S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
Per la disciplina economica e normativa successiva all'accordo di confluenza 28/01/2008 si rinvia al CCNL "Alimentari " - Settore "Industria".
CCNL del 25/06/1996
INVOLUCRI NATURALI PER SALUMI
Contratto collettivo nazionale di lavoro 25-06-1996
Addetti al settore dei sottoprodotti della macellazione (budella e trippa)
Decorrenza: 01-04-1996 - 31-03-2000 (parte normativa); 31-03-1998 (parte economica)
Addì 25-6-1996
tra l'Associazione Italiana Industrie Prodotti Alimentari (AIIPA) Gruppo: Sottoprodotti della macellazione (già "Budella e Trippa"), e la FLAI-CGIL, la FAT-CISL, la UILA-UIL, si è stipulato il presente contratto di lavoro che disciplina i rapporti tra le aziende esercenti la lavorazione dei Sottoprodotti della macellazione, qualunque sia la loro natura e la dimensione, con i lavoratori in esse occupati.
Il presente contratto sostituisce il precedente CCNL 14-4-1992.
Annualmente, di norma nel primo quadrimestre, l'AIIPA fornirà alla FLAI-CGIL, FAT-CISL, UILA-UIL nazionali, su richiesta delle stesse, in apposito incontro a livello nazionale, informazioni globali previsionali riguardanti: le prospettive produttive ed occupazionali, i programmi di investimento, i programmi di investimento che comportino diversificazioni produttive, i nuovi insediamenti industriali e la loro localizzazione per grandi aree geografiche e/o rilevanti ampliamenti di quelli esistenti, le condizioni ambientali di lavoro ed ecologiche.
In relazione a tale informazione, a richiesta di una delle parti, seguirà un incontro allo scopo di effettuare un confronto conoscitivo sulle prevedibili implicazioni circa le prospettive produttive, i livelli di occupazione, le condizioni ambientali di lavoro ed ecologiche.
Nel corso dell'incontro l'Associazione fornirà inoltre informazioni di tipo previsionale sull'andamento economico e produttivo del settore con dati aggregati sull'importazione ed esportazione dei prodotti, e sul fenomeno del decentramento produttivo, e del lavoro svolto per conto terzi.
Informazioni saranno anche fornite sull'andamento dell'occupazione giovanile con riferimento particolare ai contratti di formazione e lavoro e all'apprendistato avuto riguardo alla legislazione e agli accordi vigenti e, per quanto concerne l'occupazione femminile, individuando interventi (azioni positive) volti a promuovere condizioni di effettiva parità per le lavoratrici in linea con le normative CE e nazionali in tema di parità uomo-donna al fine di ottenere la valorizzazione del lavoro femminile.
Saranno inoltre fornite informazioni sui programmi previsionali di qualificazione e formazione professionale eventualmente promossi su iniziativa o con il concorso delle Aziende; sulle trasformazioni e le innovazioni tecnologiche ed organizzative e sui nuovi assetti produttivi aziendali, che comportino significativi riflessi sull'occupazione, e sulla professionalità dei lavoratori, calendari annui e problematiche ambientali.
Le parti stipulanti, a livello nazionale, esamineranno documentatamente gli istituti contrattuali della malattia, dell'incidenza del fenomeno nel settore, della classificazione del personale rispetto ai cambiamenti di professionalità nel periodo di vigenza contrattuale e a quelli in relazione alla norma sulla mobilità professionale.
Annualmente le aziende che abbiano notevole peso produttivo e significativa incidenza nel settore, forniranno alla RSU o all'esecutivo della stessa, nel corso di un apposito incontro, con l'eventuale assistenza delle rispettive Associazioni sindacali, informazioni previsionali riguardanti:
- le prospettive produttive
- i programmi di investimenti in relazione anche ad eventuali diversificazioni produttive e/o nuovi insediamenti industriali e loro localizzazioni e/o rilevanti ampliamenti di quelli esistenti, le modifiche all'organizzazione del lavoro e delle tecnologie che comportino rilevanti riflessi sulla occupazione.
Art. 1 - Affissione del contratto
Copia del presente contratto dovrà essere affissa in azienda in modo ben visibile.
Art. 2 - Assunzione - Documenti - Precedenze
L'assunzione verrà comunicata direttamente all'interessato con lettera nella quale deve essere specificato:
1) la data di assunzione;
2) la qualifica e il livello a cui il lavoratore viene assegnato;
3) il trattamento economico;
4) la durata del periodo di prova.
All'atto dell'assunzione il lavoratore dovrà presentare:
1) documento di identificazione;
2) libretto di lavoro;
3) documenti per le assicurazioni sociali obbligatorie e i documenti richiesti da particolari disposizioni di Legge;
4) certificato di lavoro di cui all'art. 55, se richiesto dalla ditta;
5) certificato di residenza;
6) la documentazione relativa alla corresponsione degli assegni familiari, se ne abbia diritto.
Il lavoratore sarà tenuto a comunicare all'Azienda eventuali variazioni di residenza e domicilio.
Nelle assunzioni verrà data la precedenza, oltre che nei casi determinati dalle leggi e dagli accordi interconfederali in vigore, alla moglie e ai figli del lavoratore deceduto durante il rapporto di lavoro presso l'azienda, sempre che questi abbiano l'idoneità e i requisiti necessari.
L'esercizio di tale precedenza dovrà essere richiesto entro un anno dall'avvenuto decesso.
L'assunzione in servizio del lavoratore è sempre fatta per un periodo di prova non superiore:
a sei mesi per i lavoratori del 1 livello;
a tre mesi per i lavoratori del 2 e 3 livello;
a un mese per i lavoratori del 4 e 5 livello;
a 12 giorni lavorativi per i lavoratori del 6º e 7º livello.
Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi previsti dal presente contratto.
Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può, in qualsiasi momento, risolvere il rapporto di lavoro senza obbligo di preavviso né di indennità.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova, il lavoratore ha diritto alla retribuzione per i giorni di lavoro effettivamente prestati.
Qualora alla scadenza del periodo di prova l'azienda non proceda alla disdetta del rapporto, il lavoratore si intenderà confermato in servizio ed il periodo stesso sarà computato agli effetti dell'anzianità.
Saranno esenti dal periodo di prova gli operai che lo abbiano già superato presso la stessa azienda e per le stesse mansioni nel quinquennio precedente.
Art. 4 - Disciplina del rapporto a tempo determinato
Il contratto di lavoro si reputa a tempo indeterminato. Esso può essere stipulato a tempo determinato ed in tal caso si applicheranno la Legge 18-4-1962, n. 230 e il DPR 7-10-1963 n. 1525 nonché l'art. 8 bis della Legge 79/1983. L'apposizione del termine è priva d'effetto se non risulta da atto scritto.
Ai sensi dell'art. 1, lettera b) della citata Legge n. 230/1962, quando l'assunzione a termine abbia luogo per sostituire lavoratori assenti e per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto, nel contratto di lavoro a termine deve essere indicato il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione.
Le parti si danno atto che per l'apposizione di un termine di durata ai contratti di lavoro valgono anche le indicazioni esemplificative di cui alla circolare del Ministero del lavoro n. 35 del 14-1-1964.
Inoltre, sempre nell'ambito della ricerca di strumenti sempre più adeguati alle esigenze poste dal mercato e dalle caratteristiche dell'attività produttiva nonché capaci di contribuire positivamente ai problemi dell'occupazione e in attuazione dell'art. 23 punto 1) della Legge 28-2-1987 n. 56, oltre alle ipotesi di cui alla Legge 230/1962 e all'art. 8 bis della Legge 79/1983, l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro è consentita nelle seguenti ulteriori ipotesi:
1) esigenze connesse al ricevimento, consegna, manutenzione, lavorazione, stoccaggio, gestione amministrativa e vendita dei prodotti aventi carattere stagionale, ma non compresi nelle attività stagionali di cui alle disposizioni di Legge;
2) per le lavorazioni a fasi successive che richiedono maestranze diverse, per specializzazioni, da quelle normalmente impiegate e per le quali non vi sia continuità di impiego nell'ambito dell'azienda;
3) sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni assegnate;
4) sostituzione di lavoratori in ferie; l'attuazione di tale ipotesi costituirà oggetto di esame congiunto tra direzione aziendale e RSU o comitato esecutivo della stessa;
5) situazioni anomale o prolungate di assenteismo per malattia e gravidanza;
6) attività straordinarie connesse alla fase di lancio di nuovi prodotti.
Il numero massimo di rapporti di lavoro con contratto a tempo determinato stipulati ai sensi del comma che precede, in attuazione del richiamato art. 23 della Legge n. 56/1987, non può superare il 10% dei rapporti di lavoro con contratto a tempo indeterminato.
Nei casi in cui tale rapporto percentuale dia luogo ad un numero inferiore a 10 resta ferma la possibilità di costituire fino a 10 rapporti di lavoro con contratto a termine.
Sono fatte salve le eventuali ulteriori diverse fattispecie e modalità già individuate o che venissero individuate ai sensi del richiamato art. 23 della Legge 56/1987.
Ai contratti a tempo determinato si applicano le norme del presente contratto che non siano incompatibili con la natura del contratto a termine. Alla scadenza di detto contratto verrà corrisposto al lavoratore un premio di fine lavoro proporzionato alla durata del contratto stesso e pari al trattamento di fine rapporto previsto dal presente contratto nazionale.
Ferie, 13 e 14 mensilità saranno corrisposti e frazionati per 365esimi quanto sono i giorni di durata del rapporto a termine.
Tale criterio sarà applicato anche per calcolare le quote del monte ore annuo di cui all'ottavo comma dell'art. 12 del CCNL
Art. 5 - Tutela delle lavoratrici madri
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si applicano le relative norme in vigore ed in particolare quelle di cui alla Legge 10-12-1971, n. 1204 e relativo regolamento di esecuzione di cui al DPR 25-11-1976, n. 1026.
A far data dall'1-1-1993, la lavoratrice riceverà inoltre un trattamento di assistenza, ad integrazione di quello di Legge fino a raggiungere il 100% della retribuzione mensile di fatto netta per i primi 5 mesi di assenza obbligatoria.
Art. 6 - Donne e fanciulli e adolescenti
L'ammissione al lavoro ed il lavoro delle donne, dei fanciulli e adolescenti è regolata dalle disposizioni di Legge.
Art. 7 - Disciplina dell'apprendistato
Per la disciplina dell'apprendistato si fa richiamo alle vigenti norme di Legge ed in particolare alla Legge 19-1-1995, numero 25, modificata con Legge 8-7-1956, n. 706 e con Legge 2-4-1068, n. 424, e al relativo Regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30-12-1956, n. 1668, salvo quanto disposto nei comma seguenti.
La durata massima del periodo di apprendistato è di 18 mesi.
Gli apprendisti sono inquadrati ove confermati in servizio almeno nel 5 livello alla scadenza del periodo suddetto.
La retribuzione degli apprendisti corrisponde al 90 % di quella del 5 livello, ivi compresa l'indennità di contingenza.
