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SETTORE: Terziario e Servizi

CCNL: Laboratori di analisi (Confsal - Unilavoro Federlab)

Laboratori di analisi (Confsal - Unilavoro Federlab)

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CCNL

CCNL del 14/11/2025

LABORATORI DI ANALISI (Confsal/ Unilavoro Federlab)

 

Contratto collettivo nazionale di lavoro 14/11/2025

per i dipendenti dei laboratori di analisi cliniche e dei centri poliambulatoriali

Decorrenza: 01/11/2025 

Scadenza: 31/10/2030 

 

Verbale di stipula

 

Roma 14/11/2025

Parti datoriali stipulanti

- UNILAVORO PMI - CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

- FEDERLAB - Associazione Nazionale Strutture Ambulatoriali

Parte sindacale stipulante

- CONFSAL FISALS

 

PREMESSA

Con la firma del presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato ai lavoratori alle dipendenze di aziende operanti nella sanità privata, in particolare nei Laboratori di Analisi Cliniche e nei Centri Poliambulatoriali, le Parti sociali coinvolte hanno voluto contribuire alla definizione di un nuovo strumento regolatore dei rapporti di lavoro tra le imprese del settore e il personale da esse impiegato.

Con il presente CCNL si intende introdurre un modello aggiornato di contrattazione collettiva, capace di offrire alle piccole e medie imprese interventi concreti in ambito di politiche attive, maggiore elasticità gestionale, sistemi retributivi collegati alla crescita della produttività, miglioramento dell'assetto organizzativo, aggiornamento continuo delle professionalità e misure di welfare.

Tenendo conto della crisi che attualmente interessa il mercato, inclusa l'area sanitaria, risulta necessario che le PMI siano rappresentate in un sistema di relazioni sindacali più adattabile, che non sia focalizzato unicamente sulle grandi realtà produttive.

Per raggiungere questo obiettivo, le Parti ritengono che, pur mantenendo la contrattazione collettiva nazionale un ruolo primario, occorra superare le rigidità del livello nazionale a favore di un modello ispirato alla sussidiarietà territoriale e alla flessibilità. Tale modello richiede il potenziamento della contrattazione di secondo livello, rendendola più funzionale e tempestiva, così da adeguarsi rapidamente ai cambiamenti del mercato e alle specifiche esigenze del settore.

Una contrattazione meno centralizzata e maggiormente orientata al territorio o alla singola azienda consentirà di modulare in maniera più appropriata retribuzioni e tutele dei lavoratori ai diversi contesti produttivi, favorendo allo stesso tempo un incremento della produttività.

Le Parti firmatarie, inoltre, consapevoli della complessità degli obiettivi previsti dal presente CCNL, attribuiscono un valore strategico a una gestione innovativa, partecipativa e responsabile delle relazioni industriali, che si svilupperà all'interno dell'articolato sistema bilaterale previsto dalle stesse Associazioni.

Considerata la particolare articolazione del settore, le Parti individuano nella bilateralità il luogo privilegiato in cui convogliare e armonizzare le differenti esigenze dei laboratori di analisi e dei centri poliambulatoriali, così da fornire risposte rapide ed efficaci alle peculiarità dei vari territori.

Per tali ragioni, le Parti si impegnano a sostenere un sistema bilaterale moderno, orientato a migliorare e rendere più efficiente la propria attività, incrementare la competitività delle aziende, favorire processi innovativi, migliorare le condizioni dei lavoratori dentro e fuori l'ambiente di lavoro e monitorare costantemente le dinamiche del mercato occupazionale.

L'obiettivo di fondo perseguito è trasformare la bilateralità in un ambito privilegiato di aggregazione, capace di offrire alle piccole imprese l'opportunità di mettere a disposizione dei propri dipendenti strumenti concreti in materia di welfare, formazione, produttività e nuove forme di tutela del reddito, fino ad ora più tipiche delle grandi realtà aziendali.

In quest'ottica, le Parti hanno già dimostrato in passato di saper affrontare i cambiamenti normativi e produttivi, sviluppando soluzioni innovative capaci di generare nuove opportunità per imprese e lavoratori.

