Testo Consolidato CCNL del 18/06/2014
Istituzioni socio assistenziali - Personale non medico (Ugl / Federterziario)
Testo consolidato del CCNL 18/06/2014
per il personale dipendente non medico da strutture sanitarie, socio-sanitarie, e cooperative socio sanitarie ed assistenziali private
Decorrenza: 01/07/2014
Scadenza: 30/06/2017
Il giorno 18-06-2014, in Roma, a seguito delle trattative iniziate in data 19-04-2014 e dei successivi incontri si sono riunite le sotto descritte organizzazioni:
Per la parte datoriale:
- FEDERTERZIARIO, Confederazione Italiana del Terziario, dei servizi, del lavoro Autonomo Profesionale, della Piccola Impresa Industriale, Commerciale, Turistica ed Artigiana rappresentata dal Presidente,
CONFIMEA, Confederazione delle Confederazioni Italiane dell'Impresa e Artigianato rappresentata dal Direttore Generale,
con l'assistenza della
C.F.C., Confederazione di Associazioni di Imprese - Confederazione FederTerziario Confimea, rappresentata dal Presidente,
Per la parte sindacale:
- UGL Sanità nelle persone del Segretario Nazionale
si è siglato il CCNL che regola il rapporto del PERSONALE DIPENDENTE NON MEDICO DA STRUTTURE SANITARIE, SOCIO-SANITARIE, E COOPERATIVE SOCIO SANITARIE ED-ASSISTENZIALI PRIVATE.
Roma, 18 giugno 2014
UGL Sanità
FEDERTERZIARIO
CONFIMEA
C.F.C.
Le Confederazioni FEDERTERZIARIO e CONFIMEA, con l'assistenza della Confederazione di Associazioni di Imprese, - Confederazione FederTerziario Confimea, in sigla "C.F.C.", ed in rappresentanza dei prestatori di lavoro subordinato la UGL Sanità, nella loro reciproca sfera d'interesse e autonomia hanno promosso il presente contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale medico e non medico da struttura sanitarie, socio sanitarie, e cooperative socio sanitarie ed assistenziali, personale operante in area riabilitativa extra ospedaliera (estensiva e di mantenimento), Istituzioni polivalenti di area riabilitativa e di lunga degenza post acuta ove siano presenti in prevalenza attività extra ospedaliere (estensive, di mantenimento) e/o altre tipologie assistenziali, Centri dialisi, Riabilitazione psichiatrica (quali ad esempio comunità terapeutiche, comunità alloggio, gruppi appartamento e organizzazioni equivalenti), centri di riabilitazione e presidi socio sanitari assistenziali (quali ad esempio residenze sanitarie assistenziali, residenze sanitarie, residenze sanitarie flessibili, residenze assistenziali di base, case di riposo, centri per le comunità assistenziali e di dimissione protetta) considerandolo momento qualificante della propria azione politica, tesa a individuare aree di azione condivise e di promozione sociale a vantaggio dei rispettivi associati.
Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Sfera di applicazione del contratto.
Personale non medico da struttura sanitarie, socio sanitarie, e cooperative socio sanitarie ed assistenziali, personale operante in area riabilitativa extra ospedaliera (estensiva e di mantenimento), Istituzioni polivalenti di area riabilitativa e di lunga degenza post acuta ove siano presenti in prevalenza attività extra ospedaliere (estensive, di mantenimento) e/o altre tipologie assistenziali, Centri dialisi, Riabilitazione psichiatrica (quali ad esempio comunità terapeutiche, comunità alloggio, gruppi appartamento e organizzazioni equivalenti), centri di riabilitazione e presidi socio sanitari assistenziali (quali ad esempio residenze sanitarie assistenziali, residenze sanitarie, residenze sanitarie flessibili, residenze assistenziali di base, case di riposo, centri per le comunità assistenziali e di dimissione protetta).
Art. 2 - Disposizioni generali.
Per quanto non previsto dal presente contratto, o solo parzialmente regolato, si fa espresso riferimento alle norme di Legge in vigore per i rapporti di lavoro di diritto privato in quanto applicabili.
I dipendenti devono inoltre osservare le norme regolamentari emanate dall'azienda da cui dipendono, purché non siano in contrasto con il presente contratto e/o con norme di Legge.
Art. 3 - Inscindibilità delle norme contrattuali.
Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine , correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti CCNL.
Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma.
Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni norme-economiche di miglior favore.
Art. 4 - Livelli di contrattazione
Le parti prevedono e disciplinano:
- la contrattazione di 1º livello: contratto nazionale di categoria;
- la contrattazione di 2º livello: contratti aziendali o territoriali.
La contrattazione aziendale e/o territoriale, prevista dal presente accordo nazionale, si attua sulla base della valutazione delle comuni convenienze e opportunità per consentire, attraverso il raggiungimento di più elevati livelli di competitività delle imprese, anche il miglioramento delle prospettive occupazionali e delle condizioni di lavoro.
Contrattazione di secondo livello
Gli accordi a livello regionale, provinciale, zonale o aziendale, vanno sottoscritti secondo quanto previsto dal concordato disposto dall'art.8 Legge 14 settembre 2011 n. 148 di conversione del D.L. 13-8-11 N. 138, dell'Accordo Interconfederale del 28-6-2011, e dal presente CCNL. Gli accordi al precedente comma saranno adottati dalle scuole esclusivamente tramite sottoscrizione di un verbale di recepimento aziendale siglato dall'Associazione Datoriale Territoriale, dall'Organizzazione Sindacale Territoriale, dall'Azienda, e dalla R.S.A. aziendale.
Art. 5 - Norme di garanzia dei servizi minimi essenziali.
In ottemperanza a quanto previsto dalla Legge n. 146 del 12-6-90 e successive modificazioni e integrazioni, le parti individuano in ambito socio-sanitario-assistenziale-educativo le seguenti tipologie di servizi essenziali, convenendo che a livello di Organizzazione, nell'ambito del rapporto tra le parti, possano essere definite altre tipologie di servizio alle quali applicare la presente normativa: le prestazioni medico-sanitarie, l'igiene, l'assistenza finalizzata ad assicurare la tutela fisica ivi compreso il trasporto infermi e/o la confezione, distribuzione e somministrazione del vitto a persone non autosufficienti, minori, soggetti affidati a strutture tutelari o a servizi di assistenza domiciliare, o al servizio di onoranze funebri, e comunque servizi istituzionali e/o dovuti in forza di Leggi o accordi che considerano la non sospendibilità del servizio. A seguito delle modifiche introdotte dalla Legge 83/2000 e ss. mm., le parti si impegnano alla sottoscrizione di apposito accordo per la disciplina dello sciopero nei servizi pubblici essenziali.
Nell'ambito dei servizi essenziali di cui sopra, dovrà essere garantita la continuità delle prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti garantiti dalla Costituzione. Con l'obiettivo di una corretta applicazione delle norme di cui sopra, saranno definiti, nell'ambito del rapporto fra le parti in sede di Organizzazione, con esplicito verbale appositi contingenti di personale.
Titolo II - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
L'assunzione del lavoratore viene effettuata con atto scritto in conformità alle vigenti disposizioni di Legge in materia di rapporto di diritto privato e, in particolare, a quanto espressamente previsto dal D.lgs. 26-5-97 n. 152.
L'assunzione del lavoratore, a norma del D.lgs. n. 196/03, richiede il consenso espresso dallo stesso al trattamento dei suoi dati personali da parte della Amministrazione per quanto attiene agli adempimenti derivanti dal rapporto di lavoro.
Si intende per personale tecnico esecutivo (di cui al comma 3, art. 3, Legge 12-3-99 n. 68) il personale appartenente alle seguenti qualifiche: addetto alle pulizie, operaio qualificato, commesso, ausiliario, aiuto cuoco, ausiliario specializzato, operaio manutentore, operaio impiantista, cuoco.
Per le assunzioni presso gli Ospedali classificati e i Presidi, dovranno comunque essere salvaguardate le norme che regolano l'equiparazione dei titoli e dei servizi.
Nell'ambito delle assunzioni per concorso, le Amministrazioni prevedranno, limitatamente alle figure non apicali, una riserva per il personale interno per i posti messi a concorso nella misura del 35%, fatte salve diverse disposizioni regolamentari.
Art. 7 - Documenti di assunzione.
All'atto dell'assunzione il lavoratore è tenuto a presentare e/o consegnare i seguenti documenti:
- codice fiscale;
- carta d'identità o documento equipollente;
- certificato di sana e robusta costituzione in carta semplice da cui risulti che il lavoratore non è affetto da malattie contagiose, rilasciato da Organi sanitari pubblici;
- libretto sanitario, ove richiesto a norma di Legge;
- titolo di studio o professionale in copia autenticata (diploma, certificato di abilitazione, patente, ecc.), in relazione alla qualifica; qualsiasi altro documento previsto dalla vigente normativa;
- certificato di nascita, cittadinanza, residenza (o cumulativo) in carta semplice;
- certificato casellario giudiziale;
- certificato carichi pendenti.
Il lavoratore è altresì tenuto a presentare certificazione di residenza ed a comunicare l'eventuale domicilio, ove questo sia diverso dalla residenza.
In costanza di rapporto il lavoratore è altresì tenuto a certificare tempestivamente ogni successiva variazione di residenza e/o domicilio.
Tutte le suddette certificazioni possono essere sostituite da autocertificazioni del lavoratore, nei casi previsti da norme di Legge.
L'Amministrazione potrà accertare l'idoneità fisica del dipendente e sottoporlo a visita medica prima della assunzione in servizio (e cioè prima dell'effettivo instaurarsi del rapporto di lavoro) e/o successivamente, solo ad opera degli Organi sanitari pubblici, salvo quanto previsto dal D.lgs. n. 81/08 e successive modificazioni e dal D.lgs. n. 230/95. Gli oneri per gli eventuali accertamenti periodici di prevenzione e per la tessera sanitaria, ove previsti dalla Legge vigente, sono a carico della Struttura sanitaria.
Si conviene che al lavoratore verranno concessi permessi retribuiti, per il tempo necessario per sottoporsi ai predetti accertamenti previsti per Legge, solo allorquando l'articolazione dei turni di lavoro osservati dal lavoratore non consentano a questi di ottemperare al menzionato obbligo.
L'assunzione in servizio del lavoratore avviene con un periodo di prova non superiore a:
- 2 mesi per le categorie A e B
- 6 mesi per le altre categorie
Durante tale periodo è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro in qualsiasi momento, senza preavviso.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova, ovvero alla fine dello stesso, al lavoratore spetta la retribuzione relativa alle giornate o alle ore di lavoro compiuto, nonché ai ratei di ferie e della 13ª mensilità e il TFR maturato.
Detta retribuzione, in ogni caso, non potrà essere inferiore a quella stabilita contrattualmente per la qualifica cui appartiene il lavoratore interessato.
Ove il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia, il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso ove sia in grado di riprendere il servizio entro 90 giorni, fatta eccezione per la lavoratrice in stato di gravidanza; in caso contrario, il rapporto di lavoro si intenderà risolto a tutti gli effetti.
Trascorso il periodo di prova stabilito, senza che si sia proceduto alla disdetta del rapporto di lavoro, il lavoratore si intenderà confermato in servizio.
Art. 10 - Mansioni e variazioni temporanee delle stesse.
Il lavoratore ha diritto all'esercizio delle mansioni proprie della categoria e qualifica di appartenenza o a mansioni equivalenti a norma dell'art. 13, Legge n. 300 del 20-5-70.
Il lavoratore, purché in possesso dei necessari titoli professionali previsti dalla Legge, in relazione alle esigenze di servizio verificate tra le parti e fatte salve le attribuzioni del Direttore sanitario, può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse, mai comunque inferiori a quelle inerenti alla sua categoria e qualifica, sempre che ciò non comporti alcun mutamento sostanziale della posizione economica del dipendente medesimo.
Tale assegnazione dovrà risultare da atto scritto, qualora superi i 3 giorni.
Al lavoratore chiamato a svolgere mansioni inerenti a categoria o qualifica superiore alla propria deve essere corrisposta, in ogni caso e per tutta la durata della sua applicazione, una retribuzione non inferiore a quella percepita, maggiorata della differenza di posizione economica fra la qualifica superiore medesima e quella di inquadramento, nonché delle differenze afferenti ai restanti istituti contrattuali salariali.
Nel caso di assegnazione a mansioni superiori, il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente alla attività svolta e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo di 3 mesi consecutivi, sempre che il lavoratore sia in possesso del titolo professionale, ove richiesto.
L'assegnazione a mansioni superiori deve essere effettuata da atto scritto.
Art. 11 - Cumulo delle mansioni.
Ai lavoratori che sono assegnati alla esplicazione di più mansioni di diversa categoria e qualifica deve essere attribuito, ai sensi dell'articolo precedente, il trattamento economico ed eventualmente la categoria e la qualifica corrispondente alla mansione superiore, sempreché quest'ultima abbia carattere di prevalenza nel tempo. In caso di non prevalenza di tempo delle mansioni superiori, per le ore di lavoro in dette mansioni eccezionalmente effettuate, oltre la retribuzione percepita dovrà essere corrisposta al lavoratore la differenza tra il trattamento economico goduto e quello relativo alla mansione superiore.
Art. 12 - Passaggio ad altra funzione per inidoneità fisica.
Le Amministrazioni nel caso in cui il dipendente venga riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente all'espletamento delle funzioni inerenti la propria qualifica dall'Ufficio sanitario a ciò preposto, fatta salva l'inidoneità derivante da infortunio sul lavoro, esperiranno, nel rispetto del potere organizzatorio delle Aziende, ogni utile tentativo per il recupero del dipendente, dietro sua richiesta, in funzioni diverse da quelle proprie della qualifica rivestita, anche ricorrendo ad una novazione del rapporto, ove esista in organico la possibilità di tale utilizzo, in relazione alle coperture dei posti vacanti e comunque compatibilmente con le capacità residuali del lavoratore.
Titolo III - SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO
L'orario di lavoro ordinario settimanale è fissato in 36 ore per i dipendenti inquadrati nelle posizioni economiche da A a DS3 (con esclusione del D4) e in 38 ore per il D4 e per gli altri dipendenti, da articolare di norma su 6 giorni e, laddove l'organizzazione aziendale lo consenta, anche su 5 giorni.
I criteri per la formulazione dei turni di servizio sono stabiliti, di regola entro il 1º trimestre di ciascun anno, dalle Direzioni previo esame con le rappresentanze sindacali di cui all'art.75, sempre fatte salve le attribuzioni di Legge del Direttore sanitario e la salvaguardia dell'assistenza del malato.
L'orario di lavoro e la relativa distribuzione sono fissati dall'Amministrazione, con l'osservanza delle norme di Legge in materia e fatte salve le attribuzioni di Legge del Direttore sanitario, ripartendo l'orario settimanale in turni giornalieri, nell'ambito delle 24 ore (diurni e notturni), sentite le rappresentanze sindacali di cui all'art.75; l'orario può essere programmato con calendari di lavoro plurisettimanali o annuali, con orari superiori o inferiori alle 36/38 ore, a seconda della categoria di appartenenza, con un minimo di 28 ore ed un massimo di 44 ore nella settimana, nel rispetto del debito orario, sentite le rappresentanze sindacali di cui all'art. 75.
La durata media dell'orario di lavoro, non può in ogni caso superare per ogni periodo di 7 giorni le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario di cui all'art. 57.
Tale media, in ragione delle particolari esigenze derivanti dall'assistenza sanitaria, sarà riferita ad un periodo di 12 mesi calcolato dalla data di sottoscrizione del presente contratto; ciò è reso necessario dalla esigenza di garantire sempre, senza soluzione di continuità, ottimali livelli di assistenza, così tutelando il diritto alla salute dei pazienti, attesa la delicata funzione di assistenza e cura espletata nelle strutture sanitarie, che deve essere garantita anche a fronte di eventi imprevedibili (quali malattie, infortuni, maternità, ecc.). Le parti si incontreranno entro 24 mesi per verificare l'applicazione della deroga che precede.
Le ore di lavoro settimanalmente previste oltre le 36/38 ore in regime di orario plurisettimanale, svolto nell'ambito di turni programmati, non danno luogo alle maggiorazioni previste per il lavoro supplementare e straordinario.
Agli effetti del presente articolo sono considerate ore di lavoro quelle comprese nei turni di servizio, fermo restando quanto previsto dall'art. 57 del presente contratto.
Il lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore; diversa articolazione deve essere definita in sede di contrattazione aziendale.
Al lavoro notturno, alla tutela della salute, alla introduzione di nuove forme di lavoro notturno, ai doveri del datore di lavoro, anche con riferimento alle relazioni sindacali, si applicano le disposizioni del D.lgs. 8-4-03 n. 66 e successive modificazioni.
Gli artt. 12 e 13 del succitato decreto possono essere derogati in sede di contrattazione aziendale.
Nelle more di detto accordo resta salvaguardata l'attuale organizzazione del lavoro dei servizi assistenziali che operano nei turni a copertura delle 24 ore.
La banca delle ore si costituisce con l'accantonamento delle ore di lavoro supplementare e straordinario che, su richiesta del lavoratore da effettuare entro il mese di riferimento, saranno accumulate e resteranno a sua disposizione per l'anno di maturazione e per il semestre successivo. Le ore accantonate, per le quali deve essere immediatamente corrisposta la maggiorazione, sono indicate mensilmente in busta paga.
Le ore accantonate in banca ore, potranno essere usufruite come permessi retribuiti anche a gruppi di minimo 2 ore e, quando saranno richieste a copertura dell'intera o per più giornate lavorative, saranno accolte compatibilmente con le esigenze di servizio. Le ore richieste e non godute per motivate esigenze organizzative saranno retribuite, su specifica richiesta del dipendente, entro il mese successivo. Ulteriori articolazioni dell'istituto e la verifica dell'andamento e della corretta gestione dello stesso saranno definite a livello aziendale.
Art. 16 - Rapporto di lavoro a tempo parziale (part-time).
Il rapporto di lavoro a tempo parziale ha la funzione di:
- favorire la flessibilità della prestazione di lavoro in rapporto alla attività della Azienda sanitaria, tutelando anche le esigenze assistenziali della utenza;
- consentire, tenendo conto delle necessità tecnico-organizzative aziendali, le esigenze individuali dei lavoratori.
Si conviene, che a titolo indicativo, la percentuale dei contratti a tempo parziale che potranno essere stipulati non dovrà superare il 25% del numero dei dipendenti a tempo pieno in organico. Tale percentuale potrà essere modificata a livello aziendale, dopo intese con le Organizzazioni sindacali di cui all'art. 75.
L'assunzione di personale a tempo parziale, sia esso a tempo determinato che a tempo indeterminato, può essere effettuata anche per motivate esigenze della struttura e deve risultare da atto scritto nel quale siano indicati:
- il periodo dì prova per i nuovi assunti, corrispondente a quello per i lavoratori assunti a tempo pieno;
- la durata della prestazione ridotta e la distribuzione dell'orario con riferimento, secondo la tipologia di part-time, al giorno, alla settimana, al mese, all'anno, comunque non inferiore a 1/3 dell'orario di lavoro previsto per il tempo pieno;
- la qualifica assegnata e il corrispondente trattamento economico e normativo.
Il trattamento economico, ivi compresi i trattamenti accessori, gli automatismi di carriera ed ogni indennità a qualsiasi titolo erogata viene determinato riproporzionando la retribuzione complessiva alla minore durata della prestazione lavorativa effettiva. In caso di tempo parziale verticale con prestazione piena, tutte le indennità di turno e di presenza vengono corrisposte in misura integrale per l'intera giornata di lavoro. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto a un periodo di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto a un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno.
Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale può effettuare prestazioni di lavoro straordinario nelle sole giornate di effettiva attività lavorativa entro il limite massimo individuale annuo di 50 ore, retribuite con le maggiorazioni di cui all'art. 57.
Nel caso di tempo parziale orizzontale è ammessa la prestazione di lavoro oltre l'orario concordato nel limite massimo individuale di 2 ore giornaliere e con un limite massimo individuale di 120 ore annue. La prestazione aggiuntiva può essere richiesta per garantire la continuità delle prestazioni all'utenza e/o qualora la struttura sanitaria versi in particolari difficoltà organizzative derivanti da concomitanti brevi assenze per malattia, e/o infortunio, e/o maternità, e/o ferie, e/o aspettativa di altri dipendenti.
Le ore supplementari giornaliere saranno retribuite con una maggiorazione pari al 15% della retribuzione oraria globale dovuta di cui all'art. 56.
