ilccnl logo
Banca DatiQuotidianoCCNL
Approfondimenti
  • Account
  • Preferiti
  • Contrattazione Collettiva
  • Contrattazione Interconfederale
  • Dati tabellari
  • enti bilateraliBilateralità e Previdenza
  • App e software
  • Assistenza
  • sia logo

    S.I.A. S.r.l.

    P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662

    Cookie PolicyPrivacy Policy
TUTTI I CCNL

SETTORE: Poligrafici e Spettacolo

CCNL: Grafica ed Editoria - Piccola Industria

Grafica ed Editoria - Piccola Industria (fino al 31.07.01)

CODICE CNEL: G018

Il CCNL Grafica ed Editoria - Piccola Industria è chiuso al 31/07/2001.

Per la disciplina economica e normativa successiva, si rinvia al CCNL "Comunicazione - Piccola Industria" (Settore "Poligrafici e spettacolo").

Chiudi nota

Sezione:

Archivio CCNL

CCNL

CCNL del 16/03/1993

GRAFICA ED EDITORIA - Piccola industria

 

 

Contratto collettivo nazionale di lavoro 16-03-1993

Lavoratori dipendenti dalle piccole e medie aziende grafiche affini ed editoriali

Decorrenza: 01-03-1993 - 31-12-1995

 

 

Verbale di stipula

 

 

Addì, 16 marzo 1993

tra l'UNIGEC - Unione Italiana della Piccola e Media Industria Grafica, Editoriale, Cartaria, Cartotecnica ed Affine,

e con la partecipazione di una delegazione di industriali grafici ed editoriali,

e con l'assistenza della CONFAPI - Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria,

e la Federazione italiana lavoratori informazione e spettacolo

e la Federazione informazione e spettacolo

e la Unione italiana lavoratori della stampa, spettacolo, informazione, cultura.

è stato stipulato il presente contratto.

 

 

Parte Prima - NORME GENERALI

 

Art. 1 - Validità e limiti di applicabilità

 

Il presente contratto di lavoro regola i rapporti tra le aziende grafiche ed affini e le aziende editoriali e i lavoratori dipendenti.

Estende la sua efficacia anche ai comparti produttivi degli astucci pieghevoli e degli imballaggi flessibili stampati, limitatamente, per questi ultimi, alle aziende che abbiano una produzione di imballaggi nei quali l'apporto delle lavorazioni grafiche si evidenzia in un risultato qualitativo che è conseguente dello specifico apporto professionale grafico e che è prevalente sulle quantità globali di prodotto finito.

Qualora le Associazioni dei lavoratori contraenti dovessero concordare con altre Associazioni di datori di lavoro o di artigiani condizioni meno onerose di quelle previste dal presente contratto, tali condizioni si intenderanno estese alle aziende che abbiano le medesime caratteristiche e che siano rappresentate dall'Unigec/Confapi.

 

 

Art. 2 - Decorrenza e durata

 

Il presente contratto ha decorrenza dal 1-3-1993, salvo particolari decorrenze indicate nei singoli articoli, ed avrà validità fino al 31-12-1995. Esso si intenderà tacitamente prorogato di anno in anno ove non sia disdettato da una delle parti contraenti tre mesi prima della scadenza a mezzo di lettera raccomandata.

Allo scopo di evitare, per quanto possibile, vacanza contrattuale, le trattative per il rinnovo del presente contratto avranno inizio tre mesi prima della data di scadenza.

 

 

Art. 3 - Osservatorio di settore

 

Fermo restando la necessità di costituzione di un organismo di confronto che veda la presenza di tutte le componenti imprenditoriali del settore e delle OO.SS. tali da consentire la verifica di dati esaustivi, l'UNIGEC dichiara la propria disponibilità a costituire unitamente alle FILIS, FIS, e UILSIC un osservatorio nazionale permanente del settore che sia sostitutivo dell'attuale sistema informativo.

L'osservatorio sarà costituito da 3 componenti designati dall'UNIGEC e da 3 componenti designati da FILIS-FIS-UILSIC che, di comune accordo, di volta in volta, potranno essere affiancati da esperti delle materie trattate.

Tale osservatorio avrà la specifica funzione di essere sede di scambio e verifica di dati informativi relativi a:

- andamenti e prospettive del mercato grafico;

- tendenze di sviluppo tecnologico di settore con particolare riferimento alle tecnologie informatiche;

- tendenze e individuazione di tipologie professionali emergenti;

- tendenze evolutive del mercato del lavoro con particolare riferimento alla Legge 903/1977 di parità;

- problematiche inerenti l'igiene e la sicurezza del lavoro anche in relazione alla trasformazione in atto sugli strumenti e sui materiali.

Tale fase di verifica potrà avere articolazioni, che verranno definite tra le componenti dell'osservatorio, per specifici comparti o per aree territoriali particolarmente significative come sotto definite.

Le parti componenti l'osservatorio, sulla base delle verifiche avvenute, potranno attivarsi disgiuntamente o congiuntamente nei confronti degli enti competenti sia statali che territoriali, anche in fase propositiva per approntamento di normative che possano cogliere le individuate esigenze del settore.

In considerazione delle particolari difficoltà economiche e di mercato in atto al momento del presente rinnovo contrattuale, le parti si impegnano ad incontrarsi nel dicembre 1994 per una verifica degli andamenti complessivi, anche alla luce delle rilevazioni nel frattempo effettuate dall'Osservatorio.

 

Dichiarazione comune - Le parti reciprocamente riconoscono che l'attuale classificazione unica e i criteri sui quali la stessa è strutturata non corrispondono alle modifiche tecnologiche e organizzative sviluppatesi nelle imprese.

Le parti pertanto convengono sulla necessità di procedere ad una completa modificazione di tale normativa che riconosca che la professionalità dei lavoratori è strettamente legata ai principi di autonomia nello svolgimento delle mansioni affidate, di responsabilità, di raggiungimento delle specifiche quantitative e qualitative richieste, di riconvertibilità della professionalità di base a seguito di modifiche tecnologiche.

 

 

Art. 4 - Sistema di informazione

 

Metodo per il reperimento delle informazioni globali regionali e territoriali

L'Unigec e le Filis, Fis e Uilsic annettono particolare importanza e significato al contenuto delle informazioni del settore e dei comparti produttivi indicati e territorialmente raccolti ai livelli previsti, in quanto insieme di conoscenze che meglio permettono il riconoscimento delle varie fenomenologie concordemente identificate nei titoli di informazione, facilitando la possibilità di studiare le opportune iniziative in relazione a situazioni negative del settore e/o comparto e della relativa occupazione.

Al fine di cui sopra le Sezioni Unigec di competenza forniranno alle Filis, Fis e Uilsic del livello territoriale interessato i risultati dell'indagine effettuata tra i propri associati mediante un questionario concordato a livello nazionale dalle stesse parti e distribuito a livello regionale e valido per tutto il territorio e ciò per rendere univoco il linguaggio utilizzato ed uniformi i dati raccolti.

Le parti si incontreranno entro tre mesi per concordare la formulazione del questionario sulla scorta dei punti al presente capitolo.

 

Sistema di informazione

Le parti ferme restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, concordano il seguente sistema di informazione:

 

1) - Livello Nazionale

Annualmente, di norma nel primo quadrimestre, in apposito incontro, l'Unigec fornirà per i seguenti sotto settori:

- Editoria scolastica

- Editoria libraria

- Editoria periodica

- Grafica commerciale

informazioni globali in merito all'andamento economico produttivo e alle implicazioni occupazionali e previsioni di investimenti, linea di tendenza degli insediamenti nuovi, ovvero ampliamenti consistenti o trasformazioni degli esistenti, sulla loro localizzazione, sulle implicazioni sull'occupazione, sulla mobilità, sulla professionalità, sulle implicazioni dell'occupazione femminile in relazione alla Legge 903/77 al fine di individuare le possibili azioni positive in linea con la Raccomandazione CEE 1984, sulle condizioni ambientali ed ecologiche.

(Il livello nazionale rimane in vigore in attesa che si renda operativo l'Osservatorio di settore).

