CCNL in vigore
ISTITUZIONI SOCIO ASSISTENZIALI - UNEBA
Testo consolidato del CCNL 20/01/2020
Per il personale dipendente dalle realtà del settore assistenziale, sociale, sociosanitario, educativo, nonché da tutte le altre istituzioni di assistenza e beneficenza
Decorrenza: 01/01/2017
Scadenza: 31/12/2019
CCNL 20/01/2020 come modificato da:
- Accordo 25/03/2020 (in ordine all'emergenza COVID-19)
- Accordo 28/12/2021
- Accordo assistenza sanitaria integrativa 27/06/2022
N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.
In data 20 gennaio 2020
tra
Unione Nazionale Istituzioni ed Iniziative di Assistenza Sociale (UNEBA)
e
La Confederazione Generale Italiana Lavoratori Funzione Pubblica - F.P.-CGIL
La Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo - FISASCAT/CISL affiliata alla FIST CISL
La Confederazione Italiana Sindacato Lavoratori Funzione Pubblica- F.P.CISL
Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi (UILTucs)
La Unione Italiana Lavoratori Federazione Poteri Locali Funzione Pubblica - UIL FPL
quali rappresentanti delle organizzazioni datoriale e sindacali
si è stipulato il presente Contratto Nazionale di Lavoro (CCNL) che si riferisce ai rapporti di lavoro di diritto privato per il personale dipendente dalle realtà del settore assistenziale, sociale, sociosanitario, educativo, nonché da tutte le altre istituzioni di assistenza e beneficenza.
Copia del presente Contratto, nei termini di Legge, viene depositata presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Accordo 25/03/2020 (in ordine all'emergenza COVID-19)
Verbale di stipula
Il giorno 25 marzo 2020 in Roma e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di Legge in ordine all'emergenza COVID-19 si sono incontrati:
- l'UNEBA
e
- CGIL FP
- CISL FP
- UIL FPL
- FISASCAT
- UILTUCS
In considerazione
a) della situazione emergenziale dovuta all'evento derivante dal corona virus (COVID-19) non imputabile agli Enti/Associazioni/Fondazioni rientranti nella sfera di applicazione del CCNL Uneba 2017-2019, né ai lavoratori
b) delle oggettive difficoltà che gli enti associati Uneba si possono trovare a fronteggiare delle mancate prestazioni da parte dei loro dipendenti, oggettivamente non dovute a volontà degli stessi, bensì a disposizioni di carattere generale emanate dalle Autorità competenti
c) della sospensione o riduzione dell'attività per effetto di disposizione normative e della situazione emergenziale non prevedibile, l'Ente a seguito del presente accordo è tenuto a comunicare preventivamente con riferimento all'art. 19 c. 2 del d. lgs 18/2020 alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, dati relativi ai lavoratori interessati agli ammortizzatori sociali
d) una volta espletato quanto di cui al punto c) utilizzando gli allegati al presente accordo si autorizza l'Ente a comunicare all'organo competente la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro, l'entità e la durata prevedibile, il numero e la tipologia dei/delle lavoratori/trici interessati
e) trattandosi di eventi oggettivamente non evitabili che rendono non differibile la sospensione o la riduzione dell'attività degli Enti secondo le indicazioni dei provvedimenti noti alle parti
le Parti sopradescritte
concordano quanto segue:
[___]
Verbale di stipula
In data 28/12/2021 alle ore 18,00 - in modalità videoconferenza - si sono incontrate:
UNEBA
FP CGIL
FISASCAT CISL
FP CISL
UILTUCS UIL
UIL FPL
PREMESSO CHE
- la pandemia COVID-19 iniziata poche settimane dopo la firma dell'ultimo rinnovo contrattuale del 14-02-2020, ha creato forti disagi al personale ed alle realtà operanti nei settori disciplinati dal CCNL UNEBA (2017-2019);
- le parti ritengono fondamentale che, nell'ambito di un sempre maggior sviluppo delle relazioni sindacali, vengano attivati, a livello territoriale, incontri d'informazione e confronto sugli argomenti e tematiche previste dall'articolato del CCNL UNEBA;
- alcuni elementi economici presenti nel CCNL UNEBA risultano erogabili a seguito di contrattazione di secondo livello la quale, per sua natura, è in grado di cogliere le esigenze specifiche del territorio;
VISTA
- la situazione di difficoltà riscontrata in alcune Regioni al completamento entro il 31-12-2021 di quanto previsto dall'articolo 43 del CCNL UNEBA rispetto al cd. "Elemento di Garanzia";
- la necessità di concordare a livello territoriale anche quanto previsto dall'art. 28 CCNL UNEBA sulla tematica legata alla cosiddetta "vestizione";
PER QUANTO SOPRA ESPOSTO
le parti convengono che:
[___]
Accordo assistenza sanitaria integrativa 27/06/2022
Verbale di stipula
Addì, 27 giugno 2022
Tra:
- la Compagnia assicuratrice Unisalute S.p.A., con sede in Via Larga 8 - 40138 Bologna;
e
- UNEBA
- FP - CGIL,
- FISASCAT - CISL,
- FP-CISL,
- UILTUCS
- UIL FPL
Premesso che:
Nel corso dell'anno 2015 è stato sottoscritto fra le parti un accordo quadro per regolare l'avvio dell'assistenza sanitaria integrativa.
Le parti intendono proseguire nell'assistenza sanitaria così come voluta nell'accordo del 2015.
Si sono svolti una serie di incontri tra le parti volti a definire le nuove condizioni di polizza, venendo a scadenza al prossino 31/12/2022 l'attuale.
[___]
Titolo I - VALIDITA' E SFERA DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO
Art. 1 - Sfera di applicazione
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro si applica a tutte le dipendenti ed ai dipendenti di Associazioni, Fondazioni ed altre Iniziative Organizzate, operanti nel settore assistenziale, sociale, socio-sanitario, educativo nonché a tutti gli altri Enti di assistenza e beneficienza aderenti all'UNEBA, alle ex IPAB.
Per iniziative operanti nel settore socio-sanitario le parti intendono riferirsi a quelle rientranti nell'area di cui al D.P.C.M 29 novembre 2001, alleg. 1.C, e successive modificazioni integrazioni.
Per Associazioni ed iniziative Organizzate si intendono i seguenti soggetti:
- Enti e Congregazioni Religiose, enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. Organismi Diocesani, Fondazioni, Associazioni con o senza personalità giuridica;
- Cooperative, Privati;
- Federazioni o Consorzi tra i soggetti sopra descritti ivi compresi gli enti del terzo settore.
A titolo esemplificativo e non esaustivo ricadono nella sfera di applicazione del presente contratto le seguenti iniziative:
- servizi per soggetti in stato di disagio sociale e/o economico, comunque denominati (Comunità di accoglienza. Centri di assistenza, ecc.):
- servizi per tossicodipendenti o alcool dipendenti, comunque denominati;
- servizi per minori comunque denominati (Istituti educativo - assistenziali. Comunità alloggio, Gruppi di famiglia, assistenza domiciliare, ecc.);
- servizi per persone con disabilità comunque denominati (istituti assistenziali, Centri per la riabilitazione, Istituti psico-medico-pedagogici, Centri socio-educativi, Comunità alloggio, residenze sanitarie assistenziali, assistenza domiciliare, Centri diurni disabili, Residenze sanitarie disabili, ecc.);
- servizi per anziani autosufficienti e/o parzialmente autosufficienti comunque denominati (Case di riposo, Residence, Case-albergo, Centri diurni, assistenza domiciliare, ecc.);
- servizi per anziani non autosufficienti, comunque denominati (Case protette, Residenze sanitarie assistenziali, Centri diurni integrati. Assistenza domiciliare integrata, ecc.);
- consultori familiari
- servizi per la cronicità;
- servizi per la ludopatia;
- attività connesse e/o accessorie ai servizi sopra citati.
È escluso dal presente accordo il personale religioso e di volontariato i cui rapporti giuridici sono regolati da apposite convenzioni.
Per il personale religioso che non presti opera volontaria e che operi nell'ambito di Istituzioni terze rispetto all'Ordine o Congregazione di appartenenza, vengono stipulate tra le parti interessate convenzioni le cui norme, ivi comprese quelle sul trattamento economico, sostituiscono a tutti gli effetti il presente contratto ai sensi della L. 3 maggio 1956 n. 392 e dell'art. 1 del DL 30 dicembre 1987 n. 536 convertito con modificazioni nella L. 29 febbraio 1988 n. 48.
