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Testo Consolidato CCNL del 03/11/2025
ISTITUZIONI SOCIO ASSISTENZIALI - ANASTE
Testo consolidato del CCNL 03/11/2025
per il personale dipendente delle strutture territoriali ANASTE
Decorrenza: 01/01/2023
Scadenza: 31/12/2025
CCNL 03/11/2025 come modificato da:
- Accordo di adesione 10/12/2025
- Errata corrige 16/12/2025
N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.
L'anno 2025, il giorno 3 del mese di novembre 2025, in Roma
tra
- ANASTE - Associazione Nazionale Strutture Territoriali (di seguito, "ANASTE");
e
- CIU - Unionquadri, Confederazione Italiana di Unione delle Professioni Intellettuali;
- SNALV Confsal - Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori;
- Confsal - Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori;
- CSE (Confederazione Indipendente Sindacati Europei);
- CSE Sanità (Federazione delle professioni sanitarie sociali tecniche e amministrative della Confederazione CSE);
- CSE Fulscam (Federazione Unitaria Lavoratori Servizi, Commercio, Albergo e Mensa);
- CONFELP - Confederazione Europea Lavoratori e Pensionati.
(le Parti sopra elencate, di seguito definite, congiuntamente, come le "Parti")
Premesso che
Con riferimento al settore di applicazione del CCNL, le varie professionalità che lo caratterizzano risultano fondamentali per la qualità e l'efficienza del servizio erogato.
Nelle organizzazioni che operano nel welfare, in particolare in quelle che erogano servizi sanitari, socio-sanitari-assistenziali ed educativi, anche in forma domiciliare, il personale addetto all'assistenza diretta al paziente-ospite, costituisce la maggioranza assoluta della forza lavoro e, inevitabilmente, dei costi e degli impegni di bilancio delle strutture associate ad ANASTE.
Lo stesso impiego del personale è assoggettato a specifica regolamentazione, soprattutto in ambito regionale, così che i modelli di accreditamento sono divenuti gli elementi regolatori che ne definiscono, di fatto, anche gli standard organizzativi e strutturali, arrivando ad indicare i requisiti di base, le dimensioni qualitative e di efficienza tali da rendere una certa struttura idonea ad erogare servizi socio-sanitario-assistenziali e ad operare sul mercato.
Particolare attenzione, dunque, deve essere posta alla formazione ed al progresso degli stessi lavoratori impiegati, il cui rapporto non può che essere analizzato e considerato in un più ampio contesto di qualità, efficienza ed intensità dei servizi resi alla cittadinanza, anche alla luce del maggior livello di gravità dei pazienti ospitati nelle Strutture Associate ad Anaste
Al contempo, il rapporto di lavoro degli operatori del settore deve essere improntato a criteri di efficienza, modernità, qualità e dinamismo, anche nell'ottica di consentire, alle imprese operanti nel settore, di mantenere il proprio equilibrio economico-finanziario, senza rinunciare agli standard di tutela del paziente, il tutto garantendo ai lavoratori interessati dal rinnovo il giusto riconoscimento economico, con incremento dei minimi contrattuali già garantiti per effetto del CCNL precedentemente in vigore, oltre che per il tramite di specifica previsione in materia di sanità integrativa e di garanzia di cure mediche del personale.
Allo stesso tempo, l'intero impianto contrattuale è stato oggetto di adeguamento ai mutati contesti normativi di riferimento, pur garantendo la dovuta protezione allo stesso personale interessato dall'ambito di applicazione del CCNL.
Per effetto della trasmissione delle rispettive piattaforme di rinnovo, ad opera delle Organizzazioni sindacali e di parte datoriale, si sono intraprese trattative per addivenire alla sottoscrizione del CCNL per il triennio 2023-2025.