In caso di infortunio sul lavoro l'azienda integrerà il trattamento INAIL, fino al 100 % della retribuzione normale nel primo giorno e fino alla cessazione dell'indennità di invalidità temporanea nei limiti del periodo di durata dell'apprendistato.
In caso di malattia viene mantenuto il rapporto e corrisposti il 50 % della retribuzione normale per un massimo di 6 mesi per ogni anno e nei limiti del periodo di durata dell'apprendistato.
Art. 8 - Classificazione dei lavoratori
I lavoratori sono inquadrati in una classificazione unica di 7 livelli sulla base di declaratorie articolate.
L'inquadramento del personale delle nuove classificazioni sarà effettuato esclusivamente secondo i riferimenti di ragguaglio che seguono:
| Qualifiche precedenti | ||
Nuovi livelli | Impiegati | Operai | Intermedi |
1 | ex 1º cat. |
|
|
2 | ex 2º cat. |
| ex 1º cat. |
3 | ex 3º cat. |
| ex 2º cat. |
4 | ex 4º cat. | ex 1º cat. |
|
5 | ex 5º cat. | ex 2º cat. |
|
6 | - | ex 3º cat. |
|
7 | - | ex 4º/5º cat. |
|
Declaratorie
1 LIVELLO
Appartengono a questo livello i lavoratori sia amministrativi che tecnici, con capacità direttive, e che abbiano discrezionalità di poteri e facoltà di iniziativa per il buon andamento di determinate attività aziendali, nei limiti delle direttive generali impartite dai dirigenti di azienda o dal titolare della medesima.
2 LIVELLO
Appartengono a questo livello i lavoratori con funzioni di concetto, sia tecnici che amministrativi, con compiti di controllo e coordinamento che comportano iniziativa ed autonomia per il buon andamento di determinate attività aziendali con limitata discrezionalità di poteri.
3 LIVELLO
Appartengono a questo livello:
- i lavoratori che svolgono attività complesse di carattere tecnico o amministrativo per l'esecuzione delle quali si richiedono una preparazione professionale specifica ed un consistente periodo di pratica lavorativa;
- i lavoratori che guidano, controllano e coordinano con autonomia, nell'ambito delle proprie funzioni, squadre di altri lavoratori.
4 LIVELLO
Appartengono a questo livello:
- i lavoratori che svolgono negli uffici attività esecutive di natura tecnica o amministrativa che richiedano particolare preparazione e pratica di ufficio o corrispondente esperienza di lavoro;
- i lavoratori specializzati che svolgono complesse attività tecnico-pratiche nelle operazioni di riparazione, di conduzione di impianti di produzione o macchine complesse e con capacità di regolazione e messa a punto;
- i lavoratori che in possesso delle caratteristiche di cui alla precedente linea svolgono attività specialistiche in altri settori aziendali;
- i lavoratori che compiono lavori di particolare rilievo, delicatezza ed importanza la cui esecuzione richiede specifiche capacità tecnico-pratiche conseguite con adeguato tirocinio.
5 LIVELLO
Appartengono a questo livello:
- i lavoratori che svolgono negli uffici con procedure prestabilite e con specifica collaborazione compiti esecutivi semplici;
- i lavoratori che nei reparti di produzione o di distribuzione conducono, con le necessarie regolazioni, macchine per la lavorazione, il confezionamento e la movimentazione di merci o prodotti;
- i lavoratori che compiono lavori ed operazioni in possesso di normali capacità tecnico-pratiche conseguite con tirocinio.
6 LIVELLO
Appartengono a questo livello:
- i lavoratori che compiono lavori ed operazioni che non richiedono specifiche capacità tecniche, ma che possono richiedere anche solo semplici attitudini indipendentemente da adeguato tirocinio;
- i lavoratori che per effetto della norma contrattuale relativa alla mobilità professionale passano dal 7 al 6 livello.
7 LIVELLO
Appartengono a questo livello i lavoratori che eseguono lavori semplici e Leggeri e per abilitarsi ai quali non occorre tirocinio, nonché quelli che compiono esclusivamente lavori semplici di pulizia sia all'interno che all'esterno dei reparti ad eccezione della pulizia delle macchine.
Mobilità professionale
1) Il sistema sarà basato sul riconoscimento e la valorizzazione della capacità professionale dei lavoratori. In questo senso le parti intendono promuovere lo sviluppo e la valorizzazione delle capacità professionali dei lavoratori nell'ambito di quanto richiesto dalle attività aziendali e nel comune interesse di un equilibrato evolversi delle tecnologie, delle organizzazioni, della produttività e delle capacità professionali stesse.
Per il conseguimento degli accennati obiettivi verranno esaminate tra la direzione e la RSU, compatibilmente con le caratteristiche aziendali, specifiche opportune iniziative quali:
- corsi di addestramento e di formazione professionale;
- ricomposizione ed arricchimento delle mansioni;
- rotazione su diverse posizioni di lavoro.
Seguirà una valutazione congiunta dei risultati raggiunti attraverso la realizzazione delle suddette iniziative, dei miglioramenti professionali conseguiti e di una possibile mobilità verticale, comunque non automatica e illimitata.
2) Il passaggio dal 7 al 6 livello per i lavoratori addetti al ciclo produttivo avverrà dopo un periodo di 6 mesi.
I passaggi di cui sopra non comportano necessariamente un cambiamento di mansioni.
Nota a verbale - Le parti si danno atto che le denominazioni di impiegato, qualifica speciale o intermedio o operaio riportate nella nuova classificazione vengono mantenute agli effetti delle vigenti norme che prevedono trattamenti differenziati ai fini fiscali, previdenziali, assicurativi, nonché per quegli istituti contrattuali per i quali non sia stata attuata la completa parità di trattamento.
Ai fini anzidetti l'appartenenza alle qualifiche operaie intermedie ed impiegatizie viene identificata sulla base di quanto comunicato a norma dell'art. 2 nella lettera di assunzione e nelle eventuali successive comunicazioni in caso di passaggio di qualifica.
Art. 9 - Passaggio di livello per mutamento di mansioni
Il lavoratore, in relazione alle esigenze aziendali, può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti al suo livello purché ciò non comporti alcun peggioramento economico né un mutamento sostanziale della sua posizione.
Al lavoratore che sia destinato a compiere mansioni rientranti nel livello superiore al suo, dovrà essere corrisposto un compenso di importo pari alla differenza fra la retribuzione di fatto percepita e quella minima del predetto livello superiore.
Trascorso un periodo di tre mesi nel disimpegno di mansioni di 1º livello, di due mesi nel disimpegno di quello di 2 e di un mese e mezzo nel disimpegno di quello degli altri livelli, avverrà senz'altro il passaggio del lavoratore, a tutti gli effetti, nel livello superiore, salvo che si tratti di sostituzione temporanea di altri lavoratori assenti per motivi che diano diritto alla conservazione del posto (malattia, infortunio, richiamo alle armi, ecc.), nel qual caso il compenso di cui sopra spetterà dopo venti giorni e per tutta la durata della sostituzione, senza che ne derivi il passaggio di livello.
Agli effetti del passaggio di livello previsto dal comma precedente il disimpegno delle mansioni di livelli superiori può essere effettuato anche non continuativamente, purché la somma dei singoli periodi corrispondenti ai termini predetti sia compresa in un massimo di sei mesi per il passaggio al 1 livello, di quattro mesi per il passaggio al 2 e di tre mesi per gli altri.
Il lavoratore che sia assegnato temporaneamente a mansioni di livello inferiore conserverà la retribuzione del livello al quale appartiene.
Art. 10 - Prevalenza di mansioni in caso di cumulo
Al lavoratore che esplichi mansioni pertinenti a livelli diversi viene riconosciuto il livello corrispondente alla mansione superiore, sempre che quest'ultima abbia carattere di prevalenza e sia svolta con continuità.
Art. 11 - Passaggio di qualifica
Per i passaggi di qualifica intervenuti anteriormente al 1-6-1982, valgono le norme vigenti all'atto del passaggio.
Ai soli fini contrattuali la durata settimanale dell'orario normale del singolo lavoratore è fissato in 40 ore, da distribuirsi normalmente su 6 gg. fatta salva, comunque, la eventuale distribuzione su 5 gg. da concordarsi in sede aziendale.
In relazione alla esigenza di una rigorosa attuazione dell'orario contrattuale di lavoro, le parti si danno atto che gli organici devono consentire il godimento delle ferie e dei riposi settimanali tenendo conto altresì dell'assenteismo medio per morbilità, infortuni ed altre assenze retribuite.
Le ore non lavorate per ferie e le festività nazionali ed infrasettimanali di cui all'art. 16 saranno computate ai fini del raggiungimento dell'orario di lavoro settimanale.
L'orario di lavoro verrà affisso all'entrata dello stabilimento ai sensi dell'art. 12 del RDL 10-9-1923, n. 1255.
Il lavoratore presterà la sua opera nelle ore e nei turni stabiliti anche se questi siano predisposti soltanto per determinati reparti od uffici.
Per gli autisti e loro eventuali accompagnatori, custodi, guardiani, portieri, fattorini, infermieri, è consentito il superamento dell'orario normale di cui al primo comma, al di fuori delle procedure concordate, con la maggiorazione prevista al comma seguente.
Le ore effettuate oltre l'orario contrattuale settimanale di 40 ore saranno retribuite con la maggiorazione del 45%.
Fermo restando l'orario contrattuale di 40 ore settimanali, il monte ore annuo di ore 16 di retribuzione di cui al CCNL del 5-4-1984, è elevato a 24 ore dall'1-1-1989 e a 32 ore dall'1-1-1990, e a 40 ore a partire dall'1-1-1994.
La riduzione avverrà in correlazione alle ore di effettiva prestazione, maturando anche per le assenze per le quali corre l'obbligo della retribuzione a carico dell'Azienda nonché per l'assenza obbligatoria per maternità, di norma a titolo di riposi individuali.
Detta riduzione maturerà per dodicesimi nei casi di inizio e cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno; a tali effetti si considera come mese intero la frazione superiore ai 15 giorni.
La riduzione suddetta non è cumulabile con quanto eventualmente già in atto o concordato a titolo analogo (permessi, ferie, ecc.).
Le riduzioni di orario di cui al presente articolo saranno assorbite fino a concorrenza in caso di provvedimenti legislativi sulla stessa materia anche se assunte in sede europea e recepite dalla legislazione italiana.
Art. 13 - Lavoro straordinario, lavoro notturno, festivo e a turni. Maggiorazioni
Ai fini legali, per lavoro straordinario, si intende il lavoro prestato oltre le 48 ore settimanali, per i lavoratori di cui al 6 comma dell'art. 12, per lavoro straordinario si intende quello prestato oltre le 60 ore settimanali.
Il ricorso al lavoro oltre le 40 ore settimanali deve avere carattere eccezionale. Esso deve trovare obbiettiva giustificazione in necessità imprescindibili, indifferibili, di durata temporanea e tali da non ammettere correlativi dimensionamenti di organico. A titolo esemplificativo si indicano: impraticabilità delle strade, interruzioni di erogazione di energia, avaria degli impianti, ecc. Di tale lavoro sarà data successiva comunicazione alla RSU.
