S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
Per la disciplina economica e normativa successiva all'accordo 09/09/2008 , si rinvia al CCNL "Vetro - Industria" - Settore "Chimica".
CCNL del 23/01/2003
LAMPADE E CINESCOPI - INDUSTRIA
Contratto collettivo nazionale di lavoro 23/01/2003
per i lavoratori dipendenti dalle aziende produttrici di lampade elettriche, valvole termojoniche, cinescopi, quarzi pilota, trafilerie e lavorazioni di metalli inerenti le lampade e le valvole, tubi fluorescenti e luminescenti, tubi sagomati, apparecchi termostatici
Decorrenza: 01/09/2002
Scadenza normativa: 31/08/2006
Scadenza economica: 31/08/2004
Addì, 23 Gennaio 2003 - 12 Novembre 2004,
tra
Associazione nazionale fabbricanti lampade elettriche, cinescopi, valvole termojoniche, tubi luminescenti ed apparecchi termostatici - ASSOLAMPADE,
e
FILCEA-CGIL,
FEMCA-CISL
UILCEM-UIL
è stato stipulato il presente contratto nazionale di lavoro per i dipendenti dalle imprese produttrici di lampade elettriche e valvole termojoniche.
Art. 1 - Relazioni industriali e sistema di osservazione
Premessa
Nella consapevolezza dell'importanza delle relazioni industriali in un contesto partecipativo e al fine di individuare scelte capaci di contribuire alla soluzione dei problemi economici e sociali, le parti - tenuto conto delle caratteristiche dei comparti merceologici (lampade, cinescopi, ecc.) e delle peculiarità del settore, convengono di dare impulso e sviluppo all'Organismo paritetico di osservazione nazionale sull'andamento del settore stesso, già costituito con precedente contratto.
Tale Organismo - ferme restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le prerogative proprie degli imprenditori e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori - analizzerà e valuterà, con la periodicità richiesta dai problemi in esame e comunque normalmente con cadenza annuale, le questioni suscettibili di avere incidenza sul settore, al fine di individuare le occasioni di sviluppo e prevenire le situazioni di debolezza.
A) Livello nazionale
L'Organismo nazionale di cui alla premessa analizzerà, in particolare, i seguenti temi:
a) l'evoluzione del sistema di relazioni industriali;
b) l'andamento del mercato nazionale e internazionale;
c) le prospettive produttive del settore, con le sue articolazioni e le prevedibili conseguenze sui livelli occupazionali;
d) l'andamento globale dell'occupazione in riferimento all'introduzione di nuove tecnologie e/o significative ristrutturazioni industriali che richiedano interventi di formazione e riqualificazione professionale; la consistenza strutturale del settore, per quanto concerne il numero degli addetti distinti per sesso e per classi di età;
e) l'andamento dell'occupazione femminile e giovanile, in relazione agli accordi interconfederali vigenti sui contratti di formazione-lavoro e con l'attenzione volta al tema delle pari opportunità, nell'osservanza di quanto previsto dalle leggi vigenti in materia;
f) le eventuali problematiche connesse con l'inserimento di lavoratori portatori di handicap;
g) la dinamica dei costi, compreso quello del lavoro, rispetto ai principali Paesi concorrenti, comparando le leggi in materia contributiva, anche ai fini di una oggettiva valutazione della competitività internazionale;
h) le spese complessive di ricerca realizzate o previste, la loro incidenza sul totale degli investimenti, le indicazioni sulle principali finalizzazioni della stessa, nonché il numero degli addetti;
i) le normative legislative nazionali e comunitarie in materia di lavoro e, in particolare, l'evoluzione legislativa relativa agli orari di lavoro; le problematiche relative all'orario di lavoro e al conto ore individuale, anche in rapporto al contesto della competitività; le eventuali sperimentazioni a livello aziendale e l'attuazione delle normative contrattuali in argomento;
l) il mercato del lavoro, i nuovi rapporti di lavoro, la flessibilità e lo sviluppo dell'occupazione;
m) i Comitati aziendali europei;
n) l'andamento della contrattazione di secondo livello, con riferimento alle normative vigenti;
o) le tematiche della sicurezza sul lavoro, ambientali e dell'ecologia, con riferimento all'evoluzione normativa nazionale e comunitaria sull'ambiente e la sicurezza, anche al fine di individuare eventuali proposte da sottoporre alle autorità competenti.
Saranno inoltre oggetto di esame congiunto:
- la definizione delle linee-guida per le attività formative orientate all'approfondimento delle specificità del settore, rivolte ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.);
- la predisposizione di una banca dati degli infortuni sul lavoro occorsi nel settore, nel rispetto della Legge n. 675/1996;
- l'eventuale elaborazione da parte delle competenti autorità italiane di nuove specifiche tabelle riguardanti i limiti di concentrazione nelle lavorazioni di vapori, polveri, sostanze tossiche, nocive o pericolose;
p) le problematiche della formazione, della formazione continua e della riqualificazione dei lavoratori interessati a processi di ristrutturazione, riconversione e ammodernamento tecnologico, nel quadro di linee di sostegno legislativo finalizzate ad un maggior raccordo con le esigenze delle imprese. I temi della formazione costituiranno oggetto di attenta valutazione allo scopo di favorire l'aggiornamento professionale dei lavoratori in relazione alle esigenze dell'evoluzione tecnologica ed organizzativa in atto e di promuovere lo sviluppo della cultura di impresa;
q) le tematiche inerenti le molestie sessuali;
r) le tematiche inerenti il "mobbing";
s) la presenza di lavoratori immigrati nel settore, con particolare riferimento alle eventuali problematiche connesse con l'integrazione nei luoghi di lavoro.
L'Organismo paritetico di osservazione nazionale avrà inoltre il compito di esaminare la possibilità di istituire un Fondo sanitario nazionale integrativo, su base individuale volontaria, tenuto conto e compatibilmente con l'evoluzione normativa in materia, ed avendo riguardo alla dinamica complessiva dei costi. L'attività dell'Organismo si svolgerà nel corso del secondo biennio di validità del contratto nazionale di lavoro 23 gennaio 2003.
B) Livello aziendale
Il momento di incontro a livello nazionale si coordina e si completa attraverso un sistema informativo a livello aziendale, che si configura come segue.
Annualmente i gruppi industriali articolati su più unità produttive e le imprese caratterizzate da una sola unità produttiva con più di 150 unità, forniranno alle R.S.U. e, tramite le Associazioni imprenditoriali, alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, informazioni sui seguenti argomenti:
a) i dati previsionali di investimenti e relative localizzazioni per nuovi insediamenti e/o riconversioni produttive o per potenziamento, ammodernamento o trasformazione di quelli esistenti;
b) le prospettive produttive anche in relazione ai mercati e alle relative implicazioni con riferimento, se del caso, alle necessità di distribuzione dell'orario di lavoro;
c) l'ammontare globale delle incentivazioni creditizie per investimenti e ricerca accordate, ai sensi della vigente legislazione, dallo Stato o dalle regioni, specificandone le leggi di riferimento;
d) il numero degli occupati distinti per sesso e per classi di età, con specificazione dei dati relativi alla composizione dell'occupazione femminile e giovanile;
e) modifiche tecnologiche qualora le stesse configurino sostanziali modifiche del sistema produttivo o investano in modo determinante le tecnologie fino allora adottate o l'organizzazione complessiva del lavoro, o il tipo di produzione in atto ed influiscano complessivamente sull'occupazione;
f) nuove tecnologie di processo in presenza di sostanziale modifica di quelle fino ad allora adottate e che abbiano rilevanti conseguenze sull'organizzazione del lavoro, sulle condizioni prestative e sull'occupazione;
g) elementi conoscitivi sugli interventi effettuati nella formazione e riqualificazione dei lavoratori;
h) i principali indici del bilancio di esercizio, con particolare riferimento al conto economico;
i) elementi conoscitivi in merito ai congedi di cui al 2º comma dell'art. 40;
l) il mercato del lavoro, i nuovi rapporti di lavoro, la flessibilità e lo sviluppo dell'occupazione.
Nel corso degli incontri, le parti effettueranno un esame congiunto degli effetti degli investimenti su occupazione, indirizzi produttivi, localizzazioni e condizioni ambientali-ecologiche, esprimendo le loro autonome valutazioni.
Per quanto concerne in particolare la problematica dell'occupazione femminile e le pari opportunità vi sarà la partecipazione di lavoratrici dipendenti in possesso di adeguate conoscenze della specifica materia. Eventuali azioni positive che derivassero dall'esame di tali problematiche potranno essere portate all'attenzione delle parti stipulanti il CCNL, al fine di compiere i più opportuni approfondimenti.
In apertura degli incontri, la Direzione dell'unità produttiva comunicherà volta a volta agli Organismi interessati se le informazioni che verranno trasmesse abbiano la caratteristica di segreto industriale prevista per l'applicazione dell'art. 623 cod. pen.
Per le imprese caratterizzate da un solo stabilimento con un numero di dipendenti compreso tra 100 e 150, le Associazioni industriali locali forniranno annualmente per iscritto ai competenti Sindacati dei lavoratori, e per conoscenza alle R.S.U., le notizie di cui al precedente punto d).
Nota a verbale - Le parti si danno atto che la cadenza dell'informazione relativa agli argomenti previsti alla Parte B, lett. e) e f), potrà essere diversa da quella annuale in presenza di fatti specifici che la giustificano.
Le parti, anche in riferimento a quanto previsto dagli accordi interconfederali in materia di formazione, affermano concordemente l'importanza ed il ruolo strategico che tale strumento riveste ai fini della valorizzazione professionale delle risorse umane.
Infatti l'evoluzione della tecnologia, la crescente competitività dei mercati, i mutamenti del contesto normativo e sociale ed i processi di cambiamento determinano l'esigenza di una continua ridefinizione organizzativa e dei processi di lavoro e richiedono, di conseguenza, l'adeguamento delle professionalità e del livello di qualificazione delle risorse.
l principali obiettivi che la formazione deve avere sono:
- mettere i lavoratori in condizione di rispondere più efficacemente alle esigenze poste dalla trasformazione tecnologica ed organizzativa in atto nelle imprese;
- provvedere alle necessità di aggiornamento professionale dei lavoratori, anche al fine di porre i lavoratori stessi in condizione di rispondere più efficacemente alle esigenze imposte dalle innovazioni tecnologiche e organizzative, dagli obiettivi di qualità e dal mercato;
- facilitare il reinserimento dei lavoratori dopo eventuali periodi di assenza per varie motivazioni;
- cogliere le opportunità occupazionali del mercato del lavoro, con particolare riferimento al personale femminile, nell'intento di facilitare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro e di consentire una maggiore flessibilità nell'impiego dei lavoratori.
In relazione a quanto sopra le parti hanno previsto la formazione tra i temi oggetto dell'informazione da fornire ai vari livelli alle Rappresentanze dei lavoratori per le opportune valutazioni.
Le parti affermano l'utilità di procedere al monitoraggio della normativa vigente in materia di formazione, sia a livello nazionale che comunitario, nonché all'individuazione delle specifiche esigenze formative del settore.
L'esame di queste problematiche ai livelli previsti consentirà alle Rappresentanze dei lavoratori di esprimere, in occasione del confronto con l'azienda, le proprie valutazioni in ordine ai destinatari della formazione, con particolare riferimento al numero dei lavoratori interessati, alla durata dei corsi, ai contenuti, agli obiettivi tecnico-professionali da conseguire, allo svolgimento dei corsi in azienda o in centri di formazione esterni, nonché all'intendimento di far ricorso a fonti di finanziamento, per i programmi stessi, esterne all'azienda, nonché alle eventuali necessità di adattamento delle modalità della prestazione, per meglio rispondere alle esigenze formative ed allo sviluppo professionale.
Con particolare riferimento alla formazione continua le parti esamineranno le risultanze dell'indagine, prevista dall'accordo interconfederale 20 gennaio 1993 e successive intese, sui fabbisogni formativi per la parte riguardante il settore e, alla luce di esse, valuteranno l'opportunità di realizzare con gli Organismi paritetici bilaterali e - in tal caso in relazione alle realtà locali - con le rispettive Organizzazioni territoriali, esperienze di collaborazione nel campo della formazione nonché la possibilità di utilizzare le risorse a tali fini previste dai fondi comunitari e dalla legislazione vigente.
Le parti convengono che i costi della formazione continua di cui sopra saranno finanziati in misura significativa attraverso l'utilizzazione di risorse esterne a tal fine previste.
I costi di frequenza per la partecipazione ai corsi di formazione continua di cui ai commi precedenti saranno ripartiti, previo confronto con la R.S.U., sulla base del principio della partecipazione paritetica di imprese e lavoratori.
Per la frequenza ai corsi di formazione continua i lavoratori utilizzeranno i permessi e i riposi a vario titolo spettanti, ivi comprese le ore accumulate nel conto ore individuale di cui all'art. 15.
Art. 3 - Decentramento produttivo - Appalti - Lavoro a domicilio
1) Decentramento produttivo
Le Direzioni degli stabilimenti con più di 100 dipendenti informeranno preventivamente in apposito incontro le R.S.U. e, tramite le locali Associazioni imprenditoriali, il competente Sindacato dei lavoratori, sia sulle operazioni di scorporo e di decentramento permanente al di fuori dello stabilimento di importanti fasi dell'attività produttiva in atto - anche mediante la stipulazione di contratti di lavoro subordinato a domicilio e di contratti di appalto - che sulle operazioni di ristrutturazione, qualora tutto ciò comporti modifiche del sistema produttivo o dell'organizzazione del lavoro che influiscano sull'occupazione complessiva.
2) Appalti
I contratti di appalto di opere e servizi sono disciplinati dalle norme di Legge in materia.
Sono esclusi dagli appalti i lavori svolti in azienda direttamente pertinenti le attività di trasformazione propria dell'azienda stessa, nonché quelle di manutenzione ordinaria continuativa. Saranno invece appaltate le operazioni di manutenzione ordinaria continuativa che devono essere necessariamente svolte al di fuori dei normali turni di lavoro, per le quali sia accertata, previo esame con la R.S.U., l'impossibilità di effettuarle con personale in forza in azienda nei particolari turni all'uopo predisposti.
Fermo restando che la manutenzione va finalizzata alla sicurezza, all'efficienza, alla migliore utilizzazione degli impianti e al miglioramento delle condizioni ambientali, per la ricerca delle soluzioni sostitutive degli appalti si dovrà tener conto delle caratteristiche di programmabilità delle attività stesse, della piena utilizzazione delle attrezzature, del carattere di continuità del lavoro, anche in impianti diversi, nonché delle esigenze che le attività di manutenzione oggettivamente richiedono di impiegare la forza lavoro secondo orari e luoghi di intervento opportunamente diversificati secondo specifici accordi.
Opportune disposizioni saranno esaminate per i lavoratori già facenti parte dell'azienda appaltatrice.
I contratti di appalto continuativi svolti in azienda saranno limitati ai casi imposti da esigenze tecniche, organizzative e da economicità gestionali che, su richiesta della R.S.U., potranno formare oggetto di verifica con la Direzione.
Restano, comunque, salvi gli appalti aventi carattere di continuità, ma che siano relativi ad attività diverse da quelle proprie dell'azienda appaltante.
Le aziende appaltanti devono esigere dalle aziende appaltatrici il rispetto delle norme contrattuali del settore merceologico a cui appartengono le aziende appaltatrici stesse, e quello di tutte le norme previdenziali ed antinfortunistiche e di protezione dei lavoratori; in particolare le aziende appaltanti forniscono dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinate ad operare le aziende appaltatrici e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
I lavoratori di aziende appaltatrici operanti in azienda possono fruire dei servizi aziendali (mense, servizi di pronto soccorso, servizi igienici) con opportune intese tra azienda appaltante e azienda appaltatrice.
Le Direzioni degli stabilimenti con più di 100 dipendenti informeranno con incontri periodici la R.S.U. sulla natura delle attività conferite in appalto.
3) Lavoro a domicilio
Fatta salva la disciplina prevista dalla Legge 18 dicembre 1973, n. 877, le Associazioni territoriali imprenditoriali trasmetteranno ai competenti Sindacati dei lavoratori un elenco delle aziende associate che si avvalgono di prestazioni di lavoro subordinato a domicilio. Ogni sei mesi la stessa Associazione territoriale imprenditoriale di competenza trasmetterà le eventuali variazioni del suddetto elenco.
L'Associazione territoriale darà informazioni globali di carattere previsionale sull'andamento del fenomeno riferito alle aziende associate e sui prevedibili riflessi sull'occupazione.
Le Direzioni degli stabilimenti con più di 100 dipendenti informeranno periodicamente la R.S.U. sui casi di eventuale ricorso al lavoro a domicilio.
Dichiarazione delle parti - Le parti dichiarano che la qualità dei servizi forniti da terzi concorre al miglioramento continuo della prestazione dell'azienda.
Art. 4 - Mobilità orizzontale nell'ambito dello stabilimento
Le Direzioni degli stabilimenti con più di 200 dipendenti informeranno preventivamente, in apposito incontro, le R.S.U. e, tramite l'Associazione imprenditoriale di competenza, il Sindacato provinciale di categoria sugli spostamenti non temporanei nell'ambito dello stabilimento che interessino significative aliquote di lavoratori, nei casi in cui tali spostamenti non rientrino nelle necessità collegate alle normali esigenze tecniche, organizzative e produttive dell'attività aziendale.
Nota a verbale - Restano salve, ove si rendessero necessarie, le procedure di cui alle leggi ed agli accordi interconfederali vigenti.
Sezione II - PARTE COMUNE ALLE TRE REGOLAMENTAZIONI
Art. 5 - Assunzione e visite mediche
Per le assunzioni valgono le norme di Legge.
L'assunzione verrà comunicata direttamente all'interessato con lettera nella quale sarà specificato:
1) la data di assunzione;
2) l'inquadramento ai sensi del successivo art. 12;
3) il trattamento economico relativo;
4) la durata dell'eventuale periodo di prova;
5) la sede di lavoro.
All'atto dell'assunzione il datore di lavoro consegnerà al lavoratore la documentazione concernente la previdenza complementare: scheda informativa FONCHIM, modulo di iscrizione e copia dello Statuto.
All'atto dell'assunzione il lavoratore dovrà presentare i seguenti documenti personali:
a) il libretto di lavoro;
b) i prescritti documenti INPS;
c) lo stato di famiglia;
d) la carta di identità o documento equipollente.
Inoltre il lavoratore dovrà comunicare il proprio domicilio e gli eventuali successivi mutamenti.
Ferme restando le disposizioni di Legge circa l'obbligo della visita medica preventiva e delle visite periodiche per i lavoratori per i quali sono prescritte, il personale che si intende assumere può essere sottoposto a visita medica.
Qualifiche individuate ai sensi dell'art. 25 della Legge 23 luglio 1991, n. 223
In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 25, 2º comma, della Legge 23 luglio 1991, n. 223, i livelli di qualifica individuati dalle parti stipulanti sono i seguenti: livelli A, B, C, D, E, F, G.
Art. 6 - Portatori di handicap
Le aziende considereranno con la maggiore attenzione, compatibilmente con le proprie possibilità tecnico-organizzative, il problema dell'inserimento ai sensi delle leggi vigenti, dei portatori di handicap riconosciuti invalidi civili nelle proprie strutture, in funzione della capacità lavorativa degli stessi.
Per quanto concerne i permessi e i congedi si fa riferimento alle vigenti norme di Legge.
Art. 7 - Contratto a termine e contratto di fornitura di lavoro temporaneo
A) Contratto a termine
Con riferimento alla nuova normativa di cui al D.Lgs. n. 368/2001, le parti concordano di incontrarsi nell'ambito del sistema di osservazione di cui all'art. 1, lett. A), per valutare le modalità attuative della Legge.
B) Contratto di fornitura di lavoro temporaneo
In attuazione di quanto previsto dalla Legge 24 giugno 1997, n. 196 e successive modifiche e integrazioni si concorda quanto segue.
Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n. 196/1997, il contratto di fornitura di lavoro temporaneo può essere concluso, oltre che nei casi previsti dalla legislazione vigente, nelle fattispecie e alle condizioni di seguito individuate:
1) sostituzione di lavoratori in aspettativa, ferie e permessi;
2) esecuzione di un'opera o di un servizio definito o predeterminato nel tempo;
3) lavorazioni a fasi successive che richiedono maestranze diverse per specializzazioni da quelle normalmente impiegate;
4) incremento di attività produttiva in dipendenza di commesse eccezionali e/o vincolate a termini di consegna urgenti o perentori o da lancio di nuovi prodotti che, per volumi o termini di consegna, non sia possibile eseguire in base al normale organico e ai normali programmi di lavoro;
5) lavorazioni connesse all'aggiudicazione di pubbliche commesse che presentino carattere di eccezionalità rispetto alla normale attività produttiva;
6) copertura di posizioni di lavoro stabilizzate ma temporaneamente scoperte, per il periodo necessario al reperimento sul mercato del lavoro di personale a tempo indeterminato.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 4, lett. a) della Legge n. 196/1997, è escluso il livello L dell'attuale scala classificatoria del personale.
Il periodo di assegnazione inizialmente stabilito può essere prorogato - alle condizioni previste dall'art. 3, comma 4, della Legge n. 196/1997 - nei casi in cui perdurino la causale e le necessità aziendali che hanno motivato il ricorso a tale contratto, per un massimo di 4 volte e per una durata complessiva delle proroghe non superiore a 24 mesi.
I lavoratori assunti con contratto di lavoro temporaneo non potranno complessivamente superare l'8%, come media trimestrale, dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell'unità produttiva.
Tale percentuale assorbe fino a concorrenza, fatte salve successive intese, eventuali percentuali già concordate a livello aziendale/territoriale, per le medesime tipologie.
Nei casi in cui tale rapporto percentuale dia un numero inferiore a 8 resta ferma la possibilità di intrattenere fino a 8 contratti.
L'eventuale frazione di unità derivante dal rapporto percentuale di cui sopra è arrotondata all'unità intera superiore.
Per l'erogazione dei premi aziendali valgono le disposizioni di Legge.
C)
La Direzione aziendale comunicherà preventivamente alla R.S.U. le motivazioni del ricorso ad assunzioni ed il numero dei lavoratori con contratto a termine e con contratto di fornitura di lavoro temporaneo, di cui al presente articolo contrattuale, comunicando la mansione, il livello nonché la durata prevista del contratto.
Nel caso di ricorso al contratto di fornitura di lavoro temporaneo, ove ricorrano motivate ragioni di urgenza, le predette comunicazioni potranno essere effettuate entro i successivi cinque giorni dall'assunzione.
Le parti a livello aziendale, all'inizio di ogni anno, si incontreranno per esaminare e valutare le esperienze sviluppate.
I lavoratori assunti con contratto a termine e interinale usufruiranno di interventi informativi/formativi di cui all'art. 21 del D.Lgs. n. 626/1994, avendo riferimento all'esperienza lavorativa e alla mansione svolta.
Nota a verbale - La durata dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo stipulati per sostituire lavoratori assenti potrà comprendere i periodi di affiancamento necessari per il passaggio di consegne.
Per la disciplina dell'apprendistato si fa riferimento alle disposizioni di Legge in materia. Per quanto da esse non contemplato, valgono le norme previste dal presente contratto in quanto applicabili.
L'assunzione dell'apprendista ha luogo con un periodo di prova di due mesi; detto periodo sarà ridotto a un mese quando si tratti di apprendista che nell'ambito di precedente rapporto abbia frequentato i corsi formativi inerenti il profilo professionale da conseguire.
Il periodo di prova verrà computato sia agli effetti della durata dell'apprendistato, sia agli effetti dell'anzianità di servizio.
La durata del periodo di apprendistato nonché l'impegno formativo esterno sono regolati dalla seguente tabella, sulla base della correlazione tra il profilo professionale da conseguire e il titolo di istruzione in possesso dell'apprendista:
Profili professionali | Titolo di istruzione | Formazione esterna ore annue | Durata |
Profili professionali previsti dai livelli l, H, G, F | Titolo di istruzione post-obbligo o attestato di qualifica professionale idonei rispetto al profilo professionale da conseguire | 60 | 2 anni |
| Titoli di istruzione post-obbligo o attestati di qualifica, non idonei rispetto al profilo professionale da conseguire | 120 | 3 anni |
| Titolo di istruzione dell'obbligo | 120 | 4 anni |
I periodi di servizio prestati in qualità di apprendista presso più datori di lavoro si cumulano, ai fini del computo della durata massima, nel periodo di apprendistato, purché non separati da interruzioni superiori a 1 anno e purché si riferiscano alle stesse attività.
Nel caso di assunzione di apprendista che nell'ambito di precedente rapporto abbia già seguito moduli di formazione esterna previsti per lo stesso profilo professionale, l'apprendista sarà esentato dalla frequenza dei moduli già completati.
La formazione dell'apprendista all'interno dell'impresa sarà seguita da un tutore - in possesso dei requisiti di cui alla normativa vigente - che curerà le necessità di raccordo tra l'apprendimento sul lavoro e la formazione esterna.
Il trattamento retributivo dell'apprendista viene fissato sulla base del minimo contrattuale e contingenza previsti per il livello di inquadramento contrattuale per il quale è stato assunto, secondo le percentuali della seguente tabella:
Durata | Trattamento retributivo | |||
dell'apprendistato | 1º anno | 2º anno | 3º anno | 4º anno |
2 anni | 70% | 80% | - | - |
3 anni | 65% | 70% | 80% | - |
4 anni | 60% | 65% | 70% | 80% |
A far data dal 1º gennaio 2003 in caso di malattia e di infortunio non sul lavoro al lavoratore apprendista viene assicurato un trattamento economico pari a:
- 60% della retribuzione prevista per i primi 3 mesi di malattia e di infortunio non sul lavoro, computati sommando tutti gli eventi morbosi, verificatisi nel corso del rapporto di apprendistato;
- 30% della retribuzione prevista per i successivi 5 mesi di malattia e di infortunio non sul lavoro, computati sommando tutti gli eventi morbosi, verificatisi nel corso del rapporto di apprendistato.
L'apprendista non potrà essere sottoposto a lavorazioni retribuite a cottimo né in genere a quelle ad incentivo.
Il periodo di ferie degli apprendisti è pari a 4 settimane.
Al termine dell'apprendistato l'apprendista sostiene le prove di idoneità previste dalle norme legislative e, in caso di esito favorevole, consegue il profilo professionale e l'inquadramento contrattuale per il quale è stato assunto.
Art. 9 - Lavoro a tempo parziale - Part-time
Le parti convengono, con riferimento alla vigente normativa di Legge, di provvedere alla regolamentazione dell'istituto del tempo parziale entro il 30 giugno 2003.
Le parti considerano il telelavoro una modalità della prestazione finalizzata a cogliere esigenze organizzative dell'impresa e, compatibilmente con le stesse, esigenze dei dipendenti.
Per telelavoro si intende la prestazione effettuata in via normale con continuità dal lavoratore dipendente, presso il proprio domicilio o in luogo idoneo diverso ma comunque fisso esterno rispetto alla sede di lavoro aziendale, attraverso il supporto di strumenti telematici. Lo svolgimento della prestazione in telelavoro non muta la natura giuridica del rapporto di lavoro.
Non è considerabile attività in telelavoro quella svolta anche in via telematica o in collegamento remoto da operatori di vendita o addetti all'assistenza tecnica presso clienti. Sono altresì esclusi dalla presente disciplina i "call-center" organizzati in autonome unità produttive.
Le postazioni di telelavoro ed i collegamenti telematici necessari per l'effettuazione della prestazione, così come le spese per la manutenzione e le spese di gestione, incluse quelle relative alla realizzazione ed al mantenimento dei sistemi di sicurezza delle postazioni di lavoro, nonché alla copertura assicurativa della stessa, sono a carico dell'impresa, che ne rimane proprietaria.
