S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
Testo Consolidato CCNL del 26/03/2019
LABORATORI DI ANALISI (Confsal/Cifa Federlab)
Testo consolidato del CCNL 26/03/2019
per i dipendenti dei laboratori di analisi cliniche e dei centri poliambulatoriali
Decorrenza: 01/03/2019
Scadenza: 28/02/2022
COSTITUZIONE DELLE PARTI
Il giorno 26 del mese di marzo del 2019 presso la sede di CIFA Italia, in Roma, si sono riunite le seguenti OO.SS.:
CIFA, Confederazione Italiana Federazioni Autonome, rappresentata dal Presidente e dal referente dell'area Relazioni Industriali, che, per la gestione dei legittimi interessi delle imprese ad essa associate ed applicanti il presente contratto collettivo, demandano alla propria Federazione di categoria sotto specificata;
FEDERLAB, Associazione Nazionale Strutture Ambulatoriali;
e
FIALS, Federazione Italiana Autonomie Locali e Sanità, rappresentata dal Segretario Generale;
CONFSAL, rappresentata dal Segretario Generale, che, per la gestione dei legittimi interessi dei lavoratori ad essa associati ed a cui si applica il presente contratto collettivo, demanda alla propria Federazione di categoria sopra specificata.
Dopo un ampio dibattito, le suddette Parti, nella propria autonomia negoziale ed organizzativa, hanno inteso sottoscrivere il presente rinnovo del CCNL per i dipendenti dei Laboratori di Analisi Cliniche e dei Centri Poliambulatoriali.
PARTE PRELIMINARE
PREMESSA
Con la sottoscrizione del presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Lavoratori dipendenti da Imprese operanti nella sanità privata, nell'ambito dei Laboratori di Analisi Cliniche e dei Centri Poliambulatoriali , le Parti sociali sottoscrittrici hanno inteso dare il proprio contributo alla individuazione di un nuovo strumento regolatore per i rapporti di lavoro intercorrenti tra le aziende operanti nel suddetto comparto ed il relativo personale dipendente.
Con il presente CCNL si intende dare l'avvio ad un moderno sistema di contrattazione collettiva in grado di fornire azioni significative di supporto alle PMI in materia di politiche attive, flessibilità, erogazioni salariali legate ad incrementi della produttività, efficienza organizzativa, costante adeguamento delle competenze e welfare.
In particolare, in considerazione dell'attuale crisi del mercato che investe anche il settore sanitario, le PMI necessitano di essere rappresentate all'interno di un sistema di relazioni sindacali flessibile e che non guardi esclusivamente ai grandi sistemi produttivi.
Per perseguire tale obiettivo, le Parti ritengono che, seppur la contrattazione collettiva nazionale debba continuare a svolgere un ruolo centrale, si renda necessario il superamento della rigidità della stessa in favore di un modello basato sui principi di sussidiarietà territoriale e flessibilità, nel quale la contrattazione di secondo livello venga implementata e resa sempre più efficiente in modo da adattarsi continuamente e velocemente alle esigenze legate al mutamento del mercato ed alle specificità del settore.
Un modello di contrattazione che superi la rigidità della contrattazione collettiva nazionale in favore di una di tipo più decentrato, su base territoriale o aziendale, permetterà di poter meglio adattare gli standard retributivi e le tutele dei lavoratori ai singoli contesti produttivi, incentivando al contempo i lavoratori verso un aumento della produttività.
Le Parti sottoscrittrici, inoltre, consapevoli della complessità degli obiettivi prefissati nel presente CCNL, attribuiscono un'importanza strategica ad una innovativa, partecipativa e responsabile gestione delle relazioni industriali, che vedrà il suo campo d'applicazione all'interno del complesso sistema bilaterale previsto tra le Associazioni stesse.
In particolare, data la complessità del settore rappresentato, le Parti individuano nella bilateralità l'ambito nel quale far convergere, ai fini di un loro superamento, le molteplici esigenze dei laboratori di analisi cliniche e dei centri poliambulatoriali, fornendo così risposte immediate alle singole realtà territoriali.
