CCNL in vigore
ISTITUZIONI SOCIO ASSISTENZIALI - AIAS
Testo consolidato del CCNL 10/08/2011
Lavoratori dipendenti dell'AIAS (Associazione italiana assistenza spastici)
Decorrenza: 01/01/2010
Scadenza: 31/12/2012
CCNL 10/08/2011 come modificato da:
- Precontratto 23/01/2012
- Accordo integrativo - Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa 21/12/2015
N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.
L'anno duemilaundici, il giorno 10 del mese di agosto, presso la sede dell'A.I.A.S., in Roma Via Cipro n. 4/H
Tra
AIAS - Associazione italiana assistenza spastici
e
FIALS
è stato sottoscritto l'accordo per l'entrata in vigore del nuovo Contratto Collettivo nazionale di Lavoro per il periodo 2010 - 2012 per il personale dipendente dalle Associazioni denominate A.I.A.S. (Associazione Italiana Assistenza Spastici) o aderenti all'A.I.A.S. medesima, che siglato in ogni pagina fa parte integrante del presente verbale.
L'anno duemilaundici, il giorno 21 del mese di settembre, presso la sede dell'A.I.A.S., in Roma Via Cipro n. 4/H
Tra
AIAS - Associazione italiana assistenza spastici
e
U.G.L.. - Sanità
è stato sottoscritto l'accordo per l'entrata in vigore del nuovo Contratto Collettivo nazionale di Lavoro per il periodo 2010 - 2012 per il personale dipendente dalle Associazioni denominate A.I.A.S. (Associazione Italiana Assistenza Spastici) o aderenti all'A.I.A.S. medesima, che siglato in ogni pagina fa parte integrante del presente verbale.
L'anno duemilaundici, il giorno 5 del mese di ottobre, presso la sede dell'A.I.A.S., in Roma Via Cipro n. 4/H
Tra
AIAS - Associazione italiana assistenza spastici
e
I.S.A. - Sanità
è stato sottoscritto l'accordo per l'entrata in vigore del nuovo Contratto Collettivo nazionale di Lavoro per il periodo 2010 - 2012 per il personale dipendente dalle Associazioni denominate A.I.A.S. (Associazione Italiana Assistenza Spastici) o aderenti all'A.I.A.S. medesima, che siglato in ogni pagina fa parte integrante del presente verbale.
Si stabilisce inoltre che, per consentire alle aziende, operanti nei diversi ambiti regionali, la concreta applicazione del CCNL, relativamente alla parte economica, in caso di stato di crisi o criticità anche derivanti dal mancato o ritardato adeguamento delle tariffe di remunerazione disposte dalle singole Regioni, su richiesta di singole sezioni o strutture aziendali, si proceerà alla valutazione congiunta in ambito regionale da svolgersi entro 90 giorni dalla definizione del presente accordo.
In caso di mancato accordo in ambito territoriale la struttura aziendale interessata dovrà nei successivi 10 giorni trasmettere al tavolo nazionale il relativo verbale o comunque cominicare il mancato raggiungimento di un'intesa.
In caso di mancato accordo a livello territoriale, le parti sottoscrittrici del presente accordo dovranno immediatamente incontrarsi per procedere ad una valutazione della situazione venutasi a creare nella singola struttura o Regione; la valutazione in ambito nazionale dei singoli casi territoriali dovrà concludersi nei successivi 90 giorni, con la partecipazione dei rappresentanti aziendali/territoriali delle suddette.
In caso di attivazione della procedura di valutazione congiunta, l'applicazione del CCNL relativamente alla parte economica, è sospesa fino a definizione delle modalità di applicazione dell'accordo stesso al caso in esame.
Le parti si impegnano a sollecitare gli organi istituzionali, regionali, locali e nazionali preposti, in materia di convenzioni e ad assumere ogni opportuna iniziativa nei confronti delle autorità politiche e della Pubblica Amministrazione, per garantire una omogenea ed adeguata definizione del sistema di remunerazione delle prestazioni.
Con il presente accordo si sostituisce in tutto il "Regolamento del Personale" e pertanto gli effetti economici previsti dal CCNL decorrono dal 01/02/2011.
Gli uffici amministrativi provvederanno al più presto al relativo conguaglio evidenziandolo nella busta paga del mese di pagamento.