Al di là dei casi previsti dal punto precedente, possono essere effettuate - previa comunicazione motivata da parte della Direzione Aziendale alla RSU - prestazioni lavorative eccedenti le 40 ore settimanali nei limiti di 150 ore annue pro capite.
Per lavoro festivo si intende quello effettuato nei giorni previsti dall'art. 16. Non si considera festivo il lavoro prestato nei giorni di domenica dai lavoratori che godono del riposo compensativo in un altro giorno della settimana a norma di Legge.
Per lavoro notturno si intende quello effettuato dalle ore 22 alle ore 6. Nel caso in cui il lavoratore che effettui il lavoro notturno (dalle ore 22 alle ore 6) prosegua la prestazione in orario straordinario, le ore di lavoro successive alle ore 6 antimeridiane saranno retribuite come straordinario notturno.
Il lavoro oltre le 40 ore settimanali, festivo, notturno ed a turni dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Direzione Aziendale. Nessun lavoratore può rifiutarsi di effettuarlo, nei limiti di cui sopra, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Per il lavoro effettuato nei modi sopra definiti sono dovute, oltre alla normale retribuzione, le maggiorazioni riportate nelle tabelle seguenti. Dette maggiorazioni debbono essere applicate sulla quota oraria di retribuzione ottenuta dividendo per 173 la retribuzione mensile di fatto (e cioè minimo tabellare, indennità di contingenza, eventuali scatti di anzianità, eventuale superminimo, eventuale aumento individuale). Le maggiorazioni non sono cumulabili, per cui quella maggiore assorbe la minore.
Nota a verbale - Fermi restando i limiti e le condizioni fissate nella norma di cui sopra, per l'effettuazione di ore di lavoro eccedenti l'orario normale di 40 ore settimanali, la qualificazione legale ed i relativi adempimenti per il lavoro straordinario rimangono nei termini fissati dalle vigenti disposizioni di Legge.
Tabella delle maggiorazioni
| Operai e intermedi |
Impiegati |
1) Lavoro oltre le 40 ore settimanali diurno | 45% | 45% |
2) Lavoro festivo (domenica o giorno di riposo compensativo) Copyright S.I.A. Servizi Informatici Antelmi S.r.l. | 50%) | 65% |
3) Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo (oltre 8 ore) | 60% | 90% |
4) Lavoro eseguito nelle festività nazionali e infrasettimanali | 50% | 65% |
5) Lavoro notturno (dalle 22 alle 6) non compreso in turni | 50% | 50% |
6) Lavoro oltre le 40 ore settimanali notturno | 60% | 65% |
7) Lavoro a turni notturni | 20% | 12% |
8) Lavoro oltre le 40 ore settimanali dei turnisti in aggiunta al lavoro notturno di8 ore iniziato alle 22 | 50% | - |
9) Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo notturno (oltre 2 ore) | - | 100% |
Nelle aziende in cui l'orario normale di cui all'art. 12 viene effettuato in due riprese, dovrà essere concessa non meno di un'ora di sosta per la consumazione dei pasti. Agli operai che effettuino l'orario continuato di 8 ore è concesso di consumare il pasto sul luogo di lavoro.
Per le donne ed i minori che lavorino a squadre avvicendate dalle ore 6 alle 22 o con orario di lavoro di 8 ore consecutive ai sensi della Legge n. 653 del 26-4-1934, il riposo intermedio è di mezz'ora. A detto personale verrà corrisposta una maggiorazione del 6,5% sulla retribuzione.
La suddetta percentuale sarà corrisposta anche agli uomini che effettuino tra le ore 6 e le ore 22 tanto in turni avvicendati di 8 ore consecutive quanto in prestazioni non avvicendate ma sempre di 8 ore consecutive.
Tale maggiorazione assorbe fino alla concorrenza qualsiasi altro compenso od indennità già corrisposta eventualmente in sede aziendale al personale di cui sopra.
Il riposo settimanale è disciplinato dalla Legge 22-2-1934 n. 370, e successive variazioni e integrazioni e coincide normalmente con la domenica, salve le deroghe stabilite dalla Legge stessa.
Art. 16 - Giorni festivi, festività nazionali e festività infrasettimanali
Si considerano giorni festivi:
a) le domeniche oppure i giorni di riposo compensativo di cui all'art. 15;
b) le festività del:
1) 25 aprile (Anniversario della Liberazione);
2) 1 maggio (Festa del lavoro);
c) le seguenti festività infrasettimanali:
1) Capodanno (1 gennaio);
2) Epifania (6 gennaio);
3) Lunedì di Pasqua (mobile);
4) Assunzione (15 agosto);
5) Ognissanti (1 novembre);
6) Immacolata Concezione (8 dicembre);
7) Natale (25 dicembre);
8) Santo Stefano (26 dicembre);
d) Il giorno del Santo Patrono della località ove ha sede l'unità produttiva alla quale il lavoratore è addetto.
Per il trattamento delle festività di cui ai punti b) e c) valgono le norme di Legge e/o interconfederali. Il trattamento previsto da tali norme viene esteso alle festività di cui al punto d) fermo restando che in caso di assenza nel giorno del Santo Patrono dovuta a maternità, malattia o infortunio l'azienda integrerà il trattamento corrisposto dagli istituti assistenziali.
Nel solo caso in cui una delle giornate festive sopra indicate cada di domenica ai lavoratori è dovuto, in aggiunta al normale trattamento economico, un importo pari ad una quota giornaliera della retribuzione di fatto.
Il predetto importo sarà determinato sulla base di 1/26 della retribuzione mensile fissa.
Qualora la festività del S. Patrono coincida con la domenica o con altra giornata festiva, le Associazioni Territoriali degli industriali e i Sindacati Provinciali di categoria dei lavoratori potranno determinare, di comune accordo, entro il mese di gennaio di ciascun anno, la sua sostituzione con altra giornata.
Per gli impianti il cui lavoro è connesso con quello dello stabilimento vale il calendario dei giorni festivi adottato per gli operai dello stabilimento stesso.
In sostituzione delle ex festività abolite dalla Legge 54/1977 e dal DPR 28-12-1985 n. 792 e del trattamento per le stesse previsto dall'Accordo Interconfederale 25-1-1977, il lavoratore fruirà di 4 giornate maturabili per dodicesimi, di riposo compensativo retribuito per anno.
Dette giornate saranno utilizzate a titolo di permesso individuale.
Il lavoratore ne farà richiesta con 48 ore di preavviso ed il permesso verrà usufruito tenendo conto delle esigenze di lavoro e dei periodi di minor intensità produttiva.
Diverse modalità di utilizzo potranno essere fissate aziendalmente.
Per quanto riguarda le due ex festività del 2 giugno e 4 novembre, il lavoratore beneficierà del trattamento economico previsto per le festività che coincidono con la domenica.
Art. 17 - Interruzione del lavoro
In caso di interruzioni di breve durata a causa di forza maggiore e comunque non dipendenti dalla volontà del lavoratore, nel conteggio della retribuzione non si terrà conto delle interruzioni stesse quando queste, nel loro complesso, non superino i 30 minuti della giornata. In caso di interruzioni di lavoro che superino, nel loro complesso, i 30 minuti nella giornata, qualora l'azienda trattenga il lavoratore nello stabilimento, questi avrà diritto alla corresponsione della retribuzione per tutte le ore di presenza. Lo stesso trattamento vale anche per i cottimisti.
Dichiarazione - Quanto sopra non preclude il ricorso dell'azienda all'intervento CIG ai sensi delle leggi vigenti.
È ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore e per le interruzioni di lavoro concordate fra le parti interessate purché esso sia contenuto nei limiti di un'ora al giorno e si effettui entro 60 giorni immediatamente successivi a quello in cui è avvenuta l'interruzione.
Art. 19 - Sospensione del lavoro
La sospensione del lavoro per riduzione di attività, quando non sia intervenuta la risoluzione del rapporto di lavoro, non interrompe l'anzianità a tutti gli effetti ed entro i limiti del presente contratto.
Il lavoratore ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di riposo retribuito nella misura di:
26 gg. lavorativi (173 ore): in caso di distribuzione dell'orario settimanale su 6 gg.
22 gg. lavorativi (173 ore): in caso di distribuzione dell'orario di lavoro su 5 gg.
Fermo restando quanto previsto nel comma precedente le festività cadenti nel periodo di ferie comportano un corrispondente prolungamento del periodo medesimo.
L'epoca delle ferie sarà stabilita di comune accordo secondo le esigenze del lavoro.
Il periodo feriale deve avere normalmente carattere continuativo ed il relativo pagamento sarà effettuato in via anticipata a chi ne farà richiesta.
Non è ammessa la rinuncia alle ferie. In caso di giustificato impedimento il mancato godimento delle ferie verrà risarcito da un indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute.
Il periodo di preavviso non potrà essere considerato come periodo di ferie.
In caso di ferie collettive, di anzianità di servizio inferiore a 12 mesi e in caso di licenziamento o di dimissioni, al lavoratore che non avrà maturato il diritto alle ferie spetteranno tanti dodicesimi di ferie per quanti sono i mesi di anzianità maturati.
A tale effetto la frazione di mese pari o superiore ai 15 giorni sarà considerata come mese intero. La frazione inferiore a 15 giorni non viene considerata.
NOTA - Restano ferme le condizioni di miglior favore già acquisite e maturate dal personale in forza alla data di decorrenza del contratto 24-5-1988.
Art. 21 - Modalità di corresponsione della retribuzione
Il pagamento delle retribuzioni sarà effettuato secondo le consuetudini dell'azienda, mediante buste o altri stampati individuali, sui quali saranno specificati i singoli elementi di competenza e le previste ritenute, indicando il periodo di paga cui si riferiscono.
Dell'eventuale cambiamento delle modalità consuetudinarie di pagamento l'azienda darà congruo preavviso.
Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza della somma pagata con quella indicata sulla busta paga nonché sulla qualità della moneta, dovrà essere fatto all'atto del pagamento.
Gli eventuali errori di pura contabilità dovranno essere contestati entro tre giorni da quello della corresponsione della retribuzione, affinché il competente ufficio possa provvedere alle necessarie verifiche e all'immediato conguaglio delle differenze. Trascorso tale periodo di tre giorni, le differenze saranno accreditate sul conto relativo al periodo successivo.
In caso di contestazione sulla retribuzione o su taluni elementi costitutivi della stessa, al lavoratore dovrà essere corrisposta la parte di retribuzione non contestata. Qualora la ditta ritardi il pagamento della retribuzione di oltre 10 giorni, decorreranno di pieno diritto gli interessi nella misura del 2 % in più del tasso ufficiale di sconto e con decorrenza della scadenza di cui al comma precedente. Inoltre il lavoratore avrà facoltà di risolvere il rapporto di lavoro con diritto alla corresponsione del trattamento di fine rapporto e dell'indennità di mancato preavviso. Qualsiasi ritenuta per risarcimento di danni non potrà superare il 10% della retribuzione, salvo che non intervenga la risoluzione del rapporto.