In caso di interruzioni al circuito telematico o in caso di eventuali fermi macchina derivanti da guasti o cause non imputabili al dipendente, l'impresa si impegna ad intervenire per una rapida risoluzione del guasto. Qualora il guasto non sia risolvibile in tempi ragionevoli, il dipendente sarà tenuto al rientro presso l'impresa stessa, per il tempo necessario al completo ripristino da parte dell'azienda del sistema.
Ai lavoratori dipendenti telelavoristi si applicano le vigenti normative legali e contrattuali; le normative speciali riportate nel presente articolo sostituiscono le normative generali del CCNL
Ferma restando la durata della prestazione prevista dall'art. 15 del CCNL, le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro potranno svilupparsi attraverso modalità diverse rispetto a quelle ordinarie, sia come collocazione della prestazione lavorativa nell'arco della giornata, sia come durata giornaliera della stessa, ferma restando una definita fascia di reperibilità nell'ambito dell'orario di lavoro in atto nell'impresa. Tali modalità saranno definite a livello aziendale con il singolo dipendente.
Il datore di lavoro garantirà che gli strumenti telematici forniti al dipendente telelavorista rispondano ai criteri di sicurezza previsti dalle norme vigenti, ferma restando l'esistenza delle condizioni di sicurezza previste dalla Legge per le abitazioni civili, ovviamente curate dal dipendente.
Il dipendente è tenuto ad utilizzare con diligenza la postazione di lavoro nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti, a non manomettere gli impianti e a non consentire ad altri l'utilizzo degli stessi. In ogni caso il dipendente, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 626/1994, deve prendersi cura della propria sicurezza, della propria salute e di quella delle altre persone in prossimità del suo spazio lavorativo.
L'attività di telelavoro potrà prevedere rientri periodici nelle imprese per motivi di programmazione del lavoro, per riunioni di lavoro con i colleghi, per colloqui con il proprio responsabile, per lo svolgimento di attività non telelavorabili e per altre motivazioni, con modalità definite a livello aziendale.
Il dipendente è tenuto a prestare la sua attività con diligenza, a custodire il segreto su tutte le informazioni contenute nelle banche dati e ad attenersi alle istruzioni ricevute dall'impresa per l'esecuzione del lavoro. In nessun caso il dipendente può utilizzare le attrezzature fornitegli dall'azienda per attività diverse da quelle lavorative o per conto terzi.
I servizi sociali a disposizione dei dipendenti, potranno essere utilizzati in forma analoga anche dai lavoratori telelavoristi. Nessuna indennità sostitutiva potrà essere prevista in caso di mancato utilizzo a qualsiasi titolo.
Le parti convengono che le modalità di svolgimento della prestazione del dipendente, come individuate nel presente articolo, non costituiscono violazione dell'art. 4, della Legge n. 300/1970, in quanto funzionali allo svolgimento del rapporto.
Al dipendente sarà riconosciuto il diritto di accesso e di partecipazione all'attività sindacale che si svolge nell'impresa, eventualmente anche attraverso apposita connessione informatica.
L'effettuazione di prestazione lavorativa in telelavoro sarà concordata tra impresa e dipendente fatti salvi i casi in cui la sopra regolamentata modalità della prestazione:
a) sia stata prevista all'atto dell'assunzione;
b) sia l'unica modalità di prestazione prevista nell'impresa per la specifica mansione.
Nei casi in cui l'effettuazione di prestazione lavorativa in telelavoro sia concordata tra impresa e dipendente è facoltà delle parti stesse definire la possibilità e le condizioni per l'eventuale ripristino delle precedenti modalità della prestazione.
Nel caso di disposizioni di Legge o di accordi interconfederali inerenti il telelavoro, le parti si incontreranno per verificare la compatibilità e coerenza del presente accordo con le stesse ed eventualmente procedere alle necessarie armonizzazioni.
Le parti, tenuto conto del carattere innovativo della normativa sul telelavoro, della esigenza di valutarne il reale impatto nelle imprese e di valutare l'evoluzione legislativa e gli eventuali adattamenti contrattuali che si rendessero necessari, convengono di realizzare nell'ambito del Sistema di osservazione nazionale l'opportuno monitoraggio sullo sviluppo del telelavoro.
Il periodo di prova deve risultare da atto scritto. Non ne è ammessa né la protrazione né la rinnovazione.
La durata del periodo di prova, riferita all'effettivo lavoro, è disciplinata nelle Regolamentazioni particolari di questo contratto riguardanti rispettivamente le qualifiche operaie, speciali, impiegatizie e dei quadri.
Nel corso del periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro può aver luogo in qualsiasi momento ad iniziativa di ciascuna delle due parti e non fa ricorrere il reciproco obbligo del preavviso.
Durante il periodo di prova sussistono fra le parti i diritti e gli obblighi previsti dal presente contratto, salvo che non sia diversamente disposto dal contratto stesso.
Scaduto il periodo di prova senza che sia intervenuta la disdetta, l'assunzione del lavoratore diviene definitiva e l'anzianità di servizio decorrerà dal giorno dell'assunzione stessa.
Art. 12 - Classificazione del personale
L'inquadramento dei lavoratori nei livelli previsti viene effettuato sulla base delle relative declaratorie e profili professionali, di seguito riportati.
La declaratoria determina le caratteristiche e i requisiti che, con riguardo ai criteri di conoscenza, responsabilità e autonomia, sono indispensabili per inquadrare la mansione nel livello considerato.
l profili professionali determinano il minimo contenuto professionale che una mansione deve presentare per essere inquadrata nel corrispondente livello.
Le mansioni il cui contenuto professionale non sia rappresentato dai profili minimi verranno inquadrate sulla base della declaratoria pertinente, e con l'ausilio del riferimento analogico ai relativi profili professionali.
Alle Rappresentanze sindacali unitarie è attribuito il compito di:
- verificare l'inquadramento delle mansioni attuato dall'azienda, in sede di prima applicazione della revisione del sistema di classificazione, avanzare le eventuali diverse valutazioni ed esaminarle con la Direzione aziendale ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni del presente articolo e dalle relative norme transitorie;
- esaminare con la Direzione aziendale gli effetti di nuove forme di organizzazione del lavoro sul sistema classificatorio;
- segnalare alla Commissione paritetica nazionale, di cui al successivo comma, le mansioni per il cui inquadramento si è registrato disaccordo con la Direzione aziendale.
Viene istituita una Commissione paritetica nazionale composta da 6 rappresentanti, dell'ASSOLAMPADE e da 6 rappresentanti delle Organizzazioni sindacali.
La Commissione avrà il compito di:
- esprimere, entro 30 giorni dalla segnalazione, il proprio parere sul livello di competenza delle mansioni sottoposte al suo esame dalla Direzione aziendale e/o dalla Rappresentanza sindacale unitaria;
- sottoporre alle parti stipulanti proposte di integrazioni o modifiche da apportare al sistema classificatorio in occasione del successivo rinnovo contrattuale.
L'esaurimento delle procedure di cui ai punti precedenti rappresenta imprescindibile condizione di procedibilità per eventuali iniziative unilaterali.
La distinzione tra quadri, impiegati, qualifiche speciali ed operai, viene mantenuta agli effetti di tutte le norme (legislative, regolamentari, contrattuali, sindacali, ecc.) che prevedono un trattamento differenziato e che comunque fanno riferimento a tali qualifiche.
Ai fini suddetti il collegamento fra l'inquadramento ed il trattamento normativo è il seguente:
1) quadri | Liv. A |
2) impiegati | Livv. B - C - D - E - F - G - H - l |
3) qualifiche speciali | Livv. D - E - F |
4) operai | Livv. E - F - G - H - l - L |
Ai lavoratori in possesso dei requisiti di cui al livello A è attribuita la qualifica di quadro.
In applicazione di quanto previsto dall'art. 2 della Legge n. 190/1985, le parti si danno atto che i requisiti indispensabili per l'attribuzione della qualifica di quadro sono:
- lo svolgimento con carattere continuativo di funzioni di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e del raggiungimento degli obiettivi dell'impresa, in collaborazione con la Direzione da cui dipendono per la relativa definizione;
- la gestione, il coordinamento e il controllo di importanti unità organizzative, con discrezionalità di poteri per l'attuazione dei programmi stabiliti dalla Direzione da cui dipendono, oppure per l'espletamento di autonome funzioni specialistiche di rilevanza fondamentale per l'impresa, in relazione all'elevato livello, all'ampiezza ed alla natura dei compiti.
Livello A
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori, con qualifica di quadro, che:
- sono in possesso di approfondite conoscenze interdisciplinari, acquisite attraverso un elevato grado di istruzione o equivalente formazione ed una consolidata esperienza direttiva maturata nell'esercizio di funzioni di rilevante importanza, oppure di una elevata preparazione specialistica;
- hanno la responsabilità di garantire i risultati complessivi di unità organizzative importanti e complesse, di fondamentale rilevanza al fine del conseguimento degli obiettivi dell'impresa, o di equivalenti attività di elevata specializzazione;
- operano con ampi poteri discrezionali nell'ambito delle direttive strategiche definite a livello aziendale, contribuendo alla definizione degli obiettivi dell'impresa.
Livello B
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori con funzioni direttive che:
- sono in possesso di conoscenze generali e diversificate, acquisite attraverso un elevato grado di istruzione o equivalente formazione ed una significativa esperienza direttiva maturata con un prolungato esercizio della funzione;
- hanno la responsabilità di garantire i risultati di unità organizzative diversificate o di attività di alta specializzazione;
- operano in condizioni di ampia autonomia direttiva con specifici poteri discrezionali, ricevendo una supervisione dei risultati complessivi.
Profili professionali
Capo progetto sistemi informativi (l)
Sulla base delle esigenze aziendali, guida le attività di analisi di progetti informatici definendone, con il supporto del gruppo di progetto, le specifiche, gli standard, la configurazione hardware e software e gli output attesi.
Gestisce le attività di sviluppo dei progetti garantendo, in fase di realizzazione, la conformità degli output attesi ed il rispetto di tempistiche e costi.
Garantisce la redazione della documentazione di supporto al progetto e fornisce adeguata assistenza agli utenti.
Key account (l)
Garantisce, in base agli obiettivi di vendita concordati e nel rispetto delle politiche di vendita, il risultato commerciale dei clienti primari assegnati in termini di volumi, fatturato, margini lordi, esposizione commerciale.
Collabora alla definizione dei piani di vendita di breve e medio termine per i propri clienti ed opera per la loro realizzazione. Partecipa all'ideazione e alla realizzazione delle azioni promozionali. Acquisisce e valuta informazioni sull'andamento del mercato e sulle azioni della concorrenza esaminandone le implicazioni commerciali con la funzione superiore.
Provvede, personalmente od avvalendosi delle funzioni specialistiche, all'informazione, formazione ed alla consulenza tecnica sui prodotti.
Product manager (l)
Per i prodotti/canale di competenza, definisce il piano di marketing in relazione agli obiettivi di vendita concordati in termini di volumi, margini, mix e canali distributivi.
Concorda con la forza vendita le campagne promozionali/pubblicitarie, ne coordina la realizzazione e ne valuta i risultati.
Gestisce il lancio di nuovi prodotti nell'area di competenza, curandone il posizionamento sul mercato.
Garantisce la realizzazione della documentazione informativa e tecnica destinata alla diffusione sia interna che esterna.
Responsabile acquisti (l)
Nel rispetto delle politiche e delle procedure aziendali, nell'ambito dei mandati ricevuti, svolge tutte le attività necessarie alla migliore negoziazione ed all'acquisto dei materiali, prodotti e/o servizi ottimizzando i fattori di prezzo, qualità e servizio.
Collabora alla definizione del piano degli acquisti, elabora le previsioni di andamento dei prezzi e compie analisi di scostamento dal piano.
Segue lo sviluppo dell'ordine e verifica il rispetto delle condizioni pattuite; promuove, se necessario, contestazioni delle merci e/o servizi.
Provvede alla ricerca, qualificazione e valutazione dei fornitori.
Responsabile area amministrativa (l)
Coordina l'attività di più settori amministrativi, garantendo la corretta gestione di tutti gli adempimenti, nel rispetto delle norme tributarie, legali, amministrative.
Garantisce, nel rispetto delle procedure aziendali, la corretta imputazione dei dati e delle informazioni per la redazione dei documenti amministrativi e fornisce gli elementi di valutazione dell'andamento economico finanziario aziendale.
Partecipa alla definizione e realizzazione di progetti di miglioramento dell'efficienza ed efficacia dei processi contabili ed amministrativi.
Responsabile della manutenzione (l)
Garantisce l'efficienza e la funzionalità di impianti, macchinari, attrezzature e servizi dell'unità produttiva.
Gestisce e controlla gli interventi di manutenzione, garantendo la razionale utilizzazione delle risorse disponibili.
Coordina la costruzione e/o l'installazione di nuovi impianti.
Promuove, in collaborazione con le altre funzioni aziendali e con gli enti esterni, la ricerca di soluzioni tecniche per il miglioramento dell'efficienza degli impianti e dei macchinari.
Responsabile assicurazione qualità (l)
Collabora nella determinazione delle politiche della qualità, definisce le procedure operative nel rispetto delle norme di riferimento, assicurandone la corretta applicazione.
Garantisce un sistema di informazione idoneo a valutare e tenere sotto costante controllo l'andamento tendenziale della qualità.
Elabora ed attiva piani di miglioramento della qualità promuovendone la diffusione in tutta l'organizzazione.
Mantiene i rapporti con gli enti di certificazione e normalizzazione.
Responsabile di produzione (l)
Gestisce più settori produttivi diversificati per caratteristiche tecnologiche/organizzative, garantendo il raggiungimento dei risultati, in conformità alle direttive aziendali e promuovendo le opportune azioni di miglioramento.
Opera, in collaborazione con le altre funzioni aziendali, per la soluzione delle problematiche tecniche, organizzative e di programmazione relative ai settori di competenza.
Responsabile logistica-pianificazione (l)
In base alle previsioni di vendita ed alla capacità produttiva, provvede a definire il piano dei fabbisogni di produzione.
Garantisce la elaborazione dei relativi programmi e ne verifica la coerenza ed adeguatezza con gli andamenti reali delle vendite, provvedendo tempestivamente ad eventuali variazioni.
Collabora alla definizione dei livelli di stock e ne controlla gli andamenti, proponendo eventuali azioni correttive.
Propone e partecipa, in contatto con le funzioni di produzione e vendita, a progetti di miglioramento del servizio logistico.
Responsabile vendite (l)
Per l'area di competenza garantisce il raggiungimento degli obiettivi di vendita concordati in termini di: volumi, fatturato, margini lordi, esposizione commerciale. A tal fine svolge funzioni di pianificazione, coordinamento e controllo della rete di vendita.
Collabora alla definizione delle previsioni di vendita, opera per la loro realizzazione, individua le cause di eventuali scostamenti dei risultati effettivi e promuove le azioni commerciali conseguenti.
Cura la realizzazione e la valutazione delle azioni promozionali.
Responsabile ricerca e sviluppo (I).
Assicura e coordina le attività di sviluppo e industrializzazione dei prodotti e dei processi produttivi.
Promuove, in collaborazione con le altre funzioni aziendali, l'applicazione di tecnologie innovative sui prodotti organizzando l'insieme delle operazioni o modifiche volte al passaggio dal prototipo al ciclo di produzione.
Cura la conformità dei prodotti con le normative tecniche vigenti e gestisce la redazione di specifiche e documentazioni necessarie.
Specialista di illuminotecnica (l)
Provvede alla progettazione di impianti di illuminazione civile, industriale ed artistica di significativa rilevanza, curandone lo studio e le rilevazioni illuminotecniche.
Fornisce consulenza illuminotecnica specialistica sia al personale di vendita sia al cliente per la definizione della resa ottimale degli impianti di illuminazione.
Redige relazioni tecniche e documentazione specialistica destinata sia all'interno che all'esterno.
Livello C
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori con funzioni direttive che:
- sono in possesso di conoscenze generali e complesse nel proprio settore di attività, acquisite attraverso un elevato grado di istruzione o equivalente formazione ed una approfondita esperienza tecnico-gestionale;
- hanno la responsabilità di garantire i risultati di unità organizzative complesse o di attività specialistiche di livello equivalente;
- operano in condizioni di autonomia direttiva entro limiti predefiniti nell'ambito della unità organizzativa di appartenenza, ricevendo una verifica del risultato complessivo.
Profili professionali
Compratore (l)
Sulla base dei programmi ricevuti concorre alla definizione del piano degli acquisti.
Compie ricerche di mercato per individuare i migliori fornitori nel proprio settore di competenza.
Nell'ambito del mandato ricevuto, conduce trattative di acquisto definendo complessivamente con il fornitore prezzi, quantità, modalità di pagamento, termini di consegna e le clausole accessorie.
Effettua analisi sull'efficacia economica delle azioni di acquisto e partecipa allo studio e messa in atto di eventuali azioni di integrazione azienda-fornitore.
Junior product manager (l)
Per i prodotti/canale di competenza, collabora alla definizione del piano di marketing, seguendone direttamente particolari aspetti nella fase di realizzazione.
In base agli indirizzi ricevuti, concorda le azioni promozionali e pubblicitarie, ne segue l'attuazione e ne analizza i risultati.
Su indicazione del responsabile, provvede alla realizzazione di materiali informativi e tecnici destinati alla diffusione sia interna che esterna.
Promotore vendite (l)
Predispone e realizza, sia per l'interno che per la clientela, programmi di informazione e formazione tecnica sulle caratteristiche e l'impiego dei prodotti.
Sviluppa progetti e relative applicazioni per rispondere a specifiche esigenze della clientela.
Svolge, in base ai piani concordati ed in coerenza con le politiche commerciali dell'azienda, tutte le azioni di sostegno tecnico e di vendita finalizzate a promuovere i prodotti dell'azienda presso i clienti attivi e potenziali dell'area assegnata.
Assicura la trasmissione del flusso degli ordini e/o delle informazioni di mercato alle funzioni aziendali di servizio al cliente.
Responsabile amministrazione del personale (l)
Garantisce, sulla base delle procedure aziendali di riferimento, il rispetto di tutti gli adempimenti di Legge e contrattuali riferiti al rapporto di lavoro.
Promuove, con riferimento alle nuove norme di Legge e di contratto, l'impostazione e l'applicazione delle relative procedure.
Supervisiona il corretto svolgimento delle operazioni relative all'elaborazione delle retribuzioni e dei successivi adempimenti, intervenendo in caso di anomalie.
Mantiene i contatti con gli enti esterni relativi al settore di competenza.
Responsabile CED (l)
Assicura, nel rispetto delle esigenze aziendali, l'elaborazione dei dati sul sistema informativo, garantendo il corretto utilizzo degli impianti hardware e delle procedure e fornendo la necessaria assistenza agli utenti.
Garantisce il rispetto delle procedure aziendali di salvataggio, di sicurezza e di protezione dei dati.
Provvede alla manutenzione delle procedure del CED e collabora all'implementazione ed allo sviluppo di nuove applicazioni.
Responsabile magazzino (l)
Coordina le attività del magazzino e della distribuzione fisica di materiali e prodotti garantendo il rispetto degli adempimenti amministrativi, fiscali e doganali.
Gestisce le attività di ricevimento, stoccaggio e spedizione di materiali e prodotti, identificando e segnalando anomalie nei livelli di stock. Garantisce l'efficienza e la sicurezza dei mezzi ed attrezzature affidati.
Organizza gli itinerari dei vettori in una logica di efficienza e servizio al cliente.
Responsabile qualità (l)
Garantisce la gestione ed assicura il coordinamento di tutte le attività di controllo qualità relative ai processi, ai prodotti finiti e alle materie prime, nel rispetto delle procedure e dei programmi stabiliti.
Effettua analisi sistematiche dei dati di qualità, e collabora con le altre funzioni aziendali nelle attività finalizzate al miglioramento dei processi e dei prodotti.
Responsabile reparto produttivo (l)
Gestisce un reparto di produzione complesso che, per contenuto tecnologico e/o organizzativo, richiede competenze specialistiche approfondite e contatti interfunzionali.
Garantisce la realizzazione dei programmi di produzione nel rispetto degli obiettivi di qualità ed efficienza assegnati, disponendo i necessari interventi atti ad ottimizzare le variabili tecniche, organizzative ed economiche del reparto.
Responsabile settore amministrativo (l)
Garantisce la gestione delle attività del settore amministrativo di competenza, assicurando l'adempimento di tutti gli obblighi fiscali e tributari di riferimento, nel rispetto delle procedure aziendali.
Per il corretto svolgimento delle attività di competenza si interfaccia con le funzioni aziendali e/o con gli enti esterni coinvolti nel processo.
Collabora alla impostazione e realizzazione di azioni di miglioramento organizzativo e/o di efficacia del servizio fornito.
Responsabile settore manutenzione (l)
Programma e organizza gli interventi di manutenzione nel settore di competenza, definendone le priorità.
Gestisce e controlla l'attività del personale assegnato, dando l'assistenza necessaria per gli interventi particolarmente complessi.
Garantisce la corretta esecuzione degli interventi nell'ambito delle priorità fissate e nel rispetto delle norme di sicurezza.
Analizza le cause dei guasti per l'eliminazione/risoluzione dei problemi e per la stesura dei programmi di manutenzione a breve/medio termine.
Responsabile ufficio programmazione (l)
In base al piano dei fabbisogni, definisce il programma di dettaglio delle singole linee di produzione, pianificandone l'ottimale utilizzo ed accertando la disponibilità dei materiali.
Segue l'andamento dei programmi, intervenendo per modificare gli stessi in relazione alle esigenze aziendali, garantendo adeguatezza degli interventi, in collaborazione con le altre funzioni aziendali.
Responsabile di progettazione (I).
Provvede alla definizione ed allo sviluppo di progetti con il responsabile di funzione, nel rispetto delle risorse tecniche ed economiche assegnate.
Assicura la realizzazione delle attività interne ed esterne di progettazione di macchinari, impianti ed attrezzature.
Esegue direttamente lo sviluppo di disegni di maggiore complessità nonché la stesura dei capitolati tecnici necessari.
Venditore (l)
Svolge, in base ai piani concordati ed in coerenza con le politiche commerciali dell'azienda, tutte le azioni di contatto e di sostegno tecnico finalizzate al conseguimento del risultato di vendita dei clienti/canali assegnati, in termini di: quantità, mix prodotti, condizioni di pagamento, esposizione commerciale.
Assicura la trasmissione del flusso degli ordini alle funzioni aziendali incaricate della evasione in un'ottica di servizio al cliente.
Dà attuazione alle azioni promozionali decise dall'azienda per clienti/canali, sia attivi che potenziali.
Assicura una costante attività di rilevazione sull'andamento del mercato e sulle azioni della concorrenza.
Livello D
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori che:
- sono in possesso di conoscenze specialistiche complesse nel proprio settore di attività, acquisite attraverso un adeguato grado di istruzione o equivalente formazione e qualificata esperienza tecnico-organizzativa, per lo svolgimento di attività che richiedono particolari capacità ed abilità gestionali;
- hanno la responsabilità di assicurare la gestione di attività specialistiche di articolata complessità e/o la responsabilità di assicurare la guida, il coordinamento ed il controllo dell'attività di significativi gruppi di lavoratori, in assenza di livelli di coordinamento superiore;
- operano in condizioni di autonomia decisionale, nell'ambito di differenti procedure e di processi implicanti scelte tra differenti opzioni, ricevendo una verifica dei risultati.
Profili professionali
Corrispondente commerciale estero (l)
Mantiene rapporti con i clienti esteri utilizzando, per lo svolgimento della propria attività, più lingue straniere con normale continuità.
Definisce, nell'ambito del mandato ricevuto, le condizioni commerciali ed assicura che l'evasione degli ordini avvenga con modalità e nei tempi concordati.
Svolge le attività necessarie per assicurare il rispetto delle condizioni di pagamento.
Programmatore senior (l)
Sulla base dell'analisi funzionale, compie l'analisi informatica di procedure complesse e ne sviluppa i programmi utilizzando i linguaggi e gli standard definiti.
Svolge le prove tecniche di funzionamento dei programmi, provvedendo all'individuazione ed alla eliminazione di eventuali errori.
Predispone la documentazione di riferimento del programma e fornisce adeguata assistenza agli utenti.
Mantiene ed aggiorna i programmi esistenti.
Specialista di progettazione (l)
Sviluppa nel dettaglio progetti relativi a macchinari, impianti ed attrezzature, integrando conoscenze inerenti il processo produttivo, la tecnologia del prodotto ed i materiali utilizzati.
Segue con il responsabile del progetto la realizzazione, l'installazione e l'avviamento di macchinari, impianti ed attrezzature, collaborando alla risoluzione di eventuali anomalie.
Capo turno operativo (Q.S.)
Esercita, in condizioni di autonomia decisionale ed operativa, in assenza di livelli di coordinamento superiore, la guida, il coordinamento e il controllo di significativi gruppi di lavoratori di produzione e manutenzione, ottimizzandone l'impiego.
Effettua interventi articolati e complessi al fine di assicurare l'utilizzo degli impianti e delle macchine, in funzione dei programmi di produzione e manutenzione ricevuti, ed il raggiungimento degli standard qualitativi/quantitativi prefissati.
Livello E
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori che:
- sono in possesso di conoscenze specialistiche elevate nel proprio settore di attività, acquisite attraverso un adeguato grado di istruzione o equivalente formazione e consolidata esperienza precedente, per lo svolgimento di attività che richiedono capacità di analisi ed elevate abilità tecnico-professionali;
- hanno la responsabilità di assicurare la conformità del risultato di elevate attività specialistiche e/o la responsabilità di assicurare la guida, il coordinamento ed il controllo dell'attività di un significativo gruppo di lavoratori;
- operano in condizioni di specifica autonomia decisionale, nell'ambito di procedure e/o di processi implicanti scelte tra opzioni definite, ricevendo una verifica dei risultati della prestazione.
Profili professionali
Addetto approvvigionamenti di logistica (l)
Assicura, sulla base dei programmi ricevuti, la determinazione dei fabbisogni di materiali o prodotti, curando la emissione degli ordini di acquisto e/o approvvigionamento.
Compie verifiche e solleciti sui fornitori per assicurare il rispetto dei termini di consegna.
Contribuisce alla determinazione della valutazione dei fornitori.
Addetto evasione ordini (l)
Svolge, secondo le procedure operative di riferimento, tutte le attività di evasione degli ordini, accertando la conformità delle condizioni di vendita, la disponibilità del prodotto ed i termini di consegna.
Copyright S.I.A. Servizi Informatici Antelmi S.r.l.
Fornisce alla forza di vendita ed al cliente informazioni sullo stato di avanzamento dell'ordine e sul rispetto dei termini di pagamento.
Fornisce al cliente i dati tecnici per la corretta identificazione del prodotto.
Addetto paghe e stipendi (l)
Sulla base delle procedure aziendali di riferimento, svolge più attività articolate relative all'amministrazione del personale ed alla gestione paghe e stipendi, entrando in contatto con vari enti interni ed esterni all'azienda.
Procede alla definizione, elaborazione e controllo di statistiche e consuntivi riferiti al settore di appartenenza.
Addetto progettazione (l)
Esegue, nell'ambito di progetti relativi a impianti, macchinari e attrezzature, specifiche attività di calcolo e disegno tecnico, collaborando alle successive fasi di esecuzione ed implementazione.