In data 23 luglio 2025, le Parti, così come sopra identificate e rappresentate, hanno raggiunto un'intesa definitiva sul testo del CCNL per il triennio 2023-2025, ritenendo necessaria una revisione normativa ed un incremento dei minimi tabellari e, dunque, della remunerazione riconosciuta al personale dipendente del settore. A tal proposito, in medesima data, le Parti hanno sottoscritto un Verbale di accordo - qui da intendersi integralmente richiamato -, sottoposto a ratifica formale del Consiglio Nazionale Anaste.
In data 27 luglio 2025, il Consiglio Nazionale Anaste ha ratificato il Verbale di accordo del 23 luglio 2025.
Pur specificando che le modifiche pattuite nel Verbale di accordo del 23 luglio 2025 avessero efficacia - anche ai fini amministrativi e contabili - dal 1º agosto 2025, le Parti si sono impegnate a sottoscrivere la versione consolidata del CCNL Anaste, in originale, anche al fine di verificare l'incidenza sugli articoli del CCNL di eventuali modifiche normative entrate in vigore nelle more della sottoscrizione definitiva del CCNL.
Tutto ciò premesso e considerato
le Parti, così come sopra identificate e rappresentate, hanno negoziato e stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ANASTE (di seguito, per brevità "CCNL"), che sostituisce e rinnova le precedenti versioni del CCNL, costituito da: (i) n. 104 articoli; n. (ii) verbale di accordo del 23 luglio 2025.
Accordo di adesione 10/12/2025
Verbale di stipula
L'anno 2025, il giorno 10 del mese di dicembre, in Roma, Via dei Gracchi n. 137, presso la Sede legale di Anaste
tra
- ANASTE (Associazione Nazionale Strutture Territoriali), con sede legale in Roma, Via dei Gracchi n. 137, Codice Fiscale 03794811004, (di seguito, "Anaste");
e
- Unilavoro PMI - Confederazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese, con sede legale in Roma, c.f. 94284350488, (di seguito, "Associazione Datoriale").
(di seguito denominate, congiuntamente, "Parti")
Premesso che
a) ANASTE ha rinnovato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per il personale dipendente delle strutture territoriali per il triennio 1º gennaio 2023 - 31 dicembre 2025, siglato in Roma in data 3 novembre 2025 (Versione consolidata ed aggiornata al verbale di accordo del 23 luglio 2025), unitamente alle Organizzazioni Sindacali già firmatarie.
b) L'Associazione Datoriale rappresenta aziende operanti nel settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e manifesta l'interesse ad adottare e applicare il suddetto CCNL come contratto di riferimento per la regolamentazione dei rapporti di lavoro delle proprie associate.
c) L'Associazione Datoriale ha comunicato, ad Anaste, l'intenzione di sottoscrivere, per adesione, il CCNL.
d) Anaste ha sottoposto all'attenzione delle organizzazioni sindacali firmatarie tale richiesta, acquisendo unanime autorizzazione e consenso all'adesione.
Tutto ciò premesso e considerato le Parti dichiarano, stipulano e convengono quanto segue.
Art. 1 - Adesione Contrattuale
L'Associazione Datoriale dichiara, con il presente Accordo, la propria formale e integrale adesione al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ANASTE 2023-2025 e a tutti i successivi rinnovi, modifiche o integrazioni che saranno sottoscritti dalle Parti Sociali firmatarie originarie.
ANASTE prende atto e accetta la suddetta adesione, riconoscendo all'Associazione Datoriale la piena titolarità e legittimità ad applicare il CCNL in questione alle imprese ad essa aderenti.
L'adesione si intende estesa a tutti gli articoli, i titoli, i capi, le declaratorie, i profili professionali, gli istituti normativi e gli allegati del CCNL.
Art. 2 - Impegno all'Applicazione
L'Associazione Datoriale si impegna, a nome e per conto delle aziende ad essa associate, ad applicare integralmente il CCNL, garantendo l'osservanza di tutte le disposizioni, ivi comprese quelle in materia economica (es. minimi contrattuali, una tantum ove applicabile per decorrenza dell'adesione) e quelle relative agli istituti normativi bilaterali (es. Assistenza Sanitaria Integrativa - Art. 104).