Art. 22 - Struttura retributiva
Param. e livelli | Minimi al 31/3/96 | 1ª Tranche 1/4/96
| 2ª Tranche 1/1/97
| 3ª Tranche 1/1/98
| |||
|
| Aumento | Minimo base | Aumento | Minimo base | Aumento | Minimo base |
200 1 | 1.304.500 | 100.000 | 1.404.500 | 75.000 | 1.479.500 | 75.000 | 1.554.500 |
165 2 | 1.079.000 | 82.500 | 1.161.500 | 61.875 | 1.223.375 | 61.875 | 1.285.250 |
145 3 | 946.650 | 72.500 | 1.019.150 | 54.375 | 1.073.525 | 54.375 | 1.127.900 |
130 4 | 847.250 | 65.000 | 912.250 | 48.750 | 961.000 | 48.750 | 1.009.750 |
120 5 | 783.800 | 60.000 | 843.800 | 45.000 | 888.800 | 45.000 | 933.800 |
110 6 | 715.550 | 55.000 | 770.550 | 41.250 | 811.800 | 41.250 | 853.050 |
100 7 | 652.300 | 50.000 | 702.300 | 37.500 | 739.800 | 37.500 | 777.300 |
Mensilizzazione: (Criteri adottati per la trasformazione della paga oraria degli operai).
La trasformazione contabile della paga oraria in mensile per gli operai è stata effettuata senza oneri o vantaggi per l'azienda o ai lavoratori, in base ai seguenti criteri:
1) il minimo di paga base oraria moltiplicato per 173;
2) la misura giornaliera confederale dell'indennità di contingenza moltiplicata per 26 (valori al 1-11-1991);
3) eventuali emolumenti diversi dalla paga base e dall'indennità di contingenza qualora lo consenta la loro natura e le loro caratteristiche, potranno essere mensilizzati, in ogni caso fermo restando il principio di cui in premessa;
4) la gratifica natalizia degli operai è stata trasformata in tredicesima mensilità (173 ore);
5) le festività cadenti in giorno lavorativo sono comprese nella retribuzione mensile, mentre quelle coincidenti con la domenica saranno compensate in base a 1/26 della retribuzione mensile.
La retribuzione normale ai lavoratori sarà corrisposta in misura mensile sulla base delle tabelle allegate ed eventuali elementi retributivi accessori.
Al riguardo, pertanto, in base ai giorni di effettiva prestazione e, nell'ambito dei giorni, in base alle ore effettivamente lavorate, valgono le seguenti norme:
a) ai lavoratori che nel corso del mese avranno prestato la loro opera per l'intero orario contrattuale di lavoro e che si saranno assentati soltanto per ferie, festività o per altre cause che comportino il diritto alla intera retribuzione verrà liquidata l'intera retribuzione mensile.
In tal modo si intenderanno compensati, oltre al lavoro ordinario, le ferie, le altre assenze retribuibili e festività di cui all'articolo 16:
b) 1e quote relative alle ore normali non lavorate o comunque non retribuibili nell'ambito dell'orario contrattuale, saranno calcolate dividendo per 173 la retribuzione mensile e da questa detratte.
Art. 23 - Aumenti periodici di anzianità
I lavoratori a partire dall'1-3-1981 per ogni biennio di anzianità di servizio maturato presso la stessa azienda avranno diritto, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, a maturare cinque aumenti biennali periodici di anzianità con i valori fissi sottoindicati, con effetto dal mese successivo a quello della maturazione stessa.
Gli aumenti periodici non assorbono né possono essere assorbiti da eventuali aumenti di merito o superminimi salvo, per questi ultimi, i casi in cui tale assorbimento sia previsto.
Gli aumenti periodici fanno parte della retribuzione di fatto e per gli operai non saranno considerati agli effetti dei cottimi e delle altre forme di retribuzione ad incentivo.
In caso di passaggio di livello l'importo già maturato sarà riconosciuto nella misura del valore unitario previsto per il livello di arrivo, restando inteso che gli scatti biennali saranno sempre pari ad un massimo di 5 per singolo dipendente.
1) Norma transitoria - Gli importi maturati dai singoli lavoratori secondo la normativa antecedente il 1-3-1981 restano consolidati in cifra e saranno corrisposti al lavoratore con voce autonoma (scatti consolidati); gli scatti consolidati saranno utilizzati per effettuare i trasferimenti previsti dalla tabella che riproduce i nuovi minimi.
2) Ulteriore scatto e consolidamento - Come sopra anticipato, a partire dal 1-4-1996, il valore dei 5 aumenti biennali periodici di anzianità verrà erogato in cifra fissa secondo le misure per i diversi livelli di appartenenza, corrispondenti al 5% del valore dei minimi tabellari come previsti dal CCNL valido fino al 31-3-1996.
Dalla stessa data gli importi maturati dai singoli lavoratori a titolo di aumenti periodici di anzianità verranno consolidati in cifra e non più rivalutati.
Dall'1-4-1996 ai lavoratori verrà riconosciuto il diritto a maturare un ulteriore 6 aumento biennale di anzianità, secondo i nuovi valori in cifra fissa.
Norma transitoria - Per i lavoratori che alla data del 31-3-1996 avranno maturato tutti i 5 scatti previsti, l'anzianità utile per la maturazione del rimanente ulteriore 6 scatto comincerà a decorrere dal 1-4-1996.
I valori degli scatti consolidati in cifra a partire dall'1-4-1996 sono quindi i seguenti:
1 _____ 65.230
2 _____ 53.950
3 _____ 47.330
4 _____ 42.365
5 _____ 39.190
6 _____ 35.780
7 _____ 32.615
Dichiarazione - Le parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che con il nuovo sistema retributivo e con la contestuale riforma dell'istituto degli aumenti periodici di anzianità si è realizzato un sistema globalmente più favorevole per la generalità dei lavoratori.
Art. 24 - Tredicesima e quattordicesima mensilità
In occasione del Natale l'azienda erogherà a tutti i lavoratori una tredicesima mensilità pari alla retribuzione mensile di fatto percepita dal lavoratore.
In sostituzione del premio speciale è corrisposta una quattordicesima mensilità pari alla retribuzione mensile di fatto.
Per i lavoratori retribuiti con forme ad incentivo, si farà riferimento al guadagno medio dell'ultimo trimestre.
Nel caso di inizio o cessazione del rapporto durante il corso dell'anno il lavoratore non in prova avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima e della quattordicesima mensilità per quanti sono i mesi interi di servizio prestato. Le frazioni di mese non superiori a quindici giorni non saranno calcolate, mentre saranno calcolate come mese intero le frazioni di mese superiori ai quindici giorni.
I periodi di assenza per malattia o infortunio, nei limiti della conservazione del posto prevista dal presente contratto, saranno utilmente computabili ai fini della tredicesima e della quattordicesima mensilità.
Art. 25 - Premio per obiettivi
Fermo restando il rispetto delle coerenze complessive in tema di politica dei redditi e il riferimento all'andamento economico dell'impresa e alla sua redditività, e tenendo conto della produttività eventualmente già utilizzata per riconoscere gli aumenti retributivi a livello di CCNL, è prevista una contrattazione aziendale a contenuto economico, indirizzata al miglioramento dell'efficienza aziendale e dei risultati di gestione.
Al fine dell'acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione aziendale a contenuto economico, le Parti valuteranno preventivamente le condizioni dell'impresa e del lavoro, le sue prospettive di sviluppo anche occupazionale, tenendo conto dell'andamento e delle prospettive della competitività e delle condizioni essenziali di redditività.
Tale contrattazione sarà esclusivamente quella avente ad oggetto premi per obiettivi con le seguenti caratteristiche:
a) in coerenza con le strategie dell'impresa e con quanto previsto al punto 3) del capitolo assetti contrattuali del già citato protocollo 23-7-1993 che si intende integralmente richiamato, le erogazioni saranno direttamente e sistematicamente correlate ai risultati conseguiti con la realizzazione di programmi aziendali, concordati tra le parti, aventi per obiettivo, ad esempio, incrementi di redditività, di produttività, di competitività, di qualità.
In relazione allo stato di attuazione dei citati programmi saranno possibili verifiche tecniche sui parametri di riferimento;
b) le erogazioni di cui sopra devono avere caratteristiche tali da consentire l'applicazione del particolare trattamento contributivo previsto dalla normativa di Legge emanata in attuazione del richiamato protocollo del 23--7-1993.
c) tali erogazioni hanno la caratteristica di totale variabilità e non determinabilità a priori.
La durata degli accordi economici di cui ai precedenti punti è di quattro anni e la contrattazione per il loro rinnovo avverrà nel rispetto del principio dell'autonomia dei cicli negoziali al fine di evitare sovrapposizioni.
La piattaforma per il rinnovo degli accordi aziendali a contenuto economico di cui al presente articolo sarà presentata in tempo utile per consentire l'apertura del confronto due mesi prima della scadenza.
Tale contrattazione aziendale si svolgerà in condizioni di assoluta normalità sindacale, con esclusione in particolare del ricorso ad agitazioni di qualsiasi tipo, per un periodo di due mesi dalla presentazione della piattaforma rivendicativa per il rinnovo dell'accordo precedente e, comunque, fino ad un mese successivo alla sua scadenza.
La contrattazione aziendale a contenuto economico di cui al presente articolo è esclusiva e sostituisce quella di cui all'art. 25 del CCNL 14-4-1992.
Gli importi già previsti a tali titoli sono congelati in cifra.
Laddove a livello aziendale sussistano, alla predetta data, erogazioni economiche, comunque denominate, anche parzialmente variabili, la parte variabile dovrà essere, al medesimo livello, ricondotta nell'ambito delle nuove erogazioni così come sopra specificate, mentre la parte fissa resta congelata come sopra previsto; tali armonizzazioni non dovranno comportare oneri aggiuntivi.
Art. 26 - Indennità maneggio denaro - Cauzione
L'impiegato la cui mansione normale continuativa consiste nel maneggio di denaro per pagamenti e riscossioni, con responsabilità per errori, anche finanziaria, ha diritto ad una particolare indennità mensile pari al 7 % del minimo tabellare del livello di appartenenza e della indennità di contingenza.
Le somme eventualmente richieste all'impiegato a titolo di cauzione dovranno essere depositate e vincolate a nome del garante e del garantito presso un istituto di credito.
I relativi interessi matureranno a favore dell'impiegato.
Art. 27 - Indennità istruzione figli
Qualora il lavoratore capo famiglia, avente almeno un anno di anzianità debba risiedere, per necessità di lavoro, in località dove non esistono scuole e si trovi nella necessità di avviare i figli dove abbiano sede le scuole medesime, il datore di lavoro si assumerà l'onere del pagamento dell'abbonamento di tipo scolastico per servizi ferrotramviari o per servizi automobilistici, sempre che anche questi offrano abbonamenti del tipo scolastico.
Nel caso in cui tali servizi non applichino abbonamenti a prezzo ridotto per agevolazioni scolastiche, il contributo di cui sopra, da parte del datore di lavoro, corrisponderà al 50 % della spesa dell'abbonamento normale.
Il trattamento di cui ai precedenti commi cessa in ogni caso col compimento del 14 anno di età di ciascun figlio e decade nel caso in cui l'alunno sospenda la frequenza delle scuole o non riporti nell'anno scolastico la promozione alla classe superiore, salvo che ciò sia dipeso da causa di malattia.
Il rimborso di cui sopra avverrà a presentazione del documento di abbonamento.
Art. 28 - Indennità di mezzi di trasporto
Il datore di lavoro corrisponderà al lavoratore che, su richiesta della azienda, usi mezzi di trasporto propri per servizi dell'azienda stessa una indennità mensile, da concordarsi direttamente fra le parti interessate.
Le Parti, pur riconoscendo che nel settore disciplinato dal presente contratto non si effettua lavoro a cottimo, concordano comunque, per il cåso in cui la questione dovesse sorgere, di fare riferimento alla regolamentazione stabilita all'art. 11 del CCNL 2-7-1970.
Il datore di lavoro potrà concedere ai lavoratori che ne facciano richiesta per giustificati motivi brevi permessi non retribuiti senza interruzione di anzianità.
Detti permessi potranno anche, su richiesta del dipendente essere considerati in conto ferie.
La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva, per il lavoratore che abbia almeno tre mesi di anzianità e il richiamo alle armi non risolvono il rapporto di lavoro.
Il tempo trascorso in servizio militare è computato ai soli effetti della indennità di anzianità. Al termine del servizio militare per congedo e per licenza illimitata in attesa di congedo, il lavoratore entro 30 giorni dal congedo o dall'invio in licenza, deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere servizio; in caso contrario, il lavoratore si intenderà dimissionario dalla data della chiamata o del richiamo alle armi.
La conservazione del posto non spetta ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato.
Quando il rapporto di lavoro s1a a tempo determinato, ai lavoratori richiamati alle armi è conservato il posto limitatamente alla durata del contratto.
Per il trattamento economico, durante la chiamata alle armi per obblighi di leva o durante il richiamo alle armi, valgono le norme di Legge in vigore.
I giovani ammessi ad avvalersi delle disposizioni della L. 15-12-1972 (obiezione di coscienza) sono equiparati a quelli che prestano il normale servizio militare.
Art. 32 - Congedo matrimoniale
In caso di matrimonio compete ai lavoratori non in prova un congedo matrimoniale di 15 giorni consecutivi di calendario con decorrenza della retribuzione.
Il congedo non potrà essere computato sul periodo di ferie annuali né potrà essere considerato quale periodo di preavviso, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
La richiesta del congedo deve essere avanzata dal lavoratore con un preavviso di almeno sei giorni dal suo inizio, salvo casi eccezionali, e deve essere documentata.
Ai lavoratori temporaneamente incaricati di prestazioni di servizio fuori dalla circoscrizione del comune ove hanno la sede di lavoro, sarà rimborsato l'importo delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio, nei limiti della normalità, liquidate in base a nota documentata, salvo accordi forfettari tra le parti interessate.
Le ore di effettivo viaggio saranno compensate con la normale retribuzione fino ad un massimo di otto ore: le ore di effettivo viaggio eccedenti le 8 ore, saranno compensate con il 50% della retribuzione normale, ai fini di cui sopra non sono cumulabili le ore di viaggio compiute in giorni diversi.
Qualora il datore di lavoro richieda esplicitamente al lavoratore delle prestazioni di lavoro effettivo oltre la durata dell'orario normale di lavoro giornaliero, tali prestazioni saranno retribuite come straordinario.
L'azienda, per comprovate esigenze tecniche, potrà disporre il trasferimento del lavoratore fatte sempre salve le condizioni economiche e l'inquadramento professionale dell'interessato.
Questi, qualora non intenda accettare la proposta di trasferimento, avrà diritto di richiedere l'esame con l'intervento della RSU in ordine alla sussistenza delle ragioni tecniche addotte dall'azienda.
Il lavoratore trasferito conserva il trattamento economico goduto precedentemente, escluse quelle indennità e competenze che siano inerenti alle condizioni locali o alle particolari prestazioni presso lo stabilimento di origine e che non ricorrano nella nuova destinazione.
Il lavoratore che non accetti il trasferimento, se licenziato, avrà diritto al trattamento di fine rapporto e al preavviso, salvo che per gli impiegati di 1 e 2 livello all'atto dell'assunzione sia stato espressamente pattuito il diritto dell'azienda di disporre il trasferimento dell'impiegato o tale diritto risulti in base alla situazione di fatto vigente per gli impiegati attualmente in servizio.
In tali casi l'impiegato che non accetta il trasferimento stesso, verrà considerato dimissionario.
Al lavoratore che venga trasferito, sempre che il trasferimento comporti l'effettivo cambio di residenza e di stabile dimora sarà corrisposto il rimborso delle spese di viaggio o di trasporto per sé, per le persone di famiglia e per gli effetti familiari (mobilia, bagagli ecc.), previ opportuni accordi da prendersi con l'azienda.
È dovuta inoltre una indennità pari a 1/2 mensilità al lavoratore celibe senza congiunti conviventi a carico, e una mensilità al lavoratore con famiglia.
Nel caso in cui l'azienda metta a disposizione nella nuova residenza l'alloggio in condizioni di abitabilità dette indennità saranno ridotte alla metà.
Qualora per effetto del trasferimento il lavoratore debba dare un indennizzo per anticipata risoluzione dei contratti di affitto, luce, gas ed altri analoghi, regolarmente registrati o denunciati al datore di lavoro precedentemente alla comunicazione del trasferimento, avrà diritto al rimborso di tali indennizzi.
Il provvedimento di trasferimento dovrà essere comunicato per iscritto tempestivamente al lavoratore.
Al lavoratore che chieda il suo trasferimento non competono le indennità e i rimborsi di cui sopra.
Art. 35 - Infortuni sul lavoro
Ogni infortunio sul lavoro di natura anche Leggera, dovrà essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore, il quale provvederà affinché sia espletata la stesura della denuncia di Legge, se del caso.
In caso di infortunio sul lavoro per il quale intervenga l'INAIL, il lavoratore avrà diritto alla conservazione del posto per il periodo di erogazione dell'indennità di invalidità temporanea da parte dell'Istituto, nonché all'integrazione di tale indennità fino a raggiungere il 100% della retribuzione normale netta, limitatamente ai periodi previsti dall'Art. 36 (Malattia e infortunio non sul lavoro) in base alle diverse qualifiche e anzianità.
Le indennità a carico dell'Istituto saranno anticipate a condizione che le stesse non siano soggette a contribuzione e che sia garantito il rimborso attraverso conguaglio da parte dell'INAIL o altro sistema analogo.
Resta peraltro convenuto che la conservazione del posto sarà esclusa per i lavoratori non ammessi a prestazioni da parte dell'Istituto assicuratore.
Il lavoratore che entro tre giorni dal rilascio del certificato di guarigione non si ripresenti al lavoro sarà considerato dimissionario. Nel caso in cui il lavoratore infortunato non sia più in grado, a causa di postumi invalidanti, di espletare le sue normali mansioni, l'azienda esaminerà l'opportunità, tenuto anche conto della posizione e delle attitudini dell'interessato, di mantenerlo in servizio, adibendolo a mansioni compatibili con le sue limitate capacità lavorative. In tal caso il lavoratore conserverà l'anzianità maturata con diritto alla liquidazione immediata, limitatamente alla sola differenza fra la precedente e la nuova retribuzione, per il periodo antecedente al passaggio di categoria.
I lavoratori infortunati mantenuti in servizio ai sensi del comma precedente saranno compresi nel numero degli invalidi del lavoro da assumere a norma di Legge.
Art. 36 - Malattia e infortunio non sul lavoro
L'assenza per malattia e per infortunio non sul lavoro deve essere comunicata entro 24 ore, salvo il caso di giustificato impedimento.
Alla comunicazione farà seguito, entro 2 giorni, ai sensi e nei modi di Legge, l'invio del certificato medico.
Nei casi previsti dalla Legge 10-4-1962, n. 283 e dal successivo regolamento del 26-3-1980, n. 327 i lavoratori assentatisi per causa di malattia per oltre 5 giorni dovranno presentare il certificato medico dal quale risulti che lo stesso non presenta pericolo di contagio dipendente dalla malattia medesima. Detti certificati dovranno essere rilasciati dai medici curanti o dai medici di cui all'art. 5, terzo comma, della Legge 20-5-1970 n. 300.
La malattia e l'infortunio non sul lavoro, insorti durante il periodo di ferie, ne sospendono la fruizione nel caso di ricovero ospedaliero.
Inoltre, la malattia e l'infortunio non sul lavoro, che per natura e gravità impediscono il recupero delle energie psico-fisiche del lavoratore e la cui prognosi iniziale risulti dal certificato medico superiore a giorni 10, sospendono il periodo di ferie quando si tratti di quelle continuative, non inferiore a due settimane.
L'effetto sospensivo si determina a condizione che il dipendente assolva agli obblighi di comunicazione, di certificazione, e di ogni altro adempimento necessario per l'espletamento della visita di controllo dello stato di infermità, previsti dalle norme di Legge e dalle disposizioni contrattuali vigenti.
Il lavoratore che si ammala nell'arco del periodo di ferie continuative di cui sopra è tenuto a rientrare in servizio al termine di tale periodo di ferie programmate, qualora guarito.
Il trattamento economico dal 4 al 14 giorno di malattia, di cui alla tabella operai dell'art. 36 del CCNL 14-4-1992, viene elevato rispettivamente all'85% della retribuzione netta normale di fatto, dal 1-1-1997 e al 90% dal 1-1-1998.
Tabella I
Operai
Anni di interrotta anzianità presso l'azienda | Conservazione del posto in mesi | Trattamento economico |
a) fino a 5 anni compiuti | 6 mesi | Dal 4º al 14º giorno di malattia 80% della retribuzione netta normale di fatto. |
|
| Dal 1-1-1997 tale misura sale all'85% della retribuzione normale di fatto e dal 1-1-1998 al 90%. |
b) da oltre 5 anni fino a 15 anni compiuti | 8 mesi | Dal 15º al 180º giorno di malattia100% della retribuzione netta normale di fatto. |
c) da oltre 15 anni in poi | 10 mesi | Per la malattia di durata superiore a14 giorni continuativi, sarà erogato il 100% della retribuzione normale netta di fatto per i primi 3 giorni. |
Tabella II
Intermedi
Anni di ininterrotta anzianità presso l'azienda | Conservazione del posto in mesi | Corresponsione dell'intera retribuzione mensile fino a mesi___ | Corresponsione del 50% della retribuzione mensile per altri mesi___ |
a) fino a 3 anni compiuti | 4 mesi 1/2 | 1 mese | 2 mesi |
b) da oltre 3 anni fino a 6 anni compiuti | 6 mesi | 2 mesi 1/2 | 3 mesi 1/2 |
c) da oltre 6 anni fino a 12 anni compiuti | 9 mesi | 3 mesi | 6 mesi |
d) da oltre 12 anni in poi | 10 mesi | 4 mesi | 6 mesi |
Tabella III
Intermedi
Anni di ininterrotta anzianità presso l'azienda | Conservazione del posto in mesi | Corresponsione dell'intera retribuzione mensile fino a mesi___ | Corresponsione del 50% della retribuzione mensile per altri mesi___ |
a) fino a 3 anni compiuti | 4 mesi 1/2 | 1 mese 1/2 | 3 mesi |
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b) da oltre 3 anni fino a 6 anni compiuti | 6 mesi | 2 mesi | 4 mesi |
c) da oltre 6 anni fino a 12 anni compiuti | 9 mesi | 3 mesi | 6 mesi |
d) da oltre 12 anni in poi | 12 mesi | 4 mesi | 8 mesi |
Qualora il trattamento economico per gli intermedi e gli impiegati in caso di malattia risulti, complessivamente considerato, inferiore a quello degli operai le aziende provvederanno al necessario conguaglio al termine della malattia.
Cesserà per l'azienda l'obbligo della conservazione del posto e del trattamento economico qualora il lavoratore abbia raggiunto, in complesso, anche in caso di diverse malattie:
- durante i 12 mesi antecedenti i limiti massimi previsti per la lettera a) dalla Tabella I e per le lettere a) e b) dalle Tabelle II e III
- durante i 15 mesi antecedenti i limiti massimi previsti per la lettera b) dalla Tabella I e per la lettera c) dalle Tabelle II e III
- durante i 18 mesi antecedenti i limiti massimi previsti per la lettera c) dalla Tabella I e per la lettera d) dalle Tabelle II e III
Agli effetti del trattamento economico l'Azienda, su documentazione redatta sui moduli dell'Istituto assicuratore, integrerà l'indennità corrisposta dallo stesso in base a quanto previsto dalle tabelle.
Almeno 24 ore prima che siano superati i limiti di conservazione del posto, il lavoratore a tempo indeterminato, perdurando lo stato di malattia, potrà usufruire, previa richiesta scritta, di un periodo di aspettativa debitamente certificato di durata non superiore a mesi 4 durante il quale non decorrerà retribuzione né si avrà decorrenza di anzianità per alcun istituto.
A tal fine la direzione aziendale, su richiesta del dipendente o dei suoi familiari, fornirà lo stato di applicazione della norma contrattuale.
Non si terrà conto dell'aspettativa goduta per alcun istituto contrattuale i cui benefici sono collegati all'anzianità di servizio ed inoltre i periodi di aspettativa non verranno considerati ai fini di quanto previsto dal presente articolo in termine di conservazione del posto e trattamento economico.
Il lavoratore che entro 3 giorni al termine del periodo di malattia non si presenta al lavoro sarà considerato dimissionario.
Alla scadenza dei termini di conservazione del posto indicati nelle tabelle, l'azienda, ove proceda al licenziamento, corrisponderà al lavoratore il trattamento di licenziamento ivi compresa l'indennità sostitutiva del preavviso.
Nota a verbale - La conservazione del posto per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato è limitata al periodo massimo di 4 mesi e comunque non oltre la scadenza del termine apposto al contratto medesimo.
Ai lavoratori di cui sopra l'integrazione aziendale sarà effettuata tenendo conto di quanto l'Istituto assicuratore corrisponderà complessivamente per l'intera durata della malattia.
Reperibilità in caso di assenza dal lavoro per malattia o infortunio non sul lavoro - Fermo restando quanto previsto dalle vigenti leggi in materia, il lavoratore deve rendersi reperibile al proprio domicilio fin dal primo giorno e per tutto il periodo della malattia dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 17 alle ore 19 per consentire il controllo della incapacità lavorativa per malattia, indipendentemente dalla natura dello stato morboso.
Nel caso in cui al livello territoriale le visite di controllo siano effettuate su iniziativa dell'Ente preposto ai controlli di malattia, in orari diversi, le fasce orarie di cui sopra saranno adeguate ai criteri organizzativi locali. Sono fatte salve le eventuali documentate necessità di assentarsi dal domicilio per visite, prestazioni ed accertamenti specialistici nonché per le visite di controllo e in tali casi il lavoratore darà preventiva informazione all'azienda.
Nel caso in cui il lavoratore abbia impedito, senza giustificata ragione sanitaria, il tempestivo accertamento dello stato di infermità, lo stesso è obbligato al rientro immediato in azienda. In tale ipotesi l'assenza sarà perseguibile con i provvedimenti disciplinari di cui all'art. 39. Costituisce altresì grave inadempimento contrattuale lo svolgimento di attività lavorativa anche a titolo gratuito durante l'assenza.
Ogni mutamento di indirizzo durante il periodo di malattia o infortunio non sul lavoro deve essere preventivamente comunicato all'azienda.
Per le visite di controllo si fa riferimento a quanto stabilito dall'art. 5 della Legge 20-5-1970, n. 300, contenente norme sullo "Statuto dei lavoratori", dalle successive disposizioni legislative in materia e da quelle del presente articolo anche per ciò che concerne l'aspettativa di cui sopra.
Nota a verbale - In relazione alla modifica apportata al presente articolo relativa al trattamento economico, le parti riconoscono particolare importanza all'impegno comune di controllo e riduzione del fenomeno delle assenze dal lavoro nel settore.
A tal fine, si concorda contestualmente che:
1) le parti svilupperanno, a livello nazionale, un confronto specifico volto a monitorare gli andamenti del fenomeno nel settore, ricomprendendovi le causali che lo compongono e le ragioni che lo determinano;
2) le parti si impegnano, nell'ambito della verifica biennale per il riallineamento delle retribuzioni, a esaminare i risultati di tale monitoraggio;
3) nell'ambito dello svolgimento della contrattazione di 2º livello, le parti assumeranno, a fronte di andamenti e fenomeni che richiedono un intervento ed un contenimento, le soluzioni che permettono di intervenire adeguatamente.
Dichiarazione comune su invalidi e handicappati - Dichiarazione a verbale - Le parti, preso atto del disposto dell'articolo 9, 3 comma, DL 12-3-1983, n. 463, convertito in Legge 638/83, reputano equa la equiparazione agli invalidi assunti obbligatoriamente dei lavoratori riconosciuti invalidi nel corso del rapporto di lavoro e mantenuti in servizio in possesso dei requisiti che danno titolo al collocamento obbligatorio.
Le parti interverranno congiuntamente presso il Ministero del lavoro ai fini dell'emanazione di istruzioni amministrative volte a realizzare la computabilità nella quota d'obbligo dei lavoratori riconosciuti invalidi per l'infortunio sul lavoro o per malattie professionali dopo l'assunzione e mantenuti in servizio e al fine di promuovere l'adozione di un provvedimento di Legge inteso ad estendere la computabilità nella quota d'obbligo ai lavoratori riconosciuti invalidi in costanza di rapporto per altre cause con un grado di invalidità compreso tra un terzo ed il 60%.
Le parti riconoscono equo che siano fiscalizzati gli oneri sociali degli handicappati ed invalidi assunti o mantenuti in servizio a termine di Legge. Le parti concordano di intervenire presso gli organi di governo per l'emanazione a tal fine di apposito provvedimento di Legge.
Art. 37 - Regolamento aziendale
La disciplina del lavoro sarà regolata oltre che dagli articoli del presente contratto, da un eventuale regolamento interno (Regolamento di Fabbrica) che dovrà essere affisso in luogo ben visibile a tutti i dipendenti. Detto regolamento non potrà contenere norme in deroga od in contrasto con gli articoli del presente contratto.
Art. 38 - Disciplina aziendale
Il lavoratore, in tutte le manifestazioni del rapporto di lavoro, dipende dai superiori, come previsto dall'organizzazione aziendale.
Egli deve conservare rapporti di educazione verso i compagni di lavoro e di subordinazione verso i superiori, gli ordini dei quali è tenuto ad osservare.
In armonia con la dignità personale del lavoratore, i superiori impronteranno i rapporti col dipendente ai sensi di collaborazione e di urbanità.
L'azienda avrà cura di mettere i lavoratori in condizione di evitare possibili equivoci circa le persone alle quali, oltre che al superiore diretto, ciascun lavoratore è tenuto ad ubbidire ed a rivolgersi in caso di necessità.
Il lavoratore deve tenere un comportamento rispondente ai doveri inerenti all'applicazione delle mansioni affidategli e in particolare:
1) rispettare l'orario ed adempiere alle formalità prescritte dall'azienda per il controllo delle presenze;
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli osservando le disposizioni del presente contratto, nonché le istruzioni impartite dai superiori;
3) conservare assoluta segretezza sugli interessi della azienda, non trarre profitto, con danno dell'imprenditore, da quanto forma oggetto delle sue funzioni nell'azienda, né svolgere attività contrarie agli interessi della produzione aziendale; non abusare, in forma di concorrenza sleale, dopo la risoluzione del contratto di impiego, delle notizie attinte durante il servizio, fermo restando quanto disposto dall'art. 2125 del codice civile;
4) avere cura dei locali, dei mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.
Art. 39 - Provvedimenti disciplinari
Le mancanze del lavoratore potranno essere punite, a seconda della loro gravità e della loro recidività con:
a) ammonizione verbale;
b) ammonizione scritta;
c) multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 3 giorni di effettivo lavoro;
e) licenziamento senza preavviso ma con trattamento di fine rapporto.
L'adozione dei provvedimenti disciplinari di cui alle lettere a), b), c), e d) sarà effettuata nel rispetto delle norme contenute nell'art. 7 della Legge 20-5-1970, n. 300.
Per i licenziamenti disciplinari previsti dalla lettera e) intimati ai sensi dell'art. 41, si applicano i primi 3 comma dell'art. 7 sopra citato.
Art. 40 - Ammonizione - Multa - Sospensione
Normalmente l'ammonizione verbale o quella scritta saranno adottate nei casi di prima mancanza; la multa nei casi di recidiva; la sospensione nei casi di recidiva di mancanza già punita con la multa nei sei mesi precedenti.
Quando, tuttavia, le mancanze rivestono carattere di maggiore gravità, anche in relazione alle mansioni esplicate, potranno adottarsi la multa o la sospensione anche in caso di prima mancanza.
In via esemplificativa, incorre nei provvedimenti dell'ammonizione, della multa o della sospensione il lavoratore:
1) che non si presenti al lavoro senza giustificare il motivo od abbandoni, anche temporaneamente, il proprio posto di lavoro senza autorizzazione, salvo il caso di materiale impossibilità di richiederla;
2) che ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
3) che non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute, oppure lo esegua con negligenza;
4) che arrechi per disattenzione anche lievi danni alle macchine, agli impianti o ai materiali di lavorazione o che ometta di avvertire tempestivamente il suo superiore diretto di eventuali guasti al macchinario in genere o della evidente irregolarità dell'andamento del macchinario stesso;
5) che sia trovato addormentato;
6) che fumi nei locali ove ne è fatto espresso divieto;
7) che introduca, senza autorizzazione, bevande alcooliche nello stabilimento;
8) che si presenti o si trovi sul lavoro in stato di ubriachezza; in tal caso il lavoratore verrà inoltre allontanato;
9) che si presti a diverbio litigioso, con o senza vie di fatto, sempreché il litigio non assuma carattere di rissa;
10) che proceda alla lavorazione o alla costruzione, nell'interno dello stabilimento senza autorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio uso o per conto terzi, sempreché si tratti di lavorazione o di costruzione di lieve rilevanza;
11) che occulti scarti di lavorazione;
12) che consumi abusivamente generi alimentari prodotti o di pertinenza dell'azienda;
13) che in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto o del regolamento interno dell'azienda o che commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla morale, all'igiene, alla disciplina, sempreché gli atti relativi non debbano essere puniti con punizione più grave in relazione all'entità o alla gravità o alla abituale recidività dell'infrazione.
L'importo delle multe, non costituenti risarcimento di danni, è devoluto alle esistenti istituzioni assistenziali e previdenziali di carattere aziendale o, in mancanza di queste, all'Istituto assicuratore.
Art. 41 - Licenziamento per cause disciplinari
Il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro e con la perdita dell'indennità di preavviso, potrà essere adottato per le mancanze più gravi ed, in via esemplificativa, nei seguenti casi:
1) rissa o vie di fatto nello stabilimento;
2) assenza ingiustificata per tre giorni consecutivi o per tre volte nell'anno nei giorni seguenti ai festivi o alle ferie;
3) gravi offese verso i compagni di lavoro;
4) lavorazione o costruzione nell'interno dello stabilimento, senza autorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio uso o per conto di terzi allorché si tratti di lavorazione o costruzione di rilevanza;
5) movimenti irregolari di medaglie, scritturazioni e timbrature di schede;
6) recidiva nella mancanza di cui al punto 12) dell'art. 40;
7) recidiva in qualsiasi mancanza che abbia dato luogo a due sospensioni nei dodici mesi antecedenti;
8) furto;
9) abbandono ingiustificato del posto di lavoro da parte del guardiano o del custode dell'azienda;
10) danneggiamento volontario di impianti e materiali;
11) trafugamento o rilevazione di modelli, schizzi, documenti, disegni o riproduzione degli stessi, formule, ricette, procedimenti particolari di lavorazione;
12) danneggiamento volontario o messa fuori opera di dispositivi antinfortunistici;
13) atti implicanti dolo o colpa grave con danno per l'azienda;
14) alterazioni dolose dei sistemi aziendali di controllo di presenza;
15) concorrenza sleale;
16) inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione possa provocare gravi incidenti alle persone o alle cose;
17) insubordinazione grave verso i superiori.
Per le mense aziendali si fa riferimento alle situazioni contrattuali o di fatto esistenti, salvo eventuali accordi locali per quanto riguarda la sostituzione delle mense esistenti con particolari indennità e la partecipazione dei lavoratori al costo delle mense in atto.
Quando il lavoratore si trovi in condizioni di accertato e giustificato bisogno, potrà rivolgersi alla direzione dell'azienda per la concessione di un prestito finanziario ragionevole che, se concesso, dovrà essere restituito, con le modalità concordate dalle parti interessate, con ritenuta per ogni periodo di paga normalmente corrispondenti al 10% del prestito stesso.
Non è ammessa la richiesta di prestiti o di anticipi di qualsiasi natura se prima non è stato estinto il debito precedente.
Agli operai addetti alla produzione verranno fornite in uso, in quanto compatibile con il genere di lavoro svolto dagli operai stessi:
donne: grembiule a vestaglia e cuffia;
uomini: calzoni e giacca oppure tuta.
Il lavoratore riceverà dall'azienda gli utensili necessari per il disimpegno delle sue mansioni. Esso sarà responsabile degli utensili che gli verranno consegnati e dovrà essere messo in condizione di poterli conservare.
Qualora il lavoratore dovesse usare utensili di sua proprietà per il disimpegno delle sue mansioni nell'azienda, riceverà una indennità da concordarsi fra le parti.
Nell'azienda dovrà essere adibito a spogliatoio un locale adatto.
Questo locale dovrà rimanere chiuso durante l'orario di lavoro.
Le aziende, ove esigenze tecniche ed ambientali lo permettano, metteranno a disposizione degli operai degli armadietti in cui i lavoratori stessi potranno conservare, chiusi con loro mezzi, gli effetti.
Art. 47 - Visite di inventario e visite personali di controllo
L'azienda può disporre visite di inventario per la verifica del materiale e degli strumenti affidati ai lavoratori.
Le visite personali di controllo verranno effettuate nel rispetto di quanto disposto nell'art. 6 della Legge 20-5-1970, n. 300.
Art. 48 - Istruzione professionale
Le organizzazioni contraenti considerano l'istruzione professionale come uno dei loro principali doveri e riconoscono la necessità di dare ad essa il maggiore impulso come mezzo essenziale per affinare le capacità tecniche delle maestranze e per migliorare il loro rendimento nella produzione.
I lavoratori con contratto a tempo indeterminato che, al fine di migliorare la propria cultura, anche in relazione all'attività dell'azienda, intendono frequentare, presso istituti pubblici o legalmente riconosciuti, corsi di studio, hanno diritto con le precisazioni indicate ai comma successivi, di usufruire di permessi retribuiti a carico di un monte ore triennale messo a disposizione di tutti i dipendenti.
Le ore di permesso, da utilizzare nell'arco del triennio, sono usufruibili anche in un solo anno.
All'inizio di ogni triennio verrà determinato il monte ore a disposizione dei lavoratori per l'esercizio del diritto allo studio, moltiplicando ore dieci annue per tre e per il numero totale dei dipendenti occupati nell'azienda o nell'unità produttiva in quella data, salvi i conguagli successivi in relazione alle variazioni del numero dei dipendenti.
I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dalla azienda o dall'unità produttiva per l'esercizio del diritto allo studio non dovranno superare il due % del totale della forza occupata; dovrà essere comunque garantito in ogni reparto lo svolgimento dell'attività produttiva, mediante accordi con la RSU o con l'esecutivo della stessa. Nelle aziende fino a 200 dipendenti gli eventuali valori frazionari risultanti dall'applicazione della suddetta percentuale saranno arrotondati all'unità superiore.
I permessi retribuiti potranno essere richiesti per un massimo di centocinquanta ore pro capite per triennio, utilizzabili anche in un solo anno, sempreché il corso al quale il lavoratore intende partecipare si svolga per un numero di ore doppio di quelle richieste come permesso retribuito. Nel caso di frequenza dei corsi sperimentali per il recupero dell'attuale scuola dell'obbligo e per l'alfabetizzazione degli adulti, il monte ore di permesso retribuito, comprensivo delle prove di esame, pro capite nel triennio è elevato a 250 ore. Il rapporto fra ore di permesso retribuito e ore di frequenza ai detti corsi è elevato a 2/3 sino a concorrenza delle predette 250 ore. Ai fini di cui sopra il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta alla azienda nei termini e con le modalità che saranno concordate a livello aziendale. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre.
Qualora il numero dei richiedenti comporti il superamento di un terzo del monte ore triennale o determini l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al quarto comma la direzione e la RSU stabiliranno, tenendo presenti le istanze espresse dai lavoratori in ordine alla frequenza dei corsi, i criteri obiettivi per la identificazione dei beneficiari dei permessi, fermo restando quanto previsto al quarto comma, quali età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studio, ecc.
Saranno ammessi ai corsi coloro che siano in possesso dei necessari requisiti e sempre che ricorrano le condizioni oggettive indicate ai comma precedenti.
I lavoratori dovranno fornire all'azienda un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati di frequenza con l'indicazione delle ore relative.
Eventuali divergenze circa l'osservanza delle condizioni specificate dal presente articolo saranno oggetto di esame congiunto tra la direzione generale e la RSU.
Le aziende erogheranno, durante la frequenza dei corsi acconti mensili conguagliabili, commisurati alle ore di permesso usufruite, fermo restando che il presupposto per il pagamento di dette ore, nei limiti ed alle condizioni indicate al quarto comma, è costituito dalla regolare frequenza dell'intero corso.
Art. 50 - Ambiente di lavoro e sicurezza - Rappresentanza aziendale
Le parti, in relazione ai DLgs 626/94 e 242/96 concernenti l'igiene e la sicurezza dei lavoratori e con riferimento all'accordo interconfederale 22-6-1995 sulla materia, ne richiamano integralmente i principi che vengono qui acquisiti.
Il rappresentante per la sicurezza di cui all'art. 18 del citato DLgs 626/94 viene eletto tra i componenti della RSU. Nelle aziende che occupano fino a 15 dipendenti esso viene eletto direttamente dai lavoratori al loro interno.
È consentita l'individuazione del rappresentante per la sicurezza per aziende fino a 15 dipendenti per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo.
Art. 51 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, superato il periodo di prova, non può essere risolto da nessuna delle due parti senza preavviso salvo il caso di cui all'art. 41.
La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei previsti termini di preavviso, deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
Il datore di lavoro ha diritto di ritenere su quanto sia da lui dovuto al lavoratore un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato o non completato.
Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennità, sarà computato nell'anzianità agli effetti della indennità di licenziamento.
È facoltà della parte che riceve la disdetta ai sensi del primo comma di troncare il rapporto, sia dall'inizio sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.
Durante il compimento del periodo di preavviso il datore di lavoro concederà al lavoratore dei permessi per la ricerca di una nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite dal datore di lavoro in rapporto alle esigenze dell'azienda.
Tanto il licenziamento quanto le dimissioni dovranno essere comunicate per iscritto.
Operai
Il licenziamento dell'operaio non in prova o le sue dimissioni potranno aver luogo in qualunque giorno della settimana con un preavviso di:
- giorni 6 (48 ore) per gli operai con anzianità ininterrotta fino a 4 anni compiuti;
- giorni 12 (96 ore) per gli operai con anzianità ininterrotta oltre i 4 anni compiuti;
Intermedi
| fino a 5 anni | da 5 a 10 anni | oltre i 10 anni |
2º livello | 20 gg. | 45 gg. | 60 gg. |
3º livello | 15 gg. | 30 gg. | 45 gg. |
L'anzianità di servizio come operaio per il periodo precedente a quello di intermedio, è considerata utile, agli effetti del presente articolo, nella misura del 33%.
Impiegati
| fino a 4 anni | da 4 a 10 anni | oltre i 10 anni |
1º livello | 2 mesi | 3 mesi | 4 mesi |
2º livello | 1 mese | 45 gg. | 2 mesi |
3º livello | 15 gg. | 1 mese | 45 gg. |
Per il caso di dimissioni, i termini anzidetti sono ridotti della metà. I termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.
Art. 52 - Trattamento di fine rapporto
A) In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al lavoratore compete il trattamento di fine rapporto previsto dalla Legge 29-5-1982, n. 297.
La retribuzione annua da prendere a base per la determinazione della quota di cui al 1 comma del novellato art. 2120 CC è quella composta esclusivamente dalle somme erogate a specifico titolo di:
- minimo contrattuale;
- aumenti periodici di anzianità e scatti consolidati;
- aumenti di merito e/o superminimo;
- contingenza ex Legge 297/82;
- premio di produzione congelato (art. 25);
- indennità di turno continuativa;
- cottimi;
- 13 e 14 mensilità;
- indennità sostitutiva di mensa;
- indennità di alloggio;
- indennità maneggio denaro;
- indennità sostitutiva generi in natura.
Le somme di cui sopra saranno computate agli effetti della determinazione della quota annua anche nei casi delle assenze dal lavoro previste dal 3 comma dell'art. 2120 CC
La quota annua da accantonare si otterrà dividendo per 13,5 i valori dei su riportati elementi retributivi corrisposti nell'anno ai lavoratori.
Nota a verbale - Per il calcolo dell'indennità di anzianità al 31-5-1982 si fa ricorso alle norme contenute nel precedente CCNL
B) Anticipazioni - La richiesta di anticipazione sul trattamento di fine rapporto deve essere giustificata dalla necessità di:
a) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile.
Ai fini dell'accoglimento delle domande di anticipazione si darà priorità a quelle giustificate dalla necessità di spese sanitarie.
Quale condizioni di miglior favore, definita ex art. 4 Legge 297/82 l'anticipazione potrà essere accordata per l'assegnazione della prima casa costruita in cooperativa. In tale ipotesi il socio dovrà produrre, ove non abbia il verbale di assegnazione:
- l'atto costitutivo della cooperativa;
- dichiarazione del legale rappresentante dalla cooperativa - autenticata dal notaio che il socio ha versato o deve versare l'importo richiesto per la costruzione sociale;
- dichiarazione del socio dipendente di far pervenire verbale di assegnazione;
- impegno di restituire la somma ricevuta in caso di cessione della quota.
Art. 53 - Trattamento di previdenza per gli appartenenti alla qualifica impiegatizia
Agli effetti del trattamento di previdenza a favore degli impiegati, l'azienda si atterrà alle norme dell'art. 25 del contratto collettivo nazionale di lavoro 8-8-1937 per gli impiegati dell'industria e del contratto collettivo 31-7-1938 contenente il regolamento della previdenza stessa, nonché a quelle eventuali modificazioni che siano attuate mediante accordi interconfederali o disposizioni di Legge.
Art. 54 - Previdenza complementare volontaria
Le Parti, nell'esprimere la propria valutazione positiva circa la istituzione di forme di previdenza integrativa a capitalizzazione, nell'intento di conciliare le attese di tutela previdenziale dei lavoratori con l'esigenza delle imprese di contenere i costi previdenziali entro i limiti compatibili, convengono di attivare, in presenza di un definito quadro legislativo che lo consenta, un sistema di previdenza complementare volontario e l'adesione ad un Fondo Nazionale di settore di previdenza complementare.
Le parti stipulanti concordano di contattare insieme il costituendo Fondo di previdenza complementare per i lavoratori dell'industria alimentare al fine di definire congiuntamente le modalità di adesione e partecipazione a tale fondo.
Comunque le parti ribadiscono la validità dei principi ispiratori del costituendo fondo per i lavoratori dell'industria alimentare di cui al CCNL 6-7-1995.
All'atto della formale ed operativa adesione al Fondo, fermi rimanendo i tempi di Legge per la sua effettiva operatività, il finanziamento del medesimo avverrà attraverso una quota di TFR maturando a decorrere dall'inizio dell'adesione formale al Fondo già operativo, equivalente al 2% della retribuzione utile per tale istituto o ad altra misura e/o base retributiva che possa eventualmente essere stabilita dalla normativa di Legge.
L'eventuale ulteriore finanziamento del Fondo, da effettuarsi secondo le decorrenze che verranno dalle stesse parti stipulanti individuate in occasione del passaggio negoziale per il secondo biennio, avrà carattere paritetico tra azienda e lavoratori e avverrà nell'ambito delle misure che saranno definite dalla Legge.
Art. 55 - Certificato di lavoro
Il datore di lavoro all'atto della cessazione del rapporto, oltre a registrare sul libretto di lavoro del lavoratore gli estremi del rapporto intercorso, metterà a disposizione del lavoratore che ne farà richiesta un certificato contenente l'indicazione del periodo di servizio prestato, delle mansioni svolte e della qualifica nella quale il lavoratore stesso è stato inquadrato.
Art. 56 - Restituzione documenti di lavoro
Il datore di lavoro, all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, metterà a disposizione del lavoratore, il quale ne rilascerà ricevuta, il libretto di lavoro, il certificato di cui al precedente articolo e ogni altro documento di pertinenza dell'interessato.
Art. 57 - Indennità in caso di morte
In caso di morte del lavoratore sono dovute agli aventi diritto le indennità previste dall'art. 2122 del CC, così come modificato dalla sentenza n. 8 del 19-1-1972 della Corte Costituzionale e dalla Legge 297/1982 agli effetti delle trattenute per eventuali anticipazioni.
Art. 58 - Cessione, trasformazione e trapasso di azienda
La cessione, il trapasso e la trasformazione in qualsiasi modo dell'azienda non risolve di diritto il rapporto di lavoro ed in tale caso il personale conserva nei confronti del nuovo titolare i diritti acquisiti e gli obblighi derivanti dal presente contratto collettivo di lavoro.
In caso di fallimento seguito da licenziamento del lavoratore, o di cessazione dell'azienda, il lavoratore conserva, nei confronti della gestione liquidatrice, il diritto al preavviso ed al trattamento di fine rapporto, nonché alle altre eventuali spettanze derivanti dal presente contratto.
Art. 59 - Rappresentanza Sindacale Unitaria
La RSU, prevista dall'Accordo Interconfederale 20-12-1993 già richiamato in premessa, è l'unica struttura abilitata alla contrattazione di 2 livello aziendale e sostituisce il Consiglio di fabbrica di cui al CCNL 14-4-1992.
I suoi componenti subentrano alle RSA e ai dirigenti delle RSA di cui alla Legge 300/1970 per titolarità di diritti, permessi, agibilità sindacali, compiti di tutela dei lavoratori e per la funzione di agente contrattuale per le materie della contrattazione di secondo livello (o contrattazione aziendale).
Sono qui richiamate e si considerano parte integrante del presente contratto le norme di cui all'Accordo Interconfederale 20-12-1993 concernenti in particolare le modalità di costituzione e funzionamento, la composizione, il numero dei componenti, i compiti e le funzioni, la durata e la disciplina della elezione della RSU.
Rappresentanze sindacali unitarie possono essere costituite nelle unità produttive e nelle quali l'azienda occupi più di 15 dipendenti, ad iniziativa delle associazioni sindacali firmatarie del protocollo 23-7-1993.
I permessi di cui godranno i membri della RSU non eccederanno 1 ora all'anno per dipendente in forza.
Per comodità di inquadramento delle dimensioni aziendali e delle relative RSU, i riferimenti sono:
a) 3 componenti per la RSU costituita nelle unità produttive fino a 200 dipendenti;
b) 3 componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti nelle unità produttive che occupano fino a 3000 dipendenti.
Il diritto di assemblea con le modalità di cui all'art. 20 della Legge 20-5-1970, n. 300, sarà esercitato ad istanza della FAT-CISL, FLAI-CGIL, UILA-UIL o della RSU. Analogo diritto di assemblea, esercitato ad istanza della FAT-CISL, FLAI-CGIL, UILA-UIL, viene riconosciuto anche per le unità produttive con almeno 10 dipendenti nel limite massimo di 6 ore annue retribuite.
Tali assemblee saranno tenute di norma fuori dalle unità produttive.
Art. 61 - Permessi per cariche sindacali ed aspettativa per cariche pubbliche elettive
Ai lavoratori che siano membri dei comitati direttivi delle Confederazioni sindacali, dei comitati direttivi delle federazioni nazionali di categoria e dei sindacati provinciali del settore potranno essere concessi brevi permessi retribuiti, fino a 48 ore ogni 6 mesi, per il disimpegno delle loro funzioni quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle organizzazioni predette e non ostino impedimenti di ordine tecnico aziendale.
Per l'adempimento delle funzioni sindacali di cui sopra nonché per quelle inerenti a cariche pubbliche elettive potrà essere concesso un periodo di aspettativa della durata massima di un anno, rinnovabile di un ulteriore anno, durante il quale il rapporto di lavoro rimane sospeso a tutti gli effetti.
Le qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto al datore di lavoro.
Art. 62 - Contributi sindacali
L'azienda provvederà alla trattenuta del contributo sindacale ai dipendenti che ne facciano richiesta mediante consegna di una delega dagli stessi debitamente sottoscritta.
Per le deleghe esistenti e per quelle future il valore del contributo è fissato nello 0,85% sull'ammontare virtuale lordo delle seguenti voci retributive contrattuali che hanno carattere continuativo: minimo, contingenza, scatti, premio di produzione mensile; la delega dovrà contenere l'indicazione dell'organizzazione sindacale a cui l'azienda dovrà versare il contributo.
L'importo delle trattenute dovrà essere versato a cura dell'azienda sui conti correnti indicati dalle Federazioni Nazionali congiuntamente stipulanti il presente contratto.
Le deleghe in atto e quelle future sono valide fino a revoca del lavoratore interessato.
Art. 63 - Reclami e controversie
Qualora nell'interpretazione e nella applicazione del presente contratto o nello svolgimento del rapporto di lavoro sorga controversia, questa dovrà essere sottoposta, per sperimentare il tentativo di conciliazione, alle competenti locali associazioni sindacali degli industriali e dei lavoratori e, in caso di mancato accordo, prima di adire l'autorità giudiziaria, alle competenti associazioni sindacali centrali.
Art. 64 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto
Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ogni istituto, sono correlate ed inscindibili fra loro e non si cumulano con alcun altro trattamento.
Ferma la inscindibilità di cui sopra, le parti, col presente contratto, non hanno inteso sostituire le condizioni individuali più favorevoli, che dovranno essere mantenute ad personam anche se derivanti da accordi aziendali o locali, i quali vengono sostituiti dal presente contratto.
Art. 65 - Sostituzione degli usi
Il presente contratto di lavoro sostituisce ed assorbe tutti gli usi e consuetudini, anche se più favorevoli ai lavoratori, da considerarsi pertanto incompatibili con l'applicazione di qualsiasi norma contenuta nel contratto stesso.
Il presente contratto, salvo decorrenze particolari previste per singoli istituti, decorre dal 1-4-1996 e avrà durata, per la parte normativa, fino al 31-3-2000 e, per la parte economica, fino al 31-3-1988.