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TUTTI I CCNL

SETTORE: Enti ed Istituzioni Private

CCNL: Istituzioni socio assistenziali - Fenascop

Istituzioni socio assistenziali - Fenascop

CODICE CNEL: T191

Sezione:

In vigore

Archivio CCNL

CCNL

Testo Consolidato CCNL del 03/07/2013

ISTITUZIONI SOCIO ASSISTENZIALI - FENASCOP

 

Testo consolidato del CCNL 03/07/2013

dipendenti dalle Imprese Private o Sociali, Fondazioni, Associazioni, del settore sociosanitario extraospedaliero del terzo settore aderenti alla FENASCOP

Decorrenza: 01/01/2010

Scadenza: 31/12/2012

 

Verbale di stipula

 

In data 03 del mese di luglio dell'anno 2013, ha avuto luogo rincontro tra:

- la FENASCOP

e le seguenti Organizzazioni Sindacali:

- la CISL FP;

- la UIL FPL.

Per stipulare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, che regola il rapporto di lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori delle associate alla FENASCOP, riferito al triennio normativo ed economico che si riferisce al periodo dal 1º gennaio 2010 a tutto il 31 dicembre 2012.

È parte integrante del presente Accordo:

- L'IPOTESI di ACCORDO per il RINNOVO del CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 2010/2012 Per i lavoratori delle Associate FENASCOP sottoscritto a Roma il giorno 30 Maggio 2013;

- CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE di LAVORO per le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti delle istituzioni aderenti alla Fenascop 2010-2012, composto da XII titoli e 92 articoli.

IPOTESI di ACCORDO per il RINNOVO del CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 2010/2012
Per i lavoratori delle Associate FENASCOP

Il giorno 30 Maggio 2013 in Roma,

tra la FENASCOP

la CISL FP

e la USL FPL

hanno sottoscritto la Ipotesi di Accordo per il Rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il triennio 2010/2012 che regola il rapporto dì lavoro normativo ed economico per le lavoratrici e i lavoratori delle Istituzioni Associate a FENASCOP.

Le parti convengono quanto segue:

- che il rinnovo del CCNL ha validità dal 1 gennaio 2010 a tutto il 31 dicembre 2012;

- Che l'aumento è pari a € 50,00 lordo con decorrenza 31 dicembre 2012 per le lavoratrici e lavoratori collocati in Categoria C riparamentrato per le altre;

- Che per il periodo che va dal 1 gennaio 2010 al 30 dicembre 2012 alle lavoratrici e ai lavoratori già collocati in Categoria C viene riconosciuto una " Tantum " pari a € 750,00 lordo riparametrata per le altre categorie;

- Che per il periodo dal 1 gennaio 2013 a tutto il 30 giugno 2013 alle lavoratrici e ai lavoratori della Categoria C viene riconosciuto una somma pari a € 300,00 quale arretrati riparametrati per le altre categorie;

- Che l'applicazione del CCNL 2010/2012 a regime parte dal mese di luglio 2013;

- Che l'incentivo alla produttività previsto dall'art. 77 dal presente CCNL è applicato in via sperimentale per gli anni a seguire e fino al prossimo rinnovo contrattuale, sostituisce e valorizza la quattordicesima mensilità.

- In via sperimentale, per gli anni 2014/2015 e fino al prossimo rinnovo contrattuale, si procederà alla valorizzazione della 14º mensilità, che darà luogo al premio di "incentivo alla produttività", legato alla presenza in servizio, per la qualità del servizio, per un totale di euro 1500 per ogni dipendente, aumentabile secondo criteri predefiniti, fino ad un massimo di euro 2000.

- Che l'una " Tantum " pari a 750 euro, sarà erogata in tre Tranche di 250 euro nei mesi di Marzo 2014, settembre 2014 e dicembre 2014;

- Che gli arretrati maturati dal 1 gennaio 2013 al 30 giugno 2013 saranno erogati con la retribuzione di ottobre 2013.

Le parti, concordano di rinviare ad accordi decentrati tra le Istituzioni e le R.S.U. e/o R.S.A. di CISL FP e UIL FPL firmatarie del presente CCNL la possibilità di concordare misure di miglior favore nell'erogazione degli arretrati contrattuali e dell'una tantum o previa verifica di situazioni di difficoltà economica, di erogare in maniera differita, da quanto previsto nella presente intesa, gli arretrati contrattuali e l'una tantum.

Le parti concordano altresì di incontrarsi entro 15 giorni a partire da oggi per la stipula del CCNL 2010/2012 dopo l'esame dei rispettivi organismi.

 

 

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
per le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti delle istituzioni aderenti alla Fenascop
2010 - 2012

PREMESSA

 

Il rinnovo dei Contratti del Comparto Socio Sanitario per gli anni 2010 - 2012 coincide con un periodo di forte crisi del settore, che ha visto nascere e svilupparsi nuove realtà nell'organizzazione dei servizi negli anni precedenti.

Particolare incidenza negativa, per le strutture che aderiscono a FENASCOP e operano in regime di accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale, hanno avuto, sommandosi ad un ormai pluriennale politica di tagli al SSN, le politiche degli ultimi governi con la c.d. "spending review" che in molti SSR si è sviluppata non attraverso politiche di riorganizzazione e miglioramenti dei servizi con risparmi di spesa, ma con "tagli " indiscriminati ai servizi che, nel caso delle strutture accreditate anche aderenti a FENASCOP, in molti casi, hanno significato la richiesta di riduzione dei costi a parità di prestazioni rese, talvolta anche in esplicita deroga alle norme tariffarie vigenti a livello regionale, o richiesta di riduzione delle prestazioni al di sotto dei Livelli Essenziali di Assistenza previsti dalla normativa statale in osservanza della competenza esclusiva in materia prevista dalla Costituzione (art. 117 Cost.), anche attraverso la previsione, in taluni casi, di gare di appalto al massimo ribasso, per l'erogazione di servizi psichiatrici residenziali. FENASCOP a fronte di alcune di queste derive gravemente lesive dei diritti dei cittadino oltre che delle imprese, profit e non profit ad essa aderenti, ha pertanto dovuto ricorrere anche all'autorità giudiziaria amministrativa contro alcuni provvedimenti assunti a livello regionale.

Come in passato, quindi, risulta evidente il ruolo centrale delle Regioni che devono autorizzare e accreditare le strutture abilitate ad erogare servizi ai cittadini per conto del SSN.

E necessario che queste politiche vengano realizzate con la partecipazione di tutti i soggetti interessati, nella trasparenza e privilegiando la semplificazione amministrativa, nonché i diritti anche di libera scelta dei cittadini del luogo di cura, e della giusta remunerazione delle prestazioni accreditate rese per il Servizio Sanitario Regionale, in modo che non vengano lesi i legittimi diritti anche delle imprese, profit e no profit, che le erogano, e quindi vengano altresì garantiti anche i diritti dei lavoratori che in esse prestano servizio, garantendone altresì la possibilità di formazione continua e dì qualificazione professionale prevista dalla normativa ECM.

Il Contratto Nazionale può offrire uno strumento omogeneo alle pubbliche amministrazioni per definire le tariffe e gli accreditamenti ed intende anche introdurre strumenti di intervento Paritetici per monitorare il settore, seguirne lo sviluppo ed assumere le iniziative formative e di riqualificazione utili a sostenere il livello qualitativo delle prestazioni.

La realizzazione di questo risultato implica un continuo confronto con i rappresentanti della Conferenza Stato-Regioni, la costituzione di enti bilaterali, osservatori nazionali e regionali del settore che coinvolgano tutte le associazioni imprenditoriali e sindacali per realizzare gli obiettivi di una normativa omogenea per tutti i servizi alla persona.

Con questo indirizzo si è deciso di continuare il confronto con tutte le parti iniziato con la stipula del CCNL Fenascop, valorizzando le specificità che esse rappresentano e salvaguardando il patrimonio storico di relazioni e confronti contrattuali.

 

TITOLO I - VALIDITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO

Art. 1 - Ambito di applicazione

 

Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, si applica a tutte le lavoratrici e i lavoratori delle Imprese Private o Sociali, Fondazioni, Associazioni con o senza figura giuridica riconosciuta, in seguito definite Istituzioni, aderenti alla FENASCOP operante nel settore sociosanitario extraospedaliere del terzo settore. Tali strutture, erogano in regime residenziale o semiresidenziale, prestazioni di tipo terapeutico, relazionale, riabilitativo ed ambientale a soggetti con problematiche psichiatriche.

Le strutture che applicano il presente CCNL ospitano persone in situazione di post-acuzie e/o cronicità, per le quali anche il termine "riabilitazione" può assumere tanto il significato di "reinserimento nel normale contesto di vita", quanto quello di "riduzione del livello di dipendenza" ed "acquisizione e mantenimento del massimo grado di autonomia possibile".

Queste strutture si caratterizzano pertanto per un alto livello socio-assistenziale e per interventi sanitari e riabilitativi di base, anche di tipo sanitario che si possono definire ad alta specialità e tecnologia "umana".

Le lavoratrici e i lavoratori impegnate/i nei servizi, pur avendo per alcune figure lo stesso titolo professionale di quelle operanti nelle strutture sanitarie, debbono essere in possesso di una professionalità caratterizzata anche e soprattutto da un alto livello di competenze essendo il loro intervento improntato prevalentemente ad attività di nursing e relazioni, oltre che in possesso di specifiche competenze ed esperienze nel campo dell'assistenza psichiatrica soprattutto extraospedaliera.

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina la regolamentazione del trattamento normativo ed economico e si applica a tutte le lavoratrice e i lavoratori delle istituzioni Fenascop.

Nel confermare l'esclusiva dei rapporti contrattuali per le lavoratrici e i lavoratori delle istituzioni ricomprese nel presente CCNL, le parti stipulanti il presente accordo si impegnano a favorire l'instaurarsi di corrette e costruttive relazioni a tutti i livelli, anche al fine di realizzare la migliore gestione ed il più puntuale rispetto del presente contratto.

 

 

Art. 2 - Disposizioni generali

 

Per quanto attiene le materie non disciplinate dal presente contratto, o solo parzialmente regolate dal presente contratto, si fa espresso riferimento alle norme di Legge in vigore per i rapporti di lavoro di diritto privato, nonché allo Statuto dei Diritti dei Lavoratori, in quanto applicabili.

 

 

Art. 3 - Inscindibilità delle norme contrattuali

 

Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con altro trattamento previsto da altri contratti collettivi nazionali di lavoro.

Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma.

Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normo economiche di miglior favore.

Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti.

 

 

Art. 4 - Decorrenza e durata

 

Nel rispetto dell'Accordo Quadro sulla Riforma degli Assetti Contrattuali del 22 gennaio 2009 le parti confermano un modello di assetto contrattuale che prevede:

- Un Contratto Collettivo Nazionale di lavoro con vigenza triennale sia per la parte normativa che per la parte economica;

- Un secondo livello di contrattazione aziendale o alternativamente territoriale, con vigenza triennale.

Il presente contratto produce i suoi effetti normativi ed economici a partire dal 1º gennaio 2010 e sino a tutto il 31 dicembre 2012.

Alla sua scadenza, il presente contratto, si rinnova tacitamente di anno in anno, qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno sei mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo nazionale.

Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate sei mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.

In sede di rinnovo, del contratto collettivo nazionale di lavoro le parti hanno individuato l'indicatore della crescita dei prezzi al consumo per il triennio 2010/2012 nel nuovo indice previsionale costruito sulla base dell'IPCA (indice dei prezzi al consumo armonizzato), ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito dalla verifica di eventuali scostamenti tra l'inflazione prevista e quella reale effettivamente osservata nel triennio.

In ogni caso, il presente contratto conserva la sua validità fino alla sottoscrizione del nuovo CCNL.

 

 

Art. 5 - Condizioni di miglior favore

 

Sono fatte salve ad esaurimento, le eventuali condizioni di miglior favore in atto per le lavoratrici ed i lavoratori in forza alla data di decorrenza del presente contratto.

Come tali sono da intendersi quelle risultanti rispettivamente nell'ambito del trattamento economico e normativo

 

 

TITOLO II - RELAZIONI SINDACALI

Art. 6 - Diritto di informazione e confronto tra le parti

 

Le parti, condividono la necessità di un maggiore sviluppo di corrette relazioni sindacali.

In questo senso, particolare importanza rivestono l'esame delle problematiche proprie del settore e l'individuazione delle occasioni di sviluppo e dei punti di debolezza.

A tal fine, le parti, in relazione alle distinte competenze statutarie e organizzative, alle diverse articolazioni nell'ambito nazionale e territoriale e alle rispettive responsabilità si impegnano alla più ampia diffusione di dati e informazioni che consentano l'utilizzo di strumenti corretti per la definizione e la applicazione degli accordi di lavoro anche al fine di uno sviluppo sempre più responsabile e qualificato del ruolo di tutte le componenti contrattuali.

Le sedi di informazione e confronto sono:

 

- Livello nazionale

Annualmente, in appositi incontri di norma entro l'autunno, ciascuno per le proprie competenze porterà a conoscenza:

> l'analisi dell'andamento del settore;

> la valutazione, i programmi ed i progetti di sviluppo;

> la valutazione e gli andamenti occupazionali in termini quantitativi e qualitativi;

> la valutazione e lo stato di applicazione del presente CCNL;

> di promuovere iniziative anche volte alla Pubblica Amministrazione finalizzate a favorire la crescita e la qualificazione dei servizi del settore nonché una sempre più adeguata utilizzazione delle risorse disponibili.

 

- Livello regionale e/o territoriale

Semestralmente, in appositi incontri richiesti da una delle parti e ciascuno per le proprie competenze porterà a conoscenza:

> l'andamento del settore, con particolare attenzione all'assetto dei servizi, ad eventuale situazione di crisi ed al dato occupazionale;

> le opportune iniziative presso la Pubblica Amministrazione affinché, nel rispetto dei reciproci ruoli e competenze, si tenga conto, nei regimi di convenzione e/o accreditamento, dei costi connessi con l'applicazione del presente CCNL;

> la verifica dei programmi e i progetti di sviluppo;

> concordare le opportune iniziative affinché vengano attivati e/o potenziati i corsi di ECM, qualificazione, aggiornamento e riqualificazione professionale per il personale delle realtà interessate dal presente CCNL.

 

- Livello di struttura

Fermo restando le competenze proprie delle Strutture interessate, queste garantiranno, alle OO.SS. firmatarie del CCNL e alle RSU o in assenza alle RSA ima tempestiva informazione:

> riguardante il personale,

> l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi,

> i rapporti diretti e/o di convenzione od accreditamento con gli Enti Pubblici,

> ai progetti e programmi di sviluppo nonché quant'altro previsto nei singoli punti del presente CCNL.

 

 

Art. 7 - Contrattazione

 

La contrattazione di cui al presente CCNL si suddivide in due livelli:

- I° livello - Contrattazione Collettiva Nazionale

- II° livello - Decentrata Integrativa : Regionale, Provinciale o Territoriale e di Struttura (intesa come singola unità produttiva).

Sono titolari della contrattazione di secondo livello le Rappresentanze Territoriali delle OO.SS. firmatarie del presente contratto, secondo quanto previsto dal regolamento confederale del marzo 1991 e dall'Accordo 22 gennaio 2009. Qualora la contrattazione dovesse concretizzarsi a livello di singola struttura dovrà coinvolgere anche l'RSU o, in loro assenza, le RSA.

Le R.S.U. sono elette con riferimento al regolamento da definire entro 6 mesi dalla firma del presente CCNL. Costituiscono oggetto della contrattazione a livello nazionale le seguenti tematiche:

- Validità ed ambito di applicazione del contratto;

- Relazioni sindacali;

- Diritti sindacali;

- Attivazione e risoluzione del rapporto di lavoro;

- Norme comportamentali e disciplinari;

- Ordinamento professionale;

- Orario di lavoro;

- Permessi, aspettative e congedi;

- Formazione professionale;

- Trattamento economico.

In ciascuna struttura, o a livello territoriale, le parti potranno stipulare il contratto collettivo decentrato integrativo.

In sede di contrattazione collettiva decentrata integrativa sono regolate le seguenti materie:

- I criteri relativi:

> ai sistemi di incentivazione delle lavoratrice e dei lavoratori sulla base di obiettivi e di programmi per l'incremento della produttività e miglioramento della qualità del servizio;

> alle metodologie di valutazione basate su indici e standard di valutazione;

> alla ripartizione delle eventuali ed ulteriori risorse da destinare alle lavoratrice e ai lavoratori;

> alla progressione orizzontale delle lavoratrice e dei lavoratori;

> i programmi annuali e pluriennali delle attività di formazione professionale, riqualificazione e aggiornamento delle lavoratrice e dei lavoratori per l'adeguamento ai processi di innovazione;

- le linee di indirizzo per la garanzia e per il miglioramento dell'ambiente di lavoro, per gli interventi rivolti alla prevenzione alla sicurezza sui luoghi di lavor, per l'attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l'attività dei delle lavoratrice e dei lavoratori disabili;

- implicazioni in ordine alle qualità del lavoro e alla professionalità delle lavoratrice e dei lavoratori in conseguenza delle innovazioni tecnologiche, degli assetti organizzativi e della domanda dei servizi;

- le pari opportunità, per le finalità e con le modalità stabilite dalla Legge;

- le modalità di gestione delle eccedenze delle lavoratrice e dei lavoratori secondo la disciplina e nel rispetto della normativa vigente in materia;

- ogni altra materia espressamente demandata, dal presente Contratto.

 

 

Art. 8 - Garanzia del funzionamento dei servizi minimi essenziali

 

Le parti con il presente accordo si propongo di ottemperare a quanto previsto dalla Legge n. 146 del 12-6-90, come modificato dalla Legge 11 aprile 2000 n. 83 e successive modifiche ed integrazioni (s.m.i.) in materia di servizi minimi essenziali in caso di sciopero.

Le parti inoltre si propongono con il presente accordo di garantire il diritto di sciopero, che costituisce una libertà fondamentale per ogni lavoratrice e lavoratore, attraverso metodi e tempi capaci di garantire il rispetto della dignità e dei valori della persona umana.

Le organizzazioni sindacali si impegnano ad esercitare il diritto allo sciopero secondi criteri e modalità indicate nel presente contratto.

Ai sensi degli articoli 1 e 2 della Legge n. 146 del 12-06-1990, come modificata dalla Legge n. 83 del 11-04-2000, la programmazione delle azioni di sciopero dovrà assicurare in ambito sociosanitario le seguenti tipologie di servizi essenziali, convenendo che a livello di struttura possano essere definite altre tipologie di servizio alle quali applicare la presente normativa:

- le prestazioni medico-sanitario,

- l'igiene,

- l'assistenza f inalizzata ad assicurare la tutela fisico e psichico ivi compreso il trasporto infermi e/o la confezione, 

- distribuzione e somministrazione del vitto a persone non autosufficienti,

- minori,

- soggetti affidati in cura a strutture residenziali,

- tutelari,

- a servizi di assistenza domiciliari, e comunque istituzionali e/o dovuti in forza di leggi o accordi che considerano la non sospensione del servizio.

Nell'ambito dei servizi essenziali di cui sopra, dovrà essere garantita la continuità delle prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti garantiti dalla costituzione.

Ai fini di quanto indicato, in sede di contrattazione decentrata vengono individuati per le diverse categorie e profili professionali addetti ai servizi minimi essenziali, appositi contingenti di personale esonerato dallo sciopero per garantire la continuità delle relative prestazioni indispensabili, tali contingenti dovranno essere pari a quelli previsti per il turno di domenica e delle giornate festive.

 

 

Art. 9 - Appalti e cambi di gestione

 

In considerazione del fatto che il settore di cui trattasi può essere caratterizzato dalla effettuazione del servizio tramite contratti di appalto o convenzioni o accreditamento ed è quindi, soggetto, a frequenti cambiamenti sul piano della gestione, le parti, sottolineando la necessità di operare, pur nella distinzione dei ruoli, ai diversi livelli, ivi compresi quelli istituzionali, al fine di perseguire la continuità, le condizioni di lavoro acquisite dal personale e la qualità del servizio, concordano quanto segue:

- la parte Imprenditoriale nel caso di cessazione dell'attività o servizio o parte di questi, ne darà formale, pr