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 Istituzioni socio assistenziali - Agidae


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CCNL in vigore

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ISTITUZIONI SOCIO ASSISTENZIALI - AGIDAE

 

Testo consolidato del CCNL 27/12/2021

per i dipendenti degli istituti operanti nelle aree del sociale, socio-sanitario-assistenziale-educativo, per attività educative, di assistenza e beneficenza, nonché di culto o religione dipendenti dall'autorità ecclesiastica

Decorrenza: 01/01/2020

Scadenza: 31/12/2022

 

Verbale di stipula

 

In data 27/12/2021, si sono incontrale, in Roma, presso la sede AGIDAE, in Via Vincenzo Bellini 10:

- AGIDAE;

- F.P. CGIL;

- FISASCAT/CISL affiliata alla FIST CISL - La Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affitti e del Turismo

- UILTuCS, L'Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi,

ed hanno proceduto alla firma del rinnovo del CCNL 1/1/2020 - 31/12/2022, dopo la sigla dell'ipotesi di rinnovo del 2/11/2021.

 

 

PREMESSA

 

Predisponendosi al rinnovo dei CCNL per le dipendenti ed i dipendenti delle diverse realtà socio-sanitarie-assistenziali-educative aderenti all'AGIDAE, le parti sottolineano come lo stesso, nel disciplinare il rapporto di lavoro sul versante normativo ed economico complessivamente inteso, debba tendere a rappresentare al meglio le molteplici specificità e peculiarità presenti e la natura e le caratteristiche delle diverse realtà coinvolte, contribuendo ad una sempre maggiore qualificazione delle stesse senza perdere, peraltro, la caratteristica di unitarietà di detto CCNL.

Le parti rappresentano il CCNL anche quale strumento concorrente a qualificare il sistema dei rapporti tra pubblico e privato in tema di gestione dei servizi nel settore di cui trattasi.

L'AGIDAE e le OO.SS. F.P.CGIL, FISASCAT CISL, UILTuCS rimarcano l'opportunità di un'adeguata interazione tra pubblico e privato all'interno di un quadro di programmazione generale, ai diversi livelli, tale da qualificare l'insieme delle risorse pubbliche e private disponibili, relazionandole correttamente ai bisogni e diritti dell'utenza, all'assetto dei servizi ed al trattamento complessivo degli addetti.

In relazione all'insieme delle questioni esposte, le parti sottolineano la necessità di un costante rapporto tra le stesse, finalizzalo a cogliere l'evoluzione del settore determinando le scelte più opportune, sul piano generale e particolare, ai fini di una sua complessiva valorizzazione.

L'AGIDAE e le OO.SS. F.P. CGIL, FISASCAT CISL, UILTuCS si sentono impegnate in direzione di un processo di piena applicazione contrattuale interessante l'insieme del settore che, sottolineando la piena natura privatistica e le molteplici articolazioni presenti, indirizzi il rapporto tra soggetti pubblici e privati sul terreno della capacità progettuale e gestionale, ponendo sullo stesso piano tutti gli operatori privati del settore.

Le parti si impegnano a favorire la costituzione di un unico CCNL per tutto il settore attraverso la definizione di una parte economica e normativa comune ed il mantenimento delle specificità evidenziate nei singoli Contratti.

Le parti condividono l'impegno a sottoscrivere un avviso comune che individui le criticità del settore e le richieste di intervento, per portarle al confronto con le istituzioni nazionali e regionali.

 

 

TITOLO I - VALIDITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO

Art. 1 - Ambito di applicazione

 

Il presente CCNL regola il rapporto di lavoro del personale dipendente degli Istituti operanti nelle aree del sociale, socio-sanitario-assistenziale-educativo, per attività educative, di assistenza e di beneficenza, di accoglienza, nonché di culto o religione dipendenti dall'Autorità ecclesiastica.

Il presente CCNL tutela anche il personale dipendente da altre Istituzioni qualora dichiarino di accettarne integralmente la disciplina nel contratto individuale di lavoro.

