CCNL in vigore
GRAFICA ED EDITORIA - Piccola industria
Contratto collettivo nazionale di lavoro 16-03-1993
Lavoratori dipendenti dalle piccole e medie aziende grafiche affini ed editoriali
Decorrenza: 01-03-1993 - 31-12-1995
Addì, 16 marzo 1993
tra l'UNIGEC - Unione Italiana della Piccola e Media Industria Grafica, Editoriale, Cartaria, Cartotecnica ed Affine,
e con la partecipazione di una delegazione di industriali grafici ed editoriali,
e con l'assistenza della CONFAPI - Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria,
e la Federazione italiana lavoratori informazione e spettacolo
e la Federazione informazione e spettacolo
e la Unione italiana lavoratori della stampa, spettacolo, informazione, cultura.
è stato stipulato il presente contratto.
Art. 1 - Validità e limiti di applicabilità
Il presente contratto di lavoro regola i rapporti tra le aziende grafiche ed affini e le aziende editoriali e i lavoratori dipendenti.
Estende la sua efficacia anche ai comparti produttivi degli astucci pieghevoli e degli imballaggi flessibili stampati, limitatamente, per questi ultimi, alle aziende che abbiano una produzione di imballaggi nei quali l'apporto delle lavorazioni grafiche si evidenzia in un risultato qualitativo che è conseguente dello specifico apporto professionale grafico e che è prevalente sulle quantità globali di prodotto finito.
Qualora le Associazioni dei lavoratori contraenti dovessero concordare con altre Associazioni di datori di lavoro o di artigiani condizioni meno onerose di quelle previste dal presente contratto, tali condizioni si intenderanno estese alle aziende che abbiano le medesime caratteristiche e che siano rappresentate dall'Unigec/Confapi.
Il presente contratto ha decorrenza dal 1-3-1993, salvo particolari decorrenze indicate nei singoli articoli, ed avrà validità fino al 31-12-1995. Esso si intenderà tacitamente prorogato di anno in anno ove non sia disdettato da una delle parti contraenti tre mesi prima della scadenza a mezzo di lettera raccomandata.
Allo scopo di evitare, per quanto possibile, vacanza contrattuale, le trattative per il rinnovo del presente contratto avranno inizio tre mesi prima della data di scadenza.
Art. 3 - Osservatorio di settore
Fermo restando la necessità di costituzione di un organismo di confronto che veda la presenza di tutte le componenti imprenditoriali del settore e delle OO.SS. tali da consentire la verifica di dati esaustivi, l'UNIGEC dichiara la propria disponibilità a costituire unitamente alle FILIS, FIS, e UILSIC un osservatorio nazionale permanente del settore che sia sostitutivo dell'attuale sistema informativo.
L'osservatorio sarà costituito da 3 componenti designati dall'UNIGEC e da 3 componenti designati da FILIS-FIS-UILSIC che, di comune accordo, di volta in volta, potranno essere affiancati da esperti delle materie trattate.
Tale osservatorio avrà la specifica funzione di essere sede di scambio e verifica di dati informativi relativi a:
- andamenti e prospettive del mercato grafico;
- tendenze di sviluppo tecnologico di settore con particolare riferimento alle tecnologie informatiche;
- tendenze e individuazione di tipologie professionali emergenti;
- tendenze evolutive del mercato del lavoro con particolare riferimento alla Legge 903/1977 di parità;
- problematiche inerenti l'igiene e la sicurezza del lavoro anche in relazione alla trasformazione in atto sugli strumenti e sui materiali.
Tale fase di verifica potrà avere articolazioni, che verranno definite tra le componenti dell'osservatorio, per specifici comparti o per aree territoriali particolarmente significative come sotto definite.
Le parti componenti l'osservatorio, sulla base delle verifiche avvenute, potranno attivarsi disgiuntamente o congiuntamente nei confronti degli enti competenti sia statali che territoriali, anche in fase propositiva per approntamento di normative che possano cogliere le individuate esigenze del settore.
In considerazione delle particolari difficoltà economiche e di mercato in atto al momento del presente rinnovo contrattuale, le parti si impegnano ad incontrarsi nel dicembre 1994 per una verifica degli andamenti complessivi, anche alla luce delle rilevazioni nel frattempo effettuate dall'Osservatorio.
Dichiarazione comune - Le parti reciprocamente riconoscono che l'attuale classificazione unica e i criteri sui quali la stessa è strutturata non corrispondono alle modifiche tecnologiche e organizzative sviluppatesi nelle imprese.
Le parti pertanto convengono sulla necessità di procedere ad una completa modificazione di tale normativa che riconosca che la professionalità dei lavoratori è strettamente legata ai principi di autonomia nello svolgimento delle mansioni affidate, di responsabilità, di raggiungimento delle specifiche quantitative e qualitative richieste, di riconvertibilità della professionalità di base a seguito di modifiche tecnologiche.
Art. 4 - Sistema di informazione
Metodo per il reperimento delle informazioni globali regionali e territoriali
L'Unigec e le Filis, Fis e Uilsic annettono particolare importanza e significato al contenuto delle informazioni del settore e dei comparti produttivi indicati e territorialmente raccolti ai livelli previsti, in quanto insieme di conoscenze che meglio permettono il riconoscimento delle varie fenomenologie concordemente identificate nei titoli di informazione, facilitando la possibilità di studiare le opportune iniziative in relazione a situazioni negative del settore e/o comparto e della relativa occupazione.
Al fine di cui sopra le Sezioni Unigec di competenza forniranno alle Filis, Fis e Uilsic del livello territoriale interessato i risultati dell'indagine effettuata tra i propri associati mediante un questionario concordato a livello nazionale dalle stesse parti e distribuito a livello regionale e valido per tutto il territorio e ciò per rendere univoco il linguaggio utilizzato ed uniformi i dati raccolti.
Le parti si incontreranno entro tre mesi per concordare la formulazione del questionario sulla scorta dei punti al presente capitolo.
