, rilevando ed eliminando eventuali anomalie.
Provvede all'aggancio e fissaggio dei cavi di sollevamento dei manufatti.
Effettua il posizionamento ed il fissaggio degli elementi alla struttura.
Realizza casserature in legno per getti in opera.
Effettua il posizionamento ed il fissaggio di armature e relativi componenti.
Realizza il getto del calcestruzzo con azionamento dei dispositivi ed attrezzi di vibrazione.
Conoscenze e competenze professionali
Conoscenza di base del ciclo produttivo.
Conoscenze specifiche dei macchinari e delle attrezzature utilizzati, delle loro caratteristiche funzionali, delle anomalie di funzionamento.
Conoscenza di base delle materie prime e semilavorati utilizzati.
Conoscenza delle procedure di propria competenza del Sistema qualità.
Conoscenze delle caratteristiche del prodotto con riferimento alla fase specifica di realizzazione.
Misure da applicare in reparto e/o cantiere ai fini dell'igiene e della sicurezza del lavoro.
3) Addetti alla movimentazione dei materiali
Declaratoria - Categoria C2
Appartengono alla categoria C2 i lavoratori che compiono in autonomia esecutiva lavori per la realizzazione dei quali sono necessarie una preparazione tecnica approfondita ed una specializzazione pratica acquisita attraverso scuole professionali od un'adeguata pratica di mestiere e che compiono a regola d'arte i lavori inerenti alla loro specializzazione.
Profili professionali
Addetti alla conduzione di autogru semoventi per lo stoccaggio dei manufatti pesanti e/o conduttori di escavatori a benna.
Area di attività
Movimentazione della materia prima e dei manufatti.
Conduce il mezzo assegnato.
Effettua il carico dei mezzi per il trasporto.
Controlla il corretto funzionamento del mezzo, rilevando ed eliminando laddove possibile eventuali anomalie.
Esegue la manutenzione ordinaria, la lubrificazione dei mezzi affidati e la loro pulizia.
Controlla il funzionamento dei dispositivi di sicurezza e di allarme dei mezzi affidati.
Per escavatore a benna
Preleva la materia prima assicurando la sicurezza del fronte di cava e dei cumuli, esegue i lavori di ripristino della cava.
Conoscenze
Ha conoscenze specifiche della macchina su cui lavora, delle caratteristiche funzionali, delle anomalie di funzionamento.
Conosce la cava e sa come lavorare in piena sicurezza.
Conosce le tecniche di escavazione delle argille.
Conosce la procedura di carico dei mezzi per il trasporto.
Conosce le caratteristiche materie prime prelevate.
Conosce le procedure previste dal S.Q.
Conosce le misure preventive, protettive, idonee a scongiurare rischi di qualsiasi natura connessi allo svolgimento delle attività lavorative.
Declaratoria - Categoria D2
Appartengono a questa categoria i lavoratori che compiono a regola d'arte tutti i lavori inerenti alla loro specializzazione e la cui corretta esecuzione richiede cognizioni tecnico-pratiche inerenti alla tecnologia del lavoro o alla interpretazione del disegno e forniscono sistematiche informazioni sull'andamento dell'unità di processo alla conduzione della quale sono addetti.
Profili professionali
a) Conduttori di carrelli semoventi a pinza o a forca che - conoscendo le caratteristiche strutturali, funzionali, operative del mezzo loro affidato - siano in grado di effettuare il montaggio dei pezzi di ricambio del mezzo stesso e che effettuino il carico/scarico di materiali in base ai relativi documenti.
b) Conduttori di mezzi semoventi quali ad esempio autogru, gru a braccio o cavalletto o a ponte, bulldozer, pale meccaniche, automezzi per i quali sia prevista la patente di grado E.
Profilo A - Area di attività: Movimentazione prodotti finiti
Controlla il corretto funzionamento delle macchine rilevando ed eliminando laddove possibile, eventuali anomalie.
Esegue la manutenzione ordinaria dei mezzi affidati e la loro pulizia.
Controlla il funzionamento dei dispositivi di sicurezza e di allarme dei mezzi affidati.
Esegue il carico di prodotti finiti sui mezzi di trasporto nel rispetto delle quantità riportate sui buoni di carico e con la diligenza necessaria ad evitare rotture ed errori.
Prepara manualmente i pacchi fuori standard.
Esegue la pulizia del magazzino dei prodotti finiti.
Effettua la manutenzione degli imballi e del packaging.
Esegue lo scarico di materiali vari anche utilizzati in produzione, dei pezzi di ricambio, controllando che le quantità siano conformi a quelle dei documenti di trasporto del fornitore segnalando eventuali discordanze quantitative.
Esegue lo scarico del materiale in trasferimento o di prodotti forniti da terzi, provvedendo allo stoccaggio nel magazzino.
Conoscenze
Ha conoscenze specifiche del mezzo su cui lavora, delle caratteristiche funzionali, delle anomalie di funzionamento.
Conosce i documenti di carico.
Conosce tipologie, finiture e dimensioni di tutti i prodotti finiti.
Conosce il piazzale e le modalità di stoccaggio dei prodotti finiti e la collocazione dei diversi articoli.
Conosce le tecniche di carico dei mezzi di trasporto e di ottimizzazione dei pesi.
Conoscenza delle procedure previste dal S.Q.
Conoscenza delle misure preventive, protettive, idonee a scongiurare rischi di qualsiasi natura connessi allo svolgimento delle attività lavorative.
Profilo B - Area di attività: Movimentazione materia prima
Pala meccanica
Controlla il corretto funzionamento delle macchine rilevando ed eliminando, laddove possibile, eventuali anomalie.
Esegue la manutenzione ordinaria dei mezzi affidati e la loro pulizia.
Controlla il funzionamento dei dispositivi di sicurezza e di allarme dei mezzi affidati
Esegue lo stoccaggio delle argille e tramite la stratificazione in cumuli artificiali assicura la stabilità e la sicurezza del prelievo.
Preleva l'argilla e carica i mezzi per il trasporto.
Effettua la movimentazione interna al silos prelevando il materiale e preparando le miscele nei cassoni.
Controlla visivamente la qualità dell'argilla, segnalando ed intervenendo in caso di mancanze della materia prima.
Conoscenze
Ha conoscenze specifiche del mezzo su cui lavora, delle caratteristiche funzionali, delle anomalie di funzionamento.
Conoscenza delle procedure previste dal S.Q.
Conoscenza delle misure preventive, protettive, idonee a scongiurare rischi di qualsiasi natura connessi allo svolgimento delle attività lavorative.
Conosce la materia prima.
Conosce le tecniche di stoccaggio e la messa in sicurezza dei cumuli.
Conosce le tecniche di carico dei mezzi di trasporto.
Conosce le modalità di preparazione delle miscele.
Profilo C - Area di attività: Trasporto su strada di prodotti finiti e merci
Automezzi
Conduce il mezzo ed effettua le consegne dei materiali trasportati nei luoghi di destinazione assegnati.
Controlla il corretto funzionamento delle macchine rilevando ed eliminando, laddove possibile, eventuali anomalie.
Esegue la manutenzione ordinaria dei mezzi affidati e la loro pulizia.
Controlla il funzionamento dei dispositivi di sicurezza e di allarme dei mezzi affidati.
Assicura il carico trasportato all'automezzo con corde ed altri accessori.
Controlla le quantità effettivamente caricate con quelle indicate sui d.d.t.
Effettua personalmente lo scarico dei materiali trasportati in alcuni casi tramite l'impiego di autogru.
Conoscenze
Ha conoscenze specifiche del mezzo su cui lavora, delle caratteristiche funzionali, delle anomalie di funzionamento.
Conosce la materia prima oppure i prodotti finiti.
Conosce le tecniche di carico e scarico dei mezzi di trasporto.
Conoscenza delle procedure previste dal S.Q.
Conoscenza delle misure preventive, protettive, idonee a scongiurare rischi di qualsiasi natura connessi allo svolgimento delle attività lavorative.
Declaratoria - Categoria E2
Appartengono alla categoria E2 i lavoratori che eseguono lavori per i quali sono richieste una specifica capacità professionale e pratica di mestiere.
Profili professionali
Carrellisti addetti allo scarico della linea o che effettuino operazioni semplici similari.
Area di attività: Movimentazione prodotti finiti
Controlla il corretto funzionamento del carrello elevatore, rilevando ed eliminando, laddove possibile, eventuali anomalie.
Esegue la manutenzione ordinaria dei mezzi affidati e la loro pulizia.
Controlla il funzionamento dei dispositivi di sicurezza e di allarme dei mezzi affidati.
Esegue lo scarico di prodotti finiti dalla linea di produzione, rispettando la tempistica richiesta dall'impianto.
Provvede a stoccare il materiale nel magazzino e/o piazzale, con la diligenza necessaria ad evitare rotture ed errori.
Effettua la somministrazione dei bancali vuoti all'impianto produttivo.
Esegue o sorveglia il processo di bagnatura dei prodotti finiti.
Esegue la pulizia del magazzino dei prodotti finiti.
Esegue lo scarico di materiali vari anche utilizzati in produzione e dei pezzi di ricambio controllando che le quantità scaricate siano conformi a quelle dei documenti di trasporto del fornitore segnalando eventuali discordanze quantitative.
Conoscenze
Conoscenza del mezzo assegnato.
Conosce alcune tipologie di finiture, formati e prodotti finiti realizzati nell'impianto di competenza.
Conosce il piazzale di stoccaggio e dove effettuare collocazione dei diversi articoli.
Conoscenza delle procedure previste dal S.Q.
Copyright S.I.A. Servizi Informatici Antelmi S.r.l.
Conoscenza delle misure preventive, protettive, idonee a scongiurare rischi di qualsiasi natura connessi allo svolgimento delle attività lavorative.
4) Manutentori
Categoria CS
Profili professionali
a) Lavoratori specializzati che eseguano, con particolare autonomia di iniziativa, qualsiasi intervento di natura elettrica ed elettronica di elevato grado di difficoltà ed inoltre modifichino ed elaborino i programmi delle apparecchiature elettroniche inserite nel ciclo produttivo.
b) Lavoratori specializzati in meccanica e/o elettronica che intervengano sugli impianti e sulle macchine dello stabilimento apportando, in piena autonomia, miglioramenti e modifiche al fine di ciclo produttivo e/o la qualità del prodotto finito.
Area di attività: Manutenzione
È in grado di procedere all'installazione ed alla rimozione di macchine complesse di produzione, coadiuvando i fornitori negli interventi di montaggio degli impianti.
Sa realizzare complessi impianti elettrici di bassa e media tensione e ha capacità di effettuare il cablaggio delle attrezzature.
Sa realizzare impianti con componenti elettroniche ed informatiche, reti di ricezione e connessione telefoniche e/o telematiche, svolgendo attività di controllo e messa a punto di software, macchine operatrici complesse e/o impianti tipo forni ed essiccatoi, impianti di betonaggio e circuiti oleodinamici.
Sa eseguire la messa a punto degli impianti, sistemi e macchine elettriche ed elettroniche e partecipa al loro collaudo.
Controlla il perfetto funzionamento delle apparecchiature elettriche, elettroniche e meccaniche dell'intero impianto, predisponendo anche la pianificazione delle manutenzioni.
Interviene autonomamente nei casi di malfunzionamento delle apparecchiature elettriche, elettroniche e meccaniche delle macchine e/o degli impianti per il ripristino delle stesse alla normalità di funzionamento sostituendo o riparando qualsiasi parte delle stesse.
Organizza la manutenzione preventiva, predisponendo gli strumenti ed i pezzi di ricambio necessari nelle attività previste.
Apporta in autonomia esecutiva migliorie e modifiche agli impianti, al fine di ottimizzare il ciclo produttivo.
Registra su apposita modulistica del S.Q. gli interventi eseguiti.
Conoscenze
Conoscenza del settore di appartenenza (meccanica, elettronica, elettrotecnica) e dei principali processi e tecnologie di fabbricazione e trasformazione.
Conosce le macchine e le attrezzature dell'impianto.
Uso e conoscenza di strumenti informatici.
Conoscenza dei linguaggi di programmazione industriale e non.
Conosce e sa gestire tramite tecnologia PLC circuiti elettropneumatici ed oleodinamici.
Capacità di Leggere ed interpretare complessi schemi elettrici di bassa e media tensione e capacità di effettuare il cablaggio delle attrezzature.
Conoscenza ed uso degli strumenti ed apparecchiature di officina.
Conoscenza dei componenti e della ricambistica necessaria.
Conoscenze teoriche specifiche di elettrotecnica e elettronica o di meccanica ed oleodinamica.
Sa installare reti di distribuzione anche informatica di tipo LAN ed interviene su reti a banda larga.
Sa eseguire lavorazioni meccaniche che possono essere richieste per la realizzazione e modifica degli impianti.
Conosce ed identifica i problemi elettrici in fase di manutenzione degli impianti elettrici industriali e all'occorrenza anche civili.
Conosce i metodi da applicare ed è in grado di effettuare una ricerca guasti.
Conosce ed applica la normativa antinfortunistica riferita al ruolo.
Sa registrare sulla modulistica aziendale i dati tecnici relativi al lavoro svolto ed ai risultati ottenuti.
Declaratoria - Categoria C2
Appartengono alla categoria C2 i lavoratori che compiono in autonomia esecutiva lavori per la realizzazione dei quali sono necessarie una preparazione tecnica approfondita ed una specializzazione pratica acquista attraverso scuole professionali od un'adeguata pratica di mestiere e che compiono a regola d'arte i lavori inerenti alla loro specializzazione.
Profili professionali
a) Lavoratori in grado di interpretare ed eseguire schemi elettrici, nonché di realizzare impianti elettrici a bassa ed alta tensione, con perfetta conoscenza di tutte le apparecchiature elettriche, compresi gli automatismi.
b) Lavoratori addetti alla manutenzione, revisione, riparazione degli impianti, delle macchine ed attrezzature della fornace, compreso il rifacimento ed il montaggio di parti meccaniche e la loro eventuale modifica, che compiono tali lavori anche con l'impiego di macchine operatrici idonee se disponibili in azienda.
c) Lavoratori preposti alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti che controllano nella loro funzionalità complicate attrezzature meccaniche e/o elettriche e/o idrauliche e/o pneumatiche e/o elettroniche per le quali è necessaria l'interpretazione di complessi schemi costruttivi e dei relativi schemi funzionali, effettuando interventi necessari per assicurare la piena efficienza degli impianti stessi.
Area di attività: Manutenzione
Sa realizzare impianti elettrici di bassa e media tensione e ha capacità di effettuare il cablaggio delle attrezzature.
Collabora nella realizzazione di impianti con componenti elettroniche ed informatiche, reti di ricezione e connessione telefoniche e/o telematiche, svolgendo attività di controllo e messa a punto di software, macchine operatrici complesse e/o impianti tipo forni ed essiccatoi, impianti di betonaggio e circuiti oleodinamici.
Collabora nella messa a punto degli impianti, sistemi e macchine elettriche ed elettroniche e partecipa al loro collaudo.
Controlla il perfetto funzionamento delle apparecchiature elettriche, meccaniche ed elettroniche.
Interviene su tutte le macchine ed attrezzature di stabilimento per le manutenzioni meccaniche, elettriche, elettroniche ed idrauliche, coadiuvando i manutentori di più alto grado nei lavori di montaggio, manutenzione straordinaria di impianti, macchinari ed attrezzature varie di stabilimento.
Interviene autonomamente nei casi di malfunzionamento delle apparecchiature elettriche, elettroniche e meccaniche delle macchine e/o degli impianti per il ripristino delle stesse alla normalità di funzionamento sostituendo o riparando qualsiasi parte delle stesse.
Predispone gli strumenti ed i pezzi di ricambio necessari nelle attività previste.
Registra su apposita modulistica del S.Q. gli interventi eseguiti.
Conoscenze
Conoscenza del settore di appartenenza (meccanica, elettronica, elettrotecnica) e dei principali processi e tecnologie di fabbricazione e trasformazione.
Uso e conoscenza dei principali strumenti informatici.
È in grado di effettuare alcuni interventi tramite tecnologia PLC per la gestione di circuiti elettropneumatici ed oleodinamici.
Capacità di Leggere ed interpretare schemi elettrici di bassa e media tensione e capacità di effettuare il cablaggio delle attrezzature.
Conoscenza ed uso degli strumenti ed apparecchiature di officina.
Conoscenza dei componenti e della ricambistica necessaria.
Conoscenze teoriche base di elettrotecnica e elettronica o di meccanica ed oleodinamica.
Conosce le macchine e le attrezzature dell'impianto.
Sa eseguire lavorazioni meccaniche che possono essere richieste per la modifica degli impianti.
Conosce ed identifica i problemi elettrici in base di manutenzione degli impianti elettrici industriali e all'occorrenza anche civili.
Conosce i metodi da applicare ed è in grado di effettuare una ricerca per individuare i principali guasti.
Conosce ed applica la normativa antinfortunistica riferita al ruolo.
Sa registrare sulla modulistica aziendale i dati tecnici relativi al lavoro svolto ed ai risultati ottenuti.
Declaratoria - Categoria D2
Appartengono a questa categoria i lavoratori che compiono a regola d'arte tutti i lavori inerenti alla loro specializzazione e la cui corretta esecuzione richiede cognizioni tecnico-pratiche inerenti alla tecnologia del lavoro o alla interpretazione del disegno e forniscono sistematiche informazioni sull'andamento dell'unità di processo alla conduzione della quale sono addetti.
Profili
a) Lavoratori che eseguono con macchine utensili o manualmente operazioni o lavori di precisione rispettando tolleranze ristrette, operando su disegno o schemi predeterminati.
b) Lavoratori addetti alla manutenzione, revisione e riparazione delle macchine ed attrezzature per la produzione ed il trasporto, compreso il montaggio dei pezzi di ricambio; addetti alla costruzione di attrezzature speciali per macchine operatrici e/o alla costruzione delle filiere. I lavoratori devono compiere i lavori loro affidati anche con l'impiego di macchine operatrici idonee se disponibili in azienda.
c) Lavoratori addetti alla officina o alla falegnameria, che compiono lavori complessi ed impegnativi con preparazione delle macchine operatrici e delle attrezzature.
Area di attività: Manutenzione
Sa realizzare impianti elettrici di bassa e media tensione e ha capacità di effettuare il cablaggio delle attrezzature.
Interviene su tutte le macchine ed attrezzature di stabilimento per le manutenzioni meccaniche, elettriche ed elettroniche ed idrauliche coadiuvando i manutentori di più alto grado nei lavori di montaggio, manutenzione straordinaria di impianti, macchinari ed attrezzature varie di stabilimento.
Collabora con i manutentori di più alto grado nei lavori di manutenzione preventiva e programmata.
Effettua in autonomia operazioni non complesse di manutenzione ordinaria e straordinaria, revisione e riparazione di dispositivi e apparecchiature meccaniche ed elettriche.
Interviene autonomamente nei casi più semplici di malfunzionamento delle apparecchiature elettriche, elettroniche e meccaniche delle macchine e/o degli impianti per il ripristino delle stesse alla normalità di funzionamento sostituendo o riparando alcune parti delle stesse.
Esegue anche tramite l'impiego di macchine operatrici lavori di routine per la realizzazione, riparazione e rettifica di parti meccaniche o elettriche.
Registra su apposita modulistica, anche del S.Q., gli interventi eseguiti.
Conoscenze
Conoscenza del settore di appartenenza (meccanica, elettronica, elettrotecnica) e dei principali processi e tecnologie di fabbricazione e trasformazione.
Conoscenza ed uso degli strumenti ed apparecchiature di officina.
Conosce le macchine e le attrezzature dell'impianto.
Conoscenza dei principali componenti e della ricambistica essenziale.
Conosce ed identifica i principali problemi elettrici e meccanici in fase di manutenzione e sorveglianza degli impianti industriali e all'occorrenza anche civili.
Conosce in modo approfondito i dispositivi individuali di protezione e le modalità per il loro corretto utilizzo.
Sa registrare sulla modulistica aziendale i dati tecnici relativi al lavoro svolto ed ai risultati ottenuti.
5) Personale addetto alle funzioni complementari ed accessorie
Categoria CS
Profilo
Responsabile del Sistema qualità in stabilimento che, interpretando e seguendo tutte le procedure e le istruzioni operative, assicuri il conseguimento degli obiettivi previsti dal sistema istruendo anche il personale.
Area di attività: Sistema qualità
Ha la responsabilità del mantenimento e del continuo miglioramento del Sistema qualità ed in questo ambito risponde della raccolta, dell'aggiornamento, della elaborazione dei dati di produzione e consumo di tutti gli impianti produttivi.
Cura la raccolta dei dati relativi alla qualità dei prodotti.
È responsabile del laboratorio per le analisi chimiche e le prove fisico-meccaniche.
Conoscenze
Conosce il ciclo produttivo, le materie prime, i prodotti finiti, i correttivi ed ogni altro materiale utilizzato per la produzione di laterizi e manufatti cementizi.
Conosce le logiche del Sistema qualità nelle sue componenti normative e nelle sue finalità.
Mette in atto quanto previsto dal Sistema qualità e verifica la corretta attuazione.
Diffonde il Sistema qualità nelle sue componenti: Manuale qualità, procedure, istruzioni, specifiche, ecc.
Verifica che tutto il personale sia correttamente informato sui metodi di lavoro, sulle procedure operative, sulle specifiche e sugli obiettivi di qualità.
Predispone il piano annuale delle verifiche ispettive e le esegue.
Predispone la documentazione necessaria per effettuare il riesame del Sistema qualità e le riunioni periodiche.
Cura la realizzazione delle azioni di sensibilizzazione e di formazione del personale.
Cura la stesura, riemissione e la gestione dei documenti del Sistema qualità secondo quanto previsto nel Manuale qualità curando l'archiviazione.
Verifica l'effettuazione di quanto previsto nelle azioni correttive/preventive e redige il rapporto sull'efficacia degli interventi attuati.
Conosce tutte le procedure, metodologie e standard di riferimento per tutti i controlli chimici e chimico-fisici di tutti i materiali del processo produttivo dei laterizi e dei manufatti cementizi, nonché dell'acqua e dei combustibili.
Promuove ed assicura la formazione del personale di stabilimento coinvolto nel controllo della qualità delle materie prime, semilavorati e prodotti finiti.
Esegue tutte le analisi ed i controlli previsti nel piano di verifica ordinario, nonché eventuali controlli straordinari del ciclo di produzione.
Assicura la registrazione e l'elaborazione di tutti i dati relativi al sistema di controllo della qualità.
Assicura la taratura e la messa a punto sia degli strumenti di laboratorio che delle apparecchiature analitiche destinate al controllo di processo.
Intrattenere i rapporti con gli enti di certificazione.
Declaratoria - Categoria C2
Appartengono alla categoria C2 i lavoratori che compiono in autonomia esecutiva lavori per la realizzazione dei quali sono necessarie una preparazione tecnica approfondita ed una specializzazione pratica acquisita attraverso scuole professionali od un'adeguata pratica di mestiere e che compiono a regola d'arte i lavori inerenti alla loro specializzazione.
Profilo
Addetto al laboratorio tecnico che esegue tutte le prove sui materiali e prodotti finiti previste dalle normative in corso, in tema di qualità, utilizzando le apposite apparecchiature.
Area di attività: Laboratorio e qualità
Verifica il buon funzionamento e la continua taratura degli strumenti utilizzati.
Effettua analisi e prove sulle argille utilizzate e le relative miscele, sulle miscele cementizie da sperimentare per la realizzazione dei prodotti finiti, provvedendo ad una puntuale catalogazione dei materiali e dei risultati ottenuti.
Esegue controlli di qualità su tutte le fasi del processo di lavorazione, preleva semilavorati dagli impianti e compie tutte le analisi richieste.
Esegue prove tecnologiche e verifiche sul prodotto finito (permeabilità, assorbimento, resistenza, gelività, ritiro, meccaniche, ecc.) allo scopo di assicurare la conformità fra le specifiche richieste e le caratteristiche della "produzione".
Esegue controlli sulle materie prime in ingresso.
Individua le cause di difettosità o manchevolezza.
Procede alla registrazione e alla catalogazione di tutti i dati acquisiti.
Conoscenze
Conosce e sa utilizzare i dispositivi e le apparecchiature impiegate nel laboratorio tecnologico.
Conosce le materie prime impiegate, il ciclo produttivo, i macchinari di produzione impiegati negli impianti.
Conosce e sa eseguire le prove tecnologiche.
Conosce le caratteristiche dei semi lavorati e dei prodotti finiti.
Conosce le diverse tipologie di difettosità.
Conosce i sistemi aziendali di archiviazione e registrazione dei dati, dei prodotti e materiali sperimentati.
6) Personale impiegatizio
Declaratoria - Categoria B1
Appartengono a questa categoria i lavoratori sia tecnici che amministrativi che svolgono mansioni di concetto.
Profili professionali
a) Lavoratori con particolare specifica competenza nella contabilità generale o industriale, nell'amministrazione del personale, o nello svolgimento di pratiche commerciali.
b) Venditori che, in possesso delle necessarie conoscenze tecniche, prestano consulenza alla clientela per la corretta scelta ed utilizzazione dei prodotti.
c) Programmatore: addetto alla stesura, in linguaggio appropriato, di programmi atti alla elaborazione dei dati e finalizzati al raggiungimento di specifici obiettivi.
Area di attività
Profilo A1)
Area di attività: Amministrazione, contabilità generale.
Sa registrare in partita doppia tutti i fatti amministrativi con riferimento al piano dei conti.
Sa tenere tutti i registri fiscali - IVA, cespiti, magazzino e conosce le relative problematiche.
Cura l'aggiornamento, ove esistano, dei libri sociali.
Elabora i bilanci infrannuali e annuali. Conosce le relative norme di redazione, cura l'invio telematico.
Redige le denuncie fiscali curandone l'invio telematico.
Conosce i programmi richiesti per l'uso corrente dei PC.
Cura i rapporti con le banche provvedendo al controllo degli estratti conto.
Elabora fattura di vendita.
Conoscenze
Conosce i principi e le regole operative di ragioneria e contabilità generale.
Conosce e si aggiorna sulla normativa tributaria e fiscale, sa applicarla operativamente.
Conosce la struttura e le modalità di tenuta dei libri sociali.
Conosce i principi essenziali del diritto societario.
Conosce i programmi informatici aziendali.
Profilo A2)
Area di attività: Contabilità industriale - controllo di gestione
Sulla base delle indicazioni ricevute dai responsabili, predispone i budget degli impianti produttivi.
Esegue il controllo di tutti i costi industriali, con particolare attenzione a quelli energetici.
Effettua le verifiche periodiche sull'andamento della produttività e redditività degli impianti produttivi.
Determina la marginalità di prodotto, analizzando i costi industriali e di struttura e ripartendoli sulla singola unità.
Esegue report periodici alla Direzione.
Conoscenze
Conosce il processo produttivo e gli impianti.
Sa calcolare gli organici necessari e le turnazioni necessarie a conseguire il budget produttivo programmato.
Conosce tutte le componenti di costi dei bilanci industriali degli impianti ed è in grado di determinarle.
Conosce la produttività e la redditività degli impianti.
Conosce i prodotti, sa ripartire i costi industriali e di struttura sulle unità di prodotto, sa determinare le marginalità.
Conosce ed applica i programmi informatici aziendali di pertinenza della propria area.
Profilo A3)
Area di attività: Amministrazione del personale.
Esegue la gestione delle presenze dei dipendenti tramite giustificativi.
Elabora i cedolini paga.
Elabora i contributi da versare curando, ove necessario, l'invio telematico.
Compila i mod. F24 per i pagamenti.
Cura i rapporti con gli istituti assicurativi e previdenziali, con quelli di vigilanza e di controllo sulla legislazione del lavoro ed infine con le autorità di pubblica sicurezza.
Tiene aggiornati i libri previsti dalla legislazione sul lavoro.
Conosce i programmi necessari per l'uso corrente dei PC.
Esegue reports periodici alla Direzione del personale sui costi del lavoro, assenteismo, ferie, organici.
Conoscenze
Conosce le principali norme giuslavorastiche.
Conosce la disciplina prevista dalla contrattazione collettiva ed aziendale.
Conosce la normativa fiscale del lavoro.
Conosce il trattamento previdenziale ed assistenziale applicato al rapporto di lavoro.
Conosce e sa compilare tutta la modulistica richiesta dagli istituti previdenziali, assicurativi, ispettivi e dell'autorità di pubblica sicurezza in materia di rapporto di lavoro.
Conosce programmi informatici aziendali.
Profilo B)
Area di attività: Commerciale
Redige i listini di vendita anche personalizzandoli ai singoli clienti.
Redige gli ordini da clienti.
Cura i rapporti con i clienti redigendo la corrispondenza.
Elabora la fatturazione a clienti.
Cura i rapporti con gli agenti redigendo scale premio.
Elabora i contributi riferiti agli agenti.
Elabora, quando necessario, le indennità a favore degli agenti.
Effettua visite periodiche ai clienti ed ai progettisti.
Compie attività promozionale.
Conoscenze
Conosce i prodotti ed i mezzi dell'azienda.
Conosce i clienti e la relativa segmentazione.
Conosce i mandati ed i piani di incentivazione degli agenti, i mandati, le lettere incentive.
Conosce i competitors ed i loro prodotti.
Conosce gli avanzamenti e sa eseguire la relativa reportistica.
Conosce le tecniche di vendite e di commercializzazione.
Conosce le logiche commerciali dell'azienda.
Profilo C)
Area di attività: Sistemi informativi
Redige programmi secondo le esigenze aziendali.
Sa analizzare le problematiche aziendali e creare programmi finalizzati a risolverle.
Sa realizzare programmi finalizzati a migliorare il processo lavorativo e la gestione dei dati.
Conoscenze
Conosce vari linguaggi di programmazione.
Conosce vari tipi di macchine e di reti.
Conosce il processo lavorativo e le relative problematiche.
Declaratoria - Categoria C1
Appartengono alla categoria C1 i lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, svolgono complesse attività d'ordine, la cui esecuzione richiede conoscenze professionali specifiche accompagnate da adeguata esperienza di lavoro nell'ambito della mansione.
Profili professionali
a) Disegnatori che, sulla base di una comprovata esperienza professionale, sono in grado di sviluppare in autonomia operativa schemi di progettazione.
b) Operatore CED: addetto alla elaborazione ed alla archiviazione dei dati interpretando e utilizzando programmi e macchine (hardware).
c) Addetti a mansioni di segreteria che su indicazioni di massima redigono, avvalendosi anche di appunti stenografici, corrispondenza, documenti e prospetti.
Profilo A)
Area di attività: uffici tecnici e/o di progettazione
Sviluppa schemi di progettazione e particolari di essi anche con l'aiuto di PC.
Esegue sulla base di indicazioni o su riferimento a schemi esistenti disegni costruttivi con l'ausilio di sistemi CAD, definendo dimensioni, quote, materiali e tolleranze.
Prepara la distinta dei manufatti.
Sviluppa, attraverso programmi specifici, disegni e calcoli con l'aiuto di PC - Esegue preventivi.
Conoscenze
Conosce le caratteristiche dei processi e delle tecnologie di produzione e le relative procedure previste dal S.Q.
Conosce la normativa di settore sui manufatti prefabbricati.
Legge ed interpreta progetti e schemi logici e la documentazione tecnica relativa.
Conosce e realizza il disegno tecnico con strumenti tradizionali e con l'utilizzo di sistemi CAD.
Rappresenta attraverso una codifica completa le caratteristiche sulla natura, la geometria e le dimensioni del componente disegnato.
Sa utilizzare lo strumento informatico per la stesura della documentazione necessaria.
Conosce l'uso dei PC e dei relativi programmi applicativi tecnici.
Conosce le tecnologie, il disegno e la progettazione relativa al settore di appartenenza.
Conosce i prodotti ed i relativi prezzi.
Profilo B)
Area di attività: Sistemi informativi
Interviene nei casi di installazione, manutenzione e malfunzionamento dei PC.
Aggiorna i programmi utilizzati ed i dispositivi di protezione.
Gestisce la rete e tutti gli strumenti di connessione interaziendale e con gli stabilimenti esterni.
Presta assistenza alle apparecchiature elettroniche presenti negli impianti e negli uffici, mantenendo i contatti con i fornitori.
Dà consulenza ai dipendenti sui criteri di utilizzo dei software maggiormente impiegati.
Svolge la manutenzione ordinaria dei server.
Esegue le operazioni di back up periodico conservando adeguatamente i dati salvati.
Conoscenza
Conosce i personal computer, il loro funzionamento, la componentistica e le modalità costruttive.
Conosce i programmi utilizzati.
Conosce i software e gli hardware di protezione.
Conosce la rete ed i dispositivi di connessione aziendale e interaziendale.
Conosce le apparecchiature elettroniche presenti in azienda.
Conosce i server.
Conosce le procedure di aggiornamento dei software.
Profilo C)
Attività di attività: Segreteria
Riceve le telefonate in entrata trasferendole ai destinatari o gestendole direttamente.
Effettua le chiamate richieste.
Riceve, smista e prepara la corrispondenza.
Fa da tramite con liberi professionisti, associazioni, enti pubblici ed altre società.
Archivia contratti e documenti vari.
Gestisce lo scadenzario.
Presta assistenza al proprio responsabile nello svolgimento delle attività ordinarie o straordinarie d'ufficio.
Conoscenze
Conoscenza del PC e dei relativi programmi applicativi.
Conoscenza del centralino telefonico.
Conoscenza di tutti i referenti aziendali e degli incarichi assegnati.
Conosce più lingue, ha elevate capacità relazionali di comunicare verbalmente e per iscritto.
Declaratoria - Categoria D1
Appartengono a questa categoria i lavoratori tecnici e amministrativi che assolvono mansioni d'ordine.
Profili professionali
a) Lavoratori addetti ad uffici amministrativi che, nel rispetto delle procedure prestabilite, compiono operazioni ricorrenti quali: registrazioni contabili, emissione di note di credito ed addebito, compilazione fatture, coadiutori alle varie operazioni inerenti la contabilizzazione di paghe, stipendi, contributi e movimento di cassa, anche con l'utilizzo dei terminali.
b) Operatori meccanografici, disegnatori.
Profilo A)
Area di attività: Amministrativa
a.1) Registra le fatture e gestisce i pagamenti ai fornitori, procede all'archiviazione dei documenti.
a.2) Concorre alla gestione delle attività di amministrazione del personale, alla rilevazione delle presenze ed all'inserimento dei giustificativi, alla elaborazione dei cedolini paga. Partecipa alla gestione dei rapporti con enti previdenziali, istituti assicurativi.
a.3) Collabora alle attività di tesoreria, gestione dei rapporti bancari per finanziamenti di breve termine, portafoglio e conti correnti, ecc. Effettua incassi e pagamenti tramite cassa. Concorre alla gestione dei flussi bancari tramite sistema informatizzato, ex pagamenti fornitori, agenti, dipendenti. Effettua controlli e contestazioni inerenti i flussi finanziari in ingresso ed in uscita. Esegue registrazioni ed archiviazioni.
a.4) Concorre alla gestione contabile della clientela, alla verifica dei pagamenti e degli insoluti, compie verifiche di affidabilità, blocco e sblocco dei rapporti commerciali.
a.5) Gestisce l'inserimento degli ordini di materiale, la spedizione del materiale e l'abbinamento dei carichi, compie attività promozionale.
Conoscenze
Ottima conoscenza degli strumenti e dei programmi informatici utilizzati dall'azienda.
a.1) Conoscenze dei fornitori, dei termini e delle modalità di pagamento, dei documenti fiscali, delle procedure di archiviazione ed estrapolazione dei documenti.
a.2) Conoscenze basilari di aspetti normativi, fiscali, previdenziali ed assicurativi del rapporto di lavoro, delle procedure operative di rilevazione delle presenze e di elaborazione dei cedolini paga.
a.3) Conoscenze primarie nella gestione dei rapporti con istituti bancari, dei processi e flussi finanziari, dei pagamenti e dei conti correnti.
a.4) Conoscenza della situazione contabile dei clienti, dei pagamenti, degli insoluti, dell'affidabilità.
a.5) Conoscenza dei clienti, degli agenti, dei prodotti e dei relativi prezzi. Conoscenza dei trasporti, dei termini e delle modalità di consegna. Conoscenza delle tecniche di vendita e comunicazione.
L'Osservatorio bilaterale nazionale, di cui al vigente CCNL, svolgerà, con riferimento al contratto di apprendistato, i seguenti compiti:
1) monitorare le esperienze svolte dalle aziende, a tal fine; secondo modalità da definire dallo stesso Osservatorio, le aziende comunicheranno, entro il 31 dicembre di ogni anno, il numero dei contratti di apprendistato stipulati e i relativi livelli da raggiungere;
2) divulgare nelle aziende cui si applica il vigente CCNL le esperienze più significative.
Le parti stipulanti si impegnano a trasmettere il presente accordo alle proprie Organizzazioni territoriali per i necessari raccordi con l'attività che da questi deve essere svolta ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 276/2003 in materia di apprendistato professionalizzante.
Dichiarazioni a verbale
Le parti si danno atto che i programmi formativi concordati, oltre allo sbocco professionale determinato dal presente verbale di accordo, possono creare le premesse per ulteriori evoluzioni professionali e conseguenti avanzamenti di inquadramento - verificabili a livello aziendale tra Direzione ed R.S.U.
Le parti si danno reciprocamente atto che qualora intervenissero disposizioni in materia di formazione per l'apprendistato non compatibili con l'impianto contrattuale, si incontreranno tempestivamente per una valutazione e per le conseguenti armonizzazioni.
Accordo di rinnovo 11/03/2014 (Decorrenza 01/04/2014)
Art. 3 bis - Apprendistato professionalizzante
Le parti riconoscono che l'apprendistato professionalizzante può costituire un fattore strategico di concorso allo sviluppo della competitività delle imprese e al contempo, grazie ai suoi contenuti formativi, un istituto di accesso, al lavoro idoneo a favorire una occupazione di qualità nelle aziende che applicano il presente CCNL
Le parti stipulanti si danno reciprocamente atto che la disciplina che segue dà concreta attuazione e trova fondamento in quanto definito sull'apprendistato professionalizzante dal "Testo unico dell'apprendistato" di cui al D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167 così come modificato dalla Legge 28 giugno 2012 n. 92 (Riforma del Mercato del Lavoro) e successive modificazioni.
Per la disciplina dell'apprendistato professionalizzante che, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. n. 167/2011 è definito quale contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all'occupazione dei giovani, si richiama alle vigenti norme di Legge.
In attuazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 167/2011, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato con i giovani di età non inferiore ai 18 anni ovvero a partire dal compimento dei 17 anni se in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 226/2005 e non superiore ai 29 anni, ed è finalizzato alla qualificazione dei lavoratori attraverso un percorso di formazione per l'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali.
Può essere convenuto un periodo di prova ai sensi del vigente CCNL, di durata non superiore a quanto previsto per il livello immediatamente superiore a quello di inserimento e in ogni caso di durata non eccedente i 2 mesi.
Il contratto di apprendistato professionalizzante può riguardare operai, intermedi, impiegati e quadri ed è ammesso per il conseguimento di qualifiche inquadrate nei livelli E) - D) - C) - CS) - B) e livelli superiori e tutte le relative mansioni.
La durata minima del contratto di apprendistato è di sei mesi.
È fatto divieto adibire i lavoratori apprendisti a lavoro a cottimo.
La durata massima del periodo di apprendistato e la sua suddivisione in periodi è così determinata:
Categoria
Durata complessiva
MesiPrimo Periodo
MesiSecondo Periodo
MesiTerzo periodo
MesiAS-ASQ
36
12
12
12
A
36
12
12
12
B
36
12
12
12
CS
30
10
10
10
C
30
10
10
10
D
24
8
8
8
E
12
6
6
-
L'inquadramento e il relativo trattamento economico sono così determinati:
1) nel primo periodo di apprendistato professionalizzante: due livelli sotto quello di destinazione finale con retribuzione corrispondente a quella minima contrattuale (minimo tabellare, ex indennità di contingenze e EDR) del livello iniziale di inquadramento (per la Categoria E la retribuzione si riferirà alla Categoria F);
2) nel secondo periodo: un livello sotto quello di destinazione finale con retribuzione corrispondente a quella minima contrattuale (minimo tabellare, ex indennità di contingenza e EDR) prevista per tale livello inferiore, fatta eccezione per la Categoria E, la cui retribuzione sarà quella prevista per il livello di destinazione finale (categoria E);
3) nel terzo ed ultimo periodo: fermo l'inquadramento di cui al secondo periodo di apprendistato, la retribuzione sarà corrispondente a quella prevista per il livello di destinazione finale.
Durante lo svolgimento dell'apprendistato, le parti potranno recedere dal contratto solo in presenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.
Premesso che, stante la peculiare natura a causa mista del contratto di apprendistato, il periodo di formazione si conclude al termine del periodo di apprendistato, le Parti interessate al contratto individuale potranno recedere dal contratto stesso dando un preavviso, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2118 del codice civile, di quindici giorni. Durante il periodo di preavviso continua ad applicarsi la disciplina del contratto di apprendistato.
Qualora al termine del periodo di apprendistato non sia data disdetta l'apprendista è mantenuto in servizio e il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la qualifica conseguita mediante le prove di idoneità previste dalla Legge.
In caso di infortunio sul lavoro è corrisposta la stessa integrazione spettante ai lavoratori di cui all'articolo 65 del vigente CCNL e l'azienda integrerà il trattamento Inail spettante nel primo giorno e fino alla cessazione dell'indennità di invalidità temporanea nei limiti di durata dell'apprendistato. In caso di malattia viene mantenuto il rapporto di lavoro nei limiti previsti dall'art. 66 del vigente CCNL e corrisposto il 100 % della retribuzione spettante per un massimo di 6 mesi per ogni anno solare e nei limiti di durata dell'apprendistato.
Le ferie matureranno pro quota con riferimento al servizio effettivamente prestato presso la stessa azienda.
Il Premio di risultato verrà corrisposto nella misura del 50% nel primo anno di apprendistato e nella misura del 100% a partire dal secondo anno di apprendistato.
Fermo restando quanto indicato per gli istituti sopra richiamati, il periodo di apprendistato, per il lavoratore confermato a tempo indeterminato, verrà computato nell'anzianità di servizio, oltre che ai fini previsti dalla Legge, ai fini di tutti gli istituti disciplinati dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
Il contratto di apprendistato, stipulato in forma scritta, deve prevedere l'indicazione delle prestazione oggetto del contratto, la durata del periodo di apprendistato, la qualifica professionale che sarà acquisita al termine previsto del periodo di apprendistato nei termini di Legge, il piano formativo individuale il cui schema è allegato, unitamente allo schema della scheda di rilevazione dell'attività formativa, all'Accordo Interconfederale Apprendistato tra CONFAPI - CGIL, CISL e UIL del 20 aprile 2012.
I lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante non sono computabili ai fini degli istituti contrattuali e di Legge.
Per quanto non previsto espressamente valgono le norme del vigente CCNL in quanto applicabili.
Per poter stipulare nuovi contratti di apprendistato professionalizzante, le imprese devono aver mantenuto in servizio almeno il 51% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia terminato nei ventiquattro mesi precedenti la nuova assunzione. A tal fine non si computano gli apprendisti che si siano dimessi, quelli il cui rapporto di lavoro si sia risolto per giusta causa, i contratti risolti in corso o al termine del periodo di prova.
Agli effetti della presente disposizione si considerano mantenuti in servizio i soggetti per i quali il rapporto di lavoro, nel corso del suo svolgimento, sia stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Qualora non sia rispettata la predetta percentuale è comunque consentita l'assunzione di un numero di apprendisti pari a quelli già confermati più uno, ovvero di un apprendista in caso di totale mancata conferma degli apprendisti pregressi.
Le Parti riconoscono che i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante rispondono ai requisiti di iscrivibilità al Fondo di previdenza complementare di cui all'articolo 47 del presente CCNL
La formazione si realizza tramite la partecipazione a percorsi formativi sia interni che esterni all'azienda.
I principi convenuti nel presente capitolo sono formalizzati a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzante.
Per quanto riguarda e figure professionali da formare tramite l'apprendistato, professionalizzante, vengono individuate le seguenti macro professionalità:
1) personale impiegato nella conduzione di impianti e macchinari di produzione;
2) addetti alla produzione in linea e/o montaggio di prefabbricati;
3) addetti alla movimentazione dei materiali;
4) manutentori;
5) personale addetto alle funzioni complementari ed accessorie (es.: controllo qualità - sicurezza, ecc.);
6) personale impiegatizio.Ai fini del conseguimento della qualificazione è destinato un monte ore di 120 ore medie annue retribuite salvo il caso in cui le normative regionali prevedano la riduzione di detto monte ore per casi specifici. Le ore complessive di formazione possono essere distribuite diversamente nell'arco della durata del contratto di apprendistato, salva una quantità minima annua pari a 60 ore, sulla base di quanto previsto nel Piano formativo individuale.
Le modalità e l'articolazione della formazione (interna e/o esterna) potranno essere determinate a livello aziendale, tenendo presente che una quota del monte ore dovrà essere destinata all'apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro; una quota sarà riservata alla conoscenza dei diritti e dei doveri nel rapporto di lavoro; una quota concernerà l'organizzazione aziendale e del ciclo produttivo ai fini del completo inserimento dell'apprendista nell'ambiente di lavoro. Le ore di formazione relative all'antinfortunistica e all'organizzazione aziendale dovranno essere realizzate all'inizio del rapporto di lavoro. Le ulteriori ore di formazione specificamente rivolte al conseguimento della qualificazione, potranno essere realizzate attraverso modalità di formazione in alternanza, on the job, in affiancamento e moduli di formazione teorica. La formazione on the job può essere sia interna che esterna, anche con modalità e-learning.
Le altre materie potranno essere oggetto, in tutto o in parte, di formazione interna o esterna all'azienda, anche facendo ricorso all'e-learning, qualora l'azienda disponga delle dovute capacità formative e/o con soggetti abilitati e qualitativamente riconosciuti. Sono indicatori della capacità formativa interna la presenza di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con competenze adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi ed alle dimensioni aziendali.
L'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne ed interne all'azienda. In caso di interruzione del rapporto prima del termine il datore di lavoro attesta l'attività formativa svolta.
Le funzioni di tutor possono essere svolte da un lavoratore qualificato designato dall'impresa. Nelle imprese fino a 15 dipendenti la funzione di tutor della formazione può essere svolta direttamente dal datore di lavoro.
I periodi di apprendistato presso più datori di lavoro o presso la medesima azienda si cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato, purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e sempre che si riferiscano alle stesse attività e mansioni. Nel caso di cumulabilità di più rapporti, le ore di formazione di cui sopra saranno riproporzionate in relazione al restante periodo di apprendistato da svolgere. A quest'ultimo fine l'apprendista deve documentare l'avvenuta partecipazione all'attività formativa con l'attestato di frequenza rilasciato dall'Istituto formativo e/o con l'attestazione del tutor aziendale nel libretto di formazione. Al termine del periodo di apprendistato l'azienda rilascerà all'apprendista, oltre alle normali registrazioni nella scheda professionale, un documento che attesti i periodi di apprendistato compiuti e le attività lavorative per le quali sono stati effettuati i periodi medesimi.
Il CPNL-pmi, di cui al vigente CCNL, svolgerà, con riferimento ai contratti di apprendistato, i seguenti compiti:
1) aggiungere nuovi schemi di profili formativi a quelli che verranno definiti entro il 30 settembre p.v.;
2) monitorare le esperienze svolte dalle aziende; a tal fine, secondo modalità da definire dallo stesso CPNL-pmi, le Aziende comunicheranno, entro il 31 dicembre di ogni anno, il numero dei contratti di apprendistato stipulati e i relativi livelli da raggiungere;
3) divulgare nelle Aziende cui si applica il vigente CCNL le esperienze più significative.
