CCNL in vigore del 05/03/2008
GOMMA E PLASTICA - Piccola industria
Contratto collettivo nazionale di lavoro 05/03/2008
Dipendenti dalla piccola e media industria della plastica e della gomma
Decorrenza: 01/01/2008
Scadenza normativa: 31/12/2011
Scadenza economica: 31/12/2009
Addì 5 marzo 2008, in Roma
Tra
l'Unione nazionale piccola e media industria chimica, conciaria, materie plastiche, gomma, vetro, ceramica e prodotti affini -Unionchimica
e
la FILCEM-CGIL
la FEMCA-CISL
la UILCEM-UIL
Parte prima - RELAZIONI INDUSTRIALI
Unionchimica e FILCEM-FEMCA-UILCEM, in relazione alle sfide dei cambiamenti in corso, all'esigenza di una crescente competitività e consapevoli del ruolo fondamentale che il comparto della PMI gioca per la salvaguardia dei settori plastica e gomma, fondamentali per tutta l'industria italiana e di rilevanza in termini occupazionali, convengono di consolidare un modello di relazioni industriali partecipativo che rafforzi consapevolezze, competenze e responsabilità reciproche attraverso un flusso continuo di informazioni, un programma di consultazioni e una sede di valutazione e di analisi congiunta delle tematiche più rilevanti per le imprese e per i lavoratori.
Le parti firmatarie del presente CCNL convengono di sviluppare l'attività dell'Osservatorio nazionale che si qualifica come momento di incontro permanente tra le parti.
L'Osservatorio nazionale di settore congiunto e paritetico analizzerà e valuterà, con la periodicità richiesta dai problemi in discussione, e comunque almeno una volta all'anno, le materie suscettibili di avere incidenza sulla situazione complessiva dei settori plastica e gomma delle PMI, al fine di individuare le occasioni di sviluppo e di realizzare le condizioni per favorirlo, nonché di individuare i punti di debolezza per verificarne la possibilità di superamento.
Gli studi e le analisi svolte dalle parti all'interno dell'Osservatorio nazionale potranno essere di orientamento per l'attività di competenza delle parti stesse.
A tale scopo le parti si incontreranno entro il primo semestre di ogni anno per:
- costruire l'agenda degli incontri ed i relativi argomenti di discussione;
- insediare eventuali Comitati paritetici nazionali.
Quanto sopra al fine di rendere sistematico, efficiente ed efficace il funzionamento dell'Osservatorio nazionale di settore.
Al fine quindi di rendere omogeneo ed univoco il linguaggio nonché uniforme il dato raccolto, le parti si incontreranno entro 6 mesi dalla firma per concordare il sistema di raccolta, valido per tutto il territorio nazionale e per i vari livelli per i quali è articolata l'informativa.
Le parti si danno atto che quanto nella presente Parte I concordato costituisce uno strumento di concreta gestione delle relazioni industriali.
Le parti auspicano che i dati raccolti, necessariamente integrati da quelli forniti da altre componenti sociali e istituzionali, possano divenire la base per la elaborazione da parte degli Organi competenti e con la partecipazione di tutte le parti interessate di una reale programmazione economica della struttura produttiva italiana nelle sue articolazioni preminenti e che, in quanto tali, garantiscono le possibilità di sviluppo del settore plastica-gomma.
L'apporto così fornito dalla Unionchimica a tale programmazione, basata su criteri di partecipazione responsabile di tutte le parti sociali, avrà la sua realizzazione al livello nazionale in cui necessariamente sono da operare le grandi scelte economiche.
Pertanto, ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, si conviene quanto segue:
1. Relazioni industriali nazionali
1.1. Osservatorio nazionale di settore
Tra l'Unionchimica e la FILCEM-FEMCA-UILCEM si è convenuto di formalizzare una procedura di confronto che consenta la possibilità di interventi, anche congiunti, nei confronti del settore con le seguenti modalità.
Su tale presupposto, pertanto, tra l'Unionchimica e la FILCEM-FEMCA-UILCEM viene confermato l'Osservatorio nazionale della piccola e media industria delle materie plastiche e della gomma articolato per i seguenti settori: pneumatici, gomma, plastica, cavi, biomedicale plastico e vetroresina.
L'Osservatorio nazionale potrà altresì essere articolato in Comitati paritetici nazionali per:
- la verifica della consistenza dei settori rappresentati nelle aree di crisi e dismesse. Tale verifica sarà finalizzata allo studio di fattibilità di eventuali intese da sottoporre alle parti stipulanti;
- l'analisi della struttura del salario, degli oneri diretti, indiretti e differiti;
- l'analisi del tipo e del grado di utilizzo delle forme di rapporto di lavoro, che rendono flessibile la prestazione di lavoro, quali ad es. apprendistato, contratti di inserimento, rapporti a tempo determinato e a tempo parziale, telelavoro, somministrazione e altre forme di lavoro anche non subordinato;
- verificare l'opportunità di modificare l'attuale struttura classificatoria, anche in relazione alle innovazioni tecnologiche ed organizzative intervenute ed alle problematiche dell'interconnessione tra aree professionali e livelli di inquadramento;
- monitorare la contrattazione decentrata, l'utilizzo delle forme contrattuali di flessibilizzazione della prestazione lavorativa, le gestioni dell'orario di lavoro contrattuale, le intese raggiunte per la definizione dei premi per obiettivi;
- l'esame delle problematiche inerenti la sicurezza e l'igiene ambientale, il riciclaggio delle materie plastiche nonché i riflessi ecologici degli insediamenti industriali;
- le azioni positive:
- realizzando le disposizioni legislative;
- promuovendo azioni positive a favore del personale femminile, predisponendo schemi di progetti, con l'obiettivo di valorizzarne l'impiego, verificando l'efficacia dei programmi applicati;
- promuovendo la conoscenza dei progetti concordati verso le proprie strutture associative.
Nell'Osservatorio confluiscono i dati reciprocamente in possesso, che consentiranno ad Unionchimica e FILCEM-FEMCA-UILCEM di procedere a verifiche relativamente a:
- prospettive produttive e di mercato nazionale ed internazionale nonché di linee di sviluppo del settore;
- fenomeni di aggregazione e di riaggregazione tra realtà nazionali e/o internazionali;
- andamento dei prezzi delle materie prime;
- previsioni degli investimenti, anche in relazione agli indirizzi di sviluppo tecnologico del settore e relativi effetti occupazionali (Mezzogiorno);
- l'andamento dell'occupazione nel settore in generale e nei riguardi dei vari segmenti del mercato del lavoro ed in particolare di quella giovanile;
- sviluppo di professionalità (anche legate all'O.d.l.) emergenti nel settore al fine di verificare la necessità e i contenuti di programmi di formazione professionale o di eventuale riqualificazione;
- previsioni di utilizzo dei finanziamenti a fondo perduto o dei finanziamenti a tasso agevolato erogati dallo Stato, dalle regioni e dalla Unione europea nel quadro di apposite leggi con particolare riferimento alla quota degli stessi destinati alla ricerca scientifica;
- nell'eventualità di finanziamenti pubblici a fondo perduto, riconosciuti ad aziende o Consorzi di aziende associate, finalizzati alla ricerca scientifica, relative all'utilizzo di tali investimenti per: sintesi ed andamento dei programmi di ricerca; tematiche di individuazione di nuovi prodotti o processi di miglioramento per quelli esistenti; collaborazione con enti di ricerca pubblica; nel quale caso se ne indicheranno i tempi prevedibili di attuazione;
- elementi conoscitivi relativi alle eventuali problematiche connesse con inserimento lavorativo di lavoratori extracomunitari e di lavoratori disabili;
- l'elaborazione di linee-guida relative ai provvedimenti da assumere contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro;
- monitorare il fenomeno dell'immigrazione e delle relative problematiche conseguenti;
- l'elaborazione di linee-guida di comportamento per prevenire azioni di "mobbing" nei luoghi di lavoro;
- monitoraggio sullo stato di attuazione della Legge n. 68 del 12 marzo 1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
- monitoraggio sul numero e sulle tipologie e degli infortuni sul lavoro.