Si ritiene pertanto necessario rendere pienamente operativa la normativa vigente sulle agevolazioni fiscali riferite alla contrattazione di secondo livello e favorire, tramite la bilateralità intersettoriale, il raggiungimento di obiettivi di significativo impatto sociale in materia di welfare e ammortizzatori sociali.

Con l'intento di promuovere la piena occupazione nel comparto, le Parti riconoscono l'importanza di interventi coordinati e integrati con soggetti pubblici e privati dedicati ai servizi per l'impiego, anche sul piano territoriale, al fine di potenziare le Politiche Attive del lavoro. Si intende infatti valorizzare ogni strumento che possa facilitare l'incontro tra domanda e offerta e sostenere i processi di inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro.

Le Parti attribuiscono all'Ente Bilaterale ESBII il ruolo di osservazione del mercato del lavoro e il compito di promuovere e realizzare, anche con l'ausilio delle Agenzie per il Lavoro individuate, tutte le iniziative di politiche attive utili a raggiungere obiettivi quali: l'accesso o il rientro all'occupazione nel settore; l'integrazione di lavoratori provenienti da esperienze differenti; l'incontro tra domanda e offerta per attivare rapporti di lavoro stabili e continuativi; il sostegno ai lavoratori nella definizione o nella ridefinizione della propria identità professionale, anche tramite percorsi formativi mirati allo sviluppo o al rafforzamento delle competenze.

Alla luce di quanto sopra esposto, si è proceduto alla stipula del presente Contratto Collettivo Nazionale per i dipendenti dei Laboratori di Analisi Cliniche e dei Centri Poliambulatoriali.

 

 

PARTE PRIMA

TITOLO I - NORMATIVA GENERALE

Articolo 1 - Adeguamento del contratto

 

Per le imprese che, aderendo a una delle Associazioni datoriali firmatarie del presente CCNL, intendano applicarne le disposizioni ai propri dipendenti già assunti in base a un diverso contratto collettivo, si applicano le seguenti norme inderogabili finalizzate all'allineamento contrattuale:

- inquadramento contrattuale: il dipendente sarà nuovamente collocato nella corretta categoria in funzione delle reali attività svolte all'interno dell'azienda, facendo riferimento alle declaratorie e ai profili professionali previsti dal sistema di Classificazione del Personale stabilito dal presente CCNL;

- adeguamento retributivo: nel rispetto del principio che vieta qualsiasi diminuzione del trattamento economico complessivo, il passaggio a un nuovo CCNL non potrà comportare, per i lavoratori già in servizio, un peggioramento della retribuzione totale riconosciuta. In altri termini, l'importo lordo annuo spettante al momento del cambio di contratto dovrà restare immutato. Per garantire tale continuità potrà essere attribuito al lavoratore un importo aggiuntivo denominato "superminimo assorbibile ad personam", calcolato fino a coprire integralmente la differenza rispetto alla precedente retribuzione annua.

 

 

Articolo 2 - Ambito di operatività del CCNL

 

Le Parti stipulanti confermano che il presente CCNL affida alla gestione congiunta una serie di ambiti, tra i quali rientrano:

- programmazione concertata;

- assetti e tipologie della contrattazione;

- criteri di rappresentatività;

- disciplina dell'apprendistato;

- tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro;

- funzionamento del sistema bilaterale;

demandandone la regolamentazione agli accordi interconfederali sottoscritti dalle stesse Parti. Inoltre, viene stabilito che le disposizioni contenute nella contrattazione interconfederale siano recepite automaticamente nel presente CCNL.

I lavoratori sono tenuti, altresì, a rispettare le disposizioni regolamentari emanate dalle Autorità sanitarie competenti.

 

 

Articolo 3 - Assetto del contratto

 

L'attuale assetto contrattuale definito dalle Parti firmatarie del CCNL stabilisce che la contrattazione collettiva nazionale abbia una durata quinquennale e che la contrattazione di secondo livello, sviluppata su base territoriale o aziendale e avente anch'essa validità triennale, riguardi esclusivamente le materie rimesse alla sua competenza dal Contratto Collettivo Nazionale.