Le parti stipulanti si impegnano a trasmettere il presente accordo ai rispettivi organismi di rappresentanza a livello regionale per i necessari raccordi con l'attività che da questi deve essere svolta ai sensi del comma dell'art. 49 del D.Lgs. 276/2003 in materia di apprendistato professionalizzante.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno reciprocamente atto che qualora intervenissero disposizioni di Legge in materia di formazione per l'apprendistato non compatibili con l'impianto contrattuale, si incontreranno tempestivamente per una valutazione e per le conseguenti armonizzazioni.
Dichiarazione di intenti
Le Parti si danno reciprocamente atto che procederanno ad un nuovo esame della materia qualora vengano stipulate ulteriori intese a livello interconfederale finalizzate a dare piena operatività al "T.U. sull'apprendistato" di cui al D.Lgs. n. 167/2011, così come modificato dalla Legge n. 92/2012 (Riforma del mercato del lavoro) e successive modificazioni.
Accordo di rinnovo 23/06/2017 (Decorrenza 01/04/2016)
Art. ___ - Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica e apprendistato di alta formazione e ricerca.
Sono regolamentati dagli artt. 41-42-43 e 45 del D.Lgs. 81/2015 ed dall'Accordo Interconfederale tra CONFAPI/ CGIL-CISL-UIL del 22 dicembre 2016, che qui si intende espressamente richiamato e a cui integralmente si rimanda ed inserito in allegato al presente CCNL
Art. 3 bis - Apprendistato professionalizzante
Le parti riconoscono che l'apprendistato professionalizzante può costituire un fattore strategico di concorso allo sviluppo della competitività delle imprese e al contempo, grazie ai suoi contenuti formativi, un istituto di accesso, al lavoro idoneo a favorire una occupazione di qualità nelle aziende che applicano il presente CCNL.
Le parti con la seguente normativa, che ha validità a decorrere dal presente accordo, completano ed integrano la disciplina di Legge dell'apprendistato professionalizzante per tutte le imprese che applicano il presente CCNL regolando tutti gli aspetti rinviati alla contrattazione collettiva ai sensi di quanto previsto dalle normative vigenti al fine di rendere operativo un contratto di lavoro formativo che riveste una importanza significativa per i settori di riferimento.
Fermo restando che l'apprendistato professionalizzante è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all'occupazione dei giovani, in attuazione delle disposizioni vigenti, esso può essere instaurato con i giovani di età non inferiore ai 18 anni ovvero a partire dal compimento dei 17 anni se in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 226/2005 e non superiore ai 29 anni, ed è finalizzato alla qualificazione dei lavoratori attraverso un percorso di formazione per l'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali.
Può essere convenuto un periodo di prova ai sensi del vigente CCNL, di durata non superiore a quanto previsto per il livello immediatamente superiore a quello di inserimento e in ogni caso di durata non eccedente i 2 mesi.
II contratto di apprendistato professionalizzante può riguardare operai, intermedi, impiegati e quadri ed è ammesso per il conseguimento di qualifiche inquadrate nei livelli E) — D) — C) — CS) — B) e livelli superiori e tutte le relative mansioni.
La durata minima del contratto di apprendistato è di sei mesi.
È fatto divieto adibire i lavoratori apprendisti a lavoro a cottimo.
La durata complessiva del contratto di apprendistato professionalizzante non potrà essere superiore a 36 mesi.
L'inquadramento e il relativo trattamento economico sono così determinati:
1) nel primo periodo di apprendistato professionalizzante, non superiore a 12 mesi: due livelli sotto quello di destinazione finale con retribuzione corrispondente a quella minima contrattuale (minimo tabellare, ex indennità di contingenze e EDR) del livello iniziale di inquadramento (per la Categoria E la retribuzione si riferirà alla Categoria F);
2) nel secondo periodo, non superiore a 12 mesi: un livello sotto quello di destinazione finale con retribuzione corrispondente a quella minima contrattuale (minimo tabellare, ex indennità di contingenza e EDR) prevista per tale livello inferiore, fatta eccezione per la Categoria E, la cui retribuzione sarà quella prevista per il livello di destinazione finale (categoria E);
3) nel terzo ed ultimo periodo, per la durata residua: fermo l'inquadramento di cui al secondo periodo di apprendistato, la retribuzione sarà corrispondente a quella prevista per il livello di destinazione finale.
OMISSIS
Capitolo III - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
Art. 4 - Classificazione del personale
I lavoratori sono inquadrati in un'unica scala classificatoria composta dalle categorie indicate all'8º comma del presente articolo alle quali corrispondono 8 livelli retributivi.
L'inquadramento delle varie mansioni nelle singole categorie verrà effettuato sulla base delle relative declaratorie e profili come indicato successivamente.
La declaratoria determina, per ciascuna categoria, le caratteristiche ed i requisiti indispensabili per l'inquadramento delle mansioni nella categoria stessa.
I profili rappresentano le caratteristiche essenziali del contenuto professionale delle mansioni in essi considerate ed hanno valore esemplificativo minimo.
Per le mansioni non rappresentate nei profili o aventi contenuto professionale superiore a quello del relativo profilo, anche in relazione ad innovazioni tecnologiche, l'inquadramento sarà effettuato - nell'ambito della stessa qualifica - sulla base delle declaratorie ed utilizzando per analogia i profili esistenti.
Eventuali controversie riguardanti l'applicazione delle norme del presente articolo saranno esaminate secondo la procedura di cui all'art. 89.
La distinzione fra impiegati ed operai viene mantenuta agli effetti di tutte le disposizioni di Legge contributive e fiscali, nonché agli effetti delle norme contrattuali, mutualistiche, previdenziali, comprese quelle aziendali, regolamentari, sindacali, ecc. che prevedono un trattamento differenziato o che, comunque, fanno riferimento a tali qualifiche.
Ai fini suddetti il collegamento fra l'inquadramento ed il trattamento normativo è il seguente:
1) qualifica quadri: declaratoria e normativa di cui al successivo art. 6;
2) qualifica impiegatizia; categorie: AS, A, B, C, CS, D, E;
3) qualifica operaia: categorie: B, C, CS, D, E, F.
Le parti si danno reciprocamente atto che quanto sopra ha rappresentato il comune presupposto per la stipulazione delle norme di classificazione unica.
Dichiarazione a verbale - Le parti - anche in relazione al prevedibile progresso tecnologico e allo sviluppo della automazione - riconoscono la necessità di valorizzare la formazione professionale come mezzo essenziale per affinare e perfezionare le capacità tecniche dei lavoratori al fine di un loro migliore rendimento e del conseguente aumento di produttività. Esse pertanto convengono sulla opportunità che, nel quadro della legislazione vigente, vengano poste in essere misure atte a sviluppare la formazione professionale attraverso collegamenti con le scuole ed istituti professionali esistenti.
Declaratorie e profili professionali
Categoria A super
Declaratoria - Appartengono alla categoria A Super i lavoratori, sia amministrativi che tecnici, che svolgono funzioni direttive con discrezionalità di poteri e con facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa nei limiti delle sole direttive generali impartite dal titolare o dai dirigenti dell'azienda.
Profili professionali
1) Responsabile di importante centro di produzione con responsabilità sull'andamento tecnico e funzionale degli impianti.
2) Responsabile di importante ufficio amministrativo, tecnico e/o commerciale con responsabilità sull'andamento funzionale ed organizzativo, nell'attuazione delle direttive generali.
Categoria A
Declaratoria - Appartengono alla categoria A i lavoratori, sia amministrativi che tecnici, che hanno autonome funzioni di guida e di coordinamento per l'attuazione delle direttive aziendali o che svolgono mansioni specialistiche equivalenti per importanza, autonomia e responsabilità.
Profili professionali
1) Lavoratore che, in possesso di pertinente preparazione teorica e professionale e adeguata esperienza pratica, è preposto alla conduzione di unità organizzativa, commerciale, tecnica amministrativa, e/o ufficio acquisti, con responsabilità funzionale della stessa.
2) Progettista di elementi strutturali, progettista di gruppi componenti gli impianti e/o macchinari che, sulla base delle direttive di massima, coordina la progettazione di dettaglio e/o ne segue la costruzione e l'avviamento.
3) Analista: addetto all'analisi e/o all'esame delle necessità aziendali, alla loro integrazione ed alla predisposizione degli schemi procedurali per i programmatori.
Categoria B 1
Declaratoria - Appartengono a questa categoria i lavoratori sia tecnici che amministrativi che svolgono mansioni di concetto con autonomia esecutiva.
Categoria B 2 (mansioni tassative)
Lavoratori che organizzano e sovraintendono alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, coordinando, con l'eventuale apporto esecutivo diretto, il lavoro del personale addetto.
Lavoratori preposti all'attività di montaggio di manufatti prefabbricati pesanti che, in condizioni di specifica autonomia esecutiva ed in base alle direttive generali del proprio superiore, con facoltà decisionale e responsabilità anche in ordine alla sicurezza, guidano e coordinano il lavoro di squadre composte di addetti al montaggio con apporto esecutivo diretto.
Categoria CS
Appartengono a questo livello i seguenti lavoratori con mansioni operaie:
1) lavoratori specializzati che eseguono, con particolare autonomia di iniziativa, qualsiasi intervento di natura elettrica ed elettronica di elevato grado di difficoltà ed inoltre modifichino ed elaborino i programmi delle apparecchiature elettroniche inserite nel ciclo produttivo;
2) lavoratori specializzati in meccanica e/o elettronica che intervengano sugli impianti e macchine dello stabilimento, apportando, in piena autonomia, miglioramenti e modifiche al fine di ottimizzare il ciclo produttivo e/o la qualità del prodotto finito;
3) lavoratori che, nella produzione dei laterizi, pur partecipando normalmente al lavoro, per incarico della Direzione aziendale, guidano l'attività esecutiva di almeno 5 lavoratori tra i quali vi siano lavoratori della categoria C2;
4) responsabile del sistema qualità in stabilimento che interpretando e seguendo tutte le procedure e le istruzioni operative assicuri il conseguimento degli obiettivi previsti dal sistema istruendo anche il personale;
5) lavoratori tecnici ed amministrativi che svolgono attività di concetto coordinati da lavoratori con mansioni direttive.
Profili professionali
1) Lavoratori con funzioni di controllo e coordinamento nell'andamento delle lavorazioni, e/o della messa in opera dei manufatti, che richiedono iniziativa ed autonomia nell'ambito dei compiti ad essi affidati.
2) Lavoratori con particolare specifica competenza nella contabilità generale o industriale, nell'amministrazione del personale, o nello svolgimento di pratiche commerciali.
3) Venditori che, in possesso delle necessarie conoscenze tecniche, prestano consulenza alla clientela per la corretta scelta ed utilizzazione dei prodotti.
4) Programmatore: addetto alla stesura, in linguaggio appropriato, di programmi atti alla elaborazione dei dati e finalizzati al raggiungimento di specifici obiettivi.
Categoria C 1
Declaratoria - Appartengono alla categoria C 1 i lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, svolgono complesse attività d'ordine, la cui esecuzione richiede conoscenze professionali specifiche accompagnate da adeguata esperienza di lavoro nell'ambito della mansione.
Profili professionali
1) Disegnatori che, sulla base di una comprovata esperienza professionale, sono in grado di sviluppare in autonomia operativa schemi di progettazione.
2) Operatore CED: addetto alla elaborazione ed alla archiviazione dei dati interpretando e utilizzando programmi e macchine (Hardware).
3) Addetti a mansioni di segreteria che su indicazioni di massima redigono, avvalendosi anche di appunti stenografici, corrispondenze, documenti e prospetti.
Categoria C 2
Declaratoria - Appartengono alla categoria C 2 i lavoratori che compiono in autonomia esecutiva lavori per la realizzazione dei quali sono necessari una preparazione tecnica approfondita ed una specializzazione pratica acquisita attraverso scuole professionali ed un'adeguata pratica di mestiere e che compiono a regola d'arte i lavori inerenti alla loro specializzazione.
Profili professionali
1) Lavoratori in grado di interpretare ed eseguire schemi elettrici, nonché di realizzare impianti elettrici a bassa ed alta tensione, con perfetta conoscenza di tutte le apparecchiature elettriche, compresi gli automatismi.
2) Lavoratori addetti alla realizzazione di modelli per pezzi di foggia particolare.
3) Lavoratori che partecipano normalmente all'esecuzione del lavoro e guidano, per incarico della Direzione aziendale o del rappresentante di essa, l'attività di almeno 5 lavoratori di categoria inferiore.
4) Lavoratori preposti alla produzione e/o montaggio di manufatti in cemento che, in condizioni di specifica autonomia esecutiva e in base alle direttive del proprio superiore, partecipano alla esecuzione del lavoro coordinando e guidando il lavoro degli addetti al montaggio o a tutte le fasi che compongono un singolo ciclo produttivo.
5) Lavoratori addetti alla manutenzione, revisione, riparazione degli impianti, delle macchine ed attrezzature della fornace, compreso il rifacimento ed il montaggio di parti meccaniche e la loro eventuale modifica, che compiono tali lavori anche con l'impiego di macchine operatrici idonee se disponibili in azienda.
6) Lavoratori preposti alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti che controllano nella loro funzionalità complicate attrezzature meccaniche e/o elettriche e/o idrauliche e/o pneumatiche e/o elettroniche per le quali è necessaria l'interpretazione di complessi schemi funzionali, effettuando interventi necessari per assicurare la piena efficienza degli impianti stessi.
7) Addetti alla conduzione di autogru semoventi per il montaggio e/o stoccaggio di manufatti pesanti e/o conduttori di escavatori a benna.
8) Lavoratori addetti alla conduzione dei forni e degli essiccatoi, con responsabilità della somministrazione del combustibile per i forni, della regolazione delle apparecchiature e del controllo dell'andamento dell'impianto ai fini del suo perfetto funzionamento e della buona qualità del prodotto.
9) Addetti alla conduzione di macchine complesse di produzione per le quali è necessaria un'appropriata conoscenza del processo tecnologico, i quali eseguano normalmente interventi di manutenzione, grazie alla capacità interpretativa di schemi costruttivi, siano essi di natura meccanica, elettrica ed elettronica, al fine di assicurare la piena efficienza della macchina stessa.
10) Addetto al laboratorio tecnico che esegue tutte le prove sui materiali e prodotti finiti previste dalle normative in corso, in tema di qualità, utilizzando le apposite apparecchiature.
Categoria D 1
Declaratoria - Appartengono a questa categoria i lavoratori tecnici e amministrativi che assolvono mansioni d'ordine.
Profili professionali
1) Lavoratori addetti ad uffici amministrativi che, nel rispetto delle procedure prestabilite, compiono operazioni ricorrenti quali: registrazioni contabili, emissione di note di credito ed addebito, compilazione fatture, coadiutori alle varie operazioni inerenti la contabilizzazione di paghe, stipendi, contributi e movimento cassa.
2) Operatori meccanografici, disegnatori.
Categoria D 2
Declaratoria - Appartengono a questa categoria i lavoratori che compiono a regola d'arte tutti i lavori inerenti alla loro specializzazione e la cui corretta esecuzione richiede cognizioni tecnico-pratiche inerenti alla tecnologia del lavoro o alla interpretazione del disegno e forniscono sistematiche informazioni sull'andamento dell'unità di processo alla conduzione della quale sono addetti.
Profili professionali
1) Conduttori di mezzi semoventi quali ad esempio autogru, gru a bracci o cavalletto o a ponte, bulldozer, pale meccaniche, automezzi per i quali sia prevista la patente di grado "E".
2) Lavoratori che eseguono con macchine utensili o manualmente operazioni o lavori di precisione rispettando tolleranze ristrette, operando su disegno o schemi predeterminati.
3) Conduttori di macchine complesse di produzione per le quali è necessaria una appropriata conoscenza del processo tecnologico.
4) Lavoratori addetti alla manutenzione, revisione e riparazione delle macchine ed attrezzature per la produzione ed il trasporto, compreso il montaggio dei pezzi di ricambio; addetti alla costruzione di attrezzature speciali per macchine operatrici e/o alla costruzione delle filiere. I lavoratori devono compiere i lavori loro affidati anche con l'impiego di macchine operatrici idonee se disponibili in azienda.
5) Lavoratori addetti al controllo e al buon funzionamento dei forni ed essiccatoi automatici.
6) Lavoratori addetti alla officina o alla falegnameria, che compiono lavori complessi ed impegnativi con preparazione delle macchine operatrici e delle attrezzature.
7) Lavoratori addetti esclusivamente al collocamento a mano del materiale crudo nel forno e che compiono in autonomia detto lavoro.
8) Lavoratori addetti alla preparazione dell'argilla ed alla successiva confezione a mano o al tornio di mattoni, pianelle, canali, vasi, ecc.
9) Lavoratori capaci di eseguire lavori di muratura, quali: pilastri, archi in rottura, arcate, volte dei forni, muratura a faccia vista, ecc.
10) Lavoratori che partecipano normalmente all'esecuzione del lavoro e guidano, per incarico della Direzione aziendale o del rappresentante di essa, l'attività esecutiva di almeno 5 lavoratori di categoria inferiore.
11) Addetti alla conduzione di generatori di vapore per i quali è richiesta l'abilitazione a norma di Legge.
12) Lavoratori addetti alla confezione manuale di prefabbricati in laterizio armato che, interpretando il disegno, danno applicazione a modulo esecutivo.
13) Lavoratori responsabili della conduzione di centrali di betonaggio complesse.
14) Conduttori di carrelli semoventi a pinza o a forca che - conoscendo le caratteristiche strutturali, funzionali ed operative del mezzo loro affidato - siano in grado di effettuare il montaggio dei pezzi di ricambio del mezzo stesso e che effettuino il carico/scarico di materiale in base ai relativi documenti.
15) Per le aziende produttrici di vasi in cotto, lavoratori addetti al cambio stampi e lavoratori addetti al controllo e al funzionamento delle presse automatiche.
Categoria E 1
Declaratoria - Appartengono a questa categoria i lavoratori con mansioni esecutive che richiedono generiche conoscenze professionali.
Profili professionali
1) Addetti a mansioni semplici di uffici.
2) Centralinisti telefonici.
3) Dattilografe.
4) Addetti al controllo di documenti contabili relativi al movimento del materiale.
5) Addetti al controllo fatture.
Categoria E 2
Declaratoria - Appartengono alla categoria E 2 i lavoratori che eseguono lavori per i quali sono richieste una specifica capacità professionale e pratica di mestiere.
Profili professionali
1) Lavoratori addetti alla preparazione della trafila, della taglierina ed al loro funzionamento e controllo.
2) Lavoratori addetti alla conduzione, al funzionamento ed alla sola manutenzione ordinaria di mezzi meccanici, compresi gli automezzi, per i quali sia richiesta la patente non superiore al grado D nonché carrellisti addetti allo scarico della linea o che effettuino operazioni semplici similari.
3) Lavoratori addetti alla officina od alla falegnameria, che eseguono lavori con le necessarie capacità e pratica di mestiere e conoscenza dei materiali e dei mezzi di lavoro, seppure inferiori al grado richiesto per i lavoratori classificati nella categoria D 2. Operano su macchine e mezzi attrezzati e predisposti.
4) Lavoratori addetti alla selezione e/o confezione dei pacchi di materiale essiccato o cotto.
5) Manovratori di macchine o macchinari di produzione per il cui funzionamento sono richieste specifiche capacità pratiche.
6) Preparatori, dosatori di miscele secche del legante superficiale per materiali da pavimentazione, con o senza colorante.
7) Lavoratori addetti: alla confezione dei prefabbricati in laterizio armato; alla esecuzione delle armature in ferro per manufatti; alla conduzione di centraline di betonaggio.
8) Distributori di magazzino in possesso di adeguata conoscenza delle macchine, dei loro pezzi e dei materiali.
9) Personale di vigilanza delle proprietà aziendali e di controllo degli accessi relativi.
10) Per le aziende produttrici di vasi in cotto, lavoratori addetti allo scarico di essiccatori rotanti.
Categoria F
Declaratoria - Appartengono a questa categoria i lavoratori che compiono lavori ed operazioni che richiedono semplici conoscenze conseguibili con breve periodo di pratica.
Profili professionali
1) Lavoratori addetti ai bancali, alla reggiatura o imballo dei pacchi.
2) Lavoratori addetti all'impignonamento nei depositi, alla stivatura di materiali su mezzi di trasporto o nelle gabbie o su pianali.
Accordo di rinnovo 05/05/2004 (Decorrenza 01/01/2004)
Art. 4 - Declaratoria e profili professionali
(Omissis)
Categoria F
Declaratoria
Appartengono a questa categoria i lavoratori che compiono lavori ed operazioni che richiedono semplici conoscenze conseguibili con breve periodo di pratica.
Profili professionali
1) Lavoratori addetti ai bancali, alla reggiatura o imballo dei pacchi.
2) Lavoratori addetti all'impignonamento nei depositi, alla stivatura di materiali su mezzi di trasporto o nelle gabbie o su pianali.
I lavoratori addetti alla produzione verranno inquadrati in categoria E dopo un periodo di permanenza in categoria F non superiore a mesi 12.
Art. 5 - Commissione tecnica paritetica per l'inquadramento del personale
Una Commissione paritetica - che sarà costituita entro il 30 novembre 1999 - valuterà il possibile diverso impianto della classificazione del personale sulla base dei seguenti elementi:
a) l'aderenza dell'attuale sistema classificatorio con quanto prevedibile circa il contenuto ed il fabbisogno professionale dei settori;
b) significativi avanzamenti tecnologici nelle aziende dei settori e conseguenti strutturali modifiche nella organizzazione della prosecuzione e dei servizi che determinano l'affermarsi di nuove e diverse figure professionali;
c) modalità di valorizzazione della polifunzionalità diffusa, sulla base di criteri oggettivi.
A seguito della valutazione di questi elementi, la Commissione elaborerà un sistema di inquadramento strutturato per aree professionali e raggruppamenti articolati in profili e livelli retributivi.
La relativa proposta verrà presentata - almeno 6 mesi prima della scadenza del prossimo rinnovo della parte normativa del CCNL - alle parti stipulanti che valuteranno - in sede di rinnovo contrattuale - la sua applicabilità, con il rinnovo del nuovo contratto, sia sotto il profilo della idoneità a soddisfare le esigenze della organizzazione del lavoro, sia sotto quello della compatibilità dei costi.
Accordo di rinnovo 05/05/2004 (Decorrenza 01/01/2004)
Art. 5 - Commissione paritetica per la modifica del sistema di classificazione del personale
Le parti, nel valutare congiuntamente che l'attuale sistema di inquadramento professionale può essere utilmente rivisto, tenuto conto:
a) dei cambiamenti organizzativi e tecnologici intervenuti nei settori;
b) delle conseguenti modifiche nei fabbisogni e figure professionali presenti nei settori;
concordano la istituzione di una Commissione paritetica con il compito di elaborare una proposta tecnica modificativa dell'attuale disciplina classificatoria da sottoporre alle parti stipulanti.
La Commissione, composta di 12 componenti di cui 6 in rappresentanza delle Organizzazioni sindacali e 6 in rappresentanza delle Organizzazioni imprenditoriali, eventualmente integrabile in pari numero da tecnici o esperti della materia, verrà costituita entro 30 giorni dalla data di stipula del presente contratto e concluderà il proprio lavoro di proposta entro la scadenza del primo biennio economico del presente contratto e, da subito, sarà attivato il tavolo negoziale tra le parti stipulanti per definire entro la scadenza del contratto stesso il nuovo sistema di inquadramento, i relativi parametri e i termini di decorrenza della nuova scala classificatoria.
Il lavoro della Commissione terrà conto anche della proposta tecnica di revisione del sistema classificatorio, articolata per aree professionali, e di allargamento del profilo professionale categoria CS, punto 3, al settore manufatti in calcestruzzo, presentata dalle OO.SS. nel corso del negoziato di rinnovo del presente contratto.
Quale anticipazione a valere sull'assetto parametrale che verrà definito dalle parti a seguito della conclusione del negoziato per la revisione dell'impianto classificatorio vengono apportate le seguenti modificazioni ai vigenti parametri.
I parametri delle categorie CS, C, D ed E vengono incrementati di un punto dal 1º gennaio 2005 e di un ulteriore punto, rispettivamente dal 1º giugno 2005 per le categorie CS, D ed E e dal 1º gennaio 2006 per la categoria C.
Fermo restando che gli aumenti retributivi di cui all'art. 21 sono stati determinati sulla vigente scala parametrale, nelle tabelle dei nuovi minimi mensili sono recepite le variazioni di cui al comma precedente.
Dichiarazione a verbale - ANIEM dichiara, e le OO.SS. ne prendono atto, che in relazione a quanto indicato al comma 2, non potranno comunque essere introdotti oneri aggiuntivi nel periodo di vigenza del presente contratto.
Accordo di rinnovo 25/06/2008 (Decorrenza 01/01/2008)
Art. 5 (nuovo) - Commissione paritetica per la classificazione dei lavoratori
Le parti entro il 30 settembre 2008 s'incontreranno per inserire nel vigente sistema classificatorio le figure specifiche già individuate durante i lavori della Commissione paritetica di cui all'art. 5 del CCNL 5 maggio 2004 (Marketing, ambiente e sicurezza, qualità).
A saldo di quanto già anticipato in base all'art. 5 del CCNL 5 maggio 2004, le parti concordano di incrementare i parametri delle categorie Cs, C, D ed E come di seguito riportato.
Dal 1º settembre 2008:
- Cs: 2 punti;
- C: 1 punto;
- D: 1 punto;
- E: 1 punto.
Dal 1º gennaio 2009:
- Cs: 1 punto;
- C: 1 punto.
Fermo restando che gli aumenti retributivi di cui all'art. 29 sono stati determinati sulla vigente scala parametrale, nelle tabelle dei nuovi minimi mensili (Allegato A) sono recepite nel periodo della vigenza del presente contratto.
Art. 6 - Regolamentazione per i quadri
Qualifica di quadro
In ottemperanza al disposto della L. n. 190 del 13 maggio 1985 la qualifica di quadro potrà essere attribuita ai lavoratori inquadrati nel livello AS.
Periodo di prova
L'assunzione del quadro può avvenire con un periodo di prova non superiore a 6 mesi di effettiva prestazione.
L'obbligo del periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione di cui all'art. 1 e non è ammessa né la protrazione, né la rinnovazione.
Nel corso del periodo di prova la risoluzione del rapporto d'impiego può avere luogo in qualsiasi momento ad iniziativa di ciascuna delle due parti e non fa ricorrere il reciproco obbligo del preavviso né relativa indennità sostitutiva.
Scaduto il periodo di prova senza che sia intervenuta la disdetta, l'assunzione del quadro diviene definitiva e l'anzianità di servizio decorrerà dal giorno dell'assunzione stessa.
Durante il periodo di prova sussistono fra le parti gli obblighi e i diritti previsti dalla presente regolamentazione. Per quanto concerne il compenso afferente al periodo di prova interrotto o non seguito da conferma, l'azienda è tenuta a retribuire il solo periodo di servizio prestato qualora la risoluzione sia avvenuta per dimissione o qualora essa sia avvenuta per il licenziamento durante i primi due mesi. In tutti gli altri casi l'azienda è tenuta a corrispondere la retribuzione fino alla metà o alla fine del mese in corso, a seconda che il licenziamento o le dimissioni avvengano entro la prima o entro la seconda quindicina del mese stesso.
Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia o di infortunio non sul lavoro e di malattia professionale o di infortunio sul lavoro il quadro sarà ammesso a completare il periodo di prova qualora sia in grado di riprendere il servizio entro quaranta giorni dall'inizio dell'assenza.
Passaggio alla qualifica di quadro
In caso di passaggio nella stessa azienda dell'operaio-intermedio-impiegato al livello di quadro, decorrerà nuovamente l'anzianità ai fini della maturazione degli aumenti periodici di anzianità.
Agli effetti del preavviso di dimissioni l'anzianità di servizio maturata come operaio sarà computata per il 50%.
Preavviso di licenziamento e dimissioni
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso i cui termini sono stabiliti come segue a seconda dell'anzianità:
Anni di servizio | Preavviso |
Fino a 5 anni | 3 mesi |
Oltre i 5 e fino a 10 anni | 4 mesi |
Oltre i 10 anni | 5 mesi |
I termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.
La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra un'indennità pari all'importo della normale retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno normalmente comunicati per iscritto.
Trattamento economico e normativo
Salvo quanto di seguito specificatamente previsto, ai quadri si applicano le norme contrattuali e di Legge relative agli impiegati con funzioni direttive.
Ai suddetti lavoratori verrà corrisposta una indennità di funzione pari ad un importo mensile di lire 100.000.
L'importo di cui sopra potrà essere assorbito per il 50% dai superminimi individuali o da altri trattamenti aggiuntivi analoghi eventualmente percepiti dai lavoratori interessati.
Iniziative di formazione
In relazione alle loro esigenze, le aziende, di norma, promuoveranno la partecipazione dei quadri ad iniziative di formazione finalizzate al miglioramento delle capacità professionali.
Assistenza legale
Ai quadri si riconosce la copertura delle spese, l'assistenza legale in caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte.
Svolgimento di fatto delle mansioni di quadro
In attuazione di quanto previsto dall'art. 6 della Legge n. 190/1985, si conviene che, in caso di svolgimento di mansioni di livello superiore che non sia determinato dalla sostituzione di altro lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, l'attribuzione della qualifica di quadro sarà effettuata trascorso un periodo continuativo di 6 mesi.
Obbligo assicurativo
In applicazione della Legge n. 190 del 13 maggio 1985 le aziende stipuleranno, a favore dei lavoratori appartenenti alla categoria dei quadri, una polizza assicurativa che preveda una copertura contro il rischio della responsabilità civile verso terzi conseguentemente a colpa nello svolgimento della proprie mansioni contrattuali con esclusione del caso di colpa grave o di dolo.
Norma di coordinamento
Salvo quanto previsto nella presente parte troveranno applicazione per i lavoratori appartenenti alla categoria dei quadri le norme contrattuali e di Legge previste per gli impiegati.
Operai
Il lavoratore in relazione alle esigenze aziendali, può essere temporaneamente adibito a mansioni diverse da quelle normalmente svolte, purché ciò non comporti una diminuzione della sua retribuzione, secondo quanto previsto dall'art. 13 della Legge 20 maggio 1970, n. 300.
Al lavoratore che sia adibito a mansioni rientranti nella categoria superiore alla sua, dovrà essere corrisposto un compenso di importo non inferiore alla differenza fra la retribuzione individuale di fatto ed il minimo della predetta categoria superiore.
Qualora il suddetto passaggio di mansione superi i 30 giorni lavorativi in un periodo di due mesi e mezzo, il lavoratore acquista il diritto alla categoria relativa alle nuove mansioni salvo che l'esplicazione di tali mansioni avvenga per sostituzione di un altro lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto (malattia, infortunio, ferie, chiamata o richiamo alle armi, gravidanza, puerperio, ecc.) nel caso non avrà luogo il passaggio di categoria per tutta la durata della sostituzione, pur spettando nello stesso periodo di tempo, ma con decorrenza dal secondo giorno, il diritto al compenso di cui al capoverso precedente.
Impiegati
Il lavoratore, in relazione alle esigenze aziendali, può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse dalle proprie purché rientranti nell'ambito della stessa categoria e della stessa qualifica di appartenenza e purché ciò non comporti alcun peggioramento economico, né un mutamento sostanziale alla sua posizione.
Al lavoratore che sia chiamato a compiere mansioni rientranti nella categoria superiore alla sua, dovrà essere corrisposto un compenso, in aggiunta alla sua retribuzione di fatto pari alla differenza tra la retribuzione stessa e la retribuzione che verrebbe a percepire se venisse promosso alla categoria superiore.
Salvo quanto specificatamente previsto dal comma precedente il disimpegno delle mansioni di categoria superiore e presso la medesima azienda può essere effettuato anche non continuativamente. In tal caso la somma dei singoli periodi, agli effetti del passaggio di categoria salvo il caso della mancata riammissione del lavoratore costituito nelle sue precedenti mansioni.
Ogni passaggio di categoria sarà comunicato per iscritto al lavoratore.
Qualora si rendessero vacanti dei posti che non debbano essere soppressi le aziende esamineranno la possibilità di riservare la precedenza nell'occuparli a quei dipendenti che ritengano idonei e che abbiano precedentemente sostituito il lavoratore titolare del posto resosi vacante.
Il passaggio dalla qualifica operaia a quella impiegatizia nella stessa azienda non costituisce di per sé motivo per la risoluzione del rapporto di lavoro.
Il lavoratore che sia adibito con carattere di continuità a mansioni relative a diverse categorie sarà classificato nella categoria superiore e ne percepirà la retribuzione quando le mansioni inerenti a tale categoria abbiano carattere di prevalenza o almeno di equivalenza di tempo rispetto al complesso delle altre mansioni.
In caso diverso se ne dovrà tenere obiettivamente conto nella determinazione della retribuzione.
Il contratto a tempo determinato è disciplinato dalla Legge e dagli accordi interconfederali.
Ferma restando la possibilità di ricorso ad assunzioni con contratto a termine ai sensi delle disposizioni sopra citate, l'apposizione di un termine di durata al contratto di assunzione è consentita, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, 1º comma, della Legge 23 febbraio 1987, n. 56, nelle seguenti ipotesi:
a) per sostituire i lavoratori assenti per ferie, aspettativa o affiancamento nel caso di lavoratori per i quali è prevedibile la prossima uscita dall'azienda per pensionamento e/o dimissioni;
b) per l'esecuzione di commesse o ordini di lavoro aventi termini di consegna urgenti, non rispettabili in base al normale organico e ai normali programmi di lavoro;
c) aumento temporaneo delle attività derivanti da richieste di mercato, dall'acquisizione di commesse, dal lancio di nuovi prodotti o anche indotte dall'attività di altri settori;
d) per l'esecuzione di commesse che, per la specifica del prodotto o delle lavorazioni, richiedono l'impiego di professionalità e specializzazione diverse da quelle normalmente impiegate o che presentino carattere eccezionale o che siano carenti sul mercato del lavoro locale;
e) esecuzione di un'opera o di un servizio definiti o predeterminati nel tempo non avente carattere eccezionale o occasionale e non ancora strutturalmente definito.
Il numero dei lavoratori che possono essere occupati con contratto a termine nelle ipotesi indicate al comma precedente è pari al 12% del numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nell'unità produttiva; l'eventuale frazione di unità derivante dal rapporto percentuale di cui sopra è arrotondata ad unità intera superiore.
Nel caso in cui i rapporti percentuali di cui sopra diano un numero inferiore a 5 resta ferma la possibilità di stipulare fino a 5 contratti; in ogni caso il numero totale non potrà superare il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nella azienda.
Qualora se ne ravvisi la necessità con accordo collettivo stipulato con la R.S.U., o in mancanza con le OO.SS., locali le percentuali di lavoratori assunti con contratto a termine possono essere elevate in funzione delle specifiche esigenze aziendali.
L'azienda, quando reputi necessario instaurare rapporti a termine per una o più delle ipotesi indicate al 2º comma, procederà all'assunzione con contratto a tempo determinato previa informazione alla R.S.U., o in mancanza alle OO.SS. locali, relativamente al numero dei rapporti a termine, alle cause ed alle lavorazioni e/o reparti interessati.
Accordo di rinnovo 05/05/2004 (Decorrenza 01/01/2004)
Art. 13 - Contratto a termine
L'assunzione con contratto a tempo determinato avviene ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge.
Ferma restando la possibilità di stipulare contratti a termine ai sensi di quanto previsto all'art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 368/2001, in relazione a quanto disposto dal comma 7, parte prima, dell'art. 10 del citato decreto, il numero di lavoratori occupati con contratto a tempo determinato non può superare il 12% in media annua dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato occupati nell'azienda alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, nelle seguenti ipotesi specifiche:
a) lavorazioni a fasi successive che richiedono maestranze diverse per specializzazioni da quelle normalmente impiegate e per le quali non vi sia continuità di impiego nell'ambito dell'azienda;
b) copertura di posizioni di lavoro non ancora stabilizzate in conseguenza di modifiche dell'organizzazione dell'impresa.
Nel caso in cui i rapporti percentuali di cui sopra diano un numero inferiore a 7, resta ferma la possibilità di stipulare fino a 7 contratti.
Qualora se ne ravvisi la necessità, con accordo collettivo stipulato con la R.S.U., o in mancanza con le OO.SS. locali, le percentuali di lavoratori assunti con contratto a termine, nelle ipotesi a) e b) indicate al 2º comma, possono essere elevate in funzione delle specifiche esigenze aziendali.
L'azienda, quando reputi necessario instaurare rapporti a termine nelle ipotesi a) e b) indicate al 2º comma, procederà all'assunzione con contratto a tempo determinato previa informazione alla R.S.U., o in mancanza alle OO.SS. locali, relativamente al numero dei rapporti a termine, alle cause ed alle lavorazioni e/o reparti interessati.
Le parti si danno atto che l'informativa di cui al punto precedente sarà resa anche nell'ipotesi di contratti a termine instaurati per l'esecuzione di un'opera o di un servizio definiti o predeterminati nel tempo non avente carattere eccezionale o occasionale e non ancora strutturalmente definito.
Ai fini dell'attuazione della previsione di cui al comma 7, lett. a), dell'art. 10 del D.Lgs. n. 368/2001, per fase di avvio di nuove attività si intende un periodo di tempo fino a 24 mesi per l'avvio di una nuova unità produttiva.
Per fase di avvio di nuove attività si intende, altresì, quella di avvio di una nuova linea/modulo di produzione che potrà protrarsi per un periodo di tempo fino a 12 mesi.
L'azienda fornirà ai lavoratori in forza con contratto a tempo determinato informazioni in merito ai posti vacanti a tempo indeterminato relativi alle mansioni svolte da lavoratori a tempo determinato, che si rendessero disponibili nell'ambito dell'unità produttiva di appartenenza.
Per i contratti di lavoro a tempo determinato di durata inferiore a 6 mesi i periodi di prova di cui all'art. 4 sono ridotti del 50%, con una durata, in ogni caso, non inferiore a due settimane.
Sono esclusi dal periodo di prova i lavoratori assunti con più contratti a tempo determinato nelle stesse mansioni nonché i lavoratori che nelle stesse mansioni svolte con contratto a tempo determinato passano a contratto a tempo indeterminato.
I lavoratori con contratto a tempo determinato usufruiranno in fase di ingresso di interventi informativi/formativi sia riguardo alla sicurezza che con riferimento al processo lavorativo adeguati all'esperienza lavorativa ed alla tipologia di attività.
Accordo di rinnovo 11/03/2014 (Decorrenza 01/04/2014)
Art. 9 - Contratto a termine
L'assunzione con contratto a tempo determinato avviene ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge.
Ferma restando la possibilità di stipulare contratti a termine ai sensi di quanto previsto all'art. 1 comma 1) del D.Lgs. n. 368/2001, in relazione a quanto disposto dal comma 7, prima parte dell'art. 10 del citato Decreto, il numero massimo di lavoratori che possono contemporaneamente essere assunti con contratto a tempo determinato e con contratto di somministrazione a tempo determinato, sia "causali" sia "non causali", è definito nella misura del 22% in media annua dei dipendenti occupati a tempo indeterminato nella singola azienda alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, salvo quanto stabilito da accordi aziendali.
Nel caso in cui i rapporti percentuali di cui sopra diano un numero inferiore a 7, resta ferma la possibilità di stipulare fino a 7 contratti.
Qualora se ne ravvisi la necessità, con accordo collettivo stipulato con la RSU, o in mancanza con le OO.SS. locali, le percentuali di lavoratori assunti con contratto a termine, possono essere elevate in funzione delle specifiche esigenze aziendali.
L'azienda, quando reputi necessario instaurare rapporti a termine nelle ipotesi a) e b) indicate al secondo comma, procederà all'assunzione con contratto a tempo determinato previa informazione alla RSU, o in mancanza alle OO.SS. locali, relativamente al numero dei rapporti a termine, alle cause ed alle lavorazioni e/o reparti interessati.
Ai fini dell'attuazione della previsione di cui al comma 7 lettera a dell'art. 10 del D.Lgs. n. 368/2001, per fase di avvio di nuove attività si intende un periodo di tempo fino a 24 mesi per l'avvio di una nuova unità produttiva.
Per fase di avvio di nuove attività si intende, altresì, quella di avvio di una nuova linea/modulo di produzione che potrà protrarsi per un periodo di tempo fino a 12 mesi.
L'azienda fornirà ai lavoratori in forza con contratto a tempo determinato informazioni in merito ai posti vacanti a tempo indeterminato relativi alle mansioni svolte da lavoratori a tempo determinato, che si rendessero disponibili nell'ambito dell'unità produttiva di appartenenza.
Per i contratti di lavoro a tempo determinato di durata inferiore a 6 mesi i periodi di prova di cui all'art. 2 sono ridotti del 50%, con una durata, in ogni caso, non inferiore a due settimane. Sono esclusi dal periodo di prova i lavoratori assunti con più contratti a tempo determinato nelle stesse mansioni nonché i lavoratori che nelle stesse mansioni svolte con contratto a tempo determinato passano a contratto a tempo indeterminato.
I lavoratori con contratto a tempo determinato usufruiranno in fase di ingresso di interventi informativi/formativi sia riguardo alla sicurezza che con riferimento al processo lavorativo adeguati all'esperienza lavorativa ed alla tipologia di attività.
Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1 comma 9 lettere g) ed h) della Legge n. 92/2012, gli intervalli tra un contratto a tempo determinato ed il successivo sono ridotti a 10 o a 20 giorni, a seconda della durata pari o superiore a 6 mesi del contratto in scadenza, nelle seguenti ipotesi:
- lancio di un prodotto innovativo;
- avvio, rinnovo o proroga di una commessa a termine;
- sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto.Ferme restando le disposizioni previste per l'assunzione con contratto a tempo determinato e con contratto in somministrazione a tempo determinato, ai fini del computo del periodo massimo dei 36 mesi di lavoro, 1e parti stabiliscono che si cumulano tutti i periodi di rapporti di lavoro stipulati con contratti di somministrazione a tempo determinato e con contratti a tempo determinato.
Superati i 36 mesi di assunzione a tempo determinato o di prestazione di servizio come somministrato a tempo determinato o come somma di entrambi le fattispecie, il rapporto di lavoro potrà continuare, sottoscrivendo la proroga assistita tra azienda e lavoratore e OO.SS. presso la Direzione Territoriale del Lavoro di competenza, per altri 12 mesi per i rapporti di lavoro che raggiungono il periodo massimo entro la data del 30 Giugno 2013, per altri 8 mesi per i rapporti di lavoro che raggiungono il periodo massimo entro la data del 31 dicembre 2013. Dal 1º gennaio 2014 i rapporti di lavoro che raggiungono i 36 mesi di assunzione di cui al comma precedente potranno essere prorogati per un massimo di 4 mesi.
Accordo di rinnovo 23/06/2017 (Decorrenza 01/04/2016)
Art. 9 - Contratto a termine e somministrazione di lavoro a tempo determinato
Le parti si richiamano alle disposizioni di Legge vigenti in materia, nelle quali si prevede che il contratto subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune dei rapporti di lavoro tra i datori di lavoro e i lavoratori.
L'assunzione del lavoratore può essere effettuata anche con contratto a tempo determinato in base alle norme ed alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni di Legge.
Al contratto di lavoro, per lo svolgimento di qualsiasi mansione, può essere apposto un termine di durata non superiore a 36 mesi, comprensiva di eventuali proroghe. Ai sensi della normativa vigente, l'ulteriore contratto a termine in deroga al limite complessivo di 36 mesi può avere durata massima di 12 mesi e deve essere stipulato presso la direzione territoriale del lavoro competente per territorio.
Nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente in materia, il numero complessivo dei rapporti di lavoro a tempo determinato e di somministrazione a termine presso ciascun datore di lavoro non può eccedere il limite del 25% del personale assunto a tempo indeterminato, nell'anno solare.
Sono escluse dalle percentuali di cui sopra le assunzioni intervenute per le causali previste dalla legislazione vigente in materia. Resta confermato altresì che, con accordo a livello aziendale tra le RSU e le organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL, potranno essere elevate le suddette percentuali per tutte le ipotesi individuate dalla normativa vigente.
Fanno eccezione a tale limite solo le imprese che occupano fino a 5 dipendenti che possono sempre stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato, nonché i contratti a tempo determinato stipulati ai sensi dell'art, art. 10, comma 7, d.lgs. n. 368/2001.
Qualora l'applicazione del limite del 25% dia un risultato inferiore a 5, le aziende potranno utilizzare un massimo di 2 assunzioni tra contratto a tempo determinato e somministrazione a termine, complessivamente intesi.
Al lavoratore assunto con contratto a tempo determinato e in somministrazione, l'azienda dovrà fornire, entro 15 giorni dalla data di assunzione, una formazione sufficiente ed adeguata alle caratteristiche delle mansioni oggetto del contratto anche al fine di prevenire rischi specifici connessi all'esecuzione del lavoro. Inoltre, gli stessi lavoratori potranno avere accesso ai progetti formativi di cui all'art. 3 del presente contratto.
Le aziende, nell'ambito del sistema di relazioni industriali di cui all'art. 2 del presente CCNL e in occasione degli incontri ivi previsti, forniranno informazioni alla RSU sulla dimensione quantitativa, sulle tipologie di attività e sui profili professionali dei contratti a tempo determinato stipulati nonché sulla durata degli stessi.
L'azienda fornirà ai lavoratori in forza con contratto a tempo determinato informazioni in merito ai posti vacanti a tempo indeterminato, relativi alle mansioni svolte da lavoratori a tempo determinato, che si rendessero disponibili nell'ambito dell'unità produttiva di appartenenza.
Per i contratti di lavoro a tempo determinato di durata inferiore a 6 mesi i periodi di prova di cui all'art. 2 sono ridotti del 50%, con una durata, in ogni caso, non inferiore a due settimane. Sono esclusi dal periodo di prova i lavoratori assunti con più contratti a tempo determinato nelle stesse mansioni nonché i lavoratori che nelle stesse mansioni svolte con contratto a tempo determinato passano a contratto a tempo indeterminato.
Le parti concordano in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 21, comma 2, D.Lgs 81/2015 l'assenza di intervalli temporali nella successione di contratti a termine nelle seguenti ipotesi:
- lancio di un prodotto innovativo
- avvio, rinnovo o proroga di una commessa a termine
- sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto
Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo disciplinato dalla Legge 24 giugno 1997, n. 196, può essere concluso, oltre che nei casi previsti dalle lettere b) e c) dell'art. 1, comma 2, della Legge stessa, anche nelle seguenti fattispecie, ai sensi della lett. A), art. 1, comma 2 della Legge n. 196/1997 citata:
1) esigenze produttive temporanee per le quali è consentito il ricorso al contratto a termine secondo la legislazione vigente o le vigenti disposizioni contrattuali;
2) temporanea utilizzazione in qualifiche previste dai normali assetti produttivi aziendali, ma temporaneamente scoperte, per il periodo necessario al reperimento sul mercato del lavoro del personale occorrente.
I lavoratori con contratto di lavoro temporaneo impiegati per le fattispecie contrattuali di cui ai precedenti numeri 1) e 2) non potranno superare in media trimestrale il 10% dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell'impresa.
L'eventuale frazione di unità derivante dal rapporto percentuale di cui sopra è arrotondata all'unità intera superiore.
Nei casi in cui i rapporti percentuali di cui sopra diano un numero inferiore a 5, resta ferma la possibilità di stipulare fino a 5 contratti; in ogni caso il numero totale non potrà superare il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell'azienda.
Le qualifiche di esiguo contenuto professionale per le quali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 4, lett. A) della Legge n. 196/1997, è vietato il ricorso al lavoro temporaneo sono esclusivamente quelle inquadrate nella categoria F della scala classificatoria.