Inoltre al fine di una comune conoscenza sulla disponibilità ad attuare ricerca scientifica con finanziamenti a fondo perduto previsti dalla normativa vigente nonché dalla Legge n. 46/1982, nei dati formativi si darà luogo ad una precisa identificazione di titoli di ricerca scientifica che sia specifica a ciascun singolo settore rappresentato.
Le parti, nel riconfermare il reciproco interesse ad una piena funzionalità dell'Osservatorio nazionale territoriale di settore quale punto centrale del loro sistema di confronto, unitamente alla Commissione paritetica di cui al successivo punto 1.2, convengono di procedere ad una cadenza programmata di incontri da tenersi di norma semestralmente.
Le parti possono convenire, in presenza di particolari situazioni, di demandare a livello regionale compiti e funzioni previsti per l'Osservatorio nazionale e per i Comitati nazionali, fornendo alle rispettive strutture regionali i dati informativi raccolti sui quali sarà possibile effettuare confronti tra le parti allo stesso livello.
1.2. Commissione paritetica
Le parti, valutato il comune interesse e la reciproca volontà di attribuire al CCNL una funzione di gestione omogenea del rapporto di lavoro nell'ambito del territorio nazionale, nella consapevolezza che relazioni industriali più adeguate devono basarsi anche sull'uniforme lettura e gestione delle intese contrattuali e di corrispondenza dei comportamenti reali con gli intendimenti e le volontà contrattuali, convengono di dotarsi, anche utilizzando i dati provenienti dall'Osservatorio, di uno strumento di concreta gestione del CCNL nel corso della sua vigenza.
A) Compiti, funzioni e composizione
A tale fine viene confermata la Commissione paritetica avente i seguenti obiettivi e funzioni:
a) elaborare un commento del CCNL anche sulla base delle risultanze di una ricognizione della produzione giurisprudenziale sui contenuti del CCNL di categoria, eventualmente proponendo integrazioni o modifiche al testo contrattuale;
b) emanare interpretazioni congiunte delle normative contrattuali definendo in tale caso le modalità di sostituzione e di integrazione dei testi precedenti, anche in base ai ricorsi e con le modalità di cui alla successiva lett. B).
La Commissione paritetica nazionale è composta da 6 membri di cui tre di parte imprenditoriale e tre di parte sindacale, che potranno richiedere l'assistenza di esperti di propria fiducia.
B) Controversie
È impegno delle parti, al fine di migliorare sempre più le relazioni sindacali in azienda e di ridurre la conflittualità, e tenuto conto anche di quanto previsto dall'accordo interconfederale 22 gennaio 1983 e successivi, di esperire, in caso di controversie su interpretazioni contrattuali, tentativi idonei per una possibile soluzione conciliativa delle stesse attraverso verifiche tra Direzione aziendale e R.S.U., assistiti dalle rispettive Organizzazioni territoriali, qualora richiesto da una delle due parti.
Le parti convengono inoltre che, qualora sorgessero controversie aventi ad oggetto l'interpretazione di una delle norme di cui al presente CCNL, le stesse dovranno essere obbligatoriamente sottoposte alla Commissione paritetica di cui al presente punto.
La Commissione paritetica dovrà essere attivata con dettagliato ricorso scritto inviato con raccomandata A.R. Tale ricorso, con le stesse forme, dovrà essere contestualmente inviato alla controparte, che potrà fare pervenire alla Commissione una propria contromemoria entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso della controparte.
La Commissione dovrà esaurire l'esame del ricorso entro 30 giorni decorrenti da tale ultimo termine, salvo eventuale proroga consensualmente definita.
Tali termini rimangono sospesi dal 1º al 31 agosto nonché dal 25 dicembre al 6 gennaio.
Dell'esame e delle decisioni prese, sarà redatto motivato verbale.
La decisione della Commissione paritetica costituirà interpretazione congiunta delle parti.
Nessuna delle due parti potrà dar corso alle procedure di Legge o ricorrere a forme di autotutela prima che sia conclusa la procedura di cui sopra; l'espletamento della procedura costituisce condizione di procedibilità per l'eventuale ricorso delle parti alle procedure di Legge.
Dal campo di applicazione del presente punto sono escluse, purché non relative a interpretazioni normative, le controversie relative a:
a) i licenziamenti individuali e collettivi per i quali si applicano le procedure previste dalle leggi vigenti in materia;
b) l'adozione o l'applicazione di provvedimenti disciplinari.
2. Relazioni industriali regionali/territoriali
A livello regionale una volta l'anno, di norma entro il 1º quadrimestre, l'Unionchimica territoriale porterà a conoscenza della FILCEM-FEMCA-UILCEM regionale, in apposito incontro, informazioni globali complessive e relative alle attività rappresentate nel contesto territoriale su:
- previsioni sugli investimenti;
- utilizzo di eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto o dei finanziamenti a tasso agevolato erogati dallo Stato, dalle regioni e dalla CE nel quadro di apposite leggi;
- nella eventualità di finanziamenti pubblici a fondo perduto, riconosciuti ad aziende associate, finalizzati alla ricerca, informazioni relative all'utilizzo di tali investimenti per sintesi ed andamento dei programmi di ricerca, collaborazione con enti di ricerca pubblica anche in riferimento al risparmio energetico;
- natura delle attività conferite a terzi e, in tale ambito, dati quantitativi complessivi in merito ai lavoratori interessati al lavoro a domicilio;
- natura delle attività conferite in appalto e, in tale ambito, a consuntivo, il dato medio del numero dei lavoratori delle ditte appaltatrici che hanno prestato la propria attività nell'insieme delle aziende associate;
- dati in percentuale degli addetti suddivisi per sesso e per classi di età;
- dati acquisiti sull'andamento occupazionale nel settore e dati sull'andamento occupazionale relativo alle categorie protette;
- elementi conoscitivi relativi al grado di utilizzazione delle varie tipologie contrattuali (quali ad es.: apprendistato, contratto di inserimento, tirocinio, somministrazione, a tempo determinato ed a tempo parziale, ecc.);
- elementi conoscitivi relativi alle eventuali problematiche connesse con l'inserimento lavorativo di lavoratori extracomunitari e di lavoratori disabili;
- acquisizione di conoscenza del fenomeno, contenuti e necessità di programmi di formazione professionale ed eventuale riqualificazione.
L'incontro di cui al presente punto potrà effettuarsi anche con la partecipazione delle rispettive Organizzazioni orizzontali territoriali.
Nell'ambito regionale le parti potranno individuare aree geografiche più limitate, cioè province e/o comprensori, che presentino concentrazioni significative di aziende rappresentate; in tale caso l'Unionchimica specificherà le informazioni previste per il livello regionale relative a tali aree.
Le parti procederanno ad incontri annuali per l'accertamento delle realizzazioni negli ambiti territoriali come sopra definiti.