L'eventuale rifiuto di prestazioni straordinarie o supplementari non integra gli estremi di giustificato motivo di licenziamento e della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione.
Il datore di lavoro, a fronte del consenso espresso dal lavoratore e formalizzato in apposito patto scritto, può variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa a tempo parziale, sia orizzontale che verticale; nella stipula del patto il lavoratore che lo richiede può farsi assistere da un componente della RSA.
In tale patto le parti devono stabilire: in caso di tempo parziale orizzontale, un arco temporale della giornata, in caso di tempo parziale verticale, un arco di periodo con riferimento alla settimana, al mese o all'anno, all'interno dei quali può essere espletato il servizio da parte del lavoratore e, contestualmente, definire i tempi di preavviso, che non possono essere inferiori a 2 giorni. Inoltre, in tale patto potrà essere concordata la clausola di ripensamento.
Qualora la variazione sia richiesta dal datore di lavoro, si compenserà la prestazione con una maggiorazione del 15% della paga oraria per le giornate nelle quali si sia effettuata a prestazione lavorativa con variazione di collocazione temporale.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale può prevedere la priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa dei lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni per pari qualifiche. Le modalità per l'informazione e per la formalizzazione delle richieste e l'accettazione o il rifiuto della proposta saranno definite a livello aziendale. Nel passaggio senza soluzione di continuità dal tempo pieno al tempo parziale e viceversa non vi è l'obbligo di un periodo di prova.
La trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale potrà avere anche durata predeterminata: in tal caso, e fino al termine stabilito per detta trasformazione è consentita l'assunzione di personale con contratto a tempo determinato, per completare il normale orario di lavoro giornaliero, settimanale, mensile e annuale.
Il lavoratore che abbia ottenuto il passaggio dal tempo pieno al tempo parziale o viceversa per i 2 anni successivi sarà collocato in coda alle eventuali specifiche graduatorie.
Le parti concordano di verificare entro 24 mesi lo stato di attuazione delle clausole contenute ne presente articolo.
Art. 17 - Contratti di inserimento
Il contratto di inserimento è operativo a seguito della definizione delle modalità esecutive dei piani individuali e di inserimento e con la strutturazione di un progetto idoneo ad adeguare le competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo che è proprio delle strutture sanitarie.
Per la definizione del cennato progetto e della correlata formazione si prevedono percorsi differenziati con una durata di 9 mesi per l'inserimento nella posizione funzionale A2, di 14 mesi per l'inserimento nella posizione funzionale B, di 18 mesi per l'inserimento nella posizione funzionale C.
L'inquadramento iniziale per il progetto di inserimento nella posizione funzionale A2 è la posizione A, con 20 ore di formazione teorica; quello per il progetto d'inserimento nella posizione funzionale B è la posizione A3 con 40 ore di formazione teorica; quello per il progetto di inserimento nella posizione funzionale C e la posizione B3, con 60 ore di formazione teorica.
Art. 18 - Rapporti di lavoro a tempo determinato.
Possono essere stipulati rapporti di lavoro a tempo determinato in tutte le Strutture comprese nell'ambito di applicazione del presente contratto, a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo.
L'apposizione del termine, in tutti i casi, è priva di effetto se non risulta direttamente o indirettamente da atto scritto, di cui copia deve essere consegnata al lavoratore entro un massimo di 5 giorni lavorativi dall'inizio della prestazione, nel quale devono essere specificate le ragioni di cui al comma precedente.
La proroga del contratto a tempo determinato è ammessa, con il consenso del lavoratore, solo qualora la durata iniziale sia inferiore a 3 anni.
In tal caso la proroga è ammessa una sola volta e a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale è stato stipulato il contratto a tempo determinato. Con esclusivo riferimento a tale ipotesi la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore ai 3 anni.
L'assunzione di personale a tempo determinato non è ammessa:
- per la sostituzione di lavoratori in sciopero;
- presso le Strutture nelle quali si sia proceduto, entro i 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt. 4 e 24, Legge 23-7-91 n. 223, e a licenziamenti individuali e/o plurimi per riduzione di personale per le stesse mansioni;
- presso le Strutture in cui siano utilizzati lavoratori con orario ridotto a seguito della applicazione degli accordi sui contratti di solidarietà difensivi;
- presso le Strutture che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 4, D.lgs. 81/08, e successive modificazioni e integrazioni.
A titolo esemplificativo il ricorso ad assunzioni a tempo determinato è possibile nelle seguenti ipotesi:
(a) per garantire le indispensabili necessità di servizio ed assistenziali e la totale funzionalità di tutte le Strutture di cui all'art. 1 del presente contratto durante il periodo di ferie;
(b) per le assunzioni legate a particolari punte di attività o per esigenze straordinarie;
(c) per l'esecuzione di progetti di ricerca in ambito sanitario autorizzati dal Ministero della sanità o da altre istituzioni pubbliche;
(d) per l'effettuazione di attività sanitarie, psico-pedagogiche o assistenziali, attuate in accordo con le USL o Province, Regioni o Comuni, in via sperimentale e per un tempo limitato; ·
(e) per lo svolgimento di attività nuove e sperimentali, limitate nel tempo;
(f) per sostituzione di lavoratori assenti per permesso straordinario non retribuito concesso dalla Amministrazione;
(g) assunzione a completamento dell'orario svolto da altro dipendente con contratto a tempo parziale e determinato;
(h) in caso di assenza prolungata dal servizio per ragioni di carattere giudiziario (arresto, sospensione in attesa di giudizio, ecc.), nonché in caso di impugnativa di licenziamento da parte del lavoratore sino alla definizione del giudizio;
(i) per gli Ospedali classificati, i Presidi e gli IRCCS, anche nelle more dell'espletamento dei concorsi per la copertura di posti vacanti in organico;
(j) per sostituzione del lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto (malattia maternità, aspettativa facoltativa, infortunio, permessi, servizio militare o sostitutivo civile, ecc.).
Si precisa che l'istituto del contratto a tempo determinato non deve sopperire a carenze stabili dell'organico previsto dalle norme vigenti e può essere utilizzato nel limite massimo del 30% escluse le ferie e le sostituzioni per conservazione del posto per Legge.
Art. 19 - Somministrazione di lavoro.
Il contratto di somministrazione di lavoro può essere concluso, a tempo determinato, esclusivamente con le agenzie di lavoro debitamente autorizzate secondo la vigente disciplina. Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato è consentito per ragioni organizzative, tecniche, produttive e sostitutive.
Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato è comunque ammesso all'interno delle strutture sanitarie per lo svolgimento di mansioni di assistenza diretta e indiretta al paziente.
Tale causale trova la sua motivazione nella carenza, ormai strutturale e non contingente, specialmente in alcune regioni, di siffatto personale, così avviandosi anche a negativi vuoti di organico.
Tali ragioni sussistono in relazione alla delicata funzione di assistenza e cura dei pazienti espletata dalle strutture sanitarie ogni qualvolta si determinano vuoti di organico per qualsiasi accadimento (malattia, infortunio, maternità, ferie, picchi di attività, nuove attività sperimentali, carenza di personale sul mercato, ecc.). Il ricorso a tali contratti di somministrazione di lavoro è ampiamente motivato dalla inderogabile necessità di garantire sempre, senza soluzione di continuità, ottimali livelli di assistenza ai degenti, così tutelando il diritto alla salute degli utenti.
Il ricorso a contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato è consentito normalmente, per tutte le categorie, nella percentuale massima del 20% del personale assunto con contratto di lavoro subordinato.
Art. 20 - Limite ai contratti di somministrazione e a tempo determinato.
I contratti di somministrazione di cui al precedente articolo e i contratti a tempo determinato (così come considerati all'ultimo comma dell'art. 18) non potranno superare complessiva e la percentuale massima del 40% del numero dei dipendenti a tempo indeterminato.
Le parti concordano di istituire osservatori regionali paritetici per verificare la possibilità di consolidare il 3% dei rapporti di lavoro nell'ambito della suddetta percentuale del 40%.
1) Definizione.
Il telelavoro, così come regolamentato dall'Accordo interconfederale 9-6-04, consiste nell'attività lavorativa ordinaria prestata presso il domicilio del lavoratore con l'ausilio di tecnologie che permettano la connessione con la sede del datore di lavoro.
2) Prestazione lavorativa.
I rapporti di telelavoro possono essere instaurati "ex novo" oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici della Struttura sanitaria. Resta inteso che il telelavoratore è in organico presso l'unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto "ex novo", presso l'unità produttiva indicata nella lettera di assunzione.
I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi:
(a) volontarietà delle parti;
(b) possibilità di reversibilità del rapporto, trascorso un periodo di tempo da definire in caso di trasformazione, ferma restando la volontarietà delle parti;
(c) pari opportunità rispetto alle condizioni di miglioramento delle proprie condizioni lavorative;
(d) esplicitazione dei legami funzionali e gerarchici che vengono instaurati, mantenuti e/o modificati rispetto a quanto esistente in azienda, ivi compresi i rientri nei locali aziendali e la loro quantificazione;
(e) applicazione del presente CCNL.
Il lavoratore le cui modalità di prestazione lavorativa è in trasformazione, e che ne faccia richiesta, potrà essere assistito dalla RSU o, in sua assenza dalla RSA o, in loro assenza, dalla struttura territoriale di una delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo.
Le modalità pratiche di espletamento della prestazione lavorativa tramite telelavoro concordate tra le parti dovranno risultare da atto scritto, costituente l'accordo di inizio e/o trasformazione delle modalità di lavoro.
Tale accordo è condizione necessaria per l'instaurazione e/o la trasformazione del telelavoro.
3) Postazione di lavoro.
Il datore di lavoro provvede alla installazione - in comodato d'uso ex art. 1803 CC e ss. - di una postazione di telelavoro idonea alle esigenze dell'attività lavorativa. La scelta e l'acquisizione della attrezzatura sono di competenza del datore di lavoro che resta proprietario delle apparecchiature.
La postazione sarà completa e adeguata alle esigenze dell'attività lavorativa prestata e comprenderà apparati per il collegamento con l'ufficio e con il sistema informativo aziendale.
Le spese connesse alla installazione, gestione e manutenzione della postazione di telelavoro presso il domicilio del lavoratore sono a carico del datore di lavoro.
L'azienda si impegna a ripristinare nel più breve tempo possibile i guasti tecnici. Qualora non fosse possibile ripristinare la postazione di lavoro l'azienda può richiamare in sede la lavoratrice/lavoratore fino a riparazione avvenuta.
4) Collegamenti telefonici.
Le modalità d'impianto e di collegamento telefonico saranno definiti in funzione delle specifiche esigenze e delle caratteristiche del singolo caso.
Il costo dei collegamenti telefonici sarà a carico del datore di lavoro, previa presentazione di bollette con i dettagli dei consumi, salvo che non venga attivata a suo carico una linea dedicata.
5) Arredi.
Ove necessario, si prevede la dotazione di arredi (sedia, tavolo, ecc., rispondenti a criteri ergonomici) presso il domicilio del lavoratore in numero e tipo adeguati alla specificità di ogni singolo caso di telelavoro.
6) Orario.
La attività presso il domicilio avrà la durata prevista dal normale orario giornaliero del lavoratore, così come definito dagli accordi vigenti, e sarà distribuita a discrezione del lavoratore nell'arco della giornata. Potrà essere concordato tra le parti un periodo di tempo durante la giornata in cui si garantirà la reperibilità per comunicazioni, informazioni e contatti di lavoro. Detto periodo non potrà superare le 2 ore giornaliere per lavoratore impegnato a tempo pieno, con proporzionale riduzione, comunque non inferiore a 1 ora, per chi presta la propria attività a tempo parziale.
Le prestazioni straordinarie, notturne e festive, al di fuori del normale orario di lavoro sono da effettuarsi su esplicita richiesta da parte del datore di lavoro e di norma presso gli uffici aziendali o in trasferta.
7) Comunicazione, informazione.
Il datore di lavoro si impegna a mantenere la continuità della comunicazione istituzionale e di quella di servizio attraverso uno dei seguenti canali di comunicazione: collegamento telematico, gruppo di lavoro, gruppo di progetto, rientri settimanali.
Sarà altresì garantito l'accesso ai servizi aziendali nei giorni di rientro e comunque, in caso di bisogno, durante il normale orario di lavoro. I rientri periodici previsti non comporteranno alcun trattamento diverso da quelli spettanti ai lavoratori che operano stabilmente nella organizzazione.
8) Riunioni e convocazioni aziendali.
In caso di riunioni programmate dall'azienda per l'aggiornamento tecnico- organizzativo, il lavoratore dovrà rendersi disponibile per il tempo necessario per lo svolgimento della riunione stessa. Il tempo dedicato alla riunione è considerato a tutti gli effetti attività lavorativa. Il tempo dedicato alla riunione è di norma compreso nell'orario di lavoro di cui al punto 6.
9) Diritti sindacali.
Ai lavoratori che espletino telelavoro viene riconosciuto il diritto di accesso alla attività sindacale che si svolge in azienda tramite l'istituzione di una bacheca elettronica o altro sistema di connessione a cura del datore di lavoro. Tale diritto è finalizzato a consentire ai telelavoratori di accedere alle informazioni di interesse sindacale e lavorativo, alla partecipazione alla veste di elettorato attivo e passivo, alla elezione delle RSU e ai dibattiti di natura sindacale in corso nel posto di lavoro. L'ammontare delle ore di assemblea del telelavoratore è pari a quella stabilita dallo specifico articolo del presente CCNL.
10) Controlli a distanza.
Il datore di lavoro provvederà ad illustrare preventivamente al lavoratore le modalità di funzionamento e le eventuali variazioni di software di valutazione del lavoro svolto, in modo di garantire la trasparenza dei controlli.
Le modalità di raccolta dei dati per la valutazione delle prestazioni del singolo lavoratore, anche a mezzo di sistemi informatici e/o telematici, saranno presentati alle RSU, o in loro assenza alle RSA, o in loro assenza alle rappresentanze territoriali delle Organizzazioni sindacali firmatarie del contratto, per verificare che non violino le previsioni dell'art. 4, Legge n. 300/70 e delle norme contrattuali. Sempre in questo ambito verranno definite le modalità con cui il datore di lavoro, o suoi sostituti, potranno effettuare visite di controllo, fermo restando che le stesse dovranno essere concordate con il lavoratore, con congruo anticipo rispetto alla effettuazione.
11) Sicurezza.
Il lavoratore sarà comunque informato (in collaborazione con gli Organismi Paritetici Provinciali) sui rischi associati al lavoro e sulle precauzioni da prendere, in particolare sull'allestimento della postazione di lavoro.
Secondo la normativa vigente (D.lgs. n. 81/2008) l'allestimento della postazione di telelavoro avverrà con un sopralluogo tecnico sanitario ad opera del responsabile della sicurezza della Azienda di appartenenza. Alla relazione tecnica seguita al sopralluogo verrà allegato anche il piano dei rischi possibili.
È facoltà del lavoratore di formulare richiesta motivata di visite da parte del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
In ogni caso, come previsto dal D.Lgs.81/2008 ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone in prossimità del suo spazio lavorativo, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni relative ai mezzi e agli strumenti di lavoro utilizzati; il datore di lavoro provvederà a sottoporre il lavoratore alle visite mediche periodiche e specialistiche indicate.
Il datore di lavoro non è responsabile di ogni e qualunque danno possa intervenire a persone, beni e cose per l'uso non corretto degli apparati dati in dotazione.
12) Riservatezza
A norma di Legge e di contratto, il lavoratore è tenuto alla più assoluta riservatezza sui dati e sulle informazioni aziendali in suo possesso e/o disponibili sul sistema informativo aziendale.
Art. 22 - Assegnazione e trasferimento del lavoratore
Il trasferimento del personale in presidi, servizi, uffici della Struttura diversi dalla sede di assegnazione sarà utilizzato dalla Direzione della struttura stessa in relazione alle esigenze di servizio, secondo criteri concordati con la rappresentanza sindacale di cui all'art. 75, nel rispetto dell'art. 13, Legge n. 300/70.
L'assegnazione, invece, del personale nell'ambito dei servizi, uffici, presidi della Struttura cui originariamente è stato assegnato il dipendente rientra nel potere organizzatorio della stessa struttura e non soggetto ai vincoli di cui al comma precedente.
Tutti i lavoratori hanno diritto a 1 giornata di riposo settimanale, in un giorno che normalmente deve coincidere con la domenica; nel caso di mancata coincidenza del giorno di riposo con la domenica, questa verrà considerata come una normale giornata di lavoro e la relativa retribuzione non subirà alcuna maggiorazione, ad eccezione della corresponsione della indennità festiva.
Il riposo settimanale è irrinunciabile e non potrà essere monetizzato.
Tutti i lavoratori devono fruire di 1 giorno di riposo in occasione di ciascuna delle seguenti festività:
b) le ricorrenze del 25 aprile, del 1º maggio e del 2 giugno;
c) le 9 seguenti festività:
1) Capodanno;
2) 6 gennaio - Epifania
3) 15 agosto -Assunzione;
4) l° novembre -Ognissanti;
5) 8 dicembre - Immacolata Concezione;
6) 25 dicembre - S. Natale;
7) 26 dicembre - S. Stefano;
8) il giorno del S. Patrono del luogo ove ha sede lo stabilimento;
In occasione delle suddette festività decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione di cui al successivo art. 47.
I lavoratori che, per ragioni inerenti al servizio, dovranno tuttavia prestare la propria opera nelle suddette giornate, avranno comunque diritto a un corrispondente riposo da fruire, di norma e compatibilmente con le esigenze di servizio, entro 30 giorni dalla data della festività infrasettimanale non fruita, in giornata stabilita dalla Amministrazione, sentito l'interessato.
In occasione di coincidenza di una delle festività predette con il giorno di riposo settimanale di cui all'art. 23, il lavoratore ha diritto di fruire di un ulteriore giorno di riposo, in altro giorno stabilito dalla Amministrazione, in accordo con l'interessato e compatibilmente con le esigenze di servizio.
Tutti i lavoratori hanno diritto ad un periodo di ferie di 30 giorni lavorativi per anno solare.
Per i casi in cui l'orario di servizio non sia distribuito su 6 giorni lavorativi settimanali, il computo dei giorni di ferie deve sempre essere effettuato con riferimento a giornate lavorative di 6 ore.
Al personale di cui alla lett. a), comma 1 del successivo art. 59 spetta, in aggiunta alle ferie ordinarie di giorni 30, un ulteriore periodo di 15 giorni, di cui alla Legge 28-3-68 n. 416 e successive modificazioni e integrazioni.
In occasione del godimento del periodo di ferie, decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione di cui al successivo art. 47, con esclusione delle indennità specificamente connesse alla presenza in servizio.
Al lavoratore che, all'epoca delle ferie, non abbia maturato il diritto all'intero periodo di ferie per non aver compiuto un anno intero di servizio spetta, per ogni mese di servizio prestato, 1/12 del periodo feriale allo stesso spettante, a norma del comma 1 del presente articolo.
Il dipendente, in sostituzione delle festività soppresse, ha diritto inoltre a 4 giornate di ferie da fruirsi entro l'anno solare.
L'epoca e la durata dei turni di ferie sono stabiliti dall'Amministrazione, previo esame con le rappresentanze sindacali di cui all'art. 75, sulla base di criteri fissati entro il 1º trimestre di ogni anno, congiuntamente con la Direzione sanitaria, garantendo possibilmente a tutti un periodo estivo, sentito l'interessato, fatte salve le attribuzioni di Legge del Direttore sanitario.
Le rimanenti ferie devono essere godute e possono essere assegnate in qualunque momento dell'anno.
Le chiusure annuali delle Strutture sanitarie, ove autorizzate dalle autorità competenti, sono computate nelle ferie, fatte salve 5 giornate, che potranno essere fruite in altro periodo, scelto dal dipendente, compatibilmente con le esigenze di servizio e della Azienda.
Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita del godimento annuale delle ferie.
Art. 26 - Permessi straordinari.
