CCNL in vigore
ISTITUZIONI SOCIO ASSISTENZIALI - AIAS
Testo consolidato del CCNL 07/09/2022
Lavoratori dipendenti dell'AIAS (Associazione Italiana Assistenza Spastici)
Decorrenza: 01/01/2017
Scadenza: 31/12/2019
Il giorno sette settembre duemilaventidue in Roma in via Cipro 4/H nella sede nazionale dell'Associazione Italiana per l'Assistenza agli Spastici (AIAS) si sono incontrati:
- il Presidente Nazionale dell'AIAS e la delegazione dell'AIAS;
- le rappresentanze delle Organizzazioni sindacali:
- CISL Funzione Pubblica in persona del segretario nazionale della Funzione Pubblica, del coordinatore nazionale del Terzo Settore;
- UIL Federazioni Poteri Locali in persona del segretario generale nazionale e del responsabile nazionale del Terzo Settore.
Le parti, concludendo la trattativa, rivisto e collazionato il testo approvato nella intesa preliminare del 15 luglio 2022 con la sottoscrizione di quest'atto
stipulano
il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al triennio dal 2017 al 2019 che regolamenta il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Associazione Italiana Assistenza Spastici (AIAS) e delle Fondazioni e dei Consorzi partecipati da Sezioni AIAS nel testo allegato con la relativa tabella retributiva che ha decorrenza dal 1º agosto 2022 e la tabella dell'indennità una tantum a copertura risarcitoria del periodo pregresso.
Letto, confermato e sottoscritto
Il giorno sette settembre duemilaventidue in Roma in via Cipro 4/H nella sede nazionale dell'Associazione Italiana per l'Assistenza agli Spastici (AIAS) si sono incontrati:
il Presidente Nazionale dell'AIAS e la delegazione dell'AIAS
e le rappresentanze delle Organizzazioni sindacali:
-UGL Salute, in persona del Segretario Nazionale, dei componenti della delegazione nazionale, dei componenti delle delegazioni territoriali, assistiti dal Segretario Confederale UGL;
-FIALS (Federazione Italiana Autonomie Locali e Sanità) in persona del segretario nazionale e dei componenti della segreteria nazionale e per la Confederazione Confsal il segretario nazionale;
-ISA (Intesa Sindacato Autonomo) in persona del segretario generale e della dirigente nazionale sanità pubblica e privata.
Le parti, concludendo la trattativa, rivisto e collazionato il testo approvato nella intesa preliminare del 15 luglio 2022 con la sottoscrizione di quest'atto
stipulano
il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al triennio dal 2017 al 2019 che regolamenta il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Associazione Italiana Assistenza Spastici (AIAS) e delle Fondazioni e dei Consorzi partecipati da Sezioni AIAS nel testo allegato con la relativa tabella retributiva che ha decorrenza dal 1º agosto 2022 e la tabella dell'indennità una tantum a copertura risarcitoria del periodo pregresso.
Letto, confermato e sottoscritto
TITOLO PRIMO - VALIDITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO
Art. 1 - Ambito di applicazione
Il presente CCNL si applica agli Enti del Terzo Settore e agli altri Enti denominati Associazione Italiana Assistenza Spastici (o con l'acronimo AIAS) che operano in ambito socio - sanitario - assistenziale - educativo - associazionistico, alle Fondazioni ed ai consorzi costituiti o partecipati da Sezioni AIAS e/o alle associazioni o ad altre persone giuridiche che lo recepiscono.
Il contratto collettivo nazionale di lavoro disciplina il trattamento economico e normativo che deve essere applicato al personale dipendente.
Art. 2 - Disposizioni generali
Inscindibilità delle norme contrattuali - definizioni
Le norme del presente contratto devono essere considerate sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun trattamento previsto da altri contratti collettivi nazionali di lavoro precedenti e/o previgenti. Il presente CCNL A.I.A.S. sostituisce ed annulla tutti i precedenti CCNL e costituisce l'unico regolamento applicabile ai dipendenti in servizio.
I termini "dipendente", "lavoratore", "prestatore di lavoro", "personale" ed equivalenti vengono utilizzati in questo CCNL senza alcuna distinzione di genere a prescindere dall'articolo che li precede.