Per questo motivo le Parti si impegnano a promuovere un sistema di bilateralità moderno ed orientato ad ottimizzare ed efficientare l'attività bilaterale stessa, aumentare la competitivà delle imprese, favorire l'innovazione, migliorare le condizioni dei lavoratori all'interno ed all'esterno dei luoghi di lavoro e monitorare gli andamenti del mercato del lavoro.
L'ambizioso obiettivo perseguito dalle Parti è quello di rendere la bilateralità l'ambito privilegiato di aggregazione che rappresenti l'opportunità per le piccole imprese di promuovere in favore dei propri lavoratori azioni positive in materia di welfare, adeguamento delle competenze, produttività e nuove forme di sostegno al reddito fino ad oggi prerogativa esclusiva delle grandi aziende.
In tal senso già in passato le Parti hanno dimostrato di saper rispondere alle sfide imposte dai cambiamenti normativi e produttivi, attraverso la realizzazione di strumenti e percorsi innovativi, capaci di saper offrire nuove opportunità a imprese e lavoratori.
Occorre, pertanto, rendere operativa l'attuale disciplina legislativa in materia di agevolazioni fiscali a favore delle erogazioni salariali di II livello e favorire il raggiungimento di obiettivi di elevato valore sociale attraverso la bilateralità intersettoriale in materia di welfare ed ammortizzatori sociali.
Al fine di promuovere la piena occupazione nel settore, le Parti condividono l'importanza di interventi coerenti ed integrati con gli operatori pubblici e privati per l'impiego, anche a livello territoriale, per il potenziamento delle Politiche Attive per il lavoro, promuovendo e valorizzando tutti gli strumenti di politica attiva che possano garantire un puntuale incontro tra domanda e offerta di lavoro, sostenendo in modo efficace i processi di collocazione e ricollocazione nel mercato del lavoro.
Le Parti demandano all'Ente Bilaterale EPAR il compito di monitorare l'andamento del mercato lavoro nonché di promuovere e mettere in atto, anche con il supporto di Agenzie per il Lavoro precedentemente individuate, tutte le azioni di politiche attive che possano consentire il raggiungimento di obiettivi quali: l'inserimento e il reinserimento occupazionale nel settore di riferimento; l'integrazione lavorativa di soggetti provenienti da contesti lavorativi differenti; l'incontro tra domanda e offerta di lavoro per consentire ai beneficiari l'attivazione di nuovi rapporti di lavoro dipendente continuativi e stabili nel tempo; il sostegno ai lavoratori nella costruzione o ricostruzione della propria identità professionale anche attraverso specifiche azioni formative che favoriscano l'acquisizione o il potenziamento delle competenze.
Tutto ciò premesso, si è addivenuti alla stipula del presente Contratto Collettivo Nazionale per i dipendenti dei Laboratori di analisi cliniche e dei centri Poliambulatoriali.
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Allineamento contrattuale
1. Per le aziende che, aderendo ad una delle Organizzazioni datoriali sottoscrittrici del presente CCNL, intendano applicare il presente Contratto Collettivo Nazionale ai propri dipendenti, già assunti con altro CCNL, sono previste le seguenti norme inderogabili di allineamento contrattuale:
- inquadramento contrattuale: il lavoratore sarà nuovamente inquadrato secondo l'effettiva mansione svolta presso l'azienda, con riferimento alle declaratorie ed ai profili della Classificazione del Personale previste dal presente CCNL;
- allineamento retributivo: in attuazione del divieto di riduzione della retribuzione complessiva, il cambio di CCNL non potrà determinare, per i lavoratori già in forza, un trattamento economico complessivo peggiorativo rispetto a quello precedentemente riconosciuto, ovvero la retribuzione lorda annuale complessivamente spettante al lavoratore all'atto del passaggio di CCNL dovrà rimanere invariata. A tal fine potrà essere riconosciuto al lavoratore un eventuale importo a titolo di "superminimo assorbibile ad personam" che sarà determinato fino a concorrenza con l'importo annuo precedentemente dovuto.
1. Le Parti contraenti ribadiscono che il presente CCNL demanda la gestione condivisa di alcune materie, tra le quali:
- concertazione;
- modelli contrattuali;
- rappresentatività;
- apprendistato;
- sicurezza nei luoghi di lavoro;
- bilateralità;
agli accordi interconfederali sottoscritti dalle Parti. Infine le Parti stabiliscono che i contenuti di detta contrattazione interconfederale siano automaticamente recepiti all'interno del presente CCNL.
