CCNL in vigore
IMPRESE DI VIAGGI E TURISMO - CONFCOMMERCIO
Testo consolidato del CCNL 24/07/2019
per i dipendenti delle imprese di viaggi e turismo
Decorrenza: 01/01/2019
Scadenza: 30/09/2020
CCNL 24/07/2019 come modificato da:
- Avviso comune 28/02/2020
- Accordo 30/03/2020
- Accordo 28/05/2020
- Accordo 09/06/2020 (Decorrenza 09/06/2020)
- Accordo 30/09/2020
- Accordo 26/11/2020
- Accordo 25/02/2021
- Accordo 31/03/2021
- Accordo 25/02/2021
- Accordo 04/08/2021
- Accordo 10/09/2021
- Accordo 09/03/2022
Roma, 24 luglio 2019
presso Confcommercio Nazionale
tra
FIAVET Federazione Italiana Associazioni Imprese Viaggi e Turismo, rappresentata dal Presidente ed una delegazione che vede tra i propri componenti il vice Presidente della FTO, Federazione del Turismo Organizzato
con l'assistenza della Confcommercio Imprese per l'Italia
e
FILCAMS CGIL
FISASCAT CISL
UILTUCS UIL
si è stipulata la presente ipotesi di accordo del CCNL per i dipendenti delle imprese di viaggi e Turismo
Verbale di stipula
Il giorno 28 del mese di febbraio 2020,
Federalberghi, Faita, Fipe, Fiavet, con la partecipazione di Confcommerdo e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs
Verbale di stipula
Il giorno 30 marzo 2020, tra FIAVET e Filcams CGIL, Fisascat CISL, Uiltucs UIL
Verbale di stipula
Il giorno 28 maggio, tra FIAVET e Filcams CGIL, Fisascat CISL, Uiltucs
Accordo 09/06/2020 (Decorrenza 09/06/2020)
Verbale di stipula
Addì 9 giugno 2020, in modalità videoconferenza, si sono incontrati:
FIPE rappresentata dal Presidente
FEDERALBERGHI rappresentata dal Presidente
FIAVET rappresentata dalla Presidente
FAITA rappresentata dal Presidente
con l'assistenza di CONFCOMMERCIO Imprese per l'Italia
FILCAMS CGIL rappresentata dalla Segretaria Generale
FISASCAT CISL rappresentata dal Segretario Generale
UILTuCS rappresentata dal Segretario Generale
Verbale di stipula
Il giorno 30 settembre, tra FIAVET e Filcams CGIL, Fisascat CISL, Uiltucs
PREMESSO CHE
- L'intero Settore si trova ancora oggi a dover affrontare una situazione di crisi senza precedenti imputabile all'attuale emergenza sanitaria ed alle misure di contenimento adottate per contrastare la diffusione del COVID-19 (CORONAVIRUS), che non hanno ancora permesso alle imprese turistiche di ripartire con la propria attività.
- Le predette conseguenze economiche negative si rifletteranno sull'andamento dei flussi turistici anche nei prossimi mesi;
- La gravità della situazione induce le Parti a ritenere prioritaria la tutela dell'occupazione, ricorrendo ad ogni intervento utile a tal fine.
Verbale di stipula
Il giorno 26 novembre, tra FIAVET e Filcams CGIL, Fisascat CISL, Uiltucs
PREMESSO CHE
• L'intero Settore si trova ancora oggi a dover affrontare una situazione di crisi senza precedenti imputabile all'attuale emergenza sanitaria ed alle misure di contenimento adottate per contrastare la diffusione del COVID-19 (CORONAVIRUS), che continuano a determinare il fermo delle attività delle aziende;
• Le predette conseguenze economiche negative si rifletteranno sull'andamento dei flussi turistici per questo ed il prossimo anno;
• La gravità della situazione induce le Parti a ritenere prioritaria la tutela dell'occupazione, al di là del ricorso immediato agli ammortizzatori sociali, ricorrendo ad ogni intervento utile a tal fine;
• Tenuto conto che l'attuale situazione emergenziale non ha consentito lo svolgimento di quanto previsto all'art 13 comma 10 del CCNL 24 luglio 2019 in tema di "Premio di risultato";
Verbale di stipula
Addi 25 febbraio 2021,
FEDERALBERGHI
FIPE
FAITA
FIAVET
con l'assistenza di CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA
FILCAMS CGIL
FISASCAT CISL
UILTuCS
riuniti in videoconferenza,
Il giorno 31 marzo 2021,
tra FIAVET
e
Filcams CGIL,
Fisascat CISL,
Uiltucs
PREMESSO CHE
• L'intero Settore si trova ancora oggi a dover affrontare una situazione di crisi senza precedenti imputabile all'attuale emergenza sanitaria ed alle misure di contenimento adottate per contrastare la diffusione del COVID-19 (CORONAVIRUS), che continuano a determinare il fermo delle attività delle aziende;
• Le predette conseguenze economiche negative si rifletteranno sull'andamento dei flussi turistici per questo ed il prossimo anno;
• La gravità della situazione induce le Parti a ritenere prioritaria la tutela dell'occupazione, al di là del ricorso immediato agli ammortizzatori sociali, ricorrendo ad ogni intervento utile a tal fine;
• Tenuto conto che l'attuale situazione emergenziale non ha consentito lo svolgimento di quanto previsto all'art 13 comma 10 del CCNL 24 luglio 2019 in tema di "Premio di risultato";
Tutto quanto premesso, le Parti, alla luce di quanto discusso e condiviso in via telematica
Addi 25 febbraio 2021,
FEDERALBERGHI
FIPE
FAITA
FIAVET
con l'assistenza di CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA
FILCAMS CGIL
FISASCAT CISL
UILTuCS
riuniti in videoconferenza,
[___]
Il giorno 4 agosto 2021,
FEDERALBERGHI
FIPE
FAITA
FIAVET
con l'assistenza di CONFCOMMERCIO - Imprese per l'Italia
e
Filcams CGIL,
Fisascat CISL,
Uiltucs
riuniti in videoconferenza
[___]
Verbale di stipula
Il giorno 10 settembre 2021, tra FIAVET e Filcams CGIL, Fisascat CISL, Uiltucs
PREMESSO CHE
- L'intero Settore si trova ancora oggi a dover affrontare una situazione di crisi senza precedenti imputabile all'attuale emergenza sanitaria ed alle misure di contenimento adottate per contrastare la diffusione del COVID-19 (CORONAVIRUS), che continuano a determinare il fermo delle attività delle aziende;
- Le predette conseguenze economiche negative si rifletteranno sull'andamento dei flussi turistici per questo ed il prossimo anno;
- La gravità della situazione induce le Parti a ritenere prioritaria la tutela dell'occupazione, al di là del ricorso immediato agli ammortizzatori sociali, ricorrendo ad ogni intervento utile a tal fine;
[___]
Verbale di stipula
Il giorno 9 marzo 2022, tra FIAVET e Filcams CGIL, Fisascat CISL, Uiltucs
- L'intero Settore si trova ancora oggi a dover affrontare una situazione di crisi senza precedenti imputabile all'attuale emergenza sanitaria ed alle misure di contenimento adottate per contrastare la diffusione del COVID-19 (CORONAVIRUS), che continuano a determinare il fermo delle attività delle aziende;
- Le predette conseguenze economiche negative si rifletteranno sull'andamento dei flussi turistici anche del corrente anno;
- La gravità della situazione induce le Parti a ritenere prioritaria la tutela dell'occupazione, al di là del ricorso immediato agli ammortizzatori sociali, ricorrendo ad ogni intervento utile a tal fine;
[___]
La sottoscrizione del CCNL per i Dipendenti delle imprese di viaggi avviene in un quadro macro economico che vede il turismo contribuire con oltre il 10% del Pil. Il mercato italiano vale circa 15 miliardi di euro composto dal fatturato dei tour operator per circa il 41%, Travel Management company per un 7%, agenzie di viaggi intermediarie circa il 19%, Destination Management Company circa 15%, per chiudere con il settore congressuale che contribuisce per circa il 18% del totale.
Purtroppo i conflitti internazionali ed i frequenti attentati terroristici che hanno funestato gli ultimi anni, continuano a provocare significative contrazioni e in alcuni casi battute d'arresto in termini di domanda di servizi per destinazioni turistiche di primaria importanza per il mercato italiano. In un tale scenario gli operatori devono agire in fretta per ampliare l'offerta verso destinazioni alternative.
Per le imprese di viaggi e turismo, le parti, in considerazione della congiuntura economica che il Paese ha attraversato ed in particolare gli scenari nel settore che hanno determinato nel periodo 2010 - 2018 significative riduzioni della remunerazione nell'attività delle imprese a causa dei tragici eventi di guerra e di terrorismo che hanno provocato cancellazioni, rinvii, rientri anticipati e cambi di destinazione ed in generale una diminuzione della propensione degli italiani al viaggio, si danno atto che tali peculiari situazioni hanno condizionato l'andamento del negoziato con particolare riferimento ai tempistica naturale dei rinnovi contrattuali.
Solo in quest'ultimo anno le imprese di viaggi si sono trovate alle prese con molte novità:
- dalle disposizioni del Decreto Legislativo del 21 maggio 2018, n. 62, che recepisce in Italia la direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati entrata in vigore dal 1 luglio 2018, che ha abrogato la normativa precedente. La nuova normativa induce ad una generale nuova impostazione ed organizzazione del lavoro nelle imprese di viaggi e turismo. Tutte le imprese del settore comprese le agenzie intermediarie devono avere una garanzia bancaria o assicurativa ovvero aderire ad un Fondo di garanzia per la copertura dal rischio di insolvenza o fallimento, in modo da garantire l'eventuale rimborso del prezzo pagato dal cliente per l'acquisto del pacchetto turistico;
- il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il nuovo regolamento sulla privacy di derivazione europea - General Data Protection Regulation (Gdpr) - che riguarda anche le agenzie di viaggi, i tour operator e altre aziende del travel. Le imprese stanno sostenendo notevoli oneri per l'adeguamento alle nuove regole; è infatti necessario sviluppare specifici programmi;
- la Insurance Distribution Directive (Idd), che dal 1 ottobre 2018 ha cambiato radicalmente le regole dell'intermediazione nella vendita di prodotti assicurativi secondo una specifica indicazione dell'Unione europea, sempre più orientata alla massima tutela del consumatore. La nuova normativa prevede l'iscrizione a un apposito registro degli intermediari per tutte le agenzie di viaggi che vendono polizze di valore superiore a 200 euro per persona;
- l'evoluzione nel settore della intermediazione organizzata, della nuova generazione di soluzioni di vendita, distribuzione e biglietteria aerea Ndc (la New Distribution Capability di Iata), impegna le imprese del turismo organizzato a trovare soluzioni conformi a Ndc che vanno al di là dello shopping e della prenotazione, in grado di integrarsi con i sistemi che supportano l'intero ecosistema dei viaggi.