Sistema di informazione
Le parti ferme restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, concordano il seguente sistema di informazione:
1) - Livello Nazionale
Annualmente, di norma nel primo quadrimestre, in apposito incontro, l'Unigec fornirà per i seguenti sotto settori:
- Editoria scolastica
- Editoria libraria
- Editoria periodica
- Grafica commerciale
informazioni globali in merito all'andamento economico produttivo e alle implicazioni occupazionali e previsioni di investimenti, linea di tendenza degli insediamenti nuovi, ovvero ampliamenti consistenti o trasformazioni degli esistenti, sulla loro localizzazione, sulle implicazioni sull'occupazione, sulla mobilità, sulla professionalità, sulle implicazioni dell'occupazione femminile in relazione alla Legge 903/77 al fine di individuare le possibili azioni positive in linea con la Raccomandazione CEE 1984, sulle condizioni ambientali ed ecologiche.
(Il livello nazionale rimane in vigore in attesa che si renda operativo l'Osservatorio di settore).
2) - Livello Regionale
L'Unigec regionale annualmente, nel primo quadrimestre, in apposito incontro fornirà informazioni complessive sulle prospettive produttive delle aziende associate e sui riflessi occupazionali delle stesse, anche avuto riguardo alla applicazione della Legge 903/77, su eventuali nuovi insediamenti, consistenti ampliamenti e trasformazione degli esistenti, sui criteri generali di localizzazione, sulle implicazioni occupazionali di mobilità di qualificazione professionale di condizioni ambientali ed ecologiche.
Inoltre le parti in occasione di tale incontro concorderanno gli ambiti dei singoli livelli territoriali inferiori al regionale cui riferirsi per dare le stesse informazioni del livello regionale.
Nel corso dello stesso incontro e sulla base del quadro nazionale le parti effettueranno una verifica della situazione nel suo insieme in riferimento al livello regionale o territoriale inferiore di cui al comma precedente, con riguardo a:
- tendenze di sviluppo tecnologico del settore;
- tendenze di tipologie professionali emergenti;
- tendenze evolutive del mercato del lavoro;
- problematiche inerenti l'igiene e la sicurezza del lavoro.
3) - Livello di gruppo
Annualmente nel corso di appositi incontri i gruppi industriali, individuabili nei complessi produttivi con più stabilimenti situati nel territorio nazionale, che occupano globalmente più di 200 dipendenti, assistiti dall'Unigec nazionale, forniranno alle rappresentanze sindacali del gruppo, assistiti dalle organizzazioni nazionali territoriali competenti dei lavoratori informazioni relative allo stato dell'occupazione avuto anche riguardo alla applicazione della L. 903/77, agli orientamenti economici e produttivi, alle entità e al tipo di investimenti (nuove tecnologie, nuovi insediamenti industriali o consistenti ampliamenti e trasformazioni di quelli esistenti) ai criteri generali della loro localizzazione e alle prevedibili implicazioni sulla occupazione, sulla mobilità, sulla qualificazione professionale dei lavoratori e sulle condizioni ambientali ed ecologiche. Inoltre qualora il gruppo abbia compartecipazione nei settori radio, televisione, pubblicità fornirà anche la composizione societaria del gruppo stesso e informazioni relative alle partecipazioni negli stessi settori.
4) - Livello di azienda
Annualmente, nel corso di apposito incontro le aziende che abbiano alle proprie dipendenze più di 200 dipendenti, assistite dalla Unigec provinciale, forniranno alle rappresentanze sindacali aziendali, assistite dalle Filis, Fis e Uilsic Provinciali informazioni relative agli orientamenti economici e produttivi alle entità e al tipo degli investimenti (nuove tecnologie, nuovi insediamenti o consistenti ampliamenti o trasformazioni di quelli esistenti) illustrando le eventuali implicazioni sull'occupazione, sulla mobilità, sulla qualificazione professionale dei lavoratori e sulle condizioni ambientali ed ecologiche.
Art. 5 - Affissioni - Diffusione della stampa sindacale
Fermo quanto previsto dall'art. 25 della Legge 20-5-1970, n. 300, le Direzioni aziendali consentiranno ai Sindacati provinciali di categoria aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente contratto di fare affiggere in apposito albo comunicazioni inerenti a materie di interesse sindacale e di lavoro, a firma dei Segretari responsabili dei Sindacati medesimi.
Copia delle comunicazioni di cui sopra dovrà essere preventivamente inoltrata alla Direzione.
La stampa sindacale può essere distribuita ai lavoratori nell'azienda fuori dell'orario di lavoro con l'invio tempestivo di una copia della stessa alla Direzione dell'azienda.
Fermo restando quanto previsto dagli artt. 20 e 35 della Legge 20-5-1970, n. 300, le assemblee potranno anche essere indette dalle Organizzazioni sindacali di categoria provinciali e si svolgeranno su richiesta congiunta delle competenti Organizzazioni Territoriali dei lavoratori aderenti alle Federazioni stipulanti il presente contratto.
Nelle aziende che occupano meno di 16 dipendenti i lavoratori avranno diritto a 5 ore annue retribuite per partecipare alle assemblee. La richiesta prevista dal presente articolo, con l'indicazione del giorno e dell'ora dello svolgimento, sarà inoltrata, con adeguato preavviso, alla Direzione aziendale per il tramite delle Organizzazioni Territoriali degli imprenditori e la conferma dovrà pervenire entro tre giorni dal ricevimento della richiesta.
Fermo restando quanto previsto dalla Legge 20-5-1970, n. 300, nelle aziende con più di 5 dipendenti potrà essere designato un delegato di impresa al quale è attribuita la funzione di rappresentare i lavoratori nei rapporti con la Direzione.