Contabile (l)
Esegue, sulla base delle procedure operative del sistema di contabilità aziendale, la rilevazione, la registrazione e la elaborazione dei dati relativi ai movimenti contabili, assicurando l'attendibilità e la conformità degli stessi, anche attraverso contatti con enti interni ed esterni all'azienda.
Operatore CED (l)
Gestisce, secondo le procedure di riferimento e le istruzioni ricevute, il calendario di elaborazione della sala macchine, assicurando il rispetto delle scadenze, la conformità delle elaborazioni ed il salvataggio dei dati.
Assicura, intervenendo con regolazioni ed operazioni di ripristino, la eliminazione di eventuali anomalie.
Tecnico di laboratorio qualità (l)
Esegue, sulla base di metodi e tecniche di rilevazione prefissati, l'analisi della difettosità dei prodotti, dei processi e dei materiali, effettuando la registrazione dei dati e provvedendo all'elaborazione dei relativi "reports"; partecipa alle azioni e agli interventi correttivi necessari.
Capo squadra di produzione o manutenzione (Q.S.)
Esercita, con potere di iniziativa in rapporto alla condotta ed ai risultati di attività tecnologicamente complesse, la guida, il controllo e il coordinamento di una squadra di lavoratori di produzione o di manutenzione, ottimizzando l'impiego delle risorse umane.
Effettua gli interventi operativi necessari al fine di realizzare il programma di produzione e/o manutenzione ricevuto, nel rispetto degli standard qualitativi/quantitativi assegnati.
Costruttore polivalente di officina (O)
Esegue, attraverso l'interpretazione critica dei disegni con scelta delle sequenze delle operazioni, delle modalità e dei mezzi di esecuzione, qualsiasi costruzione di prototipi e/o di piccole serie di elevato grado di difficoltà, in relazione al ristretto campo di tolleranza, agli accoppiamenti da realizzare ed al grado di finitura.
Effettua interventi di costruzione, su banco e sulle varie macchine utensili, provvedendo ad attrezzaggi complessi ed alla scelta degli utensili, anche in relazione ai diversi materiali da usare.
Manutentore polivalente (O)
Esegue l'individuazione e la eliminazione di qualsiasi tipo di guasto meccanico o elettromeccanico/elettronico, attraverso l'interpretazione critica di disegni e/o schemi funzionali, con scelta della sequenza delle operazioni, delle modalità e dei mezzi di esecuzione.
Effettua interventi risolutivi per la manutenzione, il montaggio e l'installazione di macchine e impianti complessi, provvedendo ove necessario alla revisione e/o costruzione di pezzi, sia su banco che su macchine utensili, ovvero alla revisione e messa a punto di singoli componenti, verificandone il corretto funzionamento.
Propone e suggerisce i miglioramenti e le innovazioni finalizzati ad assicurare una costante efficienza degli impianti.
Operatore polivalente di produzione (O)
Esegue congiuntamente su macchinari, impianti ed attrezzature, interventi complessi di elevata difficoltà per il funzionamento, l'attrezzaggio, il controllo, la messa a punto e la manutenzione di tutte le linee di produzione, diversificate sia per macchinari che per tecnologia produttiva.
Correlando, con diagnosi critica di causa-effetto, la qualità e la quantità del prodotto ad eventuali anomalie e/o difetti dei macchinari e/o del ciclo produttivo, procede all'individuazione dei guasti ed effettua gli interventi e le regolazioni necessari per il ripristino delle condizioni ottimali di funzionamento di tutte le linee di produzione.
Provvede eventualmente alla formazione del personale di produzione, sostituendolo, se del caso, a tutti gli effetti, ed assicura efficienza, con apporto di collaborazione critica, di tutto il complesso dei macchinari, impianti ed attrezzature di produzione.
Livello F
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori che:
- sono in possesso di conoscenze specialistiche articolate su più segmenti del processo tecnologico e/o delle procedure, acquisite attraverso un adeguato grado di istruzione o equivalente formazione ed esperienza precedente, per lo svolgimento di attività che richiedono notevoli capacità ed abilità operative con contributi di valutazione critica;
- hanno la responsabilità di assicurare la conformità del risultato, attraverso attività articolate riferite a procedure proprie dell'area di appartenenza e/o interventi articolati su più fasi del processo tecnologico, e/o la responsabilità della guida, del coordinamento e del controllo dell'attività di un gruppo di lavoratori;
- operano in condizioni di ampia autonomia operativa, nell'ambito di procedure e/o di processi standardizzati, ricevendo una supervisione sul risultato delle attività.
Profili professionali
Addetto di settore (l)
Esegue, nel rispetto di procedure prestabilite, attività articolate di natura tecnica, amministrativa o commerciale, relative alla raccolta, alla registrazione ed al trattamento di dati ed informazioni, assicurandone la rispondenza a specifiche esigenze operative del settore di appartenenza.
Capo gruppo (Q.S.)
Esercita, in condizioni di autonomia operativa, in rapporto ai risultati delle attività assegnate, la guida, il controllo ed il coordinamento di altri lavoratori, assicurando il corretto utilizzo delle risorse umane assegnate.
Effettua gli interventi operativi necessari per assicurare la conformità dei risultati delle attività tecnico/organizzative di competenza.
Costruttore di officina (O)
Esegue, con valutazione del ciclo ed interpretazione del disegno, lavori di costruzione di notevole grado di difficoltà in relazione al campo di tolleranza prefissato, utilizzando più macchine utensili, con complesse operazioni di attrezzaggio e sostituzione degli utensili, provvedendo, se del caso, ad aggiustaggio su banco.
Manutentore (O)
Effettua, sulla base di indicazioni, disegni o schemi equivalenti, l'individuazione dei guasti, eseguendo, mediante interventi di elevata precisione e di natura complessa, aggiustaggio, riparazione, montaggio, costruzione, manutenzione e messa a punto di macchinari, impianti e attrezzature.
Nel caso di impianti ausiliari complessi, provvede anche alla loro conduzione, programmando ed effettuando interventi di manutenzione, assicurandone la piena efficienza.
Operatore linea produzione (O)
Esegue complesse operazioni di notevole difficoltà per il funzionamento, l'attrezzaggio, il controllo, la messa a punto e l'ordinaria manutenzione di tutte le macchine componenti le linee di produzione, intervenendo in tutte le fasi della lavorazione.
Esegue controlli di prodotto/processo per assicurare il rispetto degli standard qualitativi/ quantitativi e di efficienza della linea, individuando i guasti e le anomalie ed effettuando interventi e/o regolazioni di elevata precisione, con interpretazione critica di schemi costruttivi e funzionali.
Livello G
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori che:
- sono in possesso di conoscenze specialistiche limitate ad un segmento del processo tecnologico e/o delle procedure, acquisite attraverso il necessario tirocinio, per lo svolgimento di attività che richiedono particolari capacità ed abilità operative;)
- hanno la responsabilità di assicurare la conformità del risultato specifico dell'attività assegnata, accertando la rispondenza qualitativa e quantitativa agli standard prefissati;
- operano in condizioni di specifica autonomia operativa, nell'ambito di procedure e/o di processi standardizzati, ricevendo una supervisione sull'attività ed un controllo del risultato.
Profili professionali
Addetto archivio - centralinista (l)
Esegue, sulla base di istruzioni specifiche, compiti di archiviazione, reperimento, riproduzione e smistamento di documenti.
Analogamente provvede al presidio del posto operatore del centralino telefonico e degli altri sistemi di comunicazione, assicurandone il funzionamento.
Addetto inserimento dati (l)
Esegue, sulla base di istruzioni specifiche, operazioni di inserimento dati, utilizzando i normali strumenti d'ufficio e verificando l'accuratezza delle registrazioni effettuate.
Addetto macchine utensili (O)
Esegue con macchine utensili lavori di precisione, rispettando tolleranze ristrette mediante l'impiego di semplici calcoli d'officina e strumenti di misura, operando su disegni o schemi predeterminati.
Addetto magazzino (O)
Esegue, oltre ai normali compiti previsti per l'addetto movimentazione, operazioni di ricevimento, preparazione, distribuzione ed inventario di materiali e prodotti, verificando la corrispondenza dei tipi e delle quantità rispetto ai documenti di riferimento, provvedendo alle necessarie registrazioni e segnalando eventuali discordanze.
Provvede alla manutenzione ordinaria dei mezzi assegnati in uso.
Addetto manutenzione macchine e impianti (O)
Esegue interventi di costruzione e/o manutenzione di macchinari, impianti e attrezzature, individuando i guasti ed effettuando le necessarie riparazioni, tramite l'interpretazione di schemi costruttivi e funzionali.
Nel caso di impianti ausiliari, provvede anche alla loro conduzione, eseguendo i necessari controlli e le prescritte registrazioni.
Addetto preparazioni chimiche (O)
Esegue, in base a metodi di lavoro prestabiliti, la preparazione di tutti i prodotti chimici utilizzati nel ciclo di produzione, assicurandone, con adeguati analisi e controlli, la corrispondenza agli standard qualitativi/quantitativi e provvedendo alle necessarie registrazioni.
Addetto prove e collaudi (O)
Esegue su materiali, semilavorati e prodotti, prove e collaudi non integrati nelle linee di produzione, con l'impiego di strumenti e apparecchiature complesse, valutando i parametri funzionali, dimensionali e/o chimico-fisici, correlati fra loro per la determinazione del livello di qualità.
Addetto vigilanza (O)
Esegue compiti di presidio, protezione e salvaguardia del patrimonio aziendale, effettuando controlli sul movimento di persone, mezzi e merci nei luoghi aziendali.
Autista (O)
Oltre ad eseguire i normali compiti previsti per il fattorino, conduce automezzi con possibilità di carico e scarico del mezzo, effettuando gli interventi di ordinaria manutenzione e di riparazione.
Addetto all'area produttiva (O)
Oltre ad eseguire le normali attività produttive con i contenuti professionali previsti dai profili operai descritti al livello H, provvede alla sostituzione dell'operatore macchine di produzione in caso di assenze.
Operatore macchine di produzione (O)
Provvede al funzionamento, predisposizione, controllo, messa a punto e ordinaria manutenzione di una o più macchine, anche collegate fra loro e facenti parte di una linea di produzione.
Individua i guasti ed effettua i necessari interventi correttivi e di regolazione, per assicurare la conformità del prodotto ai parametri di qualità e quantità prefissati.
Esegue controlli di prodotto/processo, provvedendo alle prescritte registrazioni.
Livello H
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori che:
- sono in possesso di conoscenze specifiche articolate relative alle operazioni ed agli strumenti di lavoro, acquisite attraverso un addestramento adeguato, per lo svolgimento di attività che richiedono buona capacità ed abilità esecutiva;
- hanno la responsabilità dell'accuratezza nell'esecuzione dell'attività assegnata e dell'accertamento della conformità dei risultati;
- operano in condizioni di autonomia esecutiva, sulla base di istruzioni generali, nell'ambito di procedure e/o di processi standardizzati, ricevendo un controllo sull'attività e sul risultato.
Profili professionali
Addetto archivio (l)
Esegue, sulla base di istruzioni specifiche, compiti di archiviazione, reperimento, riproduzione e smistamento di documenti.
Addetto macchine di produzione (O)
Oltre ad eseguire i normali compiti di addetto di produzione provvede alla funzionalità di una o più macchine, effettuando semplici operazioni di manutenzione ed attrezzaggio senza l'intervento di personale tecnico di livello superiore.
Addetto alle lavorazioni di preserie (O)
Oltre ad eseguire i normali compiti di addetto di produzione provvede alla realizzazione, sulla base della documentazione di "layout", con l'impiego delle attrezzature prescritte, di assemblaggi completi di preserie di prodotti.
Addetto a processi produttivi (O)
Oltre ad eseguire i normali compiti di addetto di produzione provvede ad eseguire operazioni di mantenimento della regolarità del processo produttivo, fornendo il necessario supporto tecnico-organizzativo al responsabile operativo.
Livello l
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori che:
- sono in possesso di conoscenze specifiche relative alle operazioni ed agli strumenti di lavoro, acquisite attraverso un addestramento adeguato, per lo svolgimento di attività che richiedono una buona capacità esecutiva;
- hanno la responsabilità dell'accuratezza nella esecuzione dei compiti assegnati e dell'accertamento dei risultati dell'attività;
- operano in condizioni di autonomia esecutiva sulla base di istruzioni dettagliate, nell'ambito di procedure e/o di processi standardizzati, ricevendo un controllo sul modo di operare e sul risultato delle attività.
Profili professionali
Addetto a lavori semplici di ufficio (l)
Esegue, sulla base di istruzioni dettagliate, attività d'ufficio semplici.
Addetto al confezionamento (O)
Esegue operazioni manuali di confezionamento di prodotti finiti, accertando la corrispondenza per quantità e tipo alle istruzioni ricevute; provvede alla movimentazione dei materiali necessari.
Addetto al controllo (O)
Esegue sui prodotti, semilavorati e materiali, operazioni di controllo visivo, dimensionale e di misura, secondo metodi prestabiliti, mediante impiego di attrezzature e/o strumenti.
Addetto di produzione (O)
Esegue operazioni di alimentazione e scarico su macchine e linee di produzione, di assemblaggio e di imballo, effettuando i prescritti controlli e gli interventi di ripristino in caso di anomalia.
Addetto movimentazione (O)
Esegue, utilizzando carrelli a mano e/o con conduzione a bordo, operazioni di trasporto, carico e scarico di materiali e prodotti in zone e posti prestabiliti, nel rispetto delle istruzioni ricevute e delle norme d'uso dei mezzi.
Fattorino (O)
Esegue operazioni di trasporto, consegna, ritiro di materiali e documenti e/o commissioni di varia natura presso uffici interni e/o esterni, secondo gli itinerari e la programmazione predefinita, anche con l'uso di autovettura.
Livello L
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori che:
- sono in possesso di conoscenze generiche per l'esecuzione di operazioni manuali semplici e/o ripetitive;
- hanno la responsabilità dell'esecuzione accurata delle operazioni assegnate;
- operano sulla base di semplici istruzioni, ricevendo un controllo sulle modalità di esecuzione e sul risultato delle operazioni.
Profili professionali
Addetto a lavori manuali semplici del ciclo produttivo
(Tali lavoratori saranno inquadrati al livello I, dopo un periodo di sei mesi di effettiva prestazione nel livello L).
Addetto a lavori ausiliari
Esegue lavori di trasporto, carico e scarico a mano, pulizia ed analoghi.
Art. 13 - Passaggio di mansioni
In relazione alle esigenze aziendali, il lavoratore può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti al proprio livello, purché ciò non comporti alcun peggioramento economico né alcun mutamento sostanziale della sua posizione nei riguardi dell'azienda.
Al lavoratore che venga destinato a compiere mansioni rientranti nel livello superiore al suo si dovrà corrispondere un compenso di importo non inferiore alla differenza tra la retribuzione percepita e il minimo del predetto livello superiore.
L'esplicazione di mansioni di livello superiore in sostituzione di altro lavoratore assente per malattia, infortunio, ferie, servizio militare, aspettativa, richiamo alle armi non superiore a 6 mesi, ecc., non dà luogo al passaggio di livello salvo il caso della mancata riammissione del lavoratore sostituito nelle sue precedenti mansioni.
Il lavoratore che disimpegni continuativamente mansioni superiori al proprio livello - sempreché non si tratti di sostituzione temporanea di cui al comma precedente - passa definitivamente nel livello superiore:
- dopo un mese se disimpegni mansioni proprie delle qualifiche operaie;
- dopo 3 mesi se disimpegni mansioni proprie delle qualifiche impiegatizie.
Per gli appartenenti alle qualifiche impiegatizie, agli effetti del passaggio di livello previsto nel comma precedente, il disimpegno delle mansioni di livello superiore può essere effettuato anche non continuativamente, purché la somma dei singoli periodi corrispondenti ai termini predetti sia compresa in un massimo di 12 mesi per il passaggio al livello C o livello B e di mesi 8 per il passaggio agli altri livelli.
In caso di svolgimento di mansioni di livello superiore che non sia determinato dalla sostituzione di altro lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, l'attribuzione della qualifica di quadro sarà effettuata trascorso un periodo di 6 mesi.
Agli effetti del passaggio di parametro previsto dal comma precedente lo svolgimento della mansione di quadro può essere effettuato anche non continuativamente, purché la somma dei singoli periodi, corrispondenti al termine predetto, sia compresa in un massimo di mesi 12.
Ai lavoratori ai quali vengano affidate, con carattere di continuità, mansioni pertinenti a diversi livelli, sarà attribuito il livello corrispondente alla mansione superiore, sempreché questa ultima abbia carattere di prevalenza o almeno carattere di equivalenza di tempo.
La durata massima dell'orario normale è disciplinata dalle norme di Legge e nulla viene innovato rispetto a tali disposizioni.
La durata settimanale dell'orario normale di lavoro viene confermata in 40 ore e normalmente viene distribuita in 5 giorni. Eventuali distribuzioni diverse dell'orario settimanale stesso potranno essere effettuate previo accordo, da concludersi entro 20 giorni dalla richiesta aziendale, tra Direzione e R.S.U. L'operatività della decisione aziendale sarà sospesa per tale arco di tempo.
Le aziende verificheranno con la R.S.U. la possibilità di adottare per i lavoratori giornalieri, compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative aziendali, regimi di orario articolati su 39 ore settimanali utilizzando, fino a concorrenza, i riposi aggiuntivi di cui all'art. 22, le ore di riduzione di orario di cui al Protocollo di intesa del 22 gennaio 1983, nonché le riduzioni di orario di lavoro di cui al presente articolo.
In relazione alle esigenze di una rigorosa attuazione dell'orario contrattuale di lavoro, le parti si danno atto che gli organici devono consentire il godimento delle ferie e dei riposi settimanali tenendo conto altresì dell'assenteismo medio per morbilità, infortuni e altre assenze retribuite.
Le parti convengono di assicurare in tempo utile - mediante adeguata calendarizzazione definita a livello aziendale con la R.S.U. - l'effettivo godimento dei riposi e delle riduzioni di orario di cui all'art. 22, al Protocollo di intesa del 22 gennaio 1983 e alle riduzioni di orario di cui al presente articolo, anche per la parte eventualmente non utilizzata ai fini indicati dal 3º comma.
Il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale; esso deve trovare giustificazione in necessità imprescindibili, indifferibili, di durata temporanea e tali da non ammettere correlativi dimensionamenti di organico.
Rientrano, ad esempio, in tali ipotesi le necessità di far fronte ad esigenze di mercato legate a situazioni di punta e/o commesse con vincolanti termini di consegna, a cambi di tipo di lavorazione, al raggiungimento del programma settimanale di produzione ove non realizzato per cause non dipendenti dalla volontà delle parti, ad esigenze di manutenzione delle macchine, nonché alla salvaguardia della efficienza degli impianti e di far fronte ad adempimenti amministrativi e/o di Legge concentrati in particolari momenti dell'anno.
Le esigenze di cui sopra saranno comunicate alla R.S.U. tempestivamente.
Al di fuori dei casi previsti dal 6º comma, eventuali casi di lavoro straordinario saranno contrattati preventivamente tra la Direzione aziendale e la R.S.U.
Le Direzioni aziendali comunicheranno alla R.S.U. i dati a consuntivo concernenti le prestazioni straordinarie. In tale occasione saranno altresì forniti elementi di obiettiva motivazione del ricorso al lavoro straordinario di cui al 6º comma.
L'orario normale di lavoro di cui al 1º comma del presente articolo può essere realizzato anche come media su un arco di più settimane. A tal fine le aziende attueranno, previa contrattazione delle modalità operative da effettuarsi anche tenendo conto delle informazioni sulle previsioni produttive di mercato di cui all'art. 1, programmi comprendenti settimane con prestazioni lavorative superiori alle 40 ore e settimane lavorative inferiori a tale limite; le modalità operative dovranno essere definite con tempestività e comunque entro 20 giorni dalla data della richiesta aziendale; al termine di tale periodo il programma sarà attuato. Gli scostamenti dal programma definito saranno tempestivamente portati a conoscenza della R.S.U.
Nel caso sopra indicato non costituisce lavoro straordinario quello attuato oltre le 40 ore settimanali. Tuttavia le ore di lavoro prestato oltre le 8 giornaliere o nella giornata di sabato sono compensate con la maggiorazione del 10% del minimo tabellare più contingenza. Tali maggiorazioni non sono cumulabili con quelle di cui al successivo art. 16, intendendosi che la maggiore assorbe la minore.
L'orario di lavoro dei lavoratori turnisti addetti alle lavorazioni a ciclo continuo (2 x 7 e 3 x 7) sarà pari a 234 giornate lavorative annue a decorrere dal 1º gennaio 1994 e a 233,5 giornate lavorative annue a decorrere dal 1º luglio 2002 e a 232,5 giornate lavorative annue a decorrere dal 1º gennaio 2006.
La collocazione rispettivamente dei 27, dei 27,5 e 28,5 giorni conseguenti - che comprendono sia i riposi a fronte di festività, sia quelli di cui all'art. 22, sia le 40 ore di riduzione di orario di cui al Protocollo di intesa del 22 gennaio 1983, sia quanto a qualsiasi titolo già concesso o concordato nelle aziende - sarà contrattata, a livello aziendale, senza operare conguagli individuali tra i giorni in questione ed il numero delle festività lavorate.
l riposi di cui al comma precedente assorbono quanto a qualsiasi titolo già concesso o concordato nelle aziende e quanto previsto da provvedimenti di Legge successivi alla data di stipulazione del presente contratto.
L'orario giornaliero di lavoro fissato in azienda sarà esposto in apposita tabella da affiggersi secondo le norme di Legge.
l lavoratori non possono esimersi, tranne nei casi di forza maggiore, dall'effettuare turni giornalieri e dovranno prestare la loro opera nel turno stabilito dall'azienda.
Nei turni regolari periodici, là dove il mantenimento del flusso produttivo lo richieda, il lavoratore del turno smontante non può abbandonare il lavoro senza prima avere avuto la sostituzione del turno montante, fermo restando il riconoscimento delle maggiorazioni stabilite per il lavoro straordinario, nonché l'iniziativa dell'azienda per la ricerca del sostituto, nell'osservanza degli obblighi di Legge.
È lavoro notturno quello effettuato dalle 22 alle 6.
È lavoro festivo quello effettuato nei giorni di cui all'art. 20.
Nessun lavoratore può esimersi dall'effettuare, nei limiti previsti dalla Legge e dal presente contratto, il lavoro straordinario, notturno e festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento. Il lavoro straordinario nonché il lavoro festivo dovrà essere disposto ed autorizzato dalla Direzione aziendale.
Fermo restando la durata normale contrattuale dell'orario di lavoro di 40 ore settimanali e quanto stabilito dal Protocollo di intesa del 22 gennaio 1983, verrà riconosciuta una ulteriore riduzione dell'orario di lavoro, in ragione d'anno, secondo le seguenti gradualità e misure:
a) turnisti 3 x 5 e 3 x 6 in turni ciascuno di 8 ore giornaliere:
- 4 ore a decorrere dal 1º gennaio 1988; |
- 8 ore a decorrere dal 1º gennaio 1989; |
- 8 ore e decorrere dal 1º gennaio 1990; |
- 4 ore a decorrere dal 1º gennaio 1993; |
- 4 ore a decorrere dal 1º gennaio 1994; |
- 4 ore a decorrere dal 1º luglio 1994; |
b) giornalieri, turnisti 2 x 5 e 2 x 6, turnisti 3 x 5 e 3 x 6 ciascuno di durata inferiore alle 8 ore giornaliere:
- 4 ore a decorrere dal 1º gennaio 1988; |
- 8 ore a decorrere dal 1º gennaio 1989; |
- 4 ore a decorrere dal 1º gennaio 1990; |
- 4 ore a decorrere dal 1º gennaio 1993; |
- 4 ore a decorrere dal 1º gennaio 1994. |
Le parti convengono di istituire il conto ore individuale nel quale confluiscono le prestazioni straordinarie effettuate in aggiunta agli orari di lavoro contrattualmente definiti, secondo quanto previsto ai due commi successivi.
A partire dal 1º gennaio 2001 per le ore straordinarie (non determinate da messa a punto di nuovi investimenti, mancato cambio turno, manutenzione straordinaria non programmata comprese le esigenze di ripristino degli impianti, casi di forza maggiore causati da eventi esterni al ciclo produttivo), si provvederà, ferma restando la corresponsione della maggiorazione dovuta:
- all'accantonamento delle quote orarie nella misura del 50% su apposito conto ore individuale;
- al pagamento o all'accantonamento del restante 50% nel conto ore, secondo la volontà manifestata dal lavoratore all'inizio di ogni anno.
Con cadenza semestrale, la Direzione aziendale e la R.S.U. esamineranno le modalità di utilizzo delle ore accantonate.
L'utilizzazione delle ore accantonate, che saranno evidenziate in busta paga, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione, dovrà essere resa possibile tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e produttive. l lavoratori utilizzeranno i recuperi relativi alle ore maturate, sia per necessità personali o familiari, sia per le esigenze di formazione continua di cui all'art. 2, entro l'anno successivo a quello di maturazione.
Chiarimenti a verbale - 1) Conformemente al disposto dell'art. 20, della Legge 17 ottobre 1967, n. 977, si conviene che il riposo intermedio del personale minorile può essere ridotto a mezz'ora.
2) Lavori preparatori e complementari - Le parti convengono di perseguire l'obiettivo del più ampio ed effettivo utilizzo degli impianti ai fini produttivi. Al riguardo, fermo restando l'orario settimanale contrattualmente previsto, a livello aziendale saranno individuati mutamenti organizzativi e/o di distribuzione di orario atti a trovare le soluzioni nel rispetto dei parametri qualitativi.
3) La maggiorazione di cui al 12º comma non si applica nei casi di lavoro a turni in cui l'orario contrattuale di 40 ore si realizzi in un ciclo plurisettimanale.
4) Le riduzioni di orario sopra previste saranno assorbite sino a concorrenza, alle scadenze previste, da riduzioni di orario di lavoro e/o riposi aggiuntivi già concessi e/o concordati a livello aziendale, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma e, pertanto, non troveranno applicazione.
5) Nei confronti dei lavoratori turnisti 3 x 5 e 3 x 6 di cui al punto a), 4 delle 8 ore di riduzione dell'orario di lavoro, che ricorreranno dal 1º gennaio 1990, saranno riproporzionate secondo la seguente formula in relazione al numero delle settimane effettivamente lavorate in turno notturno:
(47: 3 = 15,66; 15,66: 100 = x: 4h).
Nota a verbale comune agli artt. 15, 17 e 22 - Le riduzioni di orario di lavoro di cui sopra devono intendersi assorbibili, fino a concorrenza, in quote di riduzione di orario definite da provvedimenti di Legge successivi alla data di stipula del presente contratto, ivi compresi provvedimenti di reintroduzione di festività soppresse.
Per le situazioni di orario esistenti nelle aziende si fa rinvio a quanto definito dal Protocollo d'intesa del 22 gennaio 1983, punto 11.
Dichiarazione programmatica delle parti stipulanti - Premesso che il perseguimento di un maggior livello di produttività delle imprese costituisce comune obiettivo delle parti e che la crescita dell'occupazione può essere perseguita anche migliorando il livello di competitività e cogliendo le opportunità offerte dal mercato, le parti, riconoscendo la necessità di applicare le norme contrattuali di cui al presente articolo in modo da facilitare il conseguimento di tali obiettivi convengono di verificare, in occasione degli incontri previsti nella Sezione prima della Disciplina generale del presente contratto, la corretta attuazione delle norme del presente articolo.
