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TUTTI I CCNL

SETTORE: Enti ed Istituzioni Private

CCNL: Istituzioni socio assistenziali - Misericordie

Istituzioni Socio - Assistenziali - Misericordie (fino al 31.12.23)

CODICE CNEL: T181

Il CCNL Istituzioni socio assistenziali - Misericordie è chiuso al 01/02/2024.

Per la disciplina economica e normativa successiva all'accordo 04/06/2021 si rinvia al CCNL " Servizi Assistenziali - Anpas Misericordie"- Settore "Enti ed Istituzioni Private".

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Sezione:

Archivio CCNL

CCNL

Testo Consolidato CCNL del 29/12/2014

ISTITUZIONI SOCIO ASSISTENZIALI - MISERICORDIE

 

Testo consolidato del CCNL 29/12/2014 

per i dipendenti delle Misericordie e delle Organizzazioni operanti nell'ambito socio-sanitario, assistenziale, educativo

Decorrenza: 01/01/2010

Scadenza: 31/12/2019 

CCNL 29/12/2014 come modificato da:
- Ipotesi di accordo 11/05/2021  (Decorrenza 01/01/2017)
- Verbale di ratifica 04/06/2021 (Decorrenza 01/01/2017)

N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale. 

Verbale di stipula

 

Il giorno 29 dicembre 2014 a Firenze, presso la sede Misericordie d'Italia in Via dello Steccuto , si sono incontrati

- Misericordie d'Italia,

- CGIL FP Nazionale

- CISL FP Nazionale

- UIL FPL Nazionale

per stipulare la sottoscrizione definitiva CCNL Misericordie d'Italia 2010-2012.

Le parti, a seguito della approvazione dei rispettivi organismi della preintesa del CCNL 2012-2012 sottoscritta in data 26 giugno 2014, stipulano il  presente Contratto.

 

 

RINNOVI

Ipotesi di accordo 11/05/2021(Decorrenza 01/01/2017)

Verbale di stipula

Il giorno 11 maggio 2021, presso la Confederazione d'Italia delle Misericordie con sede in Firenze, si sono incontrati:

Confederazione d'Italia delle Misericordie in persona del Direttore Generale e del Consigliere di Presidenza

e

- FP CGIL

- CISL FP

- UIL FPL

Le parti hanno definito i contenuti dell'intesa economica relativa al triennio 2017 - 2019 del personale dipendente delle Strutture aderenti alla Confederazione di Misericordie d'Italia.

I contenuti della presente ipotesi così come definiti saranno sottoposti all'approvazione da parte degli Organi deliberanti della Associazione datoriale e dalle Organizzazioni Sindacali attraverso le Assemblee dei lavoratori.

[___]

Verbale di ratifica 04/06/2021 (Decorrenza 01/01/2017)

Verbale di stipula

Il giorno 4 giugno 2021, presso la Confederazione d'Italia delle Misericordie con sede in Firenze, si sono incontrati:

Confederazione d'Italia delle Misericordie in persona del Direttore Generale e del Consigliere di Presidenza

e

FP CGIL

CISL FP

UIL FPL

Le parti a seguito dell'approvazione da parte delle Assemblee dei lavoratori e degli Organi deliberanti dell'Associazione datoriale dei contenuti della pre-intesa sottoscritta in data 11 maggio 2021, sciogliendo la riserva hanno sottoscritto definitivamente l'accordo di rinnovo per il triennio 2017-2019 del CCNL Misericordie con i seguenti contenuti:

- il rinnovo contrattuale si riferisce - sia per la parte normativa, sia per la parte economica al periodo che va dal 1º gennaio 2017 a tutto il 31 dicembre 2019.

- Gli effetti decorreranno dal giorno successivo alla data di stipula. In ogni caso, il presente contratto conserva la sua validità fino alla sottoscrizione del nuovo CCNL.

