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Testo Consolidato CCNL del 27/12/2022
ISTITUZIONI SOCIO ASSISTENZIALI - ANASTE
Testo consolidato del CCNL 27/12/2022
per il personale dipendente delle strutture territoriali ANASTE
Decorrenza: 01/01/2020
Scadenza: 31/12/2022
CCNL 27/12/2022 come modificato da:
- Accordo integrativo 28/04/2023
N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.
L'anno 2022, il giorno 27 del mese di dicembre, in Roma tra
- ANASTE - Associazione Nazionale Strutture Territoriali (di seguito, "ANASTE").
e
- CIU - Unionquadri, Confederazione Italiana di Unione delle Professioni;
- SNALV Confsal - Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori,;
- Confsal - Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori;
- CSE - Confederazione Indipendente Sindacati Europei;
- CSE Sanità - Federazione delle professioni sanitarie sociali tecniche e amministrative della Confederazione CSE;
- CSE Fulscam - Federazione Unitaria Lavoratori Servizi, Commercio, Albergo e Mensa
- CONFELP - Confederazione Europea Lavoratori e Pensionati.
(le Parti sopra elencate, di seguito definite, congiuntamente, come le "Parti")
Premesso che
Con riferimento al settore di applicazione del CCNL, le varie professionalità che lo caratterizzano risultano fondamentali per la qualità e l'efficienza del servizio erogato.
Nelle organizzazioni che operano nel welfare, in particolare in quelle che erogano servizi sanitari, socio-sanitari-assistenziali ed educativi, anche in forma domiciliare, il personale addetto all'assistenza diretta al paziente-ospite, costituisce la maggioranza assoluta della forza lavoro e, inevitabilmente, dei costi e degli impegni di bilancio delle strutture associate ad ANASTE.
Lo stesso impiego del personale è assoggettato a specifica regolamentazione, soprattutto in ambito regionale, così che i modelli di accreditamento sono divenuti gli clementi regolatori che ne definiscono, di fatto, anche gli standard organizzativi e strutturali, arrivando ad indicare i requisiti di base, le dimensioni qualitative e di efficienza tali da rendere una certa struttura idonea ad erogare servizi socio-sanitario-assistenziali e ad operare sul mercato.
Particolare attenzione, dunque, deve essere posta alla formazione ed al progresso degli stessi lavoratori impiegati, il cui rapporto non può che essere analizzato e considerato in un più ampio contesto di qualità, efficienza ed intensità dei servizi resi alla cittadinanza, anche alla luce del maggior livello di gravità dei pazienti ospitati nelle Strutture Associate ad Anaste
Al contempo, il rapporto di lavoro degli operatori del settore deve essere improntato a criteri di efficienza, modernità, qualità e dinamismo, anche nell'ottica di consentire, alle imprese operanti nel settore, di mantenere il proprio equilibrio economico-finanziario, senza rinunciare agli standard di tutela del paziente, il tutto garantendo ai lavoratori interessati dal rinnovo il giusto riconoscimento economico, con incremento dei minimi contrattuali già garantiti per effetto del CCNL precedentemente in vigore, oltre che per il tramite di specifica previsione in materia di sanità integrativa e di garanzia di cure mediche del personale.
Allo stesso tempo, l'intero impianto contrattuale è stato oggetto di adeguamento ai mutati contesti normativi di riferimento, pur garantendo la dovuta protezione allo stesso personale interessato dall'ambito di applicazione del CCNL
Tutto ciò premesso e considerato
le Parti, così come sopra identificate e rappresentate, hanno negoziato e stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ANASTE (di seguito, per brevità "CCNL"), costituito da: (i) n. 104 articoli; n. 2 verbali di accordo preliminare, che sostituisce e rinnova le precedenti versioni del CCNL.
Accordo integrativo 28/04/2023
Verbale di stipula
L'anno 2023, il giorno 28 del mese di aprile, in Roma, Via dei Gracchi, 137, presso la Sede di ANASTE,
tra
ANASTE -Associazione Nazionale Strutture Territoriali (di seguito, "ANASTE")
e
CIU - Unionquadri, Confederazione Italiana di Unione delle Professioni Intellettuali;
SNALV Confsal - Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori;
CONFSAL - Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori;
CSE (Confederazione Indipendente Sindacati Europei);
CSE Sanità (Federazione delle professioni sanitarie sodali tecniche e amministrative della Confederazione CSE);
CSE Fulscam (Federazione Unitaria Lavoratori Servizi, Commercio, Albergo e Mensa),
Premesso che
(i) in data 27 dicembre 2022, in via telematica, e in data 11 gennaio 2023, in originale, le Parti hanno sottoscritto il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente delle strutture territoriali, per il triennio 2020-2022, con effetti dal 1º gennaio 2023 (di seguito, il "CCNL");
(ii) Dopo ulteriore lettura del testo è stata avvertita la necessità di apportare ulteriori integrazioni e correzioni, di seguito individuate e specificate.
Tutto ciò premesso e considerato
le Parti, così come sopra identificate e rappresentate, dichiarano, stipulano e convengono quanto segue.
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente verbale (di seguito, il "Verbale").
2. Le parti convengono di integrare il CCNL nelle modalità di seguito indicate.
[___]
11. I contenuti del Verbale quivi sottoscritto costituiscono parte integrante e sostituiscono il CCNL, che dovrà ritenersi integrato, modificato e novato quanto alle modifiche quivi apportate e con riferimento alle OO.SS. firmatarie.
12. Per tutto quanto quivi non espressamente indicato, convenuto o dichiarato, si rinvia integralmente al testo del CCNL, che resta fermo e valido.
13. Il presente Verbale, composto di n. 4 pagine e n. 13 articoli, costituisce allegato e parte integrante e sostanziale del CCNL.
Titolo I - VALIDITÀ E SFERA DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO
Capo I - Ambito di applicazione e durata. Transizione
Art. 1 - Sfera di applicazione
Il CCNL si applica a tutte i dipendenti di Enti giuridici, imprese, aziende, associazioni ed iniziative organizzate, operanti nei seguenti settori (di seguito, "Ambito di Applicazione"):
- ex IPAB de-pubblicizzate, Fondazioni, Associazioni con o senza figura giuridica riconosciuta, Enti del Terzo Settore, Cooperative o Consorzi;
- Centri e servizi a ciclo diurno, ambulatori e istituti riabilitativi e diagnostici, per anziani e per disabili, nonché delle strutture e servizi per malati terminali o in stato vegetativo permanente o in stato di minima coscienza;
- Residenze Socio Sanitarie-Psichiatriche;
- Enti che gestiscano, in qualsivoglia forma giuridica essi siano costituiti, servizi per tossicodipendenti o alcooldipendenti, comunque denominati; servizi per portatori di handicap comunque denominati (istituti assistenziali, centri per la riabilitazione, istituti psico-medico pedagogici, residenze sanitarie assistenziali, comunità alloggio, assistenza domiciliare, ecc.); servizi per anziani autosufficienti, parzialmente autosufficienti, non autosufficienti e/o per soggetti in stato di disagio sociale comunque denominati (case di riposo, residence, residenze sanitarie assistenziali, case-albergo, case protette, assistenza domiciliare, ecc.).
Le Parti firmatarie riconoscono il CCNL come unico contratto collettivo nazionale di lavoro da applicarsi nei rapporti di lavoro di tipo privato nel settore socio-sanitario- assistenziale-educativo per le realtà aderenti all'ANASTE e si impegnano ad assumere comportamenti coerenti su tutto il territorio nazionale.
Le Parti stipulanti il presente accordo si impegnano a favorire corrette e costruttive relazioni a tutti i livelli anche al fine di realizzare la migliore gestione ed il più puntuale rispetto del CCNL.
Il CCNL si applica altresì a tutti i casi in cui si sia fatto o si faccia menzione, nel contratto individuale di lavoro, al "CCNL ANASTE", nonché a tutti i casi in cui le Parti lo applichino di fatto, od in ragione dell'affiliazione del datore di lavoro ad ANASTE.
Nel rispetto dei protocolli adottati a livello nazionale, ed in particolare il "Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo" del 23 luglio 1993" e del "Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione" del 22 dicembre 1998, ed in particolare dell‘"Accordo Quadro - Riforma degli Assetti Contrattuali, del 22 gennaio 2009", le Parti firmatarie convengono che il CCNL abbia durata triennale, con decorrenza dal 1º gennaio 2020 al 31 dicembre 2022.
Entro e non oltre 3 mesi prima della scadenza suindicata, ciascuna parte trasmetterà all'altra piattaforme contrattuali per il rinnovo, nell'ottica di consentire l'apertura delle trattative in tempo utile; durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad alcuna azione diretta.
In ipotesi di disdetta anticipata, da comunicarsi alle altre Parti con preavviso di almeno 6 mesi, il CCNL rimarrà in vigore, sino alla definizione di nuovi accordi e della sottoscrizione del nuovo testo contrattuale.
Ove non ne sia data disdetta ai sensi del comma 3 del presente articolo, il CCNL si rinnoverà automaticamente, per un anno, decorrente dalla data di scadenza e così di anno in anno sino a formale disdetta, nelle modalità indicate al comma che precede.
Con riferimento al triennio 2023-2025, le Parti convengono che, in deroga alle previsioni di cui al paragrafo 2 che precede, alle Parti sarà concesso, eccezionalmente, di presentare le rispettive piattaforme contrattuali entro e non oltre 6 mesi dalla sottoscrizione del CCNL.
Art. 3 - Condizioni di miglior favore
Fermo restando tutto quanto indicato nel CCNL, restano fermi e validi termini e condizioni di miglior favore previsti da accordi collettivi di livello aziendale, o territoriali, che contengano condizioni di miglior favore per il lavoratore.
Nei casi in cui il datore di lavoro applichi per la prima volta il CCNL, o in ipotesi di sostituzione di altro CCNL con il CCNL ANASTE, si procederà ad una valutazione complessiva dei rispettivi trattamenti saranno fatti salvi trattamenti di miglior favore in precedenza acquisiti dal dipendente e si terrà conto delle previsioni di cui al comma che segue.
Il personale sarà inquadrato secondo l'effettiva mansione svolta presso l'azienda, con riferimento alle declaratorie ed ai profili della classificazione del personale, di cui all'art. 27 del CCNL; conseguentemente, l'entrata in vigore del CCNL non potrà determinare, peri lavoratori già in forza, un trattamento retributivo peggiorativo rispetto a quello precedentemente riconosciuto; la retribuzione lorda annuale, quantificata ai sensi dell'art. 68 del CCNL, nonché l'intero trattamento economico, individuato al Titolo XII del CCNL, non potrà subire riduzioni.
Titolo II - RELAZIONI SINDACALI
Capo I - Livelli di contrattazione
Art. 4 - Diritto di informazione e confronto tra le Parti
Le Parti si impegnano alla più ampia diffusione di dati e conoscenze che consentano l'utilizzo di strumenti per la definizione e la applicazione degli accordi di lavoro e per un sempre più responsabile e qualificato ruolo di tutte le componenti contrattuali, nelle modalità di seguito indicate:
a) Livello nazionale
Annualmente, su richiesta di una delle Parti, le stesse si incontreranno in particolare per:
- analizzare l'andamento del settore;
- valutare i programmi ed i progetti di sviluppo;
- valutare gli andamenti occupazionali in termini quantitativi e qualitativi;
- valutare lo stato di applicazione del CCNL;
- promuovere iniziative rivolte alla Pubblica Amministrazione finalizzate a favorire la crescita e la qualificazione dei servizi del settore nonché una sempre più adeguata utilizzo delle risorse disponibili.
b) Livello regionale
Annualmente su richiesta di una delle Parti, le delegazioni regionali delle stesse si incontreranno in particolare per:
- analizzare l'andamento del settore, ai diversi livelli, con particolare attenzione all'assetto dei servizi ed al dato occupazionale;
- assumere le opportune iniziative presso la Pubblica Amministrazione affinché, nel rispetto dei reciproci ruoli e competenze, si tenga conto, dell'applicazione del CCNL, e dei costi conseguenti nei regimi di convenzione od accreditamento;
- verificare i programmi ed i progetti di sviluppo;
- assumere le opportune iniziative nei confronti della Pubblica Amministrazione affinché vengano atdvati e/o potenziati i corsi di qualificazione, aggiornamento e riqualificazione professionale per il personale delle realtà interessate dal CCNL.
- coordinare soluzioni a problematiche comuni a più Strutture Associate poste da una delle Parti
c) Livello aziendale
Ferme restando le competenze proprie delle direzioni di ciascuna Struttura Associata, queste forniscono alle RSU - o in loro assenza alle R.S.A. - e alle OO.SS. che abbiano sottoscritto il CCNL, ove richiesto, un'informazione riguardante il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi nonché quant'altro previsto nei singoli punti del CCNL.
Art. 5 - Struttura della contrattazione
Le Parti concordano che la contrattazione di cui al CCNL si svolga nei seguenti livelli:
a) nazionale;
b) regionale e/o aziendale,
Sono titolate alla contrattazione a livello regionale le OO.SS. firmatarie del CCNL.
Nelle Regioni ove si convenga di articolare la contrattazione di livello aziendale, sono titolari della stessa contrattazione le stesse OO.SS. firmatarie del CCNL, congiuntamente alle R.S.U. o, laddove già costituite, con le RSA, in conformità a quanto indicato dal Testo Unico sulla rappresentanza del 10 gennaio 2014, nonché dal CCNL.
Costituiscono oggetto della contrattazione nazionale tutti i titoli e le tematiche proprie del CCNL, fatta salva diversa previsione o attribuzione contenuta nello stesso CCNL.
Costituisce oggetto della contrattazione regionale ed aziendale quanto espressamente individuato dai singoli articoli del CCNL.
In particolare, alla contrattazione a livello regionale sono demandate le seguenti materie:
a) interventi per specifiche figure professionali, a fronte di situazioni contingenti e Particolari del mercato del lavoro;
b) individuazione di strutture diverse da quelle di cui all'art. 6 che segue, a cui applicare la normativa sui servizi minimi essenziali;
c) individuazione di percentuali superiori rispetto a quelle previste dal CCNL per l'utilizzo dei contratti a termine e il lavoro temporaneo;
d) diversa determinazione del normale orario di lavoro;
e) indiviuazione dei criteri relativi:
- ai sistemi di incentivazione del personale sulla base di obiettivi e di programmi per l'incremento della produttività e miglioramento della qualità del servizio;
- alle metodologie di valutazione basate su indici e standard di valutazione;
- alla ripartizione delle eventuali ed ulteriori risorse da destinare al personale, tra le quali specifiche indennità;
- ai programmi annuali e pluriennali delle attività di formazione professionale, riqualificazione e aggiornamento del personale;
f) formulazione delle linee di indirizzo per la garanzia e per il miglioramento dell'ambiente di lavoro, per gli interventi rivolti alla prevenzione e alla sicurezza sui luoghi di lavoro, per l'attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l'attività dei dipendenti disabili;
g) implicazioni in ordine alla qualità del lavoro e alla professionalità dei dipendenti in conseguenza delle innovazioni tecnologiche, degli assetti organizzativi e della domanda di servizi;
hi) le pari opportunità, per le finalità e con le modalità stabilite dalla Legge;
i) le modalità di gestione delle eccedenze di personale secondo la disciplina e nel rispetto della normativa vigente in materia;
l) la determinazione dei piani di welfare.
Le materie non disciplinate a livello nazionale e regionale, potranno essere oggetto di negoziazione e contrattazione a livello aziendale; resta altresì fermo quanto disposto dall'art. dall'art. 8, D.L. n. 138/2001, convertito con L n. 148/2011, con riferimento ai contratti di prossimità,
Capo II - Sciopero e servizi minimi essenziali
Art. 6 - Garanzia del funzionamento dei servizi minimi essenziali
Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dalla L, n. 146/1990 come modificata ed integrata dalla Legge n. 83/2000, le Parti individuano in ambito sociosanitario, socioassistenziale e socio-educativo le seguenti tipologie di servizi minimi essenziali, convenendo che a livello di Ente, nell'ambito del rapporto tra le parti, possano essere definite altre dpologie di servizio alle quali applicare la presente normativa;
- prestazioni medico-sanitarie, quelle di igiene ed assistenza finalizzate ad assicurare la tutela agli utenti, tenuto conto degli standard minimi previsti dalla normativa regionale di riferimento;
- confezione, distribuzione e somministrazione del vitto a persone non autosufficienti, minori, soggetti affidati a strutture tutelari o a servizi di assistenza domiciliare.
A seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 83/2000, le Parti si impegnano alla sottoscrizione di apposito accordo per la disciplina dello sciopero nei servizi pubblici essenziali.
Nell'ambito dei servizi essenziali di cui sopra, dovrà essere garantita la continuità delle prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti garantiti dalla Costituzione. Con l'obiettivo di una corretta applicazione delle norme di cui sopra, saranno definiti, nell'ambito del rapporto fra le Parti in sede di Ente, con esplicito verbale appositi contingenti di personale.
Art. 7 - Regolamentazione del diritto di sciopero
Le Parti, entro sei mesi dalla firma del CCNL, potranno definire un accordo, avente ad oggetto la regolamentazione del diritto di sciopero, con particolare riferimento alla disciplina dei servizi minimi essenziali, in conformità alla L. n, 146/90.
In assenza di detto regolamento, nel caso in cui insorga una controversia di natura sindacale, potenzialmente idonea alla proclamazione di uno sciopero, vengono esperite le procedure di raffreddamento e conciliazione dinanzi agli organi competenti, che sono;
il Ministero del Lavoro in caso di controversie sindacali di portata nazionale;
il Prefetto del capoluogo di Regione o di Provincia in caso di controversie sindacali di portata territoriale.
3 La richiesta della procedura in oggetto deve essere notificata alla controparte e ai soggetti incaricati a svolgerla in base ai livelli di competenza di cui al comma precedente.
Art. 8 - Ente bilaterale nazionale
Entro e non oltre 3 (tre) mesi dalla sottoscrizione del CCNL, le Parti potranno incontrarsi, al fine di valutare l'opportunità di costituire un Ente Bilaterale nazionale, composto da un numero di membri designati dall'ANASTE e dalle OO.SS. firmatarie del CCNL, attraverso un meccanismo di ripartizione paritetico e definiti nel numero da un successivo regolamento all'atto della costituzione.
L'Ente Bilaterale nazionale potrà rappresentare lo strumento per lo studio e la pr