Al fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone di cui alla Legge n. 76/2016, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole "coniuge", "coniugi" o termini equivalenti ovunque ricorrenti nel presente contratto collettivo, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile.
Questo CCNL ha validità dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2019, salvo le diverse decorrenze stabilite in specifici articoli.
Si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non venga disdettato da una delle parti con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con posta elettronica certificata almeno 3 (tre) mesi prima della sua scadenza.
Il CCNL, se disdettato, continuerà a produrre tutti i suoi effetti, economici e normativi, fino al 180º giorno successivo alla scadenza contrattuale.
TITOLO SECONDO - DIRITTI SINDACALI E SERVIZI MINIMI ESSENZIALI
Art. 4 - Diritto di informazione
Le parti si impegnano alla più ampia diffusione di dati e conoscenze, relativi al rapporto di lavoro, che consentano l'utilizzo di strumenti corretti per la definizione e la applicazione degli accordi di lavoro e per un sempre più responsabile e qualificato ruolo di tutte le componenti contrattuali, favorendo, altresì uno stabile sistema di relazioni sindacali a tutti i livelli, attraverso la definizione, a livello nazionale, di una parte normativa ed una parte economica comune, demandando al secondo livello decentrato la contrattazione integrativa sulle materie e con le modalità indicate nel presente contratto.
Le sedi di informazione e confronto sono:
A) Livello nazionale
Annualmente, di norma entro l'autunno o su richiesta di una delle parti, le stesse si incontreranno in particolare per:
- analizzare l'andamento del settore;
- verificare i programmi ed i progetti di sviluppo;
- verificare gli andamenti occupazionali in termini quantitativi e qualitativi;
- valutare lo stato di applicazione del presente CCNL;
- valutare gli effetti, in base al decreto 81/2008, degli effetti dello stress correlato all'ambiente di lavoro;
- promuovere iniziative anche volte alla Pubblica Amministrazione finalizzate a favorire la crescita e la qualificazione dei servizi del settore nonché una sempre più adeguata utilizzazione delle risorse disponibili, con particolare attenzione alle imprese sociali ed allo stress lavoro correlato.
B) Livello regionale e/o territoriale
Annualmente, di norma entro l'anno, su richiesta di una delle parti, le stesse si incontreranno in particolare per:
- analizzare l'andamento del settore, ai diversi livelli, con particolare attenzione all'assetto dei servizi ed all'occupazione;
- assumere le opportune iniziative presso la Pubblica Amministrazione affinché, nel rispetto dei reciproci ruoli e competenze, si tenga conto, nei regimi di convenzione o di accreditamento, dei costi connessi per consentire la regolare applicazione economica del presente CCNL;
- acquisire elementi informativi circa i programmi ed i progetti di sviluppo;
- verificare lo stato di definizione e applicazione delle normative regionali;
- assumere le opportune iniziative nei confronti della Pubblica Amministrazione affinché vengano attivati e/o potenziati i corsi di qualificazione, aggiornamento e riqualificazione professionale per il personale delle realtà interessate dal presente CCNL, nonché finanziamenti e/o contributi per gli E.C.M. e siano definite forme di valorizzazione delle imprese sociali e degli Enti di Terzo Settore.
C) Livello aziendale
Fermo restando le competenze proprie delle amministrazioni, queste forniranno, laddove specificamente richiesto, le informazioni riguardanti l'organico, nei limiti previsti dalla Legge sulla riservatezza dei dati personali, l'organizzazione del lavoro e dei servizi, quanto relativo ai rapporti diretti e/o di convenzione o accreditamenti con gli Enti Pubblici nonché quant'altro previsto nei singoli punti del presente CCNL.
Le parti convengono sulla necessità di sviluppare idonee iniziative, ai diversi livelli, finalizzate alla determinazione ed all'utilizzo di strumenti di sostegno al governo di processi di riorganizzazione che dovessero evidenziarsi come necessari nonché di processi o soluzioni di lavoro più adeguate alle mutevoli esigenze dei pazienti ed idonee ad assicurare il più elevato livello qualitativo possibile delle prestazioni. Le parti convengono inoltre di promuovere processi di valorizzazione professionale delle lavoratrici e dei lavoratori anche nell'ottica di un complessivo miglioramento quali-quantitativo delle condizioni di lavoro, del diritto alla conciliazione vita-lavoro e sostegno alla genitorialità.
