S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
Per la disciplina economica e normativa successiva all'accordo di confluenza 15/12/2011 si rinvia al CCNL "Credito - Abi " - Settore "Credito ed Assicurazioni ".
CCNL del 17/06/2010
INTERMEDIAZIONE MOBILIARE - S.I.M.
Contratto collettivo nazionale di lavoro 17-06-2010
Quadri, impiegati e operai delle società d'intermediazione mobiliare, società di raccolta e di sollecitazione al pubblico risparmio e aziende di servizi intrinsecamente ordinate e funzionali alle stesse
Decorrenza: 01-07-2010- 31-12-2011
Associazione sindacale delle Sim composite - ASCI
e
Federazione italiana bancari assicurativi (FIBA-CISL)
Federazione italiana sindacale lavoratori assicurazioni e credito (FISAC-CGIL)
Unione italiana bancari (UILCA-UIL)
FABI
SINFUB
Il presente CCNL, valevole per tutto il territorio nazionale, si applica a:
1) tutte le società non bancarie che esercitano:
a) uno o più dei servizi di investimento così come definiti dal vigente D.Lgs. n. 58/1998, e cioè:
- attività di negoziazione per conto proprio;
- attività di negoziazione per conto terzi;
- attività di collocamento con preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia;
- attività di collocamento senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo ovvero assunzione di garanzia;
- attività di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi;
- attività di ricezione e trasmissione di ordini e di mediazione;
b) attività di factoring, di leasing e di credito al consumo, senza alcun legame con società bancarie;
c) qualsiasi altra attività connessa o strumentale da precedenti nonché rientrante nella definizione di servizio accessorio ai sensi del comma 6 dell'art. 1 del medesimo decreto;
d) promotori finanziari;
2) alle società del terziario di servizi, alle imprese di cui al 1º comma, ivi compresi i centri di elaborazione consortili, purché non esercitino attività bancaria.
Sezione I - SISTEMA DI RELAZIONI SINDACALI
Titolo I - RELAZIONI SINDACALI
Nell'ambito di una maggiore trasparenza tra le parti, le Organizzazioni sindacali territoriali potranno partecipare alle trattative aziendali e agli incontri che intercorreranno tra azienda e Rappresentanze sindacali aziendali.
Le Rappresentanze sindacali potranno richiedere appositi incontri per analizzare eventuali ricadute sui lavoratori in presenza di processi di riorganizzazione aziendale che non siano già previsti dalle normative di Legge.
Su richiesta delle Organizzazioni sindacali, in ciascuna azienda si darà luogo semestralmente ad incontri al fine di effettuare un esame congiunto del quadro economico e produttivo del comparto, delle sue dinamiche strutturali, delle prospettive di sviluppo, di concentrazione, di internazionalizzazione e di innovazione tecnologica.
Saranno altresì presi in esame i processi di sviluppo e riorganizzazione di comparti merceologici o di settori strutturalmente omogenei.
Nel corso dell'incontro saranno oggetto di informazioni e di esame congiunto, sia globalmente che per comparti e settori omogenei:
a) lo stato e la dinamica qualitativa e quantitativa dell'occupazione derivante anche dall'utilizzo dei contratti di formazione e lavoro nonché l'andamento qualitativo e quantitativo dell'occupazione femminile, con le possibile azioni positive in linea con la raccomandazione CEE 635/1984, a norma della risoluzione CEE 29 maggio 1990, e con la Legge n. 125/1991;
b) le conseguenze dei processi di ristrutturazione e innovazione tecnologica sull'occupazione e sulle caratteristiche professionali dei lavoratori interessati;
c) la formazione e riqualificazione professionale;
d) i problemi relativi allo stato di applicazione delle principali leggi sul settore e la opportunità di eventuali loro modifiche e le politiche dirette a riforme di settore e alla regolamentazione delle procedure;
e) analisi carichi e ritmi di lavoro, organici;
f) condizioni igieniche e ambientali per la tutela dei lavoratori.
La richiesta delle Organizzazioni sindacali dovrà essere presentata per iscritto con indicazione degli argomenti da trattare; la risposta dell'azienda dovrà pervenire entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
Art. 2 - Materie di contrattazione aziendale
In applicazione del punto 2.2 del Protocollo d'accordo 23 luglio 1993 sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sistema produttivo, le parti concordano che nelle aziende che abbiano un organico di 16 o più dipendenti potranno essere stipulati, per iniziativa delle OO.SS. firmatarie, accordi integrativi aziendali relativamente a:
- distribuzione dell'orario di lavoro e modalità dei turni di lavoro;
- part-time ed eventuali altre forme di flessibilità;
- azioni positive per le pari opportunità uomo/donna;
- determinazione dei turni di ferie;
- rimborsi spese;
- tutela della salute, ambiente e sicurezza;
- "premi aziendali di produttività" con caratteristiche integrative rispetto al trattamento economico definito nel CCNL anche connesso alla professionalità dei lavoratori ed all'incremento della produttività aziendale;
- verifica dell'inquadramento rispetto ai profili professionali;
- assistenza sanitaria e previdenza complementare.
Gli accordi integrativi aziendali potranno essere stipulati con decorrenza dal 1º gennaio 2010 e scadranno il 31 dicembre 2011.
A richiesta delle OO.SS. e con scadenza annuale, le aziende forniranno informazioni in merito ai criteri di assegnazione di eventuali premi aziendali e al numero complessivo dei dipendenti cui viene erogato.
Art. 3 - Trasferimento d'azienda
Nei casi di rilevanti ristrutturazioni e/o riorganizzazioni (anche se derivanti da innovazioni tecnologiche) l'informazione e la consultazione sono successive alla fase decisionale.
L'informazione scritta di cui all'art. 47 della Legge 29 dicembre 1990, n. 428 come modificato dall'art. 2 del D.Lgs. n. 18/2001 deve riguardare i motivi della programmata ristrutturazione e/o riorganizzazione, le conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori/lavoratrici, le eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi.
Le ricadute sulle condizioni di lavoro del personale nei casi su indicati formano oggetto di apposita procedura di contrattazione prima dell'attuazione operativa. I relativi incontri si svolgono tra l'azienda e gli Organismi sindacali aziendali e/o territoriali.
La prima fase di detta procedura, salvo diversi accordi tra le parti, si svolge in sede aziendale e deve esaurirsi entro il termine di 15 giorni, successivi all'informativa di cui al 1º comma.
Qualora in tale sede non si giunga ad un accordo si dà luogo ad ulteriori incontri negoziali che devono esaurirsi entro altri 30 giorni, trascorsi i quali l'azienda può attuare i provvedimenti deliberati, per la parte concernente il personale.
Nelle ipotesi, invece, di trasferimento di azienda (quali fusione, concentrazione e scorporo) si applica la disciplina di Legge, a prescindere dal numero dei dipendenti delle aziende interessate.
Nel caso di cessione del pacchetto azionario di controllo l'impresa cedente, l'impresa ceduta e quella cessionaria, dopo la cessione medesima, ne informano con immediatezza gli Organismi sindacali aziendali e verificano con gli stessi se vi sono ricadute sulle condizioni di lavoro del personale, ai fini dell'eventuale attivazione della procedura di cui al 1º comma del presente articolo.
Durante le procedure di cui al presente articolo le parti si asterranno da ogni iniziativa unilaterale e da ogni azione diretta.
Art. 4 - Distacco del personale
Laddove lo richiedano specifiche situazioni, le aziende potranno disporre il distacco di propri dipendenti il cui rapporto di lavoro continuerà ad essere disciplinato dalla normativa nazionale ed aziendale (compresa quella previdenziale) tempo per tempo vigente presso l'azienda distaccante.
L'azienda fornirà preventivamente agli Organismi sindacali aziendali una informativa per loro osservazioni sulle motivazioni del relativo provvedimento, nonché sulla durata dello stesso.
Detta informativa è altresì finalizzata alla verifica della sussistenza delle condizioni di cui al 1º comma nonché delle modalità di rientro degli interessati.
All'atto della stipulazione di un contratto di appalto di opere e servizi, l'azienda committente deve farsi rilasciare dalla impresa appaltatrice una dichiarazione con la quale l'impresa stessa si impegna al rispetto, nei confronti del proprio personale, delle norme contrattuali collettive, previdenziali e antinfortunistiche del settore di appartenenza.
L'azienda committente, al fine di consentire il controllo del rispetto di tali norme, comunica agli Organismi sindacali aziendali la stipulazione di nuovi appalti o il rinnovo degli appalti in essere.
L'azienda committente si impegna a non rinnovare oltre la scadenza il contratto di appalto, ove risulti che il comportamento dell'impresa appaltatrice sia in sostanziale violazione dell'impegno di cui sopra.
Prima di ricorrere all'applicazione delle norme di cui alla Legge 23 luglio 1991, n. 223, le aziende, in presenza di tensioni occupazionali - anche conseguenti a processi di ristrutturazione e/o riorganizzazione che possano prefigurare ricadute negative sui livelli occupazionali - forniscono agli Organismi sindacali aziendali e/o territoriali una specifica comunicazione concernente motivazioni e obiettivi delle misure che intenderebbero adottare.
A richiesta dei citati Organismi si dà quindi luogo, entro 10 giorni dalla avvenuta comunicazione, ad incontri nell'ambito dei quali le parti ricercano le possibili soluzioni idonee a non disperdere il patrimonio umano e professionale presente nell'azienda. A questo fine valutano l'adozione degli strumenti utilizzabili, quali interventi sull'eventuale quota aziendale del premio di rendimento eccedente lo standard di settore, le incentivazioni all'esodo anticipato volontario, l'uso dei contratti part-time, il contenimento del lavoro straordinario e delle assunzioni, i contratti di solidarietà, il "job-sharing", la mobilità interna, i distacchi, la possibile assegnazione a mansioni diverse anche in deroga all'art. 2103 cod. civ. Nell'ambito della procedura possono essere definiti eventuali percorsi formativi e di riqualificazione per i lavoratori/lavoratrici interessati.
La procedura deve esaurirsi, salvo diversa intesa, entro 40 giorni, durante i quali le parti si astengono da ogni azione diretta.
