S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
Testo Consolidato CCNL del 30/04/2020
IMPIANTI E SORVEGLIANZA ANTINCENDIO (Confsal / Fisa)
Testo consolidato del CCNL 30/04/2020
per i dipendenti delle imprese che esercitano attività di Produzione, Installazione, Manutenzione Mezzi ed Impianti Antincendio, Sorveglianza Antincendio e connessa formazione
Decorrenza: 30/04/2020
Scadenza: 31/03/2023
L'anno 2020 il giorno 30 del mese di aprile in Roma
TRA
- FISA (Fire Security Association), rappresentata dal Presidente
E
- CONF.S.A.L. (Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori), rappresentata dal Segretario Generale
E
- CONF.S.A.L. - Vigili del Fuoco (Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori - Vigili del Fuoco) rappresentata dal Segretario Nazionale
SI È STIPULATO
il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese che esercitano attività di Produzione, Installazione, Manutenzione Mezzi ed Impianti Antincendio, Sorveglianza Antincendio e connessa formazione.
Obiettivo delle Parti stipulanti è la tutela dei diritti e lo sviluppo delle condizioni culturali, morali, professionali, giuridiche ed economiche dei propri associati, basata sul fondamento della libertà, della giustizia sociale, della partecipazione alla soluzione dei problemi che caratterizzano il confronto tra produzione e lavoro.
Nello specifico, le Parti stipulanti intendono:
1. rappresentare, tutelare e promuovere gli interessi delle imprese e dei loro lavoratori, rappresentandoli a livello sindacale e di categoria, stimolando un'armonica collaborazione;
2. elaborare e sostenere le politiche sindacali e gli interessi collettivi delle imprese e delle loro relative maestranze;
3. promuovere e coordinare tutte le iniziative dirette ad ottenere la riduzione dei costi ed il miglioramento della produzione di beni e servizi, senza nocumento per la "forza lavoro" e negli interessi dei propri rispettivi iscritti;
4. favorire il raggiungimento di accordi per la regolamentazione delle relazioni industriali che interessano la contrattazione collettiva, stipulare accordi economici e sindacali al fine di assicurare il regolare svolgimento delle attività delle imprese e dei lavoratori.
Le OO.SS. firmatarie, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'Accordo Quadro di Riforma degli Assetti Contrattuali sottoscritto in data 22/01/2009, ritengono che il presente CCNL, disciplinato secondo i principi civilistici in materia contrattuale e vincolante esclusivamente per gli aderenti alle medesime Organizzazioni, rispetti i contenuti dell'accordo quadro in parola.
Il presente CCNL, infatti, che è di durata triennale, tanto per la parte economica quanto per la parte normativa, avrà la funzione di garantire la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori del settore ovunque impiegati sul territorio nazionale. Le Parti stipulanti, infine, richiamano nell'applicazione del presente articolato, la Legge n. 183/2010 e ss.mm.ii. (cd. Collegato Lavoro), la Riforma del Mercato del Lavoro (L.n.92/2012 e ss.mm.ii) nonché le recenti modifiche intervenute con la L.n.78/2014 e con L.n.183/2014 ed i connessi decreti attuativi.
Conseguentemente viene individuato un indicatore della crescita dei prezzi al consumo assumendo per suddetto triennio di vigenza l'indice previsionale costruito sulla base dell'IPCA -Indice dei Prezzi al Consumo Armonizzato per i paesi dell'Unione - invece del tasso di inflazione programmata.
Le Parti stipulanti ritengono anche che, per il rilancio dell'occupazione, avrà un ruolo centrale il 2º livello di contrattazione, soprattutto aziendale. In esso si individua la necessità di incrementare e rendere strutturali quelle misure volte ad incentivare, in termini di riduzione di tasse e contributi, gli aumenti salariali finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed efficacia per migliorare la competitività dell'impresa. Gli accordi di secondo livello avranno una durata triennale e potranno essere sottoscritti esclusivamente dalle parti stipulanti il presente Accordo.