Art. 16 - Lavoro straordinario, notturno, festivo e a turni - Maggiorazioni
Le percentuali di maggiorazione sono stabilite come segue:
1) lavoro straordinario diurno (feriale): |
|
a) dalla 41 a ora alla 48 a ora settimanale (su minimo tabellare e indennità di contingenza) | 20% |
b) oltre la 48 a ora settimanale | 26% |
2) lavoro straordinario notturno (feriale) | 50% |
3) lavoro straordinario notturno (festivo) | 65% |
4) lavoro notturno non compreso in turni avvicendati | 38% |
5) lavoro in giorni festivi | 60% |
6) lavoro domenicale con riposo compensativo | 15% |
7) lavoro notturno compreso in turni avvicendati (fino al 30 giugno 2004) | 40% |
lavoro notturno compreso in turni avvicendati (dal 1º luglio 2004) | 41,5% |
8) lavoro diurno compreso in turni avvicendati | 5% |
9) lavoro domenicale con riposo compensativo (turnisti) | 15% |
10) lavoro domenicale notturno compreso in turni avvicendati | 45% |
Le maggiorazioni in percentuale sopraddette non sono cumulabili intendendosi che la maggiore assorbe la minore.
Le percentuali di cui sopra vanno calcolate (ove non diversamente previsto) sulla quota oraria della retribuzione di cui ai punti 1 e 2 dell'art. 24, comprensiva, per i cottimisti, della percentuale minima contrattuale di cottimo.
Nel caso di lavoro straordinario e festivo, al lavoratore competono, per le ore di lavoro prestato, oltre alla retribuzione mensile, le corrispondenti quote di retribuzione oraria maggiorate secondo le percentuali di cui sopra.
Dichiarazione a verbale - Con gli incrementi delle maggiorazioni previste ai nn. 4 e 7 del presente articolo, si intendono definiti, per la durata contrattuale, i trattamenti economici relativi al lavoro notturno in turni avvicendati e al lavoro notturno non compreso in turni avvicendati.
Le parti convengono che tutti i lavoratori addetti a turni avvicendati beneficeranno di mezz'ora retribuita per la refezione nelle ore di presenza in azienda.
I benefici che discendono dalla presente norma verranno assorbiti fino a concorrenza da eventuali trattamenti particolari, vigenti nelle aziende in materia di intervallo per la refezione.
Da tale disciplina sono esclusi i lavoratori a turni avvicendati, i quali già usufruiscono nell'ambito delle 8 ore di presenza di pause retribuite complessivamente non inferiori a 30 minuti che consentano il consumo dei pasti, ad eccezione di quelle che siano state esplicitamente concesse ad altro titolo.
A decorrere dal 1º gennaio 2004, al lavoratore turnista addetto da oltre 20 anni in azienda a lavorazioni a ciclo continuo (2 x 7 e 3 x 7) e con un'anzianità contributiva ai fini pensionistici di almeno 30 anni, che venga definitivamente adibito dall'azienda, per esigenze tecnico-produttive, a lavoro in regime di orario giornaliero, sarà conservata in cifra fissa "ad personam" l'indennità media di turno ultimamente percepita, in ragione di tanti trentesimi quanti sono gli anni effettivamente prestati in turno a ciclo continuo, con un massimo di 30/30.
Art. 18 - Computo della maggiorazione per lavoro a turni agli effetti degli istituti contrattuali
Per i lavoratori che prestano normalmente la loro opera in turni avvicendati, le relative maggiorazioni previste dal CCNL saranno computate nella retribuzione agli effetti delle festività e delle ferie sulla base della maggiorazione media relativa al ciclo completo dei turni al quale il lavoratore partecipa.
Tale maggiorazione media sarà computata anche agli effetti della tredicesima mensilità, corrispondendo tanti dodicesimi per quanti sono i mesi per i quali il lavoratore abbia prestato lavoro a turni, computando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.
Il riposo settimanale dovrà cadere normalmente di domenica, salvo le eccezioni previste dalla Legge.
Nei casi in cui, in relazione a quanto previsto dalla Legge sul riposo domenicale, i lavoratori siano chiamati al lavoro in giorno di domenica, essi godranno del prescritto riposo in altro giorno della settimana, che dovrà essere prefissato. Nel caso di spostamento della normale giornata di riposo prefissato, il lavoratore, non preavvertito entro il secondo giorno precedente a quello stabilito per la giornata stessa, avrà diritto alla maggiorazione per il lavoro festivo.
Sono considerate festività:
a) le domeniche oppure i giorni di riposo compensativo;
b) l'anniversario della Liberazione: 25 aprile; la festa del lavoro: 1º maggio; fondazione della Repubblica: 2 giugno;
c) Capodanno: 1º gennaio; Epifania: 6 gennaio; lunedì di Pasqua: mobile; Assunzione: 15 agosto; Ognissanti: 1º novembre; Immacolata Concezione: 8 dicembre; S. Natale: 25 dicembre; S. Stefano: 26 dicembre;
d) ricorrenza del S. Patrono della località ove ha sede lo stabilimento.
Per il trattamento economico, limiti ed aventi diritto alle festività di cui ai punti b) e c) si fa riferimento alle disposizioni di Legge ed agli accordi interconfederali vigenti in materia; uguali norme e trattamento economico saranno osservati per la festività del S. Patrono di cui al punto d).
Per gli appartenenti alla qualifica operaia il trattamento economico per le festività è disciplinato nella relativa regolamentazione particolare.
Chiarimento a verbale - Per le unità produttive aventi sede nel comune di Roma, secondo quanto disposto dal D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792, la festività del Santo Patrono coincide con la ricorrenza dei SS. Pietro e Paolo (29 giugno).
Per i lavoratori di tali unità produttive i riposi compensativi retribuiti, di cui al successivo art. 22, sono pari a 8 ore per 3 giorni in regime di prestazione su 5 giorni e 6 ore per 4 giorni in regime di prestazione su 6 giorni.
Nel corso di ogni anno il lavoratore ha diritto ad un periodo di riposo (ferie), con decorrenza della retribuzione mensile, secondo i termini sotto indicati.
Lavoratori con anzianità di servizio:
a) fino a 15 anni compiuti: 4 settimane;
b) oltre 15 anni compiuti: 5 settimane.
Per il lavoratori normalmente retribuiti a cottimo la retribuzione giornaliera di fatto si intende riferita alla media di guadagno realizzata nel mese precedente o nelle ultime quattro settimane.
Nella determinazione delle misure di cui sopra e del relativo trattamento economico si è tenuto conto delle festività di cui ai punti b), c) e d) dell'art. 20 della Parte comune cadenti in sabato che in tal modo si intendono interamente compensate. Pertanto i trattamenti di miglior favore al riguardo eventualmente in atto vengono assorbiti fino a concorrenza.
In caso di orario settimanale distribuito su 5 giorni, 5 giorni di ferie equivarranno ad una settimana; identico rapporto si applicherà in caso di godimento di singole giornate.
In caso di distribuzione dell'orario normale di lavoro su un arco di più settimane come previsto dall'art. 15, comma 11, le ferie eventualmente godute dal lavoratore saranno conteggiate in base al particolare orario di lavoro fissato in azienda nello stesso periodo.
Il periodo feriale ha normalmente carattere continuativo.
Le festività infrasettimanali e nazionali di cui all'art. 20 della Parte comune, cadenti nei giorni di ferie non sono computabili come ferie, ad eccezione di quelle coincidenti con il sabato.
L'epoca delle ferie sarà stabilita tenuto conto delle esigenze dell'azienda e dell'interesse dei lavoratori.
Il godimento delle ferie avverrà nell'anno feriale di maturazione. Qualora ciò non risultasse praticabile, al fine di un effettivo godimento delle ferie residue, è ammessa la possibilità di fruizione delle stesse entro 36 mesi dal termine dell'anno di maturazione. La relativa programmazione dovrà essere realizzata entro sei mesi dal termine dell'anno successivo a quello di maturazione.
Con cadenza annuale la Direzione aziendale e la R.S.U. esamineranno le modalità di utilizzo delle ferie residue.
In caso di ferie collettive o individuali, al lavoratore che non abbia maturato il diritto alle ferie intere competeranno tanti dodicesimi quanti sono i mesi di anzianità di servizio.
Il periodo di preavviso non potrà essere considerato come ferie.
In caso di licenziamento comunque avvenuto o di dimissioni, al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione ai dodicesimi maturati. Le frazioni di mese superiori ai 15 giorni saranno considerate a questi effetti come mese intero. Analogamente le eventuali giornate di ferie maturate e non godute saranno compensate con un'indennità sostitutiva corrispondente alla normale retribuzione, in atto al momento della liquidazione.
Nel caso che il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l'azienda sarà tenuta a rimborsargli le spese sostenute sia per il rientro in sede sia per l'eventuale ritorno nella località dove godeva le ferie stesse.
Dichiarazione a verbale - Particolare attenzione sarà prestata dall'azienda per permettere il godimento dei periodi di ferie il più possibile continuativo ai lavoratori immigrati che abbiano esigenze di rientrare nella Nazione d'origine.
Chiarimenti a verbale - 1) La somma da corrispondere all'inizio del periodo feriale potrà essere calcolata con approssimazione e conguagliata nel periodo di paga successivo.
2) Le parti si danno atto che intento comune è quello di realizzare un maggior livello di produttività mediante un più intenso utilizzo degli impianti. A tal fine le parti riconoscono l'esigenza di contenere i periodi di fermata collettiva.
Pertanto il godimento di ferie e di riposi aggiuntivi dovrà tener conto dell'esigenza suindicata coerentemente con i criteri espressamente enunciati al punto 11 del Protocollo d'intesa del 22 gennaio 1983.
Norma transitoria - a) Per i lavoratori in forza alla data del 21 maggio 1999 le eventuali condizioni di miglior favore derivanti dal presente articolo trovano applicazione a decorrere dal 1º gennaio 2001.
b) Per i lavoratori in forza alla data del 21 maggio 1999 restano in vigore, qualora costituiscano condizione di miglior favore, i periodi di ferie previsti dal CCNL 16 dicembre 1994, di seguito riportati:
Quadri, impiegati, qualifiche speciali
- 4 settimane per anzianità di servizio fino a 2 anni compiuti;
- 4 settimane più 1 giorno per anzianità di servizio oltre i 2 anni e fino agli 8 anni compiuti;
- 4 settimane più 3 giorni per anzianità di servizio oltre gli 8 anni e fino ai 18 anni compiuti;
- 5 settimane per anzianità di servizio oltre i 18 anni compiuti.
Chiarimento a verbale alla norma transitoria - Le dizioni "fino ai 2 anni compiuti", "oltre i 2 anni e fino agli 8 anni compiuti", "oltre i 18 anni", significano che per i primi due periodi di ferie vale lo scaglione di 4 settimane, per i successivi sei periodi feriali vale lo scaglione di 4 settimane più un giorno, per i successivi dieci periodi lo scaglione di 4 settimane più tre giorni e per i successivi periodi lo scaglione di 5 settimane.
Nel caso in cui il quadro e l'impiegato abbiano goduto, nel corso del primo anno di anzianità di servizio, le frazioni di ferie dello scaglione di 4 settimane, le rimanenti frazioni del detto scaglione saranno corrisposte nel periodo feriale del terzo anno di anzianità insieme alle frazioni dello scaglione di 4 settimane più un giorno. Le rimanenti frazioni di questo scaglione saranno godute nel periodo feriale del nono anno di anzianità, insieme alle frazioni di questo scaglione di 4 settimane più tre giorni. Così le rimanenti frazioni di questo scaglione saranno godute nel periodo feriale del 19º anno di anzianità insieme alle frazioni dello scaglione di 5 settimane.
Operai
- 4 settimane per anzianità di servizio fino a 10 anni compiuti;
- 4 settimane più 3 giorni per anzianità di servizio oltre i 10 anni e fino ai 18 anni compiuti;
- 5 settimane per anzianità di servizio oltre i 18 anni.
Chiarimento a verbale alla norma transitoria - Le dizioni "fino a 10 anni compiuti", "oltre i 10 anni e fino ai 18 anni compiuti", "oltre i 18 anni", significano che per i primi 10 periodi feriali vale lo scaglione di 4 settimane, per i successivi 8 periodi feriali vale lo scaglione di 4 settimane più 3 giorni e per i successivi periodi lo scaglione di 5 settimane.
Nel caso in cui l'operaio abbia goduto, nel primo anno di anzianità di servizio, le frazioni di ferie dello scaglione di 4 settimane, le rimanenti frazioni del detto scaglione saranno corrisposte nel periodo feriale dell'11º anno di anzianità insieme alle frazioni dello scaglione di 4 settimane più 3 giorni. Le rimanenti frazioni di questo scaglione saranno godute nel periodo feriale del 19º anno di anzianità insieme alle frazioni dello scaglione di 5 settimane.
L'eventuale mutamento di qualifica intervenuto dopo la data del 21 maggio 1999 non dà luogo all'attribuzione della condizione di miglior favore eventualmente prevista dalla presente norma transitoria.
Per effetto del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792, i lavoratori hanno diritto di godere annualmente di quattro giornate di riposo in sostituzione di quanto previsto dall'accordo interconfederale 26 gennaio 1977 per le ex festività religiose. Inoltre, in occasione del pagamento della retribuzione del mese di agosto, a fronte della ex festività del 4 novembre e in sostituzione del trattamento per detta festività previsto dal precitato accordo interconfederale, verrà erogato un trattamento aggiuntivo complessivo pari a otto quote orarie della retribuzione mensile.
I lavoratori turnisti addetti alle lavorazioni "semicontinue" (tre turni per cinque o sei giorni settimanali) che prestino la loro attività nel turno notturno hanno diritto di godere, in aggiunta ai quattro giorni di riposo di cui al 1º comma, tante giornate di riposo quante sono le festività di cui all'art. 20, effettivamente lavorate e due ulteriori giornate di riposo annue rapportate al lavoro prestato in turno notturno.
I riposi di cui ai commi precedenti assorbono quanto a qualsiasi titolo già concesso o concordato nelle aziende.
Norma transitoria - Per quanto concerne l'anno 2003, il trattamento aggiuntivo di cui al 1º comma del presente articolo è pari a quattro quote orarie.
Chiarimenti a verbale - 1) Le lavorazioni "semicontinue" di cui al 2º comma sono quelle che si svolgono ininterrottamente per 5 o 6 giorni settimanali ivi comprese 1e festività di cui all'art. 20.
2) Per i lavoratori turnisti addetti alle lavorazioni a ciclo continuo il trattamento di cui al presente articolo è sostituito da quello per essi stabilito dall'art. 15.
3) Le parti si danno atto che intento comune è quello di realizzare un maggior livello di produttività mediante un più intenso e razionale utilizzo degli impianti. A tal fine le parti riconoscono l'esigenza di contenere i periodi di fermata collettiva. Pertanto il godimento di riposi aggiuntivi dovrà tenere conto dell'esigenza suindicata, coerentemente con quanto espressamente enunciato al punto 11 del Protocollo d'intesa del 22 gennaio 1983.
Nota a verbale - Le parti convengono che, in caso di provvedimenti di Legge successivi alla data di stipula del presente contratto nazionale di lavoro, che dispongano riduzioni di orario, o reintroduzione di festività soppresse, il trattamento aggiuntivo di cui al 1º comma del presente articolo sarà assorbito fino a concorrenza.
Art. 23 - Sospensione del lavoro
Le sospensioni di lavoro, i permessi, le assenze per malattia e infortunio - nei limiti previsti dai rispettivi articoli - non interrompono l'anzianità di servizio agli effetti del presente contratto.
Art. 24 - Elementi della retribuzione
Sono elementi retributivi i seguenti:
1) paga mensile o stipendio (minimo contrattuale e aumenti periodici di anzianità, eventuali aumenti di merito ed altre eccedenze sul minimo contrattuale);
2) indennità di contingenza.
Sono elementi aggiuntivi alla retribuzione i seguenti:
a) compenso per eventuale lavoro straordinario, notturno, festivo ed a turni;
b) eventuali indennità attribuite per specifiche circostanze (alloggio, ecc.);
c) premio di produzione o indennità sostitutiva;
d) eventuali provvigioni, interessenze, ecc.;
e) tredicesima mensilità, eventuali premi o gratifiche aventi carattere continuativo;
f) premio speciale.
Gli elementi retributivi sopraindicati trovano regolamentazione nei relativi articoli contenuti nel presente contratto.
I minimi contrattuali mensili afferenti a ciascun livello sono riportati nella tabella allegata che è parte integrante del presente contratto (Allegato A).
I minimi tabellari sono comprensivi degli aumenti contrattuali di cui alla seguente tabella e dell'importo dell'indennità di contingenza in atto al 31 gennaio 1977.
Aumento dei minimi contrattuali
Livelli | Parametri incrementi | Incremento contrattuale 1-2-2003 € | Incremento contrattuale 1-3-2003 € | Incremento contrattuale 1-3-2004 € | Totale incremento
€ | "Una tantum" (*)
€ |
A | 214,9 | 39,76 | 39,76 | 39,76 | 119,28 | 238,57 |
B | 191,0 | 35,34 | 35,34 | 35,34 | 106,02 | 212,04 |
C | 172,6 | 31,94 | 31,94 | 31,94 | 95,82 | 191,61 |
D | 153,0 | 28,31 | 28,31 | 28,31 | 84,93 | 169,85 |
E | 149,3 | 27,62 | 27,62 | 27,62 | 82,86 | 165,75 |
F | 138,9 | 25,70 | 25,70 | 25,70 | 77,10 | 154,20 |
G | 126,0 | 23,31 | 23,31 | 23,31 | 69,93 | 139,88 |
H | 117,0 | 21,65 | 21,65 | 21,65 | 64,95 | 129,89 |
I | 114,6 | 21,20 | 21,20 | 21,20 | 63,60 | 127,22 |
L | 100,0 | 18,50 | 18,50 | 18,50 | 55,50 | 111,02 |
(*) "Una tantum"
L'importo verrà erogato ai lavoratori in forza alla data di stipulazione del presente contratto collettivo nazionale di lavoro con la retribuzione del mese di febbraio 2003, in ragione del servizio prestato nel periodo 1º settembre 2002/31 gennaio 2003.
L'importo di cui sopra non ha riflessi su alcun istituto contrattuale, ivi compreso il t.f.r., e sarà proporzionalmente ridotto in caso di assenze, nel periodo 1º settembre 2002/31 gennaio 2003, per servizio militare, aspettativa, Cassa integrazione a zero ore, assenza facoltativa "post-partum", e sarà altresì proporzionato in caso di attività a part-time.
Retribuzione utile per la determinazione dei minimi contrattuali del 2º biennio (settembre 2004-agosto 2006): € 1.375,00 al livello F.
Art. 26 - Aumenti periodici di anzianità
I lavoratori, per ogni biennio di anzianità maturata presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso industriale facente capo alla stessa società), avranno diritto mensilmente, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, ad un aumento retributivo stabilito nella misura sottoindicata, fino a raggiungere l'importo complessivo corrispondente a 5 aumenti periodici riferiti al livello di inquadramento:
Livelli | Importi |
A | 17,56 |
B | 17,56 |
C | 16,53 |
D | 14,46 |
E | 13,94 |
F | 12,39 |
G | 12,39 |
H | 10,85 |
I | 10,33 |
L | 8,26 |
Ai fini suddetti sarà considerata utile esclusivamente l'anzianità maturata successivamente al 1º gennaio 1980.
Gli aumenti periodici di anzianità già maturati o da maturare non possono comunque essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, né gli aumenti di merito possono essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare.
Gli aumenti periodici di anzianità decorrono dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio.
In caso di passaggio di livello il lavoratore manterrà l'importo in cifra degli aumenti periodici eventualmente maturati nel livello di provenienza.
Tale importo sarà proporzionato al valore dello scatto del nuovo livello al fine dell'individuazione del numero di scatti che da quel momento si considerano maturati dal lavoratore.
Il lavoratore avrà successivamente diritto a maturare ulteriori aumenti periodici (o frazione) fino a raggiungere l'importo complessivo corrispondente a 5 aumenti periodici riferiti all'ultimo livello di inquadramento; la frazione di biennio in corso al momento del passaggio di livello verrà considerata utile agli effetti della maturazione del successivo biennio di anzianità.
Alla fine del mese di giugno di ogni anno sarà corrisposto ai lavoratori un premio speciale nella misura del 9,5% del minimo tabellare mensile.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, al lavoratore saranno concessi tanti dodicesimi di premio per quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'impresa.
La frazione di mese superiore a 15 giorni viene considerata come mese intero.
Non saranno detratti i ratei di premio afferenti a periodi di assenza dal lavoro per gravidanza, puerperio, malattia e infortunio, entro i rispettivi limiti della conservazione del posto.
Analoghe corresponsioni o gratificazioni a carattere collettivo a qualsiasi titolo date, già in atto presso le aziende, saranno assorbite fino a concorrenza.
Art. 28 - Previdenza complementare - FONCHIM
Le parti, al fine di rendere possibile un più elevato livello di copertura previdenziale per i lavoratori ai quali si applica il presente CCNL, hanno convenuto la seguente regolamentazione contrattuale e la costituzione del Fondo pensione complementare a capitalizzazione FONCHIM.
A. Contribuzioni
Aliquote contributive paritetiche a carico del lavoratore iscritto al Fondo e dell'azienda:
- 1,20% fino al 31 dicembre 2003;
- 1,50% dal 1º gennaio 2004,
della retribuzione utile per il calcolo del t.f.r., fino a concorrenza del limite di esenzione fiscale vigente per il lavoratore.
Quota del t.f.r. del lavoratore iscritto al Fondo da maturare nell'anno:
- 100% per i lavoratori di occupazione successiva alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 124/1993M;
- 33% per tutti gli altri lavoratori.
B. Contratti a termine
A decorrere dal 1º novembre 2001 i diritti e gli obblighi previsti dal vigente CCNL in materia di previdenza complementare sono estesi ai rapporti di lavoro con contratto di formazione e lavoro, contratto di apprendistato e contratto a tempo determinato, di durata continuativa superiore a 6 mesi.
Diritti e obblighi si applicano dal momento del superamento del periodo di prova.
C. Documentazione e informativa
Le aziende porteranno a conoscenza di tutti i lavoratori le informazioni con finalità conoscitive e di diffusione messe a disposizione da FONCHIM.
D. Permessi per i componenti dell'assemblea
Ai lavoratori eletti componenti dell'Assemblea di FONCHIM, per la partecipazione alle riunioni di tale organo vengono riconosciuti, compatibilmente con le esigenze di servizio, permessi retribuiti fino ad un giorno per ogni assemblea.
L'avvenuta partecipazione e la durata della riunione sono documentate dagli Organi di FONCHIM.
Art. 29 - Premio aziendale di partecipazione
Premessa all'articolo
Nel richiamare i principi ed i criteri ispiratori del Protocollo interconfederale del 23 luglio 1993 - in particolare quanto definito al punto 2 del Protocollo stesso circa gli assetti contrattuali e le piccole imprese - le parti si danno atto che la contrattazione a livello aziendale riguarderà materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del presente CCNL
Pertanto si conviene che lo strumento contrattuale a contenuto economico idoneo per la realizzazione del secondo livello di contrattazione sarà, in azienda, il premio denominato "di partecipazione".
Nel comune intento di migliorare l'efficienza delle aziende, le parti si danno altresì atto che detto premio dovrà porsi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di redditività ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale.
Coerentemente con i principi di cui alla premessa, in ciascuna unità produttiva viene costituito, attraverso contrattazione con la R.S.U., un premio variabile di partecipazione collegato ad obiettivi e programma concordati.
La realizzazione degli obiettivi ed il conseguimento dei risultati determineranno, a consuntivo, l'entità dell'erogazione, che potrà essere differenziata in modo da tener conto delle condizioni di lavoro e delle diverse modalità della prestazione.
A tal fine, nelle unità produttive viene individuata la scala di erogazioni in rapporto alla entità dei risultati conseguiti, adottando opportune formule e parametri di riferimento.
Nel corso del negoziato, le parti valuteranno le condizioni produttive ed occupazionali dell'impresa e le relative prospettive; in tale contesto le parti esamineranno la possibilità di utilizzare le risorse derivanti dai programmi di miglioramento della produttività e dell'andamento economico dell'impresa, in funzione anche dell'occupazione.
L'accordo aziendale, nel fissare i parametri e gli indici da assumere come base di riferimento, selezionerà - anche in rapporto alle diverse caratteristiche delle unità produttive - le scelte sul peso che i parametri di produttività e di andamento economico debbono rispettivamente avere nel determinare le erogazioni e il grado di reciproca influenza dei diversi parametri tra di loro ai fini del calcolo delle erogazioni.
Nel definire l'accordo aziendale, le parti potranno indicare forme, tempi e altre clausole per la verifica dei risultati e per il riesame degli obiettivi concordati in rapporto a rilevanti modificazioni delle condizioni delle unità produttive e dell'impresa.
Le parti aziendali, per il successivo accordo da realizzare in relazione alle nuove condizioni ed obiettivi, definiranno gli indici da assumere come base di riferimento.
Le disposizioni di cui alla norma transitoria dell'art. 25 (Premio di produzione) del CCNL 13 dicembre 1990 continuano a trovare applicazione per le imprese contemplate dalla norma transitoria stessa (vedi nota).
Salvo quanto previsto al comma precedente, dall'entrata in vigore del presente CCNL non trova più applicazione la disciplina di cui all'art. 25 del CCNL 13 dicembre 1990. I premi di produzione di cui al citato art. 25 e gli istituti retributivi analoghi, definiti a livello aziendale, non correlati con elementi obiettivi, restano fissati definitivamente nelle cifre già concordate.
All'atto dell'istituzione dei premi aziendali di partecipazione, eventuali parti variabili dei premi di produzione e analoghi istituti collegati con elementi obiettivi ancora in vigore, ove non sostituiti, saranno armonizzati tenendo conto dei nuovi premi di partecipazione e delle loro regole.
Gli accordi aziendali hanno durata quadriennale, secondo il principio dell'autonomia dei cicli negoziali.
Dichiarazione a verbale - Nel contesto della valutazione della situazione dell'impresa si farà riferimento alle condizioni del settore lampade e cinescopi, caratterizzato dalla necessità di investimenti ad alta intensità di capitale, dalla presenza di aziende operanti a livello mondiale, da una elevata concorrenzialità basata sulla competitività dei costi e da un numero sempre più limitato di insediamenti produttivi sul territorio nazionale, conseguenza di un processo di delocalizzazione degli impianti.
Note a verbale - 1) Per realizzare gli impegni del Protocollo del 23 luglio 1993, gli accordi aziendali conterranno clausole di adattamento alle norme di Legge che dovessero essere emanate in attuazione del Protocollo. In particolare, tali clausole prevederanno l'adeguamento delle soluzioni pattuite alle nuove normative di Legge, al fine di applicare lo specifico trattamento contributivo-previdenziale di cui al citato Protocollo.
2) Le parti stipulanti hanno convenuto di dar vita ad incontri a livello nazionale, con il compito di predisporre linee-guida per la negoziazione dei premi di partecipazione. Le linee-guida così definite sono riportate nell'Allegato D.
A partire da tale data i risultati saranno portati a conoscenza, secondo modalità da definire a livello nazionale tra le parti, delle imprese e delle R.S.U. per il loro necessario orientamento ai fini dell'impostazione di negoziati coerenti con la normativa contrattuale.
Norma transitoria - Le disposizioni di cui all'art. 3 - Parte comune - del CCNL 17 marzo 1970 [1] riguardanti il premio di produzione resteranno in vigore finché saranno definite le intese aziendali per l'attuazione di quanto previsto all'articolo di cui sopra.