L'azienda utilizzatrice comunica preventivamente alle R.S.U. o, in mancanza, alle OO.SS. territoriali aderenti alle Associazioni sindacali firmatarie del CCNL, il numero e i motivi del ricorso al lavoro temporaneo.
Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità la predetta comunicazione sarà effettuata entro cinque giorni successivi alla stipula del contratto.
Inoltre, una volta l'anno, anche per il tramite dell'Associazione imprenditoriale alla quale aderisce o conferisce mandato, l'azienda utilizzatrice fornisce agli stessi destinatari di cui al presente punto il numero e i motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
Accordo di rinnovo 05/05/2004 (Decorrenza 01/01/2004)
Art. 10 - Lavoro temporaneo
(Omissis)
(testo contrattuale confermato)
Dichiarazione a verbale - A fronte delle intervenute modifiche di Legge alla disciplina del lavoro temporaneo le parti si incontreranno per adeguare la presente disciplina contrattuale alle nuove normative nel momento in cui il quadro legislativo si sarà definito attraverso l'emanazione dei provvedimenti attuativi.
Le parti si danno atto che, relativamente a quanto disciplinato negli articoli richiamati al 1º comma ex Legge n. 196/1997, resta in vigore, in via transitoria, la presente normativa contrattuale.
Accordo di rinnovo 11/03/2014 (Decorrenza 01/04/2014)
Art. - Contratto di somministrazione di lavoro
Art. 10 - Lavoro temporaneo
Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo disciplinato dalla Legge 24 giugno 1997, n. 196, può essere concluso, oltre che nei casi previsti dalle lettere b) e c) dell'art. 1, comma 2 della Legge stessa, anche nelle seguenti fattispecie, ai sensi della lett. A), art. 1, comma 2 della Legge n. 196/1997 citata:
1. esigenze produttive temporanee per le quali è consentito il ricorso al contratto a termine secondo la legislazione vigente o le vigenti disposizioni contrattuali (art. 13);
2. temporanea utilizzazione in qualifiche previste dai normali assetti produttivi aziendali, ma temporaneamente scoperto, per il periodo necessario al reperimento sul mercato del lavoro del personale occorrente.
I lavoratori con contratto di lavoro temporaneo impiegati per le fattispecie contrattuali di cui ai precedenti numeri 1 o 2 non potranno superare in media trimestrale il 10% dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell'impresa, salvo diverso accordo tra le Parti in sede aziendale.
L'eventuale frazione di unità derivante dal rapporto percentuale di cui sopra è arrotondata all'unità intera superiore.
Nei casi in cui i rapporti percentuali di cui sopra diano un numero inferiore a 5, resta ferma la possibilità di stipulare fino a 5 contratti; in ogni caso il numero totale non potrà superare il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell'azienda.
Le qualifiche di esiguo contenuto professionale per le quali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 4, lett. A) della Legge n. 196/1997, è vietato il ricorso al lavoro temporaneo sono esclusivamente quelle inquadrate nella categoria F della scala classificatoria.
L'azienda utilizzatrice comunica preventivamente alle R.S.U. o, in mancanza, alle OO.SS. territoriali aderenti alle Associazioni sindacali firmatarie del CCNL, il numero e i motivi del ricorso al lavoro temporaneo.
Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità la predetta comunicazione sarà effettuata entro cinque giorni successivi alla stipula del contratto.
Inoltre, una volta l'anno, anche per il tramite dell'Associazione imprenditoriale alla quale aderisce o conferisce mandato, l'azienda utilizzatrice fornisce agli stessi destinatari di cui al presente punto il numero e i motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
Art. 11 - Rapporto di lavoro a tempo parziale
In attuazione del rinvio disposto dall'art. 5, commi 3 e 4, Legge n. 863/1984 le parti convengono di regolare come di seguito il rapporto di lavoro a tempo parziale:
a) l'instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale deve avvenire con il consenso dell'azienda e del lavoratore; tale requisito è necessario anche per il passaggio del rapporto di lavoro a tempo parziale a quello a tempo pieno e viceversa;
b) il rapporto a tempo parziale potrà riguardare sia lavoratori già in forza che nuovi assunti. Nel caso di passaggio dal tempo pieno al tempo parziale potranno essere concordate tra le parti all'atto del passaggio le possibilità e le condizioni per l'eventuale rientro al tempo pieno;
c) il contratto di lavoro a tempo parziale o di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale deve essere stipulato per iscritto. In esso devono essere indicate le mansioni, l'orario di lavoro e la sua distribuzione, anche articolata nel corso dell'anno;
d) tutti gli istituti contrattuali e di Legge di carattere economico e retributivo saranno applicati in proporzione all'orario stabilito. Anche gli istituti non di carattere economico e retributivo saranno riproporzionati. In particolare, il lavoratore a tempo parziale maturerà il periodo feriale ed i permessi retribuiti relativi alle festività abolite per periodi di durata pari a quelli spettanti al lavoratore a tempo pieno, ma per essi verrà retribuito secondo l'orario di lavoro per lui stabilito. In ogni caso, anche gli altri istituti contrattuali, extra-contrattuali e di Legge per i quali sia prevista una normativa che si riferisca alla temporalità saranno riproporzionati solo per la parte economica e salariale, non per la durata. La prestazione part-time dovrà comunque confermarsi proporzionalmente all'effettuazione aziendale di lavoro flessibile;
e) in applicazione della deroga all'art. 5, comma 2, Legge n. 863/1984, disposta dal successivo comma 3, le aziende previo accordo fra le parti potranno attuare particolari modalità temporali di svolgimento delle prestazioni anche per reparti, uffici o gruppi di lavoratori, che permettano l'utilizzo nell'arco di periodi plurisettimanali e plurimensili anche in concentrazione in determinati periodi dell'anno;
f) le modalità definite in fase di stipulazione o di successiva modifica del contratto individuale di lavoro, verranno comunicate all'Ispettorato del lavoro;
g) il periodo di prova per i lavoratori a tempo parziale viene prolungato di un numero di giorni tali da consentire una durata della loro prestazione lavorativa in prova equivalente a quella dei lavoratori a tempo pieno;
h) in caso di assunzione di personale a tempo pieno il diritto di precedenza di cui al comma 3 bis, art. 5, Legge n. 863/1984 si intende applicabile qualora l'assunzione avvenga per le medesime qualifiche e mansioni fungibili per le quali è in corso un rapporto di lavoro a tempo parziale;
i) previo esame congiunto a livello aziendale, in considerazione delle specifiche esigenze organizzative e produttive che caratterizzano il settore, è consentita la prestazione da parte dei lavoratori a tempo parziale di lavoro aggiunto rispetto all'orario ridotto concordato in attuazione dell'art. 5, comma 3, lett. c) e comma 4, Legge 19 dicembre 1984, n. 863.
Accordo di rinnovo 05/05/2004 (Decorrenza 01/01/2004)
Art. 11 - Contratto di lavoro a tempo parziale - Part-time
Il contratto di lavoro a tempo parziale (part-time) è disciplinato dal decreto legislativo n. 61/2000 e successive modificazioni e comporta lo svolgimento di attività lavorativa ad orario inferiore rispetto a quello ordinario stabilito dal presente contratto.
Il part-time può essere attuato:
1) in forma "orizzontale" (quello in cui la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all'orario normale giornaliero di lavoro);
2) in forma "verticale" (quello in relazione al quale è previsto che l'attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno);
3) in forma "mista" (quello che si svolge secondo una combinazione delle due modalità indicate nei punti 1 e 2).
L'instaurazione del rapporto di lavoro a part-time avverrà con atto scritto, nel quale saranno precisati l'orario di lavoro - con riferimento al giorno, alla settimana, al mese, all'anno - e gli altri elementi previsti dal presente contratto per il rapporto a tempo pieno; il periodo di prova eventuale potrà essere prolungato in proporzione alla minore durata dell'orario di lavoro concordata.
La retribuzione diretta e indiretta e tutti gli istituti del presente contratto saranno proporzionati all'orario di lavoro concordato.
La trasformazione da tempo pieno a part-time, o viceversa, dei rapporti di lavoro in atto può avvenire con il consenso delle parti le quali possono stabilire le condizioni per il ripristino del rapporto originario.
Ai lavoratori in forza con rapporto a part-time che ne facciano richiesta sarà data la priorità rispetto ai nuovi rapporti che si costituiscano a tempo pieno per lo svolgimento delle loro stesse mansioni; ciò vale anche per il caso contrario.
A livello aziendale, tra Direzione aziendale ed R.S.U., potrà essere stabilito il numero percentuale dei lavoratori che possono essere impiegati a tempo parziale rispetto al numero dei lavoratori a tempo pieno.
Accordo di rinnovo 11/03/2014 (Decorrenza 01/04/2014)
Art. 11 - Contratto di lavoro a tempo parziale (part-time)
Il contratto di lavoro a tempo parziale (part-time) è disciplinato dal D.Lgs. n. 61/2000 e successive modificazioni e comporta lo svolgimento di attività lavorativa ad orario inferiore rispetto a quello ordinario stabilito dal presente contratto.
Il part-time può essere attuato:
1) in forma "orizzontale" (quello in cui la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all'orario normale giornaliero di lavoro);
2) in forma "verticale" (quello in relazione al quale è previsto che l'attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno);
3) in forma "mista", (quello che si svolge secondo una combinazione delle due modalità indicate nei punti 1) e 2).
L'instaurazione del rapporto di lavoro a part-time avverrà con atto scritto, nel quale saranno precisati l'orario di lavoro -- con riferimento al giorno, alla settimana, al mese, all'anno - e gli altri elementi previsti dal presente contratto per il rapporto a tempo pieno; il periodo di prova eventuale potrà essere prolungato in proporzione alla minore durata dell'orario di lavoro concordata.
La retribuzione diretta e indiretta e tutti gli istituti del presente contratto saranno proporzionati all'orario di lavoro concordato.
Secondo quanto previsto dall'articolo 12 bis, comma 1), del D.Lgs. n. 61/2000, i lavoratori affetti da patologie oncologiche per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa delle terapie salvavita, certificata secondo le vigenti norme di Legge, hanno diritto, a richiesta, alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale (verticale o orizzontale). Nella stessa ipotesi il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore. Restano in ogni caso salve disposizioni più favorevoli per il prestatore di lavoro.
In caso di patologie oncologiche riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, che assuma connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, alla quale è stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100 %, con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi di quanto previsto dalla tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, è riconosciuta la priorità della trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
In caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio convivente di età non superiore agli anni tredici o con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, è riconosciuta la priorità alla trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
La trasformazione da tempo pieno a part-time, o viceversa, dei rapporti di lavoro in atto può avvenire con il consenso delle Parti le quali possono stabilire le condizioni per il ripristino del rapporto originario.
Ai lavoratori in forza con rapporto a part-time che ne facciano richiesta sarà data la priorità rispetto ai nuovi rapporti che si costituiscano a tempo pieno per lo svolgimento delle loro stesse mansioni; ciò vale anche per il caso contrario.
A livello aziendale, tra Direzione aziendale ed R.S.U., potrà essere stabilito il numero percentuale dei lavoratori che possono essere impiegati a tempo parziale rispetto al numero dei lavoratori a tempo pieno.
Con riferimento alla possibilità di richiedere la trasformazione da tempo pieno a tempo parziale, e viceversa, l'azienda consulterà preventivamente la R.S.U. o, in mancanza, le OO.SS. territoriali.
In attuazione del rinvio disposto dall'articolo 3 del D.Lgs. n. 61/2000 come modificato ed integrato dalla Legge n. 92 del 28 giugno 2012, il låvoratore ha il diritto di richiedere la revoca ovvero la modifica delle clausole flessibili ed elastiche, mediante comunicazione scritta di modifica del patto. Tale comunicazione deve essere presentata con un preavviso di almeno 5 giorni, nei casi documentati di:
1) Patologie oncologiche per le quali sussista una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita o quelle riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore, nonché nel caso in cui il lavoratore assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa ex Legge n. 104/1992;
2) Lavoratore con figlio convivente portatore di handicap (ex Legge n. 104/1992);
3) Lavoratore con figlio convivente di età non superiore ad anni 13;
4) Lavoratori studenti iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, abilitate al rilascio di titoli di studio legali (articolo 10 comma 1 Legge n. 300/1970).
Per quanto concerne i punti 3) e 4) sopraelencati, la medesima comunicazione deve essere presentata con un preavviso di almeno 20 giorni, fino al limite massimo del 13%, ovvero dell'8% nelle aziende fino a 100 dipendenti, del totale dei dipendenti occupati con contratto a tempo parziale nell'unità produttiva. Al venire meno delle condizioni sopraindicate che hanno dato luogo alla revoca o modifica delle clausole flessibili o elastiche, potrà essere ripristinato il patto originario.
Accordo di rinnovo 23/06/2017 (Decorrenza 01/04/2016)
Art. 11 - Contratto di lavoro a tempo parziale (part-time)
Il contratto di lavoro a tempo parziale (part-time) è disciplinato dal D.Lgs. 81/2015 e successive modificazioni e comporta lo svolgimento di attività lavorativa ad orario inferiore rispetto a quello ordinario stabilito dal presente contratto.
L'instaurazione del rapporto di lavoro a part-time avverrà con atto scritto, nel quale saranno precisati l'orario di lavoro — con riferimento al giorno, alla settimana, al mese, all'anno — e gli altri elementi previsti dal presente contratto per il rapporto a tempo pieno; il periodo di prova eventuale potrà essere prolungato in proporzione alla minore durata dell'orario di lavoro concordata.
La retribuzione diretta e indiretta e tutti gli istituti del presente contratto saranno proporzionati all'orario di lavoro concordato.
Secondo quanto previsto dall'articolo 8, commi 3 e 4 del D.Lgs 81/2015, i lavoratori affetti da patologie oncologiche per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa delle terapie salvavita, certificata secondo le vigenti norme di Legge, hanno diritto, a richiesta, alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale (verticale o orizzontale). Nella stessa ipotesi il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore. Restano in ogni caso salve disposizioni più favorevoli per il prestatore di lavoro.
In caso di patologie oncologiche riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, che assuma connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, alla quale è stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100 %, con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi di quanto previsto dalla tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, è riconosciuta la priorità della trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
In caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio convivente di età non superiore agli anni tredici o con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, è riconosciuta la priorità alla trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. La trasformazione da tempo pieno a part-time, o viceversa, dei rapporti di lavoro in atto può avvenire con il consenso delle Parti le quali possono stabilire le condizioni per il ripristino del rapporto originario. Ai lavoratori in forza con rapporto a part-time che ne facciano richiesta sarà data la priorità rispetto ai nuovi rapporti che si costituiscano a tempo pieno per lo svolgimento delle loro stesse mansioni; ciò vale anche per il caso contrario.
A livello aziendale, tra Direzione aziendale ed RSU, potrà essere stabilito il numero percentuale dei lavoratori che possono essere impiegati a tempo parziale rispetto al numero dei lavoratori a tempo pieno.
Con riferimento alla possibilità di richiedere la trasformazione da tempo pieno a tempo parziale, e viceversa, l'azienda consulterà preventivamente la RSU o, in mancanza, le OO.SS. territoriali.
Previo accordo scritto tra azienda e lavoratore possono essere previste clausole elastiche (relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa ovvero alla variazione in aumento della prestazione lavorativa). Per la sottoscrizione delle clausole elastiche il lavoratore potrà farsi assistere da un componente della R.S.U., indicato dal lavoratore medesimo e l'eventuale rifiuto alla loro sottoscrizione non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento.
Le clausole di cui al comma precedente possono essere modificate o temporaneamente sospese, a richiesta di una delle parti, con il consenso di entrambe e per atto scritto, ferma restando la facoltà per il lavoratore di farsi assistere da un componente della RSU da egli indicato e/o dalle OO.SS. territoriali.
Art. 12 - Azioni positive per le pari opportunità
Le parti convengono sulla opportunità di dare realizzazione alle disposizioni legislative in tema di parità uomo-donna, attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive a favore del personale femminile.
In relazione a quanto sopra, le parti costituiranno un gruppo di lavoro paritetica a livello nazionale che, verificati i presupposti di fattibilità, potrà predisporre schemi di progetti di azioni positive a favore del personale femminile con l'obiettivo di valorizzarne l'impiego
1) In attuazione di quanto previsto dal 2º comma, dell'art. 25, L. 23 luglio 1991, n. 223, le parti convengono che al fine del calcolo della percentuale di cui al comma 1 dell'art. 25, Legge citata, non si tiene conto dei lavoratori assunti nelle Cat. A/super, ivi compresi i quadri, A, B1 e B2, C/super, C1, C2 limitatamente al profilo 3).
2) Sono comunque esclusi i lavoratori assunti per essere adibiti a mansioni di custodia, fiducia e sicurezza.
3) I lavoratori assunti tra le categorie riservatarie previste dal 5º comma, dell'art. 25, L. n. 223/1991, saranno computati ai fini della copertura dell'aliquota di riserva di cui ai commi 1 e 6 dell'art. 25 citato, anche quando vengano inquadrati nelle qualifiche precedentemente individuate.
4) Il presente articolato sarà trasmesso a cura delle parti stipulanti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale affinché provveda agli adempimenti conseguenti.
Ai lavoratori che svolgono funzioni direttive per l'attuazione delle disposizioni generali aziendali, si conviene di riconoscere la copertura delle spese e l'assistenza legale in caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte.
Accordo di rinnovo 11/03/2014 (Decorrenza 01/04/2014)
Nuovo Art. ___ - Contratto di somministrazione di lavoro
I casi in cui può essere concluso il contratto di somministrazione di lavoro sono indicati dall'art. 20 commi 3 e 4 del decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003 e successive modificazioni.
I casi in cui è fatto divieto di ricorrere al contratto di somministrazione sono indicati dall'art. 20 comma 5 del decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003 e successive modificazioni.
Il numero massimo di lavoratori che possono contemporaneamente essere assunti con contratti a tempo determinato e con contratto di somministrazione a tempo determinato, s1a "causali" sia "acausali", è definito nella misura del 22% in media annua dei dipendenti occupati a tempo indeterminato nella singola azienda, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, salvo quanto stabilito da accordi aziendali.
Il numero massimo di lavoratori che possono essere assunti con contratti di somministrazione a tempo determinato nell'ambito della percentuale del 22% sopra richiamata non può superare il 12%.
Le frazioni derivanti dall'applicazione delle percentuali di cui sopra saranno sempre arrotondate all'unità superiore.
È consentito il ricorso alla somministrazione di lavoro a tempo determinato senza una causale (cd. acausalità) nell'ipotesi di primo rapporto di lavoro per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione. In tal caso la durata non può essere superiore a 12 mesi e non può essere oggetto di proroga.
In alternativa a quanto previsto dal precedente comma, la somministrazione di lavoro a termine, senza causale, non può superare il limite complessivo del 6% del totale dei lavoratori occupati nell'ambito dell'unità produttiva, sempre all'interno del limite del 12% di cui al terzo comma, qualora siano utilizzati nei seguenti processi organizzativi:
- avvio di una nuova attività;
- implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico (nuovi impianti e/o linee/sistemi di produzione);
- rinnovo o proroga di una commessa consistente.Le frazioni derivanti dall'applicazione delle percentuali di cui sopra saranno sempre arrotondate all'unità superiore.
Nel caso in cui i contratti di somministrazione di lavoro a termine siano stipulati nell'ambito di processi organizzativi aziendali come sopra definiti, la durata massima dei contratti stessi è di 24 mesi e non possono essere oggetto di proroga.
Le parti stabiliscono altresì che la contrattazione territoriale o aziendale, definita con la RSU/RSA e/o, in mancanza, con le organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente CCNL, potrà individuare ulteriori processi organizzativi e allungare la durata massima fino a 36 mesi.
Ferme restando le disposizioni previste per l'assunzione con contratto a tempo determinato e con contratto in somministrazione a tempo determinato, ai fini del computo del periodo massimo dei 36 mesi di lavoro, le parti stabiliscono che si cumulano tutti i periodi di rapporti di lavoro stipulati con contratti di somministrazione a tempo determinato e con contratti a tempo determinato.
In caso di raggiungimento del periodo massimo di cui al comma precedente, il rapporto di lavoro potrà continuare nei casi e secondo le modalità già previste nell'articolo 9, ultimo comma, del presente CCNL
Le parti concordano che i profili di esiguo contenuto professionale per i quali è vietata la stipula di contratti di somministrazione di lavoro, sono quelli previsti dalla categoria F della classificazione del personale di cui all'art. 4 del presente CCNL
La Direzione Aziendale comunica preventivamente alle R.S.U. o, in mancanza alle OO.SS. territoriali aderenti alle associazioni sindacali firmatarie del CCNL, il numero dei contratti di somministrazione di lavoro da stipulare e i motivi del ricorso. Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità la predetta comunicazione sarà effettuata entro i 5 giorni successivi alla stipula del contratto.
Una volta l'anno, anche per il tramite dell'associazione imprenditoriale alla quale aderisce o conferisce mandato, l'azienda utilizzatrice fornisce, agli stessi destinatari di cui al comma precedente, il numero ed i motivi dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
I lavoratori impiegati con contratto di somministrazione di lavoro sono destinatari dell'informativa di cui all'art. 21 del D.Lgs. 626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, avendo riferimento all'esperienza lavorativa ed alla mansione svolta. L'utilizzatore osserva altresì nei confronti del lavoratore somministrato, tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla Legge e dai contratti collettivi.
L'impresa utilizzatrice fornisce la necessaria formazione in materia di eventuali rischi specifici che la mansione, cui sono adibiti i lavoratori impiegati con contratto di somministrazione di lavoro, comporta.
Gli accordi territoriali o aziendali riguardanti il premio di risultato, stabiliscono modalità e criteri per la determinazione e corresponsione di tale premio; in assenza di disciplina contrattuale territoriale o aziendale, il premio di risultato sarà riconosciuto ai lavoratori somministrati a tempo determinato, in proporzione diretta al periodo di missione complessivamente prestato nell'anno di riferimento del premio stesso, ancorché in virtù di più missioni a termine.
Capitolo IV - ORARIO DI LAVORO - RIPOSI - FESTIVITÀ
1) La durata massima dell'orario di lavoro è quella stabilita dalla Legge con relative deroghe ed eccezioni. Le deroghe ed eccezioni sono quelle previste dal R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692 e del relativo regolamento.
2) La durata massima dell'orario normale contrattuale viene stabilita in 40 ore settimanali, ferme restando le deroghe ed azioni di cui sopra nonché la possibilità di computo su periodi plurisettimanali prevista al punto 12) della presente normativa.
L'orario settimanale di lavoro viene distribuito su 5 giorni o su 6 giorni previo accordo tra la Direzione aziendale e la R.S.U.
In presenza di particolari esigenze produttive connesse alla maggiore utilizzazione degli impianti l'azienda e la R.S.U. potranno concordare particolari forme di distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, comportanti lo scorrimento dei giorni di riposo.
Resta ferma la normativa particolare in calce al presente articolo per l'industria dei laterizi.
3) Al di fuori delle deroghe ed eccezioni, il lavoro svolto oltre le 40 ore settimanali e fino alle 48 è considerato lavoro supplementare.
4) Il lavoro straordinario decorre dai limiti di Legge di cui al 1º comma.
5) Il ricorso al lavoro supplementare e straordinario deve avere carattere eccezionale e trovare giustificazione in ragioni obiettive, indifferibili ed occasionali.
6) Al di fuori dei casi giustificati da ragioni obiettive, indifferibili od occasionali, il ricorso al lavoro supplementare e straordinario sarà preventivamente concordato tra la Direzione e la R.S.U.
7) Entro i limiti previsti dalla Legge e dal presente contratto, nessun lavoratore può rifiutarsi di effettuare il lavoro supplementare, straordinario e festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Il lavoro supplementare, straordinario e festivo deve essere autorizzato dalla Direzione aziendale.
8) È ammesso, osservando le norme di Legge, il superamento dell'orario contrattuale individuale di lavoro - dietro corresponsione di una maggiorazione del 27% computata su paga base e contingenza - fino ad un massimo di 1 ora al giorno per i lavori preparatori e complementari, come la messa a punto delle macchine e la loro pulizia.
9) Su richiesta della R.S.U. l'azienda, a scopo informativo, fornirà chiarimenti e indicazioni sul lavoro supplementare e/o straordinario effettuato ai sensi dei punti 5, 6 e 11 del presente articolo.
10) Ai soli effetti della determinazione del lavoro supplementare e straordinario, le ore non lavorate per ricorrenze festive, nazionali e infrasettimanali - fatta eccezione per quelle coincidenti con il giorno di riposo - per assenze dovute a malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, congedo matrimoniale, nonché le ore non lavorate per ferie, permessi retribuiti e riduzioni di orario previste al successivo punto 13, saranno computate ai fini del raggiungimento dell'orario contrattuale.
11) Per la effettuazione dei lavori di manutenzione, riparazione, carico e scarico e pulizia, è data facoltà all'azienda di superare l'orario normale contrattuale giornaliero e settimanale anche mediante prestazioni lavorative nella giornata di sabato.
12) Regimi diversi dell'orario di lavoro settimanale di cui al punto 2 potranno essere realizzati al fine di corrispondere a specifiche esigenze produttive (quali, ad esempio, commesse per le quali è richiesto un termine di consegna predeterminato, esigenze di mercato legate a situazioni di punta).
Con riferimento a quanto sopra le aziende potranno disporre orari settimanali di lavoro in regime di flessibilità, per tutta l'unità produttiva o per singoli reparti, consistenti nel prolungamento a regime normale dell'orario settimanale di lavoro - entro i limiti dell'orario di Legge - nei periodi di maggiore intensità produttiva ai quali corrisponderanno, nell'arco temporale annuo, equivalenti prestazioni lavorative settimanali inferiori all'orario contrattuale nei periodi di minore intensità produttiva.
L'effettuazione di regimi di orario flessibile non comporterà variazioni al trattamento retributivo normale, fatta eccezione per le settimane nelle quali, in regime di flessibilità, siano superate le 45 ore settimanali effettivamente prestate.
In tal caso per le ore di lavoro prestate oltre le 40 settimanali sarà corrisposta una maggiorazione del 10% del minimo tabellare e indennità di contingenza erogata nel mese in cui dette ore vengono prestate.
Nei suddetti casi la Direzione aziendale, nel corso di un apposito incontro, prospetterà alle R.S.U. le necessità obiettive che giustificano il ricorso ad un regime di orario articolato su un arco plurisettimanale. Nel corso di tale incontro si valuteranno le implicazioni organizzative e si definiranno le modalità di attuazione dei suddetti orari e dei relativi recuperi.
13) Fatta salva la durata settimanale del lavoro ordinario di 40 ore, l'orario di lavoro è ridotto di 64 ore su base annua.
Le modalità di attuazione delle suddette riduzioni di orario saranno definite tra Direzione aziendale e R.S.U. tenendo conto delle esigenze produttive e di efficienza aziendali.
A decorrere dal 1º gennaio 1995 le ore di riduzione di orario annuo effettivamente fruite in corso d'anno non saranno inferiori a 40 e, ove non utilizzate entro il 31 dicembre, saranno soggette a decadenza.
L'azienda, con la R.S.U., procederà, di norma nel mese di ottobre di ciascun anno, a verificare la fruizione di tale riduzione. Nel corso della predetta verifica, per le ore che risultassero non fruite, le parti adotteranno soluzioni coerenti con le esigenze tecnico-produttive dell'azienda, fermo restando che il loro effettivo godimento non potrà aver luogo oltre il 31 marzo dell'anno successivo.
Resta convenuto che le riduzioni di orario annuo di cui sopra, per tutti i settori, assorbiranno fino a concorrenza, eventuali trattamenti concordati aziendalmente o localmente in materia.
Le riduzioni di orario di lavoro di cui al presente punto, saranno assorbite, fino a concorrenza, in caso di provvedimenti legislativi nazionali o comunitari.
Disposizioni particolari per l'industria dei laterizi
1) Nel caso in cui l'orario settimanale contrattuale di lavoro sia distribuito su 5 giorni, al fine di contenere i consumi energetici è prevista la facoltà di far scorrere la seconda giornata non lavorativa nell'arco della settimana per i lavoratori addetti alle seguenti lavorazioni:
- addetti alla mattoniera;
- addetti alle operazioni meccanizzate (impilatrici-disimpilatrici) di trasferimento del prodotto verde dalla mattoniera agli essiccatoi, del prodotto secco dagli essiccatoi al forno e del prodotto cotto dal forno allo stoccaggio.
Le modalità attuative saranno preventivamente portate a conoscenza della R.S.U.
2) Per un periodo di 4 mesi all'anno per le aziende stagionali l'orario può essere prolungato ai sensi di Legge. In tal caso resta convenuto che le ore prestate oltre le 40 e fino alle 51 settimanali saranno retribuite con la retribuzione maggiorata del 27% calcolato sul minimo mensile tabellare e contingenza e, per i cottimisti, sul minimo di cottimo.
La possibilità di prorogare fino a 60 ore l'orario settimanale per gli stessi 4 mesi sarà convenuta con accordi aziendali che ne fisseranno anche la maggiorazione che non potrà essere inferiore a quella prevista per il lavoro straordinario (30%).
Le parti con le norme suddette non hanno inteso modificare condizioni di miglior favore di fatto esistenti.
Chiarimento a verbale - Per aziende stagionali si intendono quelle i cui impianti non consentono la produzione del crudo per oltre 9 mesi.
Dichiarazione comune delle parti stipulanti - L'ANIEM e la F.L.C., tenuto conto della evoluzione del mercato e considerato l'obiettivo della politica economica del Paese di consolidare ed espandere l'occupazione e perseguire il riequilibrio tra nord e sud, pur persistendo nelle diverse posizioni di principio sulla riduzione dell'orario di lavoro e sulle sue conseguenze, si danno atto di essere addivenute ad un'intesa per la riduzione dell'orario di lavoro nel presupposto che essa determini più elevati livelli di produttività globale e di efficienza del processo produttivo attraverso l'effettiva utilizzazione delle prestazioni di lavoro previste dal contratto (lavoro straordinario, turni, ecc.) e l'attuazione di una normale flessibilità nelle prestazioni stesse.
Le anzidette Organizzazioni concordano che, per perseguire gli obiettivi della politica economica del Paese al fine di consolidare l'occupazione, è necessario esprimere un impegno delle parti sociali teso a migliorare il rapporto tra orario di lavoro offerto ed orario lavorato.
Dichiarazione programmatica delle parti stipulanti - 1) Premesso che il perseguimento di un maggior livello di produttività delle imprese costituisce comune obiettivo delle parti e che il consolidamento dell'occupazione può essere perseguito anche migliorando il livello di competitività e cogliendo le opportunità offerte dal mercato, le parti, riconoscendo la necessità di applicare le norme contrattuali di cui al presente articolo in modo da facilitare il conseguimento di tali obiettivi, convengono di verificare, in occasione di appositi incontri annuali a livello nazionale, la corretta attuazione delle norme del presente articolo.
2) In situazioni di esubero di personale connesse a crisi aziendali strutturali che presentino particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva, le parti stipulanti potranno verificare, nel quadro di una specifica disciplina legislativa, la possibilità di ricorso alla Cassa integrazione guadagni speciale con forme di rotazione del personale e regimi di orario di lavoro ridotti rispetto a quelli normali nonché a forme part-time di lavoro, a condizione che sia soddisfatta l'esigenza a dimensionare l'organico aziendale alle effettive necessità produttive, che risultino compatibili sia con le esigenze tecnico-produttive e organizzative, che non siano ostacolati processi di mobilità, che vengano create le condizioni per evitare, anche attraverso compensazioni, gli eventuali oneri economici derivanti.
Dichiarazione a verbale - Le parti convengono sul valore strategico dell'articolazione degli orari di lavoro ai fini del miglioramento della competitività aziendale e della salvaguardia occupazionale e considerano pertanto rilevante un reciproco coinvolgimento sugli obiettivi collegati alla gestione degli orari stessi.
A tal fine la Direzione aziendale svolgerà con la R.S.U. un incontro semestrale per un esame dell'andamento dei regimi di orario.
Accordo di rinnovo 05/05/2004 (Decorrenza 01/01/2004)
Art. 10 - Orario di lavoro
1) La durata dell'orario normale contrattuale viene stabilita in 40 ore settimanali, ferma restando la possibilità di computo su periodi plurisettimanali prevista al punto 10 della presente normativa.
L'orario settimanale di lavoro viene distribuito su 5 giorni o su 6 giorni previo accordo tra la Direzione aziendale e la R.S.U.
In presenza di particolari esigenze produttive connesse alla maggiore utilizzazione degli impianti, l'azienda e la R.S.U. potranno concordare particolari forme di distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, comportanti lo scorrimento dei giorni di riposo.
Resta ferma la normativa particolare prevista in calce al presente articolo per l'industria dei laterizi.
2) Il lavoro straordinario decorre dai limiti di cui al punto 2.
3) Il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale e trovare giustificazione in ragioni obiettive, indifferibili od occasionali.
4) Al di fuori dei casi giustificati da ragioni obiettive, indifferibili od occasionali, il ricorso al lavoro straordinario sarà preventivamente concordato tra la Direzione e la R.S.U.
5) Entro i limiti previsti dalla Legge e dal presente contratto, nessun lavoratore può rifiutarsi di effettuare il lavoro straordinario e festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Il lavoro straordinario e festivo deve essere autorizzato dalla Direzione aziendale.
6) È ammesso, osservando le norme di Legge, il superamento dell'orario contrattuale individuale di lavoro - dietro corresponsione di una maggiorazione del 27% computata su paga base e contingenza - fino ad un massimo di 1 ora al giorno per i lavori preparatori e complementari, come la messa a punto delle macchine e la loro pulizia.
7) Su richiesta della R.S.U. l'azienda, a scopo informativo, fornirà chiarimenti e indicazioni sul lavoro straordinario effettuato ai sensi dei punti 5, 6 e 11 del presente articolo.
8) Ai soli effetti della determinazione delle maggiorazioni per lavoro straordinario, le ore non lavorate per ricorrenze festive, nazionali e infrasettimanali - fatta eccezione per quelle coincidenti con il giorno di riposo - per assenze dovute a malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, congedo matrimoniale, nonché le ore non lavorate per ferie, permessi retribuiti e riduzioni di orario previste al successivo punto 13, saranno computate ai fini del raggiungimento dell'orario contrattuale.
9) Per l'effettuazione dei lavori di manutenzione, riparazione, carico e scarico e pulizia, è data facoltà all'azienda di superare l'orario normale contrattuale giornaliero e settimanale anche mediante prestazioni lavorative nella giornata di sabato.
10) Regimi diversi dell'orario di lavoro settimanale di cui al punto 2 potranno essere realizzati al fine di corrispondere a specifiche esigenze produttive (quali, ad esempio, commesse per le quali è richiesto un termine di consegna predeterminato, esigenze di mercato legate a situazioni di punta).
Con riferimento a quanto sopra, le aziende potranno disporre orari settimanali di lavoro in regime di flessibilità, per tutta l'unità produttiva o per singoli reparti, consistenti nel prolungamento a regime normale dell'orario settimanale di lavoro entro i limiti dell'orario di Legge nei periodi di maggiore intensità produttiva ai quali corrisponderanno, nell'arco temporale annuo, equivalenti prestazioni lavorative settimanali inferiori all'orario contrattuale nei periodi di minore intensità produttiva.
L'effettuazione di regimi di orario flessibile non comporterà variazioni al trattamento retributivo normale, fatta eccezione per le settimane nelle quali, in regime di flessibilità, siano superate le 45 ore settimanali effettivamente prestate.
In tal caso per le ore di lavoro prestate oltre le 40 settimanali sarà corrisposta una maggiorazione del 10% del minimo tabellare e indennità di contingenza.
Nei suddetti casi la Direzione aziendale, nel corso di un apposito incontro, prospetterà alla R.S.U. le necessità obiettive che giustificano il ricorso ad un regime di orario articolato su un arco plurisettimanale. Nel corso di tale incontro si valuteranno le implicazioni organizzative e si definiranno le modalità di attuazione dei suddetti orari e dei relativi recuperi.
11) Fatta salva la durata settimanale del lavoro ordinario di 40 ore, l'orario di lavoro è ridotto di 64 ore su base annua.
12) Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 66/2003, art. 4, commi 2 e 3, la durata media dell'orario di lavoro viene calcolata con riferimento ad un periodo di 4 mesi.
13) A fronte di esigenze che si manifestassero a livello aziendale, previo accordo tra la Direzione aziendale e la R.S.U. o le OO.SS. territoriali, in caso di mancanza della R.S.U., il periodo di cui al punto precedente potrà essere elevato in riferimento a quanto previsto all'art. 4, comma 4 del D.Lgs. n. 66/2003.
Le modalità di attuazione delle suddette riduzioni di orario saranno definite tra Direzione aziendale e R.S.U. tenendo conto delle esigenze produttive e di efficienza aziendali.
Resta convenuto che le riduzioni di orario annuo di cui sopra, per tutti i settori, assorbiranno fino a concorrenza eventuali trattamenti concordati aziendalmente o localmente in materia.
Le riduzioni di orario di lavoro di cui al presente punto saranno assorbite, fino a concorrenza, in caso di provvedimenti legislativi nazionali o comunitari.
Disposizioni particolari per l'industria dei laterizi
Nel caso in cui l'orario settimanale contrattuale di lavoro sia distribuito su 5 giorni, al fine di contenere i consumi energetici, è prevista la facoltà di far scorrere la seconda giornata non lavorata nell'arco della settimana per i lavoratori addetti alle seguenti lavorazioni:
- addetti alla mattoniera;
- addetti alle operazioni meccanizzate (impilatrici-disimpilatrici) di trasferimento del prodotto verde dalla mattoniera agli essiccatoi, del prodotto secco dagli essiccatoi al forno e del prodotto cotto dal forno allo stoccaggio.
Le modalità attuative saranno preventivamente portate a conoscenza della R.S.U.
Dichiarazioni programmatiche delle parti stipulanti - 1) Premesso che il perseguimento di un maggior livello di produttività delle imprese costituisce comune obiettivo delle parti e che il consolidamento dell'occupazione può essere perseguito anche migliorando il livello di competitività e cogliendo le opportunità offerte dal mercato, le parti, riconoscendo la necessità di applicare le norme contrattuali di cui al presente articolo in modo da facilitare il conseguimento di tali obiettivi, convengono di verificare, in occasione di appositi incontri annuali a livello nazionale, la corretta attuazione delle norme del presente articolo.
2) In situazioni di esuberanza di personale connesse a crisi aziendali strutturali che presentino particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva, le parti stipulanti potranno verificare anche, nel quadro di una specifica disciplina legislativa, la possibilità di ricorso alla Cassa integrazione guadagni speciale con forme di rotazione del personale e regimi di orario di lavoro ridotti rispetto a quelli normali nonché a forme part-time di lavoro, a condizione che sia soddisfatta l'esigenza a dimensionare l'organico aziendale alle effettive necessità produttive che risultino compatibili con le esigenze tecnico-produttive e organizzative, che non siano ostacolati processi di mobilità, che vengano create le condizioni per evitare, anche attraverso compensazioni, gli eventuali oneri economici derivanti.
Dichiarazioni a verbale sugli orari di lavoro - Le parti convengono sul valore strategico dell'articolazione degli orari di lavoro ai fini del miglioramento della competitività aziendale e della salvaguardia occupazionale e considerano pertanto rilevante un reciproco coinvolgimento sugli obiettivi collegati alla gestione degli orari stessi.
A tal fine la Direzione aziendale svolgerà con la R.S.U. un incontro semestrale per un esame dell'andamento dei regimi di orario.
Premesso che la regolazione dell'orario di lavoro è di pertinenza delle parti sociali, le parti concordano che, nel caso di approvazione di una disposizione di Legge sulla riduzione dell'orario di lavoro, si incontreranno per convenire gli eventuali adattamenti di tale disciplina alle caratteristiche del settore, anche al fine di evitare alterazioni agli equilibri complessivi determinati con il precedente accordo.
Accordo di rinnovo 16/11/2010 (Decorrenza 16/11/2010)
Art. 16 - Orario di lavoro
(Omissis)
10) Regimi diversi dell'orario di lavoro settimanale di cui al punto 1 potranno essere realizzati al fine di corrispondere a specifiche esigenze produttive (quali, ad esempio, commesse per le quali è richiesto un termine di consegna predeterminato, esigenze di mercato legate a situazioni di punta).
Con riferimento a quanto sopra, le aziende potranno disporre orari settimanali di lavoro in regime di flessibilità, per tutta l'unità produttiva o per singoli reparti, consistenti nel prolungamento a regime normale dell'orario settimanale di lavoro entro i limiti dell'orario di Legge nei periodi di maggiore intensità produttiva ai quali corrisponderanno, nell'arco temporale annuo, equivalenti prestazioni lavorative settimanali inferiori all'orario contrattuale nei periodi di minore intensità produttiva.
L'effettuazione di regimi di orario flessibile non comporterà variazioni al trattamento retributivo normale, fatta eccezione per le settimane nelle quali, in regime di flessibilità, siano superate le 45 ore settimanali effettivamente prestate.
In tal caso per le ore di lavoro prestate oltre le 40 settimanali sarà corrisposta una maggiorazione del 10% del minimo tabellare e indennità di contingenza.
Nei suddetti casi la Direzione aziendale, nel corso di un apposito incontro, prospetterà alla R.S.U. le necessità obiettive che giustificano il ricorso ad un regime di orario articolato su un arco plurisettimanale. Nel corso di tale incontro si valuteranno le implicazioni organizzative e si definiranno le modalità di attuazione dei suddetti orari e dei relativi recuperi.
Nel caso in cui le parti non addivenissero ad un accordo, potrà essere attivato un tavolo di confronto a livello nazionale.
Accordo di rinnovo 23/06/2017 (Decorrenza 01/04/2016)
Art. 16 - Orario di lavoro
OMISSIS
10) Regimi diversi dell'orario di lavoro settimanale di cui al punto 1) potranno essere realizzati al fine di corrispondere a specifiche esigenze produttive (quali, ad esempio, commesse per le quali è richiesto un termine di consegna predeterminato, esigenze di mercato legate a situazioni di punta).
Con riferimento a quanto sopra, le aziende potranno disporre orari settimanali di lavoro in regime di flessibilità, per tutta l'unità produttiva o per singoli reparti, consistenti nel prolungamento a regime normale dell'orario settimanale di lavoro entro i limiti dell'orario di Legge nei periodi di maggiore intensità produttiva ai quali corrisponderanno, nell'arco temporale annuo, equivalenti prestazioni lavorative settimanali inferiori all'orario contrattuale nei periodi di minore intensità produttiva. L'effettuazione di regimi di orario flessibile non comporterà variazioni al trattamento retributivo normale, fatta eccezione per le settimane nelle quali, in regime di flessibilità, siano superate le 45 ore settimanali effettivamente prestate.
In tal caso per le ore di lavoro prestate oltre le 40 settimanali sarà corrisposta una maggiorazione del 10% del minimo tabellare e indennità di contingenza.
Nei suddetti casi, la Direzione aziendale, nel corso di un apposito incontro, che dovrà avvenire entro 7 giorni lavorativi dalla richiesta di apertura del confronto, prospetterà alle R.S.U, o in loro mancanza alle OO.SS. territoriali, le necessità obiettive che giustificano il ricorso ad un regime di orario articolato su un arco plurisettimanale. Nel corso di tale incontro si valuteranno le implicazioni organizzative e si definiranno le modalità di attuazione dei suddetti orari e dei relativi recuperi.
Nel caso in cui le Parti non addivenissero ad un accordo, potrà essere attivato un Tavolo di confronto a livello nazionale.
Ferma restando l'operatività della clausola contrattuale relativa al godimento delle 64 ore dei permessi per riduzione dell'orario di lavoro, di cui all'art. 14, del CCNL 28 novembre 1994, si conviene la istituzione di una Banca ore individuale operante dal 1º gennaio 2000 in cui confluiscono, al 1º gennaio di ogni anno:
a) i permessi di R.O.L. eventualmente non fruiti entro l'anno di maturazione;
b) le ore a fronte delle ex festività (S. Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini, SS. Pietro e Paolo).
I permessi confluiti nella Banca ore individuale saranno fruiti da parte del lavoratore entro l'anno successivo previo preavviso di 5 giorni e compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative aziendale.
Al 31 dicembre dell'anno come sopra indicato le eventuali ore che risultassero ancora accantonate saranno pagate con la retribuzione in atto a quel momento.
L'attivazione del conto ore individuale avverrà previo accertamento presso gli enti previdenziali competenti della legittimità ad assoggettare a prelievo contributivo la retribuzione relativa ai permessi accantonati al momento della loro effettiva liquidazione.
Nel mese di dicembre del 2001 le parti procederanno ad una verifica dei risultati dell'iniziativa anche per valutarne il prosieguo.
Accordo di rinnovo 05/05/2004 (Decorrenza 01/01/2004)
Art. 16 - Banca ore
Si conviene la istituzione di una banca ore individuale operante dal 1º gennaio 2000 in cui confluiscono al 1º gennaio di ogni anno i permessi eventualmente non fruiti entro l'anno di maturazione relativi a:
- le ore a fronte delle ex festività;
- le riduzioni dell'orario di lavoro nella misura sopra prevista.
I permessi confluiti nella banca ore individuale saranno fruiti da parte del lavoratore entro l'anno successivo previo preavviso di 5 giorni e compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative aziendali.
Al 31 dicembre dell'anno come sopra indicato le eventuali ore che risultassero ancora accantonate saranno pagate con la retribuzione in atto a quel momento.
L'attivazione del conto ore individuale avverrà previo accertamento presso gli Enti previdenziali competenti della legittimità ad assoggettare a prelievo contributivo la retribuzione relativa ai permessi accantonati al momento della loro effettiva liquidazione.
Accordo di rinnovo 25/06/2008 (Decorrenza 01/01/2008)
Art. 17 - Banca ore
È istituita una banca ore individuale in cui confluiscono al 1º gennaio di ogni anno i permessi eventualmente non fruiti entro l'anno di maturazione relativi a:
- le ex festività di cui all'art. 21;
- le riduzioni dell'orario di lavoro di cui all'art. 22.
I permessi confluiti nella banca ore individuale saranno fruiti da parte del lavoratore entro l'anno successivo a quello di maturazione, previo preavviso di 5 giorni, riducibile a 2 in caso di necessità, compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative aziendali, comunicate alla R.S.U.
Al 31 dicembre dell'anno come sopra indicato le eventuali ore che risultassero ancora accantonate saranno pagate con la retribuzione in atto a quel momento.
Accordo di rinnovo 16/11/2010 (Decorrenza 16/11/2010)
Art. 17 - Banca ore
È istituita una banca ore individuale in cui confluiscono al 1º gennaio di ogni anno i permessi eventualmente non fruiti entro l'anno di maturazione relativi a:
- le ex festività di cui all'art. 15;
- le riduzioni dell'orario di lavoro di cui al comma 11 del presente articolo.
I permessi confluiti nella banca ore individuale saranno fruiti da parte del lavoratore entro l'anno successivo a quello di maturazione, previo preavviso di 5 giorni, riducibile a 2 in caso di necessità, compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative aziendali, comunicate alla R.S.U.
Al 31 dicembre dell'anno come sopra indicato le eventuali ore che risultassero ancora accantonate saranno pagate con la retribuzione in atto a quel momento.
Su richiesta del singolo lavoratore le predette ore potranno essere fruite per ulteriori sei mesi.
Art. 17 - Lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo
Operai
È lavoro supplementare quello effettuato oltre le 40 e fino alle 48 ore settimanali, salvo quanto previsto per i lavoratori discontinui.
