S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
Per la disciplina economica e normativa successiva, si rinvia al CCNL "Comunicazione - Piccola Industria" (Settore "Poligrafici e spettacolo").
CCNL del 16/03/1993
GRAFICA ED EDITORIA - Piccola industria
Contratto collettivo nazionale di lavoro 16-03-1993
Lavoratori dipendenti dalle piccole e medie aziende grafiche affini ed editoriali
Decorrenza: 01-03-1993 - 31-12-1995
Addì, 16 marzo 1993
tra l'UNIGEC - Unione Italiana della Piccola e Media Industria Grafica, Editoriale, Cartaria, Cartotecnica ed Affine,
e con la partecipazione di una delegazione di industriali grafici ed editoriali,
e con l'assistenza della CONFAPI - Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria,
e la Federazione italiana lavoratori informazione e spettacolo
e la Federazione informazione e spettacolo
e la Unione italiana lavoratori della stampa, spettacolo, informazione, cultura.
è stato stipulato il presente contratto.
Art. 1 - Validità e limiti di applicabilità
Il presente contratto di lavoro regola i rapporti tra le aziende grafiche ed affini e le aziende editoriali e i lavoratori dipendenti.
Estende la sua efficacia anche ai comparti produttivi degli astucci pieghevoli e degli imballaggi flessibili stampati, limitatamente, per questi ultimi, alle aziende che abbiano una produzione di imballaggi nei quali l'apporto delle lavorazioni grafiche si evidenzia in un risultato qualitativo che è conseguente dello specifico apporto professionale grafico e che è prevalente sulle quantità globali di prodotto finito.
Qualora le Associazioni dei lavoratori contraenti dovessero concordare con altre Associazioni di datori di lavoro o di artigiani condizioni meno onerose di quelle previste dal presente contratto, tali condizioni si intenderanno estese alle aziende che abbiano le medesime caratteristiche e che siano rappresentate dall'Unigec/Confapi.
Il presente contratto ha decorrenza dal 1-3-1993, salvo particolari decorrenze indicate nei singoli articoli, ed avrà validità fino al 31-12-1995. Esso si intenderà tacitamente prorogato di anno in anno ove non sia disdettato da una delle parti contraenti tre mesi prima della scadenza a mezzo di lettera raccomandata.
Allo scopo di evitare, per quanto possibile, vacanza contrattuale, le trattative per il rinnovo del presente contratto avranno inizio tre mesi prima della data di scadenza.
Art. 3 - Osservatorio di settore
Fermo restando la necessità di costituzione di un organismo di confronto che veda la presenza di tutte le componenti imprenditoriali del settore e delle OO.SS. tali da consentire la verifica di dati esaustivi, l'UNIGEC dichiara la propria disponibilità a costituire unitamente alle FILIS, FIS, e UILSIC un osservatorio nazionale permanente del settore che sia sostitutivo dell'attuale sistema informativo.
L'osservatorio sarà costituito da 3 componenti designati dall'UNIGEC e da 3 componenti designati da FILIS-FIS-UILSIC che, di comune accordo, di volta in volta, potranno essere affiancati da esperti delle materie trattate.
Tale osservatorio avrà la specifica funzione di essere sede di scambio e verifica di dati informativi relativi a:
- andamenti e prospettive del mercato grafico;
- tendenze di sviluppo tecnologico di settore con particolare riferimento alle tecnologie informatiche;
- tendenze e individuazione di tipologie professionali emergenti;
- tendenze evolutive del mercato del lavoro con particolare riferimento alla Legge 903/1977 di parità;
- problematiche inerenti l'igiene e la sicurezza del lavoro anche in relazione alla trasformazione in atto sugli strumenti e sui materiali.
Tale fase di verifica potrà avere articolazioni, che verranno definite tra le componenti dell'osservatorio, per specifici comparti o per aree territoriali particolarmente significative come sotto definite.
Le parti componenti l'osservatorio, sulla base delle verifiche avvenute, potranno attivarsi disgiuntamente o congiuntamente nei confronti degli enti competenti sia statali che territoriali, anche in fase propositiva per approntamento di normative che possano cogliere le individuate esigenze del settore.
In considerazione delle particolari difficoltà economiche e di mercato in atto al momento del presente rinnovo contrattuale, le parti si impegnano ad incontrarsi nel dicembre 1994 per una verifica degli andamenti complessivi, anche alla luce delle rilevazioni nel frattempo effettuate dall'Osservatorio.
Dichiarazione comune - Le parti reciprocamente riconoscono che l'attuale classificazione unica e i criteri sui quali la stessa è strutturata non corrispondono alle modifiche tecnologiche e organizzative sviluppatesi nelle imprese.
Le parti pertanto convengono sulla necessità di procedere ad una completa modificazione di tale normativa che riconosca che la professionalità dei lavoratori è strettamente legata ai principi di autonomia nello svolgimento delle mansioni affidate, di responsabilità, di raggiungimento delle specifiche quantitative e qualitative richieste, di riconvertibilità della professionalità di base a seguito di modifiche tecnologiche.
Art. 4 - Sistema di informazione
Metodo per il reperimento delle informazioni globali regionali e territoriali
L'Unigec e le Filis, Fis e Uilsic annettono particolare importanza e significato al contenuto delle informazioni del settore e dei comparti produttivi indicati e territorialmente raccolti ai livelli previsti, in quanto insieme di conoscenze che meglio permettono il riconoscimento delle varie fenomenologie concordemente identificate nei titoli di informazione, facilitando la possibilità di studiare le opportune iniziative in relazione a situazioni negative del settore e/o comparto e della relativa occupazione.
Al fine di cui sopra le Sezioni Unigec di competenza forniranno alle Filis, Fis e Uilsic del livello territoriale interessato i risultati dell'indagine effettuata tra i propri associati mediante un questionario concordato a livello nazionale dalle stesse parti e distribuito a livello regionale e valido per tutto il territorio e ciò per rendere univoco il linguaggio utilizzato ed uniformi i dati raccolti.
Le parti si incontreranno entro tre mesi per concordare la formulazione del questionario sulla scorta dei punti al presente capitolo.
Sistema di informazione
Le parti ferme restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, concordano il seguente sistema di informazione:
1) - Livello Nazionale
Annualmente, di norma nel primo quadrimestre, in apposito incontro, l'Unigec fornirà per i seguenti sotto settori:
- Editoria scolastica
- Editoria libraria
- Editoria periodica
- Grafica commerciale
informazioni globali in merito all'andamento economico produttivo e alle implicazioni occupazionali e previsioni di investimenti, linea di tendenza degli insediamenti nuovi, ovvero ampliamenti consistenti o trasformazioni degli esistenti, sulla loro localizzazione, sulle implicazioni sull'occupazione, sulla mobilità, sulla professionalità, sulle implicazioni dell'occupazione femminile in relazione alla Legge 903/77 al fine di individuare le possibili azioni positive in linea con la Raccomandazione CEE 1984, sulle condizioni ambientali ed ecologiche.
(Il livello nazionale rimane in vigore in attesa che si renda operativo l'Osservatorio di settore).
2) - Livello Regionale
L'Unigec regionale annualmente, nel primo quadrimestre, in apposito incontro fornirà informazioni complessive sulle prospettive produttive delle aziende associate e sui riflessi occupazionali delle stesse, anche avuto riguardo alla applicazione della Legge 903/77, su eventuali nuovi insediamenti, consistenti ampliamenti e trasformazione degli esistenti, sui criteri generali di localizzazione, sulle implicazioni occupazionali di mobilità di qualificazione professionale di condizioni ambientali ed ecologiche.
Inoltre le parti in occasione di tale incontro concorderanno gli ambiti dei singoli livelli territoriali inferiori al regionale cui riferirsi per dare le stesse informazioni del livello regionale.
Nel corso dello stesso incontro e sulla base del quadro nazionale le parti effettueranno una verifica della situazione nel suo insieme in riferimento al livello regionale o territoriale inferiore di cui al comma precedente, con riguardo a:
- tendenze di sviluppo tecnologico del settore;
- tendenze di tipologie professionali emergenti;
- tendenze evolutive del mercato del lavoro;
- problematiche inerenti l'igiene e la sicurezza del lavoro.
3) - Livello di gruppo
Annualmente nel corso di appositi incontri i gruppi industriali, individuabili nei complessi produttivi con più stabilimenti situati nel territorio nazionale, che occupano globalmente più di 200 dipendenti, assistiti dall'Unigec nazionale, forniranno alle rappresentanze sindacali del gruppo, assistiti dalle organizzazioni nazionali territoriali competenti dei lavoratori informazioni relative allo stato dell'occupazione avuto anche riguardo alla applicazione della L. 903/77, agli orientamenti economici e produttivi, alle entità e al tipo di investimenti (nuove tecnologie, nuovi insediamenti industriali o consistenti ampliamenti e trasformazioni di quelli esistenti) ai criteri generali della loro localizzazione e alle prevedibili implicazioni sulla occupazione, sulla mobilità, sulla qualificazione professionale dei lavoratori e sulle condizioni ambientali ed ecologiche. Inoltre qualora il gruppo abbia compartecipazione nei settori radio, televisione, pubblicità fornirà anche la composizione societaria del gruppo stesso e informazioni relative alle partecipazioni negli stessi settori.
4) - Livello di azienda
Annualmente, nel corso di apposito incontro le aziende che abbiano alle proprie dipendenze più di 200 dipendenti, assistite dalla Unigec provinciale, forniranno alle rappresentanze sindacali aziendali, assistite dalle Filis, Fis e Uilsic Provinciali informazioni relative agli orientamenti economici e produttivi alle entità e al tipo degli investimenti (nuove tecnologie, nuovi insediamenti o consistenti ampliamenti o trasformazioni di quelli esistenti) illustrando le eventuali implicazioni sull'occupazione, sulla mobilità, sulla qualificazione professionale dei lavoratori e sulle condizioni ambientali ed ecologiche.
Art. 5 - Affissioni - Diffusione della stampa sindacale
Fermo quanto previsto dall'art. 25 della Legge 20-5-1970, n. 300, le Direzioni aziendali consentiranno ai Sindacati provinciali di categoria aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente contratto di fare affiggere in apposito albo comunicazioni inerenti a materie di interesse sindacale e di lavoro, a firma dei Segretari responsabili dei Sindacati medesimi.
Copia delle comunicazioni di cui sopra dovrà essere preventivamente inoltrata alla Direzione.
La stampa sindacale può essere distribuita ai lavoratori nell'azienda fuori dell'orario di lavoro con l'invio tempestivo di una copia della stessa alla Direzione dell'azienda.
Fermo restando quanto previsto dagli artt. 20 e 35 della Legge 20-5-1970, n. 300, le assemblee potranno anche essere indette dalle Organizzazioni sindacali di categoria provinciali e si svolgeranno su richiesta congiunta delle competenti Organizzazioni Territoriali dei lavoratori aderenti alle Federazioni stipulanti il presente contratto.
Nelle aziende che occupano meno di 16 dipendenti i lavoratori avranno diritto a 5 ore annue retribuite per partecipare alle assemblee. La richiesta prevista dal presente articolo, con l'indicazione del giorno e dell'ora dello svolgimento, sarà inoltrata, con adeguato preavviso, alla Direzione aziendale per il tramite delle Organizzazioni Territoriali degli imprenditori e la conferma dovrà pervenire entro tre giorni dal ricevimento della richiesta.
Fermo restando quanto previsto dalla Legge 20-5-1970, n. 300, nelle aziende con più di 5 dipendenti potrà essere designato un delegato di impresa al quale è attribuita la funzione di rappresentare i lavoratori nei rapporti con la Direzione.
Tale designazione, che avverrà ad iniziativa dei lavoratori interessati, dovrà essere tempestivamente comunicata al datore di lavoro dal Sindacato cui i lavoratori aderiscono, tramite la competente Api territoriale.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 4 della Legge 15-7-1966, n. 604, il delegato non potrà essere licenziato per motivi inerenti alla sua attività.
Art. 8 - Versamento dei contributi sindacali
In applicazione di quanto previsto dall'art. 26 della Legge 20-5-1970, n. 300, l'azienda opererà, previo rilascio di delega individuale firmata dall'interessato, la trattenuta mensile in percentuale nella misura dell'1% sui valori base contrattuali e sull'indennità di contingenza secondo le modalità concordate a livello territoriale.
Tale trattenuta verrà rapportata per gli operai su un numero convenzionale di 166,5 h. mensili.
La delega può essere revocata in qualsiasi momento e il lavoratore potrà rilasciarne una nuova.
Le quote sindacali trattenute dalle aziende verranno versate a ciascun Sindacato tramite banca.
Previo rilascio di apposita delega l'azienda effettuerà, inoltre, la trattenuta ed il versamento della quota mutualistica a favore della Cassa Nazionale Mutualità e Previdenza addetti all'Industria della Carta e della Stampa.
Art. 9 - Permessi ed aspettativa per cariche sindacali
Ai lavoratori che sono membri delle Commissioni Esecutive delle strutture provinciali o del Comitato Direttivo delle Sezioni provinciali delle Associazioni dei Lavoratori firmatarie del presente contratto, saranno concessi brevi permessi non retribuiti per il disimpegno delle loro funzioni, quando non ostino eccezionali impedimenti di ordine tecnico aziendale.
Oltre quanto previsto dagli artt. 23, 24, 31 e 32 della Legge 20-5-1970, n. 300, ai lavoratori che sono membri dei Comitati Direttivi delle Associazioni nazionali di categoria firmatarie del presente contratto o delle Sezioni provinciali delle Associazioni stesse, potranno essere invece concessi permessi retribuiti nella misura di 15 giorni annui complessivi per ciascuna delle Organizzazioni sindacali.
I permessi per i dirigenti provinciali e nazionali dovranno essere richiesti per iscritto all'azienda dalle Organizzazioni interessate tramite le Api territoriali. Le Organizzazioni dei lavoratori dovranno altresì comunicare alla azienda, per iscritto e tramite le Api territoriali, le qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative.
Le presenti norme non si applicano alle aziende di cui all'art. 35 della Legge 20-5-1970, n. 300.
Art. 10 - Istruzione professionale e relativo contributo di assistenza contrattuale
Le parti confermano la necessità di promuovere, incrementare e potenziare l'istruzione professionale a favore dei giovani lavoratori della categoria che intendono qualificarsi o specializzarsi nelle lavorazioni caratteristiche del settore grafico nonché l'aggiornamento ed il perfezionamento professionale delle maestranze occupate.
A tal fine i datori di lavoro si impegnano a costituire i fondi necessari per la creazione, l'incremento ed il potenziamento delle attività relative mediante il versamento di un contributo di assistenza contrattuale nella misura dello 0,1% delle retribuzioni, al quale non sono tenute le aziende editoriali.
Il versamento della quota contributiva, di cui al precedente comma diventerà operante, per le aziende associate, quando l'Unigec-Confapi avrà verificato l'esistenza delle condizioni di pari dignità all'interno degli organismi statutari dell'Ente Nazionale per l'Istruzione Professionale Grafica (E.N.I.P.G.) sia nazionali che ad ogni livello territoriale.
Qualora la riscossione venga affidata ad un Istituto previdenziale o assicurativo, la suddetta percentuale verrà applicata sulle retribuzioni soggette ai contributi degli Istituti stessi.
Il contributo di cui sopra potrà essere modificato provincia per provincia - o diversa circoscrizione - da parte delle Organizzazioni territoriali competenti dei datori di lavoro e dei lavoratori, in armonia con le esigenze delle rispettive province o diverse circoscrizioni.
Per il raggiungimento dei fini di cui sopra sono costituiti l'Ente Nazionale per l'Istruzione Professionale Grafica - E.N.I.P.G. - che provvede allo studio e al coordinamento delle iniziative dirette alla formazione professionale dei lavoratori poligrafici - e per ciascuna provincia o diversa circoscrizione i Comitati provinciali o interprovinciali o regionali, le cui funzioni e rapporti verranno disciplinati da appositi statuto e regolamento.
Per l'attività dell'Ente ciascuna provincia o diversa circoscrizione devolverà una percentuale dell'ammontare del contributo riscosso sulla base di quanto previsto dal 2 comma del presente articolo la cui misura sarà fissata dal Consiglio Direttivo dell'Ente stesso.
L'amministrazione dei fondi è di competenza dei Comitati provinciali od interprovinciali ed i fondi stessi andranno a beneficio delle sedi provinciali o diversa circoscrizione dove hanno sede le aziende versanti.
Ferma restando la competenza dei Comitati provinciali ed interprovinciali, le parti convengono sulla necessità, in attuazione degli scopi di cui al primo comma, di coordinare le iniziative per far fronte ai problemi posti dalle innovazioni tecnologiche o dalla riorganizzazione del lavoro.
Fanno parte dell'E.N.I.P.G. e dei Comitati provinciali od interprovinciali le Organizzazioni sindacali dei Datori di lavoro e dei Lavoratori interessati al versamento del contributo di cui trattasi; i Datori di lavoro ed i Lavoratori saranno rappresentati pariteticamente.
Altre Associazioni ed Enti interessati comunque al problema dell'istruzione professionale grafica potranno essere rappresentati nell'Organo deliberante dell'E.N.I.P.G. ed in quelli dei Comitati provinciali od interprovinciali come membri aggiuntivi con voto consultivo.
Sia l'E.N.I.P.G. che i Comitati provinciali od interprovinciali saranno presieduti da un membro di parte industriale il quale nelle votazioni avrà doppio voto.
L'Organo deliberante dell'E.N.I.P.G. sarà composto di 28 membri; quelli dei Comitati provinciali od interprovinciali saranno composti da un numero di membri non inferiore a otto e non superiore a quattordici secondo le decisioni che all'uopo saranno adottate dalle Organizzazioni Nazionali e Territoriali dei Datori di lavoro e dei Lavoratori. Nei rispettivi statuto e regolamento saranno inoltre disciplinate, da parte delle Organizzazioni di cui sopra e nella rispettiva competenza, la composizione ed i poteri del Comitato Esecutivo da costituire in seno all'E.N.I.P.G. e nei Comitati provinciali ed interprovinciali. Nell'Organismo deliberante dell'Ente ed in quelli dei Comitati provinciali od interprovinciali sia le Organizzazioni sindacali dei Lavoratori che quelle dei Datori di lavoro saranno rappresentate in misura proporzionale alla loro consistenza numerica.
I Comitati provinciali o interprovinciali stabiliranno, ciascuno per la propria competenza e nell'ambito delle norme statutarie e regolamentari dell'E.N.I.P.G., le modalità del proprio funzionamento e quelle di riscossione del contributo di cui al 2 comma del presente articolo.
In caso di mancata costituzione del competente Comitato provinciale od interprovinciale per l'istruzione professionale grafica l'E.N.I.P.G. procederà, con le modalità ritenute più idonee, alla riscossione del contributo di cui al 2 comma del presente articolo nella misura che sarà fissata dal Consiglio Direttivo dell'E.N.I.P.G. Perdurando la mancata costituzione del Comitato provinciale od interprovinciale lo stesso E.N.I.P.G. sempre con delibera del proprio Consiglio Direttivo e sentito il parere delle Organizzazioni Sindacali provinciali dei Datori di lavoro e dei Lavoratori grafici competenti per territorio, potrà decidere l'impiego dei fondi così riscossi ed accantonati per iniziative di formazione professionale a beneficio della circoscrizione dove hanno sede le aziende versanti oppure per iniziative di carattere generale.
U.N.I.G.E.C. e F.I.L.I.S., F.I.S. e U.I.L.S.I.C. si riuniranno nell'ambito di un Comitato paritetico con il compito di verificare la fattibilità di costituire un Fondo Pensionistico e/o Assicurativo Integrativo. Il Comitato paritetico presenterà le proprie conclusioni entro 12 mesi.
Art. 12 - Igiene e sicurezza del lavoro
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 della Legge 20-5-1970, n. 300, i lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.
Gli oneri relativi saranno a carico delle aziende purché ci sia preventivo accordo tra le parti sugli organismi ed enti chiamati ad effettuare tali controlli e ricerche aziendali.
I risultati delle rilevazioni relative ai dati ambientali saranno annotati a cura della azienda su un apposito registro che sarà tenuto a disposizione delle RSA.
Le direzioni aziendali sono tenute a comunicare ai lavoratori interessati le informazioni fornite dai produttori relative alla tossicità delle sostanze usate nel processo produttivo e alle modalità del loro corretto impiego.
Inoltre le direzioni aziendali affiggeranno in prossimità degli impianti produttivi una scheda contenente le norme di sicurezza.
Norma transitoria - Gli impegni di cui al quarto e quinto paragrafo dell'articolo decorreranno dall'1-1-1990.
Le unità produttive aventi alle proprie dipendenze un numero significativo di personale femminile consentiranno a richiesta delle rappresentanze sindacali aziendali che personale medico dei consultori pubblici abbia accesso all'interno dell'azienda, nei locali messi a disposizione, per svolgere l'attività sanitaria di educazione e prevenzione di propria competenza.
L'accesso dei medici suddetti avrà luogo al di fuori dell'orario di lavoro e secondo le modalità che, di volta in volta, saranno concordate con le Direzioni Aziendali.
Art. 14 - Assunzione - Documenti
L'assunzione del lavoratore dovrà essere effettuata con lettera nella quale deve essere specificato:
1) la data di assunzione;
2) il gruppo e livello cui il lavoratore viene assegnato;
3) il trattamento economico;
4) la durata dell'eventuale periodo di prova.
Per l'assunzione il lavoratore dovrà presentare i seguenti documenti personali:
1) libretto di lavoro;
2) codice fiscale;
3) stato di famiglia (per il capo famiglia);
4) carta di identità o documento equipollente;
5) eventuale titolo di studio.
Il datore di lavoro potrà richiedere i certificati di lavoro per le occupazioni antecedenti a quelle risultanti dalle registrazioni sul libretto di lavoro sempreché il lavoratore ne sia in possesso.
Non possono essere assunti in qualità di apprendisti i giovani di ambo i sessi che non abbiano i limiti di età previsti dalla Legge e che non siano in possesso dei prescritti documenti di lavoro nonché dei requisiti sanciti nella Parte Quinta del presente contratto. Il libretto di lavoro fa fede per il tirocinio compiuto dall'apprendista presso altre ditte e per la specializzazione.
Il lavoratore dovrà comunicare alla Direzione dell'azienda eventuali cambiamenti di domicilio.
Alla cessazione del rapporto di lavoro gli eventuali documenti in possesso dell'azienda dovranno essere restituiti al lavoratore e, nel libretto di lavoro, dovranno essere riportate le indicazioni relative alla durata del rapporto, alla categoria o gruppo di appartenenza e alle mansioni disimpegnate.
Art. 15 - Qualifiche non rientranti nella percentuale d'obbligo (art. 25 L. 223/91)
Tra le parti si conviene che le qualifiche delle quali non si deve tener conto ai fini del calcolo della percentuale di cui all'art. 21 1 comma della Legge 23-7-1991, n. 223, siano quelle ricomprese nei seguenti livelli di inquadramento:
- quadri;
- qualifica impiegatizia: livello superiore al 7º livello;
- qualifica operaia: livelli superiori al 7º livello per la generalità dei lavoratori, livelli superiori all'8º livello per gli operai addetti all'area di legatoria.
Il lavoratore potrà essere sottoposto, prima dell'assunzione, a visita medica da parte del sanitario dell'azienda per l'accertamento di requisiti fisici e psico-attitudinali necessari per l'espletamento del lavoro cui è destinato.
Egualmente potrà essere sottoposto a visita medica, effettuata da gabinetti medici o di analisi specializzati, gestiti da Enti pubblici o universitari, allorquando contesti la propria idoneità fisica a continuare nell'espletamento delle proprie mansioni o ad espletarne altre che non siano incompatibili, per le maggiori gravosità, con la propria idoneità fisica.
Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare l'idoneità fisica del lavoratore da parte di Enti pubblici o da istituti specializzati di diritto pubblico.
Restano in ogni caso ferme le norme di Legge circa le visite mediche obbligatorie, la cui diagnosi sarà resa nota al lavoratore.
Art. 17 - Ammissione e lavoro delle donne e dei fanciulli
L'ammissione e il lavoro delle donne e dei fanciulli sono regolati dalle disposizioni di Legge e da eventuali accordi interconfederali.
Art. 18 - Contratto di formazione e lavoro
Si rinvia agli accordi interconfederali CONFAPI/CGIL-CISL-UIL.
Art. 19 - Contratto a tempo determinato
In attuazione del rinvio disposto dall'art. 23 Legge 28-2-1987, n. 56 vengono individuate le fattispecie per le quali in aggiunta a quanto previsto dalla Legge 18-4-1962, n. 230 e all'art. 8 bis Legge 25-3-1983, n. 79, è consentita la stipula di contratti a termine:
- incrementi di attività produttiva, di confezionamento e di spedizione del prodotto, in dipendenza di commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi;
- punte di più intensa attività, derivate da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo per le quantità e/o specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste;
- esigenza di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione;
- assunzione per sostituzione di lavoratori assenti per ferie o aspettativa, con indicazione delle norme del lavoratore sostituito e la causa della sostituzione.