Al lavoratore che abbia superato il periodo di prova spettano permessi straordinari nei seguenti casi:
1) Permessi retribuiti:
(a) per matrimonio, giorni 15 di calendario;
(b) per sostenere esami attinenti ai corsi di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, compresi i corsi universitari limitatamente ai giorni necessari per sostenere le prove stesse;
(c) in caso di decesso del coniuge, o convivente risultante dallo stato di famiglia, dei genitori, dei figli, dei fratelli e dei parenti e affini entro il 2º grado, spetta al lavoratore un permesso limitatamente a 5 giorni di calendario comprensivi del giorno di decesso che non verrà computato solo nella ipotesi in cui il dipendente, nel predetto giorno, abbia comunque prestato attività lavorativa;
(d) il lavoratore donatore di sangue ha diritto ai permessi di cui alla Legge 13-7-67 n. 584;
(e) per la partecipazione all'espletamento delle funzioni elettorali secondo le norme di Legge;
(f) per gravi e documentate ragioni, l'Amministrazione può concedere un periodo di permesso straordinario anch'esso retribuito non superiore a 5 giorni;
(g) per i periodi contumaciali previsti per le malattie infettive, secondo la normativa vigente;
(h) per donazione di organi a fini umanitari, secondo le esigenze mediche;
(i) in caso di documentata grave infermità del coniuge, o convivente risultante dallo stato di famiglia, o di un parente entro il 2º grado, spetta al lavoratore un permesso di 3 giorni lavorativi all'anno;
(j) nei casi previsti nell'art. 14, commi 1 e 2, D.lgs. n. 151/01.
2) Permessi non retribuiti
Purché siano garantite le esigenze di servizio, previa verifica con le rappresentanze sindacali di cui all'art. 75, i lavoratori potranno richiedere di essere posti in permesso senza assegni, con diritto al mantenimento del posto di lavoro:
(a) al fine di partecipare ai corsi di qualificazione, aggiornamento e specializzazione professionale attinenti al servizio. Ove la struttura sanitaria, per sua necessità, invii il proprio personale a corsi come sopra previsti, i permessi saranno retribuiti. Dovranno peraltro essere presentati i risultati degli esami e le dichiarazioni attestanti la frequenza ai corsi;
(b) in caso di comprovata e documentata esigenza di prolungata assistenza per malattia di familiari (figli, coniuge, convivente risultante dallo stato di famiglia, genitori) il dipendente può fruire di permesso, di norma non inferiore a 15 giorni e non superiore a 6 mesi;
(c) in caso di attività di volontariato o partecipazione a programmi sanitari nei Paesi in via di sviluppo, il dipendente può fruire di permesso ai sensi della Legge 26-2-87 n. 49;
(d) per la durata di 2 anni e per 1l sola volta nell'arco della vita lavorativa, per i gravi e documentati motivi individuati - ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 4, Legge n. 53/00 dal Regolamento interministeriale del 21-7-00 n. 278 pubblicato sulla GU 11-10-00, Serie Generale n. 238. Tale aspettativa può essere fruita anche frazionatamente e può essere cumulata con i permessi di cui al punto B se utilizzata allo stesso titolo;
(e) nei casi previsti dall'art. 27, comma 2, D.lgs. n. 151/01 (Congedo per affidamenti preadottivi internazionali);
(f) il datore di lavoro è tenuto a esonerare dal servizio i propri dipendenti che richiedano partecipare su base volontaria ad addestramento o ad operazioni di protezione civile acquisendo - ad operazione conclusa - la certificazione prefettizia di avvenuta effettiva prestazione da parte del dipendente;
(g) il lavoratore può richiedere i permessi ai sensi degli artt. 5 e 6, Legge n. 53/00.
3) Congedi per i genitori.
Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità e della paternità contenute nel D.lgs. 26-3-01 n.151.
Alle lavoratrici in astensione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli artt. 16, 17 e 20, D.lgs. n. 151/01 compete l'80% della intera retribuzione. Detto trattamento economico spetta al lavoratore padre nelle ipotesi contemplate dall'art. 28 del cennato D.lgs. n. 151/01.
Quanto sopra previsto si applica anche nei casi previsti dall'art. 26, comma 1, e 27, comma 1 , D.lgs. n. 151/01.
Nel periodo di astensione facoltativa previsto dall'art. 32, D.lgs. n. 151/01 per le lavoratrici madri e per i lavoratori padri compete il 30% della intera retribuzione; detto periodo in caso di parto plurimo compete per ogni figlio.
Nei casi di figli minori con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, Legge 5-2-92 n. 104, la lavoratrice madre ed il lavoratore padre hanno diritto al prolungamento fino a 3 anni del congedo parentale a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati. Il trattamento economico è previsto dall'art. 34, comma 1, D.lgs. n. 151/01.
In caso di parto prematuro, alle lavoratrici spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria non goduti prima della data presunta del parto.
Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di rientrare in servizio richiedendo, previa presentazione di un certificato medico attestante la sua idoneità al servizio, la fruizione del restante periodo di congedo obbligatorio "post partum" e il periodo "ante partum", qualora no fruito a decorrere dalla data di effettivo rientro a casa del bambino.
Durante il 1º anno di vita del bambino alle lavoratrici madri competono, inoltre, i periodi di riposo di cui all'art. 37, D.lgs. n. 151/01. Detti periodi di riposo sono riconosciuti al lavoratore padre nelle ipotesi previste dall'art. 40, D.lgs. n. 151/01. In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dall'art. 37 possono essere utilizzate anche dal lavoratore padre. Vengono riconosciute alla lavoratrice madre, o in alternativa al lavoratore padre, le assenze per malattie del bambino di cui all'art. 49, D.lgs. n. 151/01.
Vengono fatte salve le condizioni di miglior favore in atto.
Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, qualora durante il periodo della gravidanza e per tutta la durata del periodo di allattamento si accerti che l'espletamento dell'attività lavorativa comporta una situazione di danno o di pericolo per la gestazione o la salute della lavoratrice madre, la Direzione aziendale provvede al temporaneo impiego della medesima e con il suo consenso in altre attività - nell'ambito di quelle disponibili - che comportino minor aggravio psico-fisico.
Tutti i permessi dei recedenti punti dovranno essere richiesti dall'interessato in tempo utile (e comunque di norma almeno 7 giorni prima) per permettere la sostituzione e potranno essere concessi compatibilmente con le esigenze della Struttura, ad eccezione di quelli da concedere in forza di Legge.
4) Permessi di cui alla Legge 5-2-92 n. 104 e successive modificazioni.
Al personale dipendente spettano i permessi previsti dalla Legge 5-2-92 n. 104 e successive modificazioni, nonché i riposi di cui all'art. 42, comma 1, D.lgs. n. 151/01, in alternativa al prolungamento del congedo parentale di cui al 3º punto del presente articolo.
5) Servizio militare o sostitutivo civile.
In caso di interruzione del servizio per chiamata alle armi o per servizio sostitutivo civile, ai sensi della normativa vigente, il rapporto di lavoro rimane sospeso per tutto il periodo e il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto fino ad 1 mese dopo la cessazione del servizio. Il lavoratore che, salvo caso di comprovato impedimento, non si mette a disposizione della Struttura sanitaria entro 1 mese dalla data di cessazione del servizio potrà essere considerato dimissionario.
Art. 27 - Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche.
Per i dipendenti per i quali sia stata attestata, da una struttura sanitaria accreditata condizione di soggetto affetto da tossicodipendenza, alcoolismo cronico grave debilitazione psicofisica, e che si impegnino a un progetto terapeutico di recupero e riabilitazione predisposto dalle strutture medesime, sono stabilite le seguenti misure a sostegno:
(a) concessione di una aspettativa non retribuita per l'intera durata del progetto di recupero presso strutture specializzate;
(b) concessioni di permessi giornalieri non retribuiti;
(c) riduzione dell'orario di lavoro con l'applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto a tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto;
(d) il datore di lavoro, nell'ambito della sua autonomia organizzativa in relazione alle esigenze di servizio, ove richiesto, valuterà la possibilità di adibire il lavoratore a compiti diversi da quelli abituali quando tale misura sia individuata dalla struttura che gestisce il progetto di recupero come supporto della terapia in atto.
Si conviene altresì che durante i periodi relativi ai suddetti permessi e aspettative non maturerà a favore del dipendente alcuna indennità derivante dagli istituti normativi previsti dal presente contratto.
Art. 28 - Tutela dei dipendenti con disabilità.
Allo scopo di favorire la riabilitazione e il recupero dei dipendenti a tempo indeterminato, nei confronti dei quali sia stata accertata da una Struttura sanitaria accreditata la condizione di persona con disabilità e che debbano sottoporsi ad un progetto terapeutico di riabilitazione predisposto dalle predette strutture, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalità di sviluppo ed esecuzione del progetto:
(a) concessione di aspettativa non retribuita per l'intera durata del progetto di recupero presso strutture specializzate;
(b) concessioni di permessi giornalieri non retribuiti;
(c) riduzione dell'orario di lavoro con l'applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto a tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto;
(d) il datore di lavoro, nell'ambito della sua autonomia organizzativa, in relazione alle esigenze di servizio, ove richiesto, valuterà la possibilità di adibire il lavoratore a compiti diversi da quelli abituali quando tale misura s1a individuata dalla struttura che gestisce il progetto di riabilitazione come supporto della terapia in atto.
Si conviene altresì che durante i periodi relativi ai suddetti permessi e aspettative non maturerà a favore del dipendente alcuna indennità derivante dagli istituti normativi previsti dal presente contratto.
Art. 29 - Aggiornamento, qualificazione e riqualificazione professionale.
Le parti, al fine di realizzare una più qualificata assistenza, convengono sulla necessità di predisporre condizioni per favorire la partecipazione dei lavoratori operanti nell'area sanitaria privata ai corsi di qualificazione professionale, richiesti dalle prestazioni offerte dalla Struttura sanitaria.
A tale scopo i dipendenti potranno usufruire di permessi retribuiti per partecipare a corsi di aggiornamento, qualificazione e riqualificazione attinenti alla materia di pertinenza, nelle seguenti percentuali:
- fino al 12% del personale dell'area sanitaria e assistenziale inquadrato nelle categorie A e B;
- fino all'8% del restante personale, con esclusione di quello medico, globalmente inquadrato.
In sede di contrattazione decentrata vengono individuate priorità in base alle quali programmare la qualificazione del personale, tenuto conto delle esigenze di servizio.
Nelle percentuali dei dipendenti che potranno partecipare ai corsi di qualificazione rientra anche la frequenza ai corsi per l'acquisizione dei titoli di base richiesti per l'iscrizione alle scuole professionalizzanti.
Al riguardo, le Amministrazioni e le rappresentanze sindacali di cui all'art. 6 concorderanno i criteri obiettivi per l'identificazione delle priorità per l'accesso ai corsi propedeutici ed ai corsi professionali, indicando i criteri di riparto all'interno delle singole qualifiche, che comunque dovranno superare il 10% delle stesse, si da garantire la funzionalità dei servizi.
Per indicare la graduatoria dei beneficiari, le Amministrazioni e i rappresentanti sindacali di cui all'art. 6 dovranno dare la precedenza agli OSS, OTA, agli ausiliari socio-sanitari specializzati e alle ulteriori analoghe figure professionali.
Nella adozione di tali criteri si dovrà tenere conto dell'anzianità anagrafica e successivamente di quella di servizio.
Parimenti a quanto sopra previsto, le parti firmatarie, a livello regionale e provinciale, si faranno carico di far predisporre dagli Assessorati regionali alla sanità e all'assistenza e dalle Aziende ASL programmi concernenti i corsi di OSS (Operatore socio-sanitario) e di altre figure, anche decentrando l'esercizio di detti corsi, teorici e pratici, all'interno delle strutture sanitarie private.
Nell'ambito delle percentuali di cui al comma 2, i lavoratori frequentanti i corsi di cui ai commi precedenti potranno godere di una riduzione di 4 ore settimanali di servizio, con retribuzione, per il periodo di effettiva frequenza alla scuola.
A tal fine i lavoratori dovranno fornire alla Amministrazione il certificato di iscrizione al corso, il calendario degli studi e, successivamente, i certificati di regolare frequenza. Le domande dovranno essere presentate per iscritto non oltre il 30 settembre di ogni anno. La riduzione di orario non è cumulabile, essendo fruibile solo con cadenze settimanali e, parimenti, non si somma ad altre riduzioni di orario comunque dovute o richieste per altro motivo, se non quelle previste dal D.lgs. n. 151/01 e dalla Legge n. 104/92.
Le ore di tirocinio pratico espletate nella struttura di cui il lavoratore è dipendente sono considerate lavoro effettivo.
In ogni caso, la concessione di permessi di cui al presente articolo dovrà comunque garantire in ciascun raggruppamento e servizio lo svolgimento delle attività assistenziali mediante accordo con le rappresentanze sindacali di cui all'art. 75
Con l'entrata in vigore del presente articolo si intendono abolite tutte le precedenti disposizioni in materia.
Art. 30 - ECM (Educazione continua in medicina)
Oltre a quanto previsto nell'articolo precedente in materia di formazione, con il presente contratto si recepiscono le novità introdotte ai sensi dell'art. 16 quater, D.lgs. n. 502/92 e successive modificazioni, dalle indicazioni del Ministero della salute, dalle intese assunte in Conferenza Stato-Regioni e dagli obiettivi di salute previsti dal Piano Sanitario Nazionale e recepiti nei singoli Piani Sanitari Regionali, che prevedono la formazione continua del personale sanitario quale requisito indispensabile per svolgere attività professionale in qualità di dipendente per conto delle aziende ospedaliere, delle università, delle unità sanitarie locali e delle strutture sanitarie private.
A tal fine le strutture sanitarie favoriscono l'acquisizione dei crediti formativi, previsti dal e vigenti disposizioni, e ne garantiscono l'acquisizione nei limiti del monte orario previsto dall'art 29.
In materia sono fatti salvi, in ogni caso, accordi aziendali di miglior favore.
Sono considerate cause di sospensione dell'obbligo di acquisizione dei crediti formativi il periodo di gravidanza e puerperio, le aspettative a qualsiasi titolo usufruite, ivi compresi i distacchi per motivi sindacali. Il triennio riprende a decorrere dal rientro in servizio del dipendente.
Al fine di ottimizzare le risorse disponibili, per favorire la formazione continua a tutto il personale sanitario e, comunque, la formazione in genere a tutto il personale, sono privilegiate le strategie e le metodologie coerenti con la necessità di implementare l'attività di formazione in ambito possibilmente aziendale e interaziendale, favorendo metodi di formazione che facciano ricorso a mezzi multimediali ove non sia possibile assicurarla a livello interno.
Le Parti concordano di effettuare i corsi per l'ottenimento dei crediti ECM in collaborazione con Provider Autorizzati dal Ministero della Sanità.
La formazione, inoltre, deve essere coerente con l'obiettivo di migliorare le prestazioni professionali del personale e, quindi, strettamente correlata alle attività di competenza.
Le parti concordano di verificare lo stato di applicazione della suddetta normativa contrattuale in occasione del rinnovo del biennio economico.
Art. 31 - Diritto allo studio.
Il limite massimo di tempo per il diritto allo studio è di 150 ore annue individuali. Fermo restando il limite individuale di cui sopra, sono utilizzate annualmente in ragione del 3% del personale in servizio e, comunque, di almeno 1 unità.
Tali ore sono retribuite esclusivamente per il conseguimento del titolo della scuola dell'obbligo;
le medesime non sono retribuite per la frequenza necessaria al conseguimento di titoli di studio o di abilitazione in corsi universitari, in scuole statali o istituti legalmente riconosciuti.
L'Amministrazione, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del dipendente per fatti e/o atti direttamente connessi all'adempimento dei compiti di ufficio e allorquando non sussista accertata negligenza o colpa del dipendente che comportino l'adozione di provvedimenti disciplinari o di risoluzione del rapporto di lavoro, assumerà a proprio carico, ove non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa fino alla apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale di fiducia della struttura. L'Amministrazione potrà esigere dal dipendente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per fatti a lui imputati per averli commessi per dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa.
Titolo IV - NUOVA COTRATTUALIZZAZIONE
Art. 33 - Contratti per fasce di età e per genere
Le parti sono convinte che i complessi mutamenti in corso nel mondo del lavoro debbano essere governati da nuovi istituti contrattuali quali la contrattazione per fasce di età e differenziata per genere.
A questo fine, esplicitano le due tipologie contrattuali e si danno impegno reciproco entro e non oltre 120 gg dalla stipula del CCNL ad integrare il presente contratto con la formulazione di 2 articoli aggiuntivi al finee di regolamentare le due nuove contrattualità:
Copyright S.I.A. s.r.l.
a) CONTRATTAZIONE PER FASCE DI ETÀ per i QUADRI e DIRIGENTI;
b) CONTRATTI per GENERE.
A titolo esemplificativo le parti definiscono le tipologie di contrattualità di cui ai precedenti punti a e b come di seguito descritte:
a) LA CONTRATTAZIONE PER FASCE DI ETÀ per i QUADRI e DIRIGENTI
La durata della vita lavorativa a 40 anni circa con il recente allungamento dell'età pensionabile comporta una revisione dei criteri che sinora hanno presieduto ad un sistema di contrattazione collettiva valevole per qualunque età e per i quadri, fino ai 65 anni ed oltre.
In questo senso le parti intendono incentivare e privilegiare una nuova contrattazione che tenga conto della fascia di età anagrafica a cui il dipendente appartiene poiché le esigenze contrattuali possono differire proprio per la età a cui il QUADRO o DIRIGENTE appartiene in modo da agevolare lo sviluppo occupazionale e di carriera che oggi non può essere più promosso con clausole uniformi.
Al fine di soddisfare i differenti "bisogni professionali" legati alle rispettive "aree decennali " di età è opportuno sostenere la seguente ripartizione contrattuale:
- giovani quadri e professionisti junior (30/40 anni);
- quadri professionisti in carriera (40/50 anni);
- quadri e professionisti senior (over 50 anni).
Una contrattazione in questo senso, per giovani quadri e professionisti junior, mira a prevederne la specializzazione e la formazione professionale, mentre per i quadri e i professionisti in carriera l'evoluzione professionale.
- Giovani quadri e professionisti junior (30/40 anni)
A vantaggio di questa fascia contrattuale è importante incentivare e agevolare la formazione continua e le esperienze professionali offerte anche dalla mobilità in senso circolare.
A tal fine le parti si impegnano le aziende ad azioni combinate di flessibilità e sicurezza (flexsecurity). Si impegnano altresì ad incentivare cooperative di servizi (es. asili nido), interventi modulari sugli orari, agevolazioni sulla mobilità, convenzioni con gli enti di promozione delle giovani professionalità.
- Quadri professionisti in carriera (40/50 anni)
In aggiunta alle misure previste per i più giovani, i quadri professionisti in carriera, saranno sempre più coinvolti dalla evoluzione dei processi di mobilita che daranno riconoscimenti in funzione dell'accumulo di esperienze.
A tal fine, per il raggiungimento di tale obbiettivo si profilano strumenti quali, il bilancio annuo di carriera e la crescita della retribuzione da commisurare su variabili legate ai ricavi aziendali presso cui lavorano.
Tra gli strumenti per incentivare la mobilità occorre promuovere, a livello internazionale, la portabilità dei contributi pensionistici cosi come la certificazione delle esperienze professionali esistenti.
- Quadri e professionisti senior (over 50 anni)
Tale fascia contrattuale rappresenta un pilastro fondamentale all'interno delle aziende in quanto va ad implementare con le proprie conoscenze, la rete di relazioni e le competenze acquisite, le potenzialità dei giovani professionisti presenti in azienda.
Le parti vedono nell'affiancamento ai colleghi più giovani il modo più diretto ed efficace per trasferire l'intero bagaglio di conoscenze professionali alle nuove generazioni attraverso il lavoro simbiotico delle tre fasce contrattuali sopra riportate.
b) I CONTRATTI per GENERE
Per la contrattazione per genere, è importante considerare che le trasformazioni del nostro sistema produttivo da manifatturiero all'economia della conoscenza e dei servizi, nonché il mutamento del contesto lavorativo, ha portato al prevalere sull'energia muscolare di nuovi fattori produttivi, primo fra tutti, il lavoro intellettuale, ovvero il crescente ricorso alla creatività, al senso estetico, ma anche alla soggettività ed emotività, caratteristiche queste ultime predominanti nelle qualità femminili.
Se si tiene conto dell'aumento progressivo delle percentuali femminili presenti nei quadri aziendali (negli ultimi 7 anni si è registrato un aumento del 65% e solo nel secondo trimestre 2012 del 4,4%, oggi un quadro su 3 è donna) è dovere fondamentale delle Parti quello di valorizzare e la tutelare in maniera mirata gli interessi del lavoro "rosa" all'interno della contrattazione collettiva nazionale.
In questo senso, dunque, vuole darsi una risposta positiva attraverso i contratti di genere.
È obbiettivo comune delle Parti quello di assecondare lo sviluppo delle potenzialità di queste professionalità, superando l'attuale controproducente sistema di ordinamento contrattuale egualitario.
Pertanto vanno introdotte delle "appendici contrattuali", ritagliate per la specificità delle lavoratrici quadro interessate, che rispecchino le loro esigenze di donne in relazione all'orario di lavoro, alle riunioni o permanenza all'estero (all'assistenza sanitaria, alla scuola dei minori, abitazione, ecc___), che vanno ad integrare i contratti per fasce d'età o il contratto di lavoro aziendale o di altra natura ma che garantiscono l'osservanza dei loro diritti concordati.
)
Il contratto di apprendistato è rivolto ai giovani tra i 15 e i 29 anni per l'acquisizione e qualificazione professionale o quale strumento d'inserimento lavorativo e di ulteriore preparazione professionale.
Per ciò che concerne la disciplina generale si rinvia alla normativa vigente (T.U. dell'apprendistato D. Lgs. n. 167/2011 così come novellato dalla L. n. 92/2012).
Art. 35 - Promozione dell'apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere
Tenuto conto dell'evoluzione del mercato del lavoro, orientato a premiare sempre di più le realtà imprenditoriali connotate da alta professionalità, è obbiettivo comune delle Parti privilegiare, nell'ambito del settore di appartenenza, l'utilizzo dell'apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, quale tipologia contrattuale privilegiata per l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro.
Le Parti si impegnano entro 120 giorni dalla stipula del presente CCNL a prevedere la regolamentazione della formazione in azienda in ragione dell'età dell'apprendista e del tipo di qualificazione contrattuale da conseguire, nonché della durata e delle modalità di erogazione della formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche in funzione dei profili professionali stabiliti nel sistema di classificazione e inquadramento del personale.
La formazione di carattere professionalizzante o di mestiere potrà essere svolta dal datore di lavoro in collaborazione con l'Ente Bilaterale, tale formazione avrà luogo anche in orari diversi dalla normale attività di lavoro ed anche attraverso l'impiego di tecnologie informatiche e in modalità e learning per quanto consentito dalla normativa in vigore.
Titolo V - NORME COMPORTAMENTALI E DISCIPLINARI
Art. 36 - Comportamento in servizio
Il lavoratore, in relazione alle particolare esigenze dell'assistenza sanitaria, deve improntare il proprio comportamento al rispetto e alla comprensione dell'assistito, ispirandosi ai principi della solidarietà umana e subordinando ogni propria azione alla consapevole necessità e responsabilità della sua assistenza.
Il lavoratore deve rispettare l'impostazione e la fisionomia propria della struttura ove opera ed attenersi alle disposizioni impartite dalla Amministrazione secondo la struttura organizzativa interna in cui opera e osservare in modo corretto i propri doveri.
È fatto divieto al lavoratore di prestare la propria attività al di fuori delle strutture di appartenenza anche in caso di sospensione cautelativa.
La prestazione di lavoro a carattere continuativo esplicata al di fuori del rapporto di lavoro, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, costituisce giustificato motivo per la risoluzione del rapporto di lavoro.
Il lavoratore deve osservare il proprio orario di lavoro, controfirmando il registro delle presenze e/o l'orologio marcatempo e comunque attestando le presenze secondo le modalità di rilevazione in uso nella Struttura.
I ritardi devono essere giustificati e comportano la perdita dell'importo della retribuzione corrispondente al ritardo stesso; qualora il ritardo giustificato sia eccezionale, non comporta la perdita della retribuzione.
Le assenze devono essere segnalate prima dell'inizio del turno di lavoro alle persone o all'Ufficio a ciò preposto dalla Struttura sanitaria, giustificate immediatamente e comunque non oltre le 24 ore, salvo legittimo e giustificato impedimento.
In ogni caso comportano la perdita della retribuzione corrispondente alla durata della assenza stessa.
In caso di malattia, eguale comunicazione deve essere effettuata, prima dell'inizio del turno servizio, anche nel caso di eventuale prosecuzione della malattia stessa.
L'assenza arbitraria e ingiustificata che superi i 3 giorni consecutivi, è considerata mancanza gravissima.
Art. 38 - Permessi - Recuperi.
Al dipendente possono essere concessi dalla Azienda, per particolari esigenze personali e a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero.
Eccezionalmente e comunque, salvo diversa pattuizione, nel limite delle ore indicate nel comma successivo, possono essere concessi permessi anche di durata pari all'orario giornaliero.
I permessi complessivamente concessi non possono eccedere 36 ore nel corso dell'anno.
Di norma entro il mese successivo a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare 1e ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.
Nei casi in cui non sia stato possibile effettuare i recuperi, l'Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente per il numero di ore non recuperate.
Art. 39 - Provvedimenti disciplinari.
I provvedimenti disciplinari debbono essere adottati da parte della Amministrazione in conformità all'art. 7, Legge n. 300/70 e nel pieno rispetto delle procedure ivi stabilite (necessità della contestazione per iscritto, obbligo di assegnare al lavoratore un termine di almeno 5 giorni per presentare le proprie deduzioni, facoltà del lavoratore di essere ascoltato di persona e/o di essere assistito dal rappresentante delle Organizzazioni sindacali cui conferisce mandato), nonché nel rispetto, da parte del datore di lavoro, dei principi generali di diritto vigenti in materia di immediatezza, contestualità e immodificabilità della contestazione disciplinare.
Al riguardo si conviene che, comunque, la contestazione disciplinare deve essere inviata al lavoratore non oltre il termine di 30 giorni dal momento in cui gli Organi direttivi sanitari e amministrativi delle Strutture di cui all'art. 1 del presente contratto hanno avuto effettiva conoscenza della mancanza commessa.
Si conviene altresì che il provvedimento disciplinare non possa essere adottato dal datore di lavoro oltre il termine di 30 giorni dalla presentazione della deduzione da parte del lavoratore.
Si pattuisce che il predetto termine di 30 giorni rimane sospeso nel caso in cui il dipendente richieda di essere ascoltato di persona unitamente al rappresentante sindacale, riprendendo poi a decorrere 'ab initio' per ulteriori 30 giorni dalla data in cui le parti si saranno incontrate per discutere della contestazione.
Le mancanze del dipendente possono dar luogo all'adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari da parte della Amministrazione:
(1) richiamo verbale;
(2) richiamo scritto;
(3) multa non superiore all'importo di 4 ore della retribuzione;
(4) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 10 giorni.
Esemplificativamente, a seconda della gravità della mancanza e nel rispetto del principio della proporzionalità, incorre nei provvedimenti di cui sopra il lavoratore che:
(a) non si presenti al lavoro omettendo di darne comunicazione e giustificazione ai sensi dell'art. 37, o abbandoni anche temporaneamente il posto di lavoro senza giustificato motivo;
(b) ritardi l'inizio del lavoro, o lo sospenda, o ne anticipi la cessazione senza giustificato motivo;
(c) commetta grave negligenza in servizio, o irregolarità nell'espletamento dei compiti assegnati;
(d) non si attenga alle disposizioni terapeutiche impartite, non si attenga alle indicazioni educative, non esegua le altre mansioni comunque connesse alla qualifica, assegnate dalla direzione o dal superiore gerarchico diretto;
(e) ometta di registrare la presenza secondo le modalità stabilite dalla Struttura;
(f) compia qualsiasi insubordinazione nei confronti dei superiori gerarchici; esegua il lavoro affidatogli negligentemente, o non ottemperando alle disposizioni impartite;
(g) tenga un contegno scorretto o offensivo verso i degenti, il pubblico e gli altri dipendenti;
(h) violi il segreto professionale e di ufficio; non rispetti l'impostazione e la fisionomia propria della Struttura sanitaria e non attui metodologie educative, didattiche e riabilitative proposte dalle équipes direttive;
(i) compia in genere atti che possono arrecare pregiudizio all'economia, all'ordine e all'immagine della Struttura sanitaria, fermi restando i diritti tutelati dalla Legge n. 300/70;
(j) ometta di comunicare alla Amministrazione ogni mutamento, anche di carattere temporaneo dei dati di cui all'art. 12 del presente CCNL, ovvero rilasci autocertificazioni non veritiere;
(k) ometta di esporre in modo visibile il cartellino identificativo;
(l) ponga in essere atti, comportamenti, molestie anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona nei confronti di altro personale;
(m) violi il divieto di fumare all'interno dei locali aziendali, ove previsto;
(n) risulti assente alla visita domiciliare di controllo;
(o) non si presenti alla visita medica prevista in ottemperanza delle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, salvo che ciò avvenga per giustificati motivi;
(p) violi il divieto di utilizzare telefonini portatili, ove previsto.
Sempreché si configuri un notevole inadempimento e con il rispetto delle normative vigenti, è consentito il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo:
(a) nei casi previsti dal capoverso precedente qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità;
(b) assenza ingiustificata per 3 giorni consecutivi o assenze ingiustificate ripetute per 3 volte in 1 anno, in un giorno precedente e/o seguente alle festività e alle ferie;
(c) recidivo in qualunque mancanza quando siano stati comminati 2 provvedimenti di sospensione disciplinare nell'arco di 1 anno dalla applicazione della prima sanzione;
(d) assenze per simulata malattia;
(e) introduzione di persone estranee nella azienda senza regolare permesso;
(f) abbandono del posto di lavoro durante il turno di lavoro notturno;
(g) alteri o falsifichi le indicazioni del registro delle presenze o dell'orologio marcatempo o compia su queste, comunque, volontariamente annotazioni irregolari;
(h) per uso dell'impiego ai fini di interessi personali;
(i) per violazione del segreto professionale e di ufficio, per qualsiasi atto compiuto per negligenza che abbia prodotto grave danno ad un infermo, alla Amministrazione o a terzi;
(j) per tolleranza di abusi commessi da dipendenti;
(k) per svolgimento di attività continuativa privata, o comunque per conto terzi, con esclusione dei rapporti a tempo parziale;
(l) per i casi di concorrenza sleale posti in essere dal dipendente, secondo i principi generali di diritto vigente;
(m) detenzione per uso o spaccio di sostanze stupefacenti all'interno della struttura;
(n) molestie di carattere sessuale rivolte a degenti e/o accompagnatori all'interno della struttura;
(o) per atti di libidine commessi all'interno della struttura.
È in facoltà dell'Amministrazione di provvedere alla sospensione cautelare onde procedere ad accertamenti preliminari in caso di adozione di licenziamento. Al dipendente sospeso cautelativamente è concesso un assegno alimentare nella misura non superiore alla metà dello stipendio, oltre gli assegni per carichi di famiglia.
La predetta elencazione ha carattere indicativo ed esemplificativo e non esaustivo potranno dar luogo all'adozione del provvedimento di licenziamento per mancanze.
Titolo VI - MALATTIA, INFORTUNIO E SICUREZZA SUL LAVORO
Art. 40 - Trattamento economico di malattia e infortunio.
In caso di assenza per malattia e infortunio non professionale il lavoratore deve informare immediatamente, di norma, prima dell'inizio del turno di servizio, la Direzione sanitaria o quella amministrativa, secondo le rispettive competenze, e trasmettere l'attestazione di malattia entro 2 giorni dalla data del rilascio.
L'infortunio sul lavoro (anche in itinere) riconosciuto dall'INAIL, anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente al proprio superiore diretto perché possano essere prestate le necessarie cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di Legge previste.
Il datore di lavoro è tenuto ad anticipare per conto dell'INPS le indennità previste dalla Legge a partire dal 1º giorno di malattia; inoltre, se la malattia è indennizzata e assistita dall'INPS e l'infortunio dall'INAIL, o se non è indennizzata a causa del superamento dei 180 giorni nell'anno solare in caso di assenza per non più di 2 episodi morbosi, il datore di lavoro è tenuto ad integrare le prestazioni economiche assicurative sino a raggiungere:
(b) il 100% della retribuzione globale sino al 365º giorno di assenza per malattia nell'arco di 4 anni precedenti ad ogni inizio di malattia, computando altresì la malattia in corso.
(c) Il trattamento stesso non compete in caso di accertata trasformazione della malattia in invalidità pensionabile. Detto trattamento non deve essere comunque superiore a quello che il lavoratore avrebbe percepite al netto se avesse lavorato, a titolo di emolumenti stipendiali fissi e non variabili. La corresponsione dell'integrazione va corrisposta in base alle norme di Legge (Legge 29-2-80 n. 33, art. 1). Il datore di lavoro può recedere dal rapporto allorquando il lavoratore si assenti oltre il limite dei 18 mesi complessivi nell'arco di un quadriennio mobile. Si conviene, però, che in via eccezionale, per quei lavoratori che abbiano una ricaduta nello stesso evento morboso che ha comportato un prolungato ricovero ospedaliero, in atto al momento della scadenza del prefissato periodo di comporto, questo va prolungato di 2 mesi, da 18 a 20 mesi; qualora il predetto ricovero ospedaliero sia ancora in atto alla scadenza del 20º mese, il lavoratore ha diritto a richiedere un periodo di aspettativa non retribuito, che può protrarsi per un massimo di 3 mesi (dal 20º al 23º mese), purché permanga la situazione di ricovero ospedaliero;
(d) il 100% della retribuzione globale sino al 365º giorno di assenza per infortunio. Il datore di lavoro è tenuto ad anticipare il 40% della retribuzione, salvo conguaglio con quanto erogato dall'INAIL, con conseguente obbligo del lavoratore di rimborsare quanto percepito a titolo di anticipazione. Detto trattamento non deve essere comunque superiore a quello che il lavoratore avrebbe percepito al netto, se avesse lavorato, a titolo di emolumenti stipendiali fissi e non variabili. Si fanno salve le condizioni di miglior favore delle singole Amministrazioni. Ai fini del riconoscimento della retribuzione nella misura del 100%, non si cumulano i periodi di malattia con quelli di infortunio.
Il lavoratore assente per malattia decade dal diritto all'indennità di malattia dovuta dall'Istituto previdenziale e dalla predetta integrazione a carico della Struttura sanitaria, in caso di assenza alla visita di controllo domiciliare, richiesta o disposta ai sensi dell'art. 5, Legge n. 300/70, nelle fasce orarie di reperibilità previste dal DM 8-1-85 (GU n. 33/85) e successive modificazioni. Qualora il lavoratore debba assentarsi dal proprio domicilio per sottoporsi a visita specialistica o ambulatoriale, comunque ha l'obbligo di avvertire l'Amministrazione entro le ore 9 dello stesso giorno.
In caso di licenziamento del lavoratore comminato dopo il raggiungimento dell'età pensionabile, il periodo di conservazione del posto sarà limitato alla sola durata del periodo di preavviso e non oltre, anche in caso di successiva insorgenza di malattia. Nel caso in cui l'infortunio o la malattia sia ascrivibile a responsabilità di terzi, resta salva la facoltà della Azienda di recuperare dal terzo responsabile le somme da essa corrisposte, subentrando la Struttura sanitaria nella titolarità delle corrispondenti azioni legali, nei limiti del danno subito.
Per i lavoratori affetti da TBC si richiamano espressamente le disposizioni legislative che regolano la materia. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita e altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale della azienda sanitaria competente per territorio, come ad esempio l'emodialisi, la chemioterapia, il trattamento per l'infezione da HIV-AIDS nelle fasi a basso indice di disabilità specifica (attualmente indice di Karnosky), ai fini del presente articolo, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di "day hospital" e i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente ASL o struttura convenzionata. Per agevolare il soddisfacimento di particolari esigenze collegate a terapie o visite specialistiche, le aziende favoriscono un'idonea articolazione dell'orario di lavoro nei confronti dei soggetti interessati. La procedura per il riconoscimento della grave patologia è attivata dal dipendente e, ove ottenuto, il beneficio decorre dalla data della domanda di accertamento.
Art. 41 - Assicurazioni e infortuni sul lavoro.
L'Amministrazione è tenuta ad assicurare i lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e contro le malattie professionali secondo le norme di Legge vigenti.
Art. 42 - Tutela della salute e ambiente di lavoro.
4. La tutela della salute e l'ambiente di lavoro, nonché la formazione sarà demandato all'Ente bilaterale.
5. In attuazione dei contenuti del Decreto Legislativo 81/2008 e ss.mm. è istituita a livello di singola azienda la figura di rappresentante per la sicurezza per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.
6. Per l'espletamento delle funzioni del rappresentånte per la sicurezza è riconosciuto uno specifico monte ore annuo retribuito di un'ora per addetto e comunque non oltre le 12 (dodici) ore annue.
Titolo VII - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE E TRATTAMENTO ECONOMICO
L'evoluzione del lavoro in ambito sanitario tende a sviluppare i rapporti intercorrenti tra organizzazione, nuove professionalità e sistemi di inquadramento del personale. Ciò ha indotto le parti contraenti a definire un nuovo sistema di classificazione al fine di consentire una più adeguata valutazione dei suddetti 3 elementi.
Il nuovo sistema classificatorio coglie l'evoluzione del lavoro e, contemporaneamente, rappresenta uno stimolo a proseguire nella crescita dei sistemi organizzativi consentendo anche un ampliamento delle possibilità di riconoscimento del valore professionale.
Le parti convengono sulla necessità di valorizzare la capacità e la responsabilità nel lavoro del personale, promuovendo lo sviluppo in coerenza, da un lato con le esigenze di qualità, accettabilità ed efficacia del servizio, dall'altro con quelle organizzative di efficienza e produttività delle aziende.
L'integrazione e l'intercambiabilità delle mansioni, la polivalenza dei propri compiti, l'acquisizione di nuove conoscenze e competenze nell'ambito di diverse posizioni lavorative, costituiscono elementi positivi anche in relazione allo sviluppo professionale e delle carriere. Pertanto le parti danno atto che la crescita della qualità dei servizi e della produttività passa anche attraverso il migliore utilizzo di tutte le risorse umane disponibili.
La valorizzazione della professionalità va ricercata anche mediante nuovi modelli organizzativi che, coerentemente con il nuovo sistema classificatorio, possano realizzare una più efficiente ed efficace assegnazione dei compiti per meglio realizzare le specifiche professionalità.
Art. 43 - Il sistema di classificazione del personale.
Il sistema di classificazione è articolato in 5 categorie denominate, rispettivamente, A,B,C,D e E.
Nell'ambito della categoria D è previsto un livello economico super (DS) articolato in 5 posizioni economiche.
Categorie e relative posizioni economiche sono individuate nelle declaratorie, riportate nell'art. 49, che descrivono l'insieme delle caratteristiche e dei requisiti indispensabili per la classificazione delle posizioni di lavoro. Nelle declaratorie sono inoltre indicate le nuove denominazioni di alcune figure professionali.
Ai soli fini delle normative vigenti, il personale dipendente, con riferimento a quanto previsto dall'art. 2095 CC, è suddiviso in:
impiegati:
il personale inquadrato nelle posizioni economiche da B1 ad E2, compreso l'impiegato d'ordine e l'operatore di Centri elettronici, inquadrati nella posizione B.
operai:
il restante personale.
Art. 44- Norma generale d'inquadramento.
Le parti, in caso di eventuali modificazioni e integrazioni dei profili o di istituzione di nuove figure professionali da parte del Ministero della salute, utilizzabili nel settore, ovvero alla stregua di nuove normative, si incontreranno entro 30 giorni per verificare la corretta collocazione nella posizione di appartenenza di personale interessato all'interno della organizzazione aziendale. Il confronto si svolgerà in sede di Commissione paritetica, istituita per la verifica dell'ordinamento professionale ai sensi dell'art. 50.
Art. 45 - Norma di qualificazione e progressione professionale.
Ferme restando le dinamiche già previste, il personale dipendente sarà inquadrato nelle posizioni economiche superiori della medesima categoria, allorquando, in rapporto alla organizzazione aziendale sulla base di percorsi lavorativi, formativi o di tutoraggio individuati, definiti e prefissati dalla Struttura - con esclusione di quelli imposti obbligatoriamente da norme di Legge - acquisisca maggiore professionalità anche attraverso attestati di aggiornamento professionale e/o specifiche conoscenze che consentano la sua utilizzazione in mansioni lavorative più qualificate, che richiedono maggiore autonomia e responsabilità.
Sarà valutata anche la richiesta disponibilità alla integrazione delle mansioni e alla acquisizione di parti di competenze riferite ad altre posizioni lavorative di pari o di diverso livello economico.
Altresì a livello regionale, saranno definiti ulteriori elementi di valutazione e indicatori di valorizzazione della professionalità da attribuire alle posizioni lavorative per completare i criteri già individuati nei punti precedenti e che dovranno anche tenere conto della esperienza acquisita e/o delle attitudini e/o delle potenzialità.
Le parti si incontreranno con cadenza annuale, a far tempo dal 31-05-2013 per verificare la possibilità di dare concretezza a livello aziendale ai meccanismi migliorativi innanzi delineati.
Art. 46 - Passaggio di posizione o di categoria.
Si conviene che tutti i dipendenti che ottengono il passaggio ad una posizione economica superiore nell'ambito della stessa categoria sono tenuti, ove necessario, a svolgere anche i compiti già in precedenza espletati.
In caso di passaggio a posizione economica o categoria superiore, saranno assorbiti, fino a concorrenza, eventuali superminimi o indennità per mansioni superiori in godimento.
La retribuzione fondamentale spettante ai dipendenti è composta da:
- retribuzione come da posizione economica;
- retribuzione individuale di anzianità "ad personam";
- EADR;
- 13ª mensilità;
- TFR;
- elementi aggiuntivi della retribuzione ove spettanti di cui agli artt. 23, 24, 25, 31, 64, 71 ed eventuali trattamenti "ad personam".
Al personale, ove spettante, è corrisposto l'assegno per il nucleo familiare o le quote di aggiunta di famiglia equivalenti, ai sensi della Legge n. 153/88 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 48 - Posizioni economiche a regime.
Con decorrenza 31-03-2013 i nuovi stipendi base annui a regime, comprensivi della IVC, sono determinati negli importi di cui alla tabella 1.
I corrispondenti arretrati maturati dall'1-01-2013 fino alla data di sottoscrizione del presente CCNL, e della contemporanea messa a regime, saranno corrisposti entro ottobre 2013.
Le tabelle sono quelle allegate, compresa la tabella 2 degli assegni "ad personam" spettanti al solo personale appartenente alle professioni sanitarie e tecniche transitate dalla posizione C alla posizione D in servizio alla data di sottoscrizione del CCNL stesso;
in caso di passaggio a posizione economica superiore, il valore dell'assegno "ad personam" di cui alla tabella 2 è quello previsto per la nuova posizione economica.
Art. 49 - Inquadramento del personale nel sistema di classificazione
- addetti alle pulizie
- operaio qualificato
- addetto alla piscina
- commesso
- ausiliario
Sono inoltre compresi nella posizione le seguenti qualifiche, che già hanno assunto la nuova denominazione a fianco indicata:
- bagnino addetto alla piscina
- telefonista commesso
- addetto/a alla cucina ausiliario
- addetto/a al guardaroba ausiliario
- lavandaie/a ausiliario
- disinfettatore ausiliario
- ausiliario di assistenza per anziani: ausiliario
- ausiliario socio-sanitario: ausiliario
Il personale inquadrato nella posizione A, al compimento di una anzianità di 2 anni di servizio nella stessa Struttura sanitaria.
Il personale inquadrato nella posizione A1 al compimento di una anzianità di 3 anni di servizio nella stessa struttura, in prima applicazione e con decorrenza dalla sottoscrizione del presente contratto.
- aiuto cuoco
- ausiliario specializzato
Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economiche a seguito della progressione orizzontale prevista dall'art. 45.
Sono compresi nella posizione le seguenti qualifiche che hanno già assunto la denominazione:
- ausiliario socio-sanitario specializzato ausiliario specializzato
- addetto alla assistenza per anziani ausiliario specializzato
- assistente bambini ausiliario specializzato
- assistente e accompagnatore per disabili ausiliario specializzato
Con decorrenza dalla sottoscrizione del presente contratto gli ausiliari specializzati con le seguenti denominazioni: "ausiliari socio-sanitari specializzati", "addetto alla assistenza per anziani", "assistente bambini", "assistente e accompagnatore per disabili" sono inquadrati nella posizione A3.
Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economiche a seguito della progressione orizzontale prevista dall'art. 45.
Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economiche a seguito della progressione orizzontale prevista dall'art. 45.
- impiegato d'ordine;
- centralinista;
- portiere centralinista;
- operaio specializzato;
- operatore di Centri elettronici;
- autista;
- operaio manutentore;
- operatore tecnico addetto all'assistenza (OTA);
- cuoco;
- assistente socio-sanitario con funzioni educative;
- assistente socio-sanitario con funzioni di sostegno;
- ausiliari socio-sanitari specializzati già inquadrati al 4º livello, a seguito di corsi professionali interni già esplicati o per accordi aziendali.
Sono inoltre compresi nella posizione le seguenti qualifiche, che hanno già assunto la denominazione a fianco indicata:
- operaio ad alta specializzazione
- operaio tecnico operaio specializzato
- perforatore operatore di Centri elettronici
Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economiche a seguito della progressione orizzontale prevista dall'art. 45.
- impiegato d'ordine con 5 anni di anzianità
- cuoco con 10 anni di anzianità, nella stessa qualifica e nella stessa Struttura.
Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economiche a seguito della progressione orizzontale prevista dall'art. 45.
- operatore socio-sanitario
- autista addetto saltuariamente alla conduzione di autoambulanza
- animatore
- tecnico di attività motoria in acqua
- impiantista
È inoltre compresa nella posizione la seguente qualifica, che ha già assunto la denominazione a fianco indicata:
- impiantista operaio impiantista
Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economiche a seguito della progressione orizzontale prevista dall'art. 45.
- educatore (senza titolo specifico, ad esaurimento)
- insegnante (senza titolo specifico), ad esaurimento
- istruttore di nuoto
- assistente per l'infanzia
- capocuoco
- autista di ambulanza
Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economiche a seguito della progressione orizzontale prevista dall'art. 45.
Con decorrenza dalla sottoscrizione del presente CCNL gli educatori senza titolo specifico con 15 anni di servizio maturati nella stessa struttura sono inquadrati dalla posizione B3 alla posizione B4.
Successivamente l'inquadramento avviene al compimento di 5 anni di anzianità nella medesima struttura, gli anni già maturati alla sottoscrizione del presente contratto saranno computati in ragione di 1/3.
Fatte salve eventuali condizioni di miglior favore. Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economiche a seguito della progressione orizzontale prevista dall'art. 45.
A decorrere dall'1-1-05 gli educatori senza titolo specifico con diploma di scuola media superiore, già inquadrati in posizione economica B4 e quelli con 15 anni di servizio nella medesima struttura, sono inquadrati in categoria C.
Sono fatte salve eventuali condizioni di miglior favore.
- impiegato amministrativo di concetto;
- infermiere psichiatrico con 1 anno di scuola;
- programmatore di Centro elettronico;
- insegnante corsi formazione professionale;
- puericultrice;
- infermiere generico;
- massaggiatore (ad esaurimento);
- massofisioterapista;
- autista di ambulanza del sistema di emergenza-urgenza (Accordo Ministero salute e Regioni 22-5-03);
- operatore tecnico coordinatore;
- capo servizi operai;
- cuoco diplomato con titolo di scuola alberghiera, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente CCNL.
impiegato amministrativo di concetto, al compimento di 5 anni di anzianità nella medesima struttura e nella medesima qualifica, gli anni già maturati alla data della sottoscrizione del presente CCNL saranno computati in ragione di 1/3;
assistente tecnico dotato di titolo specifico alla funzione espletata;
capo servizio, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente CCNL.
Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economiche a seguito della progressione orizzontale prevista dall'art. 45.
Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economiche a seguito della progressione orizzontale prevista dall'art. 45.
Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economiche a seguito della progressione orizzontale prevista dall'art. 45.
Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economiche a seguito della progressione orizzontale prevista dall'art. 45.
- personale infermieristico:
> infermiere
> infermiere psichiatrico con 2 anni di scuola
> ostetrica
> dietista
> assistente sanitario
> infermiere pediatrico
> podologo
> igienista dentale
- personale tecnico sanitario:
> tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
> tecnico sanitario di radiologia medica;
> tecnico di neurofisiopatologia;
> tecnico ortopedico;
> tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
> odontotecnico;
> ottico;
- personale della riabilitazione:
> tecnico audiometrista
> tecnico audioprotesista
> fisioterapista
> logopedista
> ortottista
> terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva
> tecnico dell'educazione e riabilitazione psichiatrica e psicosociale
> terapista occupazionale
> massaggiatore non vedente
> massofisioterapista con 3 anni di corso
> educatore professionale
- assistente sociale
- cappellano
- collaboratore amministrativo
È inoltre compresa nella posizione la seguente qualifica, che ha già assunto la nuova denominazione a fianco indicata:
collaboratore direttivo/collaboratore amministrativo
(1)
- infermieri;
- infermieri psichiatrici con 2 anni di scuola;
- ostetrica;
- dietista;
- assistente sanitario;
- infermiere pediatrico;
- podologo;
- igienista dentale con anzianità di 20 anni nella stessa qualifica e nella stessa Struttura sanitaria;
(2)
- personale tecnico sanitario:
> tecnico sanitario di laboratorio biomedico
> tecnico sanitario di radiologia medica
> tecnico di neurofisiopatologia
> tecnico ortopedico
> tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
> odontotecnico;
> ottico;
- personale della riabilitazione:
> tecnico audiometrista
> tecnico audioprotesista
> fisioterapista
> logopedista
> ortottista
> terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva
> tecnico dell'educazione e riabilitazione psichiatrica e psicosociale
> terapista occupazionale
> massaggiatore non vedente
> massofisioterapista con 3 anni di corso
> educatore professionale
- assistente sociale
Alla data di sottoscrizione del presente CCNL il personale di cui al punto 2 ai fini dell'inquadramento è equiparato a quello del punto 1, con la sola differenza che l'anzianità maturata alla data di sottoscrizione del presente CCNL è calcolata al 100% fino al 15º anno di servizio e al 50% per la rimanenza.
Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economiche a seguito della progressione orizzontale prevista dall'art. 45.
(1)
- infermieri;
-- infermieri psichiatrici con 2 anni di scuola;
- ostetrica;
- dietista;
- assistente sanitario;
- infermiere pediatrico;
- podologo;
- igienista dentale, con anzianità di 25 anni nella stessa qualifica
e nella stessa Struttura sanitaria.
(2)
- personale tecnico sanitario
> tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
> tecnico sanitario di radiologia medica;
> tecnico di neurofisiopatologia;
> tecnico ortopedico;
> tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
> odontotecnico;
> ottico;
- personale della riabilitazione:
> tecnico audiometrista
> tecnico audioprotesista
> fisioterapista
> logopedista
> ortottista
> terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva
> tecnico della educazione e riabilitazione psichiatrica e psicosociale
> terapista occupazionale
> massaggiatore non vedente
> massofisioterapista con 3 anni di corso
> educatore professionale
- assistente sociale
Alla data di sottoscrizione del presente CCNL il personale di cui al punto 2 ai fini dell'inquadramento è equiparato a quello del punto 1, con la sola differenza che l'anzianità maturata alla data di sottoscrizione del presente CCNL è calcolata al 100% fino al 15º anno di servizio e al 50% per la rimanenza.
Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economiche a seguito della progressione orizzontale prevista dall'art. 45.
- capo servizio e ufficio amministrativo in struttura sanitaria fino a 250 p.l., di Ospedali classificati, Presidi e IRCCS fino a 120 p.l.
È inoltre compresa nella posizione la seguente qualifica, che ha già assunto la nuova denominazione a fianco indicata:
coadiutore amministrativo/coordinatore amministrativo
(1)
- infermieri;
- infermieri psichiatrici con 2 anni di scuola;
- ostetrica;
- dietista;
- assistente sanitario;
- infermiere pediatrico;
- podologo;
- igienista dentale, con anzianità di 30 anni nella stessa qualifica e nella stessa Struttura sanitaria.
(2)
- personale tecnico sanitario:
> tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
> tecnico sanitario di radiologia medica;
> tecnico di neurofisiopatologia;
> tecnico ortopedico;
> tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
> odontotecnico;
> ottico;
- personale della riabilitazione:
> tecnico audiometrista
> tecnico audioprotesista
> fisioterapista
> logopedista
> ortottista
> terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva
> tecnico della educazione e riabilitazione psichiatrica e psicosociale
> terapista occupazionale
> massaggiatore non vedente
> massofisioterapista con 3 anni di corso
> educatore professionale
- assistente sociale
Alla data di sottoscrizione del presente CCNL il personale di cui al punto 2 ai fini dell'inquadramento è equiparato a quello del punto 1, con la sola differenza che l'anzianità maturata alla data di sottoscrizione del presente CCNL è calcolata al 100% fino al 15º anno di servizio e al 50% per la rimanenza.
Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economiche a seguito della progressione orizzontale prevista dall'art. 45.
capo servizio o ufficio amministrativo di struttura sanitaria con oltre 250 posti letto, e di Ospedale classificato, IRCCS e Presidi da 121 a 150 p.l.;
analista di sistemi elettronici.
Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economiche a seguito della progressione orizzontale prevista dall'art. 45.
-caposala;
- capo-ostetrica;
- coordinatore del personale infermieristico;
- coordinatore di area riabilitativa e tecnico-sanitaria, di educatori, di assistenti sociali;
- direttore corsi
che al 31-8-01 svolgevano attività di coordinamento vengono inquadrati in DS con il mantenimento dell'indennità di coordinamento di cui all'art. 60. Il restante personale della posizione economica D incaricato delle funzioni di coordinamento dopo il 31-8-01 e che svolge tali funzioni alla sottoscrizione del presente CCNL viene inquadrato in DS, previa valutazione positiva delle funzioni svolte, con il mantenimento dell'indennità di coordinamento di cui all'art. 60. Successivamente alla sottoscrizione del presente CCNL il personale della categoria D cui sia stata conferita la funzione di coordinamento e lo abbia svolto per un periodo di almeno 2 anni a seguito di selezione e in presenza di disponibilità del posto in organico viene inquadrato in DS, con il mantenimento dell'indennità di coordinamento di cui all'art. 60.
- caposala;
- capo-ostetrica;
- coordinatore del personale infermieristico;
- coordinatore di area riabilitativa e tecnico-sanitaria, di educatori, di assistenti sociali;
- direttore corsi
Con 20 anni di anzianità nella stessa qualifica e nella stessa Struttura sanitaria, e stesse qualifiche già inquadrate in D1, con il mantenimento dell'indennità di coordinamento di cui all'art. 60.
Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economiche a seguito della progressione orizzontale prevista dall'art. 45.
Il restante personale della posizione economica D1 incaricato delle funzioni di coordinamento dopo il 31-8-01 e che svolge tali funzioni alla sottoscrizione del presente CCNL viene inquadrato in DS1, previa valutazione positiva delle funzioni svolte, con il mantenimento dell'indennità di coordinamento di cui all'art. 60.
Successivamente alla sottoscrizione del presente CCNL il personale della posizione D1 cui sia stata conferita la funzione di coordinamento e lo abbia svolto per un periodo di almeno 2 anni a seguito di selezione e in presenza di disponibilità del posto in organico viene inquadrato in DS1, con il mantenimento dell'indennità di coordinamento di cui all'art. 60.
- caposala;
- capo-ostetrica;
- coordinatore del personale infermieristico;
- coordinatore di area riabilitativa e tecnico-sanitaria, di educatori, di assistenti sociali;
- direttore corsi
con 25 anni di anzianità nella stessa qualifica e nella stessa Struttura sanitaria, e stesse qualifiche già inquadrate in D2, con il mantenimento dell'indennità di coordinamento di cui all'art. 60.
Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economiche a seguito della progressione orizzontale prevista dall'art. 45.
Il restante personale della posizione economica D2 incaricato delle funzioni di coordinamento dopo il 31-8-01 e che svolge tali funzioni alla sottoscrizione del presente CCNL viene inquadrato in DS2, previa valutazione positiva delle funzioni svolte, con il mantenimento dell'indennità di coordinamento di cui all'art. 60.
Successivamente alla sottoscrizione del presente CCNL il personale della posizione D2 cui sia stata conferita la funzione di coordinamento e lo abbia svolto per un periodo di almeno 2 anni a seguito di selezione e in presenza di disponibilità del posto in organico viene inquadrato in DS2, con il mantenimento dell'indennità di coordinamento di cui all'art. 60.
-caposala;
- capo-ostetrica;
- coordinatore del personale infermieristico;
- coordinatore di area riabilitativa e tecnico-sanitaria, di educatori, di assistenti sociali;
- direttore corsi
con 30 anni di anzianità nella stessa qualifica e nella stessa Struttura sanitaria, e stesse qualifiche già inquadrate in D3, con il mantenimento dell'indennità di coordinamento di cui all'art. 60.
Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economiche a seguito della progressione orizzontale prevista dall'art. 45.
Il restante personale della posizione economica D3 incaricato delle funzioni di coordinamento dopo il 31-8-01 e che svolge tali funzioni alla sottoscrizione del presente CCNL viene inquadrato in DS3, previa valutazione positiva delle funzioni svolte, con il mantenimento dell'indennità di coordinamento di cui all'art. 60.
Successivamente alla sottoscrizione del presente CCNL il personale della posizione D3 cui sia stata conferita la funzione di coordinamento e lo abbia svolto per un periodo di almeno 2 anni a seguito di selezione e in presenza di disponibilità del posto in organico viene inquadrato in DS3, con il mantenimento della indennità di coordinamento di cui all'art. 60.
- dirigente di area infermieristica (già CSSA, RAI), tecnica e riabilitativa (già responsabile di area riabilitativa in struttura con internato).
Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economiche a seguito della progressione orizzontale prevista dall'art. 45.
- dirigente, direttore amministrativo di Struttura sanitaria fino a 150 posti letto;
- assistente: biologo, chimico, fisico, psicologo, sociologo, pedagogista, farmacista, collaboratore di Ospedale classificato, IRCCS e Presidi.
- dirigente, direttore amministrativo di Struttura sanitaria da 151 a 250 posti letto;
- capo servizio o ufficio amministrativo di Ospedale classificato, IRCCS e Presidi con oltre 150 posti letto, Presidi e Case di cura totalmente clinicizzate con oltre 150 posti letto;
- vicedirettore amministrativo di Ospedale classificato, IRCCS e Presidi;
- coadiutore: biologo, chimico, fisico, psicologo, sociologo, pedagogista, farmacista.
- dirigente, direttore amministrativo di Struttura sanitaria con oltre 250 posti letto;
- direttore amministrativo di Ospedale classificato, IRCCS, Presidi e Case di cura totalmente clinicizzate;
- direttore: biologo, chimico, fisico, farmacista, psicologo, sociologo e pedagogista.
Tutti i passaggi alla posizione economica superiore determinati dal maturare di una prescritta anzianità di servizio verranno conseguiti a tutti gli effetti a far tempo dal 1º giorno del mese successivo a quello in cui viene maturata la prescritta anzianità.
DECLARATORIE DELLE CATEGORIE E DELLE POSIZIONI ECONOMICHE
Appartengono a questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono capacità tecnico-manuali per lo svolgimento di attività semplici ed autonomia esecutiva e responsabilità, nell'ambito di istruzioni fomite, riferita al corretto svolgimento della propria attività, e che svolgono anche attività di pulizia.
Posizione A/A1.
Le qualifiche di posizione comportano l'esecuzione di mansioni relative ad attività di tipo manuale e tecnico-manuale, lo svolgimento delle quali presuppone l'uso , la manutenzione, la conduzione di strumenti e macchinari, la conoscenza adeguata di procedure tecniche non specializzate, nonché la sorveglianza e la custodia dei locali di assegnazione.
L'autonomia operativa si limita all'esecuzione dei compiti assegnati nell'ambito di istruzioni ricevute. L'attività è resa in base a istruzioni e in esecuzione di prassi e metodologie definite, nell'area dei servizi generali e tecnico economali, con particolare riferimento alle pulizie da espletarsi in tutti gli ambienti della Struttura.
Posizione A2.
Le qualifiche di questa posizione comportano attività esecutive di natura tecnica e tecnico-manuale, assicurano la pulizia negli ambienti sanitari e socio-sanitari, ivi compresa quella delle apparecchiature e strumentazioni. Inoltre assicurano la pulizia negli ambienti delle strutture sanitarie di degenza, diurne e domiciliari ivi comprese quelle del comodino, delle apparecchiatura e della testata del letto. Provvedono al trasporto degli infermi, se in barella o in carrozzella, e al loro accompagnamento e custodia se deambulanti; collaborano con il personale infermieristico nella pulizia del malato e sono responsabili della corretta esecuzione dei compiti che sono stati affidati; prendono parte alla programmazione degli interventi assistenziali per il degente.
Lo svolgimento delle suddette mansioni presuppone conoscenze specifiche nel rispettivo ramo di attività, acquisite attraverso corsi teorico - pratici di formazione e qualificazione ovvero esperienze di mestiere.
Tali qualifiche comportano, in strutture residenziali e/o tutelari, assistenza alla persona per favorire l'autosufficienza giornaliera (esempio: aiuto alla persona, alla assunzione dei pasti, ad alzarsi, vestirsi, e all'igiene personale del paziente).
Posizione A3.
Tali qualifiche comportano, in strutture residenziali e/o tutelari, assistenza alla persona per favorire l'autosufficienza giornaliera (esempio: aiuto alla persona, all'assunzione dei pasti, ad alzarsi, vestirsi e all'igiene personale del paziente).
Appartengono a questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono:
- conoscenze di base teoriche e/o tecniche relative allo svolgimento di compiti assegnati;
- capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie qualificazioni e specializzazioni professionali;
- autonomia e responsabilità nell'ambito di prescrizioni di massima.
Requisiti culturali e professionali:
possesso di licenza della scuola dell'obbligo unita a specifici titoli e abilitazioni professionali o attestati di qualifica.
Per l'OTA, il titolo specifico è quello previsto dal DM n. 295/91.
Posizione B/B1.
Comprende posizioni di lavoro che comportano attività di natura amministrativa d'ordine, di vigilanza e controllo, di carattere assistenziale, educative, tecnico e/o di specializzazione tecnologica di sostegno.
Le posizioni di lavoro sono caratterizzate da autonomia vincolata da prescrizioni di carattere generale, ovvero da prestazioni particolareggiate nell'ambito di procedure o prassi definite. La posizione conferisce piena responsabilità dei compiti e delle singole operazioni assegnate, i cui risultati sono soggetti a verifiche immediate, periodiche e complete.
A titolo esemplificativo i compiti attribuiti comportano:
- assistenza diretta alla persona, anche tendente a ridurre i rischi di isolamento e di emarginazione e a favorire l'autonomia nel proprio ambiente di vita, in relazione con l'esterno e di tramite con servizi e risorse sociali;
- conduzione, uso e manutenzione di macchinari, strumenti e impianti anche complessi per i quali occorre una formazione tecnica e professionale unitamente ad eventuale abilitazione, qualificazione o patente;
- funzioni di sostegno alla persona, assistenza socio-sanitaria, profilassi, prevenzione, igiene della persona;
- conduzione e manutenzione di apparecchiature elettroniche ed elettromedicali;
- conduzione delle cucine con preparazione dei cibi secondo modalità prestabilite;
- attività di segreteria, di dattilografia, di digitazione, inserimento ed elaborazione dati;
- conduzione, manutenzione e pulizia di pulmini e automezzi in genere.
Posizione B2.
Comprende posizioni di lavoro che comportano l'esecuzione di funzioni tecniche, di vigilanza, educative, d'insegnamento e di supplenza all'anziano e al disabile, anche mirate al recupero e reinserimento di soggetti con menomazioni psico-fisiche, che richiedono conoscenze specifiche indispensabili per l'espletamento dei propri compiti che possono comportare anche funzioni di natura amministrativa, con svolgimento di mansioni tecniche, amministrative e contabili.
Operatore socio-sanitario:
svolge le attività descritte dall'Accordo Conferenza-Stato Regioni del 22-2-01, pubblicato in GUfi. n. 91 del19-4-01.
Posizione B3.
Appartengono, inoltre, alla posizione i lavoratori con particolare specializzazione; collaborano alla redazione della programmazione delle attività con responsabilità diretta nell'attuazione di programmi di lavoro e delle attività da loro svolte.
Appartengono a questo profilo economico anche i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro per le quali è necessario il coordinamento di altri lavoratori, nonché l'assunzione di responsabilità per il loro operato.
Le prestazioni esercitate sono soggette a controlli periodici; essi rispondono del proprio operato ai responsabili del servizio e/o dell'area. Le posizioni lavorative comportano:
- conoscenze specifiche proprie della qualificazione professionale richiesta;
- coordinamento nei confronti di unità operative cui si è preposti;
- mansioni esecutive senza valutazioni di merito, anche impiegando metodi di lavoro prestabilito.
Posizione B4.
Gli educatori senza titolo specifico con 15 anni di anzianità di servizio maturata alla data dell'entrata in vigore del presente CCNL.
L'inquadramento nella posizione B4 potrà avvenire anche al verificarsi delle condizioni previste nel medesimo art. 49.
Appartengono a questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche specialistiche di base, capacità tecniche elevate per l'espletamento delle attribuzioni, autonomia e responsabilità secondo metodologie definite e precisi ambiti di intervento operativo proprio del profilo, eventuale coordinamento e controllo di altri operatori di minore contenuto professionale, con assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti.
Posizione C.
Le qualifiche di questa posizione comportano:
- l'esecuzione di funzioni amministrative, contabili, tecniche e sanitarie, prestazioni che richiedono preparazione e capacità professionali per la disposizione di provvedimenti o di interventi diretti alla attuazione di programmi di lavoro cui è richiesta la collaborazione nell'ambito di un'attività omogenea, nonché funzioni educative mirate al recupero e reinserimento di soggetti portatori di menomazioni psicofisiche;
- conoscenza di tecniche particolari nonché l'impiego di apparecchiature anche complesse.
Le posizioni di lavoro possono altresì comportare compiti di indirizzo, guida, coordinamento controllo nei confronti di operatori a minor contenuto professionale.
Le funzioni implicano responsabilità nell'attuazione dei programmi di lavoro, delle attività direttamente svolte, delle istruzioni emanate nella attività di indirizzo della eventuale unità operativa.
Per l'accesso alle qualifiche di questo livello è richiesto il diploma abilitante all'esercizio della professione, ove previsto.
Profili professionali.
Personale tecnico: programmatore:
provvede, nell'ambito dei sistemi informativi, alla stesura dei programmi, ne cura l'aggiornamento, la manutenzione ivi compresa la necessaria documentazione; garantisce, per quanto di· competenza, il corretto utilizzo dei programmi fornendo informazioni di supporto agli utenti; collabora a sistemi centralizzati o distribuiti sul territorio;
educatore:
senza titolo specifico, con diploma di scuola media superiore già inquadrati in posizione economica B4 sono inquadrati in categoria C.
Posizione C1:
assistente tecnico:
esegue operazioni di rilevanza tecnica riferita alla propria attività quali, ad esempio, indagini, rilievi, misurazioni, rappresentazioni grafiche, sopralluoghi e perizie tecniche, curando la tenuta delle prescritte documentazioni sovrintendendo alla esecuzione dei lavori assegnati e garantendo l'osservanza delle norme di sicurezza; assiste il personale delle posizioni superiori nelle progettazioni e nei collaudi di opere e procedimenti, alle predisposizione di capitolati, alle attività di studi e ricerca, alla sperimentazione di metodi, nuovi materiali e applicazioni tecniche.
Personale amministrativo:
impiegato di concetto:
svolge mansioni amministrativo-contabili complesse con elaborazione concettuale - anche mediante l'ausilio di apparecchi terminali elettronici o di altra tecnologia, anche informatica - quali, ad esempio, ricezione e l'istruttoria di documenti, compiti di segreteria, attività di informazione ai cittadini, collaborazione ad attività di programmazione, studio e ricerca.
Posizione C2
Posizione C3
Posizione C4
L'inquadramento nelle posizioni C1, C2, C3 e C4 potrà anche avvenire al verificarsi delle condizioni previste nel medesimo art. 49.
Appartengono a questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell'ambito delle strutture operative previste dal modello organizzativo aziendale.
Posizione D.
Profili professionali:
collaboratori professionali sanitari:
per le attribuzioni e i requisiti culturali e professionali di tale personale si fa rinvio ai decreti del ministero della Sanità o alle disposizione di leggi e regolamenti a fianco di ciascuno indicati:
- personale infermieristico:
> infermiere: DM 14-9-94 n. 739
> ostetrica: DM 14-9-94 n. 740
> dietista: DM 14-9-94 n. 744
> assistente sanitario: DM 17-1-97 n. 69
> infermiere pediatrico: DM 17-1-97n. 70
> podologo: DM 14-9-94 n. 666
> igienista dentale: DM 14-9-94 n. 669
- personale tecnico sanitario:
> tecnico sanitario di laboratorio biomedico: DM 14-9-94 n. 745
> tecnico sanitario di radiologia medica: DM 14-9-94 n. 746
> tecnico di neurofisiopatologia: DM 15-3-95 n. 183
> tecnico ortopedico: DM 14-9-94 n. 665
> tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare: DM 27-7-98 n. 316
> odontotecnico: art. 11, RD 31-5-28 n. 1334 e DM 23-4-92
> ottico: art. 12, RD 31-5-28 n. 1334 e DM 23-4-92
- personale della riabilitazione:
> tecnico audiometrista: DM 14-9-94 n. 667
> tecnico audioprotesista: DM 14-9-94 n. 668
> fisioterapista: DM 14-9-94 n. 741
> logopedista: DM 14-9-94 n. 742
> ortottista: DM 14-9-94 n. 743
> terapista della neuro e psicomotricità della età evolutiva: DM 17-1-97 n. 56
> tecnico della educazione e riabilitazione psichiatrica e psicosociale: DM 17-1-97 n. 57
> terapista occupazionale: DM 17-1-97 n. 136
> massaggiatore non vedente: Legge 19-5-71 n. 403
> educatore professionale: DM 8-10-98 n. 520
assistente sociale:
i contenuti e le attribuzioni del profilo di Assistente sociale sono quelli previsti dall'art. 1, Legge 23-3-93 n. 84;
collaboratore tecnico-professionale:
svolge attività prevalentemente tecniche che comportano una autonoma elaborazione di atti preliminari e istruttori dei provvedimenti di competenza della unità operativa in cui è inserito; collabora nelle attività di studio e programmazione. Le attività lavorative del collaboratore tecnico-professionale si svolgono nell'ambito dei settori tecnico, informatico e professionale, secondo le esigenze organizzative e funzionali delle aziende ed enti e i requisiti culturali e professionali posseduti dal personale interessato;
collaboratore amministrativo:
svolge attività amministrative che comportano un'autonoma elaborazione di atti preliminari e istruttori dei provvedimenti di competenza dell'unità operativa in cui è inserito.
Posizione D1.
Posizione D2.
Le qualifiche di tale posizione comportano l'esecuzione di funzioni amministrative direttive, tecniche, di ricerca scientifica, il cui svolgimento presuppone una qualificata e approfondita competenza e capacità professionale, nonché un costante aggiornamento nella propria disciplina.
L'attività comporta, oltre allo svolgimento di compiti complessi, lo studio e l'elaborazione di programmi ed è caratterizzata da autonomia nella determinazione dei processi attuativi limitata da istruzioni di carattere generale.
La posizione di lavoro può altresì comportare la supervisione e il controllo di una serie di funzioni operative, omogenee, indirizzate al raggiungimento del compito istituzionale di una determinata unità operativa complessa.
Tale posizione è caratterizzata dal rilevante apporto per il miglioramento della organizzazione del lavoro, di cui si ha la piena responsabilità in ordine alle direttive impartite per il perseguimento degli obiettivi fissati.
Le prestazioni esercitate sono soggette a controlli periodici.
Per l'accesso alle qualifiche di questo livello è richiesto il diploma di laurea.
Posizione D3.
Posizione D4.
L'inquadramento nelle posizione D1, D3 e D4 potrà anche avvenire al verificarsi delle condizioni previste nel medesimo art. 49.
Categoria DS.
Appartengono a questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono funzioni di direzione e coordinamento, gestione e controllo di risorse umane, coordinamento di attività didattica, iniziative di programmazione e proposta.
Posizione DS:
coordinatore:
coordina l'attività del personale assegnato nell'unità operativa cui è preposto; predispone i piani di lavoro nel rispetto della autonomia operativa del personale assegnato e delle esigenze del lavoro di gruppo; collabora alla attività didattica nell'ambito dell'unità operativa e, inoltre, può essere assegnato a funzioni dirette di tutor in piani formativi.
Posizione DS1.
Posizione DS2.
Posizione DS3.
Posizione DS4.
Sono inquadrati nelle relative posizioni i funzionari che svolgono attività caratterizzate da autonomia decisionale di diversa ampiezza, in relazione alle dimensioni dell'ufficio o servizio cui sono preposti o alle dimensioni operative del presidio.
Per l'accesso a tali qualifiche è necessario il possesso del diploma di laurea.
Nelle Strutture sanitarie dove le unità operative di sanitari laureati non medici non sono articolate in 3 posizioni funzionali, l'inquadramento va effettuata nella prima posizione E, fatta salva l'eventuale maggiore qualifica già attribuita dalla Struttura.
Posizione E.
Posizione E1.
Posizione E2.
L'inserimento nelle posizioni economiche E, E1 e E2 avverrà in rapporto al modello organizzativo e alla dimensione della Struttura sanitaria.
Al fine di valutare i risultati dell'applicazione dell'attuale sistema di classificazione del personale e di adeguarlo alle nuove esigenze del settore le parti concordano di costituire una Commissione paritetica, che inizierà i suoi lavori entro il 31-12-2013. A tale Commissione è rinviata anche la valutazione dell'introduzione di nuove figure professionali previste dal Ministero della salute.
Tenuto conto delle somme a suo tempo corrisposte a titolo di indennità di vacanza contrattuale (IVC), al personale in servizio alla data della firma del presente contratto competono, a titolo di "una tantum", per il periodo gennaio 2013-maggio 2013, le somme lorde indicate di seguito, per posizione economica.
Posizioni economiche importi in euro al netto della IVC:
A 942,00
A1 963,00
A2 988,00
A3 1.001,00
A4 1.012,00
B 1.004,00
B1 1.029,00
B2 1.064,00
B3 1.084,00
B4 1.103,00
C 1.150,00
C1 1.182,00
C2 1.228,00
C3 1.269,00
C4 1.335,00
D 1.249,00
D1 1.295,00
D2 1.334,00
D3 1.369,00
D4 1.401,00
E 1.401,00
E1 1.835,00
E2 2.149,00
Al personale di cui sopra, la "una tantum" sarà determinata in proporzione al periodo di servizio maturato.
Art. 52 - Elemento aggiuntivo della retribuzione (EADR)
Per il personale degli Ospedali classificati, Presidi, Case di cura, IRCCS, (ex Ospedali classificati o ex Case di cura) l'EADR è così determinato (in euro):
Posizioni economiche
da A a B4 € 247,90
da C a D2 € 309,87
da D3 a E2 € 371,85
Art. 53 - Indennità integrativa speciale (contingenza)
I valori dell'Indennità Integrativa Speciale (contingenza) sono conglobati e ricompresi, a far data dal 31 dicembre 2003, nella retribuzione tabellare di cui all'allegato A – tabelle economiche.
Art. 54 - Indennità di Anzianità "ad personam"
Essendo gli scatti di anzianità nel settore bloccati per lungo tempo le parti sociali intendono ripristinare il normale percorso degli scatti di anzianità previsti dalla vigente normativa in vigore facendo così salire il livello di settore fino al raggiungimento del massimo di settore nel numero di 1 scatto ogni biennio economico.
Art. 55 - Trattamento economico conseguente a passaggio alla categoria superiore.
Nel caso di passaggio alla categoria superiore, eventuali assegni "ad personam" uguali o superiori al valore tabellare della prima posizione economica utile possono concorrere all'inquadramento nella posizione economica stessa.
Art. 56 - Paga giornaliera e oraria.
La paga di una giornata lavorativa è determinata sulla base di 1/26 delle sotto elencate competenze della retribuzione:
- retribuzione come da relativa posizione
- retribuzione individuale di anzianità "ad personam"
- EADR
- assegno "ad personam"
- indennità per mansioni superiori
L'importo della paga oraria è determinato dividendo la paga giornaliera, come sopra calcolata, per 6, ovvero per 6,33 per coloro che effettuano l'orario di lavoro di 38 ore.
In presenza di eventuali assenze non retribuite (sciopero, assenze ingiustificate, ecc.) la retribuzione mensile sarà decurtata in rapporto e nella misura della durata della prestazione lavorativa non esplicata, facendosi riferimento ai parametri retributivi e orari giornalieri come innanzi determinati.
Art. 57 - Lavoro supplementare e straordinario.
Il tetto annuo di ore supplementari e straordinarie non può superare di norma le 180 ore annue per dipendente.
È considerato lavoro supplementare quello effettuato oltre le 36 ore settimanali per il personale inquadrato nelle posizioni economiche da A a DS3 (con esclusione del D4) e in 38 ore per il D4 e per il restante personale.
Viene invece considerato lavoro straordinario quello oltre le 40 ore settimanali.
All'inizio di ogni anno i criteri generali per l'utilizzo delle ore sopra indicate verranno stabiliti previa consultazione e parere delle rappresentanze sindacali di cui all'art. 6 con successiva verifica da operarsi dopo 6 mesi.
Il lavoro supplementare e straordinario, oltre il tetto annuo di 120 e fino a un massimo di 180 ore, sarà utilizzato, d'intesa con le rappresentanze sindacali di cui all'art. 75 ove richiesto, per comprovate e motivate esigenze di servizio.
Il lavoro supplementare e straordinario può, a richiesta del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio, essere compensato con un riposo sostitutivo (senza che, con ciò, il lavoratore perda le eventuali indennità di turno).
Ferme restando le facoltà di cui innanzi, il lavoro supplementare e straordinario non potrà essere utilizzato come fattore di programmazione del lavoro. Le prestazioni di lavoro supplementare e straordinario hanno carattere eccezionale e devono rispondere ad effettive esigenze di servizio.
Il lavoro supplementare e straordinario saranno rispettivamente compensati da una quota oraria della retribuzione in atto, come da art. 56, diviso il divisore mensile indicato all'art. 56, con una maggiorazione del 20%.
Per il lavoro supplementare o straordinario prestato in orario notturno o nei giorni considerati festivi per Legge, la quota di retribuzione oraria è maggiorata del 30%.
Per il lavoro supplementare o straordinario prestato in orario notturno nei giorni considerati festivi per Legge, la maggiorazione è del 50%.
Si considera lavoro in orario notturno quello eseguito tra le ore 22 e le 6; si considera lavoro in orario festivo quello eseguito nelle festività di cui all'art. 24 o nelle giornate programmate con riposo settimanale.
Il lavoro supplementare e straordinario deve essere autorizzato espressamente per iscritto dall'Amministrazione della Struttura sanitaria.
Sono fatte salve le condizioni previste dall'art. 15 della banca delle ore.
Art. 58 - Pronta disponibilità.
Il servizio di pronta disponibilità è del tutto eccezionale. La valutazione in ordine alla opportunità e alla misura di adozione di tale istituto deve avvenire in sede locale, previa verifica con le rappresentanze sindacali di cui all'art. 75.
Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dipendente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere il presidio nel più breve tempo possibile dalla chiamata, secondo intese da definirsi in sede locale.
Nel caso in cui la pronta disponibilità cada in giorno programmato come giorno di riposo, o nelle festività infrasettimanali, di cui all'art. 24 del presente contratto, spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale.
Il servizio di pronta disponibilità di norma va limitato a periodi al di fuori del normale orario di lavoro programmato, ha durata di 12 ore e dà diritto ad un compenso di € 21,69 lordi per ogni 12 ore.
Qualora il turno di pronta disponibilità sia articolato in orari di minore durata, la predetta indennità viene corrisposta proporzionalmente alla durata stessa, maggiorata del 10%.
L'articolazione del turno di pronta disponibilità non può avere, comunque, durata inferiore alle 4 ore.
In caso di chiamata l'attività prestata viene computata come lavoro supplementare o straordinario, o compensata con recupero orario in relazione alle esigenze di servizio e a richiesta dell'interessato.
Di norma, non potranno essere previsti per ciascun dipendente più di 8 giorni di disponibilità nel mese.
Al lavoratore, ove ne ricorrano requisiti, spettano le seguenti indennità lorde:
a) Indennità di rischio da radiazioni.
Al personale classificato di categoria A da parte dell'esperto qualificato, ai sensi del D.lgs. 17-3-95 n. 230, viene riconosciuta l'indennità di rischio da radiazioni pari ad € 1.239,50 lorde annue frazionabile in rapporto all'effettivo servizio svolto. Detta indennità è comunque riconosciuta al personale tecnico sanitario di radiologia medica. Al personale sopra individuato compete altresì un periodo di permesso retribuito di giorni 15. La predetta indennità e il permesso aggiuntivo vanno corrisposti nella misura integrale anche nel caso in cui il dipendente a tempo pieno svolga un orario di lavoro ridotto nella specifica attività di tecnico di radiologia.
b) Indennità di profilassi antitubercolare.
Viene riconosciuta a tutto il personale operante in reparti o unità operative tisiologiche una indennità di profilassi antitubercolare nella misura fissa e uguale per tutti di € 0,16 giornalieri lorde nei modi prescritti dalla Legge 9-4-53 n. 310 e successive modificazioni;
c) Indennità per servizio notturno e festivo.
Al personale dipendente il cui turno di servizio si svolga durante le ore notturne spetta una "indennità notturna" rideterminata nella misura unica uguale per tutti di € 2,74 lordi per ogni ora di servizio prestato tra le ore 22 e le 6.
Per il servizio del turno prestato in giorno festivo compete una indennità rideterminata in € 17,82 lordi se le prestazioni fomite sono di durata superiore alla metà dell'orario del turno, ridotta ad € 8,91 lordi se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore.
Nell'arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposta più di un'indennità festiva per ogni singolo dipendente.
d) Altre indennità.
(1)
Al personale sanitario inquadrato nelle posizioni da B1 a D3 e al personale inquadrato nella categoria DS, agli OTA, agli OSS e agli ausiliari specializzati, purché destinati esclusivamente ai servizi di diagnosi e cura, di riabilitazione e servizi di assistenza agli anziani, operante su 3 turni, compete un'indennità, per le giornate di effettivo servizio prestato, di € 4,50 giornalieri.
Detta indennità è corrisposta purché vi sia una effettiva rotazione del personale nei 3 turni, tale che nell'arco del mese si evidenzi una stabile alternanza dei turni di servizio (mattina, pomeriggio e notte) in relazione al modello di turni adottato nella struttura sanitaria, e indipendentemente dalla frequenza della presenza del lavoratore in quello notturno.
(2)
Al personale sanitario, inquadrato nelle posizioni da B1 a D3 e al personale inquadrato nella categoria DS, agli OTA, agli OSS e agli ausiliari specializzati stabilmente operante nelle terapie intensive, sub-intensive, nelle sale operatorie e nei servizi di nefrologia e dialisi, compete una indennità, per le giornate di effettivo servizio prestate, di € 4,13 giornaliere.
(3)
L'indennità prevista al punto 2 della presente lett. d), maggiorata di € 1,03 giornaliere, compete al solo personale sanitario assegnato ai servizi di malattie infettive.
(4)
Al personale ausiliario specializzato, agli OTA e agli OSS operanti nei servizi di malattie infettive, viene corrisposta l'indennità giornaliera di € 1,03.
(5)
Agli operatori di tutti i ruoli inquadrati nelle posizioni economiche da A fino a D3 e agli operatori inquadrati nella categoria DS, addetti a tutti i servizi attivati in base alla programmazione della Struttura e operanti su almeno 2 turni (antimeridiano e pomeridiano) per l'ottimale utilizzazione degli impianti stessi, compete una indennità giornaliera legata alla effettuazione dei turni di servizio programmati pari ad € 2,06. Tale indennità non è cumulabile con l'indennità prevista dalla presente lett. d) al precedente punto 1.
Detta indennità è corrisposta purché vi sia una effettiva rotazione del personale sui 2 turni, tale che nell'arco del mese si evidenzi una stabile alternanza del turno di servizio, in relazione al modello adottato nella Struttura sanitaria.
6) Indennità per l'assistenza domiciliare.
Al fine di migliorare l'assistenza territoriale agli anziani, ai disabili psicofisici e ai malati terminali, al personale del ruolo sanitario, nonché agli ausiliari specializzati addetti ai servizi socio assistenziali, agli operatori tecnici addetti all'assistenza e/o agli operatori socio-sanitari, dipendenti delle strutture sanitarie che espletano in via diretta le prestazioni di assistenza domiciliare presso l'utente compete una indennità giornaliera, nella misura sotto indicata, per ogni giorno di servizio prestato:
(a) personale appartenente alla categoria A-B- B1 iniziale: € 2,58 lordi;
(b) personale appartenente alla categoria B, dalla posizione economica B2, C, D, DS: € 5,16 lordi.
L'indennità non è corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata o quando giornalmente non vengano erogate prestazioni ed è cumulabile con le altre indennità ove spettanti. Essa compete, con le stesse modalità, anche al personale saltuariamente chiamato ad effettuare prestazioni giornaliere per il servizio di assistenza domiciliare limitatamente alle giornate o alle quote di giornata in cui viene erogata la prestazione.
L'indennità entra a far parte della nozione di retribuzione.
Art. 60 - Indennità di funzione di coordinamento.
Viene riconosciuta la possibilità, alla stregua della discrezionale valutazione datoriale e sulla base della specifica situazione organizzativa e funzionale della Struttura sanitaria, di conferire al personale sanitario e assistenti sociali, inquadrati in categoria D all'1-9-01, la funzione di coordinamento dell'attività di determinati servizi e/o del personale assegnato alla unità lavorativa cui è preposto. L'assegnazione del predetto incarico con la relativa assunzione di responsabilità del proprio operato è revocabile per il venir meno della funzione, a seguito di: valutazione del datore di lavoro, previa informazione alle rappresentanze sindacali.
Al personale cui è affidato l'incarico di coordinamento è riconosciuta, per il solo arco temporale di assegnazione, un'indennità di funzione in parte fissa nella misura mensile lorda di € 129,11 per 13 mensilità; la predetta indennità di funzione è parimenti revocabile per il venir meno della funzione.
La menzionata funzione comporta autonomia e responsabilità gestionali, nonché il coordinamento, la guida e il controllo del personale della unità operativa cui si è preposti, con facoltà di iniziative, di programmazione e di proposta nell'ambito e compatibilmente allo specifico modello organizzativo aziendale.
Alle figure professionali sopra elencate, che già svolgono funzioni, nonché alle caposala munite di titolo anch'esse già inquadrate nella categoria D, l'indennità di funzione in parte fissa nella misura mensile lorda di € 129,11 per 13 mensilità, non è soggetta a revoca da parte del datore di lavoro.
In sede aziendale - in considerazione della complessità dei compiti di coordinamento – in aggiunta alla parte fissa, potrà essere concordata una indennità di funzione in parte variabile previo accordo sui criteri, sino ad un massimo di ulteriori € 129,11 mensili, revocabile secondo stessi criteri sopra indicati.
Art. 61 - Indennità specifiche.
Sono confermate le seguenti indennità specifiche risultanti dal processo di riclassificazione economica, quali quote eccedenti dal conglobamento nello stipendio base professionali e dalla rideterminazione della indennità di contingenza.
Dette indennità lorde, annue, da ripartire in 12 mesi, competono a far tempo dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema classificatorio al personale in servizio e di nuova assunzione secondo la qualifica attribuita.
Le stesse, ove spettanti, sono rideterminate nella misura prevista dalla tabella sottostante nel caso di passaggio a posizione economica superiore o a diversa qualifica:
- infermiere generico, puericultrici, massaggiatore, massofisioterapisti eventualmente non inquadrati in D, e infermiere psichiatrico con 1 anno di corso:
posizione C/C1/C2/C3/C4: € 516,45
- infermiere
posizione D: € 428,66
infermiere psichiatrico con 2 anni di scuola, infermiere pediatrico
posizione D: € 428,66
assistente sanitario
posizione D: € 428,66
- ostetrica
posizione D: € 428,66
- ostetrica con 8 anni di anzianità (con esclusione del personale assunto successivamente alla data di sottoscrizione del presente contratto)
posizioni D1/D2/D3/D4: € 1.239,50
- coordinatore amministrativo posizione D2: € 87,79
- caposala, capo ostetrica, coord. personale infermieristico posizione DS: € 428,66
- caposala, capo ostetrica, coord. personale infermieristico, con 20 anni di anzianità posizione DS1: € 428,66
- caposala, capo ostetrica, coord. personale infermieristico, con 25 anni di anzianità posizione DS2: € 428,66
- dirigente di area riabilitativa in struttura con internato (già responsabile) posizione DS4: € 87,79
- capo servizio o Ufficio amministrativo di Casa di cura con oltre 250 p.l. e di Ospedale classificato, IRCCS e Presidi, da 121 a 150 p.l.
posizione D4: € 87,79
- analista di sistemi elettronici posizione D4:€ 87,79
Art. 62 - Indennità professionali.
Al personale riclassificato nella categoria E, secondo la qualifica attribuita, spettano le seguenti indennità professionali, annue, ripartite per 12 mesi:
direttore amministrativo di Struttura sanitaria fino a 250 posti letto
posizioni E/E1: € 2.003,85
- direttore amministrativo di Struttura sanitaria fino a 250 posti letto con 5 anni di anzianità
posizioni E/E1 :€ 2.871,50
- assistente: biologo, chimico, fisico, psicologo, sociologo, pedagogista, farmacista, farmacista collaboratore di Ospedale classificato, IRCCS e Presidi
posizione E: € 4.018,03
assistente: biologo, chimico, fisico, psicologo, sociologo, pedagogista, farmacista, farmacista collaboratore di Ospedale classificato, IRCCS e Presidi, con 5 anni anzianità
posizione E: € 4.901,17
capo servizio o Ufficio amministrativo di Ospedale classificato, IRCCS e Presidi con oltre i 50 posti letto, Presidi e Case di cura totalmente clinicizzate con oltre 15O posti letto
posizione E: € 2.003,85
capo servizio o Ufficio amministrativo di Ospedale classificato, IRCCS e Presidi con oltre 150 posti letto, Presidi e Case di cura totalmente clinicizzate con oltre 150 posti letto, con 5 anni di anzianità
posizione E: € 2.871,50
capo servizio o Ufficio amministrativo di Ospedale classificato, IRCCS e Presidi con oltre 200 posti letto, Presidi e Case di cura totalmente clinicizzate con oltre 200 posti letto, Vicedirettore amministrativo di Ospedale classificato, IRCCS e Presidi
posizioni E1/E2: € 5.877,28
- coadiutore: biologo, chimico, fisico, psicologo, sociologo, pedagogista, farmacista posizione E1: € 5.438,29
- coadiutore: biologo, chimico, fisico, psicologo, sociologo, pedagogista, farmacista di Ospedali classificati, Presidi e IRCCS posizione E1: € 7.194,24
- direttore amministrativo di Struttura sanitaria da 251 a 500 posti letto posizione E2: € 4.141,98
- direttore amministrativo di Struttura sanitaria con oltre 500 posti letto posizione E2: € 6.765,58
- direttore amministrativo di Ospedale classificato, IRCCS, Presidi e Case di cura totalmente clinicizzate posizione E2: € 6.765,58
- direttore: biologo, chimico, fisico, farmacista, psicologo, sociologo e pedagogista posizione E2: € 7.571,26
Art. 63 - Premio di incentivazione.
A tutto il personale compete un premio di € 450,00 annui lordi, da erogarsi in unica soluzione congiuntamente alla retribuzione di luglio di ogni anno.
Tale premio compete per intero se, nell'arco dell'anno che va dal l o giugno al 31 maggio, il personale effettua almeno 258 giorni di presenza.
Per ogni giorno di mancata presenza, il premio di cui al comma 1 è ridotto in ragione di € 15,00 giornalieri; parimenti per ogni giorno di presenza oltre i 258 giorni e fino a un tetto di 267 giorni di presenza verrà corrisposta una ulteriore quota aggiuntiva pari ad € 15,00 per giorno.
Ai fini del computo delle presenze non incidono nella decurtazione del suddetto premio le giornate di: permessi straordinari retribuiti, compresi quelli di cui alla Legge n. 104/92, permessi sindacali retribuiti, periodi di astensione obbligatoria per maternità, ricovero ospedaliero documentato o in "day hospital", infortunio sul lavoro riconosciuto e assistito dall'INAIL.
Ai fini del conteggio dei giorni di presenza, le ferie e le festività, ancorché non usufruite nel periodo 1º luglio-30 giugno, debbono essere considerate come godute.
Ai fini del computo delle presenze/assenze di cui al presente articolo si fa riferimento a 6 giornate lavorative.
Art. 64 - Tredicesima mensilità.
A tutto il personale in servizio spetta una 13ª mensilità da corrispondersi alla data del 16 dicembre di ogni anno, composta da:
tabellare annuo di cui all'art. 50 come da posizione economica diviso 12 e retribuzione individuale di anzianità.
La 13ª mensilità non spetta per il periodo di tempo trascorso in aspettativa senza assegni per motivi di famiglia o in altra posizione di stato che comporti la sospensione della retribuzione.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore ha diritto a tanti 12simi dell'ammontare della 13ª mensilità quanti sono i mesi di anzianità di servizio. La frazione di mese superiore a 15 giorni va considerata, a questi effetti, come mese intero.
Art. 65 - Corresponsione della retribuzione e reclami sulla busta paga.
La retribuzione deve essere corrisposta al lavoratore in una data stabilita, comunque non oltre il 7º giorno lavorativo successivo alla fine di ciascun mese. Il pagamento della retribuzione deve essere effettuato a mezzo di busta paga, in cui devono essere distintamente specificati il nome del presidio, il nome e la qualifica del lavoratore, il periodo di paga cui la retribuzione si riferisce, l'importo dei singoli elementi che concorrono a formarla (salario, stipendio, retribuzione individuale di anzianità, ecc.) e la elencazione delle trattenute di Legge e di contratto.
In caso di pagamento in contanti qualsiasi reclamo sulla corrispondenza della somma pagata con quella indicata nella busta paga deve essere fatto all'atto del pagamento.
In caso di ritardo nella corresponsione della retribuzione, l'Amministrazione è tenuta a corrispondere anche gli interessi legali maturati.
In conformità alle normative vigenti, resta comunque la possibilità da parte del lavoratore di avanzare eventuali reclami per irregolarità riscontrate.
Qualora usufruisca dell'alloggio fornito dalla Struttura, il dipendente è tenuto ad un contributo di € 46,48 mensili;.
È fatto obbligo alle strutture sanitarie con più di 160 dipendenti di istituire il servizio di mensa; sono fatte salve le situazioni già esistenti.
Nelle predette strutture sanitarie, laddove i servizi prevedano particolari articolazioni di orario, il datore di lavoro provvederà a garantire l'esercizio della mensa anche con modalità sostitutive (quali ad esempio: buono pasto, cestino da consumare in luogo idoneo, ecc.) che, comunque, non devono prevedere indennità monetizzabile.
Non usufruisce di detto servizio il personale non in servizio. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro.
Al personale cui durante il servizio è fatto obbligo di indossare una divisa o in indumenti di lavoro e calzature appropriate in relazione al tipo delle prestazioni, verranno forniti gli indumenti stessi esclusivamente a cura e spese della Amministrazione, comprese quelle della manutenzione ordinaria. Ai dipendenti addetti a particolari servizi debbono inoltre essere fomiti tutti gli indumenti protettivi contro eventuali rischi o infezioni, tenendo conto delle disposizioni di Legge in materia antinfortunistica e di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Art. 68 - Attività sociali, culturali, ricreative.
Le attività culturali, ricreative e sociali, promosse nei Presidi o Strutture, sono gestite da Organismi legalmente costituiti, formati dai rappresentanti dei dipendenti, in aderenza all'art. 11 dello Statuto dei lavoratori.
Per l'attuazione delle suddette attività ogni anno le Organizzazioni regionali datoriali e sindacali si incontreranno per determinare le modalità di attuazione di quanto previsto nel comma precedente.
Titolo VIII - ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 69 - Cause di estinzione del rapporto di lavoro.
Il rapporto di lavoro cessa nei seguenti casi:
(a) per licenziamento del lavoratore ai sensi delle leggi vigenti per i rapporti di diritto privato;
(b) per dimissioni del lavoratore;
(c) per morte del lavoratore;
(d) per collocamento a riposo d'ufficio per raggiunti limiti di età.
Il preavviso di licenziamento o di dimissioni, per il personale assunto a tempo indeterminato e che abbia superato il periodo di prova nei casi in cui è dovuto ai sensi di Legge, è fissato nella misura di giorni 30 di calendario per tutto il personale dipendente.
La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra un'indennità pari all'importo della retribuzione del periodo di mancato preavviso.
In caso di licenziamento, il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennità, è computato nella anzianità di servizio agli effetti della indennità di anzianità.
È in facoltà della parte che riceve la disdetta di cui al comma 1 del presente articolo di troncare il rapporto di lavoro sia all'inizio che nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo e maturazione di indennità per il periodo di preavviso totalmente o parzialmente non compiuto.
Art. 71 - Trattamento di fine rapporto (TFR).
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al dipendente con la qualifica impiegatizia e di operaio deve essere corrisposta una indennità di anzianità nella misura pari a 1 mensilità di retribuzione per ogni anno intero di servizio.
Le frazioni di anno, anche nel corso del 1º anno di servizio, si computano per 12simi. Le frazioni di mese superiori a 15 giorni si computano come mese intero.
Le voci che rientrano nel TFR sono quelle previste ai sensi di Legge:
- retribuzione come da posizione economica
- retribuzione individuale di anzianità 'ad personam'
- elemento aggiuntivo di retribuzione (EADR)
- indennità per mansioni superiori
- indennità di coordinamento non revocabile
- superminimi
- assegni "ad personam"
- indennità specifiche
- indennità professionali
- premio di incentivazione
- 13ª mensilità
- indennità sostitutiva del preavviso
Art. 72 - Previdenza complementare.
Le parti convengono di istituire la previdenza integrativa dell'ospedalità privata ai sensi della normativa vigente.
Si impegnano ad incontrarsi entro 60 giorni dalla stipula del contratto per definirne le modalità di istituzione.
Art. 73 - Indennità in caso di decesso.
In caso di decesso del lavoratore, le indennità di cui agli artt.54,70 del presente contratto (anzianità, preavviso) devono essere liquidate agli aventi diritto, secondo le disposizioni contenute nell'art. 2122 CC. Agli aventi diritto verrà erogata, in aggiunta alle indennità di cui sopra, una somma pari alla retribuzione che sarebbe stata corrisposta fino al termine del mese in cui si verifica il decesso.
Art. 74 - Rilascio di documenti e del certificato di lavoro.
All'atto della effettiva cessazione del rapporto di lavoro, l'Amministrazione riconsegnerà al lavoratore, regolarmente aggiornati, i documenti dovutigli, e di essi il lavoratore rilascerà regolare ricevuta. All'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, l'Amministrazione dovrà rilasciare a richiesta del lavoratore un certificato con l'indicazione della durata del rapporto di lavoro e delle mansioni dallo stesso lavoratore svolte.
Art. 75 - Rappresentanze sindacali
1. La rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro è costituita dalle rappresentanze sindacali unitarie R.S.U. e dalle rappresentanze sindacali aziendali R.S.A.
2. Per la contrattazione sui luoghi di lavoro la rappresentanza sindacale è composta dalla R.S.U. e/o dalle R.S.A. e dalle 00. SS. territoriali firmatarie del CCNL
3. Non si computano le assenze dal servizio per la partecipazione a trattative sindacali convocate dalle Organizzazioni firmatarie.
1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 20 della Legge n.300/70, i dipendenti hanno diritto di riunirsi fuori dell'orario di lavoro nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di 15 ore annue di cui 10 ore annue indette dalle R.S.U. e/o R.S.A. e 5 ore annue indette singolarmente o congiuntamente dalle 00. SS. firmatarie del presente CCNL.
2. Le aziende dovranno destinare di volta in volta locali idonei per lo svolgimento delle assemblee e strumenti per le attività sindacali, in riferimento all'articolo 25 dello statuto dei lavoratori.
3. Le riunioni possono riguardare la generalità dei dipendenti, o gruppi di essi, e sono indette singolarmente o congiuntamente dalle rappresentanze sindacali di cui all'articolo 75.
4. Della convocazione della riunione deve essere data notizia alla propria Organizzazione aziendale tempestiva comunicazione, con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni. Alle riunioni possono partecipare, dandone comunicazione, dirigenti esterni dei sindacati confederali firmatari del presente contratto.
5. Lo svolgimento delle assemblee dovrà essere effettuato senza recare pregiudizio alle esigenze proprie dell'utente 6. Le assemblee dovranno svolgersi nelle prime o nelle ultime ore del turno di servizio.