2. I dipendenti dovranno, inoltre, osservare le norme regolamentari emanate dalle Autorità sanitarie competenti.
1. L'attuale modello contrattuale in essere tra le Parti sottoscrittrici del CCNL prevede che la contrattazione collettiva sia di vigenza triennale e che la contrattazione di secondo livello (territoriale o aziendale), anch'essa di durata triennale, abbia ad oggetto le materie delegate dalla Contrattazione Collettiva Nazionale.
Art. 4 - Campo di applicazione
1. Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro si applica ai rapporti di lavoro dipendente riconducibili ad aziende operanti nel settore sanitario, ed in particolare nella "Macroarea Ambulatoriale", ossia esercenti attività di analisi di laboratorio, di diagnostica strumentale e di ambulatorio, a scopo diagnostico e/o terapeutico, con l'esclusione del personale dirigente.
2. Le suddette strutture possono operare sul libero mercato, erogando prestazioni sanitarie a titolo privato, e/o in Accreditamento col Servizio Sanitario Nazionale, erogando prestazioni sanitarie a carico del SSN stesso, e/o nell'ambito di collaborazioni con Università ed Enti di ricerca, per attività scientifiche e di Sanità Pubblica.
Art. 5 - Durata, decorrenza tempi e procedure di applicazione del contratto
1. Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti dei Laboratori di Analisi Cliniche e dei Centri Poliambulatoriali concerne il periodo 1º marzo 2019 - 28 febbraio 2022.
2. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle Aziende o Strutture entro trenta giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.
4. Il presente CCNL può essere oggetto di interpretazione autentica su richiesta di una delle parti, qualora insorgano controversie aventi carattere di generalità sulla sua interpretazione.
1. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti mediante comunicazione con lettera A/R da inviarsi a tutte le Parti sottoscrittrici ed all'Ente Bilaterale EPAR, almeno sei mesi prima della scadenza.
2. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
PARTE SECONDA - RELAZIONI SINDACALI
TITOLO I - SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI
Art. 7 - Livelli di contrattazione
1. Le Parti stabiliscono che i livelli di contrattazione sono:
- Contrattazione Collettiva Nazionale;
- Contrattazione Collettiva Territoriale o Aziendale
Art. 8 - Contrattazione Collettiva Nazionale
1. Le Parti, pur riconoscendo alla Contrattazione Collettiva Nazionale un ruolo centrale nella regolazione dei rapporti di lavoro, valutano opportuno il superamento della rigidità della stessa e si impegnano a promuovere un nuovo modello sindacale nel quale la contrattazione di secondo livello, opportunamente potenziata e regolata, possa sempre più derogare al Contratto Collettivo Nazionale, colmando le differenziazioni territoriali, produttive e salariali.
Art. 9 - Procedure per il rinnovo
1. La piattaforma per il rinnovo del CCNL sarà presentata in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative, sei mesi prima della scadenza.
2. Durante i tre mesi precedenti la scadenza e nel mese successivo la presentazione della piattaforma, le Parti si asterranno dall'intraprendere iniziative unilaterali, né procederanno ad azioni dirette.
3. Il rinnovo del presente CCNL andrà effettuato entro i 120 giorni dalla sua scadenza naturale ed in caso di prolungamento delle trattative oltre la data del 31 ottobre 2019, ai lavoratori sarà riconosciuta un'indennità di vacanza contrattuale pari al 50% del tasso di inflazione programmata.
Art. 10 - Diritti di informazione e consultazione nazionale
1. Le Parti si impegnano ad effettuare annualmente una verifica dell'andamento del quadro economico, produttivo ed occupazionale dei settori regolamentati dal presente CCNL. In tale occasione saranno oggetto di esame congiunto lo stato dei livelli occupazionali, le eventuali ricadute conseguenti a processi di innovazione tecnologica, le eventuali ricadute conseguenti al manifestarsi di dinamiche di natura commerciale, l'andamento dei consumi, l'andamento delle azioni di politica attiva, l'efficacia delle azioni formative, la quantità e la qualità degli accordi di secondo livello sottoscritti e l'andamento delle politiche di welfare e di sostegno al reddito.