Note:
1 Considerate le particolari difficoltà attinenti alla istituzione di un premio di produzione a carattere collettivo e collegato ad elementi obiettivi, l'indennità sostitutiva del premio di produzione è fissata nella misura del 2,50% del minimo tabellare della categoria cui appartiene ciascun lavoratore.
Per gli operai, a decorrere dal 1º luglio 1972, tale misura sarà pari al 2,10% del minimo tabellare di categoria.
L'indennità sostitutiva del premio di produzione di cui sopra da corrispondersi in due rate semestrali, verrà computata sulle ore ordinarie di lavoro effettivamente prestate da ciascun lavoratore, ivi comprese le giornate di ferie e festività godute, gratifica natalizia o 13ª mensilità, indennità sostitutiva del preavviso o indennità di licenziamento.
Tenendo conto della varietà delle situazioni in atto che rendono difficile una regolamentazione generale, si conviene che saranno mantenute le mense esistenti o le indennità sostitutive finora corrisposte ai lavoratori, salva la facoltà di eventuali accordi locali o aziendali.
Art. 31 - Corresponsione della retribuzione
La retribuzione sarà corrisposta nei termini e con le modalità in atto nelle singole aziende.
In caso che l'azienda ne ritardi di oltre 10 giorni il pagamento, decorreranno di pieno diritto gli interessi, nella misura del 2% in più del tasso ufficiale di sconto e con decorrenza dalla scadenza di cui al comma precedente: in tal caso il lavoratore avrà anche la facoltà di risolvere il rapporto con diritto alla corresponsione della indennità di mancato preavviso.
In caso di contestazione su uno o più elementi costitutivi della retribuzione al lavoratore dovrà essere intanto corrisposta la parte di retribuzione non contestata.
Qualsiasi ritenuta per il risarcimento di danni non potrà mai superare il 10% della retribuzione mensile, salvo che non intervenga la risoluzione del rapporto.
All'atto del pagamento della retribuzione verrà consegnata una apposita busta od altro stampato su cui saranno specificati, oltre la ragione sociale dell'azienda, i singoli elementi di competenza della retribuzione e le trattenute che la gravano.
In tale documento dovranno inoltre essere indicati: il nome, la qualifica e la categoria del lavoratore ed il periodo di paga a cui la retribuzione si riferisce.
Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza tra la somma pagata e quella indicata sulla busta paga, nonché sulla qualità della moneta dovrà essere fatto all'atto del pagamento; gli errori di pura contabilità dovranno essere contestati entro 5 giorni, affinché l'ufficio competente possa provvedere immediatamente alla regolarizzazione della differenza.
Trascorso il periodo di 5 giorni, le differenze segnalate in ritardo saranno comprese nel periodo di paga successivo.
Art. 32 - Tredicesima mensilità
A norma di quanto stabilito dall'accordo interconfederale 27 ottobre 1946, l'azienda è tenuta a corrispondere al lavoratore, in occasione della ricorrenza natalizia, una tredicesima mensilità di importo ragguagliato all'intera retribuzione di fatto percepita dal lavoratore stesso.
La corresponsione deve avvenire normalmente alla vigilia di Natale.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 13 a mensilità quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'azienda.
La frazione di mese superiore a 15 giorni viene considerata, a questi effetti, come mese intero.
Per i cottimisti si farà riferimento al guadagno medio del mese precedente o delle ultime quattro settimane.
In aggiunta a quanto percepito a carico degli Istituti previdenziali e assistenziali verrà inoltre assicurato al lavoratore un trattamento integrativo a carico dell'azienda tale da garantire il 100% dei ratei di tredicesima mensilità afferenti a periodi di assenza dal lavoro per gravidanza, puerperio e malattia entro i limiti della conservazione del posto e, per l'infortunio, entro i limiti dei periodi in cui viene corrisposto il trattamento integrativo contrattualmente a carico dell'azienda.
Chiarimento a verbale - Le parti si danno atto che quanto previsto dall'ultimo comma del presente articolo non ha carattere innovativo.
Art. 33 - Trattenute per risarcimento danni
I danni che comportino trattenute per risarcimento devono essere contestati ai lavoratori non appena l'azienda ne sia venuta a conoscenza.
Le trattenute per risarcimento danni devono essere rateizzate in modo che la retribuzione percepita nel mese non subisca riduzioni superiori al 10 % del suo importo.
Art. 34 - Passaggi di qualifica
Il passaggio di qualifica non costituisce di per sé motivo per la risoluzione del rapporto di lavoro.
Il lavoratore può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra solo per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
In caso di trasferimento individuale l'azienda terrà conto, compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive, di particolari situazioni familiari del lavoratore.
Al lavoratore che sia trasferito per ordine dell'azienda da uno stabilimento all'altro della stessa ditta, sempreché tale trasferimento porti come conseguenza l'effettivo cambio di residenza o stabile dimora, verrà corrisposto l'importo, previamente concordato con l'azienda, della spesa per i mezzi di trasporto per sé e familiari e per il trasloco degli effetti (mobili, bagagli, ecc.). Inoltre, quale indennità di trasferimento, gli verrà corrisposta, se capo famiglia, una somma pari ad una mensilità di retribuzione; se senza congiunti a carico, una somma pari a mezza mensilità di retribuzione.
Nel caso in cui l'azienda metta a disposizione del lavoratore nella nuova residenza l'alloggio in condizioni di abitabilità, dette indennità saranno ridotte alla metà.
Qualora in relazione al trasferimento il lavoratore, per effetto dell'anticipata risoluzione del contratto di affitto, sempreché questo sia denunciato all'atto della comunicazione del trasferimento stesso, o dei singoli contratti di fornitura domestica (gas, luce, ecc.) debba corrispondere indennizzi, questi resteranno a carico dell'azienda.
Il lavoratore che non accetta il tråsferimento ha diritto, se licenziato, al preavviso o alla relativa indennità sostitutiva ed ai ratei maturati delle ferie e della tredicesima mensilità; diversamente il trasferimento si intende revocato.
Al lavoratore che chieda il trasferimento per sua necessità, non competono le indennità di cui sopra.
Salvo quanto disposto dall'art. 44, le assenze, i cui motivi debbono essere comunicati all'azienda entro il normale orario di lavoro della giornata in cui si verifica l'assenza stessa, debbono essere giustificate entro il giorno successivo a quello dall'inizio salvo il caso di impedimento giustificato.
In mancanza della giustificazione, l'assenza verrà considerata ingiustificata.
L'assenza ancorché giustificata o autorizzata, non consente la decorrenza della retribuzione.
Il lavoratore che non avesse fatto, nei casi previsti, il regolare movimento della scheda (o della medaglia) è considerato assente a meno che possa far risultare, in modo sicuro e possibilmente prima dell'uscita, la sua presenza nello stabilimento: in tale caso, però, sarà considerato ritardatario.
Art. 37 - Congedo matrimoniale
Ai lavoratori che contraggono matrimonio sarà concesso un permesso di 16 giorni consecutivi con decorrenza della normale retribuzione.
Nei confronti degli appartenenti alla qualifica operaia e speciale, verrà dedotto quanto corrisposto per tale titolo dall'Istituto di previdenza sociale o da quanto potranno disporre eventuali accordi interconfederali.
Il congedo matrimoniale è altresì dovuto alla lavoratrice che si dimetta per contrarre matrimonio fermo restando l'obbligo di presentare il documento comprovante l'avvenuto matrimonio.
Tale permesso non sarà computato quale periodo di ferie annuali né potrà essere considerato come periodo di preavviso.
L'azienda può concedere al lavoratore che abbia maturato un'anzianità di servizio non inferiore ai 3 anni e che ne faccia richiesta per comprovate e riconosciute necessità personali o familiari un periodo di aspettativa.
L'aspettativa di cui al comma precedente non comporta ad alcun effetto la maturazione dell'anzianità sia per gli istituti contrattuali che aziendali, né il diritto alla retribuzione.
In materia di volontariato, le parti si richiamano alle disposizioni di cui all'art. 17 della Legge 11 agosto 1991, n. 266.
In particolare le imprese consentiranno, compatibilmente con le esigenze organizzative, ai lavoratori che facciano parte di Organizzazioni iscritte nei registri di cui all'art. 6 della Legge 11 agosto 1991, n. 266 di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro e delle turnazioni previste dal presente contratto.
Semprechè ricorrano giustificati motivi e compatibilmente con le esigenze di servizio, la Direzione potrà concedere al lavoratore, che ne faccia richiesta per sue esigenze, brevi permessi non retribuiti.
Per quanto concerne i permessi e i congedi per ragioni inerenti:
- familiari portatori di handicap;
- lo stato di tossicodipendenza;
- familiari in condizioni di tossicodipendenza;
- tutela della maternità;
- la formazione;
- decesso o grave infermità di coniuge, parenti, convivente;
- eventi e cause particolari;
si fa riferimento alle relative norme di Legge.
Il lavoratore donatore di midollo osseo, a fronte della relativa certificazione riceverà, per tre giorni di permesso a partire dal giorno della dimissione dall'ospedale, un trattamento integrativo di quello di Legge, fino a raggiungere il 100% della normale retribuzione netta.
Il caso di interruzione del servizio per chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva è disciplinato dal D.L. 13 settembre 1946, n. 303, a norma del quale il rapporto di lavoro rimane sospeso per tutto il periodo del servizio militare e il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto.
Il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto, oltre che alla conservazione del posto, al trattamento previsto dalle disposizioni in vigore all'atto del richiamo.
Tanto nel caso di chiamata di leva quanto in quello di richiamo, il lavoratore è tenuto a presentarsi alla Direzione dello stabilimento entro un mese dalla data di cessazione del servizio militare; in difetto può essere considerato dimissionario.
Se il lavoratore chiamato o richiamato alle armi risolve il rapporto di lavoro, ha diritto a tutte le indennità competentigli a norma delle disposizioni vigenti all'atto della chiamata, ma in tal caso non ricorre l'obbligo del preavviso né il diritto alla relativa indennità sostitutiva.
s1a per quanto riguarda il richiamo alle armi, sia per la chiamata per adempiere agli obblighi di leva, le norme stabilite col presente articolo si intendono completate con quelle previste dalle leggi vigenti in materia.
Ai fini del computo dell'anzianità utile per raggiungere i maggiori scaglioni previsti dal presente contratto per la misura delle ferie e del trattamento di malattia, il periodo trascorso sotto le armi sarà computato come anzianità di servizio.
Art. 42 - Trattamento per maternità
Per la tutela fisica ed economica della lavoratrice durante lo stato di gravidanza e puerperio, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di Legge.
Inoltre la lavoratrice riceverà un trattamento di assistenza ad integrazione del trattamento di Legge, fino a raggiungere il 100% della normale retribuzione netta per i primi cinque mesi di assenza.
Limitatamente al periodo di assenza obbligatoria, sarà anticipato mensilmente alle lavoratrici il trattamento a carico dell'Istituto assicuratore, a condizione che quest'ultimo sia abilitato dalla lavoratrice a rimettere direttamente all'azienda l'indennità da esso Istituto liquidata.
Ove durante l'assenza dal servizio dovuta a gravidanza e puerperio sopravvenga malattia, si applicano le norme di cui all'art. 44, a partire dal giorno in cui si manifesta la malattia stessa, sempreché dette norme risultino più favorevoli alla lavoratrice.
Le aziende cureranno l'assunzione di iniziative per facilitare, in caso di necessità, il reinserimento produttivo delle lavoratrici e dei lavoratori a seguito di assenza per maternità, attraverso percorsi informativi e formativi.
Art. 43 - Infortuni sul lavoro e malattie professionali
Si richiamano le disposizioni di Legge circa gli obblighi assicurativi, previdenziali, di assistenza e soccorso e comunque per quanto non previsto dal presente articolo.
L'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di Legge.
Nel caso di assenza per infortunio o malattia professionale il lavoratore dovrà attenersi alle disposizioni previste alla lett. a) dell'art. 44.
Al lavoratore sarà conservato il posto:
a) in caso di malattia professionale per un periodo pari a quello per il quale egli percepisce l'indennità per inabilità temporanea prevista dalla Legge;
b) in caso di infortunio fino alla guarigione clinica comprovata col rilascio del certificato medico definitivo da parte dell'Istituto assicuratore.
Il lavoratore infortunato ha diritto all'intera retribuzione per la prima giornata nella quale abbandona il lavoro.
Inoltre le aziende corrisponderanno al lavoratore assente per infortunio o malattia professionale il trattamento economico di cui al 1º comma, lett. c) dell'art. 44. Il lavoratore posto in preavviso di licenziamento usufruirà del trattamento sopra indicato fino alla scadenza del preavviso.
Per l'eventuale periodo di infortunio e di malattia professionale eccedente quello per il quale percepisca il trattamento di cui sopra, al lavoratore compete il normale trattamento assicurativo.
Ai fini del coordinamento del trattamento economico di cui al presente articolo con quelli previsti dalla disciplina legislativa vigente in materia, verrà assicurato il trattamento economico di cui ai precedenti commi mediante integrazione della indennità corrisposta dall'INAIL. Tenuto conto che la liquidazione dell'integrazione in parola può aver luogo solo al momento della presentazione da parte del lavoratore della documentazione relativa all'indennità liquidata da detto Istituto, l'azienda concede anticipazioni mensili sul complessivo trattamento economico di infortunio o malattia professionale.
Il trattamento economico di cui sopra sarà corrisposto ai lavoratori sempreché l'infortunio o la malattia professionale siano riconosciuti dall'INAIL e vengano presentate entro i termini stabiliti le prescritte certificazioni mediche.
L'azienda si rivarrà nei confronti del lavoratore di quanto corrispostogli nel caso in cui l'erogazione dell'indennità da parte dell'INAIL non abbia avuto luogo o venga a mancare per inadempienza del lavoratore stesso.
Al termine del periodo dell'invalidità temporanea o del periodo di degenza o convalescenza per malattia professionale, entro 48 ore dal rilascio del certificato di guarigione, salvo casi di giustificato impedimento, il lavoratore deve presentarsi allo stabilimento per avere disposizioni in ordine alla ripresa del lavoro.
Qualora la prosecuzione dell'infermità oltre i termini di conservazione del posto di cui ai punti a) e b) del 4º comma non consenta al lavoratore di riprendere servizio, il lavoratore può risolvere il rapporto di lavoro senza obbligo di preavviso.
Ove ciò non avvenga e l'azienda non provveda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso a tutti gli effetti.
L'assenza per infortunio o per malattia professionale, nei limiti fissati per la conservazione del posto, è considerata utile per il trattamento di fine rapporto e non interrompe la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti contrattuali.
Art. 44 - Trattamento in caso di malattia ed infortunio non sul lavoro
a) Assenza dal lavoro
La malattia e l'infortunio non sul lavoro che causano l'assenza del lavoratore devono essere comunicate all'impresa il più presto possibile e comunque entro quattro ore dall'inizio del normale orario di lavoro del giorno in cui si verifica l'assenza stessa.
Inoltre il lavoratore deve consegnare o far pervenire all'azienda, non oltre il terzo giorno dall'inizio dell'assenza, il certificato medico attestante la malattia o l'infortunio non sul lavoro.
L'eventuale prosecuzione dello stato di inidoneità al servizio deve essere comunicata all'impresa il più presto possibile e comunque entro quattro ore dall'inizio del normale orario di lavoro del giorno in cui il lavoratore avrebbe dovuto riprendere servizio. La prosecuzione dello stato di inidoneità al servizio deve essere attestata da successivi certificati medici, che il lavoratore deve consegnare o far pervenire all'impresa il più presto possibile e comunque entro il secondo giorno dalla scadenza del periodo di assenza per malattia o infortunio non sul lavoro indicata nel certificato medico precedente.
In mancanza di tali comunicazioni o in caso di ritardo oltre i termini sopra indicati, salvo casi di giustificato impedimento, l'assenza si considera ingiustificata.
L'azienda ha facoltà di far controllare la malattia del lavoratore ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, non appena ne abbia constatata l'assenza.
Il lavoratore deve rendersi reperibile al proprio domicilio fin dal primo giorno e per tutto il periodo della malattia, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19 per consentire il controllo della incapacità lavorativa per malattia, indipendentemente dalla natura dello stato morboso.
Nel caso in cui a livello territoriale le visite di controllo siano effettuate su iniziativa dell'ente preposto ai controlli di malattia, in orari diversi, le fasce orarie di cui sopra saranno adeguate ai criteri organizzativi locali.
Sono fatte salve le eventuali documentabili necessità di assentarsi dal domicilio per visite, prestazioni ed accertamenti specialistici, nonché per le visite di controllo, di cui il lavoratore darà preventiva informazione all'azienda.
Nel caso in cui il lavoratore abbia impedito, senza giustificata ragione sanitaria, il tempestivo accertamento dello stato di infermità, lo stesso è obbligato al rientro immediato in azienda. Diversamente l'assenza sarà considerata ingiustificata e pertanto perseguibile con i provvedimenti disciplinari di cui all'art. 56, graduabili in relazione alla ripetitività delle infrazioni. Costituisce altresì grave inadempimento contrattuale lo svolgimento di attività lavorativa anche a titolo gratuito durante l'assenza.
Ogni mutamento di indirizzo durante il periodo di malattia o infortunio non sul lavoro deve essere tempestivamente comunicato all'azienda.
b) Conservazione del posto
Verificatesi l'interruzione del servizio per malattia o infortunio non sul lavoro, al lavoratore non in prova verrà conservato il posto, per un periodo di:
1) 8 mesi per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti;
2) 10 mesi per anzianità di servizio oltre 3 e fino a 6 anni compiuti;
3) 12 mesi per anzianità di servizio oltre i 6 anni compiuti.
In caso di più assenze i periodi di conservazione del posto suindicati si intendono riferiti ad un arco temporale di 36 mesi; tali periodi saranno considerati nell'ambito di un periodo mobile da determinare con riferimento ai 1095 giorni di calendario immediatamente precedenti. Nel caso di unico evento morboso, ai fini dei suddetti termini di conservazione del posto non saranno tenuti in considerazione i periodi di ricovero ospedaliero continuativo di durata superiore a 20 giorni e fino ad un massimo di 60 giorni complessivi.
A decorrere dal 1º marzo 2003 l'azienda comunicherà al lavoratore, con un preavviso di almeno 30 giorni, l'imminente superamento del periodo di conservazione del posto.
Superato il termine di conservazione del posto, ove l'azienda risolva il rapporto di lavoro, corrisponderà al lavoratore il trattamento previsto dal presente contratto per il caso di licenziamento, ivi compresa l'indennità sostitutiva del preavviso.
Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta di riprendere servizio il lavoratore può risolvere il rapporto di lavoro senza obbligo di preavviso.
Nel caso in cui un continuativo grave evento morboso determini il superamento del sopra indicato periodo di conservazione del posto, il lavoratore, su richiesta scritta presentata, anche tramite la R.S.U., prima dello scadere del periodo stesso e debitamente documentata, potrà usufruire - una sola volta nell'arco temporale di 36 mesi - di un periodo di aspettativa, non retribuita e senza decorrenza di anzianità, della durata massima di mesi 10.
Decorso anche detto periodo senza che il lavoratore abbia ripreso servizio, l'azienda potrà procedere alla risoluzione del rapporto. Ove ciò non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento il rapporto rimane sospeso a tutti gli effetti.
L'assenza per malattia, nei limiti fissati per la conservazione del posto è considerata utile per il trattamento di fine rapporto e non interrompe la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti contrattuali. Per i lavoratori assistiti dal regime assicurativo previsto per la Tbc valgono le norme legislative in vigore.
c) Trattamento economico
Durante i periodi di conservazione del posto di cui alla lett. b) del presente articolo al lavoratore, non in prova e non in Cassa integrazione guadagni, assente per malattia o infortunio non sul lavoro, viene corrisposto un trattamento economico pari alla:
- intera retribuzione netta per 4 mesi e alla metà di essa, per successivi 4 mesi, se ha un'anzianità di servizio fino a tre anni compiuti;
- intera retribuzione netta per 5 mesi e alla metà di essa per successivi 5 mesi, se ha un'anzianità di servizio oltre tre e fino a sei anni compiuti;
- intera retribuzione netta per 6 mesi ed alla metà di essa per successivi 6 mesi, se ha un'anzianità di servizio oltre i sei anni compiuti.
Per il lavoratore assente per malattia o infortunio non sul lavoro, il trattamento economico suindicato ricomincia "ex novo" in caso di malattia intervenuta dopo un periodo di cinque mesi senza alcuna assenza per malattia e comunque per le assenze per malattia iniziate dopo 12 mesi dal giorno in cui è cessato il diritto al trattamento economico del 100%.
Il lavoratore posto in preavviso di licenziamento usufruirà del trattamento sopra indicato fino alla scadenza del preavviso.
Ai fini del coordinamento del trattamento economico di malattia di cui al presente articolo con quelli previsti dalla disciplina legislativa vigente in materia, verrà assicurato il trattamento economico di cui ai precedenti commi mediante integrazione dell'indennità corrisposta dall'INPS. Tenuto conto che la liquidazione dell'integrazione in parola può aver luogo solo al momento della presentazione da parte del lavoratore della documentazione relativa all'indennità liquidata da detto Istituto, l'azienda concede anticipazioni mensili sul complessivo trattamento economico di malattia.
Il trattamento economico di cui sopra sarà corrisposto ai lavoratori sempreché la malattia o l'infortunio non sul lavoro siano riconosciuti dall'INPS e vengano presentate entro i termini stabiliti le prescritte certificazioni mediche; inoltre il suddetto trattamento cesserà a partire dal primo giorno di malattia e per l'intera durata della stessa nel caso in cui il medico non abbia potuto eseguire la visita di controllo entro le fasce orarie di cui ai commi 6º e 7º, lett. a), del presente articolo.
L'azienda si rivarrà nei confronti del lavoratore di quanto corrispostogli nel caso in cui l'erogazione dell'indennità da parte dell'INPS, non abbia avuto luogo o venga a mancare per inadempienza del lavoratore stesso.
Chiarimento a verbale - Agli effetti di cui al 5º capoverso della lett. c), nel caso di più certificazioni mediche consecutive, il primo giorno di malattia s'intende riferito a quello di prognosi dell'ultimo certificato fermo restando quanto stabilito dall'ultimo capoverso della medesima lett. c).
Art. 45 - Ambiente, igiene e sicurezza del lavoro
Premessa
Le parti individuano come valori condivisi lo sviluppo delle attività produttive, la tutela della salute, la sicurezza sul luogo di lavoro, il rispetto dell'ambiente e concordano sulla necessità di consolidare e diffondere l'applicazione consapevole e partecipata delle norme contrattuali e di Legge, con il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati a livello aziendale.
L'obiettivo comune è il miglioramento continuo del livello di sicurezza e salute sul luogo di lavoro e di tutela dell'ambiente tramite una gestione preventiva dei fattori di rischio e con adeguata e sufficiente formazione dei lavoratori.
Le parti ritengono utile e funzionale al raggiungimento di tale obiettivo l'adozione volontaria da parte delle imprese di sistemi di gestione che rispondano ai requisiti previsti a livello internazionale, quali ISO 14000 ed EMAS.
Le parti riconoscono che lo sviluppo sostenibile, inteso come integrazione equilibrata e dinamica dei principi della crescita economica e della equità sociale è il punto di riferimento per la costruzione di una coerente strategia ambientale.
In particolare, annualmente, in occasione della riunione periodica prevista dall'art. 11 del D.Lgs. n. 626/1994 verranno definiti i corretti criteri di informazione dei lavoratori in materia di ambiente, igiene e sicurezza del lavoro nel rispetto delle esigenze di riservatezza e in relazione alle caratteristiche della singola impresa mediante la formulazione di un documento congiunto.
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
All'atto della costituzione della R.S.U., in tutte le aziende o unità produttive i lavoratori eleggono, all'interno della R.S.U., il Rappresentante per la sicurezza previsto dal D.Lgs. n. 626/1994 nei seguenti numeri:
- 1 rappresentante nelle aziende o unità produttive che occupano da 16 a 200 dipendenti assunti a tempo indeterminato;
- 3 rappresentanti nelle aziende o unità produttive che occupano da 201 a 600 dipendenti assunti a tempo indeterminato;
- 4 rappresentanti nelle aziende o unità produttive che occupano da 601 a 1.000 dipendenti assunti a tempo indeterminato;
- 6 rappresentanti nelle aziende o unità produttive di maggiori dimensioni assunti a tempo indeterminato.
Al Rappresentante per la sicurezza eletto dai lavoratori sono attribuiti i seguenti compiti previsti dal D.Lgs. n. 626/1994:
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda ovvero unità produttiva;
c) è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori;
d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'art. 22, comma 5 del D.Lgs. n. 626/1994;
e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerenti la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata e comunque non inferiore a quella prevista dall'art. 22 del D.Lgs. n. 626/1994;
h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;
l) partecipa alla riunione periodica di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 626/1994;
m) fa proposte in merito all'attività di prevenzione;
n) avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro;
p) ha accesso al documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 626/1994.
La riunione periodica prevista dal precedente punto l) è convocata con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso e su un ordine del giorno scritto. Il Rappresentante per la sicurezza può richiedere la convocazione con urgenza della riunione periodica al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione in azienda. Della riunione viene redatto verbale, i cui contenuti saranno oggetto di un apposito documento che verrà portato a conoscenza di tutti i lavoratori.
Vengono inoltre attribuiti al Rappresentante dei lavoratori i seguenti compiti:
- concordare con la Direzione aziendale, ogniqualvolta se ne ravvisi congiuntamente l'esigenza, l'effettuazione d'indagini ed accertamenti sull'ambiente di lavoro da affidarsi, in relazione alla normativa vigente alle AASSLL o, in alternativa, ad enti specializzati di diritto pubblico scelti di comune accordo.
L'azienda assumerà a proprio carico l'onere di tali indagini. I medici ed i tecnici sono vincolati al segreto sulle tecnologie e sulle tecniche di produzione di cui possano venire a conoscenza nello svolgimento dell'incarico affidato. Il Rappresentante per la sicurezza ha piena libertà di acquisizione e di valutazione in ordine ai risultati delle indagini ambientali;
- ricorrere in caso di mancato accordo sulla scelta dell'ente, a tecnici particolarmente qualificati iscritti in albi professionali;
- verificare il costante aggiornamento dei registri dei dati ambientali e biostatistici e del libretto personale di rischio;
- formulare valutazioni sul programma di sorveglianza sanitaria comprendente esami chimici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente a seguito della valutazione da parte aziendale o di situazioni di particolare rischio emerse nel corso di indagini ambientali. I risultati dei suddetti accertamenti saranno comunicati ai lavoratori interessati;
- partecipare, con le modalità definite a livello aziendale, ad eventuali sopralluoghi con i responsabili aziendali, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente.
Qualora le suindicate iniziative dovessero comportare l'adozione di sostanziali modifiche agli impianti, tali da imporre la fermata totale o parziale degli stessi, l'azienda provvederà ad utilizzare i lavoratori interessati in altre attività all'interno dello stabilimento e, ove ciò non fosse possibile, ad esaminare con la R.S.U. soluzioni alternative.
Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, i Rappresentanti per la sicurezza, oltre ai permessi già previsti per la R.S.U., utilizzeranno permessi retribuiti pari a 40 ore annue per ogni Rappresentante; tali permessi, che assorbono fino a concorrenza i trattamenti aziendali già riconosciuti per lo stesso titolo, non vengono utilizzati per l'espletamento degli adempimenti previsti ai predetti punti b), c), d), g), i) ed l) del presente articolo. Le ore di pertinenza dell'esercizio non utilizzate, potranno essere fruite entro il termine dell'anno successivo.
Nella gestione delle agibilità previste dalla Legge e dal CCNL saranno assicurate le condizioni per l'adeguato svolgimento dell'attività dei Rappresentanti per la sicurezza.