Agli effetti di quanto stabilito negli articoli seguenti sono da considerarsi dirigenti sindacali i lavoratori che fanno parte:
a) di Consigli o Comitati direttivi nazionali, regionali e provinciali o comprensoriali delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente CCNL;
b) di Rappresentanze sindacali aziendali costituite ai sensi dell'art. 19 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, nelle imprese che nell'ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti, i quali risultino regolarmente eletti in base alle norme statutarie delle Organizzazioni stesse.
L'elezione dei lavoratori a dirigenti sindacali deve essere comunicata per iscritto con lettera raccomandata alla società e alla rispettiva Organizzazione di datori di lavoro.
I componenti dei Consigli o Comitati di cui alla lett. a) hanno diritto ai necessari permessi o congedi retribuiti per partecipare alle riunioni degli Organi suddetti nella misura massima di 50 ore annue.
Qualora il dirigente sindacale di cui al presente articolo sia contemporaneamente componente di più Consigli o Comitati di cui alla precedente lett. a), potrà usufruire di un monte ore non superiore globalmente a 90 ore annue.
Art. 8 - Trattenute contributi sindacali
L'azienda provvederà alla trattenuta del contributo associativo sindacale ai dipendenti che ne facciano richiesta mediante consegna di una lettera di delega debitamente sottoscritta dal lavoratore.
La lettera di delega conterrà l'indicazione dell'ammontare del contributo da trattenere e l'Organizzazione sindacale a cui l'azienda dovrà versarlo.
L'azienda trasmetterà l'importo della trattenuta al sindacato di spettanza.
Ai sensi dell'art. 26 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, l'impegno assunto dal lavoratore con la lettera di delega riguarda anche ogni eventuale variazione del contributo associativo sindacale, debitamente segnalata dall'Organizzazione sindacale all'azienda, con lettera raccomandata, salvo dichiarazione espressa in senso contrario.
Art. 9.1 - Permessi retribuiti
I componenti delle Rappresentanze sindacali aziendali di cui alla lett. b) dell'art. 9 hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti, di cui all'art. 23 della L. n. 300/1970.
Il diritto riconosciuto nel comma precedente spetta:
a) ad un dirigente per ciascuna Rappresentanza sindacale aziendale nelle società o unità della stessa che occupano fino a 50 dipendenti;
b) ad un dirigente ogni 50 o frazione di 50 dipendenti per ciascuna Rappresentanza sindacale aziendale nelle unità fino a 100 dipendenti ed oltre.
Il dirigente delle R.S.A. che intende esercitare il diritto di cui al 1º comma deve dare comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 24 ore prima.
Le Rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità aziendale, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
Art. 9.2 - Permessi non retribuiti
I dirigenti sindacali aziendali di cui al precedente articolo hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a otto giorni all'anno.
I dirigenti che intendano esercitare il diritto di cui al comma precedente devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di norma tre giorni prima.
I lavoratori che siano chiamati a funzioni pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato; la medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali.
Nelle unità nelle quali siano occupati più di 5 dipendenti, i lavoratori in forza all'unità medesima hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi di interesse sindacale e del lavoro.
Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze sindacali aziendali costituite dalle Organizzazioni nazionali stipulanti.
La convocazione dovrà essere di norma inviata alla Direzione dell'azienda entro la fine dell'orario di lavoro del secondo giorno antecedente la data di effettuazione, e con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno.
Le riunioni potranno essere tenute fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro entro il limite massimo di dodici ore annue, per le quali verrà corrisposta la retribuzione di fatto di cui all'art. 89.
Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori in forza nell'unità o gruppi di esse.
Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni del Sindacato firmatario del presente contratto.
Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto dell'esigenza di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti.
Le Assemblee di cui ai commi precedenti potranno essere convocate anche a livello territoriale dalle Organizzazioni firmatarie del presente contratto, singolarmente o unitariamente.
Art. 11 - Disposizioni particolari
Date le caratteristiche del settore, ad ampliamento di quanto previsto dalla Legge 20 maggio 1970, n. 300, e fermo restando quanto previsto dall'art. 18 della stessa, le norme di cui agli artt. 7-8-9.1-10 si applicano anche nelle società che occupino più di 10 dipendenti. In tali casi i diritti di cui agli artt. 7-9.1-10 sono ridotti del 50%.
Art. 12 - Ente bilaterale nazionale
L'Ente bilaterale nazionale ha i seguenti scopi:
a) promuovere iniziative in materia di formazione e riqualificazione professionale, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, ed altri Organismi orientati ai medesimi scopi;
b) attivare, anche attraverso convenzioni, le procedure per accedere ai finanziamenti regionali, nazionali, comunitari;
c) svolgere attività di studio e di ricerca in tema di parità uomo/donna con particolare riferimento alla Legge n. 125/1991; favorire il reinserimento nel mercato del lavoro di donne che desiderino riprendere l'attività dopo un'interruzione dell'attività lavorativa per le cause individuate dall'Ente stesso, anche attraverso lo studio di convenzioni tipo in base alla Legge n. 56/1987 e successive modificazioni;
d) programmar