CCNL in vigore
INTERMEDIAZIONE MOBILIARE - S.I.M.
Contratto collettivo nazionale di lavoro 17-06-2010
Quadri, impiegati e operai delle società d'intermediazione mobiliare, società di raccolta e di sollecitazione al pubblico risparmio e aziende di servizi intrinsecamente ordinate e funzionali alle stesse
Decorrenza: 01-07-2010- 31-12-2011
Associazione sindacale delle Sim composite - ASCI
e
Federazione italiana bancari assicurativi (FIBA-CISL)
Federazione italiana sindacale lavoratori assicurazioni e credito (FISAC-CGIL)
Unione italiana bancari (UILCA-UIL)
FABI
SINFUB
Il presente CCNL, valevole per tutto il territorio nazionale, si applica a:
1) tutte le società non bancarie che esercitano:
a) uno o più dei servizi di investimento così come definiti dal vigente D.Lgs. n. 58/1998, e cioè:
- attività di negoziazione per conto proprio;
- attività di negoziazione per conto terzi;
- attività di collocamento con preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia;
- attività di collocamento senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo ovvero assunzione di garanzia;
- attività di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi;
- attività di ricezione e trasmissione di ordini e di mediazione;
b) attività di factoring, di leasing e di credito al consumo, senza alcun legame con società bancarie;
c) qualsiasi altra attività connessa o strumentale da precedenti nonché rientrante nella definizione di servizio accessorio ai sensi del comma 6 dell'art. 1 del medesimo decreto;
d) promotori finanziari;
2) alle società del terziario di servizi, alle imprese di cui al 1º comma, ivi compresi i centri di elaborazione consortili, purché non esercitino attività bancaria.
Sezione I - SISTEMA DI RELAZIONI SINDACALI
Titolo I - RELAZIONI SINDACALI
Nell'ambito di una maggiore trasparenza tra le parti, le Organizzazioni sindacali territoriali potranno partecipare alle trattative aziendali e agli incontri che intercorreranno tra azienda e Rappresentanze sindacali aziendali.
Le Rappresentanze sindacali potranno richiedere appositi incontri per analizzare eventuali ricadute sui lavoratori in presenza di processi di riorganizzazione aziendale che non siano già previsti dalle normative di Legge.
Su richiesta delle Organizzazioni sindacali, in ciascuna azienda si darà luogo semestralmente ad incontri al fine di effettuare un esame congiunto del quadro economico e produttivo del comparto, delle sue dinamiche strutturali, delle prospettive di sviluppo, di concentrazione, di internazionalizzazione e di innovazione tecnologica.
Saranno altresì presi in esame i processi di sviluppo e riorganizzazione di comparti merceologici o di settori strutturalmente omogenei.
Nel corso dell'incontro saranno oggetto di informazioni e di esame congiunto, sia globalmente che per comparti e settori omogenei:
a) lo stato e la dinamica qualitativa e quantitativa dell'occupazione derivante anche dall'utilizzo dei contratti di formazione e lavoro nonché l'andamento qualitativo e quantitativo dell'occupazione femminile, con le possibile azioni positive in linea con la raccomandazione CEE 635/1984, a norma della risoluzione CEE 29 maggio 1990, e con la Legge n. 125/1991;
b) le conseguenze dei processi di ristrutturazione e innovazione tecnologica sull'occupazione e sulle caratteristiche professionali dei lavoratori interessati;
c) la formazione e riqualificazione professionale;
d) i problemi relativi allo stato di applicazione delle principali leggi sul settore e la opportunità di eventuali loro modifiche e le politiche dirette a riforme di settore e alla regolamentazione delle procedure;
e) analisi carichi e ritmi di lavoro, organici;
f) condizioni igieniche e ambientali per la tutela dei lavoratori.