La formazione dei Rappresentanti per la sicurezza, i cui oneri sono a carico del datore di lavoro, si svolgerà mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per la loro attività. Tale formazione deve comunque prevedere un programma base di 32 ore che, nelle aziende con un numero di dipendenti inferiore a 16, si svolgerà in due moduli; tale programma deve comprendere:
- conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro;
- conoscenze generali sui rischi dell'attività e sulle relative misure di prevenzione e protezione;
- metodologie sulla valutazione del rischio;
- metodologie minime di comunicazione.
Nelle aziende superiori a 100 dipendenti, in aggiunta a quanto sopra previsto, si effettueranno ulteriori 8 ore finalizzate alla formazione congiunta e all'aggiornamento dei R.L.S. con particolare riferimento alla normativa in materia di sicurezza, igiene e ai rischi specifici presenti nel proprio ambito di rappresentanza, attività che verrà integrata ogniqualvolta vengano introdotte innovazioni che abbiano rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
Le parti seguiranno la formazione dei Rappresentanti per la sicurezza, attraverso un'anagrafe aggiornata degli stessi, da realizzarsi con gli opportuni collegamenti con gli Organismi paritetici istituiti dall'accordo interconfederale 22 giugno 1995 e in conformità delle linee-guida congiuntamente definite nell'ambito del sistema di osservazione di cui all'art. 1, lett. o).
Le aziende porteranno a conoscenza del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta:
a) programmi di investimento concernenti il miglioramento dell'ambiente di lavoro e sicurezza;
b) per gli agenti di rischio eventualmente derivanti da nuove sostanze immesse nel ciclo produttivo o da nuove tecnologie utilizzate, in via preventiva, informazioni sui rischi stessi e le relative acquisizioni medico-scientifiche sia a livello nazionale che internazionale;
c) adempimenti ed iniziative in materia di sicurezza riguardanti le imprese appaltatrici.
Laddove condizioni oggettive lo rendano necessario, l'azienda esaminerà con il R.L.S. la possibilità di installare idonee apparecchiature di analisi continua o volte a mantenere sotto controllo gli agenti di rischio sul posto di lavoro.
In caso di appalto le aziende verificheranno l'idoneità tecnico-professionale, con attenzione anche agli aspetti della sicurezza, delle imprese appaltatrici in relazione ai lavori ad esse affidati e forniranno alle imprese terze informazioni attinenti gli eventuali rischi, cui sono esposti i lavoratori, connessi con le sostanze impiegate, rischi noti sulla base delle acquisizioni medico-scientifiche sia a livello nazionale che internazionale.
Per quanto concerne gli appalti nelle grandi manutenzioni, le parti confermano che l'adozione di un sistema di gestione della sicurezza, igiene e ambiente deve riguardare anche i lavoratori delle imprese appaltatrici che operano nell'unità produttiva. A tale riguardo in presenza di appalti significativi, su richiesta del R.L.S., verranno fornite informazioni sulla gestione del programma dei lavori e sulle attività di coordinamento concordate con le imprese appaltatrici.
Prevenzione e igiene
L'azienda ed i lavoratori sono tenuti all'osservanza delle norme di Legge e alle disposizioni emanate dagli Organi competenti relative alla tutela dell'igiene e della prevenzione degli infortuni e delle malattie nel campo del lavoro.
Con particolare riferimento al programma di sorveglianza sanitaria, le aziende pianificheranno i controlli sanitari in modo da limitare il più possibile il disagio per i lavoratori.
Le parti rilevano che è necessario eliminare le condizioni ambientali nocive e tenere sotto controllo eventuali problemi relativi al microclima ed alla rumorosità.
Non sono ammesse le lavorazioni nelle quali l'esposizione ai fattori di rischio chimici, fisici e biologici risulti superiore ai livelli previsti dalle norme nazionali, comunitarie ovvero, in mancanza, dalle tabelle dell'American Conference of Governmental Industrial Hygienists (TLV). Tale documentazione e i relativi aggiornamenti sono messi a disposizione del R.L.S. su idoneo supporto.
Le parti convengono di recepire contrattualmente l'elaborazione di nuove tabelle con carattere cogente assunte dalle competenti autorità italiane.
Vengono istituiti:
a) il registro dei dati ambientali, tenuto ed aggiornato a cura dell'azienda. In esso saranno annotati, per ogni reparto, i risultati delle rilevazioni periodiche riguardanti i fattori ambientali fisici e chimici che possano determinare situazioni di nocività o particolare gravosità; le singole registrazioni saranno affisse nei reparti interessati;
b) il registro dei dati biostatistici, tenuto ed aggiornato a cura dei servizi sanitari di fabbrica. In esso saranno annotati, per ogni reparto, i risultati statistici delle visite mediche e degli esami periodici nonché le assenze per infortunio, malattia professionale e malattia comune. Il registro sarà tenuto dall'azienda a disposizione del R.L.S. e dei lavoratori;
c) il libretto personale sanitario e di rischio tenuto e aggiornato a cura dei servizi sanitari di fabbrica, con vincolo di segreto professionale. In tale libretto saranno annotati i risultati delle visite mediche di assunzione e periodiche e degli eventuali esami clinici, i dati relativi agli infortuni e alle malattie professionali.
In sezioni separate, tenute in duplice copia, saranno inoltre annotati i dati relativi al reparto, posizione e attività del lavoratore, gli eventuali agenti di rischio e la durata dell'esposizione, nonché se il lavoro è svolto o meno in turno.
Il lavoratore ed il medico curante da lui autorizzato possono prendere visione in ogni momento del libretto personale, ottenere delucidazioni e informazioni dal medico di fabbrica ed estratti del libretto stesso.
All'atto della risoluzione del rapporto di lavoro il libretto sarà consegnato al lavoratore.
Per quanto riguarda il personale femminile, in conformità di quanto previsto dal D.Lgs. n. 645/1996 in tema di miglioramento della sicurezza e della salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento, l'azienda, nell'ambito della valutazione del rischio previsto dal D.Lgs. n. 626/1994, individua i rischi derivanti dalla esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro, individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare;
d) il registro di cui all'art. 69 del D.Lgs. n. 626/1994, degli esposti alle sostanze cancerogene, ove sussistano, nell'ambito del processo produttivo;
e) scheda delle caratteristiche di impianto, per gli impianti sottoposti a rischi di esplosione, alta infiammabilità, scoppio ed emissione di sostanze pericolose di cui al D.M. 17 dicembre 1977 e successive modifiche. La scheda dovrà contenere i seguenti dati:
- fasi più significative del processo produttivo;
- dispositivi finalizzati alla sicurezza dell'impianto;
- modalità operative per assicurare le condizioni di sicurezza;
- mezzi di prevenzione e loro ubicazione;
- mezzi di protezione individuale e collettivi e loro ubicazione;
- interventi sull'impianto in caso di emergenza.
È prevista inoltre la scheda di sicurezza per le sostanze e i preparati pericolosi impiegati nel ciclo produttivo, il cui contenuto è disponibile sui luoghi di lavoro.
I dati biostatistici e ambientali saranno a disposizione del Servizio sanitario nazionale e degli enti di diritto pubblico preposti nell'ambito delle regioni alla tutela della salute dei lavoratori.
Art. 46 - Istruzione professionale - Facilitazioni per lavoratori studenti
Le Organizzazioni contraenti convengono sulla necessità di dare impulso all'istruzione professionale, come mezzo per affinare le capacità tecniche delle maestranze e per migliorare ed aumentare il loro rendimento produttivo.
Le Associazioni territoriali cureranno l'attuazione pratica di tale principio addivenendo, quando ve ne sia la possibilità e la necessità, alla istituzione di corsi di istruzione professionale di categoria ed al potenziamento di quelli eventualmente esistenti.
I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria, universitaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali.
In attuazione dell'art. 10 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, si conviene:
a) Lavoratori studenti universitari
A tali lavoratori sarà concesso un giorno di permesso retribuito per ogni esame sostenuto.
Per gli esami di diploma universitario e di laurea i giorni di permesso retribuito sono elevati a quattro. Ai lavoratori che nel corso dell'anno debbono sostenere esami potranno essere concessi a richiesta permessi non retribuiti sino ad un massimo di 20 gg l'anno.
b) Lavoratori studenti di scuole medie superiori e di scuole professionali
A tali lavoratori saranno concessi tanti giorni di permesso retribuiti quanti sono i giorni degli esami di diploma.
Ai lavoratori predetti possono essere concessi permessi non retribuiti fino ad un massimo di 15 gg nel corso dell'anno.
Ai lavoratori che nel corso dell'anno debbano sostenere gli esami di diploma, potranno essere concessi a richiesta permessi non retribuiti fino ad un massimo di 30 giorni.
Le aziende potranno richiedere la produzione delle certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti di cui al presente articolo.
I lavoratori che al fine di migliorare ed ampliare la propria preparazione anche in relazione all'attività aziendale, o al fine di conseguire la licenza della scuola dell'obbligo, intendono frequentare, presso istituti pubblici o legalmente riconosciuti, corsi di studio, hanno diritto, con le precisazioni indicate ai commi successivi, di usufruire di permessi retribuiti a carico di un monte ore triennale messo a disposizione di tutti i dipendenti.
Le ore di permesso, da utilizzare nell'arco del triennio, sono usufruibili anche in un solo anno.
All'inizio di ogni triennio verrà determinato il monte ore a disposizione dei lavoratori per l'esercizio del diritto allo studio, moltiplicando ore 10 annue per tre e per il numero totale dei dipendenti occupati nell'azienda o nell'unità produttiva in quella data, salvi i conguagli successivi in relazione alle variazioni del numero dei dipendenti.
I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dall'azienda o dall'unità produttiva per l'esercizio del diritto allo studio non dovranno superare il 2% del totale della forza occupata; dovrà essere comunque garantito in ogni reparto lo svolgimento dell'attività produttiva, mediante accordi con la R.S.U.
I permessi retribuiti potranno essere richiesti per un massimo di 150 ore "pro-capite" per triennio, utilizzabili anche in un solo anno, sempreché il corso al quale il lavoratore intende partecipare si svolga per un numero di ore doppio di quelle richieste come permesso retribuito. A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all'azienda nei termini e con le modalità che saranno concordate a livello aziendale.
Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre.
Qualora il numero dei richiedenti comporti il superamento di un terzo del monte ore triennale o determini l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al 4º comma, la Direzione e la R.S.U. stabiliranno, tenendo presenti le istanze espresse dai lavoratori in ordine alla frequenza dei corsi, i criteri obiettivi per la identificazione dei beneficiari dei permessi, fermo restando quanto previsto al 4º comma, quali età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studio, ecc.
Saranno ammessi ai corsi coloro che siano in possesso dei necessari requisiti e sempre che ricorrano le condizioni oggettive indicate ai commi precedenti.
I lavoratori dovranno fornire all'azienda un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati di frequenza con la indicazione delle ore relative.
Eventuali divergenze circa l'osservanza delle condizioni specificate dal presente articolo saranno oggetto di esame congiunto tra la Direzione e la R.S.U.
Le aziende erogheranno, durante la frequenza dei corsi, acconti mensili conguagliabili, commisurati alle ore di permesso usufruito, fermo restando che il presupposto per il pagamento di dette ore, nei limiti ed alle condizioni indicate al 4º comma, è costituito dalla regolare frequenza dell'intero corso.
L'azienda dovrà fornire gratuitamente ai lavoratori, gli indumenti di lavoro obbligatori a norma di Legge e quelli dei quali essa ne prescrive l'uso. Inoltre fornirà tute e vestaglie agli operai addetti:
- alla coloritura a spruzzo di lampade, alla spolveratura di tubi fluorescenti, ai laboratori chimici, ai banchi trafilatura, al lavaggio palloncini e virole, alla smerigliatura, all'argentatura, alla carbonizzazione bulbi e valvole, alla tranciatura di metalli carburati, alla saldatura e montaggio valvole, alla vetriatura a mano, alla sala macchine centrale (compressori pompe), alla sabbiatura, alla conduttura delle caldaie, all'officina produzione gas;
- inoltre, ai tubisti addetti alla saldatura autogena ed agli addetti prevalentemente al trasporto o allo scarico di materiali o materie imbrattanti.
L'azienda provvederà al cambio degli indumenti a presentazione di quelli ridotti inservibili e metterà i lavoratori in condizioni di poterli custodire e conservare.
Per le lavorazioni oltre quelle sopra specificate, le quali data la loro natura comportano una particolare usura degli indumenti di lavoro, le aziende forniranno agli operai interessati gli indumenti stessi partecipando nella spesa relativa in ragione del 50%.
L'azienda inoltre fornirà tute e vestaglie a quegli impiegati tecnici le cui prestazioni sono connesse con quelle degli operai, qualora il lavoro cui sono addetti comporti un'usura eccezionale del vestiario e la necessità di speciali indumenti di lavoro in rapporto al lavoro stesso.
Oltre che al presente contratto collettivo di lavoro, il lavoratore deve uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzione dell'azienda, purché non contengano modificazioni o limitazioni dei diritti derivanti al lavoratore dal presente contratto. Tali norme devono essere portate a conoscenza dei lavoratori interessati.
Art. 50 - Reclami e controversie
Per la composizione dei reclami e delle controversie di carattere individuale, si seguiranno le consuetudinarie norme di stabilimento, ricorrendo a trattative dirette tra le parti o fra i rispettivi rappresentanti.
In caso di mancato accordo fra le parti il reclamo o la controversia sarà sottoposta all'esame delle competenti Associazioni sindacali territoriali, per il tentativo di conciliazione. A seconda della natura, le controversie collettive per l'interpretazione e l'applicazione del presente contratto saranno deferite all'esame delle competenti Organizzazioni sindacali provinciali o nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori per la loro definizione.
Al fine di migliorare le relazioni sindacali in azienda e ridurre la conflittualità, le parti assumono l'impegno, anche in relazione a quanto previsto dal Protocollo d'intesa del 22 gennaio 1983, di favorire, in caso di controversie collettive, l'esperimento di tentativi idonei per una possibile soluzione conciliativa delle stesse, attraverso un esame congiunto tra Direzione aziendale e R.S.U. In particolare, qualora la controversia abbia ad oggetto l'applicazione o l'interpretazione di norme contrattuali e di Legge nonché l'informazione di cui alla Sezione prima della Disciplina generale del presente CCNL, l'esame avverrà - a richiesta di una delle parti aziendali - con l'intervento delle Organizzazioni stipulanti.
Art. 52 - Visite di inventario e di controllo
Il lavoratore non può rifiutare la visita di inventario e la visita personale di controllo che, per ordine della ditta, venga fatta a verifica degli oggetti, degli strumenti o utensili affidatigli, nonché la visita personale di controllo all'uscita dello stabilimento.
Alle lavoratrici la visita sulla persona non può essere compiuta se non in un locale appartato con l'intervento di personale femminile all'uopo incaricato.
Tali visite dovranno essere effettuate tenendo conto di quanto previsto dalla Legge 20 maggio 1970, n. 300.
I rapporti tra i lavoratori ai diversi livelli di responsabilità nella organizzazione aziendale saranno improntati a reciproca correttezza. Devono fra l'altro essere evitati:
- comportamenti offensivi a connotazione sessuale, che abbiano la conseguenza di determinare una situazione di disagio della persona cui essi sono rivolti e possano influenzare, esplicitamente o implicitamente, decisioni riguardanti il rapporto di lavoro e lo sviluppo professionale;
- qualsiasi discriminazione in relazione ad orientamenti che, rientrando nella propria sfera personale, risultino non pregiudizievoli dell'attività lavorativa e della convivenza nei luoghi di lavoro.
Nell'esecuzione del lavoro, il lavoratore dipende dai rispettivi superiori, come previsto dall'organizzazione aziendale.
L'azienda avrà cura di mettere i lavoratori a conoscenza dell'organizzazione tecnica e disciplinare di fabbrica e di reparto, in modo da evitare possibili equivoci circa le persone dalle quali, oltre che dal superiore diretto, ciascun lavoratore dipende e alle quali è tenuto a rivolgersi in caso di necessità.
In particolare il lavoratore deve:
1) osservare l'orario di lavoro ed adempiere alle formalità prescritte dall'azienda per il controllo delle presenze;
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le norme del presente contratto nonché le disposizioni impartite dai superiori;
3) conservare assoluta segretezza sugli interessi dell'azienda; non trarre profitto, con danno dell'imprenditore, da quanto forma oggetto delle mansioni nell'azienda, né svolgere attività contraria agli interessi della produzione aziendale; non abusare, dopo risolto il contratto di lavoro, in forma di concorrenza sleale delle notizie attinte durante il servizio.
A sua volta l'azienda non può esigere che il lavoratore convenga a restrizioni della sua attività, successiva alla risoluzione del rapporto di lavoro, che eccedono i limiti di cui al comma precedente e comunque previsti dall'art. 2125 del codice civile.
Art. 54 - Conservazione degli strumenti e del materiale
Il lavoratore riceverà in consegna dall'azienda gli utensili e i materiali occorrenti al disimpegno delle sue mansioni e ne rilascerà ricevuta.
L'uso degli strumenti di proprietà del lavoratore dovrà essere preventivamente autorizzato dal datore di lavoro.
In tal caso l'azienda corrisponderà al lavoratore un compenso o indennità per l'uso degli strumenti stessi, da concordarsi tra datore di lavoro e lavoratore interessato.
L'azienda potrà in qualunque momento sostituire con strumenti propri quelli di proprietà del lavoratore.
Il lavoratore è tenuto a conservare in buono stato le macchine, gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i disegni e in genere quanto come strumento è affidato alla sua custodia.
D'altra parte il lavoratore deve essere messo in grado di conservare quanto consegnatogli; in caso contrario ha diritto di declinare la propria responsabilità informandone tempestivamente la Direzione dell'azienda.
Il lavoratore risponderà mediante trattenuta sulla retribuzione delle perdite e dei danni eventuali che non derivino da uso o logorio, sempreché siano - dopo regolare accertamento - a lui imputabili.
Il lavoratore non potrà apportare modifiche agli oggetti affidatigli senza autorizzazione del suo superiore.
In caso di inosservanza, la Direzione potrà rivalersi sulla retribuzione per i danni recati al materiale.
Art. 55 - Procedura per i provvedimenti disciplinari
La adozione dei provvedimenti disciplinari di cui al successivo art. 56, escluso il richiamo verbale, deve essere preceduta dalla contestazione scritta al lavoratore con l'indicazione specifica dei fatti costitutivi dell'infrazione.
Qualora l'infrazione contestata sia di gravità tale da comportare l'adozione del licenziamento di cui al successivo art. 57, l'azienda potrà disporre, con effetto immediato, la sospensione cautelare del lavoratore.
I provvedimenti non potranno essere emanati se non trascorsi 5 giorni lavorativi dalla contestazione, nel corso dei quali il lavoratore potrà presentare le proprie giustificazioni. Nel caso in cui il lavoratore presenti tali giustificazioni, qualora il provvedimento disciplinare non venisse adottato entro 10 giorni lavorativi dalla presentazione delle giustificazioni, queste si intenderanno accolte.
Il lavoratore potrà presentare le proprie giustificazioni anche verbalmente, con l'eventuale assistenza di un rappresentante del Sindacato cui aderisce ovvero di un Rappresentante sindacale aziendale.
L'adozione del provvedimento dovrà essere motivata e comunicata per iscritto.
I provvedimenti disciplinari diversi dal licenziamento potranno essere impugnati dal lavoratore in sede sindacale, secondo le norme contrattuali relative alle vertenze.
Non si terrà conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi 2 anni dalla loro applicazione.
Art. 56 - Provvedimenti disciplinari
Le infrazioni al presente contratto, al regolamento interno ed alle altre norme potranno essere punite:
1) con richiamo verbale;
2) con l'ammonizione scritta;
3) con la multa fino ad un massimo di 3 ore di retribuzione;
4) con la sospensione fino ad un massimo di 3 giorni;
5) con il licenziamento.
Le multe saranno versate alle istituzioni, anche aziendali, di previdenza o assistenza a favore dei lavoratori.
Le multe potranno essere inflitte al lavoratore che:
a) non si presenti al lavoro o che abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificati motivi;
b) ritardi l'inizio del lavoro, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute oppure lo esegua con negligenza;
d) arrechi lievi danni per disattenzione al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione od occulti scarti di lavorazione;
e) sia trovato addormentato;
f) introduca persone estranee allo stabilimento senza regolare permesso;
g) introduca bevande alcooliche senza regolare permesso;
h) si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza;
i) fumi nei reparti o nei locali nei quali l'azienda ravvisi per ragioni di sicurezza, o di disciplina, l'opportunità di stabilire il divieto di fumare;
l) in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto di lavoro ed ai regolamenti interni o commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene ed alla sicurezza dello stabilimento.
Nei casi di maggiore gravità o recidività, la Direzione ha facoltà di infliggere la sospensione.
Art. 57 - Licenziamento senza preavviso
Il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro, con la perdita della indennità di preavviso, può essere adottato nei confronti del lavoratore che commetta infrazioni alla disciplina o alla diligenza nel lavoro o che provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
a) trascuratezza nell'adempimento degli obblighi contrattuali e di regolamento interno, quando siano già stati comminati i provvedimenti disciplinari di cui all'art. 55;
b) danneggiamento colposo al materiale della fabbrica o al materiale di lavorazione;
c) danneggiamento volontario al materiale ed agli impianti dell'azienda;
d) insubordinazione verso i superiori;
e) furto nello stabilimento;
f) trafugamento di schizzi, di disegni di macchine, di utensili, di documenti dello stabilimento;
g) abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare grave pregiudizio all'incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti;
h) rissa nell'interno dei reparti di lavorazione;
i) condanna ad una pena detentiva, comminata al lavoratore con sentenza passata in giudicato per azione compiuta non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro;
l) assenza ingiustificata prolungatasi oltre 4 giorni consecutivi o assenze ripetute per quattro volte in un anno nel giorno seguente ai festivi o seguente alle ferie;
m) esecuzione, senza permesso, di lavoro per proprio conto o di terzi nei locali dell'azienda;
n) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'art. 55, quando siano stati comminati tre provvedimenti di sospensione di cui allo stesso articolo negli ultimi due anni.
Art. 58 - Trattamento di fine rapporto
Il trattamento di fine rapporto è regolato dalle norme della Legge 29 maggio 1982, n. 297 e successive integrazioni.
La retribuzione annua da prendere in considerazione agli effetti della suddetta Legge è composta esclusivamente dai seguenti elementi:
- minimo contrattuale;
- scatti di anzianità;
- aumenti di merito ed altre eccedenze mensili sul minimo contrattuale;
- indennità di contingenza;
- premio di produzione;
- compenso per lavoro discontinuo sino alle 50 ore settimanali;
- indennità per specifiche circostanze (indennità di alloggio, indennità per lavorazioni nocive, indennità di mensa);
- provvigioni, interessenze, cottimo;
- tredicesima mensilità e premio speciale;
- maggiorazioni per lavoro in turno svolto con carattere di continuità.
Il pagamento del trattamento di fine rapporto avverrà entro la fine del periodo di paga successivo a quello di cessazione del rapporto di lavoro.
Ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 297/1982 il trattamento di fine rapporto spettante ai lavoratori con qualifica operaia è commisurato all'aliquota di 30/30 a partire dal 1987; fino al 31 dicembre 1986 si applicano le aliquote previste dai precedenti CCNL
È ammessa la possibilità di chiedere anticipazioni del trattamento di fine rapporto secondo le modalità previste dalla Legge. In relazione all'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, effettuato prima della maturazione degli otto anni di anzianità aziendale, sarà possibile ottenere l'anticipazione al momento della effettiva maturazione di tale anzianità, subordinatamente all'accoglimento in via preliminare da parte dell'azienda delle altre richieste di anticipazione definite in applicazione delle disposizioni di Legge, e comunque nell'ambito delle percentuali previste dalle stesse.
È ammessa la possibilità di richiedere l'anticipazione del trattamento di fine rapporto per una seconda volta nel corso del rapporto di lavoro per una delle causali previste dalla normativa vigente, purché diversa da quella di cui alla prima richiesta, subordinatamente all'accoglimento in via preliminare da parte dell'azienda delle altre richieste di anticipazione definite in applicazione delle disposizioni di Legge, e comunque nell'ambito delle percentuali previste dalle stesse.
Chiarimento a verbale - È in facoltà dell'azienda, salvo espresso patto in contrario, di dedurre dal trattamento di fine rapporto quanto l'impiegato percepisca per eventuali atti di previdenza (cassa pensioni, previdenza, assicurazioni varie) compiuti dall'azienda.
Norma transitoria - Si richiamano le disposizioni del CCNL 31 ottobre 1979 relative alle anticipazioni sull'indennità di anzianità corrisposte ai lavoratori in forza all'11 maggio 1976 e al 31 ottobre 1979 secondo gli accordi stipulati in pari data.
Art. 59 - Restituzione documenti di lavoro
Entro il giorno successivo all'effettiva cessazione del rapporto di lavoro, l'azienda dovrà consegnare al lavoratore, che ne rilascerà ricevuta, i documenti di lavoro regolarmente aggiornati.
Ai sensi dell'art. 2124 del codice civile, l'azienda dovrà rilasciare al lavoratore, all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, qualunque ne sia la causa e sempreché non sia obbligatorio il libretto di lavoro, un certificato con l'indicazione del tempo durante il quale il lavoratore stesso è stato occupato alle sue dipendenze e delle mansioni da esso esercitate.
Nel caso in cui l'azienda non fosse momentaneamente in grado di consegnare i documenti dovrà rilasciare al lavoratore una dichiarazione scritta che serva allo stesso di giustificazione.
Art. 60 - Indennità in caso di morte
Al riguardo dispongono le norme del codice civile (art. 2122) che disciplinano la materia.
In base a queste norme, nel caso di morte del lavoratore, l'indennità sostitutiva del preavviso e il trattamento di fine rapporto saranno liquidati a titolo di "indennità in caso di morte" al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del lavoratore, ai parenti entro il terzo grado ed agli affini entro il secondo grado, secondo le norme di ripartizione stabilite dal predetto articolo del codice civile.
In mancanza delle persone indicate nel 2º comma, le indennità sono attribuite secondo le norme di Legge in materia di successione legittima.
Resta fermo che verranno liquidate agli aventi diritto i ratei di ferie e di tredicesima mensilità maturati, ed ogni altra competenza che sarebbe spettata al lavoratore defunto in caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
Art. 61 - Cessione, trasformazione, cessazione e fallimento dell'azienda
In caso di cessione, trasformazione, cessazione o fallimento dell'azienda si fa riferimento alle norme di Legge vigenti.
Art. 62 - Rappresentanza sindacale unitaria
Ad iniziativa delle Associazioni sindacali FILCEA-CGIL, FLERICA-CISL e UILCEM-UIL, in ciascuna unità produttiva con più di 15 dipendenti viene costituita la Rappresentanza sindacale unitaria dei lavoratori, R.S.U., di cui all'accordo interconfederale 20 dicembre 1993, secondo la disciplina della elezione ivi prevista. Alla condizione che abbiano espresso formale adesione al citato accordo interconfederale, l'iniziativa per la costituzione della R.S.U. può essere assunta anche dalle altre Associazioni sindacali firmatarie del presente contratto ovvero dalle restanti Associazioni previste al punto 4, Parte seconda, del richiamato accordo interconfederale. In ogni caso le Organizzazioni sindacali, dotate dei requisiti di cui all'art. 19, Legge 20 maggio 1970, n. 300, che siano firmatarie del presente contratto o comunque aderiscano alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione della R.S.U. rinunciano formalmente ed espressamente a costituire R.S.A. ai sensi della norma sopra menzionata.