Le Istituzioni sono suddivise, a titolo esemplificativo ed in quanto dipendenti dall'Autorità ecclesiastica, in:

 

AREA SOCIO-SANITARIA

- Istituzioni che gestiscono servizi di tipo socio-assistenziale, previsti dalle attuali disposizioni legislative regionali, quali ad esempio:

> Istituti di assistenza domiciliare;

> Case albergo;

> Case protette;

> Case di riposo con reparto protetto;

> Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA);

> servizi per portatori di handicap, comunque denominati (Istituti assistenziali, Centri di riabilitazione, Istituti psico-medico-pedagogici, Comunità alloggio).

 

AREA SOCIO-ASSISTENZIALE EDUCATIVA

- Istituti che perseguono, a norma delle costituzioni o dello statuto, finalità di culto, religione, assistenza e beneficenza, quali servizi per soggetti in stato di disagio sociale, comunque denominati, quali ad esempio:

> Comunità di accoglienza, Centri di assistenza, ecc.;

> Servizi per minori comunque denominati (Istituti educativo-assistenziali, Comunità alloggio);

> Centri di aggregazione giovanile;

> Servizi di animazione;

> Centri di psicoterapia dell'età evolutiva;

> Centri culturali, ricreativi e sportivi;

> Comunità terapeutiche per tossicodipendenti ed alcoldipendenti.

 

AREA ACCOGLIENZA - SERVIZI - ATTIVITÀ ARTISTICHE, CULTURALI E SPORTIVE

> Colonie marine e montane,

> Case per ferie, Accoglienza Pellegrini,

> Pensionati e/o Patronati per studenti;

> Case per esercizi spirituali;

Istituzioni preposte alla gestione di attività artistico-culturali, quali, ad esempio:

> Catacombe,

> Musei,

> Biblioteche, ecc.;

> Uffici o centri retti da Curie, Diocesi, Parrocchie o Associazioni ecclesiali;

> Istituzioni rette da persone fisiche appartenenti al clero secolare o regolare;

> Onlus che gestiscono attività private sociali rispondenti alla matrice culturale cattolica.

 

 

Art. 2 - Condizioni di miglior favore

 

Sono fatte salve ad esaurimento le eventuali condizioni di miglior favore in atto.

A tal fine, nell'ambito del rapporto tra le parti in sede di Istituto di cui all'art. 6 del CCNL sulla contrattazione decentrata verranno individuate specifiche definizioni di armonizzazione nell'ambito normativo e nell'ambito retributivo tra il trattamento preesistente e quello previsto dal presente CCNL.

 

 

Art. 3 - Inscindibilità delle disposizioni contrattuali

 

Le disposizioni del presente Contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento.

Il presente costituisce, quindi, l'unico CCNL in vigore fra le parti contraenti.

 

 

Art. 4 - Decorrenza e durata

 

Il presente Contratto decorre dal 1/1/2020 e scade il 31/12/2022.

Almeno sei mesi prima della scadenza le parti firmatarie comunicano, con raccomandata a.r., o con altro mezzo di comunicazione certificata, anche elettronico, formale disdetta del presente CCNL.

Entro sei mesi dalla scadenza suddetta le parti che hanno inviato la disdetta presentano la piattaforma a mezzo raccomandata a.r. o posta elettronica certificata.

Entro venti giorni dal ricevimento della piattaforma la parte datoriale avvia la trattativa per il rinnovo del CCNL.

Nel mese antecedente la scadenza del CCNL, ove il negoziato si apra entro i termini previsti al comma precedente, e per il mese successivo alla scadenza medesima, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.

Nel caso di presentazione della piattaforma oltre i limiti di tempo sopra indicati, non si darà luogo ad azioni od iniziative unilaterali limitatamente ai due mesi successivi alla presentazione della piattaforma medesima.

In sede di rinnovo contrattuale, gli adeguamenti retributivi saranno riconosciuti al personale in forza alla data di sottoscrizione del presente CCNL.

In caso di mancato rinnovo alla scadenza del CCNL, esso si intende prorogato fino alla firma del nuovo CCNL.

 

 

TITOLO II - RELAZIONI SINDACALI

Le parli si impegnano entro il 31 gennaio 2022 a definire con le Organizzazioni sindacali confederali un accordo per il nuovo sistema di relazioni sindacali e modello contrattuale.

 

 

Art. 5 - Diritto di informazione e confronto tra le parti

 

Le parti si impegnano alla più ampia diffusione di dati e conoscenze che consentano l'utilizzo di strumenti corretti per la definizione e l'applicazione degli accordi di lavoro e per un sempre più responsabile e qualificato ruolo di tutte le componenti contrattuali. In particolare le parti ritengono necessaria una più incisiva partecipazione delle rappresentanze delle lavoratrici e dei lavoratori negli indispensabili interventi di riorganizzazione dell'intero sistema.

Ciò richiede anche una rivisitazione del sistema di relazioni sindacali che, da un lato, confermi e uniformi gli ambiti di intervento e le materie oggi regolate dai CCNL e, dall'altro, introduca nuove materie come, ad esempio, il benessere organizzativo, le buone prassi, la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, lo stress da lavoro correlato.

Le parti intendono costruire un innovativo sistema di relazioni sindacali fondato sulla responsabilità sociale dell'impresa, che rappresenta una parte delle fondamenta su cui si poggiano gli obiettivi di sviluppo e di crescita del settore, anche nel quadro delle Direttive Europee in tema di informazione e consultazione.

Le parti, inoltre, convengono sulla necessità di sviluppare le idonee iniziative, ai diversi livelli, finalizzate alla determinazione ed all'utilizzo di strumenti di sostegno al governo dei processi di sviluppo del settore ed a tal fine si sentono impegnate in sede di confronto nazionale, regionale nonché di Istituto.

Le sedi di informazione e confronto sono:

 

A) Livello Nazionale

Annualmente, di norma entro l'autunno, su richiesta di una delle parti, le stesse si incontreranno in particolare per:

- analizzare l'andamento del settore;

- verificare i programmi ed i progetti di sviluppo complessivi del settore;

- verificare gli andamenti occupazionali in termini quantitativi e qualitativi;

- valutare lo stato di applicazione del presente CCNL;

- valutare le esigenze del settore al fine di promuovere iniziative anche volte alla Pubblica Amministrazione finalizzate a favorire la crescita e la qualificazione dei servizi dello stesso nonché una sempre più adeguata utilizzazione delle risorse disponibili.

 

B) Livello Regionale

Annualmente, di norma entro l'anno, su richiesta di una delle parti, le stesse si incontreranno in particolare per:

- verificare lo stato di definizione o applicazione delle normative regionali;

- analizzare l'andamento del settore, ai diversi livelli, con particolare attenzione all'assetto dei servizi ed al dato occupazionale;

- verificare i programmi e i progetti di sviluppo complessivi del settore;

- analizzare l'evoluzione dei rapporti di committenza con la Pubblica Amministrazione;

- valutare le esigenze al fine di assumere le opportune iniziative presso la Pubblica Amministrazione, per quanto di competenza del livello regionale, affinché vengano attivati e/o potenziati i corsi di qualificazione, aggiornamento e riqualificazione professionale per il personale delle realtà interessate dal presente CCNL;

- riscontrare la stabilizzazione di cui all'art. 21.

 

C) Livello d'Istituto (per gli Istituti con oltre 15 addetti)

Annualmente, su richiesta, verranno fornite alle R.S.A./R.S.U., e/o alle Organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del CCNL adeguate informazioni riguardanti gli andamenti occupazionali, le innovazioni sull'organizzazione del lavoro e sul funzionamento dei servizi, eventuali trasformazioni e/o programmi di sviluppo, i regolamenti aziendali e loro modifiche ed il sistema degli accreditamenti.