Le parti firmatarie riconoscono per le realtà aderenti all'UNEBA il presente CCNL come unico contratto da applicarsi nei rapporti di lavoro di tipo privato nel settore assistenziale, sociale, sociosanitario, educativo e si impegnano ad assumere comportamenti coerenti su tutto il territorio nazionale.
Inscindibilità del contratto.
Le norme del presente contratto devono essere considerate sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine correlate e inscindibili tra di loro. Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro costituisce l'unico contratto in vigore tra le parti e per tutti i soggetti destinatari di cui al presente articolo, nonché per quelle ulteriori realtà che intendono applicarlo.
Nel confermare l'esclusiva dei rapporti contrattuali per le dipendenti ed i dipendenti delle istituzioni ricomprese nel presente CCNL le parti stipulanti il presente accordo si impegnano a favorire corrette e costruttive relazioni a tutti i livelli anche al fine di realizzare la migliore gestione ed il più puntuale rispetto del presente contratto.
Per facilitare l'applicazione del presente CCNL anche nelle situazioni in cui esso non e ancora operante, verranno concordati specifici accordi regionali e aziendali, in assenza dei quali verrà applicato l'accordo nazionale di cui all'art. 5 del presente CCNL.
Detti accordi individuano i criteri e le modalità a cui attenersi nella fase di applicazione del presente CCNL.
In materia di decorrenza e durata le parti concordano quanto segue:
a) il presente contratto, fatte salve le decorrenze particolari stabilite per singoli istituti, decorre dall'1-01-2017 e scade il 31-12-2019.
b) La piattaforma per il rinnovo contrattuale sarà presentata sei mesi prima della scadenza contrattuale di cui sopra, per consentire l'apertura delle trattative in tempo utile al raggiungimento dell'obbiettivo di concludere il negoziato prima della scadenza del CCNL. A tal fine le parti si attiveranno per avviare, entro 20 giorni dalla ricezione della piattaforma, il confronto per il rinnovo, in sede di stipula del nuovo CCNL si provvederà a garantire che gli effetti delle nuove condizioni contrattuali definite decorrano dal primo giorno successivo alla scadenza del precedente CCNL, fatte salve le eventuali diverse decorrenze concordate per singoli istituti. Durante i sei mesi precedenti, e per il mese successivo alla scadenza, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
c) Il presente contratto potrà essere disdettato da ciascuna parte contraente almeno sei mesi prima della scadenza mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
d) In caso di disdetta il presente contratto rimane in vigore fino alla stipulazione del nuovo.
e) Ove non ne sia data disdetta ai sensi del presente articolo, il presente CCNL deve intendersi rinnovato per un anno sia per la parte retributiva che normativa, e così di anno in anno.
Ai soli fini del rinnovo del CCNL con vigenza 2017-2019 i termini di cui al presente articolo lettera b. decorrono a partire dal mese di dicembre 2019.
Le parti concordano che con la presente intesa hanno compiutamente assolto alla copertura economico-normativa per quanto dovuto a tutto il 31-12-2019.
Art. 3 - Condizioni di miglior favore
Per le Istituzioni che applicano il presente contratto, si procederà ad una valutazione complessiva dei rispettivi trattamenti, secondo i criteri e le modalità previste negli appositi accordi di cui all'art. 1 del presente CCNL, nell'ambito del rapporto tra le parti in sede locale.
Titolo II - RELAZIONI SINDACALI
Art. 4 - Diritto di informazione e confronto tra le parti
Le parti si impegnano alla più ampia diffusione di dati e conoscenze che consentano l'utilizzo di strumenti per la definizione e l'applicazione degli accordi di lavoro e per un sempre più responsabile e qualificato ruolo di tutte le componenti contrattuali.
Le sedi di informazione e confronto sono:
a) Livello nazionale
Di norma annualmente, su richiesta di una delle parti, le stesse si incontreranno in particolare per:
- analizzare l'andamento del settore;
- valutare i programmi ed i progetti di sviluppo;
- valutare gli andamenti occupazionali in termini quantitativi e qualitativi;
- valutare lo stato di applicazione del presente CCNL;
- promuovere iniziative anche volte alla Pubblica Amministrazione finalizzate a favorire la crescita e la qualificazione dei servizi del settore nonché una sempre più adeguata utilizzazione delle risorse disponibili.
b) Livello regionale e/o territoriale
Di norma annualmente, su richiesta di una delle parti, le stesse si incontreranno in particolare per:
- analizzare l'andamento del settore, ai diversi livelli, con particolare attenzione all'assetto dei servizi, al dato occupazionale ed all'utilizzo dei servizi in materia di reperibilità;
- assumere le opportune iniziative presso la Pubblica Amministrazione affinché, nel rispetto dei reciproci ruoli e competenze, si tenga conto dell'applicazione del presente CCNL, e dei costi conseguenti nei regimi di convenzione od accreditamento;
- verificare i programmi ed i progetti di sviluppo;
- assumere le opportune iniziative nei confronti della Pubblica Amministrazione affinché vengano attivati e/o potenziati i corsi di qualificazione, aggiornamento e riqualificazione professionale per il personale delle realtà interessate dal presente CCNL;
- coordinare soluzioni di problematiche comuni a più Istituzioni o enti poste da una delle parti.
c) Livello di istituzione
Ferme restando le competenze proprie delle istituzioni ed enti interessate, nelle strutture con oltre 15 dipendenti annualmente sarà fornita alle RSU o RSA e alle OO.SS. firmatarie, ove richiesto, l'informazione riguardante il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi, nonché quant'altro previsto nei singoli punti del presente CCNL.
Art. 5 - Struttura della contrattazione
Le parti concordano che la contrattazione di cui al presente CCNL si svolga sui livelli e con le modalità di seguito indicate:
- Primo livello - Nazionale: Su tutti i titoli e le tematiche proprie del presente CCNL. Sono titolari della contrattazione di primo livello le parti firmatarie il presente CCNL.
- Secondo livello - Regionale:
a) Su tutti gli argomenti e le materie espressamente rinviatevi dai singoli articoli del presente CCNL, nonché materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del CCNL, nonché da norme di Legge che prevedano o non escludano espressamente il rinvio alla contrattazione di secondo livello.
b) Su quanto di seguito indicato:
1. Sulle erogazioni economiche correlate a risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità e altri elementi di competitività che rendano disponibili risorse, compresi i margini di produttività che potranno essere impegnati per accordo tra le parti nonché ai risultati legati all'andamento economico:
2. Sulla determinazione dei servizi di reperibilità cosi come previsto dall'art. 56;
3. Sul regolamento di applicazione ex art. 1;
4. Sull'inquadramento di eventuali figure professionali non previste dal vigente CCNL, e applicazione per analogia delle relative declaratorie e profili professionali;
5. Su interventi e/o erogazioni per specifiche figure professionali, anche a fronte di situazioni contingenti e particolari del mercato del lavoro
6. Su individuazione di strutture di diversa natura, rispetto a quelle di cui all'art. 6, a cui applicare la normativa sui servizi minimi essenziali;
7. Sull'individuazione di percentuali superiori rispetto a quelle di cui all'art. 20 per l'utilizzo dei contratti a termine, di somministrazione a tempo determinato, di apprendistato;
8. Sul confronto sulla copertura dei rischi derivanti dall'utilizzo del mezzo proprio così come previsto dall'art. 34;
9. Su ulteriori diverse flessibilità e/o deroghe relative all'orario di lavoro;
10. Sull'attuazione di norme regionali riguardanti l'ambito di applicazione del presente CCNL;
11. Sulle forme di flessibilità contrattuale che consentano il superamento di squilibri organizzativi e/o per far fronte ad attività non continuative e non preventivamente pianificabili;
12. Sul welfare di settore;
13. Sull'attuazione organizzativa dell'Assistenza Domiciliare di cui all'art. 23
14. Sull'attuazione organizzativa dei tempi di vestizione di cui all'art. 28.
Norma di rinvio.
