S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
Testo Consolidato CCNL del 10/01/2025
ISTITUZIONI SOCIO ASSISTENZIALI - AGIDAE
Testo consolidato dell'IPOTESI DI ACCORDO 10/01/2025
per Istituti Socio-Sanitari, Assistenziali, Educativi - AGIDAE
Decorrenza: 01/01/2023
Scadenza: 31/12/2025
* Ipotesi di accordo 10/01/2025 che disciplina l'intero articolato contrattuale
In data 10 gennaio 2025, si sono incontrate, in Roma, presso la sede AGIDAE, in Via Vincenzo Bellini 10:
- AGIDAE;
- F.P. CGIL;
- FISASCAT/CISL, Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo;
- UILTuCS, L'Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi
è stata stipulata la seguente Ipotesi di Accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli Istituti Socio-Sanitari Assistenziali Educativi disciplinante i trattamenti normativi ed economici per il triennio 2023-2025.
Eventuali refusi ed errori verranno corretti in fase di stesura definitiva del CCNL.
Le Parti concordano di incontrarsi il prossimo 3 febbraio 2025 per sciogliere la riserva.
Predisponendosi al rinnovo del CCNL per le dipendenti ed i dipendenti delle diverse realtà socio-sanitarie-assistenziali-educative aderenti all'AGIDAE, le parti sottolineano come lo stesso, nel disciplinare il rapporto di lavoro sul versante normativo ed economico complessivamente inteso, debba tendere a rappresentare al meglio le molteplici specificità e peculiarità presenti e la natura e le caratteristiche delle diverse realtà coinvolte, contribuendo ad una sempre maggiore qualificazione delle stesse senza perdere, peraltro, la caratteristica di unitarietà di detto CCNL.
Le parti rappresentano il CCNL anche quale strumento concorrente a qualificare il sistema dei rapporti tra pubblico e privato in tema di gestione dei servizi nel settore di cui trattasi.
L'AGIDAE e le OO.SS. F.P.CGLL, FISASCAT CLSL, ULLTuCS rimarcano l'opportunità di un'adeguata interazione tra pubblico e privato all'interno di un quadro di programmazione generale, ai diversi livelli, tale da qualificare l'insieme delle risorse pubbliche e private disponibili, relazionandole correttamente ai bisogni e diritti dell'utenza, all'assetto dei servizi ed al trattamento complessivo degli addetti.
In relazione all'insieme delle questioni esposte, le parti sottolineano la necessità di un costante rapporto tra le stesse, finalizzato a cogliere l'evoluzione del settore determinando le scelte più opportune, sul piano generale e particolare, ai fini di una sua complessiva valorizzazione.
L'AGIDAE e le OO.SS. F.P. CGIL, FISASCAT CISL, UILTuCS si sentono impegnate in direzione di un processo di piena applicazione contrattuale interessante l'insieme del settore che, sottolineando la piena natura privatistica e le molteplici articolazioni presenti, indirizzi il rapporto tra soggetti pubblici e privati sul terreno della capacità progettuale e gestionale, ponendo sullo stesso piano tutti gli operatori privati del settore.
Le parti si impegnano a favorire la costituzione di un unico CCNL per tutto il settore attraverso la definizione di una parte economica e normativa comune ed il mantenimento delle specificità evidenziate nei singoli Contratti.
Le parti condividono l'impegno a sottoscrivere un avviso comune che individui le criticità del settore e le richieste di intervento, per portarle al confronto con le istituzioni nazionali e regionali.
TITOLO I - VALIDITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO
Art. 1 - Ambito di applicazione
Il presente CCNL regola il rapporto di lavoro del personale dipendente degli Istituti operanti nelle aree del sociale, socio-sanitario-assistenziale-educativo, per attività educative, di assistenza e di beneficenza, di accoglienza, nonché di culto o religione dipendenti dall'Autorità ecclesiastica.
Il presente CCNL tutela anche il personale dipendente da altre Istituzioni qualora dichiarino di accettarne integralmente la disciplina nel contratto individuale di lavoro.
Le Istituzioni sono suddivise, a titolo esemplificativo ed in quanto dipendenti dall'Autorità ecclesiastica, in:
AREA SOCIO-SANITARIA
- Istituzioni che gestiscono servizi di tipo socio-assistenziale, previsti dalle attuali disposizioni legislative regionali, quali ad esempio:
> Istituti di assistenza domiciliare;
> Case albergo;
> Case protette;
> Case di riposo con reparto protetto;
> Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA);
> servizi per portatori di handicap, comunque denominati (Istituti assistenziali, Centri di riabilitazione, Istituti psico-medico-pedagogici, Comunità alloggio).
AREA SOCIO-ASSISTENZIALE EDUCATIVA
- Istituti che perseguono, a norma delle costituzioni o dello statuto, finalità di culto, religione, assistenza e beneficenza, quali servizi per soggetti in stato di disagio sociale, comunque denominati, quali ad esempio:
> Comunità di accoglienza, Centri di assistenza, ecc.;
> Servizi per minori comunque denominati (Istituti educativo-assistenziali, Comunità alloggio);
> Centri di aggregazione giovanile;
> Servizi di animazione;
> Centri di psicoterapia dell'età evolutiva;
> Centri culturali, ricreativi e sportivi;
> Comunità terapeutiche per tossicodipendenti ed alcoldipendenti.
AREA ACCOGLIENZA - SERVIZI - ATTIVITÀ ARTISTICHE, CULTURALI E SPORTIVE
> Colonie marine e montane,
> Case per ferie, Accoglienza Pellegrini,
> Pensionati e/o Patronati per studenti;
> Case per esercizi spirituali;
Istituzioni preposte alla gestione di attività artistico-culturali, quali, ad esempio:
> Catacombe,
> Musei,
> Biblioteche, ecc.;
> Uffici o centri retti da Curie, Diocesi, Parrocchie o Associazioni ecclesiali;
> Istituzioni rette da persone fisiche appartenenti al clero secolare o regolare;
> Onlus che gestiscono attività private sociali rispondenti alla matrice culturale cattolica.
Art. 2 - Condizioni di miglior favore
Sono fatte salve ad esaurimento le eventuali condizioni di miglior favore in atto.
A tal fine, nell'ambito del rapporto tra le parti in sede di Istituto di cui all'art. 6 del CCNL sulla contrattazione decentrata verranno individuate specifiche definizioni di armonizzazione nell'ambito normativo e nell'ambito retributivo tra il trattamento preesistente e quello previsto dal presente CCNL.
Art. 3 - Inscindibilità delle disposizioni contrattuali
Le disposizioni del presente Contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento.
Il presente costituisce, quindi, l'unico CCNL in vigore fra le parti contraenti.
Il presente Contratto decorre dal 01/01/2023 e scade il 31/12/2025.
Almeno sei mesi prima della scadenza le parti firmatarie comunicano, con raccomandata a.r., o con altro mezzo di comunicazione certificata, anche elettronico, formale disdetta del presente CCNL.
Entro sei mesi dalla scadenza suddetta le parti che hanno inviato la disdetta presentano la piattaforma a mezzo raccomandata a.r. o posta elettronica certificata.
Entro venti giorni dal ricevimento della piattaforma la parte datoriale avvia la trattativa per il rinnovo del CCNL.
Nel mese antecedente la scadenza del CCNL, ove il negoziato si apra entro i termini previsti al comma precedente, e per il mese successivo alla scadenza medesima, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
Nel caso di presentazione della piattaforma oltre i limiti di tempo sopra indicati, non si darà luogo ad azioni od iniziative unilaterali limitatamente ai due mesi successivi alla presentazione della piattaforma medesima.
In sede di rinnovo contrattuale, gli adeguamenti retributivi saranno riconosciuti al personale in forza alla data di sottoscrizione del presente CCNL.
In caso di mancato rinnovo alla scadenza del CCNL, esso si intende prorogato fino alla firma del nuovo CCNL.
TITOLO II - RELAZIONI SINDACALI
Le parti si impegnano entro il 31 gennaio 2025 a definire con le Organizzazioni sindacali confederali un accordo per il nuovo sistema di relazioni sindacali e modello contrattuale.
Art. 5 - Diritto di informazione e confronto tra le parti
Le parti si impegnano alla più ampia diffusione di dati e conoscenze che consentano l'utilizzo di strumenti corretti per la definizione e l'applicazione degli accordi di lavoro e per un sempre più responsabile e qualificato ruolo di tutte le componenti contrattuali. In particolare le parti ritengono necessaria una più incisiva partecipazione delle rappresentanze delle lavoratrici e dei lavoratori negli indispensabili interventi di riorganizzazione dell'intero sistema.
Ciò richiede anche una rivisitazione del sistema di relazioni sindacali che, da un lato, confermi e uniformi gli ambiti di intervento e le materie oggi regolate dai CCNL e, dall'altro, introduca nuove materie come, ad esempio, il benessere organizzativo, le buone prassi, la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, lo stress da lavoro correlato.
Le parti intendono costruire un innovativo sistema di relazioni sindacali fondato sulla responsabilità sociale dell'impresa, che rappresenta una parte delle fondamenta su cui si poggiano gli obiettivi di sviluppo e di crescita del settore, anche nel quadro delle Direttive Europee in tema di informazione e consultazione.
Le parti, inoltre, convengono sulla necessità di sviluppare le idonee iniziative, ai diversi livelli, finalizzate alla determinazione ed all'utilizzo di strumenti di sostegno al governo dei processi di sviluppo del settore ed a tal fine si sentono impegnate in sede di confronto nazionale, regionale nonché di Istituto.
Le sedi di informazione e confronto sono:
A) Livello Nazionale
Annualmente, di norma entro l'autunno, su richiesta di una delle parti, le stesse si incontreranno in particolare per:
- analizzare l'andamento del settore;
- verificare i programmi ed i progetti di sviluppo complessivi del settore;
- verificare gli andamenti occupazionali in termini quantitativi e qualitativi;
- valutare lo stato di applicazione del presente CCNL;
- valutare le esigenze del settore al fine di promuovere iniziative anche volte alla Pubblica Amministrazione finalizzate a favorire la crescita e la qualificazione dei servizi dello stesso nonché una sempre più adeguata utilizzazione delle risorse disponibili.
B) Livello Regionale
Annualmente, di norma entro l'anno, su richiesta di una delle parti, le stesse si incontreranno in particolare per:
- verificare lo stato di definizione o applicazione delle normative regionali;
- analizzare l'andamento del settore, ai diversi livelli, con particolare attenzione all'assetto dei servizi ed al dato occupazionale;
- verificare i programmi e i progetti di sviluppo complessivi del settore;
- analizzare l'evoluzione dei rapporti di committenza con la Pubblica Amministrazione;
- valutare le esigenze al fine di assumere le opportune iniziative presso la Pubblica Amministrazione, per quanto di competenza del livello regionale, affinché vengano attivati e/o potenziati i corsi di qualificazione, aggiornamento e riqualificazione professionale per il personale delle realtà interessate dal presente CCNL;
- riscontrare la stabilizzazione di cui all'art. 21.
C) Livello d'istituto (per gli Istituti con oltre 15 addetti)
Annualmente, su richiesta, verranno fornite alle R.S.A./R.S.U., e/o alle Organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del CCNL adeguate informazioni riguardanti gli andamenti occupazionali, le innovazioni sull'organizzazione del lavoro e sul funzionamento dei servizi, eventuali trasformazioni e/o programmi di sviluppo, i regolamenti aziendali e loro modifiche ed il sistema degli accreditamenti.
Inoltre, in caso di significative evoluzioni sui dati occupazionali e sui processi organizzativi, le relative informazioni verranno, su richiesta, tempestivamente fornite alle R.S.U., od in loro assenza alle R.S.A./R.S.U., e/o alle Organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del CCNL.
Per eventuali processi di estemalizzazione e terziarizzazione di servizi o parte di essi, sarà data tempestiva informazione preventiva alle R.S.A./R.S.U. e/o alle OO.SS. territoriali firmatarie del CCNL.
Verranno inoltre fornite informazioni, con le stesse modalità, in caso di cambi di appalto, in particolare rispetto alla salvaguardia occupazionale.
I lavoratori con contratto a tempo determinato, i lavoratori assenti per malattia, sono computabili ai fini di cui all'art. 35 della Legge 20 maggio 1970, n. 300.
Nei casi in cui si configuri l'ipotesi di trasferimento di Istituzioni e/o di ramo di azienda, indipendentemente dal mezzo tecnico e giuridico operato in concreto, si applicano le norme previste della Legge n. 428 del 1990 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 6 - Struttura della contrattazione
La struttura della contrattazione è articolata su due livelli: nazionale e decentrata.
Le materie consegnate al livello decentrato si dovranno concretizzare nel contratto integrativo aziendale/territoriale precisando i luoghi ed i tempi del proprio svolgimento.
1. Il Contratto nazionale
Il CCNL ha il ruolo di unificante centralità in rapporto anche alle relazioni sindacali, di definizione delle condizioni sia economiche che normative delle prestazioni di lavoro che si svolgono nelle diverse realtà che vi afferiscono, di precisa fissazione delle materie rinviate alla competenza del livello di contrattazione integrativa.
Nel determinare gli effetti economici, si tiene conto delle politiche concordate nelle sessioni di politica dei redditi, dell'obiettivo mirato alla salvaguardia del potere di acquisto delle retribuzioni, della redistribuzione della ricchezza prodotta, delle tendenze economiche generali, della situazione economica, dell'andamento e delle prospettive della competitività, del mercato del lavoro del settore, e del riconoscimento delle professionalità espresse.
2. La contrattazione decentrata
La contrattazione decentrata si articola a livello regionale e a livello di Istituto sugli argomenti e sulle materie espressamente richiamati dai singoli articoli del presente CCNL.
Al livello regionale sono demandate le seguenti materie:
- interventi per specifiche figure professionali, a fronte di situazioni contingenti e particolari del mercato del lavoro;
- interventi applicativi della legislazione regionale nelle materie e nei settori disciplinati dal presente CCNL;
- definizione di principi e parametri dei valori economici del premio di risultato, legati al raggiungimento di migliori risultati di redditività, produttività, qualità ed efficienza organizzativa, che permettano l'applicabilità di agevolazioni fiscali e contributive previste dalla normativa vigente;
- il controllo ed il monitoraggio del livello di applicazione del CCNL;
- l'andamento occupazionale del settore a livello regionale, nonché, in caso di rischio per i livelli occupazionali, le relative misure di contrasto;
- la promozione della formazione permanente, anche attraverso intese regionali (cfr. art. 5 L. 53/2000).
A livello di Istituto: sono titolari della contrattazione, le R.S.A./R.S.U. congiuntamente alle Organizzazioni sindacali confederali firmatarie del presente CCNL.
La contrattazione d'istituto riguarda materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del CCNL.
Le erogazioni del livello di contrattazione d'istituto sono strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili, nonché ai risultati legati all'andamento dell'Istituto.
Le materie sulle quali è prevista la contrattazione tra le parti sono:
- istituzione del servizio di reperibilità;
- assistenza e vigilanza notturna;
- elementi di salario variabile;
- le categorie ed i profili professionali, i contingenti di personale, i criteri e le modalità per la garanzia dei servizi minimi essenziali in caso di sciopero;
- il regolamento della banca delle ore, di cui all'art. 45;
- la programmazione dell'epoca e dei turni di ferie del personale;
- le modalità di fruizione del diritto di cui agli artt. 65 e 66;
- le modalità e le clausole relative alla eventuale deroga dalle 11 ore di riposo giornaliero come previsto all'art. 51;
- in base all'accordo quadro definito a livello nazionale, l'installazione di impianti audiovisivi e di altri strumenti dai quali derivi la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, ad eccezione degli strumenti utilizzati dal lavoratore esclusivamente per rendere la prestazione lavorativa e degli strumenti che registrino unicamente gli accessi e le presenze dei lavoratori;
- ogni altra materia espressamente rinviata dal presente CCNL.