 

 

Articolo 4 - Ambito di applicazione

 

Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina i rapporti di lavoro subordinato instaurati presso imprese che operano nel comparto sanitario e, in modo particolare, nelle attività riconducibili alla Macroarea Ambulatoriale. Rientrano in tale ambito le strutture che svolgono servizi di analisi di laboratorio, indagini diagnostiche strumentali e prestazioni ambulatoriali con finalità di diagnosi o di cura, restando comunque escluso il personale appartenente alla dirigenza.

Tali strutture possono svolgere la propria attività in regime di libero mercato, offrendo prestazioni sanitarie a carattere privato, e/o operare in regime di Accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale, fornendo servizi coperti dal SSN. Inoltre, possono intrattenere collaborazioni con Università ed Enti di ricerca per programmi scientifici o attività connesse alla Sanità Pubblica.

 

 

Articolo 5 - Durata del contratto

 

Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, applicabile al personale dipendente dei Laboratori di Analisi Cliniche e dei Centri Poliambulatoriali, copre il quinquennio compreso tra il 01/11/2025 e 31/10/2030. Le sue disposizioni entrano in vigore a partire dal giorno indicato alla data di sottoscrizione, salvo quanto diversamente previsto all'interno dello stesso contratto.

Le previsioni di natura economica e normativa aventi carattere obbligatorio e automatico devono essere applicate dalle Aziende o Strutture entro trenta giorni dalla data di stipula menzionata al comma precedente.

Qualora dovessero sorgere controversie di carattere generale sulla corretta interpretazione delle clausole del contratto, ciascuna delle Parti potrà richiedere l'attivazione della procedura di interpretazione autentica del presente CCNL.

 

 

Articolo 6 - Scadenza del contratto

 

Alla sua naturale scadenza, il presente contratto si intende automaticamente prorogato di anno in anno, salvo che una delle Parti proceda alla formale disdetta tramite comunicazione inviata con lettera raccomandata A/R a tutte le Parti firmatarie e all'Ente Bilaterale ESBII, con un preavviso minimo di sei mesi rispetto alla data di cessazione.

Qualora venga esercitata la disdetta, le clausole contrattuali continueranno comunque a produrre i loro effetti in modo pieno e senza modifiche fino alla stipula del nuovo contratto collettivo che ne prenderà il posto.

 

 

PARTE SECONDA - RELAZIONI SINDACALI

TITOLO I - SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI

Articolo 7 - Contrattazione di secondo livello

 

Le Parti stabiliscono che i livelli di contrattazione sono:

- Contrattazione Collettiva Nazionale;

- Contrattazione Collettiva Territoriale o Aziendale.

 

 

Articolo 8 - Contrattazione Nazionale

 

Le Parti, pur riconoscendo alla Contrattazione Collettiva Nazionale una funzione primaria nella disciplina dei rapporti di lavoro, ritengono necessario superarne gli elementi di rigidità. A tal fine si impegnano a favorire l'evoluzione verso un modello sindacale rinnovato, nel quale la contrattazione di secondo livello — adeguatamente rafforzata e regolamentata - possa assumere un ruolo più incisivo, anche introducendo deroghe al CCNL, così da compensare le diverse realtà territoriali, produttive e retributive esistenti.

 

 

Articolo 9 - Rinnovo contrattuale: modalità

 

La proposta di rinnovo del CCNL dovrà essere presentata con un anticipo sufficiente a permettere l'avvio del confronto negoziale, e comunque non oltre sei mesi prima della sua scadenza.

Nel periodo costituito dai tre mesi che precedono la scadenza del contratto e dal mese successivo alla presentazione della piattaforma rivendicativa, le Parti si impegnano a non adottare iniziative unilaterali né a porre in essere forme di azione diretta.

 

 

Articolo 10 - Procedure di consultazione a livello nazionale

 

Le Parti concordano di svolgere, con cadenza annuale, un'analisi congiunta sull'andamento economico, produttivo e occupazionale dei settori disciplinati dal presente CCNL. Nel corso di tale verifica saranno esaminati, tra gli altri, i livelli occupazionali, gli effetti derivanti dall'introduzione di nuove tecnologie, le eventuali conseguenze generate da evoluzioni di natura commerciale, l'andamento dei consumi, l'efficacia delle politiche attive del lavoro, il valore e i risultati delle iniziative formative, nonché la quantità e la qualità degli accordi di secondo livello stipulati, insieme all'evoluzione degli strumenti di welfare e delle misure di sostegno al reddito.