Nel caso in cui sussistano particolari necessità e o situazioni locali, su preventiva richiesta del secondo livello - Regionale e autorizzazione del primo livello - Nazionale, detto secondo livello potrà contrattare su qualsiasi argomento e/o materia di cui al presente CCNL
Sono titolari della contrattazione di secondo livello in sede regionale esclusivamente l'Uneba e le OO.SS. firmatarie del presente CCNL.
Le piattaforme per il rinnovo degli accordi regionali saranno presentate tre mesi prima della loro scadenza per consentire l'apertura delle trattative in tempo utile alla conclusione del negoziato prima della scadenza dell'accordo in atto. A tal fine l'UNEBA procederà alla convocazione delle OO.SS. entro 20 giorni dalla ricezione della piattaforma. Durante i sei mesi precedenti, e per il mese successivo alla scadenza, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
L'accordo regionale potrà essere disdettato da ciascuna parte contraente almeno tre mesi prima della scadenza mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
In caso di disdetta il precedente accordo rimarrà in vigore fino alla stipulazione del nuovo.
Ove non ne sia data disdetta ai sensi del presente articolo, l'accordo regionale dovrà intendersi rinnovato per un anno, e così di anno in anno.
- Sede di Istituzione
In sede di Istituzione, avranno luogo fasi di informazione e consultazione nonché fasi di contrattazione.
a) Informazione e consultazione
Negli Enti con organico superiore a 15 dipendenti, l'informazione e la consultazione riguarderanno:
- L'andamento recente e quello previsto dell'attività dell'Ente;
- La situazione, la struttura e l'andamento prevedibile dell'occupazione nonché, in caso di rischio per i livelli occupazionali, le relative misure di contrasto;
- Le decisioni dell'Ente che siano suscettibili di comportare rilevanti cambiamenti dell'organizzazione del lavoro o dei contratti di lavoro;
- Soluzione delle eventuali ripercussioni sul dato occupazionale in caso di modifiche o mutamenti significativi dell'organizzazione del lavoro o nelle modalità di servizio o nelle tecnologie produttive così come previsto dall'art. 75;
- Articolazione degli orari di lavoro così come previsto dall'art. 50 secondo comma;
La consultazione avverrà secondo modalità di tempo e contenuto appropriate allo scopo:
- Tra livelli pertinenti di direzione e di rappresentanza, in funzione dell'argomento trattato;
- Sulla base delle informazioni, di cui ai punti precedenti, fomite dall'Ente e del parere che i rappresentanti dei lavoratori avranno diritto di formulare;
- In modo tale da permettere ai rappresentanti dei lavoratori di ottenere una risposta motivata all'eventuale parere da loro espresso.
b) Contrattazione
Sulle seguenti materie:
- Applicazione del contratto Uneba nelle Istituzioni che applicano altri CCNL
- Contingenti di personale per la garanzia dei servizi minimi essenziali così come previsto dall'art. 6
- Ulteriori modalità per lo svolgimento delle assemblee sul luogo di lavoro
- Criteri per l'accesso ai corsi di qualificazione, riqualificazione ed aggiornamento professionale e per l'esercizio del diritto allo studio previsti dagli artt. 35 e 36;
- Eventuali durate settimanali differenziate dell'orario di lavoro diverse da 38 ore medie cosi come: previsto dall'art. 49.
- Eventuali articolazioni orarie basate su di una quantificazione annuale dell'orario di lavoro così come previsto dall'art. 49.
- Ritiro della patente: assegnazione ad altri lavori così come previsto dall'art. 33.
- Modalità e attuazione per l'utilizzo delle divise ed indumenti di lavoro.
Sono titolari le Direzioni degli Enti e le Rappresentanze Sindacali Unitarie, o in loro assenza le RSA, congiuntamente alle OO.SS. firmatarie sulla base di quanto indicato dai Protocolli Interconfederali e dal presente CCNL.
Accordo per l'applicazione del presente CCNL nelle Istituzioni in cui sono vigenti altri CCNL.
Con riferimento all'art. 1 del presente CCNL commi sesto, settimo ed ottavo, in particolare al principio condiviso di attribuire al presente CCNL, per le realtà aderenti all'UNEBA, la funzione di unico strumento per la regolazione dei rapporti di lavoro privati nel settore assistenziale, sociale, socio-sanitario ed educativo, le parti convengono che, nel caso di introduzione del presente CCNL in sostituzione di altri contratti collettivi, al 2º livello di contrattazione dovranno essere avviate negoziazioni, qualora non già esperite, al fine di verificare la possibilità di stipulare accordi.
L'applicazione di detti accordi di secondo livello nelle singole istituzioni, fatti salvi gli accordi in essere, avverrà attraverso accordi attuativi con le rispettive federazioni interessate di CGIL - CISL - UIL e le rappresentanze aziendali.
Decorso il termine di sei mesi dall'effettivo avvio del confronto di cui sopra, in assenza di detti accordi di 2º livello si applicherà quanto di seguito stabilito che potrà essere seguito anche da quegli enti che intendano superare l'eventuale compresenza, protrattasi negli anni, di più CCNL nell'ambito della stessa organizzazione.
Inquadramento
La trasformazione dell'inquadramento del personale in servizio nel nuovo sistema di classificazione di cui all'art. 37 del presente CCNL avverrà sulla base delle mansioni effettivamente svolte, tenendo conto del possesso di titoli professionali specificamente previsti da leggi nazionali e/o regionali vigenti. L'accordo aziendale conterrà la conversione dell'inquadramento dei profili esistenti nei nuovi livelli.
Trattamento economico
La retribuzione tabellare in essere, scatti di anzianità, eventuali superminimi o assegni ad personam già in godimento alla data del passaggio saranno garantiti nel passaggio al CCNL Uneba, Opportunamente riparametrati rispetto alle mensilità corrisposte. La parte eccedente la retribuzione, rispetto a quanto previsto dal CCNL Uneba per l'inquadramento corrispondente, sarà attribuita, in via prioritaria, con una corrispondente quota di scatti di anzianità, calcolati con i regimi Uneba per i periodi precedentemente lavorati. Per la parte che dovesse ulteriormente residuare, una volta attribuiti gli eventuali scatti di anzianità, si procederà all'attribuzione di un superminimo che potrà essere riassorbito dagli aumenti contrattuali nazionali solo nel caso di accordo di secondo livello intervenuto entro il primo anno di rinnovo.
Non sono considerati, in questa fase, gli eventuali premi di produttività in vigore al livello regionale ai sensi dell'art.5 del CCNL Uneba, né qualsiasi altra erogazione derivante dal livello decentrato di contrattazione relativamente alle parti variabili, le quali andranno pertanto attribuite successivamente alla riconversione contrattuale.
Saranno, invece, da considerarsi quegli importi, pur trattati al secondo livello, che derivano da istituti e quantificazioni identificati in sede nazionale.
Nella comparazione si potranno verificare le seguenti ipotesi:
a) Il trattamento complessivo annuo Uneba è superiore a quello in atto.
In questo caso viene data immediata applicazione alle tabelle retributive Uneba in vigore al momento dell'accordo.
b) Il trattamento complessivo annuo Uneba è inferiore a quello in atto.
In questo caso, in aggiunta alle tabelle retributive Uneba in vigore al momento dell'accordo, verrà erogata la differenza in quote mensili a titolo di superminimo che potrà essere riassorbito dagli aumenti contrattuali nazionali solo nel caso di accordo di secondo livello intervenuto entro il primo anno di rinnovo.
Scatti di anzianità
I valori di riferimento per gli scatti di anzianità che matureranno successivamente alla data di stipula dell'accordo applicativo sono quelli previsti dal CCNL Uneba.
Orario di lavoro
L'orario di lavoro sarà di 38 ore settimanali anche laddove il contratto di provenienza preveda un orario settimanale diverso. In caso di orario inferiore rispetto a quanto precedentemente previsto, per le ore in eccedenza, verrà corrisposto un valore orario applicando il tabellare previsto dal CCNL Uneba per il rispettivo livello di inquadramento, a titolo di ad personam che potrà essere riassorbito dagli aumenti contrattuali nazionali solo nel caso di accordo di secondo livello intervenuto entro il primo anno di rinnovo. Viceversa, nel caso di orario di provenienza superiore alle 38 ore, verrà effettuata una trattenuta con le stesse modalità di cui sopra, non potendo a parità di condizioni applicare tabellari Uneba diversi. Nel calcolo del differenziale orario settimanale, l'Ente potrà, inoltre, avvalersi di quanto previsto dal CCNL Uneba in tema di riduzione dell'orario di lavoro (ROL).