La richiesta delle Organizzazioni sindacali dovrà essere presentata per iscritto con indicazione degli argomenti da trattare; la risposta dell'azienda dovrà pervenire entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
Art. 2 - Materie di contrattazione aziendale
In applicazione del punto 2.2 del Protocollo d'accordo 23 luglio 1993 sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sistema produttivo, le parti concordano che nelle aziende che abbiano un organico di 16 o più dipendenti potranno essere stipulati, per iniziativa delle OO.SS. firmatarie, accordi integrativi aziendali relativamente a:
- distribuzione dell'orario di lavoro e modalità dei turni di lavoro;
- part-time ed eventuali altre forme di flessibilità;
- azioni positive per le pari opportunità uomo/donna;
- determinazione dei turni di ferie;
- rimborsi spese;
- tutela della salute, ambiente e sicurezza;
- "premi aziendali di produttività" con caratteristiche integrative rispetto al trattamento economico definito nel CCNL anche connesso alla professionalità dei lavoratori ed all'incremento della produttività aziendale;
- verifica dell'inquadramento rispetto ai profili professionali;
- assistenza sanitaria e previdenza complementare.
Gli accordi integrativi aziendali potranno essere stipulati con decorrenza dal 1º gennaio 2010 e scadranno il 31 dicembre 2011.
A richiesta delle OO.SS. e con scadenza annuale, le aziende forniranno informazioni in merito ai criteri di assegnazione di eventuali premi aziendali e al numero complessivo dei dipendenti cui viene erogato.
Art. 3 - Trasferimento d'azienda
Nei casi di rilevanti ristrutturazioni e/o riorganizzazioni (anche se derivanti da innovazioni tecnologiche) l'informazione e la consultazione sono successive alla fase decisionale.
L'informazione scritta di cui all'art. 47 della Legge 29 dicembre 1990, n. 428 come modificato dall'art. 2 del D.Lgs. n. 18/2001 deve riguardare i motivi della programmata ristrutturazione e/o riorganizzazione, le conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori/lavoratrici, le eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi.
Le ricadute sulle condizioni di lavoro del personale nei casi su indicati formano oggetto di apposita procedura di contrattazione prima dell'attuazione operativa. I relativi incontri si svolgono tra l'azienda e gli Organismi sindacali aziendali e/o territoriali.
La prima fase di detta procedura, salvo diversi accordi tra le parti, si svolge in sede aziendale e deve esaurirsi entro il termine di 15 giorni, successivi all'informativa di cui al 1º comma.
Qualora in tale sede non si giunga ad un accordo si dà luogo ad ulteriori incontri negoziali che devono esaurirsi entro altri 30 giorni, trascorsi i quali l'azienda può attuare i provvedimenti deliberati, per la parte concernente il personale.
Nelle ipotesi, invece, di trasferimento di azienda (quali fusione, concentrazione e scorporo) si applica la disciplina di Legge, a prescindere dal numero dei dipendenti delle aziende interessate.
Nel caso di cessione del pacchetto azionario di controllo l'impresa cedente, l'impresa ceduta e quella cessionaria, dopo la cessione medesima, ne informano con immediatezza gli Organismi sindacali aziendali e verificano con gli stessi se vi sono ricadute sulle condizioni di lavoro del personale, ai fini dell'eventuale attivazione della procedura di cui al 1º comma del presente articolo.
Durante le procedure di cui al presente articolo le parti si asterranno da ogni iniziativa unilaterale e da ogni azione diretta.
Art. 4 - Distacco del personale
Laddove lo richiedano specifiche situazioni, le aziende potranno disporre il distacco di propri dipendenti il cui rapporto di lavoro continuerà ad essere disciplinato dalla normativa nazionale ed aziendale (compresa quella previdenziale) tempo per tempo vigente presso l'azienda distaccante.
L'azienda fornirà preventivamente agli Organismi sindacali aziendali una informativa per loro osservazioni sulle motivazioni del relativo provvedimento, nonché sulla durata dello stesso.
Detta informativa è altresì finalizzata alla verifica della sussistenza delle condizioni di cui al 1º comma nonché delle modalità di rientro degli interessati.
All'atto della stipulazione di un contratto di appalto di opere e servizi, l'azienda committente deve farsi rilasciare dalla impresa appaltatrice una dichiarazione con la quale l'impresa stessa si impegna al rispetto, nei confronti del proprio personale, delle norme contrattuali collettive, previdenziali e antinfortunistiche del settore di appartenenza.
L'azienda committente, al fine di consentire il controllo del rispetto di tali norme, comunica agli Organismi sindacali aziendali la stipulazione di nuovi appalti o il rinnovo degli appalti in essere.
L'azienda committente si impegna a non rinnovare oltre la scadenza il contratto di appalto, ove risulti che il comportamento dell'impresa appaltatrice sia in sostanziale violazione dell'impegno di cui sopra.