È lavoro straordinario quello effettuato oltre le 48 ore settimanali e, per il personale addetto ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, quello effettuato oltre le 60 ore settimanali, ferme restando le deroghe ed eccezioni previste dalla Legge.
È lavoro notturno quello effettuato dalle 22 alle 6.
Nell'industria dei laterizi, per le categorie degli infornatori e sfornatori, carriolanti ai forni e per gli addetti alla lavorazione dei mattoni a mano, previo accordo con la R.S.U. le aziende hanno la facoltà di determinare, agli effetti della maggiorazione, l'inizio ed il termine dell'orario notturno, anticipandolo, al massimo, alle ore 20 e fino alle ore 4.
È lavoro festivo quello effettuato nei giorni elencati nell'art. 19.
Percentuali di maggiorazione:
1) lavoro straordinario | 30% |
2) lavoro notturno in turni avvicendati | 20% |
3) lavoro diurno in turni avvicendati (per il settore laterizi) | 4% |
4) lavoro notturno non in turni | 35% |
5) lavoro notturno straordinario | 50% |
6) lavoro festivo ordinario | 45% |
7) lavoro festivo straordinario | 50% |
8) lavoro festivo notturno non in turni | 50% |
9) lavoro festivo notturno straordinario | 60% |
10) lavoro notturno per gli addetti al lavoro notturno (guardiani notturni) | 6% |
11) lavoro supplementare | 27% |
12) lavoro supplementare festivo | 47% |
13) lavoro supplementare notturno | 37% |
14) lavoro supplementare festivo notturno | 57% |
15) lavoro domenicale con riposo compensativo | 23% |
Le percentuali di maggiorazione sopradette non sono cumulabili: la maggiore assorbe la minore.
Per il lavoro notturno delle donne e dei fanciulli si fa riferimento alle norme di Legge.
Le maggiorazioni si calcolano sul minimo mensile tabellare e sulla contingenza e per i cottimisti sulla percentuale minima contrattuale di cottimo.
Chiarimento a verbale - Gli aumenti delle maggiorazioni di cui ai numeri 2 e 4 del presente articolo e l'istituzione della maggiorazione di cui al numero 15 assorbono e comunque non si cumulano con quanto a qualsiasi titolo già concesso in sede aziendale in relazione ai suddetti regimi di orario.
Impiegati
È lavoro supplementare quello effettuato oltre le 40 ore e fino alle 48 ore settimanali.
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre le 8 ore giornaliere o le 48 settimanali, ferme restando le deroghe ed eccezioni previste dalla Legge.
È considerato lavoro festivo quello effettuato nei giorni previsti dall'art. 19.
È considerato lavoro notturno quello effettuato dalle ore 21 alle 6.
Le percentuali di maggiorazione per lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo sono le seguenti:
1) lavoro straordinario | 30% |
2) lavoro notturno in turni avvicendati | 20% |
3) lavoro diurno in turni avvicendati (per il settore laterizi) | 4% |
4) lavoro notturno non in turni | 35% |
5) lavoro notturno straordinario | 50% |
6) lavoro festivo | 50% |
7) lavoro festivo straordinario | 55% |
8) lavoro festivo notturno non in turni | 67% |
9) lavoro festivo notturno straordinario | 75% |
10) lavoro supplementare | 27% |
11) lavoro supplementare festivo | 52% |
12) lavoro supplementare notturno | 47% |
13) lavoro supplementare festivo notturno | 72% |
Le percentuali di maggiorazione sopradette non sono cumulabili: la maggiore assorbe la minore.
Le maggiorazioni si calcolano sul minimo mensile tabellare e sulla contingenza.
Nota a verbale - L'aumento della maggiorazione di cui al numero 2 del presente articolo e la istituzione della maggiorazione di cui al numero 3 assorbono e comunque non si cumulano con quanto a qualsiasi titolo già concesso in sede aziendale in relazione ai suddetti regimi di orario.
Accordo di rinnovo 05/05/2004 (Decorrenza 01/01/2004)
Art. 17 - Lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo
Fermo restando quanto previsto all'art. 10, Parte comune, ai soli fini della corresponsione delle maggiorazioni, è considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre le 40 ore settimanali, salvo quanto previsto per i lavoratori discontinui.
È lavoro notturno, ai fini delle maggiorazioni che seguono, quello effettuato dalle 22 alle 6.
Nell'industria dei laterizi, per le categorie degli infornatori e sfornatori, carriolanti ai forni e per gli addetti alla lavorazione dei mattoni a mano, previo accordo con la R.S.U., le aziende hanno la facoltà di determinare, agli effetti della maggiorazione, l'inizio ed il termine dell'orario notturno, anticipandolo, al massimo, alle ore 20 e fino alle ore 4.
È lavoro festivo quello effettuato nei giorni elencati nell'art. 16 della Parte comune.
Percentuali di maggiorazione:
1 - lavoro straordinario (oltre le 48 ore settimanali)
30%
2 - lavoro notturno in turni avvicendati
20%
3 - lavoro diurno in turni avvicendati (per il settore laterizi)
4%
4 - lavoro notturno non in turni
35%
5 - lavoro notturno straordinario (oltre le 48 ore settimanali)
50%
6 - lavoro festivo ordinario
45%
7 - lavoro festivo straordinario (oltre le 48 ore settimanali)
50%
8 - lavoro festivo notturno non in turni
50%
9 - lavoro festivo notturno straordinario (oltre le 48 ore settimanali)
60%
10 - lavoro notturno per gli addetti al lavoro notturno (guardiani notturni)
6%
11 - lavoro straordinario (fino a 48 ore settimanali)
27%
12 - lavoro straordinario festivo (fino a 48 ore settimanali)
47%
13 - lavoro straordinario notturno (fino a 48 ore settimanali)
37%
14 - lavoro straordinario festivo notturno (fino a 48 ore settimanali)
57%
15 - lavoro domenicale con riposo compensativo
23%
Le percentuali di maggiorazione sopraddette non sono cumulabili: la maggiore assorbe la minore.
Per il lavoro notturno delle donne e degli adolescenti si fa riferimento alle norme di Legge.
Le maggiorazioni si calcolano sul minimo mensile tabellare e sulla contingenza e per i cottimisti sulla percentuale minima contrattuale di cottimo.
Il lavoratore ha diritto, ogni settimana, ad un giorno di riposo che cadrà di domenica, salvo le eccezioni e le deroghe di Legge.
Il personale per il quale è ammessa la prestazione di lavoro in giorno domenicale godrà del riposo settimanale in altro giorno prestabilito della settimana, che si chiamerà giorno di riposo compensativo e non avrà diritto per il lavoro domenicale ad alcuna maggiorazione.
Sono considerate festività quelle dichiarate tali dalle disposizioni di Legge, e più precisamente:
a) le domeniche oppure i giorni di riposo compensativo;
b) i giorni 25 aprile, 1º maggio e 2 giugno;
c) le seguenti festività infrasettimanali:
1) Capodanno (1º gennaio);
2) Epifania (6 gennaio);
3) Lunedì di Pasqua (mobile);
4) SS. Pietro e Paolo, per il comune di Roma (giorno del S. Patrono - 29 giugno);
5) Assunzione (15 agosto);
6) Ognissanti (1º novembre);
7) Immacolata Concezione (8 dicembre);
8) S. Natale (25 dicembre);
9) S. Stefano (26 dicembre);
10) La ricorrenza del S. Patrono della località ove ha sede lo stabilimento (per il comune di Roma vedi punto 4).
Qualora le festività del S. Patrono coincida con altra festività (compresa la domenica) sarà concordato, tra la Direzione aziendale e la R.S.U., un giorno sostitutivo salvo che si stabilisca di corrispondere il trattamento economico pari ad 1/26 della retribuzione mensile.
Per gli appartenenti alla qualifica operaia il trattamento per le festività è disciplinato dall'art. 25; per gli appartenenti alla qualifica impiegatizia si richiamano le norme dell'accordo interconfederale 3 dicembre 1954.
Accordo di rinnovo 05/05/2004 (Decorrenza 01/01/2004)
Art. 19 - Giorni festivi
Sono considerate festività quelle dichiarate tali dalle disposizioni di Legge, e più precisamente:
a) le domeniche oppure i giorni di riposo compensativo di cui al comma precedente;
b) i giorni 25 aprile, 1º maggio, 2 giugno;
c) le seguenti festività infrasettimanali:
1) Capodanno (1º gennaio);
2) Epifania (6 gennaio);
3) Lunedì di Pasqua (mobile);
4) SS. Pietro e Paolo, per il comune di Roma (giorno del S. Patrono - 29 giugno);
5) Assunzione (15 agosto);
6) Ognissanti (1º novembre);
7) Immacolata Concezione (8 dicembre);
8) S. Natale (25 dicembre);
9) S. Stefano (26 dicembre);
10) La ricorrenza del S. Patrono della località ove ha sede lo stabilimento (per il comune di Roma vedi punto 4).
Qualora la festività del S. Patrono coincida con altra festività (compresa la domenica) sarà concordato, tra la Direzione aziendale e la R.S.U., un giorno sostitutivo salvo che si stabilisca di corrispondere il trattamento economico pari ad 1/26 della retribuzione mensile.
Per gli appartenenti alla qualifica operaia il trattamento per le festività è disciplinato dall'art. 26; per gli appartenenti alla qualifica impiegatizia si richiamano le norme dell'accordo interconfederale 3 dicembre 1954.
In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite dalla Legge n. 54/1977 vengono concessi a tutti i lavoratori, gruppi di 8 ore di permessi individuali retribuiti; per gli addetti ai lavori discontinui i gruppi di ore saranno proporzionali al loro effettivo orario di lavoro.
Tali permessi saranno goduti individualmente e mediante rotazione che non implichi assenze tali da ostacolare il normale andamento dell'attività produttiva e comunque compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive e organizzative delle aziende.
Le aziende potranno eventualmente stabilire, previo esame congiunto con la R.S.U., diverse modalità di utilizzazione compatibilmente con le specifiche esigenze aziendali.
In caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno di calendario, al lavoratore verrà corrisposto un dodicesimo dei permessi di cui al 1º comma del presente articolo per ogni mese intero di anzianità.
La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata a questo effetto come mese intero.
I permessi non usufruiti entro l'anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione al momento della scadenza.
Per quanto riguarda la festività del 4 novembre la cui celebrazione è posta alla domenica successiva (2 giugno e 4 novembre) il lavoratore beneficerà del trattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica.
Accordo di rinnovo 05/05/2004 (Decorrenza 01/01/2004)
Art. 20 - Festività abolite
In sostituzione delle 4 festività infrasettimanali abolite dalla Legge n. 54/1977 vengono concessi a tutti i lavoratori gruppi di 8 ore di permessi individuali retribuiti; per gli addetti ai lavori discontinui i gruppi di ore saranno proporzionali al loro effettivo orario di lavoro.
Tali permessi saranno goduti individualmente e mediante rotazione che non implichi assenze tali da ostacolare il normale andamento dell'attività produttiva e comunque compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive e organizzative delle aziende.
Le aziende potranno stabilire, previo esame congiunto con la R.S.U., diverse modalità di utilizzazione compatibilmente con le specifiche esigenze aziendali.
In caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno di calendario, al lavoratore verrà corrisposto un dodicesimo dei permessi di cui al 1º comma del presente articolo per ogni mese intero di anzianità. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata a questo effetto come mese intero.
Per quanto riguarda la ex festività la cui celebrazione è spostata alla domenica successiva (4 novembre) il lavoratore beneficerà del trattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica.
Art. 21 - Riduzione orario di lavoro
Per il personale su tre turni avvicendati in aggiunta alla riduzione in atto dell'orario di lavoro annuo saranno riconosciute le seguenti ulteriori misure, computabili e godibili secondo le modalità di cui al punto 2, dell'art. 14 del CCNL:
- 4 ore dal 1º gennaio 2001;
- 4 ore dal 1º gennaio 2002;
- 4 ore dal 1º luglio 2003.
Tali ulteriori riduzioni di orario, se non fruite entro l'anno con le modalità di cui al menzionato art. 14, punto 2 del contratto, confluiscono nella Banca ore individuale alle condizioni previste dall'art. 16.
Le riduzioni di cui sopra saranno assorbite da eventuali riduzioni definite da accordi aziendali vigenti.
Dichiarazione a verbale - Premesso che la regolazione dell'orario di lavoro è di pertinenza delle parti sociali, le parti concordano che, nel caso di approvazione di una disposizione di Legge sulla riduzione dell'orario di lavoro, si incontreranno per convenire gli eventuali adattamenti di tale disciplina alle caratteristiche del settore, anche al fine di evitare alterazioni agli equilibri determinati con il precedente accordo.
Accordo di rinnovo 05/05/2004 (Decorrenza 01/01/2004)
Art. 21 - Riduzione orario di lavoro
Per i lavoratori che prestano la propria opera in tre turni avvicendati, in aggiunta alla riduzione di cui sopra, saranno riconosciute le seguenti ulteriori misure:
- ore 4 dal 1º gennaio 2001;
- ore 4 dal 1º gennaio 2002;
- ore 4 dal 1º luglio 2003 (limitatamente al settore manufatti in calcestruzzo);
- ore 4 dal 1º gennaio 2005 (limitatamente al settore laterizi).
Tale ulteriore riduzione non si applica alle aziende per le quali il regime di pause di cui al comma 8 dell'art. 70 è pari a 30 minuti).
Operai
I lavoratori hanno diritto, per ogni anno di servizio prestato presso l'azienda a quattro settimane di ferie retribuite con la retribuzione globale di fatto.
In caso di ferie frazionate, 5 giorni lavorativi fruiti come ferie equivalgono ad una settimana.
Al lavoratore che all'atto della risoluzione del rapporto non ha maturato il diritto all'intero periodo feriale per non avere un'anzianità di servizio di dodici mesi consecutivi presso l'azienda, spetterà 1/12 delle ferie annuali di competenza per ogni mese di anzianità.
La frazione di mese superiore ai quindici giorni sarà considerata, agli effetti delle ferie, come mese intero.
Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.
I giorni festivi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 19 che ricorrono nel periodo di godimento delle ferie non sono computabili come ferie, per cui si farà luogo ad un corrispondente prolungamento del periodo feriale ovvero al pagamento degli stessi.
Per i lavoratori a cottimo normale, la retribuzione durante il periodo feriale (o l'indennità sostitutiva), sarà ragguagliata alla retribuzione ad economia maggiorata della percentuale minima di cottimo di cui all'art. 34.
Per i lavoratori a cottimo pieno la retribuzione sarà ragguagliata al guadagno medio giornaliero percepito nelle quattro settimane o due quindicine precedenti la data nella quale si è compiuto il periodo annuale cui le ferie sono riferite o la data della risoluzione del rapporto.
Le ferie maturate dai singoli lavoratori dovranno essere concesse di norma nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 15 settembre. Per le ferie superiori alle 2 settimane l'eccedenza può essere concessa in epoca diversa. Il piano ferie verrà comunicato alla R.S.U.
L'azienda ed la R.S.U. potranno stabilire l'epoca delle ferie in un periodo diverso da quello indicato.
Non è ammessa la rinuncia tacita o espressa alle ferie.
Impiegati
I lavoratori hanno diritto, per ogni anno di servizio prestato presso l'azienda, ad un periodo di ferie, con decorrenza della retribuzione globale di fatto, nelle seguenti misure:
- 4 settimane in caso di anzianità di servizio da 1 a 10 anni compiuti;
- 4 settimane più 1 giorno in caso di anzianità di servizio da oltre 10 fino a 16 anni compiuti;
- 5 settimane in caso di anzianità di servizio oltre i 16 anni compiuti.
In caso di ferie frazionate, 5 giorni lavorativi fruiti come ferie equivalgono ad una settimana.
Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo.
Nel fissare l'epoca del riposo annuale, sarà tenuto conto, da parte dell'azienda, compatibilmente con le esigenze di servizio, degli eventuali desideri del lavoratore.
Le ferie maturate dai singoli lavoratori dovranno essere concesse di norma nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 15 settembre. Per le ferie superiori alle 2 settimane l'eccedenza può essere concessa in epoca diversa. Il piano ferie verrà comunicato alla R.S.U.
La risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturate.
Trascorso il periodo di prova, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi delle ferie quanti sono i mesi di servizio prestato, considerando la frazione superiore a 15 giorni come mese intero.
L'assegnazione delle ferie potrà aver luogo durante il periodo di preavviso.
I giorni festivi di cui all'art. 19 punti b) e c), che ricorrono nel periodo di godimento delle ferie non sono computabili come ferie, per cui si farà luogo ad un corrispondente prolungamento del periodo feriale.
Non è ammessa, da parte del lavoratore, la rinuncia al godimento delle ferie.
Qualora il lavoratore non possa usufruire in tutto o in parte delle ferie, avrà diritto all'indennità sostituiva: questa sarà pari, per ogni giornata di ferie non goduta, ad 8/174 della retribuzione mensile globale di fatto.
Quando il lavoratore venga chiamato in servizio durante il periodo delle ferie, l'azienda sarà tenuta a rimborsagli le spese effettivamente sostenute, sia per il rientro in sede, che per l'eventuale ritorno nella località ove stava godendo le ferie stesse.
Qualora, per esigenze di servizio, il lavoratore non possa godere delle ferie nel periodo già concordato con l'azienda, egli ha diritto al rimborso dell'eventuale anticipo non recuperabile corrisposto per l'alloggio prenotato in altra località per il periodo di ferie. Il lavoratore dovrà però fornire precisa documentazione.
Il compenso per le ferie eventualmente non godute dovrà essere corrisposto prima del maturarsi del diritto al successivo periodo feriale.
Accordo di rinnovo 16/11/2010 (Decorrenza 16/11/2010)
Art. 24 - Ferie
(Omissis)
Al fine di favorire il ricongiungimento familiare nei Paesi d'origine dei lavoratori migranti, le aziende accoglieranno, salve diverse esigenze tecnico-organizzative, le richieste, in tal senso motivate, dei singoli lavoratori di usufruire di periodi continuativi di assenza dal lavoro attraverso l'utilizzo cumulativo delle ferie, dei permessi retribuiti previsti dal vigente contratto e dei permessi accantonati in banca ore.
Capitolo V - TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 23 - Modalità di corresponsione della retribuzione
La retribuzione normale sarà corrisposta in misura mensile, fermo restando che il lavoro prestato dagli stessi è compensato in base ai giorni di effettiva prestazione, e, nell'ambito dei giorni, in base alle ore effettivamente lavorate.
Al riguardo valgono pertanto le seguenti norme:
a) ai lavoratori che nel corso del mese avranno prestato la loro opera per l'intero orario contrattuale di lavoro o che si saranno assentati soltanto per ferie, per festività o per altre cause che comportino il diritto alla retribuzione, a parte quanto previsto agli artt. 62 e 63, verrà liquidata l'intera retribuzione mensile. In tal modo si intenderanno compensati, oltre al lavoro ordinario, le ferie, le altre assenze retribuibili e le festività di cui all'art. 19, escluse solo quelle coincidenti con la domenica, oppure, per i lavoratori che nei casi previsti dalla Legge prestano la loro opera la domenica, quelle coincidenti con il giorno di riposo compensativo della domenica stessa;
b) ai lavoratori che nel corso del mese avranno prestato la loro opera per un periodo inferiore all'intero orario contrattuale per cause che non comportano il diritto alla retribuzione, verrà detratta una quota di retribuzione proporzionale alle ore non lavorate.
Le quote relative alle ore normali già lavorate, comunque non retribuibili, nell'ambito dell'orario contrattuale, saranno calcolate applicando al suddetto numero di ore il coefficiente risultante dal seguente rapporto (riferito al singolo lavoratore):
174 |
ore contrattuali del mese |
Per ore contrattuali s'intendono quelle lavorative e retribuibili secondo l'intero orario contrattuale come se non ci fossero assenze di alcun genere.
Art. 24 - Pagamento della retribuzione
Operai
La retribuzione sarà corrisposta secondo le consuetudini aziendali mediante buste o prospetti equivalenti su cui saranno specificati i singoli elementi che la compongono, nonché le eventuali trattenute che gravano su di essa.
Su richiesta dell'operaio, secondo le consuetudini aziendali, dovranno essere corrisposti congrui acconti non superiori al 90% della retribuzione maturata.
La retribuzione dovrà essere materialmente liquidata ai singoli periodi non oltre 14 giorni di calendario dalla data di scadenza dei periodi a cui si riferisce.
Nel caso in cui l'operaio presti la sua opera fuori dello stabilimento, l'azienda provvederà a che la retribuzione gli venga corrisposta regolarmente come agli altri operai, senza perdita di ore lavorative.
Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza della somma ricevuta con quella indicata sulla busta paga, nonché sulla qualità della moneta, dovrà essere fatto all'atto del pagamento.
Gli errori di pura contabilità dovranno essere contestati dall'operaio entro 3 giorni da quello del pagamento affinché l'azienda possa provvedere al più presto al regolamento dell'eventuale differenza.
Il lavoratore può anche essere remunerato, in tutto o in parte, con provvigioni, con compartecipazione agli utili nonché con premi di produzione ed in tali casi sarà garantito, come media annuale, il minimo di retribuzione e della categoria di appartenenza dello stesso. In questi casi la retribuzione da corrispondersi mensilmente al lavoratore non potrà essere comunque inferiore alla dodicesima parte dell'ammontare globale degli elementi retributivi corrisposti di fatto o comunque spettanti all'impiegato nel corso dell'anno.
Il pagamento della retribuzione ha luogo alla fine di ogni mese; al lavoratore deve essere consegnata, all'atto del pagamento, una busta paga, o un prospetto equivalente con le indicazioni previste dalla Legge.
Nel caso che l'azienda ritardi di oltre 10 giorni il pagamento, il lavoratore ha facoltà di risolvere il contratto col diritto alla corresponsione della indennità di mancato preavviso, come in caso di licenziamento.
In caso di contestazione sugli elementi costitutivi della retribuzione, l'azienda deve comunque corrispondere la parte di retribuzione non contestata.
Art. 25 - Determinazione delle quote orarie
A tutti i fini contrattuali, la quota oraria della retribuzione mensile si ottiene dividendo l'importo per 174.
Per quanto concerne gli addetti ai lavori discontinui con 50 ore settimanali di lavoro la quota oraria si ottiene dividendo l'importo mensile per 217,5. Per i lavoratori con orario inferiore alle 50 ore settimanali il coefficiente 217,5 sarà proporzionalmente ridotto.
Art. 26 - Trattamento economico in caso di festività
Il trattamento economico spettante ai lavoratori in occasione delle festività di cui ai punti b) e c) dell'art. 19 è regolato come segue:
a) nel caso che la festività cada dal lunedì al sabato il trattamento è compreso nella retribuzione mensile. In caso di prestazione di lavoro in tali giornate festive sarà corrisposta, oltre alla retribuzione di cui sopra, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione della percentuale di cui all'art. 17.
b) Nel caso che la festività coincida con la domenica o con il giorno di riposo compensativo del lavoro domenicale è dovuto in aggiunta alla retribuzione mensile, un compenso pari a 1/26 della stessa.
Per i casi di assenza dal lavoro valgono le vigenti disposizioni di Legge.
I minimi tabellari contrattuali in vigore al 31 marzo 1999 sono incrementati, a partire dalle date sotto riportate, dei seguenti importi lordi mensili:
Cat. | Parametri | Aumento complessivo | Prima rata 1-10-1999 | Seconda rata dall'1-10-2000 |
A Super | 220 | 117.900 | 53.000 | 64.900 |
A | 185 | 99.200 | 44.600 | 54.600 |
B | 151 | 80.900 | 36.400 | 44.500 |
C Super | 138 | 74.000 | 33.300 | 40.700 |
C | 132 | 70.700 | 31.800 | 38.900 |
D | 123 | 65.900 | 29.600 | 36.300 |
E | 114 | 61.100 | 27.400 | 33.700 |
F (*) | 100 | 53.600 | 24.100 | 29.500 |
(*) Ai lavoratori della categoria F, oltre al minimo tabellare, sono dovute, a titolo di superminimo collettivo, lire 8.000 mensili che sono utili ai fini del calcolo dell'indennità di contingenza.
Nuovi minimi tabellari
Cat. |
| 1-10-1999 | 1-10-2000 |
A Super | 1.751.066 | 1.804.066 | 1.868.966 |
A | 1.472.340 | 1.516.940 | 1.571.540 |
B | 1.201.841 | 1.238.241 | 1.282.741 |
C Super | 1.098.465 | 1.131.765 | 1.172.465 |
C | 1.050.645 | 1.082.445 | 1.121.345 |
D | 982.500 | 1.012.100 | 1.048.400 |
E | 907.168 | 934.568 | 968.268 |
F | 796.074 | 820.174 | 849.674 |
Accordo di rinnovo 12/12/2001 (Decorrenza 01/10/2001)
Aumenti retributivi e nuovi minimi tabellari contrattuali
Gli importi e le tranches di erogazione fissate alle date del 1º ottobre 2001 e del 1º gennaio 2003 sono riportate, unitamente ai nuovi minimi tabellari decorrenti dalle stesse date sopraindicate, nelle tabelle che seguono:
Tabella A)
Dall'01-10-2001
Dall'01-01-2003
Totale aumenti
categorie
£/mese
€/mese
£/mese
€/mese
£/mese
€/mese
A super
103.000
53,20
98.667
50,96
201.667
104,15
A
87.000
44,93
82.583
42,65
169.583
87,58
B
71.000
36,67
67.417
34,82
138.417
71,49
CS
65.000
33,57
61.500
31,76
126.500
65,33
C
62.000
32,02
59.000
30,47
121.000
62,49
D
60.000
30,99
57.000
29,44
117.000
60,43
E
56.000
28,92
52.439
27,08
108.439
56,00
F
49.000
25,31
46.122
23,82
95.122
49,13
Tabella B)
Dall'01-10-2001
Dall'01-01-2003
categorie
£/mese
€/mese
£/mese
€/mese
A super
1.971.966
1.018,44
2.070.633
1.069,39
A
1.658.540
856,56
1.741.123
899,22
B
1.353.741
699,15
1.421.158
733,97
CS
1.237.465
639,10
1.298.965
670,86
C
1.183.346
611,15
1.242.346
641,62
D
1.108.400
572,44
1.165.400
601,88
E
1.024.268
528,99
1.076.707
556,07
F
898.674
464,13
944.796
487,95
Accordo di rinnovo 05/05/2004 (Decorrenza 01/01/2004)
Art. 21 - Aumenti retributivi
I minimi tabellari mensili vigenti vengono incrementati nelle seguenti misure e decorrenze:
Livelli
Par.
1/4/2004
1/1/2005
1/7/2005
Totale
AS
220
50,00
41,67
43,34
135,01
A
185
42,05
35,04
36,44
113,53
B
151
34,32
28,60
29,74
92,66
CS
138
31,37
26,14
27,19
84,70
C
132
30,00
25,00
26,00
81,00
D
123
27,96
23,30
24,23
75,49
E
114
25,91
21,59
22,46
69,96
F
100
22,73
18,94
19,70
61,37
Tabella dei minimi mensili contrattuali
Livelli
1/4/2004
1/1/2005
1/6/2005
1/7/2005
1/1/2006
AS
1.119,39
1.161,06
1161.06
1.204,39
1.204,39
A
941,27
976,31
976,31
1.012,75
1.012,75
B
768,29
796,89
796,89
826,63
826,63
CS
702,23
733,46
738.74
765,92
765,91
C
671,62
701,71
701.71
727,71
733,18
D
629,84
658,26
663.57
687,80
687,80
E
581,98
608,68
613.97
636,43
636,42
F
510,68
529,62
529.62
549,32
549,32
Accordo di rinnovo 18/04/2006 (Decorrenza 01/01/2006)
Aumenti retributivi e minimi di paga base e di stipendio
I minimi tabellari mensili vengono incrementati nelle seguenti misure e decorrenze:
Cat.
Par.
Minimi tabellare
al 28-2-2006
Aumenti dal 1-3-2006
Aumenti dal 1-1-2007
Aumenti dal 1-9-2007
Aumenti totali a regime
AS
220
1.204,39
41,04
44,33
45,97
131,34
A
185
1.012,75
34,51
37,28
38,66
110,45
B
151
826,63
28,17
30,43
31,55
90,15
CS
140
765,92
26,12
28,21
29,25
83,58
C
134
733,18
25,00
27,00
28,00
80,00
D
125
687,80
23,32
25,19
26,12
74,63
E
116
636,43
21,64
23,37
24,24
69,25
F
100
549,32
18,66
20,15
20,90
59,70
Accordo di rinnovo 25/06/2008 (Decorrenza 01/01/2008)
Art. 29 - Aumenti retributivi
I minimi tabellari mensili vigenti vengono incrementati nelle seguenti misure e decorrenze:
Tabella A
Liv.
Par.
01-06-2008
01-01-2009
01-09-2009
Totale
AS
220
73,88
54,18
41,04
169,10
A
185
62,13
45,56
34,51
142,20
B
151
50,71
37,19
28,17
116,07
CS
140
47,01
34,48
26,12
107,61
C
134
45,00
33,00
25,00
103,00
D
125
41,98
30,78
23,32
96,08
E
116
38,96
28,57
21,63
89,16
F
100
33,58
24,63
18,66
76,87
(*) Ai lavoratori della categoria F, oltre al minimo tabellare, sono dovute, a titolo di superminimo collettivo, € 4,14 mensili che sono utili ai fini del calcolo dell'indennità di contingenza.
Salvo errori e/o omissioni.
Accordo di rinnovo 16/11/2010 (Decorrenza 16/11/2010)
Art. 29 - Aumenti retributivi
I minimi tabellari mensili vigenti vengono incrementati nelle seguenti misure e decorrenze:
Livelli
Parametri
01.10.2010
Euro/mese01-05-2011
Euro/mese01-01-2012
Euro/mese01-09-2012
Euro/meseTotale aumenti Euro/mese
AS
220
77,65
48,53
38,82
22,65
187,65
A
185
65,29
40,81
32,65
19,04
157,79
B
151
53,29
33,31
26,65
15,54
128,79
CS
143
50,47
31,54
25,24
14,72
121,97
C
136
48,00
30,00
24,00
14,00
116,00
D
126
44,47
27,79
22,24
12,97
107,47
E
117
41,29
25,81
20,65
12,04
99,79
F
100
35,29
22,06
17,65
10,29
85,29
Nuovi minimi tabellari mensili
Livelli
Parametri
Paga base 01-10-2010
Paga base 01-05-2011
Paga base 01-01-2012
Paga base 01-09-2012
AS
220
1.582,48
1.631,01
1.669,83
1.692,48
A
185
1.330,69
1.371,50
1.404,15
1.423,19
B
151
1.086,14
1.119,45
1.146,10
1.161,64
CS
143
1.027,02
1.058,56
1.083,80
1.098,52
C
136
977,23
1.007,23
1.031,23
1.045,23
D
126
909,41
937,20
959,44
972,41
E
117
842,54
868,35
889,00
901,04
F
100
721,19
743,25
760,90
771,19
Salvo errori e/o omissioni
Nei sei mesi precedenti la scadenza del presente contratto le parti si incontreranno per valutare l'esito della rilevazione circa la significatività dello scostamento tra l'inflazione prevista e quella reale, per darne conseguente attuazione in sede di rinnovo del vigente CCNL
Accordo di rinnovo 11/03/2014 (Decorrenza 01/04/2014)
Art. 29 - Aumenti retributivi
I minimi tabellari mensili vigenti vengono incrementati nelle seguenti misure e con decorrenza:
1-3-2014
1-6-2014
1-3-2015
Totale
Livelli
Parametri
1º tranche
2º tranche
3º tranche
aumenti
AS
220
63,09
63,09
42,06
168,24
A
185
53,05
53,05
35,37
141,47
B
151
43,30
43,30
28,87
115,47
CS
143
41,01
41,01
27,34
109,36
C
136
39,00
39,00
26,00
104,00
D
126
36,13
36,13
24,09
96,35
E
117
33,55
33,55
22,37
89,47
F
100
28,68
28,68
19,12
76,48
Gli aumenti retributivi relative alle mensilità da aprile 2013 a febbraio 2014 verranno corrisposti con le seguenti modalità:
- con la retribuzione di marzo 2014 gli aumenti previsti per i mesi di gennaio e febbraio 2014;
- con le retribuzioni di maggio 2014 gli aumenti previsti per i mesi di aprile maggio e giugno 2013;
- con le retribuzioni di agosto 2014 gli aumenti previsti per i mesi di luglio, agosto e settembre 2013;
- con le retribuzioni di ottobre 2014 gli aumenti previsti per i mesi ottobre, novembre, dicembre 2013 e rateo di 13ª.Ai lavoratori in forza al 28-2-2014, nel caso di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro entro il 31-10-2014 verrà riconosciuto per intero il pagamento dei ratei mensili previsti a copertura del periodo 1-4-2013/28-2-2014 (arretrati).
Livelli
Parametri
1-4-2013 - 28-2-2014
Euro/meseAS
220
63,09
A
185
53,05
B
151
43,30
CS
143
41,01
C
136
39,00
D
126
36,13
E
117
33,55
F
100
28,68
Accordo di rinnovo 23/06/2017 (Decorrenza 01/04/2016)
Art. 29 - Aumenti retributivi
I minimi tabellari mensili vigenti vengono incrementati nelle seguenti misure e con decorrenza:
Totale
Livelli
Parametri
Dal 1/6/2017
Dal 1/10/2017
Dal 1/1/18
aumenti
AS
220
18,27
32,35
32,35
103,53
A
185
15,36
27,21
27,21
87,06
B
151
12,54
22,21
22,21
71,06
CS
143
11,88
21,03
21,03
67,29
C
136
24,00
20,00
20,00
64,00
D
126
22,24
18,53
18,53
59,29
E
117
20,65
17,21
17,21
55,06
F
100
17,65
14,71
14,71
47,06
Accordo di rettifica 23/06/2017 (Decorrenza 01/04/2016)
Art. 29 - Aumenti retributivi
I minimi tabellari mensili vigenti vengono incrementati nelle seguenti misure e con decorrenza:
Totale
Livelli
Parametri
Dal 1/6/2017
Dal 1/10/2017
Dal 1/1/18
aumenti
AS
220
38,82
32,35
32,35
103,53
A
185
32,65
27,21
27,21
87,06
B
151
26,65
22,21
22,21
71,06
CS
143
25,24
21,03
21,03
67,29
C
136
24,00
20,00
20,00
64,00
D
126
22,24
18,53
18,53
59,29
E
117
20,65
17,21
17,21
55,06
F
100
17,65
14,71
14,71
47,06
Ai lavoratori in forza alla data del 30 settembre 1999 è corrisposto un importo forfettario di lire 150.000 lorde suddivisibili in quote mensili in relazione alla durata del rapporto di lavoro nel periodo 1º aprile-30 settembre 1999. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.
L'importo dell'"una tantum" è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.
Inoltre, in attuazione di quanto previsto dal 2º comma, dell'art. 2120 cod. civ., l'"una tantum" è esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.
Il suddetto importo verrà erogato con la retribuzione del mese di ottobre 1999, ovvero, nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro, all'atto della liquidazione delle competenze.
Le giornate di assenza dal lavoro per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio e congedo matrimoniale, intervenute nel periodo 1º aprile-30 settembre 1999, con pagamento di indennità a carico dell'istituto competente e di integrazione a carico delle aziende saranno considerate utili ai fini dell'importo di cui sopra.
Ai lavoratori che nel periodo 1º aprile-30 settembre 1999 fruiscano di trattamenti di C.i.g., di riduzione dell'orario di lavoro per contratti di solidarietà e/o di altre prestazioni economiche previdenziali l'importo dell'"una tantum" sarà corrisposto secondo le disposizioni vigenti in materia.
Accordo di rinnovo 05/05/2004 (Decorrenza 01/01/2004)
Art. 28 - Una tantum
Ai lavoratori in forza alla data di stipula del presente accordo di rinnovo contrattuale sarà corrisposto con la retribuzione del mese di maggio 2004 un importo forfetario "una tantum" di € 175,00 lordi suddivisibili in quote mensili in relazione alla durata del rapporto di lavoro nel periodo 1º ottobre 2003-31 marzo 2004. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata a questi effetti come mese intero. Detto importo sarà riproporzionato per i dipendenti impiegati con contratto a tempo parziale.
L'importo della "una tantum" è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.
Inoltre, in attuazione di quanto previsto dal 2º comma dell'art. 2120 cod. civ., l'"una tantum" è esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.
Le giornate di assenza dal lavoro per malattia, infortunio e congedo matrimoniale, intervenute nel periodo 1º ottobre 2003-31 marzo 2004, con pagamento di indennità a carico dell'istituto competente e di integrazione a carico delle aziende saranno considerate utili ai fini dell'importo di cui sopra.
Ai lavoratori che nel periodo 1º ottobre 2003-31 marzo 2004 abbiano fruito di trattamenti di C.i.g., di riduzione dell'orario di lavoro per contratti di solidarietà e/o di altre prestazioni economiche previdenziali, l'importo dell'"una tantum" sarà corrisposto secondo le disposizioni vigenti in materia.
Accordo di rinnovo 18/04/2006 (Decorrenza 01/01/2006)
Una tantum
Ai lavoratori in forza alla data di stipula del presente accordo di rinnovo contrattuale sarà corrisposto con la retribuzione del mese di marzo 2006 un importo forfetario "una tantum" di € 50,00 lordi suddivisibili in quote mensili in relazione alla durata del rapporto di lavoro nel periodo 1º gennaio - 28 febbraio 2006. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata a questi effetti come mese intero. Detto importo sarà riproporzionato per i dipendenti impiegati con contratto a tempo parziale.
L'importo dell'una tantum è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.
Inoltre, in attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2120 cod. civ., l'una tantum è esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.
Accordo di rinnovo 25/06/2008 (Decorrenza 01/01/2008)
Art. 30 - "Una tantum"
Ai lavoratori in forza alla data di stipula del presente accordo di rinnovo contrattuale sarà corrisposto con la retribuzione del mese di giugno 2008 un importo forfetario "una tantum" di euro 225,00 lordi suddivisibili in quote mensili in relazione alla durata del rapporto di lavoro nel periodo 1º gennaio 2008-31 maggio 2008. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata a questi effetti come mese intero. Detto importo sarà riproporzionato per i dipendenti impiegati con contratto a tempo parziale.
L'importo dell'"una tantum" è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.
Inoltre, in attuazione di quanto previsto dal 2º comma dell'art. 2120 cod. civ., l'"una tantum" è esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.
Le giornate di assenza dal lavoro per malattia, infortunio e congedo matrimoniale, intervenute nel periodo 1º gennaio 2008-31 maggio 2008, con pagamento di indennità a carico dell'istituto competente e di integrazione a carico delle aziende saranno considerate utili ai fini dell'importo di cui sopra.
Ai lavoratori che nel periodo 1º gennaio 2008-31 maggio 2008, abbiano fruito di trattamenti di C.i.g., di riduzione dell'orario di lavoro per contratti di solidarietà e/o di altre prestazioni previdenziali, l'importo dell'"una tantum" sarà corrisposto secondo le disposizioni vigenti in materia.
Art. 29 - Indennità di contingenza - E.d.r.
A seguito dei Protocolli tra Governo e parti sociali del 10 dicembre 1991, 31 luglio 1992 e 23 luglio 1993, con i quali le parti hanno concordemente preso atto della cessazione del sistema di indicizzazione dei salari secondo quanto previsto dalla Legge 13 luglio 1990, n. 191 le misure dell'indennità di contingenza - ai fini della retribuzione dei lavoratori - rimangono consolidate negli importi a questo titolo erogati nel mese di novembre 1991.
A decorrere dal 1º gennaio 1993, ai sensi del Protocollo 31 luglio 1992, è corrisposta a tutti i lavoratori una somma forfettaria a titolo di Elemento distinto della retribuzione di lire 20.000 mensili per 13 mensilità a copertura dell'intero periodo 1992-1993, che resterà allo stesso acquisito per il futuro nella retribuzione.
Per l'indennità di contingenza relativa al periodo pregresso alla data dei Protocolli soprarichiamati si fa riferimento alla Legge 26 febbraio 1986, n. 38 nonché agli accordi interconfederali regolanti la materia e alle specifiche norme del CCNL 28 luglio 1983.
Art. 30 - Tredicesima mensilità
I lavoratori, per ciascun anno di anzianità di servizio prestato, hanno diritto ad una tredicesima mensilità di retribuzione globale di fatto, da corrispondersi normalmente alla vigilia di Natale.
Per gli operai cottimisti si farà riferimento al guadagno medio dell'ultimo mese.
Per i lavoratori addetti continuativamente a turni avvicendati, la relativa maggiorazione verrà conteggiata nella tredicesima mensilità, sulla base della media risultante nel ciclo completo dei turni effettuati.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, saranno corrisposti tanti dodicesimi della tredicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'azienda.
La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata agli effetti della tredicesima mensilità come un mese intero.
Qualora un lavoratore abbia prestato servizio durante il corso dell'anno in lavori retribuiti a cottimo e ad economia, il computo della tredicesima mensilità sarà fatto per dodicesimi in base alla retribuzione mensile globale percepita per i mesi nei quali ha lavorato a cottimo, ed in base alla retribuzione mensile globale percepita per i mesi nei quali ha lavorato ad economia.
Art. 31 - Aumenti periodici di anzianità
I lavoratori assunti successivamente al 1º gennaio 1980 avranno diritto, per l'anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda o gruppo industriale (intendendosi per tale il complesso industriale facente capo alla stessa società) a 5 aumenti periodici biennali complessivi del valore sotto indicato e riferito alla categoria di appartenenza:
Categorie | Importi (lire) |
AS | 28.500 |
A | 22.670 |
B | 18.580 |
CS | 16.840 |
C | 16.110 |
D | 15.240 |
E | 14.000 |
F | 13.140 |
L'erogazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.
In caso di passaggio di categoria, il lavoratore manterrà l'importo degli aumenti periodici maturati ed avrà quindi diritto a maturare ulteriori aumenti periodici nella misura fissata per la nuova categoria di appartenenza fino al raggiungimento dell'importo massimo previsto per la nuova categoria, ivi compreso l'importo maturato precedentemente.
La differenza che si determina in conseguenza del passaggio di categoria tra il valore massimo maturabile stabilito per la categoria di acquisizione e quanto già maturato e percepito allo stesso titolo sarà corrisposta alla data di maturazione del 5º aumento periodico, ovvero al momento del passaggio di categoria qualora il lavoratore abbia già maturato tutti e cinque gli aumenti periodici di anzianità.
La frazione di biennio in corso al momento del passaggio di categoria verrà considerata utile agli effetti della maturazione del successivo aumento periodico. La cifra massima che il lavoratore può raggiungere a titolo di aumenti periodici di anzianità è pari a cinque volte l'importo unitario stabilito per la categoria di appartenenza.
Art. 32 - Cumulo dell'anzianità di servizio per i lavoratori stagionali
Norma particolare per il settore dei laterizi
Ai lavoratori che, in dipendenza della stagionalità, vengano licenziati e successivamente riassunti dalla stessa azienda entro 95 giorni dalla data del licenziamento stagionale, viene riconosciuto, a tutti gli effetti contrattuali, ivi compreso il premio fedeltà, il cumulo dell'anzianità per il servizio effettivamente prestato.
A tali lavoratori, a ogni licenziamento stagionale, verrà corrisposto il trattamento di fine rapporto previsto dall'art. 79.
Le somme così liquidate annualmente saranno detratte complessivamente dalla somma spettante allo stesso titolo al lavoratore che lasci definitivamente l'azienda.
Tale norma opera per i licenziamenti stagionali avvenuti successivamente al 31 dicembre 1972. Per i licenziamenti stagionali effettuati tra il 1º gennaio 1964 e il 31 dicembre 1972, vale la norma dell'art. 51 del CCNL 17 dicembre 1969.
Nelle aziende e nei territori di cui ai punti 2, 3 e 4 del sistema di relazioni sindacali la contrattazione di secondo livello con contenuti economici è consentita per l'istituzione di un premio di norma annuale calcolato solo con riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di redditività ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa.
Al fine di acquisire elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione aziendale, le strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali e dell'ANIEM nonché le aziende stipulanti esamineranno preventivamente, in un incontro in sede aziendale, le condizioni produttive ed occupazionali e le relative prospettive, tenendo conto dell'andamento della competitività e delle condizioni essenziali di redditività dell'azienda.
Gli importi, i parametri ed i meccanismi utili alla determinazione quantitativa dell'erogazione connessa al premio di risultato saranno definiti contrattualmente dalle parti in sede aziendale, in coerenza con gli elementi di conoscenza di cui al comma precedente, assumendo quali criteri di riferimento uno o più di uno tra quelli indicati al 1º comma.
Gli importi eventualmente erogabili saranno calcolati con riferimento ai risultati conseguiti e comunicati alle R.S.U. di norma entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i risultati; avranno diritto alla corresponsione del premio i lavoratori in forza in tale data.
L'erogazione del premio avrà le caratteristiche di non determinabilità a priori e, a seconda dell'assunzione di uno o più criteri di riferimento di cui al 1º comma, di variabilità in funzione dei risultati conseguiti ed avverrà secondo criteri e modalità aziendalmente definiti dalle parti.
Ove l'erogazione del premio avente le caratteristiche di cui sopra sia concordabile a livello territoriale, fermo restando quanto sopra premesso, gli obiettivi e i programmi di cui al primo capoverso, gli importi, i parametri ed i meccanismi di cui al terzo capoverso, i criteri e le modalità di cui al quinto capoverso saranno individuati a livello territoriale tra le Organizzazioni sindacali e l'ANIEM sempre a tale livello si svolgerà l'incontro preventivo di cui al secondo capoverso.
Il premio come sopra definito sarà ad ogni effetto di competenza dell'anno di erogazione, in quanto il riferimento ai risultati conseguiti è assunto dalle parti quale parametro di definizione per individuarne l'ammontare.
Dall'entrata in vigore del presente CCNL non trova più applicazione la disciplina per l'istituzione del "Premio di produzione" di cui all'art. 22 del CCNL 5 marzo 1991.
I premi di produzione di cui sopra, gli altri premi ed istituti retributivi di analoga natura comunque denominati, eventualmente già presenti in azienda o territorialmente, non saranno più oggetto di successiva contrattazione; in riferimento ai loro importi già concordati e consolidati alla data del 31 agosto 1994 le parti, all'atto dell'istituzione del premio di risultato di cui al presente articolo, procederanno alla loro armonizzazione, fermo restando che da tale operazione non dovranno derivare né oneri per le aziende né perdite per i lavoratori.
Nota a verbale - 1) Le parti prendono atto che, in ragione della funzione specifica ed innovativa degli istituti della contrattazione di secondo livello e dei vantaggi che da essi possono derivare all'intero sistema produttivo attraverso il miglioramento dell'efficienza aziendale e dei risultati di gestione, ne saranno definite le caratteristiche ed il regime contributivo-previdenziale mediante un apposito provvedimento legislativo promosso dal Governo, tenuto conto dei vincoli di finanza pubblica e della salvaguardia della prestazione previdenziale dei lavoratori. Le parti auspicano una rapida emanazione di tale provvedimento e si impegnano ad agire affinché le rispettive Confederazioni intervengano in tal senso nei confronti del Governo e degli Organi istituzionali.
Le parti altresì convengono che qualora detta normativa dovesse essere emanata successivamente alla istituzione del premio le parti contraenti in sede aziendale o territoriale si incontreranno per adattare l'accordo al modificato contesto normativo garantendo l'invarianza dell'importo lordo del premio spettante al lavoratore nel passaggio dalla vecchia alla nuova normativa.
Ove il provvedimento di cui sopra non sia applicabile agli accordi conclusi a livello territoriale le parti si incontreranno per valutare le relative conseguenze anche al fine di una modifica del sistema di contrattazione stabilito e per individuare in ogni caso interventi che attenuino i pregiudizi per le imprese.