Il numero di giorni di ferie attribuito sarà pari a quanto previsto dal CCNL, ovvero a 26 giornate, a cui si aggiungono gli ulteriori giorni di riduzione dell'orario di lavoro previsti dal contratto UNEBA. Le eventuali eccedenze, in tema di ferie e ROL, derivanti dal confronto tra i due contratti confluiranno nella Banca Etica Solidale di cui all'art. 67.
Altri istituti contrattuali
Al personale interessato dal presente regolamento non si applica l'art. 80.
Gli altri istituti contrattuali verranno applicati secondo quanto previsto dal CCNL Uneba, tenuto conto che la valutazione comparativa tra i vari contratti è condotta a livello complessivo. In materia di maternità e permessi continueranno ad applicarsi i contratti di provenienza al momento di sottoscrizione laddove più favorevoli rispetto al CCNL Uneba.
Alla commissione tecnica Nazionale è demandato il monitoraggio circa l'applicazione di suddetto articolo.
Art. 6 - Garanzia del funzionamento dei servizi minimi essenziali
In attuazione di quanto previsto dalle leggi 12 giugno 1990 n. 146 e 11 aprile 2000 n. 83, le parti individuano in ambito assistenziale, sociale, socio-sanitario, educativo i seguenti servizi minimi essenziali:
a) prestazioni medico sanitarie anche a carattere ambulatoriale, quelle di igiene ed assistenza finalizzate ad assicurare la tutela degli utenti;
b) confezione, distribuzione, somministrazione del vitto e sanificazione del materiale.
Tali servizi minimi essenziali verranno garantiti in tutte le strutture applicanti il presente CCNL secondo i contenuti e le modalità previste dalla L. 12 giugno 1990 n. 146 e successive modifiche o integrazioni. Nell'ambito del rapporto tra le parti in sede regionale potranno essere individuate strutture di altra natura nelle quali applicare i servizi minimi essenziali di cui al presente articolo.
Al fine di una corretta applicazione delle norme di cui sopra, saranno individuati, in sede di istituzione, appositi contingenti di personale che dovranno garantire la continuità delle prestazioni indispensabili inerenti i servizi minimi essenziali sopra individuati.
Art. 7 - Ente Bilaterale Nazionale e Regionale
L'Ente Bilaterale Nazionale è formato da 12 componenti dei quali 6 designati dall'UNEBA e 6 designati dalle OO.SS. firmatarie del presente contratto.
L'Ente Bilaterale Nazionale costituisce lo strumento per lo studio e la promozione di iniziative volte allo sviluppo ed alla qualificazione del settore assistenziale, sociale, socio-sanitario, educativo, nonché di tutte le altre Istituzioni di assistenza e beneficenza aderenti all'UNEBA, ivi comprese le ex-IPAB. in materia di occupazione, di mercato del lavoro, di formazione professionale degli addetti anche in rapporto con i diversi livelli istituzionali.
In ogni regione i corrispondenti livelli delle parti firmatarie il presente CCNL provvederanno alla costituzione di Enti Bilaterali Regionali con le medesime finalità.
Nota a verbale.
Le parti convengono di istituire una Commissione tecnica mista avente il compito, di definire entro il 30-06-2021 le finalità, la composizione e lo statuto per la costituzione dell'Ente Bilaterale Nazionale. Detta Commissione sarà composta da sei rappresentanti dell'Uneba e sei rappresentanti delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL.
Art. 8 - Pari opportunità tra uomo e donna
Ai fini della piena e puntuale applicazione del d.lgs 198/2006, l. 27 dicembre 2017 n. 205 e s.m.i, è costituito a livello nazionale il Comitato per le Pari Opportunità composto da una componente/un componente designata/o da ognuna delle OO.SS. firmatarie del presente CCNL e da un pari numero di esperti in rappresentanza dell'UNEBA.
Possono inoltre essere istituiti Comitati per le Pari Opportunità presso singole realtà territoriali aventi dimensioni e caratteristiche rilevanti verificate a livello nazionale nell'ambito del rapporto tra le parti.
Le parti assicurano le condizioni e gli strumenti per il loro funzionamento nonché appositi finanziamenti, che faranno parte di specifici accordi, a sostegno delle loro: attività.
Titolo III - DIRITTI SINDACALI
Art. 9 - Rappresentanze sindacali Unitarie
Le rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro sono le RSU (Rappresentanze Sindacali Unitarie), costituite sulla base del protocollo concordato tra le parti ed allegato al presente CCNL (All. 2), di cui fa parte integrante, ovvero le RSA (Rappresentanze Sindacali Aziendali) sino alla costituzione delle sopraindicate RSU.
Per la contrattazione nei luoghi di lavoro la rappresentanza sindacale è composta dalle RSU, ovvero dalle RSA in caso di non costituzione della RSU, e dalle OO.SS. territoriali firmatarie del CCNL.
Alla rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro, per l'espletamento dei suoi compiti e funzioni, è garantito il monte ore retribuito di cui all'art. 23 della L, 20 maggio 1970 n. 300.
Nelle Istituzioni ove siano occupati ptu di 10 (dieci) dipendenti, o tale numero venga raggiunto sommando le dipendenti o i dipendenti di più istituti facenti capo al medesimo Ente nell'ambito comunale, provinciale e regionale, le lavoratrici ed i lavoratori hanno diritto di riunirsi fuori dell'orario di lavoro nonché durante lo stesso nei limiti di 12 (dodici) ore annue per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.
L'Ente dovrà destinare di volta in volta locali idonei per lo svolgimento delle assemblee. Le stesse possono riguardare la generalità delle lavoratrici e dei lavoratori o gruppi di esse/i e sono indette nella misura di 10 (dieci) ore annue dalle rappresentanze sindacali di cui all'art. 9 del presente CCNL e nella misura di 2 (due) ore annue dalle OO.SS. firmatarie del presente CCNL. Della convocazione della riunione deve essere data all'Amministrazione tempestiva comunicazione, con preavviso di almeno 48 ore. Alle riunioni possono partecipare, nel rispetto di quanto sopra, dandone comunicazione entro i termini suddetti, dirigenti esterni dei sindacati firmatari del presente CCNL. Le riunioni non potranno superare, singolarmente, le 3 (tre) ore di durata coincidenti, di norma, con l'inizio o la fine degli orari lavorativi giornalieri.
In ogni caso, in occasione di assemblee, saranno garantiti i medesimi servizi minimi essenziali previsti dal precedente art. 6. Va altresì assicurata la sicurezza delle persone, la salvaguardia degli impianti e delle attrezzature.
Accordo 25/03/2020 (in ordine all'emergenza COVID-19)
[___]
2. Assemblee sui luoghi di lavoro (art. 10 CCNL): verranno effettuate solo in locali idonei e tali da consentire adeguati spazi individuati di sicurezza. In casi eccezionali, laddove detti locali non fossero disponibili, si dovrà procedere al rinvio dell'assemblea a tempi più compatibili;
[___]
Art. 11 - Permessi per cariche Sindacali
Le lavoratrici ed i lavoratori componenti i Consigli o i Comitati Direttivi nazionali e periferici delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL, nella misura di uno per Ente e per ogni Organizzazione Sindacale stipulante, hanno diritto ai permessi o congedi retribuiti necessari per partecipare alle riunioni degli Organismi suddetti, nelle misure massime appresso indicate:
a) 24 (ventiquattro) ore annue nelle Istituzioni con un numero di dipendenti non inferiore a 6 (sei) ma non superiore a 15 (quindici);
b) 52 (cinquantadue) ore annue nelle Istituzioni con oltre 15 (quindici) dipendenti.
I dirigenti sindacali di cui al 1º comma hanno inoltre diritto, nel termini indicati, a permessi non retribuiti in misura non inferiore a 8 (otto) giorni all'anno.
Le lavoratrici ed i lavoratori che intendono esercitare il diritto di cui al presente articolo debbono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 3 (tre) giorni prima tramite i competenti organismi delle rispettive OO.SS.