Inoltre, in caso di significative evoluzioni sui dati occupazionali e sui processi organizzativi, le relative informazioni verranno, su richiesta, tempestivamente fornite alle R.S.U., od in loro assenza alle R.S.A./R.S.U., e/o alle Organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del CCNL.

Per eventuali processi di esternalizzazione e terziarizzazione di servizi o parte di essi, sarà data tempestiva informazione preventiva alle R.S.A./R.S.U. e/o alle OO.SS. territoriali firmatarie del CCNL.

Verranno inoltre fornite informazioni, con le stesse modalità, in caso di cambi di appalto, in particolare rispetto alla salvaguardia occupazionale.

I lavoratori con contratto a tempo determinato, i lavoratori assenti per malattia, sono computabili ai fini di cui all'art. 35 della Legge 20 maggio 1970, n. 300.

Nei casi in cui si configuri l'ipotesi di trasferimento di Istituzioni e/o di ramo di azienda, indipendentemente dal mezzo tecnico e giuridico operato in concreto, si applicano le norme previste della Legge n. 428 del 1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

 

Art. 6 - Struttura della contrattazione

 

La struttura della contrattazione è articolata su due livelli: nazionale e decentrata.

Le materie consegnate al livello decentrato si dovranno concretizzare nel contratto integrativo aziendale/territoriale precisando i luoghi ed i tempi del proprio svolgimento.

 

1. Il Contratto nazionale

Il CCNL ha il ruolo di unificante centralità in rapporto anche alle relazioni sindacali, di definizione delle condizioni sia economiche che normative delle prestazioni di lavoro che si svolgono nelle diverse realtà che vi afferiscono, di precisa fissazione delle materie rinviate alla competenza del livello di contrattazione integrativa.

Nel determinare gli effetti economici, si tiene conto delle politiche concordate nelle sessioni di politica dei redditi, dell'obiettivo mirato alla salvaguardia del potere di acquisto delle retribuzioni, della redistribuzione della ricchezza prodotta, delle tendenze economiche generali, della situazione economica, dell'andamento e delle prospettive della competitività, del mercato del lavoro del settore, e del riconoscimento delle professionalità espresse.

 

2. La contrattazione decentrata

La contrattazione decentrata si articola a livello regionale e a livello di Istituto sugli argomenti e sulle materie espressamente richiamati dai singoli articoli del presente CCNL.

Al livello regionale sono demandate le seguenti materie:

- interventi per specifiche figure professionali, a fronte di situazioni contingenti e particolari del mercato del lavoro;

- interventi applicativi della legislazione regionale nelle materie e nei settori disciplinati dal presente CCNL;

- definizione di principi e parametri dei valori economici del premio di risultato, legati al raggiungimento di migliori risultati di redditività, produttività, qualità ed efficienza organizzativa, che permettano l'applicabilità di agevolazioni fiscali e contributive previste dalla normativa vigente; il controllo ed il monitoraggio del livello di applicazione del CCNL; l'andamento occupazionale del settore a livello regionale, nonché, in caso di rischio per i livelli occupazionali, le relative misure di contrasto;

- la promozione della formazione permanente, anche attraverso intese regionali (cfr. art. 5 L. 53/2000).

A livello di Istituto: sono titolari della contrattazione, le R.S.A./R.S.U. congiuntamente alle Organizzazioni sindacali confederali firmatarie del presente CCNL.

La contrattazione d'istituto riguarda materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del CCNL.

Le erogazioni del livello di contrattazione d'istituto sono strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili, nonché ai risultati legati all'andamento dell'Istituto.