Vertenza per la sottoscrizione pre-contratto nazionale
Pre-contratto nazionale relativo ai lavoratori della struttura AIAS di
Verbale di stipula
Il giorno _________ a _______________ nella sede di______________________, a seguito di incontro tra la delegazione datoriale della struttura, nelle persone di ________________________________________________, e la delegazione sindacale territoriale/aziendale della UIL FPL, nelle persone di ________________________________________, è stato sottoscritto il presente PRE-CONTRATTO nazionale, per il rinnovo del CCNL 2010/2012
Accordo integrativo - Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa 21/12/2015
Verbale di stipula
Il giorno 21 dicembre 2015 si sono incontrati i signori :
- Per l'A.I.A.S Associazione Italiana Assistenza Spastici — ON.L.U.S., con sede in Roma, Via Cipro n.4/H
- Per l'U.G.L. Unione Generale del Lavoro con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo, 193
per discutere e sottoscrivere un Accordo Integrativo al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto tra le parti in data 21/09/2011 al fine di disciplinare i Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera a), del D. lgs. 15 giugno 2015, n. 81 e, in particolare, per la figura professionale dell'educatore in ambito scolastico.
Le parti concordano quanto segue
TITOLO I - Validità ed ambito di applicazione del contratto
Art. 1 - Ambito di applicazione
Il presente CCNL, che fa parte del settore socio - sanitario – assistenziale - educativo- associazionistico, si applica al personale dipendente dalle Associazioni denominate AIAS o aderenti all'AIAS medesima (Associazione Italiana Assistenza Spastici).
Il contratto collettivo nazionale di lavoro disciplina la regolamentazione del trattamento economico e normativo che deve essere indistintamente applicato a tutto il personale dipendente.
Art. 2 - Disposizioni generali
Per quanto non previsto dal presente CCNL si fa espresso riferimento alle norme di Legge in vigore per i rapporti di lavoro di diritto privato, nonché allo Statuto dei diritti dei lavoratori, in quanto applicabili.
I lavoratori debbono inoltre osservare le disposizioni regolamentari emanate dalle Associazioni, purché non contrastanti con disposizioni di Legge o di contratto..
Art. 3 - Inscindibilità delle norme contrattuali
Le norme del presente contratto devono essere considerate sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun trattamento previsto da altri contratti collettivi nazionali di lavoro precedenti e/o previgenti.
Art. 4 - Condizioni di miglior favore
Per i lavoratori in forza alla data di decorrenza del presente CCNL sono fatte salve, ma solo fino ad esaurimento, le condizioni economiche di miglior favore in atto.
Il CCNL entra in vigore il 1º gennaio 2010 e scade il 31 dicembre 2012.
Esso si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non venga disdetto da una delle parti, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno 3 (tre) mesi prima della sua scadenza.
Le parti si impegnano a presentare la propria proposta di rinnovo contrattuale contestualmente all'eventuale disdetta.
Il CCNL disdettato continuerà a produrre tutti i suoi effetti, economici e normativi, fino al 180º giorno successivo alla scadenza contrattuale.
TITOLO II - Relazioni sindacali e servizi minimi essenziali
Art. 6 - Diritto di informazione e confronto tra le parti
Le parti si impegnano alla più ampia diffusione di dati e conoscenze, relativi al rapporto di lavoro, che consentano l'utilizzo di strumenti corretti per la definizione e la applicazione degli accordi di lavoro e per un sempre più responsabile e qualificato ruolo di tutte le componenti contrattuali.
Le sedi di informazione e confronto sono:
A) Livello nazionale
Annualmente, di norma entro l'autunno, su richiesta di una delle parti, le stesse si incontreranno in particolare per:
- analizzare l'andamento del settore;
- verificare i programmi ed i progetti di sviluppo;
- verificare gli andamenti occupazionali in termini quantitativi e qualitativi;
- valutare lo stato di applicazione del presente CCNL;
- valutare gli effetti, in base al decreto 81, degli effetti dello stress correlato all'ambiente di lavoro;
- promuovere iniziative anche volte alla Pubblica Amministrazione finalizzate a favorire la crescita e la qualificazione dei servizi del settore nonché una sempre più adeguata utilizzazione delle risorse disponibili, con particolare attenzione alle imprese sociali ed allo stress lavoro correlato.