Tale designazione, che avverrà ad iniziativa dei lavoratori interessati, dovrà essere tempestivamente comunicata al datore di lavoro dal Sindacato cui i lavoratori aderiscono, tramite la competente Api territoriale.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 4 della Legge 15-7-1966, n. 604, il delegato non potrà essere licenziato per motivi inerenti alla sua attività.
Art. 8 - Versamento dei contributi sindacali
In applicazione di quanto previsto dall'art. 26 della Legge 20-5-1970, n. 300, l'azienda opererà, previo rilascio di delega individuale firmata dall'interessato, la trattenuta mensile in percentuale nella misura dell'1% sui valori base contrattuali e sull'indennità di contingenza secondo le modalità concordate a livello territoriale.
Tale trattenuta verrà rapportata per gli operai su un numero convenzionale di 166,5 h. mensili.
La delega può essere revocata in qualsiasi momento e il lavoratore potrà rilasciarne una nuova.
Le quote sindacali trattenute dalle aziende verranno versate a ciascun Sindacato tramite banca.
Previo rilascio di apposita delega l'azienda effettuerà, inoltre, la trattenuta ed il versamento della quota mutualistica a favore della Cassa Nazionale Mutualità e Previdenza addetti all'Industria della Carta e della Stampa.
Art. 9 - Permessi ed aspettativa per cariche sindacali
Ai lavoratori che sono membri delle Commissioni Esecutive delle strutture provinciali o del Comitato Direttivo delle Sezioni provinciali delle Associazioni dei Lavoratori firmatarie del presente contratto, saranno concessi brevi permessi non retribuiti per il disimpegno delle loro funzioni, quando non ostino eccezionali impedimenti di ordine tecnico aziendale.
Oltre quanto previsto dagli artt. 23, 24, 31 e 32 della Legge 20-5-1970, n. 300, ai lavoratori che sono membri dei Comitati Direttivi delle Associazioni nazionali di categoria firmatarie del presente contratto o delle Sezioni provinciali delle Associazioni stesse, potranno essere invece concessi permessi retribuiti nella misura di 15 giorni annui complessivi per ciascuna delle Organizzazioni sindacali.
I permessi per i dirigenti provinciali e nazionali dovranno essere richiesti per iscritto all'azienda dalle Organizzazioni interessate tramite le Api territoriali. Le Organizzazioni dei lavoratori dovranno altresì comunicare alla azienda, per iscritto e tramite le Api territoriali, le qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative.
Le presenti norme non si applicano alle aziende di cui all'art. 35 della Legge 20-5-1970, n. 300.
Art. 10 - Istruzione professionale e relativo contributo di assistenza contrattuale
Le parti confermano la necessità di promuovere, incrementare e potenziare l'istruzione professionale a favore dei giovani lavoratori della categoria che intendono qualificarsi o specializzarsi nelle lavorazioni caratteristiche del settore grafico nonché l'aggiornamento ed il perfezionamento professionale delle maestranze occupate.
A tal fine i datori di lavoro si impegnano a costituire i fondi necessari per la creazione, l'incremento ed il potenziamento delle attività relative mediante il versamento di un contributo di assistenza contrattuale nella misura dello 0,1% delle retribuzioni, al quale non sono tenute le aziende editoriali.
Il versamento della quota contributiva, di cui al precedente comma diventerà operante, per le aziende associate, quando l'Unigec-Confapi avrà verificato l'esistenza delle condizioni di pari dignità all'interno degli organismi statutari dell'Ente Nazionale per l'Istruzione Professionale Grafica (E.N.I.P.G.) sia nazionali che ad ogni livello territoriale.
Qualora la riscossione venga affidata ad un Istituto previdenziale o assicurativo, la suddetta percentuale verrà applicata sulle retribuzioni soggette ai contributi degli Istituti stessi.
Il contributo di cui sopra potrà essere modificato provincia per provincia - o diversa circoscrizione - da parte delle Organizzazioni territoriali competenti dei datori di lavoro e dei lavoratori, in armonia con le esigenze delle rispettive province o diverse circoscrizioni.
Per il raggiungimento dei fini di cui sopra sono costituiti l'Ente Nazionale per l'Istruzione Professionale Grafica - E.N.I.P.G. - che provvede allo studio e al coordinamento delle iniziative dirette alla formazione professionale dei lavoratori poligrafici - e per ciascuna provincia o diversa circoscrizione i Comitati provinciali o interprovinciali o regionali, le cui funzioni e rapporti verranno disciplinati da appositi statuto e regolamento.
Per l'attività dell'Ente ciascuna provincia o diversa circoscrizione devolverà una percentuale dell'ammontare del contributo riscosso sulla base di quanto previsto dal 2 comma del presente articolo la cui misura sarà fissata dal Consiglio Direttivo dell'Ente stesso.
L'amministrazione dei fondi è di competenza dei Comitati provinciali od interprovinciali ed i fondi stessi andranno a beneficio delle sedi provinciali o diversa circoscrizione dove hanno sede le aziende versanti.
Ferma restando la competenza dei Comitati provinciali ed interprovinciali, le parti convengono sulla necessità, in attuazione degli scopi di cui al primo comma, di coordinare le iniziative per far fronte ai problemi posti dalle innovazioni tecnologiche o dalla riorganizzazione del lavoro.
Fanno parte dell'E.N.I.P.G. e dei Comitati provinciali od interprovinciali le Organizzazioni sindacali dei Datori di lavoro e dei Lavoratori interessati al versamento del contributo di cui trattasi; i Datori di lavoro ed i Lavoratori saranno rappresentati pariteticamente.
Altre Associazioni ed Enti interessati comunque al problema dell'istruzione professionale grafica potranno essere rappresentati nell'Organo deliberante dell'E.N.I.P.G. ed in quelli dei Comitati provinciali od interprovinciali come membri aggiuntivi con voto consultivo.
Sia l'E.N.I.P.G. che i Comitati provinciali od interprovinciali saranno presieduti da un membro di parte industriale il quale nelle votazioni avrà doppio voto.
