S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
Per la disciplina economica e normativa successiva all'accordo di rinnovo 10/12/1997 si rinvia ai seguenti CCNL:
- "Istituzioni socio assistenziali - Uneba" - Settore "Enti ed Istituzioni Private"
- "Istituzioni socio assistenziali - Anaste" - Settore "Enti ed Istituzioni Private"
CCNL del 02/08/1995
ISTITUZIONI SOCIO ASSISTENZIALI - ANASTE/UNEBA
Contratto collettivo nazionale di lavoro 02-08-1995
Lavoratori dipendenti delle associazioni, istituzioni ed iniziative organizzate operanti nel campo educativo, sociale e assistenziale (ANASTE - UNEBA)
Decorrenza 1-1-1993 - 31-12-1998 parte normativa 1-7-1995 - 30-6-1997 parte economica
In data 2-8-1995 tra
l'Unione Nazionale Istituzioni e Iniziative di Assistenza Sociale (UNEBA); l'Associazione Nazionale Strutture Terza Età (ANASTE);
e la Funzione Pubblica CGIL (FP CGIL); la Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo (FISASCAT-CISL), con l'intervento della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL); l'Unione Italiana Lavoratori Turismo, Commercio e Servizi (UILTUCS-UIL)
quali rappresentanti delle organizzazioni datoriali e sindacali
si è stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) che si riferisce ai rapporti di lavoro di diritto privato per i dipendenti da Istituzioni e Servizi Socio Assistenziali Educativi. Detta indicazione, condivisa ed accettata da tutte le parti, fa parte integrante e costituisce clausola interpretativa autentica di tutto il presente CCNL
Dichiarazione della Funzione Pubblica CGIL
La Funzione Pubblica CGIL dichiara che la propria costituzione al negoziato di rinnovo del presente CCNL, risponde alle determinazioni organizzative intercorse all'interno della Confederazione CGIL in virtù delle quali la rappresentanza del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo privato è stata attribuita alla medesima federazione di categoria "Funzione Pubblica".
Delle predette innovazioni organizzative e delle relative modifiche statutarie la Funzione Pubblica CGIL ha fornito documentazione alla parte datoriale.
Trattandosi inoltre di rinnovo di un contratto collettivo preesistente, la Funzione Pubblica CGIL dichiara di recepire integralmente le norme contrattuali precedentemente stipulate dalla FILCAMS CGIL.
Verbale di accordo preliminare
Predisponendosi al rinnovo del CCNL per i dipendenti delle diverse realtà aderenti all'UNEBA o all'ANASTE, le parti sottolineano come lo stesso, nel disciplinare il rapporto al lavoro sul versante normativo ed economico complessivamente inteso, debba tendere a rappresentare al meglio le molteplici specificità e peculiarità presenti e la natura e le caratteristiche delle diverse realtà coinvolte contribuendo ad una sempre maggiore qualificazione delle stesse, senza perdere, peraltro, la caratteristica di unitarietà di detto CCNL
Le parti sottolineano il CCNL anche quale strumento concorrente a qualificare il sistema dei rapporti tra pubblico e privato in tema di gestione dei servizi nel settore di cui trattasi.
L'UNEBA, l'ANASTE e le OO.SS. F.P.CGIL, FISASCAT CISL ed UILTUCS-UIL rimarcano l'opportunità di una adeguata interazione tra pubblico e privato all'interno di un quadro di programmazione generale, ai diversi livelli, tale da qualificare l'insieme delle risorse pubbliche e private disponibili, relazionandole correttamente ai bisogni e diritti dell'utenza, all'asseto dei servizi ed al trattamento complessivo degli addetti.
Anche in considerazione di ciò il presente contratto è ritenuto dalle parti contraenti elemento base per il confronto, anche comune, con le Pubbliche Amministrazioni, ai fini dell'ammissione al rapporto convenzionato.
In relazione all'insieme delle questioni esposte, le parti sottolineano la necessità di un costante rapporto tra le stesse, finalizzato a cogliere l'evoluzione del settore determinando le scelte più opportune, sul piano generale e particolare, ai fini di una sua complessiva valorizzazione.
L'UNEBA, l'ANASTE e le OO.SS. F.P.CGIL, FISASCAT CISL e UILTUCS-UIL si sentono impegnate in direzione di un processo di piena applicazione contrattuale interessante l'insieme del settore che, sottolineando la piena natura privatistica e le molteplici articolazioni presenti, indirizzi il rapporto tra soggetti pubblici e privati sul terreno della capacità progettuale e gestionale, ponendo sullo stesso piano tutti gli operatori privati del settore.
Le parti si impegnano a favorire la costituzione di un unico CCNL per tutto il settore attraverso la definizione di una parte economica e normativa comune ed il mantenimento delle specificità evidenziate nei singoli contratti.
In data odierna all'atto della sottoscrizione dell'accordo definitivo di rinnovo contrattuale, le parti firmatarie sottolineano l'opportunità di giungere ad un incontro con il Ministero del Lavoro finalizzato alla consegna del testo contrattuale.
In tale occasione le parti esprimeranno, in coerenza con il verbale di accordo preliminare dagli stessi sottoscritto, le comuni convinzioni circa la necessità d'impegno dei diversi livelli istituzionali finalizzato ad una sempre maggiore qualificazione del settore socio-assistenziale ed educativo nell'interesse primario dell'utenza, dell'assetto dei servizi, e delle condizioni generali alle quali sono sottoposti i lavoratori.
Titolo I - Validità ed ambito di applicazione del contratto
Art. 1 - Sfera di applicazione
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro si applica a tutti i dipendenti di Associazioni ed Iniziative Organizzate, operanti nel campo educativo, sociale e assistenziale nonché a tutte le altre Istituzioni di assistenza e beneficenza, aderenti all'UNEBA e/o all'ANASTE, ivi comprese le ex IPAB depubblicizzate.
Per Associazioni ed Iniziative Organizzate, si intendono le attività gestite dai seguenti soggetti istituzionali:
- ex IPAB depubblicizzate, Enti e Congregazioni Religiosi, Organismi Diocesani, Fondazioni, Associazioni con o senza figura giuridica riconosciuta, Cooperative, Privati.
Ricadono nella sfera di applicazione del presente contratto le seguenti iniziative:
- Servizi per soggetti in stato di disagio sociale, comunque denominati (Comunità di accoglienza, Centri di assistenza, ecc.);
- Servizi per tossicodipendenti o alcooldipendenti, comunque denominati;
- Servizi per minori comunque denominati (istituti educativo- assistenziali, comunità alloggio, gruppi di famiglia, assistenza domiciliare, ecc.);
- Servizi per portatori di handicap, comunque denominati (istituti assistenziali, centri per la riabilitazione, istituti psico-medico-pedagogici, comunità alloggio, assistenza domiciliare, ecc.);
- Servizi per anziani autosufficienti e/o parzialmente autosufficienti comunque denominati (case di riposo, residence, case-albergo, assistenza domiciliare, ecc.);
- Servizi per anziani non autosufficienti, comunque denominati (case protette, residenze sanitarie- assistenziali, assistenza domiciliare, ecc.).
È escluso dal presente accordo il personale religioso e di volontariato i cui rapporti giuridici sono regolati da apposite convenzioni.
Per il personale religioso che non presti opera volontaria e che operi nell'ambito di istituzioni terze rispetto all'Ordine o Congregazione di appartenenza, vengono stipulate tra le parti interessate convenzioni le cui norme, ivi comprese quelle sul trattamento economico, sostituiscono a tutti gli effetti, il presente contratto ai sensi della Legge 3-5-1956, n. 392, e dell'art. 1 del DL 30-12-1987, n. 536, convertito con modificazioni nella Legge 29-2-1988, n. 48.
Le parti firmatarie riconoscono il presente CCNL come unico contratto da applicarsi nei rapporti di lavoro di tipo privato nel settore socio-assistenziale-educativo per le realtà aderenti all'UNEBA e/o all'ANASTE e si impegnano ad assumere comportamenti coerenti su tutto il territorio nazionale.
Nel confermare l'esclusiva dei rapporti contrattuali per i dipendenti delle istituzioni ricomprese nel presente CCNL, le parti stipulanti il presente accordo si impegnano a favorire corrette e costruttive relazioni a tutti i livelli, anche al fine di realizzare la migliore gestione ed il più puntuale rispetto del presente contratto.
Per facilitare l'applicazione del presente CCNL anche nelle situazioni in cui esso non è ancora operante, vengono concordati appositi protocolli allegati al presente contratto, per farne parte integrante, che individuano i criteri e le modalità cui attenersi nella fase di prima applicazione del presente accordo.
Nel rispetto del Protocollo "Sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo" del 23-7-1993; in particolare - in materia di validità e di rinnovo contrattuale - le Parti concordano quanto segue.
Il presente contratto scade il 31-12-1998 e ha durata biennale per le materie retributive e durata quadriennale per le materie normative. Le rispettive scadenze sono fissate al 30-6-1997 e 31-12-1998.
Le piattaforme contrattuali per il rinnovo saranno presentate in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative tre mesi prima delle scadenze contrattuali. Durante tale periodo, e per il mese successivo alla scadenza, le parti non assumeranno iniziative unilaterali ne procederanno ad azioni dirette. La violazione di tale periodo di raffreddamento comporterà come conseguenza a carico della parte che vi avrà dato causa, l'anticipazione e lo slittamento di tre mesi nel termine a partire dal quale decorre l'indennità di vacanza contrattuale.
Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalle date di scadenza di cui sopra, ai lavoratori dipendenti ai quali si applica il contratto medesimo sarà corrisposto, a partire dal mese successivo, ovvero dalla data di presentazione della piattaforma, ove successiva, un elemento provvisorio della retribuzione. Tale elemento, applicato ai minimi contrattuali vigenti, inclusa la ex indennità di contingenza, sarà pari al 30% del tasso d'inflazione programmata, e al 50% del tasso di inflazione programmata dopo 6 mesi di vacanza contrattuale. I suddetti elementi cesseranno di essere erogati dalla decorrenza degli accordi di rinnovo contrattuale.
In caso di disdetta il presente contratto rimane in vigore fino alla stipulazione del nuovo.
Ove non ne sia data disdetta ai sensi del presente articolo, il presente CCNL deve intendersi rinnovato per un anno per la rispettiva parte scaduta (retributiva o normativa) e così di anno in anno.
Art. 3 - Condizioni di miglior favore
Nel caso di superiorità contrattuale viene fatto salvo il mantenimento, sui singoli istituti, a titolo integrativo collettivo, delle condizioni di fatto esistenti a livello territoriale e di Istituzioni.
Per le Istituzioni che applicano per la prima volta il presente contratto, si procederà ad una valutazione complessiva dei rispettivi trattamenti, secondo i criteri e le modalità previste nell'apposito protocollo allegato al presente CCNL, nell'ambito del rapporto tra le parti in sede locale.
In ogni caso, eventuali eccedenze saranno mantenute a titolo di assegno ad personam non assorbibile da futuri aumenti.
TITOLO II - Relazioni sindacali
Art. 4 - Diritto di informazione e confronto tra le parti
Le parti si impegnano alla più ampia diffusione di dati e conoscenze che consentano l'utilizzo di strumenti per la definizione e la applicazione degli accordi di lavoro e per un sempre più responsabile e qualificato ruolo di tutte le componenti contrattuali.
Le sedi di informazione e confronto sono:
A) Livello nazionale
Annualmente, su richiesta di una delle parti, le stesse si incontreranno in particolare per:
- analizzare l'andamento del settore;
- valutare i programmi ed i progetti di sviluppo;
- valutare gli andamenti occupazionali in termini quantitativi e qualitativi;
- valutare lo stato di applicazione del presente CCNL;
- promuovere iniziative anche volte alla Pubblica amministrazione finalizzate a favorire la crescita e la qualificazione dei servizi del settore nonché una sempre più adeguata utilizzazione delle risorse disponibili.
B) Livello regionale e/o territoriale
Annualmente su richiesta di una delle parti, le stesse si incontreranno in particolare per:
- analizzare l'andamento del settore, ai diversi livelli, con particolare attenzione all'assetto dei servizi ed al dato occupazionale;
- assumere le opportune iniziative presso la Pubblica Amministrazione affinché, nel rispetto dei reciproci ruoli e competenze, si tenga conto, dell'applicazione del presente CCNL, e dei costi conseguenti nei regimi di convenzione od accreditamento;
- verificare i programmi ed i progetti di sviluppo;
- assumere le opportune iniziative nei confronti della Pubblica Amministrazione affinché vengano attivati e/o potenziati i corsi di qualificazione, aggiornamento e riqualificazione professionale per il personale delle realtà interessate dal presente CCNL
C) Livello di Istituzione
Ferme restando le competenze proprie delle amministrazioni interessate, queste forniscono alle R.S.U. e alle OO.SS., ove richiesto, un'informazione riguardante il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi, nonché quant'altro previsto nei singoli punti del presente CCNL
Art. 5 - Struttura della contrattazione
Le parti concordano che la contrattazione di cui al presente CCNL si svolga a due livelli:
- nazionale;
- territoriale o di Istituzione.
Sono titolari della contrattazione a livello territoriale o di Istituzione le Rappresentanze sindacali unitarie congiuntamente alle OO.SS. firmatarie sulla base di quanto previsto dal regolamento confederale del marzo 1991, dell'accordo del 23-7-1993 e del presente CCNL
Costituiscono oggetto della contrattazione nazionale tutti i titoli e le tematiche proprie del presente CCNL
Costituisce oggetto della contrattazione territoriale o di Istituzione quanto espressamente rinviatovi dai singoli articoli del presente CCNL
La contrattazione territoriale o di Istituzione riguarda materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del CCNL Le erogazioni del livello di contrattazione territoriale o di Istituzione sono strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità e altri elementi di competitività di cui le imprese dispongono compresi i margini di produttività che potrà essere impegnata per accordo tra le parti, eccedente quella eventualmente già utilizzata per riconoscere gli aumenti retributivi a livello di CCNL, nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa.
Art. 6 - Garanzia del funzionamento dei servizi minimi essenziali
In attuazione di quanto previsto dalla Legge del 12-6-1990, n. 146, le parti individuano in ambito Socio Assistenziale Educativo i seguenti servizi minimi essenziali:
- prestazioni medico sanitarie anche a carattere ambulatoriale, quelle di igiene ed assistenza finalizzate ad assicurare la tutela degli utenti;
- confezione, distribuzione e somministrazione del vitto.
Tali servizi minimi essenziali verranno garantiti in tutte le strutture a carattere residenziale e nei servizi di assistenza domiciliare. Nell'ambito del rapporto tra le parti in sede locale potranno essere individuate strutture di altra natura nelle quali applicare i servizi minimi essenziali di cui al presente articolo.
Al fine di una corretta applicazione delle norme di cui sopra, saranno individuati, in sede locale, appositi contingenti di personale che dovranno garantire la continuità delle prestazioni indispensabili inerenti i servizi minimi essenziali sopra individuati.
Art. 7 - Ente Bilaterale Nazionale e Regionale
L'Ente bilaterale nazionale è composto da 6 (sei) membri dei quali 3 (tre) designati dall'UNEBA e dall'ANASTE e 3 (tre) dalle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto.
L'Ente Bilaterale Nazionale costituisce lo strumento per lo studio e la promozione di iniziative volte allo sviluppo ed alla qualificazione del settore Socio Assistenziale Educativo, in materia di occupazione, di mercato del lavoro, di formazione professionale degli addetti anche in rapporto con i diversi livelli istituzionali.
Entro tre mesi dalla data della firma del presente CCNL le parti si incontreranno al fine di definire il regolamento in base al quale funzionerà l'Ente bilaterale nazionale ed al fine di definire compiutamente le materie allo stesso demandate nonché quant'altro necessario.
In ogni regione i corrispondenti livelli delle parti firmatarie il presente CCNL provvederanno alla costituzione di Enti bilaterali regionali con le medesime finalità.
Art. 8 - Appalti - Cambi di gestione
In considerazione del fatto che il settore di cui trattasi è fortemente caratterizzato dalla effettuazione del servizio tramite contratti d'appalto ed è soggetto a rilevanti cambiamenti sul piano della gestione, le parti, sottolineando la necessità di operare, ai diversi livelli, ivi compresi quelli istituzionali, ai fini di perseguire la continuità e le condizioni di lavoro acquisite, concordano quanto segue:
- la parte datoriale, nel caso di cessazione della gestione dell'attività o servizio o di parte di questi ne darà formale, preventiva e tempestiva informazione alle rappresentanze sindacali dell'Istituzione e alle OO.SS. territoriali;
- la parte datoriale subentrante, in quanto rientrante nella sfera di applicazione del CCNL UNEBA - ANASTE, anch'essa con la massima tempestività possibile e comunque prima del verificarsi dell'evento darà a sua volta formale notizia alle OO.SS. territoriali circa l'inizio della nuova gestione e si impegna a garantire le condizioni economiche già percepite da ogni singolo lavoratore derivanti dall'applicazione del CCNL, ivi compresi gli scatti di anzianità, e dagli eventuali accordi integrativi.
In caso di modifiche o mutamenti significativi nell'Organizzazione del lavoro o nelle modalità di servizio o nelle tecnologie produttive o scelte, anche da parte del committente,