 

2) - Livello Regionale

L'Unigec regionale annualmente, nel primo quadrimestre, in apposito incontro fornirà informazioni complessive sulle prospettive produttive delle aziende associate e sui riflessi occupazionali delle stesse, anche avuto riguardo alla applicazione della Legge 903/77, su eventuali nuovi insediamenti, consistenti ampliamenti e trasformazione degli esistenti, sui criteri generali di localizzazione, sulle implicazioni occupazionali di mobilità di qualificazione professionale di condizioni ambientali ed ecologiche.

Inoltre le parti in occasione di tale incontro concorderanno gli ambiti dei singoli livelli territoriali inferiori al regionale cui riferirsi per dare le stesse informazioni del livello regionale.

Nel corso dello stesso incontro e sulla base del quadro nazionale le parti effettueranno una verifica della situazione nel suo insieme in riferimento al livello regionale o territoriale inferiore di cui al comma precedente, con riguardo a:

- tendenze di sviluppo tecnologico del settore;

- tendenze di tipologie professionali emergenti;

- tendenze evolutive del mercato del lavoro;

- problematiche inerenti l'igiene e la sicurezza del lavoro.

 

3) - Livello di gruppo

Annualmente nel corso di appositi incontri i gruppi industriali, individuabili nei complessi produttivi con più stabilimenti situati nel territorio nazionale, che occupano globalmente più di 200 dipendenti, assistiti dall'Unigec nazionale, forniranno alle rappresentanze sindacali del gruppo, assistiti dalle organizzazioni nazionali territoriali competenti dei lavoratori informazioni relative allo stato dell'occupazione avuto anche riguardo alla applicazione della L. 903/77, agli orientamenti economici e produttivi, alle entità e al tipo di investimenti (nuove tecnologie, nuovi insediamenti industriali o consistenti ampliamenti e trasformazioni di quelli esistenti) ai criteri generali della loro localizzazione e alle prevedibili implicazioni sulla occupazione, sulla mobilità, sulla qualificazione professionale dei lavoratori e sulle condizioni ambientali ed ecologiche. Inoltre qualora il gruppo abbia compartecipazione nei settori radio, televisione, pubblicità fornirà anche la composizione societaria del gruppo stesso e informazioni relative alle partecipazioni negli stessi settori.

 

4) - Livello di azienda

Annualmente, nel corso di apposito incontro le aziende che abbiano alle proprie dipendenze più di 200 dipendenti, assistite dalla Unigec provinciale, forniranno alle rappresentanze sindacali aziendali, assistite dalle Filis, Fis e Uilsic Provinciali informazioni relative agli orientamenti economici e produttivi alle entità e al tipo degli investimenti (nuove tecnologie, nuovi insediamenti o consistenti ampliamenti o trasformazioni di quelli esistenti) illustrando le eventuali implicazioni sull'occupazione, sulla mobilità, sulla qualificazione professionale dei lavoratori e sulle condizioni ambientali ed ecologiche.

 

 

Art. 5 - Affissioni - Diffusione della stampa sindacale

 

Fermo quanto previsto dall'art. 25 della Legge 20-5-1970, n. 300, le Direzioni aziendali consentiranno ai Sindacati provinciali di categoria aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente contratto di fare affiggere in apposito albo comunicazioni inerenti a materie di interesse sindacale e di lavoro, a firma dei Segretari responsabili dei Sindacati medesimi.

Copia delle comunicazioni di cui sopra dovrà essere preventivamente inoltrata alla Direzione.

La stampa sindacale può essere distribuita ai lavoratori nell'azienda fuori dell'orario di lavoro con l'invio tempestivo di una copia della stessa alla Direzione dell'azienda.

 

 

Art. 6 - Assemblee

 

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 20 e 35 della Legge 20-5-1970, n. 300, le assemblee potranno anche essere indette dalle Organizzazioni sindacali di categoria provinciali e si svolgeranno su richiesta congiunta delle competenti Organizzazioni Territoriali dei lavoratori aderenti alle Federazioni stipulanti il presente contratto.

Nelle aziende che occupano meno di 16 dipendenti i lavoratori avranno diritto a 5 ore annue retribuite per partecipare alle assemblee. La richiesta prevista dal presente articolo, con l'indicazione del giorno e dell'ora dello svolgimento, sarà inoltrata, con adeguato preavviso, alla Direzione aziendale per il tramite delle Organizzazioni Territoriali degli imprenditori e la conferma dovrà pervenire entro tre giorni dal ricevimento della richiesta.

 

 

Art. 7 - Delegato di impresa

 

Fermo restando quanto previsto dalla Legge 20-5-1970, n. 300, nelle aziende con più di 5 dipendenti potrà essere designato un delegato di impresa al quale è attribuita la funzione di rappresentare i lavoratori nei rapporti con la Direzione.

Tale designazione, che avverrà ad iniziativa dei lavoratori interessati, dovrà essere tempestivamente comunicata al datore di lavoro dal Sindacato cui i lavoratori aderiscono, tramite la competente Api territoriale.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 4 della Legge 15-7-1966, n. 604, il delegato non potrà essere licenziato per motivi inerenti alla sua attività.

 

 

Art. 8 - Versamento dei contributi sindacali

 

In applicazione di quanto previsto dall'art. 26 della Legge 20-5-1970, n. 300, l'azienda opererà, previo rilascio di delega individuale firmata dall'interessato, la trattenuta mensile in percentuale nella misura dell'1% sui valori base contrattuali e sull'indennità di contingenza secondo le modalità concordate a livello territoriale.

Tale trattenuta verrà rapportata per gli operai su un numero convenzionale di 166,5 h. mensili.

La delega può essere revocata in qualsiasi momento e il lavoratore potrà rilasciarne una nuova.

Le quote sindacali trattenute dalle aziende verranno versate a ciascun Sindacato tramite banca.

Previo rilascio di apposita delega l'azienda effettuerà, inoltre, la trattenuta ed il versamento della quota mutualistica a favore della Cassa Nazionale Mutualità e Previdenza addetti all'Industria della Carta e della Stampa.

 

 

Art. 9 - Permessi ed aspettativa per cariche sindacali

 

Ai lavoratori che sono membri delle Commissioni Esecutive delle strutture provinciali o del Comitato Direttivo delle Sezioni provinciali delle Associazioni dei Lavoratori firmatarie del presente contratto, saranno concessi brevi permessi non retribuiti per il disimpegno delle loro funzioni, quando non ostino eccezionali impedimenti di ordine tecnico aziendale.

Oltre quanto previsto dagli artt. 23, 24, 31 e 32 della Legge 20-5-1970, n. 300, ai lavoratori che sono membri dei Comitati Direttivi delle Associazioni nazionali di categoria firmatarie del presente contratto o delle Sezioni provinciali delle Associazioni stesse, potranno essere invece concessi permessi retribuiti nella misura di 15 giorni annui complessivi per ciascuna delle Organizzazioni sindacali.

I permessi per i dirigenti provinciali e nazionali dovranno essere richiesti per iscritto all'azienda dalle Organizzazioni interessate tramite le Api territoriali. Le Organizzazioni dei lavoratori dovranno altresì comunicare alla azienda, per iscritto e tramite le Api territoriali, le qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative.

Le presenti norme non si applicano alle aziende di cui all'art. 35 della Legge 20-5-1970, n. 300.

 

 

Art. 10 - Istruzione professionale e relativo contributo di assistenza contrattuale

 

Le parti confermano la necessità di promuovere, incrementare e potenziare l'istruzione professionale a favore dei giovani lavoratori della categoria che intendono qualificarsi o specializzarsi nelle lavorazioni caratteristiche del settore grafico nonché l'aggiornamento ed il perfezionamento professionale delle maestranze occupate.

A tal fine i datori di lavoro si impegnano a costituire i fondi necessari per la creazione, l'incremento ed il potenziamento delle attività relative mediante il versamento di un contributo di assistenza contrattuale nella misura dello 0,1% delle retribuzioni, al quale non sono tenute le aziende editoriali.

Il versamento della quota contributiva, di cui al precedente comma diventerà operante, per le aziende associate, quando l'Unigec-Confapi avrà verificato l'esistenza delle condizioni di pari dignità all'interno degli organismi statutari dell'Ente Nazionale per l'Istruzione Professionale Grafica (E.N.I.P.G.) sia nazionali che ad ogni livello territoriale.

Qualora la riscossione venga affidata ad un Istituto previdenziale o assicurativo, la suddetta percentuale verrà applicata sulle retribuzioni soggette ai contributi degli Istituti stessi.

Il contributo di cui sopra potrà essere modificato provincia per provincia - o diversa circoscrizione - da parte delle Organizzazioni territoriali competenti dei datori di lavoro e dei lavoratori, in armonia con le esigenze delle rispettive province o diverse circoscrizioni.

Per il raggiungimento dei fini di cui sopra sono costituiti l'Ente Nazionale per l'Istruzione Professionale Grafica - E.N.I.P.G. - che provvede allo studio e al coordinamento delle iniziative dirette alla formazione professionale dei lavoratori poligrafici - e per ciascuna provincia o diversa circoscrizione i Comitati provinciali o interprovinciali o regionali, le cui funzioni e rapporti verranno disciplinati da appositi statuto e regolamento.

Per l'attività dell'Ente ciascuna provincia o diversa circoscrizione devolverà una percentuale dell'ammontare del contributo riscosso sulla base di quanto previsto dal 2 comma del presente articolo la cui misura sarà fissata dal Consiglio Direttivo dell'Ente stesso.

L'amministrazione dei fondi è di competenza dei Comitati provinciali od interprovinciali ed i fondi stessi andranno a beneficio delle sedi provinciali o diversa circoscrizione dove hanno sede le aziende versanti.

Ferma restando la competenza dei Comitati provinciali ed interprovinciali, le parti convengono sulla necessità, in attuazione degli scopi di cui al primo comma, di coordinare le iniziative per far fronte ai problemi posti dalle innovazioni tecnologiche o dalla riorganizzazione del lavoro.

Fanno parte dell'E.N.I.P.G. e dei Comitati provinciali od interprovinciali le Organizzazioni sindacali dei Datori di lavoro e dei Lavoratori interessati al versamento del contributo di cui trattasi; i Datori di lavoro ed i Lavoratori saranno rappresentati pariteticamente.

Altre Associazioni ed Enti interessati comunque al problema dell'istruzione professionale grafica potranno essere rappresentati nell'Organo deliberante dell'E.N.I.P.G. ed in quelli dei Comitati provinciali od interprovinciali come membri aggiuntivi con voto consultivo.

Sia l'E.N.I.P.G. che i Comitati provinciali od interprovinciali saranno presieduti da un membro di parte industriale il quale nelle votazioni avrà doppio voto.

L'Organo deliberante dell'E.N.I.P.G. sarà composto di 28 membri; quelli dei Comitati provinciali od interprovinciali saranno composti da un numero di membri non inferiore a otto e non superiore a quattordici secondo le decisioni che all'uopo saranno adottate dalle Organizzazioni Nazionali e Territoriali dei Datori di lavoro e dei Lavoratori. Nei rispettivi statuto e regolamento saranno inoltre disciplinate, da parte delle Organizzazioni di cui sopra e nella rispettiva competenza, la composizione ed i poteri del Comitato Esecutivo da costituire in seno all'E.N.I.P.G. e nei Comitati provinciali ed interprovinciali. Nell'Organismo deliberante dell'Ente ed in quelli dei Comitati provinciali od interprovinciali sia le Organizzazioni sindacali dei Lavoratori che quelle dei Datori di lavoro saranno rappresentate in misura proporzionale alla loro consistenza numerica.

I Comitati provinciali o interprovinciali stabiliranno, ciascuno per la propria competenza e nell'ambito delle norme statutarie e regolamentari dell'E.N.I.P.G., le modalità del proprio funzionamento e quelle di riscossione del contributo di cui al 2 comma del presente articolo.

In caso di mancata costituzione del competente Comitato provinciale od interprovinciale per l'istruzione professionale grafica l'E.N.I.P.G. procederà, con le modalità ritenute più idonee, alla riscossione del contributo di cui al 2 comma del presente articolo nella misura che sarà fissata dal Consiglio Direttivo dell'E.N.I.P.G. Perdurando la mancata costituzione del Comitato provinciale od interprovinciale lo stesso E.N.I.P.G. sempre con delibera del proprio Consiglio Direttivo e sentito il parere delle Organizzazioni Sindacali provinciali dei Datori di lavoro e dei Lavoratori grafici competenti per territorio, potrà decidere l'impiego dei fondi così riscossi ed accantonati per iniziative di formazione professionale a beneficio della circoscrizione dove hanno sede le aziende versanti oppure per iniziative di carattere generale.