2) Il presente contratto definisce le procedure della contrattazione con caratteristiche innovative rispondenti allo spirito del Protocollo del 23 luglio 1993.
In questo quadro, qualora si verifichino contenziosi sull'applicazione della procedura definita, le Organizzazioni sindacali territoriali delle parti, le R.S.U. e le imprese, anche disgiuntamente, potranno chiedere l'intervento delle parti stipulanti il presente CCNL, che terranno un apposito incontro nel quale formuleranno le loro valutazioni in oggetto.
Accordo di rinnovo 16/11/2010 (Decorrenza 16/11/2010)
Art. 35 - Premio di risultato
Secondo quanto stabilito nella Parte generale, punto B) "Disposizioni generali sul sistema contrattuale" del presente CCNL, i cui contenuti si intendono integralmente richiamati in questo articolo, la contrattazione aziendale potrà svolgersi, tra le parti espressamente indicate nel sopraccitato punto B), ai fini della determinazione
La contrattazione di secondo livello con contenuti economici è consentita per l'istituzionedi un premio di normale annuale calcolato solo con riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di redditività ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa.Al fine di acquisire elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione aziendale, le strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali e
dell'ANIEMgli Organismi territoriali riconosciuti dall'ANIEM nonché le aziende stipulanti esamineranno preventivamente in un apposito incontro in sede aziendale, le condizioni produttive ed occupazionali e le relative prospettive, tenendo conto dell'andamento della competitività e delle condizioni essenziali di redditività dell'azienda.Gli importi, i parametri ed i meccanismi utili alla determinazione quantitativa dell'erogazione connessa al premio di risultato saranno definiti contrattualmente dalle parti in sede aziendale, in coerenza con gli elementi di conoscenza di cui al comma precedente, assumendo quali criteri di riferimento uno o più di uno tra quelli indicati al 1º comma.
Gli importi erogabili saranno calcolati con riferimento ai risultati conseguiti. Tali risultati saranno verificati tra le parti di norma entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i risultati stessi; avranno diritto alla corresponsione del premio i lavoratori in forza in tale data.
L'erogazione del premio avrà le caratteristiche di non determinabilità a priori e, a seconda dell'assunzione di uno o più criteri di riferimento di cui al 1º comma, di effettiva variabilità in funzione dei risultati conseguiti ed avverrà secondo criteri e modalità aziendalmente definiti dalle parti.
Ove l'erogazione del premio avente le caratteristiche di cui sopra sia concordabile a livello territoriale, fermo restando quanto sopra premesso, gli obiettivi e i programmi di cui al primo capoverso, gli importi, i parametri e di meccanismi di cui al terzo capoverso, i criteri e le modalità di cui al quinto capoverso saranno individuati a livello territoriale tra le Organizzazioni sindacali e gli Organismi territoriali riconosciuti dall'ANIEM; sempre a tale livello si svolgerà l'incontro preventivo di cui al secondo capoverso.
Le erogazioni dovranno consentire l'applicazione dello specifico trattamento contributivo e previdenziale previsto dalla normativa di Legge.
Il premio come sopra definito sarà ad ogni effetto di competenza dell'anno di erogazione, in quanto il riferimento ai risultati conseguiti è assunto dalle parti quale parametro di definizione per individuarne l'ammontare.
Gli accordi aziendali o di gruppo, stipulati successivamente alla data del presente rinnovo, avranno durata triennale.
Dalla data del 28 novembre 1994 non trova più applicazione la disciplina per l'istituzione del "premio di produzione" di cui all'art. 22 del CCNL 5 marzo 1991.
I premi di produzione di cui al punto precedente, gli altri premi ed istituti retributivi di analoga natura comunque denominati eventualmente già presenti in azienda non saranno più oggetto di successiva contrattazione; in riferimento ai loro importi già concordati e consolidati alla data del 31 agosto 1994 le parti, all'atto dell'istituzione del premio di risultato di cui al presente articolo, procederanno alla loro armonizzazione, fermo restando che da tale operazione non dovranno derivare né oneri per le aziende né perdite per i lavoratori.
Nota a verbale
(Omissis)
2. Il presente contratto definisce le procedure della contrattazione con caratteristiche innovative rispondenti allo spirito del Protocollo del 23 luglio 1993.(Omissis)
Dichiarazione a verbale
Fermo restando quanto previsto in tema di contrattazione di secondo livello dalla Parte generale e dal presente articolo, le parti considerano la contrattazione di secondo livello - che collega aumenti salariali variabili, concordati tra le parti, al raggiungimento di obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza, nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa - un utile strumento che può consentire di rilanciare la crescita della produttività e della competitività delle aziende, concordano quanto segue:
- tutti gli accordi di secondo livello, con scadenza anteriore alla firma del presente rinnovo contrattuale, avranno un'ultrattività fino alla data del 31 dicembre 2010;
- si prende atto che le richieste contenute nelle piattaforme rivendicative già presentate, saranno utile base per la ripresa della discussione per i rinnovi degli accordi di secondo livello che produrranno effetti dal 1º gennaio 2011.
Premio di risultato: elemento di garanzia retributiva
Le parti considerano la contrattazione di secondo livello uno strumento moderno e appropriato per dare risposte alle esigenze delle imprese e dei lavoratori, quindi ritengono indispensabile diffonderla e renderla esigibile, in tutte le aziende, nei termini e nelle modalità specificate e regolate dal CCNL
A favore dei lavoratori dipendenti di aziende prive di contrattazione di secondo livello e che non percepiscono altri trattamenti economici individuali o collettivi di pari natura oltre a quanto spettante per CCNL, viene istituito un elemento di garanzia retributiva pari a 6,00 euro mensili dal gennaio 2012.
Norma particolare per il settore dei laterizi
Ai lavoratori che abbiano compiuto il 20º anno di anzianità presso la stessa azienda verrà corrisposto un premio di fedeltà "una tantum" pari ad una mensilità della retribuzione globale di fatto.
Ai soli effetti di questo istituto si conviene, oltre a quanto stabilito dall'art. 31, che qualora durante il rapporto si sia verificata o si verifichi un'unica interruzione non superiore ai 4 mesi, questa non interrompe il maturarsi dell'anzianità.
Per il periodo trascorso sotto le armi sarà riconosciuta l'anzianità ai fini della corresponsione del premio di fedeltà.
Accordo di rinnovo 05/05/2004(Decorrenza 01/01/2004)
Art. 34 - Premio di fedeltà
Inserire alla fine dell'articolo:
"Norma particolare per il settore dei manufatti in calcestruzzo
Con decorrenza 1º gennaio 2005 il premio di fedeltà come disciplinato dalla "norma particolare per il settore laterizi" di cui sopra viene istituito anche per il settore manufatti in calcestruzzo con la seguente disciplina transitoria relativa al computo dell'anzianità di servizio già maturata al 31 dicembre 2004.
Ai lavoratori in forza al 1º gennaio 2005 sarà riconosciuta, in via convenzionale, ai fini della maturazione del premio di fedeltà il 50% dell'anzianità di servizio, utile ai fini del premio, che risulterà alla data del 31 dicembre 2004.
Ferme restando le condizioni di miglior favore esistenti, il premio di cui sopra non si cumula con i trattamenti già previsti allo stesso titolo a livello aziendale.".
Le tariffe di cottimo devono essere fissate dall'azienda in modo da garantire, nei periodi normalmente considerati, all'operaio di normale capacità ed operosità il conseguimento di un utile di cottimo non inferiore al 15% dei minimi tabellari vigenti.
Tale condizione si presume adempiuta quando il complesso degli operai lavoranti a cottimo nel medesimo reparto con la stessa tariffa nei periodi sopra indicati abbia realizzato un utile medio di cottimo non inferiore al suddetto 15%.
Nel caso in cui un operaio lavorante a cottimo non riesca a conseguire il minimo previsto dal precedente comma per ragioni indipendenti dalla sua capacità e volontà, la retribuzione gli verrà integrata fino al raggiungimento del detto minimo.
Agli operai interessati dovrà essere comunicata per iscritto o per affissione, all'inizio del lavoro, l'indicazione del lavoro da eseguire ed il compenso unitario (tariffa di cottimo) corrispondente.
Quando gli operai lavorino con tariffe già assestate il conteggio dei guadagni sarà fatto complessivamente alla fine del periodo di paga indipendentemente dai risultati di ciascuna tariffa.
Qualora siano intervenute modifiche nelle condizioni di esecuzione del lavoro, le tariffe di cottimo saranno variate in proporzione alle variazioni di tempo in più o in meno che le modifiche stesse avranno determinato. Le variazioni delle tariffe dovranno in tal caso avvenire entro un periodo pari a quello previsto per l'assestamento.
Quando l'operaio passa dal lavoro a cottimo a quello ad economia nella medesima lavorazione ha diritto alla conservazione dell'utile di cottimo sempreché rimangano inalterate le condizioni di lavoro e la produzione individuale.
Quando si dovesse constatare una sensibile caduta del guadagno medio di cottimo, la R.S.U. potrà intervenire presso la Direzione per congiuntamente accertarne le cause.
I reclami riguardanti l'applicazione delle norme del presente articolo saranno presentati dai lavoratori ai capi incaricati dalla Direzione. Nel caso in cui il reclamo non abbia avuto seguito, o sia sorta controversia individuale o plurima, non risolta direttamente tra le parti in sede di esperimento facoltativo di conciliazione, tutte tali controversie, come ad esempio, quelle relative:
a) alle ipotesi di garanzia di conseguimento del guadagno minimo di cottimo;
b) all'assestamento delle tariffe anche in caso di valutazione nelle condizioni di esecuzione del lavoro;
c) al conteggio ed alla liquidazione dei cottimi;
d) al passaggio dal lavoro a cottimo a quello ad economia; saranno esaminate in prima istanza nell'ambito aziendale tra la Direzione e la R.S.U. anche sulla base degli elementi di computo del guadagno di cottimo che la Direzione avrà messo a disposizione dell'operaio o della R.S.U.
Tale tentativo dovrà esaurirsi entro il più breve tempo possibile dalla data di instaurazione della controversia.
Nel caso di mancato accordo, la controversia verrà esaminata in seconda istanza dalle Organizzazioni sindacali territorialmente competenti.
La Direzione dell'azienda potrà stabilire nelle 24 ore più turni di lavoro, fermo restando che l'orario normale contrattuale è di 40 ore settimanali per gli addetti a lavori discontinui.
I lavoratori dovranno prestare l'opera nel turno per ciascuno di essi stabilito; dovranno essere avvicendati nei turni onde evitare che le stesse persone siano addette permanentemente ai turni di notte o di domenica.
Il lavoro eseguito nei giorni feriali, di domenica e/o nelle ore notturne, quando sia compreso in regolari turni periodici, gode delle percentuali di maggiorazione indicate nell'art. 17.
I turnisti addetti ai lavori a ciclo continuo non possono allontanarsi dal loro posto se non sono sostituiti dai lavoratori che debbono dar loro il cambio. In tal caso la loro maggiore prestazione sarà retribuita come lavoro straordinario.
I lavoratori interessati debbono essere preavvisati del turno a cui sono stati assegnati almeno 24 ore prima che esso abbia inizio, salvo casi di forza maggiore.
Per il settore dei laterizi le percentuali di maggiorazione assorbono, fino a concorrenza, ogni altro trattamento economico che venga corrisposto per l'esecuzione del lavoro a turni, salvo a mantenere, in alternativa, i riposi retribuiti nelle aziende dove questi sono già in atto.
Art. 37 - Lavori speciali nell'industria dei laterizi
In caso di lavori speciali eseguiti in condizioni di disagio, quali lo spurgo di canali e pozzi, l'ammantellamento od altri lavori effettuati in soggezione particolare di acqua, sarà corrisposta la percentuale di aumento del 20% sulla retribuzione globale di fatto e sulle tariffe di cottimo per i cottimisti. Per i lavori di cui sopra, l'azienda dovrà munire i lavoratori di idonei mezzi protettivi (stivali di gomma, impermeabili, cappucci, ecc.).
Art. 38 - Condizioni di lavoro per la fabbricazione dei mattoni a mano nell'industria dei laterizi
Le condizioni per la fabbricazione dei mattoni a mano vengono definite con i lavoratori interessati assistiti dalla R.S.U. dovranno essere precisate le tariffe, specificando i singoli elementi che le compongono e le norme relative affinché il lavoro si svolga nelle migliori condizioni consentite dalle necessità tecniche e dalla tutela degli interessi delle parti, nel rispetto del presente contratto e della Legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli e di ogni altra Legge sociale.
Art. 39 - Indennità maneggio denaro
Il lavoratore la cui mansione prevalente consista nel maneggio di denaro per riscossioni e pagamenti ha diritto ad una particolare indennità pari all'8% del minimo contrattuale della categoria di appartenenza e della contingenza, sempreché gli sia attribuita per iscritto dall'azienda la responsabilità anche per errori finanziari.
Le somme eventualmente richieste al lavoratore a titolo di cauzione dovranno essere depositate e vincolate a nome del garante e del garantito presso un istituto di credito di comune gradimento.
I relativi interessi matureranno a favore del lavoratore.
Art. 40 - Indennità per uso di mezzi di trasporto
Al lavoratore che, a richiesta dell'azienda, usi in via continuativa un mezzo di trasporto di sua proprietà per l'espletamento delle mansioni affidategli, verrà corrisposto, a titolo di rimborso delle spese di manutenzione e di indennizzo per l'usura del mezzo, un congruo compenso da concordarsi direttamente fra le parti interessate.
Ferme restando le sostituzioni in atto alla data di entrata in vigore del presente contratto, tenuto conto della struttura dei settori e della varietà delle situazioni di fatto che non consentono di pervenire ad una regolamentazione uniforme dell'istituto, si conviene che la materia sarà affrontata fra Direzione aziendale e R.S.U.
Qualora in sede aziendale si convenga sulla istituzione del servizio di mensa, l'azienda dovrà mettere a disposizione un idoneo locale opportunamente attrezzato ed avente i necessari requisiti di igienicità e le parti definiranno il numero delle portate, la suddivisione della spesa tra azienda e lavoratori, ecc.
Per la istituzione del servizio di mensa dovrà tenersi conto delle situazioni obiettive esistenti nelle singole unità produttive, quali ad esempio la distanza dallo stabilimento rispetto alla residenza della prevalenza dei lavoratori, il rapporto tra maestranze in forza e i lavoratori che utilizzano il servizio, ecc.
Qualora nella località dove il lavoratore svolge normalmente la sua attività non esistano possibilità di alloggio né adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la località stessa con centri abitati ed il perimetro del più vicino centro disti oltre 5 chilometri, l'azienda, che non provveda in modo idoneo al trasporto, corrisponderà un adeguato indennizzo.
Le eventuali variazioni di sede di lavoro che dovessero comportare il trasferimento del lavoratore da una unità produttiva ad altra situata in diverso comune dovranno essere connesse a comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
Il trasferimento deve essere comunicato al lavoratore per iscritto con un preavviso di 30 giorni e con la relativa motivazione.
Al lavoratore trasferito, sempre che tale provvedimento comporti come conseguenza l'effettivo cambio di residenza, domicilio o stabile dimora, verrà corrisposto l'importo, previamente concordato con l'azienda, delle spese per i mezzi di trasporto per sé e per le persone di famiglia a carico e per il trasporto degli effetti (mobili, bagagli, ecc.).
Inoltre è dovuto il rimborso delle eventuali spese sostenute per anticipata risoluzione del contratto di affitto.
In aggiunta gli sarà corrisposta:
- se celibe senza congiunti conviventi a carico, una indennità di trasferimento commisurata a mezzo mese di retribuzione globale;
- se capofamiglia, una indennità di trasferimento commisurata ad una mensilità di retribuzione globale.
Nel caso in cui l'azienda mette a disposizione del lavoratore nella nuova residenza un alloggio, detta indennità sarà ridotta alla metà.
Al lavoratore verrà corrisposta la normale retribuzione per tutto il tempo strettamente necessario per il trasferimento.
Il lavoratore trasferito, quando il trasferimento porta come conseguenza l'effettivo cambio di residenza, domicilio o stabile dimora, conserverà il trattamento economico, se più favorevole, goduto precedentemente, escluse quelle competenze inerenti alle condizioni locali e alle particolari prestazioni presso lo stabilimento di origine che non ricorrono nella nuova destinazione.
Qualora il lavoratore peraltro comprovi di non potersi trasferire nella nuova località per seri motivi di salute o familiari, l'azienda esaminerà la possibilità di continuare ad occuparlo nella località dalla quale intendeva trasferirlo prima di procedere al suo licenziamento.
Il lavoratore che abbia ottenuto il trasferimento su sua richiesta non competono le indennità ed il trattamento di cui sopra.
Al lavoratore che viene trasferito per esigenze dell'azienda e che entro 5 anni dalla data dell'avvenuto trasferimento venga licenziato per motivi non disciplinari, ove intenda rientrare nella località ove risiedeva prima del trasferimento, saranno rimborsate le spese necessarie per il viaggio di ritorno per lui e la famiglia e per il trasporto degli effetti, sempreché questo avvenga entro 3 mesi dalla risoluzione del rapporto.
I lavoratori delle categorie quadri, AS, A e B per i quali sia stata espressamente stabilita, all'atto dell'assunzione, la possibilità per l'azienda di disporre il loro trasferimento, nel caso non accettino il trasferimento stesso, saranno considerati dimissionari.
Operai
Ai lavoratori eccezionalmente e temporaneamente incaricati di prestazioni di servizio al di fuori della circoscrizione comunale, ovvero oltre i 5 km dalla sede dello stabilimento presso cui sono in forza, sarà rimborsato l'importo delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio nei limiti della normalità, liquidate in base a nota documentata, salvo accordi forfettari tra le parti interessate.
Le ore di effettivo viaggio saranno compensate con la normale retribuzione fino ad un massimo di 8 ore giornaliere.
Aziendalmente verrà anche stabilito il rimborso forfettario della spesa del pasto per gli autisti che, per esigenze di servizio, non possano rientrare in sede nelle ore normali dei pasti, nonché l'ammontare della diaria nel caso di pernottamento fuori sede.
Impiegati
Al lavoratore occasionalmente e temporaneamente comandato in missione per esigenze di servizio, vanno rimborsate, entro i limiti della normalità, in base a nota documentata, le spese che lo stesso ha incontrato per trasporto, vitto ed alloggio, salvo preventivo accordo forfettario tra l'azienda e l'impiegato.
Inoltre al lavoratore deve essere corrisposto:
a) un'indennità pari al 35% della retribuzione oraria normale calcolata ai sensi dell'art. 24 per le ore di viaggio effettivamente compiute oltre l'orario di lavoro contrattuale;
b) un'indennità pari al 15% della normale retribuzione giornaliera nel caso che la missione si protragga oltre le 12 ore.
Le indennità di cui ai punti a) e b) assorbono eventuali compensi per anticipazioni e impreviste protrazioni di orario richieste dalla missione; esse non fanno parte della retribuzione a nessun effetto contrattuale. Tuttavia, qualora il datore di lavoro richieda esplicitamente al lavoratore delle prestazioni di lavoro effettive oltre la durata dell'orario normale giornaliero, tali prestazioni devono essere remunerate come straordinario.
I trattamenti previsti dai punti a) e b) non competono al lavoratore comandato a prestare la propria opera entro i confini territoriali del comune in cui ha sede lo stabilimento o l'azienda.
Nel caso di missione di lunga durata potranno essere concordate direttamente tra l'azienda e il lavoratore, le indennità di cui ai punti a) e b).
Art. 45 - Previdenza integrativa volontaria
In materia di previdenza complementare si richiamano gli accordi nazionali sottoscritti nonché lo Statuto del Fondo previdenza FONDAPI e le relative disposizioni regolamentari.
Ai lavoratori eletti negli Organismi statutari del Fondo di previdenza complementare verranno concessi dalle aziende permessi non retribuiti di una giornata per garantire la partecipazione alle riunioni, la cui convocazione dovrà essere comunicata dall'Organismo del Fondo alla Direzione aziendale con almeno 3 giorni di preavviso.
Nel caso in cui da parte del Fondo siano previsti compensi per la partecipazione alle riunioni dei predetti Organismi statutari, le aziende, al fine di favorire la partecipazione dei lavoratori, anticiperanno, a titolo non retributivo, i trattamenti a carico del Fondo, purché ciò non comporti oneri aggiuntivi, non contrasti con le vigenti previsioni normative e ne sia garantito il rimborso entro trenta giorni da parte del Fondo delle aziende attraverso apposite convenzioni a livello nazionale.
N.B.: La praticabilità di quanto previsto dall'ultimo comma dovrà essere previamente verificata sotto il profilo previdenziale e fiscale.
Nota a verbale - L'ANIEM conferma la propria disponibilità a esaminare con FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL il tema dell'ammontare del t.f.r. destinato alla Previdenza complementare di concerto con le altri fonti istitutive del FONDAPI, e comunque non inferiore al 30%.
Accordo di rinnovo 05/05/2004 (Decorrenza 01/01/2004)
Art. 45 - Previdenza complementare
Aggiungere all'articolo quanto segue:
"1) A partire dal 1º maggio 2004 la quota di t.f.r. da versare al fondo ARCO per i dipendenti con prima occupazione prima del 28 aprile 1993 (D.Lgs. n. 124/1993) è elevata al 40%.
2) A partire dal 1º maggio 2004 la contribuzione da versare al fondo ARCO, in misura paritetica a carico dei lavoratori iscritti al Fondo e a carico delle aziende con esclusivo riferimento ai lavoratori iscritti al Fondo, viene fissata nella misura dell'1,20%, ferma restando la base di calcolo.".
Accordo previdenza integrativa 17/04/2007
Verbale di accordo
Ad integrazione dell'accordo sottoscritto il 28 aprile 2006 l'ANIEM/CONFAPI e la FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL, al fine di assicurare la previdenza complementare - così come prevista dal D.Lgs. n. 124/1993 e successive modifiche ed integrazioni - a tutti i lavoratori dipendenti compresi nella sfera di applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti delle piccole e medie industrie di laterizi e manufatti in cemento 5 maggio 2004;
Convengono:
- di aderire al Fondo di previdenza complementare FONDAPI (Fondo pensione complementare per i dipendenti delle aziende associate a CONFAPI);
- di aver preso visione dello Statuto del Fondo e di accettarlo integralmente;
a norma dell'art. 47 del suddetto CCNL 5 maggio 2004 la contribuzione dovuta al Fondo è così articolata:
- 1,2% riferito alla retribuzione utile ai fini del calcolo del t.f.r., a carico dell'impresa;
- 1,2% riferito alla retribuzione utile ai fini del calcolo del t.f.r., a carico del lavoratore;
- 100% dell'accantonamento t.f.r. maturato nell'anno, per i lavoratori di prima occupazione assunti successivamente al 28 aprile 1993;
- 40-100% dell'accantonamento t.f.r. maturato nell'anno, per gli altri lavoratori.
L'adesione al Fondo decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di iscrizione.
All'atto dell'adesione al Fondo è dovuta una quota "una tantum", non utile ai fini pensionistici, pari a euro 11,36 di cui euro 5,68 a carico del lavoratore ed euro 5,68 a carico del datore di lavoro.
Le trattenute da parte dell'azienda sulla busta paga del lavoratore avverranno con cadenza mensile.
È data, inoltre, facoltà ai lavoratori associati di effettuare versamenti più elevati di quelli previsti dalle fonti istitutive, sulla base delle disposizioni delle leggi vigenti.
Accordo di rinnovo 16/11/2010 (Decorrenza 16/11/2010)
Art. 47 - Previdenza complementare
L'ANIEM e la FENEAL-UIL, la FILCA-CISL e la FILLEA-CGIL, con accordo sottoscritto in data 17 aprile 2007 (Allegato A), hanno individuato in FONDAPI il Fondo di previdenza complementare per i lavoratori del settore.
Contribuzione a carico dell'azienda
A favore dei lavoratori iscritti al Fondo le aziende contribuiranno con un'aliquota ragguagliata al valore del minimo tabellare, contingenza ed E.d.r. del:
- 1,2% a decorrere dal 1º maggio 2004.
Contribuzione a carico del lavoratore
I lavoratori iscritti al Fondo contribuiranno con un'aliquota ragguagliata al valore del minimo tabellare, contingenza ed E.d.r. del:
- 1,2% a decorrere dal 1º maggio 2004.
Il lavoratore iscritto al Fondo di previdenza, potrà elevare volontariamente la quota a proprio carico, in misura superiore ai valori sopra individuati, entro i termini di esenzione previsti dai parametri di Legge.
A partire dal 1º aprile 2013, le aliquote contributive paritetiche a carico dell'azienda e del lavoratore iscritto a FONDAPI sono fissate in ragione dell'1,30%, con esclusivo riferimento ai lavoratori iscritti al Fondo.
Quota t.f.r.
A partire dalla data del 1º maggio 2004 per i lavoratori di prima occupazione antecedente alla data del 28 aprile 1993, la quota del t.f.r. maturando da versare al Fondo viene concordata in misura pari al 40% dello stesso e l'azienda opererà un equivalente minor accantonamento nel fondo aziendale.
A favore dei lavoratori con prima occupazione successiva alla data del 28 aprile 1993 e privi di qualsiasi anzianità contributiva a forme pensionistiche obbligatorie a tale data, la quota di t.f.r. da versare al Fondo sarà pari al 100% e cioè l'intero importo maturato.
Tale obbligo da parte delle imprese deve intendersi valevole solo nei confronti dei lavoratori iscritti al Fondo.
Per ogni altro aspetto qui non esplicitamente richiamato si far riferimento alle disposizioni di Legge in materia e/o agli accordi interconfederali.
Le parti confermano che l'obbligo dell'azienda al versamento della contribuzione prevista dal CCNL è previsto esclusivamente a favore dei lavoratori iscritti al Fondo di previdenza complementare.
Accordo di rinnovo 11/03/2014 (Decorrenza 01/04/2014)
Art. 47 - Previdenza complementare
Le parti, con accordo sottoscritto in data 17 aprile 2007 (Allegato A), hanno individuato in FONDAPI il Fondo di previdenza complementare per i lavoratori dipendenti delle imprese che applicano il presente CCNL
Contribuzione a carico dell'azienda
A favore dei lavoratori iscritti al FONDAPI le aziende contribuiranno con un'aliquota ragguagliata al valore del minimo tabellare, contingenza, E.D.R. del:
- 1,20% a decorrere dall'1-5-2004;
- 1,30% a decorrere dall'1-1-2013.L'aliquota del contributo al FONDAPI a carico delle aziende sarà incrementata dello 0,30 così suddiviso:
- a partire dall'1 aprile 2014 la contribuzione viene fissata nella misura dell'1,40% (incremento 0,10%);
- a partire dall'1 aprile 2015 la contribuzione viene fissata nella misura dell'1,50% (Incremento 0,10%);
- a partire dall'1 aprile 2016 la contribuzione viene fissata nella misura dell'1,60% (incremento 0,10%).
Contribuzione a carico del lavoratore
I lavoratori iscritti al Fondo contribuiranno con un'aliquota ragguagliata al valore del minimo tabellare, contingenza, E.D.R. del:
1,20% a decorrere dall'1-5-2004;
1,30% a decorrere dall'1-1-2013.L'aliquota del contributo al FONDAPI a carico del lavoratore sarà incrementata dello 0,30 così suddiviso:
- a partire dall'1 aprile 2014 la contribuzione viene fissata nella misura dell'1,40% (incremento 0,10%);
- a partire dall'1 aprile 2015 la contribuzione viene fissata nella misura dell'1,50% (incremento 0,10%);
- a partire dall'1 aprile 2016 la contribuzione viene fissata nella misura dell'1,60% (incremento 0,10%).Il lavoratore iscritto al Fondo di previdenza, potrà elevare volontariamente la quota a proprio carico, in misura superiore ai valori sopra individuati, entro i termini di esenzione previsti dai parametri di Legge.
Omissis
Quota Tfr
A partire dalla data dell'1-5-2004 per i lavoratori di prima occupazione antecedente alla data del 28-4-1993, la quota del TFR maturando da versare al Fondo viene concordata in misura pari al 40% dello stesso e l'Azienda opererà un equivalente minor accantonamento nel fondo aziendale.
A favore dei lavoratori con prima occupazione successiva alla data del 28-4-1993 e privi di qualsiasi anzianità contributiva a forme pensionistiche obbligatorie a tale data, la quota di TFR da versare al Fondo sarà pari al 100% e cioè l'intero importo maturato.
Tale obbligo da parte delle imprese deve intendersi valevole solo nei confronti dei lavoratori iscritti al Fondo. Per ogni altro aspetto qui non esplicitamente richiamato si fa riferimento alle disposizioni di Legge in materia e/o agli accordi interconfederali.
Le parti confermano che l'obbligo dell'azienda al versamento della contribuzione prevista dal CCNL è previsto esclusivamente a favore del lavoratori iscritti al Fondo di previdenza complementare.
Accordo di rinnovo 23/06/2017 (Decorrenza 01/04/2016)
Art. 45 - Previdenza complementare
Le parti, con accordo sottoscritto in data 17 aprile 2007 (Allegato A), hanno individuato in FONDAPI il Fondo di previdenza complementare per i lavoratori dipendenti delle imprese che applicano il presente CCNL.
CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'AZIENDA
A favore dei lavoratori iscritti al FONDAPI le aziende contribuiranno con un'aliquota ragguagliata al valore del minimo tabellare, contingenza, E.D.R, del:
1,20% a decorrere dal 01-05-2004
1,30 % a decorrere dal 1-01-2013
L'aliquota del contributo al FONDAPI a carico delle aziende sarà incrementata dello 0,30 così suddiviso:
• a partire dal 01 aprile 2014 la contribuzione viene fissata nella misura dell'1,40% (incremento 0,10%);
• a partire dal 01 aprile 2015 la contribuzione viene fissata nella misura dell'1,50% (incremento 0,10%);
• a partire dal 01 aprile 2016 la contribuzione viene fissata nella misura dell'1,60% (incremento 0,10%).
A partire dal 1-3-2019 la contribuzione a carico delle aziende, con esclusivo riferimento ai lavoratori iscritti al fondo, viene fissata nella misura dell'1,70%
OMISSIS
***
Accordo di rinnovo 05/05/2004 (Decorrenza 01/01/2004)
Art. ___ Assistenza sanitaria integrativa (articolo nuovo)
Le parti, tenuto conto della particolare complessità della materia connessa anche all'evoluzione del quadro normativo di riferimento, convengono di costituire entro il 30 ottobre 2004 un gruppo di lavoro paritetico, con la finalità di studiare e verificare le ipotesi di fattibilità di costituzione di un Fondo nazionale di assistenza sanitaria integrativa settoriale o intersettoriale fra settori economici affini per la erogazione a tutti i lavoratori a cui si applica il vigente contratto, di forme di assistenza sanitaria integrativa alle coperture assicurate dal Servizio sanitario nazionale, tenendo adeguatamente conto dell'evoluzione normativa a livello nazionale e regionale ed avendo in ogni caso presenti le compatibilità di costo.
Accordo di rinnovo 25/06/2008 (Decorrenza 01/01/2008)
Art. 48 - Assistenza sanitaria integrativa
Le parti convengono di istituire una Commissione tecnica paritetica ai fini di approfondire le tematiche relative alla costituzione e/o adesione ad un Fondo nazionale di assistenza sanitaria integrativa settoriale o intersettoriale per la erogazione ai lavoratori dipendenti di prestazioni sanitarie integrative di quelle assicurate dal SSN.
L'approfondimento riguarderà anche le iniziative confederali finalizzate alla costituzione di un Fondo generale dell'industria avente gli stessi scopi.
La Commissione consegnerà alle parti stipulanti un dettagliata relazione entro il 31 dicembre 2009.
Le parti sono impegnate a definire la quota di contribuzione a carico dell'impresa, che potrà arrivare fino ad un importo massimo di 5,00 euro mensili e potrà avere effetto successivamente al 31 marzo 2012 a condizione che a tale data sia stata concordata la soluzione da adottare per i dipendenti del settore in tema di assistenza sanitaria integrativa.
Accordo di rinnovo 16/11/2010 (Decorrenza 16/11/2010)
Art. 48 - Assistenza sanitaria integrativa
Le parti stipulanti il presente CCNL si danno atto che l'assistenza sanitaria integrativa non sostitutiva del Servizio sanitario nazionale, definita dal CCNL, costituisce uno dei punti qualificanti dello stesso.
Le parti convengono di istituire una Commissione tecnica paritetica formata da 3 rappresentanti delle Organizzazioni sindacali e da 3 rappresentanti dell'ANIEM al fine di approfondire le tematiche relative alla costituzione e/o adesione ad un Fondo nazionale di assistenza sanitaria integrativa settoriale o intersettoriale per la erogazione ai lavoratori dipendenti di prestazioni sanitarie integrative di quelle assicurate dal SSN.
L'approfondimento riguarderà anche le iniziative confederali finalizzate alla costituzione di un Fondo generale avente gli stessi scopi.
L'adesione al Fondo per i lavoratori avrà carattere volontario; in tal caso è prevista una quota di contribuzione a carico dell'impresa pari a euro 5,00 mensili "pro-capite".
La decorrenza della suddetta contribuzione è vincolata e subordinata alla costituzione, regolamentazione ed avvio del Fondo, che le parti concordano di realizzare entro la data del 1º aprile 2012.
Nell'ambito della gestione del Fondo, al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario, le parti stabiliscono, fin d'ora, che le attività che saranno previste in regime di assistenza sanitaria integrativa, non potranno eccedere, esercizio per esercizio, le effettive disponibilità finanziarie.
La Commissione, comunque, consegnerà alle parti stipulanti una dettagliata relazione entro il 31 dicembre 2011.
Nel caso in cui il lavoratore iscritto al Fondo manifesti la volontà di non rinnovare o rescindere la sua partecipazione decadrà automaticamente anche la contribuzione da parte dell'azienda.
Analoga decadenza della contribuzione avverrà in caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
Sono fatti salvi gli accordi aziendali e/o territoriali in atto aventi medesime finalità.
Comunque, fino alla individuazione del Fondo, le singole aziende procederanno ad accantonare l'importo di cui sopra.
Accordo di rinnovo 11/03/2014 (Decorrenza 01/04/2014)
Art. 48 - Assistenza sanitaria integrativa
Le parti concordano che il Fondo individuato per la Sanità integrativa è ALTEA fondo intersettoriale costituito fra Feneal/Uil, Filca/Cisl e Fillea/Cgil. La quota di contribuzione al fondo è definita come segue:
- A decorrere dal 1º aprile 2014, 6 euro mensili per ogni dipendente in forza.
Il contributo è obbligatorio ed è a totale carico delle aziende.
I lavoratori dipendenti individuati nel presente articolo hanno diritto da parte del fondo individuato all'erogazione delle prestazioni sanitarie in dipendenza del rapporto di lavoro.
I contributi al fondo sanitario beneficiano delle relative agevolazioni fiscali
Accordo di rinnovo 23/06/2017 (Decorrenza 01/04/2016)
Art. 48 - Assistenza sanitaria integrativa
Le parti concordano che il Fondo individuato per la Sanità integrativa è ALTEA fondo intersettoriale costituito fra Feneal/Uil, Filca/Cisl e Fillea/Cgil. La quota di contribuzione al fondo è definita come segue:
A decorrere dal 01 Aprile 2014, 6 euro mensili per ogni dipendente in forza .
Il contributo è obbligatorio ed è a totale carico delle aziende.
I lavoratori dipendenti individuati nel presente articolo hanno diritto da parte del fondo individuato all'erogazione delle prestazioni sanitarie in dipendenza del rapporto di lavoro.
I contributi al fondo sanitario beneficiano delle relative agevolazioni fiscali.
II contributo a carico delle aziende viene incrementato di 4 euro mensili a decorrere dal 1/10/2018.
NOTA A VERBALE
Nel caso in cui intervengano accordi interconfederali in materia di sanità integrativa, le parti si impegnano ad integrare la presente disposizione, ai fini del recepimento di tali accordi interconfederali nella disciplina contrattuale.
Capitolo VI - DISPOSIZIONI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI LAVORATORI
Art. 46 - Personale addetto a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia
Ferme restando le norme di Legge sull'orario di lavoro e degli accordi interconfederali che ne consentono la protrazione oltre i normali limiti, per i lavoratori discontinui l'orario di lavoro non dovrà superare le 50 ore settimanali.
Per gli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia la retribuzione mensile sarà pari a quella del lavoratore continuo della corrispondente qualifica (40 ore).
A tale importo verranno aggiunte tante quote orarie quante sono le ore retribuibili oltre le 40 e fino all'orario settimanale assegnato.
Le ore prestate oltre le 50 e fino alle 60 settimanali sono retribuite con la maggiorazione prevista per il lavoro supplementare. Le ore prestate oltre le 60 settimanali sono retribuite con la maggiorazione per il lavoro straordinario.
Ai lavoratori che svolgono mansioni collegate col ciclo produttivo, per le ore prestate e per le 40 e fino alle 50 settimanali, sarà corrisposta, in aggiunta alle relative quote orarie di cui sopra, una maggiorazione pari al 5% del minimo tabellare e della indennità di contingenza.
La suddetta maggiorazione assorbirà fino a concorrenza analoghi trattamenti aziendalmente in atto.
Ai fini del trattamento economico per festività, ferie e tredicesima mensilità, sarà tenuto conto della normale retribuzione percepita dal discontinuo in relazione al proprio orario.
Agli effetti del presente articolo sono considerati lavori discontinui o di semplice attesa o custodia quelli elencati nella tabella approvata con R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657, e nei successivi provvedimenti aggiuntivi o modificativi.
Gli addetti a lavori discontinui a mansioni di semplice attesa o custodia saranno considerati alla stregua degli operai addetti a mansioni continue, qualora il complesso delle mansioni da essi normalmente espletate tolga di fatto il carattere della discontinuità del lavoro.
Accordo di rinnovo 05/05/2004 (Decorrenza 01/01/2004)
Art. 46 - Personale addetto a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia
Ferme restando le norme di Legge sull'orario di lavoro e degli accordi interconfederali che ne consentono la protrazione oltre i normali limiti, per i lavoratori discontinui l'orario normale di lavoro non dovrà superare le 50 ore settimanali.
Per gli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia la retribuzione mensile sarà pari a quella del lavoratore continuo della corrispondente qualifica (40 ore).
A tale importo verranno aggiunte tante quote orarie quante sono le ore retribuibili oltre le 40 e fino all'orario settimanale assegnato.
Le ore prestate oltre le 50 e fino alle 60 settimanali sono retribuite con la maggiorazione del 27%. Le ore prestate oltre le 60 settimanali sono retribuite con la maggiorazione del 30%.
Ai lavoratori che svolgono mansioni collegate col ciclo produttivo, per le ore prestate oltre le 40 e fino alle 50 settimanali, sarà corrisposta, in aggiunta alle relative quote orarie di cui sopra, una maggiorazione pari al 5% del minimo tabellare e della indennità di contingenza.
La suddetta maggiorazione assorbirà fino a concorrenza analoghi trattamenti aziendalmente in atto.
Ai fini del trattamento economico per festività, ferie e tredicesima mensilità, sarà tenuto conto della normale retribuzione percepita dal discontinuo in relazione al proprio orario.
Agli effetti del presente articolo sono considerati lavori discontinui o di semplice attesa o custodia quelli elencati nella tabella approvata con R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657, e nei successivi provvedimenti aggiuntivi o modificativi come richiamati dall'art. 16, lett. d), del D.Lgs. n. 66/2003.
Gli addetti a lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa o custodia saranno considerati alla stregua degli operai addetti a mansioni continue, qualora il complesso delle mansioni da essi normalmente espletate tolga di fatto il carattere della discontinuità del lavoro.
Art. 47 - Tutela dei tossicodipendenti e loro familiari
Le parti, in attuazione di quanto previsto dalla Legge 26 giugno 1990, n. 162, convengono quanto segue.
I lavoratori di cui viene accertato, secondo le previsioni di Legge, lo stato di tossicodipendenza, i quali intendono accedere ai programmi terapeutici e riabilitativi presso i servizi sanitari delle Unità sanitarie locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, se assunti a tempo indeterminato, hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro, in aspettativa non retribuita a tutti gli effetti di Legge e di contratto, per il tempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative è dovuta all'esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni.
Il lavoratore che intende avvalersi della facoltà di cui sopra dovrà avanzare la relativa richiesta alla Direzione aziendale almeno 15 giorni prima dell'inizio del programma cui intende partecipare, fornendo adeguata documentazione circa il programma stesso e la sua presumibile durata.
I lavoratori familiari di un tossicodipendente possono, a loro volta, essere posti, a domanda, in aspettativa non retribuita a tutti gli effetti di Legge e di contratto per concorrere al programma terapeutico e socio-riabilitativo del tossicodipendente, qualora il servizio per le tossicodipendenze ne attesti la necessità.
Gli interessati dovranno avanzare la relativa richiesta alla Direzione aziendale almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'aspettativa, fornendo adeguata documentazione circa lo stato di tossicodipendenza del familiare, il programma cui questi partecipa, nonché l'attestazione di cui sopra.
I lavoratori in aspettativa dovranno fornire periodica attestazione circa la prosecuzione della loro partecipazione al trattamento riabilitativo.
Le aspettative di cui sopra possono essere concesse una sola volta e non sono frazionabili.
Per la sostituzione dei lavoratori in aspettativa l'azienda potrà ricorrere ad assunzioni a tempo determinato.
Accordo di rinnovo 23/06/2017 (Decorrenza 01/04/2016)
Art. 47 - Tutela da tossicodipendenza e da disturbi comportamentali patologici
I lavoratori di cui viene accertato, secondo le previsioni di Legge, lo stato di tossicodipendenza ovvero la presenza di disturbi comportamentali patologici quali alcolismo, anoressia, bulimia, i quali intendono accedere a programmi terapeutici e riabilitativi presso i servizi sanitari nazionali delle Aziende sanitarie locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, se assunti a tempo indeterminato, hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro in aspettativa non retribuita a tutti gli effetti di Legge e di contratto per il temo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative è dovuta all'esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non superiore a 3 anni.
OMISSIS
I lavoratori, familiari - intendendosi per tali il coniuge, il genitore, i figli o il convivente more uxorio - di una persona tossicodipendente o affetta da un disturbo comportamentale patologico come esplicitato nel secondo comma del presente articolo, possono a loro volta essere posti, a domanda, in aspettativa non retribuita a tutti gli effetti di Legge e di contratto pe concorrere al programma terapeutico e socio-riabilitativo della persona affetta dal disturbo comportamentale patologico certificato dai servizi delle Aziende sanitarie locali, qualora gli stessi servizi sanitari ne accertino la necessità.- OMISSIS
Art. 48 - Categorie dello svantaggio sociale
Le parti, nella premessa delle particolari tipologie di lavorazioni esistenti nelle aziende del settore, nell'ambito degli incontri territoriali previsti dal sistema di relazioni industriali, rilevati i fabbisogni occupazionali e formativi, potranno promuovere e/o sostenere specifiche iniziative finalizzate all'inserimento lavorativo mirato, in particolare per il collocamento obbligatorio (L. n. 492/1968) e l'inserimento dei disabili (L. n. 104/1992).
Le parti inoltre verificheranno nel caso di processi di ristrutturazione, il rispetto della quota per i lavoratori invalidi.
Le aziende riconosceranno ai lavoratori donatori d'organi in particolare di midollo osseo, dei periodi non retribuiti per le fasi documentate di cura collegata alla donazione.
Art. 49 - Lavoratori immigrati
Nell'ambito degli incontri territoriali previsti dal sistema di relazioni industriali le parti procederanno a verifiche periodiche sul flusso nel territorio di lavoratori immigrati, con particolare attenzione all'eventuale diffondersi del lavoro irregolare, sulle loro condizioni di lavoro e d'accoglienza e su eventuali specifiche esigenze formative.
Le aziende, nel rispetto delle esigenze tecniche e produttive, faciliteranno il ritorno periodico in patria e per gravi e/o documentati motivi familiari, anche attraverso la concessione di permessi non retribuiti.
Accordo di rinnovo 05/05/2004 (Decorrenza 01/01/2004)
Art. 49 - Lavoratori immigrati
(Omissis)
Dichiarazione congiunta - Premesso che la materia relativa alle festività è regolata con Legge dello Stato; che il presente CCNL regolamenta gli istituti delle ferie e dei permessi per riduzione di orario di lavoro o ex festività; che la determinazione del momento di fruizione delle ferie o degli altri istituti resta prerogativa dell'organizzazione della singola impresa; considerato che nei settori dei laterizi e manufatti in calcestruzzo si registra un progressivo aumento della presenza di lavoratori immigrati extracomunitari; le parti convengono che, tenuto conto delle esigenze tecniche, organizzative e produttive aziendali, possano favorevolmente essere prese in considerazione le richieste avanzate dai suddetti lavoratori, anche per il tramite delle R.S.U., per il godimento, anche in forma accorpata, di riposi o ferie legato alla loro specifica condizione ed alle conseguenti esigenze.
Le parti si danno altresì atto che i permessi di cui all'art. 52 (Diritto allo studio) potranno essere richiesti anche al fine di migliorare il livello di alfabetizzazione.
Accordo di rinnovo 25/06/2008 (Decorrenza 01/01/2008)
Art. 51 - Tutela alle categorie dello svantaggio sociale e lavoratori immigrati
Le parti, nella condivisa opportunità di interventi di Legge in favore delle categorie socialmente svantaggiate, in particolare i lavoratori immigrati, e altresì a sostegno del volontariato, impegnano le Direzioni aziendali a dedicare la loro attenzione per una efficace applicazione delle norme di tutela esistenti rendendo coerente la loro azione ed aggiornando i loro comportamenti alle disposizioni che sono introdotte per l'attuazione nell'ordinamento interno di direttive comunitarie concernenti le predette categorie.
Le parti, in particolare, impegnano le aziende a prendere in considerazione con la maggiore attenzione, compatibilmente con le proprie possibilità tecnico-organizzative il problema dell'inserimento nelle proprie strutture dei disabili riconosciuti invalidi civili ai sensi di Legge in funzione della capacità lavorativa degli stessi, tenendo conto anche delle risultanze degli esami svolti a livello nazionale secondo quanto previsto dal sistema di relazioni industriali.
Dichiarazione congiunta
Premesso che la materia relativa alle festività è regolata con Legge dello Stato; che il presente CCNL regolamenta gli istituti delle ferie e dei permessi per riduzione di orario di lavoro o ex festività; che la determinazione del momento di fruizione delle ferie o degli altri istituti resta prerogativa dell'organizzazione della singola impresa; considerato che nei settori dei laterizi e manufatti in calcestruzzo si registra un progressivo aumento della presenza di lavoratori immigrati extracomunitari; le parti convengono che, tenuto conto delle esigenze tecniche, organizzative e produttive aziendali, possano favorevolmente essere prese in considerazione le richieste avanzate dai suddetti lavoratori, anche per il tramite delle R.S.U., per il godimento di un periodo legato alla loro specifica condizione ed alle conseguenti esigenze, di ferie e permessi retribuiti di cui agli artt. 16 e 21 del presente CCNL, della durata complessiva non superiore a tre settimane. Durate superiori dovranno essere concordate tra azienda ed R.S.U.
Art. 50 - Lavoro delle donne e dei fanciulli
L'assunzione ed il lavoro delle donne e dei fanciulli sono regolati dalle disposizioni delle leggi in vigore.
Le imprese consentiranno, compatibilmente con le esigenze organizzative, ai lavoratori che facciano parte di Organizzazioni iscritte ai registri di cui all'art. 6 della Legge 11 agosto 1991, n. 266 e svolgano documentata attività di volontariato in Italia di usufruire delle forme di flessibilità di orario e delle eventuali turnazioni concordate ed attuate nelle rispettive imprese.