- È intenzione condivisa di addivenire in tempi rapidi alla sottoscrizione di un nuovo contratto nazionale per il triennio 2020-2022 che unifichi i CCNL di Misericordie e ANPAS;

- al fine di velocizzare detto processo le parti confermano l'impianto normativo attualmente esistente nel CCNL Misericordie, limitandosi - data l'eccezionalità della situazione - alla sottoscrizione di un accordo economico che operi un primo riallineamento con il CCNL Anpas;

- pertanto con decorrenza 1/5/21 sarà corrisposto un incremento tabellare di 85 euro lordi riferiti alla categoria C3 e riparametrati sulle altre categorie come da Tabella 1 allegata;

- al personale assunto prima del 1º gennaio 2020 ed ancora in servizio alla data di sottoscrizione del presente CCNL, sarà riconosciuto, un importo a titolo di una tantum pari ad euro 1200,00 (milleduecento/00) parametrati sulla categoria C3 (come da Tabella 2 allegata), l'Una Tantum sarà erogata in quattro tranches da 300 euro ciascuna e riparametrata per le altre categorie rispettivamente con le competenze relative ai mesi di:

> luglio 2021

> settembre 2021

> novembre 2021

> gennaio 2022

 

- inoltre sarà corrisposta di norma in occasione delle festività natalizie 2021 (dicembre 2021) e comunque entro il 15 febbraio 2022 una quota pari a euro 200 (duecento/00) non riparametrate sotto forma di buoni acquisto ai sensi e per gli effetti della normativa vigente;

- si conviene altresì la sospensione dell'erogazione della quota di produttività ex art. 48 riferita all'anno 2021, al fine di verificarne quantità e modalità di erogazione a seguito del processo di unificazione contrattuale con Anpas;

In caso di mancata sottoscrizione del nuovo contratto unificato entro il 30/09/2022 le quote saranno corrisposte secondo le modalità previste nell'articolato contrattuale 2010/2012 sullo stipendio di dicembre 2022;

- Inoltre le parti si impegnano a istituire una Commissione paritetica entro il 30 settembre 2021 con la finalità di armonizzare l'istituto della previdenza complementare come già istituita e normata dal CCNL Anpas 2017-2019.

- Previa richiesta, le parti potranno verificare congiuntamente, eventuali situazioni di crisi emerse in ambito territoriale, coerentemente con i contenuti della nota congiunta in materia già presente all'interno del CCNL 2010-2012.

Infine le parti, stante le premesse e i contenuti del presente accordo economico, convengono sulla necessità di avviare le dovute interlocuzioni con Anpas, al fine di procedere all'avvio del negoziato in tempi rapidi, con l'obiettivo di giungere alla sottoscrizione di un CCNL unificato Misericordie-Anpas 2020-2022.

[___]

Titolo I - VALIDITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO

Art. 1 - (Ambito di applicazione)

 

Il presente contratto si applica a tutto il personale dipendente delle Misericordie d'Italia e delle strutture loro collegate quali, ad esempio, case di riposo, ambulatori, servizi funebri e cimiteriali, Imprese Sociali nonché alle Associazioni di volontariato che ne sottoscrivano l'adesione.

Oltre la parte normativa esso disciplina il trattamento economico e deve essere indistintamente applicato a tutto il personale dipendente.

 

 

Art. 2 - (Disposizioni generali)

 

Per quanto non previsto dal presente contratto, o solo parzialmente regolato, si fa espresso riferimento alle norme di Legge in vigore per i rapporti di lavoro di diritto privato, nonché allo Statuto dei diritti del lavoratori, in quanto applicabili.

I lavoratori debbono inoltre osservare le norme regolamentari emanate dall'Organizzazione da cui dipendono purché non siano in contrasto con il presente contratto e/o con norme di Legge.

 

 

Art 3 - (Inscindibilità dalle norme contrattuali)

 

Le norme del presente contratto devono essere considerate sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun trattamento previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro.

Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti.

Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma costituito da OO.SS. e dai rappresentanti degli Enti firmatari del presente contratto.

 

 

Art. 4 - (Condizioni di miglior favore)

 

Per i lavoratori in forza alla data di decorrenza del presente CCNL sono fatte salve ad esaurimento e "ad personam" le condizioni fisse e ricorrenti di miglior favore in atto.

A tal fine in sede di confronto a livello di Organizzazione, di cui all'art, 7 verranno definite le necessarie modalità di raccordo tra il trattamento preesistente e quello previsto dal presente CCNL

 

 

Art. 5 - (Validità e sfera di applicazione del contratto)

 

Il presente contratto decorre dal 1º gennaio 2010 e scade il 31 dicembre 2012, fatto salvo quanto previsto dall'art. 42 del presente CCNL.

Le piattaforme per il rinnovo contrattuale saranno presentate tre mesi prima delle scadenze contrattuali per consentire l'apertura delle trattative in tempo utile. Durante tale periodo, e per il mese successivo alla scadenza, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. La violazione di tale periodo di raffreddamento comporterà come conseguenza a carico della parte che vi avrà dato causa, l'anticipazione o lo slittamento di tre mesi del termine a partire dal quale decorre l'indennità di vacanza contrattuale.

Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalle date di scadenza di cui sopra, ai lavoratori dipendenti ai quali si applica il contratto medesimo sarà corrisposto, a partire dal mese successivo, ovvero dalla data di presentazione della piattaforma, un elemento provvisorio della retribuzione.

Tale elemento, applicato ai minimi contrattuali vigenti sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmata, ed al 50% del tasso di inflazione programmata dopo sei mesi di vacanza contrattuale. I suddetti elementi cesseranno di essere erogati dalla decorrenza degli accordi di rinnovo contrattuale e saranno riassorbiti in sede di rinnovo stesso.

Il presente contratto potrà essere disdettato da ciascuna parte contraente almeno tre mesi prima della scadenza mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di disdetta il presente contratto rimane in vigore fino alla stipula del nuovo.

Ove non ne sia data disdetta ai sensi del presente articolo, il presente CCNL deve intendersi rinnovato per un anno per la rispettiva parte scaduta (retributiva o normativa) e così di anno in anno.

 

RINNOVI

Ipotesi di accordo 11/05/2021(Decorrenza 01/01/2017)

[___]

Tutto ciò premesso:

- le Parti stabiliscono che il rinnovo contrattuale si riferisce sia per la parte normativa, sia per la parte economica al periodo che va dal 1º gennaio 2017 a tutto il 31 dicembre 2019.

- Gli effetti decorreranno dal giorno successivo alla data di stipula. In ogni caso, il presente contratto conserva la sua validità fino alla sottoscrizione del nuovo CCNL.

- è intenzione condivisa di addivenire in tempi rapidi alla sottoscrizione di un nuovo contratto nazionale per il triennio 2020-2022 che unifichi i CCNL di Misericordie e ANPAS,

- al fine di velocizzare detto processo le parti confermano l'impianto normativo attualmente esistente nel CCNL Misericordie, limitandosi - data l'eccezionaiità della situazione - alla sottoscrizione di un'ipotesi di adeguamento economico che operi un primo riallineamento con il CCNL Anpas;

[___]

 

Titolo II - RELAZIONI SINDACALI

Art.6 - (Diritto di Informazione a confronto tra le parti)

 

Le parti si impegnano alla più ampia diffusione di dati e conoscenze che consentano l'utilizzo di strumenti corretti per la definizione e l'applicazione degli accordi di lavoro e per un sempre più responsabile e qualificato ruolo di tutte le componenti contrattuali.

Le sedi di informazione e confronto sono:

A) Livello nazionale - Annualmente, di norma entro l'autunno, su richiesta di una delle parti, le stesse si incontreranno in particolare per:

- analizzare l'andamento del settore in relazione all'evoluzione legislativa ed ai bisogni dei cittadini;

- verificare i programmi ed i progetti di sviluppo;

- verificare gli andamenti occupazionali in termini quantitativi e qualitativi;

- valutare lo stato di applicazione del presente CCNL;

- promuovere iniziative volte anche alla pubblica amministrazione finalizzate a favorire la crescita e la qualificazione dei servizi del settore nonché una sempre più adeguata utilizzazione delle risorse disponibili, con particolare attenzione a quelle rappresentate dal volontariato.

 

B) Livello territoriale (provinciale o/o regionale) ove esistente - Annualmente, di norma entro l'anno, su richiesta di una delle parti, le stesse si incontreranno in particolare per:

- analizzare l'andamento del settore, ai diversi livelli, con particolare attenzione all'assetto dei servizi ed al dato occupazionale;

- assumere le opportune iniziative presso la pubblica amministrazione affinché, nel rispetto dei reciproci ruoli e competenze, si tenga conto, nei regimi di convenzione, dei costi connessi con l'applicazione del presente CCNL;

- verificare i programmi ed i progetti di sviluppo;

- assumere le opportune iniziative nei confronti della pubblica amministrazione affinché vengano attivati e/o potenziati i corsi di qualificazione, aggiornamento e riqualificazione professionale per il personale delle realtà interessate dal presente CCNL, nonché definite forme di valorizzazione dell'attività di volontariato.