L'Organo deliberante dell'E.N.I.P.G. sarà composto di 28 membri; quelli dei Comitati provinciali od interprovinciali saranno composti da un numero di membri non inferiore a otto e non superiore a quattordici secondo le decisioni che all'uopo saranno adottate dalle Organizzazioni Nazionali e Territoriali dei Datori di lavoro e dei Lavoratori. Nei rispettivi statuto e regolamento saranno inoltre disciplinate, da parte delle Organizzazioni di cui sopra e nella rispettiva competenza, la composizione ed i poteri del Comitato Esecutivo da costituire in seno all'E.N.I.P.G. e nei Comitati provinciali ed interprovinciali. Nell'Organismo deliberante dell'Ente ed in quelli dei Comitati provinciali od interprovinciali sia le Organizzazioni sindacali dei Lavoratori che quelle dei Datori di lavoro saranno rappresentate in misura proporzionale alla loro consistenza numerica.
I Comitati provinciali o interprovinciali stabiliranno, ciascuno per la propria competenza e nell'ambito delle norme statutarie e regolamentari dell'E.N.I.P.G., le modalità del proprio funzionamento e quelle di riscossione del contributo di cui al 2 comma del presente articolo.
In caso di mancata costituzione del competente Comitato provinciale od interprovinciale per l'istruzione professionale grafica l'E.N.I.P.G. procederà, con le modalità ritenute più idonee, alla riscossione del contributo di cui al 2 comma del presente articolo nella misura che sarà fissata dal Consiglio Direttivo dell'E.N.I.P.G. Perdurando la mancata costituzione del Comitato provinciale od interprovinciale lo stesso E.N.I.P.G. sempre con delibera del proprio Consiglio Direttivo e sentito il parere delle Organizzazioni Sindacali provinciali dei Datori di lavoro e dei Lavoratori grafici competenti per territorio, potrà decidere l'impiego dei fondi così riscossi ed accantonati per iniziative di formazione professionale a beneficio della circoscrizione dove hanno sede le aziende versanti oppure per iniziative di carattere generale.
U.N.I.G.E.C. e F.I.L.I.S., F.I.S. e U.I.L.S.I.C. si riuniranno nell'ambito di un Comitato paritetico con il compito di verificare la fattibilità di costituire un Fondo Pensionistico e/o Assicurativo Integrativo. Il Comitato paritetico presenterà le proprie conclusioni entro 12 mesi.
Art. 12 - Igiene e sicurezza del lavoro
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 della Legge 20-5-1970, n. 300, i lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.
Gli oneri relativi saranno a carico delle aziende purché ci sia preventivo accordo tra le parti sugli organismi ed enti chiamati ad effettuare tali controlli e ricerche aziendali.
I risultati delle rilevazioni relative ai dati ambientali saranno annotati a cura della azienda su un apposito registro che sarà tenuto a disposizione delle RSA.
Le direzioni aziendali sono tenute a comunicare ai lavoratori interessati le informazioni fornite dai produttori relative alla tossicità delle sostanze usate nel processo produttivo e alle modalità del loro corretto impiego.
Inoltre le direzioni aziendali affiggeranno in prossimità degli impianti produttivi una scheda contenente le norme di sicurezza.
Norma transitoria - Gli impegni di cui al quarto e quinto paragrafo dell'articolo decorreranno dall'1-1-1990.
Le unità produttive aventi alle proprie dipendenze un numero significativo di personale femminile consentiranno a richiesta delle rappresentanze sindacali aziendali che personale medico dei consultori pubblici abbia accesso all'interno dell'azienda, nei locali messi a disposizione, per svolgere l'attività sanitaria di educazione e prevenzione di propria competenza.
L'accesso dei medici suddetti avrà luogo al di fuori dell'orario di lavoro e secondo le modalità che, di volta in volta, saranno concordate con le Direzioni Aziendali.
Art. 14 - Assunzione - Documenti
L'assunzione del lavoratore dovrà essere effettuata con lettera nella quale deve essere specificato:
1) la data di assunzione;
2) il gruppo e livello cui il lavoratore viene assegnato;
3) il trattamento economico;
4) la durata dell'eventuale periodo di prova.
Per l'assunzione il lavoratore dovrà presentare i seguenti documenti personali:
1) libretto di lavoro;
2) codice fiscale;
3) stato di famiglia (per il capo famiglia);
4) carta di identità o documento equipollente;
5) eventuale titolo di studio.
Il datore di lavoro potrà richiedere i certificati di lavoro per le occupazioni antecedenti a quelle risultanti dalle registrazioni sul libretto di lavoro sempreché il lavoratore ne sia in possesso.
Non possono essere assunti in qualità di apprendisti i giovani di ambo i sessi che non abbiano i limiti di età previsti dalla Legge e che non siano in possesso dei prescritti documenti di lavoro nonché dei requisiti sanciti nella Parte Quinta del presente contratto. Il libretto di lavoro fa fede per il tirocinio compiuto dall'apprendista presso altre ditte e per la specializzazione.
Il lavoratore dovrà comunicare alla Direzione dell'azienda eventuali cambiamenti di domicilio.
Alla cessazione del rapporto di lavoro gli eventuali documenti in possesso dell'azienda dovranno essere restituiti al lavoratore e, nel libretto di lavoro, dovranno essere riportate le indicazioni relative alla durata del rapporto, alla categoria o gruppo di appartenenza e alle mansioni disimpegnate.
Art. 15 - Qualifiche non rientranti nella percentuale d'obbligo (art. 25 L. 223/91)
Tra le parti si conviene che le qualifiche delle quali non si deve tener conto ai fini del calcolo della percentuale di cui all'art. 21 1 comma della Legge 23-7-1991, n. 223, siano quelle ricomprese nei seguenti livelli di inquadramento:
- quadri;
- qualifica impiegatizia: livello superiore al 7º livello;
- qualifica operaia: livelli superiori al 7º livello per la generalità dei lavoratori, livelli superiori all'8º livello per gli operai addetti all'area di legatoria.