Le Parti stipulanti intendono dare, con il presente articolato, una risposta alle esigenze per un cambiamento della contrattualistica nazionale in un'ottica di rilancio reale dell'occupazione, fattore indispensabile per un'espansione strutturale dell'economia e della produttività del Paese e ribadiscono come il presente CCNL debba essere considerato un complesso unitario ed inscindibile. Esse ritengono che, in un ordinamento pluralista e democratico, la contrattazione collettiva costituisca la paritaria funzione sul piano del diritto al lavoro ed all'esercizio dell'impresa in un contesto di riconosciute libertà associative, anche in considerazione delle novità introdotte dall'Accordo Interconfederale del 28/06/2011 e dall'art. 8 della L.n. 148/2011 e ss.mm.ii.
Le OO.SS. stipulanti ribadiscono l'impegno a sostenere la corretta applicazione del CCNL e degli eventuali accordi di 2º livello conclusi in base ai criteri da esso previsti, in ossequio alla legislazione vigente.
Il presente Contratto, inoltre, si muove nelle logiche dettate dall'Unione Europea finalizzate al miglioramento dei rapporti individuali e collettivi di lavoro, alla crescita dei livelli occupazionali, alla protezione e sicurezza sociale, per concorrere a formulare e rafforzare le regole di garanzia e di tutela dei processi lavorativi.
Sulla base di tali principi le Organizzazioni dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori stipulanti affermano il loro ruolo di stimolo e di controllo sulle politiche sociali e del lavoro, nonché la loro essenziale funzione negoziale nell'ambito del confronto con gli organismi istituzionali, governativi e legislativi del nostro Paese e della Comunità Europea.
Le OO.SS stipulanti si impegnano, altresì, ad esercitare, con il massimo scrupolo, un'azione di controllo e di denuncia di eventuali posizioni e/o gestioni irregolari, specie in ordine al "lavoro nero" o cosiddetto "grigio" e allo sfruttamento della manodopera minorile ovvero straniera che degradano il rapporto di lavoro e si pongono in aperto contrasto con la legislazione vigente in materia e la morale comune.
NOTA CONGIUNTA
Stanti le recenti modifiche intervenute con il c.d. Jobs Act e con i relativi decreti attuativi emanati ed emanandi, qualora si verifichino conflitti anche di natura interpretativa con la disciplina del presente CCNL determinati, altresì, da interventi di prassi amministrativa, si farà riferimento alla disciplina legale e di prassi sino alla stesura di Accordi Integrativi al presente CCNL ovvero al rinnovo del medesimo.
Le Parti stipulanti si riservano, altresì, di ricorrere all'istituto dei Protocolli aggiuntivi al fine di procedere all'armonizzazione degli istituti contrattuali nell'ambito di nuovi processi e di situazioni non rilevate.
TITOLO I - VALIDITÀ E SFERA DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO
Art. 1 - Campo di applicazione
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato posti in essere dalle imprese, prevalentemente PMI, che esercitano l'attività di produzione, installazione, manutenzione di mezzi ed impianti antincendio, nonché di sorveglianza antincendio, ivi compresi i servizi correlati e complementari alle predette attività.
A titolo indicativo ed esemplificativo rientrano fra le attività regolate dal presente contratto le seguenti attività:
a) fabbricazione di estintori portatili e carrellati a polvere, biossido di carbonio, a base d'acqua;
b) fabbricazione di componenti per la produzione di materiali antincendio (valvole, involucri, manichette, cassette ecc.);
c) processi di stampaggio, saldatura, collaudo, verniciatura, assemblaggio, riempimento, revisione, finitura;
d) formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, formazione e addestramento attinente alle attività di produzione, installazione, manutenzione e uso dei mezzi ed impianti antincendio;
e) manutenzione periodica ed assistenza di presidi di incendio;
f) commercializzazione di attrezzature antincendio e materiale antinfortunistico;
g) progettazione, installazione, manutenzione di impianti antincendio;
h) gestione e conduzione impianti antincendio;
i) sorveglianza antincendio, ivi compresi i servizi integrativi elencati nell'Allegato X del D.M. del Ministero dell'interno del 10 marzo 1998 e ss.mm.ii.
j) esecuzione presso terzi delle attività regolate dal presente Contratto.
Tali attività possono essere svolte nelle diverse articolazioni territoriali di un'impresa. Indipendentemente dalla sua natura giuridica, un'impresa può avere una o più sedi dove svolge le proprie attività o solo alcune di esse, risultando iscritta come tale ai registri previsti. Questa suddivisione può rispondere a esigenze di carattere organizzativo oppure di tipo gestionale e fiscale. Si considerano sedi secondarie le «estensioni» che l'impresa costituisce come succursale, filiale o sede secondaria intesa quest'ultima come qualsiasi "sede fissa in cui l'impresa esercita del tutto o in parte la sua attività, in modo continuativo e con finalità economiche, dotata di un grado più o meno elevato di autonomia imprenditoriale e decisionale e provvista di stabile rappresentanza".
Ai fini dell'applicazione del presente CCNL, fa fede il numero dei lavoratori che operano nelle diverse sedi principali o secondarie.
Le disposizioni del presente CCNL sono correlate e inscindibili tra loro e pertanto non è ammessa la loro parziale applicazione.
Le Parti stipulanti convengono che tra i requisiti per accedere ai finanziamenti agevolati e/o agevolazioni fiscali e contributive, ai fondi per la formazione professionale erogati da Enti pubblici, nazionali, regionali provinciali e/o della U.E nonché alla formazione continua erogata dagli enti di emanazione delle Parti stipulati, sia compreso l'impegno da parte delle imprese all'applicazione integrale del presente CCNL.
Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia di lavoro.
Il presente CCNL decorre dal 30 aprile 2020 e scade il 31 marzo 2023.
II CCNL, nella sua globalità, si intenderà successivamente rinnovato di anno in anno qualora non venga data disdetta tre mesi prima della scadenza con lettera raccomandata. In caso di disdetta resterà in vigore sino a che non verrà sostituito da quello successivo.
Per il rinnovo del presente CCNL, la piattaforma deve essere presentata tre mesi prima della scadenza. La parte che ha ricevuto le proposte di rinnovo, dovrà darne riscontro per iscritto entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse.
Durante i 6 mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del CCNL e, comunque, per un periodo complessivamente pari a 7 mesi dalla data di presentazione delle proposte di rinnovo, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
In caso di mancato rispetto della tregua sindacale sopra definita, la Parte interessata può esercitare il diritto di chiedere la revoca o la sospensione dell'azione messa in atto dalla controparte.
In caso di mancato rinnovo nei suddetti termini, è applicato il meccanismo che riconosce la copertura economica nella misura del 28% della perdita di valore stabilita dall'IPCA e pari al 32% dal 7ºmo al 12ºmo mese a favore del personale occupato alla data di scadenza o successivamente assunto.
Detta copertura economica sarà trattata come anticipo dell'aumento contrattuale e pertanto dovrà essere riassorbita all'atto della corresponsione dei nuovi minimi retributivi rideterminati in base al nuovo accordo.
Le norme del presente CCNL sono operanti e dispiegano la loro efficacia direttamente nei confronti delle imprese e dei lavoratori.
Qualsiasi modifica relativa alla costituzione delle Parti di cui al presente CCNL o qualsiasi estensione pattuita con altre Parti diverse da quelle stipulanti non può avvenire se non con il consenso espresso compiutamente da tutte le Parti stipulanti.
TITOLO II - ESCLUSIVITÀ DI STAMPA E DISTRIBUZIONE CCNL
Art. 4 - Esclusività di stampa
Il presente CCNL conforme all'originale, verrà edito dalle Parti stipulanti, le quali ne hanno insieme l'esclusività a tutti gli effetti.
È vietata, fatte salve le eccezioni previste dalla Legge, la riproduzione parziale o totale senza preventiva autorizzazione.
In caso di controversia sull'interpretazione del contratto la Parte interessata invierà apposita istanza scritta alla Commissione Nazionale di Garanzia di cui all'art. 10 del presente CCNL.