Art. 77 - Permessi per cariche sindacali
3. Le spese per permessi per cariche sindacali e il fondo per la compensazione delle spese per lunghi periodi di assenza per motivi sindacali saranno demandate all'Ente bilaterale, anche territoriale, qualora esistente.
4. I lavoratori componenti i Consigli o Comitati Direttivi nazionali e periferici dei Sindacati stipulanti il presente accordo, nella misura di 1 (uno) per organizzazione e per ogni Sindacato stipulante, hanno diritto ai permessi o congedi retribuiti necessari per partecipare alle riunioni degli organismi suddetti, nelle misure massime appresso indicate:
- 12 (dodici) ore annue nelle Organizzazioni aziendali con un numero di dipendenti non inferiore a 6 (sei) ma non superiore a 15 (quindici);
- 24 (ventiquattro) ore annue nelle Organizzazioni aziendali con oltre 15 (quindici) dipendenti.
5. I dirigenti sindacali di cui al comma primo hanno inoltre diritto, nei termini indicati, a permessi non retribuiti in misura non inferiore a 8 (otto) giorni all'anno.
6. I dipendenti che intendono esercitare il diritto di cui al presente articolo debbono dare comunicazione scritta alla azienda, di norma 3 (tre) giorni prima tramite i competenti organismi delle rispettive OO. SS.
Art. 78 - Aspettativa sindacale.
È costituito dalle Associazioni firmatarie del presente contratto, un monte annuo di 3.500 giornate retribuite da utilizzare per permessi sindacali, in aggiunta a quelli previsti dall'art. 77.
A questo monte giornate la C.F.C. partecipa per 1.898 giornate, l'UGL Sanità partecipa per 1.602 giornate. Queste giornate possono essere cumulate in permessi annui o in permessi per periodi inferiori all'anno.
I permessi, nei limiti di cui al comma 1, sono richiesti, in forma scritta, dalle Segreterie nazionali dei sindacati firmatari del presente contratto alle Associazioni firmatarie e alle Strutture, che devono attivarli entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.
La richiesta sindacale deve contenere le generalità del dipendente, l'azienda in cui lavora, la qualifica professionale, il periodo di utilizzo del permesso.
Sono titolari del monte giornate di cui al comma 1, le Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto in ragione della loro rappresentatività.
In prima applicazione, la richiesta sindacale di giornate retribuite cumulate in permessi annuali, a favore dei dipendenti già in aspettativa sindacale in virtù dei precedenti contratti nazionali, la cui normativa è sostituita dal presente articolo, ha efficacia dallo stesso giorno del su inoltro, senza soluzione di continuità.
Art. 79 - Contributi sindacali.
I dipendenti hanno facoltà di rilasciare delega, esente da imposta di bollo e di registrazione, a favore della propria Organizzazione sindacale, purché firmataria del presente contratto, per la riscossione di una quota mensile pari all'1% della paga base e contingenza per 12 mensilità.
La delega ha validità dal 1º giorno del mese successivo a quello del rilascio.
L'eventuale revoca della delega deve essere inoltrata in forma scritta alla Struttura sanitaria di appartenenza ed alla Organizzazione sindacale interessata e ha efficacia dal mese successivo.
Le trattenute mensili operate dalle singole Strutture sulle retribuzioni dei dipendenti in base alle deleghe presentate dalle Organizzazioni sindacali sono versate entro il giorno 20 del mese successivo al mese di competenza, secondo le modalità comunicate dalle Organizzazioni sindacali, con accompagnamento, ove richiesto di distinta nominativa.
Le Strutture sono tenute, nei confronti di terzi alla segretezza dei nominativi del personale che ha rilasciato la delega e dei versamenti effettuati alle Organizzazioni sindacali.
Titolo X - COMMISSIONALE NAZIONALE DI GARANZIA E CONCILIAZIONE
Le Parti si ritengono d'accordo nel definire e istituire una Commissione Nazionale di Garanzia e Conciliazione, composta da 8 membri di cui 4 nominati dalle Organizzazioni datoriali e 4 nominati dalle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL.
La Commissione ha i seguenti compiti:
(a) esaminare e risolvere le controversie inerenti alla interpretazione e applicazione nell'azienda e nella cooperative del presente CCNL e della contrattazione decentrata;
(b) tentare la bonaria composizione delle controversie di lavoro di qualsiasi tipo in sede di conciliazione o in via arbitrale;
(c) intervenire e fissare l'ammontare dell'elemento economico e del premio di produttività, in caso di controversia tra le Parti;
(d) verificare e valutare l'effettiva applicazione nelle singole strutture e cooperative di tutti gli istituti previsti dal presente CCNL e dalle sue modificazioni e integrazioni, anche in ordine alla attuazione della parte retribuitiva e contributiva, il controllo è effettuato anche su richiesta di un solo lavoratore dipendente dell'azienda e della cooperativa: queste ultime sono tenute a fornire tutte le notizie necessarie alla Commissione;
(e) esame e interpretazione autentica della normativa contrattuale in caso di dubbio o incertezza su segnalazione di una delle parti stipulanti;
(f) esame e soluzione di ogni eventuale problema che dovesse presentarsi in ordine alle esigenze rappresentate dalle parti contrattuali;
(g) definire la classificazione del personale;
(h) definire tutte le problematiche rinviate alla Commissione stessa degli atti del presente CCNL. Le parti si impegnano nel termine di 120 giorni a definire tempi e modalità per l'instaurazione e l'espletamento del procedimento conciliativo, come da art. 96 del presente CCNL.
Titolo XI - FONDO INTERPROFESSIONALE
Art. 81 - Fondo Interprofessionale - FondItalia
Le Parti si ritengono d'accordo nel concordare per il settore che interessa il presente CCNL di utilizzare il Fondo Interprofessionale istituito dalle Parti Sociali sottoscriventi il presente CCNL denominato "FondItalia".
Art. 82 - Ente Nazionale Bilaterale Settore Sanità, in sigla FormaSicuro Sanità
È impegno delle parti l'istituzione dell'Ente Nazionale Bilaterale Settore Sanità, in sigla FormaSicuro Sanità cui sono demandati i compiti richiamati dai singoli articoli del presente contratto.
Le parti dovranno formulare lo statuto dell'Ente bilaterale e farsi carico degli adempimenti necessari al suo riconoscimento, nonché determinare in apposito accordo le quote associative di competenza dei singoli lavoratori e delle singole imprese od organizzazioni aderenti.
L'Ente Nazionale Bilaterale Settore Chimico aderisce al Sistema Paritetico Nazionale per la formazione professionale e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro denominato FormaSicuro.
Il sistema nazionale FormaSicuro è strutturato in organismi territoriali, denominati FormaSicuro provinciali, in organismi regionali, denominati FormaSicuro regionali e, nell'organismo nazionale di gestione, coordinamento, sorveglianza e indirizzo denominato FormaSicuro nazionale. Gli Enti FormaSicuro sono pertanto organismi paritetici di emanazione contrattuale chiamati a svolgere le funzioni attribuitegli dai CCNL e dagli Accordi Interconfederali sottoscritti tra le Parti.
È demandato all'Ente bilaterale lo studio di un progetto di istituzione di ammortizzatori sociali nel settore delle imprese operanti nel settore chimico, capaci di rappresentare un valido sostegno al reddito dei lavoratori, ed ai programmi delle aziende del settore, in momenti di crisi o ristrutturazione aziendale, anche in accordo con le recenti previsioni di cui alla Legge 92/2012.
Le Parti Sociali concordano e si impegnano affinché, in ogni Organismo Paritetico Territoriale costituito, le tematiche proprie del settore Sanità siano rappresentate e gestite.
Le parti nel rispondere all'esigenza di indirizzare la ricerca universitaria su temi di interesse delle PMI chimiche, nonché l'opportunità di sviluppare, in coordinamento con le università, iniziative finalizzate alla formazione di ricercatori anche interni all'azienda, con l'obiettivo di sviluppare l'innovazione di processo e di prodotto, interverranno tramite l'Ente di cui al presente articolo, a tutti i livelli per favorire la nascita e lo sviluppo di centri di ricerca e di analisi delle sostanze ai fini della loro registrazione. Inoltre per approfondire le modalità applicative del nuovo regolamento sulle sostanze e preparati chimici (REACH) al fine di facilita e. e, imprese nella gestione dell'impatto che l'applicazione di tale normativa ha sulla loro competitività.
Formazione continua
Le parti esprimono la comune opinione che per il raggiungimento di tale obiettivo sia indispensabile il pieno supporto di una professionalità dei lavoratori dipendenti sempre adeguata alle esigenze delle imprese così come costantemente modificate dall'evoluzione della tecnologia, dei prodotti e dei cicli produttivi.
Da ciò l'indispensabilità di un sistema di formazione continua, al di là delle conoscenze di tipo scolastico o derivanti dall'esperienza lavorativa.
Pertanto le parti ritengono indispensabile che quanto disposto dall'art. 17 della Legge n. 196/1997 diventi rapidamente operativo e che le modalità attuative consentano l'accesso delle PMI, le imprese artigiane e cooperative e dei loro dipendenti alle risorse necessarie per la realizzazione di una reale politica di formazione continua.
Ai fini dell'operatività di cui sopra, a livello aziendale saranno predisposti piani formativi concordati con le R.S.U./OO.SS., finanziati attraverso le risorse del Fondo Interprofessionale di cui all'Art.81
Analoghi piani formativi potranno essere concordati anche in funzione dell'utilizzo dei congedi parentali previsti dalla vigente legislazione in materia.
Titolo XIII - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 83 - Disposizioni generali
Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di Legge vigenti.
I lavoratori devono, inoltre, osservare le eventuali disposizioni stabilite dal datore di lavoro sempre che queste non modifichino e non siano in contrasto con quelle di Legge e del presente contratto.
Art. 84 - Contributi di assistenza contrattuale per la C.F.C.
Al fine di garantire il funzionamento di quanto previsto nel presente CCNL è attivata una trattenuta pari allo 0,15% della retribuzione a carico dei soli datori di lavoro.
Art. 85 - Contributi di assistenza contrattuale per la UGL Sanità
Al fine di garantire il funzionamento di quanto previsto nel presente CCNL è attivata una trattenuta pari allo 0,15% della retribuzione a carico dei lavoratori dipendenti.
Art. 86 - Divieto di riproduzione
È vietata la riproduzione parziale o totale, senza preventiva autorizzazione congiunta delle Parti del presente CCNL.
Le parti stipulanti hanno l'esclusiva di stampa che potrà essere concessa con accordo di tutte le parti contraenti.
Si sottoscrive il presente protocollo d'intesa per la stipula del CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO PER IL PERSONALE DIPENDENTE MEDICO E NON MEDICO DA STRUTTURE SANITARIE, SOCIO-SANITARIE E COOPERATIVE SOCIO SANITARIE ED ASSISTENZIALI, regolarmente firmato e depositato presso il Ministero politiche sociali - Div. IV e in vigore dal 1 luglio 2014.
Le Parti, nel sottoscrivere il CCNL in oggetto si impegnano, in nome e per conto dei propri associati e per i propri iscritti ad applicare e rispettare il presente CCNL che viene accettato per totale e incondizionata adesione e firmato in tutte le sue pagine.
Le Parti convengono che il presente CCNL è aperto alla firma per adesione da parte di tutte le Organizzazioni confederazioni e Federazioni autonome datoriali e dei lavoratori dipendenti nell'ambito socio-sanitario-assistenziale-educativo che lo ritenessero opportuno e che si impegnano a dare il massimo della diffusione del CCNL presso le proprie basi associative e iscritti.
Infine le Parti delegano C.F.C a depositare il presente atto, di cui il CCNL e parte integrante, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali a norma delle leggi vigenti.
Si autorizza UGL Sanità, FEDERTERZIARIO, CONFIMEA, C.F.C., a stampare e diffondere il presente CCNL.
Art. 88 - Disposizioni transitorie
Le parti, UGL Sanità, FEDERTERZIARIO, CONFIMEA, C.F.C., in considerazione dei mutamenti legislativi in tema di lavoro e della estrema incertezza nell'attuale mercato del lavoro e delle relazioni industriali, si impegnano entro 120 gg dalla stipula del presente contratto, qualora ritenuto necessario da almeno una delle parti a:
16. Aggiornare il contenuto normativo e rimodulare gli istituti del presente CCNL;
17. Aggiornare il contenuto normativo e rimodulare le disposizioni di miglior favore per le tipologie contrattuali di lavoro cosi come modificate dalla L. n.92/2012;
18. Aggiornare il contenuto normativo e ridefinire le tipizzazioni contenute agli articoli di cui ai TITOLI IX e X del presente contratto collettivo, anche e soprattutto, alla luce delle nuove prescrizioni introdotte dalla L. n. 92/2012;
19. 20. Aggiornare normativamente e rimodulare la parte economica che regola gli istituti del presente CCNL, al fine di adeguare le retribuzioni ai parametri del costo della vita ed in linea con i parametri di efficienza e produttività;
21. Aggiornare il contenuto normativo, e stabilire le procedure e i tempi per la conciliazione e l'arbitrato in seno alla Commissione Nazionale di Garanzia e Conciliazione;
22. Disciplinare le c.d. "appendici contrattuali" che rispondano agli intenti di cui alla nuova contrattazione prevista all'art. 33 del presente CCNL;
Art. 89 - Decorrenza e durata del contratto
Il presente contratto entra in vigore il dal 01-07-2014 e scade il 31-06-2017.
Il presente contratto continuerà a produrre i suoi effetti anche dopo la scadenza, fino alla data decorrenza del successivo accordo di rinnovo.
ALLEGATO A - TABELLE ECONOMICHE
Posizioni economiche | Nuovo tabellare annuo |
A | 15.178,52 |
A1 | 15.946,37 |
A2 | 16.353,16 |
A3 | 16.776,05 |
A4 | 17.297,33 |
B | 17.234,85 |
B1 | 17.842,06 |
B2 | 18.124,77 |
B3 | 18.384,99 |
B4 | 18.944,65 |
C | 19.740,10 |
C1 | 20.478,99 |
C2 | 21.031,11 |
C3 | 21.746,91 |
C4 | 22.526,98 |
D | 21.458,55 |
D1 | 22.239,62 |
D2 | 23.016,12 |
D3 | 24.137,65 |
D4 | 25.246,44 |
DS | 22.062,40 |
DS1 | 22.963,66 |
DS2 | 23.889,25 |
DS3 | 24.841,18 |
DS4 | 25.635,38 |
E | 25.194,92 |
E1 | 30.769,45 |
E2 | 37.318,28 |
Tabella 2 - ASSEGNI "AD PERSONAM" PROFESSIONI SANITARIE E TECNICHE (art. 50)
posizioni assegno annuo
economiche "ad personam"
C --->D | --- | 23-05-2013 |
C1 --->D | 619,23 | 650,20 |
C2 --->D1 | 411,10 | 431,66 |
C3 --->D2 | 350,16 | 367,67 |
C4 --->D3 | 39,77 | 41,75 |
ALLEGATO C - PROTOCOLLO DI ACCORDO TRA UGL Sanità e C.F.C.
Il 17-06-2014 in Roma tra le sottoscritte Organizzazioni di rappresentanza collettiva:
- UGL Sanità - Federazione Nazionale con sede in Roma via Cristoforo Colombo, 193 - rappresentata dal Segretario Generale Dott. Capone Francesco Paolo.
E
FEDERTERZIARIO, Confederazione Italiana del Terziario, dei servizi, del lavoro Autonomo Professionale, della Piccola Impresa Industriale, Commerciale, Turistica ed Artigiana, sita in Via Cesare Beccaria 16, 00196, Roma – rappresentata dal Presidente
CONFIMEA, Confederazione delle Confederazioni Italiane dell'Impresa e Artigianato, sita in Piazza Silvagni 28, 47842, San Giovanni in Marignano (RN) rappresentata dal Direttore Generale,
con l'assistenza della
C.F.C., Confederazione di Associazioni di Imprese - Confederazione FederTerziario Confimea, sita in Via Cesare Beccaria 16, 00196, Roma rappresentata dal Presidente,
PRESO ATTO CHE:
Le Parti sottoscriveranno i CCNL Sanità:
1. (Sanità Privata),
2. (Dipendenti delle residenze sanitarie assistenziali e delle altre strutture residenziali e socio-assistenziali e delle cooperative socio-sanitarie),
CONSIDERATO CHE:
la UGL SANITÀ, per la parte sindacale e la C.F.C., per la parte datoriale, hanno stabilito un percorso sinergico triennale attraverso il rinnovo e la firma, per stipula, dei seguenti CCNL di macroarea, adeguandoli al mutato quadro normativo in materia di lavoro ed in armonia con i canoni di efficienza, produttività, competitività etc___, al fine di creare nuova occupabilità e competitività delle nostre aziende sia nel mercato del lavoro interno che in quello globalizzato:
(a) SANITÀ;
Le parti si impegnano a concludere la fase trattante e la relativa firma per stipula dei CCNL d cui sopra, entro 30 gg dalla data di stipula, con l'obbligo di inserire nei contratti, obbligatoriamente la costituzione della bilateralità.
PRESO ATTO CHE LE PARTI CONCORDANO SU QUANTO SEGUE:
1. l'evoluzione del mercato del lavoro premierà sempre più le realtà connotate da medio alta ed alta professionalità;
2. l'attuale sistema di ordinamento contrattuale è frutto di visioni e architetture figlie di un superato modello produttivo;
3. il quadro normativa in tema di lavoro ha avuto mutamenti sostanziali tali da richiedere interventi radicali sui CCNL per adeguare gli stessi ai criteri di efficienza, produttività, internazionalizzazione delle aziende ;
4. nel quadro della strategia comunitaria e nazionale ha assunto un ruolo determinante la formazione come strumento di crescita delle aziende;
5. che gli interventi formativi vanno orientati e sviluppati verso la creazione di un nuovo sistema, finalizzato al rinnovamento delle politiche educative e dedicate a specifiche categorie di soggetti fisici e giuridici:
- dirigenti
- quadri, professionisti e ricercatori;
- piccoli e micro imprenditori;
- impiegati ed operai;
-organi di soggetti cooperativistici.
6. va considerata la specificità e la rilevanza delle micro, piccole e medie imprese nel sistema economico italiano;
7. va tenuto conto dell'esigenza di incrementare la competitività delle imprese soprattutto attraverso la elevazione professionale dei dipendenti di alto profilo, valorizzando il loro apporto intellettuale anche in merito alle nuove tecnologie introdotte nelle aziende e alle strategie organizzative per una nuova qualità dei servizi, ai fini di una maggiore occupabilità;
CIÒ PREMESSO,
Si concorda che per il raggiungimento dei predetti obbiettivi occorre perseguire le seguenti linee di azione:
1. promuovere gli istituti della formazione professionale continua per perseguire gli obbiettivi comunitari e italiani di una maggiore competitività delle imprese dei settori di cui ai punti da 1 a 7 di pag.2;
2. valorizzare le risorse umane e la crescita delle capacità professionali dei prestatori di lavoro subordinato;
3. promuovere il rafforzamento, la crescita e lo sviluppo del fondo interprofessionale FONDITALIA incentivando le adesioni;
4. promuovere la conciliazione e l'arbitrato quale strumenti utili alla soluzione delle vertenze a beneficio sia della parte datoriale che dei prestatori di lavoro subordinato;
5. promuovere nuovi istituti contrattuali in linea con le esigenze dei prestatori di lavoro legati alle fasce di età ed al genere ;
6. promuovere nuove premialità che incentivino l'efficienza e la produttività;
7. promuovere l'istituto della conciliazione quale strumento per dirimere le controversie;
8. promuovere l'istituto della formazione professionalizzante per i dipendenti di fascia alta e medio alta;
9. le parti si impegnano a non divulgare il presente accordo fino alla definizione della stipula dei contratti e comunque fino alla realizzazione dello scopo comune.
Al fine di attuare e rendere operative quanto concordato anche attraverso alcune iniziative sulle problematiche sopra descritte, UGL Chimici e Sanità e C.F.C. delegano l'approfondimento della materia, per idonee soluzioni, ad un "gruppo di studio" di 6 (sei) esperti così individuati :
Le Parti nel sottoscrivere per rinnovo il CCNL in oggetto si impegnano, in nome e per conto dei propri associati e per i propri iscritti ad applicare e rispettare il CCNL che viene accettato per totale e incondizionata adesione e firmato in tutte le sue pagine.
Letto, approvato e sottoscritto
Roma, 17 giugno 2014
UGL Sanità
FEDERTERZIARIO
CONFIMEA
C.F.C.