Art. 12 - Trattenute associative
L'Istituzione provvederà alla trattenuta del contributo associativo sindacale nei confronti delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL, nella misura dell'1% dello stipendio base mensile e per 14 mensilità alle dipendenti ed ai dipendenti che ne facciano richiesta mediante consegna di una lettera di delega debitamente sottoscritta.
La lettera di delega conterrà l'indicazione delle modalità di versamento.
La periodicità del versamento sarà concordata a livello di Istituzione con le singole OO.SS. territoriali firmatarie del presente CCNL, tenendo conto delle dimensioni di ogni singolo Ente.
La delega avrà Validità dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento da parte dell'Istituzione e si intenderà tacitamente rinnovata qualora non pervenga lettera di disdetta. La disdetta avrà valore dal mese successivo a quello di ricevimento.
Art. 13 - Licenziamento e trasferimento di dirigenti sindacali
Il licenziamento e il trasferimento dall'unità produttiva all'altra delle lavoratrici e dei lavoratori che abbiano la qualifica di dirigente sindacale di cui all'art. 9 sarà soggetto alle disposizioni di cui agli artt. 18 e 22 della L. 20-5-70 n. 300 e successive modifiche o integrazioni.
Il mandato di rappresentante sindacale o dirigente sindacale conferito alle dipendenti ed ai dipendenti assunti a tempo determinato non influisce sulla specialità del rapporto di lavoro e pertanto si esaurisce con lo scadere del contratto a termine.
Art. 14 - Affissioni sindacali
Sarà consentito alle OO.SS stipulanti, alle RSU o, in mancanza, alle loro RSA di affiggere su appositi spazi, che le Direzioni avranno l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'Istituzione, pubblicazioni, testi e comunicati esclusivamente inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere contestualmente consegnate alla Direzione dell'Istituzione e Ente.
Art. 15 - Locali per attività sindacale
Nelle Istituzioni e Enti con almeno 200 dipendenti gli Enti sarà permanentemente messo a disposizione delle RSU o, in mancanza, delle R.SA. per l'esercizio delle loro funzioni, un idoneo locale comune all'interno dell'unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Nelle Istituzioni e Enti con un numero inferiore di dipendenti le RSU o, in mancanza, le R.S.A. potranno usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni.
Titolo IV - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
L'assunzione del personale avviene nell'osservanza delle leggi vigenti in materia di impiego privato. L'assunzione deve risultare da atto scritto contenente le seguenti indicazioni: identità delle parti, luogo o luoghi di lavoro, sede e domicilio del datore di lavoro, data di assunzione, periodo di prova, qualifica, inquadramento, retribuzione, CCNL applicato.
Nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Unico 2016 n. 679 (GDPR) e successive modificazioni e integrazioni e dalla L. 4 giugno 1968 n. 15 e successive modificazioni e integrazioni, la lavoratrice ed il lavoratore sono tenuti a presentare i documenti di seguito elencati, a prendere visione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e del regolamento interno dell'istituzione, ove esista, ed a dare accettazione integrale di tutto quanto è in essi contenuto, ivi compreso l'impegno di prestare temporaneamente servizio in località diversa dalla sede di lavoro in relazione alla peculiare caratteristica dell'Ente (ad es,: Soggiorni; escursioni, uscite, ecc.):
a) fascicolo sanitario se già lavoratore dipendente o salvaguardia per la visita di idoneità ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81 e successive modifiche o integrazioni in busta sigillata destinata al medico competente;
b) codice fiscale;
c) carta d'identità o documento equipollente;
d) titolo di studio o di qualifica professionale (diplomi - certificati di abilitazione - patenti - attestati, ecc.) in relazione alla qualifica;
e) regolare permesso di soggiorno, ove necessario;
f) certificato di stato di famiglia;
g) certificato di residenza anagrafica;
h) libretto sanitario ove richiesto dalle normative in vigore;
i) eventuale certificato di pensione;
j) casellario giudiziario laddove previsto dalle norme;
k) ogni altra documentazione richiesta dalle norme applicabili in funzione dell'inquadramento;
La documentazione di cui ai punti b), f), i) può essere sostituita da autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28-12-2000 n. 445 e s.m.i.
Il rinnovo dei suddetti documenti è a carico del lavoratore o della lavoratrice, che dovranno comunicare ogni variazione rispetto ai documenti e ai dati fomiti all'atto dell'assunzione, di norma entro 30 giorni dalla suddetta variazione.
La lavoratrice e il lavoratore, all'atto della assunzione, rilasceranno autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Unico 2016 n. 679 (GDPR) e successive modifiche e integrazioni.
In relazione alle caratteristiche dell'Istituto verranno attuate tutte le forme di prevenzione e vaccinazione connesse ai rischi professionali ed il personale è tenuto a sottoporvisi secondo quanto previsto dal D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni o integrazioni.
Le parti, in considerazione della specificità dell'attività svolta, convengono che le seguenti qualifiche professionali: quadro, medico specialista, assistente domiciliare e dei servizi tutelari, operatore socio assistenziale, addetto all'assistenza di base o altrimenti definito, operatore tecnico di assistenza, operatore socio-sanitario, operatore socio sanitario specializzato, operatore generico di assistenza, fìsiochinesiterapista, fisioterapista, terapista occupazionale, infermiere, educatore, animatore, non costituiscono figure di natura tecnico esecutiva e pertanto non saranno incluse nel computo dell'organico dell'Ente ai fini della applicazione della L. 12 marzo 1999 n. 68.
La durata del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti:
Quadri | 120 giorni di effettivo servizio |
1º livello | 120 giorni di effettivo servizio |
2º livello | 90 giorni di effettivo servizio |
3º S livello | 90 giorni di effettivo servizio |
3º livello | 60 giorni di effettivo servizio |
4º S livello | 60 giorni di effettivo servizio |
4º livello | 60 giorni di effettivo servizio |
5º S livello | 60 giorni di effettivo servizio |
5º livello | 60 giorni di effettivo servizio |
6º S livello | 60 giorni di effettivo servizio |
6º livello | 45 giorni di effettivo servizio |
7º livello | 30 giorni di effettivo servizio |
Durante il periodo di prova il rapporto potrà essere risolto in qualsiasi momento da una parte o dall'altra, senza preavviso.
Trascorso il periodo di prova, senza che nessuna delle parti abbia dato formale disdetta scritta, l'assunzione della lavoratrice o del lavoratore si intenderà confermata.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova, alla lavoratrice ed al lavoratore spetta la retribuzione relativa alle giornate di lavoro compiuto, nonché i ratei di ferie, tredicesima e quattordicesima mensilità e TFR maturati.
Ove il periodo di prova venga interrotto a causa di malattia, infortunio e altre assenze per le quali sussiste il diritto alla conservazione del posto di lavoro, la lavoratrice o il lavoratore saranno ammessi a completare il periodo di prova stesso.
Resta inteso che la durata massima del periodo di prova non potrà in ogni caso eccedere i limiti previsti dalle norme vigenti.
Art. 18 - Assunzione a tempo determinato
Premessa
Le parti convengono che, nel settore socio-assistenziale, il contratto di lavoro subordinato a tempo, indeterminato costituisce la forma comune del rapporto di lavoro.
In considerazione della particolarità del settore ed al fine di garantire la continuità assistenziale, le parti convengono che, in determinate condizioni, il contratto possa essere assoggettato ad un termine di scadenza.
a) Apposizione del termine, durata massima e successione di contratti
1) Ai sensi del D.Lgs. 81/2015 così come modificato dalla Legge 96/2018 e smi al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine al ricorrere dei presupposti e secondo modalità, condizioni, termini e limiti previsti dalle disposizioni normative vigenti.
Nei contratti a tempo determinato il termine è elevato a 36 mesi, nel rispetto dei contenuti di cui all'art. 19, comma 2 del D. Lgs. 81/2015.
Ai fini del computò di tale periodo si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato.
2) Clausola di stabilizzazione
Nei riguardi delle categorie di lavoratori di cui al precedente punto 1), la facoltà di assunzione a tempo determinato, oppure di proroga e/o rinnovo che superi il termine di 24 mesi non è esercitabile dai datori di lavoro che, al momento della stessa, risultino non avere trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato almeno il 20% % dei lavoratori il cui contratto a termine, arrotondato all'unità superiore, comunque eccedente il termine dei 24 mesi, sia venuto a scadere nell'anno civile (1º gennaio - 31 dicembre) precedente.