Ai lavoratori aderenti alle Organizzazioni non governative per la cooperazione internazionale all'estero sarà conservato il posto di lavoro per periodi di documentata e comprovata assenza.
Cooperazione internazionale
Ai lavoratori cui, ai sensi della L. n. 38 del 9 febbraio 1979, sia riconosciuta la qualifica di volontari in servizio civile, spetta la conservazione del proprio posto di lavoro, secondo le disposizioni del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 303 e successive norme integrative qualora beneficino del rinvio del servizio militare di leva, ai sensi dell'art. 40 della citata L. n. 38/1979.
Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori, le aziende concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai commi successivi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico e svolti presso Istituti pubblici o legalmente riconosciuti.
I corsi di cui al comma precedente non potranno comunque avere una durata inferiore a 300 ore di insegnamento effettivo.
Il lavoratore potrà richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore in un triennio, usufruibile anche in un solo anno.
Nell'arco di un anno potrà usufruire dei permessi retribuiti il 3% dei lavoratori occupati nell'unità produttiva, compatibilmente con l'esigenza del regolare svolgimento dell'attività produttiva dello stabilimento.
Potrà comunque usufruire dei permessi retribuiti un lavoratore nelle unità produttive che occupino almeno 25 dipendenti.
Oltre ai destinatari della presente norma, così come individuati al 1º comma, potranno beneficiare dei permessi retribuiti di cui al 3º comma, ferme restando tutte le altre disposizioni, i lavoratori che frequentino i corsi sperimentali di recupero della scuola dell'obbligo. Per tali lavoratori le ore di permesso retribuito sono elevate fino ad un massimo di 200 ore in un triennio, usufruibili anche in un solo anno.
Il lavoratore dovrà presentare domanda scritta alla Direzione aziendale almeno un mese prima dell'inizio del corso, specificando il tipo di corso, la durata, l'istituto organizzatore.
Il lavoratore dovrà fornire all'azienda un certificato di iscrizione al corso e successivamente i certificati di frequenza mensile con l'indicazione delle ore relative.
Nel caso in cui il numero dei richiedenti sia superiore al limite sopra indicato, sarà seguito l'ordine di precedenza delle domande, ferma restando la valutazione delle esigenze di cui al comma 4.
Nel caso in cui la frequenza ai corsi cada in ore di sospensione o riduzione di orario, il lavoratore conserva il diritto alle integrazioni salariali a norma di Legge e non trova applicazione la disciplina di cui al presente articolo.
Accordo di rinnovo 25/06/2008 (Decorrenza 01/01/2008)
Art. 55 - Diritto allo studio
Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori, le aziende concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai commi successivi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico e svolti presso istituti pubblici o legalmente riconosciuti.
I corsi di cui al comma precedente non potranno comunque avere una durata inferiore a 300 ore di insegnamento effettivo.
Il lavoratore potrà richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore in un triennio, usufruibile anche in un solo anno.
Nell'arco di un anno potrà usufruire dei permessi retribuiti il 3% dei lavoratori occupati nell'unità produttiva, compatibilmente con l'esigenza del regolare svolgimento dell'attività produttiva dello stabilimento.
Potrà comunque usufruire dei permessi retribuiti un lavoratore nelle unità produttive che occupino almeno 25 dipendenti.
Oltre ai destinatari della presente norma così come individuati al 1º comma, potranno beneficiare dei permessi retribuiti di cui al 3º comma, ferme restando tutte le altre disposizioni, i lavoratori che frequentino i corsi sperimentali di recupero della scuola dell'obbligo. Per tali lavoratori le ore di permesso retribuito sono elevate fino ad un massimo di 200 ore in un triennio, usufruibili anche in un solo anno.
Il lavoratore dovrà presentare domanda scritta alla Direzione aziendale almeno un mese prima dell'inizio del corso, specificando il tipo di corso, la durata, l'istituto organizzatore. Il lavoratore dovrà fornire all'azienda un certificato di iscrizione al corso e successivamente i certificati di frequenza mensile con l'indicazione delle ore relative.
Ai lavoratori stranieri che si iscrivano e frequentino, durante il primo anno di presenza in azienda, corsi di apprendimento della lingua italiana organizzati da enti formalmente riconosciuti dai competenti Organi della pubblica amministrazione, saranno concessi permessi fino ad un massimo di 50 ore. Su richiesta dell'azienda, i lavoratori stranieri dovranno presentare un attestato che dimostri la regolare partecipazione alle lezioni durante il godimento dei permessi retribuiti.
Nel corso il cui numero dei richiedenti sia superiore al limite sopra indicato, sarà seguito l'ordine di precedenza delle domande, ferma restando la valutazione delle esigenze di cui al comma 4.
Nel caso in cui la frequenza ai corsi cada in ore di sospensione o riduzione di orario, il lavoratore conserva il diritto alle integrazioni salariali a norma di Legge e non trova applicazione la disciplina di cui al presente articolo.
Capitolo VII - INTERRUZIONE, SOSPENSIONE E RIDUZIONE DEL LAVORO
Art. 53 - Interruzioni di lavoro
In caso di interruzione di lavoro di breve durata, dovuta a cause di forza maggiore, nel conteggio della retribuzione non si terrà conto delle interruzioni stesse, quando queste - nel loro complesso - non superino i 60 minuti nella giornata.
In caso di interruzioni di lavoro che superino, nel loro complesso, i 60 minuti nella giornata, qualora l'azienda trattenga il lavoratore nello stabilimento, questi avrà diritto alla corresponsione della retribuzione per tutte le ore di presenza.
L'azienda corrisponderà quanto stabilito dal presente articolo, fermo restando l'intervento della Cassa integrazione il cui trattamento, ove concesso, non si cumula con quanto erogato dall'azienda.
I periodi di forzata interruzione del lavoro e retribuiti possono essere recuperati con le modalità di cui all'art. 55.
Art. 54 - Sospensione e riduzione di orario
Le parti si impegnano ad intervenire presso gli Organi competenti per rendere più sollecito l'esame delle richieste di autorizzazione alla corresponsione delle integrazioni salariali agli operai sospesi o ad orario ridotto.
Le parti interverranno altresì presso gli Organi competenti affinché siano accelerati i tempi della comunicazione alle aziende delle decisioni di autorizzazioni prese dalle Commissioni competenti.
Inoltre, le parti concordano che, di norma, le aziende erogheranno acconti di importo corrispondente alle integrazioni salariali dovute a norma di Legge, contestualmente alla retribuzione del mese.
Per il singolo operaio - sia nel caso di sospensioni e riduzioni continuative, sia per effetto del cumulo di periodi non continuativi di sospensioni e riduzioni - l'acconto di cui sopra non deve comportare l'esposizione dell'impresa per un importo complessivo superiore a 80 ore di integrazioni non ancora autorizzate dall'INPS.
In caso di reiezione della domanda da parte della competente Commissione provinciale dell'INPS, l'azienda procederà al conguaglio delle somme erogate a titolo di acconto sui trattamenti retributivi dovuti a qualsiasi titolo. In caso di sospensione di lavoro che oltrepassi i quindici giorni, il lavoratore potrà risolvere il rapporto di lavoro con diritto alla corresponsione del preavviso, del trattamento di fine rapporto e degli altri eventuali diritti maturati.
Art. 55 - Recupero delle ore di lavoro perdute
È consentito il recupero, a regime normale, delle ore di sospensione di lavoro regolate dall'art. 53 nonché di quelle relative a sospensioni concordate fra le parti interessate, purché il recupero stesso sia contenuto nel limite di un'ora al giorno e si effettui entro le 2 settimane susseguenti al periodo in cui è avvenuta l'interruzione.
Al lavoratore che ne faccia domanda per giustificati motivi, verranno concessi, compatibilmente con le esigenze di servizio, dei brevi permessi che l'azienda non è tenuta a retribuire.
L'assenza deve essere comunicata all'azienda di norma all'inizio del normale orario di lavoro nella stessa giornata in cui essa si verifica e comunque, in caso di giustificato motivo, non oltre il giorno successivo. Essa deve essere giustificata dal dipendente entro le 48 ore successive al momento in cui si verifica salvo giustificati motivi di impedimento.
Al lavoratore che ne faccia richiesta ed abbia superato il periodo di prova, potrà essere concessa, compatibilmente con le esigenze di servizio, un'aspettativa fino a un massimo di un anno, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità.
Il lavoratore che entro quindici giorni dalla scadenza del periodo di aspettativa non si presenterà per riprendere servizio sarà considerato dimissionario.
Qualora l'azienda accerti che durante l'aspettativa sono venuti meno i motivi che hanno giustificato la concessione, potrà invitare il lavoratore a riprendere il servizio nel termine di quindici giorni.
Se il lavoratore non riprenderà il servizio entro il suddetto termine verrà considerato dimissionario.
Art. 59 - Congedo matrimoniale
In caso di matrimonio compete ai lavoratori non in prova un congedo matrimoniale di 15 giorni consecutivi.
Il congedo non potrà essere considerato quale periodo di preavviso di licenziamento o computato nel periodo di ferie annuale. La richiesta del congedo deve essere avanzata dal lavoratore con un preavviso di almeno sei giorni, salvo casi eccezionali.
La retribuzione per congedo matrimoniale spetta ad entrambi i coniugi quando l'uno e l'altro ne abbiano diritto.
Detto trattamento spetta ai lavoratori occupati, quando gli stessi fruiscono effettivamente del congedo. Tuttavia si farà luogo ugualmente alla corresponsione della retribuzione per il periodo di congedo matrimoniale quando il lavoratore, ferma restando l'esigenza del rapporto di lavoro, si trovi, per giustificato motivo, sospeso od assente.
Il congedo matrimoniale con la relativa retribuzione è altresì dovuto alla lavoratrice che si dimetta per contrarre matrimonio.
Resta fermo il diritto dell'azienda di trattenersi i rimborsi effettuati dall'INPS a tale titolo.
Art. 60 - Chiamata e richiamo alle armi
In caso di chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.L. 13 settembre 1946, n. 303, al D.P.R. 14 febbraio 1964, artt. 77 ed 81 ed alla Legge 24 dicembre 1986, n. 958.
Per il richiamo alle armi si fa riferimento alla Legge 3 maggio 1955, n. 370.
Art. 61 - Trattamento in caso di maternità
Per il trattamento in caso di maternità si fa riferimento alle norme di Legge in vigore.
Accordo di rinnovo 25/06/2008 (Decorrenza 01/01/2008)
Art. 64 - Trattamento in caso di maternità
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si applicano le relative norme in vigore ed in particolare quelle di cui al D.Lgs. n. 151/2001.
La lavoratrice riceverà inoltre un trattamento di assistenza ad integrazione di quello di Legge, fino al raggiungimento del 100% della retribuzione mensile di fatto netta per l'assenza obbligatoria di cui all'art. 22, comma 1 del decreto di cui sopra.
Tale trattamento spetta anche al padre lavoratore nei casi previsti dall'art. 28 del medesimo decreto.
L'assenza per maternità, nei limiti del periodo di astensione obbligatoria, non interrompe la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti legali e contrattuali.
Norma transitoria
Il trattamento economico di cui al 2º comma, si applica per le assenze delle lavoratrici madri successive alla data della stipula del presente CCNL
Art. 62 - Infortuni sul lavoro e malattie professionali
Si richiamano le disposizioni di Legge circa gli obblighi assicurativi, previdenziali, di assistenza e soccorso e comunque per quanto non previsto dal presente articolo.
L'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di Legge.
Qualora durante il lavoro il lavoratore avverta disturbi che ritenga attribuibili all'azione nociva delle sostanze adoperate o prodotte nell'ambiente di lavoro, dovrà immediatamente avvertire il proprio superiore diretto il quale deve informare la Direzione per i provvedimenti del caso.
Quando l'infortunio accade al lavoratore in lavori fuori stabilimento, la denuncia verrà stesa al più vicino posto di soccorso, procurando le dovute testimonianze.
Nel caso di assenza per malattia professionale il lavoratore dovrà attenersi alle disposizioni previste nell'art. 63.
Al lavoratore sarà conservato il posto:
a) in caso di malattia professionale per un periodo pari a quello per il quale egli percepisce l'indennità per inabilità temporanea prevista dalla Legge;
b) in caso di infortunio fino alla guarigione clinica comprovata col rilascio del certificato medico definitivo da parte dell'Istituto assicuratore.
In tali casi, ove per postumi invalidanti il lavoratore non sia in grado di assolvere il precedente lavoro, sarà possibilmente adibito a mansioni più adatte alla propria capacità lavorativa.
Il lavoratore infortunato ha diritto all'intera retribuzione per la prima giornata nella quale abbandona il lavoro.
Inoltre le aziende corrisponderanno al lavoratore assente per infortunio o malattia professionale una integrazione di quanto il lavoratore percepisce, in forza di disposizioni legislative e/o di altre norme, fino al raggiungimento della normale retribuzione netta, per un periodo massimo di diciotto mesi, operando a tal fine i relativi conguagli al termine del periodo di trattamento contrattuale.
L'azienda corrisponderà alla scadenza dei singoli periodi di paga l'indennità di infortunio a carico dell'INAIL a condizione che dette anticipazioni non siano soggette a contributi assicurativi e previdenziali e che venga garantito dall'Istituto medesimo il loro sollecito rimborso, in ogni caso non oltre 60 giorni dalla chiusura della pratica, tramite accordi con le aziende interessate.
Il trattamento economico di cui ai precedenti commi, verrà corrisposto ai lavoratori sempreché l'infortunio o la malattia professionale siano riconosciuti dall'INAIL.
L'azienda si rivarrà nei confronti del lavoratore di quanto corrispostogli nel caso in cui l'erogazione dell'indennità da parte dell'INAIL non abbia avuto luogo o venga a mancare per inadempienze del lavoratore stesso.
Per l'eventuale periodo d'infortunio e di malattia professionale eccedente la scadenza di cui sopra, il lavoratore percepirà il normale trattamento assicurativo.
L'azienda nel frattempo corrisponderà, ove richiesti, acconti per la parte a suo carico.
Le eventuali integrazioni aziendali in atto sono assorbite fino a concorrenza.
Al termine del periodo dell'invalidità temporanea o del periodo di degenza o convalescenza per malattia professionale, entro 48 ore dal rilascio del certificato di guarigione, salvo casi di giustificato impedimento, il lavoratore deve presentarsi allo stabilimento per la ripresa del lavoro.
Qualora la prosecuzione della infermità oltre i termini di conservazione del posto di cui ai punti a) e b) non consenta al lavoratore di riprendere servizio, il lavoratore può risolvere il rapporto di lavoro senza obbligo di preavviso.
Ove ciò non avvenga e l'azienda non provveda al licenziamento il rapporto rimane sospeso a tutti gli effetti.
I lavoratori trattenuti oltre il normale orario per prestare la loro opera di assistenza e soccorso nel caso di infortunio di altri lavoratori, devono essere retribuiti per il tempo trascorso a tale scopo nello stabilimento.
Chiarimenti a verbale - 1) I ratei della tredicesima mensilità corrisposti dall'Istituto assicuratore saranno considerati utili ai fini del raggiungimento delle misure del trattamento economico di cui al presente articolo. Pertanto dalla tredicesima mensilità di cui all'art. 29 non saranno effettuate detrazioni per i periodi di assenza dal lavoro per infortunio o per malattia professionale.
2) L'integrazione dovuta dall'azienda si ricava per differenza tra la retribuzione lorda mensile e l'indennità corrisposta dall'Istituto opportunamente lordizzata dei contributi assicurativi e previdenziali a carico del lavoratore.
Dichiarazione a verbale - Le parti si impegnano, anche nell'ambito della Legge n. 833/1978, ad operare congiuntamente, nelle sedi competenti, al fine di individuare soluzioni che permettano alle aziende di conguagliare le somme anticipate dalle stesse ai lavoratori in caso di infortunio, con quelle di competenza dell'INAIL.
Qualora, in relazione al termine di rimborso di cui al 10º comma, dovessero manifestarsi oggettivi impedimenti all'erogazione delle previste anticipazioni, le parti stipulanti il presente contratto, si incontreranno, a richiesta di una delle stesse, per ricercare soluzioni atte al superamento di dette situazioni.
Art. 63 - Trattamento in caso di malattia e infortunio non sul lavoro
L'assenza per malattia o per infortunio non sul lavoro deve essere comunicata all'azienda entro il normale orario di lavoro della giornata in cui si verifica l'assenza stessa. Inoltre il lavoratore deve consegnare o far pervenire all'azienda, non oltre il terzo giorno dall'inizio dell'assenza, il certificato medico attestante la malattia o l'infortunio. L'eventuale prosecuzione dello stato di inidoneità al servizio deve essere comunicata all'azienda entro il normale orario di lavoro del giorno in cui il lavoratore avrebbe dovuto riprendere servizio e deve essere attestata da successivi certificati medici, che il lavoratore deve consegnare o far pervenire all'azienda entro il terzo giorno dalla scadenza del periodo di assenza per malattia o infortunio indicata nel certificato medico precedente.
In mancanza di tali comunicazioni o in caso di ritardo oltre i termini sopra indicati, a meno che non vi siano giustificate ragioni di impedimento, l'assenza si considera ingiustificata.
L'azienda ha facoltà di far controllare la malattia del lavoratore ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, non appena ne abbia constatata l'assenza.
Il lavoratore è tenuto, fin dal primo giorno di assenza dal lavoro, a trovarsi nel proprio domicilio disponibile per le visite di controllo dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle ore 17.00 alle 19.00 di ciascun giorno, o in quelle diverse fasce orarie che fossero stabilite da disposizioni legislative o amministrative, indipendentemente dalla natura dello stato morboso.
Sono fatte salve le eventuali documentabili necessità di assentarsi dal domicilio per visite di controllo, di cui il lavoratore darà preventiva informazione all'azienda.
Nel caso in cui il lavoratore abbia impedito, senza giustificata ragione sanitaria, il tempestivo accertamento dello stato di infermità, lo stesso è obbligato al rientro immediato in azienda. Diversamente l'assenza sarà considerata ingiustificata e pertanto perseguibile con i provvedimenti disciplinari di cui all'art. 74 fatte comunque salve le comprovate cause di forza maggiore.
Costituisce grave inadempimento contrattuale lo svolgimento di attività lavorativa anche a titolo gratuito durante l'assenza.
Ogni mutamento di indirizzo durante il periodo di malattia o infortunio non sul lavoro deve essere tempestivamente comunicato all'azienda.
Avvenendo l'interruzione del servizio per malattia od infortunio non sul lavoro, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto fino ad un massimo di 14 mesi.
Il diritto alla conservazione del posto viene a cessare qualora il lavoratore anche con più periodi di infermità, raggiunga in complesso 14 mesi di assenza nell'arco di 30 mesi consecutivi.
Superato il termine della conservazione del posto, ove l'azienda risolva il rapporto di lavoro, corrisponderà al lavoratore il trattamento previsto dal presente contratto per il caso di licenziamento, ivi compresa l'indennità sostitutiva del preavviso.
Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta di riprendere servizio, il lavoratore può risolvere il rapporto di lavoro senza obbligo di preavviso.
Ove ciò non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso a tutti gli effetti.
Il trattamento economico dovuto al lavoratore in caso di malattia o infortunio non sul lavoro è il seguente:
Operai
In caso di assenza per malattia o infortunio non sul lavoro il lavoratore non in prova ha diritto ad una integrazione della indennità a carico dell'INPS sino a raggiungere le seguenti misure della retribuzione netta che avrebbe percepito se avesse normalmente lavorato:
- per 6 mesi di calendario (compresa la carenza): 100% della retribuzione netta;
- per ulteriori 6 mesi di calendario (compresa la carenza): 50% della retribuzione netta.
Il suddetto trattamento economico sarà corrisposto al lavoratore sempreché la malattia o l'infortunio non sul lavoro siano riconosciuti dall'INPS e vengano presentate nei termini previsti dal presente articolo le prescritte certificazioni mediche.
L'azienda si rivarrà nei confronti del lavoratore di quanto corrispostogli nel caso in cui l'erogazione della indennità da parte dell'INPS, non abbia avuto luogo o venga a mancare per inadempienze del lavoratore stesso.
Il trattamento integrativo di cui sopra assorbe fino a concorrenza quanto eventualmente erogato aziendalmente allo stesso titolo.
Il lavoratore che sia stato risarcito da un terzo responsabile di un sinistro per il quale sia rimasto assente dal lavoro abbia ricevuta l'integrazione del trattamento INPS da parte dell'azienda è tenuto a rimborsare all'azienda stessa l'importo della integrazione già percepita.
Impiegati
In caso di assenza per malattia o infortunio non sul lavoro l'impiegato non in prova ha diritto al seguente trattamento economico:
- per 6 mesi di calendario il 100% della retribuzione;
- per ulteriori 6 mesi di calendario il 50% della retribuzione.
Il trattamento economico di cui sopra sarà corrisposto al lavoratore sempreché vengano presentate nei termini esposti nel presente articolo le prescritte certificazioni mediche.
Il lavoratore che sia stato risarcito da un terzo responsabile di un sinistro per il quale sia rimasto assente, è tenuto a rimborsare all'azienda quanto da essa percepito nei limiti del risarcimento ottenuto.
Dalla retribuzione, come sopra indicata, sarà dedotto fino a concorrenza, quanto il lavoratore abbia percepito eventualmente, sia a titolo di assegni che di indennità, per atti previdenziali assistenziali, assicurativi, conseguenti da disposizioni di Legge, di contratto o da iniziative aziendali.
Parte comune
Ai fini del trattamento di cui sopra si procede al cumulo dei periodi di assenza per malattia verificatasi nell'arco temporale degli ultimi 30 mesi consecutivi che precedono l'ultimo giorno di malattia.
Il trattamento economico suddetto sarà corrisposto "ex novo" in caso di malattia o infortunio non sul lavoro intervenuti dopo un periodo di 6 mesi senza alcuna assenza per tali titoli o comunque dopo 12 mesi dal giorno in cui è cessato il diritto del lavoratore a percepire il trattamento economico al 100%.
Qualora il lavoratore risulti assente alle visite di controllo senza giustificato motivo decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo fino a 10 giorni e nella misura della metà per l'ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero già accertati da precedente visita di controllo.
Il trattamento economico di cui al presente articolo si applica per un massimo di 12 mesi, anche in caso di Tbc. In tale caso il trattamento ha carattere integrativo di quanto erogato dall'INPS.
Chiarimento a verbale - Per gli operai:
1) I ratei della tredicesima mensilità corrisposti dall'Istituto assicuratore saranno considerati utili ai fini del raggiungimento delle misure del trattamento economico di cui al presente articolo. Pertanto dalla tredicesima mensilità non sarà effettuata alcuna detrazione per i periodi di assenza dal lavoro per malattia o infortunio non sul lavoro.
2) L'integrazione dovuta dall'azienda si ricava per differenza tra la retribuzione lorda mensile e l'indennità corrisposta dall'Istituto, opportunamente lordizzata dei contributi assicurativi e previdenziali a carico del lavoratore.
Accordo di rinnovo 11/03/2014 (Decorrenza 01/04/2014)
Art. 66 - Trattamento in caso di malattia e infortunio non sul lavoro
L'assenza per malattia o per infortunio non sul lavoro deve essere comunicata all'azienda entro il normale orario di lavoro della giornata in cui si verifica l'assenza stessa. Inoltre il lavoratore deve consegnare o far pervenire all'azienda, non oltre il terzo giorno dall'inizio dell'assenza, il numero di protocollo identificativo del certificato di malattia.
L'eventuale prosecuzione dello stato di inidoneità al servizio deve essere comunicata all'azienda entro il normale orario di lavoro del giorno in cui il lavoratore avrebbe dovuto riprendere servizio e deve essere attestata da successivi protocolli identificativi, che il lavoratore deve consegnare o far pervenire all'azienda entro il terzo giorno dalla scadenza del periodo di assenza per malattia o infortunio indicata nel certificato medico precedente.
In mancanza di tali comunicazioni o in caso di ritardo oltre i termini sopra indicati, a meno che non vi siano giustificate ragioni di impedimento, l'assenza si considera ingiustificata, L'azienda ha facoltà di far controllare la malattia del lavoratore ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, non appena ne abbia constatata l'assenza.
Il lavoratore è tenuto, fin dal primo giorno di assenza dal lavoro, a trovarsi nel proprio domicilio disponibile per le visite di controllo dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle ore 17.00 alle 19.00 di ciascun giorno, o in quelle diverse fasce orarie che fossero stabilite da disposizioni legislative o amministrative, indipendentemente dalla natura dello stato morboso.
Sono fatte salve le eventuali documentabili necessità di assentarsi dal domicilio per visite, prestazioni ed accertamenti specialistici, nonché per le visite di controllo, di cui il lavoratore darà preventiva informazione all'azienda.
Nel caso in cui il lavoratore abbia impedito, senza giustificata ragione sanitaria, il tempestivo accertamento dello stato di infermità, lo stesso è obbligato al rientro immediato in azienda. Diversamente l'assenza sarà considerata ingiustificata e pertanto perseguibile con i provvedimenti disciplinari di cui all'art. 77 fatte comunque salve le comprovate cause di forza maggiore.
Costituisce grave inadempimento contrattuale lo svolgimento di attività lavorativa anche a titolo gratuito durante l'assenza.
Ogni mutamento di indirizzo durante il periodo di malattia o infortunio non sul lavoro deve essere tempestivamente comunicato all'azienda.
Avvenendo l'interruzione del servizio per malattia od infortunio non sul lavoro, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto fino ad un massimo di 14 mesi.
Il diritto alla conservazione del posto viene a cessare qualora il lavoratore, anche con più periodi di infermità, raggiunga in complesso 14 mesi di assenza nell'arco di 30 mesi consecutivi.
Le aziende considereranno con la massima attenzione la situazione dei lavoratori sottoposti al trattamento di emodialisi, o del lavoratori affetti da neoplasie, ovvero da gravi malattie cardiocircolatorie.
Al superamento dei limiti di conservazione del posto di cui ai precedenti paragrafi, il lavoratore che rientra nelle patologie indicate, potrà usufruire, se preventivamente richiesto in forma scritta, del prolungamento del periodo di comporto fino ad un massimo di 12 mesi.
Superato il termine della conservazione del posto, ove la azienda risolva il rapporto di lavoro, corrisponderà al lavoratore il trattamento previsto dal presente contratto per il caso di licenziamento, ivi compresa l'indennità sostitutiva del preavviso.
Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta di riprendere servizio, il lavoratore può risolvere il rapporto di lavoro senza obbligo di preavviso.
Ove ciò non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso a tutti gli effetti.
Il trattamento economico dovuto al lavoratore in caso di malattia o infortunio non sul lavoro è disciplinato dall'articolo 66 ai quali si rinvia.
Nota a verbale
Le Parti riconoscono la opportunità che le aziende, nell'ambito della propria autonomia decisionale, valutino la possibilità di applicare la disposizione di cui al penultimo comma del presente articolo in presenza di malattie con lunga degenza ospedaliera.
Accordo di rinnovo 23/06/2017 (Decorrenza 01/04/2016)
Art. 63 - Trattamento in caso di malattia e infortunio non sul lavoro
OMISSIS
Le aziende considerano con la massima attenzione la situazione dei lavoratori sottoposti al trattamento di emodialisi o dei lavoratori affetti da neoplasie ovvero da gravi malattie cardiocircolatorie e malattie che comportino terapie salvavita.
Accordo di rinnovo 05/05/2004 (Decorrenza 01/01/2004)
Art. ___ - Congedi (articolo nuovo)
A) Permessi per eventi e cause particolari
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, 1º comma, della Legge 8 marzo 2000, n. 53, e degli artt. 1 e 3 del regolamento d'attuazione di cui al decreto interministeriale 21 luglio 2000, n. 278, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a tre giorni complessivi di permesso retribuito all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o del lavoratore medesimi o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica.
Per fruire del permesso il lavoratore è tenuto ad avvertire, in tempo utile, rispetto all'inizio della propria prestazione, il datore di lavoro dell'evento che dà titolo al permesso medesimo e i giorni nei quali sarà utilizzato. Nei giorni di permesso non sono considerati i giorni festivi e quelli non lavorativi.
Nel caso di richiesta del permesso per grave infermità dei soggetti indicati, il lavoratore deve presentare, entro il termine massimo di cinque giorni dalla ripresa dell'attività lavorativa, idonea documentazione del medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato o del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico.
Nel caso di richiesta del permesso per decesso, il lavoratore è tenuto a documentare detto evento con la relativa certificazione, ovvero, nei casi consentiti, con dichiarazione sostitutiva.
I giorni di permesso devono essere utilizzati entro sette giorni dal decesso o dall'accertamento dell'insorgenza della grave infermità, documentata come indicato al 3º comma, o della necessità di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici.
Nel caso di grave infermità dei soggetti indicati, documentata come al 3º comma, il lavoratore ed il datore di lavoro possono concordare, in alternativa all'utilizzo dei giorni di permesso, diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa comportanti una riduzione dell'orario di lavoro complessivamente non inferiore ai giorni di permesso che vengono sostituiti.
L'accordo è stipulato in forma scritta, sulla base della proposta della lavoratrice o del lavoratore ed in esso sono indicati i giorni di permesso che sono sostituiti dalle diverse modalità concordate e la cadenza temporale di produzione da parte del lavoratore della idonea certificazione atta a documentare la permanenza della grave infermità. Dal momento in cui venga accertato il venire meno della grave infermità il lavoratore è tenuto a riprendere l'attività lavorativa secondo le modalità ordinarie. Il corrispondente periodo di permesso non goduto può essere utilizzato per altri eventi che dovessero verificarsi nel corso dell'anno alle condizioni previste dalle presenti disposizioni.
La riduzione dell'orario di lavoro conseguente alle diverse modalità concordate deve avere inizio entro sette giorni dall'accertamento dell'insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere agli interventi terapeutici.
I permessi di cui al presente articolo sono cumulabili con quelli previsti per l'assistenza delle persone handicappate dall'art. 33 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.
B) Congedi per gravi motivi familiari
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 4, 2º comma, della Legge n. 53/2000 e dagli artt. 2 e 3 del regolamento d'attuazione di cui al decreto interministeriale 21 luglio 2000, n. 278, il lavoratore ha diritto ad un periodo di congedo per i gravi motivi familiari espressamente indicati dalle richiamate disposizioni di Legge, relativi alla situazione personale, della propria famiglia anagrafica e dei soggetti di cui all'art. 433 cod. civ. anche se non conviventi, nonché dei portatori di handicap, parenti o affini entro il terzo grado, anche se non conviventi.
Tale congedo, utilizzabile in modo continuativo o frazionato, non potrà essere superiore a due anni nell'arco dell'intera vita lavorativa.
Il lavoratore dovrà presentare richiesta scritta specificando i motivi e la durata del periodo di congedo precisando, di norma, la durata minima dello stesso e documentare, anche attraverso dichiarazione sostitutiva nei casi consentiti, il legame di parentela, affinità o di famiglia anagrafica con i soggetti sopra indicati.
Il lavoratore deve altresì assolvere agli obblighi di documentazione previsti dall'art. 3 del medesimo regolamento di attuazione.
Il datore di lavoro è tenuto, entro 10 giorni dalla richiesta del congedo, ad esprimersi sulla stessa e a comunicare l'esito al dipendente. L'eventuale non accoglimento, la proposta di rinvio ad un periodo successivo e determinato, la concessione parziale del congedo devono essere motivati in relazione alle condizioni previste per la richiesta del congedo ed alle ragioni organizzative e produttive che non consentono la sostituzione del dipendente. Su richiesta del dipendente la domanda deve essere riesaminata nei successivi 20 giorni.
Nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato la richiesta di congedo può essere in ogni caso negata per incompatibilità con la durata del rapporto in relazione al periodo di congedo richiesto, ovvero quando i congedi già concessi hanno superato i tre giorni nel corso del rapporto di lavoro a termine nonché quando il rapporto è stato instaurato in ragione della sostituzione di altro dipendente in congedo ai sensi della presente norma.
Il congedo di cui alla presente lett. B) può essere altresì richiesto per il decesso di uno dei soggetti di cui all'art. 1, D.M. 21 luglio 2000, n. 278, per il quale il richiedente non abbia la possibilità di utilizzare permessi retribuiti nello stesso anno ai sensi delle medesime disposizioni. Nel caso in cui la richiesta del congedo per questo motivo sia riferita a periodi non superiori a tre giorni, il datore di lavoro è tenuto ad esprimersi entro 24 ore dalla stessa e a motivare l'eventuale diniego sulla base di eccezionali ragioni organizzative, nonché ad assicurare che il congedo venga fruito comunque entro i successivi sette giorni.
Il lavoratore, una volta superata la durata minima del congedo specificata nella richiesta, ha diritto a rientrare nel posto di lavoro anche prima del termine del periodo di congedo previo preavviso non inferiore a sette giorni.
Durante il periodo di congedo di cui al presente articolo il lavoratore conserva il posto di lavoro nell'incarico già assegnato, non ha diritto alla retribuzione, né alla decorrenza dell'anzianità per nessun istituto e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa.
C) Congedi per la formazione
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, Legge 8 marzo 2000, n. 53, i lavoratori con almeno 5 anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda possono richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedi formativi per un periodo non superiore ad undici mesi, continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera vita lavorativa, al fine di completare la scuola dell'obbligo, conseguire il titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea ovvero per partecipare ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro.
Il lavoratore dovrà presentare richiesta scritta al datore di lavoro almeno 30 giorni prima per i congedi di durata fino a 10 giorni e almeno 60 giorni prima per i congedi di durata superiore a 10 giorni, specificando i motivi della richiesta ed allegando la relativa documentazione.
L'azienda valuterà la richiesta sulla base delle comprovate esigenze tecnico-organizzative e in caso di diniego o differimento del congedo informerà l'interessato dei motivi che hanno determinato la decisione.
Ferma restando la compatibilità dei congedi con lo svolgimento della normale attività produttiva, i lavoratori che potranno contemporaneamente assentarsi dall'unità produttiva a questo titolo non dovranno superare l'1% del totale della forza occupata, eccezion fatta per le unità produttive fino a 149 dipendenti dove potrà comunque assentarsi 1 lavoratore; fermo restando quanto sopra, le parti si danno atto che i valori frazionari risultanti dall'applicazione della suddetta percentuale pari o superiori a 0,50 saranno arrotondati all'unità superiore.
Durante il periodo di congedo il lavoratore conserva il posto di lavoro nell'incarico già assegnato e non ha diritto alla retribuzione. Tale periodo non è computabile nell'anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi.
Dichiarazione comune - Le parti si danno reciprocamente atto che le condizioni contrattuali di cui alle lett. A), B) e C) del presente articolo non si cumulano con diversi trattamenti già previsti allo stesso titolo a livello aziendale, ferme restando, ove esistenti, condizioni di miglior favore.
Accordo di rinnovo 23/06/2017 (Decorrenza 01/04/2016)
Art. - Congedi
OMISSIS
Ricorso al part time per i lavoratori che hanno diritto ai congedi di cui ai punti A), B) e C).
Ai lavoratori che rientrano nella concessione dei congedi di cui ai punti A), B) e C) del presente articolo, al fine di elevare la capacità di bilanciare in modo equilibrato il lavoro e gli impegni della vita privata sarà concesso, compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative, la riduzione dell'orario di lavoro - part time reversibile - per un periodo di 1 anno con possibilità di proroga.
Capitolo VIII - AMBIENTE DI LAVORO, IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO
Le parti nel ribadire l'esigenza del rispetto delle norme di Legge in materia di ambiente e sicurezza del lavoro, esamineranno nell'ambito delle attività dell'Osservatorio paritetico previsto dal vigente CCNL, le proposte di Legge e le iniziative di carattere normativo di interesse per il settore che venissero avanzate in Italia e nell'ambito della CEE.
Ciò con particolare riguardo alla possibilità di individuare linee di indirizzo comune che servano da orientamento per gli Organismi legislativi o amministrativi. Analoghe linee di indirizzo comune saranno ricercate nei confronti degli enti locali (regioni, province, ecc.).
Allo scopo viene costituita all'interno dell'Osservatorio una specifica Commissione incaricata di seguire le problematiche relative all'ambiente ed alla salute e sicurezza.
La Commissione avrà il compito anche di raccogliere ed esaminare i dati sull'andamento infortunistico e sulla tipologia degli stessi ed ogni altro elemento utile, proveniente direttamente dalle parti o dalle fonti istituzionali (INAIL, ASL, enti di ricerca, ___).
Tali dati saranno successivamente elaborati e formeranno oggetto di esame in apposito incontro tra le parti a livello nazionale nel quale verranno individuate ed elaborate eventuali proposte da proporre sul piano normativo.
Inoltre per quanto riguarda l'impatto ambientale in presenza di problematiche di particolare rilevanza che dovessero emergere a livello territoriale e comprensoriale, le parti si danno reciprocamente atto della necessità che tali problematiche vengano rappresentate alla Commissione dell'Osservatorio, per attivare le indicazioni ed i suggerimenti che possano essere utilizzati nelle singole sedi periferiche quali basi di supporto nei confronti delle istituzioni.
In caso di innovazioni tecnologiche che comportino modifiche ambientali o l'impiego di nuove sostanze suscettibili di esporre a rischio i lavoratori, le aziende si atterranno alle acquisizioni scientifiche (tecnico-mediche) esistenti dando in tal caso al R.L.S. preventiva informazione delle sostanze stesse, dei rischi potenziali, dei mezzi e delle procedure di prevenzione che l'azienda intende adottare.
In aree territoriali caratterizzate da una significativa concentrazione di aziende del settore, potranno essere costituiti Comitati paritetici i quali studieranno i problemi inerenti la prevenzione degli infortuni, la sicurezza nei luoghi di lavoro, la formazione antinfortunistica e suggeriranno eventuali misure utili ad abbattere i fattori di rischio e di nocività.
Il Comitato sarà composto pariteticamente da rappresentanti delle Organizzazioni sindacali contraenti e da rappresentanti designati dalle Associazioni territoriali aderenti a CONFAPI; la partecipazione al Comitato è gratuita.
Accordo di rinnovo 05/05/2004 (Decorrenza 01/01/2004)
Art. 31 - Ambiente di lavoro
Le parti, nel ribadire l'esigenza del rispetto delle norme di Legge in materia di ambiente e di sicurezza del lavoro, esamineranno, nell'ambito degli incontri previsti dal punto 1, commi 1 e 6, della Parte generale (Relazioni industriali) del CCNL, le proposte di Legge e le iniziative di carattere normativo di interesse per i settori dei laterizi e manufatti in cemento che venissero avanzate in Italia o nell'ambito della CEE. Ciò con particolare riguardo alla possibilità di individuare linee di indirizzo comune che servano da orientamento per gli Organismi legislativi o amministrativi, anche con particolare riferimento alle cave. Analoghe linee di indirizzo comune saranno ricercate nei confronti delle autorità locali.
Inoltre, per quanto riguarda l'impatto ambientale in presenza di problematiche di particolare rilevanza che dovessero emergere a livello territoriale, le parti si danno reciprocamente atto della necessità che tali problematiche vengano rappresentate alle parti nazionali nell'ambito degli incontri citati nel comma precedente per attivare le indicazioni ed i suggerimenti di tale livello e per acquisire sui temi specifici indicazioni che possano essere utilizzate quale base di supporto nel confronto con le Istituzioni.
Le imprese su richiesta delle R.S.U. e/o delle OO.SS. effettueranno annualmente un incontro specifico sui temi dell'ambiente e della sicurezza. In particolare, in tali incontri, saranno forniti dalle imprese ed analizzati tra le parti i dati relativi agli andamenti infortunistici nelle singole unità produttive, catalogati per gravità e frequenza.
Sulla base di tali informazioni, le parti individueranno miglioramenti alle metodiche di prevenzione in atto con particolare riferimento:
1) alla logistica di stabilimento;
2) alla analisi e miglioramento dei percorsi all'interno delle unità produttive, sulla scorta dei dati del registro infortuni;
3) alla verifica delle procedure di sicurezza relative alle attività di manutenzione al fine di un'eventuale implementazione delle stesse;
4) ai dispositivi di protezione individuali prescritti dai documenti di analisi del rischio in essere nelle unità produttive, con particolare riguardo alla infortunistica determinatasi per lo scorretto o mancato utilizzo dei dispositivi di protezione individuali disponibili;
5) all'attività di imprese esterne all'interno di stabilimenti.
Le aziende forniranno altresì alle R.S.U. informazioni sulla qualità, le quantità e le modalità di smaltimento degli eventuali rifiuti industriali delle proprie unità produttive.
Le parti convengono sulla necessità di evitare, correggere ed eliminare le condizioni ambientali nocive o insalubri e, a tal fine, per quanto riguarda i valori-limite dei fattori di nocività di origine chimica, fisica e biologica, fanno riferimento a quanto previsto dall'art. 4, ultimo comma e dall'art. 24, par. 14, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del Servizio sanitario nazionale".
Per quanto riguarda l'ambiente di lavoro, i controlli sulla sua eventuale nocività, le visite mediche, nonché il registro dei dati ambientali si fa riferimento al D.Lgs. n. 626/1994 e successive modificazioni.
A livello di stabilimento l'informativa sui temi di ambiente e sicurezza avverrà a cura della Direzione aziendale con iniziative, anche di tipo formativo, in presenza di significative modifiche dell'assetto produttivo e, comunque, fin dall'inizio del rapporto per i neoassunti.
Accordo di rinnovo 25/06/2008 (Decorrenza 01/01/2008)
Art. 31 - Ambiente di lavoro
Le parti ribadiscono che la tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, a partire dal rispetto degli obblighi previsti dalle disposizioni legislative vigenti, ed in particolare con riferimento al D.Lgs. n. 81/2008, costituisce un obiettivo condiviso che occorre perseguire anche con iniziative, a favore delle aziende dei settori rappresentati e dei loro dipendenti, come definite nell'ambito dei lavori dell'Osservatorio, per lo sviluppo della cultura della sicurezza e della prevenzione. Le stesse parti esamineranno, nell'ambito degli incontri previsti dal punto 1 della Parte generale (Relazioni industriali) del presente contratto, le proposte di Legge e le iniziative di carattere normativo di interesse per i settori dei laterizi e manufatti cementizi che venissero avanzate in Italia o nell'ambito della UE. Ciò con particolare riguardo alla possibilità di individuare linee di indirizzo comune che servano da orientamento per gli Organismi legislativi o amministrativi, anche con particolare riferimento alle cave. Analoghe linee di indirizzo comune saranno ricercate nei confronti delle autorità locali.
In linea con quanto sopra affermato, le parti si attiveranno per la verifica dell'applicazione, per le aziende del settore, dell'accordo europeo multisettoriale (NEPSI), sottoscritto il 25 aprile 2006, sulla protezione dei lavoratori che manipolano e utilizzano la silice cristallina e i prodotti che la contengono, il cui testo è recepito nel presente contratto.
Inoltre, per quanto riguarda l'impatto ambientale, in presenza di problematiche di particolare rilevanza che dovessero emergere a livello territoriale, le parti si danno reciprocamente atto della necessità che tali problematiche vengano rappresentate alle parti nazionali, nell'ambito degli incontri citati nel 1º comma, per attivare le indicazioni ed i suggerimenti di tale livello e per acquisire sui temi specifici indicazioni che possano essere utilizzate quale base di supporto nel confronto con le istituzioni.
Le imprese su richiesta delle R.S.U. e/o delle OO.SS. effettueranno annualmente un incontro specifico sui temi dell'ambiente e della sicurezza. In particolare, in tali incontri, saranno forniti dalle imprese ed analizzati tra le parti i dati relativi agli andamenti infortunistici nelle singole unità produttive, catalogati per gravità e frequenza. In tale occasione, formeranno oggetto di esame anche gli eventuali problemi, evidenziati nel corso della riunione periodica indetta ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 81/2008, che abbiano attinenza con le materie previste dalla stessa norma.
Sulla base di tali informazioni, le parti individueranno miglioramenti alle metodiche di prevenzione in atto con particolare riferimento:
1) alla logistica di stabilimento;
2) alla analisi e miglioramento dei percorsi all'interno delle unità produttive, sulla scorta dei dati del registro infortuni;
3) alla verifica delle procedure di sicurezza relative alle attività di manutenzione al fine di un'eventuale implementazione delle stesse;
4) ai dispositivi di protezione individuali prescritti dai documenti di analisi del rischio in essere nelle unità produttive, con particolare riguardo alla infortunistica determinatasi per lo scorretto o mancato utilizzo dei dispositivi di protezione individuali disponibili;
5) all'attività di imprese esterne all'interno di stabilimenti.
Le aziende forniranno altresì alle R.S.U. informazioni sulla qualità, le quantità e le modalità di smaltimento degli eventuali rifiuti industriali delle proprie unità produttive.
Le parti convengono sulla necessità di evitare, correggere ed eliminare le condizioni ambientali nocive o insalubri e, a tal fine, per quanto riguarda i valori-limite dei fattori di nocività di origine chimica, fisica e biologica, fanno riferimento a quanto previsto dall'art. 4, ultimo comma e dall'art. 24, par. 14 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del Servizio sanitario nazionale".
Per quanto riguarda l'ambiente di lavoro, i controlli sulla sua eventuale nocività, le visite mediche, nonché il registro dei dati ambientali si fa riferimento al D.Lgs. n. 81/2008.
A livello di stabilimento l'informativa sui temi di ambiente e sicurezza avverrà a cura della Direzione aziendale con iniziative, anche di tipo formativo, in presenza di significative modifiche dell'assetto produttivo e, comunque, fin dall'inizio del rapporto per i neo-assunti.
Accordo di rinnovo 23/06/2017 (Decorrenza 01/04/2016)
Art. 31 - Ambiente di lavoro
OMISSIS
Per la realizzazione e la quantificazione oraria delle attività formative, le aziende si atterranno, specie per i neo assunti, a quanto stabilito dallo specifico accordo stato - regioni, attraverso un confronto con la RSU e la RLS.
I lavoratori saranno sottoposti alle visite mediche preventive e periodiche previste dalle leggi, nonché a quelle altre che si ritenessero obiettivamente necessarie a seguito dei risultati delle indagini sull'ambiente di lavoro effettuate che individuino oggettive situazione di particolare nocività.
Nell'effettuazione delle visite mediche si procederà come segue:
1) ai lavoratori verrà data adeguata informazione e preavviso in merito all'effettuazione delle visite mediche (luogo e calendario), da effettuarsi di norma ad inizio turno di lavoro,
2) il tempo delle stesse, qualora non siano effettuate durante il normale orario di lavoro, verrà retribuito con la retribuzione oraria senza maggiorazione alcuna.
Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle leggi in materia.
Art. 66 - Rappresentante lavoratori alla sicurezza
In applicazione del decreto legislativo n. 626 del 19 settembre 1994, e considerato quanto previsto dall'accordo interconfederale 27 ottobre 1995 stipulato tra CONFAPI e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori CGIL, CISL, UIL, si disciplina:
1) Organismi paritetici provinciali
Laddove a livello provinciale, ovvero a livello territoriale definito di comune accordo, siano stati costituiti e siano operanti gli Organismi paritetici provinciali, le parti concordano di fare riferimento agli stessi per le problematiche e gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626.
2) Coordinamento tra C.P. e O.P.P.
Nei territori in cui siano stati costituiti e siano operanti i Comitati paritetici di cui al penultimo comma dell'art. 64 del vigente CCNL, i compiti propri dell'O.P.P. saranno svolti da tali Organismi.
Al riguardo resta inteso che all'O.P.P. si farà riferimento, quale seconda istanza di composizione delle controversie, in tutti i casi in cui all'interno dei C.P. insorgano difficoltà nella definizione di situazioni di competenza che, anche a giudizio di una sola parte, rivestano rilevanza generale.