La decorrenza dell'applicazione del CCNL per le aziende che aderiscono tramite il presente Accordo è stabilita a partire dalla data di sottoscrizione del presente verbale.
Art. 3 - Pubblicità e Deposito al CNEL
Il presente Accordo di Adesione Bilaterale sarà depositato, a cura di Anaste, presso il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL) e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per le finalità di cui alla normativa vigente e per conferire all'adesione pubblicità e validità formale.
Letto, confermato e sottoscritto in duplice originale.
Copyright S.I.A. s.r.l.
Verbale di stipula
L'anno 2025, il giorno 16 del mese di dicembre in Roma, Via dei Gracchi, 137, presso la Sede di ANASTE,
tra
ANASTE -Associazione Nazionale Strutture Territoriali (di seguito, "ANASTE"),
e
CIU - Unionquadri
SNALV Confsal
Confsal
CSE
CSE Sanità
CSE Fulscam
CONFELP
Premesso che
in data 3 novembre 2025, in ossequio al Verbale di Pre-intesa del 23-07-2025, le Parti hanno sottoscritto la versione consolidata del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente delle strutture territoriali (di seguito, il "CCNL"), dal cui file di conversione sono emersi, successivamente alla sottoscrizione, errori puramente materiali e con specifico riguardo:
- alla durata del contratto di apprendistato per il conseguimento delle qualifiche dal 1º al 5º livello (art. 22, comma 12 del CCNL)
- alla mancata indicazione della paga base prevista per il 1º livello retributivo (art. 69, comma 2).
Tutto ciò premesso e considerato
le Parti, così come sopra identificate e rappresentate, dichiarano, stipulano e convengono quanto segue.
[___]
TITOLO I - VALIDITÀ E SFERA DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO
Capo 1 - Ambito di applicazione e durata. Transizione
Art. 1 - Sfera di applicazione
1. Il CCNL si applica a tutte i dipendenti di Enti giuridici, imprese, aziende, associazioni ed iniziative organizzate, di seguito enucleati a titolo esemplificativo (di seguito, "Ambito di Applicazione"):
- ex IPAB de-pubblicizzate, Fondazioni, Associazioni con o senza figura giuridica riconosciuta, Enti del Terzo Settore, Cooperative o Consorzi;
- Centri e servizi a ciclo diurno, ambulatori e istituti riabilitativi e diagnostici, per anziani e per disabili, nonché delle strutture e servizi per malati terminali o in stato vegetativo permanente o in stato di minima coscienza;
- Residenze Socio Sanitarie-Psichiatriche;
- Enti che gestiscano, in qualsivoglia forma giuridica essi siano costituiti, servizi per tossicodipendenti o alcooldipendenti, comunque denominati; servizi per portatori di handicap comunque denominati (istituti assistenziali, centri per la riabilitazione, istituti psico-medico-pedagogici, residenze sanitarie assistenziali, comunità alloggio, assistenza domiciliare, ecc.); servizi per anziani autosufficienti, parzialmente autosufficienti, non autosufficienti e/o per soggetti in stato di disagio sociale comunque denominati (case di riposo, residence, residenze sanitarie assistenziali, case-albergo, case protette, assistenza domiciliare, ecc.).
Le Parti firmatarie riconoscono il CCNL come unico contratto collettivo nazionale di lavoro da applicarsi nei rapporti di lavoro di tipo privato nel settore socio-sanitario- assistenziale-educativo per le realtà aderenti all'ANASTE e si impegnano ad assumere comportamenti coerenti su tutto il territorio nazionale.
2. Le Parti stipulanti il presente accordo si impegnano a favorire corrette e costruttive relazioni a tutti i livelli anche al fine di realizzare la migliore gestione ed il più puntuale rispetto del CCNL.
