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SETTORE: Enti ed Istituzioni Private

CCNL: Istituzioni socio assistenziali - Personale non medico (Ugl - Federterziario)

Istituzioni socio assistenziali - Personale non medico (Ugl - Federterziario)

CODICE CNEL: T081

Sezione:

In vigore

Archivio CCNL

CCNL

Testo Consolidato CCNL del 18/06/2014

Istituzioni socio assistenziali - Personale non medico (Ugl / Federterziario)

 

Testo consolidato del CCNL 18/06/2014

per il personale dipendente non medico da strutture sanitarie, socio-sanitarie, e cooperative socio sanitarie ed assistenziali private

Decorrenza: 01/07/2014

Scadenza: 30/06/2017

 

Verbale di stipula

 

Il giorno 18-06-2014, in Roma, a seguito delle trattative iniziate in data 19-04-2014 e dei successivi incontri si sono riunite le sotto descritte organizzazioni:

Per la parte datoriale:

- FEDERTERZIARIO, Confederazione Italiana del Terziario, dei servizi, del lavoro Autonomo Profesionale, della Piccola Impresa Industriale, Commerciale, Turistica ed Artigiana rappresentata dal Presidente,

CONFIMEA, Confederazione delle Confederazioni Italiane dell'Impresa e Artigianato rappresentata dal Direttore Generale,

con l'assistenza della

C.F.C., Confederazione di Associazioni di Imprese - Confederazione FederTerziario Confimea, rappresentata dal Presidente,

Per la parte sindacale:

- UGL Sanità nelle persone del Segretario Nazionale

 

si è siglato il CCNL che regola il rapporto del PERSONALE DIPENDENTE NON MEDICO DA STRUTTURE SANITARIE, SOCIO-SANITARIE, E COOPERATIVE SOCIO SANITARIE ED-ASSISTENZIALI PRIVATE.

 

Roma, 18 giugno 2014

UGL Sanità

FEDERTERZIARIO

CONFIMEA

C.F.C.

 

Premessa

 

Le Confederazioni FEDERTERZIARIO e CONFIMEA, con l'assistenza della Confederazione di Associazioni di Imprese, - Confederazione FederTerziario Confimea, in sigla "C.F.C.", ed in rappresentanza dei prestatori di lavoro subordinato la UGL Sanità, nella loro reciproca sfera d'interesse e autonomia hanno promosso il presente contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale medico e non medico da struttura sanitarie, socio sanitarie, e cooperative socio sanitarie ed assistenziali, personale operante in area riabilitativa extra ospedaliera (estensiva e di mantenimento), Istituzioni polivalenti di area riabilitativa e di lunga degenza post acuta ove siano presenti in prevalenza attività extra ospedaliere (estensive, di mantenimento) e/o altre tipologie assistenziali, Centri dialisi, Riabilitazione psichiatrica (quali ad esempio comunità terapeutiche, comunità alloggio, gruppi appartamento e organizzazioni equivalenti), centri di riabilitazione e presidi socio sanitari assistenziali (quali ad esempio residenze sanitarie assistenziali, residenze sanitarie, residenze sanitarie flessibili, residenze assistenziali di base, case di riposo, centri per le comunità assistenziali e di dimissione protetta) considerandolo momento qualificante della propria azione politica, tesa a individuare aree di azione condivise e di promozione sociale a vantaggio dei rispettivi associati.

 

 

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Sfera di applicazione del contratto.

 

Personale non medico da struttura sanitarie, socio sanitarie, e cooperative socio sanitarie ed assistenziali, personale operante in area riabilitativa extra ospedaliera (estensiva e di mantenimento), Istituzioni polivalenti di area riabilitativa e di lunga degenza post acuta ove siano presenti in prevalenza attività extra ospedaliere (estensive, di mantenimento) e/o altre tipologie assistenziali, Centri dialisi, Riabilitazione psichiatrica (quali ad esempio comunità terapeutiche, comunità alloggio, gruppi appartamento e organizzazioni equivalenti), centri di riabilitazione e presidi socio sanitari assistenziali (quali ad esempio residenze sanitarie assistenziali, residenze sanitarie, residenze sanitarie flessibili, residenze assistenziali di base, case di riposo, centri per le comunità assistenziali e di dimissione protetta).

 

 

Art. 2 - Disposizioni generali.

 

Per quanto non previsto dal presente contratto, o solo parzialmente regolato, si fa espresso riferimento alle norme di Legge in vigore per i rapporti di lavoro di diritto privato in quanto applicabili.

I dipendenti devono inoltre osservare le norme regolamentari emanate dall'azienda da cui dipendono, purché non siano in contrasto con il presente contratto e/o con norme di Legge.

 

 

Art. 3 - Inscindibilità delle norme contrattuali.

 

Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine , correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti CCNL.

Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma.

Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni norme-economiche di miglior favore.

 

 

Art. 4 - Livelli di contrattazione

 

Le parti prevedono e disciplinano:

- la contrattazione di 1º livello: contratto nazionale di categoria;

- la contrattazione di 2º livello: contratti aziendali o territoriali.

La contrattazione aziendale e/o territoriale, prevista dal presente accordo nazionale, si attua sulla base della valutazione delle comuni convenienze e opportunità per consentire, attraverso il raggiungimento di più elevati livelli di competitività delle imprese, anche il miglioramento delle prospettive occupazionali e delle condizioni di lavoro.

 

Contrattazione di secondo livello

Gli accordi a livello regionale, provinciale, zonale o aziendale, vanno sottoscritti secondo quanto previsto dal concordato disposto dall'art.8 Legge 14 settembre 2011 n. 148 di conversione del D.L. 13-8-11 N. 138, dell'Accordo Interconfederale del 28-6-2011, e dal presente CCNL. Gli accordi al precedente comma saranno adottati dalle scuole esclusivamente tramite sottoscrizione di un verbale di recepimento aziendale siglato dall'Associazione Datoriale Territoriale, dall'Organizzazione Sindacale Territoriale, dall'Azienda, e dalla R.S.A. aziendale.

 

 

Art. 5 - Norme di garanzia dei servizi minimi essenziali.

 

In ottemperanza a quanto previsto dalla Legge n. 146 del 12-6-90 e successive modificazioni e integrazioni, le parti individuano in ambito socio-sanitario-assistenziale-educativo le seguenti tipologie di servizi essenziali, convenendo che a livello di Organizzazione, nell'ambito del rapporto tra le parti, possano essere definite altre tipologie di servizio alle quali applicare la presente normativa: le prestazioni medico-sanitarie, l'igiene, l'assistenza finalizzata ad assicurare la tutela fisica ivi compreso il trasporto infermi e/o la confezione, distribuzione e somministrazione del vitto a persone non autosufficienti, minori, soggetti affidati a strutture tutelari o a servizi di assistenza domiciliare, o al servizio di onoranze funebri, e comunque servizi istituzionali e/o dovuti in forza di Leggi o accordi che considerano la non sospendibilità del servizio. A seguito delle modifiche introdotte dalla Legge 83/2000 e ss. mm., le parti si impegnano alla sottoscrizione di apposito accordo per la disciplina dello sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Nell'ambito dei servizi essenziali di cui sopra, dovrà essere garantita la continuità delle prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti garantiti dalla Costituzione. Con l'obiettivo di una corretta applicazione delle norme di cui sopra, saranno definiti, nell'ambito del rapporto fra le parti in sede di Organizzazione, con esplicito verbale appositi contingenti di personale.

 

 

Titolo II - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Art. 6 - Assunzione.

 

L'assunzione del lavoratore viene effettuata con atto scritto in conformità alle vigenti disposizioni di Legge in materia di rapporto di diritto privato e, in particolare, a quanto espressamente previsto dal D.lgs. 26-5-97 n. 152.

L'assunzione del lavoratore, a norma del D.lgs. n. 196/03, richiede il consenso espresso dallo stesso al trattamento dei suoi dati personali da parte della Amministrazione per quanto attiene agli adempimenti derivanti dal rapporto di lavoro.

Si intende per personale tecnico esecutivo (di cui al comma 3, art. 3, Legge 12-3-99 n. 68) il personale appartenente alle seguenti qualifiche: addetto alle pulizie, operaio qualificato, commesso, ausiliario, aiuto cuoco, ausiliario specializzato, operaio manutentore, operaio impiantista, cuoco.

Per le assunzioni presso gli Ospedali classificati e i Presidi, dovranno comunque essere salvaguardate le norme che regolano l'equiparazione dei titoli e dei servizi.

Nell'ambito delle assunzioni per concorso, le Amministrazioni prevedranno, limitatamente alle figure non apicali, una riserva per il personale interno per i posti messi a concorso nella misura del 35%, fatte salve diverse disposizioni regolamentari.

 

 

Art. 7 - Documenti di assunzione.

 

All'atto dell'assunzione il lavoratore è tenuto a presentare e/o consegnare i seguenti documenti:

- codice fiscale;

- carta d'identità o documento equipollente;

- certificato di sana e robusta costituzione in carta semplice da cui risulti che il lavoratore non è affetto da malattie contagiose, rilasciato da Organi sanitari pubblici;

- libretto sanitario, ove richiesto a norma di Legge;

- titolo di studio o professionale in copia autenticata (diploma, certificato di abilitazione, patente, ecc.), in relazione alla qualifica; qualsiasi altro documento previsto dalla vigente normativa;

- certificato di nascita, cittadinanza, residenza (o cumulativo) in carta semplice;

- certificato casellario giudiziale;

- certificato carichi pendenti.

Il lavoratore è altresì tenuto a presentare certificazione di residenza ed a comunicare l'eventuale domicilio, ove questo sia diverso dalla residenza.

In costanza di rapporto il lavoratore è altresì tenuto a certificare tempestivamente ogni successiva variazione di residenza e/o domicilio.

Tutte le suddette certificazioni possono essere sostituite da autocertificazioni del lavoratore, nei casi previsti da norme di Legge.

 

 

Art. 8 - Visite mediche.

 

L'Amministrazione potrà accertare l'idoneità fisica del dipendente e sottoporlo a visita medica prima della assunzione in servizio (e cioè prima dell'effettivo instaurarsi del rapporto di lavoro) e/o successivamente, solo ad opera degli Organi sanitari pubblici, salvo quanto previsto dal D.lgs. n. 81/08 e successive modificazioni e dal D.lgs. n. 230/95. Gli oneri per gli eventuali accertamenti periodici di prevenzione e per la tessera sanitaria, ove previsti dalla Legge vigente, sono a carico della Struttura sanitaria.

Si conviene che al lavoratore verranno concessi permessi retribuiti, per il tempo necessario per sottoporsi ai predetti accertamenti previsti per Legge, solo allorquando l'articolazione dei turni di lavoro osservati dal lavoratore non consentano a questi di ottemperare al menzionato obbligo.

 

 

Art. 9 - Periodo di prova.

 

L'assunzione in servizio del lavoratore avviene con un periodo di prova non superiore a:

- 2 mesi per le categorie A e B

- 6 mesi per le altre categorie

Durante tale periodo è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro in qualsiasi momento, senza preavviso.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova, ovvero alla fine dello stesso, al lavoratore spetta la retribuzione relativa alle giornate o alle ore di lavoro compiuto, nonché ai ratei di ferie e della 13ª mensilità e il TFR maturato.

Detta retribuzione, in ogni caso, non potrà essere inferiore a quella stabilita contrattualmente per la qualifica cui appartiene il lavoratore interessato.

Ove il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia, il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso ove sia in grado di riprendere il servizio entro 90 giorni, fatta eccezione per la lavoratrice in stato di gravidanza; in caso contrario, il rapporto di lavoro si intenderà risolto a tutti gli effetti.

Trascorso il periodo di prova stabilito, senza che si sia proceduto alla disdetta del rapporto di lavoro, il lavoratore si intenderà confermato in servizio.

 

 

Art. 10 - Mansioni e variazioni temporanee delle stesse.

 

Il lavoratore ha diritto all'esercizio delle mansioni proprie della categoria e qualifica di appartenenza o a mansioni equivalenti a norma dell'art. 13, Legge n. 300 del 20-5-70.

Il lavoratore, purché in possesso dei necessari titoli professionali previsti dalla Legge, in relazione alle esigenze di servizio verificate tra le parti e fatte salve le attribuzioni del Direttore sanitario, può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse, mai comunque inferiori a quelle inerenti alla sua categoria e qualifica, sempre che ciò non comporti alcun mutamento sostanziale della posizione economica del dipendente medesimo.

Tale assegnazione dovrà risultare da atto scritto, qualora superi i 3 giorni.

Al lavoratore chiamato a svolgere mansioni inerenti a categoria o qualifica superiore alla propria deve essere corrisposta, in ogni caso e per tutta la durata della sua applicazione, una retribuzione non inferiore a quella percepita, maggiorata della differenza di posizione economica fra la qualifica superiore medesima e quella di inquadramento, nonché delle differenze afferenti ai restanti istituti contrattuali salariali.

Nel caso di assegnazione a mansioni superiori, il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente alla attività svolta e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo di 3 mesi consecutivi, sempre che il lavoratore sia in possesso del titolo professionale, ove richiesto.

L'assegnazione a mansioni superiori deve essere effettuata da atto scritto.

 

 

Art. 11 - Cumulo delle mansioni.

 

Ai lavoratori che sono assegnati alla esplicazione di più mansioni di diversa categoria e qualifica deve essere attribuito, ai sensi dell'articolo precedente, il trattamento economico ed eventualmente la categoria e la qualifica corrispondente alla mansione superiore, sempreché quest'ultima abbia carattere di prevalenza nel tempo. In caso di non prevalenza di tempo delle mansioni superiori, per le ore di lavoro in dette mansioni eccezionalmente effettuate, oltre la retribuzione percepita dovrà essere corrisposta al lavoratore la differenza tra il trattamento economico goduto e quello relativo alla mansione superiore.

 

 

Art. 12 - Passaggio ad altra funzione per inidoneità fisica.

 

Le Amministrazioni nel caso in cui il dipendente venga riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente all'espletamento delle funzioni inerenti la propria qualifica dall'Ufficio sanitario a ciò preposto, fatta salva l'inidoneità derivante da infortunio sul lavoro, esperiranno, nel rispetto del potere organizzatorio delle Aziende, ogni utile tentativo per il recupero del dipendente, dietro sua richiesta, in funzioni diverse da quelle proprie della qualifica rivestita, anche ricorrendo ad una novazione del rapporto, ove esista in organico la possibilità di tale utilizzo, in relazione alle coperture dei posti vacanti e comunque compatibilmente con le capacità residuali del lavoratore.

 

 

Titolo III - SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO

Art. 13 - Orario di lavoro.

 

L'orario di lavoro ordinario settimanale è fissato in 36 ore per i dipendenti inquadrati nelle posizioni economiche da A a DS3 (con esclusione del D4) e in 38 ore per il D4 e per gli altri dipendenti, da articolare di norma su 6 giorni e, laddove l'organizzazione aziendale lo consenta, anche su 5 giorni.

I criteri per la formulazione dei turni di servizio sono stabiliti, di regola entro il 1º trimestre di ciascun anno, dalle Direzioni previo esame con le rappresentanze sindacali di cui all'art.75, sempre fatte salve le attribuzioni di Legge del Direttore sanitario e la salvaguardia dell'assistenza del malato.

L'orario di lavoro e la relativa distribuzione sono fissati dall'Amministrazione, con l'osservanza delle norme di Legge in materia e fatte salve le attribuzioni di Legge del Direttore sanitario, ripartendo l'orario settimanale in turni giornalieri, nell'ambito delle 24 ore (diurni e notturni), sentite le rappresentanze sindacali di cui all'art.75; l'orario può essere programmato con calendari di lavoro plurisettimanali o annuali, con orari superiori o inferiori alle 36/38 ore, a seconda della categoria di appartenenza, con un minimo di 28 ore ed un massimo di 44 ore nella settimana, nel rispetto del debito orario, sentite le rappresentanze sindacali di cui all'art. 75.

La durata media dell'orario di lavoro, non può in ogni caso superare per ogni periodo di 7 giorni le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario di cui all'art. 57.

Tale media, in ragione delle particolari esigenze derivanti dall'assistenza sanitaria, sarà riferita ad un periodo di 12 mesi calcolato dalla data di sottoscrizione del presente contratto; ciò è reso necessario dalla esigenza di garantire sempre, senza soluzione di continuità, ottimali livelli di assistenza, così tutelando il diritto alla salute dei pazienti, attesa la delicata funzione di assistenza e cura espletata nelle strutture sanitarie, che deve essere garantita anche a fronte di eventi imprevedibili (quali malattie, infortuni, maternità, ecc.). Le parti si incontreranno entro 24 mesi per verificare l'applicazione della deroga che precede.

Le ore di lavoro settimanalmente previste oltre le 36/38 ore in regime di orario plurisettimanale, svolto nell'ambito di turni programmati, non danno luogo alle maggiorazioni previste per il lavoro supplementare e straordinario.

Agli effetti del presente articolo sono considerate ore di lavoro quelle comprese nei turni di servizio, fermo restando quanto previsto dall'art. 57 del presente contratto.

Il lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore; diversa articolazione deve essere definita in sede di contrattazione aziendale.

 

 

Art. 14 - Lavoro notturno.

 

Al lavoro notturno, alla tutela della salute, alla introduzione di nuove forme di lavoro notturno, ai doveri del datore di lavoro, anche con riferimento alle relazioni sindacali, si applicano le disposizioni del D.lgs. 8-4-03 n. 66 e successive modificazioni.

Gli artt. 12 e 13 del succitato decreto possono essere derogati in sede di contrattazione aziendale.

Nelle more di detto accordo resta salvaguardata l'attuale organizzazione del lavoro dei servizi assistenziali che operano nei turni a copertura delle 24 ore.

 

 

Art. 15 - Banca delle ore.