ilccnl logo
Banca DatiQuotidianoCCNL
Approfondimenti
  • Account
  • Preferiti
  • Contrattazione Collettiva
  • Contrattazione Interconfederale
  • Dati tabellari
  • enti bilateraliBilateralità e Previdenza
  • App e software
  • Assistenza
  • sia logo

    S.I.A. S.r.l.

    P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662

    Cookie PolicyPrivacy Policy
TUTTI I CCNL

SETTORE: Enti ed Istituzioni Private

CCNL: Istituzioni socio assistenziali - Confcommercio

Istituzioni socio assistenziali - Confcommercio

CODICE CNEL: T09M

Sezione:

In vigore

Archivio CCNL

CCNL

Testo Consolidato CCNL del 13/09/2022

ISTITUZIONI SOCIO ASSISTENZIALI - CONFCOMMERCIO 

 

Testo consolidato del CCNL 13/09/2022

Per il personale dipendente dalle realtà del settore assistenziale, sociale, socio-sanitario, educativo, nonché da tutte le altre istituzioni di assistenza associate ad Confcommercio Salute Sanità e Cura

Decorrenza: 01/01/2022

Scadenza: 31/12/2024

CCNL 13/09/2023 come modificato da:
- Accordo di adesione 12/04/2023

 N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.

 

Verbale di stipula

 

Il giorno 13 settembre 2022,

CONFCOMMERCIO SALUTE SANITÀ E CURA nelle persone del presidente;

con l'assistenza di CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA nelle persone della vicepresidente;

e

FISASCAT CISL nelle persone del Segretario Generale, del componente di segreteria;

UILTuCS UIL nella persona del Segretario Generale.

quali rappresentanti delle organizzazioni datoriale e sindacali si è stipulato il presente Contratto Nazionale di Lavoro (CCNL) che si riferisce ai rapporti di lavoro di diritto privato per il personale dipendente dalle realtà del settore assistenziale, sociale, socio-sanitario, educativo, nonché da tutte le altre istituzioni di assistenza associate ad Confcommercio Salute Sanità e Cura.

In attuazione dell'accordo del 27 luglio u.s., le Parti si sono incontrate presso la sede di Confcommercio Nazionale per la sottoscrizione definitiva del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente del settore assistenziale, socio sanitario e delle cure post intensive, di seguito allegato.

Il presente contratto in allegato è vigente e definitivo.

 

Letto, confermato e sottoscritto.

CONFCOMMERCIO SALUTE E SANITÀ E CURA

FISASCAT CISL

CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA

UILTUCS UIL

 

 

RINNOVI

Accordo di adesione 12/04/2023

Verbale di stipula

 

Roma, lì 12 aprile 2023

tra

Confcommercio Salute Sanità e Cura

e

Cisl FP

 

 

Allegato 5 - CCNL per il personale dipendente del settore assistenziale, socio sanitario e delle cure post intensive

Protocollo di adesione Cisl FP

 

Cisl FP, rappresentata dal Segretario Generale, con la presenza dei segretari nazionali e del coordinatore nazionale del Terzo Settore, dichiarano di aderire integralmente al "CCNL per il personale dipendente del settore assistenziale, socio sanitario e delle cure post intensive" sottoscritto in data 13 settembre 2022 da Confcommercio Salute Sanità e Cura e Fisascat - Cisl e UilTucs Uil.

Confcommercio Salute Sanità e Cura, rappresentata dal Presidente e dal Direttore, accetta l'adesione di cui al presente accordo e riconosce alla Organizzazione sindacale Cisl FP il diritto al versamento dei contributi sindacali mediante delega debitamente sottoscritta dal lavoratore e consegnata o fatta pervenire alle imprese secondo i termini, gli importi e le modalità previste all'art. 14, Titolo III.

Confcommercio Salute Sanità e Cura riconosce, altresì, all'Organizzazione sindacale Cisl Fp i diritti sindacali di cui al Titolo III del succitato CCNL, nel rispetto dei limiti e delle disponibilità già concordate.

 

 

TITOLO I - VALIDITÀ E SFERA DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO

Art. 1 - Sfera di applicazione

 

Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro si applica integralmente a tutte le dipendenti ed ai dipendenti di Associazioni, Fondazioni, Enti ed altre Iniziative Organizzate, operanti nel settore assistenziale, sociale, socio-sanitario, educativo nonché a tutte le altre Istituzioni di assistenza e beneficenza.

Per iniziative operanti nel settore socio-sanitario le Parti intendono riferirsi a quelle rientranti nell'area di cui al D.PC.M. 29 novembre 2001, allegato 1.C, e successive modificazioni ed integrazioni.