La R.S.U. è composta, per due terzi, dai rappresentanti eletti tra le liste presentate da tutte le Associazioni sindacali richiamate al punto precedente, in proporzione ai voti conseguiti dalle singole liste e, nell'ambito delle liste, in relazione ai voti ottenuti dai singoli candidati. Il residuo terzo è assegnato alle sole Associazioni firmatarie del presente contratto e la relativa copertura avviene mediante elezione o designazione, in base ai voti ricevuti. Per la composizione delle liste le Associazioni sindacali terranno conto delle diverse qualifiche (operai, impiegati e quadri) dei lavoratori in forza nell'unità produttiva.
Il numero dei componenti la R.S.U. è pari a:
- 3 componenti nelle unità produttive che occupano da 16 a 100 dipendenti; |
- 4 componenti nelle unità da 101 a 200 dipendenti; |
- 6 componenti nelle unità da 201 a 300 dipendenti; |
- 9 componenti nelle unità da 301 a 450 dipendenti; |
- 11 componenti nelle unità da 451 a 600 dipendenti; |
- 13 componenti nelle unità da 601 a 750 dipendenti; |
- 16 componenti nelle unità da 751 a 1.000 dipendenti; |
- 21 componenti nelle unità da 1.001 a 1.500 dipendenti; |
- 25 componenti nelle unità da 1.501 a 2.000 dipendenti; |
- 27 componenti nelle unità di maggiori dimensioni. |
I componenti la R.S.U. restano in carica tre anni a decorrere dalla data delle elezioni. I nominativi saranno comunicati per iscritto alla Direzione aziendale per il tramite della Associazione industriale territoriale competente.
Nelle unità produttive con almeno 9 componenti la R.S.U., per i rapporti con la Direzione aziendale, ferma restando la propria titolarità contrattuale, decisionale e di indirizzo, si avvale di un Comitato esecutivo designato tra i suoi componenti, i cui nominativi saranno comunicati per iscritto dalla R.S.U. alla Direzione aziendale.
La R.S.U. sostituisce il Consiglio di fabbrica di cui al CCNL 13 dicembre 1990 e i suoi componenti subentrano alle R.S.A. e ai dirigenti della R.S.A. di cui alla Legge n. 300/1970 per titolarità di diritti, permessi, agibilità sindacali, compiti di tutela dei lavoratori e per la funzione di agente contrattuale per le materie del livello aziendale, secondo quanto previsto dal presente contratto. Nei confronti di ciascun componente la R.S.U., eletto o designato nell'ambito del numero corrispondente al limite occupazionale previsto al precedente punto 3, si applica la tutela di cui agli artt. 18 e 22 della Legge n. 300/1970. Le Associazioni sindacali comunicheranno alla Direzione aziendale i nominativi dei beneficiari per il tramite della Associazione industriale territoriale.
Per l'espletamento dei propri compiti e funzioni, la R.S.U. disporrà di permessi retribuiti per un monte ore annuo globale di due ore e mezza per dipendente, compreso il personale con contratto a tempo determinato, in forza all'unità produttiva. Tale monte ore assorbe fino a concorrenza eventuali condizioni di miglior favore in atto a livello aziendale. Di tale monte ore sono ammessi a beneficiare anche i lavoratori chiamati ad affiancare la R.S.U. nell'esercizio dei compiti ad essa affidati. I permessi di cui sopra assorbono fino a concorrenza quelli spettanti ai dirigenti della R.S.A. ai sensi dell'art. 23 della Legge n. 300/1970. Le Associazioni sindacali FILCEA, FLERICA e UILCEM, per lo svolgimento della loro attività associativa all'interno delle unità produttive, disporranno annualmente di un terzo del monte ore di permessi retribuiti globalmente a disposizione della R.S.U. Tali permessi, di norma, saranno usufruiti dai componenti la R.S.U. espressamente delegati dalle citate Associazioni. I permessi debbono essere richiesti, di norma per iscritto e con un preavviso di 24 ore, dagli Organi competenti della R.S.U. ed eventualmente dai Sindacati provinciali, alla Direzione aziendale, indicando il nominativo del beneficiario. Il godimento dei permessi deve avvenire in modo da non pregiudicare il buon andamento dell'attività produttiva.
Le operazioni connesse con l'elezione della R.S.U. saranno svolte compatibilmente con le esigenze produttive. Allo scopo saranno presi opportuni accordi con la Direzione aziendale, in particolare per il luogo ed il calendario della votazione. La Direzione aziendale per parte sua fornirà l'elenco dei dipendenti con diritto di voto, secondo la richiamata disciplina prevista dall'accordo interconfederale.
Chiarimento a verbale - Le variazioni occupazionali dell'unità produttiva, comportanti un diverso numero di componenti la R.S.U., ai sensi del punto 3 del presente articolo, saranno considerate utili al momento della relativa nuova elezione.
Dichiarazioni a verbale - 1. Per quanto non espressamente previsto al presente articolo si intendono richiamate le disposizioni dell'accordo interconfederale 20 dicembre 1993.
2. Qualora la materia dovesse trovare generale regolamentazione legislativa o nuova regolamentazione interconfederale, la presente disciplina sarà coordinata con le nuove norme.
Norma transitoria - Le parti convengono sulla transitoria conferma, fino a scadenza del mandato, del numero dei componenti la R.S.U. delle unità produttive ove le elezioni si siano svolte prima della definizione della presente norma. Ciò subordinatamente al fatto che le elezioni stesse si siano svolte nel rispetto di quanto previsto dall'accordo interconfederale del 20 dicembre 1993.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 13 della Legge n. 300 del 20 maggio 1970, secondo cui gli Istituti di patronato hanno diritto di svolgere, su di un piano di parità, la loro attività all'interno dell'azienda, per quanto riguarda gli Istituti di patronato di emanazione delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto si conviene quanto segue: gli Istituti di patronato potranno svolgere i compiti previsti dall'art. 1 del D.L.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804, mediante propri rappresentanti i cui nominativi dovranno essere portati preventivamente a conoscenza delle aziende, muniti di documento di riconoscimento attestante tale qualifica, rilasciato dalle Direzioni provinciali dei patronati interessati, le quali dovranno segnalare eventuali variazioni.
I Rappresentanti dei patronati concorderanno con le singole aziende le modalità per lo svolgimento della loro attività che deve attuarsi senza pregiudizio della normale attività aziendale e pertanto al di fuori dell'orario di lavoro.
Qualora per ragioni di particolare e comprovata urgenza, i Rappresentanti del patronato dovessero conferire durante l'orario lavorativo con un dipendente dell'azienda per l'espletamento del mandato da questi conferito, gli stessi Rappresentanti del patronato ne daranno tempestiva comunicazione alla Direzione aziendale la quale provvederà a rilasciare al lavoratore interessato il permesso di allontanarsi dal posto di lavoro per il tempo necessario, sempreché non ostino motivi di carattere tecnico ed organizzativo.
I Rappresentanti del patronato potranno usufruire di appositi albi messi a disposizione dalle aziende per informazioni di carattere generale attinenti alle proprie funzioni.
I Patronati esonereranno le aziende da ogni e qualsiasi responsabilità connessa con l'eventuale utilizzazione dei locali e comunque conseguenti alle attività richiamate nel presente articolo.
Nelle unità produttive nelle quali siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i lavoratori hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi sindacali attinenti al rapporto di lavoro.
Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Organizzazioni sindacali congiuntamente stipulanti il presente contratto.
La convocazione sarà comunicata alla Direzione con preavviso di 2 giorni e con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno.
Le riunioni saranno tenute fuori dell'orario di lavoro. Qualora la convocazione sia unitaria, è ammesso lo svolgimento delle stesse anche durante l'orario di lavoro entro il limite massimo di 10 ore nell'anno solare, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. Tali riunioni dovranno aver luogo alla fine o all'inizio dei periodi di lavoro.
Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi. In quest'ultimo caso si potranno svolgere durante l'orario di lavoro quando non impediscano o riducano la normale attività dei lavoratori ad esse non interessati.
Qualora nell'unità produttiva il lavoro si svolga a turni, l'assemblea potrà essere articolata in due riunioni nella medesima giornata.
Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà aver luogo comunque con modalità che tengano conto della esigenza di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti.
Le modalità di cui ai tre precedenti commi saranno definite a livello aziendale.
Le riunioni avranno luogo in idonei locali messi a disposizione dall'azienda nell'unità produttiva o, in caso di impossibilità, con particolare riguardo alle unità produttive con meno di 100 dipendenti, in locali nelle immediate vicinanze di esse.
Alle riunioni hanno facoltà di partecipare i segretari nazionali o provinciali delle Organizzazioni di categoria o dirigenti sindacali da essi delegati, i nominativi dei quali saranno preventivamente comunicati all'azienda.
Il diritto di assemblea viene esteso alle unità produttive con almeno 10 dipendenti e per un numero massimo di otto ore annue retribuite. Tali assemblee saranno tenute, ove possibile, all'interno dell'azienda.
Art. 65 - Aspettativa per cariche pubbliche e sindacali
Al lavoratore che dimostri di essere chiamato a ricoprire cariche pubbliche e sindacali è concessa, a richiesta, un'aspettativa per la durata della carica.
Durante l'aspettativa non compete al lavoratore retribuzione alcuna, mentre decorre l'anzianità non però agli effetti della 13 a mensilità e del godimento delle ferie e del t.f.r.
Art. 66 - Permessi per cariche sindacali
Ai lavoratori membri di Organi direttivi delle Confederazioni sindacali, delle Federazioni nazionali di categoria e dei Sindacati nazionali e aderenti, saranno concessi, compatibilmente con le esigenze di servizio, permessi per l'espletamento delle loro funzioni.
Tali permessi sono retribuiti fino ad un massimo di 80 ore all'anno.
Il trattamento di cui al comma precedente non potrà in ogni caso comportare per ogni singolo stabilimento avente non più di 300 dipendenti un onere superiore a complessive 96 ore annuali per ognuna delle Organizzazioni sindacali congiuntamente firmatarie; per gli stabilimenti che occupano oltre 300 dipendenti il monte ore annuo suddetto è proporzionalmente incrementato.
Il permesso deve venire espressamente richiesto per iscritto all'azienda, tramite l'Associazione provinciale dei datori di lavoro, dalle Organizzazioni dei lavoratori interessate.
L'appartenenza agli organi di cui al comma 1 e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto dalle Organizzazioni predette alle Associazioni competenti dei datori di lavoro che provvederanno a comunicarle all'azienda interessata.
Le Direzioni aziendali consentiranno ai Sindacati provinciali di categoria, aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente contratto, di far affiggere, in appositi albi, comunicazioni a firma dei Segretari responsabili dei Sindacati medesimi.
Le Direzioni aziendali consentiranno altresì l'affissione negli albi, di cui al 1º comma, della stampa sindacale periodica, regolarmente autorizzata dalle competenti Autorità, trasmessa a firma dello stesso Segretario responsabile.
Le anzidette comunicazioni dovranno riguardare argomenti attinenti ai rapporti sindacali.
Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere tempestivamente inoltrate alla Direzione aziendale.
È consentita, all'interno delle unità produttive, fuori dai reparti di produzione e dell'orario di lavoro e durante gli intervalli di tale orario, la diffusione di materiale di informazione delle Organizzazioni sindacali, anch'esso tempestivamente inoltrato in copia alla Direzione aziendale.
Il contenuto di dette pubblicazioni non dovrà risultare lesivo del rispetto all'imprenditore e ai dirigenti dell'impresa.
Art. 68 - Versamento dei contributi sindacali
Per la riscossione dei contributi sindacali, l'azienda provvederà a trattenere sulla retribuzione del lavoratore che ne faccia richiesta, l'importo del contributo associativo su delega.
All'azienda verrà consegnata delega individuale da ritenersi con validità annuale debitamente sottoscritta dal lavoratore.
Tale delega si intenderà tacitamente rinnovata anno per anno, salvo esplicita disdetta da parte dell'interessato, da comunicare almeno 30 giorni prima della normale scadenza, che sarà operativa dal 1º gennaio dell'anno successivo.
La delega conterrà l'indicazione dell'Organizzazione sindacale a cui l'azienda dovrà inviare il contributo, il quale sarà commisurato ad una percentuale da computarsi sui minimi e sulla contingenza in vigore al 31 dicembre dell'anno precedente.
Ogni modifica della percentuale stessa e delle modalità di riscossione e versamento, non dà luogo al rinnovo delle deleghe già sottoscritte.
L'azienda trasmetterà l'importo della trattenuta al Sindacato di spettanza mediante versamento ad un Istituto bancario sul conto corrente indicato dallo stesso Sindacato.
Le trattenute ed i relativi versamenti dovranno essere effettuate mensilmente.
Eventuali diversi sistemi di riscossione delle quote sindacali, già concordati ed in atto in sede aziendale, restano invariati.
Nota a verbale - Le deleghe già rilasciate secondo le indicazioni dei CCNL precedenti conservano la loro validità fino ad eventuale revoca e pertanto non devono essere rinnovate.
Art. 69 - Normalizzazione dei rapporti sindacali
Le Organizzazioni interessate alla definizione del presente contratto nazionale hanno concordemente convenuto che qualsiasi accordo in materia di disciplina collettiva dei rapporti di lavoro, sia per quanto riguarda gli elementi economici, sia per quanto attiene alle norme generali o regolamentari, deve essere conclusa esclusivamente tra le Organizzazioni sindacali centrali degli industriali e dei lavoratori.
Art. 70 - Condizioni di miglior favore
Le parti si danno reciprocamente atto che stipulando il presente contratto non hanno inteso modificare le condizioni più favorevoli acquisite dal lavoratore.
Art. 71 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto
Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ogni istituto, sono correlate ed inscindibili tra di loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento.
Il presente contratto, fatte salve le specifiche decorrenze espressamente previste, decorre dal 1º settembre 2002 e sarà valido, per la parte retributiva sino al 31 agosto 2004 e per la parte normativa sino al 31 agosto 2006.
Il contratto si intenderà rinnovato di anno in anno qualora non venga disdetto da una delle parti contraenti con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno 3 mesi prima della scadenza per quanto riguarda la parte retributiva, almeno 5 mesi prima della scadenza per quanto riguarda la parte normativa.
Durante tali periodi, secondo quanto previsto dall'Intesa del 21 aprile 1989, parte integrante dell'accordo interconfederale 25 gennaio 1990, la parte che ha ricevuto le richieste di modifica del contratto dovrà dare riscontro entro 20 giorni dalle richieste medesime.
Art. 73 - Esclusiva di stampa - Distribuzione del contratto
Il presente contratto, conforme all'originale, è edito dalle parti stipulanti le quali ne hanno insieme l'esclusiva a tutti gli effetti.
È vietata la riproduzione parziale e totale senza autorizzazione.
Le aziende distribuiranno gratuitamente ai lavoratori in forza una copia del presente contratto nell'edizione predisposta a cura delle parti stipulanti.
Sezione I - REGOLAMENTAZIONE PER GLI APPARTENENTI ALLA QUALIFICA OPERAIA
L'assunzione in servizio dell'operaio avviene con un periodo di prova non superiore a:
- un mese e mezzo per gli operai appartenenti ai livelli E, F, G
- un mese per gli operai appartenenti ai livelli H, I
- mezzo mese di lavoro per gli operai appartenenti al livello L.
Saranno esenti dal periodo di prova gli operai che precedentemente abbiano prestato servizio presso lo stesso stabilimento o altro stabilimento della stessa azienda con le stesse mansioni.
Art. 75 - Personale addetto ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia
Per gli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, la durata dell'orario normale di lavoro è quella stabilita dalla Legge nella misura di 10 ore giornaliere o 60 settimanali, salvo per i discontinui con alloggio negli stabilimenti o nelle immediate adiacenze, per i quali vigono le norme contenute nell'accordo interconfederale 23 maggio 1946.
Agli effetti della presente normativa si considerano lavoratori discontinui:
- addetti alla portineria, guardiani diurni e notturni, usceri, infermieri, gli autisti non addetti al trasporto merci.
Si intende che il periodo di attesa di questi lavoratori è comprensivo della pausa per la refezione.
Per gli operai discontinui la durata settimanale dell'orario contrattuale di lavoro viene fissata come segue:
- discontinui già con orario normale di 72 ore settimanali: ore 60;
- discontinui già con orario normale di 60 ore settimanali: ore 50;
- discontinui già con orario normale di 54 ore settimanali: ore 45.
La ripartizione dell'orario settimanale contrattuale potrà essere determinata anche in modo non uniforme.
Per le ore prestate entro il limite del normale orario contrattuale settimanale dell'operaio continuo, compete al discontinuo lo stesso trattamento economico.
Le ore prestate oltre l'orario contrattuale degli altri lavoratori (40 ore settimanali) saranno compensate con quote orarie di retribuzione normale se non eccedono l'orario contrattuale settimanale di cui al 4º comma del presente articolo.
Nel caso in cui non sia possibile osservare i limiti dell'orario contrattuale, per ogni ora di lavoro effettuata oltre i limiti di cui al 4º comma del presente articolo e fino agli orari settimanali di Legge, all'operaio sarà corrisposto, oltre la quota oraria della normale retribuzione, un compenso pari al 20% del minimo di paga base e indennità di contingenza del livello cui l'operaio appartiene.
Chiarimento a verbale - Gli addetti a lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa o custodia sono considerati alla stregua degli operai addetti a mansioni continue, qualora il cumulo delle mansioni da essi normalmente espletate tolga il carattere della discontinuità del lavoro.
Art. 76 - Regolamentazione del lavoro a cottimo
In tutte le unità produttive è ammesso il lavoro a cottimo sia collettivo che individuale.
Nei casi in cui la valutazione della prestazione richiesta all'operaio sia fatta in base al risultato della misurazione dei tempi di lavorazione oppure la prestazione sia vincolata all'osservanza di un determinato ritmo produttivo in conseguenza dell'organizzazione del lavoro come nel caso di linee a catena o di linee a flusso continuo e sia richiesta all'operaio una prestazione più intensa di quella del normale lavoro ad economia o la realizzazione di un risultato produttivo predeterminato superiore a quello conseguibile col lavoro ad economia, l'operaio o la squadra dovranno essere retribuiti a cottimo o con altre forme a rendimento soggette alla disciplina del lavoro a cottimo, anche per le linee a catena e a flusso continuo.
Le relative norme che disciplinano l'istituto sono riportate qui di seguito.
Norme riguardanti il lavoro a cottimo
1) Le tariffe di cottimo (a tempo od a pezzo) devono essere fissate dall'azienda in modo da garantire, nei periodi normalmente considerati, all'operaio di normale capacità ed operosità, il conseguimento di un utile di cottimo non inferiore all'importo percepito alla data del 30 novembre 1994. Tale condizione si presume adempiuta quando la generalità (intendendosi per tale almeno i 2/3) degli operai lavoranti a cottimo in un medesimo reparto con la stessa tariffa nei periodi sopra indicati abbia realizzato un utile di cottimo non inferiore al suddetto, il che non esclude la revisione delle tariffe nei casi in cui detto complesso di operai venga riconosciuto di capacità ed operosità superiore alla normale.
2) Nel caso di altre forme di retribuzione a rendimento soggetto alla disciplina del lavoro a cottimo, all'operaio dovrà essere garantita una percentuale del minimo di paga corrispondente a quella minima di cottimo.
3) Nel caso in cui un operaio lavorante a cottimo non riesca a conseguire il minimo previsto dal punto 2 per cause a lui non imputabili e salva l'ipotesi di tempestiva richiesta di mutamento delle condizioni di emissione della tariffa di cui al punto 14, la retribuzione gli verrà integrata fino al raggiungimento del suddetto minimo di cottimo.
4) L'azienda comunicherà alla R.S.U. i criteri generali dei sistemi di cottimo in vigore. Tali criteri si riferiscono ai metodi di rilevazione dei tempi, ai coefficienti di maggiorazione (casuali e valori, minimo e massimo), ai metodi di calcolo dell'utile di cottimo. L'azienda comunicherà inoltre le modificazioni parziali dei criteri generali di cui al comma precedente qualora tali modificazioni assumano rilevante importanza. Per le lavorazioni a catena (considerate tali le linee di produzione meccanizzate e non i servizi ausiliari automatizzati) le comunicazioni saranno fatte tenendo conto della diversa denominazione che detti criteri assumono. Tali comunicazioni avranno finalità informative, essendo ammesse solo contestazioni di carattere applicativo alle condizioni e secondo la procedura di cui al punto 22 (v. chiarimento in calce all'articolo).
5) In caso di introduzione di nuovi sistemi di cottimo, alla comunicazione di cui al punto 4 potrà seguire, a richiesta, un esame congiunto tra l'azienda e la R.S.U. Nel caso di modificazione rilevante in taluno dei criteri generali dei sistemi di cottimo in vigore l'Organizzazione sindacale dei lavoratori qualificata a ricevere le comunicazioni relative ai criteri di cui al precedente punto 4 potrà chiedere l'esame congiunto di cui al 1º comma al fine di accertare che si sia in presenza della introduzione di un nuovo sistema. Nel caso in cui, nell'esame congiunto, insorgano divergenti apprezzamenti di fatto circa la rilevanza delle modificazioni intervenute o comunque divergenze su elementi di fatto, troverà applicazione la norma di cui all'art. 50 della Parte comune.
6) Resta in facoltà del Sindacato dei lavoratori di instaurare controversia collettiva quando sorga contestazione circa la rispondenza del sistema in atto e delle modificazioni di cui al punto 4, 3º comma, alle norme di cui al presente articolo. Anche in questa ipotesi, ove insorgano divergenze su elementi di fatto, troverà applicazione la norma di cui all'art. 50, Parte comune.
7) Gli operai lavoranti a cottimo dovranno essere messi a conoscenza all'inizio del lavoro per iscritto - o per affissione nei reparti in cui lavorano quando si tratta di cottimi di squadra o collettivi - del lavoro da eseguire e della corrispondente tariffa di cottimo (a tempo od a pezzo) nonché di ogni elemento necessario per il computo dell'utile di cottimo stesso.
8) L'azienda, nel caso sorga controversia, comunicherà all'operaio gli elementi riepilogativi di computo del suo guadagno di cottimo nel periodo di paga. La specificazione dei risultati delle singole tariffe potrà non essere fornita per tariffe le quali, data la contemporaneità della loro applicazione, costituiscono sostanzialmente un unico cottimo, o per tariffe applicate non contemporaneamente per le quali, data la brevità della loro durata, normalmente non si effettua la rilevazione dei tempi.
9) Si intende per periodo di assestamento delle tariffe di cottimo il tempo tecnico necessario perché le condizioni di lavoro possano ritenersi sufficientemente stabilizzate: pertanto in caso di saltuario impiego della tariffa i singoli periodi sono cumulabili al fine di stabilire la durata complessiva del periodo di assestamento.
10) Il periodo di assestamento delle tariffe di cottimo sarà concordato tra le parti direttamente interessate.
11) Durante il periodo di assestamento sarà concessa all'operaio una integrazione del guadagno di cottimo realizzato con le tariffe in corso di assestamento, in modo che il guadagno stesso non sia inferiore all'80% di quello medio realizzato nel trimestre precedente alla variazione della lavorazione; nei casi in cui il periodo di assestamento sarà determinato per un periodo superiore ai due mesi, per il tempo eccedente tale periodo l'integrazione prevista nel presente comma sarà dell'85%.
12) Terminato il periodo di assestamento nessuna integrazione spetterà all'operaio quando la nuova tariffa risponde ai requisiti stabiliti dal presente articolo, salvo quanto disposto ai successivi punti 13 e 14.
13) Le tariffe stabilite potranno essere variate, allorché sia superato il periodo di assestamento, solo nel caso in cui vengano apportate modifiche tecniche ed organizzative nelle condizioni di esecuzione del lavoro. In tali casi le tariffe saranno variate in proporzione alle variazioni di tempo in più o in meno che le modifiche stesse avranno determinato. La tariffa modificata è da considerarsi come una nuova tariffa ai fini del periodo di assestamento.
14) Qualora venissero accertate, su tempestiva richiesta del lavoratore interessato, variazioni contingenti nelle condizioni di esecuzione del lavoro, difetti di lavorazione preesistenti, che abbiano influenzato negativamente il rendimento della tariffa e delle quali non fu potuto tener conto nelle condizioni di emissione della tariffa stessa, verranno corrisposti benefici in proporzione al grado di variazione riscontrato e limitatamente alla durata della variazione, tali che il lavoratore non subisca perdite per cause a lui non imputabili.
15) Quando si dovesse constatare una sensibile caduta nel guadagno medio di cottimo la R.S.U. potrà intervenire presso la Direzione per congiuntamente accertarne le cause. Ove ricorra l'ipotesi di cui al punto 6 del presente articolo, un esame di merito potrà essere effettuato in sede sindacale.
16) Quando gli operai lavorino con tariffe già assestate, il conteggio dei guadagni sarà fatto complessivamente alla fine del periodo di paga indipendentemente dai risultati di ciascuna tariffa. Agli effetti del conteggio del guadagno di cottimo saranno escluse le ore di interruzione dovute a cause non dipendenti dalla volontà dell'operaio, fermo quanto previsto dal punto 8 circa la facoltà di richiedere la comunicazione dei risultati delle singole tariffe.
17) Non è ammessa la compensazione fra i risultati di tariffe assestate e quelli di tariffe in corso di assestamento. Per queste ultime, ove i loro risultati siano in parte eccedenti ed in parte inferiori al minimo di cottimo, la eccedenza rispetto a detto minimo non potrà essere utilizzata per l'integrazione prevista dal punto 3 del presente articolo.
18) Per i cottimi di lunga durata il conteggio del guadagno deve essere fatto a cottimo ultimato ed all'operaio devono essere corrisposti, allo scadere dei singoli periodi di paga, acconti di circa il 90% del presumibile guadagno.
19) L'operaio cottimista che lascia il lavoro per dimissioni o licenziamento quando il cottimo è ancora in corso, ha diritto alla liquidazione dell'eventuale guadagno di cottimo spettantegli fin dal momento in cui lascia il lavoro. Nel caso in cui la liquidazione avvenga solo quando il cottimo sia ultimato, l'operaio avrà diritto ad un acconto sulla base della presumibile liquidazione.
20) Quando l'operaio passa dal lavoro a cottimo a quello ad economia nella stessa lavorazione, ha diritto alla conservazione dell'utile di cottimo ove rimangano inalterate le condizioni di lavoro e la produzione individuale.
21) I concottimisti, intesi per tali gli operai direttamente vincolati al ritmo lavorativo di altri operai a cottimo e che, pure essendo soggetti ad una prestazione lavorativa superiore a quella propria del lavoro ad economia, non possono essere retribuiti a cottimo, parteciperanno ai benefici del cottimo in relazione al proprio contributo. La misura della partecipazione di cui sopra si intende riferita alle caratteristiche di ciascuna azienda. L'azienda comunicherà alla R.S.U. i criteri generali di determinazione della percentuale di partecipazione. L'azienda porterà tempestivamente a conoscenza dei concottimisti la misura della loro partecipazione, nonché le sue variazioni, qualora trasformazioni della situazione tecnica ed organizzativa della produzione comportassero modificazioni nei criteri di attribuzione.
22) I reclami riguardanti l'applicazione delle norme del presente articolo ed in particolare quelli relativi:
- alle varie ipotesi di garanzia di conseguimento del minimo di cottimo;
- alle tariffe in assestamento;
- in caso di modifiche tecniche ed organizzative nelle condizioni di esecuzione di lavoro, circa la rispondenza delle variazioni delle tariffe alle variazioni di tempo in più o in meno determinate dalle modifiche stesse;
- alle variazioni contingenti nelle condizioni di esecuzione del lavoro di cui al punto 14;
- al conteggio ed alla liquidazione dei cottimi;
- al passaggio dal lavoro a cottimo a quello ad economia;
saranno presentati dai lavoratori ai capi incaricati dalla Direzione.