B) Livello regionale e/o territoriale
Annualmente, di norma entro l'anno, su richiesta di una delle parti, le stesse si incontreranno in particolare per:
- analizzare l'andamento del settore, ai diversi livelli, con particolare attenzione all'assetto dei servizi ed all'occupazione;
- assumere le opportune iniziative presso la Pubblica Amministrazione affinché, nel rispetto dei reciproci ruoli e competenze, si tenga conto, nei regimi di convenzione o di accreditamento, dei costi connessi per consentire la regolare applicazione economica del presente CCNL;
- acquisire elementi informativi circa i programmi ed i progetti di sviluppo;
- assumere le opportune iniziative nei confronti della Pubblica Amministrazione affinché vengano attivati e/o potenziati i corsi di qualificazione, aggiornamento e riqualificazione professionale per il personale delle realtà interessate dal presente CCNL, nonché finanziamenti e/o contributi per gli E.C.M. e siano definite forme di valorizzazione delle imprese sociali.
C) Livello aziendale
Fermo restando le competenze proprie delle amministrazioni, queste forniranno, laddove specificamente richiesto, le informazioni riguardanti l'organico, nei limiti previsti dalla Legge sulla riservatezza dei dati personali, l'organizzazione del lavoro e dei servizi, quanto relativo ai rapporti diretti e/o di convenzione o accreditamenti con gli Enti Pubblici nonché quant'altro previsto nei singoli punti del presente CCNL.
Le parti convengono sulla necessità di sviluppare idonee iniziative, ai diversi livelli, finalizzate alla determinazione ed all'utilizzo di strumenti di sostegno al governo di processi di riorganizzazione che dovessero evidenziarsi come necessari nonché di processi o soluzioni di lavoro più adeguate alle mutevoli esigenze dei pazienti ed idonee ad assicurare il più elevato livello qualitativo possibile delle prestazioni.
La contrattazione di cui al presente CCNL, si suddivide in due livelli:
- nazionale;
- aziendale o territoriale.
Sono titolari della contrattazione aziendale o territoriale le rappresentanze sindacali secondo quanto previsto dal regolamento confederale del marzo 91 e dall'accordo 23 luglio 1993.
Costituiscono oggetto della contrattazione a livello nazionale le seguenti tematiche:
- validità ed ambito di applicazione del contratto;
- relazioni sindacali;
- diritti sindacali;
- norme comportamentali e disciplinari;
- ordinamento professionale;
- orario di lavoro;
- permessi, aspettative e congedi.
- formazione professionale;
- trattamento economico.
Costituisce oggetto della contrattazione aziendale o territoriale quanto espressamente attribuitovi dal presente CCNL nonché quanto definito nelle piattaforme aziendali in merito a innovazioni nell'organizzazione del lavoro o nella quantità-qualità dei servizi finalizzate al recupero di competitività ed a una maggiore capacità di risposta alle esigenze dell'utenza.
Gli accordi aziendali potranno prevedere il riconoscimento dell'apporto professionale alla realizzazione dei progetti ovvero al raggiungimento di obiettivi stabiliti tra le parti, sussistendone le condizioni di sostenibilità.
In sede territoriale sulla base dei meccanismi di remunerazione delle prestazioni o di inquadramento nelle diverse fasce tipologiche di attività potranno essere firmate intese integrative che tengano conto di tali variabili.
Art. 8 - Garanzia del funzionamento dei servizi minimi essenziali
Premessa
Le parti, con il presente accordo si propongono di attuare le disposizioni di Legge in materia di servizi minimi essenziali in caso di sciopero.
Le parti inoltre si propongono con il presente accordo di garantire il diritto di sciopero, che costituisce una libertà fondamentale per ciascun lavoratore, attraverso metodi e tempi capaci di garantire il rispetto della dignità e dei valori della persona umana nel rispetto delle norme sopraccitate.
Le Organizzazioni sindacali si impegnano ad esercitare il diritto allo sciopero secondo i criteri e le modalità indicate nel presente contratto.
Le parti nei successivi articoli individuano le prestazioni indispensabili e i criteri per la determinazione dei contingenti di personale tenuti a garantirle. Inoltre, le parti indicano tempi e modalità per l'espletamento delle procedure di raffreddamento e conciliazione dei conflitti, secondo le indicazioni previste dalla Legge n. 146/1990 e successive modificazioni.