Le materie sulle quali è prevista la contrattazione tra le parti sono:

-  istituzione del servizio di reperibilità;

-  assistenza e vigilanza notturna;

-  elementi di salario variabile;

-  le categorie ed i profili professionali, i contingenti di personale, i criteri e le modalità per la garanzia dei servizi minimi essenziali in caso di sciopero;

-  il regolamento della banca delle ore, di cui all'art. 45;

-  la programmazione dell'epoca e dei turni di ferie del personale;

-  le modalità di fruizione del diritto di cui agli artt. 65 e 66;

-  le modalità e le clausole relative alla eventuale deroga dalle 11 ore di riposo giornaliero come previsto all'art. 51 ;

- in base all'accordo quadro definito a livello nazionale, l'installazione di impianti audiovisivi e di altri strumenti dai quali derivi la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, ad eccezione degli strumenti utilizzati dal lavoratore esclusivamente per rendere la prestazione lavorativa e degli strumenti che registrino unicamente gli accessi e le presenze dei lavoratori;

-  ogni altra materia espressamente rinviata dal presente CCNL.

Durante la vigenza contrattuale, il contratto integrativo, sia a livello regionale, sia a livello d'istituto, potrà essere sottoscritto una sola volta.

 

 

Art. 7 - Norme di garanzia del funzionamento dei servizi essenziali

 

In attuazione di quanto previsto dalla Legge 12 giugno 1990 n. 146, le parti individuano in ambito socio-sanitario-assistenziale-educativo i seguenti servizi essenziali:

-  le prestazioni sanitarie,

-  l'igiene,

-  l'assistenza finalizzata ad assicurare la tutela fisica,

-  la confezione, distribuzione e somministrazione del vitto a persone non autosufficienti, minori, soggetti affidati a strutture tutelari.

Nell'ambito dei servizi essenziali di cui sopra, in caso di sciopero, dovrà essere garantita la continuità delle prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente garantiti.

Al fine di una corretta applicazione delle norme di cui sopra, saranno individuati, nell'ambito del rapporto tra le parti in sede di Istituto, appositi contingenti di personale che dovranno garantire la continuità delle prestazioni indispensabili inerenti ai servizi essenziali sopra individuati.

 

 

Art. 8 - Pari opportunità tra uomo e donna

 

Ai fini di una piena e puntuale applicazione della Legge 10 aprile 1991, n. 125, è costituito a livello nazionale il Comitato per le Pari Opportunità tra uomo e donna composto da una componente designata da ognuna delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL e da un pari numero di componenti in rappresentanza dell'AGlDAE, tra le quali individuare la figura con funzioni di Presidente.

L'AGIDAE assicura le condizioni e gli strumenti per il loro funzionamento.

Nell'ambito del rapporto tra le parti saranno definiti i termini del finanziamento delle iniziative assunte dal Comitato per le Pari Opportunità.

 

 

Art. 9 - Tutela delle lavoratrici e dei lavoratori in particolari condizioni psicofisiche

 

Alle lavoratrici e ai lavoratori per i quali sia stata attestata, da una struttura pubblica o da struttura convenzionata prevista dalle leggi vigenti, la condizione di persona affetta da tossicodipendenza, alcoolismo cronico e grave debilitazione psicofisica, e che si impegnino ad un progetto terapeutico di recupero e riabilitazione predisposto dalle strutture medesime, si applicano le misure a sostegno di cui alla Legge 26 giugno 1990, n. 162.

Si conviene altresì che durante i periodi afferenti ai permessi e/o aspettative non maturerà a favore della lavoratrice e del lavoratore alcun beneficio derivante dagli istituti previsti dal presente Contratto.

 

 

Art. 10 - Tutela popolazione lavorativa anziana e prevenzione

 

Il progressivo invecchiamento della popolazione lavorativa, anche per effetto dell'attuale legislazione in materia pensionistica, necessita di azioni e politiche di gestione del personale, finalizzate a prevenire ogni forma di inidoneità allo svolgimento della propria attività professionale dei lavoratori e le conseguenti ricadute sull'organizzazione dei servizi.

In questo ambito si devono considerare le diverse cause che concorrono all'insorgenza delle problematiche fisiche a carico dei lavoratori, oltre al fenomeno dell'invecchiamento:

a) su richiesta del lavoratore, prevedere momentanee esclusioni dal lavoro notturno, eventualmente definire le causali, in accordo con l'interessato;

b) ampliare le causali di ricorso al part-time.

 

 

Art. 11 - Tutela delle lavoratrici e dei lavoratori portatrici e portatori di handicap

 

Per quanto concerne la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori portatrici o portatori di handicap si fa riferimento alla Legge 5 febbraio 1992 n. 104, alla Legge n. 238/2000 e agli artt. 19 e 20 della Legge n. 53/2000.

 

 

Art. 12 - Tutela delle lavoratrici e dei lavoratori che svolgono attività di volontariato

 

Le parti, sottolineando i valori solidaristici e civili del volontariato ed in considerazione di quanto previsto dalla specifica Legge-Quadro 11 agosto 1991, n. 266, convengono che alle lavoratrici ed ai lavoratori che svolgono attività di volontariato ai sensi della suddetta Legge siano applicate, compatibilmente con l'organizzazione dell'Istituto, le forme di flessibilità dell'orario di lavoro o delle turnazioni previste dal presente CCNL.

 

 

TITOLO III - DIRITTI SINDACALI

Art. 13 - Rappresentanze sindacali

 

In Istituti con più di 15 dipendenti sono riconosciute le Rappresentanze Sindacali Aziendali R.S.A. o R.S.U., elette sulla base dell'apposito Regolamento assunto dalle Organizzazioni sindacali presentatrici delle liste che concorrono alle elezioni delle stesse e dall'AGIDAL, in data 8 maggio 1995, e così composte:

- in Istituti con oltre 15 dipendenti e fino a 50 dipendenti: 1 R.S.A./R.S.U. ogni 10 dipendenti oltre i 15 con un massimo complessivo fra tutte le Organizzazioni sindacali di quattro;

- in Istituti con oltre 50 dipendenti: 1 R.S.A/R.S.U. per ogni Organizzazione sindacale con un massimo complessivo fra tutte le Organizzazioni sindacali di sei.

Ogni rappresentante sindacale ha diritto a venti ore quadrimestrali di lavoro, cumulabili, di permesso retribuito per l'espletamento del proprio mandato. I permessi dovranno essere richiesti con almeno tre giorni di anticipo alla Direzione dell'Istituto.

I nominativi dei rappresentanti sindacali verranno comunicati alla Direzione dell'Istituto per iscritto.

 

 

Art. 14 - Permessi per cariche sindacali

 

Le lavoratrici e i lavoratori componenti i Comitati Direttivi delle Organizzazioni sindacali nazionali, regionali o provinciali di categoria, hanno diritto ai permessi retribuiti ai sensi dell'art. 30 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 per la partecipazione alle riunioni degli organi predetti, quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle Organizzazioni predette nel limite massimo di 6 giorni per ogni anno.

I nominativi e le variazioni relative dovranno essere comunicati per iscritto dalle Organizzazioni predette all'Istituto da cui la lavoratrice o il lavoratore dipende.

 

 

Art. 15 - Aspettativa e permessi per funzioni pubbliche elettive

 

Alla lavoratrice ed al lavoratore chiamata/o a ricoprire cariche pubbliche elettive o sindacali territoriali, regionali o nazionali viene concessa un'aspettativa per la durata della carica.

Durante l'aspettativa non compete alcun elemento della retribuzione.

 

 

Art. 16 - Assemblea

 

Le lavoratrici e i lavoratori hanno diritto di riunirsi fuori dell'orario di lavoro nonché durante lo stesso nei limiti di dieci ore annue per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.

L'Istituto, previo accordo logistico con i richiedenti, dovrà destinare di volta in volta locali idonei per lo svolgimento delle assemblee. Le stesse possono riguardare la generalità delle lavoratrici e dei lavoratori o gruppi di esse/i, e sono indette nella misura massima di 10 ore annue dalle R.S.U. di cui all'art. 13 del presente CCNL.

In assenza delle R.S.U., le dieci ore annue di assemblea sono indette dalle R.S.A. unitamente alle Organizzazioni sindacali firmatarie del Contratto.

Della convocazione della riunione deve essere data alla Direzione dell'Istituto tempestiva comunicazione, con preavviso di almeno tre giorni. Alle riunioni possono partecipare, nel rispetto di quanto sopra, dandone comunicazione, dirigenti esterni dei Sindacati firmatari del presente CCNL. Lo svolgimento delle assemblee dovrà essere effettuato senza recare pregiudizio alle esigenze proprie dell'utenza.

 

 

Art. 17 - Affissione e locali per attività sindacale

 

Le R.S.A./R.S.U. e le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL, hanno diritto di affiggere su appositi spazi, che il datore di lavoro predispone in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'Istituto, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.

In conformità con quanto previsto dall'art. 27 della Legge 300/1970, nelle Istituzioni con almeno 200 dipendenti, alle rappresentanze sindacali aziendali è assegnato permanentemente, per l'esercizio delle loro funzioni, un idoneo locale.

Nelle Istituzioni con un numero inferiore di dipendenti le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni.

 

 

Art. 18 - Contributi sindacali

 

Le dipendenti ed i dipendenti hanno facoltà di rilasciare delega, a favore della propria Organizzazione sindacale, per la riscossione di una quota mensile dello stipendio, paga o retribuzione per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dell'1%) dello stipendio base mensile e per 13 mensilità.

La delega ha validità dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio e si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall'interessata o dall'interessato. Sia la delega che la revoca della stessa devono essere inoltrate in forma scritta, all'Istituto di appartenenza ed alla Organizzazione sindacale interessata.

Le trattenute mensili operate dai singoli Istituti sulle retribuzioni delle addette e degli addetti in base alle deleghe presentate dalle Organizzazioni sindacali sono versate entro il decimo giorno del mese successivo alle stesse, secondo le modalità comunicate dalle Organizzazioni sindacali, con accompagnamento di distinta nominativa e relativo importo.

L'Istituto è tenuto, nei confronti dei terzi, alla riservatezza dei nominativi del personale che ha rilasciato la delega e dei versamenti effettuati alle Organizzazioni sindacali.

 

 

TITOLO IV - ASSUNZIONE E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Art. 19 - Assunzione

 

1. L'assunzione viene fatta a seguito di domanda scritta nella quale l'interessato dichiari di essere consapevole delle finalità e del carattere cattolico dell'Istituzione.

2. Il personale che accetti l'assunzione collaborerà alla realizzazione di dette finalità in coerenza con i principi cui si ispira l'Istituzione.

3. Il contratto individuale, sottoscritto dalle parti, sarà redatto in triplice copia, una per il lavoratore, una per l'Istituto e una, quando la Legge lo richieda, per l'Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL).

4. L'assunzione deve essere comunicata al Servizio competente entro il giorno antecedente a quello di instaurazione, ai sensi dell'art. 9-bis D.L. 1º ottobre 1996, n. 510; in caso di urgenza connessa ad esigenze produttive, la comunicazione può essere effettuata entro cinque giorni dall'instaurazione del rapporto di lavoro, fermo restando l'obbligo di comunicare entro il giorno antecedente al Servizio competente, mediante comunicazione avente data certa di trasmissione, la data di inizio della prestazione, le generalità del lavoratore e del datore di lavoro.

5. Il contratto individuale dovrà specificare che il rapporto di lavoro è disciplinato dalle norme del presente Contratto e dal Regolamento interno dell'Istituto ove esista.

6. Esso deve inoltre contenere:

a) la natura del rapporto di lavoro (a tempo indeterminato o a tempo determinato) nei limiti indicati nell'art. 21;

b) le mansioni e la categoria di inquadramento;

c) l'orario di lavoro settimanale;

d) il trattamento economico;

e) la durata del periodo di prova;

f) la data di assunzione e, nel caso di contratto a termine, anche la data di cessazione presunta, la motivazione dell'assunzione, la Legge che giustifica tale assunzione e, nel caso di supplenza, il nome della persona supplita;

g) la sede di lavoro;

h) l'eventuale cambiamento di sede per attività estiva e/o invernale;

i) la possibilità di trasferimento da sede a sede.

