ilccnl logo
Banca DatiQuotidianoCCNL
Approfondimenti
  • Account
  • Preferiti
  • Contrattazione Collettiva
  • Contrattazione Interconfederale
  • Dati tabellari
  • enti bilateraliBilateralità, Previdenza e Assistenza
  • App e software
  • Assistenza
  • sia logo

    S.I.A. S.r.l.

    P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662

    Cookie PolicyPrivacy Policy
TUTTI I CCNL

SETTORE: Enti ed Istituzioni Private

CCNL: Istituzioni socio assistenziali - Aias

Istituzioni Socio - Assistenziali - AIAS

CODICE CNEL: T161

Sezione:

In vigore

Archivio CCNL

CCNL

Testo Consolidato CCNL del 07/09/2022

ISTITUZIONI SOCIO ASSISTENZIALI - AIAS

 

Testo consolidato del CCNL 07/09/2022

Lavoratori dipendenti dell'AIAS (Associazione Italiana Assistenza Spastici)

Decorrenza: 01/01/2017

Scadenza: 31/12/2019

 

Verbale di stipula

 

Il giorno sette settembre duemilaventidue in Roma in via Cipro 4/H nella sede nazionale dell'Associazione Italiana per l'Assistenza agli Spastici (AIAS) si sono incontrati:

- il Presidente Nazionale dell'AIAS e la delegazione dell'AIAS;

- le rappresentanze delle Organizzazioni sindacali:

- CISL Funzione Pubblica in persona del segretario nazionale della Funzione Pubblica, del coordinatore nazionale del Terzo Settore;

- UIL Federazioni Poteri Locali in persona del segretario generale nazionale e del responsabile nazionale del Terzo Settore.

Le parti, concludendo la trattativa, rivisto e collazionato il testo approvato nella intesa preliminare del 15 luglio 2022 con la sottoscrizione di quest'atto

stipulano

il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al triennio dal 2017 al 2019 che regolamenta il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Associazione Italiana Assistenza Spastici (AIAS) e delle Fondazioni e dei Consorzi partecipati da Sezioni AIAS nel testo allegato con la relativa tabella retributiva che ha decorrenza dal 1º agosto 2022 e la tabella dell'indennità una tantum a copertura risarcitoria del periodo pregresso.

Letto, confermato e sottoscritto

 

Il giorno sette settembre duemilaventidue in Roma in via Cipro 4/H nella sede nazionale dell'Associazione Italiana per l'Assistenza agli Spastici (AIAS) si sono incontrati:

il Presidente Nazionale dell'AIAS e la delegazione dell'AIAS

e le rappresentanze delle Organizzazioni sindacali:

 -UGL Salute, in persona del Segretario Nazionale, dei componenti della delegazione nazionale, dei componenti delle delegazioni territoriali, assistiti dal Segretario Confederale UGL;

-FIALS (Federazione Italiana Autonomie Locali e Sanità) in persona del segretario nazionale e dei componenti della segreteria nazionale e per la Confederazione Confsal il segretario nazionale;

-ISA (Intesa Sindacato Autonomo) in persona del segretario generale e della dirigente nazionale sanità pubblica e privata.

Le parti, concludendo la trattativa, rivisto e collazionato il testo approvato nella intesa preliminare del 15 luglio 2022 con la sottoscrizione di quest'atto

stipulano

il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al triennio dal 2017 al 2019 che regolamenta il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Associazione Italiana Assistenza Spastici (AIAS) e delle Fondazioni e dei Consorzi partecipati da Sezioni AIAS nel testo allegato con la relativa tabella retributiva che ha decorrenza dal 1º agosto 2022 e la tabella dell'indennità una tantum a copertura risarcitoria del periodo pregresso.

Letto, confermato e sottoscritto

 

 

TITOLO PRIMO - VALIDITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO

Art. 1 - Ambito di applicazione

 

Il presente CCNL si applica agli Enti del Terzo Settore e agli altri Enti denominati Associazione Italiana Assistenza Spastici (o con l'acronimo AIAS) che operano in ambito socio - sanitario - assistenziale - educativo - associazionistico, alle Fondazioni ed ai consorzi costituiti o partecipati da Sezioni AIAS e/o alle associazioni o ad altre persone giuridiche che lo recepiscono.

Il contratto collettivo nazionale di lavoro disciplina il trattamento economico e normativo che deve essere applicato al personale dipendente.

 

 

Art. 2 - Disposizioni generali
Inscindibilità delle norme contrattuali - definizioni

 

Le norme del presente contratto devono essere considerate sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun trattamento previsto da altri contratti collettivi nazionali di lavoro precedenti e/o previgenti. Il presente CCNL A.I.A.S. sostituisce ed annulla tutti i precedenti CCNL e costituisce l'unico regolamento applicabile ai dipendenti in servizio.

I termini "dipendente", "lavoratore", "prestatore di lavoro", "personale" ed equivalenti vengono utilizzati in questo CCNL senza alcuna distinzione di genere a prescindere dall'articolo che li precede.

Al fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone di cui alla Legge n. 76/2016, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole "coniuge", "coniugi" o termini equivalenti ovunque ricorrenti nel presente contratto collettivo, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile.

 

 

Art. 3 - Decorrenza e durata

 

Questo CCNL ha validità dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2019, salvo le diverse decorrenze stabilite in specifici articoli.

Si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non venga disdettato da una delle parti con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con posta elettronica certificata almeno 3 (tre) mesi prima della sua scadenza.

Il CCNL, se disdettato, continuerà a produrre tutti i suoi effetti, economici e normativi, fino al 180º giorno successivo alla scadenza contrattuale.

 

 

TITOLO SECONDO - DIRITTI SINDACALI E SERVIZI MINIMI ESSENZIALI

Art. 4 - Diritto di informazione

 

Le parti si impegnano alla più ampia diffusione di dati e conoscenze, relativi al rapporto di lavoro, che consentano l'utilizzo di strumenti corretti per la definizione e la applicazione degli accordi di lavoro e per un sempre più responsabile e qualificato ruolo di tutte le componenti contrattuali, favorendo, altresì uno stabile sistema di relazioni sindacali a tutti i livelli, attraverso la definizione, a livello nazionale, di una parte normativa ed una parte economica comune, demandando al secondo livello decentrato la contrattazione integrativa sulle materie e con le modalità indicate nel presente contratto.

Le sedi di informazione e confronto sono:

A) Livello nazionale

Annualmente, di norma entro l'autunno o su richiesta di una delle parti, le stesse si incontreranno in particolare per:

- analizzare l'andamento del settore;

- verificare i programmi ed i progetti di sviluppo;

- verificare gli andamenti occupazionali in termini quantitativi e qualitativi;

- valutare lo stato di applicazione del presente CCNL;

- valutare gli effetti, in base al decreto 81/2008, degli effetti dello stress correlato all'ambiente di lavoro;

- promuovere iniziative anche volte alla Pubblica Amministrazione finalizzate a favorire la crescita e la qualificazione dei servizi del settore nonché una sempre più adeguata utilizzazione delle risorse disponibili, con particolare attenzione alle imprese sociali ed allo stress lavoro correlato.

B) Livello regionale e/o territoriale

Annualmente, di norma entro l'anno, su richiesta di una delle parti, le stesse si incontreranno in particolare per:

- analizzare l'andamento del settore, ai diversi livelli, con particolare attenzione all'assetto dei servizi ed all'occupazione;

- assumere le opportune iniziative presso la Pubblica Amministrazione affinché, nel rispetto dei reciproci ruoli e competenze, si tenga conto, nei regimi di convenzione o di accreditamento, dei costi connessi per consentire la regolare applicazione economica del presente CCNL;

- acquisire elementi informativi circa i programmi ed i progetti di sviluppo;

- verificare lo stato di definizione e applicazione delle normative regionali;

- assumere le opportune iniziative nei confronti della Pubblica Amministrazione affinché vengano attivati e/o potenziati i corsi di qualificazione, aggiornamento e riqualificazione professionale per il personale delle realtà interessate dal presente CCNL, nonché finanziamenti e/o contributi per gli E.C.M. e siano definite forme di valorizzazione delle imprese sociali e degli Enti di Terzo Settore.

C) Livello aziendale

Fermo restando le competenze proprie delle amministrazioni, queste forniranno, laddove specificamente richiesto, le informazioni riguardanti l'organico, nei limiti previsti dalla Legge sulla riservatezza dei dati personali, l'organizzazione del lavoro e dei servizi, quanto relativo ai rapporti diretti e/o di convenzione o accreditamenti con gli Enti Pubblici nonché quant'altro previsto nei singoli punti del presente CCNL.

Le parti convengono sulla necessità di sviluppare idonee iniziative, ai diversi livelli, finalizzate alla determinazione ed all'utilizzo di strumenti di sostegno al governo di processi di riorganizzazione che dovessero evidenziarsi come necessari nonché di processi o soluzioni di lavoro più adeguate alle mutevoli esigenze dei pazienti ed idonee ad assicurare il più elevato livello qualitativo possibile delle prestazioni. Le parti convengono inoltre di promuovere processi di valorizzazione professionale delle lavoratrici e dei lavoratori anche nell'ottica di un complessivo miglioramento quali-quantitativo delle condizioni di lavoro, del diritto alla conciliazione vita-lavoro e sostegno alla genitorialità.

 

 

Art. 5 - Contrattazione

 

La contrattazione di cui al presente CCNL si suddivide in due livelli:

- nazionale;

- aziendale o territoriale.

Sono titolari della contrattazione di primo livello (nazionale) le parti stipulanti il presente contratto collettivo nazionale di lavoro.

Sono titolari della contrattazione di secondo livello (aziendale o territoriale) le RSU/RSA congiuntamente alle OO.SS. territoriali firmatarie del presente CCNL. Costituiscono oggetto della contrattazione a livello nazionale le seguenti tematiche:

- validità ed ambito di applicazione del contratto;

- relazioni sindacali;

- diritti sindacali;

- norme comportamentali e disciplinari;

- ordinamento professionale;

- orario di lavoro;

- permessi, aspettative e congedi;

- formazione professionale;

- trattamento economico.

Costituisce oggetto della contrattazione aziendale o territoriale quanto espressamente attribuitovi dal presente CCNL, nonché quanto definito nelle piattaforme aziendali in merito a innovazioni nell'organizzazione del lavoro o nella quantità - qualità dei servizi finalizzate al recupero di competitività ed a una maggiore capacità di risposta alle esigenze dell'utenza.

Gli accordi territoriali o aziendali potranno prevedere il riconoscimento dell'apporto professionale alla realizzazione dei progetti ovvero al raggiungimento di obiettivi stabiliti tra le parti, sussistendone le condizioni di sostenibilità.

In sede territoriale o aziendale sulla base dei meccanismi di remunerazione delle prestazioni o di inquadramento nelle diverse fasce tipologiche di attività potranno essere firmate intese integrative che tengano conto di tali variabili.

Gli accordi aziendali potranno prevedere il riconoscimento dell'apporto professionale alla realizzazione dei progetti ovvero al raggiungimento di obiettivi stabiliti tra le parti ed ogni erogazione economica derivante dal secondo livello di contrattazione sarà strettamente correlata alla realizzazione di tali progetti al raggiungimento degli obiettivi preventivamente concordati.

L'elemento retributivo pertanto avrà caratteristiche di determinabilità in relazione al grado di raggiungimento degli obiettivi, dei criteri e delle modalità per la distribuzione preventivamente concordati, sarà ad ogni effetto di competenza dell'anno di esecuzione dei progetti.

Costituiscono oggetto della contrattazione di secondo livello regionale/territoriale:

- confronto in relazione all'impatto dei modelli dei Welfare a livello regionale;

- interventi per specifiche figure professionali, a fronte di situazioni contingenti e particolari del mercato del lavoro a livello regionale;

- interventi applicativi della legislazione regionale nelle materie e nei settori disciplinati dal presente CCNL;

- monitoraggio del livello di applicazione del CCNL a livello regionale; andamento occupazionale del settore a livello regionale, nonché, in caso di rischio per i livelli occupazionali, le relative misure di contrasto;

Costituiscono oggetto della contrattazione di secondo livello aziendale:

- elaborazione di piani di formazione e aggiornamento del personale dipendente;

- interventi per il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, nonché per il benessere organizzativo, le buone prassi, lo stress da lavoro correlato;

- criteri disciplinanti le attività dei soggiorni;

- modalità per lo svolgimento delle assemblee nei luoghi di lavoro;

- criteri per l'accesso a corsi di qualificazione, riqualificazione ed aggiornamento professionale e per l'esercizio del diritto allo studio, nonché le modalità di fruizione degli stessi;

- criteri per attuazione di progetti obiettivi;

- modalità di installazione di impianti audiovisivi e di altri strumenti dai quali derivi la possibilità di controllo a distanza dei lavoratori e dell'attività svolta nei confronti degli assistiti, ad eccezione degli strumenti che registrino unicamente gli accessi e le presenze dei lavoratori;

- le pari opportunità, per le finalità e con le modalità stabilite dalla Legge;

- le iniziative per facilitare l'attività dei dipendenti disabili;

- le modalità di gestione delle eccedenze di personale secondo la disciplina e nel rispetto della normativa vigente in materia;

- le iniziative ed i provvedimenti nell'ambito del welfare aziendale ogni altra materia espressamente demandata dal presente contratto collettivo nazionale di lavoro.

 

 

Art. 6 - Garanzia del funzionamento dei servizi minimi essenziali

 

Le Organizzazioni sindacali si impegnano ad esercitare il diritto allo sciopero secondo i criteri e le modalità indicate nel presente contratto.

Le parti nei successivi articoli individuano le prestazioni indispensabili e i criteri per la determinazione dei contingenti di personale tenuti a garantirle.

Inoltre, le parti indicano tempi e modalità per l'espletamento delle procedure di

raffreddamento e conciliazione dei conflitti, secondo le indicazioni previste dalla Legge n. 146/1990 e successive modificazioni.

1. Servizi essenziali

Ai sensi degli artt. 1 e 2 della Legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla Legge 11 aprile 2000, n. 83, la programmazione delle azioni di sciopero dovrà assicurare i servizi necessari a garantire le seguenti prestazioni essenziali di assistenza sanitaria.

Nell'ambito dei servizi essenziali di cui al punto 1 è garantita, con le modalità di cui al punto 3, la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati:

Assistenza sanitaria

A) Assistenza socio-sanitaria ai pazienti in coma ovvero in analoghe condizioni di totale dipendenza per le primarie esigenze vitali:

- terapia intensiva, alimentazione forzata, reidratazione;

- servizio trasporto infermi.

B) Assistenza ordinaria:

- prestazioni terapeutiche e riabilitative, ove non dilazionabili senza danni per le persone interessate;

- assistenza a persone portatrici di handicap mentali, trattamenti sanitari obbligatori;

- assistenza ad anziani ed handicappati, anche domiciliare ed in casa protetta;

- le prestazioni medico sanitarie, l'igiene, l'assistenza finalizzata ad assicurare la tutela fisica e/o la confezione, distribuzione e somministrazione del vitto a persone non autosufficienti, minori ed a soggetti affidati a strutture tutelari o a servizi di assistenza domiciliare;

- attività farmaceutica concernente le prestazioni indispensabili.

Alle suddette prestazioni indispensabili deve essere garantito il supporto attivo delle prestazioni specialistiche necessari al loro espletamento.

I servizi di cucina dovranno assicurare le esigenze alimentari e dietetiche.

I servizi ausiliari di natura assistenziale dovranno garantire l'igiene personale degli ospiti delle strutture e dei locali ove si svolgono tutte le operative necessarie o complementari all'erogazione dei servizi minimi essenziali garantiti.

2. Contingenti di personale

Ai fini di quanto indicato nel punto 1, verranno individuati, in sede aziendale, per le diverse categorie e profili professionali addetti ai servizi minimi essenziali, appositi contingenti di personale esonerato dallo sciopero per garantire la continuità delle relative prestazioni indispensabili; tali contingenti dovranno essere pari a quelli previsti per le giornate festive.

Le parti individueranno, a livello aziendale:

- le categorie e profili professionali che formano i contingenti; per l'assistenza d'urgenza devono essere previsti i diversi profili e categorie normalmente impiegati;

- i contingenti di personale, suddivisi per categorie e profili;

- i criteri e le modalità da seguire per l'articolazione dei contingenti a livello di singolo ufficio o servizio.

In sede di prima applicazione del presente CCNL, in difetto di accordo aziendale, i singoli Centri provvederanno all'individuazione dei contingenti di personale esonerato dallo sciopero per garantire la continuità delle relative prestazioni indispensabili.

Il personale incluso nei contingenti come sopra definiti e tenuti all'erogazione delle prestazioni necessarie ha il diritto di esprimere la volontà di aderire allo sciopero e di chiedere la conseguente sostituzione, nel caso sia possibile, almeno 48 ore prima dell'iniziativa di sciopero.

3. Modalità di effettuazione degli scioperi

La proclamazione degli scioperi relativi alle vertenze nazionali di comparto deve essere comunicata alle Presidenze nazionali delle Associazioni datoriali stipulanti; la proclamazione di scioperi relativi a