1. Servizi essenziali
Ai sensi degli artt. 1 e 2 della Legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla Legge 11 aprile 2000, n. 83, la programmazione delle azioni di sciopero dovrà assicurare i servizi necessari a garantire le seguenti prestazioni essenziali di assistenza sanitaria.
Nell'ambito dei servizi essenziali di cui al punto 1 è garantita, con le modalità di cui al punto 3, la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati:
Assistenza sanitaria
A) Assistenza socio-sanitaria ai pazienti in coma ovvero in analoghe condizioni di totale dipendenza per le primarie esigenze vitali:
- terapia intensiva, alimentazione forzata, reidratazione;
- servizio trasporto infermi.
B) Assistenza ordinaria:
- prestazioni terapeutiche e riabilitative, ove non dilazionabili senza danni per le persone interessate;
- assistenza a persone portatrici di handicap mentali, trattamenti sanitari obbligatori;
- assistenza ad anziani ed handicappati, anche domiciliare ed in casa protetta;
- le prestazioni medico sanitarie, l'igiene, l'assistenza finalizzata ad assicurare la tutela fisica e/o la confezione, distribuzione e somministrazione del vitto a persone non autosufficienti, minori ed a soggetti affidati a strutture tutelari o a servizi di assistenza domiciliare;
- attività farmaceutica concernente le prestazioni indispensabili.
Alle suddette prestazioni indispensabili deve essere garantito il supporto attivo delle prestazioni specialistiche necessari al loro espletamento.
I servizi di cucina dovranno assicurare le esigenze alimentari e dietetiche.
I servizi ausiliari di natura assistenziale dovranno garantire l'igiene personale degli ospiti delle strutture e dei locali ove si svolgono tutte le operative necessarie o complementari all'erogazione dei servizi minimi essenziali garantiti.
2. Contingenti di personale
Ai fini di quanto indicato nel punto 1, verranno individuati, in sede aziendale, per le diverse categorie e profili professionali addetti ai servizi minimi essenziali, appositi contingenti di personale esonerato dallo sciopero per garantire la continuità delle relative prestazioni indispensabili; tali contingenti dovranno essere pari a quelli previsti per le giornate festive.
Le parti individueranno, a livello aziendale:
- le categorie e profili professionali che formano i contingenti; per l'assistenza d'urgenza devono essere previsti i diversi profili e categorie normalmente impiegati;
- i contingenti di personale, suddivisi per categorie e profili;
- i criteri e le modalità da seguire per l'articolazione dei contingenti a livello di singolo ufficio o servizio.
In sede di prima applicazione del presente CCNL, in difetto di accordo aziendale, i singoli Centri provvederanno all'individuazione dei contingenti di personale esonerato dallo sciopero per garantire la continuità delle relative prestazioni indispensabili.
Il personale incluso nei contingenti come sopra definiti e tenuti all'erogazione delle prestazioni necessarie ha il diritto di esprimere la volontà di aderire allo sciopero e di chiedere la conseguente sostituzione, nel caso sia possibile, almeno 48 ore prima dell'iniziativa di sciopero.
3. Modalità di effettuazione degli scioperi
La proclamazione degli scioperi relativi alle vertenze nazionali di comparto deve essere comunicata alle Presidenze nazionali delle Associazioni datoriali stipulanti; la proclamazione di scioperi relativi a vertenze regionali/provinciali o con le singole strutture o centri deve essere comunicata rispettivamente alle Sedi locali delle Associazioni.
Le OO.SS o le Rappresentanze sindacali le quali proclamino azioni di sciopero, sono tenute a darne comunicazione alle strutture o centri interessati con un preavviso non inferiore a 10 giorni precisando, in particolare, la durata dell'astensione dal lavoro. In caso di revoca di uno sciopero indetto in precedenza, le OO.SS. o le Rappresentanze sindacali devono darne tempestiva comunicazione ai predetti centri e strutture.