 

 

Art. 20 - Documenti di lavoro

 

1. Nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni e dalla Legge 4 gennaio 1968 n. 15 e successive modificazioni e integrazioni, all'atto dell'assunzione la lavoratrice e il lavoratore dovranno presentare o consegnare i seguenti documenti:

a) carta d'identità o documento equipollente;

b) codice fiscale;

c) certificato di sana e robusta costituzione e idoneità allo svolgimento delle mansioni assegnate, se previsto dalla normativa;

d) documentazione richiesta dalle leggi vigenti per gli assegni per nucleo familiare;

e) certificato generale penale e dei carichi pendenti o quanto previsto da normative specifiche sulla base del servizio svolto;

f) libretto sanitario, ove richiesto.

2. È a carico del lavoratore qualunque rinnovo dei documenti suddetti, richiesti dalla Legge.

3. L'assunzione di cittadini stranieri extracomunitari avverrà secondo le leggi e le disposizioni vigenti in materia.

4. L'Istituto rilascia ricevuta dei documenti che trattiene.

 

 

Art. 21 - Rapporti di lavoro a tempo determinato

Premessa

Le parti convengono che, nel settore socio-assistenziale, il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune del rapporto di lavoro.

In considerazione della particolarità del settore ed al fine di garantire la continuità assistenziale, le parti convengono che, in determinate condizioni, il contratto possa essere assoggettato ad un termine di scadenza.

 

a) Apposizione del termine, durata massima e successione di contratti

1) Ai sensi del D.Lgs 81/2015, così come modificato dalla L. 96/2018 e s.m.i., al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine al ricorrere dei presupposti e secondo modalità, condizioni, termini e limiti previsti dalle disposizioni normative vigenti.

Nei contratti a tempo determinato il termine è elevato a 36 mesi, nel rispetto dei contenuti di cui all'art. 19, comma 2,del D.Lgs 81/2015.

Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato.

 

2) Clausola di stabilizzazione

Nei riguardi delle categorie di lavoratori di cui al precedente punto 1), la facoltà di assunzione a tempo determinato, oppure di proroga e/o rinnovo che superi il termine di 24 mesi non è esercitabile dai datori di lavoro che, al momento della stessa, risultino non avere trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato almeno il 25% % dei lavoratori il cui contratto a termine, arrotondato all'unità superiore, comunque eccedente il termine dei 24 mesi, sia venuto a scadere nell'anno civile (01/1 - 31/12) precedente.

A tale fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli clic, al termine del rapporto di lavoro, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Sono inoltre esclusi dal computo i lavoratori impiegati in attività stagionali di cui all'art. 21, comma 1 del D.Lgs 81/2015.

La limitazione di cui al presente comma non si applica quando nel periodo precedente sia venuto a scadere un solo contratto a tempo determinato.

L'Ente fornirà ogni 12 mesi alle OO.SS., congiuntamente alle R.S.U., o in mancanza alle R.S.A. o alle OO.SS. territoriali firmatarie del presente contratto informazioni relative alla trasformazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

 

b) Requisiti contrattuali

Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. L'atto scritto contiene, in caso di rinnovo, la specificazione delle esigenze in base alle quali è stipulato, in caso di proroga dello stesso rapporto tale indicazione è necessaria solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi.

 

c) Divieti

Non sarà ammessa l'assunzione a termine nei seguenti casi:

- per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;

-  da parte di Enti od Istituzioni che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs 9 aprile 2008 n.81 e s.ni.i.;

- salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della 1. 23 luglio 1991, n.223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che tale contratto sia concluso per provvedere a sostituzione di lavoratori assenti, ovvero sia concluso ai sensi dell'art. 8, comma 2, della l. 23 luglio 1991, n.223, ovvero abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi;

- presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a termine.

 

d) Proroga e rinnovi

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