Prima di ricorrere all'applicazione delle norme di cui alla Legge 23 luglio 1991, n. 223, le aziende, in presenza di tensioni occupazionali - anche conseguenti a processi di ristrutturazione e/o riorganizzazione che possano prefigurare ricadute negative sui livelli occupazionali - forniscono agli Organismi sindacali aziendali e/o territoriali una specifica comunicazione concernente motivazioni e obiettivi delle misure che intenderebbero adottare.
A richiesta dei citati Organismi si dà quindi luogo, entro 10 giorni dalla avvenuta comunicazione, ad incontri nell'ambito dei quali le parti ricercano le possibili soluzioni idonee a non disperdere il patrimonio umano e professionale presente nell'azienda. A questo fine valutano l'adozione degli strumenti utilizzabili, quali interventi sull'eventuale quota aziendale del premio di rendimento eccedente lo standard di settore, le incentivazioni all'esodo anticipato volontario, l'uso dei contratti part-time, il contenimento del lavoro straordinario e delle assunzioni, i contratti di solidarietà, il "job-sharing", la mobilità interna, i distacchi, la possibile assegnazione a mansioni diverse anche in deroga all'art. 2103 cod. civ. Nell'ambito della procedura possono essere definiti eventuali percorsi formativi e di riqualificazione per i lavoratori/lavoratrici interessati.
La procedura deve esaurirsi, salvo diversa intesa, entro 40 giorni, durante i quali le parti si astengono da ogni azione diretta.
Agli effetti di quanto stabilito negli articoli seguenti sono da considerarsi dirigenti sindacali i lavoratori che fanno parte:
a) di Consigli o Comitati direttivi nazionali, regionali e provinciali o comprensoriali delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente CCNL;
b) di Rappresentanze sindacali aziendali costituite ai sensi dell'art. 19 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, nelle imprese che nell'ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti, i quali risultino regolarmente eletti in base alle norme statutarie delle Organizzazioni stesse.
L'elezione dei lavoratori a dirigenti sindacali deve essere comunicata per iscritto con lettera raccomandata alla società e alla rispettiva Organizzazione di datori di lavoro.
I componenti dei Consigli o Comitati di cui alla lett. a) hanno diritto ai necessari permessi o congedi retribuiti per partecipare alle riunioni degli Organi suddetti nella misura massima di 50 ore annue.
Qualora il dirigente sindacale di cui al presente articolo sia contemporaneamente componente di più Consigli o Comitati di cui alla precedente lett. a), potrà usufruire di un monte ore non superiore globalmente a 90 ore annue.
Art. 8 - Trattenute contributi sindacali
L'azienda provvederà alla trattenuta del contributo associativo sindacale ai dipendenti che ne facciano richiesta mediante consegna di una lettera di delega debitamente sottoscritta dal lavoratore.
La lettera di delega conterrà l'indicazione dell'ammontare del contributo da trattenere e l'Organizzazione sindacale a cui l'azienda dovrà versarlo.
L'azienda trasmetterà l'importo della trattenuta al sindacato di spettanza.
Ai sensi dell'art. 26 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, l'impegno assunto dal lavoratore con la lettera di delega riguarda anche ogni eventuale variazione del contributo associativo sindacale, debitamente segnalata dall'Organizzazione sindacale all'azienda, con lettera raccomandata, salvo dichiarazione espressa in senso contrario.
Art. 9.1 - Permessi retribuiti
I componenti delle Rappresentanze sindacali aziendali di cui alla lett. b) dell'art. 9 hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti, di cui all'art. 23 della L. n. 300/1970.
Il diritto riconosciuto nel comma precedente spetta:
a) ad un dirigente per ciascuna Rappresentanza sindacale aziendale nelle società o unità della stessa che occupano fino a 50 dipendenti;
b) ad un dirigente ogni 50 o frazione di 50 dipendenti per ciascuna Rappresentanza sindacale aziendale nelle unità fino a 100 dipendenti ed oltre.
Il dirigente delle R.S.A. che intende esercitare il diritto di cui al 1º comma deve dare comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 24 ore prima.
Le Rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità aziendale, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
Art. 9.2 - Permessi non retribuiti
I dirigenti sindacali aziendali di cui al precedente articolo hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a otto giorni all'anno.
I dirigenti che intendano esercitare il diritto di cui al comma precedente devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di norma tre giorni prima.
I lavoratori che siano chiamati a funzioni pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato; la medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali.
Nelle unità nelle quali siano occupati più di 5 dipendenti, i lavoratori in forza all'unità medesima hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi di interesse sindacale e del lavoro.
Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze sindacali aziendali costituite dalle Organizzazioni nazionali stipulanti.
La convocazione dovrà essere di norma inviata alla Direzione dell'azienda entro la fine dell'orario di lavoro del secondo giorno antecedente la data di effettuazione, e con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno.
Le riunioni potranno essere tenute fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro entro il limite massimo di dodici ore annue, per le quali verrà corrisposta la retribuzione di fatto di cui all'art. 89.
Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori in forza nell'unità o gruppi di esse.
Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni del Sindacato firmatario del presente contratto.
Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto dell'esigenza di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti.
Le Assemblee di cui ai commi precedenti potranno essere convocate anche a livello territoriale dalle Organizzazioni firmatarie del presente contratto, singolarmente o unitariamente.
Art. 11 - Disposizioni particolari
Date le caratteristiche del settore, ad ampliamento di quanto previsto dalla Legge 20 maggio 1970, n. 300, e fermo restando quanto previsto dall'art. 18 della stessa, le norme di cui agli artt. 7-8-9.1-10 si applicano anche nelle società che occupino più di 10 dipendenti. In tali casi i diritti di cui agli artt. 7-9.1-10 sono ridotti del 50%.
Art. 12 - Ente bilaterale nazionale
L'Ente bilaterale nazionale ha i seguenti scopi:
a) promuovere iniziative in materia di formazione e riqualificazione professionale, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, ed altri Organismi orientati ai medesimi scopi;
b) attivare, anche attraverso convenzioni, le procedure per accedere ai finanziamenti regionali, nazionali, comunitari;
c) svolgere attività di studio e di ricerca in tema di parità uomo/donna con particolare riferimento alla Legge n. 125/1991; favorire il reinserimento nel mercato del lavoro di donne che desiderino riprendere l'attività dopo un'interruzione dell'attività lavorativa per le cause individuate dall'Ente stesso, anche attraverso lo studio di convenzioni tipo in base alla Legge n. 56/1987 e successive modificazioni;
d) programmare ed organizzare relazioni sul quadro economico e produttivo del comparto e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni;
e) svolgere le funzioni previste ai successivi articoli relativi ai contratti a tempo determinato, contratti formazione-lavoro, al lavoro interinale, all'apprendistato, al telelavoro e al job sharing;
f) analizzare le conseguenze dei processi di ristrutturazione e innovazione tecnologica sull'occupazione e sulle caratteristiche professionali dei lavoratori interessati;
g) verificare le ricadute relative allo stato di applicazione delle principali leggi sul settore e l'opportunità di eventuali loro modifiche e le politiche dirette a riforme di settore e alla regolamentazione delle procedure;
h) incontrarsi annualmente, o ogniqualvolta si renda necessario, con i gestori del Fondo di previdenza di cui all'art. 18, al fine di verificare l'andamento dello stesso.
L'Ente bilaterale è composto da cinque rappresentanti designati dalle OO.SS., uno per ciascuna Organizzazione, e da cinque rappresentanti delle aziende che applicano il presente contratto.
Titolo IV - COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Art. 13 - Collegio di conciliazione e arbitrato
È istituito a cura delle Organizzazioni stipulanti il presente contratto un Collegio di conciliazione ed arbitrato.
A tale Collegio è demandato il compito di:
- dare luogo al tentativo di conciliazione ex art. 410 cod. proc. civ. per tutte le controversie individuali e collettive relative ai rapporti di lavoro di cui all'art. 409 cod. proc. civ.
A tale Collegio è altresì demandato il compito di pronunciarsi:
- per devoluzione delle parti, sulle controversie individuali e collettive relative ai rapporti di lavoro ai sensi dell'art. 412-ter cod. proc. civ., comprese quelle di cui all'art. 7, Legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché sulle controversie relative all'interpretazione ed applicazione del presente contratto.
Il Collegio è composto da tre membri, di cui:
- uno designato dalle Organizzazioni imprenditoriali stipulanti, la cui firma risulti essere stata depositata presso la Direzione provinciale del lavoro;
- uno designato dalle Organizzazioni sindacali stipulanti, la cui firma risulti essere stata depositata presso la Direzione provinciale del lavoro;
- uno, con funzioni di Presidente, scelto di comune accordo dalle rispettive Organizzazioni territoriali, la cui firma risulti essere stata depositata presso la Direzione provinciale del lavoro.
In caso di mancato accordo sulla designazione del membro con funzioni di Presidente, quest'ultimo sarà sorteggiato tra i nominativi compresi in una apposita lista di nomi non superiore a sei, preventivamente concordata, oppure in mancanza di ciò, sarà designato - su richiesta di una o di entrambe le Organizzazioni predette dal Presidente del competente Tribunale.
Nell'eventualità che necessitasse la designazione del supplente del Presidente, si procederà con gli stessi criteri sopra citati per la scelta di quest'ultimo.
Ognuno dei rappresentanti delle rispettive Organizzazioni può essere sostituito di volta in volta.
Il Collegio rimane in carica per la durata del presente contratto.
Salvo diverso accordo tra le Organizzazioni sindacali territorialmente competenti, il Collegio ha sede in Milano, via Caldera n. 21, presso la sede di ASCI.
Le funzioni di segreteria saranno svolte, previo diretto accordo, a cura delle parti.
Le spese relative al Collegio, intendendosi per tali quelle afferenti la partecipazione del Presidente, sono ripartite al 50% fra le parti in causa.
Le spese sostenute dagli altri componenti del Collegio sono a carico delle rispettive parti in causa.
A) Il tentativo di conciliazione
La convocazione innanzi al Collegio deve essere richiesta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oppure a mezzo di raccomandata a mani da depositare presso la segreteria che ne rilascerà ricevuta.
La segreteria provvederà a convocare il Collegio e ad avvertire la parte nei cui confronti è promossa la vertenza a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
Il Collegio deve riunirsi entro 30 giorni dall'avvenuto ricevimento della richiesta di convocazione.
Il termine di cui all'art. 410-bis decorre dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta di convocazione.
Il Collegio, presenti le parti in causa, o eventualmente loro rappresentanti, esperisce il tentativo di conciliazione su un piano sostanziale e di equità.
Il processo verbale di avvenuta conciliazione o di mancato accordo, redatto in cinque copie, deve essere sottoscritto dalle parti e dal Presidente del Collegio, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità a sottoscrivere.
Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo sarà depositato a cura della segreteria del Collegio secondo il procedimento di cui all'art. 411 cod. proc. civ., 3º comma.
B) Il lodo arbitrale
Ove il tentativo di conciliazione non riesca, le parti possono concordare di deferire al Collegio la risoluzione della controversia ai sensi dell'art. 412-ter cod. proc. civ.
In tal caso, rimangono invariate le modalità di composizione del Collegio arbitrale della nomina e della designazione del Presidente e dei componenti, nonché della ripartizione delle spese di cui al punto A).
La devoluzione della risoluzione della controversia deve essere comunicata al Collegio a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento nonché contemporaneamente anche alla parte avversaria.
La parte convocata può aderire all'arbitrato entro 10 giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di cui sopra.
Il Collegio ha ampia facoltà di regolare lo svolgimento del giudizio, compresa l'eventuale istruttoria, fermo che l'eventuale escussione dei testimoni deve avvenire avanti l'intero Collegio riunito e che devono essere in ogni caso assegnati termini alle parti per presentare documenti e memorie e per esporre le loro repliche.
Il Collegio deve riunirsi entro 30 giorni dall'avvenuto ricevimento della richiesta; emetterà il proprio lodo motivato entro 60 giorni dalla data di detta riunione, salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni in relazione a necessità inerenti allo svolgimento della procedura.
C) Le controversie relative all'interpretazione ed applicazione
Con le modalità e le procedure previste al punto B), il Collegio si pronuncia su tutte le controversie di interpretazione e di applicazione degli istituti o dei singoli articoli del presente contratto.
D) Dichiarazione a verbale
La parti si danno atto che:
- il Collegio di conciliazione ed arbitrato ha natura irrituale;
- nel caso in cui il tentativo di conciliazione abbia esito positivo, l'accordo intervenuto non è impugnabile ai sensi degli artt. 411, 3º comma, cod. proc. civ. e 2113 cod. civ.;
- rimane fermo il diritto delle parti a promuovere il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'art. 410 cod. proc. civ. presso la Commissione di conciliazione nella cui circoscrizione si trova l'azienda o la dipendenza alla quale il lavoratore è addetto o era addetto al momento dell'estinzione del rapporto;
- rimane comunque fermo il diritto delle parti di adire l'autorità giudiziaria competente.
Per quanto qui non espressamente definito, si fa riferimento alle norme di Legge.
Art. 14 - Contratto di inserimento
Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro delle seguenti categorie di lavoratori:
a) soggetti di età compresa tra i diciotto ed i ventinove anni;
b) disoccupati di età tra i ventinove ed i 32 anni, che dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un'attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi;
c) lavoratori con più di cinquanta anni di età che siano privi di posto di lavoro;
d) lavoratori che desiderino riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni;
e) donne di qualsiasi età residenti in un'area geografica il cui tasso di disoccupazione femminile, determinato con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro della economia e delle finanze sia inferiore almeno del 20% di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile;
f) persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico.
Le aziende potranno effettuare nuove assunzioni mediante contratto di inserimento a condizione che abbiano mantenuto in servizio almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia venuto a scadere nei 18 mesi precedenti.
Il contratto di inserimento deve essere stipulato per iscritto ed in esso dovranno essere specificatamente indicati:
1) il progetto individuale di inserimento;
2) la categoria di inquadramento del lavoratore;
3) la durata del contratto;
4) l'orario di lavoro a tempo pieno o parziale;
5) l'eventuale periodo di prova così come previsto dal presente contratto collettivo in relazione al livello di inquadramento assegnato inizialmente;
6) il trattamento di malattia ed infortunio non sul lavoro, riproporzionati in base alla durata del contratto di inserimento.
In mancanza di forma scritta il contratto è nullo ed il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato.
Ferme restando le specificità del contratto di inserimento, le parti stipulanti concordano di estendere a tali rapporti le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro vigente, salvo quanto esplicitamente previsto nella presente regolamentazione.
Agli assunti con contratto di inserimento verrà riconosciuto il trattamento economico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il livello di inquadramento indicato nel progetto individuale di inserimento.
Il contratto di inserimento potrà prevedere una durata minima di nove mesi e massima di diciotto mesi, elevabili a 36 mesi per i soggetti con grave handicap fisico, mentale o psichico.
All'atto della assunzione, al lavoratore sarà assegnato un inquadramento non inferiore di due livelli a quello previsto al termine del contratto di inserimento.
Le parti convengono che i tempi e le modalità dell'attività di formazione teorica debbano essere coerenti con il livello di qualificazione al quale tende il contratto di inserimento.
Si ritengono compatibili con quanto sopra i seguenti periodi di formazione teorica/pratica:
Conseguimento livello | Durata minima della formazione |
D/C | 240 ore complessive di formazione teorico-pratica, di cui 32 ore di formazione teorica |
B/A | 120 ore complessive di formazione teorico-pratica, di cui 20 ore di formazione teorica |
La formazione teorica sarà ripartita fra l'apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale ed accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di "e-learning", in funzione dell'adeguamento delle capacità professionali del lavoratore.
La formazione dovrà essere impartita nella fase iniziale del rapporto di lavoro e dovrà essere registrata del cd. "libretto formativo" che ogni azienda predisporrà per ogni lavoratore.
Le parti convengono di rinviare alla sede aziendale la identificazione delle disposizioni dei contratti integrativi aziendali non applicabili al personale assunto con il contratto di inserimento e lavoro stante la natura del contratto stesso.
In caso di una o più interruzioni del servizio dovute a malattia o infortunio non sul lavoro, il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto secondo la seguente tabella:
Durata contratto | Periodo conservazione del posto |
9 mesi | 70 giorni di calendario |
Da 10 a 15 mesi | 80 giorni di calendario |
Oltre 15 mesi | 90 giorni di calendario |
Per l'intera durata dei periodi suindicati sarà corrisposto un importo pari all'intera retribuzione.
Qualora il contratto di inserimento venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo del contratto di inserimento verrà computato a tutti gli effetti nell'anzianità di servizio, con esclusione dell'istituto degli aumenti periodici di anzianità.
I lavoratori assunti con contratto di inserimento potranno usufruire dei servizi aziendali quali mensa e trasporti e godere delle indennità sostitutive eventualmente corrisposte al personale con rapporto di lavoro subordinato, nonché di tutte le maggiorazioni connesse alle specifiche caratteristiche dell'effettiva prestazione lavorativa prevista dal presente contratto (lavoro a turni, lavoro notturno, festivo, ecc.).
La parti valuteranno l'opportunità di promuovere e sostenere progetti formativi per i contratti di inserimento.
Per tutto quanto non esposto si fa rimando alle disposizioni di Legge vigenti e all'accordo interconfederale 11 febbraio 2004.
Art. 15 - Contratti a tempo determinato
Le parti, con l'obiettivo di favorire l'impiego e il reimpiego dei lavoratori, iscritti nelle liste di collocamento, individuano nel ricorso alle prestazioni a tempo determinato un'utile strumento di gestione di particolari punte d'attività.
Il contratto a termine potrà essere stipulato per una durata complessiva, compresi proroghe e rinnovi, non superiore a 3 anni.
Le imprese non potranno avere contemporaneamente alle loro dipendenze lavoratori assunti per le predette ipotesi di contratto a termine in numero superiore al 20% dell'organico in forza a tempo indeterminato in ogni unità produttiva fino a 40 dipendenti, del 15% fino a 70, e del 10% per le altre. Dette percentuali potranno essere aumentate, previo accordo con le rappresentanze sindacali.
Nelle singole unità produttive che abbiano meno di 8 dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione dei predetti contratti per due lavoratori.
Sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi:
- nella fase di avvio di nuove attività;
- per ragioni di carattere sostitutivo o di stagionalità, comprese le attività previste nell'elenco allegato al D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525 e successive modificazioni;
- per intensificazione dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno;
- al termine di un periodo di tirocinio o di "stage";
- con lavoratori di età superiore ai 55 anni;
- qualora l'assunzione abbia luogo per l'esecuzione di un'opera o di un servizio definiti o predeterminati nel tempo aventi carattere straordinario od occasionale.
Le aziende che intendono avvalersi del presente provvedimento sono tenute, pena la decadenza, a darne preventiva comunicazione scritta all'Ente bilaterale costituito presso l'Associazione per ottenere la necessaria autorizzazione, e su richiesta di questa, a fornire indicazioni analitiche delle tipologie dei contratti a termine. Decorsi 5 giorni senza risposta la domanda si intende accolta.
L'Ente bilaterale, ove ritenga che con la richiesta venga a configurarsi in un quadro di utilizzo anomalo dell'istituto del contratto a termine, ha facoltà di segnalare i casi alle parti stipulanti il presente contratto che, valutati anche in contraddittorio con l'impresa i programmi occupazionali e le prospettive di consolidamento dei contratti a termine, potranno, quando traggano conferma della anomalia segnalata, procedere alla sospensione del contratto stesso, anche temporanea, nei confronti delle imprese interessate.
All'atto della richiesta di nullaosta per le assunzioni di cui al presente punto, l'azienda dovrà esibire un attestato dal quale risulti l'iscrizione presso la costituenda Associazione, nonché una dichiarazione di impegno relativa all'applicazione del presente CCNL
Il contratto potrà essere prorogato, per una volta sola, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del D.Lgs. n. 368/2001, alle seguenti condizioni:
a) che la proroga sia richiesta da ragioni oggettive;
b) con il consenso del lavoratore;
c) per la stessa attività lavorativa del contratto iniziale.
Art. 16 - Apprendistato professionalizzante
Inquadramento
L'apprendistato professionalizzante è finalizzato al conseguimento di una qualificazione corrispondente ai profili professionali rientranti nei livelli D, C e B.
Ai sensi dell'art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003, durante il rapporto di apprendistato il lavoratore/lavoratrice è inquadrato, per il primo biennio, al secondo livello retributivo immediatamente inferiore rispetto a quello derivante dall'applicazione delle norme richiamate nel comma precedente e, per il secondo biennio, nel livello retributivo immediatamente inferiore.
Durata
Il contratto di apprendistato ha una durata di quattro anni.
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