3. Il CCNL si applica altresì a tutti i casi in cui si sia fatto o si faccia menzione, nel contratto individuale di lavoro, al "CCNL ANASTE", nonché a tutti i casi in cui le Parti lo applichino di fatto, od in ragione dell'affiliazione del datore di lavoro ad ANASTE.
1. Nel rispetto dei protocolli adottati a livello nazionale, ed in particolare il "Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo" del 23 luglio 1993" e del "Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione" del 22 dicembre 1998, ed in particolare dell'"Accordo Quadro - Riforma degli Assetti Contrattuali, del 22 gennaio 2009", le Parti firmatarie convengono che il CCNL abbia durata triennale, con decorrenza dal 1º gennaio 2023 al 31 dicembre 2025.
2. Entro e non oltre 3 mesi prima della scadenza suindicata, ciascuna parte trasmetterà all'altra piattaforme contrattuali per il rinnovo, nell'ottica di consentire l'apertura delle trattative in tempo utile; durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad alcune azione diretta.
3. In ipotesi di disdetta anticipata, da comunicarsi alle altre Parti con preavviso di almeno 6 mesi, il CCNL rimarrà in vigore, sino alla definizione di nuovi accordi e della sottoscrizione del nuovo testo contrattuale.
4. Ove non ne sia data disdetta ai sensi del comma 3 del presente articolo, il CCNL si rinnoverà automaticamente, per un anno, decorrente dalla data di scadenza e così di anno in anno sino a formale disdetta, nelle modalità indicate al comma che precede.
4. Con riferimento al triennio 2023-2025, le Parti convengono che, in deroga alle previsioni di cui al paragrafo 2 che precede, alle Parti sarà concesso, eccezionalmente, di presentare le rispettive piattaforme contrattuali entro e non oltre 6 mesi dalla sottoscrizione del CCNL.
Art. 3 - Condizioni di miglior favore
1. Fermo restando tutto quanto indicato nel CCNL, restano fermi e validi termini e condizioni di miglior favore previsti da accordi collettivi di livello aziendale, o territoriali, che contengano condizioni di miglior favore per il lavoratore.
2. Nei casi in cui il datore di lavoro applichi per la prima volta il CCNL, o in ipotesi di sostituzione di altro CCNL con il CCNL ANASTE, si procederà ad una valutazione complessiva dei rispettivi trattamenti saranno fatti salvi trattamenti di miglior favore in precedenza acquisiti dal dipendente e si terrà conto delle previsioni di cui al comma che segue.
3. Il personale sarà inquadrato secondo l'effettiva mansione svolta presso l'azienda, con riferimento alle declaratorie ed ai profili della classificazione del personale, di cui all'art 27 del CCNL; conseguentemente, l'entrata in vigore del CCNL non potrà determinare, per i lavoratori già in forza, un trattamento retributivo peggiorativo rispetto a quello precedentemente riconosciuto; la retribuzione lorda annuale, quantificata ai sensi dell'art 68 del CCNL, nonché l'intero trattamento economico, individuato al Titolo XII del CCNL, non potrà subire riduzioni.
TITOLO II - RELAZIONI SINDACALI
Capo I - Livelli di contrattazione
Art. 4 - Diritto di informazione e confronto tra le Parti
1. Le Parti si impegnano alla più ampia diffusione di dati e conoscenze che consentano l'utilizzo di strumenti per la definizione e la applicazione degli accordi di lavoro e per un sempre più responsabile e qualificato ruolo di tutte le componenti contrattuali, nelle modalità di seguito indicate:
a) Livello nazionale
Annualmente, su richiesta di una delle Parti, le stesse si incontreranno in particolare per:
- analizzare l'andamento del settore;
- valutare i programmi ed i progetti di sviluppo;
- valutare gli andamenti occupazionali in termini quantitativi e qualitativi;
- valutare lo stato di applicazione del CCNL;
- promuovere iniziative rivolte alla Pubblica Amministrazione finalizzate a favorire la crescita e la qualificazione dei servizi del settore nonché una sempre più adeguata utilizzo delle risorse disponibili.
b) Livello regionale
Annualmente su richiesta di una delle Parti, le delegazioni regionali delle stesse si incontreranno in particolare per:
- analizzare l'andamento del settore, ai diversi livelli, con particolare attenzione all'assetto dei servizi ed al dato occupazionale;
- assumere le opportune iniziative presso la Pubblica Amministrazione affinché, nel rispetto dei reciproci ruoli e competenze, si tenga conto, dell'applicazione del CCNL, e dei costi conseguenti nei regimi di convenzione od accreditamento;
- verificare i programmi ed i progetti di sviluppo;
- assumere le opportune iniziative nei confronti della Pubblica Amministrazione affinché vengano attivati e/o potenziati i corsi di qualificazione, aggiornamento e riqualificazione professionale per il personale delle realtà interessate dal CCNL.
- coordinare soluzioni a problematiche comuni a più Strutture Associate poste da una delle Parti
c) Livello aziendale
Ferme restando le competenze proprie delle direzioni di ciascuna Struttura Associata, queste forniscono alle RSU - o in loro assenza alle R.S.A. - e alle OO.SS. che abbiano sottoscritto il CCNL, ove richiesto, un'informazione riguardante il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi nonché quant'altro previsto nei singoli punti del CCNL.
Art. 5 - Struttura della contrattazione
1. Le Parti concordano che la contrattazione di cui al CCNL si svolga nei seguenti livelli:
a) nazionale;
b) regionale e/o aziendale.
2. Sono titolate alla contrattazione a livello regionale le OO.SS. firmatarie del CCNL.
3. Nelle Regioni ove si convenga di articolare la contrattazione di livello aziendale, sono titolari della stessa contrattazione le stesse OO.SS. firmatarie del CCNL, congiuntamente alle R.S.U. o, laddove già costituite, con le RSA, in conformità a quanto indicato dal Testo Unico sulla rappresentanza del 10 gennaio 2014, nonché dal CCNL.
3. Costituiscono oggetto della contrattazione nazionale tutti i titoli e le tematiche proprie del CCNL, fatta salva diversa previsione o attribuzione contenuta nello stesso CCNL.
4. Costituisce oggetto della contrattazione regionale ed aziendale quanto espressamente individuato dai singoli articoli del CCNL.
5. In particolare, alla contrattazione a livello regionale sono demandate le seguenti materie:
a) interventi per specifiche figure professionali, a fronte di situazioni contingenti e Particolari del mercato del lavoro;
b) individuazione di strutture diverse da quelle di cui all'art. 6 che segue, a cui applicare la normativa sui servizi minimi essenziali;
c) individuazione di percentuali superiori rispetto a quelle previste dal CCNL per l'utilizzo dei contratti a termine e il lavoro temporaneo;
d) diversa determinazione del normale orario di lavoro;
e) individuazione dei criteri relativi:
- ai sistemi di incentivazione del personale sulla base di obiettivi e di programmi per l'incremento della produttività e miglioramento della qualità del servizio;
- alle metodologie di valutazione basate su indici e standard di valutazione;
- alla ripartizione delle eventuali ed ulteriori risorse da destinare al personale, tra le quali specifiche indennità;
- ai programmi annuali e pluriennali delle attività di formazione professionale, riqualificazione e aggiornamento del personale;
f) formulazione delle linee di indirizzo per la garanzia e per il miglioramento dell'ambiente di lavoro, per gli interventi rivolti alla prevenzione e alla sicurezza sui luoghi di lavoro, per l'attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l'attività dei dipendenti disabili;
g) implicazioni in ordine alla qualità del lavoro e alla professionalità dei dipendenti in conseguenza delle innovazio