Il lavoratore potrà essere sottoposto, prima dell'assunzione, a visita medica da parte del sanitario dell'azienda per l'accertamento di requisiti fisici e psico-attitudinali necessari per l'espletamento del lavoro cui è destinato.
Egualmente potrà essere sottoposto a visita medica, effettuata da gabinetti medici o di analisi specializzati, gestiti da Enti pubblici o universitari, allorquando contesti la propria idoneità fisica a continuare nell'espletamento delle proprie mansioni o ad espletarne altre che non siano incompatibili, per le maggiori gravosità, con la propria idoneità fisica.
Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare l'idoneità fisica del lavoratore da parte di Enti pubblici o da istituti specializzati di diritto pubblico.
Restano in ogni caso ferme le norme di Legge circa le visite mediche obbligatorie, la cui diagnosi sarà resa nota al lavoratore.
Art. 17 - Ammissione e lavoro delle donne e dei fanciulli
L'ammissione e il lavoro delle donne e dei fanciulli sono regolati dalle disposizioni di Legge e da eventuali accordi interconfederali.
Art. 18 - Contratto di formazione e lavoro
Si rinvia agli accordi interconfederali CONFAPI/CGIL-CISL-UIL.
Art. 19 - Contratto a tempo determinato
In attuazione del rinvio disposto dall'art. 23 Legge 28-2-1987, n. 56 vengono individuate le fattispecie per le quali in aggiunta a quanto previsto dalla Legge 18-4-1962, n. 230 e all'art. 8 bis Legge 25-3-1983, n. 79, è consentita la stipula di contratti a termine:
- incrementi di attività produttiva, di confezionamento e di spedizione del prodotto, in dipendenza di commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi;
- punte di più intensa attività, derivate da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo per le quantità e/o specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste;
- esigenza di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione;
- assunzione per sostituzione di lavoratori assenti per ferie o aspettativa, con indicazione delle norme del lavoratore sostituito e la causa della sostituzione.
Nei casi aggiuntivi sopraindicati, il numero dei lavoratori che possono essere contemporaneamente in servizio, per ogni unità produttiva con contratto a termine rispetto al numero di lavoratori con contratto a tempo indeterminato non possa essere superiore al:
- 15% per lo scaglione fino a 100 dipendenti; l'applicazione di tale percentuale non può determinare un numero di lavoratori assumibili inferiore a 5 unità;
- 10% per lo scaglione da 101 a 300 dipendenti;
- 7% per lo scaglione oltre 300 dipendenti.
Le frazioni saranno arrotondate alla unità superiore.
La durata massima del contratto a termine è di mesi 4, rinnovabile una sola volta per non più dello stesso periodo.
I lavoratori assunti ai sensi della presente normativa, hanno diritto di precedenza all'assunzione, qualora l'azienda assuma a tempo indeterminato per la medesima qualifica e mansioni fungibili e alle condizioni previste dall'art. 23, comma 2, Legge 56/87.
Art. 20 - Contratto a tempo parziale
In attuazione del rinvio disposto dall'art. 5 comma 3º-4º Legge 863/84 il rapporto di lavoro a tempo parziale è regolato come segue:
- l'instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale deve avvenire con il consenso dell'azienda e del lavoratore; tale requisito è necessario anche per il passaggio dal rapporto part-time a quello a tempo pieno e viceversa;
- il rapporto a tempo parziale potrà riguardare sia lavoratori già in forza che nuovi assunti. Nel caso di passaggio dal tempo pieno a tempo parziale potranno essere concordate tra le parti all'atto del passaggio le possibilità e le condizioni per l'eventuale rientro al tempo pieno;
- il contratto di lavoro a tempo parziale o di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale deve essere stipulato per iscritto. In esso devono essere indicate le mansioni, l'orario di lavoro e la sua distribuzione anche articolata nel corso dell'anno, nonché gli altri elementi previsti dal presente contratto per il rapporto a tempo parziale;
- in applicazione della deroga all'art. 5 Legge 863/84 disposta dal successivo comma 3º le aziende potranno attuare particolari modalità temporali di svolgimento delle prestazioni che permettano l'utilizzo nell'arco di periodi plurisettimanali e plurimensili anche con concentrazione in determinati periodi dell'anno.
Le modalità definite in fase di stipulazione o di successiva modifica del contratto individuale di lavoro, verranno comunicate all'Ispettorato del Lavoro.
In caso di assunzione di personale a tempo pieno il diritto di precedenza di cui al comma 3 bis art. 5 Legge 863/84 si intende applicabile qualora l'assunzione avvenga per le medesime qualifiche e mansioni fungibili per le quali è in corso un rapporto di lavoro a tempo parziale.
In considerazione delle specifiche esigenze organizzative e produttive che caratterizzano il settore grafico/editoriale, è consentita la prestazione da parte dei lavoratori a tempo parziale di lavoro aggiuntivo rispetto all'orario ridotto concordato in attuazione dell'art. 5 comma 3, lett. C) e 4, Legge 19-12-1984, n. 863.
Tale prestazione aggiuntiva è regolamentata, per quanto attiene le procedure relative alla sua effettuazione, dalle normative in atto nel presente contratto relativamente al lavoro eccedente l'orario normale, in rapporto alla durata del part-time. Per i lavoratori assunti con contratto a tempo parziale prima dell'entrata in vigore del presente contratto sono fatte salve le condizioni esistenti in merito alle prestazioni aggiuntive.
Qualora le parti concordino sulla trasformazione del rapporto da tempo pieno a part-time, il lavoratore non è tenuto alla effettuazione di orario aggiuntivo salvo diversa intesa tra azienda e lavoratore:
- la retribuzione diretta ed indiretta e tutti gli istituti del presente contratto saranno proporzionati all'orario di lavoro concordato, con riferimento al trattamento contrattuale dei lavoratori a tempo pieno;
- il periodo di prova verrà proporzionalmente prolungato in rapporto alla minore durata dell'orario di lavoro rispetto al lavoro a tempo pieno.