3) Rappresentanti dei lavoratori: aziende o unità produttive fino a 15 dipendenti
Ai fini dell'applicazione delle classi dimensionali previste dal punto 3) e 4) del presente accordo, sono conteggiati tutti i lavoratori dipendenti iscritti a libro matricola che prestano la loro attività nelle sedi aziendali; i lavoratori part-time vengono conteggiati pro-quota.
Il Rappresentante per la sicurezza è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno.
Per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 19, del D.Lgs. n. 626/1994, al Rappresentante vengono concessi permessi retribuiti pari a 12 ore all'anno per dipendente nelle aziende o unità produttive fino a 5 dipendenti a 30 ore all'anno nelle aziende o unità produttive da 6 a 15 dipendenti.
L'utilizzo dei permessi deve essere comunicato alla Direzione aziendale con almeno 48 ore di anticipo, tenendo anche conto delle obiettive esigenze tecnico-produttive-organizzative dell'azienda; sono fatti salvi i casi di forza maggiore.
Non vengono imputati ai permessi suddetti le ore utilizzate per l'espletamento degli adempimenti previsti dall'art. 19, D.Lgs. n. 626/1994, punti b), c), d), g), i), l).
4) Rappresentante dei lavoratori: aziende o unità produttive con più di 15 dipendenti
Il numero minimo dei rappresentanti è quello previsto dal comma 6, dell'art. 18, del D.Lgs. n. 626/1994:
- n. 1 rappresentante nelle unità produttive fino a 200 dipendenti;
- n. 2 rappresentanti nelle unità produttive da 201 a 1.000 dipendenti.
L'individuazione del Rappresentante per la sicurezza avviene con le modalità di seguito indicate:
- nelle aziende in cui siano elette le R.S.U. (Rappresentanze sindacali unitarie) il Rappresentante verrà designato dalle stesse al proprio interno e proposto ai lavoratori in apposita assemblea sarà valida purché voti la maggioranza degli aventi diritto presenti in azienda;
- nelle aziende in cui le R.S.U non siano state ancora costituite, pur essendo prevista dai cc.cc.nn.ll., il Rappresentante è eletto nell'ambito delle stesse in occasione della loro elezione e con le medesime modalità di elezione;
- nelle aziende in cui esistano Rappresentanze sindacali diverse dalle Rappresentanze sindacali unitarie e nelle aziende in cui non esista alcuna rappresentanza sindacale, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza viene eletto direttamente dai lavoratori al loro interno con le modalità e le procedure previste per le aziende fino a 15 dipendenti, di norma su iniziativa delle Organizzazioni sindacali stipulanti.
Per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 19, del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, ad ogni Rappresentante per la sicurezza vengono concessi permessi retribuiti pari a 40 ore per anno.
L'utilizzo dei permessi deve essere comunicato alla Direzione aziendale con almeno 48 ore di anticipo, tenendo anche conto delle obiettive esigenze tecnico-produttive-organizzative dell'azienda; sono fatti salvi i casi di forza maggiore.
Non vengono imputate a tale monte ore le ore autorizzate per l'espletamento degli adempimenti previsti dall'art. 19, del D.Lgs. n. 626/1994, lettere b), c), d), g), i), l).
5) Elezioni
Elettorato attivo e passivo
Hanno diritto al voto tutti i lavoratori dipendenti a libro matricola che prestino la loro attività nelle sedi aziendali.
Possono essere eletti tutti i lavoratori in servizio e non in prova alla data delle elezioni ad eccezione dei lavoratori a tempo determinato, degli apprendisti e dei lavoratori a domicilio.
Modalità elettorali
L'elezione si svolgerà a suffragio universale diretto, a scrutinio segreto, anche per candidature concorrenti.
Le elezioni si svolgeranno in orario di lavoro con tempo predeterminato con la Direzione aziendale.
Risulterà eletto il lavoratore che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi purché abbia partecipato alla votazione la maggioranza semplice dei lavoratori dipendenti a libro matricola che prestano la loro attività nelle sedi aziendali, conteggiandosi pro-quota i lavoratori a tempo parziale.
Prima dell'elezione i lavoratori nomineranno al loro interno il segretario del seggio elettorale, che dopo lo spoglio delle schede provvederà a redigere il verbale di elezione.
Copia del verbale sarà immediatamente consegnata alla Direzione aziendale ed inviata all'Organismo paritetico provinciale.
Durata dell'incarico
Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza resta in carica per 3 anni ovvero sino alla durata in carica della Rappresentanza sindacale unitaria e comunque non oltre la elezione della Rappresentanza sindacale unitaria stessa; il Rappresentante è rieleggibile.
Nel caso di dimissioni, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza esercita le proprie funzioni fino a nuova elezione e comunque non oltre 60 giorni.
In tal caso al Rappresentante spettano le ore di permesso per l'esercizio della sua funzione per la quota relativa al periodo di durata nelle funzioni.
Su iniziativa dei lavoratori, il Rappresentante per la sicurezza può essere revocato con una maggioranza del 50% + 1 degli aventi diritto al voto, risultante da atto scritto da consegnare alla Direzione aziendale.
In entrambi i casi, nei 30 giorni successivi, saranno indette nuove elezioni con le modalità sopra descritte in quanto applicabili.
Al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono comunque applicabili in conformità al punto 4, dell'art. 19, del D.Lgs. n. 626/1994 le tutele previste dalla Legge n. 300/1970.
Strumenti e modalità per l'espletamento dell'incarico
In applicazione dell'art. 19, comma 1, lettere e) ed f) del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 al Rappresentante verranno fornite, anche su sua richiesta, le informazioni e la documentazione aziendale ivi prevista per il più proficuo espletamento dell'incarico.
Il Rappresentante può consultare il rapporto di valutazione dei rischi di cui all'art. 4, comma 2 custodito presso l'azienda o lo stabilimento ai sensi dell'art. 4, comma 3.
Di tali dati e dei processi produttivi di cui sia messo o venga a conoscenza, il Rappresentante è tenuto a farne un uso strettamente connesso al proprio incarico, nel rispetto del segreto industriale.
Il datore di lavoro consulta il Rappresentante per la sicurezza su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso.
La consultazione preventiva di cui all'art. 19, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 verrà effettuata dall'azienda in modo da consentire al Rappresentante di fornire il proprio contributo anche attraverso la consulenza di esperti, qualora questa sia comunemente valutata necessaria tra la Direzione aziendale e il Rappresentante.
Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal Rappresentante per la sicurezza.
Il Rappresentante per la sicurezza, a conferma dell'avvenuta consultazione, appone la propria firma sul verbale della stessa.
Riunioni periodiche
Le riunioni periodiche di cui all'art. 11, del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 saranno convocate con un anticipo di almeno 5 giorni lavorativi, su ordine del giorno scritto predisposto dall'azienda.
Il Rappresentante potrà richiederne un'integrazione purché riferita agli argomenti previsti dallo stesso art. 11.
Nelle aziende ovvero unità produttive che occupano più di 15 dipendenti la riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori; nelle aziende ovvero unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti, nelle stesse ipotesi del presente comma, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza può richiedere la convocazione di una apposita riunione. Della riunione viene redatto apposito verbale che verrà sottoscritto dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e dal Rappresentante della Direzione aziendale.
6) Rappresentante dei lavoratori: formazione
Il Rappresentante riceve, con oneri a carico del datore di lavoro, la formazione prevista dall'art. 22, comma 4, del D.Lgs. n. 626, sempreché non l'abbia già ricevuta.
Il tutto in sintonia con quanto disposto dagli O.P.P. laddove costituiti e funzionanti.
Tale formazione sarà svolta con un programma di 32 ore, con l'utilizzo di permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel presente accordo e riguarderà:
- conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa.
7) Addetti al pronto soccorso e prevenzione incendi
I lavoratori addetti all'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e comunque, di gestione dell'emergenza riceveranno una formazione ed informazione specifica in sintonia con le disposizioni di Legge.
8) Abrogazioni
L'introduzione del D.Lgs. n. 626/1996 ha determinato nuove modalità comportamentali e di approccio alle tematiche della sicurezza e salute negli ambienti di lavoro: le parti pertanto convengono di abrogare le disposizioni contenute nel CCNL laddove queste non siano più attuali o comunque superati dalla legislazione.
Nota a verbale - Per le aziende strutturate con organizzazione aziendale complessa o con più cantieri fra loro distanti, le parti dovranno definire, al proprio livello contrattuale, le modalità per l'effettivo esercizio della Rappresentanza alla sicurezza più idonee a garantire la tutela dei lavoratori nel rispetto delle leggi vigenti.
Accordo di rinnovo 05/05/2004 (Decorrenza 01/01/2004)
Art. 66 - Rappresentante lavoratori alla sicurezza
Inserire dopo ultimo comma, punto 3:
"A seconda delle esigenze derivanti dall'espletamento dei propri compiti i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza potranno richiedere all'azienda l'anticipo all'anno in corso del 30% massimo delle ore di permesso previste per l'anno successivo e, negli stessi limiti, l'utilizzo dei permessi per l'anno in corso all'anno successivo.".
Accordo di rinnovo 25/06/2008 (Decorrenza 01/01/2008)
Art. 69 - Rappresentante dei lavoratori alla sicurezza
In applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e dall'accordo interconfederale 27 ottobre 1995, si concorda la seguente disciplina in merito ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
1) Numero dei Rappresentanti
a) All'atto della costituzione della R.S.U., in tutte le aziende o unità produttive i lavoratori eleggono, all'interno della R.S.U., il Rappresentante per la sicurezza nei seguenti numeri:
- 1 Rappresentante nelle aziende o unità produttive che occupano da 16 a 200 dipendenti;
- 3 Rappresentanti nelle aziende o unità produttive che occupano da 201 a 1.000 dipendenti.
Norma transitoria
Nelle aziende o unità produttive in cui si è già costituita la R.S.U., la stessa designa al proprio interno il Rappresentante per la sicurezza, la cui nomina sarà ratificata in occasione della prima assemblea dei lavoratori.
Nei casi in cui la R.S.U. non sia stata ancora costituita (e fino a tale evento) e nelle unità produttive dove operino le R.S.A. delle Organizzazioni sindacali aderenti alle Confederazioni firmatarie dell'accordo interconfederale 27 ottobre 1995, il Rappresentante per la sicurezza è eletto dai lavoratori al loro interno secondo le procedure da tale accordo richiamate per le aziende con un numero di dipendenti inferiore a 16, su iniziativa delle Organizzazioni sindacali.
In assenza delle Rappresentanze sindacali di cui sopra, il Rappresentante per la sicurezza è eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto, anche per candidature concorrenti.
Risulterà eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi.
Prima dell'elezione, i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio elettorale, il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a redigere il verbale dell'elezione. Il verbale deve essere comunicato senza ritardo al datore di lavoro.
Hanno diritto al voto tutti i lavoratori iscritti al libro matricola e possono essere eletti tutti i lavoratori non in prova che prestano la propria attività nell'azienda o unità produttiva.
b) Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti si applicheranno le specifiche norme dell'accordo interconfederale 27 ottobre 1995.
2) Modalità e procedure per l'elezione o designazione del Rappresentante per la sicurezza
Per quanto concerne le modalità e le procedure per l'elezione o designazione del Rappresentante per la sicurezza, si intendono qui richiamate le disposizioni sulla materia di cui all'accordo interconfederale 27 ottobre 1995 e del relativo regolamento d'attuazione.
3) Attribuzioni del Rappresentante per la sicurezza
Le attribuzioni del Rappresentante per la sicurezza, sono quelle previste dall'art. 50 del D.Lgs. n. 81/2008, come integrate dall'accordo interconfederale 27 ottobre 1995.
Inoltre, è dato obbligo all'azienda, nei confronti del Rappresentante per la sicurezza di:
- consultarlo sulle iniziative aziendali che riguardano i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute;
- fornirgli informazioni sulle innovazioni tecnologiche che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori;
- fornirgli informazioni sui mezzi e sulle procedure di prevenzione da adottare nel caso di impiego di una nuova sostanza che comporti potenziali rischi per la salute dei lavoratori;
- fornirgli informazioni sui programmi di prevenzione e di sicurezza predisposti dall'azienda;
- fornirgli informazioni sul documento sulla sicurezza e sulle rilevazioni ambientali dei fattori di rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori.
4) Modalità di consultazione - Informazioni e documentazione aziendale
Per quanto riguarda le modalità di consultazione, le informazioni e la documentazione aziendale, si richiama all'accordo interconfederale 27 ottobre 1995.
5) Permessi
Nelle aziende o unità produttive che occupano più di 15 dipendenti, i Rappresentanti per la sicurezza, oltre ai permessi già previsti per le R.S.U., utilizzano permessi retribuiti pari a 56 ore annue per l'espletamento delle attribuzioni di cui all'art. 50 del D.Lgs. n. 81/2008.
Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti si fa riferimento a quanto previsto dall'accordo interconfederale 27 ottobre 1995.
A seconda delle esigenze derivanti dall'espletamento dei propri compiti i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza potranno richiedere all'azienda l'anticipo all'anno in corso del 30% massimo delle ore di permesso previste per l'anno successivo e, negli stessi limiti, l'utilizzo dei permessi per l'anno in corso all'anno successivo.
6) Permessi per la formazione del Rappresentante per la sicurezza
Nelle 32 ore retribuite previste ai fini della formazione di ciascun Rappresentante per la sicurezza di cui all'accordo interconfederale 27 ottobre 1995, nelle aziende o unità produttive che occupano più di 15 dipendenti, dovranno trovare equilibrato, consensuale soddisfacimento, le esigenze sia della formazione di base che di quella specifica. L'azienda provvede che la formazione del Rappresentante per la sicurezza sia periodicamente aggiornata in conseguenza della evoluzione dei rischi negli ambienti di lavoro.
7) Riunioni periodiche
In applicazione del comma 1 dell'art. 35 del D.Lgs. n. 81/2008, le riunioni periodiche sono convocate con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso e su ordine del giorno scritto.
Il Rappresentante per la sicurezza può richiedere la convocazione della riunione periodica al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione in azienda. Della riunione viene redatto verbale.
Nota a verbale
Le parti si danno atto che il Rappresentante per la sicurezza è l'interlocutore istituzionale della Direzione aziendale per le materie della sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. Il Rappresentante per la sicurezza è tenuto a fare uso delle notizie e della documentazione ricevute, in relazione alla sua funzione, nel rispetto del segreto industriale.
La Commissione paritetica, fermo restando il numero dei componenti già precisato - e ferme restando le previsioni dell'accordo interconfederale 27 ottobre 1995 e le competenze degli Organismi da questo previsti - avrà le funzioni ed i compiti illustrati dall'art. 51 del D.Lgs. n. 81/2008 e si occuperà delle sue modalità applicative in modo da limitare il più possibile disarmonie o conflittualità.
Le parti si danno atto che i diritti derivanti ai Rappresentanti per la sicurezza dalla presente regolamentazione realizzano le finalità previste dall'art. 9 della Legge n. 300/1970, in materia di ricerca, elaborazione ed attuazione delle misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori. Le parti nel condiviso obiettivo di assicurare, nel rispetto delle norme di Legge e regolamentari, la miglior tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro, convengono sull'opportunità di esaminare a livello nazionale, in occasione di uno dei due incontri dell'Osservatorio, l'andamento del fenomeno infortunistico nei settori coperti dal presente contratto. In tale occasione allo scopo di dare un contributo di conoscenza e suggerimenti di comportamento utili, ai fini della prevenzione saranno congiuntamente valutate le risultanze delle rilevazioni statistiche, su dati che l'Osservatorio raccoglierà ed elaborerà in forma aggregata, atti a rilevare la frequenza, la gravità e la durata media degli eventi infortunistici, ripartiti per grandi aree territoriali.
Con cadenza biennale le parti esamineranno la possibilità di estendere le rilevazioni dell'Osservatorio alle tipologie di infortunio e alle aree di rischio con l'obiettivo di individuare eventuali iniziative di informazione, sensibilizzazione e formazione di cui la parte imprenditoriale, ove necessario, si farà carico nel quadro degli indirizzi generali di settore per il rafforzamento della prevenzione.
Art. 67 - Formazione e informazione dei lavoratori
Le aziende favoriranno la partecipazione dei propri addetti ed eventuali corsi sulla prevenzione degli infortuni e sicurezza sul lavoro organizzati dai competenti enti pubblici o concordemente individuati dalle parti, concedendo permessi compatibili con la forza lavoro e le proprie esigenze tecnico-produttive e concorrendo con quattro ore di retribuzione a corso, per ciascun dipendente frequentante il corso.
Le parti hanno definito dei percorsi formativi in relazione alle varie tipologie e casistiche presenti nelle aziende, secondo lo schema allegato.
L'informazione può essere completata ai lavoratori anche con l'ausilio di opuscoli, eventualmente monografici e mirati.
Art. 68 - Igiene sul lavoro e prevenzione infortuni
Per l'igiene sul lavoro e la prevenzione infortuni si fa riferimento al regolamento generale e ai regolamenti speciali che contemplano tale materia, le cui norme devono essere strettamente osservate.
In particolare, per quanto concerne l'approvvigionamento di acqua potabile, l'istituzione di bagni e docce, l'installazione di spogliatoi e la fornitura di mezzi previsti per la protezione fisica del lavoratore, si fa riferimento agli artt. 19, 25, 28 e 38 del regolamento generale per l'igiene del lavoro (D.P.R. 19 marzo 1965, n. 303).
Le aziende, compatibilmente con le esigenze di servizio, potranno concedere ai lavoratori che ne facciano richiesta, un periodo di aspettativa non retribuita a tutti gli effetti di contratto e di Legge, motivata dalla necessità di assistere familiari a carico che risultino in condizioni documentate di tossicodipendenza.
Le aziende, compatibilmente con le esigenze di servizio potranno concedere, a richiesta, ai lavoratori in condizioni di tossicodipendenza un periodo di aspettativa non retribuita a tutti gli effetti di contratto e di Legge, per documentate necessità di terapie da eseguire presso il S.S.N. o presso strutture specializzate riconosciute dalle Istituzioni, in particolare per quanto concerne i lavoratori turnisti che prestano servizio in assenza di altro personale, le aziende valuteranno la possibilità di installare idonei sistemi di segnalazione e/o avviso al fine di garantire ai medesimi tempestiva assistenza in caso di necessità.
Agli operai non in prova e per i quali non si sia già provveduto per disposizioni di Legge, verranno dati dall'azienda, gratuitamente, due indumenti da lavoro ogni anno.
L'azienda provvederà pure gratuitamente alla sostituzione, di anno in anno, degli indumenti usati.
Tipologia | Lavoratori in forza da almeno un anno | Lavoratori in forza da meno di un anno | Trasf. reparto cambio mansione | Introduzione nuove tecnologie nuove sostanze |
Informazione per i lavoratori | ||||
Oggetto | (Norma transitoria; vale in fase di prima applicazione a regime)a) Sintesi delle principali disposizioni legislative sulla materia. b) Contenuti art. 21 con specifico riferimento ai rischi a cui il lavoratore è esposto ed alla mansione e funzione aziendale da questo ricoperta | a) Sintesi delle principali disposizioni legislative sulla materia. b) Contenuti art. 21 con specifico riferimento ai rischi a cui il lavoratore è esposto ed alla mansione e funzione aziendale da questo ricoperta | a) Sintesi delle principali disposizioni legislative sulla materia: cenni. b) Contenuti art. 21 con specifico riferimento ai rischi a cui il lavoratore è esposto ed alla mansione e funzione aziendale da questo ricoperta: richiami. c) Indicazioni ed elementi relativi ai rischi ed alle problematiche concernenti il nuovo o la nuova mansione. | a) Sintesi delle principali disposizioni legislative sulla materia: cenni. b) Contenuti art. 21 con riferimento ai rischi a cui il lavoratore è esposto ed alla mansione e funzione aziendale da questo ricoperta: richiami. c) Indicazioni ed elementi relativi ai rischi ed alle problematiche connessi alle nuove sostanze introdotte ed alle nuove tecnologie. |
Formazione per i lavoratori | ||||
Criteri di aggregazione dei lavoratori
Contenuti | 1) Gruppi di rischio 2) Mansioni omogenee 3) Mansioni particolari
Richiami sui comportamenti da tenere: a) in relazione a rischi specifici e particolari b) in caso di eventi anomali | 1) Gruppi di rischio 2) Mansioni omogenee 3) Mansioni particolari
Comportamenti da tenere: a) normalmente b) in relazione ai rischi specifici e particolari c) in caso di eventi anomali | 1) Gruppi di rischio 2) Mansioni omogenee 3) Mansioni particolari
Comportamenti da tenere con specifico riferimento alla fattispecie di interesse: a) normalmente b) in relazione ai rischi specifici e particolari c) in caso di eventi anomali | 1) Gruppi di rischio 2) Mansioni omogenee 3) Mansioni particolari
Comportamenti da tenere con specifico riferimento alle fattispecie di interesse: a) normalmente b) in relazione ai rischi specifici e particolari c) in caso di eventi anomali |
Durata complessiva Informazione-formazione | 4 ore | 4 ore | 2 ore | 4 ore |
Capitolo IX - NORME COMPORTAMENTALI E DISCIPLINARI
Art. 70 - Inizio e cessazione del lavoro
L'inizio del lavoro sarà regolamentato aziendalmente in modo tale da consentire l'accesso dei lavoratori 15 minuti prima dell'ora fissata per l'inizio del lavoro affinché gli stessi si possano così trovare al rispettivo posto in condizione di iniziare il lavoro all'ora prevista anche se non contraddistinta da segnalazione acustica.
Al ritardatario il conteggio delle ore di lavoro sarà effettuato a partire da mezz'ora dopo l'orario normale di ingresso in azienda, sempreché il ritardo non superi la mezz'ora stessa.
Analogamente i lavoratori non possono cessare il lavoro, né comunque lasciare il proprio posto prima del segnale di termine del lavoro e/o del relativo orario di cessazione.
Accordo di rinnovo 05/05/2004 (Decorrenza 01/01/2004)
Art. 70 - Lavoro a turni
Dopo il 7º comma aggiungere:
"Per il settore dei laterizi viene convenuto che la prescrizione di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 66/2003 è considerata assolta qualora in azienda esista un regime di pause concordato o di fatto di durata complessiva pari o superiore a 10 minuti giornalieri; tale pausa si intende retribuita ove non comporti modifiche all'assetto organizzativo e alla continuità della normale attività produttiva.
La predetta pausa non si cumula con analoghi trattamenti già previsti a livello aziendale ferme restando, ove esistenti, le condizioni di miglior favore in essere.".
Art. 71 - Doveri del lavoratore e disciplina aziendale
I lavoratori devono osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall'azienda.
L'azienda avrà cura di mettere i lavoratori a conoscenza dell'organizzazione di fabbrica, di reparto e di ufficio in modo da evitare possibili equivoci circa le persone alle quali, oltre che al superiore diretto, ciascun lavoratore è tenuto a rivolgersi in caso di necessità e delle quali è tenuto ad osservare le disposizioni.
I lavoratori devono improntare i reciproci rapporti ai sensi della buona educazione e dell'armonia necessaria per il buon andamento aziendale.
In particolare il lavoratore deve:
- osservare l'orario stabilito e i turni di servizio; adempiere alle formalità prescritte per il controllo delle presenze;
- eseguire con diligenza i compiti a lui affidati, assumendone la responsabilità ed attenendosi scrupolosamente alle norme ed alle istruzioni avute;
- conservare in buono stato macchine, arnesi, attrezzi e tutto quanto viene messo a sua disposizione senza apportarvi alcuna modificazione se non dopo averne chiesta ed ottenuta l'autorizzazione dai superiori diretti;
- conservare assoluta segretezza sugli interessi dell'azienda, non trarre profitto, con danno della stessa, di quanto forma oggetto delle loro funzioni e non svolgere attività contraria agli interessi dell'azienda.
Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrente, ogni lavoratore deve farne richiesta al suo superiore diretto.
In caso di licenziamento o di dimissioni il lavoratore deve riconsegnare al magazzino o al personale incaricato tutto quello che ha ricevuto in consegna. Il lavoratore deve essere messo in grado di conservare quanto consegnatogli; in caso contrario ha diritto di declinare la propria responsabilità informandone tempestivamente però la Direzione dell'azienda.
Al lavoratore inoltre è fatto divieto di:
a) introdurre estranei, sotto qualsiasi pretesto, senza permesso della Direzione;
b) manovrare, adoperare, mettere in moto macchine o motori che ad esso non siano stati espressamente affidati;
c) prestare la propria opera presso aziende diverse da quella in cui è regolarmente assunto, salvo il caso di sospensione dal lavoro senza retribuzione.
I danni derivanti da colpa del lavoratore devono essere contestati all'interessato, appena possibile.
L'ammontare del risarcimento sarà determinato in relazione all'entità del danno arrecato ed alle circostanze in cui si è verificato.
In mancanza di accordo si seguirà la procedura stabilita dall'art. 94. Il risarcimento del danno sarà effettuato dopo la risoluzione dell'eventuale controversia mediante trattenute rateali sulla retribuzione mensile con quote non superiori al 10% della retribuzione stessa. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro la trattenuta verrà effettuata sull'ammontare di quanto spettante al lavoratore fatte salve le disposizioni ed i limiti di Legge.
Art. 73 - Visite d'inventario e di controllo
Nessun lavoratore potrà rifiutarsi a qualsiasi visita d'inventario che, per ordine dell'azienda, venisse fatta agli oggetti affidatigli.
Le visite di controllo sulle persone sono ammesse nei casi e con le modalità previste dalla Legge 20 maggio 1970, n. 300.
Art. 74 - Provvedimenti disciplinari
Le infrazioni al seguente contratto, al regolamento interno ed alle altre norme, potranno essere puniti con:
1) il richiamo verbale;
2) l'ammonizione scritta;
3) la multa fino ad un massimo di 3 ore di retribuzione;
4) la sospensione fino ad un massimo di 3 giorni;
5) il licenziamento.
Per i provvedimenti disciplinari più gravi del richiamo verbale deve essere effettuata la contestazione scritta al lavoratore con l'indicazione specifica dei fatti costitutivi dell'infrazione.
Qualora l'infrazione contestata sia di gravità tale da comportare l'adozione del licenziamento di cui al successivo articolo 77 l'azienda potrà disporre, con effetto immediato, la sospensione cautelare del lavoratore.
I provvedimenti non potranno essere applicati se non trascorsi cinque giorni dalla contestazione, nel corso dei quali il lavoratore potrà presentare le sue giustificazioni.
Il lavoratore potrà presentare le proprie giustificazioni anche verbalmente, con l'eventuale assistenza di un Rappresentante sindacale aziendale.
La comminazione del provvedimento dovrà essere comunicata per iscritto.
Non si terrà conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.
Art. 75 - Regolamento interno di azienda
Il regolamento interno di azienda non dovrà contenere norme in contrasto con quelle previste dal presente contratto, e dovrà essere portato preventivamente a conoscenza della R.S.U.
L'azienda ha facoltà di applicare la multa o la sospensione al lavoratore che:
a) rimanga assente dal lavoro senza giustificato motivo;
b) ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza regolare permesso o giustificato motivo;
c) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute o lo esegua con negligenza;
d) arrechi per negligenza danni ad attrezzature dello stabilimento o al materiale di lavorazione od occulti scarti di lavorazione;
e) non avverta il superiore diretto dei guasti o dell'irregolarità di funzionamento delle macchine a lui affidate o a cui è adibito;
f) sia trovato addormentato;
g) contravvenga al divieto di fumare laddove, per esigenze di sicurezza, questo esista e sia indicato con apposito cartello;
h) si trovi in stato di ubriachezza sul lavoro;
i) in qualunque modo trasgredisca le norme del presente contratto di lavoro e dei regolamenti interni o commetta mancanze che comportino violazioni alla disciplina e pregiudizi alla sicurezza ed all'igiene e che non siano passibili di licenziamento ai sensi dell'art. 77.
La multa verrà applicata per le mancanze di minor rilievo; la sospensione per quelle di maggior rilievo.
L'importo delle multe per motivi disciplinari sarà devoluto all'INPS.
Art. 77 - Licenziamento senza preavviso
Il licenziamento senza preavviso può essere adottato, nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 74, nei confronti del lavoratore che commetta infrazioni alla disciplina o alla diligenza del lavoro o che provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
1) insubordinazione verso i superiori o gravi offese con passaggio a vie di fatto verso i compagni di lavoro;
2) reati per i quali siano intervenute condanne penali definitive o per i quali, data la loro natura, si renda impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro;
3) rissa nell'interno dello stabilimento, furto, frodi e danneggiamenti volontari o con colpa grave di materiali di stabilimento o di materiali di lavorazione;
4) recidiva in una qualunque delle mancanze che abbia dato luogo nell'anno precedente ad almeno due sospensioni dal lavoro;
5) atti colposi che possano compromettere la stabilità delle opere anche provvisorie, la sicurezza dello stabilimento e l'incolumità del personale o del pubblico;
6) trafugamento di schizzi, di utensili o di altri oggetti di proprietà dell'azienda;
7) lavorazione e costruzione nell'interno dello stabilimento senza l'autorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio uso e per conto terzi;
8) abbandono ingiustificato del posto da parte del guardiano o custode dello stabilimento;
9) assenza ingiustificata per 4 giorni di seguito o per 4 volte in uno dei giorni successivi al festivo nel periodo di un anno.
Capitolo X - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 78 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Operai
Il preavviso in caso di licenziamento del lavoratore non in prova (e non ai sensi dell'art. 77) può avere inizio in qualunque giorno e deve essere della seguente durata:
- 6 giornate lavorative in caso di anzianità presso l'azienda fino a 5 anni;
- 8 giornate lavorative in caso di anzianità oltre 5 e fino a 10 anni;
- 10 giornate lavorative in caso di anzianità oltre 10 anni.
In caso di dimissioni i periodi di cui sopra sono ridotti della metà.
Il periodo di preavviso sarà computato agli effetti della anzianità.
La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei termini di preavviso sopra indicati deve corrispondere all'altra un'indennità pari all'importo della retribuzione globale di fatto per il periodo di mancato preavviso.
Per i lavoratori a cottimo l'indennità stessa sarà calcolata sulla retribuzione media percepita nell'ultimo periodo di paga.
Impiegati
Il contratto a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle parti senza un preavviso i cui termini sono stabiliti come segue:
a) per i lavoratori che, avendo superato il periodo di prova, non hanno raggiunto i 5 anni di servizio:
1) mesi due di preavviso per i lavoratori delle categorie A e AS;
2) mesi uno e mezzo di preavviso per i lavoratori delle categorie B1 e C1, CS;
3) mesi uno di preavviso per i lavoratori delle categorie D1 ed E1;
b) per i lavoratori che hanno raggiunto i 5 anni di servizio e non i 10:
1) mesi tre di preavviso per i lavoratori delle categorie A e AS;
2) mesi due di preavviso per i lavoratori delle categorie B1 e C1, CS;
3) mesi uno e mezzo di preavviso per i lavoratori delle categorie D1 ed E1;
c) per i lavoratori che hanno raggiunto i 10 anni di servizio:
1) mesi quattro di preavviso per i lavoratori delle categorie A e AS;
2) mesi due e mezzo di preavviso per i lavoratori delle categorie B1 e C1, CS;
3) mesi due di preavviso per i lavoratori delle categorie D1 ed E1.
Nel caso di dimissioni i termini suddetti sono ridotti alla metà.
I termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.
La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei suddetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra un'indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
Il datore di lavoro ha diritto di trattenere su quanto sia da lui dovuto al lavoratore un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato.
È in facoltà della parte che riceve la disdetta ai sensi del 1º comma, di troncare il rapporto sia all'inizio, sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.
Durante il compimento del periodo di preavviso il datore di lavoro concederà al lavoratore dei permessi per la ricerca di nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabiliti dal datore di lavoro in rapporto alle esigenze dell'azienda.
Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno comunicate per iscritto.
Il periodo di preavviso non può coincidere con il periodo delle ferie.
Art. 79 - Trattamento di fine rapporto
Il trattamento di fine rapporto è regolato dalle norme della Legge 29 maggio 1982, n. 297.
La retribuzione annua da prendere in considerazione agli effetti della suddetta Legge è composta esclusivamente dai seguenti elementi:
- minimo contrattuale;
- contingenza (secondo quanto stabilito dalla Legge n. 297/1982);
- scatti di anzianità;
- aumenti di merito ed altre analoghe eccedenze mensili rispetto al minimo contrattuale;
- premio di produzione;
- maggiorazioni per turni avvicendati;
- tredicesima mensilità ed eventuali ulteriori mensilità corrisposte aziendalmente;
- cottimi;
- indennità maneggio denaro;
- indennità di mensa.
Ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 297/1982 il trattamento di fine rapporto spettante ai lavoratori con qualifica operaia è commisurato alle seguenti aliquote:
| Dall'1-1-1982 | Dall'1-1-1986 | Dall'1-1-1987 | Dall'1-1-1988 |
Anzianità fino a 15 anni | 14/30 | 18/30 | 24/30 | 30/30 |
Anzianità oltre 15 anni | 22/30 | 24/30 | 27/30 | 30/30 |
Chiarimento a verbale - Ai sensi dell'art. 5 della Legge 29 maggio 1982, n. 297, l'indennità di anzianità maturata dai lavoratori in forza al 31 maggio 1982, è determinata sulla base delle disposizioni di cui agli artt. 72 e 93 del CCNL 26 luglio 1979.
Art. 80 - Certificato di lavoro
Il datore di lavoro, all'atto della cessazione del rapporto, oltre a registrare sul libretto di lavoro del lavoratore gli estremi del rapporto intercorso, metterà a disposizione del lavoratore stesso, un certificato contenente l'indicazione del periodo di servizio prestato e delle mansioni svolte.
Art. 81 - Indennità in caso di morte
In caso di morte del lavoratore, l'indennità sostitutiva del preavviso ed il trattamento di fine rapporto saranno corrisposte al coniuge, ai figli, e, se vivevano a carico del lavoratore, ai parenti entro il terzo grado ed agli affini entro il secondo grado, fatta deduzione di quanto essi percepiscano per eventuali atti di previdenza (Casse pensioni, previdenze, assicurazioni varie) compiute dall'azienda. In mancanza delle persone indicate, le indennità suddette saranno corrisposte secondo le disposizioni della successione legittima o testamentaria.
Art. 82 - Gestione delle crisi occupazionali
Ferma restando l'utilizzabilità, in rapporto alle differenti esigenze aziendali, degli strumenti di Legge in materia di Cassa integrazione guadagni e mobilità (Legge 23 luglio 1991, n. 223, specificamente artt. 1, 4 e 24 e Legge 19 luglio 1993, n. 236) e di contratti di solidarietà (Legge 19 dicembre 1984, n. 863 e Legge 19 luglio 1993, n. 236) e successivi interventi, le parti, in via sperimentale e per la vigenza del presente contratto nazionale, convengono che a fronte di casi di crisi, di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale sia opportuno un comportamento che tenda a diminuire, per quanto possibile, le conseguenze sociali di un minore impiego della forza lavoro.
A tal fine, nell'ambito degli incontri previsti dalle procedure di Legge per affrontare le situazioni di cui sopra, le parti esamineranno, nel rispetto delle esigenze tecniche organizzative delle singole imprese, la possibilità di utilizzare in modo collettivo le riduzioni di orario annuo di cui all'art. 15 del CCNL nonché i permessi per ex festività di cui all'art. 20 ed i residui delle giornate di ferie.
In sede di rinnovo del presente contratto di lavoro le parti procederanno alla valutazione dei risultati del suddetto esperimento, il grado di diffusione e le conseguenze che ne saranno derivate, per apprezzare l'opportunità di un suo consolidamento con il successivo contratto collettivo di categoria.
Accordo di rinnovo 23/06/2017 (Decorrenza 01/04/2016)
Art. 82 - Gestione delle crisi occupazionali
Fermo restando che l'utilizzo degli strumenti legislativi di gestione delle crisi deve corrispondere, in via prioritaria, alle diverse e specifiche esigenze aziendali di carattere tecnico, organizzativo ed economico, le parti convengono che, in presenza di crisi e di necessità di riorganizzazione e ristrutturazione, gli ammortizzatori debbano essere utilizzati in modo da contenere, per quanto possibile, le conseguenze sociali di un minor impiego della forza lavoro.
A tal fine, verificando la sussistenza dei presupposti tecnico-organizzativi e produttivi e le condizioni di Legge, le Parti concordano sulla valutazione della stipula del contratto di solidarietà.
Art. 83 - Cessione o trasformazione dell'azienda
La cessione o la trasformazione dell'azienda, in qualsiasi momento avvenga, non risolve di per sé il rapporto di lavoro ed il personale ad essa addetto conserva i suoi diritti nei confronti del nuovo titolare.
Restano salve le norme di cui all'art. 2112 del codice civile.
Art. 84 - Cessazione dell'attività aziendale
Nel caso di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la cessazione dell'attività aziendale comporta la risoluzione del rapporto di lavoro ed al lavoratore non in prova è dovuto il trattamento di licenziamento (trattamento di fine rapporto ed indennità di preavviso).
Capitolo XI - ISTITUZIONI DI CARATTERE SINDACALE
Art. 85 - Rappresentanze sindacali unitarie
Tra ANIEM e FENEAL/UIL - FILCA/CISL - FILLEA/CGIL è stato stipulato il presente accordo per la costituzione delle Rappresentanze sindacali unitarie nelle aziende aderenti a ANIEM-CONFAPI, che disciplina la materia relativa alle Rappresentanze sindacali unitarie, contenuta nel Protocollo sottoscritto da Governo e parti sociali il 23 luglio 1993.
A - Modalità di costituzione e di funzionamento
1. Ambito ed iniziative per la costituzione
Rappresentanze sindacali unitarie possono essere costituite nelle unità produttive nelle quali l'azienda occupi più di 15 dipendenti, ad iniziativa di FENEAL/UIL - FILCA/CISL - FILLEA/CGIL.
Hanno potere di iniziativa anche le Associazioni sindacali abilitate alla presentazione delle liste elettorali ai sensi del punto 5, Parte II del Protocollo 23 luglio 1993, a condizione che abbiano comunque espresso adesione formale ai contenuti del Protocollo stesso e del presente CCNL
L'iniziativa di cui al 1º comma può essere esercitata, congiuntamente o disgiuntamente, da parte delle Associazioni sindacali come sopra individuate.
La stessa iniziativa, per i successivi rinnovi, potrà essere assunta anche dalla Rappresentanza sindacale unitaria e dovrà essere esercitata almeno tre mesi prima della scadenza del mandato.
2. Composizione
Alla costituzione della Rappresentanza sindacale unitaria si procede, per due terzi dei seggi, mediante elezioni a suffragio universale ed a scrutinio segreto tra liste concorrenti. Il rimanente terzo viene assegnato alle liste presentate dalle Associazioni sindacali firmatarie del presente contratto collettivo nazionale di lavoro; alla copertura del terzo di cui sopra si procede mediante elezione o designazione, in proporzione ai voti ricevuti.
Nella definizione dei Collegi elettorali, al fine della distribuzione dei seggi, le Associazioni sindacali terranno conto delle categorie degli operai, intermedi, impiegati e quadri di cui all'art. 2095 cod. civ., nei casi di incidenza significativa delle stesse nella base occupazionale sull'unità produttiva, per garantire un'adeguata composizione della rappresentanza.
Nella composizione delle liste si perseguirà un'adeguata rappresentanza di lavoratrici e lavoratori, attraverso una coerente applicazione delle norme antidiscriminatorie.
3. Numero dei componenti
Fermo restando quanto previsto nel Protocollo 23 luglio 1993, sotto il titolo Rappresentanze sindacali unitarie, al punto B, il numero dei componenti le Rappresentanze sindacali unitarie sarà pari a:
- 3 componenti per la Rappresentanza sindacale unitaria costituita nelle unità produttive che occupano da 16 a 75 dipendenti;
- 4 componenti nelle unità produttive che occupano da 76 a 140 dipendenti;
- 5 componenti nelle unità produttive che occupano oltre i 141 dipendenti.
4. Compiti, funzioni e permessi
La R.S.U. sostituisce il Consiglio di fabbrica di cui all'art. 41 del CCNL 5 marzo 1991 e i suoi componenti subentrano alle R.S.A. e ai dirigenti delle R.S.A. di cui alla Legge n. 300/1970 per titolarità di diritti, permessi, agibilità sindacali, compiti di tutela dei lavoratori e per la funzione di agente contrattuale per le materie del livello aziendale, secondo quanto previsto dal vigente contratto e dal Protocollo del 23 luglio 1993.
A detti componenti sono riconosciute le tutele previste dalla Legge n. 300/1970 per i dirigenti R.S.A.
Il monte ore annuo di permessi già previsti dall'art. 41, punto 3 del CCNL 5 marzo 1991, sarà pari a n. 2 ore per ogni dipendente in forza presso l'unità produttiva con un minimo di 72 ore annue. A tale monte ore si aggiungono ulteriori 15 minuti per ogni dipendente con un massimo di incremento di 120 ore per unità produttiva.
Per l'espletamento dei propri compiti e funzioni la R.S.U. disporrà di un numero di ore pari a quelle spettanti ai dirigenti delle R.S.A. a norma dell'art. 23, L. n. 300/1970.
FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL, titolari delle ore di permessi retribuiti aggiuntive rispetto a quanto previsto dal citato art. 41, trasferiscono alla R.S.U. una quota dei predetti permessi aggiuntivi pari al 70%.
Le precitate Organizzazioni sindacali ripartiranno al loro interno la quota dei permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli di cui al già citato art. 41, pari al residuo 30%, che sarà di norma fruita per il tramite dei rispettivi componenti la R.S.U. e comunicheranno alle Direzioni aziendali la regolamentazione da esse definita.
La R.S.U. comunicherà alla Direzione aziendale il nominativo del responsabile per la gestione amministrativa del monte ore come sopra definito.
I permessi debbono essere richiesti, di norma, per iscritto e con un preavviso di 24 ore, dalla R.S.U. indicando il nominativo del beneficiario. Il godimento dei permessi deve avvenire in modo da non pregiudicare il buon andamento dell'attività produttiva.
Sono fatti salvi in favore delle Organizzazioni sindacali stipulanti i seguenti diritti:
- diritto ai permessi non retribuiti di cui all'art. 24, Legge 20 maggio 1970, n. 300;
- diritto di affissione di cui all'art. 25, Legge 20 maggio 1970, n. 300.
5. Durata e sostituzione nell'incarico
I componenti della Rappresentanza sindacale unitaria restano in carica per tre anni, al termine dei quali decadono automaticamente. In caso di dimissioni di componente elettivo, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista.
Al termine del contratto non a tempo indeterminato ed in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il mandato conferito scade automaticamente. La sostituzione del componente così decaduto avverrà con le medesime regole di cui sopra.
Il componente dimissionario o decaduto, che sia stato nominato su designazione delle Associazioni sindacali stipulanti il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, sarà sostituito mediante nuova designazione da parte delle stesse associazioni.
Le dimissioni e conseguenti sostituzioni dei componenti le Rappresentanze sindacali unitarie non possono concernere un numero superiore al 50% degli stessi, pena la decadenza della Rappresentanza sindacale unitaria con conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalità previste dal presente CCNL
6. Revoca della Rappresentanza sindacale unitaria
Le Organizzazioni sindacali, dotate dei requisiti di cui all'art. 19 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, che siano firmatarie del presente CCNL o, comunque, aderiscano alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di elezioni della Rappresentanza sindacale unitaria, rinunciano formalmente ed espressamente a costituire Rappresentanza sindacale aziendale ai sensi della norma sopra menzionata.
B. Disciplina della elezione della Rappresentanza sindacale unitaria
1. Modalità per le elezioni
Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato della Rappresentanza sindacale unitaria le Associazioni sindacali di cui alla lettera A), "Modalità di costituzione e di funzionamento", congiuntamente o disgiuntamente, o la Rappresentanza sindacale unitaria uscente, provvederanno ad indire le elezioni mediante comunicazione da affiggere negli spazi di cui all'art. 25 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 e da inviare altresì alla Direzione aziendale. Il termine per la presentazione delle liste è di 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui sopra; l'ora di scadenza si intende fissata alle ore 24 del quindicesimo giorno lavorativo.
2. Quorum per la validità delle elezioni
Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente CCNL favoriranno la più ampia partecipazione dei lavoratori alle operazioni elettorali.
Le elezioni sono valide ove alle stesse abbia preso parte più della metà dei lavoratori aventi diritto al voto.
Nei casi in cui detto quorum non sia stato raggiunto, la Commissione elettorale e le Organizzazioni sindacali prenderanno ogni determinazione in ordine alla validità della consultazione in relazione alla situazione venutasi a determinare nell'unità produttiva.
3. Elettorato attivo e passivo
Hanno diritto di votare tutti gli operai, gli intermedi, gli impiegati e i quadri, non in prova, in forza all'unità produttiva alla data delle elezioni.
Sono eleggibili gli operai, intermedi, impiegati e quadri non in prova, in forza all'unità produttiva, candidati nelle liste di cui al successivo punto 4; sono altresì eleggibili anche i lavoratori non a tempo indeterminato il cui contratto di assunzione consente, alla data delle elezioni, una durata residua del rapporto di lavoro non inferiore a 6 mesi.
4. Presentazione delle liste
All'elezione della Rappresentanza sindacale unitaria possono concorrere liste elettorali presentate dalle:
a) Associazioni sindacali firmatarie del presente CCNL;
b) Associazioni sindacali formalmente costituite con un proprio Statuto ed atto costitutivo a condizione che:
1) accettino espressamente e formalmente la presente regolamentazione nonché il presente CCNL;
2) la lista sia corredata da un numero di firme di lavoratori dipendenti dall'unità produttiva pari al 5% degli aventi diritto al voto.
Non possono essere candidati coloro che abbiano presentato la lista ed i membri della Commissione elettorale.
Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista. Ove, nonostante il divieto di cui al precedente comma, un candidato risulti compreso in più di una lista, la Commissione elettorale di cui al punto 5, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di procedere alla affissione delle liste stesse ai sensi del punto 7, inviterà il lavoratore interessato a optare per una delle liste.
Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di oltre 1/3 il numero complessivo dei componenti la Rappresentanza sindacale unitaria.
5. Commissione elettorale
Al fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento della consultazione, nelle singole unità produttive viene costituita una Commissione elettorale.
Per la composizione della stessa ogni Organizzazione abilitata alla presentazione delle liste potrà designare una lavoratore dipendente dall'unità produttiva, non candidato.
6. Compiti della Commissione
La Commissione elettorale ha il compito di:
a) ricevere la presentazione delle liste, rimettendo a immediatamente dopo la sua completa integrazione ogni contestazione relativa alla rispondenza delle liste stesse ai requisiti previsti dalla presente regolamentazione;
b) verificare la valida presentazione delle liste;
c) costituire i seggi elettorali, presiedendo alle operazioni di voto che dovranno svolgersi senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività aziendale;
d) assicurare la correttezza delle operazioni di scrutinio dei voti;
e) esaminare e decidere su eventuali ricorsi proposti nei termini di cui alla presente regolamentazione;
f) proclamare i risultati delle elezioni, comunicando gli stessi a tutti i soggetti interessati, ivi comprese le Associazioni sindacali presentatrici di liste.
7. Affissioni
Le liste dei candidati dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori, a cura della Commissione elettorale, mediante affissione nello spazio di cui al precedente punto 1, almeno otto giorni di calendario prima della data fissata per le elezioni.
8. Scrutatori
È in facoltà dei presentatori di ciascuna lista di designare uno scrutatore per ciascun seggio elettorale, scelto fra i lavoratori elettori non candidati.
La designazione degli scrutatori deve essere effettuata nelle 24 ore che precedono l'inizio delle votazioni.
9. Segretezza del voto
Nelle elezioni il voto è segreto e diretto e non può essere espresso per lettera né per interposta persona.