In considerazione della natura dei servizi resi dalle strutture e dai centri e del carattere integrato della relativa organizzazione, i tempi e la durata della azioni di sciopero sono così articolati:
a) il primo sciopero, per qualsiasi tipo di vertenza, non può superare, anche nei centri e nelle strutture complesse ed organizzate per turni, la durata massima di un'intera giornata (24 ore);
b) gli scioperi successivi al primo per la medesima vertenza non supereranno le 48 ore consecutive;
c) gli scioperi della durata inferiore alla giornata di lavoro si svolgeranno in un unico e continuativo periodo, all'inizio o alla fine di ciascun turno, secondo l'articolazione dell'orario prevista nell'unità operativa di riferimento;
d) gli scioperi riguardanti singole aree professionali e/o organizzative comunque non devono compromettere le prestazioni individuate come indispensabili. Sono comunque escluse manifestazioni di sciopero che impegnino singole unità operative, funzionalmente non autonome.
Sono altresì escluse forme surrettizie di sciopero quali le assemblee permanenti o forme improprie di astensione dal lavoro;
e) inoltre, le azioni di sciopero non saranno effettuate:
- nel mese di agosto;
- nei giorni dal 23 dicembre al 7 gennaio;
- nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo;
- nei cinque giorni precedenti e nei due giorni susseguenti le consultazioni elettorali o referendarie.
Gli scioperi dichiarati o in corso di effettuazione si intendono immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali.
4. Procedure di raffreddamento e di conciliazione
In caso di insorgenza di una controversia sindacale che possa portare alla proclamazione di uno sciopero, vengono espletate le procedure di conciliazione di cui ai commi seguenti.
I soggetti incaricati di svolgere le procedure di conciliazione sono:
a) in caso di conflitto sindacale di rilievo nazionale, il Ministero del lavoro;
b) in caso di conflitto sindacale di rilievo regionale, il Prefetto del capoluogo di regione;
c) in caso di conflitto sindacale di rilievo locale, il Prefetto del capoluogo di provincia.
Nel caso di controversia nazionale, il Ministero del lavoro, entro un termine di tre giorni lavorativi decorrente dalla comunicazione scritta che chiarisca le motivazioni e gli obiettivi della formale proclamazione dello stato di agitazione e della richiesta della procedura conciliativa, provvede a convocare le parti in controversia, al fine di tentare la conciliazione del conflitto. I medesimi soggetti possono chiedere alle Organizzazioni sindacali e ai soggetti pubblici coinvolti notizie e chiarimenti per la utile conduzione del tentativo di conciliazione; il tentativo deve esaurirsi entro l'ulteriore termine di tre giorni lavorativi dall'apertura del confronto, decorso il quale il tentativo si considera comunque espletato, ai fini di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della Legge n. 146/1990, come modificata dalla Legge n. 83/2000.
Con le stesse procedure e modalità di cui al comma precedente, nel caso di controversie regionali e locali, i soggetti di cui alle lett. b) e c) del comma 2 del presente punto provvedono alla convocazione delle Organizzazioni sindacali per l'espletamento del tentativo di conciliazione entro un termine di tre giorni lavorativi. Il tentativo deve esaurirsi entro l'ulteriore termine di cinque giorni dall'apertura del confronto.
Il tentativo si considera altresì espletato ove i soggetti di cui al comma 2 non abbiano provveduto a convocare le parti in controversia entro il termine stabilito per la convocazione, che decorre dalla comunicazione scritta della proclamazione dello stato di agitazione.
Il periodo complessivo della procedura conciliativa di cui al comma 3 ha una durata complessivamente non superiore a sei giorni lavorativi dalla formale proclamazione dello stato di agitazione; quello del comma 4, una durata complessiva non superiore a dieci giorni.
Del tentativo di conciliazione di cui al comma 3 viene redatto verbale che, sottoscritto dalle parti, è inviato alla Commissione di garanzia. Se la conciliazione riesce, il verbale dovrà contenere l'espressa dichiarazione di revoca dello stato di agitazione proclamato, che non costituisce forma sleale di azione sindacale ai sensi dell'art. 2, comma 6, della Legge n. 146/1990, come modificata dalla Legge n. 83/2000. In caso di esito negativo, nel verbale dovranno essere indicate le ragioni del mancato accordo e le parti si riterranno libere di procedere secondo le consuete forme sindacali nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali.
Le revoche, le sospensioni ed i rinvii dello sciopero proclamato non costituiscono forme sleali di azione sindacale qualora avvengano nei casi previsti dall'art. 2, comma 6 della Legge n. 146/1990, come modificata dalla Legge n. 83/2000. Ciò anche nel caso in cui siano dovuti ad oggettivi elementi di novità nella posizione di parte datoriale.
Fino al completo esaurimento, in tutte le loro fasi, delle procedure sopra individuate, le parti non intraprendono iniziative unilaterali e non possono adire l'autorità giudiziaria sulle materie oggetto della controversia.
In caso di proclamazione di una successiva iniziativa di sciopero, nell'ambito della medesima vertenza e da parte del medesimo soggetto, è previsto un periodo di tempo dall'effettuazione o revoca della precedente azione di sciopero entro cui non sussiste obbligo di reiterare la procedura di cui ai commi precedenti. Tale termine è fissato in 120 giorni, esclusi i periodi di franchigia di cui al punto 3, lett. e).
5. Sanzioni
Le parti firmatarie del presente CCNL sono vincolate alle norme sopra indicate, a tutti i livelli.
In caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla Legge 12 giugno 1990, n. 146 e della Legge 11 aprile 2000, n. 83 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di quelle contenute nel presente contratto o degli accordi aziendali in materia siglati in applicazione dello stesso, si applicano gli artt. 4 e 6 delle predette leggi.
Ai fini di una piena e puntuale applicazione della Legge 10 aprile 1991 n. 125 e del D.L. n.196/2000 è costituito a livello nazionale il Comitato per le Pari Opportunità tra uomo e donna composto da una componente designata da ognuna delle OO.SS. maggiormente rappresentative e da un pari numero di componenti in rappresentanza dell'Associazione, tra le quali individuare la figura con funzioni di Presidente. Le finalità del Comitato per le Pari Opportunità tra uomo e donna sono quelle definite dalla Legge di riferimento.
Possono inoltre essere istituiti Comitati per le Pari Opportunità tra uomo e donna presso singole realtà territoriali aventi dimensioni e caratteristiche rilevanti verificate a livello nazionale nell'ambito del rapporto tra le parti. L'Associazione assicura le condizioni e gli strumenti per il loro funzionamento, nonché appositi finanziamenti a sostegno della loro attività. Le finalità del Comitato per le Pari Opportunità tra uomo e donna sono quelle definite dalla Legge di riferimento e gli stessi opereranno sulla base delle indicazioni che perverranno dal Comitato per le Pari Opportunità tra uomo e donna nazionale che verrà istituito entro sei mesi dalla data della stipula del presente CCNL.
Art. 9-bis - Attività di volontariato
Le lavoratrici e i lavoratori che fanno parte di organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'art. 6 della Legge 11 agosto 1991 n. 266 ai fini dell'espletamento di attività di volontariato hanno diritto ad usufruire, ai sensi dell'art. 17 della stessa, compatibilmente con le esigenze di servizio, a tutte le forme di flessibilità di orario e/o turnazioni previste dal presente CCNL.
In sede aziendale, nell'ambito del rapporto tra le parti, saranno definite le modalità di esercizio del diritto in questione e potranno determinarsi anche forme e criteri particolari finalizzati a consentire alle interessate ed agli interessati di svolgere attività di volontariato.
Art. 10 - Rappresentanze sindacali
Le rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro sono le RSU (Rappresentanze Sindacali Unitarie) costituite ai sensi dello specifico regolamento definito tra le parti, ovvero le RSA (Rappresentanze Sindacali Aziendali) sino alla costituzione delle sopraindicate RSU.
Per la contrattazione nei luoghi di lavoro la rappresentanza sindacale è composta è composta dalle RSU, ovvero dalle RSA in caso di non costituzione delle RSU, e dalle OO.SS. territoriali firmatarie del presente CCNL.
Nelle unità produttive autonome con meno di 15 addetti non è consentita la costituzione di RSU o di RSA; in tal caso, per le predette unità produttive le relazioni sindacali verranno gestite dalle OO.SS. territoriali firmatarie del presente CCNL.
I dirigenti delle RSU, ovvero delle RSA in caso di non costituzione delle RSU, hanno diritto, per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni necessarie all'espletamento del loro mandato, ai permessi retribuiti di cui all'art. 23 della Legge 20 maggio 1970 n. 300, nei termini ed alle condizioni ivi disciplinate.
Come previsto dall'art. 25 della Legge 20 maggio 1970 n. 300, le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro riguardanti l'azienda; i documenti affissi non potranno essere anonimi.
Le lavoratrici e i lavoratori hanno diritto di riunirsi fuori dell'orario di lavoro nonché durante lo stesso nei limiti di 12 ore annue per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata dalla RSA competente.
L'Ente interessato dovrà destinare di volta in volta locali idonei per lo svolgimento delle assemblee.
Della convocazione della riunione, dell'orario, dell'ordine del giorno, dell'eventuale partecipazione di personale non dipendente, deve essere data all'Amministrazione tempestiva comunicazione, con preavviso di almeno due giorni.
Alle riunioni possono partecipare, nel rispetto di quanto sopra, dandone comunicazione, entro i termini suddetti, dirigenti esterni dei sindacati firmatari del presente CCNL.
Lo svolgimento delle assemblee dovrà essere effettuato senza recare pregiudizi alle esigenze proprie dell'utenza.
La rilevazione dei partecipanti e delle ore di partecipazione di ciascuno all'assemblea è effettuata a cura del datore di lavoro.
Art. 12 - Permessi per cariche sindacali
I componenti degli Organismi Direttivi nazionali, regionali e provinciali delle OO.SS. firmatarie del presente contratto hanno diritto a permessi retribuiti per partecipare a riunioni di tali Organismi nella misura di 8 (otto) ore mensili, non cumulabili con i permessi di cui al precedente art. 10.
La contrattazione territoriale o aziendale potrà prevedere, a seconda delle particolari esigenze locali, l'estensione di tale monte ore anche ad altri organismi territoriali delle OO.SS. firmatarie del presente CCNL.
I dirigenti che intendano esercitare il diritto di cui al comma precedente devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro almeno due giorni prima; successivamente, nel termine di cinque giorni dalla data della riunione o della sua conclusione laddove essa si protragga per più giorni, il dirigente dovrà inviare copia del verbale della riunione medesima ovvero apposita certificazione rilasciata dal Presidente dell'Organismo Direttivo attestante la sua effettiva partecipazione a detta riunione.
I nominativi dei dirigenti titolari dei permessi, la loro cessazione dalla carica ed ogni altra variazione dovranno essere comunicati per iscritto dalle OO.SS., almeno con 48 di preavviso, all'Amministrazione delle lavoratrici o dei lavoratori, unitamente alle norme statutarie e/o regolamentari interne delle OO.SS. disciplinanti le modalità di nomina dei dirigenti, i relativi poteri nonché copia del verbale di assemblea o di ogni altro atto collegiale da cui risulti comunque la nomina del dirigente.
Art. 13 - Contributi sindacali
Le lavoratrici ed i lavoratori hanno facoltà di rilasciare delega, a favore della propria O.S., per la riscossione di una quota mensile dello stipendio, paga o retribuzione per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari.
La delega ha validità dal 1º giorno del mese successivo a quello del rilascio e si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall'interessata o dall'interessato. Sia la delega che la revoca della stessa devono essere inoltrate in forma scritta, alla amministrazione di appartenenza e alla OO.SS. interessata.
Le trattenute mensili operate dalle singole amministrazioni sulle retribuzioni delle addette e degli addetti in base alle deleghe presentate dalle OO.SS. sono versate entro il 10º giorno del mese successivo alle stesse secondo le modalità comunicate dalle OO.SS. con accompagnamento di distinta nominativa.
Le OO.SS. contribuiscono nella misura del 5% agli oneri economici sostenuti dall'Associazione per provvedere alle necessarie operazioni.
TITOLO V - Assunzione e risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 14 - Assunzione del personale
L'assunzione del personale deve essere effettuata con l'osservanza delle norme di Legge vigenti in materia di rapporto di diritto privato.
L'assunzione deve risultare da atto scritto e contenere la data della medesima, la durata del periodo di prova, la qualifica, il livello retributivo e la categoria di inquadramento a cui viene assegnato la lavoratrice o il lavoratore.
Qualora le Regioni e/o le Province Autonome nella loro nuova potestà organizzativa sulle procedure di collocamento introducano una riserva nelle assunzioni a favore di categorie di lavoratori a rischio di esclusione sociale, già previsto dall'art. 25 della Legge n. 223/91, le parti convengono di escludere dalla riserva tutte le figure professionali che abbisognano, per l'espletamento dell'attività lavorativa, del possesso di specifici titoli professionali (ad esempio, ma non esaustivamente, Fisioterapisti, Logopedisti, Terapisti Occupazionali, Psicomotricisti, Educatori professionali, Assistenti Sociali, Infermieri, O.S.S.).
Art. 15 - Documenti di assunzione
All'atto dell'assunzione la lavoratrice e/o il lavoratore, fermo restando la possibilità di rendere autocertificazione nei casi consentiti dalla Legge, è tenuto a presentare o consegnare i seguenti documenti:
- documenti rilasciati dal SIL;
- codice fiscale;
- comunicazione delle proprie coordinate bancarie (IBAN);
- carta d'identità o documento equipollente;
- certificato di sana e robusta costituzione fisica da cui risulti che la lavoratrice o il lavoratore non è affetto da malattie contagiose, rilasciato da organi sanitari pubblici;
- libretto di idoneità sanitaria ove richiesto a norma di Legge;
- titolo di studio o professionale (diploma, certificato di abilitazione, patente ecc.) in relazione alla qualifica;
- qualsiasi altro documento o incombenza previsti dalla vigente normativa;
- certificato dei carichi pendenti;
- certificato penale valido.
La lavoratrice e il lavoratore sono altresì tenuti a presentare certificato di residenza valido e devono inoltre comunicare anche l'eventuale domicilio, ove questo sia diverso dalla residenza, nonché tempestivamente tutti gli eventuali successivi spostamenti di residenza e di domicilio.
Prima dell'assunzione in servizio l'Amministrazione potrà accertare la idoneità fisica della prestatrice e del prestatore d'opera e sottoporla/o a visita medica da parte di organi sanitari pubblici e/o del medico competente, se non a carico del SSN.
Successivamente alla assunzione il lavoratore sarà sottoposto ad eventuali accertamenti nel rispetto delle limitazioni e con le modalità previste dalla Legge, con oneri a carico del datore di lavoro.
Gli oneri per gli eventuali accertamenti periodici di prevenzione ove previsti dalla Legge vigente non ricadranno a carico della lavoratrice o del lavoratore
L'assunzione in servizio avviene con i seguenti periodi di prova:
- 60 gg. di calendario per i dipendenti inquadrati nella categoria “A”;
- 90 gg. di calendario per i dipendenti inquadrati nella categoria “B”;
- 120 gg. di calendario per tutti gli altri dipendenti.
Durante tale periodo di prova è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro in qualsiasi momento, senza preavviso.
Comunque il datore di lavoro può ritenere concluso negativamente il periodo di prova decorso un periodo congruo di almeno il 50% di quello previsto per ciascuna categoria.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova, ovvero alla fine dello stesso, al dipendente spetta la retribuzione relativa alle giornate e alle ore di lavoro compiuto nonché ai ratei di ferie e della tredicesima mensilità ed il trattamento di fine rapporto di lavoro maturato.
Detta retribuzione, in ogni caso, non potrà essere inferiore a quella stabilita contrattualmente per la qualifica, cui appartiene la risorsa interessata.
Ove il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia il dipendente sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso ove sia in grado di riprendere il servizio entro novanta giorni; in caso contrario il rapporto di lavoro si intenderà risolto a tutti gli effetti con la data di inizio dell'assenza.
Trascorso il periodo di prova stabilito, senza che si sia proceduto alla disdetta del rapporto di lavoro, il dipendente si intenderà confermato in servizio.
Art. 18 - Rapporto di lavoro part-time
Il contratto di lavoro a tempo parziale, di cui al D.Lgs n.61/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, deve essere stipulato in forma scritta.
Il contratto può prevedere il rapporto di lavoro a tempo parziale, quale orario inferiore a quello a tempo pieno, di tipo orizzontale, verticale o misto.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale ha la funzione di:
- favorire la flessibilità della prestazione di lavoro in rapporto all'attività dell'associazione;)
- consentire il soddisfacimento di esigenze individuali delle lavoratrici e dei lavoratori, ferme restando le esigenze dell'Associazione.
Nel contratto dovranno essere ulteriormente specificati:
1. l'eventuale durata del periodo di prova;
2. la durata della prestazione lavorativa, la collocazione e la distribuzione dell'orario con riferimento al gior