Interpretazione a verbale - 1) Contratto a tempo parziale.
Con riferimento al prolungamento del periodo di prova di cui al 2º alinea del comma 6 dell'articolo 18 (Contratto a tempo parziale), le parti concordano che, in ogni caso, il periodo di prova non potrà essere superiore al numero delle ore di effettivo lavoro previste per il periodo di prova dei lavoratori a tempo pieno.
Con decorrenza dal 1-1-1994 l'orario di lavoro settimanale dei lavoratori è fissato in 38 ore e 30 minuti.
In tale orario di lavoro medio sono assorbite tutte le riduzioni dell'orario di lavoro su base annua previste dai precedenti CCNL e dal Protocollo d'intesa 22-1-1983 e, fino a concorrenza, gli orari inferiori esistenti a livello aziendale.
Le parti si danno reciprocamente atto che l'orario di lavoro di 38 ore e 30 minuti settimanali possa essere raggiunto come media nell'arco dell'anno attraverso cicli plurisettimanali, in sede di prima applicazione di tale nuova normativa l'Azienda, entro il 30-9-1993, comunicherà alle R.S.A. le modalità strutturali attraverso le quali verrà raggiunto l'orario di lavoro medio settimanale di cui al 1 comma del presente articolo. In particolare in tale comunicazione l'azienda specificherà le articolazioni dell'orario che dovranno essere realizzate per quanto attiene il numero delle giornate lavorative nell'ambito della settimana, le caratteristiche di omogeneità o meno dell'orario di lavoro nell'ambito delle singole giornate, le articolazioni di orari nell'ambito delle settimane lavorative il tutto per l'intera azienda, per reparti o uffici, e/o specifiche mansioni.
Entro i 7 giorni successivi a tale comunicazione le parti dovranno raggiungere una intesa sulla definizione delle modalità di gestione dell'orario; in mancanza di tale intesa si procederà, nei successivi 7 giorni ad una ulteriore analisi delle problematiche, essendo entrambe le parti assistite dalle rispettive organizzazioni territoriali.
In assenza di intese entro i successivi 30 giorni si procederà a convocare le parti con la presenza degli organismi nazionali.
L'attuazione dei regimi di orario sopra disciplinati è impegnativa per tutti i lavoratori interessati.
Fermo restando quanto definito ai precedenti commi, al fine di rendere più concreto l'adeguamento delle capacità produttive aziendali, con un migliore utilizzo degli impianti, alle esigenze dell'andamento produttivo e di mercato derivanti da fattori non stabili e/o permanenti, l'Azienda potrà ricorrere, anche per singoli reparti, tipi di lavorazione o gruppi di lavoratori, alla flessibilità dell'orario normale di lavoro, così come definito attraverso la procedura di cui ai commi 3 e seguenti del presente articolo, attraverso cicli plurisettimanali.
In tale caso, previa comunicazione motivata alle R.S.A., la Direzione Aziendale attiverà, per l'intera azienda, per reparti, per tipi di lavorazioni e/o gruppi di lavoratori, regimi di orario che prevedano settimane con prestazioni lavorative superiori all'orario definito con le procedure citate nei limiti dell'orario di Legge e settimane con prestazioni inferiori.
I regimi di flessibilità comporteranno compensazioni annuali di orario tali da lasciare invariato il normale orario di lavoro medio settimanale.
Resta fermo che nei periodi in cui vengono attuati regimi di flessibilità, il lavoratore verrà retribuito secondo i criteri della normale mensilizzazione; per altro, per le ore prestate oltre l'orario contrattuale aziendale in orari o turni diurni viene corrisposta una maggiorazione del 9,62% sulla retribuzione oraria, del 20% per le ore prestate oltre l'orario contrattuale aziendale in orari o turni notturni e del 19,25% per le ore prestate in giornate nelle quali non è prevista l'attività lavorativa.
Le prestazioni lavorative inferiori all'orario di lavoro contrattuale aziendale potranno anche essere realizzate tramite l'attribuzione di giornate di riposo retribuito per singoli lavoratori.
Qualora il programma dei recuperi definito dalla Direzione non possa essere rispettato a seguito di modificazioni delle condizioni che lo avevano generato, le parti potranno definire ulteriori tempistiche per il recupero.
Qualora le esigenze produttive non consentano nell'ulteriore periodo di riattivare il riequilibrio, le ore prestate oltre l'orario contrattuale aziendalmente definito, previa intesa con le R.S.A., potranno anche essere retribuite con una maggiorazione di 9,62 punti superiore alla maggiorazione di straordinario applicabile conguagliando quanto già erogato a titolo di flessibilità dell'orario.
L'orario normale di lavoro può articolarsi anche in turni avvicendati nel rispetto delle seguenti modalità:
1º x 2º turno: con decorrenza dal 1-1-1994 38 ore e 30 minuti settimanali
3º turno: 36 ore per quanto attiene la prestazione specificamente prestata in tale turno
In ogni caso ai turnisti di cui sopra sarà corrisposta una maggiorazione del 6% per il 1º e 2º turno e del 24% per il 3 turno sul salario o stipendio contrattuale (valore base e indennità di contingenza di cui all'art. 22, parte I Norme generali, con esclusione del 1 turno con interruzione meridiana).
Le maggiorazioni sopra indicate vengono assorbite fino a concorrenza dai trattamenti di miglior favore eventualmente esistenti a livello aziendale.
Qualora l'articolazione dei tre turni giornalieri sia tale da consentire l'utilizzo degli impianti 24 ore per l'intero orario settimanale, ai lavoratori turnisti effettuanti tali regimi di orario e ai quali non si applica la parte VI del presente contratto, vengono riconosciute n. 26 ore e 40 minuti di riduzione dell'orario di lavoro su base annua.
Qualora la turnazione su 24 ore venisse effettuata per un periodo inferiore all'anno, la suddetta riduzione dell'orario di lavoro verrà proporzionalmente ridotta.
Il lavoro normale su due turni giornalieri non può avere inizio prima delle 7 e terminare dopo le 24.
Qualora il secondo turno termini dopo le 23 e non oltre le 24 sarà corrisposta una maggiorazione del 30% sulla retribuzione limitatamente all'ora compresa tra le 23 e le 24.
A livello aziendale le parti potranno anticipare l'inizio del 1 turno alle ore 6, fermo restando che in tale caso la maggiorazione di cui al precedente comma verrà corrisposta per l'ora compresa tra le 22 e le 23.
Il lavoro normale su due turni giornalieri non può avere inizio prima delle ore 7 e terminare dopo le ore 24.
In caso di effettuazione di più turni di lavoro avvicendati il loro svolgimento dovrà essere determinato settimana per settimana.
L'attuazione dei regimi d'orario sopra disciplinati è impegnativa per tutti i lavoratori interessati.
L'interruzione per la refezione meridiana deve essere compresa tra le 12 e le 14, deve avere carattere di continuità e non può essere inferiore a mezz'ora.
La durata del riposo intermedio obbligatorio per i fanciulli e gli adolescenti, fissato dalla Legge 17-10-1967, n. 677 (per la tutela del lavoro minorile), potrà essere ridotta, in conformità al disposto dell'art. 20, comma 2, della Legge stessa, a mezz'ora.
Per i lavoratori addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia, ferma restando la durata dell'orario normale contrattuale, le prestazioni effettuate oltre detto orario e fino al raggiungimento delle 48 ore settimanali saranno compensate con quote orarie di retribuzione normale maggiorate del 20%. Sempre ai lavoratori addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia che dovranno effettuare prestazioni in turni di lavoro avvicendati sarà corrisposta la maggiorazione del 6% sul salario contrattuale (valore base e indennità di contingenza) di cui all'art. 21, Parte Prima, Norme Generali, mentre per quelli del Gruppo B non compresi in turni avvicendati che dovessero prestare servizio normalmente di notte, sarà corrisposta una maggiorazione del 25% sul salario contrattuale (valore base e indennità di contingenza) di cui all'art. 21, Parte Prima, Norme Generali del presente contratto.
Ai sensi del RD 6-12-1923, n. 2657, modificato con DPR 30-7-1951, n. 760, i fattorini che svolgono mansioni che richiedono una applicazione assidua e continua non sono considerati lavoratori addetti a mansioni discontinue.
Compatibilmente con le obiettive possibilità di programmazione della produzione e ai fini di una migliore utilizzazione degli impianti, anche a sostegno dell'occupazione, tra Direzione aziendale e Rappresentanza Sindacale Aziendale verranno concordati il calendario annuo del godimento delle ferie, dei riposi retribuiti dei periodicisti, nonché i criteri di godimento dei 4 giorni di riposo retribuiti sostitutivi delle festività abolite dalla Legge.
Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento alle norme di Legge sull'orario di lavoro ed alle relative deroghe ed eccezioni.
Norma transitoria - Fino al 31-12-1993 l'orario di lavoro rimane disciplinato secondo le normative di cui all'art. 20, Parte Prima, Norme Generali del CCNL 20-7-1989 riportate nell'allegato.
Per quanto attiene le percentuali di pagamento delle prestazioni in regime di flessibilità, le stesse fino al 31-12-1993 sono le seguenti:
10% per le prestazioni in orari o turni diurni;
20% per le prestazioni in giornate per le quali non è prevista l'attività lavorativa;
10% nel caso in cui non sia possibile procedere al recupero delle prestazioni effettuate.
Dichiarazione a verbale - Le parti concordano che, in caso di controversia in sede aziendale sull'attuazione delle norme definite in materia di flessibilità dell'orario settimanale, la materia venga esaminata dalle Organizzazioni Territoriali degli imprenditori e dei lavoratori entro cinque giorni dalla richiesta di una delle parti aziendali.
Norma transitoria - Nelle aziende che abbiano già in atto orari di lavoro articolati su tre turni, che coprono l'arco delle 24 ore, le norme eventualmente concordate aziendalmente per disciplinare la materia dovranno essere raccordate con la nuova disciplina contrattuale al fine di evitare sovrapposizioni di trattamento.
Agli effetti dell'interpretazione e dell'applicazione del presente contratto la dizione "Lavoratore" si intende indicativa delle categorie quadri, impiegati e operai, mentre la dizione "cartotecnico" è riferita ai lavoratori dipendenti di aziende dei comparti ex cartotecnici di cui all'art. 1.
Per le clausole interessanti una sola categoria di lavoratori vengono usate le dizioni separate di quadro, di impiegato e di operaio.
Le dizioni stipendio, salario, retribuzione devono essere intese come segue:
- Stipendio e salario è il corrispettivo spettante al quadro, all'impiegato ed all'operaio in base ai valori base contrattuali, di cui alla tabella dei minimi di stipendio e di salario riportata nella Parte Settima, ed all'indennità di contingenza;
- Retribuzione è quanto complessivamente percepito dal quadro, dall'impiegato e dall'operaio per la sua prestazione lavorativa.
Art. 23 - Conteggi perequativi per le aziende grafiche
Le maggiorazioni per lavori a turno e quelle previste dalle norme tecniche delle singole specializzazioni del presente contratto, salvo i casi in cui le stesse siano state corrisposte per prestazioni occasionali, saranno computate nei vari istituti contrattuali come segue, ad eccezione delle condizioni in atto eventualmente più favorevoli:
- per le ferie, in base a quanto avrebbe percepito il lavoratore se avesse prestato servizio;
- per la tredicesima mensilità e la gratifica natalizia, in base alla media maturata nell'anno ai titoli di cui sopra.