La contrattazione di cui al presente CCNL si suddivide in due livelli:
- nazionale;
- aziendale o territoriale.
Sono titolari della contrattazione di primo livello (nazionale) le parti stipulanti il presente contratto collettivo nazionale di lavoro.
Sono titolari della contrattazione di secondo livello (aziendale o territoriale) le RSU/RSA congiuntamente alle OO.SS. territoriali firmatarie del presente CCNL. Costituiscono oggetto della contrattazione a livello nazionale le seguenti tematiche:
- validità ed ambito di applicazione del contratto;
- relazioni sindacali;
- diritti sindacali;
- norme comportamentali e disciplinari;
- ordinamento professionale;
- orario di lavoro;
- permessi, aspettative e congedi;
- formazione professionale;
- trattamento economico.
Costituisce oggetto della contrattazione aziendale o territoriale quanto espressamente attribuitovi dal presente CCNL, nonché quanto definito nelle piattaforme aziendali in merito a innovazioni nell'organizzazione del lavoro o nella quantità - qualità dei servizi finalizzate al recupero di competitività ed a una maggiore capacità di risposta alle esigenze dell'utenza.
Gli accordi territoriali o aziendali potranno prevedere il riconoscimento dell'apporto professionale alla realizzazione dei progetti ovvero al raggiungimento di obiettivi stabiliti tra le parti, sussistendone le condizioni di sostenibilità.
In sede territoriale o aziendale sulla base dei meccanismi di remunerazione delle prestazioni o di inquadramento nelle diverse fasce tipologiche di attività potranno essere firmate intese integrative che tengano conto di tali variabili.
Gli accordi aziendali potranno prevedere il riconoscimento dell'apporto professionale alla realizzazione dei progetti ovvero al raggiungimento di obiettivi stabiliti tra le parti ed ogni erogazione economica derivante dal secondo livello di contrattazione sarà strettamente correlata alla realizzazione di tali progetti al raggiungimento degli obiettivi preventivamente concordati.
L'elemento retributivo pertanto avrà caratteristiche di determinabilità in relazione al grado di raggiungimento degli obiettivi, dei criteri e delle modalità per la distribuzione preventivamente concordati, sarà ad ogni effetto di competenza dell'anno di esecuzione dei progetti.
Costituiscono oggetto della contrattazione di secondo livello regionale/territoriale:
- confronto in relazione all'impatto dei modelli dei Welfare a livello regionale;
- interventi per specifiche figure professionali, a fronte di situazioni contingenti e particolari del mercato del lavoro a livello regionale;
- interventi applicativi della legislazione regionale nelle materie e nei settori disciplinati dal presente CCNL;
- monitoraggio del livello di applicazione del CCNL a livello regionale; andamento occupazionale del settore a livello regionale, nonché, in caso di rischio per i livelli occupazionali, le relative misure di contrasto;
Costituiscono oggetto della contrattazione di secondo livello aziendale:
- elaborazione di piani di formazione e aggiornamento del personale dipendente;
- interventi per il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, nonché per il benessere organizzativo, le buone prassi, lo stress da lavoro correlato;
- criteri disciplinanti le attività dei soggiorni;
- modalità per lo svolgimento delle assemblee nei luoghi di lavoro;
- criteri per l'accesso a corsi di qualificazione, riqualificazione ed aggiornamento professionale e per l'esercizio del diritto allo studio, nonché le modalità di fruizione degli stessi;
- criteri per attuazione di progetti obiettivi;
- modalità di installazione di impianti audiovisivi e di altri strumenti dai quali derivi la possibilità di controllo a distanza dei lavoratori e dell'attività svolta nei confronti degli assistiti, ad eccezione degli strumenti che registrino unicamente gli accessi e le presenze dei lavoratori;
- le pari opportunità, per le finalità e con le modalità stabilite dalla Legge;
- le iniziative per facilitare l'attività dei dipendenti disabili;
- le modalità di gestione delle eccedenze di personale secondo la disciplina e nel rispetto della normativa vigente in materia;
- le iniziative ed i provvedimenti nell'ambito del welfare aziendale ogni altra materia espressamente demandata dal presente contratto collettivo nazionale di lavoro.
