S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
Testo Consolidato CCNL del 08/03/2024
TERZO SETTORE E IMPRESE SOCIALI (Fitesc / Adli)
Testo consolidato del CCNL 08/03/2024
Per i dipendenti delle imprese Sociali e degli Enti del Terzo Settore
Decorrenza: 08/03/2024
Scadenza: 07/03/2027
CCNL 08/03/2024 come modificato da:
- Accordo integrativo 04/12/2024
N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.
L'anno 2024 il giorno 08 del mese di marzo in Roma
tra
F.I.TE.S.C.- Federazione Italiana Terzo Settore e Cooperazione
CIU Confederazione Italiana di Unione delle professioni intellettuali,
e
A.D.L.I., Associazione Datori di Lavoro Italiani
si è stipulalo il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle Imprese sociali e degli Enti del Terzo Settore (d'ora in poi "Enti").
Verbale integrativo 04/12/2024
Verbale di stipula
Nell'anno 2024 il giorno 4 di dicembre, in Roma presso la sede della F.I.TE.S.C.
Tra
F.I.TE.S.C., Federazione Italiana Terzo Settore e Cooperazione
CIU- UNIONQUADRI Confederazione Italiana di Unione delle professioni intellettuali
e
A.D.L.I., Associazione Datori di Lavoro Italiani
Si sono apportate modifiche e integrazioni al CCNL per i dipendenti delle Imprese Sociali e degli Enti del Terzo Settore.
Le Organizzazioni Sindacali dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori firmatarie, quali OO.SS. comparativamente più rappresentative, ritengono di aver dato, con il presente contratto di riferimento per il Terzo Settore, una importante risposta alle esigenze, da più parti rappresentate, per un cambiamento della contrattualistica nazionale con l'obiettivo di rilancio reale dell'occupazione, fattore indispensabile per una espansione strutturale dell'economia e della produttività del Paese, e ribadiscono che il Contratto Collettivo deve essere considerato un complesso unitario e inscindibile.
I soggetti stipulanti ritengono che per il rilancio dell'occupazione, in un'ottica di mercato sociale del lavoro stabilizzato tendente alla piena occupazione, avrà un ruolo centrale l'affiancamento, all'Impresa di tipo tradizionale, di Imprese sociali e di Enti operanti nel Terzo Settore.
Il Contratto si muove nelle logiche dettate dalla Unione Europea finalizzate al miglioramento dei rapporti individuali e collettivi di lavoro, alla crescita dei livelli occupazionali, alla protezione e sicurezza sociale, per concorrere a formulare e rafforzare le regole di garanzia e di tutela dei processi lavorativi. Infatti, sin dal Protocollo aggiuntivo al trattato di Maastricht del 1991 relativo alla politica sociale, i Governi dell'Unione Europea hanno indicato le materie su cui incide la politica sociale comunitaria per il conseguimento degli obiettivi delle loro azioni comuni: la sicurezza e la salute del lavoratore, le migliori condizioni di lavoro, l'informazione e la consultazione dei lavoratori, le pari opportunità, la rappresentanza e la difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro ivi compresa la cogestione e la partecipazione, gli aiuti finanziari alla promozione dell'occupazione e alla creazione dei posti di lavoro, la contrattazione collettiva europea.
A questo fine, i soggetti stipulanti si impegnano, nei limiti consentiti dalla normativa e secondo meccanismi democratici, a favorire un'adeguata rappresentanza dei lavoratori negli organismi direttivi. Per questi obiettivi, le Organizzazioni Sindacali dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori svolgono una specifica funzione che esercitano nei confronti del legislatore comunitario, nonché una essenziale funzione negoziale nell'ambito del dialogo sociale.
Le Parti, rifacendosi alle OO.SS. firmatarie presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'Accordo Quadro di Riforma degli Assetti Contrattuali sottoscritto in data 22/01/2009, ritengono che il presente Contratto Collettivo, disciplinato secondo i principi civilistici in materia contrattuale e vincolante esclusivamente per gli aderenti alle medesime OO.SS., rispetti i contenuti dell'accordo quadro in parola.
Infatti il Contratto Collettivo è di durata triennale tanto per la parte economica che normativa e avrà la funzione di garantire la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori del settore, ovunque impiegati sul territorio nazionale, e per la dinamica degli effetti economici si individuerà un indicatore della crescita dei prezzi al consumo assumendo per il triennio in sostituzione del tasso di inflazione programmata, l'indice previsionale costruito sulla base dell'IPCA (indice dei prezzi al consumo armonizzato in ambito europeo per l'Italia), depurato dalla dinamica dei prezzi dei beni energetici importati.
La verifica degli eventuali scostamenti tra l'inflazione prevista e quella reale effettivamente osservata avverrà con cadenza annuale in sede paritetica. La verifica circa la significatività degli eventuali scostamenti registratisi sarà effettuata in sede paritetica a livello interconfederale. Il recupero degli eventuali scostamenti sarà effettuato entro la vigenza di ciascun contratto nazionale attraverso specifiche intese, che individueranno il nuovo indice previsionale da applicare alle retribuzioni.
Le Parti concordano, altresì, sulla necessità di affermare la paritaria funzione delle Organizzazioni Sindacali dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori, sul piano del diritto al lavoro e all'esercizio dell'impresa sociale in un contesto di riconosciute libertà associative.
Sulla base di tali principi, le Parti affermano il loro ruolo di stimolo e di controllo sulle politiche sociali e del lavoro, nonché la loro essenziale funzione negoziale nell'ambito del confronto con gli organismi istituzionali, governativi e legislativi del nostro Paese e dell'Unione Europea.
Le parti riconoscono che le Imprese Sociali e gli Enti del Terzo Settore hanno caratteristiche peculiari rispetto al restante mondo imprenditoriale. Le Organizzazioni Sindacali firmatarie si impegnano a porre in essere iniziative politiche affinché le disposizioni legislative consentano la più ampia valorizzazione dell'impresa sociale in Italia.
Con spirito Improntato alla massima solidarietà tra lavoro e capitale, la stipula di questo contratto, tra le ulteriori e originali soluzioni introdotte, ha opportunamente esplicitato innovazioni anche sulla metodologia contrattuale, prevedendo in modo consapevole un duplice livello di contrattazione:
I. Il primo, di livello nazionale, volto a realizzare un quadro normativo generale, e uno standard retributivo di medio livello che, dovendo necessariamente avere come riferimento l'intero territorio nazionale, nel farsi carico delle situazioni di particolare sofferenza e disagio riscontrabili nel Mezzogiorno e nelle aree a più bassa produttività e redditività del lavoro, garantisca comunque un trattamento economico dignitoso e proporzionato alla qualità e quantità del lavoro Svolto.
II. Il secondo, di livello territoriale o settoriale o aziendale, equiparato a quello nazionale, destinato ad introdurne o consolidare impianti retributivi più avanzati, che permettono di muovere la trattativa in ragione del contesto socio economico, della produttività e delle diverse situazioni azienda; una contrattazione locale, quindi, mirata ad adeguare e proporzionare le retribuzioni alle diverse situazioni in cui gli Enti si trovano a operare dove è possibile misurare effettivamente la produttività, la competitività, la dinamica del rapporto di lavoro, le esigenze di flessibilità e interpretare al meglio le esigenze di sviluppo locale soprattutto in una realtà come quella italiana, caratterizzata da fortissimi squilibri.
Le parti stipulanti, oltre a dare valenza al duplice livello di contrattazione hanno ritenuto opportuno inserire nel contratto un impianto normativo rivolto a migliorare il rapporto di lavoro.
Sono previsti, infatti, istituti di garanzia contrattuale, una più efficace azione di tutela dei lavoratori e di salvaguardia dei loro diritti, ferma restando la facoltà delle aziende di esercitare liberamente il diritto di impresa e di associazione.
Nel rispetto della coerenza dichiarata, gli istituti contrattuali di contenuto economico saranno periodicamente e sistematicamente sottoposti a verifica da parte delle Parti stipulanti, essendo strettamente correlati alla dinamica del costo del lavoro e formando comunque uno degli elementi capaci di creare meccanismi di bilanciamento sulla evoluzione del costo della vita.
Le parti ribadiscono che particolare cura sarà dedicata alla valutazione delle politiche aziendali e degli obiettivi da conseguire.
Le parti, infine, si impegnano a esercitare, con il massimo scrupolo, una azione di controllo e a denunciare eventuali posizioni e/o gestioni irregolari, specie in ordine al "lavoro nero", e allo sfruttamento del lavoro minorile che degradano il rapporto di lavoro e discreditano il Terzo Settore.
Il presente CCNL disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo determinato, posti in essere dalle Imprese sociali e dagli Enti del Terzo Settore, a qualsiasi titolo condotte e in qualsiasi forma esercitate aventi per oggetto l'esercizio di attività specifiche degli Enti medesimi.
Il presente Contratto Collettivo è applicabile esclusivamente dagli Enti aderenti alle organizzazioni datoriali e in regola con il pagamento dei contributi di assistenza contrattuale.
Le Parti concordano che, tra i requisiti per accedere ai finanziamenti agevolati o alle agevolazioni fiscali e contributive o ai fondi per la formazione professionale, erogati da Enti pubblici nazionali, regionali, provinciali e/o dalla UE, sia compreso l'impegno, da parte degli Enti, all'applicazione del presente Contratto Collettivo e delle normative previdenziali, assistenziali e antinfortunistiche.