A titolo esemplificativo ricadono nella sfera di applicazione del presente contratto le seguenti iniziative:

 

Area socio-sanitaria:

istituzioni che gestiscono servizi di tipo socio-assistenziale, previsti dalle attuali disposizioni legislative regionali, quali ad esempio:

- istituti di assistenza domiciliare;

- case albergo funzionali ai servizi socio-sanitari;

- case protette;

- case di cura;

- case di riposo con reparto protetto;

- residenze sanitarie assistenziali (RSA);

- RSA aperta;

-senior living;

- servizi di assistenza territoriale domiciliare, anche nella modalità di co abitazioni gestite da istituzioni;

- servizi per portatori di handicap, comunque denominati (istituti assistenziali, centri di riabilitazione, istituti psico-medico-pedagogici, comunità alloggio);

- struttura servizi specialistici per immagini;

- strutture di riabilitazione funzionale;

- assistenza socio-sanitaria svolta da terzi.

 

Area socio-assistenziale educativa:

- istituti che perseguono, a norma delle costituzioni o dello Statuto, finalità di culto, religione, assistenza e beneficenza, quali servizi per soggetti in stato di disagio sociale, comunque denominati (comunità di accoglienza, centri di assistenza, ecc.);

- servizi per minori comunque denominati (istituti educativo-assistenziali, comunità alloggio, etc.);

- centri di aggregazione giovanile;

- servizi di animazione;

- centri di psicoterapia dell'età evolutiva;

- centri culturali e ricreativi;

- comunità terapeutiche per dipendenti da sostanze e da alcool;

- consultori familiari;

- servizi per la cronicità;

- servizi per il recupero da ludopatia;

- attività per il recupero di persone svantaggiate anche organizzate attraverso strutture comunitarie semiresidenziali e residenziali;

-asili nido;

- tagesmutter o altre figure di assistenza domiciliare all'infanzia comunque denominate.

 

Sono incluse nel campo di applicazione anche le attività connesse e/o accessorie ai servizi sopra citati, anche se affidate a terzi.

In caso di istituzioni che svolgono attività miste, pur vigendo il principio dell'attività prevalente svolta dal datore di lavoro, è possibile definire accordi integrativi specifici aziendali.

Per quanto concerne circostanze non previste, totalmente o parzialmente, dal presente contratto si rimanda alle norme di Legge vigenti.

Le parti stipulanti riconoscono per le realtà aderenti a Confcommercio Salute Sanità e Cura il presente CCNL come unico contratto da applicarsi nei rapporti di lavoro di tipo privato nel settore socio-assistenziale, sociale, sociosanitario, educativo e si impegnano ad assumere comportamenti coerenti su tutto il territorio nazionale.

Nel confermare l'esclusiva dei rapporti contrattuali per le dipendenti ed i dipendenti delle istituzioni ricomprese nel presente CCNL, le parti stipulanti il presente contratto si impegnano a favorire corrette e costruttive relazioni a tutti i livelli anche al fine di realizzare la migliore gestione ed il più puntuale rispetto del presente contratto.

Le norme del presente contratto devono essere considerate sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine correlate e inscindibili tra di loro. Al fine di facilitare l'applicazione del presente contratto nelle realtà aziendali che applicavano in precedenza altro CCNL, viene previsto un Protocollo di prima applicazione (allegato 1).

 

 

Art. 2 - Decorrenza e durata

 

Il presente contratto ha durata triennale dal 1º gennaio 2022 al 31 dicembre 2024 sia per la parte economica che per quella normativa.

Il contratto può essere disdetto da una delle parti contraenti almeno sei mesi prima della scadenza a mezzo raccomandata A/R con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo a certificare la ricezione.

In caso di mancata disdetta esso si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno.

La parte che avrà dato disdetta del contratto dovrà comunicare alle altre parti le sue proposte almeno sei mesi prima della scadenza a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo a certificare la ricezione.

Il negoziato per il rinnovo ha inizio almeno tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante il periodo delle trattative di rinnovo e per un massimo di sei mesi dalla data di presentazione della piattaforma le parti contraenti non potranno assumere iniziative unilaterali né procedere ad azioni dirette.

Laddove il primo incontro per il rinnovo del contratto avvenga entro sessanta giorni dalla richiesta di convocazione effettuata da una delle Parti che hanno sottoscritto il presente contratto, il termine di cui sopra è aumentato a otto mesi.

Il presente contratto continuerà a produrre i suoi effetti anche dopo la scadenza di cui sopra fino alla data di decorrenza del successivo accordo di rinnovo.

 

 

Art. 3 - Condizioni di miglior favore

 

Nel caso di superiorità contrattuale viene fatto salvo il mantenimento, sui singoli istituti, a titolo integrativo collettivo, delle condizioni di fatto esistenti a livello territoriale e di Istituzioni.

Per le Istituzioni che applicano per la prima volta il presente contratto, si procederà ad una valutazione complessiva dei rispettivi trattamenti, secondo i criteri e le modalità previste negli appositi protocolli di cui all'art. 1 e all'Allegato 1 del presente CCNL, nell'ambito del rapporto tra le parti in sede locale.

In ogni caso, le eventuali eccedenze saranno mantenute a titolo di assegno "ad personam" non assorbibile da futuri aumenti.

 

 

TITOLO II - RELAZIONI SINDACALI

Art. 4 - Diritto di informazione e confronto tra le parti

 

Le Parti si impegnano alla più ampia diffusione di dati e conoscenze che consentano l'utilizzo di strumenti per la definizione e la applicazione degli accordi di lavoro e per un sempre più responsabile e qualificato ruolo di tutte le componenti contrattuali.

In particolare le Parti ritengono necessaria una più incisiva partecipazione delle rappresentanze delle lavoratrici e dei lavoratori negli indispensabili interventi di riorganizzazione dell'intero sistema.

Ciò richiede anche una rivisitazione del sistema di relazioni sindacali che, da un lato, confermi ed uniformi gli ambiti di intervento e le materie oggi regolate dai CCNL e, dall'altro, introduca nuove materie come, ad esempio, il benessere organizzativo, le buone prassi, la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, lo stress da lavoro correlato.

Le parti intendono costruire un innovativo sistema di relazioni fondato sulla responsabilità sociale dell'impresa, che rappresenta una parte delle fondamenta su cui si poggiano gli obiettivi di sviluppo e di crescita del settore, anche nel quadro delle direttive europee in tema di informazione e consultazione.

Le sedi di informazione e confronto sono:

Di norma annualmente, su richiesta di una delle parti, anche in modalità di videoconferenza, le stesse si incontreranno in particolare per:

 

1) Primo livello nazionale

a) analizzare l'andamento del settore;

b) valutare i programmi ed i progetti di sviluppo;

c) valutare gli andamenti occupazionali in termini quantitativi e qualitativi;

d) valutare lo stato di applicazione del presente CCNL;

e) promuovere iniziative anche volte alla Pubblica Amministrazione finalizzate a favorire la crescita e la qualificazione dei servizi del settore nonché una sempre più adeguata utilizzazione delle risorse disponibili.

 

2A) Secondo livello regionale e territoriale

Di norma annualmente, su richiesta di una delle parti, le stesse si incontreranno anche in modalità di videoconferenza in particolare per:

a) analizzare l'andamento del settore, ai diversi livelli, con particolare attenzione all'assetto dei servizi, al dato occupazionale ed alla necessità in termini di reperibilità connesse ai singoli servizi;

b) assumere le opportune iniziative presso la Pubblica Amministrazione affinché, nel rispetto dei reciproci ruoli e competenze, si tenga conto dell'applicazione del presente CCNL, e dei costi conseguenti nei regimi di convenzione od accreditamento; verificare lo stato di definizione o applicazione delle normative regionali;

c) verificare i programmi ed i progetti di sviluppo anche in relazione all'evoluzione dei rapporti di committenza con la Pubblica Amministrazione;

d) assumere le opportune iniziative nei confronti della Pubblica Amministrazione affinché vengano attivati e/o potenziati i corsi di qualificazione, aggiornamento e riqualificazione professionale per il personale delle realtà interessate dal presente CCNL;

e) coordinare soluzioni di problematiche comuni a più Istituzioni o enti.

 

2B) Livello di istituzione

Ferme restando le competenze proprie delle amministrazioni interessate, annualmente e su richiesta, verranno fornite alle R.S.A./R.S.U., e alle Organizzazioni sindacali territoriali stipulanti del CCNL adeguate informazioni riguardanti gli andamenti occupazionali, le innovazioni sull'organizzazione del lavoro e sul funzionamento dei servizi, eventuali trasformazioni e/o programmi di sviluppo, i regolamenti aziendali e loro modifiche ed il sistema degli accreditamenti.

Inoltre, in caso di significative evoluzioni sui dati occupazionali e sui processi organizzativi, le relative informazioni verranno tempestivamente fomite alle R.S.A./R.S.U. e/o alle Organizzazioni sindacali territoriali stipulanti il CCNL.

Per eventuali processi di esternalizzazione /internalizzazione e terziarizzazione di servizi o parte di essi, sarà data tempestiva informazione preventiva alle R.S.A./R.S.U. e alle OO.SS. territoriali stipulanti del CCNL.

 

 

Art. 5 - Struttura della contrattazione

 

Le parti concordano che la contrattazione di cui al presente CCNL si svolga su due livelli:

a) Primo livello - Nazionale, su tutti i titoli e le tematiche proprie del presente CCNL. Sono titolari della contrattazione di primo livello le parti stipulanti il presente CCNL.

b) Secondo livello - Regionale/Territoriale o di Istituzione, sugli argomenti e le materie espressamente rinviatevi dai singoli articoli del presente CCNL. Sono titolari della contrattazione di secondo livello in sede regionale/territoriale Confcommercio Salute Sanità e Cura e le OO.SS. stipulanti del presente CCNL, in sede di Istituzione le Direzioni degli Enti e le R.S.U./R.S.A. congiuntamente alle OO.SS. stipulanti sulla base di quanto previsto dai vigenti accordi interconfederali in materia e dal presente CCNL.

Le materie consegnate a livello decentrato si dovranno concretizzare nel contratto integrativo di secondo livello, precisando i luoghi e i tempi del proprio svolgimento.

La contrattazione di secondo livello riguarda materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del CCNL.

Le erogazioni del secondo livello di contrattazione sono strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità e altri elementi di competitività di cui le Istituzioni e gli Enti dispongono, compresi i margini di produttività che potranno essere impegnati per accordo tra le parti nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'Istituzione.

In particolare, al secondo livello di contrattazione sono demandate le seguenti materie:

 

Sede Regionale o Sede Territoriale

a) Interventi e/o erogazioni per specifiche figure professionali, a fronte di situazioni contingenti e particolari del mercato del lavoro;

b) definizione di principi, parametri e fasce salariali per gli accordi da attuare a livello di Istituzione;

c) definizione della copertura degli eventuali rischi derivanti dall'utilizzo del mezzo proprio;

d) protocollo di prima applicazione di cui all'Allegato 1;

e) inquadramento di eventuali figure professionali non previste dal vigente CCNL, con applicazione per analogia delle relative declaratorie e profili professionali;

f) il controllo ed il monitoraggio del livello di applicazione del CCNL;

g) l'andamento occupazionale del settore a livello regionale, nonché, in caso di rischio per i livelli occupazionali, le relative misure di contrasto;

h) la promozione della formazione permanente, anche attraverso intese regionali (cfr. art. 5 L. 53/2000);

i) definizione di accordi per l'erogazione di salario variabile.

 

Sede di Istituzione

a) prima applicazione contrattuale nelle Istituzioni che applicano altri CCNL;

b) contingenti di personale per la garanzia dei servizi minimi essenziali così come previsto dall'art. 6;

c) ulteriori modalità per lo svolgimento delle assemblee sul luogo di lavoro;

d) criteri per l'accesso ai corsi di qualificazione, riqualificazione ed aggiornamento professionale e per l'esercizio del diritto allo studio previsti dagli artt. 39 e 40;

e) eventuali durate settimanali differenziate dell'orario di lavoro diverse da 38 ore medie così come previsto dall'art. 52;

f) eventuali articolazioni orarie basate su di una programmazione annuale dell'orario di lavoro così come previsto dall'art. 52;

g) ritiro della patente: assegnazione ad altri lavori così come previsto dall'art. 35;

h) definizione della copertura dei rischi derivanti dall'eventuale utilizzo del mezzo proprio;

i) modalità particolari per l'uso delle divise ed indumenti di lavoro così come previsto dall'art. 30;

j) attuazione di quanto previsto dal terzo comma del presente articolo;

k) attuazione dei protocolli di prima applicazione contrattuale ai sensi dell'Allegato 1;

l) articolazione degli orari di lavoro così come previsto dall'art. 52 secondo comma;

m) determinazione dei servizi di reperibilità così come previsto dall'art. 59;

n) regolamentazione della banca delle ore;

o) definizione di accordi per l'erogazione di salario variabile, qualora non definito in sede Regionale o Territoriale;

p) la programmazione dell'epoca e dei turni di ferie del personale;

q) le modalità di fruizione del diritto allo studio, qualificazione, riqualificazione, aggiornamento professionale;

r) ogni altra materia espressamente rinviata dal presente CCNL.

 

Modalità di presentazione della piattaforma

Al fine di avviare le trattative per il secondo livello di contrattazione regionale/territoriale/aziendale, la piattaforma sarà presentata in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza dell'eventuale accordo precedente.

Le piattaforme saranno presentate dalle OO.SS. Territoriali/regionali stipulanti de! presente accordo a Confcommercio Salute Sanità e Cura.

Le parti considerati i termini di durata del presente CCNL, dichiarano che le piattaforme integrative di secondo livello dovranno essere presentate entro 18 mesi dalla sottoscrizione del presente contratto.

 

 

Art. 6 - Garanzia del funzionamento dei servizi minimi essenziali

 

In attuazione di quanto previsto dalle leggi 12-6-1990, n. 146 e 11-4-2000, n. 83, le parti individuano in ambito assistenziale, sociale, socio-sanitario, educativo i seguenti servizi minimi essenziali:

a) prestazioni medico-sanitarie anche a carattere ambulatoriale,

b) prestazioni di igiene ed assistenza finalizzate ad assicurare la tutela degli utenti;

c) confezione, distribuzione, somministrazione del vitto e sanificazione del materiale.

Tali servizi minimi essenziali verranno garantiti in tutte le unità produttive applicanti il presente CCNL secondo i contenuti e le modalità previste dalla L. 12-6-1990, n. 146 e successive modifiche o integrazioni.

Nell'ambito del rapporto tra le parti in sede regionale potranno essere individuate strutture di altra natura nelle quali applicare i servizi minimi essenziali di cui al presente articolo.

Al fine di una corretta applicazione delle norme di cui sopra, saranno individuati, in sede di istituzione, appositi contingenti di personale che dovranno garantire la continuità delle prestazioni indispensabili inerenti i servizi minimi essenziali sopra individuati.

 

 

Art. 7 - Commissione paritetica nazionale per l'interpretazione autentica del CCNL

 

A livello nazione viene costituita una Commissione Paritetica con funzioni di interpretazione autentica delle disposizioni contenute nel presente CCNL, la quale è chiamata ad esprimersi in caso di controversie relative all'interpretazione e applicazione di istituti, articoli o singoli dispositivi del CCNL.

La Commissione Paritetica è composta da membri designati dai firmatari del CCNL e resta in carica per tutta la durata del contratto o rinnovo contrattuale, nel limite massimo di durata dell'incarico di anni 3.

Alla CPN potranno rivolgersi le rappresentanze territoriali e regionali aderenti a Confcommercio SSC, nonché le singole istituzioni e datori di lavoro, le rappresentanze sindacali a livello regionale, territoriale o di istituzione tramite PEC della Commissione Paritetica, indicando con precisione l'argomento per il quale viene richiesto l'intervento della CPN, fornendo adeguate spiegazioni utili per la comprensione dello stesso. La CPN si riunisce entro 30 giorni anche in modalità di videoconferenza - dal ricevimento del quesito/controversia/richiesta di interpretazione autentica.

Entro sei mesi dalla firma del contratto, la Commissione paritetica definirà, attraverso apposito accordo, la modalità per dare vita alle commissioni di conciliazione ed arbitrato.

 

 

Art. 8 - Ente bilaterale nazionale

 

Le Parti si impegnano ad incontrarsi entro sei mesi dalla stipula del presente contratto per la costituzione di un Ente bilaterale nazionale di settore, nonché definire le modalità di funzionamento e di svolgimento degli scopi dello stesso. Le Parti convengono di istituire l'Ente Bilaterale Nazionale, regolato da apposito statuto. Gli organi di gestione dell'Ente Bilaterale Nazionale saranno composti su base paritetica tra Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

L'Ente Bilaterale promuove e gestisce, a livello locale, iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti. In particolare, l'Ente svolge le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo la finalità di contribuire a miglioramento culturale e professionale dei lavoratori, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del settore.

L'Ente svolge, inoltre, attraverso apposite Commissioni Paritetiche, composte da almeno 3 membri rappresentanti, designati dalle OO.SS. nazionali stipulanti il presente contratto, le funzioni previste all'art. 10, a sostegno delle donne vittime di violenza.

Per il funzionamento e lo svolgimento degli scopi di cui al presente contratto, l'Ente sarà finanziato con un contributo fisso annuale pari a 5 euro per ciascun lavoratore a carico del datore di lavoro, e 3 euro a carico del lavoratore, da riscuotere attraverso apposita convenzione da stipulare con l'INPS.

La quota di cui ai commi precedenti sarà dovuta a decorrere dal funzionamento dell'Ente e sarà da considerarsi parte integrante del trattamento economico complessivo.

L'istituzione che ometta il versamento della suddetta quota è tenuta a corrispondere al lavoratore un elemento dist