Art. 6 - Garanzia del funzionamento dei servizi minimi essenziali
Le Organizzazioni sindacali si impegnano ad esercitare il diritto allo sciopero secondo i criteri e le modalità indicate nel presente contratto.
Le parti nei successivi articoli individuano le prestazioni indispensabili e i criteri per la determinazione dei contingenti di personale tenuti a garantirle.
Inoltre, le parti indicano tempi e modalità per l'espletamento delle procedure di
raffreddamento e conciliazione dei conflitti, secondo le indicazioni previste dalla Legge n. 146/1990 e successive modificazioni.
1. Servizi essenziali
Ai sensi degli artt. 1 e 2 della Legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla Legge 11 aprile 2000, n. 83, la programmazione delle azioni di sciopero dovrà assicurare i servizi necessari a garantire le seguenti prestazioni essenziali di assistenza sanitaria.
Nell'ambito dei servizi essenziali di cui al punto 1 è garantita, con le modalità di cui al punto 3, la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati:
Assistenza sanitaria
A) Assistenza socio-sanitaria ai pazienti in coma ovvero in analoghe condizioni di totale dipendenza per le primarie esigenze vitali:
- terapia intensiva, alimentazione forzata, reidratazione;
- servizio trasporto infermi.
B) Assistenza ordinaria:
- prestazioni terapeutiche e riabilitative, ove non dilazionabili senza danni per le persone interessate;
- assistenza a persone portatrici di handicap mentali, trattamenti sanitari obbligatori;
- assistenza ad anziani ed handicappati, anche domiciliare ed in casa protetta;
- le prestazioni medico sanitarie, l'igiene, l'assistenza finalizzata ad assicurare la tutela fisica e/o la confezione, distribuzione e somministrazione del vitto a persone non autosufficienti, minori ed a soggetti affidati a strutture tutelari o a servizi di assistenza domiciliare;
- attività farmaceutica concernente le prestazioni indispensabili.
Alle suddette prestazioni indispensabili deve essere garantito il supporto attivo delle prestazioni specialistiche necessari al loro espletamento.
I servizi di cucina dovranno assicurare le esigenze alimentari e dietetiche.
I servizi ausiliari di natura assistenziale dovranno garantire l'igiene personale degli ospiti delle strutture e dei locali ove si svolgono tutte le operative necessarie o complementari all'erogazione dei servizi minimi essenziali garantiti.
2. Contingenti di personale
Ai fini di quanto indicato nel punto 1, verranno individuati, in sede aziendale, per le diverse categorie e profili professionali addetti ai servizi minimi essenziali, appositi contingenti di personale esonerato dallo sciopero per garantire la continuità delle relative prestazioni indispensabili; tali contingenti dovranno essere pari a quelli previsti per le giornate festive.
Le parti individueranno, a livello aziendale:
- le categorie e profili professionali che formano i contingenti; per l'assistenza d'urgenza devono essere previsti i diversi profili e categorie normalmente impiegati;
- i contingenti di personale, suddivisi per categorie e profili;
- i criteri e le modalità da seguire per l'articolazione dei contingenti a livello di singolo ufficio o servizio.
In sede di prima applicazione del presente CCNL, in difetto di accordo aziendale, i singoli Centri provvederanno all'individuazione dei contingenti di personale esonerato dallo sciopero per garantire la continuità delle relative prestazioni indispensabili.
Il personale incluso nei contingenti come sopra definiti e tenuti all'erogazione delle prestazioni necessarie ha il diritto di esprimere la volontà di aderire allo sciopero e di chiedere la conseguente sostituzione, nel caso sia possibile, almeno 48 ore prima dell'iniziativa di sciopero.
3. Modalità di effettuazione degli scioperi
La proclamazione degli scioperi relativi alle vertenze nazionali di comparto deve essere comunicata alle Presidenze nazionali delle Associazioni datoriali stipulanti; la proclamazione di scioperi relativi a vertenze regionali/provinciali o con le singole strutture o centri deve essere comunicata rispettivamente alle Sedi locali delle Associazioni.