Nel caso in cui il lavoratore non ritenga soddisfacente l'esito potrà avanzare reclamo scritto alla Direzione tramite la R.S.U. perché venga esperito il tentativo di conciliazione tra la R.S.U. stessa e la Direzione. Tale tentativo dovrà esaurirsi entro il più breve tempo possibile e comunque non oltre sette giorni lavorativi. Nel caso di mancato accordo la controversia verrà esaminata entro i 15 giorni successivi tra le Organizzazioni sindacali territoriali rispettive.
Protocollo di chiarimento all'art. 76, punto 4 - Qualora l'azienda non adotti il cronometraggio od altri sistemi di misurazione dei tempi indicherà che le produzioni normali sono fissate in base a stima. Qualora proceda al cronometraggio con sistemi di misurazione ne darà indicazione specificando, ove esista, il metodo seguito. L'azienda indicherà inoltre i criteri generali per l'adozione dei coefficienti di correzione dei tempi. L'azienda indicherà altresì il metodo ed il modo di calcolo degli utili di cottimo (ad es. moltiplicazione della paga oraria per il tempo risparmiato, rispetto a quello assegnato che sarà stato comunicato al lavoratore).
Art. 77 - Inizio e cessazione del lavoro
L'entrata degli operai nello stabilimento sarà regolata come segue:
- il primo segnale verrà dato 20 minuti prima dell'ora fissata per l'inizio del lavoro: a questo segnale sarà aperto l'accesso allo stabilimento;
- il secondo segnale verrà dato cinque minuti prima dell'ora fissata per l'inizio del lavoro;
- il terzo segnale verrà dato all'ora precisa per l'inizio del lavoro; a quest'ultimo segnale l'operaio dovrà trovarsi al suo posto per iniziare il lavoro.
Trascorsi dieci minuti dal terzo segnale, resta in facoltà della Direzione di ammettere i ritardatari.
Al ritardatario, il conteggio delle ore di lavoro sarà effettuato a partire da un quarto d'ora o mezz'ora dopo l'inizio dell'orario di lavoro che avrebbe dovuto osservare a seconda che il ritardo sia compreso nei primi 15 minuti o oltre i 15 minuti e fino ai 30.
L'uscita è indicata da un unico segnale dato alla fine del lavoro: nessun operaio potrà cessare il lavoro prima di tale segnale.
Art. 78 - Interruzione del lavoro e sospensioni
In caso di interruzioni di lavoro sarà riservato agli operai il seguente trattamento:
1) per le ore perdute, ma passate in stabilimento a disposizione dell'azienda, sarà corrisposta la retribuzione di fatto con facoltà per l'azienda di adibire gli operai stessi ad altri lavori;
2) per le ore perdute, per le quali gli operai, pur non essendo stati trattenuti in stabilimento, non vennero preavvisati in termine utile in relazione alla prevedibilità dell'evento, sarà corrisposto il 75% della paga di fatto e indennità di contingenza per la prima giornata di sospensione;
3) per le ore perdute e per le quali gli operai siano stati tempestivamente preavvisati, non sarà dovuta alcuna retribuzione. Restano ferme le norme sulla Cassa integrazione salari per quanto riguarda il rimborso da chiedersi dalle aziende.
In caso di sospensione del lavoro che oltrepassi i 15 giorni, salvo eventuali accordi tra le Organizzazioni locali per il prolungamento di tale termine, l'operaio potrà risolvere il rapporto di lavoro con diritto alla corresponsione dell'intera indennità di anzianità, indennità sostitutiva del preavviso ed ai ratei maturati di ferie e gratifica natalizia.
Art. 79 - Riduzione di lavoro e turni
In caso di riduzione di lavoro, l'azienda, compatibilmente con le esigenze tecniche, prima di ridurre il personale procederà alla riduzione dell'orario di lavoro ed alla formazione di turni.
È ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore e per le interruzioni di lavoro concordate dalle parti, le quali converranno altresì i limiti giornalieri ed il periodo di tempo entro il quale potrà essere effettuato il recupero stesso.
Art. 81 - Trattamento economico in caso di festività
Il trattamento economico spettante ai lavoratori in occasione delle festività di cui ai punti b), c) e d) dell'art. 20 della Regolamentazione comune, è regolato come segue:
a) nel caso che la festività cada dal lunedì al venerdì (nella ipotesi di normale distribuzione dell'orario di lavoro), qualora non vi sia prestazione d'opera il trattamento relativo è compreso nella retribuzione mensile di cui al successivo art. 82;
b) nel caso che la festività cada in sabato, si intende compensata nel trattamento per ferie stabilito all'art. 21 della regolamentazione comune;
c) nel caso che la festività coincida con la domenica, è dovuto in aggiunta alla retribuzione mensile un compenso pari a 6,66 quote orarie della stessa.
Il trattamento di cui al presente articolo per quanto riguarda i lavoratori retribuiti a cottimo, a provvigione o con altre forme di compensi mobili non compresi nella retribuzione mensile di cui all'art. 82, comprenderà il valore di tali quote mobili calcolate sul guadagno medio del mese precedente o delle ultime quattro settimane.
Art. 82 - Modalità di corresponsione della retribuzione
La retribuzione normale agli operai sarà corrisposta in misura mensile fermo restando che il lavoro prestato dagli stessi è compensato in base ai giorni di effettiva prestazione e, nell'ambito dei giorni, in base alle ore effettivamente lavorate.
Al riguardo valgono pertanto le seguenti norme:
a) agli operai che nel corso del mese avranno prestato la loro opera per l'intero orario contrattuale di lavoro o che si saranno assentati soltanto per ferie, festività o per altre cause che comportano il diritto alla retribuzione, a parte quanto previsto agli artt. 43 e 44 - Parte comune - verrà liquidata l'intera retribuzione mensile.
In tal modo si intenderanno compensati, oltre al lavoro ordinario, le ferie, le festività di cui al punto a) dell'art. 81 e le altre assenze retribuibili;
b) agli operai che abbiano prestato la loro opera per un periodo inferiore ad un mese, o comunque per parte dell'orario contrattuale, verrà detratta una quota di retribuzione commisurata alle ore non lavorate, riproporzionate applicando al suddetto numero di ore il coefficiente risultante dal seguente rapporto (riferito al singolo operaio):
173/ore lavorative del mese
Per ore lavorative si intendono quelle che si sarebbero prestate secondo l'intero orario contrattuale come se non ci fossero assenze di alcun genere (malattia, ferie, festività, ecc.).
In caso di distribuzione dell'orario contrattuale di lavoro su un arco di più settimane, come previsto all'11º comma dell'art. 15, la retribuzione normale mensile rimane ragguagliata all'orario di quaranta ore settimanali, pertanto anche ai fini della detrazione di cui ai precedenti commi le ore lavorative del mese si intendono riferite a tale durata.
La retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 173.
Agli effetti di cui sopra si intende per retribuzione mensile quella prevista ai punti 1 e 2 dell'art. 24 della Parte comune.
Norma transitoria - Per le prestazioni fino al 31 dicembre 2000 resta in vigore il divisore 173,33.
All'operaio in missione per esigenze di servizio, l'azienda corrisponderà, oltre alla normale retribuzione di fatto:
a) il rimborso delle spese effettive di viaggio, corrispondenti ai normali mezzi di trasporto impiegati;
b) il rimborso di spese di vitto ed alloggio nei limiti della normalità quando la durata della missione obblighi l'operaio ad incontrare tali spese;
c) il rimborso delle altre eventuali spese sostenute per l'espletamento della missione sempreché siano autorizzate e comprovate;
d) una indennità di trasferta pari al 30% della normale retribuzione giornaliera di fatto, comprensiva della contingenza. Tale indennità non sarà dovuta nel caso che l'assenza dalla sede per missione non superi le 24 ore. Quando la missione abbia una durata superiore alle 24 ore, tale indennità verrà corrisposta per tutta la durata della missione stessa.
Nel caso in cui l'operaio venga inviato in missione fuori sede, per incarichi che richiedano la sua permanenza con pernottamento fuori della normale residenza per periodi superiori ad 1 mese, la indennità di cui alla lett. d), dopo il primo mese, verrà corrisposta nella misura del 21%.
La indennità di cui alla lett. d) verrà corrisposta nella misura del 21% quando la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria delle mansioni che l'operaio normalmente disimpegna (es.: autista non adibito alle altre mansioni).
Per gli operai inviati in trasferta per addestramento, aggiornamento e formazione professionale, l'indennità verrà concordata di volta in volta con l'azienda.
Qualora il datore di lavoro richieda esplicitamente all'operaio delle prestazioni di lavoro effettivo oltre la durata dell'orario normale giornaliero, o nel corso della missione si rendesse necessario l'effettuazione di lavoro oltre il limite dell'orario normale giornaliero, che possa essere comprovato e giustificato, tale prestazione supplementare si considererà come straordinario.
L'indennità di cui alla lett. d) non fa parte della retribuzione a nessun effetto del rapporto di lavoro e non si cumula con eventuali trattamenti aziendali o individuali in atto a tale titolo, riconoscendosi all'operaio la facoltà di optare per il trattamento da esso ritenuto più favorevole.
Il licenziamento dell'operaio non in prova, attuato non ai sensi dell'art. 57 della Parte comune o le dimissioni dell'operaio stesso possono aver luogo in qualunque giorno della settimana con un preavviso di:
- 6 gg di effettiva prestazione fino al quinto anno compiuto di anzianità di servizio;
- 9 gg di effettiva prestazione oltre al quinto e fino al decimo anno compiuto di anzianità di servizio;
- 12 gg di effettiva prestazione oltre il decimo anno compiuto di anzianità di servizio.
La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra un'indennità pari all'importo della retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito se avesse effettuato il periodo di preavviso.
Il periodo di preavviso non può coincidere con il periodo delle ferie.
Per i permessi che venissero richiesti dall'operaio in preavviso per la ricerca di nuova occupazione, interverranno accordi tra l'operaio e l'azienda in base ai criteri normalmente seguiti dall'azienda stessa.
Il periodo di preavviso retribuito spetta in ogni caso all'operaio che all'atto del licenziamento si trovi sospeso dal lavoro.
Art. 86 - Norma speciale per i settori produzione tubi fluorescenti
Agli operai elettricisti montatori che facciano uso di scale aeree e di ponti mobili viene riconosciuto il diritto ad una maggiorazione del 7% sulla paga effettivamente percepita (esclusa la contingenza) limitatamente alle ore di lavoro durante le quali essi fanno uso dei mezzi di cui sopra.
Sezione II - REGOLAMENTAZIONE PER GLI APPARTENENTI ALLA QUALIFICA SPECIALE
Art. 87 - Criteri di appartenenza
Quando la natura del lavoro sia tale che, non potendo dar luogo al riconoscimento della qualifica impiegatizia, comporti tuttavia per il lavoratore l'esplicazione di mansioni di particolare rilievo, rispetto a quelle attribuite agli operai a norma delle declaratorie e dei profili pertinenti si applicherà il trattamento della presente regolamentazione.
Sono da considerare, agli effetti del presente articolo, i lavoratori che esplichino mansioni di specifica e particolare importanza rispetto a quelle degli operai classificati nella categoria massima operaia oppure coloro che guidino e controllino il lavoro di un gruppo di operai con apporto di particolare competenza tecnico-pratica, sempreché non partecipino con ininterrotta continuità al lavoro manuale.
Restano pertanto escluse le mansioni di ordinaria vigilanza, assistenza, custodia e simili già regolate dalle classificazioni operaie.
Per quanto non contemplato nella presente regolamentazione si rinvia alle disposizioni normative stabilite dal presente contratto per gli impiegati di pari livello, in quanto applicabili e senza pregiudizio dello stato giuridico degli appartenenti alle categorie speciali.
Sezione III - REGOLAMENTAZIONE PER GLI APPARTENENTI ALLE QUALIFICHE QUADRI ED IMPIEGATIZIA
L'assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a 6 mesi per quadri ed impiegati di livello B e per impiegati di livello C ed a tre mesi per quelli degli altri livelli. Il periodo di prova è ridotto rispettivamente a 3 mesi ed a 2 mesi per i seguenti quadri ed impiegati:
a) per gli amministrativi che con analoghe mansioni abbiano prestato servizio per almeno un biennio presso altre aziende;
b) per i tecnici che con analoghe mansioni abbiano prestato servizio almeno un biennio presso altre aziende che esercitano la stessa attività.
Per quanto concerne il compenso afferente al periodo di prova interrotto o non seguito da conferma, l'azienda è tenuta a retribuire il solo periodo di servizio prestato qualora la risoluzione sia avvenuta per dimissioni o qualora essa sia avvenuta per licenziamento durante i primi due mesi nel caso di quadro ed impiegato di livello B e di impiegato di livello C, o durante il primo mese nel caso dell'impiegato appartenente agli altri livelli. In tutti gli altri casi l'azienda è tenuta a corrispondere la retribuzione fino alla metà o alla fine del mese in corso a seconda che il licenziamento o le dimissioni avvengano entro la prima o entro la seconda quindicina del mese stesso.
Art. 90 - Disposizioni particolari per quadri ed impiegati con funzioni direttive
Ai quadri ed ai lavoratori che svolgono funzioni direttive per l'attuazione delle disposizioni generali aziendali si riconosce la copertura delle spese e l'assistenza legale, garantita attraverso la messa a disposizione, da parte dell'azienda, di professionisti nell'ambito dei quali il dipendente opererà la sua scelta. Quanto sopra verrà riconosciuto nell'ambito di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte.
Ai lavoratori che svolgono funzioni direttive che implicano la responsabilità, il coordinamento ed il controllo di unità organizzative di notevole importanza, con ampia discrezionalità di poteri per l'attuazione dei programmi stabiliti dalla Direzione aziendale, si conviene di riconoscere, in caso di trasferimento di proprietà dell'azienda, un trattamento aggiuntivo al t.f.r. pari ad un terzo dell'indennità sostitutiva del preavviso spettante in caso di licenziamento, sempre che, entro 90 giorni dalla data legale dell'avvenuto cambiamento, procedano alla risoluzione del rapporto di lavoro senza effettuazione del preavviso.
Nell'ambito dell'informativa di cui all'art. 1, Parte B, lett. g) del presente contratto, particolare attenzione sarà riservata alle iniziative relative alla formazione destinata ai quadri e ai lavoratori con funzioni direttive.
Art. 91 - Computo della retribuzione
Il quadro e l'impiegato possono anche essere remunerati, in tutto o in parte, con provvigioni, con compartecipazioni agli utili nonché con premi di produzione ed in tali casi sarà loro garantito, come media annuale, il minimo di retribuzione secondo il livello di inquadramento. In questi casi la retribuzione da corrispondersi mensilmente all'impiegato non potrà essere comunque inferiore all'importo del complesso degli elementi retributivi di cui all'art. 24 della Parte comune.
Per trattamento retributivo complessivo mensile, si intende la dodicesima parte dell'ammontare globale degli elementi retributivi di cui all'art. 24 della Parte comune, corrisposti di fatto o comunque spettanti al quadro ed all'impiegato nel corso dell'anno.
Per determinare la quota giornaliera e la quota oraria dello stipendio mensile si divide lo stipendio stesso rispettivamente per 25 (venticinque) e per 173 (centosettantatre).
Agli effetti di cui sopra s'intende per retribuzione mensile quella prevista dai punti 1 e 2 dell'art. 24 della Parte comune.
Al quadro ed all'impiegato in missione per esigenze di servizio, l'azienda corrisponderà, oltre alla normale retribuzione mensile:
a) il rimborso delle spese effettive di viaggio, corrispondenti ai normali mezzi di trasporto impiegati;
b) il rimborso di spese di vitto ed alloggio, nei limiti della normalità, quando la durata della missione obblighi l'impiegato ad incontrare tali spese;
c) il rimborso delle eventuali spese sostenute per l'espletamento della missione, sempreché siano autorizzate e comprovate;
d) una indennità di trasferta pari al 40% della retribuzione giornaliera (stipendio di fatto e contingenza).
L'indennità di cui al punto d) non sarà dovuta nel caso che l'assenza dalla sede per missione non superi le 24 ore.
Quando la missione abbia una durata superiore alle 24 ore, tale indennità verrà corrisposta per tutta la durata della missione stessa.
Nel caso in cui il quadro o l'impiegato venga inviato in missione, per incarichi che richiedono la sua permanenza con pernottamento fuori dalla normale residenza per periodi superiori ad 1 mese, l'indennità di cui alla lett. d), dopo il primo mese, verrà corrisposta nella misura del 30%.
Nel caso che la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria o prevalente, l'eventuale indennità di missione potrà essere concordata direttamente con l'azienda.
Parimenti per il quadro o l'impiegato inviato in trasferta per addestramento, aggiornamento o formazione professionale l'indennità verrà concordata di volta in volta con l'azienda.
L'indennità di cui alla lett. d) non fa parte della retribuzione a nessun effetto del rapporto di lavoro e non si cumula con eventuali trattamenti aziendali o individuali in atto a tale titolo, riconoscendosi al quadro e all'impiegato la facoltà di optare per il trattamento da esso ritenuto più favorevole.
Qualora nella località ove il quadro o l'impiegato svolgano normalmente la loro attività non esistano possibilità di alloggio né adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la località stessa con centri abitati o il perimetro del più vicino centro disti oltre 5 km, l'azienda che non provveda in modo idoneo al trasporto corrisponderà un adeguato indennizzo.
Art. 94 - Indennità maneggio denaro - Cauzione
Il quadro o l'impiegato la cui mansione prevalente consista nel maneggio di denaro per riscossioni e pagamenti con responsabilità per errore anche finanziario, ha diritto ad una particolare indennità mensile pari all'8% del minimo contrattuale di stipendio della categoria di appartenenza e della indennità di contingenza.
Le somme eventualmente richieste al quadro o all'impiegato a titolo di cauzione, dovranno essere depositate e vincolate a nome del garante e del garantito, presso un istituto di credito di comune gradimento.
I relativi interessi matureranno a favore del quadro e dell'impiegato.
Art. 95 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle due parti senza preavviso i cui termini sono stabiliti come segue a seconda dell'anzianità e del livello cui appartengono il quadro e l'impiegato:
Livelli | A - B - C | D - E | F - G | H - I |
Fino a 5 anni | 2 mesi | 1 mese e 1/2 | 1 mese | 15 giorni |
Oltre i 5 e fino ai 10 anni | 3 mesi | 2 mesi | 1 mese e 1/2 | 1 mese |
Oltre i 10 anni | 4 mesi | 2 mesi e 1/2 | 2 mesi | 1 mese e 1/2 |
I termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.
La parte che risolve il rapporto di impiego senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
È in facoltà della parte che riceve la disdetta ai sensi del 1º comma, di troncare il rapporto sia all'inizio sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.
Durante il compimento del periodo di preavviso, in caso di licenziamento, l'azienda concederà al quadro e all'impiegato dei permessi per la ricerca di nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite dalla Direzione in rapporto alle esigenze della azienda.
Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno comunicati per iscritto.
Allegato A - Minimi tabellari mensili
Livelli | Minimo contrattuale 1/2/2003 € | Minimo contrattuale 1/3/2003 € | Minimo contrattuale 1/2/2004 € | Parametri a regime |
A | 1.042,67 | 1.082,43 | 1.122,19 | 209,3 |
B | 950,76 | 986,10 | 1.021,44 | 190,5 |
C | 858,22 | 890,16 | 922,10 | 172,0 |
D | 780,63 | 808,94 | 837,25 | 156,1 |
E | 737,54 | 765,16 | 792,78 | 147,8 |
F | 682,12 | 707,82 | 733,52 | 136,8 |
G | 622,92 | 646,23 | 669,54 | 124,9 |
H | 597,03 | 618,68 | 640,33 | 119,4 |
I | 572,36 | 593,56 | 614,76 | 114,6 |
L | 499,22 | 517,72 | 536,22 | 100,0 |
Allegato B - Indennità di contingenza
Livelli | Indennità di contingenza € |
A | 531,73 |
B | 530,32 |
C | 526,74 |
D | 521,23 |
E | 521,23 |
F | 518,46 |
G | 516,48 |
H | 514,95 |
I | 514,95 |
L | 512,27 |
Allegato C - Dichiarazione comune
Con riferimento a quanto previsto dall'art. 12 del CCNL in tema di classificazione del personale, le parti confermano di voler attivare la Commissione paritetica nazionale, cui sono attribuiti i compiti previsti dalla norma citata.
A tal fine, entro 6 mesi dalla stipulazione del contratto nazionale di lavoro 23 gennaio 2003, procederanno all'individuazione dei rappresentanti della Commissione medesima e a definire le modalità operative della stessa.
Allegato D - Linee-guida congiunte sul premio di partecipazione
Le parti, con l'accordo di rinnovo del contratto collettivo del 16 dicembre 1994, hanno inteso promuovere, in coerenza con le indicazioni del Protocollo sul costo del lavoro del luglio 1993, un assetto di relazioni industriali ispirato a logiche di coinvolgimento, alle quali dovrà conformarsi anche la fase di contrattazione aziendale che si effettuerà sulla base delle nuove regole concordate.
Come per numerosi altri aspetti del contratto, per la negoziazione del premio di partecipazione si assume a riferimento l'obiettivo del miglioramento della produttività e competitività delle imprese che verranno realizzati e che sono condizioni essenziali perché le stesse possano concorrere a realizzare condizioni di sviluppo economico e sociale.
La contrattazione aziendale riguarderà materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del CCNL e verrà pertanto svolta solo per le materie stabilite dalle specifiche clausole di rinvio del contratto collettivo nazionale di lavoro, negli ambiti ed in conformità ai criteri e alle procedure espressamente indicati.
L'istituto del premio di partecipazione, di cui all'art. 26 del CCNL 16 dicembre 1994, costituisce oggi un fattore determinante per le nuove relazioni industriali, in quanto assegna al livello di negoziazione aziendale il compito di collegare al raggiungimento di obiettivi di miglioramento/crescita della competitività dell'impresa l'acquisizione, da parte dei lavoratori dipendenti, di erogazioni economiche aggiuntive rispetto al trattamento fissato dal contratto nazionale.
In considerazione della volontà politica che è stata congiuntamente espressa dalle parti che hanno stipulato il contratto nazionale e sintetizzata con la particolare denominazione assunta, è fondamentale l'adozione a livello aziendale di un metodo partecipativo per la contrattazione economica di secondo livello.
Tale metodo può delinearsi come segue:
- trasparenza nella considerazione delle condizioni specifiche dell'impresa e negli obiettivi di miglioramento;
- condivisione dei programmi di intervento da realizzare;
- chiarezza nei distinti ruoli tra le parti necessaria per un corretto ruolo negoziale;
- credibilità reciproca e quindi coerenza di comportamenti.
La norma contrattuale indica espressamente come il premio di partecipazione sia un istituto tipicamente aziendale. Le soluzioni concrete vanno realizzate a livello di singole realtà, adattando le norme e le indicazioni generali alle condizioni e caratteristiche specifiche.
Questa esigenza va tenuta ben presente anche per cogliere le differenziazioni esistenti tra le imprese in termini di comparto di appartenenza, struttura, mercati, condizioni di lavoro, ecc., anche in relazione a quanto indicato nella Dichiarazione a verbale delle parti di cui all'articolo del vigente CCNL sul premio di partecipazione.
Queste differenze incidono profondamente sul peso del costo del lavoro, sulle scelte strategiche e sui comportamenti del management e dei lavoratori e non possono pertanto non influenzare i negoziati sul premio di partecipazione. Premessa l'esigenza di diversità applicative, vanno però ribaditi alcuni concetti validi in ogni contesto. In particolare:
- il punto di riferimento per il premio di partecipazione è il raggiungimento di obiettivi concordati di miglioramento della produttività della singola realtà operativa e dell'andamento economico della singola impresa.
Rientrano a pieno titolo nel concetto di miglioramento della produttività programmi ed azioni che accrescano e/o consolidino la qualità dei prodotti, dei processi e servizi, riducano i costi e/o migliorino l'efficienza dell'azienda. In settori tecnologicamente avanzati e fortemente competitivi la ricerca della qualità assume infatti un significato particolarmente rilevante.
In Allegato (D1) vengono indicati, a titolo di esempio, alcuni parametri di riferimento utili a misurare la produttività.
Lo sviluppo della logica partecipativa presuppone la piena legittimazione dei soggetti aziendali e la capacità di:
- impostare confronti basati sui necessari elementi di conoscenza delle strategie aziendali secondo quanto previsto nella Parte generale, Sezione prima, del CCNL;
- concordare gli obiettivi cui collegare il premio;
- seguire l'evoluzione dei conseguenti parametri di riferimento.
A tal fine a livello aziendale si potranno assumere iniziative di carattere formativo rivolte alle parti negoziali.
Diversamente dagli altri istituti retributivi correlati esclusivamente alla prestazione, il premio di partecipazione è per sua natura variabile in rapporto al raggiungimento degli obiettivi concordati. La relativa entità e la corrispondente erogazione è determinata a consuntivo, una volta cioè che siano verificati il miglioramento della produttività e dell'andamento economico-aziendale.
Con riferimento alle sopra citate condizioni, nell'ambito di ciascun accordo andranno definiti:
- gli indici di riferimento della produttività e dell'andamento economico riferiti ad uno specifico anno o a medie tra più anni, con le loro correlazioni;
- le quantità di premio in rapporto alle quantità di miglioramento della produttività e dell'andamento economico;
- il peso sul premio del miglioramento della produttività e del miglioramento dell'andamento economico.
Si riportano in Allegato (D2) esempi di possibili parametri di riferimento per la determinazione dell'andamento economico.
Il Protocollo sul costo del lavoro del luglio 1993 ed il CCNL enunciano chiaramente che il contratto aziendale a contenuto economico ha validità quadriennale. Nel confermare questa precisa indicazione, va tenuto presente che diversi sopravvenienti fattori significativi per l'impresa possono giustificare la variazione, previo accordo tra le parti, di obiettivi/programmi e parametri all'interno del quadriennio, senza pregiudicare il carattere quadriennale del negoziato.
Le erogazioni di cui sopra dovranno avere caratteristiche tali da consentire l'applicazione del particolare trattamento contributivo previsto dalla normativa di Legge che verrà emanata in attuazione del richiamato Protocollo del 23 luglio 1993 sottoscritto da Governo - Confindustria - Intersind - Organizzazioni sindacali.
Qualora la suddetta normativa di Legge entri in vigore successivamente alla stipulazione degli accordi aziendali, verranno effettuati, laddove necessari, gli adattamenti tecnici per ricondurre le relative erogazioni economiche ai criteri della sopravvenuta normativa di Legge, in coerenza con gli obiettivi assunti dal citato Protocollo.
Premio di produzione - Linee guida
Allegato D1
Esempi di parametri di produttività
- Volume prodotto
- Volume spedito
- Quantità ore lavorate
- Scarti di produzione
- Reclami dai clienti
- Prodotti a norma
- Utilizzo impianti
- Bilancio materiali (consumi energetici, consumi specifici)
- Tempi progetti rispetto ai preventivi
- Costo progetti ricerca rispetto ai piani
- Tempi di attraversamento
- Consumi energetici
- Efficacia sistema prevenzione su sicurezza interna ed esterna
Allegato D2
Esempi di parametri di andamento economico
- Fatturato (depurato da fattori esterni)
- Margine operativo lordo (MOL)
- Risultato corrente
- Utile