 

C) Livello di organizzazione

Ferme restando le competenze proprie delle Organizzazioni, queste garantiranno, ove richiesta, una tempestiva informazione riguardante il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi, quanto relativo ai rapporti diretti e/o di convenzione con gli enti pubblici, ai progetti e programmi di sviluppo nonché quant'altro previsto nei singoli punti del presente CCNL

 

 

Art. 7 - (Contrattazione)

 

1. La contrattazione di cui al presente CCNL si suddivide in due livelli:

Nazionale

Decentrata: Regionale, Provinciale o di Organizzazione in alternativa tra loro.

 

2. Sono titolari della contrattazione di secondo livello le R.S.U., laddove non presenti le R.SA, e le rappresentanze territoriali delle OO.SS. firmatarie del presente contratto, secondo quanto previsto dal regolamento confederale del marzo 91 e degli accordi 23 luglio 1993 e 23 dicembre 1998; le R.S.U. sono elette con riferimento al regolamento definito in base all'accordo del 23 luglio 1993,

 

3. Costituiscono oggetto della contrattazione a livello nazionale le seguenti tematiche:

- validità ed ambito di applicazione del contratto;

- relazioni sindacali;

- diritti sindacali;

- attivazione e risoluzione del rapporto di lavoro;

- norme comportamentali e disciplinari

- ordinamento professionale;

- orario di lavoro;

- permessi, aspettative e congedi;

- formazione professionale;

- trattamento economico.

 

4. In ciascuna organizzazione, le parti stipulano il contratto collettivo decentrato integrativo.

 

5. In sede di contrattazione collettiva decentrata integrativa sono regolate le seguenti materie:

i criteri relativi:

a. ai sistemi di incentivazione del personale sulla base di obiettivi e di programmi per l'incremento della produttività e miglioramento della qualità del servizio;

b. alle metodologie di valutazione basate su indici e standard di valutazione;

c. alla ripartizione delle eventuali ed ulteriori risorse da destinare al personale;

d. alla progressione orizzontale del personale.

e. i programmi annuali e pluriennali delle attività di formazione professionale, riqualificazione e aggiornamento del personale per l'adeguamento ai processi d'innovazione;

 

le linee di indirizzo per la garanzia e per il miglioramento dell'ambiente di lavoro, per gli interventi rivolti alla prevenzione e alla sicurezza sui luoghi di lavoro, per l'attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l'attività dei dipendenti disabili;

 

implicazioni in ordine alla qualità del lavoro e alla professionalità dei dipendenti in conseguenza delle innovazioni tecnologiche, degli assetti organizzativi  e della domanda di servizi;

 

le pari opportunità, per le finalità e con le modalità stabilite dalla Legge;

 

modalità di gestione delle eccedenze di personale secondo la disciplina e nel rispetto della normativa vigente in materia;

 

f. l'organizzazione del lavoro, e le proposte per la sua programmazione ai fini del miglioramento del  servizio in particolare riguardo a: turni lavorativi, orario di lavoro, per le parti di cui all'art.26, e regolamentazione della flessibilità organizzativa.

 

ogni altra materia espressamente demandata dal presente Contratto.

 

6. Le erogazioni economiche collegate agli strumenti di incentivazione di cui ai punti

a) e c) del comma cinque dovranno avere le caratteristiche della non determinabilità a priori e di variabilità e, in quanto incerte nella corresponsione e nell'ammontare, saranno utili per l'applicazione del particolare regime contributivo di cui all'articolo 2 della Legge 23 maggio 1997 n. 135 e successive integrazioni.

 

Elemento di garanzia retributiva (Egr)

Ai  fini di assicurare un'effettiva diffusione della contrattazione di secondo livello, qualora, nonostante la presentazione di una piattaforma di secondo livello territoriale ai sensi del presente CCNL, non venga definito un accordo entro il 31 dicembre 2014, le organizzazioni Misericordie operanti nel territorio erogheranno con la retribuzione del mese di luglio di ogni anno (a partire dal luglio 2015), un Elemento di Garanzia Retributiva (Egr) di 80,00 euro lordi annui.