Tutte le assenze debbono essere giustificate.
Le giustificazioni debbono essere presentate entro il più breve tempo possibile e comunque non oltre il giorno successivo al primo giorno di assenza, salvo giustificati motivi di impedimento.
Per la comunicazione e la giustificazione dell'assenza per malattia ed infortunio si fa riferimento alle norme di cui agli artt. 10, parte seconda, operai e 15, parte terza, impiegati.
Al lavoratore saranno concessi brevi permessi per improrogabili giustificate necessità familiari.
Potranno altresì essere concessi brevi permessi ai lavoratori che ne facciano richiesta per giustificati motivi, compatibilmente con le esigenze tecniche dell'azienda.
In particolare considerazione saranno tenute inoltre le richieste di permessi per consentire agli eletti di partecipare alle riunioni degli Organismi scolastici di cui alla Legge n. 416/1974.
Per i permessi di cui ai commi precedenti nessuna retribuzione è dovuta al lavoratore e le ore perdute potranno essere recuperate.
Ai giovani apprendisti di ambo i sessi che documenteranno di frequentare con profitto scuole professionali serali, riconosciute o registrate dall'E.N.I.P.G., saranno concessi permessi per frequentarle, senza operare nessuna trattenuta sulla retribuzione.
Ai lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria, universitaria e di qualificazione professionale, statali, parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, saranno concessi permessi retribuiti, per esigenze di studio, nella misura di una settimana di calendario all'anno. Tali permessi si aggiungeranno ai permessi giornalieri retribuiti per sostenere prove di esame previsti dall'art. 10 della Legge n. 300 del 1970.
Inoltre ai lavoratori predetti potranno essere concessi per le stesse esigenze permessi non retribuiti fino ad un massimo di una settimana di calendario all'anno.
Il datore di lavoro potrà richiedere la produzione delle certificazioni necessarie all'esercizio del diritto di cui ai commi precedenti.
La Rappresentanza sindacale aziendale potrà optare tra il trattamento sopra indicato ed eventuali trattamenti aziendali esistenti per lo stesso titolo.
Art. 26 - Portatori di handicap
Ai sensi della Legge 482/1968 le Aziende, compatibilmente con le proprie possibilità tecnico organizzative, inseriranno nelle proprie strutture portatori di handicap riconosciuti invalidi, in funzione delle capacità lavorative degli stessi.
L'Azienda, compatibilmente con le esigenze di servizio, concederà un periodo di aspettativa non retribuita al lavoratore che ne faccia richiesta:
a) in quanto in condizioni di tossicodipendenza per documentata necessità di terapie riabilitative da effettuarsi presso strutture del Servizio Sanitario Nazionale o presso strutture specialistiche riconosciute dalle istituzioni;
b) per la documentata necessità di assistere familiari a carico che risultino in condizioni di tossicodipendenza.
I lavoratori che, fuori dell'ipotesi di cui all'articolo precedente, al fine di migliorare la propria cultura anche in relazione all'attività dell'azienda, intendono frequentare, presso istituti pubblici o legalmente riconosciuti, corsi di studio hanno diritto, con le precisazioni indicate ai commi successivi, di usufruire di permessi retribuiti a carico di un monte ore triennale messo a disposizione di tutti i dipendenti.
Le ore di permesso da utilizzare nell'arco del triennio sono usufruibili anche in un solo anno.
All'inizio di ogni triennio verrà determinato il monte ore a disposizione dei lavoratori per l'esercizio del diritto allo studio, moltiplicando ore dieci annue per 3 e per il numero totale dei dipendenti occupati nell'azienda o nell'unità produttiva in quella data, salvi i conguagli successivi in relazione alle variazioni del numero dei dipendenti.
I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dall'azienda o dall'unità produttiva per l'esercizio del diritto allo studio non dovranno superare il 2,5% del totale della forza occupata; dovrà comunque essere garantito in ogni reparto lo svolgimento dell'attività produttiva mediante accordi con le Rappresentanze Sindacali Aziendali.
I permessi retribuiti potranno essere richiesti per un massimo di 150 ore pro-capite per triennio utilizzabili anche in un solo anno, sempreché il corso al quale il lavoratore intende partecipare si svolga per un numero di ore doppio di quelle richieste come permesso retribuito. A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all'azienda nei termini e con le modalità che saranno concordate a livello aziendale. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre.
Qualora il numero dei richiedenti comporti il superamento della metà del monte ore triennale o determini l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al 4 comma, la Direzione e le Rappresentanze Sindacali Aziendali, o, in mancanza, la Commissione Interna, stabiliranno, tenendo presenti le istanze espresse dai lavoratori in ordine alla frequenza dei corsi, i criteri obiettivi per l'identificazione dei beneficiari dei permessi, fermo restando quanto previsto al 4 comma, quali età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi, ecc.
Saranno ammessi ai corsi coloro che siano in possesso dei necessari requisiti e sempre che ricorrano le condizioni oggettive indicate ai commi precedenti.
I lavoratori dovranno fornire all'azienda un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati di frequenza con l'indicazione delle ore relative.
Eventuali divergenze circa l'osservanza delle condizioni specificate dal presente articolo saranno oggetto di esame congiunto tra la Direzione e le Rappresentanze Sindacali Aziendali.
Le aziende erogheranno, durante la frequenza dei corsi, acconti mensili conguagliabili, commisurati alle ore di permessi usufruiti, fermo restando che il presupposto per il pagamento di dette ore, nei limiti e alle condizioni indicate al 4 comma è costituito dalla regolare frequenza dell'intero corso.
L'applicazione della percentuale di cui al 4 comma avverrà assicurando l'esercizio del diritto allo studio ad almeno un lavoratore per ciascuna azienda.
Art. 29 - Mutamento di mansioni
Ai sensi dell'art. 13 della Legge 20-5-1970, n. 300, il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti al gruppo professionale e livello retributivo superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansio