CCNL in vigore del 07/05/2018
ISTITUZIONI SOCIO ASSISTENZIALI - AGESPI
Testo consodlidato del CCNL 07/05/2018
Lavoratori dipendenti dalle realtà del settore assistenziale, sociale, socio-sanitario, educativo nonché da tutte le altre Istituzioni di assistenza AGeSPI.
Decorrenza: 01/01/2017
Scadenza: 31/12/2019
In data 07 maggio 2018
Tra
AGeSPI Associazione Gestore servizi Sociosanitari e Cure Post-Intensive,
Funzione Pubblica CGIL (FP CGIL)
La Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciati Affini e del Turismo - FISASCAT/GSL, affiliata alla F.I.S.T. CISL; con l'intervento della FIST CISL rappresentata dal Segretario Generale e della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL) rappresentata dal Segretario Generale Cisl .
L'Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi (UILTuCS), rappresentata dal Segretario Generale; dai Segretari Nazionali; dal Tesoriere; dal Membri del Comitato Esecutivo Nazionale.
La Unione Italiana Lavoratori Federazione Poteri Locali (UILFPL) rappresentata dal Segretario Generale e dal responsabile del Terzo Settore
quali rappresentanti delle organizzazioni datoriale e sindacali si è stipulato il presente Contratto Nazionale di Lavoro (CCNL) che si riferisce ai rapporti di Lavoro di diritto privato per il personale dipendente dalle realtà del settore assistenziale, sociale, socio-sanitario, educativo, nonché da tutte le altre istituzioni di assistenza associate ad AGeSPI.
Copia del presente Contratto, nei termini di Legge, viene depositata presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
TITOLO I - VALIDITÀ E SFERA DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO
Art. 1 - Sfera di applicazione
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro si applica a tutte le dipendenti ed ai dipendenti di Associazioni, Fondazioni ed altre Iniziative Organizzate, operanti nel campo settore assistenziale, sociale, socio-sanitario, educativo nonché a tutte le altre Istituzioni di assistenza e beneficenza aderenti all'AGeSPI attualmente applicanti altri CCNL afferenti il settore.
Il presente contratto è applicabile anche da strutture/enti/Associazioni/Fondazioni non aderenti all'AGeSPI, purché operanti nel settore di riferimento, qualora dichiarino espressamente di accettarne integralmente la disciplina.
Per iniziative operanti nel settore socio-sanitario le parti intendono riferirsi a quelle rientranti nell'area di cui al D.P.C.M 29 novembre 2001, alleg. 1.C, e successive modificazioni ed integrazioni.
A titolo esemplificativo ricadono nella sfera di applicazione del presente contratto le seguenti iniziative:
- servizi per soggetti in stato di disagio sociale e/o economico, comunque denominati (Comunità di accoglienza, Centri di assistenza, ecc.);
- servizi per tossicodipendenti o alcool dipendenti, comunque denominati;
- servizi per minori comunque denominati (Istituti educativo - assistenziali, Comunità alloggio, Gruppi di famiglia, assistenza domiciliare, ecc.);
- servizi per persone con disabilità comunque denominati ivi comprese lungodegenza, lungoassistenza; (Istituti assistenziali, Centri per la riabilitazione, Istituti psico-medico-pedagogici, Centri socio-educativi, Comunità alloggio, Residenze Sanitarie Assistenziali, Assistenza Domiciliare, Centri Diurni Disabili, Residenze Sanitarie Disabili, ecc.);
- servizi per anziani autosufficienti e/o parzialmente autosufficienti comunque denominati (Case di riposo, Residence, Case-albergo, Comunità per Anziani, Centri diurni, assistenza domiciliare, ecc.);
- servizi per anziani non autosufficienti, comunque denominati (Case protette, Residenze sanitarie assistenziali, Centri diurni integrati, Strutture di Riabilitazione, Hospice, RSA Psichiatriche e di riabilitazione psichiatrica servizi per le dipendenze, Assistenza domiciliare integrata ecc.)
- attività connesse e/o accessorie ai servizi sopra citati.
Le parti stipulanti riconoscono per le realtà aderenti ad AGeSPI il presente CCNL come unico contratto da applicarsi nei rapporti di lavoro di tipo privato nel settore socio assistenziale, sociale, sociosanitario, educativo e si impegnano ad assumere comportamenti coerenti su tutto il territorio nazionale.
Nel confermare l'esclusiva dei rapporti contrattuali per le dipendenti ed i dipendenti delle istituzioni ricomprese nel presente CCNL le parti stipulanti il presente accordo si impegnano a favorire corrette e costruttive relazioni a tutti i livelli anche al fine di realizzare la migliore gestione ed il più puntuale rispetto del presente contratto.
Per facilitare l'applicazione del presente CCNL anche nelle situazioni in cui esso non è ancora operante, potranno essere concordati, dalle OO.SS. stipulanti il presente CCNL, specifici protocolli regionali, in coerenza con il protocollo nazionale allegato al presente CCNL.
Detti protocolli individuano i criteri e le modalità a cui attenersi nella fase di prima applicazione del presente CCNL.
Il presente contratto, ha durata triennale dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2019 sia per la parte economica che per quella normativa.
Il contratto può essere disdetto da una delle parti contraenti almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza a mezzo raccomandata A/R con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo a certificare la ricezione.
In caso di mancata disdetta esso si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno. La parte che avrà data disdetta del contratto dovrà comunicare alle altre parti le sue proposte almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo a certificare la ricezione.
Il negoziato per il rinnovo ha inizio almeno sei mesi prima della scadenza del contratto. Durante il periodo delle trattative di rinnovo e per un massimo di 7 (sette) mesi dalla data di presentazione della piattaforma le parti contraenti non possono assumere iniziative unilaterali né procedere ad azioni dirette.
Le parti individueranno durante il periodo di validità del presente contratto collettivo specifiche procedure per garantire e rendere effettiva la tregua sindacale per la fase di rinnovo del CCNL e del 2º livello di contrattazione.
Il presente contratto continuerà a produrre i suoi effetti anche dopo la scadenza di cui sopra fino alla data di decorrenza del successivo accordo di rinnovo.
Art. 3 - Condizioni di miglior favore
Nel caso di superiorità contrattuale viene fatto salvo il mantenimento, sui singoli istituti, a titolo integrativo collettivo, delle condizioni di fatto esistenti a livello territoriale e di Istituzioni.
Per le Istituzioni che applicano per la prima volta il presente contratto, si procederà ad una valutazione complessiva dei rispettivi trattamenti, secondo i criteri e le modalità previste negli appositi protocolli di cui all'art. 1 del presente CCNL, nell'ambito del rapporto tra le parti in sede locale.
In ogni caso, le eventuali eccedenze saranno mantenute a titolo di assegno ad personam non assorbibile da futuri aumenti.
TITOLO II - RELAZIONI SINDACALI
Le parti si impegnano entro il 31 dicembre 2018 a definire con le Organizzazioni Sindacali Confederali, un accordo per il nuovo sistema di relazioni sindacali e modello contrattuale.
Art. 4 - Diritto di innformazione e confronto tra le parti
Le parti si impegnano alla più ampia diffusione di dati e conoscenze che consentano l'utilizzo di strumenti per la definizione e la applicazione degli accordi di lavoro e per un sempre più responsabile e qualificato ruolo di tutte le componenti contrattuali.
In particolare le parti ritengono necessari una più incisiva partecipazione delle rappresentanze delle lavoratrici e dei lavoratori negli indispensabili interventi di riorganizzazione dell'intero sistema.
Ciò richiede anche una rivisitazione del sistema di relazioni sindacali che, da un lato, confermi ed uniformi gli ambiti di intervento e le materie oggi regolate dai CCNL e, dall'altro, introduca nuove materie come, ad esempio, il benessere organizzativo, le buone prassi, la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, lo stress da lavoro correlato.
Le parti intendono costruire un innovativo sistema di relazioni fondato sulla responsabilità sociale dell'impresa, che rappresenta una parte delle fondamenta su cui si poggiano gli obiettivi di sviluppo e di crescita del settore, anche nel quadro delle direttive europee in tema di informazione e consultazione. Le sedi di informazione e confronto sono:
Di norma annualmente, su richiesta di una delle parti, le stesse si incontreranno in particolare per:
a) Primo livello nazionale
• analizzare l'andamento del settore;
• valutare i programmi ed i progetti di sviluppo;
• valutare gli andamenti occupazionali in termini quantitativi e qualitativi;
• valutare lo stato di applicazione del presente CCNL;
• promuovere iniziative anche volte alla Pubblica Amministrazione finalizzate a favorire la crescita e la qualificazione dei servizi del settore nonché una sempre più adeguata utilizzazione delle risorse disponibili.
b) Secondo livello regionale
Di norma annualmente, su richiesta di una delle parti, le stesse si incontreranno in particolare per:
• analizzare l'andamento del settore, ai diversi livelli, con particolare attenzione all'assetto dei servizi, al dato occupazionale ed all'utilizzo dei servizi in materia di reperibilità;
• assumere le opportune iniziative presso la Pubblica Amministrazione affinché, nel rispetto dei reciproci ruoli e competenze, si tenga conto dell'applicazione del presente CCNL, e dei costi conseguenti nei regimi di convenzione od accreditamento; verificare lo stato di definizione o applicazione delle normative regionali;
• verificare i programmi ed i progetti di sviluppo anche in relazione all'evoluzione dei rapporti di committenza con la Pubblica Amministrazione ;
• assumere le opportune iniziative nei confronti della Pubblica Amministrazione affinché vengano attivati e/o potenziati i corsi di qualificazione, aggiornamento e riqualificazione professionale per il personale delle realtà interessate dal presente CCNL;
• coordinare soluzioni di problematiche comuni a più Istituzioni o enti poste da una delle parti.
c) Livello di istituzione
Ferme restando le competenze proprie delle amministrazioni interessate, annualmente e su richiesta, verranno fornite alle R.S.A./R.S.U., e alle Organizzazioni sindacali territoriali stipulanti del CCNL adeguate informazioni riguardanti gli andamenti occupazionali, le innovazioni sull'organizzazione del lavoro e sul funzionamento dei servizi, eventuali trasformazioni e/o programmi di sviluppo, i regolamenti aziendali e loro modifiche ed il sistema degli accreditamenti.
Inoltre, in caso di significative evoluzioni sui dati occupazionali e sui processi organizzativi, le relative informazioni verranno, su richiesta, tempestivamente fornite alle R.S.A./R.S.U. e/o alle Organizzazioni sindacali territoriali stipulanti del CCNL.
Per eventuali processi di esternalizzazione /internalizzazione e terziarizzazione di servizi o parte di essi, sarà data tempestiva informazione preventiva alle R.S.A./R.S.U. e alle OO.SS. territoriali stipulanti del CCNL. Verranno inoltre fornite informazioni, con le stesse modalità, in caso di cambi di appalto, in particolare rispetto alla salvaguardia occupazionale.
Art. 5 - Struttura della contrattazione
Le parti concordano che la contrattazione di cui al presente CCNL si svolga su due livelli:
• Primo livello - Nazionale, su tutti i titoli e le tematiche proprie del presente CCNL. Sono titolari della contrattazione di primo livello le parti stipulanti il presente CCNL.
• Secondo livello - Regionale/Territoriale o di Istituzione, sugli argomenti e le materie espressamente rinviatevi dai singoli articoli del presente CCNL. Sono titolari della contrattazione di secondo livello in sede AGeSPI e le OO.SS. stipulanti del presente CCNL, in sede di Istituzione le Direzioni degli Enti e le R.S.U./R.S.A. congiuntamente alle OO.SS. stipulanti sulla base di quanto previsto dal Protocollo Interconfederale del marzo 1991, del 23 luglio 1993 e successivi e dal presente CCNL.
Le materie consegnate a livello decentrato si dovranno concretizzare nel contratto integrativo di secondo livello, precisando i luoghi e i tempi del proprio svolgimento.
La contrattazione di secondo livello riguarda materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del CCNL.
Le erogazioni del secondo livello di contrattazione sono strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità e altri elementi di competitività di cui le Istituzioni e gli Enti dispongono, compresi i margini di produttività che potranno essere impegnati per accordo tra le parti nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'Istituzione.
In particolare, al secondo livello di contrattazione sono demandate le seguenti materie:
Sede Regionale o Sede Territoriale
- Interventi e/o erogazioni per specifiche figure professionali, a fronte di situazioni contingenti e particolari del mercato del lavoro.
- Definizione di principi, parametri e fasce salariali per gli accordi di cui al terzo comma del presente articolo da attuare a livello di Istituzione;
- Definizione della copertura dei rischi derivanti dall'eventuale utilizzo del mezzo proprio così come previsto dall'art. 34;
- Protocollo di prima applicazione ex art. 1;
- Inquadramento di eventuali figure professionali non previste dal vigente CCNL, con applicazione per analogia delle relative declaratorie e profili professionali;
- Il controllo ed il monitoraggio del livello di applicazione del CCNL;
- L'andamento occupazionale del settore a livello regionale, nonché, in caso di rischio per i livelli occupazionali, le relative misure di contrasto;
- la promozione della formazione permanente, anche attraverso intese regionali (cfr. art. 5 L. 53/2000);
- definizione di accordi per l'erogazione di salario variabile.
Sede di Istituzione
b) Materie sulle quali è prevista la contrattazione tra le parti:
- Prima applicazione contrattuale nelle Istituzioni che applicano altri CCNL
- Contingenti di personale per la garanzia dei servizi minimi essenziali così come previsto dall'art. 6
- Ulteriori modalità per lo svolgimento delle assemblee sul luogo di lavoro
- Criteri per l'accesso ai corsi di qualificazione, riqualificazione ed aggiornamento professionale e per l'esercizio del diritto allo studio previsti dagli artt. 36 e 35.
- Eventuali durate settimanali differenziate dell'orario di lavoro diverse da 38 ore medie così come previsto dall'art. 50.
- Eventuali articolazioni orarie basate su di una programmazione annuale dell'orario di lavoro così come previsto dall'art. 50.
- Ritiro della patente: assegnazione ad altri lavori così come previsto dall'art. 33.
- Definizione della copertura dei rischi derivanti dall'eventuale utilizzo del mezzo proprio così come previsto dall'art. 34, qualora non definito in sede regionale/territoriale.
- Modalità particolari per l'uso delle divise ed indumenti di lavoro così come previsto dall'art. 28.
- Attuazione di quanto previsto dal terzo comma del presente articolo.
- Attuazione dei protocolli di prima applicazione contrattuale ai sensi dell'art. 1.
- Articolazione degli orari di lavoro così come previsto dall'art. 50 secondo comma
- Determinazione dei servizi di reperibilità così come previsto dall'art. 56
- Regolamentazione della banca delle ore
- definizione di accordi per l'erogazione di salario variabile, qualora non definito in sede Regionale o Territoriale;
- la programmazione dell'epoca e dei turni di ferie del personale
- le modalità di fruizione del diritto allo studio, qualificazione, riqualificazione, aggiornamento professionale
- ogni altra materia espressamente rinviata dal presente CCNL.
Procedure per la presentazione della piattaforma del secondo livello di contrattazione
1) Modalità di presentazione della piattaforma
Al fine di avviare le trattative per il secondo livello di contrattazione regionale/territoriale/aziendale, la piattaforma sarà presentata in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza dell'eventuale accordo precedente.
Le piattaforme saranno presentate dalle OO.SS. Territoriali/regionali stipulanti del presente accordo ad AGeSPI.
Le parti considerati i termini di durata del presente CCNL, dichiarano che le piattaforme integrative di secondo livello di cui al presente art. 8 e per gli effetti di cui all'art. 8-ter dovranno essere presentate entro il mese di dicembre 2018.
Art. 5 Bis - Elemento di garanzia retributiva
Ai fini di assicurare un'effettiva diffusione della contrattazione di secondo livello, qualora, nonostante la presentazione di una piattaforma di secondo livello ai sensi del presente CCNL, non venga definito un accordo di secondo livello entro il 30 giugno 2019, fatto salvo differenti pattuizioni concordate in fase di rinnovo del prossimo CCNL, un elemento di garanzia retributiva di 110 euro lordi riproporzionati sul livello quarto super.
L'elemento compete ai lavoratori in forza al 30 giugno che risultino iscritti nel libro unico da almeno sei mesi. L'azienda calcolerà l'importo spettante al singolo lavoratore in proporzione alle giornate di effettiva prestazione (comprensiva di ferie, astensione obbligatoria, Legge 104, permessi sindacali) rese alle proprie dipendenze nel periodo 01 gennaio 2019 - 31dicembre 2019.
Per i lavoratori a tempo parziale l'ammontare dell'elemento sarà calcolato in proporzione all'entità della prestazione lavorativa. L'elemento non è utile ai fini del calcolo di alcun istituto di Legge contrattuale, in quanto le parti ne hanno definito l'ammontare in senso omnicomprensivo, tenendo conto di qualsiasi incidenza, ivi compreso il T.F.R.
L'elemento è assorbito, sino a concorrenza, da ogni trattamento economico o collettivo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal presente CCNL che venga pagato successivamente al 1º gennaio 2018.
Art. 6 - Garanzia del funzionamento dei servizi minimi essenziali
In attuazione di quanto previsto dalle leggi 12 giugno 1990 n. 146 e 11 aprile 2000 n. 83, le parti individuano in ambito assistenziale, sociale, socio-sanitario, educativo i seguenti servizi minimi essenziali:
prestazioni sanitarie, l'igiene, l'assistenza finalizzata ad assicurare la tutela fisica e la confezione, distribuzione e somministrazione del vitto, a persone non autosufficienti, minori, soggetti affidati a strutture tutelari
Al fine di una corretta applicazione delle norme di cui sopra, saranno individuati, in sede di Istituzione, appositi contingenti di personale che dovranno garantire la continuità delle prestazioni indispensabili inerenti i servizi minimi essenziali sopra individuati.
Art. 7 - Ente bilaterale nazionale e regionale / territoriale
L'Ente Bilaterale Nazionale è composto da 6 (sei) componenti dei quali 3 (tre) designati da AGESPI e 3 (tre) designati dalle OO.SS. stipulanti del presente contratto.
L'Ente Bilaterale Nazionale costituisce lo strumento per lo studio e la promozione di iniziative volte allo sviluppo ed alla qualificazione del settore assistenziale, sociale, socio-sanitario, educativo, nonché di tutte le altre Istituzioni di assistenza aderenti all'AGESPI, in materia di occupazione, di mercato del lavoro, di formazione professionale degli addetti anche in rapporto con i diversi livelli istituzionali.
In ogni Territorio o laddove diversamente pattuito a livello regionale, i corrispondenti livelli delle parti stipulanti il presente CCNL provvederanno alla costituzione di Enti Bilaterali Territoriali con le medesime finalità.
Nota
Le parti si impegnano a definire lo statuto ed a costituire l'ente bilaterale nazionale entro sei mesi dalla firma dell'accordo di rinnovo.
Lo statuto farà parte integrante del presente CCNL.
Norma Transitoria: in sede di prima applicazione nell'arco di validità del presente CCNL, le parti convengono la costituzione del solo l'Ente Bilaterale Nazionale.
Art. 7 a - Ente bilaterale nazionale
L'Ente Bilaterale Nazionale per il settore socio-sanitario ha i seguenti scopi:
a) promuovere la costituzione degli enti bilaterali a livello territoriale e coordinarne l'attività, verificandone la coerenza con gli accordi nazionali
a bis) verificare la coerenza degli statuti e dei regolamenti degli enti bilaterali territoriali e regionali, con l'allegato n. 4 del presente CCNL, dando i relativi visti di congruità
b) incentivare e promuovere studi e ricerche sui settori di cui all'art. 1, con particolare riguardo all'analisi dei fabbisogni di formazione;
c) promuovere anche attraverso convenzioni, iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché con altri organismi orientati ai medesimi scopi;
d) istituire e gestire l'Osservatorio Nazionale, per i dipendenti da aziende dei settori di cui all'art. 1, nonché coordinare l'attività degli Osservatori territoriali;
e) promuovere politiche attive al fine di favorire l'occupabilità dei lavoratori;
f) favorire, anche attraverso azioni formative, le pari opportunità per le donne, in vista della piena attuazione della Legge 125/91, nonché il loro reinserimento nel mercato del lavoro dopo l'interruzione dovuta alla maternità;
g bis) raccogliere e analizzare i dati previsti all'art. 9 della Legge n. 125/91,
g ter) costituire una banca dati relativa alle professionalità con il supporto degli enti bilaterali territoriali e/o regionali affinché venga effettuata una ricognizione in merito ai mutamenti che si sono realizzati nei profili professionali, anche in relazione alle evoluzioni intervenute nei vari settori;
h1) valutare l'opportunità di avviare forme di sostegno al reddito sulla base delle future disposizioni legislative in materia di ammortizzatori sociali. A tale scopo potranno anche essere considerate iniziative che favoriscano la predisposizione di progetti di formazione e/o riqualificazione, al fine di agevolare il reinserimento dei lavoratori al termine del periodo di sospensione dal lavoro, in sinergia con il fondo previsto per la formazione continua (FONDO PROFESSIONI)
h) seguire lo sviluppo della somministrazione a tempo determinato nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e delle intese tra le parti sociali;
i) ricevere dalle Organizzazioni territoriali gli accordi realizzati a livello territoriale o aziendale curandone l'analisi e la registrazione secondo quanto stabilito dalla Legge 936/86 di riforma del CNEL;
l) ricevere la notizia della elezione delle rappresentanze sindacali unitarie all'atto della loro costituzione;
l bis) ricevere la notizia della elezione della rappresentanza lavoratori sicurezza all'atto della loro costituzione;
m) promuovere lo sviluppo e la diffusione di forme integrative nel campo della previdenza e dell'assistenza sanitaria, secondo le intese tra le parti sociali;
m bis) attivare sportelli di assistenza ai lavoratori per i servizi di previdenza e sanità integrativa;
n) promuovere studi e ricerche relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva nonché assumere funzioni operative in materia, previe specifiche intese tra le parti sociali;
o) valorizzare in tutti gli ambiti significativi le specificità delle relazioni sindacali del settore e delle relative esperienze bilaterali;
p) individuare ed adottare iniziative che rispondano all'esigenza di una costante ottimizzazione delle risorse interne all'Ente Bilaterale;
q) attuare gli altri compiti che le parti, a livello di contrattazione collettiva nazionale, decideranno congiuntamente di attribuire all'Ente Bilaterale Nazionale per i settori di cui all'art. 1.
r) promuovere attraverso gli Enti Bilaterali Territoriali la tutela e la sicurezza nei luoghi di lavoro con il tramite degli Organismi Paritetici Provinciali e la costituzione degli Rist.
L'Ente Bilaterale Nazionale provvederà a formulare uno schema di regolamento per gli Enti Bilaterali Territoriali.
Le parti inoltre convengono di garantire, in vista dell'adozione della convenzione nazionale tra l'INPS e le Organizzazioni nazionali stipulanti il presente CCNL, la trasmissione, da parte degli Enti Bilaterali Territoriali ad EBIAGE, dello Statuto, del Regolamento e del bilancio consuntivo, per verificarne la regolare costituzione ed esprimere il relativo parere di conformità.
In considerazione di quanto sopra affermato circa l'importanza che gli Enti Bilaterali rivestono per il settore, le Parti congiuntamente si attiveranno per richiedere l'adozione di una norma di interpretazione autentica al fine di chiarire che tali organismi hanno la natura giuridica delle associazioni sindacali e, quando costituiti tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria, ad essi si applica la disciplina tributaria per le associazioni sindacali anche ai fini del decreto legislativo n. 344 del 12 dicembre 2003.
Le Parti si attiveranno congiuntamente per richiedere la modifica della legislazione vigente affinché sia disposto che il versamento agli enti bilaterali della contribuzione contrattualmente prevista sia escluso dall'incidenza di tutti gli oneri sociali e fiscali ed affinché venga riconosciuto valore economico e normativo a quelle clausole contrattuali che prevedono, in caso di omissione del versamento delle suddette quote, la corresponsione al lavoratore di un elemento distinto dalla retribuzione.
Art. 7 b - Analisi di problemi settoriali da parte dell'Ente bilaterale nazionale
L'Ente Bilaterale nazionale, inoltre, istruisce, su istanza di una delle parti stipulanti, la ricognizione di problemi sorti, a livello di singoli settori compresi nella sfera di applicazione del presente contratto, e relativi agli effetti derivanti dall'attuazione delle norme contrattuali, in particolare con riferimento a classificazione, sistemi di flessibilità dell'orario anche in conseguenza di nuove modalità di svolgimento dell'attività settoriale, organizzazione del lavoro, innovazioni tecnologiche e le altre materie affidate dalle parti.
L'istruttoria avviene attraverso la costituzione di una apposita Commissione Paritetica Bilaterale composta da rappresentanti delle parti stipulanti e dei settori interessati.
Le risultanze del lavoro svolto saranno presentate nel corso di apposito incontro alle parti stipulanti al fine di consentire, attraverso la sottoscrizione di specifico accordo, l'inserimento delle stesse nel contesto del presente contratto.
La medesima procedura potrà essere attivata per l'esame di contributi presentati a livello territoriale in merito all'individuazione di nuove figure professionali di Il livello per le quali consentire l'instaurazione del rapporto di apprendistato.
Art. 7 c - Osservatorio nazionale
L'Osservatorio Nazionale è lo strumento dell'Ente Bilaterale Nazionale per lo studio e la realizzazione di tutte le iniziative ad esso demandate sulla base di accordi tra le parti sociali in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale.
A tal fine, l'Osservatorio attua ogni utile iniziativa, e in particolare:
1. programma ed organizza relazioni sul quadro economico e produttivo dei singoli settori e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni anche al fine di fornire alle parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri Istituzionali;
2. elabora proposte in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie e in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, finalizzate anche a creare le condizioni più opportune per una loro pratica realizzazione a livello territoriale;
3. riceve ed elabora, anche a fini statistici, i dati forniti dagli Osservatori Provinciali sulla realizzazione e l'utilizzo degli accordi in materia di contratti d'inserimento, di apprendistato nonché dei contratti a termine;
4. riceve dalle Organizzazioni gli accordi realizzati a livello territoriale o aziendale curandone l'analisi e la registrazione;
5. predispone i progetti formativi per singole figure professionali, al fine del migliore utilizzo dei contratti d'inserimento;
6. svolge le funzioni previste dal CCNL su: contratti a tempo determinato; contratti d'inserimento; apprendistato.
Art. 7 d - Enti bilaterali territoriali
1. L'Ente Bilaterale territoriale istituisce l'Osservatorio, che svolge, a livello locale, le medesime funzioni dell'Osservatorio nazionale realizzando una fase d'esame e di studio idonea a cogliere gli aspetti peculiari delle diverse realtà presenti nel territorio.
A tal fine, l'Osservatorio:
a) programma ed organizza, al livello di competenza, relazioni sulle materie previste alla 1) dell'art. 7 quater, Prima Parte, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all'Osservatorio Nazionale, anche sulla base di rilevazioni realizzate dalle associazioni imprenditoriali in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 9 della Legge n. 56/1987; restano ferme, per le imprese, le garanzie previste dall'art. 4, quarto comma, della Legge 22 luglio 1961, n. 628;
b) ricerca ed elabora, anche a fini statistici, i dati relativi alla realizzazione ed all'utilizzo degli accordi in materia di apprendistato, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all'Osservatorio Nazionale;
La realizzazione delle finalità sopra indicate avviene con modalità e strumenti coerenti con lo Statuto e il Regolamento dell'Ente Bilaterale.
2. L'Ente Bilaterale, inoltre, promuove e gestisce, a livello locale, iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti.
In particolare, svolge le azioni più opportune affinché, dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del comparto specifico.
3. Esso svolge attraverso apposite Commissioni Paritetiche Bilaterali, composte da almeno tre componenti rappresentanti, designati dalle OO.SS. territoriali aderenti alle parti stipulanti il presente contratto, le funzioni informative previste dal CCNL su:
• contratti di apprendistato
• contratti a tempo determinato;
• tutela della salute e della dignità della persona;
• quant'altro concordato successivamente tra le parti
4. Svolge le funzioni di ente promotore delle convenzioni per la realizzazione dei tirocini formativi ai sensi dell'art. 18, Legge n. 196/97 e del Decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142.
5. Svolge, in materia di apprendistato, le funzioni eventualmente ad esso affidate da nuove disposizioni di Legge in materia.
6. Svolge le funzioni di supporto in materia di conciliazione previste dal contratto.
Art. 7 e - Finanziamento Enti bilaterali
Al fine di assicurare operatività all'Ente bilaterale nazionale ed agli Enti bilaterali territoriali, costituiti con gli scopi e le modalità tassativamente previsti dal presente contratto, la quota contrattuale di servizio per il relativo finanziamento è fissata nella misura globale dello 0,30 % di paga base e contingenza, di cui lo 0,20 % a carico del datore di lavoro e lo 0,10 % a carico del lavoratore.
Le parti confermano che nelle valutazioni per la definizione del costo per il rinnovo contrattuale si è tenuto conto dell'incidenza della contribuzione per il finanziamento degli Enti bilaterali.
Il regolamento degli Enti bilaterali territoriali può stabilire che il versamento di contributi di importo complessivamente inferiore a euro 51,65 possa essere effettuato con cadenza ultra mensile entro un periodo massimo di dodici mesi.
Il quindici % del gettito netto globale è destinato direttamente al finanziamento dell'Ente bilaterale NAZIONALE La quota residua verrà ripartita - in ragione della provenienza del gettito - di norma tra gli Enti bilaterali regionali ed, in alternativa, tra gli Enti bilaterali territoriali di area omogenea eventualmente costituiti.
Sulle somme riscosse per il tramite della Convenzione in essere tra l'INPS e le Organizzazioni nazionali stipulanti il presente CCNL, la quota di competenza dell'EBNT è ridotta al dieci %, con decorrenza dal 1º gennaio 2013.
Le risorse degli Enti bilaterali saranno, di norma, destinate alla realizzazione delle iniziative di cui agli artt. 17 e 19, in ragione della provenienza del gettito. I contributi dovuti al sistema degli Enti bilaterali sono riscossi con le modalità da apposito regolamento in seno all'ente bilaterale.
I contributi riscossi dall'Ente bilaterale nazionale, dedotto quanto di competenza del-l'EBIAGE, saranno trasferiti agli Enti bilaterali territoriali regolarmente costituiti e conformi a quanto stabilito dal CCNL
Il tentativo di conciliazione, sulla base della legislazione vigente, può essere espletato entro il termine di giorni 60 dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta da parte dell'Associazione imprenditoriale o della Organizzazione Sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato.
La Commissione Paritetica Territoriale esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 412-ter c.p.c.
Il processo verbale di conciliazione, anche parziale, o di mancato accordo viene depositato a cura della Commissione di conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio.
In caso di mancata comparizione di una delle parti la Commissione di conciliazione prov-vederà a redigere apposito verbale.
Art. 8 - Pari opportunità tra uomo e donna
Ai fini della piena e puntuale applicazione della Legge 10 aprile 1991 n. 125 e nello spirito di quanto previsto dall'art. 1 della L. 53 8 marzo 2000, è costituito a livello nazionale il Comitato per le Pari Opportunità composto da una componente un componente designata da ognuna delle OO.SS. stipulanti del presente CCNL e da un pari numero di esperti in rappresentanza dell'AGESPI.
Possono inoltre essere istituiti Comitati per le Pari Opportunità presso singole realtà territoriali aventi dimensioni e caratteristiche rilevanti verificate a livello nazionale nell'ambito del rapporto tra le parti.
Le parti assicurano le condizioni e gli strumenti per il loro funzionamento, nonché appositi finanziamenti a sostegno delle loro attività.
Le finalità del Comitato per le Pari Opportunità sono quelle definite dalla Legge di riferimento.
TITOLO III - DIRITTI SINDACALI
Art. 9 - Rappresentanze sindacali unitarie
Le rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro sono le RSU (Rappresentanze Sindacali Unitarie), costituite sulla base del protocollo concordato tra le parti ed allegato al presente CCNL, di cui fa parte integrante, ovvero le RSA (Rappresentanze Sindacali Aziendali) sino alla costituzione delle sopraindicate RSU.
Per la contrattazione nei luoghi di lavoro la rappresentanza sindacale è composta dalle RSU, ovvero dalle RSA in caso di non costituzione della RSU, e dalle OO.SS. territoriali stipulanti del CCNL.
Alla rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro, per l'espletamento dei suoi compiti e funzioni, è garantito il monte ore retribuito di cui all'art. 23 della Legge 20 maggio 1970 n. 300.
Nelle Istituzioni ove siano occupati più di 10 (dieci) dipendenti, o tale numero venga raggiunto sommando le dipendenti o i dipendenti di più istituti facenti capo al medesimo Ente nell'ambito comunale, provinciale e regionale, le lavoratrici ed i lavoratori hanno diritto di riunirsi fuori dell'orario di lavoro nonché durante lo stesso nei limiti di 12 (dodici) ore annue per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.
L'Ente dovrà destinare di volta in volta locali idonei per lo svolgimento delle assemblee. Le stesse possono riguardare la generalità delle lavoratrici e dei lavoratori o gruppi di esse/i e sono indette nella misura di 10 (dieci) ore annue dalle rappresentanze sindacali di cui all'art. 9 del presente CCNL e nella misura di 2 (due) ore annue dalle OO.SS. stipulanti il presente CCNL. Della convocazione della riunione deve essere data all'Amministrazione tempestiva comunicazione, con preavviso di almeno 48 ore. Alle riunioni possono partecipare, nel rispetto di quanto sopra, dandone comunicazione entro i termini suddetti, dirigenti esterni dei sindacati firmatari del presente CCNL. Le riunioni non potranno superare, singolarmente, le 3 (tre) ore di durata.
Le ulteriori modalità per lo svolgimento delle assemblee sono concordate in sede di Istituzione tenendo conto dell'esigenza di garantire in ogni caso la regolare funzionalità della stessa, in considerazione della sua finalità ricettiva e di pubblica utilità. Va altresì assicurata la sicurezza delle persone, la salvaguardia degli impianti e delle attrezzature.
Art. 11 - Permessi per cariche sindacali
L'azienda riconoscerà un monte ore pari a mezz'ora per dipendente, direttamente alle OO.SS. stipulanti il presente accordo, da utilizzare per i rispettivi coordinamenti.
Le lavoratrici ed i lavoratori componenti i Consigli o Comitati Direttivi nazionali e periferici delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL, nella misura di uno per Ente e per ogni Organizzazione Sindacale stipulante, hanno diritto ai permessi o congedi retribuiti necessari per partecipare alle riunioni degli organismi suddetti, nelle misure massime appresso indicate:
a) 24 (ventiquattro) ore annue nelle Istituzioni con un numero di dipendenti non inferiore a 6 (sei) ma non superiore a 15 (quindici);
b) 52 (cinquantadue) ore annue nelle Istituzioni con oltre 15 (quindici) dipendenti.
I dirigenti sindacali di cui al 1º comma hanno inoltre diritto, nei termini indicati, a permessi non retribuiti in misura non inferiore a 8 (otto) giorni all'anno.
Le lavoratrici ed i lavoratori che intendono esercitare il diritto di cui al presente articolo debbono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 3 (tre) giorni prima tramite i competenti organismi delle rispettive OO.SS.
Art. 12 - Trattenute associative
L'Istituzione provvederà alla trattenuta del contributo associativo sindacale nei confronti delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL, nella misura dell'1% dello stipendio base mensile e per 14 mensilità ai lavoratori che ne facciano richiesta mediante consegna di una lettera di delega debitamente sottoscritta.
La lettera di delega conterrà l'indicazione delle modalità di versamento alle quali l'Istituzione dovrà attenersi, avrà validità dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento da parte dell'Istituzione e si intenderà tacitamente rinnovata qualora non pervenga lettera di disdetta. La disdetta, che dovrà essere comunicata congiuntamente con raccomandata ricevuta di ritorno, avrà valore nelle modalità previste nella lettera di delega sottoscritta.
L'istituzione rimetterà mensilmente a ciascuna Organizzazione Sindacale, il contributo per il tesseramento di propria competenza ed un prospetto recante il dettaglio dei lavoratori iscritti, le relative trattenute individuali effettuate e l'importo complessivo.
Ai fini degli obbligatori adempimenti dell'istituzione, non sono ritenute valide deleghe di lavoratori, per contributi associativi sindacali, di misura inferiore a quelli stabiliti dal comma 1 ovvero deleghe, recanti disposizioni in contrasto con quelle di cui al presente articolo.
Art. 13 - Licenziamento e trasferimento di dirigenti sindacali
Il licenziamento e il trasferimento dall'unità produttiva all'altra delle lavoratrici e dei lavoratori che abbiano la qualifica di dirigente sindacale di cui all'art. 9 sarà soggetto alle disposizioni di cui agli artt. 18 e 22 della L. 20-5-70 n. 300.
Il mandato di rappresentante sindacale o dirigente sindacale conferito alle dipendenti ed ai dipendenti assunti a tempo determinato non influisce sulla specialità del rapporto di lavoro e pertanto si esaurisce con lo scadere del contratto a termine.
Art. 14 - Affissioni sindacali
Le R.S.A./R.S.U. e le Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL, hanno diritto di affiggere su appositi spazi, che il datore di lavoro predispone in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'Istituto, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
In conformità con quanto previsto dall'Art. 27 della Legge 300/1970, nelle Strutture con almeno 200 dipendenti, alle rappresentanze sindacali aziendali è assegnato, per l'esercizio delle loro funzioni, un idoneo locale.
Nelle Istituzioni con un numero inferiore di dipendenti le rappresentanze sindacali aziendali, hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni.
TITOLO IV - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
L'assunzione del personale avviene nell'osservanza delle leggi vigenti in materia di impiego privato. L'assunzione deve risultare da atto scritto contenente le seguenti indicazioni: identità delle parti, luogo o luoghi di lavoro, sede e domicilio del datore di lavoro, data di assunzione, periodo di prova, tipologia di contratto, qualifica, inquadramento, orario di lavoro settimanale, retribuzione, CCNL applicato.
Documenti di lavoro
1) Nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni e dalla Legge 4 gennaio 1968 n. 15 e successive modificazioni e integrazioni, all'atto dell'assunzione la lavoratrice e il lavoratore dovranno presentare o consegnare i seguenti documenti:
a) carta d'identità o documento equipollente;
b) codice fiscale;
c) autocerticazione di nascita, residenza e cittadinanza;
d) certificato di sana e robusta costituzione e idoneità allo svolgimento delle mansioni assegnate se previsto dalla normativa;
e) documentazione richiesta dalle leggi vigenti per gli assegni per nucleo familiare;
f) certificato generale penale e dei carichi pendenti o quanto previsto da normative specifiche sulla base del servizio svolto;
g) libretto sanitario, ove richiesto;
h) titolo di studio o di qualifica professionale (diplomi - certificati di abilitazione - patenti - attestati, ecc.) in relazione alla qualifica;
i) eventuale libretto di pensione
2) È a carico del lavoratore qualunque rinnovo dei documenti suddetti, richiesti dalla Legge e di comunicare la variazione dello stato civile, qualora questo impatti nelle detrazioni fiscali e negli assegni famigliari, e della residenza.
3) L'assunzione di cittadini stranieri extracomunitari avverrà secondo le leggi e le disposizioni vigenti in materia.
4) L'Istituto rilascia ricevuta dei documenti che trattiene.
Ulteriori documenti previsti o prevedibili dall'osservanza delle leggi di impiego privati.
La lavoratrice e il lavoratore, all'atto della assunzione, rilasceranno autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 D. Igs 196/2003 successive modifiche e/o integrazioni.
In relazione alle caratteristiche dell'Istituto verranno attuate tutte le forme di prevenzione e vaccinazione connesse ai rischi professionali ed il personale è tenuto a sottoporvisi.
Le parti, in considerazione della specificità dell'attività svolta, convengono di escludere dalla riserva di cui alla Legge 23 luglio 1991 n. 223 le assunzioni delle lavoratrici e dei lavoratori appartenenti alle seguenti qualifiche professionali: quadri, assistente domiciliare e dei servizi tutelari, operatore socio assistenziale, addetto all'assistenza di base o altrimenti definito, operatore tecnico di assistenza, operatore socio-sanitario, operatore socio sanitario specializzato, operatore generico di assistenza, fisiochinesi-terapista, fisioterapista, terapista occupazionale, infermiere, educatore, animatore.
I predetti profili professionali non costituiscono figure di natura tecnico esecutiva ai fini della L. 12/3/99 n. 68.
La durata del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti:
Quadri | 180 giorni lavorativi |
1º livello | 120 giorni lavorativi |
2º livello | 90 giorni lavorativi |
3º livello | 90 giorni lavorativi |
3º S livello | 60 giorni lavorativi |
4º livello | 60 giorni lavorativi |
4º S livello | 60 giorni lavorativi |
5º livello | 60 giorni lavorativi |
6º livello | 45 giorni lavorativi |
7º livello | 30 giorni lavorativi |
Durante il periodo di prova il rapporto potrà essere risolto in qualsiasi momento da una parte o dall'altra, senza preavviso.
Trascorso il periodo di prova, senza che nessuna delle parti abbia dato formale disdetta scritta, l'assunzione della lavoratrice o del lavoratore si intenderà confermata.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova, alla lavoratrice ed al lavoratore spetta la retribuzione relativa alle giornate di lavoro compiuto, nonché i ratei di ferie, tredicesima e quattordicesima mensilità e dell'indennità di fine rapporto maturati.
Ove il periodo di prova venga interrotto a causa di malattia la lavoratrice o il lavoratore sarà ammessa/o a completare il periodo di prova stesso.
Art. 17 - Assunzione a tempo determinato
Le parti confermano che, in considerazione della particolarità del settore ed al fine di garantire la qualità del servizio assistenziale, il contratto a tempo indeterminato rappresenta la forma base di costituzione dei rapporti di lavoro in tutte le realtà comprese nella sfera di applicazione di cui all'art. 1 del presente CCNL.
L'assunzione di personale con apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro avverrà nel rispetto del D.Lgs. n. 368 del 6 settembre 2001 e successive integrazioni e modificazioni e nel rispetto delle successive norme contrattuali.
1. Apposizione del termine e contingente
A - Ai sensi del comma 1, art. 21 D.Lgs 81/2015, è consentito il ricorso al contratto a tempo determinato di durata non superiore a trentasei mesi, comprensivo di eventuali proroghe. Qualora il numero delle proroghe sia superiore a 5, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della sesta proroga.
È consentita la stipula di un contratto a tempo determinato in aggiunta ad un sussistente contratto a tempo indeterminato, sia per ragioni di carattere sostitutivo, che per ragioni di carattere organizzativo e produttivo.
1. Sono consentite le proroghe fino a un massimo di 5 volte nell'arco dei complessivi trentasei mesi, a prescindere dal numero di contratti a tempo determinato.
Concorrono al raggiungimento dei 36 mesi anche i periodi di lavoro prestati nell'Istituto in regime di somministrazione, calcolati nell'ultimo quinquennio. (E nell'ultima mansione).
2. Nel rispetto di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 23 D.Lgs n. 81/2015, il numero massimo di lavoratori che possono essere assunti con contratto di lavoro a termine, da ciascun datore di lavoro, è pari al 20% del numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato e con contratto di apprendistato, in forza nell'Istituto al 1º gennaio dell'anno di assunzione. Il limite percentuale vale per gli Istituti che occupano più di 5 dipendenti; per gli Istituti che occupano fino a 5 dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato. Nel computo dei lavoratori assunti a tempo indeterminato non devono essere compresi i lavoratori accessori, i contratti di collaborazione, i lavoratori intermittenti a tempo indeterminato.
I lavoratori assunti con contratto part-time andranno conteggiati secondo la disciplina generale di cui all'art. 6 del D.Lgs n. 61/2000, ovvero vengono conteggiati in organico in proporzione all'orario svolto rapportato al tempo pieno.
3. Sono esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi:
a) nella fase di avvio di nuove attività per un periodo di 12 mesi;
b) per ragioni di carattere sostitutivo (sostituzione di personale con diritto alla conservazione del posto di lavoro);
c) per lo svolgimento di attività stagionali (periodi di epidemie, aumento temporaneo di persone non autosufficienti);
d) con i lavoratori di età superiore a 50 anni.
B - È consentito il ricorso al contratto a tempo determinato a fronte di ragioni di carattere sostitutivo, ovvero in sostituzione di lavoratori assenti per malattia, maternità, aspettative in genere e in tutti i casi in cui il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro.
È consentito il ricorso a più contratti a tempo determinato con la stessa persona, nei limiti sopra indicati, stipulati per sostituzioni successive di personale con diritto alla conservazione del posto di lavoro. In tal caso ciascun contratto si considera autonomo rispetto agli altri e non necessita pertanto di periodo di intervallo previsto nel successivo articolo 21.5.
1. L'apposizione del termine, in tutti i casi di cui alle precedenti lettere A e B, è priva di effetto se non risulta direttamente o indirettamente da atto scritto nel quale devono essere specificate la data di presunta scadenza del rapporto e, nei casi di sostituzione, le ragioni e il nominativo del lavoratore assente.
2. Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro un massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dall'inizio della prestazione.
2. Divieti
1. Non è ammessa l'assunzione di personale a tempo determinato:
• per la sostituzione di lavoratori in sciopero;
• presso gli Istituti nei quali si sia proceduto, entro i 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt. 4 e 24 della Legge 23 luglio 1991, n. 223, e a licenziamenti individuali e plurimi per riduzione di personale per le stesse mansioni;
• presso Istituti nei quali siano utilizzati lavoratori con orario ridotto a seguito dell'applicazione degli accordi sui contratti di solidarietà difensivi, in riferimento a mansioni e attività cui si riferisce il contratto a termine;
• da parte degli Istituti che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Disciplina della proroga
1. La proroga è ammessa, fino ad un massimo di cinque volte per un periodo non superiore a 36 mesi, indipendentemente dal numero dei rinnovi, a condizione che si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato.
2. Al fine di assicurare la continuità di servizio, è ammessa la proroga del contratto a tempo determinato stipulato per tutti i casi previsti dalla Legge 8 marzo 2000 n. 53, e dal D.Lgs 26 marzo 2001 n. 151, in relazione alla fruizione da parte della lavoratrice e/o lavoratore sostituita/o di:
a) congedo parentale (astensione facoltativa);
b) riposi giornalieri per l'allattamento.
4. Scadenza del termine
1. Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato ai sensi del precedente punto 21.3, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione globale in atto per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al 20% fino al decimo giorno successivo, al 40% per ciascun giorno ulteriore.
2. Se il rapporto di lavoro continua oltre il trentesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi, ovvero oltre il cinquantesimo negli altri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini.
5. Successione dei contratti
1. Fermo restando quanto previsto dalla Legge in materia di successione di contratti a termine con lo stesso lavoratore, le parti, in attuazione del rinvio legislativo alla contrattazione collettiva nazionale previsto dal D.Lgs n. 81/2015, convengono quanto segue:
2. Nell'ipotesi di successione di contratti a termine con lo stesso lavoratore, gli intervalli di tempo tra i due contratti sono ridotti a 7 giorni per i contratti di durata non superiore ai 6 mesi e 10 giorni per contratti di durata superiore a 6 mesi.
3. Quando si tratti di due assunzioni successive a termine, intendendosi per tali quelle effettuate senza alcuna soluzione di continuità, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto.
4. Qualora, per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria, il rapporto di lavoro fra l'Istituto e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi d'interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro, lo stesso si considera a tempo indeterminato.
5. Ai sensi dell'art. 21, comma 2, della L. 133/2008, il periodo complessivo di 36 mesi a tempo determinato, oltre il quale il rapporto di lavoro si trasforma a tempo indeterminato, si computa sull'ultimo quinquennio.
6. Esclusioni
1. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente articolo sui contratti a termine, in quanto già disciplinati da specifiche normative ed intese tra le parti: