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TUTTI I CCNL

SETTORE: Terziario e Servizi

CCNL: Igiene Ambientale

Igiene Ambientale

CODICE CNEL: K540

Per la disciplina precedente al CCNL 09/07/2024, si vedano i seguenti CCNL

- "Igiene Ambientale - Aziende Municipalizzate"

- "Igiene Ambientale - Aziende Private"

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Sezione:

In vigore

Archivio CCNL

CCNL

Testo Consolidato CCNL del 09/07/2024

IGIENE AMBIENTALE

 

Testo consolidato del CCNL 09/07/2024

per i dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali

Decorrenza: 09/07/2024

Scadenza: 31/12/2024

Verbale di collazione 09/07/2024
del CCNL dei servizi ambientali 18/08/2022

 

Oggi 9 luglio 2024, in Roma presso la sede del CNEL le Parti:

UTILITALIA;

CONFINDUSTRIA CISAMBIENTE;

LEGACOOP Produzione e Servizi;

CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI;

AGCI Servizi;

ASSOAMBIENTE,

e le Segreterie nazionali delle Organizzazioni Sindacali

FP-CGIL;

FIT- CISL;

UILTRASPORTI;

FIADEL;

si sono incontrate per la sottoscrizione della stesura unificata del CCNL del settore dei servizi ambientali 18 maggio 2022 ed hanno concordato il testo organico, completo e definitivo, che consta di 196 pagine e che debitamente sottoscritto viene allegato al presente Verbale.

Le parti si danno atto che il presente testo incorpora, integrandoli e modificandoli ove necessario, gli Accordi nazionali del 9 dicembre 2021 e del 18 maggio 2022.

Le modifiche ed integrazioni entrano in vigore dalla data odierna, fatte salve le diverse decorrenze specificamente stabilite nonché gli effetti prodotti per l'applicazione dei suddetti accordi sino a tutto il giorno precedente la sottoscrizione del presente testo.

 

 

Contratto collettivo nazionale di lavoro 18/05/2022

dei  servizi ambientali

CAPITOLO I - RELAZIONI INDUSTRIALI E ASSETTI CONTRATTUALI

Art. 1 - Relazioni industriali 1

 

La partecipazione

1. Le Parti sono consapevoli che il modello di relazioni industriali consolidato negli anni deve evolversi attraverso un progressivo innalzamento del livello e della qualità dell'interlocuzione e della conoscenza delle dinamiche che regolano il funzionamento dei servizi pubblici locali e della filiera dei servizi ambientali, con particolare riferimento alle esigenze di efficienza dei costi, al miglioramento della qualità del servizio e di adeguatezza delle infrastrutture rispetto alle sfide della sostenibilità dei settori regolati.

2. I cambiamenti, anche di carattere tecnologico e digitale, che stanno interessando i nostri sistemi produttivi impongono processi di continuo adeguamento tecnologico e organizzativo assieme ad azioni di sviluppo e miglioramento dell'efficienza, della qualità e dell'efficacia del servizio erogato. Tale processo richiede coinvolgimento e partecipazione, in una diversa, più articolata e più consapevole relazione tra azienda e lavoratori, nella quale questi ultimi possano sostenere consapevolmente le azioni utili allo sviluppo dell'azienda in un'ottica di sostenibilità economica, ambientale e sociale.

3. L'affermazione di un modello culturale che accresce la consapevolezza dei lavoratori e ne valorizza l'apporto, attraverso il loro coinvolgimento nel processo produttivo, deve essere sostenuta da un sistema di relazioni industriali fondato sul dialogo costruttivo, nell'ambito delle rispettive prerogative, tra le imprese e le rappresentanze dei lavoratori, attraverso una sistematicità dei rapporti di confronto sui temi di interesse comune, che rafforzi la dimensione partecipativa dei diversi livelli di interlocuzione aziendale.

4. Il contratto collettivo nazionale di categoria può contribuire a valorizzare, nei diversi ambiti settoriali, i processi capaci di accrescere nelle imprese la consapevolezza della cultura della partecipazione, contribuendo a sviluppare, anche per questa via, la competitività delle imprese e la valorizzazione del lavoro.

5. A tal fine, le Parti condividono i seguenti valori centrali da perseguire nell'ambito del modello partecipativo:

a) crescita della competitività aziendale, della sua redditività, dello sviluppo del ruolo, nella gestione integrata del ciclo dei rifiuti e nell'ambito dell'economia circolare, della qualità di relazioni con gli utenti e con il territorio;

b) sviluppo e crescita dell'occupazione e valorizzazione del lavoro e della qualificazione professionale;

c) centralità della responsabilità ambientale e sociale d'impresa, anche alla luce delle politiche nazionali ed europee di protezione dell'ambiente e di sviluppo sostenibile;

d) rilevanza e diffusione delle politiche di genere, di valorizzazione della diversità e dell'inclusione sociale e della gestione dell'invecchiamento attivo (ageing management).

6. Nelle aziende di maggiori dimensioni anche pluriregionali e nei gruppi multi-utility è necessario sviluppare modelli di partecipazione, declinandone i possibili percorsi, con particolare riferimento alle modalità di organizzazione del confronto tra le parti e al responsabile coinvolgimento sulle materie che migliorano la sicurezza dei lavoratori, la produttività, le condizioni di lavoro, lo sviluppo dell'impresa, la protezione ambientale, eventualmente anche con la costituzione di comitati e/o osservatori paritetici tematici, nei quali svolgere un confronto di carattere non negoziale sulle tematiche ritenute di maggiore rilievo.

 

Il sistema di relazioni industriali

7. Le Parti convengono di promuovere un sistema di relazioni industriali fondato sui reciproco riconoscimento dei distinti ruoli e responsabilità, nel rispetto dell'autonomia manageriale delle imprese e delle prerogative delle Organizzazioni Sindacali stipulanti.

8. Convengono altresì che detto sistema sia caratterizzato da rapporti basati sui temi di comune interesse e sulla comune conoscenza delle linee di evoluzione del settore e degli impatti che si determinano nelle diverse realtà aziendali, ai fine di permettere, con il concorso delle Parti, ciascuna nella sfera di propria responsabilità, il raggiungimento delle condizioni di maggiore efficienza e competitività delle imprese e il miglioramento della qualità del servizio, anche al fine di sostenere opportunità di sviluppo occupazionale e valorizzazione delle risorse umane.

9. Confermano la volontà di valorizzare il sistema di bilateralità finora adottato incentivando e monitorando le effettive ricadute positive sul sistema delle imprese del settore e sulia platea dei lavoratori coinvolti.

10. Le Parti stipulanti, ferme restando la rispettiva autonomia e le distinte responsabilità, convengono pertanto di dotarsi di un sistema di confronti periodici che - al fine dì accrescere una reciproca consapevolezza e un adeguato livello conoscitivo delle opportunità positive e di sviluppo come pure dei fattori di criticità - affronti, ai diversi sottoindicati livelli, le tematiche suscettibili di incidere sensibilmente sulla situazione complessiva del settore, con l'obiettivo di indicare soluzioni possibilmente condivise.

 

A) Livello nazionale

Le Parti Stipulanti convengono di svolgere, di norma annualmente, incontri al fine di esaminare le problematiche connesse ai seguenti temi:

- processi di trasformazione delle imprese, in relazione alle modifiche delle norme di Legge in materia di forme di gestione dei servizi pubblici locali, avendo presenti le tendenze legislative nazionali e comunitarie;

- provvedimenti dell'Autorità regolatorta in materia di qualità contrattuali e di servizio e di riconoscimento dei costi operativi ai fini tariffari e di definizione delle convenzioni tipo;

- adozione, adeguatezza e stato di attuazione degli strumenti di pianificazione regionali e nazionali relativi alla gestione dei rifiuti;

- dinamica dei fattori competitivi del settore con particolare riguardo a quella del costo del lavoro;

- andamento del mercato del lavoro nel settore e generale evoluzione dei livelli occupazionali;

- situazione degli appalti nel settore, con particolare riferimento alta durata dei contratti, all'andamento delle gare, ai criteri di selezione qualitativa delle imprese, ai criteri di aggiudicazione, all'applicazione dei criteri ambientali minimi, agli orientamenti e provvedimenti da parte dell'ANAC e AGCM, nell'obiettivo di individuare le possibili opportune iniziative per l'armonizzazione e il miglioramento, a livello nazionale, delle regolamentazioni in materia;

- applicazione del D. Lgs. n. 36/2023 in materia di determinazione dei costi del lavoro e della sicurezza ai fini delle gare di appalto;

- applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 e del D.Lgs. n. 106/2009 in materia di salute e sicurezza nei luoghi dì lavoro.

 

B) Livello territoriale o regionale

A livello territoriale o regionale con riferimento ad attività e processi che possono riguardare un'azienda anche con più sedi nella stessa o in più regioni, su richiesta delle parti stipulanti territorialmente competenti, saranno concordati incontri per l'esame di problemi specifici che abbiano significativi riflessi per gli ambiti di propria pertinenza, allo scopo di:

- esaminare gli eventuali effetti in materia di trattamento dei rifiuti, di depurazione delle acque, di disinfestazione e disinfezione, con riferimento ai provvedimenti adottati dalla Regione e dall'Ente locale per la tutela dell'ambiente, al fine di promuovere opportuni interventi;

- esaminare gli eventuali effetti, con particolare riguardo a quelli relativi alle politiche occupazionali, connessi ai processi di trasformazione, anche societari, delle imprese che investano uno o più ambiti territoriali;

- esaminare gli orientamenti delle aziende in riferimento al Programma Economico Finanziario (PEF), alla Carta dei servizi e/o al Contratto dei servizi adottati;

- promuovere iniziative anche comuni atte a favorire la formazione e/o la riqualificazione professionale sulla base dei provvedimenti adottati dalla Regione e dall'Ente locale;

- analizzare le problematiche relative all'applicazione del D. Lgs. n. 81/2008, del D. Lgs. n. 106/2009 e i dati relativi alla morbilità nel settore per sollecitare adeguate iniziative delle A.S.L. in materia di controllo e prevenzione malattie;

- verificare i riflessi sulle condizioni di lavoro in caso di innovazioni di carattere tecnico-organizzativo che comportino sostanziali modifiche nella gestione dei servizi (es. introduzione di nuove tecnologie o processi di ristrutturazione dei servizi). In tale occasione saranno esaminati programmi di formazione e/o riqualificazione professionale individuati nel quadro delle iniziative della regione, degli enti locali, dei vari soggetti istituzionali e dei Fondi di formazione del settore, a sostegno delle innovazioni tecnico organizzative e saranno esaminate le possibilità di concreto utilizzo del personale.

 

C) Livello aziendale

Informazione

1. Con periodicità annuale, le imprese promuovono l'informazione congiunta, preventiva e/o consuntiva a seconda della natura delle questioni trattate, delle strutture territorialmente competenti delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL e della R.S.U.

2. Costituiscono oggetto di informazione:

- il piano industriale, il relativo piano strategico operativo e l'andamento economico e produttivo dell'impresa, con riferimento alle prospettive di sviluppo dei servizi, alla relativa programmazione e ai risultati di gestione;

- il volume degli investimenti effettuati e i programmi di investimento;

- i programmi degli appalti e/o degli affidamenti;

- la dinamica dei costi produttivi e del costo del lavoro;

- la situazione del personale maschile e femminile ai sensi della Legge n. 125/1991 come modificata dalla successiva Legge n. 162/2021 in tema di pari opportunità occupazionali;

- l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e per la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori, fermo restando il diritto di controllo agli stessi riconosciuto dall'art. 9 della Legge n. 300/1970 nonché quanto previsto dal D. lgs. n. 81/2008 e del D. Lgs. n. 106/2009;

- i programmi di informazione/formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro dei lavoratori e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:

- i programmi relativi all'eventuale applicazione dei sistemi di gestione integrati e di certificazione;

- la dimensione quantitativa e le tipologie di attività dei contratti a tempo determinato;

- lo stato di utilizzazione e di attuazione della Banca delle ore, ove costituita, e delle ferie solidali, ove utilizzate;

- i trasferimenti individuali, ai sensi dell'art. 34, lett. A);

- eventuali altre materie delegate dal presente CCNL.

 

Esame congiunto

1. In occasione degli incontri informativi di cui sopra o su specifica richiesta di una delle parti di cui al precedente comma 1, tra l'azienda e le strutture territorialmente competenti delle OO.SS. stipulanti congiuntamente alla R.S.U., costituiranno oggetto di esame, preventivo e/o consuntivo a seconda della natura delle questioni trattate, le seguenti materie:

- le linee generali di evoluzione dell'organizzazione aziendale, con riferimento agli obiettivi da conseguire, alle relative dinamiche occupazionali (ingressi ed uscite), ivi comprese le eventuali riorganizzazioni e gestione del personale non totalmente idoneo;

- le modifiche strutturali dell'assetto organizzativo dei servizi, rivolte ad un più razionale utilizzo dei mezzi e degli impianti - anche attinenti all'attivazione di nuovi servizi e/o segmenti di mercato -che producano effetti sulle condizioni del lavoro e sulla saturazione degli organici;

- definizione dei piani di incentivo all'esodo e aN'utilizzo degli strumenti previsti dal Fondo di solidarietà bilaterale di settore;

- i programmi operativi definiti dall'azienda, coerentemente con gli standard in materia di qualità contrattuale e di servizio, in attuazione della Carta dei servizi e/o del Contratto dei Servizi;

- l'attività formativa e gli indirizzi strategici in tema di formazione e addestramento sulla base delle esigenze aziendali e con riferimento ai provvedimenti della regione e dell'ente locale, con particolare riguardo all'instaurazione di rapporti di lavoro di apprendistato nonché all'introduzione di innovazioni tecnologiche;

- i contratti di appalto e gli affidamenti in scadenza;

- i progetti di inclusione sociale;

- le modalità per valorizzare i comitati aziendali di cui al protocollo d'intesa "Anti-Covid" del 19 marzo 2020;

- le altre materie delegate dal presente CCNL, quali:

> le eventuali nuove posizioni di lavoro, conseguenti a innovazioni tecnologiche o modificazioni organizzative, da sottoporre alle parti nazionali stipulanti ai sensi dell'art. 15, comma 15;

> l'orario giornaliero di lavoro, ai sensi dell'art. 17 comma 5;

> le modalità di attuazione dell'orario di lavoro multiperiodale, ai sensi dell'art. 18 lett. A) comma 5;

> le modalità di attuazione dell'orario normale in regime di attività lavorativa flessibile, di cui aìl'art. 18, lett. B);

> l'aumento del numero dei lavoratori ammessi a fruire dei permessi dalla Banca Ore, ove esistente, di cui all'art. 26, comma 8;

> gli elementi di cui all'art. 32, lett. H), in materia di reperibilità;

> i trasferimenti plurimi, ai sensi dell'art. 34, lett. B);

> i programmi e le possibili soluzioni in materia di mobilità tra aziende dei medesimo gruppo e settore, di cui all'art. 34 lett. C), nell'ottica della migliore organizzazione del lavoro;

> fornitura indumenti di lavoro, di cui all'art. 64 Lett. A), p. 3;

> adozione sistemi di rilevazione emergenze di cui all'art. 64 Lett. A), p. 4;

 

D) Imprese e società di particolare rilevanza

1. Le aziende del settore di particolare rilevanza nazionale o operanti a livello sovraregionale, qualora procedano ad aggregazioni e/o riorganizzazioni territoriali societarie, ne daranno informazione alle OO.SS. nazionali stipulanti nel corso di specifici incontri preventivi, cui prenderanno parte anche le strutture territorialmente competenti delle OO.SS. stipulanti congiuntamente alle RSU aziendali.

2. Le aziende di cui ai precedente capoverso forniranno alle OO.SS. nazionali stipulanti un'informativa annuale, sul loro andamento economico e produttivo e sul piano strategico d'impresa.

 

_______________

1 Decorre dal 1º giugno 2022.

 

 

Art. 2 - Assetti contrattuali 2

 

Premessa

1. Il modello di relazioni sindacali delineato dal presente contratto recepisce e attua i contenuti degli Accordi interconfederali, con particolare riguardo agli assetti contrattuali, al sistema di rappresentanza dei lavoratori, al ruolo delle strutture territorialmente competenti delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL, alla costituzione e al ruolo delle R.S.U., alla validazione degli accordi di secondo livello, come previsto dall'Accordo Interconfederale -Testo Unico sulla Rappresentanza.

2. All'autonomia collettiva delle Parti è riconosciuta una funzione primaria nella regolamentazione del rapporto di lavoro nonché ai fini dello sviluppo del sistema di relazioni sindacali ai diversi livelli e con strumenti diversi. La contrattazione collettiva deve valorizzare pienamente le lavoratrici ed i lavoratori, e in un quadro di certezza dei costi, favorire la competitività delle aziende.

3. Le parti esprimono l'essenziale esigenza di avere un sistema di relazioni sindacali e contrattuale regolato e, quindi, in grado di dare certezze riguardo ai soggetti, ai tempi e ai contenuti della contrattazione collettiva attraverso l'attuazione ed il rispetto delle regole e pertanto definiscono specifici strumenti relazionali di seguito indicati.

4. Le Parti, avendo assunto come regola dei propri comportamenti la coerenza con gli obiettivi di competitività delle imprese, di economicità ed efficienza dei servizi forniti e di tutela del lavoro, e in applicazione di quanto stabilito dall'Accordo Interconfederale - Testo Unico sulla Rappresentanza, convengono che il sistema contrattuale è costituito da due livelli di contrattazione:

A) primo livello, che si realizza nel contratto collettivo nazionale di lavoro;

B) secondo livello, che si realizza in accordi sottoscrìtti a livello aziendale o di Gruppo.

 

A) LA CONTRATTAZIONE DI PRIMO LIVELLO: IL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

 

1. Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro definisce le condizioni generali di lavoro, ivi compreso il trattamento economico e normativo minimo comune, a livello nazionale, per tutti i lavoratori del settore e individua altresì ambiti, modalità e tempi della contrattazione aziendale di secondo livello.

2. Il Contratto Collettivo Nazionale ha durata triennale, sia per la parte normativa sia per quella economica; è efficace per tutto il personale in forza e vincola le Associazioni sindacali e datoriali stipulnati e tutte le imprese che lo applicano.

3. Fermi restando i termini semestrali di disdetta dei CCNL in scadenza e fino a nuovi accordi interconfederaii sottoscritti dalle Confederazioni cui aderiscono le parti stipulanti del presente CCNL, le procedure per il rinnovo del contratto collettivo nazionale sono definite nei commi seguenti.

4. Le proposte per il rinnovo contrattuale sono presentate in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative sei mesi prima della scadenza stessa. Entro i venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle proposte di rinnovo, la parte ricevente dà riscontro scritto alle stesse.

5. Durante i sei mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del CCNL, e comunque per un periodo complessivamente pari a sette mesi dalla data di presentazione delle proposte di rinnovo se successive, le parti stipulanti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette. In caso di mancato rispetto della tregua sindacale di cui al precedente capoverso, la parte interessata può chiedere la revoca o la sospensione dell'azione messa in atto.

6. Qualora il rinnovo del CCNL sia definito in data successiva alla scadenza del medesimo, a partire dalla retribuzione relativa al primo mese successivo alla scadenza stessa verrà riconosciuto ai lavoratori a tempo indeterminato e determinato in forza all'azienda un importo mensile di € 15,00 al livello 3A, da parametrarsi per le altre posizioni del vigente sistema d'inquadramento.

7. Tale importo, denominato Elemento di Copertura Economica (E.C.E.), è comprensivo dell'incidenza sugli istituti contrattuali e legali e costituisce totale copertura economica per il periodo massimo dei primi 4 mesi del nuovo triennio contrattuale, oltre il quale tale elemento non è più corrisposto.

8. Nel caso in cui il CCNL sia rinnovato entro il predetto periodo, l'E.C.E. cessa di essere corrisposto dalla data di decorrenza degli aumenti retributivi stabilita dall'Accordo. Qualora il CCNL sia rinnovato dopo il predetto periodo, la copertura economica del periodo successivo è stabilita dallo stesso accordo di rinnovo.

9. Quanto previsto al comma 6 non trova applicazione qualora non siano rispettati i tempi e le procedure di cui ai commi 4 e 5.

 

B) LA CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO: GLI ACCORDI COLLETTIVI AZIENDALI

1. La titolarità della contrattazione collettiva aziendale di cui ai seguenti punti C e D spetta alle strutture territorialmente competenti delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL ed alla RSU, che la esercitano congiuntamente, fermo restando quanto previsto al successivo comma 3 in ordine alla competenza della R.S.U. per l'efficacia degli accordi collettivi aziendali.

2. La contrattazione collettiva aziendale di secondo livello:

- si esercita in attuazione delle specifiche deleghe previste dal CCNL o dalla Legge;

- disciplina materie o istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli disciplinati dal CCNL o dagli Accordi interconfederaii;

- definisce i vari compensi comunque correlati agli incrementi di produttività, efficienza, qualità, redditività.

3. I contratti collettivi aziendali, sia per le parti economiche sia per quelle normative, approvati dalla maggioranza dei componenti della RSU, sono efficaci ed esigibili per tutto il personale in forza e vincolano tutte le Associazioni sindacali operanti all'interno dell'azienda, le quali siano espressione delle Confederazioni sindacali firmatarie dell'Accordo Interconfederale 21 dicembre 2011, del protocollo 1º agosto 2013 e dell'Accordo Interconfederale - Testo Unico sulla Rappresentanza o che abbiano accettato formalmente tali accordi e comunque le associazioni sindacali riconosciute in azienda ai sensi della Legge n. 300/1970.

4. I contratti collettivi aziendali, approvati alle condizioni di cui sopra, che definiscono clausole di tregua sindacale e sanzionatorie finalizzate a garantire l'esigibilità degli impegni assunti con la contrattazione collettiva, hanno effetto vincolante oltre che per il datore di lavoro, per tutti i componenti della R.S.U., nonché per le Associazioni sindacali stipulanti del presente contratto collettivo nazionale di lavoro e per le Organizzazioni che a esso abbiano formalmente aderito e comunque le associazioni sindacali riconosciute in azienda ai sensi della Legge n. 300/1970.

 

C) LA CONTRATTAZIONE AZIENDALE A CONTENUTO ECONOMICO: PREMIO DI RISULTATO

1. Secondo quanto indicato al precedente punto B) comma 2, viene prevista una contrattazione a contenuto economico con la funzione di definire un'erogazione annua variabile denominata "premio di risultato".

2. La contrattazione collettiva aziendale sul premio di risultato persegue l'obiettivo di collegare incentivi economici a incrementi di produttività, di qualità, di redditività, di efficacia, di innovazione, di efficienza organizzativa e altri elementi rilevanti ai fini del rispetto degli standard di qualità tecnica e commerciale come definiti dall'Autorità di Regolazione e del miglioramento della competitività aziendale, nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa. Per avere caratteristiche tali da consentire l'applicazione dei più favorevoli trattamenti contributivi e fiscali previsti dalla normativa di Legge, il premio di risultato, determinato dagli incrementi di cui sopra, è variabile ed è calcolato con riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati fra le parti.

3. Al fine di acquisire elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione di secondo livello correlata alla produttività per il miglioramento dell'efficienza e della capacità competitiva dell'impresa, le competenti parti aziendali valuteranno, in appositi incontri, le condizioni dell'impresa e del lavoro, tenendo conto delle condizioni di redditività e dell'andamento e delle prospettive di sviluppo anche occupazionale.

4. Le parti stabiliranno altresì criteri e strumenti per l'acquisizione dei predetti elementi conoscitivi nonché modalità e tempistica per le verifiche dello stato di attuazione dei programmi, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

5. Gli importi, i parametri e i meccanismi utili alla determinazione del premio di risultato correlato agli incrementi di cui al comma 2 sono definiti dalle parti in sede aziendale in coerenza con gli elementi di conoscenza di cui sopra, assicurando piena trasparenza sui parametri assunti, il rispetto dei tempi delle verifiche e l'adeguatezza dei processi di informazione e consultazione.

6. Il premio di risultato non è utile ai fini di alcun istituto contrattuale o legale.

7. Gli accordi aziendali sui premio di risultato hanno durata triennale.

8. Le trattative per la definizione e il rinnovo dell'accordo collettivo aziendale correlato alla produttività si svolgono nel rispetto dei cicli negoziali, avuto comunque riguardo ai tempi di approvazione dei bilanci aziendali.

9. Fino a diversi accordi sottoscritti dalle Confederazioni cui aderiscono le Parti stipulanti del presente CCNL, fermi restando i termini di disdetta dell'accordo collettivo aziendale in scadenza, le proposte per il rinnovo sono presentate all'azienda in tempo utile per consentire trattative tre mesi prima della scadenza stessa: resta fermo quanto previsto al precedente comma 8. Entro i venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle proposte di rinnovo la parte ricevente dà riscontro scritto alle stesse.

10. Durante i due mesi successivi alla data di presentazione delle proposte di rinnovo e per il mese successivo alla scadenza dell'accordo, e comunque per un periodo complessivamente pari a tre mesi dalla data di presentazione delle proposte di rinnovo se successive, le parti stipulanti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette, in caso di mancato rispetto della tregua sindacale di cui al precedente capoverso, la parte interessata può chiedere la revoca o la sospensione dell'azione messa in atto.

11. Al fine dell'effettività della diffusione della contrattazione aziendale di secondo livello sul premio di risultato, le parti hanno predisposto le linee guida utili a definire modelli di premio variabile, i quali potranno essere adottati e/o riadattati dalle aziende del settore in funzione delle proprie esigenze concrete.

12. Nelle aziende prive di contrattazione aziendale sul premio di risultato, a favore dei lavoratori a tempo indeterminato o determinato in forza nel mese di marzo, che non percepiscano, oltre quanto spettante per il presente CCNL, altri trattamenti economici collettivi o individuali, assimilabili al presente istituto quanto a caratteristiche di corresponsione, è riconosciuto con la retribuzione relativa al mese di marzo di ogni anno l'importo annuo prò capite di 150,00 euro a titolo di Compenso Retributivo Aziendale (C.R.A.)3 in proporzione ai mesi in forza all'azienda nell'anno solare precedente. A tali fini sono considerati utili i mesi nei quali vi sia stata corresponsione della retribuzione ovvero dì indennità a carico degli Istituti competenti e/o di integrazione retributiva a carico dell'azienda;

13. Ai lavoratori di cui al presente comma, il cui rapporto di lavoro cessi nel corso dell'anno solare, spetta, unitamente alle competenze di fine rapporto e ricorrendone le condizioni, quanto previsto dal precedente comma nonché, per l'anno solare in corso, i ratei mensili dell'importo annuo prò capite di 150,00 euro a titolo di C.R.A. in proporzione ai mesi in forza all'azienda; a tali fini sono considerati utili i mesi nei quali vi sia stata corresponsione della retribuzione ovvero di indennità a carico degli Istituti competenti e/o di integrazione retributiva a carico dell'azienda.

14. Ai fini della corresponsione degli importi di cui ai precedenti commi 12 e 13, le frazioni di mese di servizio almeno pari a 15 giorni sono computate come mese intero, trascurandosi le frazioni inferiori. Le misure degli importi individuali sono ridotte o incrementate per effetto di quanto previsto dall'art. 43 lett. G), commi 2 e 5 in relazione agli eventi di malattia intervenuti. Ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale il C.R.A. è proporzionalmente ridotto in relazione alla ridotta durata della prestazione lavorativa.

15. Il C.R.A, corrisposto a termini dei commi precedenti, non è computabile ai fini di alcun istituto contrattuale o legale.

16. Le erogazioni stabilite dagli accordi aziendali di secondo livello comprendono fino a concorrenza l'importo corrisposto a titolo di C.R.A. di cui ai precedenti commi.

 

D) LA CONTRATTAZIONE AZIENDALE DELEGATA

Costituiscono oggetto di contrattazione aziendale, oltre il premio di risultato di cui al precedente paragrafo C), le seguenti materie ed istituti:

- assunzioni di personale a tempo parziale in misura superiore al 20 % medio, di cui all'art.10 comma 29;

- aumento fino a 12 mesi del periodo di riferimento per il calcolo della durata media settimanale dell'orario di lavoro di cui all'art.17 comma 4;

- soluzioni integrative/modificative di quelle previste dall'art. 18 A), in materia di orario di lavoro multiperiodale;

- soluzioni integrative/modificative di quelle previste dall'art. 18 B), in materia di orari flessibili, per particolari categorie di personale;

- il superamento del monte ore annuo individuale di lavoro straordinario di cui al comma 3 dell'art.19;

- l'attuazione di quanto previsto dall'art. 19, comma 13, per i turni di lavoro che iniziano dalle 4 del mattino;

- eventuale godimento dei permessi ex-festività nell'anno successivo, di cui all'art. 21, comma 2;

- il lavoro domenicale di cui all'art. 32, lett. C;

- la programmazione del periodo feriale in attuazione dell'art 23, comma 4;

- l'integrale disciplina della Banca delle ore di cui all'art 26;

- attuazione della banca ore e dell'orario multiperiodale generazionale di cui all'art. 22;

- il trattamento di trasferta per periodi superiori a 30 giorni calendariali continuativi di cui all'art 33, comma 10;

- cessioni di permessi e ferie solidali di cui all'art. 46 lett. B;

- intesa per diversi limiti percentuali con riguardo ai contratti a tempo parziale di cui all'art. 10, comma 6;

- intesa per diversi limiti percentuali con riguardo ai contratti a tempo determinato e somministrazione a tempo determinato, di cui agli artt. 11 e 13;

- intesa sui limiti diversi per la movimentazione dei carichi dell'operatore in singolo di cui all'art.15;

- intesa per l'utilizzo della patente di categoria B per tutte le mansioni di guida necessarie appartenenti al 1º livello professionale, Area spazzamento, raccolta, tutela, e decoro del territorio, di cui all'art. 15;

- intesa per la modifica della durata massima giornaliera e/o settimanale dell'orario di lavoro ai sensi dell'art. 17, comma 3;

- intesa per l'applicazione delle attività di trasporto a lunga percorrenza di cui all'art. 17;

- intesa sulle diverse modalità di articolazione del riposo giornaliero di cui all'art. 24;

- le residue materie specificamente delegate dal CCNL o dalla Legge.

 

Procedura

1. Con riferimento alla contrattazione aziendale sulle materie delegate dal CCNL, l'azienda, nel trasmettere le documentazioni, i dati e le notizie, fissa un incontro con i soggetti sindacali competenti entro quindici giorni dalla data di trasmissione.

2. La procedura può essere attivata anche su richiesta dei suddetti soggetti sindacali.

3. La trattativa si sviluppa nei successivi quindici giorni, concludendosi comunque entro trenta giorni dall'inizio della procedura ovvero, ove previsto, con il raggiungimento dell'intesa.

4. Decorsi tali termini senza addivenire ad un accordo, le parti, fatti salvi i casi in cui sia prevista l'intesa, sono libere di assumere le iniziative più opportune, nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità e per l'esercizio dei rispettivi ruoli.

5. Nelle more dell'espletamento della procedura di contrattazione e fino alla sua conclusione, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette su queste specifiche materie.

 

DICHIARAZIONE FINALE

Qualora siano stipulati Accordi interconfederali o siano emanate disposizioni di Legge che modifichino e/o integrino quanto disciplinato dal presente articolo, le Parti stipulanti si impegnano a reincontrarsi tempestivamente per provvedere ai necessari adeguamenti normativi.

 

______________

2 Decorre dal 1º giugno 2022.

3 Corrisponde all'emolumento denominato E.G.R. (Elemento di Garanzia Retributiva) nel CCNL Assoambiente 6 dicembre 2016.

 

 

CAPITOLO II - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Art. 3 - Ambito di applicazione

 

1. Il presente CCNL disciplina il rapporto di lavoro dei dipendenti delle imprese e società che, qualunque sia la loro forma giuridica, gestiscono servizi ambientali, intendendosi per tali quelli ricompresi nel servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, vale a dire:

a) nettezza urbana: spazza mento, raccolta anche differenziata, trasporto dei rifiuti solidi e liquidi di qualsiasi categoria, espurgo pozzi neri, lavaggio cassonetti;

b) impianti per il trattamento, lo smaltimento, il recupero dei rifiuti solidi e liquidi di qualsiasi categoria con o senza recupero energetico;

c) impianti per la potabilizzazione, desalinizzazione e depurazione delle acque con o senza recupero energetico;

d) impianti di produzione di calore ed energia elettrica;

e) servizi di supporto a quelli ambientali, quali quelli di officina/manutenzione e quelli dei settori tecnico-amministrativi.

2. Il presente CCNL è applicabile altresì alle seguenti attività accessorie e complementari: derattizzazione; disinfestazione; disinfezione; demuscazione; diserbo chimico; cura e manutenzione verde pubblico; pubbliche affissioni; deaffissioni; cancellazione scritte; manutenzione ed espurgo pozzetti stradali; manutenzione strade/segnaletica/semafori; servizi funerari e cimiteriali; illuminazione pubblica; impianti sportivi; piscine.

3. Secondo quanto stabilito dal D.lgs. n. 36/2023, ai fini della partecipazione alle gare di appalto, i costi dei lavoro e della sicurezza sono determinati e aggiornati periodicamente dal Ministero del Lavoro, mediante apposite tabelle, sulla base dei valori economici stabiliti dal presente CCNL.

 

 

Art. 4 - Assunzione del personale

 

1. L'assunzione del personale viene effettuata dall'Azienda in conformità alle norme contrattuali e di Legge, con particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. n. 196/2003, sulla tutela della riservatezza personale.

2. L'effettuazione delle visite mediche è disciplinata dalle vigenti norme di Legge.

3. Non può farsi luogo alla costituzione del rapporto di lavoro qualora le predette visite mediche attestino l'inidoneità del lavoratore alle specifiche mansioni.

4. L'assunzione è comunicata al lavoratore con lettera, nella quale sono specificati gli elementi essenziali del rapporto di lavoro e le informazioni previste dalla legislazione vigente (art. 1, comma 1 D. Lgs. n. 152/1997 come modificato dal D. Lgs n. 104/2022), quali: la data d'inizio del rapporto di lavoro; la qualifica ed il livello assegnato; il trattamento economico iniziale; la durata dell'eventuale periodo di prova, la sede di lavoro di riferimento del dipendente all'atto dell'assunzione.

5. Il lavoratore è tenuto alla presentazione dei documenti richiesti dall'Azienda, ivi compresi il certificato del casellario giudiziario e quello dei carichi pendenti non anteriore a tre mesi, al fine di verificare l'assenza di eventuali condanne o procedimenti penali pendenti che incidano sull'attitudine professionale del lavoratore, nel rispetto della normativa vigente.

6. Nel caso in cui il lavoratore a tempo parziale abbia in corso altri rapporti di lavoro, deve produrre copia delle relative lettere di assunzione, come previsto dall'art. 10, comma 1 del presente CCNL.

7. Il lavoratore è tenuto a dichiarare, oltre alla propria residenza, il proprio domicilio e/o la dimora nonché il recapito telefonico, notificandone tempestivamente all'Azienda ogni successiva variazione.

 

 

Art. 5 - Periodo di prova

 

1. Fatto salvo quanto previsto all'ultimo comma, il lavoratore assunto in servizio può essere soggetto ad un periodo di prova di durata non superiore a:

- 90 giorni calendariali se inquadrato dal livello J al livello 5;

-180 giorni calendariali se inquadrato dal livello 6 al livello Q.

Ai fini della durata del periodo di prova, non si computa il giorno iniziale.

2. L'obbligo del periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione. Durante tale periodo sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi del presente contratto, salvo quanto diversamente disposto dal contratto stesso.

3. Non sono ammesse né la protrazione né il rinnovo dei periodo di prova.

4. Nel corso del periodo di prova, la risoluzione dei rapporto di lavoro può avere luogo in qualsiasi momento su iniziativa di ciascuna delle due parti, e non fa ricorrere il reciproco obbligo dei preavviso, né della relativa indennità sostitutiva.

5. Alla scadenza del periodo di prova senza che sia intervenuta dichiarazione di recesso da parte dell'azienda, l'assunzione del lavoratore diviene definitiva e l'anzianità di servizio decorre a tutti gli effetti dal giorno dell'assunzione stessa. Conseguentemente, al lavoratore è consegnata una copia del presente CCNL, nonché la scheda informativa e la domanda di adesione a Previambiente e il Piano sanitario delle Prestazioni del Fondo Fasda.

6. I giorni di assenza per qualsiasi causa (come ad esempio: ferie, congedo matrimoniale, ecc,), prolungano in pari misura il periodo di prova assegnato, fatto salvo quanto specificamente previsto dai successivi commi 7 e 8.

7. In caso di assenza per malattia o infortunio non sul lavoro, il periodo di prova è sospeso per un periodo non superiore a centottanta giorni calendariali conteggiati anche cumulativamente. Superato tale limite, il rapporto di lavoro è risolto ad ogni effetto.

8. Nel caso di infortunio sul lavoro, il periodo di prova rimarrà sospeso sino alla guarigione clinica ovvero sino alla stabilizzazione dei postumi dell'infortunio, certificati dall'INAIL.

9. Durante il periodo di prova, la retribuzione non può essere inferiore a quella stabilita dal presente CCNL per la posizione parametrale del livello nel quale il lavoratore in prova è stato assunto. A quest'ultimo spettano, inoltre, gli altri elementi della retribuzione individuale e le eventuali indennità connesse alle mansioni per svolgere le quali è stato assunto.

10. Nel caso in cui la risoluzione del rapporto di lavoro avvenga per dimissioni in qualunque tempo, è corrisposta al lavoratore la retribuzione globale per il solo periodo di effettivo lavoro prestato.

11. Nel caso in cui la risoluzione del rapporto di lavoro avvenga per recesso da parte dell'azienda, è corrisposta al lavoratore la retribuzione globale per metà o per intero, a seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso.

12. Per quanto riguarda la corresponsione dei ratei di 13ma, 14ma mensilità, ferie e T.F.R., sia che la risoluzione del rapporto di lavoro avvenga per dimissioni sia per recesso da parte dell'azienda, le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni di calendario sono considerate come mese intero, trascurandosi le frazioni inferiori.

13. Sono esentati dal periodo di prova: i dipendenti rientranti nella fattispecie dì cui all'art. 6; coloro che l'abbiano già superato presso la stessa azienda per le stesse mansioni nei dodici mesi precedenti la nuova ultima assunzione; nonché coloro che siano trasferiti da altra azienda nella quale era applicato il presente CCNL, avendo già superato il periodo di prova.

 

 

Art. 6 - Avvicendamento di imprese nella gestione dell'appalto/affidamento di servizi

 

1. In coerenza con quanto previsto dal D. Lgs. n. 36/2023, in caso di avvicendamento nella gestione dell'appalto/affidamento di servizi, di cui al precedente art. 3, tra imprese che applicano il presente CCNL, anche per obbligo stabilito dal capitolato, relativamente al subentro nella gestione e del rapporto di lavoro del personale le stesse sono tenute ad attenersi alla procedura e agli adempimenti del presente articolo.

2. alla scadenza del contratto di appalto/affidamento ovvero in caso di revoca della gestione del servizio, il rapporto di lavoro tra l'azienda cessante e il personale a tempo indeterminato addetto in via ordinaria o prevalente allo specifico appalto/affidamento è risolto, salvo diverso accordo tra le parti, a termini dell'art. 3 della Legge n. 604/1966, con la corresponsione di quanto dovuto al personale stesso per effetto di tale risoluzione.

In deroga all'art. 69 del presente CCNL, il preavviso è di 15 giorni calendariali rispetto alla data di scadenza effettiva del contratto di appalto/affidamento in essere ovvero rispetto alla data di cessazione anticipata della gestione del servizio per effetto di revoca. Qualora la data di notifica della revoca non consenta di osservare il predetto termine, il preavviso è ridotto a 8 giorni calendariali.

3. L'azienda subentrante assume ex novo, senza effettuazione del periodo di prova, tutto il personale in forza a tempo indeterminato - ivi compreso quello in aspettativa ai sensi dell'art. 31 della Legge n. 300/1970 nonché quello di cui all'art. 57, lett. E del presente CCNL - addetto in via ordinaria o prevalente alio specifico appalto/affidamento che risulti in forza presso l'azienda cessante nel periodo dei 240 giorni precedenti l'inizio della nuova gestione in appalto/affidamento previsto dal bando di gara e alla scadenza effettiva del contratto di appalto.

4. Ai fini delle predette assunzioni, sono utili le eventuali variazioni dell'organico, come sopra individuato, che siano intervenute nei 240 giorni precedenti l'inizio della nuova gestione, esclusivamente qualora l'azienda cessante abbia provveduto a sostituire personale cessato dal servizio in tale periodo con personale assunto a tempo indeterminato.

5. Ai fini della partecipazione alla gara per la nuova gestione nel rispetto dei principi di trasparenza e leale concorrenza, l'azienda cessante trasmette al committente, a mezzo raccomandata A/R o PEC, eventualmente anticipata anche a mezzo fax o posta elettronica, la documentazione relativa al personale a tempo indeterminato di cui al comma 3, primo capoverso; vale a dire: elenco nominativo dei dipendenti, distinto tra addetti a tempo pieno e addetti a tempo parziale e relativa misura percentuale; relativo livello di inquadramento, mansioni e/o qualifica; copia degli accordi collettivi aziendali di contenuto economico; anzianità nella posizione parametrale B; ente previdenziale dì appartenenza; nonché, a richiesta del committente, eventuali ulteriori informazioni e documentazione.

6. La predetta documentazione è trasmessa, in ogni caso, entro i 10 giorni calendariali successivi alla data di pubblicazione del bando di gara.

In pari tempo, l'azienda cessante trasmette ai soggetti sindacali competenti individuati dall'art. 1 del presente CCNL l'elenco nominativo dei dipendenti interessati, distinto tra addetti a tempo pieno e a tempo parziale e relativa misura percentuale, con l'indicazione del relativo livello di inquadramento, delle mansioni e/o qualifica.

7. Qualora l'anticipata cessazione della gestione del servizio per effetto di revoca non consenta di osservare i termini di cui al comma 6, l'azienda cessante provvede ai relativi adempimenti entro i 5 giorni lavorativi successivi alla data di notifica della revoca stessa.

8. A decorrere dal 240º giorno precedente l'inizio della nuova gestione in appalto/affidamento e fino alla data di scadenza effettiva del contratto di appalto/affidamento ovvero a partire dalla data di notifica della revoca della gestione del servizio, l'azienda cessante non dà luogo a promozioni ai livello superiore o a trattamenti equivalenti né a passaggi alla posizione parametrale A, sempreché non ne ricorrano le condizioni di cui all'art. 15 del presente CCNL, né, comunque, al riconoscimento di trattamenti o compensi di qualsiasi natura che modifichino i trattamenti retributivi e/o le posizioni di lavoro individuali del personale attestati dalla documentazione di cui al comma 5.

9. Al fine di perfezionare in tempo utile la procedura per l'assunzione ex novo del personale individuato a termini del comma 3, l'azienda subentrante:

a) dà formale comunicazione scritta, anche a mezzo fax o posta elettronica, dell'aggiudicazione ufficiale della gestione dell'appalto/affidamento all'azienda cessante e alle rappresentanze e alle strutture sindacali di cui al comma 6;

b) richiede formalmente all'azienda cessante, che è tenuta al conseguente adempimento, nonché al committente l'elenco nominativo dei dipendenti interessati, distinto tra addetti a tempo pieno e a tempo parziale e relativa misura percentuale, relativo livello di inquadramento, mansioni e/o qualifiche, anzianità nella posizione parametrale B, accordi collettivi aziendali di contenuto economico, ecc., a mezzo lettera raccomandata A/R o PEC, eventualmente anticipata anche a mezzo fax o posta elettronica. Di tale adempimento dà comunicazione alle rappresentanze e alle strutture sindacali di cui al comma 6;

c) entro i 5 giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della documentazione di cui alla precedente lettera b), promuove incontri - ai quali può partecipare l'azienda cessante, per quanto di competenza - con le rappresentanze sindacali di cui sopra, congiuntamente alle relative strutture sindacali territorialmente competenti, al fine di perfezionare la procedura per l'assunzione del personale interessato;

d) nell'ambito degli incontri di cui alla lettera c), informa le medesime rappresentanze/strutture sindacali degli eventuali riflessi determinati da modificazioni delle clausole del nuovo contratto di appalto ovvero dell'organizzazione/erogazione del servizio.

10. Nel quadro degli adempimenti previsti dal precedente comma, l'azienda cessante consegna all'azienda subentrante, oltre alla documentazione dì cui al comma 9, lett. b), anche quella concernente:

- il personale assunto obbligatoriamente ai sensi della Legge n. 68/1999;

- le eventuali variazioni di mansioni determinate da sopraggiunte limitazioni di idoneità nel periodo di 240 giorni calendariali precedenti l'inizio della nuova gestione;

- le situazioni individuali in materia di malattia e di infortunio non sul lavoro, ai fini dell'art. 43, lett. B), comma 8, e lett. H) del presente CCNL;

- le misure adottate in materia di salute e sicurezza del lavoro, ai sensi di Legge e del presente CCNL ed i nominativi dei R.L.S.S.A., con attestazione della formazione effettuata;

- le iniziative di formazione e/o addestramento, ivi comprese quelle relative agli eventuali contratti di apprendistato professionalizzante stipulati nonché quelle eventuali riguardanti il fascicolo elettronico del lavoratore di cui all'art. 14 del D. Lgs. n. 150/2015;

- l'iscrizione dei lavoratori al Fondo Previambiente nonché le attestazioni dei versamenti contributivi a favore dei singoli dipendenti relativi al periodo del rapporto dì lavoro di competenza dell'azienda cessante e dell'ultimo versamento al Fasda;

- la lettera di comunicazione dei componenti la R.S.U. in carica, di cui all'art.57, lett. A), comma 7.

11. Il rapporto di lavoro del personale di cui al comma 3, assunto ex novo dall'azienda subentrante nella gestione dell'appalto/affidamento, è regolato integralmente dal presente CCNL dei servizi ambientali, con riconoscimento del valore degli aumenti periodici di anzianità in essere e dell'anzianità di servizio determinata dall'effettivo periodo di lavoro prestato ininterrottamente alle dipendenze delle precedenti imprese applicanti i CCNL dei servizi ambientali specifici del settore del ciclo integrato dei rifiuti.

L'azienda riconoscerà utilmente il periodo di tempo maturato nella posizione parametrale B, ai fini del passaggio alla posizione parametrale A nel medesimo livello professionale, alle dipendenze delle precedenti imprese applicanti i CCNL dei servizi ambientali specifici del settore del ciclo integrato dei rifiuti.

12. Per quanto concerne il trattamento economico da attribuire al personale neoassunto di cui al comma 2, si dispone quanto segue:

a) nel contesto degli incontri di cui al comma 9, lett. c), le parti aziendali procederanno a un esame congiunto dei compensi e/o trattamenti direttamente determinati dall'effettuazione di specifiche prestazioni o turnazioni di lavoro, previsti dal presente CCNL o da accordi collettivi inerenti l'organizzazione del lavoro, che erano in vigore presso l'azienda uscente;

b) i compensi e/o i trattamenti previsti dalla contrattazione di secondo livello a contenuto economico in vigore presso l'azienda uscente cessano di essere riconosciuti e sono sostituiti da quanto stabilito dall'articolo 2, lettera C) dei presente CCNL.;

c) i compensi, i trattamenti e i provvedimenti eventualmente adottati in violazione di quanto disposto dal comma 8 del presente articolo cessano di essere riconosciuti.

13. L'eventuale differenza retributiva individuale determinata dall'attribuzione di livelli di inquadramento in violazione di quanto previsto dall'art. 15 del presente CCNL sarà assorbita fino a concorrenza in occasione:

a) di ogni passaggio dalla posizione parametrale B alla posizione parametrale A del medesimo livello dì inquadramento;

b) di ogni passaggio di livello d'inquadramento;

c) di aumenti retributivi stabiliti dalla contrattazione collettiva di secondo livello di cui all'art. 2, lett. B) del presente CCNL.

Con riguardo agli assorbimenti di cui alla lettera c) del precedente capoverso, le relative modalità attuative sono oggetto di esame congiunto con i soggetti sindacali competenti di cui all'art. 1 del presente CCNL.

14. Le domande di prosecuzione del rapporto di lavoro presentate dai lavoratori ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 54/1982 e dell'art. 6 della Legge n. 407/1990 nonché le iscrizioni dei lavoratori al Fondo Previambiente mantengono la loro validità e dispiegano la loro efficacia nei confronti dell'azienda subentrante.

15. È fatto salvo, nei limiti di Legge, il riconoscimento della posizione previdenziale eventualmente opzionata dal singolo dipendente a termini della Legge n. 274/1991.

16. Fatto salvo quanto eventualmente diversamente stabilito dal capitolato di appalto, nel caso di subentro nella gestione del servizio ad un'azienda che non applicava alcun CCNL dei servizi ambientali specifici del settore dei ciclo integrato dei rifiuti, l'azienda subentrante si incontrerà con i soggetti sindacali competenti di cui all'art. 1 del presente CCNL, per la ricerca di soluzioni di possibile salvaguardia occupazionale dei lavoratori interessati, con esclusione in ogni caso del riconoscimento dell'anzianità di servizio pregressa ai fini di tutti gli istituti contrattuali e legali, per le eventuali assunzioni ex novo comunque regolate integralmente dal presente CCNL

 

DICHIARAZIONI CONGIUNTE

Le Parti stipulanti si danno atto che:

a) l'art. 7, comma 4 bis, del D.L. n. 248/2007, convertito in Legge n. 31/2008, stabilisce la non applicabilità dell'art. 24 della Legge n. 223/1991 alla fattispecie, regolata dal presente articolo, relativa aii'avvicendamento di imprese nel medesimo appalto con correlata assunzione da parte dell'azienda subentrante del personale ivi impiegato, secondo i criteri di cui al comma 2 del presente articolo.

b) le parti confermano l'impegno di realizzare iniziative anche congiunte nei confronti del Ministero del Lavoro al fine di confermare, anche per il settore regolato dal presente CCNL, i principi di carattere generale e le direttive di cui alla lettera circ. n. 77/2001 del 6-8-2001, prot.n. 1308/M35, agli Assessorati territoriali ed agli Ispettorati territoriali del lavoro in ordine all'applicazione della Legge n. 68/1999, nel senso di non considerare aggiuntiva l'occupazione derivante dal subentro negli appalti ai fini della predetta normativa.

 

DICHIARAZIONI A VERBALE

Per le aziende aderenti alle Associazioni datoriali stipulanti del CCNL 10 luglio 2016 come rinnovato dal presente CCNL nonché per quelle che comunque applicano il presente CCNL in quanto rinnovo del CCNL 10 luglio 2016 precedentemente applicato: vedi APPENDICE A allegata al presente CCNL

 

NORME INTEGRATIVE

Per le aziende che applicano il presente CCNL in quanto rinnovo del CCNL 6 dicembre 2016 precedentemente applicato: vedi APPENDICE B allegata al presente CCNL

 

 

Art. 7 - Ristrutturazione e riorganizzazione aziendale

 

1. L'azienda, anche aggiudicataria dell'appalto/affidamento, in caso di innovazioni tecnologiche o ristrutturazioni organizzative del servizio che abbiano implicazioni sui livelli occupazionali, si incontrerà con i soggetti sindacali competenti individuati dall'art 1 del presente CCNL, per la ricerca di soluzioni atte a garantire l'occupazione dei lavoratori, anche assunti ai sensi del precedente articolo 6.

2. In relazione agli adempimenti stabiliti dal contratto di servizio o a sopravvenute modificazioni contrattuali di termini, modalità, prestazioni del servizio stesso che abbiano implicazioni sui livelli occupazionali, l'azienda che subentra ovvero è confermata nella gestione dell'appalto, si incontrerà, immediatamente dopo aver assunto o confermato i lavoratori a termini dell'art. 6 del presente CCNL con i soggetti sindacali competenti individuati dall'art. 1 del presente CCNL per la ricerca di soluzioni atte a garantire il mantenimento dei livelli predetti, facendo ricorso ai possibili strumenti resi disponibili dal presente CCNL o dalle leggi vigenti.

 

 

Art. 8 - Esternalizzazioni/lnternalizzazioni/integrazione sociale

 

A) ESTERNALIZZAZIONI

1. I contratti di esternalizzazione dei servizi ambientali, di cui all'art. 3, comma 1, del presente CCNL saranno conformati alle seguenti condizioni:

a) determinazione dei requisiti e delle caratteristiche specifici per l'ammissione delle imprese alle gare, quali: iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'art 212, comma 1, dei D. Lgs. n. 152/2006; possesso di specifiche capacità tecniche ed economiche; ecc.;

b) selezionare l'offerta economicamente più vantaggiosa e non al massimo ribasso e valutare la congruità delle offerte tenendo anche conto dei valori di costo del lavoro fissati nelle tabelle emanate nei decreti attuativi dell'art. 41, comma 13, del D. Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008;

c) nella fase di aggiudicazione ed esecuzione dei servizi ambientali appaltati, acquisire, da parte delle imprese appaltatoci, la documentazione attestante il rispetto della normativa in materia di rapporto di lavoro, di regolarità assicurativa, contributiva e retributiva, di sicurezza del lavoro, nonché in materia di Legge n. 68/1999 e D. Lgs. n. 231/2001;

d) obbligo per le imprese appaltatoci di applicare integralmente ai propri dipendenti il presente CCNL, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n. 36/2023, ivi compresa, in caso di passaggio di gestione, l'applicazione dell'art. 6 secondo le modalità previste;

e) risoluzione del contratto con le imprese appaltatoci per grave inadempimento degli obblighi previsti dalle lettere c) e d) per accertate gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; per grave negligenza o aver agito in malafede; per gravi violazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;

f) richiesta ed accertamento del rispetto degli standard di qualità ambientale e sociale previsti;

g) garanzia del rispetto delle normative vigenti in materia di responsabilità solidale;

h) divieto di subappalto dei servizi ambientali aggiudicati.

2. Qualora l'esternalizzazione comporti il passaggio alla società appaitatrice di personale della società committente, allo stesso continuerà ad essere applicato il presente CCNL.

3. In relazione a quanto previsto al comma 1, l'azienda è tenuta a dare preventiva informazione scritta ai soggetti sindacali competenti di cui all'art. 1 dei presente CCNL, in merito alle condizioni generali di svolgimento delle attività (natura delle attività; forma e durata della gestione, impegno organizzativo) e all'eventuale coinvolgimento dei lavoratori in servizio.

4. Entro i tre giorni calendariali successivi al ricevimento della informazione scritta, i rappresentanti sindacali, di cui al precedente punto 3, possono richiedere per iscritto uno specifico incontro, che sarà fissato dall'azienda entro i sette giorni calendariali successivi al ricevimento della richiesta stessa.

5. Decorsi venti giorni calendariali, successivi al primo incontro, la presente procedura si intende comunque esaurita.

 

NORME INTEGRATIVE

Per le aziende aderenti alle Associazioni datoriali stipulanti del CCNL 10 luglio 2016 come rinnovato dal presente CCNL nonché per quelle che comunque applicano il presente CCNL in quanto rinnovo del CCNL 10 luglio 2016 precedentemente applicato: vedi APPENDICE A allegata al presente CCNL.

 

B) INTEGRAZIONE SOCIALE E POLITICHE DEL LAVORO PER LE PERSONE DISABILI ED EMARGINATE, ESPOSTE A RISCHIO DI ESCLUSIONE

La normativa di cui alla presente iett B) si applica nelle sole aziende aderenti alle Associazioni datoriali stipulanti del CCNL 10 luglio 2016 come rinnovato dal presente CCNL nonché in quelle che comunque applicano il presente CCNL in quanto rinnovo del CCNL 10 luglio 2016 precedentemente applicato.

1. Il presente CCNL interviene a supporto dell'integrazione lavorativa di soggetti disabili e/o socialmente svantaggiati, esposti a rischio di esclusione sociale, mediante le previsioni del presente articolo, al fine di promuovere l'inserimento lavorativo degli stessi in forma stabile e qualificata.

2. Per le finalità della presente azione, gli appalti relativi alle attività del ciclo previste nell'area spazzamento e raccolta, comprese le piattaforme ecologiche, di cui all'art. 15 del presente CCNL, saranno assegnati con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, anche in maniera idonea a permettere la gestione di progetti di inserimento sociale lavorativo di persone in condizioni di criticità, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente di cui all'art. 1, comma 1, Iett. b) e art. 4 della Legge n. 381/1991.

3. I progetti d'inclusione sociale, nelle modalità e nei limiti previsti dal comma 6, saranno oggetto di esame congiunto a livello aziendale con i soggetti sindacali competenti individuati dall'art. 1 del presente CCNL, con particolare riguardo agli obiettivi, alle modalità e alle finalità degli stessi.

4. I progetti d'inclusione sociale, di cui ai commi 2 e 3, dovranno essere caratterizzati, oltre che dalle previsioni di cui al comma 1, anche dai seguenti elementi:

a) un piano d'impresa contenente tutte le informazioni utili alla valutazione del piano stesso e, in particolare, contenente notizie in merito al patrimonio della stessa, all'organizzazione produttiva, alle attività, alle commesse e al suo grado di autonomia economica;

Indice analitico

Verbale di collazione 09/07/2024
CAPITOLO I - RELAZIONI INDUSTRIALI E ASSETTI CONTRATTUALI
CAPITOLO II - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
CAPITOLO III - FORME DEL CONTRATTO DI LAVORO
CAPITOLO IV - INQUADRAMENTO DEL PERSONALE
CAPITOLO V - ORARIO DI LAVORO, FESTIVITà, RIPOSI, FERIE
CAPITOLO VI - TRATTAMENTO ECONOMICO
CAPITOLO VII - INTERRUZIONI E SOSPENSIONI DELLA PRESTAZIONE DI LAVORO
CAPITOLO VIII - TUTELA DELLA DIGNITÀ' DELLA PERSONA
CAPITOLO IX - PREROGATIVE E DIRITTI SINDACALI
CAPITOLO X - PROCEDURA PER LE CONTROVERSIE INDIVIDUALI
CAPITOLO XI - AMBIENTE DI LAVORO - IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO
CAPITOLO XII - WELFARE CONTRATTUALE
CAPITOLO XIII - NORME COMPORTAMENTALI E DISCIPLINARI
CAPITOLO XIV - CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
CAPITOLO XV - NORME FINALI
APPENDICE A
APPENDICE B
APPENDICE C
Verbale di Accordo 9 dicembre 2021
Verbale di Accordo di Settore 18 maggio 2022
ALLEGATI CCNL 18 MAGGIO 2022