Le parti attiveranno studi di fattibilità per l'individuazione di distretti industriali per comparti omogenei, in linea ed in coerenza con la legislazione in vigore. In caso di individuazione, le parti attiveranno iniziative comuni per il riconoscimento da parte degli enti competenti.
3. Relazioni a livello aziendale
In attuazione del D.Lgs. n. 25/2007, le imprese con almeno 50 dipendenti nel territorio italiano, anche se distribuite su più unità produttive, annualmente, di norma entro il 1º quadrimestre, in apposito incontro, porteranno a conoscenza della FILCEM-FEMCA-UILCEM e della R.S.U.:
- le prospettive produttive;
- le previsioni sugli investimenti per nuovi insediamenti, consistenti in ampliamenti e trasformazioni di quelli esistenti, in miglioramenti delle condizioni ambientali-ecologiche e cambiamenti organizzativi/strutturali, e prevedibili implicazioni occupazionali;
- dati in percentuale degli addetti suddivisi per sesso e per classi di età;
- a consuntivo il dato medio dei lavoratori delle ditte appaltatrici che hanno prestato la propria attività all'interno dell'unità produttiva;
- andamento dell'occupazione femminile anche al fine di favorire possibili azioni positive volte a concretizzare le pari opportunità con particolare riferimento all'applicazione della vigente legislazione sul lavoro femminile, delle leggi n. 903/1977 e n. 125/1991;
- il numero delle varie tipologie contrattuali quali ad es.: part-time, di somministrazione, a termine, apprendistato, tirocinio, inserimento, ecc.;
- iniziative assunte con riferimento ad eventuali problematiche connesse con la prestazione lavorativa dei lavoratori disabili;
- previsione sulle variazioni occupazionali conseguenti a processi inerenti l'intervento della Legge n. 223/1991;
- gli interventi formativi inerenti l'attività svolta dai lavoratori, la loro eventuale riqualificazione, nonché l'ambiente e la sicurezza, anche con riferimento ai progetti di formazione continua;
- informazioni e iniziative ai fini della corretta applicazione e gestione della Legge n. 53/2000 in merito ai congedi parentali.
Per le imprese articolate se più unità produttive, che non consentano, per il loro limite dimensionale di dar luogo all'informativa prevista, tale procedura sarà esperita nell'unità con il maggior numero di dipendenti.
Su richiesta della R.S.U. le parti effettueranno un esame congiunto per l'analisi delle informazioni fornite attivando le consultazioni previste dal D.Lgs. n. 25/2007. La consultazione si intende in ogni caso esaurita ed esperita decorsi giorni 5 dal primo incontro.
Dichiarazione dell'Unionchimica
In presenza di situazioni di crisi di rilevante entità, con particolare attenzione al Mezzogiorno, l'Unionchimica si impegna a presentare, congiuntamente con gli altri soggetti e Organizzazioni imprenditoriali pubbliche e/o private del settore e non, iniziative tese a creare ipotesi di reindustrializzazione.
4. Appalti, terziarizzazione, decentramento produttivo e lavoro a domicilio
Le parti, considerate le evoluzioni di prodotto e di mercato che possono portare alla ricerca di Organizzazioni di maggiore efficienza e competitività, alte specializzazioni ed economicità, convengono di dotarsi di un valido strumento informativo che consente, nell'autonomia reciproca, alle parti aziendali, di avere maggiore conoscenza del fenomeno, al fine di valutare gli effetti occupazionali.
4.1. Appalti/terziarizzazioni e decentramento produttivo
Sono esclusi dagli appalti i lavori svolti in azienda direttamente pertinenti le attività di trasformazione proprie dell'azienda stessa, nonché quelle di manutenzione ordinaria continuativa riferita all'attività di produzione, ad eccezione di quelle che siano svolte fuori dai normali turni di lavoro, o che richiedano l'utilizzo di particolari professionalità non presenti nell'organico aziendale, o che debbano essere affidate alle case fornitrici delle macchine e/o degli impianti.
Per quanto concerne i lavori conseguenti a programmi di risanamento e bonifica degli impianti, ove essi presentino continuità, costanza nel tempo e orario pieno, le aziende concorderanno con le R.S.U. le possibili soluzioni sostitutive. Ai fini della ricerca di tali soluzioni sostitutive, si dovrà tenere conto delle caratteristiche di programmabilità dei lavori stessi, della piena utilizzazione delle attrezzature, del carattere di continuità del lavoro, anche in impianti diversi.
Le norme di cui ai precedenti commi non si applicano nei confronti delle aziende che occupano fino a 50 dipendenti.
Le aziende informeranno annualmente, di norma entro il 1º quadrimestre, al R.S.U. sulla natura delle attività da conferire in appalto e la data di scadenza dei relativi contratti.
Tutte le aziende:
- inseriranno nei contratti di appalto clausole che vincolino le imprese appaltatrici all'osservanza degli obblighi ad esse derivanti dalle norme di Legge (assicurative, previdenziali, d'igiene e sicurezza del lavoro) nonché dai contratti di loro pertinenza;
- garantiranno ai lavoratori delle imprese appaltatrici l'uso dei servizi aziendali (spogliatoi, servizi igienici e, ove esistenti, servizi di mensa) alle stesse condizioni dei dipendenti delle imprese appaltanti, fornendo a tali lavoratori le adeguate informazioni ai sensi del D.Lgs. n. 626/1994.
Le aziende informeranno preventivamente la R.S.U. su casi di terziarizzazione che abbiano riflessi sull'occupazione complessiva, per consentire alle O.S.L. la conoscenza delle conseguenze sui livelli occupazionali.
Qualora la terziarizzazione configuri uno scorporo o cessione di ramo di azienda si applicheranno le procedure previste dalle disposizioni di Legge in materia (Legge 29 dicembre 1990, n. 428, art. 47, così come modificata dal D.Lgs. n. 18/2001).
4.2. Lavoro a domicilio
Fermo restando il disposto della Legge 18 dicembre 1973, n. 877, le aziende che ricorrono al lavoro a domicilio comunicheranno, di norma entro il 1º quadrimestre di ogni anno, alla R.S.U. e, per conoscenza, alla FILCEM-FEMCA-UILCEM territoriale, il numero dei lavoratori a domicilio e il tipo di lavoro da commissionare.
Premesso che i modelli organizzativi del lavoro discendono e sono strettamente condizionati dalle tipologie dei prodotti e delle tecnologie utilizzate nelle singole aziende, nonché dalle caratteristiche degli specifici mercati in cui esse operano, le parti si danno atto che possano realizzarsi nuovi modelli organizzativi del lavoro anche in presenza di mutamenti tecnologici, finalizzati al conseguimento:
a) di miglioramento dell'efficienza degli impianti e della produttività;
b) di sviluppo e valorizzazione delle capacità professionali dei lavoratori.
Nelle aziende in cui si concordi tra le parti la possibilità di introduzione di tali nuovi modelli di organizzazione del lavoro, si opererà tramite specifiche iniziative formative e qualitative (quali il Fondo sociale europeo) al fine di realizzare arricchimenti professionali con caratteristiche di polivalenza funzionale che possano comprendere mansioni anche non esclusivamente produttive; tali interventi dovranno tener conto delle necessarie gradualità che consentono il normale svolgimento dell'attività produttiva e della disponibilità dei mezzi produttivi esistenti in azienda.
I criteri e le modalità di attuazione della nuova organizzazione del lavoro dovranno partire da un esame tra la Direzione aziendale e la R.S.U. in merito ad aree di sperimentazione, durata e verifiche; distribuzione degli orari; organici; riflessi sull'ambiente di lavoro; riflessi sulla globalità delle attività produttive dell'azienda, ferma restando la continuità di tutto il ciclo di produzione e delle attività accessorie.
La Direzione aziendale e la R.S.U., a conferma avvenuta della nuova organizzazione, potranno provvedere alla definizione delle eventuali nuove figure professionali risultanti dalla polivalenza funzionale, anche con l'applicazione di parametri retributivi intermedi rispetto a quelli contrattualmente previsti.
In caso di introduzione in aziende di impianti con caratteristiche tecnologiche particolarmente avanzate e tali da comportare nell'inserimento rilevanti riflessi di carattere organizzativo, occupazionale e ambientale, la Direzione aziendale fornirà alla R.S.U., preventivamente rispetto all'installazione degli impianti in azienda, sommarie informazioni, nella tutela del doveroso segreto aziendale, sulle principali caratteristiche innovative contenute negli impianti in oggetto.
L'Unionchimica, negli incontri previsti per l'informazione a livello nazionale, provvederà a dare informazioni in presenza di determinate innovazioni tecnologiche intervenute nel settore che comportino sostanziali mutamenti nel modo di produrre nel singolo comparto tecnico (es. stampaggio, trafilatura, estrusione, ecc.) tali da giustificare diverse qualificazioni professionali del personale addetto.
7. Azioni positive per le pari opportunità
Le parti convengono sulla opportunità di realizzare, in attuazione della raccomandazione CEE del 13 dicembre 1984, n. 635, e delle disposizioni legislative in tema di parità uomo-donna, attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive a favore del personale femminile.
Gli schemi di progetto di azioni positive, qualora concordemente definiti dal Comitato paritetico nazionale, sono considerati progetti concordati con le Organizzazioni sindacali e l'eventuale adesione ad uno di essi da parte delle aziende costituisce titolo per l'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni di Legge in materia.
Le parti promuoveranno la conoscenza dei progetti di azioni positive concordati alle proprie strutture.
L'Unionchimica-CONFAPI e FILCEM-FEMCA-UILCEM congiuntamente ritengono che la ricerca di un alto livello di qualità richiesto dal settore sia elemento basilare per dare competitività duratura all'intero sistema delle piccole e medie industrie.
Le parti esprimono la comune opinione che per il raggiungimento di tale obiettivo sia indispensabile il pieno supporto di una professionalità dei lavoratori dipendenti sempre adeguata alle esigenze delle imprese così come costantemente modificate dall'evoluzione della tecnologia, dei prodotti e dei cicli produttivi.
Da ciò l'indispensabilità di un sistema di formazione continua, al di là delle conoscenze di tipo scolastico o derivanti dall'esperienza lavorativa, che abbiano l'obiettivo prioritario di perseguire la valorizzazione delle risorse umane del settore orientandosi non solo al consolidamento e all'adeguamento delle conoscenze di base, ma anche alla riqualificazione e alla crescita professionale del lavoratore all'interno dell'azienda.
Pertanto le parti ritengono indispensabile che quanto disposto dall'art. 17 della Legge n. 196/1997 diventi rapidamente operativo e che le modalità attuative consentano l'accesso delle PMI e dei loro dipendenti alle risorse necessarie per la realizzazione di una reale politica di formazione continua.
A tal fine le parti convengono che, qualora processi di innovazione tecnologica e di processo provochino obsolescenza professionale dei lavoratori, le aziende e le R.S.U. potranno definire programmi specifici di formazione anche utilizzando quanto disposto dall'art. 53, lett. B) del presente CCNL Analoghe iniziative potranno essere definite a supporto del reinserimento delle lavoratrici madri al termine dei periodi di aspettativa previsti dalla Legge.
In tale senso l'Unionchimica-CONFAPI e FILCEM-FEMCA-UILCEM, in stretta collaborazione con le rispettive Confederazioni, opereranno affinché sia nell'Ente bilaterale nazionale sia negli Enti bilaterali regionali costituiti ai sensi dell'a.i. 13 maggio 1993 possano essere valutate tutte le opportunità offerte dal panorama legislativo comunitario, nazionale, regionale, al fine di indirizzare risorse pubbliche al sistema delle PMI del comparto plastica-gomma, sensibilizzando nel contempo tutti gli enti locali competenti in ordine alla materia in oggetto.
Ai fini dell'operatività di cui sopra, a livello aziendale, previa verifica tra le parti dei fabbisogni formativi, saranno predisposti piani formativi concordati con le R.S.U./OO.SS., finanziati attraverso le risorse del Fondo formazione PMI di cui al D.M. 21 gennaio 2003.
Analoghi piani formativi potranno essere concordati anche in funzione dell'utilizzo dei congedi parentali previsti dalla vigente legislazione in materia, nonché della diffusione della conoscenza delle normative inerenti la sicurezza sul lavoro, i rischi ambientali e la relativa prevenzione, le tematiche economiche relative alle caratteristiche dei mercati in cui opera l'azienda, le conoscenze linguistiche necessarie all'integrazione nel contesto europeo ed internazionale.
9. Assistenza sanitaria integrativa
Nell'ambito delle intese previste per l'unificazione contrattuale dall'accordo di rinnovo 5 marzo 2008 del CCNL 17 giugno 2004, le parti procederanno allo studio di fattibilità di un Fondo sanitario integrativo.
Capitolo I - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
Per le assunzioni valgono le norme di Legge.
All'atto dell'assunzione l'azienda è tenuta a comunicare al lavoratore per iscritto:
1) la data di assunzione;
2) l'inquadramento ai sensi del successivo art. 3;
3) il trattamento economico iniziale;
4) la durata dell'eventuale periodo di prova;
5) il luogo di lavoro;
6) il numero di iscrizione sul libro matricola;
7) l'esplicito riferimento all'applicazione del presente CCNL;
8) tutte le altre condizioni eventualmente concordate.
Nel caso in cui il lavoratore sia assunto con un contratto a termine, devono altresì essere comunicati al lavoratore per iscritto il termine e la motivazione dell'assunzione stessa.
Nel caso in cui il lavoratore sia assunto con un contratto a tempo parziale, le parti concorderanno per iscritto il regime dell'orario di lavoro e la sua distribuzione.
Con la comunicazione di quanto sopra le parti si danno atto che sono assolti gli obblighi di cui al D.Lgs. n. 152/1997.
L'azienda provvederà a consegnare al lavoratore, all'atto dell'assunzione, la modulistica necessaria per l'iscrizione al Fondo di previdenza complementare FONDAPI.
Al lavoratore potrà essere richiesta la presentazione dei seguenti documenti:
1) carta d'identità o documento equipollente;
2) permesso di soggiorno per i lavoratori extracomunitari;
3) certificato penale di data non anteriore a 3 mesi;
4) certificati di lavoro per le occupazioni antecedenti, che il lavoratore sia in grado di produrre.
L'azienda, fatti salvi gli obblighi di Legge, potrà altresì richiedere l'effettuazione di una visita medica preventiva, come prevista dall'art. 50, punto 1), lett. a) del presente CCNL
Il lavoratore è tenuto a dichiarare all'azienda la residenza ed il domicilio e a notificare i successivi mutamenti.
L'azienda rilascerà ricevuta dei documenti che trattiene.
L'obbligo del periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione di cui al precedente art. 1 e non è ammessa né la protrazione, fatti salvi i casi di legittimo impedimento sotto specificati, né la rinnovazione dello stesso.
Nel corso del periodo di prova sussistono, tra le parti, tutti i diritti e gli obblighi del presente contratto, salvo quanto da esso diversamente disposto. La risoluzione del rapporto di lavoro può aver luogo in qualsiasi momento, ad iniziativa di ciascuna delle due parti, e non fa ricorrere il reciproco obbligo del preavviso né della relativa indennità sostitutiva.
Per quanto concerne il compenso afferente al periodo di prova interrotto e non seguito da conferma, la retribuzione sarà comunque corrisposta per i soli giorni di effettiva prestazione.
La durata del periodo di prova, riferita alle giornate di effettivo servizio, è disciplinata dalle seguenti tabelle:
Giorni | Livelli |
130 | Quadri, 8º, 7º |
80 | 6º |
65 | 5º |
55 | 4º, 3º |
35 | 2º |
25 | 1º |
Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per malattia o infortunio sul lavoro, il lavoratore potrà essere ammesso a completarlo qualora sia in grado di riprendere il servizio entro 15 giorni di calendario.
Tale periodo di sospensione per le cause di cui sopra è cumulabile fino ad un massimo di 15 giorni di calendario.
Il periodo di prova è ridotto di un terzo nel caso di svolgimento di identiche mansioni, per almeno un biennio, nell'azienda di immediata provenienza, purché opportunamente documentate preventivamente alla stipula del contratto di lavoro.
Chiarimento a verbale 1
Per i lavoratori aventi orari di lavoro articolati su sei giornate settimanali, il numero di giorni del periodo di prova dovrà essere moltiplicato per il coefficiente 1,2.
Chiarimento a verbale 2
Le parti convengono che le espressioni "effettiva prestazione" o "effettivo servizio", previste nel presente articolo, si riferiscono alla distribuzione individuale settimanale dell'orario ordinario di lavoro, con esclusione pertanto di qualunque giornata comunque non prestata.
Art. 3 - Classificazione del personale
I lavoratori sono inquadrati in una unica scala classificatoria di 5 aree e 9 livelli retributivi.
L'inquadramento delle mansioni nei singoli livelli verrà effettuato in base alle relative declaratorie e profili minimi.
La declaratoria determina, per ciascun livello, le caratteristiche ed i requisiti indispensabili per l'inquadramento delle mansioni nel livello stesso.
I profili determinano il livello minimo del contenuto professionale che una mansione deve presentare per essere inquadrata nel corrispondente livello.
Le mansioni, il cui contenuto professionale non sia rappresentato dai profili minimi, verranno inquadrate sulla base della declaratoria pertinente, con l'ausilio del riferimento analogico ai profili esistenti.
L'inquadramento delle mansioni in base ai criteri di cui sopra viene contrattato a livello aziendale.
1ª area
1º livello
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori che compiono lavori di trasporto, carico e scarico a mano, pulizia ed analoghi, anche se compiuti in reparti di produzione, non partecipanti al ciclo produttivo.
Inoltre appartengono a questo livello, limitatamente alla durata di 18 mesi di effettivo svolgimento delle loro mansioni (dopo i quali passeranno al 2º livello, secondo alinea) i lavoratori che compiono lavori od operazioni che richiedono il possesso di normali capacità e fanno parte del ciclo produttivo.
2º livello
Declaratoria
Appartengono a questo livello:
- i lavoratori che svolgono semplici mansioni esecutive di ufficio, non prevalentemente manuali, per le quali non occorre una specifica conoscenza professionale, limitatamente alla durata di 24 mesi di effettivo svolgimento di tali mansioni, dopo i quali gli interessati passeranno al 4º livello;
- i lavoratori che compiono lavori od operazioni che richiedono il possesso di normali ma specifiche capacità e conoscenze tecnico-pratiche comunque acquisite, anche se sono di aiuto a lavoratori di categoria superiore nonché i lavoratori che compiono lavori ed operazioni che richiedono il possesso di normali capacità e fanno parte del ciclo produttivo, dopo 18 mesi di inquadramento nel 1º livello.
Profili (primo alinea della declaratoria)
- Addetti alla rilevazione e copiatura di schede, documenti semplici o disegni definiti in ogni particolare, inserimento dati.
Profili (secondo alinea della declaratoria)
- Personale che esegue operazioni manuali di una certa precisione sul prodotto secondo metodi prestabiliti con l'impiego di attrezzature e/o strumenti.
- Personale addetto alla conduzione di una o più macchine dello stesso tipo, che esegue operazioni sul prodotto in lavorazione, secondo metodi prestabiliti, intervenendo sulle macchine con operazioni non complesse di regolazione e controllo.
- Personale addetto alla manutenzione corrente o ripetitiva o a lavori di impegno equivalente.
- Personale che esegue normali operazioni di avviamento, regolazione e controllo su apparecchiature o macchinari per assicurare il mantenimento dello "standard" di produzione, secondo le prescrizioni di esercizio quando ad esso ne è affidata la conduzione.
- Personale addetto alla manovra con conduzione a bordo di trasporto di materiali vari o traino di attrezzature mobili per prelievo, deposito, impilamento in zone e posti prestabiliti.
- Personale che, in base a norme prestabilite, esegue verifiche, controlli e/o prove su semilavorati o prodotti finiti anche con l'impiego di strumenti di misura di semplice uso.
- Conduttore di mezzo di trasporto.
- Personale che esegue operazioni manuali su semilavorati o prodotti finiti con l'impiego di attrezzi vari.
- Addetti a macchine per le quali sia previsto l'intervento di altro personale per l'attrezzatura, l'avviamento e la messa a punto.
- Addetti ad operazioni di controllo con modalità o con strumenti di facile uso.
- Personale addetto ad operazioni di semplice montaggio con adattamento, eseguito a mano o mediante attrezzature meccanizzate.
2ª area
3º livello
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori che compiono operazioni e lavorazioni, che richiedono il possesso di capacità superiori a quelle previste dal 2º livello, acquisite anche attraverso precedenti specifiche esperienze professionali, garantendo il mantenimento dei normali standard di produzione.
Profili elencati
- Personale addetto alla conduzione di una o più macchine dello stesso tipo per lavorazioni di serie che, eseguendo le normali operazioni di avviamento, proceda, nel corso della lavorazione, a tutte le operazioni di regolazione e controllo e che sia messo dall'azienda in condizione di effettuare il controllo della corrispondenza qualitativa della produzione.
- Personale coadiutore nella conduzione di impianti con più fasi di lavorazione dotati di sistemi di avviamento, alimentazione, regolazione e controllo elettronici che procedano alle operazioni atte a consentire il regolare funzionamento, in termini qualitativi e quantitativi, in possesso di specifico addestramento professionale.
4º livello
Declaratoria
Appartengono a questo livello:
- i lavoratori che svolgono mansioni d'ordine che richiedano una specifica conoscenza professionale;
- i lavoratori che compiono lavori od operazioni che richiedano il possesso di particolari capacità pratiche e specifiche conoscenze tecniche, acquisite con adeguata precedente esperienza di lavoro.
Profili (primo alinea della declaratoria)
- Addetto a semplici lavori di corrispondenza e segreteria.
- Addetto a lavori amministrativi che, nel rispetto delle procedure stabilite, compie operazioni ricorrenti.
- Disegnatore non esclusivamente lucidista.
Profili (secondo alinea della declaratoria)
- Personale che esegue, anche su diversi prodotti, operazioni manuali di precisione rispettando tolleranze, metodi e norme prestabiliti, con l'impiego di strumenti e di attrezzature complesse anche per ottenere il parziale o totale assemblaggio di semilavorati od il prodotto finito.
- Personale addetto alla conduzione di una o più macchine dello stesso tipo per lavorazioni di serie, o ad operazioni manuali sul prodotto in lavorazione, che richiedono una attenta sorveglianza e varie e complesse regolazioni, unitamente al controllo delle apparecchiature per assicurare il regolare funzionamento e garantire ai prodotti in trasformazione la qualità richiesta.
- Personale che esegue con macchine utensili, o manualmente, operazioni e lavori di precisione rispettando tolleranze ristrette mediante l'impiego di calcoli di officina o strumenti di misura, operando su disegni o schemi predeterminati.
- Operaio di mestiere che, sugli impianti o nelle officine, è in grado di eseguire lavori specializzati.
- Conduttore di automezzi che sia in grado di effettuare interventi di registrazione di manutenzione ordinaria e, in casi di guasti, gli interventi di riparazione meccanica ed elettrica consentita dai mezzi disponibili a bordo.
3ª area
5º livello
Declaratoria
Appartengono a questo livello:
- i lavoratori il cui compito consiste nella guida, coordinamento e controllo, in condizioni di relativa autonomia nell'ambito della propria mansione, di una normale squadra di operai che svolgono lavori per i quali sono richieste normali capacità e conoscenze pratiche;
- i lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, nell'ambito della propria mansione, conducono impianti complessi ed eseguono operazioni richiedenti specifiche capacità e conoscenze tecnico-pratiche acquisite con adeguata precedente esperienza di lavoro.
Profili (secondo alinea della declaratoria)
- Lavoratori che, senza schemi predeterminati, avviano e controllano, nella loro funzionalità, complessi impianti di produzione, anche avvalendosi del lavoro di altri lavoratori.
- Collaudatore di particolari complessi per i quali sono richiesti piazzamenti complicati, per la determinazione delle quote necessarie al collaudo mediante l'applicazione dei calcoli di officina.
- Addetti alla costruzione o montaggio o riparazione o messa a punto di gruppi o impianti meccanici o elettrici o idraulici o pneumatici, che interpretano schemi costruttivi di particolare complessità e i relativi schemi funzionali.
Inoltre vengono inserite in questo livello le mansioni qui di seguito tassativamente elencate:
- Addetti allo svolgimento di pratiche di segreteria, di direzione o di servizi equivalenti, che, con l'impiego della stenodattilografia, provvedono su indicazioni di massima alla redazione di corrispondenza, prospetti, statistiche e note che richiedono anche una conoscenza elementare di lingue estere.
- Disegnatori di singoli particolari di macchina desunti da elementi completi in ogni dettaglio fornitigli dal progettista.
- Addetti ad incassi e pagamenti, effettuati in base a procedure e documenti prestabiliti, che provvedono con responsabilità diretta, alla registrazione giornaliera di tutte le operazioni di cassa.
- Addetti, in base a procedure stabilite su indicazioni di massima, al calcolo di paghe, stipendi, contributi e imposte, ed allo svolgimento delle normali pratiche connessevi.
- Addetti, nell'ambito di un centro di registrazione dati, al coordinamento dell'afflusso dei dati da elaborare nei termini previsti per ciascuna procedura, al contatto con gli utenti per ovviare ad eventuali ritardi od anomalie riscontrati nelle immissioni ed al controllo ed invio agli utenti degli elaborati finali.
- Addetti a terminali e/o consolle che, utilizzando programmi già predisposti, nell'elaborazione di operazioni remote a blocchi, operano sul calcolatore elettronico, preparando e verificando nell'andamento i dati in entrata per il regolare funzionamento dell'operazione, senza modificare i programmi.
- Addetti all'elaborazione di dati per contabilità generale e industriale e/o per studi amministrativi, che operano in base a procedure stabilite su indicazioni di massima.
4ª area
6º livello
Declaratoria
Appartengono a questo livello:
- i lavoratori che, con mansioni di concetto, hanno iniziativa ed autonomia operativa nell'ambito del proprio lavoro, mansioni per le quali è richiesta una specifica preparazione tecnica od amministrativa comunque acquisita;
- i lavoratori il cui compito consiste: nell'utilizzazione del macchinario, nella cura del prodotto, nella guida, coordinamento e controllo, in condizioni di relativa autonomia, di una normale squadra di operai che prevalentemente svolgono lavori ed operazioni per le quali sono richieste specifiche capacità e conoscenze tecniche.
Profili (primo alinea della declaratoria)
- Addetti ad analisi, elaborazioni e ricerche di carattere tecnico o amministrativo.
- Addetti allo svolgimento di pratiche commerciali con corrispondenza in lingua estera.
- Addetti a lavori amministrativi con specifica competenza nella contabilità generale industriale.
Profili (secondo alinea della declaratoria)
1) Giuntisti montatori provetti, addetti alla posa cavi con autonoma delibera funzionale.
2) Aggiustatori-montatori che, fuori sede, in condizioni di specifica autonomia, eseguono il montaggio e la messa a punto di macchinario o impianti complessi, nonché di elevato grado di precisione, con possibilità di autonoma decisione nell'ambito della esecuzione dei lavori affidati e delibera funzionale degli stessi.
3) Manutentori o attrezzisti con piena responsabilità e autonomia decisionale ed operativa nell'espletamento di tutte le attività con elevato grado di difficoltà e precisione, proprie della manutenzione o dell'attrezzeria.
4) Lavoratori che, in condizioni di autonomia operativa ed organizzativa, eseguono la realizzazione del ciclo completo di assiemaggio, collaudo e messa a punto di stampi o di analoghi organi di attrezzaggio di particolare complessità in relazione alle ristrette tolleranze previste, all'elevato grado di finitura richiesta, alla complessità dei profili di realizzazione o alla presenza di parti in movimento.
5) Conduttore di calandra che esegue interventi di avviamento, messa a punto e regolazioni di particolare delicatezza e complessità al fine del mantenimento del ciclo entro standards qualitativi predeterminati, al quale è affidata la guida degli altri lavoratori addetti all'impianto.
5ª area
7º livello
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori che hanno autonome funzioni di guida e di coordinamento per l'attuazione di direttive aziendali o che svolgono mansioni specialistiche equivalenti per importanza, autonomia e responsabilità.
Profili
- Addetti alla conduzione di unità organizzativa tecnica ed amministrativa con la responsabilità dell'andamento funzionale della stessa.
- Disegnatori progettisti di gruppi componenti gli impianti e/o macchinari che, sulla base di direttive di massima, coordinano la progettazione di dettaglio e/o ne seguono la costruzione e l'avviamento.
- Addetto alla promozione e vendita che, in base a conoscenze tecniche specializzate acquisite mediante apposite azioni formative, presta consulenza tecnica alla clientela per la corretta scelta ed utilizzazione dei prodotti.
8º livello
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono funzioni direttive che comportano il coordinamento, il controllo e la responsabilità di unità organizzative, con discrezionalità di poteri, per la attuazione di programmi stabiliti dalla Direzione da cui dipendono o che espletano autonome mansioni specialistiche di equivalente importanza e responsabilità.
Profili
- Capo o responsabile di importante ufficio amministrativo e/o commerciale, con responsabilità sull'andamento funzionale ed organizzativo nell'attuazione di direttive generali.
- Capo o responsabile di importante reparto o centro di produzione o di servizi generali e di manutenzione, con responsabilità sull'andamento tecnico e funzionale del reparto o dei servizi.
- Responsabile della progettazione di impianti e macchinari complessi.
Quadri
Lavoratori che, oltre alle caratteristiche di cui sopra, dipendendo unicamente dalla Direzione aziendale e, potendo loro essere affidata la rappresentanza dell'azienda con poteri decisionali mediante deleghe speciali, partecipano con carattere di continuità ai processi di definizione degli obiettivi, delle strategie aziendali, alla gestione delle risorse aziendali in condizioni di piena autonomia, ed a cui sia affidata una delle seguenti funzioni:
- controllo e coordinamento di unità organizzative di primaria e fondamentale importanza;
- attività di ricerca e progettazione rilevante ai fini dello sviluppo degli obiettivi essenziali dell'azienda.
Nota a verbale
Con tale definizione le parti hanno inteso dare attuazione a quanto previsto dall'art. 2, 2º comma della L. n. 190/1985.
* * *
La distinzione tra quadri, impiegati e operai viene mantenuta agli effetti delle norme (legislative, regolamentari, contrattuali, sindacali, ecc.) che prevedono un trattamento differenziato o che comunque fanno riferimento a tali qualifiche.
Ai fini suddetti il presente testo contrattuale adotta la seguente nomenclatura:
Gruppo A) Quadri
Gruppo B) Qualifica impiegatizia
Livelli:
- 8º;
- 7º;
- 6º;
- 5º;
- 4º;
- 2º.
Gruppo C) Qualifica operai
Livelli:
- 6º;
- 5º;
- 4º;
- 3º;
- 2º;
- 1º.
Nota a verbale
Fermo restando quanto previsto dal presente articolo le parti convengono di costituire una Commissione paritetica per la revisione delle figure professionali, in relazione alla evoluzione tecnologica dei comparti merceologici, a cui si applica il presente contratto, al fine di adeguare, ove necessario, le relative declaratorie e/o i profili professionali, con particolare riferimento alle attività che richiedono una polifunzionalità nell'espletamento delle mansioni. La Commissione dovrà concludere i propri lavori entro il 31 dicembre 2009.
Al lavoratore al quale vengano affidate mansioni pertinenti a diversi livelli, è riconosciuto il livello corrispondente alla mansione superiore, sempreché quest'ultima sia svolta con prevalenza.
Art. 5 - Passaggio di mansioni
Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti al livello superiore che abbia successivamente acquisito, ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna decurtazione della retribuzione.
In relazione alle esigenze aziendali, il lavoratore può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti al suo livello purché ciò non comporti alcun peggioramento economico né alcun mutamento sostanziale della sua posizione professionale e del suo inquadramento.
In caso di modifiche organizzative attuate al fine di limitare/evitare riduzioni di personale come in caso di comando/distacco presso altre aziende, le parti, nell'ambito delle vigenti disposizioni di Legge, potranno esaminare anche passaggi a livelli inferiori con eventuale riadeguamento della retribuzione.
In detta ipotesi, al lavoratore sarà corrisposta la retribuzione relativa alle nuove mansioni se queste afferiscono a livello superiore.
In riferimento a quanto previsto dall'art. 2103 del codice civile, la esplicazione di mansioni di livello superiore in sostituzione di altro lavoratore assente per malattia, infortunio, ferie, servizio militare, maternità, aspettativa, o comunque per altri motivi che danno diritto alla conservazione del posto, non dà luogo a passaggio di livello, salvo il caso della mancata riammissione del lavoratore sostituito nelle sue precedenti mansioni.
Il lavoratore che disimpegni continuativamente mansioni superiori al proprio livello - sempreché non si tratti di sostituzione temporanea di cui al comma precedente - passa definitivamente nel livello superiore:
- dopo 30 giorni di effettivo servizio se disimpegni mansioni proprie dei lavoratori di cui al gruppo C) dell'art. 3;
- dopo 3 mesi se disimpegni mansioni proprie dei lavoratori di cui al gruppo B) dell'art. 3.
Agli effetti del passaggio di livello previsto dal presente articolo per i lavoratori:
- di cui al gruppo B) dell'art. 3, il disimpegno delle mansioni di livello superiore può essere effettuato anche non continuativamente, purché la somma dei singoli periodi, corrispondenti ai termini predetti, sia compresa in un massimo di mesi dodici per il passaggio ai livelli 7º ed 8º, di mesi otto per il passaggio agli altri livelli;
- di cui al gruppo C) dell'art. 3, il disimpegno delle mansioni di livello superiore può essere effettuato anche non continuativamente, purché la somma dei singoli periodi, corrispondenti ai termini predetti, sia compresa in un massimo di 60 giorni nell'arco di 6 mesi.
Chiarimento a verbale
Le parti convengono che l'espressione "effettivo servizio", prevista nel presente articolo, si riferisce alla distribuzione individuale settimanale dell'orario ordinario di lavoro, con esclusione pertanto di qualunque giornata comunque non prestata.
Art. 6 - Passaggi di qualifica
A) Il passaggio dalla qualifica operaia alla qualifica impiegatizia non costituisce motivo per la risoluzione del rapporto di lavoro.
L'anzianità di servizio afferente al periodo antecedente alla data di assegnazione alla qualifica impiegatizia è considerata utile per il 50% della sua entità agli effetti delle ferie, del trattamento di malattia ed infortunio e del preavviso.
Agli effetti degli scatti di anzianità è considerata utile l'intera anzianità di servizio prestata nella qualifica operaia.
B) Nel caso di passaggio alla qualifica di quadro il lavoratore manterrà a tutti gli effetti l'anzianità di servizio maturata alla data del passaggio.
Nota a verbale
Per gli operai con anzianità aziendale precedente al 1º dicembre 1987, la liquidazione del t.f.r. afferente il servizio prestato nella qualifica operaia va computata secondo la misura prevista dal punto 1 della tabella di cui all'art. 67 del CCNL 4 aprile 1996, nonché, per quanto di competenza, dalla nota a verbale 4 in calce allo stesso articolo e differita al momento della risoluzione del rapporto di lavoro disciplinato dal presente contratto. Detta liquidazione viene fatta aggiungendola al computo del t.f.r. risultante a norma del punto 2 della tabella di cui all'art. 67 del CCNL 4 aprile 1996, afferente il servizio prestato nella qualifica impiegatizia.
Capitolo II - MERCATO DEL LAVORO
Art. 7 - Disciplina dell'apprendistato
L'apprendistato è regolamentato in relazione alle seguenti date di assunzione:
A) apprendistato ex Legge n. 25/1955 - assunti dal 18 luglio 2000 e sino al 15 settembre 2005;
B) apprendistato professionalizzante: assunti dal 16 settembre 2005 al 19 febbraio 2007;
C) apprendistato professionalizzante: assunti dal 20 febbraio 2007.
A) Apprendistato ex Legge n. 25/1955 - assunti dal 18 luglio 2000 e sino al 15 settembre 2005
Per la disciplina dell'apprendistato si fa riferimento alle disposizioni di Legge in materia.
Per quanto non è contemplato dalle disposizioni di Legge e dal presente articolo, valgono per gli apprendisti le norme previste dal presente contratto in quanto applicabili.
L'assunzione dell'apprendista ha luogo con un periodo di prova della durata effettiva pari a quella prevista per gli altri lavoratori del livello cui è destinato l'apprendista e comunque non superiore a 40 giorni di effettiva prestazione.
Il periodo di prova verrà computato agli effetti della durata dell'apprendistato.
Il periodo di apprendistato avrà la seguente durata:
- 20 mesi di prestazione effettiva per apprendisti destinati al 2º livello;
- 36 mesi di prestazione effettiva per apprendisti destinati al 3º livello (ex 2º bis);
- 48 mesi di prestazione effettiva per apprendisti destinati ai livelli superiori.
In caso di mancata effettiva prestazione per un periodo complessivamente superiore a 30 giorni di effettiva prestazione, anche non continuativi, il rapporto potrà essere prolungato dello stesso periodo.
Agli effetti di cui al comma precedente, non si considerano giorni di mancata effettiva prestazione quelli derivanti dall'utilizzo delle ferie, ROL ed ex festività.
In caso di part-time tale durata si intende proporzionalmente prolungata fino ad un massimo complessivo di 48 mesi.
In caso di trasformazione del contratto di apprendistato da tempo pieno a tempo parziale in corso di rapporto, la durata inizialmente prevista s'intende proporzionalmente prolungata fino ad un massimo complessivo di 48 mesi.
Ai fini della durata dell'apprendistato i periodi di servizio per identifica figura professionale prestati presso altri datori di lavoro vengono cumulati a tutti gli effetti purché essi non siano separati l'uno dall'altro da interruzioni superiori ad un anno e purché i precedenti periodi siano stati prestati presso altra azienda industriale del settore plastica/gomma, svolgente attività nello stesso genere di produzione, in mansioni analoghe e purché debitamente certificati all'atto dell'assunzione.
La retribuzione dell'apprendista è composta unicamente dall'importo delle percentuali sotto indicate da calcolarsi sul minimo tabellare, indennità di contingenza, indennità sostitutiva del premio di produzione di cui all'art. 33, punto 5, mancato cottimo del livello per il quale prevista la fase di apprendimento, nonché l'E.d.r. dal 1º gennaio 2001. In assenza degli accordi di cui all'art. 33, tali percentuali si applicheranno anche all'indennità sostitutiva del premio di produzione di cui all'art. 33, punto 5. Gli accordi istitutivi del premio per obiettivi potranno definire le modalità attuative per i lavoratori con contratto di apprendistato.
| Durata apprendistato | ||
| 48 mesi | 36 mesi | 20 mesi |
1º semestre | 60% | 60% | 60% (*) |
2º semestre | 60% | 60% | 65% (*) |
3º semestre | 65% | 65% | 75% (*) |
4º semestre | 70% | 70% | 90% (*) |
5º semestre | 75% | 80% | - |
6º semestre | 80% | 90% | - |
7º semestre | 85% | - | - |
8º semestre | 90% | - | - |
(*) I singoli periodi di applicazione delle percentuali indicate hanno durate di cinque mesi anziché sei.
Agli apprendisti in possesso di un titolo di studio di scuola media superiore o laurea, inerente alle mansioni da apprendere, le percentuali applicate nei semestri dal 5º all'8º sono aumentate di 5 punti percentuali.
In ogni caso l'imponibile fiscale dell'apprendista non potrà superare quello del lavoratore di analogo livello.
Le parti confermano che i livelli retributivi risultanti dall'applicazione dei meccanismi percentuali precedentemente richiamati sono quelli riconosciuti congrui per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato. Pertanto, qualora sorgessero interpretazioni legislative o giurisprudenziali che potessero modificare tali livelli, le parti fin d'ora si impegnano a ridefinire il testo contrattuale in termini tali da consentire il mantenimento degli stessi riferimenti economici.
Il periodo di apprendistato non è considerato utile per la maturazione degli istituti contrattuali che fanno riferimento all'anzianità di servizio.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro si intende applicabile per intero la normativa di cui al Capitolo IX, ivi compreso il preavviso.
Agli apprendisti assenti per malattia o infortunio non sul lavoro l'azienda riconoscerà, nei limiti della conservazione del posto prevista dall'art. 47 del presente CCNL, lo stesso trattamento a proprio carico spettante ad un lavoratore di cui ai gruppi B) e C) dell'art. 3 ed alle stesse condizioni.
Nel caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale l'azienda integrerà la retribuzione in modo tale da raggiungere il trattamento complessivo netto spettante ad un lavoratore di cui ai gruppi B) e C) dell'art. 3 in aggiunta al trattamento a carico dell'Istituto assicuratore (INAIL).
Formazione
Gli apprendisti sono tenuti a partecipare alle iniziative di formazione, con le modalità definite dalle regioni o dalle province.
In applicazione del D.M. 8 aprile 1998, la formazione esterna all'azienda è così articolata:
1) Contenuti a carattere trasversale
Modulo 1:
- disciplina del rapporto di lavoro, organizzazione del lavoro, misure collettive di prevenzione, modelli operativi per la tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro.
Modulo 2:
- recupero (eventuale) di conoscenze linguistico-matematiche;
- comportamenti relazionali, conoscenze organizzative e gestionali;
- conoscenze economiche (di sistema, di settore e aziendali).
2) Contenuti a carattere professionalizzante
Modulo 3:
- sicurezza sul lavoro, mezzi di protezione individuali, propri della figura professionale.
Modulo 4:
- nozioni tecnico-scientifiche ed operative, differenziate per le singole figure professionali.
Apprendisti
1º anno | 2º anno | 3º anno | 4º anno | Totali |
A1: 20 ore | A1: ___ | A1: ___ | A1: ___ | A1: 20 ore |
A2: 20 ore | A2: 20 ore | A2: ___ | A2: ___ | A2: 40 ore |
B3: 8 ore | B3: 8 ore | B3: 8 ore | B3: 8 ore | B3: 32 ore |
B4: 16 ore | B4: 16 ore | B4: 16 ore | B4: 16 ore | B4: 64 ore |
Totale 64 ore | Totale 44 ore | Totale 24 ore | Totale 24 ore | Totale 156 ore |
Le ore di formazione residue rispetto a quelle previste dall'art. 16 della L. n. 196/1997 potranno essere effettuate anche all'interno dell'azienda.
Apprendisti in possesso di attestato di qualifica professionale,
titolo di studio di scuola media superiore o laurea,
non idonei rispetto all'attività da svolgere
1º anno | 2º anno | 3º anno | 4º anno | Totali |
A1: 10 ore | A1: ___ | A1: ___ | A1: ___ | A1: 10 ore |
A2: 10 ore | A2: 10 ore | A2: ___ | A2: ___ | A2: 20 ore |
B3: 4 ore | B3: 4 ore | B3: 4 ore | B3: 4 ore | B3: 16 ore |
B4: 8 ore | B4: 8 ore | B4: 8 ore | B4: 8 ore | B4: 32 ore |
Totale 32 ore | Totale 22 ore | Totale 12 ore | Totale 12 ore | Totale 78 ore |
Le ore di formazione residue rispetto a quelle previste dall'art. 16 della L. n. 196/1997 potranno essere effettuate anche all'interno dell'azienda.
Apprendisti con attestato di qualifica professionale, idoneo rispetto all'attività da svolgere
- A1: 8 ore.
- A2: 12 ore.
- B3: 4 ore.
- B4: 16 ore.
Apprendisti in possesso di titolo di studio di scuola media superiore o laurea, idonei rispetto all'attività da svolgere
- A1: 8 ore.
- A2: 8 ore.
- B3: 4 ore.
All'apprendista che avesse intrattenuto precedenti rapporti di apprendistato anche non in mansioni analoghe, l'azienda dovrà fornire esclusivamente la formazione tecnico-professionale eventualmente non effett