Il settore della organizzazione e della distribuzione turistica, nonostante un difficile momento sotto molti punti di vista, costituisce comunque uno dei pilastri portanti dell'economia turistica italiana ed europea. Molte sono le potenzialità da sfruttare per accrescere il numero degli occupati, sia diretti sia indiretti, ed in generale la rilevanza dell'intero settore. Grazie al CCNL si potranno raggiungere nuovi obiettivi condivisi per il recupero della produttività e della competitività delle imprese e la salvaguardia dei livelli occupazionali e delle professionalità esistenti.
POLITICHE FISCALI (Iva)
Sul tema della revisione delle disposizioni dell'Unione Europea che regolano il regime speciale Iva per le imprese di viaggi e turismo, ai sensi degli artt. da 306 a 310 della Direttiva 2006/112/CE e conseguentemente delle norme di recepimento di cui all'art. 74-ter del DPR n. 633/72 e del Decreto Ministeriale 30 luglio 1999 n. 340, c'è bisogno di una più ampia riflessione poiché sempre più pressante diventa l'esigenza di una revisione strutturale delle norme che disciplinano il regime speciale Iva per la categoria. Il regime speciale è diventato uno dei più complessi dell'area Iva e si suggerisce di avviare un processo di semplificazione attraverso la modifica della legislazione dell'Unione. L'impostazione di fondo del regime speciale Iva pur conservando ancora la sua validità necessita di un aggiornamento, per garantire, da un lato, che sia in linea con gli obiettivi generali dell'Unione (tassazione basata sul "destination principle") e dall'altro, per affrontare e risolvere una serie di distorsioni della concorrenza derivante dalla divergente applicazione del regime speciale Iva da parte degli Stati Membri.
Avviso comune sull'economia digitale
Il lungo processo di trasformazione digitale ha migliorato nel corso degli anni i modelli di business e rafforzato l'innovazione in tutti i settori dell'economia, portando alla nascita e allo sviluppo dell'economia digitale. Dispositivi mobili, social network, e-commerce, servizi di cloud computing e altre tecnologie, stanno trasformando in maniera profonda i rapporti di lavoro nelle aziende.
Con l'introduzione delle nuove tecnologie digitali, il posto di lavoro rischia pertanto di essere profondamente trasformato rispetto alle mansioni che i lavoratori del settore oggi svolgono. Prioritario diventa pertanto il bisogno di aggiornare le proprie competenze durante l'intero arco della vita lavorativa. In tale contesto, le Parti individuano nel Fondo Interprofessionale Nazionale per la Formazione continua - For.Te. - lo strumento idoneo per allineare la formazione ai fabbisogni ed incoraggiare la formazione nelle imprese del settore.
Le c.d. web company hanno a disposizione nuove strade per garantirsi vantaggi competitivi, anche di tipo fiscale: grazie ai progressi riguardanti la digitalizzazione, la misurazione e il trasferimento dei dati, alle imprese digitali risulta semplice decentrare le più svariate funzioni aziendali in luoghi anche remoti, in modo da sfruttare appieno tutti i vantaggi fiscali che ne possono derivare. Le Parti convengono venga tempestivamente modificata la normativa nazionale ed internazionale per contrastare il fenomeno dell'elusione fiscale.
Avviso comune sul mercato del lavoro nelle imprese di viaggi
Le Parti convengono di attivare un tavolo di confronto per l'esame delle problematiche inerenti le dinamiche del mercato dell'organizzazione e della distribuzione di servizi turistici con particolare riferimento all'organizzazione e al mercato del lavoro al fine di individuare congiuntamente le opportune soluzioni per la salvaguardia dell'occupazione nel settore delle imprese di viaggi e turismo.
Contrasto all'abusivismo
Le parti riconoscono il fenomeno dell'abusivismo come uno dei principali fattori di ostacolo alla crescita del Settore, di danneggiamento alle imprese e come fenomeno che incentiva il lavoro irregolare e sommerso. Le parti rinnovano quindi la censura ad ogni forma di attività economica svolta senza il rispetto delle norme di Legge ed a tal fine si impegnano a collaborare in iniziative di contrasto all'abusivismo. A tal fine le parti si impegnano a costituire entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente CCNL una Commissione bilaterale in materia con il fine di studiare mirate politiche e campagne di informazione per contrastare l'abusivismo, per sensibilizzare le Autorità verso tale tema e sostenere l'accertamento e repressione del fenomeno.
TITOLO I - VALIDITÀ E SFERA DI APPLICAZIONE
Art. 1 - Sfera di applicazione
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina i rapporti di lavoro tra le aziende sotto indicate ed il relativo personale dipendente:
a) imprese di viaggi e turismo, intendendosi per tali, indipendentemente dalla definizione compresa nella ragione sociale o indicata nella licenza di esercizio e dalla denominazione delle eventuali dipendenze (Agenzie, Uffici, Sedi, Filiali, Succursali, ecc.) le imprese, i tour operator e le agenzie di viaggi che svolgono attività di produzione, distribuzione, vendita di pacchetti e/o servizi turistici, attività nel settore Mice (Meetings, Incentive, Congress, Events) per la organizzazione e vendita di viaggi incentive, convegni, congressi ed eventi similari;
b) operatori privati, associazioni del tempo libero, culturali, religiose, studentesche giovanili e simili, in quanto svolgano attività di intermediazione e/o organizzazione turistica comunque esercitata, fermo restando l'obbligo di applicare integralmente la normativa vigente per le agenzie di viaggi e turismo;
c) network di agenzie di viaggi e turismo.
Le parti precisano che l'applicazione del CCNL Turismo costituisce condizione necessaria ma non sufficiente per l'esercizio dell'attività di organizzazione e intermediazione turistica, ai cui fini è indispensabile il possesso delle prescritte autorizzazioni legali.
Art. 2 - Inscindibilità delle norme contrattuali
(1) Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera unitaria per tutto il territorio della Repubblica italiana i rapporti di lavoro tra le aziende del settore e il relativo personale dipendente.
(2) Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, sottoscritto dalla Associazione imprenditoriale e dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria a livello nazionale e territoriale, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo n. 51 D.Lgs. 81 del 2015, è un complesso unitario e inscindibile e costituisce, in ogni sua norma e nel suo insieme un trattamento minimo e inderogabile per i lavoratori delle aziende di cui all'articolo 1. Inoltre, costituisce condizione necessaria per il godimento dei benefici normativi e contributivi previsti dalle vigenti normative regionali, nazionali e comunitarie nonché per l'accesso alla formazione continua erogata dai fondi interprofessionali.
(3) In particolare, la corretta applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 161, 160, 25, 18 e seguenti (assistenza sanitaria integrativa, previdenza complementare, formazione continua e enti bilaterali) costituisce condizione necessaria per l'utilizzo di tutti gli strumenti che il presente CCNL ha istituito per rispondere alle esigenze delle imprese in materia di mercato del lavoro e di gestione del rapporto di lavoro.
(4) Il presente CCNL, in quanto sottoscritto dalla Associazione imprenditoriale e dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative nel settore a livello nazionale e territoriale, dispone dei requisiti di cui all'articolo 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni.
(5) Per quanto non previsto dal presente Contratto valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia.
(6) Restano salve le condizioni di miglior favore.
Laddove si riscontri la sussistenza di servizi organizzati in comune da più unità aziendali aventi o meno un unico titolare od una unica ragione sociale, il personale ivi adibito è regolamentato da tutte le norme del presente Contratto.
In tutti i casi deve trattarsi di servizi organizzati esclusivamente per gli usi delle unità aziendali interessate e con esclusione di servizi verso terzi.
TITOLO II - RELAZIONI SINDACALI
CAPO I - DIRITTI DI INFORMAZIONE
(1) Le parti, ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le prerogative proprie dell'imprenditore e quelle delle organizzazioni sindacali, tenuto conto delle caratteristiche in cui si articola l'attività turistica in generale, convengono sulla necessità di promuovere una politica turistica da attuarsi avvalendosi dello strumento della programmazione e di una correlativa Legge quadro.
(2) A tal fine, annualmente in uno specifico incontro congiunto da tenersi di norma entro il primo trimestre, le Associazioni Imprenditoriali firmatarie comunicheranno alle Organizzazioni Sindacali nazionali dei lavoratori dati conoscitivi concernenti le dinamiche strutturali del settore e le prospettive di sviluppo, con particolare riferimento alle implicazioni occupazionali.
(3) Saranno altresì oggetto di esame congiunto le iniziative di programmazione della politica turistica nonché lo stato di attuazione del Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al Decreto Legislativo 23 maggio 2011, n. 79 e successive modifiche ed integrazioni.
(4) In tali incontri le parti potranno adottare nei confronti dei competenti organi istituzionali iniziative tendenti a valorizzare una politica attiva del lavoro, che, tenendo conto delle esigenze specifiche del mercato e delle particolari caratteristiche strutturali del settore, possa condurre alla realizzazione delle necessarie riforme della normativa relativa al collocamento ed alla elevazione professionale dei lavoratori; ciò al fine di conseguire una maggiore efficienza e funzionalità del servizio e a sostegno dell'occupazione e della sua continuità, con riferimento alla migliore utilizzazione degli impianti attraverso il prolungamento della stagione derivante dalla soluzione dei problemi che ne condizionano l'attuazione.
(5) Le parti, al fine di promuovere una maggiore garanzia dell'utenza turistica e una più effettiva tutela dei diritti della collettività, concordano sulla necessità di incentivare specifiche politiche di riqualificazione del settore turistico ispirate al criterio della salvaguardia e del recupero dell'equilibrio ambientale.
(6) Pertanto, anche in relazione al reciproco intendimento di cui alla premessa del presente Contratto, convengono sull'opportunità di dotarsi di strumenti che, nelle aree di spiccata vocazione turistica, consentano di valutare - avuto anche riguardo alla necessaria salvaguardia dei beni artistici, culturali e paesaggistici - l'impatto ambientale delle attività produttive nel complesso dei nuovi investimenti nonché delle dotazioni infrastrutturali, e dei loro riflessi sulla composizione e la qualità dell'occupazione.