Nei casi aggiuntivi sopraindicati, il numero dei lavoratori che possono essere contemporaneamente in servizio, per ogni unità produttiva con contratto a termine rispetto al numero di lavoratori con contratto a tempo indeterminato non possa essere superiore al:
- 15% per lo scaglione fino a 100 dipendenti; l'applicazione di tale percentuale non può determinare un numero di lavoratori assumibili inferiore a 5 unità;
- 10% per lo scaglione da 101 a 300 dipendenti;
- 7% per lo scaglione oltre 300 dipendenti.
Le frazioni saranno arrotondate alla unità superiore.
La durata massima del contratto a termine è di mesi 4, rinnovabile una sola volta per non più dello stesso periodo.
I lavoratori assunti ai sensi della presente normativa, hanno diritto di precedenza all'assunzione, qualora l'azienda assuma a tempo indeterminato per la medesima qualifica e mansioni fungibili e alle condizioni previste dall'art. 23, comma 2, Legge 56/87.
Art. 20 - Contratto a tempo parziale
In attuazione del rinvio disposto dall'art. 5 comma 3º-4º Legge 863/84 il rapporto di lavoro a tempo parziale è regolato come segue:
- l'instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale deve avvenire con il consenso dell'azienda e del lavoratore; tale requisito è necessario anche per il passaggio dal rapporto part-time a quello a tempo pieno e viceversa;
- il rapporto a tempo parziale potrà riguardare sia lavoratori già in forza che nuovi assunti. Nel caso di passaggio dal tempo pieno a tempo parziale potranno essere concordate tra le parti all'atto del passaggio le possibilità e le condizioni per l'eventuale rientro al tempo pieno;
- il contratto di lavoro a tempo parziale o di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale deve essere stipulato per iscritto. In esso devono essere indicate le mansioni, l'orario di lavoro e la sua distribuzione anche articolata nel corso dell'anno, nonché gli altri elementi previsti dal presente contratto per il rapporto a tempo parziale;
- in applicazione della deroga all'art. 5 Legge 863/84 disposta dal successivo comma 3º le aziende potranno attuare particolari modalità temporali di svolgimento delle prestazioni che permettano l'utilizzo nell'arco di periodi plurisettimanali e plurimensili anche con concentrazione in determinati periodi dell'anno.
Le modalità definite in fase di stipulazione o di successiva modifica del contratto individuale di lavoro, verranno comunicate all'Ispettorato del Lavoro.
In caso di assunzione di personale a tempo pieno il diritto di precedenza di cui al comma 3 bis art. 5 Legge 863/84 si intende applicabile qualora l'assunzione avvenga per le medesime qualifiche e mansioni fungibili per le quali è in corso un rapporto di lavoro a tempo parziale.
In considerazione delle specifiche esigenze organizzative e produttive che caratterizzano il settore grafico/editoriale, è consentita la prestazione da parte dei lavoratori a tempo parziale di lavoro aggiuntivo rispetto all'orario ridotto concordato in attuazione dell'art. 5 comma 3, lett. C) e 4, Legge 19-12-1984, n. 863.
Tale prestazione aggiuntiva è regolamentata, per quanto attiene le procedure relative alla sua effettuazione, dalle normative in atto nel presente contratto relativamente al lavoro eccedente l'orario normale, in rapporto alla durata del part-time. Per i lavoratori assunti con contratto a tempo parziale prima dell'entrata in vigore del presente contratto sono fatte salve le condizioni esistenti in merito alle prestazioni aggiuntive.
Qualora le parti concordino sulla trasformazione del rapporto da tempo pieno a part-time, il lavoratore non è tenuto alla effettuazione di orario aggiuntivo salvo diversa intesa tra azienda e lavoratore:
- la retribuzione diretta ed indiretta e tutti gli istituti del presente contratto saranno proporzionati all'orario di lavoro concordato, con riferimento al trattamento contrattuale dei lavoratori a tempo pieno;
- il periodo di prova verrà proporzionalmente prolungato in rapporto alla minore durata dell'orario di lavoro rispetto al lavoro a tempo pieno.
Interpretazione a verbale - 1) Contratto a tempo parziale.
Con riferimento al prolungamento del periodo di prova di cui al 2º alinea del comma 6 dell'articolo 18 (Contratto a tempo parziale), le parti concordano che, in ogni caso, il periodo di prova non potrà essere superiore al numero delle ore di effettivo lavoro previste per il periodo di prova dei lavoratori a tempo pieno.
Con decorrenza dal 1-1-1994 l'orario di lavoro settimanale dei lavoratori è fissato in 38 ore e 30 minuti.
In tale orario di lavoro medio sono assorbite tutte le riduzioni dell'orario di lavoro su base annua previste dai precedenti CCNL e dal Protocollo d'intesa 22-1-1983 e, fino a concorrenza, gli orari inferiori esistenti a livello aziendale.
Le parti si danno reciprocamente atto che l'orario di lavoro di 38 ore e 30 minuti settimanali possa essere raggiunto come media nell'arco dell'anno attraverso cicli plurisettimanali, in sede di prima applicazione di tale nuova normativa l'Azienda, entro il 30-9-1993, comunicherà alle R.S.A. le modalità strutturali attraverso le quali verrà raggiunto l'orario di lavoro medio settimanale di cui al 1 comma del presente articolo. In particolare in tale comunicazione l'azienda specificherà le articolazioni dell'orario che dovranno essere realizzate per quanto attiene il numero delle giornate lavorative nell'ambito della settimana, le caratteristiche di omogeneità o meno dell'orario di lavoro nell'ambito delle singole giornate, le articolazioni di orari nell'ambito delle settimane lavorative il tutto per l'intera azienda, per reparti o uffici, e/o specifiche mansioni.
Entro i 7 giorni successivi a tale comunicazione le parti dovranno raggiungere una intesa sulla definizione delle modalità di gestione dell'orario; in mancanza di tale intesa si procederà, nei successivi 7 giorni ad una ulteriore analisi delle problematiche, essendo entrambe le parti assistite dalle rispettive organizzazioni territoriali.
In assenza di intese entro i successivi 30 giorni si procederà a convocare le parti con la presenza degli organismi nazionali.
L'attuazione dei regimi di orario sopra disciplinati è impegnativa per tutti i lavoratori interessati.
Fermo restando quanto definito ai precedenti commi, al fine di rendere più concreto l'adeguamento delle capacità produttive aziendali, con un migliore utilizzo degli impianti, alle esigenze dell'andamento produttivo e di mercato derivanti da fattori non stabili e/o permanenti, l'Azienda potrà ricorrere, anche per singoli reparti, tipi di lavorazione o gruppi di lavoratori, alla flessibilità dell'orario normale di lavoro, così come definito attraverso la procedura di cui ai commi 3 e seguenti del presente articolo, attraverso cicli plurisettimanali.
In tale caso, previa comunicazione motivata alle R.S.A., la Direzione Aziendale attiverà, per l'intera azienda, per reparti, per tipi di lavorazioni e/o gruppi di lavoratori, regimi di orario che prevedano settimane con prestazioni lavorative superiori all'orario definito con le procedure citate nei limiti dell'orario di Legge e settimane con prestazioni inferiori.
I regimi di flessibilità comporteranno compensazioni annuali di orario tali da lasciare invariato il normale orario di lavoro medio settimanale.
Resta fermo che nei periodi in cui vengono attuati regimi di flessibilità, il lavoratore verrà retribuito secondo i criteri della normale mensilizzazione; per altro, per le ore prestate oltre l'orario contrattuale aziendale in orari o turni diurni viene corrisposta una maggiorazione del 9,62% sulla retribuzione oraria, del 20% per le ore prestate oltre l'orario contrattuale aziendale in orari o turni notturni e del 19,25% per le ore prestate in giornate nelle quali non è prevista l'attività lavorativa.
Le prestazioni lavorative inferiori all'orario di lavoro contrattuale aziendale potranno anche essere realizzate tramite l'attribuzione di giornate di riposo retribuito per singoli lavoratori.
Qualora il programma dei recuperi definito dalla Direzione non possa essere rispettato a seguito di modificazioni delle condizioni che lo avevano generato, le parti potranno definire ulteriori tempistiche per il recupero.
Qualora le esigenze produttive non consentano nell'ulteriore periodo di riattivare il riequilibrio, le ore prestate oltre l'orario contrattuale aziendalmente definito, previa intesa con le R.S.A., potranno anche essere retribuite con una maggiorazione di 9,62 punti superiore alla maggiorazione di straordinario applicabile conguagliando quanto già erogato a titolo di flessibilità dell'orario.
L'orario normale di lavoro può articolarsi anche in turni avvicendati nel rispetto delle seguenti modalità:
1º x 2º turno: con decorrenza dal 1-1-1994 38 ore e 30 minuti settimanali
3º turno: 36 ore per quanto attiene la prestazione specificamente prestata in tale turno
In ogni caso ai turnisti di cui sopra sarà corrisposta una maggiorazione del 6% per il 1º e 2º turno e del 24% per il 3 turno sul salario o stipendio contrattuale (valore base e indennità di contingenza di cui all'art. 22, parte I Norme generali, con esclusione del 1 turno con interruzione meridiana).
Le maggiorazioni sopra indicate vengono assorbite fino a concorrenza dai trattamenti di miglior favore eventualmente esistenti a livello aziendale.
Qualora l'articolazione dei tre turni giornalieri sia tale da consentire l'utilizzo degli impianti 24 ore per l'intero orario settimanale, ai lavoratori turnisti effettuanti tali regimi di orario e ai quali non si applica la parte VI del presente contratto, vengono riconosciute n. 26 ore e 40 minuti di riduzione dell'orario di lavoro su base annua.
Qualora la turnazione su 24 ore venisse effettuata per un periodo inferiore all'anno, la suddetta riduzione dell'orario di lavoro verrà proporzionalmente ridotta.
Il lavoro normale su due turni giornalieri non può avere inizio prima delle 7 e terminare dopo le 24.
Qualora il secondo turno termini dopo le 23 e non oltre le 24 sarà corrisposta una maggiorazione del 30% sulla retribuzione limitatamente all'ora compresa tra le 23 e le 24.
A livello aziendale le parti potranno anticipare l'inizio del 1 turno alle ore 6, fermo restando che in tale caso la maggiorazione di cui al precedente comma verrà corrisposta per l'ora compresa tra le 22 e le 23.
Il lavoro normale su due turni giornalieri non può avere inizio prima delle ore 7 e terminare dopo le ore 24.
In caso di effettuazione di più turni di lavoro avvicendati il loro svolgimento dovrà essere determinato settimana per settimana.
L'attuazione dei regimi d'orario sopra disciplinati è impegnativa per tutti i lavoratori interessati.
L'interruzione per la refezione meridiana deve essere compresa tra le 12 e le 14, deve avere carattere di continuità e non può essere inferiore a mezz'ora.
La durata del riposo intermedio obbligatorio per i fanciulli e gli adolescenti, fissato dalla Legge 17-10-1967, n. 677 (per la tutela del lavoro minorile), potrà essere ridotta, in conformità al disposto dell'art. 20, comma 2, della Legge stessa, a mezz'ora.
Per i lavoratori addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia, ferma restando la durata dell'orario normale contrattuale, le prestazioni effettuate oltre detto orario e fino al raggiungimento delle 48 ore settimanali saranno compensate con quote orarie di retribuzione normale maggiorate del 20%. Sempre ai lavoratori addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia che dovranno effettuare prestazioni in turni di lavoro avvicendati sarà corrisposta la maggiorazione del 6% sul salario contrattuale (valore base e indennità di contingenza) di cui all'art. 21, Parte Prima, Norme Generali, mentre per quelli del Gruppo B non compresi in turni avvicendati che dovessero prestare servizio normalmente di notte, sarà corrisposta una maggiorazione del 25% sul salario contrattuale (valore base e indennità di contingenza) di cui all'art. 21, Parte Prima, Norme Generali del presente contratto.
Ai sensi del RD 6-12-1923, n. 2657, modificato con DPR 30-7-1951, n. 760, i fattorini che svolgono mansioni che richiedono una applicazione assidua e continua non sono considerati lavoratori addetti a mansioni discontinue.
Compatibilmente con le obiettive possibilità di programmazione della produzione e ai fini di una migliore utilizzazione degli impianti, anche a sostegno dell'occupazione, tra Direzione aziendale e Rappresentanza Sindacale Aziendale verranno concordati il calendario annuo del godimento delle ferie, dei riposi retribuiti dei periodicisti, nonché i criteri di godimento dei 4 giorni di riposo retribuiti sostitutivi delle festività abolite dalla Legge.
Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento alle norme di Legge sull'orario di lavoro ed alle relative deroghe ed eccezioni.
Norma transitoria - Fino al 31-12-1993 l'orario di lavoro rimane disciplinato secondo le normative di cui all'art. 20, Parte Prima, Norme Generali del CCNL 20-7-1989 riportate nell'allegato.
Per quanto attiene le percentuali di pagamento delle prestazioni in regime di flessibilità, le stesse fino al 31-12-1993 sono le seguenti:
10% per le prestazioni in orari o turni diurni;
20% per le prestazioni in giornate per le quali non è prevista l'attività lavorativa;
10% nel caso in cui non sia possibile procedere al recupero delle prestazioni effettuate.
Dichiarazione a verbale - Le parti concordano che, in caso di controversia in sede aziendale sull'attuazione delle norme definite in materia di flessibilità dell'orario settimanale, la materia venga esaminata dalle Organizzazioni Territoriali degli imprenditori e dei lavoratori entro cinque giorni dalla richiesta di una delle parti aziendali.
Norma transitoria - Nelle aziende che abbiano già in atto orari di lavoro articolati su tre turni, che coprono l'arco delle 24 ore, le norme eventualmente concordate aziendalmente per disciplinare la materia dovranno essere raccordate con la nuova disciplina contrattuale al fine di evitare sovrapposizioni di trattamento.
Agli effetti dell'interpretazione e dell'applicazione del presente contratto la dizione "Lavoratore" si intende indicativa delle categorie quadri, impiegati e operai, mentre la dizione "cartotecnico" è riferita ai lavoratori dipendenti di aziende dei comparti ex cartotecnici di cui all'art. 1.
Per le clausole interessanti una sola categoria di lavoratori vengono usate le dizioni separate di quadro, di impiegato e di operaio.
Le dizioni stipendio, salario, retribuzione devono essere intese come segue:
- Stipendio e salario è il corrispettivo spettante al quadro, all'impiegato ed all'operaio in base ai valori base contrattuali, di cui alla tabella dei minimi di stipendio e di salario riportata nella Parte Settima, ed all'indennità di contingenza;
- Retribuzione è quanto complessivamente percepito dal quadro, dall'impiegato e dall'operaio per la sua prestazione lavorativa.
Art. 23 - Conteggi perequativi per le aziende grafiche
Le maggiorazioni per lavori a turno e quelle previste dalle norme tecniche delle singole specializzazioni del presente contratto, salvo i casi in cui le stesse siano state corrisposte per prestazioni occasionali, saranno computate nei vari istituti contrattuali come segue, ad eccezione delle condizioni in atto eventualmente più favorevoli:
- per le ferie, in base a quanto avrebbe percepito il lavoratore se avesse prestato servizio;
- per la tredicesima mensilità e la gratifica natalizia, in base alla media maturata nell'anno ai titoli di cui sopra.
Tutte le assenze debbono essere giustificate.
Le giustificazioni debbono essere presentate entro il più breve tempo possibile e comunque non oltre il giorno successivo al primo giorno di assenza, salvo giustificati motivi di impedimento.
Per la comunicazione e la giustificazione dell'assenza per malattia ed infortunio si fa riferimento alle norme di cui agli artt. 10, parte seconda, operai e 15, parte terza, impiegati.
Al lavoratore saranno concessi brevi permessi per improrogabili giustificate necessità familiari.
Potranno altresì essere concessi brevi permessi ai lavoratori che ne facciano richiesta per giustificati motivi, compatibilmente con le esigenze tecniche dell'azienda.
In particolare considerazione saranno tenute inoltre le richieste di permessi per consentire agli eletti di partecipare alle riunioni degli Organismi scolastici di cui alla Legge n. 416/1974.
Per i permessi di cui ai commi precedenti nessuna retribuzione è dovuta al lavoratore e le ore perdute potranno essere recuperate.
Ai giovani apprendisti di ambo i sessi che documenteranno di frequentare con profitto scuole professionali serali, riconosciute o registrate dall'E.N.I.P.G., saranno concessi permessi per frequentarle, senza operare nessuna trattenuta sulla retribuzione.
Ai lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria, universitaria e di qualificazione professionale, statali, parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, saranno concessi permessi retribuiti, per esigenze di studio, nella misura di una settimana di calendario all'anno. Tali permessi si aggiungeranno ai permessi giornalieri retribuiti per sostenere prove di esame previsti dall'art. 10 della Legge n. 300 del 1970.
Inoltre ai lavoratori predetti potranno essere concessi per le stesse esigenze permessi non retribuiti fino ad un massimo di una settimana di calendario all'anno.
Il datore di lavoro potrà richiedere la produzione delle certificazioni necessarie all'esercizio del diritto di cui ai commi precedenti.
La Rappresentanza sindacale aziendale potrà optare tra il trattamento sopra indicato ed eventuali trattamenti aziendali esistenti per lo stesso titolo.
Art. 26 - Portatori di handicap
Ai sensi della Legge 482/1968 le Aziende, compatibilmente con le proprie possibilità tecnico organizzative, inseriranno nelle proprie strutture portatori di handicap riconosciuti invalidi, in funzione delle capacità lavorative degli stessi.
L'Azienda, compatibilmente con le esigenze di servizio, concederà un periodo di aspettativa non retribuita al lavoratore che ne faccia richiesta:
a) in quanto in condizioni di tossicodipendenza per documentata necessità di terapie riabilitative da effettuarsi presso strutture del Servizio Sanitario Nazionale o presso strutture specialistiche riconosciute dalle istituzioni;
b) per la documentata necessità di assistere familiari a carico che risultino in condizioni di tossicodipendenza.
I lavoratori che, fuori dell'ipotesi di cui all'articolo precedente, al fine di migliorare la propria cultura anche in relazione all'attività dell'azienda, intendono frequentare, presso istituti pubblici o legalmente riconosciuti, corsi di studio hanno diritto, con le precisazioni indicate ai commi successivi, di usufruire di permessi retribuiti a carico di un monte ore triennale messo a disposizione di tutti i dipendenti.
Le ore di permesso da utilizzare nell'arco del triennio sono usufruibili anche in un solo anno.
All'inizio di ogni triennio verrà determinato il monte ore a disposizione dei lavoratori per l'esercizio del diritto allo studio, moltiplicando ore dieci annue per 3 e per il numero totale dei dipendenti occupati nell'azienda o nell'unità produttiva in quella data, salvi i conguagli successivi in relazione alle variazioni del numero dei dipendenti.
I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dall'azienda o dall'unità produttiva per l'esercizio del diritto allo studio non dovranno superare il 2,5% del totale della forza occupata; dovrà comunque essere garantito in ogni reparto lo svolgimento dell'attività produttiva mediante accordi con le Rappresentanze Sindacali Aziendali.
I permessi retribuiti potranno essere richiesti per un massimo di 150 ore pro-capite per triennio utilizzabili anche in un solo anno, sempreché il corso al quale il lavoratore intende partecipare si svolga per un numero di ore doppio di quelle richieste come permesso retribuito. A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all'azienda nei termini e con le modalità che saranno concordate a livello aziendale. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre.
Qualora il numero dei richiedenti comporti il superamento della metà del monte ore triennale o determini l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al 4 comma, la Direzione e le Rappresentanze Sindacali Aziendali, o, in mancanza, la Commissione Interna, stabiliranno, tenendo presenti le istanze espresse dai lavoratori in ordine alla frequenza dei corsi, i criteri obiettivi per l'identificazione dei beneficiari dei permessi, fermo restando quanto previsto al 4 comma, quali età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi, ecc.
Saranno ammessi ai corsi coloro che siano in possesso dei necessari requisiti e sempre che ricorrano le condizioni oggettive indicate ai commi precedenti.
I lavoratori dovranno fornire all'azienda un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati di frequenza con l'indicazione delle ore relative.
Eventuali divergenze circa l'osservanza delle condizioni specificate dal presente articolo saranno oggetto di esame congiunto tra la Direzione e le Rappresentanze Sindacali Aziendali.
Le aziende erogheranno, durante la frequenza dei corsi, acconti mensili conguagliabili, commisurati alle ore di permessi usufruiti, fermo restando che il presupposto per il pagamento di dette ore, nei limiti e alle condizioni indicate al 4 comma è costituito dalla regolare frequenza dell'intero corso.
L'applicazione della percentuale di cui al 4 comma avverrà assicurando l'esercizio del diritto allo studio ad almeno un lavoratore per ciascuna azienda.
Art. 29 - Mutamento di mansioni
Ai sensi dell'art. 13 della Legge 20-5-1970, n. 300, il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti al gruppo professionale e livello retributivo superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva trascorso il periodo di un mese se operaio e di tre mesi se impiegato nel disimpegno delle mansioni superiori, a meno che si tratti di sostituzione di un altro lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto.
Art. 30 - Passaggio di qualifica
Nel caso di passaggio di qualifica l'anzianità trascorsa nella qualifica di provenienza deve valere agli effetti del preavviso, delle ferie e del trattamento di malattia.
Per quanto concerne, invece gli scatti di anzianità, gli scatti già maturati nella qualifica di provenienza vengono considerati utili ai fini del computo degli scatti complessivi secondo la normativa ed entro i limiti contemplati dall'art. 9, Parte Terza, Impiegati.
In conformità al DL 13-9-1946, n. 303, la chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva sospende il rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto.
La norma di cui sopra si applica subordinatamente all'osservanza dell'obbligo, da parte del lavoratore, di porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere il servizio entro 30 giorni dal congedo o dall'invio in licenza illimitata.
Il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro ed il tempo trascorso in servizio è computato agli effetti dell'anzianità.
Art. 32 - Tutela della maternità
Ferme restando le disposizioni di Legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri per quanto non espressamente richiamate nel presente articolo, le gestanti e le puerpere non possono essere licenziate durante il periodo di gestazione accertato da regolare certificato medico fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro, di cui al comma seguente, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino.
Esse non possono essere adibite al lavoro durante i 2 mesi che precedono la data presunta del parto, indicata nel certificato medico di gravidanza (ed ove il parto avvenga oltre quella data per tutto il periodo successivo che precede il parto) e durante i 3 mesi dopo il parto.
Durante il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro di cui al comma precedente le lavoratrici hanno diritto alla retribuzione intera, fatta deduzione di quanto percepiscono dall'Ente assicuratore o per atti di previdenza ai quali l'azienda è tenuta per disposizione di Legge.
Agli effetti della determinazione della retribuzione si terrà conto dell'importo totale della stessa, percepito dalla lavoratrice nel mese precedente a quello in cui ha avuto inizio l'assenza.
Le aziende non sono tenute al cumulo delle eventuali previdenze aziendali con quelle previste dal presente articolo e pertanto è in loro esclusiva facoltà di considerarle assorbenti di quelle di cui ai commi precedenti.
Qualora durante il periodo di cui al secondo comma intervenga una malattia si applicheranno le disposizioni dell'art. 10 parte seconda o dell'art. 15 parte terza del presente contratto, quando risultino più favorevoli alle lavoratrici e con decorrenza dal giorno di inizio della malattia stessa.
Il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro di cui al secondo comma del presente articolo deve essere computato nell'anzianità di servizio e ai fini della gratifica natalizia e delle ferie.
Le lavoratrici avranno inoltre diritto, a norma di Legge, di assentarsi dal lavoro, trascorso il periodo di assenza obbligatoria di cui al 2 comma del presente articolo, per un periodo di mesi 6, durante il quale sarà conservato il posto e sarà corrisposta da parte dell'INPS una indennità giornaliera pari al 30% della retribuzione.
Norma transitoria - Per le assenze obbligatorie in corso alla data di stipula del presente CCNL, l'integrazione da parte dell'azienda compete unicamente dalla data di decorrenza dello stesso.
Art. 33 - Trattamento di fine rapporto
In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro il lavoratore ha diritto ad un trattamento di fine rapporto calcolato sommando per ciascun anno di servizio una quota pari alla retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5.
La quota così ottenuta viene attribuita nelle proporzioni di seguito indicate:
| 25,38 |
operai grafici ed editoriali | 30
|
| 27,69 |
operai cartotecnici | 30
|
| 30 |
impiegati | 30 |
La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.
Per quanto non previsto dal presente articolo si fa rinvio alle norme della Legge 29-5-1982, n. 297.
Per quanto riguarda i criteri di computo dell'indennità di anzianità maturata fino al 31-5-1982.
Per gli impiegati è in facoltà dell'azienda, salvo espresso patto contrario, di dedurre dal trattamento di fine rapporto quanto il lavoratore percepisca in conseguenza della risoluzione del rapporto per eventuali atti di previdenza (cassa pensioni, previdenza, assicurazioni varie) compiuti dall'azienda; nessuna detrazione è, invece, ammessa per il trattamento di previdenza previsto dall'art. 17 Parte Terza - Impiegati -, nonché dall'art. 3, Parte Quarta - Quadri - del presente contratto.
Nota a verbale - Ai sensi della Legge 29-5-1982, n. 297, dal 1-1-1990 la quota di cui al primo comma viene attribuita nella misura di 30/30 anche agli operai.
Art. 34 - Indennità in caso di morte
In caso di morte del lavoratore il trattamento di fine rapporto e l'indennità sostitutiva del preavviso debbono essere corrisposti al coniuge, ai figli e, se vivono a carico del lavoratore, ai parenti entro il terzo grado ed agli affini entro il secondo grado.
In mancanza delle persone indicate al primo comma, le indennità predette sono attribuite secondo le norme della successione legittima, ai sensi dell'articolo 2122 del CC come modificato dalla sentenza n. 8 del 1972 della Corte Costituzionale.
Art. 35 - Lavoratori esposti al rischio di responsabilità civile verso terzi - L. 190/85
In applicazione dell'art. 5 della Legge n. 190/1985 il datore di lavoro è tenuto ad assicurare contro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa (con esclusione della colpa grave e del dolo) tutti i dipendenti che, a causa del tipo di mansioni svolte, sono particolarmente esposti al rischio di responsabilità civile verso terzi.
Nelle aziende con più di 200 dipendenti è vietato affidare in appalto la manutenzione ordinaria degli impianti di produzione a meno che non riguardi attività così specialistiche da potersi ritenere completamente al di fuori del campo di attività dell'azienda.
Tutte le lavorazioni previste dal presente contratto potranno essere affidate dalle aziende soltanto a ditte esterne che applicano al personale dipendente il vigente contratto collettivo di lavoro.
L'applicazione del CCNL può essere attestata mediante la certificazione di adesione alla organizzazione imprenditoriale stipulante. In mancanza di rapporto associativo, le ditte esterne dovranno fornire con altro idoneo mezzo (ad es. attraverso attestazione dell'Ispettorato del lavoro) la prova della integrale applicazione del CCNL
Le aziende comunicheranno periodicamente alle Rappresentanze Sindacali Aziendali i nominativi delle ditte alle quali i lavori sono stati affidati nonché il genere e la quantità dei lavori.
Art. 37 - Lavoro esterno e a domicilio
Ferme restando le norme di cui alla Legge 18-12-1973, n. 877, le parti hanno concordato:
a) le aziende committenti sono tenute a comunicare i nominativi dei lavoratori ai quali saranno affidati lavori a domicilio, nonché il tipo dei lavori stessi;
b) il lavoro a domicilio dovrà essere eseguito con l'osservanza, a favore dei lavoratori, delle norme del presente contratto;
c) il compenso per ferie, festività e gratifica natalizia sarà corrisposto nella misura del 18% della retribuzione;
d) il compenso in sostituzione del preavviso e del trattamento di fine rapporto verrà corrisposto nella misura del 6% della retribuzione;
e) il lavoro retribuito forfettariamente o a pezzo deve comunque consentire al lavoratore di normale capacità lavorativa, nell'ambito delle otto ore giornaliere, un guadagno minimo del 7%, oltre la normale retribuzione prevista dal presente contratto per i lavoratori interni della stessa categoria.
È vietata l'assegnazione da parte delle aziende di lavoro a domicilio di cui alla Legge 18-12-1973, n. 877 ai propri dipendenti.
Inoltre i lavori di dattilografia, di preparazione dei manoscritti per la tipografia, di traduzione, di correzione di bozze e di revisione, quando non siano specialistici e abbiano carattere di continuità e rientrino nella normale attività della Casa editrice, saranno svolti all'interno dell'azienda, sempreché non risultino affidati ad aziende editoriali o grafiche che applicano il presente contratto collettivo nazionale di lavoro o commessi ai sensi dell'art. 2230 CC
Art. 38 - Regolamento interno di azienda
Il regolamento interno di azienda non dovrà contenere norme in contrasto con quelle previste dal presente contratto.
Art. 39 - Diffusione di libri e riviste
Negli stabilimenti con oltre 100 dipendenti le Rappresentanze Sindacali Aziendali potranno promuovere la diffusione ai dipendenti di libri e riviste previe intese da assumere a livello nazionale tra le varie categorie interessate e con le modalità che verranno espressamente concordate tra le parti stipulanti il presente contratto.
Per i criteri in materia di licenziamenti collettivi e individuali valgono il DPR 14-7-1960, n. 1019, la Legge 15-7-1966, n. 604 e la Legge 20-5-1970, n. 300.
Le controversie individuali, anche se plurime, che sorgessero circa l'applicazione del presente contratto, qualora non venissero conciliate con la Direzione dell'azienda, e la Rappresentanza Sindacale Aziendale, dovranno essere deferite alle competenti API territoriali e rispettive Organizzazioni dei lavoratori, ferma restando, in caso di disaccordo, la facoltà di esperire l'azione giudiziaria.
Le controversie collettive sulla interpretazione del presente contratto saranno esaminate dalle competenti Organizzazioni territoriali e, in caso di mancato accordo, da quelle nazionali.
L'iter delle controversie di cui al precedente comma dovrà esaurirsi, salvo i casi di comprovato impedimento, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta di intervento da parte delle API territoriali e nel caso di mancato accordo comprovato dal relativo verbale o comunque trascorso detto termine, entro sessanta giorni, sempre dal ricevimento della richiesta di intervento dell'Unione Nazionale di Categoria Unigec/Confapi.
Art. 42 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto - Trattamento di miglior favore
Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ogni istituto, sono correlative ed inscindibili fra loro.
Ferma l'inscindibilità di cui sopra, le parti, con il presente contratto, non hanno inteso sostituire le condizioni più favorevoli in atto, che dovranno essere mantenute.
Per quanto non regolato dal presente contratto si applicano le norme di Legge e degli accordi interconfederali.
Art. 44 - Corresponsione della retribuzione
Con decorrenza dal 1-1-1994 la retribuzione normale ai lavoratori sarà corrisposta in misura mensile, con le modalità di erogazione in atto nelle singole aziende.
In caso di assunzione o di risoluzione del rapporto in corso di mese al lavoratore verranno corrisposte tante quote orarie quante sono le ore lavorate o comunque retribuite.
Sempre con decorrenza dal 1-1-1994, in relazione alla modifica dell'orario di lavoro a 38,5 settimanali, per tutti i casi nei quali sia necessario convertire i valori mensili in valori orari, tale conversione avverrà tramite l'utilizzo del coefficiente 166,5.
Le parti si danno atto che, a seguito della modifica del coefficiente di rapporto tra retribuzione mensile e retribuzione oraria, al fine di consentire che da tale operazione non discendano oneri o benefici per ciascuna parte, si è proceduto alla modifica di tutte le maggiorazioni calcolate in percentuale.
Qualora a livello aziendale sussistano percentuali diverse da quelle definite nel presente contratto, verrà applicata la seguente metodologia:
1 Esempio - da applicare nei casi in cui sia previsto il pagamento, in aggiunta alla retribuzione mensile, di quote orarie maggiorate:
omissis
2 Esempio - applicato nei casi in cui sia previsto il pagamento, in aggiunta alla retribuzione mensile, esclusivamente di maggiorazioni da calcolare sui valori orari senza la corresponsione della quota oraria medesima già ricompresa nella retribuzione mensile (caso relativo alle percentuali applicate per la prestazione di lavoro in regime di flessibilità):
RM | x | 10 | = | RM | = | X |
173 |
| 100 |
| 166,5 |
| 100 |
Ove RM (retribuzione mensile) è fissata per semplicità in L. 1.730.000 e, in via esemplificativa, si utilizza la percentuale del 10% per lavoro prestato in regime di flessibilità in orari diurni e in giornate previste come giornate lavorative.
1.730.000 | x | 10 | = | 1.730.000 | x | X |
|
173 |
| 100 |
| 166,5 |
| 100 |
|
|
| ||||||
10.000 x | 10 | = 10.309,39 | x | X |
| ||
| 100 |
|
| 100 |
| ||
|
| ||||||
1.000 = 103,9039 x X |
| ||||||
|
| ||||||
X = | 1000 |
|
| ||||
| 103,9039 |
|
| ||||
|
| ||||||
X = 9,62 |
|
Ove X è la nuova percentuale di maggiorazione per lavoro prestato in regime di flessibilità in orari diurni e in giornate previste come giornate lavorative.
Con la retribuzione del mese di febbraio di tutti gli anni bisestili le aziende corrisponderanno a tutti i lavoratori in servizio in tale mese un importo aggiuntivo una tantum di valore pari a n. 8 ore della retribuzione globale di fatto.
Le parti si danno pienamente atto che la corresponsione dell'importo di cui al comma precedente, unitamente al mancato riproporzionamento delle maggiorazioni per prestazioni lavorative effettuate in turno, è finalizzato a consentire che l'operazione di modifica del coefficiente orario di rapporto tra retribuzione mensile ed oraria conseguente alla fissazione di un orario di lavoro medio settimanale di 38 ore e 30' e la mensilizzazione della retribuzione avvenga complessivamente senza oneri né vantaggi per ciascuna delle due parti.
)
L'assunzione in servizio dell'operaio può avvenire con un periodo di prova da notificarsi per iscritto. Durante il periodo di prova è reciproco il diritto di risoluzione del rapporto di lavoro con il solo pagamento della retribuzione per il tempo in cui il lavoro è stato prestato ed in base alla retribuzione stabilita per il gruppo e il livello nel quale l'operaio ha prestato la sua opera, sempreché non sia stata precedentemente concordata in misura superiore.
Il servizio prestato durante il periodo di prova, in caso di conferma, va computato a tutti gli effetti dell'anzianità.
Il periodo di prova non potrà essere superiore a due settimane di prestazione effettiva salvo che per gli operai dei livelli professionali 3, 4, 5, 6 e 7 per i quali la prova potrà protrarsi sino a tre settimane di prestazione effettiva.
Le norme concernenti le previdenze sociali si applicano anche durante il periodo di prova, ai sensi delle leggi relative.
Art. 2 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Ai soli effetti contrattuali per le maggiorazioni previste a tale titolo è considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre l'orario normale contrattuale di cui all'art. 20, Parte Prima, Norme Generali, con esclusione del prolungamento, concordato in sede aziendale, per il recupero delle ore non lavorate nella giornata di sabato e fermo restando quanto previsto in tema di flessibilità dell'orario di lavoro.
Per i lavoratori addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa e custodia è considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre l'ottava ora.
Per il lavoro svolgentesi a turno, di cui all'art. 20, Parte Prima, Norme Generali, lo straordinario si computa dopo l'orario stabilito per ciascun turno.
Il lavoro straordinario è ispirato al principio della non obbligatorietà da parte dei lavoratori.
Nei casi di effettuazione di prestazioni straordinarie, l'azienda ne darà comunicazione preventiva alle Rappresentanze Sindacali Aziendali. Tuttavia, nei casi di esigenze indifferibili di durata temporanea non trova applicazione il principio della non obbligatorietà e l'azienda potrà fare ricorso allo straordinario dandone successiva comunicazione alle Rappresentanze Sindacali Aziendali.
Sono fatte salve comprovate situazioni di obiettivo impedimento da parte del lavoratore.
Oltre a quanto previsto nel presente articolo, per consentire la piena utilizzazione degli impianti, l'azienda potrà esaminare con le Rappresentanze sindacali una diversa distribuzione dei turni di lavoro rispetto a quella prevista dall'art. 20, Parte Prima, Norme Generali.
Le prestazioni di lavoro straordinario debbono essere possibilmente preavvisate il giorno prima e devono essere ripartite il più uniformemente possibile fra tutto il personale della categoria in cui si rendono necessarie e non possono superare il limite previsto dalla Legge.
È considerato lavoro notturno quello compreso fra le ore 21 e 1e ore 7, salvo il caso del lavoro compreso nel 2 e 3 turno, di cui all'art. 20, Parte Prima, Norme Generali, salvo deroghe pattuite in azienda.
È considerato lavoro festivo quello eseguito la domenica, salvo per quello che termina il 3 turno, nonché per quelle particolari mansioni (guardiani, custodi e portieri), per le quali, ai sensi di Legge, è consentita la prestazione domenicale con riposo compensativo in altro giorno della settimana.
Per questi ultimi (guardiani, custodi e portieri) è considerato lavoro festivo quello compiuto in giorno di riposo compensativo e per la prestazione domenicale la retribuzione oraria sarà maggiorata del 14,4%.
Per il lavoro straordinario, notturno e festivo, sono corrisposte le seguenti maggiorazioni sulla retribuzione oraria:
- lavoro straordinario feriale: 30%;
- lavoro notturno: 54%;
- lavoro festivo: 54%.
Lavoro straordinario non collegato con l'orario normale:
- se diurno: 30%, con un minimo di 2 ore di retribuzione;
- se notturno: 60%, con un minimo di 3 ore di retribuzione.
Per il lavoro straordinario notturno e festivo effettuato da lavoratori addetti a turno notturno verranno applicate le seguenti maggiorazioni sulla retribuzione oraria:
- lavoro notturno: 60%;
- lavoro festivo: 60%.
Le suddette percentuali non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore.
Ai soli effetti della determinazione del compenso per il lavoro straordinario, notturno e festivo, la retribuzione oraria si calcola dividendo la retribuzione giornaliera per le ore di lavoro contrattualmente stabilite per ciascun turno.
Art. 3 - Interruzione di lavoro - Recuperi
In caso di interruzione temporanea di lavoro per causa di forza maggiore verificatasi dopo l'inizio del lavoro, all'operaio sarà corrisposta la normale retribuzione limitatamente alla giornata in corso.
Nel caso che l'interruzione si verifichi prima dell'inizio del lavoro, all'operaio competerà egualmente la retribuzione normale qualora non sia stato tempestivamente preavvisato dell'interruzione stessa e ciò con i medesimi limiti di cui al precedente comma.
In tutti i casi restano fermi per l'Azienda sia il diritto di rimborso a termine di Legge nei riguardi della Cassa Integrazione Guadagni e sia la facoltà di adibire gli operai ad altri lavori durante il periodo di interruzione.
È in facoltà dell'Azienda di fare recuperare le ore perdute a causa di forza maggiore o le soste di lavoro concordate corrispondendo all'operaio la sola retribuzione senza maggiorazione.
I recuperi dovranno avvenire in via continuativa e per non più di un'ora al giorno, con inizio entro e non oltre il 15º giorno dalla ripresa del lavoro.
Indipendentemente dal recupero resta fermo in ogni caso per la prima giornata di interruzione il trattamento economico previsto dal presente articolo.
Art. 4 - Riposo settimanale e giorni festivi
Il riposo settimanale coincide di regola con la domenica salvo le eccezioni e le deroghe consentite dalla Legge (guardiani, custodi, portieri, ecc.).
Sono considerati giorni festivi, oltre le domeniche e i giorni prestabiliti per riposo compensativo settimanale, le seguenti:
a) festività nazionali:
- 25 aprile;
- 1 maggio;
b) altre festività:
- Capodanno;
- Epifania;
Copyright S.I.A. Servizi Informatici Antelmi S.r.l.
- Lunedì successivo alla Pasqua;
- 15 agosto (Assunzione della B.V.M.);
- 1 novembre (Ognissanti);
- 8 dicembre (Immacolata Concezione);
- 25 dicembre (S. Natale);
- 26 dicembre (S. Stefano);
- giorno del Patrono della località dove ha sede lo stabilimento (per le unità produttive ubicate nel comune di Roma 29 giugno SS. Pietro e Paolo).
Tale festività sarà localmente spostata ad altro giorno da stabilirsi tra le Organizzazioni Territoriali qualora la ricorrenza del S. Patrono coincida con altra festività retribuita.
In caso di coincidenza di una o più festività di cui alle lettere a) e b) del presente articolo tra di loro, o con la domenica, o con il giorno destinato al riposo compensativo, qualora non si proceda a spostamento, verrà corrisposto al lavoratore, in aggiunta alla retribuzione mensile, l'importo di 1/26 dell'intera retribuzione stessa.
La retribuzione mensile non subirà riduzioni per le giornate di festività anche nel caso in cui il lavoratore, in coincidenza con il giorno festivo, risulti assente dal lavoro per aspettativa facoltativa post partum, congedo matrimoniale, permessi e assenze per giustificati motivi e nei casi in cui il lavoratore risulti sospeso dal lavoro, a qualunque causa dovuta indipendentemente dalla volontà del lavoratore, salvi, per quanto concerne le festività di cui al punto b), i periodi di sospensione dal lavoro in atto da oltre due settimane.
In sostituzione delle festività infrasettimanali abolite dalla L. 5-3-1977 n. 54, così come modificate dal DPR 28-12-1985 n. 792, vengono riconosciute n. 24 ore di riposo retribuito.
Le parti si danno atto che n. 2 ore e 40' di riposo retribuito sostitutive delle festività abolite dalle citate normative sono state utilizzate per il raggiungimento dell'orario di lavoro settimanale di n. 38 ore e 30'.
Per quanto riguarda le due festività la cui celebrazione è spostata alla domenica successiva (2 giugno e 4 novembre), il lavoratore beneficerà del trattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica.
Norma transitoria - Fino al 31-12-1993 il numero di ore di riposo retribuito a fronte delle festività infrasettimanali abolite dalla L. 4-3-1977 n. 54, così come modificate dal DPR 28-12-1985 n. 792, è pari a 26 ore e 40'.
Le parti firmatarie del presente contratto, ravvisando l'interesse comune ad una più razionale distribuzione del periodo feriale nel paese che consenta il superamento delle strozzature di inattività dei settori industriali che permetta una più consona finalizzazione al riposo si dichiarano disponibili e auspicano discipline che consentano lo scaglionamento territoriale o aziendale di tale distribuzione.
Gli operai e gli apprendisti di età superiore a 16 anni, che hanno una anzianità di 12 mesi consecutivi presso la stessa azienda, per ciascun anno di servizio prestato hanno diritto a n. 4, 5, settimane di ferie, ciascuna delle quali rapportata all'orario di lavoro settimanale di 38 ore e 30'.
Per gli apprendisti di età non superiore a 16 anni la durata delle ferie, ai sensi dell'art. 14 della Legge 19-1-1955, n. 25, non dovrà essere inferiore a 20 giorni.
In relazione a quanto disposto nei precedenti commi, all'operaio e all'apprendista assenti per ferie, fermo restando la corresponsione della normale retribuzione mensile, verranno detratte dal monte ore di ferie un numero di ore pari a quelle lavorabili nelle giornate di godimento.
Comunque agli operai e agli apprendisti, che non abbiano maturato il diritto alle ferie intere, spetteranno tanti dodicesimi di ferie quanti sono i mesi interi di anzianità.
Nel caso di risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo agli operai e agli apprendisti spetterà il compenso per le ferie maturate. Qualora la risoluzione avvenga nel corso dell'anno il compenso sarà proporzionato ai mesi interi di anzianità.
Si computano, nell'anzianità, agli effetti della maturazione al diritto delle ferie, i periodi di assenza per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio nei limiti previsti dal presente contratto e per assenze giustificate per un periodo non superiore a tre mesi complessivi nell'anno.
L'epoca delle ferie, salvo obiettive esigenze tecniche, sarà stabilita, contemporaneamente per l'intero stabilimento, per reparti, per scaglioni o individualmente, di norma nel periodo maggio-ottobre per le prime 3 settimane mentre il godimento dei giorni eccedenti la terza settimana potrà essere effettuato al di fuori di tale periodo.
Le ferie saranno concesse in via continuativa, salvo diverso accordo fra le parti interessate.
Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.
Le festività infrasettimanali e nazionali cadenti nel corso delle ferie danno luogo al relativo trattamento economico, senza prolungamento del periodo feriale.
All'operaio in missione per esigenze di servizio spetterà il rimborso delle spese effettive di viaggio corrispondenti a mezzi normali di trasporto, nonché il rimborso delle normali spese di vitto e alloggio, a piè di lista, quando la durata della trasferta obblighi l'operaio ad incontrare tali spese.
In caso di matrimonio l'operaio ha diritto ad un periodo di congedo della durata di 15 giorni consecutivi con il compenso di 13 giornate di retribuzione, di cui 7 giorni quale anticipo per conto dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.
Per quant'altro non previsto dal presente articolo valgono le norme di cui all'Accordo interconfederale vigente in materia.
La gratifica natalizia per gli operai e gli apprendisti è stabilita, per ciascun anno, nella misura di 192 ore 30' di retribuzione e dal relativo importo non dovrà essere effettuata alcuna detrazione di quanto corrisposto dall'INPS o dall'INAIL per i casi di malattia o d'infortunio sul lavoro.
Il pagamento avverrà di norma alla vigilia di Natale e comunque, in casi eccezionali, il saldo deve avvenire non oltre il 31 gennaio successivo.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, saranno corrisposti tanti dodicesimi della gratifica natalizia per quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'azienda.
Le frazioni di mese non superiori ai quindici giorni non saranno calcolate, mentre saranno considerate come mese intero le frazioni superiori ai quindici giorni.
I periodi di assenza per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio nei limiti della conservazione del posto previsti dal presente contratto, nonché i periodi di assenza per regolari permessi quando siano complessivamente di durata inferiore al mese, saranno utilmente computati ai fini della gratifica natalizia.
Per le sospensioni di lavoro valgono le deliberazioni adottate dal Comitato Speciale della Cassa Integrazione Guadagni Operai dell'Industria.
Art. 9 - Aumenti periodici di anzianità
Agli operai per l'anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda indipendentemente da qualsiasi aumento di merito sarà corrisposto per ogni biennio e fino ad un massimo di 5 bienni un aumento in cifra fissa differenziata per ciascun livello retributivo.
L'importo degli aumenti - rapportato a mese - è il seguente: 3º liv. lire 28.000; 4º liv. lire 27.000; 5º liv. lire 26.000; 6º liv. lire 25.000; 7º liv. lire 24.000; 8º liv. lire 23.000; 9º liv. lire 22.000; 10º liv. lire 20.000.
Detti aumenti biennali fanno parte della retribuzione e non sono considerati ai fini dei cottimi e delle altre forme di lavoro ad incentivo.
Gli aumenti periodici decorrono dal primo del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.
Tuttavia qualora vi sia automatismo di carriera l'anzianità utile ai fini della maturazione degli aumenti periodici decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui l'operaio avrà completato il previsto iter professionale della propria specializzazione.
Poiché l'anzianità valida per la maturazione degli scatti è quella aziendale, in caso di passaggio di livello, compresi i casi di passaggio da operaio a impiegato, si farà luogo alla rivalutazione degli scatti maturati al valore corrispondente al livello di acquisizione e la frazione del biennio in corso di maturazione sarà utile per l'attribuzione dello scatto al valore del nuovo livello.
Tale norma, in base a quanto sopra stabilito, non si applica per i passaggi di livello che avvengono nel corso dell'iter professionale di carriera.
Art. 10 - Malattia ed infortunio
Le assenze e le prosecuzioni di assenza per malattia dovranno essere comunicate al datore di lavoro con la massima tempestività e giustificate con il recapito o con l'invio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'azienda del certificato rilasciato dal medico curante su apposito modulo, entro due giorni dalla data del rilascio, salvo giustificato impedimento.
Al fine di regolarizzare la situazione relativa ai controlli sullo stato di infermità, fermo restando quanto previsto dall'art. 5 della Legge 20-5-1970, n. 300, tenuto conto delle fasce orarie di controllo, si è concordato quanto segue:
1) il lavoratore assente per malattia è tenuto a trovarsi nel proprio domicilio dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00 disponibile per le visite di controllo;
2) nel caso in cui a livello territoriale le visite di controllo siano effettuate su decisione dell'Ente preposto ai controlli di malattia in orari diversi, le fasce orarie di cui sopra saranno adeguate previa verifica condotta dalle rispettive organizzazioni territoriali, ai criteri organizzativi locali;
3) il mancato rispetto da parte del lavoratore degli obblighi di cui ai paragrafi precedenti comporterà per il lavoratore stesso la perdita automatica del trattamento economico contrattuale, debitamente comunicata ai soli fini informativi, per l'intero periodo di malattia;
4) sono fatte salve le eventuali documentate necessità di assentarsi dal domicilio per cause inerenti la malattia.
Naturalmente la successiva effettuazione del controllo medico rimane la condizione necessaria per la giustificazione dell'assenza.
A) Trattamento in caso di malattia od infortunio non sul lavoro - L'operaio, non in prova, che è assente dal lavoro per malattia o infortunio non sul lavoro ha diritto al seguente trattamento:
a) Conservazione del posto di lavoro senza interruzione di anzianità per tutta la durata della malattia fino ad un massimo di 15 mesi.
L'obbligo di conservazione del posto per l'azienda cesserà ove nell'arco di 36 mesi (pari a 1095 giorni di calendario) si raggiungano i limiti precedenti anche con più malattie.
Superati i limiti di conservazione del posto di lavoro, i lavoratori affetti da malattie di natura cronica di particolare gravità, debitamente documentate, potranno richiedere un periodo di aspettativa durante il quale non decorrerà retribuzione né si avrà decorrenza di anzianità a nessun effetto.
Tale aspettativa sarà inoltre considerata periodo neutro ai fini di quanto complessivamente previsto dal presente articolo.
B) Trattamento economico - Entro i limiti di conservazione del posto di cui al precedente punto a) ai lavoratori in malattia verrà riconosciuto il seguente trattamento economico:
- integrazione del trattamento economico a carico INPS fino al raggiungimento del 100% della retribuzione giornaliera di fatto (escluso l'eventuale compenso per lavoro straordinario) fino ad un massimo di 180 gg.
Superato tale periodo, il lavoratore avrà diritto per ulteriori 120 gg. ad un'integrazione del trattamento economico a carico INPS fino al raggiungimento del 100% della retribuzione giornaliera di fatto (escluso l'eventuale compenso per lavoro straordinario). Qualora peraltro fosse superato il limite temporale previsto per le prestazioni economiche a carico dell'INPS il lavoratore avrà diritto, per tali ulteriori 120 gg. o per quella parte in cui si verificasse la condizione precedentemente citata, ad un trattamento economico a carico dell'Azienda pari al 50% della retribuzione giornaliera di fatto (escluso l'eventuale compenso per lavoro straordinario).
Sia nel caso di assenza per malattia che di infortunio o malattia professionale saranno assorbite fino a concorrenza le eventuali integrazioni aziendali in atto e i trattamenti economici come sopra fissati non sono cumulabili con eventuali altri analoghi trattamenti aziendali o, comunque, derivanti da norme generali, in atto o future, con conseguente assorbimento fino a concorrenza.
Qualora la malattia o l'infortunio perduri oltre il termine suddetto è in facoltà del datore di lavoro risolvere il rapporto corrispondendo all'operaio quanto gli compete in base al presente contratto, compreso il preavviso.
Analogamente, nel caso in cui, per il perdurare della malattia o dell'infortunio oltre il termine di cui sopra, l'operaio non sia in condizioni di riprendere il lavoro, il rapporto potrà essere risolto a richiesta dell'operaio, con la corresponsione del trattamento di cui al comma precedente, escluso il preavviso.
Per le malattie professionali e per gli infortuni sul lavoro si osservano inoltre le disposizioni di Legge.
Se l'operaio cade ammalato mentre presta la propria opera durante il periodo di preavviso, il datore di lavoro, ferma restando la facoltà di far accertare la malattia stessa ai sensi dell'art. 5 della Legge 20-5-1970, n. 300, corrisponderà la normale retribuzione per le ore lavorative mancanti al compimento del periodo di preavviso, con la detrazione di quanto è dovuto, per i giorni stessi, dall'INPS.
L'operaio che in seguito a malattia non sia più idoneo a compiere le mansioni precedentemente esplicate può essere assegnato a livello inferiore, con la retribuzione corrispondente a tale livello inferiore.
In tal caso l'operaio conserverà l'anzianità maturata con diritto però alla liquidazione, agli effetti dei vari istituti contrattuali, limitatamente alla sola differenza tra la precedente e la nuova retribuzione.
Se però la non idoneità deriva da malattia professionale o infortunio sul lavoro, l'operaio conserverà la propria retribuzione, anche se, in dipendenza dei postumi invalidanti, viene assegnato a livello inferiore.
Norma transitoria - Ai fini dell'applicazione della presente normativa verranno computate le malattie verificatesi a partire dal 1-3-1993.
Art. 11 - Corresponsione della retribuzione e delle indennità
La retribuzione sarà corrisposta settimanalmente o per altro periodo.
La corresponsione della retribuzione e delle indennità spettanti all'operaio per cessazione del rapporto di lavoro sarà accompagnata da una busta o prospetto equivalente sul quale saranno specificati i singoli elementi delle spettanze e delle trattenute.
Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza della somma pagata a quella indicata sulla busta o prospetto, nonché sulla qualità della moneta, dovrà essere fatto all'atto del pagamento.
Art. 12 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Il licenziamento dell'operaio non in prova e non ai sensi dell'art. 14 o le sue dimissioni dovranno aver luogo con un preavviso di due settimane per gli operai con anzianità fino a 10 anni e di tre settimane per gli operai con anzianità superiore ai 10 anni.
Il preavviso di regola deve essere dato per iscritto l'ultimo giorno della settimana lavorativa ed avere decorrenza dal primo giorno della successiva.
In caso di dimissioni senza preavviso l'azienda ha diritto di trattenere sulle competenze dovute all'operaio l'equivalente del preavviso da questi non dato.
L'azienda può anche esonerare l'operaio dalla prestazione del lavoro corrispondendo la retribuzione delle ore lavorative mancanti al compimento del preavviso.
L'operaio che ha ricevuto il preavviso può interrompere il rapporto di lavoro prima della scadenza del preavviso stesso, con la sola retribuzione relativa al periodo lavorato.
La retribuzione corrisposta in caso di preavviso lavorato o a titolo di indennità sostitutiva del preavviso viene computata nella retribuzione annua ai fini del trattamento di fine rapporto.
Art. 13 - Cessazione, trapasso o trasformazione di azienda
Nel caso di licenziamento per cessazione, trapasso, trasformazione o liquidazione di azienda (escluso il fallimento e la liquidazione forzata) il periodo di preavviso previsto dall'art. precedente sarà portato a quattro settimane.
Nel trapasso o nella trasformazione di azienda l'operaio che resta alle dipendenze della ditta subentrante conserva nei confronti di essa tutti i diritti acquisiti presso la ditta uscente ove non venga liquidato di tutto quanto gli spetta.
Per dar luogo al licenziamento collettivo, il trapasso o trasformazione di azienda deve risultare da atto pubblico.
Art. 14 - Disciplina del lavoro
Per infrazioni disciplinari la Direzione potrà applicare i seguenti provvedimenti:
- rimprovero verbale o rimprovero scritto;
- multa sino a tre ore di lavoro normale;
- sospensione dal lavoro fino a tre giorni;
- licenziamento senza preavviso.
L'importo delle multe sarà devoluto ad una qualsiasi delle istituzioni sociali a favore dei lavoratori d'accordo fra la Direzione e la Commissione Interna.
Nelle sottoelencate mancanze all'operaio potranno essere inflitti il rimprovero verbale o scritto, nel caso di prima mancanza; la multa nei casi di recidiva; la sospensione nei casi di recidiva in mancanze già punite con la multa nei sei mesi precedenti. Nel caso che le mancanze tuttavia rivestano carattere di maggiore gravità, anche in relazione alle mansioni esplicate, potrà essere direttamente inflitta la multa o la sospensione quando l'operaio:
a) non si presenti al lavoro o abbandoni il posto di lavoro senza giustificato motivo oppure non comunichi l'assenza o la prosecuzione della stessa secondo la procedura prevista dall'art. 10, salvo il caso di impedimento giustificato;
b) ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute oppure lo esegua con negligenza;
d) arrechi per disattenzione anche lievi danni alle macchine o ai materiali in lavorazione; ometta di avvertire tempestivamente il suo capo diretto di eventuali guasti al macchinario in genere o di evidenti irregolarità nell'andamento del macchinario stesso;
e) sia trovato addormentato;
f) fumi nei locali ove è fatto espresso divieto, o introduca senza autorizzazione bevande alcoliche nello stabilimento;
g) si presenti o si trovi sul lavoro in stato di ubriachezza; in tal caso inoltre l'operaio verrà allontanato;
h) alterchi anche con vie di fatto purché non assumano carattere di rissa;
i) proceda alla lavorazione o costruzione nell'interno dello stabilimento, senza autorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio uso o per conto terzi, allorché si tratti di lavorazione o costruzione di lieve rilevanza;
l) in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del regolamento interno dell'azienda o commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla morale o all'igiene;
m) trasgredisca alle disposizioni mediche nonché all'obbligo del reperimento domiciliare nelle fasce indicate nell'art. 10, 2º comma della presente Parte Seconda.
Potrà essere licenziato senza preavviso l'operaio colpevole di:
1) lavorazione o costruzione all'interno dello stabilimento, senza autorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio uso o per conto terzi, nei casi non previsti dal precedente punto a), salvo però il diritto dell'azienda di operare sull'indennità e fino alla concorrenza dell'indennità stessa le trattenute dovute a titolo di risarcimento danni;
2) introduzione nello stabilimento di persone estranee senza regolare permesso della Direzione salvo il caso in cui la mancanza in concreto abbia carattere di minore gravità, nella quale ipotesi potranno applicarsi i provvedimenti disciplinari di cui sopra;
3) recidiva nella medesima mancanza che abbia dato luogo già a sospensione nei sei mesi precedenti, oppure quando si tratti di recidiva nella identica mancanza che abbia già dato luogo a due sospensioni;
4) reati per i quali siano intervenute condanne penali definitive e per i quali, data la loro assenza, si renda incompatibile la prosecuzione del rapporto di lavoro;
5) prestare la propria opera presso aziende che svolgono attività similari a quella presso la quale è occupato;
6) insubordinazione grave verso i superiori;
7) furto;
8) danneggiamento volontario o con colpa grave del materiale dello stabilimento o del materiale in lavorazione;
9) rissa nell'azienda;
10) reati di cui al punto 4) commessi nell'ambito aziendale;
11) trafugamento di schizzi, disegni o documenti, di procedimenti di lavorazione o di fabbricazione o riproduzione degli stessi.
Fermo restando l'espletamento della procedura di cui alla Legge 300/70, il rapporto di lavoro, nei casi che potrebbero comportare il licenziamento senza preavviso per giusta causa, potrà essere sospeso cautelativamente con effetto immediato.
Il rapporto di lavoro non potrà pertanto essere risolto per motivi disciplinari fino ad esaurimento della procedura di cui alla citata Legge.
L'assunzione dell'impiegato può avvenire con un periodo di prova, da notificarsi per iscritto, non superiore a sei mesi di prestazione effettiva per gli impiegati dei livelli 1 e 2 e non superiore a tre mesi di prestazione effettiva per gli impiegati degli altri livelli.
Non sono ammesse protrazioni né la rinnovazione del periodo di prova.
Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi del presente contratto salvo quanto diversamente disposto dal contratto stesso.
Durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto potrà avere luogo da ciascuna delle due parti senza preavviso.
In caso di risoluzione del rapporto all'impiegato spetta la normale retribuzione per il periodo di servizio prestato; inoltre, se la prova ha avuto una durata superiore a 15 giorni sarà corrisposto il trattamento di fine rapporto secondo la misura e i criteri previsti dall'art. 32, Parte Prima, Norme Generali; se la prova ha avuto una durata superiore al mese, saranno corrisposti anche i ratei di ferie maturati secondo la misura e i criteri previsti dall'art. 5.
Alla scadenza del periodo di prova, l'impiegato s'intenderà confermato in servizio ove l'azienda non abbia proceduto alla disdetta.
I versamenti previdenziali si effettuano anche durante il periodo di prova, fatta eccezione per il contributo dovuto all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni per la Cassa di previdenza per gli impiegati. Detto contributo dovrà essere corrisposto, dopo superato il periodo di prova, con decorrenza dalla data di assunzione.
Art. 2 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Ai soli effetti contrattuali per le maggiorazioni previste a tale titolo è considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre l'orario normale contrattuale di cui all'art. 20, Parte Prima, Norme Generali, con esclusione del prolungamento, concordato in sede aziendale, per il recupero delle ore non lavorate nella giornata di sabato e fermo restando quanto previsto in tema di flessibilità dell'orario di lavoro.
Il lavoro straordinario è ispirato al principio della non obbligatorietà da parte dei lavoratori.
Nei casi di effettuazione di prestazioni straordinarie, l'azienda ne darà comunicazione preventiva alle Rappresentanze Sindacali Aziendali.
Tuttavia, nei casi di improrogabile necessità non prevedibili né programmabili non trova applicazione il principio della non obbligatorietà e l'azienda potrà fare ricorso allo straordinario dandone successiva comunicazione alle Rappresentanze Sindacali Aziendali.
Sono fatte salve comprovate situazioni di obiettivo impedimento da parte del lavoratore.
Oltre a quanto previsto nel presente articolo, per consentire la piena utilizzazione degli impianti, l'azienda potrà esaminare con le Rappresentanze Sindacali una diversa distribuzione dei turni di lavoro rispetto a quella prevista dall'articolo 20, Parte Prima, Norme Generali.
È considerato lavoro notturno quello eseguito dalle ore 21 alle 7, salvo per gli impiegati tecnici che eseguono lavoro notturno in turni avvicendati, per i quali valgono le norme stabilite dall'art. 20, Parte Prima, Norme Generali.
È lavoro festivo quello eseguito nei giorni considerati festivi ai sensi dell'articolo 5.
Per il lavoro straordinario, notturno e festivo sono corrisposte le seguenti maggiorazioni sulla retribuzione:
- lavoro straordinario feriale: 30%;
- lavoro festivo: 54%;
- lavoro notturno: 54%.
Lavoro straordinario non collegato con l'orario normale:
- se diurno: 30% con un minimo di due ore di retribuzione;
- se notturno: 60% con un minimo di tre ore di retribuzione.
Per il lavoro straordinario notturno e festivo effettuato da lavoratori addetti a turno notturno verranno applicate le seguenti maggiorazioni sulla retribuzione oraria:
- lavoro notturno: 60%
- lavoro festivo: 60%
Norma transitoria - Fino al 31-12-1993 rimane il coefficiente 170.
Per il computo della retribuzione normale oraria si dividerà la retribuzione mensile per 166,5%, e per l'orario collegato al turno notturno per 156 (centocinquantasei).
Norma transitoria - Fino al 31-12-1993 rimane il coefficiente 173.
In caso di sospensione di lavoro o di riduzione della durata dell'orario di cui all'art. 20, Parte Prima, Norme Generali, disposte dall'azienda o dalle competenti Autorità, la retribuzione mensile non subirà riduzioni.
Art. 4 - Riposo settimanale e giorni festivi
Il riposo settimanale coincide di regola con la domenica, salvo le eccezioni e le deroghe consentite dalla Legge.
Sono considerati giorni festivi, oltre le domeniche e i giorni prestabiliti per riposo compensativo settimanale, le seguenti:
a) festività nazionali:
- 25 aprile;
- 1 maggio;
b) altre festività:
- Capodanno;
- Epifania;
- Lunedì successivo alla Pasqua;
- 15 agosto (Assunzione della B.V.M.);
- 1 novembre (Ognissanti);
- 8 dicembre (Immacolata Concezione);
- 25 dicembre (S. Natale);
- 26 dicembre (S. Stefano);
- la ricorrenza del Santo Patrono della località ove ha sede lo stabilimento (per le unità produttive ubicate nel Comune di Roma 29 giugno - SS. Pietro e Paolo). Tale festività sarà localmente spostata ad altro giorno da stabilirsi tra le Organizzazioni Territoriali qualora la ricorrenza del S. Patrono coincida con altra festività retribuita.
In dette festività, quando non vi sia prestazione di lavoro, s'intende che il pagamento della festività stessa è compreso nella retribuzione mensile percepita dall'impiegato e non si farà, quindi, luogo ad alcuna variazione sul normale trattamento. Nel caso di prestazione di lavoro spetterà all'impiegato il pagamento delle ore lavorative effettivamente prestate con la maggiorazione per lavoro festivo.
Nel caso in cui le festività sopra elencate cadono di domenica, sarà dovuto, oltre alla normale retribuzione mensile, un ventiseiesimo della retribuzione stessa.
In sostituzione delle festività infrasettimanali abolite dalla Legge 5-3-1977, n. 54, così come modificate dal DPR 28-12-1985, n. 792, vengono riconosciute n. 24 ore di riposo retribuito.
Le parti si danno atto che n. 2 ore e 40' di riposo retribuito sostitutive delle festività abolite dalle citate normative sono state utilizzate per il raggiungimento dell'orario di lavoro settimanale di n. 38 ore e 30'.
Per quanto riguarda le due festività la cui celebrazione è spostata alla domenica (2 giugno e 4 novembre), l'impiegato beneficerà del trattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica.
Norma transitoria - Fino al 21-12-1993 il numero di ore di riposo retribuito a fronte delle festività infrasettimanali abolite della Legge 4-3-1977, n. 54, così come modificate dal DPR 28-12-1985, n. 792, è pari a 26 ore e 40'.
Le parti firmatarie del presente contratto, ravvisando l'interesse comune ad una più razionale distribuzione del periodo feriale nel paese che consenta il superamento delle strozzature di inattività dei settori industriali che permetta una più consona finalizzazione al riposo si dichiarano disponibili e auspicano discipline che consentano lo scaglionamento territoriale o aziendale di tale distribuzione.
Gli impiegati per ciascun anno di servizio prestato hanno diritto a n. 4, 5, settimane di ferie, ciascuna delle quali rapportata all'orario di lavoro settimanale di 38 ore e 30'.
In relazione a quanto disposto nel comma precedente agli impiegati assenti per ferie, fermo restando la corresponsione della normale retribuzione mensile, verranno detratte dal monte ore di ferie un numero di ore pari a quelle lavorabili nelle giornate di godimento.
Le festività infrasettimanali e nazionali cadenti nel corso delle ferie danno luogo al relativo trattamento economico senza prolungamento del periodo feriale.
Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo e non potrà avere inizio in giorni festivi né nella giornata di sabato per le aziende che abbiano attuato la concentrazione dell'orario di lavoro nei primi cinque giorni della settimana.
Nel fissare l'epoca sarà tenuto conto da parte dell'azienda, compatibilmente con le esigenze di servizio, degli eventuali desideri dell'impiegato.
Comunque agli impiegati non in prova, che non abbiano maturato il diritto alle ferie intere, spetteranno tanti dodicesimi di ferie quanti sono i mesi interi di anzianità.
Nel caso di risoluzione del rapporto per quals1asi motivo agli impiegati non in prova spetterà il compenso per le ferie maturate. Qualora la risoluzione avvenga nel corso dell'anno il compenso sarà proporzionato ai mesi interi di anzianità.
L'assegnazione delle ferie non potrà aver luogo durante il periodo di preavviso.
Agli impiegati sarà concesso un permesso di giorni 15, con decorrenza della retribuzione, per contrarre matrimonio. Tale permesso non sarà computato nel periodo delle ferie annuali.
Art. 7 - Tredicesima mensilità
L'azienda corrisponderà una tredicesima mensilità pari a 30/26 della retribuzione mensile percepita dall'impiegato; la corresponsione di tale mensilità avverrà normalmente alla vigilia di Natale.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto durante il corso dell'anno, l'impiegato non in prova avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 13ª mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato. La frazione di mese non superiore ai 15 giorni non sarà considerata, mentre sarà considerata come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.
Art. 8 - Aumenti periodici di anzianità
Agli impiegati per l'anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda indipendentemente da qualsiasi aumento di merito sarà corrisposto per ogni biennio e fino ad un massimo di 5 bienni un aumento in cifra fissa differenziato per ciascun livello retributivo.
L'importo degli aumenti - rapportato a mese - è il seguente: 1 e 2 = lire 31.000; 3 = lire 28.000; 4 = lire 27.000; 6 = lire 25.000; 7 = lire 24.000.
Gli aumenti periodici decorrono dal primo mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.
L'anzianità utile per la maturazione degli aumenti decorre dal compimento del 20º anno di età.
Poiché l'anzianità valida per la maturazione degli scatti è quella aziendale, in caso di passaggio di livello si farà luogo alla rivalutazione degli scatti maturati al valore valevole per il livello di acquisizione e la frazione del biennio in corso di maturazione sarà utile per l'attribuzione dello scatto al valore del nuovo livello.
Norme applicative per gli impiegati in servizio al 1-5-1979
1) Impiegati grafici, editoriali e cartotecnici
Gli impiegati grafici, editoriali e cartotecnici hanno diritto alla maturazione di un importo massimo complessivo corrispondente a 12 scatti.
2) Passaggi di livello
a) Impiegati grafici ed editoriali - Nei casi di passaggio di livello si farà luogo, sino a concorrenza dei nuovi valori base contrattuali, all'assorbimento degli eventuali scatti di anzianità già maturati e l'eventuale eccedenza verrà mantenuta in cifra con diritto alla maturazione di ulteriori scatti biennali secondo gli importi previsti dal nuovo regime nei limiti di un importo massimo complessivo, riferito al nuovo livello, corrispondente a 12 scatti.
b) Impiegati cartotecnici - Nei casi di passaggio di livello verrà mantenuta la cifra già maturata a titolo di scatti con diritto alla maturazione di ulteriori scatti biennali secondo gli importi previsti dal presente articolo nei limiti di un importo massimo complessivo, riferito al nuovo livello, corrispondente a 12 scatti.
Per gli aumenti periodici maturati anteriormente al 1-5-1979 viene richiamata la precedente normativa di settore.
3) Passaggi da operaio a impiegato
In caso di passaggio da operaio a impiegato verranno rivalutati gli scatti maturati come operaio - secondo la disciplina prevista dal presente articolo - al valore valevole per il livello di acquisizione, con diritto alla maturazione di ulteriori scatti nei limiti di un importo massimo, riferito al nuovo livello, corrispondente a 5 scatti.
La retribuzione sarà corrisposta ad ogni fine mese con la specificazione dei suoi elementi costitutivi liquidabili mensilmente.
Nel caso che l'azienda ne ritardi di oltre 10 giorni il pagamento, decorreranno di pieno diritto gli interessi, nella misura del 2% in più del tasso ufficiale di sconto e con decorrenza dalla scadenza di cui al comma precedente; inoltre l'impiegato avrà facoltà di risolvere il rapporto con diritto alla corresponsione del trattamento di fine rapporto e del mancato preavviso.
In caso di contestazione sullo stipendio e sugli altri elementi costitutivi della retribuzione, all'impiegato dovrà essere intanto corrisposta la parte di retribuzione non contestata.
All'impiegato che ha normalmente maneggio di denaro con oneri per errori verrà corrisposta una maggiorazione nella misura del 7% dello stipendio contrattuale (valore base e indennità di contingenza), di cui all'art. 20, Parte Prima, Norme Generali, della sua categoria di assegnazione.
Gli interessi derivanti da eventuale cauzione andranno a beneficio dell'impiegato.
Agli impiegati in missione per esigenze di servizio l'azienda corrisponderà:
a) il rimborso delle spese effettive di viaggio, corrispondenti ai normali mezzi di trasporto (per viaggi in ferrovia non inferiori alla 1ª classe);
b) il rimborso delle spese di vitto ed alloggio - nei limiti della normalità - quando la durata del servizio obblighi l'impiegato ad incontrare tali spese;
c) il rimborso delle altre eventuali spese vive necessarie per l'espletamento della missione.
I lavoratori di età superiore ai 50 anni, se uomini, e 45, se donne, potranno essere trasferiti in altra sede solo in casi eccezionali da esaminare a richiesta del lavoratore in sede sindacale.
In caso di altri trasferimenti individuali dovrà tenersi conto delle obiettive e comprovate ragioni che il lavoratore dovesse addurre contro il trasferimento, direttamente ovvero tramite le Rappresentanze Sindacali Aziendali.
In ogni caso il trasferimento deve essere preceduto da un preavviso non inferiore a 30 giorni.
I trasferimenti collettivi formeranno oggetto di preventiva comunicazione alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e, a richiesta delle stesse, di esame congiunto.
L'impiegato trasferito conserva il trattamento economico goduto precedentemente, escluse quelle indennità e competenze che siano inerenti alle condizioni locali o alle particolari prestazioni presso lo stabilimento di origine e che non ricorrano nella nuova destinazione.
L'impiegato che non accetti il trasferimento avrà diritto al trattamento di fine rapporto e al preavviso, salvo che per gli impiegati dei Gruppi A e B per i quali all'atto dell'assunzione sia stato espressamente pattuito il diritto dell'azienda di disporre il trasferimento o tale diritto risulti in base alla situazione di fatto vigente per gli impiegati attualmente in servizio, nei quali casi l'impiegato che non accetta il trasferimento stesso viene considerato dimissionario.
All'impiegato che venga trasferito sarà corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e di trasporto per sé, per le persone di famiglia e per gli effetti familiari (mobilia, bagagli, ecc.) previ opportuni accordi da prendersi con l'azienda.
È dovuta inoltre la diaria "una tantum" nellå misura di 1/3 della retribuzione mensile all'impiegato celibe senza conviventi a carico, e nella misura di 2/3 della retribuzione mensile, oltre ad 1/15 della stessa per ogni familiare a carico che con lui si trasferisca, all'impiegato con famiglia.
Qualora per effetto del trasferimento l'impiegato debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione di contratto di affitto, regolarmente registrato o denunciato al datore di lavoro precedentemente alla comunicazione del trasferimento, avrà diritto al rimborso di tale indennizzo fino alla concorrenza di un massimo di 4 mesi di pigione.
Il provvedimento di trasferimento dovrà essere comunicato all'impiegato per iscritto con il preavviso di un mese.
All'impiegato che chieda il suo trasferimento non competono le indennità di cui sopra.
Qualora nella località ove l'impiegato svolge normalmente la sua attività non esistano possibilità di alloggio né adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la località stessa con centri abitati e il perimetro del più vicino centro abitato disti oltre 5 km., l'azienda che non provveda in modo idoneo al trasporto corrisponderà un adeguato indennizzo.
Art. 14 - Malattia e infortunio
Le assenze e le prosecuzioni di assenza per malattia dovranno essere comunicate al datore di lavoro con la massima tempestività e giustificate con il recapito o con l'invio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'azienda del certificato rilasciato dal medico curante su apposito modulo, entro due giorni dalla data del rilascio, salvo giustificato impedimento.
Per quanto concerne il controllo delle assenze per infermità, fermo restando quanto previsto dall'art. 5 della Legge 20-5-1970, n. 300 vengono stabiliti le seguenti regole e comportamenti:
1) il lavoratore assente per malattia è tenuto a trovarsi nel proprio domicilio, nelle fasce orarie che risultano determinate dai decreti che hanno dato attuazione all'art. 5 della Legge n. 638/1983, disponibile per le visite di controllo;
2) nel caso in cui a livello territoriale le visite di controllo siano effettuate su decisione dell'Ente preposto ai controlli di malattia in orari diversi, le fasce orarie di cui sopra saranno adeguate previa verifica condotta dalle rispettive organizzazioni territoriali, ai criteri organizzativi locali;
3) il mancato rispetto da parte del lavoratore degli obblighi di cui ai paragrafi precedenti comporterà per il lavoratore stesso la perdita automatica del trattamento economico contrattuale, debitamente comunicata ai soli fini informativi, per l'intero periodo di malattia;
4) sono fatte salve le eventuali documentate necessità di assentarsi dal domicilio per cause inerenti la malattia.
Naturalmente la successiva effettuazione del controllo medico rimane la condizione necessaria per la giustificazione dell'assenza.
Nel caso di interruzione del servizio dovuta a malattia o ad infortunio non determinato da eventi gravemente colposi imputabili all'impiegato, verrà accordato all'impiegato non in prova il seguente trattamento:
a) Conservazione del posto di lavoro senza interruzione di anzianità per tutta la durata della malattia fino ad un massimo di 15 mesi.
L'obbligo di conservazione del posto per l'azienda cesserà ove nell'arco di 36 mesi (pari a 1095 giorni di calendario) si raggiungano i limiti precedenti anche con più malattie.
Superati i limiti di conservazione del posto di lavoro, i lavoratori affetti da malattie di natura cronica di particolare gravità, debitamente documentate, potranno richiedere un periodo di aspettativa durante il quale non decorrerà retribuzione né si avrà decorrenza di anzianità a nessun effetto.
b) Trattamento economico
Entro i limiti di conservazione del posto di cui al precedente punto a) verrà riconosciuto il seguente trattamento:
corresponsione dell'intera retribuzione per mesi 6 e del 50% della retribuzione per i successivi 4 mesi.
Uguali diritti spetteranno all'impiegato in periodo di preavviso e sino alla scadenza del periodo stesso.
Alla scadenza dei termini avanti indicati, ove l'azienda proceda al licenziamento dell'impiegato, gli corrisponderà il trattamento di fine rapporto ivi compresa l'indennità sostitutiva del preavviso.
Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta all'impiegato di riprendere servizio, l'impiegato stesso potrà risolvere il rapporto di lavoro con diritto al solo trattamento di fine rapporto di cui all'art. 32 della Parte Prima, Norme Generali.
Ove ciò non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salvo la decorrenza dell'anzianità agli effetti del preavviso.
Per l'assistenza di malattia a favore dell'impiegato si provvede a termine delle disposizioni contenute nelle leggi e nei contratti collettivi vigenti alla data del presente contratto.
Norma transitoria - Ai fini dell'applicazione della presente normativa verranno computate le malattie verificatesi a partire dal 1-3-1993.
Art. 15 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Il licenziamento dell'impiegato non in prova e non ai sensi dell'art. 19 o le sue dimissioni, dovranno aver luogo con un preavviso, i cui termini sono stabiliti come segue:
a) Per gli impiegati che non hanno superato i 5 anni di servizio:
1) mesi 2 e 15 giorni per gli impiegati dei livelli 1-2;
2) mesi 1 e 15 giorni per gli impiegati dei livelli 3-4;
3) mesi 1 per gli impiegati dei livelli 6-7-9.
b) Per gli impiegati che hanno superato i 5 anni di servizio e non i 10:
1) mesi 3 e 15 giorni per gli impiegati dei livelli 1-2;
2) mesi 2 per gli impiegati dei livelli 3-4;
3) mesi 1 e 15 giorni per gli impiegati dei livelli 6-7-9.
c) Per gli impiegati che hanno superato i 10 anni di servizio:
1) mesi 4 e 15 giorni per gli impiegati dei livelli 1-2;
2) mesi 2 e 15 giorni per gli impiegati dei livelli 3-4;
3) mesi 2 per gli impiegati dei livelli 6-7-9.
I termini di disdetta decorrono dal 1 o dal 1 di ciascun mese.
La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra un'indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
La retribuzione corrisposta in caso di preavviso viene computata nella retribuzione annua ai fini del trattamento di fine rapporto.
Per il trattamento di fine rapporto nel caso di preavviso non lavorato, si terrà conto dell'eventuale variazione dell'indennità di contingenza che dovesse intervenire durante l'intero periodo di preavviso.
È in facoltà della parte che riceve la disdetta ai sensi del primo comma di troncare il rapporto, sia all'inizio, sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.
Durante il compimento del periodo di preavviso il datore di lavoro concederà all'impiegato dei permessi per la ricerca di nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite dal datore di lavoro in rapporto alle esigenze dell'azienda.
Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno comunicati per iscritto.
A favore degli impiegati regolati dal presente contratto è mantenuto il trattamento di previdenza istituito con l'art. 25 del contratto collettivo 5-8-1937 con le successive modifiche ed integrazioni.
Art. 17 - Cessione o trasformazione di azienda
La cessione o la trasformazione dell'azienda in qualsiasi modo non risolve di per sé il contratto d'impiego ed il personale conserva i suoi diritti nei confronti del nuovo titolare, salvo la facoltà di ciascun impiegato di chiedere la liquidazione del trattamento di fine rapporto e di iniziare "ex novo" un altro rapporto di lavoro.
Art. 18 - Disciplina del lavoro
L'impiegato deve, nell'espletamento delle sue mansioni, tenere contegno consono alla dignità della sua funzione e particolarmente:
a) svolgere la propria attività con la diligenza richiesta dalla natura della prestazione;
b) osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartitegli dall'azienda;
c) non trattare affari per proprio conto o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, non divulgare notizie attinenti all'organizzazione ed ai metodi di produzione dell'azienda, non farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio e non asportare disegni o campionature;
d) rispettare l'orario di lavoro e adempiere alle formalità prescritte dall'azienda per il controllo della presenza;
e) rispettare il regolamento interno aziendale portato a sua conoscenza mediante l'affissione nei locali di lavoro;
f) aver cura degli oggetti, macchinario e strumenti a lui affidati;
g) comunicare l'assenza o la prosecuzione della stessa secondo la procedura dell'art. 15, salvo il caso di impedimento giustificato;
h) osservare le disposizioni mediche nonché l'obbligo del reperimento domiciliare nelle fasce indicate nell'art. 15, 2 comma.
Le mancanze dell'impiegato potranno essere punite, a seconda della loro gravità, con:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro con relativa decurtazione della retribuzione per un periodo non superiore a 5 giorni;
e) licenziamento senza preavviso.
La sospensione di cui alla lettera d) si può applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b) e c).
Il licenziamento senza preavviso potrà essere adottato nei confronti dell'impiegato colpevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente contratto le quali siano così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto d'impiego.
Il licenziamento non esclude le eventuali responsabilità nelle quali sia incorso l'impiegato.
Fermo restando l'espletamento della procedura di cui alla L. 300/70, il rapporto di lavoro, nei casi che potrebbero comportare il licenziamento senza preavviso per giusta causa, potrà essere sospeso cautelativamente con effetto immediato.
Il rapporto di lavoro non potrà pertanto essere risolto per motivi disciplinari fino a quando non si sia esaurita la procedura di cui alla citata Legge.
Art. 1 - Trattamento normativo
Al "quadro" si applica il trattamento normativo contrattuale previsto per gli impiegati del primo livello.
Art. 2 - Coperture assicurative
In aggiunta a quanto previsto dagli artt. 31 e 32 della Parte Prima - Norme Generali - l'azienda erogherà a favore del "quadro", in caso di morte e in caso di invalidità permanente tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro, per cause diverse da quella dell'infortunio comunque determinato e da malattia professionale, una somma pari a 50 milioni.
A tal fine l'azienda provvederà a stipulare apposita polizza assicurativa a copertura dell'onere aziendale eventualmente derivante da quanto previsto al comma precedente.
L'azienda inoltre stipulerà, nell'interesse del quadro, una polizza che assicuri, in caso di infortunio occorso anche non in occasione di lavoro e in caso di malattia professionale:
a) una somma pari a quattro annualità della retribuzione di fatto, in aggiunta al normale trattamento di liquidazione, in caso di invalidità permanente causata dai predetti eventi e che non consenta la prosecuzione del rapporto di lavoro;
b) una somma che, riferita all'importo del capitale assicurato di cui al punto a), sia proporzionale al grado di invalidità determinato in base alla tabella annessa al TU approvato con DPR 30-6-1965 n. 1124, in caso di invalidità permanente parziale causata dagli stessi eventi;
c) una somma a favore degli aventi diritto, pari a tre annualità della retribuzione di fatto, in aggiunta al normale trattamento di liquidazione in caso di morte causata dai predetti eventi.
Sono fatte salve e si considerano sostitutive delle provvidenze stabilite dal presente articolo specifiche forme di assicurazione aziendalmente già in atto con contenuto almeno equivalente a quello di cui al medesimo presente articolo.
Art. 3 - Responsabilità civile legata alla prestazione
L'azienda è tenuta altresì ad assicurare il "quadro" contro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle sue mansioni contrattuali.
È escluso da tale copertura assicurativa il rischio da responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa grave o dolo.
Art. 4 - Indennità di funzione
Ai lavoratori aventi la qualifica di quadro, in forza al 16-3-1993 viene riconosciuta, a decorrere dal 1-9-1993, un importo di L. 100.000 mensili, a titolo di indennità di funzione.
Parte Quinta - CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE UNICA
Art. 1 - Classificazione professionale unica
I lavoratori addetti al settore grafico ed affine ed al settore editoriale sono inquadrati in una classificazione unica articolata in undici livelli retributivi.
L'inquadramento dei lavoratori (operai, impiegati e quadri), che secondo il sistema di classificazione unica prevista dal presente contratto trova attuazione in sede aziendale, è teso a garantire ai lavoratori il conseguimento della professionalità ed una ulteriore valorizzazione delle capacità professionali nell'ambito di quanto richiesto dalle attività aziendali e nel comune interesse di un equilibrato evolversi delle tecnologie, della organizzazione del lavoro e della produttività.
L'applicazione della classificazione prevede due momenti: un momento "statico" e uno "dinamico".
Il momento "statico" è quello che classifica i lavoratori in base alla massima professionalità e intercambiabilità delle mansioni conseguibili nell'ambito delle lavorazioni relative alla specializzazione.
Il momento "dinamico" rappresenta uno strumento di inquadramento dei lavoratori (operai e impiegati) in rapporto a capacità professionali arricchite rispetto alla specializzazione, idoneo ad assicurare sia maggior efficienza e mobilità del lavoro, sia ulteriori possibilità di valorizzazione dei lavoratori nel rispetto delle condizioni oggettive aziendali salvaguardando le esigenze tecnico-organizzative e produttive e laddove si realizzi lo sviluppo di strutture tecnologiche innovative.
Pertanto il processo di crescita professionale dei lavoratori sarà conseguente allo sviluppo di nuove forme di O.d.L. che nel concreto adotteranno principi, modi e tempi del cambiamento alla specificità ed alla opportunità dei diversi contesti aziendali che saranno valutate con modalità da definire a livello aziendale tra direzione e R.A.S. eventualmente assistite dalle OO.SS. territoriali, con riferimento tanto alle prestazioni qualitative e quantitative che definiscono le nuove professionalità, quanto alle finalità produttive della nuova organizzazione.
Ne consegue che il momento dinamico (definito dalle parti a livello aziendale) non avrà carattere di automatismo né in termini di soluzioni organizzative né in termini di carriera dei singoli.
Il momento dinamico si applica ai lavoratori già in possesso della specializzazione, avendone compiuto l'iter contrattuale, ed avendone acquisito la completa professionalità prevista dalla specializzazione stessa.
Esso potrà applicarsi, in coerenza con le declaratorie della classificazione professionale unica, anche a quelle particolari situazioni di effettivo superamento delle professionalità tradizionali che si siano già manifestate nelle realtà aziendali.
Per le modalità applicative del momento dinamico, le parti a livello aziendale faranno riferimento ai seguenti criteri:
1 - Esame preliminare congiunto delle fasi di lavorazione introdotte a livello aziendale e loro caratteristiche, intendendo per fase l'insieme delle operazioni che, con il concorso delle specializzazioni richieste dalla particolare organizzazione aziendale, realizzano un prodotto compiuto o un servizio complesso.
2 - Individuazione di nuove e più elevate forme di professionalità all'interno di ciascuna fase conseguenti alla nuova O.d.L. ed alle nuove tecnologie; definizione di competenze e responsabilità e precisazione dei criteri di valutazione dei nuovi ruoli sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo.
3 - Nel processo graduale di introduzione della nuova O.d.L. ogni stadio sarà proporzionato entro il quadro delle esigenze di funzionamento ottimale dell'apparato produttivo e di sviluppo professionale dei lavoratori.
Questo sarà supportato da attività formative attraverso programmi concordati a livello aziendale o regionale tra le Organizzazioni stipulanti.
Condizione per l'accesso alla nuova professionalità sarà la completa acquisizione delle specializzazioni richieste.
A tal fine si darà luogo ad un incontro di verifica in sede aziendale.
4 - Le fasi di cui al precedente punto 1 comportano forme di mobilità coerenti con gli obiettivi della O.d.L.
Sarà comunque mantenuta la disponibilità del lavoratore ad assolvere anche ai compiti già pertinenti ai livelli di provenienza.
Per l'inquadramento dei lavoratori, anche nelle nuove forme di professionalità, si utilizzeranno le declaratorie e i profili esemplificativi previsti nel seguente schema di classificazione professionale unica.
1 (QUADRI)
Declaratoria - Lavoratori che, in possesso dei requisiti professionali di cui al livello precedente, partecipano con carattere di continuità, su direttive non mediate della proprietà e/o della direzione, ai processi di definizione degli obbiettivi, delle strategie e della gestione delle risorse aziendali, attuando, in condizioni di autonomia decisionale e con poteri discrezionali, gli obbiettivi aziendali in servizi ed aree produttive fondamentali dell'azienda.
1 o LIVELLO
Declaratoria - Lavoratori che oltre alle caratteristiche indicate nella declaratoria del livello 2 ed a possedere esperienza specifica, svolgono in completa autonomia decisionale e gestionale attività di coordinamento di servizi o aree produttive fondamentali dell'azienda ovvero svolgono, anche singolarmente, attività di alta specializzazione e importanza ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali e della gestione delle risorse.
Profili
a) Responsabile di servizi, aree produttive di rilevante complessità articolate in più unità operative o CED, con poteri discrezionali, di responsabilità gerarchica e di autonomia di decisione nell'ambito delle direttive generali ricevute dal vertice dell'azienda.
b) Progettista di sistemi informativi di rilevante complessità.
c) Lavoratore in grado di analizzare e sviluppare progetti complessi particolarmente significativi dal punto di vista della scelta e della utilizzazione delle tecnologie e delle risorse aziendali.
2 o LIVELLO
Declaratoria - Lavoratori che nell'ambito della gestione sia tecnica che amministrativa svolgono funzioni direttive o che richiedano particolare preparazione e capacità professionale con discrezionalità di poteri e con facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa nei limiti delle direttive loro impartite nonché lavoratori che coordinano e controllano in condizioni di autonomia decisionale e operativa più aree di lavorazione anche se riferite ad un solo turno.
Profili
Impiegati amministrativi e tecnici
a) Responsabile di ufficio amministrativo o tecnico con funzioni discrezionali, di responsabilità gerarchica e di autonomia di decisione nei limiti delle direttive impartitegli.
b) Analista che elabori autonomamente programmi su elaborati con capacità di analisi delle situazioni operative.
c) Lo specialista che, con piena padronanza di complessi strumenti di software orientati alla strutturazione di banche dati, progetta e cura la realizzazione di rilevanti prodotti di editoria elettronica sia su supporti a memoria ottica che distribuiti attraverso sistemi di telecomunicazioni.
d) Lavoratore che in piena autonomia imposta programmi e metodologie di installazione, avviamento e assistenza di impianti e/o sistemi di rilevante impegno e complessità partecipando alla definizione di soluzioni innovative delle metodologie.
e) L'incaricato che stipula contratti di compravendita con procura.
f) L'impiegato che crea ed elabora bozzetti artistici per carte valori.
g) Il redattore editoriale che con facoltà discrezionale provvede a rendere i manoscritti conformi al tipo di pubblicazione della casa, apportando modificazione ai testi, rettificando punteggiatura e collaborando alla stesura degli apparati.
h) Capoturno responsabile della parte esecutiva che effettua il coordinamento di più aree di lavorazione partecipando alla pianificazione produttiva.
3 o LIVELLO
Declaratoria -- Lavoratori che, attraverso l'assunzione di capacità di coordinamento e conduzione del reparto loro affidato, svolgono attività richiedenti elevata autonomia decisionale ed operativa; ovvero lavoratori che con ampia esperienza svolgono, nell'ambito della gestione tecnica o amministrativa, attività che richiedono elevata autonomia con capacità di iniziativa e responsabilità dei risultati; ovvero lavoratori che, a perfetta conoscenza della funzionalità strutturale degli impianti tecnologicamente avanzati loro affidati, delle correlazioni del processo produttivo precedente e susseguente l'area di loro operatività, operano, in piena autonomia operativa, garantendo il pieno raggiungimento degli obbiettivi qualitativi e quantitativi prefissati dall'azienda avendo la responsabilità del coordinamento operativo di altri lavoratori che operano sugli stessi impianti di stampa o coordinando le attività di altri lavoratori nella stessa fase di preparazione.
Profili
Impiegati amministrativi
a) L'analista-programmatore che, avendo la padronanza di almeno due linguaggi di programmazione, analizza e programma situazioni operative complesse.
b) L'esperto informatico che, utilizzando linguaggi di programmazione evoluti e strumenti di gestione di Basi di Dati, analizza e sviluppa progetti complessi inerenti prodotti di editoria elettronica sia su supporti a memoria ottica che distribuiti attraverso sistemi di telecomunicazioni.
c) Impiegato di concetto con accresciuta professionalità conseguente ad una nuova organizzazione del lavoro che modifichi sostanzialmente i preesistenti processi operativi.
Impiegati tecnici
a) l'operatore redazionale che in base alle specifiche dell'opera redige i testi o interviene sugli stessi provvedendo alla effettuazione di tagli, aggiunte, modifiche, redigendo didascalie e apparati e curando la ricerca iconografica (nelle aziende editoriali);
b) il grafico impaginatore che concorre alla progettazione delle opere editoriali o pubblicitarie e cura la realizzazione grafica delle stesse;
c) impiegato di concetto con accresciuta professionalità conseguente ad una nuova organizzazione del lavoro che modifichi sostanzialmente i preesistenti processi operativi;
d) il disegnatore litografo e l'incisore a bulino che, oltre alla riproduzione di disegni, eseguono lavori di ideazione o di progettazione (nelle aziende grafiche);
e) il capo reparto avente mansioni di concetto nella conduzione del reparto affidatogli (nelle aziende grafiche).
4 o LIVELLO
Declaratoria - Lavoratori che nell'ambito della gestione amministrativa o tecnica esplichino funzioni di concetto con autonomia decisionale ed operativa, nei limiti delle loro attribuzioni, ovvero abbiano piena e completa responsabilità di un impianto o macchina di notevole complessità e di elevato contenuto tecnologico; ovvero siano addetti a sistemi o linee complesse di preparazione del testo, dell'immagine o delle forme stampanti (sistemi complessi di fotocomposizione, linee di scansione automatizzate o altri sistemi comunque integrati) operando in piena autonomia e responsabilità; ovvero lavoratori, anche complementari, che avendo arricchito e integrato la propria professionalità e specializzazione di partenza attraverso conoscenze complete della intera fase nell'ambito produttivo equivalente, operano in piena autonomia e con responsabilità sui risultati, su più specializzazioni come verranno definite dalle nuove forme di O.d.L.
Profili
Impiegati amministrativi
a) il contabile che redige la prima nota o controlla il lavoro di altri contabili;
b) l'impiegato addetto agli uffici meccanografici che imposta la contabilità;
c) il cassiere;
d) l'economo;
e) l'impiegato che elabora le pratiche e redige la relativa corrispondenza;
f) l'addetto all'ufficio personale e mano d'opera che studia e cura l'applicazione delle disposizioni contrattuali e legislative inerenti alle paghe e stipendi e provvede allo svolgimento delle pratiche stesse presso gli Istituti ed Enti riguardanti la previdenza e ritenute dei lavoratori;
g) il magazziniere principale che coordina il movimento dei magazzini dipendenti;
h) lo stenodattilografo in lingue estere;
i) l'operatore meccanografico (nelle aziende editoriali);
l) il pannellista addetto ai centri elettro-contabili ed elettronici, che compone il pannello secondo le procedure richieste, assumendo la responsabilità delle elaborazioni risultanti;
m) il responsabile del reparto macchine perforatrici del centro elettrocontabile;
n) l'addetto al supporto tecnico all'utenza e all'aggiornamento del software di prodotti di editoria elettronica sia su supporti a memoria ottica che distribuiti attraverso sistemi di telecomunicazioni;
o) il responsabile dell'elaboratore del centro elettrocontabile;
p) il responsabile della segreteria del centro elettrocontabile;
q) il traduttore in lingua estera che svolge tale mansione con carattere continuativo;
r) l'impiegato che analizzando tecnicamente il lavoro grafico provvede alla fatturazione mediante capitolati tecnici (nelle aziende grafiche);
s) il correttore di bozze, ivi comprese quelle degli elenchi telefonici (nelle aziende editoriali);
t) l'archivista capo con almeno due impiegati alle sue dipendenze (nelle aziende editoriali);
u) l'impiegato che coordina i servizi di trasporto e di spedizione (nelle aziende editoriali);
v) il propagandista per edizioni scolastiche (nelle aziende editoriali);
z) l'ispettore amministrativo o di diffusione (nelle aziende editoriali).
Impiegati tecnici
a) il revisore di originali o di bozze che cura la corretta grafia dei vocaboli tecnici o di lingue straniere, corregge date e cifre inesatte con l'ausilio di tabelle, statistiche, vocabolari o enciclopedie e apporta tutte quelle altre correzioni che presuppongono una cultura generale normale agli impiegati di concetto; il correttore che è adibito con continuità alla correzione, a fronte di un originale, di tutti gli errori di composizione e alla verifica dell'esatta esecuzione della composizione stessa (spaziatura, capoverso, corsivo, virgolato, ecc.) (nelle aziende grafiche);
b) l'addetto al reparto progettisti di impaginazione che collabora concettualmente al progetto e concorre con disegni vari, titoli compresi, alla sua realizzazione durante la fase di preparazione (nelle aziende grafiche);
c) il cartellonista e cromista che eseguono riproduzioni di bozzetti a colori con matita grassa o penna anche nel caso che congiuntamente riproducano fotocolor. Il fotolitografo, al quale siano normalmente affidate lavorazioni che implichino mansioni di collaborazione artistica o di particolare difficoltà e responsabilità (ad es. riproduzione di quadri artistici ad oltre quattro colori, riproduzioni dal vero, ed altri lavori di particolare rilievo) (nelle aziende grafiche);
d) il cartografo che oltre alla compilazione degli originali esegue incisioni su pietra e su pellicola, disegno su astralon e disegno di montagna a sfumo ed a tratteggio (nelle aziende grafiche);
e) l'archivista di redazione che, addetto ad un archivio redazionale, collabora concettualmente alla sua formazione ed è in grado di soddisfare qualsiasi esigenza redazionale (nelle aziende grafiche);
f) i periti diplomati da istituti tecnici industriali ad indirizzo grafico e fotografico, i tecnici delle industrie grafiche diplomati dagli istituti professionali grafici quinquennali riconosciuti o registrati dall'E.N.I.P.G., a norma dell'apposito regolamento, che svolgano mansioni inerenti alla propria qualificazione professionale, trascorso un biennio dall'assunzione (nelle aziende grafiche);
g) il revisore che corregge i testi, anche se in bozza, per uniformarli a un modello ricevuto senza facoltà discrezionali di intervento (nelle aziende editoriali);
h) il segretario di redazione che prepara e controlla i calendari di lavorazioni, elabora la corrispondenza e predispone la liquidazione dei compensi (nelle aziende editoriali);
i) il grafico o il disegnatore che realizza su direttive del progettista i bozzetti di qualsiasi lavoro per la stampa (nelle aziende editoriali);
l) l'addetto al controllo, dal punto di vista grafico, dell'impaginazione degli spazi pubblicitari telefonici con autonomia e responsabilità (nelle aziende editoriali);
m) l'addetto alla risoluzione delle discordanze delle commissioni pubblicitarie telefoniche con autonomia e responsabilità (nelle aziende editoriali);
n) l'operatore specialista in servizi fotografici esterni che, seguendo le indicazioni di carattere iconografico ricevute, realizza opere fotografiche di elevato contenuto professionale.
Operai
a) capo macchina rotativa rotocalco periodici (oltre cm 100 formato carta a 5 elementi e oltre), capo macchina rotativa calcografica (oltre 4 colori) e capo macchina rotolito;
b) disegnatore litografo finito e incisore di musica ex 1ª cat.;
c) capi macchina ex 5º livello (capi macchina da stampa offset quadricolore ed oltre, capo macchina rotativa tipografica) qualora una diversa e più ricca attribuzione di compiti o una tecnologia più sofisticata consentano l'arricchimento professionale;
d) lavoratore addetto ai sistemi complessi di fotocomposizione che, in possesso della specializzazione e disponendo di conoscenze complesse in relazione alle nuove tecnologie esegue in piena autonomia operativa e con risultati consoni alle aspettative aziendali tutte le operazioni integrate necessarie in lavorazioni di alta complessità.
5 o LIVELLO
Declaratoria - Lavoratori che abbiano piena e complessa responsabilità di un impianto o macchina la cui complessità e il contenuto tecnologico richiedano un livello professionale superiore alla specializzazione; ovvero lavoratori, che avendo arricchito e integrato la propria professionalità di partenza attraverso adeguate conoscenze in relazione all'intera fase o all'ambito produttivo equivalente, operano in autonomia e responsabilità sui risultati in più specializzazioni che saranno definite dalle nuove norme di O.d.L.
Profili
Operai
a) capo macchina di stampa offset quadricolore ed oltre o capo macchina rotativa tipografica per i quali non sussistono le particolari condizioni previste nel precedente livello;
b) lavoratore che ha responsabilità della conduzione, regolazione e controllo di una catena completa di allestimento, dalla segnatura al prodotto finito, che possiede completa e approfondita conoscenza degli impianti di competenza e che provvede personalmente all'addestramento delle squadre di macchina;
c) macchinista su rotativa a bobina che sia in possesso della specializzazione completa e disponga di particolari capacità, conoscenza del mezzo ed esperienze che gli consentano di espletare le funzioni più complesse e impegnative (regolazioni, pre-set, controlli di ogni tipo, con particolare attenzione a quelli qualitativi fuori macchina);
d) macchinista su macchina da stampa offset a 4 colori ed oltre, per i capimacchina delle quali si siano realizzate le condizioni previste al livello precedente, che, in possesso della specializzazione completa e a fronte di modifiche dell'O.d.L. e/o dell'introduzione di innovazioni tecnologiche complesse e della conseguente ridefinizione degli organici, disponga di particolari capacità ed esperienza che gli consenta di svolgere funzioni complesse ed impegnative di regolazioni pre-set, controllo di ogni tipo con particolare attenzione a quelli qualitativi fuori macchina;
e) lavoratore addetto a lavori complementari su impianti diversificati e complessi che, in possesso della specializzazione abbia una approfondita conoscenza delle funzioni operative delle macchine e dei relativi impianti di servizio ed in piena autonomia e discrezionalità esegua qualsiasi intervento complesso per la riparazione di guasti e disfunzioni.
6 o LIVELLO
Declaratoria - Lavoratori che provenienti da diversi livelli di qualificazione, esplichino funzioni che presuppongono l'acquisizione del richiesto grado di specializzazione; ovvero lavoratori che nell'ambito della gestione tecnica o amministrativa o della produzione svolgano lavorazioni di normale complessità.
Profili
Impiegati amministrativi e tecnici
- impiegato d'ordine con accresciuta professionalità conseguente ad una nuova organizzazione del lavoro che modifichi sostanzialmente i preesistenti processi operativi.
Operai
a) linotipista e monotipista;
b) serigrafo;
c) stampatore su latta;
d) operaio ex 1ª cat.;
e) operaio ex 1ª cat.;
f) legatore extra. È l'operaio che viene adibito alla scolpitura a mano e decorazione per lavori fini, alla decoratura a mano, alla smussatura in oro ed alla legatura o rilegatura in pelle, pergamena, tartaruga, madreperla o celluloide per lavori fini.
Sono inoltre di categoria extra gli operai adibiti alla legatura di registri all'inglese, alla tagliatura di carte valori, di etichette e di immagini sacre di formato piccolo nonché i rigatori che conducono due macchine contemporaneamente;
g) capo macchina confezione e spedizione periodici;
h) conduttore di macchine di legatoria o allestimento grafico con una sola fase di lavorazione che, in possesso della specializzazione, sappia alternarsi alla conduzione di più tipi di macchine per operazioni diverse, nonché addetto ad una catena completa di allestimento, dalla segnatura al prodotto finito, che, in possesso della specializzazione, sappia controllare più posizioni di lavoro;
i) cartotecnico extra (conduttore responsabile di macchine fustellatrici automatiche da bobina, conduttore responsabile di macchine incollatrici e applicatrici di rivestimenti interni a tubo [lining machine], conduttore responsabile di macchine Bobst, conduttore responsabile di macchine accoppiatrici e/o plastificatrici per estrusione e compositore di fustelle);
l) lavoratori allestitori o legatori che, in possesso delle specifiche capacità tecniche e di adeguata esperienza, posseggano inoltre conoscenze sulla fase e operano sulle principali posizioni di una catena complessa, ovvero su più posizioni impegnative e distinte per lavorazioni diverse;
m) complementare specializzato di Gruppo A:
a) l'elettricista ed il meccanico di aziende grafiche che provvedono a riparare o a mettere a punto autonomamente impianti e macchine molto complesse o di rilevanti dimensioni con congegni elettronici di rilievo delle quali sappiano individuare guasti e difetti;
b) il conduttore responsabile di impianti di condizionamento di aziende grafiche che provvede direttamente alla regolazione degli impianti, alla taratura degli strumenti, all'individuazione e riparazione dei guasti;
c) infermiere professionale.
7 o LIVELLO
Declaratoria - Lavoratori che nell'ambito della gestione amministrativa o tecnica esplichino funzioni d'ordine; ovvero lavoratori che svolgano mansioni per le quali sono richieste specifiche capacità tecniche ed adeguata esperienza.
Profili
Impiegati amministrativi e tecnici
a) l'aiuto contabile e comptometrista;
b) il magazziniere che ha la responsabilità del magazzino e che contabilizza amministrativamente il movimento di carico e scarico;
c) il fatturista;
d) l'adremista che predispone e punzona targhette, stampa gli indirizzi ed è preposto al targhettario;
e) l'archivista;
f) il commesso di cassa ed esattore;
g) lo stenodattilografo, il dattilografo ed il protocollista che, oltre alle loro normali mansioni, svolgono lavori che richiedono esperienza e pratica d'ufficio;
h) il telescriventista;
i) il kardexista;
l) il preparatore di commissioni, ossia colui che essendo a perfetta conoscenza del catalogo editoriale o del listino generale appronta e controlla per la spedizione le ordinazioni dei clienti (nelle aziende editoriali);
m) l'addetto alla registrazione dei movimenti di carico e scarico nell'ufficio tecnico materiali (nelle aziende editoriali);
n) l'addetto alla preparazione degli ordinativi telefonici da perforare con acquisita preparazione professionale (nelle aziende editoriali);
o) l'addetto all'elaborazione delle commissioni pubblicitarie con acquisita preparazione professionale (nelle aziende editoriali);
p) l'addetto alla copiatura e smistamento degli ordinativi telefonici con specifica preparazione professionale (nelle aziende editoriali).
Operai
a) Legatore ex 1ª cat.;
b) confezionatore e speditore periodici finito nonché gli addetti al magazzino purché impiegabili in operazioni di finissaggio, spedizione e movimentazione in genere;
c) conduttore con preparazione o preparatore di macchine o impianti cartotecnici;
d) complementare specializzato di Gruppo B:
- l'operaio di mestiere che, oltre ad avere una conoscenza generica della propria professione, si sia specializzato in particolari mansioni di costruzione e manutenzione caratteristiche delle aziende grafiche ed editoriali;
- il conduttore di caldaie a vapore per impianti che richiedano la patente di primo grado o di secondo grado A
e) discontinuo gruppo A: autisti per servizi esterni, motoscafisti, infermieri patentati e motocarristi;
f) l'addetto al magazzino che, essendo a perfetta conoscenza del catalogo editoriale o del listino generale appronta e controlla per la spedizione le ordinazioni ai clienti, aggiorna i prezzi e ne cura direttamente l'imballo, la impacchettatura, l'etichettatura e la spedizione redigendo nel contempo le necessarie documentazioni ad uso interno ed esterno.
8 o LIVELLO
Declaratoria - Lavoratori che, provenienti dal 9º livello svolgano mansioni per le quali è richiesto un adeguato grado di qualificazione.
Profili
Operai
a) disegnatore litografo - 2º biennio (dopo 2 anni acquisisce il livello 6);
b) incisore di musica ex 2ª cat. (dopo 2 anni acquisisce il livello 6);
c) operaio ex 2ª cat. (dopo 2 anni acquisisce il livello 6);
d) legatore ex 2ª cat. (dopo 2 anni acquisisce il livello 7);
e) confezionatore e speditore periodici - 2 biennio (dopo 2 anni acquisisce il livello 7);
f) aiutante conduttore e preparatore di macchine ed impianti cartotecnici (dopo 2 anni acquisisce il livello 7);
g) addetto a macchine ed impianti cartotecnici e a lavori semplici di allestimento, raccolta e confezione del prodotto;
h) addetto al magazzino: colui che svolge nel magazzino stesso, mansioni per le quali è richiesta una competenza specifica (esempio: imballatori, impacchettatori, speditori, etichettatori, fattorini di mezzi motorizzati di case editrici, ecc.).
9 o LIVELLO
Declaratoria - Lavoratori che nell'ambito della gestione amministrativa o tecnica svolgano mansioni per le quali è richiesta una generica preparazione ed esperienza, ovvero lavoratori che addetti ai vari rami delle lavorazioni o ai servizi svolgono mansioni per le quali è richiesto un normale grado di qualificazione.
Profili
Impiegati
a) lo stenodattilografo;
b) l'addetto a mansioni semplici di segreteria;
c) l'addetto al controllo fatture;
d) l'addetto al controllo documenti relativi al movimento dei materiali;
e) l'addetto alla verifica e alla perforazione delle schede meccanografiche;
f) il dattilografo;
g) il centralinista telefonico;
h) il protocollista;
i) l'addetto a mansioni di scritturazione e copia;
l) l'adremista;
m) l'aiuto dell'impiegato che coordina il servizio di trasporto e di spedizione (nelle aziende editoriali);
n) l'addetto alla spedizione del materiale per la stampa (nelle aziende editoriali);
o) l'addetto al controllo abbonamenti nell'ufficio periodici (nelle aziende editoriali);
p) l'addetto alla copiatura degli ordini telefonici (nelle aziende editoriali).
Gli impiegati dopo 1 anno di permanenza in 9 livello saranno assegnati al 7, dove l'anzianità maturata in 9 sarà utile per il calcolo degli aumenti periodici di anzianità.
Operai
a) disegnatore litografo - 1 biennio (dopo 2 anni acquisisce il livello 8);
b) incisore di musica - 1 biennio (dopo 2 anni acquisisce il livello 8);
c) operai ex 2ª e 3ª cat. (dopo 2 anni acquisiscono il livello 8);
d) addetti a lavorazioni varie: mettifoglio alle macchine tipografiche, litografiche e calcografiche (dopo 2 anni acquisiscono il livello 8);
e) addetti a lavorazioni varie: levafoglio, porgifoglio, bronzatore e spolveratore;
f) torcoliere, montatore e fresatore;
g) confezionatore e speditore periodici - 1 biennio (dopo 2 anni acquisisce il livello 8);
h) addetto a macchine ed impianti cartotecnici o a lavori semplici di allestimento, raccolta e confezione del prodotto (dopo 2 anni acquisisce il livello 8);
i) complementare qualificato ed equiparati: operai che nel proprio mestiere abbiano raggiunto un normale grado di capacità.
Sono equiparati ai "complementari qualificati" i lisciapietre, i granitori di zinco per litografia, i fonditori di lastre di piombo per incisione e gli addetti alla manutenzione di macchine compositrici, i conduttori di carrelli a motore elevatori con ganasce per bobine.
Per addetti alla manutenzione di macchine compositrici si intendono gli operai che provvedono alla pulizia giornaliera delle macchine compositrici, delle matrici e degli spazi mobili e che curano l'eliminazione dei normali incidenti di macchina;
l) ausiliario specializzato: l'operaio che compie lavori di preparazione dei materiali necessari alla lavorazione. A titolo esemplificativo rientrano nella categoria degli ausiliari specializzati: i lisciatori di pietra, i granitori di zinco per la litografia, i fornisti per latta, i fonditori di lastre di piombo per incisioni, gli addetti alla fondita dei rulli, gli addetti alle caldaie di stereotipia, gli addetti alla manutenzione dei motori, gli addetti alla pulitura delle macchine per la composizione meccanica e rifondita del materiale relativo, gli ausiliari addetti ai reparti di lisciatura, pulitura e galvanizzazione dei cilindri e lastre di rame per rotocalco, gli ausiliari della fotografia industriale, i mettipiombo alla linotype ed il conduttore di carrelli a motore nonché i fattorini delle case editrici.
Ove esista un reparto speciale di marginatori, gli addetti ai trasporti delle forme devono ritenersi ausiliari specializzati;
m) discontinuo gruppo B: custodi, guardiani, uscieri, portieri, fattorini (esclusi quelli delle case editrici), infermieri non patentati, addetti ad altre mansioni.
Al fattorino conduttore di mezzi motorizzati Leggeri (escluso quello delle case editrici) sarà corrisposta una maggiorazione dell'8% sul salario contrattuale (valore base ed indennità di contingenza) di cui all'art. 21, Parte Prima, Norme Generali.
10 o LIVELLO
Declaratoria - Lavoratori addetti a lavori o servizi di manovalanza comune.
Esemplificazione delle categorie degli impiegati tecnici che prestano servizio esclusivamente ai reparti fondita delle aziende grafiche ed alle fonderie di caratteri - Le qualifiche agli impiegati tecnici sono attribuite in ragione delle mansioni svolte in appresso specificate:
2º livello - ex 1ª cat. impiegati:
capi tecnici che abbiano alle dipendenze uno o più capi reparto;
capi tecnici di reparti autonomi con mansioni direttive e responsabilità del ciclo completo di lavorazione.
4 livello - ex 2ª cat. impiegati:
impiegati tecnici con mansioni di concetto o di consulenza tecnica;
capi reparto con mansioni tecniche e disciplinari.
7º livello - ex 3ª cat. impiegati:
impiegati tecnici ordinari con mansioni di operatori (sistemazione macchine, controllo lavorazioni, ecc.).
Art. 2 - Mobilità ed intercambiabilità del personale
La mobilità dei lavoratori costituisce elemento per la funzionalità dei processi produttivi e come tale crescita professionale dei lavoratori.
Le parti definiranno a livello aziendale quelle forme di mobilità tra aree produttive omogenee che, nel rispetto dei valori professionali individuali, siano idonee a favorire un migliore utilizzo delle potenzialità degli impianti.
Forme più ampie di mobilità potranno essere individuate e concordate tra le parti a livello aziendale anche allo scopo di far fronte a temporanee ed eccezionali esigenze produttive non altrimenti risolvibili.
Art. 3 - Qualifiche operai, impiegati e quadri
Le dizioni "operaio", "impiegato" e "quadro" indicate nello schema di classificazione unica e contenute nelle altre parti del presente contratto vengono mantenute agli effetti delle norme di Legge, contrattuali e previdenziali che prevedono un trattamento differenziato o che, comunque, fanno riferimento a tali qualifiche.
Art. 4 - Scarto retributivo minori
Per gli impiegati di ex 4ª categoria (livello 9), gli addetti al magazzino (livello 8), gli ausiliari specializzati e comuni (livelli 9 e 10) e i discontinui del gruppo B (livello 9) di età inferiore ai 18 anni è previsto uno scarto retributivo dell'8,50% in meno rispetto ai valori tabellari della corrispondente categoria.
In relazione al sistema di classificazione unica adottato, i valori base contrattuali degli operai vengono espressi ai fini contabili in valori mensili.
La retribuzione degli operai continuerà peraltro ad essere conteggiata e corrisposta con le modalità e le scadenze in atto presso ciascuna azienda.
Agli effetti contrattuali e previdenziali, la conversione degli importi da mensili ad orari verrà determinata per gli operai dividendo gli importi mensili stessi per 173.
Norma transitoria - Fino al 31-12-1993 rimane il coefficiente 173.
Art. 6 - Apprendista e formazione professionale
La formazione professionale si acquisisce mediante l'apprendistato di mestiere la cui durata, nell'ambito delle varie specializzazioni o lavorazioni grafiche, è la seguente:
- tipografo, stereotipista, stereogalvanotipista, fotoincisore, litografo, rotocalcografo, calcografo e fototipista, serigrafo e fotografo industriale (acquisiscono il livello 9) ______________________________________________ |
4 anni |
- incisore di musica (acquisisce il livello 9) _______________________________________________________________________________________ | 4 anni |
- legatore-allestitore (acquisisce il livello 9) ______________________________________________________________________________________ | 3 anni |
- fonditore caratteri (acquisisce il livello 9) _______________________________________________________________________________________ | 3 anni |
Addetti alle lavorazioni varie: |
|
- mettifoglio alle litografiche, alle calcografiche, alle tipografiche spolveratore, porgifoglio, levafoglio e bronzatore (acquisiscono il livello 9) _____________________________________________________________________________ |
2 anni |
Addetti alle lavorazioni cartotecniche (acquisiscono il livello 9) _______________________________________________________ | 2 anni |
L'apprendista che abbia effettuato almeno due anni di addestramento in aziende del settore nell'ambito della specializzazione potrà chiedere di essere sottoposto ad una prova di esame teorico-pratico per il passaggio anticipato nel rispettivo livello di acquisizione.
La prova di esame avverrà sulla base dei programmi elaborati dall'Ente Nazionale per l'Istruzione Professionale Grafica e presso scuole o sedi indicate dall'Ente stesso. Coloro che sono in possesso di attestato di "qualificazione" conseguito presso scuole professionali grafiche riconosciute o registrate dall'E.N.I.P.G., a norma dell'apposito Regolamento, saranno assegnati ai rispettivi livelli di acquisizione. Essi avranno la preferenza e la precedenza nell'assunzione e, in relazione alle peculiarità delle mansioni affidate ed all'apporto determinante sostenuto dal settore per la loro formazione professionale, si provvederà ad inoltrare agli Uffici di Collocamento richiesta nominativa per l'avviamento al lavoro.
Gli apprendisti in servizio all'atto del conseguimento del diploma di "qualificazione" presso una scuola serale riconosciuta o registrata dall'E.N.I.P.G. verranno assegnati ai rispettivi livelli di acquisizione e vi resteranno per sei mesi, dopodiché acquisiranno il diritto al passaggio al previsto livello superiore.
Durante il periodo di tirocinio l'apprendista ha diritto ad aumenti di paga a mezzo scatti semestrali nella misura di cui alle tabelle salariali.
È fatto obbligo alle aziende di assumere almeno un apprendista ogni dieci operai addetti ad ogni singola specializzazione.
Per gli apprendisti, sono previsti i seguenti limiti di età per accedere alle seguenti specializzazioni:
a) litografi (macchina bicolori): 17 anni compiuti con 2 anni almeno di apprendistato come impressori;
b) rotocalcografi (impressori macchine foglio disteso): 18 anni compiuti con 3 anni almeno di apprendistato come impressori di tipografia;
c) calcografi: 16 anni compiuti;
d) fotoincisori (fresatori e montatori): 17 anni compiuti.
Non sono ammessi apprendisti sulle macchine rotative tipografiche per lavori diversi e periodici.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, 3 comma, della Legge 19-1-1955, n. 25, il numero delle ore destinate all'insegnamento complementare degli apprendisti è fissato in quattro ore settimanali, le quali sono considerate a tutti gli effetti ore lavorative e computate nell'orario di lavoro.
Nota a verbale - Quanto sopra previsto riferentesi all'ENIPG è subordinato alla realizzazione delle condizioni previste al 3 comma dell'art. 10, Parte prima.
La qualificazione professionale, limitatamente ai casi in cui non sia possibile per Legge o per contratto effettuare l'apprendistato, si acquisisce anche mediante tirocinio aziendale della durata di 3 anni, con retribuzione rapportata al livello parametrale del gruppo della classificazione unica, al termine del quale il tirocinante viene inserito, come l'apprendista, nell'iter professionale previsto per la sua specializzazione.
160;
Terminato il periodo di apprendistato, che per le preparazioni e la stampa è di anni 4 e per la legatoria di anni 3, o di tirocinio l'operaio verrà inquadrato a livello 9 della classificazione professionale.
La permanenza a livello 9 è fissata in anni 2, trascorsi i quali l'operaio acquisirà il diritto al passaggio al livello 8.
La permanenza dell'operaio a livello 8 è fissata in anni 2; trascorso tale periodo acquisterà il diritto all'inquadramento previsto per la specializzazione.
Sono considerati operai complementari coloro che esplicano un'attività di mestiere che è di complemento all'attività principale (es. meccanici, elettricisti, conduttori patentati di caldaie a vapore, ecc.).
Art. 10 - Personale addetto alla bronzatura
Il personale adibito alla bronzatura deve essere munito, a cura della ditta, di indumenti adatti (tute e cuffie). Dovrà avere quotidianamente la normale razione di latte; se è impossibile la somministrazione di latte fresco si dovrà supplire con latte condensato ed in polvere.
Verrà inoltre corrisposta la maggiorazione del 15% sul salario contrattuale (valore base e indennità di contingenza), di cui all'art. 20, Parte Prima, Norme Generali, per tutto il periodo della lavorazione stessa.
La maggiorazione non è dovuta dove esistano macchine bronzatrici completamente chiuse.
Art. 11 - Personale adibito alle lavorazioni di carte valori
In quelle aziende o reparti ove si stampano carte valori dovrà essere corrisposta una maggiorazione del 7% sul salario e sullo stipendio contrattuale (valore base e indennità di contingenza), di cui all'art. 20, Parte Prima, Norme Generali, ai lavoratori addetti a tutte le fasi della preparazione, della stampa, dell'allestimento, al controllo, al magazzino valori, limitatamente ai soli periodi di effettiva lavorazione (salvo migliori condizioni in atto concordate direttamente in sede aziendale).
Tale maggiorazione non è cumulabile con altre date allo stesso titolo.
Gli organici di macchina vengono fissati aziendalmente, previo esame tra la Direzione Aziendale e la RSA delle operazioni occorrenti per il corretto funzionamento delle macchine e del correlativo numero dei lavoratori necessari a svolgerle, tenendo conto delle caratteristiche tecnologiche dell'impianto, delle tipologie produttive, dell'organizzazione del lavoro e della professionalità degli addetti, secondo quanto previsto dalla classificazione professionale unica.
Art. 13 - Innovazioni tecnologiche e processi di ristrutturazione
Le direzioni aziendali e le R.S.A. eventualmente assistite dalle rispettive organizzazioni territoriali, esamineranno preventivamente, e comunque in tempo utile per la programmazione aziendale, i programmi che prevedono l'introduzione di nuove tecnologie e la riorganizzazione del lavoro che faccia sorgere nell'ambito aziendale problemi riguardanti gli organici, la riqualificazione del personale, modifiche ai livelli d'occupazione, il decentramento di importanti fasi delle lavorazioni, allo scopo di ricercare una equilibrata soluzione alle diverse problematiche delle parti.
Le medesime modalità si applicano in caso di processi di ristrutturazione aziendale.
Norme tecniche speciali per la composizione meccanica
Linotipista appartenente al livello 6 è l'operaio che, oltre a conoscere il funzionamento della macchina e ad eliminare i normali incidenti di macchina, esegue tutti i lavori relativi alla propria specializzazione.
Saranno ammessi alle macchine linotype in qualità di allievi gli operai compositori appartenenti al livello 6 nonché quelli che abbiano superato il primo anno di appartenenza al livello 9 e i provenienti da una scuola professionale riconosciuta o registrata dall'E.N.I.P.G. a norma dell'apposito Regolamento. Nell'ammissione degli allievi sarà data, nel limite del possibile, la precedenza ai lavoratori appartenenti allo stabilimento.
Gli allievi alla linotype saranno riconosciuti operai di categoria quando, compiuto un periodo di tirocinio di 16 settimane, dimostrino di avere acquistato la conoscenza del funzionamento della macchina e la capacità di eliminare i normali incidenti di cui al primo comma e sappiano dare una produzione minima corretta di 5000 lettere orarie con originali correnti o manoscritti ben chiari in lingua italiana.
Dopo un ulteriore periodo di perfezionamento della durata di mesi sei, l'operaio dovrà dare una produzione minima corretta, con originali come sopra specificati, di lettere 5500 orarie.
Per il computo della produzione verrà adottato il metodo della ripetizione dell'alfabeto fino al completamento della riga. Quando sulla riga vi siano meno di 40 lettere il computo si effettuerà sulla base di 40 e per errori debbono intendersi solo quelli tipografici. Nel computo della produzione dovrà tenersi conto del tempo occorrente per il cambiamento di caratteri, di giustezza e per eventuali interruzioni per cause di forza maggiore.
Durante il periodo di tirocinio, all'allievo verrà corrisposta la paga della categoria di provenienza.
L'allievo, ultimato il periodo di tirocinio e riconosciuto idoneo, acquista il diritto al salario previsto per la categoria linotipisti.
Qualora alla pulizia non provveda altro personale, al linotipista del primo turno verrà concesso un periodo di almeno 30 minuti per la pulizia della macchina.
In caso di sospensioni strettamente connesse alla specializzazione (quali interruzione di un lavoro, mancanza di originale, guasti di macchina, ecc.) il personale adibito alla linotype potrà essere destinato a svolgere altre mansioni consone alla sua capacità tecnica.
Art. 2 - Tastierista monotipista
Tastierista monotipista, appartenente al livello 6, è l'operaio che, oltre a conoscere il funzionamento della macchina e ad eliminare i normali incidenti di tastiera, esegue tutti i lavori della propria specializzazione.
Saranno ammessi alla tastiera in qualità di allievi gli operai compositori appartenenti al livello 6 o che abbiano superato il primo anno di appartenenza al livello 9, nonché i fonditori monotipisti provenienti dai compositori a mano e i provenienti da una scuola professionale riconosciuta o registrata dall'E.N.I.P.G. a norma dell'apposito Regolamento. Nell'ammissione degli allievi sarà data, nel limite del possibile, la precedenza ai lavoratori appartenenti allo stabilimento.
Gli allievi tastieristi saranno riconosciuti operai di categoria quando, compiuto un periodo di apprendistato di sei mesi, dimostrino di avere acquistato la conoscenza del funzionamento della macchina e la capacità di eliminare i normali incidenti di tastiera e diano una produzione minima corretta di 6000 lettere orarie con originali correnti o manoscritti ben chiari in lingua italiana.
Dopo un ulteriore periodo di perfezionamento della durata di mesi sei, l'operaio dovrà dare una produzione minima corretta di 7000 lettere orarie con originali correnti in lingua italiana e materiale adeguato.
Per il computo della produzione si terrà conto del numero delle unità contenute nella riga diviso per 8. Quando nella riga vi siano meno di 40 lettere il computo si effettuerà sulla base di 40. Per errori si intendono solo quelli tipografici. Nel computo della produzione dovrà tenersi conto del tempo occorrente per il cambiamento dei caratteri, della giustezza, per la pulizia e per interruzioni per cause di forza maggiore.
Durante il periodo di tirocinio all'allievo verrà corrisposta la paga della categoria di provenienza.
L'allievo, ultimato il periodo di tirocinio e riconosciuto idoneo, acquisisce il diritto al salario previsto per il tastierista.
In caso di sospensioni strettamente connesse alla specializzazione (quali interruzioni di un lavoro, mancanza di originali, guasti di macchina, ecc.), il personale adibito alla tastiera potrà essere destinato a svolgere altre mansioni consone alla sua capacità tecnica.
Art. 3 - Fonditore monotipista
Fonditore monotipista appartenente al livello 6 è l'operaio che, oltre a conoscere il funzionamento di tutte le parti che compongono la macchina e ad eliminare i normali incidenti di macchina, esegue tutti i lavori relativi alla propria specializzazione.
Sono ammessi alla fonditrice in qualità di allievi gli operai compositori che abbiano superato i 4 anni di apprendistato e i 19 anni di età, ed i provenienti da una scuola professionale riconosciuta o registrata dall'E.N.I.P.G. a norma dell'apposito Regolamento, purché abbiano l'età suddetta.
Alla fonditrice potranno essere adibiti, in qualità di allievi, i fonditori di caratteri provenienti dalle fonderie.
Nell'ammissione degli allievi sarà data, nei limiti del possibile, la precedenza ai lavoratori appartenenti allo stabilimento.
L'allievo che dopo i 4 anni di apprendistato di composizione a mano venga ammesso alla fonditrice percepirà per il primo anno la paga del livello 9 e per gli ulteriori 18 mesi la paga del livello 8, dopo di che gli sarà riconosciuto il livello 6 quando dimostri di avere acquistato la competenza di cui al comma primo del presente articolo e sappia dare una produzione minima di 7500 lettere orarie per i corpi dal 6 al 10 compreso, e di lettere 6000 orarie per i corpi 11 e 12, sempre che il materiale corrisponda alle esigenze di lavoro.
Per il computo della produzione si procederà come stabilito per la tastiera. Quando nella riga vi siano meno di 40 lettere il conto si farà sulla base di 40. Nel computo si terrà conto delle righe false. Nel computo della produzione dovrà tenersi altresì conto del tempo occorrente per il cambiamento della forma, del carattere e per eventuali interruzioni per cause di forza maggiore.
L'allievo, ultimato il periodo di tirocinio e riconosciuto idoneo, acquista il diritto al salario previsto per il fonditore.
In caso di sospensione di lavoro strettamente connessa alla specializzazione (quale interruzione di un lavoro, guasti di macchina, ecc.), il personale adibito alla fonditrice potrà essere destinato a svolgere altre mansioni consone alla sua capacità tecnica.
Qualora alla pulizia non provveda altro personale, al fonditore del primo turno verrà concesso il tempo necessario per la pulizia e l'oliatura della macchina.
Ogni operatore o allievo non potrà attendere a più di una macchina.
È ammesso un allievo fino a quattro operai: successivamente è ammesso un allievo ogni cinque operai o frazioni di cinque.
Norme tecniche speciali per la T.T.S.
Art. 1 - Controllore fonditrici di T.T.S.
Alle macchine destinate alla composizione con nastro T.T.S. dovrà essere adibito l'operaio linotipista.
Art. 2 - Operatore tastierista
Operatore tastierista appartenente al livello 6 è l'operaio addetto al perforatore T.T.S. che perfora il nastro o copiando il testo o per ricezione acustica. Saranno adibiti al perforatore T.T.S. i compositori a mano dei livelli 6 e 9.
Qualora non si possa provvedere all'assunzione di lavoratori della categoria dei compositori potranno essere ammessi al tirocinio lavoratori di altra provenienza con attitudini atte alla mansione.
Art. 3 - Tirocinio per operatore tastierista
Il tirocinio per l'operatore tastierista avrà la durata massima di 12 mesi consecutivi di effettiva prestazione presso la stessa azienda.
All'operatore tastierista durante i primi sei mesi di tirocinio sarà riconosciuta la paga della categoria di provenienza, e nei successivi sei mesi la paga comunque del compositore del livello 6.
Per coloro che eventualmente non provengano dalla categoria dei compositori a mano la retribuzione per i primi sei mesi sarà pari alla paga tabellare del perforatore ridotta del 50% e per i successivi sei mesi ridotta del 25%.
È operatore finito chi supera in una prova d'esame della durata di un'ora la produzione corretta di 12.000 battute copiando dal normale originale dattiloscritto.
Art. 4 - Paga oraria del perforatore finito
La paga oraria del perforatore finito alla tastiera della T.T.S. sarà pari a quella del tastierista di monotype.
Norme tecniche speciali per la fotocomposizione
Art. 1 - Addetti alla fotocomposizione
Saranno adibiti a tutte le fasi della lavorazione operai linotipisti, tastieristi e fonditori monotipisti, tastieristi tipo T.T.S., compositori a mano dei livelli 6 e 9 nonché coloro che, facendo parte del settore, abbiano conseguito il diploma di specializzazione rilasciato dalle scuole riconosciute dall'E.N.I.P.G.
Con l'introduzione di un impianto di fotocomposizione i compositori a macchina e a mano manterranno il livello di provenienza e saranno adibiti a tale impianto previo corso di riqualificazione, ove riconosciuti idonei al termine di un tirocinio di 1 anno.
Art. 2 - Tirocinio operatore tastierista
Il periodo di tirocinio avrà la durata massima di 1 anno di effettiva prestazione nella stessa azienda.
All'operatore tastierista durante i mesi di tirocinio sarà riconosciuta la paga del livello di provenienza.
La paga oraria del tastierista finito sarà pari a quella del linotipista (6 livello) salvo mantenimento della eventuale paga superiore in atto.
Art. 3 - Montatori, fotografi, ritoccatori, incisori
Tali specializzazioni saranno inquadrate secondo quanto previsto per la litografia.
Art. 4 - Macchine Diatype e unità fotocompositrici
Alle macchine Diatype saranno ammessi i compositori con livello retributivo del monotipista.
Alle unità fotocompositrici saranno ammessi compositori del livello 6 con qualifica di addetto alla conduzione delle macchine.
Norme tecniche speciali per la tipografia
L'impressore che ha la responsabilità del preavviamento deve essere del livello 6.
Norme tecniche speciali per la litografia
Art. 1 - Disegnatori litografi
Nella qualifica di disegnatori litografi si intendono inclusi i cartellonisti, i cromisti, i fotolitografi (disegnatori di fotolito), gli incisori ed i ritoccatori all'aerografo ed in genere tutti coloro che eseguano o perfezionino disegni o selezioni nel settore della litografia.
Ultimato il periodo di apprendistato il lavoratore inizia un periodo di tirocinio a scopo di perfezionamento della durata complessiva di anni quattro. Tale periodo sarà diviso in due distinti bienni (2 anni al livello 9 e 2 anni al livello 8 della classificazione unica).
Ultimato il tirocinio di perfezionamento il lavoratore acquisisce il livello 4.
Norme tecniche speciali per la incisoria di musica
Ultimato il periodo di apprendistato o di tirocinio e trascorsi 2 anni al livello 9 e 2 anni al livello 8 il lavoratore acquisisce il livello 4.
Norme tecniche speciali per la legatoria e l'allestimento
Agli operai che nel reparto legatoria impiegano metalli in polvere sarà corrisposta, per il tempo che trascorrono in quel lavoro, una maggiorazione del 15% sul salario contrattuale (valore base e indennità di contingenza), di cui all'art. 20, Parte Prima, Norme Generali, in considerazione del fatto che per ragioni igieniche detti lavoratori hanno necessità di un maggiore sostentamento. Inoltre agli operai stessi verrà data, sempre quando impieghino metalli in polvere, la razione normale di latte; nell'impossibilità di somministrare latte fresco, si supplirà con latte condensato o in polvere.
Norme tecniche speciali per la fonditoria di caratteri
Le norme che seguono sono applicate esclusivamente ai reparti fondita delle aziende grafiche ed alle fonderie di caratteri.
L'apprendista che venga immesso direttamente nel ciclo produttivo passerà al livello 9 di cui al successivo articolo 2 e il periodo di apprendistato sarà considerato utile, nella misura del 50%, per il periodo di tirocinio di cui all'art. 2 stesso.
Sono inquadrati nel livello 9:
a) coloro che abbiano terminato il periodo di apprendistato (3 anni);
b) gli operai immessi all'assunzione direttamente nel ciclo produttivo che abbiano la seguente preparazione professionale a indirizzo industriale:
- licenza di scuola media
- licenza di scuola tecnica
- diploma di corsi professionali equipollenti e che abbiano compiuto un tirocinio di tre mesi al taglio, un anno alle macchine sotto la guida di un istruttore e superato un periodo senza istruzione di tre mesi. Essi percepiranno per il periodo di tirocinio una paga equivalente al 93% del minimo tabellare dell'operaio del livello 9.
Qualora gli operai di cui al comma b) non siano muniti del titolo di studio previsto, il periodo di tirocinio dovrà essere integrato da 9 mesi di pratica in reparto; essi percepiranno:
- se inferiori a 18 anni per i primi 18 mesi di tirocinio una paga corrispondente all'81,50% del minimo tabellare del livello 9 ed al 93% per il residuo periodo;
- se superiori a 18 anni: 93% del minimo tabellare del livello 9 per tutto il periodo.
La permanenza nel livello 9, superato il tirocinio o l'apprendistato, è di 2 anni trascorsi i quali l'operaio passerà al livello 8 dove permarrà un ulteriore periodo di 2 anni prima di acquisire definitivamente il livello 6.
Il personale addetto al pantografo già messo a punto da altri, alla creneria, alle lavorazioni di immagazzinamento, impacchettatura e spedizione dei caratteri e dei filetti, nonché a lavori accessori dopo un periodo iniziale di 6 mesi di addestramento, sempreché abbia compiuto il 18 anno di età, con livello retributivo del livello 10 della classificazione unica, sarà inquadrato nel livello 9.
Alle lavorazioni di immagazzinamento ed impacchettatura di caratteri di piombo non potrà essere addetto personale con età inferiore ai 18 anni.
Alle mansioni di appretto e collaudo debbono essere adibiti normalmente operai di livello 6 o, eccezionalmente, di livello 9 con un minimo di anzianità di categoria di almeno un anno alle macchine a fondere; in tal caso percepiranno, per il periodo in cui vi sono adibiti, la retribuzione corrispondente al livello 6.
Parte Sesta - STAMPA PERIODICI
Norme speciali per la stampa dei periodici
Le presenti particolari norme ad eccezione dell'art. 4, si applicano alle aziende munite di attrezzature occorrenti per la stampa di periodici illustrati con macchine rotative rotocalco a carta in bobina nonché alle altre aziende grafiche che limitatamente però per quest'ultime, ai soli dipendenti che seguono prevalentemente lavori di composizione, preparazione e confezione di periodici illustrati da stampare con macchine rotative rotocalco a carta in bobina.
A favore dei lavoratori (operai, impiegati tecnici e quadri tecnici) addetti alla preparazione, alla stampa (compreso l'eventuale completamento del periodico con macchina a foglio steso), alla confezione e spedizione dei periodici illustrati stampati con le macchine rotative rotocalco a carta in bobina saranno corrisposti i seguenti importi in cifra fissa.
Livelli | Importi | Livelli | Importi |
retributivi | (Valori mensili) | retributivi | (Valori mensili) |
1 e 2 | 126.000 | 7 | 82.000 |
3 | 108.000 | 8 | 78.000 |
4 | 105.000 | 9 | 74.000 |
5 | 95.000 | 10 | 53.000 |
6 | 95.000 |
|
|
Art. 2 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Fermo restando quanto previsto dall'art. 20, ultimo comma, Parte Prima, Norme Generali, a favore dei lavoratori di cui all'art. 1 il lavoro straordinario feriale sarà compensato con una percentuale di maggiorazione del 35% sulla retribuzione, mentre per quello notturno e festivo la percentuale sarà del 73%.
Art. 3 - Limiti di applicabilità - artt. 1 e 2
Le norme di cui agli artt. 1 e 2 saranno applicate a favore dei lavoratori di ambo i sessi (operai ed impiegati tecnici) delle seguenti specializzazioni delle aziende aventi le caratteristiche di cui sopra, con esclusione di quelli, anche di eguale categoria, appartenenti ai reparti "lavori diversi" delle aziende stesse:
compositori a mano, addetti alle T.T.S. prevalentemente adibiti a lavoro dei periodici - revisori - compositori a macchina e loro ausiliari (questi ultimi ove esistano) - fotografi - ritoccatori - incisori e loro ausiliari - disegnatori - galvanisti e loro ausiliari - montatori - impressori di rotativa rotocalcografica e loro ausiliari - confezionatori, speditori e loro ausiliari (questi ultimi ove esistano) - conduttori di caldaie a vapore e addetti al recupero del solvente - impressori addetti alla stampa di veline - lisciatori di cilindro di rotocalco - autisti e loro ausiliari prevalentemente adibiti al trasporto dei periodici - meccanici ed elettricisti prevalentemente adibiti alla manutenzione e riparazione degli impianti e delle macchine dei reparti rotocalco per la stampa dei periodici - ausiliari addetti prevalentemente al magazzino bobine dei periodici.
Nelle aziende miste agli autisti e loro ausiliari prevalentemente adibiti al trasporto dei periodici, ai meccanici ed elettricisti prevalentemente adibiti alla manutenzione e riparazione degli impianti e delle macchine del reparto rotocalco per la stampa dei periodici ed agli ausiliari prevalentemente addetti al magazzino bobine dei periodici, saranno estese le maggiorazioni di cui all'art. 1, mentre per quanto riguarda gli altri istituti contrattuali il relativo miglior trattamento riservato al settore periodici verrà trasformato in paga.
Gli addetti alle macchine cucitrici a catena sono considerati confezionatori con la seguente posizione professionale secondo lo schema di classificazione unica:
- Capo macchina: livello 6;
- Confezionatore: livello 7 trascorsi 2 bienni di appartenenza ai livelli 9 e 8;
- Tirocinanti: livello 9, con salario ridotto del 10% per il 1 semestre e del 5% per il 2 semestre.
L'apprendistato è ammesso per le specializzazioni di fotografia, di ritocco, di montaggio, di preparazione e di stampa al pigmento e di incisione.
I rotativisti e gli incisori devono provenire dalle rispettive specializzazioni grafiche. Laddove non si riscontri tale provenienza o non sia obiettivamente possibile effettuare l'apprendistato, è previsto un periodo di tirocinio secondo quanto contemplato dalla Parte Quinta, Classificazione Professionale unica, del presente contratto.
Art. 7 - Compositori, revisori ed addetti al recupero del solvente
I compositori a mano addetti ai periodici devono essere di 1ª categoria (livello 6), i revisori dei periodici sono considerati impiegati tecnici di 2ª categoria (livello b/2), mentre gli addetti al recupero dei solventi sono classificati "complementari qualificati" (livello 9).
Art. 8 - Ripartizione retributiva nelle aziende miste
Per le aziende a lavorazione mista, ad evitare spiacevoli differenziazioni di trattamento, i benefici di cui all'art. 1, e, ove si ritenga opportuno, anche dell'art. 2, verranno estesi alla intera massa di lavoratori all'uopo procedendo alla ripartizione dell'onere complessivo derivante alle aziende dalla concessione. Tale ripartizione sarà effettuata tenendo presente lo stesso rapporto di forze tra il personale addetto alle varie lavorazioni.
La valutazione della ripartizione sarà fatta d'accordo tra la Direzione aziendale e le Rappresentanze Sindacali Aziendali o la Commissione Interna rispettivamente assistite dalle Organizzazioni sindacali locali. In caso di mancato accordo saranno investite della questione le Associazioni di secondo grado stipulanti.
Fermo restando quanto previsto all'art. 20 - orario di lavoro - Parte Prima - Norme Generali - ai periodicisti, che abbiano una ininterrotta anzianità aziendale di un anno, verranno riconosciuti riposi retribuiti da godersi nel corso dell'anno nella misura di 8 giorni all'anno.
Art. 10 - Indennità per intossicazione professionale
Il lavoratore, vittima di un'intossicazione professionale riconosciuta, riceverà dall'azienda una indennità che, aggiunta al sussidio giornaliero di assistenza in caso di malattia professionale, garantisca all'interessato, per quel periodo di sospensione dal lavoro, una retribuzione uguale a quella da lui percepita calcolata sulla media delle ultime quattro settimane lavorate.
In deroga alla misura prevista dall'art. 5 - Parte Terza - Impiegati - sono riconosciuti i seguenti giorni di ferie per gli impiegati tecnici individuati all'art. 3 - Parte Sesta.
Impiegati tecnici con anzianità di servizio superiore a 3 anni altri 3 giorni.
Impiegati tecnici con anzianità di servizio superiore a 8 anni ulteriori 3 giorni.
Art. 12 - Tecnologie informatiche
La composizione e la trattazione dei testi e l'impaginazione dei testi e delle immagini costituiscono la fase iniziale del processo produttivo grafico indipendentemente dal luogo in cui sono installati gli impianti di produzione.
È quindi compito dei lavoratori disciplinati dal CCNL grafici procedere alla composizione e alla trattazione dei testi e all'impaginazione dei testi e delle immagini.
Peraltro, dato che gli adeguamenti dell'organizzazione produttiva agli investimenti in innovazione tecnologica devono essere finalizzati all'incremento della produttività e della competitività delle imprese, vanno evitate duplicazioni di operazioni non richieste dal processo produttivo.
L'utilizzazione dei sistemi editoriali (o di altri similari supporti tecnologici) e la conseguente organizzazione del ciclo produttivo del periodico, compresa la fase di videoimpaginazione, non deve, comunque, determinare improprie ridistribuzioni di mansioni con i giornalisti ai quali compete la elaborazione concettuale dei testi e delle pubblicazioni.
Sono pertanto di competenza dei lavoratori grafici le fasi produttive del periodico - comprese quelle relative al trattamento digitale delle immagini, nonché quelle connesse alla realizzazione del progetto grafico per la videoimpaginazione - con esclusione della ribattitura dei testi elaborati direttamente e immessi in produzione con i terminali di ciascun giornalista dipendente dall'azienda editrice o utilizzando testi provenienti dalle agenzie di informazione o intervenendo sulle fonti di informazione collegate in linea con il sistema editoriale nonché degli interventi effettuati dai giornalisti nelle varie fasi di realizzazione delle pagine relativi a successive verifiche del progetto originario di videoimpaginazione.
È inoltre consentita, sempre previa contrattazione tra le parti a livello aziendale, la costituzione nelle redazioni di gruppi di lavoro composti da grafici e giornalisti che operino sui video impaginatori nell'intento di migliorare la professionalità degli addetti e la qualità grafica del giornale.
In caso di disaccordo tra le parti aziendali sull'interpretazione o sull'applicazione di quanto sopra previsto, la questione verrà demandata all'esame delle organizzazioni firmatarie del presente contratto.
Parte Settima - STIPENDI E SALARI
Art. 1 - Determinazione della paga base degli apprendisti
La paga degli apprendisti è determinata, mediante scatti semestrali, sulla base delle seguenti aliquote percentuali da calcolarsi sul minimo tabellare del livello a fianco segnato della classificazione professionale unica e sull'indennità di contingenza.
Apprendisti addetti | Durata | Scatti semestrali |
| |||||||
alle seguenti lavorazioni | apprendistato |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (anni) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
|
| % | % | % | % | % | % | % | % |
|
Tipografi - Stereotipisti -Serigrafi - Stereogalvanotipisti - Fotoincisori - Litografi Rotocalcografi - Fototipisti - Calcografi - Fotografi industriali ___________ |
4 |
60 |
65 |
70 |
75 |
80 |
85 |
90 |
95 |
Per accedere al liv. 9 della Classificazione Professionale Unica |
Incisori di musica ______________ | 4 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
|
Legatori - Allestitori __________ | 3 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 | - | - |
|
Fonditori di carattere _________ | 3 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 | - | - |
|
Addetti alle lavorazioni varie (non inclusi negli organici di macchina): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mettifoglio alle litografiche, alle calcografiche, alle tipografiche |
2 |
60 |
70 |
80 |
90 |
- |
- |
- |
- |
|
Spolveratori addetti alla laccatura, patinatura e verniciatura Levafogli, porgifogli, bronzatori Cartotecnici ______________________ |
2 |
70 |
80 |
85 |
95 |
- |
- |
- |
- |
|
Art. 2 - Tabella dei minimi di stipendio e di salario
I minimi di stipendio e di salario sono quelli indicati nella tabella seguente:
Tabella dei minimi di stipendio e di salario (esclusa l'indennità di contingenza)
| Valori base contrattuali | ||
Gruppi professionali |
| in vigore dal: |
|
e livelli retributivi | 1-3-1993 | 1-4-1994 | 1-7-1995 |
Quadro | 1.375.000 | 1.482.000 | 1.560.000 |
1 | 1.372.000 | 1.477.000 | 1.553.000 |
2 | 1.158.000 | 1.248.000 | 1.312.000 |
3 | 1.081.000 | 1.164.000 | 1.225.000 |
4 | 1.013.000 | 1.091.000 | 1.147.000 |
5 | 939.000 | 1.012.000 | 1.064.000 |
6 | 868.000 | 935.000 | 983.000 |
7 | 767.000 | 825.000 | 868.000 |
8 | 693.000 | 746.000 | 785.000 |
9 | 632.000 | 680.000 | 715.000 |
10 | 553.000 | 596.000 | 627.000 |
Con la corresponsione della gratifica natalizia del 1993 le aziende corrisponderanno ai lavoratori in servizio all'atto di tale corresponsione un importo una tantum di L. 50.000 in cifra fissa uguale per tutti; tale importo non è utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto.
Le parti, nel determinare gli aumenti retributivi e il costo complessivo del presente contratto hanno assunto come riferimento vincolante le direttive di compatibilità espresse dal Governo e dalle Confederazioni.
Poiché i miglioramenti concordati saturano la percentuale complessiva di aumenti del costo del lavoro fissata per il periodo di validità del contratto, le Parti si impegnano a non procedere, durante il medesimo periodo, a erogazioni unilaterali collettive e ad altre ad esse assimilabili nonché a negoziati a livello di imprese, fatte salve le procedure relative a crisi o ristrutturazioni aziendali, dai quali negoziati possano derivare incrementi retributivi per le imprese.
Restano altresì salvi gli incontri in sede aziendale previsti dal CCNL nella disciplina dei diversi istituti.
Nel caso a livello interconfederale venga raggiunto un accordo sulla revisione degli assetti contrattuali e sulla riforma del salario le Parti si reincontreranno per raccordare i contenuti della intesa generale con le pattuizioni oggetto del presente rinnovo e concordare le eventuali conseguenti modalità applicative necessarie.
Decorrenza e durata del contratto: 1-3-1993 - 31-12-1995 salvo quanto diversamente disciplinato in specifici articoli.
Allegato 1 - Tabella delle posizioni professionali con gli importi congelati
(applicabile ai lavoratori in servizio al 29-5-1983)
Gruppi professionali e livelli retributivi | Importi congelati |
C-1 Operai ex 1ª cat. |
|
- Rotocalcografo responsabile selezion. elettronico periodici |
|
(tecnica 5% + 10% + 10% colore) _______________________________________________________ | 7.259 |
- Rotocalcografo responsabile duplicating periodici (tecnica 5% + 10% + 10% colore) _______________________________________________________________________________ |
7.259 |
D-1 Operai ex 2ª cat. (25 biennio) |
|
- Calcografo su rotative rotocalco abbinate alla calcografia con i due elementi contemporanei 14% ________________________________________________________________ |
7.848 |
- Macchinista calcografo (macchina oltre 4 colori) 13% ______________________ | 6.025 |
- Macchinista litografo stampa su latta senza fornista 13% __________________ | 6.025 |
- Macchinista lito (doppia funz.) su rotative litografiche abbinate alla litografia 12% _______________________________________________________________________________________ | 4.203 |
- Rotocalcografo (doppia funz.) su rotative rotocalco abbinate alla tipografia 12% ______________________________________________________________________________________ |
4.203 |
- Macchinista calcografo (macchina sino a 4 colori) 10% ____________________ | 558 |
- Calcografo su rotative rotocalco abbinate alla calcografia col solo elemento rotoc. 10% _____________________________________________________________________________ |
558 |
D-2 Operai ex 2ª cat. (15 biennio) |
|
- Calcografo su rotative rotocalco abbinate alla calcografia con i 2 elementi contemporanei 14 % _______________________________________________________________ |
14.828 |
- Macchinista calcografo (macchine oltre 4 colori) 13% ______________________ | 13.067 |
- Macchinista litografo stampa su latta senza fornista 13% __________________ | 13.067 |
- Macchinista lito (doppia funz.) su rotative litografiche abbinate alla tipografia 12% ______________________________________________________________________________________ |
11.306 |
- Rotocalcografo (doppia funz.) su rotative rotocalco abbinate alla tipografia 12% ______________________________________________________________________________________ |
11.306 |
- Macchinista calcografo (macchina sino a 4 colori) 10% ____________________ | 7.785 |
- Calcografo su rotative rotocalco abbinate alla calcografia col solo elemento calcogr. 10% _________________________________________________________________________ |
7.785 |
- Impressore calcografo pulitura a tele e foglio lavori stampa sovrapp. 8% ________________________________________________________________________________________________________ |
4.263 |
- Calcografo su rotative rotocalco abbinate alla calcografia col solo elemento rotocalcogr. 8% _____________________________________________________________________ |
4.263 |
- Impressore su macchine rotative tipografiche 7% ______________________________ | 2.502 |
- Impressore su rotative tipo e lito per moduli continui 7% __________________ | 2.502 |
- Mettifoglio alle macchine per stampa su latta 15% ____________________________ | 13.226 |
- Impressore tipografo addetto alla smaltorilievogr. a colori o stampa min. 32 numerat. 6% _____________________________________________________________________________ |
741 |
- Impressore tipografico addetto alla stampa di etichette in rilievo a più colori 6% ________________________________________________________________________________________ |
741 |
(omissis)
Allegato 3 - Norme del CCNL 19 maggio 1979 sull'indennità di anzianità
OPERAI
Art. 17 Indennità di anzianità
In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro sarà corrisposta
agli operai licenziati o dimissionari, per ogni anno di anzianità non interrotta presso l'azienda, una indennità nella seguente misura:
- grafici:
a) per l'anzianità di servizio maturata dalla data di assunzione al 15-2-1967:
- giorni 11 di retribuzione per ciascuno dei primi 7 anni compiuti di anzianità;
- giorni 16 di retribuzione per ciascuno dei successivi anni oltre il 7 compiuto;
b) per l'anzianità di servizio maturata dal 16-2-1967 al 15-2-1973:
- giorni 17 di retribuzione per ciascuno degli anni di anzianità;
c) per l'anzianità di servizio maturata dal 16-2-1973 al 15-2-1974:
- giorni 19 di retribuzione;
d) per l'anzianità di servizio maturata dal 16-2-1974 al 15-2-1975:
- giorni 20 di retribuzione;
e) per l'anzianità di servizio maturata dal 16-2-1975 al 15-2-1976:
- giorni 21 di retribuzione;
f) per l'anzianità di servizio maturata dal 16-2-1976 in poi:
- giorni 22 di retribuzione per ciascun anno di anzianità.
- cartotecnici:
a) per l'anzianità di servizio maturata dalla data di assunzione al 30-6-1967:
- giorni 10 di retribuzione per ciascuno dei primi 10 anni compiuti di anzianità;
- giorni 12 di retribuzione per ciascuno dei successivi anni oltre il 10 e fino al 15 compiuto;
- giorni 15 di retribuzione per ciascuno dei successivi anni oltre il 15 compiuto;
b) per l'anzianità di servizio maturata dal 1-7-1967 al 30-6-1973:
- giorni 16 di retribuzione per ciascuno degli anni di anzianità;
c) per l'anzianità di servizio maturata dal 1-7-1973 al 30-6-1974:
- giorni 18 di retribuzione;
d) per l'anzianità di servizio maturata dal 1-7-1974 al 30-6-1975:
- giorni 19 di retribuzione;
e) per l'anzianità di servizio maturata dal 1-7-1975 al 31-12-1975:
- giorni 10 di retribuzione per il semestre;
f) per l'anzianità di servizio maturata dal 1-1-1976 al 31-12-1976:
- giorni 22 di retribuzione;
g) per l'anzianità di servizio maturata dal 1-1-1977 in poi:
- giorni 24 di retribuzione per ciascun anno di anzianità.
- editoriali:
a) per l'anzianità di servizio maturata dalla data di assunzione al 31-12-1967:
- giorni 10 di retribuzione per ciascuno dei primi 5 anni compiuti di anzianità;
- giorni 12 di retribuzione per ciascuno dei successivi anni oltre il 5 e fino al 10 compiuto;
- giorni 15 di retribuzione per ciascuno dei successivi anni oltre il 10 compiuto;
b) per l'anzianità di servizio maturata dal 1-1-1968 al 31-1-1972:
- giorni 18 di retribuzione per ciascuno degli anni di anzianità;
c) per l'anzianità di servizio maturata dal 1-2-1972 al 31-1-1974:
- giorni 20 di retribuzione per ciascuno degli anni di anzianità;
d) per l'anzianità di servizio maturata dal 1-2-1974 al 31-1-1975:
- giorni 21 di retribuzione;
e) per l'anzianità di servizio maturata dal 1-2-1975 in poi:
- giorni 22 di retribuzione per ciascun anno di anzianità.
Per la liquidazione dell'indennità le frazioni di anno, anche per il primo anno di servizio, si computano per dodicesimi trascurando le frazioni di mese.
L'indennità di anzianità sarà computata sulla base dell'orario contrattuale e della retribuzione in corso al momento della risoluzione del rapporto con esclusione dell'indennità di contingenza maturata successivamente alla data del 31-1-1977. Il valore così determinato dovrà poi essere maggiorato dell'8% per il rateo di gratifica natalizia.
Norma transitoria - Per i lavoratori in servizio alla data del 29-4-1977 l'indennità di anzianità sarà costituita da quanto di loro competenza a seguito dell'applicazione delle norme previste dal presente articolo e dalla somma di L. 50.000 già eventualmente corrisposte in forza dell'accordo 29-4-1977 a titolo di acconto su detta indennità, al netto di ogni ritenuta e senza distinzione per categoria e/o anzianità.
Per i lavoratori in servizio alla data del 1-5-1979 l'indennità di anzianità sarà costituita da quanto di loro competenza a seguito dell'applicazione delle norme previste dal presente articolo e dalla somma - se dovuta - di L. 50.000 di cui al primo comma della presente norma transitoria nonché dalla somma di L. 40.000 già eventualmente corrisposte in forza dell'accordo 19-5-1979 a titolo di anticipazione su detta indennità, al netto di ogni ritenuta e senza distinzione per categoria e/o anzianità.
IMPIEGATI
Art. 19 Indennità di anzianità
In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro sarà corrisposta all'impiegato licenziato o dimissionario una indennità di anzianità nella misura di trenta trentesimi della retribuzione mensile per ogni anno di servizio prestato.
Per la liquidazione dell'indennità le frazioni di anno, anche nel corso del primo anno di servizio, si computano per dodicesimi e le frazioni di mese, superiori a 15 giorni, si computano come mese intero.
La liquidazione dell'indennità verrà fatta sulla base della retribuzione in corso al momento della risoluzione del rapporto, con esclusione dell'indennità di contingenza maturata successivamente alla data del 31-1-1977.
Agli effetti del presente articolo sono compresi nella retribuzione, oltre le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili, anche tutti quegli altri elementi costitutivi della retribuzione aventi carattere continuativo e che siano di ammontare determinato.
Se l'impiegato è rimunerato in tutto o in parte con provvigioni, premi di produzione o partecipazioni, questi saranno commisurati sulla media dell'ultimo triennio o, se l'impiegato non ha compiuto 3 anni di servizio, sulla media del periodo da lui passato in servizio.
Le provvigioni saranno computate sugli affari andati a buon fine, conclusi prima della risoluzione del rapporto, anche se debbano avere esecuzione posteriormente.
I premi di produzione s'intendono riferiti alla produzione già effettuata, e le partecipazioni agli utili a quelli degli esercizi già chiusi al momento della risoluzione del rapporto.
È in facoltà dell'azienda, salvo espresso patto contrario, di dedurre dall'indennità di licenziamento quanto l'impiegato percepisca in conseguenza del licenziamento per eventuali atti di previdenza (cassa pensioni, previdenza, assicurazioni varie) compiuti dall'azienda; nessuna detrazione è invece ammessa per il trattamento di previdenza previsto dall'art. 20 del presente contratto.
Norma transitoria - Per i lavoratori in servizio alla data del 29-4-1977 l'indennità di anzianità sarà costituita da quanto di loro competenza a seguito dell'applicazione delle norme previste dal presente articolo e dalla somma di L. 50.000 già eventualmente corrisposte in forza dell'accordo 29-4-1977 a titolo di acconto su detta indennità, al netto di ogni ritenuta e senza distinzione per categoria e/o anzianità.
Per i lavoratori in servizio alla data del 1-5-1979 l'indennità di anzianità sarà costituita da quanto di loro competenza a seguito dell'applicazione delle norme previste dal presente articolo e dalla somma - se dovuta - di L. 50.000 di cui al primo comma della presente norma transitoria nonché dalla somma di L. 40.000 già eventualmente corrisposte in forza dell'accordo 19-5-1979 a titolo di anticipazione su detta indennità, al netto di ogni ritenuta e senza distinzione per categoria e/o anzianità.
Nota bene - Per il computo delle maggiorazioni per lavori a turno e delle maggiorazioni tecniche, dell'anzianità trascorsa come operaio nel caso di passaggio di qualifica da operaio a impiegato e del tempo trascorso in servizio di leva nell'indennizzi di anzianità, determinata ai sensi degli articoli prodotti nel presente allegato, si trascrivono i testi dei rispettivi articoli del CCNL 19-5-1979.
Art. 15 Conteggi perequativi per le aziende grafiche
Le maggiorazioni per lavori a turno e quelle previste dalle norme tecniche delle singole specializzazioni del presente contratto, salvo i casi in cui le stesse siano state corrisposte per prestazioni occasionali, saranno computate nei vari istituti contrattuali come segue, ad eccezione delle condizioni in atto eventualmente più favorevoli:
- per l'indennità di anzianità, secondo la media degli ultimi tre anni o del minor tempo di servizio prestato;
Omissis.
Art. 22 Passaggio di qualifica da operaio a impiegato
Nel caso di passaggio di qualifica da operaio a impiegato, l'anzianità trascorsa come operaio deve valere agli effetti del preavviso, dell'indennità di anzianità, delle ferie e del trattamento di malattia.
Omissis.
Art. 23 Servizio militare
In conformità al DL 13-9-1946, n. 303, la chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva sospende il rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto.
Il tempo trascorso in servizio di leva è computato agli effetti della anzianità.
Omissis.
Allegato 4 - Organici di macchina
Le parti, in tema di organico, con riferimento alle norme tecniche speciali per ciascuna singola specializzazione del presente CCNL, si danno atto della necessità di procedere ad una revisione degli organici in relazione alle variabili insite nelle strutture tecnologiche e tecniche degli impianti, nella loro utilizzazione e nella organizzazione del lavoro secondo le modalità e le variabili di seguito indicate:
1) Valutazione dell'esistente
L'azienda potrà sulla scorta delle sottoelencate indicazioni e fatti salvi i contenuti di eventuali accordi aziendali specifici precedenti alla data del presente contratto, procedere ad una verifica degli organici ed in tal caso darà luogo ad un incontro con la R.S.A. e con l'assistenza delle relative organizzazioni territoriali.
A richiesta della Direzione aziendale, tra Direzione stessa ed R.S.A. che dovranno essere assistite dalle rispettive O.O. territoriali, si procederà ad una verifica relativa:
a) alla presenza su macchine di stampa o di allestimento di procedimenti meccanici o di automazioni quali, in via esemplificativa: alimentazione automatica inchiostri, controllo viscosità, sistemi di movimentazione di carta o di segnature, sistemi di bagnatura con regolazione automatica, comandi centralizzati a consolle per registro laterale o circonferenziale, regolazione pressione elementi o altri assimilabili;
b) alla presenza di impianti con caratteristiche tecnologiche più avanzate di quelle previste nelle norme tecniche delle parti 4-5 del CCN.;
c) in relazione ai casi di cui al punto a) e/o b), alle caratteristiche tipologiche degli impianti e del lavoro, alle tirature, al livello qualitativo richiesto, alla organizzazione del lavoro.
In relazione alle verifiche precedenti si procederà alle necessarie variazioni derivanti sull'organico.
2) Introduzione di nuovi macchinari
Nel caso di introduzione di impianti tecnologicamente innovativi rispetto agli esistenti nelle loro caratteristiche tecniche e tecnologiche o nella loro prevedibile utilizzazione le parti aziendali procederanno ad un esame preventivo sulle conseguenze prevedibili sulla professionalità e sugli organici concordato sugli opportuni interventi.
Le parti danno atto che, soprattutto in relazione alla verifica di cui al punto c), potranno essere stabiliti organici variabili in relazione alle specifiche possibilità di utilizzo, stabilendo nel caso anche le relative forme di mobilità.
Le modifiche concordate in materia di organici avranno in ambito aziendale effetto innovativo della disciplina del contratto di lavoro.
Organici per macchine piane
Salvo che non ricorrano le condizioni di cui all'art. 12 - organici - ad ogni macchina in funzione sarà adibito un impressore.
Nelle aziende dove esistono macchine di piccolo formato è concesso un raggruppamento di 3 macchine alle quali verranno adibiti un impressore del livello 6 e gli altri di livello inferiore.
Alle macchine senza mettifoglio automatico di formato superiore a cm. 6488 saranno adibiti un impressore ed un apprendista (o tirocinante).
Alle macchine a giro continuo di formato cm. 80l20 ed oltre, saranno adibiti un impressore del livello 6 ed un apprendista che abbia superato il 2 anno di apprendistato (o un tirocinante).
Organici per macchine rotative per lavori diversi periodici
Salvo che non ricorrano le condizioni di cui all'art. 12 - organici - il personale da adibire alle sottoelencate macchine rotative di tipo comune con piegatrice a pieno funzionamento è il seguente:
a) rotativa doppia a quattro o più colori con copertina e cucitrice, di grande formato, da 24 a 32 pagine:
- 1 capo macchina
- 7 impressori
b) rotativa semplice a quattro o più colori con copertina e cucitrice ed impastatrice, di 24 pagine di qualunque formato:
- 1 capo macchina
- 4 impressori
c) rotativa semplice a quattro colori di 16 pagine:
- 4 impressori
d) rotativa doppia bicolore:
- 4 impressori
e) rotativa semplice a due colori:
- 3 impressori
f) rotativa doppia in nero per 16 lastre:
- 3 impressori
g) rotativa semplice in nero per 8 lastre:
- 3 impressori
(funzionando le rotative con doppia uscita del foglio verrà aggiunto un altro impressore).
Per tutte le macchine rotative e speciali non contemplate nei presente prospetto il numero del personale da adibirsi verrà stabilito in ragione delle particolari esigenze tecniche per il buon funzionamento e la giusta produzione della macchina. Per rotative speciali si intende alludere alle macchine rotative per scatolame, biglietti tramviari, bollette di vendita, ecc.
Organici per macchine per moduli continui
Salvo che non ricorrano le condizioni di cui all'art. 12 - organici - il personale da adibire alle sottoelencate macchine è il seguente:
a) rotative tipografiche litografiche e tipo-litografiche (con 3 elementi stampa in funzione):
- 2 macchinisti
- per ogni due elementi stampa in più, un ulteriore macchinista
b) platine:
1 platina
- 1 macchinista
2 o 3 platine accoppiate
- 2 macchinisti
oltre 3 platine accoppiate
- 3 macchinisti
Organici per macchine da stampa offset
Un macchinista non potrà far funzionare più di una macchina contemporaneamente.
Salvo che non ricorrano le condizioni di cui all'art. 12 - organici - il personale da adibire alle sottoelencate macchine è il seguente:
a) macchine monocolore:
- 2 macchinisti
- 1 apprendista o tirocinante
(per le macchine del formato 70100 incluso e superiore)
b) macchine bicolore:
- 2 macchinisti
- 1 apprendista o tirocinante
c) macchine quadricolore:
- 1 capo macchina
- 5 macchinisti
d) macchine a cinque colori:
- 1 capo macchina
- 6 macchinisti
e) macchine a sei colori:
- 1 capo macchina
- 6 macchinisti
Organici per macchine rotolito
Salvo che non ricorrano le condizioni di cui all'art. 12 - organici - il personale da adibire alle sottoelencate macchine è il seguente:
a) macchine 1 bobina - 4 elementi - 1 piega con o senza gruppo stellare automatico funzionante:
- i capo macchina
- 7 macchinisti
b) macchine 1 bobina - 5 elementi - 1 piega con o senza gruppo stellare automatico funzionante:
- 1 capo macchina
- 8 macchinisti
Nel caso in cui le macchine sopra indicate funzionino con due bobine e due uscite si deve prevedere un adeguato aumento di organico.
Organici per macchine per stampa su latta
Salvo che non ricorrano le condizioni di cui all'art. 12 - organici - il personale da adibire alle sottoelencate macchine è il seguente:
- 2 macchinisti
- 2 levafoglio
Organici per macchine a foglio disteso
Salvo che non ricorrano le condizioni di cui all'art. 12 - organici - il personale da adibire alle sottoelencate macchine è il seguente:
a) Per macchine ad un solo elemento di formato Fino al 70100:
- 2 macchinisti
b) Per macchine ad un solo elemento di formato superiore al 70100, oppure a due elementi:
- 3 macchinisti
Organici per macchine rotative
Salvo che non ricorrano le condizioni di cui all'art. 12 - organici - il personale da adibire alle sottoelencate macchine è il seguente:
a) Per macchine a due e a tre elementi:
- 1 capo macchina
- 3 macchinisti
b) Negli stabilimenti ove esista una sola macchina a tre elementi:
- 1 macchinista in più
c) Per macchine a più elementi: per i successivi elementi oltre i tre, un macchinista in più per ogni elemento.
Alle rotative munite di apparecchi di perforazione o di altro dispositivo speciale verrà adibito un operaio esclusivamente alla sorveglianza di tali dispositivi.
Alle macchine tiraprove singole per cilindri verranno adibiti macchinisti di livello 6.
Organici per macchine rotative rotocalco
Salvo che non ricorrano le condizioni di cui all'art. 12 - organici - della Parte Quarta, l'organico delle macchine rotative rotocalco a carta in bobina per la stampa dei periodici illustrati sarà il seguente:
A) Macchine per copertine fino a cm. 70 formato carta
| Capo macchina | Macchinisti |
5 elementi __________________________ | 1 | 2 |
8 elementi __________________________ | 1 | 4 |
Un macchinista per ogni gruppo stellare funzionante; un macchinista in più ove sia in funzione la piegatrice.
B) Macchine fino a cm. 100 formato carta
| Capo macchina | Macchinisti |
2 o 3 elementi ____________________ | 1 | 2 |
4 elementi __________________________ | 1 | 3 |
5 elementi __________________________ | 1 | 3 |
6 elementi __________________________ | 1 | 4 |
7 elementi __________________________ | 1 | 5 |
8 elementi __________________________ | 1 | 6 |
9 elementi __________________________ | 1 | 7 |
|
|
|
| Capo macchina | Macchinisti |
10 elementi _________________ | 1 | 8 |
11 elementi _________________ | 1 | 9 |
12 elementi _________________ | 1 | 10 |
Un macchinista per ogni gruppo stellare funzionante; 2 macchinisti nel caso di un solo gruppo stellare funzionante.
C) Macchine oltre cm. 100 formato carta.
| Capo macchina | Macchinisti |
2 o 3 elementi ____________________ | 1 | 3 |
3 elementi con elemento poney funzionante _____________ |
1 |
3 |
4 elementi __________________________ | 1 | 3 |
5 elementi __________________________ | 1 | 4 |
6 elementi __________________________ | 1 | 5 |
7 elementi __________________________ | 1 | 6 |
8 elementi __________________________ | 1 | 7 |
9 elementi __________________________ | 1 | 8 |
10 elementi ________________________ | 1 | 9 |
Due macchinisti al primo gruppo stellare funzionante; un macchinista per ogni gruppo stellare funzionante oltre il primo; un macchinista in più per macchina funzionante con una piegatrice a doppia uscita.
Nelle macchine rotative fino a 4 elementi compresi prive di dispositivo automatico per la cavezzatura e con velocità superiore ai diecimila giri cilindro ora è aggiunto all'organico un macchinista in aiuto al lavoro di cavezzatura.
Nelle macchine rotative di 5 elementi ed oltre, prive di dispositivo automatico per la cavezzatura, sono aggiunti all'organico uno o due macchinisti in aiuto al lavoro di cavezzatura a seconda che le macchine girino a meno od a più di diecimila giri cilindro ora.
L'aggiunta di macchinisti sopra prevista per le macchine rotative fino a 4 elementi e per quelle di 5 elementi ed oltre non sarà più effettuata nel caso in cui esista il dispositivo automatico per la cavezzatura.
Organici per macchine accavallatrici e cucitrici a catena
Salvo che non ricorrano le condizioni di cui all'art. 12 - organici - l'organico delle macchine accavallatrici e cucitrici a catena con inseritori automatici e taglierina tri o quadrilaterale incorporata sarà il seguente:
A) Per produzione fino a 68 pagine
| Capo macchina | Confezionatori | Confezionatori |
|
| agli inserimenti | alla raccolta |
1 casella _______________ | 1 | - | 1 |
2 caselle _______________ | 1 | - | 1 |
3 caselle _______________ | 1 | 1 | 1 |
4 caselle _______________ | 1 | 1 | 1 |
5 caselle _______________ | 1 | 1 | 2 |
6 caselle _______________ | 1 | 1 | 2 |
Con uscita in doppio è aggiunto un confezionatore alla raccolta.
B) Per produzione oltre 68 pagine.
| Capo macchina | Confezionatori | Confezionatori |
|
| agli inserimenti | alla raccolta |
1 casella _______________ | 1 | - | 1 |
2 caselle _______________ | 1 | 1 | 1 |
3 caselle _______________ | 1 | 1 | 2 |
4 caselle _______________ | 1 | 1 | 2 |
5 caselle _______________ | 1 | 2 | 2 |
6 caselle _______________ | 1 | 2 | 2 |
7 caselle _______________ | 1 | 3 | 2 |
8 caselle _______________ | 1 | 3 | 2 |
Con uscita in doppio è aggiunto un confezionatore alla raccolta.
Un confezionatore in più agli inseritori per ogni uno o due inseritori impegnati con segnature di 48 pagine ed oltre.
Allegato 5 - Aumenti periodici di anzianità
IMPIEGATI
Norme applicative per il passaggio dalla precedente alla nuova disciplina.
Impiegati grafici, editoriali e cartotecnici
Coloro che sono in servizio al 1-5-1979 manterranno in cifra gli importi degli scatti già maturati alla stessa data ed avranno diritto alla maturazione di ulteriori scatti biennali secondo gli importi previsti dal nuovo regime nei limiti di un importo massimo complessivo corrispondente a 12 scatti.
Rivalutazione e conguagli
Sempre nel limite dell'importo massimo complessivo di cui sopra, per gli scatti di anzianità maturati al 1-5-1979 si farà luogo ad un conguaglio.
L'importo di detto conguaglio sarà determinato in cifra fissa pari alla differenza fra l'ammontare degli scatti maturati alla data del 1-5-1979 e l'ammontare del corrispondente numero di scatti al nuovo valore. Il conguaglio avverrà mediante la corresponsione di 5 quote uguali, con le seguenti decorrenze: 1-1-1980, 1-1-1981, 1-1-1982, 1-1-1983, 1-1-1984.
Passaggi di livello
Per coloro che sono in servizio al 1-5-1979 nei casi di passaggio di livello si farà luogo, sino a concorrenza dei nuovi valori base contrattuali, all'assorbimento degli eventuali scatti di anzianità già maturati e l'eventuale eccedenza verrà mantenuta in cifra con diritto alla maturazione di ulteriori scatti biennali secondo gli importi previsti dal nuovo regime nei limiti di un importo massimo complessivo, riferito al nuovo livello corrispondente a 12 scatti.
Con riferimento agli impiegati in servizio al 1-5-1979, per ciò che attiene alla decorrenza dell'anzianità utile alla maturazione degli scatti, si fa rinvio alla normativa del precedente regime.
Carta fabbricata presso l'istituto Poligrafico e Zecca dello Stato con l'impiego di fibre autoprodotte, direttamente o da controllate, per il 60% rigenerate o riciclate e per il 40% vergini da piante annuali o essenze legnose nazionali