Le relazioni sindacali a livello nazionale saranno gestite all'interno dell'Ente Bilaterale ESBII.

 

 

Articolo 11 - Contrattazione collettiva di secondo livello

 

A partire dalla data di entrata in vigore del presente contratto, può essere attivata la contrattazione collettiva di ambito territoriale oppure aziendale. Le materie che possono essere oggetto di tale livello negoziale sono quelle espressamente individuate nei successivi articoli del presente CCNL.

Le Parti, ribadendo che la contrattazione di secondo livello rappresenta uno strumento strategico capace di generare benefici tanto per i lavoratori quanto per le imprese, soprattutto alla luce dei diversi fattori che incidono sulle realtà aziendali e territoriali, definiscono i seguenti principi guida per l'utilizzo di tale livello negoziale:

a) la contrattazione di secondo livello può svolgersi esclusivamente sulle materie che il presente CCNL, o la Legge, delegano in tutto o in parte a tale livello. Essa non può intervenire su istituti già regolati in sede nazionale, nel rispetto del principio del ne bis in idem;

b) i contratti territoriali e i contratti aziendali hanno carattere alternativo e non possono sovrapporsi tra loro.

Nel caso in cui la contrattazione territoriale o aziendale preveda l'erogazione di elementi economici variabili (premi di produttività), tali riconoscimenti dovranno essere finalizzati al miglioramento di produttività, redditività, qualità, efficienza, innovazione e/o altri aspetti rilevanti ai fini della competitività aziendale. Tali obiettivi dovranno essere misurabili e verificabili in conformità ai criteri definiti dal DM 25/03/2016 e dalla successiva circolare dell'Agenzia delle Entrate del 15 giugno.

A tal proposito, gli accordi territoriali o aziendali dovranno includere sistemi di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, i quali potranno essere individuati, ad esempio, nell'aumento dei volumi produttivi, nella riduzione dei costi dei fattori produttivi o nel miglioramento della qualità dei servizi e dei prodotti, anche attraverso nuove modalità di organizzazione del lavoro. Il conseguimento degli obiettivi fissati dovrà essere verificabile tramite indicatori numerici o altri parametri oggettivi definiti nel contratto.

Non è consentita l'introduzione o la maggiorazione di indennità, premi o emolumenti aventi natura fissa.

È possibile, invece, stipulare specifici accordi aziendali che permettano al lavoratore, su sua richiesta, di convertire totalmente o parzialmente i premi di produttività in servizi di welfare messi a disposizione dal datore di lavoro per la generalità dei dipendenti o per categorie di essi, relativi a servizi educativi, formativi, ricreativi, socio-assistenziali, sanitari o di carattere religioso.

Le erogazioni economiche derivanti dalla contrattazione di secondo livello devono essere conformi ai requisiti previsti dalla normativa vigente, al fine di consentire l'applicazione dei benefici contributivi, fiscali e previdenziali previsti dalla Legge. Tali somme hanno carattere variabile, non predeterminabile e non sono utili ai fini di alcun istituto legale o contrattuale, compreso il TFR.

Le trattative relative alla contrattazione di secondo livello dovranno essere condotte con la partecipazione delle Organizzazioni Sindacali territoriali aderenti alle sigle nazionali stipulanti e, per la parte datoriale, con l'Associazione territoriale a carattere generale aderente a Unilavoro PMI.

I contratti aziendali o territoriali dovranno essere depositati presso la competente Direzione Territoriale del Lavoro entro 30 giorni dalla loro firma.

Gli accordi di secondo livello divengono efficaci e vincolanti per le Parti firmatarie solo dopo la verifica di conformità effettuata dalle apposite commissioni operanti all'interno dell'Ente Bilaterale ESBII, incaricate di accertare la coerenza dell'accordo con le previsioni di questo CCNL.

 

 

Articolo 12 - Procedure afferenti alla contrattazione di II livello

 

Per dare avvio al processo negoziale relativo al rinnovo della contrattazione di secondo livello, la piattaforma dovrà essere inoltrata con un anticipo adeguato, pari ad almeno due mesi rispetto alla data di scadenza dell'accordo vigente, così da consentire l'apertura tempestiva del confronto.

Nel periodo che decorre dalla presentazione della piattaforma e per i due mesi successivi alla cessazione dell'accordo precedente, le Parti garantiranno il mantenimento di un clima di corrette relazioni sindacali. In tale arco temporale non potranno essere promosse iniziative di conflitto o azioni di protesta riconducibili al contenuto della piattaforma presentata.

 

 

Articolo 13 - Coinvolgimento e consultazioni territoriali

 

Le relazioni sindacali sviluppate a livello territoriale o aziendale sono realizzate in attuazione delle previsioni del presente contratto collettivo e hanno l'obiettivo di accrescere il flusso informativo e il coinvolgimento dei lavoratori nei processi decisionali dell'impresa.

Con cadenza annuale, le Parti procederanno a un'analisi condivisa dell'andamento economico, produttivo e occupazionale riferito al territorio o alla singola azienda, al fine di individuare orientamenti e proposte utili ad affrontare e superare eventuali criticità che interessino specifici comparti produttivi o realtà lavorative.

 

 

Articolo 14 - Agevolazioni fiscali riferite alla contrattazione decentrata

 

Gli accordi aziendali o territoriali che vengono sottoscritti in attuazione del presente CCNL possono accedere al regime di benefici fiscali e contributivi previsto per la contrattazione di secondo livello dalla normativa vigente.

Affinché tali accordi siano considerati validi, e quindi producano effetti, essi devono riguardare esclusivamente le materie che il presente CCNL demanda espressamente al livello negoziale decentrato, come individuate nei successivi articoli.

 

 

Articolo 15 - Materie attribuite alla contrattazione decentrata

 

Attraverso la contrattazione aziendale o territoriale possono essere stipulate intese specifiche finalizzate a modificare, in tutto o in parte, determinati istituti economici o normativi previsti dal presente CCNL, con l'obiettivo di affrontare situazioni di crisi oppure di sostenere lo sviluppo economico e occupazionale di particolari contesti produttivi.

Tali accordi possono essere orientati, in via esemplificativa, al perseguimento dei seguenti risultati:

1. incremento dei livelli occupazionali;

2. miglioramento della qualità dei rapporti di lavoro;

3. promozione di forme di partecipazione dei lavoratori alla vita aziendale;

4. contrasto al lavoro irregolare;

5. aumento della competitività aziendale e crescita retributiva;

6. gestione di crisi produttive o occupazionali;

7. sostegno agli investimenti e all'avvio di nuove iniziative imprenditoriali.

Le materie che possono essere regolate dalla contrattazione di secondo livello, territoriale o aziendale, comprendono:

1. trattamenti economici integrativi;

2. premi legati alla produttività;

3. modalità alternative di corresponsione della tredicesima mensilità;

4. disciplina differenziata degli scatti di anzianità;

5. trattamento specifico delle maggiorazioni per lavoro supplementare e straordinario;

6. indennità sostitutive, retribuzione accessoria e superminimi individuali;

7. politiche retributive finalizzate al superamento di crisi, all'emersione del lavoro irregolare e all'aumento dell'occupazione;

8. articolazione dell'orario di lavoro, flessibilità e gestione della banca ore;

9. programmazione delle ferie e dei turni feriali;

10. individuazione delle fasce di reperibilità e relativo trattamento economico;

11. superamento del limite per il lavoro supplementare nel part time;

12. definizione delle interruzioni dell'orario giornaliero;

13. regolazione della pausa per la consumazione dei pasti;

14. ripartizione dell'orario giornaliero;

15. definizione dei turni e dei riposi compensativi;

16. adozione di specifici modelli di flessibilità dell'orario annuale richiesti da particolari esigenze produttive;

17. diversa articolazione dell'orario complessivo annuo in funzione di specifiche esigenze organizzative;

18. misure per le pari opportunità, il sostegno al lavoro femminile e la conciliazione vita-lavoro;