(1) Annualmente, a richiesta delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, in appositi incontri a livello regionale, la Fiavet fornirà dati conoscitivi relativi ai piani di sviluppo e ristrutturazione, articolati per settori omogenei.
(2) In tale contesto le parti effettueranno un esame congiunto dei prevedibili effetti che le prospettive turistiche - come determinate dalle dinamiche strutturali, dai processi di sviluppo e di ristrutturazione, dalle ripercussioni della situazione ambientale e del territorio - potranno avere sull'andamento globale dell'occupazione.
Chiarimento a verbale
Si precisa che per "livello territoriale" ai fini del presente Contratto ci si intende riferire al livello regionale.
Le imprese di particolare importanza nell'ambito del settore, distribuite in più esercizi dislocati in più zone del territorio nazionale o regionale ed aventi rilevante influenza nel settore in cui operano, in quanto strategicamente collegate alle esigenze di sviluppo della economia nazionale e regionale, e le aziende che occupino oltre cento dipendenti, forniranno a richiesta delle parti, di norma annualmente in un apposito incontro, alle Organizzazioni Sindacali competenti, nazionali, regionali o territoriali, informazioni sulle prospettive aziendali e su eventuali programmi che comportino nuovi insediamenti.
Nel corso di tale incontro le Organizzazioni Sindacali verranno informate delle prevedibili implicazioni degli investimenti predetti sui criteri della loro localizzazione, sugli eventuali problemi della situazione dei lavoratori, con particolare riguardo all'occupazione e alla mobilità del personale.
Le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori verranno informate preventivamente delle eventuali modifiche ai piani già esposti e che comportino sostanziali variazioni dei livelli occupazionali.
CAPO II - PARI OPPORTUNITÀ, POLITICA ATTIVA DEL LAVORO
(1) Le parti convengono sull'opportunità di realizzare, in attuazione delle disposizioni legislative europee e nazionali in tema di parità uomo donna, interventi che favoriscano parità di opportunità uomo donna nel lavoro anche attraverso attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione e attivazione di azioni positive ai vari livelli contrattuali e di confronto (nazionale, territoriale, aziendale) a favore delle lavoratrici.
(2) In seno all'Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo è istituita la Commissione permanente per le pari opportunità, alla quale sono assegnati i seguenti compiti:
a) studiare l'evoluzione qualitativa e quantitativa dell'occupazione femminile nel settore, utilizzando dati disaggregati per sesso, livello di inquadramento professionale e tipologia dei rapporti di lavoro, ivi compresi quelli elaborati dall'Osservatorio sul mercato del lavoro;
b) seguire l'evoluzione della legislazione italiana, europea e internazionale in materia di pari opportunità nel lavoro;
c) promuovere interventi idonei per facilitare il reinserimento nel mercato del lavoro di donne o uomini che desiderino riprendere l'attività dopo un'interruzione dell'attività lavorativa, favorendo anche l'utilizzo dello strumento del contratto d'inserimento/reinserimento;
d) individuare iniziative di aggiornamento e formazione professionale, anche al fine di salvaguardare la professionalità di coloro che riprendono l'attività lavorativa a seguito dei casi di astensione, aspettativa e congedo, così come previsti dalla Legge n. 53 dell'8 marzo 2000;
e) predisporre progetti di azioni positive finalizzati a favorire l'occupazione femminile e la crescita professionale, utilizzando anche le opportunità offerte dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e dai Fondi comunitari preposti;
f) favorire interventi efficaci per prevenire atti comportamentali di "mobbing" nel sistema delle relazioni di lavoro;
g) analizzare i dati quantitativi e qualitativi che perverranno dagli Organismi paritetici relativi alle procedure e le soluzioni individuate in relazione a molestie sessuali;
h) raccogliere ed analizzare le iniziative ed i risultati conseguiti in materia di azioni positive favorendo le iniziative legate agli accordi di cui all'art. 9 della Legge n. 53 dell'8 marzo 2000 e diffondendo le buone pratiche;
l) individuare iniziative volte al superamento di ogni forma di discriminazione nel luogo di lavoro, con particolare riguardo a quella salariale e di accesso alla formazione professionale; l) ricevere dalle rappresentanze sindacali aziendali copia del rapporto sulla situazione aziendale redatto ai sensi del decreto legislativo n. 198 del 2006.
(3) L'eventuale adesione delle aziende agli schemi di progetto di formazione professionale concordemente definiti e recepiti dalle Organizzazioni stipulanti il contratto nazionale, di cui le parti promuoveranno la conoscenza, costituisce titolo per l'applicazione di benefici previsti dalle disposizioni di Legge vigenti in materia.
(4) La Commissione si potrà avvalere, per lo svolgimento dei propri compiti, dei dati forniti dall'Osservatorio nazionale.
(5) La Commissione annualmente presenterà un rapporto completo di materiali raccolti ed elaborati: in questa sede riferirà sulla propria attività alle Organizzazioni stipulanti presentando tanto le proposte sulle quali sia stata raggiunta l'unanimità di pareri della Commissione, quanto le valutazioni che costituiscono le posizioni di una delle componenti.
(6) Le Parti impegnano la Commissione permanente per le pari opportunità istituita presso l'Ente Bilaterale Nazionale del Settore Turismo a portare a termine entro il 31 dicembre 2019 l'analisi della evoluzione qualitativa e quantitativa dell'occupazione femminile nei Settori.
(7) Per acquisire i dati necessari allo svolgimento di tale analisi, la Commissione - nel rispetto delle disposizioni di tutela della riservatezza dei dati personali - potrà avvalersi anche delle informazioni statistiche disponibili presso gli organismi bilaterali (Osservatorio EBNT, For.Te., Fondo Est, Quas, Fon.Te.) nonché presso gli enti pubblici e le amministrazioni competenti.
(8) L'Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo dovrà assicurare in ogni bilancio di esercizio uno specifico capitolo di spesa per lo svolgimento di tale analisi, i cui risultati saranno assunti a riferimento dalle parti per l'individuazione delle misure atte a favorire la partecipazione delle posizioni femminili nei ruoli e nei livelli di responsabilità.
Art. 8 - Contrasto alle molestie sessuali e violenza nei luoghi di lavoro
(1) Le Parti ritengono inaccettabile ogni atto che si configuri come molestia o violenza nel luogo del lavoro e si impegnano ad adottare misure adeguate nei confronti di chi o di coloro che le hanno poste in essere.
(2) Il rispetto reciproco della dignità degli altri a tutti i livelli all'interno dei luoghi di lavoro è una delle caratteristiche fondamentali delle organizzazioni di successo. Questa è la ragione per cui le molestie sono inaccettabili.
(3) Le Parti condannano tali comportamenti in tutte le loro forme e ritengono sia interesse reciproco affrontare con serietà questa problematica, spesso foriera di gravi implicazioni sociali.
(4) Queste differenti forme di molestie possono presentarsi sul luogo di lavoro; possono essere di natura verbale, fisica, psicologica e/o sessuale e costituire episodi isolati o comportamenti più sistematici tra colleghi, tra superiori e subordinati o da parte di terzi, come ad esempio i clienti e può variare da casi di semplice mancanza di rispetto ad atti più gravi, ivi inclusi reati che richiedono intervento delle pubbliche autorità.
(5) È interesse di tutte le Parti firmatarie il presente CCNL agire in caso di segnalazione o denuncia di molestia o violenza con la necessaria discrezione per proteggere la dignità e la riservatezza di ciascuno.
(6) Inoltre, nessuna informazione deve essere resa nota a persone non coinvolte nel caso; i casi segnalati devono essere esaminati e gestiti senza indebito ritardo. Tutte le parti coinvolte devono essere ascoltate e trattate con correttezza e imparzialità; i casi segnalati devono essere fondati su informazioni particolareggiate e si farà attenzione al rischio della formulazione di accuse strumentali e false, che qualora accertate, potranno essere sanzionate.
(7) Qualora venga accertato che si siano verificate delle molestie o violenze, occorre che l'Impresa adotti misure adeguate, anche di natura sanzionatoria, nei confronti di chi o coloro che le hanno poste in essere. Le vittime riceveranno sostegno e verrà loro garantito il divieto di licenziamento di cui all'articolo 26, commi 3 bis e 3 ter, del D.Lgs. 196 del 2006, così come modificato dall'articolo 1, comma 218, Legge 205 del 2017 (cd. Legge di bilancio 2018) e, se necessario, verranno inserite in un percorso di reinserimento.
(8) Ove opportuno, le disposizioni del presente capitolo possono essere applicate nei casi di violenza esterna posta in essere, ad esempio, da parte di clienti.
(9) Per molestie o violenza si intende quanto stabilito dalle definizioni qui di seguito riportate: «le molestie si verificano quando uno o più individui subiscono ripetutamente e deliberatamente abusi, minacce e/o umiliazioni in contesto di lavoro mentre la violenza si verifica quando uno o più individui vengono aggrediti in contesto di lavoro. Le molestie e la violenza possono essere esercitate da uno o più superiori, o da uno o più lavoratori o lavoratrici, con lo scopo o l'effetto di violare la dignità della persona, di nuocere alla salute e/o di creare un ambiente di lavoro ostile».
(10) Le Parti si impegnano infine a valutare nell'arco di vigenza del presente CCNL la condivisione di ulteriori strumenti e idonee iniziative di sensibilizzazione verso lavoratori e clienti a contrasto di questi fenomeni.
Art. 9 - Politiche attive del lavoro
(1) Le parti, tenuto conto delle continue evoluzioni e dei cambiamenti delle leggi che presiedono all'incontro domanda-offerta di lavoro, si impegnano a definire attraverso specifici accordi, di norma a livello regionale:
a) la stima dei fabbisogni di mano d'opera e le esigenze relative di qualificazione, le procedure di ricerca e disponibilità di lavoro extra e surroga;
b) iniziative verso i terzi interessati ritenute più idonee al conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo;
c) interventi idonei per realizzare il controllo sociale sui programmi di qualificazione e riqualificazione predisposti dalle Regioni anche con riferimento a quanto previsto in materia di diritto allo studio dal decimo comma del successivo articolo ___;
d) l'accertamento delle strutture finalizzate all'addestramento professionale, allo scopo di verificarne e migliorarne l'utilizzazione anche attraverso la partecipazione delle stesse parti sociali alla loro gestione.
(2) Negli incontri di cui sopra le parti valuteranno altresì i problemi derivanti dall'applicazione delle norme del Contratto nazionale di lavoro in tema di orari di lavoro e loro distribuzione, anche in rapporto alla possibilità di modificare le norme che disciplinano gli orari di apertura e chiusura delle attività.
(3) Le parti convengono di esaminare anche i problemi che si pongono a livello di area turistica omogenea in rapporto alla possibilità di attuare gli obiettivi programmatici di sviluppo e riorganizzazione dei Settori, del prolungamento della stagione e dell'occupazione.
[___]
premesso che
- nel settore del turismo operano oltre 300.000 imprese, che offrono lavoro a 1,5 milioni di persone, di cui oltre 1 milione di lavoratori dipendenti;
- Il valore aggiunto delle attività turistiche è pari a circa 90 miliardi di euro;
- gli esercizi ricettivi italiani ospitano ogni anno più di 430 milioni di pernottamenti;
- la spesa annua dei turisti stranieri in Italia ammonta a oltre 48 miliardi di euro;
preso atto
dei provvedimenti di Legge e amministrativi sin qui emanati per affrontare l'emergenza conseguente al diffondersi dell'epidemia Covid-19;
ribadiscono
la necessità di implementare tali interventi di carattere conservativo dedicando specifica attenzione alle ricadute negative che la diffusione dell'epidemia Covid-19 e la conseguente situazione di emergenza sanitaria hanno prodotto sulle attività economiche, in un'area territoriale che è ben più vasta della cosiddetta "zona rossa";
si impegnano
- a fornire alle aziende ed ai lavoratori del settore turismo, anche per il tramite della rete degli enti bilaterali e dei centri di servizio, ogni assistenza utile per stipulare accordi ai fini dell'accesso agli ammortizzatori sociali e alle forme di sostegno al reddito contrattualmente previste;
- ad adottare, per il tramite della rete degli enti bilaterali del settore turismo, nazionale e territoriali, nei limiti delle risorse disponibili, interventi in favore dei lavoratori;
richiedono
- che le disposizioni volte a fronteggiare le conseguenze dell'epidemia riguardino, per il settore turismo, tutto il territorio nazionale e non solo le aree interessate dalle ordinanze;
- che vengano assicurate adeguate risorse per il funzionamento degli ammortizzatori sociali e che le disposizioni che regolano l'accesso al fondo integrazione salariale e alla cassa integrazione guadagni ordinaria, straordinaria ed in deroga, vengano modificate con urgenza, al fine di consentire, anche in deroga alle normali modalità, l'erogazione delle prestazioni:
a) individuando una causale specifica riconducibile allo stato di crisi per effetto del fenomeno Covid-19, per tutte le forme di integrazione salariale;
b) senza applicare limiti relativi alle dimensioni e all'inquadramento contributivo dell'azienda, all'anzianità lavorativa del lavoratore ed alla tipologia del rapporto di lavoro;
c) includendo esplicitamente anche i lavoratori stagionali, così come individuati dalla Legge e dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative;
d) ricorrendo a procedure autorizzative veloci e snelle avendo in questo momento il carattere della priorità assoluta e consentendo all'Istituto previdenziale il pagamento diretto delle prestazioni viste le difficoltà finanziare in cui si trovano le imprese in crisi;
e) sino al completo superamento della situazione in atto;
- che, per il settore del turismo, vengano esplicitamente annoverate tra le cause che giustificano l'accesso al fondo integrazione salariale le significative riduzioni di attività che si verifichino a causa di epidemie, calamità naturali, condizioni metereologiche avverse, situazioni di difficoltà dell'impresa committente, ovvero della contrazione di importanti segmenti di mercato;
- che le disposizioni volte a fronteggiare le conseguenze dell'epidemia comprendano anche i seguenti interventi:
a) la sospensione temporanea dei termini per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, delle imposte dirette ed indirette e di altri tributi e imposte locali, inclusa l'imposta di soggiorno, e dei premi per l'assicurazione obbligatoria nonché per gli adempimenti connessi ai suddetti versamenti;
b) la sospensione temporanea dei termini per gli adempimenti, inclusi il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere;
c) la concessione di indennizzi o contributi per le imprese e i lavoratori autonomi del turismo che abbiano subito una significativa riduzione di attività;
d) l'individuazione di risorse aggiuntive da destinare ad una campagna straordinaria di promozione dell'offerta turistica, ricettiva e culturale italiana.
CAPO III - SECONDO LIVELLO DI CONTRATTAZIONE
Art. 10 - Contrattazione integrativa
(1) La contrattazione integrativa si svolge a livello aziendale o regionale.
(2) Di norma, i relativi accordi hanno durata pari a quattro anni.
(3) Ferme restando le disposizioni dei contratti integrativi territoriali che abbiano già disciplinato la materia, il negoziato di secondo livello si svolge:
- a livello aziendale per le aziende che occupano più di quindici dipendenti;
- a livello regionale per le aziende che occupano sino a quindici dipendenti e, comunque, per le aziende che occupino più di quindici dipendenti laddove nelle stesse non si svolga la contrattazione aziendale;
(4) Il rinvio alla contrattazione territoriale potrà essere operato nelle imprese in cui sussista la contrattazione integrativa aziendale o in quelle che ricevano la piattaforma per il contratto integrativo aziendale esclusivamente previo accordo tra le parti. A tal fine, le organizzazioni territoriali aderenti alle parti stipulanti il presente Contratto potranno assumere iniziative congiunte volte a prevenire l'alimentarsi del contenzioso.
(5) In occasione della contrattazione integrativa, durante i due mesi precedenti la scadenza e nei due mesi successivi e, comunque, per un periodo complessivamente pari a quattro mesi dalla data di presentazione della piattaforma, saranno garantite condizioni di assoluta normalità sindacale con esclusione in particolare del ricorso ad agitazioni.
(6) I contratti integrativi aziendali sono negoziati dall'azienda e dalle strutture sindacali aziendali dei lavoratori unitamente alle Organizzazioni stipulanti il presente Contratto ai relativi livelli di competenza.
(7) I contratti integrativi regionali sono negoziati dalle organizzazioni aderenti alle parti stipulanti il presente contratto. Le singole organizzazioni nazionali si riservano la facoltà di partecipare ai relativi negoziati. Le parti stipulanti il presente contratto costituiscono un Comitato paritetico per la promozione e il monitoraggio della contrattazione integrativa.
(8) Le parti convengono che la contrattazione integrativa sarà realizzata in un periodo intermedio tra la data di stipula del presente contratto e quella di scadenza dello stesso. Conseguentemente, considerando le specifiche intese realizzate con il rinnovo contrattuale, convengono sull'esigenza che le piattaforme rivendicative per la contrattazione integrativa vengano presentate a partire dal 1 gennaio 2020. Copia delle piattaforme sarà inviata anche alle parti stipulanti il presente contratto e all'archivio dei contratti istituito presso l'Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo.
(9) La parte destinataria della piattaforma convocherà il primo incontro entro trenta giorni dal ricevimento della stessa.
(10) Le parti condividono l'obiettivo di dare piena attuazione alla contrattazione di secondo livello. A tale scopo, nelle realtà ove si riscontrino difficoltà nella sua realizzazione, trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della piattaforma - o dalla scadenza del contratto in essere se successiva - senza che sia avvenuta l'attivazione del tavolo di trattativa o in presenza di difficoltà nel corso del negoziato, una delle parti potrà chiedere l'intervento delle organizzazioni nazionali stipulanti il presente contratto. Fiavet e le Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto, a fronte della richiesta, provvederanno a convocare in apposito incontro da svolgersi nel territorio competente tra tutti i soggetti aventi titolo allo svolgimento della contrattazione di secondo livello. Durante tale procedura restano assicurate le condizioni di normalità sindacale di cui al comma 5, per un periodo di sessanta giorni dalla convocazione del suddetto incontro.
(1) L'erogazione di elementi economici ulteriori rispetto a quanto già previsto dal presente Contratto è prevista mediante la contrattazione integrativa che avrà ad oggetto erogazioni salariali - in coerenza con le strategie delle imprese - strettamente correlate ai risultati conseguiti con la realizzazione di programmi concordati tra le parti, aventi per obiettivo, ad esempio, incrementi di produttività, di competitività, di qualità, di redditività.
(2) Al fine dell'acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione integrativa a contenuto economico, le parti valuteranno preventivamente le condizioni delle imprese e del lavoro, le loro prospettive di sviluppo anche occupazionale, tenuto conto dell'andamento delle prospettive della competitività e delle condizioni essenziali di redditività.
(3) Laddove sussistano erogazioni economiche di analoga natura, anche parzialmente variabili, la parte variabile dovrà essere ricondotta nell'ambito delle nuove erogazioni sopra specificate. La parte fissa sarà conservata.
(4) Gli importi dei nuovi elementi economici integrativi di cui al presente articolo sono variabili e non predeterminabili e non sono utili ai fini di alcun istituto legale e contrattuale.
Le erogazioni di cui sopra avranno caratteristiche tali da consentire l'applicazione del particolare trattamento contributivo e fiscale previsto dalle normative vigenti.
(1) Per l'acquisizione delle informazioni necessarie per la misurazione dei risultati previsti ai fini della contrattazione territoriale, le parti opereranno prioritariamente riferimento alle fonti ufficiali disponibili. In subordine, le parti stipulanti gli accordi territoriali potranno affidare alla rete degli enti bilaterali il compito di acquisire ed elaborare le suddette informazioni, fermo restando che i risultati di tali elaborazioni saranno resi noti unicamente in forma aggregata e comunque tale da garantire il rispetto della riservatezza dei dati aziendali e personali.
(2) Le parti concordano che, ai fini della determinazione del premio di risultato nell'ambito della contrattazione territoriale, potranno essere assunti in considerazione, tra gli altri, i valori dei seguenti elementi e/o delle relative variazioni, anche combinati tra loro:
- valore della produzione / numero dei dipendenti;
- valore aggiunto / numero dei dipendenti;
- modifiche alla organizzazione del lavoro;
- modifiche ai regimi di orario;
- rapporto costi effettivi / costi previsti;
- incentivazione presenze / partecipazione ai processi aziendali;
- composizione dei viaggi per tipologia e organizzazione (ISTAT)
- andamento della vendita biglietteria aerea (IATA/BSP)
- andamento della vendita biglietteria ferroviaria (Fonte: Trenitalia e Italo NTV)
- dipendenti (INPS, ISTAT)
- Indice di fiducia del viaggiatore italiano (Fonte: indagine su base mensile a cura dell'Istituto Piepoli commissionata da Confturismo/Confcommercio).