A tale fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che, al termine del rapporto di lavoro, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Sono inoltre esclusi dal computo i lavoratori impiegati in attività stagionali di cui all'art. 21, comma 1 del D. Lgs. 81/2015.
La limitazione di cui al presente comma non si applica quando nel periodo precedente sia venuto a scadere un solo contratto a tempo determinato.
L'Ente fornirà ogni 12 mesi alle OO.SS. congiuntamente alle R.S.U., o in mancanza alle R.S.A. o alle OO.SS. territoriali firmatarie del presente contratto informazioni relative alla trasformazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
b) Requisiti contrattuali
Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. L'atto scritto contiene, in caso di rinnovo, la specificazione delle esigenze in base alle quali è stipulato, in caso di proroga dello stesso rapporto tale indicazione è necessaria solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi.
c) Divieti
Non sarà ammessa l'assunzione a termine nei seguenti casi:
- per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
- da parte di Enti od Istituzioni che non abbiano effettuato la valutazione del rischi ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e smi;
- salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della L. 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che tale contratto sia concluso per provvedere a sostituzione di lavoratori assenti, ovvero sia concluso ai sensi dell'art. 8. comma 2, della L. 23 luglio 1991. n. 223, ovvero abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi;
- presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a termine.
d) Proroga e rinnovi
1. Il contratto può essere prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle medesime condizioni normative.
La proroga, oltre l'anno, è ammessa per tutti i casi previsti dalla normativa attualmente vigente, ivi comprese sostituzioni di dipendenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro. In tali casi si intende derogabile il termine intercorrente fra il termine di un rapporto e l'inizio del successivo.
In caso di violazione di quanto sopra disposto, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. I contratti per attività stagionali possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle predette condizioni.
2. Qualora il lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro sette giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. Le disposizioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi. Fino all'adozione del decreto di cui al precedente periodo continuano a trovare applicazione le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525.
Resta inteso che in materia di rinnovi vale anche quanto previsto al precedente punto a)
e) Prosecuzione
1. Fermi i limiti di durata massima, se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al 20 % fino al decimo giorno successivo e al 40 % per ciascun giorno ulteriore.
Qualora il rapporto di lavoro continui oltre il trentesimo giorno in caso di contratto, di durata inferiore a sei mesi, ovvero oltre il cinquantesimo giorno negli altri casi, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini.
f) Diritto di precedenza
1. Il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine.
2. Per le lavoratrici, il congedo di maternità di cui al Capo III del decreto legislativo n. 151 del 2001, e successive modificazioni, usufruito nell'esecuzione di un contratto a tempo determinato presso lo stesso datore di lavoro, concorre a determinare il periodo di attività lavorativa utile a conseguire il diritto di precedenza di cui al comma 1. Alle medesime lavoratrici è altresì., riconosciuto, alle stesse condizioni di cui al comma 1, il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo determinato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi, con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei precedenti rapporti a termine.
3. Il lavoratore assunto a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a tempo determinato da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali.
4. Il diritto di precedenza deve essere espressamente richiamato nell'atto scritto di cui all'articolo 19, comma 4 del D. Lgs. 81/2015, e può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti per iscritto la propria volontà in tal senso al datore di lavoro entro sei mesi (sospeso) dalla data di cessazione del rapporto di lavoro nei casi di cui ai commi 1 e 2, ed entro tre mesi (sospeso) nel caso di cui al comma 3. Il diritto di precedenza si estingue una volta trascorso un anno dalla data di cessazione del rapporto.
5. Sono estesi al personale a tempo determinato tutti i diritti di informazione previsti dai CCNL per il personale a tempo indeterminato.
6. Annualmente, entro il termine per la predisposizione del rendiconto di esercizio, il datore di lavoro informa le RSA o la RSU o, in mancanza, le OO.SS territoriali firmatarie del presente CCNL circa il rispetto delle percentuali previste dal presente articolo e l'eventuale piano di stabilizzazione del personale precario.
g) Principio di non discriminazione
Le lavoratrici ed i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato avranno diritto allo stesso trattamento economico e normativo spettante ai lavoratori assunti a tempo indeterminato di pari livello. Gli istituti legati all'anzianità o alla durata del servizio saranno applicati secondo criteri di proporzionalità.
Gli stessi lavoratori a tempo determinato dovranno ricevere una formazione sufficiente ed adeguata allo svolgimento delle mansioni oggetto del contratto.
Nota a verbale:
Le Parti firmatarie convengono che, in caso di variazioni normative, si re-incontreranno per l armonizzazione del presente articolo,
Art. 19 - Lavoro temporaneo. Somministrazione di lavoro a tempo determinato
I contratti di lavoro temporaneo e di somministrazione di lavoro sono soggetti alla disciplina di Legge vigente e si riferiscono alla medesima fattispecie contrattuale.
Il ricorso al lavoro temporaneo e/o al lavoro somministrato non è consentito:
a) per la sostituzione di personale in sciopero;
b) presso unità ove nei sei mesi precedenti siano intervenuti licenziamenti collettivi, salvo diversa disposizione da parte degli accordi sindacali;
c) a parte di Enti o Istituti che non abbiano effettuato: la valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.
Gli Enti utilizzatori eserciteranno nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori interessati il potere di direzione e controllo. Il potere disciplinare sarà invece esercitato dal soggetto somministratore, sulla base di elementi eventualmente fomiti dall'utilizzatore.
Le lavoratrici ed i lavoratori interessati avranno diritto alla parità retributiva rispetto ai lavoratori dell'utilizzatore a parità di mansioni e di orario. Ad essi si estenderanno le eventuali erogazioni derivanti dalla contrattazione aziendale ai sensi del punto b) dell'art. 5 del presente CCNL, nei termini definiti in tale ambito. Fatta eccezione per gli istituti economici e normativi collegati all'anzianità di servizio, essi avranno altresì diritto di usufruire dei servizi sociali ed assistenziali in atto presso l'utilizzatore.
Nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori somministrati avranno applicazione i diritti sindacali della L. 20 maggio 1970 n. 300.
Ogni dodici mesi l'utilizzatoree, anche per il tramite della associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, comunica alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria o, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alla normativa vigente in materia.
Art. 20 - Percentuali di ammissibilità
Le parti concordano che, in ogni Istituzione che applica il presente CCNL, l'utilizzo di personale con contratto di lavoro a tempo determinato di cui al precedente art. 18 e con contratto di somministrazione di lavoro di cui al precedente art. 19 non possa complessivamente superare il 30% del personale in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Percentuali superiori possono essere definite nell'ambito della contrattazione decentrata.
Fanno eccezione ai limiti previsti dal presente articolo i contratti a termine per sostituzione di personale avente diritto alla conservazione del posto, le attività stagionali (Case per ferie, Villaggi- vacanze, soggiorni climatici, ecc.), nonché le ulteriori esclusioni previste dalla normativa vigente.
Accordo 25/03/2020 (in ordine all'emergenza COVID-19)
[___]
4. Lavoro straordinario (art. 52 CCNL): per la durata di cui al precedente punto 3), il lavoro straordinario, finalizzato alla continuità assistenziale, con l'espresso consenso del lavoratore sarà effettuato senza limitazioni, salvo pause atte a garantire la sicurezza psico-fisica dei lavoratori. Dovrà essere favorita la rotazione tra i lavoratori interessati;
[___]
Art. 21 - Lavoro a tempo parziale
Ai sensi e per gli effetti del d.lgs 81/2015 e smi il lavoro a tempo parziale, sia a tempo determinato che indeterminato, è caratterizzato da un orario di lavoro, fissato dal contratto individuale, cui siano tenuti la lavoratrice o il lavoratore, che risulti comunque inferiore a quello stabilito dall'art. 50.
A) Principi generali
Il rapporto di lavoro a tempo parziale ha la funzione di:
- Favorire l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro;
- Favorire la flessibilità della prestazione di lavoro in rapporto alle esigenze di servizio e per rispondere alle necessità Organizzative e di continuità assistenziale nell'ambito della giornata, della settimana, del mese e dell'anno;
- Dare risposta, tenendo conto delle necessità organizzative delle strutture, alle esigenze individuali delle lavoratrici e dei lavoratori.
B) La prestazione giornaliera fino a 4 ore non potrà essere frazionata nell'arco della giornata. Viene fatto salvo il principio per cui il lavoratore a tempo parziale gode degli stessi diritti del lavoratore a tempo pieno. Il trattamento economico e normativo dei lavoratori part-time sarà rapportato all'entità della prestazione lavorativa con criteri di proporzionalità.
C) Adempimenti formali
Il contratto a tempo parziale dev'essere stipulato per iscritto e deve contenere, otre a quanto previsto dall'art.16 per le nuove assunzioni, una puntuale indicazione della durata e della collocazione temporale della prestazione lavorativa, con riferimento al giorno, alla settimana, al mese ed all'anno; quando l'organizzazione del lavoro è articolata in turni, l'indicazione di cui al paragrafo precedente può avvenire anche mediante il rinvio a turni programmati di lavoro, articolati su fasce orarie prestabilite.
D) Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale
Per i dipendenti a tempo indeterminato la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale sarà disciplinata secondo i seguenti principi:
1. volontarietà di entrambe le parti;
2. reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno in relazione alle esigenze del servizio e quando sia compatibile con le mansioni svolte e/o da svolgere, ferma restando la volontarietà delle parti;
3. priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale delle lavoratrici e dei lavoratori già in forza, che ne abbiano fatto richiesta, rispetto ad eventuali nuove assunzioni per le stesse mansioni e viceversa;
4. applicabilità delle norme del presente contratto in quanto compatibili con la misura del rapporto stesso.
E) Diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
Ai sensi dell'art. 8 comma 3 D.Lgs. n.81/2015. il lavoratore affetto da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico degenerative ingravescenti, per le quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita o conservative, accertata da una commissione medica istituita presso l'Azienda Sanitaria Locale, servizio pubblico o strutture sanitarie accreditate, territorialmente competenti, ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale. A richiesta del lavoratore il rapporto di lavoro a tempo parziale è trasformato nuovamente in rapporto a tempo pieno.
F) Diritto di precedenza nella trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
1. Ai sensi dell'art. 8 comma 4 D.Lgs n.81/2015 in caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli, o i genitori del lavoratore, nonché nel caso in cui il lavoratore assista una persona convivente nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale o permanente inabilità lavorativa con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3 della l. 5 febbraio 1992 n. 104, che abbia necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita è riconosciuta la priorità nella trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale.
2. In caso di richiesta del lavoratore con figlio convivente di età non superiore a 13 anni o con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 della l. 104/1992 è riconosciuta la priorità nella trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale.
3. Il lavoratore che abbia trasformato il rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l'espletamento delle stesse mansioni o mansioni di pari livello e categoria rispetto a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale nell'ambito delle attività della medesima Istituzione.
4. il lavoratore può chiedere per una sola volta in luogo del congedo parentale la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale entrò i limiti del congedo ancora spettante, con una riduzione di orario non superiore al 50%. Il datore di lavoro è tenuto a dar corso alla trasformazione entro 15 giorni dalla richiesta. Decorso il periodo del congedo, il lavoratore riprende il normale orario di lavoro individuale.
5. In caso di assunzione di personale a tempo parziale il datore di lavoro valuterà le domande dei lavoratori aventi diritto di precedenza con le RSU/RSA o, in loro assenza alle OO.SS. territoriali firmatarie del CCNL.
6. Al di fuori dei casi di cui alle lettere precedenti, l'Istituzione o l'Ente, al momento in cui procederà a nuove conversioni di rapporti da tempo pieno a part-time, terrà in particolare considerazione le richieste di trasformazione, avanzate dai lavoratori che si trovino in una delle seguenti circostanze, indicate secondo valori decrescenti di priorità:
7. Assistenza diretta e continuativa nei confronti di figlio affetto da patologie dell'infanzia e dell'età evolutiva, per le quali il programma terapeutico e/o riabilitativo richieda il diretto coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la patria potestà;
8. l'istituzione favorisce la possibilità di passaggio a part-time per il personale femminile al rientro della maternità per un periodo predeterminato, fino al compimento di tre anni del bambino;
9. assistenza diretta e continuativa nei confronti di figlio di età non superiore a 10 anni, laddove manchi l'altro genitore a causa di vedovanza, separazione, divorzio, o assenza di vincolo matrimoniale senza convivenza di fatto;
10. assistenza diretta e continuativa, nei confronti di figlio di età non superiore a 3 anni;
11. situazione dei dipendenti che frequentano corsi di studio legalmente riconosciuti, per un periodo pari alla durata legale del corso medesimo.
12. Particolari e comprovate esigenze di carattere familiare e personale
13. Coloro che debbano seguire terapie mediche a carattere continuativo ovvero terapie di recupero per tossicodipendenza, alcoldipendenza e disturbi alimentari preventivamente certificati secondo programmi di recupero predisposte da strutture sanitarie accreditate e per la durata del progetto di recupero stesso.
Dalla presentazióne delle domande, l'Istituzione si pronuncerà, di norma, entro 60 giorni.
Le lavoratrici e i lavoratori interessati alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno o viceversa dovranno esprimere, di norma, la propria opzione per iscritto entro i 5 giorni dalla richiesta di fabbisogno espresso dall'Istituzione.
In materia di trasformazione del rapporto di lavoro e di diritti di precedenza trovano comunque applicazione le disposizioni normative vigenti, in particolare quanto previsto dall'art. 8, D.Lgs. 81/2015e s.m.i.
G) Lavoro supplementare e straordinario, clausole elastiche
Il ricorso al lavoro supplementare, straordinario ed alle clausole elastiche previste dalla normativa vigente sarà subordinato di volta in volta, per le corrispondenti fattispecie, alle seguenti condizioni:
- Lavoro supplementare
Sussistenza di esigenze di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo e/o per situazioni contingenti che si determinassero in relazione a transitori bisogni dell'utenza.
Gli Enti potranno richiedere prestazioni di lavoro supplementare entro il limite delle ore mensili fino al tempo pieno ed entro il limite massimo individuale di 150 ore annue.
Le prestazioni in aggiunta a quelle inizialmente pattuite nel contratto individuale e fino al raggiungimento del tempo pieno saranno compensate con quote orarie ordinarie maggiorate di una percentuale pari al 36%. Tale percentuale è comprensiva della quota per rateo ferie, tredicesima, quattordicesima e trattamento di fine rapporto.
I lavoratori che si trovino nelle condizioni elencate al precedente punto F) non saranno obbligati a prestare lavoro supplementare.
- Lavoro straordinario
Stesse condizioni e stessi limiti previsti per il tempo pieno, proporzionalmente ridotti secondo la percentuale d'orario svolta:
Il compenso per lavoro straordinario avverrà con l'applicazione alla ordinaria retribuzione oraria delle maggiorazioni previste all'art. 52.
Le ore supplementari e/o straordinarie di cui al presente articolo, su richiesta del dipendente, confluiranno nella Banca- Ore prevista all'art.66, fermo restando il pagamento delle maggiorazioni come sopra determinate.
H) Clausole elastiche
Le parti possono pattuire, per iscritto secondo quanto previsto dalle norme di Legge, clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa ovvero relative alla variazione in aumento della sua durata.
Salve diverse previsioni al secondo livello contrattuale, l'applicazione della clausola elastica può avvenire, di norma, con un preavviso non inferiore a un giorno.
Il compenso dovuto alla lavoratrice e/o al lavoratore, nel caso di applicazione della clausola elastica derivante da richiesta del datore di lavoro, viene determinato applicando la maggiorazione del 6% sulla retribuzione oraria per le ore di effettivo spostamento della collocazione della prestazione lavorativa e applicando la maggiorazione complessiva del 36% sulla retribuzione oraria per le ore di effettivo aumento della durata della prestazione lavorativa.
La distribuzione del lavoro a tempo parziale secondo programmazione a turni, nonché la modifica preventiva della programmazione a turni, escludono l'applicazione delle previsioni contrattuali e legali in materia di clausole elastiche.