Le OO.SS o le Rappresentanze sindacali le quali proclamino azioni di sciopero, sono tenute a darne comunicazione alle strutture o centri interessati con un preavviso non inferiore a 10 giorni precisando, in particolare, la durata dell'astensione dal lavoro. In caso di revoca di uno sciopero indetto in precedenza, le OO.SS. o le Rappresentanze sindacali devono darne tempestiva comunicazione ai predetti centri e strutture.
In considerazione della natura dei servizi resi dalle strutture e dai centri e del carattere integrato della relativa organizzazione, i tempi e la durata delle azioni di sciopero sono così articolati:
a) il primo sciopero, per qualsiasi tipo di vertenza, non può superare, anche nei centri e nelle strutture complesse ed organizzate per turni, la durata massima di un'intera giornata (24 ore);
b) gli scioperi successivi al primo per la medesima vertenza non supereranno le 48 ore consecutive;
c) gli scioperi della durata inferiore alla giornata di lavoro si svolgeranno in un unico e continuativo periodo, all'inizio o alla fine di ciascun turno, secondo l'articolazione dell'orario prevista nell'unità operativa di riferimento;
d) gli scioperi riguardanti singole aree professionali e/o organizzative comunque non devono compromettere le prestazioni individuate come indispensabili. Sono comunque escluse manifestazioni di sciopero che impegnino singole unità operative, funzionalmente non autonome.
Sono altresì escluse forme surrettizie di sciopero quali le assemblee permanenti o forme improprie di astensione dal lavoro;
e) inoltre, le azioni di sciopero non saranno effettuate:
- nel mese di agosto;
- nei giorni dal 23 dicembre al 7 gennaio;
- nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo;
- nei cinque giorni precedenti e nei due giorni susseguenti le consultazioni elettorali o referendarie.
Gli scioperi dichiarati o in corso di effettuazione si intendono immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali.
4. Procedure di raffreddamento e di conciliazione
In caso di insorgenza di una controversia sindacale che possa portare alla proclamazione di uno sciopero, vengono espletate le procedure di conciliazione di cui ai commi seguenti.
I soggetti incaricati di svolgere le procedure di conciliazione sono:
a) in caso di conflitto sindacale di rilievo nazionale, il Ministero del lavoro;
b) in caso di conflitto sindacale di rilievo regionale, il Prefetto del capoluogo di regione;
c) in caso di conflitto sindacale di rilievo locale, il Prefetto del capoluogo di provincia.
Nel caso di controversia nazionale, il Ministero del lavoro, entro un termine di tre giorni lavorativi decorrente dalla comunicazione scritta che chiarisca le motivazioni e gli obiettivi della formale proclamazione dello stato di agitazione e della richiesta della procedura conciliativa, provvede a convocare le parti in controversia, al fine di tentare la conciliazione del conflitto. I medesimi soggetti possono chiedere alle Organizzazioni sindacali e ai soggetti pubblici coinvolti notizie e chiarimenti per la utile conduzione del tentativo di conciliazione; il tentativo deve esaurirsi entro l'ulteriore termine di tre giorni lavorativi dall'apertura del confronto, decorso il quale il tentativo si considera comunque espletato, ai fini di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della Legge n. 146/1990, come modificata dalla Legge n. 83/2000.
Con le stesse procedure e modalità di cui al comma precedente, nel caso di controversie regionali e locali, i soggetti di cui alle lett. b) e c) del comma 2 del presente punto provvedono alla convocazione delle Organizzazioni sindacali per l'espletamento del tentativo di conciliazione entro un termine di tre giorni lavorativi. Il tentativo deve esaurirsi entro l'ulteriore termine di cinque giorni dall'apertura del confronto.
Il tentativo si considera altresì espletato ove i soggetti di cui al comma 2 non abbiano provveduto a convocare le parti in controversia entro il termine stabilito per la convocazione, che decorre dalla comunicazione scritta della proclamazione dello stato di agitazione.
Il periodo complessivo della procedura conciliativa di cui al comma 3 ha una durata complessivamente non superiore a sei giorni lavorativi dalla formale proclamazione dello stato di agitazione; quello del comma 4, una durata complessiva non superiore a dieci giorni.
Del tentativo di conciliazione di cui al comma 3 viene redatto verbale che, sottoscritto dalle parti, è inviato alla Commissione di garanzia. Se la conciliazione riesce, il verbale dovrà contenere l'espressa dichiarazione di revoca dello stato di agitazione proclamato, che non costituisce forma sleale di azione sindacale ai sensi dell'art. 2, comma 6, della Legge n. 146/1990, come modificata dalla Legge n. 83/2000. In caso di esito negativo, nel verbale dovranno essere indicate le ragioni del mancato accordo e le parti si riterranno libere di procedere secondo le consuete forme sindacali nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali.
Le revoche, le sospensioni ed i rinvii dello sciopero proclamato non costituiscono forme sleali di azione sindacale qualora avvengano nei casi previsti dall'art. 2, comma 6 della Legge n. 146/1990, come modificata dalla Legge n. 83/2000. Ciò anche nel caso in cui siano dovuti ad oggettivi elementi di novità nella posizione di parte datoriale.
Fino al completo esaurimento, in tutte le loro fasi, delle procedure sopra individuate, le parti non intraprendono iniziative unilaterali e non possono adire l'autorità giudiziaria sulle materie oggetto della controversia.
In caso di proclamazione di una successiva iniziativa di sciopero, nell'ambito della medesima vertenza e da parte del medesimo soggetto, è previsto un periodo di tempo dall'effettuazione o revoca della precedente azione di sciopero entro cui non sussiste obbligo di reiterare la procedura di cui ai commi precedenti. Tale termine è fissato in 120 giorni, esclusi i periodi di franchigia di cui al punto 3, lett. e).
5. Sanzioni
Le parti firmatarie del presente CCNL sono vincolate alle norme sopra indicate, a tutti i livelli.
In caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla Legge 12 giugno 1990, n. 146 e della Legge 11 aprile 2000, n. 83 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di quelle contenute nel presente contratto o degli accordi aziendali in materia siglati in applicazione dello stesso, si applicano gli artt. 4 e 6 delle predette leggi.
Art. 7 - Rappresentanze sindacali
La rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro è riconosciuta alle RSU (Rappresentanze Sindacali Unitarie) elette dai dipendenti nel rispetto delle normative o del regolamento vigenti. In mancanza delle RSU, la rappresentanza sindacale è riconosciuta alle RSA (Rappresentanze Sindacali Aziendali) costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni Struttura nell'ambito delle OO.SS. firmatarie del presente CCNL.
Per la contrattazione nei luoghi di lavoro la rappresentanza sindacale è composta dalle RSU, ovvero dalle RSA in mancanza delle RSU, e dalle OO.SS. territoriali firmatarie del presente CCNL.
Nelle unità produttive autonome con meno di 16 dipendenti non è consentita la costituzione di RSU o di RSA; in tal caso, per le predette unità produttive le relazioni sindacali verranno gestite dalle OO.SS. territoriali firmatarie del presente CCNL.
Nelle unità produttive autonome con più di 15 dipendenti il numero dei componenti delle RSU è così determinato, fermo restando il vincolo della parità dei costi per le strutture:
- n. 3 componenti da 16 a 150 dipendenti;
- n. 4 componenti da 151 a 300 dipendenti;
- n. 5 componenti da 301 dipendenti in su.
I dirigenti delle RSU ovvero delle RSA in caso di non costituzione delle RSU, hanno diritto, per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni necessarie all'espletamento del loro mandato, ai permessi retribuiti di cui all'artt. 23 e permessi non retribuiti di cui all'art. 24 della Legge 20 maggio 1970 n. 300, nei termini ed alle condizioni ivi disciplinate.
Non si computano le assenze dal servizio per la partecipazione a trattative sindacali nazionali, territoriali od aziendali convocate su iniziativa dell'Amministrazione.
Come previsto dall'art. 25 della Legge 20 maggio 1970 n. 300, le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva e/o in bacheche digitali, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro riguardanti l'azienda; i documenti affissi non potranno essere anonimi.
I dipendenti hanno diritto di riunirsi fuori dell'orario di lavoro nonché durante lo stesso nei limiti di 12 ore annue per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata dalla RSU o, in mancanza, dalla RSA competente.
L'Ente interessato dovrà destinare di volta in volta locali idonei per lo svolgimento delle assemblee.
Della convocazione della riunione, dell'orario, dell'ordine del giorno, dell'eventuale partecipazione di personale non dipendente, deve essere data all'Amministrazione tempestiva comunicazione, con preavviso di almeno tre giorni lavorativi.
Alle riunioni possono partecipare, nel rispetto di quanto sopra, dandone comunicazione entro i termini suddetti, dirigenti esterni dei sindacati firmatari del presente CCNL.
Lo svolgimento delle assemblee dovrà essere effettuato senza recare pregiudizi alle esigenze proprie dell'utenza.
La rilevazione dei partecipanti e delle ore di partecipazione di ciascuno all'assemblea è effettuata a cura del datore di lavoro.
Art. 9 - Permessi per cariche sindacali
I componenti degli Organismi Direttivi nazionali, regionali e provinciali delle OO.SS. firmatarie del presente contratto hanno diritto a permessi retribuiti per partecipare riunioni a livello nazionale indette dalle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto e permessi retribuiti per partecipare a riunioni di tali Organismi nella misura di 8 (otto) ore mensili, quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto almeno due giorni lavorativi prima dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL. Qualora la medesima persona fosse componente di più di un Organismo Direttivo potrà usufruire comunque di un massimo di 15 ore mensili.
La contrattazione territoriale o aziendale potrà prevedere, a seconda delle particolari esigenze locali, l'estensione di tale monte ore anche ad altri organismi territoriali delle OO.SS. firmatarie del presente CCNL.
I dirigenti che intendano esercitare il diritto di cui al comma precedente devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro almeno due giorni lavorativi prima; successivamente, nel termine di cinque giorni dalla data della riunione o della sua conclusione laddove essa si protragga per più giorni, il dirigente dovrà inviare apposita certificazione rilasciata dal Presidente dell'Organismo Direttivo attestante la sua effettiva partecipazione a detta riunione.
I nominativi dei dirigenti titolari dei permessi, la loro cessazione dalla carica ed ogni altra variazione, dovranno essere comunicati per iscritto dalle OO.SS. con almeno con 48 ore di preavviso all'Amministrazione dell'Ente, unitamente alle norme statutarie e/o regolamentari interne delle OO.SS. disciplinanti le modalità di nomina dei dirigenti, i relativi poteri nonché copia del verbale di assemblea o di ogni altro atto collegiale da cui risulti la nomina del dirigente.
Art. 10 - Contributi sindacali
I dipendenti hanno facoltà di rilasciare delega a favore dell'O.S. alla quale aderiscono per la riscossione di una quota mensile dello stipendio o della retribuzione a titolo di contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari.
La delega ha validità dal 1º giorno del mese successivo a quello del rilascio e si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall'interessata o dall'interessato. Sia la delega che la revoca devono essere inoltrate in forma scritta alla amministrazione di appartenenza e alla OO.SS. interessata.
Le trattenute mensili operate dalle Associazioni od Enti in base alle deleghe presentate dalle OO.SS. sono versate entro il 10º giorno del mese successivo alle stesse secondo le modalità comunicate dalle OO.SS. con accompagnamento di distinta nominativa.
Art. 11 - Attuazione dei principi di parità
Ai fini di una piena e puntuale applicazione del D.Lgs. n. 198/2006 e successive modifiche ed integrazioni è data facoltà alle parti di costituire a livello nazionale il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.
Lo stesso è composto da un componente designato da ognuna delle OO.SS. firmatarie del presente CCNL e da un pari numero di componenti in rappresentanza dell'Ente. I componenti durano in carica 4 anni. Possono, inoltre, essere istituiti Comitati per le pari opportunità presso singole realtà territoriali, purché aventi dimensioni e caratteristiche rilevanti verificate a livello nazionale nell'ambito del rapporto tra le parti.
La struttura associativa assicura le condizioni e gli strumenti per il loro funzionamento.
Le risorse per il loro funzionamento saranno reperite prioritariamente attraverso finanziamenti di cui all'art. 44 del D.Lgs. n. 198/2006 e successive modificazioni.
Per quanto non previsto da questo articolo si applica la normativa in vigore.
TITOLO TERZO - DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO
CAPO PRIMO - INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 12 - Assunzione del personale
L'assunzione del personale deve risultare da atto scritto e contenere la data di decorrenza, la durata del periodo di prova, la qualifica, il livello retributivo e la categoria di inquadramento a cui viene assegnato la lavoratrice o il lavoratore.
Art. 13 - Documenti per l'assunzione
Ai fini dell'assunzione l'aspirante è tenuto a consegnare i seguenti documenti e dichiarazioni:
- documenti rilasciati dall'ITL o dalla CPI con disponibilità al lavoro;
- codice fiscale;
- carta d'identità o documento equipollente;
- titolo di studio o professionale (diploma, certificato di abilitazione, patente di guida ed eventuali certificati integrativi, ecc.) in relazione alla qualifica;
- certificato attestante di non essere affetto da malattie contagiose, rilasciato da organi sanitari pubblici;
- certificati di vaccinazioni richiesti dalle norme vigenti anche ai fini del contrasto alla diffusione delle epidemie o pandemie;
- certificato dei carichi pendenti;
- certificato penale valido.
- comunicazione delle proprie coordinate bancarie (IBAN);
- indirizzo di posta elettronica certificata (pec)
- I dipendenti per i quali sia previsto l'uso, anche eventuale, di un veicolo a motore per lo svolgimento della loro prestazione devono essere in possesso di una valida patente di guida adeguata ai mezzi da condurre e devono impegnarsi a mantenerla valida ed efficace a loro cure e spese;
- qualsiasi altro documento o certificato previsti dalla normativa;
- se privo della cittadinanza italiana: valido ed efficace permesso di soggiorno e di lavoro e dichiarazione di impegno a rinnovarlo alle eventuali scadenze ed a tenerlo valido;
- il lavoratore è altresì tenuto a presentare il certificato di residenza valido e deve inoltre comunicare anche l'eventuale domicilio, ove questo sia diverso dalla residenza, e deve impegnare a comunicare tempestivamente tutte le eventuali modifiche della residenza e del domicilio.
- Il datore di lavoro potrà altresì richiedere ogni altra documentazione o certificazione sanitaria ritenuta necessaria o coerente per l'attività svolta dall'Ente.
Prima dell'assunzione in servizio l'Amministrazione potrà accertare la idoneità fisica dell'aspirante dipendente sottoponendolo a visita medica a cura del medico competente o dei dipartimenti di prevenzione dell'ASL secondo le modalità previste dal D.Lgs. 81/08.
Successivamente all'assunzione il lavoratore sarà sottoposto ad eventuali accertamenti nel rispetto delle limitazioni e con le modalità previste dalla Legge, con oneri a carico del datore di lavoro.
Gli oneri per gli eventuali accertamenti periodici di prevenzione ove previsti dalla Legge vigente saranno a carico dell'Ente.
L'assunzione in servizio avviene con i seguenti periodi di prova:
- 30 gg. di calendario per i dipendenti inquadrati nella categoria "A";
- 45 gg. di calendario per i dipendenti inquadrati nella categoria "B";
- 90 gg. di calendario per i dipendenti inquadrati nelle categorie C e D (esclusi gli amministrativi);
- 120 gg. per i dipendenti inquadrati nelle categorie E ed F e per gli amministrativi.
Durante il periodo di prova è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro in qualsiasi momento, senza preavviso e senza la necessità di motivarne la ragione.
Comunque il datore di lavoro può ritenere concluso negativamente il periodo di prova decorso un periodo congruo di almeno il 50% di quello previsto per ciascuna categoria.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante od alla fine del periodo di prova, al dipendente spetta la retribuzione relativa alle giornate e alle ore di lavoro compiute nonché ai ratei di ferie e della tredicesima mensilità ed il trattamento di fine rapporto di lavoro maturato.
Detta retribuzione, in ogni caso, non potrà essere inferiore a quella stabilita contrattualmente per la qualifica cui appartiene la risorsa interessata.
Le assenze del dipendente, comprese quelle a causa di malattia, determinano la sospensione del periodo di prova la cui scadenza viene prolu