19. disposizioni a tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori;

20. interventi in materia di welfare aziendale e assistenza sanitaria integrativa;

21. disciplina della formazione professionale da realizzarsi tramite l'Ente Bilaterale;

22. definizione di programmi di alta professionalità e verifica dei relativi percorsi formativi;

23. regolazione dell'apprendistato in riferimento a durata, proporzioni con i lavoratori qualificati e ulteriori qualifiche ammesse;

24. disciplina dei lavoratori al primo impiego;

25. misure per favorire l'inserimento e il reinserimento nel mercato del lavoro;

26. organizzazione dei servizi di mensa, trasporto o delle relative indennità sostitutive secondo le caratteristiche del territorio;

27. strumenti idonei a garantire l'accesso alle informazioni aziendali;

28. ridefinizione dei limiti di utilizzo del contratto a termine e della somministrazione a tempo determinato;

29. stipula di contratti a termine per studenti, regolando computabilità e retribuzione in funzione del minor contributo professionale;

30. definizione di qualifiche presenti in azienda non corrispondenti alla classificazione del CCNL;

31. limitazioni sull'uso di strumenti, apparecchiature e software, e relative sanzioni;

32. regolazione di ogni ulteriore materia che il CCNL rimanda espressamente al livello regionale, provinciale o aziendale mediante clausole di rinvio;

33. qualsiasi ulteriore misura che introduca miglioramenti rispetto alla disciplina nazionale, con l'obiettivo di potenziare occupazione, regolarità del lavoro, produttività e capacità competitiva.

 

 

Articolo 16 - Procedure per la gestione delle controversie

 

Per assicurare un sistema di relazioni sindacali equilibrato e prevenire l'insorgere di conflitti che possano generare ripercussioni negative sull'attività delle imprese e sulle condizioni dei lavoratori, le Parti firmatarie concordano di ricorrere a specifiche procedure di raffreddamento e conciliazione. Tali procedure si articolano diversamente a seconda che le controversie abbiano portata nazionale oppure interessino realtà aziendali o territoriali.

A. Conflitti di rilevanza nazionale

Nel caso in cui una controversia riguardi la disciplina del rapporto di lavoro o l'esercizio dei diritti sindacali e coinvolga un numero significativo di lavoratori, essa dovrà essere preventivamente sottoposta a un confronto formale tra Unilavoro PMI, Confsal Fisals e Federlab.

Per tutta la durata di tale confronto è sospesa la possibilità di promuovere iniziative sindacali o azioni legali.

Sono escluse da questa procedura le tematiche inerenti ai licenziamenti collettivi, disciplinate dalla Legge n. 223/1991 e successive modifiche.

Il tentativo di composizione deve comunque esaurirsi entro 30 giorni dal suo avvio, trascorsi i quali le Parti riacquisteranno piena libertà di iniziativa.

B. Conflitti insorti su base regionale

Quando una situazione di conflitto interessa più imprese ubicate nella medesima regione, le Segreterie territoriali delle Organizzazioni Sindacali sottoscrittrici - singolarmente o congiuntamente - possono richiedere l'attivazione della procedura prevista per tale livello.

Entro dieci giorni dalla comunicazione, l'Ente Bilaterale ESBII convocherà la Commissione competente, avviando così il tentativo di risoluzione della vertenza.

Dopo dieci giorni lavorativi dall'apertura del confronto, a prescindere dal risultato ottenuto, le Parti torneranno libere di assumere le iniziative che riterranno necessarie.

Per tutta la durata delle procedure sopra descritte è fatto divieto di attuare azioni dirette o forme di mobilitazione.

 

 

Articolo 17 - Gestione delle vertenze collettive di carattere interpretativo

 

Per garantire un sistema di relazioni sindacali più efficace e prevenire conflitti legati alla corretta interpretazione delle clausole contrattuali, le Parti concordano - anche in coerenza con le intese interconfederali vigenti - di privilegiare, in caso di controversie collettive di natura interpretativa, l'attivazione di una procedura arbitrale affidata all'Ente Bilaterale ESBII.