I) Revoca delle clausole elastiche
Qualora lavoratori assunti a tempo parziale abbiano concordato nel contratto individuale di lavoro clausole elastiche o flessibili all'atto dell'assunzione o successivamente, essi avranno facoltà durante il rapporto di lavoro di chiedere l'eliminazione ovvero la modifica di tali clausole, anche facendosi assistere dalle RSU o RSA costituite nell'Ente o da rappresentanti di associazioni sindacali territoriali.
La predetta facoltà spetterà al ricorrere delle seguenti condizioni:
- Lavoratori affetti da gravi patologie cronico degenerative ingravescenti, oncologiche anche per gli effetti invalidanti delle terapie salvavita per i quali sia certificata una ridotta capacità lavorativa da parte dei servizi sanitari competenti per territorio;
- Lavoratori con situazioni di gravi patologie cronico degenerative ingravescenti, oncologiche a carico di coniuge, figli e genitori anche se non conviventi;
- Lavoratori con figli conviventi fino a 13 anni di età o senza limiti di età qualora con disabilità ai sensi dell'art. 3 L. 5 febbraio 1992 n. 104;
- Lavoratori studenti ai sensi dell'art. 10 L. 20-5-70 n. 300;
La sospensione delle clausole elastiche o flessibili opererà per tutto il periodo durante il quale sussistono le particolari condizioni sopra descritte.
Il lavoratore può altresi recedere dal consenso dato alla clausola elastica a fronte di necessità derivanti da esecuzione della prestazione prevista da un diverso rapporto di lavoro a tempo parziale, dalla costituzione di un diverso rapporto di lavoro a tempo parziale, dalla paternità o dalla maternità nei primi 36 mesi di vita del figlio naturale o adottivo.
Le parti potranno altresì concordare in presenza di comprovate e documentate esigenze personali del lavoratore la sospensione delle clausole elastiche.
Il rifiuto del lavoratore di prestare lavoro supplementare e/o straordinario o di concordare variazioni dell'orario di lavoro non costituisce giustificato motivo di licenziamento.
L) Computabilità
Ai fini di qualsiasi normativa, ivi compresa quella del Titolo III del presente CCNL, i lavoratori e le lavoratrici part-time di qualsiasi tipo verranno conteggiati nell'organico dell'Ente in proporzione all'orario previsto dal contratto individuale, salvo esplicite previsioni di diverso ordine.
L'Utilizza complessivo del lavoro a tempo parziale e le sue modalità di attuazione saranno argomento di informazione e confronto tra le parti a livello aziendale in particolar modo per quanto concerne l'andamento dell'utilizzazione del lavoro supplementare.
Le parti riconoscono nel contratto di apprendistato, quale contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione ed alla occupazione giovanile, uno strumento utile a favorire l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro ed il raggiungimento delle capacità lavorative necessarie al passaggio dal sistema scolastico a quello lavorativo ed al conseguimento della professionalità richiesta dal servizio socio-assistenziale.
Gli Enti potranno assumere personale con contratto di apprendistato nel rispetto del D.lgs. 81/2015. L'apprendistato avrà come fine l'acquisizione da parte dell'apprendista delle competenze utili alla copertura della mansione a cui è destinato.
Ammissibilità
Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di diritto-dovere di istruzione e di formazione, il contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere ha lo scopo di consentire ai giovani lavoratori di acquisire le competenze per le quali occorra un percorso di formazione professionale.
Esso sarà pertanto ammesso per tutte le qualifiche e mansioni comprese tra i livelli 2º e 6º compresi del piano di inquadramento e classificazione previsto all'art. 36 del presente CCNL.
Il contratto di apprendistato è escluso per i seguenti profili professionali:
- Infermiere
- Ostetrica
- Fisioterapista
- Logopedista
- Psicomotricista
- Medico
- Psicologo
- Educatore
- Assistente sociale
I percorsi formativi relativi ai profili professionali sono allegati al presente contratto di cui fanno parte integrante (All. 4).
Requisiti del contratto
Per la stipula del contratto di apprendistato è richiesta la forma scritta.
Nell'atto scritto devono essere indicati: la prestazione oggetto del contratto, il periodo di prova, il trattamento economico, la qualifica e relativo livello che potrà essere acquisita al termine del rapporto e la durata del periodo di apprendistato.
Il piano formativo individuale potrà essere definito e consegnato al lavoratore entro i trenta giorni successivi alla stipula del contratto.
Numero degli apprendisti in rapporto alle prosecuzioni del rapporto di lavoro dei precedenti apprendisti.
Gli Enti non potranno assumere nuovi apprendisti qualora non abbiano mantenuto in servizio almeno il 60% dei lavoratori il cui periodo di apprendistato sia già venuto a scadere nei trentasei mesi precedenti.
Dal computo sono esclusi i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa.
Durante il periodo di apprendistato si potrà prevedere un periodo di prova.
Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro potrà assumere non potrà superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze qualificate in servizio a tempo indeterminato presso il medesimo datore di lavoro. Il rapporto non potrà superare il 100% per i datori di lavoro che occupino un numero di lavoratori fino a 9 unità. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze qualificati o specializzati o che comunque ne abbia un numero inferiore a 3 potrà assumere apprendisti in numero non superiore a 3.
Limiti di età
Le parti convengono che, in applicazione di quanto previsto dal D.lgs. 81/2015, potranno essere assunti con il contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, il contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere potrà èssere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.
Periodo di prova
Il periodo di prova dell'apprendista dovrà risultate da atto scritto, e la sua durata sarà pari a quella previsto per il lavoratore qualificato inquadrato al medesimo livello finale d'inquadramento. Durante il periodo di prova sussiste il reciproco il diritto di risolvere il rapporto senza preavviso.
Riconoscimento di precedenti periodi di apprendistato
Il periodo di apprendistato eventualmente effettuato presso altri datori di lavoro sarà computato ai fini del completamento del periodo prescritto dal presente contratto, purché l'addestramento e il percorso formativo si riferiscano alle stesse attività, secondo quanto risulterà dal libretto formativo, e non sia intercorsa, tra un periodo e l'altro, una interruzione superiore ad un anno.
Le parti convengono, sulla base di quanto previsto dalla vigente legislazione, che i periodi di apprendistato svolti nell'ambito dell'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, si sommano con quelli dell'apprendistato professionalizzante, fermi restando i limiti massimi di durata.
Al temine del periodo di apprendistato, sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, sarà attribuito il livello di inquadramento corrispondente alla qualifica conseguita.
Obblighi del datore di lavoro
L'Ente datore di lavoro avrà l'obbligo:
a) di impartire o di far impartire all'apprendista l'insegnamento necessario perché possa conseguire la qualifica prevista;
b) di non sottoporre l'apprendista a lavori non attinenti alla lavorazione o al mestiere per il quale è stato assunto;
c) di accordare all'apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, i permessi occorrenti per l'acquisizione della formazione, interna o esterna ai singoli Enti, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali (nei limiti previsti dalla normativa regionale di riferimento);
d) di registrare le competenze acquisite all'interno del libretto formativo,
Gli Enti daranno comunicazione per iscritto della qualificazione all'apprendista 30 giorni prima della scadenza del periodo di apprendistato.
Doveri dell'apprendista
L'apprendista dovrà:
a) seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire col massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
b) prestare la sua opera con la massima diligenza;
c) frequentare con assiduità e diligenza i corsi di insegnamento per lo svolgimento della formazione presenti all'interno del piano formativo;
d) osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto e le norme diramate mediante regolamento interno.
L'apprendista è tenuto a frequentare i corsi di cui alla lettera c) del presente articolo, anche se in possesso di un titolo di studio.
Trattamento normativo
Durante il periodo di apprendistato, l'apprendista avrà diritto allo stesso trattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il percorso formativo.
Le ore di insegnamento sono comprese nell'orario di lavoro.
Il periodo di apprendistato potrà essere prolungato in caso di malattia, infortunio e altra causa di sospensione involontaria del rapporto, nonché in caso di congedo parentale di cui al D.Lgs 26 marzo 2001 n.151.
Il periodo di apprendistato non è considerato utile ai fini della maturazione degli scatti di anzianità previsti dall'art. 48 del presente contratto; detto periodo è considerato utile ai fini della decorrenza del periodo di cui all'art. 80 del presente contratto.
Agli apprendisti che abbiano raggiunto