 

 

Art. 11 - Fondo integrativo

 

U.N.I.G.E.C. e F.I.L.I.S., F.I.S. e U.I.L.S.I.C. si riuniranno nell'ambito di un Comitato paritetico con il compito di verificare la fattibilità di costituire un Fondo Pensionistico e/o Assicurativo Integrativo. Il Comitato paritetico presenterà le proprie conclusioni entro 12 mesi.

 

 

Art. 12 - Igiene e sicurezza del lavoro

 

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 della Legge 20-5-1970, n. 300, i lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.

Gli oneri relativi saranno a carico delle aziende purché ci sia preventivo accordo tra le parti sugli organismi ed enti chiamati ad effettuare tali controlli e ricerche aziendali.

I risultati delle rilevazioni relative ai dati ambientali saranno annotati a cura della azienda su un apposito registro che sarà tenuto a disposizione delle RSA.

Le direzioni aziendali sono tenute a comunicare ai lavoratori interessati le informazioni fornite dai produttori relative alla tossicità delle sostanze usate nel processo produttivo e alle modalità del loro corretto impiego.

Inoltre le direzioni aziendali affiggeranno in prossimità degli impianti produttivi una scheda contenente le norme di sicurezza.

 

Norma transitoria - Gli impegni di cui al quarto e quinto paragrafo dell'articolo decorreranno dall'1-1-1990.

 

 

Art. 13 - Consultori

 

Le unità produttive aventi alle proprie dipendenze un numero significativo di personale femminile consentiranno a richiesta delle rappresentanze sindacali aziendali che personale medico dei consultori pubblici abbia accesso all'interno dell'azienda, nei locali messi a disposizione, per svolgere l'attività sanitaria di educazione e prevenzione di propria competenza.

L'accesso dei medici suddetti avrà luogo al di fuori dell'orario di lavoro e secondo le modalità che, di volta in volta, saranno concordate con le Direzioni Aziendali.

 

 

Art. 14 - Assunzione - Documenti

 

L'assunzione del lavoratore dovrà essere effettuata con lettera nella quale deve essere specificato:

1) la data di assunzione;

2) il gruppo e livello cui il lavoratore viene assegnato;

3) il trattamento economico;

4) la durata dell'eventuale periodo di prova.

Per l'assunzione il lavoratore dovrà presentare i seguenti documenti personali:

1) libretto di lavoro;

2) codice fiscale;

3) stato di famiglia (per il capo famiglia);

4) carta di identità o documento equipollente;

5) eventuale titolo di studio.

Il datore di lavoro potrà richiedere i certificati di lavoro per le occupazioni antecedenti a quelle risultanti dalle registrazioni sul libretto di lavoro sempreché il lavoratore ne sia in possesso.

Non possono essere assunti in qualità di apprendisti i giovani di ambo i sessi che non abbiano i limiti di età previsti dalla Legge e che non siano in possesso dei prescritti documenti di lavoro nonché dei requisiti sanciti nella Parte Quinta del presente contratto. Il libretto di lavoro fa fede per il tirocinio compiuto dall'apprendista presso altre ditte e per la specializzazione.

Il lavoratore dovrà comunicare alla Direzione dell'azienda eventuali cambiamenti di domicilio.

Alla cessazione del rapporto di lavoro gli eventuali documenti in possesso dell'azienda dovranno essere restituiti al lavoratore e, nel libretto di lavoro, dovranno essere riportate le indicazioni relative alla durata del rapporto, alla categoria o gruppo di appartenenza e alle mansioni disimpegnate.

 

 

Art. 15 - Qualifiche non rientranti nella percentuale d'obbligo (art. 25 L. 223/91)

 

Tra le parti si conviene che le qualifiche delle quali non si deve tener conto ai fini del calcolo della percentuale di cui all'art. 21 1 comma della Legge 23-7-1991, n. 223, siano quelle ricomprese nei seguenti livelli di inquadramento:

- quadri;