L'impresa è tenuta ad affiggere il presente CCNL nell'apposita bacheca.
In ottemperanza a quanto previsto dalla prassi della contrattazione collettiva nonché ai sensi delle vigenti norme di Legge, le Parti contraenti si impegnano ad inviare copia del presente CCNL al Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL), al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed agli Enti Previdenziali ed Assistenziali interessati.
TITOLO III - DISCIPLINA DEL SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI
Art. 6 - Livelli di Contrattazione
Le Parti stipulanti, dando valenza al duplice livello di contrattazione, intendono garantire ancor più le condizioni ambientali e della sicurezza nei luoghi di lavoro, non ché premiare i risultati conseguiti in ragione dell'impegno partecipativo della componente lavoro.
Coerentemente con i principi affermati in "Premessa" al CCNL, che ne costituisce parte integrante, le Parti concordano di disciplinare la contrattazione collettiva su due livelli:
a. contrattazione di I° livello: contratto nazionale di settore;
b. contrattazione di II° livello: contratto di secondo livello aziendale e o territoriale.
Art. 7 - Contrattazione Nazionale
La contrattazione collettiva di I° livello vuole riconoscere alle imprese il diritto di poter impostare la propria attività produttiva sulla certezza degli oneri derivanti dal costo del lavoro che si basa su elementi predeterminati e validi per tutta la durata del presente CCNL.
Alla contrattazione collettiva nazionale sono demandati tutti gli elementi quadro del rapporto di lavoro e del trattamento retributivo base dei lavoratori dipendenti e delle agibilità ed agevolazioni sindacali riconosciute alle Parti stipulanti.
La contrattazione di I° livello, fermo restando il rinvio a quella di secondo livello, regola inoltre, gli istituti specificati nel presente CCNL e le seguenti materie:
a. costituzione e funzionamento della Commissione di Garanzia e Conciliazione;
b. costituzione e funzionamento dell'Ente Bilaterale;
c. costituzione e funzionamento della Commissione Paritetica per le Pari Opportunità.
Art. 8 - Contrattazione di secondo livello
La contrattazione collettiva di secondo livello potrà essere svolta in sede territoriale e/o aziendale e riguarderà materie e istituti stabiliti dal presente CCNL, diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri della contrattazione nazionale, orientati a disciplinare singole fattispecie e specificità di un singolo territorio e/o impresa.
La contrattazione collettiva di secondo livello avrà una durata triennale con facoltà di prevedere clausole di rinnovo tacito degli accordi.
Ad essa è demandato di provvedere sulle seguenti materie:
a. diversa articolazione e strutturazione dell'orario normale di lavoro ai fini dell'applicazione di turni (continui, spezzati, fasce differenziate) e/o flessibilità nel corso dell'anno o in fasi multi periodale;
b. determinazione di una diversa articolazione e strutturazione dell'orario normale di lavoro, ai fini dell'applicazione di diversi regimi di flessibilità anche per il sostegno alle politiche di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;
c. determinazione annuale dell'entità economica del "Premio Produttività" che sarà calcolato, con riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione dei programmi concordati tra le Parti, rispetto agli elementi di reddito legati ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza organizzativa e innovazione, riferibili a specifici parametri oggettivi del settore (L.n.228/2012 art.1 c.481 - Legge di Stabilità 2013; Decreto MLPS 8 aprile 2015 di concerto con MEF);
d. determinazione dell'erogazione a favore dei lavoratori di eventuali benefici economici e/o assistenziali (buono pasto, buoni spesa, convenzioni e servizi a vario titolo, etc.);
e. determinazione dell'indennità di trasferta e missione in misura superiore a quanto disciplinato nel presente CCNL;
f. determinazione di eventuali indennità legate alla particolarità di determinati servizi;
g. definizione di maggiori percentuali rispetto a quanto stabilito dal presente CCNL;
h. previdenza ed assistenza integrativa;
i. piano ferie;
j. programmi per la formazione e l'aggiornamento del personale;
k. lavoro straordinario determinato da eventi eccezionali non programmati;
l. determinazione delle eventuali mensilità aggiuntive;
m. determinazione dell'importo e delle modalità di corresponsione di un premio fedeltà da erogarsi dopo il raggiungimento degli scatti previsti dal presente CCNL e comunque non prima del compimento del ventesimo anno di anzianità;
n. stipula dei c.d. "contratti di prossimità" di cui all'art.8 della L.n.148/2011 e ss.mm.ii.;
o. disciplina di altre materie o istituti che siano espressamente demandate alla contrattazione territoriale e/o aziendale dal presente CCNL, mediante specifiche clausole di rinvio.
Nell'arco di vigenza del presente CCNL, la negoziazione di secondo livello dovrà svolgersi conformemente alla seguente procedura:
a. essere presentata dopo il deposito presso il MLPS del presente CCNL;
b. le Parti stipulanti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette nel periodo intercorrente tra la presentazione delle richieste ed il termine di 60 giorni decorrente dall'apertura delle trattative;
c. in caso di mancato accordo ovvero al sorgere di controversie sull'interpretazione del presente CCNL, la trattativa verrà demandata alla Commissione Nazionale di Garanzia.
Le clausole degli accordi locali difformi rispetto alla regolamentazione nazionale non hanno efficacia. La titolarità della contrattazione aziendale è di competenza delle RSA/RSU laddove costituite, coadiuvate dalle OO.SS. territoriali, ovvero delle OO.SS. territoriali in assenza delle RSA/RSU.
Qualora alla data di scadenza del presente CCNL non sia stata stipulata contrattazione di secondo livello territoriale e/o aziendale afferente al Premio di Produttività, sarà erogato con la retribuzione in atto al mese di settembre 2018 un EGR (Elemento di garanzia retributiva) previsto a titolo di "una tantum", non utile ai fini del calcolo degli istituti legali e contrattuali differiti e indiretti, ivi compreso il TFR.
Tale EGR sarà pari ad € 150,00 nelle aziende fino a 10 dipendenti e ad € 200,00 nelle aziende sopra i 10 dipendenti. Per la determinazione della dimensione aziendale si farà riferimento all'organico in forza alla data di settembre 2018 secondo le regole dei flussi Uniemens, prendendo in considerazione il totale complessivo dei dipendenti di tutte le sedi principali e secondarie.
L'EGR sarà erogato ai lavoratori in forza da almeno 6 mesi alla data del 1º settembre 2018 e spetterà a tutti i lavoratori:
- a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti;
- a tempo determinato purché il rapporto sia stato in essere almeno per il periodo dal 1º marzo 2018 al 1º settembre 2018.
Per i lavoratori part-time l'ammontare dell'EGR deve essere calcolato in proporzione all'orario effettivamente svolto. Per i casi di conversione di rapporto a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato, i sei mesi decorrono dall'instaurazione del rapporto a tempo determinato. Le frazioni di mese superiori a 15 giorni sono considerate come mese intero.
L'EGR è assorbito, sino a concorrenza, da ogni trattamento economico individuale o collettivo aggiuntivo e soggetto a contribuzione, rispetto alla retribuzione contrattuale.
Le aziende in situazione di crisi rilevata nell'anno precedente l'erogazione e/o nell'anno di competenza dell'erogazione, che hanno fatto ricorso agli ammortizzatori sociali (mobilità inclusa) o abbiano formulato istanza per il ricorso a procedure concorsuali di cui alla Legge fallimentare, nel corso di apposito incontro, anche durante l'espletamento delle procedure per l'utilizzo degli ammortizzatori sociali, potranno definire con le RSA/RSU e/o OOSS territoriali, la sospensione, la riduzione o il differimento della corresponsione dell'EGR.
In occasione del successivo rinnovo del CCNL, le Parti valuteranno gli esiti della prima applicazione del premio al fine di concordare eventuali correttivi nonché la previsione strutturale dell'istituto su base annuale.
Le Parti stipulanti hanno costituito un Ente Bilaterale Nazionale denominato EBSA (Ente Nazionale Sicurezza Antincendio, Installazione, Manutenzione, Progettazione e Formazione) e hanno individuato in numero paritetico di 4 unità complessive i componenti dello stesso.
L'Ente Bilaterale provvederà, oltre alle competenze specifiche, anche a quanto previsto dalle vigenti disposizioni di Legge di cui all'art.76 e seguenti del D.lgs. n. 276/2003 e L. n.183/2010 e ss.mm.ii.
L'Ente Bilaterale costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività individuate dalle Parti stipulanti in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionali e a tal fine attiverà, a titolo esplicativo ma non esaustivo, ogni utile iniziativa rivolta a:
a) rilasciare il patentino professionale ai lavoratori in base alla formazione eseguita ed ai requisiti professionali acquisiti;
b) promuovere incontri periodici ed accordi di collaborazione con il Ministero dell'Interno ed in particolare il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per definire programmi e linee guida sulla formazione professionale dei lavoratori;
c) definire, promuovere, progettare e/o gestire iniziative in materia di formazione di base e continua e formazione e riqualificazione professionale;
d) certificare, la formazione svolta;
e) individuare fonti di finanziamento pubbliche e private volte alla formazione in tema di sicurezza e prevenzione incendi;
f) procedere al monitoraggio dei fabbisogni professionali e formativi di settore;
g) ricevere dalle organizzazioni territoriali gli accordi di secondo livello;
h) promuovere la formazione dei lavoratori appartenenti alla categoria dei Quadri;
i) svolgere la funzione di certificazione dei contratti come previsto dal D.lgs. n. 276/03;
j) promuovere, attuare e gestire progetti e iniziative di formazione professionale per i lavoratori;
k) svolgere, anche mediante convenzioni, ogni attività in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 10 del D.lgs n.81/08;
l) promuovere e collaborare ad azioni di formazione e informazione dei lavoratori, di cui agli artt.36 e 37 - D.lgs n.81/08, destinate ai seguenti soggetti: datori di lavoro, dirigenti, preposti, responsabili del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), addetti al servizio di prevenzione e protezione (ASPP), rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS);
m) comunicare alle imprese e agli organi di vigilanza territoriali il nominativo del RLS territoriale (art.51, D.lgs n.81/08);
n) comunicare all'Inail i nominativi delle imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici e gli RLST correlati;
o) promuovere le attività di cui alla lettera h), comma 1, art. 2 del D.lgs 276/2003 e ss.mm.ii., nonché ogni altra attività di competenza demandata da specifiche norme vigenti e future in materia di regolazione del mercato del lavoro e di facilitazione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro;
p) promuovere e costituire gli Enti Bilaterali a livello territoriale, coordinandone e controllandone le attività;
q) promuovere iniziative finalizzate al sostegno temporaneo del reddito dei lavoratori coinvolti in processi di ristrutturazione, di riorganizzazione anche negli eventi di crisi aziendale che comportino la cessazione e/o la sospensione dei rapporti di lavoro o l'intervento di ammortizzatori sociali;
r) realizzare misure comprese nella regolazione del mercato del lavoro, di cui alla L.n.28 giugno 2012, n. 92 e ss.mm.ii., e in particolare quelle di cui all'articolo 1, comma 1, nonché ogni attività di specifico riferimento da effettuare anche per mezzo dei "fondi di solidarietà bilaterali" e di "solidarietà bilaterali alternativi" di cui all'articolo 3 della Legge citata;
s) promuovere la gestione mutualistica di fondi per la formazione e l'integrazione del reddito;
t) istituire organismi paritetici a livello nazionale con articolazione territoriale e con l'indicazione delle attività specifiche in materia di prevenzione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ivi comprese quelle di elaborazione e di raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici quali definiti dagli artt. n. 2, lettera ee) e n. 51 del D.Lgs. n. 81 del 9/4/2008;
u) sviluppare e sostenere azioni inerenti alla prevenzione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro anche sulla base di quanto previsto dall'articolo 52 del D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii., con particolare riferimento al Fondo di sostegno alla piccola e media impresa, agli RLST e al sostegno delle attività degli organismi paritetici, appositamente costituito presso l'INAIL;
v) provvedere alla regolamentazione dei profili e dei fabbisogni formativi dei lavoratori, ivi comprese le tre tipologie di contratto di apprendistato, di cui al D.lgs. 167/2011 "Testo Unico sull'Apprendistato";
w) provvedere al sostegno, anche attraverso azioni formative, alle pari opportunità mediante interventi tesi a favorire le donne secondo quanto disposto dalla Legge 125/91 e ss.mm.ii., nonché il loro inserimento nel mercato del lavoro e il loro reinserimento dopo l'interruzione per maternità;
x) realizzare iniziative idonee a favorire l'inserimento dei lavoratori a rischio di esclusione sociale appartenenti a fasce deboli;
y) promuovere ogni forma di sostegno ai lavoratori e ai datori di lavoro anche per consentire il loro accesso alla formazione continua;
z) incentivare studi e ricerche con particolare riguardo all'analisi dei fabbisogni di formazione in termini di sostegno al sistema produttivo e in coerenza alle dinamiche di mercato nonché monitorare l'andamento delle procedure ad evidenza pubblica delle gare d'appalto, aventi ad oggetto il servizio integrativo antincendio, la fornitura di impianti, materiali e servizi.
Poiché i processi di formazione sono parte integrante e istitutiva del presente CCNL, le Parti condividono di privilegiare in partenariato gli Enti di Formazione di emanazione delle Parti Sociali stipulanti.
Le prestazioni erogate dall'Ente Bilaterale saranno fruibili fino a concorrenza delle risorse disponibili specificamente dedicate a ogni singola prestazione.
L'Ente Bilaterale svolgerà attraverso un'apposita Commissione Paritetica Bilaterale tutte le attività funzionali all'esecuzione della normativa legislativa e contrattuale in materia di apprendistato, contratti a tempo determinato, part-time, lavoro intermittente, nonché la certificazione dei contratti di lavoro.
Finanziamento dell'Ente Bilaterale
Il contributo mensile da destinare in favore dell'Ente Bilaterale Nazionale è stabilito nella misura dello 0,15% a carico dell'azienda e dello 0,05% a carico del lavoratore su paga base conglobata, per 12 mensilità.
Le Parti concordano sulla obbligatorietà del contributo dello 0,15% mensile su paga base conglobata a carico delle aziende.
L'azienda che ometta il versamento della quota a suo carico è tenuta a corrispondere al lavoratore un E.D.R. di importo mensile pari allo 0,15% della paga base conglobata.
L'E.D.R. di cui al comma precedente viene corrisposto per 13 mensilità ed è computato nel calcolo per la determinazione di: tredicesima, ferie, permessi retribuiti, trattamento di fine rapporto, preavviso, trattamenti economici per malattia, infortunio, maternità, congedo matrimoniale, etc.
Art. 10 - Commissione Nazionale di Garanzia
Le Parti stipulanti intendono costituire una Commissione Nazionale di Garanzia che, attraverso attività di costante monitoraggio, ha il compito di verificare la corretta attuazione dei doveri incombenti sulle Parti, anche attraverso l'interpretazione autentica del CCNL ovvero delle singole clausole contrattuali oggetto di eventuali controversie o interventi diretti su problematiche e/o situazioni di rilievo.
La Commissione ha, peraltro, anche i compiti di:
a. esaminare e risolvere le controversie inerenti l'interpretazione e l'applicazione del presente CCNL e della contrattazione integrativa di 2º livello, ivi compresi i c.d. "contratti di prossimità", di cui all'Accordo Interconfederale del 28/06/2011 ed all'art.8 della l.n.148/2011 e ss.mm.ii.;
b. verificare e valutare l'effettiva applicazione di tutti gli istituti previsti dal presente CCNL anche su segnalazione dell'OO.SS. stipulante territorialmente competente;
c. esaminare ed interpretare in modo autentico la normativa contrattuale in caso di dubbio o incertezza, su segnalazione di una della Parti stipulanti;
d. intervenire e fissare l'ammontare dell'elemento economico "Premio Produttività" in caso di controversia fra le parti nella contrattazione di 2º livello;
e. individuare nella classificazione del personale figure professionali non previste anche in relazione ai processi d'innovazione tecnologica ed organizzativa del settore;
f. esaminare e proporre soluzioni ad ogni eventuale problema che dovesse insorgere rispetto alle esigenze rappresentate dalle parti contrattuali;
g. definire tutte le problematiche rinviate dalle Parti alla Commissione stessa, indicate nel presente CCNL
In pendenza di un procedimento instaurato presso la Commissione Nazionale, è preclusa alle OO.SS. e alle parti interessate la facoltà di adottare ulteriori iniziative sindacali ovvero legali fino alla definizione della controversia.
Composizione e riunione
La Commissione Nazionale di Garanzia è composta da n. 4 membri, di cui n. 2 membri nominati dalle Organizzazioni datoriali e n. 2 nominati dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente CCNL. La Commissione si riunisce di norma una volta l'anno ovvero su richiesta di una delle parti a fronte di specifiche esigenze emerse a qualsiasi livello.
Convocazione della Commissione
Viene istituita una Segreteria presso una sede concordata tra le Parti stipulanti con il compito di sopperire a tutte le attività inerenti la convocazione e l'organizzazione delle riunioni. Per la verbalizzazione delle decisioni assunte in sede di Commissione Nazionale, viene nominato un Segretario su indicazione dei membri presenti alla riunione. La convocazione della Commissione Nazionale viene disposta a seguito della presentazione di un'apposita istanza presentata da parte delle Organizzazioni stipulanti il presente contratto. L'Organizzazione procedente è tenuta a presentare l'istanza per mezzo di lettera raccomandata A/R e con altro mezzo equipollente idoneo ad attestare la data di ricevimento. La richiesta deve contenere gli elementi essenziali utili all'esame della controversia, l'indicazione delle eventuali Parti, l'elenco degli eventuali documenti allegati, l'indicazione dell'Organizzazione Sindacale o Associazione datoriale che rappresenta l'istante in caso di istanza presentata su interesse di una Parte. Su accordo delle Parti, la data di convocazione della Commissione verrà fissata non oltre i 20 giorni successivi dalla data di ricevimento dell'istanza e l'intera procedura dovrà esaurirsi entro i 30 giorni successivi. Ove la controversia presenti particolare complessità sul piano istruttorio, il termine potrà essere prorogato dalla Commissione fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni.
Istruttoria e decisione
Al fine di acquisire ulteriori elementi e circostanze utili per la definizione della controversia al suo esame, la Commissione può convocare le parti prima di concludere la fase istruttoria. La decisione assunta dalla Commissione Nazionale, sottoscritta dai suoi componenti, viene trasmessa in copia alle parti interessate.
Le parti sono tenute ad uniformarsi alla decisione della Commissione e a sottoscrivere il relativo accordo anche ai sensi dell'art. 2113 c.c. e ss.mm.ii.
NOTA CONGIUNTA
Le Parti stipulanti si danno atto che potranno essere demandate all'Ente Bilaterale parte o tutte delle prerogative della presente Commissione.
TITOLO V - DIRITTI SINDACALI E DI ASSOCIAZIONE
Art. 11 - Diritti di informazione
Le Parti stipulanti, nel rispetto della piena autonomia e ferme restando le rispettive e distinte prerogative, convengono di incontrarsi annualmente, entro il primo semestre di ogni anno, per verificare congiuntamente informazioni globali riferite al settore e riguardanti in particolare:
a. aspetti generali di ordine strutturale ed istituzionale, ivi comprese le eventuali modifiche legislative e/o regolamentari;
b. prospettive di sviluppo anche in relazione all'istituzione di nuovi tipi di servizi a seguito di modificazioni tecnologiche ed alle eventuali implicazioni professionali;
c. iniziative di aggiornamento delle professionalità;
d. andamento occupazionale generale;
e. stato delle relazioni sindacali a livello territoriale ed aziendale.