A titolo di esempio (non esaustivo e da interpretarsi in via analogica), per Enti a cui si applica il presente Contratto Collettivo si intendono;
- le Organizzazioni di volontariato di cui alla L. 117 del 2017;
- le Associazioni di promozione sociale di cui alla L. 383/00;
- le Fondazioni;
- le Ong di cui alla L. 125 del 2014;
- le Associazioni ambientaliste di cui alla L. 349/86;
- gli Enti con finalità assistenziali riconosciuti dal Ministero degli Interni;
- le Imprese sociali di cui alla L. 118/05;
- le Associazioni e società sportive dilettantistiche, aderenti agli Enti di promozione sportiva e alle Federazioni Sportive Nazionali, per i rapporti di lavoro non ricompresi nelle prestazioni sportive di cui all'art. 90 del Dlgs. 72 del 2004;
- le Onlus di cui al D.lgs. 460/97;
- le Società di Mutuo Soccorso di cui alla L. 79 del 2012;
- le Associazioni di consumatori di cui alla L. 206 del 2005;
- tutte le Associazioni, Comitati, Patronati, istituti ed Enti senza fini di lucro;
- le Università Popolari e della Terza Età.
A titolo di esempio, i settori in cui operano gli Enti e le imprese sociali sono i seguenti:
- centri diurni e di accoglienza per soggetti portatori di handicap fisici e psichici;
- assistenza domiciliare;
- asili nido;
- centri di aggregazione giovanili;
- baby parking;
- ludoteche;,
- centri diurni per anziani;
- comunità alloggio per portatori di handicap fisici e psichici;
- comunità terapeutiche per tossicodipendenti;
- comunità alloggio per minori;
- attività di recupero di persone svantaggiate anche attraverso strutture comunitarie residenziali o semiresidenziali;
- servizi di animazione e promozione turistica;
- promozione dei prodotti e servizi italiani all'estero;
- tutela ambientale e del territorio;
- ricerca sociale e scientifica;
- attività sportivo dilettantistiche;
- attività culturali;
- attività caritative;
- istruzione e formazione dei giovani, dei disoccupati e della Terza Età;
- tutela dei consumatori e diritti civili;
- attività di cooperazione internazionale con i Paesi in Via di Sviluppo;
- impianti e centri sportivi;
- ogni altra attività che venga esercitata da parte di Enti associativi e Fondazioni senza scopo di lucro.
Le disposizioni del presente CCNL sono tra loro correlate e sono inscindibili tra loro e pertanto non è ammessa la parziale applicazione.
Ferma l'inscindibilità appena enunciata, le Parti dichiarano che, con il presente Contratto Collettivo, non hanno inteso sostituire le eventuali condizioni più favorevoli praticate al lavoratore in forza prima della data di stipula del presente CCNL, che restano a lui assegnate "ad personam" e suscettibili di futuri assorbimenti, fino ad un massimo del 50% dell'importo iniziale, esclusivamente nel caso di aumenti derivanti da avanzamenti di carriera.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto Collettivo valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia di lavoro.
La validità del presente contratto decorre dal 08 marzo 2024 e scadrà il 07 marzo 2027, sia per quanto riguarda la parte normativa che per quella economica.
Il contratto nella sua globalità si intenderà successivamente rinnovato di anno in anno qualora non venga data disdetta tre mesi prima della scadenza con lettera raccomandata.
In caso di disdetta resterà in vigore sino a che non verrà sostituito dal successivo.
TITOLO I - Disciplina dei livelli di contrattazione
Art. 1 - Livelli di contrattazione nazionale e territoriale
Le parti concordano di disciplinare la presente contrattazione collettiva nazionale di lavoro nei seguenti termini;
a) contrattazione di I livello: contratto nazionale di settore;
b) contrattazione di II livello: contratto integrativo territoriale di settore o aziendale equiparato a tutti gli effetti a quella nazionale.
La contrattazione collettiva di I livello vuole riconoscere agli Enti il diritto di poter impostare la propria attività sulla certezza degli oneri derivanti dal costo del lavoro: esso si basa su elementi predeterminati e validi per tutta la durata del presente CCNL.
Per il rinnovo del presente Contratto Collettivo è necessario che una delle Parti dia, almeno tre mesi prima della relativa scadenza, la disdetta presentando le proposte per un nuovo CCNL per consentire l'apertura delle trattative.
Durante i tre mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del presente CCNL, e comunque per un periodo complessivamente pari a quattro mesi dalla presentazione delle richieste di rinnovo, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali, né procederanno ad azioni dirette. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data della scadenza, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva, verrà corrisposto ai lavoratori un elemento provvisorio della retribuzione denominata: "indennità di vacanza contrattuale".
L'importo di tale indennità sarà pari al 60% (sessanta per cento) dell'IPCA, applicato al mimmo tabellare.
Dopo sei mesi di vacanza contrattuale detta indennità sarà pari al 80% (ottanta per cento) dell'IPCA applicato sempre al minimo tabellare.
Dalla data di decorrenza di rinnovo del CCNL, l'indennità di vacanza contrattuale cessa di essere corrisposta. In sede di rinnovo del presente CCNL verranno contrattate le modalità per la compensazione delle eventuali differenze retributive per tutto il periodo di vacanza contrattuale.
Alla