Le parti si danno atto che l'elencazione di cui al comma precedente ha carattere esemplificativo e non esaustivo.
Art. 13 - Effettività della diffusione della contrattazione di secondo livello
(1) Le parti concordano di istituire un premio di risultato destinato ai lavoratori dipendenti da aziende che non rientrano nel campo di applicazione di un accordo integrativo aziendale o territoriale sottoscritto dopo il l° luglio 1993 da aziende o associazioni aderenti alle parti stipulanti il presente contratto.
(2) Per la pratica attuazione di quanto previsto all'articolo precedente sono stanziati i seguenti importi lordi:
Livello | Euro | ||
A, B | 296,00 | ||
1, 2, 3 | 251,00 | ||
4, 5 | 222,00 | ||
6S, 6, 7 | 178,00 |
(3) L'erogazione del premio sarà connessa al raggiungimento degli obiettivi che saranno definiti con accordo integrativo, aziendale o regionale.
(4) Il premio sarà erogato alle scadenze stabilite nei contratti integrativi.
(5) Il premio compete ai lavoratori qualificati in forza nel mese precedente la scadenza stabilita nei sopraindicati contratti, e che risultino iscritti nel LUL (libro unico del lavoro) da almeno sei mesi. L'azienda calcolerà l'importo spettante in proporzione alle giornate di effettiva prestazione lavorativa prestate alle proprie dipendenze nell'anno precedente.
(6) Per i lavoratori a tempo parziale, l'ammontare del premio sarà calcolato in proporzione all'entità della prestazione lavorativa.
(7) Il premio non è utile ai fini del calcolo di nessun istituto di Legge o contrattuale, in quanto le parti ne hanno definito l'ammontare in senso onnicomprensivo, tenendo conto di qualsiasi incidenza, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
(8) Il premio è assorbito, sino a concorrenza, da ogni trattamento economico individuale o collettivo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal presente CCNL, che venga riconosciuto successivamente al 1º gennaio 2019. Non sono assorbibili gli elementi salariali in cifra fissa previsti da accordi collettivi stipulati prima del 1º luglio 1993.
(9) L'accordo integrativo individua casi in cui, in presenza di situazioni di difficoltà economico produttiva che possano comportare il ricorso ad ammortizzatori sociali o comunque determinino risultati che si discostino negativamente dai valori raggiunti dal territorio di riferimento, l'azienda non sarà tenuta all'erogazione del premio.
(10) Qualora, nonostante la presentazione di una piattaforma integrativa ai sensi delle disposizioni dei precedenti articoli, non venga definito un accordo sul premio di risultato entro il 30 aprile 2020, il datore di lavoro erogherà, con la retribuzione del mese di maggio 2020, i seguenti importi:
Livello | Euro |
A, B | 186,00 |
1, 2, 3 | 158,00 |
4, 5 | 140,00 |
6S, 6, 7 | 112,00 |
(11) Si applicano a tali importi le disposizioni di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 del presente articolo.
(12) Viene demandata alla contrattazione integrativa a livello regionale e/o aziendale l'erogazione degli importi di cui al comma 2 del presente articolo secondo modalità diverse che ne prevedono la fruizione da parte dei lavoratori in tutto o in parte in prestazioni, opere e servizi corrisposti in natura o sotto forma di rimborso spese aventi finalità di rilevanza sociale (welfare), previsti dall'art. 51, del DPR n. 917/1986. Tali importi sono riproporzionati per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale.
(13) A fronte di situazioni di crisi economico - finanziaria di particolare rilievo in occasione di eventi naturali estremi, accertati dalle Parti stipulanti il presente CCNL in sede di confronto, anche a livello territoriale e/o aziendale, i datori di lavoro potranno essere esonerati dall'erogazione degli importi di cui al comma 10 del presente articolo del CCNL.
[___]
PREMESSO CHE
- L'intero Settore si trova ancora oggi a dover affrontare una situazione di crisi senza precedenti imputabile all'attuale emergenza sanitaria ed alle misure di contenimento adottate per contrastare la diffusione del COVID-19 (CORONAVIRUS), che hanno determinato il fermo delle attività delle aziende;
- Le predette conseguenze economiche negative si rifletteranno sull'andamento dei flussi turistici anche nei prossimi mesi;
- La gravità della situazione induce le Parti a ritenere prioritaria la tutela dell'occupazione, al di là del ricorso immediato agli ammortizzatori sociali, ricorrendo ad ogni intervento utile a tal fine
- In corrispondenza con il corrente mese di maggio, l'art. 13 comma 10 del CCNL 24 luglio-2019 prevede l'erogazione di un elemento economico correlato alla mancata definizione di un accordo sul "Premio di risultato";
- Tenuto conto che l'attuale situazione emergenziale non ha consentito lo svolgimento di quanto previsto dal predetto art. 13 in tema di "Premio di risultato";
Tutto quanto premesso, le Parti, alla luce di quanto discusso e condiviso in via telematica
CONCORDANO
a) di posticipare i termini previsti all'art. 13 comma 10 del CCNL 24 luglio 2019 rispettivamente al 30 novembre 2020 e al 31 dicembre 2020, fatti salvi gli accordi di miglior favore sottoscritti in materia.
b) di procedere ad una verifica congiunta dello stato del Settore all'inizio del mese di ottobre 2020.
Tutto quanto premesso, le Parti, alla luce di quanto discusso e condiviso in via telematica
CONCORDANO
a) di posticipare la II° e la III° tranche di una tantum, come previsto nell'articolo 151 del CCNL 24 luglio 2019, rispettivamente a marzo e a settembre 2021 ed i termini previsti all'art. 13 comma 10 del CCNL 24 luglio 2019 in tema di "Premio di risultato" rispettivamente al 30 aprile 2021 e al 31 maggio 2021 fatti salvi gli accordi di miglior favore sottoscritti in materia.
b) di procedere ad una verifica congiunta dello stato del Settore entro la fine del mese di marzo 2021.
Tutto quanto premesso, le Parti, alla luce di quanto discusso e condiviso in via telematica
CONCORDANO
a) di posticipare la II° e la III° tranche di una tantum, come previsto nell'articolo 151 del CCNL 24 luglio 2019, rispettivamente a settembre e novembre 2021 ed i termini previsti all'art. 13 comma 10 del CCNL 24 luglio 2019 in tema di "Premio di risultato" rispettivamente ad ottobre e dicembre 2021 fatti salvi gli accordi di miglior favore sottoscritti in materia.
b) di procedere ad una verifica congiunta dello stato del Settore entro la fine del mese di settembre 2021.
[___]
Tenuto conto che l'attuale situazione emergenziale non ha consentito lo svolgimento di quanto previsto all'art. 13 comma 10 del CCNL 24 luglio 2019 in tema di "Premio di risultato";
Tutto quanto premesso, le Parti, alla luce di quanto discusso e condiviso in via telematica
CONCORDANO
a) di posticipare la II° e la III° tranche di una tantum, come previsto nell'articolo 151 del CCNL 24 luglio 2019, rispettivamente ad aprile e giugno 2022 ed i termini previsti all'art. 13 comma 10 del CCNL 24 luglio 2019 in tema di "Premio di risultato" rispettivamente a maggio e luglio 2022 fatti salvi gli accordi di miglior favore sottoscritti in materia.
b) di procedere ad una verifica congiunta dello stato del Settore entro la fine del mese di aprile 2022.
[___]
Tutto quanto premesso, le Parti, alla luce di quanto discusso e condiviso in via telematica
CONCORDANO
a) di posticipare, per i lavoratori in forza alla data del 31-10-2022, la II° e la III° tranche di una tantum, come previsto nell'articolo 151 del CCNL 24 luglio 2019, rispettivamente a ottobre e novembre 2022, fatti salvi gli accordi di miglior favore sottoscritti in materia.
b) per i lavoratori che dovessero cessare il rapporto di lavoro entro la data del 31-10-2022, il riconoscimento della II° e la III° tranche di una tantum avverrà con la liquidazione delle competenze finali;
c) di procedere ad una verifica congiunta dello stato del Settore nel mese di settembre 2022.
Art. 14 - Materie della contrattazione
(1) Le parti si danno atto che la contrattazione integrativa, nel rispetto dell'attuale prassi contrattuale, non potrà avere per oggetto materie già definite in altri livelli di contrattazione, salvo quanto espressamente stabilito dal presente Contratto.
(2) Fermo restando che la contrattazione integrativa aziendale è ammessa nelle aziende che occupino più di quindici dipendenti, al secondo livello di contrattazione, regionale o aziendale, disciplinato dai commi 3 e 4 dell'art. 10 sono demandate le seguenti materie:
a) azioni a favore del personale femminile, in attuazione della raccomandazione CEE, n. 635 del 13 dicembre 1984 e del D.Lgs. n. 198 del 2006 e successive modificazioni, in coerenza con quanto convenuto in materia a livello nazionale;
b) il superamento del limite stabilito per il lavoro supplementare nel caso di rapporti di lavoro a tempo parziale;
c) la definizione di eventuali limiti massimi superiori o limiti minimi inferiori della durata della prestazione lavorativa ridotta superiori rispetto a quanto previsto dall'art. 77, comma 2;
d) la stipula di contratti a tempo determinato con lavoratori studenti, regolandone la eventuale computabilità ai fini del calcolo della percentuale nonché il compenso tenendo conto del ridotto contributo professionale apportato dai lavoratori che non abbiano ancora completato l'iter formativo;
e) ulteriori ipotesi e maggiori durate di utilizzo dei contratti a tempo determinato e dei contratti di somministrazione di lavoro ai sensi dell'art. 84 e dell'art. 96;
f) interruzione dell'orario giornaliero di lavoro (artt. 106 e 111);
g) distribuzione degli orari, dei turni di lavoro, degli eventuali riposi di conguaglio;
h) articolazione dei turni di riposo settimanale nelle aziende che non attuano la chiusura settimanale obbligatoria a turno ai sensi di Legge;
i) eventuale istituzione del lavoro a turno intendendosi per tale il lavoro prestato in uno dei tre o più turni giornalieri avvicendati nell'arco delle ventiquattro ore;
l) l'adozione di ulteriori diversi regimi di flessibilità dell'orario di lavoro settimanale normale rispetto a quanto previsto dall'art. 110;
m) diverse modalità di godimento dei permessi conseguenti alla riduzione dell'orario di lavoro annuale di cui all'art. 109 reclamate da particolari esigenze produttive aziendali;
n) il recupero delle ore di lavoro perse per forza maggiore o periodi di minor lavoro secondo quanto previsto dall'art. 113;
o) qualifiche esistenti in azienda non equiparabili a quelle comprese nella classificazione del presente Contratto;
p) l‘individuazione di peculiari qualifiche reclamate dalla specificità delle singole aree e non riconducibili alle qualifiche previste dal presente Contratto;
q) misura del risarcimento per rotture e smarrimento oggetti (art. 136);
r) premio di risultato di cui all'art. 11;
s) ambiente di lavoro e tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori nell'ambito delle norme dell'art. 9 della Legge 20 maggio 1970, n. 300;
Le seguenti materie restano demandate all‘esclusiva competenza della contrattazione integrativa regionale:
a) accordi in materia di apprendistato relativamente alla durata dei rapporti di lavoro ed al numero degli apprendisti in proporzione ai lavoratori qualificati ove previsto dalla normativa di Legge;
b) la definizione di ulteriori fattispecie ed eventi similari e/o qualifiche per le quali è consentita l'assunzione di lavoratori extra in aggiunta rispetto a quanto previsto dall'art. 99;
c) la individuazione di ulteriori qualifiche per le quali è consentito l'apprendistato, nonché la definizione di una maggiore durata del periodo di apprendistato;
d) la definizione di maggiori percentuali rispetto a quanto stabilito dal presente Contratto in materia di utilizzo del lavoro a tempo determinato;
e) differenti impegni formativi e specifiche modalità di svolgimento della formazione interna ed esterna degli apprendisti, ai sensi dell'art. 69, comma 2;
f) la definizione delle iniziative relative alle funzioni per le quali è istituito l'Ente Bilaterale: la formazione, la riqualificazione professionale, l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, e quant'altro previsto dagli statuti, la cui attuazione è demandata all'Ente stesso. Ciò in relazione alle concrete esigenze territoriali e dei comparti e nell'ambito delle disponibilità esistenti. Nella definizione delle suddette iniziative si terrà conto delle previsioni comunitarie, nazionali e regionali in materia al fine di realizzare possibili sinergie;
g) definizione di eventuali diversi sistemi di retribuzione per usi e consuetudini locali;
i) la disciplina delle modalità di svolgimento dell'apprendistato in cicli stagionali, fermo restando quanto previsto all'art. 70;
l) retribuzione onnicomprensiva (art. 16);
n) funzionamento Commissioni paritetiche (artt. 40);
o) iniziative volte al prolungamento delle fasi stagionali di attività, anche mediante l'attivazione degli altri istituti contemplati dalla Legge e dalla contrattazione.
(1) Le parti si impegnano a formulare in materia di derogabilità una disciplina contrattuale alla luce di quanto previsto dal Protocollo interconfederale 24 novembre 2016.
Art. 16 - Retribuzione onnicomprensiva
Tenuto conto delle peculiari caratteristiche del mercato del lavoro turistico, con particolare riferimento alle prassi che contraddistinguono il lavoro stagionale, la contrattazione integrativa territoriale di cui all'art. 13 può regolamentare, in via sperimentale, sistemi di retribuzione che prevedano la corresponsione con cadenza mensile degli elementi salariali differiti e/o il conglobamento di ulteriori elementi previsti dalla Legge e/o dalla contrattazione collettiva, con esclusione del trattamento di fine rapporto.
Ai fini di cui sopra, l'eventuale conglobamento del lavoro straordinario è utile sino a concorrenza del numero di ore conglobate, con conseguente esclusione di sistemi di forfettizzazione.
Art. 17 - Archivio dei contratti
I contratti integrativi territoriali saranno depositati, entro quindici giorni dalla stipula, presso l'archivio dei contratti istituito presso l'ente bilaterale nazionale del settore turismo e, a richiesta, potranno essere inviati al CNEL ovvero depositati presso altro ente se previsto dalle leggi in vigore.
Le parti stipulanti il CCNL Turismo, ribadita la volontà di promuovere l‘istituzione e/o lo sviluppo degli enti bilaterali e dei centri di servizio e di regolarne l'attività secondo criteri ispirati alla ricerca del consenso e del coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, premesso che l'attività degli enti bilaterali e dei centri di servizio non può essere sostitutiva di quella propria delle parti sociali, hanno convenuto di disciplinare come segue l'istituzione ed il funzionamento degli enti bilaterali e dei centri di servizio.
Dichiarazione a verbale
Le parti affidano all'EBNT lo svolgimento di una ricognizione degli accordi locali caratterizzati da sperimentazioni volte a favorire una più ampia diffusione del sistema della bilateralità.
Dichiarazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori ritengono che le situazioni locali in essere rappresentano utili strumenti per un consolidamento del sistema della bilateralità nel settore del Turismo.
Art. 18 - Ente bilaterale nazionale unitario del settore Turismo
(1) Le parti aderiscono all'Ente Bilaterale Nazionale Unitario del Settore Turismo, regolato dallo statuto vigente.
(2) L'E.B.N.T. costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività individuate dalle parti stipulanti il CCNL Turismo in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionali. A tal fine, l'E.B.N.T. attua ogni utile iniziativa, e, in particolare:
a) programma ed organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del settore e dei comparti e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni finalizzate, tra l'altro, a fornire alle parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri annuali di informazione;
b) provvede al monitoraggio e rilevazione permanente dei fabbisogni professionali e formativi del settore ed elabora proposte in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie e in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, finalizzate altresì a creare le condizioni più opportune per la loro pratica realizzazione a livello territoriale;
c) provvede al monitoraggio delle attività formative ed allo sviluppo dei sistemi di riconoscimento delle competenze per gli addetti del settore;
d) riceve dalle Organizzazioni territoriali gli accordi collettivi territoriali ed aziendali, curandone le raccolte e provvede, a richiesta, alla loro trasmissione al CNEL agli effetti di quanto previsto dalla Legge n. 936 del 1986;
e) istituisce la banca dati per l'incontro tra domanda e l'offerta di lavoro e per il monitoraggio del mercato del lavoro e delle forme di impiego;
f) attiva una specifica funzione di formazione dei lavoratori appartenenti alla categoria dei quadri;
g) riceve ed elabora, a fini statistici, i dati forniti dagli Osservatori Territoriali sulla realizzazione degli accordi in materia di contratti di formazione e lavoro ed apprendistato nonché dei contratti a termine;
h) svolge i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
i) svolge i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di sostegno al reddito;
l) istituisce il Comitato di Vigilanza Nazionale;
m) svolge tutti gli altri compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva e/o dalle norme di Legge.
Gli organi di gestione dell'Ente Bilaterale Nazionale saranno composti su base paritetica tra Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.
(1) Il 30% della quota contrattuale di servizio per il finanziamento dell'Ente Bilaterale Territoriale è destinato al sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti da aziende coinvolte in situazioni di crisi e/o processi di ristrutturazione e/o riorganizzazione aziendale interessati da periodi di sospensione dell'attività, previo accordo tra l'associazione territoriale di categoria a cui l'azienda è iscritta o conferisce mandato e le Organizzazioni sindacali territoriali, nei limiti e con le modalità che verranno disciplinati dall'Ente Bilaterale Territoriale, con apposito regolamento, che sarà sottoposto alla preventiva approvazione del Comitato di Vigilanza Nazionale.
(2) Per le aziende multilocalizzate, la quota del 30% del contributo contrattuale di competenza dell'Ente Bilaterale Territoriale, destinata al sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti da aziende coinvolte in situazioni di crisi e/o in processi di ristrutturazione e/o riorganizzazione aziendale interessati da periodi di sospensione dell'attività, è accantonata in un apposito fondo costituito presso l'Ente Bilaterale Nazionale del Turismo.
Tali somme saranno erogate direttamente dall'EBNT nei limiti e con le modalità di cui ai regolamenti allegati al presente CCNL. A tal fine, si considerano multilocalizzate le aziende che, essendo articolate in più unità produttive ubicate in regioni diverse e facendo capo a più di un ente bilaterale, abbiano accentrato in un'unica provincia il versamento di imposte e contributi, ivi compresi i contributi dovuti alla rete degli enti bilaterali del settore turismo.
(3) Quando il sostegno al reddito erogato dall'Ente Bilaterale integra l'indennità di disoccupazione erogata dall'INPS, esso è determinato in misura pari ad almeno il venti % dell'indennità di disoccupazione. In caso di modificazione delle disposizioni di Legge che regolano la materia, le parti si incontreranno per valutare l'opportunità di adeguare tale misura.
(4) Gli enti bilaterali iscrivono le somme di cui ai commi precedenti in uno specifico capitolo di bilancio. Tali risorse, ove non utilizzate nell'esercizio di competenza, sono accantonate ai fini di un possibile utilizzo, con le medesime finalità, negli esercizi successivi.
(5) In espressa deroga alle disposizioni di cui al presente articolo, restano salve le regolamentazioni territoriali già in essere ed effettivamente funzionanti in coerenza con le previsioni della precedente normativa contrattuale alla data del 27 luglio 2007, come già individuate dall'EBNT, che pertanto continueranno ad essere applicate con le modalità definite da ciascun territorio.
(6) È allegato al presente accordo e ne costituisce parte integrante il regolamento deliberato dall'Ente Bilaterale Nazionale del Turismo per la disciplina del funzionamento del fondo per il sostegno al reddito per i dipendenti da aziende multilocalizzate di cui al secondo comma del presente articolo.
Accordo 09/06/2020 (Decorrenza 09/06/2020)
Premesso che
a) Il CCNL Turismo 18 gennaio 2014, il CCNL Pubblici esercizi, ristorazione commerciale e collettiva e Turismo dell'8 febbraio 2018 e il CCNL Agenzie di viaggio 24 luglio 2019, nell'ambito delle attività poste in capo agli Enti bilaterali territoriali, prevedono l'istituzione del Fondo sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti da aziende coinvolte in situazioni di crisi e/o processi di ristrutturazione e/o riorganizzazione aziendale interessati da periodi di sospensione dell'attività o di rilevante riduzione della stessa;
b) gli ammortizzatori sociali di derivazione legislativa, pur interessati da provvedimenti di riforma nel corso degli ultimi anni, non rispondono in modo adeguato alle esigenze dei comparti che compongono il settore Turismo, sia sotto il profilo dell'ambito di applicazione che delle causali di accesso nonché in termini economici rispetto alla perdita salariale dei lavoratori;
c) il Paese è stato colpito dall'emergenza sanitaria COVID 19. Il Governo italiano, alcuni enti locali e molti Governi stranieri hanno emanato provvedimenti che hanno limitato l'ingresso e la circolazione e/o l'attività su tutto il territorio nazionale, con pesanti ripercussioni su tutti i comparti del settore Turismo, sia immediati che differiti nei prossimi mesi;
d) il decreto-Legge 17 marzo 2020, n, 18 (convertito in Legge 24 aprile 2020 n. 27) e il decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 hanno disposto un'estensione della copertura degli strumenti di sostegno al reddito (Cassa integrazione guadagni in deroga, Fondo di integrazione salariale) rispetto alla quale le Parti sociali, attraverso il sistema degli Enti bilaterali, intendono agire in maniera sinergica, incrementando il livello di protezione sociale dei lavoratori del settore e mettendo a disposizione delle imprese strumenti per garantire la continuità operativa nel rispetto dei criteri di sicurezza sul lavoro concordati con il Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020.
Tutto ciò premesso, le Parti convengono:
A. FONDO STRAORDINARIO
1) è istituito presso l'Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo un Fondo straordinario volto a cofinanziare, nella misura del 50%, il costo dell'intervento realizzato dagli enti bilaterali del settore Turismo in favore dei dipendenti delle aziende in regola con il versamento delle quote di contribuzione contrattualmente previste;
2) per l'accesso al Fondo straordinario di cui al punto 1), le organizzazioni territoriali aderenti alle parti firmatarie del presente accordo dovranno stipulare specifici accordi per riconoscere interventi straordinari secondo quanto indicato al successivo punto B del presente accordo.
3) la dotazione del Fondo straordinario di cui al precedente punto 1) è pari a 7.000.000 €. Gli Organi Statutari di EBNT, con specifica deliberazione, individuano le poste di bilancio utili alla creazione del predetto Fondo.
4) l'importo è suddiviso per comparti e per provincie del settore Turismo sulla base della contribuzione incassata nell'anno 2019 (Tabella 1)
5) ogni Ente Bilaterale Territoriale procederà a riconoscere gli interventi in proporzione alla ripartizione del gettito di provenienza calcolato per comparti e per provincie secondo il medesimo schema di cui al punto precedente.
6) per beneficiare del contributo da parte di EBNT, l'Ente bilaterale territoriale deve fornire:
- copia dell'accordo stipulato dalle Parti sociali e delibera di approvazione da parte del Consiglio direttivo;
- dati relativi ai beneficiari del Contributo di Solidarietà (punto B1): numero dei lavoratori coinvolti ed entità degli importi erogati;
- tabella di ripartizione tra i comparti e le provincie di cui al precedente punto 5), die dovrà essere progressivamente aggiornata in caso di presentazione di una pluralità di richieste.
L'Ente bilaterale territoriale deve altresì essere in regola con le norme statutarie, il versamento delle quote annuali dovute a EBNT sulla contribuzione incassata direttamente, aver presentato il rendiconto 2019 nei termini previsti.
B. INTERVENTI
1) CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ'
In considerazione del carattere eccezionale dell'emergenza di cui al punto c) della Premessa, nonché del considerevole impatto nel ricorso agli ammortizzatori sociali che coinvolge migliaia di lavoratori e lavoratrici dei comparti che compongono il settore Turismo, tenuto conto delle risorse disponibili, l'intervento in favore dei lavoratori e delle lavoratrici che siano collocati in Cassa Integrazione Guadagni in deroga o in Fondo di Integrazione Salariale nell'arco temporale compreso tra il 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020.
2) L'importo, eventuali ulteriori requisiti soggettivi dei lavoratori e delle lavoratrici nonché le modalità di erogazione del CONTRIBUTO di SOLIDARIETÀ saranno definiti nell'ambito dell'accordo sindacale di cui al precedente punto A. 2.
3) Il riconoscimento del CONTRIBUTO di SOLIDARIETÀ avviene previa comunicazione da parte dell'azienda all'Ente Bilaterale Territoriale secondo le procedure da esso definite.
2) SALUTE E SICUREZZA
In considerazione del carattere eccezionale dell'emergenza di cui al punto c) della Premessa, tenuto conto delle misure straordinarie previste al fine di salvaguardare la salute e la sicurezza sul lavoro di cui al "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro" sottoscritto tra Governo e Parti Sociali il 24 aprile 2020, gli enti bilaterali territoriali, nell'ambito dell'accordo di cui al punto A.2, concordano interventi destinati a rafforzare la prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro riferendosi, prioritariamente, alle misure concordate nel predetto Protocollo. Lo stanziamento in favore di detta misura, di norma, non potrà essere inferiore al 16% della contribuzione complessiva versata dalle imprese non multilocalizzate di ciascun comparto nel periodo 1 gennaio 2019 - 31 dicembre 2019.
Il riconoscimento del contributo avviene previa comunicazione da parte dell'azienda all'Ente Bilaterale Territoriale secondo le procedure da esso definite.
Tenuto conto della particolare situazione che si determina nell'anno 2020, tali interventi saranno finanziati ricorrendo alle risorse tradizionalmente destinate alle Attività ordinarie dell'Ente Bilaterale Territoriale (formazione, contributi a vario titolo ecc.), con esclusione delle risorse destinate al sostegno al reddito.
Ogni Ente Bilaterale Territoriale procederà a riconoscere l'intervento in proporzione alla ripartizione del gettito di provenienza calcolato per comparti secondo lo schema di cui al punto A,5).
3) STAGIONALITÀ
Ogni Ente Bilaterale Territoriale, fermo restando quanto previsto ai precedenti punti 1) e 2) del Capitolo "Interventi", potrà deliberare interventi in favore dei lavoratori stagionali.
Anche questo intervento beneficia del co-finanziamento da parte del Fondo straordinario EBNT.
4) ALTRI INTERVENTI
Ogni Ente Bilaterale Territoriale, fermo restando quanto previsto ai precedenti punti 1) e 2) del Capitolo "Interventi", con risorse proprie, potrà deliberare ulteriori interventi in favore di iniziative volte a favorire il lavoro agile, permessi e congedi o sussidi rivolti a lavoratori e lavoratrici per ragioni di genitorialità o per assistenza a familiari affetti da COVID-19.
C. IMPRESE MULTILOCALIZZATE
1) L'intervento del Fondo Sostegno al reddito per le imprese multilocalizzate, di cui al Regolamento EBNT, oltre che per le causali già previste, è ammesso per cause di forza maggiore (calamità naturali, emergenze sanitarie), anche connesse a ordinanze della Pubblica Autorità, nonché per le situazioni di crisi direttamente derivanti da tali eventi, che determinino periodi di sospensione o di riduzione collettiva a livello giornaliero, settimanale o mensile dell'attività lavorativa.
2) Gli interventi relativi ai dipendenti di una singola azienda non potranno impegnare risorse di ammontare superiore ai contributi versati al Fondo dalla stessa azienda negli anni precedenti. In casi eccezionali, previa delibera del Consiglio Direttivo di EBNT, potranno essere autorizzati ulteriori interventi per un importo massimo pari ai contributi da versare al Fondo dall'azienda entro l'anno di riferimento.
3) Condizione per usufruire degli interventi del presente accordo è essere in regola con il versamento delle quote di contribuzione contrattualmente previste in favore di EBNT da almeno 24 mesi e la sottoscrizione di un'apposita intesa tra l'azienda e le OO.SS. nazionali relativo agli interventi di cui al punti 1) e 2) del capitolo "B. Interventi".
4) Al fine di garantire criteri omogenei nell'erogazione degli interventi di cui ai punti 1) e 2) del capito "B. Interventi", tenuto conto della dislocazione pluri-territoriale delle imprese multilocalizzate, si conviene che:
- Per quanto attiene il CONTRIBUTO di SOLIDARIETÀ, lo stesso è riconosciuto ai lavoratori ed alle lavoratrici delle imprese multilocalizzate dei comparti del settore del Turismo ricorrendo alle risorse accantonate per ciascuna di esse in apposito c/c dedicato presso EBNT, secondo criteri e requisiti di accesso coerenti con le predette risorse. Il riconoscimento del CONTRIBUTO di SOLIDARIETÀ avviene previa comunicazione da parte dell'azienda che compila il modulo già in uso per le richieste di intervento del Fondo Sostegno al Reddito. La comunicazione aziendale deve essere trasmessa entro 30 giorni dal raggiungimento del requisito individuale. L'importo complessivo di ciascuna richiesta di CONTRIBUTI di SOLIDARIETÀ viene erogato da EBNT all'azienda che provvede a corrisponderlo ai lavoratori entro la prima scadenza di paga utile, operando in qualità di sostituto di imposta,
- Per quanto attiene l'intervento in tema di SALUTE e SICUREZZA, si provvede alla costituzione di apposito Fondo, cui sarà assegnata una quota pari al 16% della contribuzione complessiva versata da ciascuna impresa multilocalizzata nel periodo 1 gennaio 2019-31 dicembre 2019. Tale importo sarà detratto, a cura di EBNT, dalla quota destinata agli Enti Bilaterali Territoriali per il periodo 1 gennaio 2021 - 31 dicembre 2022.
Gli Organi Statutari di EBNT, con specifica deliberazione, Individuano le poste di bilancio utili ad attuare detta previsione.
La quota cosi assegnata è suddivisa per i comparti del settore Turismo sulla base della contribuzione incassata dalle imprese multilocalizzate nell'anno 2019 e, nell'ambito del comparti, in relazione alla contribuzione versata da ciascuna impresa multilocalizzata nell'anno 2019.
EBNT, con apposita deliberazione, stabilisce le procedure e la documentazione necessaria per accedere alle risorse del Fondo Salute e Sicurezza Imprese Multilocalizzate.
DISPOSIZIONE FINALE
Per quanto non previsto, si fa riferimento alle norme della contrattazione collettiva dei comparti che compongono il settore Turismo, allo Statuto di EBNT, al Regolamento Fondo Sostegno al reddito di EBNT.
Il presente Accordo decorre dalla data odierna e scade il 31 dicembre 2020; sarà oggetto di verifiche, in relazione all'andamento della spesa sostenuta dagli Enti Bilaterali Territoriali, al fine di valutarne eventuali modifiche e/o integrazioni.
[___]
visti gli accordi presentati all'Ente Bilaterale Nazionale Turismo in attuazione dell'accordo nazionale 9 giugno 2020,
considerato il perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19,
concordano di prorogare sino al 31 marzo 2021 la validità del suddetto accordo nazionale.
[___]
visti gli accordi presentati all'Ente Bilaterale Nazionale del Turismo in attuazione dell'accordo nazionale 9 giugno 2020, considerato il perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, concordano di prorogare sino al 30 settembre 2021 la validità del suddetto accordo nazionale.
Art. 20 - Enti bilaterali territoriali del settore turismo
(1) L'Ente Bilaterale è costituito, di norma a livello regionale, ed è strutturato in base alle modalità organizzative e funzionali tassativamente definite dalle parti a livello nazionale con apposito Statuto e Regolamento. In caso di mancato accordo, l'EBNT può autorizzare in via transitoria la costituzione di Enti Bilaterali con competenza limitata a singoli comparti e/o a specifiche aree territoriali.
(2) Lo stesso potrà essere costituito, sulla base di accordi intervenuti tra le parti, per singole aree omogenee subregionali.
(3) L'E.B.T. costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività individuate dalle parti in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionali. A tal fine, l'E.B.T. promuove e gestisce, a livello locale:
a) iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, anche finalizzate all'avviamento dei lavoratori che vi abbiano proficuamente partecipato;
b) iniziative finalizzate al sostegno temporaneo del reddito dei lavoratori coinvolti in processi di ristrutturazione e riorganizzazione che comportino la cessazione e/o la sospensione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ovvero a finanziare corsi di riqualificazione per il personale interessato da tali provvedimenti;
c) interventi per il sostegno del reddito dei lavoratori stagionali che partecipino ai corsi di formazione predisposti dall'Ente stesso, nonché altri interventi di carattere sociale in favore dei lavoratori;
d) funzioni di coordinamento, vigilanza e monitoraggio dell'attività dei Centri di Servizio;
e) l'istituzione di una banca dati per l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro ed il monitoraggio del mercato del lavoro e delle forme di impiego, in collegamento con l'Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo e con la rete degli enti bilaterali territoriali e con i servizi locali per l'impiego;
f) le azioni più opportune affinché dagli Organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del comparto;
g) i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
(4) L'E.B.T. istituisce l'Osservatorio del Mercato del Lavoro, che costituisce lo strumento per lo studio delle iniziative adottate dalle parti in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale, realizzando una fase di esame e di studio idonea a cogliere gli aspetti peculiari delle diverse realtà presenti nel territorio ed a consentire la stima dei fabbisogni occupazionali. A tal fine, l'Osservatorio:
a) programma ed organizza, al proprio livello di competenza, le relazioni sulle materie oggetto di analisi dell'Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo inviando a quest'ultimo i risultati, di norma a cadenza trimestrale, anche sulla base di rilevazioni realizzate dalle Associazioni imprenditoriali;
b) ricerca ed elabora, a fini statistici, i dati relativi agli accordi realizzati in materia di apprendistato nonché di contratti a termine, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all'Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo;
c) promuove iniziative di studio, analisi e ricerche sul mercato del lavoro al fine di orientare e favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro (anche rispetto ai lavoratori extracomunitari) nonché di verificare le esigenze di formazione e di qualificazione reclamate dalle diverse esigenze territoriali, settoriali e/o di comparto;
d) cura la raccolta e l'invio degli accordi territoriali ed aziendali all'Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo.
(5) Laddove già esistano strumenti analoghi a quelli sopra previsti, le parti che li hanno costituiti concorderanno le modalità per armonizzarli con la normativa sopra specificata, ferme restando le condizioni di miglior favore.
(1) L'Ente Bilaterale di norma si articola nell'ambito del territorio in Centri di Servizio. La costituzione dei Centri di Servizio si realizza con accordo specifico dei Soci. Laddove non sia ancora istituito l'EBT, le parti potranno promuovere la costituzione dei Centri di Servizio, d'intesa con l'Ente Bilaterale Nazionale.
(2) Il Centro di Servizio:
- cura la raccolta delle comunicazioni effettuate dalle aziende che si avvalgano degli strumenti di cui agli artt. 91 e 99;
- assiste le imprese che ne facciano richiesta per la instaurazione dei rapporti di lavoro extra e di surroga ricevendo a tal fine le domande dei lavoratori di cui all'articolo 99 del presente Contratto;
- può svolgere compiti di segreteria tecnica degli organismi paritetici costituiti dalle organizzazioni territoriali aderenti alle parti stipulanti il presente contratto.
Gli Enti Bilaterali, ai sensi di quanto previsto dal presente articolo e dagli artt. 18 e 20 del presente Contratto, provvedono ad assicurare le risorse necessarie per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, nonché quelle dei Centri di Servizio la cui istituzione sia stata concordata a livello locale.
Per la pratica attuazione di quanto sopra, si procederà come segue:
- tra le parti costituenti gli Enti Bilaterali e le parti costituenti i Centri di Servizio, si stabilisce la ripartizione delle attività tra Centro di Servizio ed Ente Bilaterale, nonché la conseguente attribuzione delle risorse e le relative modalità, in conformità a quanto stabilito dal presente articolo e dagli artt. 18 e 20;
- per i territori e/o i comparti in cui non sia costituito il Centro di Servizio, le relative attività saranno curate direttamente dall'Ente Bilaterale.
(1) Al fine di assicurare operatività all'Ente Bilaterale Nazionale ed agli Enti Bilaterali Territoriali, costituiti con gli scopi e le modalità tassativamente previsti dal presente Contratto, la quota contrattuale di servizio per il relativo finanziamento è fissata nella misura globale dello 0,40 % di paga base e contingenza, per quattordici mensilità, di cui lo 0,20 % a carico del datore di lavoro e lo 0,20 % a carico del lavoratore.
(2) Le parti si danno atto che nel computo degli aumenti del presente Contratto si è tenuto conto dell'obbligatorietà del contributo di cui al precedente comma 1.
(3) Conseguentemente l'azienda che omette il versamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione, non assorbibile, di importo pari allo 0,60% di paga base e contingenza per 14 mensilità, che rientra nella retribuzione di fatto di cui all'art. 143 e la stessa rimane comunque obbligata, verso i lavoratori aventi diritto all'erogazione delle prestazioni assicurate dall'Ente bilaterale.
(4) Il regolamento degli enti bilaterali territoriali può stabilire che il versamento di quote di importo complessivamente inferiore a euro 51,65 possa essere effettuato con cadenza ultramensile entro un periodo massimo di dodici mesi.
(5) Le quote contrattuali di servizio dovute all'Ente Bilaterale Nazionale e agli Enti Bilaterali Territoriali del settore Turismo ai sensi del comma 1 sono riscosse mediante un sistema nazionale con riparto automatico.
(6) Ai sensi dell'accordo nazionale del 7 giugno 2002, il sistema si avvale della Convenzione stipulata il 1º luglio 2002 tra l'INPS e le parti stipulanti il presente CCNL e di un conto corrente bancario "cieco" istituito per ciascuna provincia.
(7) Il dieci % del gettito netto globale è destinato direttamente al finanziamento dell'Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo. La quota residua verrà ripartita - in ragione della provenienza del gettito - di norma tra gli Enti Bilaterali Regionali ed, in alternativa, tra gli Enti Bilaterali Territoriali di area omogenea eventualmente costituiti. Nelle more della generalizzazione del sistema nazionale di riscossione, sulle somme riscosse in via transitoria mediante strumenti diversi, l'aliquota di competenza dell'EBNT continua ad essere applicata nella misura del quindici %.
(8) Le risorse degli Enti Bilaterali saranno, di norma, destinate alla realizzazione delle iniziative di cui agli artt. 18 e 20, in ragione della provenienza del gettito.
(9) Le quote riscosse dall'Ente Bilaterale Nazionale e quelle attualmente accantonate, dedotto quanto di competenza dell'EBNT, saranno trasferite agli enti bilaterali territoriali regolarmente costituiti e conformi a quanto stabilito dal presente CCNL.
L'Ente Bilaterale Nazionale potrà sospendere l'erogazione delle somme in questione qualora non venga posto in condizione di accertare e compensare i crediti vantati nei confronti degli enti bilaterali territoriali in relazione alle quote riscosse direttamente dagli stessi.
Art. 23 - Conciliazione delle controversie
(1) Eventuali controversie inerenti l'oggetto del presente capo potranno essere demandate, a richiesta anche di una sola delle parti contrattuali coinvolte, alla Commissione Paritetica Nazionale di cui all'art. 27 del presente CCNL.
Art. 24 - Formazione professionale
(1) L'evoluzione degli standard qualitativi delle imprese e dei servizi offerti alla clientela assume per le Parti valenza strategica per lo sviluppo del settore. Tale obiettivo si persegue prevalentemente mediante la valorizzazione delle risorse umane con particolare riferimento alla formazione professionale.
(2) La professionalità degli addetti costituisce un patrimonio comune delle Parti, da essa dipendono lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva sui mercati internazionali.
(3) I processi di riforma dei sistemi educativi, formativi e del mercato del lavoro, che interessano oggi l'Italia e la maggior parte dei Paesi europei, individuano l'occupabilità e l'adattabilità come riferimenti chiave delle politiche e degli strumenti operativi di riferimento.
(4) Si manifesta l'esigenza di sperimentare metodi e strumenti propedeutici alla definizione di un nuovo patto sociale, coerente con le esigenze di flessibilità del settore, basato sull'accesso alle competenze lungo tutto l'arco della vita, anche al fine di garantire nel tempo il mantenimento e lo sviluppo del capitale personale di competenze, risorsa primaria di occupabilità.
(5) Il sistema dell'EBNT, nelle sue diverse articolazioni, ha assunto come propria priorità lo sviluppo di un sistema di formazione continua che risponda alle nuove esigenze, iniziando una propria riflessione su temi chiave quali il riconoscimento dei crediti formativi, la flessibilizzazione dell'accesso alla formazione per lavoratori ed imprese, l'integrazione tra sistem