La somma di cui al paragrafo precedente si intende riferita al tempo pieno e pertanto verrà riproporzionata per i lavoratori a tempo parziale.

In sede di prima applicazione l'Egr compete ai lavoratori in forza al 1º gennaio 2015. L'Azienda calcolerà l'importo spettante al singolo lavoratore in proporzione ai mesi di effettiva prestazione resi alle proprie dipendenze nel periodo dal 1º gennaio 2014 al 31 dicembre 2014.

L'ammontare dell'elemento di garanzia retributiva sarà ridotto fino a concorrenza da eventuali erogazioni o retribuzioni aggiuntive individuali attribuite (a seguito di contrattazione integrativa decentrata aziendale) percepite dal lavoratore nel corso dell'anno precedente a quello di erogazione dell'Egr.

 

 

Art. 8 - (Garanzia del funzionamento dei servizi minimi essenziali)

 

In ottemperanza a quanto previsto dalla Legge n. 146 del 12 giugno 1990 e successive modificazioni e integrazioni, le parti individuano in ambito socio-sanitario-assistenziale-educativo le seguenti tipologie di servizi essenziali, convenendo che a livello di organizzazione, nell'ambito del rapporto tra le parti, possano essere definite altre tipologie di servizio alla quali applicare la presente normativa; le prestazioni medico-sanitarie, l'igiene, l'assistenza finalizzata ad assicurare a tutela fisica ivi compreso il trasporto infermi e/o la confezione, distribuzione e somministrazione del vitto a persone non autosufficienti, minori, soggetti affidati a strutture tutelari o a servizi di assistenza domiciliare, o al servizio di onoranze funebri, e comunque servizi istituzionali e/o dovuti in forza di leggi o accordi che considerano la non sospendibilità del servizio A seguito delle modifiche introdotte dalla Legge n. 83/2000, le parti si impegnano alla sottoscrizione di apposito accordo per la disciplina dello sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Nell'ambito dei servizi essenziali di cui sopra, dovrà essere garantita la continuità delle prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti garantiti dalla Costituzione. Con l'obiettivo di una corretta applicazione delle norme di cui sopra, saranno definiti, nell'ambito del rapporto fra le parti in sede di organizzazione, appositi contingenti di personale con esplicito verbale.

 

 

Art. 9 - (Pari opportunità)

 

Ai fini di una piena e puntuale applicazione della Legge n, 125/1991 è costituito a livello nazionale il Comitato per le pari opportunità tra uomo e donna composto da un componente designato da ognuna delle OO.SS, maggiormente rappresentative a da un pari numero di componenti in rappresentanza dell'Organizzazione, tra le quali individuare la figura con funzioni di Presidente; possono inoltre essere istituiti Comitati per le pari opportunità tra uomo a donna presso singole realtà territoriali aventi dimensioni e caratteristiche rilevanti verificate a livello nazionale nell'ambito del rapporto tra le parti.

L'Organizzazione assicura le condizioni e gli strumenti per il loro funzionamento, nonché appositi finanziamenti a sostegno delle loro attività; le finalità del Comitato per le pari opportunità tra uomo e donna sono quelle definite nella Legge di riferimento  e gli stessi opereranno sulla base dalle indicazioni che perverranno dal Comitato nazionale per le pari opportunità tra uomo a donna da istituire entro sei mesi dalla data della stipula del presente CCNL

 

 

Art. 10 - (Attività di volontariato)

 

I lavoratori facenti parte di Organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'art. 6 della Legge 11 agosto 1991, n. 266 ai fini dell'espletamento di attività di volontariato hanno diritto ad usufruire, ai sensi dell'art. 17 della stessa, compatibilmente con le esigenze di servizio, di tutte le forme di flessibilità di orario e/o turnazioni previste dal presente CCNL

In sede di Organizzazione, nell'ambito del rapporto tra le parti, saranno definite le modalità di esercizio del diritto in questione e potranno determinarsi anche forme e criteri particolari finalizzali a consentire agli Interessati di svolgere attività di volontariato.

In caso di attività di volontariato o partecipazione a programmi sanitari nei Paesi in v