2. Le relazioni di livello nazionale saranno regolate all'interno del CIS-N (Comitato di Indirizzo Settoriale) dell'Ente Bilaterale EPAR, composto dai rappresentanti delle Parti sottoscrittrici. Le procedure di funzionamento del CIS-N sono quelle determinate dal Regolamento EPAR.
Art. 11 - Contrattazione collettiva territoriale o aziendale
1. Dall'entrata in vigore del presente contratto, può essere attivata la contrattazione collettiva territoriale o aziendale. Le materie oggetto di contrattazione sono quelle previste dal presente CCNL nei successivi articoli;
2. Le Parti, nel confermare la contrattazione di secondo livello quale strumento di vantaggio, che apre opportunità sia per i lavoratori che per le imprese, tenuto conto dei fattori che gravano sulle aziende e sui territori, individuano i seguenti criteri guida per l'esercizio di tale livello di confronto:
a) la contrattazione di secondo livello si esercita per le materie delegate in tutto o in parte dal presente CCNL o dalla Legge e deve riguardare materie ed istituti che non siano già stati negoziati a livello nazionale, secondo il principio del ne bis in idem;
b) la contrattazione territoriale e la contrattazione aziendale sono alternative e non sovrapponibili fra loro.
1. Laddove la contrattazione aziendale o territoriale istituisca riconoscimenti economici di natura variabile (cosiddetti premi di produttività), questi dovranno avere come obiettivo incrementi di produttività, di redditività, di qualità, efficienza ed innovazione e/o altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività e della produttività, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti dal DM 25 marzo 2016 e della successiva circolare dell'Agenzia delle Entrate del 15 giugno.
2. A tal fine la contrattazione aziendale o territoriale dovrà prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione che possono consistere, ad esempio, nell'aumento della produzione o nel risparmio di fattori produttivi, ovvero nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei servizi offerti, anche attraverso la riorganizzazione del lavoro. Il raggiungimento degli obiettivi prefissati dovrà essere verificabile in modo oggettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati nel contratto.
3. Non è consentito definire o incrementare indennità o emolumenti o premi fissi.
4. È possibile definire appositi accordi aziendali che prevedano, a richiesta del lavoratore, la sostituzione in tutto o in parte delle somme erogate a titolo di premio di produttività con servizi di welfare resi dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti in relazione a servizi di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale sanitaria o culto.
5. Le erogazioni di secondo livello devono avere le caratteristiche tali da consentire l'applicazione del particolare trattamento contributivo, previdenziale e fiscale previsto dalle normative di Legge in materia vigenti.
6. Le erogazioni economiche di secondo livello sono variabili e non predeterminabili e non utili, ai fini di alcun istituto legale e contrattuale ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
7. La relativa contrattazione dovrà svolgersi con l'intervento delle Organizzazioni Sindacali locali facenti capo alle Organizzazioni Nazionali stipulanti, e per i datori di lavoro dall'Associazione territoriale a carattere generale aderente alla CIFA.
8. I Contratti Aziendali o Territoriali dovranno essere depositati presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione.
9. La contrattazione aziendale o territoriale è resa efficace e vincolante tra le Parti sottoscrittrici esclusivamente a seguito della verifica di conformità effettuata da apposite commissioni in seno all'Ente Bilaterale EPAR, ad oggetto la conformità dei contenuti dell'accordo alle disposizioni del presente CCNL.
Art. 12 - Procedure per il rinnovo della contrattazione di secondo livello
1. Al fine di avviare le trattative per il rinnovo del secondo livello di contrattazione la piattaforma sarà presentata in tempo utile, due mesi prima della scadenza.
2. Durante tale periodo, e comunque fino a due mesi successivi alla scadenza dell'accordo precedente, saranno garantite condizioni di normalità sindacale con esclusione, in particolare, del ricorso ad agitazioni relative alla predetta piattaforma.
Art. 13 - Diritti di informazione e consultazione territoriale
1. Le relazioni a livello territoriale o aziendale sono attuate in applicazione del presente contratto collettivo e mirano ad aumentare il livello di informazione e il coinvolgimento dei lavoratori nelle scelte aziendali.
2. Annualmente le Parti esamineranno l'andamento del quadro economico, produttivo ed occupazionale a livello territoriale o aziendale cercando di elaborare indirizzi utili alla risoluzione delle criticità che interessano particolari ambiti produttivi e lavorativi.
Art. 14 - Benefici fiscali accordi di secondo livello
1. Gli accordi territoriali o aziendali attuati in applicazione del presente CCNL potranno accedere agli sgravi previsti per la contrattazione di secondo livello.
2. Detti accordi dovranno, pena la loro nullità, riguardare solo le materie oggetto di contrattazione che sono previste dal presente CCNL nei successivi articoli.
Art. 15 - Materie delegate alla contrattazione di secondo livello
1. Possono essere concluse attraverso la contrattazione aziendale o territoriale specifiche intese, finalizzate a modificare in tutto o in parte singoli istituti economici e normativi del presente CCNL di categoria in un'ottica di superamento di situazioni di crisi o per favorire lo sviluppo economico ed occupazionale di determinate aree produttive.
2. Più precisamente le intese possono essere finalizzate al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
1. maggiore occupazione;
2. qualità dei contratti di lavoro;
3. adozione di forme di partecipazione dei lavoratori;
4. emersione del lavoro irregolare;
5. incrementi di competitività e di salario;
6. gestione delle crisi aziendali ed occupazionali;
7. investimenti e avvio di nuove attività.
1. Le materie che possono essere oggetto di contrattazione di secondo livello territoriale o aziendale sono:
1. trattamenti retributivi integrativi;
2. premi di produzione;
3. pagamento della tredicesima in ratei mensili;
4. diverso trattamento degli aumenti periodici di anzianità;
5. diverso trattamento delle maggiorazioni retributive per lavoro supplementare e straordinario;
6. indennità sostitutive, retribuzione accessoria e superminimi individuali;
7. politiche retributive finalizzate al superamento di situazioni di crisi, emersione del lavoro irregolare e aumento dei livelli occupazionali;
8. orario di lavoro, flessibilità e banca delle ore;
9. determinazione dei turni feriali;
10. individuazione dell'eventuale fascia di reperibilità e del trattamento economico;
11. superamento del limite stabilito per il lavoro supplementare nel caso di lavoro a tempo parziale;
12. interruzione dell'orario giornaliero di lavoro;
13. intervallo per la consumazione dei pasti;
14. ripartizione dell'orario giornaliero di lavoro;
15. distribuzione dei turni di lavoro e degli eventuali riposi compensativi;
16. adozione di diversi regimi di flessibilità dell'orario di lavoro annuale reclamate da particolari esigenze produttive aziendali;
17. diversa regolamentazione dell'orario annuo complessivo in relazione a specifiche esigenze organizzative e produttive del datore di lavoro;
18. pari opportunità – lavoro femminile – conciliazione tempi vita e lavoro;
19. tutela del lavoro e dell'integrità fisica dei lavoratori;
20. welfare e assistenza sanitaria integrativa;
21. disciplina aziendale della formazione professionale da attuarsi per il tramite dell'Ente Bilaterale;
22. determinazione dei programmi di alta professionalità con particolare riferimento alla verifica dei percorsi formativi;
23. diversa regolamentazione della disciplina dell'apprendistato relativamente alla durata del rapporto di lavoro, al numero degli apprendisti in proporzione ai lavoratori qualificati e alla individuazione di ulteriori qualifiche per le quali è consentito l'apprendistato;
24. diversa regolamentazione della disciplina dei lavoratori di primo ingresso;
25. definizione di specifiche misure volte ad agevolare l'inserimento e il reinserimento lavorativo nel mercato del lavoro;
26. regolamentazione dei servizi di mensa, trasporto o indennità sostitutiva, in relazione alle specifiche situazioni esistenti territorialmente;
27. adozione di misure idonee a permettere l'accesso alle informazioni dell'azienda;
28. ridefinizione dei limiti di utilizzo dei contratti a tempo determinato e della somministrazione di lavoro a tempo determinato;
29. stipula di contratti a tempo determinato con lavoratori studenti regolandone la eventuale computabilità nonché il compenso tenendo conto del ridotto contributo professionale apportato dai lavoratori che non abbiano ancora completato l'iter formativo;
30. definizione di qualifiche esistenti in azienda e non equiparabili con quelle comprese nella classificazione del CCNL;
31. eventuali restrizione riguardanti l'uso di apparecchiature, strumenti, programmi informatici e alle eventuali sanzioni applicabili in caso di violazione;
32. disciplina di altre materie o istituti che siano espressamente demandati alla contrattazione regionale, provinciale o aziendale dal CCNL, mediante specifiche clausole di rinvio;
33. tutto quant'altro possa apportare modifiche in senso migliorativo rispetto alla contrattazione nazionale garantendo maggiore occupazione, emersione del lavoro irregolare, superamento di situazioni di crisi, incremento della produttività e dell'occupazione.
Art. 16 - Gestione dei conflitti
1. Ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente ed al fine di favorire il regolare andamento delle relazioni sindacali, prevenendo e riducendo quanto più possibile le situazioni conflittuali ed i conseguenti effetti negativi per le imprese e per i lavoratori, le Parti sottoscrittrici osserveranno le procedure di raffreddamento e di conciliazione in appresso specificate, secondo la ripartizione tra vertenze nazionali (A) e vertenze territoriali/aziendali (B):
A . Controversie nazionali
- le controversie aventi ad oggetto la disciplina del rapporto di lavoro e l'esercizio dei diritti sindacali che riguardano una pluralità di dipendenti dovranno essere sottoposte al tentativo di composizione da effettuarsi tra CIFA, FIALS e CONFSAL, escludendo durante la fase di confronto il ricorso a qualsiasi forma di azione sindacale e legale. È esclusa dalla predetta procedura la materia attinente i licenziamenti collettivi, per la quale si applica la Legge n. 223 del 1991 e s.m.i.;
- l'Intero procedimento deve concludersi, indipendentemente dall'esito, entro trenta giorni, trascorsi i quali le Parti saranno libere di agire secondo il proprio interesse.
B. Livello regionale
- qualora insorga un conflitto collettivo di lavoro presso più aziende di una stessa regione, le Segreterie territorialmente competenti delle OO.SS. firmatarie, congiuntamente o singolarmente, chiederanno l'attivazione della procedura di seguito indicata;
- entro i dieci giorni successivi alla ricezione della predetta comunicazione, l'EPAR attiverà il competente CIS-N per il tentativo di risoluzione della vertenza;
- dopo dieci giorni lavorativi, quale che sia l'esito del confronto, le Parti saranno libere di agire secondo interesse.
1. Durante l'espletamento delle procedure di cui sopra le Parti si asterranno da ogni azione diretta.
Art. 17 - Controversie collettive interpretative
1. Al fine di migliorare le relazioni sindacali in azienda, le Parti assumono l'impegno, anche in relazione agli accordi interconfederali, di favorire in caso di controversie collettive interpretative il ricorso al lodo arbitrale da parte del CIS-N.
2. Le Parti potranno avvalersi, altresì, del supporto della Commissione di Conciliazione Nazionale. Se trascorsi 30 giorni le Parti non troveranno un accordo, saranno libere di agire secondo interesse.
1. Le parti si propongono di attuare le disposizioni contenute nella Legge 12 giugno 1990, n.146, come modificata dalla Legge 11 aprile 2000, n.83 in materia di servizi minimi essenziali in caso di sciopero.
2. Le parti inoltre si propongono con il presente accordo di garantire il diritto di sciopero, che costituisce una libertà fondamentale per ciascun Lavoratore, attraverso metodi e tempi capaci di garantire il rispetto della dignità e dei valori della persona umana nel rispetto delle norme sopraccitate.
3. Le organizzazioni sindacali si impegnano ad esercitare il diritto allo sciopero secondo i criteri e le modalità indicate nel presente contratto.
4. Le parti individuano le prestazioni indispensabili e i criteri per la determinazione dei contingenti di personale tenuti a garantirle. Inoltre, le parti indicano tempi e modalità per l'espletamento delle procedure di raffreddamento e conciliazione dei conflitti, secondo le indicazioni previste dalla Legge n.146/90 e successive modificazioni.
5. Ai sensi degli articoli 1 e 2 della Legge 12 giugno 1990, n.146, come modificata dalla Legge 11 aprile 2000, n.83, la programmazione delle azioni di sciopero dovrà assicurare i servizi necessari a garantire le seguenti prestazioni essenziali di assistenza sanitaria.
6. Nell'ambito dei servizi essenziali di cui al punto 1 è garantita, con le modalità di cui al punto 3, la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati:
Elenco Servizi Essenziali nell'ambito dell'assistenza sanitaria
A) Assistenza d'urgenza:
a) pronto soccorso medico e chirurgico;
b) rianimazione, terapia intensiva;
c) unità coronariche;
d) assistenza ai grandi ustionati;
e) emodialisi;
f) prestazioni di ostetricia connesse ai parti;
g) medicina neonatale;
h) servizio ambulanze, compreso eliambulanze;
i) servizio trasporto infermi.
B) Assistenza ordinaria:
a) servizi di area chirurgica per l'emergenza, terapia sub-intensiva e attività di supporto ad esse relative;
b) unità spinali;
c) prestazioni terapeutiche e riabilitative, ove non dilazionabili senza danni per le persone interessate;
d) assistenza a persone portatrici di handicap mentali, trattamenti sanitari obbligatori;
e) assistenza ad anziani ed handicappati, anche domiciliare ed in casa protetta;
f) assistenza neonatale;
g) attività farmaceutica concernente le prestazioni indispensabili;
h) attività diagnostiche connesse alle altre urgenze.
7. Alle suddette prestazioni indispensabili deve essere garantito il supporto attivo delle prestazioni specialistiche, diagnostiche e di laboratorio, ivi compresi i servizi trasfusionali, necessari al loro espletamento propri dell'attività dei dirigenti del ruolo sanitario.
8. I servizi di cucina dovranno assicurare le esigenze alimentari e dietetiche, salvo nei casi in cui sia possibile prevedere adeguata sostituzione di servizio.
9. Ai fini di quanto indicato, in sede di contrattazione decentrata vengono individuati, per le diverse categorie e profili professionali addetti ai servizi minimi essenziali, appositi contingenti di personale esonerato dallo sciopero per garantire la continuità delle relative prestazioni indispensabili; tali contingenti dovranno essere pari a quelli previsti per le giornate festive.
10. Le parti, con l'accordo decentrato aziendale individuano:
a) le categorie e profili professionali che formano i contingenti; per l'assistenza d'urgenza devono essere previsti i diversi profili e categorie normalmente impiegati;
b) i contingenti di personale, suddivisi per categorie e profili;
c) i criteri e le modalità da seguire per l'articolazione dei contingenti a livello di singolo ufficio o servizio.
11. Nelle more della definizione di un nuovo accordo aziendale, le parti assicurano comunque i servizi minimi essenziali e le prestazioni già individuate in precedenza in sede di contrattazione decentrata. Il personale incluso nei contingenti come sopra definiti e tenuti all'erogazione delle prestazioni necessarie ha il diritto di esprimere la volontà di aderire allo sciopero e di chiedere la conseguente sostituzione, nel caso sia possibile, almeno 48 ore prima dell'iniziativa di sciopero.
12. La proclamazione degli scioperi relativi alle vertenze nazionali di comparto deve essere comunicata alle Presidenze Nazionali delle Associazioni datoriali stipulanti; la proclamazione di scioperi relativi a vertenze regionali/provinciali o con le singole Aziende ed Enti deve essere comunicata rispettivamente alle Sedi locali delle Associazioni ed Aziende interessate.
13. Le strutture e le rappresentanze sindacali le quali proclamano azioni di sciopero, sono tenute a darne comunicazione alle Aziende ed Enti interessati con un preavviso non inferiore a 10 giorni precisando, in particolare, la durata dell'astensione dal lavoro. In caso di revoca di uno sciopero indetto in precedenza, le strutture e le rappresentanze sindacali devono darne tempestiva comunicazione alle predette Aziende ed Enti.
14. In considerazione della natura dei servizi resi dalle strutture sanitarie e del carattere integrato della relativa organizzazione, i tempi e la durata della azioni di sciopero sono così articolati:
a) il primo sciopero, per qualsiasi tipo di vertenza, non può superare, anche nelle strutture complesse ed organizzate per turni, la durata massima di un'intera giornata (24 ore);
b) gli scioperi successivi al p