10. Schede elettorali
La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica, comprendente tutte le liste disposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza.
In caso di contemporaneità della presentazione l'ordine di precedenza sarà estratto a sorte.
Le schede devono essere firmate da almeno due componenti del seggio; la loro preparazione e la votazione devono avvenire in modo da garantire la segretezza e la regolarità del voto.
La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore all'atto della votazione dal Presidente del seggio.
Il voto di lista sarà espresso mediante crocetta tracciata sulla intestazione della lista.
Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione.
11. Preferenze
L'elettore può manifestare la preferenza solo per un candidato della lista da lui votata.
Il voto preferenziale sarà espresso dall'elettore mediante un crocetta apposta a fianco del nome del candidato preferito, ovvero segnando il nome del candidato preferito nell'apposito spazio della scheda.
L'indicazione di più preferenze date alla stessa lista vale unicamente come votazione della lista, anche se non sia stato espresso il voto della lista. Il voto apposto a più di una lista, o l'indicazione di più preferenze date a liste differenti, rende nulla la scheda.
Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenze date a candidati di liste differenti, si considera valido solamente il voto di lista e nulli i voti di preferenza.
12. Modalità della votazione
Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto.
Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente.
Luogo e calendario di votazione dovranno essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nello spazio esistente presso le aziende, almeno 8 giorni di calendario prima del giorno fissato per le votazioni.
I lavoratori potranno compiere le operazioni di voto al di fuori dell'orario di lavoro o utilizzando le ore di assemblea di cui all'art. 20 della Legge 20 maggio 1970, n. 300.
13. Composizione del seggio elettorale
Il seggio è composto dagli scrutatori di cui al punto 5 del presente accordo e da un Presidente nominato dalla Commissione elettorale.
14. Attrezzature del seggio elettorale
A cura della Commissione elettorale ogni seggio sarà munito di un'urna elettorale, idonea ad una regolare votazione, chiusa e sigillata sino alla apertura ufficiale della stessa per l'inizio dello scrutinio.
Il seggio deve inoltre poter disporre di un elenco completo degli elettori aventi diritto al voto presso di esso.
15. Riconoscimento degli elettori
Gli elettori, per essere ammessi al voto, dovranno esibire al Presidente del seggio un documento di riconoscimento personale. In mancanza di documento personale essi dovranno essere riconosciuti da almeno due degli scrutatori del seggio; di tale circostanza deve essere dato atto nel verbale concernente le operazioni elettorali.
16. Compiti del Presidente
Il Presidente farà apporre all'elettore, nell'elenco di cui al punto 14, "Attrezzature del seggio elettorale", del punto B), "Disciplina della elezione della Rappresentanza unitaria", la firma accanto al suo nominativo.
17. Operazioni di scrutinio
Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura delle operazioni elettorali di tutti i seggi dell'unità produttiva.
Al termine dello scrutinio, a cura del Presidente del seggio, il verbale dello scrutinio, su cui dovrà essere dato atto anche delle eventuali contestazioni, verrà consegnato - unitamente al materiale della votazione (schede, elenchi, ecc.) - alla Commissione elettorale che, in caso di più seggi, procederà alle operazioni riepilogative di calcolo dandone atto nel proprio verbale.
La Commissione elettorale al termine delle operazioni di cui al comma precedente provvederà a sigillare in unico piego tutto il materiale (esclusi i verbali) trasmesso dai seggi; il piego sigillato, dopo la definitiva convalida della Rappresentanza sindacale unitaria sarà conservata secondo accordi tra la Commissione elettorale e la Direzione aziendale in modo da garantirne la integrità e ciò almeno per tre mesi. Successivamente sarà distrutto alla presenza di un delegato della Commissione elettorale e di un delegato della Direzione.
18. Attribuzione dei seggi
Ai fini dell'elezione dei due terzi dei componenti della Rappresentanza sindacale unitaria, il numero dei seggi sarà ripartito, secondo il criterio proporzionale, in relazione ai voti conseguiti dalle singole liste concorrenti. Il rimanente terzo dei seggi sarà attribuito in base al criterio di composizione della Rappresentanza sindacale unitaria previsto nel comma 1 punto 2 "Composizione", lettera A), "Modalità di costituzione e di funzionamento".
Nell'ambito delle liste che avranno conseguito voti, i seggi saranno attribuiti in relazione ai voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati e, in caso di parità di voti di preferenza, in relazione all'ordine nella lista.
19. Ricorsi alla Commissione elettorale
La Commissione elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio, procede alla assegnazione dei seggi e alla redazione di un verbale sulle operazioni elettorali, che deve essere sottoscritto da tutti i componenti della Commissione stessa.
Trascorsi 5 giorni di calendario dalla affissione dei risultati degli scrutini senza che siano stati presentati ricorsi da parte dei soggetti interessati, si intende confermata l'assegnazione dei seggi di cui al 1º comma e la Commissione ne dà atto nel verbale di cui sopra.
Ove invece siano stati presentati ricorsi nei termini suddetti, la Commissione deve provvedere al loro esame entro 48 ore, inserendo nel verbale suddetto la conclusione alla quale è pervenuta.
Copia di tale verbale e dei verbali di seggio dovrà essere notificata a ciascun rappresentante delle Associazioni sindacali che abbiano presentato liste elettorali, entro 48 ore dal compimento delle operazioni di cui al comma precedente e notificata, a mezzo raccomandata con ricevuta, nel termine stesso, sempre a cura della Commissione elettorale, alla Direzione aziendale ed alla Associazione piccole e medie industrie - A.P.I. - alla quale aderisce l'azienda.
20. Comitati dei garanti
Contro le decisioni della Commissione elettorale è ammesso ricorso entro 10 giorni ad apposito Comitato dei garanti.
Tale Comitato è composto, a livello provinciale, da un componente designato da ciascuna delle Organizzazioni sindacali, presentatrici di liste, interessate al ricorso, da un rappresentante dell'Associazione piccole e medie industrie territoriale alla quale aderisce l'azienda, ed è presieduto dal Direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e massima occupazione o da un suo delegato.
Il Comitato si pronuncerà entro il termine perentorio di 10 giorni.
21. Comunicazione della nomina dei componenti della Rappresentanza sindacale unitaria
La nomina, a seguito di elezione o designazione, dei componenti della Rappresentanza sindacale unitaria, una volta definiti gli eventuali ricorsi, sarà comunicata per iscritto alla Direzione aziendale ed alla locale organizzazione imprenditoriale d'appartenenza a cura delle Organizzazioni sindacali di rispettiva appartenenza dei componenti.
22. Adempimenti della Direzione aziendale
La Direzione aziendale metterà a disposizione della Commissione elettorale l'elenco dei dipendenti aventi diritto al voto nella singola unità produttiva e quanto necessario a consentire il corretto svolgimento di tutte le operazioni elettorali.
23. Norma generale
Ai componenti la Commissione elettorale, agli scrutatori, ai componenti il seggio elettorale ed ai componenti il Comitato dei garanti non sono riconosciuti i diritti, i poteri e le tutele già previste dalla Legge e dal CCNL a favore dei dirigenti delle Rappresentanze sindacali aziendali ad ora trasferiti a componenti le Rappresentanze sindacali unitarie, gli stessi svolgeranno il loro incarico al di fuori dell'orario di lavoro.
Nelle unità produttive con oltre 15 dipendenti, i lavoratori hanno diritto di riunirsi, fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, nei limiti di 10 ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.
Il diritto all'assemblea viene esteso alle unità produttive con almeno 10 dipendenti e per un numero massimo di 8 ore all'anno retribuite. Tali assemblee saranno tenute, ove possibile, all'interno dell'azienda.
Le riunioni - che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi - sono indette, singolarmente o congiuntamente, dai Sindacati stipulanti il presente contratto e/o dalle Rappresentanze sindacali aziendali nell'unità produttiva con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro e, secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni, comunicate al datore di lavoro.
La data e l'ora dell'assemblea da tenersi durante l'orario di lavoro dovranno essere portate a conoscenza della Direzione aziendale con almeno due giorni di preavviso. Alle riunioni, potranno partecipare dirigenti esterni dell'Organizzazione sindacale.
Le riunioni avverranno nell'interno dell'azienda, nel luogo dalla stessa indicato, ovvero, in caso di impossibilità, in locale messo a disposizione dall'azienda nelle immediate vicinanze dello stabilimento.
Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà aver luogo comunque con modalità che tengano conto della esigenza di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti.
Nelle lavorazioni a turni o a ciclo continuo la partecipazione di tutti i lavoratori potrà essere assicurata articolando l'assemblea secondo la distribuzione dei turni.
Al fine di migliorare le relazioni sindacali in azienda e ridurre la conflittualità, le parti assumono l'impegno, di favorire, in caso di controversie collettive, l'esperimento di tentativi idonei per una possibile soluzione conciliativa delle stesse, attraverso un esame congiunto tra Direzione aziendale e R.S.U.
In particolare, qualora la controversia abbia ad oggetto l'applicazione o l'interpretazione di norme contrattuali e di Legge nonché l'informazione di cui al Capitolo I del presente contratto, l'esame avverrà - a richiesta di una delle parti aziendali - con l'intervento delle Organizzazioni stipulanti.
La contrattazione a livello aziendale non potrà avere per oggetto materie già definite in altri livelli di contrattazione.
Le Rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere, su appositi spazi che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro. Le copie delle comunicazioni di cui sopra potranno essere inoltrate alla Direzione aziendale.
Art. 89 - Permessi per cariche sindacali
Ai lavoratori che siano membri dei Comitati direttivi delle Confederazioni sindacali, dei Comitati direttivi delle Federazioni nazionali di categoria e dei Sindacati regionali e territoriali di categoria potranno essere concessi brevi permessi retribuiti, fino a 8 ore mensili, cumulabili nell'arco di ogni semestre, per il disimpegno delle loro funzioni, quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle Organizzazioni predette e non ostino impedimenti di ordine tecnico-aziendale.
Le cariche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto dalle Organizzazioni predette all'ANIEM che provvederà a comunicarle all'azienda cui il lavoratore appartiene.
Dichiarazione a verbale - Le parti dichiarano che con le modifiche apportate al presente articolo con il CCNL 28 luglio 1983 non hanno inteso incrementare il numero dei beneficiari dei permessi retribuiti.
Art. 90 - Permessi ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive
Come previsto dall'art. 4 della Legge 27 dicembre 1985, n. 816, che ha abrogato l'art. 32 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, i lavoratori eletti alla carica di consigliere comunale o provinciale che non chiedono di essere collocati in aspettativa sono, a loro richiesta, autorizzati ad assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario all'espletamento del mandato, senza alcuna decurtazione della retribuzione. I lavoratori eletti alla carica di sindaco o di Assessore provinciale, hanno diritto anche a permessi non retribuiti per un minimo di trenta ore mensili.
Come previsto dall'art. 31 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, integrato dalla Legge 27 dicembre 1985 n. 816, i lavoratori che siano eletti membri del Parlamento nazionale o di Assemblee regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato.
La medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali.
I periodi di aspettativa di cui ai precedenti commi sono considerati utili a richiesta dell'interessato, ai fini del riconoscimento del diritto e della determinazione della misura della pensione a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria di cui al R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modifiche ed integrazioni, nonché a carico di enti, fondi, casse e gestioni, per forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione predetta o che ne comportino comunque l'esonero.
Durante i periodi di aspettativa, l'interessato, in caso di malattia, conserva il diritto alle prestazioni a carico dei competenti enti preposti all'erogazione delle prestazioni medesime.
Le disposizioni di cui al 3º e 4º comma non si applicano, qualora a favore dei lavoratori siano previste forme previdenziali per il trattamento di pensione e per la malattia, in relazione all'attività espletata durante il periodo di aspettativa.
Fermo restando quando previsto dall'art. 12 della Legge n. 300 del 20 maggio 1970, secondo cui gli Istituti di patronato hanno diritto di svolgere, su di un piano di parità, la loro attività all'interno dell'azienda, per quanto riguarda gli Istituti di patronato di emanazione delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto si conviene quanto segue: gli Istituti di patronato potranno svolgere i compiti previsti dall'art. 1 del D.L.C.A.S. 29 luglio 1947, n. 804, mediante propri rappresentanti i cui nominativi dovranno essere portati preventivamente a conoscenza delle aziende, muniti di documento di riconoscimento attestante tale qualifica, rilasciato dalle Direzioni provinciali dei patronati interessati, le quali dovranno segnalare eventuali variazioni.
I rappresentanti dei patronati concorderanno con le singole aziende le modalità per lo svolgimento della loro attività che deve attuarsi senza pregiudizio della normale attività aziendale e pertanto al di fuori dell'orario di lavoro.
Qualora per ragioni di particolare e comprovata urgenza, i rappresentanti del patronato dovessero conferire durante l'orario lavorativo con un dipendente dell'azienda per l'espletamento del mandato da questi conferito, gli stessi rappresentanti del patronato ne daranno tempestiva comunicazione alla Direzione aziendale la quale provvederà a rilasciare al lavoratore interessato il permesso di allontanarsi dal posto di lavoro per il tempo necessario, sempre che non ostino motivi di carattere tecnico ed organizzativo.
I rappresentanti del patronato potranno usufruire di appositi albi messi a disposizione dalle aziende per informazioni di carattere generale attinenti alle proprie funzioni.
I patronati esonereranno le aziende da ogni e qualsiasi responsabilità connessa con la eventuale utilizzazione dei locali e comunque conseguenti alle attività richiamate nel presente articolo.
Art. 93 - Versamento contributi sindacali
L'azienda provvederà alla trattenuta dei contributi previo rilascio di delega firmata dai dipendenti che ne facciano richiesta e consegnata o fatta pervenire all'azienda dal lavoratore stesso.
La durata della delega avrà validità fino a revoca da parte del lavoratore interessato.
Ogni delega dovrà contenere le generalità del lavoratore, l'ammontare del contributo da trattenere e l'Organizzazione sindacale a cui l'azienda dovrà versarlo.
Le trattenute saranno effettuate mensilmente sulle relative competenze del lavoratore.
Le quote sindacali trattenute dall'azienda verranno versate su c/c bancari indicati da ciascun sindacato. Eventuali diversi sistemi di riscossione delle quote sindacali già concordati dalle Federazioni provinciali di categoria ed in atto in sede aziendale restano invariati.
Capitolo XII - CLAUSOLE RIGUARDANTI IL CONTRATTO DI LAVORO
Art. 94 - Reclami e controversie
Qualora, nell'applicazione del presente contratto o nello svolgimento del rapporto di lavoro, sorga controversia, ferma restando la possibilità di composizione a livello aziendale, la controversia stessa dovrà, prima dell'azione giudiziaria, essere sottoposta all'esame delle competenti Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori per esperire il tentativo di conciliazione delle parti.
Le controversie sull'applicazione vengono deferite alle Organizzazioni stipulanti.
Art. 95 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto e condizioni di miglior favore
Le disposizioni del presente contratto nell'ambito di ogni istituto, sono correlate ed inscindibili fra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento. Le parti si danno reciprocamente atto che, stipulando il presente contratto, non hanno inteso sostituire le condizioni più favorevoli già acquisite dal lavoratore.
Per quanto non regolato dal presente contratto valgono le norme di Legge e gli accordi interconfederali.
Art. 96 - Abrogazione dei precedenti contratti
Il presente contratto annulla e sostituisce, dalla data della sua applicazione, i contratti preesistenti per le categorie di lavoratori cui si riferiscono le regolamentazioni del contratto stesso, salvo gli specifici richiami fatti ai suddetti contratti scaduti.
Art. 97 - Accordi interconfederali
Tutti gli accordi interconfederali, anche se non esplicitamente richiamati, si considerano parte integrante del presente contratto, sempreché questo non disponga diversamente.
Sono esclusi dagli appalti i lavori di manutenzione ordinaria continuativa degli impianti di produzione che siano tali da consentire la normale utilizzazione, per omogenee specializzazioni, delle prestazioni lavorative giornaliere di uno o più lavoratori, ad eccezione di quelli che necessariamente devono essere svolti da personale esterno e/o al di fuori dei normali turni di lavoro.
I contratti di appalto per la manutenzione ordinaria continuativa degli impianti di produzione, esclusa dalla possibilità di appalto ai sensi del precedente comma, in corso alla data di entrata in vigore del presente contratto, restano validi fino alla data della loro scadenza che sarà comunicata alla R.S.U.
L'azienda appaltante deve richiedere all'azienda appaltatrice il rispetto delle norme contrattuali del settore merceologico cui appartiene l'azienda appaltatrice stessa, nonché delle norme assicurative, previdenziali ed antinfortunistiche.
L'adempimento di quanto sopra comporterà la stipulazione di una corrispondente clausola nei relativi contratti di appalto.
Fermo restando quanto stabilito dal 1º comma, ai fini dell'applicazione della presente normativa e di quanto previsto dalla Legge 23 ottobre 1960, n. 1369, le aziende comunicheranno alla R.S.U. i lavori che, ai sensi della precitata Legge, sono affidati in appalto e la denominazione dell'impresa appaltatrice.
Accordo di rinnovo 05/05/2004 (Decorrenza 01/01/2004)
Art. 98 - Appalti ed esternalizzazioni
I contratti di appalto di opere e servizi sono disciplinati dalle norme di Legge in materia.
Sono esclusi dagli appalti i lavori di manutenzione ordinaria continuativa degli impianti di produzione che siano tali da consentire la normale utilizzazione, per omogenee specializzazioni, delle prestazioni lavorative giornaliere di uno o più lavoratori, ad eccezione di quelli che necessariamente devono essere svolti da personale esterno e/o al di fuori dei normali turni di lavoro.
Fermo restando quanto stabilito dal 1º comma, le aziende daranno informazione alla R.S.U., con preavviso di almeno 10 giorni, ridotto a 24 ore nei casi di urgenza, dei lavori affidati in appalto e la denominazione dell'impresa appaltatrice.
L'azienda appaltante deve richiedere all'azienda appaltatrice il rispetto delle norme contrattuali del settore merceologico cui appartiene l'azienda appaltatrice stessa, nonché delle norme assicurative, previdenziali ed antinfortunistiche.
L'adempimento di quanto sopra comporterà la stipulazione di una corrispondente clausola nei relativi contratti di appalto, con previsione di automatica rescissione del contratto stesso in caso di inadempienza che il committente si riserva di verificare anche su segnalazione delle R.S.U.
Le aziende forniranno informazioni alle R.S.U. in ordine ad eventuali decisioni relative al decentramento in via permanente di fasi significative del proprio processo produttivo al di fuori dell'azienda.
Accordo di rinnovo 11/03/2014 (Decorrenza 01/04/2014)
Art. 101 - Appalti ed esternalizzazioni
I contratti di appalto di opere e servizi sono disciplinati dalle norme di Legge in materia.
Sono esclusi dagli appalti i lavori di manutenzione ordinaria continuativa degli impianti di produzione che siano tali da consentire la normale utilizzazione, per omogenee specializzazioni, delle prestazioni lavorative giornaliere di uno o più lavoratori, ad eccezione di quelli che necessariamente devono essere svolti da personale esterno e/o al di fuori dei normali turni di lavoro.
Fermo restando quanto stabilito dal 1º comma, le aziende daranno informazione alla R.S.U., con preavviso di almeno 10 giorni, ridotto a 24 ore nei casi di urgenza, dei lavori affidati in appalto e la denominazione dell'impresa appaltatrice.
L'azienda appaltante deve richiedere all'azienda appaltatrice il rispetto delle norme contrattuali del settore merceologico cui appartiene l'azienda appaltatrice stessa, nonché delle norme assicurative, previdenziali ed antinfortunistiche. L'adempimento di quanto sopra comporterà la stipulazione di una corrispondente clausola nei relativi contratti di appalto, con previsione di automatica rescissione del contratto stesso in caso di inadempienza che il committente si riserva di verificare anche su segnalazione delle R.S.U..
Le aziende forniranno informazioni alle R.S.U. in ordine ad eventuali decisioni relative al decentramento in via permanente di fasi significative del proprio processo produttivo al di fuori dell'azienda.
Al fine di prevenire, nel settore, fenomeni di infiltrazioni mafiose e i reati contro il territorio e l'ambiente, le parti ritengono che questa stagione contrattuale debba affrontare il tema della legalità anche attraverso la contrattazione collettiva e il protagonismo diretto delle parti sociali.
Pertanto le Parti convengono di affrontare il tema della legalità, promuovendo l'istituzione di un tavolo nazionale permanente di confronto costituito dalle parti firmatarie, congiuntamente a INPS, INAIL, Ministero degli Interni, Ministero del Lavoro, Ministero della Salute, per realizzare protocolli e linee guida per la legalità, il contrasto al lavoro nero, il controllo dei flussi di manodopera e di eventuali fenomeni di riciclaggio dei capitali illeciti e nelle forniture e nei servizi.
L'attività di monitoraggio svolta dal CPNL-pmi sulle aziende e/o sulle cave sequestrate o confiscate e del monitoraggio delle aziende che hanno adottato comportamenti moralmente etici, sarà disponibile quale strumento utile in caso di affidamento in appalto di tutte quelle attività, diverse dalla produzione, necessarie al miglior funzionamento dell'impresa.
Accordo di rinnovo 23/06/2017 (Decorrenza 01/04/2016)
Art. 101 - Appalti ed esternazionalizzazioni
OMISSIS
L'attività di monitoraggio svolta dal CPNL pmi sullo aziende o sulle cave sequestrate o confiscate e del monitoraggio delle aziende che hanno adottato comportamenti moralmente etici sarà disponibile quale strumento utile in caso di affidamento in appalto di tutto quello attività, diverso dalla produzione, necessario al miglior funzionamento dell'impresa.
Il presente contratto decorre dal 1º ottobre 1999 ed avrà vigore fino a tutto il 30 settembre 2003; per la parte economica il primo biennio avrà vigore fino a tutto il 30 settembre 2001.
Esso si intenderà automaticamente prorogato di anno in anno se non verrà disdetto tre mesi prima della scadenza, con lettera raccomandata A.R.
Accordo di rinnovo 05/05/2004 (Decorrenza 01/01/2004)
Art. 99 - Decorrenza e durata
Sostituire il 1º comma dell'art. 99 con il seguente:
"Salvo le decorrenze particolari previste per singoli istituti, il presente contratto decorre dal 1º gennaio 2004 ed avrà vigore fino a tutto il 31 dicembre 2007; per la parte economica il primo biennio avrà vigore fino a tutto il 31 dicembre 2005.".
Accordo di rinnovo 25/06/2008 (Decorrenza 01/01/2008)
Art. 102 - Decorrenza e durata
Salvo le decorrenze particolari previste per singoli istituti, il presente contratto decorre dal 1º gennaio 2008 ed avrà vigore fino a tutto il 31 marzo 2012; per la parte economica il primo biennio avrà vigore fino a tutto il 31 marzo 2010.
Esso si intenderà automaticamente prorogato di anno in anno se non verrà disdetto tre mesi prima della scadenza, con lettera raccomandata A.R.
Accordo di rinnovo 16/11/2010 (Decorrenza 16/11/2010)
Art. 102 - Decorrenza e durata
Salvo le decorrenze particolari previste per singoli istituti, il presente contratto, che ha valenza per un triennio, decorre dal
1º gennaio 200816 novembre 2010 ed;per la parte economica il primo biennioavrà vigore fino a tutto il 31 marzo 2013.
Esso si intenderà automaticamente prorogato di anno in anno se non verrà disdetto tre mesi prima della scadenza, con lettera raccomandata A.R.Il contratto si intenderà rinnovato se non disdettato almeno sei mesi prima della scadenza con raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di disdetta il presente contratto resterà in vigore fino a che non sia stato sostituito dal successivo contratto collettivo nazionale di lavoro.
Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ogni istituto, sono correlate ed inscindibili.
Accordo di rinnovo 11/03/2014 (Decorrenza 01/04/2014)
Art. 102 - Decorrenza e durata
Salvo le decorrenze particolari previste per singoli istituti, il presente contratto, che ha valenza per un triennio, decorre dal 1º aprile 2013 ed avrà vigore fino a tutto il 31 marzo 2016.
Il contratto si intenderà rinnovato se non disdettato almeno sei mesi prima della scadenza con raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di disdetta il presente contratto resterà in vigore fino a che non sia stato sostituito dal successivo contratto collettivo nazionale di lavoro.
Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ogni istituto, sono correlate ed inscindibili.
Accordo di rinnovo 23/06/2017 (Decorrenza 01/04/2016)
Art. 102 - Decorrenza e durata
Salvo le decorrenze particolari previste per singoli istituti, il presente contratto, che ha valenza per un triennio, decorre dal 1º aprile 2016 ed avrà vigore fino a tutto il 30 giugno 2019.
Il contratto si intenderà rinnovato se non disdettato almeno sei mesi prima della scadenza con raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di disdetta il presente contratto resterà in vigore fino a che non sia stato sostituito dal successivo contratto collettivo nazionale di lavoro.
Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ogni istituto, sono correlate ed inscindibili.
Allegato A - Accordo 27/10/1999 Settore Fibrocemento
Roma, 27 ottobre 1999
L'ANIEM e FILLEA-CGIL, FENEAL-UIL, in attuazione di quanto previsto nel verbale di accordo del 27 ottobre 1999, per il rinnovo del CCNL Manufatti in cemento/laterizi, in merito al settore fibro-cemento, convengono quanto segue:
1. A tutti i lavoratori delle imprese del fibro-cemento verrà applicato, con decorrenza 1º ottobre 1999, il CCNL Manufatti in cemento/laterizi;
2. al suddetto contratto verrà allegato un protocollo contenente disposizioni specifiche da applicare, sempre a decorrere dal 1º ottobre 1999, a tutti i lavoratori delle aziende di cui sopra. Tale protocollo conterrà le seguenti clausole:
a) fermi restando minimi e contingenza del contratto Manufatti in cemento/laterizi, introduzione di una voce retributiva collettiva specifica non assorbibile pari a:
Cat. A | Lire 43.654 |
Cat. B | Lire 62.576 |
Cat. CS | Lire 61.282 |
Cat. C | Lire 52.526 |
Cat. D | Lire 47.366 |
Cat. E | Lire 17.240 |
Cat. F | Lire 22.272 |
b) trasferimento nelle categorie contrattuali corrispondenti dei profili specifici del settore fibro-cemento;
c) mantenimento delle preesistenti disposizioni concernenti:
- lavori pesanti, art. 64, nn. 1, 2, 4, 7, 8;
- lavori a turni, art. 61, sostitutivo dell'art. 73 e delle corrispondenti maggiorazioni;
- premio di anzianità, artt. 86 e 106;
d) mantenimento, ai soli lavoratori in forza sempre alla data del 1º ottobre 1999:
- dei vecchi aumenti periodici;
- del trattamento economico di malattia;
- delle misure diversificate dei periodi feriali in ragione dell'anzianità di servizio (solo per gli impiegati);
e) ferme restando le norme del CCNL Manufatti in cemento e laterizi su orario e maggiorazioni (salvo quanto detto per i turnisti), conferma delle 4 ore annue aggiuntive di riduzione previste per i turnisti dalla precedente normativa.
3. ANIEM inviterà le aziende del fibro-cemento a erogare una quota mensile aggiuntiva dell'I.v.c. a suo tempo corrisposta.
Protocollo Protocollo delle disposizioni valide per le aziende del settore fibro-cemento
A decorrere dal 1º ottobre 1999, per le aziende del settore fibro-cemento e per i lavoratori da esse dipendenti, trova applicazione il CCNL 27 ottobre 1999 valido per le aziende produttrici di manufatti in calcestruzzo.
Detto contratto annulla e sostituisce il contratto in precedenza applicato.
Con la medesima decorrenza, ai lavoratori delle aziende di cui sopra si applicano, inoltre, le seguenti disposizioni che integrano o sostituiscono quelle del presente CCNL 27 ottobre 1999.
Capitolo A) - DISPOSIZIONI VALIDE PER LA GENERALITÀ DEI DIPENDENTI
1) Profili specifici del settore fibro-cemento
Categoria B2 (operai)
Profilo:
- lavoratori addetti al coordinamento, alla guida ed al controllo operativo con facoltà di iniziativa nell'ambito delle direttive ricevute e responsabilità di squadre di lavoratori appartenenti a gruppi inferiori di inquadramento. Sono in possesso di adeguata preparazione professionale o di comprovata esperienza nel campo della propria attività.
Categoria CS (impiegati)
Profili:
- operatori su calcolatori elettronici di elevata capacità, in possesso di idoneo titolo di studio e/o comprovata e prolungata esperienza, che provvedono alla attivazione delle macchine collegate in rete gestendo le varie fasi di elaborazione, assicurando l'alimentazione dei dati e la corretta produzione degli "outputs";
- disegnatore d'ordine con prolungata e comprovata esperienza che esegue sviluppi sulla base di elementi precostituiti e indicazioni di massima;
- lavoratore in possesso di approfondita preparazione professionale e comprovata esperienza, che esplica la propria attività in tutti i servizi amministrativi di stabilimento.
Categoria CS (operai)
Profili:
- lavoratori preposti alla guida ed al controllo di gruppi di lavoratori appartenenti a livelli inferiori di inquadramento, in possesso di elevata competenza tecnico-pratica con prolungata esperienza di lavoro.
Categoria C1 (impiegati)
Profili:
- addetti alle operazioni amministrative connesse con la consegna dei prodotti finiti che si avvalgono di videoterminali o di equivalenti sistemi di registrazione;
- venditori o semplici acquisitori di ordini non abilitati a trattative commerciali.
Categoria C2 (operai)
Profili:
- macchinisti conduttori di macchine complesse di produzione di lastre o tubi che operano sia in sala quadri che in reparto, che controllano le varie fasi della linea, in grado di interpretare le diverse variabili del processo produttivo stesso e compiere le operazioni necessarie al mantenimento - di cui sono responsabili - degli standards qualitativi prefissati;
- capi macchina che provvedono all'avviamento ed alla regolazione delle macchine di produzione, ne controllano il funzionamento, eseguono gli interventi di ripristino di funzionamento e di piccola e ordinaria manutenzione.
Categoria D2 (operai)
Profili:
- analisti che eseguono determinazioni od analisi chimiche o chimico-fisiche, anche con l'uso di attrezzature di delicato funzionamento, effettuando i calcoli di analisi e le relative registrazioni; calcimetristi;
- conduttori di macchine complesse di produzione di lastre o tubi che operano sia in sala quadri che in reparto, in grado di interpretare variabili del processo produttivo e compiere operazioni necessarie al mantenimento degli standards qualitativi prefissati;
- conduttori di macchine di produzione per le quali è necessaria una approfondita conoscenza del processo tecnologico (esempio: pressatore-conduttore, battitore di macchine lastre o tubi, guardafeltri, formatori).
Categoria E2 (operai)
Profili:
- conduttori di macchine ausiliarie di semplice azionamento direttamente collegate con le macchine complesse di produzione principali che operano secondo prescrizioni di esercizio prestabilite con il fine di realizzarne il regolare funzionamento delle stesse;
- conduttori di macchine utensili per la lavorazione di tubi e lastre;
- controllori quantitativi che annotano i risultati del controllo stesso;
- addetti alla confezione manuale di recipienti, canne quadrangolari e pezzi speciali.
Per i lavoratori che prestano la propria opera in tre turni avvicendati, la misura della riduzione dell'orario di lavoro prevista al punto 13, 1º comma, nell'art. 10, è stabilita in 68 ore annue.
3) Superminimo collettivo
AI lavoratori in quadrati nelle sottoindicate categorie saranno corrisposti gli importi per ciascuna di esse stabiliti a titolo di superminimo collettivo non assorbibile, da valere a tutti gli effetti come minimo tabellare:
Cat. A | Lire 43.654 |
Cat. B | Lire 62.576 |
Cat. CS | Lire 61.282 |
Cat. C | Lire 52.526 |
Cat. D | Lire 47.366 |
Cat. E | Lire 17.240 |
Cat. F | Lire 22.272 (importo comprensivo di lire 8.000 di cui all'art. 21) |
La Direzione potrà stabilire nelle 24 ore più turni di lavoro.
I lavoratori dovranno prestare l'opera nel turno per ciascuno di essi stabilito. I lavoratori dovranno essere avvicendati nei turni ad evitare che le stesse persone siano addette permanentemente ai turni di notte o di giorni festivi.
Il lavoro eseguito di domenica a norma di Legge, e/o nelle ore notturne comprese in regolari turni periodici, non gode delle corrispondenti percentuali di maggiorazione previste dall'art. 17 (lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo). Ai lavoratori che lavorano in detti turni periodici sarà pubblicata sulla retribuzione (minimo tabellare, eventuale superminimo, indennità di contingenza, eventuali aumenti periodici di anzianità e, per i cottimisti, la percentuale minima contrattuale di cottimo) una maggiorazione del:
- 35% per le ore lavorate di notte;
- 5% per le ore lavorate di giorno (sia nel caso di tre turni, sia nel caso di due turni);
- 35% per le ore lavorate di giorno nella domenica.
Le suddette maggiorazioni assorbono fino a concorrenza trattamenti di miglior favore eventualmente riconosciuti a livello aziendale per lo stesso titolo.
Le maggiorazioni di cui al 3º comma del presente articolo saranno computate nella retribuzione agli effetti della gratifica natalizia o 13ª mensilità, delle ferie e delle festività nazionali ed infrasettimanali nonché delle riduzioni di orario e delle festività soppresse sulla base della maggiorazione media di turno realizzata negli ultimi 12 mesi.
Per quanto riguarda la durata normale del lavoro si fa riferimento all'art. 15 (Orario di lavoro).
I lavoratori turnisti, addetti a lavori a ciclo continuo, non possono allontanarsi dal loro posto se non sono sostituiti dai lavoratori che debbano dare loro il cambio. In tal caso la loro maggiore prestazione sarà retribuita come lavoro straordinario nonché con la maggiorazione del lavoro a turno.
I lavoratori interessati devono essere preavvisati del turno a cui sono stati assegnati almeno 24 ore prima che esso abbia inizio, salvo casi di forza maggiore.
Qualora il lavoratore turnista venga chiamato a lavorare nel suo giorno di riposo compensativo avrà diritto, ove venga adibito a lavori compresi in normali turni avvicendati, alla retribuzione globale di fatto maggiorata della percentuale per lavoro festivo calcolata come indicato nell'art. 17 (lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo) conservando inoltre le maggiorazioni stabilite sopra per il lavoro a turni. Se viceversa venga adibito a lavori non compresi in normali turni avvicendati, avrà soltanto diritto alla suddetta retribuzione maggiorata della percentuale per lavoro festivo, calcolata come indicato all'art. 17 (lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo).
In ogni caso, però, l'azienda, prima dell'inizio del lavoro, dovrà comunicare al lavoratore il giorno assegnatogli per il riposo compensativo in sostituzione di quello non goduto per la suddetta chiamata al lavoro. Il giorno di riposo compensativo assegnato in sostituzione dovrà cadere nel corso della settimana successiva.
Nel caso di sostituzioni temporanee ed occasionali di lavoratori a turno con altri lavoratori, le prestazioni di questi ultimi saranno compensate con le maggiorazioni del lavoro a turno.
Chiarimento a verbale - La presente disciplina sostituisce quella di cui all'art. 17 del presente CCNL
Ferme restando le disposizioni di Legge per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, le parti si danno atto della volontà di operare per migliorare gli ambienti di lavoro anche laddove possono richiedersi interventi di lavoro saltuari ad impianti funzionanti, nonché di ridurre il numero e l'entità dei lavori cosiddetti pesanti e disagiati.
Agli effetti del presente articolo - fermo restando il tassativo obbligo per tutti i lavoratori di fare uso dei mezzi di protezione individuali prescritti - sono considerati lavori pesanti e disagiati quelli di cui all'elenco che segue, lavori per i quali, per il solo tempo di esecuzione, saranno applicate, sul minimo tabellare orario, le percentuali di maggiorazione sotto indicate:
1. pulizia e manutenzione interna di camere, filtri, elettrofiltri, caldaie e tubazioni | 9,60% |
2. recupero di materiali all'interno di volumi chiusi o tramogge | 17,85% |
3. riparazioni all'interno di macchine ad elevata temperatura | 15,10% |
4. stivaggio manuale di sacchi di cemento | 5,50% |
5. operazione manuale di infilasacchi | 5,50% |
Le maggiorazioni di cui al presente articolo saranno computate nella retribuzione agli effetti della gratifica natalizia o 13ª mensilità, delle ferie e delle festività nazionali ed infrasettimanali, nonché della riduzione di orario e delle festività soppresse, sulla base della maggiorazione media realizzata negli ultimi 12 mesi.
Chiarimento a verbale - Le percentuali di maggiorazione di cui al presente articolo assorbono i compensi che a qualsiasi titolo vengono corrisposti, a livello aziendale, per i suddetti lavori. Ove a livello aziendale, in virtù di accordi aziendali precedenti, esistano eventuali percentuali di maggiorazioni o indennità per causali ulteriori e diverse da quelle sopra menzionate, le parti s'impegnano a che la materia venga riesaminata a quel livello, nello spirito ed alla luce dei criteri utilizzati a livello nazionale, per addivenire ad una razionalizzazione ad una sistemazione della materia stessa.
6) Premio di anzianità (ex intermedi)
Al lavoratore che ha conseguito complessivamente, anche in gruppi o qualifiche diversi, presso la stessa azienda - o azienda dello stesso gruppo - i periodi di anzianità di servizio sottoindicati, compete un premio di anzianità.
Tale premio sarà corrisposto in due quote e cioè una al compimento del quindicesimo anno di anzianità di servizio e l'altra al compimento del ventitreesimo anno di anzianità di servizio in ragione rispettivamente di un importo pari ai cinque sesti della retribuzione mensile (minimo tabellare, eventuale superminimo, indennità di contingenza, eventuali aumenti periodici di anzianità) percepita all'atto della maturazione del diritto al premio.
Nei casi in cui sia intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro, è computabile, agli effetti della maturazione del diritto al premio di anzianità, anche il periodo di tempo trascorso in servizio presso la stessa azienda prima della detta risoluzione, sempre che l'interruzione sia dovuta o al servizio militare di leva (qualora il lavoratore si sia ripresentato in tempo utile dopo il servizio stesso) o non abbia avuto durata superiore ad un anno se dovuta ad altra causa; è ferma in ogni caso la non computabilità del suddetto periodo di assenza dal lavoro.
7) Premio di anzianità (impiegati)
Al lavoratore che abbia conseguito complessivamente anche in gruppi e qualifiche diversi, presso la stessa azienda - o aziende dello stesso gruppo - i periodi di anzianità sottoindicati, compete un premio di anzianità.
Tale premio sarà corrisposto in due quote e cioè una al compimento del quindicesimo anno di anzianità di servizio in ragione rispettivamente di un importo pari alla retribuzione mensile (minimo tabellare, eventuale superminimo, indennità di contingenza, eventuali aumenti periodici di anzianità) percepita in ciascuna di dette scadenze.
Nel caso in cui sia intervenuta la risoluzione del rapporto di lavoro, è computabile, agli effetti della percezione delle quote di premio, anche il periodo di tempo trascorso in servizio presso la stessa azienda, o aziende dello stesso gruppo, prima della detta risoluzione sempre che l'interruzione sia dovuta o al servizio militare di leva (qualora il lavoratore si sia ripresentato in tempo utile dopo il servizio stesso) o non abbia avuto durata superiore ad un anno, se dovuta ad altra causa; è ferma in ogni caso la non computabilità del suddetto periodo di assenza dal lavoro.
Chiarimento a verbale - Il lavoratore che, provenendo dalla qualifica "ex intermedi" abbia già percepito la prima quota del premio di anzianità in base alle disposizioni del contratto di lavoro relativo a detta qualifica, avrà diritto di usufruire della sola seconda quota di premio prevista dal presente articolo.
Qualora il lavoratore abbia già percepito, quale appartenente alla qualifica "ex intermedi", ambedue le quote di premio, sarà considerato estinto il suo diritto al premio di anzianità come lavoratore appartenente alla qualifica cui si applica la presente parte.
Capitolo B) - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I LAVORATORI IN FORZA AL 1º OTTOBRE 1999
1) Aumenti periodici di anzianità
Gli importi degli aumenti periodici previsti dall'art. 30 sono sostituiti dai seguenti:
Gruppi | Importi mensili |
AS | 27.630 |
A | 24.170 |
B | 19.595 |
CS | 17.960 |
C | 16.985 |
D | 16.200 |
E | 14.920 |
F | 13.815 |
2) Trattamento economico in caso di malattia ed infortunio non sul lavoro
Il trattamento economico previsto dall'art. 63 è sostituito dal seguente:
a) per anzianità di servizio fino a 10 anni compiuti:
- 100% per i primi 6 mesi;
- 50% per ulteriori 6 mesi;
b) per anzianità di servizio oltre i 10 anni compiuti:
- 100% per i primi 8 mesi;
- 50% per ulteriori 4 mesi.
Verbale di accordo - Previdenza complementare
tra
ANIEM, FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL
Premesso
- che nel contratto nazionale di lavoro 28 novembre 1994 e nel verbale di accordo del 20 marzo 1997 è prevista l'istituzione di un Fondo di previdenza integrativa per i lavoratori dipendenti dalle imprese produttrici di elementi e componenti in laterizio e prefabbricati in latero-cemento; manufatti in calcestruzzo armato e non, in cemento, in gesso e piastrelle di cui alla sfera di applicazione del CCNL 28 novembre 1994;
- preso atto degli approfondimenti nel frattempo intervenuti in materia tra ANIEM e le suddette Organizzazioni sindacali;
Si conviene quanto segue:
1) ANIEM e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL riconoscono il FONDAPI quale Fondo di previdenza complementare del settore;
2) la contribuzione a carico dei lavoratori e delle aziende del settore rispetterà quanto stabilito in materia di contributi e decorrenza dal verbale di accordo del 20 marzo 1997;
3) con riferimento a tutti i lavoratori occupati nel settore, cui è applicabile la normativa relativa al Fondo, verrà riconosciuta una quota "una tantum" per l'istituzione del Fondo stesso pari a lire 2.000 per lavoratore occupato, a carico dell'azienda, come previsto dal protocollo istitutivo di FONDAPI.
Tale somma verrà conteggiata e versata al Fondo stesso con la retribuzione del mese di ___;
4) la quota di iscrizione è fissata in lire 22.000.
Accordo di rinnovo 05/05/2004 (Decorrenza 01/01/2004)
Art. ___ - Formazione professionale - FAPI
Con riferimento a quanto previsto dagli accordi interconfederali in materia di formazione professionale e dalla legislazione vigente, le parti, anche in relazione alle innovazioni derivanti dalla evoluzione tecnologica ed organizzativa, concordano sull'importanza della formazione professionale quale strumento fondamentale per la valorizzazione professionale delle risorse umane.
Pertanto le parti convengono, nel rispetto delle reciproche competenze e responsabilità ad esse derivanti dalle norme di Legge, di accordi interconfederali e del presente contratto che la formazione debba essere orientata al perseguimento dei seguenti obiettivi:
- consentire ai lavoratori l'acquisizione di professionalità specifiche in grado di meglio rispondere alle esigenze derivanti da innovazioni tecnologiche ed organizzative dei settori;
- cogliere le opportunità occupazionali del mercato del lavoro nell'intento di facilitare l'incontro tra domanda e offerta e consentire una maggiore flessibilità nell'impiego dei lavoratori;
- rispondere a necessità di aggiornamento dei lavoratori onde prevenire l'insorgere di situazioni di inadeguatezza professionale.
All'Osservatorio di cui alla Parte generale, lett. A), è affidato il compito, previ opportuni coordinamenti, di instaurare e intrattenere rapporti con Fondimpresa, Fondo interprofessionale per la formazione continua, con riguardo alla presentazione e approvazione dei piani di formazione delle imprese, compresi quelli in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, concordati tra le parti sociali. Le imprese comunicheranno all'Osservatorio i piani di formazione realizzati.
È altresì affidato all'Osservatorio il monitoraggio delle normative vigenti in materia di formazione professionale, sia a livello comunitario che nazionale e regionale al fine di informare i propri rappresentanti sulle opportunità di finanziamento attivabili.
Al momento della adozione del Regolamento dell'Osservatorio le parti stipulanti definiranno le modalità per l'attività da svolgere da parte dell'Osservatorio stesso in materia di formazione professionale e potranno valutare la possibilità di affidare l'aspetto tecnico-operativo della suddetta attività ad una Commissione per la formazione che opererà in raccordo con l'Osservatorio.
I piani aziendali di formazione concordati, oltre ai percorsi formativi e alle metodologie didattiche funzionali agli obiettivi, dovranno prevedere le modalità di svolgimento della formazione nonché quelle di partecipazione alla stessa.
Accordo di rinnovo 25/06/2008 (Decorrenza 01/01/2008)
Art. 14 - Formazione professionale - FAPI
Con riferimento a quanto previsto dagli accordi interconfederali in materia di formazione professionale e dalla legislazione vigente, le parti, anche in relazione alle innovazioni derivanti dalla evoluzione tecnologica ed organizzativa, concordano sull'importanza della formazione professionale quale strumento fondamentale per la valorizzazione professionale delle risorse umane.
Pertanto le parti convengono, nel rispetto delle reciproche competenze e responsabilità ad esse derivanti dalle norme di Legge, di accordi interconfederali e del presente contratto che la formazione debba essere orientata al perseguimento dei seguenti obiettivi:
- consentire ai lavoratori l'acquisizione di professionalità specifiche in grado di meglio rispondere alle esigenze derivanti da innovazioni tecnologiche ed organizzative dei settori;
- cogliere le opportunità occupazionali del mercato del lavoro nell'intento di facilitare l'incontro tra domanda e offerta e consentire una maggiore flessibilità nell'impiego dei lavoratori;
- rispondere a necessità di aggiornamento dei lavoratori onde prevenire l'insorgere di situazioni di inadeguatezza professionale.
All'Osservatorio è affidato il compito di monitorare le normative vigenti in materia di formazione professionale, sia a livello comunitario che nazionale e regionale al fine di informare i propri rappresentanti sulle opportunità di finanziamento attivabili.
Al momento della adozione del regolamento dell'Osservatorio le parti stipulanti definiranno le modalità per l'attività da svolgere da parte dell'Osservatorio stesso in materia di formazione professionale e potranno valutare la possibilità di affidare l'aspetto tecnico-operativo della suddetta attività ad una Commissione per la formazione che opererà in raccordo con l'Osservatorio.
Per quanto riguarda i piani di formazione aziendale da sottoporre all'approvazione del FAPI secondo le modalità previste dalla Legge nazionale e dalle norme regionali, compresi quelli in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, le aziende concorderanno gli stessi con le R.S.U. e, in assenza delle stesse, con le OO.SS. territoriali.
I piani formativi di settore potranno altresì essere concordati a livello territoriale o nazionale con le rispettive Organizzazioni di rappresentanza.
Le imprese comunicheranno all'Osservatorio i piani di formazione realizzati.
I piani aziendali di formazione concordati, oltre ai percorsi formativi e alle metodologie didattiche funzionali agli obiettivi, dovranno prevedere le modalità di svolgimento della formazione nonché quelle di partecipazione alla stessa.
Accordo di rinnovo 23/06/2017 (Decorrenza 01/04/2016)
Art. - Formazione professionale
OMISSIS
Al fine di elevare la professionalità dei lavoratori e di renderla sempre più compatibile con le innovazioni tecnologiche dei processi produttivi, laddove l'azienda ne ravvisi la necessità , la stessa, unitamente alle RSU e/o alle OO.SS. territoriali, ove presenti, definirà l'adeguato numero di ore e le relative modalità di formazione annuale dei lavoratori sui processi produttivi, distribuite uniformemente tra i vari profili professionali.
I percorsi formativi saranno certificati secondo le norme vigenti.