Ove necessario, le Parti potranno inoltre richiedere il supporto tecnico e mediatorio della Commissione Nazionale di Conciliazione, quale ulteriore strumento finalizzato a facilitare una soluzione condivisa della vertenza.

Se, decorso un periodo massimo di 30 giorni dall'avvio della procedura, non dovesse emergere un'intesa, ciascuna Parte riacquisterà piena libertà di agire secondo le proprie valutazioni e i propri interessi.

 

 

Articolo 18 - Esercizio dello sciopero nei servizi essenziali

 

Le Parti riconoscono che, nei casi di astensione collettiva dal lavoro, trovano applicazione gli obblighi stabiliti dalla Legge 12 giugno 1990 n. 146 e dalle modifiche introdotte con la Legge 11 aprile 2000 n. 83, norme che disciplinano le attività che devono comunque essere garantite nei servizi di pubblica utilità.

All'interno del presente CCNL viene inoltre riaffermato che il diritto di sciopero rappresenta una libertà fondamentale del lavoratore. Il suo esercizio, tuttavia, deve avvenire attraverso modalità che non compromettano la dignità delle persone né i principi fondamentali che regolano i servizi sanitari, mantenendo piena coerenza con il quadro normativo di riferimento.

Le Organizzazioni Sindacali che intendono proclamare un'astensione dal lavoro sono tenute a rispettare le procedure, i tempi e le limitazioni stabiliti dal presente contratto, adottando comportamenti compatibili con gli obblighi di servizio e con la tutela dell'utenza.

D'intesa tra le Parti viene inoltre individuato l'insieme delle funzioni che devono obbligatoriamente essere garantite anche in presenza dello sciopero, nonché i criteri attraverso i quali deve essere determinato il personale necessario a mantenerle attive. Contestualmente vengono definiti i passaggi procedurali relativi alle fasi di raffreddamento e conciliazione, in conformità alle previsioni dell'impianto normativo di cui alla Legge n. 146/1990.

La proclamazione di uno sciopero dovrà comunque avvenire in modo tale da assicurare il regolare svolgimento delle prestazioni sanitarie rientranti tra i servizi considerati essenziali dagli articoli 1 e 2 della norma richiamata.

Nell'ambito delle attività essenziali individuate al punto 1, dovrà essere garantita — secondo quanto stabilito al punto 3 - la continuità delle prestazioni ritenute indispensabili alla tutela dei diritti costituzionali connessi all'assistenza sanitaria.

Servizi Essenziali nell'ambito dell'assistenza sanitaria

A) Assistenza d'urgenza

Rientrano tra le prestazioni che devono essere garantite senza interruzioni anche in caso di sciopero:

a) attività di pronto soccorso, sia medico che chirurgico;

b) reparti di rianimazione e terapia intensiva;

c) unità di terapia coronarica;

d) assistenza dedicata ai grandi ustionati;

e) trattamenti di emodialisi;

f) prestazioni ostetriche direttamente collegate ai parti;

g) interventi di medicina e cura del neonato;

h) servizio di trasporto sanitario con ambulanze ed eliambulanze;

i) servizio di trasporto infermi.

 

B) Assistenza ordinaria non procrastinabile

Devono inoltre essere assicurate le seguenti attività ordinarie che, per loro natura, non possono subire sospensioni:

a) servizi chirurgici dedicati alle emergenze, terapie sub-intensive e attività di supporto correlate;

b) unità spinali;

c) prestazioni terapeutiche e riabilitative che non possono essere rinviate senza rischio per la salute dell'assistito;

d) assistenza a persone con disabilità psichiche e prestazioni legate ai trattamenti sanitari obbligatori;

e) servizi rivolti ad anziani e persone con disabilità, anche presso il domicilio o in strutture protette;

f) attività essenziali di assistenza neonatale;

g) erogazione delle prestazioni farmaceutiche indispensabili;

h) attività diagnostiche strumentali necessarie alla gestione delle urgenze cliniche.

Per assicurare l'effettiva continuità delle prestazioni considerate essenziali, deve essere sempre garantito il contributo operativo dei servizi specialistici, diagnostici e di laboratorio, compresi quelli trasfusionali, che costituiscono parte integrante delle attività svolte dal personale dirigente dell'area sanitaria.

Anche i servizi di ristorazione interna sono tenuti ad assicurare, in modo costante, la fornitura delle diete e delle preparazioni alimentari necessarie agli utenti, salvo nei casi in cui sia possibile ricorrere ad un servizio alternativo in grado di garantire gli stessi standard.

A tal fine, la contrattazione decentrata definisce, per ciascuna area professionale coinvolta nei servizi minimi essenziali, specifici gruppi di lavoratori esonerati dallo sciopero, così da permettere il pieno svolgimento delle attività inderogabili. Tali contingenti devono essere dimensionati in misura analoga a quelli previsti nelle giornate festive.

Nell'ambito dell'accordo aziendale decentrato, le Parti provvedono a stabilire:

a) le categorie e i profili professionali che compongono i contingenti, includendo per l'emergenza tutte le figure normalmente operative nei relativi reparti;

b) il numero di addetti necessari per ciascuna categoria o profilo;

c) i criteri attraverso i quali tali contingenti devono essere distribuiti all'interno delle singole unità operative o servizi.

Durante il periodo necessario alla definizione di un nuovo accordo aziendale, le Parti si impegnano comunque a garantire l'erogazione di tutti i servizi minimi essenziali già stabiliti nei precedenti accordi decentrati.

Il personale inserito nei contingenti obbligatori, incaricato di assicurare tali attività, conserva il diritto di dichiarare la propria intenzione di partecipare allo sciopero. In tal caso, può richiedere -laddove tecnicamente fattibile - la propria sostituzione, a condizione che la comunicazione avvenga almeno quarantotto ore prima dell'inizio dell'astensione collettiva.

La proclamazione di scioperi relativi a vertenze nazionali deve essere formalmente notificata alle Presidenze Nazionali delle organizzazioni datoriali che sottoscrivono il CCNL.

Le iniziative di sciopero connesse a vertenze di livello regionale, provinciale o riguardanti singole Aziende o Enti devono invece essere comunicate alle rispettive articolazioni territoriali delle associazioni e delle strutture coinvolte.

Le organizzazioni sindacali o le rappresentanze aziendali che intendono indire uno sciopero sono tenute a darne comunicazione alle Aziende e agli Enti interessati con un preavviso minimo di dieci giorni, indicando con precisione la durata dell'astensione dal lavoro.

Qualora lo sciopero precedentemente proclamato venga revocato, la relativa comunicazione deve essere immediata e fornita agli stessi soggetti.

Tenuto conto della particolare organizzazione del lavoro in ambito sanitario, caratterizzata da continuità assistenziale e forte integrazione tra servizi, la durata e la gestione delle astensioni devono seguire i criteri seguenti:

a) la prima azione di sciopero collegata a una determinata vertenza non può protrarsi per più di ventiquattro ore consecutive, anche laddove la struttura operi su complessi sistemi di turnazione;

b) eventuali scioperi successivi riferiti alla stessa vertenza non possono superare le quarantotto ore continuative;

c) qualora l'astensione sia inferiore all'intera giornata lavorativa, essa deve svolgersi in un'unica fascia temporale, posta all'inizio o al termine del turno, conformemente all'orario dell'unità operativa interessata;

d) scioperi limitati a una specifica area professionale o organizzativa non devono, in alcun caso, intaccare il funzionamento delle prestazioni classificate come indispensabili. Non sono ammesse manifestazioni di sciopero concentrate su unità operative che, per natura, non dispongono di autonomia funzionale.

Sono vietate tutte le forme di astensione dal lavoro che, pur non configurandosi come sciopero in senso tecnico, ne producano gli effetti - come assemblee permanenti o modalità improprie di sospensione dell'attività lavorativa.

Inoltre, lo sciopero non può essere effettuato nei seguenti periodi dell'anno:

a) per tutto il mese di agosto;

b) dal 23 dicembre al 7 gennaio;

c) dal giovedì che precede la Pasqua al martedì immediatamente successivo;

d) nei cinque giorni precedenti e nei due giorni successivi a consultazioni elettorali o referendum.

Ogni iniziativa di sciopero già proclamata o in corso di sv